La cartella di pagamento notificata al socio accomandatario dopo la cancellazione della società è una delle situazioni più critiche e spesso mal comprese, perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione tende a far ricadere sul socio la responsabilità dei debiti fiscali della società estinta, con richieste dirette sul patrimonio personale.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il Fisco può agire nei confronti del socio accomandatario, ma non in modo automatico né illimitato, come spesso viene fatto credere.
Il rischio è concreto:
il socio accomandatario può ricevere cartelle per debiti societari anche anni dopo la cancellazione, con minaccia di pignoramenti, fermi e ipoteche.
Molti si chiedono:
“Possono chiedermi il pagamento dopo la cancellazione?”
“La responsabilità è davvero automatica?”
“Devono provare qualcosa o basta la cartella?”
“Come posso difendermi se la società non esiste più?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la responsabilità del socio accomandatario non elimina le regole della riscossione e del processo tributario.
La cartella può essere contestata e, in molti casi, annullata.
Socio accomandatario e responsabilità dopo la cancellazione
Il socio accomandatario:
• risponde illimitatamente dei debiti sociali
• può essere chiamato a rispondere dopo l’estinzione
• non perde però le garanzie difensive
• non può essere colpito senza presupposti
• non risponde automaticamente di qualsiasi importo
La responsabilità non è sinonimo di esecuzione immediata e incontrollata.
Perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella al socio
Le situazioni più frequenti sono:
• debiti fiscali della società non riscossi
• cancellazione senza definizione dei ruoli
• iscrizione a ruolo successiva
• automatismi nella riscossione
• mancata valutazione dei presupposti
• assenza di un previo accertamento personale
Ma la cartella non può sostituire l’accertamento.
Il rischio più grave: aggressione del patrimonio personale
Il vero pericolo è che:
• vengano pignorati conti personali
• si proceda su stipendi o immobili
• si iscriva ipoteca
• il debito venga considerato definitivo
• il socio perda la possibilità di difesa
Anche quando il debito è prescritto, nullo o mai accertato correttamente.
L’errore più grave: pensare che la cancellazione tolga ogni difesa
Molti soci accomandatari sbagliano quando:
• accettano la cartella come inevitabile
• non verificano la legittimità dell’atto
• non controllano la prescrizione
• non chiedono prova del debito
• non distinguono tra responsabilità e titolo
• rinunciano a una difesa tecnica
La cancellazione non elimina i diritti di difesa.
Cartella al socio accomandatario e diritto: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• la responsabilità non elimina il contraddittorio
• il debito deve essere certo, liquido ed esigibile
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• la cartella deve essere motivata
• il socio può contestare vizi e prescrizione
• non si può eseguire senza titolo valido
Senza un titolo corretto, la riscossione è illegittima.
Quando la cartella al socio accomandatario è contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• manca un previo accertamento personale
• il debito è prescritto
• la cartella è priva di motivazione
• la notifica è irregolare
• l’importo non è determinato correttamente
• la società era già estinta
• l’atto è emesso per automatismo
In questi casi la cartella può essere annullata.
Come costruire una strategia difensiva efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi della cartella di pagamento
• verifica del titolo presupposto
• controllo delle notifiche
• verifica della prescrizione
• distinzione tra debito societario e personale
• eccezione dei vizi di legittimità
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione delle azioni esecutive
È una difesa tecnica e personale, non formale.
Cartella e rischio esecutivo
Se la cartella non viene impugnata:
• diventa definitiva
• partono pignoramenti
• il patrimonio personale è aggredito
• il danno diventa irreversibile
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• pignoramenti evitabili
• pagamento di debiti non dovuti
• perdita di liquidità
• danni patrimoniali gravi
• conseguenze familiari
Il danno è fiscale e personale.
Cosa fare subito se ricevi una cartella come socio accomandatario
Se ricevi una cartella dopo la cancellazione della società:
• non pagare immediatamente
• non ignorare l’atto
• verifica il debito e la sua origine
• controlla prescrizione e notifiche
• richiedi accesso agli atti
• prepara una difesa tecnica
• impugna nei termini
• chiedi la sospensione delle azioni esecutive
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa dei soci accomandatari colpiti da cartelle di pagamento dopo la cancellazione della società, contestando pretese illegittime e tutelando il patrimonio personale.
Può intervenire per:
• verificare la legittimità della cartella
• contestare il titolo esecutivo
• bloccare pignoramenti e ipoteche
• far valere la prescrizione
• difendere il socio in giudizio
• tutelare il patrimonio personale
Agisci ora
Essere socio accomandatario non significa rinunciare ai propri diritti di difesa.
Ma una cartella non contestata può trasformarsi in un’aggressione patrimoniale grave.
Se hai ricevuto una cartella di pagamento come socio accomandatario dopo la cancellazione della società,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difenditi subito, prima che la riscossione diventi definitiva.
Introduzione
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese segna la fine della sua esistenza giuridica, ma non sempre segna la fine dei debiti. Un caso tipico è quello del socio accomandatario di una società in accomandita semplice (S.a.s.) che, dopo la cancellazione della società, si vede notificare una cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) per debiti fiscali della società ormai estinta. Dal punto di vista del socio debitore, questa situazione può risultare spiazzante: ci si domanda se sia legittimo pretendere il pagamento da un ex socio e quali strumenti di difesa siano disponibili.
In questa guida avanzata esamineremo come difendersi da una cartella esattoriale intestata alla ex società ma notificata al socio accomandatario, focalizzandoci sui debiti fiscali (imposte, IVA, IRAP, ritenute, etc.) iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Verranno analizzati i riferimenti normativi del diritto italiano, il punto di vista del debitore (socio accomandatario), e le più recenti sentenze di legittimità (aggiornate a dicembre 2025) che delineano gli orientamenti attuali. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, con esempi pratici, tabelle riepilogative, e una sezione di domande e risposte per sciogliere i dubbi più frequenti. L’obiettivo è fornire a avvocati, imprenditori e privati uno strumento completo per comprendere i propri diritti e le strategie di difesa in questi casi.
Socio accomandatario e responsabilità nei debiti sociali
Prima di entrare nel merito delle cartelle esattoriali post-chiusura, è fondamentale chiarire il quadro normativo sulla responsabilità patrimoniale del socio accomandatario nelle società di persone (come la S.a.s.). Nelle società di persone vige il principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali . In particolare:
- Società in nome collettivo (S.n.c.): tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti della società (art. 2291 c.c.) .
- Società in accomandita semplice (S.a.s.): vi sono due categorie di soci:
- Il socio accomandatario (o più d’uno) che amministra la società e risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, in modo analogo ai soci di S.n.c. (art. 2313 c.c.) .
- Il socio accomandante che invece ha una responsabilità limitata alla quota conferita: non risponde con il patrimonio personale dei debiti sociali oltre il conferimento, a meno che perda tale limitazione ingerendosi nella gestione (art. 2320 c.c.) .
In termini pratici, “illimitatamente” significa che il socio risponde dei debiti della società anche oltre la propria quota, con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi del principio generale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. . “Solidalmente” significa che ciascun socio illimitato può essere obbligato a pagare l’intero debito sociale (non solo una frazione), salvo il diritto di regresso verso gli altri soci per la quota di competenza eccedente . Dall’altro lato, il socio accomandante, godendo di responsabilità limitata, non può essere chiamato a pagare i debiti sociali oltre il suo investimento, a meno di comportamenti che facciano decadere tale privilegio (ad esempio, se si ingerisce nella gestione in violazione dell’art. 2320 c.c.) .
Un aspetto importante è il cosiddetto beneficio di escussione preventiva (art. 2304 c.c.) . Questo principio prevede che il creditore sociale, pur potendo agire anche contro i soci illimitatamente responsabili, debba anzitutto escutere (agire sui beni) il patrimonio della società, e solo se tale patrimonio risulta insufficiente potrà aggredire i beni personali dei soci . In altre parole, la responsabilità dei soci è sussidiaria rispetto a quella della società: finché vi sono beni sociali da escutere, i beni dei soci sono al riparo. Tuttavia, va precisato che: – Il beneficio di escussione non opera automaticamente, ma dev’essere espressamente eccepito dal socio eventualmente convenuto dal creditore . Se il socio non lo solleva, il creditore potrà procedere anche contestualmente contro società e socio. – Inoltre, tale beneficio riguarda principalmente la fase di esecuzione forzata (pignoramenti), ma non impedisce al creditore di ottenere un titolo esecutivo anche contro i soci in sede di cognizione. Ad esempio, un creditore può notificare un decreto ingiuntivo sia alla società che ai soci; il beneficio si farà valere in sede di esecuzione, chiedendo di sospendere il pignoramento verso il socio finché non si prova che i beni sociali sono insufficienti .
Tabella riepilogativa – Responsabilità dei soci per debiti sociali
| Tipo di società | Chi risponde dei debiti | Limiti della responsabilità |
|---|---|---|
| Società in nome collettivo | Tutti i soci | Illimitata sul patrimonio personale; solidale tra i soci . Beneficio di escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) . |
| S.a.s. – Socio accomandatario | Tutti i soci accomandatari | Illimitata e solidale (art. 2313 c.c.) . Beneficio di escussione applicabile (ex art. 2315 c.c., richiama l’art. 2304 c.c.) . |
| S.a.s. – Socio accomandante | Soci accomandanti (solo se perdono la limitazione) | Limitata al conferimento (art. 2313 c.c.) . Se rispettano il divieto di gestione, nessuna responsabilità oltre la quota. (Diventa illimitata solo in caso di ingerenza gestionale, art. 2320 c.c. ). |
| S.r.l. / S.p.A. (società di capitali) | Soci (azionisti o quotisti) di società di capitali cancellata | Limitata al conferimento in vita della società. Dopo l’estinzione, eventuale responsabilità ulteriore solo nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.) . In assenza di attivo distribuito, il socio di capitale non deve integrare coi propri beni il pagamento dei debiti sociali. |
| Liquidatori della società | Liquidatore (se il mancato pagamento è dipeso da colpa grave o violazione dei doveri di liquidazione) | Responsabilità verso creditori per danni da omessa soddisfazione dei debiti. In particolare, ex art. 2312 c.c. i creditori insoddisfatti possono agire anche contro i liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a colpa di questi . La responsabilità del liquidatore è di natura risarcitoria (corrisponde al pregiudizio arrecato dalla sua condotta colposa). |
Come si evince dalla tabella, nel caso di una S.a.s. il socio accomandatario è, in ogni fase della vita sociale, co-obbligato in solido per i debiti fiscali della società. Questa responsabilità discende direttamente dalla legge, non è una garanzia esterna come una fideiussione, ma è connaturata al tipo di società . Il debito “sociale” proietta i suoi effetti sul patrimonio personale del socio accomandatario sinché la società esiste e – vedremo a breve – anche dopo la sua estinzione.
Il socio accomandante invece, se si è sempre comportato da tale (senza ingerirsi nella gestione esterna), non può essere obbligato a saldare i debiti sociali oltre a perdere l’eventuale conferimento già fatto. Il suo rischio patrimoniale è dunque confinato a ciò che ha investito nella società. Questo significa, ad esempio, che l’Agenzia Entrate Riscossione normalmente non notificherà alcuna cartella di pagamento al socio accomandante della S.a.s. estinta, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali (come il caso in cui il socio accomandante abbia ricevuto assetti patrimoniali dalla liquidazione, su cui torneremo più avanti).
Nota: se un socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata perché si è immischiato nell’amministrazione (violando l’art. 2320 c.c.), agli effetti esterni verso i creditori diventa equiparato a un accomandatario, rispondendo illimitatamente dei debiti sorti nel periodo di ingerenza .
Effetti della cancellazione della società: debiti e successione nei rapporti
Quando una società si scioglie, viene posta in liquidazione e infine cancellata dal Registro delle Imprese, si apre il tema cruciale di cosa accade ai rapporti giuridici (crediti e debiti) non ancora definiti o soddisfatti al momento della chiusura. Sul piano civilistico, la regola generale è che la società, cessando di esistere, perde la capacità giuridica e processuale, e non può più essere destinataria né attiva né passiva di pretese . Tuttavia, i debiti insoddisfatti non “evaporano” con l’estinzione dell’ente: trovano piuttosto nuovi referenti nei soggetti che della società facevano parte.
Per le società di persone (come S.n.c. e S.a.s.), l’art. 2312 c.c. disciplina esplicitamente la situazione: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione… Dalla cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.” . Questa norma stabilisce quindi che, una volta cancellata la società, i creditori ancora non pagati possono agire direttamente contro i soci, i quali continuano ad essere responsabili dei debiti sociali come lo erano prima, conservando la responsabilità illimitata anche dopo l’estinzione . Importante: a differenza di quanto vedremo per le società di capitali, l’art. 2312 c.c. non prevede espressamente alcun limite quantitativo a tale responsabilità residua dei soci di persone (non si parla di “limite delle somme ritirate” o simili) . Ciò riflette la logica che i soci di persone erano già illimitatamente responsabili durante la vita della società, quindi rimangono tali anche dopo la sua fine.
Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), invece, vale l’art. 2495 c.c., che al comma 2 prevede: “Ferma restando l’estinzione della società, [i creditori insoddisfatti] possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.” . Dunque, nelle società di capitali la legge impone un chiaro limite alla responsabilità post-estinzione dei soci: essi possono essere chiamati a rispondere solo fino all’ammontare di quanto eventualmente percepito in sede di liquidazione (in proporzione alla propria quota di riparto) . Se non hanno ricevuto nulla, in linea di principio non possono essere obbligati a pagare nulla di tasca propria per debiti sociali rimasti. Questo meccanismo intende evitare che i creditori ottengano dai soci più di quanto questi abbiano ricavato dallo scioglimento della società – evitandone un impoverimento “ultra vires” – e incentiva i liquidatori a soddisfare prima i creditori e solo dopo distribuire eventuali avanzi ai soci.
Per le società di persone, come detto, la legge non introduce formalmente alcun limite quantitativo analogo. Tradizionalmente, quindi, si è ritenuto che dopo l’estinzione i soci di S.n.c. e i soci accomandatari di S.a.s. rimangano illimitatamente responsabili per tutti i debiti sociali non soddisfatti . Tuttavia, negli ultimi anni la giurisprudenza ha affrontato questo tema introducendo qualche temperamento per equità: alcune sentenze hanno esteso in via analogica ai soci di persone un concetto simile al limite di cui all’art. 2495 c.c., sostenendo che i soci post-estinzione rispondano solo entro l’importo di eventuali utilità ricevute dalla liquidazione . In altre parole, secondo questo orientamento, se la società di persone si chiude “in rosso” e i soci non hanno ottenuto nulla, pretendere da essi il pagamento integrale dei debiti sociali comporterebbe un indebito arricchimento dei creditori a scapito dei soci, e dunque la loro responsabilità andrebbe limitata (concettualmente, un’applicazione analogica dell’art. 2495 c.c. o un ricorso ai principi dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.).
Le posizioni sul punto non sono univoche: – Cassazione Sezioni Unite n. 6070/2013 e n. 7676/2016: occupandosi di società estinte, hanno affermato in generale che “i soci succedono nei debiti nei limiti di quanto ottenuto in sede di liquidazione” . Tali pronunce sembravano quindi estendere alle società di persone un limite “intra vires” similare a quello delle società di capitali, richiedendo al creditore di provare che i soci abbiano percepito attivi (o magari occultato beni sociali) per chiedere loro il pagamento. – Altre pronunce di legittimità (orientamento tradizionale): ribadiscono invece la linea della illimitatezza pura per i soci illimitatamente responsabili. Secondo questo orientamento maggioritario, l’art. 2312 c.c. non prevedendo limiti, implica che il socio di S.n.c. o accomandatario di S.a.s. risponde per intero dei debiti residui, a prescindere da cosa abbia ricavato (salvo ovviamente potersi rivalere sui coobbligati interni). – Cassazione Sezioni Unite n. 28709/2020: questa importante pronuncia, in materia tributaria, ha cercato di conciliare i due approcci . Le S.U. 28709/2020 hanno statuito che “alla cancellazione i soci subentrano nei rapporti dell’ente per il fatto stesso dell’estinzione”, dunque il debito si trasferisce in capo a loro come regola generale. Tuttavia, resta ferma per il socio la possibilità di provare di non aver ricevuto nulla dalla liquidazione (quello che viene definito un “beneficio d’inventario” del socio, mutuando un concetto del diritto successorio) . In pratica, spetta al socio dimostrare eventualmente di non aver conseguito utilità dalla liquidazione, se vuole andare esente (in tutto o in parte) dal pagamento; diversamente, il creditore può presumere che qualcosa sia stato ricevuto e chiedere l’intero.
Quindi, de iure condito, per le società di persone cancellate si configura un “fenomeno successorio sui generis”: i soci assumono in proprio i rapporti debitori non definiti all’atto dell’estinzione . Come affermato dalla Cassazione, “i soci subentrano nelle obbligazioni sociali inadempiute” e, nel caso dei soci accomandatari di S.a.s., “ne rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale” . Si tratta tecnicamente di una successione universale anomala, perché non c’è un vero succedaneo della persona giuridica (la società non ha eredi in senso proprio); piuttosto i debiti “migrano” sui soci per effetto di legge. In passato si discuteva se configurare ciò come una successione ex lege nel debito o come una nuova obbligazione pro socio fondata su ingiustificato arricchimento . Le Sezioni Unite del 2020 sembrano aver chiarito che non serve un accertamento di arricchimento: basta l’estinzione per far scattare la responsabilità dei soci, fermo restando che il socio può limitare la propria responsabilità dimostrando di non aver ricevuto beni dalla liquidazione . Questo è stato definito, appunto, un “beneficio d’inventario del socio”: analogamente a quanto avviene nell’eredità con beneficio d’inventario, il socio può sottrarsi al pagamento oltre l’attivo eventualmente conseguito.
È bene sottolineare che questa possibilità di limitazione non equivale a un’esenzione automatica se il socio non ha ritirato nulla. Gli orientamenti più recenti della Cassazione in ambito fiscale paiono favorire l’amministrazione finanziaria: essi affermano che l’Amministrazione non è tenuta a provare che il socio abbia goduto di attivi, essendo sufficiente comprovare l’estinzione della società per legittimare la pretesa nei suoi confronti . Sarà caso mai il socio, in sede di contestazione, a dover eccepire e provare l’eventuale mancata percezione di somme dalla liquidazione, per invocare un limite di responsabilità “intra vires” . In mancanza di tale prova, la responsabilità resta illimitata.
In sintesi, la cancellazione della società non fa automaticamente sparire i debiti sociali: i creditori possono e devono agire contro i soci (o eventualmente contro i liquidatori in caso di loro colpa). Nel caso di una S.a.s., in virtù dell’art. 2312 c.c., i debiti tributari non pagati dall’azienda possono essere richiesti al socio accomandatario, il quale ne risponde con tutto il suo patrimonio personale . Questa regola è ben riassunta dalla Corte di Cassazione, che in una recentissima ordinanza del dicembre 2025 ha ribadito come “l’estinzione della società… non comporta l’evaporazione dei debiti insoddisfatti. Al contrario, si verifica un fenomeno di tipo successorio… i soci subentrano nelle obbligazioni sociali inadempiute” .
Esempio pratico: Alfa S.n.c. viene cancellata nel 2020. Rimane insoluto un debito fiscale di €50.000. I soci Tizio e Caio (illimitatamente responsabili) non hanno ricevuto nulla dalla liquidazione perché la società è stata chiusa in perdita. Nel 2022 l’Agenzia delle Entrate notifica ai soci un avviso di accertamento per quel debito non pagato. Scenario A: la notifica avviene quando Alfa era già estinta, senza che l’atto menzioni alcunché su eventuali utilità dei soci. Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. V, ord. 17454/2022), un accertamento notificato direttamente ai soci senza prima accertare e motivare che essi abbiano incamerato attivi dalla liquidazione è nullo , per difetto di motivazione circa la loro legittimazione passiva. Scenario B: altro orientamento (Cass. Sez. V, sent. 7451/2022) afferma invece che l’estinzione ipso iure trasferisce il debito ai soci senza ulteriori formalità, nei limiti delle somme ricevute . In pratica, se i soci affermano di non aver ricevuto nulla, spetterà a loro provare tale circostanza; l’Ufficio può agire comunque nei loro confronti anche senza indicare nella motivazione dell’atto l’“indebito arricchimento” dei soci. La questione, dunque, è stata dibattuta. Scenario finale: le Sezioni Unite 2020 sembrano aver composto il contrasto: il debito passa ai soci per il solo fatto della cancellazione, ma il socio può opporre come limite quanto (eventualmente) ricevuto in liquidazione . Nel nostro esempio, se Tizio e Caio dimostrano di non aver ricevuto somme dalla chiusura di Alfa, potrebbero cercare di sottrarsi al pagamento integrale; tuttavia, data la natura illimitata della loro responsabilità originaria, difficilmente ciò li esonererà del tutto, salvo invocare l’equità di un giudice. Infatti la tesi prevalente resta che i soci illimitati “restano in ogni caso obbligati”, a meno che non si configuri un abuso (es. soci che occultano attivi lasciando i creditori insoddisfatti) .
Conclusione pratica: un socio accomandatario di società estinta deve prepararsi all’eventualità di dover pagare i debiti fiscali residui. Può però discutere sull’ammontare effettivamente dovuto, specie se riesce a dimostrare che la società si è chiusa senza distribuire alcun attivo a suo favore . Questo potrà essere un argomento in sede di giudizio per tentare di limitare l’importo (ad esempio invocando che altrimenti i creditori si arricchirebbero senza causa alle sue spalle), ma non è garantito che basti a evitargli il pagamento, soprattutto verso il Fisco, che tende a ritenere il socio accomandatario comunque obbligato all’intero debito . In definitiva, la strada maestra per il socio accomandatario resta quella di verificare la regolarità della pretesa fiscale e le eventuali falle procedurali, più che confidare in una totale esenzione per “mancata percezione” di utili.
La cartella di pagamento intestata alla società estinta e notificata al socio: validità e legittimità
Veniamo ora al cuore del problema: l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica al socio accomandatario una cartella esattoriale relativa a un debito della società cancellata. Spesso accade che la cartella stessa sia intestata formalmente alla società (ormai estinta) e venga consegnata al socio nella sua qualità di ex socio illimitatamente responsabile. La domanda sorge spontanea: è valida una cartella così intestata? Oppure il Fisco avrebbe dovuto emettere un nuovo atto direttamente a nome del socio?
Su questo punto si è sviluppato un acceso dibattito, ma la giurisprudenza più recente della Cassazione ha assunto una posizione chiara: sì, la cartella è valida anche se formalmente intestata alla società estinta, purché notificata al socio illimitatamente responsabile. In altri termini, non è necessario che l’Agente della Riscossione emetta un nuovo ruolo o una nuova cartella a nome del socio; può utilizzare il titolo esecutivo formato contro la società e notificarlo al socio quale successore nei debiti .
Questa conclusione è stata autorevolmente confermata da Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 32061 depositata il 10 dicembre 2025. In quel caso, una ex socia accomandataria (che chiameremo Tizia) aveva ricevuto una cartella per oltre €95.000 relativa a imposte di anni precedenti (un debito d’imposta 2004), cartella emessa dopo che la società era già cancellata . La cartella era intestata ancora alla società Alfa S.a.s., ed era stata notificata a Tizia personalmente in quanto socia illimitatamente responsabile . Tizia ha impugnato l’atto sostenendo la nullità della cartella per un vizio formale: a suo dire, dopo la “morte” giuridica della società, l’Agenzia avrebbe dovuto formare un nuovo titolo esecutivo intestato direttamente al socio, non limitarsi a notificare al socio la cartella intestata al soggetto ormai inesistente . La contribuente invocava quindi un vizio di intestazione e sosteneva che vi fosse necessità di un “supplemento” di motivazione e di un nuovo atto nei suoi confronti.
Ebbene, sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale respingevano queste eccezioni, e la vicenda è giunta in Cassazione . La Cassazione 32061/2025 ha rigettato il ricorso del socio, affermando alcuni principi chiave: – Successione nei debiti e validità della notifica al socio: l’estinzione della società non fa venir meno il debito, che si estende ipso iure ai soci illimitatamente responsabili. Pertanto è “perfettamente valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento intestata alla società estinta, effettuata direttamente nelle mani del socio” . Non occorre emettere un nuovo atto intestato personalmente al socio; l’atto originario intestato alla società conserva valore di titolo esecutivo anche verso i successori . In virtù del meccanismo successorio sui generis che lega le sorti dell’ente estinto a quelle dei suoi soci, l’interesse dell’Amministrazione ad avere un titolo esecutivo nei confronti del socio è già soddisfatto dal titolo formatosi contro la società . Insomma, la pretesa di Tizia di ottenere un atto “ri-intestato” a suo nome è stata giudicata infondata: “il titolo esecutivo emesso contro la società si estende ipso iure ai soci illimitatamente responsabili” . – Economia procedurale: la Corte ha sottolineato un principio di economia processuale e sostanziale. Se il socio accomandatario è successore a titolo universale anomalo nei debiti sociali, costringere l’Amministrazione a duplicare l’attività emettendo un nuovo atto sarebbe inutile formalismo. Il nome nell’intestazione passa in secondo piano: ciò che conta è che il socio abbia ricevuto la comunicazione del debito e ne comprenda la provenienza e i presupposti . La Cassazione adotta su questo un approccio “sostanzialistico”: se sei il successore giuridico dell’ente, il debito ti segue e la notifica (pur intestata all’ente) è valida nei tuoi confronti . – Natura della cartella e fase esecutiva: la Corte ha ricordato che la cartella di pagamento ha duplice funzione – da un lato è la comunicazione al debitore dell’iscrizione a ruolo (ossia del titolo esecutivo), dall’altro è un’intimazione ad adempiere entro 60 giorni (funzione analoga al precetto) – ma non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata . L’esecuzione forzata vera e propria inizia solo con atti successivi (es. pignoramento). Questo dettaglio tecnico rafforza la legittimità della notifica al socio: notificando la cartella, l’Agenzia sta semplicemente portando a conoscenza del “successore” l’esistenza di un titolo esecutivo formatosi contro il “dante causa” (la società), intimandogli di pagare in virtù della sua responsabilità solidale illimitata . Non si tratta ancora di esecuzione diretta sul patrimonio del socio, ma di un atto prodromico che ben può essere indirizzato a lui in base al titolo societario.
Quindi, contestare una cartella esattoriale solo perché intestata alla società estinta e non alla persona fisica del socio accomandatario è una strategia destinata a fallire. La Cassazione (ord. 32061/2025, ma anche precedenti conformi come Cass. n. 9085/2025 e n. 753/2024 citati in quella decisione ) ha reso evidente che ciò che conta è la sostanza: il debito sociale, se la società è estinta, “segue” i soci. Se questi ricevono la cartella, non possono trincerarsi dietro un vizio di forma dell’intestazione per sfuggire.
Dal punto di vista pratico, per un socio accomandatario che riceve la cartella, questo significa che un’eccezione meramente formale sulla titolarità dell’atto non lo proteggerà dal pagamento. Come sottolineato dalla stessa ordinanza del 2025, molti contribuenti cadono nell’errore di pensare che cancellare la società e chiudere la partita IVA li metta al riparo dalle cartelle intestate all’ente – “che non possano più raggiungerli” – ma ciò è sbagliato . Anzi, l’Agenzia delle Entrate ha pieno titolo per agire contro i soci illimitatamente responsabili utilizzando i titoli esecutivi formati contro la società, senza dover ricominciare da zero l’iter .
Attenzione: questo non significa che il socio accomandatario non abbia alcun margine di difesa. Significa però che le difese dovranno spostarsi dalla forma alla sostanza e alla procedura fine . Una volta assodato che in linea di principio il debito è esigibile dal socio e la notifica è valida, occorrerà verificare: – Se la responsabilità del socio sia corretta nei limiti applicabili: per i soci accomandatari la responsabilità è illimitata; per gli accomandanti o soci di capitali va verificato se hanno ricevuto somme in liquidazione e quindi se l’azione nei loro confronti rispetta quel limite . – Se i termini di decadenza e prescrizione siano stati rispettati nel passaggio dal debito sociale alla riscossione verso il socio . (Ad esempio: la cartella è stata emessa e notificata nei termini previsti dalla legge? Ci sono stati intervalli troppo lunghi senza atti interruttivi? etc.) – Se l’importo richiesto (interessi e sanzioni) è calcolato correttamente e motivato in modo chiaro . Spesso sulle cartelle si accumulano interessi pluriennali e sanzioni, ed è lecito controllare che tutto sia legittimo e spiegato. – Se l’atto presupposto (es. l’avviso di accertamento originario) è stato validamente notificato alla società prima della cancellazione . Ovvero, la “catena” degli atti impositivi è regolare o presenta falle? Un vizio nella notifica originaria può propagarsi e rendere invalida la pretesa attuale.
Nei prossimi paragrafi affronteremo proprio questi aspetti, analizzando quali sono le possibili contestazioni che un socio accomandatario può sollevare contro la cartella esattoriale post-estinzione e con quali strumenti procedurali.
Termini di notifica delle cartelle e “ultrattività” della sede sociale
Un punto tecnico fondamentale è capire entro quali termini l’Agenzia delle Entrate Riscossione può notificare una cartella relativa ai debiti di una società estinta e dove tale notifica debba avvenire. Qui entrano in gioco due concetti: i termini di decadenza delle cartelle esattoriali e la cosiddetta ultrattività della sede sociale per un certo periodo dopo la cancellazione.
In generale, per le imposte sui redditi e l’IVA, la legge prevede che la cartella di pagamento (cioè il ruolo reso esecutivo) debba essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo . Ad esempio, se un avviso di accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato o confermato in giudizio) nel 2023, la cartella derivata dev’essere notificata entro il 31/12/2025 (due anni dopo). Questo è un tipico termine di decadenza fissato dall’art. 25 del DPR 602/1973 . Decorso tale termine, la cartella non può più essere validamente notificata e la pretesa erariale “decade” (salvo che intervengano cause di sospensione o altri eventi particolari).
Quando però la società contribuente si estingue, c’è un altro termine da considerare: quello previsto dall’art. 2495 c.c. e dalla normativa fallimentare per alcune tutele dei creditori. Il comma 2 dell’art. 2495 c.c., oltre a disciplinare la responsabilità dei soci, contiene un inciso rilevante: “la domanda [giudiziaria del creditore], se proposta entro l’anno dalla cancellazione, può essere notificata nell’ultima sede della società” . Ciò significa che fino a un anno dopo la cancellazione, l’ultima sede legale della società continua ad essere un valido luogo di notifica per atti destinati alla società estinta (o meglio, ai suoi soci quali successori). Passato l’anno, quella “sede” perde ultrattività, e non si potranno più notificare atti presso di essa con effetto verso i soci.
La ratio di questa previsione è offrire ai creditori un periodo cuscinetto di un anno in cui, pur essendo l’ente estinto, si consente la notifica presso la vecchia sede (dove magari risiedeva il liquidatore o è ancora reperibile qualcuno). Dopo, i creditori devono necessariamente individuare i soci e notificare direttamente a loro, presso le loro residenze o sedi proprie. È un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 10 L.Fall. per la dichiarazione di fallimento post-chiusura: entro un anno dalla cancellazione si può ancora dichiarare fallita la società e notificare il ricorso presso l’ultima sede (fictio iuris), trascorso l’anno no .
Perché questo conta per le cartelle esattoriali? Perché la cartella, pur non essendo un “atto giudiziario” come una citazione o un ricorso, è comunque un atto che va notificato al contribuente. La giurisprudenza ha applicato per analogia il termine annuale anche alle notifiche di cartelle e accertamenti a società estinte. In pratica: – Se la cartella viene notificata entro un anno dalla cancellazione della società, la notifica può avvenire presso la sede sociale ultima (magari nella forma di consegna al liquidatore o di affissione nei luoghi previsti), ed è considerata valida ed efficace nei confronti dei soci . – Se invece la cartella viene notificata oltre un anno dalla cancellazione, notificare alla sede della società ormai cessata non è più considerato idoneo a costituire in mora i soci. In tal caso, il Fisco deve notificare direttamente ai soci presso la loro residenza o domicilio fiscale. Un tentativo tardivo di notifica alla ex-sede sociale è pressoché nullo e non interrompe i termini di decadenza.
Questo principio è stato chiaramente espresso dalla Cassazione, ord. n. 37384 del 30/11/2021. In tale vicenda, Equitalia aveva notificato una cartella a una società di capitali ormai cancellata, oltre l’anno dalla cancellazione (la società era cancellata a fine 2003, la cartella notificata oltre un anno dopo) . La notifica alla società era quindi inefficace. Successivamente, la stessa cartella era stata notificata nel 2010 anche al liquidatore in qualità di socio coobbligato . La Cassazione ha affermato che il Fisco aveva perso il diritto a recuperare dalle persone fisiche quel credito, perché la notifica originaria alla società era avvenuta fuori tempo massimo: “Il Fisco decade dal diritto a recuperare dal socio le imposte non versate dalla società cessata, se la notifica originaria della cartella… nei confronti di quest’ultima è avvenuta oltre il termine di un anno dalla cancellazione” . In altri termini, la Cassazione ha chiarito che notificare alla società estinta oltre l’anno non interrompe la decadenza. Trascorso l’anno dalla cancellazione, la sede sociale non è più un valido riferimento legale, e dunque se la cartella è stata inviata lì, l’atto è come non avvenuto e il termine di decadenza continua a decorrere fino a consumarsi .
Questa pronuncia va interpretata con attenzione: – Se la cartella doveva essere notificata entro, poniamo, il 31/12/2006 (secondo anno dalla definitività dell’accertamento) e la società è stata cancellata il 30/12/2003, l’amministrazione aveva tempo fino al 30/12/2004 per poter notificare presso la sede sociale (un anno). Dopo, avrebbe dovuto notificare ai soci. Se invece ha aspettato oltre, la notifica alla società nel 2006 non vale e si ritiene tardiva; a quel punto, notificare ai soci successivamente (ad esempio nel 2010 come nel caso citato) significa comunque essere andati oltre il 2006, quindi la pretesa è decaduta. Il tentativo infruttuoso su un soggetto estinto non salva i termini. – Questa regola è coerente con l’art. 2495 c.c. e con la tutela del contraddittorio: entro un anno dalla cancellazione, i creditori hanno ancora un appiglio formale (la sede) per agire; oltre, devono occuparsi di notificare ai soci, i quali altrimenti rischierebbero di vedersi arrivare atti alle vecchie sedi sociali a loro insaputa.
Implicazioni difensive: Se sei un socio accomandatario e la cartella (o anche un precedente avviso) è stata inizialmente notificata alla società quando questa era già cancellata, verifica la data della notifica rispetto alla data di cancellazione: – Se la notifica è avvenuta entro un anno dalla cancellazione, allora è considerata valida (per i soci) quell’atto, a patto che poi sia stata data comunicazione anche a te personalmente in tempi ragionevoli. L’atto, pur notificato alla sede, produce effetti, come fosse stato notificato ai soci (in virtù della presunzione legale di conoscibilità in quell’anno). – Se invece la notifica è avvenuta oltre l’anno, puoi eccepire che quell’atto non ha avuto effetto e che l’Amministrazione è decaduta se nel frattempo si è superato il termine decadenziale ultimo. In altre parole, potresti far valere che la cartella è tardiva: decaduta per notifica nulla oltre l’anno. Cass. 37384/2021 supporta questa eccezione affermando che notificare alla società estinta dopo un anno “non interrompe la decadenza” .
Esempio pratico: Omega S.a.s. (socio accomandatario Tizio) si cancella a giugno 2020. A maggio 2021 (meno di un anno dopo) l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per un debito IVA 2018 emerso in sede di controllo. Non potendo notificarlo alla società (che non esiste più), lo notifica presso l’ultima sede sociale con raccomandata: il plico ovviamente torna indietro perché la sede è chiusa, ma per legge quella notifica è considerata comunque valida perché avvenuta entro l’anno. Successivamente, a settembre 2021 (dopo l’anno), l’Ufficio notifica lo stesso avviso anche a Tizio, presso la sua residenza, senza però aggiungere alcuna motivazione circa la responsabilità del socio. Situazione: Secondo alcune Commissioni Tributarie, l’Ufficio avrebbe dovuto quantomeno motivare l’azione verso Tizio provando che questi avesse ricevuto attivi (tesi dell’indebito arricchimento); ma secondo Cassazione (vedi ord. 26184/2024 analizzata più avanti) ciò non è necessario oltre all’estinzione in sé. Se Tizio impugna l’avviso, potrebbe però far leva su un diverso vizio: la notifica presso la sede nel 2021 è valida per rispettare i termini, ma Tizio personalmente l’ha ricevuto solo dopo oltre un anno dalla cancellazione. In base a Cass. 23029/2017 (che vedremo), notificare l’accertamento solo ai soci dopo la cancellazione della società senza averlo notificato quando la società era in vita può comportare la nullità dell’atto . In questo esempio, tuttavia, l’Ufficio ha tentato nei termini sulla sede (entro l’anno) quindi potrebbe dirsi che ha fatto il possibile. Resta da vedere come il giudice valuta la mancata effettiva conoscenza da parte del socio entro l’anno.
Seconda ipotesi: se invece l’Agenzia avesse aspettato luglio 2022 (oltre un anno dalla cancellazione) per notificare l’accertamento presso la sede di Omega, quell’atto sarebbe stato viziato e Omega non lo avrebbe ricevuto (essendo “morta”). Notificare poi ai soci nel 2022 sarebbe avvenuto comunque fuori termine di decadenza (il termine per accertare IVA 2018, ad esempio, scade al 31/12/2023, ma ciò non toglie che la notifica alla sede fosse inefficace). In casi come questo, la giurisprudenza è intervenuta annullando tali accertamenti per violazione del contraddittorio con il soggetto originario e carenza di legittimazione passiva dei soci senza quell’atto valido .
Riassumendo: il socio accomandatario destinatario di una cartella relativa a una società estinta dovrà sempre controllare le date: – Data di cancellazione della società (iscrizione della cancellazione nel Registro Imprese). – Data di formazione del ruolo e della cartella, e data di notifica della cartella (se c’è traccia di una notifica alla società). – Se tra la cancellazione e la notifica alla società passa più di un anno, e la notifica ai soci arriva troppo tardi, c’è un ottimo argomento per far dichiarare la cartella decaduta. Cass. 37384/2021 conferma che oltre l’anno la sede sociale non vale, e il Fisco se perde quell’appiglio rischia la decadenza .
È importante anche sapere che entro 5 anni dalla cancellazione i creditori (incluso il Fisco) possono ancora chiedere altre forme di tutela. Ad esempio, la società estinta può essere dichiarata fallita su istanza di un creditore entro un anno, come detto (art. 10 L.F.), ma anche fino a 5 anni se emergono attivi non liquidati il Tribunale può nominare un curatore speciale per gestirli (art. 2495 c.c. ultima parte). Nel contenzioso tributario, alcune sentenze avevano sostenuto che l’Amministrazione potesse notificare atti ai soci entro 5 anni dalla cancellazione solo se provava l’indebito arricchimento di questi , ma si tratta di impostazioni superate dai principi sopra indicati.
In sintesi difensiva: se ricevi una cartella “fuori tempo”, verifica: – Decadenza biennale del ruolo: la cartella è stata emessa entro i termini (di solito 2 anni dalla definitività dell’accertamento)? Se no, puoi eccepirne la decadenza. – Notifica entro l’anno dalla cancellazione: se la società era già cancellata da oltre un anno quando il Fisco ha tentato la notifica al vecchio indirizzo sociale, quell’atto è inefficace. Se il Fisco non ha notificato nulla ai soci entro il termine di decadenza, il debito non è più esigibile .
Queste eccezioni vanno fatte valere tempestivamente, di solito con ricorso al giudice tributario (entro 60 giorni dalla notifica della cartella al socio). In sede di ricorso si chiederà l’annullamento della cartella per decadenza del diritto di riscossione. Si potranno citare le norme (art. 25 DPR 602/73, art. 2495 c.c.) e la giurisprudenza di supporto, come l’ordinanza Cass. 37384/2021 .
Prescrizione dei debiti tributari e delle cartelle esattoriali
Oltre ai termini di decadenza (che riguardano la validità iniziale della cartella), il socio accomandatario deve considerare anche la prescrizione del debito iscritto a ruolo. La prescrizione è l’estinzione del diritto per il decorso di un certo tempo dopo che il credito è divenuto esigibile, in assenza di atti interruttivi.
Nel campo dei tributi, c’è stato a lungo dibattito se, una volta che un’imposta viene iscritta a ruolo (e la cartella non viene impugnata entro 60 giorni divenendo definitiva), il credito d’imposta si prescriva nel termine ordinario decennale oppure in un termine più breve (quinquennale) tipico dei tributi. Le Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2016 hanno composto il contrasto stabilendo un principio importante: i crediti tributari definitivi si prescrivono in cinque anni, salvo eccezioni espressamente previste . In pratica, anche se la cartella non viene contestata (divenendo titolo definitivo equiparato a una sentenza passata in giudicato), non si applica la prescrizione ordinaria decennale, bensì quella breve quinquennale prevista per la generalità delle sanzioni e imposte periodiche (in mancanza di un termine ad hoc). Questa pronuncia ha avuto un enorme impatto, confermata poi da successive sentenze di legittimità fino alle più recenti del 2020-2021 .
Cosa significa per il socio accomandatario? Significa che, se tra un atto e l’altro della riscossione (cartella, intimazione, pignoramento, ecc.) sono trascorsi più di 5 anni senza che vi siano stati atti interruttivi validamente notificati a lui come coobbligato, egli può eccepire la prescrizione del credito. Ad esempio, se una cartella (validamente notificata al socio o alla società) risale al 2015 e poi nulla è più stato notificato né alla società né al socio entro il 2020, il diritto di procedere alla riscossione coattiva potrebbe considerarsi estinto per prescrizione. L’eccezione di prescrizione può essere sollevata sia dinanzi al giudice tributario (se ci si trova ancora nella fase di impugnazione di un atto tipo intimazione) sia dinanzi al giudice dell’esecuzione (se si è già al pignoramento, tramite opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Va sottolineato che ogni atto dell’Agente della Riscossione regolarmente notificato interrompe la prescrizione. Atti interruttivi tipici sono: – La notifica di una cartella (al socio o alla società entro l’anno, come visto). – La notifica di un sollecito o intimazione di pagamento (l’intimazione ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73 – ora , è un atto che precede l’esecuzione se son passati più di 180 giorni dalla cartella e serve a intimare il pagamento entro 5 giorni, anch’esso interrompe). – La notifica di un atto di pignoramento o di un preavviso di fermo amministrativo o ipoteca. – La notifica di un’ingiunzione fiscale (strumento analogo alla cartella usato da alcuni enti). – Qualsiasi atto che il debitore riconosca come esercizio del diritto da parte del creditore (anche una richiesta dilazione firmata potrebbe interrompere).
Bisogna anche fare attenzione alla decorrenza del termine prescrizionale: per le imposte, spesso decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella cartella (60 giorni dalla notifica). Quindi se una cartella notificata nel 2015 dava tempo fino a giugno 2015 per pagare, la prescrizione inizia da luglio 2015.
Casistica tipica: supponiamo che la società Alfa S.a.s. (cancellata nel 2016) avesse un debito IRAP 2014. La cartella viene notificata a Beta (socio accomandatario) nel 2017. Beta non paga né impugna. L’Agente della Riscossione iscrive ipoteca su un immobile di Beta nel 2023 senza avergli mai notificato altro in mezzo. Beta può fare opposizione sostenendo che il credito si è prescritto: dal 2017 al 2023 sono passati più di 5 anni senza atti interruttivi notificati a lui (l’ipoteca del 2023 è il primo atto, oltre il quinquennio). In base ai principi delle S.U. 2016 e a giurisprudenza consolidata, la prescrizione è quinquennale per tributi erariali , quindi Beta avrebbe ragione salvo che l’Agenzia provi di aver fatto atti che Beta però non ha ricevuto. L’ipoteca verrebbe annullata e il debito dichiarato non più esigibile per intervenuta prescrizione.
Nota: vi sono alcune eccezioni su termini prescrizionali diversi, ma riguardano tributi locali o specifici (es. l’IVA talvolta è stata ritenuta soggetta a termine decennale in passato, ma anche lì la tendenza è verso i 5 anni equiparandola alle altre imposte indirette). Per le sanzioni tributarie, il DLgs 472/1997 prevede esplicitamente il termine di 5 anni. Dunque, in generale 5 anni è il numero chiave.
Strategia per il socio: nel valutare la propria posizione debitoria post-estinzione, è essenziale ricostruire la cronologia degli atti: – Data ultima di un atto interruttivo valido (cartella notificata, intimazione, etc.). – Calcolare 5 anni da allora. – Vedere se il Fisco è stato silente per un periodo superiore a 5 anni. Se sì, l’eccezione di prescrizione è da sollevare.
Questa eccezione di solito va fatta valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se siamo già in fase esecutiva (pignoramento, ipoteca in atto), oppure con ricorso al giudice tributario se l’atto impugnabile è ad esempio un’intimazione di pagamento notificata dopo anni (in quel caso il ricorso verterà sulla dichiarazione di prescrizione sopravvenuta del credito sottostante).
Attenzione: la prescrizione, a differenza della decadenza, può essere rinunciata o interrotta e comincia a decorrere di nuovo da capo dopo ogni atto interruttivo. Inoltre, il conteggio dei termini può essere complicato da eventuali sospensioni legali (si pensi ai periodi di moratoria Covid, durante i quali i termini di notifica e riscossione sono stati sospesi: quelle sospensioni hanno effetti anche sulla prescrizione?). È consigliabile, per queste questioni tecniche, farsi assistere da un legale che calcoli con precisione i termini tenendo conto di tutta la normativa emergenziale e speciale.
Vizi dell’atto presupposto: accertamento notificato alla società estinta
Una linea di difesa spesso decisiva per il socio accomandatario consiste nel verificare se l’atto impositivo originario, da cui trae origine la cartella, sia stato correttamente notificato alla società quando questa era ancora in vita oppure no. Se l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento (o atto di contestazione) nei confronti della società, ma non è riuscita a notificarglielo validamente prima della cancellazione, e poi ha notificato direttamente ai soci, potrebbe esservi un vizio di procedura tale da invalidare l’intera pretesa tributaria.
La giurisprudenza tributaria ha affermato con forza che finché la società esiste essa è l’unico soggetto passivamente legittimato a ricevere gli avvisi d’accertamento per i propri redditi . Notificare un accertamento solo ai soci, quando la società contribuente era ancora esistente (magari in liquidazione), viola il contraddittorio con il soggetto giusto e rende nullo l’atto. Analogamente, se la società è già estinta ma l’Ufficio notifica un accertamento formalmente intestato a lei (e magari privo di qualsiasi indicazione sulla responsabilità dei soci), quell’atto può essere considerato inesistente in quanto notificato a un soggetto non più esistente.
Una sentenza chiave è Cassazione civ. Sez. V, n. 23029/2017. In quel caso, l’Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento ai soci di una società già estinta, senza averlo notificato alla società stessa prima. La Cassazione ha ritenuto nullo l’avviso con la motivazione che “l’atto impositivo dev’essere notificato al soggetto passivo originario finché esiste, altrimenti non è opponibile ai soci” . In pratica, se il Fisco scopre un maggior reddito di una società, deve (dovrebbe) notificare l’accertamento alla società quando questa è ancora attiva (o anche in liquidazione, ma non oltre). Se la società non c’è più, la situazione si complica: alcuni giudici ritengono che l’accertamento non possa proprio essere emesso perché manca il destinatario, e che quindi eventuali atti emessi solo contro i soci siano nulli per difetto originario (mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente principale) .
Tuttavia, dobbiamo confrontare questo con i principi successori esaminati prima. La Cassazione più recente (es. ord. 26184/2024, che approfondiremo tra poco) sembra più permissiva: ritiene che se la società è estinta, l’Ufficio possa notificare l’atto ai soci, e non necessita di inserire un “supplemento motivazionale” circa la loro responsabilità, se non la prova dell’estinzione della società . Questa apparente discrepanza si spiega col fatto che Cass. 23029/2017 riguardava probabilmente una fattispecie in cui la società avrebbe potuto essere raggiunta (magari era in liquidazione ma non fu cercata), mentre i casi successivi riguardano situazioni dove la società era già cessata al momento dell’accertamento.
Possiamo dunque distinguere due scenari: 1. Accertamento emesso prima della cancellazione: in questo caso l’atto andava notificato alla società. Se l’Ufficio non lo fa e aspetta di notificarlo ai soci dopo, l’accertamento è annullabile perché durante la vita della società è stato negato ad essa il diritto di difesa. Ad esempio, se la società era ancora attiva nel 2018 e l’Ufficio aveva tutti gli elementi per emettere accertamento IRPEF 2015, ma notifica direttamente ai soci nel 2019 quando la società si è estinta a fine 2018, probabilmente l’atto sarà considerato nullo (come da Cass. 23029/2017) . 2. Accertamento emesso dopo la cancellazione: se la società era già estinta quando il Fisco ha rilevato il problema fiscale, l’unica via è rivolgersi ai soci. Qui si apre il dibattito visto sopra: serve motivare la responsabilità dei soci e l’eventuale percezione di somme? Oppure basta dire “società estinta, soci successori”? La Cass. ord. 17454/2022 (citata prima) sembrava optare per la prima visione, annullando un accertamento ai soci perché non motivato sull’indebito arricchimento . La Cass. ord. 26184/2024 (che è molto recente, di ottobre 2024) invece ha accolto il ricorso dell’Agenzia in un caso simile, affermando che il giudice di merito aveva sbagliato a richiedere tale motivazione aggiuntiva . Vediamo quest’ultima più da vicino.
Cass., Sez. Trib., ord. n. 26184/2024 (dep. 7 ottobre 2024): si trattava di una S.r.l. cancellata nel 2011; l’Agenzia nel 2016 aveva emesso un avviso per maggiori ricavi non dichiarati del 2006, notificandolo direttamente al socio (che era l’unico socio superstite) perché la società nel frattempo non esisteva più . La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che l’Ufficio, agendo ex art. 2495 c.c. contro il socio, dovesse dimostrare nella motivazione che il socio aveva percepito somme dalla liquidazione . In sentenza la CTR diceva: l’atto è intestato alla società (poi consegnato al socio), ma manca qualsiasi adattamento alla posizione personale del socio, nessuna menzione delle condizioni ex art. 2495 c.c. per la responsabilità dei soci . Secondo la CTR, l’Ufficio avrebbe dovuto esplicitare che il socio aveva ricevuto X euro in liquidazione e quindi era chiamato a rispondere fino a quell’importo . Poiché il socio (nel caso concreto) non aveva ricevuto nulla e ciò era pacifico, la CTR aveva concluso che nulla poteva essere preteso nei suoi confronti in mancanza di prova contraria del Fisco .
La Cassazione ha cassato questa decisione, affermando principi conformi a quanto detto sopra: – Ha richiamato gli orientamenti nomofilattici (SS.UU. 2013 n. 6070 e altre) per cui “la responsabilità dei soci per i debiti dell’ente estinto non può essere limitata al caso in cui essi abbiano goduto di riparti”, non essendo tale evenienza una condizione necessaria per proseguire l’azione verso i soci . In altre parole, ottenere qualcosa in liquidazione non è un presupposto dell’obbligo di pagare; se uno ha ricevuto, bene, avrà semmai un limite pari a quello; ma se non ha ricevuto, ciò di per sé non blocca l’azione del creditore . – Ha affermato chiaramente: “i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono ‘intra vires’ dei debiti trasmessi” . Dunque la regola è il subentro, e il limite è un’eccezione a difesa del socio, non un elemento costitutivo che l’Ufficio deve provare. – Citando direttamente le SU 28709/2020, la Cassazione ha ribadito: “i soci subentrano nei rapporti dell’ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione” . – Conclusione del caso: l’Agenzia ben poteva indirizzare la pretesa fiscale al socio senza essere onerata di ulteriori prove oltre la dimostrata estinzione della società . Il ricorso del Fisco è stato accolto e la causa rinviata per riesame alla CTR.
Questa ordinanza 26184/2024, proveniente dalla sezione tributaria della Cassazione, è significativa perché normalizza la prassi: il Fisco non è obbligato a ricercare e motivare l’eventuale arricchimento del socio; può semplicemente procedere notificando l’atto impositivo al socio, dimostrando che la società è estinta e quindi lui ne è il successore obbligato. Sarà semmai il socio, nel contenzioso, a tirar fuori l’argomento “non ho ricevuto nulla” per chiedere di non pagare o di pagare meno . Ma tale argomento, come visto, difficilmente porta a un annullamento totale del debito: se il debito è certo e la società non ha pagato, i giudici potrebbero tutt’al più limitare la pretesa nel quantum, ma non annullarla salvo vizi procedurali.
Implicazione pratica per il socio accomandatario: deve controllare a ritroso anche se la notifica dell’accertamento originario (o dell’atto presupposto al ruolo) è avvenuta regolarmente: – Se la società era ancora attiva quando l’accertamento è stato emesso e l’Ufficio non l’ha notificato alla società ma solo ai soci, c’è un forte vizio di violazione del contraddittorio. In tal caso, il socio potrà eccepire la nullità dell’accertamento stesso, con conseguente nullità delle cartelle e atti successivi ad esso collegati . La giurisprudenza tutela il diritto di difesa del contribuente originario: la società aveva diritto a difendersi finché esisteva, e non può essere bypassata notificando ai soci (che magari nemmeno erano amministratori o a conoscenza diretta delle questioni fiscali). – Se la società era già estinta all’epoca dell’accertamento, allora l’Ufficio non poteva notificarle nulla. Se l’atto è stato intestato alla società ma consegnato ai soci (caso tipico), il socio potrà verificare se nell’atto c’è un minimo di riferimento alla sua responsabilità di socio. In mancanza, potrebbe provarci con un’eccezione di carenza di motivazione, ma come detto la Cassazione non la ritiene necessaria. Più solido, invece, puntare su eventuali errori di notifica: ad esempio, se l’avviso è stato spedito a un vecchio indirizzo sbagliato del socio o non gli è mai arrivato, potrebbe essere inesistente la notifica (come nell’esempio Omega qui sotto).
Esempio pratico (difetto di notifica dell’accertamento): Omega S.a.s. si scioglie nel 2022 lasciando un debito IVA di €30.000 non dichiarato. L’Agenzia emette un avviso di accertamento nel 2021 (quando Omega era già cessata) e lo invia per raccomandata all’ultima sede di Omega, che però era vuota e l’atto torna al mittente. L’Ufficio non tenta altre notifiche (non cerca i soci) e lascia decadere i termini. Nel 2023, però, erroneamente procede lo stesso iscrivendo a ruolo il debito e notificando una cartella a Tizio socio accomandatario . Tizio non paga, arriva un’intimazione e persino un’ipoteca sulla sua casa nel 2024 . A questo punto Tizio si rivolge a un avvocato e scopre che l’accertamento IVA 2018 non era stato mai notificato validamente: la raccomandata al soggetto estinto era nulla. L’avvocato impugna la cartella e l’intimazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, sollevando: (1) la nullità del debito perché l’atto presupposto (accertamento) non fu notificato né a Omega né a Tizio; (2) in subordine, la violazione del beneficio di escussione perché non risultava provata l’incapienza di Omega o la percezione di beni da parte di Tizio (questo un argomento secondario); (3) l’eccesso di garanzia dell’ipoteca sproporzionata (altro argomento tecnico minore) . La Commissione Tributaria rileva subito il vizio principale: in effetti l’accertamento era stato spedito a un indirizzo errato e Omega, essendo cessata, non poté neanche impugnarlo . Applicando la giurisprudenza (viene citata Cass. n. 23029/2017), la Commissione dichiara nullo il debito perché l’atto impositivo presupposto non fu validamente notificato alla società prima della cancellazione . Di conseguenza, annulla la cartella e l’intimazione verso Tizio . Con la caduta del debito, anche l’ipoteca viene cancellata . Esito: Tizio si libera completamente del debito per un vizio formale sostanziale (mancata notifica dell’atto presupposto). L’Erario non può più recuperare quell’IVA né da Tizio né dall’altro socio (prescrizione sopravvenuta e comunque nullità radicale dell’atto) . Questo esempio mostra come una “dimenticanza” del Fisco (non notificare l’atto quando Omega c’era ancora, o quantomeno non avvisare i soci in tempo) abbia fatto perdere definitivamente il credito .
In conclusione su questo punto: la difesa del socio accomandatario dovrebbe sempre esaminare la regolarità degli atti a monte (accertamenti, avvisi bonari, ecc.). Se si individua un vizio di notifica o un’omissione nell’aver interpellato la società quando era doveroso farlo, tale vizio potrà travolgere anche la cartella e gli atti di riscossione successivi, portando all’annullamento del debito. I riferimenti da citare qui sono Cass. 23029/2017 e altre consimili, nonché eventualmente l’art. 156 c.p.c. sulla nullità delle notifiche a soggetti inesistenti. Naturalmente occorre comprovare il fatto (es. la società era attiva alla data X ma non fu notificato nulla, oppure l’indirizzo di notifica era errato).
Beneficio di escussione e ordine di escussione: serve provarne la violazione?
Un’altra questione che spesso i soci accomandatari sollevano è la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale. Si è visto che, in teoria, il creditore dovrebbe prima aggredire i beni della società e solo dopo quelli dei soci (art. 2304 c.c.) . Ma se la società è cancellata, il suo patrimonio o è stato liquidato o comunque risulta inesistente, quindi l’escussione preventiva è impossibile da attuare materialmente. Ci si chiede: il socio può contestare la cartella dicendo che l’Agente della Riscossione non ha dimostrato di aver escusso il patrimonio sociale residuo?
La risposta prevalente è che dopo la cancellazione della società, il beneficio di escussione non trova più applicazione pratica, perché manca un patrimonio sociale da escutere. La giurisprudenza ha chiarito che se la società è estinta o comunque priva di beni, pretendere una preventiva escussione sarebbe un formalismo inutile: in tali casi il socio diventa direttamente escutibile . Cass. Sez. Unite 28709/2020 (già citata) e altre pronunce affermano che la cancellazione “azzera” in radice l’eccezione di escussione: se la società non esiste più e non ha beni, l’Agente della Riscossione può legittimamente agire direttamente sui soci .
Anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado Toscana (Sent. n. 601/2025) ha confermato che “la cancellazione annulla in radice il beneficio di escussione: se la società non esiste più e non ha beni, l’agente della riscossione può agire direttamente sui soci” .
Quindi, nei ricorsi, non ha molto successo sostenere la nullità della cartella per mancato tentativo di escussione del patrimonio sociale, quando la società era già vuota o estinta. Il giudice risponderà che l’escussione era impossibile o che comunque la cancellazione prova di per sé l’inesistenza di attivo sociale (soprattutto dopo il decorso dell’anno di cui sopra).
Tuttavia, esiste un residuo spazio di discussione: chi deve provare l’incapienza del patrimonio sociale? Alcune Commissioni hanno ritenuto che, benché la società sia cancellata, spetti comunque all’Amministrazione provare che non vi fossero beni sociali su cui soddisfarsi . Soprattutto se la società è stata cancellata ma c’erano sospetti di beni non dichiarati, il socio potrebbe sostenere: “tu Fisco non hai dimostrato che la società non avesse liquidità o crediti residui; prima di venire da me dovevi accertare l’assenza di attivo”. In dottrina si è parlato a tal proposito di un “beneficio d’inventario” analogo a quello citato prima: in sostanza, il socio non nega di essere obbligato, ma contesta l’esigibilità immediata nei suoi confronti finché non si chiarisce se e quali beni sociali fossero disponibili.
La Cassazione in qualche occasione ha aperto a questa argomentazione. Ad esempio, si segnala Cass. civ. Sez. V, 998/2022 (menzionata in alcune riviste) che avrebbe riconosciuto che in sede di impugnazione della cartella il socio può eccepire la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e che tale eccezione va valutata, purché circostanziata . Tuttavia, le Sezioni Unite 2020 paiono implicitamente dire che l’incapienza è presunta con l’estinzione, salvo prova contraria del socio (il che è paradossale: il socio dovrebbe provare che c’erano ancora beni!).
Nella pratica, se la società è stata cancellata volontariamente, la presenza di debiti non pagati implica quasi sempre che il patrimonio sociale era insufficiente (o i liquidatori hanno distribuito attivo preferendo i soci ai creditori, ma questa sarebbe una violazione di legge con responsabilità dei liquidatori). Dunque appare difficoltoso per il socio dimostrare che, ad esempio, la società aveva in realtà beni che il Fisco avrebbe potuto aggredire. Se anche così fosse, il creditore potrebbe comunque replicare che con la cancellazione i beni residui sono confluiti in comunione tra i soci (teoricamente), quindi agendo contro i soci sta comunque colpendo quei beni.
Consiglio pratico: un socio accomandatario che vuole sollevare anche la questione del beneficio di escussione lo può fare, ma come argomento subordinato e di rinforzo, non contando che basti da solo. Ad esempio, nel ricorso tributario si può scrivere: “in via subordinata, si eccepisce la violazione dell’art. 2304 c.c., non risultando provato che la pretesa non potesse essere soddisfatta sul patrimonio sociale; la società è stata cancellata ma il liquidatore non ha redatto un piano di riparto né risulta un attivo finale, circostanze su cui l’Ufficio non fornisce prova…”. Questo potrebbe portare il giudice a chiedere chiarimenti all’Agenzia (ad esempio su eventuali somme incassate dai soci). Se i soci non hanno avuto nulla, siamo al punto di partenza (responsabilità illimitata confermata); se invece i soci hanno avuto qualcosa, al massimo quell’eccezione li aiuterà a limitare l’importo entro quel qualcosa (ma ciò si poteva ottenere comunque coi principi ex 2495 c.c.).
In sostanza, dopo la cancellazione, l’eccezione di mancata escussione preventiva raramente conduce all’annullamento integrale della cartella, perché i giudici ragionano che non c’era più nulla da escutere nella società. Tutt’al più può servire, in combinazione con l’argomento della mancata percezione di attivo, a ridurre la pretesa se si riesce a convincere che far pagare il socio integralmente costituirebbe un ingiusto surplus per il Fisco.
Importo della cartella: verificare interessi e sanzioni
Un aspetto da non trascurare è il quantum richiesto nella cartella. Spesso le cartelle di pagamento su debiti datati contengono, oltre all’imposta o al tributo evaso, una serie di sanzioni amministrative (generalmente dal 30% al 100% dell’imposta a seconda del tipo di violazione) e interessi moratori calcolati su base annua dal momento del dovuto al saldo. Nel caso di cartelle notificate ai soci per debiti di società estinte, possono sorgere alcune questioni particolari:
- Sanzioni tributarie: le sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie (omesso versamento, dichiarazione infedele, ecc.) sono formalmente irrogate alla società contribuente. Ci si può chiedere se esse siano trasmissibili ai soci. In linea teorica, la sanzione amministrativa tributaria ha natura personale (colpisce l’autore della violazione, ossia la società in quanto soggetto d’imposta). Quando la società si estingue, la sanzione rimane priva del suo destinatario originario. Non esiste una norma che dica espressamente che i soci subentrano anche nel debito da sanzione tributaria. Tuttavia, l’Amministrazione tende ad iscrivere a ruolo l’intero carico (imposta + sanzione + interessi) e a pretenderlo dai soci illimitatamente responsabili, trattando la sanzione come parte accessoria dell’obbligazione tributaria complessiva. Alcuni autori hanno sostenuto che le sanzioni dovrebbero essere escluse, perché farle pagare al socio equivarrebbe a punire un soggetto diverso dall’autore della violazione (violando il principio di personalità della sanzione). In verità, in una società di persone i soci accomandatari sono anche gli amministratori che hanno commesso l’eventuale violazione fiscale, per cui non è troppo iniquo chiamarli a risponderne.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che le sanzioni tributarie seguono il medesimo regime del tributo principale quanto a responsabilità dei soci, salvo il diritto del socio di eccepire l’eventuale assenza di colpevolezza personale se ricorrono condizioni (difficile in casi di società di persone, dove il socio accomandatario di norma era coinvolto) . Dunque, in pratica, le cartelle comprendenti sanzioni vengono notificate ai soci e ritenute legittime. Il socio potrà sempre contestare in sede di merito se la sanzione non era dovuta (es. società aveva un’esimente), ma non potrà semplicemente opporre “io come socio non dovrei pagare la sanzione” e sperare di non pagarla: i giudici quasi sempre rigettano tale tesi perché considerano che chi risponde del tributo risponde anche della relativa sanzione, essendo obbligazione solidale accessoria.
Unica eccezione: se la cartella riguarda sanzioni comminate alla società per fatti successivi alla sua estinzione (esempio assurdo: una sanzione per mancata risposta a questionario emesso dopo la cancellazione), allora chiaramente il socio non dovrebbe pagarla perché la società non poteva commettere quell’infrazione in quanto cessata. Ma questa è un’ipotesi di scuola, difficilmente accade.
- Interessi: gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi moratori (ex art. 30 DPR 602/73) continuano a maturare finché non si paga. Il socio accomandatario, essendo tenuto come coobbligato, deve pagare anche gli interessi maturati dalla data di esigibilità originaria del tributo. Non si può sostenere che gli interessi cessino con la cancellazione della società: il debito produce interessi fino al saldo sul patrimonio di chi ne risponde.
Tuttavia, è diritto del socio verificare il calcolo: la cartella dovrebbe indicare il tasso di interesse applicato anno per anno (che varia in base ai decreti ministeriali) e l’importo complessivo degli interessi. Spesso le cartelle vecchie possono avere errori di calcolo o anatocismo (calcolo di interessi su interessi non consentito). Ad esempio, Tizia nel caso prima citato lamentava che a fronte di un’imposta originaria di €31.000, si chiedevano oltre €95.000, segno di notevoli aggiunte per interessi e sanzioni, di cui chiedeva conto . La Cassazione ha rigettato il suo motivo di ricorso su questo punto perché mal formulato in sede di legittimità, ma ciò non significa che non si possano controllare le cifre.
Quindi, controllare gli interessi: se il debito è molto risalente, dall’anno di imposta alla cartella passano magari 5-6 anni, più altri anni fino alla notifica al socio. Ogni anno il tasso di interesse (stabilito dal MEF) si è accumulato. Errori possono capitare. Nel ricorso si può contestare la carenza di motivazione della cartella sul calcolo degli interessi, se effettivamente non c’è dettaglio ed è incomprensibile la somma richiesta . Lo Statuto del contribuente impone infatti chiarezza e trasparenza negli atti: il contribuente deve poter capire come si è formato l’importo . Una scorretta indicazione può portare all’annullamento parziale (ad esempio stralcio degli interessi mal calcolati) o alla necessità per l’ente di ricalcolare.
In definitiva, il socio accomandatario può: – Impugnare anche le sanzioni e gli interessi contenuti nella cartella, chiedendo al giudice di rideterminarli se non dovuti o calcolati male. – Nel caso delle sanzioni, verificare se la violazione tributaria contestata alla società è realmente imputabile (se la società aveva fatto ricorso e magari era pendente giudizio sulle sanzioni, oppure se ci sono condizioni di non punibilità, ecc.). – Nel caso di interessi o aggi di riscossione (la cartella può includere l’aggio di riscossione, cioè il compenso di AER, e spese di notifica), controllare che siano conformi a legge (l’aggio dal 2016 è a carico dell’Erario in parte, e al debitore se paga spontaneamente solo una percentuale, etc.).
Riassunto operativo: nella difesa, oltre a contestare la legittimità dell’azione verso il socio, occorre esaminare se l’importo è contestabile. Spesso un ricorso può portare a vincere su un motivo e perdere su altri. Ad esempio, magari il giudice ritiene valida l’azione contro il socio, ma riscontra un vizio di motivazione sul calcolo e annulla in parte la cartella tagliando sanzioni o interessi illegittimi. È sempre preferibile quindi inserire un motivo aggiuntivo di ricorso sulla determinazione delle somme.
Strumenti di tutela: quale giudice, che tipo di ricorso?
Dal punto di vista procedurale, la difesa del socio accomandatario contro una cartella esattoriale post-cancellazione può svilupparsi in sedi diverse a seconda di cosa si sta impugnando e in quale momento. Orientarsi tra giudice tributario e giudice ordinario è fondamentale per non sbagliare azione.
- Ricorso al Giudice Tributario (Corte di Giustizia Tributaria): è la via ordinaria per impugnare gli atti della riscossione tributaria entro i termini. La cartella di pagamento è un atto impugnabile avanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica. Anche l’intimazione di pagamento (che è l’atto con cui, a distanza di tempo, l’AER intima il pagamento entro 5 giorni, pena esecuzione) è impugnabile al giudice tributario entro 60 giorni. Davanti al giudice tributario (che ora si chiama Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria Provinciale) si possono far valere tutti i vizi sostanziali e formali relativi alla cartella e agli atti presupposti: es. decadenza, prescrizione (la Cassazione ha chiarito che anche la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella può essere eccepita davanti al giudice tributario se l’atto impugnato è, poniamo, l’intimazione), vizi di notifica dell’accertamento, carenza di motivazione, ecc. Il giudice tributario è competente su ogni profilo del rapporto tributario, incluso valutare se il socio sia legittimamente obbligato o no (è un tema “tributario” in quanto inerente l’obbligazione d’imposta).
Dunque il ricorso tributario è lo strumento principale se si riceve una cartella o un’intimazione e si è entro i termini. In tale sede si chiederà l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato. Si potrà anche chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione immediata può arrecare un danno grave (ad es. se è stata iscritta ipoteca, si chiede la sospensione degli effetti).
Va ricordato che, se la cartella non viene impugnata entro 60 giorni, essa diventa definitiva. Il socio che l’avesse ignorata potrebbe poi trovarsi a poter contestare solo gli atti successivi.
- Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (Giudice Ordinario): quando la cartella non è stata impugnata a tempo debito, oppure quando l’Agenzia salta direttamente alla fase esecutiva senza che il socio abbia mai fatto ricorso, il “luogo” per far valere certe eccezioni si sposta davanti al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale civile). Ad esempio, se viene notificato un atto di pignoramento dei beni del socio per quel debito, e il socio fino a quel momento non era stato coinvolto (magari non aveva ricevuto né cartella né intimazioni, il che però di solito non accade, ma poniamo il caso di notifica nulla della cartella), egli potrà proporre:
- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: sostenendo che il creditore (AER) non ha diritto di procedere a esecuzione forzata. Motivi tipici: il debito è già pagato, o è prescritto, o manca un titolo esecutivo valido nei confronti del socio (es. “non mi hai mai notificato la cartella, quindi il primo atto che vedo è il pignoramento, sei decaduto o comunque non ho avuto modo di difendermi”). L’opposizione ex 615 c.p.c. può essere preventiva (prima che inizi l’esecuzione, ma qui ormai è iniziata col pignoramento) o successiva. Competente è il Tribunale del luogo dell’esecuzione. Il socio in questa sede può chiedere la sospensione immediata dell’esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) e far valere quei vizi che non ha più potuto sollevare in commissione tributaria. Attenzione: non si può discutere di questioni strettamente tributarie di merito (tipo “il reddito non era imponibile”), quelle sono precluse; qui si discute di esistenza del titolo e fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione, pagamento).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: da fare entro 20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo viziato (pignoramento, avviso di vendita, ecc.), se si lamentano vizi formali della procedura. Ad esempio, pignoramento notificato senza intimazione preventiva al socio (potrebbe considerarsi viziato). Oppure un difetto nella notifica del pignoramento stesso. Sono questioni tecniche relative alla regolarità formale degli atti dell’esecuzione. Raramente applicabili nel nostro contesto, se non in casi particolari (es. mancato rispetto dell’art. 543 c.p.c. se pignoramento presso terzi, ecc.).
In linea generale, finché c’è un atto “impugnabile” in sede tributaria è preferibile usare quella sede, perché il giudice tributario può conoscere del merito e annullare il debito. Il giudice dell’esecuzione, invece, se anche accoglie l’opposizione per un vizio di notifica, annullerà il pignoramento ma potrebbe lasciare impregiudicata la pretesa sostanziale (che l’Agenzia potrebbe ritentare correggendo il tiro). Ad esempio, se si annulla un pignoramento perché la cartella non fu mai notificata al socio, AER potrebbe immediatamente notificare la cartella stessa (se non prescritta) o una nuova intimazione e poi ripartire con esecuzione. Mentre se si ottiene in commissione tributaria l’annullamento della cartella per decadenza, il debito è morto per sempre.
Coordinamento delle tutele: Può capitare che un socio si accorga tardi della situazione (magari al momento di un’ipoteca o pignoramento). Se la cartella non fu mai notificata, egli può chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare inesistente il titolo e bloccare tutto (615 c.p.c.). Se invece la cartella fu notificata ma il socio se la lasciò sfuggire (per dimenticanza o altro) e ora è troppo tardi, non potrà più contestare il merito del debito: potrà solo vedere se è prescritta. Quindi la temporalità è cruciale.
Riepilogo in tabella – Vie di ricorso del socio accomandatario debitor:
| Situazione | Strumento | Termine | Giudice competente | Cosa si può ottenere |
|---|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento notificata al socio (o all’ente entro l’anno) | Ricorso tributario ex D.Lgs. 546/92 | 60 giorni dalla notifica | Corte Giustizia Trib. I grado (ex CTP) | Annullamento totale o parziale della cartella per vizi sostanziali/procedurali (decadenza, difetto notifica, prescrizione, ecc.); sospensione dell’esecutività. |
| Intimazione di pagamento notificata al socio | Ricorso tributario | 60 giorni | Corte Giust. Trib. | Annullamento dell’intimazione e dei provvedimenti conseguenti se cartella mai notificata o prescritta, ecc. (il giudice può dichiarare non dovuto il debito se prescrizione maturata) |
| Preavviso di fermo o ipoteca (atti della riscossione ante esecuzione) | Ricorso tributario | 60 gg | Corte Giust. Trib. | Annullamento del preavviso se illegittimo (es. cartella mai notificata) e dichiarazione di non esigibilità del credito (se prescritto o decaduto). |
| Pignoramento notificato (esecuzione avviata) | Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) | Entro inizio esecuzione: anche immediata (se prima asta). Se dopo, senza termine fisso ma prima della definizione dell’esecuzione. | Tribunale civile (giudice esecuzione) | Sospensione e blocco del pignoramento; possibile dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo verso socio (es. cartella non notificata) o estinzione per prescrizione. Non decide sul merito del tributo. |
| Pignoramento o atto esecutivo con vizi formali (es. notificato in modo irrituale) | Opposizione atti esecutivi (617 c.p.c.) | 20 gg dalla notifica dell’atto viziato | Tribunale civile | Annullamento dell’atto viziato (pignoramento ecc.) per vizio formale. Esempio: notifica non corretta. L’esecuzione potrà riprendere regolarmente sanando il vizio. |
| Nota: se la cartella non fu mai notificata e il primo atto che ricevi è il pignoramento, puoi fare opposizione 615 c.p.c. chiedendo l’invalidazione dell’esecuzione per difetto di titolo. Se la cartella fu notificata ma non hai fatto ricorso per tempo, il pignoramento lo puoi contrastare solo per motivi sopravvenuti (prescrizione) o formali, non riesaminare il merito del tributo. |
Come si vede, il timing è essenziale. Per questo consigliamo: appena ricevuta una cartella o un atto della riscossione, non ignorarlo credendo che la società essendo cancellata non avrà seguito! Al contrario, quel termine di 60 giorni è l’occasione per sollevare tutte le eccezioni e possibilmente bloccare sul nascere pretese indebite. Se lo si lascia spirare, le opportunità difensive si riducono.
Nel caso trattato da Cass. 32061/2025, ad esempio, la socia Tizia aveva impugnato subito la cartella ed è arrivata fino in Cassazione. Ha perso sulla questione formale, ma almeno ha avuto la chance di far valere le sue ragioni davanti ai giudici. Se avesse ignorato la cartella, le sarebbe arrivata un’intimazione, magari un’ipoteca, e a quel punto avrebbe dovuto pagare o affrontare un percorso di opposizioni più tortuoso.
Cosa fare in pratica: strategie per il socio accomandatario debitore
Alla luce di tutto quanto esposto, mettiamoci nei panni di un socio accomandatario che, dopo aver chiuso la società, riceve atti di riscossione per debiti fiscali della stessa. Quali passi dovrebbe intraprendere, e quali strategie adottare?
1. Raccolta informazioni e documenti:
Appena si riceve una cartella o altro atto, è opportuno: – Verificare di che debito si tratta: leggere la cartella per capire quali imposte o annualità sono richieste. Corrispondono a dichiarazioni non versate? A un accertamento? Ci sono riferimenti (numero di ruolo, estremi dell’atto presupposto)? – Recuperare i documenti della società: il bilancio finale di liquidazione, se esiste, e il verbale di approvazione. Questo serve per vedere se risultavano attivi e come sono stati ripartiti. Anche l’atto di cancellazione e ogni altro documento (visura storica camerale per date esatte). – Estratto di ruolo e situazione presso AER: si può chiedere un estratto di tutte le cartelle a carico della società (codice fiscale) ed eventualmente del socio, per vedere se ci sono atti notificati di cui non si era a conoscenza. Spesso la persona scopre una cartella solo quando arriva un sollecito; andando in Agenzia Riscossione e chiedendo un estratto, potrebbe emergere che la cartella era stata notificata anni prima (magari alla sede, o al socio via PEC, etc.). L’estratto di ruolo è un documento che elenca i debiti a ruolo: non è impugnabile di per sé, ma è utilissimo per informarsi. – Copia atti presupposti: se la cartella si riferisce a un accertamento, procurarsi copia dell’accertamento (chiedendolo all’Agenzia Entrate se non lo si ha). Questo per controllare date e notifiche di quell’accertamento.
2. Valutazione dei termini:
– Controllare la data di notifica della cartella che hai ricevuto (corrispondenza A/R, PEC, ecc.). Da lì calcolare i 60 giorni per un eventuale ricorso tributario. Se si decide di ricorrere, meglio non aspettare l’ultimo giorno, anche perché eventualmente si può tentare una definizione agevolata o un’istanza di mediazione (per importi sotto 50.000 € c’è la mediazione tributaria obbligatoria, da considerare). – Guardare la data di cancellazione della società e confrontarla con la data di eventuali notifiche alla società o ai soci per rispettare il famigerato anno. Se la cartella (o accertamento) è datata oltre un anno dopo, segnalare questo aspetto al consulente legale. – Verificare prescrizioni: ultimo atto noto e calcolo dei 5 anni.
3. Scelta del percorso difensivo:
– Se siamo nei 60 giorni dalla notifica di una cartella/intimazione: predisporre un ricorso tributario. Il ricorso va notificato all’ente impositore e all’Agente della Riscossione, e poi depositato in Corte Tributaria. In tale ricorso inserire tutti i motivi di contestazione ipotizzabili, supportandoli con documenti: es., allegare visura camerale che prova la data di cancellazione, copia del bilancio finale se utile, copia di eventuali ricevute di mancata notifica, etc. – Motivi forti tipici: decadenza (ruolo tardivo), prescrizione, nullità notifica accertamento, difetto di motivazione, errato calcolo somme, ecc. Come visto nelle sezioni precedenti, è bene fare un ricorso “a ventaglio”, perché magari il giudice ne accoglie uno e non gli altri. – Chiedere sospensiva: se nel frattempo c’è pericolo di esecuzione (ad es. debito grande, l’AER potrebbe iscrivere ipoteca o avviare pignoramenti), conviene presentare un’istanza di sospensione cautelare al giudice tributario insieme al ricorso. Bisogna motivare il periculum (es: “mi hanno già messo ipoteca sulla casa” oppure “mi hanno inviato intimazione a pagare, scade tra 5 giorni” o simili). Se il giudice concede la sospensione, l’AER deve fermarsi finché la causa non è decisa. – Se i 60 giorni sono decorsi e magari il socio scopre il debito da un’intimazione tardiva o un preavviso di ipoteca: in certi casi la legge consente un ricorso “tardivo” in riapertura dei termini, ad esempio se si prova di non aver mai saputo della cartella perché mai notificata correttamente. L’art. 21, co. 2, D.Lgs. 546/92 consente, se un atto presupposto non è stato notificato, di impugnare quello successivo anche per vizi di quello a monte. Quindi se ora ti notificano un intimazione e dici “non sapevo nulla prima”, puoi impugnare l’intimazione eccependo anche la nullità della cartella mai avuta e la prescrizione. – In mancanza di atti impugnabili, se è in corso un pignoramento, preparare l’opposizione ex 615 c.p.c. come spiegato. Qui è d’obbligo l’avvocato (anche in tributario serve se il valore supera 3 mila euro, per inciso), e l’iter è quello di una causa civile ordinaria ma accelerata se possibile (essendoci urgenza). – Spesso AER, se vede un’opposizione seria, può temporaneamente sospendere l’esecuzione in attesa della decisione interlocutoria del giudice.
4. Valutare soluzioni alternative:
– Definizioni agevolate e rottamazioni: il legislatore periodicamente var varato misure di “pace fiscale” che consentono di chiudere i debiti a ruolo pagando il solo tributo senza sanzioni e interessi (rottamazione delle cartelle) oppure percentuali ridotte (saldo e stralcio). Bisogna verificare se il proprio debito rientra in qualche finestra normativa. Ad esempio, nel 2023 c’era la “Rottamazione-quater” che includeva ruoli 2000-2017 con forte sconto su sanzioni e interessi. Se dovesse ripetersi qualcosa del genere e il debito rientra nel periodo, il socio può aderire e risolvere il tutto pagando meno, rinunciando però alle contestazioni (è una scelta strategica: conviene se le chance di vittoria sono scarse o se si preferisce togliersi il pensiero con un esborso ridotto). – Rateizzazione: indipendentemente da definizioni agevolate, ogni cartella può essere rateizzata chiedendolo ad AER (fino a 72 rate mensili standard, o anche 120 rate in caso di comprovata difficoltà). Se il socio riconosce che il debito è dovuto ma non può pagare in unica soluzione, chiedere una dilazione è una mossa saggia per evitare misure aggressive. Una volta ottenuto un piano di dilazione e pagata la prima rata, l’Agenzia sospende le azioni esecutive (non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche, e i pignoramenti in corso vengono sospesi se si inizia a pagare). – Importante: presentare la domanda di rateizzazione prima che scadano i termini di impugnazione non impedisce poi di fare ricorso? In teoria la domanda di rateizzazione implica un riconoscimento del debito e quindi un’eventuale acquiescenza che preclude il contenzioso. Bisogna quindi decidere: o faccio ricorso, o chiedo rate. A volte si può provare a fare entrambe le cose se si punta solo a guadagnare tempo (chiedo rate per bloccare intanto le ganasce, poi presento ricorso e magari non pago le rate per attendere l’esito… ma non è una condotta lineare e può portare a decadenza della rateazione). – Se però non ci sono grossi motivi di nullità e si vuole solo un po’ di ossigeno, la rateazione è lo strumento giusto. – Trattative e accordi transattivi: Con il Fisco è difficile fare accordi stragiudiziali su singoli debiti, non è come un creditore privato. Esiste la “transazione fiscale” ma solo all’interno di procedure concorsuali (es. se il socio persona fisica accede a un concordato minore o a un piano del consumatore per sovraindebitamento). In casi di insolvenza grave del socio (molti debiti, non solo fiscali), si può considerare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ad esempio, se il socio ha vari debiti personali e derivati dalla società, può proporre un piano al tribunale per pagarne una parte e farsi esdebitare del resto. Queste procedure sono complesse ma dal 2021 includono anche le tax authorities (che possono subire falcidie del credito). È estrema ratio, ma se i debiti sono enormi e il socio rischia il collasso finanziario, conviene informarsi anche su questo (Legge 3/2012 ora assorbita nel Codice della Crisi d’Impresa).
5. Ruolo dei co-obbligati e rivalse: se il socio accomandatario paga dei debiti sociali, ha diritto di regresso verso eventuali altri coobbligati. Nel caso della S.a.s., il socio accomandante di regola non è coobbligato (quindi nulla da rivalersi se era “pulito”). Ma se vi erano più accomandatari, o se qualche accomandante aveva perso la limitazione, il socio che paga può poi chiedere a costoro la loro quota. Questo però esula dal rapporto col Fisco (è un’azione interna tra ex soci). In pratica, spesso il socio accomandatario è l’unico bersaglio e l’unico con patrimonio, quindi finirà per pagare tutto lui senza riuscire a recuperare dagli altri (specie se gli altri sono insolventi o irreperibili). Ad ogni modo, tenere presente anche questo: se Tizio e Caio erano due accomandatari al 50% e Tizio si vede recapitare tutta la cartella e paga €100k, potrà legalmente pretendere da Caio €50k in via di regresso. Se Caio non paga spontaneamente, Tizio potrebbe citarlo in giudizio civile una volta estinto il debito col Fisco.
6. Prevenzione per il futuro: questo punto riguarda magari chi sta pensando di cancellare una società con debiti. È chiaro che chiudere una società senza aver definito le pendenze col Fisco espone i soci a queste azioni. Perciò: – Meglio, se possibile, definire in via agevolata i debiti prima della cancellazione (es. aderire a rottamazioni, chiedere dilazioni a nome della società in liquidazione e pagarle col ricavato della liquidazione). – Se non è possibile pagare tutto, accantonare documenti che provino la situazione (ad esempio, bilanci, estratti conto che mostrano che i soci non hanno preso nulla ma anzi magari hanno versato a copertura perdite). Questo tornerà utile al socio in eventuale causa, per dimostrare la propria buona fede e la mancanza di arricchimenti. – Valutare se è preferibile tenere in vita la società fino alla definizione delle liti tributarie pendenti. A volte conviene non cancellare subito, ma attendere l’esito di eventuali ricorsi fiscali: se si vince, bene; se si perde, la società pagherà quel che può in liquidazione e poi i soci saranno chiamati per differenza. Cancellare prima del giudizio, come visto, può causare notifiche ai soci con complicazioni.
In conclusione, il punto di vista del debitore (socio accomandatario) deve essere molto proattivo: la cancellazione della società non è la fine dei problemi fiscali, anzi spesso è l’inizio di un “secondo tempo” in cui il Fisco sposta l’attenzione sui soci. Conoscere i propri diritti – ma anche i propri doveri residui – è essenziale per evitare di subire passivamente cartelle e pignoramenti. Attivarsi subito con gli strumenti di legge può fare la differenza tra pagare il giusto (o nulla, se non dovuto) e pagare più del dovuto magari per disattenzione. Questa guida ha esaminato i principali aspetti normativi e giurisprudenziali fino a fine 2025, mettendo in guardia sui falsi miti (es. la cartella intestata alla società è nulla – falso; il Fisco deve rifare l’atto a nome mio – falso; se non ho preso nulla non pago – non automatico) e suggerendo le vere linee di difesa (decadenze, prescrizioni, vizi di notifica, ecc.).
Domande frequenti (FAQ)
D: La cancellazione della società estingue automaticamente tutti i debiti col Fisco?
R: No. La cancellazione della società estingue la società come soggetto giuridico, ma non fa evaporare i debiti tributari pregressi . Questi debiti “sopravvivono” e diventano esigibili nei confronti di altri soggetti, tipicamente i soci o, in certe circostanze, i liquidatori. In particolare, nelle società di persone (come S.a.s. o S.n.c.) i crediti tributari insoddisfatti possono essere fatti valere direttamente contro i soci illimitatamente responsabili (art. 2312 c.c.) . Anche nelle società di capitali, i soci possono dover pagare, seppur nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione (art. 2495 c.c.) . Quindi attenzione: chiude la società, ma non i debiti. Pensare il contrario è un luogo comune errato.
D: Sono un socio accomandatario: davvero devo pagare i debiti fiscali che la mia S.a.s. non ha pagato?
R: Sì, generalmente sì. In base alla legge (art. 2313 c.c. e 2312 c.c.), il socio accomandatario risponde con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali, e ciò vale anche dopo lo scioglimento della società . Se la S.a.s. non ha pagato imposte, IVA, ritenute, il Fisco può rivolgersi a te come obbligato in solido, senza limiti di importo (salvo quanto diremo per le eventuali somme di liquidazione percepite). Dovrai quindi pagare, a meno che tu riesca a individuare un vizio di legge nella pretesa (ad es. cartella notificata fuori termine, prescrizione maturata, difetto di notifica dell’atto originario, ecc.). In mancanza di vizi, il debito andrà onorato dal socio. Tieni presente che la Cassazione ha confermato che l’estinzione della società non libera il socio accomandatario: il debito “lo segue” e la notifica al socio della cartella intestata all’ente è del tutto valida .
D: Il socio accomandante rischia qualcosa in caso di debiti fiscali della S.a.s.?
R: Di regola no, oltre la perdita del suo conferimento. Il socio accomandante ha responsabilità limitata e i creditori sociali (incluso il Fisco) non possono agire sul suo patrimonio personale per i debiti della società, a meno che egli abbia violato il divieto di immistione (diventando di fatto accomandatario) . Tuttavia c’è un’eccezione importante: se in sede di liquidazione della società accomandita al socio accomandante sono state distribuite somme o beni, i creditori sociali non soddisfatti possono chiedergli indietro tali somme, fino a concorrenza del loro credito. Ciò in applicazione analogica dell’art. 2495 c.c. e dei principi di post estinzione: il socio accomandante non dovrebbe arricchirsi finché i creditori restano a bocca asciutta. Ad esempio, se un accomandante ha ricevuto €10.000 di quota di liquidazione e c’è un debito fiscale impagato di €5.000, il Fisco potrebbe pretenderli da lui, sostenendo che li ha percepiti indebitamente prima di saldare i crediti tributari. In pratica però, l’Agenzia Entrate Riscossione dà priorità assoluta ai soci accomandatari (illimitati). Solo se questi fossero insolvibili e risultasse che accomandanti hanno preso attivi, si potrebbe estendere l’azione. Caso molto raro, e comunque limitato a quanto incassato dal socio accomandante.
D: Ho ricevuto una cartella di pagamento intestata alla società che non esiste più, ma consegnata a me: è valida o è nulla per intestazione sbagliata?
R: È considerata valida. La cartella, pur intestata formalmente alla società estinta, vale come titolo esecutivo nei confronti tuoi in quanto socio illimitatamente responsabile . La notifica fatta a te rende l’atto efficace: non occorre che il documento riporti il tuo nome al posto di quello della società. La Corte di Cassazione lo ha spiegato chiaramente: non serve un “nuovo” atto intestato al socio; il titolo formatisi contro la società si estende automaticamente ai soci dopo la cancellazione . Quindi non puoi far annullare la cartella solo perché il destinatario è la società defunta: i giudici respingerebbero l’eccezione in quanto meramente formale, privilegiando la sostanza (il debito c’è e tu ne sei il successore obbligato) . Dovrai eventualmente contestare altri aspetti, ma non l’intestazione in sé.
D: L’Agente della Riscossione non avrebbe dovuto emettere una cartella a nome mio (socio) anziché notificarmi quella della società?
R: No, non è obbligato. In base ai principi giurisprudenziali attuali, la notifica al socio della cartella intestata alla società è legittima e sufficiente . L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha titolo per procedere in questo modo senza ricominciare da capo l’iter . Si tratta di un meccanismo di continuità: la società era il contribuente, tu sei il suo successore nei debiti, dunque l’atto originario vale anche per te. Emettere un nuovo ruolo nominativamente a tuo carico sarebbe ridondante e non è richiesto dalla legge. (Nota: se però in futuro l’Agenzia emettesse avvisi di accertamento direttamente al socio – cosa che può fare se la società è estinta – questi dovrebbero comunque rispettare termini e requisiti, ma non è necessario ribattezzare le vecchie cartelle).
D: Quali sono le difese principali che posso attivare per non pagare o ridurre il pagamento?
R: Le difese principali sono:
– Contestare eventuali decadenze: ad es. la cartella emessa fuori termine (oltre il secondo anno successivo all’accertamento definitivo) , oppure notificata alla società oltre un anno dalla cancellazione . In entrambi i casi l’azione di riscossione sarebbe decaduta.
– Eccepire la prescrizione: se tra la notifica di un atto e l’altro sono trascorsi più di 5 anni, il debito potrebbe essere prescritto . Ad es., cartella del 2015 e nessun atto fino al 2022 -> prescrizione quinquennale delle imposte.
– Vizi di notifica dell’accertamento originario: se l’avviso fiscale non fu notificato correttamente alla società quando doveva, o non fu mai notificato affatto (come negli esempi visti), la cartella è priva di valido fondamento . Questa eccezione può azzerare il debito perché viene meno il titolo impositivo.
– Limite delle somme ricevute: se tu non hai ricevuto nulla in liquidazione, puoi invocare che pagare integralmente costituirebbe un indebito arricchimento del Fisco. Non è un automatismo di esonero, ma alcuni giudici potrebbero limitare la tua responsabilità a quanto eventualmente incassato dalla liquidazione (se zero, tentare di escluderti). È però, ripetiamo, una difesa di equità che raramente viene accolta in pieno .
– Beneficio di escussione: sostenere che il Fisco non ha provato l’incapienza della società prima di agire contro di te. Anche qui, se la società è estinta l’incapienza è pressoché data per scontata, per cui l’eccezione serve più che altro a evidenziare che tu personalmente non c’entri col debito se non per una responsabilità sussidiaria. Potrebbe avere spazio solo se vi fossero attivi societari trascurati.
– Vizi formali della cartella: mancanza di motivazione su interessi e sanzioni, errori nel calcolo, mancata indicazione dell’atto presupposto, ecc. Se la cartella è lacunosa al punto da ledere il tuo diritto di difesa (es: “ti chiediamo 100k” senza spiegare da dove escono le cifre), puoi chiederne l’annullamento per difetto di motivazione.
– Difetti nelle notifiche a te: se l’Agente non ti ha mai notificato la cartella e hai scoperto il debito solo da un atto successivo, puoi far valere la nullità della cartella per mancata notifica e quindi anche di quell’atto successivo (es. intimazione). Questo rientra negli aspetti procedurali: devi comunque venire a saperlo in tempo utile (spesso lo si fa valere in sede di opposizione a pignoramento, ad esempio).
In sintesi, le chiavi sono i tempi e le notifiche. Se tutto è stato fatto in termini e notificato regolarmente, sarà difficile evitare il pagamento. Se invece trovi un errore di tempo o di forma, hai chance di far cadere la pretesa o almeno negoziare meglio.
D: La cartella mi è arrivata molti anni dopo l’accertamento originario: posso far valere la prescrizione?
R: Sì. Come dicevamo, per i debiti tributari la prescrizione è generalmente di 5 anni (Cass. SS.UU. 23397/2016) . Se l’ultima notifica valida risale a oltre 5 anni fa, puoi eccepire la prescrizione. Ad esempio, se la società (o tu) avete ricevuto l’accertamento nel 2015 e poi nessuno vi ha più notificato nulla fino alla cartella arrivata a te nel 2022, il credito potrebbe essere considerato prescritto. Attenzione: ogni atto interruttivo fa ripartire il termine da capo. Dunque devi accertare bene che per 5 anni non siano stati notificati né solleciti, né intimazioni, né altri avvisi. Se sei sicuro di ciò, l’eccezione di prescrizione va sollevata subito nel ricorso contro la cartella. Se invece la cartella è stata notificata e tu l’hai ignorata per più di 5 anni, quando poi arriva il pignoramento puoi ancora eccepire la prescrizione sopravvenuta (perché la cartella è titolo ma il diritto a eseguirla si prescrive comunque in 5 anni dall’emissione se non ci sono atti di mezzo). Comunque sì, la prescrizione quinquennale è un’arma potente a favore del debitore, riconosciuta espressamente dalla Cassazione . Vale la pena farla valere quando c’è.
D: Non ero a conoscenza del debito perché l’accertamento fiscale è stato emesso dopo la chiusura della società: posso contestare che non mi è stato notificato regolarmente?
R: Sì. Se l’accertamento (o altro atto impositivo) è stato notificato solo ai soci dopo la cancellazione, ci sono margini per contestarne la validità. La Cassazione ha detto che l’atto impositivo dev’essere notificato alla società finché esiste . Quindi, se l’Ufficio poteva emetterlo prima ma non l’ha fatto, notificandolo a te come socio dopo, tu puoi eccepire la nullità dell’avviso per difetto di contraddittorio con il soggetto passivo originario. In molti casi i giudici tributari annullano tali avvisi (di conseguenza cadono anche le cartelle) . Diverso è se la violazione fiscale è stata scoperta solo dopo la cancellazione: lì l’Ufficio non aveva modo di notificare prima. Però comunque, come socio, potresti dire: “dovevano nominare un curatore o qualcosa, perché notificare solo a me viola il diritto di difesa”. Alcune sentenze ti darebbero ragione (Cass. 17454/2022, ad es.), altre no. Ma sicuramente se non hai mai visto l’accertamento e te lo ritrovi implicito in cartella, puoi puntare su questo vizio. È come dire: mi state chiedendo soldi su un atto che non mi è mai stato notificato in modo valido, e ciò contrasta con le garanzie del contribuente. Quindi sì, solleva assolutamente questa questione nel ricorso.
D: Se non ho ricevuto nulla dalla liquidazione della società, posso evitare di pagare il debito sociale?
R: Non automaticamente, ma puoi provarci come argomento di equità. La legge per le società di persone non ti esonera se non hai ricevuto nulla (diversamente dalle società di capitali dove i soci pagano solo ciò che hanno avuto) . Tuttavia, la Cassazione ha ammesso che il socio può provare di non aver acquisito beni dalla liquidazione per limitare la sua responsabilità . In pratica, puoi eccepire: “Signor Giudice, io non ho avuto un euro dalla chiusura della società, se devo pagare 100 mi impoverisco io senza che ci fosse stata ricchezza sociale distribuibile: è un arricchimento del Fisco a mio danno”. Alcune commissioni di merito sono state sensibili a questo argomento e hanno annullato pretese ai soci in assenza di attivi percepiti . Però la Cassazione recente tende a dire che resti obbligato comunque, salva la tua possibilità di rivalsa interna . Quindi l’argomento “non ho preso nulla” da solo raramente ti farà vincere, ma male non fa sollevarlo insieme ad altri. Nella migliore delle ipotesi, il giudice potrebbe limitare la condanna alla somma eventualmente ricevuta (se veramente zero, zero) – ma questo è successo di rado. Nella peggiore, il giudice lo ignora e se ci sono altri vizi deciderà su quelli. Diciamo che non è una panacea, soprattutto verso il Fisco che non accetta volentieri di rinunciare al credito per ragioni equitative. Però va menzionato, specie se è vero e documentabile (es. bilancio finale con perdita).
D: Le sanzioni fiscali e gli interessi indicati nella cartella devo pagarli anch’io come socio o solo l’imposta?
R: In linea di massima devi pagare anche sanzioni e interessi, salvo errori. Quando Equitalia/AER ti notifica la cartella, chiede l’intero ammontare iscritto a ruolo, che comprende imposta, eventuali interessi maturati e le sanzioni irrogate alla società. L’obbligazione del socio illimitato è considerata in solido su tutto il debito . Quindi sì, il Fisco pretende anche le sanzioni da te. Tu puoi verificare se magari quelle sanzioni non erano dovute: ad esempio, se la società aveva aderito a un condono per le sanzioni o aveva un ricorso pendente, etc. In mancanza di ciò, dovrai pagarle. Alcuni hanno tentato di dire “la sanzione è personale, la società è morta quindi la sanzione non si trasferisce”: in teoria affascinante, ma non risulta che i giudici abbiano mai esentato un socio accomandatario dal pagare la sanzione per questo motivo, specialmente se egli era l’amministratore che di fatto ha commesso la violazione. Quanto agli interessi, sì, quelli maturano sino al saldo e devi pagarli. Quello che puoi fare è controllare i calcoli: se noti discrepanze, puoi contestare l’importo delle sanzioni/interessi in sede di ricorso. Ad esempio, potresti chiedere di annullare la cartella perché “priva di motivazione sul calcolo degli interessi (€X su imposta €Y non sono spiegati)”. Oppure, se il tasso applicato è sbagliato, il giudice potrebbe rideterminare la somma. Ma non aspettarti di pagare solo il netto imposte lasciando stare sanzioni e interessi: la regola è che se un tributo era sanzionato, la sanzione vive finché vive il tributo e chi paga il tributo paga anche quella.
D: Come si contesta la cartella? Devo rivolgermi al giudice tributario o al giudice civile ordinario?
R: Nella maggior parte dei casi, al giudice tributario (Corte di Giustizia Tributaria). Gli atti come cartella, avviso di accertamento, intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, vanno impugnati davanti al giudice tributario entro 60 giorni (per ipoteca/fermo c’è un termine di 30 gg dalla comunicazione in alcuni casi, ma tendenzialmente 60). Il giudice tributario è competente a decidere sia su questioni di merito fiscale sia su eccezioni procedurali (prescrizione, decadenza, difetti di notifica). Devi fare un ricorso, possibilmente tramite avvocato tributarista, e notificarlolo a Entrate/AER.
Vai invece dal giudice civile ordinario (Tribunale) solo se sei già nella fase di esecuzione forzata. Ad esempio, se ti arriva un pignoramento o un’ingiunzione di pagamento (in rarissimi casi, i Comuni usano ingiunzioni), a quel punto fai opposizione all’esecuzione in Tribunale, perché la materia esecutiva spetta al giudice ordinario. Ma finché puoi contestare un atto della riscossione prima del pignoramento, rimani in sede tributaria. Un errore comune è fare un’opposizione al tribunale civile contro una cartella: il tribunale la dichiarerà inammissibile per difetto di giurisdizione, perché la cartella va al giudice tributario. Viceversa, fare un ricorso tributario contro un pignoramento è sbagliato, perché quella è fase esecutiva riservata al giudice ordinario. Quindi ricorda: 60 giorni, giudice tributario per cartelle & co.; entro l’atto esecutivo, giudice ordinario se si è già a pignoramenti.
Nel tuo caso, se hai una cartella fresca, fai ricorso tributario. Se ti sei accorto del debito perché ti hanno pignorato qualcosa e nessuna cartella ti era mai arrivata, allora con l’opposizione all’esecuzione in Tribunale farai valere proprio la mancata notifica della cartella (che è come dire: non c’è titolo esecutivo valido nei miei confronti, fermate tutto).
D: Ho paura che mi pignorino la casa o il conto corrente. Cosa posso fare per evitarlo mentre contesto il debito?
R: Puoi chiedere la sospensione della riscossione in sede giudiziale e/o valutare una rateazione provvisoria. Quando presenti ricorso al giudice tributario, puoi depositare una istanza di sospensione dell’atto impugnato (art. 52 D.Lgs. 546/92). Devi dimostrare che dall’esecuzione dell’atto ti verrebbe un danno grave e irreparabile (perdita della casa, blocco dell’attività, ecc.). Se il giudice concede la sospensione, l’Agenzia non può procedere oltre finché la causa è in corso (di solito la sospensione dura fino alla sentenza di primo grado). Questo è uno strumento fondamentale per prendere fiato. Ottenuta la sospensiva, stai tranquillo almeno temporaneamente.
Se i tempi stringono (es. ti hanno già messo ipoteca, o hai un pignoramento di lì a poco) e il giudice tributario tarda, potresti anche contestualmente presentare all’AER una domanda di rateizzazione del debito: con la rateizzazione infatti l’Agente della Riscossione non può iniziare o proseguire atti esecutivi sui beni (a parte quelli già avviati come ipoteche in essere) purché tu paghi le rate. Attenzione però: chiedere una rateizzazione di fatto equivale ad accettare il debito, quindi se hai un ricorso in piedi, la richiesta di rate può essere vista come riconoscimento del debito e precludere la pronuncia nel merito (il giudice potrebbe considerarla acquiescenza). Quindi usa questa tattica solo se intendi eventualmente rinunciare al ricorso o se il ricorso verte su punti di puro diritto non influenzati dal pagamento.
Comunque, se temi un pignoramento imminente, l’ideale è agire su entrambi i fronti: informare l’Agenzia che hai fatto ricorso e magari chiedere una sospensione in autotutela a loro, e intanto premere per la sospensiva giudiziale. Spesso l’Agenzia, se vede che il caso è controverso e la richiesta di sospensione verrà decisa a breve, aspetta quell’esito prima di muoversi (per evitare di agire inutilmente).
In estrema ipotesi, se ti pignorano e non hai ottenuto sospensioni, puoi comunque rivolgerti al giudice dell’esecuzione per chiedere una sospensione provvisoria del pignoramento (ex art. 624 c.p.c) invocando magari che hai un ricorso pendente ben fondato. Non è garantita, ma talora viene concessa in attesa della definizione nel merito tributario.
Riassumendo: non subire passivamente. Appena ricevi minacce concrete (intimazione, preavviso ipoteca), muoviti: ricorso + istanza di sospensione. È tua facoltà e spesso viene accolta se hai argomenti seri.
D: La società era fallita e poi chiusa; i debiti fiscali rimasti possono richiederli a me socio accomandatario?
R: Sì, se la società era di persone, il fallimento non estingue i debiti verso i creditori insoddisfatti. In una S.n.c. o S.a.s., i soci illimitati restano garanti ultimi. Dunque, se la procedura fallimentare si chiude con un insufficiente soddisfacimento del credito tributario, l’Agente della Riscossione può agire contro i soci per il residuo non pagato in fallimento . Lo stesso art. 147 L.F. prevede il fallimento dei soci illimitatamente responsabili insieme alla società. Se ciò non è stato fatto e la società è stata cancellata dopo il fallimento, i creditori possono comunque farsi valere sui soci (in via ordinaria) nei limiti delle somme distribuite a questi negli ultimi due anni (ma di solito in un fallimento i soci non prendono nulla, anzi). Per le società di capitali, invece, dopo il fallimento chiuso per insufficienza attivo, i soci di norma non rispondono (a meno di distribuzioni pregresse). In sintesi, per i soci accomandatari la regola di responsabilità illimitata vale anche post-fallimento. Infatti, si suole dire che la cancellazione (anche a seguito fallimento) ha efficacia dichiarativa per le società di persone: i creditori possono ancora agire verso i soci ex art. 2312 c.c. . Quindi sì, preparati perché il Fisco potrebbe bussare alla tua porta anche in tali casi.
Fonti normative e giurisprudenziali (agg. dicembre 2025)
- Codice Civile, art. 2290 – Responsabilità del socio uscente: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi… è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.” (il socio uscente risponde dei debiti sorti fino al momento della sua uscita).
- Codice Civile, art. 2304 – Beneficio della preventiva escussione: il creditore sociale può esigere dai soci illimitatamente responsabili solo dopo aver escusso senza esito il patrimonio sociale (eccezione che il socio può sollevare per farsi sospendere l’esecuzione finché ci sono beni sociali da escutere).
- Codice Civile, art. 2312 – Cancellazione della società di persone: “…i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.” (base legale della responsabilità dei soci post estinzione, illimitata e solidale).
- Codice Civile, art. 2313 – Responsabilità nelle S.a.s.: distingue accomandatari (illimitatamente responsabili come soci S.n.c.) e accomandanti (responsabilità limitata al conferimento) .
- Codice Civile, art. 2320 – Divieto di ingerenza del socio accomandante: l’accomandante che contravviene perde la limitazione e assume responsabilità illimitata .
- Codice Civile, art. 2495 – Cancellazione società di capitali: “Approvato il bilancio finale di liquidazione… Ferma restando l’estinzione della società, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e verso i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.” . Prevede inoltre che entro 1 anno dalla cancellazione gli atti giudiziari possono essere notificati presso l’ultima sede della società .
- D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 25 – Formazione e notifica del ruolo (cartella): stabilisce i termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle, tipicamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo .
- Cass., Sez. Un., sent. n. 4060, 4061, 4062/2010 – (Principi del 2010 sull’efficacia costitutiva della cancellazione): hanno sancito che la cancellazione dal registro imprese ha efficacia costitutiva per società di capitali (estinzione immediata) e natura dichiarativa per società di persone (ma con presunzione di estinzione ai fini processuali), con conseguente legittimazione dei creditori ad agire solo contro soci dopo la cancellazione .
- Cass., Sez. Un., sent. n. 6070/2013 – Ha affermato che i soci succedono in universum ius nei rapporti non definiti, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione . Innovativa nel prospettare un limite anche per soci di persone.
- Cass., Sez. Un., sent. n. 7676/2016 – In linea con SU 2013, ribadisce successione soci nei limiti di quanto ricevuto .
- Cass., Sez. Un., sent. n. 23397/2016 (Prescrizione) – Ha stabilito che le cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive si prescrivono in 5 anni e non in 10, trattandosi di crediti tributari (termine breve) . Principio poi confermato nel 2020 (Cass. 8500/2021).
- Cass., Sez. Un., sent. n. 28709/2020 – Pronuncia fondamentale in ambito fiscale: “i soci subentrano nei rapporti dell’ente per il fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma restando la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione” . Concilia illimitatezza e limite intra vires: onere della prova a carico del socio. Ha anche chiarito che l’estinzione produce effetti anche per le obbligazioni tributarie (legittimando l’Ufficio ad agire verso soci senza dover provare l’arricchimento).
- Cass., Sez. III civ., sent. n. 5128/2019 – (Rilevante per profili esecutivi): ha confermato che un socio che ha ceduto la quota resta obbligato per le obbligazioni sorte prima fino a 5 anni (ma questo è civile, attiene a rapporti interni).
- Cass., Sez. V trib., sent. n. 23029/2017 – Ha dichiarato nullo un avviso di accertamento notificato solo ai soci di società estinta senza notifica all’ente originario: “l’atto impositivo notificato alla società estinta è inesistente e privo di effetti; va notificato al soggetto originario finché esiste, altrimenti non è opponibile ai soci” . Riferimento cardine sulla necessità di contraddittorio con la società viva.
- Cass., Sez. V trib., ord. n. 9085/2020 – (citata in Cass. 2025) probabilmente conforme ai principi SU 2020, conferma la legittimità di notifica al socio con titolo intestato alla società.
- Cass., Sez. V trib., ord. n. 998/2022 – Ha ammesso che il socio può eccepire in giudizio l’inosservanza del beneficio di escussione in sede di impugnazione della cartella . Pur se l’indirizzo prevalente lo considera superfluo se società estinta, questa pronuncia tutela il socio richiedendo valutazione di tale eccezione (non SU, ma sez. semplice).
- Cass., Sez. V trib., ord. n. 17454/2022 – Ha ritenuto invalido un accertamento notificato direttamente ai soci senza previamente motivare circa l’indebito arricchimento di questi . Orientamento pro-socio (responsabilità post estinzione richiede prova che i soci abbiano percepito attivo).
- Cass., Sez. V trib., sent. n. 7451/2022 – Orientamento opposto: estinzione dell’ente trasferisce ipso iure il debito ai soci, l’Ufficio può agire senza formalità ulteriori, nei limiti delle somme ricevute .
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 37384/2021 – Ha sancito che notificare una cartella alla società oltre un anno dalla cancellazione non interrompe la decadenza, causando la decadenza del diritto di riscossione dal socio . Fissa il principio dell’ultrattività annuale della sede e irrilevanza di notifiche tardive all’ente.
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 32061/2025 (10/12/2025) – Caso Tizia, socio accomandatario: ha confermato la legittimità della procedura di riscossione adottata, affermando la validità della notifica al socio di cartella intestata alla società estinta . Principi: succedaneità sui debiti, titolo esecutivo utilizzabile senza reintestazione, notifica valida, atto non nullo. Citata perché aggiornatissima e chiarificatrice.
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 26184/2024 (7/10/2024) – Caso socio unico SRL: ribadisce che i soci subentrano per il solo fatto dell’estinzione, senza che l’Ufficio debba provare somme ricevute . Ha cassato decisione che richiedeva motivazione sull’attivo percepito dal socio, allineandosi alle SU 2020.
- Corte Giust. Trib. Toscana, sent. n. 601/2025 – (Giurisprudenza di merito) Ha statuito che dopo cancellazione di società di persone il beneficio di escussione non opera più: l’Agente può agire subito sui soci, l’escussione preventiva è superflua .
- Cass., Sez. III civ., sent. n. 20998/2019 – (inserita nell’esempio fondo patrimoniale) riguarda l’impignorabilità dei beni in fondo per debiti non familiari: onere al debitore di provare che il creditore sapesse la destinazione. Rilevante nel contesto esecuzione sui soci: i beni in fondo patrimoniale dei soci sono pignorabili per debiti fiscali, salvo prova contraria (orientamento rigoroso).
Hai ricevuto una cartella di pagamento come socio accomandatario dopo la cancellazione della società e temi di dover rispondere con il tuo patrimonio personale? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 è sempre più frequente che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi cartelle di pagamento direttamente al socio accomandatario, anche dopo la cancellazione della S.a.s. o S.a.p.a.
Le conseguenze possono essere molto gravi:
👉 richiesta di pagamento personale,
👉 pignoramenti su conto, stipendio o beni,
👉 fermi amministrativi e ipoteche,
👉 pressione immediata senza passare dalla società ormai estinta.
La domanda decisiva è questa:
il socio accomandatario risponde sempre dei debiti fiscali dopo la cancellazione della società?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 non tutte le cartelle al socio accomandatario sono legittime,
👉 la responsabilità personale ha limiti e presupposti precisi,
👉 molte cartelle sono impugnabili per vizi sostanziali e procedurali.
Questa guida ti spiega:
– quando il socio accomandatario risponde dei debiti fiscali,
– cosa cambia dopo la cancellazione della società,
– quando la cartella è illegittima,
– come difendersi concretamente.
Socio Accomandatario: Perché Riceve la Cartella
Il socio accomandatario risponde:
– illimitatamente e personalmente dei debiti sociali,
– in via sussidiaria, rispetto alla società.
👉 Questo non significa che il Fisco possa agire automaticamente e senza limiti contro di te.
Dopo la cancellazione della società:
👉 la responsabilità non si trasforma in un potere illimitato dell’Erario.
Cancellazione della Società: Cosa Succede ai Debiti Fiscali
Quando la società viene cancellata dal Registro delle Imprese:
– la società cessa di esistere giuridicamente,
– i debiti non si estinguono automaticamente,
– ma devono essere fatti valere nel rispetto di regole precise.
👉 Il Fisco non può “saltare” le garanzie del contribuente.
Quando la Cartella al Socio Accomandatario è Illegittima
Nel 2026 la cartella è contestabile se:
– non esiste un accertamento definitivo a carico della società,
– la cartella è emessa senza previa notifica valida alla società,
– non è dimostrata la qualità di socio accomandatario nel periodo del debito,
– il debito è prescritto,
– la cartella è priva di motivazione sul perché si agisce contro il socio,
– manca la prova dell’inadempimento della società prima di agire contro il socio.
👉 La responsabilità del socio non è automatica né incondizionata.
Il Principio Chiave: Responsabilità Sì, Ma Con Limiti
Un principio fondamentale è questo:
👉 il socio accomandatario risponde dei debiti sociali, ma il Fisco deve rispettare il procedimento corretto.
Questo significa che:
– deve esistere un debito certo, liquido ed esigibile,
– devono essere rispettate le regole di notifica e motivazione,
– il socio deve poter difendersi nel merito del debito.
👉 Dove manca una di queste condizioni, la cartella è impugnabile.
Il Rischio Maggiore: Azione Diretta sul Patrimonio Personale
Se la cartella non viene contestata:
– possono scattare pignoramenti immediati,
– il conto corrente può essere bloccato,
– possono essere colpiti stipendio, pensione e immobili,
– la posizione può aggravarsi rapidamente.
👉 Aspettare è l’errore più grave.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Verificare la Legittimità del Debito Originario
La difesa parte sempre da qui.
È possibile contestare:
– l’inesistenza del debito,
– vizi dell’accertamento alla società,
– errori di calcolo,
– mancate notifiche.
👉 Se il debito sociale è viziato, cade anche la pretesa verso il socio.
🔹 2. Contestare la Notifica e la Motivazione della Cartella
Un principio fondamentale è questo:
👉 la cartella al socio deve spiegare perché e come si risponde del debito sociale.
Se manca:
– motivazione specifica,
– indicazione del ruolo del socio,
– collegamento temporale corretto,
👉 la cartella è nulla o annullabile.
🔹 3. Eccepire la Prescrizione
Dopo la cancellazione della società:
– i termini di prescrizione continuano a decorrere,
– il Fisco non può riattivare debiti prescritti.
👉 Molte cartelle ai soci arrivano fuori termine.
🔹 4. Impugnare Subito la Cartella
Nel 2026 è essenziale:
– impugnare nei termini,
– chiedere la sospensione dell’esecuzione,
– bloccare subito le azioni esecutive.
👉 La difesa tardiva spesso non è recuperabile.
Il Punto Chiave: Il Socio Non È un “Paracadute Automatico” del Fisco
Un principio fondamentale è questo:
👉 il Fisco non può usare il socio accomandatario per aggirare le regole.
Questo significa che:
– la responsabilità personale va provata e motivata,
– il socio mantiene tutti i diritti di difesa,
– la cancellazione della società non annulla le garanzie.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti soci sbagliano perché:
– pensano di dover pagare “per forza”,
– non verificano il debito originario,
– non impugnano la cartella nei termini,
– non chiedono assistenza legale immediata.
👉 Così il debito diventa definitivo anche se illegittimo.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa del Socio Accomandatario
La difesa è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
– analizza il debito societario originario,
– verifica notifiche e prescrizione,
– impugna la cartella,
– chiede la sospensione delle azioni esecutive,
– tutela il patrimonio personale del socio.
👉 Qui la tempestività fa la differenza.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– annullare la cartella illegittima,
– bloccare pignoramenti e fermi,
– far valere la prescrizione,
– ridurre o eliminare la responsabilità personale,
– chiudere definitivamente la posizione.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa dei soci per debiti fiscali richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in riscossione e cartelle esattoriali
– Specializzato in responsabilità dei soci
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, una cartella di pagamento al socio accomandatario dopo la cancellazione della società:
👉 non va subita,
👉 può essere contestata,
👉 richiede una difesa legale immediata e strutturata.
La regola è chiara:
👉 verificare il debito originario,
👉 controllare notifica e prescrizione,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da una cartella illegittima può fare la differenza tra un danno patrimoniale grave e la tutela completa dei tuoi diritti.
