L’accertamento fiscale per errata deduzione delle svalutazioni crediti è una contestazione frequente e tecnicamente complessa, perché l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere la deduzione sostenendo che mancano i presupposti di certezza, precisione o competenza, oppure che la svalutazione non rispetta i limiti fiscali.
In questi casi il Fisco recupera l’imposta dedotta, applica sanzioni e interessi, spesso su più esercizi, mettendo in discussione scelte contabili e valutative adottate in buona fede dall’impresa.
Il rischio è concreto:
svalutazioni effettuate per prudenza e corretta gestione del rischio possono essere qualificate come indeducibili, con un impatto fiscale rilevante.
Molti si chiedono:
“Quando una svalutazione è fiscalmente deducibile?”
“Serve la certezza dell’inesigibilità?”
“Conta la valutazione civilistica?”
“Come posso difendermi da un disconoscimento?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la deduzione delle svalutazioni crediti non può essere disconosciuta automaticamente.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.
Cosa contesta il Fisco nelle svalutazioni crediti
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• mancanza di elementi certi sull’inesigibilità
• errata applicazione dei limiti di deducibilità
• anticipazione della deduzione
• svalutazioni ritenute generiche o forfettarie
• incoerenza tra svalutazione e andamento dei crediti
• assenza di adeguata documentazione
Ma la valutazione del credito non è un atto arbitrario del contribuente.
Perché l’Agenzia delle Entrate disconosce la deduzione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la svalutazione è indeducibile se:
• non rispetta i requisiti fiscali
• non è supportata da elementi oggettivi
• non è imputata correttamente a bilancio
• anticipa la perdita rispetto alla competenza
• è ritenuta una scelta meramente prudenziale
Ma la prudenza contabile non equivale a abuso fiscale.
Il rischio più grave: recupero d’imposta e sanzioni
Il vero pericolo è che:
• la svalutazione venga eliminata dal reddito
• l’imponibile aumenti sensibilmente
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• l’accertamento diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga compromessa
Anche quando il rischio di insolvenza era reale.
L’errore più grave: pensare che la valutazione sia indifendibile
Molte imprese sbagliano quando:
• accettano il disconoscimento senza reagire
• non spiegano le ragioni economiche della svalutazione
• non dimostrano il rischio concreto di inesigibilità
• non contestano la lettura rigida del Fisco
• rinunciano a una difesa tecnica
Nel diritto tributario conta la sostanza economica, non solo la forma.
Svalutazioni crediti e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• la deducibilità segue regole fiscali specifiche
• la valutazione civilistica è un elemento rilevante
• il rischio di inesigibilità può essere dimostrato
• le presunzioni devono essere motivate
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le scelte contabili vanno valutate nel contesto
Se la svalutazione è coerente e motivata, è difendibile.
Quando la contestazione sulle svalutazioni è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il credito presenta reali difficoltà di recupero
• esistono elementi oggettivi di rischio
• la svalutazione è coerente con la gestione
• la contestazione è basata su automatismi
• la motivazione dell’atto è generica
• non viene contestata la realtà del credito
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una difesa efficace sulle svalutazioni crediti
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione dell’andamento dei crediti
• dimostrazione del rischio di inesigibilità
• collegamento con la gestione aziendale
• utilizzo di documentazione contabile e gestionale
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa tecnica e sostanziale, non solo contabile.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• il recupero diventa definitivo
• le sanzioni si consolidano
• l’atto diventa esecutivo
• partono procedure di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• aumento ingiustificato dell’imponibile
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è fiscale e finanziario.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento sulle svalutazioni crediti
Se ricevi un accertamento per errata deduzione delle svalutazioni crediti:
• non accettare automaticamente il disconoscimento
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la motivazione dell’atto
• ricostruisci le ragioni della svalutazione
• raccogli documentazione contabile e gestionale
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese in accertamenti per errata deduzione delle svalutazioni crediti, contrastando disconoscimenti automatici e interpretazioni eccessivamente restrittive del Fisco.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento
• dimostrare la correttezza della svalutazione
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la liquidità aziendale
• difendere la coerenza delle scelte contabili
Agisci ora
Una svalutazione crediti motivata e coerente
non diventa indeducibile per una lettura rigida o automatica del Fisco.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione delle svalutazioni crediti,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la correttezza delle tue scelte contabili, prima che un disconoscimento diventi definitivo.
Introduzione
Nel reddito d’impresa la deduzione delle svalutazioni dei crediti è regolata da norme rigorose che prevedono limiti quantitativi e requisiti specifici. Un’indebita o errata deduzione può portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e a un avviso di accertamento. In questa guida aggiornata (al 11 gennaio 2026) analizziamo in dettaglio la disciplina normativa, la giurisprudenza recente e gli strumenti di difesa del debitore contribuente (impresa) in caso di accertamento fiscale relativo alle svalutazioni dei crediti.
Tratteremo anzitutto i fondamenti normativi (articoli 106 e 101 del TUIR) e la distinzione tra svalutazioni e perdite su crediti, nonché i limiti quantitativi (0,5% annuo e 5% cumulativo) . Esamineremo poi le principali contestazioni tipiche di un accertamento per errata deduzione (ad esempio superamento dei limiti, mancanza di garanzie, insufficienza di prova dell’inesigibilità, classificazioni errate) e la relativa giurisprudenza aggiornata. Citiamo in particolare le pronunce della Cassazione e delle commissioni tributarie che hanno chiarito quando la svalutazione è legittima o, al contrario, non lo è .
Sarà dedicata attenzione alle strategie difensive e agli strumenti deflattivi della lite: dall’autotutela e dall’accertamento con adesione fino alla conciliazione giudiziale (Commissione tributaria) e ad eventuali alternative stragiudiziali. Inseriamo riepiloghi tabellari dei limiti e delle situazioni tipiche, simulazioni pratiche con numeri esemplificativi (solo Italia) e una sezione finale di domande e risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. Il linguaggio è giuridico ma divulgativo, di livello avanzato, ed è orientato a imprenditori, liberi professionisti e consulenti fiscali che devono comprendere come difendersi bene da un accertamento motivato da un’errata deduzione delle svalutazioni crediti.
L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata, con riferimenti normativi e giurisprudenziali ufficiali e recenti, che illustri come gestire efficacemente il procedimento di accertamento fiscale dal punto di vista del contribuente. Tutte le fonti normative e le sentenze citate sono elencate in dettaglio a fine guida.
1. Quadro normativo: svalutazioni e perdite su crediti
La disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti è contenuta nell’art. 106 del TUIR (D.P.R. 917/1986) . In particolare:
- Limite annuo: ai fini IRES, le svalutazioni fatte in bilancio su crediti commerciali non garantiti (derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi) sono deducibili nell’esercizio fino allo 0,50% del valore nominale o di acquisto dei crediti . Nel computo del limite si considerano insieme sia le svalutazioni che gli eventuali accantonamenti a fondi rischi su crediti .
- Limite cumulativo: la deduzione non è più consentita quando l’ammontare complessivo (svalutazioni più accantonamenti) raggiunge il 5% del valore complessivo dei crediti iscritti in bilancio alla fine dell’esercizio . Superata questa soglia, l’eccedenza concorre a formare il reddito d’impresa .
- Perdite su crediti: l’art. 106, comma 2 stabilisce che eventuali perdite su crediti (minusvalenze, ossia crediti inesigibili) «diminuiscono il reddito d’impresa in misura non integrale, ma solo per la parte che eccede gli importi già dedotti» con le svalutazioni degli esercizi precedenti . In pratica, secondo la Cassazione, se un credito è stato già svalutato in bilancio e il fondo copre ampiamente la perdita, la parte rimanente di perdita è deducibile solo oltre il limite del fondo .
In sintesi, la legge fissa vincoli stringenti: il contribuente può dedurre periodicamente svalutazioni in via forfettaria (0,5% su base annua e al massimo 5% complessivo) . Le perdite vere e proprie (crediti incagliati o inesigibili) si ragguagliano invece all’art. 101, comma 5 del TUIR, con regole diverse.
1.1. Perdite su crediti e requisiti di deducibilità (art. 101, comma 5 TUIR)
L’art. 101, comma 5, TUIR disciplina le perdite su crediti (minusvalenze). Tale norma richiede che il contribuente provi la sussistenza di “elementi certi e precisi” che giustifichino la perdita, a meno che non ricorrano circostanze semplificative. In particolare, come stabilito dal legislatore e dalla giurisprudenza:
- Elementi certi e precisi: la perdita su crediti è deducibile se risulta da elementi certi e precisi, ossia circostanze documentate che attestino l’impossibilità definitiva di recupero del credito . Ciò implica di solito la prova documentale di un’azione esecutiva infruttuosa, tentativi di recupero fallimentari, sentenze di fallimento o di liquidazione coatta, pignoramenti senza esito ecc. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la prova deve essere “rigorosa”: non bastano generiche valutazioni o una previsione pessimistica da parte del legale, ma serve un fatto concreto che renda certo il mancato pagamento .
- Deroga per procedure concorsuali: automaticamente il debitore si considera in procedura concorsuale dalla data di apertura formale (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo omologato) . In questi casi di procedura concorsuale, la perdita del credito è deducibile “ex lege” nel periodo in cui il debitore è assoggettato alla procedura .
- Piccoli crediti: anche i crediti di modesto importo (≤ 5.000 euro se l’impresa è grande, ≤ 2.500 euro altrimenti) possono essere svalutati come perdita fiscale dopo 6 mesi dalla scadenza, senza necessità di ulteriori prove, oltre al rispetto di condizioni di ragionevolezza .
- Prescrizione: se il diritto alla riscossione del credito si è prescritto, la perdita è da considerarsi certa e quindi deducibile .
- Cancellazioni da bilancio: analogamente, una perdita è confermata se il credito è stato cancellato dal bilancio secondo i principi contabili (nazionali o internazionali) .
Riassumendo, fuori dai casi automatizzati (concordato, modesta entità, prescrizione), il legislatore impone al contribuente un onere probatorio significativo: spetta all’azienda dimostrare inequivocabilmente che il credito è ormai inesigibile . Dal punto di vista fiscale, solo i crediti definitivamente “persi” (non più realizzabili né economicamente né giuridicamente) diventano perdite deducibili ai sensi dell’art. 101(5) . Diversamente, se il credito è semplicemente difficile o temporaneamente sospetto, esso può ricevere un trattamento in bilancio come svalutazione prudenziale (art. 106), ma non come perdita definitiva .
1.2. Svalutazioni vs. perdite: la giurisprudenza
Un punto chiave nelle controversie è la distinzione tra svalutazione contabile (prudenziale) e perdita reale. La giurisprudenza fiscale chiarisce questo discrimine:
- La svalutazione contabile su crediti (art. 106) è legittima quando, al momento della deduzione, sussiste un rischio ragionevolmente prevedibile di inesigibilità, ma non definitiva. In altre parole, il credito è ridotto in bilancio a valore zero prima di essere perduto legalmente, basandosi su una valutazione prognostica (esempio: procedure fallimentari in corso, problemi dell’assicurato, crediti incagliati). In questo caso la deduzione è ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 106 TUIR . La Cassazione (ord. 34483/2021) ha chiarito che è «legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale» l’iscrizione in bilancio di crediti integralmente svalutati a zero quando ciò avviene sulla base di una “analisi valutativo-estimativa” fondata sulla presenza di un rischio di insolvenza ragionevolmente prevedibile . Ciò significa che il contribuente può dedurre in via forfettaria le svalutazioni al 100% se la valutazione interna accerta una probabile perdita futura, pur essendo la riscossione ancora formalmente aperta. In tal senso, la Cassazione distingue chiaramente la perdita definitiva (creditore irreperibile o fallito) dalla svalutazione prudenziale (creditore sospeso ma potenzialmente recuperabile) .
- La perdita (art. 101) viene scontata invece quando il credito è già definitivamente venuto meno, ad esempio perché il debitore non è riuscito a pagarla per sempre. In questo caso, per la deducibilità si applicano le regole degli elementi certi e precisi e degli eventi citati al comma 5.
Recenti pronunce confermano questo orientamento. Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 10408/2025 ribadisce che la differenza essenziale sta nella “definitività” del venir meno del credito . In tale decisione la Cassazione ha affermato che la deduzione delle svalutazioni integrali è legittima quando il contribuente dimostra che il credito non è più recuperabile senza che esso sia giuridicamente già cancellato; in quel caso si riconosce una perdita “preannunciata” ma ancora potenzialmente ripristinabile (per eventuali incassi o rivalutazioni future) . Al contrario, se la perdita è ormai irrevocabile (debitore fallito o liquidato, somme effettivamente incassate), si applicheranno le regole del comma 5, e il credito perde la qualifica di mera svalutazione per diventare una perdita fiscale.
Tale distinzione si riverbera sui limiti di deducibilità: come visto, l’art. 106 impone vincoli quantitativi (0,5% e 5%), mentre l’art. 101(5) non prevede un limite percentuale fisso sulle perdite, ma solo i requisiti fattuali. La giurisprudenza ricorda che il superamento dei limiti imposti dal TUIR (oltre il 5%) non dà luogo a “svalutazioni agevolate” ma a composizioni parcellari di deducibilità: l’eventuale eccedenza di perdita deve essere trattata fiscalmente secondo l’art. 101 o addirittura tassata .
2. Principali errori di deduzione contestabili
In sede di accertamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate può contestare le svalutazioni dedotte se ritiene che non rispettino le condizioni di legge. Di seguito le ipotesi più frequenti di errata deduzione:
- Superamento del limite del 0,5% annuo: se in un esercizio la società svaluta i crediti oltre lo 0,5% del valore contabile, l’eccedenza è in contrasto con l’art. 106(1). Nei fatti, l’ordinamento non riconosce deduzioni superiori a tale aliquota forfetaria annua .
- Eccedenza rispetto al 5% complessivo: se le svalutazioni accumulate raggiungono il 5% del valore originario dei crediti, dal periodo successivo non è ammessa alcuna ulteriore deduzione . Se la ditta ha già sfruttato interamente il limite complessivo, l’Agenzia può riprendere a tassazione le svalutazioni che eccedono (o dichiarare un’infrazione fiscale) .
- Crediti garantiti o assicurati: il TUIR permette di dedurre soltanto le svalutazioni sui crediti non coperti da garanzia assicurativa . Se il credito è coperto da assicurazione o da altra garanzia (factoring con garanzia, fideiussione bancaria ecc.), l’ordinamento vieta la deduzione (si deve considerare il valore netto assicurato). Un errore comune è svalutare anche crediti garantiti; tale comportamento è inammissibile.
- Svalutazione in caso di cessione a titolo oneroso: l’art. 106 precisa che si assumono al netto delle rivalutazioni le svalutazioni “diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso” . Ciò significa che se il credito è stato ceduto (ad esempio a un factor con pro soluto), il debitore originario non può considerarlo nel proprio fondo svalutazione.
- Mancata prova dell’inesigibilità: per le perdite su crediti “fuori procedura”, l’Agenzia richiede di dimostrare elementi certi e precisi che rendano il credito definitivamente perso . Se il contribuente non riesce a produrre documenti o atti (es. lettere di sollecito, atti giudiziari, sentenze fallimentari) atti a provare in modo univoco la perdita, l’Ufficio può disconoscere la deduzione. In particolare, le valutazioni del debitore o del legale non sono di per sé sufficienti senza il supporto di prove concrete .
- Distinzione errata tra perdita e svalutazione: alcune contestazioni nascono da confusioni: l’Agenzia può sostenere che il contribuente ha “dedotto come svalutazione” una posta che avrebbe dovuto qualificarsi come perdita definitiva (o viceversa). Ad esempio, se il credito è già stato conseguito da un decreto fallimentare, l’Amministrazione può eccepire che la deduzione avrebbe dovuto seguire le regole dell’art. 101(5), non quelle forfettarie dell’art. 106 .
- Decorrenza fiscale errata: l’interpretazione autentica (D.Lgs. 147/2015) chiarisce che le svalutazioni contabili maturate nel periodo di apertura della procedura concorsuale sono deducibili in tale periodo . Se la società le deduce in un anno successivo, l’Agenzia può obiettare una deduzione fuori termine e chiedere la rettifica.
- Altri errori contabili: talvolta l’Agenzia denuncia incongruenze tra la contabilizzazione in bilancio (conti civilistici) e la dichiarazione fiscale. Ad esempio, se il fondo svalutazione crediti viene usato in luogo di una perdita imputata a conto economico, i verificatori potrebbero sostenere che lo storno non è fiscalmente equivalente all’imputazione diretta (come nella recente sentenza Cass. 6.3.2024, n. 6100) .
In generale, ogni deduzione che ecceda i limiti normativi o che non sia adeguatamente giustificata documentalmente può essere recuperata tramite accertamento. L’avviso di accertamento specificherà il motivo (ad es. “deduzione superiore al 0,5%” o “mancata dimostrazione degli elementi certi e precisi”) e quantificherà l’imposta aggiuntiva, le sanzioni e gli interessi.
3. Come rispondere all’accertamento: documentazione e argomentazioni
Di fronte a un avviso di accertamento che contesta le svalutazioni, il contribuente deve innanzitutto raccogliere tutti gli elementi documentali a proprio favore e preparare le argomentazioni legali. Ecco i passi principali:
- Analisi critica dell’avviso: leggere attentamente le motivazioni e verificare su quali crediti e percentuali verte il rilievo. Calcolare immediatamente l’eventuale impatto fiscale: quantificare la differenza tra svalutazione dedotta e quella ammessa (0,5%/5%) e stimare imposte, sanzioni e interessi. Questa proiezione aiuta a decidere se procedere al pagamento o impugnare.
- Raccolta prove contabili: estrarre bilanci, scritture contabili, prospetti e note integrative relative ai crediti svalutati. Includere i contratti di vendita, le fatture, gli incassi parziali e ogni documento che attesti l’origine del credito e la sua evoluzione. Un prospetto riepilogativo dei crediti “a rischio” con dettaglio di importi e percentuali di svalutazione aiuta a evidenziare la coerenza con i limiti del TUIR .
- Documenti esterni (prova elementi certi): se la contestazione riguarda la mancata prova di inesigibilità, va prodotto tutto ciò che attesta l’impossibilità di recupero: ad esempio, decreti di apertura (fallimento, concordato, LCA), accordi di ristrutturazione omologati (art. 182-bis L.F.), relazioni del legale incaricato di recupero, corrispondenza con il debitore, ricostruzioni di tentativi infruttuosi di riscossione. Sono utili anche dati oggettivi come lettere di diffida inviate (con ricevute) o ricerca infruttuosa del debitore. Se il creditore è modesto o estero, vanno valutati gli elementi utili (ad es. autocertificazione di irreperibilità). Ogni fatto rilevante va adeguatamente documentato per sostenere la tesi di perdita .
- Verifica dei requisiti formali: occorre anche controllare che la deduzione fiscale sia stata eseguita correttamente nei modelli dichiarativi (Quadro RF per IRPEF/IRES) e nelle appendici. Errori formali potrebbero favorire la contestazione.
- Valutazione giuridica: a fronte del rilievo, preparare gli argomenti di diritto. Ad esempio, se l’Agenzia impugna il superamento del limite del 5%, si può far presente il coordinamento con l’art. 101(2) secondo cui le perdite possono eccedere quel limite purché compensate con un aumento di reddito (se previsto). Se è contestata l’applicazione della percentuale all’anno corrente, ricordare che la norma (art. 106) richiede il rispetto del limite solo fino al raggiungimento del 5% . Se l’Agenzia ha confuso perdita e svalutazione, si può citare la Cassazione 2025/10408: lo Storico distingue i casi in cui si può scorporare integralmente a zero un credito «non ancora giuridicamente venuto meno» .
- Richiamo alla giurisprudenza: è fondamentale menzionare le sentenze chiave a sostegno. Ad esempio, si può citare l’Ordinanza Cass. 34483/2021 (“legittima deduzione di crediti integralmente svalutati a seguito di rischio prevedibile” ) se il credito non è ancora tecnicamente perso; o la Cass. 6100/2024 per sostenere che lo storno del fondo non costituisce sopravvenienza tassabile quando la perdita non è certa . Se il debitore era in procedimento concorsuale, si ricorda l’interpretazione autentica dell’art. 101(5) (art. 13 D.Lgs. 147/2015) che rende deducibili le svalutazioni contabili a decorrere dagli elementi certi della procedura .
- Impugnazione dell’avviso: contestualmente al contraddittorio (se in fase di pre-contenzioso) o nella memoria difensiva in Commissione tributaria, si espongono i fatti e le argomentazioni. L’atto di impugnazione deve essere dettagliato e corredato di allegati probatori. Se ci sono dubbi sulle interpretazioni, è bene porre quesiti specifici al giudice tributario.
Consiglio pratico: spesso le controversie sulle svalutazioni sono molto tecniche. Per questo, in sede difensiva, può essere utile affidarsi a periti o consulenti contabili in grado di ricalcolare limiti e fondi, e a un avvocato tributarista per redigere le memorie sottolineando le motivazioni giurisprudenziali. L’obiettivo è dimostrare con chiarezza di aver agito in buona fede seguendo le regole del TUIR e, in caso di contestazione legittima, di aver posto in essere tutti gli atti necessari per definire la questione.
4. Strumenti deflattivi del contenzioso
Di fronte all’accertamento fiscale, è opportuno valutare in parallelo strumenti stragiudiziali e deflattivi che permettono di definire la questione in via bonaria, evitando lunghi contenziosi. In particolare:
- Accertamento con adesione (definizione agevolata): il contribuente può proporre all’Agenzia un accordo (“adesione”) entro i termini stabiliti dalla legge (generalmente entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso) per chiudere l’accertamento pagando una parte delle somme richieste o agevolazioni su sanzioni e interessi. Questa procedura è regolata dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 e successive modifiche. Se si ritiene di avere motivi di forza maggiore (es. dubbi interpretativi o prova non facilmente acquisibile), l’accertamento con adesione permette di limitare il contenzioso: il contribuente rinuncia a fare ricorso in cambio di condizioni spesso più favorevoli (sanzioni ridotte al minimo, annullamento di interessi penalizzanti, ecc.). Può essere utile in caso di errata deduzione lievemente eccedente i limiti, se si vuole evitare il giudizio. [Fonte normativa: D.Lgs. 218/97, art. 6 e ss.]
- Conciliazione giudiziale tributaria: dopo l’esaurimento dei gradi interni, è possibile tentare la conciliazione giuridizionale presso la Commissione Tributaria. L’art. 48-bis del D.Lgs. 546/1992 consente alle parti di presentare un’istanza per la conciliazione integrale o parziale della controversia. In caso di esito positivo, la lite si chiude con compromesso giudiziario. Nella pratica, il contribuente può proporre di definire la questione (per esempio riducendo l’importo contestato o concordando una ripartizione delle spese), e il giudice tributario può agevolare un accordo. Dal 2017 la legge ha anche introdotto la possibilità che la Corte di appello tributaria inviti le parti a conciliare (art. 48-bis.1). Questo strumento è particolarmente utile se le posizioni sono non del tutto pregiudicabili ed entrambe le parti desiderano evitare il rischio di un pronunciamento sfavorevole definitivo. [Riferimento normativo: D.Lgs. 546/92, art. 48-bis; D.Lgs. 128/2015]
- Autotutela (revoca o rettifica d’ufficio): se emergono vizi o errori di fatto nell’atto di accertamento, l’Amministrazione stessa può revocare o modificare l’accertamento in autotutela (art. 2 del D.Lgs. 546/1992 e art. 11 del D.Lgs. 128/2015). Il contribuente può anche proporre istanza di autotutela (art. 6 del D.Lgs. 218/1997) per chiedere il riconoscimento di un errore dell’Ufficio (ad esempio omissione di considerare un documento appena acquisito) e ottenere un ricalcolo favorevole senza giudizio. Non sono rari i casi in cui, sulla scorta di una richiesta motivata e documentata, l’Amministrazione ritiri l’avviso o concede un rimborso per eccesso di prelievo.
- Mediazione tributaria: in parte sostituito dalle nuove forme di conciliazione, esisteva la possibilità di definire una lite pendente in via stragiudiziale con l’organo accertatore, riducendo sanzioni e interessi. Oggi la cd. “pace fiscale” (leggi di definizione agevolata) svolge funzioni simili in contesti specifici (ravvedimenti operosi, definizioni concordate, ecc.). Tuttavia, normalmente il contribuente – dopo aver ricevuto l’accertamento – si concentra sulle vie sopra indicate.
Tabella 1: Strumenti di definizione e conciliazione fiscale
| Strumento | Quando conviene adottarlo |
|---|---|
| Accertamento con adesione | Prima dell’impugnazione dell’avviso; utile se si desidera chiudere rapidamente con riduzione di sanzioni/interessi; richiede la rinuncia a ricorso per somme “definite” . |
| Conciliazione giudiziale | In fase di contenzioso (Commissione tributaria); consente accordo sulle imposte contestate evitando sentenza; opportuno se c’è una remota possibilità di mediazione e entrambe le parti vogliono risolvere la lite. |
| Autotutela/Rettifica | Possibile in ogni fase, se emergono errori di fatto; utile se si scopre prova nuova dopo l’avviso; comporta rideterminazione d’ufficio a favore del contribuente. |
| Mediazione/Definizione agevolata | Strumenti straordinari (legge sul condono/conciliazione) spesso con scadenze prefissate; valutarli caso per caso se previsti nelle normative finanziarie. |
L’adozione di uno strumento deflattivo non è obbligatoria, ma può essere strategica per evitare un contenzioso lungo e costoso. Va sempre valutato costi/benefici in base alla consistenza della contestazione e alle probabilità di successo in giudizio.
5. Tabelle riepilogative
Tabella 2: Principali limiti di deducibilità (artt. 106 e 101 TUIR)
| Limite/Condizione | Riferimento Normativo | Deduzione ammessa |
|---|---|---|
| Svalutazioni annue ≤ 0,5% | Art. 106, comma 1, TUIR | Sì (nel rispetto del limite annuo) |
| Svalutazioni cumulative ≤ 5% | Art. 106, comma 1, TUIR | Sì (fino al cumulo del 5%); oltre tale limite no |
| Perdite su crediti (crediti già persi) | Art. 101, comma 5, TUIR | Sì, se sussistono elementi “certi e precisi” di inesigibilità. No sinonimi di incertezza. |
| Procedura concorsuale del debitore | Art. 101, comma 5, TUIR | Sì, deduzione automatica ex lege dal periodo di apertura della procedura (fallimento, LCA, concordato omologato) . |
| Crediti di modesta entità | Art. 101, comma 5, TUIR | Sì, deduzione anticipata dopo 6 mesi dalla scadenza se il debito ≤ €2.500/5.000, a patto di corretta imputazione temporale. |
| Prescrizione del credito | Art. 101, comma 5, TUIR | Sì, la prescrizione genera automaticamente perdita certa, dunque deducibile. |
| Crediti garantiti assicurativamente | Art. 106, comma 1, TUIR | No, non sono ammissibili in deduzione (solo i crediti non coperti da garanzie). |
Tabella 3: Differenze tra svalutazione e perdita fiscale
| Aspetto | Svalutazione dei crediti (art.106) | Perdita su crediti (art.101(5)) |
|---|---|---|
| Natura contabile | Rettifica prudenziale di valore di bilancio (fondo svalutazione) | Minusvalenza finale (cancellazione del credito) |
| Riferimento normativo | Art. 106, commi 1-2 TUIR | Art. 101, comma 5 TUIR |
| Limiti quantitativi | 0,5% annuo del valore nominale; cumulativo 5% | Nessun tetto fisso percentuale; deduzione totale se comprovata |
| Condizione di applicazione | Credito ancora esistente (non definitivamente perso), rischio prevedibile | Debitore fallito/sospeso o crediti modesti/prescritti |
| Prova richiesta | Nessuna prova specifica oltre alla iscrizione in bilancio | Elementi certi e precisi di inesigibilità (cass.su) |
| Trattamento fiscale | Deduzione forfettaria (auto-evidente fino ai limiti di legge) | Deduzione solo su prova; altrimenti indeducibile; può formare reddito se eccede |
6. Simulazioni pratiche (esempi numerici)
Di seguito alcuni esempi pratici per chiarire il calcolo delle deduzioni e gli effetti di un accertamento solo in ambito italiano.
Esempio 1 – Svalutazione entro limiti
- Situazione: Alpha S.p.A. possiede crediti per €1.000.000 verso clienti commerciali. Al termine dell’esercizio, ha iscritti in bilancio accantonamenti e svalutazioni su crediti per un totale di €4.000. Non ci sono garanzie assicurative.
- Deducibilità: Il limite annuo dello 0,5% sul valore dei crediti è pari a €5.000. Alpha ha svalutato €4.000, inferiore a €5.000, quindi la deduzione è lecita . Inoltre, il totale accumulato (€4.000) è sotto il tetto complessivo del 5% (€50.000), quindi non si è ancora esaurito il plafond.
- Se il fisco contesta: nessun rilievo plausibile (svalutazione entro i limiti). Si conferma la deduzione come legittima.
Esempio 2 – Superamento del limite annuo
- Situazione: Beta S.r.l. ha crediti per €200.000. Deduce nel 2025 svalutazioni pari a €2.000. Il limite 0,5% è €1.000.
- Conto: €2.000 > €1.000. L’Agenzia contesta l’eccedenza.
- Impugnazione: Beta deve dimostrare circostanze eccezionali? In realtà l’eccesso non è giustificabile: la norma impone inderogabilmente il limite del 0,5% . L’unica opzione è riformulare l’atto: considerare €1.000 come deduzione valida e assoggettare l’eccedenza €1.000 a tassazione (perché il TUIR stabilisce che oltre il limite la parte residua concorre al reddito) .
- Rimedio: Si può ricorrere all’accertamento con adesione proponendo un accordo su €1.000 di imposta su €1.000 eccedente, evitando sanzioni pesanti. Se va in giudizio, probabilmente perderà (limite inderogabile).
Esempio 3 – Fondo cumulativo superato
- Situazione: Gamma S.p.A. ha più esercizi di attività. Nell’ultimo bilancio aveva già accantonato €49.000 a fondo svalutazione (su €1.000.000 crediti totali). Nel 2026 svaluta altri €5.000, portando il fondo a €54.000.
- Conto: Il limite complessivo del 5% è €50.000. Con €54.000 è superato. Secondo l’art.106(1), la deduzione di €4.000 rientra nel limite (50.000), ma l’eccedenza di €4.000 (€54.000-50.000) non può essere dedotta. In pratica, l’eccedenza farà reddito (auto-ripresa fiscale) .
- Azioni difensive: Gamma dovrebbe motivare che le ultime svalutazioni si riferiscono ad un credito in fallimento dichiarato nello stesso esercizio. A quel punto l’intero importo (€5.000) andrebbe dedotto come perdita ai sensi dell’art.101(5) , a prescindere dal 5%. In tal caso l’Agenzia dovrebbe rivalutare il trattamento fiscale di quei €5.000 come perdita da credito fallito (deducibile) anziché come eccedenza di fondo (tassata). La letteratura giuridica segnala proprio questo: se il debitore è formalmente in fallimento, l’interpretazione autentica (D.Lgs.147/2015) consente la deduzione ex art.106 integrale . Quindi Gamma contesterebbe la ripresa di €4.000 mostrando la documentazione del fallimento e richiedendo la deduzione come perdita .
Esempio 4 – Credito assicurato
- Situazione: Delta S.r.l. ha ceduto merce per €50.000 a Epsilon S.r.l. con assicurazione crediti attiva (garanzia al 100%). Alla fine anno Delta svaluta €20.000 come fondo rischi su crediti.
- Valutazione: Il credito è interamente assicurato: secondo l’art.106(1), le svalutazioni non coperte da garanzia assicurativa sono deducibili . Qui invece il rischio è in tutto o in parte assicurato, quindi la deduzione non compete. L’Agenzia ha buon titolo a contestare quegli €20.000 come indeducibili.
- Rimedio: Delta dovrà escludere da deduzione la parte di credito garantita; per difendersi si potrebbe valutare se almeno il 20% non fosse coperto (per esempio franchigia polizza), e dedurre solo quella parte. Altrimenti, l’unica via è attenersi alla dichiarazione senza quella deduzione.
Questi esempi mostrano come, nella prassi, è essenziale calcolare correttamente i limiti e verificare la natura del credito (garantito o meno). In caso di contestazione, il contribuente deve spiegare con dati precisi perché la sua deduzione fosse legittima – o, nell’impossibilità di dimostrarlo pienamente, valutare gli strumenti conciliativi.
7. Domande e Risposte (FAQ)
D: Cosa succede se l’Agenzia contesta una svalutazione integrale (fondo a zero) di un credito?
R: Bisogna innanzitutto verificare se il credito era già divenuto sicuramente inesigibile (perdita) o se era semplicemente ad alta rischiosità (svalutazione prudenziale). Se il creditore era in fallimento o LCA, la svalutazione integrale è normalmente deducibile ex art.101(5), e non c’è sanzione . Se invece il credito non era formalmente perso (es. ass. debitrice “in bonis”), l’Amministrazione può sostenere che la deduzione totale presupponeva il verificarsi di eventi certi. In tal caso occorre dimostrare il rischio reale (tentativi infruttuosi di recupero, lettere di diffida, ecc.) o in alternativa trattare la svalutazione quale perdita imminente. In ogni caso è cruciale fare riferimento alla giurisprudenza (Cass. 34483/2021) che ha riconosciuto la legittimità delle svalutazioni totali se fondate su previsioni non smentite del rischio .
D: Posso dedurre un credito come perdita fiscale nell’esercizio successivo al fallimento del debitore?
R: No. La deduzione della perdita su crediti si applica nell’esercizio in cui il fallimento (o altra procedura) è formalmente stato dichiarato. Dopo il fallimento, il credito va già considerato perso: se non dedotto quell’anno, non può essere portato in deduzione negli esercizi successivi (lo dice l’art.101(5) stesso). Questa interpretazione è confermata dalla Cassazione (v. sent. 33360/2023) e da prassi dell’Agenzia : l’anno di deducibilità è l’anno del fallimento, non quello in cui ci si accorge di non averlo dedotto prima. Se poi vi fossero somme recuperate nel fallimento, si correggeranno le quote dedotte.
D: Quali prove servono per dimostrare elementi certi e precisi di perdita?
R: È necessario fornire prove materiali delle attività esperite per recuperare il credito. Ad esempio: pignoramenti (non eseguiti per irreperibilità), procedure esecutive infruttuose, comunicazioni ufficiali del commissario giudiziale, rapporti del legale o commercialista. Anche la notifica di un decreto di fallimento o di concordato è un elemento autonomamente probatorio . Cass. 223/2024 ha ribadito che il contribuente deve “inequivocabilmente” documentare i fatti che hanno determinato la perdita : la Corte ha dato rilievo al fatto che nel caso specifico la società non aveva nemmeno provato di aver agito (p.e. solleciti o azioni legali), affidandosi a pareri generici. In sintesi, più evidenti e circostanziati sono gli atti (anche di cancellazione in bilancio), più solida è la difesa.
D: Posso dedurre in via ordinaria una svalutazione anche se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione?
R: Sì, ai sensi dell’art. 101(5) TUIR, il debitore si considera in procedura concorsuale anche quando ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato (art.182-bis o art.67 L.F.) . Quindi, dal momento dell’omologazione, le svalutazioni contabili sui suoi crediti possono essere dedotte integrali come se fosse fallito . Bisogna però documentare l’omologa (sentenza di fallimento c.d. “concordato preventivo”) per giustificare la deduzione totale.
D: Che differenza c’è tra rimettere a valore un credito (ripresa) e “utilizzare” il fondo svalutazione?
R: Se in bilancio la società aveva accantonato somme a fondo svalutazione e successivamente il credito si realizza (es. viene incassato o rivalutato), si esegue uno storno dal fondo. Fiscamente la Cassazione 6100/2024 ha deciso che lo storno del fondo non costituisce una sopravvenienza attiva (reddito) se la perdita non era certa al momento del caricamento del fondo . In pratica, non occorre tassare come plusvalenza gli importi “liberati” dal fondo. La Corte ha confermato che, essendo la deduzione precedente legittima, la successiva riduzione del fondo non comporta automaticamente un maggior reddito . Ciò vale anche se l’operazione di storno è contabile anziché la società imputi direttamente la perdita a conto economico. L’importante è che il fondo sia stato creato in anni precedenti con presupposti corretti. Se l’Amministrazione ritiene che la deduzione iniziale fosse indebitamente elevata, può chiedere la rettifica degli anni precedenti, ma non chiedere tassazione aggiuntiva nell’anno dello storno.
D: Come si applica la deduzione nel caso di bilancio redatto in base a principi contabili internazionali (IFRS)?
R: Il TUIR prevede che per le imprese in IAS/IFRS la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie (tra cui crediti) segua le regole del paragrafo 1-bis dell’art. 110. In particolare, gli incrementi e decrementi di valore coerenti con gli IAS (valore equo, svalutazioni ex norme IAS, ecc.) si riflettono poi fiscalmente attraverso meccanismi di deroga temporanea (art. 11 D.Lgs. 38/2005 e art. 101(2-bis) TUIR). Per i nostri scopi, ciò significa che anche le rettifiche dei crediti effettuate in conformità agli IAS sono rilevanti: ma il TUIR impone comunque di ricondurre la deduzione ai limiti sopra indicati (aliquota 0,5% e 5%). In pratica, se un’impresa estende una svalutazione o una perdita su crediti in bilancio IFRS, per il diritto alla deduzione fiscale si applicano le regole e i paletti del TUIR.
D: È possibile spostare in deduzione il negativo di un fondo svalutazione non utilizzato in esercizi successivi?
R: No. Il fondo svalutazione viene dedotto nell’esercizio in cui si forma (fino al 0,5%). L’eventuale eccedenza rispetto al 0,5% è “fermata” finché non si raggiunge il tetto 5%. Una volta completato il tetto 5%, ogni nuova perdita va trattata come minusvalenza ai sensi dell’art. 101. In nessun caso è ammesso un “riporto a nuovo” del maggior quota di fondo non fruita: se in un anno ho dedotto meno dello 0,5%, la parte non utilizzata non può essere portata negli anni successivi. Il limite si calcola sempre sul valore del credito del periodo di riferimento.
D: Se il credito è garantito da una riassicurazione (ramo danni), come si comporta il TUIR?
R: Dal 2013, l’art. 106(3-bis e 5) (poi abrogati) erano stati creati disposizioni specifiche per i premi e le riserve dei rami danni nel settore assicurativo; tuttavia, per chi non è in questo settore non cambiano le regole ordinarie. Se la cedente è un’assicurazione che ha riassicurato il credito, si applica la specifica disciplina di settore (art. 106 commi 4-5 del TUIR, aggiornamenti del 2013). Ma in generale, se il credito ceduto e riscontrato nel bilancio è coperto dal ramo danni, occorre fare riferimento alle norme sui premi riscossi (art. 109 TUIR) piuttosto che ad art.106 semplice. Poiché questo scenario è raro per le imprese non assicurative, si consiglia di consultare un esperto se ricade in tal caso.
8. Conclusioni
In conclusione, l’accertamento fiscale motivato da errate deduzioni di svalutazioni crediti mette alla prova la correttezza contabile e la capacità probatoria dell’impresa. Un’adeguata difesa richiede di:
- Conoscere a fondo la normativa (art. 106 e 101 TUIR) e i loro limiti .
- Raccogliere documenti contabili dettagliati e prove concrete dell’inesigibilità dei crediti .
- Usare la giurisprudenza recente a vantaggio del contribuente (cassazioni e CTR hanno previsto orientamenti favorevoli in diversi casi specifici, soprattutto quando il creditore è in procedura concorsuale ).
- Considerare strumenti extra-giudiziari (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, autotutela) per limitare le conseguenze economiche di un contenzioso, specie se la posizione del contribuente non è nettamente pregiudicabile.
- In ogni caso, rispondere all’avviso entro i termini con memoria motivata o ricorso tributario (il caso può richiedere anche un giudizio su più gradi). Il contribuente deve dimostrare di aver agito con buona fede e secondo le previsioni di legge: se l’Agenzia ritiene che un comportamento sia fuori norma, spetterà ai giudici verificare se i requisiti oggettivi (art. 106 e 101) sono stati comunque rispettati. I giudizi sulla “non sindacabilità” delle prove di difficoltà di riscossione (Cass. 20/11/2001 n.14568 e segg.) sottolineano che la valutazione sul merito della perdita va fatta in sede di merito .
Ricordiamo infine che l’orientamento “pro contribuente” è stato confermato più volte anche dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui le perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali sono deducibili ex lege senza ulteriori elementi . Se l’impresa dimostra di aver rispettato tali condizioni, potrà far valere la propria posizione anche innanzi alle Commissioni tributarie e, se necessario, in Cassazione. Lo scopo di questa guida è offrire un quadro esauriente per orientarsi nel contesto normativo italiano, ponendo sempre il contribuente in una posizione più informata ed efficace nella difesa fiscale.
9. Fonti normative e sentenze
- Normativa Italiana: DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 106 (svalutazione dei crediti e accantonamenti) e art. 101, comma 5 (perdite su crediti) ; D.Lgs. 147/2015, art. 13, comma 3 (interpretazione dell’art. 101 TUIR) ; D.Lgs. 218/1997, art. 6 (accertamento con adesione); D.Lgs. 546/1992, art. 48-bis (conciliazione tributaria) e successive modifiche. Principi di civilistica rilevanti: art. 2426 c.c. n. 4 sul fondo svalutazione crediti; art. 2423 c.c. (principi generali di redazione del bilancio).
- Giurisprudenza e prassi: Corte di Cassazione, Sez. V (Tributaria), ordinanza 22 aprile 2025 n. 10408 ; Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 marzo 2024 n. 6100 ; Cass. Civ., Sez. V (Trib.), ordinanza 16 novembre 2021 n. 34483 ; Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 4 gennaio 2024 n. 223 ; Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sentenza 28 febbraio 2024 n. 319 ; (tra le massime: Cass. 20/11/2001 n. 14568; Cass. 3/08/2005 n. 16330; Cass. 21/03/2018 n. 7032; Cass. 03/04/2019 n. 9237, etc.). V. anche interpretazione Agenzia Entrate (circ. e risposte ministeriali) e rilievi di Commissione tributaria.
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Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle svalutazioni dei crediti, soprattutto quando:
– le svalutazioni sono ritenute non certe o non precise,
– manca la prova dell’inesigibilità o del rischio di perdita,
– la deduzione non rispetta i limiti fiscali previsti,
– vi è confusione tra criteri civilistici e fiscali,
– le svalutazioni sono ricorrenti o sproporzionate rispetto al portafoglio crediti.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 indeducibilità delle svalutazioni,
👉 recupero di IRES/IRPEF e IRAP,
👉 sanzioni e interessi,
👉 rettifiche su più annualità,
👉 riflessi sul bilancio e sugli indicatori fiscali.
La domanda decisiva è questa:
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Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 non ogni svalutazione è automaticamente indeducibile,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.
Questa guida ti spiega:
– perché il Fisco contesta le svalutazioni crediti,
– quando la deduzione è ritenuta errata,
– quali difese funzionano davvero,
– come impostare una difesa efficace.
Perché il Fisco Contesta le Svalutazioni dei Crediti
L’Agenzia delle Entrate contesta le svalutazioni quando ritiene che:
– il credito non presenti un rischio concreto di inesigibilità,
– manchi una valutazione analitica del singolo credito,
– la svalutazione sia basata su criteri generici o forfettari,
– non siano rispettati i limiti quantitativi fiscali,
– si utilizzi la svalutazione per anticipare perdite future.
👉 Il Fisco guarda alla certezza e precisione della perdita,
👉 non alla sola prudenza contabile.
Quando la Deduzione delle Svalutazioni è Considerata Errata
Nel 2026 una svalutazione viene spesso disconosciuta quando:
– non esistono elementi oggettivi sul rischio di mancato incasso,
– non risultano solleciti, procedure o azioni di recupero,
– il debitore è ancora operativo senza segnali di crisi,
– la svalutazione è sproporzionata rispetto allo storico,
– la deduzione supera i limiti fiscalmente ammessi.
👉 La prudenza civilistica non coincide sempre con la deducibilità fiscale.
Il Rischio Maggiore: Confusione tra Bilancio e Fisco
Un errore frequente è ritenere che:
– una svalutazione corretta in bilancio
– sia automaticamente deducibile fiscalmente.
👉 Non è così.
Le regole fiscali:
– sono più restrittive,
– richiedono requisiti specifici,
– distinguono tra svalutazioni e perdite su crediti.
👉 Molti accertamenti nascono da questa confusione.
Il Principio Chiave: Certezza e Precisione della Perdita
Per il Fisco, una svalutazione è deducibile solo se:
– il rischio di perdita è concreto e documentato,
– la valutazione è analitica, non generica,
– esiste una ragione economica verificabile,
– sono rispettati i limiti e le condizioni di legge.
👉 La svalutazione va spiegata e dimostrata,
👉 non solo contabilizzata.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare il Rischio Concreto di Inesigibilità
La difesa parte dalla prova che:
– il debitore è in difficoltà economica,
– vi sono ritardi sistematici nei pagamenti,
– esistono procedure esecutive, concorsuali o stragiudiziali,
– il credito presenta elementi oggettivi di rischio.
👉 Il rischio va provato con fatti, non con ipotesi.
🔹 2. Distinguere Svalutazioni e Perdite su Crediti
Un principio fondamentale è questo:
👉 la svalutazione non è una perdita definitiva.
Questo significa che:
– la deduzione segue regole diverse,
– il Fisco valuta tempistiche e presupposti,
– non si possono anticipare fiscalmente perdite future.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Verificare il Rispetto dei Limiti Fiscali
È essenziale controllare:
– percentuali massime deducibili,
– cumulo con svalutazioni pregresse,
– corretta imputazione per periodo d’imposta.
👉 Molti rilievi nascono da meri errori di calcolo.
🔹 4. Contestare le Presunzioni Automatiche del Fisco
Molti accertamenti si basano su:
– affermazioni di “assenza di rischio”,
– giudizi astratti sull’operatività del debitore,
– automatismi che ignorano il caso concreto.
👉 Il Fisco deve motivare il disconoscimento,
👉 non basta negare la deducibilità.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a Questionari e PVC
È il primo snodo decisivo.
Serve per:
– spiegare i criteri di svalutazione,
– produrre documentazione sul credito,
– evitare l’accertamento definitivo.
👉 Una risposta generica rafforza la contestazione.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile quando:
– alcune svalutazioni sono difficilmente difendibili,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– serve una soluzione controllata.
👉 Va valutato strategicamente, non accettato per timore.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– la svalutazione è motivata e documentata,
– il Fisco applica criteri automatici,
– il disconoscimento è sproporzionato.
👉 Molti accertamenti sulle svalutazioni crediti vengono ridotti o annullati.
Il Punto Chiave: La Svalutazione Va Giustificata, Non Presunta
Un principio fondamentale è questo:
👉 la svalutazione dei crediti è deducibile solo se giustificata da elementi concreti.
Questo significa che:
– la contabilità non basta,
– la documentazione è decisiva,
– il contribuente ha diritto alla prova contraria.
👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte imprese sbagliano perché:
– applicano criteri forfettari,
– non documentano il rischio di inesigibilità,
– confondono prudenza e deducibilità fiscale,
– rispondono senza una strategia tecnica.
👉 Così la svalutazione viene persa definitivamente.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sulle svalutazioni crediti è giuridica e tecnica.
L’avvocato:
– analizza i singoli crediti svalutati,
– costruisce la prova del rischio di perdita,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela l’impresa da recuperi indebiti.
👉 Qui la differenza la fa l’argomentazione giuridica, non il dato contabile.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– difendere la deducibilità delle svalutazioni,
– ridurre o annullare i recuperi fiscali,
– evitare sanzioni sproporzionate,
– impostare correttamente le svalutazioni future.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti contabili complessi richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in deducibilità dei costi e svalutazioni crediti
– Difensore di imprese e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento fiscale per errata deduzione delle svalutazioni crediti:
👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia tecnica e giuridica solida.
La regola è chiara:
👉 dimostrare il rischio concreto,
👉 rispettare le regole fiscali,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle svalutazioni crediti può evitare conseguenze fiscali, economiche e patrimoniali molto rilevanti.
