Accertamento Fiscale Per Compensi Sproporzionati Agli Amministratori Di Holding E S.r.l.: Come Difendersi

L’accertamento fiscale per compensi sproporzionati agli amministratori è una contestazione particolarmente delicata per holding e società a responsabilità limitata, perché l’Agenzia delle Entrate tende a sindacare l’ammontare dei compensi riconosciuti agli amministratori, qualificandoli come antieconomici, non inerenti o elusivi.

In questi casi il Fisco può disconoscere, in tutto o in parte, la deducibilità dei compensi, sostenendo che non siano coerenti con l’attività svolta, con i risultati della società o con le funzioni effettivamente esercitate, con recupero di imposte, sanzioni e interessi.

Il rischio è concreto:
compensi reali, deliberati e tassati in capo agli amministratori possono essere considerati indeducibili per la società, con un impatto fiscale rilevante.

Molti si chiedono:
“Il Fisco può decidere se un compenso è troppo alto?”
“Conta il risultato della società?”
“Nelle holding il rischio è maggiore?”
“Come posso difendermi da una contestazione di sproporzione?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la sproporzione del compenso non può essere valutata in modo automatico o astratto.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.


Cosa contesta il Fisco sui compensi agli amministratori

Le contestazioni più frequenti riguardano:

• compensi ritenuti eccessivi rispetto ai ricavi
• sproporzione rispetto agli utili o alle perdite
• assenza di adeguata motivazione economica
• compensi nelle holding prive di operatività
• presunta distribuzione mascherata di utili
• utilizzo dei compensi per ridurre l’imponibile

Ma l’elevato importo, da solo, non rende il compenso indeducibile.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta la sproporzione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il compenso può essere indeducibile se:

• non è coerente con le funzioni svolte
• non trova giustificazione nell’organizzazione societaria
• appare antieconomico rispetto ai risultati
• è utilizzato come strumento elusivo
• non è supportato da adeguata documentazione

Ma il giudizio non può essere discrezionale o soggettivo.


Il rischio più grave: disconoscimento del costo e doppia penalizzazione

Il vero pericolo è che:

• il compenso venga eliminato dal reddito della società
• l’imponibile aumenti in modo significativo
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• il compenso resti tassato all’amministratore
• si realizzi una doppia imposizione economica

Anche quando il compenso è reale e regolarmente tassato.


L’errore più grave: accettare il criterio della sproporzione astratta

Molte società sbagliano quando:

• non contestano il parametro utilizzato dal Fisco
• accettano confronti con dati generici
• non dimostrano il ruolo effettivo dell’amministratore
• non spiegano la funzione strategica nella holding
• rinunciano a una difesa tecnica

Il Fisco non può sostituirsi alle scelte gestionali.


Compensi agli amministratori e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• la deducibilità dipende dall’inerenza
• il compenso va valutato in relazione alle funzioni
• nelle holding conta il ruolo direzionale e strategico
• l’antieconomicità è solo un indizio
• le presunzioni devono essere motivate
• la tassazione in capo al percettore è un elemento rilevante

Se il compenso è giustificato nella sostanza, è difendibile.


Quando la contestazione per compensi sproporzionati è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’amministratore svolge funzioni gestionali reali
• il compenso è deliberato correttamente
• esiste coerenza con il ruolo nella holding o S.r.l.
• il valore è giustificato da responsabilità e complessità
• la contestazione è basata su automatismi
• manca una prova di finalità elusive

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica delle delibere societarie
• ricostruzione delle funzioni dell’amministratore
• dimostrazione del ruolo strategico o gestionale
• giustificazione economica del compenso
• contestazione dei criteri di sproporzione
• valorizzazione della tassazione subita
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa economica e giuridica, non solo formale.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• il recupero diventa definitivo
• le sanzioni si consolidano
• l’atto diventa esecutivo
• partono procedure di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire tempestivamente è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• aumento ingiustificato dell’imponibile
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• doppia imposizione
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e societario.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui compensi

Se ricevi un accertamento per compensi sproporzionati agli amministratori:

• non accettare automaticamente la contestazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica delibere e struttura societaria
• ricostruisci il ruolo dell’amministratore
• analizza i criteri utilizzati dal Fisco
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo holding e S.r.l. in accertamenti per compensi ritenuti sproporzionati, contrastando valutazioni arbitrarie e disconoscimenti automatici del costo.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• dimostrare l’inerenza e la congruità dei compensi
• difendere il ruolo strategico dell’amministratore
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare l’equilibrio societario


Agisci ora

Un compenso elevato non è automaticamente illegittimo, soprattutto in presenza di ruoli gestionali e strategici complessi.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un danno fiscale rilevante.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato i compensi agli amministratori della tua holding o S.r.l.,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la correttezza delle tue scelte societarie, prima che una valutazione astratta diventi definitiva.

Introduzione

Gli accertamenti fiscali sui compensi degli amministratori ritenuti “non congrui” sono diventati sempre più frequenti nei rapporti tra imprese e Fisco. L’Agenzia delle Entrate può contestare tali compensi quando li considera troppo elevati (o, più raramente, anormalmente bassi) rispetto alla realtà aziendale. In particolare, vengono attenzionate le holding e le S.r.l. – spesso a ristretta base familiare – in cui il compenso erogato all’amministratore appare sproporzionato rispetto alle dimensioni o ai risultati della società . Queste contestazioni possono nascere sia da irregolarità formali (ad esempio compensi corrisposti senza regolare delibera societaria) sia da valutazioni sostanziali (importi giudicati eccessivi rispetto all’utile o all’attività svolta).

Le conseguenze di un accertamento del genere possono essere gravose: il Fisco potrebbe disconoscere la deducibilità fiscale del compenso in capo alla società (recuperando a tassazione l’importo con relative imposte e sanzioni) e, in certi casi, configurare i compensi anomali come utili occultamente distribuiti ai soci . Inoltre, la mancanza di una corretta deliberazione preventiva può comportare, sul piano civilistico, l’obbligo per l’amministratore di restituire le somme percepite indebitamente alla società (ad esempio su istanza di altri soci o di un curatore fallimentare) . Nei casi più estremi – si pensi a una società poi fallita che abbia erogato compensi non autorizzati – si potrebbero addirittura prospettare profili di responsabilità penale (ad esempio, bancarotta per distrazione) .

Dal punto di vista del contribuente (debitore) che subisce l’accertamento, è fondamentale conoscere i propri diritti e gli strumenti di difesa. Molti accertamenti sui compensi “sproporzionati” sono fondati su presunzioni o criteri opinabili e possono essere annullati o ridimensionati in sede contenziosa, purché si impostino correttamente le strategie difensive . Questa guida – aggiornata all’11 gennaio 2026 – analizza dettagliatamente la normativa italiana di riferimento, i più recenti orientamenti giurisprudenziali (comprese le sentenze di legittimità fino al 2025) e le possibili strategie difensive, sia stragiudiziali che giudiziali (dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, fino alla Cassazione). Il taglio sarà avanzato, con linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a imprenditori e privati coinvolti nella problematica. L’esposizione è dal punto di vista del contribuente, ossia di chi deve difendersi dall’accertamento, e sarà arricchita da tabelle riepilogative, sezioni di domande e risposte (FAQ) e casi pratici simulati (riferiti al contesto italiano), per facilitare la comprensione pratica degli aspetti trattati .

È importante premettere che determinare formalmente e correttamente i compensi degli amministratori non è una mera formalità, ma un presidio di legalità e trasparenza nella gestione societaria. Come affermato dalla Cassazione, le regole sulla fissazione dei compensi agli amministratori rispondono anche a un interesse pubblicistico: garantire che gli amministratori non possano auto-attribuirsi emolumenti eludendo il controllo dei soci . Dunque, violazioni di queste regole si riflettono direttamente sia sul piano civilistico sia sul piano fiscale. Nei paragrafi che seguono esamineremo:

  • il quadro normativo di riferimento (norme civilistiche sulle delibere di compenso, norme fiscali sulla deducibilità e antielusione);
  • le diverse tipologie di accertamento fiscale applicabili in materia (analitico, induttivo, sintetico, ecc.), con i relativi presupposti;
  • i principali scenari di contestazione concreti: (1) compensi non deliberati, (2) compensi ritenuti eccessivi/antieconomici, (3) compensi anormalmente bassi o “occulti”;
  • per ciascuno scenario, le posizioni dell’Ufficio e le possibili strategie difensive del contribuente;
  • gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (Corte di Cassazione 2021–2025) con i principi di diritto da invocare a favore dei contribuenti;
  • consigli pratici su come procedere in caso di ricezione di un avviso di accertamento, incluse le strategie difensive sia stragiudiziali (nel contraddittorio endoprocedimentale, adesione, ecc.) che giudiziali (ricorso alle Corti tributarie, appello, ricorso per Cassazione).

Ogni affermazione chiave sarà accompagnata da riferimenti a fonti normative o sentenze autorevoli, indicati tra parentesi con appositi rimandi. In fondo alla guida, nella sezione Fonti e Riferimenti, troverete l’elenco completo delle norme e pronunce citate per eventuali approfondimenti. Ciò assicura l’aggiornamento e la verificabilità di quanto esposto.

Passiamo ora al quadro normativo di riferimento, per poi addentrarci nelle problematiche specifiche dei compensi sproporzionati agli amministratori e alle relative contestazioni fiscali.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere le contestazioni fiscali sui compensi agli amministratori, occorre partire dalle norme italiane che disciplinano la materia, su due fronti: societario (civilistico) e tributario. Di seguito esaminiamo i punti salienti di questo quadro normativo.

Obbligo di delibera dei soci nelle società di capitali

Nelle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), la legge prevede espressamente che sia l’assemblea dei soci a determinare i compensi degli amministratori, salvo che lo statuto già li preveda. In particolare: l’art. 2364, comma 1 n.3 c.c. per le S.p.A. stabilisce che l’assemblea ordinaria dei soci determina il compenso degli amministratori (qualora non sia fissato dallo statuto); analogamente, l’art. 2389, comma 1 c.c. dispone che i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea (a meno che lo statuto disponga diversamente). Per le S.r.l., pur mancando una norma identica, si ritiene applicabile il principio generale delle decisioni dei soci sulle materie di loro competenza (art. 2479 c.c.): dunque, se lo statuto non fissa i compensi, è necessaria una decisione (delibera) dei soci per attribuire un compenso all’amministratore . In mancanza di delibera, qualsiasi pagamento effettuato all’amministratore è contra legem. Sotto il profilo civilistico ciò comporta la nullità dell’atto di pagamento per violazione di norma imperativa (art. 1418, comma 1 c.c.) . Ne consegue che la società, teoricamente, potrebbe chiedere la restituzione di quanto versato senza valida causa deliberativa .

Va evidenziato che la delibera deve essere specifica e preventiva: non è sufficiente che l’assemblea approvi il bilancio d’esercizio in cui nei costi figura un compenso amministratore, se non c’è stata una decisione esplicita sul punto. La Cassazione ha chiarito che la mera approvazione del bilancio contenente la voce “compensi amministratori” non equivale a valida delibera di determinazione del compenso – a meno che l’assemblea, in forma totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato anche tale importo in sede di approvazione del bilancio . In altri termini, serve un atto specifico: o una clausola statutaria che stabilisce l’ammontare (o criteri di calcolo) del compenso, oppure una delibera assembleare ad hoc antecedente (o contestuale) all’erogazione. In difetto, il pagamento è considerato privo di valido titolo. Questo principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel 2008 , è stato ribadito da numerose pronunce di legittimità recenti, ad es. Cass. n. 24562/2022 e Cass. n. 8005/2024 . Tali sentenze sottolineano la natura imperativa e inderogabile delle disposizioni in materia: la regolare determinazione dei compensi degli amministratori è dettata anche nell’interesse pubblico al buon funzionamento dell’attività economica e alla tutela dei soci e dei creditori . Pertanto, non sono ammessi stratagemmi per eludere queste norme – ad esempio contratti di consulenza con gli stessi amministratori per remunerarli senza delibera – perché si tratta in sostanza di compensi mascherati, anch’essi soggetti al requisito della delibera assembleare .

Società di persone (S.n.c., S.a.s.) – Nelle società di persone non vige un analogo formalismo di delibera assembleare, poiché qui i soci godono di maggiore autonomia contrattuale interna. Di solito l’atto costitutivo o i patti sociali possono prevedere se e come gli amministratori (che sono soci) vengano compensati. In assenza di pattuizioni, vale il principio che il socio amministratore non può unilateralmente attribuirsi compensi a carico della società senza accordo con gli altri soci. In caso contrario, quei prelevamenti potrebbero essere considerati come anticipazioni di utili non concordate. Infatti, l’art. 2262 c.c. (in tema di società semplici, applicabile anche a S.n.c./S.a.s.) stabilisce che gli utili spettano ai soci secondo gli accordi: se un amministratore socio si assegnasse somme extra non pattuite, ciò violerebbe la parità tra soci e rappresenterebbe utili sottratti indebitamente . Fiscalmente, nelle società di persone il reddito è “trasparente” (art. 5 TUIR): tassato direttamente in capo ai soci indipendentemente dalla distribuzione. Un compenso al socio amministratore riduce l’utile di società ma, di fatto, è solo un diverso modo di attribuire reddito a quel socio. Dunque l’Agenzia delle Entrate guarda con particolare attenzione a compensi molto elevati ai soci amministratori di S.n.c. o S.a.s., specie se tali compensi finiscono per azzerare l’utile della società. In simili casi, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo procedere con accertamenti induttivi per ripristinare un utile minimo tassabile ai soci. Ad esempio, la Cassazione ha confermato un accertamento induttivo verso una S.n.c. familiare in cui il compenso al socio amministratore superava l’intero utile d’esercizio . Un compenso abnorme rispetto all’utile, in società di persone, è considerato indizio grave di gestione antieconomica e giustifica la ricostruzione per presunzione del reddito societario da tassare ai soci . Pertanto, nelle società personali è consentito dedurre i compensi ai soci amministratori solo se concordati tra tutti i soci (meglio se risultanti da un atto scritto), ma bisogna evitare importi irragionevolmente alti rispetto agli utili complessivi, perché il Fisco potrebbe contestarli efficacemente come irrealistici.

Deduzione fiscale dei compensi e principio di inerenza

Dal punto di vista tributario, i compensi corrisposti agli amministratori rientrano tra i costi deducibili per la società, al pari ad esempio delle spese per il personale dirigente. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – D.P.R. 917/1986) li disciplina con alcune regole specifiche:

  • Principio di cassa (art. 95, comma 5 TUIR): i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti . Ciò significa che, a differenza di altre spese che seguono il principio di competenza economica, per gli amministratori vige una deroga – si deducono solo quando effettivamente pagati. In pratica: se la società delibera un compenso ma non lo paga entro la fine dell’anno, quel costo non è deducibile in quell’anno (andrà eventualmente dedotto quando avverrà il pagamento); viceversa, se paga compensi, potrà dedurli solo se il pagamento è legittimo e inerente . Questo comporta che se manca la delibera assembleare valida, il pagamento è contrario alle norme societarie e il Fisco nega la deduzione comunque, anche se il principio di cassa è rispettato (poiché prevale il difetto del presupposto civilistico) . Analogamente, se un compenso era deliberato ma poi non viene effettivamente pagato (ad esempio l’amministratore vi rinuncia dopo la maturazione), la società dovrà riprendere a tassazione quel costo non sostenuto (non può dedurlo, oppure deve stornarlo se già dedotto per competenza), ed eventualmente la rinuncia potrà configurare una sopravvenienza attiva o un aumento di patrimonio netto .
  • Inerenza all’attività (art. 109 TUIR): in generale, per essere deducibile, un costo deve essere inerente all’attività d’impresa, ossia deve avere una correlazione con la produzione del reddito. Il compenso all’amministratore è senza dubbio, dal punto di vista qualitativo, inerente alla gestione aziendale – pagare chi dirige l’impresa è normalmente funzionale all’attività . Tuttavia, da tempo ci si è chiesti se esista anche una sorta di “inerenza quantitativa”: in altri termini, il Fisco può sindacare l’ammontare di un costo, ritenendolo eccessivo rispetto all’utilità economica che apporta? In passato l’Amministrazione finanziaria tendeva a contestare i costi considerati antieconomici, specie quando la loro entità abbatteva in modo consistente l’utile imponibile . Ad esempio, in presenza di un compenso amministratore molto elevato che azzera l’utile di una piccola società, l’Ufficio poteva sostenere che la parte eccedente un livello “normale” non fosse inerente, in quanto priva di ragione economica. Questo genere di sindacato trova un fondamento di massima nel potere dell’Amministrazione di verificare l’attendibilità economica dei dati di bilancio (riconosciuto anche dalla Cassazione in passato, cfr. Cass. n. 12813/2000 e altre) . Tuttavia, occorre coordinare tale potere con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva, in particolare con la disciplina sull’abuso del diritto (v. oltre) e con il principio dell’onere della prova a carico del Fisco.

Oggi, sulla base dei più recenti orientamenti, si può affermare che un costo effettivamente sostenuto e inerente all’attività non può essere disconosciuto unicamente perché ritenuto “troppo alto”, a meno che il Fisco dimostri che dietro vi sia un intento elusivo/abusivo . In altre parole, l’antieconomicità di per sé non basta più a negare la deduzione: serve provare che l’operazione sia priva di sostanza economica diversa dal risparmio fiscale. La Cassazione ha recentemente sancito che è impossibile valutare l’inerenza di un costo d’impresa in base alla quantità o proporzionalità diretta con i ricavi prodotti . Se la spesa è riferibile all’attività (es. compenso a chi la amministra), resta inerente anche se elevata; ciò che conta è che non sia un puro artificio contabile. Dunque, non esiste un “tetto” predeterminato ai compensi degli amministratori fissato dalla legge, né una percentuale standard di utile oltre la quale scatta l’indeducibilità: la congruità va valutata caso per caso, tenendo conto del contesto e delle ragioni economiche sottostanti . L’onere di dimostrare l’eventuale non inerenza quantitativa grava ora sull’Ufficio, come vedremo meglio trattando la giurisprudenza recente.

Normativa antielusiva e abuso del diritto

Dal 2015 l’ordinamento tributario italiano si è dotato di una definizione generale di abuso del diritto (elusione fiscale) codificata nello Statuto dei diritti del contribuente. Si tratta dell’art. 10-bis della legge 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 128/2015), che definisce come abusive le operazioni prive di sostanza economica effettuate essenzialmente per ottenere vantaggi fiscali indebiti. In ambito fiscale, l’abuso del diritto non costituisce reato penale, ma consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti tramite tali operazioni, fermo restando che l’operazione rimane valida sul piano civilistico .

Per configurare un abuso ai sensi dell’art. 10-bis, occorre che l’operazione non abbia sostanza economica diversa dal risparmio d’imposta. Nel nostro contesto, un compenso amministratore straordinariamente elevato potrebbe essere considerato abusivo se l’unica ragione di tale importo fosse ridurre il carico fiscale complessivo (ad es. trasformare utili tassati in capo alla società in compensi tassati in capo all’amministratore a un’aliquota effettiva inferiore, o evitare la tassazione da dividendo) . Viceversa, se vi sono valide ragioni extrafiscali – ad esempio un effettivo maggiore impegno lavorativo, risultati aziendali eccezionali che giustificano un bonus, necessità di allineare la remunerazione a standard di mercato per trattenere un manager di alto livello, ecc. – allora non si può parlare di abuso . La normativa antielusiva impone anche un preciso iter procedurale: se il Fisco intende contestare un abuso del diritto, deve notificare al contribuente l’avvio del procedimento antiabuso, consentirgli di presentare controdeduzioni, e l’atto impositivo finale deve indicare esplicitamente che si tratta di una rettifica ex art. 10-bis, con le ragioni della carenza di sostanza economica .

Questo aspetto procedurale è cruciale, perché spesso in passato l’Agenzia delle Entrate contestava costi elevati definendoli genericamente “antieconomici” o “non inerenti in quanto eccessivi” senza inquadrare formalmente la contestazione come abuso del diritto . Oggi una simile impostazione è molto più rischiosa per l’Ufficio: la giurisprudenza tende infatti a ricondurre le contestazioni di costi anomali nell’alveo dell’abuso del diritto, con tutto ciò che ne consegue in termini di garanzie per il contribuente . In particolare, se un costo è stato realmente sostenuto e documentato, per disconoscerlo il Fisco deve provare che si tratta di un mero stratagemma fiscale privo di sostanza economica. Non è più ammesso – o comunque è molto più difficile – per l’Ufficio limitarsi a dire: “questa spesa è troppo alta, quindi la disconosco in parte” senza assolvere all’onere probatorio dell’elusione . L’art. 10-bis ha dunque reso più stringenti i requisiti per contestare costi elevati: spetta all’Amministrazione provare l’abusività, mentre il contribuente deve semplicemente indicare le ragioni economiche plausibili delle proprie scelte . Questo principio è stato affermato in modo chiaro da recenti sentenze della Cassazione in tema di compensi agli amministratori: ad esempio, l’ordinanza n. 1051/2025 ha stabilito che il Fisco non può disconoscere un compenso solo perché “sproporzionato”, se il contribuente fornisce anche solo un principio di motivazione economica a supporto – sarà l’ufficio semmai a dover dimostrare che l’operazione era volta unicamente a un indebito vantaggio fiscale .

Va aggiunto che nel 2023-2025 vi sono stati rilevanti interventi giurisprudenziali sul contraddittorio endoprocedimentale (il diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell’emissione dell’accertamento). Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21271/2025, hanno chiarito che – in base alle evoluzioni normative – dal 1° luglio 2023 il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli accertamenti tributari, a pena di nullità dell’atto, senza che sia necessario per il contribuente dimostrare uno specifico pregiudizio (superamento della previgente “prova di resistenza”) . Questo principio generale di procedura tributaria è utile in difesa: ad esempio, se il contribuente non è stato invitato al contraddittorio prima dell’accertamento (salvo i casi di deroga espressa), tale vizio può comportare l’annullamento dell’atto impositivo per violazione del diritto di difesa. In un contenzioso su compensi amministratore, pertanto, si dovrà sempre verificare anche il rispetto delle garanzie procedurali (invito a comparire, termine di 60 giorni, ecc.), oltre che il merito della contestazione.

Sintesi delle norme chiave

Per comodità, riportiamo qui di seguito – in forma tabellare – una sintesi delle principali norme applicabili alla materia dei compensi agli amministratori e relative contestazioni, con l’indicazione del contenuto rilevante di ciascuna:

Norma di riferimentoContenuto rilevante
Art. 2364, co.1 n.3 c.c. (S.p.A.)Assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori (se non già previsto dallo statuto). La fissazione del compenso è riservata ai soci.
Art. 2389, co.1 c.c. (S.p.A.)Compensi agli amministratori e al comitato esecutivo stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea (salvo diversa disposizione statutaria).
Art. 2479 c.c. (S.r.l.)Le decisioni dei soci, in mancanza di organi assembleari formali, sono richieste per le materie di loro competenza. Interpretato come obbligo di decisione dei soci per attribuire compensi agli amministratori (se lo statuto non li predetermina).
Art. 2389, co.3 c.c. (S.p.A.)(Non trattato in dettaglio sopra) Consente al CdA, se autorizzato dall’assemblea, di attribuire compensi aggiuntivi ad amministratori con particolari cariche (es. presidente, AD). Resta comunque necessaria una cornice deliberativa approvata dai soci.
Art. 1418 c.c.Nullità degli atti contrari a norme imperative. Si applica ai pagamenti di compensi agli amministratori effettuati senza la necessaria delibera: l’atto è nullo per illiceità della causa.
Art. 2262 c.c. (società persone)Gli utili spettano ai soci secondo gli accordi sociali. Da qui si desume che un socio non può percepire utili (o compensi ad essi assimilabili) extra rispetto agli altri senza consenso – altrimenti si configurano utili distribuiti al di fuori delle regole di ripartizione.
Art. 5 TUIR (redditi trasparenti)Nelle società di persone, il reddito sociale è imputato ai soci indipendentemente dalla distribuzione. Un compenso al socio amministratore di S.n.c./S.a.s. riduce l’utile tassato in capo agli altri soci, ma è comunque reddito assegnato a quel socio (attenzione a potenziali doppie imposizioni se non gestito correttamente).
Art. 95, co.5 TUIRCompensi agli amministratori deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (criterio di cassa). Implica: se non pagati, non dedotti; se pagati senza delibera, indeducibili comunque perché l’atto di pagamento è nullo civilmente.
Art. 109 TUIR (inerenza e competenza)Principi generali di competenza delle spese e inerenza al reddito d’impresa. Non menziona esplicitamente la “congruità” dei costi, ma è la base su cui il Fisco ha in passato sindacato costi anomali come non inerenti se ritenuti antieconomici.
Art. 10-bis L. 212/2000 (Statuto contribuente)Definizione di abuso del diritto: operazioni prive di sostanza economica volte principalmente a un vantaggio fiscale indebito. Stabilisce l’onere a carico del Fisco di provare l’abuso, il diritto del contribuente al contraddittorio, e l’irrilevanza penale dell’abuso. Vincola le contestazioni basate su comportamenti antieconomici: se costituiscono un possibile abuso, vanno trattate con le garanzie procedurali e probatorie previste.

Tipologie di accertamento fiscale applicabili

Il sistema tributario italiano prevede varie modalità di accertamento del reddito da parte del Fisco. A seconda delle circostanze – ad esempio regolarità o meno delle scritture contabili, presenza di incongruenze o scostamenti da parametri di settore – l’Ufficio può adottare approcci diversi per rettificare il reddito dichiarato dal contribuente. Nel contesto dei compensi agli amministratori “non congrui”, le tipologie di accertamento più rilevanti sono le seguenti:

  • Accertamento analitico (puntuale): È la modalità ordinaria, in cui il Fisco controlla analiticamente le singole voci di bilancio e le singole componenti del reddito dichiarato, correggendo ciò che ritiene indebito. Presuppone che la contabilità sia formalmente regolare e attendibile nel suo complesso. In un accertamento analitico puro, l’Ufficio non si discosta dai dati contabili se non per eliminare o rettificare specifiche poste. Nel nostro tema, un accertamento analitico si concretizza tipicamente in una contestazione mirata: ad esempio, il disconoscimento della deduzione di un compenso amministratore perché ritenuto indeducibile (es. manca la delibera dei soci). In tal caso l’avviso di accertamento recupera a tassazione l’importo di quella spesa, aumentando di pari importo il reddito imponibile . La base normativa è data dagli artt. 39 DPR 600/73 per le imposte sui redditi (37 e 38 DPR 600/73 per le persone fisiche) e 54 DPR 633/72 per l’IVA: il Fisco può rettificare analiticamente dichiarazioni e bilanci se riscontra elementi non corretti, anche su singole voci. Nel caso di compensi amministratore, se la società ha tenuto le scritture in modo regolare, l’accertamento sarà spesso un accertamento parziale analitico limitato a quella voce: l’atto contesterà la deduzione del compenso con motivazione specifica (es. “compenso di € X indeducibile perché manca delibera assembleare, in violazione degli artt. 2364 e 2389 c.c., quindi ai sensi dell’art. 109 TUIR il costo non è inerente”) . Dal lato del percettore (amministratore persona fisica), un accertamento analitico potrebbe invece mirare a tassare compensi non dichiarati (ad esempio somme pagate “in nero” o fringe benefits non dichiarati): ipotesi più rara, richiede magari indagini finanziarie che scoprano pagamenti occulti, ed esula dal focus principale di questa guida.
  • Accertamento analitico-induttivo (ibrido): È un metodo di accertamento misto, previsto sempre dall’art. 39 DPR 600/73 (comma 1, lett. d) e comma 2). Si utilizza quando la contabilità è formalmente tenuta, ma emergono elementi di inattendibilità parziale o antieconomicità. L’Ufficio, in questo caso, pur non gettando interamente i conti, opera rettifiche basate in parte su presunzioni. Ad esempio, può ritenere che dato il fatturato e il settore dell’impresa, un certo costo sia in parte non giustificato e dunque redistribuire il reddito. Nel nostro contesto, l’accertamento analitico-induttivo potrebbe consistere nel considerare il compenso all’amministratore eccessivo e riqualificarne una parte come utile d’impresa non deducibile (utile occultamente distribuito). In concreto, l’Ufficio individua quale sarebbe stato un compenso “ragionevole” e considera la differenza come costo non inerente: recupera a tassazione quella parte, aumentando il reddito imponibile di conseguenza . Questo tipo di accertamento si fonda su presunzioni semplici che devono essere gravi, precise e concordanti. Esempio: la società ha un utile modesto, ma ha pagato compensi amministratore pari al 90% dei ricavi; il Fisco presume che parte di quei compensi in realtà mascherino utili e li riprende a tassazione . La difesa, in questi casi, consisterà nel contestare le presunzioni (dimostrandone la non gravità o precisione) e fornire ragioni economiche che giustifichino la situazione (es. spiegare perché quell’anno l’utile era basso e il compenso alto, magari per scelte strategiche o eventi straordinari) . Se il contribuente riesce a dare spiegazioni plausibili, l’impianto presuntivo può cadere.
  • Accertamento induttivo puro (extracontabile): Previsto dall’art. 39, comma 2 DPR 600/73, scatta quando la contabilità del contribuente è globalmente inattendibile o addirittura mancante. In tal caso il Fisco può prescindere del tutto dalle scritture e determinare il reddito d’impresa in via induttiva, utilizzando qualsiasi elemento (anche solo presunzioni prive dei requisiti di gravità e precisione). È una forma estrema di accertamento. Nel nostro tema, si potrebbe teorizzare un induttivo puro in situazioni gravissime: ad esempio, se una società non ha tenuto i libri contabili e si scopre (magari tramite indagini bancarie) che ha erogato compensi a un amministratore senza alcuna traccia a bilancio, oppure se si ipotizza che i compensi dichiarati siano in realtà fittizi (gonfiati) allo scopo di creare costi fasulli. In questi casi l’Ufficio potrebbe ricostruire l’intero reddito escludendo quei costi e magari stimando anche ricavi sottratti. Fortunatamente, l’accertamento induttivo puro richiede presupposti stringenti (contabilità talmente irregolare da essere inutilizzabile, o mancata dichiarazione dei redditi) e dunque non è la situazione tipica per i casi di compensi sproporzionati – salvo concomitanti illeciti più ampi. Da notare che anche in induttivo puro il Fisco potrebbe addurre l’antieconomicità eccessiva come indizio di evasione (es. “compenso manifestamente antieconomico, quindi fittizio o collegato a utili non dichiarati”), ma in generale questo tipo di accertamento non si fonda solo sull’importo del compenso: viene adottato quando c’è sospetto di frode, non di sola elusione .
  • Accertamento sintetico (redditometro): È un metodo che riguarda la persona fisica e il suo tenore di vita (art. 38 DPR 600/73). Può entrare in gioco indirettamente nei nostri casi per l’amministratore persona fisica. Ad esempio, se l’amministratore dichiara un reddito personale modesto (perché magari la società non gli riconosce compensi ufficiali, distribuendo utili tassati meno, o perché ha ridotto il compenso al minimo) ma al contempo sostiene spese di lusso o investimenti ingenti, l’Agenzia può attivare il redditometro ipotizzando che disponga di redditi occulti. Spesso, in simili ipotesi, il sospetto è che l’amministratore attenda compensi o utili “in nero” dall’azienda. Questo è lo scenario opposto a quello finora discusso (compensi troppo alti): qui abbiamo un compenso troppo basso che non giustifica le spese del soggetto. Se parte un accertamento sintetico, l’amministratore dovrà dimostrare che quelle spese sono state finanziate con redditi esenti o risparmi pregressi, e non con introiti non dichiarati . Un esempio: l’amministratore vive agiatamente ma ufficialmente percepisce un compenso annuo simbolico di 1.000 €. L’Ufficio potrebbe chiedere spiegazioni su come paghi auto, viaggi, ville, ecc. Se emergesse che in realtà la società paga spese personali dell’amministratore (fringe benefit non dichiarati, utilità extracontabili), quelle verrebbero riqualificate come redditi tassabili in capo a lui . L’accertamento sintetico dunque è un’arma rivolta più alla persona che alla società, ma indirettamente può rivelare compensi “occulti” erogati senza passarli in busta paga. Va ricordato che, per legge, il contribuente deve essere invitato al contraddittorio prima di un accertamento sintetico e che ha diritto di giustificare gli scostamenti; inoltre, oggi il redditometro è applicato con criteri più selettivi (ultimi indici ISTAT di spesa media e parametri individuati da decreto ministeriale).
  • Accertamenti standardizzati (Studi di Settore / ISA): Negli anni passati esistevano gli Studi di Settore, ora sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che forniscono parametri di normalità economica per le imprese di un certo settore/tipologia. Uno scostamento significativo da questi parametri può far scattare un accertamento. Nel caso dei compensi amministratore, tali strumenti potrebbero evidenziare anomalie: ad esempio, se nel settore X normalmente il rapporto tra compensi amministratore e utile netto è, poniamo, il 20%, ma la nostra società presenta un rapporto del 90% (perché quasi tutto l’utile è stato assorbito dal compenso), l’indice di redditività risulterà anomalo . L’Agenzia potrebbe considerare l’impresa non affidabile e avviare un controllo, invitando al contraddittorio. Tuttavia, è bene chiarire che gli ISA e simili forniscono presunzioni semplici: in giudizio, uno scostamento dagli standard di per sé non basta a motivare un accertamento se non corroborato da altri elementi . Dunque, in sede difensiva, il contribuente può far valere eventuali peculiarità che spiegano lo scostamento (es. scelte gestionali particolari, eventi straordinari, un esercizio in perdita perché si è investito molto, ecc.) . La difesa sottolineerà che senza ulteriori prove la semplice non congruità statistica non giustifica un recupero a tassazione.

Riassumendo in una tabella:

Tipo di accertamentoQuando si applicaEsempio nel nostro temaDifesa principale
Analitico (puntuale)Contabilità regolare; si contesta una o più voci specificheDisconoscimento della deduzione del compenso per mancata delibera (costo illegittimo)Dimostrare la regolarità formale della voce (esistenza di delibera valida, se c’è) o eventuali errori dell’Ufficio nella contestazione.
Analitico-induttivoConti formalmente regolari ma con gravi incongruenze/antieconomicità parzialiParziale rideterminazione del reddito: compenso considerato in parte utile distribuito mascherato, quindi ripreso a tassazione per la quota eccedente il “normale”Contestare le presunzioni dell’Ufficio (mancanza di gravità, precisione, concordanza); fornire ragioni economiche giustificative che rendano plausibile l’antieconomicità.
Induttivo puro (extracontabile)Contabilità totalmente inattendibile o omessaIpotesi estrema: compensi fittizi registrati per creare costi falsi; il Fisco ricostruisce l’intero reddito escludendo quei costi e altri dati di bilancioAttaccare i presupposti stessi dell’induttivo puro (dimostrare che la contabilità non era da buttare); in subordine, contestare la ricostruzione globale (errori metodologici, incongruenze).
Sintetico (redditometro)Disallineamento tra reddito dichiarato dal soggetto e spese/sintomi di capacità contributivaAmministratore con compenso ufficiale basso ma alto tenore di vita: il Fisco presume redditi occultamente percepiti (es. prelievi occulti dalla società)Giustificare le spese con fonti lecite (redditi esenti, risparmi accumulati, aiuti familiari); evidenziare eventuali errori di calcolo del Fisco. Necessario sfruttare a proprio favore il contraddittorio preventivo.
Standard (Studi di settore / ISA)Scostamento significativo dai parametri di redditività attesi per il settoreSocietà con punteggio ISA basso anche a causa di un rapporto anomalo compensi/utile (utile quasi azzerato dai compensi) – segnala possibile anomalia gestionaleEvidenziare particolarità non colte dai modelli (esercizio negativo per cause straordinarie, politiche di crescita, ecc.); in giudizio, sottolineare che la non congruità statistica da sola è una presunzione debole se non supportata da altri elementi.

Dopo aver visto i vari strumenti accertativi in astratto, passiamo ora ad esaminare i principali scenari pratici di contestazione inerenti i compensi degli amministratori “non congrui”. Per ciascuno scenario analizzeremo la posizione tipica del Fisco e le possibili difese del contribuente.

Scenario 1: Compenso dell’amministratore non deliberato

Descrizione: La società ha corrisposto un compenso all’amministratore (oppure l’amministratore, se unico, si è autonominato un compenso) senza che vi sia stata una preventiva e valida delibera dei soci che ne determinasse l’ammontare. Si tratta di un caso classico e frequentissimo di contestazione. Come abbiamo visto nella parte normativa, l’assenza di delibera assembleare rende il pagamento illegittimo civilmente (atto nullo ex art. 1418 c.c.) e, secondo la costante giurisprudenza, fiscalmente indeducibile .

Posizione del Fisco: L’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, controlla sempre i verbali assembleari relativi ai compensi. Se riscontra che per l’anno X manca un verbale dei soci che autorizzi un compenso all’amministratore (oppure c’è un verbale ma posteriore al pagamento, o troppo generico e senza importo preciso), contesta la deduzione del costo per violazione delle norme societarie. Tipicamente l’avviso di accertamento richiama gli articoli del codice civile pertinenti (2364, 2389 c.c. per S.p.A. o il principio analogo per S.r.l.) e afferma che, essendo il pagamento avvenuto in assenza di delibera, esso costituisce un atto nullo e quindi il relativo costo è non inerente e va eliminato dal reddito d’impresa . L’effetto immediato è il recupero a tassazione dell’intero importo del compenso dedotto, con ricalcolo dell’IRES dovuta (aliquota 24% sulle società di capitali) e dell’eventuale IRAP. A ciò si aggiungono le sanzioni per dichiarazione infedele, di regola pari al 90% dell’imposta evasa (D.Lgs. 471/97, art. 1, c.2) – percentuale applicabile quasi automaticamente, poiché si tratta di un costo integralmente indeducibile, quindi l’utile era sottostimato oltre la soglia del 10% prevista . Inoltre sono dovuti gli interessi di mora. Un elemento spesso presente: se il compenso non deliberato è stato comunque assoggettato a ritenuta fiscale (le società spesso trattengono e versano una ritenuta 20% sui compensi amministratori) e dichiarato come reddito personale dall’amministratore, l’Ufficio sottolinea che ciò non sana l’indebita deduzione: il fatto che l’amministratore abbia pagato le imposte IRPEF su quel compenso non legittima la società a dedurlo, perché la ratio del divieto non è evitare doppie imposizioni, ma far rispettare le regole societarie . In altre parole, dal punto di vista fiscale società e amministratore sono soggetti distinti: la società non può dedurre costi se non nei limiti consentiti, indipendentemente dal fatto che l’amministratore abbia dichiarato quelle somme.

Da notare che in certi casi la contestazione può avere anche riflessi sul socio: se l’amministratore è anche socio (es. socio unico o di maggioranza), il Fisco potrebbe sostenere che il compenso non deliberato costituisce in sostanza un utile prelevato fuori dalle regole. Ciò teoricamente potrebbe portare a contestare un dividendo “occulto” tassabile in capo al socio (come reddito di capitale) oltre al recupero IRES. Nella prassi però, il più delle volte l’Agenzia si limita a negare la deduzione alla società; solo in situazioni particolari (es. piccola S.r.l. familiare in cui l’amministratore unico-socio prende compensi senza delibera) potrebbe prospettarsi un recupero parallelo come utile non dichiarato dal socio.

Difesa del contribuente (società/amministratore): Di fronte a questa contestazione, la posizione del contribuente è obiettivamente delicata, perché il Fisco fa leva su un orientamento giurisprudenziale granitico. La Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che senza delibera preventiva dei soci il compenso è indeducibile. Possiamo citare alcune pronunce tra le più recenti e rilevanti: Cass. Sez. V, 09/08/2022 n. 24562 ha ribadito l’indeducibilità dei compensi agli amministratori di S.r.l. non previamente deliberati (trattando la norma come imperativa) ; Cass. Sez. V, 25/03/2024 n. 8005 ha confermato che occorre una decisione specifica dei soci e che la semplice indicazione del compenso nel bilancio non basta a considerarlo approvato ; Cass. Sez. V, 24/06/2025 n. 20613 (ord.) ha ulteriormente enfatizzato che la disciplina dei compensi ha finalità di ordine pubblico economico, per cui i costi sostenuti in violazione di essa non possono avere riconoscimento fiscale . In quest’ultimo caso, peraltro, la società aveva tentato di aggirare la mancata delibera tramite contratti di consulenza con gli stessi amministratori, ma la Cassazione ha smascherato l’artificio: anche travestire il compenso da consulenza esterna non salva la deduzione, se di fatto si retribuisce l’amministratore per attività gestionali tipiche senza la dovuta delibera .

Di fronte a una giurisprudenza così compatta, quali strategie difensive può adottare la società? Ecco alcune possibili linee di difesa:

  • Verificare la presenza di una delibera (anche implicita o successiva): Prima di arrendersi, è fondamentale controllare se esistono atti societari che possano essere invocati come valida determinazione del compenso. Ad esempio, nelle S.r.l. a ristretta base sociale, spesso le decisioni possono essere prese con modalità semplificate: se tutti i soci hanno sottoscritto un documento (o persino uno scambio di email) in cui approvano l’importo del compenso per l’amministratore, ciò potrebbe essere valorizzato come decisione unanime dei soci – legalmente, le decisioni unanimi dei soci, anche non formalizzate in assemblea, sono valide purché vi sia la volontà concorde di tutti . Oppure, se lo statuto prevedeva espressamente un certo compenso fisso o criteri di calcolo, tale clausola statutaria funge da delibera permanente e può “sanare” l’assenza di una delibera annuale. Ancora, se i soci hanno approvato l’assemblea di bilancio discutendo espressamente del compenso, verbalizzandolo, magari si può sostenere che in quel caso vi è stata un’approvazione specifica (anche se tardiva). Attenzione: la Cassazione è stata scettica nel riconoscere delibere “tardive” o implicite, però qualche giudice di merito in passato ha ammesso che l’approvazione del bilancio potesse valere come ratifica implicita . Quindi, se c’è anche un minimo appiglio del genere, vale la pena tentarlo: ad esempio un’assemblea dell’anno successivo che ratifica i compensi dell’anno precedente, pur non garantendo la deduzione secondo la Cassazione, può essere messa agli atti per sostenere la buona fede e ottenere magari un trattamento sanzionatorio più mite (o per convincere il Fisco in sede di adesione).
  • Invocare la “totalitaria deliberazione” o clausole statutarie: Come si è visto, la Cassazione stessa lascia uno spiraglio: se l’assemblea è totalitaria (cioè presenti tutti i soci) e discute espressamente il compenso durante l’approvazione del bilancio, allora quella vale come delibera di determinazione del compenso . Pertanto, se nel caso concreto si può sostenere che tutti i soci fossero consapevoli e d’accordo sul compenso (ad esempio perché la società ha un socio unico, o i soci firmatari del bilancio erano tutti, o c’è un verbale di approvazione del bilancio sottoscritto da tutti che menziona il compenso), questo va evidenziato. Anche se la giurisprudenza di Cassazione recente (nn. 8005/2024 e 20613/2025) sembra escludere interpretazioni lassiste, in un giudizio di merito un giudice potrebbe essere sensibile all’argomento che la volontà sociale c’era, benché non formalizzata a dovere.
  • Contestare eventuali errori procedurali dell’accertamento: È sempre buona norma esaminare l’atto impositivo in ogni dettaglio formale. Ad esempio: è stato emesso un PVC (processo verbale di constatazione) e l’avviso è uscito senza attendere 60 giorni, violando l’art. 12, c.7 L. 212/2000? È stato omesso il contraddittorio ove dovuto? L’atto è motivato adeguatamente? Se l’Ufficio, nel motivare, si è limitato a frasi stereotipate senza analizzare il caso concreto, si può eccepire un difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000, art. 42 DPR 600/73). Nel nostro scenario 1, tipicamente la motivazione è abbastanza lineare (citazione mancanza delibera = indeducibilità ex art. 109 TUIR): qui c’è poco da fare sul merito, ma almeno controllare la correttezza formale dell’atto è doveroso.
  • Valutare strumenti deflativi o soluzioni alternative: Se le chances di vittoria nel merito sono scarse (cosa probabile, vista la giurisprudenza), il contribuente può considerare rimedi come l’accertamento con adesione. In sede di adesione magari l’Ufficio potrebbe ridurre le sanzioni o riconoscere attenuanti (es. buona fede, errore tecnico). Nel 2023-2024 sono state introdotte diverse misure di definizione agevolata delle controversie tributarie: ad esempio la definizione delle liti pendenti con sanzioni ridotte. Se il caso rientra in qualche finestra normativa di “tregua fiscale”, può convenire approfittarne, soprattutto se il contenzioso riguarda solo la sanzione (dato che l’imposta evasa comunque difficilmente si potrà annullare del tutto). Va da sé che ogni scelta va ponderata anche valutando gli importi in gioco e la convenienza economica di transare rispetto a rischiare in giudizio.
  • Chiamare in causa l’amministratore per la restituzione?: Questo esula un po’ dalla difesa fiscale, ma è un tema collaterale. Spesso nelle piccole imprese amministratore e socio coincidono, per cui la società non ha interesse a esigere la restituzione. Tuttavia, se vi sono soci terzi (o se la società fallisce), l’amministratore potrebbe trovarsi a dover restituire quanto percepito indebitamente . Far presente questa eventualità in giudizio (ad esempio: “L’amministratore ha comunque dichiarato il reddito e, se necessario, restituirebbe l’importo alla società”) può servire a dipingere un quadro di buona fede e collaborazione, magari facendo leva sulla possibilità di ridurre le sanzioni per non volontarietà dell’errore.

In sintesi, lo spazio di manovra per la difesa nel merito, in caso di compenso privo di delibera, è ristretto. Il punto di forza della difesa potrebbe essere semmai sul piano procedurale (vizi dell’accertamento) o sul piano equitativo (cercare un accordo con riduzione delle sanzioni). Se non vi sono appigli, conviene valutare un’adesione o definizione agevolata per contenere i danni. Infine, per prevenire situazioni analoghe in futuro, la società dovrà regolarizzare formalmente le delibere (magari inserendo in statuto una clausola che preveda un compenso predeterminato o criteri di calcolo, così da non incorrere più in omissioni deliberative).

Scenario 2: Compenso dell’amministratore ritenuto eccessivo (antieconomico)

Descrizione: La società, questa volta, ha deliberato e pagato regolarmente il compenso all’amministratore (quindi sotto il profilo formale è tutto in ordine). Tuttavia, l’importo viene giudicato dal Fisco troppo elevato e dunque sospetto di manovra elusiva o di carenza di inerenza economica. Tipicamente ciò accade quando l’amministratore è anche socio di maggioranza e il compenso notevole ha di fatto ridotto o azzerato l’utile di esercizio. Dal punto di vista dell’Erario, operazioni del genere potrebbero celare una distribuzione di utili mascherata da costo: remunerando l’amministratore-socio con un “super stipendio”, la società abbassa l’imponibile assoggettato a IRES (24%) e l’amministratore dichiara quel reddito personale (tassato a IRPEF, con aliquota progressiva fino al 43% ma con possibili deduzioni, e comunque soggetto a contributi previdenziali), il tutto evitando la tassazione da dividendo sugli utili (che attualmente, per le partecipazioni qualificate, sarebbe un 26% secco) . A conti fatti, a seconda delle situazioni, questa ottimizzazione può comportare un risparmio fiscale complessivo. Esempio semplificato: utile di 100 tassato in capo alla società al 24% e poi distribuito al socio (26% sul dividendo) subisce un prelievo complessivo attorno al 43%; se invece i 100 vengono dedotti come compenso e tassati solo in capo all’amministratore IRPEF, l’IRPEF può essere uguale o inferiore a quel 43% (specie se si spalma su scaglioni più bassi o se ci sono oneri deducibili) . Senza entrare nei dettagli dei calcoli, è chiaro che l’Agenzia vede di cattivo occhio i compensi molto alti ai soci-amministratori perché li percepisce come possibili strumenti di arbitraggio fiscale tra tassazione societaria e personale.

Posizione del Fisco: In questi casi, l’Agenzia delle Entrate formula di solito la contestazione in due modi possibili (talvolta combinati):

  1. Costo non inerente (in parte) per sproporzione: L’Ufficio individua quale sarebbe stato un compenso “normale” dato il tipo di società e di attività, e considera indeducibile la parte eccedente. Ad esempio, può confrontare con il compenso dell’anno precedente, oppure stabilire una certa percentuale sull’utile, o ancora fare riferimenti a compensi medi di mercato per ruoli simili. La differenza tra il compenso effettivo e quello ritenuto congruo viene recuperata a tassazione, con motivazione tipo: “si ritiene che €X su €Y corrisposti all’amministratore non abbiano causale economica giustificativa, ma costituiscano un’erogazione estranea alla gestione (utile occultamente distribuito), quindi sono indeducibili ex art. 109 TUIR per difetto di inerenza” . In sostanza, si contesta l’eccesso come costo non inerente perché privo di utilità per la società.
  2. Abuso del diritto / Elusione fiscale: L’Ufficio potrebbe inquadrare esplicitamente la questione come un caso di abuso (operazione volta principalmente a risparmio d’imposta). Se lo fa esplicitamente, deve seguire la procedura di cui si diceva (art. 10-bis: comunicazione, contraddittorio ecc.). Spesso però l’Agenzia tende a non menzionare formalmente l’abuso, e parla di “antieconomicità” e “mancanza di valide ragioni economiche”. Ad esempio, potrebbe scrivere: “il compenso appare sproporzionato e volto unicamente ad abbattere il carico fiscale della società, configurando un uso distorto di una componente negativa altrimenti non necessaria”. Questa formula allusiva sottintende l’ipotesi elusiva senza nominarla . In entrambi i casi, comunque, la sostanza della contestazione è: compenso troppo alto = utile mascherato.

Spesso contestazioni di questo tipo sfociano in un contenzioso tributario. In primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) l’esito è variabile: ci sono stati casi in cui i giudici hanno dato ragione al Fisco ritenendo effettivamente esagerato il compenso e quindi legittima la ripresa (specie in passato). Negli ultimi anni, però, molte decisioni in appello (Commissioni Regionali) hanno ribaltato a favore dei contribuenti, applicando i principi antielusivi più garantisti introdotti di recente . Oggi come oggi, l’orientamento in Cassazione è più favorevole al contribuente su questo punto, come vedremo.

Giurisprudenza rilevante: Il tema dei compensi amministratore troppo elevati ha prodotto diverse sentenze. Un punto fermo è appunto la già citata Cass. ord. n. 1051/2025 (Sez. V, depositata il 16/01/2025) . In quella pronuncia, la Cassazione – respingendo il ricorso dell’Agenzia – ha affermato chiaramente che non basta al Fisco dichiarare che un compenso è eccessivo per disconoscerlo; spetta all’Amministrazione provare l’esistenza di un disegno elusivo e l’assenza di valide ragioni economiche, mentre al contribuente è richiesto soltanto di allegare (indicare) le possibili giustificazioni extrafiscali . Nel caso concreto esaminato in quella ordinanza, si trattava di una S.r.l. di trasporti che in un anno di ottimi utili aveva quasi raddoppiato il compenso dell’amministratore portandolo a 600.000 €, e il Fisco ne contestava circa la metà come non inerente. La Cassazione ha ritenuto significativa una serie di circostanze di fatto: (a) l’aumento del compenso era avvenuto in un anno in cui l’azienda aveva ottenuto risultati eccezionalmente positivi; (b) negli anni successivi, quando il mercato era entrato in recessione, il compenso era stato di nuovo ridotto; (c) ciò mostrava coerenza tra la politica retributiva e l’andamento economico della società, segno che c’era una logica imprenditoriale reale dietro la scelta . In sintesi la Suprema Corte ha concluso che l’onere della prova dell’abuso ricadeva interamente sul Fisco, mentre la società aveva adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione (indicando i miglioramenti di performance come ragione del bonus) . Di conseguenza, ha confermato l’annullamento dell’accertamento, stigmatizzando l’approccio dell’Ufficio che “si era limitato a parametrare la congruità del compenso a un anno precedente, senza considerare le dinamiche economiche” .

Questa pronuncia del 2025 è importante perché recepisce e consolida un filone difensivo che si era già intravisto. In passato altre sentenze (es. Cass. n. 3243/2013, Cass. n. 22023/2014, Cass. n. 13162/2019) avevano riconosciuto che rientra nei poteri del Fisco valutare la congruità dei costi di bilancio e sindacare eventuali gestioni antieconomiche . Tuttavia, come conciliato dalla Cassazione stessa, l’esercizio di tale potere incontra un limite fondamentale: la prova concreta. Il Fisco può certamente contestare un costo perché antieconomico, ma se il contribuente oppone giustificazioni, spetta all’Ufficio dimostrare che quell’operazione era priva di logica se non per il risparmio d’imposta . Questo inveramento del principio dell’abuso del diritto ha di fatto ridimensionato la precedente giurisprudenza “rigida” pro-fisco. Ad esempio, Cass. n. 22023/2014 (caso “Glaxo”) affermava che l’Amministrazione può disconoscere costi manifestamente incongrui, ma aggiungeva anche che di fronte a una spiegazione plausibile dell’imprenditore il Fisco non può sostituirsi nelle scelte d’impresa . E Cass. Sez. Unite n. 450/2018, in tema di abuso in generale, ha sottolineato la centralità dell’art. 10-bis come unico strumento per colpire le costruzioni elusive . Insomma, oggi la tendenza è: sì al controllo sull’antieconomicità, ma con onere probatorio a carico dell’Ufficio e maggiore rispetto per la libertà di impresa.

Strategie difensive: Nel difendersi da un accertamento che contesta un compenso come sproporzionato/elusivo, il contribuente ha diversi argomenti a suo favore (molti dei quali emergono proprio dalle sentenze discusse). Ecco i principali:

  • Evidenziare le ragioni economiche della scelta retributiva: È la prima linea di difesa, in fatto. Occorre “raccontare” la logica aziendale dietro il compenso elevato. Ad esempio: l’amministratore ha assunto maggiori responsabilità o carichi di lavoro (nuovi mercati, acquisizioni, gestione di progetti straordinari) e per questo gli è stato aumentato lo stipendio ; oppure l’importo include dei bonus legati a risultati raggiunti (utile record, obiettivi specifici centrati) ; oppure ancora il compenso è stato adeguato a valori di mercato per trattenere l’amministratore (che magari avrebbe potuto andare altrove) ; o infine la società ha deciso di premiare di più l’amministratore in un anno particolarmente positivo invece di distribuire utili ai soci (scelta legata, ad esempio, alla volontà di incentivare chi lavora attivamente rispetto ai soci puramente investitori) . Tutte queste motivazioni extrafiscali andrebbero spiegate bene e, se possibile, documentate: ad esempio, verbali del CdA o del collegio sindacale che propongono il bonus, analisi di settore sui compensi di posizione simili, relazioni di remuneration committee se esistenti, ecc. Inoltre, è molto efficace mostrare la coerenza nel tempo: se negli anni successivi il compenso è stato ridotto in linea con la contrazione dell’utile, o viceversa era stato più basso quando l’azienda andava peggio, bisogna farlo notare, perché è la miglior prova che la remunerazione segue logiche di business e non solo fiscali . In sintesi: costruire un quadro in cui il compenso elevato appare come una scelta imprenditoriale ragionevole.
  • Dimostrare che il vantaggio fiscale ottenuto è marginale o nullo: Questo è un ottimo argomento tecnico. Spesso, facendo due conti, si scopre che il presunto risparmio d’imposta derivante dal pagare compensi invece che dividendi non è così significativo, oppure viene compensato da altri oneri. Ad esempio, i compensi agli amministratori sono soggetti a contributi previdenziali (Gestione Separata INPS, circa 24% a carico dell’amministratore e altrettanto a carico della società, fino a un massimale) . Inoltre l’amministratore paga IRPEF piena su quei compensi (fino al 43%). Quindi, se la società ha risparmiato IRES al 24%, magari ha però pagato quasi altrettanto in contributi, e il Fisco ha incassato IRPEF elevata dall’amministratore. Facendo un esempio numerico: su 300.000 € di compenso, la società ha risparmiato 72.000 € di IRES, ma ha versato ~72.000 € di contributi e l’amministratore ha pagato ~129.000 € di IRPEF (43%) . L’operazione complessivamente potrebbe aver dato allo Stato più entrate, o comunque la differenza con lo scenario dividendo non è enorme. Evidenziare questo calcolo può convincere che non c’era un vero intento di evasione, perché se lo scopo fosse stato solo risparmiare tasse, non si sarebbe scelta una strada che comporta tali costi aggiuntivi (contributivi e fiscali). Insomma, si può argomentare che non c’era un animus elusionis: il risparmio fiscale non era il driver principale .
  • Contestare la carenza di motivazione e di prova nell’atto fiscale: Dal punto di vista giuridico, si deve esaminare come l’Ufficio ha motivato la ripresa. Se l’atto si limita ad affermare in modo generico che “il compenso è eccessivo rispetto all’anno precedente” o “non in linea con i parametri di settore” senza un’analisi concreta, lo si può attaccare per motivo insufficiente. Le presunzioni, per avere valore, devono essere ben circostanziate. Si può chiedere: come è stata calcolata la parte eccedente? Con che criterio l’Ufficio ha stabilito che X € erano troppi? Ha confrontato con compensi di altre imprese simili? Ha analizzato la redditività? Se tali analisi mancano, l’atto risulta in parte arbitrario . La Cass. 1051/2025, ad esempio, ha criticato proprio l’approccio meramente comparativo su un anno isolato. Sul piano formale, quindi, si può eccepire violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/73 (carenza di motivazione) e sottolineare che presunzioni non motivate non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per legge .
  • Verificare e far emergere eventuali errori tecnici di calcolo: In alcune contestazioni, l’Ufficio potrebbe aver compiuto errori nel quantificare il maggior reddito. Ad esempio, se considera i 300k di compenso come utili in capo al socio, dovrebbe tener conto che il socio avrebbe sì un dividendo tassato ma con aliquota diversa. In genere, l’Agenzia di fronte a compensi eccessivi si limita a togliere la deduzione alla società (tassando quell’importo in capo ad essa) senza poi ritoccare la posizione del socio percettore (che ha già dichiarato il reddito come lavoro autonomo). Ma va controllato: se mai l’Ufficio avesse in parallelo tentato di tassare due volte (es. ripreso costo alla società e anche trattato come utile al socio), ciò andrebbe contestato come doppia imposizione. Anche sul fronte IVA: se la società aveva detratto l’IVA su fattura di consulenza dell’amministratore e l’Ufficio la nega per abuso, bisogna vedere se c’è un fondamento normativo per negare la detrazione (in genere se la prestazione è effettiva non potrebbero negarla solo per antieconomicità, cfr. Cass. 19212/2021 in tema IVA). Insomma, spulciare i calcoli e la logica dell’accertamento per trovare incoerenze tecniche.
  • Usare precedenti di merito favorevoli: Oltre alle Cassazioni citate, esistono diverse sentenze di Commissioni Tributarie (soprattutto regionali) che hanno dato ragione al contribuente in casi simili, specie dopo il 2015 (introduzione art. 10-bis). Ad esempio, sentenze di CTR Lombardia, Veneto, ecc. in cui è stato affermato che la scelta di politica retributiva spetta all’impresa e che senza prova di intenti fraudolenti il Fisco non può sindacarla. Pur sapendo che i precedenti di merito non fanno giurisprudenza, allegarli può essere utile per mostrare che giudici qualificati hanno ritenuto infondate contestazioni analoghe . Alcuni giudici di primo o secondo grado apprezzano vedere che la “giurisprudenza di merito” è orientata a favore del contribuente (fa massa critica, diciamo).
  • Sottolineare l’adempimento di tutti gli obblighi formali: Contrariamente allo Scenario 1, qui la società ha rispettato le regole formali: c’è la delibera, il pagamento è stato assoggettato a ritenuta, tutto è registrato correttamente. In sede di causa, va rimarcato questo aspetto per distinguere il caso da chi viola apertamente la legge. Si può sostenere: “La nostra società ha rispettato ogni formalità, il Fisco vuole sindacare una scelta discrezionale d’impresa senza prove di abuso”. Questo concetto – libertà d’impresa contro ingerenza fiscale – spesso risuona positivamente nei collegi giudicanti, specialmente se non vi è alcun indizio di frode .

In definitiva, se la difesa riesce a dimostrare la fondatezza economica del compenso, è probabile ottenere l’annullamento dell’accertamento. Qualora invece la situazione fosse estrema (tipo: piccola società con €100k di ricavi che dà €90k di compenso all’amministratore socio e magari è in perdita cronica), il contribuente potrebbe trovarsi in difficoltà: in casi borderline, potrebbe essere saggio cercare un accordo con l’Agenzia (es. mediante adesione), magari concordando di considerare indeducibile una parte del compenso ma con riduzione delle sanzioni .

Un ultimo elemento tecnico: se l’Agenzia, di fatto, sta contestando un abuso del diritto (compenso usato per eludere distribuzione utili) ma non ha attivato la procedura antiabuso (comitato consultivo, ecc.), questo può essere un vizio. La mancata qualificazione formale dell’operazione come abuso può essere eccepita dal contribuente, sostenendo che l’atto è viziato perché non ha seguito l’iter garantito dall’art. 10-bis . In effetti, la Cassazione ha affermato che se una contestazione sostanzialmente ricade nell’abuso ma l’Ufficio non lo dichiara, il giudice potrebbe dover comunque applicare quelle garanzie. È una questione un po’ complessa, ma citarla può aggiungere un ulteriore tassello alla difesa: se l’atto non menziona l’art. 10-bis, si potrebbe sostenere che non può poi pretendersi dal contribuente la prova contraria tipica dell’elusione (onere che rimane invece al Fisco).

In conclusione sullo Scenario 2, oggi il contribuente ha buone chance di vittoria in giudizio se l’operazione aveva un minimo di logica aziendale e se imposta bene la difesa. La Cassazione è piuttosto dalla sua parte, pretendendo rigore dal Fisco. Il messaggio chiave dalle pronunce recenti è: “Un compenso elevato non è di per sé indice di evasione, serve dimostrare l’abuso”. Dunque, con documentazione adeguata e i giusti riferimenti giurisprudenziali, l’accertamento può essere annullato. Naturalmente, ogni caso concreto fa storia a sé, e se invece emergono evidenze di un intento fraudolento (email interne che parlano apertamente di “trucco fiscale”, compensi palesemente fittizi, ecc.), allora anche il giudice darebbe ragione al Fisco. Ma nelle situazioni ordinarie, l’onere probatorio sposta l’ago della bilancia verso il contribuente.

Scenario 3: Compenso amministratore anormalmente basso o “occulto”

Finora abbiamo considerato compensi elevati. Esiste però anche lo scenario opposto – meno frequente, ma comunque degno di attenzione – in cui l’amministratore (specie se socio di controllo) non percepisce alcun compenso o un compenso simbolico, nonostante la società consegua buoni utili. Oppure situazioni in cui vi sono forme di remunerazione indirette/non trasparenti. Dal punto di vista fiscale, questa situazione può dare adito a due tipi di problemi:

  1. Sospetto di utili occultamente distribuiti: Se l’amministratore-socio non prende compenso ufficiale, ma la società sostiene spese personali per lui (auto ad uso privato, viaggi familiari a carico dell’azienda, carte di credito aziendali usate per acquisti privati, ecc.), l’Agenzia può contestare che in realtà l’amministratore stia ricevendo dei vantaggi patrimoniali non dichiarati. In altre parole, costi dedotti in bilancio che però afferiscono alla sfera personale dell’amministratore sono visti come utili occulti distribuiti a quest’ultimo. Fiscalmente, la reazione dell’Ufficio potrebbe essere duplice: disconoscere quei costi in capo alla società (perché non inerenti) e/o imputare un reddito al beneficiario (come reddito diverso di natura finanziaria, assimilabile a utile extracontabile) . Questo non è esattamente “compenso non congruo” in senso stretto, ma è un fenomeno correlato: l’amministratore si remunera in natura invece che in denaro. Le difese qui consistono nel dimostrare che le spese contestate avevano in realtà natura aziendale (es. l’auto aziendale era effettivamente usata per lavoro, con eventuale tassazione del fringe benefit regolare per la parte di uso privato; i viaggi erano missioni di lavoro, ecc.) oppure che l’amministratore ha rimborsato alla società le spese personali. In pratica, bisogna evitare che passi l’idea che il socio stia godendo di utilità occulte. Questo scenario sottolinea l’importanza, per chi amministra, di tenere separati i conti personali da quelli aziendali e di formalizzare correttamente eventuali fringe benefit (auto, telefono, alloggio, etc., con le regole fiscali previste) .
  2. Accertamento sintetico (redditometro) sul tenore di vita dell’amministratore: Come anticipato, se l’amministratore dichiara redditi modesti ma risulta avere un elevato tenore di vita, il Fisco può attivare il meccanismo del redditometro. Si entra così nel campo dell’accertamento sintetico di tipo personale, di cui abbiamo detto sopra. In pratica, l’amministratore riceve solo dividendi (tassati al 26% o in parte esenti) o neanche quelli, però vive al di sopra delle proprie possibilità dichiarate. L’Ufficio può chiedere: da dove provengono i soldi? Se l’amministratore non fornisce spiegazioni convincenti (es. utilizzo di patrimonio pregresso, aiuti di familiari, redditi esenti, ecc.), gli verrà attribuito un maggior reddito sintetico. Quel reddito “in più” in realtà potrebbe corrispondere a utili prelevati in nero dalla società. Dunque, indirettamente, colpisce lo stesso fenomeno: utili presi fuori bilancio. La difesa, in caso di redditometro, consiste nel rispondere dettagliatamente al questionario sulle spese, dimostrando eventualmente che tutte le spese sono state finanziate con risorse lecite. Ad esempio: l’acquisto di una casa da 200.000 € è stato pagato con un mutuo e con risparmi accumulati negli anni in cui percepivo stipendio; ecco le pezze giustificative . Oppure: le spese di scuola dei figli le paga il coniuge. Bisogna insomma spezzare la presunzione che ogni spesa derivi da redditi non dichiarati . Se proprio emergesse che qualche prelievo “non ufficiale” dalla società c’è stato (la classica cassa aziendale usata come bancomat personale), la situazione si complica. In tal caso, può paradossalmente convenire regolarizzare in capo alla società, ad esempio imputando quei prelievi a utili extra e pagando il 26% (una sorta di autodenuncia tardiva per evitare guai peggiori). Sono valutazioni delicate, da fare con professionisti. In definitiva, questo scenario 3 richiede più che altro prevenzione: se un imprenditore-amministratore sceglie di lavorare “gratis” per la sua azienda e vivere solo di utili, deve essere conscio che il Fisco potrebbe insospettirsi. Una gestione oculata prevede comunque di darsi un compenso minimo adeguato, anche solo per giustificare spese personali ordinarie.
  3. Questione contributiva (INPS) e deducibilità dei dividendi: Questo aspetto è più per completezza. Un motivo per cui alcuni piccoli imprenditori preferiscono prendere utili anziché stipendio è che sui dividendi non si pagano contributi previdenziali, mentre sui compensi amministratore sì. L’INPS negli ultimi anni ha cercato di aggredire questo fenomeno, soprattutto nelle S.r.l. a conduzione familiare: ha tentato di far passare l’idea che, se il socio lavora, una parte degli utili potrebbe essere soggetta a contribuzione come reddito da lavoro. La questione è complessa e controversa, e al momento i dividendi puri restano esenti da contributi (pagano solo le imposte). Tuttavia, è un tema che aleggia: attenzione quindi che se un socio lavoratore non prende compenso ma solo utili, dal lato fiscale è tutto ok (nessuna indeducibilità, la società paga IRES e il socio il 26% sui dividendi) ma potrebbe un domani subire contestazioni contributive. Si tratta comunque di situazioni limite, oltre l’ambito fiscale puro.

In conclusione, lo Scenario 3 serve da alert: un compenso troppo basso all’amministratore può insospettire il Fisco sotto altri profili (accertamenti sintetici, utili extracontabili, indagini finanziarie). La miglior difesa è prevenire, mantenendo chiarezza tra conto azienda e conto personale e, se l’amministratore-socio attinge solo a utili, evitare comportamenti che possano sembrare illogici (come lavorare gratis ma farsi pagare spese personali dall’azienda). In ogni caso, il Fisco non può contestare la mancata spesa in sé – non esiste obbligo di remunerazione minima per legge – ma può contestare spese indebite o prelievi occulti. Quindi, dal punto di vista tecnico, l’assenza di compenso non è sanzionabile, ma le sue implicazioni indirette possono esserlo.

Giurisprudenza recente e orientamenti attuali

A valle degli scenari esaminati, riepiloghiamo i principali orientamenti giurisprudenziali emersi negli ultimi anni sul tema dei compensi agli amministratori e relative contestazioni fiscali. Ciò permette di avere un quadro chiaro di quali principi invocare a proprio favore e quali pronunce, eventualmente sfavorevoli, conoscere per distinguerle.

  • Necessità di delibera assembleare preventiva (formalità obbligatoria)Orientamento consolidato e rigoroso. Come visto, la Cassazione esige tassativamente una deliberazione valida dei soci per dedurre il compenso. Numerose pronunce lo confermano: ad es. Cass. 24562/2022 (compensi S.r.l. deducibili solo se previamente deliberati; l’approvazione del bilancio non basta di per sé, norma imperativa) ; Cass. 8005/2024 (serve decisione specifica dei soci; la delibera può essere contestuale al bilancio solo se tutti i soci deliberano espressamente l’importo) ; Cass. 20613/2025 (ord.) (caso di contratti di consulenza usati per eludere la delibera: Corte ribadisce che è illegittimo e indeducibile; queste norme tutelano interessi pubblici di corretta gestione societaria; approvazione bilancio non surroga la delibera) ; Cass. 32732/2021 (conferma nullità dei compensi senza delibera, con diritto della società di ripetere quanto pagato indebitamente) ; Cass. SS.UU. 21933/2008 (principio: compenso non deliberato = atto nullo ex art. 1418 c.c., restituibile). Attualmente, la giurisprudenza di legittimità non ammette eccezioni a tale regola, se non quella già detta della delibera totalitaria contestuale. Quindi il contribuente che si trovi senza delibera ha margini difensivi risicati.
  • Approvazione del bilancio come sanatoria del compenso – Come già sottolineato, la giurisprudenza nega che la semplice approvazione del bilancio possa supplire alla mancanza di delibera specifica. In passato qualche sentenza di merito (Commissioni Tributarie Provinciali) aveva avallato l’idea di una ratifica implicita tramite il bilancio, ma le pronunce recenti di Cassazione (8005/2024 e 20613/2025) hanno chiuso la porta a questa tesi . Dunque oggi il principio è chiaro: o c’è una delibera esplicita, o niente deduzione.
  • Congruità dei compensi e poteri del Fisco (sindacato su antieconomicità)Orientamento in evoluzione, ora più favorevole al contribuente. Storicamente, come visto, si riteneva che il Fisco potesse sindacare costi anti-economici. Cass. n. 12813/2000 fu una delle prime a dire che si poteva valutare il compenso in rapporto alle dimensioni dell’impresa; altre (es. Cass. 3243/2013) ribadivano questo potere . Tuttavia, dopo la riforma sull’abuso del diritto (2015), la tendenza giurisprudenziale è diventata più garantista verso il contribuente, richiedendo al Fisco la prova concreta dell’elusività. Lo spartiacque è stato Cass. ord. 1051/2025, che sposta nettamente l’ago a favore del contribuente . In quell’ordinanza si stabilisce che un costo amministratore elevato non può essere disconosciuto sulla base di una generica antieconomicità: occorre provare un indebito vantaggio fiscale come scopo principale . Se il contribuente fornisce ragioni economiche plausibili, la pretesa fiscale va rigettata . In scia a ciò, già Cass. 13162/2019 aveva annullato un accertamento su compensi elevati affermando che la politica retributiva spetta all’impresa e che il Fisco deve dimostrare l’assenza di ragioni economiche (non basta dire “è alto”) . Anche diverse Commissioni regionali, già prima, avevano dato ragione ai contribuenti se il Fisco non provava mala fede (es. CTR Lombardia 2016 e altre) . Oggi, l’orientamento prevalente è: il Fisco può contestare compensi antieconomici, ma in giudizio ha l’onere di argomentare concretamente. Il contribuente, dal canto suo, deve fornire almeno un minimo di spiegazione (non la prova piena, solo allegare ragioni credibili); se lo fa, difficilmente il Fisco vince senza evidenze forti di abuso (tipo documenti che mostrino chiaramente l’intento elusivo) .
  • Compensi ai soci amministratori di società di persone – Come visto, c’è un filone peculiare qui. La Cass. 23427/2020 ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo in presenza di un compenso al socio amministratore che superava l’intero utile dichiarato (caso di S.n.c. familiare) . Ciò ad indicare che nelle società “trasparenti” i giudici sono più severi nel vedere l’antieconomicità, perché l’effetto fiscale distorsivo è più immediato: se paghi più dell’utile a un socio, riduci a zero la base imponibile degli altri soci (che in trasparenza avrebbero dovuto dichiarare l’utile) e fai pagare a lui IRPEF magari inferiore a quella complessiva che avrebbero pagato gli altri . Insomma, appare un meccanismo per ripartire diversamente il carico fiscale tra soci, avvantaggiando quello che riceve il compenso. Altre pronunce (es. Cass. 18043/2017 citata in dottrina) avevano affrontato casi di S.a.s. dove soci accomandanti drenavano utili facendosi nominare amministratori accomandatari con compensi, ecc. Il principio è che in una società di persone, compensi abnormi ad alcuni soci possono essere considerati indice di evasione e giustificare accertamenti induttivi o rettifiche degli utili . Dunque, per le società personali, attenzione ancora maggiore: i compensi agli amministratori devono essere proporzionati e condivisi tra i soci, altrimenti il Fisco potrebbe efficacemente contestarli.
  • Compensi camuffati da consulenze (amministratore e partita IVA) – Un espediente talvolta utilizzato è quello dell’amministratore unico che si fa un contratto di consulenza con la “sua” società, emettendo fattura da libero professionista, per evitare la necessità di delibera e magari per usufruire di regimi fiscali diversi. La Cassazione ha chiarito (ad es. sempre nell’ordinanza 20613/2025) che questi artifici non reggono: se l’attività svolta è quella tipica gestionale dell’amministratore, non la si può “travestire” da consulenza esterna per eludere l’obbligo di delibera . In caso di verifica, quei costi di consulenza saranno considerati a tutti gli effetti compensi amministratore non deliberati e quindi indeducibili. Quindi, anche dal lato difensivo, se l’accertamento contesta un compenso erogato tramite fattura di consulenza all’amministratore stesso, sarà difficile difenderlo a meno di provare che si trattava davvero di prestazioni extra amministrazione (ad esempio l’amministratore è un ingegnere e ha fatturato un progetto tecnico estraneo al suo ruolo gestionale). Se invece coincide con le sue mansioni di gestione, non c’è scampo: verrà disconosciuto .
  • Rinuncia al compenso deliberato – Un cenno infine a un caso particolare: se un compenso era stato deliberato regolarmente, ma l’amministratore vi rinuncia volontariamente dopo che è maturato, dal punto di vista fiscale la società deve stornare la deduzione (non avendo sostenuto il costo) e quella rinuncia può configurare una sopravvenienza attiva tassabile per la società, oppure un aumento di patrimonio netto (se il compenso era già stato stanziato a conto economico) . Inoltre, l’Erario potrebbe vedere di malocchio anche queste rinunce, in quanto in passato alcuni le usavano per far dedurre il costo per competenza e poi non pagarlo. Oggi con il principio di cassa non è più possibile, ma attenzione a non dedurre costi che poi non vengono effettivamente erogati. In pratica: se un amministratore decide di lavorare gratis pur avendo diritto a un compenso, lo formalizzi per tempo evitando che la società porti in deduzione importi non pagati, altrimenti dovrà restituire la deduzione.

In sintesi, la giurisprudenza odierna offre questi punti fermi: linea dura sulle formalità (delibera dei soci imprescindibile, atti contrari nulli) e linea più morbida sulla sostanza (congruità importi) per tutelare la libertà d’impresa, purché le scelte siano genuinamente giustificate da ragioni economiche . Chi difende un contribuente in queste cause dovrà quindi calibrarsi di conseguenza: usare con forza le sentenze più favorevoli dell’ultimo periodo e saper distinguere eventuali precedenti sfavorevoli citati dall’Ufficio (es.: se l’Agenzia cita Cass. 3243/2013 per dire “posso valutare l’antieconomicità”, si risponderà citando Cass. 1051/2025 che ne specifica i limiti) .

Di seguito, una tabella riepilogativa con alcune pronunce chiave menzionate:

Sentenza (Corte di Cassazione)AnnoMassima / Principio di diritto
Cass. SS.UU. n. 219332008Compenso ad amministratore senza delibera è atto nullo (art. 1418 c.c.); la società può chiederne la restituzione (principio civilistico con riflessi fiscali).
Cass. n. 128132000Affermato il potere del Fisco di valutare la congruità del compenso rispetto alle dimensioni d’impresa (primo riconoscimento sindacabilità costi antieconomici).
Cass. n. 244712022Le norme sui compensi amministratori hanno carattere imperativo anche per le S.r.l.; senza delibera preventiva o specifica approvazione assembleare, il costo è indeducibile.
Cass. n. 80052024Necessaria la delibera assembleare specifica per la deducibilità del compenso; l’approvazione del bilancio non equivale a delibera (orientamento ribadito) .
Cass. ord. n. 206132025Compensi erogati senza delibera (nel caso tramite falsi contratti di consulenza) indeducibili; la disciplina tutela interessi pubblici di trasparenza . L’approvazione di bilancio non surroga la decisione dei soci.
Cass. ord. n. 10512025Onere al Fisco di provare l’elusività per compenso eccessivo; non basta dire “sproporzionato”. Se il contribuente fornisce ragioni economiche plausibili, la pretesa fiscale va respinta .
Cass. n. 234272020(Soc. di persone) Compenso ai soci amministratori superiore all’utile è indice di grave antieconomicità; legittimo accertamento induttivo che ridetermina l’utile e tassa i soci su maggior reddito .
Cass. n. 327322021(Civile) Ribadita nullità dei pagamenti senza delibera; l’amministratore è tenuto a restituire quanto percepito indebitamente (con possibili riflessi di dover riclassificare fiscalmente il tutto).
Cass. n. 32432013(Richiamata in cause recenti) Rientra nei poteri del Fisco valutare la antieconomicità dei costi, anche con conti regolari. Va però coordinata con l’evoluzione successiva sull’onere della prova (oggi è richiesto al Fisco).
Cass. SS.UU. n. 212712025Tutti gli atti impositivi dal 2024 in poi sono soggetti a obbligo di contraddittorio preventivo; l’omissione comporta nullità senza bisogno di provare il pregiudizio (principio procedurale a tutela del contribuente) .

(Nella presente guida le sentenze sono citate nel testo con riferimenti a fonti autorevoli dove reperire il contenuto integrale o commenti sulla pronuncia. Si veda la sezione finale “Fonti e Riferimenti” per l’elenco completo.)

Come si nota, il panorama giurisprudenziale è piuttosto definito su alcuni aspetti (formalità delle delibere) e in evoluzione pro-contribuente su altri (congruità importi). Di conseguenza, chi difende un caso di questo tipo dovrà impostare la strategia valorizzando i precedenti più favorevoli (soprattutto i più recenti) e, all’occorrenza, distinguendo quelli sfavorevoli invocati dall’Agenzia. L’aggiornamento costante è cruciale: spesso gli Uffici si basano su risoluzioni o prassi interne risalenti, mentre la giurisprudenza degli ultimi anni (Cass. 2024-25) potrebbe aver modificato l’approccio . Citare l’ordinanza giusta del 2025 in una memoria difensiva può fare la differenza nell’orientare il giudice.

Domande Frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte sintetiche per chiarire i dubbi più comuni sul tema “compensi amministratore non congrui e accertamenti fiscali”. Questa sezione in forma di FAQ aiuta a riepilogare in modo colloquiale i concetti chiave emersi fin qui.

D: L’Agenzia delle Entrate può contestare l’importo di un compenso all’amministratore solo perché lo ritiene troppo alto?
R: In linea di principio no, non può farlo arbitrariamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente per il Fisco affermare che un compenso è “eccessivo” o “sproporzionato” per disconoscerlo . Se l’Ufficio sospetta un’elusione fiscale (ad es. utili mascherati da compenso), ha l’onere di provare l’esistenza di un disegno elusivo volto a ottenere un indebito vantaggio fiscale. In altre parole: contestare la quantità del compenso è possibile solo se ci sono evidenze che sia stato fatto a scopo fiscale abusivo. L’azienda potrà difendersi mostrando le ragioni economiche che giustificano quel compenso (performance eccezionali, mansioni di particolare responsabilità, allineamento a valori di mercato, ecc.), senza dover dimostrare oltre ogni dubbio la perfezione economica della scelta .

D: Ho dimenticato di far deliberare all’assemblea il compenso dell’amministratore, ma l’ho pagato e l’amministratore ha pagato le tasse su quel reddito. Posso dedurlo comunque?
R: Purtroppo no. La Cassazione è fermissima: senza una delibera valida dei soci il compenso è indeducibile per la società , anche se è stato effettivamente pagato e tassato in capo all’amministratore. La mancanza di delibera rende nullo l’atto di pagamento e il costo va eliminato dal reddito d’impresa. Non vale come “sanatoria” il fatto che l’amministratore abbia dichiarato e pagato IRPEF su quel compenso: società e amministratore sono soggetti distinti e ciascuno deve rispettare le proprie norme . In questi casi, l’unica via per dedurre sarebbe stata avere una delibera preventiva o, talvolta, una previsione in statuto. Se ormai il danno è fatto (nessuna delibera a suo tempo), bisogna prepararsi a difendersi su altri fronti (procedurale, vizi formali) o valutare un’eventuale definizione agevolata per ridurre sanzioni.

D: In caso di accertamento su un compenso amministratore ritenuto elusivo, su chi ricade l’onere della prova?
R: L’onere della prova ricade sull’Amministrazione finanziaria. È il Fisco che deve dimostrare sia l’esistenza di un disegno elusivo sia le modalità con cui è stato attuato . Al contribuente (società) spetta di allegare l’esistenza di ragioni economiche che giustifichino l’operazione; una volta fornite spiegazioni plausibili, tocca all’Ufficio smontarle provando che lo scopo principale era solo il risparmio fiscale. Questo principio è stato chiarito dalle più recenti sentenze: se il Fisco ipotizza abuso del diritto, deve provare che l’intento prevalente era il vantaggio fiscale. Senza tale prova concreta, la contestazione non regge .

D: È vero che se la società approva il bilancio in cui è indicato il costo del compenso, allora quel compenso si considera deliberato?
R: No, non è sufficiente. L’approvazione del bilancio, di per sé, non equivale a una delibera specifica sul compenso . La Cassazione ha chiarito che serve una decisione esplicita dei soci in merito. Solo se l’assemblea era totalitaria (tutti i soci presenti) e nel verbale risulta che hanno deliberato l’importo del compenso durante l’approvazione del bilancio, allora si può considerare validamente deliberato in quell’atto. Ma se il bilancio viene approvato senza trattare espressamente la materia, il compenso manca di delibera . In pratica, perché l’assemblea di bilancio possa valere come delibera, occorre che sia stata dedicata attenzione e voto specifico anche al compenso (ad es., un punto all’ordine del giorno o comunque una menzione specifica nel verbale) .

D: La mia è una S.n.c.: posso dedurre il compenso annuale che riconosco ai soci amministratori? Ci vuole delibera anche qui?
R: Nelle società di persone non c’è un obbligo di delibera formale come nelle società di capitali. Tuttavia, è necessario che tutti i soci siano d’accordo su quel compenso, ed è altamente consigliabile mettere l’accordo per iscritto (anche come clausola nell’atto costitutivo o con scrittura integrativa). Se il compenso è previsto dal contratto sociale o da un accordo sottoscritto da tutti i soci, allora è lecito e deducibile per la società (ridurrà di fatto l’utile da tassare per trasparenza). Bisogna però tener presente che nelle società di persone l’utile, dedotto o no, viene comunque tassato in capo ai soci: dunque pagare un compenso a un socio amministratore sposta solo reddito da un socio all’altro (dal socio amministratore agli altri, o viceversa a seconda dei casi). Il Fisco può contestare anche qui compensi abnormi: se il compenso al socio amministratore azzera l’utile della società, è probabile che l’Agenzia lo consideri antieconomico e ridetermini un utile minimo da tassare ai soci . Quindi, puoi dedurre i compensi ai soci amministratori se sono concordati, ma fai attenzione a non esagerare rispetto agli utili complessivi, altrimenti la contestazione è dietro l’angolo.

D: Cosa rischio concretamente se mi contestano un compenso amministratore non congruo?
R: Dipende dal tipo di contestazione, possiamo distinguere vari casi:

  • Se la contestazione è per mancata delibera (scenario 1): la società rischia un recupero a tassazione del costo dedotto, quindi imposte aggiuntive (IRES 24% sull’importo ripreso, più IRAP se dovuta) e sanzione circa del 90% sulle maggiori imposte, oltre agli interessi . Inoltre, sul piano civilistico, l’amministratore potrebbe essere tenuto a restituire la somma alla società se i soci lo richiedono (o un curatore, in caso di fallimento). In ipotesi estreme, se la società fallisce, quel pagamento non autorizzato potrebbe essere visto come una distrazione di risorse (con rischio di azione di responsabilità o addirittura profili di bancarotta fraudolenta) . Ma parliamo di casi limite: normalmente ci si ferma alle conseguenze fiscali.
  • Se la contestazione è per compenso eccessivo/elusivo (scenario 2): la società rischia la rideterminazione del reddito imponibile (più IRES e IRAP come sopra su un utile ricalcolato più alto), con sanzioni e interessi. L’amministratore in sé non viene sanzionato fiscalmente (lui ha comunque dichiarato quel reddito), ma indirettamente potrebbe subire un doppio carico: il compenso già tassato a lui e l’utile accertato tassato di nuovo alla società (e quindi sui soci). In pratica, una parte di reddito subirebbe tassazione due volte, anche se formalmente su soggetti diversi (società e persona). Non ci sono conseguenze penali a meno che non emergano comportamenti fraudolenti (frode fiscale, false fatture, ecc., evenienze rare in questo contesto “valutativo”).
  • Se la contestazione riguarda utili occulti o redditi non dichiarati all’amministratore (scenario 3): in tal caso il focus è sull’amministratore persona fisica, che rischia un accertamento IRPEF con imposta e sanzioni sul reddito non dichiarato (ad esempio benefit occulti o prelevamenti in nero). La società potrebbe non essere toccata direttamente in termini di maggior imposta (se i costi erano già indeducibili di loro natura, come spese personali, li riprenderanno comunque), ma potrebbe comunque vedersi negare quei costi a bilancio. Inoltre, se i fondi usciti sono qualificati come utili distratti, ci può essere perdita della deduzione e possibili rilievi in materia di utili extracontabili.

In ogni caso, parliamo di accertamenti tributari, quindi conseguenze amministrative (pagamento di imposte e sanzioni), non penali – salvo situazioni di vera frode. Gli importi però possono essere significativi, perché spesso si tratta di decine o centinaia di migliaia di euro di imponibile contestato, con sanzioni proporzionali. Una strategia difensiva tempestiva può fare la differenza tra un esborso ingente e l’annullamento (o riduzione) della pretesa.

D: Cosa dovrei fare subito se ricevo un avviso di accertamento su compensi amministratore “non congrui”?
R: Innanzitutto, non ignorare l’atto e non prendere decisioni affrettate di pagare subito. Occorre: 1) analizzare attentamente l’accertamento (meglio con un professionista) per capire su cosa si fonda la contestazione (mancanza di delibera? importo eccessivo? altro?); 2) raccogliere immediatamente tutta la documentazione rilevante (verbali assembleari, contratti, bilanci degli ultimi anni, documenti che mostrano le mansioni dell’amministratore, comparativi di settore se disponibili); 3) predisporre le proprie osservazioni difensive per il contraddittorio. Se non è stato ancora emesso l’avviso ma si è in fase di PVC o invito, presentare una memoria difensiva all’ufficio può talvolta convincere a soprassedere o ridurre la pretesa. In parallelo, valutare le opzioni: istanza di autotutela (se c’è un errore palese da parte del Fisco), accertamento con adesione (se si vuole tentare una mediazione, ma attenzione a non riconoscere cose non dovute) – ricordando che l’adesione sospende i termini per ricorrere e può portare a un abbattimento delle sanzioni. Se si decide di impugnare, preparare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica, da presentare alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex CTP). Contestualmente, si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se gli importi sono elevati e la riscossione imminente (dopo 60 giorni l’Agenzia può iscrivere a ruolo un terzo delle imposte accertate). In sintesi: attivarsi prontamente, farsi assistere da un esperto, e costruire la difesa sia sul merito (se possibile) sia sui vizi procedurali.

D: In futuro, come posso evitare questo tipo di problemi coi compensi?
R: Alcuni consigli pratici: assicurati che ogni anno vi sia una delibera assembleare (o decisione dei soci) che fissa in modo chiaro il compenso dell’amministratore, prima che venga erogato. Se possibile, inserisci nello statuto una clausola che determini il compenso o stabilisca criteri oggettivi (es. percentuale sugli utili, tetti massimi, bonus al raggiungimento di certi risultati): questo riduce il rischio di dimenticare la delibera, perché lo statuto funge da autorizzazione permanente. Mantieni una documentazione accurata delle attività e dei risultati dell’amministratore, così da poter giustificare compensi variabili o elevati. Non utilizzare la società per pagare spese personali dell’amministratore senza seguire le regole (fringe benefit o addebiti): meglio far emergere i costi reali e tassarli correttamente che rischiare accuse di utili occulti. Se la tua è una holding o una società senza dipendenti, e l’unico costo è l’amministratore, presta particolare attenzione: un compenso molto alto in una holding che non ha attività operative può facilmente attrarre l’attenzione del Fisco (chiediti: cosa giustifica tale importo in una holding? magari la gestione complessa del gruppo; in tal caso documenta l’attività svolta). In sintesi, trasparenza e rispetto delle forme: così ti metti al riparo dalla gran parte delle contestazioni.

Esempi pratici (casi simulati)

Vediamo ora un paio di casi pratici ispirati a situazioni reali, per capire come si applicano i principi esposti e quali potrebbero essere gli esiti.

Caso 1: “Beta S.r.l.” – Compenso elevato in piccola società familiare
Scenario: La Beta S.r.l. è una società a responsabilità limitata a conduzione familiare, con due soci (marito e moglie) che detengono ciascuno il 50%. L’azienda ha un volume di affari annuo intorno a 200.000 € e genera utili modesti (utile medio 20.000 €). Il marito è l’amministratore unico. Negli ultimi due anni la società ha pagato al marito un compenso annuale di 80.000 €, deliberato formalmente dall’assemblea (dove i due soci, marito e moglie, hanno approvato). Conseguentemente, la società ha chiuso entrambi gli esercizi in perdita fiscale (perché il compenso ha più che assorbito l’utile operativo). L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento contestando che il compenso è manifestamente antieconomico e ha azzerato gli utili distribuibili, configurando secondo l’Ufficio un vantaggio fiscale indebito (abbattimento dell’IRES e fruizione di un’aliquota IRPEF inferiore). L’atto riprende a tassazione 50.000 € all’anno come costo indeducibile, ricalcolando un utile “normale” di 30.000 € per esercizio.

Analisi difensiva: In questo caso, la società ha rispettato le formalità (c’è la delibera regolare). La contestazione è sul merito (importo eccessivo rispetto ai dati di bilancio). Prima di tutto, va valutato il contesto: Beta S.r.l. è piccola, a carattere familiare; l’amministratore percepisce 80k su 200k di ricavi – un rapporto molto alto (40% dei ricavi), che di fatto azzera l’utile. Il rischio elusione c’è: il marito-amministratore, avendo moglie al 50%, con questo meccanismo incassa 80k tassati IRPEF solo lui (aliquota media magari intorno al 30-35%) invece di avere 20k di utile tassato 24% in capo alla società + 26% come dividendo per ciascun socio (un carico forse leggermente maggiore). Dunque l’Ufficio ha facile gioco a mostrare che c’è un risparmio. Come difendersi? Si può innanzitutto evidenziare le ragioni economiche: magari l’amministratore lavora a tempo pieno e di fatto è l’unico artefice del fatturato (ciò giustifica un compenso elevato anche se la società è piccola – in assenza di quel lavoro, i ricavi non esisterebbero). Se si riesce a documentare che figure analoghe sul mercato costerebbero simile importo (es. consulenti esterni, o costo opportunità di assumere un direttore commerciale), questo aiuta. Inoltre, si potrebbe far valere che la moglie-socia non partecipa all’attività e preferisce che la maggior parte del reddito vada al marito-lavoratore come compenso invece che metà a ciascuno come utile: è una scelta interna di ripartizione, che fiscalmente non dovrebbe rilevare più di tanto. Tuttavia, questi argomenti potrebbero non bastare perché i numeri sono davvero sbilanciati.

Giurisprudenza a favore: Si cita Cass. 1051/2025 per l’onere della prova in capo al Fisco . Si sottolinea che l’Ufficio deve dimostrare l’abuso: qui potrebbe replicare che l’abuso c’è, data la sproporzione clamorosa. Si può citare comunque la libertà di impresa e scelte discrezionali (Cass. 22023/2014: Fisco non può sostituirsi se l’imprenditore dà spiegazione plausibile ).

Possibile esito: In un ricorso, se la difesa porta elementi (ad es. mostra che l’amministratore lavorava 12 ore al giorno, l’alternativa sarebbe stata assumere due dirigenti per cifra simile, ecc.), una Commissione potrebbe essere convinta a dare ragione alla Beta S.r.l., vista anche la giurisprudenza recente. Ma non è scontato: l’antieconomicità è oggettiva qui. Potrebbe finire con un esito intermedio: ad esempio, la Commissione potrebbe ridurre la ripresa (ritenendo deducibile magari 50k e indeducibili 30k), oppure confermare la ripresa ma annullare le sanzioni riconoscendo quantomeno l’incertezza normativa oggettiva. Se poi si arriva in Cassazione, probabilmente – in linea con gli orientamenti attuali – prevale la tesi pro-contribuente, a patto che la difesa abbia ben evidenziato le ragioni extrafiscali. È anche possibile che Beta S.r.l. valuti di evitare un lungo contenzioso e preferisca definire con adesione accettando, ad esempio, di tassare un utile minimo (accordandosi su una base imponibile un po’ più bassa dei 30k proposti dall’Ufficio, e magari spuntando sanzioni ridotte). Molto dipenderà dalla convenienza economica e dalla propensione al rischio di litigare.

Caso 2: “Gamma Holding S.p.A.” – Compensi impliciti e fringe benefit
Scenario: Gamma Holding S.p.A. è una holding di investimento che detiene partecipazioni in varie società, amministrata da un CdA di 3 persone, tutti azionisti. La società non svolge attività commerciale operativa, incassa solo dividendi. Per alcuni anni, i consiglieri non si sono attribuiti compensi formali. Tuttavia, la holding ha sostenuto spese consistenti: auto aziendali di lusso a disposizione degli amministratori, viaggi all’estero “di rappresentanza” con coniugi al seguito, ecc. In un accertamento, l’Agenzia verifica i conti e scopre che nessun compenso risulta deliberato né pagato agli amministratori, ma che ci sono varie spese di carattere apparentemente personale (auto, viaggi, ristorante) contabilizzate come costi di amministrazione. L’Ufficio contesta che: (a) tali costi sono in realtà utilità in favore degli amministratori non dichiarate, quindi li disconosce alla holding (indeducibili) e parallelamente li considera utili occulti assegnati ai 3 amministratori (da tassare come redditi di capitale in capo a loro); (b) la mancanza di compensi ufficiali è un elemento di antieconomicità che giustifica un accertamento sintetico sui singoli (viene segnalato alle Direzioni competenti per eventuali redditometri sugli amministratori se il tenore di vita risulta alto).

Analisi difensiva: Qui il problema principale è la gestione informale dei compensi attraverso fringe benefit non dichiarati. La difesa dovrebbe concentrarsi sul dimostrare che almeno parte di quelle spese erano effettivamente di natura aziendale: per esempio, l’auto di lusso si prova che era utilizzata anche per meeting con investitori e viene accettato di tassare come fringe benefit solo una quota; i viaggi all’estero si giustificano come incontri con potenziali partner (se ci sono documenti di meeting, vanno prodotti). Insomma, ridurre l’impressione che fossero “pacchetti vacanza” a spese della società. Se si riesce a far passare l’idea che gli amministratori svolgevano un ruolo attivo di networking e direzione (anche se la holding non ha attività operativa, comunque gestisce partecipazioni, quindi qualche attività c’è), allora alcune spese possono essere considerate inerenti. Resta però la violazione di fondo: nessun compenso deliberato. Su questo, paradossalmente, la holding può arguire: “È vero, non deliberavamo compensi perché preferivamo lasciare utili in società; non c’era volontà di evasione, tant’è che non deducevamo compensi. Il Fisco però ora ci contesta le spese: su quelle siamo disponibili a pagare le imposte se risultano personali, ma non c’è stato occultamento di redditi, semmai un trattamento improprio di costi.” È una mezza ammissione per cercare indulgenza sulle sanzioni. Probabilmente la via migliore è cercare un accordo: la holding rinuncia a dedurre una percentuale rilevante di quelle spese e accetta la ripresa, e l’Ufficio magari rinuncia a sanzioni gravi o a perseguire i soci personalmente (potrebbe accordarsi di tassare alla società quelle utilità come extra reddito IRES, evitando di aprire fronti IRPEF sui singoli). Questo perché, difendersi nel merito puro sarebbe rischioso: la holding ha effettivamente coperto benefit privati con costi aziendali, cosa difficilmente difendibile se le prove sono chiare (fatture di hotel a 5 stelle per vacanze dei consiglieri, ecc.).

Possibile esito: Se il caso andasse a giudizio senza accordo, è probabile che almeno una parte dei costi contestati verrebbero confermati come indeducibili (quelli palesemente personali). I giudici potrebbero invece ritenere deducibile la quota di spese effettivamente legate all’attività (bisogna quantificarla, magari tramite CTU o perizia di parte). I soci amministratori rischierebbero di vedersi arrivare avvisi IRPEF per i benefici goduti: se la holding perde sul fatto che erano utili occulti, i soci avranno tasse su utili non dichiarati. Per prevenire il peggio, conviene che la holding stessa riqualifichi quelle somme come compensi tardivi o dividendi e applichi la tassazione dovuta, possibilmente utilizzando gli istituti di ravvedimento o definizione agevolata se disponibili. Insomma, è un caso dove l’aspetto penalizzante è la mancanza di trasparenza: meglio ammettere l’errore e regolarizzare, riducendo margine di manovra all’Agenzia. D’altronde, la domanda da porsi è: non sarebbe stato più conveniente per Gamma Holding deliberare direttamente compensi (deducibili per IRES) e far pagare IRPEF ai soci, invece di dedurre spese che ora vengono disconosciute? Spesso queste situazioni nascono da leggerezza nella gestione più che da calcolo evasivo. La lezione sarebbe: se anche non vuoi dare compensi in denaro, almeno gestisci correttamente i fringe benefit (tassando quelli ad uso promiscuo) per evitare contestazioni globali.

Questi esempi mostrano come, a seconda delle circostanze, le contestazioni sui compensi possono assumere sfumature diverse e vanno affrontate con strategie ad hoc: dal far valere la legittimità di scelte imprenditoriali nel caso di compensi elevati ma giustificati, al negoziare soluzioni e correggere irregolarità nel caso di compensi non dichiarati ma di fatto goduti in altra forma.

Conclusioni

I compensi agli amministratori sono un tema dove diritto societario e tributario si intrecciano fortemente. Dal percorso fatto emergono alcuni principi cardine:

  • Forma e sostanza: un compenso per essere deducibile deve essere formalmente deliberato secondo le regole societarie e avere una sostanza economica giustificabile nell’ambito dell’attività d’impresa. La forma (delibera) è condizione imprescindibile; la sostanza (congruità) è generalmente lasciata alla discrezionalità dell’impresa, salvo casi di abuso evidente.
  • Libertà d’impresa vs abuso del diritto: il confine tra lecita libertà di gestione (scelta di remunerare lautamente l’amministratore per motivi aziendali) ed elusione fiscale (gonfiare il compenso solo per risparmiare tasse) può essere sottile. Le ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali pendono per riconoscere maggiore libertà al contribuente, spostando sul Fisco l’onere di provare eventuali abusi . Ciò tutela il principio che il Fisco non può ingerirsi nelle scelte imprenditoriali se non in presenza di chiari intenti fraudolenti.
  • Prevenzione: dal punto di vista di società e amministratori, la prevenzione è la miglior difesa. Ciò significa: deliberare sempre i compensi (anche simbolici) in modo regolare; documentare le ragioni di compensi variabili o inusuali; evitare commistioni tra spese aziendali e private; in caso di dubbio, chiedere un parere professionale preventivo o un ruling all’Amministrazione finanziaria (per operazioni particolari). Ricordare che l’onere della prova in caso di verifica può essere invertito: avere le carte in regola e le prove a supporto delle proprie scelte rende molto più facile difendersi.
  • Azioni difensive: se l’accertamento arriva, agire tempestivamente. Oltre ai rimedi già discussi (contraddittorio, adesione, ricorso), non dimenticare eventuali possibilità di definizioni agevolate introdotte dalle normative di “pace fiscale” che periodicamente compaiono: condoni su sanzioni, definizione controversie pendenti con sconto, ecc., vanno valutate se applicabili, con approccio pragmatico. Talvolta pagare qualcosa in meno oggi è meglio che rischiare tutto in giudizio domani, specie se la giurisprudenza non è uniforme.

In conclusione, il compenso dell’amministratore non è di per sé un terreno minato, purché venga gestito con trasparenza e correttezza. Non deve essere “gradito al Fisco” in termini di importo, ma deve essere giustificato e coerente con la realtà aziendale . Quando il Fisco effettua valutazioni astratte (compenso troppo alto, troppo basso, ecc.), spesso tali accertamenti possono essere annullati o ridimensionati se si predispone una difesa tecnica efficace e ben documentata . D’altra parte, se effettivamente il contribuente ha sottovalutato gli adempimenti formali o ha spinto troppo in là la pianificazione fiscale, l’Amministrazione ha strumenti per colpire questi abusi.

Il bilanciamento lo sta definendo la giurisprudenza attuale: forma rigorosa ma sostanza flessibile. Per le aziende e i loro consulenti, il messaggio è chiaro: rispettare le regole di delibera e documentazione, e non temere di motivare le proprie scelte di gestione. In caso di accertamento, far valere i propri diritti – dal contraddittorio all’onere probatorio – e utilizzare tutte le risorse (norme, sentenze, expertise professionale) per ottenere ragione. Con un’impostazione difensiva solida, una contestazione su compensi “sproporzionati” può essere affrontata con successo, trasformando quella che all’inizio appare una valutazione soggettiva del Fisco in un nulla di fatto o in un esito molto più mite del temuto.

Fonti e Riferimenti

  • Codice Civile, artt. 2364, 2389, 2479 c.c. – Determinazione dei compensi degli amministratori da parte dell’assemblea; obbligatorietà delle delibere sociali per la validità dei pagamenti. (Testo normativo disponibile su: Brocardi.it, “Art. 2389 Codice Civile – Compensi degli amministratori”) .
  • Codice Civile, art. 1418 c.c. – Nullità degli atti contrari a norme imperative; applicazione ai pagamenti di compensi non deliberati (atto nullo ex art. 1418, co.1 c.c.) .
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 95 comma 5 – Principio di cassa per la deducibilità dei compensi agli amministratori: “I compensi spettanti agli amministratori… sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.” .
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 109 – Principio di inerenza delle spese all’attività d’impresa; base normativa per valutare (in casi di abuso) la non inerenza di costi manifestamente antieconomici .
  • L. 212/2000, art. 10-bis – Disciplina generale dell’abuso del diritto in materia tributaria: definizione di operazioni prive di sostanza economica e onere della prova a carico del Fisco. (Introdotto da D.Lgs. 128/2015; cfr. Cass. SS.UU. 450/2018 sul principio di unicità dello strumento anti-abuso) .
  • Cass. Civ., Sez. Unite, 29/08/2008 n. 21933 – Sentenza a Sezioni Unite: compenso ad amministratore non deliberato = atto nullo ex art. 1418 c.c.; irrilevante il pagamento (può essere chiesta la ripetizione). Consolidamento del principio di imperatività delle norme sul compenso.
  • Cass. Civ., Sez. V, 09/08/2022 n. 24562 – Sentenza che conferma l’indeducibilità dei compensi agli amministratori di S.r.l. in difetto di preventiva deliberazione assembleare; l’approvazione del bilancio non sana l’omissione . (Studio Prosdocimo, news 06.02.2023) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 25/03/2024 n. 8005 – Sentenza che ribadisce la necessità di specifica deliberazione dei soci per dedurre il compenso; la mera approvazione del bilancio contenente la voce non è sufficiente, salvo assemblea totalitaria che espressamente approvi la voce stessa . (Commento: Dirittobancario.it, 21.06.2024, E. Trecani) .
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 24/06/2025 n. 20613 – Ordinanza (depositata 24 lug. 2024) che sottolinea: le norme su compensi amm.vi (artt. 2389 e 2364 c.c.) sono dettate anche nell’interesse pubblico e sono imperative; non si possono aggirare con contratti di consulenza tra società e amministratori senza delibera . La delibera di bilancio non equivale a quella sui compensi. (Commento: Ratio Quotidiano, 26.07.2025, C. Rigato & G. Sarragioto) .
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 16/01/2025 n. 1051 – Ordinanza che stabilisce il principio pro contribuente: spetta al Fisco provare l’incongruità del compenso come parte di manovra elusiva; non è ammesso disconoscere il costo su base puramente quantitativa . L’inerenza di un costo non si misura in rapporto ai ricavi generati (obbligazione del manager è di mezzi, non di risultato). Caso: compenso aumentato in anno di utili eccezionali, ritenuto lecito dato il nesso con performance. (Studio Dominici Associati, news 17.01.2025) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 26/10/2020 n. 23427 – Ordinanza in tema di società di persone: confermata la legittimità di accertamento analitico-induttivo quando l’antieconomicità è grave e desumibile anche da un unico elemento presuntivo, quale un compenso ai soci amministratori superiore all’utile dichiarato . Un compenso “abnorme” rispetto al reddito sociale è indice di irragionevolezza gestionale. (Rassegna: Commercialista Telematico, 29.10.2020 segnalazione G. Palumbo) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 16/04/2013 n. 9151 – (Nota Eutekne: “Indeducibili i compensi sproporzionati” di S. Latorraca) Principio affermato nel 2013: è legittimo il recupero a tassazione di parte del compenso di un amministratore unico ove appaia sproporzionato rispetto all’attività svolta . (Orientamento precedente all’introduzione dell’art. 10-bis, ora da coordinare con le pronunce 2019-2025 sull’onere probatorio).
  • Cass. Civ., Sez. V, 30/07/2014 n. 22023 (caso Glaxo) – In tema di sindacato di antieconomicità: l’Amministrazione può disconoscere costi manifestamente incongrui, ma se l’imprenditore fornisce una spiegazione plausibile, il Fisco non può sostituirsi nelle scelte imprenditoriali . (Confermato e integrato da orientamenti successivi pro contribuente).
  • Cass. Civ., Sez. Unite, 17/01/2018 n. 450 – Sezioni Unite in tema di abuso del diritto: ribadita la centralità dell’art. 10-bis L.212/2000 come base legale per contestare operazioni elusive; non si può prescindere da esso. (Importante per affermare che solo seguendo la procedura antiabuso si possono disconoscere vantaggi fiscali, altrimenti le contestazioni fondate su mera antieconomicità generica sono illegittime).
  • Cass. Civ., Sez. Unite, 19/07/2025 n. 21271 – Sentenza SS.UU. sul contraddittorio “a tavolino”: stabilito che per gli atti impositivi emanati dopo il 01/07/2023 l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’atto, senza necessità di provare la concreta lesione difensiva . (Elemento procedurale di forte tutela per il contribuente, da invocare se l’accertamento è stato emesso senza previo invito al contraddittorio).

Il Fisco ti contesta compensi agli amministratori ritenuti “sproporzionati” e sostiene che siano indeducibili o utili mascherati? Sai che il rischio è doppio: per la società e per l’amministratore? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui compensi agli amministratori, in particolare nelle holding e nelle S.r.l., quando:

– i compensi appaiono elevati rispetto ai risultati economici,
– la holding svolge un’attività ritenuta limitata o solo di controllo,
– manca una delibera chiara e tempestiva,
– non è dimostrabile l’effettivo apporto gestionale,
– il compenso sembra una distribuzione di utili mascherata.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 indeducibilità dei compensi per la società,
👉 recupero di IRES, IRAP e IVA (se applicata),
👉 sanzioni e interessi,
👉 riqualificazione come utili distribuiti,
👉 doppia imposizione società–amministratore,
👉 responsabilità personali degli amministratori.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per compensi sproporzionati agli amministratori?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 la sproporzione non è una prova automatica di illegittimità,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.

Questa guida ti spiega:

– perché il Fisco contesta i compensi agli amministratori di holding e S.r.l.,
– quando un compenso viene considerato “sproporzionato”,
– quali difese funzionano davvero,
– come impostare una strategia efficace con l’avvocato.


Perché il Fisco Contesta i Compensi nelle Holding e nelle S.r.l.

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta i compensi quando ritiene che:

– non siano inerenti all’attività della società,
– siano antieconomici rispetto a fatturato e utili,
– non riflettano un reale ruolo gestionale,
– siano una forma indiretta di remunerazione del capitale,
– manchi una struttura organizzativa coerente (tipico delle holding).

👉 Il Fisco guarda alla sostanza dell’attività svolta,
👉 non al solo titolo di “amministratore”.


Quando un Compenso è Considerato “Sproporzionato”

Un compenso viene ritenuto sospetto quando:

– supera di molto i margini della società,
– è elevato in presenza di perdite o utili minimi,
– non è coerente con il numero di dipendenti o con l’operatività,
– non è supportato da contratti, deleghe o attività documentate,
– è variabile senza criteri oggettivi.

👉 Ma la sproporzione è solo un indizio,
👉 non una prova automatica di indebita deduzione.


Il Rischio Maggiore: Riqualificazione come Utili

Il pericolo concreto è che il Fisco:

– disconosca il costo per la società,
– riqualifichi il compenso come utile distribuito,
– applichi tassazione in capo alla società e all’amministratore,
– contesti sanzioni aggravate.

👉 La difesa deve evitare questa riqualificazione.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Inerenza del Compenso

La difesa parte dalla prova che l’amministratore:

– svolge attività reali e continuative,
– assume responsabilità gestionali effettive,
– contribuisce in modo concreto ai risultati del gruppo o della società.

👉 Nelle holding è essenziale dimostrare l’attività di direzione, coordinamento e strategia.


🔹 2. Dimostrare la Congruità in Base al Ruolo (Non al Risultato)

Un principio fondamentale è questo:

👉 la congruità del compenso non dipende solo dall’utile,
👉 ma dal valore dell’attività svolta.

Questo significa che:

– un compenso elevato può essere legittimo anche in anni difficili,
– contano competenze, responsabilità, complessità e rischio,
– il Fisco non può imporre compensi “standard”.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Rafforzare Delibere, Deleghe e Assetto Organizzativo

È decisivo dimostrare:

– una delibera assembleare valida e preventiva,
– deleghe operative chiare,
– coerenza con statuto e prassi societaria,
– un assetto organizzativo compatibile con il compenso.

👉 La debolezza formale rafforza l’accertamento.


🔹 4. Distinguere Compensi, Dividendi e Rimborsi

Molte contestazioni nascono dalla confusione tra:

– compensi per attività gestionale,
– distribuzione di utili,
– rimborsi spese.

👉 La separazione contabile e giuridica è una difesa chiave.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a Questionari e PVC

È il primo snodo decisivo.

Serve per:

– descrivere l’attività svolta dagli amministratori,
– giustificare importi e criteri,
– evitare l’accertamento definitivo.

👉 Una risposta generica rafforza la tesi del Fisco.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile quando:

– alcune criticità sono difficilmente superabili,
– conviene ridurre sanzioni e recuperi,
– serve una soluzione controllata.

👉 Va valutato strategicamente, non accettato per timore.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il compenso è reale e giustificato,
– il Fisco applica criteri astratti o automatici,
– la riqualificazione come utili è forzata.

👉 Molti accertamenti sui compensi agli amministratori vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Il Compenso Non È Vietato, Va Spiegato

Un principio fondamentale è questo:

👉 un compenso elevato non è illecito se è reale, inerente e congruo.

Questo significa che:

– il Fisco deve provare l’indebita deduzione,
– la società ha diritto a remunerare la gestione,
– la difesa si basa su fatti, non su percentuali astratte.

👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte holding e S.r.l. sbagliano perché:

– non documentano l’attività degli amministratori,
– sottovalutano il rischio di riqualificazione,
– rispondono senza una strategia tecnica,
– accettano recuperi non dovuti per paura.

👉 Così il danno fiscale si moltiplica.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sui compensi sproporzionati è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza ruoli, delibere e attività,
– costruisce la prova di inerenza e congruità,
– smonta le presunzioni del Fisco,
– tutela società e amministratori da doppia imposizione.

👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere la deducibilità dei compensi,
– evitare la riqualificazione come utili,
– ridurre o annullare sanzioni,
– proteggere società e patrimonio personale.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti societari complessi richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in fiscalità delle holding e compensi agli amministratori
– Difensore di società, amministratori e gruppi societari
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per compensi sproporzionati agli amministratori di holding e S.r.l.:

👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia giuridica solida e documentata.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’attività svolta,
👉 spiegare la congruità del compenso,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui compensi agli amministratori può evitare conseguenze fiscali, economiche e personali molto gravi.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!