Accertamento Fiscale Per Auto Aziendali Non Strumentali: Come Difendersi Bene

L’accertamento fiscale per auto aziendali non strumentali è una delle contestazioni più ricorrenti, perché l’Agenzia delle Entrate tende a limitare o disconoscere deducibilità dei costi e detraibilità IVA quando ritiene che il veicolo non sia utilizzato in modo esclusivo o prevalente per l’attività d’impresa o professionale.

Durante i controlli fiscali, l’Ufficio analizza l’uso dell’auto, le modalità di intestazione, i costi sostenuti e la documentazione, sostenendo spesso che il veicolo abbia un utilizzo personale o promiscuo, con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi.

Il rischio è concreto:
costi realmente sostenuti per l’attività possono essere riqualificati come indeducibili, con un aumento significativo del carico fiscale.

Molti si chiedono:
“Quando un’auto è considerata non strumentale?”
“L’uso promiscuo fa perdere tutta la deduzione?”
“Serve dimostrare l’utilizzo esclusivo?”
“Come posso difendermi da una contestazione del Fisco?”

È fondamentale chiarirlo subito:
un’auto aziendale non diventa automaticamente indeducibile solo perché non è strumentale in senso stretto.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.


Cosa intende il Fisco per auto aziendali non strumentali

Secondo l’Amministrazione finanziaria, sono considerate non strumentali:

• auto non indispensabili all’attività svolta
• veicoli utilizzati anche per fini personali
• mezzi non assegnati formalmente a dipendenti
• auto prive di documentazione sull’uso lavorativo
• veicoli ritenuti sproporzionati rispetto all’attività

Ma la non strumentalità non equivale a totale indeducibilità.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i costi delle auto aziendali

Le contestazioni più frequenti si basano su:

• presunto utilizzo personale del veicolo
• mancanza di prova dell’uso lavorativo
• assenza di contratti di assegnazione
• valutazioni di antieconomicità
• utilizzo promiscuo non documentato
• applicazione rigida delle percentuali di deduzione

Ma la valutazione non può essere astratta o automatica.


Il rischio più grave: disconoscimento dei costi e recupero IVA

Il vero pericolo è che:

• i costi di acquisto e gestione vengano disconosciuti
• l’IVA venga recuperata
• aumenti l’imponibile
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• l’accertamento diventi esecutivo

Anche quando l’auto è effettivamente utilizzata per lavoro.


L’errore più grave: pensare che l’uso promiscuo elimini ogni difesa

Molti contribuenti sbagliano quando:

• accettano il disconoscimento senza reagire
• pensano che serva un uso esclusivo assoluto
• non dimostrano l’utilità per l’attività
• non spiegano il contesto operativo
• rinunciano a una difesa tecnica

L’uso promiscuo non annulla automaticamente il diritto alla deduzione.


Auto aziendali e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• la deducibilità dipende dall’inerenza
• l’uso lavorativo può essere prevalente
• le percentuali di deduzione sono limiti massimi
• l’antieconomicità è solo un indizio
• le presunzioni devono essere motivate
• l’onere della prova è dell’Amministrazione

Se l’auto è funzionale all’attività, i costi sono difendibili.


Quando la contestazione sulle auto aziendali è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il veicolo è utilizzato per esigenze lavorative
• esiste coerenza con l’attività svolta
• l’uso personale è marginale o regolato
• la contestazione è basata su automatismi
• la motivazione dell’atto è generica
• non esiste un vantaggio personale esclusivo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una difesa efficace sulle auto aziendali

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica della tipologia di veicolo
• ricostruzione dell’utilizzo lavorativo
• dimostrazione dell’inerenza all’attività
• utilizzo di documentazione e riscontri indiretti
• contestazione delle presunzioni automatiche
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa sostanziale e ragionata, non solo formale.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• il recupero diventa definitivo
• le sanzioni si consolidano
• l’atto diventa esecutivo
• partono procedure di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire tempestivamente è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• aumento ingiustificato del carico fiscale
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e operativo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sulle auto aziendali

Se ricevi un accertamento per auto aziendali non strumentali:

• non accettare automaticamente il disconoscimento
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la motivazione dell’atto
• ricostruisci l’uso reale del veicolo
• raccogli ogni elemento utile
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti sulle auto aziendali, contrastando disconoscimenti automatici e valutazioni eccessivamente rigide del Fisco.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• dimostrare l’inerenza dell’auto all’attività
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la liquidità
• prevenire future contestazioni


Agisci ora

Un’auto utilizzata per esigenze di lavoro
non diventa indeducibile solo perché non è “strumentale” in senso assoluto.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato i costi delle auto aziendali,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la correttezza della tua gestione, prima che un disconoscimento diventi definitivo.

Introduzione

Le auto aziendali non strumentali – ossia i veicoli intestati a imprese o professionisti che non sono utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa – rappresentano uno dei fronti più delicati nei rapporti con il Fisco italiano. Si tratta tipicamente delle autovetture aziendali ad uso promiscuo, impiegate sia per esigenze lavorative sia per scopi personali di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti. Proprio questa duplice natura d’uso rende le auto non strettamente “strumentali” oggetto di limiti fiscali stringenti (in termini di costi deducibili e IVA detraibile) e spesso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Un’azienda che acquista o utilizza un’autovettura deve confrontarsi con una normativa complessa e fortemente limitativa: a differenza dei beni strumentali “puri” (macchinari, attrezzature, veicoli senza i quali l’attività non può svolgersi), le auto aziendali non ritenute indispensabili all’esercizio dell’impresa godono solo di deduzioni forfettarie parziali. La ratio è chiara: il legislatore presume un uso privato in capo al contribuente e permette di dedurre solo una piccola parte del costo, negando il resto come non inerente all’attività professionale . Ciò avviene sia sul fronte delle imposte sul reddito (IRES o IRPEF) sia sul fronte dell’IVA. Ne consegue che l’accertamento fiscale sulle auto aziendali verte spesso sulla verifica del rispetto di tali limiti forfettari e sull’eventuale contestazione di un uso personale del veicolo non adeguatamente tassato.

In questa guida avanzata, rivolta a professionisti, PMI e società di capitali (ma utile anche ai loro consulenti legali e fiscali), analizzeremo in dettaglio come funzionano le regole fiscali italiane sulle auto aziendali non strumentali aggiornate all’11 gennaio 2026, quali sono le contestazioni tipiche in sede di verifica e, soprattutto, come difendersi efficacemente da un avviso di accertamento. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro e divulgativo, con riferimenti normativi puntuali, sentenze aggiornate della giurisprudenza tributaria, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte per sciogliere i dubbi più comuni. L’obiettivo è fornire un quadro completo dal punto di vista del contribuente, evidenziando i suoi diritti e gli strumenti di tutela (anche processuale) di fronte al Fisco.

Prima di addentrarci nei dettagli, è importante sottolineare che la materia è in continua evoluzione. Negli ultimi anni ci sono stati interventi normativi (es. riforma della tassazione dei fringe benefit auto, proroghe sulle detrazioni IVA) e pronunce giurisprudenziali significative (anche recentissime) che hanno inciso sull’interpretazione delle regole. Questa guida tiene conto delle ultime novità fino a inizio 2026, così da offrire un quadro aggiornato e accurato.

Normativa fiscale sulle auto aziendali

Per comprendere come difendersi da un accertamento sulle auto aziendali, bisogna partire dal dato normativo vigente . Le fonti principali sono:

  • Art. 164 del TUIR (D.P.R. 917/1986) – disciplina la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore ai fini delle imposte sui redditi.
  • Art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 – disciplina la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto e gestione di tali veicoli.
  • Art. 2, commi 36-terdecies – 36-duodevicies, D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011) – disciplina anti-elusiva per i beni concessi in godimento a soci o familiari (include auto aziendali utilizzate privatamente da soci/amministratori).
  • Art. 109, comma 5, TUIR – principio generale di inerenza dei costi all’attività d’impresa, sempre rilevante in materia.
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – garantisce diritti procedurali in sede di accertamento (es. tempi, contraddittorio), che però non modificano le percentuali fiscali ma rilevano nella difesa.

Vediamo in sintesi cosa prevedono queste norme, prima di esaminare i problemi e le soluzioni nel dettaglio.

Deducibilità delle spese (imposte sui redditi)

L’art. 164 del TUIR stabilisce regole diverse di deducibilità a seconda dell’utilizzo del veicolo. In particolare, distingue tre casistiche principali :

  1. Veicoli strumentali al 100% – Mezzi senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata (c.d. beni strumentali per natura all’attività) oppure adibiti a uso pubblico. Esempi: taxi per un tassista, auto di una scuola guida, furgoni attrezzati di un’impresa di assistenza tecnica, veicoli di imprese di noleggio con conducente, ambulanze per società di soccorso. In questi casi il costo è interamente deducibile (100%) , perché l’auto è considerata indispensabile e utilizzata esclusivamente nell’attività d’impresa. La normativa (art. 164, comma 1, lett. a) in pratica esclude tali veicoli dal regime penalizzante, riconoscendo la totale inerenza dei relativi costi. Anche le spese di gestione correlate (carburante, assicurazione, manutenzione, ecc.) sono deducibili al 100%. Non vi sono limiti di valore per la deduzione di questi mezzi (possono costare qualsiasi importo). Va però ribadito che la qualificazione di strumentalità esclusiva è molto restrittiva: secondo la Cassazione, essa ricorre solo se “l’attività dell’impresa senza quei veicoli non può essere esercitata” . Ad esempio, un’autovettura di rappresentanza per un’azienda manifatturiera non sarà mai considerata strumentale al 100%, perché l’impresa potrebbe operare anche senza di essa (pur con qualche scomodità), a differenza di un autonoleggio che senza auto non potrebbe esistere.
  2. Veicoli a deducibilità limitata (uso promiscuo o non strumentale) – Sono i veicoli aziendali non rientranti nella categoria precedente, ovvero che non sono beni strumentali indispensabiliadibiti a uso pubblico. La regola generale (art. 164, comma 1, lett. b) è che tali costi sono deducibili solo in misura parziale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo lavorativo: precisamente solo il 20% delle spese e degli altri componenti negativi è deducibile . Il restante 80% è indeducibile per legge, in quanto presuntivamente riferito a uso personale. Questa percentuale del 20% è fissata per legge come forfettizzazione irretrattabile dell’uso privato: è una presunzione assoluta di non inerenza oltre tale quota, che non ammette prova contraria da parte del contribuente . Ciò significa che, anche se l’impresa dimostrasse che l’auto è stata utilizzata per lavoro al 90% del tempo, non potrebbe comunque dedurre più del 20%. Non è neppure ammesso un interpello per disapplicare il limite, poiché esso non è considerato norma antielusiva ma norma di sistema a tutela del gettito . Rientrano in questa categoria la maggior parte delle auto aziendali “generiche”: vetture aziendali non assegnate in uso esclusivo a qualcuno, automezzi di rappresentanza, auto date occasionalmente a soci o dipendenti senza specifico accordo di fringe benefit, ecc. Oltre al limite percentuale, la legge prevede anche un tetto massimo al costo d’acquisto su cui calcolare deduzione e ammortamenti: per le autovetture, tale valore massimo è di € 18.075,99 (importo fissato dal 1997 e tuttora valido) . In altre parole, se una società compra un’auto da € 30.000, ai fini fiscali potrà considerare solo € 18.075,99 come valore su cui calcolare l’ammortamento deducibile; inoltre di questo importo potrà dedurre solo il 20% annuo come quota massima. Le spese di gestione (carburante, bollo, assicurazione, riparazioni) invece non sono soggette al tetto di valore, ma solo al limite del 20% . Nota: La percentuale del 20% è in vigore dal periodo d’imposta 2013 in poi (introdotta dalla Legge di stabilità 2013); negli anni 2007-2012 il limite era più alto (40%) , ma attualmente – e per il 2026 – resta al 20%. Anche i lavoratori autonomi (professionisti) rientrano in questa casistica, con alcune peculiarità (come vedremo più avanti).
  3. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit) – Questa è una sottocategoria particolare, disciplinata dall’art. 164, comma 1, lett. b-bis TUIR. Riguarda le auto aziendali assegnate ad un dipendente (o collaboratore assimilato) in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, con addebito in busta paga di un fringe benefit (beneficio in natura) tassato come reddito di lavoro. In tale ipotesi, la normativa fiscale concede un trattamento di favore: deducibilità al 70% dei costi relativi al veicolo . In pratica, se l’auto è concessa al dipendente per uso sia aziendale sia personale in modo continuativo (oltre 183 giorni l’anno) e il valore dell’uso privato è tassato in capo al dipendente, l’azienda può dedurre il 70% delle spese (invece del 20%). Anche qui vale un tetto di costo (sempre € 18.075,99 per vetture) su cui calcolare ammortamenti. Questa normativa è stata introdotta per favorire la concessione di auto ai dipendenti come parte del pacchetto retributivo. Attenzione: il 70% è la regola attuale (a regime dal 2013 in poi); negli anni precedenti la percentuale era più alta (90% per il 2007-2012, e transitoriamente 65% nel 2006) . Oggi, dunque, se un’azienda assegna un’auto aziendale ad un dipendente (ad esempio un agente commerciale) facendogli pagare il relativo fringe benefit in busta paga, dedurrà il 70% di tutti i costi (carburante, manutenzione, leasing, ecc.) legati a quell’auto. Questa è l’unica circostanza in cui la deducibilità supera la soglia standard del 20% per le auto non strumentali. Naturalmente, occorre rispettare i requisiti: l’assegnazione deve risultare da un atto (contratto o regolamento aziendale) e il fringe benefit deve essere effettivamente calcolato e tassato (normalmente viene calcolato in base al 30% di una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui secondo le tabelle ACI, con eventuale riduzione se il dipendente contribuisce ai costi). Se l’auto è data in uso promiscuo ma per meno della metà dell’anno, in teoria non rientrerebbe in questa lettera b-bis – anche se in passato l’Agenzia delle Entrate aveva previsto (nel 2007) la deducibilità limitata al valore del fringe benefit imputato, quella regola è stata poi superata dalle percentuali fisse . Dunque oggi conta principalmente il criterio temporale (> metà anno) per applicare il 70%. Da notare che questo regime può applicarsi, in linea di principio, anche alle auto date in uso promiscuo ad amministratori con compenso assimilato a lavoro dipendente, purché vi sia un fringe benefit tassato (gli amministratori di società percepiscono “redditi assimilati a lavoro dipendente” e quindi rientrano nella disciplina dei fringe benefit).

Oltre a queste casistiche principali, l’art. 164 TUIR prevede un trattamento di favore specifico per gli agenti e rappresentanti di commercio: per i veicoli utilizzati da agenti, la deducibilità è all’80% dei costi (sempre con limiti massimi di valore più elevati, circa € 25.822,84 per autovetture) . Ciò riconosce che per gli agenti l’auto è uno strumento essenziale, pur non rientrando tecnicamente nella lettera a) dei beni “senza i quali l’attività non si configura”. Anche l’IVA ha regole particolari per gli agenti, come vedremo, ma in questa guida ci focalizziamo sulle auto aziendali non strumentali in senso stretto (escludendo quindi i casi di agenti, che seguono norme più favorevoli).

Riassumendo in una tabella riepilogativa i principali limiti di deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) per le auto aziendali:

Tipologia di veicolo/usoDeducibilità costiLimite di costo deducibile (autovetture)
Veicolo strumentale all’attività d’impresa (uso esclusivo)100% (integrale)Nessun limite (intero costo deducibile)
Veicolo ad uso pubblico (es. taxi, NCC)100%Nessun limite
Veicolo aziendale non strumentale (uso promiscuo “non assegnato”)20% (deducibilità forfettaria)€ 18.075,99 su acquisto/leasing (€ 3.615,20 annui per noleggio)
Veicolo assegnato a dipendente (uso promiscuo con fringe benefit)70%€ 18.075,99 (acquisto/leasing); analoghi limiti valore come sopra
Veicolo utilizzato da agente di commercio80% (90% ante-2017)~€ 25.822,84 (costo max autovetture per agenti)
Motoveicoli non strumentali (es. moto aziendale non indispensabile)20%€ 4.131,66 (motocicli); € 2.065,83 (ciclomotori)

(Note: I limiti di valore indicati si riferiscono al massimo costo fiscalmente riconosciuto per l’automezzo. Se il prezzo supera tale importo, la parte eccedente è indeducibile. I limiti vanno ragguagliati ad anno per leasing/noleggio. Le percentuali di deducibilità si applicano sia al costo d’acquisto (quote di ammortamento/leasing) sia alle spese di impiego (esercizio), tranne dove diversamente specificato.)

Per completezza, bisogna menzionare le peculiarità per i liberi professionisti (esercenti arti e professioni): anch’essi rientrano nei limiti di deducibilità del 20% per le auto non strumentali, ma con l’ulteriore vincolo che tale deduzione è concessa per un solo veicolo. Infatti un singolo professionista può dedurre le spese auto solo per un’autovettura (art. 164, comma 1, lett. b, ultima parte); se ha più automezzi, gli altri sono integralmente indeducibili. Se lo studio è associato (società semplice o associazione professionale), si può dedurre un veicolo per ogni socio o associato . Ad esempio, un avvocato che possiede due auto non potrà dedurre i costi di entrambe: dovrà scegliere un veicolo come “auto dello studio” su cui applicare il 20% (entro il limite di costo di € 18.075,99), mentre le spese dell’altra auto non saranno deducibili. Anche per i professionisti vale il tetto di valore (€ 18.075,99) e le percentuali sopra indicate (20% in generale). In passato (fino al 2006) i professionisti avevano percentuali diverse (ad es. 50% poi 25%), ma attualmente il regime è allineato a quello delle imprese (20%). Pertanto, in sede di accertamento, un libero professionista potrà vedersi contestare l’eventuale deduzione di costi per un secondo veicolo o per la quota eccedente il tetto, esattamente come avviene per le società.

In sintesi, la normativa sulle imposte sui redditi prevede forti limitazioni: solo una minima parte delle spese delle “auto non strumentali” è deducibile, indipendentemente dall’effettivo uso lavorativo. Questo concetto – apparentemente penalizzante – discende dalla scelta legislativa di evitare che le automobili, beni suscettibili di utilizzo personale, diventino un facile strumento di evasione o elusione (deducendo costi in realtà riferibili alla sfera privata). Tali limiti funzionano come presunzioni legali: l’amministrazione finanziaria non ha bisogno di dimostrare che l’auto sia stata usata dal contribuente la domenica per andare al mare; può semplicemente applicare il tetto del 20% e negare la deduzione oltre quel limite. Questo punto è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che qualunque utilizzo non indispensabile comporta la limitazione forfettaria, “anche nel caso di uso esclusivo [aziendale] se non anche strumentale” . D’altra parte, come vedremo nella sezione difensiva, in situazioni eccezionali di contestazione totale di inerenza (ad esempio il Fisco disconosce anche il 20% sostenendo che l’auto è del tutto estranea all’attività), sarà onere della difesa far valere le proprie ragioni.

Detraibilità IVA sulle auto aziendali

Parallelamente alle regole sulle imposte dirette, esistono specifiche limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa ai veicoli aziendali. La fonte è l’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che l’IVA assolta sull’acquisto (o importazione) e sulle spese di esercizio dei mezzi di trasporto a motore è detraibile solo in parte quando i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa . In particolare, la regola generale vigente prevede una detrazione IVA limitata al 40% dell’imposta, salvo eccezioni.

In pratica, se una società compra un’autovettura promiscua (non interamente strumentale), può detrarre soltanto il 40% dell’IVA pagata (ad esempio su € 10.000 + IVA di costi annui, se l’IVA è € 2.200, potrà detrarne € 880). Il restante 60% dell’IVA è indetraibile in via forfettaria, perché presuntivamente afferente all’uso privato. Questo vale anche per i professionisti con partita IVA.

Le eccezioni in cui è ammessa la detrazione integrale (100%) dell’IVA sono sostanzialmente le stesse viste per la deducibilità integrale: – veicoli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa (strumentali in senso stretto o destinati a essere impiegati solo nell’esercizio dell’arte o professione del contribuente); – veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. concessionarie auto per le auto in stock, società di leasing/noleggio per le auto date in locazione, autosaloni) ; – veicoli utilizzati da agenti di commercio (equiparati dall’art. 19-bis1 alle auto strumentali ai fini IVA).

In tutti gli altri casi di utilizzo promiscuo o non esclusivo, l’IVA è detraibile al 40% per effetto di presunzione di legge . Anche qui la presunzione è legale relativa (nel senso che deriva dalla normativa interna in linea con la VI direttiva IVA e le decisioni UE): il contribuente, per prassi, non può detrarre più del 40% nemmeno provando che ha usato l’auto solo per lavoro (salvo i casi strumentali sopra detti). L’eventuale uso privato del mezzo oltre la quota forfettaria del 60% viene considerato a titolo definitivo.

Il regime del 40% è in vigore ormai da molti anni, essendo il risultato di una deroga comunitaria concessa all’Italia. Va ricordato che la normativa IVA sui veicoli è nata in origine come totale indetraibilità (tra il 2007 e il 2010 l’IVA sulle auto non strumentali era completamente indetraibile, salvo fringe benefit) a seguito del cosiddetto “Decreto Visco-Bersani” del 2006. In seguito, una decisione UE del 2007 autorizzò l’Italia a introdurre una detrazione forfetaria del 40% per allinearsi parzialmente agli altri Paesi UE . Tale percentuale del 40% è stata più volte prorogata nel corso degli anni e, da ultimo, è confermata almeno fino al 31 dicembre 2028 (attuale termine di scadenza della misura) . Anche per il 2026, dunque, si applica il regime 40% di detrazione IVA per le auto aziendali non a uso esclusivo.

Esempio: se una SRL acquista un’auto non strumentale per € 30.000 + IVA 22% (€ 6.600), potrà detrarre solo € 2.640 di IVA (40% di 6.600). I restanti € 3.960 di IVA diventeranno un costo (indetraibile IVA) da sommare al costo base dell’auto ai fini dell’ammortamento. Allo stesso modo, l’IVA sul carburante, sulle manutenzioni, etc., sarà detraibile al 40%. Questo prescindendo dall’uso effettivo: anche se quell’auto venisse usata quasi solo per lavoro, la detrazione massima resta 40%.

Come per le imposte dirette, se il veicolo ricade nelle eccezioni (strumentale esclusivo, uso pubblico, agente di commercio), allora l’IVA è detraibile al 100%. Ad esempio, l’IVA sull’acquisto di un taxi da parte di un tassista è interamente detraibile. Un altro esempio: le cosiddette “auto di cortesia” che un’officina meccanica fornisce ai clienti durante le riparazioni – pur essendo autovetture – sono state riconosciute come beni impiegati nell’attività di assistenza (post-vendita) e quindi con IVA integralmente detraibile, trattandosi di veicoli funzionali all’esercizio dell’impresa (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sent. n. 3765/5/2023) . In quel caso, l’ufficio aveva negato la detrazione oltre il 40% su decine di auto di cortesia noleggiate dall’azienda, ma il giudice tributario ha dato ragione al contribuente, riconoscendo la natura strumentale di quei veicoli rispetto all’attività (servizio ai clienti) e quindi la piena detraibilità dell’IVA assolta a monte .

Oltre alla percentuale di detrazione, l’IVA auto ha altri vincoli specifici: in particolare, la detrazione integrale spetta solo se il veicolo rientra nelle categorie ammesse e non sia comunque utilizzato anche privatamente nemmeno in minima parte. In caso di utilizzo promiscuo, scatta il 40%. Non è consentito quindi, in regime ordinario, detrarre al 100% l’IVA e poi utilizzare l’auto anche per fini personali, neppure se volendo si rendesse tassabile un fringe benefit: la norma interna è rigida sul 40%. (Diverso era il regime 2006-2007, ma è superato.)

Riassunto in breve delle aliquote IVA detraibili: – 100% IVA detraibile: veicoli esclusivamente aziendali/strumentali o oggetto dell’attività (es. rivendita auto), e per agenti di commercio . – 40% IVA detraibile: veicoli a uso promiscuo (la generalità dei casi, inclusi fringe benefit ai dipendenti; infatti, la presenza di un fringe benefit non aumenta la quota IVA detraibile, che resta 40% per norma comunitaria). – 0% IVA detraibile (indetraibilità totale): alcuni casi particolari non più comuni dal 2008 in poi; attualmente può riguardare motoveicoli >350 cc non strumentali (completamente esclusi da detrazione IVA) .

È utile sottolineare che il differente trattamento IVA e redditi può generare alcune asimmetrie: ad esempio, un’auto assegnata a un dipendente consente 70% di deducibilità costi ma solo 40% di detrazione IVA (quindi l’IVA in buona parte rimane un costo). Oppure un agente di commercio detrae IVA 100% ma deduce costi 80%. Queste differenze vanno tenute presenti nella gestione fiscale del veicolo.

Beni concessi a soci o familiari: normativa anti-elusiva

Un capitolo fondamentale per comprendere le possibili contestazioni su auto aziendali è la disciplina dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore (introdotta dall’art. 2, commi 36-terdecies e seguenti del D.L. 138/2011, cosiddetta “manovra di Ferragosto 2011”). Questa normativa è nata per contrastare un fenomeno elusivo diffuso: l’intestazione alla società di beni di lusso o ad uso personale (auto, immobili, barche) poi utilizzati dai soci o dai loro familiari a titolo gratuito o a prezzo irrisorio, allo scopo di dedurne i costi in capo alla società senza far emergere benefici tassabili per l’utilizzatore.

La disciplina prevede due conseguenze parallele : – In capo al socio utilizzatore (o familiare dell’imprenditore individuale) scatta un nuovo reddito imponibile classificato tra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. h-ter, TUIR): esso è pari alla differenza tra il valore di mercato del godimento del bene e il corrispettivo eventualmente pagato dal socio alla società . In sostanza, se la società fa usare al socio un’auto senza fargli pagare nulla (o facendogli pagare poco), il socio dovrà dichiarare un reddito imponibile pari al valore normale di quell’uso (es. valore di noleggio annuo) meno quanto ha effettivamente versato. – In capo alla società concedente, i costi relativi a tali beni diventano indeducibili dal reddito d’impresa, fintanto che il corrispettivo pagato dal socio è inferiore al valore di mercato . Questo implica che se la società regala il beneficio al socio (o pratica un prezzo simbolico), non potrà dedurre né ammortamenti né spese di gestione del bene corrispondenti all’uso privato.

Di fatto, la norma colpisce situazioni come: auto di grossa cilindrata intestata alla società ma usata personalmente dall’amministratore senza addebiti, immobile abitativo di proprietà della società dato in uso al socio come abitazione, ecc. In tali casi, se il socio non paga un affitto/noleggio in linea col mercato, la società perde la deduzione dei costi e il socio ci paga le tasse come fosse un reddito percepito.

Va evidenziato che queste disposizioni si applicano a tutte le forme societarie (di persone, capitali, cooperative) e anche alle imprese individuali (per i beni dati ai familiari dell’imprenditore) . Sono invece esclusi solo i casi di soci di società semplici ed enti non commerciali, e i professionisti (poiché per loro c’è già il limite di deducibilità di un solo bene, ed eventuali utilizzi personali ricadono già nella sfera privata) .

Un obbligo rilevante introdotto dalla stessa normativa è la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei beni concessi in godimento ai soci/familiari (Provvedimento Agenzia Entrate 16/11/2011 e s.m.i.) . Le società dovevano comunicare, per ogni anno, gli eventuali beni assegnati ai soci, con i relativi dati (socio, bene, valore di mercato, corrispettivo pagato). Attualmente tale obbligo comunicativo risulta perlopiù inglobato nella comunicazione dei dati rilevanti nel quadro RS del Modello Redditi (controlli anti-elusione). L’omessa comunicazione comporta sanzioni amministrative, ma non incide sulle conseguenze fiscali sostanziali (che scattano a prescindere, se il Fisco scopre l’uso personale del bene).

Un punto cruciale – spesso oggetto di chiarimenti – è come si coordina questa norma con i limiti di deducibilità ordinari (es. il 20% per le auto). L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/E del 15.06.2012, ha chiarito che “nel caso di beni per i quali sia già prevista una deducibilità limitata dei costi (ad esempio per le automobili), l’utilizzo privato non comporta un’ulteriore riduzione della deducibilità di tali costi” . In altre parole, se una società dà in uso al socio un’auto per la quale in ogni caso avrebbe potuto dedurre solo il 20% dei costi, non si va ad azzerare completamente la deduzione applicando la norma dei beni a soci (che altrimenti avrebbe reso indeducibile il 100%). La società resta con la sua deducibilità ridotta (20%), senza ulteriori penalizzazioni. Questo perché la norma del 2011 mirava soprattutto a beni normalmente deducibili al 100%, come un’auto strumentale o un bene immobile, evitando che diventassero un vantaggio ai soci. Se invece il bene è già soggetto a deducibilità parziale per legge, quella parte di costo è comunque riconosciuta. Esempio: Società Alfa concede al socio un’auto non strumentale. I costi annuali sono € 10.000, deducibili al 20% = € 2.000. Il socio non paga nulla. In base alla norma sui beni ai soci, la società potrebbe perdere la deduzione; ma siccome per legge poteva dedurre solo 2.000, tale importo rimane deducibile . Il socio invece dovrà dichiarare un reddito diverso pari al valore di mercato dell’uso (es. € 5.000 annui) .

Tuttavia, attenzione: se l’uso personale è prevalente o esclusivo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare non solo il reddito diverso al socio, ma anche che il bene in questione sia totalmente estraneo all’attività (vedi oltre, sul concetto di inerenza). Nei casi più abusivi, il Fisco potrebbe provare a negare perfino il 20% ordinario, sostenendo che l’azienda non avesse alcuna esigenza imprenditoriale di possedere quel bene (ad esempio un’auto sportiva usata solo dal socio per svago) . Sono situazioni estreme, dove si invoca l’art. 109 TUIR e l’assenza totale di inerenza, ma che possono accadere e vanno fronteggiate.

In sintesi, la difesa in ambito “beni ai soci” si gioca su due fronti: – lato società, dimostrare di aver eventualmente addebitato un corrispettivo di mercato al socio (se così, la norma non si applica perché non c’è più differenza da tassare né costi indeducibili) ; oppure, se l’uso è marginale, sostenere l’inerenza prevalente del bene. – lato socio, qualora arrivi una contestazione di reddito diverso, verificare se ci sono esimenti (ad es. il socio è anche dipendente e l’uso dell’auto era già tassato come fringe benefit – in tal caso non va tassato di nuovo come reddito diverso) .

Anticipiamo sin d’ora che la miglior strategia preventiva per evitare problemi è formalizzare contrattualmente l’uso del bene da parte del socio/amministratore, inquadrandolo magari come fringe benefit nel compenso amministratore (deliberato dall’assemblea) . In tal modo, il valore tassato come compenso in natura (calcolato di solito secondo le tabelle ACI per 15.000 km) sostituisce la tassazione come reddito diverso, e la società potrà dedurre i costi nella misura ordinaria (20% o 70% se assimilabile a dipendente) senza incappare nell’indeducibilità totale prevista dalla norma anti-elusiva . Questa soluzione, però, richiede che l’amministratore sia percettore di reddito assimilato di lavoro (quindi non vale per un semplice socio non lavoratore).

Inerenza dei costi e limiti forfettari

Il principio di inerenza è un caposaldo del nostro sistema tributario (art. 109, comma 5, TUIR) e stabilisce che sono deducibili solo i costi attinenti all’attività che produce il reddito . In termini semplici, un costo è inerente se supporta, in modo congruo o anche solo potenziale, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo; viceversa, se spesa sostenuta per finalità estranee (personali o di terzi), non è deducibile. La giurisprudenza ha chiarito che l’inerenza è un criterio qualitativo, non quantitativo: importa la natura del costo in relazione all’attività, non la sua effettiva utilità economica o proporzionalità . Quindi anche un costo apparentemente “eccessivo” può essere inerente, mentre un costo minimo ma per finalità private non lo è.

Come si concilia ciò con il regime forfettario delle auto? In pratica, il legislatore ha presunto ex lege che, al di là di una certa soglia (20%), la parte restante del costo auto non sia inerente. Questa è una presunzione assoluta inserita per semplificazione e garanzia di gettito . Ciò significa che normalmente non dobbiamo discutere di inerenza in relazione al quantum (20% vs 30% vs 50% di uso lavorativo) perché la legge già fissa la quota deducibile.

Tuttavia, la nozione generale di inerenza torna in gioco in almeno due situazioni: – Se il Fisco contesta che anche la quota dedotta (20% o 70%) in realtà non sia spettante, perché ritiene il bene completamente estraneo all’attività. È il caso in cui, ad esempio, una società con fatturato minimo deduce costi di una Ferrari sostenendo il 20% di deducibilità: l’ufficio potrebbe obiettare che quell’auto non ha alcuna attinenza con l’oggetto sociale e serviva solo ai piaceri del socio, quindi nega anche il 20%. In altre parole, sostiene un’inesistenza di inerenza al 100%. Sono contestazioni non frequenti (proprio perché la norma del 20% di solito mette al riparo il contribuente dal dover dimostrare l’inerenza di ogni singolo chilometro), ma possono capitare in casi macroscopici di abuso . In tali frangenti, la difesa dovrà dimostrare quantomeno che un collegamento con l’attività esisteva (riunioni, viaggi d’affari, immagine aziendale, ecc.), rivendicando il diritto al 20%. La Cassazione ha affermato che solo una antieconomicità così evidente da far presumere un fine extra-aziendale può legittimare il Fisco a disconoscere un costo per difetto di inerenza . Ad esempio, se una ditta individuale dichiara 20.000 € di reddito e acquista un’auto da 150.000 €, è lecito chiedersi se quell’auto servisse davvero all’impresa; la sproporzione può essere sintomo di non inerenza reale . Ma in assenza di elementi così eclatanti, il contribuente ha diritto alla deduzione nei limiti di legge. – Nel calcolo dell’IRAP: l’inerenza gioca un ruolo diverso. Per l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), la deducibilità dei costi segue il conto economico civilistico, a meno di esclusioni specifiche. Ebbene, le soglie di cui all’art. 164 TUIR non si applicano automaticamente all’IRAP per le società di capitali ed enti commerciali . La Cassazione ha stabilito di recente (sent. n. 11791/2024) che ai fini IRAP i costi auto sono integralmente deducibili secondo il risultato di bilancio, senza i limiti del 20%-70% previsti per IRES/IRPEF . Ciò perché l’art. 5 del D.Lgs. 446/97 (base imponibile IRAP) richiama la differenza tra valore e costi della produzione risultanti dal conto economico, e non include il rinvio all’art. 164 TUIR . In pratica, se una SRL in bilancio ha imputato € 10.000 di costi auto (di cui a conto economico figura interamente 10.000, pur sapendo che fiscalmente solo 2.000 sono deducibili per IRES), ai fini IRAP può dedurre tutti i 10.000, purché siano oneri di competenza e inerenti secondo i principi civilistici . Il principio è che l’IRAP guarda al bilancio: se il costo c’è ed è pertinente all’attività, entra. Le soglie forfettarie del TUIR non costituiscono norme applicabili all’IRAP, ma solo all’IRES/IRPEF. Tuttavia, la Cassazione ha anche precisato che il contribuente, per dedurre costi maggiori in IRAP, deve poter dimostrare l’inerenza effettiva di quei costi all’attività (onere a suo carico) . In altre parole, niente 20% automatico ma occorre che l’auto abbia effettivamente attinenza con l’impresa in misura tale da giustificare i costi interi in IRAP. Questo aspetto può essere utilizzato in sede di difesa: se l’Agenzia tenta di riprendere a tassazione IRAP la parte eccedente il 20%, la difesa citerà la giurisprudenza (Cass. 11791/2024, Cass. 781/2024) che sconfessa tale prassi . Esempio reale: in un caso l’Agenzia contestava anche in IRAP la deduzione di costi auto oltre il 20%; la Cassazione ha dato ragione al contribuente, confermando che “ai fini IRAP l’intero costo auto risultante a bilancio era deducibile, poiché l’art. 164 TUIR non opera su tale imposta” . Ciò non toglie che, se l’auto è palesemente estranea all’attività, il Fisco potrebbe negarne l’inerenza sul piano civilistico IRAP; ma dovrà provarlo oppure evidenziare l’abuso.

In definitiva, l’inerenza rimane il concetto di fondo: le auto non strumentali hanno costi solo parzialmente inerenti per presunzione di legge. Il contribuente non può ampliarne la deduzione provando un uso aziendale maggiore (non c’è spazio per il pro rata temporis o chilometrico). Tuttavia, in sede di contraddittorio o contenzioso, potrà opporsi a contestazioni eccessive dell’ufficio appellandosi all’inerenza minima garantita dalle percentuali di legge e, ove pertinente, alla buona fede e alla non elusività del proprio operato. Ad esempio, potrà argomentare che l’auto, pur di rappresentanza, era funzionale a incontri con clienti e quindi non del tutto estranea (difendendo almeno il 20%).

Nei prossimi paragrafi vedremo come queste norme si traducono concretamente nelle tipologie di accertamento che il Fisco effettua sulle auto aziendali e quali strategie il contribuente può adottare per difendersi efficacemente.

Tipologie di contestazioni fiscali sulle auto non strumentali

Quali sono, in pratica, i rilievi che l’amministrazione finanziaria può muovere riguardo alle autovetture aziendali non strettamente strumentali? Possiamo individuare alcune fattispecie tipiche di accertamento fiscale in questo ambito, che derivano dalla combinazione delle norme sopra esposte con le verifiche sul campo eseguite da Agenzia Entrate e Guardia di Finanza:

Indebita deduzione di costi e non inerenza

La contestazione più immediata è il recupero a tassazione dei costi auto ritenuti indebitamente dedotti oltre i limiti di legge. In sede di controllo della dichiarazione o di verifica fiscale, l’ufficio può rilevare che il contribuente: – ha dedotto più del 20% delle spese relative a un’auto non strumentale (ad esempio deducendo il 100% o il 50% invece del 20% previsto); – oppure ha dedotto costi per un’autovettura ulteriore non ammessa (es. un professionista con due auto ha dedotto entrambe); – oppure ha ignorato il tetto di € 18.075,99 deducendo ammortamenti su un valore maggiore.

In tutti questi casi, l’esito è un avviso di accertamento che riprende a tassazione la quota di costi considerata indebitamente dedotta, ricalcolando il reddito imponibile con conseguente maggiore imposta (IRES o IRPEF) e applicando sanzioni per dichiarazione infedele. La sanzione usuale è del 90% dell’imposta non versata (D.Lgs. 471/97, art. 1, comma 2), salvo riduzioni in caso di adesione o definizione agevolata.

Ad esempio, se una società ha dedotto € 10.000 di spese auto mentre ne poteva dedurre solo € 2.000, il Fisco recupererà imposte su € 8.000 (differenza), con sanzione del 90% su quelle imposte, oltre interessi. In un accertamento di questo tipo solitamente non c’è margine di discussione sulla legittimità della pretesa fiscale, poiché è un calcolo aritmetico basato sulla norma. La difesa quindi punterà più che altro su aspetti procedurali o sul ridurre le sanzioni (vedremo nella parte “come difendersi”).

Un discorso più complesso riguarda la contestazione di mancata inerenza. Come detto, normalmente l’ufficio si accontenta di applicare i forfettari di legge. Può però darsi che, in casi estremi, venga contestato che l’intero costo dell’auto non fosse deducibile perché l’auto non aveva alcuna connessione con l’attività. Ciò può avvenire, ad esempio, quando: – l’attività svolta è di tipo locale/ufficio e il contribuente possiede una fuoriserie di lusso a carico dell’azienda; – oppure quando i costi auto sono enormemente sproporzionati rispetto ai ricavi (es. ditta individuale con ricavi €50k e costi auto €30k per una vettura di rappresentanza).

In questi casi l’Ufficio potrebbe sostenere che l’auto era in realtà un “bene ad uso personale” e quindi disconoscere l’intera deduzione, non solo l’80% già indeducibile per legge . Si tratterebbe, in sostanza, di un’applicazione dell’art. 109 TUIR in aggiunta all’art. 164: l’auto sarebbe completamente non inerente all’impresa. Questa situazione porta a un recupero totale del costo (anche di quel 20% che altrimenti sarebbe ammesso) e a sanzioni su tutta l’imposta relativa.

Dal punto di vista difensivo, contestare una “non inerenza totale” richiede di provare che il bene in qualche modo serviva all’impresa (ad esempio documentando utilizzi aziendali: trasferte, riunioni, clienti accompagnati, ecc.). La Cassazione, come visto, tollera il sindacato sull’inerenza quantitativa solo se la antieconomicità è macroscopica, altrimenti “il Fisco non può negare la deduzione solo perché la spesa è considerata eccessiva” . Quindi la difesa potrà appellarsi a questo principio: finché l’auto è potenzialmente funzionale all’attività (anche solo come mezzo per spostarsi verso clienti), il contribuente ha diritto almeno alla deduzione forfettaria minima. Eventualmente, l’ufficio potrebbe replicare che quell’attività non necessitava affatto di un’auto (es. società con unico cliente online, auto non usata per affari): ma deve fornirne indicazione precisa. In ogni caso, queste controversie vanno decise in sede contenziosa, pesando le prove e le presunzioni.

Un filone particolare di accertamenti su costi riguarda l’IRAP: in passato alcune Direzioni provinciali hanno tentato di applicare i limiti del 20% anche al calcolo dell’IRAP, contestando ai contribuenti la deduzione integrale a conto economico (come già accennato). Questa prassi è stata sconfessata in giudizio: ad esempio la Cassazione nella ricordata sentenza 11791/2024 ha dato torto al Fisco su questo punto . Dunque, se un avviso di accertamento include una ripresa IRAP per costi auto, la linea difensiva sarà richiamare la normativa (Dlgs 446/97) e le pronunce che confermano la deducibilità piena ai fini IRAP . La stessa Agenzia, con circolari, aveva peraltro consigliato prudenza permettendo ai contribuenti di dedurre per IRAP almeno la quota conforme all’IRES (nel dubbio) , segno che il terreno era scivoloso. Oggi, con la giurisprudenza consolidata, un accertamento IRAP di quel tipo ha scarse chance di essere legittimato se l’auto era effettivamente usata nell’attività.

Indebita detrazione IVA

Un altro tipo di contestazione frequente riguarda l’IVA. Qui lo scenario tipico è che in sede di verifica l’ufficio riscontri che la società ha detratto più IVA di quanta consentita (cioè oltre il 40%) su acquisto o spese di autovetture. Ad esempio: – l’azienda ha portato in detrazione il 100% dell’IVA sull’acquisto di un’auto che in realtà non è esclusivamente strumentale; – oppure ha detratto integralmente l’IVA sul carburante, officina, ecc. di vetture ad uso promiscuo; – oppure ha considerato l’auto come autocarro per detrarre tutto, ma il mezzo non ha i requisiti per essere considerato effettivamente un veicolo merce (casi dei cosiddetti “falsi autocarri”, vedi più avanti).

In tali ipotesi, l’accertamento IVA comporta il recupero dell’IVA indebitamente detratta (con relativi interessi) e l’irrogazione di sanzione amministrativa pari al 90% dell’imposta non versata (D.Lgs. 471/97, art. 6, comma 6). Anche qui è una fattispecie di dichiarazione infedele, ma lato IVA.

Esempio concreto: la società Beta acquista un SUV 5 posti immatricolato autocarro N1, detrae tutta l’IVA sull’acquisto (adducendo sia un veicolo strumentale). La GdF verifica che quel SUV ha codice carrozzeria F0 (furgone), 5 posti e rapporto potenza/portata > 180, quindi lo considera un falso autocarro destinato di fatto al trasporto di persone . L’IVA detraibile doveva essere solo 40%, non 100%. L’accertamento recupera il 60% di IVA in più detratta e sanziona Beta per violazione. – In casi del genere la difesa può essere complessa: occorre dimostrare che il mezzo era utilizzato effettivamente per trasportare attrezzi o merci (ad esempio allegando foto degli interni, elenco delle attrezzature installate, ecc.) e che la riconversione a “falso autocarro” dall’ufficio è impropria. La normativa sui requisiti degli autocarri è dettagliata (Provv. Ag. Entrate 6.12.2006) e se il veicolo li viola tutti (come nell’esempio) difficilmente si potrà ottenere ragione. La Cassazione fin dal 2011 conferma la legittimità di queste presunzioni sui SUV immatricolati autocarro, considerandoli soggetti al regime delle autovetture .

Un altro esempio di indebita detrazione IVA: un professionista in regime IVA normale (non forfettario) detrae l’IVA sull’acquisto dell’auto al 100% sostenendo che la usa solo per lavoro. In sede di controllo, l’Agenzia ricorda che ciò non è ammesso e recupera il 60% come IVA indebitamente detratta. Inutile dire che il professionista in questo caso difficilmente potrà difendersi invocando l’uso esclusivo: gli verrebbe chiesto perché allora non ha un’altra auto per scopi privati o come controlla l’esclusività. In generale, è molto raro che un accertamento IVA sulle auto sia privo di fondamento, data la chiarezza della regola del 40%. Le difese in questo campo mirano spesso a evitare le sanzioni (magari dimostrando un errore scusabile, o aderendo per la riduzione delle stesse).

Una particolarità importante: se l’auto è utilizzata come fringe benefit dal dipendente, la società continua a detrarre solo il 40% dell’IVA sulle relative spese (la legge interna non prevede aumento al 100% per fringe benefit). Tuttavia, la quota di costi (carburante, manutenzione, ecc.) ribaltata sul dipendente come uso privato non è soggetta a IVA se avviene con addebito in busta paga (perché fa parte del rapporto di lavoro). Se invece l’azienda fattura al dipendente un corrispettivo per l’uso personale, allora su quel corrispettivo deve applicare l’IVA (22%) perché diventa prestazione di servizi (noleggio) verso terzi. Ma sono situazioni meno comuni.

Riassumendo: la maggior parte dei contenziosi IVA sulle auto riguarda detrazioni eccedenti il 40%. La linea difensiva generale, se il contribuente ha effettivamente detratto troppo, è cercare soluzioni come l’accertamento con adesione per ridurre la sanzione e rateizzare il dovuto. Oppure verificare se l’ufficio ha calcolato correttamente il dovuto (es. includendo tutte le spese o duplicando importi, etc.). Non di rado, inoltre, in fase di PVC (processo verbale di constatazione) il contribuente può rettificare immediatamente la detrazione presentando dichiarazioni integrative IVA con versamento del dovuto, facendo venir meno in parte la materia del contendere e dimostrando collaborazione, il che può aiutare nella trattazione sanzionatoria.

Uso personale del veicolo aziendale (fringe benefit e beni ai soci)

Questa è forse la materia più “insidiosa” e ricca di implicazioni: il caso in cui l’auto aziendale sia utilizzata per finalità personali da parte di qualcuno (socio, amministratore, familiare, dipendente). Come abbiamo visto, l’ordinamento prevede due possibili binari per gestire fiscalmente l’uso privato: – Il fringe benefit tassato in busta paga (per dipendenti o amministratori con compenso) e deducibilità 70% dei costi. – Il meccanismo beni ai soci con tassazione del reddito diverso in capo all’utilizzatore e indeducibilità dei costi per la parte eccedente eventuali corrispettivi versati.

Un accertamento fiscale può riguardare questo aspetto da vari angoli: – Fringe benefit non tassato correttamente: il Fisco verifica le auto assegnate ai dipendenti e scopre che il valore del fringe benefit calcolato era inferiore al dovuto o che l’auto è stata usata anche da altri senza adeguata tassazione. In tal caso potrebbe contestare un maggior reddito di lavoro dipendente non tassato in capo al dipendente e sanzionare la società per non aver operato le ritenute IRPEF. Oppure potrebbe disconoscere alla società la deduzione al 70% sostenendo che i requisiti (uso > 6 mesi, tassazione fringe) non erano integralmene rispettati. – Auto in uso a un socio non dipendente: qui scatta la disciplina beni ai soci. L’ufficio, magari a seguito di controlli incrociati, rileva che un certo veicolo aziendale è utilizzato prevalentemente dal socio o da un suo familiare, senza fatturazione di corrispettivi. L’accertamento allora potrà prevedere: – in capo al socio, un reddito diverso non dichiarato pari al valore dell’uso del mezzo (calcolato di solito prendendo le tabelle ACI 15.000 km * 30% + costi fissi, oppure il valore normale di noleggio annuo) ; – in capo alla società, la ripresa a tassazione dei costi dell’auto (ammortamento, bollo, ecc.) perché indeducibili ex lege (salvo il caso della deducibilità ridotta già considerata, come detto prima) . – Auto formalmente assegnata a un dipendente ma usata dal socio/amministratore: situazioni ibride in cui l’azienda potrebbe aver cercato di far rientrare l’uso privato nel fringe benefit di un dipendente (magari un familiare del socio) mentre in realtà la utilizza il socio. Se il Fisco dimostra questa discordanza, potrebbe riqualificare la fattispecie come bene a socio, con le conseguenze del caso (tassazione in capo al socio e indeducibilità per la società). Oppure, se l’amministratore è anch’egli dipendente, può imputargli direttamente il fringe benefit non dichiarato.

Come scopre il Fisco l’uso personale? Possono esserci vari modi: controlli sul campo (es. durante una verifica in azienda trovano l’auto parcheggiata a casa del socio fuori orario di lavoro), segnalazioni incrociate (una multa stradale intestata alla società ma rilevata in un luogo/ora incoerente con l’attività), analisi dei contratti assicurativi (un’anagrafica conducente familiare registrata), o semplicemente dalle dichiarazioni: se la società non ha compilato il prospetto beni ai soci e ha auto di lusso in carico, scatta un alert. Anche i social media e internet a volte offrono indizi (foto dell’auto aziendale usata in vacanza dal titolare, ad esempio).

Le contestazioni relative ai beni ai soci spesso vengono formalizzate con un avviso di accertamento misto: rettifica del reddito societario e accertamento IRPEF al socio, notificati a entrambi. L’Agenzia delle Entrate ha il potere di emettere atti connessi in tal senso.

Dal punto di vista sanzionatorio: – la società subisce sanzione 90% sull’imposta in più dovuta (per costi indeducibili recuperati); – il socio subisce sanzione (30% se accertamento d’ufficio del reddito diverso non dichiarato, trattandosi di imposta dovuta in assenza di dichiarazione di quel reddito).

È fondamentale, per la difesa, coordinare la posizione della società e del socio. In alcuni casi è possibile evitare la doppia imposizione totale: l’Agenzia con la circ. 36/E/2012 ha previsto meccanismi per attenuare la doppia tassazione nei casi di società trasparenti (di persone) . Per le società di capitali invece la doppia tassazione è di fatto presente: la società paga più IRES e il socio paga IRPEF sul benefit, come confermato anche dalla prassi . Non c’è un credito d’imposta automatico per il socio utilizzatore.

Dal lato difensivo, i possibili argomenti sono: – Contestare i presupposti di fatto: ad esempio sostenere che il socio in realtà ha rimborsato integralmente i costi alla società (e magari esibire bonifici o addebiti a suo conto corrente). Se riesce a provarlo, de facto il valore di mercato = corrispettivo pagato, quindi il reddito diverso sarebbe zero e la norma beni ai soci non si applicherebbe . Inoltre, la società potrebbe in tal caso far valere che i costi sono inerenti all’attività (in quanto riaddebitati) e quindi deducibili. – Invocare il fringe benefit: se il socio è anche amministratore e ha un compenso, si potrebbe sostenere che l’uso dell’auto era una forma di compenso in natura già tassabile come reddito da amministratore, non come reddito diverso. Su questo, l’Agenzia a Telefisco 2012 aveva concordato: se l’utilizzatore è socio e amministratore dipendente, e l’auto rientra nel compenso in natura, “non si applica la nuova norma sui redditi diversi” (quella dei beni ai soci) . Quindi, sebbene tardivamente, in difesa si può provare a qualificare l’uso come fringe benefit e chiedere eventualmente la riliquidazione come tale (ciò comunque comporterebbe la tassazione in capo all’amministratore come reddito da lavoro e la deducibilità limitata per la società, ma evita l’indeducibilità totale). – Ridurre il valore accertato: spesso il Fisco calcola il reddito diverso con la tariffa ACI 15.000 km x 30% per le auto (che è la regola del fringe benefit in art. 51 TUIR). In alcuni casi, però, la norma beni ai soci suggerisce di usare il valore di mercato pieno dell’uso. La circ. 36/E/2012 ha assimilato i due metodi, dicendo che di norma per le auto si può usare il criterio del fringe benefit (30% di 15.000 km) come valore dell’uso privato . Se l’ufficio avesse usato parametri più alti (es. l’intera tariffa ACI per 4.500 km annui, citata in alcune prassi), la difesa può contestare e chiedere l’applicazione del criterio più favorevole (30% di 15k km). Questo può ridurre notevolmente il reddito imponibile imputato al socio. – Vizi procedurali: ad esempio, mancato contraddittorio con la società e il socio congiuntamente, oppure difetti nell’individuare il beneficiario effettivo. Se l’auto era a disposizione di più persone, attribuire tutto a un solo socio potrebbe essere arbitrario. Questi aspetti tecnici possono offrire spunti di ricorso.

Si noti che la prova contraria ammessa al socio per non subire la tassazione è molto stringente: deve dimostrare che l’utilizzo personale non vi è stato o è stato pagato a valore normale. Dichiarazioni generiche (“la usavo solo per lavoro”) non bastano di fronte a evidenze contrarie. Tuttavia, se il bene in realtà era utilizzato anche per l’attività, il socio potrebbe per assurdo sostenere che quell’utilizzo privato era già compensato sul piano dei costi non dedotti in capo alla società. La circ. 36/E su imprese trasparenti ha elaborato un meccanismo di calcolo per evitare il doppio prelievo: nei fatti, parte del reddito diverso viene abbattuto dalla quota di costi indeducibili già tassata in capo al socio tramite il reddito d’impresa maggiore . Per le società di capitali senza trasparenza, però, ciò non vale, e il socio paga tutto (salvo la consolazione che la società può dedurre almeno il 20% dei costi).

Accertamenti sintetici (redditometro) e auto di lusso

Un capitolo a sé riguarda gli accertamenti da “spesometro” o redditometro connessi al possesso di auto costose. Questo in realtà esula dalla sfera strettamente aziendale per entrare in quella personale del contribuente. Infatti il redditometro è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate determina sinteticamente il reddito delle persone fisiche basandosi sulle spese di grande importo sostenute (art. 38, commi 4-5 DPR 600/1973). Tra gli elementi-indice di capacità contributiva vi è anche il possesso di autovetture, soprattutto se di grossa cilindrata o lusso.

Come funziona? In breve, il Fisco dispone di parametri che attribuiscono un reddito presunto minimo a chi possiede certi beni. Ad esempio, possedere un’auto di lusso (oltre 3.000 cc benzina, o modelli sportivi) comporta, secondo il vecchio decreto del 1992, un reddito attribuito annuo piuttosto elevato, sommando costo di acquisto e costi di gestione. Se il contribuente dichiara molto meno di quel reddito, può scattare l’accertamento sintetico. Caso tipico: un privato dichiara € 20.000 di reddito annuo ma acquista una Porsche nuova; il redditometro presume un reddito incompatibile e l’Agenzia notifica un accertamento chiedendo conteggi e giustificazioni per la spesa.

Nel contesto attuale (2026) il redditometro è stato oggetto di sospensioni e revisioni: era stato abrogato nel 2018 e poi reintrodotto con nuovi criteri (ancora in fase di implementazione). In ogni caso, le auto rimangono un sorvegliato speciale. La Corte di Cassazione ha più volte avallato l’uso del redditometro per le auto di lusso, chiarendo che spetta al contribuente provare che il possesso di quel veicolo non riflette un reddito in nero ma, ad esempio, è stato reso possibile da redditi esenti, risparmi pregressi, eredità, ecc. . Se il contribuente non fornisce prove convincenti, l’accertamento sintetico basato sull’auto è legittimo . Ad esempio, nell’ordinanza Cass. 16122/2018, un contribuente con redditi modesti aveva comprato e mantenuto un’auto e un appartamento di lusso: la Cassazione ha confermato l’accertamento redditometrico perché l’onere di provare che quei beni non implicavano un reddito (o che erano sostenuti con risparmi) non era stato assolto .

Va evidenziato che l’accertamento sintetico su base redditometro non riguarda direttamente la società proprietaria dell’auto, ma la persona fisica. Tuttavia, c’è un legame: spesso i soci di piccole società usano l’auto aziendale come fosse personale. In tal caso, se il socio è anche amministratore e si intestasse l’uso come fringe benefit, il suo reddito personale aumenterebbe (di quel benefit) e quindi sarebbe coerente con il possesso. Se invece l’auto aziendale nasconde un beneficio non dichiarato, il redditometro potrebbe scattare sul socio rilevandone il tenore di vita superiore al reddito dichiarato (specialmente se la società è trasparente e i redditi passano a lui).

Facciamo un esempio: Mario dichiara 15.000 € annui come persona fisica. È socio al 100% di Alfa Srl che però è in perdita fiscale. Mario però ha in uso una Maserati intestata alla Srl. Il Fisco potrebbe, da una parte, contestare in Alfa Srl un bene a socio (con reddito diverso a Mario), dall’altra direttamente fare un accertamento sintetico a Mario presumendo che per mantenere quell’auto (bollo, carburante, assicurazione) serva un reddito di almeno 60.000 €. Mario potrà difendersi dicendo che le spese le paga la società (ma allora è un benefit da tassare) oppure che aveva risparmi (da documentare).

La difesa nel redditometro consiste nel fornire pezze giustificative: ad esempio dimostrare che l’auto è stata acquistata con una somma esente o già tassata (vendita di un immobile, lotteria vinta, donazione familiare) oppure che i costi di mantenimento sono coperti da altri redditi non imponibili. Se l’auto di lusso è stata ereditata e non costa molto mantenerla, il contribuente dovrà provare che la sta mantenendo magari vendendo altri beni o attingendo a risparmi pregressi – e la giurisprudenza riconosce questa possibilità, ma pretende prova rigorosa .

Per evitare del tutto il redditometro, spesso i consulenti suggeriscono che sia la società a possedere e pagare l’auto di lusso (deducendo però solo il 20%). Questo però, come abbiamo visto, apre l’altro fronte dell’abuso beni ai soci. Quindi si tratta di scegliere il meno peggio e gestirlo correttamente: se l’auto serve in parte all’attività, intestarla alla società e tassare l’uso privato con fringe benefit è la via più trasparente. In tal modo il redditometro non scatterà (perché il socio avrà dichiarato quel benefit come reddito in più) e la società deduce comunque una parte dei costi.

In conclusione su questo punto: l’auto di lusso può far scattare controlli sia sul piano reddituale personale (redditometro) sia sul piano deduzioni societarie. Il contribuente deve essere pronto a giustificare la legittima provenienza delle risorse per quel bene. Dall’altro lato, se l’auto di lusso è in carico a una società a ristretta base, bisogna aspettarsi un controllo sul corretto trattamento come benefit.

Società non operative (“di comodo”) con auto di lusso

Collegato al tema precedente, vi è il concetto di società non operativa (c.d. società di comodo). La normativa sulle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) prevede che se una società detiene beni di valore elevato (immobili, auto, barche) ma consegue ricavi bassi, essa venga presunta non operativa, con conseguente tassazione su un reddito minimo forfetario. Ad esempio, per le auto si considera una redditività minima annua pari al 15% del costo del veicolo; se la società non raggiunge un reddito pari a quella somma, viene comunque tassata su quel reddito figurativo. Lo scopo è evitare che le società siano usate come “gusci” per intestare beni ai soci evitando tasse personali.

Esempio: XYZ Srl possiede un’auto di lusso costata € 100.000 e pochi altri beni, fattura € 10.000 l’anno. La normativa presume un reddito minimo di € 15.000 (15% di 100k) e, in mancanza di cause di esclusione, XYZ dovrà dichiarare almeno € 15.000 di imponibile (anche se effettivamente è in perdita). Inoltre, la società di comodo non può portare in avanti le perdite fiscali ed è limitata in IVA (niente rimborsi).

Come si collega ciò alla nostra trattazione? Una società che acquista auto non strumentali molto costose e non genera adeguati ricavi rischia di incappare in questa disciplina. In difesa, potrà cercare di ottenere la disapplicazione della norma anti-elusiva presentando un’apposita istanza di interpello, provando che la società è effettivamente operativa e l’auto è posseduta per ragioni economiche valide (ad esempio è un bene dimostrativo, o l’azienda è in start-up e prevede di usarla per promozione, ecc.). La Commissione Tributaria in alcuni casi ha accolto queste spiegazioni, ma serve documentare bene.

Per citare un caso: una srl possedeva un’auto Ferrari e pochi ricavi. Sosteneva di averla per noleggiarla in eventi, ma non aveva contratti significativi. L’interpello non fu accolto e la società fu considerata di comodo, tassata di conseguenza. Le auto di grande cilindrata quindi possono contribuire a far scattare la “comodatità” di una società. La difesa consiste nel dimostrare che la società non è inattiva o fittizia, magari portando evidenza di tentativi reali di utilizzo del bene per produrre reddito.

È importante ricordare che la disciplina delle società di comodo ha esimenti oggettive (es. società nuove, in perdita per cause oggettive, ecc.) e disapplicazioni con interpello. Se un accertamento viene emesso perché la società era di comodo e non ha dichiarato il reddito minimo, si dovrà verificare se quell’auto ha influito e se c’erano motivi esimenti non valutati.

In questa sede, basti sapere che intestare beni di lusso a società senza adeguata attività economica fa scattare presunzioni forti di abuso. Un contribuente/avvocato deve considerare il rischio a monte: se la società è scarsamente operativa, forse è meglio evitare di caricarle costi di auto futili, perché si rischia un duplice danno (tassazione forfettaria minima + costi non deducibili comunque).

Verifiche fiscali e prove documentali

Un accertamento fiscale può scaturire da una vera e propria verifica in azienda, magari da parte della Guardia di Finanza. In tale contesto, le auto aziendali possono diventare oggetto di ispezione e ricerca di prove. La Cassazione ha ritenuto legittimo che, durante una verifica, i verificatori controllino anche il contenuto di un’autovettura aziendale parcheggiata all’interno della sede o comunque utilizzata nell’attività . Ad esempio, nella sentenza Cass. n. 36474/2021 è stato confermato che i finanzieri potevano acquisire documentazione extracontabile trovata a bordo di un’auto intestata alla società e concessa in uso promiscuo a un dirigente, senza necessità di un decreto del magistrato . Questo perché l’auto aziendale non è considerata domicilio privato, ma un bene appartenente all’impresa e, se usata per recarsi al lavoro e parcheggiata in azienda, rientra nei luoghi ispezionabili ex art. 52 DPR 633/72 senza autorizzazione giudiziaria .

Ciò significa che, in caso di verifica fiscale: – I militari/ispettori possono perquisire l’auto aziendale (non l’auto personale privata) presente in loco, alla ricerca di documenti, pen drive, fatture nascoste, ecc., con le stesse modalità con cui perquisiscono un ufficio . – Se l’auto aziendale è invece parcheggiata in luogo considerato domicilio privato (es. casa dell’amministratore) e non c’è consenso del contribuente, occorrerebbe l’autorizzazione del procuratore della Repubblica per perquisirla, come per qualsiasi locale diverso dall’azienda . Ma attenzione: se la GdF sorprende un terzo (es. un dipendente) che tenta di portare via documenti caricandoli in auto durante la verifica, può intervenire senza autorizzazione per bloccare quel tentativo, come fatto valere in giurisprudenza .

Queste note evidenziano che le prove sull’utilizzo del veicolo possono emergere anche in modi inaspettati: un’agendina, un foglio di viaggio trovato in macchina, una chiave USB come nel caso del 2021 (contenente contabilità nera) , possono fornire appigli al Fisco sia per dimostrare un uso privato (se magari vi sono scontrini o ricevute personali) sia per altre violazioni.

Di conseguenza, è buona norma per il contribuente tenere un’adeguata documentazione sull’auto aziendale: ad esempio, un registro dell’uso del veicolo (annotando chilometri, tragitti e motivo di ogni utilizzo) può essere utile in difesa per mostrare che l’auto è servita a X trasferte di lavoro e solo marginalmente per altro. Alcune aziende adottano policy interne (es. divieto di uso personale salvo fringe benefit, obbligo di rientro del mezzo in sede la sera, ecc.) – queste policy se esistono e sono rispettate, aiutano a sostenere la correttezza fiscale.

In caso di contestazioni, spesso fanno fede elementi quali: localizzazioni GPS, telepass intestati, schede carburante indicanti chi ha fatto rifornimento e dove, testimonianze di colleghi. Tutto può contribuire a ricostruire il profilo di utilizzo del veicolo e smontare (o confermare) le tesi del Fisco. Ad esempio, se l’AdE sostiene che l’auto era usata solo dal socio per fini personali, ma l’azienda esibisce un registro con viaggi d’affari, appuntamenti e clienti incontrati, suffragato magari da email o documenti, la pretesa fiscale potrebbe ridimensionarsi.

Occorre però essere realistici: raramente un giudice annullerà un accertamento sul 20% auto perché il contribuente dimostra che l’ha usata al 30% per lavoro; la legge non consente di eccedere quel limite comunque. Ma quelle prove tornano utili per evitare guai peggiori, come l’indeducibilità totale o la contestazione di reddito occulto.

Inoltre, la condotta del contribuente in sede di verifica incide: se durante il controllo si collabora e fornisce spiegazioni sull’utilizzo dell’auto (mostrando ad esempio i moduli di assegnazione al dipendente, la fattura al socio per l’uso, ecc.), si può talvolta convincere i verificatori a derubricare la violazione a semplice recupero matematico del 20% invece di spingersi ad altro. Viceversa, se emergono tentativi di occultamento (documenti nascosti in auto, chilometraggi manomessi, etc.), l’atteggiamento dell’ufficio sarà più aggressivo.

Riassumendo le contestazioni più comuni: – Superamento limiti deducibilità (20%-70%) – accertamento su maggior imponibile IRES/IRPEF. – Detrazione IVA non spettante (>40%) – accertamento IVA. – Uso personale non tassato – accertamento su redditi diversi (beni ai soci) o lavoro dipendente (fringe benefit omesso). – Coerenza reddito/tenore di vita – accertamento sintetico (redditometro). – Società di comodo – accertamento su reddito minimo. – Violazioni formali – es. omessa comunicazione beni ai soci (sanzione amministrativa fino a € 2.065).

A fronte di questo panorama, passiamo ora a come difendersi efficacemente in ciascuna di queste situazioni, elencando strategie e strumenti a disposizione del contribuente.

Come difendersi in fase di accertamento

Trovarsi di fronte a un accertamento fiscale (o anche a una semplice verifica) riguardante le auto aziendali può essere un’esperienza stressante. Tuttavia, una difesa ben preparata può fare la differenza tra pagare importi ingiustificati (magari per errata impostazione dell’ufficio) e invece far valere i propri diritti ottenendo l’annullamento o la riduzione delle pretese. Di seguito analizziamo le principali strategie difensive, distinguendo tra la fase preventiva (che può evitare l’accertamento o metterci in posizione di forza) e la fase di contenzioso (quando l’atto è già arrivato). Ricordiamo che è essenziale il supporto di un professionista qualificato (commercialista o avvocato tributarista) per valutare le mosse giuste caso per caso; qui forniamo linee generali.

Prevenire le contestazioni: documentazione e scelte aziendali

La migliore difesa è spesso una buona prevenzione. Ecco alcune azioni da intraprendere prima che il Fisco bussi alla porta, per ridurre il rischio di contestazioni o avere carte vincenti in mano:

  • Applicare correttamente le regole fiscali: sembra banale, ma è il primo passo. Ciò significa: dedurre solo il 20% (o 70% se fringe benefit effettivo) dei costi auto non strumentali; detrarre solo il 40% dell’IVA; rispettare i limiti di costo (18.075,99 €); per i professionisti, non dedurre più di un’auto. Questa compliance evita accertamenti “facili” fondati su errori evidenti. Se l’azienda ha erroneamente dedotto troppo, è possibile valutare di ravvedersi spontaneamente presentando una dichiarazione integrativa e versando la differenza con sanzioni ridotte, prima che parta un controllo.
  • Formalizzare l’uso del veicolo: se l’auto aziendale è utilizzata anche personalmente da qualcuno, conviene regolarizzarlo. Opzione 1: stipulare un contratto di noleggio o comodato a favore del socio/dipendente con previsione di un corrispettivo in linea col mercato, da fatturare con IVA (se verso socio) o trattenere in busta paga (se dipendente). Così fiscalmente la situazione è trasparente: la società dichiara un ricavo da noleggio e deduce i costi per intero come inerenti all’attività (ma poi paga l’IRES su quel ricavo, quindi di fatto non scarica nulla gratis), il socio paga il corrispettivo e non ha redditi occulti. Opzione 2: prevedere un fringe benefit in busta paga (o nel compenso amministratore) pari al valore d’uso privato dell’auto. In tal caso, tassando quel fringe, la società potrà dedurre al 70% i costi. Queste soluzioni, se attuate prima, mostrano al Fisco che nulla è nascosto. Ad esempio, allegare al contratto di amministratore la clausola dell’auto ad uso promiscuo con valore ACI 15.000 km come parte del compenso dimostra buona fede e rispetta la normativa .
  • Comunicare i beni ai soci (se dovuto): se malgrado tutto una società consente l’uso gratuito di un’auto al socio, è obbligata a farne comunicazione all’AdE (quadro RS dichiarazione). Farlo è importante: l’omessa comunicazione, oltre a sanzioni, è un indizio negativo di volontà di occultamento. Viceversa, aver comunicato regolarmente può essere un attenuante (si è voluto essere trasparenti, e magari si può sostenere che si pensava di rispettare la legge avendo dedotto solo il 20%).
  • Tenere un registro delle percorrenze: come accennato, predisporre un log book dell’auto con indicazione dei km iniziali, finali, destinazione e motivo del viaggio, eventualmente controfirmato periodicamente dal responsabile, è una prova a favore in caso di dubbi su quanto venisse usata per lavoro. Non è obbligatorio, ma in giudizio può risultare decisivo per convincere i giudici della buona fede. Anche conservare un archivio di schede carburante (se ancora applicabili) o report della carta carburante associata all’auto può far vedere quanti pieni sono stati fatti e dove (ad es. sempre vicino alla sede o lungo tratte lavorative).
  • Scelte oculate sul parco auto: se possibile, dotarsi di veicoli che rispondano meglio a requisiti strumentali. Ad esempio, un piccolo furgone N1 effettivo (2 posti, vano merci) invece di un SUV 5 posti: il primo sarà integralmente deducibile come autocarro se realmente usato per trasporto merci (l’IVA al 100% se soddisfa i requisiti) , il secondo no. Oppure, se l’attività comporta spostamenti continui, valutare assegnazione dei veicoli ai dipendenti (così almeno si prende il 70% deducibilità). Se invece l’auto serve solo al titolare, chiedersi se valga la pena intestarlo alla società: a volte non farlo evita problemi (il titolare la tiene personale e la società gli rimborsa solo le trasferte lavorative con criteri fiscali, senza dedurre ammortamenti).
  • Coerenza economica: attenzione a non “esagerare” – se la tua micro-srl da 50k di fatturato compra 3 auto di rappresentanza, stai lanciando un forte segnale di anomalia. Il Fisco incrocia i dati: una lista selettiva dei possessori di auto di lusso rispetto ai redditi dichiarati viene fatta (specie con i dati PRA). La coerenza tra beni posseduti e reddito è la chiave per non finire nel mirino del redditometro. Quindi, se proprio si vuole un’auto costosa in azienda, assicurarsi di avere utili/riserve/situazione finanziaria che lo giustifichino oppure predisporre giustificazioni (es. era un conferimento del socio con denaro già tassato).
  • Consulenza preventiva: interpellare il proprio commercialista o fare un interpello all’Agenzia se si hanno dubbi su un caso particolare. Ad esempio, l’Interpello n. 107/2023 chiarisce il trattamento di auto acquistate da una società capogruppo e date in uso alle controllate: in quel caso l’AdE ha chiarito che se è un’operazione infragruppo senza sovrapprezzo, i costi rimangono deducibili in capo alla controllante, senza limiti ulteriori, purché rispettino le regole generali di competenza e inerenza . Questo per dire che, invece di improvvisare soluzioni fai-da-te, è meglio chiedere chiarimenti ufficiali quando possibile.

In sintesi, un contribuente prudente deve giocare d’anticipo: rispettare le norme formali, documentare bene l’uso, evitare configurazioni troppo aggressive (auto lusso in azienda senza motivi), e laddove l’auto rappresenti un benefit per qualcuno, darne trasparenza contabile e fiscale. Così, se anche arriverà un accertamento, lo si affronterà da una posizione di forza, potendo dimostrare di aver fatto il possibile per rispettare le regole.

Durante la verifica fiscale: diritti e doveri

Se si subisce una verifica fiscale in azienda (dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate), è fondamentale conoscere i propri diritti e agire con accortezza, specialmente riguardo ai controlli sui beni aziendali come le autovetture:

  • Identificazione e autorizzazioni: I verificatori devono sempre esibire tesserino di riconoscimento e consegnare copia dell’ordine di accesso (autorizzazione) che spiega scopo e oggetto della verifica . Hanno diritto di accedere ai locali dell’impresa anche senza preavviso. Le auto aziendali presenti nel perimetro aziendale possono essere ispezionate come visto sopra. Se invece i verificatori chiedono di ispezionare un luogo che è anche abitazione privata (es. il garage di casa tua dove tieni l’auto aziendale la notte), possono farlo solo con autorizzazione del Procuratore della Repubblica . In ogni caso, il contribuente ha diritto di essere presente o farsi rappresentare da un professionista durante l’ispezione .
  • Collaborazione e atteggiamento: è consigliabile non ostacolare l’ispezione dell’auto aziendale se sono autorizzati, perché tanto la Cassazione la ritiene legittima in contesti aziendali . Piuttosto, accompagnare i verificatori mostrando spontaneamente i documenti richiesti (libretto dell’auto, registro utilizzo se c’è, fatture di acquisto e spese). Un atteggiamento collaborativo spesso evita sospetti peggiori. Ad esempio, se in auto c’è un cassetto con documenti personali, dichiaralo subito specificando che non attengono all’azienda: eviterai che li prendano pensando siano contabilità occulta.
  • Verbale di constatazione: ogni giorno di verifica viene redatto un verbale giornaliero da far firmare . Alla fine c’è il PVC (processo verbale di constatazione) conclusivo. È importante leggere attentamente cosa viene addebitato riguardo le auto: se nel PVC c’è scritto “si constata che la società ha indebitamente dedotto costi auto al 100% in luogo del 20% – violazione art. 164 TUIR”, oppure “dalla documentazione extracontabile emerge uso personale dell’auto tizio, non addebitato – violazione art. 2 DL 138/2011”, ecc. Si ha il diritto di presentare osservazioni e memorie entro 60 giorni dal rilascio del PVC (Statuto Contribuente, art.12 c.7) prima che l’AdE emetta avviso. È una finestra difensiva fondamentale: si possono fornire spiegazioni aggiuntive o documenti non esibiti in sede di verifica. Ad esempio, nel caso di un’auto contestata come uso soci, si può presentare entro quei 60 gg copia di una delibera assembleare che autorizzava l’uso come compenso in natura (se magari non era stata trovata subito). L’ufficio deve valutarle.
  • Segreto professionale: se l’azienda è uno studio professionale (avvocati, commercialisti), alcuni documenti potrebbero essere coperti da segreto professionale. In genere non riguarda la gestione auto, ma è bene sapere che si può opporre (ex art. 52 co.3 DPR 633/72) il segreto su certi documenti; i verificatori dovranno sigillarli e chiedere autorizzazione per aprirli . Questo raramente si applica a registri dell’auto o simili, più a fascicoli clienti – ma lo citiamo per completezza.
  • Comportamento: evitare di fare dichiarazioni affrettate o non vere. Se un verificatore chiede informalmente “ma quest’auto la usa pure sua moglie?”, meglio non rispondere o glissare se non si è sicuri, perché ogni ammissione può finire a verbale. Meglio consultarsi col proprio consulente prima di rilasciare dichiarazioni. Si ha diritto a non auto-incriminarsi. Al contempo, evitare assolutamente di intracciare prove (buttare via carte, spegnere il GPS, etc.) durante la verifica: oltre a possibili reati, peggiora la situazione dal punto di vista dell’ufficio, che sarà portato a presumere il peggio.

In generale, durante la verifica l’obiettivo deve essere chiarire i fatti e limitare i danni. Ad esempio, se emergono errori palesi (tipo avete detratto troppa IVA), si può valutare di adescare il discorso di un ravvedimento: “Sì, abbiamo sbagliato; provvederemo subito a sanare questa detrazione”. Magari i verbalizzanti ne prenderanno atto e proporranno poi in sede di accertamento una sanzione minima.

Se i verificatori eccedono (ad esempio perquisiscono l’auto di un dipendente che è anche abitazione tipo camper, senza autorizzazione), fate mettere a verbale la vostra eccezione (che quell’ambiente è personale). Questo servirà poi in contenzioso per eccepire inutilizzabilità delle prove eventualmente raccolte contra legem.

In ultimo, ricordate che avete diritto a copia del PVC e di tutti i documenti sequestrati/copiatI: esercitatelo. E che potete farvi assistere da un difensore durante tutte le operazioni (di solito un commercialista esperto di verifiche può venire in azienda a guidarvi nelle risposte).

Reagire all’avviso di accertamento: strumenti a disposizione

Quando arriva un avviso di accertamento vero e proprio relativo alle auto aziendali (che sia su costi indeducibili, IVA, beni ai soci, ecc.), il contribuente ha di fronte diverse opzioni. È cruciale muoversi tempestivamente, perché i termini sono stringenti (generalmente 60 giorni per fare ricorso). Ecco gli strumenti principali per difendersi:

  • Istanza di annullamento in autotutela: è una richiesta informale all’ufficio che ha emesso l’atto, per farlo annullare o correggere in proprio. Non sospende termini né garantisce esito, ma può essere utile se l’accertamento contiene errori evidenti (es. applicano il 20% due volte, oppure dimenticano il fringe benefit già tassato). In materia di auto, può capitare che l’ufficio sbagli il calcolo dell’IVA detraibile o applichi sanzioni duplicative. Un’istanza ben motivata, con riferimenti normativi, può indurre l’ufficio a riconoscere l’errore e annullare parzialmente l’atto. Tuttavia, non bisogna affidarsi solo all’autotutela: spesso gli uffici non rispondono in tempo utile. Conviene inoltrarla, ma parallelamente prepararsi alle altre vie.
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è un procedimento di “conciliazione” con l’ente accertatore. Si presenta un’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso , il che sospende i termini per fare ricorso per 90 giorni. Si verrà convocati e si potrà discutere con i funzionari cercando un accordo sulle somme dovute. L’adesione ha vantaggi: la sanzione si riduce ad 1/3 di quella originaria , si può ottenere una mediazione sulla quantificazione (es. magari l’ufficio è disposto a togliere la contestazione di inerenza totale e lasciarne solo una parziale, o a riconoscere alcune spese), e si può rateizzare il dovuto in max 8 rate trimestrali (o 16 se importo sopra 50 mila €). Nel contesto delle auto, l’adesione è spesso utile: ad esempio, se avete effettivamente sbagliato a dedurre/detrarre, in sede di adesione potete ottenere la sanzione ridotta e chiudere la vicenda rapidamente. Anche in casi di beni ai soci, si può trattare: magari facendo emergere documenti non valutati, l’ufficio accetta di abbassare la base imponibile del reddito diverso. Se l’accordo va a buon fine, si firma un atto di adesione e l’accertamento si perfeziona con il pagamento della prima rata o unica. Se non si trova un accordo, pazienza: i 90 giorni di sospensione vi avranno dato più tempo per poi fare ricorso. Importante: l’avvio dell’adesione non è un’ammissione di colpa ; è uno strumento deflattivo che non pregiudica la possibilità di difesa giudiziale (in caso di mancato accordo si può ancora ricorrere).
  • Acquiescenza: è la scelta di accettare integralmente l’accertamento pagando entro 60 giorni. Ha il beneficio di ridurre le sanzioni a 1/3 (oppure 1/6 se l’atto è emesso dopo adesione mancata). Nell’ambito auto, raramente conviene fare acquiescenza totale a meno che l’importo contestato sia modesto e l’ufficio abbia palesemente ragione (es. avete dedotto in nero spese personali e vi hanno beccato con prove). In genere, se c’è margine di discussione, conviene tentare almeno la via dell’adesione o il ricorso. L’acquiescenza è irretrattabile: paghi e chiudi, non puoi più impugnare.
  • Ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie): è lo strumento giudiziale vero e proprio. Si presenta un ricorso entro 60 giorni (estesi a 150 in caso di adesione non definita) dalla notifica dell’avviso, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (provinciale). Nel ricorso si contestano formalmente i rilievi, motivando in diritto e in fatto, e si possono chiedere prove (testimonianze sono limitate, ma documenti sì). Ad esempio, per un accertamento su costi auto, i motivi di ricorso potranno essere: violazione art. 164 TUIR interpretato dall’ufficio in modo errato, l’auto era strumentale e andava dedotto 100%; oppure errata applicazione bene ai soci, in realtà fringe benefit già tassato in capo al socio; oppure calcolo IVA errato, inattendibilità delle presunzioni, ecc. Nel ricorso conviene essere dettagliati e allegare tutta la documentazione a favore (foto auto, registri, delibere, perizie se servono sul valore d’uso, etc.). Un buon ricorso può portare anche a una mediazione: benché l’istituto del reclamo/mediazione obbligatoria (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) sia stato abrogato dal 2023 , l’Agenzia potrebbe comunque proporre una conciliazione in corso di causa. Per importi piccoli, prima il reclamo era obbligatorio; ora non più, ma si può sempre raggiungere un accordo con conciliazione giudiziale (riduzione sanzioni al 35% se si concilia in primo grado). Quindi, il processo tributario offre ulteriori chance di accordo.
  • Sospensione della riscossione: se l’accertamento comporta un importo da pagare elevato e decidete di fare ricorso, potete chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto, per evitare di pagare subito (in genere dopo 60 gg l’atto diviene esecutivo per 1/3 dell’imponibile + interessi). Occorre presentare istanza motivata di sospensione, dimostrando sia il fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, avete ragioni solide, es. citate Cassazioni a favore) sia il periculum in mora (pagare vi causerebbe danni gravi, es. azienda in crisi di liquidità). Nei casi di contestazioni su auto di norma le somme non sono astronomiche come in altri tipi di accertamento, ma se includono IRES, IRAP, IVA di più anni e sanzioni, potrebbe venire fuori un conto salato. Valutate quindi con il difensore se chiedere la sospensione. Se concessa, non dovrete pagare finché non c’è la sentenza.
  • Appello e Cassazione: se il primo grado va male (o parzialmente bene ma non soddisfa una delle parti), c’è l’appello alla CGT di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 gg dalla sentenza. E poi l’eventuale ricorso per Cassazione. Ci sono stati molti casi di liti su deducibilità auto arrivati fino in Cassazione, e anzi sono loro ad aver chiarito tanti principi che abbiamo citato (strumentalità, IRAP, redditometro, ecc.). Naturalmente l’obiettivo è risolvere prima se possibile: i gradi superiori implicano costi e tempi. Ma sapere che esiste la terzietà finale della Cassazione può essere rassicurante se si ritiene di aver ragione in diritto ma i giudici locali han deciso in senso opposto (si pensi al caso IRAP: inizialmente alcuni giudici davano ragione al Fisco, i contribuenti hanno insistito e la Cassazione ha ribaltato a loro favore).

In ogni caso, quando arriva un accertamento non bisogna lasciar scadere i termini. Anche se trattate in adesione, tenete d’occhio i 90 giorni sospesi e predisponete comunque un ricorso “di riserva” se vedete che l’accordo non arriva entro, diciamo, 150 giorni dalla notifica. È possibile infatti presentare ricorso dopo aver presentato istanza di adesione, purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla domanda di adesione (o anche prima se l’ufficio vi convoca e voi non vi presentate, rinunciando all’adesione).

Riassumendo gli strumenti difensivi in una tabella riepilogativa:

StrumentoTermineVantaggiSvantaggi/Note
Autotutela (istanza)Nessun termine per chiedere (meglio entro 60 gg)Può risolvere errori palesi rapidamente.Non sospende i termini di ricorso; discrezionale dall’ufficio.
Accertamento con adesioneEntro 60 gg da notifica accertamento (sospende termini ricorso per 90 gg)Sanzioni ridotte a 1/3 ; dialogo con ufficio; possibile esito favorevole con importi ridotti; più tempo per difesa.Se non c’è accordo, serve comunque fare ricorso; richiede ammettere almeno in parte le violazioni (ma non formalmente).
Acquiescenza (pagamento integrale)Entro 60 gg (termine pagamento avviso)Sanzioni ridotte a 1/3 (o 1/6 se post-adesione); chiusura immediata controversia.Rinuncia a qualsiasi contestazione; va pagato interamente subito (salvo eventuale rate breve su somme alte).
Ricorso tributario (1° grado)Entro 60 gg (prorogato a max 150 gg se adesione)Giudice terzo esamina il caso; chance di annullamento totale o parziale; possibile conciliazione con sanzioni 35%.Tempi di causa (mesi o anni); costo di contributo unificato; incertezza esito; anticipazione di 1/3 imposte dopo 60 gg se niente sospensione.
Sospensione giudizialeEntro deposito ricorso (istanza al Presidente CGT)Evita esborso immediato (o blocca riscossione coattiva) se concesso; tutela in casi di gravità.Occorre provare danno grave e fondatezza ricorso; concessione non certa; è provvisoria (fino alla sentenza primo grado).
Conciliazione giudizialeFino a sentenza di 1° grado (o anche in appello)Ulteriore possibilità di accordo; sanzioni ridotte al 35% (primo grado) o 40% (appello).Necessita compromesso tra le parti; posticipa chiusura ma riduce sanzioni meno dell’adesione.
Appello (2° grado)Entro 60 gg da sentenza 1° gradoCorregge eventuali errori in primo grado; nuovo esame del merito.Tempi e costi aggiuntivi; richiesto CU (contributo unificato) maggiore; non ammessi nuovi documenti salvo eccezioni.
CassazioneEntro 60 gg da sentenza appelloCorrezione errori di diritto; uniforma interpretazione norme.Non rivede i fatti; tempi lunghi; costo e complessità notevoli.

In materia di auto aziendali, spesso la contesa riguarda questioni di diritto (interpretazione di norme) – terreno su cui la Cassazione è arbitro finale – ma anche questioni di fatto (es. auto effettivamente usata per lavoro o no) – decise in primo e secondo grado con discrezionalità del giudice. Dunque, valutate sempre con il legale la sostenibilità delle prove: se l’unica difesa è “mi fido che il giudice creda che quell’auto serviva a me per lavoro anche se era una Ferrari”, forse è meglio patteggiare prima; se invece c’è un solido argomento giuridico (es. l’ufficio ha ignorato la legge IRAP o una circolare pro contribuente), vale la pena andare fino in fondo.

Da ultimo, ricordate l’aspetto psicologico: un accertamento auto magari tocca un bene “caro” anche affettivamente (l’auto di famiglia). Cercate di mantenere lucidità: riconoscere un errore e chiudere in adesione può essere più saggio che impuntarsi per principio e poi perdere in causa con più spese. Viceversa, non scoraggiatevi se avete ragione: la normativa è con voi su molti punti, e vari contribuenti hanno vinto cause sui temi discussi (ad es. Cass. 15679/2024 ha dato torto all’Agenzia che pretendeva di equiparare regole IVA e reddituali in modo sfavorevole al contribuente) .

Nel prossimo capitolo passeremo a una modalità più discorsiva di domande e risposte, per affrontare alcuni quesiti specifici e pratici che spesso sorgono sul tema degli accertamenti fiscali legati alle auto aziendali non strumentali.

Domande frequenti

D: Cosa si intende esattamente per “auto aziendale non strumentale”?
R: Si tratta di qualsiasi veicolo (autovettura, moto, etc.) intestato all’azienda o al professionista che non è indispensabile allo svolgimento dell’attività e che può avere un uso anche privato. In pratica, tutte le auto aziendali che non rientrano nei beni strumentali al 100% (come i taxi per un tassista o i furgoni per un corriere) sono considerate “non strumentali” e quindi soggette a deducibilità limitata (20% dei costi) . Sono “non strumentali” anche se l’azienda le usa effettivamente per il lavoro, ma non in modo esclusivo o indispensabile. Ad esempio, l’auto data al direttore commerciale per visitare clienti è utile all’impresa ma non strettamente necessaria (l’attività potrebbe svolgersi con mezzi pubblici o autonoleggio): quindi è non strumentale ai fini fiscali. In sintesi, quasi tutte le auto delle flotte aziendali (auto di rappresentanza, auto per dirigenti, vetture aziendali ad uso misto) rientrano in questa categoria.

D: Quali percentuali di costi posso dedurre e di IVA posso detrarre per le auto aziendali?
R: Le percentuali chiave da ricordare sono: – Deducibilità costi impresa: 20% in generale per le auto non strumentali (con limite di costo € 18.075,99 per autovetture); 70% se l’auto è assegnata a un dipendente con fringe benefit tassato ; 80% per agenti di commercio; 100% solo se auto strumentale esclusiva o ad uso pubblico . I professionisti deducono 20% ma solo su un veicolo. – Detraibilità IVA: 40% per le auto non utilizzate esclusivamente nell’attività ; 100% solo se uso esclusivo d’impresa o agente di commercio; 0% in rari casi (moto >350cc non strumentali). Queste percentuali valgono sia sull’acquisto sia sulle spese (carburante, manutenzione). Ad esempio, una PMI che ha un’auto aziendale usata dall’amministratore: dedurrà il 20% delle spese relative (ammortamento, carburante, assicurazione) e detrarrà il 40% dell’IVA su tali spese. Se invece quell’auto fosse assegnata al direttore vendite con fringe benefit, la società dedurrebbe il 70% dei costi ma sempre con IVA al 40%. La differenza tra 20% e 70% è quindi sul fronte delle imposte dirette, mentre l’IVA resta limitata comunque (tranne per agenti e casi strumentali puri).

D: Se un’auto aziendale viene usata solo per lavoro, posso dedurre più del 20% provandolo?
R: No, purtroppo. Il limite del 20% è fisso e insuperabile per legge in base all’art. 164 TUIR , a meno che il veicolo sia classificabile come strumentale all’attività propria. Anche se lei tiene un registro dettagliato che mostra che l’auto non è mai usata nel weekend e serve solo a girare cantieri, non potrà dedurre oltre il 20% (salvo fosse appunto un mezzo senza cui l’attività non può svolgersi, come un taxi per un tassista). La Cassazione ha confermato che nemmeno l’uso esclusivo aziendale dà diritto a deduzione integrale se il veicolo non è indispensabile per l’attività . Quindi le prove sull’uso servono soprattutto a difendersi da contestazioni peggiori (es. se il Fisco volesse disconoscere anche quel 20%), ma non permettono di chiedere in giudizio una deduzione maggiore del 20% prevista dalla legge. Fa eccezione il discorso IRAP: ai fini IRAP, se l’auto è effettivamente usata nell’attività, in sede contenziosa si potrebbe dedurre di più, come spiegato prima, perché l’art. 164 non si applica all’IRAP . Ma per IRES/IRPEF, nulla da fare oltre i forfettari.

D: La Guardia di Finanza può perquisire un’automobile aziendale durante un controllo fiscale?
R: Sì, può farlo a determinate condizioni. Se l’autovettura è di proprietà dell’azienda (o comunque a essa intestata) e si trova nei locali aziendali o nelle sue pertinenze al momento della verifica, i verificatori possono ispezionarla e acquisire documenti in essa contenuti senza dover chiedere un mandato al magistrato . La Cassazione ha stabilito che l’auto aziendale, quando è funzionalmente collegata all’attività (es. usata per recarsi al lavoro e parcheggiata in azienda), non è equiparata a domicilio privato e quindi rientra nel potere di accesso dell’art. 52 DPR 633/72 . Viceversa, se l’auto aziendale si trova in un luogo che è anche domicilio (es. garage dell’amministratore a casa sua), i verificatori per accedervi dovrebbero ottenere un’autorizzazione della Procura, a meno che il titolare non dia il consenso spontaneo . In pratica, comunque, durante un accesso in azienda, se l’auto aziendale è lì, è ispezionabile. Ci sono stati casi in cui la GdF ha trovato pen drive con una “contabilità parallela” nascoste nell’auto del dirigente: la Cassazione ha ritenuto valide le prove reperite in tal modo . Quindi è lecito aspettarsi che guardino anche nell’auto (bagagliaio, vano portaoggetti) alla ricerca di documentazione fiscale non ufficiale, proprio come controllerebbero un armadio. Il contribuente può assistere e fare presente se qualcosa è personale. In caso di rifiuto illegittimo, comunque, le prove sarebbero difficilmente utilizzabili, ma non conviene creare conflitti sul momento – meglio collaborare e poi discutere legalmente se c’è stata un’irregolarità.

D: Ho una ditta individuale in regime forfettario: le regole sulle auto valgono anche per me?
R: Se è in regime forfettario (flat tax al 15%/5%), lei non deduce analiticamente nessun costo, perché le spese sono forfettizzate in base al coefficiente di redditività. Quindi, paradossalmente, tutte queste limitazioni non si applicano direttamente: il suo reddito imponibile è calcolato come percentuale dei ricavi indipendentemente dall’auto. Ciò significa che non può dedurre nulla dell’auto, neppure quel 20% (in cambio però paga un’aliquota bassa sul reddito forfettario). Attenzione però: anche se il regime è semplificato, non la esonera da possibili controlli sul redditometro o beni ai soci (se avesse beni intestati a una società). Esempio: un forfettario acquista un’auto costosa, per il Fisco potrebbe emergere incoerenza tra incassi forfettari e spesa. Inoltre, il forfettario non detrae IVA (non la addebita né la scarica). Quindi per l’IVA auto nemmeno rileva (pagherà tutta l’IVA e stop). Quindi in sintesi: in regime forfettario non si applica art. 164 TUIR e 19-bis1 IVA, ma rimangono applicabili gli istituti di controllo sintetico sul tenore di vita. Se un forfettario acquistasse una supercar, potrebbe arrivargli un accertamento sintetico chiedendo di giustificare con quali risorse l’ha comprata.

D: La mia SRL ha un solo socio e un’auto aziendale che usa lui: è vero che pago due volte le tasse sullo stesso costo auto (in capo alla società e al socio)?
R: Può succedere se l’uso personale non è gestito correttamente. Spieghiamo: la società deduce solo il 20%, quindi il 80% dei costi auto in pratica vengono tassati come maggior reddito societario (prima tassazione). Poi, se il socio la usa a titolo gratuito, il Fisco può imputargli un reddito diverso pari al valore d’uso (seconda tassazione) . Non c’è un credito d’imposta automatico per evitare la doppia tassazione economica, tranne il caso delle società di persone (dove la circolare 36/E ha previsto un meccanismo di compensazione parziale) . Quindi per una SRL è vero: quell’80% di costi auto indeducibili aumenta l’utile tassato IRES della società, e inoltre il socio viene tassato su un benefit che di fatto corrisponde proprio a quei costi. È una doppia imposizione in senso economico, anche se giuridicamente colpisce due soggetti diversi su due presupposti diversi. Per evitare ciò, conviene far risultare che il socio paga qualcosa per l’uso: se paga un corrispettivo pari almeno al valore normale, allora non scatta il reddito diverso e la società, seppur non deduca l’80%, di fatto compensa con quel ricavo (che è tassato, ma almeno c’è un’entrata). Oppure, come detto, trasformare il tutto in fringe benefit: se il socio è anche amministratore con stipendio, si include l’auto come parte del compenso. In tal caso la società deduce il 70% e il socio è tassato sul fringe (qui c’è ancora doppia tassazione parziale, ma almeno la società deduce di più e il socio tassa solo il 30% dei costi come benefit). In conclusione, sì, senza accorgimenti c’è doppia tassazione (in un esempio numerico: €100 costo auto -> società ne deduce 20, su 80 paga 24 di IRES; socio tassato magari su un benefit di € 90, pagando IRPEF ~ € 40; in totale quell’auto ha prodotto € 64 di tasse tra IRES e IRPEF!).

D: Se l’auto aziendale la usano sia il socio che un dipendente, come si gestisce?
R: Situazione ibrida ma possibile: ad esempio, l’auto è a disposizione sia del socio amministratore sia di un dipendente (la usano alternativamente). Fiscalmente è complicato: non c’è una norma che preveda la “co-assegnazione”. Occorre scegliere un trattamento e motivarlo. Opzione 1: assegnarla formalmente al dipendente (fringe benefit tassato a lui, deducibilità 70%). Il socio la usa occasionalmente ma idealmente dovrebbe pagare qualcosa per quei utilizzi (o considerarli marginali). Opzione 2: non assegnarla a nessuno, deducendo solo 20%; allora se il socio la usa anche solo in parte privata, scatta la regola beni ai soci su di lui (anche se la usa pure il dipendente). L’Agenzia in casi di compresenza tende a guardare chi è l’utilizzatore principale. Se è il socio, verrà trattata come bene a socio; se è il dipendente, come fringe benefit. Si potrebbe suddividere il benefit pro quota, ma non c’è procedura codificata. In pratica, la società dovrebbe evitare questa promiscuità: meglio assegnare in uso esclusivo a una persona (socio o dipendente) contrattualmente. Se già successo, in difesa si può argomentare che l’uso del socio era sporadico e di servizio, quindi non triggera il reddito diverso (magari perché accompagnava il dipendente in trasferta). Ma è materia scivolosa: l’ufficio potrebbe comunque contestare. Pertanto consigliamo di chiarire l’intestazione d’uso del veicolo. In mancanza, l’Agenzia può presumere l’uso al socio se egli l’ha guidata anche fuori orario di lavoro.

D: Cosa rischio in concreto se deduco più del dovuto o nascondo l’uso personale?
R: Rischia essenzialmente un avviso di accertamento con recupero di imposte e sanzioni. Le sanzioni principali: – Deduzione indebita di costi (IRES/IRPEF): sanzione 90% della maggior imposta . Ad esempio dedotto 100 invece di 20 -> tassazione su 80 indebiti -> multa 90% imposta su 80. – IVA detratta indebitamente: sanzione 90% dell’IVA non spettante. – Bene a socio non dichiarato: il socio prende sanzione 30% dell’IRPEF evasa (di solito 30% della relativa imposta) perché è reddito non dichiarato. – Omessa comunicazione beni ai soci: sanzione fissa (in passato € 258, oggi se ancora prevista intorno a € 500). – Società di comodo non dichiarata: sanzione 10% dell’IRES minima non dichiarata (variabile). Inoltre, ci sono possibili conseguenze indirette: se il recupero è rilevante e non paga, si iscrive a ruolo il debito e può arrivare cartella esattoriale, ipoteche, fermi (magari proprio sull’auto!). Nei casi estremi di utilizzo dell’auto per frode fiscale (tipo si scopre che l’auto veniva usata per tenere documenti contabili segreti), potrebbero profilarsi reati tributari, ma non per la gestione dell’auto in sé, bensì per l’evasione sottostante.

In definitiva, dal punto di vista economico il rischio è di dover pagare: imposte arretrate + interessi (rilevanti, attualmente ~4% annuo) + sanzioni 90% poi eventualmente ridotte se definisce. Quindi, ad esempio, su 10.000 € di costi auto contestati, supponendo aliquota marginale 24% IRES, la maggior imposta è € 2.400; interessi su 5 anni ~ € 500; sanzione base 90% = € 2.160 (riducibile a 720 se adesione). Totale ~ € 5.000 su 10.000 costi. Non rovina l’azienda in genere, ma è un esborso pesante. Se poi gli anni contestati sono più di uno, si cumulano.

D: È vero che dal 2020 il calcolo del fringe benefit auto dipende dalle emissioni di CO2?
R: Sì. Una nota a margine: la Legge di Bilancio 2020 ha modificato l’art. 51 TUIR in tema di fringe benefit auto: per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020, la percentuale del costo chilometrico ACI su 15.000 km da tassare come fringe benefit varia dal 25% al 50% in base alle emissioni di CO2 del veicolo. In particolare: – 25% del costo ACI per auto con CO2 ≤ 60 g/km (ibride/elettriche principalmente), – 30% per auto 61-160 g/km (molte utilitarie e medie), – 50% per auto oltre 160 g/km (veicoli più inquinanti; inizialmente 160-190 g/km era 50% e >190 era 60%, ma poi è stato ridotto a un massimo del 50% anche per la fascia alta). Aggiornamento 2024: attualmente tutte le auto >160 g/km sono al 50%. Ciò significa che per le auto più ecologiche il dipendente si vede tassare un benefit minore (25% del costo standard) mentre per i SUV benzina grossi il benefit è più alto. Questo incide sull’importo tassato in capo al dipendente, ma non cambia le percentuali di deducibilità per l’azienda (sempre 70%). Indirettamente però, se un’azienda assegna auto elettriche ai dipendenti, questi avranno benefit ridotti esenti fino a 1.000 € (nel 2023 il tetto esenzione benefit è stato elevato a 3.000 € una tantum) ; e l’azienda comunque deduce 70% dei costi. È un incentivo “green” sul lato dipendente. Sul fronte IVA, nessuna differenza: elettrica o diesel, sempre 40% detraibile se uso promiscuo.

D: Meglio intestare l’auto all’azienda o a me come persona fisica?
R: Dipende. Intestandola all’azienda si ottengono alcuni benefici (deduzione di parte dei costi, detrazione di parte IVA) ma si ricade in tutti i controlli che abbiamo discusso. Intestandola a te persona fisica, l’azienda non deduce nulla (se non i rimborsi chilometrici per trasferte, che sono deducibili secondo tariffe ACI) e tu ti paghi tutto, ma eviti la complessità fiscale sul bene in sé. Molti piccoli imprenditori preferiscono intestare l’auto privata a sé e non in azienda, soprattutto se temono redditometri o se l’auto viene usata quasi solo privatamente: in quel caso la deduzione sarebbe comunque minima e non vale l’onere. Viceversa, se l’auto viene effettivamente usata molto per l’attività (visite clienti, trasporto materiale), intestarla all’azienda permette di recuperare almeno il 20% dei costi e parte dell’IVA. Può essere utile fare due conti: ad esempio, spendo € 5.000/anno di spese auto e per carburante + bollo + assicurazione su auto privata: nessuna deduzione; se fosse aziendale, dedurrei € 1.000 e detrarrei un po’ di IVA. Il risparmio fiscale magari è 300-400 € l’anno. Vale la pena? Forse no, se poi devo farmi carico di gestione fringe benefit ecc. Ma se l’auto costa molto di più (leasing, ecc.), allora il 20% può valere migliaia di euro di imponibile in meno. Ecco perché spesso per le utilitarie conviene non complicarsi, per auto costose a volte conviene ma con consapevolezza dei rischi. In più, va considerato che l’auto aziendale deve essere usata solo da soggetti autorizzati: se intesto all’azienda ma la guida pure mio figlio che non c’entra con l’azienda, in caso di incidente l’assicurazione potrebbe farsi domande. Quindi c’è anche un tema civilistico di responsabilità. In conclusione: da un punto di vista difensivo (dal Fisco), avere l’auto a titolo personale riduce fortemente le possibilità di contestazione fiscale (perché togli l’azienda dall’equazione), ma naturalmente perdi ogni vantaggio fiscale. È una scelta di pianificazione: rischio vs beneficio.

D: Cosa devo fare se ricevo una lettera di compliance o un questionario dall’Agenzia in merito all’auto?
R: Potrebbe capitare, prima di un accertamento formale, di ricevere: – una “compliance” (lettera in cui l’Agenzia segnala una anomalia e invita a ravvederti): ad esempio, “Abbiamo rilevato che lei possiede auto X ma il suo reddito è basso, vuole verificare?”. Oppure “dalla comunicazione beni ai soci risulta auto in uso al socio, controlli di aver tassato il reddito diverso”. Queste lettere offrono la chance di sistemare senza sanzioni piene. Se si riconosce l’anomalia, conviene fare una dichiarazione integrativa o sanare spontaneamente. – un questionario (ex art. 51 DPR 633 o 32 DPR 600): l’ufficio chiede informazioni e documenti. Per esempio: “Elencare i veicoli aziendali in uso nell’anno X, con indicazione dei nominativi utilizzatori, km percorsi, modalità di addebito di eventuale uso privato, ecc.”. È una fase istruttoria: rispondere accuratamente e veritieramente è obbligatorio, entro il termine dato (in genere 15 giorni prorogabili). Non rispondere o mentire può portare a sanzioni e a far presumere il peggio. Quindi fornire i dati richiesti, magari allegando documenti (contratti fringe, fatture di riaddebito, registro percorrenze). L’ufficio sulla base di ciò deciderà se c’è materia per accertare. Ad esempio, se rispondete: “Auto Audi XX assegnata informalmente al socio senza addebito” è quasi certo che faranno accertamento; se invece potete scrivere: “Auto assegnata al dipendente Tizio, fringe benefit calcolato come da cedolino allegato, socio Caio l’ha usata solo saltuariamente per motivi aziendali (riunioni)”, forse evitate il peggio. In ogni caso, prendere sul serio questionari e compliance: spesso sono l’anticamera di un controllo formale, ma se gestiti bene possono persino evitarlo.

Esempi pratici e casi di studio

Per capire meglio come applicare questi concetti, consideriamo alcuni casi pratici ipotetici di accertamenti sulle auto aziendali e possibili difese del contribuente:

Esempio pratico 1: Deduzione costi oltre il limite e difesa parziale

Scenario: Alfa Srl (società di consulenza, 1 socio-amministratore e 2 dipendenti) nel 2024 ha acquistato un’auto aziendale (BMW Serie 5) del costo di € 50.000 + IVA. L’amministratore la utilizza per appuntamenti con clienti ma anche per uso personale nel weekend. In contabilità 2024 Alfa Srl ha dedotto il 100% di tutti i costi dell’auto (€ 10.000 di ammortamento + € 5.000 spese gestione) e detratto il 100% dell’IVA sull’acquisto (€ 11.000) e sulle spese (€ 1.100). Non ha addebitato fringe benefit né fatto comunicazione beni ai soci.

Accertamento: L’Agenzia, incrociando i dati, nota che Alfa Srl ha fatturato € 100.000 con costi auto elevati e l’auto risulta intestata alla società. Parte un controllo: – Vengono recuperati a tassazione IRES i costi dedotti eccedenti il 20%: su € 15.000 di costi totali, deducibile sarebbe stato il 20% = € 3.000; la società ne ha dedotti € 15.000, quindi € 12.000 indebitamente. Maggior IRES (24%) su 12k = € 2.880. – Recuperata IVA indebitamente detratta: avrebbe potuto detrarre 40% su acquisto (40% di 11.000 = € 4.400) invece ha detratto 11.000, quindi € 6.600 di IVA da versare; analogamente sulle spese € 660 in più detratto. Totale IVA recuperata = € 7.260. – Contestato bene in godimento al socio: valore determinato con redditometro: costo ACI per quell’auto € 0,80/km, per 15.000 km = € 12.000, il 30% = € 3.600 (fringe benefit annuo teorico). Il socio non avendo pagato nulla né avuto fringe in busta paga, riceve avviso IRPEF per redditi diversi non dichiarati € 3.600. – Sanzioni: 90% su € 2.880 (IRES) = € 2.592; 90% su IVA 7.260 = € 6.534; 30% su IRPEF socio (supponiamo € 1.000 imposta) = € 300. Totale sanzioni circa € 9.426, oltre interessi.

Difesa: Alfa Srl e il socio si muovono con un avvocato. Individuano i punti contestabili: 1. Errore sul tetto costo auto: l’ufficio ha limitato deduzione al 20% di tutto, ma il costo auto 50.000 supera il limite € 18.075,99. Quindi in realtà la quota deducibile è 20% di ammortamento calcolato su 18.075,99 (diciamo 25% annuo = € 4.519, cioè deducibili € 904). L’azienda deducendo 10k ha ecceduto di più. L’avviso aveva calcolato 3k deducibile (20% di 15k spese totali) mentre formalmente sarebbe ancor meno per via del tetto. Tuttavia, l’ufficio semplificando ha pure incluso spese di gestione. C’è un po’ di confusione nel calcolo, ma non a vantaggio del contribuente. Poco margine qui. 2. IVA detraibile su acquisto autocarro?: la BMW è autovettura, niente scappatoie. Zero difesa su IVA, se non rateizzare. 3. Bene a socio vs fringe: qui la difesa decide di puntare: mostrano che l’amministratore aveva un compenso deliberato di € 40.000 e che avrebbero potuto includere l’auto come fringe. Chiedono in adesione di trattarlo come fringe benefit tardivo: cioè niente reddito diverso, ma tassazione come lavoro dipendente. L’ufficio potrebbe dire: ok, allora aggiungiamo € 3.600 al suo reddito di lavoro (già dichiarato) e Alfa Srl paga le ritenute su quello più sanzione minima per omessa ritenuta. Questo sposta la tassazione su una base imponibile già in parte tassata (in IRAP e IRES era indeducibile). Comunque il socio preferisce per evitare il “marchio” di reddito diverso in dichiarazione. Si fa presente inoltre che la società è trasparente? No, è SRL. Nessuna compensazione. 4. Sanzioni: il legale sostiene che la società ha commesso errore su norma complessa (IVA auto nota ma possono provare a chiedere sanzione minima in adesione). Sicuramente puntano all’adesione per avere 1/3 sulle sanzioni. 1/3 di 9.426 è 3.142. 5. Interessi: nulli o ridotti se pagano subito.

Esito possibile: In sede di accertamento con adesione, Alfa Srl ottiene: – Sconto sanzioni 2/3 (pagherà ~€ 3.142). – Rateizzazione del dovuto (€ 2.880 + € 7.260 + sanzione ridotta + interessi) in 8 rate trimestrali. – Rimodulazione della contestazione “bene ai soci” in fringe benefit: la società si impegna a versare ritenute IRPEF sul fringe di € 3.600 (circa € 1.000) e relative sanzioni ridotte. Il socio quindi non ha redditi diversi ma un’integrazione del CU (certificazione unica). Alla fine Alfa Srl paga, diciamo, intorno a € 13.000 dilazionati, tra imposte e sanzioni. Il socio paga indirettamente sull’IRPEF un po’. Hanno limitato i danni rispetto ai quasi € 20.000 iniziali richiesti. Se non fossero riusciti nella difesa sul punto fringe, comunque potevano far valere in ricorso che l’indeducibilità dei costi (80%) era già tassata in capo alla società e chiedere almeno di detrarre quella dal reddito diverso del socio secondo il principio di circolare (ma non applicabile a SRL…). Non garantito. Avrebbero forse perso su quel fronte.

Nota: questo esempio mostra che la difesa spesso consiste in rinegoziare la qualificazione (trasformare un uso “bene a soci” in fringe benefit) e chiedere clemenza sulle sanzioni usando gli strumenti premiali.

Esempio pratico 2: Auto “strumentale” contestata come non tale

Scenario: Beta SNC (due soci) gestisce un’impresa di installazione impianti elettrici. Acquista un pick-up 5 posti immatricolato autocarro (N1) per trasportare operai e materiali. Costo € 30.000 + IVA. Lo utilizza per i cantieri (ha cassone per attrezzi) ma i soci lo usano anche come auto personale la sera. Beta SNC considera il pick-up un bene strumentale all’attività e quindi: – Deduce al 100% ammortamenti e spese. – Detrae al 100% l’IVA su acquisto e manutenzioni. Non fanno fringe benefit perché convinti che sia autocarro strumentale. L’auto è anche intestata come bene d’impresa, usata dai soci pure nel weekend per andare in montagna.

Accertamento: La GdF ferma il pick-up un sabato, vede famiglia del socio a bordo. Parte un controllo: – La Guardia di Finanza contesta che il mezzo, pur N1, ha caratteristiche di falso autocarro (5 posti, rapporto potenza/portata > 180) e dunque andava trattato come autovettura per i limiti fiscali . – Recupera quindi costi dal 100% al 20% su due anni: supponiamo € 10.000 costi annui, dedotti interamente, dovevano essere 20% = € 2.000, quindi 8.000 per anno indeducibili. Trattandosi di SNC, i maggior redditi vanno sui soci per IRPEF. Inoltre, IVA: ha detratto 100%, doveva 40%, su IVA € 6.600, recuperano € 3.960. – In più, evidenziano che i soci lo usavano privatamente (documentato da fotografie e testimonianze nel weekend): applicano la norma beni a soci. Essendo SNC (trasparente), fanno il meccanismo di evitare doppia imposizione: la quota di costi indeducibili (80%) già aumenta reddito imputato ai soci, quindi tassano come reddito diverso solo l’eccedenza del valore d’uso se c’è oltre questi costi. Ad es., valore d’uso calcolato € 4.000 anno; costi indeducibili già imputati a soci = € 8.000; questi coprono già il benefit, quindi non tassano ulteriormente il socio (circ. 36/E) . – Sanzioni: 90% su IRPEF e IVA recuperata.

Difesa: Beta SNC può difendersi puntando su: 1. Natura strumentale effettiva: dimostrare che il pick-up era allestito per trasporto materiali (se hanno foto del cassone con scaffali, attrezzature montate). Se riuscissero a convincere che è realmente strumentale per natura, potrebbero rivendicare deducibilità 100% . Ma con 5 posti e parametri sopra soglia, dura. Forse se la portata fosse rilevante? I parametri di legge sono netti: >4 posti e rapporto ≥180 = autovettura a fini fiscali . Difesa giuridica difficile. 2. Uso promiscuo inevitabile: potrebbero chiedere in subordine deduzione 70% (come se assegnata a soci) se dimostrassero che era soprattutto per lavoro. Ma lettera b-bis è solo per dipendenti, non per soci di SNC. Non applicabile. 3. Violazione di diritto: verificare se la GdF aveva titolo per quell’appostamento sabato (ma era su strada, quindi ok, contesto extra-aziendale non serve mandato per controllare un mezzo su strada). 4. Mediazione: data la trasparenza, almeno evitano doppia tassazione sul socio. In adesione punteranno a sanzioni ridotte e rate. 5. Futuro: correggeranno il tiro: dedurranno 20% d’ora in poi o modificheranno il veicolo (es. ridurre posti a 2, ricarrozzeria come autocarro vero).

Esito ipotetico: Beta SNC non ha molto spazio se i dati tecnici la incastrano. Probabilmente aderirà riconoscendo la ripresa (anche perché i soci, essendo SNC, se andassero in giudizio rischiano le spese ma l’imposta la pagano comunque sui redditi attribuiti). Pagheranno imposte e 1/3 sanzioni. Almeno hanno evitato reddito diverso aggiuntivo per i soci grazie alla norma di coordinamento .

Lezione: attenzione ai falsi autocarri! Se si vuole il beneficio autocarro, assicurarsi che il veicolo rientri in parametri (2 posti, portata alta rispetto a potenza, ecc.) o dotarlo di modifiche permanenti che lo rendano inadatto al trasporto persone. Altrimenti il Fisco vincerà facilmente su questo fronte.

Questi esempi illustrano che, nella pratica, ogni caso ha sfumature diverse: a volte si riesce a ridurre il danno evidenziando aspetti trascurati dal Fisco (fringe benefit non considerato, costi già tassati altrove, ecc.), altre volte la violazione è chiara e la miglior difesa è patteggiare una sanzione minore tramite adesione o conciliazione.

Conclusioni

La gestione fiscale delle auto aziendali non strumentali è un terreno complesso, in cui confluiscono norme rigide, prassi amministrative e interpretazioni giurisprudenziali. Dal punto di vista del debitore/contribuente, difendersi efficacemente in caso di accertamento significa:

  • Conoscere a fondo le regole: sapere in anticipo quali costi si possono dedurre/detrarre e in che misura evita di incorrere in violazioni, e consente di impostare correttamente eventuali strategie difensive (ad esempio, capire che l’onere della prova di un eventuale redditometro è a carico proprio, o che l’indetraibilità IVA al 60% è insuperabile, orienta su quali argomenti non perdere tempo).
  • Documentare l’uso aziendale: una buona tenuta di documenti (fringe benefit calcolati, policy interne sull’auto, registri di utilizzo, comunicazioni al Fisco) fornisce munizioni preziose per smentire o attenuare le presunzioni del Fisco. Dimostra anche la buona fede del contribuente, il che può portare a sanzioni più leggere o approcci più concilianti da parte dell’ufficio.
  • Agire in modo trasparente: se l’auto beneficia un privato (socio o dipendente), meglio farlo emergere chiaramente (busta paga, fattura di noleggio, ecc.) piuttosto che sperare di farla franca. La trasparenza spesso costa qualche tassa in più subito (es. il fringe benefit aumenta il reddito imponibile del dipendente), ma evita guai e sanzioni più gravi dopo. In sostanza, pagare “un po’ di tasse” sul beneficio auto (che sia in capo al dipendente o al socio) è preferibile al rischio di pagarne il doppio con sanzioni dopo un accertamento.
  • Usare gli strumenti deflattivi: in caso di contestazione, valutare sempre soluzioni come l’accertamento con adesione o la conciliazione: in materia di auto, dove spesso c’è effettivamente una violazione (anche solo formale), trovare un accordo può far risparmiare molto sulle sanzioni e chiudere rapidamente la vicenda. La via giudiziaria va riservata a questioni di principio o a errori evidenti dell’ufficio.
  • Riferirsi a precedenti e norme autorevoli: come abbiamo visto, molte sentenze di Cassazione recenti (2021-2024) e circolari dell’Agenzia costituiscono precedenti utili. Citare nelle memorie difensive il punto, ad esempio, che “la Cassazione ha statuito che il redditometro dispensa il Fisco da altre prove ma consente al contribuente di giustificarsi con risparmio” , oppure che “la circolare 24/E/2012 chiarisce che l’uso privato non riduce oltre il 20% la deducibilità” , può orientare il giudicante o convincere il funzionario a mollare posizioni troppo rigide. Insomma, formarsi e informare chi decide del vostro caso è parte integrante di una buona difesa.
  • Valutare costi-benefici: a volte per principio si vorrebbe contestare tutto, ma bisogna considerare spese e tempi. Se il recupero è di modesta entità, pagare con sanzione ridotta forse conviene più di anni di cause. Se invece c’è in gioco un principio (es. l’ufficio sbaglia ad applicare una norma, e ammettere quell’errore significherebbe pagare ogni anno importi non dovuti), allora vale la pena combattere anche per creare un precedente.

In definitiva, “difendersi bene” in questo ambito significa adottare un mix di competenza tecnica (sui numeri e sulle norme) e strategia (sapere quando collaborare e quando opporsi). La prospettiva del contribuente dev’essere realistica: le auto aziendali sono note al Fisco come potenziale area di abuso, quindi l’approccio degli organi verificatori è spesso agguerrito. Ci si deve presentare preparati, con le “carte in regola” per quanto possibile, e non improvvisare giustificazioni dopo il fatto.

Va anche detto che la normativa italiana sulle auto è piuttosto penalizzante rispetto ad altri Paesi, e non sempre di intuitiva applicazione (si pensi alla distinzione strumentale/non strumentale, o al caso IRAP diverso da IRES). Per questo motivo, errori ed equivoci possono accadere anche in buona fede. In sede di difesa, far emergere la propria buona fede e collaborazione (assenza di volontà fraudolenta) può influire positivamente, ad esempio portando l’Ufficio a rinunciare alle sanzioni per obiettiva incertezza normativa (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/97) – evenienza rara ma non impossibile, specie se ci sono state in passato modifiche normative contraddittorie.

Concludendo, l’accertamento fiscale sulle auto aziendali non strumentali è un terreno su cui è facile scivolare se non si è preparati. Ma con un’adeguata pianificazione fiscale, un’attenzione scrupolosa al rispetto delle regole (deducendo e detrendo solo il lecito) e, in caso di contestazione, con un approccio proattivo e informato, è possibile difendersi bene e ridurre al minimo l’impatto dell’azione accertativa, preservando la continuità e la serenità dell’attività d’impresa. In questa guida abbiamo fornito gli strumenti conoscitivi per farlo; ogni situazione concreta andrà poi calata nel contesto specifico, magari con l’ausilio di professionisti, ma i principi qui delineati rimarranno validi come bussola orientativa. Buon viaggio – in regola – con la vostra auto aziendale!

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, art. 164 (Deducibilità spese veicoli) e art. 109, c.5 (principio di inerenza) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Testo IVA, art. 19-bis1, comma 1, lett. c) (Detrazione IVA 40% veicoli non esclusivi) .
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 36-terdecies – 36-duodevicies (beni concessi in godimento a soci/familiari) convertito in L. 148/2011 .
  • Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2006 (Prot. 184192/2006) – Requisiti veicoli N1 “falsi autocarri” ai fini art. 164 TUIR .
  • Circolare Agenzia Entrate 48/E del 10.02.1998, §2 (nozione di veicolo strumentale al 100%) .
  • Circolare Agenzia Entrate 1/E del 19.01.2007, § 1 (nuove percentuali deducibilità 2007 e definizione strumentalità) .
  • Circolare Agenzia Entrate 36/E del 24.09.2012, (beni aziendali a soci, tassazione e doppia imposizione) .
  • Circolare Agenzia Entrate 24/E del 15.06.2012, (beni a soci – chiarimenti: nessuna ulteriore indeducibilità oltre limiti ordinari) .
  • Circolare Agenzia Entrate 1/E del 12.01.2018, (fringe benefit auto – aggiornamento normative emissioni).
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 31031/2018 (principio di indispensabilità veicoli strumentali esclusivi) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 16190 dell’11/06/2024Imposte dirette: conferma deducibilità 20% salvo veicoli indispensabili; uso esclusivo non basta .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 15679 del 05/06/2024IVA veicoli: conferma detraibilità 40% salvo uso esclusivo o agenti .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., sentenza n. 36474/2021 – legittimità perquisizione auto aziendale in sede di verifica senza mandato (auto parte dei beni impresa, non domicilio) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., sentenza n. 11791/2024IRAP e auto: costi auto integralmente deducibili secondo bilancio per società di capitali (art. 164 TUIR non si applica a IRAP) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 781/2024 – onere contribuente provare inerenza “civilistica” ai fini IRAP se deduce > limiti TUIR .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 16122/2018Redditometro e auto di lusso: legittimo accertamento sintetico, presunzioni redditometro hanno valore legale salvo prova contraria del contribuente .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., sentenza n. 2804/2011 – (riconosce ispezionabilità di automezzo aziendale usato da amministratore senza mandato, assimilato a locale dell’impresa) .
  • Legge 160/2019 (L. Bilancio 2020), art. 1 commi 632-633 – modifica art. 51 TUIR fringe benefit auto per emissioni CO2 (25%-50% costo ACI).
  • Interpello Agenzia Entrate n. 107/2023 – detraibilità costi/IVA auto acquistate da controllante per controllate (chiarisce nessun limite aggiuntivo se nel gruppo) .
  • Art. 52 DPR 633/1972 e art. 33 DPR 600/1973 – poteri di accesso, ispezione e perquisizione del Fisco (autorizzazioni e limiti) .
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – art. 12 (diritti contribuente in verifica, contraddittorio) ; art. 6 (buona fede, sanzioni).

Il Fisco ti contesta l’auto aziendale perché ritenuta “non strumentale” e disconosce costi, IVA e deduzioni? Sai che le conseguenze possono essere molto pesanti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle auto aziendali, soprattutto quando ritiene che:

– il veicolo sia utilizzato prevalentemente a fini personali,
– non sia indispensabile all’attività svolta,
– manchi una documentazione sull’uso lavorativo,
– i costi risultino eccessivi o incoerenti con l’attività,
– l’auto sia intestata alla società ma di fatto nella disponibilità esclusiva di soci o amministratori.

Le conseguenze possono essere gravi:

👉 indeducibilità dei costi,
👉 recupero di IVA,
👉 tassazione come fringe benefit,
👉 sanzioni e interessi,
👉 estensione dei controlli ad altri anni,
👉 riflessi personali per amministratori e soci.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale sulle auto aziendali non strumentali?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 non ogni auto “non strumentale” è automaticamente indeducibile,
👉 la strategia difensiva iniziale è decisiva.

Questa guida ti spiega:

– quando un’auto è considerata non strumentale,
– perché il Fisco contesta i costi,
– quali difese funzionano davvero,
– come impostare una difesa efficace con l’avvocato.


Quando un’Auto Aziendale è Considerata “Non Strumentale”

Per il Fisco, un’auto è strumentale solo se:

– è indispensabile all’attività (es. autoscuole, taxi, agenti di commercio),
– non può essere sostituita da altri mezzi,
– è utilizzata esclusivamente o prevalentemente per fini lavorativi.

Negli altri casi viene qualificata come auto non strumentale, con limiti alla deducibilità.

👉 Ma “non strumentale” non significa automaticamente “indeducibile al 100%”.


Perché il Fisco Contesta le Auto Aziendali

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta quando ritiene che:

– l’uso personale prevalga su quello aziendale,
– non esistano tracciamenti o regole interne sull’utilizzo,
– l’auto sia di lusso o sproporzionata rispetto all’attività,
– i costi siano dedotti oltre i limiti di legge,
– l’IVA sia detratta senza i presupposti.

👉 Il Fisco guarda all’uso concreto del veicolo, non solo all’intestazione.


Le Voci Più Spesso Disconosciute

In caso di accertamento vengono spesso colpiti:

– ammortamenti del veicolo,
– canoni di leasing o noleggio,
– carburante e manutenzione,
– assicurazione e bollo,
– IVA detratta sui costi.

👉 Il recupero può riguardare più esercizi.


Il Principio Chiave: Inerenza e Uso Effettivo

Un’auto aziendale è difendibile se si dimostra che:

– è inerente all’attività,
– è effettivamente utilizzata per lavoro,
– l’uso personale è limitato o regolamentato,
– i costi sono coerenti e proporzionati.

👉 L’inerenza non è presunta: va dimostrata.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Uso Lavorativo del Veicolo

La difesa parte dalla prova che:

– l’auto è utilizzata per clienti, cantieri, sopralluoghi, trasferte,
– esistono agende, incarichi, percorsi e documenti coerenti,
– l’utilizzo personale è marginale o regolato.

👉 L’uso aziendale va ricostruito in modo concreto.


🔹 2. Gestire l’Uso Promiscuo in Modo Corretto

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’uso promiscuo non annulla automaticamente la deducibilità.

Questo significa che:

– i costi possono essere dedotti entro i limiti di legge,
– l’IVA può essere detratta in misura parziale,
– la tassazione come fringe benefit va calcolata correttamente.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Contestare le Presunzioni del Fisco

Molti accertamenti si basano su:

– presunzioni di uso personale,
– giudizi di “non necessità”,
– valutazioni soggettive sul tipo di auto.

👉 Il Fisco deve dimostrare l’uso personale prevalente,
👉 non basta affermarlo.


🔹 4. Dimostrare la Coerenza Economica dei Costi

È importante provare che:

– l’auto è coerente con il fatturato e il ruolo aziendale,
– il costo non è sproporzionato,
– la scelta del veicolo ha una logica economica.

👉 L’antieconomicità non è una prova automatica.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a Questionari e PVC

È il primo snodo decisivo.

Serve per:

– spiegare l’utilizzo dell’auto,
– produrre documentazione integrativa,
– evitare l’accertamento definitivo.

👉 Una risposta generica rafforza la tesi del Fisco.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile quando:

– parte dei rilievi è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e importi,
– serve una soluzione controllata.

👉 Va valutato strategicamente, non accettato per paura.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il Fisco disconosce costi realmente inerenti,
– ignora la prova dell’uso lavorativo,
– applica criteri automatici o sproporzionati.

👉 Molti accertamenti sulle auto aziendali vengono ridotti o annullati.


Il Punto Chiave: L’Auto Non È “Personale” Per Definizione

Un principio fondamentale è questo:

👉 un’auto intestata all’azienda non è automaticamente personale né automaticamente indeducibile.

Questo significa che:

– conta l’uso effettivo,
– conta la documentazione,
– conta la coerenza economica.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte aziende sbagliano perché:

– non regolamentano l’uso dei veicoli,
– non documentano l’attività svolta,
– ammettono implicitamente l’uso personale,
– rispondono senza una strategia tecnica.

👉 Così i costi vengono persi definitivamente.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sulle auto aziendali è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza l’accertamento e i presupposti,
– costruisce la prova dell’inerenza,
– smonta le presunzioni del Fisco,
– tutela azienda, soci e amministratori.

👉 Qui la differenza la fa l’argomentazione giuridica, non solo la contabilità.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere la deducibilità dei costi auto,
– evitare recuperi IVA indebiti,
– ridurre o annullare sanzioni,
– regolarizzare l’utilizzo per il futuro.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti societari richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in accertamenti su auto aziendali e costi deducibili
– Difensore di imprese, amministratori e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale per auto aziendali non strumentali:

👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia tecnica e giuridica solida.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’uso lavorativo,
👉 contestare le presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle auto aziendali può evitare conseguenze fiscali, economiche e personali molto gravi.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!