Nel 2026 il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una delle misure più temute da contribuenti, professionisti e imprese con debiti fiscali non gestiti.
Grazie all’incrocio automatico dei dati bancari e a procedure di riscossione sempre più rapide, il Fisco può intervenire in tempi molto brevi, bloccando le somme presenti sul conto e compromettendo immediatamente la liquidità.
Il rischio è concreto:
un debito fiscale non affrontato può portare al blocco totale o parziale del conto corrente, con conseguenze immediate sull’attività lavorativa e sulla vita personale.
Molti si chiedono:
“Possono pignorarmi il conto senza preavviso?”
“Quanto possono effettivamente prelevare?”
“Stipendi e compensi sono protetti?”
“Esistono strategie difensive efficaci nel 2026?”
È fondamentale chiarirlo subito:
il pignoramento del conto corrente non è automatico né illimitato, nemmeno nel 2026.
Esistono limiti di legge, tutele specifiche e strategie difensive concrete.
Cos’è il pignoramento del conto corrente da parte del Fisco
Il pignoramento del conto corrente è una procedura esecutiva con cui il Fisco:
• agisce direttamente presso la banca
• blocca le somme disponibili sul conto
• vincola il saldo fino a concorrenza del debito
• preleva le somme dovute
• riduce drasticamente la liquidità del contribuente
È una misura fortemente invasiva, ma soggetta a regole precise.
Cosa cambia nel 2026 sul pignoramento del conto
Nel 2026 la riscossione è caratterizzata da:
• maggiore velocità delle procedure
• utilizzo sistematico delle banche dati
• riduzione dei tempi tra atto e pignoramento
• maggiore incidenza dei pignoramenti diretti
Ma non vengono meno i limiti di pignorabilità e le garanzie difensive.
Il rischio più grave: blocco immediato della liquidità
Il vero pericolo è che:
• il conto venga bloccato all’improvviso
• le somme diventino indisponibili
• stipendi e compensi restino congelati
• non si possano pagare spese essenziali
• l’attività professionale si paralizzi
• si generi una crisi finanziaria immediata
Anche per debiti inizialmente contenuti.
L’errore più grave: pensare che non esistano difese
Molti contribuenti sbagliano quando:
• ignorano cartelle e avvisi
• attendono il pignoramento senza agire
• pensano che il Fisco possa prendere tutto
• non verificano la legittimità del debito
• non valutano soluzioni preventive
• rinunciano a una difesa tecnica
Il pignoramento può essere prevenuto, limitato o contestato.
Pignoramento del conto e diritto: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• non tutte le somme sono pignorabili
• stipendi e compensi hanno limiti di prelievo
• alcune somme sono impignorabili per legge
• il debito deve essere certo e definitivo
• la procedura deve rispettare forme precise
• il contribuente può chiedere sospensioni
• il pignoramento può essere impugnato
Il potere del Fisco non è assoluto.
Quando il pignoramento del conto è contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il debito è prescritto o contestabile
• l’atto presupposto è illegittimo
• la procedura è viziata
• sono pignorate somme impignorabili
• manca proporzionalità tra debito e blocco
• non è stata rispettata la corretta notifica
In questi casi il pignoramento può essere sospeso o ridotto.
Strategie difensive nel 2026 con l’avvocato
Una strategia efficace può includere:
• analisi completa della posizione debitoria
• verifica di cartelle e atti esecutivi
• controllo dei limiti di pignorabilità
• richiesta di sospensione della riscossione
• rateizzazione del debito
• definizioni agevolate, se applicabili
• impugnazione degli atti viziati
• tutela preventiva del patrimonio
L’intervento tempestivo è spesso decisivo.
Pignoramento e continuità economica
Un conto pignorato può:
• bloccare stipendi e compensi
• impedire pagamenti essenziali
• creare difficoltà operative
• compromettere rapporti professionali
• generare forte stress personale
Difendersi significa proteggere la propria stabilità economica.
Cosa fare subito se temi il pignoramento nel 2026
Se hai debiti fiscali e temi il pignoramento:
• non aspettare il blocco del conto
• verifica subito la tua posizione fiscale
• controlla la legittimità degli atti
• valuta soluzioni prima dell’azione forzata
• non agire d’impulso
• prepara una strategia difensiva
Il tempo è un fattore decisivo.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa dei contribuenti contro pignoramenti e procedure di riscossione, intervenendo per bloccare o limitare il pignoramento del conto corrente e tutelare il patrimonio personale e professionale.
Può intervenire per:
• prevenire o sospendere il pignoramento
• contestare debiti fiscali illegittimi
• ottenere rateizzazioni e sospensioni
• tutelare stipendi e compensi
• limitare il blocco delle somme
• garantire la continuità economica
Agisci ora
Il pignoramento del conto corrente non è una condanna inevitabile, nemmeno nel 2026.
Ma se non viene affrontato in tempo, può causare danni economici immediati e gravi.
Se temi o hai subito un pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2026,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la tua liquidità, prima che il blocco diventi definitivo.
Introduzione
Trovare il proprio conto corrente bloccato dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) è un’esperienza allarmante per qualunque contribuente. Il pignoramento del conto corrente da parte del Fisco è una procedura esecutiva che può paralizzare immediatamente la liquidità del debitore, impedendogli di accedere ai propri fondi. In questa guida avanzata, aggiornata a gennaio 2026, esamineremo in dettaglio come funziona il pignoramento esattoriale dei conti correnti, quali sono le norme e le sentenze più recenti che lo regolano, e soprattutto quali strategie difensive può adottare il debitore, con l’assistenza di un avvocato, una volta ricevuta la notifica di un atto di pignoramento sul proprio conto. L’obiettivo è offrire una panoramica completa (arricchita da tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte) delle possibili difese post-notifica del pignoramento, dal punto di vista del debitore, tenendo conto delle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Il taglio sarà giuridico ma divulgativo: ci rivolgeremo tanto ai professionisti legali quanto ai privati cittadini e imprenditori che vogliono comprendere a fondo il funzionamento di questa procedura e come tutelarsi al meglio. Verranno analizzati i limiti di legge (come le quote massime pignorabili di stipendi e pensioni), gli strumenti di opposizione previsti dal nostro ordinamento, le opzioni di saldo o rateizzazione del debito, nonché i casi particolari (ad esempio conti cointestati o conti con saldo nullo). Daremo rilievo alle ultime sentenze – in particolare una recente pronuncia della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2025 – che hanno cambiato radicalmente alcune prassi, inasprendo le conseguenze per i debitori ma delineando con chiarezza i confini dell’azione del Fisco. In coda alla guida, sarà presente una sezione con tutte le fonti normative citate e le sentenze aggiornate dalle più autorevoli fonti istituzionali, per permettere ulteriori approfondimenti .
Prima di entrare nel vivo, è importante sottolineare un principio generale: la tempestività è la migliore difesa. Le procedure esecutive dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono molto rapide e automatizzate, ma esistono vari strumenti che, se attivati in tempo utile, possono sospendere o annullare il pignoramento. Ignorare un atto di pignoramento o attendere passivamente è l’errore più grave – occorre invece reagire subito, valutando con un professionista la strategia più opportuna per sbloccare il conto e tutelare il proprio patrimonio .
Quadro Normativo di Riferimento
Per comprendere come difendersi, occorre avere chiari i riferimenti normativi che regolano il pignoramento esattoriale. La disciplina si trova principalmente nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte) e nel Codice di procedura civile, con le importanti modifiche apportate da interventi normativi recenti (da ultimo il D.Lgs. 110/2024, noto come “Decreto Riscossione”, in vigore dal 2025). Ecco i punti salienti del quadro normativo:
- Titolo esecutivo e precetto – La riscossione delle cartelle esattoriali avviene in base al ruolo, che costituisce già di per sé titolo esecutivo. La cartella di pagamento emessa dall’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) ha efficacia di atto di precetto . Ciò significa che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il debitore paghi o impugni, l’Agente della Riscossione può procedere direttamente con l’esecuzione forzata, senza bisogno di un ulteriore precetto giudiziale . In altri termini, la cartella combina in un unico documento sia la richiesta di pagamento (titolo) sia l’intimazione a pagare entro un termine (precetto). Se il debitore rimane inadempiente oltre i 60 giorni, scatta la fase esecutiva.
- Intimazione di pagamento ex art. 50, c.2 DPR 602/1973 – Se però la cartella esattoriale è stata notificata da più di un anno e non si è ancora proceduto ad esecuzione, la legge impone un passaggio ulteriore a tutela del debitore. L’Agente della Riscossione deve notificare un avviso di intimazione (detto anche intimazione di pagamento) e attendere altri 5 giorni . Questo atto sollecita il debitore a pagare entro 5 giorni, prima di dare corso al pignoramento. La sua funzione è analoga a quella di un “ultimatum” che evita esecuzioni a sorpresa per cartelle molto datate. La mancanza dell’intimazione, quando dovuta, costituisce un vizio grave: la giurisprudenza ha chiarito che il pignoramento presso terzi esattoriale è nullo se l’intimazione obbligatoria non è stata notificata . L’avviso ex art.50 è infatti condizione di procedibilità dell’esecuzione forzata fiscale: se il concessionario non prova di averlo regolarmente notificato, l’intero pignoramento risulta viziato e può essere annullato dal giudice . Su questo punto si sono espresse anche la Corte di Cassazione (es. Cass. 11452/2017; Cass. 15746/2018) e la giurisprudenza di merito, sancendo la nullità derivata del pignoramento in caso di omessa intimazione. In sede di opposizione, quindi, verificare la presenza e la regolarità di tale atto è uno dei primi controlli difensivi da fare.
- Pignoramento presso terzi speciale ex art. 72-bis DPR 602/1973 – È il fulcro della procedura in esame. Introdotto dal D.L. 203/2005 e reso ancora più efficace dal D.L. 193/2016 (conv. in L. 225/2016), l’art. 72-bis prevede una forma semplificata di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi (come quelli presso banche, datori di lavoro, enti pensionistici), utilizzabile dall’Agente della Riscossione in alternativa al pignoramento ordinario disciplinato dal codice di procedura . La caratteristica principale è che l’atto di pignoramento può contenere un ordine diretto al terzo di pagare le somme dovute al debitore direttamente all’Agente della Riscossione, senza passare per l’udienza di convalida davanti al giudice . In pratica, la banca, il datore di lavoro o l’INPS, ricevuto l’atto di pignoramento ex art. 72-bis, sono tenuti a bloccare le somme e, salvo eventi interruttivi, a girarle al Fisco. Nel caso dei conti correnti bancari, l’atto ingiunge alla banca di congelare le somme disponibili fino a concorrenza del credito e di trasferirle all’Agenzia Entrate-Riscossione trascorsi 60 giorni dalla notifica . Questa forma speciale di pignoramento non richiede l’intervento di un ufficiale giudiziario né un provvedimento del giudice dell’esecuzione, riducendo drasticamente i tempi: si tratta di un procedimento accelerato e per larga parte automatizzato. Da notare che, in base al testo normativo, l’atto di pignoramento 72-bis può essere redatto anche da funzionari dell’Agente della Riscossione non abilitati come ufficiali della riscossione, recando l’intestazione dell’ente procedente, e non è soggetto ad annotazione nei registri cronologici dell’UNEP . Ciò evidenzia la volontà del legislatore di snellire la procedura ed estendere il più possibile i poteri esecutivi diretti del Fisco.
- Limiti e tutele nel pignoramento speciale: la legge bilancia la rapidità di questa procedura con alcune garanzie per il debitore, richiamando espressamente i limiti del Codice di procedura civile e introducendone di specifici. L’art. 72-bis fa salvi i commi 4, 5 e 6 dell’art. 545 c.p.c. nonché le disposizioni dell’art. 72-ter DPR 602/73 . In altre parole, anche il pignoramento esattoriale deve rispettare i divieti e le limitazioni di pignorabilità previsti per stipendi, pensioni e altre somme (che vedremo a breve in dettaglio). Inoltre – ed è punto fondamentale – l’ambito di applicazione dell’art.72-bis esclude i crediti pensionistici, i quali (almeno stando alla lettera della norma) rimangono soggetti alla procedura ordinaria . Questa clausola di salvaguardia, inserita già nel 2005, ha comportato dibattiti: in pratica oggi l’Agente della Riscossione pignora direttamente anche le pensioni presso l’INPS, ma applicando i rigorosi limiti di importo di cui diremo, e in caso di contestazioni viene comunque valutata la legittimità del procedimento. Infine, trascorsi inutilmente 60 giorni dall’ordine senza che il terzo abbia pagato, AdER può procedere in giudizio ai sensi dell’art. 72, c.2 DPR 602/73 per ottenere coattivamente le somme (anche se, nella maggioranza dei casi, ciò non si rende necessario perché i terzi ottemperano spontaneamente all’ordine di pagamento).
- Art. 72-ter DPR 602/1973 – Limiti di pignorabilità – Questa disposizione, inserita dal 2013 e modificata nel 2016, è cruciale perché fissa quanto il Fisco può prelevare da stipendi, salari, pensioni e conti correnti, introducendo soglie più favorevoli al debitore rispetto a quelle ordinarie. In sintesi, l’art. 72-ter stabilisce che: le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro possono essere pignorate da AdER nella misura massima di un decimo per importi fino a 2.500 €, di un settimo per la parte tra 2.500 € e 5.000 €, e di un quinto per la parte eccedente 5.000 € . Questa progressività tutela maggiormente i redditi più bassi. Resta ferma, per gli importi oltre 5.000 €, la misura di un quinto prevista dall’art. 545 c.p.c. . Inoltre – importantissimo – se tali somme (stipendi o indennità) sono accreditate su conto corrente, il terzo pignorato non è tenuto a includere nel blocco l’ultimo stipendio accreditato . In pratica, quando arriva un pignoramento sul conto, l’ultimo accredito stipendiale già presente su quel conto deve rimanere nella disponibilità del debitore (non può essere toccato dal Fisco) . Questo garantisce al lavoratore almeno l’ultimo stipendio per far fronte alle necessità immediate. Infine, l’art. 72-ter prevede che AdER possa accedere direttamente alle banche dati INPS per reperire informazioni sui rapporti di lavoro del debitore , facilitando così il pignoramento mirato di stipendi e pensioni.
- Codice di Procedura Civile (artt. 543 e segg. c.p.c.) – Le norme codicistiche sul pignoramento presso terzi si applicano in parte residuale o come principio generale, poiché il pignoramento esattoriale è speciale e deroga a diversi aspetti. Ad esempio, in un pignoramento ordinario il creditore notifica al debitore e al terzo un atto di citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione, il terzo deve rendere una dichiarazione di quantità sulle somme dovute (art. 547 c.p.c.), e il giudice assegna le somme al creditore con ordinanza. Nel pignoramento ex art. 72-bis, invece, non c’è udienza né ordinanza di assegnazione: il trasferimento delle somme avviene ipso iure dopo 60 giorni, salvo intervento del giudice su istanza di parte . Tuttavia, restano applicabili i limiti di impignorabilità assoluta (art. 545 commi 1-3 c.p.c., ad esempio per assegni sociali, sussidi di povertà, etc. che non possono mai essere pignorati) e quelli di impignorabilità relativa (art. 545 commi 4-5 c.p.c. per stipendi/pensioni, di cui s’è detto). Inoltre, l’art. 599 c.p.c. dispone che si possono pignorare i beni indivisi anche se non tutti i comproprietari sono debitori: tale regola si riflette nei pignoramenti di conti cointestati (bene indiviso fra più titolari), come vedremo in dettaglio più avanti. Infine, le norme sulle opposizioni esecutive (artt. 615 e 617 c.p.c.) trovano applicazione anche per contestare gli atti esattoriali, seppur con adattamenti dovuti alla natura del titolo fiscale. In particolare, la Cassazione ha chiarito che l’atto di pignoramento ex art. 72-bis è un atto processuale di parte (e non un atto amministrativo discrezionale), quindi non soggetto all’obbligo di motivazione tipico degli atti amministrativi (L.241/90) né richiede l’indicazione del responsabile del procedimento . Ciò non significa però che possa essere generico: al contrario, esso deve contenere tutte le informazioni necessarie al debitore. La Suprema Corte, con la sentenza n. 26519/2017, ha affermato che è illegittimo il pignoramento esattoriale privo dell’indicazione dettagliata delle cartelle e dei crediti per cui si procede . Non basta un elenco sommario o un importo globale: il debitore ha diritto a conoscere la natura e provenienza di ogni somma richiesta (tributi, sanzioni, contributi, ecc.), eventualmente tramite allegazione delle copie delle cartelle originarie . In caso contrario, l’atto è nullo perché impedisce al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Questa pronuncia del 2017 (Cass. n. 26519/2017) – confermata da successiva giurisprudenza di merito – ha “alzato l’asticella” sulle informazioni minime che AdER deve fornire nel pignoramento; un vizio di questo tipo (mancata indicazione o allegazione delle cartelle) può quindi essere un solido motivo di opposizione.
Riassumendo il contesto normativo: il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione è uno strumento potentissimo, che dal 2017 opera senza autorizzazione giudiziaria e in tempi ristretti . Il legislatore gli ha conferito grande incisività (accesso diretto all’Anagrafe tributaria e ai dati bancari, blocco immediato dei conti, niente udienze) , ma al contempo ha previsto delle tutele: limiti percentuali di pignorabilità, esclusione dell’ultima mensilità accreditata, necessità dell’intimazione oltre l’anno, obbligo di indicare i dettagli del debito. Su questi delicati equilibri interviene poi la giurisprudenza, come vedremo soprattutto con la recente “svolta” del 2025, che ha chiarito la portata temporale del blocco sul conto corrente. Nella sezione seguente analizziamo proprio come avviene in concreto la procedura di pignoramento del conto corrente da parte di AdER e quali sono gli effetti per il debitore, prima di passare alle strategie difensive attivabili dopo la notifica.
Procedura di Pignoramento del Conto Corrente AdER: fasi ed effetti
Vediamo passo per passo cosa succede quando l’Agenzia Entrate-Riscossione decide di pignorare il conto corrente di un debitore fiscale. Comprendere questa sequenza aiuta a individuare i momenti in cui è possibile intervenire per difendersi.
1. Inadempimento del contribuente: tutto parte da uno o più debiti fiscali non pagati. Tipicamente AdER notifica una cartella di pagamento; il contribuente ha 60 giorni per pagarla, chiedere una rateizzazione o impugnarla davanti alla Commissione Tributaria . Se entro 60 giorni non accade nulla (nessun pagamento, nessun ricorso, nessuna dilazione richiesta) , la cartella diventa definitiva ed esecutiva. A questo punto l’Agente della Riscossione può intraprendere misure cautelari (come il fermo amministrativo di un veicolo o l’iscrizione di ipoteca su un immobile) e misure esecutive (pignoramenti) . Nel caso in esame, intende agire sul conto corrente.
2. Verifica propedeutica e (se necessario) intimazione: prima di procedere, AdER verifica se dal ruolo sono passati più di 12 mesi. In caso affermativo, come detto, notifica al debitore un’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, concedendo ulteriori 5 giorni. Se il contribuente salda in questi 5 giorni, l’esecuzione viene evitata; altrimenti, oppure se l’intimazione non era necessaria (perché la cartella è recente), si passa alla fase successiva.
3. Notifica dell’atto di pignoramento (art.72-bis): l’Agente della Riscossione prepara l’atto di pignoramento presso terzi destinato alla banca del debitore. Questo atto viene notificato contemporaneamente sia alla banca (terzo pignorato) sia al debitore (esecutato) – di solito tramite PEC se il soggetto ne ha una, altrimenti a mezzo ufficiale della riscossione o messo notificatore. Può accadere in concreto che la banca riceva la PEC e blocchi il conto poco prima che il debitore apra la raccomandata contenente la notifica per lui: in tal senso spesso il contribuente scopre del pignoramento dal fatto che il suo conto risulta improvvisamente congelato. L’atto notificato contiene: gli estremi identificativi del debitore e del credito fiscale (ruolo/cartella, importo dovuto comprensivo di interessi e spese); l’ingiunzione alla banca di non disporre delle somme del debitore e di pagare all’Agente della Riscossione le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica ; l’indicazione che, per le somme non ancora esigibili (es. stipendi futuri, accrediti successivi), il pagamento dovrà avvenire alle rispettive scadenze, sempre entro il limite dei 60 giorni . In sostanza, si ordina alla banca di congelare immediatamente il conto del debitore e attendere 60 giorni, trascorsi i quali dovrà trasferire al Fisco tutte le somme pignorate fino a copertura del credito. Nel medesimo atto, il debitore è avvertito che può evitare l’esecuzione pagando entro 60 giorni o attivando una procedura di rateizzazione (o ottenendo un provvedimento di sospensione, se ne ricorrono i presupposti).
– **Effetti immediati sulla banca:** appena ricevuto l’atto, la banca deve eseguire il blocco. Tecnicamente, il conto corrente viene posto in uno stato di “congelamento” per un importo pari al debito indicato (comprensivo di interessi e spese) più eventuali margini per spese future. Se sul conto c’è disponibilità liquida, tale somma viene accantonata e resa indisponibile al cliente. Se il **saldo disponibile** è inferiore al dovuto, la banca congela tutto ciò che c’è (anche se fossero pochi euro); se il conto è addirittura **in rosso** (saldo negativo), resta congelato “sulla carta” ma inizialmente non ci sono somme da prelevare. In ogni caso, l’effetto principale è che il correntista **non può più movimentare le somme bloccate**: non può prelevare né effettuare bonifici con quei soldi. Può invece continuare ad operare su eventuali somme eccedenti l’importo pignorato (ad esempio, se aveva 10.000 € sul conto e il pignoramento è per 8.000 €, i restanti 2.000 € potrebbero restare disponibili – questo dipende da come la banca tecnicamente gestisce il vincolo). Importante: l’atto di pignoramento **produce anche un vincolo su eventuali somme che affluiranno successivamente** sul conto, entro il limite temporale di 60 giorni【36†L47-L55】【36†L49-L57】. Su questo punto, come vedremo, la Cassazione nel 2025 ha fatto chiarezza: durante i 60 giorni, il conto opera come una “scatola” che cattura automaticamente ogni nuovo accredito fino a soddisfare il credito pignorato【36†L49-L57】【36†L71-L78】. Dunque la banca, fino allo scadere dei 60 giorni, dovrà **via via bloccare anche i versamenti in arrivo** (stipendi, bonifici, ecc.) e tenerli a disposizione del Fisco.
– **Comunicazione della banca (dichiarazione del terzo):** a differenza che nel procedimento ordinario, in cui il terzo rende dichiarazione al giudice, qui la normativa speciale non prevede una formale udienza. La banca solitamente comunica all’Agente della Riscossione l’esito del blocco (ad esempio indicando se il conto aveva X saldo e quindi l’importo pignorato è X, oppure se il conto è cointestato, o se c’erano fidi…). Questa comunicazione serve anche a determinare se il credito pignorato copre l’intero debito o solo una parte. Va notato che nel caso di **conto cointestato**, la banca dovrebbe segnalare la cointestazione e – idealmente – limitare il blocco alla quota presumibilmente riferibile al debitore (tipicamente il 50%). In pratica, però, spesso gli istituti congelano comunque tutto il saldo, lasciando poi alle parti il compito di contestare e dimostrare l’effettiva titolarità delle somme. La Cassazione ha affermato che la cointestazione **non fa automaticamente venir meno la proprietà esclusiva delle somme depositate da uno dei cointestatari**, ma instaura solo una presunzione di comproprietà che può essere superata con prove contrarie【27†L112-L120】【27†L130-L138】. In altre parole, se un conto è cointestato, *si presume* salvo prova che metà del denaro sia del debitore e metà dell’altro intestatario; tuttavia, quest’ultimo potrà dimostrare che le somme (o una porzione maggiore) provengono esclusivamente da redditi suoi e non del debitore, rivendicando la restituzione. Approfondiremo in seguito le implicazioni e le tutele specifiche per i conti cointestati.
4. Periodo di stand-by (fino a 60 giorni): una volta notificato l’atto, decorre un periodo di 60 giorni prima che la banca esegua il pagamento forzato all’Agente della Riscossione . Questi due mesi sono cruciali e possono essere visti come una “finestra” entro cui il debitore può attivarsi. Non si tratta però affatto di una sospensione bonaria: è un sequestro temporaneo a tutti gli effetti . Durante questi 60 giorni, il conto rimane bloccato e ogni entrata viene catturata automaticamente – concetto recentemente chiarito come “periodo di cattura fiscale” dalla Cassazione . Contrariamente a quanto alcuni ritenevano in passato, non è vero che gli accrediti successivi restino liberi: ora sappiamo che la banca deve vincolarli anch’essi (fino a soddisfare il credito). Quindi se, ad esempio, pochi giorni dopo il blocco arriva lo stipendio sul conto, esso non sarà disponibile al debitore ma entrerà nel “monte” delle somme pignorate. È proprio in questi 60 giorni che il debitore, con l’aiuto di un avvocato, può esercitare le strategie difensive di cui tratteremo a breve: pagamento del debito, richiesta di rateizzazione, opposizione giudiziale, accordi, ecc. Se tali iniziative hanno successo (ad esempio AdER concede la rateazione e sospende il pignoramento, oppure un giudice blocca tutto con un provvedimento d’urgenza), il procedimento esecutivo può essere interrotto prima del termine. In mancanza di interventi efficaci, allo scadere dei 60 giorni accade quanto segue.
5. Assegnazione delle somme al Fisco: trascorsi i 60 giorni dalla notifica senza che il pignoramento sia stato sospeso o altrimenti risolto, la banca deve eseguire l’ordine di pagamento. Ciò significa che tutte le somme bloccate (quelle presenti al momento del pignoramento più quelle eventualmente affluite nel frattempo, fino a concorrenza dell’importo dovuto) vengono trasferite dal conto del debitore ad Agenzia Entrate-Riscossione . Di solito ciò avviene con un bonifico alla sezione provinciale di AdER competente, indicando causale del ruolo. A questo punto il debito risulta pagato coattivamente nei limiti delle somme prelevate. Se l’importo pignorato copre interamente il debito (comprensivo di interessi e spese), il procedimento si chiude qui: il Fisco ha recuperato il proprio credito e il conto corrente del debitore viene sbloccato (eventuali somme residue oltre il dovuto tornano nella disponibilità del correntista). Se invece le somme sequestrate erano insufficienti a soddisfare tutto il credito (ad esempio perché il conto era quasi vuoto e nei 60 giorni sono entrati pochi soldi), l’Agenzia Entrate-Riscossione potrebbe intraprendere ulteriori azioni esecutive sul restante (un secondo pignoramento, oppure aggredire altri beni). In ogni caso, decorso il termine senza pagamento integrale, il vincolo sul conto cessa quanto alla maturazione di nuove somme: la Cassazione ha precisato che i 60 giorni non costituiscono un periodo indeterminato prorogabile, ma un limite massimo oltre il quale la “cattura” non si estende . Dunque eventuali accrediti successivi al sessantesimo giorno non dovrebbero più essere toccati da quell’atto di pignoramento. (Va detto che questo scenario – il pignoramento parziale infruttuoso – è meno frequente nei conti correnti, in quanto l’Agente della Riscossione spesso conosce tramite l’Anagrafe dei conti se un soggetto ha liquidità prima di avviare la procedura; è più comune nel caso di pignoramenti di stipendi, dove la soddisfazione può avvenire solo gradualmente sulle mensilità future).
6. Chiusura del procedimento e rendicontazione: la banca, dopo aver eseguito il pagamento al Fisco, invia una comunicazione finale ad AdER (e in copia al debitore, su richiesta) attestando di aver ottemperato. Da quel momento il blocco sul conto viene rimosso del tutto. In pratica il conto corrente torna operativo per il titolare, sebbene magari svuotato delle somme versate al creditore. Se per assurdo la banca non avesse eseguito l’ordine (inadempienza del terzo), l’Agenzia potrebbe citarla in giudizio per ottenere una condanna (ma è evenienza rara). Dal lato del debitore, se non ha intrapreso opposizioni, la vicenda si chiude con la perdita delle somme prelevate; se invece ha un’opposizione pendente (ad esempio sull’illegittimità del pignoramento), questa proseguirà in tribunale ed eventualmente, a distanza di tempo, potrebbe portare a una restituzione di quanto prelevato indebitamente (ma solo in caso di vittoria in giudizio: nell’immediato le somme vengono comunque prelevate).
Questa è la dinamica standard del pignoramento del conto corrente ad opera del Fisco. Vale la pena evidenziare alcune differenze rispetto al pignoramento ordinario (tra privati), già in parte emerse:
- Mancato intervento del giudice inizialmente: nel pignoramento ordinario il giudice dell’esecuzione interviene per assegnare le somme al creditore; qui l’assegnazione è automatica dopo 60 giorni, senza provvedimento giudiziario . Il giudice interviene solo se il debitore attiva un’opposizione (controllo eventuale ex post). Ciò velocizza l’iter ma restringe le verifiche prima del pagamento. In un certo senso, il ruolo del giudice è “spostato a valle” ed è su iniziativa del debitore.
- Dichiarazione del terzo semplificata: nell’ordinario il terzo deve dichiarare in modo solenne quali somme deve al debitore (anche per distinguere somme impignorabili); nell’esattoriale non c’è un’udienza formale, ma la banca comunica i dati ad AdER. Eventuali contestazioni (es. banca che sbaglia a bloccare) emergono solo se il debitore o il terzo sollevano il problema.
- Tempi contingentati: l’ordinario spesso comporta mesi tra notifica e assegnazione; l’esattoriale prevede espressamente 60 giorni e poi il versamento . Da un lato questo dà al debitore un lasso di tempo definito per reagire (60 giorni appunto), dall’altro significa che entro due mesi il Fisco ottiene i soldi, mentre un privato forse avrebbe atteso un’udienza a distanza maggiore. AdER ha dunque un vantaggio procedurale notevole.
- Notifica e consegna: nel pignoramento ordinario di solito il debitore riceve prima o contestualmente l’atto (spesso dall’ufficiale giudiziario in mano propria), e può talvolta prevenire il blocco (ad esempio svuotando il conto se fa in tempo, benché sia un comportamento al limite della legge). Nel pignoramento esattoriale la notifica avviene frequentemente a mezzo PEC, quindi potenzialmente l’informazione giunge simultaneamente al terzo e al debitore. In pratica, come detto, il correntista tipicamente scopre il blocco quando ormai il vincolo è attivo; difficilmente può prevenirlo spostando fondi all’ultimo minuto.
- Costi e atti: il pignoramento ordinario comporta spese di giustizia (contributo unificato, marca per l’istanza al giudice, compenso ufficiale giudiziario) che il creditore anticipa; l’esattoriale evita questi passaggi, e le uniche voci di costo per il debitore sono gli aggi esattoriali già inclusi nel debito e una quota fissa per spese di esecuzione. Quindi AdER procede a costi minori e senza lungaggini burocratiche.
In definitiva, il conto corrente pignorato dall’Agente della Riscossione è sottoposto a un vincolo rigido ma temporaneo: rimane “congelato” per un massimo di 60 giorni, durante i quali ogni euro in entrata viene accantonato per il Fisco . Trascorso quel periodo, se non si è agito efficacemente per fermare la procedura, il risultato sarà il trasferimento coattivo delle somme pignorate all’Erario e il conseguente (parziale o totale) soddisfacimento del debito tributario. Va sottolineato che recuperare a posteriori i soldi prelevati non è affatto semplice: solo vincendo un’opposizione in tribunale e dimostrando l’illegittimità dell’azione esecutiva si potrà ottenere la restituzione di quanto indebitamente sottratto . Pertanto, il focus principale del debitore deve essere prevenire o bloccare sul nascere il pignoramento, utilizzando tutti gli strumenti difensivi disponibili nei 60 giorni di finestra. Nel prossimo capitolo, ci concentreremo proprio su queste strategie difensive post-notifica, analizzando caso per caso le opzioni del debitore e le relative modalità operative.
Limiti di Pignorabilità: stipendio, pensione e conto cointestato
Prima di passare alle strategie di difesa, è opportuno chiarire quali somme il Fisco può effettivamente prendere da un conto corrente pignorato e quali no. Questi limiti incidono sia direttamente sull’azione esecutiva (ponendo vincoli quantitativi alla pignorabilità), sia sulle possibili contestazioni da sollevare in caso di violazione. Di seguito esponiamo i principali limiti, con riferimenti normativi:
1. Limiti sulle somme da lavoro dipendente (stipendi) e pensioni – Come accennato, l’art. 72-ter DPR 602/73 prevede percentuali massime pignorabili più favorevoli al debitore rispetto all’ordinario. Inoltre, l’art. 545 c.p.c., commi 7 e 8, stabilisce una soglia di impignorabilità per le pensioni pari a una volta e mezza l’assegno sociale (importo che si aggira intorno ai 1.000 euro nel 2025). Le regole applicabili al pignoramento esattoriale sono:
- Stipendio(o salario, o altre indennità di lavoro) presso il datore di lavoro: quando AdER pignora direttamente lo stipendio (quindi con atto a un datore di lavoro o ente pensionistico, terzo debitore del contribuente), vale l’art. 72-ter, co.1: può pignorare massimo 1/10 dello stipendio netto se l’importo percepito è fino a 2.500 € al mese; 1/7 se l’importo è tra 2.500 e 5.000 €; 1/5 (20%) se lo stipendio supera 5.000 € . Queste frazioni sono riferite al netto mensile usualmente. Ad esempio, con uno stipendio netto di 2.200 € mensili, AdER potrà prelevarne al massimo 220 € al mese (1/10); con 3.000 € mensili, circa 428 € (1/7); con 6.000 €, fino a 1.200 € (1/5). Queste soglie si applicano complessivamente ai pignoramenti fiscali: se il contribuente avesse più pignoramenti fiscali contemporanei (cosa rara perché di solito l’azione è unica per tutti i debiti fiscali), la somma delle trattenute non supera tali percentuali. Per fare un confronto, un creditore privato (banca, fornitore ecc.) può pignorare fino a 1/5 dello stipendio al netto, a prescindere dall’importo (salvo concorrano pignoramenti alimentari, in tal caso il totale può arrivare a metà dello stipendio ). Quindi, per stipendi medio-bassi, il Fisco pignora meno (10% o ~14%) di un privato (20%); per stipendi alti (>5000 €) la percentuale coincide al 20%.
- Pensione presso l’INPS: anche per le pensioni il Fisco applica i limiti di legge. La pensione, di regola, è pignorabile solo per la parte che eccede la soglia di impignorabilità (1,5× assegno sociale) e comunque nei limiti del quinto. Ad esempio, supponendo un assegno sociale annuo 2025 di circa 6.800 € (circa 520 € mensili), la soglia impignorabile è ~780 € mensili. Se una pensione netta è 1.200 €, la parte pignorabile è 1.200-780 = 420 €, di cui AdER potrà prendere al massimo 1/5 (84 € al mese). Per pensioni basse sotto ~780 €, non si può toccare nulla (impignorabili totalmente). Queste garanzie derivano dall’art. 545 c.p.c. commi 7 e 8, e valgono per tutti i creditori, compreso il Fisco. In passato, come visto, l’art. 72-bis escludeva i crediti pensionistici dalla procedura semplificata, ma oggi AdER effettua pignoramenti anche sulle pensioni, rispettando però tali limiti. Quindi in sede di pignoramento presso terzi su pensione, l’INPS trattiene la quota indicata (1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo, applicando analogamente i criteri dello stipendio se il netto pensione rientra nelle fasce) e soprattutto garantisce al pensionato il minimo vitale (1,5× assegno sociale, importo aggiornato periodicamente).
- Stipendi e pensioni accreditati in conto corrente: caso frequentissimo è quello in cui il debitore ha l’accredito mensile della retribuzione o pensione sul proprio conto. Che succede in caso di pignoramento del conto (e non direttamente del datore/INPS)? Qui interviene il comma 2-bis dell’art. 72-ter DPR 602/73 (introdotto nel 2017), il quale stabilisce che “nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 (stipendi, salari, indennità, pensioni) sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo” . Tradotto: quando la banca riceve un pignoramento, se sul conto individua l’ultimo stipendio/pensione accreditato, deve lasciarlo libero. Ad esempio, Maria ha lo stipendio accreditato il 27 di ogni mese; il 10 gennaio il Fisco pignora il conto: la banca dovrà escludere dal blocco lo stipendio accreditato a fine dicembre (l’ultimo prima del pignoramento), permettendo a Maria di disporne per le sue necessità essenziali . Solo l’eventuale saldo eccedente tale importo viene congelato. Questa norma è fondamentale per garantire al debitore mezzi di sostentamento nel breve periodo. Attenzione però: come ha chiarito la Cassazione 28520/2025, se il conto era vuoto al momento del pignoramento, non c’è alcun “ultimo emolumento” da salvaguardare; dunque ogni successivo accredito (compreso il primo stipendio che arriverà dopo) verrà catturato . In altre parole, la protezione vale solo per la mensilità già presente sul conto al giorno della notifica del pignoramento (non può essere invocata per quelle future). Inoltre, la Corte Costituzionale ha precisato che questo meccanismo dell’ultimo emolumento esente mantiene comunque razionalità: non rende “intoccabili” tutti gli stipendi – ne salva uno solo, dopodiché quelli successivi, se affluiscono sul conto entro i 60 giorni, possono essere pignorati come visto . Dunque, il debitore che subisca un pignoramento sul conto dove riceve stipendio/pensione vedrà tipicamente sbloccata la somma del ultimo accredito ricevuto (che rimane a sua disposizione per vivere), mentre i pagamenti successivi nei due mesi seguenti verranno bloccati. Dal 2026, queste regole trovano piena applicazione anche secondo la nuova disciplina sulla riscossione: non esistono più zone franche oltre l’ultimo accredito, ogni flusso successivo entra nel vincolo .
2. Conti correnti cointestati – Molti debitori hanno conti bancari cointestati con il coniuge, un familiare o un socio. Il pignoramento di un conto cointestato è delicato perché coinvolge patrimoni di persone estranee al debito. Giuridicamente, il conto cointestato è un bene in comunione indivisa tra più soggetti; per il principio generale (art. 599 c.p.c.), il creditore può pignorare anche beni indivisi, ma nei limiti della quota del debitore. Nel pratico, cosa avviene? L’Agente della Riscossione può notificare un atto di pignoramento 72-bis alla banca anche se il conto ha più intestatari, poiché formalmente il debitore risulta titolare di quel rapporto. La banca, di regola, blocca l’intero saldo, in attesa di chiarimenti . Questo perché non è in grado immediatamente di discriminare quale parte del denaro appartenga all’uno o all’altro intestatario (salvo il conto preveda firme disgiunte ma questo non incide sulla proprietà). Da un punto di vista normativo, l’art. 1854 c.c. prevede la solidarietà attiva tra cointestatari verso la banca (ciascuno può operare su tutto il saldo) e la solidarietà passiva per le obbligazioni derivanti dal conto (es. scoperti) . Tuttavia, ciò non significa che i soldi siano al 50% di ciascuno in assoluto: la presunzione legale (art. 1298 c.c.) è che, nei rapporti interni, le parti di ciascun cointestatario siano uguali , ma è una presunzione iuris tantum che può essere vinta con prova contraria. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 19381/2019) ha chiarito che la cointestazione crea una presunzione di comproprietà, superabile se si dimostra che le somme provengono esclusivamente da uno solo degli intestatari . Ad esempio, un conto cointestato moglie-marito dove affluisce solo lo stipendio del marito: giuridicamente i soldi si presumono metà di ciascuno, ma la moglie potrebbe provare (in caso di lite) che in realtà tutte le somme derivano dal reddito del marito, quindi sono sue al 100%.
– **Difesa del cointestatario non debitore:** nel contesto del pignoramento, il cointestatario estraneo al debito ha interesse a liberare la propria quota di denaro. Lo strumento tipico è l’**opposizione di terzo all’esecuzione** (art. 619 c.p.c.), da presentare dinanzi al giudice dell’esecuzione, sostenendo che quelle somme non appartengono (o appartengono solo in parte) al debitore ma a sé, terzo estraneo. Il giudice potrà sospendere il pignoramento limitatamente alla quota controversa e poi, a seguito di accertamento, ridurre il pignoramento alla sola parte di spettanza del debitore. In pratica, se un conto è cointestato a due persone, il creditore procedente potrà al massimo far suo il **50% del saldo** (presunto del debitore) salvo provi che una percentuale maggiore è del debitore – cosa difficile, perciò la base è 50%. Questa linea è confermata da più pronunce di merito: il pignoramento di un conto cointestato è legittimo solo *pro quota*, limitatamente alla presumibile quota di titolarità del debitore【26†L5-L9】. Se AdER o la banca non si conformano spontaneamente (ad esempio bloccando solo metà saldo), occorrerà farlo valere in giudizio. **Esempio:** conto cointestato padre-figlio, saldo 10.000 €; padre debitore col Fisco per 8.000 €; la banca congela 8.000 € (o magari tutti 10.000 € per prudenza). Il figlio (non debitore) potrà opporsi, e con ogni probabilità il giudice deciderà che spettava bloccare **solo 5.000 €**, ossia la metà presumibile del padre debitore【26†L1-L9】. I restanti 5.000 € dovranno essere svincolati. Se il figlio dimostra però che l’intera somma proveniva da sue entrate (es. buste paga intestate a lui), potrebbe addirittura ottenere lo sblocco totale perché quelle somme non erano del padre.
– **Tutele specifiche per cointestato nel pignoramento esattoriale:** l’art. 72-ter, comma 2-bis, come visto tutela l’ultimo stipendio/pensione accreditato – **ma se il conto è cointestato**? La norma non distingue, tuttavia in dottrina si ritiene che se l’ultimo accredito è uno stipendio del debitore, esso vada comunque protetto anche se su conto cointestato. Resta però il fatto che, non essendo il debitore l’unico intestatario del conto, **formalmente l’art. 72-ter, co.2-bis potrebbe non essere rispettato dalla banca automaticamente**. In altre parole, potrebbe essere necessario un intervento (istanza al giudice) per far valere contestualmente sia la regola dell’ultimo emolumento sia la limitazione pro quota. Un argomento forte in mano al debitore è la giurisprudenza che ha dichiarato **nulli** i pignoramenti esattoriali che non rispettano i limiti di pignorabilità prescritti【17†L25-L33】. Ad esempio, se AdER tentasse di pignorare l’intero saldo di un conto cointestato violando palesemente il principio della quota del 50%, quell’atto sarebbe almeno *parzialmente inefficace* e il giudice potrebbe ridurlo d’ufficio. Lo stesso dicasi se la banca trasferisse oltre il 50%: il co-intestatario può pretendere la restituzione dell’eccedenza non dovuta. In sintesi, il **conto cointestato non è un riparo assoluto** dal pignoramento (il Fisco può comunque colpirlo), ma aggiunge un ulteriore livello di complessità e di tutela per il debitore e soprattutto per l’innocente co-titolare. Dal punto di vista difensivo, coinvolgere il cointestatario affinché intervenga opponendosi come terzo è quasi sempre opportuno, per far valere efficacemente i propri diritti sulla parte di denaro che gli spetta.
3. Somme impignorabili e altri limiti assoluti – Ricordiamo infine che restano totalmente impignorabili, anche dall’Agente della Riscossione, determinate categorie di crediti elencate nei primi commi dell’art. 545 c.p.c. (richiamati implicitamente dall’art. 72-bis): ad esempio, assegni di superinvalidità, pensioni di accompagnamento, sussidi per maternità, per malattie o funerali, assegni sociali, e in generale tutti i crediti di natura assistenziale o alimentare strettamente intesi . Queste somme, se anche affluiscono su un conto corrente, mantengono il loro carattere impignorabile nei limiti di legge. Bisogna però fare attenzione: spesso la banca non è in grado di distinguere la provenienza delle somme sul conto, e può bloccarle lo stesso. Sarà cura del debitore dimostrare che certi importi derivano, ad esempio, da un assegno di invalidità o da un sussidio non pignorabile, e chiederne quindi lo svincolo. Ci sono stati casi in cui veniva pignorato un conto contenente esclusivamente pensione sociale o reddito di cittadinanza: tali pignoramenti sono stati dichiarati illegittimi perché colpivano somme assolutamente impignorabili per legge . Dunque, nel momento in cui si analizza un pignoramento su conto, l’avvocato dovrà verificare anche la composizione delle somme: se vi sono accrediti con questa natura protetta, si può agire immediatamente per liberarle. AdER dovrebbe astenersi dal richiedere somme non pignorabili, ma in fase esecutiva spesso questi distinguo avvengono solo su contestazione.
Tabella riepilogativa dei limiti di pignorabilità (confronto tra Fisco e creditori ordinari):
| Tipologia di credito | Limite pignorabile da Agenzia Entrate-Riscossione | Limite pignorabile da creditore privato |
|---|---|---|
| Stipendio netto \<= €2.500 (mensile) | 1/10 (10%) | 1/5 (20%) |
| Stipendio €2.500–5.000 | 1/7 (~14,3%) | 1/5 (20%) |
| Stipendio > €5.000 | 1/5 (20%) (pari al limite ordinario) | 1/5 (20%) |
| Pensione (fino a circa €1.000) | Impignorabile (fino a 1,5× assegno sociale ≈ €1.000) | Impignorabile fino a soglia minima (stessa regola) |
| Pensione eccedente soglia | 1/5 sulla parte eccedente la soglia (20%) | 1/5 sulla parte eccedente la soglia (20%) |
| Ultima mensilità stipendio/pensione accreditata in conto | Non pignorabile (esclusa dal pignoramento) | Non pignorabile (esclusa) dal pignoramento presso terzi bancario, per effetto dell’art. 545 c.p.c. co.8 e 72-ter DPR 602/73 (norma valida per tutti) |
| Saldo di conto corrente non derivante da lavoro (risparmi, altre somme) | Pignorabile integralmente fino a concorrenza del debito (nessuna percentuale limite) – fermi restando eventuali importi di provenienza impignorabile | Pignorabile integralmente fino a concorrenza debito (nessuna percentuale limite) – salvo somme impignorabili di natura speciale |
| Conto corrente cointestato (saldo totale) | Solo la quota parte del debitore è aggredibile (presunzione 50% se 2 cointestatari) . Eventuali eccedenze sono illegittime e liberabili su opposizione. | Solo la quota del debitore (in genere 50%). Il pignoramento oltre tale quota è inefficace. |
Nota: la soglia di impignorabilità pensione (circa €1.000) è calcolata come 1,5 volte l’assegno sociale annuo diviso 13 mensilità. L’importo esatto viene aggiornato annualmente (nel 2024 era ~€571 mensili di assegno sociale, soglia ~€857; nel 2025 attorno ai €600, soglia €900). Abbiamo indicato valore approssimativo €1.000 per riferimento. Inoltre, per i pignoramenti ordinari multipli (es. uno per crediti alimentari e uno per crediti ordinari sullo stesso stipendio), la legge prevede che in totale non si possa superare il 50% dello stipendio. Tali situazioni di concorso di cause diverse esulano da questa trattazione focalizzata sui debiti tributari.
Conosciuti questi limiti, appare chiaro che un’attenzione particolare va posta se il pignoramento ha violato qualcuno di essi. Un eccesso di pignoramento (ad es. Fisco trattiene più di 1/10 da uno stipendio basso, oppure blocca l’intero saldo di un conto cointestato) costituisce un motivo di contestazione: il debitore potrà far valere l’inefficacia di quell’atto nella parte eccedente i limiti, ottenendo un correttivo (riduzione del pignoramento). Spesso però le banche e AdER tendono a mantenersi entro i paletti di legge; le difese più comuni riguardano dunque vizi procedurali e strumenti per sospendere l’esecuzione – ed è appunto ciò di cui parleremo adesso.
Strategie difensive dopo la notifica del pignoramento
Una volta che il pignoramento del conto corrente è stato notificato, il debitore si trova in una corsa contro il tempo: 60 giorni a disposizione prima che le somme vengano definitivamente prelevate. In questo periodo, però, il conto è bloccato e ogni entrata viene congelata, il che può mettere in grave difficoltà la vita quotidiana e l’attività del debitore. Diventa essenziale agire prontamente, con l’aiuto di un legale, per imboccare una delle possibili vie difensive.
Le strategie difensive post-notifica si possono suddividere in due macro-categorie: 1) Soluzioni amministrative o conciliative, che mirano a evitare l’esecuzione convincendo l’Agente della Riscossione a sospendere o revocare il pignoramento (tipicamente attraverso il pagamento, totale o rateale, del debito dovuto, o la dimostrazione di un errore palese da parte dell’Agente stesso).
2) Impugnazioni giudiziali (opposizioni), che mirano a far dichiarare illegittimo o improcedibile il pignoramento da parte di un giudice, per vizi formali o sostanziali. Spesso queste due strade possono essere percorse in parallelo (ad esempio si chiede subito la rateizzazione per bloccare gli effetti e contestualmente si valuta un’opposizione per far valere vizi di merito). L’approccio migliore va studiato caso per caso, bilanciando l’urgenza di sbloccare il conto con le chance di successo nelle contestazioni legali. Vediamo dunque le principali strategie difensive disponibili, con le relative caratteristiche.
Pagamento integrale del debito entro 60 giorni
La soluzione più diretta (ma spesso meno praticabile) è pagare per intero quanto dovuto prima che scadano i 60 giorni. Effettuando il pagamento integrale del debito indicato nel pignoramento – comprensivo di imposte, sanzioni, interessi di mora e spese di procedura – il debitore estingue la sua obbligazione e viene meno la ragion d’essere dell’esecuzione. In tal caso, l’Agente della Riscossione dovrà rinunciare al pignoramento e sbloccare il conto. Il pagamento può avvenire direttamente all’Agente (tramite i canali di riscossione – bollettini RAV, pagoPA, ecc. – usando i riferimenti della cartella/atto), oppure talvolta anche versando l’importo alla banca terza pignorata affinché lo giri al Fisco. È comunque preferibile pagare AdER e ottenere quietanza.
Effetti: una volta verificato il pagamento, AdER emette un atto di rinuncia agli atti o di revoca del pignoramento, notificandolo alla banca. La banca, ricevuta tale comunicazione, scongela immediatamente il conto (poiché non esiste più credito da tutelare). Se il pagamento avviene in tempi molto rapidi, la banca potrebbe non aver ancora trasferito alcuna somma, e quindi il debitore riesce a salvare i propri fondi sul conto. Se invece il pagamento avviene troppo a ridosso della scadenza e la banca ha già eseguito l’ordine, l’eccedenza versata (doppio pagamento) sarà rimborsata dall’Agente.
Vantaggi: risolve la vicenda in modo definitivo e rapido, evitando contenziosi. È l’unico modo per essere certi al 100% dello sblocco del conto entro i 60 giorni, poiché AdER non ha motivo di attendere oltre. Inoltre evita l’aggravio di ulteriori interessi e ferma qualsiasi altra azione esecutiva.
Svantaggi: richiede di disporre delle risorse per pagare tutto il debito in un colpo solo, cosa spesso impossibile (specie se il debito è elevato – ricordiamo che spesso si tratta di somme già non pagate per difficoltà economiche). Inoltre, pagare integralmente significa rinunciare a contestare eventualmente vizi o eccepire prescrizioni: si riconosce implicitamente la legittimità del debito. Infine, va ponderato se all’orizzonte vi sono possibili sanatorie (come rottamazioni o condoni): pagando subito, il debitore rinuncia a eventuali sconti che una definizione agevolata futura avrebbe potuto concedere.
Da notare: il pagamento deve avvenire prima che la banca abbia eseguito l’ordine e girato i soldi (giorno 61). In teoria, anche se avvenisse il giorno 59, la banca non dovrebbe trasferire nulla perché il debito risulta estinto e AdER dovrebbe comunicarle di non procedere. È importante però comunicare tempestivamente l’avvenuto pagamento sia ad AdER (con copia ricevuta) sia alla banca, chiedendo l’immediata revoca del pignoramento. Solitamente AdER in questi casi è collaborativa, poiché ha ottenuto tutto quanto dovuto.
Quando adottarla: se il debitore ha accesso a liquidità (propria o di terzi disposti ad aiutarlo) tale da coprire l’importo, pagare è senz’altro la via più breve per uscire dal blocco. Una variante è contrarre un finanziamento (mutuo o prestito) per pagare il debito fiscale: si sostituisce un debito con la finanziaria alla posizione con AdER, che viene chiusa. Questa però è una valutazione da fare con cautela e con consulente finanziario, per non aggravare la situazione.
Richiesta di rateizzazione del debito (dilazione)
Questa è la strategia difensiva più utilizzata e spesso la più efficace per sbloccare il conto: chiedere all’Agente della Riscossione una rateizzazione del debito. La rateizzazione (o dilazione) è un istituto previsto dall’art. 19 DPR 602/73 che consente al contribuente in difficoltà di pagare il proprio debito in comode rate mensili, fino a un massimo attualmente di 72 rate (6 anni) o, in casi particolari, 120 rate (10 anni) . Importante: la concessione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso . Ciò significa che, se AdER accetta la domanda di dilazione, non può procedere al pignoramento o deve interrompere quello avviato, a condizione che il debitore rispetti poi le scadenze delle rate.
Nel contesto specifico: se dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento il debitore presenta tempestivamente istanza di rateizzazione e questa viene accolta, l’effetto è che il pignoramento del conto corrente viene congelato e poi revocato una volta pagata la prima rata . In pratica, l’Agente della Riscossione sospende l’esecuzione per dare modo al piano di dilazione di svolgersi.
Tempistica: è fondamentale presentare la domanda entro i 60 giorni dalla notifica del pignoramento – idealmente il prima possibile. AdER deve avere il tempo materiale di esaminarla e approvarla prima dello scadere del termine, così da comunicare alla banca di non eseguire l’addebito. Le norme interne di AdER prevedono spesso che, in presenza di una richiesta di rateazione pendente, l’iter esecutivo venga messo in stand-by (sospensione amministrativa) in attesa dell’esito. Pertanto, anche solo protocollando l’istanza di rateazione entro i 60 giorni, il debitore guadagna tempo ed evita che al 61° giorno la banca versi le somme al Fisco . Naturalmente, la mera presentazione non basta: occorre poi che la richiesta sia accolta. L’accoglimento, se il contribuente ha i requisiti, può arrivare spesso in tempi brevi (talora qualche settimana, specie per importi sotto certe soglie che godono di rateazione automatica).
Requisiti: attualmente (aggiornato al 2025) si possono ottenere piani fino a 72 rate senza dover comprovare la difficoltà economica se il debito complessivo con AdER è fino a €120.000 . Per importi superiori, o per chiedere fino a 120 rate, si deve dimostrare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà (tramite ISEE per persone fisiche, o indici di liquidità per imprese, etc.). In molti casi, dunque, il debitore medio (con cartelle non astronomiche) può accedere con relativa facilità alla dilazione standard (6 anni). Si può chiedere anche dopo la notifica del pignoramento, purché il debito non sia già stato oggetto di decadenza da precedente rateazione (bisogna non avere rate scadute non pagate da oltre il limite) e non si sia già avuta una dilazione respinta per carenza requisiti. In generale, se il contribuente non aveva mai rateizzato quelle cartelle, la porta è aperta.
Procedura: la domanda si presenta online tramite il sito di Agenzia Entrate-Riscossione (area riservata, o PEC, o sportello fisico), elencando le cartelle/avvisi che si vogliono dilazionare. Nel caso del pignoramento, conviene indicare esattamente le cartelle coinvolte in quell’atto. AdER risponde comunicando il piano di ammortamento (numero di rate e importo). La prima rata va pagata entro 30 giorni dal provvedimento di accoglimento: solo dopo aver versato la prima rata la dilazione produce effetto sospensivo definitivo . Tuttavia, come già detto, l’atto stesso di accoglimento di solito blocca la procedura in corso. Sarà cura del debitore informare prontamente la banca che è stata concessa la rateazione, inviando copia del provvedimento, così che la banca non esegua pagamenti al Fisco.
Effetti sul conto corrente: una volta partita la rateizzazione e pagata la prima rata, AdER comunica alla banca la cessazione del pignoramento. Il conto viene sbloccato e torna interamente nella disponibilità del correntista . Se nel frattempo qualche somma era rimasta bloccata, viene liberata (poiché ora il debito verrà riscosso gradualmente via rate). Da quel momento, finché il piano è regolare, l’Agente della Riscossione non può riprendere l’esecuzione: è sospesa ex lege . Il debitore potrà utilizzare il conto normalmente, ricevere stipendi ecc., senza timore di nuovi atti sullo stesso debito.
Attenzione: la rateizzazione sospende le azioni esecutive solo per i debiti oggetto di dilazione. Se sul conto erano stati pignorati importi riferiti anche ad altri ruoli non inclusi nella domanda, occorre sistemare anche quelli (in genere, però, AdER pignora con un unico atto tutte le cartelle scoperte, quindi la dilazione coprirà tutto quel lotto). Inoltre, se il debitore salta il pagamento di 5 rate (anche non consecutive), decade dal beneficio: in tal caso AdER può riprendere le azioni esecutive dal punto in cui erano rimaste. Ciò significa che, in caso di decadenza, potrebbe riattivare il pignoramento sul conto senza bisogno di nuovo atto (anche se spesso, essendo trascorso tempo, dovrà notificare altra intimazione e un nuovo pignoramento). Dunque è fondamentale, una volta ottenuta, rispettare con puntualità il piano rateale.
Vantaggi: è di gran lunga la soluzione più gettonata perché consente di diluire l’esborso in un periodo lungo e allo stesso tempo blocca subito il pignoramento in corso . In altre parole, dà respiro finanziario e salva il conto. Inoltre, attiva una sorta di “moratoria” anche su eventuali altri pignoramenti: mentre si è in regola col piano, non possono iniziarne di nuovi per quei debiti. Spesso AdER promuove la rateizzazione come via preferibile per il contribuente in difficoltà – tanto che alcuni atti di pignoramento lo suggeriscono espressamente come rimedio entro 60 giorni .
Svantaggi: comporta comunque il pagamento (seppur graduale) di tutto il dovuto, senza riduzioni. Se il contribuente intendeva contestare il merito delle pretese (ritenendole non dovute), la dilazione non annulla il debito – anzi, in linea di massima equivale a riconoscerlo. In realtà, non c’è un’esplicita rinuncia alle opposizioni con la richiesta di rate, ma la giurisprudenza fiscale ha sostenuto che l’accettazione di una dilazione implica acquiescenza al debito (quantomeno rende incompatibile impugnarlo davanti al giudice tributario). Quindi, scegliere la rateizzazione può precludere successivi ricorsi sulle cartelle. Tuttavia, in sede di opposizione esecutiva davanti al giudice ordinario, la Cassazione ha ammesso che si possano far valere vizi della procedura anche se è stata ottenuta una dilazione (ad esempio, la nullità dell’atto di pignoramento per difetti di notifica potrebbe essere fatta valere nonostante la rateizzazione in corso, perché attiene alla regolarità formale, non all’esistenza del debito). Ad ogni modo, il principale “costo” della dilazione è impegnarsi a pagare tutte le rate: se la situazione economica peggiora e non si riesce a tenere il passo, si rischia la decadenza con riattivazione rapida dell’esecuzione (per importi oltre 60.000 € solitamente chiedono fideiussione in caso di importi rilevanti, ma sotto non serve). Infine, va ricordato che sulle rate maturano interessi di dilazione (attualmente intorno al 2% annuo): quindi il debito totale aumenterà leggermente.
Quando adottarla: praticamente sempre, quando il debitore riconosce di dover pagare quel debito (o comunque non ha margini di contestazione sostanziale) e non può pagare in un’unica soluzione. La rateizzazione è l’alleata migliore per evitare il peggio e riprendersi un po’ di stabilità. Anche quando si vogliono eventualmente contestare le cartelle per vie legali, spesso prima si chiede la dilazione per sbloccare il conto, e poi si valuta se fare ricorso, eventualmente rinunciando al piano se si ottengono sospensioni giudiziali (una strategia da ponderare con l’avvocato, perché AdER tollera poco comportamenti contraddittori). In generale, in uno scenario di emergenza con conto bloccato, consigliare al cliente di presentare subito domanda di rateizzazione è quasi un riflesso: permette di fermare l’emorragia e comprare tempo. Come evidenziato dal Dott. Cavallari, “il pagamento anche della prima rata sospende i pignoramenti in corso, purché non sia ancora avvenuta l’assegnazione delle somme” . Quindi entro i 60 giorni siamo in tempo.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – contestare il diritto a procedere
L’opposizione all’esecuzione è il rimedio giudiziale con cui il debitore contesta il fondamento stesso dell’azione esecutiva, sostenendo che non si sarebbe dovuti arrivare all’esecuzione perché, ad esempio, il debito non è dovuto (pagato, annullato, prescritto, ecc.) oppure manca un valido titolo esecutivo. In materia fiscale, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è utilizzabile in casi specifici e non coperti dalla giurisdizione tributaria. Bisogna infatti distinguere: se il contribuente intendeva contestare la legittimità della cartella di pagamento (ad esempio perché le imposte non erano dovute, o la cartella è nulla), normalmente avrebbe dovuto farlo davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa. Trascorso quel termine, il debito diventa definitivo e non più contestabile nel merito in sede di esecuzione (principio di cristallizzazione). Tuttavia esistono situazioni in cui anche in fase esecutiva si può eccepire l’inesistenza o invalidità radicale del titolo. Alcuni esempi:
- Cartella mai notificata: il contribuente scopre l’esistenza del debito solo con il pignoramento, perché non ha mai ricevuto regolarmente la cartella di pagamento (né altri atti esecutivi). In tal caso, non avendo potuto impugnare nulla in Commissione Tributaria, può far valere davanti al giudice dell’esecuzione la mancata notifica del titolo e quindi l’inesistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva . La Cassazione ha più volte affermato che se il debitore deduce di non aver mai ricevuto la cartella (titolo esecutivo), l’opposizione è ammissibile e il giudice ordinario può accertare la nullità delle notifiche presupposte . In caso di prova positiva (mancata notifica o notifica nulla), il pignoramento verrà annullato per mancanza del presupposto e il debito, se nel frattempo prescritto, non sarà più riscuotibile. Va detto che negli ultimi anni AdER spesso allega al pignoramento le copie delle relazioni di notifica delle cartelle, proprio per dimostrare l’avvenuta notifica: ma se tali notifiche presentano vizi (errori nell’indirizzo, nelle modalità, relata mancante, ecc.), si potrà agire.
- Debito estinto o non esigibile: ad esempio, il contribuente aveva già pagato quella cartella (magari con saldo e stralcio precedente, o con compensazione) oppure il debito è stato sgravato dall’ente impositore (annullamento in autotutela, sentenza tributaria favorevole). Se AdER procede comunque al pignoramento (per difetto di aggiornamento), si può opporre sostenendo che il diritto a procedere coattivamente è cessato. Documentando il pagamento o lo sgravio, il giudice dichiarerà improcedibile l’esecuzione. Anche qui spesso conviene prima comunicare ad AdER la cosa per via amministrativa: se riconosce l’errore, sospende subito. Se non lo fa, l’opposizione 615 è la strada.
- Prescrizione del credito: i crediti fiscali hanno termini di prescrizione (in genere 5 anni per tributi locali, contributi, sanzioni amministrative; 10 anni per alcune imposte erariali dopo notifica della cartella, salvo eccezioni). Se tra l’ultimo atto valido e il pignoramento sono trascorsi più anni del termine previsto senza atti interruttivi, il debitore può eccepire che il credito era prescritto e quindi non più esigibile. Ad esempio, una cartella IRPEF del 2014 mai seguita da solleciti, se viene pignorata nel 2026, è oltre 10 anni e potrebbe essere prescritta. La verifica della prescrizione è sottile (richiede di esaminare se ci sono stati interventi interruttivi – es. intimazioni – che spesso il debitore magari ignora). Se però la prescrizione c’è, l’opposizione consente di far dichiarare cessato il diritto di procedere: il giudice dell’esecuzione può accertare la prescrizione sopravvenuta del credito iscritto a ruolo, purché non si tratti di contestare un atto impugnabile davanti al giudice tributario (ma la prescrizione di un credito già definitivo di solito è materia da giudice ordinario). Ad esempio, Cass. civ. SS.UU. n. 23397/2016 ha statuito che le opposizioni sulla prescrizione riguardano la fase di riscossione e spettano al giudice ordinario, quando ormai la cartella è definitiva.
- Importo pignorato superiore al dovuto: se AdER ha commesso errori di calcolo (capita raramente, ma ad esempio interessi computati male, o importi già pagati non sottratti) e chiede più del dovuto, si può opporre l’esecuzione per la parte eccedente. Più comune è il caso in cui il pignoramento colpisce somme esenti o al di sopra dei limiti: ad esempio, se fosse stato sottratto l’ultimo stipendio in violazione dell’art. 72-ter, si può impugnare per farlo restituire. Queste questioni sconfinano nell’opposizione agli atti, ma possono essere inquadrate anche come carenza del diritto all’esecuzione per la parte di somme non pignorabili.
Competenza e procedura: l’opposizione all’esecuzione 615 va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui si procede (in caso di pignoramento presso terzi, è competente il tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato, se l’esecuzione era incardinata lì – ma attenzione: nella procedura 72-bis non c’è mai un “fascicolo” presso un giudice fino a che non c’è opposizione, tuttavia la competenza territoriale segue criteri analoghi). Di solito è il tribunale del luogo dove ha sede la banca o la filiale coinvolta. La forma è atto di citazione contro l’Agenzia Entrate-Riscossione (ed eventualmente anche il terzo se serve). Tempistica: l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche prima o durante l’esecuzione, finché non è terminata (nel nostro caso, finché i soldi non sono stati assegnati). Se proposta dopo i 60 giorni, rischia di essere tardiva relativamente allo sblocco delle somme; se possibile va presentata nei due mesi, chiedendo al giudice contestualmente un provvedimento di sospensione d’urgenza. Non c’è un termine fisso di decadenza (diversamente dall’opposizione agli atti, che è 20 giorni), ma chiaramente prima si fa meglio è.
Sospensione dell’esecuzione: presentando l’opposizione, l’avvocato deve richiedere al giudice un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento (art. 624 c.p.c.). Si fa con ricorso ad hoc o all’interno dell’atto di citazione, motivando l’estrema urgenza (conto bloccato, probabile fondatezza dell’opposizione). Se il giudice accorda la sospensione, comunica alla banca di non procedere al pagamento al Fisco finché la causa non sarà decisa. Questo è fondamentale, perché se non viene sospesa, l’esecuzione andrà avanti e potrebbe concludersi (col Fisco che incamera i soldi) prima che la causa sia definita, costringendo poi il debitore a inseguire la restituzione. I giudici valutano la sospensione in base al fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e al periculum (danno grave in caso contrario).
Esito dell’opposizione: se il giudice dà ragione al debitore, dichiarerà non dovuta l’esecuzione – in toto o in parte – e quindi il pignoramento verrà dichiarato nullo/inefficace. Conseguentemente, le somme eventualmente non ancora assegnate saranno liberate; se invece AdER le aveva già prese, la sentenza di accoglimento costituisce titolo per la restituzione al debitore . AdER dovrà restituire gli importi indebitamente percepiti, con interessi e spese. (Ad esempio, se viene accertato che la cartella non fu mai notificata e il credito è prescritto, il pignoramento è nullo: se i soldi sono già stati girati al Fisco, il debitore tramite l’avvocato chiederà al giudice ordine di restituzione). Ovviamente, se il giudice rigetta l’opposizione, l’esecuzione prosegue e le somme rimangono al Fisco; il debitore potrà appellare ma intanto avrà perso il denaro.
Rapporto con la giustizia tributaria: c’è un annoso dibattito su cosa spetti al giudice ordinario e cosa al giudice tributario. In linea di massima: – questioni riguardanti la legittimità della pretesa tributaria in sé (esistenza del debito fiscale, importo dell’imposta, vizi dell’atto impositivo originario) attengono al merito del tributo e, se la cartella era impugnabile davanti al giudice tributario ma non lo si è fatto, non possono essere riproposte in sede di esecuzione. Il giudice ordinario non può sindacare l’an debeatur di un tributo ormai definitivo (principio del “giudicato implicito” delle cartelle non opposte). – questioni riguardanti la regolarità del titolo esecutivo e della procedura di riscossione (notifiche, prescrizione post-definitività, pagamento effettuato, decadenza per mancata intimazione, vizi propri del pignoramento) rientrano nella cognizione del giudice dell’esecuzione tramite opposizione. In pratica, l’opposizione all’esecuzione è lo strumento per quei casi dove non c’è stato/doveva esserci un processo tributario. Ad esempio, Cass. SS.UU. n. 7822/2020 ha confermato che sono devolute al giudice ordinario le questioni sull’omessa notifica della cartella (che impedisce la formazione di un atto definitivo impugnabile): il contribuente può farle valere in sede di esecuzione, non essendo tenuto ad attivare la tutela tributaria quando ignorava l’esistenza dell’atto.
Vantaggi: l’opposizione ex art.615 permette di far valere ragioni sostanziali di ingiustizia del pignoramento, che altrimenti rimarrebbero senza voce. È l’unico modo per far dichiarare un pignoramento illegittimo per difetto del diritto di procedere – e quindi ottenere, oltre allo sblocco del conto, anche la cancellazione del debito (in caso di prescrizione o nullità del titolo). Ad esempio, se uno non ha mai saputo di una cartella e scopre un debito di 15.000 € dieci anni dopo, vincere l’opposizione per notifica nulla significa veder sparire quel debito (salvo l’ente possa rinotificarlo se ancora in termini, cosa improbabile se passato tanto tempo). Inoltre, se c’è chiaro abuso (pignoramento avviato nonostante rate in corso, o su somme esenti), il giudice può intervenire e sanzionare l’errore.
Svantaggi: è un procedimento giudiziario, con i suoi costi (contributo unificato, onorari legali) e i suoi tempi. Difficilmente si risolve in poche settimane, soprattutto oltre la fase cautelare: la causa di merito può durare mesi o anni. Nel frattempo, se anche c’è sospensione, i soldi restano bloccati (o in custodia in attesa di decisione). Dunque non è una soluzione rapida per riavere disponibilità di denaro, a meno di ottenere subito la sospensione e una conclusione molto veloce (cosa non comune nei tribunali). Inoltre, la soglia di ingresso è avere validi motivi: se l’unico problema è “non ho soldi per pagare”, l’opposizione non aiuta (non si può contestare un debito solo perché non lo si riesce a pagare). Serve un vizio giuridico concreto. Il rischio è che, se si perde, oltre a perdere le somme pignorate si debbano pagare anche ulteriori spese legali all’Agente della Riscossione. Quindi va intrapresa con giudizio e quando si ha ragione fondata.
Quando adottarla: nei casi di gravi irregolarità nel procedimento – specialmente mancata notifica della cartella, prescrizione, pagamento già eseguito, somme esenti toccate. In queste situazioni, l’opposizione è doverosa perché c’è la chance di evitare di pagare ciò che non si doveva pagare. Spesso l’opposizione 615 viene avviata parallelamente ad una richiesta di sospensione amministrativa: ad esempio si notifica l’atto di citazione e contestualmente si presenta istanza ad AdER esponendo la ragione (prescrizione) e chiedendo almeno la sospensione in autotutela. Talvolta AdER, vedendo la causa, preferisce sospendere e valutare, per poi eventualmente rinunciare se constata l’errore. Ma non sempre ciò accade, per cui il giudice rimane la tutela finale.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – vizi formali del pignoramento
Accanto all’opposizione di merito, vi è l’opposizione agli atti esecutivi, prevista dall’art. 617 c.p.c., che serve a censurare i vizi formali degli atti del processo esecutivo. Nel nostro contesto, i possibili atti viziati sono: l’atto di pignoramento stesso (se presenta irregolarità formali), la sua notificazione, o atti presupposti immediati come l’eventuale intimazione ex art.50.
Casi tipici per cui si propone opposizione ex 617 c.p.c. in ambito esattoriale:
- Vizi di forma dell’atto di pignoramento: ad esempio, mancanza di indicazione dettagliata dei crediti per cui si procede. Come visto, la Cassazione ha stabilito che il pignoramento AdER “è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti” , ossia se l’atto elenca solo un importo totale senza riportare le singole cartelle o la natura dei tributi. Un altro vizio potrebbe essere la mancata indicazione che la cartella costituisce titolo esecutivo e precetto (in realtà quasi tutti i modelli di AdER lo riportano). Oppure l’assenza dell’intimazione di pagamento di 5 giorni nel caso in cui la cartella era >1 anno (ossia omissione di quanto richiesto dall’art.50, co.2 DPR 602/73): questo, secondo molti tribunali, è un vizio che rende nullo il pignoramento – e in effetti può essere inquadrato sia come vizio formale (omessa condizione) sia come vizio di merito (improcedibilità). In genere la giurisprudenza lo tratta come vizio procedurale, da far valere ex 617 entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Dunque se AdER non ha notificato l’intimazione quando doveva, va fatta opposizione agli atti entro 20 giorni per far dichiarare nullo l’atto esecutivo. Il Tribunale di Roma nel 2025, accogliendo un’opposizione di questo tipo, ha ribadito che l’assenza di prova della notifica dell’intimazione comporta nullità derivata del pignoramento .
- Vizi di notifica: se la notifica del pignoramento al debitore è avvenuta in modo viziato (es. effettuata presso un indirizzo sbagliato, o con relata mancante), il debitore può opporsi ex 617 (entro 20 giorni dalla effettiva conoscenza dell’atto) per far dichiarare inesistente/nulla la notifica. Questo serve soprattutto per far valere eventuali pregiudizi (ad esempio chiedere la rimessione in termini per altre difese). Attenzione: qui parliamo della notifica dell’atto di pignoramento; la notifica della cartella va inquadrata come vizio di merito, non ex 617.
- Violazione dei limiti di pignorabilità: se AdER ha esorbitato i limiti di legge (ad esempio pignorando un importo eccedente il quinto dello stipendio affluito sul conto, o l’intero saldo di un conto cointestato), ciò si può far valere anche come opposizione agli atti. Formalmente, l’atto di pignoramento che ordinasse alla banca di pagare oltre i limiti sarebbe illegittimo nella parte eccedente e il giudice può dichiararne l’inefficacia parziale . Questo tipo di opposizione mira a ridurre l’importo pignorato entro i confini normativi. Spesso, però, AdER nei suoi atti specifica già “fino a concorrenza del credito” lasciando sottinteso i limiti. In ogni caso, se la banca ha agito male (pignorando cose impignorabili), l’opposizione può essere rivolta anche contro il suo operato.
- Altri vizi procedurali: l’ipotesi più comune è la violazione dell’art. 543 c.p.c. formale (ad es. mancanza di avvertimenti di legge nell’atto – ma l’art.72-bis ne prevede di specifici), oppure difetto di legittimazione (es. atto firmato da soggetto non autorizzato – però 72-bis consente anche a funzionari non ufficiali di firmare, come visto, quindi ciò non è un vizio). Se però, ad esempio, l’atto fosse firmato digitalmente in modo non conforme, o inviato da PEC non ufficiale, potrebbe essere viziato.
Tempistica stringente: l’opposizione agli atti va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si intende contestare (art. 617 c.p.c.). Se ad esempio il pignoramento è stato notificato il 1° marzo, il debitore ha fino al 21 marzo per depositare l’opposizione in cancelleria. Questo termine è perentorio: decorso, non si possono più far valere quei vizi formali. Nel caso di vizio scoperto più tardi (es. il debitore non sapeva di un difetto perché non aveva copia atto), il termine può decorrere dalla conoscenza effettiva. Ad esempio, se Tizio viene a conoscenza del pignoramento solo quando la banca glielo comunica e non ha mai ricevuto notifica (notifica nulla), i 20 giorni decorrono da quando ne ha avuto conoscenza (in quel caso potrebbe sia fare 617 per nullità notifica, sia 615 per mancanza titolo… situazioni complesse). In ogni caso, appena il debitore riceve l’atto di pignoramento, deve rivolgersi a un legale che entro 20 giorni faccia un’analisi dei vizi formali e, se ne trova, prepari l’opposizione.
Procedura: l’opposizione ex 617 si propone con atto di citazione (o ricorso a seconda del rito applicato, ma in molti tribunali in materia esecutiva si preferisce il ricorso per celerità) davanti al Tribunale competente, stesso come per 615. Poiché di solito i vizi formali sono evidenti e di diritto, queste cause possono essere risolte più rapidamente. Il debitore può chiedere anche qui la sospensione ex art. 618 c.p.c. (provvedimento di sospensione degli atti esecutivi impugnati). I tribunali tendono a riunire, se pendenti, l’opposizione 617 con eventuale 615 per trattarle insieme, se riguardano la stessa esecuzione.
Esito: se l’opposizione è fondata, il giudice dichiara nullo/annullato l’atto impugnato. Ad esempio: “dichiara la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi notificato in data X per omessa indicazione delle cartelle esattoriali poste a base”; oppure “dichiara l’inefficacia del pignoramento limitatamente alle somme eccedenti la quota di 1/2 del saldo del conto cointestato”. Questo comporta che il pignoramento viene caducato in tutto o in parte. Se è totalmente annullato, l’esecuzione si estingue e il conto si sblocca (o le somme eventualmente già versate vanno restituite al debitore tramite ordine del giudice). Se è parzialmente annullato (es. ridotto importo), l’esecuzione prosegue per il restante importo lecitamente pignorabile. Se invece l’opposizione viene respinta, l’atto è valido e si prosegue come prima.
Vantaggi: l’opposizione agli atti permette di far valere questioni formali importanti che altrimenti resterebbero sanate. Ad esempio, obbliga AdER a redigere atti accurati: grazie alla giurisprudenza (Cass. 2017 n.26519) oggi sappiamo che l’atto deve dettagliare i crediti, e molti pignoramenti pre-2017 erano carenti in tal senso – quelli possono essere annullati ancora se si agisce nei termini. Oppure tutela dall’uso improprio del pignoramento senza intimazione: il debitore può far valere la tutela dell’art.50, costringendo AdER a rifare la procedura correttamente (cioè notificare intimazione e ripartire). Il vantaggio è che spesso i vizi formali sono evidenti e incontrovertibili (o c’è l’intimazione o non c’è; o le cartelle sono allegate o no), quindi l’opposizione 617 ha buone probabilità di successo e il giudice può decidere anche in tempi brevi. Inoltre, per natura stessa, i vizi formali non implicano giudizi sulla debenza: quindi anche un debitore che sa di dovere il tributo può – legittimamente – approfittare di un vizio procedurale per far saltare quel pignoramento e guadagnare tempo o migliori condizioni (ovviamente il debito rimane e AdER potrà riprovarci correggendo il vizio, ma intanto può cercare un accordo o predisporre diversamente le finanze).
Svantaggi: l’opposizione agli atti è subordinata a termini stretti. Se il debitore si rivolge tardi all’avvocato (oltre 20 giorni), perde la chance di far valere quei vizi. Inoltre, se nel frattempo i soldi sono stati già trasferiti e magari distribuiti, può diventare complicato (ma nel nostro caso la distribuzione la fa direttamente AdER dopo 60 gg, quindi l’opposizione va fatta prima di allora idealmente). Un altro limite è che l’opposizione formale può far cadere l’atto viziato, ma non elimina il debito: AdER potrà, sanato l’errore, notificare un nuovo pignoramento. Quindi spesso l’effetto è dilatorio, a meno che nel frattempo il debitore non utilizzi lo spazio creato per risolvere (ad es. dopo annullamento per vizio, il debitore chiede rateazione, oppure trova accordo). Se uno vince solo per vizio formale e poi resta inerte, è una vittoria di Pirro perché l’Agenzia potrebbe colpirlo di nuovo, stavolta rispettando tutte le formalità. Ecco perché in molti casi conviene combinare la difesa formale con soluzioni sostanziali: ad esempio, l’avvocato impugna per difetto di intimazione (vizio) e intanto consiglia di attivare una dilazione o di prepararsi al saldo, cosicché quando il pignoramento è annullato il debitore già sistema la sua posizione ed evita un secondo round.
Quando adottarla: sempre quando ci sono chiari vizi di notifica o di forma. In particolare, l’opposizione 617 è quasi obbligata se: – l’atto non elenca i dettagli dei crediti (ancora oggi qualcuno capita, magari con allegato estratto di ruolo poco chiaro); – manca l’intimazione dovuta; – l’atto è stato notificato via PEC ma con certificato scaduto o da indirizzo non appartenente a AdER (casi rari ma controllare la PEC mittente è buona prassi); – la notifica cartacea del pignoramento presenta irregolarità (es. consegnata a persona non abilitata, relata incompleta, etc.); – sono state violate le regole di competenza (ipoteticamente, se fosse stato notificato da un ufficio non territorialmente competente – ma con AdER nazionale questo non accade più).
Inoltre, se il conto era cointestato e la banca ha bloccato tutto, conviene fare opposizione per far dichiarare inefficace il pignoramento oltre il 50%: questo mette pressione alla banca e a AdER a ridurre la pretesa e magari negoziare.
Vale la pena osservare che, secondo Trib. Roma 25/7/2025, in un’opposizione agli atti combinata sono stati accolti sia un motivo ex art.617 (mancata intimazione) sia uno ex art.615 (prescrizione), con totale vittoria del contribuente . Segno che, all’atto pratico, spesso le opposizioni vengono proposte in modo articolato (deducendo vizi formali e sostanziali insieme). L’importante è rispettare i termini per la parte 617. Il professionista che assiste il debitore saprà formulare correttamente i motivi su due binari, evitando decadenze.
Sospensione amministrativa e autotutela
Parallelamente (o alternativamente) alle vie giudiziarie, il debitore può cercare di ottenere una sospensione amministrativa della riscossione direttamente dall’Agente della Riscossione. La sospensione amministrativa è un provvedimento con cui AdER stessa, in presenza di determinate circostanze, interrompe le azioni esecutive in corso in attesa di verifiche. Dal 2013, esiste una procedura di sospensione su richiesta del contribuente (art. 1, commi 537-543 L.228/2012, poi modifiche) in questi casi tipici:
- il debitore presenta ad AdER documentazione che prova il pagamento del debito o la sospensione/sgravio del debito da parte dell’ente creditore (ad es. sentenza favorevole, annullamento in autotutela, ricorso pendente con sospensiva ottenuta dalla Commissione Tributaria);
- oppure dimostra che c’è un errore di persona (pignorato il conto a Mario Rossi invece che a Mario Bianchi, scambio di omonimi);
- o ancora che c’è stata una prescrizione/decadenza già maturata.
In tali ipotesi, se la richiesta è fondata, AdER sospende immediatamente la riscossione. La legge imponeva inizialmente 90 giorni per verificare, ma ora le procedure sono più snelle: se la documentazione è chiara (es: allego copia della sentenza che annulla la cartella, o ricevuta F24 pagato) devono sospendere subito. Nel contesto del pignoramento, il debitore può protocollare una istanza di sospensione urgente indicando ad esempio: “Ho presentato ricorso in Commissione Tributaria con istanza di sospensiva su questi avvisi – concedetemi sospensione” oppure “allego quietanza pagamento, il debito non esiste”. AdER in genere risponde entro qualche settimana comunicando l’esito (accoglimento o rigetto). Se accoglie, informa la banca di non procedere. Se rigetta (non reputa valida la tesi del debitore), la sospensione non viene concessa.
Questa è chiaramente una via complementare: è bene provarci, ma senza farvi eccessivo affidamento se non si ha un caso limpido. Ad esempio, invocare la sospensione amministrativa per “cartella non notificata” spesso non funziona: AdER risponde allegando le relate e dicendo “per noi è notificata”. Su prescrizione pure raramente sospendono (tendono a far decidere al giudice). Viceversa, se c’è un ricorso pendente con sospensiva tributaria concessa dal giudice tributario, AdER è obbligata a sospendere la riscossione di quell’atto – quindi quell’ordinanza va subito inviata all’Agente. Così come, se l’ente creditore (Es: Agenzia Entrate fiscale) comunica che quell’accertamento è stato annullato, AdER sospende. Insomma, in caso di errore palese o tutela già ottenuta altrove, conviene attivare l’autotutela.
La richiesta di sospensione va inviata tramite PEC o tramite area riservata AdER. Bisogna allegare i documenti giustificativi. È utile anche informare la banca di aver presentato questa istanza: qualche banca, a fronte di ciò, attende qualche giorno prima di riversare i fondi (specie se è in arrivo una risposta AdER).
Vantaggi: è gratuita, rapida, e se funziona evita tutto l’iter giudiziario. AdER sospende “in proprio” e risolve il problema. Purtroppo, AdER tende a concederla solo in casi molto ben documentati.
Svantaggi: se AdER rifiuta la sospensione, si rischia di aver perso tempo prezioso. Perciò non bisogna mai affidarsi solo a questa se il tempo stringe: conviene comunque, in parallelo, preparare opposizione o chiedere rate, perché un diniego di sospensione non arrivi a ridosso del 60° giorno lasciandoci scoperti. Inoltre, la sospensione amministrativa ha natura provvisoria: sospendono finché l’ente creditore risponde (entro 220 giorni). Se l’ente risponde confermando il debito, AdER riprende la procedura. Quindi è utile se davvero c’è uno sgravio in corso di formalizzazione, ecc.
Quando utilizzarla: subito e senza indugio in aggiunta ad altre mosse, se il debitore dispone di elementi a suo favore (pagamenti fatti, provvedimenti di annullamento, sospensioni giudiziali tributarie). Inviare la richiesta è sempre opportuno – male non fa – ma non ci si può affidare ad essa come unica salvezza a meno di casi limpidi.
Accordo transattivo o saldo e stralcio del debito
Talvolta, il debitore può tentare una trattativa con l’Agente della Riscossione per definire stragiudizialmente il debito in modo agevolato, in cambio della liberazione del conto. Va premesso che AdER, diversamente da un creditore privato, ha poteri limitati di transigere: non può ridurre discrezionalmente l’importo dovuto, se non sulla base di norme particolari (condoni, ecc.) o procedure concorsuali. Però esistono alcuni contesti in cui è possibile ottenere una riduzione dell’importo e conseguente estinzione del pignoramento:
- Definizioni agevolate per legge: se al momento del pignoramento è vigente una legge di “rottamazione delle cartelle” (definizione agevolata), il debitore può aderirvi. Ad esempio, la “rottamazione-quater” nel 2023 consentiva di pagare il debito senza sanzioni e interessi. Se il debitore presenta domanda di rottamazione per quelle cartelle, la legge prevede la sospensione delle procedure esecutive pendenti. Quindi AdER sospende il pignoramento in attesa che il debitore paghi le rate rottamazione. Dunque verificare se c’è una finestra per definizioni agevolate (nel 2026 potrebbe esserci una “rottamazione 2026” in Legge di Bilancio, ad esempio) è opportuno. Va detto però che la rottamazione va chiesta entro i termini di legge: se i termini sono scaduti, non si può improvvisarla sul momento di un pignoramento (a meno che il governo non li proroghi).
- Transazione fiscale nel sovraindebitamento: per imprenditori o privati molto indebitati, esiste la possibilità di avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, ristrutturazione debiti, ecc.) in cui proporre anche al Fisco un pagamento parziale a saldo e stralcio dei debiti. Se si intraprende questa strada (L. 3/2012 ora Codice della Crisi, art. 65 e segg. CCII), il debitore deposita un ricorso in Tribunale e può ottenere misure protettive immediate che sospendono le azioni esecutive. Quindi, notificando l’ammissione alla procedura e le misure protettive, il pignoramento sul conto viene congelato. Poi, se il piano viene omologato, AdER dovrà accontentarsi di quanto previsto (ad esempio 30% del credito dilazionato). Questa è una soluzione articolata e per situazioni di grave insolvenza complessiva, non la si attiva solo per un pignoramento isolato salvo il debitore abbia molti altri debiti. Però è giusto menzionarla: il Codice della Crisi consente di bloccare anche i pignoramenti fiscali per soggetti sovraindebitati, con autorizzazione del giudice concorsuale.
- Concordato fiscale art. 182-ter L.F.: per aziende, c’è la transazione fiscale in ambito fallimentare. Non concerne il singolo debitore privato in bonis, quindi qui esula.
- Accordi ad personam con AdER: in linea di massima AdER non fa sconti “privati”. Tuttavia, se il debito è di ente locale (riscossione per Comuni, etc.), qualche spazio di transazione extragiudiziale può esistere con l’ente creditore. Ad esempio, un Comune potrebbe deliberare di accettare il solo capitale senza interessi se il debitore paga subito. Sono ipotesi rare e passano comunque per canali formali (delibere consiliari ecc.).
In sintesi, la vera via percorribile è o aspettare un condono (ma il pignoramento nel frattempo va gestito) o attivare una procedura da sovraindebitamento. Quest’ultima è particolarmente utile se la persona ha anche altri debiti (mutui, finanziarie) e non vede via d’uscita: con un piano del consumatore ben congegnato può ridurre l’intero indebitamento e ottenere la cancellazione delle azioni.
Per un approccio più immediato: alcuni debitori si rivolgono all’Agente della Riscossione offrendo di pagare subito una parte rilevante del debito se sbloccano il conto e dilazionano il resto. Formalmente, l’unico strumento è la rateazione. Quindi AdER risponde: “fai la rateazione, versa la prima rata e hai sblocco, poi puoi sempre estinguere anticipatamente”. Non esiste un “saldo e stralcio concordato” fuori dalle normative vigenti.
Vantaggi: se per qualche ragione si riesce a rientrare in un quadro normativo favorevole (rottamazione, sovraindebitamento), il beneficio è massimo: riduzione del debito e chiusura positiva. Le misure concorsuali hanno anche il pregio di congelare subito la situazione (il tribunale concede l’automatic stay temporaneo). Quindi offrono respiro immediato.
Svantaggi: serve tempo e requisiti. Le rottamazioni seguono la politica del governo, non si possono ottenere individualmente. Le procedure di crisi richiedono costi, piano organizzato con un OCC (Organismo di composizione), e non tutti i debiti sono falcidiabili (l’IVA ad esempio di regola va pagata almeno al 100% salvo eccezioni dopo riforma 2021).
Quando adottarla: se il debitore ha un profilo di sovraindebitamento serio e il pignoramento sul conto è solo un sintomo di un problema più grande (molte cartelle, altri debiti), allora conviene valutare la procedura ex L.3/2012. In tempi relativamente brevi (qualche mese) si ottiene la sospensione di tutte le azioni e si negozia con tutti i creditori, Fisco compreso. È una scelta più strutturale che tattica. Se invece era un singolo debito isolato, di solito la soluzione è più semplice: rateazione e fine, oppure opposizione e definizione.
Intervento del terzo cointestatario del conto
Abbiamo già affrontato il tema del conto cointestato. Dal punto di vista delle mosse difensive, se il conto è cointestato e un intestatario non debitore vede congelati anche i suoi soldi, è fondamentale che questo soggetto intraprenda iniziative per tutelare la propria parte:
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): il co-intestatario non debitore può proporre opposizione di terzo all’esecuzione, sostenendo che le somme sul conto (o una quota di esse) non appartengono al debitore esecutato. Va proposta al Tribunale dell’esecuzione, in qualunque momento prima che le somme siano distribuite al creditore (quindi prima del versamento al Fisco idealmente). Spesso viene riunita all’opposizione del debitore se pendente. Il terzo dovrà provare la propria titolarità delle somme (es. con estratti conto che mostrano versamenti da suoi redditi, dichiarazioni, ecc.). Se il giudice gli dà ragione, esclude quelle somme dall’esecuzione. Ad esempio, se moglie prova che il saldo è frutto esclusivo del suo stipendio, il giudice escluderà tutto il saldo dal pignoramento (o la parte proporzionale che ritiene).
- Intervento nell’opposizione del debitore: se il debitore ha già fatto opposizione, il co-intestatario può intervenire in quel giudizio per chiedere tutela della propria quota.
In pratica, conviene che il co-titolare si muova con lo stesso avvocato o uno coordinato per presentare in tempi rapidi le sue istanze. In mancanza, la banca tendenzialmente dopo 60 giorni verserà comunque (magari il 50% al Fisco e sbloccherà 50% se è prudente? Non di rado congelano tutto). Meglio non rischiare e far valere i propri diritti.
Vantaggi: il co-intestatario può far valere diritti che il debitore non potrebbe. Ad esempio “metà di quei soldi erano miei, estranei al debito” – il giudice potrebbe svincolarli. Inoltre, aumenta la pressione su AdER affinché desista dall’aggressione integrale (spesso di fronte a opposizioni complicate su conti cointestati, AdER può valutare se conviene insistere o trovare un punto di caduta come lasciar perdere quel conto e cercare altri beni).
Svantaggi: richiede azione giudiziale (con costi e tempi). E se il co-intestatario in realtà non ha prova di quote maggiori del 50%, al massimo ottiene il riconoscimento del 50% come già presunto. Ma almeno formalizza la limitazione.
Quando adottarla: immediatamente quando c’è di mezzo un cointestatario “innocente”. Non fare nulla potrebbe fargli perdere la metà dei suoi risparmi senza colpa. Quindi è cruciale coinvolgere quell’intestatario e agire. Anche solo a livello di comunicazione extra-giudiziale: un avvocato può scrivere alla banca e ad AdER diffidando dal toccare oltre il 50% in mancanza di prova che sia del debitore. Questo a volte porta la banca, in autotutela, a liberare la metà non del debitore. Formalmente dovrebbero attendere il giudice, ma se il co-intestatario è convincente potrebbero transigere in via di fatto (specie se è cliente importante per la banca).
In conclusione di questa carrellata di strumenti difensivi: la strategia ottimale spesso consiste in una combinazione di più azioni. Ad esempio, uno scenario frequente: – Il debitore riceve il pignoramento. Entro 20 giorni fa opposizione agli atti se c’è un vizio (mancata intimazione, ecc.), chiedendo anche sospensione. Contestualmente, entro 30 giorni presenta domanda di rateizzazione per avere la sospensione amministrativa (che scatterà al pagamento prima rata). Nel frattempo, il suo avvocato chiede al giudice un provvedimento urgente per bloccare la procedura in attesa di decisione. – Se il giudice concede sospensione giudiziale, il debitore guadagna tempo oltre i 60 giorni. Poi, magari, la rateizzazione viene accettata: a quel punto il debitore, avendo ottenuto la dilazione, può anche rinunciare in parte all’opposizione (se il vizio non era così importante), oppure può portarla avanti solo per questioni di spese. – Se invece la rateizzazione arriva prima, la banca sblocca e l’opposizione potrebbe diventare superflua (ma non del tutto: ad esempio per far dichiarare la nullità dell’atto e avere anche spese a favore, un debitore può volerlo comunque).
Ciascun caso è diverso: il ruolo dell’avvocato specializzato in queste esecuzioni esattoriali è proprio valutare la situazione del cliente (importo debito, tipologia, condizione economica, eventuali vizi procedurali) e disegnare una strategia “mista” che massimizzi la protezione del debitore. L’importante per il debitore è non restare fermo: le armi difensive esistono e, come abbiamo visto, sono numerose. Nessun conto corrente è immediatamente perso: fino all’ultimo è possibile agire per ridurre il danno o annullarlo. Certo, ogni strategia ha requisiti e conseguenze, e va scelta con cognizione.
Nel prossimo capitolo passeremo a una modalità espositiva diversa: una serie di domande frequenti e risposte sugli aspetti pratici del pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, in modo da chiarire i dubbi più comuni dal punto di vista del debitore. Successivamente proporremo anche alcune simulazioni pratiche con numeri per capire cosa può succedere in scenari concreti.
Domande Frequenti (FAQ) sul Pignoramento del Conto Corrente AdER
❓ Il pignoramento vale anche per conti a zero saldo?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che anche se il conto è vuoto al momento della notifica, qualsiasi somma accreditata entro i 60 giorni successivi viene automaticamente vincolata e trasferita all’Agenzia delle Entrate-Riscossione . Molti pensavano che un conto in rosso fosse “impignorabile”, ma non è così: il pignoramento crea una sorta di congelatore temporaneo di durata 60 giorni, che cattura tutte le somme in entrata in quel periodo. Dunque, se il conto aveva saldo zero, il debitore non è affatto al sicuro: ad esempio, lo stipendio o un bonifico ricevuto nei due mesi seguenti saranno bloccati e girati al Fisco. L’unica differenza è che se sul conto era presente l’ultima mensilità di stipendio/pensione, quella specifica somma resta libera (non si blocca retroattivamente) , ma per il resto ogni nuovo accredito è preso.
❓ Possono pignorare lo stipendio che mi viene accreditato sul conto oltre il limite di un quinto?
No, c’è un importante limite a tutela del debitore: l’ultimo stipendio (o pensione) accreditato sul conto prima del pignoramento non può essere toccato . Inoltre, se lo stipendio continua ad affluire su quel conto nei 60 giorni successivi, la banca dovrà bloccarlo ma nei limiti dei tetti di pignorabilità previsti (1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo, come spiegato nella tabella sopra). In pratica, la banca dovrebbe lasciare al debitore la parte di stipendio non pignorabile. Questo però nella prassi non sempre avviene automaticamente: è più sicuro evitare che lo stipendio continui ad arrivare su un conto già pignorato. Se possibile, il debitore può chiedere al datore di lavoro di modificare temporaneamente l’IBAN di accredito (ad esempio su un conto di un familiare fidato) per non perdere interamente due mensilità consecutive. Ma attenzione: questa mossa può configurare un tentativo di sottrazione di crediti se fatta maliziosamente dopo il pignoramento. È sempre meglio percorrere le vie legali (rateizzazione, opposizione) per tutelare lo stipendio, piuttosto che “farlo sparire” dal conto all’ultimo momento.
❓ Posso evitare il pignoramento pagando a rate?
Sì. Come spiegato, la presentazione di una richiesta di rateizzazione e il pagamento della prima rata sospendono il pignoramento in corso (purché non sia ancora avvenuto il versamento delle somme al Fisco) . In pratica, se entro 60 giorni dal pignoramento ottieni un piano di dilazione e paghi la prima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione blocca la procedura esecutiva: il conto viene sbloccato e potrai continuare a pagare il debito a rate mensili. È fondamentale però rispettare poi tutte le rate; se decadi dal piano, il Fisco potrà riprendere il pignoramento. La rateizzazione è la soluzione più efficace e utilizzata per neutralizzare un pignoramento, quando non si hanno i soldi per saldare tutto subito.
❓ Ho diritto a riavere indietro i soldi già prelevati dal conto?
Solo se vinci un’opposizione dimostrando che il pignoramento era illegittimo. In assenza di un provvedimento del giudice, le somme che la banca ha girato al Fisco vengono utilizzate per pagare il tuo debito e non ti saranno restituite. Se però un giudice, a seguito di tua opposizione, annulla il pignoramento (ad esempio perché la cartella non ti fu mai notificata regolarmente, o per un grave vizio procedurale), allora quella sentenza impone la restituzione delle somme impropriamente incassate . Fuori da questi casi, purtroppo no – non puoi sostenere di volerle indietro perché “ti servono” o “non sapevi del pignoramento”: una volta assegnate, quelle somme estinguono il debito verso l’Erario. Dunque è cruciale agire prima che vengano prelevate, se si vuole salvarle.
❓ Quanto dura il blocco del conto?
Il blocco imposto dall’atto di pignoramento dura 60 giorni dalla notifica . Durante questo periodo, come detto, il conto resta sotto vincolo e ogni accredito è catturato. Allo scadere dei 60 giorni, succedono due possibili cose: o il debito viene pagato (tramite versamento della banca al Fisco) e allora il conto si sblocca subito dopo; oppure il debito rimane insoddisfatto e – tecnicamente – il vincolo decade (non è che rimane congelato a vita). In pratica, se la banca non ha trovato nulla da pignorare e i 60 giorni passano, il pignoramento si chiude con esito negativo e il conto torna operativo (anche se è probabile che AdER riproverà più avanti). Se invece c’erano somme parziali, la banca verserà quelle al Fisco dopo 60 giorni e poi libererà il conto dall’ordinativo. Quindi, possiamo dire: trascorsi 60 giorni, il conto deve essere sbloccato, salvo eventuali proroghe dovute a sospensioni giudiziali. Attenzione però: se hai ottenuto una sospensione dal giudice o hai concordato un piano prima dei 60 giorni, il blocco può essere rimosso prima (nel momento in cui AdER comunica alla banca di non procedere, ad esempio per accoglimento rateazione). Riassumendo, 60 giorni è la durata massima ordinaria del “sequestro a tempo” .
❓ Cosa posso fare se non ho ricevuto la cartella di pagamento prima del pignoramento?
In questo caso devi agire immediatamente per far valere la mancata notifica del titolo esecutivo. Come discusso, la strada è l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, sostenendo che la cartella (o l’accertamento esecutivo) non ti è mai stato notificato e quindi l’esecuzione non può avvenire . Dovrai contestualmente chiedere al giudice di sospendere il pignoramento in corso. Se riesci a provare l’inesistenza della notifica (ad esempio risulta notificata ad un indirizzo errato, o mai notificata affatto), otterrai l’annullamento del pignoramento. Attenzione: spesso AdER in questi casi esibirà in giudizio le relate di notifica che a suo dire attestano la regolarità (magari un deposito per irreperibilità, o una PEC inviata). Sarà compito del tuo legale individuare eventuali vizi (mancata ricerca, PEC inviata a indirizzo non tuo, ecc.). Se il giudice ti dà ragione, oltre a sbloccare il conto potrai sollevare in Commissione Tributaria la nullità della cartella (qualora, rimosso l’atto esecutivo, AdER tentasse di rinotificare la cartella stessa). Situazione complessa, ma in sostanza: mancata notifica = opporsi subito al pignoramento, non c’è altra via. Non basta dirlo ad AdER, perché loro considerano valide le notifiche che risultano dai loro registri finché un giudice non li smentisce.
❓ Cosa succede se il conto è cointestato con il coniuge (o un familiare) che non c’entra col mio debito?
La banca in genere blocca comunque l’intero saldo, ma il tuo co-intestatario ha diritto a tutelarsi. Come spiegato, si presume che metà delle somme siano dell’altro cointestatario, quindi formalmente il Fisco potrebbe aspirare solo alla tua metà . Se l’altro cointestatario non fa nulla, rischia però di vedersi portare via anche la sua parte. È fondamentale quindi che costui presenti un’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), rivendicando la propria quota (o anche di più, se può provare che magari il 100% dei soldi erano suoi) . Tipicamente, il giudice limiterà il pignoramento al 50% del saldo. Facciamo un esempio concreto: conto cointestato marito-moglie, saldo €10.000, debito del marito. La banca congela €10.000. La moglie interviene in giudizio e dimostra che quei soldi provengono in gran parte dal suo stipendio. Il giudice potrebbe disporre che, ad esempio, €7.000 sono della moglie e vanno liberati, e solo €3.000 restano pignorati come quota del marito. In assenza di intervento, la moglie rischia di dover successivamente fare causa di divisione per farsi restituire la metà dal marito (ma se i soldi sono finiti al Fisco non li rivede). Quindi, in caso di conto cointestato, coinvolgi subito l’altro titolare e agite insieme legalmente. Spesso già il fatto di far presente ad AdER e alla banca tale situazione porta a un atteggiamento più cauto (in qualche caso la banca sblocca metà importo in via conservativa). Ricorda: AdER non può ignorare i diritti del cointestatario non debitore, ma questi deve attivarsi per farli valere.
❓ Dopo il pignoramento, la banca può chiudermi il conto o revocarmi il fido?
Può succedere. Il pignoramento in sé non implica la chiusura forzata del conto (anzi, dopo lo sblocco potrai teoricamente continuare a usarlo), però alcune banche per prassi tendono a recedere dal rapporto se un conto è stato oggetto di azione esecutiva. Possono addurre “giusta causa” per chiudere un conto affidato, specialmente se il pignoramento ha fatto emergere insolvenze. Se avevi un affidamento (fido), è probabile che la banca lo consideri decaduto perché il conto è stato bloccato – e potrebbero richiedere il rientro immediato. Legalmente, la banca può recedere dal fido in ogni momento come da contratto (salvo eventuale preavviso). Quindi preparati a questa eventualità: a volte, oltre al problema col Fisco, bisogna gestire il rapporto con la banca che diventa “nervosa”. È consigliabile, una volta risolta la fase acuta (sblocco conto), spostare le proprie operazioni su un altro istituto più neutrale, perché quella banca potrebbe aver ormai classificato il cliente a rischio. In sintesi: la banca può chiudere il conto (dandone comunicazione) dopo un pignoramento, e spesso lo fa entro pochi mesi. Non sempre – alcune banche mantengono il conto – ma bisogna esserne consapevoli. Durante il blocco, comunque, non possono chiuderlo perché c’è in corso il vincolo: normalmente aspettano l’esito.
❓ Il pignoramento sul conto copre anche i titoli o i depositi collegati?
Generalmente l’atto di pignoramento presso terzi va a colpire “le somme di denaro giacenti sul conto corrente”. Se hai titoli, azioni, fondi sul dossier titoli legato al conto, AdER potrebbe pignorarli solo se lo include espressamente (pignoramento di strumenti finanziari). Nel pignoramento esattoriale standard solitamente l’ordine riguarda le disponibilità liquide. Tuttavia, la banca quando riceve un atto del genere tende a congelare anche eventuali saldi di conto deposito o altre disponibilità liquide intestate al debitore presso di sé. Non sempre invece blocca titoli o investimenti, a meno che l’atto li menzioni. L’Agente della Riscossione può pignorare titoli, ma di solito se ne disinteressa perché vanno liquidati tramite procedure complesse (e in passato Equitalia preferiva puntare a contante). Se hai ingenti patrimoni in titoli, il Fisco può comunque chiedere alla banca di non consentirti di disinvestire a tuo favore. È un caso da valutare singolarmente leggendo l’atto: se cita espressamente dossier titoli, allora anche quelli sono vincolati. Se cita genericamente “conto corrente e depositi”, potrebbe includere conti deposito vincolati. Ad ogni modo, se avevi asset finanziari, è bene parlarne con l’avvocato per capire se e come rientrano nel pignoramento. Potrebbe essere opportuno, ad esempio, chiedere di liberare i titoli per usarli a pagare il debito (proponendo di venderli e versare il ricavato). Ogni banca si comporta in modo diverso: alcune bloccano tutto il rapporto; altre solo il conto corrente.
❓ Posso accordarmi col Fisco per pagare solo una parte del dovuto e chiudere la pratica?
In via strettamente privata, no. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha facoltà di accettare meno di quanto dovuto (salvo rateizzazione integrale). Puoi però sfruttare eventuali strumenti di legge come la definizione agevolata (rottamazione) se disponibili, oppure – come spiegato – le procedure di crisi da sovraindebitamento per proporre un saldo e stralcio in sede giudiziaria. Fuori da questi casi, non c’è una “trattativa” classica: l’ufficio non può dire “ok mi dai il 50% e amici come prima” al di fuori di un quadro normativo. Dunque, se qualcuno promette di “patteggiare” col Fisco una riduzione, sappi che o sta parlando di attivare le procedure sopra (condono, piano del consumatore) oppure non è realistico. L’Agente della Riscossione segue le leggi; ad oggi non esiste una transazione extragiudiziale libera sui debiti fiscali iscritti a ruolo (a differenza di crediti bancari dove il debitore e la finanziaria possono accordarsi privatamente). L’unica eccezione potrebbe essere per i tributi degli enti locali: alcuni Comuni possono deliberare stralci di interessi o sanzioni pur fuori dalle rottamazioni statali. In tal caso, però, si tratta sempre di aderire a un provvedimento generale del Comune (tipo “sanatoria ingiunzioni” ecc.), non di un accordo one-to-one. Quindi, se vuoi pagare meno, devi incanalarti in una procedura ufficiale.
❓ Se ho già in corso una rateizzazione e sto pagando regolarmente, possono pignorarmi lo stesso il conto?
No, se la dilazione è attiva e in regola, AdER non può procedere ad esecuzione su quei debiti . In teoria, durante un piano di rate il Fisco sospende ogni azione esecutiva relativa alle cartelle incluse. Se ciò dovesse accadere per errore (es: viene pignorato il conto malgrado tu stia pagando le rate), potresti far valere immediatamente l’illegittimità del pignoramento, chiedendone la sospensione e annullamento per violazione dell’art. 19 DPR 602/73. Nella pratica, può succedere se magari hai altre cartelle fuori piano o se la rateizzazione è decaduta senza che tu lo sapessi. Ma se tutto è regolare, un pignoramento “a tradimento” è un abuso. Contatta subito AdER segnalando l’errore (spesso basta e revocano) e se necessario fai opposizione agli atti. Nota: se invece il pignoramento riguarda altri debiti non inclusi nel piano, è lecito. Ad esempio, stai pagando a rate delle cartelle fino al 2019, ma hai un avviso 2020 mai pagato non rottamato: possono pignorare per quello. Quindi assicurati sempre di includere tutti i debiti nelle definizioni o rateazioni, altrimenti AdER può colpirti sui residui scoperti.
❓ Se il mio debito fiscale finisce in una procedura fallimentare o di esdebitazione, cosa accade al pignoramento?
Se sei una ditta individuale o socio e vieni dichiarato fallito, oppure se accedi al piano di ristrutturazione dei debiti (concordato minore, piano del consumatore, ecc.), le azioni esecutive individuali vengono bloccate. Dovrai notificare alla banca e ad AdER il provvedimento di apertura della procedura e le eventuali misure protettive (automatic stay). A quel punto, per legge, il pignoramento deve arrestarsi. Le somme eventualmente bloccate confluiranno nella procedura concorsuale (verranno svincolate al debitore o al curatore a seconda dei casi). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione diventerà un creditore concorrente nella procedura e il suo soddisfacimento dipenderà dal piano approvato. Questa è una situazione specialistica: in sostanza il pignoramento si converte in una “prenotazione” nel concorso. AdER non può proseguire individualmente. Ad esempio, con un piano del consumatore, ottenuta l’omologazione, il giudice ordina la cancellazione dei pignoramenti in corso sui beni del debitore (previa destinazione eventualmente di parte di quelle somme al piano stesso).
Queste domande coprono molti dubbi pratici. Ovviamente ogni caso concreto può presentare ulteriori complessità; è sempre raccomandabile consultare un professionista.
Passiamo ora a casi di studio con numeri reali, per vedere come si applicano queste regole in scenari tipici.
Simulazioni pratiche (casi di studio)
Per rendere più tangibile il funzionamento del pignoramento del conto corrente e delle possibili difese, esaminiamo tre scenari esemplificativi con cifre ipotetiche, analizzando passo passo cosa succede e quali opzioni ha il debitore. Si tratta di esempi semplificati ma basati su situazioni ricorrenti nella pratica italiana.
Caso 1: Conto con saldo inferiore al debito, stipendio accreditato mensilmente
Situazione: Marco ha un debito con l’Erario di €12.000 derivante da cartelle esattoriali per IRPEF e multe stradali. Non ha pagato né impugnato, e la riscossione è andata avanti. Ad ottobre 2025 l’Agenzia Entrate-Riscossione gli notifica un atto di pignoramento conto corrente. Sul conto corrente di Marco, al momento della notifica (metà ottobre), ci sono €3.000 di saldo. Marco vi riceve lo stipendio ogni fine mese (circa €1.500 netti). Il pignoramento ingiunge alla banca di pagare €12.000 entro 60 giorni. Marco scopre il conto bloccato con €3.000 indisponibili.
Cosa fa la banca: non appena ricevuto l’atto, la banca accantona i €3.000 esistenti. Inoltre, nei 60 giorni successivi (metà ottobre – metà dicembre), deve monitorare il conto: Marco a fine ottobre riceve €1.500 di stipendio sul conto; la banca blocca anche questi (nei limiti del dovuto). A fine novembre altro stipendio €1.500, anche questo bloccato. A questo punto, tra saldo iniziale e accrediti, sul conto ci sono stati €3.000 + €3.000 = €6.000 vincolati. Il debito è €12.000, quindi se arrivassero altri soldi fino a €12.000, la banca li prenderebbe. Nel nostro periodo però entrano solo quegli stipendi. Metà dicembre (60° giorno) arriva: la banca ha in mano €6.000.
Assegnazione: salvo interventi, la banca a metà dicembre versa €6.000 all’Agenzia Entrate-Riscossione. Il debito di Marco rimane scoperto per altri €6.000 (che AdER potrà riscuotere in futuro con altri mezzi). Il conto di Marco viene sbloccato dopo il versamento, ma praticamente svuotato (restava zero). Gli stipendi di ottobre e novembre li ha persi interamente; quello di dicembre che arriverà a fine mese, per fortuna, non sarà più catturato perché fuori dalla finestra dei 60 gg.
Opzioni difensive di Marco: appena scoperto il blocco a metà ottobre, Marco avrebbe dovuto agire subito. Supponiamo che si sia rivolto a un avvocato entro pochi giorni. L’avvocato verifica: le cartelle furono tutte notificate regolarmente e non ci sono vizi formali evidenti nell’atto (include i dettagli). Il debito è legittimo. L’opzione migliore è chiedere una rateizzazione. Marco presenta dunque a fine ottobre una domanda di rateizzazione per €12.000, ottenendo inizio novembre l’ok per 72 rate da ~€167 al mese. Paga subito la prima rata. AdER a quel punto sospende il pignoramento (lo comunica alla banca) . Dunque: dei €3.000 iniziali, i €1.500 entrati a fine ottobre e ancora bloccati, cosa ne è? Appena giunge la sospensione, la banca dovrebbe sbloccare tutto (€4.500 in quel momento). Marco potrà riutilizzarli. Continuerà poi a pagare le rate mensili. In totale, pagherà i €12.000 in 6 anni, ma almeno non ha perso di colpo due stipendi e il suo saldo. Certo, dovrà essere rigoroso nel mantenere il piano.
Se invece Marco non avesse fatto nulla: avrebbe perso €6.000 in due mesi e resterebbe comunque con €6.000 di debito. Inoltre a gennaio l’Agenzia potrebbe notificargli un altro pignoramento magari sul nuovo conto su cui versa lo stipendio o presso il datore di lavoro. Quindi la sua situazione sarebbe peggiorata.
Conclusione: con la rateizzazione tempestiva Marco ha difeso il suo conto e diluito il pagamento. Avrebbe potuto anche impugnare? Se avesse trovato, ad esempio, che la cartella delle multe era prescritta, avrebbe potuto fare opposizione parziale. In questo caso ipotizzato no, quindi la via amministrativa era la più sensata.
Caso 2: Conto cointestato con la moglie, saldo cospicuo
Situazione: Luigi ha debiti fiscali per €50.000 (IVA non versata e INPS) e non ha beni immobili. Ha però un conto bancario cointestato con la moglie Anna, su cui risiedono i risparmi familiari. Saldo conto: €40.000, provenienti in gran parte da redditi di Anna (che lavora) e in parte da entrate di Luigi (attualmente disoccupato). A marzo 2025 AdER notifica pignoramento sul conto per €50.000. La banca blocca tutti i €40.000 sul conto, perché formalmente Luigi è cointestatario e il saldo è indiviso. Luigi e Anna scoprono di colpo di non poter più utilizzare quei soldi (destinati tra l’altro a spese mediche di un figlio).
Cosa succede senza difese: dopo 60 giorni, la banca trasferirebbe €40.000 al Fisco. Debito di Luigi ridotto a €10.000 (il Fisco potrà perseguirlo per il resto). Anna perderebbe i suoi risparmi, a meno di far causa a Luigi (ma i soldi li ha presi il Fisco!). Uno scenario disastroso e ingiusto verso Anna.
Difesa: Appena avuta notizia (marzo 2025), l’avvocato consiglia: 1) Anna fa opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. sostenendo che almeno il 50% di quei fondi sono suoi esclusivi. Fornisce al giudice estratti contabili che mostrano bonifici dal suo stipendio per €30.000 negli ultimi anni. Chiede sospensione per la sua quota. 2) Luigi contestualmente chiede rateizzazione del suo debito di €50.000 (può chiedere 72 rate se rientra nei requisiti). 3) Inoltre, l’avvocato verifica se c’è un vizio: emerge che la cartella INPS di €15.000 non gli fu mai notificata. Quindi Luigi propone anche opposizione ex 615 per far annullare quella parte, chiedendo sospensione.
Tempi: il giudice, vista la documentazione, a fine aprile 2025 emette un’ordinanza di sospensione parziale: ordina che, fino alla decisione finale, la banca non trasferisca oltre il 50% (riconoscendo fumus che Anna ha diritto alla metà). Inoltre sospende l’esecuzione per €15.000 (cartella INPS controversa). Quindi di fatto, dei €40.000, per ora la banca deve trattenere al massimo €25.000 (€20k di Luigi riconosciuti + €5k prudenzialmente attendendo esito INPS), e lascia libero il resto. La banca a questo punto sblocca €15.000 ad Anna (metà che appare chiaramente sua) e tiene €25.000 congelati.
Nel frattempo, a maggio 2025 AdER accetta la dilazione per €35.000 (escludendo i €15.000 contestati dall’opposizione) e Luigi paga la prima rata. Ciò comporta che anche quei €25.000 bloccati non debbano essere toccati, in quanto il piano di rate copre (in attesa del giudizio sulla cartella INPS) il debito di €35.000. AdER comunica alla banca di non procedere a prelievi perché il debitore è in regola con la dilazione. A giugno 2025 quindi la banca sblocca anche i restanti €25.000. Il conto torna libero con €25.000 (di cui Luigi dovrà usarne una parte via via per pagare le rate, presumibilmente).
A fine 2025, il tribunale decide sulle opposizioni: – riconosce che la cartella INPS non fu notificata e dunque invalida €15.000 di debito; – afferma che comunque Anna era proprietaria di almeno il 50%, ma essendo ormai tutto sbloccato grazie alla rateazione, su questo prende atto e condanna AdER alle spese.
Risultato: Debito iniziale €50k – €15k annullati = €35k. Luigi sta pagando quelli a rate; Anna ha recuperato i suoi soldi. Nessuna somma è stata sottratta dal conto direttamente. Certo, Luigi dovrà onorare le rate e quindi alla fine la famiglia pagherà €35k, ma in 6 anni e senza perdere di colpo €40k. Hanno potuto gestire le finanze e destinare i risparmi con calma.
Considerazioni: questo caso mostra una strategia difensiva complessa sfruttando tutti gli strumenti: opposizione terzo + opposizione esecuzione + rateizzazione. Situazione tipica nelle famiglie: conti cointestati con risparmi comuni. È fondamentale muoversi in queste situazioni, perché se Anna fosse rimasta passiva avrebbe visto volatilizzarsi €20k suoi in poche settimane.
Caso 3: Debitore nullatenente che subisce pignoramento su conto vuoto
Situazione: Sara ha diversi debiti con Agenzia Entrate-Riscossione (tasse non pagate, contributi) per circa €20.000. Non ha proprietà, né stipendio fisso. Il suo conto corrente ha saldi minimi (quasi sempre sotto €100) perché percepisce solo pagamenti occasionali. AdER invia a febbraio 2026 un atto di pignoramento alla banca di Sara per €20.000. Saldo conto all’arrivo pignoramento: €50. La banca blocca quei €50 (ridicoli rispetto al debito). Per 60 giorni monitorano. A marzo, ad esempio, entra un bonifico di €500 per un lavoretto: la banca lo blocca e incrementa a €550 il pignorato. Nessun altro movimento. Ad aprile scadono i 60 giorni: la banca versa all’AdER €550.
Esito senza difese: Sara perde €550 (praticamente tutto ciò che aveva in quel momento), il debito scende a ~€19.450. AdER potrebbe replicare la procedura ogni qual volta intuisce che Sara riceve fondi (ma visto l’esito magro, magari aspetterà). Sara non ha risolto nulla del problema debitorio, anzi ha subito la perdita di quel poco denaro di sopravvivenza.
Difese possibili: Sara avrebbe potuto fare due cose: – Verificare prescrizioni o vizi: se per caso quei debiti erano vecchi o cartelle mai notificate, un’opposizione poteva evitare che la spogliassero di quei pochi soldi e magari far annullare il debito. Supponiamo però che fossero debiti legittimi e recenti. – Chiedere rateazione minima: anche se non ha reddito fisso, per €20k poteva ottenere 72 rate da ~€278/mese. Forse troppo per lei. Ma avrebbe congelato l’esecuzione. Magari non è in grado di pagare neanche le rate, però. In questi casi, se Sara è nulla tenente e disoccupata, potrebbe puntare a una procedura di esdebitazione: rivolgersi a un OCC e proporre ai creditori la chiusura dei debiti con eventuale piccolo importo (o niente, se proprio incapiente) – la cosiddetta liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. In tal caso, aperta la procedura, il pignoramento si sospenderebbe e alla fine il giudice potrebbe cancellarle i debiti residui (beneficio di esdebitazione).
Supponiamo che Sara non abbia avuto la forza di fare nulla in 60 giorni, perdendo €550. Dopo, scottata, si rivolge a un avvocato. Valutano che lei non potrà mai pagare €20k, dunque la indirizzano a un procedimento di sovraindebitamento. Nel frattempo, il Fisco potrebbe tentare di nuovo il pignoramento se vede movimenti (ma se Sara tiene il conto vuoto, poco otterranno). Con l’avvio della procedura in estate 2026, il tribunale emette uno stop alle esecuzioni. AdER a quel punto non potrà più pignorarle il conto (almeno finché la procedura è in corso). Se tutto va bene, Sara otterrà nel 2027 l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei suoi debiti in quanto incapiente. I €550 persi non li recupera, ma non dovrà più nulla sul resto.
Considerazioni: i nullatenenti spesso subiscono pignoramenti infruttuosi, come “trappole” di 60 giorni: se per caso entra qualcosa, glielo prendono . Un consiglio pratico per questi soggetti: non accreditare somme su conti noti ad AdER. Magari usare carte prepagate non pignorabili facilmente (quelle senza IBAN nominativo) o conti intestati a terzi di fiducia (anche se legalmente discutibile). L’ideale sarebbe risolvere a monte i debiti con strumenti di legge. Ma capiamo che chi è in difficoltà tende a sopravvivere come può.
Questo esempio evidenzia la “trappola dei 60 giorni” menzionata dalla Cassazione: anche se il saldo era quasi zero, ogni euro entrato è stato catturato fino alla scadenza . È importante che i debitori in queste condizioni lo sappiano, per non farsi cogliere di sorpresa.
Da queste simulazioni, traiamo alcuni insegnamenti pratici conclusivi:
- Agire tempestivamente è cruciale: il periodo tra la notifica e il giorno 60 è l’unica finestra per evitare il peggio. Se ci si muove dopo, il conto potrebbe essere già svuotato.
- La rateizzazione è spesso l’ancora di salvezza immediata, ma va seguita dalla disciplina di pagamento.
- Le opposizioni richiedono assistenza legale e non sempre risolvono il problema finanziario (possono solo rinviare se non c’è un vizio forte), ma in molti casi vanno fatte per questioni di giustizia e per pressione tattica.
- I co-intestatari e i terzi coinvolti devono essere proattivi per non subire conseguenze di riflesso.
- Con debiti ingenti e difficoltà strutturali, considerare strumenti più ampi come le procedure da sovraindebitamento è opportuno.
In definitiva, il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia Entrate (AdER) è una procedura incisiva che mette il debitore con le spalle al muro, ma non è mai una situazione senza vie d’uscita. Con l’ausilio di un avvocato esperto, si possono mettere in campo diverse strategie difensive – dal piano di rientro concordato alle azioni legali in tribunale – capaci di tutelare i diritti del contribuente e, quantomeno, di evitare conseguenze esecutive eccessive o illegittime. L’aggiornamento costante sulle ultime normative (es. riforme della riscossione) e sulle pronunce giurisprudenziali (come la svolta della Cassazione 2025) è fondamentale per modulare al meglio tali strategie.
Di seguito, a completamento della guida, forniamo un elenco delle principali fonti normative e giurisprudenziali citate, utile per approfondire i riferimenti testuali delle regole e dei principi esposti.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 50, 72-bis e 72-ter: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. (Art.50 co.2: intimazione di pagamento dopo 1 anno; Art.72-bis: pignoramento dei crediti verso terzi del debitore; Art.72-ter: limiti di pignorabilità stipendi/pensioni e ultimo emolumento)
- Codice di Procedura Civile, artt. 543–546, 549, 545, 599, 615, 617, 619: Norme generali sul pignoramento presso terzi, limiti di impignorabilità e opposizioni. (In particolare art.545 c.p.c. sui limiti di stipendio e pensione; art.615 sull’opposizione all’esecuzione; art.617 sull’opposizione agli atti; art.599 su beni indivisi; art.543 su forma del pignoramento presso terzi)
- Legge 225/2016 (conversione D.L. 193/2016): Ha sancito la soppressione di Equitalia e il potere per AdER di accedere alle banche dati e procedere a pignoramenti senza autorizzazione giudiziaria .
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110: “Decreto Riscossione” – Riordino del sistema nazionale della riscossione. (Ha introdotto novità come l’accesso ampliato alle informazioni patrimoniali dei debitori e il principio del discarico automatico dei crediti non riscossi entro 5 anni dal 2025) .
- Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 28520 del 27/10/2025: Pronuncia fondamentale che ha chiarito la portata del pignoramento esattoriale ex art.72-bis. Ha stabilito che il vincolo sul conto corrente si estende a tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto era inizialmente vuoto . Ha qualificato il blocco come “sequestro a tempo” di 60 giorni, definendo questo periodo come “periodo di cattura fiscale” . Ha inoltre rilevato difformità nelle prassi bancarie precedenti e indicato la corretta applicazione uniforme della norma .
- Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 26519 del 09/11/2017: Ha sancito che è nullo il pignoramento esattoriale ex art.72-bis se non indica in modo specifico le cartelle di pagamento a base del credito . Occorre l’allegazione o quantomeno il dettaglio analitico dei titoli, per permettere al debitore di comprendere la natura degli importi richiesti . La Corte in quella sentenza ha anche ricordato che l’atto di pignoramento 72-bis ha natura di atto processuale di parte (non amministrativo) .
- Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 15746 del 14/06/2018 e Sez. III, sentenza n. 11452 del 11/05/2017: Hanno ribadito che l’omessa notifica degli avvisi di intimazione ex art.50 DPR 602/73 rende invalido il successivo pignoramento, in quanto l’intimazione è condizione necessaria se è decorso oltre un anno dalla cartella . L’assenza di prova della notifica dell’intimazione comporta nullità dell’atto esecutivo.
- Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 15315 del 19/06/2014 e Sez. III, sentenza n. 22993 del 09/11/2016: Precedenti in materia di intimazione, confermano che senza intimazione l’esecuzione esattoriale è improcedibile .
- Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 19381 del 18/07/2019: Ha affrontato la presunzione di comunione delle somme in conti cointestati. Ha affermato che la cointestazione genera presunzione di pari titolarità delle somme, superabile con prova contraria . Rilevante per delineare la tutela del co-intestatario non debitore nelle esecuzioni.
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 28772 del 17/10/2023: Ha ribadito che le somme su conto cointestato si presumono di entrambi i cointestatari, salvo prova che appartengano esclusivamente a uno . (Caso specifico di coniugi separati, ma principio generale valido).
- Tribunale di Roma, Sez. III Civile, sentenza del 25/07/2025: (Caso Bernardini, in materia di opposizioni ad esecuzione esattoriale) – Ha dichiarato la nullità derivata di un pignoramento presso terzi per omessa notificazione degli avvisi di intimazione ex art.50 DPR 602/73 . Nella stessa pronuncia ha riaffermato che l’atto di pignoramento 72-bis non richiede motivazione ex L.241/90 in quanto atto processuale (richiamando Cass. 26519/2017) . Questa sentenza di merito è indicativa dell’orientamento rigoroso nel verificare la correttezza procedurale della riscossione coattiva.
- D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012: Ha introdotto i limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni da parte di Equitalia, poi confluiti nell’art. 72-ter DPR 602/73 (inizialmente con soglia 2.000 € poi elevata a 2.500 €) .
- Legge 228/2012, art. 1 commi 537-543: Ha previsto la sospensione immediata delle azioni di riscossione da parte di AdER su istanza del contribuente in caso di certe contestazioni (pagamento effettuato, sgravio, prescrizione, ecc.). Normativa sulla sospensione amministrativa che AdER deve concedere al ricorrere dei presupposti.
- Corte Costituzionale, sentenza n. 99/2018: (non citata sopra, ma implicita) – Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 545 c.p.c. sulle pensioni, portando la soglia impignorabile a 1,5× assegno sociale. Ha consolidato la tutela del minimo vitale per i pensionati. Rilevante per interpretare in armonia art.72-ter e 545.
- Documentazione ufficiale AdER – ad es. sito agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione “Procedure esecutive”: conferma i limiti di pignorabilità (1/10, 1/7, 1/5) e illustra le prassi (ad es. rateizzazione sospende esecuzione) . Le fonti AdER e Fiscooggi (rivista Entrate) sono utili per prassi applicative.
Queste fonti – normative e giurisprudenziali – delineano il quadro avanzato entro cui si colloca il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le possibili difese del debitore. Esse possono essere consultate per approfondire singoli aspetti: ad esempio, leggere la motivazione integrale della Cass. 28520/2025 per comprendere il ragionamento sulla “trappola dei 60 giorni” , oppure la Cass. 26519/2017 per i requisiti formali dell’atto . Conoscere la legge e i precedenti consente al professionista di elaborare la migliore strategia e al contribuente di essere consapevole dei propri diritti anche nelle fasi più critiche della riscossione coattiva.
Hai ricevuto un atto dell’Agenzia delle Entrate e temi il pignoramento del conto corrente senza preavviso? Sai che nel 2026 il pignoramento fiscale è rapido, ma non privo di difese? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate è uno degli strumenti più incisivi per il recupero dei debiti fiscali e colpisce:
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Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 il pignoramento del conto NON è intoccabile,
👉 esistono limiti, tutele e strumenti di opposizione,
👉 l’intervento tempestivo dell’avvocato può bloccare o ridurre l’azione esecutiva.
Questa guida ti spiega:
– come funziona il pignoramento fiscale del conto corrente,
– quando l’Agenzia delle Entrate può procedere,
– quali somme sono pignorabili e quali no,
– quali strategie difensive funzionano davvero nel 2026.
Come Funziona il Pignoramento del Conto Corrente nel 2026
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento:
– senza passare preventivamente dal giudice,
– dopo il decorso dei termini di legge dagli atti esecutivi,
– direttamente presso la banca, che diventa custode delle somme.
👉 Il blocco del conto è spesso immediato,
👉 ma non tutto ciò che viene bloccato è legittimamente pignorabile.
Quando l’Agenzia delle Entrate Può Pignorare il Conto
Il pignoramento può scattare se:
– non hai pagato cartelle o avvisi esecutivi,
– sono trascorsi i termini di legge senza impugnazione,
– non hai attivato rateazioni o definizioni valide,
– il debito è considerato definitivamente esigibile.
👉 Ma il presupposto deve essere valido e legittimo.
👉 Se l’atto a monte è viziato, anche il pignoramento lo è.
Cosa Può Essere Pignorato e Cosa È Protetto
Nel 2026:
✅ Possono essere pignorate:
– somme disponibili sul conto,
– saldi non vincolati,
– accrediti non protetti.
🚫 Devono essere tutelate:
– somme riconducibili al minimo vitale,
– accrediti di natura assistenziale o previdenziale,
– somme già soggette a vincoli specifici,
– importi eccedenti i limiti di legge.
👉 Molti pignoramenti superano questi limiti e sono contestabili.
Quando il Pignoramento È Illegittimo
Il pignoramento del conto può essere ridotto o annullato se:
– l’atto presupposto è nullo o prescritto,
– non sono stati rispettati i termini di legge,
– sono state colpite somme impignorabili,
– manca proporzionalità tra debito e somme bloccate,
– non è stato rispettato il diritto di difesa del contribuente.
👉 Il pignoramento non è mai “automaticamente valido”.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Pignoramento
Subire passivamente significa:
– restare senza liquidità,
– compromettere lavoro e attività,
– perdere difese importanti,
– dover reagire in emergenza.
👉 Molti pignoramenti possono essere sospesi o limitati se contestati subito.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Verifica Immediata della Legittimità
Serve per controllare:
– validità del titolo esecutivo,
– correttezza della procedura,
– rispetto dei limiti di pignorabilità.
👉 È il primo passo decisivo.
🔹 2. Opposizione al Pignoramento
Quando ci sono vizi:
– si può chiedere la sospensione,
– si può bloccare l’assegnazione delle somme,
– si può ottenere lo sblocco parziale o totale.
👉 Il tempo è determinante.
🔹 3. Tutela del Minimo Vitale
È possibile:
– dimostrare la natura protetta delle somme,
– ottenere la restituzione di importi illegittimamente bloccati,
– garantire la sopravvivenza economica.
👉 Il conto non può essere azzerato senza limiti.
🔹 4. Soluzioni Strutturali al Debito
Quando il pignoramento è il sintomo di un problema più grande:
– rateazioni sostenibili,
– definizioni agevolate,
– procedure di sovraindebitamento,
– soluzioni che bloccano tutte le azioni esecutive.
👉 Qui la difesa diventa strategica, non solo reattiva.
Il Punto Chiave: Il Pignoramento Non È la Fine
Un principio fondamentale è questo:
👉 il pignoramento del conto è uno strumento, non una condanna definitiva.
Questo significa che:
– può essere contestato,
– può essere limitato,
– può essere superato con la strategia giusta.
👉 Ma solo se si agisce subito e con competenza.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:
– ignorano l’atto ricevuto,
– aspettano che il conto venga svuotato,
– non verificano i limiti di legge,
– non chiedono assistenza legale immediata.
👉 Così il pignoramento diventa definitivo.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dal Pignoramento
La difesa dal pignoramento fiscale è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza immediatamente gli atti,
– individua vizi e illegittimità,
– imposta opposizioni e istanze urgenti,
– tutela liquidità, patrimonio e futuro del contribuente.
👉 Senza strategia legale, il pignoramento consolida i suoi effetti.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– bloccare o ridurre il pignoramento,
– ottenere lo sblocco delle somme protette,
– evitare ulteriori azioni esecutive,
– risolvere il problema del debito alla radice.
👉 Agire subito cambia completamente lo scenario.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro il pignoramento fiscale richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in pignoramenti ed esecuzioni fiscali
– Specializzato in debiti con l’Agenzia delle Entrate
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate:
👉 non va subito passivamente,
👉 può essere difeso e limitato,
👉 richiede un intervento legale immediato e competente.
La regola è chiara:
👉 verificare subito la legittimità,
👉 proteggere le somme essenziali,
👉 agire tempestivamente con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente dal pignoramento del conto corrente può fare la differenza tra una crisi devastante e una situazione gestibile e risolvibile.
