L’accertamento fiscale per indebita deduzione dei compensi agli amministratori è una contestazione molto frequente, perché l’Agenzia delle Entrate tende a scrutinare con particolare attenzione i compensi corrisposti agli organi amministrativi, soprattutto nelle società di capitali.
In questi casi il Fisco può disconoscere, in tutto o in parte, la deducibilità dei compensi, sostenendo che siano non deliberati correttamente, sproporzionati, non inerenti o meramente elusivi, con recupero di imposte, sanzioni e interessi.
Il rischio è concreto:
compensi realmente corrisposti e tassati in capo all’amministratore possono essere considerati indeducibili per la società, generando un aggravio fiscale significativo.
Molti si chiedono:
“Se il compenso è stato pagato posso dedurlo sempre?”
“Serve una delibera formale?”
“Il Fisco può giudicare se il compenso è troppo alto?”
“Come posso difendermi da una contestazione?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la deduzione dei compensi agli amministratori non può essere negata automaticamente.
La contestazione deve essere motivata e può essere efficacemente contrastata.
Cosa contesta il Fisco sui compensi agli amministratori
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• assenza o irregolarità della delibera assembleare
• compensi ritenuti non inerenti all’attività
• sproporzione tra compenso e risultati aziendali
• compensi considerati utili mascherati
• mancanza di documentazione formale
• tempistica di imputazione del costo
Ma non ogni irregolarità formale giustifica il disconoscimento totale del costo.
Perché l’Agenzia delle Entrate disconosce la deduzione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il compenso può essere indeducibile se:
• non è stato validamente deliberato
• non è collegato a un’attività effettivamente svolta
• è antieconomico o sproporzionato
• è utilizzato per ridurre artificiosamente l’imponibile
• manca prova della sua effettiva corresponsione
Ma la valutazione non può essere arbitraria.
Il rischio più grave: recupero imposte e doppia penalizzazione
Il vero pericolo è che:
• il costo venga eliminato dal reddito
• l’imponibile societario aumenti
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi
• il compenso resti tassato all’amministratore
• si realizzi una doppia penalizzazione fiscale
Anche quando il compenso è reale e già tassato.
L’errore più grave: accettare la sproporzione come criterio assoluto
Molti contribuenti sbagliano quando:
• non contestano il giudizio di “antieconomicità”
• accettano parametri astratti di congruità
• non dimostrano il ruolo concreto dell’amministratore
• non valorizzano la funzione gestionale svolta
• rinunciano a una difesa tecnica
Il Fisco non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali.
Compensi agli amministratori e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• la deducibilità dipende dall’inerenza
• l’attività dell’amministratore è per natura gestionale
• la congruità va valutata in concreto
• l’antieconomicità è solo un indizio
• le presunzioni devono essere motivate
• il costo tassato al percettore è un elemento rilevante
Se il compenso è reale e deliberato, la deduzione è difendibile.
Quando la contestazione è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il compenso è stato effettivamente corrisposto
• esiste una delibera, anche sanabile
• l’amministratore svolge un ruolo operativo
• il compenso è coerente con le funzioni svolte
• la contestazione è basata su automatismi
• manca una prova di intenti elusivi
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una strategia difensiva efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica delle delibere societarie
• ricostruzione delle funzioni dell’amministratore
• dimostrazione dell’attività svolta
• valutazione della congruità in concreto
• contestazione delle presunzioni del Fisco
• valorizzazione della tassazione in capo al percettore
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa sostanziale e strategica, non solo formale.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• il recupero diventa definitivo
• le sanzioni si consolidano
• l’atto diventa esecutivo
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• aumento ingiustificato del carico fiscale
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• doppia imposizione
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è fiscale e societario.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui compensi
Se ricevi un accertamento per indebita deduzione dei compensi agli amministratori:
• non accettare automaticamente la contestazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica delibere e documentazione
• ricostruisci il ruolo dell’amministratore
• analizza la motivazione dell’atto
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo società e amministratori in accertamenti per indebita deduzione dei compensi, contrastando disconoscimenti automatici e valutazioni discrezionali del Fisco.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento
• dimostrare l’inerenza dei compensi
• difendere la congruità delle somme
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la stabilità societaria
Agisci ora
Un compenso realmente corrisposto e legato all’attività gestionale
non diventa indeducibile per una valutazione astratta del Fisco.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un grave danno fiscale.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione dei compensi agli amministratori,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la correttezza delle tue scelte societarie, prima che una riqualificazione diventi definitiva.
Introduzione
Nel sistema fiscale italiano i compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) possono essere dedotti dal reddito d’impresa solo al ricorrere di precise condizioni formali e sostanziali. Nel linguaggio tributario, un’“indebita deduzione” si verifica quando la società ha detratto costi – in questo caso i compensi agli amministratori – che non soddisfano i requisiti previsti dall’ordinamento fiscale. Ciò può accadere, ad esempio, in assenza di regolare delibera assembleare o se i compensi non risultano congrui o documentati. In tali situazioni l’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento fiscale, ritenendo non deducibili tali spese e contestando un maggior imponibile ai fini IRES (e, in alcuni casi, anche IRAP).
Questa guida fornisce un’analisi approfondita e aggiornata (a gennaio 2026) dei profili giuridici, procedurali e pratici legati all’accertamento per indebita deduzione dei compensi agli amministratori. Il taglio è tecnico-giuridico ma divulgativo, rivolto a imprenditori, società, professionisti e avvocati che devono affrontare questi problemi dal punto di vista del contribuente (“debitore” dell’imposta). Vengono illustrate le norme principali, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (con sentenze e ordinanze fino al 2025), le questioni controverse e le possibili strategie di difesa. Non mancano tabelle riepilogative, esempi pratici numerici e una sessione di domande e risposte per chiarire gli aspetti più significativi. In fondo alla guida sono riportate le fonti normative, le decisioni giurisprudenziali citate e la dottrina di riferimento.
Quadro normativo generale
Art. 95 TUIR. Il punto di partenza è il comma 5 dell’articolo 95 del Tuir (D.P.R. 917/1986), secondo cui “i compensi spettanti agli amministratori delle società […] sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti” . Questa norma stabilisce che i compensi agli amministratori sono dedotti secondo il principio di cassa: vale a dire che la società di capitali può dedurli solo nell’anno in cui effettua il pagamento. Ciò introduce una temporanea simmetria con l’amministratore, il quale considera il compenso tra i propri redditi nel medesimo esercizio in base al principio di cassa (c.d. “cassa allargata” fino al 12 gennaio successivo per i redditi da lavoro dipendente o assimilati ). Per i compensi agli amministratori non si applica dunque il principio di competenza (che vale invece per la generalità dei costi aziendali), salvo in alcuni casi particolari (ad es. gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato, come vedremo più avanti).
Art. 109 TUIR (inerenza e certezza del costo). I compensi agli amministratori, come qualsiasi costo, devono essere “inerenti” all’attività di impresa e devono essere documentati e determinati in modo certo . In base all’art. 109 Tuir, infatti, possono essere considerati deducibili solo i costi di cui è certa la misura e l’effettiva spettanza. Se il compenso è determinato in modo incerto o senza delibera, mancandone gli ”elementi di certezza e obiettiva determinabilità”, l’onere non può essere portato a deduzione . Ciò riflette il principio generale che la detrazione fiscale presuppone un costo concreto, effettivamente sostenuto e correlato all’attività d’impresa.
Codice Civile, artt. 2364, 2389 c.c. In parallelo alle norme fiscali, il diritto societario detta regole imperativamente inderogabili per la determinazione dei compensi degli amministratori. L’art. 2389 c.c. (sia prima sia dopo la riforma del 2003) prevede che “se non sono fissati dall’atto costitutivo, i compensi degli amministratori sono determinati dall’assemblea”. Analogamente, l’art. 2364 n.3 c.c. elenca la “delibera sull’ammontare dei compensi degli amministratori” tra le materie riservate alla competenza assembleare. Tali disposizioni derivano anche dall’esigenza di tutelare i soci e l’interesse pubblico, oltreché dal fatto che, sino al 2002, la percezione di compensi non deliberati poteva costituire reato (art. 2630 c.c., abrogato dal D.Lgs. 61/2002).
Riepilogo principale
- Compensi deducibili solo al pagamento (art.95(5) Tuir) .
- Delibera assembleare preventiva richiesta per fissare il compenso .
- Inerenza e certezza: il compenso deve risultare da documenti precisi .
Queste regole costituiscono la premessa fondamentale per valutare la legittimità della deduzione del compenso e orientano sia la prassi amministrativa sia le decisioni giurisprudenziali.
Condizioni per la deducibilità dei compensi agli amministratori
La deducibilità dei compensi agli amministratori è subordinata al rispetto di requisiti formali e sostanziali. In sintesi, affinché il costo sia deducibile in capo alla società (e tassato in capo all’amministratore come reddito di lavoro nell’esercizio in cui pagato), occorre:
- (a) Delibera assembleare specifica: i compensi devono risultare da una espressa delibera dei soci o da clausola statutaria. Non è sufficiente la semplice approvazione del bilancio . L’assemblea deve deliberare l’ammontare o quantomeno il criterio di calcolo del compenso , conformemente alle norme codicistiche (art. 2389 c.c.) e fiscali.
- (b) Delibera anteriore al pagamento: la delibera deve avere data certa anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di amministrazione (Cass. 10/07/2023 n. 19445; Cass. 10/07/2023 n. 19445 e Cass. 29/08/2022 n. 25435). In pratica, non basta deliberare il compenso a posteriori, anche se il versamento è avvenuto nell’anno fiscale; la norma richiede decisione preventiva della governance societaria.
- (c) Pagamento effettivo: ai fini della deducibilità finanziaria, il compenso deve essere corrisposto . Non si possono dedurre somme solo contabilizzate e non pagate (principio di cassa). Ad esempio, se una società vuole dedurre il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) degli amministratori su base di competenza, la Cassazione ha chiarito che l’accantonamento annuale è deducibile solo se associato a un compenso determinato e corrisposto; altrimenti si applica il principio di cassa (si deduce solo al pagamento).
- (d) Congruità e inerenza: il compenso deve essere congruo rispetto alla funzione svolta e attinente all’attività sociale. Costi eccessivi o non giustificati rischiano di essere disconosciuti come non inerenti (anche se formalmente deliberati). La società dovrebbe documentare adeguatamente le mansioni svolte dall’amministratore.
In pratica, il requisito decisivo è la formale deliberazione assembleare preventiva, distinta da quella di approvazione del bilancio. La Corte di Cassazione ha ribadito con forza che i compensi sono deducibili solo se previsti nello statuto o deliberati esplicitamente . Non è consentito “traghettare” tacitamente il compenso nell’approvazione del bilancio, salvo che l’assemblea sia totalitaria e abbia espressamente discusso e approvato in quella sede anche l’ammontare del compenso . In altri termini, la delibera di bilancio non sostituisce mai la delibera di determinazione dei compensi, se non nei casi eccezionali appena citati.
Cassazione recenti. Le pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni hanno confermato queste regole. In particolare, l’ordinanza n. 8005 del 25/3/2024 – Sezione Tributaria – ha ribadito che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce” . La Corte ha inoltre precisato che ai fini della deducibilità è necessario che il compenso risulti quantificato nello statuto o in una delibera dedicata .
Ne consegue che, in assenza di tali formalità, l’Agenzia delle Entrate riterrà la deduzione “indebita” e procederà al recupero a tassazione delle somme in eccedenza. Ad esempio, se la società ha fatto pagare un compenso non deliberato o superiore a quello deciso in assemblea, la parte eccedente sarà aggiunta al reddito imponibile IRES. Lo stesso vale per quote di TFM accantonate senza un compenso sottostante o accordo scritto (Cass. 30974/2025).
Giurisprudenza recente sui compensi degli amministratori
Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità italiana si è più volte pronunciata sulla deducibilità dei compensi amministrativi, chiarendo principi chiave:
- Delibera espressa richiesta: È opinione consolidata che la determinazione del compenso spettante agli amministratori richieda un’esplicita delibera assembleare, diversa da quella di approvazione del bilancio . La Corte suprema ha osservato che la disciplina del funzionamento delle società di capitali (anche nell’interesse pubblico) ha natura imperativa: bilancio e compensi sono due delibere distinte . In particolare, la sentenza Cass. n. 24471/2022 ha affermato che la delibera di compenso non può considerarsi implicita nell’approvazione del bilancio “salvo che l’assemblea… non abbia espressamente approvato” anche quella determinazione .
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.): La Cassazione ha chiarito che la riforma del diritto societario del 2003 non ha eliminato la necessità della delibera preventiva nemmeno nelle S.r.l. . In passato si era discusso se negli statuti di S.r.l., specie unipersonali o totalitarie, fosse ammessa la determinazione tacita del compenso, ma i recenti orientamenti riprendono la linea tradizionale (sentenza 21953/2015, 8210/2017, 5763/2021, tutte a conferma del principio tradizionale che “v’è necessità di una specifica delibera assembleare” ).
- Competenza vs cassa (TFM degli amministratori): In ordinanza 26/11/2025 n. 30974, la Cassazione ha ulteriormente precisato che per i conferimenti di T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) degli amministratori si applica il principio di competenza solo se il trattamento risulta da un atto scritto con data certa e importo determinato; altrimenti vige il principio di cassa. In quella vicenda l’Agenzia sosteneva che senza compenso in quell’anno (2010) non potesse esservi alcun accantonamento deducibile, assimilando il T.F.M. al T.F.R. dei dipendenti. La Corte ha rigettato l’accoglimento di questa tesi, ribadendo che la disciplina fiscale non richiede gli stessi limiti del TFR (tra cui la c.d. “quota mensilizzata”), e che in mancanza delle condizioni previste al contrario si opera per cassa (rivalutando il TFM al momento dell’effettivo pagamento). Ciò significa che se la società non ha pagato compensi agli amministratori, non può dedurre alcuna quota di TFM, allineandosi a un orientamento ormai stabile.
- Art. 109 TUIR e certezza del costo: Con la sentenza Cass. 5763/2021 (c.d. “Costa”), la Corte ha richiamato l’art. 109 Tuir sottolineando come un costo ammissibile alla deduzione fiscale debba essere sicuro e determinato. Nel caso esaminato, l’Agenzia aveva contestato compensi impliciti nel bilancio; la Cassazione, riprendendo la pronuncia delle Sezioni Unite 21933/2008, ha confermato che senza delibera espressa mancano proprio i requisiti di oggettività richiesti dalla norma fiscale . In sostanza, un compenso approvato solo tacitamente o dopo il bilancio non garantisce la certezza richiesta dalla legge.
- Buona fede dei soci e doppia imposizione: In più occasioni i giudici di legittimità hanno escluso che lo stato soggettivo dei soci (ad es. il fatto che i soci “sapevano” dell’importo) o l’eventualità di doppia imposizione sullo stesso reddito possano sanare i vizi formali. La Corte ha chiarito che un’eventuale deduzione indebita non equivale a doppia tassazione del medesimo reddito, ma semplicemente alla non deducibilità di una spesa incerta . Ne consegue che la buona fede non giustifica l’assenza di delibera (cfr. Cass. 5763/2021 e 24471/2022 ). La volontà formale della società è imprescindibile.
Queste pronunce sono state richiamate anche in dottrina e in circolari aggiornate . Il principio chiave che emerge è: “i compensi agli amministratori sono deducibili se pagati e debitamente deliberati” . In assenza di questa formale approvazione, l’atto di dedurre l’onere fiscale potrà essere revocato in sede di verifica tributaria.
Principio di competenza, principio di cassa e date di pagamento
Come accennato, per i compensi degli amministratori la norma fiscale (art. 95, c.5) prevede la deducibilità secondo il principio di cassa . In pratica:
- Anche se la società è in contabilità per competenza, ai fini fiscali il compenso si considera sostenuto nell’esercizio in cui avviene il pagamento all’amministratore. Ad esempio, un compenso deliberato a fine 2023 ma pagato nel gennaio 2024 rientra nella deduzione del 2024 (salvo il cd. «cassa allargata» fino al 12/1 per i redditi di lavoro ).
- Esiste però una soglia di flessibilità: i compensi sono deducibili anche se pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo (principio “cassa allargata”), il che viene applicato dall’Agenzia delle Entrate . Ad esempio, tutti i pagamenti entro il 12.1.2024 potranno essere detratti nel 2023, purché il servizio d’amministrazione si riferisca appunto al 2023. Dopodiché, i pagamenti da 13 gennaio in poi sono imputati al nuovo esercizio (e quindi deducibili nel 2024). Tale criterio è confermato nella prassi .
- Principio di competenza per il T.F.M.: come visto, la Cassazione consente l’applicazione del principio di competenza per i fondi accantonati per il TFM degli amministratori solo se esiste un accordo scritto con data certa che prevede l’indennità e ne quantifica l’importo. In mancanza di ciò, il calcolo segue il principio di cassa (il deducibile è solo ciò che viene effettivamente pagato). Quindi, se in un dato anno non è stato corrisposto alcun compenso amministrativo, l’accantonamento TFM di quell’anno non può essere portato in deduzione, dovendosi attendere il pagamento futuro.
In ogni caso, la tempistica del pagamento deve essere trasparente. La società di capitali dovrà documentare la data di pagamento (bonifico, assegno, ecc.) per dimostrare di avere rispettato il criterio di cassa . Ad esempio, nella sua circolare più recente un grande studio professionale riassume così: «i compensi relativi al 2025 pagati entro il 12/01/2026 sono deducibili dal reddito 2025, mentre quelli pagati dal 13/01/2026 sono deducibili dal reddito 2026» .
Contro-interessi e IRAP
Va inoltre ricordato che, ai fini IRAP, il trattamento dei compensi agli amministratori può essere differente rispetto all’IRES. In particolare, se l’amministratore è inquadrato come lavoratore dipendente o co.co.co. (redditi di lavoro assimilati a dipendenti), i compensi corrisposti non sono deducibili ai fini IRAP . Solo quando l’amministratore è “professionista” (lavoratore autonomo, con partita IVA) e il compenso rientra nell’attività propria, allora la società potrà dedurre l’importo pagato . Questa regola aggiuntiva sulla deducibilità IRAP ha riflessi sulle posizioni soggettive dei percettori, ma va considerata nel contenzioso fiscale globale (un ammanco di deduzione IRAP può far lievitare l’Irap dovuta). Tuttavia, in questa guida l’attenzione principale è rivolta all’aspetto IRES e alle regole generali di deducibilità in capo alla società.
Differenze tra società di capitali e società di persone
È importante segnalare che le regole sopra esposte si applicano alle sole società di capitali. Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s., professionali, etc.) la situazione giuridica è diversa:
- Nelle società di persone i soci non sono amministratori di diritto (salvo casi particolari di S.n.c. dove tutti i soci possono amministrare). Perciò il concetto di “compenso degli amministratori” fiscalmente rilevante non trova il suo parallelo diretto nelle imprese di persone.
- In una S.n.c. o S.a.s. i soci partecipano agli utili secondo art. 5 TUIR e agli eventuali redditi assimilati. Non esiste una “retribuzione deducibile” per l’attività sociale del socio: i prelevamenti o compensi in favore dei soci dipendono dallo statuto e non sono costi deducibili per la società. In sostanza, ogni somma che il socio trae dalla società è già considerata come utili a lui imputati e tassati in capo al socio stesso nell’ambito della sua dichiarazione dei redditi (trasparenza fiscale).
- Per le società di persone non si pone, dunque, un problema di deduzione dei compensi simile a quello delle società di capitali. Se un socio “lavora” per la società, il suo reddito è disciplinato da art. 5 Tuir come reddito d’impresa a lui imputato, e non come costo aziendale dedotto. Eventuali compensi corrisposti potrebbero costituire, ad esempio, utili anticipati o forme diverse di distribuzione. In ogni caso, il concetto di “indebita deduzione” per compensi amministrativi non ricorre per le società di persone: le somme pagate ai soci rientrano nella determinazione del reddito netto della società per trasparenza e non come costi.
In sintesi: nelle società di capitali la delibera e la forma contabile sono requisiti chiave per la deducibilità dei compensi agli amministratori, mentre nelle società di persone non esistono compensi deducibili analoghi – ciò che il socio riceve è già reddito a suo favore. La tabella seguente riassume le principali differenze normative e fiscali:
| Aspetto | Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | Società di persone (S.n.c., S.a.s.) |
|---|---|---|
| Normativa rilevante | Art. 95(5) TUIR; Cod. Civ. artt. 2364, 2389 c.c. (delibera) | Art. 5 TUIR (trasparenza fiscale, redditi dei soci) |
| Natura del compenso | Costo deducibile di impresa se previsti in delibera o statuto | Non esiste compenso “deducibile”: i prelievi sono utili ripartiti tra soci (redditi dei soci) |
| Delibera assembleare | Obbligatoria (calcolo in bilancio non basta) | Non prevista: il socio è parte dell’impresa, non c’è apposita “determinazione” di compenso |
| Principio fiscale applicabile | Principio di cassa (esteso fino al 12/1) ; eventualmente competenza per TFM con atti preliminari | Redditi imputati per trasparenza: non deduzione di costi; reddito dei soci (IRPEF) secondo art.5 Tuir |
| IRAP (società di capitali) | Deducibilità differenziata: no deduzione se compenso assimilato a lavoro dipendente/Co.Co.Co , sì se trattasi di compensi a soci professionisti | La società di persone non paga IRES; l’IRAP segue regole sui componenti positivi del valore della produzione (il compenso “socio” non è deducibile come costo industriale) |
Questa analisi comparativa evidenzia che le questioni di deducibilità riguardano essenzialmente le società di capitali. Dunque, chi esercita in forma societaria tradizionale (S.n.c., S.a.s.) deve attenersi alle regole dei redditi di capitale e di impresa “trasparenti” per i soci, senza poter invocare le stesse regole di deducibilità dei compensi proprie delle S.p.A./S.r.l.
Come si svolge l’accertamento e come difendersi
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la deduzione di compensi amministrativi, di solito invia un avviso di accertamento che aumenta il reddito imponibile IRES della società. Per il contribuente (la società e/o gli amministratori) si aprono due principali vie di azione:
- Difesa nel contenzioso tributario: il contribuente può impugnare l’avviso presso le Commissioni tributarie, cercando di dimostrare la legittimità della deduzione (ad esempio presentando delibere, estratti conto, statuto, ecc.). In Cassazione (Cass. 5763/2021) si osserva che l’onere probatorio grava sul contribuente che afferma il diritto alla deduzione: in pratica, spetta alla società dimostrare la regolarità formale della delibera e la coincidenza tra compensi deliberati e pagati .
- Richiedere una rettifica spontanea o trattativa (p.es. tramite mediazione): talvolta, dopo il controllo fiscale, la società può collaborare con l’Agenzia per presentare documentazione integrativa (bilanci, verbali) e verificare se è possibile sanare la posizione senza ricorso. Attenzione: la giurisprudenza attuale è molto severa sulla sanatoria postuma: non basta approvare il bilancio con voce relativa ai compensi se la deliberazione non fu esplicita .
Argomenti di difesa
Dal punto di vista del contribuente, le seguenti argomentazioni possono essere utili in un giudizio tributario o nella trattativa con l’Ufficio:
- Dimostrazione della delibera: fornire copia del verbale assembleare in cui si è deliberato il compenso degli amministratori, con indicazione dell’importo. Se il vizio era formale (ad esempio delibera redatta male), si spieghi la regola statutaria o la consuetudine nel verbale. In casi limite, si è visto che quando l’assemblea è totalitaria (tutti i soci) e si era consapevoli della cifra, la prassi professionale suggerisce che poteva essere discussa nel corso dell’approvazione del bilancio – ma ciò vale solo se esplicitamente dimostrabile.
- Precisa individuazione della spesa (Art.109): sottolineare che la cifra del compenso era certa e determinata. Può servire allegare la lettera di nomina dell’amministratore o il contratto di mandato (anche verbale, nel caso di amministratore unico) recante l’ammontare concordato. La Cassazione insiste sul fatto che la certezza dell’ammontare è essenziale .
- Conformità statutaria: se lo statuto sociale prevede un compenso o un criterio di calcolo, ciò può attenuare la contestazione. Ad esempio, lo statuto di alcune S.r.l. contiene previsioni sui compensi minimi o massimi degli amministratori. In tal caso, la società potrebbe argomentare che la normativa interna è stata rispettata e che l’assemblea non ha fatto altro che ratificare tale schema.
- Principio della cassa già applicato: sottolineare che la società non ha dedotto più di quanto pagato (e che i pagamenti sono regolarmente registrati entro la data). Se si tratta di compensi ritardati, far presente che si applica il c.d. “criterio di cassa allargato” e che, in ogni caso, la deduzione segue i pagamenti effettuati nei termini ammessi . L’atto di accertamento deve tenere conto di queste scadenze (ad esempio se i compensi del 2023 sono stati pagati entro il 12 gennaio 2024, non è corretto considerarli fuori periodo).
- Eccedenza di compenso deliberato: se l’Agenzia contesta un compenso “eccessivo”, la difesa può rispondere in due modi: (i) dimostrare che l’ammontare è congruo e giustificato dalla responsabilità e dal tempo dedicato; (ii) in mancanza di congruità, chiedere di dedurre almeno la quota “inerenza minima” coerente con la consuetudine (in tal caso, l’eventuale eccesso di deduzione rimane indiscusso, ma si riduce la base contestata). Ciò non sanerà comunque la mancanza di delibera, ma potrebbe limitare la portata dell’accertamento a un’eventuale quota esagerata.
- Presunzioni e prova contraria: la legge fiscale (art. 109 Tuir) richiede certezza sui costi, tuttavia in sede di giudizio l’onere della prova dell’indebita deduzione incombe all’amministrazione. Sull’onere della prova, di norma, spetta all’Amministrazione dimostrare l’insussistenza di un requisito (ad es. l’assenza di delibera valida). Perciò, nel giudizio tributario, può essere cruciale contestare la correttezza del rilievo fiscale. Ad esempio, se l’accertamento afferma che non esiste delibera, il contribuente dovrebbe evidenziare eventuali documenti in cui l’assemblea ha manifestato la volontà di attribuire i compensi (anche indiretti).
- Eccezione di doppia imposizione: la Cassazione ha chiarito che la società che non può dedurre una spesa non sta subendo duplicazione di imposizione; pertanto, contestare un’ipotetica “doppia imposizione” non è un argomento valido . Tuttavia, spesso nel ricorso si sottolinea che far pagare due volte le tasse su uno stesso importo sarebbe ingiusto: la Corte ribatte che se non esiste la deduzione non c’è base imponibile ridotta, bensì un maggiore reddito tassato solo in capo alla società; in capo all’amministratore non vi è alcuna tassazione duplicata, in quanto egli non ha ricevuto somme aggiuntive.
Appello e Corte di Cassazione
Se la causa passa in appello alla Commissione Tributaria Regionale e quindi in Cassazione, bisogna articolare le censure normative e le violazioni di legge commesse dal Giudice tributario di merito. Ad esempio, nelle pronunce citate la questione principale è la corretta interpretazione degli artt. 95 e 109 Tuir in relazione all’art. 2389 c.c.. Spesso il ricorso di Cassazione dell’Agenzia muove dalla presunta violazione di norme tributarie e codicistiche (come avviene nel caso Cass. 8005/2024 , dove si discute di art. 2389 c.c. e art. 95 Tuir). Un avvocato dovrà quindi ricondurre i fatti del caso alla giurisprudenza più aggiornata (ad es. 8005/2024, 24471/2022, 5763/2021) e citare le disposizioni violate o erroneamente interpretate.
Nel contenzioso fiscale, le spese di giudizio (responsabilità) spettano al perdente. In una decisione recente la Cassazione ha confermato che “non vi è alcun rischio di doppia imposizione” e che un comportamento in buona fede non esclude la deduzione indebita. In caso di soccombenza della società, l’Agenzia può rivalersi poi anche sugli amministratori responsabili (nel caso di società di persone o implicando un’amministratore unico in società capitali) mediante l’accertamento in solido o altre forme di responsabilità tributaria.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Requisiti di deducibilità dei compensi agli amministratori (società di capitali)
| Requisito formale e sostanziale | Validità ai fini della deducibilità | Riferimenti normativi/giurisprudenziali |
|---|---|---|
| Delibera assembleare | Obbligatoria e preventiva (deve contemplare gli importi) | Art. 2389, 2364 c.c.; Cass. 8005/2024 |
| Quantificazione certa | Compenso deve essere determinato a priori (o parametri noti) | Art. 109 Tuir; Cass. 5763/2021 |
| Pagamento effettivo | Deducibile nel periodo in cui avviene il pagamento (c.d. cassa allargata fino 12/1) | Art. 95(5) Tuir; circ. Agenzia Entrate (cassa allargata) |
| Inerenza e congruità | Deve essere inerente all’attività sociale e congruo nei limiti di mercato | Art. 109 Tuir (inerenza); CCII dell’agenzia (congruità) |
| Criterio di competenza (TFM) | Se accordo scritto con data certa e importo, si applica competenza; altrimenti cassa | Art. 105 Tuir; Cass. 30974/2025 |
| Contropartita | Non richiesta remunerazione aggiuntiva (i compensi già remunerano l’attività) | – (principio generale di business judgment) |
Tabella 2 – Effetti di un accertamento per compensi amministratori
| Ipotesi specifica | Effetti fiscali sull’IRES (incremento base imponibile) | Note difensive |
|---|---|---|
| Compenso non deliberato o superiore al deliberato | Intero importo del compenso (o dell’eccedenza) riaddebitato a tassazione | Evidenziare sempre l’ammontare deliberato formalmente; eventuale “consenso tacito” non convince (Cass. 8005/2024) |
| Compenso deliberato ma pagato fuori termine fiscalmente rilevante | Se pagato oltre 12/1, si considera deducibile nell’anno successivo. No indeducibilità, solo slittamento. | A favore del contribuente (cassa allargata). |
| Compenso esagerato rispetto a mansioni | Potenziale rettifica per parte eccedente (rischio inerenza). Ma non concettuale come la delibera | Dimostrare congruità tramite comparazione di mercato o attività specifiche svolte. |
| Accantonamento TFM senza compenso annuo | Accantonamenti non deducibili (e rimandati a momento di cassa) | Mostrare existenza di atto con termini se presente. |
| Critiche sull’inerenza generale | Potrebbe essere negata l’inerenza (ad es. compenso ad amministratore inattivo) | Documentare l’attività svolta (ore lavorate, responsabilità) |
Esempi pratici di simulazione fiscale
Esempio 1 – Società Alfa S.r.l. (amministratore unico)
La società Alfa S.r.l. ha deliberato il 1/12/2024 di riconoscere all’amministratore unico un compenso annuo di € 20.000. Tuttavia, per ragioni di cassa, l’assemblea approva il bilancio il 30/12/2024 senza altra delibera esplicita sul compenso (la delibera è “implicita” nella totalità dei soci). Il 20/1/2025 Alfa S.r.l. paga all’amministratore l’intero compenso di € 20.000. Nell’anno fiscale 2024 la società ha per semplicità un reddito lordo (prima del compenso) di € 50.000 e altri costi € 20.000.
- Linea del tempo: la delibera (1/12/24) c’è, ma manca esplicitamente in bilancio (di fatto c’era una delibera, sebbene “asseverata” all’approvazione). Il pagamento avviene dopo il 12/1/25.
- Deduzione fiscale: Ai sensi dell’art.95(5) Tuir, il compenso è deducibile nel periodo del pagamento (2025), ma poiché è stato pagato il 20/1/2025 può comunque essere imputato al 2024 grazie al criterio di cassa allargata (pagamenti entro 12/1). Dunque l’intero compenso 20.000 è dedotto nel 2024, diminuendo il reddito imponibile 2024 a 30.000.
- Posizione irrisolta: se la delibera fosse stata ritenuta insufficiente (ad es. Cass. 8005/2024: la semplice approvazione del bilancio contenente la voce non è valida se non discussa esplicitamente ), la deduzione sarebbe contestabile. In tal caso, l’Agenzia avrebbe accertato un maggior reddito di € 20.000 per l’anno 2024.
- Difesa potenziale: Alfa può dimostrare la delibera assembleare del 1/12/24 (verbale) e sostenere che l’amministratore unico, anche se socio unico, ha fatto sempre approvare il compenso. Se tutti i soci erano d’accordo, qualche tribunale avrebbe potuto considerarla valida (in ipotesi assembl. totalitaria). Tuttavia, per l’Agenzia l’assenza di verbale specifico rischierebbe comunque di far annullare la deduzione .
Esempio 2 – Società Beta S.r.l. (amministratore e socio)
Beta S.r.l. ha deliberato l’assemblea del 15/6/2024 un compenso di € 15.000 per l’amministratore (e socio unico). Nel corso del 2024 Beta S.r.l. lo paga per intero. Successivamente, nel bilancio chiuso al 31/12/2024, la società inserisce in nota integrativa la scrittura dei compensi amministrativi già corrisposti e approva il bilancio il 30/3/2025.
- Deduzione fiscale: Il compenso di € 15.000 è regolarmente deliberato e pagato in corso d’anno. È quindi pienamente deducibile nel 2024 (stesso anno del pagamento). L’Ufficio non può contestare la deducibilità, a meno di eccepire una mancanza fattuale o documentale.
Esempio 3 – Eccesso di compenso non deliberato
Società Gamma S.r.l. (a responsabilità limitata) ha deliberato in assemblea il compenso annuo dell’amministratore (non socio) pari a € 10.000. Tuttavia, nel 2024 la società, senza alcuna nuova assemblea, ha pagato all’amministratore € 16.000 (ad esempio, impegnandosi a versargli anche altri 6.000 a titolo di “bonus” non deliberato).
- Deduzione fiscale contestabile: In tal caso l’Agenzia potrebbe ritenere deducibile solo la parte di € 10.000 (quella deliberata) . I restanti € 6.000 verrebbero considerati non predeterminati e quindi indeducibili. L’amministratore non potrà sostenere, per esempio, che l’assemblea “li ha tacitamente approvati” tramite il bilancio, poiché, come spiegato, una delibera implicita non vale .
- Conseguenze fiscali: Nel 2024 Gamma S.r.l. sottrae in dichiarazione solo € 10.000. Se l’Agenzia scopre i pagamenti effettivi, rettificherà il reddito accertando a tassazione € 6.000 (con relative sanzioni e interessi).
Tabella 3 – Simulazione numerica dell’effetto sul reddito
| Voce | Senza contestazione (deduzione €10k) | Con contestazione (ritt. +€6k) |
|---|---|---|
| Ricavi impresa | € 100.000 | € 100.000 |
| Altri costi dedotti | € 80.000 (incluso compensi) | € 80.000 (comprende €10k) |
| Utile imponibile (IRES) | € 20.000 | € 26.000 |
| Imposta IRES (24%) | € 4.800 | € 6.240 |
| Effetto finale: Imposta + sanzioni | — | Maggior imposta + sanzioni su €6.000 |
In questo esempio semplice si vede che la mancata deducibilità di una parte del compenso può aumentare significativamente l’imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta.
Domande e risposte (FAQ)
- D: Tutti i compensi agli amministratori sono deducibili ai fini IRES?
R: No, solo quelli che rispettano i requisiti normativi e statutari. In particolare, devono essere preventivamente deliberati dall’assemblea o già previsti nello statuto, e devono essere effettivamente corrisposti . Eventuali compensi “in nero” o non deliberati non sono deducibili. - D: La semplice approvazione del bilancio con la voce “compensi amministratori” è sufficiente per dedurre i compensi?
R: No. La Cassazione è chiara: l’approvazione del bilancio in sé non costituisce una valida deliberazione dei compensi, se non c’è stata specifica discussione e votazione anche su quel punto . La delibera di approvazione del bilancio è concettualmente distinta da quella dei compensi (prevista separatamente nel codice civile). - D: E se l’assemblea è totalitaria (tutti i soci presenti o rappresentati)?
R: In linea teorica, un’assemblea totalitaria può deliberare anche sui compensi in sede di bilancio, purché questo sia stato messo in votazione espressamente. La giurisprudenza ammette come possibile sanatoria il caso in cui, in un’assemblea convocata per il bilancio con tutti i soci presenti, sia stata anche effettivamente decisa “in operazione unica” la voce compensi . Ma deve esserne provata la discussione e approvazione specifica. In assenza di documentazione di ciò, non si può considerare sussistente la delibera. - D: Cosa succede se si paga l’amministratore oltre il termine fiscale, ad esempio nel nuovo anno?
R: In tal caso il compenso sarà deducibile nell’anno in cui è stato effettivamente pagato. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria riconosce il principio della cassa “allargato”: se il pagamento avviene entro il 12 gennaio successivo, la deduzione si applica comunque all’anno precedente . Dal 13 gennaio in poi, il compenso rileva nel nuovo esercizio. - D: Posso sanare la mancanza di delibera con una delibera successiva?
R: No. La giurisprudenza corrente non consente di sanare tramite delibera successiva la mancata deliberazione originaria dei compensi . Questo perché si richiede certezza preventiva. Nemmeno l’assemblea che approva in ritardo il bilancio può riverificare i compensi dell’anno passato: la Cassazione ha affermato che l’unico rimedio eventualmente ammissibile è l’adozione di una delibera esplicita e anteriore a ogni rapporto di amministrazione . - D: Cosa significa che l’amministratore “socio” riceve una compenso?
R: Spesso nei piccoli gruppi, un amministratore può coincidere con un socio della società di capitali. Se tale socio-assessore riceve un compenso deliberato, esso segue la stessa regola: va considerato reddito di capitale (o lavoro) tassato in capo a lui e può essere dedotto dalla società secondo le norme sopra viste . Se invece il socio lavora in una società di persone, ogni compenso è automaticamente considerato come utili (reddito d’impresa) imputato per trasparenza, e non è deducibile come costo aziendale. - D: Come ci si difende se viene contestato un compenso eccessivo?
R: Occorre dimostrare l’adeguatezza del compenso rispetto al mercato o alle mansioni. In mancanza, conviene argomentare che almeno una parte congrua (il minimo necessario) è inerente e proporzionata. Ad esempio, si possono portare esempi di altre aziende simili. Tuttavia, la difesa principale resta formale: se l’Agenzia contesta il “quantum”, essa dovrà comunque ricondurre l’eccesso a mancanza di inerenza, mentre la società sosterrà che i criteri adottati dalla delibera (anche se elevati) erano previsti e accettati dai soci. - D: Cosa rischia la società (e l’amministratore) se non si difende?
R: Se l’accertamento resta definitivo, la società dovrà versare l’imposta IRES dovuta sugli importi disconosciuti (con sanzioni dal 90% al 180% e interessi). Inoltre, l’amministratore può subire una contestazione di omessa o ritardata o infedele dichiarazione (per le ritenute IRPEF non operate) , oltre alla possibile responsabilità solidale per tributi non versati (art. 11 DPR 600/1973) qualora l’amministratore sia anche socio a responsabilità illimitata o abbia altre responsabilità giuridiche (art. 30 DPR 600/1973). In generale, un esito negativo in giudizio comporta oneri economici gravosi sia in termine di imposte che di costi legali.
Simulazioni pratiche avanzate
Per chiarire l’impatto degli scenari sul piano pratico, proponiamo alcune simulazioni numeriche:
Simulazione A – Caso normale con delibera regolare
– Società Gamma S.r.l.: fatturato € 200.000, costi diversi € 150.000. L’assemblea del 31/12/2025 delibera un compenso amministratori di € 10.000, pagato in data 10/1/2026.
– Risultato contabile fiscale 2025: imponibile = 200.000 – 150.000 – 10.000 = € 40.000; IRES (24%) = € 9.600, utile netto € 30.400. Nessun problema, compenso dedotto per cassa allargata nel 2025.
Simulazione B – Caso di mancanza delibera
– Società Delta S.r.l.: fatturato € 200.000, costi vari € 150.000. Nessuna delibera sui compensi, ma nel 2025 la società paga un compenso di € 10.000 all’amministratore.
– Deducibilità contestata: l’Agenzia ritiene nulla la deduzione e rettifica l’imponibile.
– Risultato con contestazione: imponibile = 200.000 – 150.000 = € 50.000; IRES = € 12.000; utile netto € 38.000. Su questi € 12.000 e sull’utile netto addizionale si applicano sanzioni e interessi.
Tabella 4 – Confronto simulazione A vs B
| Voce | Simulazione A (deducibile) | Simulazione B (contestato) |
|---|---|---|
| Ricavi | € 200.000 | € 200.000 |
| Altri costi (incluso compenso €10k) | € 160.000 | € 150.000 |
| Utile imponibile IRES | € 30.000 | € 50.000 |
| Imposta IRES (24%) | € 7.200 | € 12.000 |
| Differenza di imposta | – | +€ 4.800 + sanzioni |
Simulazione C – Società di persone (S.n.c.)
– Omega S.n.c.: due soci lavoratori. Reddito netto d’impresa risultante dal bilancio 2025: € 60.000, suddiviso 50/50. I soci decidono di corrispondersi “compensi” incassando dal conto societario, quale acconto utili.
– Aspetti fiscali: Omega S.n.c. non paga IRES (i redditi si imputano direttamente ai soci). Ciascun socio dichiara € 30.000 come reddito di impresa (art.5 Tuir). Qualunque “compenso” prelevato non diminuisce il reddito societario da imputare (non è un costo deducibile). Non si applicano qui le regole della tabella precedente. In pratica, nessuna deduzione per compensi amministratori si pone per società di persone: non esistono inerenza o delibere da considerare dal punto di vista IRES.
Queste simulazioni evidenziano i rischi di un’accertamento: la deduzione indebita si traduce in un maggior reddito tassato e in sanzioni di notevole entità. In tutti i casi, la documentazione assembleare e contabile coerente è l’unica difesa efficace.
Conclusioni
L’indebita deduzione di compensi agli amministratori è uno degli ambiti su cui l’Agenzia delle Entrate concentra frequentemente i controlli. Le regole da seguire sono chiare ma formali: delibera assembleare preventiva, compenso determinato e pagato nell’esercizio (o secondo cassa allargata). La dottrina e la giurisprudenza tributaria più recente (Cass. 8005/2024, 24471/2022, 5763/2021, 30974/2025 ecc.) sono intervenute ripetutamente per ribadire che la violazione di questi requisiti comporta il rifiuto della deduzione fiscale .
Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale predisporre le delibere in modo scrupoloso, seguendo le formalità societarie, e conservare adeguata documentazione contabile. In caso di contestazione, occorre rispondere tempestivamente evidenziando la validità delle delibere (o proponendo accordi successivi se possibile) e utilizzando le norme sopra viste come argomenti di diritto. Ad esempio, in ricorso tributario si dovrebbe richiamare la propria delibera statutarie o assembleare, illustrare le attività svolte dall’amministratore e citare le decisioni di legittimità che riconoscono come insindacabile il giudizio di merito sui fatti, ma non sulla corretta interpretazione di legge (es. Cass. 8005/2024 , Cass. 5763/2021 ).
A fini preventivi, anche il revisore legale o il commercialista dovrebbero verificare la regolare quantificazione e formalizzazione dei compensi in assemblea durante l’approvazione del bilancio. In mancanza, è consigliabile correggere la posizione tramite integrativa o proporre istanze di accertamento con adesione, tenendo presente che la Cassazione non favorisce sanatorie postume: la forma è sostanza nel controllo fiscale .
In conclusione, l’unica difesa davvero solida è la punta di trasparenza e regolarità. Come sintetizzato dalla prassi settoriale, i compensi sono deducibili solo se “previsti dallo statuto o da delibera espressa” . Tutti i professionisti coinvolti dovrebbero operare in questo quadro giuridico stringente per evitare brutte sorprese da parte del fisco.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Norme del Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986): in particolare art. 95 comma 5 (compensi deducibili per cassa) , art. 105 (T.F.M. amministratori), art. 109 (costi certi e inerenti), nonché gli artt. 96-100-83 DPR 600/1973 per profili generali.
- Codice Civile: art. 2389 (determinazione dei compensi amministratori), art. 2364 n.3 (compiti assemblea, bilancio e compensi), art. 2697 c.c. (onere della prova).
- Corte di Cassazione – Sez. Trib. Civile (fonti giurisprudenziali):
- Cass. 25 marzo 2024, n. 8005 – Conferma necessità delibera espressa per compensi .
- Cass. 9 agosto 2022, n. 24471 – Distinzione tra delibera bilancio e compensi; conferma della deducibilità solo se in statuto o delibera .
- Cass. 3 marzo 2021, n. 5763 – Principio di certezza del costo (art.109 Tuir) applicato ai compensi .
- Cass. 28 ottobre 2015, n. 21953 – Relativa alle S.r.l. (cedola mostrata delibera), in massima ribadito come obiter tuttora secondo l’orientamento dominante.
- Cass. 26 novembre 2025, n. 30974 – Trattamento di Fine Mandato: conferma deducibilità a competenza con atto scritto, altrimenti cassa.
- Cass. 25 giugno 2025, ord. n. 17108 – (Relativa a rifiuto di deduzione per compensi non deliberati) .
- Cass. Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21933 – Orientamento generale su amministratori di S.r.l. (delibera non indispensabile secondo legge dell’epoca; sepolto come obiter).
- Prassi amministrativa: circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate sui compensi amministratori (e TFM) , in linea con i principi legali.
Il Fisco ti contesta la deduzione dei compensi agli amministratori e sostiene che siano indebiti o non inerenti? Sai che il rischio riguarda imposte, sanzioni e responsabilità personali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui compensi agli amministratori, soprattutto quando:
– i compensi sono ritenuti sproporzionati rispetto all’attività,
– manca una delibera valida o una corretta formalizzazione,
– i pagamenti non sono coerenti con il ruolo svolto,
– emergono commistioni tra utili, rimborsi e compensi,
– si sospetta una riqualificazione come distribuzione di utili.
Le conseguenze possono essere rilevanti:
👉 indeducibilità dei costi,
👉 recupero di imposte (IRES/IRPEF/IRAP),
👉 sanzioni e interessi,
👉 estensione dei controlli ad altri esercizi,
👉 profili di responsabilità per società e amministratori.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento per indebita deduzione dei compensi agli amministratori?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 non ogni compenso elevato è indebito,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.
Questa guida ti spiega:
– perché il Fisco contesta i compensi agli amministratori,
– quando la deduzione viene ritenuta indebita,
– quali difese funzionano davvero,
– il ruolo centrale dell’avvocato tributarista.
Perché il Fisco Contesta i Compensi agli Amministratori
L’Agenzia delle Entrate contesta la deduzione quando ritiene che:
– il compenso non sia inerente all’attività,
– manchi una delibera assembleare o un atto idoneo,
– il compenso sia antieconomico o sproporzionato,
– il pagamento mascheri una distribuzione di utili,
– vi siano irregolarità nei tempi o nelle modalità di pagamento.
👉 Il Fisco guarda alla sostanza del rapporto, non solo alla fattura o al bonifico.
Quando la Deduzione è Ritenuta “Indebita”
Nel 2026 la deduzione viene spesso disconosciuta quando:
– il compenso non è stato preventivamente deliberato,
– non è chiaro quale attività l’amministratore svolga,
– l’importo non è coerente con dimensioni e risultati della società,
– i compensi variano senza giustificazione,
– si confondono rimborsi spese e compensi.
👉 Qui il rischio è la riqualificazione fiscale, con effetti pesanti.
Il Rischio Maggiore: Riqualificazione come Utili
Un pericolo concreto è che il Fisco:
– consideri il compenso non deducibile per la società,
– lo riqualifichi come utile distribuito,
– applichi doppia tassazione (società + amministratore),
– contesti sanzioni aggravate.
👉 La difesa deve prevenire questa riqualificazione.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare l’Inerenza e l’Effettività del Compenso
La difesa parte dalla prova che:
– l’amministratore svolge attività reali e continuative,
– il compenso è funzionale alla gestione,
– esiste un nesso tra ruolo e remunerazione.
👉 L’inerenza va dimostrata, non presunta.
🔹 2. Difendere la Congruità del Compenso
Un principio fondamentale è questo:
👉 la congruità non si misura con automatismi.
Questo significa che:
– un compenso elevato può essere legittimo,
– conta il valore dell’apporto manageriale,
– vanno considerate responsabilità, rischi e risultati.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 3. Rafforzare la Delibera e la Documentazione
È decisivo dimostrare:
– l’esistenza di una delibera assembleare valida,
– la tempestività della delibera,
– la coerenza con statuto e prassi societaria,
– la corretta imputazione temporale del costo.
👉 I vizi formali possono essere sanabili se la sostanza è corretta.
🔹 4. Distinguere Compensi, Utili e Rimborsi
Molte contestazioni nascono da confusione tra:
– compensi per l’attività di amministratore,
– rimborsi spese,
– utili societari.
👉 La chiarezza contabile e contrattuale è una difesa chiave.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a Questionari e PVC
È il primo momento decisivo.
Serve per:
– spiegare il ruolo dell’amministratore,
– giustificare importi e criteri,
– evitare l’accertamento definitivo.
👉 Una risposta debole apre la strada al disconoscimento.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile quando:
– alcune criticità sono difficili da superare,
– conviene ridurre sanzioni e importi,
– serve una soluzione controllata.
👉 Va valutato strategicamente, non accettato per paura.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– il compenso è reale e giustificato,
– il Fisco applica criteri astratti,
– la riqualificazione è forzata o illogica.
👉 Molti accertamenti sui compensi vengono annullati o ridotti.
Il Punto Chiave: Il Compenso Non È Un Utilo Mascherato
Un principio fondamentale è questo:
👉 il compenso all’amministratore è un costo deducibile se reale, inerente e congruo.
Questo significa che:
– non basta dire che è “alto” per disconoscerlo,
– il Fisco deve provare l’indebita deduzione,
– la società ha diritto a remunerare la gestione.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte società sbagliano perché:
– non formalizzano correttamente i compensi,
– confondono utili e compensi,
– rispondono senza una strategia tecnica,
– accettano riqualificazioni non dovute.
👉 Così il costo viene perso definitivamente.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sui compensi agli amministratori è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza delibere, ruoli e attività svolte,
– costruisce la prova dell’inerenza e congruità,
– smonta le presunzioni del Fisco,
– tutela società e amministratori.
👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– difendere la deducibilità dei compensi,
– evitare la riqualificazione come utili,
– ridurre o annullare sanzioni,
– proteggere società e patrimonio personale.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti societari richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in compensi agli amministratori e fiscalità societaria
– Difensore di società, amministratori e soci
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento per indebita deduzione dei compensi agli amministratori:
👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia giuridica solida.
La regola è chiara:
👉 dimostrare inerenza e congruità,
👉 rafforzare la documentazione,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sui compensi agli amministratori può evitare gravi conseguenze fiscali, economiche e personali.