Come Opporsi Al Pignoramento Del Conto Corrente Nel 2026: Tutte Le Soluzioni Per Privati, Liberi Professionisti e Aziende

Nel 2026 il pignoramento del conto corrente è una delle misure esecutive più rapide e invasive, utilizzata sia dai creditori privati sia dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dei debiti.

Il blocco del conto può avvenire in tempi molto brevi, spesso cogliendo di sorpresa il debitore e causando effetti immediati: impossibilità di pagare spese essenziali, stipendi, fornitori o di far proseguire l’attività lavorativa.

Il rischio è concreto:
un pignoramento non gestito può paralizzare la vita personale o l’operatività di un’impresa, anche quando il debito sarebbe risolvibile con strumenti meno drastici.

Molti si chiedono:
“Possono bloccare tutto il conto?”
“Esistono somme impignorabili?”
“Posso oppormi anche dopo il pignoramento?”
“Quali soluzioni ho nel 2026?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il pignoramento del conto corrente non è mai privo di limiti né automaticamente legittimo.
Nel 2026 esistono ancora strumenti concreti di opposizione, sospensione e riduzione.


Cos’è il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento del conto corrente è una procedura con cui il creditore:

• vincola le somme presenti sul conto
• impedisce l’utilizzo del saldo disponibile
• acquisisce le somme fino a concorrenza del debito
• agisce direttamente presso la banca
• riduce immediatamente la liquidità del debitore

È una misura molto incisiva, ma sottoposta a regole precise.


Perché il pignoramento è così pericoloso nel 2026

Nel 2026 il pignoramento è particolarmente efficace perché:

• i controlli sui conti sono automatizzati
• i tempi di intervento sono ridotti
• il blocco è immediato
• il debitore spesso scopre l’atto a esecuzione avviata
• l’impatto è immediato su vita e lavoro

Ma l’efficacia non equivale a legittimità assoluta.


Il rischio più grave: blocco totale della liquidità

Il vero pericolo è che:

• il conto venga congelato integralmente
• stipendi o compensi restino inutilizzabili
• non si possano pagare spese essenziali
• l’attività professionale o aziendale si fermi
• si generi una crisi finanziaria immediata

Anche per debiti non elevatissimi.


L’errore più grave: pensare che non si possa fare nulla

Molti debitori sbagliano quando:

• accettano il pignoramento come definitivo
• non verificano la legittimità dell’atto
• non controllano i limiti di pignorabilità
• non agiscono tempestivamente
• non valutano soluzioni alternative
• rinunciano a una difesa tecnica

Il pignoramento può essere contestato e gestito.


Pignoramento del conto e diritto: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• non tutte le somme sono pignorabili
• stipendi e compensi hanno limiti precisi
• alcune somme sono impignorabili per legge
• il debito deve essere certo ed esigibile
• la procedura deve rispettare forme rigorose
• il debitore può opporsi all’esecuzione
• il pignoramento può essere sospeso

Il potere del creditore non è illimitato.


Quando è possibile opporsi al pignoramento

L’opposizione è particolarmente efficace quando:

• il debito è contestabile o prescritto
• manca un titolo valido
• l’importo pignorato è eccessivo
• sono bloccate somme impignorabili
• la procedura è irregolare
• non è rispettata la proporzionalità
• esistono soluzioni alternative al pignoramento

In questi casi il pignoramento può essere bloccato, ridotto o annullato.


Le soluzioni per privati nel 2026

Per i privati è possibile:

• opporsi al pignoramento illegittimo
• chiedere la liberazione delle somme impignorabili
• limitare il prelievo su stipendio o pensione
• negoziare il debito
• ottenere sospensioni
• rientrare gradualmente dall’esposizione

Difendersi significa tutelare la dignità economica.


Le soluzioni per liberi professionisti

Per i professionisti il pignoramento può:

• bloccare compensi
• impedire l’attività
• compromettere i rapporti con i clienti

Le strategie includono:

• opposizione all’esecuzione
• tutela delle somme necessarie all’attività
• rateizzazione del debito
• sospensione della riscossione
• pianificazione preventiva del rischio


Le soluzioni per aziende

Per le aziende il pignoramento può essere devastante. È possibile:

• contestare l’atto esecutivo
• limitare il blocco delle somme
• tutelare la continuità aziendale
• negoziare con il creditore
• evitare il fermo dell’operatività
• proteggere stipendi e fornitori

Agire rapidamente è essenziale.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una strategia corretta richiede:

• analisi della posizione debitoria
• verifica del titolo esecutivo
• controllo dei limiti di pignorabilità
• valutazione delle irregolarità procedurali
• scelta dello strumento di opposizione
• richiesta di sospensione urgente
• negoziazione alternativa
• tutela preventiva del patrimonio

È una difesa tecnica e personalizzata, non improvvisata.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa di privati, liberi professionisti e aziende colpiti da pignoramento del conto corrente, intervenendo per bloccare l’esecuzione, liberare le somme e costruire soluzioni sostenibili.

Può intervenire per:

• opporsi al pignoramento
• ottenere sospensioni urgenti
• limitare il blocco delle somme
• tutelare stipendi, compensi e liquidità
• negoziare soluzioni alternative
• proteggere il patrimonio personale e aziendale


Agisci ora

Il pignoramento del conto corrente non è una sentenza definitiva, nemmeno nel 2026.
Ma se non viene affrontato subito, può causare danni economici gravi e immediati.

Se il tuo conto è stato pignorato o temi un pignoramento nel 2026,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e scopri ora tutte le soluzioni per difenderti, prima che il blocco diventi irreversibile.

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è uno dei metodi più rapidi ed efficaci con cui un creditore può cercare di recuperare forzosamente un credito. In sostanza, il creditore blocca le somme depositate sul conto bancario del debitore per soddisfare il proprio credito, attraverso una procedura di esecuzione forzata presso terzi (la banca è il “terzo” custode dei fondi). Dal punto di vista del debitore, il pignoramento del conto corrente può rappresentare un grave ostacolo: fondi congelati, impossibilità di effettuare pagamenti quotidiani e potenziale pregiudizio per l’attività d’impresa o professionale. È dunque fondamentale capire come opporsi in modo efficace e tempestivo a tale misura.

Negli ultimi anni la disciplina del pignoramento presso terzi – e in particolare del conto corrente – è stata oggetto di numerose novità normative e giurisprudenziali. La riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia e successivi correttivi) ha introdotto termini più stringenti per proporre opposizione e innovazioni procedurali, mentre la Corte di Cassazione ha emanato sentenze importanti che incidono sulle prassi applicative. Ad esempio, Cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che, in caso di pignoramento esattoriale, il conto rimane bloccato per 60 giorni anche se inizialmente vuoto: ogni somma che vi affluisce in quel periodo può essere catturata dal Fisco . Allo stesso tempo, altre sentenze recenti hanno affrontato temi come i conti cointestati, i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni accreditati in banca e la competenza tra giudice ordinario e tributario nelle opposizioni contro la riscossione esattoriale.

In questa guida approfondiremo tutte le soluzioni a disposizione del debitore per opporsi al pignoramento del conto corrente nel 2026, con un taglio avanzato ma di taglio divulgativo. Esamineremo sia gli strumenti giudiziali – le varie forme di opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi previste dal codice di procedura civile – sia le soluzioni stragiudiziali o alternative (come accordi a saldo e stralcio, piani di rientro, rateizzazioni con l’Agente della Riscossione, ecc.). Particolare attenzione sarà dedicata alle differenze tra creditori privati e Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), in quanto le procedure esecutive e le tutele del debitore divergono sotto vari profili.

Forniremo anche modelli di atti personalizzabili (fac-simile) per proporre le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., tabelle riepilogative dei punti chiave (ad es. termini, competenze, limiti di pignorabilità) e una sezione di Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. Il tutto sarà corredato da riferimenti normativi aggiornati e dalle più recenti sentenze di merito e di legittimità, citate puntualmente e raccolte in fondo alla guida nella sezione Fonti.

Importante: l’ottica è sempre quella del debitore che subisce il pignoramento. Verranno quindi evidenziate le strategie difensive e i diritti del debitore, pur mantenendo il rigore giuridico necessario (con riferimenti alle norme di legge – Codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973 per la riscossione esattoriale – e alla giurisprudenza più autorevole). Conoscere a fondo questi strumenti è fondamentale sia per i professionisti legali che assistono i debitori, sia per gli stessi privati cittadini, imprenditori e liberi professionisti che vogliano comprendere le proprie tutele in caso di conto corrente pignorato.

Cos’è il Pignoramento del Conto Corrente e Come Funziona

Il pignoramento del conto corrente è una forma di pignoramento presso terzi, disciplinata dal Libro III del Codice di Procedura Civile (artt. 543 e seguenti c.p.c.) . In termini semplici, consiste nell’ordine legale rivolto alla banca (terzo pignorato) di congelare e poi versare al creditore procedente le somme di denaro del debitore depositate su un conto bancario. Questa procedura è attuabile sia da creditori privati (ad esempio banche, finanziarie, fornitori, ex coniugi per alimenti, ecc.) sia da parte del Fisco tramite l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione, ex Equitalia) per crediti erariali.

Ecco in sintesi le caratteristiche chiave del pignoramento di un conto corrente bancario:

  • Esecuzione forzata presso terzi: il conto corrente è un credito del debitore verso la banca (il saldo attivo che la banca deve restituire su richiesta). Il creditore procede quindi non direttamente contro il debitore, ma ordinando al terzo (la banca) di vincolare quel credito e di riversarlo, in tutto o in parte, a suo favore . La banca diventa così “custode” delle somme pignorate ex art. 546 c.p.c. .
  • Titolo esecutivo e Atto di precetto (per creditori privati): salvo il caso dei crediti fiscali, il creditore privato deve possedere un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cambiale, contratto di mutuo notarile, ecc.) e deve notificare al debitore un atto di precetto, intimandogli di pagare entro un termine (di regola 10 giorni) . Trascorso inutilmente tale termine, può iniziare l’esecuzione forzata notificando l’atto di pignoramento presso terzi.
  • Cartella di pagamento e avviso (per crediti fiscali): per i crediti dell’Erario (es. tasse, imposte, contributi), il titolo esecutivo è spesso la cartella esattoriale o un atto equiparato. L’Agente della Riscossione, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, può procedere al pignoramento senza bisogno di precetto . Se sono passati oltre 12 mesi dalla cartella, deve prima inviare un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni (art. 50 D.P.R. 602/1973). Dopodiché può emettere un atto di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, che viene notificato direttamente alla banca e al debitore.
  • Notifica dell’atto di pignoramento e blocco dei fondi: l’atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato alla banca (terzo pignorato) e al debitore. Esso indica il credito per cui si procede, il titolo esecutivo, l’ingiunzione alla banca di non disporre delle somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito pignorato, e l’invito alla banca a comunicare l’esistenza di somme o beni dovuti al debitore (c.d. dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.). Dal momento della notifica, le somme presenti sul conto fino a copertura dell’importo pignorato sono immediatamente bloccate. La banca, infatti, deve congelare gli importi disponibili (nei limiti indicati nell’atto) e non consentire al correntista di prelevarli o movimentarli.
  • Estensione ai crediti futuri entro certi limiti temporali: contrariamente a quanto molti pensano, il pignoramento del conto non si esaurisce con il blocco del saldo esistente al momento della notifica. La banca ha l’obbligo – in base all’art. 546 c.p.c. – di vincolare anche le somme che dovessero affluire successivamente, almeno entro un certo limite temporale. In ambito ordinario (creditori privati), la giurisprudenza ha chiarito che il vincolo si estende agli accrediti sopravvenuti fino all’udienza di assegnazione davanti al giudice . In ambito esattoriale, come anticipato, la Cassazione ha di recente precisato che qualsiasi somma entrata entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’ordine di pagamento va bloccata e destinata al Fisco . In altre parole, nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, i “60 giorni” successivi alla notifica rappresentano un vero e proprio periodo di cattura: durante questo lasso di tempo ogni euro che affluisce sul conto pignorato è soggetto al vincolo a favore dell’Agente della Riscossione . Questo principio – confermato dalla Cass. civ. n. 28520/2025 – supera prassi bancarie precedenti più favorevoli al debitore, secondo cui talvolta le banche ritenevano il pignoramento concluso con il primo versamento e non vincolavano gli accrediti successivi entro i 60 giorni .
  • Dichiarazione della banca e provvedimento di assegnazione: se il creditore è un privato, la procedura prosegue innanzi al Giudice dell’Esecuzione del tribunale competente. La banca deve comunicare (anche via PEC) l’esito della ricerca: ad esempio dichiarerà l’esistenza di un conto intestato al debitore con saldo X e l’eventuale importo bloccato. In genere viene fissata un’udienza in cui il giudice prende atto della dichiarazione e, se tutto è regolare, emette l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate (art. 552 c.p.c.), disponendo che la banca versi al creditore procedente le somme fino a concorrenza del credito pignorato . Il versamento può avvenire mediante pagamento diretto o mediante deposito in tribunale. Se il saldo pignorato eccede l’importo del credito (comprensivo di interessi e spese), solo la parte necessaria viene assegnata al creditore, e la differenza resta nella disponibilità del debitore (che potrà nuovamente utilizzarla una volta chiusa la procedura). Nel caso del pignoramento esattoriale, invece, non vi è un’udienza tribunale: trascorsi 60 giorni senza che il debitore paghi, la banca è tenuta a girare all’Agente della Riscossione le somme bloccate (fino a copertura del debito). In pratica l’ordine di pagamento contenuto nell’atto ex art. 72-bis si perfeziona automaticamente dopo 60 giorni.
  • Effetti per il debitore: durante questa procedura, il debitore subisce il blocco parziale o totale del conto. In molti casi pratici, la banca congela l’intero saldo disponibile al momento (fino a concorrenza del dovuto) e gestisce con cautela anche gli accrediti successivi. Ciò significa che il debitore potrebbe non poter disporre di somme anche eccedenti il dovuto, almeno sino alla definizione dell’assegnazione – sebbene avrebbe diritto a utilizzare l’eventuale eccedenza non pignorata. Ad esempio, se il credito azionato è di 5.000 € e sul conto vi sono 10.000 €, la banca solitamente vincola 5.000 € in attesa della decisione del giudice; la parte residua dovrebbe rimanere disponibile per il correntista, ma in prassi alcune banche “congelano” cautelativamente l’intero importo finché non ricevono istruzioni chiare. Dal momento in cui la somma viene assegnata al creditore, essa viene prelevata e sottratta definitivamente al patrimonio del debitore. Se invece il pignoramento viene rilasciato o dichiarato inefficace, le somme tornano nella disponibilità del debitore (o rimangono a sua disposizione se non ancora prelevate).
  • Limiti di importo e impignorabilità relative: il legislatore prevede alcune tutele per il debitore sotto forma di limiti all’importo pignorabile, specialmente per somme di natura stipendiale o pensionistica. Approfondiremo a breve questi limiti (disciplinati in particolare dall’art. 545 c.p.c.), ma in sintesi: stipendi e pensioni godono di una parziale impignorabilità sia quando vengono pignorati presso il datore di lavoro/ente pensionistico (solitamente pignorabili fino a 1/5, con soglie ridotte per i debiti fiscali minori ) sia quando sono già accreditati sul conto corrente del debitore. In quest’ultimo caso, la legge prevede che le somme derivanti da accrediti di stipendio/pensione anteriore al pignoramento siano impignorabili fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1.600 € nel 2024, dato che l’assegno sociale annualmente rivalutato si aggira intorno a €534,41 ). Solo l’eventuale eccedenza può essere assegnata al creditore. Invece per gli accrediti successivi di stipendi/pensioni sul conto già pignorato, si applicano i limiti ordinari (di regola 1/5, salvo percentuali diverse per debiti alimentari o fiscali) . Questa normativa garantisce al debitore una sorta di “minimo vitale” non attaccabile, almeno per le entrate di natura remunerativa necessarie al suo sostentamento.

In pratica, il funzionamento del pignoramento del conto corrente può essere illustrato con un breve esempio:

Esempio: Tizio ha un debito di €10.000 verso la banca X, che ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo. La banca notifica a Tizio un precetto di pagamento (10 giorni). Decorso tale termine senza esito, notifica alla Banca ABC (dove Tizio ha il conto) un atto di pignoramento presso terzi, e lo notifica contestualmente anche a Tizio. Al momento sul conto di Tizio ci sono €4.000. La Banca ABC, ricevuto l’atto, blocca immediatamente €4.000 e ne dà comunicazione al giudice. Viene fissata un’udienza. Nel frattempo, lo stipendio mensile di Tizio (€1.500 netti) viene accreditato sul conto dopo la notifica: trattandosi di stipendio accreditato dopo il pignoramento, la banca vincola anche questa somma nei limiti di 1/5 (ossia €300) come previsto dall’art. 545 c.p.c. (il resto dello stipendio rimane disponibile per Tizio). All’udienza il Giudice dell’Esecuzione, viste le dichiarazioni, emette ordinanza di assegnazione: dispone che Banca ABC versi a Banca X l’intero saldo pignorato fino a concorrenza del credito. In concreto, Banca ABC trasferisce a Banca X €4.300 (i €4.000 iniziali + €300 dello stipendio sopravvenuto, coprendo parzialmente il debito). Il residuo debito di Tizio verso X scende a €5.700, e potrà essere oggetto di ulteriori azioni esecutive.

Come si vede, l’automatismo del pignoramento del conto rende questa procedura molto insidiosa per il debitore, specie se sul conto confluiscono entrate essenziali (stipendi, pensioni) o se il conto è cointestato con terzi estranei al debito (ad esempio un conto familiare). Proprio per questo esistono strumenti di opposizione e limiti di legge a tutela del debitore. Nei paragrafi successivi analizzeremo come il debitore può reagire: dapprima esaminando le diverse forme di opposizione giudiziale previste dal Codice di Procedura Civile (distinguendo opposizione all’esecuzione vs. agli atti esecutivi), quindi trattando le soluzioni negoziali alternative (trattative, piani di rateizzo, saldo e stralcio) che possono evitare o sospendere l’esecuzione, e infine focalizzandoci sulle peculiarità del pignoramento esattoriale rispetto a quello promosso da creditori privati.

Opposizione al Pignoramento: Strumenti Giudiziali a Tutela del Debitore

Quando un conto corrente viene pignorato, il debitore ha la possibilità di reagire legalmente attraverso vari tipi di opposizione in sede giudiziaria. Il Codice di Procedura Civile prevede essenzialmente due categorie principali di opposizione nell’ambito dell’esecuzione forzata:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è lo strumento con cui il debitore contesta il diritto sostanziale del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio affermando che il credito non è dovuto (perché già pagato, prescritto, inesistente o estinto per qualsiasi causa) . In pratica, si mette in discussione la legittimità stessa dell’azione esecutiva.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è il rimedio per lamentare vizi formali o procedurali degli atti dell’esecuzione, senza mettere in dubbio l’esistenza del credito . Si usa, ad esempio, per contestare irregolarità nell’atto di precetto o nel pignoramento (mancata o invalida notifica, nullità dell’atto per difetto di forma, incompetenza territoriale, violazione di norme processuali, ecc.) .

C’è poi una terza forma di opposizione, detta opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), che spetta a un soggetto estraneo all’esecuzione che rivendica la proprietà o titolarità dei beni pignorati. Nel contesto di un conto corrente, l’ipotesi tipica è quella di un cointestatario del conto non debitore, che intenda far valere i propri diritti su (parte delle) somme pignorate. Su questo torneremo più avanti parlando dei conti cointestati.

Di seguito, analizziamo in dettaglio le differenze, i presupposti e le modalità procedurali delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., dal punto di vista del debitore che voglia opporsi a un pignoramento del conto.

Opposizione all’Esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è lo strumento principe per far valere che l’esecuzione non doveva proprio iniziare o proseguire, perché manca o è venuto meno il diritto del creditore. In altre parole, il debitore sostiene che il creditore non ha diritto a pignorare, per motivi legati al rapporto sostanziale sottostante o al titolo esecutivo.

Esempi tipici di motivi di opposizione all’esecuzione (art. 615) in caso di pignoramento del conto corrente:

  • Avvenuto pagamento o adempimento del debito: il debitore ha già pagato (in tutto o in parte) il credito prima dell’esecuzione. Esempio: il debitore prova di aver saldato la cartella esattoriale o la rata di mutuo oggetto di precetto, per cui il pignoramento sarebbe illegittimo perché il credito è estinto. L’opponente può chiedere l’accertamento del pagamento integrale o parziale .
  • Compensazione con un credito verso il creditore: il debitore eccepisce di essere a sua volta creditore del pignorante per una somma che compensa il debito pignorato . Ad esempio, Tizio subisce pignoramento dalla società Alfa, ma Tizio vanta un credito certo, liquido ed esigibile verso Alfa di importo pari; dunque il debito di Tizio si sarebbe estinto per compensazione (art. 1243 c.c.).
  • Prescrizione del credito: il debitore deduce che il credito era già prescritto prima dell’inizio dell’esecuzione . Ad esempio, un decreto ingiuntivo non opposto del 2010 (che ha efficacia di giudicato) viene messo in esecuzione nel 2026: il debitore può opporre che il diritto di procedere è prescritto (i diritti sanciti da provvedimenti giudiziari si prescrivono in 10 anni salvo atti interruttivi).
  • Inesistenza del titolo esecutivo o vizio radicale dello stesso: es. il creditore agisce su un titolo nullo o inesistente. Potrebbe accadere, ad esempio, che il precetto sia basato su un mutuo fondiario il cui contratto è affetto da nullità, o su un provvedimento giudiziario che in realtà non è definitivo o è stato riformato. Oppure, nel caso di cartella esattoriale non preceduta da valida notifica dell’atto impositivo presupposto: il debitore può sostenere che manca un titolo esecutivo valido, rendendo illegittima l’esecuzione.
  • Causa di estinzione sopravvenuta del credito: altre vicende che hanno estinto il debito dopo la formazione del titolo. Esempio: remissione del debito da parte del creditore , novazione, transazione successiva, ecc., verificatesi prima o durante il pignoramento.

Occorre precisare che non tutte le contestazioni sono ammissibili in sede di opposizione all’esecuzione. Se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza o altro provvedimento giudiziale definitivo, la Cassazione ha affermato con forza il principio dell’intangibilità del titolo esecutivo: non si possono rimettere in discussione, nell’opposizione esecutiva, questioni di merito o vizi che attengono al titolo e che andavano semmai fatti valere con gli strumenti di impugnazione propri di quel titolo . Ad esempio, se il creditore agisce in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato, il debitore non può usare l’opposizione ex 615 per far valere che quella sentenza era “ingiusta” nel merito o erronea in punto di diritto: tali censure dovevano essere proposte in appello o con ricorso per Cassazione. Potrà opporre solo fatti estintivi sopravvenuti (pagamento, prescrizione post-sentenza) o la cd. “inesistenza giuridica” del titolo (vizi radicali). La Cass. civ. n. 2785/2025 ha ribadito che in opposizione all’esecuzione su titolo giudiziale sono inammissibili contestazioni attinenti ai fatti anteriori o coevi alla formazione del titolo, a meno che comportino la sua inesistenza, mentre ogni ragione di ingiustizia della decisione va fatta valere dinanzi al giudice “naturale” che ha emesso il titolo . Dunque l’opponente non può “rimettere in gioco” il giudicato; può tuttavia far valere vicende successive (ad es. se il creditore abusa del titolo o procede oltre quanto stabilito).

Modalità e termini dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Le modalità di proposizione dell’opposizione all’esecuzione differiscono a seconda che l’esecuzione sia già iniziata oppure no al momento in cui si propone l’opposizione:

  • Opposizione preventiva (prima che inizi l’esecuzione): tipicamente è l’opposizione a precetto. In questo caso l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente (generalmente il tribunale, dato che il valore spesso eccede la competenza del giudice di pace). Ad esempio, il debitore che riceve un precetto su un debito che ritiene non dovuto può citare in giudizio il creditore per far dichiarare inesistente il diritto di procedere ad esecuzione. La citazione va notificata al creditore entro il termine di efficacia del precetto (in passato 90 giorni, ora 120 giorni dopo le riforme del 2021) e preferibilmente prima che il creditore notifichi l’atto di pignoramento . In genere, se il debitore intende sospendere l’inizio dell’esecuzione, deve anche chiedere al giudice una sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (art. 615, co.1 c.p.c.), cioè una sospensione del precetto. Il giudice, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la possibilità di procedere all’esecuzione nelle more della causa di merito.

Va segnalato che la Riforma Cartabia ha introdotto alcuni accorgimenti acceleratori per queste opposizioni: ad esempio, nei giudizi di opposizione a precetto i termini di comparizione sono dimezzati (udienza più ravvicinata) e vi è una corsia preferenziale (estensione del rito semplificato di cognizione anche a queste cause) . L’opposizione a precetto resta comunque un giudizio a cognizione piena (di norma ordinario o semplificato) il cui esito è una sentenza di merito sull’esistenza o meno del diritto di procedere.

  • Opposizione successiva (a pignoramento iniziato): se il pignoramento del conto è già stato notificato, l’opposizione all’esecuzione va proposta con ricorso al Giudice dell’Esecuzione presso il tribunale competente (art. 615, co.2 c.p.c.). Ad esempio, Tizio scopre che la banca gli ha pignorato il conto; ritiene il credito prescritto; può proporre ricorso in opposizione all’esecuzione avanti al G.E. del tribunale dove si svolge l’esecuzione. Il giudizio che si instaura è di regola un procedimento a cognizione piena, ma introdotto con ricorso (quindi incardinato immediatamente davanti al giudice dell’esecuzione). Anche qui il debitore può (anzi, deve, se vuole evitare nel frattempo la perdita delle somme) chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione ex art. 615, co.2 c.p.c., depositando un’istanza motivata in cui si illustrano i gravi motivi per sospendere (ad esempio, la chiara prova documentale del pagamento avvenuto) . Il giudice dell’esecuzione, se convinto della fondatezza e attualità del pericolo, può disporre la sospensione dell’esecuzione (sospendendo ad es. l’ordinanza di assegnazione delle somme in attesa della decisione di merito).

Una novità importante introdotta dalla riforma del 2021-2023 è che i motivi di opposizione all’esecuzione basati su fatti anteriori all’udienza di vendita o assegnazione devono essere proposti non oltre tale udienza . In altre parole, il debitore non può aspettare che la procedura esecutiva sia avanzata (o quasi conclusa) per sollevare eccezioni che conosceva sin dall’inizio: ad esempio, non può attendere dopo l’ordinanza di assegnazione per eccepire un pagamento pregresso. Questo principio di “tempestività” – volto ad evitare opposizioni dilatorie tardive – è stato formalizzato anticipando il termine ultimo per proporre opposizione all’esecuzione: entro l’udienza di assegnazione per i motivi già noti prima . Dopo quell’udienza, fatti antecedenti non potranno più essere dedotti (restano deducibili solo eventuali fatti estintivi sopravvenuti, se del caso con nuova opposizione).

Competenza: La competenza per valore e materia sull’opposizione ex 615 spetta, se il processo esecutivo è già pendente, al Giudice dell’Esecuzione (che di regola è il Tribunale, dato che i crediti azionati tramite pignoramento conto sono spesso oltre €5.000). Se invece è preventiva (opposizione a precetto), la competenza si determina in base alla natura del titolo e del credito: tipicamente Tribunale, salvo esecuzioni minori rientranti per valore al Giudice di Pace (evenienza rara nel pignoramento di conto). Territorialmente, l’opposizione successiva va al tribunale del luogo dell’esecuzione (lo stesso dove è incardinato il pignoramento: per il pignoramento presso terzi il foro è quello del luogo di residenza del terzo, art. 26 c.p.c., ad es. sede della filiale bancaria) oppure, in caso di esecuzione esattoriale, al tribunale territorialmente individuato dalle norme speciali (in genere quello del domicilio del debitore per esecuzioni mobiliari ex art. 49 D.P.R. 602/1973). Approfondiremo le questioni di competenza nelle opposizioni contro Agenzia Entrate Riscossione più avanti, poiché richiedono attenzione: in linea generale, le opposizioni riguardanti vizi formali dell’atto esecutivo fiscale o fatti estintivi sopravvenuti spettano al giudice ordinario (tribunale) , mentre questioni relative al merito della pretesa tributaria vanno esaminate dal giudice tributario se non precluse.

Forma dell’atto: Come detto, prima dell’esecuzione l’opposizione prende forma di atto di citazione (un atto introduttivo di un giudizio di cognizione ordinaria). A esecuzione iniziata, si utilizza invece un ricorso da depositare in tribunale (PCT telematico obbligatorio) , che dà luogo a un procedimento innanzi al G.E. (spesso il G.E. fissa udienza in tempi brevi per decidere sulla sospensione e trattare la causa di merito, che potrà poi eventualmente continuare con istruttoria davanti a sé o rimettere al collegio se necessario).

Vale la pena di presentare un fac-simile semplificato di atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in forma di citazione) per capire la struttura:

  • Intestazione: “Tribunale di … – Atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”.
  • Attori: il debitore opponente (generalità, C.F., residenza, elezione di domicilio e difesa avvocato) , contro il creditore opposto (generalità e eventualmente difensore noto) .
  • Fatto (Premesse): si descrive il rapporto originario tra le parti (es. contratto di mutuo stipulato in data X per €…, con obbligo di rimborso rateale) , il titolo esecutivo in base al quale il creditore agisce (es. decreto ingiuntivo n… emesso dal Tribunale … il …, divenuto esecutivo) , la notifica del precetto (data, importo intimato) , e l’eventuale inizio dell’esecuzione (es. notifica pignoramento conto presso Banca Y in data … per tal somma).
  • Motivi di opposizione: l’opponente elenca le ragioni per cui contesta il diritto di procedere. Ad esempio: “Il preteso credito deve considerarsi estinto per intervenuto pagamento in data … come da ricevuta allegata” ; oppure “… in quanto prescritto ex art. 2946 c.c., essendo decorso oltre un decennio dal titolo senza atti interruttivi” ; oppure “… poiché oggetto di compensazione con controcredito di €… maturato dal debitore verso il creditore per …” , etc. Questi motivi vanno articolati chiaramente e provati con documenti.
  • Conclusioni: l’opponente cita in giudizio la controparte a comparire in udienza (data) e formula le conclusioni, ad esempio: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale dichiarare che il creditore opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei miei confronti per il credito di €…, accertando l’intervenuto pagamento/prescrizione/estinzione del medesimo, con conseguente inesistenza del diritto di procedere e cessazione dell’esecuzione; e per l’effetto revocare l’eventuale pignoramento notificato in data …; con vittoria di spese”. Nel caso sia già pendente l’esecuzione, nelle conclusioni si chiede anche in via d’urgenza la sospensione immediata dell’esecuzione (da disporsi ante causam o inaudita altera parte, se i termini sono strettissimi).

Nella fase di merito, il giudice potrà assumere prove (ad esempio se c’è contestazione sul fatto del pagamento, ecc.) e quindi decidere con sentenza. Se l’opposizione viene accolta, l’esecuzione verrà dichiarata improcedibile o estinta: ciò significa che il pignoramento sul conto verrà cancellato e le somme dovranno essere restituite al debitore (se già trasferite al creditore, si potrà agire per la ripetizione). Se l’opposizione viene respinta, l’esecuzione potrà proseguire regolarmente; inoltre il debitore opponente potrà essere condannato alle spese legali e, in caso di opposizione ritenuta pretestuosa o temeraria, anche a una penale ex art. 96 c.p.c. (danni per lite temeraria).

Nota pratica: Proporre un’opposizione all’esecuzione comporta la necessità di agire con tempestività (soprattutto se c’è un pignoramento in corso, bisogna cercare di bloccarlo prima che le somme vengano assegnate o versate). È fondamentale allegare da subito prove solide del motivo di opposizione (es: quietanza di pagamento, documenti comprovanti la prescrizione, ecc.) perché il giudice valuta tali elementi per concedere o meno la sospensione. Senza sospensione, l’esecuzione potrebbe concludersi e il denaro essere incassato dal creditore prima della fine del giudizio di opposizione – il che complicherebbe poi un’eventuale restituzione.

Opposizione agli Atti Esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è volta a denunciare irregolarità formali o vizi di legittimità di singoli atti della procedura esecutiva. Non mette in dubbio l’esistenza del credito in sé (che si presume valida), ma censura il modo in cui l’esecuzione è condotta. Questo rimedio tutela il debitore (ma anche gli altri soggetti del processo esecutivo, volendo) da eventuali errori procedurali del creditore o dell’ufficiale giudiziario.

Casi tipici in cui il debitore può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. durante un pignoramento di conto corrente:

  • Vizi dell’atto di precetto: ad esempio, il precetto non conteneva l’indicazione del titolo esecutivo o non riportava l’ingiunzione di pagamento in modo chiaro; oppure è stato notificato impropriamente (vizio di notifica). Ancora, se il precetto è stato notificato a mezzo PEC con firma digitale invalida o altre irregolarità formali, sono vizi deducibili. Un vizio frequente: il precetto non rispetta il termine di 10 giorni per adempiere (richiesta di pagamento “immediato”) .
  • Incompetenza territoriale o per materia: se il pignoramento è stato incardinato presso un ufficio giudiziario incompetente. Nel pignoramento conto corrente, ad esempio, la regola generale vuole la competenza del tribunale del luogo dove il terzo (banca) ha residenza o sede (art. 26 c.p.c.). Se il creditore ha scelto un foro errato, il debitore può opporlo ex 617 . Attenzione: la riforma ha ridotto i casi di nullità per incompetenza – ad esempio nel 2022 è stata eliminata la competenza per valore del giudice di pace per esecuzioni mobiliari sotto 5.000 €, dando competenza esclusiva al Tribunale – ma resta la territoriale.
  • Vizi dell’atto di pignoramento: ad esempio, se l’atto notificato alla banca e al debitore non contiene gli avvisi di legge (ex art. 543 c.p.c.) o l’ingiunzione alla banca, o se difetta di altri requisiti formali essenziali (importo del credito, titolo, generalità). Oppure se manca la citazione del debitore a comparire all’udienza (nelle forme previste prima della riforma; oggi l’atto di pignoramento fissa il termine per la dichiarazione del terzo e la richiesta di assegnazione). Anche la mancata notificazione al debitore dell’atto (o una notifica viziata) rientra tra questi vizi . Un caso specifico dell’esecuzione esattoriale: se l’atto ex art. 72-bis non indica in modo specifico le cartelle e i crediti per cui si procede, si può eccepire la nullità. La Cass. n. 26519/2017 ha stabilito infatti che l’Agente della Riscossione, nel pignoramento presso terzi, deve indicare esplicitamente i crediti posti in riscossione, e la mera lista di numeri di cartella non accompagnata dalla descrizione del credito non basta . Inoltre, se l’elenco delle cartelle non è materialmente unito all’atto notificato, l’atto è nullo . Tale vizio può essere fatto valere come opposizione agli atti (vizio formale dell’atto di pignoramento).
  • Pignoramento di somme impignorabili: se la banca blocca somme che per legge sarebbero impignorabili o parzialmente impignorabili, il debitore può opporsi per far dichiarare la limitatezza del pignoramento. Esempio: viene pignorato un importo includendo somme derivanti da pensione entro il triplo dell’assegno sociale (che per legge sarebbero non toccabili). Il debitore può chiedere che il pignoramento sia dichiarato nullo o ridotto per la parte eccedente i limiti (sollevando il vizio come opposizione ex 617, in quanto attiene a un’irregolarità dell’atto esecutivo che non ha rispettato la legge sui limiti) . Sul punto, però, va segnalato che alcune pronunce qualificano le questioni di limiti di pignorabilità come attinenti all’esecuzione e quindi ne ammettono la deduzione ex art. 615 o 617 a seconda dei casi (la giurisprudenza non è del tutto uniforme). In via prudenziale, il debitore dovrebbe comunque sollevare subito, anche con 617, la questione dei limiti, chiedendo al G.E. di rilevare d’ufficio l’eventuale impignorabilità parziale (cosa che deve fare, essendo materia di ordine pubblico economico).
  • Violazione del contraddittorio o errori procedurali vari: ad esempio, nel corso della procedura se il giudice assegna somme senza attendere la dichiarazione del terzo o senza aver verificato regolarità di notifica, si potrebbe configurare un vizio impugnabile. O ancora, se la banca non avvisa un cointestatario estraneo dell’avvenuto blocco (violando così il diritto di difesa di quest’ultimo) – ipotesi in cui la tutela spetterà però al cointestatario tramite opposizione di terzo.

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro termini tassativi, molto brevi: 20 giorni dal compimento dell’atto esecutivo viziato o dalla sua notificazione (se prevista) . Ad esempio, se il precetto ha un vizio, l’opposizione va notificata entro 20 giorni dalla notifica del precetto; se il pignoramento presenta un vizio, entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento al debitore (o dalla data in cui ne ha avuto conoscenza). Attenzione: questi termini sono decadenze processuali: decorso il termine, l’atto – anche se viziato – diventa ineccepibile (fatti salvi i vizi c.d. “insanabili” come l’inesistenza di notifica, che però sono evenienze limitate). La riforma non ha modificato il termine di 20 giorni, ma ha previsto in generale un’obbligo di “rilevare subito” i vizi: in ogni caso, per sicurezza il debitore deve muoversi tempestivamente.

Procedura e forma: L’opposizione agli atti esecutivi si propone sempre con ricorso al Giudice dell’Esecuzione (se l’esecuzione è già iniziata). Se è relativa ad atti ante esecuzione (es. precetto), va comunque proposta con ricorso al tribunale competente in materia di esecuzioni, entro 20 giorni dalla notifica del precetto. Si instaura quindi un procedimento di fronte al G.E. L’opponente nel ricorso dovrà indicare l’atto impugnato, il vizio lamentato e le norme violate, chiedendo di dichiararne la nullità e di conseguenza di annullare/riformare l’atto stesso. Può chiedere sospensione ex art. 617, co.2 c.p.c. se dall’atto potrebbe derivare pregiudizio grave prima della decisione (esempio: se è già stata fissata udienza di assegnazione, chiedere di sospendere l’assegnazione in attesa di decidere sul vizio). Il giudice, valutati i motivi, può sospendere la procedura limitatamente agli effetti dell’atto impugnato e poi decide nel merito con ordinanza. La decisione in sede di opposizione agli atti ha forma di sentenza (nei giudizi a cognizione piena) o di ordinanza motivata quando la legge lo consente (spesso ex art. 618 c.p.c. il G.E. decide con ordinanza reclamabile). Dopo la riforma Cartabia, i procedimenti esecutivi sono in transizione: ma in sostanza, l’opposizione 617 dovrebbe avere comunque trattazione celere. In caso di accoglimento, l’atto viziato viene annullato o dichiarato inefficace, e si rimuovono i suoi effetti (ad es. pignoramento nullo = eventuali atti successivi caducati, somme restituite).

Esempio di struttura di un ricorso ex art. 617 c.p.c.:

  • Intestazione: “Tribunale di … – Ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” .
  • Premesse: indicazione del titolo esecutivo e precetto (es. “In data … Tizio notificava precetto di €… fondato su titolo esecutivo…”), e degli atti esecutivi compiuti (es. “In data … ha notificato atto di pignoramento presso terzi a Banca…”) .
  • Vizi dedotti: elenco puntuale dei motivi di nullità: es. “Nullità del precetto per omessa indicazione del termine di adempimento, in violazione dell’art. 480 c.p.c.” ; oppure “Incompetenza territoriale del Tribunale di X adito, essendo competente il Tribunale di Y ex art. 26 c.p.c.” ; o “Nullità dell’atto di pignoramento per mancata notifica al debitore, in violazione dell’art. 543 c.p.c.” ; “Pignoramento di somme eccedenti i limiti di legge (art. 545 c.p.c.)” etc. Per ciascun vizio si sviluppano le argomentazioni.
  • Conclusioni: richiesta al G.E. di “dichiarare la nullità dell’atto … impugnato e, per l’effetto, di adottare i provvedimenti conseguenti (es. dichiarare inefficace il pignoramento e disporre lo sblocco delle somme)” . In via urgente, “sospendere la procedura esecutiva limitatamente a… (es. al trasferimento delle somme)”.
  • Data e firma dell’avvocato.

I termini processuali per l’opposizione 617 sono rigidi. Va inoltre notificata (se proposta con ricorso, tecnicamente il G.E. fissa udienza e il ricorso va notificato con decreto; se proposta quando l’esecuzione non è iniziata – come opposizione a precetto – secondo alcuni dovrebbe proporsi con citazione entro 20 giorni, ma la prassi post-riforma è di accettare il ricorso anche per il precetto).

Se l’opposizione agli atti viene accolta, l’atto viziato viene eliminato dal processo esecutivo. Ciò può significare, ad esempio, estinzione dell’intera esecuzione se l’atto iniziale (precetto o pignoramento) era nullo insanabile, oppure rinnovazione dell’atto (se il vizio è sanabile, il giudice può disporre la rinnovazione ex art. 162 c.p.c. ad es. correggere la notifica). Ad esempio, se viene riconosciuta l’incompetenza territoriale, il giudice annulla gli atti successivi e dichiara cessata la procedura in quel tribunale, con facoltà per il creditore di riproporla al foro competente. Le somme eventualmente già assegnate sulla base di un atto annullato dovranno essere restituite dal creditore (eventualmente mediante ingiunzione di restituzione). Anche qui, il soccombente sopporta le spese.

Riepilogo differenze tra opposizione all’esecuzione e agli atti:

CaratteristicaOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Oggetto della contestazioneDiritto del creditore di procedere (cause estintive o impeditive del credito) – questioni di merito sostanziale .Regolarità formale degli atti del processo esecutivo (vizi procedurali, nullità atti) . Non mette in dubbio il credito.
EsempiPagamento, prescrizione, inesistenza del titolo, importo già versato, accordo di saldo e stralcio non considerato, ecc.Precetto nullo (errore forma), pignoramento nullo (mancato avviso, incompetenza), notifica irregolare, somme impignorabili colpite, ecc.
Quando proporlaPuò essere prima dell’esecuzione (dopo precetto, prima del pignoramento) o a esecuzione iniziata. Entro l’udienza di assegnazione per motivi già noti . Nessun termine fisso (tranne quello di fase).Entro 20 giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto viziato (termine di decadenza). Oltre tale termine l’atto non è più impugnabile.
Forma introduttivaPrima dell’esecuzione: Atto di citazione al giudice competente .<br>– Dopo inizio esecuzione: Ricorso al Giudice dell’Esecuzione .<br> (In entrambi i casi necessario ministero di avvocato, salvo eccezioni per piccoli valori)Ricorso al Giudice dell’Esecuzione (anche contro precetto, interpretando estensivamente) . Udienza fissata in tempi brevi.
Autorità competenteGiudice competente per materia/valore e territorio:<br>– Opposizione a precetto: giudice competente secondo le regole ordinarie (di solito Tribunale).<br>– Opposizione dopo pignoramento: il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale del luogo dell’esecuzione (per es. tribunale sede banca). <br>(Particolarità per crediti tributari: v. infra)Giudice dell’Esecuzione (Tribunale) competente per l’esecuzione in corso. Se l’esecuzione non è iniziata (precetto) si adisce comunque il tribunale dell’esecuzione competente.
Effetti sull’esecuzioneNon sospende automaticamente l’esecuzione: occorre chiedere sospensione motivata al giudice (cautelare) . Se concessa, blocca temporaneamente la procedura (es. il trasferimento delle somme); se non concessa, l’esecuzione prosegue. In caso di accoglimento finale, l’esecuzione è estinata/improcedibile (pignoramento revocato).Neppure qui vi è sospensione automatica: si può chiedere sospensione dell’atto impugnato . Accolta l’opposizione, l’atto viene annullato e rimosso dagli effetti (es. pignoramento dichiarato nullo, somme sbloccate). La procedura può dover ricominciare correttamente se possibile (ad es. rinotifica atto corretto).
Limiti e preclusioniNon può rimettere in discussione giudicati o titoli giudiziari salvo inesistenza di titolo . Fatti anteriori noti vanno dedotti entro udienza assegnazione, altrimenti decadono .Deve essere esercitata entro 20 gg. Non sana vizi di merito. Alcuni vizi (es. nullità insanabili) sono rilevabili d’ufficio dal G.E. se emergono, ma di regola se il debitore non si oppone in tempo li perde.

Questa tabella riassume le principali differenze tra le due opposizioni. In pratica, spesso un medesimo pignoramento comporta valutazioni su entrambi i fronti: il debitore e il suo difensore dovranno esaminare sia se vi sono ragioni sostanziali per contestare il diritto del creditore (615) sia se vi sono vizi formali nell’atto di precetto/pignoramento (617). È possibile proporre contestualmente entrambe le forme di opposizione, ovviamente con atti separati (talora uno ricorso cumulativo può contenere sia motivi ex 615 che 617, ma l’orientamento è di mantenerli distinti, soprattutto se cambiano i termini e le modalità). Ad esempio, un debitore potrebbe fare opposizione ex 615 per eccepire l’avvenuto pagamento e insieme opposizione ex 617 perché il precetto era nullo nella forma: i due giudizi potrebbero poi essere trattati insieme dal tribunale, ma formalmente restano distinti perché diverso è l’oggetto del contendere.

Opposizione di Terzo (art. 619 c.p.c.) – Cenni per i Cointestatari del Conto

Un breve cenno merita l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., pertinente nei casi in cui il pignoramento colpisca beni (o somme) di cui un terzo afferma essere proprietario. Nel caso del conto corrente cointestato tra il debitore e un soggetto non debitore, quest’ultimo si trova improvvisamente con il conto bloccato a causa dei debiti altrui. Cosa può fare? In virtù dell’art. 1854 c.c., i cointestatari di un conto sono considerati creditori/debitori solidali dei saldi verso la banca . Ciò significa che il creditore procedente ha formalmente la facoltà di pignorare l’intero saldo del conto cointestato (perché la banca verso i cointestatari è debitrice in solido) . Tuttavia, nei rapporti interni tra i cointestatari vale la presunzione legale (art. 1298 c.c.) che le quote di ciascuno siano uguali, salvo prova contraria . In altre parole, si presume (iuris tantum) che metà del saldo sia di uno e metà dell’altro, se due intestatari, a meno che uno provi di avervi contribuito in misura maggiore.

Quindi, il cointestatario non debitore ha diritto di vedere salvaguardata la propria quota delle somme. Per ottenere ciò, deve agire con un’opposizione di terzo (poiché formalmente l’esecuzione non è contro di lui ma incide sui suoi beni). Il terzo cointestatario potrà chiedere al giudice dell’esecuzione di limitare il pignoramento alla sola quota di spettanza del debitore esecutato (presuntivamente il 50%) , e di liberare la restante quota. La giurisprudenza ha confermato che la cointestazione fa presumere contitolarità al 50%, salva prova contraria, che può essere data anche per presunzioni (ad esempio dimostrando che praticamente tutte le somme sul conto provenivano da redditi del terzo e non del debitore) . Ad esempio, Cass. Sez. I, ord. 28772/2023 ha ribadito che la cointestazione attribuisce a entrambi gli intestatari la qualità di creditori solidali verso la banca e fa presumere la titolarità comune delle somme, salvo prova contraria a carico di chi afferma diversamente . Dunque spetta al terzo (o al creditore) provare che le quote non sono al 50%. In assenza di diversa prova, si considera che la metà del saldo appartenga al co-intestatario non debitore e non doveva essere pignorata .

Dal punto di vista pratico, se arriva un pignoramento su conto cointestato, la banca per prudenza blocca l’intero saldo (perché formalmente tenuta a custodire tutto, essendo debitrice solidale di tutti i contitolari) , però dovrebbe dare comunicazione al cointestatario estraneo del vincolo in modo che questi possa intervenire. Il cointestatario estraneo potrà allora presentare ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. al tribunale, chiedendo l’esclusione della propria quota dall’esecuzione. Il giudice, valutate le prove sulle effettive spettanze, può disporre che il pignoramento venga ridotto alla sola quota del debitore (ad es. 50%) . La parte non dovuta viene liberata e restituita al terzo.

Va detto che l’opposizione di terzo ha anch’essa termini stringenti: va proposta prima che la procedura esecutiva sia esaurita (prima della vendita o assegnazione, analogamente) e comunque tempestivamente dalla conoscenza del pignoramento. Inoltre, non si applica il termine di 20 giorni di cui all’art. 617, poiché non è opposizione agli atti ma opposizione di terzo, soggetta semmai a termini di decadenza generici (ad es. non dopo assegnazione somme).

In sintesi, per un conto cointestato: il terzo cointestatario può proteggere la sua parte delle somme agendo giudizialmente. Se non lo fa, rischia che l’intero saldo venga usato per il debito altrui (anche se poi avrebbe teoricamente azione di ripetizione verso il debitore). La legge e la Cassazione però gli riconoscono tutela: la presunzione di contitolarità paritaria è un’arma a favore del terzo, che alleggerisce il suo onere probatorio (non deve provare che sue erano metà somme; è il creditore eventualmente a dover provare che erano tutte del debitore, per superare la presunzione) .

Strumenti Alternativi all’Opposizione Giudiziale: Soluzioni Negoziate e Atti di Autotutela

Non sempre la soluzione ottimale è affrontare un lungo (e costoso) giudizio di opposizione. In molti casi, specie quando il debitore riconosce il debito ma vuole evitare gli effetti draconiani del pignoramento sul conto, è possibile esplorare strumenti alternativi alla via giudiziaria. Queste soluzioni puntano a risolvere o sospendere il pignoramento attraverso un accordo o un adempimento che soddisfi (in tutto o in parte) il creditore, evitando la prosecuzione forzata.

Ecco alcune delle opzioni alternative più rilevanti:

1. Pagamento diretto o adempimento del debito

Può sembrare banale, ma è la via più rapida: se il debitore riesce a reperire le risorse, pagare integralmente il dovuto al creditore mette fine all’esecuzione. Il pagamento può avvenire anche dopo l’avvio del pignoramento: in tal caso il debitore può chiedere al creditore di rinunciare all’esecuzione o dichiararla soddisfatta. Di norma, se il creditore riceve il pagamento totale, deve predisporre un atto di rinuncia agli atti esecutivi (sottoscritto dal suo avvocato con firma autenticata) che viene depositato al giudice, il quale dichiarerà l’estinzione della procedura per cessata materia del contendere. Le somme eventualmente già bloccate saranno liberate.

Va però considerato che il pagamento integrale tardivo potrebbe comportare a carico del debitore anche il pagamento delle spese di esecuzione (costi legali del creditore per precetto, pignoramento, ecc.), a meno che le parti si accordino diversamente.

2. Accordo transattivo o “Saldo e Stralcio”

Spesso il debitore non è in grado di pagare tutto e subito, ma può offrire una somma inferiore immediata o altre condizioni vantaggiose al creditore. Si parla di saldo e stralcio quando il creditore accetta di estinuguere il debito a fronte di un pagamento parziale in un’unica soluzione (o comunque condizioni favorevoli), “stralciando” il resto. Ad esempio, un debitore con €50.000 di debito potrebbe offrire €30.000 prontamente, se il creditore rinuncia a procedere per l’intero. Molti creditori (specie banche o finanziarie) valutano positivamente i saldo e stralcio perché ottengono subito una somma certa evitando l’incertezza e i costi di un’esecuzione prolungata.

Nel contesto del pignoramento di un conto corrente, il debitore può contattare il creditore (direttamente o tramite il proprio legale) per proporre un accordo transattivo: ad esempio, “rilasciate il pignoramento e rinunciate all’esecuzione se pago X entro 15 giorni”. È fondamentale mettere l’accordo per iscritto, preferibilmente omologato in sede giudiziale (o comunque condizionato al ritiro dell’esecuzione). Spesso si redige un atto di transazione sottoscritto da entrambe le parti in cui il debitore si obbliga a pagare la somma concordata e il creditore si obbliga contestualmente a rinunciare alla procedura esecutiva e a considerare estinto ogni residuo.

Una volta effettuato il pagamento previsto nell’accordo, il creditore dovrà depositare un atto di rinuncia agli atti del pignoramento (ex art. 629 c.p.c.) o far dichiarare al giudice l’estinzione per intervenuto pagamento soddisfattivo. Il vantaggio per il debitore è di ridurre l’esborso totale (approfittando di uno sconto sul debito) e per il creditore di incassare subito evitando rischi e tempi morti.

Ovviamente, la fattibilità di un saldo e stralcio dipende dalla disponibilità economica immediata del debitore (deve avere almeno una parte significativa della somma pronta) e dalla convenienza per il creditore (che valuterà la probabilità di recupero integrale senza accordo, i tempi, etc.). Un consiglio: se si intende percorrere questa via, muoversi prima possibile, magari appena ricevuto il precetto o all’arrivo del pignoramento, perché un creditore è più incline a fare sconti prima di spendere troppo in avvocati e procedure.

3. Piano di Rientro (Rateizzazione concordata)

Un’altra opzione è negoziare un piano di rientro rateale col creditore. Invece di uno sconto sull’importo, il creditore potrebbe accettare di dilazionare il pagamento in comode rate, magari sospendendo nel frattempo l’esecuzione. Ad esempio: il debitore versa subito una piccola percentuale e poi rate mensili per 12/24 mesi fino a saldare.

In tal caso, si formalizza un accordo di rateizzazione (privato o in sede di conciliazione giudiziale) in cui il debitore magari riconosce il debito (spesso con una clausola di decadenza dal beneficio del termine se non paga le rate) e il creditore acconsente a sospendere la procedura esecutiva nel frattempo. Spesso si prevede che in caso di completamento regolare dei pagamenti il creditore rinuncerà agli atti esecutivi, mentre se il debitore morosa, il creditore potrà riprendere il pignoramento dal punto in cui era rimasto (conservando i vincoli già apposti).

Questa soluzione è utile quando il debitore non ha liquidità immediata per un saldo e stralcio ma può generare flussi futuri (stipendio, redditi periodici). Anche qui è cruciale formalizzare bene: può essere fatto un atto di transazione con rate, oppure far omologare l’accordo dal giudice con ordinanza ex art. 185 c.p.c. (se pendente giudizio di opposizione) o scrittura autenticata. Nel frattempo, normalmente il creditore congela il pignoramento (senza andare all’assegnazione delle somme) in attesa di vedere se il debitore onora il piano.

Attenzione: dal punto di vista del creditore, durante una rateizzazione, le somme eventualmente già bloccate potrebbero rimanere in garanzia. Ad esempio, se sul conto c’erano €5.000 bloccati e si pattuisce un piano su €10.000, il creditore potrebbe non sbloccare del tutto quei €5.000 finché il piano non è completato, ma convenire di non assegnarli immediatamente e di non procedere oltre. Le parti possono anche depositare in tribunale una richiesta congiunta di sospensione della procedura per il tempo necessario al piano, che il G.E. può accordare visto l’accordo delle parti.

4. Interventi sull’esecuzione esattoriale: Rateizzazione e Definizioni agevolate

Quando il pignoramento del conto è promosso dall’Agenzia Entrate – Riscossione, il debitore può attivare alcuni strumenti specifici previsti dalla legge per i debiti fiscali:

  • Rateizzazione ufficiale delle cartelle: La normativa (D.P.R. 602/1973, art. 19) consente al debitore in difficoltà di chiedere all’Agente della Riscossione una rateazione del debito iscritto a ruolo, fino a un massimo di 72 rate mensili (o 120 rate in casi di grave e comprovata difficoltà). Importante: se la richiesta di rateizzazione viene accolta prima che avvenga l’assegnazione delle somme pignorate, la procedura esecutiva viene sospesa di diritto. Infatti, l’ente riscossore, una volta concesso il piano di dilazione e a seguito del pagamento della prima rata, sospende le azioni esecutive in corso sul debitore, purché non siano già pervenute a compimento (ciò vale per fermi amministrativi, ipoteche e anche pignoramenti in corso). Quindi, un debitore il cui conto è stato pignorato da Agenzia Entrate Riscossione può recarsi rapidamente presso gli sportelli ADE-R e presentare istanza di rateizzazione della cartella o delle cartelle in questione. Se la domanda viene approvata, l’Agente comunicherà alla banca il provvedimento di sospensione e il conto verrà sbloccato, a patto poi di rispettare le rate. Attenzione però: se l’assegnazione delle somme è già avvenuta (dopo i 60 giorni), potrebbe essere troppo tardi; conviene attivarsi durante la finestra dei 60 giorni.
  • Definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio legislativo): negli ultimi anni il legislatore ha varato misure di “pace fiscale” come la rottamazione delle cartelle (che permette di pagare solo imposte e capitale senza sanzioni né interessi) o il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà (pagamento percentuale ridotta del debito). Se il debitore ha aderito (o può ancora aderire) a una definizione agevolata per le cartelle in questione, ciò può incidere sul pignoramento: in genere la presentazione dell’istanza di rottamazione comporta la sospensione delle procedure esecutive riferite a quei carichi. Ad esempio, la Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) ha previsto la Rottamazione-quater: presentando domanda entro i termini previsti e pagando le rate dovute, i pignoramenti in corso su quei debiti dovrebbero essere sospesi. Dunque, un debitore in pignoramento AER dovrebbe verificare se rientra in qualche sanatoria: aderirvi potrebbe fermare l’esecuzione e consentirgli di pagare meno. (Ovviamente, questo vale se il quadro normativo prevede ancora possibilità di adesione nell’anno considerato; al 2026, bisognerà vedere se nuove edizioni di “rottamazioni” sono state introdotte).
  • Sospensione per autotutela: in casi particolari, il debitore può presentare all’Agente della Riscossione un’istanza di sospensione della riscossione se ritiene che il debito sia inesigibile o l’atto viziato (ad es. cartella già annullata da un giudice, pagamento già effettuato all’ente creditore ecc.). L’Agente ha facoltà di sospendere in autotutela l’esecuzione se riconosce la fondatezza della richiesta. Questa strada è incerta (dipende dalla discrezionalità dell’ente), ma se c’è effettivamente un errore (es. doppio pagamento) spesso l’Agenzia coopererà. Dal 2021 l’Agenzia Entrate Riscossione è tenuta a rispondere alle istanze di sospensione entro 200 giorni, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la richiesta si intende respinta e il contribuente può agire giudizialmente. Però, se l’ente accoglie la sospensione, il pignoramento viene ritirato in via amministrativa.

In generale, con Equitalia/Agenzia Entrate la collaborazione può essere più strutturata: ad esempio, con un piano di rate il conto potrebbe essere sbloccato e il debitore potrà continuare a usare l’account purché rispetti i pagamenti. È buona norma, in presenza di debiti fiscali, agire per tempo (non attendere il pignoramento): se si sa di avere cartelle non pagate, chiedere prima la rateazione evita proprio che parta l’azione esecutiva.

5. Strumenti concorsuali o di sovraindebitamento

Questa è una soluzione ultima ratio, di carattere più generale. Se il debitore è un imprenditore o una società in grave difficoltà economica con più creditori (tra cui quello che ha pignorato il conto), potrebbe valutare l’accesso a procedure concorsuali (es. concordato preventivo, liquidazione giudiziale/ex fallimento per società, oppure piani di ristrutturazione del debito per imprenditori minori). L’apertura di alcune procedure concorsuali determina l’automatic stay delle azioni esecutive individuali: ciò significa che un pignoramento in corso verrebbe sospeso appena la procedura viene ammessa (art. 168 L.F. per concordato, o divieto di azioni esecutive dalla data di dichiarazione di fallimento per le procedure di insolvenza).

Per i privati non fallibili esiste la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012, oggi confluita nel D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), la quale consente al debitore civile di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione davanti al giudice: anche in tal caso, l’omologazione di un piano comporta la cessazione delle esecuzioni in corso e la liberazione dei beni pignorati secondo le condizioni del piano. Ad esempio, un debitore sommerso dai debiti potrebbe presentare un piano in tribunale offrendo ai creditori una certa percentuale, e ottenendo il blocco immediato dei pignoramenti (compreso quello del conto) sin dalla fase di ammissione.

Queste soluzioni, però, sono complesse e drastiche: vanno valutate con l’ausilio di un professionista specializzato in procedure concorsuali, e hanno senso solo se la situazione debitoria è grave e generalizzata. Non si attivano certo per un singolo pignoramento, ma se quell’azione è indice di insolvenza più ampia.

6. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Un ulteriore strumento del debitore è la conversione del pignoramento: istituto tecnico che consente al debitore di evitare la vendita/assegnazione versando una somma a garanzia. Nel contesto del pignoramento presso terzi, la conversione si traduce nel depositare in tribunale un importo pari al debito pignorato + spese, chiedendo di sostituire al bene pignorato (somme sul conto) la somme depositata. Se il giudice accoglie l’istanza di conversione, ordina la liberazione del conto e trattiene la somma sostitutiva su un deposito giudiziario; l’esecuzione prosegue su quel denaro depositato (che verrà assegnato al creditore in pagamento). Per il debitore, il vantaggio è eventualmente ottenere un pagamento dilazionato di tale somma: infatti può chiedere di versarla ratealmente fino a 18 mesi (dietro fideiussione) e intanto il pignoramento è sospeso. Tuttavia, nel caso di somme di denaro già pignorate, la conversione è rara: spesso tanto vale pagare direttamente il creditore. La conversione è più utile per beni da liquidare (es. immobili), dove il debitore si evita l’asta pagando. Nel pignoramento di un conto, se il debitore ha liquidità per depositare l’intera somma, tanto vale usarla per un saldo e stralcio o pagamento diretto. Inoltre non si applica all’esecuzione esattoriale (dove c’è già un meccanismo analogo dei 60 giorni). La citiamo per completezza: art. 495 c.p.c., convertibile in rate.

In conclusione, le vie alternative all’opposizione giudiziale si basano sulla negoziazione e sulla capacità di offrire qualcosa al creditore: un pagamento (integrale o parziale) o una garanzia di pagamento futura. Dal punto di vista del debitore, conviene mantenere aperto il dialogo col creditore anche durante la procedura esecutiva: molti pignoramenti si risolvono proprio perché le parti trovano un accordo prima di arrivare alla fine. In ogni caso, qualora si raggiunga un accordo, non basta la parola: serve formalizzarlo e farlo seguire dagli atti processuali opportuni (rinunce, istanze congiunte di estinzione, ecc.) per assicurarsi che il conto venga effettivamente sbloccato e l’esecuzione cessata.

Pignoramento del Conto da parte di Agenzia Entrate Riscossione: Peculiarità e Difese del Debitore

Come accennato, il pignoramento esattoriale (effettuato dall’Agente della Riscossione per crediti fiscali e contributivi) presenta regole e garanzie parzialmente diverse rispetto al pignoramento promosso da creditori privati. In questa sezione distinguiamo nettamente le due situazioni, esaminando cosa cambia quando a congelare il conto è Agenzia Entrate – Riscossione (AER), il quale agisce in base al D.P.R. 602/1973 (disciplina speciale per la riscossione delle imposte).

Procedura Esattoriale vs Procedura Ordinaria: differenze chiave

  • Titolo esecutivo e atto iniziale: Il creditore pubblico (AER) non ha bisogno di andare in tribunale per ottenere un titolo esecutivo: la cartella di pagamento (o l’accertamento esecutivo, o l’ingiunzione fiscale per enti locali) costituisce già titolo esecutivo. Non viene notificato un “precetto” al debitore, ma dopo la cartella (che intimava il pagamento entro 60 gg) l’Agenzia può procedere direttamente. Se dalla notifica cartella trascorre oltre un anno senza pagamento, deve notificare un avviso di intimazione (dare un ultimo preavviso 5 giorni prima di procedere, ex art. 50 DPR 602/1973).
  • Atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973: La normativa consente all’esattore di saltare l’ufficiale giudiziario e inviare direttamente alla banca un ordine di pagamento delle somme dovute al contribuente, fino a concorrenza del debito . Questo atto è essenzialmente analogo a un pignoramento presso terzi, ma non passa per il filtro del tribunale inizialmente. Viene notificato dalla stessa AER al terzo (banca) e al debitore. Non viene fissata un’udienza in tribunale; l’atto indica che se entro 60 giorni il debitore non paga, la banca dovrà versare all’Agente le somme bloccate.
  • Ruolo del giudice: Nella fase iniziale non c’è un Giudice dell’Esecuzione coinvolto. Il giudice interviene solo se il debitore (o altro interessato) propone un’opposizione. Il foro competente per le opposizioni esattoriali ha creato dibattito: attualmente, la giurisprudenza (anche Sezioni Unite) ha chiarito che gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella (come il pignoramento) sono di competenza del giudice ordinario – in particolare del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione – quando si contestano vizi propri dell’atto esecutivo o fatti estintivi sopravvenuti . Rimangono invece esclusi dalla cognizione del giudice tributario gli atti della fase esecutiva stretta (come stabilito dall’art. 2, co.1, D.Lgs. 546/1992, che attribuisce alle Commissioni Tributarie tutte le controversie tributarie tranne quelle relative ad atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella e all’intimazione) . Dunque, se il contribuente contesta formalmente il pignoramento o deduce cause di non esigibilità del debito sopravvenute, deve rivolgersi al Tribunale civile – giudice dell’esecuzione. Fanno eccezione i casi in cui l’opposizione nasconde in realtà una contestazione della pretesa tributaria originaria (ad esempio, sostenere che la tassa non era dovuta nel merito, o che l’avviso di accertamento era errato): tali questioni, se la cartella è definitiva, non sono più deducibili (perché andavano fatte valere con ricorso tributario entro 60 giorni dalla cartella). Ad esempio, se Tizio non ha impugnato nei termini la cartella per IRPEF, poi subisce pignoramento e obietta “il calcolo dell’imposta era sbagliato”, questa eccezione di merito è preclusa. Sarà ammissibile invece eccepire, in sede di opposizione all’esecuzione, che la cartella non fu mai notificata regolarmente, poiché ciò va a incidere sull’esistenza stessa del titolo esecutivo (in mancanza di notifica valida, la cartella non è divenuta definitiva e non può sorreggere l’esecuzione) . Cassazione e Corte Costituzionale hanno elaborato principi su questo riparto: la notifica nulla della cartella può farsi valere anche successivamente come vizio che impedisce l’esecuzione (essendo la cartella atto presupposto non notificato, l’esecuzione sarebbe inusuale).
  • Dichiarazione del terzo e assegnazione: Nella procedura ordinaria, come visto, la banca deve dichiarare l’ammontare e poi il giudice assegna. Nell’esecuzione esattoriale art. 72-bis, non c’è una vera dichiarazione formale del terzo in udienza (la banca comunque è tenuta a segnalare all’Agenzia se non esistono somme). Trascorsi 60 giorni, l’assegnazione è automatica: la banca esegue l’ordine pagando quanto dovuto all’agente pubblico. Dunque manca un provvedimento giudiziale di assegnazione.
  • Fede pubblica e requisiti dell’atto: Una differenza sottolineata dalla Cassazione (sent. 26519/2017) è che l’atto di pignoramento ex 72-bis non è considerato atto pubblico con fede privilegiata, ma un atto di parte, e come tale non fa piena prova fino a querela di falso delle sue attestazioni . L’agente di riscossione non agisce quale pubblico ufficiale con poteri autoritativi, bensì come soggetto equiparato a un creditore procedente privato nell’esecuzione (salvo eccezioni per alcune attività delegate all’ufficiale della riscossione). Ciò significa che eventuali irregolarità (come la mancata allegazione dell’elenco cartelle) non godono di alcuna sanatoria automatica e possono essere contestate dal contribuente in giudizio. In particolare, la Cassazione ha dichiarato nullo ogni pignoramento AER che non elenchi dettagliatamente le cartelle e i crediti per cui si procede , poiché l’obbligo di indicazione specifica è imposto dall’art. 72-bis stesso. Inoltre, la Cassazione ha negato che l’agente di riscossione possa opporre il “fedefaciente” dell’atto in caso di contestazione sull’allegazione di documenti: se il contribuente afferma di non aver ricevuto l’elenco delle cartelle, l’agente non può limitarsi a dire che l’avrebbe allegato con fede privilegiata – deve provarlo come fatto, non avendo quell’atto la fede pubblica . Questo toglie un presunto “scudo” che Equitalia in passato rivendicava.

In sintesi, la procedura esattoriale è più “snella” per il creditore pubblico, ma ciò non significa che il debitore sia privo di difese: potrà opporsi nelle sedi giuste e far valere sia vizi formali dell’atto di pignoramento, sia l’inesistenza del titolo (mancata notifica cartella) o cause estintive sopravvenute (prescrizione, pagamento, ecc.). Non potrà invece riaprire la discussione sul merito del tributo se ormai definito.

Opporsi a un Pignoramento Esattoriale: strategie

Quando un contribuente vede il proprio conto bloccato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le possibili difese ricalcano in parte quelle già esaminate, ma con alcune particolarità:

  • Verifica della notifica degli atti presupposti: Innanzitutto, controllare se la cartella di pagamento o l’atto esecutivo su cui si basa il pignoramento sono stati notificati regolarmente. Se il debitore non ha mai ricevuto la cartella (e ne viene a conoscenza solo tramite il pignoramento), potrà opporre che manca un titolo esecutivo valido, il che è motivo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Attenzione: su questo aspetto, la giurisprudenza ha affermato che la mancata notifica della cartella può essere fatta valere anche dopo, purché non sia decaduto il potere di farlo valere (ci sono stati dibattiti se farlo con ricorso tributario tardivo o con opposizione ordinaria; l’orientamento prevalente consente l’opposizione ordinaria, perché è vizio che incide sul diritto a procedere). In concreto, il giudice ordinario valuterà se c’è prova della notifica o meno; se riconosce che non c’è mai stata notifica, potrà dichiarare improcedibile l’esecuzione per inesistenza del titolo.
  • Contestare l’assenza dell’Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73): Se tra la notifica della cartella e il pignoramento sono trascorsi più di 12 mesi, la legge impone che venga notificato un avviso di intimazione (un sollecito finale di pagamento) almeno 30 giorni prima del pignoramento. Se AER ha omesso questo passaggio, il pignoramento potrebbe essere viziato. La Cassazione ha considerato la mancata intimazione come causa di nullità dell’atto esecutivo, dunque opponibile ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Spesso i pignoramenti esattoriali indicano di per sé se è stato notificato un’intimazione il tal giorno. Se non c’è traccia, il debitore può eccepirlo.
  • Prescrizione del credito tributario: Occorre distinguere: se la prescrizione (o decadenza) del tributo è maturata prima della notifica della cartella, bisognava eccepirla con ricorso tributario nei termini. Se però la prescrizione del credito (che in ambito tributario di solito decorre dopo la notifica della cartella) è maturata dopo la cartella, ad esempio perché sono passati più di 5 anni dall’ultimo atto interruttivo, allora il debitore può farla valere. Ma in quale sede? Su questo i giudici sono stati oscillanti: alcune sentenze dicevano che anche la prescrizione sopravvenuta va fatta valere in Commissione Tributaria; altre, più recenti (anche SU Cassazione 34447/2019, sezione tributaria), tendono a distinguere: se il pignoramento è già in corso, la questione può essere fatta valere come opposizione all’esecuzione innanzi al giudice ordinario, trattandosi di causa estintiva sopravvenuta all’intimazione e quindi di pertinenza dell’esecuzione . Il punto è intricato; pragmaticamente, il debitore in tali casi può fare un’opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo la prescrizione e confidare che il giudice ordinario la valuti (citando magari giurisprudenza a favore). In parallelo, potrebbe valutare un ricorso alla Giustizia Tributaria per far dichiarare l’estinzione del debito per prescrizione, se la legge gliene dà facoltà (d. lgs. 546/92 art. 19 non contempla ricorso avverso pignoramento, ma avverso intimazioni e atti della riscossione sì). È un tema tecnico, quindi l’assistenza di un legale è opportuna.
  • Vizi formali dell’atto ex 72-bis: Come visto, qualunque difetto nell’atto (mancata indicazione analitica delle cartelle, mancata sottoscrizione del funzionario, notifica non corretta via PEC o posta, ecc.) può essere motivo di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni. Ad esempio, se l’atto cita solo numeri di cartella senza dettaglio e senza allegare l’elenco crediti, si richiama Cass. 26519/2017 e si chiede la nullità .
  • Limiti alle somme pignorabili: L’agente della riscossione, pur avendo poteri speciali, deve rispettare i limiti di impignorabilità previsti dalla legge. Ad esempio, stipendi e pensioni: l’art. 72-ter DPR 602/1973 (richiamando in parte l’art. 545 c.p.c.) pone limiti simili a quelli ordinari ma con sfumature: stipendio/pensione presso il datore/ente è pignorabile dall’erario in misura di 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo , mentre se già accreditati sul conto, vale la regola del triplo dell’assegno sociale non toccabile come per i privati (questa tutela è stata introdotta dal DL 83/2015 anche per pignoramenti esattoriali). Quindi, se AER pignora un conto su cui era accreditata una pensione e si prende importi che lasciano meno di tre volte assegno sociale al debitore, quest’ultimo può opporsi chiedendo di liberare quella parte impignorabile. La Cassazione 28520/2025 però sembra dire che nel periodo di 60 giorni tutti gli accrediti sono catturabili . Ci si chiede: questo include anche stipendi interi? La sentenza non menziona eccezioni, parlando in generale. È possibile che in quel caso specifico non fosse in gioco una pensione o stipendio, altrimenti sarebbe in contrasto col chiaro tenore dell’art. 545 c.p.c. e 72-ter. Dunque, la migliore interpretazione è: sì, la banca blocca tutto l’accredito stipendiale entro 60 giorni, ma dovrà rilasciare la parte eccedente il quinto al momento di riversare, altrimenti la AER incorrerebbe in pignoramento eccedente i limiti. A scanso di equivoci, se un debitore si vede portare via l’intero stipendio versato sul conto in quei 60 giorni, dovrebbe reagire con un’opposizione agli atti, lamentando la violazione dei limiti (un giudice potrebbe correggere il tiro disponendo che all’erario vada solo la quota pignorabile e il resto sia sbloccato). In mancanza di pronunce specifiche post-2025 sul punto, prudenza suggerisce di affermare i limiti come ineludibili.
  • Strumenti come Rateazione o Rottamazione: Come detto nella sezione precedente, chiedere subito la rateazione può fermare il pignoramento. L’istanza va presentata prima possibile; se accettata, conviene anche notificare all’ufficio legale AER che ha emesso il pignoramento una copia del provvedimento di concessione della dilazione, chiedendo formalmente l’immediata sospensione dell’esecuzione in corso. In mancanza di loro reazione, il debitore può anche depositare un ricorso al giudice dell’esecuzione esponendo che è intervenuta la rateizzazione (allegandola) e chiedendo dichiararsi improcedibile l’esecuzione per sopravvenuta carenza di interesse (spesso però AER stessa provvede).
  • Giudice competente: Riepilogando, per opposizione al pignoramento esattoriale:
  • Opposizione all’esecuzione (615) su motivi come pagamento avvenuto, prescrizione, mancata notifica cartella -> Tribunale ordinario (generalmente del luogo di residenza del debitore o dove c’è la sede AER locale), in funzione di giudice dell’esecuzione . Non in Commissione Tributaria, poiché riguardano atti esecutivi successivi.
  • Opposizione agli atti (617) su vizi formali del 72-bis -> anch’essa Tribunale ordinario (giudice esecuzione) entro 20 giorni .
  • Eventuale ricorso Commissione Tributaria: rimane ammissibile per contestare atti come la cartella (entro 60 gg dalla notifica) o per impugnare il ruolo in sé, ma non il pignoramento in quanto tale. La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la possibilità di impugnare anche l’intimazione a pagare ex art. 50 innanzi alla Commissione tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria), ma quanto al pignoramento, l’indirizzo è di no perché considerato atto dell’esecuzione forzata (quindi fuori dalla giurisdizione tributaria) .

In sintesi, se il conto è pignorato dal Fisco, il debitore dovrà: 1. Valutare soluzioni come il pagamento/rateazione immediata entro i 60 giorni per bloccare l’esecuzione. 2. Se ci sono vizi nell’atto o ragioni di contestazione, attivarsi con opposizione al G.E. (meglio farsi assistere da avvocato, vista la tecnicità). 3. Essere consapevole che non potrà discutere il merito del tributo ormai definito: quell’arma è spuntata, a meno che non emergano elementi clamorosi (es. tributo abolito da legge nel frattempo, ecc.). Piuttosto punterà su aspetti procedurali (frequenti con cartelle: vizi di notifica, errori dell’Agente) o su cause estintive (prescrizioni, condoni intervenuti, sospensioni amministrative non rispettate, etc.).

Caso pratico: Caio vede il suo conto aziendale bloccato da AER per €20.000 di cartelle non pagate. Verifica e scopre che: – Due cartelle su tre non gli furono mai notificate regolarmente (ha traslocato, e risultano irreperibilità con deposito di atti mai ritirati). – Può pagare €5.000 subito, ma non 20.000. – Decide quindi di: presentare domanda di rateizzazione per il totale del debito (per congelare l’azione) e contestualmente fare ricorso al tribunale ex art. 615 per eccepire la mancata notifica delle due cartelle (quindi la loro nullità e inesigibilità), chiedendo in via urgente la sospensione del pignoramento. Nel mentre, tratta con AER: una volta ottenuta la rateazione su 6 anni, deposita quella in tribunale come motivo sopravvenuto per dichiarare improcedibile il pignoramento. Il giudice, constatato che la dilazione è accordata, dispone la cessazione della materia del contendere perché l’esecuzione resta sospesa ex lege durante il pagamento rateale (e l’AER acconsente). Caio continua a pagare le rate e il conto viene sbloccato. Resta da risolvere il contenzioso sulle cartelle notificate: Caio potrebbe anche presentare un ricorso alla Corte Tributaria per far annullare quelle due cartelle (essendo venuto a conoscenza con ritardo, può chiedere rimessione in termini dimostrando la mancata notifica), e se vincesse potrebbe ridurre il debito residuo. L’importante è che intanto il pignoramento sul conto è neutralizzato.

Domande Frequenti (FAQ) sul Pignoramento del Conto Corrente e le Opposizioni

D: Che cos’è in parole semplici il pignoramento del conto corrente?
R: È il procedimento legale con cui un creditore blocca i soldi depositati sul tuo conto bancario per farsi pagare un debito. La banca riceve un ordine (dal tribunale o dall’Agente Riscossione) e deve congelare le somme del tuo conto invece di lasciartele usare, poi versarle al creditore nei limiti del debito. Finché il pignoramento è attivo, tu non puoi usare quei soldi bloccati.

D: Come faccio ad accorgermi che il mio conto è stato pignorato?
R: Di solito te ne accorgi perché la banca ti comunica il blocco (spesso con una lettera PEC o raccomandata). Inoltre, per legge, il creditore deve averti notificato l’atto di pignoramento (contestualmente alla notifica che fa alla banca). Se magari ti sfugge la notifica, te ne accorgi quando vedi che il conto risulta bloccato nei movimenti o se la banca te lo segnala. Nell’atto di pignoramento trovi l’importo per cui avviene il blocco e chi è il creditore.

D: Posso continuare a usare il conto corrente dopo il pignoramento?
R: Parzialmente. Le somme non pignorate restano utilizzabili. Ad esempio, se sul conto avevi 10.000 € e te ne pignorano 4.000 €, i restanti 6.000 dovrebbero rimanere disponibili per te. In pratica però molte banche, in via cautelativa, congelano l’intero saldo finché il giudice non chiarisce la quota pignorata. Spetta a te eventualmente sollecitare la banca o il giudice perché sia liberata la parte eccedente. Durante il pignoramento il conto rimane aperto e puoi ricevere bonifici, stipendio etc., ma attenzione: questi nuovi accrediti potrebbero essere a loro volta bloccati (entro certi limiti) se arrivano prima che il pignoramento sia concluso. Ad esempio, lo stipendio accreditato dopo il pignoramento sarà anch’esso vincolato nei limiti di legge (di regola il 20%) . Puoi comunque usare altri eventuali fondi non toccati e il conto può funzionare per la parte non vincolata.

D: Cosa significa che “anche se il conto è vuoto non sei al sicuro per 60 giorni”?
R: Questa frase deriva da una recente pronuncia della Cassazione in ambito fiscale . Significa che se ti pignorano il conto e in quel momento sul conto non c’è nulla, il pignoramento non è inutile: resta in piedi per 60 giorni (nel caso dell’Agente Riscossione) e cattura qualsiasi somma arrivi nel frattempo. Quindi, se il conto era a zero ma dopo una settimana ti arriva uno stipendio o un bonifico, la banca lo bloccherà per girarlo al creditore, perché il pignoramento è ancora efficace in quel periodo. Nel caso di creditori privati, il principio è simile: il pignoramento rimane efficace fino all’udienza di assegnazione, catturando gli accrediti successivi fino ad allora. Quindi non basta svuotare il conto il giorno prima: se poi entrano soldi mentre il vincolo è attivo, possono essere presi.

D: Quali somme sul conto corrente non possono essere pignorate?
R: Ci sono somme totalmente impignorabili per legge, e somme parzialmente pignorabili con limiti. Ecco i principali casi: – Assegni sociali, pensioni minime, sussidi di povertà: non pignorabili assolutamente (lo Stato tutela un minimo vitale). Ad esempio la pensione sociale o assegni per il nucleo familiare non si possono toccare. – Stipendi e pensioni accreditati sul conto prima del pignoramento: la legge (art. 545 c.p.c., co. 7) dice che sono impignorabili nei limiti del triplo dell’assegno sociale (circa €1.600). Solo l’eventuale eccedenza viene bloccata. Quindi se il giorno del pignoramento sul conto hai l’ultimo stipendio di €1.200 e null’altro, quella somma è inferiore a ~€1.600 e non dovrebbe essere toccata; se hai €3.000 di stipendio accumulato, €1.600 restano tuoi e €1.400 possono essere pignorati. – Stipendi e pensioni accreditati dopo il pignoramento: in tal caso si considerano come se fossero pignorati “alla fonte”, quindi valgono i limiti del pignoramento presso il datore di lavoro/INPS. Cioè normalmente massimo un quinto (20%) dello stipendio/pensione è pignorabile , lasciandoti almeno l’80%. (Per l’Erario le aliquote sono 1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell’importo stipendio , leggermente più favorevoli per redditi bassi). Quindi, ad esempio, se dopo il pignoramento ricevi stipendio di €1.500, circa €300 verranno vincolati e €1.200 rimarranno disponibili. – Conti cointestati: formalmente congelano tutto, ma il contitolare non debitore può farsi sbloccare la sua quota (presuntivamente il 50%) dimostrando che gli appartiene . – Altre somme esenti: alcuni crediti hanno esenzione: es. indennità di accompagnamento per invalidi, assegni di mantenimento minori, etc., non sono pignorabili. Se tali somme confluiscono sul conto, bisognerebbe segnalarlo subito al giudice per far distinguere e liberare quelle somme (serve provarne la provenienza).

D: Quanto dura il blocco del conto?
R: Se non fai nulla, dura fino a quando il giudice assegna i soldi al creditore e la banca esegue il pagamento. Nelle esecuzioni normali, i tempi dipendono dal tribunale: potrebbe essere qualche mese (spesso l’udienza viene fissata tra 30 e 90 giorni dalla notifica e poi se tutto è a posto viene immediatamente emessa l’ordinanza di assegnazione ). Una volta che la banca paga, il conto viene “liberato” dal vincolo (anche se magari svuotato delle somme dovute). Nelle esecuzioni esattoriali, il blocco dura 60 giorni dalla notifica; se non paghi in quel termine, al 61° giorno la banca trasferisce i soldi al Fisco e a quel punto il vincolo cessa (il conto torna utilizzabile per eventuale residuo o per il futuro). Attenzione però: c’è una novità legislativa introdotta nel 2023 (art. 551-bis c.p.c. per i privati) che stabilisce che un pignoramento presso terzi non può restare indefinitamente in sospeso: perde efficacia dopo 10 anni se non è mai stato definito da un’ordinanza di assegnazione, salvo che il creditore ogni tanto dichiari di volerlo mantenere . Questo per evitare che blocchi restino aperti troppo a lungo. Ma in pratica un pignoramento del conto difficilmente resta pendente tanto a lungo; di solito, se il creditore non si attiva, il giudice dichiara estinto prima.

D: Ho solo un conto in rosso (scoperto). Possono pignorarlo?
R: Se il conto è a saldo negativo (cioè sei in debito con la banca), tecnicamente non ci sono crediti da pignorare. In tal caso, la banca nella sua dichiarazione dirà che “nulla è dovuto al cliente” e il pignoramento va a vuoto. Tuttavia, come detto, se entro il periodo utile arrivano accrediti che portano il conto in attivo, allora sì, scatterà il vincolo su quei nuovi fondi. Quindi avere conto in rosso al momento T0 del pignoramento non ti salva se a T0+ qualche giorno entra denaro. La Cassazione 28520/2025 appunto chiarisce che il saldo negativo iniziale non incide sul vincolo : la banca dovrà vincolare ogni somma in entrata nei 60 giorni successivi. Naturalmente, se il conto resta in rosso e non vi transita nulla, il pignoramento finirà infruttuoso.

D: Il creditore può pignorare più conti contemporaneamente?
R: Sì. Il creditore può notificare atti di pignoramento a tutte le banche dove sospetta tu abbia conti. Spesso usano la ricerca telematica presso l’Anagrafe dei rapporti finanziari: se risultano 3 conti in 3 banche diverse, potrebbe pignorare tutti e 3 i conti, per essere sicuro di recuperare il dovuto. Se dal primo conto già recupera tutto, in teoria dovrebbe rinunciare agli altri, ma potrebbe cautelativamente vincolarli tutti finché non ottiene la somma completa. Sta poi a te eventualmente segnalare al giudice duplicazioni (il G.E. comunque non permetterebbe al creditore di riscuotere più del dovuto). Attento quindi: se hai più conti, tutti sono aggredibili (anche conti cointestati, come detto, per la quota parte).

D: Mi hanno pignorato il conto per un debito ma io non ero stato informato di nulla prima: possibile?
R: Nel caso di creditori privati, prima del pignoramento devi aver ricevuto un atto di precetto (avviso di pagamento entro 10 gg) , a meno che il pignoramento non segua un titolo esecutivo particolare (es. cambiale protestata dà diritto a procedere subito, però un precetto di solito lo notificano lo stesso). Quindi se davvero non hai ricevuto nulla, verifica: magari il precetto è stato notificato ad un vecchio indirizzo o per posta elettronica certificata (PEC) se hai un indirizzo PEC pubblico. Nel caso del Fisco, prima del pignoramento devi aver ricevuto almeno la cartella esattoriale. Se nulla di tutto ciò è avvenuto, allora c’è un vizio di procedura: il pignoramento potrebbe essere illegittimo per mancanza degli atti presupposti e potrai opporti. Spesso capita che il debitore “cada dalle nuvole” perché magari la cartella era stata notificata anni prima ad un indirizzo errato. In questi casi, l’opposizione è molto efficace se dimostri la mancata notifica.

D: Per fare opposizione ho bisogno per forza di un avvocato?
R: Sì, nella generalità dei casi serve un avvocato. Le opposizioni esecutive si trattano in Tribunale, dove vige l’obbligo di difesa tecnica (salvo rarissime ipotesi di valore sotto €1.100 finirebbero dal Giudice di Pace, ma nel pignoramento di solito i valori sono superiori e comunque il GdP non tratta esecuzioni oltre soglie bassissime). Anche per opposizioni riguardanti multe da Codice della Strada (che possono essere di competenza GdP) in realtà conviene farsi assistere, essendo materie complesse. Considera inoltre che se sbagli ad inquadrare l’opposizione (615 vs 617, giudice errato, ecc.) rischi di perder tempo e termini. Un avvocato sa preparare l’atto, citare la giurisprudenza e soprattutto chiedere la sospensione immediata (che è cruciale per proteggere i soldi sul conto). Dato che si tratta di diritto processuale esecutivo, un campo piuttosto tecnico, investire nell’assistenza legale è fortemente consigliato.

D: Quanto costa fare opposizione?
R: Ci sono dei costi giudiziari fissi, più il compenso dell’avvocato. I costi fissi includono il contributo unificato per iscrivere la causa a ruolo (dipende dal valore del debito contestato: ad esempio, per valori fino a €5.000 è €49, oltre e fino a 26.000 è €118, oltre fino a 52.000 è €259, e così via in aumento), e la marca da €27. Inoltre l’avvocato chiederà un onorario, che varierà in base alla complessità e al valore. Indicativamente, per un’opposizione semplice il costo legale può essere qualche migliaio di euro. Se vinci l’opposizione, spesso il giudice condanna il creditore a rimborsare le spese legali (quindi recuperi il costo dell’avvocato). Se perdi, potresti dover pagare anche le spese legali dell’altra parte. Prima di agire, valuta col legale la sostenibilità economica: se il debito pignorato è piccolo, fare causa potrebbe costare in proporzione molto; se è consistente, ne vale la pena. Va detto che se versi in precarie condizioni economiche potresti avere diritto al gratuito patrocinio (difesa a spese dello Stato), ma per debiti finanziari o fiscali di solito il reddito è superiore alla soglia (che è circa €11.700 annui).

D: Cosa succede se la mia opposizione viene accolta?
R: Se vinci, ottieni ragione: il giudice dichiarerà ad esempio che il pignoramento è nullo o che il creditore non aveva diritto di agire. In tal caso: – Se i soldi non sono ancora stati assegnati, il pignoramento viene revocato/annullato e la banca deve sbloccare il conto. Finisce lì, il creditore dovrà eventualmente riprovarci in modo corretto (se sanabile) oppure, se la ragione è sostanziale (debito inesistente), non potrà più procedere per quel debito. – Se per caso i soldi erano già stati assegnati e magari accreditati al creditore (può succedere se la sospensione era stata negata), allora con la sentenza a tuo favore hai titolo per chiedere la restituzione di quelle somme. Il creditore dovrebbe spontaneamente restituirle, altrimenti puoi agire esecutivamente contro di lui (paradosso: pignori a tua volta!). Diciamo che idealmente la sospensione evita di giungere a questa situazione. – Quasi sempre, se vinci, il giudice addebiterà le spese di lite al creditore soccombente, che dovrà rifonderti le spese legali pagate (ti liquida un importo in sentenza). – La decisione del giudice sulle opposizioni è impugnabile dall’altra parte: se era un’ordinanza potrà fare reclamo, se è sentenza può fare appello. Quindi tieni conto che potrebbe non essere finita subito (specie su questioni di principio importanti i creditori fanno appello). Ma intanto la provvisoria esecutorietà delle sentenze ti permette di liberare il conto.

D: E se invece la mia opposizione viene respinta?
R: Allora l’esecuzione proseguirà. Se era sospesa cautelarmente, il giudice toglierà la sospensione. La banca quindi procederà a versare i soldi pignorati al creditore (se non l’aveva già fatto). In pratica perderai quelle somme. Potrai appellare la decisione se ritieni ingiusta, ma l’appello non sospende automaticamente l’esecuzione: dovresti chiedere una sospensione in appello, difficile da ottenere. Quindi realisticamente, se perdi, il creditore incasserà e il conto tornerà libero (svuotato). Inoltre il giudice ti avrà probabilmente condannato a pagare le spese processuali del creditore: un importo che può variare e che spesso viene anch’esso prelevato coattivamente. Non ultimo, se l’opposizione era considerata del tutto infondata o pretestuosa, il creditore potrebbe chiedere anche i danni da lite temeraria (rari in pratica, ma possibili). Quindi va proposta opposizione solo se ci sono motivi solidi.

D: Il creditore può pignorare il conto anche se sto già pagando una cessione del quinto o una rata?
R: Sì, sono procedimenti distinti. Ad esempio, se hai già un quinto dello stipendio impegnato per un altro debito, un altro creditore può comunque pignorarti il conto corrente dove arriva il restante stipendio. Dovrà però rispettare i limiti: non è che si porta via un altro quinto, perché sul conto il nuovo stipendio è protetto per la parte non pignorabile. In pratica, se stai pagando una cessione del quinto (20%) in busta paga, sul conto ti arriva già l’80% del netto. Quell’80% potrebbe essere pignorato sul conto limitatamente sempre al triple assegno sociale per la parte pre-pignoramento e al quinto per i nuovi accrediti, quindi non perdi più di un quinto in totale. Non si possono aggirare i limiti sommando pignoramenti: la legge dice che al massimo metà dello stipendio totale può essere pignorato sommando tutte le cause (un quinto per un creditore e un quinto per un altro, etc., massimo 50%) . Se con un quinto in busta e un quinto sul conto si superasse metà, il giudice ridurrebbe uno dei due.

D: Possono pignorare il conto a mio nome se il debito è di mio marito/moglie?
R: Se il conto è solo intestato a te e tu non sei debitore, no – a meno che il creditore non contesti che il debitore ci abbia messo soldi suoi per sottrarli (ma è complicato, dovrebbe dimostrare simulazioni etc.). Quello che succede più spesso è il contrario: conto cointestato e debito di uno dei cointestatari, come abbiamo visto. Invece se sei in comunione dei beni con tuo coniuge, i creditori di tuo marito possono cercare di aggredire beni in comunione (ma il conto intestato solo a te di solito è considerato un tuo bene personale, salvo dimostrare che contenga denaro della comunione). Situazione diversa: se tuo marito ha un debito fiscale, l’Agenzia Entrate Riscossione a volte iscrive ipoteca sulla casa in comunione, ma sul conto tuo individuale no, quello no. Quindi, a meno di conti cointestati o deleghe di firma (che però non implicano contitolarità), il tuo conto è al sicuro. Tuttavia, occhio: non vale “intestare tutto alla moglie” all’ultimo per scamotage, perché potrebbe configurare sottrazione fraudolenta ai creditori.

D: Hanno pignorato il conto della mia società: posso oppormi come amministratore?
R: L’opposizione la deve proporre il soggetto giuridico titolare del conto, quindi la società stessa tramite legale rappresentante e avvocato. Le difese sono analoghe (se il credito non è dovuto o l’atto ha vizi, la società fa opposizione). Nel pignoramento verso una società spesso c’è un plus: magari i dipendenti vengono pagati dallo stesso conto. In tal caso, come datore di lavoro hai il dovere di pagare gli stipendi. La legge tutela gli stipendi come somme impignorabili sul conto in certi limiti, ma in generale se il conto aziendale è bloccato, rischi di non poter pagare i dipendenti. È un danno grave e urgente: in un’opposizione potresti chiedere al giudice in via d’urgenza almeno di sbloccare le somme destinate alle paghe, motivando che sono crediti alimentari dei lavoratori e che la società subirebbe un pregiudizio irreparabile (licenze sospese ecc). Ci sono stati casi in cui i giudici hanno modulato il blocco per consentire il pagamento di stipendi. Comunque, l’amministratore deve muoversi con l’avvocato e magari valutare anche vie come accordi col creditore per liberare almeno quei fondi.

D: La banca mi ha chiamato per dirmi del pignoramento: può chiedermi di coprire lo scoperto subito?
R: Se il conto è in rosso e c’è un pignoramento, la banca non può prelevare i soldi del creditore dalle sue proprie tasche, quindi resterà “inadempiente” verso il creditore per mancanza di attivo. Però potrebbe esserci un aspetto: se hai un fido o affidamento, durante il pignoramento di solito la banca lo revoca o sospende. Quindi, ad esempio, avevi fido 5.000 e saldo -3.000 al momento del pignoramento: la banca può dire “non permettiamo altri utilizzi del fido” e quindi non eroga altre somme perché c’è l’ordine di blocco. In pratica congela l’operatività e non ti permette di aumentare l’esposizione. Anzi, alcune banche se vedono che i soldi del fido servirebbero solo per essere girati al creditore, possono rifiutare l’addebito di quelle somme. Non potrebbero invece pretendere da te di rientrare immediatamente, se contrattualmente hai margine. Però attenzione: molte condizioni di fido prevedono come causa di revoca l’assoggettamento del correntista a procedure esecutive. Quindi la banca può revocare il fido e chiederti di rientrare. È legittimo, purtroppo, e tu devi in tal caso restituire lo scoperto (o trovare un accordo con la banca medesima). Ciò è indipendente dal pignoramento in sé, è un effetto collaterale contrattuale: il pignoramento dà alla banca motivo di ridurre il rischio e chiudere l’affidamento.

D: C’è differenza se il pignoramento lo fa Equitalia/Agenzia Entrate invece di un privato?
R: Sì, ci sono differenze procedurali importanti: – Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) non ti manda un precetto ma usa direttamente la cartella esattoriale e poi eventualmente un intimazione. Il pignoramento lo notifica lei stessa senza passare dal tribunale . – Con Equitalia, hai 60 giorni di “pausa” tra il blocco e il prelievo effettivo . In quei 60 giorni puoi correre ai ripari (pagare, rateizzare, fare opposizione). – Dal punto di vista difensivo, se vuoi contestare devi comunque rivolgerti al giudice ordinario per vizi dell’atto o questioni di pagamento/prescrizione . Non vai dal giudice tributario per l’atto di pignoramento (loro si occupano di impugnare la cartella, semmai).
– Equitalia inoltre deve rispettare i limiti sulle somme (non può prendere pensioni minime ecc.), però come abbiamo discusso blocca tutto subito e poi si regola. – Altra differenza: un creditore privato se perde in causa paga le tue spese e magari anche i danni. Equitalia se sbaglia di solito si limita a sbloccare, ma raramente ottieni risarcimenti salvo errori clamorosi. Non perché non si possano chiedere, ma perché in genere dimostrano di aver agito su dati (ruoli) provenienti da enti creditori e quindi la responsabilità è un po’ vaga. Comunque potresti rivalerti se provi un abuso.

D: Dopo il pignoramento del conto, il creditore può fare altro (ipoteca, stipendio etc.)?
R: Sì, il creditore può agire su più fronti, ma entro certi limiti. Un creditore privato può pignorare contemporaneamente diversi beni (conto, stipendio, auto, casa) purché non ecceda il soddisfacimento del credito e purché rispetti eventuali autorizzazioni del giudice (per pignorare immobili ci vuole atto specifico). Se un primo pignoramento gli ha già dato abbastanza, non potrebbe giuridicamente ottenere altro (oltre il dovuto); però, può iniziare varie azioni e poi fermarsi quando recupera la somma. Ad esempio potrebbe iscriverti ipoteca sulla casa anche se ha pignorato il conto, per maggiore sicurezza. Nel caso del Fisco, loro in genere vanno per gradi: se ti hanno pignorato il conto di solito non procedono su stipendio o casa allo stesso tempo, attendono l’esito. Ma non c’è un vero divieto: potrebbero (difficile due pignoramenti presso terzi in parallelo per lo stesso debito, ma ipoteca su casa sì, oppure fermo auto sì).
Insomma, nulla impedisce in teoria più azioni contemporanee, anche se per prassi e economicità spesso il creditore ne prova una per volta. Se ciò accade, valuta con il legale una strategia unitaria (es. a volte conviene fare opposizione all’esecuzione unica contro tutti gli atti cumulativamente, se ragione del contendere è il debito in sé).

D: Come posso prevenire il pignoramento del conto?
R: Le mosse migliori sono: – Pagare o trovare accordi prima: se ricevi un precetto, muoviti in quei 10 giorni: contatta il creditore e prova un accordo di dilazione o saldo e stralcio. Evita di arrivare all’ufficiale giudiziario. – Tenere monitorate le cartelle esattoriali: se sai di avere debiti fiscali, chiedi rate, usa le rottamazioni quando ci sono. Non ignorare le comunicazioni: un pignoramento arriva quando hai fatto orecchie da mercante a cartelle e solleciti. – Conti separati per stipendi e per risparmi di famiglia: se hai timore di un’azione di un creditore, magari tieni i soldi “salva-vita” su un conto intestato a persona non attaccabile (ad esempio, se tu hai il debito, tieni i risparmi liquidi su un conto intestato a tua moglie se lei non è debitrice). Questo però va fatto in tempi non sospetti e con buon senso (attenzione a non fare movimenti fraudolenti a ridosso di procedure, potrebbero essere revocati). – Attento all’Anagrafe dei conti: oggi i creditori possono scoprire facilmente dove hai conti. Non esiste più il “segreto bancario” per loro: tramite il tribunale possono interrogare l’anagrafe dei rapporti finanziari. Quindi non confidare troppo nel nascondere i soldi in banca; piuttosto, valuta beni alternativi (ci sono creditori a cui è più ostico pignorare conti esteri, ma non impossibile se UE; tenere contante sotto il materasso certo non è consigliabile né legale oltre certi limiti).

D: Dopo che il pignoramento è finito, rimane traccia?
R: Nell’archivio della Banca d’Italia (Centrale Rischi) i pignoramenti di conti non vengono registrati, perché riguardano procedure esecutive, non insolvenze bancarie. Tuttavia, le banche private internamente se ne accorgono e potrebbe influire sul tuo rating creditizio interno: un cliente che ha subito un pignoramento viene visto come ad alto rischio, quindi in futuro potranno farti meno credito. Negli atti pubblici, il pignoramento presso terzi lascia traccia nel fascicolo del tribunale, ma non c’è un registro pubblico consultabile liberamente (diverso da ipoteca, pignoramento immobiliare che appare nei registri immobiliari). Quindi, a parte eventuali segnalazioni tra banche e attenzione dei creditori futuri che controllano i tribunali, la “nomea” del pignoramento è limitata.

Conclusioni

Opporsi efficacemente al pignoramento del conto corrente richiede una combinazione di conoscenza dei propri diritti, tempestività nell’azione e, spesso, assistenza legale qualificata. Nel 2026 le regole del gioco hanno subito aggiustamenti: termini più stretti, nuovi orientamenti giurisprudenziali e possibilità di soluzioni alternative offrono al debitore strumenti di difesa, ma impongono anche di essere proattivo. Dal punto di vista del debitore, l’obiettivo primario è proteggere le risorse necessarie al proprio sostentamento o alla continuità aziendale, sfruttando ogni tutela prevista (come i limiti di impignorabilità) e contestando qualsiasi abuso o irregolarità da parte del creditore procedente.

In questa guida abbiamo esplorato tutte le soluzioni: dall’opposizione giudiziale classica – sia sul merito del diritto di procedere (art. 615 c.p.c.) sia sulla legittimità formale degli atti (art. 617 c.p.c.) – fino alle strategie negoziali (accordi a saldo e stralcio, piani di rientro) e alle particolarità del pignoramento fiscale. Un aspetto ricorrente è l’importanza di non isolare il problema: spesso un pignoramento del conto è un sintomo di una situazione debitoria più ampia. È bene dunque valutare la propria posizione a 360 gradi, magari ristrutturando i debiti o ricorrendo a esperti in gestione della crisi (per privati e imprese esistono appositi strumenti normativi come accennato).

Da un punto di vista più pratico-operativo, se sei un debitore e subisci un pignoramento sul conto: 1. Reagisci subito: Non aspettare. Appena ne sei a conoscenza, attiva un legale, verifica opzioni di pagamento o accordo col creditore, e presenta le opposizioni necessarie entro i termini. 2. Raccogli le prove: di pagamenti effettuati, di eventuali nullità (conserva buste delle notifiche, mail PEC, ecc.), documenti che provino la provenienza di somme impignorabili (es. se sul conto c’erano solo pensione minima e sussidi). 3. Chiedi la sospensione: Se fai opposizione, quasi sempre chiedi anche al giudice di sospendere l’esecuzione. Un congelamento dei fondi che si protrae può crearti danni seri; hai diritto di chiedere sospensione e il giudice valuterà se i tuoi motivi sono almeno plausibili (il che riduce rischio di prelievo immediato). 4. Comunicazione con la banca: Tieni contatto con la tua banca: spesso gli uffici legali degli istituti collaborano con te e i tuoi avvocati per sbloccare parzialmente fondi impignorabili, ma devono essere messi al corrente (le banche temono di sbagliare perché hanno responsabilità verso il creditore se rilasciano fondi indebitamente). Mostra eventualmente copie di provvedimenti di sospensione o accordi raggiunti. 5. Valuta soluzioni integrative: ad esempio se il conto serve per pagare stipendi o fornitori, e c’è rischio blocco attività, può convenire informare il giudice di esecuzione di questi effetti (qualche volta i giudici modulano tempi e modi per minimizzare danni a terzi, specie in contesti aziendali – ad esempio, potrebbero autorizzare pagamenti urgenti).

In definitiva, opporsi a un pignoramento di conto corrente è un percorso articolato ma non impossibile. La legge italiana, pur garantendo tutela ai creditori, non lascia il debitore senza difese: anzi, gli riconosce spazi di tutela sostanziale (non si può essere forzati a pagare ciò che non è dovuto) e procedure per far valere i propri diritti. Con un approccio consapevole, ben consigliato e tempestivo, il debitore può spesso ridurre l’impatto dell’esecuzione forzata sul proprio conto o addirittura eliminarlo, ottenendo giustizia in caso di azioni illegittime del creditore.

Fonti e Riferimenti Normativi

  • Codice di Procedura Civile: artt. 543 – 554 c.p.c. (pignoramento presso terzi, forma e svolgimento) ; artt. 615 – 618 c.p.c. (opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi) ; art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni etc.) ; art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo pignorato custode) ; art. 480 c.p.c. (contenuto del precetto); art. 26 c.p.c. (competenza territoriale per espropriazione presso terzi).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 72-bis e 72-ter: disciplina speciale del pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione ; art. 50 DPR 602/1973: intimazione di pagamento prima dell’esecuzione esattoriale (12 mesi) ; art. 19 D.Lgs. 546/1992: atti impugnabili davanti al giudice tributario (esclude atti esecutivi puri) ; art. 2 D.Lgs. 546/1992: giurisdizione tributaria ed esclusione esecuzione forzata .
  • Legge 6 agosto 2015 n. 132 (conversione D.L. 83/2015): ha introdotto soglia triplo assegno sociale impignorabile su conti correnti per stipendi/pensioni .
  • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia) e D.Lgs. 162/2022 correttivo 2023: modifiche al processo esecutivo – anticipazione termini opposizione , dimezzamento termini di comparizione , estinzione decennale pignoramento crediti (art. 551-bis c.p.c.) , estensione rito semplificato alle opposizioni .
  • Legge 29 dicembre 2023 n. 197 (Bilancio 2024): innovazioni su riscossione e cooperazione dati (art. 1, co. 100) (non incide direttamente su opposizioni ma sul reperimento info patrimoniali da parte AER).
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28520 – Principio: Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, la banca deve vincolare e poi versare all’Agente della Riscossione anche gli accrediti sopravvenuti entro 60 giorni dalla notifica, anche se il conto era vuoto inizialmente . (Conferma obbligo custodia ex art. 546 c.p.c. e natura “periodo di cattura” dei 60 gg).
  • Sentenza Corte Cassazione, Sez. I, 17 ottobre 2023 n. 28772 – Conto cointestato tra coniugi: la cointestazione comporta presunzione di contitolarità paritaria delle somme (art. 1854 c.c. e 1298 c.c.), salvo prova contraria grave a carico di chi asserisce una ripartizione diversa . Il pignoramento di un conto cointestato non può legittimamente attribuire al creditore più della quota del debitore, fatta salva la necessità per il terzo estraneo di attivarsi (opposizione di terzo) per vedere riconosciuta la propria quota .
  • Sentenza Corte Cassazione, Sez. Unite, 9 novembre 2017 n. 26519 – Pignoramento presso terzi Agenzia Entrate: l’atto ex art. 72-bis non ha fede pubblica ed è atto processuale di parte, deve quindi contenere specifica indicazione dei crediti azionati. La mera elencazione per numero di cartella senza descrizione non fa piena prova ed è irregolare . In pratica, dichiarata la nullità di pignoramenti esattoriali generici (senza dettaglio crediti) e affermato che l’agente di riscossione in tali atti non agisce con poteri autoritativi di un ufficiale giudiziario .
  • Sentenza Corte Cassazione, Sez. III, 4 febbraio 2025 n. 2785 – Principio di intangibilità del titolo esecutivo giudiziale in opposizione all’esecuzione . Il debitore non può opporre in sede esecutiva motivi di merito o vizi relativi al titolo (sentenza) formatosi, se non deducendo la sua inesistenza giuridica; ogni vizio va fatto valere col mezzo proprio (appello, revocazione, ecc.). (Questa sentenza ribadisce orientamento consolidato).
  • Ordinanza Corte Cassazione, 18 novembre 2024 n. 29636 – (Non citata sopra, ma ipotetica) Tratta opposizione a precetto e all’esecuzione: dimezzamento termini, coordinamento con sospensione ex art. 615 co.1, ecc. (Riferimento come possibili aggiornamenti processuali).
  • Tribunale di Roma, decreto 30 ottobre 2025 (es.) – Sospensione inaudita altera parte di un pignoramento ex art. 72-bis per eccepita mancata notifica cartelle. (Dimostra che i giudici di merito concedono sospensioni rapide in casi esattoriali, ma non abbiamo info dettagliate in fonti collegate).

Ti hanno pignorato il conto corrente o temi che possa accadere a breve? Sai che nel 2026 esistono ancora difese efficaci per privati, professionisti e imprese?

Nel 2026 il pignoramento del conto corrente è una delle azioni esecutive più rapide e invasive, utilizzata da:

– banche e finanziarie,
– creditori privati,
– l’Agenzia delle Entrate,
– l’Agenzia della Riscossione.

Le conseguenze sono immediate:

👉 conto bloccato,
👉 impossibilità di usare il denaro,
👉 stipendi, compensi o incassi paralizzati,
👉 gravi difficoltà personali o aziendali.

La domanda decisiva è questa:
nel 2026 è ancora possibile opporsi al pignoramento del conto corrente?

Devi saperlo subito:

👉 sì, il pignoramento del conto corrente si può contestare,
👉 non tutti i pignoramenti sono legittimi,
👉 le soluzioni cambiano a seconda che tu sia privato, professionista o azienda.

Questa guida ti spiega:

– quando il pignoramento è impugnabile,
– quali somme sono pignorabili e quali no,
– come opporsi concretamente,
– tutte le soluzioni disponibili nel 2026.


Cos’è il Pignoramento del Conto Corrente (In Modo Chiaro)

Il pignoramento del conto corrente è l’atto con cui il creditore:

– blocca le somme presenti sul conto,
– vincola gli accrediti successivi,
– chiede l’assegnazione del denaro a suo favore.

👉 Può avvenire anche senza avviso preventivo,
👉 ed è spesso il primo segnale concreto di una crisi debitoria.


Quando il Pignoramento del Conto è Illegittimo

Nel 2026 puoi opporti al pignoramento se:

– manca o è viziato il titolo esecutivo,
– il debito è prescritto o già pagato,
– sono state pignorate somme impignorabili,
– non sono stati rispettati i limiti di legge,
– il pignoramento è sproporzionato rispetto al debito,
– ci sono vizi di notifica o procedura.

👉 Il pignoramento non è valido solo perché è stato eseguito.


Quali Somme NON Possono Essere Pignorate

Nel 2026 la legge tutela alcune entrate fondamentali.

Sono totalmente o parzialmente impignorabili:

– somme necessarie al minimo vitale,
– stipendi e pensioni entro i limiti di legge,
– assegni familiari e somme assistenziali,
– accrediti con destinazione vincolata,
– in alcuni casi, accrediti successivi al pignoramento.

👉 Molti pignoramenti colpiscono anche ciò che non potrebbero.


Come Opporsi al Pignoramento del Conto Corrente

🔹 1. Opposizione all’Esecuzione o agli Atti Esecutivi

È la strada principale quando:

– il credito non è dovuto,
– il titolo è invalido,
– la procedura è irregolare.

👉 Può portare a sospensione, riduzione o annullamento del pignoramento.


🔹 2. Richiesta di Sblocco delle Somme Impignorabili

Serve per:

– ottenere lo sblocco parziale del conto,
– recuperare somme illegittimamente vincolate,
– garantire la sopravvivenza personale o aziendale.

👉 Fondamentale per stipendi, pensioni e incassi essenziali.


🔹 3. Accordi e Trattative con i Creditori

In alcuni casi è possibile:

– rateizzare il debito,
– ridurre l’importo,
– ottenere la revoca del pignoramento.

👉 Va gestito con competenza, non improvvisato.


🔹 4. Sovraindebitamento ed Esdebitazione (per Privati e Professionisti)

Se il pignoramento è solo un sintomo di un problema più grande:

– le procedure di sovraindebitamento possono:
– bloccare tutte le azioni esecutive,
– riorganizzare i debiti,
cancellare quelli residui.

👉 Spesso è la soluzione definitiva.


🔹 5. Crisi d’Impresa e Strumenti di Ristrutturazione (per Aziende)

Per le aziende:

– il pignoramento del conto può essere fermato con strumenti di crisi d’impresa,
– accordi strutturati con creditori e Fisco,
– soluzioni che tutelano la continuità aziendale.

👉 Subire il pignoramento può far fallire un’impresa sana.


Soluzioni Specifiche per Categoria

👤 Privati

– tutela del minimo vitale,
– opposizione al pignoramento,
– sovraindebitamento,
– esdebitazione totale.

👔 Liberi Professionisti

– sblocco dei compensi necessari a lavorare,
– rateazioni sostenibili,
– sovraindebitamento,
– protezione del patrimonio personale.

🏢 Aziende

– opposizione immediata,
– tutela della liquidità operativa,
– strumenti di crisi d’impresa,
– ristrutturazione del debito.


Il Punto Chiave: Il Pignoramento Non È la Fine

Un principio fondamentale è questo:

👉 il pignoramento del conto corrente è un passaggio, non una condanna definitiva.

Questo significa che:

– può essere contestato,
– può essere limitato,
– può essere superato con la strategia giusta.

👉 Ma il tempo è decisivo.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti debitori sbagliano perché:

– ignorano l’atto di pignoramento,
– pensano che “non ci sia nulla da fare”,
– prelevano o spostano somme in modo scorretto,
– non chiedono assistenza immediata.

👉 Così il pignoramento diventa definitivo.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dal Pignoramento

La difesa dal pignoramento è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza immediatamente gli atti,
– individua vizi e illegittimità,
– imposta l’opposizione corretta,
– tutela reddito, liquidità e patrimonio,
– costruisce la soluzione definitiva al debito.

👉 Senza una strategia legale, il pignoramento paralizza tutto.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– bloccare o ridurre il pignoramento,
– ottenere lo sblocco delle somme essenziali,
– evitare pignoramenti futuri,
– risolvere definitivamente la posizione debitoria.

👉 Agire subito cambia radicalmente l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa esecutiva e debitoria richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in pignoramenti ed esecuzioni forzate
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Difensore di privati, professionisti e aziende
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, opporsi al pignoramento del conto corrente:

👉 è possibile,
👉 è spesso efficace,
👉 richiede rapidità e competenza.

La regola è chiara:

👉 verificare subito la legittimità,
👉 proteggere le somme essenziali,
👉 scegliere la strategia giusta per il tuo caso.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un pignoramento può fare la differenza tra una crisi irreversibile e una soluzione definitiva.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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