Come Difendersi Da Un Accertamento Fiscale Sui Ricavi Di Una Società

L’accertamento fiscale sui ricavi di una società è una delle contestazioni più frequenti e pericolose, perché l’Agenzia delle Entrate tende a ricostruire ricavi presuntivamente non dichiarati, con recupero di imposte, IVA, sanzioni elevate e interessi, spesso su più annualità.

In molti casi l’Amministrazione utilizza presunzioni, ricostruzioni induttive o parametri statistici, mettendo in discussione la contabilità societaria anche quando formalmente corretta.

Il rischio è concreto:
ricavi mai incassati o correttamente contabilizzati possono essere riqualificati come “occultati”, generando accertamenti fiscali molto onerosi.

Molti si chiedono:
“Possono accertare ricavi senza prove dirette?”
“Basta una presunzione per aumentare il fatturato?”
“Devono dimostrare gli incassi reali?”
“Come può difendersi concretamente una società?”

È fondamentale chiarirlo subito:
l’accertamento sui ricavi non è automatico né incontestabile.
Deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e può essere efficacemente contrastato.


Cos’è l’accertamento fiscale sui ricavi

L’accertamento sui ricavi consiste nella contestazione di:

• maggiori fatturati non dichiarati
• ricavi extracontabili
• vendite o prestazioni ritenute non fatturate
• corrispettivi presunti superiori a quelli dichiarati
• ricostruzioni induttive del volume d’affari

È uno strumento incisivo, ma soggetto a limiti rigorosi.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i ricavi

Le contestazioni più frequenti si basano su:

• incongruenze tra fatturato e costi
• antieconomicità apparente
• ricarichi ritenuti insufficienti
• studi, indici o analisi statistiche
• indagini finanziarie
• disconoscimento della contabilità

Ma le presunzioni economiche non sono prove automatiche.


Il rischio più grave: ricavi presunti e tassazione indebita

Il vero pericolo è che:

• vengano ricostruiti ricavi inesistenti
• si recuperino imposte su somme mai incassate
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga compromessa

Anche quando non esiste alcun incasso occulto.


L’errore più grave: accettare la ricostruzione del Fisco

Molte società sbagliano quando:

• non contestano le presunzioni utilizzate
• accettano parametri astratti
• non difendono la contabilità
• non spiegano le dinamiche economiche reali
• rinunciano a una difesa tecnica

La ricostruzione dell’Ufficio non è vincolante.


Accertamento sui ricavi e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• la contabilità regolare ha valore probatorio
• l’antieconomicità è solo un indizio
• le presunzioni devono essere gravi e concordanti
• i ricavi devono essere effettivi
• il contribuente può fornire prova contraria

Senza prova concreta di maggiori incassi, l’accertamento è illegittimo.


Quando l’accertamento sui ricavi è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• la contabilità è formalmente corretta
• la ricostruzione è solo presuntiva
• i parametri utilizzati sono astratti
• i ricarichi sono giustificabili
• manca prova di incassi non dichiarati
• la motivazione dell’atto è generica
• non esiste un incremento patrimoniale

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica dei metodi di ricostruzione dei ricavi
• difesa della contabilità aziendale
• spiegazione delle dinamiche economiche
• contestazione delle presunzioni automatiche
• ricostruzione analitica dell’attività
• valutazione delle sanzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa economica e giuridica, non solo contabile.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• il recupero fiscale si consolida
• scattano sanzioni e interessi
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire tempestivamente è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• tassazione di ricavi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui ricavi

Se la società riceve un accertamento sui ricavi:

• non accettare automaticamente la contestazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica il metodo di ricostruzione
• difendi la contabilità e i dati reali
• ricostruisci le dinamiche economiche
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo società coinvolte in accertamenti sui ricavi, contrastando ricostruzioni induttive, presunzioni infondate e recuperi fiscali ingiustificati.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• difendere la regolarità della contabilità
• smontare le presunzioni del Fisco
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale


Agisci ora

Un ricavo non esiste solo perché il Fisco lo presume.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un accertamento fiscale molto pesante.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato i ricavi della tua società,
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Introduzione

Un accertamento fiscale sui ricavi è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o altri Organi di controllo) contesta che una società ha dichiarato un volume d’affari (ricavi) inferiore a quello effettivamente conseguito. In pratica, il fisco può procedere – tramite accessi, ispezioni o invio di questionari – alla ricostruzione induttiva dei ricavi non dichiarati, applicando i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973 (in particolare l’art. 39). Chi riceve un avviso di accertamento deve subito attivare una difesa tecnica accurata, raccogliendo la documentazione aziendale e valutando le strade di opporsi all’atto.

In questa guida aggiornata (gennaio 2026), rivolta ad avvocati, imprenditori e contribuenti avanzati, esaminiamo tappe, strumenti e strategie di difesa per resistere efficacemente a un accertamento sui ricavi. Viene fornito un quadro completo di normativa, prassi e giurisprudenza più recente, con riferimenti a sentenze autorevoli, tabelle di confronto, domande e risposte frequenti e simulazioni pratiche.

1. Cos’è e come funziona l’accertamento sui ricavi

  • Quadro normativo – L’accertamento dei ricavi si basa principalmente sull’art. 39 del D.P.R. 600/1973, che consente all’Amministrazione finanziaria di correggere la base imponibile se la contabilità è irregolare. In particolare:
  • Accertamento analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/73): è applicabile quando le scritture contabili sono incomplete, inesatte o false. In tal caso il fisco può «colmare le lacune» con presunzioni semplici (sempre che siano gravi, precise e concordanti) sui ricavi suppletivi presunti .
  • Accertamento induttivo puro (art. 39, co.2, lett. d) DPR 600/73): è più restrittivo. Se la contabilità è totalmente inattendibile (ad es. assenza di libro inventari o rimanenze), l’ufficio può ignorarla quasi del tutto e ricostruire i ricavi con presunzioni supersemplici, prive anche dei requisiti di gravità, precisione e concordanza .
  • Metodi presuntivi – L’art. 39, comma 2 prevede anche altri metodi (indagine di settore, studi di benchmark, ecc.) che si applicano nei casi specifici previsti dalla legge e integrano o sostituiscono la normale tenuta contabile.
  • Fasi della verifica fiscale – Prima dell’avviso formale, l’amministrazione può effettuare un accesso/ispezione/visita in azienda (art.32-33 DPR 600/73), seguita da un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che contestualizza le irregolarità. È previsto il contraddittorio preventivo (art.12, L.212/2000) prima della decisione finale, ove si può fornire documentazione chiarificatrice. In caso di risposta insoddisfacente, l’Amministrazione emette l’avviso di accertamento (per maggiori IRES/IRPEF, IVA, IRAP ecc.), illustrando calcoli e motivazioni della revisione dei ricavi.
  • Presunzioni e onere della prova – Una volta attivato l’accertamento induttivo, la giurisprudenza ha chiarito che in presenza di anomalie contabili gravi (fatture false, contabilità parallela, registri omessi) l’Agenzia può basarsi anche su un unico elemento indiziario grave per ricostruire i ricavi . In tali casi l’onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare contrariamente l’erroneità delle ricostruzioni del fisco . La Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato che quando l’ufficio usa presunzioni attendibili (fatture inesistenti, procedure penali, ecc.), “l’onere della prova si sposta interamente sul contribuente” . Un altro recente orientamento ricorda che anche se l’accertamento non prescinde totalmente dalla contabilità, il contribuente deve provare – con documenti scritti – ogni costo necessario a spiegare i maggiori ricavi accertati .
  • Principio di capacità contributiva – Anche nei casi di ricostruzione induttiva, il fisco non può tassare senza tener conto dei costi: va rispettato il principio costituzionale della capacità contributiva (art.53 Cost.). Ciò significa che devono essere comunque consentite al contribuente quote di deducibilità dei costi effettivi sostenuti, almeno in parte proporzionale ai ricavi. La Cassazione ha ribadito di recente che “anche in caso di accertamento basato su presunzioni, l’Agenzia delle Entrate deve considerare una quota di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva” . In pratica, se il fisco presume un maggior ricavo, il contribuente può pretendere – sulla base di spese documentate – una riduzione del reddito imponibile anche in contenzioso.

2. Cause comuni di accertamento dei ricavi

Gli indicatori di rischio che spesso portano l’Agenzia a contestare i ricavi sono:
Contabilità “in nero”: aperture di conti separati fuori libro, fatturazioni presso terzi in contabilità a scopo evasivo. Ad es., la Cassazione 2017/9442 ha stabilito che una contabilità parallela (scritture extra-contabili) costituisce “elemento probatorio valutabile contro l’imprenditore” , giustificando di per sé l’uso di presunzioni.
Saldi di cassa negativi: registrare periodi con cassa in rosso (disavanzo di cassa) è sintomo di ricavi non contabilizzati. Secondo la giurisprudenza, un saldo di cassa minore di zero “denota l’omessa contabilizzazione di attività non registrate in misura almeno equivalente al disavanzo, salva la prova contraria” . La Cassazione (ord. 31866/2025) ricorda che la chiusura “in rosso” significa automaticamente che le uscite hanno superato le disponibilità, ipotizzando ricavi non rilevati . In tali casi, il metodo induttivo è legittimo e l’onere di prova spetta al contribuente .
Margini di ricarico anomali: ricavi nettamente inferiori a valori di mercato o costi incredibilmente bassi possono essere considerati indizio di evasione. Una sentenza di Cassazione ha evidenziato che la gestione antieconomica (ricavi troppo bassi o addirittura sotto costo) «costituisce di per sé una presunzione valida» per accertare maggiori ricavi, poiché è “schiacciare di prove” che l’impresa non può operare sistematicamente con margini irrisori senza motivo . (In un caso pratico, le vendite di auto a prezzi anormalmente bassi con fornitori “cartieri” hanno portato alla ricostruzione induttiva dei ricavi .)
Attività delittuose o penali: indagini penali a carico di soci o dipendenti (ad es. per frode o omessa fatturazione) sono spesso rilevate dall’Agenzia come gravi indizi di evasione. Se esistono procedimenti penali paralleli relativi a fatture false, ciò sposta automaticamente il sospetto sui ricavi aziendali.
Studi di settore e parametri: per determinati settori (es. commercio, artigianato, professioni) l’algoritmo degli studi di settore o parametri fiscali può segnalare discordanze tra reddito dichiarato e modello di business. Se un contribuente appare non congruo rispetto ai parametri (ricavi troppo bassi rispetto a spese e investimenti dichiarati), l’ufficio può avvalersi di criteri induttivi appositi per stimare i ricavi.

Questi fattori (e altri – ad esempio l’ammontare sospetto di prelevamenti/versamenti bancari non giustificati) determinano la motivazione nell’avviso di accertamento. La difesa dovrà confutare singolarmente ogni presunzione sospetta, con controprove affidabili (fatture, documenti bancari, perizie, ecc.).

3. Strategie di difesa amministrativa e stragiudiziale

Quando l’accertamento è in corso (ovvero prima di passare in giudizio), il contribuente può tentare le seguenti azioni difensive:

  • Contraddittorio istruttorio: se l’atto è un invito a comparire o un processo verbale di constatazione, si può rispondere con memorie, documenti e chiarimenti all’Ufficio. È fondamentale depositare ogni prova che dimostri la correttezza del reddito dichiarato (accordi commerciali, elenchi vendite, pagamenti, perizie di mercato). Il contribuente ha diritto a consultare la documentazione in possesso dell’Erario (es. analisi dei corrispettivi segnalati, estratti di banche dati interne) e a essere ascoltato (art.12 L.212/2000). Una difesa ben articolata in questa fase può limitare l’area di controversia.
  • Accertamento con adesione: entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso, la società può accordarsi con l’Agenzia (art.6 DL 218/1997) per definire bonariamente il maggior ricavo contestato, pagando una somma ridotta. L’adesione consente di contenere sanzioni (tipicamente ridotte di 1/3 o 2/3) e interessi, evitando il contenzioso. Conviene farla valutando il trade-off tra il riconoscimento di un debito certo e i rischi (e costi legali) del ricorso. Importante: una volta firmato l’accordo, non si potrà più impugnare quell’avviso.
  • Richiesta di autotutela: se l’avviso contiene evidenti errori materiali o giuridici (per esempio il calcolo fiscale è palesemente sbagliato o si basava su dati incompleti), è possibile chiedere all’Ufficio di revocare o modificare l’atto. L’autotutela (art.37 DPR 600/73 e art.2 L.212/2000) non garantisce tempi certi, ma può essere efficace se emergono fatti nuovi (nuova documentazione chiarificatrice o errata interpretazione della norma). Ad esempio, se la società dimostra che gli “utili occultati” imputati al socio in realtà non sono mai distribuiti (come in una recente vicenda Cassazione 2024) potrebbe ottenere la rettifica extragiudiziale.
  • Conciliazione giudiziale: dopo aver promosso un ricorso in Commissione Tributaria (vedi oltre), si può chiedere al giudice tributario una conciliazione (art.48-ter D.lgs. 546/92). Ciò si tenta normalmente alla prima udienza di appello. In conciliazione il contribuente e l’Ufficio raggiungono un compromesso – spesso con forti riduzioni di sanzioni e interessi – senza attendere la sentenza. Si chiude così la controversia giudiziaria per evitare rischi di soccombenza.
  • Rateazione e definizione agevolata: pur non essendo una forma di difesa in senso stretto, nel caso di esito sfavorevole è utile valutare forme di pagamento agevolato (rateazione del carico tributario) o eventuali definizioni agevolate previste dalla legge (ad esempio, l’istituto del ravvedimento operoso prima dell’accertamento, oppure sanatorie straordinarie in vigore).

4. Procedura contenziosa e consigli pratici

Se non si concorda con l’accertamento e non si aderisce, si passa alla fase di contenzioso tributario: occorre proporre appello alla Commissione Tributaria Provinciale (in 60 giorni dalla notifica) . Nel corso del giudizio, consigliamo:

  • Documentazione completa: raccogliere copie di tutte le fatture emesse e ricevute, contratti di vendita/fornitura, ordini clienti, scontrini/corrispettivi, scritture contabili integrative (es. giustificativi di cassa), estratti conto bancari, libri sociali, perizie di stima. L’onere di provare (come detto) passa al contribuente una volta che il fisco porta presunzioni credibili. Bisogna dunque dare prova positiva della realtà economica: se il fisco ricostruisce maggiori ricavi, il contribuente deve dimostrare concretamente quali costi supplementari (ancorché non fatturati) sono stati sostenuti per giustificare tale aumento . In altre parole, non basta contestare astrattamente il metodo dell’ufficio: servono conti e ricevute che motivino il reddito aziendale effettivo.
  • Controbasi delle presunzioni: nelle memorie difensive occorre smontare punto per punto le presunzioni del fisco. Per esempio, se vengono attribuiti ricavi per vendite inesistenti, va dimostrato che quelle fatture erano soggettivamente inesistenti (o viceversa legittime). Se l’ufficio ha utilizzato contratti preliminari o valutazioni di stima, si può proporre una controperizia che mostri valori di mercato diversi. In generale, bisogna dimostrare coerenza dei dati dichiarati (scartando anomalie ingiustificate). In caso di contabilità in nero, si può allegare la contabilità ufficiale regolare prodotta in banca dati o successivamente nelle verifiche.
  • Vantaggio della cognizione piena: il processo tributario non prevede limiti di prova come in sede penale; si possono acquisire documenti nuovi (memorie integrative, CTU su punti di fatto, testimonianze di fornitori/cliente) purché siano pertinenti e tempestivi. A differenza dell’avviso, la commissione ha potere di valutare liberamente tutte le prove offerte. Anzi, secondo Cassazione la perizia del tribunale (ad es. CTU che mette in dubbio la ricostruzione) deve essere correttamente acquisita e valutata prima di decidere .
  • Aspetti procedurali: porre attenzione al rispetto delle forme (termine per il reclamo al giudice, motivazione dell’atto, notifiche, etc.). In particolare, un avviso privo di motivazione adeguata può essere annullato per violazione del diritto di difesa (art.3 L.241/90 e art.7 L.212/00). Occorre segnalare ogni vizio formale (ad es. notifiche fatte a indirizzo errato, copie tardive del PVC, ecc.).

Tabella 1. Metodi di accertamento dei ricavi e onere della prova

Metodo di accertamentoNormativaCondizioniOnere della provaNote
Analitico-induttivoArt.39(1), lett. d) DPR 600/73Contabilità incompleta, inesatta o falsa (fatture mancanti/inidonee). L’Agenzia applica presunzioni semplici gravi, precise e concordanti .Inizialmente su Agenzia (deve dimostrare presunzioni); una volta fornito l’“impianto” (es. prove della frode), tocca al contribuente provare con documenti che l’accertamento è errato, attestando ulteriori costi giustificativi .L’ufficio “colma i vuoti” delle scritture con indizi (es. fatture inesistenti). Se attendibile, fa scattare inversione onere .
Induttivo puroArt.39(2), lett. d) DPR 600/73Scritture totalmente inattendibili o omesse (es. libro inventari mancante). L’Agenzia può prescindere dai dati contabili e usare presunzioni supersemplici .Sempre sul contribuente: egli deve confutare o giustificare la ricostruzione anche se basata su presunzioni deboli .La contabilità è considerata “inesistente”: Cassazione (ord. 1880/2024) conferma che in questi casi anche senza presunzioni gravi il fisco può procedere .
Presuntivo da parametriArt.39(2), lett. e) DPR 600/73Applicabile ad attività soggette a studi di settore o parametri. Se il reddito dichiarato è al di sotto di quanto indicato dallo studio, l’accertamento si basa sulle percentuali del settore.Contribuente deve dimostrare le difformità dei parametri (es. regimi speciali) o fornire giustificazioni economiche.Non considerato qui, ma esiste come forma indiretta (c.d. “accertamento per studi di settore”, ora mod. parametri).
Sintetico (per capacità contributiva)Art.38 DPR 600/73, art.54 TUIRQuando esistono incongruenze fra il reddito presunto e indizi (utile IRPEF/IRAP, o patrimoni). Non si fonda sui ricavi, ma su indicatori di capacità contributiva (es. patrimoniale o anomalo).Presunzione legale invertita: il contribuente deve provare che gli indicatori stimano eccessivamente il reddito.È un metodo residuale, più legato al reddito complessivo e al patrimonio del contribuente piuttosto che ai ricavi d’impresa. Non analizzato in dettaglio qui.

5. Tavole di confronto e riepilogo

Tabella 2. Strumenti di difesa e definizione del contenzioso

StrumentoNormativaTermine di attivazioneCaratteristiche principali
Accertamento con adesione (accordo)Art.6, DL 218/1997Entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.Permette di definire consensualmente l’accertamento versando imposte ridotte e sanzioni ridotte (spesso di 1/3). Blocca l’azione contenziosa una volta concluso.
Ricorso in Commissione Tributaria ProvincialeArt.19, D.lgs. 546/1992Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o della CARTELLA.Contro l’avviso di accertamento o altri atti esattoriali. Richiede atto scritto e motivato. Comporta spese legali. Si svolge con udienze, può proseguire in appello.
Mediazione/ConciliazioneArt.48-ter, D.lgs. 546/1992 (novellato)Entro prima udienza di impugnazione (se previsto).Tentativo di conciliazione giudiziale davanti al giudice tributario per chiudere il contenzioso con un accordo. Non sempre obbligatoria (cfr. DL 4/2022, DL 220/2023).
Autotutela (revoca/modifica)Art.37, DPR 600/73 e art.2 L.212/2000Fino a decadenza dell’atto (5 anni in generale).Richiesta all’Agenzia di revocare o correggere un avviso. Utile in presenza di errori o in caso di nuova documentazione probatoria. Spesso usata per rettifiche minori.
Definizione agevolataVarie disposizioni (es. L.197/2022)Legata a singoli provvedimenti (Es. rottamazioni).Rientra in processi straordinari di sanatoria o rateazione. Non è una difesa diretta, ma può limitare sanzioni e interessi del debito definito.

6. Domande e risposte frequenti (FAQ)

  • D: Ho ricevuto un avviso di accertamento sui ricavi. Qual è il mio primo passo?
    R: Verificare subito la documentazione richiesta dall’avviso e dal PVC allegato. Identificare esattamente quali periodi e quali ricavi sono contestati. Rivolgersi a un professionista per organizzare la difesa. È essenziale non ignorare l’atto e rispettare i termini per agire. Contemporaneamente, raccogliere tutta la contabilità dell’azienda (fatture emesse e ricevute, registri di magazzino e cassa, documenti bancari) in modo da poter dimostrare ogni voce di reddito. Preparare una risposta scritta all’Ufficio entro i termini del contraddittorio, esponendo argomenti e produzioni documentali volte a smentire le contestazioni.
  • D: Quali sanzioni potrei subire se l’accertamento viene confermato?
    R: Se l’Agenzia dimostra maggiori ricavi non dichiarati, si dovranno pagare le imposte supplementari (es. maggiori IRES/IRAP), gli interessi di mora e le sanzioni tributarie. Le sanzioni sulle imposte evase possono arrivare fino al 200-240% in assenza di adesione o ravvedimento, ma di solito vengono ridotte in contenzioso. Nel procedimento con adesione e conciliazione è possibile ottenere uno sconto sulle sanzioni (spesso al 10-20% dell’imposta evasa, rispetto al 100% previsto). È cruciale dunque valutare subito se definire bonariamente o spingersi in giudizio, tenendo conto dei possibili risparmi di sanzioni.
  • D: Nel caso di contabilità semplificata, posso comunque essere soggetto ad accertamento sui ricavi?
    R: Sì. Anche le ditte individuali e società in contabilità semplificata sono tassate sui ricavi. Se la contabilità è inidonea a dimostrare il reddito (ad esempio per minori obblighi di registrazione), l’Agenzia può applicare metodi presuntivi analoghi (anche sintetici). Nel contenzioso, può essere chiesto di dimostrare costi reali sostenuti (riconducendo spese professionali o investimenti anche se non imputati sui registri) per ridurre l’imponibile.
  • D: La buona fede dell’imprenditore può escludere un accertamento sui ricavi?
    R: In linea di principio no. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è sufficiente la sola buona fede: quando emergono indizi gravi (es. uso di fatture fittizie o ricavi sottostimati), l’accertamento resta legittimo anche se il contribuente sostiene di aver agito in buona fede . Spetta comunque a chi detiene i dati fiscali (l’Amministrazione) fornire prove oggettive della frode; ma se esistono presunzioni credibili, il contribuente dovrà provarne l’infondatezza con documenti concreti .
  • D: Posso richiedere una consulenza tecnica (CTU) durante il processo tributario?
    R: Sì. Il giudice tributario può disporre una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) qualora vi siano questioni tecniche, economiche o contabili complesse. Se il contribuente ritiene che l’Agenzia abbia sbagliato nel ricostruire i ricavi (ad esempio con perizie di mercato errate), può chiedere al giudice di nominare un proprio consulente. Bisogna però sollevare l’eccezione in tempo utile e motivarla adeguatamente. Attenzione: una CTU non può essere ignorata; la Cassazione richiede che le conclusioni della perizia tecnica vengano attentamente valutate nel giudizio .
  • D: Cosa succede se non impugno l’avviso entro il termine di 60 giorni?
    R: L’accertamento diventa definitivo (procede a cartella esattoriale) e perde la possibilità di opposizione ordinaria. Il contribuente potrà ancora chiedere autotutela o ricorso straordinario, ma con minori tutele e sulla base delle stesse motivazioni precedentemente espresse. È dunque fondamentale aderire ai termini, anche per bloccare l’efficacia esecutiva dell’atto contestato.

7. Simulazioni pratiche (casi esemplificativi)

  • Caso 1: S.r.l. edile con contabilità in ritardo – Una società di costruzioni riceve un accertamento per l’anno 2022, in base a un’ispezione della Guardia di Finanza. I revisori hanno notato che il registro di carico e scarico e il registro IVA vendite non erano aggiornati e che il saldo di cassa è rimasto per mesi negativo. L’Agenzia, quindi, presuppone l’omesso incasso di lavori per circa 200.000€. La società deve raccogliere immediatamente tutte le fatture di vendita emesse nei mesi contestati e i contratti con i clienti, per dimostrare il reale ammontare dei lavori completati. Se esistono documenti (ricevute di pagamento, autorizzazioni comunali) che giustificano buona parte del debito segnalato, vanno prodotti. Nel caso, la contabilità in rosso attiva il metodo induttivo puro . In difesa, si calcola comunque quanti costi per materiali e manodopera sono stati sostenuti (anche non fatturati), in modo da imputare la differenza ai costi piuttosto che ai ricavi. Se i costi documentati sono in grado di giustificare quasi tutto il presunto maggior ricavo, si potrà chiedere la remissione in termini o la conversione dell’accertamento in una rettifica più piccola, sostenendo il principio di correlazione tra costi e ricavi .
  • Caso 2: Negozio di e-commerce con fatture internazionali – Un negozio on-line (S.r.l.) che vende prodotti elettronici all’estero non ha registrato in Italia tutti i corrispettivi ricevuti su una piattaforma estera. L’Agenzia ricostruisce i ricavi basandosi sugli accrediti bancari ricevuti dall’estero nel periodo (art.32 DPR 600/73, presunzione sui movimenti bancari). Secondo una recente Cassazione, anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sent. 228/2014) la presunzione di cui all’art.32 permane: i versamenti ingiustificati sono imputati a ricavi soprattutto per i professionisti, e per le società di capitali l’onere grava sul contribuente . In difesa, l’azienda dovrà dimostrare che quegli accrediti non erano ricavi (ad es. vendite internazionali già tassate all’estero) oppure che non erano imponibili (ad es. acconti o rimborsi spese). È cruciale richiedere subito alla banca le certificazioni Swift e ai clienti internazionali i documenti che spiegano la transazione. In contenzioso, si può far riferimento ai principi di Cassazione secondo cui la sola buona fede (o l’estraneità delle somme) deve essere dimostrata dal contribuente .
  • Caso 3: Società familiare a base ristretta – In una S.r.l. a partecipazione familiare, il fisco riscontra utili contabilizzati ma non distribuiti: sospetta quindi utili occultati ai soci (riduzioni extra-bilancio). L’Agenzia notifica un avviso al socio amministratore per maggiori quote di utile imputate pro quota. La Cassazione 2024 (ordinanza 28337/2024) ha stabilito che nei casi di società a ristretta base partecipativa si applica una forte presunzione di distribuzione di utili non dichiarati . Per difendersi, la società dovrà dimostrare che gli utili non percepiti sono stati reinvestiti nell’attività, esibendo estratti contabili di finanziamenti soci o investimenti documentati. Anche qui l’onere probatorio è ribaltato: bisogna fornire elementi concreti che contraddicano la presunzione di “utile occultato”. Se non si riesce a fornire prove alternative, la presunzione opera a svantaggio del contribuente .
  • Caso 4: Agenzie fraudolente (case phantom) – In un’impresa di commercio, l’Ufficio accerta maggiori ricavi basandosi su fatture ricevute da fornitori poi rivelatisi “cartiere” (aziende fantasma). Considera questi acquisti fittizi, ridiscostando ricavi e detraendo IVA illegittimamente. L’impresa dovrà quantomeno argomentare di aver agito secondo normale diligenza – ma la Cassazione 2025 (ord. 27118/2025) ribadisce che spetta al contribuente dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche possibili sui fornitori quando emergono indizi di frode . In pratica bisogna produrre documenti (visure camerali, corrispondenze, contratti) che attestino l’operatività dei fornitori all’epoca. Se non sufficiente, si valuta la rateizzazione delle imposte contestate e l’eventuale adesione per scongiurare il contenzioso penale tributario.

8. Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali

La difesa in accertamento sui ricavi si fonda su vari riferimenti legislativi: in particolare il D.P.R. 600/1973 (artt.12, 32-39 in materia di accertamenti e indagini), il D.P.R. 633/1972 (disciplinante l’IVA), la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente, artt. 7, 12, 17, che tutelano diritti e tempi del contribuente nei procedimenti tributari), e il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (normativa del processo tributario). Anche l’art.53 della Costituzione (capacità contributiva) vincola la determinazione dell’imponibile.

La giurisprudenza recente è ricca di sentenze che hanno fissato principi chiave sulla prova, sulle presunzioni e sui limiti dell’accertamento induttivo. Tra le più significative, citiamo:
Cass. civ., Sez. V, ord. 9 ott. 2025, n. 27118 – ha stabilito che in presenza di contabilità falsificate da fatture inesistenti, l’Ufficio può ricorrere a presunzioni semplici e l’onere di provare la reale entità dei costi spetta al contribuente .
Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ago. 2025, n. 23741 – ha ribadito il principio della capacità contributiva: anche in accertamento induttivo occorre riconoscere una quota di costi deducibili per non violare il diritto costituzionale alla capacità contributiva .
Cass. civ., Sez. V, ord. 6 dic. 2025, n. 31866 – ha confermato che saldi di cassa negativi, a contabilità in rosso, implicano per presunzione legale ricavi non rilevati (salvo prova contraria) ; inoltre ricorda che l’onere di smentire tale ricostruzione incombe sul contribuente .
Cass. civ., Sez. V, ord. 23 nov. 2020, n. 26554 – ha affermato che è legittimo tassare i ricavi derivanti da vendite online (commercio elettronico) anche senza accertata mala fede del venditore .
Cass. civ., Sez. VI, sent. 12 apr. 2017, n. 9442 – ha statuìto che la contabilità “non ufficiale” (ad esempio registrazioni in nero) è comunque mezzo di prova nei confronti del contribuente ; ha inoltre precisato che l’imprenditore deve dimostrare costi supplementari in caso di maggiori ricavi accertati .
Cass. civ., Sez. V, ord. 8 mar. 2023, n. 6874 (Cass. Civ. 8 marzo 2023) – ha confermato che l’inversione dell’onere della prova opera in caso di contabilità infedele e che il contribuente deve documentare la reale situazione economica.
Corte Cost. sent. 10/2023 – ha affermato che, nel rispetto della capacità contributiva, in presenza di ritenuti proventi non dichiarati l’Amministrazione deve tener conto dei costi effettivamente sostenuti dal contribuente.
Corte Cost. sent. 228/2014 – ha dichiarato inammissibile la presunzione di ricavo derivante dai prelievi bancari per i professionisti, ma questa decisione non ha pienamente esteso l’effetto alle società (cfr. Cass. 29739/2025).

Tutti i principi giuridici richiamati devono guidare la strategia difensiva: in particolare, la difesa dovrà sempre chiedere al giudice di applicare correttamente queste regole di prova e di condotta dell’Amministrazione, sottolineando eventuali violazioni di principio o errori logici.

9. Conclusioni

Difendersi da un accertamento sui ricavi richiede profonda preparazione tecnica, attenzione procedurale e tempestività. Dal punto di vista del contribuente, è essenziale:

  • Non sottovalutare mai l’avviso e agire tempestivamente (rispondere al contraddittorio, eventualmente accordarsi con adesione o ricorrere entro i termini).
  • Documentare ogni voce di reddito e ogni correlato costo con registri regolari, fatture e contratti: il contribuente deve mettere tutto sul tavolo.
  • Ricordare i principi chiave fissati dalla giurisprudenza: un ricavo non dichiarato può essere accertato anche solo da elementi indiziari seri , e in tali casi chi deve provare l’errore è il contribuente . Allo stesso tempo, va sempre richiamato il principio di capacità contributiva, pretendendo deduzioni di costi congrui .
  • Impiegare tutte le strade possibili per definire la controversia a condizioni più favorevoli (adesione, conciliazione, ravvedimento) e prepararsi bene alle fasi di giudizio (appello e, se necessario, Cassazione).

Una difesa efficace non si limita a contestare formalmente l’atto, ma si basa sulla preparazione materiale di dati economici e sulla corretta applicazione delle norme di prova. In ogni caso, consultare tempestivamente un consulente tributario o un avvocato esperto è determinante.

Infine, ricordiamo che il contenzioso tributario è in continuo aggiornamento. Le norme di recente introduzione (come i meccanismi di conciliazione obbligatoria, le nuove regole sulla mediazione, etc.) e le ultime sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale devono essere costantemente monitorate per formulare strategie difensive attuali ed efficaci.

Fonti

  • Normativa Italiana: art.12, 32-39 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600; art.54 TUIR; art.7, 12, 17, 37 della L.27/7/2000 n. 212 (“Statuto del contribuente”); D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (processo tributario); D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 (mediazione civile/tributaria); altre disposizioni tributarie correlate (es. art.32 DPR 600/73, artt.18-21 T.U.I.R., ecc.).
  • Giurisprudenza di legittimità: Cassazione Civile, Sez. Tributaria, ord. 9 ottobre 2025 n. 27118 ; ord. 23 agosto 2025 n. 23741 ; ord. 6 dicembre 2025 n. 31866 ; ord. 8 marzo 2024 n. 1880 ; ord. 23 novembre 2020 n. 26554 ; sent. 12 aprile 2017 n. 9442 ; ord. 23 novembre 2020 n. 26554 ; altre su presunzioni d’imposta (es. ord. 6874/2023).
  • Corte Costituzionale: sent. 10/2023, 137/2025, 228/2014.

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Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate concentra una parte rilevante dei controlli proprio sugli accertamenti dei ricavi societari, soprattutto quando:

– i ricavi dichiarati risultano incoerenti rispetto ai costi,
– i margini sono ritenuti troppo bassi,
– emergono scostamenti rispetto a medie di settore o ISA,
– vengono utilizzati accertamenti bancari,
– l’attività appare antieconomica secondo l’Amministrazione.

Le conseguenze possono essere molto gravi:

👉 accertamento di maggiori ricavi,
👉 recupero di IRES, IRAP e IVA,
👉 sanzioni elevate e interessi,
👉 controlli estesi ad altri esercizi,
👉 responsabilità per amministratori e soci.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale sui ricavi di una società?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 il Fisco non può basarsi solo su presunzioni astratte,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.

Questa guida ti spiega:

– perché il Fisco contesta i ricavi,
– su quali basi nasce l’accertamento,
– quali difese funzionano davvero,
– il ruolo centrale dell’avvocato tributarista.


Perché il Fisco Contesta i Ricavi di una Società

L’Agenzia delle Entrate contesta i ricavi quando ritiene che:

– siano stati omessi o sottofatturati,
– la contabilità non rappresenti la realtà economica,
– i prezzi praticati siano inferiori a quelli di mercato,
– i flussi finanziari non coincidano con il fatturato dichiarato,
– la gestione risulti antieconomica.

👉 Il Fisco guarda al risultato complessivo,
👉 non solo alle singole fatture.


Gli Strumenti Usati dal Fisco per Accertare i Ricavi

Nel 2026 gli accertamenti sui ricavi si basano spesso su:

accertamenti bancari (versamenti = ricavi presunti),
– studi di settore e ISA,
– confronti con medie di mercato,
– analisi dei margini di profitto,
– presunte incongruenze contabili,
– accertamenti induttivi o analitico-induttivi.

👉 Questi elementi sono indizi,
👉 non prove automatiche di evasione.


Il Rischio Maggiore: Accertamento Induttivo

Quando il Fisco ritiene inattendibile la contabilità, può:

disconoscerla parzialmente o totalmente,
– ricostruire i ricavi in modo presuntivo,
– stimare un reddito “teorico”,
– estendere il recupero a più annualità.

👉 Qui il danno fiscale può diventare molto elevato.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Difendere la Contabilità Regolare

Un principio fondamentale è questo:

👉 una contabilità regolare non può essere ignorata senza prove concrete.

Se i libri sono:

– formalmente corretti,
– coerenti tra loro,
– supportati da documentazione,

👉 il Fisco non può sostituirli con mere presunzioni.


🔹 2. Contestare l’Antieconomicità Presunta

Molti accertamenti si fondano sull’idea che:

– “con questi costi avresti dovuto guadagnare di più”.

👉 Ma attenzione:

👉 l’antieconomicità non è una prova,
👉 è solo un indizio.

La società può:

– applicare politiche di prezzo aggressive,
– lavorare con margini ridotti,
– attraversare fasi di mercato difficili.

👉 Il Fisco non può imporre un utile minimo.


🔹 3. Analizzare e Giustificare i Flussi Bancari

Negli accertamenti bancari:

– i versamenti vengono spesso presunti ricavi,
– i prelevamenti presunti costi in nero o utili occulti.

👉 Ogni movimento va spiegato analiticamente,
👉 dimostrando quando è non imponibile.


🔹 4. Spiegare Prezzi, Sconti e Politiche Commerciali

Prezzi bassi non significano evasione se:

– sono giustificati da strategie di mercato,
– derivano da sconti, promozioni, stock, concorrenza,
– sono coerenti con la realtà operativa.

👉 La politica commerciale va spiegata, non subita.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a Questionari e PVC

È il primo momento decisivo.

Serve per:

– spiegare il modello di business,
– giustificare ricavi e margini,
– evitare l’accertamento definitivo.

👉 Una risposta debole rafforza la tesi del Fisco.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile quando:

– parte delle contestazioni è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– serve una soluzione controllata.

👉 Va valutato strategicamente, non accettato per paura.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’accertamento è fondato su presunzioni,
– mancano prove di ricavi non dichiarati,
– la ricostruzione del Fisco è illogica o sproporzionata.

👉 Molti accertamenti sui ricavi vengono annullati o ridotti.


Il Punto Chiave: Il Fisco Deve Provare i Maggiori Ricavi

Un principio fondamentale è questo:

👉 i maggiori ricavi devono essere dimostrati, non ipotizzati.

Questo significa che:

– i confronti statistici non bastano,
– le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti,
– il contribuente ha sempre diritto alla prova contraria.

👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte società sbagliano perché:

– accettano passivamente l’antieconomicità,
– non spiegano margini e strategie,
– rispondono senza una difesa tecnica,
– pagano per timore di aggravamenti.

👉 Così l’accertamento diventa definitivo.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti dei ricavi è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza la base dell’accertamento,
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👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

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Conclusione

Nel 2026, un accertamento fiscale sui ricavi di una società:

👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia tecnica e giuridica solida.

La regola è chiara:

👉 analizzare l’accertamento,
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