Accertamento Fiscale Per Transfer Pricing Non Conforme: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per transfer pricing non conforme è una delle contestazioni più complesse e rilevanti in ambito internazionale, perché consente all’Agenzia delle Entrate di rettificare i prezzi applicati nelle operazioni infragruppo e recuperare maggiori imposte, sanzioni e interessi.

Le imprese appartenenti a gruppi multinazionali sono sempre più esposte a controlli sui prezzi di trasferimento, soprattutto quando l’Amministrazione ritiene che le operazioni tra società correlate non siano avvenute a valori di mercato.

Il rischio è concreto:
una rettifica sul transfer pricing può generare recuperi fiscali molto elevati, spesso su più annualità, con effetti diretti sulla redditività e sulla stabilità finanziaria dell’impresa.

Molti si chiedono:
“Se il Fisco non condivide i prezzi, può rettificarli?”
“La documentazione mi protegge davvero?”
“Basta uno scostamento per subire un accertamento?”
“Come posso difendermi da una rettifica così tecnica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il transfer pricing non è una scienza esatta.
La rettifica non è automatica e può essere efficacemente contestata con una difesa tecnica, economica e giuridica adeguata.


Cos’è il transfer pricing e perché viene contestato

Il transfer pricing riguarda i prezzi applicati nelle operazioni tra:

• società appartenenti allo stesso gruppo
• imprese controllate o collegate
• soggetti residenti in Paesi diversi
• entità con rapporti di controllo o influenza

Il principio cardine è quello del valore normale di mercato, ma la sua applicazione richiede valutazioni complesse e discrezionali.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta il transfer pricing

Le contestazioni più frequenti si basano su:

• prezzi ritenuti non allineati al mercato
• margini considerati troppo bassi in Italia
• metodi di determinazione contestati
• analisi di comparabilità ritenute errate
• documentazione giudicata insufficiente
• presunta delocalizzazione degli utili

Ma non ogni differenza di margine è indice di elusione.


Il rischio più grave: rettifica dei prezzi e recupero di imposte

Il vero pericolo è che:

• i prezzi infragruppo vengano rideterminati
• aumenti il reddito imponibile in Italia
• si recuperino imposte per più anni
• si applichino sanzioni molto elevate
• maturino interessi pluriennali
• si creino doppie imposizioni internazionali

Anche in presenza di operazioni reali e coerenti.


L’errore più grave: pensare che la valutazione del Fisco sia insindacabile

Molte imprese sbagliano quando:

• accettano la rettifica come inevitabile
• non contestano il metodo utilizzato
• non difendono l’analisi di comparabilità
• non valorizzano la documentazione predisposta
• non dimostrano la coerenza economica
• rinunciano a una difesa specialistica

Le rettifiche di transfer pricing sono altamente contestabili.


Transfer pricing e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• il valore di mercato è un intervallo, non un numero fisso
• più metodi possono essere corretti
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le rettifiche devono essere motivate
• la documentazione ha valore difensivo
• la doppia imposizione deve essere evitata
• l’analisi economica è centrale

Se la metodologia è coerente, la rettifica è illegittima.


Quando l’accertamento per transfer pricing è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• le operazioni infragruppo sono reali
• i prezzi rientrano in un range di mercato
• la documentazione è completa e coerente
• il metodo scelto è economicamente corretto
• la motivazione dell’atto è generica
• il Fisco utilizza comparabili inadeguati
• non viene considerato il contesto del gruppo

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi approfondita dell’avviso di accertamento
• verifica del metodo applicato dall’Ufficio
• revisione dell’analisi di comparabilità
• valutazione economica delle funzioni svolte
• difesa della documentazione predisposta
• contestazione delle presunzioni utilizzate
• coordinamento con la fiscalità internazionale
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa tecnica, economica e giuridica, non improvvisata.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• il recupero d’imposta si consolida
• si applicano sanzioni rilevanti
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa strutturale

Agire subito è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata difesa può portare a:

• recuperi fiscali ingiustificati
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• doppia imposizione internazionale
• perdita di competitività
• danni patrimoniali rilevanti

Il danno è fiscale e strategico.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per transfer pricing

Se ricevi un accertamento per transfer pricing non conforme:

• non accettare automaticamente la rettifica
• non pagare senza un’analisi specialistica
• verifica il metodo utilizzato dal Fisco
• rivedi l’analisi di comparabilità
• valorizza la documentazione esistente
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e internazionale, assistendo imprese e gruppi multinazionali nei contenziosi in materia di transfer pricing, contrastando rettifiche non conformi e recuperi fiscali indebiti.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento sul transfer pricing
• difendere la metodologia adottata
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• prevenire la doppia imposizione
• bloccare la riscossione
• tutelare la stabilità economica del gruppo


Agisci ora

Il transfer pricing non è un’equazione matematica imposta dal Fisco.
Ma una rettifica non difesa può trasformarsi in un accertamento estremamente oneroso.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato il transfer pricing della tua impresa,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la correttezza delle tue operazioni infragruppo, prima che una valutazione discrezionale diventi definitiva.

Introduzione

L’accertamento per prezzi di trasferimento (transfer pricing) riguarda le transazioni infragruppo di merci, servizi, prestiti o royalties tra società appartenenti allo stesso gruppo, spesso aventi residenze fiscali diverse. Il legislatore italiano – in linea con il Modello di Convenzione OCSE e l’art. 9 del Modello OCSE – ha introdotto l’art. 110, comma 7, del TUIR per garantire che tali transazioni siano valutate “alle condizioni di libera concorrenza” tra soggetti indipendenti. In pratica, se una società italiana vende beni o presta servizi a una controllata estera a un prezzo inferiore (o superiore) rispetto a quello di mercato, l’ufficio può rettificare il reddito imponibile italiano eliminando la differenza rispetto al valore normale. L’art. 110 prevede infatti che «i componenti di reddito (…) da operazioni infragruppo con imprese non residenti controllanti, controllate o collegate sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza» .

Tale disciplina non è un’ordinaria norma antielusiva: essa è finalizzata a una corretta assegnazione del reddito tra le imprese del gruppo che operano in giurisdizioni diverse . Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate conta l’anomalia del prezzo (in termini di reddito sopravvalutato o sottovalutato), non l’elemento psicologico del presunto abuso. I profitti e i costi infragruppo devono semplicemente rispecchiare quelli praticati sul mercato . Se questa condizione non sussiste, il reddito d’impresa può essere integrato o rettificato. L’onere di prova, in base alla giurisprudenza consolidata, grava in primo luogo sull’Amministrazione finanziaria, la quale deve solo dimostrare l’esistenza di transazioni infragruppo a prezzi anormalmente bassi (o alti) rispetto al mercato . Una volta provato questo fatto, l’onere si sposta sul contribuente (società/debitore) di provare che quei corrispettivi sono conformi ai prezzi di libera concorrenza .

1. Quadro normativo e principi fondamentali

  • Art. 110 TUIR: è la norma base sul transfer pricing. Stabilisce che i componenti positivi e negativi di reddito di transazioni infragruppo (con controllante/controllata collegata) si determinano come se operassero soggetti indipendenti. Di fatto, se un prezzo infragruppo è inferiore al valore normale di mercato, parte del reddito deve essere riallineato al mercato . Tale riallineamento può portare a maggiori imposte IRES in capo alla società italiana (e, per conseguenza, a un minor costo deducibile ai fini IRAP). L’intervento dell’Amministrazione finanziaria è consentito solo se deriva un aumento di reddito imponibile italiano.
  • Principio di libera concorrenza: In passato si faceva riferimento al “valore normale” (ex art. 9 TUIR), oggi esplicitamente sostituito dal “principio di libera concorrenza” . Questo adegua la norma nazionale al modello OCSE (Modello 2017) e alle linee guida internazionali (Linee guida OCSE 2017 e 2022). In sostanza, conta che il prezzo infragruppo sia quello che due imprese indipendenti avrebbero pattuito in analoghe circostanze.
  • Linee guida e metodi di confronto: Nel Decreto MEF 14 maggio 2018 sono state emanate le linee guida italiane di attuazione dell’art. 110, c.7, che recepiscono le definizioni e i metodi OCSE . Vengono indicati i cinque metodi riconosciuti: a) prezzo di controllo (CUP), b) prezzo di rivendita (RPM), c) costo maggiorato (CPM), d) margine netto di transazione (TNMM), e) ripartizione degli utili (Profit split). Le linee guida ribadiscono che non esiste una gerarchia vincolante di metodo: va scelto quello più appropriato al caso concreto, tenendo conto di prodotti, funzioni aziendali, rischi assunti e asset coinvolti . La Corte di Cassazione conferma che, ove possibile, va preferito il confronto diretto tramite metodo CUP . D’altro canto, l’Amministrazione può ricorrere anche a metodi indiretti (TNMM o CPM) se mancano transazioni comparabili dirette, fermo restando l’obbligo di dimostrare adeguata comparabilità tra soggetti e funzioni .
  • Soggetti coinvolti: Per l’applicazione della norma è necessario un rapporto di “controllo” o “collegamento” qualificato tra le imprese (controllo diretto/indiretto al di là dei limiti societari formali) e prezzi infragruppo anomali che alterino la base imponibile. La Cassazione ha chiarito che per il TP la nozione di controllo è più ampia rispetto al codice civile: basta un’influenza determinante, anche senza possedere la maggioranza azionaria . Di conseguenza, ogni operazione (vendita di beni, prestazione di servizi, royalties, finanziamenti, ecc.) tra società italiane e straniere controllate/controllanti rientra nel TP, applicando regole analoghe a quelle internazionali.
  • Norme di richiamo e procedure collegate: Il transfer pricing si interseca con altre disposizioni procedurali, ad es. l’art. 31-bis del DPR 600/1973: quando si intendono rettificare componenti infragruppo in anni precedenti (i.e. con “benefici fiscali”), l’ufficio deve prima effettuare un contraddittorio preventivo con il contribuente dando almeno 90 giorni per produrre prove e documenti . Inoltre, dal 2010 è previsto il regime opzionale di documentazione TP: le imprese possono adottare facoltativamente le procedure di legge (documentazione nazionale ed internazionale secondo DM 6/4/2018) per autocertificare la congruità, ottenendo l’esonero dalle maggiori sanzioni se poi l’accertamento dovesse avvenire.

2. Obblighi del contribuente e documentazione

  • Adempimenti documentali: In Italia non esiste (ancora) un obbligo di legge generalizzato di documentare ex ante i prezzi di trasferimento, ma è presente un regime opzionale. Con il D.M. 6 aprile 2018 le imprese (anche individuali) possono predisporsi la documentazione (nazionale e Master File/Local File in italiano) secondo criteri definiti. L’adesione volontaria a questo regime consente di non incorrere nelle sanzioni aggravate se verranno rilevate incongruenze. In caso contrario, il contribuente rischia sanzioni ordinarie per infedele dichiarazione o per violazione del principio di libera concorrenza (art. 5 del D.Lgs. 471/97 e 100/D.Lgs. 471/97, sanzioni dal 90 al 180% dell’imposta evasa).
  • Funzioni e analisi economica: A prescindere dall’eventuale regime documentale, è fondamentale che la società predisponga internamente un’adeguata analisi funzionale di gruppo. Ciò significa descrivere le attività rilevanti svolte dalle parti, i beni apportati, i rischi assunti, i processi e la struttura di proprietà delle imprese collegate. Tali informazioni servono per individuare i comparabili e per calcolare eventuali aggiustamenti. Un consulente economico-tax helpdesk è spesso impiegato per condurre l’analisi dei comparables (ricerca e screening di imprese terze comparabili) e applicare i metodi scelti.
  • Individare i comparabili: Il contribuente deve verificare se esistano transazioni indipendenti comparabili (controllo esterno) o se abbia effettuato analoghe operazioni con terzi (controllo interno). In ogni caso, se le differenze rispetto al soggetto comparabile possono influenzare i prezzi, vanno apportati aggiustamenti tali da neutralizzare gli effetti. Come afferma la Cassazione, una transazione è comparabile (per metodo del confronto di prezzo) se: le differenze tra i profili delle operazioni o delle imprese non sono rilevanti, oppure possono essere eliminate con aggiustamenti accurati . In mancanza di questi presupposti, il confronto è inidoneo e l’accertamento basato su di esso è illegittimo .

3. Casi tipici di contestazione e criteri dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate può contestare il transfer pricing sulla base di dati raccolti in verifica fiscale (contraddittorio o controllo incrociato di banche dati). I casi più frequenti includono:

  • Prezzo di vendita troppo basso o troppo alto: es. una società italiana cede prodotti alla consociata estera a un prezzo inferiore rispetto a quello applicato a clienti indipendenti. L’Agenzia può ritenere che si sia spostato reddito all’estero, e riallineare i ricavi infragruppo. Se l’impresa non dispone di comparabili congrui, l’Agenzia potrebbe calcolare un prezzo di “normale” mercato applicando il metodo CUP/TPP (Transaction Price). La difesa consiglia di far emergere ogni circostanza che giustifichi il diverso prezzo (ad es. condizioni di mercato locali, sconti particolari, finiture diverse) e di presentare dati statistici o esempi concreti di clienti terzi alti/bassi.
  • Costi infragruppo troppo alti: es. la controllata italiana paga servizi (marketing, royalties, prestiti) alla controllante estera su valori superiori al normale. In tal caso l’ufficio replica imponendo in Italia la parte di costo che, a giudizio, non corrisponde al valore di mercato. Il contribuente deve dimostrare il reale valore dei servizi (esibendo contratti, email, fatture, perizie) e l’effettivo valore aggiunto ricevuto. In particolare, le operazioni finanziarie infragruppo (prestiti, finanziamenti) sono oggetto di verifiche specifiche: bisogna giustificare il tasso di interesse applicato tenendo conto del rating e del rischio del debitore, come illustrato dalla Cassazione (es. paragonando obbligazioni simili o prestiti di mercato) .
  • Royalties e proprietà intellettuale: qualora siano riconosciuti oneri per l’uso di IP, know-how o servizi, l’Agenzia valuta se il compenso sia in linea con prezzi di licenza tra estranei. Si raccomanda di dimostrare il valore dei diritti, ad esempio tramite valutazioni di mercato, contratti di licenza tra terzi o benchmarking settoriali.
  • Rettifiche e IRAP: ogni aumento di costi o ricavi dichiarati per IRES ha effetto anche in IRAP, poiché l’IRAP segue la base IRES in presenza di variazioni. La Cassazione ha confermato che, ove un costo infragruppo non sia più considerato congruo per l’IRES, ne verrà ridotta la deducibilità ai fini IRAP . Questo comporta un maggior debito IRAP in capo al contribuente, oltre all’imposta IRES aggiuntiva.

4. Contraddittorio e processo verbale di constatazione (PVC)

L’accertamento inizia quasi sempre con un contraddittorio preventivo e il PVC. I punti salienti:

  • Contraddittorio endoprocedimentale: Se dall’indagine emerge una possibile rettifica infragruppo, l’ufficio deve fissare un appuntamento di verifica (ad esempio con la modalità dell’”audizione obbligatoria” ai sensi dell’art. 31-bis DPR 600/73). Al contribuente vengono dati 90 giorni per fornire documenti e chiarimenti (analisi comparativa, report, bilanci consuntivi, contratti). È fondamentale collaborare e presentare le prove richieste in questa fase: come sottolineato dalla Cassazione, la mancata esibizione di documenti pertinenti richiesti in contraddittorio comporta la loro preclusione in sede giudiziale . In altre parole, ogni documento utile omesso in questa fase non potrà poi essere usato dal contribuente per difendersi successivamente.
  • Memoria difensiva in contraddittorio: Il contribuente dovrebbe presentare al contraddittorio una dettagliata memoria difensiva con analisi funzionale e comparativi; se necessario, un consulente esperto (CTU) può essere coinvolto già in sede amministrativa. È opportuno identificare subito eventuali vizi formali (eccesso di potere, vizio procedurale) e preparare confutazioni tecniche (ad es. evidenziare differenze di prodotto o di mercato tra transazioni comparate). Con la documentazione adeguata, si può cercare di ridurre il contenzioso o addirittura risolverlo nella trattativa di contraddittorio.
  • Processo-verbale di constatazione: Terminata la verifica, l’ufficio redige il PVC (verbale di constatazione), che riporta i rilievi specifici, i metodi applicati (es. indice ROS/ROA, TNMM, ecc.) e l’importo della rettifica di imponibile. Anche sul PVC è possibile formulare osservazioni o diffide a breve termine per evitare errori macroscopici (ad es. qualora il Fisco avesse cambiato metodo di calcolo tra fase di contraddittorio e fase di avviso – come censurato da una recente CTR Lombardia: l’Agenzia non può sostituire un indice TP già utilizzato in contraddittorio con un altro nel successivo avviso senza contestazione supplementare ). Se il PVC è viziato (mancata motivazione, errori sui termini di accertamento, silenzio sulla documentazione prodotta) conviene formalmente sollevare i rilievi entro i 30 giorni di notifica dell’avviso di accertamento.
  • Avviso di accertamento: Se l’Amministrazione rimane dell’avviso di procedere, invia l’avviso di accertamento, motivato secondo legge, con il conteggio delle maggiori imposte e sanzioni. A questo punto, il contribuente può aderire all’avviso con accertamento con adesione oppure ricorrere. In ogni caso, il legale analizza attentamente l’avviso (termine di decadenza, conteggi, ammontare) e verifica eventuali errori di conteggio o giuridici. Le rettifiche IRES da TP possono essere spesso oggetto di proposizioni conciliative, soprattutto quando le differenze di calcolo sono dovute a interpretazioni giuridiche complesse (ad es. merito della comparabilità o metodo applicato).
  • Assistenza in contraddittorio: Il contribuente può farsi assistere da un avvocato tributario (che può presenziare all’ufficio in contraddittorio endoprocedimentale) con delega formale ai sensi dell’art. 30 DPR 600/73. In alcuni casi, è possibile presentare istanze di interpello (APA – accordo preventivo sui prezzi di trasferimento) per definire ex ante i parametri di congruità, anche se tipicamente l’APA è uno strumento di prevenzione utilizzato prima dell’anno di imposta.

5. Impugnazione del PVC e avviso: strategie difensive precontenzioso

  • Controlli formali: In fase precontenziosa occorre verificare che l’accertamento sia stato notificato nei termini prescritti (generalmente 5 anni dall’anno di imposta, o 7 in caso di infedele dichiarazione). Bisogna anche controllare se l’ufficio abbia rispettato gli obblighi di contraddittorio (es. convocazione, idonea formulazione dei rilievi). Un’assenza del contraddittorio obbligatorio può costituire motivo di nullità dell’avviso .
  • Ricorso all’istituto deflativo: L’impresa può ricorrere all’accertamento con adesione (legge 212/2000, art. 6) per chiudere la questione pagando parte delle imposte e riducendo sanzioni. Anche la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92), proposta prima del ricorso in Commissione, può essere tentata per ottenere uno sconto sulle sanzioni. Tuttavia, questi strumenti richiedono una predisposizione analitica della posizione e spesso un accordo documentale – utili solo se vi sono margini di trattativa con l’Agenzia.
  • Piani di rimedio interni: In alcuni gruppi, quando emerge una contestazione, si riesaminano sistematicamente i contratti infragruppo e si valutano piani di riorganizzazione del pricing per il futuro, in modo da evitare discrepanze negli anni successivi. Questo è più operativo che difensivo immediato, ma utile a lungo termine.

6. Il contenzioso tributario: fasi e orientamenti giurisprudenziali

Se le vie deflative falliscono o non si adotta adesione, si passa alle Commissioni tributarie. Il contribuente (debitore) deve impugnare l’avviso con ricorso entro 60 giorni dalla notifica (anziché 120 perché si tratta di una controversia con entità calcolata). Il percorso giudiziario prevede: CTP (commissione provinciale) → CTR (regionale) → Cassazione. In ogni grado valgono i seguenti criteri difensivi:

  • Onere della prova: La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: l’Amministrazione deve provare solo l’esistenza di operazioni collegate a prezzo apparentemente anomalo (minore o maggiore) . Non serve dimostrare il vantaggio fiscale conseguito. Spetta poi al contribuente dimostrare il contrario (che i prezzi infragruppo sono compatibili con il mercato), ad es. producendo studi economici, comparabili alternativi, bolle o listini di clienti indipendenti. Cass. 10577/2024 e Cass. 10499/2024 (decisioni gemelle CTP/Cass) ribadiscono questo regime di ripartizione degli oneri: l’ente impositore prova la bassa congruità del prezzo e il contribuente prova la sua normalità . Una recente ordinanza della Cassazione (n. 18714/2025) ha chiarito che, una volta prodotto l’avviso, l’ufficio vince su questo punto, e spetta quindi al contribuente fornire dati fattuali sul prezzo di mercato .
  • Motivazione e requisiti dell’accertamento: In un giudizio TP, come in ogni accertamento, il controricorso deve concentrarsi su eventuali vizi di motivazione: l’avviso deve spiegare cosa e perché è scorretto nel pricing. Le commissioni tributarie richiedono che siano indicati gli elementi concreti usati (target function, turnover, margini, ecc.) . Se l’accertamento è vago o generico (es. “prezzo anomalo senza fondamento”), può essere annullato per vizio di motivazione.
  • Validità della selezione dei comparabili: Spesso la disputa verte sulla scelta dei comparabili. Il contribuente può obiettare che quelli scelti dall’Ufficio non riflettono le stesse attività, rischi o mercati. Le commissioni tributaria hanno disposto che il contribuente può dimostrare in sede giudiziaria come almeno alcuni elementi (mercato geografico, mix prodotti, livello tecnologico) rendano i comparabili inidonei. Cass. 10577/2024 ha confermato che, se esistono transazioni più adeguate, l’Amministrazione non può preferire soggetti meno comparabili senza giustificazione . In sede di contraddittorio e in giudizio conviene dunque proporre comparabili addizionali o sottoporre a perizia tecnica proprio questo punto.
  • Preclusioni e oneri documentali: Come ricordato, l’art. 32 del DPR 600/73 impone una preclusione sui documenti non esibiti in fase amministrativa. Cass. 18714/2025 ne ha sottolineato l’importanza: la società che non ha dato giustificazioni richieste ha perso il diritto di utilizzarle in giudizio . Questo spiega perché è vitale presentare subito ogni prova richiesta. In più, se l’impresa aveva aderito al regime documentale secondo DM 2018, può invocare la “penalty protection” che riduce sanzioni e oneri se la documentazione è completa.
  • Giudizi di merito: Le Commissioni Tributarie Provinciali (oggi Corte di Giustizia Tributaria) sono più attente all’analisi dettagliata della congruità dei prezzi e all’applicazione dell’art. 32. La Commissione Regionale approfondisce spesso la motivazione, può superare la decisione di primo grado se ritiene che siano stati individuati comparabili più idonei. La Cassazione invece interviene principalmente su questioni di diritto: ripartizione oneri probatori, qualificazione della norma (neutrale vs antielusiva), ammissibilità di mezzi di prova (studi di parte, consulenze) e corretto inquadramento giuridico dell’accertamento. Essa non entra nel merito tecnico dell’analisi comparativa: se è mancata la prova di normalità, la Cassazione rigetta il ricorso del contribuente (come avvenuto di recente, Cass. 18714/2025, che ha accolto l’ufficio su onere di prova e preclusione ). Tuttavia le sentenze di legittimità indicano i criteri che i giudici tributari devono seguire: ad es. Cass. 15668/2022 e Cass. 11949/2012 sono spesso richiamate per precisare che la “prova” del prezzo di concorrenza di mercato non può consistere unicamente in un parere di consulente senza dati concreti. In generale, le recenti pronunce 2024-2025 sottolineano che l’Amministrazione deve sempre conformarsi alle linee guida OCSE e non deve limitarsi ad affermazioni generiche o a comparazioni elastiche .

{{< table class=”wikitable” >}} Tabella – Principali fasi e organi giudicanti | Commissione/Tribunale | Ruolo e punti chiave per il contribuente | Esempi di orientamenti | :— | :— | :— | CTP (1° grado) | Esamina dettagliatamente i vizi formali dell’avviso e valuta comparabilità e analisi funzionale con elasticità. Applica l’art. 32 per i documenti. | Numerose sentenze affermano che l’Amministrazione deve motivare e provare il prezzo di mercato . Spesso invita l’azienda a produrre elementi supplementari. | Ad es. CTP Milano, sent. n. X/2022 ha annullato per insufficiente motivazione e prova. | CTR (2° grado) | Rivisita i fatti e la motivazione; applica i principi di diritto della Cassazione; può identificare comparabili migliori. | Se l’ufficio ha usato comparabili inidonei, la CTR può ribaltare il giudizio: come avvenuto in Cass. 10577/2024 sulla comparabilità. | CTR Lombardia n. 4120/2022 (favor: contribuente) vs Cass. 18714/2025.
| Cassazione (3° grado) | Decide su questioni di diritto: onere della prova, natura neutrale della norma, preclusioni, errori di motivazione. Rinvia per nuovo merito se riconosce violazioni. | Ha fissato i massimi di principio: ad es. Cass. 10499/2024 conferma che il contribuente deve provare l’arm’s length price dopo che l’Ufficio ha svolto l’istruttoria . | Ord. Cass. n. 18714/2025 (applicazione oneri e art. 32); Cass. n. 10577/2024 (comparazione); Cass. n. 15668/2022.
{{< /table >}}

7. Strategie difensive operative

Dal punto di vista del debitore, la difesa richiede tecnicismo e rapidità:

  • Documentazione e consulenza preventiva: se pianificabile, è bene redigere internamente relazioni sulle politiche TP e acquisire pareri di esperti già in fase di audit. Questo arricchisce il fascicolo di contraddittorio.
  • Contestare vizi formali: verificare il rispetto dei termini di accertamento, del contraddittorio e della notifica. Le Commissioni sono sensibili a errori procedurali: ad es. l’uso di un diverso indice nel PVC e nell’avviso (es. cambia da ROS a ROA) è stato ritenuto illecito .
  • Argomentazioni difensive: focalizzarsi sulla comparabilità. Far emergere in giudizio le differenze (prodotti, rischi, cicli di vendita) che rendono insufficiente il confronto proposto. Produrre comparabili alternativi o perizie che attestino costi/fatturati diversi. Sostenere che, in base ai parametri OECD (§2.47 OECD-2022), anche con metodi indiretti occorre almeno un minimo di comparabilità di base .
  • Onere probatorio: sfruttare i principi di vicinanza della prova: una volta che l’Agenzia ha dimostrato il gap di prezzo, il contribuente può focalizzarsi nel giudizio sulla dimostrazione tecnica (es. pareri di consulenti, relazioni di settore, listini di terzi). È utile citare sentenze (Cass. 10577/2024, Cass. 10499/2024) che riconoscono il diritto di portare queste prove, anche se non richieste in contraddittorio.
  • IRAP e imposte accessorie: valutare l’impatto IRAP delle rettifiche e le possibili compensazioni. Spesso il tributarista fa simulazioni dell’effetto complessivo di un accertamento (tasse, sanzioni, interessi) per valutare la convenienza delle scelte difensive (ad. es. estendere ricorso anche per IRAP o richiedere compensazioni future se il contenzioso è lungo).
  • Aggiornamenti normativi e sentenze: restare aggiornati sulle decisioni della Cassazione e delle CTR, specie quelle del 2024-25, che continuano a rafforzare la posizione del contribuente (es. principio di neutralità, oneri, comparabilità). Nel ricorso in Cassazione vanno sempre citate le pronunce pertinenti: se un giudice tributario non le avesse applicate, può essere motivi di cassazione.
  • Soluzioni negoziali: in alternativa o in parallelo al contenzioso, considerare gli strumenti di deflazione del processo (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) che possono ridurre il debito complessivo. Per accordi preventivi su prezzi futuri (APA), esistono canali dedicati di interpello: un’azienda che opera stabilmente all’estero può verificarne l’opportunità per gli esercizi successivi.

8. Domande frequenti e casi pratici

D: Che cos’è esattamente il transfer pricing non conforme?
R: Si verifica quando i prezzi o i corrispettivi di operazioni infragruppo non rispecchiano quelli praticati tra imprese indipendenti in analoghe circostanze . Il risultato è uno spostamento di reddito (solitamente verso giurisdizioni meno tassate) ingiustificato.

D: Chi è responsabile di dimostrare la non conformità?
R: In base al principio di “vicinanza della prova”, spetta all’Agenzia provare l’anomalia del prezzo (che una parte di reddito non è stata dichiarata correttamente). Una volta posto questo onere, tocca al contribuente dimostrare il contrario (prezzi di mercato) .

D: Quali documenti è consigliabile predisporre?
R: Conviene avere un’analisi funzionale del gruppo, gli statuti societari, i contratti infragruppo, report di budget e comparabili esterni (report di mercato, database internazionali, perizie). Ogni elemento che comprova il valore di mercato può rafforzare la difesa. In contenzioso il CTU nominato dal giudice valuterà la validità di tali prove.

D: Cosa contiene il PVC e cosa bisogna rispondere?
R: Il PVC indica le operazioni esaminate, i prezzi e i metodi usati dall’ufficio per il calcolo del valore normale. La risposta del contribuente al PVC può avvenire in contraddittorio: qui si deve integrare documentazione e osservazioni puntuali. Dopo 90 giorni, se l’ufficio conferma le rettifiche, seguirà l’avviso. È cruciale fornire quanti più dati possibili già a questo stadio per evitare lacune difensive.

D: Come viene calcolato il riallineamento?
R: Se, ad esempio, l’impresa ha fatturato 100.000€ a una controllata per un bene venduto, ma da analisi indipendenti risulta che il prezzo normale sarebbe stato di 110.000€, l’Amministrazione può rettificare il reddito imponibile aggiungendo 10.000€. Sull’eccedenza si applicano aliquote IRES (24%) e IRAP (4,82-5,82%) e di norma una sanzione (in assenza di documentazione dell’impresa, fino al 90% o 100% di essa). In contenzioso si discuterà se il prezzo anomalo era giustificabile o meno.

D: In che modo l’IRAP è colpita?
R: L’IRAP segue l’IRES in caso di rettifiche infragruppo. Se il costo o il ricavo viene aumentato per l’IRES, esso comporta anche un maggior costo o minore ricavo ai fini IRAP . La Cassazione ha stabilito che l’IRAP non è autonoma sulla TP: ad es. Cass. 15668/2022 afferma che se il costo viene rettificato per IRES, per l’IRAP si considera diminuire la base imponibile come fosse una rettifica di costo.

D: Che sanzioni si rischiano in assenza di documentazione?
R: Se l’impresa non aderisce al regime documentale DM 2018, l’errore TP può rientrare nella fattispecie di dichiarazione infedele. In tal caso si applica la sanzione del 90% delle imposte dovute sulla rettifica. Se invece l’impresa ha preparato e presentato la documentazione secondo legge, la sanzione può essere annullata o ridotta. Quindi, oltre alla strategia difensiva processuale, è consigliabile documentare preventivamente i prezzi di trasferimento per usufruire della “penalty protection”.

D: È possibile mediare con l’Agenzia o ottenere un accordo?
R: Sì, sono disponibili strumenti deflativi: Accertamento con adesione (Art. 6 L. 212/2000) permette un accordo dietro pagamento di parte delle imposte e riduzione delle sanzioni. La conciliazione giudiziale (Art. 48 D.Lgs. 546/92) può essere proposta entro 30 giorni dal ricorso per tentare un accordo. Un altro strumento è l’Accordo Preventivo sui Prezzi di Trasferimento (APA) – una sorta di interpello con l’Agenzia (disposto da D.Lgs. 156/2015) – che fissa ex ante i parametri di comparabilità per esercizi futuri, ma non per situazioni già contestate.

D: Come coinvolgere il gruppo societario nella difesa?
R: Il gruppo può essere chiamato a produrre documenti delle controllate straniere (p.e. contratti, fatture, studi di settore interni). È opportuno coordinare la strategia difensiva con le altre entità del gruppo: spesso un consulente di gruppo prepara un unico fascicolo TP globale. In casi estremi, se i documenti all’estero non vengono forniti, si può ricorrere all’assistenza internazionale (es. Multilateral Mutual Agreement Procedure nei casi di doppia imposizione su aggiustamento intragruppo), ma questo è un processo separato e più lungo.

Fonti normative e giurisprudenziali principali

  • Normativa italiana: Art. 110, comma 7, TUIR (D.P.R. 917/1986); art. 31-bis, DPR 600/73; D.Lgs. 546/1992; D.Lgs. 471/1997; Decreto MEF 14/05/2018 (Linee guida TP); art. 7 D.Lgs. 546/1992 (ritenzione motivazionale); art. 8 D.Lgs. 546/92 (interpello TP).
  • Linee guida internazionali: OECD Transfer Pricing Guidelines (edizioni 2017, 2022).
  • Giurisprudenza recente: Cass. civ. Sez. Trib., ord. n. 18714/2025 (onere della prova e preclusione documentale) ; Cass. sez. V, n. 10577/2024 e n. 10499/2024 (orientamenti su burden of proof e comparabilità) ; Cass. Sez. V, n. 4610/2025 (illegittimità di confronto prezzi privo di analisi funzionale) ; Cass. 15668/2022 (criteri OCSE e proof) ; Cass. 7493/2016 (carattere della norma TP non antielusivo) . Inoltre, varie sentenze delle Commissioni tributarie di merito evidenziano come, in assenza di comparabili congrui, i giudici favoriscano la posizione del contribuente.

La tua società ha ricevuto un accertamento per transfer pricing “non conforme” e rischi recuperi fiscali, sanzioni e contestazioni pluriennali? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui prezzi di trasferimento tra società appartenenti allo stesso gruppo, soprattutto quando:

– i margini risultano inferiori agli standard di mercato,
– le operazioni infragruppo non sono adeguatamente documentate,
– la policy di transfer pricing non è aggiornata o coerente,
– i servizi, i finanziamenti o le royalties appaiono “sbilanciati”,
– emergono rettifiche che spostano utili tra Paesi.

Le conseguenze possono essere molto gravi:

👉 rettifiche dei redditi imponibili,
👉 recuperi d’imposta su più esercizi,
👉 sanzioni rilevanti,
👉 rischi di doppia imposizione internazionale.

La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento per transfer pricing non conforme?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 non ogni scostamento dai benchmark è illegittimo,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.

Questa guida ti spiega:

– cos’è il transfer pricing per il Fisco,
– quando viene considerato “non conforme”,
– quali errori contesta più spesso l’Amministrazione,
– come impostare una difesa efficace con l’avvocato.


Cos’è il Transfer Pricing (In Modo Chiaro)

Il transfer pricing riguarda i prezzi applicati nelle operazioni infragruppo (beni, servizi, finanziamenti, licenze) tra società collegate.

Il principio cardine è quello di libera concorrenza (arm’s length):

👉 i prezzi infragruppo devono essere coerenti con quelli che avrebbero applicato soggetti indipendenti,
👉 tenendo conto di funzioni svolte, rischi assunti e beni utilizzati.

👉 Non esiste un “prezzo giusto” unico,
👉 ma un intervallo di mercato ragionevole.


Quando il Fisco Contesta il Transfer Pricing

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta il transfer pricing soprattutto quando ritiene che:

– i margini non siano coerenti con le funzioni svolte in Italia,
– la società italiana assuma rischi ma realizzi utili troppo bassi,
– i servizi infragruppo non abbiano valore economico dimostrato,
– i tassi di interesse o le royalties non siano giustificati,
– la documentazione non sia idonea o aggiornata.

👉 Spesso le contestazioni si basano su benchmark astratti o incompleti,
👉 non su un’analisi concreta del business.


Il Rischio Maggiore: Rettifiche e Sanzioni

Se l’accertamento passa:

– il reddito viene rettificato verso l’alto,
– le imposte vengono recuperate per più anni,
– scattano sanzioni importanti,
– può sorgere doppia imposizione se l’altro Paese non riconosce la rettifica.

👉 Il danno non è solo fiscale, ma anche finanziario e reputazionale.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Coerenza Funzionale (Analisi FAR)

La difesa parte dall’analisi di:

funzioni svolte dalla società italiana,
asset utilizzati,
rischi effettivamente assunti.

👉 Se i rischi sono limitati, anche i margini possono esserlo,
👉 il Fisco non può imporre utili “teorici”.


🔹 2. Contestare Benchmark e Metodologie

Un principio fondamentale è questo:

👉 non ogni benchmark scelto dal Fisco è corretto.

Questo significa che:

– il campione può essere inadeguato,
– il metodo applicato può non essere il più appropriato,
– i comparabili possono non essere realmente comparabili.

👉 Qui si vince o si perde l’accertamento.


🔹 3. Difendere i Servizi Infragruppo

Molti accertamenti colpiscono:

– management fees,
– servizi amministrativi e strategici,
– cost sharing agreement.

👉 È essenziale dimostrare che:

– i servizi sono realmente prestati,
– producono benefici economici,
– il corrispettivo è coerente con il mercato.


🔹 4. Valorizzare la Documentazione di Transfer Pricing

La documentazione:

– non è solo un adempimento formale,
– è uno strumento difensivo centrale.

👉 Se corretta e coerente:

– riduce o azzera le sanzioni,
– rafforza la posizione del contribuente,
– limita la discrezionalità dell’Ufficio.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a Questionari e PVC

È il primo snodo decisivo.

Serve per:

– chiarire il modello di business,
– spiegare funzioni e rischi,
– contestare subito le ricostruzioni errate.

👉 Una risposta tecnica sbagliata compromette tutta la difesa.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile solo quando:

– la posizione è parzialmente debole,
– conviene ridurre sanzioni e importi,
– si vuole evitare contenzioso internazionale.

👉 Va valutato con estrema cautela.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’accertamento è basato su presunzioni,
– i benchmark sono errati,
– la policy è coerente con la realtà operativa.

👉 Molti accertamenti sul transfer pricing vengono ridimensionati o annullati.


Il Punto Chiave: Il Transfer Pricing È una Valutazione, Non una Formula

Un principio fondamentale è questo:

👉 il transfer pricing non è matematica, ma analisi economico-giuridica.

Questo significa che:

– esistono margini di discrezionalità,
– il Fisco deve motivare puntualmente,
– la difesa può dimostrare soluzioni alternative legittime.

👉 Dove il Fisco semplifica, la difesa può vincere.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte imprese sbagliano perché:

– producono documentazione standardizzata,
– non aggiornano l’analisi FAR,
– accettano benchmark non pertinenti,
– rispondono senza una strategia unitaria.

👉 Così l’accertamento si rafforza.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sul transfer pricing è giuridica, economica e strategica.

L’avvocato:

– coordina l’analisi legale ed economica,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela la società da sanzioni e doppia imposizione,
– imposta la strategia più efficace in ogni fase.

👉 Qui la differenza la fa la strategia, non il solo studio di benchmark.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare le rettifiche,
– evitare sanzioni rilevanti,
– prevenire doppie imposizioni,
– proteggere la posizione fiscale del gruppo.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in materia di transfer pricing richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario internazionale
– Specializzato in transfer pricing e fiscalità dei gruppi
– Difensore di imprese multinazionali e gruppi complessi
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento per transfer pricing non conforme:

👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia altamente specializzata.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la coerenza economica,
👉 contestare le presunzioni errate,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sul transfer pricing può evitare recuperi milionari, sanzioni e gravi conseguenze per il gruppo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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