Accertamento Fiscale Per Presunta Sottofatturazione: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per presunta sottofatturazione è una delle contestazioni più insidiose, perché consente all’Agenzia delle Entrate di ricostruire ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati, con recupero di imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi, spesso su base presuntiva.

In questi casi il Fisco sostiene che i corrispettivi indicati in fattura siano inferiori al reale valore delle operazioni, ipotizzando pagamenti “in nero” o accordi occulti tra le parti.

Il rischio è concreto:
operazioni reali e correttamente fatturate possono essere riqualificate come sottofatturate, generando accertamenti fiscali molto onerosi.

Molti si chiedono:
“Come fanno a dire che ho incassato di più?”
“Basta un confronto con i prezzi di mercato?”
“Devono dimostrare i pagamenti in nero?”
“Come posso difendermi da una presunzione?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la sottofatturazione non può essere presunta in modo automatico.
L’accertamento deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e può essere efficacemente contestato.


Cos’è la sottofatturazione secondo il Fisco

La sottofatturazione viene contestata quando l’Amministrazione ritiene che:

• il prezzo indicato in fattura non rifletta il valore reale
• vi sia uno scostamento rispetto ai valori di mercato
• l’operazione sia economicamente “antieconomica”
• vi siano incongruenze tra fatturato e margini
• emergano dati bancari ritenuti incompatibili

Ma il prezzo non deve coincidere per forza con un valore medio o teorico.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta la sottofatturazione

Le contestazioni più frequenti si basano su:

• confronti con listini o valori OMI
• analisi di margini e ricarichi
• studi di settore o indici statistici
• indagini finanziarie
• presunte incongruenze contabili
• ricostruzioni induttive dei ricavi

Ma le presunzioni economiche non sono prove automatiche.


Il rischio più grave: ricavi “presunti” e tassazione maggiorata

Il vero pericolo è che:

• vengano ricostruiti ricavi mai incassati
• si recuperino imposte su somme inesistenti
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga compromessa

Anche quando non esistono prove di pagamenti extra-fattura.


L’errore più grave: accettare il valore “di mercato” come vincolante

Molti contribuenti sbagliano quando:

• non contestano i parametri utilizzati dal Fisco
• accettano confronti astratti o statistici
• non spiegano le ragioni economiche del prezzo
• non dimostrano le condizioni specifiche dell’operazione
• rinunciano a una difesa tecnica

Il valore di mercato non è un dogma fiscale.


Presunta sottofatturazione e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• il prezzo è frutto di libera contrattazione
• l’antieconomicità è solo un indizio
• le presunzioni devono essere gravi e concordanti
• il Fisco deve dimostrare ricavi maggiori
• il contribuente può fornire prova contraria
• non basta uno scostamento statistico

Senza prova di maggiori incassi, l’accertamento è illegittimo.


Quando l’accertamento per sottofatturazione è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’operazione è reale e documentata
• il prezzo è giustificato da condizioni specifiche
• il confronto con il mercato è generico
• mancano prove di pagamenti in nero
• la ricostruzione è solo presuntiva
• la motivazione dell’atto è insufficiente
• non esiste un reale incremento patrimoniale

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• verifica dei criteri di ricostruzione del prezzo
• contestazione dei parametri utilizzati
• dimostrazione delle condizioni economiche reali
• valorizzazione della documentazione contrattuale
• spiegazione delle scelte commerciali
• contestazione delle presunzioni automatiche
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa economica e giuridica, non solo contabile.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• il recupero fiscale si consolida
• scattano sanzioni e interessi
• partono azioni di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Agire tempestivamente è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata reazione può portare a:

• tassazione di ricavi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per sottofatturazione

Se ricevi un accertamento per presunta sottofatturazione:

• non accettare automaticamente la contestazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica le basi della ricostruzione
• ricostruisci le condizioni reali dell’operazione
• raccogli documentazione contrattuale e commerciale
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti coinvolti in accertamenti per presunta sottofatturazione, contrastando ricostruzioni induttive e presunzioni non supportate da prove concrete.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• dimostrare la correttezza dei prezzi applicati
• smontare i confronti di mercato impropri
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale


Agisci ora

Un prezzo liberamente concordato non diventa illegittimo per una presunzione statistica.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un accertamento fiscale molto pesante.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato una presunta sottofatturazione,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la correttezza delle tue operazioni, prima che una ricostruzione presuntiva diventi definitiva.

Introduzione

La sottofatturazione è una pratica evasiva consistente nell’indicare in fattura corrispettivi inferiori al valore reale delle operazioni, al fine di ridurre il carico fiscale. Si tratta di un fenomeno diffuso in vari settori economici (es. commercio, edilizia, ristorazione, e-commerce) e può comportare accertamenti fiscali sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel corso di verifiche fiscali (art. 52 DPR 633/72), incrociano dati di vendita, acquisti e flussi bancari per identificare eventuali scostamenti anomali . Un fatturato «teorico» (basato su listini di settore o consumi) molto superiore a quello dichiarato fa scattare indizi di evasione. Dal punto di vista penale, la sottofatturazione rientra nell’ambito della “dichiarazione infedele” (art. 4 D.Lgs. 74/2000): se i ricavi non dichiarati superano le soglie di punibilità (ad esempio €100.000 per IVA o IRES) scatta la reclusione da 1 a 3 anni . Il nostro focus è però sull’accertamento fiscale (non penale) e sulle strategie difensive del contribuente (punto di vista del debitore), fornendo un linguaggio giuridico-divulgativo adatto a imprenditori, professionisti e avvocati. Verranno esposte le norme chiave (art. 39 DPR 600/73, art. 54 DPR 633/72, ecc.), i principi giurisprudenziali più recenti, gli strumenti deflattivi (adesione, conciliazione, autotutela) e casi pratici nei settori più colpiti (edilizia, commercio, ristorazione, e-commerce).

Quadro normativo di riferimento

L’accertamento fiscale per sottofatturazione è disciplinato principalmente dalle norme sul procedimento di accertamento contenute nel TUIR (D.P.R. 600/1973) e nel codice IVA (D.P.R. 633/1972):

  • D.P.R. 600/1973 – Artt. 38-41: definiscono l’accertamento analitico (rettifica analitica dei ricavi/deduzioni) e l’accertamento induttivo analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d), con presunzioni semplici di gravità, precisione e concordanza, applicabile quando le scritture sono formalmente corrette ma vi siano elementi mancanti o falsi).
  • Art. 39, co.2: prevede l’accertamento induttivo “puro”. È possibile quando la contabilità è gravemente inattendibile o incompleta (ad es. omissione totale di libri contabili, mancanza di elementi essenziali) . In questo caso si ricostruisce il reddito prescindendo dalle scritture, basandosi su dati conoscibili (elementi extrinsic) e usando anche presunzioni supersemplici prive dei requisiti di gravità/precisione/concordanza .
  • D.P.R. 633/1972 – Art. 54, co.2: disciplina l’accertamento induttivo IVA (metodo analitico-induttivo); art. 55, co.4: criteri analoghi al D.P.R. 600/73 per il puro induttivo IVA.
  • Accertamenti bancari – Art. 32 D.P.R. 600/73: permette di utilizzare indizi bancari (prelevamenti, versamenti) come base di accertamento dei ricavi.
  • L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – Art. 12, co.7: obbligo di contraddittorio preventivo (se violato può far annullare l’atto) ; garanzie procedurali.
  • Codice delle entrate (D.P.R. 602/1973) – disciplina le controversie, i termini di notifica e la riscossione.
  • Sanzioni amministrative – D.Lgs. 472/1997 (rifiuto di rimborsi, maggiorazioni), L. 689/1981 (sanzioni del D. Lgs. 472/97).
  • Strumenti deflattivi:
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997 e successive novità, es. D.Lgs. 13/2024) – permette di concordare con l’Agenzia un ricalcolo del tributo in cambio di sanzioni ridotte.
  • Conciliazione giudiziale (art. 48 e ss. del D.Lgs. 546/1992, riformata DLgs 156/2023) – definizione di lite in sede contenziosa con formule di accordo.
  • Autotutela – annullamento dell’atto impositivo in autotutela (art. 10-quater/10-quinquies, D.Lgs. 219/2023) per errori materiali o di calcolo, con facoltà di istanza da parte del contribuente .

Tabella 1. Riferimenti normativi principali

AmbitoNormativaContenuto chiave
Imposte diretteDPR 600/1973, artt.38-41Accertamento analitico e induttivo (art.39)
IVADPR 633/1972, art.54,55Accertamento induttivo analitico e puro
Indizi bancariDPR 600/1973, art.32Indagini sui conti correnti (prelevamenti)
ProcedureL. 212/2000, art.12Contraddittorio obbligatorio (art.12 co.7)
DPR 602/1973 (Cod. Entrate)Contenzioso e riscossione
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesione (definizione)
SanzioniD.Lgs. 472/1997, art.2-5Maggiorazioni, sanzioni dichiarazione IVA
Strumenti di definizioneD.Lgs. 546/1992 art.48 ss.Conciliazione giudiziale (definizione controversie)
D.Lgs. 219/2023 art.10-q/uAutotutela (obbligatoria e facoltativa)

Caratteristiche della sottofatturazione

La sottofatturazione può realizzarsi in vari modi: omissione parziale di scontrini o fatture, oppure emissione degli stessi a importi inferiori rispetto al reale. In pratica si crea una sproporzione tra il fatturato teorico e quello dichiarato . L’obiettivo è occultare ricavi e dichiarare costi più alti (per i fornitori) e ricavi più bassi (per i clienti), evadendo IVA e imposte sui redditi. Ad esempio, nel settore dell’import/export è comune la “sottofatturazione doganale”: molti esportatori (soprattutto extra-UE) dichiarano alle dogane un valore delle merci inferiore a quello reale . A livello europeo il fenomeno è notevole: circa il 65% dei pacchi e-commerce importati viene dichiarato a valore ridotto per evitare dazi .

Tale condotta è considerata evasione fiscale. L’Agenzia delle Entrate in sede di verifica cerca inconsistenze tra contabilità e dati esterni (listini di settore, prezzi medi, ecc.), analizzando soprattutto la congruenza degli acquisti con le vendite e i margini applicati. Ad esempio, si osserva se il fatturato dichiarato risulta significativamente inferiore al costo delle merci acquistate. Una condotta tipica sospetta, come il dichiarare per più anni un fatturato di molto inferiore agli acquisti e applicare percentuali di ricarico molto basse, può giustificare presunzioni di maggiori ricavi . Questo orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione: in tema di accertamento tributario, «la prova presuntiva di maggiori ricavi» può fondarsi su una «condotta commerciale anomala del contribuente», per l’appunto volume di affari molto inferiore agli acquisti e modesti ricarichi, purché il contribuente non dimostri concretamente l’esistenza di perdite reali .

La sottofatturazione ha anche rilevanza penale: integra in genere il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) quando la differenza tra ricavi reali e dichiarati supera determinate soglie (ad es. €100.000 di imposta evasa) . Se il contribuente impiega fatture inesistenti o altri artifici contabili, possono configurarsi reati più gravi (art. 2 o 3 del D.Lgs. 74/2000). Tuttavia, nel contesto dell’accertamento fiscale operativo tale fattispecie viene sostanzialmente trattata come una dichiarazione infedele “tramutata” in indagini civili: l’Ufficio ricalcola IVA e redditi dovuti applicando le norme del DPR 600/73 e 633/72 e infliggendo sanzioni amministrative ridotte .

Tipologie di accertamento applicabili

In presenza di presunzione di sottofatturazione l’Amministrazione finanziaria può utilizzare varie modalità di accertamento, a seconda dell’attendibilità della contabilità:

  • Accertamento analitico (art. 38-39 DPR 600/73): rettifica componente per componente (ricavo per ricavo). Si può applicare se la contabilità è completa e attendibile (libri regolari, registri acquisti e vendite).
  • Accertamento analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d)): si basa su presunzioni qualificate (semplici) con requisiti di gravità/precisione/concordanza. Può essere usato se la contabilità è formalmente tenuta ma si sospetta che non rispecchi la realtà (es. omissioni di operazioni, costi dichiarati inesistenti, o dati discordanti). Ad esempio, l’Agenzia può integrare ricavi non dichiarati se trova indizi consistenti (incroci bancari, ordini, acquisti) .
  • Accertamento induttivo puro (art. 39, co.2 DPR 600/73 e art. 55 DPR 633/72): è ammesso solo se le scritture contabili sono gravemente inattendibili o incomplete. Cassazione e Agenzia sostengono che il discrimine fra analitico-induttivo e induttivo puro è proprio il grado di attendibilità delle scritture :
  • – Se le inesattezze contabili non inficiano complessivamente la contabilità, si applica il metodo analitico-induttivo (l’Ufficio deve usare presunzioni qualificate).
    – Se invece le omissioni o falsificazioni sono tali da rendere inattendibile nel suo complesso l’insieme delle scritture, è legittimo l’accertamento induttivo puro. In tal caso l’Amministrazione “può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili” e determinare il reddito basandosi su “dati e notizie” in suo possesso, utilizzando anche presunzioni supersemplici (senza dover dimostrare gravità, precisione e concordanza) .

Ad esempio, in una recente ordinanza (Cass. n. 1883/2024), l’accertamento induttivo puro è stato considerato legittimo quando il contribuente non ha prodotto il libro inventari, il dettaglio delle rimanenze o i contratti preliminari relativi a una vendita immobiliare: l’Ufficio ha quindi ignorato le contabilità carenti e stimato i ricavi da contratti e dai dati dei mutui erogati (che risultavano superiori rispetto ai prezzi dichiarati) . In sostanza, un conto deposito bancario, il valore di un contratto preliminare e gli importi dei mutui in banca hanno supportato le presunzioni di accertamento .

Tabella 2. Confronto tra metodologie di accertamento

MetodoPresupposti contabiliUso delle presunzioniOnere della prova
AnaliticoContabilità regolare e affidabileNessuna (rettifica diretta)L’Ufficio dimostra elemento per elemento (attività, costi).
Induttivo analiticoContabilità formale ma incongruenzaPresunzioni qualificateL’Ufficio presenta indizi gravi, precisi, concordanti; <br>contribuente può fornire prova contraria.
Induttivo puroContabilità gravemente inattendibilePresunzioni supersempliciL’Ufficio usa dati e notizie note (anche incroci); <br>si sposta onere sul contribuente .

Onere della prova e valore probatorio delle prove

Nei controlli su sottofatturazione l’Agenzia deve in generale fondare i rilievi su elementi concreti: ad esempio documenti contrattuali, listini di mercato, dati finanziari, scontrini. Se usa presunzioni semplici (analitico-induttivo), l’onere spetta all’Ufficio fino a prova contraria del contribuente. Invece, con l’accertamento induttivo puro l’Amministrazione può basarsi su dati incontrovertibili (ad es. atti ufficiali) e le presunzioni sono “supersemplici” .

Un aspetto cruciale è il valore probatorio del processo verbale di constatazione (P.V.C.) e delle fatture. La Cassazione ha di recente ribadito che il contenuto del PVC ha differente valore a seconda della natura dei fatti attestati . In particolare, nel PVC si possono distinguere: 1. Fatti materiali rilevati in contraddittorio (es. misurazione diretta dei beni), che godono di piena fede privilegiata: il contribuente ha l’onere di provarne falsità. 2. Dichiarazioni fornite da terzi nel verbale (es. clienti o fornitori ascoltati): tali dichiarazioni valgono solo come elementi di prova ordinaria e possono essere confutate dal contribuente. 3. Fatti meramente descritti dai verificatori senza riscontro immediato: valore probatorio ordinario (semplice) da valutare liberamente in giudizio.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che la forma delle fatture è essenziale per l’effetto legale: l’irregolarità formale (es. mancata indicazione di elementi obbligatori dell’art. 21 DPR 633/72) fa venir meno la presunzione di veridicità delle operazioni. In altri termini, se una fattura non è conforme ai requisiti di legge, l’Amministrazione può contestare la genuinità e l’effettività dell’operazione sottostante , anche sospettando una frode carosello. Ciò significa che l’Ufficio deve allora dimostrare in concreto che l’operazione non corrisponde a una reale prestazione (ad es. con elementi oggettivi come rapporti anomali con “cartiere” o anomalie nei dati correlati).

Il contribuente deve invece sviluppare una difesa rigorosa: è chiamato a giustificare eventuali differenze con motivazioni concrete (sconti commerciali, perdite fisiologiche, investimenti anticipati, ecc.). In assenza di tali prove alternative, le presunzioni rimangono valide. Ad esempio, se l’Ufficio calcola induttivamente ricavi non dichiarati basandosi sulle giacenze di magazzino o sui finanziamenti dei clienti, il contribuente dovrà dimostrare con dati certi perché i ricavi effettivi erano minori (eventuali resi, scarti, crediti non onorati, eventi straordinari, ecc.). Se non vi riesce, il giudice tributario confermerà spesso l’accertamento (anche Cassazione: “spetta al contribuente provare le perdite reali” ).

Settori economici a rischio di sottofatturazione

Edilizia: Le imprese edili sono spesso oggetto di accertamenti induttivi dovuti alla complessità dei cantieri e alla gestione dilazionata dei ricavi. Il fisco tende a confrontare costi sostenuti (materiali, manodopera) con avanzamenti lavori certificati (SAL) e con i ricavi dichiarati. Una persistente sproporzione costi/ricavi ingiustificata è considerata un indizio concreto di sottofatturazione: in Cassazione è stato affermato che una differenza consistente tra i costi contabilizzati e i fatturati dichiarati senza ragione plausibile “è indizio concreto di sottofatturazione” . Ad esempio, se in un cantiere si certifica un valore di lavori molto superiore al fatturato contabilizzato, ciò può giustificare un accertamento induttivo. L’accertamento può basarsi su ricarichi medi di settore, percentuali standard di margine o proiezioni sullo stato di avanzamento. Difendersi richiede ricostruzioni tecniche precise (ad es. periziali sui SAL effettivi, cronoprogrammi dei cantieri, variazioni contrattuali) e dimostrare le ragioni di eventuali scostamenti (ristori per eventi imprevisti, penali contrattuali, ecc.) . In molte pronunce di merito (CTP/CTR) gli atti edili sono stati annullati quando il contribuente ha dimostrato fatti concreti (crisi del settore, imprevisti) giustificando i costi o mancati incassi .

Ristorazione e commercio al dettaglio: Settori caratterizzati da transazioni in contanti e uso frequente di ricevute. Il fisco li controlla principalmente con metodi induttivi sulle vendite: analizza incassi registrati, scontrini elettronici e giustifica ricavi sulla base degli acquisti (food cost, scorte) e del numero di coperti o clienti. Le contestazioni tipiche includono ricavi non dichiarati stimati dagli acquisti, percentuali di ricarico inferiori alla media, discrepanze tra corrispettivi dichiarati e incassi effettivi, scontrini non emessi o doppie casse . Gli accertamenti illegittimi spesso ignorano giustificazioni come omaggi, resi, sconti di fine giornata o eventi speciali. Difendersi richiede innanzitutto la verifica formale degli atti (ricostruzione dettagliata della propria contabilità: numero reale di clienti/coperti, giorni di chiusura, scorte residue, ecc.) e la produzione di documentazione (registri IVA, fatture, giustificativi delle spese) che spieghi le incongruenze . Ad esempio, dimostrare che i costi di materie prime (rimasti alti per deterioramento o donazioni) giustificano un margine operativo ridotto può ridurre o azzerare l’accertamento presuntivo.

Commercio ed e-commerce: Nelle attività commerciali tradizionali (negozi, rivendite) il fisco può usare parametri di settore (listini medi, ricavi al metro quadro) e controlli incrociando fatture di vendita, ordini clienti e pagamenti ricevuti. Anche qui un fatturato significativamente inferiore agli acquisti è sintomo di sottofatturazione. Nel commercio elettronico internazionale si aggiunge il tema della sottofatturazione doganale: molti venditori online sottostimano il valore delle merci per abbattere IVA e dazi all’importazione. Secondo studi UE, prima del 2026 circa il 65% dei pacchi low‑cost entranti nell’UE è sottovalutato sui documenti di trasporto . Le autorità doganali italiane possono quindi rideterminare il valore in dogana se rilevano incongruenze . Dal 2026 l’UE estenderà l’obbligo di dazi anche ai pacchi di piccolo valore per contrastare questa evasione. In generale, le imprese digitali devono prestare attenzione al corretto inquadramento IVA delle vendite online e conservare documentazione doganale e bancaria a supporto dei prezzi praticati.

Strumenti deflattivi del contenzioso

Per il contribuente è fondamentale considerare anche gli strumenti di composizione stragiudiziale o amministrativa del contenzioso tributario:

  • Accertamento con adesione (art. 6bis L. 212/2000, D.Lgs. 218/1997 e s.m.i.): è una procedura in cui contribuente e Agenzia concordano extragiudizialmente l’importo delle imposte dovute. Dal 30 aprile 2024 è operativo un nuovo regime: in caso di avviso di accertamento con obbligo di contraddittorio, l’Amministrazione deve inviare uno “schema di atto” con invito entro 60 giorni a presentare deduzioni o entro 30 giorni a proporre adesione . In alternativa, dopo notifica dell’avviso, il contribuente può chiedere l’adesione entro 15 giorni . Se l’adesione fallisce, non può essere riproposta. Se invece l’atto non richiede contraddittorio, il contribuente può presentare adesione entro il termine per ricorrere (sospeso per 90 giorni) . L’adesione consente tipicamente di ottenere sanzioni ridotte: il saldo concordato si paga spesso con riduzioni delle maggiorazioni fino ai limiti minimi (ad esempio sanzioni ridotte dal 90% fino al 30% di imposta) e piani di rateizzazione agevolati. Lo svantaggio è la rinuncia al contenzioso (la chiusura definita esaurisce il debito, ma vincola il contribuente). Da tenere presente che l’adesione non estingue l’obbligazione tributaria (il debito rimane, ma si definisce lo scostamento) .
  • Conciliazione giudiziale tributaria (D.Lgs. 546/1992, art. 48-48bis, introdotta riforma 2023): permette di chiudere in via conciliativa un contenzioso già instaurato innanzi alle Commissioni tributarie. Si tratta di un accordo formale fra contribuente e fisco, depositato in giudizio e omologato dal giudice. Può essere proposto dalle parti o suggerito dal giudice in udienza (recentemente anche in Cassazione è ammessa la conciliazione “fuori udienza”). L’accordo stabilisce una definizione di tributo e sanzioni concesse (sanzioni spesso al 40% del minimo al primo grado, 50% in appello ) e fa cessare il contenzioso (materia del contendere). Dal punto di vista del contribuente, il vantaggio principale è economico: si paga solo il tributo effettivamente dovuto e una frazione delle sanzioni originarie. Ad esempio, con la conciliazione in primo grado spesso la commissione omologa una diminuzione notevole delle sanzioni . Inoltre, dal momento della sottoscrizione dell’accordo gli interessi moratori smettono di maturare . Lo svantaggio è che una volta omologato il verbale, il giudizio si chiude definitivamente e non si può più impugnare. La procedura prevede la redazione di un verbale conciliativo (all’udienza o depositato a parte) che il giudice omologa. In sostanza, con la conciliazione si definisce la lite con un compromesso garantito da un atto formale, ottenendo di solito un notevole risparmio su sanzioni e interessi .
  • Autotutela dell’Amministrazione: l’Agenzia delle Entrate può annullare d’ufficio un proprio atto illegittimo (ad esempio un avviso di accertamento) quando riscontra errori materiali, di persona, di calcolo o altri vizi evidenti . Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto un nuovo art. 10‑quater, con un elenco di ipotesi di autotutela obbligatoria (es. errori di calcolo, mancata considerazione di pagamenti, ecc.) e l’art. 10‑quinquies sulle ipotesi facoltative. Se l’atto impugnano è annullato in autotutela, il contribuente può evitare un contenzioso e ottenere rapidamente la correzione. Si può anche chiedere l’annullamento in autotutela su istanza del contribuente stesso, ma la circolare n.21/E/2024 ricorda che l’autotutela non è una “seconda chance” per contestare l’accertamento: serve a correggere errori oggettivi, non a rinegoziare le ragioni di fondo . Se l’istanza viene respinta, è possibile impugnare questo rifiuto in giudizio (novelli art. 19 lett. g-bis/ g-ter D.Lgs. 546/92).

Tabella 3. Strumenti deflattivi del contenzioso tributario

StrumentoChi può attivarloScopoEffetti principali
Accertamento con adesioneContribuente, AdEDefinire extragiudizialmente la pretesa fiscaleRiduzione delle sanzioni; chiusura senza contenzioso; tributo dovuto saldato (pagamenti entro 20 gg); rate fino a 8-16 trimestri.
Conciliazione giudizialeContribuente, AdE, giudiceDefinire una causa tributaria in corsoEstinzione del giudizio (cessata materia); pagamento tributo + sanzioni al 40%/50% minimi ; interessi cessano dalla firma .
Autotutela (AdE)Agenzia su iniziativaAnnullare atto impositivo illegittimoAnnullamento d’ufficio (obbligatorio) o su istanza (facoltativo); modifica l’atto senza contenzioso.

Fasi del procedimento e difesa del contribuente

In pratica, un controllo per sottofatturazione si concretizza in visite/ispezioni, accesso agli archivi, richieste di documenti. L’Agenzia (o GdF) in sede di verifica richiama contraddittorio preventivo se obbligatorio (statuto art.12, c.7) e richiede documenti attinenti ai ricavi . Se il contraddittorio non viene svolto quando previsto, il contribuente può impugnare l’atto per violazione di legge (Cass. 2023 confermò annullamento di un accertamento in assenza di contraddittorio obbligatorio ). È quindi indispensabile partecipare attivamente alle fasi istruttorie, presentare memorie e documenti giustificativi.

Gli strumenti probatori dell’Amministrazione includono incroci telematici (analisi fatture elettroniche, dati agenziali, rapporti Ue), controlli bancari, interrogazioni ad altri enti. In sede di accesso i verificatori possono acquisire ordinanze, contratti e corrispondenza commerciale (salvo documenti coperti da segreto professionale/bancario: la Cassazione ha ricordato che in tal caso serve un’autorizzazione specifica del PM per acquisirli ). Ad ogni modo, se il contribuente fornisce documentazione convincente, l’Ufficio potrebbe dover rivedere i propri calcoli. È quindi fondamentale: – Controllare formalmente l’avviso di accertamento (controllare soglia di notifica, presunzioni indicate, assenza di contraddittorio quando obbligatorio).
– Verificare la correttezza tecnica del calcolo dell’accertamento (completa formazione di contestazioni, corretta applicazione di tariffe/percentuali).
– Preparare subito la difesa tecnica: raccogliere e produrre in giudizio tutti i documenti che spieghino le incongruenze (listini, ordini, appunti dei pagamenti, fatture non registrate per motivi regolari, ecc.).

Simulazioni pratiche

  • Caso Edilizio: Un’impresa edile dichiara €200.000 di ricavi annui, ma acquisti per €500.000. Se il fisco ritiene che questa differenza (supponendo margini normali del 20-30%) non sia giustificata, può impugnare con un accertamento induttivo. Ad esempio, potrebbe stimare i ricavi dovuti intorno a €625.000 (aggiungendo un adeguato ricarico) e procedere a sanzioni. La strategia difensiva potrebbe consistere nel mostrare contratti integrativi con fornitori, riserve di cantiere (materiale inutilizzato), o fatture di risarcimento che giustifichino i costi elevati.
  • Caso Ristorazione: Un ristorante dichiara €100.000 di ricavi quando dall’incrocio con il volume di acquistato (es. 15 tonnellate di cibo prezzate a valori medi) l’Amministrazione stima ricavi reali per €300.000. L’accertamento recupererebbe IVA/IRPEF sul divario. Il contribuente può difendersi dimostrando giorni di chiusura (per ferie), materiale scaduto donato, omaggi a clienti, riduzioni di prezzo, confrontando anche gli incassi telematici giornalieri reali. Presentare turni del personale, coperti effettivi e bonifici bancari dei clienti può confutare la presunzione di incassi omessi .
  • Caso E-commerce: Un negozio online importa scarpe dall’Asia. Ha dichiarato alla dogana un valore unitario di €20 (IVA e dazi minimi), ma ricevute interne di vendita e bonifici mostrano che il prezzo di vendita era €50. Se l’Agenzia Dogane accerta la sottofatturazione, potrà determinare un maggior valore in dogana, recuperare IVA sull’importazione e sanzionare. Per difendersi, il venditore dovrà produrre prove del prezzo realmente pagato ai fornitori esteri (contratti di acquisto) e dimostrare che l’aliquota IVA applicata al cliente finale è corretta. Inoltre, in fase di accertamento nazionale, può sottolineare di aver emesso regolari fatture elettroniche ai clienti (con IVA), impedendo così contestazioni all’interno dell’Unione.

Domande e Risposte

D. Cos’è esattamente la sottofatturazione?
R. È la pratica di emettere fatture o scontrini a importi inferiori a quelli effettivi dell’operazione, per far risultare ricavi e imponibili più bassi . In sostanza, è un occultamento di parte del corrispettivo reale al fine di evadere tributi (IVA e imposte sui redditi).

D. Quali leggi regolano l’accertamento per sottofatturazione?
R. Le norme principali sono l’art. 39 del DPR 600/1973 (imposte dirette), che disciplina l’accertamento induttivo (analitico e puro), e l’art. 54 del DPR 633/1972 (IVA). In particolare, l’art. 39/1 introduce l’analitico-induttivo con presunzioni semplici; l’art. 39/2 consente l’induttivo puro in caso di contabilità inaffidabile . Si applicano anche le regole sul contraddittorio preventivo (L. 212/2000, art.12) e sul contenzioso tributario (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 546/1992). Le sanzioni sono quelle del D.Lgs. 472/1997 e, su piano penale, l’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) .

D. Quando l’Ufficio può usare presunzioni semplici o supersemplici?
R. Se la contabilità è formalmente in regola (tutti i registri presenti e redatti correttamente), l’Ufficio può applicare l’accertamento analitico-induttivo, fondando il recupero di ricavi o IVA non pagata su presunzioni semplici: devono essere gravi, precise e concordanti. Se invece i registri contabili sono parzialmente omessi o palesemente falsi (in tal modo tutta la contabilità diventa inattendibile), scatta l’accertamento induttivo puro. In quest’ultimo caso si possono usare presunzioni supersemplici (per il discrimine vedi Cass. n. 1883/2024 ).

D. Qual è l’onere della prova in un accertamento per sottofatturazione?
R. Fino a prova contraria, l’onere di giustificare ricavi omessi spetta all’Amministrazione (deve presentare gli indizi). Se si tratta di analitico-induttivo, il contribuente può confutare ogni indizio con prove del caso. Invece, con l’induttivo puro la prova si capovolge: l’Ufficio si fonda su dati certi (es. rapporti finanziari, documenti esterni), e al contribuente resta l’onere di dimostrare la validità della sua contabilità o l’esistenza di elementi che giustificano le discrepanze .

D. Cosa deve fare il contribuente quando riceve l’avviso di accertamento?
R. In primis verificare gli aspetti formali (termine, competenza, contraddittorio). Quindi reperire tempestivamente tutti i documenti contabili e extracontabili necessari (contratti, listini, fatture emesse/ricevute, giustificativi di sconto). È essenziale presentare memorie difensive dettagliate nel termine per il ricorso: va dimostrato, ad esempio, se vi erano eventi che giustificano un margine ridotto (scarti, variazioni di contratto, stagionalità) o se le vendite non sono inesistenti ma solo regolarmente differite. Ogni altro elemento (rapporti bancari, testimonianze, ordini dei clienti) utile a spiegare le discrepanze deve essere evidenziato prima in contraddittorio e poi in giudizio. Se l’avviso non rispetta il contraddittorio obbligatorio (art.12 L.212/00), si può ottenere l’annullamento dell’atto .

D. Cosa succede in caso di mancato contraddittorio?
R. L’art. 12, comma 7, L. 212/2000 impone il preventivo contraddittorio per gli accertamenti standard. Se l’Agenzia omette questa fase obbligatoria, il giudice tributario, in linea di principio, annulla l’avviso di accertamento . Nelle pronunce recenti è stato ribadito che il mancato contraddittorio è vizio insanabile se rilevato dal contribuente in giudizio .

D. Quali sono le sanzioni applicabili?
R. Per la sottofatturazione, l’Agenzia applica le sanzioni previste dal D.Lgs. 472/1997 sull’omessa dichiarazione o su errori nelle dichiarazioni IVA/IRPEF. Tipicamente si va dal 90% al 180% di una maggiorazione “tasso medio” sulla maggiore imposta accertata. Tuttavia, è possibile ridurre tali sanzioni: con l’adesione o conciliazione si scende al 30-40% del minimo, e l’interesse di mora smette di decorrere dal momento dell’accordo . Inoltre, se la condotta è reato, può scattare la fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

D. Cos’è un presunto profitto da ricarico medio?
R. Spesso l’Ufficio ricalcola i ricavi perduti applicando una percentuale di ricarico medio: ad es. calcola il costo di acquisto della merce e gli applica un ricarico «normale» di settore. Se il contribuente ha applicato rielaborazioni inferiori, l’accertamento assume che i ricavi mancanti siano pari alla differenza. Questo metodo è legittimo purché fondato su elementi concreti (Cass. 21942/2024: se il fatturato è molto inferiore agli acquisti, il ricarico basso legittima presunzioni di maggiori ricavi ). Il contribuente può controbattere giustificando i prezzi minori (concorsi, vendite promozionali, resi).

D. Quando è meglio pagare e definire anziché impugnare?
R. Se le prove schiaccianti dell’Ufficio sono evidenti (es. si dispone di fatture vere e acclarate simulazioni), valutare gli strumenti deflattivi. Con l’adesione si evitano litigi e si possono pagare tributi e sanzioni a condizioni agevolate (es. 90+27% di regolarizzazione entro 20 giorni ). Con la conciliazione in contenzioso si ottiene l’azzeramento delle spese processuali e riduzioni di sanzioni (40%/50% dei minimi ) e l’estinzione del processo. Con autotutela l’atto può essere annullato se ci sono errori formali/materiali. In ogni caso, conviene sempre esaminare la convenienza economica di definire pacificamente (meno sanzioni e tempo) rispetto a rischiare una sentenza sfavorevole.

Riepilogo delle fonti consultate

Fonti normative e giurisprudenziali utilizzate (aggiornate al 2026):

  • DPR 600/1973 e DPR 633/1972 (Testo unico imposte dirette e IVA); DPR 602/1973 (codice delle entrate), L. 212/2000 (Statuto del contribuente); D.Lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie); D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 156/2023 (risoluzione dei contenziosi); D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 220/2023 (autotutela); D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).
  • Cassazione tributaria: Ordinanza Cass. civ., sez. trib., n. 21942/2024, 26484/2023, 1883/2024, 32732/2024, Sent. n. 4410/2020, 8698/2021 e altre pronunce Sez.V; Corte Cost. n. 228/2014.
  • Commissioni Tributarie: es. CTR Toscana 2150/2016, CTP Prato 402/2014, CTR Lombardia 49/2012, CTR Lazio 1091/2022, ecc.
  • Agenzia delle Entrate – Circolari/Provvedimenti: circol. n.1/E/2018 (contraddittorio), circol. n.21/E/2024 (autotutela), Provv. AdE 11/04/2025 n. 176203 (ISA 2024), ecc.

Ti viene contestata una presunta sottofatturazione e il Fisco sostiene che tu abbia dichiarato ricavi inferiori a quelli reali? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica gli accertamenti per sottofatturazione, soprattutto quando:

– i prezzi praticati risultano inferiori ai valori di mercato,
– emergono incongruenze tra fatturato, costi e margini,
– vengono utilizzati studi di settore, ISA o medie statistiche,
– si riscontrano differenze tra flussi finanziari e ricavi dichiarati,
– l’attività appare antieconomica secondo il Fisco.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

👉 accertamento di maggiori ricavi,
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La domanda decisiva è questa:
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Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 il Fisco non può basarsi solo su presunzioni astratte,
👉 la strategia difensiva iniziale è decisiva.

Questa guida ti spiega:

– cos’è la sottofatturazione per il Fisco,
– su quali basi nasce l’accertamento,
– quali difese funzionano davvero,
– il ruolo centrale dell’avvocato tributarista.


Cos’è la Sottofatturazione per il Fisco

La sottofatturazione è la presunta pratica di:

– fatturare corrispettivi inferiori a quelli effettivamente incassati,
– dichiarare ricavi più bassi del reale,
– ridurre indebitamente imposte e IVA.

👉 Non basta che un prezzo sia basso per parlare di sottofatturazione,
👉 serve la prova concreta di ricavi non dichiarati.


Su Cosa si Basa l’Accertamento per Sottofatturazione

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate fonda spesso l’accertamento su:

confronti con prezzi medi di mercato,
– studi di settore o ISA non coerenti,
– presunta antieconomicità dell’attività,
– accertamenti bancari,
– margini di profitto ritenuti “anormalmente bassi”.

👉 Questi elementi sono indizi,
👉 non prove automatiche di evasione.


Il Rischio Maggiore: Accertamento Induttivo

Quando il Fisco presume la sottofatturazione, può procedere con:

accertamento induttivo,
– ricostruzione presuntiva dei ricavi,
– disconoscimento della contabilità,
– recuperi su più annualità.

👉 Qui il contenzioso diventa molto serio,
👉 perché il reddito accertato è spesso “teorico”.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare la Coerenza dei Prezzi Applicati

La difesa parte dalla prova che:

– i prezzi praticati sono reali e giustificati,
– rispondono a logiche di mercato,
– tengono conto di sconti, promozioni, stock, qualità o condizioni particolari.

👉 Prezzi bassi non significano automaticamente evasione.


🔹 2. Contestare l’Antieconomicità Presunta

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’antieconomicità non è una prova, ma solo un indizio.

Questo significa che:

– l’impresa può scegliere politiche di prezzo aggressive,
– può operare con margini ridotti,
– il Fisco non può imporre un utile “minimo”.

👉 Qui si vincono molte difese.


🔹 3. Difendere la Contabilità Regolare

Se la contabilità è:

– formalmente corretta,
– coerente e attendibile,

👉 il Fisco non può disconoscerla senza prove concrete.

La regolarità contabile è un forte elemento difensivo.


🔹 4. Analizzare i Flussi Finanziari

Molti accertamenti si basano su:

– versamenti bancari ritenuti ricavi occulti,
– incongruenze tra incassi e fatture.

👉 Ogni movimento va spiegato analiticamente,
👉 dimostrando la non imponibilità quando dovuta.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a PVC e Inviti dell’Ufficio

È il primo momento decisivo.

Serve per:

– spiegare le politiche di prezzo,
– fornire documentazione commerciale e contrattuale,
– evitare l’accertamento definitivo.

👉 Una risposta debole apre la strada alla presunzione del Fisco.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile quando:

– parte delle contestazioni è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e importi,
– serve una soluzione controllata.

👉 Va valutato strategicamente, non accettato per paura.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’accertamento è fondato su presunzioni,
– mancano prove di ricavi non dichiarati,
– il Fisco ignora la realtà economica dell’attività.

👉 Molti accertamenti per sottofatturazione vengono annullati.


Il Punto Chiave: Il Prezzo Non È una Prova di Evasione

Un principio fondamentale è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare il maggior ricavo, non solo ipotizzarlo.

Questo significa che:

– i confronti statistici non bastano,
– serve una prova concreta di evasione,
– il contribuente può dimostrare la legittimità dei prezzi praticati.

👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte imprese sbagliano perché:

– accettano l’antieconomicità come prova,
– non spiegano le politiche di prezzo,
– rispondono senza strategia tecnica,
– pagano per timore di aggravamenti.

👉 Così l’accertamento si consolida inutilmente.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa per sottofatturazione è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza la base dell’accertamento,
– smonta le presunzioni del Fisco,
– costruisce la prova della coerenza economica,
– tutela impresa, soci e patrimonio personale.

👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre o annullare i maggiori ricavi accertati,
– evitare sanzioni sproporzionate,
– bloccare effetti su più annualità,
– proteggere patrimonio e continuità aziendale.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti per sottofatturazione richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in accertamenti su ricavi e sottofatturazione
– Difensore di imprese, soci e amministratori
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Conclusione

Nel 2026, un accertamento per presunta sottofatturazione:

👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia tecnica e giuridica solida.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la correttezza dei prezzi,
👉 contestare le presunzioni,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento per sottofatturazione può evitare gravi conseguenze fiscali, economiche e patrimoniali.

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