Accertamento Fiscale Per Compensazioni Iva Irregolari: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale per compensazioni IVA irregolari è una delle contestazioni più frequenti e pericolose, perché l’Agenzia delle Entrate tende a qualificare l’uso del credito IVA come non spettante o inesistente, con effetti immediati sul piano sanzionatorio ed esecutivo.

In molti casi, l’Amministrazione contesta la compensazione anche a distanza di anni, sostenendo errori formali, violazioni procedurali o presunti difetti nei presupposti del credito, con recupero dell’imposta, sanzioni elevate e interessi.

Il rischio è concreto:
crediti IVA reali e maturati possono essere trasformati in debiti fiscali molto onerosi, con iscrizione a ruolo e azioni esecutive rapide.

Molti si chiedono:
“Se ho compensato l’IVA rischio sanzioni automatiche?”
“Un errore formale rende il credito inesistente?”
“Possono recuperare tutto anche senza evasione?”
“Come posso difendermi da una contestazione retroattiva?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la compensazione IVA non è illegittima per automatismo.
La contestazione deve essere motivata, proporzionata e fondata su una reale irregolarità sostanziale.


Cos’è la compensazione IVA e perché viene contestata

La compensazione IVA consente di:

• utilizzare crediti IVA maturati
• compensare debiti tributari o contributivi
• ridurre l’esborso finanziario
• migliorare la liquidità aziendale

È uno strumento legittimo, ma soggetto a regole formali e sostanziali.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le compensazioni IVA

Le contestazioni più frequenti riguardano:

• utilizzo di crediti ritenuti non spettanti
• errori nella presentazione dei modelli
• superamento di limiti o soglie
• violazioni procedurali
• contestazione dell’esistenza del credito
• qualificazione come credito “inesistente”

Ma non ogni irregolarità giustifica il recupero integrale.


Il rischio più grave: credito IVA qualificato come inesistente

Il vero pericolo è che:

• il credito venga considerato inesistente
• si applichino sanzioni massime
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi immediatamente esecutivo
• partano pignoramenti e blocchi
• la liquidità aziendale venga compromessa

Anche quando il credito è reale e documentabile.


L’errore più grave: accettare la qualificazione del Fisco

Molti contribuenti sbagliano quando:

• non distinguono tra credito non spettante e inesistente
• non contestano la natura del credito
• non ricostruiscono la formazione del credito IVA
• non valorizzano la neutralità dell’imposta
• rinunciano a una difesa tecnica

La qualificazione data dall’Ufficio non è vincolante.


Compensazione IVA e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• il credito IVA nasce da operazioni reali
• gli errori formali non sempre eliminano il diritto
• la sanzione deve essere proporzionata
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• la distinzione tra credito inesistente e non spettante è decisiva
• l’assenza di danno erariale è rilevante

Se il credito esiste, il recupero può essere illegittimo.


Quando l’accertamento per compensazioni IVA è difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il credito IVA è effettivamente maturato
• le operazioni sono reali
• l’irregolarità è solo formale
• la motivazione dell’atto è generica
• manca un reale danno per l’Erario
• l’Ufficio utilizza automatismi

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come costruire una strategia difensiva efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione analitica del credito IVA
• verifica della documentazione contabile
• distinzione tra vizi formali e sostanziali
• contestazione della qualificazione del credito
• valutazione delle sanzioni applicate
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa giuridica e sostanziale, non solo dichiarativa.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• il recupero diventa definitivo
• le sanzioni si consolidano
• l’atto diventa esecutivo
• partono procedure di riscossione
• il danno economico diventa irreversibile

Intervenire subito è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata reazione può portare a:

• perdita del credito IVA
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sulle compensazioni IVA

Se ricevi un accertamento per compensazioni IVA irregolari:

• non accettare automaticamente il recupero
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la natura del credito contestato
• ricostruisci la formazione del credito
• analizza la motivazione dell’atto
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti in accertamenti per compensazioni IVA irregolari, contrastando qualificazioni errate del credito e recuperi indebiti.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento
• dimostrare l’esistenza del credito IVA
• riqualificare correttamente la compensazione
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale


Agisci ora

Un credito IVA realmente maturato non diventa illegittimo per automatismo.
Ma una contestazione non difesa correttamente può trasformarsi in un debito fiscale molto pesante.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato compensazioni IVA ritenute irregolari,
richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi ora la legittimità del tuo credito, prima che un recupero ingiustificato diventi definitivo.

Introduzione

L’accertamento fiscale relativo a compensazioni IVA irregolari – in particolare all’uso di crediti inesistenti o non spettanti in compensazione – è un tema sempre più rilevante. La recente riforma fiscale ha introdotto definizioni esplicite e sanzioni rideterminate, e la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite e sezioni semplici) ha chiarito i confini dei due istituti. In questa guida aggiornata a gennaio 2026 descriviamo la disciplina di riferimento, le differenze tra crediti inesistenti e non spettanti, le novità normative del 2024/2025 (D.Lgs. 87/2024), le sanzioni e i termini di accertamento, nonché le principali sentenze che hanno delineato il quadro applicativo. Verranno inoltre illustrate le strategie difensive a disposizione del contribuente (ravvedimento operoso, contraddittorio, accertamento con adesione, definizione agevolata, conciliazione giudiziale) con esempi pratici, tabelle riepilogative e risposte alle domande più frequenti. Il taglio è tecnico-giuridico ma divulgativo, con focus sugli imprenditori e privati che ricevono un avviso per compensazioni IVA anomale. Citazioni alle fonti normative e giurisprudenziali sono presentate in calce al testo .

Contesto e quadro normativo generale

La compensazione dei crediti d’imposta (inclusi i crediti IVA) è disciplinata dagli art. 17-18 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche. In generale, il contribuente può usare i crediti maturati in dichiarazione IVA per compensare imposte, contributi e tributi nei modelli F24, nei limiti di legge. Tuttavia, l’uso di crediti inesistenti o non spettanti costituisce violazione tributaria. L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (decreto sanzioni tributario) sanziona l’indebita compensazione: in particolare il comma 4 prevede sanzioni (oggi pari al 25%) se il credito compensato è non spettante ; il comma 5 introduce sanzioni aggravate (oggi base 70%) se il credito è inesistente . A livello penale, l’uso illecito di crediti in compensazione può integrare reati tributari (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) con pene fino a 6 anni (per crediti inesistenti) o 2 anni (per non spettanti) . Le pene pecuniarie invece si applicano agli illeciti minori (credito annuo ≤ 50.000 €). Lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) tutela l’affidamento, quindi difformità dovute a incertezze non colmabili possono esonerare dalle sanzioni .

Dal 30 aprile 2024 l’atto di recupero del credito d’imposta (attuato tramite art. 38-bis DPR 600/73) rientra nella procedura di accertamento con adesione, dando al contribuente termini più ampi per impugnare (sospensione a 90 giorni) . Nel contempo, il legislatore ha escluso questi avvisi automatizzati dal contraddittorio preventivo: gli atti di recupero dei crediti (se generati con meccanismi automatizzati) non richiedono la fase di pre-confronto di 60 giorni .

Tavola normativa di riferimento: art. 10-quater DLgs. 74/2000; art. 13 commi 4,5,4-bis,4-ter DLgs. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024); art. 6 comma 2 D.Lgs. 218/1997; artt. 17-18 DPR 633/1972; artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 1 commi 1 lett. g-quater e g-quinquies D.Lgs. 74/2000 (definizioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024); Legge 30/2022 (tribunale tributario professionale, conciliazione) .

Crediti inesistenti vs non spettanti: definizioni e casi pratici

La legge delega fiscale ha finalmente codificato i due istituti in modo distinto.

  • Credito inesistente: secondo il D.Lgs. 87/2024 (attuativo Legge n.111/2023) e l’atto di indirizzo MEF del 1/7/2025, è qualsiasi credito d’imposta che manca, in tutto o in parte, dei requisiti soggettivi/oggettivi richiesti dalla norma agevolativa, oppure è sorto mediante falsità documentali, simulazioni o altri artifici . In sostanza, l’evento economico alla base del credito non è mai avvenuto effettivamente oppure il credito è stato creato artificialmente (fatture false, doppi utilizzi, ecc.) . Esempi tipici: credito IVA derivante da fatture per operazioni inesistenti; credito R&S su progetto inventato; credito già compensato e riusato due volte; credito spettante ad altri soggetti ma indebitamente applicato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per essere inesistente il credito deve anche non risultare identificabile con normali controlli formali (artt. 36-bis/36-ter DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72) : se invece il suo difetto sarebbe emerso da un controllo ordinario, allora si parla di credito non spettante.
  • Credito non spettante: è il credito d’imposta che materialmente esisteva, ma è stato usato illecitamente. Rientrano in questa categoria i crediti utilizzati in violazione delle modalità di fruizione (ad es. eccedenza oltre il limite quantitativo o temporale), i crediti fruiti senza aver assolto ad adempimenti formali richiesti a pena di decadenza (es. mancata comunicazione obbligatoria) o i crediti legittimamente maturati ma applicati in modo difforme rispetto a prescrizioni secondarie (es. un requisito tecnico aggiuntivo non esplicitamente previsto dalla norma) . In tal caso il credito “c’è”, ma ne è stata fatta una utilizzazione scorretta. Esempi: usare subito in un’unica quota annua un credito che doveva essere ripartito su più anni; impiegare un bonus edilizio per pagare tributi cui non è destinato; compensare un credito R&S per spese non effettivamente ammissibili; applicare un credito senza visto di conformità quando era richiesto. In queste ipotesi si configura un credito non spettante, punito da sanzioni meno gravi .

Le definizioni legislative (D.Lgs. 87/2024 e art.1 co.1 lett. g-quater/g-quinquies D.Lgs. 74/2000) hanno posto l’accento sulla base sostanziale del credito e sulla fraudolenza: un credito è inesistente se non risponde a realtà giuridico/economiche concrete. Il contribuente può talvolta tentare di derubricare l’ipotesi da inesistente a non spettante sostenendo che “qualcosa del presupposto c’era” (ad es. l’attività dichiarata è parzialmente reale), sperando di accedere a sanzioni più miti (dal 70% al 25%) . In generale, tuttavia, un credito fittizio creato con dolo è considerato inesistente a pieno titolo.

Sanzioni e termini di accertamento

Le conseguenze di una compensazione illecita dipendono dalla qualificazione del credito:

  • Sanzione amministrativa: per crediti non spettanti, la sanzione ordinaria (art.13 co.4-bis D.Lgs. 471/97) è pari al 25% dell’importo compensato . Per crediti inesistenti, la sanzione aggravata (art.13 co.5) ha base 70% dell’importo compensato, che può aumentare del 50%-100% (fino al 105–140%) se il credito è frutto di frode documentale o artifici . In passato tali sanzioni erano rispettivamente 30% e 100-200%, ma il D.Lgs. 87/2024 le ha ridotte, introducendo anche una sanzione fissa di 250 € per violazioni meramente formali sanate tempestivamente (art.13 co.4-ter) .
  • Termini di decadenza: per i crediti non spettanti rimane il termine ordinario di 5 anni dall’utilizzo per notificare l’atto di recupero (31/12 del 5º anno successivo) . Per i crediti inesistenti si applica il termine straordinario di 8 anni (31/12 del 8º anno), in ragione della maggiore gravità . La Cassazione SS.UU. 34419/2023 ha confermato questa distinzione: solo i crediti inesistenti (mancanti di presupposti e non rilevabili da controlli) giustificano il termine ottennale, mentre i crediti non spettanti – anche se usati indebitamente – seguono la decadenza quinquennale .
  • Sanzioni penali: l’uso illecito di crediti d’imposta > 50.000 € può integrare reati tributari. Per i crediti non spettanti, si configura il reato di indebito utilizzo di credito (art.10-quater c.3 DLgs 74/00) con pena 6 mesi–2 anni di reclusione . Per i crediti inesistenti, scatta il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art.3 DLgs 74/00) con pena 3–8 anni , o comunque l’indebita compensazione di credito con pena fino a 6 anni (art.10-quater c.3). Dal 2024 una scriminante penale («clausola di non punibilità») esclude la pena per i crediti non spettanti se sussiste un’oggettiva incertezza tecnica sui requisiti del credito (introdotta dall’art. 13-bis DLgs 74/2000, comm.2-bis) . Tale clausola non si applica ai crediti inesistenti dolosi.

Tabella riassuntiva (non esaustiva):

AspettoCredito Non SpettanteCredito Inesistente
DefinizioneCreditre esistente, ma usato impropriamente (violazione limiti, requisiti formali o modalità di fruizione)Creditore non esiste davvero: mancano presupposti (operazione mai avvenuta) o creazione fraudolenta (falsi, simulazioni)
RintracciabilitàSpesso rilevabile da controlli automatizzati o documentali (superamento tetti, omissione formalità)Può derivare da operazioni occulte; NON richiede più “irrintracciabilità” formale (D.Lgs. 87/2024)
Sanzione amministrativa25% base (ridotta da 30%) dell’importo compensato; 250 € fissa per irregolarità formali sanate70% base (ridotta da 100%) dell’importo compensato; aumenta fino a 105–140% in caso di frode documentale
Termini decadenza5 anni dal periodo d’uso (normale)8 anni dal periodo d’uso (termini potenziati)
Pena penale (>50k annui)Reclusione 6 mesi–2 anni (art.10‑quater c.3 DLgs.74/00); esimente se incertezza tecnicaReclusione 1 anno 6 mesi–6 anni (art.10‑quater c.3 DLgs.74/00); nessuna incertezza tecnica tutelata

Novità normative recenti (2024-2025)

La riforma fiscale 2024 (L.111/2023 e D.Lgs. 87/2024) ha innovato significativamente la materia:

  • Ha codificato le definizioni di credito inesistente e non spettante (cfr. supra), uniformando disciplina tributaria e penale .
  • Ha ridotto le sanzioni: per compensazioni improprie non spettanti dal 30% al 25%, per inesistenti dal 100% al 70% . Ha introdotto sanzioni ridotte (1/3) in caso di sanatoria anticipata (acquiescenza entro 60 giorni dall’atto) .
  • Ha esteso il termine agevolato di 8 anni solo ai casi più gravi (inesistenti) , incentivando una qualificazione più favorevole.
  • Ha stabilito una scriminante penale per i crediti non spettanti in caso di incertezza tecnica di mero interpretazione .
  • Ha incluso l’atto di recupero dei crediti d’imposta nell’ambito dell’accertamento con adesione (nuovo art.6 comma 2 D.Lgs.218/97 come modificato dal DLgs 13/2024): ciò permette di sospendere il termine di impugnazione a 90 giorni e beneficiare delle regole ordinarie di adesione, a favore del contribuente.
  • Con il DL 34/2023 (conversione L.56/2023) e la Legge 30/2022, sono stati potenziati gli strumenti deflativi (conciliazione giudiziale tributaria, mediazione). Le liti con lo Stato possono essere definite agevolmente versando una percentuale ridotta del valore contestato (es. 40% in primo grado, 15% in secondo, 5% in Cassazione) . Tali opzioni sono aperte anche alle controversie su compensazioni, seppure spesso limitate alle fattispecie di maggior valore o con profili dubbi.

Giurisprudenza chiave

La Suprema Corte e i giudici tributari hanno emesso numerose pronunce rilevanti:

  • Cass. SS.UU. 11/12/2023 n. 34419 (Sentenza storica): ha definito i criteri per distinguere crediti inesistenti da non spettanti . Secondo le Sezioni Unite, sono inesistenti solo i crediti con entrambe le caratteristiche: (a) generati da artifici/falsità o privi dei presupposti legali, e (b) non individuabili mediante controlli automatici/formali (artt.36-bis/36-ter DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72). In tutti gli altri casi rientrano nell’area dei crediti non spettanti, con sanzioni e termini meno severi. La Corte ha inoltre riconosciuto che il credito dichiarato in dichiarazione IVA esclude di norma la sua inesistenza assoluta, e che è onere dell’Amministrazione provare la fraudolenza . Questa decisione ha consolidato il criterio di proporzionalità voluto dal legislatore (tra terminazione aumentata e sanzioni peggiori) .
  • Cass. 25/5/2025 n. 22699 (“Caseificio Principe”): riguardava l’obbligo del visto di conformità per compensazioni infrannuali di IVA fra imprese dello stesso gruppo (prima applicazione della legge di conversione DL 50/2017). La Cassazione ha stabilito che la violazione del visto è “mero vizio formale” che non pregiudica sostanzialmente il credito IVA effettivo. Ne consegue che, nel caso esaminato, l’omesso visto non ha impedito all’impresa di utilizzare legittimamente il credito accertato: la sanzione per assenza del visto è pertanto applicabile solo in forma forfettaria e non invalida il diritto al credito . Questa pronuncia, sebbene relativa al visto di conformità, conferma il principio che violazioni formali legate alle compensazioni sono sanzionate in misura ridotta e non incidono sul riconoscimento del credito se questo era fondato.
  • Cass. 05/08/2025 n. 22699: (spiega lo stesso caso di Caseificio Principe). Ribadisce che l’obbligo del visto di conformità ex DL 50/2017 (prima dell’entrata in vigore della conversione) non si applica alle richieste di compensazione presentate entro aprile 2017. In pratica, la prescrizione del legislatore successivo (L.96/2017) non retroagisce alle operazioni anteriore, scagionando il contribuente dall’obbligo formale .
  • Tar Lazio 29/07/2025 n. 15039: ha annullato un diniego di certificazione fiscale (art.23 DL 73/2022) relativo a crediti R&S 2015-2019, richiamando il Manuale di Frascati (c.d. “criterio dell’innovatività”) come fonte tecnica priva di valore normativo. Conferma che i requisiti tecnici introdotti dopo il 2019 (DM 2020 e DPCM 2023) non si applicano retroattivamente ai crediti maturati in quegli anni . Questa sentenza – citata anche dall’atto di indirizzo MEF del 2025 – ha incentivato l’uso della “clausola di incertezza tecnica” nella difesa dei crediti agevolativi, benché riguardi soprattutto R&S.
  • Cass. Sez. III pen., 28/10/2022 n. 40867-40868 (bonus edilizi): ha confermato il sequestro preventivo dei crediti fittizi anche nei confronti dei cessionari di buona fede, in quanto il credito inesistente è considerato profitto del reato . Anche Cass. pen., 17/03/2021 n. 1052 (fatture soggettivamente inesistenti) ha affermato il principio della tutela della buona fede del cessionario: tuttavia, questo filone riguarda le frodi IVA e la detrazione dell’IVA, non i crediti d’imposta. Va segnalato inoltre Cass. pen. 28/06/2023 n. 28031, che ha riconosciuto la tenuità del fatto per un contribuente che aveva sanato l’errore mediante ravvedimento dopo l’apertura del dibattimento, ai fini dell’eventuale non punibilità del reato di indebita compensazione .
  • Commissioni tributarie (CTR/CTP): sono moltissime le pronunce sui crediti agevolativi (es. credito R&S, bonus edilizi). In generale, le sezioni tributarie hanno preceduto il legislatore individuando casi di difformità di interpretazione ammissibili (con riduzione delle sanzioni) o censurando la mancanza di un presupposto oggettivo. Ad esempio, il CTP di Milano 2021 ha escluso sanzioni su crediti R&S 2015-2019 ritenuti maturi, in ragione di «obiettiva incertezza» sui criteri di eleggibilità, orientamento poi ribadito con CTP/CTR successive.

L’atto di recupero e il contraddittorio

Quando l’Amministrazione riscontra un’illecita compensazione, emette di regola un avviso di recupero dei crediti d’imposta (art.38-bis DPR 600/73) motivando le ragioni di inesistenza o indebito e liquidando imposte, interessi e sanzioni. L’atto viene notificato al contribuente e preceduto – di norma – dal contraddittorio preventivo (mediazione fiscale) ex art. 6-bis L.212/2000, che concede 60 giorni per osservazioni.

Tuttavia, dalla riforma 2024 i recuperi automatizzati di crediti non spettanti/inesistenti non sono soggetti all’obbligo di preventiva comunicazione: infatti il DM 24/4/2024 (attuazione art.7-bis DL 39/24) esclude gli atti di recupero generati tramite incrocio dati dall’obbligo del contraddittorio . L’atto di recupero può però essere impugnato autonomamente in sede tributaria entro 60 giorni (Cass. SS.UU. 34452/2023) in quanto atto di diritto privato (recupero d’imposta).

Un’importante novità del 2024 è che l’atto di recupero può essere considerato come “atto di accertamento” ai fini del ricorso in sede di adesione . In pratica, il contribuente può utilizzare l’atto di recupero anche per avviare una procedura di accertamento con adesione, beneficiando della sospensione dei termini e delle regole ordinarie di rateizzazione della definizione.

Come difendersi: strategie amministrative e processuali

Il contribuente ha diversi strumenti a disposizione, sia in via amministrativa sia contenziosa, che vanno valutati caso per caso:

  • Contraddittorio preventivo / Osservazioni: in presenza di un atto di recupero notificato, è fondamentale partecipare al contraddittorio (ove previsto) o comunque inviare le proprie deduzioni entro i termini. Una difesa efficace può consistere nel dimostrare l’effettiva base economica del credito (fatture reali, lavori eseguiti, requisiti soggettivi) e la mancanza di dolo. Ad es. si può argomentare che “almeno una parte dei presupposti c’era”, provando l’esistenza di un progetto anche se non completamente conforme. Se si riesce a far valutare la contestazione come credito non spettante anziché inesistente, ciò comporta termini e sanzioni ridotti (dalla sanzione base al 25%, e decadenza a 5 anni) . In sede di contraddittorio si allegano documenti, perizie tecniche, relazioni di esperti (commercialisti, ingegneri, revisori) per provare la reale spettanza del credito .
  • Ravvedimento operoso (art.13 DLgs.472/1997): il contribuente può sanare autonomamente l’errore pagando l’imposta non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta. Anche le compensazioni illecite rientrano tra le violazioni ravvedibili: il ravvedimento entro il termine (es. 30 giorni per sanzione ridotta, 90 giorni per riduzione di 1/9, ecc.) consente di abbattere drasticamente la sanzione (ridotta a un decimo o meno) . Un chiarimento recente (Risoluzione AE 67/E/2023) specifica che il ravvedimento speciale (art.13 comma 4 DLgs.472/97) può sanare compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti fino al 2021 con sanzioni del 5-10% anziché 30-70%. Inoltre l’utilizzo del ravvedimento mediante compensazione (cioè versando il dovuto con un F24) è ammesso . In pratica, riconoscere prontamente l’errore pagando quanto dovuto evita il contenzioso e il rischio di sanzioni elevate e penali.
  • Definizione agevolata delle controversie: se la controversia è già insorta, il contribuente può valutare di aderire alla definizione agevolata prevista dal DL n.119/2018 e s.m. (definizione liti tributarie). Tale procedura consente di chiudere la lite versando una percentuale ridotta del quantum litigioso (ad es. il 40% in appello), indipendentemente dalla correttezza della materia. Non esistono esclusioni specifiche per i crediti d’imposta, per cui anche questo scenario può essere preso in considerazione, soprattutto per importi elevati o su dubbi interpretativi rilevanti. (Si segnala che, al pari delle rate cartolari, anche le definizioni agevolate possono essere richieste presso i tempi stabiliti e prevedono rateizzazioni fino a 54 rate annuali dalla conversione della legge di bilancio 2024.) .
  • Accertamento con adesione: fino al giorno prima del giudizio di primo grado, il contribuente può tentare un accordo con l’Agenzia delle Entrate (art.6 DLgs.218/97). In sede di adesione le sanzioni si riducono a un terzo (ad es. sanzione effettiva ~8,3% invece del 25%). Tuttavia, per crediti inesistenti veri questo percorso è raro, poiché l’Ufficio difficilmente negozia la riduzione di crediti fittizi conclamati. È invece più plausibile in presenza di dubbia origine del credito (caso “non spettante”).
  • Conciliazione giudiziale (tentativo obbligatorio): in sede di giudizio tributario (prima o seconda fase) il contribuente può attivare la conciliazione giudiziale (art.48-bis DLgs.546/92, introdotto da DLgs. 130/2022). Si tratta di un tentativo di composizione della lite assistita da un funzionario. In caso di esito positivo si raggiunge un accordo con rateizzazione fino a 5 anni. Nel 2024-25 il legislatore ha rafforzato la conciliazione in appello e in Cassazione, prevedendo incentivi (conto risparmiato del 100%, 50% e 25%) per chi accetta la mediazione . Anche in questa fase il dialogo su tecnicismi interpretativi può ridurre il contenzioso.
  • Difesa penale: se l’accertamento è integrato da una contestazione penale (credito superiore alle soglie e dolo), è fondamentale adottare una strategia congiunta. Richiedere misure alternative (riconoscimento del ravvedimento, patteggiamento, consulenze tecniche per provare l’assenza di dolo) può portare all’archiviazione o a pene minori. Ad es. il ravvedimento operoso eseguito prima del dibattimento può far accedere all’attenuante della tenuità o addirittura estinguere il reato di indebita compensazione (art.13 D.Lgs.74/00). Occorre infine evitare il sequestro dei crediti (Cass. 28064/2024: lecita la confisca anche nel “cassetto fiscale” del cessionario).

Simulazione pratica: Alfa S.p.A. compensa in F24 un credito IVA da €100.000 che l’Agenzia ritiene inesistente. L’Agenzia notifica un atto di recupero di €100k + €15k sanzioni + €20k interessi (totale €135k). Alfa può: (a) sanare subito con ravvedimento pagando €100k + interessi + sanz. ridotta (es. 5% di €100k = €5k), chiudendo senza ulteriori danni; (b) inviare osservazioni tecniche dimostrando che in realtà €60k del credito erano fondati, sperando di ricondurlo a non spettante (sanz. 25% su €60k = €15k, risparmiando sul resto); (c) rateizzare o definire agevolmente la controversia, pagando una quota (es. 40%) dell’importo a debito; (d) ricorrere al giudice tributario tentando di ridurre l’atto (magari convincendo che il credito era non spettante con termini e sanzioni più favorevoli). Ogni opzione deve essere valutata con l’Avvocato in base a costi e tempi processuali.

Domande e risposte (FAQ)

  • Come faccio a sapere se la compensazione contestata riguarda un credito inesistente o non spettante? Il punto cruciale è verificare l’oggetto del credito e la sua “riconoscibilità” documentale. Se la motivazione dell’Agenzia è basata su presunti vizi formali (limiti superati, adempimenti omessi) o su elementi normativi aggiuntivi, probabilmente si tratta di credito non spettante. Se invece la contestazione mira a provare che l’operazione sottostante non è mai avvenuta (fatture false, progetto inventato), allora il credito è considerato inesistente .
  • Quali documenti posso usare per difendermi? Conservi tutta la documentazione fiscale collegata al credito: fatture, contratti, preventivi, dichiarazioni di conformità, asseverazioni, registri contabili, mail o comunicazioni con fornitori. Se è un credito tecnico (es. R&S, formazione 4.0) conviene ottenere perizie o pareri di esperti che attestino la veridicità delle attività svolte (ad es. una relazione di ingegnere sul progetto R&S). Più si dimostra la sostanza economica sottostante, meno probabile è la qualifica di «credito inesistente».
  • Posso sanare la situazione pagando subito (ravvedimento)? Sì. Se non è ancora intervenuto l’accertamento (o nei primi 30 giorni dall’avviso motivato), si può effettuare ravvedimento operoso: versare l’imposta compensata indebita più interessi legali e sanzione ridotta (art.13 DLgs 472/97). Il ravvedimento estingue l’obbligazione tributaria e può impedire l’apertura di un contenzioso (pur non cancellando l’infrazione penale). In sostanza si tratta di “autocorreggersi” con penalità minori. Anche dopo il ricorso tributario aperto, in alcuni casi si può ancora sanare versando quanto dovuto più sanzioni ridotte (es. fino a 2 anni prima dell’atto è previsto il ravvedimento “lungo” con sanzione al 3,75% o 4,5%).
  • Che rischio ho se negozio con l’Agenzia (adesione)? Tentare l’accertamento con adesione vuol dire ammettere la pretesa parzialmente e patteggiare l’importo. In cambio si ottiene la riduzione delle sanzioni (si versa solo 1/3 della sanzione originaria) . Chiariamo: nell’adesione il contribuente non può contestare l’esistenza del credito, ma solo l’entità. Quindi è un’opzione utile quando la difesa è meno certa e si preferisce chiudere velocemente. Nei casi di frode conclamata però l’Agenzia difficilmente concede sconti consistenti, quindi spesso resta impraticabile.
  • Cosa succede se faccio ricorso in Commissione Tributaria? Se la difesa in contraddittorio fallisce, si può impugnare l’atto in Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni . In giudizio l’Avvocato potrà svolgere tutti gli accertamenti (ad es. perizie). Importante: il ricorso non sospende i termini di versamento se il debito è già iscritto a ruolo; tuttavia introduce la soglia di allerta. In sede giudiziale si può anche proporre l’accertamento con adesione fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (entro l’udienza di primo grado), riducendo la sanzione al 1/3 . In caso di soccombenza, l’Agenzia potrebbe chiedere interessi e aggio (nella definizione agevolata) o ulteriori sanzioni se si scoprono ulteriori vizi.
  • Si può conciliare la lite tributaria? Sì. La conciliazione giudiziale (ex art.48-bis DLgs.546/92) può essere tentata in ogni grado di giudizio. Consiste in una trattativa con l’ufficio alla presenza del giudice tributario. Se si raggiunge un accordo, si stabilisce l’importo da pagare (spesso con rateizzazione fino a 5 anni) in cambio dell’estinzione della lite. Il legislatore ha incentivato questa strada con sgravi sugli oneri della parte soccombente (fino al 100% di riduzione delle spese e degli interessi). In pratica, se il credito è dubbio e si vuole chiudere, la conciliazione può risparmiare tempo e costi di giudizio.
  • Nel merito, come si provano i crediti inesistenti? Se l’Agenzia sostiene che un credito è inesistente, l’onere della prova spetta all’Ufficio. Occorre dimostrare che le operazioni di base effettivamente sussistono. Ad es., portare documentazione aggiuntiva, testimonianze, accordi contrattuali, ordini di acquisto, o eventuali relazioni tecniche sull’attività agevolata svolta. Se necessario, si può chiedere il contraddittorio penale (art.12 DLgs.74/2000) per far emergere le difficoltà di accertamento dell’Amministrazione. L’obiettivo è far emergere il minimo realistico dell’operazione, sufficiente a far considerare la violazione come non spettante (sanzionata al 25%) piuttosto che inesistente .

Tabelle di sintesi e simulazioni

Per maggiore chiarezza, presentiamo di seguito alcune tabelle riepilogative e un caso di simulazione pratica:

Tabella 1: Sanzioni e termini confrontate

Tipo di creditoSanzione (amministrativa)Termine di decadenza
Non spettante25% dell’importo (1/3 se sanato)5 anni dall’uso (ordinario)
Inesistente70% dell’importo (maggiore se frode)8 anni dall’uso (straordinario)
Nota: ravvedimento fa scendere la sanzione a un decimo o meno, adesione a 1/3.

Tabella 2: Principali strumenti difensivi

  • Ravvedimento operoso: versamento del debito + interessi + sanzione ridotta (da 1/10 a 1/15).
  • Accertamento con adesione: pagamento dell’imposta + 1/3 sanzione residua + rinuncia al contenzioso .
  • Definizione agevolata: versamento di una % dell’importo dovuto (fino a 40%) per chiudere la controversia.
  • Conciliazione giudiziale: accordo con Agenzia con rateizzazione, estinzione della lite.
  • Impugnazione in Commissione tributaria: difesa piena in giudizio, possibilità di ridurre l’atto (spesso più lenta e rischiosa).

Simulazione Pratica: Immaginiamo il caso di Beta S.r.l., che ha utilizzato in compensazione un credito IVA di €150.000 legato a fatture di acquisto. L’Agenzia contesta il credito come inesistente (ritiene che le fatture siano false). Beta riceve un avviso di recupero che liquida €150.000 imposta + €105.000 sanzione (70%) + interessi. Le possibili mosse per Beta sono:

  1. Ravvedimento immediato: pagare €150.000 + interessi + €10.500 (7% come sanzione ridotta se entro 30 giorni) – totale ca. €166.500 – estinguendo l’obbligo prima di qualsiasi contenzioso.
  2. Contraddittorio tecnico: rispondere all’avviso con perizia tecnica che attesti la parziale realizzazione delle operazioni (p.es. almeno il 50% dei servizi è reale), chiedendo di classificare il caso come credito non spettante. Se l’Ufficio riduce il recupero a €75.000 imposta + €18.750 sanzione (25%) + interessi, Beta risparmia molto.
  3. Accertamento con adesione: offrire all’Agenzia di chiudere versando ad esempio €75.000 (+ 1/3 di sanzioni ridotte ~€6.250) – totale €81.250 – per evitare l’incertezza del giudizio.
  4. Impugnazione: se è convinta della propria tesi, Beta può fare ricorso in CTP chiedendo l’annullamento dell’atto, ma dovrebbe prepararsi a un contenzioso anche lungo; nel frattempo potrebbe comunque rateizzare o chiedere definizione agevolata versando una percentuale (es. 40%) di €150.000, ovvero €60.000, per congelare la lite .
  5. Conciliazione: in qualsiasi fase della lite può proporre mediazione al giudice tributario per cercare un accordo intermedio (p. es. il pagamento di €90.000 rateizzati).

Conclusioni

L’accertamento per compensazioni IVA irregolari può essere complesso, ma la dottrina e la giurisprudenza offrono ormai criteri chiari. Il contribuente deve innanzitutto distinguere se il credito è inesistente o non spettante, perché le conseguenze (sanzioni, termini, rischi penali) cambiano radicalmente . In caso di contestazione, è fondamentale agire tempestivamente con l’Avvocato: valutare il ravvedimento operoso, sfruttare il contraddittorio per raccogliere prove a favore, considerare la rateizzazione/definizione agevolata, tentare l’adesione o la conciliazione, e infine difendersi con forza in tribunale. Una difesa tecnica accurata (documenti, perizie, testimonianze) può dimostrare l’effettiva base del credito e persino evitare le sanzioni maggiori. In ogni caso, l’assistenza legale specializzata è essenziale per esplorare tutte le opzioni ed evitare errori procedurali. Con un atteggiamento difensivo proattivo – incluso l’eventuale riconoscimento delle somme dovute per attenuare le sanzioni penali – si possono limitare i danni economici e penali di un accertamento per crediti compensativi irregolari.

Fonti

Normativa: D.Lgs. 471/1997 (art. 13 ss.); D.Lgs. 74/2000 (art. 10-quater); DPR 633/1972 (art. 17-18); DPR 600/1973 (art. 36-bis, 38-bis); D.Lgs. 87/2024 (delega fiscale, definizione crediti, modifica sanzioni); Legge 30/2022 (riforma processi tributarî, conciliazione obbligatoria); D.L. 34/2023 conv. L.56/2023 (tregua fiscale, definizione controversie).
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 11/12/2023 n.34419; Cass. 25/05/2025 n.22699 (Caso Caseificio Principe); TAR Lazio 29/07/2025 n.15039; Cass. pen. 16/03/2024 n.8653; Cass. pen. 28/06/2023 n.28031; Cass. pen. 28/10/2022 n.40866-40867 e n.44647; Cass. pen. 17/03/2021 n.1052; Cass. trib. sez. V 08/07/2024 n.22699; CTP/CTR (milano, 2021-2022); Atti ufficiali AE (circolari 31/E/2020, risoluzioni 67/E/2023); Atto di indirizzo MEF 1/7/2025.

Ti viene contestata una compensazione IVA ritenuta irregolare e rischi recuperi immediati, sanzioni elevate e blocchi operativi? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle compensazioni IVA, soprattutto quando:

– i crediti risultano non spettanti o inesistenti,
– mancano presupposti formali o sostanziali,
– le compensazioni superano limiti o avvengono senza visto/conformità,
– emergono anomalie nei modelli F24,
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Le conseguenze possono essere molto pesanti:

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👉 blocco delle compensazioni future,
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La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento per compensazioni IVA irregolari?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 non ogni irregolarità formale rende il credito inesistente,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.

Questa guida ti spiega:

– quando una compensazione IVA è considerata irregolare,
– la differenza tra credito non spettante e credito inesistente,
– quali difese funzionano davvero,
– il ruolo centrale dell’avvocato tributarista.


Quando il Fisco Contesta le Compensazioni IVA

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta le compensazioni soprattutto quando ritiene che:

– il credito non esista o non sia dimostrato,
– il credito sia utilizzato in violazione di limiti o procedure,
– manchino dichiarazione, visto di conformità o certificazioni,
– il credito derivi da operazioni ritenute inesistenti o non detraibili,
– l’uso in compensazione sia anticipato o eccedente.

👉 Non tutte queste ipotesi hanno lo stesso peso giuridico.


Il Punto Cruciale: Credito “Non Spettante” o “Inesistente”

Questa distinzione è decisiva.

Credito non spettante:
il credito esiste, ma è stato utilizzato in modo irregolare (tempi, limiti, formalità).

Credito inesistente:
il credito non esiste proprio, perché manca il presupposto sostanziale.

👉 Cambiano sanzioni, termini di accertamento e strategia difensiva.
👉 Molti accertamenti qualificano erroneamente il credito come “inesistente”.


Le Conseguenze Se l’Accertamento Passa

Se la contestazione viene confermata:

– l’IVA compensata viene integralmente recuperata,
– si applicano sanzioni molto elevate,
– possono essere bloccate future compensazioni,
– in alcuni casi scatta la segnalazione penale.

👉 Il danno è immediato e operativo, non solo fiscale.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 1. Dimostrare l’Esistenza Sostanziale del Credito

La difesa parte dalla prova che:

– il credito IVA esiste realmente,
– deriva da operazioni effettive e documentate,
– è correttamente determinato.

👉 Se il credito esiste, non può essere qualificato come inesistente.


🔹 2. Ricondurre l’Irregolarità al Piano Formale

Un principio fondamentale è questo:

👉 un errore formale non cancella un diritto sostanziale.

Questo significa che:

– mancanze procedurali non rendono automaticamente il credito inesistente,
– le sanzioni devono essere proporzionate,
– il Fisco non può applicare automatismi punitivi.

👉 Qui si gioca gran parte della difesa.


🔹 3. Contestare l’Abuso di Presunzioni

Molti accertamenti si basano su:

– presunzioni automatiche,
– ricostruzioni standardizzate,
– mancanza di analisi concreta delle operazioni.

👉 Le presunzioni devono essere motivate e dimostrate.


🔹 4. Analizzare Tempistiche, Limiti e Visti

Spesso la contestazione riguarda:

– superamento dei limiti annui,
– utilizzo anticipato del credito,
– mancanza o irregolarità del visto di conformità.

👉 Questi profili incidono sulla regolarità, non sull’esistenza del credito.


Gli Strumenti di Difesa nel 2026

🔹 Risposta a Questionari e PVC

È il primo snodo decisivo.

Serve per:

– chiarire la natura del credito,
– produrre documentazione IVA,
– evitare la qualificazione come credito inesistente.

👉 Una risposta tecnica sbagliata compromette tutto.


🔹 Accertamento con Adesione

Utile solo quando:

– parte della contestazione è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e interessi,
– serve una soluzione rapida e controllata.

👉 Va valutato con estrema cautela.


🔹 Ricorso Tributario

Necessario quando:

– il credito IVA è reale,
– l’Agenzia applica una qualificazione errata,
– le sanzioni sono sproporzionate.

👉 Molti accertamenti sulle compensazioni IVA vengono annullati o ridimensionati.


Il Punto Chiave: La Compensazione Non È Un Reato Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 la compensazione IVA è un diritto, non un favore.

Questo significa che:

– va esercitata correttamente,
– ma gli errori vanno qualificati e sanzionati in modo proporzionato,
– il Fisco deve sempre dimostrare l’inesistenza del credito.

👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte imprese sbagliano perché:

– ammettono implicitamente l’inesistenza del credito,
– non distinguono tra errore formale e sostanziale,
– rispondono senza strategia tecnica,
– accettano sanzioni sproporzionate.

👉 Così la posizione peggiora inutilmente.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sulle compensazioni IVA è giuridica e strategica.

L’avvocato:

– analizza la natura del credito,
– individua la corretta qualificazione giuridica,
– smonta le presunzioni dell’Ufficio,
– tutela da recuperi e sanzioni indebite.

👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– difendere l’esistenza del credito IVA,
– ridurre o annullare le sanzioni,
– evitare il blocco delle compensazioni future,
– proteggere l’operatività aziendale.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa sugli accertamenti IVA richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in IVA e compensazioni fiscali
– Difensore di imprese e professionisti in accertamenti complessi
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, un accertamento per compensazioni IVA irregolari:

👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia tecnica e giuridica solida.

La regola è chiara:

👉 dimostrare l’esistenza del credito,
👉 qualificare correttamente l’irregolarità,
👉 agire subito con un avvocato esperto.

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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle compensazioni IVA può evitare danni fiscali, operativi e patrimoniali molto gravi.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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