Introduzione
La Rottamazione-quinquies è la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n.199) per consentire a contribuenti e imprese con debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 di estinguere tali debiti pagando soltanto il capitale residuo e le spese di riscossione, senza sanzioni né interessi di mora . Si tratta quindi di un’ulteriore opportunità di regolarizzazione (“Pace fiscale”) sul modello delle precedenti rottamazioni, ma con regole specifiche più rigide sul rispetto delle scadenze. Questa guida – aggiornata al 9 gennaio 2026 – offre una panoramica completa della misura dal punto di vista del debitore (in particolare società di capitali e di persone), con approfondimenti giuridici, tabelle riepilogative, simulazioni pratiche e Q&A, citando la normativa vigente e la più recente giurisprudenza.
1. Quadro normativo e ambito oggettivo
La Rottamazione-quinquies è disciplinata dall’articolo 1, commi 82-100, della Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di Bilancio 2026) . In estrema sintesi:
- Carichi definibili: Debiti tributari e contributivi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Si intendono compresi gli importi omessi (non versati) relativi alle imposte determinate dalle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis, 36-ter del D.P.R. 602/1973 e artt. 54-bis, 54-ter del D.P.R. 633/1972) e i contributi previdenziali INPS dovuti. Restano esclusi i debiti derivanti da accertamenti (cioè somme iscritte a ruolo su atti di liquidazione, accertamento o rettifica) . In altre parole, la sanatoria riguarda i debiti spontanei o da autodenuncia, non quelli oggetto di contenzioso concluso con accertamento definitivo.
- Esclusioni particolari: Comma 99 esclude dalla definizione agevolata i carichi per i quali, entro il 30 settembre 2025, risulti già versata integralmente la totalità delle rate scadute (anche se facenti parte di una precedente rottamazione). Rientrano però nel beneficio anche i debiti soggetti a definizioni agevolate precedenti andate “inefficaci” (per esempio per mancato pagamento delle rate) . Ciò significa che è ammessa la riammissione alla nuova rottamazione-quinquies anche per chi era decaduto da rottamazioni precedenti, purché sussistano ancora somme non pagate e non integrally estinte.
- Scopo della norma: Consente al debitore di estinguere il debito originario pagando solo il capitale residuo e le spese di recupero, mentre tutti gli oneri accessori vengono annullati. In particolare sono cancellati: sanzioni amministrative (art. 30 DPR 602/73), interessi di mora (art. 30 DPR 602/73), somme aggiuntive (art. 27 comma 1 D.Lgs. 46/1999) e aggio di riscossione (art. 17 D.Lgs. 112/1999) . Restano a carico del contribuente soltanto:
- l’importo principale (capitale) dei tributi/contributi dovuti, al netto degli acconti già versati;
- gli oneri di riscossione (spese esecutive) già sostenuti dall’agente, e gli oneri di notifica (commissioni di notifica) .
I versamenti effettuati prima dell’adesione restano acquisiti a titolo di acconto e non vengono rimborsati . Se il debitore ha già pagato in passato integralmente il capitale dovuto (ad esempio con una precedente rateizzazione completata), deve comunque aderire telematicamente alla definizione per beneficiare degli effetti sanciti dalla legge .
2. A chi si rivolge e requisiti soggettivi
Possono aderire alla Rottamazione-quinquies tutti i soggetti debitori, indipendentemente dalla natura giuridica, compresi privati, liberi professionisti, imprese individuali e società (di capitali come S.r.l., S.p.A., e società di persone), purché intestatari dei carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.12.2023. L’adesione si effettua mediante dichiarazione telematica di volontà inviata dall’interessato all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione, AdER) entro il 30 aprile 2026 (termine perentorio) . Nella dichiarazione il debitore indica il numero di rate prescelto (da 1 fino a 54, come vedremo) entro i limiti di legge . Le modalità operative (modulo online, credenziali, etc.) sono quelle che AdER pubblicherà sul proprio portale entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge (normalmente tramite circolare o comunicato online). L’adesione è facoltativa: rimane il diritto di non aderire e di ricorrere alle forme ordinarie di riscossione o alla rateizzazione ex DPR 602/73 se più favorevoli.
Debitori decaduti da precedenti rottamazioni
Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies anche i contribuenti (o imprese) che avevano aderito a precedenti definizioni agevolate (es. Rottamazione-ter, quater, condono 2003, ecc.) e successivamente erano decaduti per mancato pagamento delle rate . In questi casi i debiti residui (non estinti) possono essere nuovamente definibili, anche se comprensivi di somme “falcidiate” da precedenti sentenze di invalidazione o riaccertamento fallimentare . Rimane però esclusa la definizione per quegli stessi carichi per i quali risultano già pagate TUTTE le rate scadute al 30 settembre 2025. Ad esempio, se a quella data erano saldate integralmente 3 rate di 5 previste, il debito restante non è definibile. Viceversa, se mancava anche una sola rata, il restante debito può essere rottamato.
3. Modalità di adesione e funzionamento della procedura
L’adesione si perfeziona attraverso una procedura telematica dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 . Nella dichiarazione di adesione, l’impresa (o il contribuente) deve:
- Descrivere i carichi per i quali si chiede la definizione (spesso il portale li caricherà automaticamente in base a codice fiscale/partita IVA).
- Dichiarare di rinunciare a qualsiasi contenzioso pendente relativo a tali carichi (vedi punto 6 sui contenziosi).
- Scegliere il numero di rate entro cui pagare il debito (massimo 54 bimestrali, pari a 9 anni) .
- Allegare eventuale documentazione, se previsto (es. per comprovare le procedure concorsuali ai fini dell’art. 98 comma 98).
Dal momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi del comma 91 si producono diversi effetti premiali per il debitore , a condizione che almeno la prima rata (o quella unica) venga effettivamente pagata alla scadenza:
- Sospensione delle prescrizioni e decadenze sui carichi definiti .
- Sospensione dei termini di pagamento di eventuali rateazioni pregresse; fino alla scadenza della prima/sola rata della rottamazione gli altri pagamenti esistenti restano congelati .
- Divieto di iscrizione di nuovi fermi o ipoteche, e di avvio di nuove azioni esecutive sui carichi interessati (rimangono validi quelli già iscritti a quella data) .
- Sospensione delle azioni di riscossione (pignoramenti, sequestri) già in corso: esse non possono proseguire finché non è andato deserto il primo incanto nelle aste giudiziarie .
- Il contribuente non è più “inadempiente” ai fini dei criteri che influiscono sull’ottenimento del DURC e su appalti/contributi (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73) . In particolare, ai fini del DURC la sospensione della vertenza equivale a regolarità contributiva (art.54 D.L. 50/2017, conv. L.96/2017) .
In pratica, presentare l’istanza di rottamazione-quinquies garantisce subito al debitore una “tregua operativa” dalle cartelle, purché si provveda al versamento della prima rata (o unica) alla scadenza fissata. Se invece non viene effettuato alcun pagamento entro la prima scadenza, la sola presentazione della domanda è senza effetto pratico e riprendono immediatamente le procedure ordinarie (vedi oltre).
4. Calcolo delle somme da versare
Le somme da pagare nell’adesione sono determinate dall’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026. L’AdER calcola l’importo complessivo dovuto – pari al solo capitale residuo e spese di riscossione – e comunica al debitore gli importi e le scadenze delle rate (ciascuna ≥ €100) . Il piano di pagamento scelto dal debitore (fino a 54 rate) determina le scadenze precise:
- Pagamento in unica soluzione: scadenza 31 luglio 2026.
- Pagamento rateale: fino a 54 rate bimestrali (di pari importo). Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026. La 4ª-51ª rata scadono, a partire dal 2027, ogni due mesi (31 gen., 31 mar., 31 mag., 31 lug., 30 set., 30 nov.). Le rate 52ª-54ª scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 (vedi Tabella sottostante).
In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima decorre un interesse legale del 3% annuo . A differenza della vecchia rottamazione-quater, il decreto prevede specificatamente che non si applica la disciplina del DPR 602/1973 art.19 (che prevede un interesse di mora del 2% annuo sulle dilazioni) . Gli importi delle rate e la quota interessi sono fornite dall’AdER nel prospetto di definizione (comunicato online).
Tabella: Piano di rateazione (scadenze)
| Rata | Scadenza |
|---|---|
| 1 | 31 lug 2026 |
| 2 | 30 set 2026 |
| 3 | 30 nov 2026 |
| 4–51 | bimestri 2027–2034: 31 gen, 31 mar, 31 mag, 31 lug, 30 set, 30 nov di ogni anno |
| 52 | 31 gen 2035 |
| 53 | 31 mar 2035 |
| 54 | 31 mag 2035 |
Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria (RID) o F24 precompilati online, o presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione . È cura del debitore effettuare i versamenti nei termini indicati (si sconsiglia in assoluto di affidarsi a giorni di tolleranza, poiché la rottamazione-quinquies non prevede alcun margine di 5 giorni come avveniva per la rottamazione-quater ). Ogni rata è comprensiva di quota capitale e quota interessi (dove dovuti).
5. Effetti della definizione sul contenzioso tributario
Chi aderisce alla Rottamazione-quinquies deve rinunciare agli eventuali giudizi tributari pendenti riguardanti i carichi definiti . Nella dichiarazione di adesione il debitore segnala i processi in corso e allega impegno a ritirare i ricorsi. Secondo la legge, il giudizio in corso resta sospeso fino al pagamento della prima (o unica) rata . Una volta versata tale rata (entro la scadenza stabilita), l’istituente giudice dichiara l’estinzione del giudizio d’ufficio, rendendo inefficaci le pronunce di merito non passate in giudicato . In pratica, quindi, solo con il versamento della prima rata (o della rata unica) l’adesione si “perfeziona” e produce la cancellazione dell’azione giudiziaria, come confermato dalla Cassazione . In assenza di pagamento, la presentazione della domanda non estingue automaticamente il giudizio, che continuerà regolare iter nel sistema tributario .
La Suprema Corte di Cassazione (sez. V) ha recentemente chiarito che, ai fini dell’estinzione del processo tributario, è indispensabile sia la dichiarazione di adesione con rinuncia ai giudizi sia il pagamento effettivo della prima rata (o unica) . In altri termini, come evidenziato dall’art.12-bis D.L. 84/2025 (introdotto appositamente per chiarire la Rottamazione-quater), il perfezionamento della definizione ai fini giudiziari avviene solo con il versamento, non con la sola dichiarazione.
Domanda frequente: E se ci sono più coobbligati in litis? La giurisprudenza di legittimità ha precisato che ciascun soggetto interessato deve presentare domanda separata: l’esito favorevole della definizione per un debitore non si estende automaticamente agli altri coobbligati (Cass. 28314/2025). Ognuno dovrà quindi aderire in proprio.
6. Decadenza dai benefici e conseguenze del mancato pagamento
La Rottamazione-quinquies richiede il rispetto rigoroso delle scadenze concordate. L’articolo 1, comma 95, stabilisce che la definizione perde efficacia (decade) se il debitore manca il pagamento delle somme dovute in uno dei seguenti casi:
- Prima rata (o unica rata) non versata per intero (o versata in misura insufficiente).
- Due rate non consecutive non pagate o pagate parzialmente.
- Ultima rata del piano non pagata o pagata solo in parte.
Nessuna tolleranza temporale è prevista: anche un ritardo di poco tempo oltre la scadenza comporta la perdita automatica della definizione (a differenza di quanto avveniva nella Quater, dove c’era un breve periodo di grazia di 5 giorni ). Pertanto, ogni scadenza va considerata perentoria .
Effetti della decadenza: In caso di decadenza, la Rottamazione-quinquies “cade” e cessa di produrre effetti. In pratica: – Si riprendono a decorrere i termini di prescrizione/decadenza per l’intero debito residuo come se nulla fosse (i periodi sospesi riprendono a correre).
– L’agente della riscossione riattiva le azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.) sulle somme non pagate restanti.
– Le somme già versate fino a quel momento non vengono restituite: si considerano acconti sul debito rimasto e riducono l’ammontare dovuto secondo le normali regole di riscossione (senza più alcuna riduzione di sanzioni o interessi).
In sintesi, in caso di decadenza il debitore non “perde” i soldi già pagati, ma perde lo “sconto” (dovuto a definizione agevolata) sulle somme residue, le quali tornano a comportare interessi e sanzioni come prima. Per questo motivo è cruciale pianificare i pagamenti con estrema cura e rispettare ogni scadenza .
Tabella: Cause di decadenza dalla rottamazione-quinquies
– 1ª rata (o rata unica) non pagata o pagata in misura insufficiente.
– Due rate (anche non consecutive) del piano non pagate o pagate solo in parte.
– Ultima rata (del piano scelto) non pagata o pagata in misura insufficiente.
– Ritardo anche minimo oltre le scadenze indicate (nessuna proroga).
Le conseguenze pratiche e legali della decadenza sono: ripristino dell’ordinario regime di riscossione, conservazione dei pagamenti effettuati come acconti, perdita di benefici (sospensioni, sconti), con possibile riapertura dei pignoramenti.
7. Effetti su fermi, ipoteche e procedure esecutive
Già dal momento della domanda di adesione (a condizione di pagare regolarmente le rate), si ottengono effetti favorevoli anche sulle misure esecutive in corso . In particolare:
- Nuovi fermi e ipoteche: non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche sui beni del debitore riguardo ai carichi in definizione; restano validi soltanto quelli già iscritti alla data di presentazione .
- Procure esecutive: non si possono attivare nuove azioni di riscossione (es. pignoramenti) sullo stesso debito .
- Procure in corso: le esecuzioni già avviate restano bloccate fino al pagamento della prima rata (o unica). In altri termini, se è già stato fissato il primo incanto in un’asta giudiziaria, questa si tiene comunque. Ma fino a quel momento le procedure sono congelate . Come noto, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 20049/2017), la mera presentazione dell’istanza di rottamazione sospende automaticamente l’efficacia di eventuali provvedimenti esecutivi, purché il procedimento non sia giunto all’esito positivo della prima vendita fallimentare.
Inoltre, come detto, la conclusione della definizione agevolata con pagamento della prima rata provoca l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, salva l’ipotesi in cui si sia già svolto il primo incanto con esito positivo . Ciò significa che, dopo il versamento della rata, il debitore non avrà più pignoramenti in corso riguardo quei carichi (i beni pignorati restano liberi, salvo altre pendenze). A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha confermato che, attivando la definizione agevolata, gli immobili già sottoposti a ipoteca o pignoramento vengono “liberati” al perfezionamento della rottamazione .
8. Rapporti con procedure concorsuali e fallimento
La legge prevede disposizioni specifiche se il debitore si trova in procedure concorsuali (fallimentari o concordati):
- Prededucibilità dei crediti: l’art.1, comma 98, stabilisce che le somme dovute per aderire alla rottamazione-quinquies (capitale residuo e spese) se ricomprese in procedura concorsuale (p.es. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta) sono da considerare crediti prededucibili. Ciò significa che il pagamento della rottamazione può essere compreso tra i primi in caso di liquidazione dell’impresa, favorendo il recupero senza ridurre altre categorie di crediti privilegiati.
- Istanza di esdebitazione: il comma 96 consente esplicitamente di includere nella definizione agevolata anche i debiti in corso di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa (es. accordo di ristrutturazione, concordato) ottenute ai sensi del codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) o della legge fallimentare . In tali casi il pagamento può avvenire anche con il piano di ristrutturazione già omologato (anche se ridotto “falcidiato”). Rimane fermo che la definizione agevolata non può contraddire i patti concordatari ratificati dal tribunale.
- Imprenditore fallito: se l’impresa è già soggetta a fallimento o altra procedura concorsuale, la partecipazione alla rottamazione-quinquies è possibile attraverso il fallimento (o il curatore) che presenta l’istanza per conto della società, sempre entro i termini previsti. In questo caso il versamento delle rate rientra nelle attività di liquidazione concordata. La prededucibilità garantisce una priorità di pagamento su tali somme. Tuttavia, dopo il fallimento non sarebbe ammessa restituzione di eventuali eccedenze (già acquisite come acconto).
In sintesi, la Rottamazione-quinquies è “compatibile” con le procedure concorsuali: essa semmai alleggerisce i debiti (falcidiandoli di sanzioni/interessi) e li rende crediti prededucibili, agevolando la ripresa delle attività o la chiusura della procedura con minori oneri.
9. Esempio pratico di calcolo
Poniamo il caso di una S.r.l. con debito per imposte pagate (€ capitale di tributo) pari a € 100.000, più € 10.000 di spese di riscossione (totale €110.000). Con la rottamazione-quinquies, l’impresa pagherà solo questi €110.000 (capitale+spese), mentre le sanzioni e gli interessi di mora verranno cancellati. Suppose decides di rateizzare in 12 rate bimestrali (6 anni). Con i giorni sopra, e applicando 3% annuo sulle rate successive alla prima, il piano di ammortamento potrebbe apparire così (ipotesi semplificata, senza considerare arrotondamenti):
| Rata | Quota capitale | Interessi (3%) | Totale rata | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 9.167 | € 0 | € 9.167 | 31 luglio 2026 |
| 2 | € 9.167 | € 229 | € 9.396 | 30 set 2026 |
| 3 | € 9.167 | € 229 | € 9.396 | 30 nov 2026 |
| … | … | … | … | … |
| 12 | € 9.167 | € 229 | € 9.396 | 31 mag 2028 |
(In realtà l’interesse su ciascuna rata dipende dal capitale residuo al mese precedente; l’ammortamento può essere lineare o finanziario. I numeri qui sono indicativi.) L’imprenditore risparmia così gli interessi di mora ordinari e le sanzioni che avrebbe dovuto pagare in assenza di rottamazione: se il debito da definire fosse stato coperto da un’ordinaria rateizzazione (DPR 602/73), avrebbe pagato circa il 2% annuo di interessi e probabilmente sanzioni minime; con la definizione agevolata, viene applicato il 3% solo sulle rate differite, ma nessuna sanzione, e solo sulla quota residua. Inoltre, il piano può essere molto lungo (fino a 9 anni) senza chiedere garanzie aggiuntive.
Il Vantaggio per l’impresa è dunque consistente in termini economici (riduzione del debito) e gestionali (pianificazione). Tuttavia occorre valutare che l’allungamento della dilazione comporta più interessi complessivi (3% sul medio-lungo termine), e soprattutto il rischio di decadenza è più elevato (termine di pagamento stringente).
10. Adempimenti e scadenze principali
Di seguito una sintesi grafica delle fasi e delle scadenze chiave per il debitore/impresa:
- 20 gennaio 2026: indicativamente disponibile il portale telematico dell’AdER per la domanda (l’AdER ha comunicato che sarà disponibile dopo tale data) .
- 30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies . Oltre questa data non è più possibile accedere alla definizione.
- 30 giugno 2026: entro questa data l’Agenzia comunica l’ammontare complessivo dovuto e i singoli importi delle rate .
- 31 luglio 2026: scadenza della prima rata (o rata unica) . Il pagamento effettuato entro questa data perfeziona la definizione e fa scattare tutti gli effetti (estinzione contenzioso, cancellazione azioni esecutive, sospensione termini) .
- 31 agosto 2026 in poi: dal 1° agosto 2026 decorrono gli interessi al 3% sulle rate successive .
- 31 maggio 2035: scadenza ultima (54ª) rata, qualora si scelga il massimo dilazione .
Tabelle riepilogative: 1. Carichi definibili (periodo, tipologia).
2. Esclusioni (accertamenti, condoni particolari).
3. Effetti immediati adesione (sospensione azioni, etc.) .
4. Cause di decadenza e effetti (vedi tabella sopra).
5. Numero e scadenze rate (vedi Tabella pag. precedente).
11. Differenze rispetto alla “Quater” e ad altre misure
Rispetto alla precedente Rottamazione-Quater (Legge di Bilancio 2023, L.197/2022 commi 231-252), la nuova Quinquies introduce le seguenti differenze principali:
- Periodi considerati: Quinquies include carichi fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al 2022 della quater) .
- Interessi e rate: nella quater si stabiliva un tasso ridotto del 0% per le prime 4 rate e del 2% per le altre; nella quinquies si applica un tasso fisso del 3% annuale su tutte le rate successive alla prima .
- Tolleranza pagamenti: la quater prevedeva una tolleranza di 5 giorni per i pagamenti; la quinquies non ne prevede – anche un ritardo di poche ore nella scadenza causa decadenza.
- Durata massima: quater prevedeva max 18 rate mensili (3 anni), o 4 rate trimestrali; quinquies arriva fino a 54 rate bimestrali (9 anni) .
- Novità normative: la quinquies non introduce particolari meccanismi premiali oltre a quelli già previsti (l’estinzione del processo e i privilegi sopra illustrati), mentre la quater aveva introdotto alcuni automatismi di tolleranza.
Rispetto a rottamazioni storiche (2003, 2015, etc.), cambia l’ambito (solo tributi dichiarativi, non anche riscossioni locali o tributi catastali) e si uniforma l’approccio digitale (solo procedura telematica).
12. Domande frequenti (Q&A)
D. Quali debiti è possibile definire con la rottamazione-quinquies?
R. Solo i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1°/1/2000 al 31/12/2023 derivanti da omessi versamenti di imposte da dichiarazione (IRPEF, IVA, IRES, IRAP, ecc.) o contributi INPS non da accertamento . In altre parole, si “sanano” gli errori o le dimenticanze nelle dichiarazioni, ma non si “tollera” il debito già accertato con contenzioso. Ad esempio, non rientrano: IVA o IRPEF accertate con comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/73, IMU non versata o tributi locali, sanzioni pecuniarie, cartelle di Equitalia pre-2000, contributi ONAOSI, ecc.
D. Chi può presentare la domanda?
R. Il debitore stesso (persona fisica, azienda, professionista) oppure un suo rappresentante (ad. es. il legale rappresentante della società) che abbia titolo a dichiarare per conto del contribuente. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non è necessaria alcuna delega particolare se il soggetto è già titolare delle credenziali per accedere (SPID, CIE, CNS). In caso di società, è consigliabile che firmi il legale rappresentante o chi ha adeguati poteri.
D. Che vantaggi ottengo aderendo alla rottamazione?
R. Principalmente:
– Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, paghi solo capitale residuo e spese esecutive .
– Stop immediato alle azioni esecutive e ai termini di decadenza/prescrizione finché versi la prima rata .
– Possibilità di dilazionare a lungo (fino a 54 rate bimestrali) con un interesse contenuto (3%).
– Se in contenzioso, estinzione del processo tributario con efficacia retroattiva una volta pagata la prima rata .
D. Quali sono le scadenze e i pagamenti da fare?
R. Presenta domanda entro 30 aprile 2026 . Paga il debito in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure in rate (fino a 54 rate bimestrali) secondo il piano comunicato dall’AdER. Le rate successive alla prima prevedono interessi 3% annuo. La tabella riepiloga i termini: prima rata 31/7/2026, seconda 30/9/26, terza 30/11/26, poi ogni due mesi (gen, mar, mag, lug, set, nov) fino a 2035. Attenzione: non c’è nessun “periodo di grazia”: anche un pagamento slittato di poche ore equivale a omesso e causa decadenza .
D. Cosa succede in caso di mancato pagamento di una rata?
R. Scatta la decadenza dalla definizione agevolata. In tal caso i benefici vengono revocati: sul debito residuo riprendono a correre interessi e sanzioni come prima, i termini di prescrizione decadono e riprendono i pignoramenti. Le somme già pagate restano come acconto sul debito residuo (riducendolo), ma senza più l’agevolazione.
D. E se ero in causa tributaria con il Fisco?
R. L’adesione comporta la rinuncia ai giudizi tributari pendenti relativi ai debiti oggetto di definizione . Dopo aver presentato domanda, il processo resta sospeso fino al versamento della prima rata (o unica) . Una volta pagata, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo, annullando eventuali pronunce non passate in giudicato. Senza il pagamento, invece, la causa prosegue normalmente .
D. Devo comunque chiedere il DURC e come funziona?
R. Sì: il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rimane necessario per appalti o benefici, ma ai fini contributivi l’adesione conta come “pagamento” ai sensi dell’art.54 D.L.50/2017 . Quindi, fino alla prima rata, l’impresa risulta regolare contributivamente (il DURC viene comunque rilasciato). Gli effetti premiali della definizione valgono anche per gare d’appalto, subappalti e contratti pubblici.
D. E se la società è insolvente o fallita?
R. L’azienda può aderire anche in caso di procedure concorsuali (fallimento, concordato) tramite i curatori o amministratori. Le somme della definizione in tal caso sono crediti prededucibili, ossia vengono pagate con priorità nel passivo del fallimento. Ciò tende a facilitare la chiusura dell’operazione concorsuale, perché i debiti sono ridotti e privilegiati. Se l’azienda fallisce prima della presentazione, l’adesione può comunque essere conclusa dal liquidatore.
D. Che succede se l’impresa è un coobbligato (garante)?
R. Il vantaggio della definizione agevolata si applica solo al soggetto che presenta domanda . Un garante o socio “coobbligato” che non partecipa non potrà chiedere i benefici in proprio; dovrà effettuare un’adesione separata per i debiti che lo riguardano.
D. Come interagisce con precedenti rottamazioni?
R. Come detto, se eravate decaduti da una rottamazione precedente (ter, quater) potete riaderire per i debiti residui, inclusi quelli già dichiarati inefficaci, a patto che al 30/9/2025 non fossero stati pagati integralmente . Non si perdono gli acconti già dati, che vengono scomputati.
D. C’è assistenza o servizi di consulenza?
R. Essendo una procedura complessa, è consigliabile rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale. Molti studi e associazioni di categoria stanno offrendo simulazioni e strumenti Excel per il calcolo delle rate mensili (vedi ad es. tool Excel indicato in nota ). Tuttavia la domanda di adesione è personale e deve essere inviata dal contribuente, non dai consulenti.
13. Tabelle riepilogative
- Debiti inclusi: carichi affidati 2000–2023, da dichiarazioni e contributi INPS (no accertamenti) .
- Benefici: cancellazione di sanzioni, interessi di mora, aggio riscossione (si pagano solo capitale e spese esecutive) .
- Punti chiave procedura: adesione telematica entro 30/4/2026, pagamento 1ª rata entro 31/7/2026, sospensione procedure, rinuncia giudizi, piano fino a 54 rate .
- Rate e interessi: max 54 rate bimestrali (valore minimo €100), interessi 3% annuo sulle rate post-1ª .
- Decadenza: mancato o insufficiente pagamento di 1ª rata, 2 rate (anche non consecutive), o ultima rata provoca decadenza. No tolleranze.
- Effetti decadenza: benefici perduti, ripristino azioni di riscossione, pagamenti già effettuati considerati acconti.
14. Conclusioni
La Rottamazione-quinquies rappresenta un’importante opportunità di regolarizzazione per imprese e contribuenti con debiti fiscali di vecchia data, riducendo drasticamente l’esborso necessario. Dal punto di vista del debitore, consente di chiudere anticipatamente molte pendenze con un investimento ragionato, evitando interessi e sanzioni. Tuttavia, richiede un forte impegno organizzativo: le regole sono rigide e ogni scadenza è inderogabile. È quindi fondamentale pianificare accuratamente le risorse finanziarie, coinvolgendo commercialisti e consulenti tributari per simulare i costi e le rate.
Infine, la procedura incrocia elementi di diritto tributario, di procedura esecutiva e di diritto fallimentare. Le circolari ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le pronunce giurisprudenziali (in continua evoluzione) forniscono spunti utili. I debitori – e in particolare le società di capitali come S.r.l. o S.p.A. – devono curare ogni dettaglio formale dell’adesione. Soprattutto, mantenere i pagamenti puntuali: la rigida condizione di “zero tolleranza” rende imperativa la puntualità e la precisione negli adempimenti. Con la giusta preparazione, tuttavia, la Rottamazione-quinquies può dare un concreto contributo al rilancio finanziario di chi ha accumulato debiti con il Fisco, facilitando la ripresa dell’attività senza il peso di vecchi carichi insostenibili.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione 2026, GU n.301 S.O. 42/2025), art.1 commi 82-100 (definizione agevolata c.d. Rottamazione-quinquies) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (TUIR) – artt. 36-bis, 36-ter (accertamento delle dichiarazioni), art.30 (interessi di mora), art.48-bis (DURC) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIR IVA) – artt. 54-bis, 54-ter (dichiarazioni IVA non inviate) .
- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – art.17 (aggio di riscossione) .
- Commissione Tributaria Regionale del Molise, sentenza 25 agosto 2025, n.174 – sul perfezionamento dell’adesione e sull’effetto assorbente della prima rata.
- Corte Suprema di Cassazione:
- Ordinanza 7 novembre 2025, n.29574 (Cass. civ., sez. V) – estinzione del giudizio tributario con pagamento della prima rata della rottamazione (art.12-bis D.L. 84/2025) .
- Ordinanza 24 ottobre 2025, n.28314 – precisazioni sui presupposti soggettivi della definizione agevolata (coobbligati e litispendenza).
- Sentenza 22 febbraio 2022, n.5692 (Cass. civ., sez. V) – interesse sulle cartelle durante il contenzioso (termine di decadenza) .
- Sentenza 25 giugno 2021, n.18298 (Sezioni Unite) – onere probatorio e presupposti della definizione agevolata delle controversie (DL 119/2018).
- Ordinanza 3 maggio 2022, n.13831 (Cass. civ., sez. V) – stop all’iscrizione di nuove cartelle dopo ricorso per concordato preventivo.
- Ordinanza 11 settembre 2024, n.24428 – limiti soggettivi della rottamazione (specifica circa volontà di adesione e interpretazione degli artt. 231-252 L.197/2022).
- Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADE-RES): comunicazioni e guide ufficiali (es. slide e news, in particolare il comunicato su Rottamazione-quinquies del dicembre 2025). AdER ha fornito il regolamento attuativo (modalità tecniche) e un resoconto delle procedure operative con circolari interne (fonti in linea).
- Norme correlate: DPR 602/1973 artt. 28-ter, 54 (improcedibilità; estensione agli appalti); D.L. 50/2017 art.54 (DURC digitale); Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) sul credit prededucibili; Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) artt. 22-28 (composizione negoziale crisi).
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Nel 2026 molte società si trovano in questa situazione:
– cartelle esattoriali accumulate negli anni,
– debiti IVA, IRES, IRAP o ritenute non versate,
– interessi e sanzioni che hanno fatto esplodere l’esposizione,
– azioni di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
– rischio concreto di pignoramenti, fermi o blocchi dei conti societari.
E la domanda è una sola:
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👉 nel 2026 la Rottamazione-Quinquies è uno strumento potente, ma va usato con criterio,
👉 non tutte le società dovrebbero aderire automaticamente,
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Questa guida ti spiega:
– cos’è la Rottamazione-Quinquies e come funziona,
– quali debiti societari possono essere rottamati,
– vantaggi e limiti reali per le società,
– quando conviene aderire e quando no,
– il ruolo decisivo dell’avvocato nella strategia fiscale.
Cos’è la Rottamazione-Quinquies (In Modo Chiaro)
La Rottamazione-Quinquies è una definizione agevolata che consente alle società di:
– pagare solo l’imposta e l’aggio,
– eliminare sanzioni e interessi di mora,
– rateizzare il debito residuo in più anni,
– bloccare azioni esecutive e cautelari in corso.
👉 Non è un condono totale,
👉 ma una riduzione significativa del carico fiscale,
👉 a condizione di rispettare rigorosamente i pagamenti.
Quali Debiti Possono Essere Inseriti nella Rottamazione-Quinquies
Nel 2026 possono rientrare:
– cartelle esattoriali per IVA, IRES, IRAP,
– ritenute non versate,
– contributi previdenziali iscritti a ruolo,
– avvisi di addebito e accertamenti esecutivi,
– carichi affidati alla riscossione entro i limiti previsti dalla legge.
👉 Sono esclusi solo pochi debiti specifici,
👉 mentre la maggior parte dei ruoli societari è potenzialmente rottamabile.
Cosa Succede se la Società Aderisce
Con l’adesione alla Rottamazione-Quinquies:
– vengono sospesi pignoramenti e fermi,
– non maturano nuovi interessi di mora,
– il debito diventa certo, ridotto e rateizzabile,
– la società può recuperare respiro finanziario.
⚠️ Ma attenzione:
👉 anche una sola rata non pagata può far decadere dai benefici,
👉 con ripristino integrale di sanzioni e interessi.
Perché la Rottamazione-Quinquies Non È Sempre la Soluzione Migliore
Nel 2026 molte società sbagliano perché:
– aderiscono senza verificare la sostenibilità delle rate,
– rottamano debiti che potrebbero essere contestati o annullati,
– usano la rottamazione per “prendere tempo”,
– non valutano alternative più strutturali.
👉 La rottamazione non cancella il debito: lo rende solo più gestibile.
Quando Conviene Davvero alla Società
La Rottamazione-Quinquies è indicata se:
– il debito è certo e difficilmente contestabile,
– la società ha flussi di cassa sufficienti per le rate,
– l’obiettivo è chiudere rapidamente il contenzioso,
– serve bloccare azioni esecutive urgenti.
👉 In questi casi può essere una soluzione efficace e rapida.
Quando È Meglio Non Aderire
Conviene valutare alternative se:
– la società è in crisi strutturale di liquidità,
– il debito è in parte illegittimo o prescritto,
– esistono i presupposti per crisi d’impresa o sovraindebitamento,
– il rischio di decadenza è elevato.
👉 Aderire “per paura” è uno degli errori più gravi.
Le Alternative alla Rottamazione-Quinquies
Nel 2026 una società può valutare anche:
– accertamenti con adesione o contenzioso tributario,
– piani di rientro ordinari più flessibili,
– strumenti di crisi d’impresa e ristrutturazione del debito,
– soluzioni che coinvolgono anche banche e altri creditori.
👉 La strategia va costruita sul quadro complessivo, non solo sulle cartelle.
Il Punto Chiave: La Rottamazione È una Scelta Strategica
Un principio fondamentale è questo:
👉 la Rottamazione-Quinquies non è un obbligo, ma una scelta.
Questo significa che:
– va confrontata con tutte le altre opzioni,
– va valutata sui numeri reali della società,
– va inserita in una strategia fiscale e legale coerente.
👉 Qui si decide se la società si salva o si espone a nuovi rischi.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte società sbagliano perché:
– aderiscono senza assistenza qualificata,
– sottovalutano il rischio di decadenza,
– non pianificano i flussi di cassa,
– ignorano soluzioni alternative più vantaggiose.
👉 Così la rottamazione diventa un boomerang.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Rottamazione-Quinquies
La gestione dei debiti fiscali è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
– analizza la legittimità delle cartelle,
– valuta la sostenibilità del piano di pagamento,
– confronta rottamazione e altre soluzioni,
– tutela amministratori e patrimonio societario,
– coordina la strategia con commercialisti e consulenti.
👉 La differenza sta nella strategia, non nel modulo di adesione.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– capire se aderire o meno alla rottamazione,
– evitare decadenze e errori irreversibili,
– ridurre l’esposizione fiscale in modo sostenibile,
– proteggere la continuità della società.
👉 Agire bene conta più che agire in fretta.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione dei debiti fiscali societari richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario e riscossione
– Specializzato in debiti fiscali e strategie di rientro
– Consulente per società in crisi con il Fisco
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, la Rottamazione-Quinquies per le società:
👉 può essere un’opportunità reale,
👉 ma solo se usata con criterio,
👉 non è la soluzione giusta per tutti.
La regola è chiara:
👉 analizzare i debiti,
👉 valutare tutte le alternative,
👉 scegliere la strategia migliore con competenza.
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Nel 2026, gestire correttamente i debiti fiscali può fare la differenza tra la sopravvivenza della società e una crisi irreversibile.