Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate è una delle conseguenze più temute dai contribuenti con debiti fiscali, soprattutto quando si avvicina o decorre il termine dei 60 giorni dalla notifica degli atti.
Trascorso questo periodo, il Fisco può attivare azioni esecutive dirette, arrivando al blocco delle somme presenti sul conto corrente, con effetti immediati sulla liquidità personale o aziendale.
Il rischio è concreto:
dopo i 60 giorni, il conto può essere pignorato senza ulteriori avvisi, compromettendo stipendi, compensi e operatività quotidiana.
Molti si chiedono:
“Cosa succede allo scadere dei 60 giorni?”
“Possono pignorarmi il conto subito?”
“Possono prendere tutto il saldo?”
“Esistono ancora difese efficaci?”
È fondamentale chiarirlo subito:
i 60 giorni sono un termine decisivo, ma non eliminano i diritti di difesa del contribuente.
Anche dopo questo periodo, il pignoramento può essere prevenuto, limitato o contestato.
Cosa rappresentano i 60 giorni nel pignoramento del conto
I 60 giorni decorrono dalla notifica di:
• cartelle esattoriali
• avvisi di accertamento esecutivi
• avvisi di addebito
• intimazioni di pagamento
Entro questo termine il contribuente può agire per evitare l’esecuzione forzata.
Cosa succede dopo i 60 giorni
Trascorsi i 60 giorni senza pagamento o iniziative difensive:
• il debito diventa esecutivo
• il Fisco può procedere alla riscossione forzata
• può essere pignorato il conto corrente
• la banca blocca le somme disponibili
• il contribuente perde l’uso immediato del denaro
L’azione può essere rapida e improvvisa.
Il rischio più grave: blocco totale della liquidità
Il vero pericolo del pignoramento è che:
• il conto venga bloccato integralmente
• stipendi e compensi restino congelati
• non sia possibile pagare spese essenziali
• l’attività lavorativa si fermi
• si crei una crisi finanziaria immediata
Anche per debiti non particolarmente elevati.
L’errore più grave: aspettare la scadenza dei 60 giorni senza agire
Molti contribuenti sbagliano quando:
• ignorano l’atto ricevuto
• sottovalutano il termine dei 60 giorni
• pensano di avere altro tempo
• non valutano rateizzazioni o sospensioni
• non contestano atti illegittimi
• rinunciano a una difesa tecnica
Dopo i 60 giorni, il margine di manovra si riduce, ma non scompare.
Pignoramento del conto e diritto: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• non tutte le somme sono pignorabili
• stipendi e compensi hanno limiti di pignorabilità
• alcune somme sono impignorabili per legge
• il debito deve essere legittimo e definitivo
• la procedura deve rispettare regole precise
• il pignoramento può essere contestato
• la riscossione può essere sospesa
Il Fisco ha poteri forti, ma non illimitati.
Quando il pignoramento del conto è contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il debito è prescritto o contestabile
• l’atto presupposto è illegittimo
• la procedura è irregolare
• sono state pignorate somme impignorabili
• manca proporzionalità tra debito e blocco
• il contribuente non è stato correttamente informato
In questi casi il pignoramento può essere bloccato o ridotto.
Come difendersi prima e dopo i 60 giorni
Una strategia efficace può includere:
• verifica immediata degli atti ricevuti
• controllo dei termini e delle notifiche
• rateizzazione del debito
• richiesta di sospensione della riscossione
• impugnazione degli atti viziati
• tutela delle somme impignorabili
• pianificazione preventiva del rischio
Agire prima della scadenza dei 60 giorni è spesso decisivo.
Pignoramento del conto e continuità economica
Un conto pignorato può:
• bloccare entrate fondamentali
• impedire il pagamento di affitto e fornitori
• creare difficoltà lavorative
• generare stress e incertezza
• compromettere la stabilità economica
Difendersi significa proteggere la propria sopravvivenza finanziaria.
Cosa fare subito se sei vicino ai 60 giorni
Se stai per superare i 60 giorni dalla notifica:
• non aspettare l’azione esecutiva
• verifica subito la legittimità del debito
• valuta rateizzazione o sospensione
• non trasferire somme impulsivamente
• prepara una strategia difensiva
• agisci prima che il conto venga bloccato
Il tempo è un fattore decisivo.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa dei contribuenti contro pignoramenti e procedure di riscossione, intervenendo prima e dopo la scadenza dei 60 giorni per bloccare, limitare o contestare il pignoramento del conto corrente.
Può intervenire per:
• prevenire il pignoramento
• contestare atti illegittimi
• ottenere sospensioni e rateizzazioni
• tutelare stipendi e compensi
• limitare il blocco delle somme
• proteggere la continuità economica
Agisci ora
Il termine dei 60 giorni non è una linea di non ritorno, ma è uno spartiacque decisivo.
Chi agisce in tempo può evitare il pignoramento o ridurne drasticamente gli effetti.
Se temi o hai subito un pignoramento del conto corrente dopo i 60 giorni da parte dell’Agenzia delle Entrate,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua liquidità, prima che il blocco diventi definitivo.
Introduzione
Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) – comunemente nota come ex Equitalia – è una procedura di riscossione coattiva che può colpire direttamente i fondi depositati in banca dal contribuente debitore. In particolare, quando un contribuente non paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione può attivare un pignoramento “presso terzi” sui conti correnti del debitore senza necessità di autorizzazione del giudice . Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può ordinare direttamente alla banca del debitore di bloccare e, trascorsi determinati termini, prelevare le somme depositate per soddisfare il credito tributario dovuto, senza passare per un’udienza in tribunale.
Questa procedura si caratterizza per la tempestività e l’automatismo rispetto al pignoramento ordinario: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, grazie all’accesso all’Anagrafe dei conti correnti, individua rapidamente i rapporti bancari del debitore e può inviare un atto di pignoramento telematico direttamente alla banca decorsi 60 giorni dalla cartella impagata . La banca, ricevuto l’ordine, congela immediatamente il conto corrente, rendendo indisponibili i fondi presenti e quelli in arrivo, ed è tenuta per legge a custodire tali somme in favore del Fisco (ai sensi dell’art. 546 Codice di procedura civile) .
Un elemento centrale di questa procedura è il cosiddetto “periodo di 60 giorni”. Esso compare in due momenti chiave: (1) il debitore ha 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per saldare o definire il debito prima che scatti l’esecuzione forzata; (2) una volta notificato l’atto di pignoramento alla banca, decorre un ulteriore periodo di 60 giorni durante il quale il conto corrente resta bloccato – diventando una sorta di “scatola vuota” o “stazione di transito” – e tutte le somme che vi affluiscono in questo intervallo vengono vincolate e destinate al creditore fiscale . Trascorsi questi 60 giorni dal pignoramento (se il debitore nel frattempo non paga spontaneamente), la banca dovrà trasferire all’Agenzia delle Entrate l’importo dovuto, completando l’espropriazione senza bisogno di passare dal giudice .
Dal punto di vista del debitore, il pignoramento del conto corrente può avere effetti dirompenti: egli si trova improvvisamente privato della disponibilità dei propri fondi e impossibilitato a utilizzare il conto per pagamenti o incassi quotidiani. Anche se al momento del pignoramento il saldo fosse esiguo o nullo, ogni futuro accredito nei due mesi successivi verrà automaticamente bloccato e assorbito dal Fisco, comprese stipendio, pensione o altri bonifici in arrivo . Questo “blocco a tenaglia” di 60 giorni, recentemente confermato e chiarito da una sentenza della Corte di Cassazione del 2025, pone i correntisti debitori in una situazione critica e spesso inaspettata .
Scopo di questa guida è fornire un quadro normativo avanzato e aggiornato a gennaio 2026 sugli strumenti di difesa a disposizione del debitore interessato da un pignoramento di conto corrente esattoriale. Verranno illustrati in dettaglio: la procedura e i suoi presupposti, i limiti legali (ad esempio su stipendi e pensioni accreditati in conto), le nullità opponibili (come la mancata notifica degli atti presupposti o il mancato rispetto di termini), e le possibili azioni giudiziali e stragiudiziali per reagire (ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione, istanze di sospensione, rateizzazioni, ecc.). Saranno altresì esposte le più recenti pronunce giurisprudenziali e soluzioni pratiche (anche attraverso esempi e domande-risposte), con un linguaggio giuridico ma di taglio divulgativo, rivolto sia ai professionisti (avvocati, consulenti) sia ai privati cittadini e imprenditori che si trovino ad affrontare questa problematica.
In sintesi: se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha bloccato il vostro conto corrente perché non avete pagato una cartella esattoriale entro 60 giorni, esistono modalità per difendersi e tutelare i propri diritti. Occorre agire con tempestività e cognizione di causa, valutando la correttezza formale della procedura, sfruttando i rimedi offerti dalla legge (ad esempio opposizioni o piani di rateizzo) e facendo valere eventuali vizi (come la prescrizione del debito o la mancata notifica degli atti). Nei capitoli che seguono verranno approfondite tutte queste tematiche, fornendo anche tabelle riepilogative dei limiti e dei termini, nonché una sezione finale di FAQ (domande e risposte) per chiarire i dubbi più frequenti.
Quadro normativo di riferimento
Prima di analizzare nello specifico il funzionamento del pignoramento esattoriale del conto corrente e i rimedi difensivi, è utile richiamare i principali riferimenti normativi italiani che regolano la materia:
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, art. 72-bis – Pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’agente della riscossione. Introdotto dal D.L. 203/2005, questo articolo disciplina la procedura speciale che consente all’Agente della Riscossione di pignorare crediti del debitore (come depositi bancari, stipendi presso il datore di lavoro, ecc.) con un ordine diretto al terzo, senza necessità di autorizzazione giudiziaria . In pratica, l’atto di pignoramento è emesso dall’Agenzia stessa e notificato al terzo (banca) e successivamente al debitore. La norma prevede che la banca sia tenuta a pagare non solo i crediti del debitore esigibili immediatamente, ma anche quelli che divengono esigibili nei 60 giorni successivi . Questo articolo è il fulcro della “espropriazione forzata tributaria presso terzi”.
- D.P.R. 602/1973, art. 72-ter – Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni da parte dell’Agente della Riscossione. Inserito dal D.L. 16/2012, art. 72-ter recepisce per il Fisco alcuni limiti di pignorabilità analoghi (ma in parte diversi) a quelli del codice di procedura civile per stipendi, salari e pensioni. In particolare, prevede soglie di impignorabilità e percentuali massime: ad esempio, per stipendi netti fino a 2.500 € mensili il pignoramento AER non può eccedere 1/10, per stipendi tra 2.500 e 5.000 € 1/7, e per importi oltre 5.000 € si applica il limite generale di 1/5 . Inoltre, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non possa utilizzare la procedura speciale di cui all’art. 72-bis su un conto corrente se sullo stesso affluiscono emolumenti da lavoro ancora disponibili, a meno che prima abbia tentato (infruttuosamente) il pignoramento diretto presso il datore di lavoro . Questa disposizione mira a proteggere i redditi da lavoro/pensione canalizzati in banca, imponendo al Fisco di rispettare determinati limiti e percorsi.
- D.P.R. 602/1973, art. 50, comma 2 – Intimazione ad adempiere. Prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione debba prima notificare al debitore un avviso (intimazione) di pagamento contenente l’ingiunzione a pagare entro 5 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione . L’intimazione è atto autonomamente impugnabile dal contribuente (come stabilito dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992) e ha una validità temporale: se entro 180 giorni dalla sua notifica non si procede al pignoramento, l’intimazione perde efficacia e sarà necessaria una nuova intimazione per procedere oltre . La mancata notifica di questa intimazione, quando dovuta, costituisce un vizio della procedura esecutiva che può comportare la nullità degli atti esecutivi successivi.
- Codice di Procedura Civile, art. 543 e segg. – Pignoramento presso terzi (procedura ordinaria). Sono le norme generali che disciplinano il pignoramento presso terzi (compresi conti correnti) ad opera di creditori privati. Tali articoli richiedono un titolo esecutivo e un atto di precetto, nonché l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario per notificare l’atto di pignoramento e citare il terzo e il debitore davanti al Giudice dell’Esecuzione. Nella procedura esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/73 molte di queste fasi sono derogate: non si usa il precetto perché la cartella esattoriale stessa vale titolo esecutivo ed è equiparata a un precetto , e non c’è un’udienza di assegnazione davanti al giudice salvo opposizioni. Tuttavia, in mancanza di norme speciali, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice di rito (ad es., obblighi del terzo, divieti di atti dispositivi, ecc., come vedremo).
- Codice di Procedura Civile, art. 545 – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità. Questa norma generale individua quali crediti sono assolutamente impignorabili (es. alimenti, sussidi di sostentamento) e i limiti percentuali per stipendi e pensioni. In particolare: per crediti da lavoro dipendente/pensione, massimo un quinto per tributi o per altri crediti (comma 4) ; divieto di pignorare pensioni per importi fino al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €), e sopra tale soglia valgono i limiti ordinari ; somme su conto bancario derivanti da stipendio/pensione: se accreditate prima del pignoramento, sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale (circa €1.500) e pignorabili per l’eccedenza ; se accreditate dopo la notifica del pignoramento, si applicano i limiti del quinto (o decimo/settimo per AER, ove compatibile) come se fosse un pignoramento diretto dello stipendio . L’art. 545 c.p.c. sancisce inoltre che ogni pignoramento effettuato in violazione di questi divieti o oltre tali limiti è parzialmente inefficace (la parte eccedente è inefficace) rilevabile d’ufficio dal giudice . Queste restrizioni si applicano anche al pignoramento esattoriale, con alcune peculiarità che vedremo.
- Codice di Procedura Civile, art. 546 e 547 – Obblighi del terzo pignorato. L’art. 546 c.p.c. obbliga il terzo (es. la banca) a bloccare e custodire le somme pignorate sino all’ordine del giudice o, nel caso dell’AER, fino alle istruzioni dell’Agente della Riscossione . L’art. 547 c.p.c. richiede che il terzo renda una dichiarazione al creditore entro 10 giorni circa l’esistenza e l’entità del debito verso il debitore pignorato . Nel pignoramento ex art. 72-bis la dichiarazione avviene in forma semplificata o viene desunta dalle informazioni a sistema, ma comunque la banca è tenuta a dare conto di quali somme detiene. Inoltre, dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, sono inefficaci verso il creditore procedente gli atti di disposizione del credito compiuti dal debitore e i pagamenti effettuati dal terzo (art. 2917 c.c.) . Ciò significa che la banca non può consentire prelievi al debitore né compensare il proprio eventuale credito (es. scoperto di conto) con le somme sopravvenute, altrimenti violerebbe l’obbligo di custodia. Questo punto è cruciale: ad esempio, se il conto è “scoperto” (in rosso) perché assistito da fido, la banca non può trattenere nuovi versamenti per sé stessa a copertura dello scoperto durante il pignoramento, ma deve congelarli per il Fisco .
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 2 e 19 – Giurisdizione tributaria e atti impugnabili. Queste norme definiscono la competenza delle Commissioni Tributarie (ora “Corti di Giustizia Tributaria”) sulle controversie relative ai tributi. In base all’art. 2, comma 1, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella e, ove prevista, dell’intimazione di pagamento . L’art. 19 elenca gli atti impugnabili in sede tributaria: tra questi vi sono la cartella di pagamento e l’intimazione ad adempiere (considerata alla stregua di un avviso di mora) . La giurisprudenza ha poi chiarito – con interpretazione estensiva – che anche il primo atto della procedura esecutiva che contenga una pretesa tributaria determinata (come ad es. l’atto di pignoramento, se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella) può essere impugnato davanti al giudice tributario, in quanto tale atto assolve alla funzione di “portare a conoscenza” per la prima volta la pretesa fiscale . La distinzione tra giudice tributario e giudice ordinario in materia di pignoramenti esattoriali sarà trattata più avanti, ma queste norme pongono la base: contestazioni sul merito del tributo e sulla legittimità sostanziale del titolo fino alla cartella vanno fatte davanti alla Commissione Tributaria, mentre le questioni di mera regolarità formale dell’esecuzione o di eventi estintivi sopravvenuti vanno al giudice ordinario (tribunale).
- D.P.R. 602/1973, art. 57 – Opposizioni all’esecuzione tributaria. Questa disposizione (tuttora vigente) stabilisce che non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. né le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo” (ossia della cartella) nel processo esecutivo tributario, fatte salve le opposizioni concernenti la pignorabilità dei beni. In pratica, il debitore non può usare i rimedi dell’opposizione ordinaria per eccepire vizi formali della cartella o la sua mancata notifica, dovendo invece impugnarli in Commissione Tributaria nei termini propri . Questa norma, letta in combinato con gli artt. 2 e 19 D.Lgs. 546/92 sopra citati, ha generato in passato dubbi di giurisdizione e ammissibilità, risolti poi dalle Sezioni Unite della Cassazione (come vedremo, Cass. SS.UU. n. 13913/2017 ).
Quelli elencati sono i principali riferimenti. Altre fonti normative di rilievo includono: il Codice Civile, art. 2910 e seguenti (disposizioni generali sull’esecuzione forzata), eventuali leggi speciali sulla riscossione locale (per esempio il R.D. 639/1910 per le ingiunzioni fiscali, se applicabile in alternativa alla cartella per enti locali), nonché la normativa sulle definizioni agevolate dei carichi fiscali (le cosiddette “rottamazioni delle cartelle” e procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento). Sebbene queste ultime non modifichino direttamente la procedura di pignoramento, possono incidere offrendo opportunità di sospensione o annullamento del debito sottostante.
Nel prosieguo, faremo costante riferimento a queste norme nel contesto applicativo concreto, evidenziando come si traducono operativamente nella procedura di pignoramento del conto corrente e quali tutele offrono al debitore.
Come funziona il pignoramento del conto corrente per debiti fiscali
Vediamo ora passo per passo qual è il percorso che conduce al pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quali sono i soggetti coinvolti (debitore, agente della riscossione, banca terza pignorata) e come si sviluppa temporalmente la procedura, con particolare attenzione al meccanismo dei 60 giorni.
1. Notifica della cartella di pagamento e termine di 60 giorni
Tutto ha inizio con la notifica al contribuente della cartella di pagamento (emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell’ente creditore, ad esempio l’Agenzia delle Entrate stessa, INPS, Comuni, etc.). La cartella costituisce il titolo esecutivo per riscuotere coattivamente le somme indicate (imposte, sanzioni, interessi di mora e aggio). A differenza di un creditore privato che deve munirsi di una sentenza o di altro titolo, l’Erario beneficia di questo titolo amministrativo immediatamente esecutivo .
Dalla data di notifica della cartella, il debitore ha 60 giorni di tempo per adempiere spontaneamente: può pagare l’intero importo, chiedere una rateizzazione (piano di dilazione) oppure presentare un ricorso tributario per contestare la pretesa (in tal caso però dovrà anche chiedere la sospensione, altrimenti la riscossione non si ferma automaticamente). Se il contribuente non paga né impugna entro 60 giorni, la cartella diventa definitiva e l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare l’esecuzione forzata in qualsiasi momento successivo .
NB: In caso di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni, l’esecuzione è sospesa di diritto fino a 180 giorni dalla notifica della cartella. Inoltre, se il contribuente richiede e ottiene dal giudice tributario una sospensione giudiziale, l’Agenzia non potrà procedere sino alla decisione su tale istanza. Approfondiremo questi aspetti nella parte dedicata ai rimedi.
Trascorsi i 60 giorni senza pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pertanto procedere. Talvolta l’Agente invia un sollecito o intimazione di pagamento (ex art. 50 DPR 602/73) se è passato molto tempo: ad esempio, se lascia decorrere più di un anno dalla cartella, è obbligatoria l’intimazione (che dà ulteriori 5 giorni di tempo) prima di pignorare . Se anche questo ulteriore termine scade inutilmente, oppure se non era necessaria l’intimazione (perché il pignoramento inizia entro l’anno), si può passare all’atto esecutivo vero e proprio.
2. Emissione dell’atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73
Lo strumento di elezione per il Fisco, in presenza di crediti da riscuotere, è spesso il pignoramento dei crediti verso terzi, in particolare il saldo di conto corrente bancario intestato al debitore. Grazie all’accesso alle banche dati (Anagrafe Tributaria e Anagrafe dei rapporti finanziari), l’Agente della Riscossione può individuare rapidamente presso quali banche o Poste Italiane il contribuente detenga conti correnti, depositi o altri crediti esigibili . A differenza della vecchia Equitalia che doveva attivare procedimenti giudiziari per ottenere queste informazioni, l’AER (dal 1° luglio 2017) dispone di canali telematici diretti che rendono l’azione immediata e mirata .
Una volta identificato uno (o più) conti correnti capienti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emette un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973. Si tratta di un atto scritto che intima al terzo (la banca) di pagare, entro 60 giorni, le somme dovute al contribuente fino a concorrenza del credito indicato, direttamente all’Agente della Riscossione. Contestualmente, ordina al terzo di non disporre di tali somme (obbligo di custodia) e al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarle. È un atto peculiare perché viene notificato prima alla banca e solo successivamente al debitore . In altre parole, l’Agenzia può inviare l’ordine di pagamento alla banca senza preavvertire il correntista, in modo da congelare le somme a sua insaputa ed evitare che le ritiri preventivamente.
Secondo la procedura delineata dall’art. 72-bis, dunque:
- Giorno X: l’atto di pignoramento viene notificato (anche via PEC) alla banca. Da questo momento la banca congela il conto: il saldo disponibile fino alla concorrenza del debito è bloccato e non può essere movimentato dal cliente; inoltre, tutte le future operazioni in entrata (accrediti) o in uscita vengono sospese o vincolate, nei limiti del dovuto. La banca è tenuta a dare riscontro all’Agente della Riscossione (dichiarazione ex art. 547 c.p.c.) circa l’esistenza del rapporto e l’ammontare delle somme disponibili sul conto o in arrivo .
- Entro pochi giorni dalla notifica alla banca: l’atto di pignoramento viene notificato anche al debitore (di regola via PEC al suo domicilio digitale, oppure a mezzo raccomandata/NEP se non ha PEC). La legge non impone un termine perentorio per la notifica al debitore, ma dev’essere comunque effettuata entro 60 giorni anch’essa, pena la perdita di efficacia del pignoramento. Infatti, la notifica al debitore è necessaria affinché egli sia informato dell’azione esecutiva intrapresa e possa eventualmente esercitare il diritto di opposizione o provvedere al pagamento . In pratica avviene quasi contestualmente o nei giorni immediatamente successivi a quella alla banca.
- Dalla data di notifica al terzo (banca) decorrono 60 giorni entro i quali:
- Il debitore può ancora evitare l’esproprio definitivo pagando il dovuto. L’atto di pignoramento stesso infatti “invita” il debitore a versare quanto dovuto entro 60 giorni . Se il debitore paga integralmente in questo lasso di tempo, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare alla banca la cessazione del pignoramento (vedi oltre sulla “revoca”).
- In mancanza di pagamento volontario, trascorsi i 60 giorni la banca deve consegnare le somme all’Agenzia fino a copertura del debito . Non essendovi bisogno di un provvedimento di assegnazione del giudice, sarà l’Agente stesso, scaduto il termine, a richiedere formalmente alla banca di eseguire il pagamento in suo favore. La banca, adempiendo, libera la propria obbligazione verso il cliente (per l’importo versato) e contestualmente soddisfa il creditore procedente.
È importante sottolineare che nei 60 giorni di blocco il conto corrente “non appartiene più al titolare” nel senso che il titolare non può disporne liberamente: il conto diventa una sorta di deposito cauzionale a beneficio del Fisco . Questa caratteristica è stata definita una “trappola dei 60 giorni” dalla stampa specializzata, in quanto il debitore inizialmente potrebbe illudersi di sfuggire al pignoramento se sul conto non c’è nulla al momento della notifica, ma in realtà rimane intrappolato: qualunque somma ci entrerà entro i due mesi successivi verrà anch’essa catturata dal vincolo .
Vediamo un esempio pratico per chiarire:
Esempio: Mario riceve una cartella esattoriale da €10.000 il 1° marzo 2025, che non paga né contesta. Il 5 giugno 2025 (oltre 60 giorni dopo) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica alla Banca XYZ un pignoramento ex art.72-bis sul conto di Mario. Sul conto, al 5 giugno, ci sono solo €100, quindi la banca blocca questi €100 e risponde all’Agenzia comunicando il saldo disponibile. Mario viene avvisato del pignoramento pochi giorni dopo. A questo punto Mario pensa di essere relativamente al sicuro poiché “tanto sul conto c’erano solo 100 euro, il resto non possono prenderlo”. Errore: per i prossimi 60 giorni (fino al 5 agosto) il suo conto sarà congelato e qualsiasi accredito verrà vincolato. Infatti il 27 giugno lo stipendio di €1.500 netti viene accreditato sul conto, ma Mario non può disporne: quella somma è bloccata. Lo stesso accade per un bonifico di €2.000 ricevuto da un cliente il 10 luglio. Complessivamente, al 5 agosto la banca avrà accumulato €100 (saldo iniziale) + €1.500 + €2.000 = €3.600. Non avendo Mario effettuato pagamenti volontari nel frattempo, allo scadere del 60° giorno la banca gira €3.600 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il conto di Mario viene conseguentemente addebitato di €3.600. Poiché però il debito originario era €10.000, il pignoramento prosegue: il conto rimane pignorato (restano da riscuotere €6.400 oltre interessi) finché non trascorre un nuovo periodo di 60 giorni dall’ultimo accredito utile o finché l’Agenzia non deciderà di attivare altre azioni.
Da questo esempio si comprende come il meccanismo sia potenzialmente rinnovabile: se dopo l’assegnazione di una prima tranche di somme residuano ancora importi a debito, l’Agenzia potrebbe reiterare il pignoramento (anche sul medesimo conto o su altri) finché non sia soddisfatto l’intero credito.
3. Il ruolo della banca: custodia e divieto di disposizione
La banca terza pignorata si trova in una posizione delicata, stretta tra due fuochi: da un lato ha l’obbligo legale di eseguire le istruzioni dell’Agente della Riscossione (pena possibili sanzioni e responsabilità); dall’altro intrattiene un rapporto contrattuale col cliente correntista. In base all’art. 546 c.p.c., dal momento in cui riceve l’atto di pignoramento la banca diviene custode delle somme dovute e non può permettere che siano distratte . Deve quindi bloccare il conto per l’importo indicato. Se sul conto c’è disponibilità superiore al dovuto, normalmente viene vincolata solo la somma fino a copertura del credito + spese (il resto rimane eventualmente disponibile, se tecnicamente possibile separarlo sul conto; spesso però, per prassi, molte banche bloccano l’intero saldo per evitare errori). Se invece il saldo è inferiore, viene bloccato per intero.
Durante i 60 giorni di custodia, la banca non può eseguire ordini di pagamento del cliente né consentire prelievi. Qualsiasi bonifico in entrata sarà accreditato ma immediatamente indisponibile per il correntista, in quanto vincolato al pignoramento. La banca, come detto, deve anche comunicare all’AER l’esito del pignoramento: ad esempio “conto n. XXXXX, saldo € Y vincolato, ulteriori accrediti mensili stimati Z” ecc. Trascorsi i 60 giorni senza che il debitore esegua spontaneamente il pagamento, la banca deve eseguire il pagamento forzato verso l’Agente della Riscossione (di solito tramite bonifico a un conto dedicato di quest’ultimo). Tale pagamento la libera dall’obbligo nei confronti del cliente pignorato per la somma versata.
Un aspetto che ha generato dubbi riguarda il comportamento della banca se il conto è scoperto o con apertura di credito (fido). Di norma, se un conto è in rosso e arriva un accredito, la banca lo utilizza per coprire (totalmente o parzialmente) l’esposizione: finché il saldo resta negativo, non esiste un “credito” del correntista pignorabile. Tuttavia, con il pignoramento in atto, la banca non può compensare il proprio credito con i nuovi versamenti (divieto di atti di disposizione ex art. 2917 c.c. e obbligo di custodia) . Ciò significa che anche se il conto era a debito, le somme in arrivo entro i 60 giorni non andranno a colmare lo scoperto ma saranno destinate al Fisco nei limiti del dovuto. Cassazione 2025: questo principio è stato confermato in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 28520/2025), nella quale il caso riguardava proprio un conto aziendale affidato e già utilizzato oltre il saldo. La banca, ricevuto il pignoramento, aveva comunque girato all’Agente della Riscossione non solo il saldo attivo al momento (poco o nulla), ma anche tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi, facendo andare in rosso il correntista e causandone la segnalazione in Centrale Rischi . Le corti di merito avevano censurato la banca per aver prelevato anche le somme entrate successivamente, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione e dato ragione all’istituto di credito: la banca non aveva scelta, dovendo per legge bloccare e versare anche quelle somme affluite successivamente (considerate “crediti futuri” già vincolati dal pignoramento) . In altre parole, la Cassazione ha sancito che “per 60 giorni, il conto corrente non appartiene più al titolare, ma diventa una stazione di transito obbligata verso l’Agenzia delle Entrate” .
Questa pronuncia (Cass. civ. n. 28520 del 27 ottobre 2025) ha chiarito definitivamente che il vincolo si estende ai crediti sopravvenuti nel periodo, e che la banca agisce correttamente anche se – adempiendo al pignoramento – finisce per aggravare l’esposizione del cliente verso la banca stessa . Il principio di fondo è che il pignoramento presso terzi può legittimamente colpire crediti futuri derivanti da rapporti giuridici già pendenti (nel caso, il contratto di conto corrente) . Quindi non importa se al momento della notifica il saldo era zero o negativo: le somme che entrano dopo, in virtù del rapporto continuo conto corrente, diventano anch’esse pignorate al volo. La banca, lungi dal poter essere accusata di abuso, è obbligata a questo comportamento dal combinato disposto dell’art. 72-bis DPR 602/73 e degli artt. 546-547 c.p.c. .
Da parte sua, la banca deve comunque attenersi strettamente ai limiti imposti dal pignoramento: può prelevare solo fino alla concorrenza dell’importo indicato (aumentato eventualmente di interessi di mora e spese). Se il conto pignorato riceve somme eccedenti il dovuto, la banca non deve versare l’eccedenza al Fisco, e scaduto il termine potrà sbloccare l’eventuale residuo a favore del cliente. Nell’esempio sopra, se in 60 giorni affluiscono più soldi di quanto si doveva riscuotere, la banca verserà solo l’importo sufficiente a coprire il debito e sbloccherà il resto.
Segnalazione in Centrale Rischi: Va evidenziato che, in caso di conto in rosso aggravato dal pignoramento, il debitore può subire ulteriori conseguenze negative, come la segnalazione presso le banche dati creditizie. Infatti, se la banca versa al Fisco somme che tecnicamente non erano coperte dal saldo (andando oltre con il fido), genera un’irregolarità nell’esposizione del cliente. Nel caso deciso dalla Cassazione, la società debitrice fu segnalata come cattivo pagatore nella Centrale Rischi Bankitalia a causa di ciò . Si tratta di un effetto collaterale spiacevole: il debitore fiscale rischia di vedersi restringere o revocare gli affidamenti bancari per un’azione compiuta in favore del Fisco. Dal punto di vista difensivo, il correntista può eventualmente contestare alla banca l’eventuale violazione dei patti di fido o chiedere una rinegoziazione, ma difficilmente potrà imputare alla banca un illecito, dato che questa ha agito in adempimento di un obbligo legale.
4. Durata del pignoramento e chiusura della procedura
Abbiamo visto che il periodo di custodia iniziale dura 60 giorni. Che cosa accade allo scadere di questo termine? Possiamo distinguere alcune situazioni:
- Debito integralmente pagato dal debitore entro i 60 giorni: se il contribuente, una volta ricevuta notifica del pignoramento, decide di pagare spontaneamente (magari attingendo da altri fondi, o vendendo beni, etc.), può farlo direttamente all’Agente della Riscossione. In tal caso dovrà darne immediata comunicazione e prova alla banca e all’Agente. L’Agente della Riscossione a sua volta emetterà un ordine di revoca del pignoramento (art. 72-bis prevede espressamente la “estinzione del pignoramento” in caso di pagamento integrale) . Ricevuto tale ordine, la banca sblocca il conto e il procedimento si chiude senza trasferimenti coattivi (salvo le eventuali spese di procedura dovute). Questo è ovviamente lo scenario auspicabile per evitare il prelievo forzoso, ma richiede la capacità finanziaria immediata di far fronte al debito.
- Debito non pagato entro i 60 giorni: l’Agente della Riscossione richiede formalmente alla banca il versamento delle somme pignorate. La banca esegue il pagamento al Fisco nei limiti del dovuto (tutto il saldo vincolato, o parte di esso se eccedeva il debito). A questo punto, il vincolo pignoratizio si concretizza nell’assegnazione al creditore. Se con tali somme il debito viene soddisfatto integralmente (magari perché il conto conteneva abbastanza fondi o nel frattempo sono affluiti stipendi per coprire l’importo), l’esecuzione termina qui. L’Agenzia rilascerà quietanza e fine pignoramento, e la banca scongelerà l’eventuale eccedenza e ripristinerà l’operatività del conto.
- Somme assegnate insufficienti a saldare il debito: se quanto raccolto in 60 giorni non basta (caso frequente), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere in due modi:
- Prolungare gli effetti del pignoramento presso lo stesso terzo, se ritiene che ulteriori somme affluiranno a breve (ad esempio, perché sa che ogni mese arriva lo stipendio). C’è dibattito se serva notificare un nuovo atto o se il vincolo possa considerarsi prorogato automaticamente. In genere, esaurito il primo periodo di 60 giorni, l’atto iniziale perde efficacia per i crediti futuri non ancora maturati . Se restano importi da riscuotere, l’Agente potrebbe notificare un nuovo atto di pignoramento (ad esempio, reiterandolo dopo pochi giorni per coprire le rate di stipendio successive). Prima della sentenza Cass. 28520/2025 alcune banche adottavano la prassi di eseguire subito la prima assegnazione (magari anche minima) e considerare chiuso il pignoramento, cosicché i bonifici successivi non venissero toccati . Ora però ciò non è più possibile: la Cassazione ha sottolineato che i 60 giorni costituiscono uno spatium deliberandi per il terzo e non un obbligo di assegnare subito il poco che c’è . Dunque è plausibile che le banche, per non incorrere in responsabilità, attendano sempre il 60° giorno prima di versare, in modo da includere quante più somme possibili. In caso di debito parzialmente estinto, l’AER può comunque rinnovare il pignoramento finché l’intero credito non sia soddisfatto (ovviamente tenendo conto della proporzionalità e senza abusare del processo).
- Attivare altre forme di esecuzione in parallelo o in successione: ad esempio, potrebbe pignorare un altro conto del debitore, o lo stipendio presso il datore di lavoro, oppure iscrivere un’ipoteca su un immobile e pignorarne la vendita. La scelta dipende dall’entità del residuo, dalla natura dei beni e dalla strategia dell’Agente della Riscossione. Non c’è preclusione all’attivazione contestuale di più procedure (salvo il divieto di cumulo di pignoramenti sullo stesso bene oltre certi limiti).
In generale, il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis non richiede l’intervento del giudice dell’esecuzione in alcuna fase, a meno che non sorgano contestazioni da parte del debitore o del terzo. In assenza di opposizioni, tutto avviene in via amministrativa: l’Agente emette l’atto, la banca esegue e trasferisce, l’Agente incassa. Ciò rende il meccanismo molto efficiente per il Fisco ma rischia di comprimere i diritti del contribuente se questi non è sufficientemente informato o reattivo.
Da ultimo, occorre notare che la procedura di pignoramento può essere sospesa o estinta anticipatamente anche grazie a interventi normativi straordinari. Negli ultimi anni, ad esempio, varie “rottamazioni” delle cartelle e sanatorie fiscali hanno previsto la sospensione delle azioni esecutive in corso per i debiti ammessi alla definizione agevolata. Se il contribuente aderisce a una rottamazione (ad es. la “rottamazione-quater” del 2023) e paga la prima rata, l’Agenzia è tenuta a sospendere le procedure di recupero coattivo. Ciò significa che un eventuale pignoramento in corso sul conto dovrebbe essere congelato (senza trasferire le somme) in attesa dell’esito della definizione agevolata, e poi cessare definitivamente se il contribuente completa i pagamenti agevolati. È sempre opportuno comunicare tempestivamente all’Agente e alla banca eventuali istanze di definizione o sospensione presentate, per evitare addebiti impropri durante tali periodi.
5. Conti correnti cointestati e casi particolari
Un caso particolare merita attenzione: il conto corrente cointestato (ad esempio conto intestato al debitore e al coniuge, o ad un socio). Può l’Agenzia delle Entrate pignorare un conto cointestato se solo uno dei cointestatari è debitore?
In linea generale, il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis non è applicabile ai conti cointestati. Ciò in quanto tale procedura presuppone che il creditore conosca esattamente l’entità del credito del debitore verso il terzo. In un conto cointestato, invece, per legge (art. 1854 c.c.) le somme si presumono divise in parti uguali salvo prova contraria . L’Agente della Riscossione, non potendo determinare ex ante quale quota del saldo appartenga al debitore (salvo casi in cui la cointestazione è a firme disgiunte ma di fatto con evidenze di chi ha versato cosa), non può procedere unilateralmente con ordine diretto. La giurisprudenza conferma che Equitalia/AER deve seguire la via ordinaria davanti al giudice per pignorare conti cointestati . Ciò implicherà citarne in giudizio anche il cointestatario non debitore, affinché il giudice dell’esecuzione accerti la quota effettivamente pignorabile.
In pratica dunque, se un conto è intestato a marito e moglie, e solo il marito ha debiti fiscali, l’Agenzia: – non potrà usare l’art. 72-bis con un ordine alla banca per l’intero saldo; – dovrà presentare ricorso al tribunale (ex artt. 543 c.p.c. e segg.) come un creditore normale, ottenendo un provvedimento di assegnazione solo sulla parte di spettanza del marito debitore (presuntivamente il 50%, salvo prova di diversa proporzione) . – Il cointestatario estraneo al debito potrà far valere le proprie ragioni (ad esempio dimostrando che i soldi sul conto provengono esclusivamente da lui e non dal debitore, per escludere la riconducibilità al patrimonio del debitore).
Nullità del pignoramento in caso di cointestazione: Qualora l’AER procedesse comunque con un pignoramento diretto sull’intero conto cointestato, l’atto sarebbe viziato. Si potrebbe proporre opposizione per farne dichiarare la nullità, data la violazione delle norme (mancata citazione dell’altro contitolare, incompetenza della procedura speciale in tal caso). In dottrina si ritiene che l’omessa indicazione e convocazione del cointestatario configuri un vizio essenziale del pignoramento .
Un altro caso peculiare: conto cointestato tra debitore e soggetto fallito o deceduto. Se il co-intestatario è fallito, le somme dovrebbero essere sotto il controllo del curatore, complicando ancor di più la procedura (sarebbe opportuno astenersi dal pignorare finché non ripartite le masse). Se il co-intestatario è deceduto, la quota del de cuius è degli eredi (anche qui difficoltà operative). In situazioni del genere, l’AER di solito preferisce aggredire altri beni, poiché il conto cointestato può diventare un pantano giuridico.
Conto aziendale o intestato a terzi: può accadere che il contribuente sia un’impresa individuale o una società di persone e che usi conti intestati alla ditta. Se la ditta individuale coincide col contribuente persona fisica, il conto è comunque aggredibile (trattandosi dello stesso soggetto giuridico). Se si tratta di società, l’Agenzia può pignorare i conti della società solo per debiti della società (persona giuridica distinta), non per debiti personali dei soci (salvo casi di soci illimitatamente responsabili, ma anche lì occorre titolo contro il socio). Dunque il pignoramento sui conti di terzi (non intestati formalmente al debitore) non è legittimo, a meno che si dimostri che il conto è di fatto riconducibile al debitore (es. conti fiduciari, prestanome – cosa non semplice). Il terzo estraneo che si veda bloccare il conto illegittimamente potrà opporsi per ottenere lo sblocco e il risarcimento.
Conto con saldo negativo e presenza di fido: ne abbiamo parlato sopra. Tecnicamente un conto con saldo negativo non rappresenta un credito del cliente verso la banca, bensì un debito. Pertanto non vi sarebbe nulla da pignorare “all’attivo”. Tuttavia, l’arrivo di nuove somme può creare un attivo pignorabile se supera lo scoperto. La Cassazione ha chiarito che solo l’eventuale saldo positivo risultante dopo nuove rimesse è soggetto al vincolo . Se le rimesse coprono solo parzialmente lo scoperto e il saldo resta negativo, non sorge mai un credito del correntista e quindi niente è dovuto al pignorante . Ma se una rimessa supera lo scoperto, la parte eccedente che rende il saldo attivo è catturata dal pignoramento . La complicazione, come visto, è che la banca sotto pignoramento non può compensare, quindi potenzialmente potrebbe trasferire al Fisco anche fondi che, in assenza di pignoramento, sarebbero andati a ridurre il fido utilizzato.
Conti esteri: se il contribuente possiede conti correnti all’estero, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può usare direttamente l’art. 72-bis, il quale opera nell’ordinamento italiano. Per aggredire conti in paesi esteri occorre attivare le procedure di cooperazione internazionale in materia di riscossione (regolamenti UE per paesi UE, oppure accordi bilaterali). Si tratta di processi lunghi e spesso non fruttuosi. Quindi, di fatto, il pignoramento dei conti avviene sui conti domestici. Attenzione però: trasferire fondi all’estero all’ultimo momento per sottrarsi al pignoramento può configurare violazioni valutarie o essere inutilmente dispendioso, e comunque l’Agenzia potrebbe venire a conoscenza e tentare vie legali in quel paese (specie UE).
Conti “particolari”: Conti con intestazione speciale, come conti di tipo fiduciario o conto cointestato con minori, richiedono considerazioni specifiche. Ad esempio, se un conto è cointestato con un figlio minore, la quota del minore è intangibile per debiti del genitore. Se il conto è dedicato a gestioni separate (es. somme vincolate a scopi specifici legalmente protetti), occorre valutare caso per caso.
In sintesi, il pignoramento esattoriale del conto corrente è molto efficiente quando il conto è esclusivamente intestato al debitore e con disponibilità liquide, mentre può incontrare maggiori tutele o complicazioni in situazioni in cui vi sono altri interessi coinvolti (cointestatari, somme con causali particolari, saldo negativo, ecc.). In tali situazioni, il debitore (o il terzo interessato) dovrà essere pronto ad attivarsi legalmente per far valere i propri diritti.
Limiti di pignorabilità: stipendio, pensione e altre somme sul conto
Come già accennato nel quadro normativo, esistono importanti limiti legali a tutela di determinate somme ritenute essenziali (stipendi, pensioni, TFR, assegni di mantenimento, etc.), che si applicano anche nel contesto del pignoramento di un conto corrente. Tali limiti mirano ad evitare che l’esecuzione forzata privi il debitore e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento minimi, e sono perciò di ordine pubblico.
Di seguito, riepiloghiamo i principali limiti e regole di pignorabilità, con particolare riguardo al conto corrente come destinazione delle somme:
1. Stipendi e salari (da lavoro dipendente) e assimilati:
– Pignoramento presso il datore di lavoro: se l’Agenzia delle Entrate pignora lo stipendio direttamente in busta paga (presso il datore di lavoro), l’art. 72-ter DPR 602/73 prevede aliquote differenziate in base all’importo mensile: – Fino a €2.500: massimo 1/10 dello stipendio ; – da €2.501 a €5.000: massimo 1/7 (circa 14,28%) ; – oltre €5.000: massimo 1/5 (20%), analogo al limite ordinario .
Queste soglie, introdotte nel 2012, valgono solo per il Fisco (crediti tributari); i creditori privati invece applicano sempre il limite generico di 1/5 dello stipendio netto (salvo alimenti etc.). Inoltre, la legge stabilisce che, in caso di più pignoramenti concorrenti (es. uno per alimenti, uno fiscale, uno bancario), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio (art. 545 co.5 c.p.c.) .
– Somme già accreditate in banca: quando lo stipendio è versato su un conto corrente intestato al debitore, si distinguono due situazioni temporali (art. 545 co.8 c.p.c.) :
a) Se il credito stipendiale viene accreditato prima del pignoramento del conto: le somme conservano una protezione assoluta fino a un importo pari a 3 volte l’assegno sociale (circa €1.500 nel 2025, dato che l’assegno sociale è ~€500). Tale importo è impignorabile; l’eventuale eccedenza oltre questa soglia può essere pignorata, ma sempre nei limiti del quinto per ciascun stipendio mensile. Esempio: se un lavoratore ha sul conto 4.000 € frutto di stipendi arretrati, e scatta il pignoramento, i primi ~1.500 € sono intoccabili, sui restanti 2.500 € si può prendere fino a il 20% di ciascun stipendio componente quella somma. In pratica però, essendo difficile distinguere la provenienza nel saldo unico, la banca in sede di dichiarazione deve valutare tale limite e spesso, prudentemente, libera un importo pari a 3 mensilità sociali al cliente.
b) Se lo stipendio viene accreditato dopo la notifica del pignoramento: in tal caso, quelle somme sono considerate crediti futuri che maturano successivamente, dunque si applicano le stesse percentuali che si sarebbero applicate alla fonte. Ovvero, il pignoramento incide nei limiti di 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda della fascia di importo stipendiale. Questo significa che, sebbene la banca blocchi l’intero accredito inizialmente (perché la procedura tecnica di vincolo è rigida), il debitore ha diritto a ottenere che dell’importo di uno stipendio mensile pignorato gli sia lasciata la parte impignorabile. In pratica, sarà necessario far valere questo diritto – spesso tramite un’opposizione o segnalazione – perché la banca da sé tende a non “sbloccare” parzialmente se non istruita.
Va detto che su questo punto (stipendi accreditati dopo la notifica) c’è stata confusione applicativa: alcune banche trattenevano l’intero stipendio affluito nei 60 giorni, altre rispettavano i limiti del quinto. Dopo Cassazione 28520/2025, il quadro è che la banca deve bloccare tutto in custodia, ma ciò non supera i limiti di pignorabilità: significa che il vincolo c’è sull’intero importo, ma la parte eccedente il quinto non può essere assegnata al creditore e va liberata in sede di riparto. In assenza di un giudice dell’esecuzione che materialmente effettui il riparto, è prudente che il debitore solleciti l’Agente della Riscossione a rispettare i limiti e a disporre il rilascio dell’eventuale eccedenza protetta. Talvolta, in difetto di collaborazione, è necessario un ricorso al giudice ordinario per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento sulla parte eccedente (vedi art. 545 ultimo comma c.p.c.: la violazione dei limiti rende il pignoramento parzialmente inefficace ).
2. Pensioni e trattamenti di quiescenza:
– Pignoramento presso l’ente erogatore (INPS): analogamente agli stipendi, per le pensioni vigono limiti: la legge (art. 545 co.7 c.p.c.) prevede che “le somme dovute a titolo di pensione o assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di €1.000”. Ciò significa che la prima fascia di circa €1.000 (minimo) o più, a seconda del doppio assegno sociale aggiornato (oggi circa €1.385 essendo l’assegno ~€692 nel 2024, ma la norma fissa comunque un minimo di 1000), è impignorabile . La parte eccedente questa soglia è pignorabile entro il limite di 1/5 (per crediti ordinari o tributari). Quindi, se una pensione netta è €1.200, di questi solo €200 sono pignorabili al massimo del 1/5 (cioè €40), riducendo di molto l’incidenza. Per pensioni più alte, comunque l’importo pari a doppio assegno rimane intoccabile.
– Pensioni accreditate in banca: valgono regole analoghe agli stipendi. Prima del pignoramento, sul conto rimangono impignorabili le somme fino a triplo assegno sociale (ma attenzione: per le pensioni c’è la regola speciale del doppio assegno impignorabile di cui sopra; dottrina e prassi ritengono che su conto si applichi il criterio più favorevole tra i due) . Dopo la notifica, si applica il quinto sulla parte eccedente la soglia impignorabile.
3. TFR, liquidazioni e altre indennità di fine rapporto: Il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità di licenziamento, se dovute da privati, seguono il regime degli stipendi (pignorabili al 20% per crediti ordinari o tributari) ma solo al momento in cui sono dovute al debitore. Se il TFR è già stato liquidato e accreditato sul conto prima del pignoramento, rientra tra le somme impignorabili nei limiti del triplo assegno (essendo assimilabile a retribuzione differita). Se invece il Fisco pignora direttamente presso il datore l’indennità, può prendersi fino a 1/5. È controverso se il TFR goda di qualche ulteriore protezione: non essendo una retribuzione periodica, alcuni Tribunali hanno ritenuto che, una volta sul conto, sia interamente pignorabile oltre il minimo vitale, ma la Cassazione tende a considerarlo come credito da lavoro anch’esso con i limiti di cui sopra (specie se di importo modesto). In ogni caso, per il Fisco non vi sono limiti speciali eccetto quelli generali (1/5, e minimo vitale pensionistico se applicabile).
4. Assegni familiari, assegni di mantenimento, somme alimentari: Crediti alimentari (es: assegno di mantenimento per coniuge o figli) non sono pignorabili, a meno che si tratti di pignoramento per altri crediti alimentari (es. il coniuge divorziato che vanta alimenti arretrati) e previa autorizzazione del tribunale . Dunque, se sul conto affluiscono somme con causale “assegno divorzile” o simili, il debitore può eccepire l’impignorabilità assoluta di tali importi (dovrà però provarne la natura). Il Fisco in teoria non può toccarli, ma nella pratica bancaria quei soldi finiscono nel calderone del saldo: sarà onere del debitore segnalarlo e agire di conseguenza. Analogamente, sussidi di sostentamento, indennità di accompagnamento per disabili, ecc., sono impignorabili per legge ; in caso di pignoramento del conto che li contenga, occorrerà agire per liberare quelle somme (magari dimostrando la tracciabilità delle stesse).
5. Sanzioni amministrative, multe, e crediti non tributari affidati all’AER: Va ricordato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non riscuote solo tributi ma anche altre somme (multe stradali, contributi previdenziali, sanzioni varie). I limiti di pignorabilità sopra indicati (1/10, 1/7, 1/5 per stipendio) in art. 72-ter formalmente parlano di “tributi dovuti allo Stato, province e comuni” e “ogni altro credito”. L’interpretazione prevalente è che tali limiti frazionati (1/10, 1/7) si applichino solo per i tributi, mentre per crediti non tributari si tornerebbe al limite generico del quinto. In realtà, la norma non è chiarissima ma sembra distinguere solo tra crediti alimentari (trattati a parte) e “ogni altro credito” (per i quali in generale è 1/5) . Dunque è prudente ritenere: – per multe stradali e altre sanzioni amministrative riscosse da AER: pignoramento stipendi e pensioni comunque 1/5 (non i più miti decimi o settimi, riservati a imposte); – per contributi INPS (che sono tributi) invece valgono le fasce 1/10 e 1/7; – per bollette, spese giudiziarie, etc. (crediti vari affidati) tendenzialmente 1/5.
Riassumiamo in una tabella i principali limiti di pignorabilità rilevanti per conti correnti:
| Tipo di entrata sul conto | Limite di pignorabilità (Fisco) | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendio (accreditato dopo pignoramento) | 1/10 se < €2.500; 1/7 se €2.500–5.000; 1/5 se > €5.000 (calcolato sul netto mensile) . | art. 72-ter DPR 602/73; art. 545 cpc |
| Stipendio (sul conto prima del pignor.) | Impignorabile fino a 3x assegno sociale (~€1.500); eccedenza pignorabile nei limiti sopra (1/10–1/5) . | art. 545, co.8 cpc |
| Pensione (accreditata dopo pignoramento) | Impignorabile quota pari a 2x assegno sociale (min €1.000) ; sul resto 1/5 max. Se > €5.000, in pratica 1/5 comunque. | art. 545, co.7 cpc; art. 72-ter DPR 602/73 (1/5) |
| Pensione (sul conto prima del pignor.) | Impignorabile fino a 3x assegno sociale; eccedenza pignorabile come da limiti (tenendo conto del minimo vitale) . | art. 545, co.8 cpc |
| TFR/indennità fine rapporto | 1/5 se pignorato alla fonte (datore). Se già sul conto: trattato come risparmio da lavoro (3x assegno sociale impignorabile) salvo diversa destinazione. | art. 545 cpc (co.4 e co.8) |
| Assegni di mantenimento, alimenti | Impignorabili (100%), salvo per concorrenti crediti alimentari autorizzati da giudice . | art. 545, co.1 cpc |
| Rendite, fitti, redditi autonomi | Pignorabili al 100% (se sul conto, fanno parte del saldo disponibile), non essendoci limiti speciali (salvo rientrino tra redditi di lavoro protetti). | – |
| Somme da risarcimento danni | Se per danno alla persona (es. invalidità): assimilabili ad alimenti -> impignorabili in parte. Altrimenti pignorabili come saldo ordinario. | art. 545, co.2 cpc (sussidi) |
| Saldo di conto cointestato | Presunto 50% del saldo pignorabile solo con procedura ordinaria (no 72-bis) . | art. 1854 c.c.; giurisprudenza |
| Strumenti finanziari (conto titoli) | Pignorabili come valori mobiliari: serve atto specifico e liquidazione. Non coperti da limiti stipendio/pensione. | – (artt. 1997 c.c. e 546 cpc) |
In pratica, per il debitore: se il Suo conto è alimentato principalmente da stipendio o pensione, la legge garantisce che una parte rimanga sempre inviolata. Tuttavia, può essere necessario far valere attivamente tale diritto, perché la banca e l’Agente della Riscossione non sempre distinguono automaticamente l’origine delle somme. Ad esempio, può essere opportuno comunicare formalmente all’Agenzia (e per conoscenza alla banca) che sul conto affluisce solo lo stipendio, chiedendo il rispetto dell’art. 545 c.p.c. e la liberazione della quota impignorabile. Se ciò non avesse riscontro, si potrà valutare un’opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento sulla porzione eccedente.
Un altro consiglio pratico: mantenere separati i conti per finalità diverse. Se si versa tutto in un unico conto (stipendi, affitti, risparmi, indennità), diventa complicato per il debitore dimostrare la natura di ciascuna somma. Idealmente, avere un conto dedicato solo all’accredito dello stipendio/pensione aiuta a rivendicare la protezione su quel conto (alcuni giudici hanno ordinato lo sblocco integrale di conti dove confluiva esclusivamente la pensione minima).
Va comunque detto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in genere, rispetta i limiti una volta che la questione venga sollevata: ad esempio nelle loro linee guida interne recepiscono che non si può pignorare l’ultimo stipendio o l’intera pensione se sotto certe soglie. Il problema è che inizialmente bloccano tutto e solo dopo, su istanza del debitore, provvedono a sbloccare la parte non pignorabile.
Vizi e motivi di opposizione: come difendersi legalmente
Dopo aver descritto come funziona il pignoramento del conto, passiamo al punto di vista del debitore: cosa può fare per difendersi e tutelare i propri interessi. La difesa può articolarsi su più livelli e tempistiche:
- Difesa “preventiva” o pre-esecutiva: azioni da compiere prima che scatti il pignoramento (ad esempio durante i 60 giorni dalla cartella, o anche dopo ma prima che la banca blocchi i conti).
- Difesa durante l’esecuzione: rimedi da attivare quando il pignoramento è in corso, per sospendere, limitare o far dichiarare illegittima l’azione esecutiva.
- Difesa successiva o incidentale: questioni che possono essere sollevate anche post-esecuzione, ad esempio per recuperare somme indebitamente perse (non frequente, ma ipotizzabile in caso di vizi radicali).
Opposizione all’esecuzione vs opposizione agli atti esecutivi: nozioni generali
Nel diritto processuale esecutivo si distinguono due tipi fondamentali di opposizione che il debitore (o il terzo interessato) può proporre: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, cioè l’esistenza stessa del titolo esecutivo o l’efficacia di esso. In altre parole, il debitore afferma che “non si doveva proprio pignorare” perché il debito non era (o non è più) dovuto, oppure il bene è impignorabile. Esempi tipici: il debito è stato già pagato; c’è una prescrizione maturata; la cartella è nulla; il bene aggredito è esente (es. pensione minima, bene impignorabile, ecc.). L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche prima che l’esecuzione inizi (se c’è pericolo imminente) o durante, ma preferibilmente prima che sia completata, e non ha termini perentori se non la fase di chiusura della procedura. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a denunciare vizi formali degli atti dell’esecuzione, cioè irregolarità nelle notifiche, nei contenuti, nei termini procedurali. In sostanza il debitore dice “il pignoramento (o altro atto) è nullo/irregolare perché non sono state rispettate le forme di legge”. Esempi: mancata notifica della cartella o dell’intimazione (quando era obbligatoria); atto di pignoramento privo degli elementi essenziali; notifica via PEC non conforme; errore nell’indicazione delle somme; ecc. Questa opposizione ha termini brevi: va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (o dalla sua conoscenza) nel processo esecutivo ordinario. Nel caso del pignoramento esattoriale, come vedremo, la competenza e i termini possono differire perché entrano in gioco le regole del processo tributario.
Nel contesto dell’esecuzione esattoriale, c’è una complicazione: l’art. 57 DPR 602/73, come detto, vieta alcune opposizioni (615 e 617) per motivi legati alle cartelle e ai titoli tributari. La giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 2017) ha “ricostruito” il sistema in questo modo : – Se il debitore contesta fatti precedenti o concomitanti la notifica della cartella (esistenza del tributo, vizi della cartella, prescrizione maturata prima, difetto di notifica del titolo), egli deve agire davanti al giudice tributario, impugnando la cartella stessa o, se questa non gli fu notificata, impugnando l’atto successivo (pignoramento) come primo atto con contenuto di pretesa fiscale . Questa impugnazione equivale, sostanzialmente, a far valere motivi di opposizione all’esecuzione (mancanza di titolo valido, estinzione del debito) o agli atti (notifica nulla) ma incanalati nel rito tributario. I termini saranno quelli del ricorso tributario (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato). – Se il debitore lamenta vizi successivi alla notifica della cartella valida, o vizi formali dell’atto esecutivo in sé, oppure fatti estintivi sopravvenuti (pagamento effettuato dopo, prescrizione maturata dopo la cartella, ecc.), la sede competente è il giudice ordinario (tribunale in composizione monocratica) attraverso le opposizioni di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c.. Naturalmente, in quanto debiti tributari, non tutte le doglianze sono ammissibili: l’art. 57 vieta di opporre la notifica del titolo, ad esempio, con 615 o 617, ma ciò si supera portandole in ambito tributario.
Potrebbe sembrare complesso, ma in pratica la difesa del debitore deve modulare le sue mosse a seconda del tipo di vizio che vuole far valere e del momento in cui lo fa. Esaminiamo le possibili strategie difensive in ordine cronologico:
Difese e soluzioni prima che avvenga il pignoramento
È di gran lunga preferibile agire prima che il conto venga bloccato, sia per evitare le difficoltà finanziarie del blocco, sia perché alcune opportunità si chiudono una volta avviata l’esecuzione.
- Pagamento o definizione agevolata entro 60 giorni dalla cartella: È la soluzione più semplice: se possibile, pagare la cartella entro i 60 giorni evita l’avvio di qualsiasi azione esecutiva. Se non si dispone della liquidità integrale, si può chiedere una rateizzazione alla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda di rateazione (se il debitore possiede i requisiti, ad esempio che il debito sia sotto soglie di tolleranza – nel 2025 fino a €120.000 senza necessità di prova della difficoltà) blocca sul nascere l’esecuzione: infatti l’Agente della Riscossione, una volta concessa la dilazione, non può procedere con il pignoramento e anzi deve sospendere quelli eventualmente in corso . Importante: perché la rateazione produca effetto sospensivo, è necessario che il debitore paghi puntualmente la prima rata del piano concesso . Solo dopo il pagamento della prima rata l’Agenzia è tenuta a sospendere la riscossione coattiva . Nel caso in cui, nei 60 giorni dalla cartella, il debitore ottenga il piano e paga almeno la prima rata, il pignoramento non verrà neppure iniziato. Se invece la richiesta di rateazione avviene dopo che il pignoramento è partito (ovvero a conto già bloccato), l’effetto è che il pignoramento dovrebbe essere revocato (vedi oltre la sospensione dell’esecuzione per rateazione).
- Ricorso tributario contro la cartella (entro 60 gg): Se il debitore ritiene illegittima la cartella (ad esempio perché l’imposta non era dovuta, o perché è prescritta, o ci sono altri motivi sostanziali), deve presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il ricorso sospende automaticamente la riscossione per 180 giorni (limitatamente alle somme impugnate) ma trascorso tale termine l’AER potrebbe comunque procedere, a meno che entro quel periodo non sia stata emessa una sospensiva dal giudice . Quindi è fondamentale, contestualmente al ricorso, chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/92, provando il fumus (motivi validi) e il periculum (danno grave dall’esecuzione). Se la sospensione viene concessa (di solito entro qualche mese), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà iniziare o proseguire pignoramenti finché dura la sospensiva. Se, malgrado la sospensione, l’AER procedesse lo stesso, il debitore avrebbe titolo immediato per un’opposizione per far dichiarare nullo l’atto esecutivo intrapreso in violazione di un ordine del giudice. – Attenzione: il ricorso tributario serve per contestare la pretesa tributaria in sé o vizi propri della cartella. Non è lo strumento adatto, ad esempio, per lamentare semplicemente che non si può pagare: occorre una ragione giuridica (nullità, decadenza, prescrizione, errore di persona, ecc.). Se non ci sono motivi del genere, meglio puntare su altri rimedi come la rateazione.
- Istanze in autotutela e sospensione amministrativa: La normativa consente al contribuente di presentare all’Agente della Riscossione una richiesta di sospensione della riscossione (art. 1, commi 537-543, L. 228/2012) se ritiene che il carico sia indebito per una delle seguenti cause: pagamento già eseguito in precedenza; provvedimento di sgravio/annullamento dell’ente creditore; prescrizione o decadenza intervenuta; sospensione giudiziale già ottenuta; altra causa di inesigibilità. L’istanza, corredata delle prove, va inviata entro 60 giorni dalla notifica della cartella (o altro atto) e l’AER è tenuta a sospendere ogni azione esecutiva per un massimo di 220 giorni in attesa delle verifiche . Se l’ente creditore conferma l’irregolarità segnalata, il debito viene annullato; se invece ritiene tutto regolare, la riscossione riprende e il contribuente può solo ricorrere al giudice. Questa sospensione “di diritto” è uno strumento potentissimo se il debitore ha davvero elementi chiari (ad es. quietanza di pagamento precedente) che può presentare: blocca immediatamente il pignoramento in via amministrativa. Ovviamente va usato in buona fede: dichiarazioni false espongono a sanzioni penali.
- Misure protettive da procedure da sovraindebitamento o crisi d’impresa: Questo è un aspetto spesso ignorato, ma per imprenditori in difficoltà o privati sovraindebitati esiste la possibilità di accedere a procedure concorsuali semplificate (piani del consumatore, concordato minore, ecc. previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 14/2019). All’avvio di tali procedure, si possono chiedere al tribunale le misure protettive, cioè il blocco temporaneo di tutte le azioni esecutive dei creditori (compreso il Fisco) mentre si elabora un piano di ristrutturazione del debito. Ad esempio, un imprenditore individuale con grossi debiti fiscali potrebbe presentare domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione e ottenere subito dal giudice un decreto che sospende i pignoramenti in corso. Nel nostro contesto, se il conto è pignorato, la misura protettiva comporta che l’AER deve interrompere il prelievo dal conto, e non può neppure attivarne di nuovi. Si tratta di soluzioni estreme, ma a volte necessarie per salvare l’attività. Nel post LinkedIn citato in precedenza, veniva proprio suggerito di ricorrere al “Codice della Crisi” come via d’uscita per imprese con flusso di cassa paralizzato dal pignoramento . Ovviamente, queste procedure richiedono assistenza di professionisti e comportano poi un percorso di accordo con i creditori, ma il vantaggio immediato è la sospensione dei blocchi bancari ordinata giudizialmente .
Riassumendo la fase pre-pignoramento: il debitore, entro i 60 giorni dalla cartella, dovrebbe attivarsi in uno dei modi sopra (pagare, rateizzare, ricorrere, chiedere sospensione) per evitare di arrivare al punto in cui il conto viene pignorato. Se non lo fa (perché magari non ne è consapevole, o spera che non procedano subito), dopo i 60 giorni la palla passa all’Agente della Riscossione. Questo non significa che il Fisco pignorerà immediatamente – a volte passano mesi o anni, altre volte agisce il giorno dopo la scadenza – ma può farlo in qualunque momento senza ulteriori avvisi (salvo l’intimazione di cui all’art.50 se è passato un anno). Quindi c’è sempre un elemento di incertezza.
Rimedi durante e dopo il pignoramento
Se il pignoramento del conto corrente è già in atto (conto bloccato, atto notificato), il debitore deve concentrare i suoi sforzi su come sbloccarlo o contestarlo legalmente. Le opzioni in questa fase includono:
- Pagamento integrale del debito e spese: pagando tutto quello che è dovuto (comprensivo di interessi di mora maturati e compensi di riscossione), il debitore ha diritto alla revoca del pignoramento. L’atto di pignoramento si estingue per soddisfacimento e l’Agente ne dà comunicazione alla banca . La rapidità qui è essenziale: prima si paga, prima il conto verrà liberato (in genere la comunicazione di svincolo giunge in pochi giorni lavorativi dopo il pagamento). Se il pagamento avviene dopo che la banca ha già trasferito le somme (ad es. il debitore corre a pagare al 59° giorno ma la banca al 60° ha già effettuato il bonifico al Fisco), si genera una situazione di possibile rimborso: in teoria il Fisco non può incassare due volte, dunque dovrà restituire al debitore quanto eventualmente pagato in più o liberare eventuali residui. In pratica però conviene coordinarsi per evitare doppi movimenti.
- Richiesta di rateizzazione dopo la notifica del pignoramento: se il debitore non aveva rateizzato prima e ora, messo alle strette dal blocco del conto, chiede una dilazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in genere accoglie comunque la domanda (salvo il debito sia di quelli non rateizzabili, ad es. oltre 60mila € senza documentare la crisi, ecc.). Una volta concessa la rateazione e pagata la prima rata, l’Agenzia è tenuta a sospendere le azioni esecutive in corso . In concreto, questo significa che essa invierà alla banca un ordine di sospendere/perfezionare la revoca del pignoramento. Attenzione: se la concessione avviene all’ultimo momento, può darsi che la banca abbia già eseguito il trasferimento – ma l’Agenzia in tal caso dovrebbe restituire le somme o riassegnarle sul piano rateale. Di solito, quando un contribuente chiede rateazione dopo un pignoramento, l’Agente attende l’esito (pagamento prima rata) e poi revoca formalmente il pignoramento per l’importo dilazionato. Ovviamente il conto sarà sbloccato solo dopo tale revoca. Nota: durante la pendenza di un piano di rate, se il debitore paga regolarmente, l’AER non potrà intraprendere nuovi pignoramenti; se li aveva già eseguiti, questi restano sospesi. Se però il debitore decade dal piano (mancato pagamento di rate, in numero sufficiente a far perdere il beneficio), l’Agenzia potrà riattivare i pignoramenti precedentemente sospesi o farne di nuovi, senza bisogno di ricominciare da capo l’iter.
- Opposizione in Commissione Tributaria (Corte Giust. Trib.) avverso il pignoramento stesso: come detto, se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella o l’intimazione, oppure intende far valere motivi attinenti al merito del debito (non dovuto, sgravato, prescritto prima, ecc.), deve utilizzare lo strumento del ricorso tributario contro l’atto di pignoramento (inteso come atto “impugnabile” ex art. 19, c.1 lettera e-quinquies D.Lgs. 546/92). La giurisprudenza consente questa impugnazione quando si deduce che la cartella non fu notificata o è nulla, poiché in tal caso il pignoramento è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito . Ad esempio: Tizio scopre del debito solo perché gli bloccano il conto; egli può ricorrere entro 60 giorni al giudice tributario chiedendo l’annullamento del pignoramento per omessa notifica della cartella e magari contestualmente eccepire la prescrizione del tributo. Se la Commissione accoglie il ricorso, dichiarando inesistente la notifica del titolo, l’intera procedura esecutiva è viziata e gli atti successivi (pignoramento compreso) vengono annullati. – Effetto sulla banca: va detto che il solo ricorso tributario non sospende automaticamente l’esecuzione (a differenza di quando si impugna la cartella prima che inizi). Quindi è fondamentale chiedere al collegio tributario una sospensione cautelare ex art. 47. Alcune Commissioni Tribut. hanno ritenuto di non poter sospendere atti esecutivi già avviati (ritenendo competenza del giudice ordinario su quella fase), ma la tendenza è cambiata: oggi se il ricorso riguarda la legittimità dell’iscrizione a ruolo e del titolo, i giudici tributari concedono la sospensiva dell’atto di pignoramento impugnato, ordinando all’Agente di non dare seguito (o di sospendere se iniziato). Dunque, ricorrere al giudice tributario è consigliato per bloccare l’esecuzione quando ci sono vizî originari seri. Esempi di motivi da far valere in Commissione: mancata notifica della cartella di pagamento (o notifica nulla/invalida) ; mancata notifica dell’intimazione quando obbligatoria ex art. 50 co.2 DPR 602/73; prescrizione del credito tributario maturata prima o tra la cartella e il pignoramento (se la cartella non fu impugnata e sono passati anni, c’è discussione su se la prescrizione vada eccepita all’intimazione – vedi Cass. n. 6436/2025, infra); sgravio o annullamento già disposto dall’ente impositore (ma ignorato dall’AER) ; nullità radicale della cartella (ad es. per difetto di motivazione, importo errato ecc. – di solito però questi dovevano essere contestati entro 60 gg dalla cartella stessa, altrimenti la cartella diviene definitiva). – Tempistica: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (considerato atto impugnabile straordinariamente), quindi qui i termini sono più lunghi dell’opposizione ordinaria (20 gg) ma più stringenti è la necessità di allegare motivi tributari validi.
- Opposizione al Giudice dell’esecuzione (Tribunale): è la strada da percorrere per i vizi strettamente procedurali dell’esecuzione e per i fatti estintivi sopravvenuti. Si propone con atto di citazione o ricorso al tribunale civile (di norma del luogo di residenza del debitore per esecuzioni mobiliari) – in alcuni casi è competente il giudice del luogo del terzo pignorato. Nel dubbio, si suole adire il Tribunale civile sede del distretto dove risiede il debitore. Vediamo le principali ipotesi:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): motivi ad es. “l’atto di pignoramento è nullo perché non è mai stata notificata la cartella e l’AER non poteva usarlo come primo atto senza titolo”. Qui però ci scontriamo con l’art. 57 DPR 602/73, che dice che le opposizioni sulla regolarità formale e notifica del titolo non sono ammesse in sede ordinaria . Infatti, Cassazione SU ha detto che mancate notifiche di cartella vanno fatte valere in Commissione . Quindi un giudice dell’esecuzione civile dichiarerebbe inammissibile una 617 basata su “cartella non notificata”. Invece, un motivo classico per 617 civile potrebbe essere: “manca la notificazione dell’intimazione art.50 nonostante sia trascorso oltre un anno dalla cartella”. Questo vizio riguarda un atto dell’esecuzione (intimazione) e non il titolo in sé. Cassazione ha affermato che la mancata osservanza dell’art. 50 comma 2 (intimazione quando dovuta) rende illegittimo il pignoramento e può essere fatta valere dal debitore in sede di opposizione . Tuttavia, c’è dibattito se vada in commissione o in tribunale: la notifica dell’intimazione è un atto della riscossione coattiva, ma considerato atto autonomamente impugnabile tributario. Molti propendono per il giudice tributario anche qui (impugnare l’intimazione se c’è, o se non c’è impugnare il pignoramento per quel motivo in CTR). Difatti la Cass. 22754/2024 ha delineato il discrimine: i vizi come l’omessa intimazione (che è atto prodromico previsto per legge) se il pignoramento ne ha fatto le veci come prima notizia, dovrebbero rientrare nel novero di quelli da giudice tributario . Per sicurezza, molti avvocati propongono doppio binario: ricorso in CTR e contestuale 617 in Tribunale, in modo che almeno uno sia ritenuto ammissibile. Altri esempi per 617: errore nel nome del debitore o del terzo, atto privo dell’indicazione del responsabile del procedimento o altre mancanze formali richieste (spesso indicate dalla legge 212/2000 statuto contribuente), violazione dei termini del concorso di più pignoramenti sullo stesso conto, notifica dell’atto di pignoramento al debitore avvenuta oltre i 60 giorni dalla notifica alla banca (tale da aver pregiudicato il diritto di difesa). Tutti questi sono vizi formali dove il giudice dell’esecuzione potrebbe intervenire annullando l’atto o riducendone gli effetti.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): motivi come “il debito non è più dovuto perché ho pagato”, “il debito si è estinto per prescrizione sopravvenuta”, “il bene/credito è impignorabile”. In ambito fiscale, l’art. 57 esclude espressamente le opposizioni all’esecuzione salvo quelle relative alla pignorabilità dei beni . Ciò sta a significare che: se il debitore sostiene che quell’importo è già stato pagato o annullato, il giudice ordinario dirà che andava eccepito in Commissione (perché attiene al merito del tributo). Se invece sostiene che quel conto/somma non poteva essere pignorata (ad esempio conto cointestato, oppure somme provenienti da pensione sociale quindi impignorabili), questa è questione di pignorabilità del bene, e l’art.57 consente espressamente l’opposizione 615 su ciò. Quindi, per far valere la impignorabilità assoluta o relativa di quanto colpito, l’opposizione all’esecuzione in tribunale è la via giusta. Esempio: AER pignora un conto dove ci sono solo pensioni minime; il debitore può opporsi ex art.615 chiedendo dichiararsi la non pignorabilità di quelle somme ai sensi dell’art. 545 cpc e quindi l’estinzione del pignoramento limitatamente a esse. Oppure AER pignora un conto cointestato come se fosse tutto del debitore; il contitolare non debitore (terzo interveniente) può opporsi ex 615 per far valere che metà saldo è suo e non pignorabile per debito altrui. L’esito di un’opposizione 615 può essere la declaratoria che l’esecuzione non poteva proseguire per inesistenza del titolo o per impignorabilità, con conseguente ordine di rilascio delle somme eventualmente vincolate o restituite se già trasferite.
Sospensione dell’esecuzione in pendenza di opposizione: Quando si propone un’opposizione in tribunale (615 o 617), di default non ferma la procedura esecutiva (diversamente dal ricorso tributario che sospende 180 gg i nuovi atti, l’opposizione non ha effetto sospensivo automatico su un pignoramento già iniziato). Bisogna quindi chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’efficacia esecutiva ex art. 624 c.p.c. (per opposizione all’esecuzione) o ex art. 615 comma 2 c.p.c. (se fatta prima, non nel nostro caso, irrilevante) oppure applicare analogicamente l’art. 624 anche per le opposizioni di atti. Il giudice fisserà un’udienza urgente e, se reputa che i motivi non siano pretestuosi e c’è pericolo di danno grave, può concedere la sospensione. Nel contesto del pignoramento di conto, sospendere l’esecuzione significa ordinare alla banca di non girare i soldi al Fisco finché la causa di opposizione non sia decisa. Se i soldi fossero già stati accreditati al Fisco, il giudice potrebbe ordinarne il deposito in attesa, o la restituzione in custodia alla banca. La sospensione è difficile da ottenere se non c’è una chiara ragione (i giudici sono severi, specie quando c’è di mezzo il Fisco), ma in presenza di evidenti illegittimità (es: errore grossolano, pignoramento su pensione minima) viene concessa. Per esempio, se uno oppone che quell’atto ha prelevato tutta la pensione violando l’antieconomicità, il giudice monocratico potrebbe sospendere per la parte eccedente i limiti.
Costi e tempi: Un’opposizione in tribunale comporta costi (contributo unificato, avvocato, etc.) e può durare diversi mesi o anni. Spesso, considerato il valore in gioco, va ponderata con cura. A volte, minacciare l’opposizione (inviando all’AER un preavviso legale) può indurre l’Ufficio a rivedere la sua posizione – ad esempio, se c’è in effetti un errore da parte loro, potrebbero scegliere in autotutela di liberare il conto piuttosto che andare in giudizio.
Nota su notifiche via PEC e vizi correlati: Oggi molti atti (cartelle, intimazioni, pignoramenti) vengono notificati via PEC. Spesso i debitori ignorano la propria casella PEC o non leggono la mail. Tuttavia, la notifica PEC è valida se fatta all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali. Un motivo di opposizione potrebbe essere “non ho mai letto la PEC, quindi la notifica non vale” – questo non è un vizio riconosciuto, poiché la notifica si perfeziona con la ricevuta di consegna. Diverso sarebbe se la PEC non fosse stata inviata all’indirizzo corretto o se la copia dell’atto fosse illeggibile/non conforme. La Cassazione (sent. n. 10012/2021, ad esempio) ha affermato che il contribuente deve contestare la difformità tra copia e originale in modo specifico, non basta dire “non era firmata digitalmente” se poi quell’eccezione è generica . Quindi occhio: eccepire vizi di notifica PEC richiede supporto tecnico (log file, ecc.). Non è la via più fruttuosa a meno di errori tecnici chiari.
Sintesi pratica: Di fronte a un conto pignorato, un debitore potrebbe combinare più azioni: ad esempio, presentare ricorso in Commissione Tributaria per i motivi di merito (prescrizioni, difetti notifica cartella) e contestualmente un’opposizione in Tribunale per ottenere una sospensione immediata sull’atto (puntando su vizi formali o impignorabilità). È fondamentale farsi assistere da un legale esperto in queste procedure, perché ogni errore di rito (sbagliare giudice, termini, forma) può costare caro e far perdere il treno.
Conseguenze di vizi riscontrati: nullità e inefficacia
Quando un giudice accerta un vizio, dispone in genere uno dei seguenti provvedimenti: – Annullamento dell’atto di pignoramento (se vizio formale) o dichiarazione di inefficacia (se violazione di limiti di pignorabilità) . L’atto caduca e la banca deve rilasciare le somme al legittimo titolare. Se i soldi erano già stati trasferiti al Fisco, dovranno essere restituiti al debitore (o al terzo avente diritto). In caso di inottemperanza, l’Agenzia può subire esecuzione per il recupero (è raro perché di solito adempiono). – Estinzione parziale del pignoramento: ad esempio, il giudice può dichiarare impignorabile una certa quota (tipo fino a €X) e pignorabile il resto. Quindi riduce l’importo dovuto, ordinando la liberazione del conto nella parte eccedente. – Inibitoria a procedere: se è opposizione all’esecuzione e si accerta che nulla era dovuto, il giudice vieta all’AER di intraprendere ulteriori atti su quel credito e, se vuole, condanna pure l’Agente alle spese. – Conferma del pignoramento: se le opposizioni vengono rigettate, l’Agenzia potrà proseguire l’esecuzione (se era sospesa riprende, altrimenti se aveva atteso l’esito ora incassa quanto bloccato).
Sentenze rilevanti recenti:
Vale la pena citare alcuni orientamenti giurisprudenziali aggiornati al 2025 che interessano le difese del debitore: – Cass. Sez. Unite 13913/2017: ha stabilito la giurisdizione tributaria per le opposizioni contro pignoramenti esattoriali quando si contesta la mancata notifica della cartella (equiparando l’opposizione alla cartella non conosciuta a un ricorso tributario) . Ha quindi aperto le porte all’impugnazione degli atti esecutivi in Commissione come strumento per far valere vizi del titolo. – Cass. ord. 17126/2018: ha confermato e chiarito che l’impugnazione del primo atto della riscossione esattoriale (ad esempio un fermo amministrativo o pignoramento) per motivi inerenti la pretesa tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie (anche se formalmente l’atto non era incluso nell’art.19, conta la sostanza di contenere una pretesa definita). – Cass. Sez. Trib. ord. 22754/2024: ha sintetizzato il criterio di riparto giurisdizionale: le questioni afferenti fatti fino alla notifica della cartella/intimazione vanno al giudice tributario; quelle riguardanti la legittimità formale dell’atto esecutivo in sé o fatti estintivi successivi vanno al giudice ordinario . Questo aiuta a capire dove indirizzare le difese. – Cass. 6436/2025: ha affrontato il tema dell’intimazione di pagamento e della prescrizione. Ha sancito che l’intimazione ex art.50 DPR 602/73 è assimilabile a un avviso di mora e va impugnata obbligatoriamente dal contribuente se intende far valere la prescrizione maturata prima della sua notifica . In particolare, la Corte ha affermato che la mancata impugnazione dell’intimazione preclude poi di eccepire la prescrizione maturata fino a quel momento: in altre parole, se il contribuente riceve un’intimazione su cartelle vecchie e non la impugna entro 60 giorni, il debito si cristallizza anche se quelle cartelle erano prescritte, perché l’intimazione non contestata interrompe la prescrizione e rende definitivo il credito . Questo è un monito: non si può attendere il pignoramento per eccepire prescrizioni già formatesi prima; bisogna reagire all’intimazione (o alla cartella) a suo tempo. Dunque in sede di opposizione tardiva (es. al pignoramento) non si potrà dire “era prescritto 5 anni fa” se c’è stata un’intimazione non impugnata che ha reso definitivo tutto . – Cass. 28520/2025: già ampiamente discussa, è quella che ha “gelato i correntisti” sulla questione 60 giorni, stabilendo il principio che il pignoramento esattoriale blocca anche i bonifici futuri e la banca deve versare al Fisco tutti i fondi entrati nei 60 giorni . Ha dunque messo fine a un’interpretazione più favorevole al debitore (quella per cui se la banca pagava subito si limitava al saldo iniziale). Questa sentenza è sfavorevole ai debitori perché toglie uno stratagemma che a volte si usava – quello di convincere la banca a dichiarare subito e pagare quel poco sul conto, così chiudevano il pignoramento prima che arrivassero soldi. Non più possibile: ora la banca è custode per due mesi e conviene che lo sia per evitare guai. Per il debitore vuol dire che non c’è scampo: i soldi che entrano in quel periodo li perderà. – Cass. 2098/2025 (SS.UU.): questa è una pronuncia attesa (fine gennaio 2025) sulle questioni di giurisdizione. Non abbiamo dettagli nel nostro materiale, ma dalle anticipazioni sembra che le Sezioni Unite abbiano ulteriormente chiarito e forse circoscritto alcune situazioni borderline. Non essendo la fonte a portata, basti sapere che la giurisdizione tributaria è ampia sui vizi del titolo, mentre quella ordinaria resta sul resto. Difficile ci siano stravolgimenti.
Domande frequenti (FAQ) e risposte pratiche
Di seguito presentiamo una serie di domande e risposte ricorrenti per chiarire ulteriormente i dubbi sul pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal punto di vista del debitore.
D: Il Fisco può davvero pignorare un conto corrente senza passare dal giudice?
R: Sì. La legge consente all’Agente della Riscossione di procedere al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi (come le banche) tramite un ordine diretto, ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973, senza bisogno di decreto o autorizzazione giudiziaria . La cartella di pagamento funge già da titolo esecutivo e precetto, e dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il debito non è stato pagato, l’AER può emettere l’atto di pignoramento e notificarlo alla banca . Questo procedimento extra-giudiziale è una deroga al codice di procedura civile ed è pienamente legale. Tuttavia, il contribuente mantiene il diritto di opposizione davanti a un giudice a posteriori (giudice tributario o civile a seconda dei motivi) per contestarne la legittimità.
D: Quali sono i tempi esatti del pignoramento sul conto?
R: I tempi si articolano così: (1) 60 giorni dalla cartella per pagare o reagire; trascorso ciò, (2) l’Agenzia può in qualunque momento notificare il pignoramento alla banca; (3) da quella notifica decorrono altri 60 giorni di blocco durante i quali il debitore è invitato a pagare ; (4) scaduti i 60 giorni dal pignoramento (quindi complessivamente minimo 120 giorni dalla cartella), la banca versa le somme al Fisco e il conto viene sbloccato (o il pignoramento si considera concluso per quell’importo). Se il debito non è saldato integralmente con quel versamento, l’Agenzia può continuare (con nuovi atti sul medesimo o altri conti). – Quindi 60 giorni + 60 giorni sono i due momenti chiave. A volte l’Agenzia invia anche un’intimazione di pagamento dopo la cartella e prima del pignoramento, se è passato molto tempo: quell’intimazione fissa un ulteriore termine di 5 giorni per pagare prima di pignorare . Se ignorata, si passa al pignoramento.
D: Cosa succede se il conto corrente ha saldo zero o è in rosso al momento del pignoramento?
R: Il pignoramento viene comunque eseguito. La banca, se il conto è a saldo zero, dichiarerà di non avere disponibilità per il debitore (saldo insufficiente). Ciò non estingue immediatamente il pignoramento: secondo la Cassazione, la banca deve comunque mantenere il conto bloccato per 60 giorni per intercettare eventuali fondi in arrivo . Se trascorsi i 60 giorni nessun accredito arriva e il saldo rimane zero, la procedura sostanzialmente si chiude “a vuoto” (pignoramento infruttuoso). Se invece arrivano accrediti durante quel periodo, essi saranno vincolati. Nel caso di conto “in rosso” (saldo negativo con fido), la banca non può compensare automaticamente i nuovi accrediti a copertura del fido, ma deve destinarli al pignoramento . Quindi, paradossalmente, il debitore potrebbe trovarsi con il fido ancora scoperto e in più senza i nuovi fondi (che vanno al Fisco). La Cassazione 2025 ha confermato che anche se il saldo era negativo, i nuovi crediti vanno al creditore pignorante . Dunque avere conto a zero o negativo non protegge dal pignoramento – al massimo può ritardarne gli effetti se non entra denaro.
D: Posso evitare il pignoramento spostando i soldi su un altro conto prima che succeda?
R: Trasferire fondi altrove prima che arrivi il pignoramento può, in teoria, evitare che quei fondi vengano bloccati – ma attenzione: l’Agenzia ha visibilità su tutti i conti intestati al debitore, quindi potrebbe semplicemente seguire il denaro e pignorare il nuovo conto. Inoltre, se il trasferimento avviene dopo la notifica del pignoramento (cioè a conto già bloccato) sarebbe un atto inefficace e potenzialmente illecito (violazione dell’ordine di non disporre delle somme, con possibile sanzione ex art. 388 c.p.c.) . Se invece uno, prevedendo guai, liquida il conto prima che succeda e tiene i contanti o sposta su conti di terzi, sta entrando in un campo minato: legalmente, finché non c’è pignoramento sei libero di muovere i tuoi soldi, ma farlo per sottrarli ai creditori può costituire eventualmente oggetto di azione revocatoria o addirittura, in casi estremi, di imputazione penale (se c’è frode ai danni dello Stato). Senza contare che vivere in contanti o su terzi non è pratico e presenta rischi. Quindi, la via legale migliore non è nascondere i soldi, ma affrontare la situazione con gli strumenti di legge (rateazione, accordi, opposizioni se vi sono vizi).
D: Cosa posso fare se il mio conto è stato bloccato e su di esso ricevo lo stipendio, che mi serve per vivere?
R: In questa situazione bisogna agire subito su due fronti: 1. Chiedere all’Agente della Riscossione la liberazione parziale delle somme impignorabili, evidenziando che il conto è alimentato da stipendio/pensione e citando l’art. 545 c.p.c. (quota non pignorabile). Questa richiesta può essere fatta anche via PEC agli uffici territoriali, allegando magari estratto conto o busta paga come prova. 2. Valutare un ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione per ottenere un provvedimento di riduzione del pignoramento ai sensi dei limiti di legge. Un giudice potrebbe emettere ordinanza, ad esempio, che sul conto X devono essere lasciati disponibili al debitore € Y corrispondenti alle mensilità impignorabili. Ci sono stati casi in cui i tribunali, riconoscendo la natura totalmente stipendiale del conto e il carattere alimentare, hanno sbloccato il conto integralmente (soprattutto quando l’importo era basso). Nel frattempo, informare la banca: se arriva lo stipendio e il cliente spiega che deve poterne prelevare una parte per sopravvivenza, alcune banche (su pressione del cliente e con l’assenso informale dell’AER) talora rilasciano almeno la quota minima (ad es. 1x assegno sociale) come gesto accomodante. Non tutte lo fanno, non è un diritto esigibile se non tramite ordine del giudice o accordo col concessionario. In aggiunta, conviene attivarsi per risolvere alla radice: ad esempio, presentare una domanda di rateizzazione urgente (così, con il pagamento della prima rata, l’AER blocca l’esecuzione e di riflesso libera il conto) . In sostanza, la sopravvivenza economica è prioritaria: se il pignoramento sta togliendo mezzi vitali, usare tutti i canali – amministrativi e giudiziari – per far valere la protezione.
D: Hanno pignorato un conto cointestato che avevo con mio marito, cosa posso fare per riavere la mia parte?
R: Come abbiamo visto, non dovrebbero poter pignorare con procedura automatica un conto cointestato . Se ciò è accaduto, probabilmente la banca (per prudenza) ha bloccato l’intero saldo su ordine dell’AER. Lei, come cointestataria non debitrice, dovrebbe: – Presentare un’istanza all’Agente della Riscossione spiegando che il conto è cointestato e chiedendo la liberazione almeno della sua quota (50%) o quantomeno delle somme di sua esclusiva spettanza sul conto. – Se non risolve, proporre opposizione al giudice dell’esecuzione in qualità di terzo proprietario (ex art. 619 c.p.c., azione di chi rivendica la proprietà di beni pignorati altrui). Nel suo caso, rivendica la titolarità del 50% delle giacenze che non possono essere toccate per il debito del marito. Il giudice, verificata la cointestazione, molto probabilmente ordinerà di liberare metà saldo in suo favore, mantenendo pignorata solo l’altra metà spettante al debitore . – Se i soldi sono già stati prelevati e versati al Fisco interamente, dovrà chiedere la restituzione pro-quota, sempre attraverso il medesimo procedimento (o tentando una soluzione bonaria con AER che riconosca l’errore). Questo scenario può diventare complesso: meglio agire rapidamente prima che i soldi escano dal conto. E conviene farsi assistere da un legale. Nel frattempo, eventualmente, aprire un nuovo conto solo a suo nome per far accreditare stipendio/pensione, onde evitare di rimanere totalmente priva di liquidità in attesa della decisione.
D: Se mi hanno notificato una “intimazione di pagamento” dopo la cartella, posso ignorarla?
R: No, non ignorarla! L’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) è un ultimo avviso che l’Agenzia ti manda se vuole procedere oltre 1 anno dalla cartella. Essa ti dà 5 giorni per pagare. Ma, cosa più importante, come ha spiegato la Cassazione, l’intimazione è un atto impugnabile autonomamente in Commissione Tributaria . Se ritieni che il debito intimato non sia dovuto (per qualsiasi motivo: prescritto, sgravato, già pagato, ecc.), devi fare ricorso entro 60 giorni da quell’intimazione, altrimenti perdi la possibilità di contestare in seguito tali motivi . In pratica l’intimazione “cristallizza” la situazione: se non reagisci, dopo non potrai eccepire prescrizioni maturate prima o errori della cartella. Quindi prendila sul serio. Se invece non hai motivi per contestare perché il debito è effettivo, allora l’intimazione è semplicemente un segnale che stanno per pignorarti se non paghi in 5 giorni. Usali per cercare magari una soluzione (es. chiedere subito una rateazione): la legge consente di rateizzare anche dopo aver ricevuto l’intimazione, ma devi fare in fretta prima che parta il pignoramento.
D: È vero che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve prima pignorare lo stipendio e solo dopo può toccare il conto?
R: C’era una previsione normativa (DL 16/2012, art. 3) interpretata nel senso che se il debitore ha uno stipendio/pensione noti, l’Agente della Riscossione dovrebbe privilegiarne il pignoramento presso l’ente erogatore prima di aggredire il conto corrente . Questo per evitare di bypassare i limiti più favorevoli (1/10, 1/7) pignorando l’intero conto. Nella pratica, però, l’AER non sempre rispetta tale priorità. Può succedere che pignori direttamente il conto anche se conosce il tuo datore di lavoro. Non è chiaro se ciò violi una norma cogente o fosse solo un’indicazione di massima. Se succede, puoi lamentare tale comportamento in sede di giudizio (come argomento di abuso del diritto), ma non è garantito che porti all’annullamento dell’atto. Il giudice potrebbe dire che è una facoltà del creditore scegliere su quali beni agire. Quindi, sì, la logica della legge era quella di pignorare prima alla fonte, ma non c’è uno strumento facile per obbligare l’AER a seguire la “scaletta”. Puoi però usarlo retoricamente: ad esempio, se ti hanno pignorato il conto dove hai stipendio, potresti far presente che così facendo hanno violato lo spirito della legge e che sarebbe stato corretto prendere solo 1/10 al mese, non tutto lo stipendio di colpo, chiedendo clemenza al giudice o all’AER stesso.
D: Dopo quanto tempo si prescrive un debito fiscale per poter dire che quel pignoramento è illegittimo?
R: La prescrizione dei debiti fiscali dipende dal tipo di tributo: molti tributi (es. imposte erariali) hanno prescrizione decennale dopo notifica della cartella; altri, come contributi INPS o sanzioni amministrative, hanno termini quinquennali. Ma attenzione: ogni atto notificato (cartella, intimazione) interrompe la prescrizione, che ricomincia da capo da quel momento. Quindi, se hai ricevuto una cartella 5 anni fa di IRPEF, quella si prescriverebbe in 10 anni (quindi non ancora prescritta); se fosse una multa comunale, si prescrive in 5 anni, ma se ti hanno notificato un’intimazione nel frattempo, il termine riparte da lì. In relazione al pignoramento: se non hai mai ricevuto nulla per lunghissimo tempo e improvvisamente ti pignorano, è lecito sospettare che il debito fosse prescritto e userai quell’argomento in opposizione. Però devi dimostrare che dal momento in cui il debito era esigibile (di solito 60 gg dopo la cartella) sono passati più anni del termine senza atti interruttivi validi. L’AER ovviamente sosterrà di averti notificato la cartella (o un sollecito) a tale data: se tu non l’hai mai visto, dovrai dimostrare che la notifica è nulla o inesistente per disconoscerne l’effetto interruttivo. Perciò, la prescrizione è un’ottima difesa solo se ben documentata. Oggi, con tutte le comunicazioni via PEC e con le normative emergenziali che hanno sospeso i termini durante il Covid, calcolare la prescrizione è complicato. È bene farlo fare a un legale specializzato. Comunque, come regola: – Cartella per tributo statale (es. IRPEF, IVA): 10 anni dalla notifica se nessun atto successivo. – Cartella INPS: 5 anni dalla notifica se nessun atto successivo (dopo Cass. SS.UU. 23397/2016). – Multe stradali: 5 anni dalla notifica (dopo ordinanza-ingiunzione) se nessun atto successivo. – Altri crediti minori: varia, ma in genere 5 anni. Se pensi che siano passati tot anni in silenzio, quella è prescrizione, ma come detto devi farla valere nel primo atto utile (cartella o intimazione o pignoramento se prima volta) presentando ricorso. Non si auto-applica da sola: se non eccepita, è finita come dice Cass. 6436/2025 .
D: Il pignoramento del conto mi impedisce di usare la carta o l’home banking?
R: Sì, durante il periodo di blocco la tua operatività sul conto è congelata. Non potrai fare bonifici, prelievi bancomat, pagamenti con carta di debito/credito collegata a quel conto, né domiciliazioni. Di fatto il conto risulta “congelato” fino all’importo pignorato. Alcune banche lasciano attivo l’accesso online in sola lettura (vedrai il saldo ma non potrai disporre). Altre bloccano anche la visualizzazione temporaneamente. È importante contattare la banca per capire ad esempio se eventuali addebiti essenziali (mutuo, bollette) possono essere onorati o se verranno respinti: in genere vengono respinti perché rientrerebbero negli atti di disposizione vietati. Quindi occorre trovare modalità alternative per pagare le spese nel frattempo (ad es. chiedere ad un familiare). In caso di blocco su conto cointestato, spesso bloccano l’intero conto (anche la parte del cointestatario non debitore), il che è un guaio per quest’ultimo – urge come detto un intervento per sbloccare la sua quota.
D: Posso accordarmi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per far sbloccare il conto?
R: Sì, la forma più tipica di accordo è la rateizzazione: se gliela concedono e paghi la prima rata, l’Agente notifica alla banca la sospensione e di fatto il conto viene liberato . Un altro tipo di accordo può esser la transazione fiscale (nel contesto di procedure concorsuali o piani di rientro per sovraindebitamento). Ma nell’ambito strettamente extragiudiziale, AER non fa “transazioni” sul dovuto fuori dai casi di legge (se non appunto le definizioni agevolate previste per legge). Puoi però provare a chiedere all’Agente locale una soluzione di buon senso: ad esempio, se hai la metà dei soldi subito e offri di pagare quelli in cambio dello sblocco immediato e di un piano per il resto. A volte i funzionari accettano una sorta di moratoria informale se vedono serietà. Non c’è però obbligo per loro: ufficialmente o paghi tutto o rateizzi secondo norme. Non esistono sconti discrezionali. Attenzione anche a un’altra possibilità: se il debito risulta in parte annullabile (es. perché prescritto parzialmente), potresti attivare l’ente impositore (es. Agenzia Entrate se è IRPEF) per ottenere uno sgravio di quella parte e consegnare all’AER lo sgravio: in tal caso l’AER ridurrà l’importo pignorato e libererà la differenza. Quindi una forma di accordo è: contestare all’ente di merito qualche voce, farsi ridurre il carico, e poi pagare/gestire solo il restante.
D: Se sul conto c’erano soldi di un’altra persona (non del debitore) posso reclamarli?
R: Capita, ad esempio, per errore qualcuno versa soldi sul conto del debitore (un acconto, una vendita per conto terzi, ecc.) e poi arrivano a essere pignorati. Dal punto di vista legale, chi vede pignorata una somma di cui afferma essere proprietario può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (come il contitolare non debitore citato prima). Deve provare però la sua proprietà su quelle somme, il che non è facile, specie perché il denaro sul conto diventa giuridicamente del correntista. Se però, ad esempio, l’errore di accredito è dimostrabile (bonifico fatto a persona sbagliata), chi ha versato erroneamente ha diritto di ripetere la somma e quindi può chiederne la restituzione. Ci sono state situazioni in cui terzi hanno recuperato i loro fondi pignorati, ma tramite cause di opposizione complicate. In generale, non mettete soldi su conti altrui se quella persona ha problemi col Fisco! Se già successo, dovrete correre dai legali e apparecchiare prove (tracciabilità, contratti) per convincere il giudice che quei soldi non erano del debitore e quindi vanno liberati.
D: Dopo il pignoramento sul conto, posso aspettarmi altri pignoramenti (es. stipendio, auto)?
R: Se il debito non è stato soddisfatto, purtroppo sì. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe in parallelo o in sequenza agire su altri beni: stipendio (presso datore), pensione (presso INPS), beni mobili registrati (fermo amministrativo su auto, pignoramento auto), immobili (ipoteca e poi esecuzione se il debito supera certe soglie). Il fatto che abbiano pignorato il conto non li vincola a fermarsi lì. Anzi, se l’importo è elevato, è probabile che mettano ipoteca su immobili come ulteriore garanzia. Tuttavia, se inizi una trattativa o rateazione, di solito sospendono le altre misure. Se addirittura hai fatto opposizione e c’è un giudizio in corso, potrebbero attendere l’esito prima di muoversi ulteriormente, almeno per prudenza. Ma non è assicurato. Quindi, il conto pignorato può essere il primo di una serie di problemi. Il debitore deve prendere visione dell’estratto di ruolo (che può richiedere all’AER) per sapere tutti i debiti e misure, così da preparare un piano complessivo. In alcuni casi, conviene coinvolgere un professionista che negozi con l’AER un rientro dilazionato complessivo su tutti i debiti, per congelare l’intera riscossione. L’AER, entro certi limiti, è disponibile a piani di dilazione lunghi (fino a 6-10 anni) che pur gravosi, permettono di evitare ulteriori aggressioni.
D: Quanto costa presentare opposizione o ricorso? Ne vale la pena?
R: I costi dipendono dal valore del debito e dal foro competente. Per un ricorso in Commissione Tributaria, il contributo unificato varia da €30 a qualche centinaio di euro a seconda dell’importo contestato, più l’eventuale compenso dell’avvocato (non obbligatorio sotto €3.000, ma altamente consigliato). Per un’opposizione in tribunale, il contributo unificato parte da ~€259 (per valori fino a 52.000 €) in su, più marche, e serve l’avvocato. Se vinci, spesso le spese legali sono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che le dovrà pagare allo Stato, e l’Avvocatura dello Stato ha un fondo apposito; attenzione, se riguarda solo sgravio di imposta spesso compensano le spese). Ne vale la pena quando c’è in gioco una somma consistente o un principio importante (tipo annullare del tutto il debito). Se il debito è piccolo, magari conviene trovare i soldi e pagare per chiuderla lì, perché le spese legali rischiano di superare il beneficio. In quell’ottica, il legislatore ha introdotto strumenti come la definizione agevolata delle liti e la conciliazione in ambito tributario: ad esempio, se fai ricorso su una certa questione di merito, potresti chiudere transando pagando il 50% o 20% a seconda del grado di giudizio. Nel 2023 c’erano sanatorie in tal senso. Quindi informati se puoi accedere a qualche agevolazione (nel 2026 potrebbero essercene altre) che permetta di abbattere sanzioni o interessi, risolvendo la vicenda.
Conclusioni
Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è una procedura rapida ed efficace per il Fisco, ma potenzialmente devastante per il debitore. La “trappola” dei 60 giorni di blocco implica che l’unica strategia vincente per il contribuente è giocare d’anticipo oppure reagire con prontezza e cognizione di causa.
Abbiamo visto che, in un’ottica di prevenzione, è fondamentale sfruttare il termine di 60 giorni dalla cartella per regolarizzare la posizione (pagando o rateizzando) o contestarla legalmente (ricorso tributario con sospensione). Se si arriva al blocco del conto, restano comunque aperte delle strade: la rateizzazione dell’ultima ora, i ricorsi e le opposizioni, l’invocazione dei limiti impignorabilità, etc. Tuttavia sono strade strette che richiedono assistenza legale e non garantiscono soluzioni immediate.
La panoramica normativa e giurisprudenziale fornita in questa guida evidenzia come il debitore abbia sì diritti e tutele (dalla soglia minima impignorabile alla possibilità di far valere vizi del procedimento), ma debba esercitarli attivamente e tempestivamente. Non esiste una scorciatoia: ignorare il problema sperando che si risolva da sé è l’errore peggiore, perché conduce dritti al conto bloccato e ai propri averi incamerati coattivamente.
In ottica di pianificazione, chi ha debiti fiscali pendenti dovrebbe adottare misure per proteggere la propria liquidità: ad esempio, separare i conti su cui riceve redditi impignorabili, mantenere rapporti cointestati solo se strettamente necessario (e consapevolmente, dato che non offrono scudo totale), tenere un dialogo aperto con l’Agente della Riscossione per trovare soluzioni (laddove possibile, gli enti preferiscono la collaborazione al confronto in aula).
Abbiamo anche visto come le più recenti sentenze – in particolare della Corte di Cassazione – abbiano inciso sul quadro: da un lato ampliando le possibilità di difesa del contribuente (giurisdizione tributaria per molte contestazioni, impugnabilità dell’intimazione, ecc.), dall’altro chiudendo qualche “falla” a favore del Fisco (validità del pignoramento su crediti futuri, maggiore efficacia del vincolo).
In conclusione, “come difendersi” dal pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione significa anzitutto conoscere i propri diritti e i passi della procedura (come speriamo questa guida abbia chiarito), quindi agire in fretta (il tempo è cruciale: ricordiamo il termine di 60 giorni e poi di 20 giorni per alcuni rimedi), e farsi assistere da professionisti quando il terreno si fa complicato. Con le giuste mosse, il debitore può riuscire a conservare almeno il minimo vitale e talvolta a far cadere del tutto un’azione esecutiva ingiusta; ignorando la questione, rischia invece di vedere svuotato il proprio conto e aggravata la propria posizione debitoria.
La legge italiana offre strumenti di tutela, ma è onere del debitore attivarli. Speriamo che questa trattazione approfondita, arricchita da riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati al 2025, possa fungere da bussola per orientarsi in una materia tanto delicata, aiutando sia i professionisti legali sia i cittadini coinvolti a comprendere e affrontare efficacemente il pignoramento esattoriale dei conti correnti.
Fonti normative e giurisprudenziali (agg. 2025)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2 – (Intimazione ad adempiere entro 5 giorni se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla cartella) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis – (Pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agente della Riscossione) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-ter – (Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni da parte dell’Agente della Riscossione, introdotto da D.L. 16/2012) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57 – (Inammissibilità di opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e notifica del titolo esecutivo tributario) .
- Codice di Procedura Civile, art. 545 – (Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità: esenzioni per alimenti; limite di 1/5 per stipendi e pensioni; impignorabilità di pensioni fino a doppio assegno sociale; disciplina somme su conto bancario, triplo assegno sociale) .
- Codice di Procedura Civile, art. 546 – (Obblighi del terzo pignorato di custodia e divieto di disposizioni, con rinvio a art. 388-bis c.p. in caso di violazione) .
- Codice di Procedura Civile, art. 547 – (Dichiarazione del terzo pignorato entro 10 giorni con indicazione somme dovute) .
- Codice di Procedura Civile, art. 615 – (Opposizione all’esecuzione: contestazione diritto di procedere) – applicabile in parte alle esecuzioni tributarie per questioni di pignorabilità beni .
- Codice di Procedura Civile, art. 617 – (Opposizione agli atti esecutivi: vizi formali atti) – limitata dalle norme speciali fiscali, comunque con termine 20 giorni.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 – (Giurisdizione tributaria: esclude atti esecutivi successivi a cartella/intimazione) .
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 – (Atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie: include cartella, intimazione e, per estensione giurisprudenziale, atti esecutivi contenenti la pretesa) .
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. n. 13913/2017 – Giurisdizione: l’opposizione avverso pignoramento per omessa notifica cartella va proposta al giudice tributario, configurandosi come impugnazione del primo atto con cui si manifesta la pretesa .
- Cassazione Civile, Sez. V, sent. n. 11481/2018 – Conferma l’orientamento SU 2017 sulla cognizione del giudice tributario per vizi di notifica del titolo nell’esecuzione esattoriale .
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, ord. n. 17126/2018 – Ulteriore conferma regola riparto giurisdizionale su atti esecutivi tributari (riconosce impugnabilità in CTR) .
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. n. 22754/2024 (dep. 13/08/2024) – Ribadisce criterio di riparto giurisdizione: questioni fino a notifica cartella/intimazione → giudice tributario; vizi formali atto esecutivo e fatti estintivi successivi → giudice ordinario .
- Cassazione Civile, Sez. VI – 5, ord. n. 4526/2022 – Riconosce illegittimità di iscrizione ipotecaria senza previa intimazione ex art.50 a distanza di oltre un anno (analogia con pignoramento) .
- Cassazione Civile, Sez. V, sent. n. 6436/2025 (dep. 11/03/2025) – Stabilisce che l’intimazione di pagamento ex art.50 DPR 602/73 è atto impugnabile (equiparato ad avviso di mora) e deve essere impugnata dal contribuente per far valere eventuale prescrizione maturata prima; la mancata impugnazione cristallizza il debito e preclude eccezioni successive di prescrizione relative al periodo anteriore .
- Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 10012/2021 – In tema di notifiche via PEC: onere del destinatario di disconoscere specificamente la conformità delle copie analogiche agli originali digitali; contestazioni generiche non valgono .
- Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 15868/2019 – (Non citata sopra, ma inerente conti scoperti) Ha affermato che in caso di conto affidato con saldo negativo, solo l’eventuale saldo positivo creatosi dopo il pignoramento diventa pignorabile, non le mere rimesse destinate a ridurre lo scoperto . (N.B.: Principio poi confermato in ambito fiscale da Cass. 28520/2025).
- Cassazione Civile, Sez. V, sent. n. 28520/2025 (dep. 27/10/2025) – Pronuncia innovativa sul pignoramento esattoriale: stabilisce che il vincolo pignoratizio si estende alle somme accreditate entro i 60 giorni successivi alla notifica alla banca (crediti futuri derivanti da conto corrente), confermando l’obbligo della banca di bloccare e versare anche tali somme al Fisco . La banca opera quale custode ex art.546 c.p.c. e non può liberarsi versando subito il saldo iniziale (viene meno prassi di anticipare chiusura pignoramento) . Sentenza di riferimento per la “trappola dei 60 giorni”.
Hai ricevuto una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e temi che, trascorsi 60 giorni, il conto corrente venga pignorato senza possibilità di difesa? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 molti contribuenti scoprono troppo tardi che il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate segue una logica precisa:
– prima arrivano cartelle, avvisi o atti esecutivi,
– poi decorrono 60 giorni,
– infine può scattare il pignoramento diretto del conto,
– spesso senza l’intervento preventivo del giudice.
La paura è concreta:
👉 il conto può essere bloccato all’improvviso,
👉 le somme possono essere prelevate rapidamente,
👉 non sai se e come puoi ancora difenderti.
La domanda chiave è questa:
durante quei 60 giorni è possibile difendersi davvero?
Devi saperlo subito:
👉 i 60 giorni sono il periodo decisivo per difenderti,
👉 dopo, le possibilità si riducono drasticamente,
👉 chi agisce subito può bloccare o limitare il pignoramento.
Questa guida ti spiega:
– cosa sono i 60 giorni e da quando decorrono,
– cosa può fare l’Agenzia delle Entrate allo scadere,
– quali difese puoi attivare prima e dopo,
– come proteggere il conto corrente in modo legale.
Cosa Significano i 60 Giorni nel Pignoramento Fiscale
Nel 2026, quando ricevi:
– una cartella esattoriale,
– un avviso di accertamento esecutivo,
– un avviso di addebito,
hai 60 giorni di tempo per:
– pagare,
– impugnare l’atto,
– chiedere una rateazione,
– attivare una difesa strutturata.
👉 Se trascorrono i 60 giorni senza azioni,
👉 l’Agenzia può procedere direttamente al pignoramento del conto.
Cosa Succede Dopo i 60 Giorni
Scaduto il termine:
– il conto corrente può essere bloccato,
– la banca diventa custode delle somme,
– il Fisco può prelevare fino a concorrenza del debito,
– la gestione quotidiana diventa difficilissima.
👉 Il pignoramento fiscale è rapido e invasivo,
👉 ma non è privo di limiti e difese.
Cosa Può Essere Pignorato e Cosa No
Anche dopo i 60 giorni, la legge tutela alcune somme.
Nel 2026:
✅ Possono essere colpite:
– il saldo disponibile sul conto,
– somme non vincolate,
– accrediti successivi (in certi casi).
🚫 Devono essere tutelate:
– somme riconducibili al minimo vitale,
– accrediti di natura assistenziale o previdenziale,
– somme già oggetto di vincoli legali specifici.
👉 Molti pignoramenti superano questi limiti e sono contestabili.
Quando il Pignoramento è Illegittimo Anche Dopo i 60 Giorni
Il pignoramento del conto può essere impugnato se:
– l’atto presupposto è viziato o prescritto,
– non sono stati rispettati i termini di legge,
– vengono colpite somme impignorabili,
– manca proporzionalità tra debito e somme bloccate,
– non è stata data corretta informazione al contribuente.
👉 Il decorso dei 60 giorni non cancella i tuoi diritti.
Perché i 60 Giorni Sono il Momento Chiave
Aspettare passivamente significa:
– perdere le difese più forti,
– subire il blocco del conto,
– dover reagire in emergenza,
– compromettere lavoro e vita personale.
👉 Agire entro i 60 giorni cambia completamente lo scenario.
Le Strategie di Difesa Entro i 60 Giorni
🔹 1. Verifica della Legittimità del Debito
Serve per capire se:
– l’importo è corretto,
– il debito è prescritto,
– l’atto è impugnabile.
👉 Molti debiti fiscali non sono definitivi come sembrano.
🔹 2. Impugnazione dell’Atto
Se ci sono vizi:
– puoi bloccare l’esecuzione,
– evitare il pignoramento,
– aprire un vero contraddittorio.
👉 È la difesa più incisiva.
🔹 3. Rateazione o Definizione Agevolata
Utile solo se:
– sostenibile nel tempo,
– coerente con il reddito reale.
👉 Rateizzare senza strategia è solo un rinvio del problema.
🔹 4. Soluzioni Strutturali (Crisi o Sovraindebitamento)
Quando il debito è insostenibile:
– è possibile bloccare tutte le azioni esecutive,
– proteggere il conto e il patrimonio,
– ridurre o cancellare i debiti.
👉 Spesso è l’unica vera via d’uscita.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dei 60 Giorni
La difesa contro il pignoramento fiscale è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza subito l’atto ricevuto,
– valuta il rischio di pignoramento,
– imposta la strategia più efficace,
– tutela il conto corrente e la liquidità essenziale.
👉 I 60 giorni non vanno sprecati.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– evitare il pignoramento del conto,
– ridurre o annullare il debito,
– bloccare prelievi illegittimi,
– proteggere il minimo vitale,
– scegliere la soluzione migliore prima che sia troppo tardi.
👉 Agire subito fa la differenza.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro il pignoramento fiscale richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in pignoramenti fiscali ed esecuzioni
– Specializzato in debiti con l’Agenzia delle Entrate
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, il pignoramento del conto corrente dopo 60 giorni:
👉 non è inevitabile,
👉 può essere prevenuto o limitato,
👉 si difende agendo subito e con metodo.
La regola è chiara:
👉 capire quando decorrono i 60 giorni,
👉 non restare immobili,
👉 attivare subito una difesa competente.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, usare bene i 60 giorni può fare la differenza tra il blocco totale del conto e la tutela della tua liquidità e del tuo futuro.