Opposizione ad Atto Di Precetto 2026: Come Farla Bene Per Difenderti

Introduzione: L’atto di precetto è il ultimo avvertimento che il creditore invia al debitore prima di avviare l’esecuzione forzata. Ricevere un precetto può destare allarme, ma la legge offre strumenti per opporsi e difendersi. L’opposizione a precetto è una causa giudiziaria con cui il debitore contesta la legittimità o la regolarità del precetto, al fine di fermare o limitare l’esecuzione. Questa guida avanzata – aggiornata a gennaio 2026 – spiega in dettaglio come funziona il precetto, quando e come proporre opposizione, con riferimenti normativi aggiornati e sentenze recenti. Troverai anche tabelle riepilogative, domande e risposte comuni (FAQ), esempi pratici (casi di famiglie, imprese, lavoratori autonomi) e un fac-simile di atto di opposizione. Il tutto è scritto in un linguaggio giuridico ma chiaro e divulgativo, pensato sia per professionisti legali sia per privati cittadini e imprenditori interessati a capire come tutelare i propri diritti dal punto di vista del debitore.

Che cos’è un Atto di Precetto?

L’atto di precetto è un atto formale, redatto di solito dal creditore (o dal suo avvocato), che intima al debitore di adempiere un obbligo risultante da un titolo esecutivo entro un termine minimo di 10 giorni . In parole semplici, con il precetto il creditore avvisa il debitore che, se non paga entro un certo termine (per legge almeno 10 giorni), verrà avviata l’esecuzione forzata (pignoramenti, espropriazioni, ecc.) . Il precetto è dunque l’ultimo passo prima dell’azione esecutiva concreta: trascorsi i 10 giorni senza pagamento volontario, il creditore potrà procedere con il pignoramento (salvo che intervenga un’opposizione o altra causa sospensiva) .

Il precetto non crea un diritto nuovo, ma si basa su un titolo esecutivo preesistente . Il titolo esecutivo è il documento che prova l’esistenza di un diritto certo, liquido ed esigibile e legittima l’esecuzione forzata (esempi: una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo definitivo, una cambiale o assegno protestato, un atto notarile di mutuo, ecc.). Il precetto deve indicare chiaramente su quale titolo esecutivo si fonda la pretesa: ad esempio “in forza della sentenza n. XX/2020 del Tribunale di…, notificata in forma esecutiva in data …” . Attenzione: il titolo esecutivo di norma deve essere già stato notificato al debitore prima del precetto (a meno che la legge consenta la notifica contestuale); se il titolo non è stato notificato separatamente, il precetto deve trascriverne il contenuto integrale . La mancanza di indicazione del titolo o della sua notifica è considerata un vizio grave: la legge prevede la nullità del precetto in caso di omissione di questo elemento essenziale .

In sintesi, il precetto è un atto stragiudiziale di parte (non emesso da un giudice ma dal creditore stesso), la cui notifica segna l’inizio della sequenza esecutiva . Non appena riceve il precetto, il debitore sa che il creditore potrà procedere coattivamente allo scadere del termine intimato. Tuttavia, proprio perché il precetto è l’atto iniziale dell’esecuzione, la legge consente al debitore di opporsi sia sul piano sostanziale (contestando il diritto del creditore a eseguire) sia sul piano formale (contestando vizi del precetto stesso). Prima di esaminare come opporsi e con quali motivi, vediamo brevemente quali requisiti di forma deve avere un precetto valido alla luce delle novità normative 2023-2024.

Requisiti formali del precetto (aggiornati al 2026)

Per essere valido, un atto di precetto deve rispettare precisi requisiti di forma e contenuto, stabiliti dall’art. 480 c.p.c. (così come modificato dalla Riforma Cartabia – d.lgs. 149/2022 – e dal successivo decreto correttivo 164/2024). Di seguito elenchiamo gli elementi obbligatori del precetto aggiornato alle norme vigenti e le conseguenze in caso di mancanza:

  • Intimazione ad adempiere entro 10 giorni: il precetto deve contenere la diffida al debitore di pagare o adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni . Deve essere espresso chiaramente che “in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”, formula essenziale a dare senso al precetto . Senza l’intimazione a pagare entro un termine, l’atto sarebbe privo di scopo e certamente nullo per mancanza di un elemento essenziale.
  • Indicazione delle parti: devono essere indicati correttamente il creditore procedente (con eventuale procuratore/avvocato) e il debitore intimato, con nome, cognome/denominazione, dati identificativi . L’assenza di una chiara indicazione delle parti comporta nullità del precetto, trattandosi di elemento essenziale (il debitore deve sapere chi gli intima il pagamento e a chi deve adempiere) .
  • Indicazione del titolo esecutivo e sua notifica: come detto, il precetto deve specificare su quale titolo esecutivo si basa la pretesa. Se il titolo è già stato notificato in forma esecutiva al debitore, occorre indicarne la data di notificazione . Se invece il titolo non è stato notificato separatamente (caso possibile ad es. per cambiali, alcuni decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, ecc.), la legge richiede la trascrizione integrale del titolo nel precetto . In ogni caso, dal precetto il debitore deve comprendere in modo inequivoco chi e cosa gli viene chiesto e su quale base giuridica (es.: estremi della sentenza o del decreto, gli obblighi derivanti, ecc.) . La mancanza di indicazione del titolo o della sua avvenuta notifica è sanzionata con la nullità del precetto , perché impedisce al debitore di conoscere l’origine del debito preteso.
  • Quantificazione delle somme dovute: il precetto deve indicare l’importo esatto che il debitore deve pagare, preferibilmente suddiviso per voci . In genere vi rientrano: capitale (sorte capitale del credito), interessi maturati (con indicazione del tasso e periodo di calcolo), spese legali del precetto (ad es. spese di notifica e un onorario forfettario per la redazione dell’atto) ed eventuali altre spese accessorie (es. spese di protesto se il titolo è una cambiale, spese di precedenti precetti se rinnovati, ecc.) . Non è obbligatorio elencare minuziosamente ogni calcolo, ma il precetto non deve essere generico: il debitore deve poter verificare come si compone la cifra richiesta . Ad esempio: “– €10.000 per capitale; – €500 per interessi legali dal… al…; – €200 per spese di precetto; – oltre interessi legali dalla notifica al saldo”. Se mancasse del tutto l’indicazione degli importi, il precetto sarebbe nullo per indeterminatezza dell’oggetto . Nota: secondo la giurisprudenza attuale, se il precetto indica un importo superiore al dovuto (cosiddetto precetto eccedente), non si ha nullità totale: il rimedio è la riduzione dell’importo all’effettivo dovuto . In altre parole, un precetto “gonfiato” rimane valido per la parte corretta: il debitore potrà opporsi per far decurtare la somma, ma non otterrà l’annullamento integrale del precetto a causa di tale eccesso . La Cassazione ha chiarito (sent. n. 20238/2024) che contestare interessi o spese non dovuti è un’opposizione all’esecuzione parziale, da cui deriva solo la riduzione del precetto e non la sua nullità .
  • Avvertimento sulle procedure di sovraindebitamento: introdotto dal 2015 (D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2015) ed ora previsto al comma 2 dell’art. 480 c.p.c., è l’avviso al debitore circa la possibilità di rivolgersi a un organismo di composizione della crisi o a un professionista nominato dal giudice per trovare soluzioni di ristrutturazione dei debiti (come l’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore) . In pratica, il precetto deve informare il debitore che esistono procedure concorsuali alternative all’esecuzione individuale per gestire situazioni di sovraindebitamento (oggi regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). La mancata inclusione di questo avvertimento non comporta però la nullità del precetto: la Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di una mera irregolarità , poiché la norma ha finalità informativa e non incide direttamente sulle garanzie difensive del debitore . Ad esempio, Cass. civ. n. 23343/2022 ha affermato il principio di non nullità per omissione dell’avviso ex art. 480 co.2 c.p.c. . Ciò significa che un precetto senza tale avvertimento rimane valido (il debitore potrà comunque attivare le procedure di sovraindebitamento se ne ha i requisiti), anche se è certamente buona prassi inserirlo.
  • Indicazione del giudice competente per l’esecuzione: questa è una novità introdotta dalla Riforma Cartabia (2023) e precisata dal correttivo 2024. Ora l’art. 480 c.p.c. comma 3 impone di indicare nel precetto il giudice territorialmente competente per l’esecuzione . In altre parole, il creditore deve specificare quale sarà il tribunale o giudice competente in caso di successivo pignoramento, in base ai criteri di competenza per l’esecuzione forzata (art. 26 c.p.c. e seguenti) . Ad esempio, il precetto potrebbe indicare “Giudice competente per l’esecuzione: Tribunale di ___”. Questa indicazione orienta il debitore su dove si svolgerà l’eventuale esecuzione e dove potrà proporre le opposizioni . Cosa accade se manca l’indicazione del giudice? La legge, anche in questo caso, non prevede la nullità automatica, ma stabilisce un meccanismo sostitutivo: in mancanza dell’indicazione, le opposizioni al precetto andranno proposte davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, e le notifiche al creditore si faranno presso la cancelleria di tale giudice . In pratica, se il creditore omette di indicare il foro competente, la competenza territoriale viene “fissata” per legge nel luogo di notifica (solitamente il luogo di residenza/sede del debitore), e il creditore perde il beneficio di ricevere avvisi a un proprio domicilio: dovrà attivarsi presso la Cancelleria per eventuali comunicazioni . Questa soluzione normativa ha una finalità sanzionatoria indiretta: dissuadere i creditori dal lasciare il debitore nell’incertezza sul foro competente . Per il debitore, ciò significa che non serve un’opposizione per far dichiarare nullo il precetto in questo caso, perché la legge stessa colma la lacuna . Se dovessero sorgere contestazioni sul foro (ad es. il creditore indica un giudice ma il debitore ritiene che non sia competente), la questione potrà essere decisa dal giudice eventualmente adito, ma in generale l’omissione dell’indicazione del giudice competente non rende nullo il precetto: questo resta efficace con la competenza stabilita ex lege nel luogo di notifica .
  • Domicilio del creditore procedente: strettamente legato al punto precedente, l’art. 480 co.3 c.p.c. prevede che se il precetto è sottoscritto personalmente dalla parte (creditore senza avvocato), esso deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune del giudice competente per l’esecuzione, oppure un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, oppure l’elezione di un domicilio digitale speciale . In altre parole, un creditore non assistito da avvocato deve fornire un recapito nel luogo del foro esecutivo o almeno un indirizzo digitale, per essere raggiungibile dagli atti dell’esecuzione . Se il creditore non fornisce domicilio/PEC, scatta la stessa conseguenza sopra vista: le notifiche per il creditore avverranno presso la Cancelleria del giudice competente . Questo interessa il debitore in quanto, dovendo notificare l’atto di opposizione, potrà farlo presso la Cancelleria se il precetto non contiene domicili digitale o fisico del creditore . Anche qui, la mancata elezione di domicilio non è dichiarata causa di nullità espressa, ma comporta quelle conseguenze pratiche (foro ex lege e notifiche in Cancelleria) a tutela del debitore.
  • Sottoscrizione del precetto: il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c. , cioè firmato dal creditore o dal suo avvocato che lo rappresenta. Di solito è l’avvocato del creditore a sottoscriverlo per autentica (quando la copia notificata del titolo è conforme all’originale) . Una mancata sottoscrizione rende l’atto di precetto inesistente o nullo, per difetto di un requisito formale essenziale . La firma infatti attesta la paternità dell’atto e garantisce l’autenticità degli allegati (titolo esecutivo in copia conforme, procura, ecc.).
  • Notifica al debitore: il precetto deve essere notificato al debitore a cura dell’ufficiale giudiziario (o a mezzo PEC se consentito) secondo le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c. . Deve essere notificato alla parte personalmente: ad esempio, se il debitore è una società, l’atto va indirizzato alla società stessa presso la sua sede . Eventuali vizi di notifica del precetto (notifica nulla o inesistente) possono incidere sulla sua efficacia e vanno tempestivamente contestati dal debitore. In particolare, una notifica nulla – ad esempio vizi formali sanabili – se il debitore comunque ha avuto conoscenza dell’atto, va fatta valere con opposizione entro i termini (20 giorni) altrimenti si considera sanata ex tunc se il debitore partecipa al giudizio senza eccepirla . Una notifica inesistente (ad esempio atto inviato a un indirizzo completamente errato e mai ricevuto) non produce effetti; in tal caso, se il debitore ne viene a conoscenza solo successivamente (magari attraverso un pignoramento), potrà far valere l’inesistenza senza limiti di tempo, in quanto l’atto inesistente non attiva alcun termine di decadenza .

Come si vede, il precetto è un atto formalistico, e alcune omissioni comportano nullità immediata (ad es. mancanza delle parti, del titolo, della firma), mentre altre costituiscono irregolarità sanabili o comunque non invalidanti (es. mancato avviso sovraindebitamento, mancata indicazione del giudice competente) . In ogni caso, un precetto viziato può (e deve) essere contestato dal debitore tempestivamente, tramite l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come vedremo), entro 20 giorni, se si vogliono far valere quei vizi formali. Diversamente, se il precetto ha raggiunto il suo scopo informativo nonostante qualche difetto, e il debitore non si oppone nei termini, il vizio potrebbe considerarsi superato .

Prima di scoprire quando e come opporsi a un precetto, è utile ricordare due ulteriori aspetti pratici: la validità temporale del precetto e cosa succede se non ci si oppone.

  • Validità nel tempo: il precetto dura 90 giorni dalla notifica. Se il creditore non inizia l’esecuzione (es. non notifica alcun pignoramento) entro 90 giorni, il precetto diviene inefficace (art. 481 c.p.c.) e per procedere all’esecuzione dovrà notificarne uno nuovo. Questo termine di efficacia serve a evitare che un precetto rimanga indefinitamente pendente. Ad esempio, se un precetto è stato notificato il 1° febbraio 2026, il creditore dovrà avviare il pignoramento entro circa inizio maggio 2026; passato tale termine senza azione, quel precetto non vale più. Ciò non estingue il debito, ma costringerà il creditore a notificare un nuovo precetto prima di eseguire.
  • Conseguenze se non ci si oppone: se il debitore non propone opposizione e non paga entro i giorni intimati, il creditore potrà procedere con l’esecuzione (pignorando beni, conti, stipendi, immobili, ecc.). L’assenza di opposizione implica che il debitore accetta tacitamente la regolarità formale del precetto e la sussistenza del diritto a procedere (fermo restando che tali elementi derivano dal titolo esecutivo già formatosi). Pertanto, non opporsi significa esporsi a subire l’esecuzione e anche a dover sopportare ulteriori costi: dal momento del pignoramento in poi matureranno spese esecutive aggiuntive, compensi di avvocati, interessi di mora ulteriori, ecc. Inoltre, una volta iniziata l’esecuzione, difendersi diventa più complicato e con meno gradi di giudizio (come vedremo). Dunque, se si ravvisano motivi validi, è opportuno valutare subito l’opposizione, magari assistiti da un legale esperto in esecuzioni, per fermare sul nascere un’esecuzione potenzialmente indebita . Di contro, opporsi pretestuosamente senza valide ragioni può portare a un aggravio di spese per il debitore (condanna alle spese legali del creditore in caso di rigetto) . Nel prossimo capitolo analizziamo le forme di opposizione previste dalla legge.

Come e quando opporsi a un Atto di Precetto

Se ritieni che l’atto di precetto sia ingiusto (perché ad esempio hai già pagato il debito, oppure l’importo richiesto è errato, o ancora l’atto presenta vizi formali), la legge ti consente di proporre un’opposizione per far valere le tue ragioni davanti a un giudice. L’opposizione a precetto non è altro che un normale giudizio di cognizione, avviato dal debitore contro il creditore, finalizzato a contestare il diritto di procedere all’esecuzione (in tutto o in parte) o a contestare la regolarità formale degli atti esecutivi.

Occorre subito distinguere due tipi di opposizione previsti dal codice di procedura civile, che si applicano anche al precetto:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è l’azione con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata . In pratica si mette in discussione il fondo della pretesa esecutiva: ad esempio, si afferma che il debito non è dovuto (in tutto o in parte), oppure che si è estinto (pagato, compensato, prescritto, ecc.) oppure che manca un titolo esecutivo valido. Rientra tra le opposizioni all’esecuzione anche il caso in cui si contesti parzialmente l’importo intimato – ad es. interessi o spese eccessive – perché significa negare in parte il diritto di esecuzione . La caratteristica dell’opposizione all’esecuzione è che attacca la sostanza dell’esecuzione: se accolta, il risultato sarà che l’esecuzione non può avere luogo (o può aver luogo solo limitatamente a una certa somma o certi beni).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è l’azione con cui il debitore (o parte dell’esecuzione) contesta la regolarità formale di un atto dell’esecuzione . In questo caso non si nega il diritto sostanziale del creditore, ma si lamenta che un dato atto esecutivo è viziato da errori procedurali o formali (esempio: il precetto non contiene gli elementi obbligatori, oppure è stato notificato in modo nullo, oppure il pignoramento è stato eseguito violando regole di forma, etc.). L’opposizione agli atti mira quindi a far annullare o correggere l’atto viziato, senza incidere sul titolo esecutivo sottostante. Per fare un esempio, se il precetto presenta un vizio di forma (manca un elemento richiesto, o la notifica è irregolare), il debitore potrà proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. per far dichiarare nullo quell’atto . Analogamente, se durante l’esecuzione un atto (pignoramento, avviso di vendita, ecc.) è affetto da nullità, si utilizza questa forma di opposizione.

Questa distinzione è fondamentale perché da essa dipendono termini, forme e conseguenze dell’opposizione. Vediamole nel dettaglio:

Differenze tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

Le due tipologie di opposizione a precetto differiscono per oggetto del contendere, tempistiche e procedure. La tabella seguente riassume le principali differenze:

CaratteristicaOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Cosa si contestaIl diritto del creditore di procedere all’esecuzione: si nega in tutto o in parte l’esistenza del diritto di procedere (es. credito non dovuto o estinto; invalidità del titolo) .La regolarità formale di un atto esecutivo: si denunciano vizi procedurali dell’atto (es. precetto o pignoramento irregolare, errori di notifica, omissione di requisiti formali) .
Esempi tipiciDebito già pagato o prescritto; importo del precetto in parte non dovuto; titolo esecutivo inesistente/inefficace; persona sbagliata (es. non sei tu il debitore); incompetenza del giudice (nel caso in cui si contesti la competenza territoriale sostanziale, benché ora va indicata nel precetto) .Precetto mancante di elementi essenziali (es. manca indicazione titolo, importo, parti); notifica nulla/inesistente del titolo o del precetto; errore materiale nell’atto (es. nome errato); pignoramento eseguito prima che scadessero i 10 gg; violazione di norme procedurali (es. mancata comunicazione nei modi previsti).
Termine per proporlaSe l’esecuzione non è iniziata (solo precetto notificato, niente pignoramento ancora): non c’è un termine fisso breve, va proposta preferibilmente prima che inizi l’esecuzione. Si consiglia di agire entro i 10 giorni o poco oltre, comunque prima del pignoramento . Nota: se si attende troppo e il creditore pignora, sarà comunque possibile opporsi anche dopo (passando però nella fase “in corso di esecuzione”).<br>– Se l’esecuzione è già iniziata (c’è un pignoramento in corso): l’opposizione all’esecuzione in corso va proposta senza indugio; la legge pone un limite: non è ammessa dopo che è stata disposta la vendita o assegnazione dei beni pignorati, salvo fatti sopravvenuti o cause non imputabili al ritardo . In pratica, art. 615 co.2 c.p.c. prevede l’inammissibilità dell’opposizione se presentata dopo l’ordinanza di vendita (a meno di fatti nuovi o impossibilità precedente).20 giorni dalla notifica dell’atto viziato, a pena di decadenza . Per il precetto: 20 giorni dalla sua notificazione. Se il vizio riguarda un atto successivo (es. pignoramento, avviso), 20 giorni da quando quel atto è stato notificato o da quando se ne è avuta conoscenza . <br>(Nota: se la notifica del precetto era nulla e il debitore ne viene a conoscenza più tardi, il termine di 20 giorni decorre dal momento della prima conoscenza effettiva – ad es. dalla notifica valida del pignoramento che riveli l’esistenza del precetto – cfr. Cass. 25110/2015 ).
Forma e ritoAtto di citazione contro il creditore davanti al giudice competente (salvo eccezioni per materia, vedi sotto). – Se proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, è un giudizio ordinario di cognizione (rito ordinario o semplificato a seconda dei casi). – Se proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, si introduce normalmente con ricorso al giudice dell’esecuzione (G.E.) del procedimento in corso ; il G.E. tratta la fase urgente e può disporre la sospensione, poi la questione di merito viene (di regola) rimessa al giudice competente in cognizione (spesso lo stesso tribunale) fissando termini ridotti ex art. 616 c.p.c. . In entrambi i casi, è necessaria assistenza di un avvocato (trattandosi di causa davanti a Tribunale, salvo rarissime ipotesi). Se il titolo esecutivo riguarda materie di lavoro/previdenza, l’opposizione segue il rito lavoro e si propone con ricorso (non citazione) anche prima dell’esecuzione .Ricorso da depositare al giudice competente (se l’esecuzione non è iniziata, giudice indicato nel precetto o, se omesso, giudice del luogo di notifica; se l’esecuzione è in corso, ricorso al G.E. del procedimento). Il ricorso ex art. 617 c.p.c. consente di avere un’udienza in tempi brevi. È un giudizio a cognizione sommaria (nelle esecuzioni in corso, la decisione avviene con ordinanza del G.E.). Anche qui serve di regola un avvocato (davanti al Tribunale).
Sospensione dell’esecuzioneL’opponente può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del precetto (cd. sospensione dell’esecuzione) per evitare che il creditore proceda o prosegua l’esecuzione durante la causa . Se l’opposizione è ante pignoramento, il giudice dell’opposizione (Tribunale) può emettere decreto di sospensione provvisoria dei termini ex art. 615 co.1 c.p.c., se ricorrono gravi motivi . Se è post pignoramento, decide il G.E. con ordinanza ex art. 624 c.p.c. su istanza di parte, in caso di fondati motivi.Anche nell’opposizione agli atti si può chiedere la sospensione dell’atto esecutivo impugnato (es. sospendere gli effetti del precetto o di un pignoramento viziato). Il giudice – ricorso pendente – può sospendere l’esecuzione limitamente a ciò che è necessario per evitare pregiudizi dall’atto impugnato (art. 623 c.p.c.). Ad es., se si impugna il precetto, si chiede di sospendere la possibilità di procedere a pignoramento fino alla decisione. La sospensione è concessa con provvedimento motivato se vi sono gravi ragioni.
Decisione e gradi di giudizioOpposizione proposta prima dell’esecuzione: si tratta di un giudizio ordinario di cognizione: il Tribunale decide con sentenza appellabile (e successivamente ricorribile in Cassazione) . Dunque il debitore ha due gradi di merito (Tribunale e Appello) + Cassazione.<br>– Opposizione in corso di esecuzione: il G.E. può decidere con ordinanza sull’opposizione (spesso dopo aver rimesso la causa al collegio o alla cognizione immediata). In base alla riforma del 2006, tale ordinanza è reclamabile al collegio o, in alcuni casi, è impugnabile solo per Cassazione (la disciplina è complessa, ma in sintesi l’intento è evitare due gradi di merito durante un’esecuzione in corso) . Ad esempio, per le opposizioni all’esecuzione proposte dopo il pignoramento, è generalmente prevista la non appellabilità della decisione di merito, con ricorso diretto per Cassazione . Questo significa che chi attende l’ultimo momento (fase esecutiva iniziata) avrà un solo grado di merito disponibile, contro i due gradi dell’opposizione tempestiva (prima della vendita). Cass. Sez. Unite 2006 n. 2714/2007 e segg. hanno consolidato questa struttura “accelerata”.Opposizione agli atti prima dell’esecuzione (precetto): è un giudizio di cognizione su vizi formali, deciso con sentenza (o ordinanza in forma di sentenza) dal Tribunale; essendo un giudizio di merito, la decisione è di regola appellabile come un normale processo . <br>– Opposizione agli atti a esecuzione iniziata: il G.E. decide con ordinanza (ex art. 617 co.2) non impugnabile con appello, ma solo tramite ricorso per Cassazione in punti di diritto . Questo è stato affermato anche da Cass. S.U. n. 744/2008 e confermato: le opposizioni ex 617 in corso di esecuzione hanno una sola istanza di merito (davanti al G.E.), poi eventualmente la Cassazione. <br>(Nota: la ragione di queste limitazioni è evitare che l’esecuzione resti sospesa per il tempo di due gradi di giudizio di merito; la legge bilancia l’urgenza dell’esecuzione con il diritto di difesa dando una finestra temporale breve per opporsi e riducendo i gradi a chi si attiva tardivamente).

Come si vede dalla tabella, prima si propone l’opposizione, maggiori sono le chance di ottenere tutela su due gradi di merito. Se si aspetta che l’esecuzione sia già in corso (ad es. dopo il pignoramento), la legge – per ragioni di speditezza – riduce le fasi del giudizio di opposizione. Dunque è consigliabile, quando possibile, agire nella fase di precetto o comunque prima che l’esecuzione entri nel vivo.

Va precisato che nulla vieta al debitore di far valere contemporaneamente motivi di entrambe le nature (sostanziali e formali). In pratica, a volte l’atto di opposizione contiene sia doglianze sul merito del diritto di procedere (615 c.p.c.) sia vizi formali del precetto (617 c.p.c.), in via subordinata. In tal caso, il giudice dovrà esaminarli con i criteri propri (tenendo conto eventualmente dei termini di decadenza per i vizi formali) e potrebbe decidere con un unico provvedimento. Spesso, per scrupolo, si propone un’opposizione all’esecuzione che copra anche i motivi formali, perché se i vizi formali sono decaduti, l’opponente può sperare di farli rientrare come profili di illegittimità incidenti sul diritto sostanziale (non sempre è possibile, ma è una strategia). Ad ogni modo, un buon avvocato valuterà la corretta qualificazione dell’opposizione.

Nei prossimi paragrafi analizziamo più da vicino i motivi tipici che possono essere invocati in un’opposizione a precetto, distinguendo tra motivi di merito (opposizione all’esecuzione) e motivi procedurali (opposizione agli atti). Successivamente, vedremo la procedura pratica per proporre l’opposizione (documenti, notifica, ecc.) e alcuni casi particolari (precetto su crediti bancari, cartelle esattoriali, ecc.).

Motivi di opposizione all’esecuzione (contestare il diritto a procedere)

L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento con cui il debitore sostiene che, in tutto o in parte, il creditore non aveva diritto di intimargli il precetto o di procedere ad esecuzione forzata. I motivi possono essere molteplici. Vediamo i più comuni, dal punto di vista del debitore:

  • Pagamento o adempimento del debito: se il debitore ha già pagato quanto dovuto (in tutto o in parte) o ha adempiuto all’obbligo del titolo, può opporsi eccependo l’avvenuto pagamento. Questo è un fatto estintivo del credito. Ad esempio, Tizio riceve precetto per €10.000 ma aveva già pagato €5.000 – potrà opporsi chiedendo di dichiarare che l’esecuzione può avvenire solo per €5.000 residui (se totalmente pagato, chiederà di dichiarare nulla l’esecuzione perché il debito è estinto). Dovrà però provare i pagamenti (ricevute, bonifici, quietanze). Attenzione: il pagamento effettuato dopo la notifica del precetto non rende illegittimo il precetto (che era valido al momento della notifica), ma può comunque essere fatto valere per far cessare l’esecuzione (pagando, in teoria, si dovrebbe evitare il pignoramento; se il creditore procedesse lo stesso, l’opposizione evidenzierà che il credito non esiste più).
  • Compensazione o transazione: se il debitore vanta a sua volta un credito verso il creditore e ne chiede la compensazione col debito portato nel precetto, può opporre in giudizio la compensazione (legale o giudiziale) come causa estintiva. Oppure se c’è stato un accordo transattivo col creditore (es. saldo e stralcio) non rispettato nel precetto, si può far valere. Questi motivi affermano che il credito esecutato si è ridotto o estinto per accordo tra le parti.
  • Prescrizione del credito o decadenza del titolo: molti crediti si prescrivono se trascorre un certo tempo senza atti interruttivi. Ad esempio, i crediti ordinari si prescrivono in 10 anni; alcuni in 5 anni (interessi, bollette, canoni); i crediti tributari hanno prescrizioni variabili (5 anni di solito). Se il titolo esecutivo è una sentenza passata in giudicato, il diritto di procedere ad esecuzione in base a quella sentenza si prescrive in 10 anni (dalla formazione del giudicato o dall’ultima notifica valida del titolo) . Il precetto stesso funge da atto interruttivo, ma se tra il titolo e il precetto è trascorso un periodo superiore al termine di prescrizione del credito, il debitore può eccepire che il credito è prescritto e quindi l’esecuzione non può avvenire. Ad esempio: decreto ingiuntivo del 2015 mai eseguito, precetto notificato nel 2026 per lo stesso importo – il debitore può opporsi eccependo prescrizione decennale (se nel frattempo non ha ricevuto altri atti interruttivi). Ugualmente, la decadenza del titolo esecutivo: es. un decreto ingiuntivo non opposto è definitivo ma se sono passati oltre 10 anni senza esecuzione né rinnovazione, potrebbe essere eccepita prescrizione; un assegno bancario perde efficacia esecutiva dopo 6 mesi dalla scadenza presentazione (diventa titolo solo se protestato entro termini); un precetto già inefficace (oltre 90 giorni) non può essere base di esecuzione, ecc. Queste eccezioni puntano a dimostrare che il diritto di procedere è ormai caducato per legge.
  • Titolo esecutivo invalido o inesistente: qui il debitore contesta la validità del titolo su cui si fonda il precetto. Ad esempio: il precetto si basa su una sentenza di primo grado ma quella sentenza è stata riformata o annullata in appello/Cassazione prima del precetto (dunque il titolo esecutivo è venuto meno) . Oppure il titolo è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che però è stato poi revocato dal giudice in sede di opposizione (se nel frattempo notificassero precetto, sarebbe illegittimo perché il titolo non regge più). O ancora, un titolo condizionale (es. una sentenza soggetta a condizione) dove la condizione non si è avverata. In tutti questi casi il debitore può opporre che manca un valido titolo esecutivo e quindi l’esecuzione va inibita. Attenzione: se il titolo era un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, esso è definitivo e non può più essere contestato nel merito tramite opposizione a precetto – eventuali vizi del decreto andavano fatti valere con opposizione nei 40 giorni. Un’eccezione importante è stata però introdotta dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2023 per i consumatori: se il titolo (es. decreto ingiuntivo) riguarda un contratto contenente clausole abusive non esaminate prima, il consumatore può farle valere tardivamente in sede di opposizione all’esecuzione . La Cass. S.U. n. 9479/2023 ha infatti stabilito che il giudice dell’esecuzione deve trattare queste eccezioni di nullità delle clausole abusive, trasformando l’azione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettendo la causa al giudice competente sul merito . Ciò significa che, ad esempio, un consumatore che ha subìto un decreto ingiuntivo ormai definitivo per un finanziamento, potrà in sede di precetto/pignoramento eccepire l’usurarietà di interessi o penali vessatorie del contratto, ottenendo una valutazione nel merito nonostante la decadenza ordinaria, purché le clausole siano manifestamente nulle perché abusive .
  • Soggetti non legittimati: si può contestare la legittimazione attiva o passiva nell’esecuzione . Ad esempio, il precetto è stato intimato da un soggetto che non è il vero creditore (magari il credito era stato ceduto e chi precetta non ne ha più titolo, oppure l’avvocato non aveva procura valida). Oppure il precetto è intestato a un debitore sbagliato o deceduto. In tal caso il debitore (o i suoi eredi) può opporsi eccependo che non c’è corrispondenza dei soggetti: se Tizio non è il debitore giusto (omonimia, errore), l’esecuzione non può proseguire contro di lui; se Caio creditore non ha più diritto (perché ha ceduto a Sempronio, o perché la società si è estinta senza successore), il precetto è infondato. Anche l’assenza di capacità giuridica (es. soggetto fallito? in quel caso eventuale precetto doveva farlo il curatore, etc.) rientra nei motivi.
  • Oggetto dell’esecuzione contestato: l’art. 615 consente di opporsi anche quando il debitore non nega il debito in sé, ma contesta che il creditore possa agire su determinati beni . Ad esempio, il debitore può sostenere che un certo bene pignorato non poteva essere oggetto di esecuzione perché impignorabile per legge (es.: stipendio entro i limiti impignorabili, beni di uso necessario, la prima casa per debiti fiscali in certi casi, ecc.). Nel precetto questa situazione potrebbe emergere ad es. se viene minacciata esecuzione su un bene non aggredibile; l’opposizione preventiva potrebbe chiedere di inibire l’esecuzione su quel bene specifico. Questo è un caso meno frequente in opposizione a precetto (di solito l’impignorabilità si fa valere dopo il pignoramento), ma è concepibile opporsi all’esecuzione “in relazione a determinati beni” .
  • Altre cause di improcedibilità: rientra qui ogni altra ragione per cui l’esecuzione non deve partire. Ad esempio, il debitore ha ottenuto un piano di ristrutturazione del debito omologato o è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo: in tali casi le esecuzioni individuali sono sospese o vietate (art. 294 L.Fall. e art. 46 Cod. crisi) . Se malgrado ciò un creditore notifica precetto, il debitore può opporsi allegando l’esistenza della procedura concorsuale e chiedendo di dichiarare improcedibile l’esecuzione individuale. Ancora: se il titolo esecutivo è costituito da un lodo arbitrale non ancora reso esecutivo o da un provvedimento cautelare non esecutivo – insomma, se manca la condizione di esecutività – si può opporre.

Da quanto sopra emerge un principio: l’opposizione all’esecuzione è ammissibile per fatti e motivi che il debitore non poteva far valere prima nel processo che ha portato al titolo. Ad esempio, se c’era già stata una sentenza di condanna, il debitore non può in sede di precetto rimettere in discussione questioni già decise in quella sentenza (sarebbe coperto da giudicato). Potrà però far valere fatti sopravvenuti dopo la sentenza (pagamenti successivi, prescrizione maturata poi, ecc.) o fatti paralleli non considerati. Se invece il debitore non ha mai contestato un decreto ingiuntivo e quello è divenuto definitivo, non potrà più sostenere che il credito era infondato originariamente – l’unica via sarebbe un’azione di merito separata per eventualmente far accertare l’inesistenza del titolo per cause esterne (p.e. querela nullità se ci fossero estremi). Unico spiraglio, come detto, per i consumatori con clausole vessatorie non rilevate, introdotto di recente.

In sede di opposizione all’esecuzione ante pignoramento, il giudice valuterà quindi se il precetto è sorretto da un titolo valido e se il credito è esigibile. Se l’opposizione viene accolta, tipicamente il giudice dichiarerà che non si deve procedere ad esecuzione forzata contro l’opponente (o la limiterà). Ciò impedisce al creditore di pignorare (o, se aveva pignorato, farà caducare gli atti). Se accolta in parte, si avrà una riduzione dell’importo o una delimitazione dell’oggetto dell’esecuzione.

È importante evidenziare che l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dopo che l’esecuzione è iniziata (pignoramento eseguito), però – come visto – con dei limiti di ammissibilità temporale (non oltre l’ordinanza di vendita, salvo eccezioni) e con il rito accelerato (un grado di merito). In tal caso il debitore potrebbe trovarsi già con beni pignorati: per esempio, il debitore fa decorrere i 10 giorni senza opporsi né pagare, il creditore pignora l’immobile, e solo allora il debitore propone opposizione (magari perché nel frattempo ha scoperto un vizio). È una situazione più complessa: il debitore dovrà chiedere subito la sospensione della procedura esecutiva dal G.E. e sperare che il giudice blocchi la vendita pendente la causa.

Riassumendo, i motivi di opposizione all’esecuzione attengono tutti a perché il creditore non aveva (più) diritto di costringerti a pagare. Nel prossimo paragrafo vediamo invece i motivi di opposizione agli atti esecutivi, cioè i vizi formali del precetto o di altri atti, che costituiscono una categoria distinta di difese.

Motivi di opposizione agli atti esecutivi (vizi formali del precetto)

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. serve, come detto, a far valere irregolarità formali o nullità procedurali degli atti del processo esecutivo, incluso il precetto. Si tratta di vizi che non riguardano il merito del diritto del creditore, ma la correttezza formale dell’azione esecutiva intrapresa. Ecco le principali situazioni in cui il debitore può ricorrere a questa opposizione (entro 20 giorni):

  • Vizi intrinseci del precetto: se l’atto di precetto non rispetta i requisiti di legge illustrati sopra, il debitore può proporre opposizione per farne dichiarare la nullità. Esempi:
  • Mancata indicazione di elementi essenziali: se nel precetto manca l’indicazione delle parti, o non è indicato il titolo esecutivo né trascritto, o non è indicata la data di notifica del titolo, oppure manca l’intimazione a pagare entro 10 giorni, il precetto è nullo per violazione dell’art. 480 c.p.c. . Tali vizi devono essere eccepiti con opposizione entro 20 giorni dalla notifica, altrimenti si considera che il precetto ha comunque raggiunto il suo scopo (se il debitore non reagisce) . Se il giudice accerta la mancanza, annullerà l’atto.
  • Importo non determinato o errato: se il precetto omette di quantificare le somme dovute (es: “pagami quanto dovuto” senza cifra) è nullo per indeterminatezza . Se contiene errori di calcolo o chiede più del dovuto, come visto, la giurisprudenza recente considera ciò come eccesso esecutivo da ridurre (opposizione di merito) , non un vizio formale per annullare tutto. Quindi opporsi solo sul “precetto eccessivo” formalmente potrebbe non portare all’annullamento: è più efficace un’opposizione ex 615 per far rideterminare il quantum . Comunque, se l’errore fosse macroscopico e “in mala fede”, si potrebbe tentare opposizione agli atti per abuso (eccezione di dolo), ma è scenario raro e di esito incerto .
  • Omissione dell’avvertimento di sovraindebitamento: come spiegato, la Cassazione lo qualifica irregolarità non nulla . Quindi un’opposizione fondata solo su questo verrebbe rigettata sulla scorta dell’orientamento attuale (Cass. 23343/2022) . Alcuni giudici di merito in passato ipotizzavano nullità, ma ormai la linea è chiara: l’omissione dell’avviso non invalida il precetto. Dunque, invocarla da sola espone il debitore a perdere e dover pagare spese .
  • Mancata indicazione del giudice competente nel precetto: come visto, la legge stessa risolve la lacuna (foro del luogo di notifica) . Quindi tale omissione, di per sé, non è motivo di opposizione vincente, perché non è prevista nullità immediata . Il debitore non deve far altro che, se vuole opporsi, rivolgersi al giudice del luogo di notifica. Non serve chiedere l’annullamento del precetto: esso resta valido, solo con competenza corretta ex lege .
  • Precetto notificato a soggetto sbagliato: se il precetto è stato notificato ad esempio alla persona o indirizzo errato (vizio di notifica), il debitore potrà opporre la nullità della notifica (se comunque lo è venuto a sapere) o l’inesistenza (se è arrivato per vie traverse). Questi profili attengono più che altro alla notifica: notifica nulla va opposta entro 20 gg dalla conoscenza dell’atto ; notifica inesistente fa sì che il termine di 20 gg nemmeno parta finché non si riceve un atto successivo rivelatore (es. pignoramento). Opponendo, il debitore chiederà di dichiarare che il precetto non ha effetto perché non gli è stato notificato regolarmente. Esempio: precetto notificato a un vecchio indirizzo nonostante il debitore avesse residenza nota altrove – se il debitore lo scopre tardi, può contestarne la validità per notifica inesistente o nulla (a seconda delle circostanze, Cass. ha varie pronunce sul punto).
  • Precetto notificato oltre i termini del titolo: un caso peculiare: alcune leggi speciali richiedono che dal titolo al precetto non passino oltre certi termini (non usuale nel civile ordinario, se non per decadenze particolari). Ad esempio, per titoli cambiari (cambiali e assegni) c’è una decadenza: un assegno protestato va eseguito entro 6 mesi dal protesto, altrimenti il titolo perde efficacia esecutiva. Oppure, se il precetto è stato fatto oltre 90 giorni dall’ultima notifica del titolo esecutivo ingiuntivo senza rinnovarlo, si può eccepire decadenza del titolo. Questi rilievi in realtà attengono più al diritto di esecuzione (quindi opposizione 615), ma spesso sono presentati come vizi del precetto se l’atto è compiuto tardivamente (“violazione dei termini di efficacia del titolo”) .
  • Vizi di altri atti esecutivi iniziali: in alcuni casi, il precetto può essere formalmente ineccepibile, ma il problema sta negli atti precedenti o contestuali. Ad esempio:
  • Titolo esecutivo non notificato prima del precetto quando invece era obbligatorio: se la legge impone che il titolo (es. una sentenza) sia notificato in forma esecutiva al debitore prima di poter precettare, ma il creditore ha omesso di notificare il titolo, limitandosi a menzionarlo nel precetto, tale omissione (salvo i casi di trascrizione integrale quando ammessa) è un vizio. La giurisprudenza in passato ha detto che l’assenza di notifica del titolo non preclude per sempre l’esecuzione (il titolo resta valido), ma comporta la nullità del precetto e degli atti successivi finché il titolo non viene notificato . Quindi il debitore in opposizione può far valere che il precetto è nullo perché il titolo non gli era stato notificato: solitamente tale doglianza è qualificata come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., con termine 20 giorni dal precetto . Cassazione (es. sent. n. 1656/2016) ha confermato che contestare la mancata notifica della cartella di pagamento attraverso l’opposizione all’intimazione di pagamento rientra nell’art. 617 c.p.c., con termine 20 gg . Insomma, se manca un atto propedeutico (titolo non notificato, cartella non notificata prima di intimazione, etc.), va eccepito come vizio della sequenza esecutiva, subito.
  • Notifica del precetto nulla/irregolare: questo lo abbiamo già incluso – se la notifica è nulla e il debitore lo viene a sapere, deve proporre opposizione entro 20 giorni dalla conoscenza (che può derivare anche da eventi come una telefonata del custode nominato, o altro – la giurisprudenza è elastica nel far decorrere il termine “dalla conoscenza di fatto” del processo esecutivo, Cass. 1560/2017 ). Se invece la notifica del precetto non è proprio avvenuta e il debitore lo scopre dal pignoramento, potrebbe impugnare direttamente il pignoramento per vizio degli atti presupposti, sempre in 20 giorni dal pignoramento stesso.
  • Vizi di atti successivi (pignoramento ecc.) notificati subito dopo il precetto: può capitare che il creditore, scaduti i 10 giorni, avvii il pignoramento. Se il debitore non aveva potuto o saputo opporsi al precetto in tempo, ma ravvisa un vizio quando riceve il pignoramento, può ancora far valere il vizio iniziale purché lo faccia entro 20 giorni dal pignoramento. Infatti, se non si è opposto al precetto in tempo, in teoria quei vizi sarebbero decaduti; tuttavia, se un vizio del precetto ha inficiato anche il pignoramento, il termine decorre da quest’ultimo se è la prima conoscenza. Cassazione ha statuito che se un atto iniziale (precetto) non è stato opposto per vizi, quei vizi non possono più dedursi contro atti successivi, tranne il caso in cui la notifica del precetto fosse nulla e il debitore ne sia venuto a conoscenza solo col pignoramento . In tal caso i 20 giorni decorrono dalla notifica del pignoramento e l’opposizione potrà colpire sia il precetto che il pignoramento. Ad ogni modo, questi aspetti tecnici rafforzano il consiglio: agire subito sul precetto, senza aspettare.
  • Spese eccessive indicate nel precetto: spesso nel precetto il creditore aggiunge una voce “spese di precetto €X”. Queste spese (ad es. €200) possono sembrare arbitrarie. Il debitore può contestare in opposizione che tali spese forfettarie non sono dovute o sono troppo alte . Tuttavia, questo rientra nella contestazione del quantum (quindi sostanzialmente ex art. 615) più che vizio formale. Un giudice di merito difficilmente annullerà il precetto solo perché il creditore ha messo €200 di spese: se mai, in sede di definizione dell’opposizione, potrà disporre che quelle spese non fossero dovute e ridurre la somma . Solo se il precetto riportasse una cifra di spese manifestamente assurda (es. €5.000 di spese legali per un atto standard) si potrebbe configurare un abuso, ma in genere si risolve con la riduzione nelle spese di giudizio .
  • Irregolarità varie dell’atto: ad esempio, se il precetto contiene errori materiali (nome sbagliato ma comunque recapitato al giusto destinatario), se l’avvocato ha firmato ma la procura era scaduta, se la copia notificata del titolo non era conforme, ecc. Molte di queste cose possono essere sanate o non comportano nullità, ma se c’è un dubbio di vizio che rende l’atto non conforme alla legge, si può tentare opposizione agli atti. Ricordiamo tuttavia il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.): un atto processuale non è nullo se, nonostante l’inosservanza formale, ha raggiunto il suo scopo. Nel contesto del precetto, lo scopo è avvisare il debitore del titolo e intimargli di pagare. Se questo è avvenuto (il debitore ha capito chi, cosa, quanto e perché deve pagare), piccoli vizi formali potrebbero essere considerati irrilevanti dal giudice . Quindi conviene concentrarsi su vizi effettivamente pregiudizievoli (es. totale mancanza di indicazione del titolo, importo incomprensibile, notifica invalidamente eseguita, ecc.).

In sintesi, i motivi di opposizione agli atti sul precetto riguardano la richiesta al giudice di annullare o dichiarare inefficace il precetto in sé, per difetti procedurali. Se il debitore vince su questi motivi, l’effetto è che il precetto viene caducato: il creditore, se vorrà ancora eseguire, dovrà correggere l’errore (ad esempio notificare il titolo mancante, o rifare un precetto valido) e ripartire da capo. Questo comporta perdita di tempo e spese per il creditore, dunque è comunque una tutela significativa per il debitore.

Va ribadito: l’opposizione agli atti deve essere tempestiva (20 giorni). Se il debitore lascia passare questo termine, perde la possibilità di far valere quei vizi formali. Eccezione: la notifica inesistente, che non attiva termini, ma bisogna essere sicuri che lo sia (situazione rara e grave).

Esempio pratico: Caio riceve un precetto incompleto (non c’è indicato il titolo e gli importi sono vaghi). Caio entro 20 giorni deposita ricorso ex art. 617 c.p.c. al tribunale competente, lamentando la nullità del precetto. Il giudice, accertato che effettivamente il precetto non menzionava il titolo né la somma, lo dichiarerà nullo . Caio avrà così fermato l’esecuzione; il creditore Alfa dovrà rifare la notifica del titolo e un nuovo precetto corretto (e magari sarà condannato a pagare le spese legali di Caio per l’opposizione). Se Caio invece aspetta 3 mesi e intanto Alfa pignora, Caio non potrà più opporsi per quei vizi perché i 20 gg dal precetto sono scaduti – avrà perso un’importante difesa.

Procedura pratica per proporre l’opposizione a precetto

Dopo aver esaminato cosa si può contestare, vediamo come il debitore può attivarsi concretamente per fare opposizione. La procedura varia leggermente a seconda che l’opposizione sia prima o dopo l’inizio dell’esecuzione, e del tipo di opposizione, ma possiamo delineare gli step comuni:

  1. Scelta del tipo di atto introduttivo (citazione o ricorso):
  2. Se stai opponendo prima che inizi l’esecuzione (cioè hai ricevuto solo il precetto, niente pignoramento ancora) e contesti il diritto sostanziale del creditore (opposizione all’esecuzione ex art. 615 co.1), allora devi introdurre la causa con un atto di citazione da notificare al creditore . L’atto di citazione conterrà la convocazione del creditore davanti al giudice competente, in una certa data d’udienza.
  3. Se invece contesti solo vizi formali del precetto (opposizione agli atti ex art. 617) prima dell’esecuzione, la prassi variava: alcuni ritenevano comunque citazione, altri ricorso. La Riforma Cartabia ha chiarito che per i precetti su materie ordinarie si segue la via dell’atto di citazione, salvo che il titolo sia in materia di lavoro/previdenza . Quindi: di regola atto di citazione anche per motivi formali, ma rispettando il termine di 20 giorni e specificando che è ex art. 617 c.p.c. (il giudizio poi seguirà un rito più sommario).
  4. Se l’opposizione viene proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (cioè c’è un pignoramento pendente), allora va fatta con ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale dove si svolge la procedura . Questo vale sia per motivi di merito (615 co.2) sia per vizi di atti (617 co.2) in corso di causa. Il ricorso si deposita nel fascicolo dell’esecuzione, indicando le parti, i motivi e le richieste, e il G.E. fisserà l’udienza in tempi brevi.
  5. Eccezione – materia di lavoro/previdenza: se il precetto si basa su un titolo emesso in materia di lavoro (es. decreto ingiuntivo per stipendi, sentenza di lavoro) o previdenziale, l’opposizione anche prima dell’esecuzione si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro . Ciò perché si applica il rito del lavoro, più celere (art. 618-bis c.p.c.). In tal caso, invece dell’atto di citazione, si deposita un ricorso in tribunale (se di lavoro) e il giudice fissa l’udienza di comparizione.
  6. Riassumendo: opposizione ante esecuzione => di regola atto di citazione; opposizione post pignoramento => ricorso al G.E.. Importante: se l’atto di precetto indica già il giudice competente (es. “Tribunale di Roma”) quello sarà il foro dove notificare la citazione . Se il creditore ha omesso di indicarlo, la legge dice: foro del luogo di notifica . Quindi in dubbio, puoi rivolgerti al tribunale del luogo in cui hai ricevuto il precetto.
  7. Giudice competente:
    Come visto, la competenza territoriale per l’opposizione a precetto è legata al luogo di esecuzione. L’art. 480 c.p.c. co.3 rinvia a tale criterio e in mancanza di indicazione del creditore, fissa la competenza nel luogo di notifica . Dunque, il giudice competente territorialmente è in genere il Tribunale dove dovrebbe svolgersi l’esecuzione (spesso coincidente col tribunale del luogo in cui risiede il debitore, per pignoramenti mobiliari o presso terzi; o dove sono situati gli immobili, per esecuzioni immobiliari). In ogni caso, per opposizioni a precetto la competenza per materia/valore è quasi sempre del Tribunale . Anche se il credito fosse di modesto valore, le esecuzioni forzate mobiliari restano di competenza del Tribunale (nota: dal 31 ottobre 2025 è prevista – salvo proroghe – una riforma che attribuisce al Giudice di Pace competenza sulle esecuzioni mobiliari di valore fino a €10.000, ma ad oggi 2026 tale modifica è in vigore solo dal novembre 2025) . Quindi in linea generale, l’opposizione a precetto si propone avanti al Tribunale competente. Solo in casi peculiari il Giudice di Pace può essere competente (ad es. esecuzioni di modico valore su beni mobili, se la norma entra in vigore come pianificato). Nei dubbi, consultare un legale o verificare se nel precetto è indicato “giudice competente: Tribunale di X” (sicuramente sarà Tribunale se si parla di precetto su sentenza o simili).
  8. Redazione dell’atto di opposizione:
    Che sia un atto di citazione o un ricorso, l’atto dovrà contenere:
  9. Intestazione al giudice competente: ad es. “Tribunale Ordinario di ____”.
  10. Generalità delle parti: indicare l’opponente (debitore) con i suoi dati e cod. fiscale, rappresentato dal suo avvocato con indicazione di domicilio (legale o digitale PEC) , e indicare il convenuto (creditore procedente) con i suoi dati e l’eventuale domiciliatario (se nel precetto c’è elezione di domicilio o avvocato costituito).
  11. Esposizione dei fatti (Premessa in fatto): narrare sinteticamente gli eventi: es. “con atto di precetto notificato in data __ il Sig. X intimava al Sig. Y il pagamento di € __ oltre interessi e spese in forza di ____ (descrizione del titolo esecutivo)” , e poi aggiungere ogni circostanza rilevante: “si precisa che _ (ad esempio: il debitore aveva già versato parte del dovuto in data _; oppure: il titolo esecutivo risulta essere una sentenza appellata il ; etc.)”. È utile indicare i documenti di prova a supporto di ogni fatto dedotto (allegando poi i documenti).
  12. Motivi di diritto (Parte in diritto): indicare in punti chiari le ragioni giuridiche dell’opposizione . Ad esempio: “1) Inesistenza del diritto a procedere – il credito è stato estinto per pagamento in data __ come da ricevuta allegata; 2) Invalidità del titolo esecutivo – la sentenza n.__/2019 risulta sospesa dalla Corte d’Appello; 3) Vizi formali del precetto – l’atto intimato è nullo per omessa indicazione del titolo esecutivo e difetto di quantificazione, ai sensi degli artt. 480 e 125 c.p.c.”, etc. Questa è la sezione cruciale dove contestare le condizioni dell’esecuzione : si può articolare in sottoparagrafi per chiarezza (ad es. contestazione del fondamento dell’azione esecutiva, contestazione di persone legittimate, contestazione dell’oggetto). Nel fac-simile allegato più avanti troverai uno schema.
  13. Richiesta di sospensione (se necessaria): se temi che il creditore possa procedere prima che la causa sia decisa, devi inserire una esplicita istanza di sospensione . Nella citazione ex art. 615 co.1, la puoi inserire come richiesta cautelare ex art. 615, indicando i gravi motivi per cui l’esecuzione va sospesa subito . Nel ricorso ex art. 615 co.2 o 617 co.2, di solito si chiede contestualmente la sospensione ex art. 624 c.p.c. o 623 c.p.c. a seconda dei casi. Devi motivare sia il fumus boni iuris (probabilità di successo, es. evidenzi che hai prove solide del pagamento, ecc.) sia il periculum in mora (danno nell’attendere, es. la casa verrebbe venduta all’asta prima della decisione) .
  14. Conclusioni / richieste finali: l’atto termina con le conclusioni, cioè ciò che chiedi al giudice. Ad esempio: “Voglia l’Ill.mo Tribunale, previa sospensione dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c., accertare e dichiarare che il creditore opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , per i motivi dedotti, e per l’effetto dichiarare nullo e inefficace l’atto di precetto notificato in data _, con vittoria di spese di lite” . Se è opposizione agli atti, le conclusioni saranno di annullare il precetto per i vizi riscontrati. Puoi formulare anche conclusioni subordinate (es. in via principale annullare precetto per vizi formali; in via subordinata ridurre l’importo dovuto a €__ per intervenuto pagamento parziale).
  15. Indicazione del valore della causa: nelle cause di opposizione devi dichiarare il valore della causa ai fini del contributo unificato . Generalmente il valore corrisponde all’importo del precetto (o della parte contestata). Es.: “valore €50.000; contributo unificato € ____”. Se contesti solo una parte dell’importo, alcuni considerano valore quella parte; ma prudentemente spesso si considera l’intero importo del precetto.
  16. Mezzi di prova richiesti: elenca i documenti allegati (il precetto stesso, le ricevute, lettere, ecc.) e indica se richiedi prove testimoniali o altri mezzi . Ad esempio: “si deposita copia del precetto; ricevuta bonifico del ; raccomandata del ; …; si chiede ammissione prova testimoniale sui seguenti capitoli: … (nomi testimoni)”. Nelle opposizioni spesso le prove sono documentali; i testimoni possono servire ad es. per provare accordi verbali, date di conoscenza, etc.
  17. Procura alle liti: allega in calce la procura al difensore firmata dal cliente, se l’atto è a firma dell’avvocato (obbligatorio in Tribunale salvo che il valore sia entro €1.100 e la parte voglia stare da sé, ma è sconsigliato e raro in queste materie).
  18. Notifica dell’atto di opposizione:
    Una volta redatto e firmato (digitalmente, se in formato elettronico), l’atto va notificato al creditore. Se è un atto di citazione, devi notificare l’atto al creditore (presso il domicilio eletto nel precetto, o la sua PEC se obbligatoria) rispettando il termine di comparizione. Dopo la Riforma Cartabia, i termini di comparizione in Tribunale sono: almeno 120 giorni tra notifica e udienza , e il convenuto deve costituirsi 70 giorni prima . Nel tuo atto indicherai un’udienza a distanza di 120+ giorni e inviterai la controparte a costituirsi entro 70 giorni dall’udienza, con gli avvertimenti di legge (obbligo di avvocato, possibilità di gratuito patrocinio, decadenze) . Se l’atto di citazione è notificato via PEC (oggi obbligatorio se il destinatario è un avvocato o impresa con PEC pubblici elenchi), assicurati di allegare tutto e rispettare i requisiti (atto in PDF firmato digitalmente, relata di notifica firmata, ecc.) . Se devi notificare in cartaceo tramite ufficiale giudiziario (es. il creditore è persona fisica non PEC, o PEC fallita), recati all’UNEP e fai notificare.
    Se invece è un ricorso (opposizione a esecuzione/pignoramento in corso o opposizione a precetto in materia lavoro), la procedura tipica è: depositi il ricorso in tribunale e il giudice emette un decreto di fissazione udienza con termini di notifica al resistente. Dovrai quindi notificare al creditore il ricorso e il decreto entro i termini fissati, spesso brevi (es. il GE fissa udienza a 2-3 settimane, con termine fino a 7 giorni prima per notifica). Nel dubbio, chiedi in Cancelleria.
    Per la notifica al creditore, individua l’indirizzo esatto: se nel precetto c’è l’avvocato del creditore con PEC, notifica a quella PEC. Se c’è elezione di domicilio fisico, puoi notificare presso quel domicilio (o a sua PEC se nota). Se il creditore ha firmato personalmente e indicato residenza o PEC, notifica lì. Se non c’è nulla (creditore fai-da-te che però doveva indicare recapito, in difetto la legge dice notifiche in Cancelleria), potresti dover notificare presso la Cancelleria del tribunale competente . In tal caso, l’UNEP depositerà copia lì e tu avrai assolto l’onere. È importante notificare entro i termini di legge (soprattutto il 20° giorno per opposizione atti!). Se la notifica viene fatta l’ultimo giorno utile e va a buon fine successivamente, conta la data di consegna all’ufficiale giudiziario ai fini del termine (principio della notifica tempestiva per atti giudiziari). Dunque meglio agire con qualche giorno di anticipo se possibile.
  19. Iscrizione a ruolo (costituzione in giudizio):
    Dopo la notifica, dovrai costituirti in giudizio depositando l’atto presso il tribunale competente, con la prova della notifica.
  20. Se hai usato l’atto di citazione: una volta notificato, prepari la nota di iscrizione a ruolo, alleghi originali (o copie conformi se in telematico: pdf dell’atto, relazione di notifica PEC o CAD), la procura firmata, e paghi il contributo unificato dovuto (con marca o modello F23/F24 a seconda del caso). Il contributo unificato dipende dal valore della causa: ad esempio, per cause da €5.200 a €26.000 è €237; da 26k a 52k è €518; oltre 52k è €759; oltre 260k è €1.214 (importi aggiornati al 2025, possono variare). Aggiungi eventualmente marca da €27 di anticipazioni forfettarie. Se sei in condizioni di reddito per gratuito patrocinio, potresti presentare istanza per l’ammissione (anche indicato nell’atto stesso eventualmente) .
  21. Se hai un ricorso: il deposito del ricorso stesso con il decreto equivale a iscrizione. Anche lì paghi contributo (che per ricorso è stesso importi, varia solo se è esecuzione immobiliare in corso c’è un fisso, ma di solito contributo in base a valore del precetto).
  22. Tutto ormai avviene tramite Processo Civile Telematico (PCT): il tuo avvocato depositerà telematicamente l’atto nel fascicolo civile, allegando la PEC di avvenuta notifica. Riceverai dalla cancelleria il numero di ruolo (RG) della causa.
  23. Svolgimento della causa:
    Una volta iniziata, la causa di opposizione segue gli iter:
  24. Se è opposizione ante esecuzione (rito ordinario a citazione): si svolgerà come una normale causa civile. Il creditore deve costituirsi tramite avvocato depositando comparsa di risposta (entro 70 giorni prima udienza, come da avvertimenti) . All’udienza, il giudice tratterà l’eventuale istanza di sospensione: in genere può emettere un’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del precetto se ne ricorrono i presupposti (gravità, fumus). Altrimenti può rigettare la sospensione. La causa poi proseguirà con scambio di memorie, eventuale istruttoria (testimoni, documenti) e si concluderà con sentenza. Tempi: dipende dal tribunale, ma possono volerci mesi o pochi anni a seconda della complessità e dell’agenda del giudice. Se il precetto era stato sospeso, il creditore resta in stand-by; se la sospensione è negata, il creditore potrebbe pignorare, ma sapendo che c’è causa in corso (in tali casi a volte chiedono al giudice dell’esecuzione di valutare sospensione in sede esecutiva comunque, ma è complicato: in pratica, se il giudice della cognizione non ha sospeso, l’esecuzione può procedere).
  25. Se è opposizione in corso di esecuzione (rito sommario davanti G.E.): qui spesso la procedura è più snella. Il creditore può costituirsi anche in udienza. Il G.E. tende a esaminare subito la questione. Potrebbe decidere la sospensione con ordinanza. Per il merito, può scegliere se decidere lui stesso con ordinanza motivata (titolo esecutivo) oppure se la questione è complessa, potrebbe “rimettere le parti davanti a sé in sede di merito” o davanti al tribunale in composizione collegiale. La norma (art. 616 c.p.c.) oggi prevede che se il giudice dell’esecuzione è anche giudice competente a decidere nel merito (Tribunale), deve fissare un termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (trasformando l’opposizione sommaria in un giudizio a cognizione piena), riducendo i termini a comparire della metà . In pratica: il G.E., se non definisce subito, ordina al debitore di iniziare il giudizio di merito (davanti a tribunale) con atto di citazione entro tot giorni, dimezzando i termini (udienza a 60 gg e costituzione convenuto 35 gg, invece di 120/70). Questa è la cosiddetta fase di merito dell’opposizione tardiva. È un po’ tecnica, ma serve a garantire che la causa sia decisa con piene garanzie anche se iniziata in sede esecutiva.
  26. In entrambi i casi, alla fine avremo una decisione di merito: se con sentenza (opposizione 615 ante, o 617 ante, o fase di merito 616) essa sarà appellabile a Corte d’Appello entro 30 giorni (o 6 mesi dalla pubblicazione se non notificata). Se con ordinanza non appellabile (tipico di 617 post, o 615 post se non trasformata), l’unico rimedio è ricorso per Cassazione entro 60 giorni (o 6 mesi). È importante che il debitore valuti con l’avvocato il da farsi dopo la decisione: se vince, potrà chiedere le spese; se perde, può dover pagare le spese legali al creditore e l’esecuzione riprende.
  27. Esiti dell’opposizione:
  28. Accoglimento: Se l’opposizione viene accolta, totalmente o parzialmente, il provvedimento finale solitamente “annulla” il precetto (per vizi formali) oppure “dichiara inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata” per la parte contestata . Ciò significa che l’esecuzione non potrà andare avanti per quella pretesa. Ad esempio, se era opposizione totale, il creditore non potrà pignorare (e se aveva pignorato, quell’esecuzione verrà estinta). Se era parziale (es: riduzione importo), il precetto si considera valido solo fino alla cifra stabilita, e oltre è inefficace. L’opponente di solito ottiene anche la condanna alle spese a carico del creditore opposto (il giudice condanna il soccombente a rifondere le spese legali) . Se però c’erano ragioni di incertezza, può anche disporre la compensazione delle spese (ognuno le proprie) .
  29. Rigetto: Se l’opposizione viene rigettata, significa che il precetto era valido e l’esecuzione può procedere integralmente. In tal caso, se c’era stata una sospensione concessa, questa viene revocata e il creditore può immediatamente riprendere l’iter esecutivo. Il debitore-opponente sarà di norma condannato a pagare le spese di giudizio al creditore (onorari dell’avvocato del creditore, spese vive) . Queste spese possono anche essere rilevanti a seconda del valore della causa. Dunque, un’opposizione infondata può peggiorare leggermente la situazione economica del debitore (incrementando il debito di qualche migliaio di euro per spese legali) . Se l’esecuzione era solo sospesa temporaneamente, con il rigetto il creditore può subito far ripartire ad esempio la vendita del bene pignorato.
  30. Accoglimento parziale: In alcune situazioni l’opposizione può essere accolta in parte e respinta in parte. Ad esempio: il debitore contestava sia un vizio formale sia l’importo; il giudice ritiene che formalmente il precetto fosse valido ma che il debitore avesse ragione sull’eccesso di importo. In tal caso dichiarerà che l’esecuzione è ammessa solo per la somma ridotta, correggendo di fatto il precetto. Oppure può eliminare alcune voci (es. interessi non dovuti). In caso di accoglimento parziale, le spese possono essere compensate o ripartite secondo la soccombenza reciproca (ad es. ognuno paga le proprie, oppure 50/50).
    Inoltre, il giudice potrebbe rilevare errori sanabili: talora invece di annullare completamente un atto per vizio formale, il giudice invita a correggerlo. Ma nel contesto del precetto, in causa definita, di solito se c’è nullità formale lo annulla.
  31. Dopo la decisione:
    Se l’opposizione ha successo, il debitore ha guadagnato la definitiva cessazione o limitazione di quella esecuzione. Dovrà comunque vigilare: il creditore può pur sempre provare a correggere il tiro e notificare un nuovo precetto (ad es. se era stato annullato per vizio formale correggibile). Però se il motivo sostanziale era valido (debito estinto, prescrizione) il creditore non dovrebbe più poter procedere, se non appellando la decisione.
    Se invece l’opposizione è respinta, il debitore deve prepararsi ad affrontare l’esecuzione. Può valutare con il proprio legale se fare appello (se consentito) o ricorso in Cassazione, ma attenzione: l’appello non sospende automaticamente l’esecuzione. Bisogna chiedere eventualmente alla Corte d’Appello di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.), ma non è facile ottenerlo. Quindi, spesso se si perde l’opposizione, l’esecuzione riparte e magari il bene viene venduto prima che l’appello decida. Questo scenario andrebbe evitato cercando, se possibile, un accordo transattivo con il creditore durante il processo, specialmente se ci si rende conto che l’esito è incerto.
    Infine, a volte l’opposizione sortisce l’effetto di guadagnare tempo che il debitore può usare per trovare un accordo, reperire fondi o eventualmente intraprendere procedure concorsuali (es. piano di rientro, concordato, ecc.). Molti creditori, di fronte a un’opposizione (specie se con richiesta di sospensione accolta), sono disposti a negoziare un pagamento rateale o a saldo ridotto, pur di non attendere anni di causa dall’esito incerto. Quindi l’opposizione può rivelarsi un utile strumento per spingere le parti a un tavolo: il debitore ottiene una dilazione o uno sconto, il creditore ottiene qualcosa senza continuare a litigare. Naturalmente ciò dipende dalle circostanze e dalla disponibilità delle parti.

Abbiamo dunque delineato l’iter. Di seguito, applichiamo questi principi ad alcuni casi pratici tipici, per vedere come impostare un’opposizione nelle diverse situazioni (debiti bancari, fiscali, tra privati, ecc.).

Casi particolari di opposizione a precetto (esempi pratici)

In questa sezione esaminiamo alcune situazioni frequenti in cui un debitore può trovarsi a dover opporsi a un precetto, evidenziando le peculiarità di ciascun caso. Gli esempi riguardano: debiti bancari/finanziari, cartelle esattoriali e crediti fiscali, obbligazioni tra privati/commerciali (includendo famiglie, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi). Per ognuno vedremo quali motivi di opposizione sono tipici e se vi sono normative specifiche da considerare.

Precetto su crediti bancari e finanziari (mutui, prestiti, titoli di credito)

Scenario: Una famiglia o un’impresa ha stipulato un mutuo ipotecario con la banca, ma è morosa da diversi mesi. La banca, ottenuto il titolo esecutivo (ad es. un contratto di mutuo fondiario notarile che per legge è titolo esecutivo, oppure un decreto ingiuntivo se il contratto non era esecutivo), notifica un atto di precetto intimando il pagamento dell’intero debito residuo. Oppure un soggetto ha firmato delle cambiali o un assegno che poi non ha pagato, e si vede recapitare un precetto basato su tali titoli di credito protestati.

Peculiarità legali: I crediti bancari presentano alcune specificità: – I mutui fondiari (disciplinati dal T.U. Bancario, d.lgs. 385/1993, art. 38 e segg.) danno alla banca il diritto di esecuzione rapida sull’immobile ipotecato. Il contratto di mutuo fondiario, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è esso stesso titolo esecutivo . In caso di inadempimento (di solito 7 rate anche non consecutive ai sensi art. 40 TUB), la banca può notificare precetto e procedere a pignorare l’immobile, senza bisogno di passare dal giudice per una sentenza. Tuttavia, esiste una particolarità: l’art. 41 TUB prevedeva (fino a modifiche del 2016) che il giudice potesse subordinare la sospensione dell’esecuzione in caso di opposizione al versamento da parte del debitore delle rate scadute. Questa norma era a tutela delle banche per evitare sospensioni “facili” nelle esecuzioni fondiarie. Dopo la riforma, rimane l’idea che nel mutuo fondiario, se il debitore vuole ottenere una sospensione, spesso deve versare almeno le somme non pagate per dimostrare buona fede. In opposizione, quindi, il debitore su mutuo difficilmente ottiene sospensioni se non offre di coprire l’arretrato (almeno quello non contestato). Inoltre, se il giudice sospendesse ingiustificatamente, la banca potrebbe perdere benefici (ad esempio, c’è dibattito se la sospensione faccia decadere la banca dal beneficio fondiario, costringendola a un finanziamento ordinario). – Spesso nei rapporti bancari il debitore può eccepire clausole abusive o tassi usurari. Ad esempio, contestare che il tasso di mora applicato è superiore ai limiti antiusura, o che sono stati capitalizzati interessi in modo illegittimo (anatocismo). Queste difese possono essere sollevate anche in opposizione a precetto, ma attenzione: se il titolo è una sentenza o un decreto passato in giudicato, quelle questioni dovevano essere fatte valere prima. Se invece il titolo è contrattuale (mutuo firmato) o cambiario, il giudice dell’esecuzione può valutarle: Cass. S.U. 402/2011 ha ammesso che nel processo esecutivo si possano far valere cause di nullità radicale del contratto – come l’usura – se immediatamente rilevabili e di ordine pubblico . Ciò per evitare di eseguire titoli basati su cause illecite. Quindi un’opposizione all’esecuzione può basarsi su “il contratto di mutuo è nullo per usura” con prova evidente (perizia), portando a sospendere l’esecuzione . – Assegni e cambiali: questi titoli, se protestati o con dichiarazione di rifiuto del pagamento, sono titoli esecutivi. Il precetto su cambiale/assegno può essere opposto principalmente per: falsità della firma (se il debitore sostiene di non aver mai firmato quel titolo), mancata presentazione nei termini (assegno non presentato entro 8 giorni su piazza o 15 fuori piazza – perde esecutorietà se non protestato; cambiale non presentata entro la scadenza – ma di solito il protesto sana per esecuzione), prescrizione del titolo cambiario (assegno si prescrive come azione esecutiva in 6 mesi + 6 di proroga; cambiale in 3 anni o 1 anno interessi, a seconda). Ad esempio, se arriva precetto su un assegno datato 2020 e protestato, il debitore nel 2026 può eccepire la prescrizione cambiaria (l’azione esecutiva su assegno si prescrive in 6 mesi dall’ultimo giorno utile per presentazione, ma c’è una sospensione di 60 giorni per Covid nel 2020 e proroghe, supponiamo comunque scaduta). In opposizione, il debitore chiederà di dichiarare inefficace il precetto perché l’assegno non può più essere fatto valere (creditore eventualmente può solo agire con causa ordinaria di arricchimento, ma non via esecuzione cambiaria). – Se la firma è falsa (ad esempio assegno rubato e falsificato), l’opposizione è doverosa: il debitore dice “non è titolo nei miei confronti perché non ho mai emesso quell’assegno”. Dovrà quasi sicuramente far seguire una querela di falso sul titolo se il creditore insiste sulla genuinità. L’onere di provare la falsità ricade sul debitore, magari con una perizia grafologica. Queste cause possono essere lunghe, e se il debitore perde (la firma era sua) pagherà spese e magari anche i costi peritali . Se invece prova la falsità, l’esecuzione viene annullata totalmente perché manca il titolo nei suoi confronti . – Un’altra difesa su assegni: a volte si invocano accordi di postdatazione (assegno postdatato come cambiale): la Cassazione ha ritenuto comunque valido l’assegno postdatato come titolo esecutivo dopo il protesto, quindi non è una difesa efficace dire “era postdatato” . – Fidi bancari e interessi: se il precetto include interessi calcolati su scoperti di conto o mutui, il debitore può far verificare con un tecnico se vi sono interessi non dovuti per superamento soglia usura o per anatocismo illegale. In caso affermativo, può opporsi chiedendo di stornare tali interessi. Questo è un tipico motivo di contestazione parziale (quantum), quindi opposizione all’esecuzione ex 615. Spesso il giudice ridurrà il dovuto ma non annullerà l’intero precetto . – Clausole penali o spese forfettarie vessatorie: ad esempio nei contratti di finanziamento al consumo ci possono essere penali di ritardo elevate, o addebiti di €100 per sollecito. Un consumatore debitore può invocare la vessatorietà ex Codice del Consumo di tali clausole in opposizione, specie dopo la sentenza S.U. 9479/2023 . Il giudice dell’esecuzione può disapplicare la clausola abusiva e ridurre il dovuto. Anche questo è un motivo che non travolge il titolo interamente, ma riduce l’importo (motivo di merito parziale).

Esempio pratico: La Famiglia Rossi ha un mutuo sulla prima casa. Dopo 5 anni, per difficoltà economiche, smette di pagare le rate. La banca, senza passare dal giudice, notifica alla famiglia un precetto di €150.000 (debito residuo + interessi di mora e spese) minacciando pignoramento dell’immobile. I coniugi Rossi si rivolgono a un avvocato. L’avvocato verifica che il tasso di mora contrattuale è del 12%, mentre il tasso soglia antiusura all’epoca era 10%. Inoltre nota che il conteggio include €5.000 di penale per decadenza dal beneficio del termine e €3.000 di “spese legali forfettarie”. Propone un’opposizione all’esecuzione ante pignoramento. Nell’atto di citazione ex art. 615 c.p.c. indica: 1) nullità parziale della clausola di interessi di mora per usura (chiede di rideterminare il dovuto senza tali interessi); 2) natura vessatoria della penale di €5.000 ex art. 33 Cod. Consumo (i Rossi sono consumatori), chiedendone l’annullamento; 3) eccessività delle spese forfettarie (le cita come non documentate). Chiede la sospensione dell’esecuzione evidenziando che c’è fumus (usura è riscontrabile, clausola forse nulla) e periculum (perdere la casa). Il giudice, visto che la casa è l’abitazione dei debitori e ci sono indizi di tassi oltre soglia, sospende il pignoramento. La causa va avanti con una CTU contabile. Alla fine, il tribunale accerta che: senza interessi usurari e penale, il debito residuo è €130.000 e non €150.000; dichiara quindi che i Rossi devono €130k, non €150k. Non annulla il precetto intero ma lo riduce all’importo corretto . Condanna la banca a rifondere in parte le spese legali ai Rossi (perché la banca aveva effettivamente preteso più del dovuto). I Rossi a quel punto trattano con la banca e trovano un accordo di saldo a €120k, evitando la vendita della casa.

Precetto su cartelle esattoriali e crediti fiscali (Agenzia Entrate Riscossione)

Scenario: Un lavoratore autonomo o una famiglia riceve da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) (ex Equitalia) un’intimazione di pagamento per somme relative a cartelle esattoriali non pagate (tasse, contributi previdenziali, multe). L’“intimazione di pagamento” prevista dall’art. 50 DPR 602/1973 è in pratica l’equivalente di un precetto nel sistema di riscossione coattiva fiscale: viene notificata quando è trascorso oltre un anno dall’ultima notifica di cartella senza che sia iniziata l’esecuzione , e intima il pagamento entro 5 giorni, pena l’avvio di esecuzione (espropriazione).

Oppure, in altri casi, il contribuente potrebbe saltare l’intimazione e ricevere direttamente un atto di pignoramento esattoriale (es. pignoramento immobiliare o presso terzi) basato su cartelle a suo tempo notificate.

Peculiarità legali: La riscossione esattoriale ha regole proprie e una ripartizione di giurisdizione particolare: – Titolo esecutivo e precetto unificati: La cartella esattoriale funge essa stessa sia da titolo esecutivo che da precetto . Infatti contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni (come precetto) e si basa su un ruolo esecutivo (titolo). Decorso il termine, la cartella è esecutiva. Tuttavia, se l’agente della riscossione non procede entro 1 anno, deve notificare la intimazione di pagamento (che dà altri 5 giorni) . – Giurisdizione: Le questioni riguardanti la legittimità sostanziale del tributo (se la tassa è dovuta, calcolo, esenzioni, ecc.) rientrano nella competenza del giudice tributario (Commissioni Tributarie, ora ridenominate “Corti di Giustizia Tributaria”). Una cartella va impugnata in Commissione entro 60 giorni per vizi sostanziali o notificatori iniziali. Ma le questioni relative alla fase esecutiva post-cartella competono al giudice ordinario. La Corte Costituzionale e le Sez. Unite Cassazione hanno stabilito che la linea di confine è la notifica della cartella: tutto ciò che succede fino a quel momento (compresi vizi della cartella stessa) è materia tributaria; ciò che attiene alla fase successiva (intimazione, pignoramento) è materia ordinaria se si tratta di far valere fatti estintivi sopravvenuti o vizi formali dell’esecuzione . In particolare, Cass. S.U. n. 7822/2020 ha chiarito che: – Spetta al giudice tributario conoscere dei fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella o intimazione (se validamente avvenute) . Quindi se l’intimazione di pagamento viene notificata e il contribuente vuole dire “il tributo non era dovuto” o “mi spettava un’esenzione”, è un tema di merito tributario e sarebbe tardivo se non impugnato prima. – Spetta al giudice ordinario conoscere delle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo in sé (indipendentemente dalla validità degli atti presupposti) e dei fatti estintivi/modificativi successivi alla notifica della cartella/intimazione . In sintesi, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 può essere fatta valere davanti al giudice ordinario per esempio per: prescrizione sopravvenuta del credito tributario, avvenuto pagamento post-cartella, vizi propri dell’intimazione. – Un punto cruciale: se la cartella non è mai stata notificata, e la prima cosa che il contribuente riceve è l’intimazione di pagamento (o il pignoramento), cosa fare? La giurisprudenza ha oscillato, ma S.U. 2021 n. 21642 ha detto: se la cartella non fu notificata, l’intimazione funge da primo atto utile, e se l’opposizione verte su fatti fino alla cartella, rimane tributaria, però c’è anche orientamento che in tal caso (mancata notifica atti presupposti) il giudice ordinario può conoscere della regolarità formale di tale notifica mancante . In pratica, molti contribuenti fanno opposizione al giudice ordinario dicendo: “la cartella non mi fu mai notificata, quindi l’intimazione è nulla perché manca presupposto” – Cass. 1656/2016 (citata prima) ha qualificato ciò come opposizione agli atti ex art. 617, da fare entro 20 giorni . Se uno invece puntasse a dire “cartella mai notificata = tributo non dovuto” rischia di sconfinare in materia tributaria (che però sarebbe decaduta se non impugnata in 60 gg). Il confine è sottile. Diciamo così: se ricevi intimazione senza aver avuto cartella, nel dubbio presenti sia ricorso alla Commissione Tributaria (per nullità cartella non notificata) sia opposizione al giudice ordinario (per nullità intimazione) entro i termini. Così sei coperto, poi decideranno sulla giurisdizione. – Termini di prescrizione: Molti tributi hanno prescrizioni più brevi dei 10 anni ordinari. Ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in 5 anni (sent. Corte Cost. 63/2020); le multe stradali in 5 anni; l’IVA, IRPEF ecc. dopo cartella sono 10 anni (ma c’è contenzioso se 5 o 10 a seconda se definita). Comunque, spesso succede che passino diversi anni tra cartella e precetto esattoriale. Se sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima notifica valida, il contribuente può opporre prescrizione del credito. Questo è considerato fatto estintivo successivo alla notifica cartella, quindi di competenza del giudice ordinario . Cass. S.U. 34447/2019 ha detto che dopo cartella definita, l’inesistenza sopravvenuta del diritto per prescrizione va all’ordinario . Quindi l’opposizione ex art. 615 per prescrizione è ammissibile. Esempio: precetto di AER nel 2026 per IRPEF 2015 di cui cartella notificata nel 2016 – se dopo il 2016 non c’è stata alcuna intimazione o atto interruttivo, i 10 anni potrebbero essere decorsi (o 5 se si discute applicazione breve), quindi si oppone per intervenuta prescrizione. – Vizi dell’intimazione di pagamento: L’intimazione deve indicare le cartelle e gli importi e rispettare i requisiti di legge. Se ad esempio non elenca bene le cartelle, o viene notificata oltre i termini, si può opporre ex 617 (entro 20 gg). Un caso comune: l’art. 50 DPR 602/73 dice che se sono passati più di 1 anno dalla cartella, serve intimazione; se l’Agente pignora senza aver intimato, quell’atto è nullo. Oppure se intima ma poi non pignora entro 180 giorni, quell’intimazione perde efficacia (norma interna). Non di rado si impugna un pignoramento esattoriale perché preceduto da intimazione scaduta (oltre 180 gg), considerandolo vizio procedurale (qui andrebbe colto con opposizione atti in 20 gg dal pignoramento). – Sospensione amministrativa o giudiziale: se il contribuente ha chiesto e ottenuto una sospensione (ad esempio da parte dell’ente impositore per riesame in autotutela, o dal giudice tributario in pendenza di ricorso), e nonostante ciò l’agente ha notificato precetto/intimazione, si può opporre ex 615 sostenendo che il diritto di procedere è temporaneamente sospeso. Anche se non è proprio un’estinzione, è un fatto impeditivo. Documentare il provvedimento di sospensione. – Rateizzazione: se il contribuente ha ottenuto una rateizzazione della cartella e sta pagando le rate, l’agente della riscossione non può procedere. Un precetto in vigenza di piano di dilazione è illegittimo. Bisogna opporsi mostrando l’ammissione alla dilazione e i pagamenti in corso (in genere l’agente stesso sospende). Comunque, l’opposizione lo farebbe annullare perché prematuro. – Impignorabilità prima casa: per debiti fiscali, la legge (art. 76 DPR 602/73) vieta di espropriare l’abitazione principale del debitore se è l’unico immobile di proprietà, non di lusso, e il debito è sotto €120.000. Se arriva precetto (intimazione) per un debito fiscale e l’unico bersaglio sarebbe la prima casa protetta, il debitore potrebbe opporsi chiedendo di dichiarare inibita l’esecuzione su quell’immobile per legge. Questo è però più rilevante in fase di pignoramento (se ci provano, si fa opposizione all’esecuzione).

Esempio pratico: Il Sig. Bianchi, artigiano, riceve nel 2026 un’intimazione di pagamento da Agenzia Entrate-Riscossione per €25.000, relativo a 3 cartelle: una del 2018 (IRPEF 2014), una del 2019 (IVA 2015), una del 2020 (INPS 2015). Bianchi sostiene di non aver mai ricevuto le cartelle del 2018 e 2019, mentre ricorda di aver ricevuto quella INPS nel 2020. Inoltre, ritiene che i contributi INPS siano ora prescritti (sono passati oltre 5 anni). Cosa può fare? Entro 20 giorni dalla notifica dell’intimazione (precetto fiscale) presenta un’opposizione al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., chiedendo: – in via principale, dichiarare che non si può procedere perché le cartelle 2018 e 2019 non furono notificate (violazione del diritto di difesa) e dunque il credito non è esigibile; – inoltre, che il credito INPS 2015 è prescritto essendo decorsi 5 anni senza atti interruttivi adeguati; – in via subordinata, annullare l’intimazione per vizi di notifica delle cartelle (profilo formale). Contestualmente, per prudenza, Bianchi potrebbe anche presentare un ricorso alla Corte Tributaria (giurisdizione tributaria) per far dichiarare nulle le stesse cartelle 2018 e 2019 per omessa notifica, chiedendo eventualmente la sospensione. Così copre entrambi i fronti, sebbene l’intervento del giudice tributario su atti così vecchi sia dubitabile (fuori termine, a meno di vizio di notifica che riapre). Il giudice ordinario innanzitutto esamina la giurisdizione: per la parte di prescrizione INPS è certamente competente (credito previdenziale post-cartella, fattispecie ordinaria) . Per la parte di omessa notifica delle cartelle, potrebbe dire che quello è vizio di notifica di atti presupposti: dottrina e Cass. indicano che contestare la notifica della cartella in sede di intimazione è opposizione agli atti ex 617 (20 gg dal saputo) . Bianchi ha comunque rispettato i 20 gg. Il giudice ordinario quindi può decidere: o accoglie lui per vizio formale (cartelle mai notificate => annulla intimazione e atti successivi ) oppure potrebbe ritenere che è tema tributario (poco probabile a questo punto). Supponiamo che il giudice accerti che effettivamente le cartelle 2018 e 2019 risultano notificate ad un indirizzo dove Bianchi non risiedeva (vizio insanabile). E accerti pure che per i contributi INPS 2015 (cartella 2020) sono passati 6 anni senza atti dopo la notifica. Allora potrà accogliere l’opposizione dichiarando che l’esecuzione non può procedere: in parte perché le prime due cartelle non sono valide (annulla l’intimazione per quelle somme) e in parte perché la terza è prescritta. In pratica, dichiarerà che Bianchi nulla deve più per quei ruoli, annullando l’intimazione . AER dovrà anche pagare le spese. Se invece il giudice fosse incerto su giurisdizione per le prime due, potrebbe limitarsi a dichiarare prescritta la terza e dire su resto manca giurisdizione (demandando al giudice tributario per la nullità cartelle). In tal caso Bianchi dovrebbe far valere quell’aspetto in Commissione, sperando di superare la decadenza grazie al vizio di notifica (la Commissione a volte dice che cartella mai notificata = si impugna quando se ne ha conoscenza, c’è giurisprudenza difforme). Conclusione: i debiti fiscali sono un terreno insidioso; spesso è consigliabile farsi assistere sia da un tributarista sia da un civilista per coordinare le azioni correttamente.

Precetto su obbligazioni tra privati (sentenze civili, decreti ingiuntivi, assegni di mantenimento, ecc.)

Scenario: Un piccolo imprenditore ha perso una causa civile contro un fornitore e, ottenuta una sentenza di condanna esecutiva, il fornitore gli notifica precetto. Oppure Tizio ha prestato soldi a Caio, ha una scrittura privata autenticata di riconoscimento di debito (che è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), e la usa per precettare Caio. O ancora, in ambito familiare: l’ex coniuge notifica un precetto per arretrati di assegno di mantenimento dovuti dal 2019 al 2021 in base alla sentenza di divorzio.

Peculiarità legali: In queste situazioni il titolo esecutivo esiste ed è solitamente giudiziale o stragiudiziale: – Sentenze civili di condanna: se sono passate in giudicato (definitive) non si può contestare il merito; l’opposizione può solo basarsi su fatti sopravvenuti (es. pagamento dopo la sentenza, transazione post-sentenza, prescrizione del diritto di esecuzione se son passati oltre 10 anni dal passaggio in giudicato). Se invece la sentenza è di primo grado ed è provvisoriamente esecutiva ma pendente appello, il debitore potrebbe aver chiesto sospensione in appello (art. 283 c.p.c.). Se la Corte d’Appello ha concesso la sospensione dell’esecutorietà, quell’ordinanza è un fatto sopravvenuto che impedisce l’esecuzione: può essere opposto un precetto su sentenza sospesa, chiedendo al giudice dell’esecuzione di dichiararlo inefficace. Se invece l’appello è pendente ma non c’è sospensione, la sentenza è esecutiva e il precetto è legittimo: l’unica è provare a opporre se ci sono motivi nuovi (difficile) o sperare in una sospensiva. In tali casi, conviene presentare al giudice del precetto l’istanza di sospendere in attesa che l’appello decida, ma è improbabile ottenerlo perché equivarrebbe a una sospensione parallela (di solito dicono di rivolgersi alla Corte d’Appello). – Decreti ingiuntivi non opposti: diventano definitivi trascorsi 40 giorni senza opposizione. A quel punto il debitore non può contestare nulla del merito in opposizione a precetto, tranne eccepire eventuali cause sopravvenute o la nullità della notifica del decreto stesso (se ad es. non l’ha mai ricevuto e ne viene a conoscenza col precetto). Se uno non ha opposto il DI per dimenticanza ma poi riceve precetto, non può usare l’opposizione a precetto come surrogato dell’opposizione tardiva (a meno che ricorrano casi particolari, come l’essere consumatore con clausole abusive non esaminate – vedi Cass. S.U. 9479/2023 citata). Dovrebbe semmai chiedere opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al giudice che ha emesso il DI, provando che la notifica gli è arrivata tardivamente o non per colpa sua. Quella è la sede per rimettere in discussione il decreto. Nel frattempo, potrebbe chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere, segnalando che ha presentato opposizione tardiva con istanza di sospensione lì. Se il giudice dell’esecuzione vede che c’è un procedimento in corso sull’efficacia del titolo, potrebbe sospendere in via di autotutela, ma non è scontato. – Obbligazioni contrattuali con titoli esecutivi stragiudiziali: esempi: atto notarile di riconoscimento di debito, contratto di locazione con clausola esecutiva per canoni, verbale di conciliazione giudiziale, lodo arbitrale reso esecutivo. Questi titoli hanno forza esecutiva. Il debitore può opporsi argomentando se il credito non è dovuto (magari perché la condizione del contratto non si è verificata, o ha risolto il contratto, ecc.). Ad esempio, un verbale di conciliazione in cui Tizio si impegnava a pagare €10.000 in rate; Tizio ne paga 8, e Caio precetta l’intero 10 per inadempimento: Tizio potrà opporre che è risolto solo in parte, o che la clausola va interpretata – ma spesso è precluso ridiscutere il contenuto di un accordo esecutivo a meno di ambiguità. In un contratto di locazione, se il locatore precetta per canoni arretrati su base del contratto registrato, il conduttore può opporre ad es. che ha pagato in nero (rischioso), o che ha fatto lavori compensabili, etc., ma queste difese sono di merito del rapporto contrattuale e può farle valere. Il giudice deciderà se quell’accordo implicava qualcos’altro. – Assegni di mantenimento e cause di famiglia: le decisioni del tribunale in separazioni e divorzi, per gli obblighi di mantenimento, sono titoli esecutivi. Se Tizio non paga l’assegno mensile all’ex coniuge, quest’ultimo può precettare cumulo di arretrati. Difendersi in questi casi è difficile perché il titolo (sentenza o omologa) è chiaro: “pagare tot al mese”. Il debitore potrebbe opporre: – di aver già versato alcune somme (mostrando ricevute di bonifici) – se l’ex coniuge non ne ha tenuto conto; – che i figli hanno raggiunto l’indipendenza economica prima, quindi quell’obbligo sarebbe cessato (ma tecnicamente, finché non interviene un provvedimento di modifica, l’obbligo rimane; però se un figlio è diventato autosufficiente a certa data, il debitore potrebbe chiedere retroattivamente dichiarare non dovuto da quel momento – giuridicamente è complesso, di solito si chiede la modifica da lì in avanti, non retroattiva). – Oppure eccezioni procedurali: se il provvedimento non era definitivo su arretrati, etc. In generale, meglio rivolgersi al giudice della famiglia per adeguare l’assegno piuttosto che opporsi all’esecuzione, salvo errori contabili.

Esempio pratico 1 (sentenza civile): La Società Alfa viene condannata in primo grado a pagare €50.000 a Beta. Alfa appella, ma la sentenza è provvisoriamente esecutiva. Beta notifica precetto. Alfa, non avendo liquidità, non paga e valuta l’opposizione. Motivi? Merito no, perché la sentenza c’è (anche se appellata). Alfa però scopre che Beta nel frattempo ha ceduto il credito a Gamma (c’è stata notifica di cessione). Il precetto è stato però fatto da Beta, che forse non era più creditore. Alfa potrebbe opporre che Beta non aveva legittimazione attiva (non era più titolare del credito al momento del precetto). Questo è un motivo di merito (contestazione soggettiva) – opposizione 615. Il giudice dovrà verificare se la cessione del credito era notificata prima del precetto: se sì, Beta non poteva agire, precetto nullo; se Beta ha agito fraudolentemente nonostante cessione, l’opposizione verrebbe accolta dichiarando nullo il precetto e magari Beta condannata a spese. Gamma poi rifarà precetto a nome suo. Oppure, se emergono dubbi, il giudice potrebbe dire che la cessione non era perfetta, dipende. Intanto Alfa guadagna tempo. (Attenzione: la legittimazione del cessionario va valutata – se Beta aveva venduto il credito, era decaduto dal diritto). Se invece Alfa non avesse questo argomento, potrebbe solo chiedere sospensione all’appello. L’opposizione esecuzione non gli darebbe granché. Quindi scenario come questo, a parte la cessione, l’opposizione è debole.

Esempio pratico 2 (assegno alimentare): Il Sig. Rossi deve dare €500/mese all’ex moglie dal 2019, ma ha pagato solo saltuariamente fino al 2022. Nel 2026 riceve precetto per arretrati di €20.000. Rossi sa di dover pagare, ma contesta la somma: secondo lui, l’ex moglie ha calcolato 40 mesi * €500 = €20.000 senza considerare €5.000 che lui le versò in contanti in due tranche (ma senza ricevute) e altri €1.000 che pagò al figlio per conto della ex (bollette, ecc.). In opposizione, Rossi può sostenere di aver parzialmente adempiuto e chiede scomputo di quelle somme. Problema: mancano prove documentali. Può offrire testimonianze (difficile: la ex negherà). Il giudice in questi casi tende ad essere rigoroso: se non c’è traccia, è duro. Rossi può però produrre estratti conto per provare un bonifico di €1.000 fatto al figlio col riferimento, e un amico testimone del contante. È incerto. Forse riesce a farsi riconoscere una parte. Inoltre, Rossi fa valere che dal gennaio 2023 il figlio maggiorenne per cui pagava metà assegno ha iniziato a lavorare e la ex moglie percepisce stipendio maggiore. Ma questo avrebbe dovuto portarlo a chiedere la revisione in tribunale, non può decidere lui di non pagare. In opposizione all’esecuzione, un giudice ordinario non può modificare retroattivamente l’assegno stabilito dal giudice della famiglia . Quindi quel motivo non è accoglibile: il giudice esecuzione dirà “finché non cambiato, doveva pagare, anche se il figlio lavora”. Scenario: la sua opposizione potrebbe essere accolta solo parzialmente (forse per €1.000 documentato), e rigettata per il resto. Risultato: dovrà comunque pagare quasi tutto e anche le spese, salvo forse una compensazione parziale. Forse non ne valeva la pena, meglio se tentava accordo con ex ridiscutendo e formalizzando.

Conclusione sui casi pratici: Ogni situazione va valutata singolarmente. Il comune denominatore è: verifica se il precetto è corretto (importi, requisiti) e se il diritto di procedere è effettivo (debito ancora dovuto? titolo valido? tempi rispettati? soggetti legittimati?). Poi scegliere la strada: opposizione immediata se ci sono appigli; oppure negoziazione se le chance legali sono scarse (per evitare aggravi).

Nei prossimi paragrafi presentiamo una sessione di Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti, e infine un fac-simile di atto di opposizione per dare un riferimento pratico di come è strutturato un atto giudiziario di questo tipo.

Domande Frequenti (FAQ) sull’opposizione a precetto

Domanda: Cos’è esattamente un atto di precetto?
Risposta: È l’atto con cui il creditore intima formalmente al debitore di adempiere entro un termine (minimo 10 giorni) sulla base di un titolo esecutivo, avvertendo che in mancanza si procederà con l’esecuzione forzata . In sostanza, è l’ultimo sollecito legale prima del pignoramento. Non proviene da un giudice, ma dal creditore stesso (di solito tramite avvocato) ed ha una forma prevista dalla legge . Se il debitore paga entro il termine, evita l’esecuzione; se non paga né si oppone, il creditore può procedere passati i 10 giorni.

Domanda: Quando e perché dovrei fare opposizione a un precetto?
Risposta: Dovresti valutare l’opposizione se ritieni che il precetto sia ingiusto o errato. Ad esempio, se hai già pagato in tutto o in parte il debito intimato; se il credito non è più dovuto (perché prescritto o perché il titolo è decaduto); se ci sono errori formali nel precetto (importi sbagliati, mancanza di requisiti, notifica irregolare); se il creditore non aveva diritto di eseguire (perché ad esempio il titolo non è definitivo o il creditore non è più titolare del credito). In tutti questi casi, l’opposizione serve a far valere le tue ragioni davanti a un giudice e potenzialmente bloccare l’esecuzione. Va presentata tempestivamente: idealmente entro i 10 giorni o comunque prima che inizi il pignoramento, oppure entro 20 giorni se si tratta di vizi formali del precetto . Se invece riconosci che il debito è dovuto e il precetto è corretto, fare opposizione solo per prendere tempo può esporti a ulteriori spese (verrai con ogni probabilità condannato alle spese legali).

Domanda: Devo aspettare il pignoramento per oppormi?
Risposta: No. Anzi, è spesso consigliabile opporsi prima che inizi il pignoramento. L’opposizione “preventiva” (prima dell’esecuzione) evita che si avvii l’iter esecutivo e che tu debba anche subire atti di aggressione sui beni . Puoi agire già dopo aver ricevuto il precetto, senza attendere lo scadere dei 10 giorni. Presentando opposizione subito (specie se chiedi contestualmente la sospensione), potresti ottenere dal giudice un provvedimento che impedisce al creditore di procedere nelle more della causa . Se invece aspetti il pignoramento, l’opposizione è ancora possibile ma ormai l’esecuzione sarà partita, con possibili maggiori costi e complicazioni (e come visto, con meno gradi di giudizio in alcuni casi). In breve: se hai motivi validi, non attendere il pignoramento.

Domanda: Qual è il termine per fare opposizione a un precetto?
Risposta: Dipende dal tipo di opposizione: – Per vizi formali del precetto (opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.), il termine è 20 giorni dalla notifica del precetto . Questo termine è perentorio: trascorso, decadi dal potere di far valere quei vizi. (Eccezione: se non hai proprio ricevuto il precetto e ne vieni a conoscenza dopo, i 20 giorni decorrono dalla conoscenza effettiva, ma è una situazione particolare da valutare caso per caso) . – Per motivi di merito (opposizione all’esecuzione ex art. 615), prima che inizi l’esecuzione non c’è un termine breve fisso, ma devi proporla prima che il creditore avvii il pignoramento. È sconsigliato aspettare oltre i 10 giorni del precetto; molti suggeriscono di stare entro quel periodo o poco più . Se invece l’esecuzione è già iniziata, devi opporre entro al massimo l’ordinanza di vendita (dopo, diventa inammissibile salvo fatti nuovi) . Quindi, praticamente, se ti pignorano un bene, hai tempo fino a prima che venga disposto l’incanto o l’assegnazione. In sintesi: 20 giorni per vizi di forma; il prima possibile (comunque non oltre l’avvio/prime fasi dell’esecuzione) per motivi di sostanza.

Domanda: Devo rivolgermi a un avvocato per l’opposizione?
Risposta: Sì, nella maggior parte dei casi è necessario l’avvocato. Le opposizioni a precetto sono cause civili che si svolgono davanti al Tribunale, dove la rappresentanza tecnica di un avvocato è obbligatoria (art. 82 c.p.c.), eccetto per cause di valore inferiore a €1.100 dove teoricamente si potrebbe stare da soli. Tuttavia, è fortemente consigliato farsi assistere da un avvocato specializzato in esecuzioni: la materia è complessa (richiede conoscenza di termini, competenza, atti da depositare telematicamente, etc.), inoltre un errore procedurale può farti perdere la causa per un vizio formale. L’avvocato saprà redigere correttamente l’atto di opposizione e seguire l’iter in tribunale. Se hai problemi economici, puoi valutare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), se rientri nei limiti di reddito previsti: in tal caso le spese legali sono a carico dello Stato e tu non paghi l’avvocato (ci sono moduli da presentare, l’avvocato può aiutarti) .

Domanda: L’opposizione sospende automaticamente l’esecuzione?
Risposta: No, non automaticamente. L’opposizione a precetto di per sé non blocca il decorso dei 10 giorni né impedisce al creditore di procedere oltre. Per ottenere un “congelamento” dell’esecuzione devi chiedere espressamente al giudice una sospensione (inibitoria). Ci sono apposite norme: l’art. 615 c.p.c. consente al giudice dell’opposizione di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo o del precetto se ci sono gravi motivi ; l’art. 623 c.p.c. consente la sospensione degli atti esecutivi. Quindi nel tuo atto di opposizione devi includere un’istanza di sospensione e motivarla (spiegando il fumus boni iuris, cioè che hai probabilità di vittoria, e il periculum in mora, cioè il danno nel far proseguire l’esecuzione, ad esempio rischio di vendita immobile, etc.) . Il giudice valuterà in una prima udienza (o d’urgenza in Camera di consiglio) se sospendere. Fino a quando la sospensione non è concessa, il creditore potrebbe tecnicamente procedere. In pratica, molti creditori attendono l’udienza se sanno dell’opposizione, ma non è garantito. Quindi, per massima cautela: presenta l’opposizione il prima possibile e notifica l’atto al creditore; se ottieni un decreto di sospensione inaudita altera parte, notifica subito anche quello. Ricorda che se la sospensione viene negata, l’esecuzione continuerà durante la causa.

Domanda: Cosa succede se vinco l’opposizione?
Risposta: Se l’opposizione viene accolta, il precetto viene annullato (per vizi formali) oppure viene dichiarato che il creditore non ha diritto di procedere all’esecuzione (in tutto o in parte) . In pratica, il giudice ti dà ragione e l’esecuzione non potrà andare avanti per quella pretesa. Se c’era un pignoramento pendente, verrà dichiarato improcedibile e verrà estinto. Se ancora non c’era, il creditore dovrà rinunciare o, al massimo, potrà ritentare correggendo l’errore (ad esempio, rifare un precetto valido, se l’accoglimento era per un vizio sanabile; oppure ri-notificare il titolo; ma se hai vinto sul merito – tipo debito non dovuto – allora la sua pretesa è definitivamente preclusa, salvo appello). Inoltre, normalmente il giudice condanna il creditore a rimborsarti le spese legali che hai sostenuto . Quindi il tuo avvocato sarà pagato (in tutto o in gran parte) dal creditore soccombente, con sentenza. Tieni però presente: l’altra parte può sempre impugnare (appello o cassazione, a seconda dei casi) se ritiene la decisione errata, prolungando la disputa. Ma intanto tu avrai bloccato l’esecuzione.

Domanda: E se perdo l’opposizione?
Risposta: Se l’opposizione viene respinta, significa che il giudice ha ritenuto valido il precetto e legittima l’esecuzione. In tal caso, l’esecuzione riprende o prosegue: se c’era una sospensione, viene revocata; il creditore potrà immediatamente procedere a pignorare o, se l’aveva già fatto, portare a termine la vendita/assegnazione. In più, di regola verrai condannato a pagare le spese processuali al creditore . Ciò include il compenso del suo avvocato, oltre al tuo contributo unificato già versato. Quindi il tuo debito aumenta dell’importo delle spese legali liquidate in sentenza (che possono essere qualche migliaio di euro a seconda del valore e fasi svolte). In sintesi, avrai peggiorato la tua posizione debitoria. Potrai valutare se fare appello (o ricorso per Cassazione) contro la decisione sfavorevole, ma come detto ciò non sospende automaticamente l’esecuzione: dovresti chiedere una sospensiva in appello, concedibile solo in caso di seria probabilità di riforma e danno grave. Non facile. Quindi potresti trovarti a subire l’esecuzione comunque. Ecco perché è importante opporsi solo se ci sono motivi solidi. Se perdi per un vizio procedurale (ad es. hai sbagliato il rito o i termini), purtroppo la causa è chiusa e non avrai una seconda chance sugli stessi motivi.

Domanda: Posso oppormi solo per guadagnare tempo anche se so di avere torto?
Risposta: In teoria puoi sempre presentare opposizione (non c’è filtro di ammissibilità sul merito, se rispetti termini e forma). Ma è rischioso e potenzialmente costoso. Se lo fai senza un motivo fondato (cioè il tuo scopo è solo ritardare l’inevitabile), sappi che: – Il giudice potrebbe intuire che è un’opposizione pretestuosa e rigettarla rapidamente, magari negando la sospensione. In tal caso avrai solo perso tempo minimo e poi il creditore proseguirà ugualmente, con in più le spese legali a tuo carico. – Se addirittura l’opposizione è temeraria (priva di qualsiasi base, magari infarcita di argomenti infondati), il creditore potrebbe chiedere una condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), che comporta un’ulteriore somma di risarcimento in tuo danno. Non è frequente, ma possibile. – Nel frattempo, gli interessi sul debito continuano a maturare. In pratica potresti aggravare il debito senza ottenere un reale vantaggio temporale, perché il tempo guadagnato potrebbe essere poco (se il giudice rigetta subito) rispetto ai costi aggiuntivi.
Alternativa: se lo scopo è dilazionare il pagamento, a volte è più saggio contattare il creditore e proporre un piano di rientro o una transazione. Molti creditori preferiscono un accordo ragionevole piuttosto che imbarcarsi in anni di cause e incerti recuperi. Quindi valutare una trattativa (magari offrendo garanzie o pagamenti parziali subito) può essere più efficace che un’opposizione strumentale.

Domanda: Quanto costa presentare un’opposizione a precetto?
Risposta: I costi da considerare sono: – Il contributo unificato da versare allo Stato per iscrivere la causa a ruolo: varia in base al valore del precetto. Ad esempio, per un valore fino a €1.100 è €43; fino a €5.200 è €98; fino a €26.000 è €237; fino a €52.000 è €518; fino a €260.000 è €759; oltre €260.000 è €1.214 (questi importi possono essere aggiornati, riferimento al 2025). Se chiedi anche misure cautelari, c’è di solito un importo aggiuntivo del 50% in caso di provvedimento cautelare ante causam, ma nell’opposizione viene fatto dentro la causa quindi non dovrebbe esserci extra. Inoltre, marca da €27 (diritti forfettari) se la notifica è in proprio, etc. – La marca da bollo per diritti, in genere €27 come detto, e eventuali spese di notifica (se la notifica è cartacea tramite ufficiale giudiziario, qualche decina di euro). – L’onorario dell’avvocato: dipende dal valore della causa e dalla complessità. Potresti avere un forfait concordato o andare a tariffa forense. A grandi linee, per un’opposizione di valore medio (es. €20-50k) i compensi possono stare nell’ordine di qualche migliaio di euro per tutto il primo grado (ipotizziamo €2.000-4.000, ma varia molto). Se la causa è più complessa (perizie, più udienze) può salire. È importante discuterne col tuo avvocato prima.
– Se perdi, dovrai probabilmente pagare anche il compenso dell’avvocato di controparte (liquida dal giudice), che spesso sarà in simile ordine di grandezza al tuo. – Se vinci, come detto, queste spese di regola ti vengono rimborsate dal soccombente (salvo compensazione). Però devi poterle anticipare.
Nota: se le tue finanze sono modeste, verifica se hai diritto al gratuito patrocinio: soglia di reddito circa €11.700 annui (netti) familiari. In tal caso, lo Stato copre i costi legali (non eventuali risarcimenti di controparte però).
Riassumendo, un’opposizione può costare, tra contributo e avvocato, da poche centinaia di euro (valori piccolissimi) a varie migliaia. È un investimento da rapportare alla somma precettata: ha senso se c’è in ballo un importo consistente o un bene importante da salvare.

Domanda: Cosa succede se non mi oppongo né pago entro i 10 giorni?
Risposta: In assenza di pagamento o opposizione, dopo 10 giorni (in realtà il creditore spesso aspetta qualche giorno in più per sicurezza), il creditore può procedere con l’esecuzione forzata. Ciò significa che potresti subire: – un pignoramento mobiliare (l’ufficiale giudiziario viene a casa/azienda a pignorare beni mobili, attrezzature, etc.); – un pignoramento presso terzi (ad esempio blocco del conto corrente, pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, o crediti verso i tuoi clienti); – un pignoramento immobiliare (trascrizione di pignoramento sulla casa o altri immobili e avvio della procedura d’asta).
Il creditore sceglierà la forma più efficace in base a cosa conosce del tuo patrimonio. Una volta notificato l’atto di pignoramento, i margini di opposizione si riducono (come spiegato, se c’erano vizi del precetto ormai sono decorsi 20 gg, quindi potrai opporre solo ciò che riguarda il pignoramento o fatti ulteriori) . Inoltre, partiranno ulteriori costi: il pignoramento comporta spese vive (contributo unificato dell’esecuzione, marche, compensi custode o delegato per immobili, ecc.) che alla fine si aggiungeranno al tuo debito.
Conclusione: se non hai fondi immediati ma hai validi motivi legali, proponi opposizione per guadagnare tempo e magari evitare il pignoramento. Se non hai motivi legali, considera altre strade (trattativa, rateazione, consolidamento debiti, procedure di sovraindebitamento) prima che scattino i pignoramenti che aggravano tutto.

Domanda: Se pago dopo i 10 giorni ma prima che parta il pignoramento, cosa succede?
Risposta: Se paghi spontaneamente dopo la scadenza del precetto ma prima del pignoramento, tecnicamente hai adempiuto tardivamente. Il creditore in teoria potrebbe averti già addebitato le spese di precetto (che erano nel precetto stesso) e magari avviato le pratiche esecutive. Se riesci a pagare tutto e il creditore accetta, di solito l’esecuzione non parte (ovviamente, non ha senso procedere se hai pagato). Potresti tuttavia dover pagare anche le spese del precetto indicate (notifica, onorario precetto). Accertati di ottenere dal creditore una ricevuta liberatoria o “atto di quietanza” in cui riconosce il pagamento e dichiara di non aver più nulla a pretendere. Idealmente fatti anche dare l’atto di precetto originale con la dicitura pagato. Così sei protetto da eventuali strascichi. Se avevi tardato oltre i 10 gg, il creditore potrebbe aver depositato già l’atto di pignoramento in tribunale (ad esempio per un pignoramento immobiliare). In tal caso dovrebbe rinunciare alla procedura (possibilmente con spese a tuo carico). In pratica, pagare dopo i 10 gg non ti evita di certo di pagare anche eventuali costi aggiuntivi generati nel frattempo. Quindi sarebbe preferibile cercare un accordo prima che scadano i termini, magari chiedendo pochi giorni in più formalmente al creditore.
Comunque, meglio tardi che mai: se paghi l’intera somma prima di qualunque atto esecutivo concreto, nella maggior parte dei casi il creditore non procederà (perché non avrebbe più nulla da prendere). Se invece paghi solo parzialmente, l’esecuzione potrà comunque partire per la parte restante.

Domanda: Ho ricevuto un precetto ma penso di poter risolvere con un accordo: perderei il diritto di oppormi se tratto col creditore?
Risposta: No, trattare non preclude l’opposizione. Puoi contemporaneamente negoziare con il creditore e, per sicurezza, predisporre l’opposizione. Tieni d’occhio la scadenza dei 20 giorni se ci sono vizi formali importanti: eventualmente, per non far decadere quel termine, potresti depositare l’opposizione anche mentre le trattative sono in corso, e poi rinunciarvi formalmente se raggiungi l’accordo. Oppure puoi chiedere al creditore di concederti più tempo: ad esempio, far scrivere dall’avvocato del creditore che “si impegna a non iniziare l’esecuzione fino al …” così stai tranquillo mentre cerchi un’intesa. Questa in pratica è una breve moratoria concordata. Se l’accordo riesce, si formalizzerà magari con un piano di dilazione sottoscritto che conviene a entrambi (tu eviti esecuzione, lui risparmia spese e ottiene pagamento magari un po’ alla volta). Spesso, se il creditore ha fiducia e vede collaborazione, preferisce un pagamento dilazionato garantito piuttosto che incertezza di una lunga esecuzione.
In ogni caso, negoziare e opporsi non si escludono: l’opposizione la puoi sempre ritirare dopo (con un atto di rinuncia agli atti in caso di accordo, solitamente con compensazione delle spese). Sappi però che una volta avviata l’opposizione, anche il creditore dovrà sostenere costi per difendersi: potrebbe essere meno ben disposto a rinunciare alle spese. Quindi a volte è meglio, prima di fare causa, avvisare il creditore: “guarda che ho questi motivi, sono pronto a farli valere, però preferisco trovare un accordo”. Potrebbe portare a un dialogo costruttivo.

Domanda: È vero che l’opposizione a precetto blocca anche il termine di 90 giorni di efficacia del precetto?
Risposta: Sì, in pratica . Il precetto ordinariamente è efficace per 90 giorni. Se entro 90 gg il creditore non inizia l’esecuzione, deve notificarne un altro. Ora, se tu fai opposizione, il creditore spesso “si ferma” in attesa dell’esito o di almeno un provvedimento. La domanda è: l’opposizione interrompe quel termine di efficacia? La giurisprudenza ritiene di sì: l’iniziativa giudiziale (specie se c’è una sospensione concessa) rende inoperante il termine finché dura la causa. Quindi, se l’opposizione non è manifestamente infondata, il creditore non notificherà un nuovo precetto allo scadere dei 90 gg, attendendo la definizione. E se anche volesse farlo, sarebbe contraddittorio: c’è un’opposizione in corso sul primo precetto, notificarne un altro potrebbe essere considerato inammissibile o comunque ricompreso nella causa pendente. In alcuni casi, se l’opposizione dura molto e il giudice non ha sospeso l’esecuzione, il creditore potrebbe chiedere al giudice dell’opposizione di autorizzarlo a procedere comunque oltre i 90 gg. Ma in generale, presentare opposizione ti mette al riparo dal dover subire nuovi precetti per lo stesso titolo nello stesso periodo. Attenzione però: se l’opposizione verte su un aspetto formale sanabile e perdi, il creditore poi potrà rinotificare precetto corretto (o forse lo aveva già fatto per cautela trascorsi i 90 gg, ma di solito no). Quindi non è un vantaggio enorme di per sé, ma sì, durante l’opposizione quel precetto rimane “congelato” e non scade.

Domanda: L’opposizione a precetto può risolvere definitivamente il mio problema di debito?
Risposta: Dipende dal motivo di opposizione. Se il tuo scopo è semplicemente ritardare, l’opposizione è un palliativo temporaneo. Se invece hai ragione su questioni di merito (ad esempio il debito era già estinto, o non dovuto ab origine, o il titolo era nullo), allora l’opposizione può portare a liberarti completamente di quella pretesa. Ad esempio, se un creditore ti precetta per un debito che in realtà hai già pagato, vincere l’opposizione significa fargli accertare il saldo e non dovrai pagare due volte. Se opponi che il titolo esecutivo è stato annullato in appello, vincere significa azzerare quell’esecuzione. Tuttavia, l’opposizione riguarda quella specifica azione esecutiva. Non risolve in senso lato la tua situazione finanziaria se hai più debiti o se il creditore potrà riprovarci con correzioni. Ad esempio, se vinci per un vizio formale, il creditore può rimediarvi e precettarti di nuovo (magari dovrà rimborsarti le spese per l’errore, ma poi potrà incalzarti di nuovo correttamente). L’opposizione dunque risolve se colpisce un punto sostanziale (assenza di diritto del creditore). Se colpisce solo aspetti procedurali, a volte è solo un rinvio del problema. In quel tempo guadagnato devi cercare soluzioni alternative (accordi, rifinanziamenti, ecc.). Inoltre, se hai più creditori, opporsi a uno non tutela dagli altri. Ad esempio, potresti bloccare l’azione di un creditore, ma un altro potrebbe notificarti un precetto su altro titolo nel frattempo. Per gestire situazioni di sovraindebitamento esistono procedure apposite (piani del consumatore, liquidazione del patrimonio, ecc.) che congelano tutte le esecuzioni e mirano a una soluzione complessiva . Quindi valuta l’opposizione come parte di una strategia complessiva: a volte il vero obiettivo è guadagnare tempo per attivare una procedura di ristrutturazione debiti. In tal caso, l’opposizione è utile se sincronizzata con queste azioni.

Speriamo che queste FAQ chiariscano i principali dubbi. Di seguito, come promesso, forniamo un fac-simile di atto di citazione in opposizione a precetto, così da comprendere la struttura di un atto giudiziario di questo tipo e cosa contiene.

Fac-simile di atto di opposizione a precetto

(N.B.: Si tratta di un modello generico di atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., aggiornato alle novità della riforma 2022-2024, da adattare al caso specifico. I dati in corsivo e tra parentesi vanno sostituiti con quelli reali. Questo esempio è semplificato ai fini illustrativi.)

Tribunale Ordinario di [___]

Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.

Promosso da: Sig. ___ [Nome Opponente], nato a ___ il , C.F. , residente in ___ (), via ___ n. , elettivamente domiciliato in ___ (), via ___ n., presso lo studio dell’Avv. ___ (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, PEC: _@pec.avvocati.it, tel _, fax ___, comunicazioni ex art. 136 c.p.c. all’indirizzo PEC indicato;

Opponente – 

contro

Sig. ___ [Nome Creditore], nato a ___ il , C.F. , residente in ___ (), via ___ n.ovvero: Società ___ S.p.A., con sede in , P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore;

non costituito in questa fase (destinatario della presente citazione);

Opposto (creditore procedente) – 

Premesso in fatto:

  • Che in data ___ il Sig. ___ (creditore) ha notificato al Sig. ___ (debitore) un atto di precetto con cui intimava il pagamento della somma di € ___, oltre interessi e spese, entro 10 giorni, in forza di ___ (indicazione del titolo esecutivo: ad es. “sentenza n. /20_ Tribunale di _, pubblicata il ___ e notificata in forma esecutiva il ___”; oppure “decreto ingiuntivo n./_ munito di formula, notificato il _”; oppure “contratto di mutuo bancario rogato dal Notaio ___ in data ___, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.”, ecc.) .
  • Che il precetto risulta notificato a ___ (es: domicilio del debitore in ___ via ___) in data ___ (allegare copia relata);
  • (Eventuali ulteriori fatti:) Ad esempio: che la somma intimata deriva da ___ (descrivere brevemente la causa del debito se utile: es. fornitura non pagata, mutuo, assegno divorzile arretrato, ecc.); che tuttavia dopo la formazione del titolo sono intervenuti fatti nuovi, in particolare ; (oppure) che il Sig. ___ ha già eseguito pagamenti parziali di € ___ in data ___ (doc. ); che il precetto contiene voci non dovute (es. interessi ultralegali non spettanti) per € ___; etc. .
  • (Se vi sono documenti già menzionati:) Che si allegano i seguenti documenti a prova di quanto dedotto: __ (elenco: es. ricevuta bonifico del … per €…, corrispondenza tra le parti del … in cui il creditore riconosce …, copia del titolo esecutivo,…).

In diritto:

Il Sig. ___ intende opporsi al suddetto precetto in quanto esso è illegittimo per più ragioni, sia di merito che di forma, che si espongono qui di seguito.

  1. Insussistenza (totale/parziale) del diritto di procedere ad esecuzione forzata – ex art. 615 co.1 c.p.c. –: Il credito azionato con il precetto non è dovuto (in tutto/in parte) al creditore opposto. In particolare, il debito risultante dal titolo esecutivo risulta essersi estinto successivamente per le seguenti ragioni: ___ .
    (Spiegazione: ad esempio: “il precetto si fonda sul decreto ingiuntivo n. per €10.000, ma tale importo è stato interamente pagato dal debitore in data , come da ricevuta allegata doc.1; pertanto il diritto del creditore di procedere è venuto meno ex art. 1180 c.c.”. Oppure: “la pretesa di €50.000 deriva da un mutuo fondiario; tuttavia gli interessi moratori richiesti (10%) sono usurari, dunque la clausola è nulla ex art. 1815 c.c., e detti interessi non sono dovuti: detraendoli, l’importo capitale residuo sarebbe inferiore”; oppure: “il titolo esecutivo è una sentenza non definitiva, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa dalla Corte d’Appello con ordinanza del ___ (doc.___): ne consegue che allo stato il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, essendo venuta meno l’esecutorietà della sentenza”, ecc.) .
    In via subordinata, si contesta il diritto a procedere quantomeno limitatamente ad una parte della somma intimata: segnatamente € ___, corrispondenti a ___ (descrizione: es. interessi moratori ultralegali dal __ al __, penale contrattuale non dovuta, spese di precetto non documentate, ecc.), importo per il quale si chiede fin d’ora la riduzione della somma precettata .
  2. Vizi formali del precetto – opposizione ex art. 617 c.p.c. –: L’atto di precetto notificato in data ___ è affetto da nullità per inosservanza dei requisiti di legge, ai sensi degli artt. 480 e 125 c.p.c. Nello specifico:
  3. Il precetto omette di indicare la data di notificazione del titolo esecutivo e non ne trascrive il contenuto . Ciò viola l’art. 480 co.2 c.p.c. (a pena di nullità), impedendo al debitore di verificare la provenienza e la vincolatività del titolo;
  4. Inoltre, il precetto non contiene l’indicazione del Giudice competente per l’esecuzione , prescritta dal nuovo art. 480 co.3 c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022: tale omissione ha creato incertezza sul foro competente e comporta, ex lege, l’attrazione della competenza al tribunale di ___ (luogo di notifica) e la domiciliazione del creditore in Cancelleria . Pur non essendo sanzionata con nullità automatica, detta mancanza denota la irregolarità formale dell’atto.
  5. Infine, il precetto indica tra le somme dovute “€ per spese legali” ma non specifica la natura di tali spese né risultano giustificate da alcuna nota (violando l’obbligo di trasparenza nei conteggi). L’importo appare manifestamente eccessivo e arbitrario (costituendo circa % del capitale). Anche se la giurisprudenza esclude la nullità integrale in caso di precetto eccedente, tale voce va senz’altro espunta o ridotta .
    Questi vizi formali, singolarmente e ancor più nel loro complesso, integrano violazione di legge e rendono l’atto di precetto nullo e/o inefficace, non avendo raggiunto pienamente lo scopo informativo tutelato dalle norme.

(Eventuali ulteriori motivi aggiuntivi, numerati consecutivamente, ad es. contestazione di legittimazione, incompetenza territoriale, ecc.)

Istanza cautelare di sospensione:
Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, il precetto opposto risulta emesso e notificato illegittimamente e/o in assenza delle condizioni legittimanti l’esecuzione forzata, ricorrono senz’altro i gravi motivi richiesti dall’art. 615 co.1 c.p.c. per sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto . In particolare, sussiste il fumus boni iuris: come argomentato, il credito è inesigibile (già pagato/prescritto/__ etc.) e l’atto di precetto presenta macroscopiche irregolarità che ne comportano la nullità. Sussiste inoltre il periculum in mora: in assenza di sospensione, il creditore potrebbe avviare un’azione esecutiva (pignoramento) sull’unico immobile di proprietà del debitore (la sua casa di abitazione) pregiudicando gravemente la posizione dell’opponente . La vendita forzata di detto bene, in pendenza del presente giudizio, gli causerebbe un danno irreparabile. Pertanto, si chiede espressamente la sospensione dell’esecuzione, ovvero dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto impugnato, ai sensi degli artt. 615 co.1 e 623 c.p.c., nelle more del presente giudizio.

*** 

Tutto ciò premesso, il Sig. , come in epigrafe rappresentato e difeso, propone opposizione avverso l’atto di precetto notificato in data ___ e, a tal fine, cita il Sig. ___ (creditore opposto), domiciliato (indicare l’indirizzo per la notifica: es. domicilio eletto nel precetto o residenza), a comparire innanzi al Tribunale di , presso la sede di detto Ufficio, davanti al giudice designando ex art. 168-bis c.p.c., all’udienza del giorno ___, ore di rito, (termine non inferiore a 120 giorni dalla notifica) con invito a costituirsi almeno 70 giorni prima di tale udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che è obbligatorio farsi assistere da un difensore (salvo i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali) e che, ricorrendone i presupposti, il convenuto può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ; con avvertimento altresì che, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia; per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni:

In via cautelare: Voglia l’Ill.mo Tribunale, inaudita altera parte ovvero all’esito della prima udienza, sospendere immediatamente, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell’atto di precetto opposto, così da inibire al creditore ogni ulteriore azione esecutiva nelle more del giudizio .

Nel merito, in via principale: accertata la fondatezza dell’opposizione, dichiarare che il Sig. ___ opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. , per i motivi dedotti; e per l’effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l’atto di precetto notificato in data , annullandolo integralmente .

In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato totale accoglimento, ridurre comunque la misura del credito azionato, dichiarando che l’esecuzione può procedere solo nei limiti di €___ (importo ricalcolato al netto delle somme non dovute) e che il precetto è inefficace per la parte eccedente.

Con vittoria di spese del presente giudizio, ivi comprese le spese della fase cautelare, da liquidarsi in favore dell’opponente secondo legge (oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA) .

Ai fini del contributo unificato (D.P.R. 115/2002): si dichiara che il valore della presente causa è di € , corrispondente all’importo precettato (ovvero: al valore del credito contestato), e che il contributo unificato dovuto è pari a € .

In via istruttoria:
– Si chiede fin d’ora, qualora occorra, l’ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli: “Vero che ”, “Vero che (indicare fatti specifici da provare per testi). I testi, da escutere previa ammissione, sono: 1) ___ (nome, domicilio); 2) ;
– (eventuale) Si offre interrogatorio formale del legale rappresentante di ___ (in caso di società) sulle circostanze di cui sopra;
– Si deposita documentazione come da indice (doc. 1: ; doc. 2: ___; …), riservandosi ogni ulteriore produzione anche a seguito di eventuali difese avversarie .

(Luogo e data) _ , lì ___

Firma: Avv. ____ (difensore opponente)

— Seguono la procura alle liti ed eventualmente la relata di notifica dell’atto —

Come si evince dal fac-simile, un atto di opposizione a precetto è un documento piuttosto tecnico e dettagliato. Comprende le generalità delle parti, la narrazione dei fatti, l’elenco preciso dei motivi di opposizione supportati da riferimenti normativi e prove, la richiesta al giudice di sospendere l’esecuzione e infine le conclusioni con le domande rivolte al tribunale . Un avvocato esperto saprà personalizzare l’atto per il tuo caso specifico.

Tabelle riepilogative finali

Per concludere questa guida, presentiamo un paio di tabelle riepilogative che sintetizzano le informazioni chiave sull’opposizione a precetto, utili per una rapida consultazione.

Tabella 1: Tipi di opposizione a precetto – confronto sintetico

CaratteristicaOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
OggettoContesta il diritto di eseguire (merito del credito) . Es: debito non dovuto, già pagato, prescritto, titolo invalido, soggetti non legittimati.Contesta la regolarità formale di un atto dell’esecuzione . Es: vizi del precetto (errori, omissioni), vizi di notifica, irregolarità del pignoramento o altri atti.
TerminePrima dell’esecuzione: entro l’inizio dell’esecuzione (consigliato entro 10 giorni dal precetto) . <br>Dopo l’inizio: proporla tempestivamente, non oltre l’ordinanza di vendita/assegnazione (pena inammissibilità) , salvo fatti nuovi.20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (precetto o pignoramento) , o dalla conoscenza effettiva se la notifica è nulla . Termine perentorio di decadenza.
Forma atto introduttivoAnte esecuzione: Atto di citazione (rito ordinario/semplificato) davanti al giudice competente . <br>- Post esecuzione: Ricorso al Giudice dell’esecuzione (procedura sommaria) . <br>(Eccezione: materie di lavoro: ricorso anche ante, ex art. 618-bis c.p.c.) .Ante esecuzione: Tradizionalmente ricorso, ma riforma 2022/2023 suggerisce comunque citazione con termini ridotti; in pratica può essere proposta con citazione al tribunale competente, mantenendo il termine 20 gg .<br>- Post esecuzione: Ricorso al Giudice dell’esecuzione entro 20 gg .
Giudice competenteTribunale competente per materia/valore (di regola Tribunale) e territorio (ex art. 26 e 480 c.p.c.) . Spesso coincide col tribunale del luogo di esecuzione (indicata in precetto). Se competenza indicata in precetto manca, competente tribunale luogo notifica .Stesso criterio territoriale dell’esecuzione (art. 480 co.3 richiamato da art. 617) . Quindi Tribunale indicato nel precetto o, in difetto, quello del luogo di notifica. Materia: quasi sempre Tribunale ordinario (anche per vizi formali importi modesti) .
SospensioneSi può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione (inaudita parte o in prima udienza) ex art. 615 co.1 (titolo/precetto) o art. 624 (dopo pignoramento) . Concessa se gravi motivi (fumus + periculum) .Si può chiedere sospensione limitata all’atto impugnato ex art. 623 c.p.c. (es. sospendere efficacia del precetto viziato) con ricorso . Concessa se gravi ragioni. Nel caso di vizi precetto ante esecuzione, il giudice può sospendere la possibilità di procedere in attesa della decisione.
Decisione e impugnazioni– Se decisa in cognizione piena (ante esecuzione): sentenza appellabile . <br>- Se decisa dal G.E. in fase esecutiva: ordinanza titolo esecutivo; di regola non appellabile, solo ricorso in Cassazione su diritto . <br>(Legge riduce gradi di giudizio se proposta dopo inizio esecuzione).Ante esecuzione: sentenza (o ordinanza) appellabile, essendo giudizio di merito su atto iniziale . <br>- Post esecuzione: ordinanza del G.E. non appellabile, solo ricorso in Cassazione entro 60 gg .

Tabella 2: Esempi di difese del debitore per tipologia di credito

Tipo di credito / precettoPossibili motivi di opposizione (debitoriali)Note / Fonti
Prestito bancario / mutuoPagamento effettuato (totale/parziale) dopo emissione titolo.<br>– Nullità clausole (usura su interessi, anatocismo, costi occulti).<br>– Saldo diverso da quanto preteso (errori di calcolo interessi).<br>– Decadenza beneficio termine non comunicata correttamente (in mutuo fondiario).<br>– Ipoteca invalida o già rimossa (se precetto per mutuo ipotecario).Mutuo fondiario: art. 40 TUB, possibili depositi cauzionali per sospensione.<br>Cass. S.U. 402/2011: nullità contratto (usura etc.) opposta in exec. ammessa . Precetto “gonfiato” -> riduzione, non nullità .
Cambiale o assegnoFirma falsa (non è del debitore).<br>– Mancato protesto (assegno non protestato in tempo = niente titolo esecutivo).<br>– Prescrizione cambiaria (assegno: 6 mesi dall’emissione + eventuale tolleranza; cambiale: 3 anni da scadenza).<br>– Pagamento già eseguito al portatore, o vizio formale del titolo.<br>– (Assegno) Clausola “senza spese/protesto” non rispettata (non incide su esecutorietà se dichiarazione di non pagato c’è).Firma falsa: richiede querela di falso, perizia grafica .<br>Prescrizione: es. Cass. 2017 n. 28669 su assegni;<br>Cambiale: art. 94 L.F. (3 anni, e 1 per avallo).<br>Assegno postdatato: vale come cambiale se protestato .
Cartella esattoriale (fisco)Omessa notifica della cartella originaria (vizio notificatorio) .<br>– Prescrizione del credito trib./contributivo sopravvenuta (dopo notifica cartella) .<br>– Pagamento o sgravio effettuato (ad es. definizione agevolata).<br>– Intimazione viziata (es. notificata a indirizzo errato, oltre termine 1 anno da cartella) .<br>– Rateizzazione in corso (sospende esecuzione).<br>– Già iscritto a ruolo fallimentare (creditore doveva insinuarsi, non eseguire individualmente).Giurisdizione: se contesti merito tributo (fatto fino a cartella) -> giudice tributario; se contesti esecuzione (fatti dopo cartella, prescrizione, vizi atti esecutivi) -> giudice ordinario .<br>Opposizione vizi notifica cartella = 20 gg intimazione (Cass. 1656/2016). Prescrizione contributi INPS 5 anni (L.335/95, Cass. SS.UU. 23397/2016).
Sentenza civile di condannaPagamento intervenuto dopo sentenza (o pendente appello con offerta reale rifiutata ecc.).<br>– Sospensione dell’esecutorietà concessa in appello (art.283 c.p.c.)<br>– Riforma/annullamento del titolo in appello o cassazione (se precetto su sentenza 1°grado già riformata) .<br>– Decorso 10 anni dal passaggio in giudicato senza atti interruttivi (prescrizione esecuzione della sentenza).<br>– Incompetenza territoriale se precetto su sentenza estera/altro (raro: esecuzioni si fanno dove beni).Se titolo sospeso in appello: precetto non legittimo, opposizione vince .<br>Prescrizione titolo giudiziale 10 anni (ex art.2953 c.c. se giudicato, o art.481 c.p.c. per efficacia precetto?).<br>Atti interruttivi (precetto stesso interrompe: Cass. 17692/2017).<br>Se precetto su titolo invalido (es. provvedimento revocato): opposizione accoglie.
Obblighi di famiglia (assegno)Pagamenti informali effettuati (e non riconosciuti dall’avente diritto) – es. contanti, spese pagate per i figli.<br>– Figlio maggiorenne autosufficiente da data X → si eccepisce non dovuto da allora (anche se formalmente andrebbe chiesta modifica).<br>– Accordo transattivo tra coniugi successivo alla sentenza (es. riduzione assegno consensuale, ma non omologata – questo è spinoso, meglio far omologare).<br>– Compensazione con spese straordinarie non rimborsate (anche qui, giuridicamente controversa).Giurisprudenza: obblighi periodici non si possono compensare facilmente con crediti verso beneficiario (specialmente mantenimento figli – ordine pubblico).<br>Meglio chiedere modifica ex art. 710 c.p.c. per futuro.<br>Opposizione di solito rigetta cause di cessazione non dichiarate da giudice famiglia. Solo pagamenti provati documentalm. possono portare riduzione.

(Le informazioni in tabella sono semplificate; per dettagli si vedano le sezioni specifiche e le fonti citate sopra.)

Conclusione

L’opposizione ad atto di precetto è un rimedio fondamentale per il debitore che voglia far valere i propri diritti prima che l’esecuzione forzata abbia inizio. Abbiamo visto come prepararla al meglio: dai motivi sostanziali (pagamenti effettuati, prescrizione, invalidità del titolo) , ai motivi formali (vizi del precetto, errori procedurali) , passando per le strategie processuali (tempi, forme, sospensione) .

Per affrontare efficacemente un’opposizione, il debitore dovrebbe: – Analizzare a fondo il precetto e il titolo esecutivo sottostante, magari con l’aiuto di un legale, per individuare ogni possibile irregolarità o causa di estinzione del debito. – Agire tempestivamente: rispettare i termini stringenti (20 giorni per vizi formali, prima del pignoramento per il merito) . – Argomentare con precisione giuridica, allegando prove documentali di quanto sostenuto, e chiedendo subito, se opportuno, la sospensione dell’esecuzione . – Considerare soluzioni complementari, come negoziazioni o procedure concorsuali, specie se l’opposizione serve solo a prendere tempo.

Questa guida, arricchita con fonti normative aggiornate a gennaio 2026 e riferimenti giurisprudenziali recenti, fornisce un quadro avanzato e dettagliato. Si raccomanda comunque, in situazioni concrete, di farsi assistere da un avvocato qualificato: ogni caso ha sfumature particolari che vanno valutate con competenza ed esperienza pratica.

Ricorda: opporsi a un precetto significa far valere le proprie ragioni e può spesso fare la differenza tra subire passivamente un’esecuzione e ottenere invece giustizia (o quantomeno condizioni migliori). Con le giuste conoscenze (come quelle acquisite in questa guida) e con un supporto professionale, il debitore può difendersi in maniera efficace e – quando ne ha diritto – fermare l’esecuzione.

Fonti e Riferimenti

  1. Codice di Procedura Civile, art. 480 c.p.c. “Forma del precetto” – testo aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 e d.lgs. 164/2024 . (Obbligo indicazione giudice competente, domicilio digitale, etc.).
  2. Codice di Procedura Civile, art. 615 c.p.c. e art. 617 c.p.c. – disciplina delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (termini, forme) .
  3. Addiopignoramenti.it, “Come opporsi ad un atto di precetto: tutte le strategie aggiornate”, 4 nov. 2025 . (Approfondita guida online con novità Riforma Cartabia, requisiti formali del precetto, Cass. 2022/2024 su avviso sovraindebitamento e precetto eccedente).
  4. Studio Legale Borselli, “Guida all’opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, 10 gen. 2024 . (Articolo che distingue opposizione ex art.615 vs 617, riporta Cass. 25110/2015 e 1560/2017 su termine 20 gg da conoscenza).
  5. Corte di Cassazione – Sez. II civile, sent. 29 gennaio 2016 n. 1656 . (In materia di cartelle esattoriali: opposizione a intimazione per vizi di notifica cartella va proposta entro 20 gg ex art.617).
  6. Corte di Cassazione – Sez. Unite, ord. 28 luglio 2021 n. 21642 . (Giurisdizione nelle opposizioni a intimazioni Agente Riscossione: discriminem tra fase tributaria fino a cartella e fase ordinaria dopo intimazione).
  7. Corte di Cassazione – Sez. Unite, sent. 14 aprile 2020 n. 7822 . (Opposizione ad esecuzione esattoriale: giurisdizione ordinaria su fatti successivi a notifica cartella; definisce confini competenza).
  8. Corte di Cassazione – Sez. III, sent. 26 luglio 2022 n. 23343 . (Avviso sovraindebitamento ex art.480 co.2 c.p.c.: omissione non comporta nullità del precetto; è irregolarità sanabile).
  9. Corte di Cassazione – Sez. Unite, sent. 13 aprile 2023 n. 9479 . (Clausole abusive nei contratti di consumo: il consumatore può opporsi tardivamente in sede esecutiva; il G.E. deve qualificare l’opposizione come opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. e rimettere la causa al giudice competente sul merito).
  10. Corte di Cassazione – Sez. II, sent. 18 luglio 2024 n. 20238 . (Precetto eccedente: contestazione di somme non dovute attiene al merito dell’esecuzione ex art.615; l’accoglimento comporta riduzione dell’importo, non nullità totale del precetto).

Hai ricevuto un atto di precetto e temi pignoramenti imminenti se non reagisci subito? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 l’atto di precetto è spesso l’ultimo passaggio prima dell’esecuzione forzata:

– ti viene intimato di pagare entro 10 giorni,
– il creditore minaccia pignoramenti di conto, stipendio, pensione o beni,
– non sai se il debito è corretto, prescritto o già pagato in parte,
– temi che non fare opposizione significhi subire senza difese.

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 l’opposizione all’atto di precetto è possibile e spesso decisiva,
👉 molti precetti presentano vizi sostanziali o formali,
👉 farla bene, nei tempi giusti, può bloccare l’esecuzione.

Questa guida ti spiega:

– cos’è l’opposizione ad atto di precetto,
– quando conviene farla,
– come impostarla correttamente,
– perché l’assistenza dell’avvocato è determinante.


Cos’è l’Opposizione ad Atto di Precetto (In Modo Chiaro)

L’opposizione ad atto di precetto è il rimedio legale che consente al debitore di:

– contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione,
– oppure i vizi dell’atto di precetto stesso,
prima che inizino i pignoramenti.

👉 È una difesa preventiva,
👉 che può sospendere o bloccare l’esecuzione,
👉 se proposta correttamente e in tempo.


Cosa Succede Se Non Ti Opponi

Nel 2026, se non fai opposizione:

– dopo i 10 giorni il creditore può pignorare senza altri avvisi,
– possono essere colpiti conto corrente, stipendio, pensione o beni,
– aumentano interessi, spese e costi legali,
– perdi la possibilità di contestare molti profili del debito.

👉 Aspettare equivale a facilitare il pignoramento.


Quando Conviene Fare Opposizione ad Atto di Precetto

Nel 2026 l’opposizione è consigliata quando:

– il credito è prescritto,
– l’importo richiesto è errato o gonfiato,
– il debito è già stato pagato o compensato,
– il titolo esecutivo è nullo o inefficace,
– il precetto contiene vizi formali (errori di notifica, calcolo, indicazione del titolo),
– il precetto è scaduto (oltre 90 giorni senza esecuzione).

👉 Molti precetti non reggono a un’analisi tecnica.


I Tipi di Opposizione Possibili

Nel 2026 esistono due forme principali:

🔹 Opposizione all’Esecuzione

Serve a contestare il diritto del creditore a procedere.

Esempi:
– credito inesistente o prescritto,
– titolo non valido,
– debito già estinto.


🔹 Opposizione agli Atti Esecutivi

Serve a contestare vizi formali dell’atto di precetto.

Esempi:
– errori negli importi,
– difetti di notifica,
– violazioni procedurali.

👉 La scelta del tipo di opposizione è decisiva.


I Tempi Sono Fondamentali

Nel 2026:

– l’opposizione va proposta prima del pignoramento,
– ogni giorno perso aumenta il rischio di esecuzione,
– in certi casi è possibile chiedere la sospensione urgente.

👉 Agire tardi spesso rende inutile la difesa.


Come Fare Bene l’Opposizione nel 2026

Un’opposizione efficace richiede:

– analisi del titolo esecutivo,
– verifica dettagliata degli importi richiesti,
– controllo dei termini di prescrizione,
– individuazione dei vizi formali,
– richiesta motivata di sospensione dell’efficacia del precetto.

👉 Non basta “opporsi”: bisogna farlo con metodo.


Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Precetto

Subire significa:

– esporsi a pignoramenti immediati,
– pagare somme non dovute o maggiorate,
– perdere il controllo della situazione debitoria,
– compromettere conto, reddito e patrimonio.

👉 Molti atti di precetto vengono sospesi o annullati.


Il Punto Chiave: Il Precetto Non È una Condanna

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’atto di precetto è un passaggio, non una sentenza definitiva.

Questo significa che:

– puoi contestarlo,
– puoi bloccarlo,
– puoi difenderti efficacemente.

👉 Ma solo se reagisci subito e correttamente.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti debitori sbagliano perché:

– ignorano il precetto,
– pagano per paura senza verificare,
– si difendono da soli senza competenza,
– aspettano il pignoramento per reagire.

👉 Così perdono le migliori occasioni di difesa.


Il Ruolo dell’Avvocato nell’Opposizione

L’opposizione ad atto di precetto è tecnica e strategica.

L’avvocato:

– valuta se il precetto è legittimo,
– sceglie il tipo di opposizione corretto,
– chiede la sospensione dell’esecuzione,
– tutela conto, reddito e patrimonio.

👉 Un’opposizione sbagliata può essere rigettata.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– evitare pignoramenti imminenti,
– ridurre o annullare il debito richiesto,
– guadagnare tempo per una soluzione strutturale,
– proteggere i tuoi beni e il tuo futuro.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa in fase esecutiva richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in opposizioni a precetti ed esecuzioni forzate
– Specializzato in tutela del debitore e sovraindebitamento
– Difensore di privati, professionisti e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, l’opposizione ad atto di precetto:

👉 è possibile,
👉 è spesso decisiva,
👉 va fatta bene e in tempo.

La regola è chiara:

👉 analizzare subito l’atto,
👉 scegliere la strategia corretta,
👉 agire con competenza prima del pignoramento.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, un’opposizione ben fatta può evitare pignoramenti, risparmiare denaro e proteggere il tuo patrimonio.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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