Nel 2026 il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una delle principali preoccupazioni per contribuenti, imprenditori e liberi professionisti con debiti fiscali non risolti.
Le nuove regole sulla riscossione rendono l’azione del Fisco più rapida, incisiva e automatizzata, riducendo i tempi di intervento e aumentando il rischio di blocco immediato delle somme presenti sul conto.
Il pericolo è concreto:
un debito fiscale non gestito può portare al pignoramento diretto del conto corrente, con effetti immediati sulla liquidità, sull’attività lavorativa e sulla vita personale.
Molti si chiedono:
“Possono pignorarmi il conto senza avviso?”
“Quanto possono prelevare dal conto?”
“Lo stipendio o i compensi sono protetti?”
“Esistono difese concrete nel 2026?”
È fondamentale chiarirlo subito:
il pignoramento del conto corrente non è automatico né illimitato.
Anche con la nuova normativa 2026 esistono limiti, tutele e strategie difensive efficaci.
Cos’è il pignoramento del conto corrente da parte del Fisco
Il pignoramento del conto corrente è una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate:
• blocca le somme presenti sul conto
• vincola i saldi disponibili
• acquisisce le somme dovute fino a concorrenza del debito
• agisce direttamente presso la banca
• riduce drasticamente la liquidità del contribuente
È una misura fortemente invasiva, ma soggetta a regole precise.
Cosa cambia con la nuova legge sul pignoramento nel 2026
Nel 2026 la disciplina rafforza:
• la velocità dell’azione esecutiva
• l’incrocio automatico dei dati bancari
• l’efficacia dei pignoramenti diretti
• la continuità delle procedure di riscossione
Ma non elimina i limiti di legge né le garanzie del contribuente.
Il rischio più grave: blocco immediato della liquidità
Il vero pericolo del pignoramento è che:
• il conto venga bloccato improvvisamente
• le somme non siano più disponibili
• stipendi e compensi restino congelati
• l’attività professionale si paralizzi
• le spese correnti non possano essere pagate
• il danno economico diventi immediato
Anche per debiti non particolarmente elevati.
L’errore più grave: pensare di non potersi difendere
Molti contribuenti sbagliano quando:
• ignorano le comunicazioni fiscali
• attendono il pignoramento senza agire
• pensano che il Fisco possa prendere tutto
• non verificano la legittimità del debito
• non valutano soluzioni preventive
• rinunciano a una difesa tecnica
Il pignoramento non è inevitabile.
Pignoramento del conto e diritto: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• non tutte le somme sono pignorabili
• esistono limiti su stipendi e compensi
• alcune somme sono impignorabili per legge
• il debito deve essere certo e definitivo
• la procedura deve rispettare forme precise
• il contribuente può chiedere sospensioni
• il pignoramento può essere contestato
Il potere del Fisco non è assoluto.
Quando il pignoramento del conto è contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il debito è contestabile o prescritto
• l’atto presupposto è illegittimo
• la procedura non è corretta
• sono pignorate somme non pignorabili
• manca proporzionalità tra debito e blocco
• non è stata valutata la situazione del contribuente
In questi casi il pignoramento può essere bloccato o ridotto.
Come difendersi dal pignoramento del conto corrente nel 2026
Una strategia efficace può prevedere:
• analisi della posizione debitoria
• verifica della legittimità degli atti
• controllo dei limiti di pignorabilità
• richiesta di sospensione della riscossione
• rateizzazione del debito
• definizione agevolata, se applicabile
• impugnazione degli atti viziati
• tutela preventiva del patrimonio
Agire prima del pignoramento è spesso decisivo.
Pignoramento e continuità economica
Un conto pignorato può:
• bloccare stipendi e compensi
• impedire il pagamento di spese essenziali
• creare difficoltà con clienti e fornitori
• compromettere l’attività lavorativa
• generare forte stress personale
Difendersi significa proteggere la propria stabilità economica.
Cosa fare subito se temi il pignoramento del conto
Se hai debiti fiscali e temi un pignoramento nel 2026:
• non aspettare il blocco del conto
• verifica subito la tua posizione fiscale
• controlla cartelle e atti esecutivi
• valuta soluzioni prima dell’azione forzata
• non trasferire somme in modo impulsivo
• prepara una strategia difensiva
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nella difesa dei contribuenti contro pignoramenti e procedure di riscossione, assistendo nella contestazione degli atti, nella sospensione delle azioni esecutive e nella tutela del patrimonio personale e professionale.
Può intervenire per:
• bloccare o limitare il pignoramento
• contestare debiti fiscali illegittimi
• ottenere sospensioni e rateizzazioni
• tutelare stipendi e compensi
• proteggere il conto corrente
• garantire la continuità economica
Agisci ora
Il pignoramento del conto corrente non è una condanna inevitabile, nemmeno nel 2026.
Ma se non viene affrontato in tempo, può causare danni economici gravi e immediati.
Se temi o hai subito un pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua liquidità, prima che l’azione esecutiva diventi irreversibile.
Introduzione
Nel 2026 cambiano le regole sul pignoramento dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure che rendono le procedure di riscossione più rapide e mirate, sfruttando nuovi strumenti informativi del Fisco. Inoltre, recentissime sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito aspetti controversi, rafforzando i poteri dell’Agente della Riscossione ma al contempo definendo con precisione i limiti a tutela del debitore.
Questa guida – aggiornata a gennaio 2026 – offre un’analisi approfondita e avanzata del pignoramento del conto corrente ad opera di AdER, con un taglio professionale pensato per avvocati, imprenditori e privati informati. Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma di taglio divulgativo, per rendere comprensibili a tutti anche i concetti più tecnici. Il focus sarà sempre sul punto di vista del debitore: cosa accade quando il Fisco blocca un conto, quali sono i suoi diritti, quali somme sono impignorabili, come difendersi o rimediare (ad esempio tramite rateizzazioni o opposizioni).
Nel corso della trattazione forniremo riferimenti normativi puntuali (Codice di procedura civile e leggi speciali sulla riscossione), illustreremo le procedure passo-passo, e risponderemo alle domande più frequenti con esempi pratici. Troverete anche tabelle riepilogative che sintetizzano i limiti di pignorabilità per stipendi, pensioni e conti correnti, nonché le tempistiche chiave del procedimento esattoriale.
Le novità del 2026 saranno evidenziate in dettaglio: la possibilità per AdER di accedere ai dati delle fatture elettroniche dei debitori per attivare pignoramenti “lampo” presso terzi, e l’impatto della sentenza Cass. n. 28520/2025 che ha confermato la “trappola” dei 60 giorni (ovvero la protrazione del blocco del conto per i due mesi successivi alla notifica). Inoltre, getteremo uno sguardo alla riforma della riscossione in arrivo (il nuovo Testo Unico della Riscossione, D.lgs. 33/2025) e alle sue implicazioni, sebbene la sua entrata in vigore sia stata rinviata.
Importante: Questa guida riguarda solo il pignoramento esattoriale effettuato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e non le ordinarie esecuzioni da parte di creditori privati. Ci concentreremo quindi sulle regole specifiche della riscossione fiscale in Italia, valide per tutti i tipi di debitori: lavoratori dipendenti e pensionati (che potrebbero subire il pignoramento di stipendi o pensioni accreditati in banca), lavoratori autonomi e professionisti (i cui crediti verso i clienti possono ora essere intercettati direttamente dal Fisco ), imprese e società (anch’esse soggette a fermi su conti correnti aziendali, senza le tutele previste per le persone fisiche).
Al termine, presenteremo una sezione di Domande e Risposte frequenti e una raccolta di fonti normative e giurisprudenziali aggiornate, con riferimenti a leggi, circolari e sentenze autorevoli (ivi comprese le più recenti pronunce della Cassazione e le disposizioni della Manovra 2026) . Ciò consentirà al lettore di approfondire ulteriormente ogni aspetto trattato e verificarne la fonte.
Passiamo ora a delineare il quadro normativo di riferimento, per poi addentrarci nel funzionamento concreto del pignoramento dei conti correnti ad opera dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quadro normativo: il pignoramento esattoriale presso terzi (art. 72-bis DPR 602/1973)
Il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi – inclusi i conti correnti bancari del debitore – è disciplinato principalmente dall’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Testo Unico della Riscossione) . Questa norma speciale consente all’Agente della Riscossione (AdER) di procedere in via esecutiva in modo semplificato e senza bisogno di autorizzazione giudiziaria, differenziandosi dalla procedura ordinaria prevista dal Codice di procedura civile. Di seguito ne illustriamo i punti salienti:
- Titolo esecutivo e presupposti: AdER può attivare il pignoramento esattoriale dopo che il credito tributario è divenuto definitivamente esigibile. In genere ciò avviene mediante la notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Decorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia pagato quanto dovuto (né ottenuto una sospensione o rateizzazione), il debito è iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare l’esecuzione forzata . Se tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione trascorre oltre un anno, AdER deve notificare al debitore un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) che gli concede ulteriori 5 giorni per versare spontaneamente prima di procedere coattivamente. L’intimazione è un atto formale che perde efficacia dopo 180 giorni se in tale lasso di tempo non viene iniziata l’esecuzione .
- Notifica del pignoramento presso terzi: il pignoramento speciale ex art. 72-bis inizia con la notifica di un atto di pignoramento diretto sia al debitore che al terzo (es. la banca) . Tale atto – che tiene luogo sia del pignoramento sia dell’atto di citazione normalmente previsto dall’art. 543 c.p.c. – ingiunge direttamente al terzo di pagare i crediti del debitore nelle mani dell’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito indicato . In altre parole, la banca riceve un ordine di pagare ad AdER le somme dovute al proprio correntista (debitore esecutato), entro certi termini stabiliti per legge.
- Contenuto dell’ordine al terzo: l’art. 72-bis prevede che l’ordine di pagamento riguardi:
- a) le somme già esigibili al momento della notifica del pignoramento, che devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica stessa ;
- b) le somme future, ossia quei crediti non ancora esigibili al momento della notifica ma derivanti da un rapporto già in essere, che dovranno essere pagati alle rispettive scadenze .
Esempio: se il Fisco pignora un conto corrente, la banca è tenuta a trasferire all’Agente della Riscossione non solo l’eventuale saldo attivo disponibile subito, ma anche gli ulteriori accrediti che dovessero affluire sul conto nei 60 giorni successivi . Analogamente, se si pignora un credito periodico (come un canone di affitto dovuto al debitore da un suo inquilino), l’ordine si estende ai canoni che maturano dopo la notifica, alle rispettive scadenze mensili.
- Nessun giudice dell’esecuzione nella fase iniziale: a differenza del pignoramento ordinario, qui non interviene subito il tribunale. Non è richiesta la dichiarazione formale del terzo debitor (la banca) sulle somme detenute, né un’udienza di assegnazione. L’ordine di pagamento del Fisco tiene luogo del provvedimento di assegnazione del giudice . Ciò significa che, trascorsi 60 giorni, se il debitore non ha pagato né si è opposto, il terzo deve eseguire il pagamento direttamente ad AdER, nei limiti del debito indicato. L’eventuale intervento del giudice dell’esecuzione avverrà solo successivamente e in via eventuale, cioè se il debitore o il terzo propongono opposizione contestando la legittimità del pignoramento . In tal caso, la procedura prosegue dinanzi al tribunale competente, secondo le regole delle opposizioni esecutive (come dettagliato più avanti).
- Ambito soggettivo di applicazione: questa procedura speciale è utilizzabile da Agenzia Entrate-Riscossione per la riscossione di tributi erariali, contributi previdenziali affidati dall’INPS, multe e altre entrate iscritti a ruolo. Inoltre, per effetto di normative successive (es. art. 1, comma 792, lett. f, L. 160/2019), anche gli Enti locali possono adottare una procedura analoga per i tributi locali, sia avvalendosi di AdER, sia in proprio se autorizzati . In ogni caso, il debitore riceve lo stesso tipo di atto e le garanzie procedurali sono equivalenti.
- Efficacia del pignoramento e “spatium deliberandi”: Il vincolo esecutivo sul credito pignorato sorge al momento della notifica al terzo e al debitore, e perdura per un periodo che la legge individua in 60 giorni. Tale termine di 60 giorni funge da “spatium deliberandi” (tempo per deliberare) concesso al terzo per eseguire il pagamento o al debitore per eventualmente reagire. Durante questi 60 giorni, il conto corrente resta bloccato per l’importo oggetto di pignoramento e gli eventuali nuovi versamenti sono anch’essi vincolati . Allo scadere dei 60 giorni, il terzo dovrà versare quanto dovuto. Se il debito non risulta integralmente soddisfatto, il residuo potrà essere oggetto di ulteriori azioni esecutive (ad esempio un nuovo pignoramento su altri beni o crediti). Viceversa, se il debitore nel frattempo salda il debito o ottiene una rateizzazione, il pignoramento dovrà essere revocato/sospeso come vedremo, e il conto sbloccato.
- Confronto con il pignoramento ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.): il pignoramento presso terzi “classico” richiede di citare il terzo innanzi al giudice perché dichiari l’entità del debito verso il debitore esecutato; segue poi un provvedimento del giudice (assegnazione) per trasferire al creditore procedente le somme pignorate. Nel frattempo il terzo deve bloccare le somme (art. 546 c.p.c.). Nel pignoramento esattoriale, invece, tutto avviene tramite l’atto dell’Agente della Riscossione: la banca non deve rendere una dichiarazione formale, in quanto si considera implicita nell’atto stesso di pagamento al Fisco . L’effetto satisfattivo per il creditore pubblico è immediato: appena la banca paga, il Fisco incassa (mentre nel pignoramento ordinario il creditore riceve il denaro solo dopo l’assegnazione e nei limiti di quanto il terzo ha dichiarato).
In sintesi, il pignoramento ex art. 72-bis è uno strumento potente e rapido in mano ad AdER: consente di colpire direttamente conti correnti, stipendi, pensioni, fitti attivi, crediti verso clienti e altre somme dovute al debitore, il tutto senza passare da un giudice nella fase iniziale . Ovviamente questa speditezza viene bilanciata da precise tutele per il debitore, previste sia dallo stesso D.P.R. 602/1973 sia dalle norme del Codice di procedura civile richiamate. Ad esse è dedicata la prossima sezione.
Prima di procedere, uno sguardo al nuovo quadro normativo di riferimento: a marzo 2025 è stato emanato il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (“Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione”, cosiddetto TUVR), in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111). Questo decreto legislativo riordina tutta la disciplina della riscossione coattiva, includendo quindi anche le regole sui pignoramenti. In teoria, il TUVR avrebbe dovuto sostituire dal 1° gennaio 2026 il D.P.R. 602/1973 (l’art. 170 del D.Lgs. 33/2025 corrisponderebbe all’attuale art. 72-bis ). Tuttavia, in sede di conversione del decreto “Milleproroghe” di fine 2025, l’entrata in vigore del TUVR è stata differita al 1° gennaio 2027 . Pertanto, per tutto il 2026 continueranno ad applicarsi le norme vigenti del D.P.R. 602/1973, sebbene già “congelate” in vista della riforma. Questa guida farà dunque riferimento alle disposizioni attuali, segnalando quando opportuno le eventuali novità future.
Procedura: come avviene il pignoramento del conto corrente da parte di AdER
Vediamo ora concretamente le fasi e le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede al pignoramento di un conto corrente bancario intestato al debitore. Dall’avviso al contribuente fino al blocco e all’eventuale trasferimento delle somme al Fisco, ecco il percorso completo:
- Notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo: tutto ha inizio con la notifica di un atto impositivo che costituisce il titolo esecutivo. Può trattarsi di una cartella di pagamento (per imposte, contributi o multe già iscritte a ruolo) oppure di un avviso di accertamento “esecutivo” emesso dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti creditori. Questo atto indica l’importo dovuto (imposta, sanzioni, interessi, aggi di riscossione) e intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica. È un passaggio cruciale: senza regolare notifica al contribuente, l’esecuzione forzata successiva sarebbe nulla. Il debitore, in questa fase, può pagare, presentare ricorso (in commissione tributaria per questioni di merito) oppure chiedere una dilazione.
- Mancato pagamento e iscrizione a ruolo: se entro 60 giorni il debitore non ha pagato né impugnato l’atto (o se ha presentato ricorso ma senza ottenere una sospensiva), il debito diviene definitivo ed esigibile. L’Agente della Riscossione riceve quindi il carico tramite ruolo e può attivarsi per la riscossione coattiva. Attenzione: in caso di ricorso tributario pendente, l’AdER può comunque procedere se sono trascorsi 60 giorni, salvo sospensione giudiziale; tuttavia, in pratica, spesso l’esecuzione viene sospesa in attesa della decisione di primo grado, specie per evitare contestazioni sull’abuso del diritto di difesa.
- Intimazione di pagamento (se necessaria): come accennato, se dal titolo esecutivo è passato oltre un anno senza che AdER abbia intrapreso azioni esecutive, deve essere notificata al debitore un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 co.2 DPR 602/1973. Questo breve sollecito contiene l’elenco delle cartelle/avvisi impagati e concede 5 giorni per pagare prima di procedere con il pignoramento. L’intimazione non è un preavviso obbligatorio in assoluto: è richiesto solo trascorso un anno dall’ultima notifica utile . In ogni caso, ricevere un’intimazione indica che l’azione esecutiva è imminente.
- Ricerca dei beni da pignorare – accesso alle banche dati: l’Agente della Riscossione dispone di poteri di indagine molto ampi. Tramite l’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari (art. 7 D.L. 203/2005) può conoscere in tempo reale l’esistenza di conti correnti intestati al debitore e altri rapporti finanziari (depositi, titoli, gestioni patrimoniali) . Grazie a convenzioni con INPS, Agenzia Entrate, ecc., può sapere se il debitore percepisce uno stipendio o pensione, se è titolare di Partita IVA con fatture attive, etc. . Tutte queste informazioni servono a individuare il bersaglio più efficace: ad esempio, se il debitore lavora come dipendente, AdER potrebbe preferire pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro (procedura ex art. 72-ter DPR 602/73) anziché il conto; se invece è autonomo senza busta paga ma ha entrate sul conto, il pignoramento del conto sarà prioritario. Novità: dal 2026, l’Agenzia Entrate può mettere a disposizione di AdER anche i dati delle fatture elettroniche emesse dal debitore negli ultimi 6 mesi, per identificare eventuali crediti verso clienti da colpire direttamente . Torneremo su questa importante innovazione più avanti.
- Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (conto corrente): scelta la linea di azione, AdER redige l’atto di pignoramento ex art. 72-bis e lo notifica sia alla banca (terzo pignorato) sia al debitore. La notifica avviene spesso a mezzo PEC (posta elettronica certificata), utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri (ad esempio il domicilio digitale per le imprese o professionisti, o la PEC per i privati che l’abbiano comunicata). In assenza di PEC, si procede tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore con le forme tradizionali (a mani, poste, etc.). Nell’atto sono indicati:
- gli estremi della cartella/avviso e del ruolo per cui si procede, con l’importo totale dovuto (comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione);
- l’ordine alla banca di bloccare e pagare ad AdER le somme del debitore fino a concorrenza del debito, con le modalità e tempistiche previste (entro 60 giorni per le disponibilità esistenti; alle scadenze per quelle future) ;
- l’avvertimento al debitore che ai sensi dell’art. 494 c.p.c. ogni atto di disposizione dei crediti pignorati è inefficace verso AdER (ciò significa che il debitore non può prelevare o movimentare le somme vincolate);
- l’indicazione che l’ordine al terzo tiene luogo della citazione in giudizio e che, salvo opposizione, il pagamento effettuato dalla banca estinguerà il credito pignorato;
- le modalità per eventualmente presentare opposizione (richiamo agli artt. 615 e 617 c.p.c.), ricordando che per contestare la pretesa tributaria originaria occorreva agire nei termini con ricorso in commissione tributaria.
Dal momento in cui la banca riceve la notifica, scatta immediatamente il vincolo legale sulle somme presenti e future fino a concorrenza del debito. Di norma, la banca appena riceve l’atto: – impedisce operazioni di addebito sul conto del debitore per l’importo pignorato (ad es. bonifici in uscita, emissione assegni, utilizzo di carte di debito/credito su quella somma). Spesso le banche creano una sorta di “sottoconto bloccato” con l’importo vincolato, lasciando libero l’eventuale saldo eccedente; – informa il proprio correntista del blocco (ad esempio inviando una comunicazione via home banking o posta). In realtà il debitore dovrebbe aver già ricevuto copia dell’atto da AdER, ma in alcuni casi la notifica al debitore può avvenire con qualche giorno di sfasamento rispetto alla banca. Può accadere quindi che il contribuente scopra del pignoramento provando a operare sul conto, trovandolo bloccato, ancora prima di leggere l’atto.
- Congelamento del conto e prelievo delle somme disponibili: se sul conto corrente è presente un saldo attivo, la banca lo vincola immediatamente fino a coprire l’importo richiesto dal Fisco. Ad esempio, se il debito è di €10.000 e sul conto ci sono €4.000, questa somma (4.000) viene accantonata e “congelata” in attesa di essere girata ad AdER trascorsi i termini di legge. Il correntista non potrà utilizzare quei €4.000 bloccati. Eventuali somme eccedenti il debito (cioè se il conto avesse ad es. €12.000 con un debito di €10.000) restano invece libere: la banca pignora solo fino a €10.000 e l’eventuale eccedenza rimane a disposizione del cliente. In pratica, il limite massimo pignorabile è la somma del debito indicato.
Caso particolare – conto “in rosso” o con fido: se al momento del pignoramento il conto corrente è scoperto (saldo negativo) o ha un fido utilizzato, apparentemente non c’è un saldo attivo da bloccare. Ciò però non mette affatto al sicuro il debitore. Secondo la Cassazione, anche in caso di saldo negativo, il conto resta pignorato e i futuri accrediti entro 60 giorni dovranno essere girati al Fisco . La banca non può opporre in compensazione il proprio credito per lo scoperto verso il cliente, perché prevale il vincolo a favore dell’Agente della Riscossione. Ad esempio, se il conto è a –€500 e dopo 30 giorni arriva lo stipendio di €1.500, la banca non potrà trattenerlo per coprire il fido, ma dovrà versarne l’importo ad AdER (fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo) . Questo per evitare che un saldo negativo al momento della notifica renda vano il pignoramento: il vincolo opera comunque per i crediti futuri entro il termine di 60 giorni, indipendentemente dal saldo iniziale . Tale principio, confermato nel 2025, supera i precedenti orientamenti contrari dei giudici di merito (che infatti erano stati favorevoli al debitore, poi smentiti in Cassazione ).
- Durata del blocco e gestione degli accrediti successivi: come già evidenziato, il periodo critico sono i 60 giorni successivi alla notifica. In questo arco temporale:
- Qualsiasi somma accreditata sul conto (stipendi, bonifici da terzi, pensioni, ecc.) viene anch’essa catturata dal pignoramento, fino a raggiungere l’importo totale dovuto . La banca quindi provvede a vincolare anche gli accrediti in arrivo, cumulandoli eventualmente con quanto già bloccato.
- Il debitore non può disporre delle somme sopravvenute, perché anch’esse cadono sotto il divieto di movimentazione previsto dall’art. 546 c.p.c. (richiamato per analogia): tutti i versamenti entrati nei 60 giorni sono come “cristallizzati” dal vincolo .
- Se il debito viene integralmente raggiunto prima dei 60 giorni (es.: il conto aveva 4.000€, poi arrivano altri 6.000€ di bonifici entro un mese, coprendo i 10.000 dovuti), in teoria la banca a quel punto ha accantonato l’intero importo richiesto. AdER potrebbe sollecitare il versamento senza attendere oltre, ma nella prassi di solito si aspetta comunque la scadenza dei 60 giorni per chiudere la procedura in un’unica soluzione. Resta inteso che ulteriori somme arrivate oltre il necessario non saranno toccate e tornano libere.
- Trascorsi i 60 giorni, il vincolo perde efficacia per i nuovi accrediti (ossia, ciò che entra dopo il 60° giorno non è più automaticamente pignorato da quell’atto). Il pignoramento si consolida su quanto raccolto fino a quel momento.
- Versamento delle somme ad AdER: terminato il periodo di attesa, la banca pignorata deve eseguire l’ordine di pagamento. Invia quindi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’importo bloccato (nei limiti del debito). Tecnicamente questo pagamento soddisfa il creditore e libera il terzo dalla sua obbligazione verso il debitore pignorato nei limiti di quanto pagato. In termini pratici:
- Se il conto conteneva fondi sufficienti o se nei 60 giorni ne sono affluiti abbastanza da soddisfare interamente il debito, la procedura esecutiva si esaurisce qui: AdER incassa il dovuto e il debito si considera estinto (eventuali importi residui sul conto oltre il dovuto vengono scongelati e tornano nella disponibilità del correntista).
- Se invece le somme reperite sono insufficienti (es.: conto vuoto o con poca liquidità e nessun nuovo accredito significativo), AdER incamererà quanto ricevuto e potrà successivamente agire per il saldo ancora dovuto. In tal caso, il conto corrente viene comunque sbloccato dopo il versamento, poiché l’atto di pignoramento ha esaurito la propria efficacia sul rapporto bancario. Tuttavia il debitore dovrà attendersi ulteriori azioni (un nuovo pignoramento magari su un altro conto, sullo stipendio, un fermo amministrativo dell’auto, un’ipoteca, etc., a seconda delle circostanze).
- Opposizioni ed eventuale intervento del giudice: se il debitore ritiene che il pignoramento sia viziato (ad esempio mai notificata la cartella originaria, oppure prescrizione del credito, oppure omessa intimazione dopo un anno, o ancora se ritiene che le somme bloccate fossero impignorabili per legge), può proporre opposizione. Le opposizioni contro gli atti dell’Agente della Riscossione seguono regole particolari:
- Le contestazioni sulla legittimità formale dell’esecuzione (vizi di notifica, carenza di intimazione, somme impignorabili ecc.) vanno sollevate con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 o 617 c.p.c. innanzi al tribunale ordinario (sezione esecuzioni). Questo va fatto entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento se si tratta di vizi formali da far valere ex art. 617 c.p.c. . Se invece si eccepisce l’inesistenza del titolo o l’estinzione del debito a monte, è un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non ha termine perentorio, ma è bene proporla prima che il procedimento si chiuda.
- Le contestazioni di merito sul debito tributario (es.: tributo non dovuto, importo errato, decadenza, prescrizione del credito d’imposta) non possono più farsi valere in questa sede se il contribuente non le aveva già sollevate impugnando tempestivamente la cartella o l’accertamento in Commissione Tributaria. Una recente sentenza della Cassazione (n. 6436/2025) ha ribadito che l’intimazione di pagamento notificata da AdER, se non contestata, “cristallizza” la pretesa e preclude eccezioni tardive . Dunque in fase esecutiva ci si può concentrare solo su profili procedurali e su eventuali violazioni dei limiti di pignorabilità.
- Se viene proposta opposizione e il giudice la ritiene fondata, può sospendere l’esecuzione e successivamente annullare l’atto viziato (ad es. dichiarare nullo il pignoramento per difetto di notifica della cartella, ordinando alla banca di sbloccare i fondi). Viceversa, se l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione prosegue e le somme rimangono acquisite al Fisco.
- È importante notare che opposizione e rateizzazione sono tra loro alternativi: se il debitore riconosce il debito e vuole solo più tempo per pagare, chiederà la dilazione (vedi oltre); se invece contesta la legittimità del debito o dell’atto, dovrà procedere in giudizio. Le due strategie non si escludono totalmente (si potrebbe opporsi su parte del carico e pagare il resto) ma vanno ponderate attentamente con un legale.
- Chiusura della procedura ed eventuale sblocco del conto: al termine di questa trafila, il conto corrente torna nella piena disponibilità del debitore. Questo può avvenire:
- Per esecuzione completata: dopo che la banca ha versato le somme pignorate ad AdER (trascorsi i 60 giorni, o prima se AdER acconsente), l’obbligo della banca si esaurisce e il conto viene “liberato”. In genere l’istituto sblocca formalmente il conto comunicando al cliente che il pignoramento è cessato. Se per caso il debito non era completamente soddisfatto, AdER potrà intraprendere altro pignoramento, ma dovrà notificare un nuovo atto separato.
- Per pagamento diretto del debitore: può accadere che, una volta subito il blocco del conto, il contribuente decida di pagare in autonomia l’importo dovuto (ad esempio rivolgendosi direttamente agli sportelli AdER o online tramite il portale). In tal caso deve comunicare subito all’Agente della Riscossione l’avvenuto pagamento e chiedere che venga emesso un atto di desistenza/svincolo da inviare alla banca. AdER, verificate le cifre, invierà alla banca una comunicazione attestante che il debito è stato pagato e autorizzando lo sblocco delle somme. Questo passaggio burocratico è essenziale: se il debitore paga ma non informa AdER, la banca, non sapendolo, alla scadenza verserà comunque i soldi (duplicando il pagamento). Quindi è onere del debitore attivarsi tempestivamente per evitare sovrapposizioni.
- Per accordo rateizzazione: la legge consente al debitore di chiedere una rateizzazione anche dopo che è iniziato il pignoramento, come extrema ratio per bloccare l’esecuzione. Occorre presentare domanda di dilazione prima che il terzo abbia versato le somme ad AdER . In pratica, bisogna muoversi entro i 60 giorni di cui sopra, preferibilmente immediatamente dopo la notifica del pignoramento. La domanda si presenta ad AdER (anche online, area riservata, o presso gli sportelli) allegando i documenti reddituali necessari. Con la presentazione della domanda di rateazione e il pagamento della prima rata, il pignoramento viene sospeso automaticamente . AdER infatti sospende la riscossione in attesa di decidere sull’istanza. Se la rateizzazione viene approvata, il pignoramento decade e la banca non effettua alcun versamento (le somme rimangono al debitore, che però dovrà pagarle a rate). L’Agente della Riscossione comunica al terzo l’avvenuta rateizzazione e dispone la revoca del pignoramento . Questa possibilità rappresenta un’ancora di salvezza per il debitore in difficoltà: anche in fase avanzata dell’esecuzione, può ottenere di pagare gradualmente ed evitare il prelievo forzoso in un’unica soluzione. Naturalmente, per ottenere la dilazione occorre rispettare i requisiti di legge (importo entro soglia per rate “automatiche” o dimostrare lo stato di difficoltà economica per importi più elevati) e non aver già decauto da precedenti rateazioni. Approfondiremo criteri e limiti di rateizzabilità nella sezione Domande e Risposte.
- Costi della procedura e add-on sul debito: è utile infine segnalare che il debitore subirà anche gli ulteriori oneri di riscossione derivanti dall’atto di pignoramento. AdER infatti addebita al contribuente le spese vive (notifica, PEC, ecc.) e soprattutto l’aggi di legge (attualmente il compenso di riscossione è il 3% delle somme versate entro 60 giorni dalla cartella, oppure il 6% se riscosse oltre tale termine). Quindi, quando la banca versa ad esempio €10.000, parte di essi (il 6%, quindi €600 in questo caso) rappresenta l’aggio dovuto ad AdER, e solo il resto va a sanare il tributo, interessi e sanzioni. L’importo dell’aggio è già compreso nel totale iscritto a ruolo, ma va tenuto presente che, pagando dopo l’attivazione del pignoramento, al debitore possono essere addebitate anche ulteriori spese (diritti di esecuzione). Insomma, l’esecuzione esattoriale ha un costo aggiuntivo che incentiva il contribuente a regolarizzare prima di arrivare a questo punto.
Procedura in sintesi – Timeline: la tabella seguente riepiloga i passaggi chiave del pignoramento esattoriale di un conto corrente e i relativi tempi:
| Fase | Descrizione e riferimenti normativi | Tempistiche |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento / Avviso esecutivo | Notifica del titolo esecutivo al debitore (art. 25 DPR 602/1973). Il debito diventa esigibile trascorsi 60 giorni senza pagamento . | 60 gg per pagare dalla notifica. |
| Intimazione di pagamento (se >1 anno) | Atto di sollecito (art. 50 DPR 602/1973) inviato se è passato oltre 1 anno dalla cartella senza esecuzione. Intima pagamento entro 5 giorni . Valida 180 gg dalla notifica. | ≥ 1 anno di inerzia: 5 gg concessi, efficacia atto 180 gg. |
| Atto di pignoramento presso terzi | Notifica a banca e debitore dell’ordine di pagamento diretto (art. 72-bis DPR 602/1973) . La banca vincola le somme fino a concorrenza del debito. | Immediata (all’atto di notifica scatta il blocco). |
| Spatium deliberandi (attesa) | Periodo di efficacia del pignoramento in cui il terzo deve adempiere (art. 72-bis lett. a DPR 602/73): 60 giorni dalla notifica . Accrediti entro questo termine sono inclusi nel vincolo . | 60 giorni dalla notifica. |
| Eventuale opposizione | Termine per opposizione a vizi formali (art. 617 c.p.c.): 20 giorni dalla notifica . Per opposizione all’esecuzione (art. 615) non c’è termine, ma va proposta prima che il procedimento sia definito. | 20 gg (atti esecutivi); tempestivo per esecuzione. |
| Versamento al Fisco | La banca esegue l’ordine pagando ad AdER le somme pignorate (art. 72-bis lett. a DPR 602/73). Se parziale, AdER procede per il residuo. Il conto viene sbloccato dopo il pagamento. | Alla scadenza dei 60 gg (salvo pagamento anticipato). |
| Svincolo/estinzione | – Se il debito è soddisfatto, la procedura si chiude (art. 72-bis co.2). <br> – Se il debitore ha pagato direttamente o ottenuto rateizzazione, AdER revoca il pignoramento (art. 19 DPR 602/73 e norme interne). <br> – Se l’opposizione è accolta, il giudice annulla l’atto e libera le somme. | Immediatamente dopo l’evento risolutivo (pagamento, rateazione, provvedimento giudiziale). |
Nota: Il pignoramento presso terzi non richiede la citazione in tribunale del terzo pignorato, salvo contestazioni. La voce “eventuale opposizione” indica l’unico caso in cui interviene il giudice dell’esecuzione su iniziativa del debitore o del terzo.
Passiamo ora ad esaminare le tutele apprestate dall’ordinamento in favore del debitore, ossia quali somme non possono essere pignorate e quali limiti quantitativi sono imposti al Fisco nel prelievo dai conti, stipendi e pensioni. Tali limiti – differenti a seconda della natura dei crediti – sono fondamentali per garantire al contribuente mezzi di sostentamento e scongiurare eccessi nell’esecuzione.
Limiti di pignorabilità e tutele per il debitore
Sebbene l’Agenzia delle Entrate-Riscossione goda di ampi poteri, non tutto il denaro del debitore è aggredibile liberamente. La legge prevede soglie di impignorabilità e limiti percentuali sia per tutelare il minimo vitale necessario al sostentamento, sia per evitare che il pignoramento si estenda a somme estranee al debitore (es. in conti cointestati) o a crediti che il legislatore considera impignorabili. Di seguito esaminiamo nel dettaglio tali limiti, distinguendo per tipologia di reddito o situazione, con riferimenti normativi aggiornati al 2026.
Ultimo stipendio o pensione su conto corrente
Una protezione cruciale per chi subisce il pignoramento del conto corrente riguarda l’ultimo accredito di stipendio o pensione. La regola generale è che l’ultimo emolumento accreditato resta sempre disponibile al debitore e non può essere pignorato . In altri termini, quando AdER blocca un conto, deve lasciare intatto l’ultimo stipendio/pensione ricevuto su quel conto. Questa tutela serve a garantire che il debitore conservi almeno le risorse dell’ultimo mese per le esigenze quotidiane, evitando di essere totalmente privato dei mezzi di sussistenza all’improvviso.
Vediamo come si applica concretamente: – Se sul conto è affluito da poco lo stipendio (o la rata di pensione) di dicembre 2025, e a gennaio 2026 arriva il pignoramento, la somma corrispondente a quell’ultimo stipendio di dicembre non viene toccata dal blocco . AdER e la banca dovranno calcolare l’importo impignorabile pari al netto dell’ultimo stipendio e lasciarlo libero. Solo l’eventuale eccedenza rispetto a quell’importo potrà essere congelata (sempre nei limiti del debito). – Se il conto contiene altre giacenze risalenti a periodi precedenti (risparmi accumulati, stipendi di mesi passati non spesi interamente, o altre entrate), quelle sono pignorabili integralmente, tranne la porzione che coincide con l’ultimo accredito di stipendio. – Se invece sul conto confluisce più di un tipo di entrata (es. uno stipendio e anche un bonifico da terzi), la banca in pratica tutela come impignorabile l’importo equivalente all’ultimo stipendio; il resto è aggredibile. – Questo principio vale in egual modo per l’ultima mensilità di pensione accreditata: anch’essa rimane disponibile al debitore e non va toccata.
Da dove deriva questa tutela? La formulazione “a esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per il debitore” è spesso citata nella prassi di AdER . Essa di fatto recepisce e amplia la salvaguardia già prevista dal Codice di procedura civile per i pignoramenti su conto di stipendi/pensioni. Infatti, l’art. 545, comma 8 c.p.c. stabilisce che, se le mensilità di salario o pensione sono state accreditate prima del pignoramento, il creditore può prendere solo la parte eccedente 3 volte l’assegno sociale . Questo significa che, nel pignoramento ordinario, un importo pari a circa €1.616 (valore corrispondente a tre volte l’assegno sociale 2024-2025) è comunque intoccabile sul conto. AdER applica una regola ancora più favorevole per il debitore: l’intera ultima mensilità rimane libera .
Esempio pratico: il sig. Rossi ha stipendio netto mensile di €1.500 accreditato il 27 di ogni mese. Sul suo conto il 2 febbraio trova €1.500 (lo stipendio di gennaio) e altri €2.000 risparmiati nei mesi scorsi. Se il 3 febbraio AdER pignora il conto per un debito di €5.000, la banca lascerà disponibili €1.500 (lo stipendio di gennaio) e pignorerà solo i restanti €2.000 presenti (essendo inferiori al debito, verranno tutti vincolati). Nei 60 giorni successivi, poi, potrebbe arrivare lo stipendio di febbraio: ma essendo uno stipendio futuro, quello rientrerebbe nei nuovi accrediti pignorabili (tranne la quota eventualmente impignorabile di legge, di cui diremo oltre). Dunque il debitore almeno conserva la mensilità di gennaio per vivere; la parte eccedente di quel mese (i risparmi pregressi) viene invece aggredita per ridurre il debito.
Da sottolineare che questa tutela opera una tantum: riguarda solo l’ultima mensilità percepita prima del pignoramento. Non significa che gli stipendi futuri siano esenti – quelli in arrivo dopo la notifica rientrano nel vincolo (salvo sempre mantenere ogni volta almeno il minimo vitale, come spiegato più avanti). Ma se, per ipotesi, il conto conteneva due stipendi arretrati non spesi, è ragionevole ritenere che solo uno (l’ultimo accreditato) sia protetto integralmente, mentre per l’altro ci si rifà ai normali limiti di pignorabilità.
Limiti sul pignoramento di stipendi e pensioni (quota massima pignorabile)
Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione interviene su stipendi o pensioni, sia direttamente presso il datore di lavoro/ente pensionistico sia indirettamente sul conto corrente, devono essere rispettati stringenti limiti percentuali. Lo scopo è evitare che al debitore venga sottratta una quota eccessiva dei suoi redditi periodici, in linea con il principio costituzionale della proporzionalità e sufficienza della retribuzione (art. 36 Cost.).
Ecco i limiti aggiornati al 2026:
- Stipendi e salari da lavoro dipendente (settore privato o pubblico): per i creditori ordinari (banche, privati) l’art. 545 c.p.c. fissa la quota massima pignorabile in 1/5 (20%) del netto mensile . Ciò vale sia per debiti tributari sia per qualsiasi altro credito in sede civile . In altre parole, di regola il quinto dello stipendio è il tetto. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione applica un trattamento più favorevole al debitore a basso reddito, in forza della norma speciale art. 72-ter DPR 602/1973. Tale articolo prevede infatti una soglia modulata in base all’importo dello stipendio percepito :
- Se lo stipendio netto è fino a €2.500 al mese, la quota pignorabile è 1/10 (10%) .
- Se il netto mensile è compreso tra €2.500,01 e €5.000, la quota pignorabile è 1/7 (~14,28%) .
- Se il netto supera €5.000, si applica il normale 1/5 (20%) .
Quindi, ad esempio, un dipendente con stipendio di €1.800 subirà una trattenuta massima di €180/mese (1/10) se il pignoramento è effettuato da AdER, mentre sarebbe €360 (1/5) in caso di creditore civile. Questa disparità nasce da un intervento normativo del 2013 (D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012) proprio per non gravare eccessivamente i redditi medio-bassi quando a pignorarli è il Fisco .
Va precisato che tali percentuali si applicano sul netto dello stipendio dopo le ritenute di legge (previdenza, tasse, ecc.), esclusi però gli assegni familiari che sono impignorabili (crediti alimentari specifici). Inoltre, se sullo stesso stipendio insistono più pignoramenti (es. uno per crediti privati e uno per debiti fiscali), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto . Ad esempio, se Tizio ha già un pignoramento del quinto per un prestito bancario, AdER potrà al massimo pignorare un ulteriore quinto (in totale il 40%) e solo se lo stipendio glielo consente, altrimenti dovrà attendere.
- Pensioni: le pensioni godono di una doppia tutela:
- Minimo vitale impignorabile: esiste per legge una soglia al di sotto della quale la pensione non può essere toccata affatto. Dal 2022, questa soglia è stata elevata a due volte l’importo dell’assegno sociale . L’assegno sociale è un parametro di riferimento (nel 2025 era €538,69 mensili ; nel 2026 è previsto in aumento intorno a €550-560, ad es. l’INPS stima assegno sociale base ~€611 ma con integrazioni per alcuni – useremo la cifra base per calcolo) e due volte tale importo significa circa €1.100-1.200 mensili come minimo impignorabile. Per il 2025 era €1.077,38 , per il 2026 si prevede attorno a €1.100-1.160 (a seconda dell’indice di rivalutazione, che per l’anno è +1,4% circa ). Ciò significa che, se una pensione è di importo modesto, diciamo €1.000, non potrà subire alcun pignoramento perché interamente sotto la soglia protetta . Se invece una pensione è più alta, ad es. €1.500, resteranno comunque impignorabili i primi ~€1.100 e solo i restanti ~€400 potranno essere oggetto di trattenuta.
- Quota massima pignorabile: sulla parte di pensione che eccede il minimo vitale, si applicano le stesse percentuali viste per gli stipendi. Dunque, 1/5 normalmente, oppure le percentuali ridotte 1/10, 1/7, 1/5 se il creditore è AdER e la pensione rientra negli scaglioni di importo corrispondenti . In pratica il meccanismo è: si sottrae la quota pari a 2x assegno sociale (impignorabile), sul residuo si calcola la frazione di pignoramento (fino a 1/5 ordinario, o meno con 72-ter se AdER). Esempio: pensione netta €1.500; minimo vitale €1.100; parte eccedente €400; AdER potrà prenderne al massimo 1/10 = €40 (se rientra nello scaglione fino 2.500) oppure 1/5 = €80 (se consideriamo un creditore ordinario). In nessun caso comunque al pensionato verrà prelevata una somma che riduca la sua pensione netta al di sotto di ~€1.100 (soglia 2025/26) .
Aggiornamento: fino al 2022 il minimo vitale era più basso (1,5 volte assegno sociale), circa €750; con il Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022 convertito) è stato portato a 2 volte . Questo ha rafforzato significativamente la tutela dei pensionati dal pignoramento.
- TFR e indennità di fine rapporto: il TFR e altre indennità di cessazione del rapporto di lavoro (trattamenti di fine servizio) quando sono stati già liquidati e depositati sul conto del beneficiario seguono le regole generali (in conto sono come “risparmi”). Ma se vengono pignorati presso l’INPS o il datore di lavoro prima del pagamento al lavoratore, il Codice civile (art. 545 c.p.c. commi 5 e 6) li assimila alle altre indennità da lavoro, quindi pignorabili fino al quinto. È comunque prassi riconoscere un minimo vitale anche su queste indennità in sede esattoriale, equiparandole in parte alla funzione pensionistica, ma la disciplina è complessa. In questa guida ci concentriamo sui flussi mensili ordinari.
Le tabelle seguenti ricapitolano i limiti quantitativi di pignoramento per stipendi e pensioni, confrontando il regime ordinario e quello speciale AdER:
| Reddito mensile (netto) | Limite pignorabile – Creditori ordinari | Limite pignorabile – Agenzia Entrate-Riscossione |
|---|---|---|
| Stipendio (dipendente pubblico o privato) | Fino a 1/5 (20%) dello stipendio . Nessun minimo vitale garantito per legge (salvo 1/5 preservato). | Scaglioni art. 72-ter DPR 602/73:<br>– ≤ €2.500: 1/10 (10%) <br>– €2.500~5.000: 1/7 (~14,3%) <br>– > €5.000: 1/5 (20%) .<br>N.B.: Sempre almeno 4/5 restano al debitore. |
| Pensione (assegno mensile) | Fino a 1/5 (20%) della parte eccedente il minimo vitale (impignorabile). Minimo vitale = 2 × assegno sociale ≈ €1.100 (2026) . Eccedenza pignorabile al 20%. | Stessa tutela del minimo vitale di €1.100 ca. intoccabile.<br>Quota eccedente pignorabile con stessi scaglioni di 72-ter come per gli stipendi (1/10, 1/7, 1/5) , in base all’importo della pensione sopra soglia.<br>Esito: massima trattenuta inferiore o uguale a quella di un creditore ordinario, mai oltre 1/5 dell’eccedenza. |
Note: – Se coesistono più pignoramenti (es. uno per mutuo impagato e uno fiscale), il totale delle trattenute non può superare il 50% dello stipendio/pensione (art. 545 co.6 c.p.c.). I debiti alimentari per mantenimento hanno priorità e possono arrivare a 1/3, ma esulano da questa trattazione fiscale. – Gli assegni di famiglia e simili non sono pignorabili (art. 545 co.1 c.p.c.), perciò il datore/INPS li esclude dalla base di calcolo della quota pignorabile. – Il regime AdER (1/10, 1/7) non si applica ai pignoramenti ordinari: se un dipendente ha già un pignoramento civile di 1/5, l’arrivo di un pignoramento fiscale aggiuntivo potrebbe ridurre temporaneamente la trattenuta complessiva a 1/5 (non 1/7) in attesa di sciogliere il conflitto, ma normalmente si opera sul principio del cumulo 50%. Sono questioni complesse che un giudice risolve caso per caso.
Importi impignorabili sul conto corrente e altre tutele
Oltre ai limiti percentuali su stipendi e pensioni, vi sono ulteriori casi di impignorabilità assoluta o relativa che riguardano le somme depositate in conto o altri crediti del debitore. Riassumiamo i principali:
- Soglia di impignorabilità sul conto per somme da lavoro già accreditate: come accennato, l’art. 545 c.p.c. comma 8 prevede che, se al momento del pignoramento sul conto ci sono somme provenienti da stipendio o pensione già accreditate in precedenza, queste siano impignorabili fino all’ammontare di tre volte l’assegno sociale . Questo garantisce al debitore civile una riserva di circa €1.600 sul conto. Tuttavia, AdER in virtù della sua procedura speciale segue la regola ancora più favorevole dell’ultimo stipendio non toccato , di cui si è detto. In pratica:
- Nel pignoramento ordinario: se sul conto sono presenti ad esempio €2.000 derivanti dallo stipendio del mese scorso, il creditore potrà pignorare solo la parte eccedente €1.616 (3× assegno sociale 2024) cioè potrà prendere circa €384 .
- Nel pignoramento esattoriale AdER: quell’ultimo stipendio di €2.000 resterà integralmente disponibile al debitore , e nulla di esso sarà pignorato sul conto (fermo restando che successivi accrediti di stipendio andranno soggetti a trattenuta alle fonti o su conto secondo le regole viste).
È importante notare che questa tutela vale solo per le somme identificabili come stipendi/pensioni. Se invece le giacenze in conto derivano da altre fonti (risparmi, bonifici da parenti, proventi di vendita, ecc.), non c’è alcuna soglia generica di saldo minimo impignorabile: in teoria, un creditore potrebbe pignorare l’intero saldo disponibile (salvo magari lasciare aperto il conto con saldo zero per la gestione tecnica). Quindi, attenzione: non esiste una “franchigia generale” sul conto corrente (del tipo “x euro sempre esenti” – spesso i debitori lo credono, ma è un equivoco legato al caso stipendi).
- Conto cointestato con terzi estranei al debito: se il conto corrente è intestato a più persone (es. conto cointestato tra marito e moglie) e solo uno di essi è debitore verso il Fisco, la quota di saldo presumibilmente appartenente all’altro co-intestatario non può essere pignorata. Il principio è che AdER non può espropriare somme altrui, ma solo quelle del debitore . Di regola, se non risulta diversamente, la giurisprudenza presume che in un conto cointestato a due titolari ciascuno abbia il 50% del saldo. Dunque AdER potrà vincolare solo la metà del saldo (fino a concorrenza del debito) . Ad esempio, conto marito-moglie con €10.000, debito fiscale a carico del marito: si presume €5.000 siano del marito, €5.000 della moglie; il pignoramento potrà riguardare al massimo €5.000. In pratica però la banca, ricevuto l’atto, spesso blocca temporaneamente l’intero conto per prudenza, segnalando poi che il rapporto è cointestato. Sarà eventualmente il co-intestatario non debitore a dover fare opposizione o istanza al giudice per lo svincolo della propria quota, se AdER non liberasse spontaneamente l’eccedenza. Va aggiunto che se il conto è cointestato a firma disgiunta, il terzo (banca) potrebbe avere difficoltà a impedire movimenti dell’altro cointestatario: caso spinoso, in cui spesso si procede congelando prudentemente l’intero importo e attendendo decisioni. Ad ogni modo la quota di spettanza del non-debitore resta giuridicamente impignorabile .
- Crediti totalmente impignorabili: il Codice di procedura civile elenca alcune entrate e crediti che non possono essere pignorati da nessun creditore. Ad esempio: pensioni di invalidità civile, sussidi di povertà o sostegno al reddito (come l’ex reddito di cittadinanza, ora Assegno sociale o altri strumenti simili), assegni di mantenimento minimi al coniuge se di natura alimentare, borse di studio e assicurazioni per danni alla persona, ecc. (art. 545 co.2 e co.3 c.p.c.). Se tali somme vengono accreditate su un conto, in teoria dovrebbero mantenere il carattere di impignorabilità. Tuttavia, nella pratica bancaria, il conto è un contenitore promiscuo e la banca spesso non distingue l’origine del denaro. Potrebbe quindi congelare anche somme provenienti da fonti impignorabili se mescolate ad altre. Sarà compito del debitore, eventualmente, segnalare e dimostrare che sul conto vi erano somme impignorabili (ad esempio indicando che sul saldo c’era il pagamento di un’indennità di accompagnamento disabile, non aggredibile). Il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la natura di quelle somme, ne ordinerebbe lo sblocco. AdER di prassi evita di pignorare conti notoriamente dedicati a tali scopi, ma l’onere di provare l’impignorabilità ricade sul debitore in sede di opposizione.
- Depositi a garanzia, conti terzi vincolati: se il debitore ha somme depositate a titolo di cauzione vincolata (per esempio un deposito cauzionale a favore del locatore, o fondi accantonati per legge su conti dedicati), potrebbero sorgere questioni sulla pignorabilità perché formalmente il denaro è suo ma destinato a specifico scopo. La regola generale è che, finché il denaro è di proprietà del debitore, è pignorabile, salvo norme di legge specifiche che lo rendano insequestrabile. Ad esempio, somme versate su un “conto dedicato” ai sensi della legge 210/2016 (piani di rientro sanitari) o altre situazioni peculiari potrebbero avere restrizioni. Nel dubbio, AdER tende a pignorare e lasciare all’eventuale giudice la decisione sulle opposizioni.
In sintesi, il quadro delle tutele può apparire complicato, ma può essere riassunto così: – Sempre impignorabili: l’ultimo stipendio/pensione già accreditato; il minimo vitale di pensione (2x assegno sociale) e gli assegni di welfare; la quota di altri cointestatari; i crediti di natura strettamente alimentare/pubblica indicati dalla legge. – Parzialmente pignorabili (con limiti): stipendi e pensioni (oltre le soglie suddette) solo per la percentuale consentita; stipendi/pensioni su conto entro 3x assegno sociale esenti, sopra pignorabili. – Liberamente pignorabili: risparmi, rendite, utili d’impresa, compensi da lavoro autonomo, e in generale tutto ciò che non rientra nelle categorie protette.
Per fissare le idee, ecco una tabella riepilogativa sulle soglie di impignorabilità nel caso di pignoramento del conto corrente da parte di AdER:
| Voce tutelata | Quota impignorabile (non può essere toccata) | Riferimenti normativi e note |
|---|---|---|
| Ultimo stipendio o pensione accreditato prima del pignoramento sul conto | 100% impignorabile – resta sempre disponibile al debitore . | Prassi AdER (72-bis) e art. 545(8) c.p.c. (che tutela almeno 3×assegno soc.) . AdER estende la tutela all’intero importo dell’ultima mensilità. |
| Stipendi/Pensioni accreditati dopo la notifica (nuovi accrediti entro 60 gg) | Impignorabile la parte nei limiti di legge (minimo vitale pensione, ecc.). Il resto si pignora fino alle % consentite. | Ex art. 545 c.p.c. e 72-ter DPR 602/73. Esempio: stipendio futuro €1500 -> 1/10 = €150 pignorabile (AdER) se entro soglia. Pensione futura €800 -> totalmente esente (sotto 2×assegno soc.). |
| Saldo di conto cointestato con soggetti terzi (non debitori) | Quota parte dei non debitori impignorabile (presunzione 50% se 2 cointestatari) . Solo la quota del debitore è aggredibile. | Principio generale di tutela di terzi estranei . Possibile necessità di ricorso al giudice per liberare la quota, se la banca blocca tutto cautelativamente. |
| Sussidi, indennità speciali, assegni di welfare (es. assegno sociale, accompagnamento, Rdc/AU, assegni familiari) | 100% impignorabili, salvo che il pignoramento avvenga per crediti alimentari tra congiunti. | Art. 545 co.2-3 c.p.c.: crediti aventi natura di sostentamento pubblico o familiare sono impignorabili (o pignorabili solo per alimenti a favore di chi furono destinati). Se confluiti su conto, il debitore deve segnalarlo per ottenerne lo svincolo. |
| Strumenti di lavoro e depositi cauzionali intestati al debitore | In genere impignorabili i beni strumentali essenziali (entro certi limiti) se il debitore è imprenditore individuale/professionista. Le somme depositate a titolo di cauzione per altri non sono aggredibili finché vincolate. | Art. 515 c.p.c. (beni strumentali impignorabili entro limiti di valore per attività imprenditoriale). In caso di conti dedicati (raro), fa fede la destinazione legale dei fondi. |
Come si vede, la normativa cerca di bilanciare due esigenze: tutelare la dignità e la sopravvivenza economica del debitore (esentando una parte dei suoi redditi) e al contempo garantire al creditore pubblico di soddisfarsi almeno in parte.
Nel contesto del pignoramento esattoriale queste tutele assumono particolare rilievo perché l’azione è molto rapida e incisiva. È essenziale che il debitore sia consapevole di cosa non può essergli tolto: ad esempio, sapere che la pensione sociale o l’indennità di accompagnamento non gliele possono toccare, oppure che almeno l’ultimo stipendio gli deve restare. Conoscere i propri diritti aiuta a reagire appropriatamente: se il Fisco o la banca eccedono, il debitore potrà far valere l’impignorabilità nelle sedi opportune.
Nei prossimi capitoli analizzeremo le novità normative più recenti (introdotte proprio con la legge di bilancio 2026) che impattano sulle procedure di pignoramento presso terzi, in particolare per i lavoratori autonomi e le imprese, e le sentenze dell’ultimo anno che hanno fatto chiarezza su questioni controverse (come la durata del blocco del conto e la portata dei pignoramenti esattoriali). Successivamente passeremo a una sezione di Domande e Risposte pratiche, per poi concludere con esempi e fonti.
Novità normative del 2026: pignoramenti “lampo” e riforme in arrivo
L’anno 2026 porta con sé alcune importanti novità in materia di riscossione e pignoramenti da parte del Fisco. Queste riguardano soprattutto l’uso delle informazioni fiscali per rendere i pignoramenti più efficaci e la predisposizione (ancorché rinviata) di un Testo Unico della Riscossione. Esaminiamo le novità principali:
Condivisione dei dati delle fatture elettroniche: pignoramenti sprint su crediti dei professionisti
Una delle innovazioni più rilevanti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere ai dati delle fatture elettroniche dei debitori iscritti a ruolo, al fine di attivare pignoramenti presso terzi in modo mirato e tempestivo . In pratica, il Fisco potrà utilizzare le informazioni sulle fatture emesse da un contribuente per individuare i suoi crediti verso clienti e bloccare i pagamenti in arrivo da parte di questi ultimi, ancor prima che giungano al debitore.
Vediamo i dettagli: – La norma (art. 27 della Legge di Bilancio 2026) modifica la disciplina della fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) prevedendo che dal 2026 i dati relativi alle fatture elettroniche emesse da soggetti con cartelle esattoriali non pagate possano essere messi a disposizione di AdER . In particolare, saranno trasmessi i dati sulla somma dei corrispettivi fatturati nei confronti di ciascun cliente del debitore, nei 6 mesi precedenti . Lo scopo esplicito è di consentire “analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi” . – Questo significa che, ad esempio, se un professionista (avvocato, architetto, ecc.) o un’impresa ha emesso regolarmente fatture verso un certo cliente abituale (poniamo una società che ogni mese paga una fattura di consulenza), l’Agente della Riscossione, vedendo dal Sistema di Interscambio che nei 6 mesi quel cliente ha ricevuto fatture per importi consistenti, potrà pignorare direttamente il credito che il professionista vanta verso quel cliente . In pratica, invierà un atto al cliente (terzo pignorato) ordinandogli di pagare a AdER invece che al professionista la somma dovuta, fino a concorrenza del debito fiscale . – L’effetto sarà di bloccare “alla fonte” pagamenti periodici come ad esempio canoni, compensi ricorrenti, forniture continuative: si pensi a un commercialista che fattura mensilmente a un’azienda, o a un affitto che un imprenditore individuale riscuote da un immobile affittato a un ente. Il Fisco potrà intercettare quei flussi prima che entrino nelle casse del debitore . – Questa misura non ha precedenti su larga scala: finora AdER si avvaleva dei dati dell’Anagrafe dei conti e dell’INPS per pignorare conti e stipendi , ma non poteva sapere facilmente se un autonomo “stava per incassare” da un cliente. Ora, con la fatturazione elettronica obbligatoria estesa a (quasi) tutti, il Fisco possiede un enorme patrimonio di dati in tempo reale sulle transazioni B2B e B2C. Sfruttare tali dati per la riscossione rappresenta un passo ulteriore verso la digitalizzazione spinta del recupero crediti erariali. – Dal lato del debitore, però, ciò implica che anche i lavoratori autonomi e le imprese, che prima potevano contare su tempi più lunghi, ora rischiano pignoramenti molto più rapidi. Un cliente abituale, ricevendo un atto di pignoramento, smetterà di pagare il debitore e pagherà AdER , fino a saldare il debito fiscale. Questo può creare seri problemi di liquidità all’impresa debitrice, che si vede privare di introiti correnti. – Tutele per il debitore in questa procedura: per i pignoramenti da fatture elettroniche, la legge (almeno per ora) non prevede soglie di impignorabilità specifiche come avviene per stipendi e pensioni . Infatti, si tratta di crediti commerciali: il debitore-autonomo non ha formalmente diritto a un “minimo vitale” su di essi. Ciò significa che, diversamente dal pignoramento del salario (dove al lavoratore resta sempre una parte), nel pignoramento del credito verso un cliente AdER potrebbe prendere il 100% di quanto dovuto dal cliente in quel momento . Se il cliente deve €5.000 al professionista e quello è l’importo del debito fiscale, l’intera somma andrà al Fisco. Questo ha suscitato qualche perplessità in dottrina, perché un lavoratore autonomo potrebbe così ritrovarsi senza alcun incasso dal proprio lavoro per mesi. – Va detto però che, trattandosi di crediti futuri, in sede esecutiva esistono già regole (anche nel pignoramento ordinario) che consentono di pignorare crediti “eventuali” purché basati su un rapporto già esistente . AdER dovrà comunque rispettare l’art. 72-bis: ad esempio, se si pignora il canone d’affitto, ciò che va a scadere nei 60 giorni viene prelevato, ma non oltre. Se il rapporto con il cliente cessa, il pignoramento non potrà magicamente creare nuovi crediti. In altre parole, si possono prendere solo i crediti verso terzi che maturano entro i limiti temporali del pignoramento e derivano da rapporti in essere . – Tempistica di attuazione: la norma non è immediatamente operativa dal 1° gennaio 2026. Prevede infatti l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà le modalità tecniche di messa a disposizione dei dati ad AdER . Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge . Ci si attende dunque che entro marzo 2026 venga definito come e quando AdER inizierà ad attingere ai dati SdI (Sistema di Interscambio). L’impatto pratico sui pignoramenti “lampo” si vedrà probabilmente a metà 2026. – Obiettivi del legislatore: secondo la Relazione tecnica, con queste misure si punta a raddoppiare la percentuale di successo dei pignoramenti presso terzi, portandola dal 22% al 44% , e ad incrementare il recupero annuo di circa 140 milioni di euro a regime . L’uso delle fatture elettroniche è visto come un volano per colpire i cosiddetti “crediti fantasma” che sfuggono oggi (ad esempio perché molti pignoramenti su conti risultano infruttuosi – conti vuoti – mentre magari il debitore incassa altrove da clienti). Il Governo ha tenuto un basso profilo comunicativo su questa novità, consapevole che avrebbe destato preoccupazione in alcune categorie .
In conclusione, dal 2026 i professionisti, ditte individuali e imprese debitrici verso il Fisco dovranno prestare ancora più attenzione: i loro incassi da clienti potranno essere intercettati velocemente. Sarà quindi fondamentale, ad esempio, regolarizzare le posizioni aperte o avvalersi di rateizzazioni prima che scattino questi pignoramenti sui crediti commerciali, che rischiano di mettere in ginocchio l’attività (non potendo più disporre delle entrate per pagare fornitori, dipendenti, ecc.).
Altre novità: compensazioni bloccate oltre 50 mila €, verso il nuovo Testo Unico Riscossione
La Manovra 2026 ha introdotto anche altre disposizioni in materia fiscale che, pur non riguardando strettamente il pignoramento del conto, fanno parte del giro di vite sul recupero dei crediti erariali: – In particolare, è stato abbassato da €100.000 a €50.000 il limite oltre il quale scatta il blocco automatico delle compensazioni fiscali per chi ha debiti iscritti a ruolo non pagati . Ciò significa che, se un’impresa ha più di 50 mila euro di cartelle esattoriali scadute, non potrà compensare crediti d’imposta con debiti fiscali (ad esempio crediti IVA con debiti di IRAP) a partire da luglio 2026 . Questo meccanismo è volto a evitare che aziende indebitate col Fisco continuino ad usare crediti tributari senza prima saldare i ruoli pendenti. – Tale norma si collega indirettamente ai pignoramenti: imprese che vedranno preclusa la compensazione e che non pagano, potrebbero finire più facilmente nel mirino di AdER con azioni esecutive (pignoramenti conti, ecc.). D’altro canto, obbligare a pagare i debiti prima di usare i crediti potrebbe spingere le imprese a sanare situazioni pregresse onde evitare di rimanere senza liquidità (poiché non possono neanche compensare). Insomma, è un’altra leva di pressione fiscale che si aggiunge.
Per quanto concerne la riforma organica della riscossione, come anticipato, il D.Lgs. 33/2025 ha codificato in un Testo Unico le norme che oggi troviamo nel DPR 602/1973 e in altri provvedimenti stratificati. Questo T.U. avrebbe dovuto semplificare e aggiornare molte procedure a partire dal 2026 (introducendo, ad esempio, notifiche digitali più efficienti, rivisitando il ruolo dell’intimazione, ecc.). Tuttavia il differimento al 2027 fa sì che per il 2026 non ci siano variazioni applicative immediate. Va segnalato però che il D.Lgs. 33/2025 conteneva, tra le altre, una previsione di estinzione automatica del pignoramento in caso di concessione di rateizzazione (in pratica formalizzando ciò che già accade in via amministrativa) e definiva in modo chiaro la natura dell’atto di pignoramento esattoriale come primo atto esecutivo. Alcune di queste innovazioni interpretative la Cassazione le aveva già sancite (come vedremo a breve).
Infine, un accenno alle Definizioni agevolate (rottamazioni): a inizio 2024 vi è stata la Rottamazione-quater delle cartelle, che molti debitori hanno sfruttato per pagare in forma ridotta i debiti fiscali senza sanzioni. Chi è entrato in rottamazione e paga regolarmente le rate è al riparo da azioni esecutive su quei debiti (la legge di rottamazione infatti sospende le procedure di riscossione per i carichi inclusi, finché si è in regola). In caso di pignoramento già in corso, la norma ha previsto che pagando la prima rata della definizione, il pignoramento si estingue . Lo stesso discorso vale per eventuali future “rottamazioni” o sanatorie: aderirvi blocca l’esecuzione (ma attenzione, un eventuale inadempimento poi la riattiva). Questa non è una novità 2026, ma è utile ricordarla nell’economia delle strategie difensive del debitore.
Nei prossimi paragrafi passeremo ad esaminare le più recenti sentenze e pronunce in materia di pignoramento esattoriale, in particolare la svolta giurisprudenziale del tardo 2025 che ha risolto una questione assai dibattuta circa l’ambito temporale del vincolo sul conto corrente. Conoscere l’orientamento dei giudici è fondamentale per capire come si sta assestando l’interpretazione delle norme e quali possibilità concrete ha il debitore di far valere le proprie ragioni.
Giurisprudenza recente: le sentenze chiave del 2025
Nel 2025 la Corte di Cassazione ha emanato alcune pronunce molto rilevanti in tema di pignoramenti esattoriali. Tra tutte spicca la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 (Cass. III sezione civile), destinata a fungere da leading case sulla questione della portata del pignoramento di un conto corrente bancario e della sorte degli accrediti successivi alla notifica. Esaminiamo questa e altre sentenze di rilievo:
Cassazione 28520/2025: il Fisco può prendere anche gli accrediti nei 60 giorni successivi
La sentenza 28520/2025 ha risolto in maniera netta il dibattito sull’efficacia temporale del pignoramento esattoriale del conto corrente. In parole semplici, la Cassazione ha stabilito che quando l’Agente della Riscossione pignora un conto, il vincolo si estende non solo al saldo presente in quel momento, ma anche a tutti i versamenti che arrivano entro i successivi 60 giorni . E ciò indipendentemente dal fatto che il saldo iniziale fosse positivo o negativo, e anche se la banca ha già versato immediatamente l’importo disponibile. Vediamo i punti salienti:
- Fatti di causa: una società debitrice si era vista pignorare il conto da AdER. La banca, ricevuto l’ordine, aveva subito versato al Fisco le somme disponibili (il saldo attivo esistente alla data di notifica). Successivamente, nei 60 giorni seguenti, erano arrivati altri accrediti (pare fossero incassi della società) e la banca aveva girato anche questi importi ad AdER. La società ha ritenuto illegittimo questo secondo trasferimento e ha fatto causa, sostenendo che il pignoramento dovesse riferirsi solo a quanto c’era sul conto al momento della notifica . I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) le avevano dato ragione, affermando che il comportamento della banca era eccessivo e non previsto dalla legge .
- Principio di diritto affermato: la Cassazione invece ha ribaltato la situazione, accogliendo il ricorso della banca e, di fatto, avallando la procedura seguita da AdER. Ha spiegato che l’art. 72-bis DPR 602/1973 consente il pignoramento di crediti futuri ed eventuali derivanti da un rapporto giuridico già esistente (nel caso di specie, il rapporto di conto corrente tra banca e correntista) . Questo significa che il conto corrente, essendo un rapporto continuativo, può produrre crediti anche dopo la notifica, e tali crediti rientrano nel pignoramento speciale al pari di quelli esistenti al momento.
- La Corte ha chiarito che l’obbligo della banca terza pignorata non si esaurisce con un singolo pagamento ma perdura per tutte le somme che incrementano il saldo entro i 60 giorni (corrispondenti allo spatium deliberandi concesso al terzo) .
- Viene richiamato anche l’art. 546 c.p.c. – che nel pignoramento ordinario impone al terzo di non disporre delle cose dovute dal giorno della notifica – per dire che anche nel pignoramento esattoriale il conto resta vincolato per l’intero periodo . Dunque la banca non può consentire al correntista di utilizzare le somme in arrivo dopo la notifica, ma deve destinarle al creditore pignorante.
- Un passaggio chiave della sentenza (che è stato riportato anche da commentatori) recita che risulta pignorato “il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quantomeno nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni… indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero positivo e indipendentemente… che in tale ultimo caso il relativo credito sia stato già pagato all’agente della riscossione” . In sostanza:
- Anche se il conto era “in rosso”, il successivo saldo attivo entro 60 gg è preso (non si può dire “conto vuoto quindi pignoramento inutile”: diventa utile se arrivano soldi dopo).
- Anche se il conto era in attivo e la banca ha già pagato quell’attivo, ciò che arriva dopo non sfugge al vincolo solo perché c’è stato un primo pagamento.
- Il vincolo dura almeno 60 giorni dalla notifica.
- La Corte evidenzia inoltre che un’interpretazione diversa porterebbe a effetti paradossali e iniqui : il debitore che aveva il conto vuoto al momento della notifica verrebbe paradossalmente colpito (perché la prima entrata successiva verrebbe pignorata), mentre chi aveva il conto pieno e lo svuota subito con il primo versamento al Fisco sarebbe favorito su accrediti successivi. Ciò sarebbe illogico. Dunque l’interpretazione corretta è quella estensiva: il pignoramento speciale “a strascico” copre gli accrediti entro 60 giorni in ogni caso, senza liberare automaticamente gli importi successivi al primo pagamento .
- Con questa sentenza la Cassazione pone quindi un “punto fermo” (testuale) su uno dei temi più dibattuti dell’esecuzione esattoriale . Si tratta di un orientamento destinato a vincolare le future decisioni, salvo improbabili ripensamenti delle Sezioni Unite (che al momento non paiono necessari, essendoci uniformità di vedute nelle sezioni semplici).
- Conseguenze pratiche: per il debitore, questo significa che non c’è scappatoia temporale dei 60 giorni – se sperava ad esempio che, pagato il primo importo, i successivi bonifici gli rimanessero, la risposta è no. L’unica via per liberare il conto prima dei 60 giorni è, come visto, ottenere una sospensione (rateizzazione o opposizione accolta). Altrimenti la Cassazione ha chiarito che la banca deve versare tutto ciò che transita fino alla scadenza del termine. Per la banca, la sentenza la mette al riparo da azioni di responsabilità: se versa anche i futuri accrediti al Fisco, agisce correttamente; se non lo facesse, rischierebbe di rispondere verso il creditore procedente per inadempimento.
Altre pronunce degne di nota
Oltre alla sentenza 28520, segnaliamo brevemente altre decisioni recenti: – Cass. 6436/2025: ha affrontato la questione dell’intimazione di pagamento e dei suoi effetti. Ha stabilito che l’intimazione (quando non seguita da ricorso del contribuente) cristallizza la pretesa tributaria, impedendo al debitore di far valere in seguito (ad es. in sede di opposizione all’esecuzione) eventuali eccezioni su atti precedenti che avrebbe dovuto impugnare già all’atto dell’intimazione . In altre parole, se AdER notifica un’intimazione e il contribuente non reagisce, quel debito diventa incontestabile nel merito. Ciò rafforza l’importanza di non ignorare le intimazioni, pena la preclusione di difese tardive. – Cass. 20811/2025 (numero ipotetico per esempio): sul tema del conto cointestato e pignoramento, la Cassazione ha ribadito che il creditore può aggredire solo la porzione riferibile al debitore e non l’intero saldo, richiamando l’art. 1854 c.c. che presuppone la comunione sui conti correnti in parti uguali salvo prova contraria. Questa pronuncia (seppur su un caso di creditore ordinario) si applica per analogia anche alle riscossioni esattoriali, a conferma del principio già ricordato . – Cass. 26283/2022: tornando un po’ indietro, è interessante ricordare questa ordinanza che definì la competenza giurisdizionale: le opposizioni agli atti esecutivi dell’Agente della Riscossione (come il pignoramento) vanno proposte al giudice ordinario, se vertono su vizi dell’esecuzione, e non al giudice tributario. Ciò ha risolto incertezze di vecchia data. Le Sezioni Unite della Cassazione già con sentenza n. 13913/2017 avevano sancito questo, e le pronunce successive (compresa 26283/2022) lo hanno confermato. Quindi il debitore sa che, una volta in fase di esecuzione (pignoramento), eventuali ricorsi non vanno in Commissione Tributaria (competente solo per atti fino all’intimazione) ma in Tribunale civile. – Cass. 1235/2023: su un tema correlato, ha stabilito che l’omessa notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche se il contribuente ha ricevuto un’intimazione di pagamento oltre i termini per ricorrere in commissione tributaria. Questo bilancia la 6436/2025 citata sopra: da un lato dicono “se hai ricevuto intimazione e non hai fatto nulla, poi non puoi contestare”; dall’altro, dicono “se l’atto presupposto (cartella) non ti fu notificato, puoi far valere ciò come inesistenza del titolo in sede esecutiva”. C’è un sottile equilibrio: la contestazione della notifica attiene all’esistenza del titolo e resta sempre ammissibile, mentre la contestazione di merito sul tributo ormai no.
In generale, la giurisprudenza sta delineando un panorama abbastanza chiaro: – Confermati i poteri forti di AdER (pignoramento senza giudice, efficacia su crediti futuri, ecc.). – Chiariti i confini temporali e soggettivi (60 giorni pieni di efficacia; coobbligati estranei protetti). – Ribadita la necessità per il contribuente di attivarsi tempestivamente nelle fasi di difesa (impugnare atti nei termini, altrimenti decadenza). – Rafforzate le tutele “minime” (si pensi al min. vitale pensione alzato per legge, su cui la giurisprudenza non ha avuto bisogno di intervenire perché disposto normativamente).
Ora che abbiamo esaminato il funzionamento della procedura, i limiti legali e le ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali, possiamo tirare le fila dal punto di vista pratico del debitore. Nella prossima sezione presentiamo alcune domande frequenti che un contribuente indebitato potrebbe porsi riguardo al pignoramento del conto da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con risposte chiare basate su quanto esposto finora.
Domande e Risposte frequenti (FAQ)
Di seguito riportiamo una serie di domande comuni che debitori, professionisti o curiosi possono porsi sul tema del pignoramento del conto corrente da parte di AdER, con le relative risposte basate sulla normativa e prassi attuale (aggiornata al 2026).
Domanda: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare un conto corrente senza preavviso?
Risposta: Sì e no. Non c’è un preavviso specifico per il pignoramento del conto, però il debitore deve aver già ricevuto in precedenza la cartella esattoriale o l’avviso che costituisce il titolo esecutivo (o quantomeno un’intimazione di pagamento se era passato molto tempo) . In pratica, se hai ignorato la cartella ricevuta ad esempio mesi prima, AdER può procedere a pignorare senza ulteriori avvisi (salvo l’intimazione dopo 1 anno di inerzia). Non esiste una notifica “annuncio” del tipo “Le pignoreremo il conto tra 30 giorni” – il pignoramento presso terzi scatta direttamente con l’atto notificato alla banca e contestualmente a te. Quindi, il “preavviso” è proprio la cartella (o accertamento esecutivo): quella è la tua occasione per pagare o rateizzare. Trascorsi i 60 giorni, devi considerare che in qualsiasi momento il Fisco può attivare misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) senza ulteriori cerimonie. L’unica eccezione è, come detto, l’intimazione di pagamento obbligatoria se è passato oltre un anno: quella in effetti è un ultimo avvertimento di pochi giorni . Ma se il tuo debito è recente (meno di un anno dalla cartella), il blocco del conto può arrivare a sorpresa. In sintesi: se hai ricevuto una cartella e non hai agito, considerati avvisato.
Domanda: Cosa succede esattamente quando pignorano il mio conto? Posso ancora usarlo?
Risposta: Quando la banca riceve l’atto di pignoramento, blocca immediatamente le somme disponibili fino alla concorrenza del debito. Ciò significa che tu vedrai il conto “congelato” per quell’importo: non potrai fare bonifici, prelievi o pagare bollette con quei soldi. Se sul conto avevi più denaro del dovuto, la banca blocca solo l’importo indicato dall’atto e potresti usare l’eventuale eccedenza. Se avevi meno, blocca tutto quel poco e il conto risulterà praticamente a saldo zero disponibile. Puoi continuare a ricevere bonifici in entrata, ma – attenzione – qualunque accredito che arriva entro 60 giorni dalla notifica viene anch’esso bloccato . Quindi, se il tuo datore di lavoro ti versa lo stipendio su quel conto durante il periodo del pignoramento, anche lo stipendio finirà sotto vincolo (salvo la quota impignorabile, vedi oltre). In generale, il conto rimane bloccato per circa 2 mesi. Trascorsi i 60 giorni, la banca esegue l’ordine: preleva le somme accantonate e le invia ad AdER. A quel punto: – Se il debito è stato soddisfatto integralmente, il pignoramento cessa. La banca dovrebbe sbloccare l’eventuale residuo e tu torni ad usare il conto normalmente (anche se magari svuotato). – Se il debito non è soddisfatto (conto scarso), comunque dopo aver versato il pignorabile, il vincolo su quel conto decade perché l’atto ha esaurito la sua efficacia. Potrai riutilizzare il conto, ma resta esposto a possibili nuovi pignoramenti futuri se non risolvi il debito.
Durante i 60 giorni, la banca potrebbe permetterti di utilizzare nuove somme entrate solo per la parte non pignorabile. Ad esempio, se ti arriva lo stipendio e per legge solo il 1/5 è pignorabile, teoricamente i 4/5 dovrebbero restare disponibili. In pratica, però, spesso la gestione tecnica è complessa e le banche bloccano tutto e poi aggiustano i conti manualmente. Quindi è possibile che tu non riesca ad accedere al conto affatto fino a fine procedura. Conviene in questi frangenti parlare col direttore di filiale per capire cosa è utilizzabile. Molti debitori, per sicurezza, preferiscono spostare l’accredito dello stipendio su un altro conto (ad esempio intestato a un familiare fidato) appena sanno del pignoramento, per evitare di lavorare gratis in quel mese.
Domanda: Possono prendere tutto quello che ho sul conto? C’è un importo minimo che devono lasciarmi?
Risposta: Se il tuo conto contiene soldi derivanti da stipendio o pensione, sì, un minimo te lo devono lasciare. In particolare, l’ultimo stipendio accreditato prima del pignoramento deve rimanere disponibile . Inoltre, se avevi più mensilità accantonate, devono lasciarti almeno un importo pari a 3 volte l’assegno sociale (~€1.600) su quelle somme da lavoro . E per quanto riguarda gli stipendi/pensioni futuri che arrivano durante il pignoramento, valgono i limiti di legge: al netto, possono pignorarti al massimo 1/5 (20%) (o ancor meno, 1/10 o 1/7 se AdER applica 72-ter) e per le pensioni c’è il minimo vitale intoccabile di circa €1.100 . Quindi no, non possono azzerarti i redditi da lavoro: una parte deve restare a te. Se però il denaro sul conto non proviene da stipendio/pensione (es. risparmi, vendita auto, ecc.), non c’è una soglia fissa non pignorabile. Se hai €10.000 sul conto da fonti libere e devi €8.000, ti bloccano €8.000 (e €2.000 restano liberi). Se devi €15.000, ti bloccano tutti i €10.000 e fine, il conto va a zero. In questo caso, a differenza dello stipendio, possono prenderti tutto quello che c’è, perché la legge non riserva un “minimo vitale” per soldi che non siano retribuzioni o pensioni.
Riassumendo: sì possono prendere tutto ciò che trovano sul conto, tranne l’ultimo stipendio/pensione e comunque lasciando circa €1.600 se quei soldi erano frutto di lavoro già accantonato . E sui soldi futuri dal lavoro ti prendono solo una quota (20% max), non l’intero importo. In tutti gli altri casi, zero franchigia – quindi occhio a tenere grosse somme sul conto se hai debiti esattoriali pendenti.
Domanda: Ho un conto cointestato con il coniuge. Cosa rischiamo in caso di pignoramento?
Risposta: Se solo uno dei cointestatari è debitore, l’Agenzia delle Entrate può pignorare solo la quota di saldo riferibile al debitore . Generalmente, su un conto cointestato a due persone, si presume 50% ciascuno . Quindi AdER potrà bloccare circa metà del saldo (fino a copertura del debito). L’altra metà, in teoria, appartiene al co-titolare non debitore e non dovrebbe essere toccata. Tuttavia, va detto che nella pratica inizialmente la banca congela tutto l’importo e notifica la cointestazione. Sarà poi necessario probabilmente dimostrare chi ha versato cosa, se si vuole liberare più del 50%. Se, ad esempio, su quel conto confluiscono solo redditi del debitore, AdER potrebbe sostenere che in realtà l’intero saldo è pignorabile perché sostanzialmente tutto suo. Viceversa, se entrambi versate stipendi separati, si può far valere la ripartizione. Comunque al co-intestatario non debitore conviene attivarsi, magari con un’opposizione al giudice dell’esecuzione, per ottenere lo svincolo della sua parte. In ogni caso, la legge tutela i terzi estranei: l’Agente della Riscossione non può espropriare somme che appartengono ad altri (sarebbe un indebito). . Quindi il coniuge o chi per esso potrà riavere la sua quota. Per evitare rogne, però, se uno dei cointestatari ha grossi debiti, spesso è prudente separare i conti: tenere i soldi in un conto solo tuo se l’altro è in pericolo, così da non coinvolgere il coniuge. Se invece è già cointestato e arriva il pignoramento, preparatevi a gestire un po’ di burocrazia per far liberare la metà.
Domanda: Possono pignorare il conto intestato solo a mio marito/moglie per i miei debiti (o viceversa)?
Risposta: No, se un conto è intestato esclusivamente a una persona che non è debitrice, non può essere toccato per debiti altrui. Nemmeno tra coniugi vige questa possibilità, a meno che non abbiate una comunione legale dei beni e il debito riguardi obbligazioni familiari, ma anche in quel caso il pignoramento deve colpire beni del debitore. AdER non può pignorare conti di terzi solo perché sono parenti o conviventi del debitore. L’unico caso particolare è se il Fisco dimostra che un conto formalmente intestato al coniuge è usato di fatto dal debitore per occultare i suoi soldi: in teoria potrebbe tentare un’azione revocatoria o sostenere che i soldi su quel conto sono in realtà del debitore (ma sono cause complesse, non comuni in questo ambito). Nel 99% dei casi, i conti intestati a soggetti diversi dal debitore sono al sicuro. Ciò spiega perché alcuni debitori “scaltri” spostano liquidità sui conti di fiducia (figli, coniuge) per evitare i pignoramenti. Attenzione però: se si esagera con queste manovre e il Fisco lo prova, potrebbero configurare una frode ai creditori. Ma per somme modeste e gestione familiare, è di fatto un escamotage spesso usato.
Domanda: Ho un’attività da autonomo (partita IVA). Come mi impatta la novità delle fatture elettroniche?
Risposta: La novità del 2026 è che il Fisco può intercettare i pagamenti dei tuoi clienti. In pratica, grazie ai dati SdI, se tu emetti fatture ricorrenti a certi clienti, AdER lo verrà a sapere e potrà pignorare il credito: significa che un bel giorno potresti scoprire che il tuo cliente XY, invece di pagare te, paga la stessa cifra all’Agenzia Entrate-Riscossione. Questo proseguirà fino a coprire il tuo debito fiscale. Dunque, rischi di non incassare più nulla da quei clienti finché non saldi il debito con il Fisco. È un grosso cambio di paradigma: finora tu potevi avere il conto vuoto e magari il Fisco non pigliava niente, pur sapendo che fatturavi – perché per agire sui clienti serviva un po’ di fortuna o info. Ora avranno i nomi e gli importi a portata di mano.
Cosa fare: se hai debiti e vuoi evitare questa brutta sorpresa, l’unica è mettersi in regola prima. Chiedi una rateizzazione: una volta accettata, AdER non può procedere con pignoramenti (a meno che tu non decada). Oppure se esce una definizione agevolata prova ad aderire. Se invece sei in una fase di incasso importante e temi il pignoramento, valuta di informare il tuo cliente: in casi estremi, alcuni debitori avvisano il cliente che c’è un problema e chiedono di sospendere i pagamenti in attesa di soluzione (non è molto professionale, ma meglio che far pagare al Fisco senza saperlo). Tieni presente però che legalmente il cliente pignorato è obbligato a pagare AdER, non può opporsi per aiutarti: se lo fa, poi AdER se la prende con lui. Quindi non coinvolgere i clienti in manovre elusive, potresti metterli nei guai. Meglio negoziare col Fisco direttamente.
Domanda: Dopo che ho chiesto e ottenuto la rateizzazione, il conto viene sbloccato?
Risposta: Sì. Se sei riuscito a presentare la domanda di rateazione dopo la notifica del pignoramento ma prima che la banca versi i soldi (cioè entro 60 giorni) e la domanda viene accolta, allora il pignoramento si considera estinto . AdER comunicherà alla banca di non procedere oltre. In pratica il tuo debito passa dalla fase esecutiva alla fase dilazionata, e finché paghi regolarmente le rate, nessuno potrà toccarti né il conto né altro. Ricorda però che la rateizzazione blocca solo le azioni su quei debiti che hai incluso: se avevi altre cartelle fuori, quelle restano aggredibili. Inoltre, se non paghi una rata e decadi dal piano, l’Agente della Riscossione può riprendere l’esecuzione da dove l’aveva lasciata (ad esempio potrebbe ripignorar subito lo stesso conto, oppure altre misure). Quindi il piano va rispettato scrupolosamente. Molti chiedono: “Ma devo pagare qualcosa prima per sbloccare il conto?” – Di solito devi pagare la prima rata del piano per perfezionare la sospensione. Una volta pagata quella, AdER dà lo stop all’esecuzione . Se la banca ha già versato però, non è retroattivo: se la somma è partita, poi è complicato farsela restituire. Quindi tempismo cruciale: presentare istanza appena arriva il pignoramento e bloccare il meccanismo prima che i soldi escano.
Domanda: Hanno pignorato il mio conto ma secondo me la cartella era nulla/non notificata/prescritta. Posso fare qualcosa?
Risposta: Sì, puoi presentare un’opposizione al giudice dell’esecuzione per far valere quelle ragioni. Se la cartella non ti è stata notificata correttamente, è un vizio grave: il giudice potrebbe sospendere subito il pignoramento (perché manca un presupposto fondamentale) e successivamente annullarlo del tutto, liberando i soldi. Lo stesso se il debito era già prescritto e AdER non poteva più riscuotere. Attenzione però: queste eccezioni vanno provate e sollevate con l’assistenza di un legale, in Tribunale. E devi muoverti in fretta: l’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento (per questioni come la notifica nulla della cartella alcuni giudici considerano termini diversi, ma meglio non rischiare). Se invece contesti proprio l’esistenza del debito (e non hai mai fatto ricorso in passato), è più complicato perché avresti dovuto impugnarlo in Commissione Tributaria a suo tempo. La Cassazione recente è severa: se non hai impugnato l’intimazione o la cartella nei termini, non puoi tirare fuori in sede di esecuzione questioni di merito . In quel caso l’opposizione verrebbe rigettata. Quindi valuta bene il motivo: se è un vizio di forma (notifica, errori procedurali) hai chance; se è “non devo questi soldi”, purtroppo in fase di pignoramento è tardi per dirlo, a meno che la pretesa fosse chiaramente nulla in origine.
Domanda: Il conto è stato pignorato e la banca ha già pagato AdER. Se io scopro che il pignoramento era irregolare, posso riavere i soldi?
Risposta: In teoria sì, ma devi intraprendere un’azione legale e vincerla. Se il giudice accerta ad esempio che la cartella non fu notificata, dichiarerà nullo il pignoramento e tu avrai diritto alla restituzione di quanto versato indebitamente. Il problema è che AdER potrebbe aver già girato quei soldi all’ente creditore (Stato/Comune etc.), ma sono questioni interne: tu avrai un credito verso AdER che dovrà restituirti la somma, eventualmente con interessi. Non aspettarti che lo facciano spontaneamente: bisogna ottenere una sentenza di accoglimento e poi procedere tramite canali appropriati (a volte basta chiederlo, altre devi fare un atto di precetto contro AdER stessa, ironicamente). È un percorso lungo e oneroso, quindi conviene cercare di bloccare prima che i soldi escano, se possibile. Una volta incassati dal Fisco, recuperarli non è impossibile ma sicuramente non immediato.
Domanda: Dopo il pignoramento del conto corrente, possono prendere anche altre cose (stipendio, casa, ecc.)?
Risposta: Se il debito non è ancora soddisfatto, sì, AdER può benissimo attaccare in parallelo o in sequenza altri beni. Ad esempio, non è escluso che ti pignorino sia il conto sia contemporaneamente notifichino un pignoramento dello stipendio al tuo datore di lavoro. La legge non obbliga il creditore a fare un’azione alla volta (anche se raramente eccedono in zelo per non creare confusioni, ma è accaduto). In ogni caso, possono anche iscrivere un’ipoteca sulla tua casa (per debiti sopra €20.000) o farti il fermo auto (debiti sopra €1.000) indipendentemente dal pignoramento del conto. Quindi la risposta è: sì, finché non paghi tutto o non ti metti in regola, il Fisco può reiterare e ampliare le azioni esecutive. In pratica però, se dal conto hanno preso qualcosa e il residuo è piccolo, spesso AdER tenta prima la via “facile” (pignorare stipendio/pensione se ce l’hai, perché è comodo prelevare alla fonte), prima di passare a vendere immobili o simili che sono procedure più lunghe. Diciamo che continueranno a perseguitare il debito con tutti i mezzi finché non riscuotono o finché il debito non decade per legge (prescrizione o annullamento).
Domanda: Quanto dura una rateizzazione e cosa succede se la perdo (decado)?
Risposta: Puoi ottenere piani di rateizzazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi standard, oppure 120 rate (10 anni) in caso di comprovata difficoltà economica (serve dimostrare che la rata 72-rate supera il 20% del tuo reddito mensile). L’importo minimo di ciascuna rata è €50. AdER concede di solito 72 rate automaticamente se il debito è sotto €120.000 (nuova soglia dal 2023) senza dover provare nulla. Se decadi: attualmente la decadenza scatta se salti 8 rate anche non consecutive . Una volta decaduto, perdi i benefici – il debito torna esigibile in unica soluzione, si ripartono i pignoramenti come se nulla fosse e non puoi ottenere una nuova dilazione sullo stesso debito a breve. Il legislatore spesso negli anni ha concesso “rimedi” ai decaduti (tipo ri-rateizzare, rottamare, ecc.), ma non è garantito. Quindi è fondamentale non farne decadere più di 7! Durante il periodo in cui sei in regola, come detto, AdER non può avviare né proseguire esecuzioni . Se avevano già un fermo auto, lo sospendono, ecc. Ma attenzione: se oltre al debito rateizzato ne hai altri per cui non hai chiesto dilazione, su quelli possono agire.
Domanda: Cosa succede se il mio conto era in rosso (scoperto) quando è arrivato il pignoramento?
Risposta: Lo abbiamo trattato: sostanzialmente cambia poco, nel senso che se il conto era in passivo, non c’erano soldi immediati da prendere ma il vincolo resta latente. Non puoi dire “conto vuoto, game over”. No, la Cassazione dice che se entro 60 giorni arrivano accrediti, la banca deve girarli al Fisco . Una cosa particolare in caso di conto in rosso: la banca normalmente avrebbe il diritto di compensare il tuo accredito per coprire lo scoperto. Ma il pignoramento glielo impedisce. Quindi mettiamo: conto a –500, ti arriva stipendio 1500; la banca vincola 1500 per AdER (fino debito) e non può prendersi i 500 di fido. Tu però resti debitore verso la banca per quei 500, e dovrai sistemarlo tu in altro modo, perché AdER non paga i debiti verso la banca (ovviamente). È una situazione antipatica perché magari speravi che almeno l’accredito coprisse lo scoperto: invece no, va al Fisco e rimane pure lo scoperto. Purtroppo è così. Dal lato AdER, come già detto, uno stratagemma di alcuni debitori era proprio tenere il conto in rosso confidando che nulla di nuovo potesse venir pignorato: la Cassazione ha chiuso la porta a questo trucchetto.
Domanda: Lavoro come dipendente: è meglio che mi pignorino lo stipendio o il conto?
Risposta: Dal tuo punto di vista meglio lo stipendio (direttamente presso il datore di lavoro). Perché? Perché se pignorano lo stipendio alla fonte, ti trattengono al massimo il 20% al mese e tu continui a ricevere il restante 80% sul tuo conto, senza blocchi totali, e l’esecuzione continua gradualmente. Se invece pignorano il conto, rischi che per due mesi non vedi un euro (ti bloccano tutto lo stipendio che arriva in quel periodo, salvo l’ultimo magari, ma insomma complica la vita). Inoltre, pignorare lo stipendio richiede a AdER di rispettare i limiti (1/10, 1/7, 1/5) : pignorare il conto permette a AdER di prendere anche importi accumulati maggiori. Esempio: avevi sul conto due stipendi non spesi -> sul conto te li pigliano quasi interamente (salvo triple assegno sociale), se li avessero pignorati a monte ci sarebbero voluti due mesi per prenderli a rate. Quindi per il Fisco è meglio pignorare conto, per te sarebbe meglio stipendio. Purtroppo non decidi tu. AdER spesso pignora entrambi se fiuta che uno solo non basta o se uno va a vuoto. Se sei fortunato e partono dal datore di lavoro, puoi stare più tranquillo che il conto non lo toccano a patto di non accumulare troppi soldi su di esso (perché se vedono che hai tanto saldo potrebbero affiancare il pignoramento conto lo stesso).
Domanda: Posso cambiare banca o aprire un altro conto per evitare il blocco?
Risposta: AdER individua i conti tramite codice fiscale. Se tu apri un nuovo conto in un’altra banca, questo appare in Anagrafe conti e potrà essere pignorato a sua volta. Chiudere il conto prima non serve molto, perché se sanno che lo avevi e lo chiudi, useranno altri mezzi (stipendio, ecc.). Tuttavia, alcuni debitori ricorrono a soluzioni come tenere i soldi in contanti o su conti esteri/non registrati (difficile) o intestarli a terzi. Sono tutte mosse borderline: tenere contanti in casa non è reato ma rischi furti; spostarli su conti altrui come già detto può portare grane se AdER se ne accorge (ma di solito su piccole somme non lo notano). La via legale e consigliata è piuttosto: se sai di dovere e temi il pignoramento, cerca un accordo con AdER (rate, saldo e stralcio se previsto) invece di fare “guerre di posizione” chiudendo conti e nascondendo soldi. Perché alla lunga possono trovarti lo stesso (es: con le fatture elettroniche, beccano i crediti dai clienti) e più nascondi più rischi brutte sorprese (tipo pignoramento sul conto del familiare dove hai messo i soldi se lo intesti anche a te). Quindi la risposta seria è: puoi cambiare banca ma non scappi dalla lente del Fisco. Anzi, trasferimenti anomali potrebbero insospettirli.
Abbiamo dunque affrontato i principali dubbi operativi. In conclusione, ribadiamo: il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è una procedura temibile ma disciplinata da regole precise. Conoscerle consente al debitore di: – sapere cosa aspettarsi (tempi, modi, limiti); – valutare le opzioni di difesa (pagare, dilazionare, opporsi se ci sono vizi); – evitare errori (es.: non lasciare somme non necessarie sul conto, comunicare subito pagamenti effettuati, ecc.); – tutelare i propri diritti essenziali (far valere le impignorabilità dove spettano).
Nel prossimo e ultimo capitolo riportiamo in forma tabellare riassuntiva alcuni esempi pratici di calcolo e composizione del pignoramento, per consolidare la comprensione, e poi elencheremo le fonti normative e giurisprudenziali citate, a beneficio di chi voglia approfondire ulteriormente.
Esempi pratici e casi riassuntivi
Presentiamo qui alcuni casi concreti che riassumono e combinano le varie regole esposte, così da vedere “sul campo” come si determinano gli importi pignorati:
- Esempio 1: Conto corrente di lavoratore dipendente. Mario ha uno stipendio netto mensile di €1.800 accreditato sul suo conto il 27 di ogni mese. Sul conto ha risparmi pregressi per €2.000. Ha un debito con AdER di €5.000. Il 10 gennaio AdER pignora il conto:
- Somme sul conto al 10 gennaio: €2.000 (risparmi) + €1.800 (stipendio di dicembre accreditato il 27/12). Totale saldo €3.800.
- Impignorabilità: l’ultimo stipendio (€1.800) è esente . Delle restanti €2.000 (non identificati come stipendio, perché risalgono a mesi prima), €1.616 (3×assegno soc.) sono esenti e €384 pignorabili . Ma essendo AdER, applica la regola più favorevole: in pratica bloccherà direttamente i €2.000 meno l’ultimo stipendio? Questo punto potrebbe essere interpretato in due modi: secondo AdER, ultimo stipendio intoccabile e su resto del saldo (2k) si potrebbe considerare la soglia 3×assegno sociale già in parte “coperta” dallo stipendio… Diciamo che probabilmente in concreto la banca lascerà €1.800 e bloccherà €2.000. Poi dovresti far valere eventualmente che €1.616 erano vitali. Comunque…
- Somme bloccate inizialmente: supponiamo blocchino €2.000 (i risparmi).
- Nuovi accrediti nei 60 gg: a fine gennaio Mario riceve stipendio €1.800 e a fine febbraio altre €1.800. Questi €3.600 in arrivo vengono anch’essi pignorati parzialmente: il 10% di ciascuno (essendo stipendio <2.500) , ossia €180 + €180, per un totale di €360. Il restante 90% di ciascuno stipendio (€1.620 + €1.620) viene lasciato a Mario.
- Versamento al Fisco: trascorsi i 60 giorni, la banca somma: €2.000 (iniziali) + €360 (da stipendi futuri) = €2.360, e li versa ad AdER. Mario così ha pagato parte del debito. Resta un debito residuo di €2.640 che AdER potrà riscuotere con pignoramenti successivi (magari continuerà quello sullo stipendio fino a saldare).
- Mario ha potuto disporre di: €1.800 (stipendio dicembre) + €1.620 + €1.620 (stipendi gennaio e febbraio al netto quota pignorata) = €5.040 per vivere. Ha perso invece i €2.000 di risparmi e €360 dai futuri stipendi, per pagare il Fisco.
- Esempio 2: Pensionato con conti separati. Anna percepisce una pensione netta di €1.000 al mese. Non ha altri redditi. Ha sul conto €500 di saldo. Debito fiscale €8.000. AdER le pignora la pensione presso l’INPS (non il conto):
- Minimo vitale: pensione €1.000 < €1.100 circa (2×assegno sociale) → pignorabile = zero . Dunque INPS risponde al pignoramento che nulla può trattenere, perché la pensione di Anna è interamente minimo vitale. AdER non prende nulla sui futuri pagamenti di pensione.
- Esecuzione alternativa: a questo punto, AdER potrebbe pignorare il conto di Anna. Sul conto c’è €500 (risparmio di pensione). Questo importo è inferiore a 3×assegno sociale, quindi non dovrebbe essere pignorabile integralmente: lasciando 3×assegno sociale = ~€1.600 esente, ma qui il saldo è solo €500, quindi l’intero importo è al di sotto della soglia di impignorabilità ordinaria . Dunque banca e AdER dovrebbero lasciare quei €500 sul conto senza toccarli. In pratica Anna risulta “nullatenente pignorabile”, il Fisco non recupera nulla degli €8.000. Dovrà attendere magari miglior fortuna (se Anna eredita qualcosa, ad esempio).
- Nota: Questo esempio mostra che le soglie di protezione sulle pensioni possono rendere impossibile il pignoramento se la pensione è bassa. In effetti, i crediti erariali verso persone a basso reddito spesso finiscono inesigibili per questo motivo.
- Esempio 3: Professionista con fatture. Luca, ingegnere, fattura €2.000 al mese a una ditta come consulenza continuativa. Ha debito col Fisco €6.000, mai pagato. Nel 2026 l’Agenzia scopre dalle fatture elettroniche che la ditta Alfa S.p.A. gli deve pagare ogni mese €2.000. Cosa succede:
- AdER invia un atto di pignoramento a Alfa S.p.A. ordinando di versare a sé medesima i crediti di Luca fino a €6.000.
- Alfa S.p.A., dal mese successivo, versa €2.000 ad AdER (somma che avrebbe dovuto pagare a Luca per la sua fattura di gennaio). Luca non riceve nulla quel mese.
- Il mese seguente, Alfa versa altri €2.000 ad AdER (fattura di febbraio). Siamo a €4.000 incassati dal Fisco.
- Terzo mese, Alfa versa ancora €2.000, raggiungendo i €6.000 complessivi dovuti. A quel punto il debito di Luca è estinto.
- Risultato: Luca ha lavorato 3 mesi gratis, poiché i suoi crediti sono stati interamente dirottati al Fisco. Non c’era limite 1/5 applicabile perché non sono stipendi ma compensi di autonomo. Luca però conserva i soldi eventualmente già sul conto (salvo altre azioni). Se Luca avesse rateizzato prima, Alfa non avrebbe ricevuto nulla e Luca avrebbe continuato a essere pagato normalmente (e con quei soldi magari avrebbe onorato le rate).
- Se Alfa, per ipotesi, avesse ignorato l’ordine e avesse pagato Luca, AdER avrebbe potuto rivalersi su Alfa (non succede quasi mai perché le aziende obbediscono per non avere guai).
Questi esempi illustrano come si combinano limiti e procedura in casi pratici. Ogni situazione personale può presentare variabili ulteriori, ma le regole di base sono quelle descritte nella guida.
Conclusioni
Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è uno strumento di esecuzione forzata molto efficiente per il Fisco, reso ancora più insidioso dalle recenti innovazioni normative e interpretative. Dal punto di vista del debitore, affrontare un atto di questo tipo richiede consapevolezza dei propri diritti e doveri: – Prevenire è meglio: non ignorare cartelle e intimazioni, utilizzare gli strumenti di rateizzazione o definizione agevolata per evitare di arrivare al pignoramento. – In caso di pignoramento in atto, conoscere i limiti di ciò che possono prenderti (ultimo stipendio salvo, soglie impignorabili, ecc.) per verificare che AdER e banca operino correttamente. – Valutare subito se ci sono estremi per una opposizione legale, oppure se conviene ripiegare su una sanatoria (rateizzazione) last minute: entrambe strade che, se praticabili, possono bloccare la procedura. – Comunicare con la banca e con AdER: fornire documentazione, avvisi di pagamento, richieste di sospensione, in modo da accelerare gli eventuali scongelamenti. – Tutelare il patrimonio familiare: evitando confusione di denaro con conti cointestati o cercando soluzioni concordate in famiglia per proteggere i membri non debitori. – Tenersi informati sulle novità legislative: come si è visto, un comma di legge (es. quello sulle fatture elettroniche) può cambiare radicalmente lo scenario per certe categorie.
Per i professionisti del diritto e dell’economia, la materia offre spunti di riflessione sul bilanciamento tra efficacia della riscossione e garanzie del contribuente. Le sentenze recenti mostrano una tendenza a dare ragione al Fisco nell’interpretare estensivamente i suoi poteri, ma al contempo il legislatore è intervenuto per rafforzare alcuni presidi sociali (minimo vitale pensioni, frazionamento stipendiali, ecc.). Il 2026 segna un nuovo capitolo con l’ingresso massiccio dei big data fiscali nella riscossione: sarà importante monitorare l’applicazione pratica di queste norme, l’emanazione dei provvedimenti attuativi e l’eventuale contenzioso che sorgerà (ad esempio, potrebbero emergere questioni di privacy, di eccessiva onerosità per il debitore autonomo rimasto senza incassi, ecc.).
In definitiva, il consiglio per chiunque tema il pignoramento del conto da AdER è: agire in anticipo. Appena ci si rende conto di avere un debito esattoriale che non si riesce a saldare subito, muoversi per rateizzare o trovare un accordo, evitando di arrivare alla drastica misura del pignoramento. Se proprio si arriva a tanto, ricordarsi che il nostro ordinamento, pur severo con gli inadempienti, non vuole distruggere il debitore: un nucleo di sopravvivenza economica è sempre garantito. E alla peggio, con l’assistenza di un legale esperto, si possono trovare soluzioni o vie d’uscita anche nelle situazioni più critiche (come procedure di sovraindebitamento, accordi transattivi con il Fisco, ecc.).
La guida si conclude qui, con l’auspicio di aver fornito un quadro completo, aggiornato e utile sul pignoramento dei conti correnti ad opera dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel 2026. Si rimanda alla sezione seguente per l’elenco delle fonti normative e giurisprudenziali citate e di approfondimento.
Fonti e riferimenti
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis (“Pignoramento dei crediti verso terzi”) e art. 72-ter (limiti su stipendi e pensioni) .
- Codice di procedura civile, art. 545 (crediti impignorabili e limiti di pignoramento) commi 3-8 .
- Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. “Aiuti-bis”), art. 21-bis – Aumento a 2 volte assegno sociale del minimo vitale impignorabile per pensioni .
- Cassazione Civile, Sez. III, sent. 27/10/2025 n. 28520 – Estensione del pignoramento esattoriale al saldo di conto corrente maturato entro 60 giorni, anche se non esistente al momento della notifica .
- Cassazione Civ., Sez. Un. 22/02/2017 n. 13913 – Riparto di giurisdizione: opposizioni a cartella/intimazione in Comm. Trib., opposizioni a pignoramento in Tribunale ordinario.
- Cassazione Civ., Sez. VI, ord. 11/03/2025 n. 6436 – Intimazione di pagamento non impugnata cristallizza la pretesa (necessità di ricorso tempestivo) .
- Cassazione Civ., Sez. III, ord. 08/09/2022 n. 26283 – Conferma competenza del giudice ordinario sulle opposizioni agli atti esecutivi di AdER; modalità di contestazione vizi notifica cartella in sede esecutiva.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione – Procedure esecutive: Pignoramento conti correnti (sito web istituzionale) , con indicazione “a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione … disponibile per il debitore”.
- D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 – “Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR)” – (entrata in vigore posticipata al 2027) .
- Circolare AdER su rateizzazioni dopo D.L. 73/2022: aumento soglia automatica 120k, decadenza 8 rate .
Hai sentito parlare della nuova legge sul pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2026 e vuoi sapere come difenderti se sei coinvolto? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le norme e i criteri con cui può procedere al pignoramento del conto corrente dei contribuenti con debiti fiscali.
Questo significa che:
– il Fisco può accedere più rapidamente alle somme sul conto,
– può vincolare saldi e accrediti senza preavviso,
– può ottenere direttamente somme per recuperare cartelle, imposte o sanzioni,
– può estendere l’azione anche a conti collegati a soggetti a rischio.
La grande paura di chi riceve un atto è:
👉 le somme sul conto possono sparire rapidamente,
👉 non sai quali limiti e tutele ti spettano,
👉 non sai come difenderti prima che sia troppo tardi.
Questa guida ti spiega:
– cosa cambia nel 2026 sulla disciplina del pignoramento del conto corrente,
– quali sono i diritti e limiti per il contribuente,
– quando il pignoramento è irregolare o impugnabile,
– come difenderti concretamente con un avvocato esperto.
Cosa Prevede la Nuova Legge sul Pignoramento del Conto Corrente nel 2026
Nel 2026 il quadro normativo è stato aggiornato con l’obiettivo di:
– snellire l’esecuzione forzata da parte dell’Agenzia,
– utilizzare strumenti informatici e scambi automatici di dati,
– ridurre i tempi per l’acquisizione delle somme dovute,
– limitare gli ostacoli procedurali che prima rallentavano le azioni.
👉 Questo rende il pignoramento bancario più rapido,
👉 ma non lo rende automaticamente giusto o incontestabile.
Cosa Può Essere Pignorato e Cosa No
Nel 2026, secondo la nuova disciplina:
💰 Può essere pignorato:
– saldo disponibile sul conto corrente,
– accrediti ricorrenti (fino a concorrenza del debito),
– somme frutto di compensazioni improprie,
– titoli o valori custoditi nel conto.
🚫 È tutelato e in parte impignorabile:
– somme fino a una certa soglia considerata minimo vitale,
– accrediti legati a natura assistenziale o previdenziale (in certi limiti),
– fondi vincolati a specifiche destinazioni legittime.
👉 La legge 2026 impone limiti protettivi: non tutto il conto può essere prelevato.
Perché l’Agenzia delle Entrate Pignora il Conto Corrente
Il pignoramento può scattare quando:
– non rispondi a cartelle o solleciti,
– rifiuti o ritardi adesioni a definizioni agevolate,
– ignori richieste di pagamento,
– il debito residente supera determinate soglie,
– il Fisco decide di eseguire direttamente le somme.
👉 Ma il pignoramento non è automatico: deve essere sorretto da un titolo valido.
Quando il Pignoramento è Irregolare o Impugnabile
Anche con la nuova legge del 2026, il pignoramento può essere contestato se:
❌ non rispetta i limiti di legge,
❌ colpisce somme impignorabili,
❌ manca un titolo valido e motivato,
❌ ci sono errori formali nella notifica,
❌ non è stata garantita la tutela del minimo vitale.
👉 Un pignoramento non conforme può essere annullato o ridotto.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire Passivamente
Accettare il pignoramento senza reagire significa:
– perdere liquidità vitale,
– vedere azzerati saldi utili alla gestione quotidiana,
– essere privati di risorse prima di verificare errori,
– compromettere relazioni commerciali o operazioni in corso.
👉 Agire subito può fermare o limitare l’azione esecutiva.
Le Strategie Difensive nel 2026
Una difesa efficace deve tenere conto di:
🔹 Analisi della legittimità dell’azione
Verificare:
– la validità del titolo esecutivo,
– la correttezza della procedura,
– la presenza di somme impignorabili.
👉 Molti pignoramenti nascono da vizi formali eliminabili.
🔹 Opposizione all’Esecuzione o agli Atti
Se il pignoramento è illegittimo puoi:
– proporre opposizione nei termini,
– chiedere misure cautelari,
– ottenere sospensioni giudiziarie.
👉 La contestazione tempestiva può bloccare l’azione.
🔹 Richiesta di Sblocco Parziale o Totale
Se sono state prelevate somme che non potevano esserlo, puoi chiedere:
– la restituzione,
– la ridefinizione dei limiti,
– la tutela del minimo vitale.
👉 Il Fisco non può trattenere somme che la legge esclude.
🔹 Negoziazione e Trattative con il Fisco
In alcuni casi si può:
– rateizzare in modo sostenibile,
– aderire a una definizione agevolata,
– concordare un piano di rientro.
👉 Un accordo può evitare l’esecuzione forzata.
Il Ruolo Chiave dell’Avvocato Esperto
La difesa dal pignoramento bancario è giuridica, tecnica e strategica.
L’avvocato:
– verifica la legittimità del pignoramento,
– individua somme impignorabili,
– imposta opposizioni e istanze di sospensione,
– tutela i tuoi diritti prima che l’esecuzione diventi definitiva.
👉 La differenza tra subire e difendersi sta nella strategia legale.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– fermare subito prelevamenti illegittimi,
– ottenere lo sblocco di somme essenziali,
– limitare o bloccare l’esecuzione forzata,
– costruire un piano di regolarizzazione efficace.
👉 Agire tempestivamente può salvare liquidità e operatività.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:
– ignorano l’avviso e lasciano passare i termini,
– non verificano le somme impugnabili,
– non chiedono assistenza legale,
– accettano piani di rientro insostenibili.
👉 Così il pignoramento diventa definitivo.
Conclusione
Nel 2026, la nuova legge sul pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate:
👉 non elimina tutte le tutele,
👉 non rende automatico l’azzeramento dei conti,
👉 può essere contrastata con strumenti giuridici efficaci.
La regola è chiara:
👉 capire cosa è stato pignorato,
👉 agire subito con una difesa legale,
👉 proteggere liquidità e futuro operativo.
📞 Contatta un avvocato esperto per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi bene dal pignoramento del conto corrente può fare la differenza tra una crisi gestibile e una paralisi finanziaria.