Che cos’è un Decreto Ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario emesso, su richiesta del creditore, senza preventivo contraddittorio con il debitore, in base al quale si ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa determinata o di una quantità di beni fungibili) entro un certo termine . Si tratta del risultato di un procedimento monitorio, caratterizzato da una cognizione sommaria: il giudice decide inaudita altera parte, ossia valutando solo le prove documentali fornite dal creditore, senza ascoltare il debitore in questa fase iniziale . Proprio per questo, il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido e privilegiato per il creditore al fine di ottenere in tempi brevi un titolo esecutivo .
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo in casi specifici previsti dalla legge (artt. 633 e ss. c.p.c.), generalmente quando il credito è certo, liquido ed esigibile e fondato su una prova scritta . Alcuni esempi comuni includono:
- Canoni di locazione non pagati (es. un proprietario chiede al giudice di ingiungere all’inquilino moroso il pagamento dei canoni arretrati).
- Forniture commerciali non saldate, come fatture per beni o servizi forniti e rimaste insolute.
- Recupero di crediti bancari o da finanziamenti, incluse le fideiussioni (garanzie) escusse dalla banca nei confronti del fideiussore inadempiente.
In questi casi, il creditore presenta un ricorso per ingiunzione al giudice competente, allegando documenti che provano il credito (contratti, fatture, cambiali, etc.). Se la documentazione è ritenuta sufficiente, il giudice emette il decreto ingiuntivo che viene notificato al debitore . Da quel momento decorre per il debitore un termine per reagire. Di norma, il decreto ingiuntivo contiene già l’avvertimento al debitore che, in mancanza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, si procederà ad esecuzione forzata .
Importante: La fase monitoria è priva di contraddittorio; tuttavia, la legge appronta uno strumento di tutela postuma per il debitore: l’opposizione a decreto ingiuntivo . Tramite l’opposizione, il debitore può far valere le proprie ragioni ed eventualmente ottenere la revoca del decreto. Approfondiamo dunque come funziona l’opposizione nel 2026, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022 e correttivi successivi) e degli orientamenti più recenti della giurisprudenza.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: cos’è e come funziona
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il rimedio a disposizione del debitore ingiunto per contestare il decreto emesso a suo carico. Pur avendo natura di rimedio impugnatorio, l’opposizione non si limita a una revisione del provvedimento: essa instaura un giudizio di cognizione piena sull’esistenza del credito, con contraddittorio tra le parti . In altre parole, si apre un processo ordinario in cui il giudice riesamina da capo la pretesa del creditore come in una causa civile ordinaria.
Dal punto di vista delle parti, nel giudizio di opposizione i ruoli si invertono solo formalmente: il debitore che propone l’opposizione diviene attore in senso formale (poiché introduce il giudizio), mentre il creditore originario assume la posizione di convenuto-opposto. Tuttavia, sostanzialmente, il creditore rimane colui che fa valere un diritto di credito e il debitore colui che lo contesta . Ciò implica che l’onere della prova resta ripartito secondo i ruoli sostanziali: il creditore-opposto dovrà dimostrare la fondatezza del proprio credito, mentre il debitore-opponente potrà sollevare tutte le eccezioni e dovrà provare gli eventuali fatti estintivi o modificativi (ad esempio l’avvenuto pagamento) . In definitiva, l’opposizione trasforma il procedimento sommario in un giudizio ordinario di primo grado, volto ad accertare chi abbia ragione sul rapporto sottostante.
Termini per proporre opposizione
Il termine ordinario per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo . Si tratta di un termine perentorio: ciò significa che il mancato rispetto implica la decadenza dal diritto di opporsi . In pratica, se il debitore lascia decorrere i 40 giorni senza attivarsi, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e non più contestabile, acquisendo efficacia di giudicato e titolo esecutivo definitivo.
Tale termine di 40 giorni decorre dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al debitore (notifica che deve includere, a pena di nullità, anche la copia del ricorso monitorio presentato dal creditore). Occorre sottolineare che il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali: dal 1° al 31 agosto di ogni anno la decorrenza è sospesa (art. 1 Legge 742/1969), riprendendo a settembre. Dunque, un decreto ingiuntivo notificato ad esempio il 20 luglio vedrà il termine di opposizione decorrere per 11 giorni fino al 31 luglio, sospendersi per agosto, e riprendere dal 1° settembre.
Esistono inoltre casi particolari: se il decreto ingiuntivo è notificato fuori dall’Italia, il termine per l’opposizione è prorogato di 20 giorni (quindi 60 giorni totali) ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e art. 155 c.p.c., tenuto conto dei termini a comparire per i residenti all’estero. Inoltre, se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (vedremo più avanti cosa significa), resta fermo il termine di 40 giorni per opporsi, ma nel frattempo il creditore può procedere ad esecuzione forzata immediata salvo che il giudice non sospenda la provvisoria esecutività.
Notifica e decorrenza: il creditore, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, deve provvedere a notificarlo al debitore entro 60 giorni dall’emissione, pena la decadenza del decreto stesso (art. 644 c.p.c.) . Una volta notificato, il decreto produce effetto di mettere in mora il debitore: da quel momento, il debitore ha appunto 40 giorni per decidere se adempiere spontaneamente all’ingiunzione oppure iniziare l’opposizione. Il decreto notificato contiene l’ingiunzione di pagamento e l’espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento o opposizione nei termini, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata .
Forma dell’opposizione e iscrizione a ruolo: l’opposizione si propone con atto di citazione (salvo eccezioni di cui diremo) da notificare al creditore ingiungente presso il suo indirizzo indicato nel ricorso monitorio . Dopo la notifica al creditore, l’atto di citazione in opposizione deve essere depositato in tribunale (iscritto a ruolo) entro 10 giorni dalla notifica stessa . Questo passaggio – iscrizione a ruolo – è fondamentale per radicare il processo di opposizione dinanzi al giudice competente. In caso di mancato deposito nel termine, l’opposizione potrebbe essere dichiarata improcedibile.
Va evidenziato che l’atto di citazione in opposizione deve essere notificato al procuratore costituito del creditore nel procedimento monitorio, ovvero all’avvocato che ha assistito il creditore nella richiesta del decreto . La notifica segue le regole ordinarie: ormai avviene prevalentemente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per gli atti giudiziari tra avvocati, oppure tramite Ufficiale Giudiziario se il destinatario non ha un domicilio digitale. Con la riforma del 2023, le notifiche via PEC sono divenute lo strumento di elezione e si considerano perfezionate con la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario . Solo se la notifica telematica risulta impossibile per cause non imputabili al richiedente, si può ricorrere alla notifica in forma cartacea tradizionale .
Riassumendo i termini chiave per il debitore opponente: – 40 giorni dalla notifica del decreto per notificare l’atto di citazione in opposizione (termine perentorio, salvo sospensione feriale e proroga per estero). – 10 giorni dalla notifica dell’atto di opposizione per depositarlo in cancelleria ed iscrivere la causa a ruolo . – Oltre tali termini l’opposizione è inammissibile, a meno che non ricorrano i presupposti per un’opposizione tardiva (vedi oltre la sezione sull’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.).
Competenza territoriale e per valore
L’opposizione va proposta davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) . Ciò significa che la competenza territoriale e per materia è quella del giudice dell’ingiunzione: se il decreto è stato emesso dal Tribunale, l’opposizione si radicherà davanti a quel Tribunale; se emesso dal Giudice di Pace, l’opposizione andrà presentata davanti a quel Giudice di Pace.
Occorre precisare che in sede di opposizione il debitore può anche contestare la competenza del giudice che ha emanato il decreto. Ad esempio, se il creditore ha scelto un foro incompetente e il giudice ha comunque emesso il decreto, il debitore in opposizione può eccepire l’incompetenza territoriale o per materia. In seguito alla Riforma Cartabia, il giudice dell’opposizione compie le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio (che includono la competenza) entro 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto . Se riscontra un vizio di competenza, il giudice può disporre il trasferimento al giudice competente oppure, nel caso di incompetenza territoriale derogabile non eccepita tempestivamente dal debitore, questa s’intenderà sanata.
In generale, poiché il decreto ingiuntivo viene richiesto al giudice competente per materia/valore e territorio secondo le regole ordinarie (ad esempio, per crediti fino a €5.000 è competente il Giudice di Pace, oltre il Tribunale; per materia vi sono regole speciali, ad es. il Tribunale delle Imprese per certe materie societarie, ecc.), l’opposizione seguirà la stessa competenza. Se il debitore non eccepisce nulla, il giudice adito rimane quello originario. Diversamente, sarà cura del giudice o delle parti rilevare eventuali incompetenza e porvi rimedio nelle fasi iniziali del giudizio di opposizione.
Procedura di Opposizione: Fase Introduttiva e Riforma Cartabia
Tradizionalmente, l’opposizione a decreto ingiuntivo si introduceva con atto di citazione. Il debitore notificava un atto di citazione al creditore, convocandolo a comparire in udienza . La Riforma Cartabia del 2022–2023 ha parzialmente innovato questa disciplina, introducendo la possibilità di utilizzare anche il rito semplificato di cognizione (art. 281-decies e segg. c.p.c.) per le opposizioni, e imponendo forme diverse a seconda del giudice adito.
Ecco le novità principali:
- Se l’opposizione è proposta dinanzi al Giudice di Pace, non si utilizza più l’atto di citazione, bensì un ricorso introduttivo semplificato . In altre parole, davanti al Giudice di Pace il debitore deve depositare un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. (rito semplificato) nei termini di legge, invece di notificare una citazione. Sarà poi il giudice a fissare l’udienza di comparizione delle parti in tempi brevi. Questa modifica mira a velocizzare e semplificare le cause di modesto valore, tipicamente di competenza del Giudice di Pace.
- Se l’opposizione è proposta dinanzi al Tribunale, la forma resta quella dell’atto di citazione, cioè l’opponente notifica al creditore un atto di citazione con indicazione dell’udienza . Tuttavia, l’atto di citazione deve rispettare le nuove disposizioni dell’art. 163 c.p.c. come modificato dalla riforma (che richiede una trattazione chiara degli elementi di fatto e di diritto, l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti, ecc.). Inoltre – ed è questa la novità più significativa – la Riforma Cartabia ha eliminato l’obbligo di dimezzamento dei termini a comparire. Prima del 2022, l’art. 645 c.p.c. prevedeva termini a comparire ridotti della metà rispetto al normale; tale frase è stata soppressa (già dal 2012) e oggi, con la riforma, la legge specifica che se il giudizio di opposizione si svolge nelle forme del rito ordinario, il giudice deve fissare l’udienza di comparizione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire . In pratica, pur restando i termini a comparire generali (che attualmente, dopo la riforma, sono di 60 giorni dalla notifica per costituirsi per il convenuto in casi ordinari interni), il giudice anticipa l’udienza entro 30 giorni oltre quel minimo. L’obiettivo è evitare lungaggini: l’opposizione a decreto ingiuntivo, per sua natura, richiede tempi rapidi, e la riforma impone al giudice di calendarizzare celermente la prima udienza.
- Rito semplificato opzionale: Una questione dibattuta era se, anche davanti al Tribunale, fosse possibile introdurre l’opposizione con ricorso semplificato anziché citazione. La formulazione del nuovo art. 645 c.p.c. (come modificato dal D.lgs. 164/2024, “correttivo Cartabia”) lascia intendere che entrambe le forme siano utilizzabili . Infatti, l’art. 645 comma 2 ora recita: “In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario […]” , implicando che il giudizio potrebbe anche svolgersi in forme diverse (cioè semplificate). Una recente pronuncia ha chiarito che l’opposizione può essere introdotta sia con atto di citazione (rito ordinario) sia con ricorso ex art. 281-decies (rito semplificato), purché si rispettino le norme transitorie . Ad esempio, il Tribunale di Treviso (sent. n. 612/2025) ha ritenuto ammissibile l’opposizione con ricorso nel nuovo rito semplificato per un’opposizione proposta dopo l’entrata in vigore del correttivo, mentre ha dichiarato inammissibile un’opposizione presentata con ricorso quando ancora la legge prevedeva solo la citazione (ante 26/11/2024) .
In sintesi, nel 2026 lo stato dell’arte è il seguente:
- Opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace: introdurre con ricorso (rito semplificato di cognizione).
- Opposizione davanti al Tribunale: preferibilmente con atto di citazione (rito ordinario), ma è ammesso anche il ricorso (rito semplificato) se ricorrono i presupposti e conviene per rapidità. In ogni caso, il contenuto dell’atto introduttivo deve essere completo e rispettare le nuove forme (art. 163 c.p.c. per la citazione; art. 281-undecies c.p.c. per il ricorso semplificato).
Nota pratica: La scelta del rito semplificato può dipendere dalla complessità del caso. Il rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c. è pensato per controversie relativamente semplici: esso consente di saltare alcune fasi (come le tre memorie 183, sostituite da una trattazione più agile) e arrivare più velocemente a sentenza, spesso con un’unica udienza di trattazione e decisione immediata ex art. 281-sexies o octies c.p.c., se i fatti non sono controversi o se la prova è principalmente documentale . Questo rito è dunque adatto quando le questioni sono di pronta soluzione. Se invece l’opposizione presenta questioni complesse di fatto o diritto (es. necessità di prova testimoniale estesa, perizie tecniche, ecc.), è probabile che si segua il rito ordinario, con tempistiche più distese e fasi istruttorie complete. In ogni caso, la scelta va ponderata con l’assistenza di un avvocato, valutando la strategia più opportuna.
Costi per proporre opposizione
Il debitore che propone opposizione deve sostenere alcuni costi processuali iniziali, principalmente il contributo unificato. Trattandosi di un giudizio di cognizione di primo grado, il contributo unificato è commisurato al valore della causa (ossia all’importo del decreto ingiuntivo opposto). Ad esempio, per una causa di valore fino a €5.000 il contributo è di €98; per valore fino a €26.000 è di €237; fino a €52.000 è €518, e così via (gli scaglioni sono stabiliti dall’art. 13 Testo Unico Spese di Giustizia). Se l’opposizione viene proposta con rito semplificato mediante ricorso, il Ministero della Giustizia ha chiarito che il contributo unificato si calcola allo stesso modo (non essendo un’impugnazione in grado successivo, ma un primo grado) .
Oltre al contributo unificato, vi è la marca da €27 per diritti forfettari di notifica (se effettuata dall’UNEP) e le eventuali spese di notifica a mezzo PEC (solitamente irrilevanti). L’assistenza di un avvocato è pressoché indispensabile: a parte i casi di modestissimo valore avanti al Giudice di Pace (fino a €1.100, in cui sarebbe teoricamente ammessa l’autodifesa ex art. 82 c.p.c.), nella pratica per redigere un’opposizione efficace e navigare nelle insidie procedurali è necessario il patrocinio legale. I costi legali (parcella dell’avvocato) potranno eventualmente essere posti a carico della parte soccombente al termine del giudizio, secondo le regole sulla refusione delle spese.
Svolgimento del Giudizio di Opposizione e Primo Accertamento del Giudice
Una volta introdotta l’opposizione in modo corretto e tempestivo, si apre il giudizio di merito vero e proprio. Il fascicolo viene assegnato a un giudice (potrebbe essere lo stesso che ha emesso il decreto, oppure un altro giudice della medesima sezione) e viene fissata la prima udienza di comparizione delle parti.
Costituzione delle parti: Il debitore opponente è colui che avvia il giudizio, perciò si considera attore: egli si è già costituito depositando l’atto di citazione notificato (o il ricorso) con relativa iscrizione a ruolo. Il creditore opposto, invece, deve costituirsi depositando una comparsa di risposta attraverso il proprio difensore, rispettando i termini a seconda del rito: nel rito ordinario, almeno 20 giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.), nel rito semplificato secondo le indicazioni del giudice (che potrebbe fissare direttamente un termine breve per note scritte). Nella comparsa di risposta il creditore opposto esporrà le proprie difese, può contestare l’ammissibilità dell’opposizione (ad esempio eccependo tardività, vizi formali, difetto di procura dell’opponente, ecc.) e formulare domande riconvenzionali o domande alternative rispetto a quella monitoria, se del caso.
Un punto delicato riguarda proprio le domande nuove o diverse che il creditore opposto può proporre nel giudizio di opposizione. Secondo un recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26727/2024), il creditore opposto può formulare nella comparsa di risposta domande alternative o aggiuntive rispetto a quelle fatte valere nell’ingiunzione, a condizione che siano fondate sul medesimo interesse sostanziale e sulla stessa vicenda sostanziale oggetto del ricorso monitorio . In altre parole, è ammesso che il creditore, qualora tema che la domanda originaria possa essere infirmata da un vizio (es: un contratto nullo), proponga in via subordinata un diverso titolo (es: arricchimento senza causa) collegato ai medesimi fatti . Ciò non costituisce un’inammissibile “mutatio libelli” ma una mera emendatio, coerente con il principio di economia processuale: l’importante è che la nuova domanda rimanga nell’alveo della stessa vicenda materiale e miri a tutelare lo stesso interesse originario del creditore . Ad esempio, se il decreto ingiuntivo era fondato su un contratto scritto, il creditore in opposizione potrebbe – ove quel contratto risultasse nullo – chiedere in via alternativa la restituzione delle somme ex art. 2041 c.c. (azione di ingiustificato arricchimento), purché il fatto storico (erogazione di una somma) sia lo stesso . Le Sezioni Unite hanno quindi risolto un precedente contrasto giurisprudenziale ammettendo una maggiore flessibilità delle domande dell’opposto, ferma restando la tutela del diritto di difesa del debitore opponente.
Alla prima udienza il giudice di regola compie due attività fondamentali: 1. Verifica preliminare della regolarità del contraddittorio e delle condizioni di procedibilità. Controlla cioè se l’opposizione è stata proposta tempestivamente, se la notifica è valida, se le parti sono costituite correttamente, se vi sono eventuali questioni di competenza, e – novità – verifica se la causa rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, disponendo gli eventuali provvedimenti (si veda oltre la sezione sulla mediazione). Con la Riforma Cartabia, queste verifiche devono essere fatte tempestivamente (entro 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto) . Se tutto è regolare, la causa può procedere. Se emerge un vizio sanabile (ad es. una notifica nulla ma rinnovabile), il giudice può fissare un termine per rimediare e rinviare l’udienza . Se invece l’opposizione risulta inammissibile (ad esempio proposta oltre i termini senza valido motivo) o improcedibile, il giudice potrà dichiararlo e il decreto ingiuntivo diverrà definitivo.
- Decisione sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Questo è un momento cruciale e peculiare del giudizio di opposizione. Il giudice, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., è chiamato a valutare se mantenere o concedere l’efficacia esecutiva del decreto durante la pendenza della causa. In particolare, se il decreto non era stato già munito di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c., il giudice dell’opposizione può, su istanza del creditore opposto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in prima udienza con ordinanza non impugnabile, salvo che l’opposizione sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione . Questa formula significa che: se le difese del debitore appaiono fumose, dilatorie o sfornite di elementi di prova solidi, il giudice tenderà a dare al creditore la possibilità di eseguire subito (rendendo di fatto il decreto esecutivo malgrado l’opposizione in corso); viceversa, se l’opponente porta già all’attenzione del giudice prove scritte a suo favore (es. una quietanza di pagamento, una liberatoria, o altro documento risolutivo) oppure solleva eccezioni di diritto di immediata evidenza (“di pronta soluzione”), il giudice negherà la provvisoria esecuzione, così il decreto resterà sospeso fino all’esito del giudizio .
Va sottolineato che l’ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. è priva di efficacia decisoria sul merito: non pregiudica l’esito finale, ma bilancia provvisoriamente gli interessi delle parti. Se il giudice concede la provvisoria esecuzione, il creditore può procedere a esecuzione forzata (pignoramenti, ecc.) anche se il processo non è finito; di contro, il debitore potrà dover subire l’esecuzione ma, se poi vincerà la causa, avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato.
Se invece il decreto ingiuntivo era già provvisoriamente esecutivo ab origine (caso previsto dall’art. 642 c.p.c., ad esempio perché emesso in base a cambiale, assegno, certificato di stato di credito, o perché il giudice lo ha concesso per periculum in mora), allora in prima udienza il debitore può chiedere la sospensione di tale esecutività. Infatti, l’art. 649 c.p.c. consente al giudice, per gravi motivi, di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto . Si tratta di una tutela per il debitore: se ci sono gravi ragioni (ad esempio il decreto appare manifestamente errato, oppure l’esecuzione immediata causerebbe un danno irreparabile al debitore a fronte di un’opposizione con seri indizi di fondatezza), il giudice può bloccare temporaneamente l’esecuzione fino all’esito della causa. La decisione sulla sospensione è tipicamente presa con ordinanza in prima udienza o in un’apposita udienza urgente (spesso il debitore, dopo aver notificato l’opposizione, deposita un’istanza di sospensione e il giudice fissa subito un’udienza in cui discutere se sospendere o meno l’esecuzione in corso). Se la sospensione viene negata, il creditore può proseguire l’esecuzione; se viene accordata, l’esecuzione resta congelata.
Riassumendo: in prima udienza il giudice gestisce la fase cautelare: decide se il decreto ingiuntivo debba o no avere efficacia esecutiva provvisoria durante la causa. Questo provvedimento viene adottato bilanciando: – la solidità apparente delle difese del debitore (c’è una prova scritta a suo favore? la contestazione è seria?); – l’eventuale urgenza del creditore di ottenere tutela immediata (per es., rischio che il debitore disperda beni); – il pregiudizio per il debitore in caso di esecuzione anticipata.
Da questa valutazione derivano tre possibili esiti provvisori: a) Provvisoria esecutività non concessa: il decreto rimane congelato, il creditore non può eseguire fino alla sentenza finale (scenario favorevole al debitore opponente).
b) Provvisoria esecutività concessa (ex art. 648 c.p.c.): il creditore può eseguire subito, pur continuando la causa (scenario favorevole al creditore, debitore comunque può proseguire la difesa).
c) Provvisoria esecutività originaria sospesa (ex art. 649 c.p.c.): se il decreto era già esecutivo, il giudice sospende l’esecuzione per gravi motivi, fermando il creditore (scenario eccezionale a tutela del debitore, se riconosce fumus boni iuris nelle sue ragioni).
Difese del Debitore Opponente (Motivi di Opposizione)
Nel giudizio di opposizione, il debitore opponente può far valere qualsiasi motivo di contestazione riguardo al credito o al procedimento monitorio. L’opposizione infatti “apre” il merito della controversia, senza i limiti tipici di un appello: non ci si limita a cercare errori nel decreto, ma si discute ex novo della pretesa creditoria. Ecco i principali motivi di opposizione che il debitore può sollevare, con relative considerazioni:
- Pagamento totale o parziale del debito: Uno dei motivi più comuni. Il debitore può opporre di aver già pagato in tutto o in parte la somma ingiunta, magari prima della richiesta del decreto ma il creditore non ne ha informato il giudice. In tal caso, il debitore deve fornire prova del pagamento (ricevute, bonifici, quietanze). È fondamentale che l’eccezione di pagamento sia sollevata tempestivamente nell’atto di opposizione stesso. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso stretto, pertanto deve essere formulata nell’atto introduttivo dell’opposizione a pena di decadenza . Se il debitore la omette e la introduce solo successivamente (ad es. in una memoria), rischia di non poterla più far valere . Dunque, è cruciale indicare subito se il credito era stato estinto o ridotto da pagamenti. In caso di pagamento parziale, il debitore può opporsi solo per la parte non dovuta: ad esempio, ingiunzione di €10.000, il debitore ha già pagato €4.000 – può opporsi contestando €4.000 come già pagati e chiedere la revoca parziale del decreto per quel importo (vedi opposizione parziale). Il decreto ingiuntivo, per la parte non opposta, diverrà esecutivo come cosa giudicata, mentre per la parte opposta seguirà il giudizio .
- Inesistenza o invalidità del credito: Il debitore può contestare radicalmente la pretesa del creditore, sostenendo che nulla è dovuto. Ciò può avvenire per vari motivi: ad esempio, perché manca il fatto costitutivo (es. non vi è mai stato il contratto che il creditore allega, oppure la merce asseritamente fornita non è mai stata consegnata), oppure perché il credito si è estinto per altri motivi (diversi dal pagamento, come compensazione con un credito del debitore verso il creditore, novazione, annullamento o risoluzione del contratto originario, ecc.), o ancora perché il creditore aveva già adempiuto (es: il creditore ingiunge la consegna di un bene ma il bene è già stato consegnato). In tutti questi casi il debitore può chiedere la revoca totale del decreto, dimostrando con documenti e testimonianze la situazione reale.
- Prescrizione del diritto di credito: Molti decreti ingiuntivi vengono emessi su crediti datati. Il giudice in sede monitoria non esamina d’ufficio la prescrizione (trattandosi di eccezione di parte). Pertanto il debitore in opposizione può eccepire che il credito era già prescritto prima della notifica del ricorso monitorio. Ad esempio, un credito da fattura del 2016 potrebbe essere prescritto (5 anni per prestazioni di servizi) se l’ingiunzione è chiesta nel 2023 senza atti interruttivi. Se l’eccezione è fondata, il giudice dichiarerà il credito estinto per prescrizione e revocherà il decreto. Attenzione: anche l’eccezione di prescrizione, essendo in senso lato un’eccezione di merito, va preferibilmente proposta nell’atto di opposizione iniziale; in teoria il giudice potrebbe rilevarla d’ufficio in cause instaurate dopo il 2021 (riforma che ha ampliato i poteri officiosi sulle eccezioni di prescrizione), ma è sempre opportuno sollevarla espressamente.
- Vizi formali del procedimento monitorio: Il debitore può far valere eventuali irregolarità procedurali nella fase monitoria. Ad esempio: incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione; vizio di notifica del decreto (sebbene, se la notifica fosse totalmente nulla, si apre la questione dell’opposizione tardiva, di cui parliamo più avanti); difetto dei requisiti di legge per l’ingiunzione (ad es. credito non rientrante tra quelli di cui all’art. 633 c.p.c., mancanza di prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c., ecc.). Su questi ultimi aspetti, va detto che se il giudice ha emesso il decreto, presumibilmente ha valutato come sufficiente la prova: ma l’opponente potrebbe sostenere che la documentazione era inidonea. Ad esempio, in passato c’era discussione sul se le fatture da sole fossero prova sufficiente: il nuovo art. 634 c.p.c., come modificato dal 2024, riconosce espressamente valore probatorio alle fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI), equiparandole a documenti originali . Dunque oggi un ingiunto difficilmente potrebbe contestare la sufficienza di una fattura elettronica regolarmente emessa come base del decreto. Potrebbe però contestare, ad esempio, che la fattura non corrisponde a merce effettivamente ricevuta o accettata.
- Nullità o invalidità del titolo contrattuale: Se il decreto si fonda su un contratto o una clausola contrattuale, il debitore può eccepirne la nullità o annullabilità. Ad esempio, clausole vessatorie o abusive in contratti con consumatori: il debitore-consumatore può sostenere che certe clausole (ad esempio interessi moratori eccessivi, penali sproporzionate, clausole di deroga del foro del consumatore) sono nulle ex lege. Questo è particolarmente importante: secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il giudice deve rilevare d’ufficio l’eventuale nullità di protezione (clausola abusiva) nei contratti del consumatore. Se ciò non è avvenuto in sede monitoria, il consumatore in opposizione potrà farlo valere. Come vedremo, le Sezioni Unite della Cassazione nel 2023 hanno persino aperto uno spiraglio per rimettere in termini il consumatore che abbia scoperto tardi una clausola abusiva (v. opposizione tardiva infra).
- Questioni relative a interessi, spese, conteggi: Il debitore può contestare il quantum ingiunto, pur riconoscendo il tantundem del diritto. Ad esempio, può ammettere di dover qualcosa ma eccepire errori di calcolo, interessi non dovuti (usura, interessi anatocistici illegittimi, ecc.), spese legali eccessive liquidate nel decreto, o duplicazioni di voci. In tal caso l’opposizione potrebbe portare a una rideterminazione della somma dovuta. Tecnicamente è un’opposizione parziale sul quantum.
- Eccezioni personali del fideiussore o coobbligato: Nel caso di ingiunzione contro un fideiussore, questi può opporre tutte le eccezioni che avrebbe il debitore principale (salvo quelle a lui personali, art. 1945 c.c.) e anche eccezioni proprie, come l’invalidità della fideiussione (per difetto di forma, mancata specifica approvazione di clausole ex art. 1341 c.c., violazione antitrust se la fideiussione contiene clausole anticoncorrenziali standardizzate – tema delle fideiussioni bancarie “omnibus” nulle perché conformi allo schema ABI censurato da Banca d’Italia). Un fideiussore-consumatore potrebbe inoltre invocare la normativa consumeristica se applicabile (es. nullità della clausola di deroga del foro del consumatore, come nel caso deciso dalle SS.UU. 9479/2023 di cui più avanti).
In generale, tutte le difese sono ammesse in sede di opposizione, senza preclusioni, perché il processo è di primo grado a cognizione piena. Ovviamente, andando avanti nel giudizio, scatteranno le normali preclusioni processuali: ad esempio, nel rito ordinario dopo le memorie ex art. 183 c.p.c. non si possono più proporre nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, né nuovi mezzi di prova se non nei limiti consentiti, ecc. Dunque il momento fondamentale per il debitore opponente è l’atto di citazione in opposizione: lì devono essere delineate tutte le contestazioni principali al credito. Un atto di opposizione carente rischia di compromettere la difesa del debitore.
Onere della prova: Come accennato, in opposizione vale il normale criterio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Il creditore opposto deve provare il fatto costitutivo del credito (ad es. consegna della merce, contratto firmato, erogazione del mutuo); il debitore opponente deve provare i fatti che impediscono, modificano o estinguono il credito (pagamento, difetti della merce, inesecuzione della controprestazione, nullità per forma, ecc.). Non vi è un’inversione dell’onere solo perché il debitore è formalmente attore: “l’opponente si trova ad introdurre un giudizio semplicemente perché il creditore ha scelto lo strumento monitorio, ma quanto all’onere probatorio le posizioni restano quelle sostanziali” . Il giudice quindi valuterà le prove apportate da ciascuno: documenti, testimoni, CTU (consulenza tecnica) se disposta, etc. Ad es., se l’opponente eccepisce un inadempimento del creditore a giustificazione del mancato pagamento, dovrà provare tale inadempimento; se eccepisce la compensazione con un suo credito, dovrà provare l’esistenza e liquidità di quel credito.
Mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Una novità di rilievo introdotta dalla Riforma Cartabia concerne la mediazione civile obbligatoria nell’ambito delle opposizioni a decreto ingiuntivo. La mediazione (D.lgs. 28/2010) è condizione di procedibilità per alcune materie (es. locazioni, affitti di azienda, contratti bancari e finanziari, assicurazioni, condominio, successioni, divisioni, ecc.). In passato, ci si chiedeva come coordinare tale obbligo con il procedimento monitorio: sarebbe irragionevole imporre al creditore di tentare la mediazione prima di chiedere un decreto ingiuntivo, perché la fase monitoria deve essere rapida. La soluzione già individuata dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 19596/2020) e ora sancita dalla riforma è la seguente: la mediazione obbligatoria si applica solo dopo l’opposizione, ed è onere del creditore attivarla .
In particolare, il nuovo art. 5-ter del D.lgs. 28/2010 (introdotto dal D.lgs. 149/2022) prevede che nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, il creditore opposto, ricevuta l’opposizione a decreto ingiuntivo, deve presentare l’istanza di mediazione entro 30 giorni dalla prima udienza (termine decorrente dal provvedimento con cui il giudice si pronuncia sull’istanza di provvisoria esecuzione) . Dunque: – Il debitore, ricevuto il decreto ingiuntivo ad esempio in materia bancaria, propone opposizione entro 40 giorni. – Si instaura il giudizio; dopo la prima comparizione (in cui il giudice decide sull’eventuale esecutività provvisoria), il creditore ha l’onere di avviare il procedimento di mediazione.
La legge stabilisce che questa mediazione post-opposizione è condizione di procedibilità del giudizio di opposizione . Ciò significa che, se il creditore non la promuove, il processo dovrà essere sospeso e, in mancanza, potrà portare all’improcedibilità della domanda monitoria. In pratica il legislatore ha formalizzato quanto già suggerito dalle Sez. Unite nel 2020: il debitore ha già fatto la sua mossa (l’opposizione), ora tocca al creditore tentare la conciliazione, essendo lui sostanzialmente l’attore sulla pretesa di credito .
Tempistica: La norma (in vigore dal 30 giugno 2023) specifica che l’avvio della mediazione deve avvenire dopo che il giudice ha deciso sull’istanza di esecutorietà (così da non ritardare la decisione su quell’aspetto urgente) . Dopodiché, il giudice di solito fissa un termine (30 giorni) entro cui depositare l’istanza di mediazione e una successiva udienza lontana qualche mese, per dare tempo al tentativo di conciliazione. Se le parti raggiungono un accordo, la causa si estingue; se la mediazione fallisce o una parte non partecipa, il giudice rimette in moto il processo. Va ricordato che, per incentivare la partecipazione, in caso di mancata comparizione senza motivo della parte invitata, il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 8 D.lgs. 28/2010) e la parte assente può subire una sanzione pecuniaria.
Ambito di applicazione: Non tutte le opposizioni richiederanno la mediazione. Solo se la materia del credito rientra tra quelle indicate dall’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 28/2010. Esempi comuni: – Crediti derivanti da contratti bancari (es. decreto ingiuntivo per saldo di conto corrente, mutuo non pagato – materia bancaria/finanziaria, mediazione obbligatoria). – Locazione: se il decreto ingiuntivo riguarda canoni di locazione, la materia “locazione” è soggetta a mediazione obbligatoria; attenzione però, in materia locatizia spesso il creditore usa il procedimento per convalida di sfratto e non il decreto ingiuntivo, ma se usa l’ingiunzione per soli canoni, allora sì, mediazione obbligatoria. – Assicurazione: se il decreto ingiuntivo fosse per indennità assicurativa, rientra tra le materie. – Condominio: per esempio ingiunzione al condomino moroso per spese condominiali – materia condominiale, mediazione obbligatoria.
Se invece il credito riguarda materie escluse (es. sanzioni amministrative, crediti alimentari, etc., che non ricadono nelle categorie di mediazione obbligatoria), non vi sarà questo passaggio.
Effetti sul processo: La proposizione dell’istanza di mediazione dopo l’opposizione sospende il processo sino al termine del procedimento di mediazione. Ciò comporta che i termini processuali restano fermi in attesa dell’esito. Se la mediazione fallisce, il processo riprende il suo corso normale. Se ha successo, si forma un verbale di accordo che, omologato dal giudice, ha efficacia esecutiva e pone fine alla lite.
La normativa intende dunque favorire una soluzione stragiudiziale anche dopo l’avvio del giudizio, evitando di intasare i tribunali con cause che magari potrebbero trovare un accordo. Nella pratica però, spesso il creditore avrà richiesto il decreto perché convinto del suo credito e il debitore avrà opposto per contestarlo: la conciliazione non è scontata. Tuttavia, questo passaggio obbligatorio può offrire un’occasione di dialogo: ad esempio, il debitore potrebbe proporre un piano di rientro, o una riduzione, il creditore potrebbe accettare per evitare l’incertezza del giudizio.
Esempio: Banca ottiene decreto ingiuntivo contro Tizio per €50.000 di scoperto conto. Tizio oppone sostenendo che vi sono addebiti non dovuti per interessi anatocistici. Materia bancaria = mediazione obbligatoria. Dopo la prima udienza (in cui il giudice nega la provvisoria esecuzione visto che Tizio produce estratti conto che evidenziano calcoli errati), la banca attiva la mediazione. In mediazione, le parti discutono: la banca offre uno sconto di €5.000 sugli interessi; Tizio accetta di pagare €45.000 in 12 mesi. Si raggiunge l’accordo, il verbale chiude la lite. La banca ottiene pagamento certo, Tizio paga meno e a rate; il processo si chiude senza sentenza. – Se invece non trovano accordo, si redige verbale negativo e il processo giudiziario riparte, arrivando poi a sentenza.
Esiti del Giudizio di Opposizione e Impugnazioni
All’esito dell’istruttoria e della fase di trattazione, il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza del giudice. Questa sentenza può: – Accogliere l’opposizione (in tutto o in parte). – Rigettare l’opposizione (confermando il decreto ingiuntivo). – Oppure dichiarare l’opposizione inammissibile/improcedibile per vizi processuali (ipotesi residuali, se il merito non viene esaminato).
Vediamo le conseguenze di ciascun caso:
1. Opposizione accolta – decreto ingiuntivo revocato: Se il giudice ritiene fondate le ragioni del debitore, pronuncia sentenza di accoglimento dell’opposizione e contestualmente revoca il decreto ingiuntivo opposto . Ciò significa che il decreto perde efficacia e viene annullato. La sentenza definirà nel merito la controversia: ad esempio, potrà dichiarare che nulla è dovuto, oppure che è dovuta solo una somma inferiore (opposizione parzialmente accolta). In caso di revoca parziale, la sentenza specifica l’importo eventualmente dovuto e revoca il decreto per la parte eccedente. La sentenza sostituisce il decreto ingiuntivo anche come titolo: se, poniamo, viene riconosciuto dovuto un importo minore, la sentenza stessa costituisce titolo esecutivo in favore del creditore per quell’importo (il decreto originario essendo revocato). Nella gran parte dei casi di accoglimento, inoltre, le spese di lite saranno poste a carico del creditore soccombente, salvo compensazione per motivi particolari (ad es. novità della questione o esito parzialmente favorevole a entrambi).
2. Opposizione rigettata – decreto ingiuntivo confermato: Se il giudice respinge le doglianze del debitore, emette sentenza di rigetto dell’opposizione, con cui conferma il decreto ingiuntivo. La formula pratica spesso usata è “rigetta l’opposizione e per l’effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto”. In tal caso, il decreto ingiuntivo acquista piena efficacia e stabilità: la pretesa del creditore è confermata e il decreto diviene definitivo (ha autorità di cosa giudicata sostanziale). Il creditore potrà procedere (o proseguire) l’esecuzione forzata sulla base del decreto, se non l’aveva già fatto, o recuperare le somme eventualmente bloccate. Il giudice liquiderà le spese in favore del creditore vittorioso, di regola ponendole a carico del debitore opponente. Importante: con la riforma è stata eliminata la necessità di apporre la formula esecutiva (l’antica “formula del presidente” in calce al titolo): oggi il decreto ingiuntivo, una volta definitivo, è di per sé un titolo esecutivo utilizzabile mediante copia autentica conforme . Già dal 2023, infatti, la legge prevede che i titoli esecutivi siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale, senza più la dicitura formale di esecutorietà . Questo vale anche per i decreti ingiuntivi: quando l’opposizione è rigettata, il creditore può ottenere dal cancelliere una copia conforme del decreto (corredata della sentenza di rigetto) e procedere al precetto. Non serve più richiedere al giudice la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c., come avveniva prima in alcuni casi – tale passaggio è stato di fatto assorbito dalla nuova disciplina.
3. Opposizione inammissibile o estinzione del giudizio: Ci sono situazioni in cui l’opposizione non arriva a decisione sul merito perché viziata o abbandonata. Ad esempio: – Se l’opposizione è proposta tardivamente e non ricorrono i presupposti per l’opposizione tardiva, il giudice la dichiarerà inammissibile e il decreto rimane valido come se non fosse mai stato opposto. – Se il debitore rinuncia all’opposizione o la tralascia (ad esempio non si costituisce in giudizio dopo aver notificato la citazione), il giudice con ordinanza dichiarerà l’opposizione estensa o improcedibile e contestualmente potrà dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo. L’art. 653 c.p.c. prevede infatti che, se l’opponente non si costituisce o si verifica una causa di estinzione del processo (es. inattività delle parti, rinuncia agli atti), il giudice su istanza del creditore dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. Dunque il risultato è analogo al rigetto: il decreto diviene definitivo. In questi casi, non essendoci decisione sul merito, di solito le spese restano a carico dell’opponente soccombente.
Impugnare l’esito del giudizio di opposizione: La sentenza che definisce l’opposizione a decreto ingiuntivo è a tutti gli effetti una sentenza di primo grado. Pertanto, contro di essa le parti possono proporre gli ordinari mezzi di impugnazione: – Appello dinanzi alla Corte d’Appello competente (entro 30 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dalla pubblicazione, se non notificata). L’appello può essere proposto sia dal debitore che dal creditore, per motivi di fatto o di diritto, secondo le regole comuni del giudizio di secondo grado. – Eventualmente, ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello o direttamente contro la sentenza di primo grado se questa non è appellabile (ipotesi rara, di solito tutte le cause monitorie sono di valore apprezzabile e quindi appellabili; solo se rientrasse nei limiti di valore per il Giudice di Pace non appellabile si andrebbe in Cassazione per saltum).
Durante l’appello, il decreto ingiuntivo rimane efficace secondo quanto stabilito in primo grado: ad esempio, se l’opposizione era stata rigettata, il decreto è esecutivo e il creditore può agire in esecuzione anche pendente appello (salvo che il debitore ottenga sospensione dall’appell o ex art. 283 c.p.c.). Viceversa, se l’opposizione era stata accolta e il decreto revocato, il creditore non ha un titolo esecutivo, ma può chiedere in appello la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.) per provare a riesumare il titolo in attesa della decisione.
Un cenno particolare va fatto al rapporto tra decreto ingiuntivo e fallimento (o altre procedure concorsuali). Se il debitore viene dichiarato fallito durante il procedimento, il decreto ingiuntivo, per essere opposto allo stato passivo, deve essere definitivo (art. 647 c.p.c.). Un decreto non ancora dichiarato esecutivo non fa stato nel fallimento . Dunque, se un creditore aveva un decreto non opposto ma nemmeno reso esecutivo prima del fallimento, dovrà comunque insinuare il credito al passivo come fosse senza titolo giudiziale, perché quel decreto non è opponibile al fallimento. Questo scenario però esula dalla trattazione ordinaria e attiene al diritto fallimentare.
L’Opposizione Tardiva (art. 650 c.p.c.)
Abbiamo visto che l’opposizione “ordinaria” va fatta entro 40 giorni. Ma cosa accade se il debitore non viene a conoscenza tempestivamente del decreto ingiuntivo? Può succedere, ad esempio, per problemi di notifica: si pensi a un decreto notificato a un indirizzo errato, o per compiuta giacenza in assenza del destinatario, o a un soggetto momentaneamente incapacitato. Per queste situazioni, l’ordinamento predispone l’opposizione tardiva disciplinata dall’art. 650 c.p.c.
Presupposti: Il debitore ingiunto può proporre opposizione tardiva quando: – Non ha avuto conoscenza del decreto in tempo utile per opporsi, per irregolarità della notificazione oppure per caso fortuito o forza maggiore. – Ad esempio, notifica nulla o viziata (mancato rispetto di norme essenziali, destinatario assente all’estero con notifica fatta a familiare che non gli ha trasmesso l’atto, ecc.), oppure circostanze di forza maggiore (il debitore era in coma, o in detenzione inaccessibile, o altro evento straordinario) che gli hanno impedito di attivarsi entro 40 giorni nonostante la notifica formale ci sia stata.
Termine per l’opposizione tardiva: La legge prevede che l’opposizione tardiva debba essere proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione intrapreso dal creditore (se il debitore viene a conoscenza del decreto perché riceve un atto esecutivo, come un precetto o un pignoramento), oppure, negli altri casi, entro un termine ragionevole da quando ha avuto effettiva conoscenza del decreto. Questa previsione dei “10 giorni dal primo atto esecutivo” è pensata per evitare che il debitore rimanga inerte anche dopo aver scoperto l’esistenza del decreto e del procedimento esecutivo. Tuttavia, recenti sviluppi giurisprudenziali hanno apportato una importante eccezione in materia di tutela del consumatore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno affrontato il caso di un debitore consumatore che non aveva opposto nei termini un decreto ingiuntivo basato su un contratto contenente una clausola abusiva a lui sfavorevole (nella specie, una clausola di deroga del foro competente in violazione del foro del consumatore) . Il giudice dell’esecuzione, investito della questione tramite un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aveva ritenuto che l’unico rimedio sarebbe stato l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., perché l’ingiunzione non opposta era divenuta definitiva . Il debitore-consumatore ha allora investito la Cassazione sostenendo che la disciplina nazionale (art. 650) non garantiva un’effettiva tutela dei consumatori come richiesto dal diritto UE, se interpretata rigidamente.
Le Sezioni Unite 2023, richiamando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE (sentenze del 17 maggio 2022, cause C-693/19 e C-831/19, etc.), hanno rimodellato l’opposizione tardiva in chiave protettiva per il consumatore . In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che, quando un decreto ingiuntivo (ottenuto da un professionista contro un consumatore) non è stato opposto e non contiene una valutazione sulla presenza di clausole abusive (cosa frequente, dato che il decreto spesso non è motivato se non sommariamente), il consumatore ha diritto a una tutela piena ed effettiva delle nullità di protezione. Pertanto: – Se il consumatore scopre l’esistenza del decreto ingiuntivo solo a processo esecutivo iniziato (es. al precetto o pignoramento) e solleva la questione di una clausola abusiva che il giudice monitorio non ha esaminato, il giudice dell’esecuzione deve “riqualificare” l’opposizione proposta come un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la causa al giudice competente perché valuti nel merito la clausola abusiva . – In pratica, le Sez. Unite hanno autorizzato un uso “esteso” dell’art. 650 c.p.c., disapplicando se necessario il limite dei 10 giorni dall’atto esecutivo, pur di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela del consumatore .
Questa pronuncia è di grande rilievo: significa che anche dopo la scadenza dei 40 giorni e anche oltre i limiti temporali ordinari, un consumatore può ottenere la rimessione in termini per opporsi, limitatamente però a far valere le nullità di protezione (clausole abusive). Ovviamente deve trattarsi di situazioni in cui il giudice, nel decreto ingiuntivo, non ha compiuto il controllo officioso (cosa comune, perché spesso il decreto è emesso senza motivazione approfondita). Le Sez. Unite hanno ritenuto che ciò sia necessario per conformarsi al diritto UE; hanno però anche avvertito che, andando avanti, tali casi dovrebbero ridursi, poiché i giudici dovrebbero d’ufficio esaminare le clausole nei monitori con consumatori .
Esempio concreto: Una banca chiede decreto ingiuntivo contro un fideiussore persona fisica per un debito aziendale garantito. Il fideiussore, pur essendo tecnicamente consumatore (perché la garanzia non era prestata nell’attività professionale di lui, e la controparte è una banca), non oppone il decreto in 40 giorni. Nel decreto non si è minimamente considerato se la clausola di scelta del foro nel contratto di fideiussione fosse valida o abusiva. Parte l’esecuzione; il fideiussore, al pignoramento, solleva per la prima volta la questione: “quel decreto è nullo perché il giudice era territorialmente incompetente in presenza di clausola in violazione del foro del consumatore, e la clausola stessa è abusiva quindi nulla”. Secondo la Cassazione, in casi del genere il giudice deve consentire l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., benché i 40 giorni siano passati e benché non vi sia un’irregolarità formale di notifica: la “irregolarità” qui, in senso sostanziale, è la mancata considerazione della normativa a tutela del consumatore . Così il fideiussore può ottenere un giudizio sul merito di quella clausola, che altrimenti sarebbe precluso dal giudicato sul decreto non opposto.
Opposizione tardiva “ordinaria”: Al di fuori di questi casi particolari di consumatore, l’opposizione tardiva rimane un rimedio residuale ma importante. Ad esempio, se Tizio non ha proprio ricevuto la notifica perché inviata a un vecchio indirizzo, e scopre di avere un decreto ingiuntivo solo quando gli pignorano lo stipendio, potrà fare opposizione tardiva motivando l’assenza di conoscenza. Dovrà proporla entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (nel suo caso, entro 10 giorni dal pignoramento o dalla notifica del precetto). Se la notifica era totalmente nulla (ad es. consegnata a persona inesistente), in realtà è discutibile: alcuni ritengono che non decorra nemmeno il termine dei 40 giorni finché non avviene una notifica valida, altri preferiscono utilizzare comunque l’art. 650. In ogni caso, è bene agire tempestivamente appena si ha notizia del decreto.
Procedura in caso di opposizione tardiva: La si propone con atto di citazione (o ricorso se previsto dal rito) al pari di una normale opposizione, indicando i motivi per cui si chiede di essere rimessi in termini (vizi di notifica, forza maggiore) e ovviamente i motivi di merito per opporsi al decreto. Contestualmente, il debitore potrà chiedere la sospensione immediata dell’esecuzione in corso (in genere con ricorso d’urgenza ex art. 649 c.p.c., se il decreto era esecutivo ed è già in atto un pignoramento, ad esempio). Il giudice, se accoglie l’istanza, sospenderà l’esecuzione e fisserà udienza. Il creditore potrà contestare la sussistenza dei presupposti per l’opposizione tardiva (ad esempio sostenendo che il debitore in realtà sapeva della notifica, o che c’è stata negligenza e non caso fortuito). Il giudice deciderà con sentenza sia sull’ammissibilità dell’opposizione tardiva sia sul merito del decreto. Se ritiene fondate le ragioni di mancata conoscenza e valide le difese, revoca il decreto; se ritiene che il debitore abbia colpevolmente ignorato l’ingiunzione, dichiarerà inammissibile l’opposizione tardiva e il decreto rimarrà intatto.
Sintesi: L’opposizione tardiva è un istituto di garanzia per evitare che un decreto ingiuntivo definitivo per ragioni formali (mancata opposizione) travolga i diritti del debitore che non ha potuto realmente difendersi. È però un rimedio eccezionale, ammesso in casi limitati. Dopo il 2023, grazie alla Cassazione, c’è una maggiore apertura per i consumatori, mentre per gli altri vale la disciplina rigorosa tradizionale.
Casi Particolari: Esempi Pratici di Opposizione
Di seguito presentiamo alcune simulazioni pratiche, dal punto di vista del debitore, per capire come applicare le regole esposte in situazioni comuni.
Esempio 1: Opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati
Scenario: Mario è inquilino di un appartamento. A causa di difficoltà economiche, non paga al proprietario (Luigi) gli ultimi 6 mesi di affitto, per un totale di €3.600. Luigi, invece di avviare immediatamente uno sfratto, sceglie di ottenere un decreto ingiuntivo per riscuotere i canoni arretrati. Il Tribunale emette il decreto ingiungendo a Mario il pagamento di €3.600 più interessi e spese legali, e – trattandosi di canoni di locazione scaduti – concede la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 642 c.p.c. (spesso i giudici concedono l’esecuzione immediata per i crediti da locazione, data la natura periodica e documentata del credito). Mario riceve la notifica del decreto ingiuntivo il 10 settembre 2025.
Reazione del debitore: Mario, entro 40 giorni (quindi entro il 20 ottobre 2025), decide di opporsi perché ritiene di avere delle difese: sostiene che l’appartamento aveva gravi problemi (infiltrazioni d’acqua) tali da ridurre del 50% il valore del godimento, e che quindi il canone andava ridotto (art. 1578 c.c.). Inoltre, afferma di aver speso €500 di tasca propria per riparazioni urgenti, somma che ha detratto dall’affitto. In pratica Mario ritiene di dover pagare molto meno. Si rivolge a un avvocato il quale redige l’atto di citazione in opposizione contro il decreto di Luigi, da notificare all’avvocato di Luigi. L’atto viene notificato il 5 ottobre 2025 (entro i 40 gg) e depositato in Tribunale pochi giorni dopo.
Fase iniziale: Alla prima udienza, il giudice verifica la regolarità formale (tutto ok: opposizione tempestiva, competenza del Tribunale confermata perché causa locatizia di valore > €1.100, parti costituite). Luigi, il proprietario, è opposto (convenuto sostanziale) e deve attivare la mediazione obbligatoria perché la locazione è materia soggetta a mediazione. Tuttavia, prima di ciò, c’è la questione della provvisoria esecuzione: ricordiamo che il decreto era stato reso esecutivo ex art. 642 c.p.c. Quindi al momento Luigi potrebbe già notificare precetto a Mario. Mario, con l’opposizione, ha contestualmente chiesto la sospensione dell’esecutività (art. 649 c.p.c.), sostenendo che ci sono “gravi motivi”: se dovesse pagare ora tutti i €3.600, subirebbe un danno ingiusto perché le sue contestazioni sono serie (l’appartamento aveva effettivamente infiltrazioni certificate da foto e reclami scritti). Il giudice esamina i documenti: vede che Mario ha delle prove (lettere inviate a Luigi per lamentare i danni, ricevute dei €500 spesi). Ritiene che ci siano elementi sufficienti per sospendere. Dunque in udienza emette ordinanza di sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo fino a sentenza. Ciò blocca Luigi dal procedere a pignoramenti; Luigi però chiede, in via subordinata, se almeno Mario può versare in deposito la parte non contestata. Mario ammette di dovere almeno €1.300 (metà canoni, dedotte spese). Il giudice potrebbe invitare Mario a depositare tale importo a titolo cautelativo, ma supponiamo che Mario al momento non abbia liquidità. Il giudice comunque sospende l’esecuzione senza condizioni, fissando una successiva udienza di trattazione.
Mediazione: Dopo l’ordinanza, Luigi ha l’onere di avviare la mediazione entro 30 giorni. Luigi deposita istanza all’Organismo di Mediazione X. Mario viene invitato. In sede di mediazione, Mario e Luigi trovano un accordo: riconoscono che per 3 mesi l’immobile era semiusabile (riduzione 50% canone) e Luigi accetta di scalare €1.800. Inoltre accetta di rimborsare i €500 di riparazioni. Concordano che restano dovuti €1.300, che Mario pagherà subito. Si mette tutto a verbale di conciliazione. Esito: L’accordo viene portato in Tribunale: il giudice, su istanza delle parti, dichiara cessata la materia del contendere. Il decreto ingiuntivo in pratica viene superato dall’accordo: Luigi otterrà il pagamento concordato, Mario ha risparmiato oltre metà della richiesta iniziale e il giudizio si chiude senza soccombenza totale (probabilmente spese compensate fra le parti).
Variante: Se in mediazione non avessero trovato accordo, il processo sarebbe continuato. Il giudice allora avrebbe dovuto decidere nel merito: magari nominare un CTU per verificare i danni all’appartamento e stimare la riduzione equa del canone. Al termine, con sentenza, avrebbe potuto ridurre il credito di Luigi (oppure rigettare le lagnanze di Mario se infondate). In caso di accoglimento parziale – ad esempio decreto ridotto da €3.600 a €2.000 – la sentenza avrebbe revocato il decreto per l’eccedenza e confermato per €2.000, condannando Mario a pagare quell’importo e ripartendo le spese a seconda di chi ha vinto su cosa. Mario a quel punto dovrebbe pagare €2.000 (se non già fatto), magari con interessi legali e spese in quota parte.
Questo esempio mostra l’importanza di reagire entro i termini: se Mario non avesse opposto, Luigi avrebbe potuto incassare l’intera somma di €3.600 nonostante i problemi dell’immobile. Con l’opposizione, Mario ha potuto far valere i suoi diritti, ottenendo prima la sospensione e poi un accordo vantaggioso.
Esempio 2: Opposizione a decreto ingiuntivo per forniture commerciali non pagate
Scenario: La ditta Alfa S.r.l. fornisce 100 computer alla ditta Beta S.p.A. per un valore di €50.000. Beta però ritarda il pagamento lamentando che alcuni computer hanno difetti. Alfa, non ricevendo il saldo, si rivolge al tribunale e ottiene un decreto ingiuntivo contro Beta per €50.000 più interessi. Come prova, Alfa aveva presentato il contratto e le fatture elettroniche relative; il giudice, appurato che le fatture elettroniche SDI hanno pieno valore probatorio (secondo la nuova normativa) , emette il decreto. Non concede la provvisoria esecuzione, ritenendo che non vi siano elementi di urgenza particolare (Beta è una società solida, rischio insolvenza non evidenziato). Beta riceve il decreto e intende opporsi, perché sostiene di aver diritto a uno sconto per i difetti riscontrati su 10 computer, e di aver già pagato €10.000 ad Alfa (che però non l’ha dichiarato).
Opposizione: Beta S.p.A., tramite i suoi legali, propone opposizione entro 40 giorni presso il Tribunale (competente per valore). Essendo una causa tra imprese, non soggetta a mediazione obbligatoria, la procedura è più lineare. Beta notifica atto di citazione ad Alfa. Alfa si costituisce e nell’udienza di prima comparizione chiede al giudice di concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sostenendo che l’opposizione di Beta non è fondata su prova scritta di quanto afferma (Beta parla di difetti ma non ha ancora fornito perizia, e afferma di aver pagato €10.000 ma non allega ricevute). Beta replica depositando la copia di un bonifico di €10.000 (come prova del pagamento parziale) e alcune email di reclamo sui computer difettosi. Il giudice valuta: la prova scritta del pagamento parziale c’è (bonifico), quindi per quella parte di €10.000 l’opposizione appare fondata. Per i restanti €40.000, la questione dei difetti è ancora da accertare e Beta non ha prova evidente se non le proprie lamentele. Il giudice può assumere una decisione intermedia, ad esempio: concedere l’esecuzione provvisoria solo parzialmente. Ai sensi dell’art. 648 c.p.c., il giudice può anche limitare l’esecutorietà alle somme non seriamente contestate. In tal caso potrebbe dire: “Ritenuto che l’opposizione risulta fondata su prova scritta limitatamente a €10.000 (pagamento documentato) e per il resto no, concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all’importo di €40.000, oltre interessi, e la nega per €10.000”. Così Alfa potrà procedere subito per €40.000, mentre per €10.000 il decreto resta sospeso in attesa del giudizio.
Fase istruttoria: La causa prosegue sul merito. Beta chiama un CTU informatico per accertare i difetti dei computer; emergono effettivamente problemi su 10 macchine, quantificati in un danno di €5.000 (costo riparazioni). Nel frattempo Beta deposita altri bonifici che mostrano pagamenti totali per €20.000 già effettuati (inizialmente ne aveva menzionato solo €10.000). La situazione finale: dei €50.000, €20.000 sono pagati, €5.000 contestati per difetti. Resterebbero €25.000 dovuti.
Esito: Arriva la sentenza: il giudice accoglie parzialmente l’opposizione. Stabilisce che Beta doveva uno sconto di €5.000 per i difetti e aveva già pagato €20.000, quindi condanna Beta a pagare solo €25.000 ad Alfa. Revoca il decreto ingiuntivo nella parte eccedente tale importo e lo conferma per €25.000. In quanto Alfa (creditore) ha comunque visto riconosciuta metà della somma, e Beta ha vinto su metà (difetti + pagato), il giudice potrebbe compensare le spese o ripartirle a metà. Alfa aveva peraltro già eventualmente recuperato €40.000 provvisoriamente dall’esecuzione: dovrà restituire a Beta €15.000 (l’eccedenza non dovuta). Se Alfa non lo fa spontaneamente, Beta può agire con azione di ripetizione e chiedere eventualmente la provvisoria esecutorietà della sentenza in appello per farsi restituire subito.
Questo esempio evidenzia come, nei rapporti commerciali, l’opposizione consente di arrivare a una definizione equa: Beta ha evitato di pagare più del dovuto (grazie alla prova del pagamento e all’accertamento dei difetti), mentre Alfa ha comunque tutelato la sua ragione di credito per la parte valida, ottenendo anche una parziale esecutività in pendenza di causa.
Esempio 3: Opposizione a decreto ingiuntivo su fideiussione bancaria (tutela del fideiussore consumatore)
Scenario: La Banca X concede un fido di €30.000 alla ditta Y (una piccola impresa). Il sig. Carlo, amico dell’imprenditore di Y, firma come fideiussore a garanzia del debito. Nel contratto di fideiussione c’è una clausola che elegge come foro competente in caso di controversie la sede della banca, dall’altra parte d’Italia, e altre clausole standard. La ditta Y fallisce e non paga; la Banca X ottiene un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma (sua sede) contro il fideiussore Carlo per €30.000. Carlo è un privato (non ha interessi professionali nella ditta Y), quindi sarebbe un “consumatore” rispetto alla banca. Il decreto ingiuntivo viene notificato a Carlo, ma all’indirizzo vecchio: Carlo nel frattempo si era trasferito e l’atto viene consegnato a un familiare che dimentica di farglielo avere. Carlo quindi non fa opposizione nei 40 giorni perché ignora proprio l’esistenza del decreto. Il decreto ingiuntivo diventa definitivo a fine 2024.
La banca avvia esecuzione: notifica un atto di precetto a Carlo al nuovo indirizzo, il 10 marzo 2025, per €30.000. Carlo, sorpreso, prende coscienza del problema. Si rivolge a un legale. Dal contratto di fideiussione emergono due cose: (a) Carlo poteva essere qualificato come consumatore, quindi la clausola di foro di Roma è potenzialmente abusiva (il foro competente del consumatore sarebbe stato la sua residenza a Milano); (b) le clausole di quella fideiussione sono identiche a quelle di uno schema contrattuale già sanzionato da Banca d’Italia anni prima (cd. schema ABI 2003), quindi probabilmente nulle per violazione della normativa antitrust (sono clausole che, ad esempio, prevedono la reviviscenza del debito e rinunce ecc., ritenute anticoncorrenziali in un provvedimento della Banca d’Italia nel 2005). Insomma, Carlo avrebbe avuto ottime difese, ma non le ha potute far valere in tempo.
Azione: Il legale di Carlo propone immediatamente un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo, contestualmente chiedendo la sospensione dell’esecuzione (il pignoramento non è ancora partito, ma è imminente dopo il precetto). Nell’opposizione tardiva, Carlo adduce: – di non aver avuto conoscenza tempestiva per irregolarità nella notifica (era assente, atto a familiare senza mai essere informato, quindi una specie di caso fortuito); – e nel merito eccepisce la nullità della clausola di deroga del foro (abusiva ex art. 33 Cod. Consumo) e la nullità di varie clausole fideiussorie per violazione L. 287/90 (antitrust), chiedendo di conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo, quantomeno per invalidità del titolo di garanzia (eventualmente contestando anche l’importo se c’erano addebiti non dovuti, interessi ecc.).
Procedura: Il giudice, vista la richiesta urgente, fissa un’udienza entro pochi giorni dalla scadenza del precetto. In udienza, la banca sostiene che Carlo ha avuto colpa nel non attivarsi prima, ma non può negare che effettivamente la notifica iniziale non gli è giunta. Il giudice ritenendo credibile la mancata conoscenza, e considerato che emergono questioni serie (clausole forse nulle), emette ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto. Blocca quindi la banca dal pignorare. Si entra poi nel merito dell’opposizione tardiva. La banca eccepisce che forse l’opposizione tardiva sarebbe oltre i 10 giorni dal precetto, ma il giudice – alla luce delle SS.UU. 2023 – interpreta in modo conforme al diritto UE, ritenendo l’opposizione ammissibile per consentire l’esame delle clausole abusive (tutela consumatore) .
Esito del merito: Il Tribunale esamina la vicenda: riconosce Carlo come consumatore; dichiara nulla la clausola di foro per violazione dell’art. 33 Codice del Consumo e incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (che però essendo ormai in sede di decisione, può trattenere la causa per ragioni di economia processuale avendo le parti comunque discusso nel merito – questa è una questione tecnica complessa, ma poniamo che la banca rinunci a eccepire incompetenza ora in opposizione tardiva). Inoltre, esaminando le clausole fideiussorie alla luce di precedenti della Cassazione, riscontra che alcune sono effettivamente nulle per contrasto con norme imperative (antitrust). La conseguenza potrebbe essere la nullità parziale della fideiussione, ad esempio limitatamente alle clausole di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. Questo non annulla l’intera fideiussione, ma incide relativamente. Tuttavia, il giudice nota anche che la Banca X non ha mai escusso il debitore principale Y prima di agire contro Carlo, e la fideiussione conteneva una clausola (di cui Carlo ignorava la portata) che rinunciava al beneficio di escussione previo. Quella clausola però essendo parte dello schema nullo potrebbe cadere: quindi Carlo potrebbe beneficiare dell’art. 1944 c.c. che prevede la preventiva escussione del debitore principale se non validamente derogata. Se il giudice abbraccia questa tesi, potrebbe concludere che il credito non era ancora esigibile nei confronti di Carlo perché la banca non ha provato di aver tentato la riscossione su Y o nell’ambito del fallimento di Y. Ciò porterebbe alla revoca totale del decreto ingiuntivo (poiché prematuro nei confronti del fideiussore).
In conclusione, il Tribunale accoglie l’opposizione tardiva di Carlo e revoca il decreto ingiuntivo, condannando la banca alle spese. Carlo, che rischiava di pagare €30.000, vede tutelati i suoi diritti di consumatore. La banca potrà eventualmente insinuarsi nel fallimento di Y o rivalersi su Carlo solo dopo aver escusso il patrimonio di Y (se rimane obbligato residualmente), seguendo l’ordine previsto dalla legge.
Questo esempio illustra l’importanza dell’opposizione tardiva in casi eccezionali: un fideiussore-consumatore, pur fuori tempo, è riuscito a far valere la normativa protettiva (grazie all’evoluzione giurisprudenziale del 2023). Mostra anche come la materia possa intrecciare questioni di competenza territoriale, diritto UE e diritto civile interno.
Domande Frequenti sull’Opposizione a Decreto Ingiuntivo
D: Entro quanto tempo devo fare opposizione a un decreto ingiuntivo?
R: Il termine ordinario è 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo . Se il decreto ti è stato notificato, leggi l’atto: deve contenere l’avvertimento di questo termine. Ricorda che il termine è perentorio e, salvo rari casi di opposizione tardiva (v. oltre), devi rispettarlo rigorosamente. Se la notifica avviene all’estero, hai 60 giorni. Tieni conto che dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (quindi di fatto si allunga). È sempre meglio non arrivare sul filo di lana: contatta un avvocato appena ricevi l’ingiunzione, così da preparare l’opposizione in tempo utile.
D: Cosa succede se non faccio opposizione entro 40 giorni?
R: Il decreto diventa esecutivo e definitivo. In termini legali, acquista efficacia di giudicato sostanziale e costituisce titolo esecutivo definitivo . Ciò significa che il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, etc.) nei tuoi confronti. Non potrai più contestare nel merito il credito ingiunto, a meno che tu non rientri nelle situazioni per un’opposizione tardiva (cioè non hai saputo in tempo del decreto per motivi non imputabili a te). Ma queste sono eccezioni: normalmente, passato il termine, il decreto è “passato in giudicato”. Il creditore può chiedere al tribunale una certificazione di definitività (in passato c’era la formula esecutiva, oggi basta la copia conforme) , e poi inviarti un atto di precetto, preludio del pignoramento.
D: Il decreto ingiuntivo definitivo vale come una sentenza?
R: Sostanzialmente sì. Un decreto ingiuntivo non opposto ha la stessa forza di una sentenza passata in giudicato . Non è impugnabile con appello o altro (proprio perché l’opposizione è il “processo” di primo grado). Vale come riconoscimento del tuo debito in maniera definitiva. Tuttavia, tecnicamente il decreto ingiuntivo definitivo non forma un giudicato sui diritti se non è dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; ma questa formalità, come detto, è oggi superata dal fatto che una volta scaduto il termine senza opposizione il decreto è comunque esecutivo. Un decreto ingiuntivo definitivo può essere utilizzato dal creditore anche in altri procedimenti (ad esempio per insinuarsi in un fallimento come credito riconosciuto).
D: Posso fare opposizione parziale? Ad esempio, sono d’accordo su una parte del debito ma non sul resto.
R: Sì, è possibile opporsi solo in parte. Puoi pagare la parte che ritieni effettivamente dovuta e proporre opposizione per contestare la parte residua. È importante dichiarare nell’atto di opposizione che riconosci una certa somma e che opponi il resto. In tal modo, per la parte non opposta il decreto diventerà definitivo, mentre per la parte contestata si svolgerà il giudizio . Ad esempio, ingiunzione di €10.000: riconosci di doverne €4.000 e neghi i restanti €6.000; puoi pagare i €4.000 (o offrirli in deposito) e fare opposizione sul resto. Il giudice poi valuterà solo sulla parte controversa. Opporsi parzialmente è spesso tatticamente utile per mostrarsi in buona fede sul dovuto e restringere l’oggetto della causa.
D: Devo pagare durante la causa di opposizione? L’opposizione sospende il pagamento?
R: Dipende. L’opposizione di per sé sospende l’esecutività del decreto solo se il decreto non era provvisoriamente esecutivo. In tal caso, finché il giudizio pende, il creditore non può avviare esecuzione forzata. Se invece il decreto era già provvisoriamente esecutivo (alcuni lo sono per legge, es. cambiali, assegni, o per concessione del giudice ex art. 642 c.p.c.), allora l’opposizione non sospende nulla automaticamente: il creditore può notificare un precetto e pignorare anche se tu hai fatto opposizione. In questa situazione, devi chiedere al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.) . Il giudice valuterà rapidamente se ci sono motivi seri e potrà emanare un’ordinanza di sospensione, bloccando temporaneamente il pagamento coattivo. Inoltre, alla prima udienza, se il decreto non era esecutivo, il creditore può chiedere di ottenerne l’esecutorietà provvisoria (art. 648 c.p.c.) : se il giudice gliela concede, allora tu potresti dover pagare prima della fine del processo (salvo poi avere restituzione se vinci). In sintesi: chiedi sempre al tuo avvocato se il decreto è esecutivo o meno e valuta la richiesta di sospensione. Se il giudice nega la sospensione e il decreto è esecutivo, potresti considerare, se possibile, di pagare cautelativamente il dovuto per evitare pignoramenti e poi aspettare l’esito della causa (specie se la somma non è altissima); ma questa è una scelta strategica da ponderare caso per caso.
D: Serve per forza un avvocato per fare opposizione?
R: Quasi sempre sì. L’opposizione a decreto ingiuntivo è un atto giudiziario complesso e rientra in un giudizio civile ordinario. La legge consente la difesa personale (senza avvocato) solo davanti al Giudice di Pace e per cause di valore inferiore a €1.100 (art. 82 c.p.c.). È una soglia molto bassa, dunque la stragrande maggioranza dei decreti ingiuntivi (spesso di importi superiori, o comunque davanti al Tribunale) richiede un avvocato. Anche se la causa fosse di modesto valore, è vivamente consigliato farsi assistere: i formalismi sono tanti (basti pensare alla distinzione atto di citazione/ricorso, termini di costituzione, eccezioni da sollevare subito, etc.) e un errore può compromettere irrimediabilmente la tua opposizione. Inoltre, con l’avvocato potrai valutare meglio le tue probabilità di successo o eventuali accordi.
D: Cosa devo portare all’avvocato per preparare l’opposizione?
R: Devi fornirgli tutta la documentazione relativa al rapporto in questione. Innanzitutto, ovviamente, il decreto ingiuntivo notificato (decreto e ricorso del creditore allegato). Poi tutti i contratti, lettere, email, fatture, ricevute di pagamento, estratti conto, fotografie, messaggi, insomma ogni prova che possa supportare le tue contestazioni. Ad esempio, se sostieni di aver già pagato, porta le prove del pagamento (ricevute, contabile bancaria); se lamenti difetti in una fornitura, porta i reclami inviati, report tecnici, ecc. Più elementi concreti hai, più forte sarà l’opposizione. L’avvocato ti aiuterà anche a focalizzare quali documenti servono e se è necessario reperirne altri (ad esempio, richiedere copie conformi di atti, contratti mancanti, testimonianze). Preparare un’opposizione ben documentata aumenta le chance che il giudice, già alla prima udienza, veda che hai “carte” a tuo favore e possa negare l’esecuzione provvisoria al creditore.
D: Durante l’opposizione posso ancora trovare un accordo col creditore?
R: Certamente sì. La causa di opposizione può sempre concludersi con una conciliazione tra le parti, sia formalizzata in sede di mediazione (se obbligatoria) sia in via stragiudiziale diretta. In qualunque momento, anche il giorno prima della sentenza, potete accordarvi. Se trovate un accordo, potete far estinere il processo. Spesso il giudice stesso, nelle prime udienze, invita le parti a considerare una soluzione transattiva, specialmente se la controversia verte su importi o questioni divisibili (es. riduzioni, rateizzazioni). Il fatto che sia stato emesso un decreto non impedisce al creditore di accettare, ad esempio, un pagamento rateale o parziale a saldo e stralcio se ciò garantisce di incassare evitando ulteriori spese e rischi processuali. Dunque, nonostante il “conflitto” in corso, mantenere aperto il dialogo con la controparte – magari tramite i rispettivi legali – può essere utile. Se l’accordo si trova, conviene metterlo per iscritto e sottoporlo al giudice per ottenere un provvedimento che recepisce la conciliazione (ad es. un verbale di conciliazione giudiziale o un accordo in mediazione omologato).
D: Ho perso l’opposizione, devo rassegnarmi a pagare? Posso fare qualcosa?
R: Se hai perso in primo grado (opposizione rigettata), hai ancora la possibilità di fare appello in Tribunale (se l’opposizione era davanti al Giudice di Pace) o in Corte d’Appello (se era in Tribunale). L’appello va proposto entro termini precisi (30 giorni dalla notifica della sentenza di rigetto, oppure 6 mesi se non ti viene notificata). In appello potrai far valere eventuali errori di diritto commessi dal primo giudice o contestare la valutazione delle prove. Tieni presente però che durante l’appello il decreto ingiuntivo è esecutivo, a meno che il giudice d’appello sospenda l’esecuzione. Quindi potresti sottoporti a pignoramento anche se fai appello. Bisogna valutare costi/benefici: se la somma non è elevata, a volte conviene negoziare un pagamento ridotto col creditore anziché affrontare un appello lungo e costoso il cui esito è incerto. Se invece ci sono solidi motivi per ritenere la sentenza errata, l’appello è la via. Dopo l’appello, eventualmente, resta il ricorso in Cassazione ma lì si discutono solo questioni di legittimità (non si rivedono i fatti). In ogni caso, un decreto ingiuntivo confermato in primo grado è un segnale che le tue difese non hanno convinto il giudice; valuta col legale se ci sono elementi nuovi o argomenti giuridici da far valere in impugnazione.
D: Il creditore ha un decreto ingiuntivo definitivo contro di me. Posso ancora oppormi dicendo che c’erano clausole abusive perché sono un consumatore?
R: In linea generale, dopo che un decreto è definitivo non hai più poteri di opposizione. Tuttavia, come spiegato prima, le Sezioni Unite della Cassazione nel 2023 hanno aperto uno spiraglio per i consumatori riguardo alle clausole abusive . Se sei un consumatore e il decreto è stato emesso (magari senza motivazione) su un contratto che conteneva clausole vessatorie non valutate, puoi – quando il creditore avvia l’esecuzione forzata – eccepire davanti al giudice dell’esecuzione l’abusività di quelle clausole. In base all’indirizzo delle SS.UU., il giudice potrebbe consentirti di proporre opposizione tardiva anche oltre i limiti normali, pur di esaminare la questione e non violare il principio di effettività della tutela del consumatore . È una situazione complessa e in evoluzione: dovresti farti assistere immediatamente da un legale per valutare se rientri in quei casi. Fuori da questo ambito consumeristico, purtroppo, se il decreto è definitivo rimane solo la strada di cercare un accordo col creditore o, se ne ricorrono i presupposti, valutare procedure concorsuali (es. saldo e stralcio tramite piani di rientro o procedure da sovraindebitamento) per gestire il debito.
D: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo ma anche io ho un credito verso il richiedente. Posso “compensare” invece di oppormi?
R: Attenzione: se non fai nulla, il decreto diventa esecutivo per l’intera somma ingiunta, indipendentemente dal tuo controcredito. Quindi devi comunque opporti e, in sede di opposizione, eccepire la compensazione tra il credito ingiunto e il tuo credito contro il ricorrente. La compensazione è un classico motivo di opposizione: dovrai provarla (ad es. esibendo il titolo del tuo credito, fatture, sentenze, ecc.). Se il giudice riconoscerà la compensazione legale o giudiziale, ridurrà o azzererà l’importo dovuto. Ma se non presenti opposizione, la compensazione non verrà mai dichiarata e tu dovrai pagare il decreto per intero, salvo poi separatamente agire per il tuo credito (rischiando però di non recuperare se il debitore nel frattempo è incapiente). Quindi, la via giusta è opporsi e chiedere al giudice di detrarre/compensare il tuo controcredito. Nota: la compensazione in giudizio va eccepita nella comparsa di risposta del creditore opposto se questi ha un credito verso l’opponente; nel tuo caso, essendo tu opponente, devi ovviamente indicarla nell’atto di opposizione direttamente.
Tabelle Riepilogative
Principali Termini e Scadenze nell’Opposizione a Decreto Ingiuntivo
| Fase/Atto | Descrizione | Termine |
|---|---|---|
| Notifica del decreto ingiuntivo | Il creditore notifica il decreto al debitore ingiunto. | Entro 60 giorni dall’emissione del decreto (art. 644 c.p.c.) . Se non notificato, il decreto perde efficacia. |
| Opposizione ordinaria (atto di citazione o ricorso) | Il debitore propone opposizione al decreto davanti al giudice che l’ha emesso. | Entro 40 giorni dalla notifica del decreto . Termine perentorio (sospeso dal 1° al 31 agosto). Prorogato a 60 giorni se notifica all’estero. |
| Notifica dell’atto di opposizione | L’opponente notifica l’atto di citazione (o ricorso) al creditore presso il suo domicilio legale. | Entro il medesimo termine di 40 giorni sopra indicato (deve avvenire entro il 40° giorno). |
| Iscrizione a ruolo dell’opposizione | Il debitore costituisce la causa depositando l’atto notificato in cancelleria. | Entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di opposizione . (Termine ordinatorio, la tardività può causare improcedibilità se eccepita). |
| Costituzione del creditore opposto | Il creditore si costituisce depositando comparsa di risposta. | Rito ordinario: 20 giorni prima dell’udienza ex art. 166 c.p.c. (termine a comparire ordinario 90 gg ridotto a 30 gg dal giudice ). Rito semplificato: termine fissato dal giudice (spesso pochi giorni prima dell’udienza ex art. 281-undecies). |
| Udienza di prima comparizione | Prima udienza davanti al giudice: verifica contraddittorio, provvisoria esecuzione, ecc. | Fissata dal giudice. Nel rito ordinario, la riforma 2024 impone di fissarla max 30 giorni dopo il termine minimo di comparizione . Nel rito semplificato, in genere il giudice fissa direttamente una data ravvicinata (15-30 gg dal deposito ricorso). |
| Istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. | Richiesta del debitore di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto (se già esecutivo). | Può essere presentata con l’atto di opposizione o con ricorso urgente successivo. Decisa normalmente alla prima udienza o in udienza ad hoc prima del pignoramento. |
| Decisione sull’esecutorietà (art. 648 c.p.c.) | Richiesta del creditore di ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto (se non era esecutivo). | Decisa dal giudice all’udienza di prima comparizione con ordinanza . Se concessa, il decreto diventa eseguibile subito; se negata, resta sospeso fino a sentenza. |
| Procedimento di mediazione obbligatoria | Avvio della mediazione da parte del creditore nelle materie previste (condizione di procedibilità). | Entro 30 giorni dall’ordinanza sulla provvisoria esecuzione (ossia dalla prima udienza) . Termini e modalità come da D.lgs. 28/2010 (durata massima 3 mesi prorogabile di 3). |
| Fase istruttoria del giudizio | Scambio memorie, prove, udienze istruttorie, ecc. | Tempi variabili. Nel rito ordinario: memorie 183 c.p.c. (30+30+20 gg) per integrazione allegazioni/prove, poi eventuali altre attività (CTU, testimonianze) con udienze successive. Nel rito semplificato: fasi accelerate, spesso concentrazione in una o poche udienze ravvicinate. |
| Sentenza di primo grado (decisione sull’opposizione) | Pronuncia che accoglie o rigetta (in tutto o parte) l’opposizione. | Variabile. Obiettivo riforma: definire in tempi rapidi (entro 90 gg dalla prima udienza per cause semplici, ma cause complesse durano di più). In caso di definizione immediata in prima udienza (rito semplificato), il giudice può dare lettura del dispositivo e motivazione contestuale (art. 281-sexies c.p.c.). |
| Appello | Impugnazione della sentenza di primo grado. | Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (se notificata) o 6 mesi dalla pubblicazione (se non notificata). L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione del decreto confermato salvo concessione di sospensiva ex art. 283 c.p.c. |
Differenze tra Procedimento Monitorio e Giudizio di Opposizione
| Profilo | Decreto Ingiuntivo (Procedimento Monitorio) | Giudizio di Opposizione (Cognizione Piena) |
|---|---|---|
| Contraddittorio | Assente – Il giudice decide su richiesta del creditore, senza sentire il debitore . Il debitore viene a conoscenza solo a decreto emesso. | Pieno – Il debitore (opponente) e il creditore (opposto) si confrontano davanti al giudice con pari opportunità di difesa (scambio atti, udienze, prove orali, ecc.) . |
| Tipo di procedimento | Sommario – Decisione basata su prova documentale prima facie; rapidità e sommarietà di cognizione . Non c’è istruttoria orale né approfondita. | Ordinario/Semplificato – Si instaura un processo ordinario di primo grado (rito ordinario o rito semplificato) con cognizione piena di merito, potendo ammettere testimoni, CTU, ecc. L’esame è approfondito e nel contraddittorio delle parti . |
| Inversione ruoli | Creditore = attore (ricorrente); Debitore = parte non sentita (futura convenuta in caso di opposizione). | Debitore = attore formale (opponente) ma convenuto sostanziale; Creditore = convenuto formale (opposto) ma attore sostanziale . I ruoli sostanziali rilevano per onere della prova . |
| Onere della prova | Il creditore deve presentare prova scritta del credito (art. 633-634 c.p.c.). Standard di prova iniziale inferiore al “certo” (basta prova idonea documentale). Esempio: fatture elettroniche ora bastano come prova . | Si applicano le regole ordinarie: creditore opposto prova il diritto fatto valere; debitore opponente prova fatti estintivi/modificativi . Servono prove piene: es. il creditore dovrà confermare il credito con documenti e testimonianze se contestato; il debitore dovrà dimostrare pagamenti, inadempimenti altrui, ecc. |
| Provvedimento conclusivo | Decreto Ingiuntivo – emesso senza contraddittorio. Non è motivato estensivamente (spesso formula standard: “visti i documenti, ingiunge…”). Diventa definitivo se non opposto. | Sentenza – emessa a conclusione del processo di opposizione. Motivata in fatto e diritto, accoglie o rigetta l’opposizione. Può confermare, revocare o modificare il decreto ingiuntivo. Impugnabile in appello. |
| Impugnabilità | Non soggetto ad appello o reclamo. Opponibile dal debitore entro 40 giorni (opposizione = primo grado di giudizio) . Se non opposto, diviene definitivo (salvo opposizione tardiva in casi eccezionali) . | Sentenza appellabile (secondo grado) dalle parti soccombenti. L’appello riapre la cognizione su merito e/o legittimità. Successivamente, ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità. |
| Esecutività | Può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ex lege (per certe categorie: cambiali, assegni, atti ricevuti da notaio, crediti Stato/enti pubblici) o per concessione del giudice se creditore lo chiede e c’è pericolo nel ritardo (art. 642 c.p.c.). Se non è provv. esecutivo, bisogna attendere 40 giorni + attestarne definitività. | L’opposizione sospende l’esecutorietà salvo i casi in cui il decreto era provv. esecutivo. In giudizio: il giudice può sospendere l’esecuzione (art. 649) o concedere l’esecuzione provvisoria (art. 648) a seconda delle circostanze . A fine giudizio, la sentenza definisce l’esecutività definitiva (decreto confermato o revocato). |
| Mediazione obbligatoria | Non richiesta nella fase monitoria. Il creditore può ottenere il decreto senza preventiva mediazione anche in materie normalmente soggette (art. 5 co.4 D.lgs.28/2010 esonera i procedimenti monitori, ma per procedere oltre deve rispettare condizioni in opposizione). | Richiesta dopo l’opposizione, a cura del creditore se la materia lo prevede . L’avvio della mediazione è condizione di procedibilità del giudizio di opposizione dal 2023. Si svolge dopo la prima udienza e prima di proseguire nel merito. |
| Durata tipica | Pochi mesi: dal ricorso al decreto spesso passano 30-60 giorni (dipende dai tribunali). Se non opposto, passati i 40 gg + tempi tecnici, il titolo è definitivo in meno di 6 mesi. | Variabile: da pochi mesi (se l’opposizione si risolve subito o con conciliazione) a 1-2 anni o più per cause complesse e istruttorie lunghe. Riforme mirano a contenere la durata; il correttivo 2024 punta a più casi decisi col rito semplificato in tempi brevi. |
Nota: la tabella semplifica alcuni aspetti. Ogni caso concreto può presentare peculiarità (ad es. fasi di opposizione allo stato passivo fallimentare, interventi di terzi, riconvenzionali del creditore opposto, ecc.) che esulano da questa sintesi.
Fonti e Riferimenti Normativi
Normativa:
– Codice di Procedura Civile, in particolare artt. 633–656 c.p.c. (Procedimento d’ingiunzione e opposizione) – aggiornato alle modifiche introdotte da D.lgs. 149/2022 e D.lgs. 164/2024 .
– D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia” del processo civile) – ha innovato tra l’altro l’art. 5-ter D.lgs. 28/2010 sulla mediazione post-opposizione , introdotto il rito semplificato di cognizione (art. 281-decies c.p.c.) e modificato l’art. 648 c.p.c. ecc.
– D.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (decreto correttivo Cartabia) – ha chiarito l’applicabilità del rito semplificato alle opposizioni (modificando art. 281-decies comma 3 e art. 645 c.p.c.) .
– D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Mediazione civile) – art. 5 comma 1-bis e art. 5-ter: disciplina mediazione obbligatoria nelle opposizioni a decreto ingiuntivo .
– Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) – art. 33 e ss.: clausole vessatorie nei contratti del consumatore (rilevanti per opposizioni tardive, v. Cass. SU 9479/2023) .
– Provvedimento Banca d’Italia 2005 su schemi di fideiussione ABI (intesa restrittiva della concorrenza) – base per nullità di clausole fideiussorie frequentemente eccepita in opposizioni di fideiussori.
Giurisprudenza:
– Cass., Sez. Unite Civili, 18 settembre 2020, n. 19596 – ha stabilito che, nelle materie di mediazione obbligatoria, è il creditore opposto (attore sostanziale) a dover attivare la mediazione a seguito dell’opposizione, anticipando l’intervento normativo Cartabia .
– Cass., Sez. Unite Civili, 6 aprile 2023, n. 9479 – importantissima sentenza che, in materia di contratti del consumatore, ha ammesso l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per far valere nullità di protezione, anche oltre i limiti testuali, in ossequio al principio di effettività della tutela UE . Ha ridefinito i poteri del giudice dell’esecuzione nel “riqualificare” un’opposizione agli atti esecutivi in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per esaminare clausole abusive non valutate .
– Cass., Sez. Unite Civili, 15 ottobre 2024, n. 26727 – ha risolto un contrasto in tema di domande nuove del creditore opposto nel giudizio di opposizione: è ammissibile che l’opposto proponga domande alternative o subordinate (es. arricchimento senza causa) rispetto a quella monitoria, purché fondate sulla stessa vicenda sostanziale e finalizzate alla medesima tutela . Ciò consente al creditore di adattare la propria pretesa in corso di causa senza eccedere i fatti originari.
– Cass., Sez. III, 21 marzo 2024, n. 7526 – ha chiarito che l’eccezione di pagamento da parte del debitore opponente va sollevata tempestivamente nell’atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto: se formulata solo nelle memorie successive ex art. 183 c.p.c., è tardiva e inammissibile . Questo per la natura di convenuto sostanziale dell’opponente, tenuto a rispettare le preclusioni di eccezioni tempistiche.
– Tribunale di Treviso, Sent. 24 aprile 2025, n. 612 – caso applicativo post-riforma: ha confermato che dopo il correttivo 2024 l’opposizione a decreto ingiuntivo può introdursi sia con citazione che con ricorso (rito semplificato), interpretando il nuovo art. 645 c.p.c. . Nella fattispecie concreta ha però dichiarato inammissibile un’opposizione introdotta con ricorso quando ancora la legge previgente (ante 26/11/24) richiedeva l’atto di citazione, applicando correttamente le norme transitorie .
– Tribunale di Napoli, Sent. 26 novembre 2025 (inedita, cit. da dottrina) – ha applicato il rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c. a un’opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando i criteri di scelta del rito: fatti non controversi o fondati su prova documentale, idonei a definizione immediata . Conferma l’operatività pratica della riforma nell’accelerare procedimenti monitori oppositivi.
Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e temi pignoramenti immediati se non reagisci subito? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 il decreto ingiuntivo è uno degli strumenti più rapidi usati dai creditori per ottenere il pagamento forzato:
– ti viene ordinato di pagare una somma entro termini brevi,
– rischi pignoramenti di conto, stipendio o beni,
– non sai se il debito è davvero dovuto o se l’importo è corretto,
– temi che non opporsi significhi perdere ogni possibilità di difesa.
La domanda cruciale è una sola:
si può opporsi a un decreto ingiuntivo nel 2026?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 l’opposizione al decreto ingiuntivo è spesso possibile ed efficace,
👉 il decreto NON è una sentenza definitiva,
👉 agire subito con un avvocato fa la differenza tra difesa e pignoramento.
Questa guida ti spiega:
– cos’è il decreto ingiuntivo e cosa comporta,
– quando e come opporsi nel 2026,
– quali difese funzionano davvero,
– cosa fa concretamente l’avvocato nella tua opposizione.
Cos’è il Decreto Ingiuntivo nel 2026 (In Modo Chiaro)
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice:
– ordina al debitore di pagare una somma di denaro,
– sulla base di documenti presentati dal creditore,
– senza ascoltare preventivamente il debitore.
👉 È uno strumento rapido per il creditore,
👉 ma non definitivo per il debitore,
👉 se viene proposta opposizione nei termini.
Cosa Succede Se Non Ti Opponi
Nel 2026, se non presenti opposizione:
– il decreto diventa definitivo,
– il creditore può avviare pignoramenti immediati,
– aumentano interessi, spese e costi legali,
– perdi il diritto di contestare il debito.
👉 Il silenzio equivale a una condanna definitiva.
Entro Quanto Tempo Bisogna Opporsi
I termini sono rigidi:
– in genere 40 giorni dalla notifica,
– termini più brevi se il decreto è provvisoriamente esecutivo,
– ogni giorno perso riduce le possibilità di bloccare l’esecuzione.
👉 Il tempo è il primo nemico del debitore.
Quando Conviene Opporsi a un Decreto Ingiuntivo
Nel 2026 l’opposizione è consigliata se:
– il debito non è dovuto o è parzialmente errato,
– l’importo richiesto è gonfiato da interessi o penali illegittime,
– manca una prova scritta valida,
– il contratto è nullo o viziato,
– il credito è prescritto,
– il decreto è stato emesso senza i presupposti di legge.
👉 Molti decreti si basano su documentazione debole o contestabile.
Le Difese Più Efficaci nel 2026
L’opposizione può fondarsi su:
– inesistenza o nullità del rapporto contrattuale,
– contestazione analitica dell’importo,
– prescrizione del credito,
– assenza di prova scritta idonea,
– vizi procedurali del decreto,
– abuso dello strumento monitorio.
👉 Ogni opposizione va costruita su misura.
Cosa Fa Subito l’Avvocato
🔹 1. Analisi Tecnica del Decreto
L’avvocato verifica:
– validità del titolo,
– correttezza degli importi,
– termini di notifica,
– possibilità di sospendere l’esecuzione.
👉 Qui si decide la strategia difensiva.
🔹 2. Deposito dell’Opposizione
L’opposizione consente di:
– aprire il contraddittorio con il creditore,
– chiedere la sospensione dei pignoramenti,
– portare la causa davanti al giudice.
👉 È l’atto centrale della difesa.
🔹 3. Gestione della Fase Successiva
In base al caso, l’avvocato può:
– proseguire il giudizio fino all’annullamento del decreto,
– negoziare una soluzione transattiva,
– indirizzare verso una soluzione strutturale ai debiti.
👉 Non sempre la causa è l’unica strada.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Decreto
Subire significa:
– pagare somme forse non dovute,
– subire pignoramenti evitabili,
– compromettere conto, stipendio o beni,
– rinunciare a diritti fondamentali.
👉 Molti decreti ingiuntivi vengono revocati o ridimensionati.
Il Punto Chiave: Il Decreto Non È una Sentenza
Un principio fondamentale è questo:
👉 il decreto ingiuntivo è solo un inizio, non la fine.
Questo significa che:
– puoi difenderti,
– puoi ribaltare la situazione,
– puoi evitare l’esecuzione forzata.
👉 Ma solo se agisci subito.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti debitori sbagliano perché:
– ignorano l’atto ricevuto,
– aspettano “che accada qualcosa”,
– pagano senza verificare,
– si difendono senza competenza.
👉 Così il decreto diventa definitivo.
Il Ruolo dell’Avvocato nell’Opposizione
L’opposizione a decreto ingiuntivo è tecnica e strategica.
L’avvocato:
– valuta la fondatezza del credito,
– imposta l’opposizione corretta,
– chiede la sospensione dell’esecuzione,
– tutela il patrimonio del cliente.
👉 Non basta opporsi: bisogna farlo bene.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– bloccare pignoramenti imminenti,
– ridurre o annullare il debito,
– evitare spese e interessi inutili,
– chiudere la vicenda nel modo più favorevole.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa monitoria richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in opposizioni a decreti ingiuntivi
– Specializzato in contenzioso civile ed esecuzioni
– Difensore di privati, professionisti e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, opporsi a un decreto ingiuntivo:
👉 è possibile,
👉 è spesso decisivo,
👉 richiede l’assistenza di un avvocato.
La regola è chiara:
👉 leggere subito il decreto,
👉 valutare l’opposizione,
👉 agire tempestivamente con competenza.
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Nel 2026, un’opposizione ben fatta può evitare pignoramenti, ridurre i debiti e proteggere il tuo futuro.