L’accertamento fiscale per perdite fiscali non giustificate è una contestazione sempre più frequente, perché l’Agenzia delle Entrate tende a considerare sospette le società che dichiarano perdite ripetute o risultati negativi non ritenuti coerenti con l’attività svolta.
In questi casi, il Fisco può disconoscere le perdite dichiarate, ricostruire maggiori redditi imponibili, recuperare imposte, applicare sanzioni elevate e interessi, con effetti immediati sulla posizione fiscale dell’impresa.
Il rischio è concreto:
perdite reali e fisiologiche possono essere qualificate come “non giustificate”, trasformandosi in un accertamento molto oneroso.
Molti si chiedono:
“Le perdite possono essere contestate?”
“Devo dimostrare perché ho chiuso in perdita?”
“Il Fisco può presumere ricavi inesistenti?”
“Come posso difendermi efficacemente?”
È fondamentale chiarirlo subito:
le perdite fiscali non sono illegittime per definizione.
L’accertamento deve essere fondato su elementi concreti e può essere efficacemente contrastato.
Cosa sono le perdite fiscali e perché attirano controlli
Le perdite fiscali derivano da:
• costi superiori ai ricavi
• investimenti iniziali o straordinari
• crisi di mercato
• riduzione del fatturato
• ritardi nei pagamenti
• strategie aziendali legittime
La perdita, di per sé, non è indice di evasione.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le perdite fiscali
Le contestazioni più frequenti riguardano:
• perdite reiterate nel tempo
• presunta antieconomicità della gestione
• incoerenza tra costi e ricavi
• costi ritenuti non inerenti
• ricostruzioni induttive dei ricavi
• presunta inattendibilità della contabilità
Ma l’antieconomicità non è una prova automatica di evasione.
Il rischio più grave: disconoscimento delle perdite e accertamento di redditi
Il vero pericolo è che:
• le perdite vengano disconosciute
• venga ricostruito un reddito “teorico”
• si recuperino imposte mai dovute
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’atto diventi esecutivo
Anche quando la perdita è reale e documentabile.
L’errore più grave: accettare l’antieconomicità come colpa
Molti contribuenti sbagliano quando:
• non giustificano la strategia aziendale
• non spiegano le ragioni economiche delle perdite
• accettano la ricostruzione del Fisco
• non contestano le presunzioni utilizzate
• rinunciano a una difesa tecnica
Una gestione in perdita non è illegittima.
Perdite fiscali e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• la perdita non implica evasione
• l’antieconomicità è solo un indizio
• le presunzioni devono essere gravi e concordanti
• la gestione imprenditoriale è libera
• il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore
Se mancano prove concrete di ricavi occultati, l’accertamento è illegittimo.
Quando l’accertamento sulle perdite è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• le perdite hanno cause economiche reali
• la contabilità è formalmente corretta
• i costi sono effettivi e inerenti
• la ricostruzione dei ricavi è presuntiva
• la motivazione dell’atto è generica
• manca un reale incremento patrimoniale
• l’impresa è in una fase di investimento o crisi
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come costruire una strategia difensiva efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento
• ricostruzione economica dell’attività
• spiegazione delle scelte imprenditoriali
• dimostrazione delle cause delle perdite
• contestazione delle presunzioni dell’Ufficio
• verifica dei costi disconosciuti
• valutazione delle sanzioni
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa economica e giuridica, non solo contabile.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• le perdite vengono eliminate
• si generano debiti fiscali elevati
• partono azioni di riscossione
• la liquidità aziendale viene compromessa
Agire tempestivamente è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una mancata difesa può portare a:
• tassazione di redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi finanziaria
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è fiscale e aziendale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento sulle perdite fiscali
Se ricevi un accertamento per perdite fiscali non giustificate:
• non accettare automaticamente la contestazione
• non pagare senza un’analisi tecnica
• verifica la motivazione dell’atto
• ricostruisci le cause delle perdite
• raccogli documentazione economica e gestionale
• valuta la proporzionalità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese coinvolte in accertamenti per perdite fiscali non giustificate, contrastando ricostruzioni antieconomiche e presunzioni infondate.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento
• dimostrare la reale causa delle perdite
• difendere la libertà imprenditoriale
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale
Agisci ora
Una perdita fiscale non è una colpa né una prova di evasione.
Ma se una contestazione non viene difesa correttamente, può trasformarsi in un debito fiscale ingiustificato.
Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato le perdite fiscali della tua impresa,
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Introduzione
L’accertamento fiscale relativo a perdite d’esercizio “non giustificate” rappresenta una delle forme più spinose di controllo tributario. In pratica, l’Agenzia delle Entrate contesta la legittimità delle perdite dichiarate dal contribuente (impresa o libero professionista), disconoscendole come deduzioni di spesa non valide. Questo può comportare il recupero di imponibili (e relative imposte) su più anni, con pesanti sanzioni. Dal punto di vista del contribuente (il “debitor” fiscale), è fondamentale conoscere le regole di legge, le decisioni giurisprudenziali recenti e le strategie difensive disponibili.
Di seguito viene proposta una guida avanzata, aggiornata a gennaio 2026, che illustra il quadro normativo italiano, la prassi e la giurisprudenza di merito e legittimità, nonché esempi pratici e domande frequenti. L’approccio è tecnico ma divulgativo, orientato ad avvocati tributaristi, imprenditori e contribuenti interessati: spiegheremo i concetti giuridici in modo chiaro, supportandoli con riferimenti normativi e sentenze aggiornate . Le fonti utilizzate – norme e pronunce ufficiali – sono riportate nella sezione finale Fonti normative e giurisprudenziali.
Quadro normativo di riferimento
Riporto delle perdite (art.84 TUIR)
La normativa fiscale italiana consente alle imprese e ai professionisti di riportare in avanti le perdite conseguito in un esercizio, scontandole dai redditi futuri. In particolare, l’art. 84 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce:
“La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme … può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza …” .
In base a questa norma, se nel 2020 un’azienda registra una perdita fiscale (es. mancati utili), potrà utilizzarla per compensare gli utili dichiarati negli anni successivi, fino all’80% di ciascun utile imponibile. Le eventuali perdite eccedenti restano riportabili negli anni successivi, nel rispetto di limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge. Ad esempio, le perdite dei primi 3 anni di nuova attività possono essere usate per intero nei periodi successivi (comma 2) . In sintesi, il riporto perdite è un diritto del contribuente, condizionato al rispetto di requisiti (limite 80%, test di vitalità in caso di operazioni straordinarie, utilizzo entro un determinato numero di anni, ecc.).
Avviso di accertamento e istanza di scomputo (art.42 DPR 600/1973)
L’avviso di accertamento è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate notifica le maggiori imposte dovute. Il D.P.R. 600/1973, art. 42 disciplina i contenuti dell’avviso. In particolare, il comma 2 stabilisce che l’avviso deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” dell’accertamento, con specifica menzione dei motivi per cui sono stati disconosciuti i costi o le perdite dedotte dal contribuente . Questo significa che l’ufficio fiscale deve motivare chiaramente perché ritiene che le perdite dichiarate non siano valide (ad esempio, mancanza di documentazione, incongruenze contabili, presunzioni di ricavi occulti, ecc.) . Un avviso privo di motivazione specifica può essere annullato in sede giurisdizionale.
Sempre l’art. 42 introduce nel 2016 (D.Lgs. 158/2015) l’istituto dello “scomputo delle perdite” nell’accertamento . In pratica, quando l’ufficio accerta maggiori redditi imponibili (ad esempio, recuperando imposte per un maggior utile o disconoscendo costi), il contribuente ha diritto di chiedere che a tali maggiori imponibili siano computate prima le perdite maturate nello stesso periodo oggetto d’accertamento . Se dopo tale riduzione restano ulteriori maggiori imponibili, il contribuente può chiedere – tramite istanza di scomputo – che vengano computate in diminuzione anche le perdite pregresse non ancora utilizzate . L’istanza va presentata entro il termine per proporre ricorso (e sospende per 60 giorni il termine di impugnazione) . Per esempio, se un’azienda in un dato anno ha una perdita di €20.000 e l’anno successivo viene accertato un maggior reddito di €30.000, può compensare subito €20.000 e pagare imposte solo sui restanti €10.000 (applicando l’80% di compensabilità). Se poi restasse una cifra da tassare, l’azienda può chiedere di usare altre perdite pregresse ancora disponibili. In sintesi, anche in sede di controllo l’imposta recuperata può essere ridotta tramite l’uso delle perdite fiscali (art. 42, comma 4) .
Statuto del contribuente e termini di decadenza
Il D.Lgs. 472/1997 (art. 6) e la L. 212/2000 (Statuto del contribuente) introducono principi generali a tutela del contribuente. In particolare, l’art. 6 (in dubio pro tributario) sancisce che, in caso di interpretazione dubbia della legge fiscale, bisogna privilegiare la posizione del contribuente. L’art. 5 dello Statuto riconosce il diritto al contraddittorio preventivo in determinate ipotesi (ad esempio, rettifiche d’imposta superiori a €10.000), mentre l’art. 10 (comma 2) tutela il legittimo affidamento del contribuente in caso di istruzioni dell’Amministrazione (cfr. infra). Nonostante ciò, la Cassazione ha evidenziato che tali garanzie non fermano di per sé l’azione di accertamento se l’ufficio non ha fornito alcun atto attivo in precedenza .
Quanto ai termini di decadenza, in linea di massima l’accertamento può riguardare gli ultimi 4 periodi d’imposta (5 se si tratta di omessa dichiarazione o occultamento di documenti) a partire dal momento in cui la dichiarazione è stata presentata (art.43 DPR 600/1973). Tuttavia, come vedremo, la giurisprudenza recente ha chiarito che, in presenza di perdite riportate e oggetto di utilizzo in anni successivi, il fisco può legittimamente riprendere il controllo oltre il termine del primo anno di formazione della perdita .
Perché il fisco contesta le perdite “non giustificate”
L’Agenzia delle Entrate può mettere in dubbio la genuinità delle perdite fiscali in vari casi, ad esempio quando:
- Mancanza di documentazione probatoria: il contribuente non produce fatture o giustificativi che spieghino adeguatamente i costi che hanno generato la perdita. In tal caso l’Amministrazione può disconoscere tali costi e trasformare la perdita in utile aggiuntivo.
- Irregolarità contabili: scoperti insoluti, omissioni o errori contabili (es. scritture di rettifica anomale) tali da non giustificare il risultato di bilancio.
- Redditività apparente di ceppi patrimoniali: il fisco trova risparmi bancari o investimenti in eccesso rispetto al reddito dichiarato, ipotizzando ricavi non dichiarati (applicando ad esempio l’“accertamento sintetico” dell’art.38 DPR 600/73).
- Operazioni tra parti correlate: utili “distratti” in perdite fittizie di società controllate, per esempio mediante sopravvalutazione di acquisti o indennità di costi passati.
In tutti questi casi l’accertamento delle perdite avviene di solito con metodi induttivi o analitici: cioè l’ufficio presume ricavi occulti o spese inesistenti e corregge il reddito. Per contrastare queste contestazioni il contribuente deve provare che la perdita è reale e documentata.
Obbligo di motivazione: come detto, l’avviso di accertamento deve indicare espressamente i motivi per cui vengono disconosciute deduzioni o perdite . Questo costituisce una tutela del contribuente: se la motivazione è vaga o generica (ad es. “mancanza di giustificativi”), il contribuente può agire in giudizio chiedendo l’annullamento dell’atto per vizio di motivazione. In sostanza, la legge impone che l’ufficio specifichi i fatti concreti (es. «pagamento avvenuto in contanti non documentato») e le norme applicate .
Accertamento induttivo vs analitico
L’accertamento può svolgersi secondo diversi metodi.
- Accertamento analitico: l’Agenzia esamina i singoli documenti contabili e fiscali (bollette, fatture, ricevute) e rettifica le poste in base al merito (ad es. inammissibilità di un costo). È tipico per i contribuenti con contabilità ordinaria.
- Accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/73): l’ufficio considera inattendibile la contabilità complessiva dell’impresa (“azienda in perdita” e con conti non allineati) e ricostruisce i ricavi sulla base di elementi indiziari (movimenti bancari, giacenze di magazzino, ecc.). In tali casi l’onere di difesa si inverte: spetta all’Amministrazione fornire indizi gravi, precisi e concordanti di componenti non dichiarati, mentre il contribuente può smontare le presumizioni dimostrando le ragioni delle perdite (crisi aziendale, eventi straordinari, ecc.) . Ad esempio, per un’impresa in crisi può essere rilevante dimostrare la diminuzione del fatturato dovuta a concorrenza o calamità, l’invenduto di magazzino e l’aumento dei costi finanziari, in modo da confutare le conclusioni presuntive dell’ufficio .
La giurisprudenza conferma che la contabilità deve essere nel complesso attendibile: se non lo è, l’ufficio può scattare con un accertamento induttivo . Tuttavia, se il contribuente riesce a spiegare le anomalie con fatti economici reali, l’accertamento induttivo può essere annullato . In ogni caso, il contribuente deve coinvolgere il proprio avvocato fin dalle prime fasi, analizzando la documentazione aziendale e fornendo evidenze alternative (perizie sul valore del magazzino, relazioni sulla crisi, ecc.).
Come si svolge l’accertamento fiscale
- Verifica preliminare: il controllo può iniziare con un invito al contraddittorio (art. 5 L.212/2000) o con una verifica formale/bancaria. In presenza di rilievi di rilievo, l’ufficio convoca il contribuente per il confronto (contraddittorio). Qui l’avvocato ha l’opportunità di presentare documenti e memorie difensive, anticipando i rilievi.
- Avviso di accertamento: se l’Ufficio conferma le rettifiche, notifica l’avviso di accertamento (art.42 DPR 600/1973) . In esso saranno quantificate le maggiori imposte (cioè l’imponibile rettificato con relative sanzioni e interessi) e motivate le ragioni del disconoscimento delle perdite. Come detto, la motivazione deve essere dettagliata . In caso contrario l’avvocato può sollevare il vizio di motivazione in giudizio.
- Istanza di scomputo: entro il termine di impugnazione, il contribuente può presentare un’istanza all’ufficio chiedendo lo scomputo delle perdite pregresse non utilizzate ai sensi dell’art.42, comma 4 . Se entro 60 giorni l’ufficio accoglie l’istanza, calibrerà nuovamente le imposte. In pratica, questa procedura consente di ridurre l’accertamento attingendo alle perdite a disposizione (sempre nei limiti di legge) . L’avvocato preparerà tutti i calcoli e la documentazione per massimizzare questa compensazione.
- Impugnazione giudiziale: se l’avviso resta definitivo (o l’istanza è respinta), si apre il contenzioso tributario. Il contribuente può ricorrere davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Qui l’avvocato espone le proprie ragioni in primo grado. L’atto impugnato può essere contestato, tra gli altri motivi, per mancata prova delle perdite, violazione di legge (art.42, art.84 TUIR, ecc.), vizio di motivazione, decadenza, ecc. Successivamente si può appellare alla Commissione Tributaria Regionale e infine (in via straordinaria) alla Corte di Cassazione.
Un elemento chiave in dibattito è se il termine di accertamento inizi dall’anno di formazione della perdita o da quello di utilizzo. In passato l’Agenzia sosteneva che i termini partivano dall’anno di utilizzo (di fatto allungando il periodo di controllo). Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente (Cass. 223/2024) la decadenza rimane ordinaria e i termini non si allungano oltre la dichiarazione in cui la perdita è stata originariamente riportata . In altre parole, anche se una perdita viene utilizzata anni dopo, l’ufficio avrebbe in genere un limite di 4 o 5 anni dal momento della dichiarazione iniziale per riesaminarla. Contrariamente, Cass. 223/2024 ha affermato che l’Agenzia può legittimamente contestare l’importo delle perdite di un anno (ad es. 2006) in occasione di un controllo riferito all’anno successivo (2007) , quindi fermo restando il termine per il 2006, l’esame può essere “posticipato” senza violare i termini di decadenza. Questo principio conferma che il contribuente non può “nascondersi” dietro il decorso del termine: se l’ufficio scopre elementi rilevanti in anni successivi, può agire.
Difesa del contribuente e ruolo dell’Avvocato
Il contribuente sotto accertamento ha diversi strumenti e oneri difensivi:
- Documentazione e contabilità: conservare e presentare fatture, registri e documenti giustificativi che provino la veridicità delle perdite. Un lavoro fondamentale dell’avvocato è far “conciliare” tutta la documentazione fiscale con il caso concreto, evidenziando eventuali cause giustificative (es. contratti di fornitura, prova delle insolvenze, perizie tecniche).
- Contraddittorio: sfruttare il contraddittorio preventivo (art.5 L.212/2000) o formale, presentando memorie tecniche e controdeduzioni entro i termini. Qui occorre fornire al fisco quante più informazioni possibili sulle perdite, cercando anche eventuali errori formali nei rilievi.
- Istanza di autotutela: se emergono vizi di legittimità palesi (es. motivazione mancante), l’avvocato può chiedere all’Agenzia la revoca o l’atto di autotutela prima di andare in giudizio. Si tratta però di rimedi spesso inefficienti in presenza di questioni di diritto complesse.
- Impugnazione in giudizio: preparare il ricorso tributario basato su motivazioni giuridiche solide (art.84 TUIR, statuto del contribuente, ecc.) e sull’analisi probatoria. È possibile eccepire: nullità dell’avviso (violazione art.42), violazione di decadenza (se non intercorrono fatti ostativi come soprassunzioni ecc.), assoluta deducibilità delle perdite, la buona fede del contribuente, ecc. Ad esempio, se l’atto omette di motivare specificamente il ricorso a presunzioni, il ricorso può annullarlo.
- Perizie e consulenze: in casi complessi (ad es. test di vitalità, valore contabile), l’avvocato può avvalersi di periti (commercialisti, consulenti del lavoro, etc.) per produrre relazioni alternative. Le perizie di stima possono ridimensionare artifici del fisco (ad es. dimostrare che il patrimonio netto dell’azienda giustifica l’utilizzo delle perdite). È importante segnalare che la prassi ormai consente (ex D.Lgs. 192/2024) di usare perizie giurate per determinare il valore economico del patrimonio netto ; l’avvocato può sostenere l’ammissibilità di perdite così giustificate in alternativa alle presunzioni dell’ufficio.
- Ricorso in Corte di Cassazione: come ultimo grado, l’avvocato può impugnare davanti alla Cassazione punti di diritto controversi (interpretazione dell’art.84, decadenza, onere della prova, correttezza delle motivazioni). Di recente, ad esempio, è intervenuta la Cassazione per chiarire che l’art.10 comma 2 dello Statuto non blocca l’accertamento se l’Agenzia è stata “passiva” , e che l’amministrazione può contestare le perdite in un anno successivo senza violare la decadenza . Tali pronunce possono essere usate come arma difensiva nel merito del ricorso.
In sintesi, la difesa del contribuente si basa sulla prova contraria delle ragioni di fatto addotte dall’ufficio: ogni presunzione deve essere confutata con dati concreti. Il ruolo dell’avvocato è organizzare tutta la strategia difensiva, interfacciando il cliente, analizzando numeri e norme, e proponendo soluzioni (accertamento con adesione solo se favorevole, richiesta di sospensione dell’esecutività, etc.).
Giurisprudenza recente
Negli ultimi anni le Sezioni Tributarie della Cassazione hanno affrontato diverse questioni sulle perdite fiscali. Di seguito alcuni orientamenti chiave:
- Accertamento oltre la decadenza: la Cassazione (ordinanza 5.10.2023 n. 28064) ha confermato che il contribuente può decidere liberamente se e quando esercitare l’opzione di utilizzare le perdite, trattando la dichiarazione come atto negoziale non ritrattabile . In altre parole, una volta avvenuta adesione o definizione di un anno, non si può retrocedere.
- Contestazione successiva delle perdite: la Cassazione (sent. 4.1.2024 n. 223) ha stabilito che, in base all’autonomia dei periodi d’imposta, è legittimo contestare l’entità delle perdite di un anno (es. 2006) in un accertamento riferito all’anno successivo (es. 2007), senza violare la decadenza o la buona fede del contribuente . Ciò significa che, pur essendo scaduto il termine per il 2006, l’ufficio può rettificarlo nell’ambito del controllo 2007.
- Affidamento e buona fede: la stessa sentenza 223/2024 ha precisato che le norme sul legittimo affidamento (art.10, comma 2 dello Statuto) non erano invocabili nel caso concreto, perché esse presuppongono un comportamento attivo dell’Amministrazione, mentre qui l’ufficio non aveva fornito indicazioni all’originaria dichiarazione . In sostanza, il contribuente non può appellarsi a carenze del fisco per bloccare accertamenti a suo svantaggio.
- Fusioni e test di vitalità: in sede civile, la Cassazione (sent. 24.1.2025 n. 1715) ha ribadito che nelle fusioni con efficacia retroattiva il “test di vitalità” va verificato anche nel periodo tra inizio anno e data della fusione . Ciò implica che, se una società incorporante desidera riportare perdite di una fusa, deve dimostrare la sostenibilità anche nel corso d’anno in cui è avvenuta la fusione . Questo conferma la disciplina antielusiva prevista dall’art.172 c.7 TUIR e applicata dal legislatore nel D.Lgs. 192/2024.
- Rigore sul requisito di vitalità: in un’altra sentenza del 16.1.2023 (Cass. 1035/2023), la Cassazione ha confermato l’interpretazione restrittiva dell’art.172 c.7 TUIR: in assenza del requisito di “vitalità” (ricavi e costi del lavoro almeno il 40% dei valori medi) una fusione non consente il riporto delle perdite . Il giudice ha sottolineato che solo un interpello preventivo (art.11 L.212/2000) può giustificare la deroga al test; altrimenti le condizioni antielusive si applicano rigidamente .
In pratica, queste pronunce indicano che il contribuente deve muoversi con cautela: l’onere di conformarsi ai parametri e di giustificare le proprie posizioni resta elevato. Tuttavia, esse chiariscono anche il perimetro dell’accertamento: ad esempio, confermano che in alcuni casi il limite dei termini di decadenza non protegge il contribuente se l’ufficio agisce legittimamente nell’anno successivo .
Domande e risposte frequenti
- Quali sono le perdite fiscali “giustificate”? Si considerano giustificate le perdite effettivamente determinate dal gioco normale dell’attività economica, regolarmente documentate in bilancio. Ad esempio, una perdita dovuta a svalutazione crediti, ammortamenti o mancati incassi, regolarmente contabilizzata, è “giustificata”. Viceversa, una perdita fittizia emerge se mancano prove contabili o se i valori di bilancio nascondono utili occultati.
- Quando scatta l’accertamento sulle perdite? Se l’Agenzia ritiene che le perdite dichiarate non corrispondano alla realtà, può avviare una verifica analitica o induttiva per recuperare l’eventuale reddito occulto. Ad esempio, se riceve segnalazioni di fatture sospette o incongruenze bancarie, può ritenere che alcuni costi non siano deducibili e rettificare il reddito. Anche semplicemente una perdita continuativa può destare controlli, soprattutto in imprese che tradizionalmente prospererebbero.
- Che documenti devo produrre? Il contribuente deve mettere a disposizione ogni documentazione contabile (libri, fatture, estratti conto) che provi i costi dichiarati. L’avvocato consiglia di raccogliere estratti bancari, contratti, rapporti di periti, documenti di vendita dell’invenduto, tutto ciò che spiega i motivi economici della perdita. Maggiori sono le prove, più difficile sarà al fisco reggere l’accertamento.
- L’accertamento sulle perdite può implicare un reato? Tecnicamente, la constatazione di perdite fittizie può dar luogo a reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o omessa dichiarazione (art. 5). Tuttavia, in ambito civil-tributario si procede prima con la quantificazione delle imposte e delle sanzioni amministrative. Spetta all’accertamento tributario dimostrare la frode, ma il contribuente può opporsi anche preventivamente per limitare l’emergere di profili penali (ad es. ammettendo l’inadempimento senza dolo). Di solito il percorso civile non è formalmente vincolante per quello penale, ma una rettifica tributaria può costituire prova a carico in un eventuale processo penale. In questa guida ci focalizziamo sugli aspetti tributari, lasciando i profili penali a specifici approfondimenti.
- Quanto tempo ha il fisco per accertare? Di regola l’amministrazione ha 4 anni (o 5) di tempo dopo la presentazione della dichiarazione (art.43 DPR 600/73) per notificare l’avviso di accertamento. Importante: se la dichiarazione è stata definita (ad es. con adesione), il termine decorre da tale definizione. Come visto, la Cassazione ha precisato che i termini non si estendono in perpetuo per via di una perdita utilizzata anni dopo . Ciò significa che l’ufficio deve agire entro i termini canonici, anche quando vuole rettificare perdite pregresse. Restano eccezioni (es. prescrizione quinquennale in caso di occultamento di scritture), ma in linea di principio i contribuenti non possono essere assoggettati ad accertamenti “infiniti” sui periodi ormai chiusi.
- Cosa succede in caso di accertamento illegittimo? Se l’avviso non rispetta i requisiti di legge – ad esempio manca di motivazione puntuale , o viola i termini – il contribuente può chiederne l’annullamento in giudizio. Il giudice tributario ha l’obbligo di accertare l’effettiva correttezza della procedura: un vizio formale grave (es. mancanza di firma del dirigente, motivazione assente) rende nullo l’avviso. L’avvocato deve far emergere questi vizi fin dal primo grado, chiedendo la disapplicazione se il fatto è palese.
- Quali sono le sanzioni applicabili? In genere vengono irrogate le sanzioni per dichiarazione infedele (fino al 90-180% della maggiore imposta) o per omissione (60-120%). Se si riesce a provare assenza di dolo (ad es. mera dimenticanza di documento), si può invocare la riduzione giudiziale (art.12 D.Lgs. 472/1997, fino a minori 1/9). Inoltre scattano interessi legali sul debito d’imposta. L’assistenza dell’avvocato serve anche a negoziare riduzioni (in sede di adesione o mediazione) e a valutare l’opportunità di chiedere le sanzioni minime.
- Il collegamento con lo Statuto del contribuente: Come visto, lo statuto tutela il contribuente in vari modi (contraddittorio, affidamento, interpretazione più favorevole). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tali norme non bloccano automaticamente l’avviso di accertamento se l’Agenzia non ha compiuto atti attivi in precedenza . Vale dunque la regola generale: l’accertamento è legittimo se fondato su elementi validi, a prescindere dal semplice trascorso di tempo o dalla fiducia del contribuente. In altre parole, il contribuente non può ritirarsi da deduzioni sbagliate una volta terminato il termine di decadenza o in assenza di iniziativa esplicita dell’ufficio.
- Esempio di calcolo delle perdite in accertamento: Supponiamo che la Società Alfa nel 2020 dichiari perdite per €100.000, da riportare avanti. Nel 2021 dichiara un utile di €70.000, utilizzando il 80% (ossia €56.000) di tali perdite, e pagando imposte solo sul resto (€14.000). Nel 2023 l’accertamento rileva che nel 2020 i costi dichiarati non erano documentabili. Così il reddito reale 2020 torna di €100.000 (quindi imposta IRES aggiuntiva di €24.000). Di conseguenza, nel 2021 non ci sono perdite pregresse da compensare: l’intero utile di €70.000 diventa imponibile, imponendo un’imposta di €16.800. In origine, però, Alfa aveva già pagato €3.360 (24% di €14.000). Ne deriva un conguaglio complessivo: €24.000 + (€16.800–€3.360) = €37.440 di imposte aggiuntive. A ciò si aggiungeranno interessi e sanzioni. La tabella seguente riepiloga schematicamente questo scenario:
| Anno | Ricavi (€) | Costi dedotti (€) | Risultato dichiarato | Risultato rettificato | Imposte dovute iniziali (€) | Imposte conguagliate (€) | Differenza (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100.000 | 200.000 | –100.000 (perdita) | +100.000 (utile) | 0 | 24.000 | +24.000 |
| 2021 | 150.000 | 80.000 | +70.000 (utile) | +70.000 (utile) | 3.360 (calcolate su €14.000) | 16.800 | +13.440 |
| Totale | 3.360 | 40.800 | +37.440 |
Tabella: simulazione numerica di accertamento su perdite non giustificate.
In questo esempio l’Agenzia ha completamente cancellato la perdita del 2020, imponendo una doppia tassazione dei €100.000 recuperati. Da cliente, l’impresa dovrà verificare se sono state rispettate tutte le regole procedurali (motivazione, termini) e se esistono fattori che giustificano le perdite.
- Tabella riepilogativa delle fasi di accertamento fiscale:
| Fase | Attività Amministrazione | Azione del contribuente | Termine/Regola |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio | Invio invito o convocazione per esporre rilievi | Risposta scritta e documenti difensivi | Secondo l’art.5, L.212/2000 |
| Verifica contabile | Analisi libri, conti, parametri di bilancio | Fornitura documenti aggiuntivi | – |
| Avviso di accert. | Notifica avviso (art.42 DPR 600/73) con motivazione | Istanza di scomputo perdite (entro 60 gg presentazione ricorso) | Notifica formale, motivazione esaustiva |
| Impugnazione CTP | – | Ricorso in Commissione Trib. Prov. (60 gg) | Ex art. 42 commi 4 e 5, DPR 600/73 |
| Appello CTR | – | Appello in Commissione Regionale | 60 gg dalla sentenza di primo grado |
| Cassazione | – | Ricorso per cassazione (salvo questioni premiali) | 60 gg dalla sentenza di appello |
| Esecuzione | Notifica ingiunzione / cartella esattoriale | Istanza di sospensione (art.47 DPR 602/73) | – |
Tabella: fasi tipiche dell’accertamento fiscale e del contenzioso sulle perdite fiscali.
In sintesi, difendersi significa agire tempestivamente e in modo documentato. Un atteggiamento collaborativo ma fermo – in contraddittorio o in giudizio – è spesso premiato: il fisco non può bypassare la normativa contabile senza motivazione. In più, le più recenti sentenze forniscono argomenti di diritto che l’avvocato può valorizzare (ad es. rigetto di pretese infondate sul “legittimo affidamento” o limiti alle decadenze ).
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 84 (riporto delle perdite fiscali) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Art. 42 (avviso di accertamento, motivazione, scomputo delle perdite) .
- L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – Art. 5 (contraddittorio), Art. 6 (interpretazione pro contribuente), Art. 10 comma 2 (affidamento) .
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Introduzione dell’istanza di scomputo delle perdite (art.42 DPR 600/73, c.4).
- Cassazione Sez. Trib., 4 gennaio 2024, n. 223 – Conferma legittimità contestazione perdite in periodo successivo, esclusione applicabilità art.10 L.212/2000 .
- Cassazione Sez. Civ., 24 gennaio 2025, n. 1715 – Test di vitalità in fusioni retroattive e limiti al riporto delle perdite .
- Cassazione Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 1035 – Rigidità del test di vitalità (art.172 c.7 TUIR) nei casi di fusione; interpello disapplicativo ex art.11 L.212/2000 .
- Normativa civilistica (art. 2425 c.c. e segg. per bilancio) – Principi contabili applicabili.
- Altre fonti istituzionali – Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (es. n.15/E/2017 sullo scomputo delle perdite).
La tua società ha dichiarato perdite fiscali e il Fisco le contesta come “non giustificate”? Sai che il rischio non è solo fiscale ma anche patrimoniale? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle perdite fiscali, soprattutto quando:
– le perdite si ripetono per più esercizi,
– non risultano coerenti con l’attività svolta,
– emergono incongruenze tra ricavi, costi e flussi finanziari,
– la società continua a operare pur dichiarando risultati negativi.
Il risultato può essere pesante:
👉 recupero a tassazione delle perdite,
👉 accertamento di maggiori redditi,
👉 sanzioni elevate,
👉 effetti diretti su soci e amministratori.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi da un accertamento per perdite fiscali non giustificate?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 la perdita non è vietata, ma va spiegata e dimostrata,
👉 la strategia difensiva iniziale è determinante.
Questa guida ti spiega:
– perché il Fisco contesta le perdite fiscali,
– quando una perdita è considerata “non giustificata”,
– come dimostrarne la legittimità,
– il ruolo centrale dell’avvocato nella difesa.
Perché il Fisco Contesta le Perdite Fiscali
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta le perdite quando ritiene che:
– non siano economicamente coerenti,
– derivino da costi non inerenti o fittizi,
– mascherino ricavi non dichiarati,
– siano incompatibili con il volume d’affari,
– indichino una gestione non razionale o antieconomica.
👉 Il Fisco non contesta la perdita in sé,
👉 ma la mancanza di una spiegazione credibile.
Quando una Perdita è Considerata “Non Giustificata”
Una perdita diventa problematica quando:
– si ripete per più anni senza spiegazioni,
– non è accompagnata da un piano industriale o strategico,
– non trova riscontro nei dati finanziari,
– convive con movimenti bancari incoerenti,
– emerge una antieconomicità apparente dell’attività.
👉 L’antieconomicità è spesso la base dell’accertamento,
👉 ma non è una prova automatica.
Il Rischio Nascosto: Accertamento Induttivo
Quando le perdite non convincono il Fisco, può scattare:
– accertamento induttivo,
– ricostruzione presuntiva dei ricavi,
– disconoscimento di costi,
– recupero di imposte anche per anni successivi.
👉 Qui il contenzioso diventa serio,
👉 perché si passa da “perdita” a “reddito presunto”.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Dimostrare la Coerenza Economica della Perdita
La perdita va spiegata dimostrando:
– scelte imprenditoriali consapevoli,
– investimenti iniziali o straordinari,
– crisi di mercato o eventi esterni,
– strategie di sviluppo a medio-lungo termine.
👉 La perdita può essere fisiologica, non patologica.
🔹 2. Difendere Costi e Contabilità
Spesso la perdita è contestata perché:
– alcuni costi vengono ritenuti non inerenti,
– la documentazione è giudicata insufficiente.
👉 Dimostrare l’inerenza e l’effettività dei costi è decisivo.
🔹 3. Contestare l’Antieconomicità Presunta
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’antieconomicità non è una prova, ma solo un indizio.
Questo significa che:
– il Fisco deve motivare seriamente,
– la gestione in perdita può essere legittima,
– la libertà d’impresa va rispettata.
👉 Qui si vincono molte difese.
🔹 4. Analizzare i Flussi Finanziari
Spesso l’accertamento nasce da:
– movimenti bancari incoerenti,
– versamenti considerati ricavi occulti,
– prelevamenti interpretati come utili.
👉 Ogni movimento va spiegato analiticamente.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a PVC e Inviti dell’Ufficio
È la fase più delicata.
Serve per:
– spiegare le ragioni della perdita,
– fornire documentazione e logica economica,
– evitare l’accertamento definitivo.
👉 Una risposta debole apre la strada all’accertamento.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile quando:
– parte dei rilievi è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e importi,
– serve una soluzione controllata.
👉 Va valutato strategicamente, non accettato per timore.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’accertamento è fondato su presunzioni,
– la perdita è reale e dimostrabile,
– il Fisco ignora la realtà aziendale.
👉 Molti accertamenti per perdite non giustificate vengono annullati.
Il Punto Chiave: La Perdita Non È Vietata
Un principio fondamentale è questo:
👉 la perdita fiscale non è un illecito.
Questo significa che:
– l’impresa può operare in perdita,
– il Fisco non può imporre utili “teorici”,
– serve sempre una prova concreta del maggior reddito.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte imprese sbagliano perché:
– non spiegano le ragioni della perdita,
– rispondono senza strategia tecnica,
– sottovalutano l’antieconomicità presunta,
– accettano ricostruzioni induttive non dimostrate.
👉 Così la perdita diventa un accertamento pesante.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti per perdite fiscali è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza gli atti dell’Agenzia,
– costruisce la prova della coerenza economica,
– smonta le presunzioni induttive,
– tutela impresa, soci e amministratori.
👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– difendere la legittimità delle perdite fiscali,
– evitare il recupero di redditi inesistenti,
– ridurre o annullare sanzioni,
– proteggere patrimonio e continuità aziendale.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti complessi richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in accertamenti su perdite fiscali
– Difensore di imprese e amministratori
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento per perdite fiscali non giustificate:
👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia solida e competente.
La regola è chiara:
👉 spiegare la perdita,
👉 dimostrarne la coerenza economica,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento sulle perdite fiscali può evitare danni fiscali, patrimoniali e personali molto gravi.