L’accertamento di maggiori redditi nelle società di persone è una delle contestazioni fiscali più complesse e pericolose, perché incide sia sulla società sia sui soci, con effetti fiscali diretti e personali.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta maggiori ricavi o redditi non dichiarati, la pretesa si riflette automaticamente sui soci, in proporzione alle quote, con recupero di imposte, sanzioni e interessi.
Il rischio è concreto:
una contestazione alla società può trasformarsi in più accertamenti personali, moltiplicando l’impatto economico e patrimoniale.
Molti si chiedono:
“Se accertano la società, i soci sono automaticamente responsabili?”
“Possono tassare utili mai percepiti?”
“Basta una presunzione per accertare maggiori redditi?”
“Come si costruisce una difesa efficace?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’accertamento di maggiori redditi nelle società di persone non è automatico né incontestabile.
Deve essere fondato su prove concrete e può essere efficacemente contrastato con una strategia difensiva mirata.
Cos’è l’accertamento di maggiori redditi nelle società di persone
L’accertamento riguarda la presunta esistenza di:
• ricavi non dichiarati
• componenti positivi di reddito omessi
• maggiori utili extracontabili
• redditi ricostruiti in via presuntiva
• rettifiche induttive del risultato fiscale
Nelle società di persone, il reddito accertato viene imputato per trasparenza ai soci, anche se non effettivamente distribuito.
Perché l’Agenzia delle Entrate accerta maggiori redditi
Le contestazioni più frequenti derivano da:
• presunte incongruenze contabili
• accertamenti analitico-induttivi
• studi di settore o indici di affidabilità
• indagini finanziarie
• costi disconosciuti
• movimentazioni bancarie ritenute anomale
Ma non ogni presunzione è sufficiente a giustificare l’accertamento.
Il rischio più grave: tassazione personale dei soci
Il vero pericolo è che:
• il maggior reddito venga imputato ai soci
• i soci siano tassati su utili mai incassati
• si applichino sanzioni personali
• maturino interessi pluriennali
• partano azioni esecutive individuali
• venga colpito il patrimonio personale
Anche quando la società è in difficoltà o non ha liquidità.
L’errore più grave: separare la difesa della società da quella dei soci
Molti sbagliano quando:
• difendono solo la società
• non coordinano la posizione dei soci
• accettano automaticamente l’imputazione per trasparenza
• non contestano il presupposto dell’accertamento
• rinunciano a una difesa unitaria e tecnica
La difesa deve essere coordinata e strategica.
Accertamento e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
• le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
• il reddito deve essere effettivo, non solo ipotizzato
• l’imputazione ai soci dipende dalla legittimità dell’accertamento
• i soci possono difendersi anche autonomamente
• la motivazione deve essere puntuale
Se l’accertamento societario è illegittimo, cade anche quello sui soci.
Quando l’accertamento di maggiori redditi è difendibile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• la ricostruzione è presuntiva
• mancano prove dirette dei maggiori ricavi
• i dati bancari sono mal interpretati
• i costi sono stati disconosciuti ingiustamente
• la motivazione è generica
• non esiste un reale incremento patrimoniale
• i soci non hanno percepito utili
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Strategie difensive nelle società di persone
Una strategia efficace richiede:
• analisi dell’avviso di accertamento societario
• verifica della ricostruzione del reddito
• contestazione delle presunzioni utilizzate
• ricostruzione analitica della gestione
• coordinamento della difesa dei soci
• verifica dell’imputazione per trasparenza
• valutazione delle sanzioni
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa giuridica e sostanziale, non solo contabile.
Accertamento e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• diventa definitivo
• i soci ricevono atti personali
• scattano sanzioni e interessi
• partono pignoramenti individuali
• il danno patrimoniale si consolida
Intervenire subito è decisivo.
I rischi di una gestione passiva
Una reazione inadeguata può portare a:
• tassazione di redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi elevati
• crisi di liquidità societaria
• danni patrimoniali personali ai soci
Il danno è doppio: societario e personale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento di maggiori redditi
Se la società di persone riceve un accertamento:
• non accettare automaticamente la pretesa
• non separare la posizione dei soci
• analizza la motivazione dell’atto
• verifica le prove utilizzate
• ricostruisci la gestione reale
• valuta la legittimità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica unitaria
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è un fattore determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo società di persone e soci in accertamenti di maggiori redditi, costruendo strategie difensive coordinate per contrastare presunzioni, ricostruzioni induttive e imputazioni automatiche.
Può intervenire per:
• contestare l’accertamento societario
• difendere i soci dall’imputazione per trasparenza
• ridurre o annullare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare il patrimonio personale
• garantire la continuità aziendale
Agisci ora
Un accertamento di maggiori redditi non è una verità definitiva.
Ma se non viene difeso correttamente, può trasformarsi in un peso fiscale insostenibile per società e soci.
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Introduzione
Le società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice) sono entità fiscalmente “trasparenti”: il reddito prodotto viene imputato direttamente ai soci, che lo dichiarano e tassano in capo a sé stessi (IRPEF). Di conseguenza, quando l’Agenzia delle Entrate contesta maggiori redditi a una società di persone (cioè redditi non dichiarati o imponibili più alti di quanto risulta dalle dichiarazioni), la pretesa fiscale ricade automaticamente sui soci illimitatamente responsabili . In pratica, un avviso di accertamento notificato alla società “trasforma” il debito tributario in debito personale dei soci . Se la società ha sottostimato il proprio reddito, ogni socio rischia di vedersi aumentare il reddito individuale (pro quota) e di dover pagare imposte, sanzioni e interessi aggiuntivi.
Per il contribuente (società e soci) un accertamento fiscale può comportare importi molto elevati e misure aggressive di riscossione sul patrimonio personale. Agire tempestivamente è fondamentale: anche un breve ritardo può rendere definitiva una contestazione altrimenti difendibile . In questa guida analizziamo in dettaglio le strategie difensive a disposizione – sia nella fase immediata (risposta alle contestazioni, impugnazione dell’avviso) sia nel lungo periodo (tutela durante la riscossione, opposizioni) – il tutto dal punto di vista del debitore fiscale che subisce la rettifica.
Saranno esaminati i profili normativi chiave, le presunzioni fiscali più utilizzate dall’Erario (come la contestazione dell’antieconomicità della gestione e gli esiti delle indagini bancarie sui conti), e come il contribuente possa fornire prova contraria. Verranno inoltre illustrati gli effetti dell’accertamento sui soci (riflessi fiscali e patrimoniali) e illustrate tabelle riepilogative e FAQ (domande e risposte frequenti) per fissare i punti principali. Il linguaggio adotta un taglio tecnico-giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a imprenditori e privati informati.
1. Quadro normativo e soggetti coinvolti nell’accertamento
Normativa di riferimento. Il procedimento di accertamento tributario in Italia è disciplinato principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi) e dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (accertamento IVA), che stabiliscono i poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria e i termini di notifica degli avvisi di accertamento. Inoltre, rilevano: lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), che fissa garanzie procedurali a tutela del contribuente (es. contraddittorio anticipato); il D.Lgs. 546/1992 (processo tributario); il D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte) e varie leggi collegate sulle sanzioni (es. D.Lgs. 471/1997) e sulle definizioni agevolate.
Per le società di persone, oltre alle norme fiscali, sono rilevanti le disposizioni civilistiche sulla responsabilità patrimoniale dei soci: art. 2291 c.c. (responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle s.n.c. e dei soci accomandatari nelle s.a.s.) e art. 2304 c.c., che prevede il beneficium excussionis (il socio può essere escusso solo dopo che si sia escusso il patrimonio sociale) . Questo significa che, in teoria, il Fisco dovrebbe prima rivalersi sui beni della società e soltanto in caso di incapienza agire sul patrimonio personale dei soci. Tuttavia, la responsabilità dei soci per i debiti tributari sociali sorge per legge e ha natura solidale: l’Agenzia può chiedere l’intero importo a qualsiasi dei soci obbligati, restando poi a carico dei rapporti interni tra soci l’eventuale ripartizione. In altre parole, ogni socio illimitatamente responsabile risponde in solido dell’intero debito d’imposta della società (oltre che degli interessi e delle sanzioni), a prescindere da colpe individuali . Il socio ha però diritto di eccepire l’eventuale mancata preventiva escussione della società (qualora la società abbia ancora beni aggredibili) come motivo di opposizione all’esecuzione .
Unitarietà dell’accertamento nei redditi “per trasparenza”. In materia di imposte sui redditi, le società di persone non sono soggetti passivi autonomi dell’IRPEF: esse producono un reddito d’impresa, ma questo viene attribuito ai soci ed è tassato in capo a questi ultimi (tassazione per trasparenza). Ciò comporta un principio di “unicità” del reddito e dell’accertamento: la rettifica del reddito sociale si riflette necessariamente sul reddito dei soci nello stesso periodo d’imposta. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, quando l’accertamento fiscale riguarda redditi imputati per trasparenza, ogni atto impositivo verso la società ha efficacia anche nei confronti dei soci . In particolare, non è necessario che l’Agenzia delle Entrate notifichi simultaneamente l’avviso di accertamento a tutti i soci: la notifica alla società presso la sede legale è considerata per legge valida anche per ciascun socio . In altre parole, l’atto emesso verso la società “vincola” fin da subito anche i soci ai quali quel reddito verrà attribuito .
Tuttavia, occorre subito precisare che i soci mantengono il diritto di difesa e di partecipazione al processo. Se l’accertamento emesso contro la società viene annullato (in tutto o in parte) per motivi riguardanti la posizione della società, tale annullamento travolge automaticamente gli atti emessi nei confronti dei soci basati sul primo . Ad esempio, se un avviso di accertamento contro una s.n.c. viene annullato dal giudice tributario perché inficiato da vizi di motivazione, anche le eventuali cartelle di pagamento notificate ai singoli soci (per riscuotere le maggiori imposte calcolate sui loro redditi di partecipazione) dovranno cadere, essendo prive di fondamento. In senso inverso, un socio può trovarsi nella necessità di impugnare autonomamente un atto, ad esempio se l’Agenzia gli notifica direttamente un accertamento sul suo reddito personale prima ancora che alla società (può accadere, ad esempio, per recuperare ritenute d’acconto o nel caso di socio d’opera). In tali casi il socio dovrà attivarsi autonomamente per tutelare i propri diritti.
Soci e litisconsorzio necessario. Data l’unitarietà del rapporto fiscale, la giurisprudenza ha elaborato il principio del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci nel giudizio di impugnazione dell’accertamento. In base a questo principio, tutti i soggetti coobbligati (società e soci illimitatamente responsabili) devono partecipare congiuntamente al processo tributario sin dall’inizio, altrimenti il giudizio è affetto da nullità per violazione del contraddittorio . Ciò significa che se un solo socio ricorre in Commissione Tributaria contro l’accertamento del reddito sociale, senza chiamare in causa gli altri soci, il giudizio non può validamente proseguire. È necessario integrare il contraddittorio con tutti gli altri coobbligati, poiché la decisione inciderà in modo inscindibile sulla posizione di ciascuno. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa regola (Cass. SS.UU. n. 28709/2020) sancendo che, trattandosi di obbligazione solidale fondata sulla qualità di socio, “vi è necessità di far partecipare tutti i soci illimitatamente responsabili nel giudizio concernente l’accertamento che li coinvolge” .
È opportuno sottolineare che questo litisconsorzio necessario sussiste soltanto per le società di persone (oltre che per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 115-116 TUIR, caso peraltro meno comune) . Per le società di capitali “ordinarie” (S.p.A., S.r.l. senza trasparenza), invece, la controversia sul reddito d’impresa riguarda esclusivamente la società, che è soggetto passivo autonomo dell’IRES, e non implica di per sé il coinvolgimento dei soci. In tali casi non opera il litisconsorzio necessario originario. La Cassazione con ordinanza n. 23938/2025 ha proprio ribadito che solo nelle società di persone il litisconsorzio necessario è certo, mentre per le società di capitali ciò avviene solo in caso di opzione per la trasparenza .
In concreto, se il giudizio tributario fosse iniziato senza includere tutti i soci, il vizio di contraddittorio può essere rilevato anche in appello o in Cassazione, comportando la nullità della sentenza e la necessità di rinnovare il giudizio includendo tutti i litisconsorti necessari (società e soci). I giudici dovrebbero quindi disporre la chiamata in causa dei soci pretermessi e riunire le cause. Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 24940/2025 ha annullato una decisione di secondo grado perché il giudice d’appello, pur riconoscendo che vi era litisconsorzio necessario tra società e soci, non aveva disposto la riunione delle cause dei vari soci, decidendo separatamente: ciò è bastato a invalidare la sentenza .
Avviso alla società e riflessi sugli atti dei soci. Poiché la notifica dell’accertamento alla società vale automaticamente anche per i soci, è possibile che l’Agenzia delle Entrate non notifichi un avviso separato al socio contestualmente a quello societario. Spesso l’Ufficio emette un unico avviso di accertamento a nome della società di persone (rettificando il reddito sociale) e, solo dopo che questo atto sia divenuto definitivo, procede a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute dai singoli soci sui redditi di partecipazione. In altre parole, la sequenza tipica è: notifica avviso alla società, attesa di 60 giorni per un’eventuale impugnazione, e successivamente (se l’atto non è impugnato o dopo la sentenza) notifica della cartella di pagamento ai soci per riscuotere le somme proporzionalmente dovute in base alla loro quota di reddito . Questo modus operandi è ritenuto legittimo: la Cassazione ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può notificare l’avviso (o l’atto impositivo, come il ruolo) solo alla società, e poi procedere nei confronti del singolo socio in sede di riscossione (cartella, intimazione, pignoramento) .
Ne deriva però che il socio potrebbe ricevere la prima comunicazione concreta dall’Erario solo in fase di riscossione, ad esempio con una cartella esattoriale che gli intima il pagamento delle imposte risultanti dall’accertamento contro la società (mai da lui impugnato). In tale situazione il socio ha comunque strumenti di tutela: potrà impugnare la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, facendo valere qualsiasi motivo di opposizione riguardante sia la cartella stessa sia l’atto presupposto (cioè l’avviso originario emesso contro la società) . La Suprema Corte – a tutela del diritto di difesa – ha infatti riconosciuto che il socio, una volta raggiunto da una cartella fondata su un avviso societario divenuto definitivo senza sua partecipazione, può ancora contestare i vizi propri di quell’accertamento originario in sede di impugnazione della cartella . In particolare, Cass. SS.UU. 28709/2020 ha statuito che il socio illimitatamente responsabile può opporsi all’intimazione di pagamento e far valere anche il beneficium excussionis e altri motivi di merito attinenti all’atto impositivo, nonostante la definitività dell’avviso verso la società . Ciò avviene perché il debito tributario della società si “trasla” sul socio ex lege, ma il socio ha diritto ad eccepire eventuali irregolarità, soprattutto se non ha avuto modo di partecipare al merito in fase iniziale.
Società estinte o trasformate. Un cenno va fatto alle società che si estinguono (liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese) durante o prima dell’accertamento. Oggi l’art. 28, c.4, D.Lgs. 175/2014 stabilisce che, ai fini fiscali, la società estinta continua ad esistere per cinque anni dopo la cancellazione, limitatamente agli obblighi tributari ancora pendenti. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento intestati alla società entro cinque anni dalla sua cancellazione, notificandoli poi ai soci (eredi del debito) . Se invece l’Ufficio emette un avviso di accertamento oltre il quinquennio dalla cessazione o lo notifica solo alla società ormai estinta, l’atto è nullo per inesistenza del soggetto passivo. La Cassazione ha confermato (ord. n. 23939/2025) che un avviso notificato a una società già estinta è giuridicamente inesistente, e tale nullità si estende anche agli avvisi emessi nei confronti dei soci per il medesimo tributo . In caso di società estinte, dunque, il Fisco deve notificare direttamente ai soci entro i termini previsti (attualmente 5 anni dalla cancellazione per atti impositivi sui redditi societari maturati in capo alla società) . Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 24023/2025 ha ritenuto tempestivo un avviso notificato entro 5 anni al socio unico di una società di persone cessata, in applicazione del citato art. 28 D.Lgs. 175/2014 .
2. Procedura di accertamento fiscale: fasi e termini
In questa sezione descriviamo sinteticamente come si svolge un accertamento fiscale tipico e quali sono i termini temporali entro cui l’Amministrazione può agire, nonché i termini perentori che il contribuente deve rispettare per difendersi.
2.1 Fasi dell’accertamento: verifica, contraddittorio e avviso
Avvio dei controlli – verifica fiscale. L’accertamento spesso prende le mosse da una fase di verifica o controllo, che può avvenire in varie forme:
- Verifica in loco (accesso ispettivo): funzionari dell’Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza accedono presso la sede del contribuente (azienda, ufficio) per controllare le scritture contabili e raccogliere elementi. Al termine della verifica viene rilasciato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con le risultanze .
- Controllo “a tavolino”: l’Ufficio procede senza accesso, analizzando la dichiarazione fiscale, gli incroci con altre banche dati (es. liquidazioni IVA, spesometro/esterometro, e-fatture, ISA, informazioni bancarie, ecc.) e inviando eventualmente questionari o richieste di documenti.
- Segnalazioni e indagini: talvolta l’accertamento origina da segnalazioni (es. dall’UIF per movimenti bancari sospetti) o da indagini penali per evasione, i cui elementi vengono trasmessi all’Agenzia.
Contraddittorio e diritto di difesa preliminare. Lo Statuto del Contribuente prevede importanti garanzie di contraddittorio prima dell’emissione di un avviso di accertamento. In particolare, l’art. 12, comma 7, L. 212/2000 dispone che, se è stata effettuata una verifica presso il contribuente, questi ha diritto a 60 giorni dal rilascio del PVC per presentare osservazioni e memorie, e l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di tale termine (salvo casi di particolare urgenza e motivati) . Questo intervallo di 60 giorni è detto termine dilatorio e serve a garantire un contraddittorio anticipato: il contribuente può far pervenire chiarimenti o documenti difensivi all’Ufficio, che dovrà valutarli prima di emanare l’atto impositivo. La violazione del termine dilatorio comporta in genere la nullità dell’accertamento in ambito di tributi armonizzati (IVA) e, secondo una recente evoluzione giurisprudenziale, anche in ambito di imposte sui redditi se il contraddittorio preventivo era previsto o se la mancata attivazione ha leso il diritto di difesa (principio del “contraddittorio endoprocedimentale”). La Corte di Giustizia UE e ora anche la Cassazione (Sez. Unite n. 21261/2025) hanno infatti chiarito che per i tributi armonizzati come l’IVA il contraddittorio preventivo è sempre necessario, a pena di nullità dell’atto . Per le imposte dirette, in assenza di una previsione generale analoga, resta fondamentale verificare caso per caso: ad esempio, per accertamenti “a tavolino” relativi a periodi d’imposta dal 2018 in poi la legge prevede l’obbligo di invito al contraddittorio (D.L. 34/2019, art. 4-octies), pena l’invalidità dell’accertamento se il contribuente poi solleva la questione in giudizio.
In ogni caso, prima di emettere l’avviso di accertamento l’Ufficio deve garantire che l’atto sia motivado in modo chiaro e completo (art. 7 L. 212/2000). Se l’accertamento si basa su presunzioni (come l’antieconomicità), la motivazione deve illustrare quali elementi specifici rendono inattendibili le dichiarazioni del contribuente e come si è proceduto alla ricostruzione del maggiore reddito . Una motivazione generica o tautologica (es. “risultati in perdita – quindi imponibile rettificato per presunta evasione”) può essere contestata per difetto di motivazione.
Notifica dell’avviso di accertamento. L’atto finale dell’Ufficio è l’avviso di accertamento, che costituisce la formale intimazione al contribuente del maggior tributo preteso. Esso deve indicare: gli elementi accertati (maggiori ricavi, minori costi, ecc.), le imposte dovute (IRPEF, IVA, IRAP, addizionali), le sanzioni calcolate e gli interessi. Va notificato (generalmente tramite raccomandata o PEC) entro precisi termini di decadenza stabiliti dalla legge (vedi §2.2). Nell’ambito delle società di persone, come detto, la notifica avviene normalmente alla società presso la sede legale e si considera efficace anche nei confronti dei soci . Il contribuente (società o socio) che riceve un avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso al giudice tributario competente (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria Provinciale) . In alternativa, entro lo stesso termine può attivare alcuni strumenti deflativi (ad es. presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende per un massimo di 90 giorni il termine per ricorrere – si veda oltre).
Durante il periodo tra la notifica e la scadenza per il ricorso, l’accertamento è sospeso: non è ancora esecutivo. Trascorsi 60 giorni senza ricorso (o senza definizione tramite adesione), l’avviso di accertamento diventa definitivo ed esecutivo, acquisendo efficacia di titolo per la riscossione coattiva. Dal 2011, gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA valgono anche come atti di irrogazione delle sanzioni e contengono l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni (c.d. accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2010). In pratica, decorsi i 60 giorni, l’Ufficio può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme accertate e l’Agente della riscossione potrà notificare la cartella di pagamento (o, dal 2022, anche direttamente un avviso di intimazione) senza bisogno di ulteriori atti intermedi.
L’avviso di accertamento nelle società di persone, come visto, determina il reddito imponibile della società (rettificando la dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa) e ne ripartisce l’aumento tra i soci in base alle percentuali di partecipazione agli utili. Ad esempio, un avviso potrà rilevare che la s.n.c. Alfa ha sottratto a tassazione €100.000 di redditi: l’atto indicherà che tali €100.000 vengono attribuiti pro quota, ad es. €50.000 al socio Tizio e €50.000 al socio Caio (salvo che l’avviso non contenga anche altri rilievi individuali, come il recupero di utili extracontabili ai soci). Su tali maggiori redditi, l’Ufficio ricalcolerà le imposte personali dovute dai soci (IRPEF e addizionali) e applicherà le relative sanzioni per dichiarazione infedele. La società potrebbe inoltre subire il recupero dell’IVA evasa (se quei maggiori ricavi erano operazioni imponibili non fatturate) e l’IRAP sui maggiori ricavi (essendo l’IRAP dovuta dalla società stessa).
2.2 Termini di decadenza per l’accertamento
La legge fissa dei termini massimi entro cui l’amministrazione finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento, pena la decadenza (oltre tali termini l’obbligazione tributaria non può più essere accertata né pretesa). I termini sono stati modificati negli anni; riepiloghiamo quelli attualmente vigenti:
- Imposte sui redditi e IVA (periodi d’imposta dal 2016 in poi): il termine di decadenza ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (o IVA). In caso di omessa dichiarazione, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) l’accertamento va notificato entro il 31/12/2026; se la dichiarazione 2020 non era stata presentata, il termine diventa il 31/12/2028 . Questa disciplina è stata introdotta dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha allungato i termini precedenti e contestualmente abolito il “raddoppio” dei termini per violazioni penali (ora il raddoppio opera solo per notifica dell’informativa di reato entro i termini ordinari).
- Periodi d’imposta fino al 2015: si applicano i vecchi termini del D.P.R. 600/73 e 633/72 previgenti. In generale, fino al 2015 valeva il termine di 4 anni (dichiarazione presentata) o 5 anni (omessa) successivi all’anno di presentazione. Ad esempio, dichiarazione 2015 (presentata 2016) accertabile fino al 31/12/2020; omessa 2015 accertabile fino al 31/12/2021. Inoltre, per annualità fino al 2015 vi era il raddoppio dei termini in caso di violazioni penali tributarie (accertamento possibile in 8 o 10 anni, se la notitia criminis veniva inviata entro il normale termine). Oggi, come detto, per periodi dal 2016 il raddoppio non opera più, essendo già i termini ampliati.
- Altre imposte: Per l’IRAP, che per le società di persone è dovuta dalla società stessa, valgono termini analoghi a IRPEF. Per imposte diverse (es. imposta di registro su atti sociali) si applicano le norme specifiche (spesso 5 anni).
È importante notare che un avviso spedito per raccomandata si considera tempestivo se l’Ufficio lo affida alle poste entro il termine (anche se il contribuente lo riceve dopo). La decadenza è rilevabile d’ufficio e comporta la nullità insanabile dell’atto.
Effetti della decadenza e atti successivi. Una volta notificato tempestivamente un avviso di accertamento, la riscossione delle somme avviene tramite iscrizione a ruolo e notifica di cartella. Qui interviene un termine di decadenza ulteriore interno: dal 2022, l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro fine anno successivo a quello in cui l’accertamento è definitivo. La prescrizione delle cartelle esattoriali per imposte erariali è generalmente di 10 anni, salvo atti interruttivi. In base a un orientamento giurisprudenziale, il credito tributario accertato e non impugnato si prescrive in 10 anni (termine ordinario) . Tuttavia, la disciplina è complessa: ad esempio, la Cassazione ha affermato che l’intervenuta iscrizione a ruolo non cambia la natura decennale della prescrizione, e che le norme speciali del Codice Civile (es. prescrizioni quinquennali per periodi) non si applicano ai tributi periodici come le imposte sui redditi (che non sono considerati “obbligazioni periodiche” ai fini della prescrizione breve). È comunque prassi sollevare in giudizio sia l’eventuale decadenza (notifica oltre termini) sia l’eventuale prescrizione (tempo eccessivo trascorso dopo notifica, senza atti interruttivi validi).
Riepilogo dei termini di notifica:
| Anno d’imposta | Dichiarazione | Termine decadenza avviso (ordinario) |
|---|---|---|
| Fino al 2015 | Presentata | 31 dicembre del 4° anno successivo (es.: 2015 -> entro 31/12/2019) |
| Fino al 2015 | Omessa | 31 dicembre del 5° anno successivo (es.: 2015 -> entro 31/12/2020) |
| Dal 2016 in poi | Presentata | 31 dicembre del 5° anno successivo (es.: 2020 -> entro 31/12/2026) |
| Dal 2016 in poi | Omessa | 31 dicembre del 7° anno successivo (es.: 2020 -> entro 31/12/2028) |
Nota: In presenza di querela per reati tributari inviata entro termini, per anni fino al 2015 il termine raddoppiava (non indicato in tabella). Per IVA, attenzione al principio del contraddittorio: un avviso formalmente tempestivo ma emesso senza invito al contraddittorio quando dovuto può essere annullato dal giudice (v. Cass. SU 2025 sul punto). Inoltre, le definizioni agevolate (es. sanatorie) possono estendere i termini di accertamento per gli aderenti.
3. Tipologie di accertamento e presunzioni utilizzate dal Fisco
L’Amministrazione finanziaria dispone di diversi metodi di accertamento del reddito e dell’imponibile, che vanno dall’accertamento analitico basato sulle scritture contabili all’accertamento interamente induttivo basato su presunzioni. Ciascun metodo ha presupposti di legge specifici (disciplinati principalmente dagli artt. 39 e 40 del D.P.R. 600/1973 per i redditi, e 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 per l’IVA). Conoscere la tipologia di accertamento subìto è importante per impostare la difesa adeguata. Ecco una panoramica:
- Accertamento analitico (o analitico-puro): L’Ufficio rettifica puntualmente singole voci del bilancio o della dichiarazione del contribuente, trovando ad esempio ricavi non contabilizzati o costi indebiti. Si fonda su prove dirette o presunzioni semplici gravi, precise e concordanti su specifiche componenti. Esempi: la scoperta di fatture attive non dichiarate; lo scontrino comparativo che dimostra ricavi maggiori; la ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili (perché non inerenti o non documentati). In questo tipo di accertamento, la contabilità è considerata nel complesso attendibile, ma vengono effettuati aggiustamenti mirati su elementi singoli.
- Accertamento analitico-induttivo: È una variante prevista dall’art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73 . Si utilizza quando, pur essendo la contabilità formalmente regolare, emergono “incongruenze” o “circostanze di fatto” tali da mettere in dubbio l’attendibilità della dichiarazione. Tra queste circostanze rientrano, per espressa previsione normativa, la “antieconomicità” del comportamento dell’impresa (es. costi sproporzionati rispetto ai ricavi, margini irrisori, ecc.) . In presenza di tali elementi, il Fisco può procedere a una ricostruzione presuntiva del reddito, in parte ignorando le risultanze contabili. Si chiama analitico-induttivo perché l’ufficio ricostruisce comunque il reddito partendo dai dati contabili ma li rettifica globalmente applicando coefficienti o recuperi basati su presunzioni semplici (non legali). Esempio: l’ufficio ritiene antieconomica la gestione perché l’utile dichiarato è praticamente nullo a fronte di ingenti spese – potrebbe quindi rideterminare i ricavi aggiungendo una percentuale forfettaria o disconoscere costi ritenuti “gonfiati”.
- Accertamento induttivo puro (ex art. 39 c.2 DPR 600/73): Si ha quando il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione le scritture contabili, oppure le scritture sono talmente irregolari da rendere inattendibile l’intera contabilità. In questi casi estremi l’ufficio può prescindere del tutto dalle risultanze contabili e determinare il reddito d’impresa in base a dati e coefficienti presuntivi, o anche considerando indizi e informazioni extracontabili. È un accertamento di tipo “extra-accounting”. Ad esempio, se in una verifica la GdF trova due contabilità parallele (una ufficiale e una “in nero”), l’ufficio potrà ignorare completamente quella ufficiale e basare l’accertamento sui dati occulti trovati. Nell’induttivo puro, le garanzie per il contribuente sono attenuate perché la legge consente maggior discrezionalità. Tuttavia, l’onere di motivare adeguatamente le ricostruzioni induttive rimane (non possono essere arbitrarie).
- Accertamenti basati su parametri o indicatori: In passato vi erano i “Studi di Settore”, strumenti statistici per determinare ricavi e compensi presunti in base a caratteristiche dell’attività. Una forte incongruità tra il dichiarato e il risultato dello Studio di Settore poteva legittimare un accertamento (dopo contraddittorio). Dal 2019 gli Studi di Settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che però hanno finalità diverse: premiano con benefici i contribuenti “affidabili” e segnalano anomalie, ma non costituiscono di per sé base per accertamenti automatici. Un punteggio ISA molto basso può tuttavia aumentare il rischio di controlli. Analogamente, il “spesometro” e oggi l’incrocio delle fatture elettroniche e corrispettivi telematici consente di individuare contribuenti che dichiarano ricavi incoerenti rispetto alle spese sostenute o alle rimanenze. Tali discrepanze fungono da indicatori per possibili accertamenti analitico-induttivi.
- Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (redditometro): Riguarda i soci persone fisiche nella loro sfera privata, più che la società. Consente all’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo di una persona fisica in base alle spese sostenute e al tenore di vita (art. 38 DPR 600/73). Ad esempio, se un socio dichiara 10.000 € annui ma acquista auto di lusso e immobili, il Fisco può presumere un reddito sintetico maggiore. Il redditometro prevede contraddittorio obbligatorio: il contribuente deve giustificare la differenza (magari con redditi esenti o risparmi). Per le società di persone, questo strumento rileva indirettamente: se un socio di fatto percepiva utili non dichiarati (spendendo più di quanto risulta dai redditi ufficiali), potrebbe emergere da un accertamento sintetico. Non di rado, controlli sintetici sui soci portano a far luce su utili extra-contabili della società.
Presunzioni fiscali e inversione dell’onere della prova. Molti degli accertamenti summenzionati si basano su presunzioni. In generale distinguiamo: (a) presunzioni semplici, che richiedono indizi gravi, precisi e concordanti valutati caso per caso dal giudice (art. 2729 c.c., applicabile al processo tributario); (b) presunzioni legali relative (iuris tantum), previste dalla legge, che operano automaticamente al ricorrere dei presupposti normativi e spostano l’onere della prova a carico del contribuente; (c) presunzioni legali assolute (iuris et de iure), molto rare in materia tributaria, che non ammettono prova contraria (es. alcune presunzioni anti-elusive). Nella pratica degli accertamenti su società di persone troviamo principalmente presunzioni semplici (es. l’antieconomicità) e presunzioni legali relative (es. i risultati delle indagini bancarie ex art. 32 DPR 600/73). L’onere della prova, di regola, spetta a chi fa valere in giudizio un fatto: il Fisco deve provare le maggiori pretese tributarie; tuttavia, quando operano presunzioni legali a favore dell’Erario, il contribuente può vedersi invertito il peso probatorio, dovendo lui dimostrare che i fatti presunti non sussistono o hanno giustificazione lecita. È cruciale comprendere questo meccanismo, perché la strategia difensiva dovrà concentrarsi sulla produzione di quella “prova contraria” idonea a vincere la presunzione fiscale (si veda infra §5-6).
Nella tabella seguente sono riassunte alcune presunzioni fiscali comuni negli accertamenti a società di persone e il corrispondente onere di prova:
Tabella 1 – Presunzioni utilizzate negli accertamenti e prova contraria del contribuente
| Situazione contestata | Norma di riferimento | Presunzione a favore del Fisco | Prova contraria a carico del contribuente |
|---|---|---|---|
| Versamenti bancari non giustificati (sui conti societari o dei soci) | Art. 32, c.1, n.2, DPR 600/1973; Art. 51, c.2, n.7, DPR 633/1972 | Ogni versamento sul conto corrente, non risultante dalle dichiarazioni, è considerato ricavo o compenso non dichiarato (reddito evaso) , salvo prova contraria. | Dimostrare in modo analitico che ciascun versamento contestato ha un’origine non reddituale o già fiscalmente rilevata . Es: documentare che si tratta di un trasferimento da altro conto dello stesso soggetto, di restituzione di un finanziamento, di un apporto di capitale, di proventi esenti/imponibili già tassati in capo a terzi, ecc. La prova deve riguardare ogni singola operazione. |
| Prelevamenti bancari non giustificati (per titolari di reddito d’impresa) | Art. 32, c.1, n.2, DPR 600/1973 (come modificato da DL 193/2016); Art. 51 DPR 633/72 | Ogni prelevamento ingiustificato dal conto, per gli imprenditori, è presunto destinato a spese in nero e quindi a produrre ricavi non dichiarati, se supera €1.000 giornalieri e complessivi €5.000 mensili . (Per lavoratori autonomi questa presunzione non si applica ). | Indicare il beneficiario dei prelevamenti o la causale extra-imprenditoriale. Ad esempio, provare che il denaro prelevato è servito per spese personali non inerenti l’attività (nei limiti di normalità) oppure rientra sotto la soglia mensile. Per i professionisti, dopo Corte Cost. 228/2014, i prelievi non giustificati non possono più essere considerati di per sé ricavi occulti . |
| Gestione antieconomica (perdite ripetute, utili irrisori, costi anomali) | Art. 39, c.1, lett. d), DPR 600/1973; Art. 54, c.2, DPR 633/1972 | La presenza di un comportamento antieconomico (esercizio sistematicamente in perdita, costi elevatissimi a fronte di ricavi esigui, margini lordi inferiori al minimo di settore) è un indizio grave e preciso di possibili ricavi non dichiarati o sovrafatturazione di costi. Consente all’ufficio di dubitare dell’attendibilità dei libri e procedere ad accertamento induttivo (rettifica del reddito dichiarato) . | Fornire spiegazioni logiche e documentate sulle ragioni economiche delle perdite o dei bassi utili. Esempi di prova contraria: dimostrare che le perdite derivano da investimenti iniziali o spese straordinarie destinati a produrre frutti in futuro; provare che l’impresa ha praticato prezzi sotto costo per politica commerciale temporanea; evidenziare crisi di mercato o eventi eccezionali che giustificano risultati negativi. La Cassazione richiede che il contribuente dimostri la concreta ragionevolezza delle proprie scelte imprenditoriali; in mancanza, l’antieconomicità rilevata diventa “verità processuale” e legittima la ripresa . |
| Disallineamento indicatori fiscali (ISA, margini, incroci dati) | Art. 39, c.1, DPR 600/1973 (presunzioni semplici) | Gravi anomalie nei indicatori (es. indice di redditività molto inferiore alla media, incongruenze tra acquisti e vendite, scostamenti dagli ISA) costituiscono indizi che supportano la ricostruzione presuntiva del reddito. Non sono prove “certe” ma rafforzano la posizione del Fisco. | Il contribuente può contestare la validità degli indici nel suo caso concreto. Ad es., giustificare perché un margine basso è comunque realistico per la sua attività (clientela particolare, errori nell’indice di settore). I risultati degli ISA o studi di settore non vincolano il giudice, che deve valutare se la situazione dell’azienda presenta peculiarità tali da spiegare lo scostamento . La difesa consiste nel dimostrare l’eccezionalità del caso rispetto alla norma statistica (dati comparativi, perizie di settore, ecc.). |
| Costo ritenuto indeducibile perché anomalo (es. sovrafatturazione) | Art. 109 TUIR; Art. 19 DPR 633/72 (IVA detrazione); Art. 39 DPR 600/73 | Se l’ufficio ritiene un costo non inerente o gonfiato (antieconomico), può disconoscerne la deduzione ai fini IRPEF/IRAP e negare la detrazione IVA. L’onere ricade sul contribuente di provare l’inerenza e la congruità del costo. | Produrre documenti e argomentazioni che provino l’effettiva utilità aziendale del costo contestato. Ad esempio, se l’Erario sostiene che taluni costi sono sproporzionati, il contribuente può dimostrare che erano necessari (es. spese pubblicitarie elevate ma indispensabili per lanciare un prodotto) . In giudizio, sono ammesse anche presunzioni semplici a favore del contribuente: ad es. provare, con evidenze anche indirette, che il prezzo pagato era di mercato e non sovrafatturato perché ha portato un vantaggio economico successivo (nuovi clienti, ecc.) . |
Nota: la tabella semplifica alcune fattispecie complesse. Ogni presunzione va contestualizzata: ad esempio, l’antieconomicità di per sé non è un illecito tributario, ma un indicatore; in ambito IVA le presunzioni semplici incontrano i limiti del diritto UE (necessità di provare la frode per negare detrazioni, v. §5). Il contribuente può sempre far valere l’assenza dei presupposti della presunzione (es.: dimostrare che i movimenti bancari contestati erano già inclusi nelle dichiarazioni) o la presenza di errori fattuali nell’accertamento.
Nei prossimi paragrafi approfondiremo due tra le presunzioni più frequenti negli accertamenti verso società di persone: la contestazione dell’antieconomicità e le risultanze delle indagini finanziarie sui conti bancari. Vedremo il fondamento normativo di queste presunzioni e come articolare al meglio la difesa.
4. Contestazione dell’antieconomicità: quando l’impresa “perde troppo”
Uno dei motivi ricorrenti per cui il Fisco procede ad accertare maggiori redditi è la rilevazione di andamenti economici anomali nell’attività: esercizi in perdita per più anni consecutivi, utili dichiarati esigui nonostante alti volumi di affari, costi fissi sproporzionati ai ricavi, margini lordi inferiori perfino al costo delle materie prime, e così via. Tali situazioni vengono qualificate come “antieconomiche”, nel senso che contraddicono la normale logica di mercato: nessun operatore razionale, salvo ragioni straordinarie, condurrebbe un business in perdita o a redditività zero per lungo tempo senza un tornaconto nascosto.
L’antieconomicità come presunzione di evasione. Dal punto di vista fiscale, un comportamento antieconomico non costituisce di per sé un’infrazione – non c’è una sanzione specifica per “aver gestito male” l’azienda. Piuttosto, l’antieconomicità viene usata dal Fisco come indice di possibile evasione: si presume, in sostanza, che se un’impresa opera a margini illogicamente bassi o in perdita costante, potrebbe star occultando ricavi oppure aver artificiosamente incrementato i costi per abbattere l’utile tassabile . È dunque una presunzione semplice (un indizio) che autorizza l’ufficio a mettere in discussione l’attendibilità dei dati dichiarati e, se supportata da altri elementi concreti, a ricostruire il reddito con metodo induttivo. La Cassazione la definisce un “parametro di sostenibilità” dell’accertamento induttivo: in presenza di antieconomicità grave, l’ufficio può legittimamente dubitare dei libri contabili e procedere a rettifica . Importante: l’antieconomicità non è una presunzione legale stabilita dalla legge, ma è riconosciuta dalla giurisprudenza come presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando la anomalia è macroscopica.
Fondamento normativo. Per le imposte sui redditi, il fondamento dell’accertamento basato su antieconomicità è l’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 . Questa norma consente, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, di rettificare il reddito d’impresa sulla base di presunzioni semplici purché vi siano “dati o circostanze di fatto suscettibili di dimostrare, con ragionevole certezza, un reddito diverso da quello dichiarato”. Tra queste circostanze la prassi e la giurisprudenza annoverano espressamente la antieconomicità della gestione (es. costi palesemente e ingiustificatamente eccessivi rispetto ai ricavi, margini di profitto sotto la soglia di sopravvivenza) . Analogamente, per l’IVA, l’art. 54, comma 2, DPR 633/72 consente accertamenti basati su presunzioni semplici in caso di incompletezza, falsità o inesattezze dei dati di dichiarazione, e l’antieconomicità rientra tra gli elementi valutabili. Va però ricordato che in ambito IVA la Corte di Giustizia UE ha posto paletti: non si può negare il diritto a detrazione IVA solo sulla base di considerazioni economiche (principio di neutralità), a meno che l’antieconomicità sia tale da suggerire una frode (come operazioni soggettivamente inesistenti) . Su questo torneremo.
Quando l’antieconomicità è “grave e precisa”. Non ogni leggera flessione di utile giustifica un accertamento. La Cassazione richiede che le presunzioni semplici utilizzate dal Fisco abbiano i caratteri di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) . Dunque il comportamento antieconomico contestato deve essere significativo e documentato, e non in contrasto con altri elementi noti. Esempio: dichiarare per un anno un utile inferiore al “minimo vitale” (reddito sotto la soglia di povertà) è considerato un indizio grave, perché “nessuno può vivere con reddito zero senza attingere a risorse occulte” – così ha argomentato la Cassazione in varie pronunce . Oppure, riportare perdite per 5 anni consecutivi mentre si continua a investire e ampliare l’attività è un’anomalia evidente: logica vuole che quei fondi derivino da ricavi non dichiarati o da capitali di origine non spiegata. Invece, una lieve riduzione del margine di profitto in un singolo esercizio, magari giustificabile con la congiuntura, non raggiunge la soglia di gravità. La “gravità” va valutata anche in termini quantitativi: la giurisprudenza ha ritenuto grave il caso di un’azienda che investe centinaia di migliaia di euro per generare utili di poche migliaia (sproporzione tra costi e ricavi) . Altro caso tipico: società che vendono beni sottocosto per periodi prolungati senza ragione apparente – ciò è antieconomico e fortemente sospetto (perché potrebbe celare vendite a prezzo pieno non fatturate, con emissione di fatture a importo ridotto solo “di comodo”).
Onere della prova e difesa del contribuente. In base al principio generale, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’evasione è del Fisco. Però, una volta che l’Ufficio abbia dimostrato in modo puntuale l’anomalia gestionale (esibendo i bilanci con perdite croniche, mostrando i costi sproporzionati, etc.), la prova contraria si sposta sul contribuente . La Cassazione è chiara: se l’amministrazione contesta l’antieconomicità di un comportamento imprenditoriale (contrario ai canoni dell’economia), “incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni”, altrimenti l’accertamento induttivo basato su tale anomalia è pienamente legittimo . Questo principio è stato ribadito, tra le altre, dall’ord. Cass. n. 21531/2024 . In altre parole, il contribuente deve convincere l’ufficio (e poi eventualmente il giudice) che esistevano motivi economici validi per operare in perdita o a bassa redditività e che, quindi, non vi erano ricavi occulti. Se non ci riesce, la “frattura logica” tra costi e ricavi resta insanata e le scritture contabili possono essere considerate inattendibili .
Quali giustificazioni possono essere accettabili? Alcuni esempi emersi dalla giurisprudenza:
- Start-up o investimenti espansivi: un’impresa nei primi anni può deliberatamente accettare perdite per conquistare fette di mercato (ad es. spese ingenti in pubblicità, prezzi di lancio bassissimi). Se documenta un business plan in tal senso e mostra che poi i risultati migliorano, l’antieconomicità iniziale trova spiegazione .
- Crisi economica o settore in difficoltà: se il periodo coincide con una recessione generale o con una crisi del settore, un’azienda può subire perdite come molte altre. Produrre dati macro (es. calo fatturati medi nel settore, insolvenze clientela, ecc.) può dare contezza che le perdite non implicano evasione ma riflettono il contesto .
- Eventi eccezionali: ad esempio un’azienda colpita da calamità, furti, cause legali, etc., può avere costi straordinari e utili compressi. Se tali eventi sono provati, l’andamento antieconomico è giustificato.
- Strategie commerciali mirate: vendite sottocosto per smaltire magazzino obsoleto, o per tenere prezzi competitivi e non perdere clienti chiave, possono spiegare utili esigui. In alcune pronunce la Cassazione ha riconosciuto che “prezzi bassi possono essere accettabili se servono a mantenere la clientela in tempi difficili” .
- Utilizzo di risorse extra-fiscali: a volte l’imprenditore finanzia di tasca propria le perdite (capitali propri o prestiti). Se dimostra di aver immesso risorse finanziarie personali per coprire i disavanzi (ad es. aumenti di capitale, finanziamenti soci registrati), può sostenere che l’attività in perdita è proseguita grazie a quei fondi e non necessitava di ricavi occulti.
La difesa deve essere documentale e analitica. Affermazioni generiche non bastano. Occorre presentare bilanci di più anni, spiegare con perizie o studi il perché dei costi elevati, portare lettere di clienti o fornitori se necessario, insomma costruire un quadro convincente. La valutazione finale spetta al giudice tributario di merito, che deciderà se le giustificazioni fornite dal contribuente sono credibili e sufficienti a far venir meno la presunzione. La Cassazione raramente entra nel merito di tale valutazione (non è giudice del fatto), salvo nei casi in cui la sentenza impugnata sia manifestamente illogica o non abbia considerato elementi decisivi. In alcune occasioni, la Suprema Corte ha cassato decisioni dei giudici di merito troppo favorevoli al Fisco perché non avevano tenuto conto di circostanze giustificative addotte dal contribuente. Ad esempio, Cass. 19602/2015 ha annullato la decisione che confermava un accertamento nonostante la società avesse subito un fallimento poco dopo: i giudici d’appello avevano ignorato che l’insolvenza successiva corroborava la reale esistenza delle perdite (non c’erano ricavi nascosti, l’azienda era davvero in dissesto) . Questo mostra che se il contribuente porta elementi seri, questi vanno valutati attentamente dal giudice, il quale non può limitarsi a dare per scontato che l’ufficio abbia ragione sulla base della mera anomalia economica.
Antieconomicità e IVA. Come accennato, per l’IVA le cose sono più delicate. La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la neutralità dell’IVA fanno sì che un imprenditore possa anche decidere di vendere senza margine o in perdita, e comunque detrarre l’IVA sugli acquisti. La Corte di Giustizia UE ha ripetutamente affermato che il diritto a detrazione IVA non può essere negato per il solo fatto che un’operazione è economicamente sfavorevole, a meno che tale operazione non sia fittizia o fraudolenta. La Cassazione ha recepito questo orientamento: “il criterio dell’antieconomicità, ammesso per le imposte sui redditi, non lo è per l’IVA salvo prova di frode” . In sostanza, mentre per l’IRPEF/IRAP l’ufficio può aumentare un reddito “stranamente basso”, per recuperare l’IVA su costi ritenuti antieconomici deve dimostrare che quei costi nascondono in realtà operazioni inesistenti (es. fatture false) o abuso del diritto. Un imprenditore potrebbe legittimamente vendere a prezzo di realizzo e continuare a detrarre l’IVA sugli acquisti: questa scelta, per quanto discutibile, è tutelata dalla normativa comunitaria.
Tuttavia, bisogna stare attenti: se l’antieconomicità è estrema, l’ufficio potrebbe sospettare che dietro vi sia una frode (es. sovrafatturazione con rimborso occulto di IVA, “caroselli” ecc.). Inoltre, la giurisprudenza recente ha posto un punto fermo: prima di emettere un accertamento IVA fondato su presunzioni, l’Ufficio deve attivare il contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Cass. SS.UU. 21261/2025 ha stabilito che l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati (IVA) in ogni caso, indipendentemente da una espressa previsione normativa nazionale . Ciò significa che, se viene contestata antieconomicità ai fini IVA (ad esempio per negare parzialmente la detrazione), deve essere messo a verbale il confronto con il contribuente e le sue giustificazioni, pena la nullità dell’atto.
Sintesi operativa. In caso di accertamento per antieconomicità, il piano difensivo sarà dunque:
- Verificare la motivazione dell’atto: l’ufficio ha indicato chiaramente quali aspetti sarebbero antieconomici (es. “perdite 2018-2020”) e come da ciò ricava maggior reddito? Se la motivazione è generica o tautologica, va eccepito il vizio di motivazione. Ad esempio, se l’avviso dice solo “azienda in perdita => si presumono ricavi non contabilizzati €100k”, senza spiegare il calcolo, è censurabile .
- Raccogliere documentazione: bilanci storici, trend di settore, eventuali piani industriali, comunicazioni con banche/fornitori, insomma tutto ciò che può spiegare le difficoltà economiche.
- Contestare la gravità/concordanza: argomentare che l’anomalia non è così “grave” o che vi sono altri elementi discordanti. Ad esempio, margine basso per un solo anno (non un trend), oppure i soci hanno ripianato le perdite con finanziamenti, il che esclude ricavi occulti.
- Fornire spiegazioni puntuali: redigere una memoria difensiva dettagliata da presentare all’ufficio (in risposta al PVC o in allegato al ricorso), dove per ciascun elemento antieconomico si dà una giustificazione. Se possibile quantificare l’impatto (es: “abbiamo speso 50.000 in pubblicità straordinaria, ciò spiega la perdita di quell’anno in quanto investimento per futuri utili”).
- Valutare eventuali profili procedurali: se il contraddittorio non è stato rispettato (specie per IVA), eccepirlo; se l’avviso è stato notificato senza attendere 60 giorni dal PVC (non in urgenza), eccepire nullità; se non sono stati considerati documenti consegnati in verifica, evidenziarlo per vizio istruttorio.
In giudizio, sarà fondamentale convincere il giudice che i risultati economici dichiarati, per quanto in apparenza irrazionali, riflettono in realtà la genuina situazione dell’impresa, e non una sotto-dichiarazione dolosa. Se ci si riesce, l’accertamento per antieconomicità verrà annullato per mancanza di presupposti. Come osservato dalla Cassazione, “gli indizi vanno valutati tenendo conto del contesto complessivo: se il contesto spiega l’anomalia, l’accertamento non regge” . Nel dubbio, comunque, è possibile che i giudici rideterminino parzialmente il reddito (ad esempio riconoscendo solo in parte le giustificazioni). Va infine ricordato che se il contribuente perde in primo e secondo grado sul merito (cioè il giudice ritiene non provate le sue giustificazioni), difficilmente in Cassazione si potrà ribaltare l’esito, poiché la Suprema Corte giudica solo su vizi di diritto e non sulla valutazione del fatto .
5. Indagini bancarie e accertamenti finanziari
Potere di accesso ai conti correnti. Un pilastro degli accertamenti fiscali contemporanei è rappresentato dalle indagini finanziarie sui conti bancari dei contribuenti. L’art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi) e l’analogo art. 51, comma 2, n. 7, DPR 633/1972 (per l’IVA) attribuiscono all’Amministrazione finanziaria un ampio potere di ottenere da banche, Poste e altri intermediari dati e documenti relativi ai conti correnti e ai rapporti finanziari intestati al contribuente . È uno strumento invasivo ma estremamente efficace per scoprire basi imponibili occulte: l’analisi dei movimenti su c/c, depositi, carte di credito, ecc., spesso rivela entrate di denaro non compatibili con i redditi dichiarati.
Per attivare un’indagine finanziaria, l’ufficio deve ottenere una specifica autorizzazione interna (del Direttore regionale o figura apicale delegata) . Una volta autorizzato, invia alle banche una richiesta con l’elenco dei conti riconducibili al contribuente (di solito individuati tramite l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, dove affluiscono i dati di tutti i conti e investimenti in Italia). Le banche forniscono gli estratti conto e la documentazione richiesta. L’eventuale mancanza dell’autorizzazione o un’irregolarità formale nella richiesta non comporta però automaticamente l’invalidità dell’accertamento: la giurisprudenza ritiene che l’autorizzazione sia un atto interno e la sua assenza incida solo se ha concretamente leso i diritti difensivi del contribuente . In pratica, il contribuente potrebbe eccepire la nullità dell’atto per difetto di autorizzazione solo provando che tale vizio gli ha impedito di difendersi (cosa difficile, visto che l’accesso ai conti produce dati oggettivi). Diversamente, la prova raccolta tramite indagini bancarie è pienamente utilizzabile.
La “presunzione legale” dell’art. 32 DPR 600/73. Ciò che rende potente questo strumento è la presunzione di legge collegata ai movimenti finanziari: l’art. 32 stabilisce che “i dati e conti bancari sono posti a base delle rettifiche se il contribuente non dimostra che se ne è tenuto conto nelle dichiarazioni o che non hanno rilevanza”. In sostanza: ogni versamento sul conto corrente non giustificato è considerato un ricavo non dichiarato (o un compenso, per i lavoratori autonomi), e ogni prelevamento non giustificato – per gli imprenditori – si presume utilizzato per acquisti in nero e quindi correlato a vendite non dichiarate . Questa è una presunzione legale relativa (iuris tantum): opera automaticamente, invertendo l’onere della prova sul contribuente. L’Agenzia non deve dimostrare che quei movimenti sono reddito, è il contribuente che deve provare l’eventuale natura diversa (non tassabile) di ciascun movimento. La ratio è chiara: si presume che chi incassa somme in conto, se non le ha già dichiarate, abbia ottenuto ricavi occultamente; e che chi preleva contanti dal conto aziendale senza giustificazione verosimilmente li impieghi per acquisti fuori bilancio (quindi realizzerà vendite in nero per reintegrare).
Questa presunzione è molto stringente e negli anni è stata oggetto di interventi correttivi:
- La Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) è intervenuta dichiarando l’illegittimità dell’art. 32 nella parte in cui equiparava i prelevamenti non giustificati ai ricavi anche per i lavoratori autonomi (professionisti) . La Consulta ha ritenuto irragionevole presumere che un avvocato o un medico che preleva contante lo faccia per acquistare beni da rivendere in nero (tipico invece dell’attività d’impresa). Dunque, dal 2014 per i professionisti i prelevamenti non possono più essere automaticamente considerati come ricavi evasi. Restano però presunzione legale per gli imprenditori.
- Il legislatore ha recepito questa distinzione col D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016), che ha modificato l’art. 32: ha eliminato ogni riferimento ai compensi di lavoro autonomo e ha introdotto una soglia quantitativa per i prelevamenti degli imprenditori . Dal 2017, quindi, la presunzione sui prelievi si applica solo ai titolari di reddito d’impresa, e solo per importi superiori a €1.000 giornalieri e contemporaneamente €5.000 mensili . I prelevamenti sotto tali soglie si considerano irrilevanti. Questa soglia evita che piccoli prelievi (magari per spese personali o minute) facciano scattare presunzioni onerose.
È importante sottolineare che la presunzione sui versamenti, invece, è rimasta invariata e vale per tutti i contribuenti (imprese e professionisti). Dunque il professionista con versamenti non giustificati sul conto continua ad essere soggetto alla presunzione di ricavo non dichiarato . Su questo punto la Cassazione è intervenuta di recente per chiarirlo in modo definitivo: con l’ordinanza n. 29739 dell’11 novembre 2025, ha affermato che dopo la pronuncia della Consulta del 2014 solo i versamenti ingiustificati rilevano per i professionisti, mentre i prelievi non possono essere contestati, ristabilendo così un’interpretazione corretta dell’art. 32 . In quel caso la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia Entrate contro una sentenza di merito che erroneamente aveva esteso ai versamenti l’inapplicabilità della presunzione (la CTR siciliana aveva annullato un accertamento a un professionista ritenendo che, dopo il 2014, né versamenti né prelievi potessero più presumersi reddito, ma la Cassazione ha cassato quella pronuncia) .
Funzionamento pratico dell’accertamento bancario. Quando l’ufficio dispone degli estratti conto, procede a un’analisi di tutti i movimenti (in entrata e, per le imprese, in uscita) tentando di collegarli con le registrazioni contabili. Spesso i verificatori chiedono al contribuente, durante la verifica o tramite questionari, di fornire giustificazione per ciascun movimento di cui non trovano riscontro palese. Ad esempio: “Versamento di €10.000 in data 15/06, da dove proviene?”. Il contribuente può rispondere indicando che trattasi di finanziamento soci, o restituzione di un prestito dato a un amico, o vendita di un bene personale, ecc., allegando magari documenti (assegni, scritture private). Ogni movimento non spiegato o con spiegazione ritenuta non probante verrà considerato ricavo. L’importo totale di tali accrediti sarà sommato ai ricavi dichiarati e sul differenziale saranno ricalcolate imposte e IVA. Analogamente, per un imprenditore, ogni prelievo (sopra soglia) privo di giustificazione andrà ad aumentare i ricavi imponibili (in pratica, se hai prelevato 100.000 € che non sai giustificare, il Fisco li considera come 100.000 € di vendite non dichiarate, o al limite come base su cui applicare la % di ricarico media per stimare i ricavi evasi). Nota: la legge prevede che i prelevamenti si considerino acquisti in nero destinati a produrre ricavi; in teoria, quindi, si dovrebbe tener conto anche dei possibili costi correlati. Su questo la Cassazione con ord. n. 3782/2025 ha chiarito che anche in caso di accertamento analitico-induttivo l’imprenditore può far valere una percentuale forfettaria di costi da sottrarre ai prelevamenti non giustificati, per non tassare indebitamente il margine inesistente . Tale principio si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 32 (Corte Cost. n. 10/2023) per evitare disparità tra chi è in semplificata e ordinaria. Dunque, ad esempio, se un ristoratore preleva 50.000 € cash senza prova del loro impiego, l’ufficio potrebbe presumere vendite in nero per 50.000 € e il ristoratore potrà eccepire: “OK le vendite in nero, ma riconosci almeno un 60% di costi (materie prime) su quell’importo, tassando solo il 40% come utile”. Questo aspetto potrebbe diventare rilevante in fase di contenzioso, per mitigare le pretese.
Difesa del contribuente: prova contraria analitica. La presunzione legale ex art. 32 impone al contribuente una difesa puntuale su ogni singolo movimento . Non basta una spiegazione generica (“i versamenti sono frutto di risparmi pregressi”) o parziale. Bisogna dimostrare analiticamente l’estraneità all’imponibile di ciascuna entrata contestata . Ad esempio, per un versamento di €5.000 si può esibire un accordo di finanziamento da un familiare, corredato da bonifico proveniente dal conto di quest’ultimo (così si prova che non è un ricavo di vendita, ma un prestito). Per un altro versamento si può mostrare che è il trasferimento da un altro conto di proprietà dello stesso contribuente (giroconto): se le date e importi combaciano, la presunzione è vinta perché non c’è arricchimento non dichiarato, era solo spostamento di fondi interni. Per somme provenienti da terzi, occorre provare che erano redditi esenti o già tassati altrove: ad esempio, un indennizzo assicurativo (esente da IRPEF), un rimborso spese, la restituzione di un finanziamento precedentemente erogato dal contribuente, la vendita di un bene personale usato (non tassabile). In mancanza di documenti, possono valere anche prove testimoniali indirette (dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale, che nel processo tributario hanno valore indiziario). Tuttavia, fare affidamento solo su dichiarazioni scritte di parenti/amici (“mi ha prestato lui i soldi, lo giuro”) rischia di non convincere. Meglio se c’è riscontro oggettivo: assegni, bonifici, scritture private con data certa, ecc.
Una strategia difensiva fondamentale è quella di fornire queste giustificazioni già in sede amministrativa, appena vengono richieste, e comunque nel contraddittorio (nei 60 giorni post-PVC). In questo modo, se l’ufficio le ignora, si potrà eccepire in giudizio che l’accertamento è illegittimo per difetto di motivazione o istruttoria incompleta, avendo trascurato prove contrarie fornite dal contribuente. Se invece si attende il giudizio per produrle, l’ufficio potrebbe aver già formato il suo convincimento (e inoltre, c’è la regola processuale dell’art. 32 DPR 600/73 secondo cui i documenti non esibiti durante accessi, ispezioni o verifiche non possono essere prodotti successivamente, salvo giustificato motivo – regola che però, attenzione, si applica solo se l’ufficio ha formalmente richiesto quei documenti con invito ex art. 32, comma 4, e il contribuente non ha risposto).
Ruolo del giudice nel valutare la prova contraria. La Cassazione ha più volte evidenziato che il giudice di merito ha il dovere di svolgere una verifica rigorosa sull’efficacia delle prove fornite dal contribuente a giustificazione dei movimenti bancari, e di dare conto in motivazione di tale valutazione . Ciò per evitare decisioni superficiali. In pratica, se in appello il contribuente porta estratti conto paralleli, ricevute, ecc., il giudice deve esaminare ogni movimentazione contestata e dire se la spiegazione fornita per quella è attendibile oppure no, e perché. Decisioni che sorvolano su parte dei movimenti o respingono in blocco la prova senza spiegazioni vengono cassate. Proprio l’ordinanza Cass. n. 3782/2025 ha censurato la CTR perché non aveva considerato adeguatamente le deduzioni difensive del contribuente e la documentazione prodotta per giustificare i singoli movimenti . La Cassazione ha ribadito che la CTR deve esaminare puntualmente le prove relative a ciascun versamento e prelievo e motivare in sentenza la ragione per cui eventualmente le ritiene non idonee . Questa è una garanzia per il contribuente: se la sua ricostruzione è seria e dettagliata, un giudice attento dovrebbe accoglierla almeno in parte.
Conti intestati a terzi, conti cointestati e “prestanome”. L’art. 32 autorizza a indagare conti intestati al contribuente o a soggetti a lui collegati. Ciò significa che il Fisco può estendere l’indagine a conti di familiari, soci, società fiduciarie, ecc., se ritiene che vi transitino fondi del contribuente. Ad esempio, in un controllo a una s.n.c., l’ufficio spesso chiede anche i conti personali dei soci e li esamina per vedere se alcuni incassi aziendali siano finiti sui conti privati dei soci (magari per evadere l’IVA o la tassazione in capo alla società). Se emerge che un socio ha ricevuto bonifici da clienti della società non registrati in contabilità, l’ufficio imputerà tali ricavi alla società (come non dichiarati) e di conseguenza anche al socio in sede IRPEF. In altri casi, conti intestati a familiari possono celare i proventi del contribuente: ad esempio, un professionista accredita i compensi sul conto della moglie per schermarli; se l’Agenzia se ne accorge (magari da segnalazioni UIF per movimenti anomali), può indagare quel conto e poi presumere quei versamenti come compensi del professionista. La difesa qui si fa più complessa, perché il contribuente potrebbe dover provare che quei soldi sul conto altrui davvero appartengono all’altro soggetto e non a lui. In genere, se il conto è cointestato col contribuente, il Fisco tende a imputare a quest’ultimo l’intero ammontare dei movimenti (specie se l’altro intestatario è il coniuge senza redditi propri). Una regola equitativa vorrebbe che in un conto cointestato al 50% si imputino metà dei movimenti a ciascuno, a meno che l’ufficio dimostri che il conto era usato interamente dal contribuente verificato . Nella pratica, per evitare contestazioni, è sconsigliabile utilizzare conti cointestati per far transitare somme significative legate all’attività. Se succede, in caso di verifica bisognerà ripartire i movimenti e magari far intervenire l’altro cointestatario a confermare la proprietà di parte delle somme. Comunque, se l’Agenzia notificasse un accertamento a un solo cointestatario attribuendogli il 100% di movimenti che in realtà erano in parte dell’altro, ciò potrebbe essere contestato come errore di fatto.
Considerazioni finali sulle indagini finanziarie. L’accertamento bancario è uno strumento temibile perché spesso porta a scoprire prove concrete di ricavi non dichiarati. Difendersi è possibile ma richiede precisione e trasparenza. È fondamentale che l’imprenditore o professionista, anche prima di eventuali controlli, adotti buone pratiche: evitare di mescolare sui conti personali flussi dell’attività (meglio avere un conto dedicato all’azienda), tracciare tutte le operazioni rilevanti con causali chiare, conservare documenti di prestiti o apporti, mantenere allineate le movimentazioni bancarie con la contabilità. Quando ciò non è avvenuto, l’onere di “ricostruire a posteriori” la verità spetta al contribuente in sede di contraddittorio/ricorso, ed è un compito oneroso. In giudizio, come evidenziato, bisogna presentare la prova libera (non vincolata) più convincente possibile per ogni versamento contestato. Se qualche movimento resta inspiegato, quel relativo importo rischia di restare tassato. A volte è opportuno anche cercare accordi transattivi in adesione: se il contribuente riconosce che alcune entrate erano effettivamente ricavi non dichiarati e altre invece no, può puntare a un accertamento con adesione in cui trova un compromesso (pagando su una parte e facendo stralciare il resto). In sede di adesione, infatti, l’ufficio ha margine per valutare equamente la situazione nel complesso.
Da ultimo, va menzionato che l’emersione di ricavi occulti rilevanti può avere conseguenze penali: se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000 (ad esempio 150.000 € di IVA evasa o 100.000 € di imposte dirette evase, con altri parametri), l’ufficio trasmetterà gli atti alla Procura. Le indagini bancarie sono spesso all’origine di contestazioni penali per dichiarazione infedele o occultamento di redditi. La difesa in sede amministrativa e tributaria serve anche a prevenire o a meglio posizionarsi nel caso di procedimento penale: se si riesce a dimostrare che molti movimenti non erano reddito, l’eventuale evasione contestabile scende e magari non supera le soglie di reato.
Ricapitolando le strategie difensive sulle indagini bancarie:
- Analizzare scrupolosamente ogni movimento contestato e preparare una spiegazione/supporto documentale per ciascuno.
- Contestare errori dell’ufficio: ad es., versamenti già contabilizzati ma confusi dall’ufficio (può capitare che non abbiano visto il relativo fatturato dichiarato); doppioni (a volte un giroconto appare come due versamenti, uno in uscita da conto A e uno in entrata su B, vanno spiegati); movimenti irrilevanti (es. semplici girofondi tra casse e banca).
- Verificare il rispetto delle soglie e delle categorie: se l’ufficio applica la presunzione prelievi a un professionista o sotto soglia, eccepire l’errore di diritto citando Corte Cost. 228/2014 e normativa post-2016.
- Se mancano autorizzazioni o formalità, sollevare l’eccezione (anche se le chance di annullamento solo per questo sono basse, potrebbe servire come appiglio ulteriore).
- Valutare la possibilità di accordo: se alcune voci sono indifendibili, considerare di trovare un’intesa per ridurre sanzioni e definire bonariamente (accertamento con adesione) anziché rischiare il penale o sanzioni piene.
6. Tutele del contribuente e fasi del contenzioso
In presenza di un avviso di accertamento, il contribuente ha a disposizione vari strumenti difensivi, sia in sede amministrativa (prima e dopo l’emissione dell’atto) sia in sede giurisdizionale, per far valere le proprie ragioni ed eventualmente ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa. In questa sezione esaminiamo le principali strategie “con l’avvocato”, ovvero i passi da compiere con l’assistenza di un professionista per tutelarsi al meglio.
6.1 Difesa in sede amministrativa: autotutela e accertamento con adesione
Istanza di autotutela: Non appena ricevuto l’avviso, è possibile presentare all’ufficio emittente una istanza di autotutela, cioè una richiesta motivata di annullamento (totale o parziale) in via di autotutela. Questa non sospende i termini di ricorso (va quindi usata contestualmente alla preparazione del ricorso). L’autotutela può essere efficace se l’accertamento contiene errori palesi o documentati (ad esempio: doppia imposizione, calcoli sbagliati, persona sbagliata, decadenza evidente, ecc.). L’amministrazione ha facoltà (non obbligo) di annullare o rettificare l’atto in qualsiasi momento se riconosce l’errore. In pratica, l’autotutela raramente porta all’annullamento integrale di avvisi complessi, ma può talvolta condurre a un parziale sgravio (es. stralciare una parte palesemente infondata). È comunque utile presentarla, perché segnala all’Ufficio i punti deboli dell’atto e prepara il terreno per eventuali trattative.
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): È uno strumento molto importante di definizione concordata del contenzioso. Può essere attivato su istanza del contribuente (meglio se entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso) o su invito dell’ufficio. Presentando istanza di adesione, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni. Si instaura un contraddittorio con l’Ufficio, volto a raggiungere un accordo sull’ammontare del reddito accertato e delle imposte. I vantaggi dell’adesione sono: riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo previsto (in luogo, ad esempio, del 90% standard, si pagherà il 30% circa) e possibilità di pagamento rateale (fino a 8 rate trimestrali). Per contro, firmando l’adesione il contribuente rinuncia al ricorso. È quindi una valutazione costo-beneficio: se l’accertamento è fondato solo in parte e c’è margine di trattativa, si può ottenere uno sconto sia sulla pretesa sia sulle sanzioni. Spesso l’adesione è consigliabile quando: la documentazione difensiva non è solida al 100% e si rischierebbe in giudizio; oppure quando si vuole evitare un lungo contenzioso e chiudere con esborso minore e certezza. È sconsigliabile invece “aderire per paura” senza aver valutato la bontà delle proprie ragioni: un’adesione affrettata impedisce poi di far valere eventuali vizi in giudizio. L’Avvocato tributarista può assistere nelle sessioni di adesione, presentare memorie integrative e proporre soluzioni (ad esempio, riconoscendo una certa quota di maggior reddito ma non un’altra). L’ufficio dal canto suo è incentivato a chiudere in adesione perché incassa prima e evita il rischio dell’incertezza processuale.
Acquiescenza agevolata: Se il contribuente decide di non impugnare l’accertamento e di pagarlo integralmente entro 60 giorni, ha diritto a una riduzione delle sanzioni a 1/3 (ex art. 15 D.Lgs. 218/97). Questo istituto si chiama “acquiescenza” e comporta appunto l’accettazione dell’atto. È simile alla definizione con adesione in termini di sanzioni, ma qui non c’è trattativa: si paga quanto richiesto (con lo sconto sulle sanzioni). Può aver senso se l’accertamento è oggettivamente corretto (es. errore dichiarativo riconosciuto) e si vuole evitare almeno una parte delle sanzioni. L’acquiescenza può essere anche parziale su alcuni rilievi (se l’atto lo consente, scindendo le sanzioni).
Mediazione tributaria: Per gli atti con valore controverso fino a €50.000 (soglia innalzata a €50k per ricorsi notificati dal 2023, prima era €20k, e c’è discussione di elevarla ulteriormente), è obbligatorio presentare un reclamo/mediazione prima di adire la Commissione Tributaria. In pratica, il ricorso tributario (per importi entro soglia) si propone inizialmente come “reclamo” all’Ufficio, il quale può accoglierlo in autotutela o proporre una mediazione (riduzione delle somme). Se entro 90 giorni non c’è accordo, il reclamo produce gli effetti del ricorso e si instaura la causa. La mediazione è quindi un tentativo di risolvere la lite senza processo: l’ufficio può offrire uno sconto su imposte e sanzioni. Se si raggiunge l’intesa, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo (ulteriore sconto rispetto all’adesione). Questo strumento è pensato per le liti minori e deflazionare il contenzioso. Il contribuente nella memoria di reclamo evidenzierà i punti contestati e magari proporrà una definizione equa. La presenza di un avvocato facilita l’interlocuzione con l’ente in questa fase.
6.2 Difesa in giudizio: il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria
Se non si trova un accordo in sede amministrativa, la strada è il ricorso al giudice tributario. Vediamo gli aspetti fondamentali:
Presentazione del ricorso. Il ricorso va presentato (depositato telematicamente) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (quella della provincia dove ha sede il contribuente o l’ufficio a seconda dei casi, in genere domicilio fiscale del contribuente). Nel caso di società di persone, tutti i soci litisconsorzi necessari e la società stessa devono essere ricorrenti o comunque parti. Come spiegato, è opportuno che il ricorso sia unitario (società + soci congiuntamente) per evitare eccezioni di litisconsorzio . Spesso l’avviso è intestato solo alla società: in tal caso la società ricorre e i soci possono intervenire volontariamente o essere chiamati dall’ufficio. Se l’avviso fosse intestato direttamente al socio (ad esempio atto IRPEF conseguente), il socio ricorre e si preoccuperà di far intervenire la società (se esiste ancora) e gli altri soci.
Nel ricorso, redatto preferibilmente da un difensore abilitato (avvocato tributarista o commercialista), si devono indicare i motivi di impugnazione: vizi formali/procedurali (es. notifica invalida, difetto di motivazione, decadenza, incompetenza, ecc.) e vizi di merito (insussistenza del maggior reddito, errori nei calcoli, ecc.). Si possono chiedere anche sospensive e provvedimenti cautelari (v. oltre). Il ricorso va notificato all’Agenzia (controparte) e poi depositato.
Sospensione dell’atto: Poiché l’accertamento diventa esecutivo dopo 60 giorni, se le somme sono elevate, il contribuente può chiedere al giudice una sospensione dell’esecutività dell’avviso (art. 47 D.Lgs. 546/92), cioè evitare che l’Agenzia o il concessionario procedano a misure cautelari o esecutive durante il processo. La sospensione viene concessa se il contribuente prova fumus boni iuris (motivi di ricorso seri, non pretestuosi) e periculum in mora (danno grave e irreparabile dall’esecuzione). Ad esempio, un socio potrebbe subire un pignoramento che compromette l’attività aziendale o personale: questo è periculum. Occorre un’istanza ad hoc e la Commissione decide in tempi brevi (entro 180 gg al massimo, spesso meno). In caso di accoglimento, l’atto è sospeso fino alla sentenza di primo grado. In alternativa, anche l’Agenzia Entrate Riscossione può autonomamente sospendere le azioni se si configura una situazione evidente di errore, ma in genere è necessario l’intervento del giudice.
Processo e litisconsorzio: Nel giudizio, valgono le regole del litisconsorzio necessario: se per caso non tutti i soci sono ricorrenti, l’ufficio o il giudice inviteranno a integrarli. Se ciò non avviene, come detto, la sentenza sarà nulla . Di conseguenza, in contenziosi su società di persone, si vedono spesso ricorsi cumulativi o riuniti. Tutte le parti condividono le stesse difese di merito (es. l’antieconomicità contestata alla società la difenderà la società, ma giova a tutti i soci). Possono esservi eccezioni personali dei singoli soci (ad es., un socio potrebbe eccepire di aver cessato la qualità prima dell’anno accertato, quindi di non dover rispondere; oppure contestare la notifica nei suoi confronti). Tali eccezioni “personali” non coinvolgono gli altri soci (e infatti la Cassazione ha chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci se l’impugnazione verte solo su questioni personali di un socio) , ma nella pratica è raro isolare completamente le questioni.
Svolgimento del giudizio di primo grado: È principalmente scritto, con depositi di memorie e documenti. Si può chiedere audizione, ma di norma il giudice decide sugli atti. Il ricorrente può depositare memorie integrative (una 30 gg prima udienza, replica 15 gg prima). La Corte Tributaria esaminerà i motivi e deciderà se annullare l’atto, confermarlo o annullarlo parzialmente (anche rideterminando le somme). Le decisioni in materia di prova seguono il principio del libero convincimento del giudice: non c’è un vero onus probandi rigido, anche se come visto alcune presunzioni invertono la prova a carico del contribuente. In giudizio, l’Agenzia deve giustificare la pretesa (producendo PVC, documenti bancari, ecc.) e il contribuente deve aver prodotto le sue prove contrarie. È ammesso produrre nuovi documenti anche rispetto alla fase pre-contenziosa (salvo quelli che erano stati espressamente richiesti dall’ufficio e non forniti per tempo senza giustificazione). Non sono ammessi invece testi testimoniali orali (vietata la prova testimoniale nel processo tributario), né giuramenti. Si possono però produrre dichiarazioni scritte di terzi, come detto, che hanno valore indiziario. Il giudice può anche disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in casi complessi di contabilità, sebbene sia poco frequente in tributario.
Sentenza di primo grado: Decide su ogni motivo. Può annullare per vizio formale e allora non entra nel merito, oppure respingere i motivi formali e decidere sul merito (ad esempio riducendo l’accertamento). Le sentenze possono essere “di rito” (inammissibilità, estinzione) o “di merito”. Se l’atto viene annullato, società e soci (ricorrenti) non devono pagare nulla e hanno diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in pendenza (di solito si ottiene sospensione, quindi non pagano durante). Se la sentenza conferma l’atto, il contribuente deve adempiere (ma spesso si propone appello).
Appello (secondo grado): La parte soccombente può appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR). L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado o 6 mesi dal deposito. In appello vigono in parte le stesse regole (es. può chiedersi di nuovo la sospensiva della sentenza se l’Agenzia inizia a riscuotere, mostrando periculum). L’appello può introdurre nuovi motivi solo nei limiti di confutare la sentenza di primo grado: non si possono introdurre domande nuove, ma nuovi documenti sì (fino a 20 gg prima udienza). Anche in appello vale il litisconsorzio: se la sentenza di primo grado ha visto presenti società e soci, in appello vanno trascinati tutti, compresa la controparte Erario. Attenzione: se in primo grado erroneamente non c’erano tutti i litisconsorti e nessuno ha eccepito, la sentenza è nulla e in appello la controparte può sollevare il vizio; a quel punto l’appello di Cassazione successivo potrebbe portare all’annullamento con rinvio a primo grado (con aggravio di tempi enormi). Quindi è essenziale curare il contraddittorio sin dall’inizio.
Ricorso per Cassazione: Dopo l’appello, contro la decisione di secondo grado si può ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione, per le sentenze fino al 2022; ora la motivazione censurabile in Cassazione è solo omessa o illogica radicale). La Cassazione non rivede i fatti (salvo rarissime eccezioni). Ad esempio, se in appello è stato ritenuto che il contribuente non ha fornito prova sufficiente, difficilmente la Cassazione potrà ribaltare, a meno di errore di diritto (come applicazione errata di norme probatorie) . In materia di litisconsorzio, la Cassazione è intervenuta spesso: abbiamo citato SU 2020 e varie ordinanze 2023-2025 che hanno uniformato la prassi . Se la Cassazione accoglie il ricorso, la causa di regola viene rinviata a altra sezione della CTR per nuova valutazione.
Costi e benefici del contenzioso: Fare causa ha dei costi (onorari legali, contributo unificato) ma consente di risparmiare somme molto consistenti se si ha ragione. Nelle strategie difensive, l’avvocato tributarista valuterà con il cliente la probabilità di vittoria e i rischi. Ad esempio, se si ravvisano seri vizi procedurali (es. atto tardivo o vizio di notifica) che porterebbero all’annullamento completo, ricorrere è quasi obbligato. Se invece la questione è di merito e incerta, occorre ponderare gli importi in gioco e il rischio di dover poi pagare con interessi e maggiori sanzioni.
Esecutività durante il processo: Un aspetto da monitorare è che, dopo la sentenza di primo grado favorevole al Fisco, la somma dovuta diviene in parte esigibile (intorno al 50%). Dopo la sentenza d’appello, se conferma la pretesa, l’esecutività sale al 100%. Quindi un ricorso in Cassazione non sospende la riscossione a meno di sospensive ad hoc. Perciò, il socio deve essere pronto che, in caso di perdita in secondo grado, potrebbe dover pagare tutto (salvo poi ottenere rimborso se vincerà in Cassazione, magari anni dopo). Ci sono istituti di tutela anche in questa fase, ad esempio la sospensione della sentenza d’appello da chiedere alla Cassazione (molto rara) oppure la polizza/fideiussione per evitare esecuzioni immediate.
6.3 Fase della riscossione ed esecuzione forzata
Se l’accertamento diviene definitivo (per mancato ricorso o esito sfavorevole del giudizio), si passa alla fase di riscossione coattiva. Per le società di persone, le considerazioni peculiari sono:
- L’Agenzia Entrate Riscossione emetterà una cartella di pagamento a nome della società per le imposte, sanzioni e interessi dovuti. Trascorsi 60 giorni senza pagamento, potrà attivare misure esecutive (pignoramenti) sui beni sociali.
- Dato il regime di responsabilità solidale, verranno ben presto notificate cartelle o avvisi anche ai soci, per l’importo complessivo o la quota (a seconda di come procedono). Spesso si notifica ai soci un avviso di addebito o una intimazione di pagamento relativa al debito della società, mettendo in mora il socio.
- Il socio illimitatamente responsabile, a questo punto, può ricorrere al giudice dell’esecuzione (giudice ordinario, ex art. 2910 e seg. c.c. e art. 2304 c.c.) per far valere il beneficio di escussione. In pratica, può proporre un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che l’Agente della riscossione non ha preventivamente escusso i beni della società . Se la società ha beni, il giudice sospenderà l’esecuzione sul socio fino a escussione del patrimonio sociale. Se però la società è nullatenente o cessata, l’escussione preventiva diventa una formalità inutile e il socio dovrà pagare.
- Il socio può anche impugnare la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario per motivi inerenti il merito dell’accertamento, come detto sopra, se non li ha già fatti valere (Cass. SS.UU. 28709/2020 ha aperto a questa possibilità) . Attenzione: questa impugnazione va fatta entro 60 giorni dalla notifica della cartella; se l’accertamento è definitivo, i motivi opponibili sono solo vizi propri dell’atto o del procedimento (es. nullità per mancata notifica dell’avviso originario).
- In presenza di misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) attivate su beni del socio per debiti sociali, il socio può chiedere la revoke o la riduzione proporzionale, specie se ha pagato in parte.
Infine, se la situazione debitoria è insostenibile, i soci possono valutare strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 e Codice della Crisi): ad esempio, un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione per dilazionare o ridurre il carico fiscale, purché ne ricorrano le condizioni.
7. Riflessi fiscali sui soci: tassazione e responsabilità patrimoniale
In questa parte concludiamo focalizzandoci sulle conseguenze dell’accertamento sui singoli soci di società di persone, sia in termini di imposte dovute sia di responsabilità nel pagamento.
Tassazione IRPEF del reddito di partecipazione. Il reddito d’impresa accertato in capo alla società viene imputato ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili (risultanti dal contratto sociale). Ogni socio, per l’anno accertato, vedrà aumentare il proprio reddito imponibile IRPEF di pari importo. Ad esempio: la società Alfa SNC dichiarava reddito zero, ma viene accertato un reddito in più di €100.000; se i due soci hanno ciascuno il 50%, a ciascuno verrà imputato un reddito aggiuntivo di €50.000 in quell’anno. Conseguentemente, verrà riliquidata la dichiarazione IRPEF personale di ogni socio per quell’anno, calcolando l’imposta (scaglioni IRPEF più addizionali) su quei €50.000 in più. I soci dovranno pagare la differenza d’imposta, più gli interessi dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di imposta, più le sanzioni per dichiarazione infedele relative a tale differenza.
Sanzioni in capo a chi? L’ordinamento prevede che la dichiarazione infedele sia sanzionata dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1, c.2 D.Lgs. 471/97). Nel caso di redditi di partecipazione, c’è una particolarità: formalmente la dichiarazione infedele è quella dei soci (che hanno dichiarato un reddito di partecipazione inferiore al dovuto, basandosi sul bilancio sociale). Tuttavia, poiché il socio generalmente dichiara esattamente ciò che la società gli comunica col prospetto di riparto, l’infedeltà origina a monte dalla società. In pratica l’Agenzia tende a contestare la sanzione ai soci, sulle loro maggiori imposte personali. Alcune interpretazioni vedevano anche una sanzione in capo alla società per infedele indicazione nel modello societario (che è dichiarativo ma non liquida imposta); però la prassi prevalente è sanzionare la posizione del soggetto passivo d’imposta, cioè i soci. Va detto che molto spesso in sede di definizione (adesione, conciliazione) le sanzioni vengono ridotte e globalmente considerate, senza troppo badare a chi formalmente le subisce.
Addizionali e altri tributi dei soci: L’aumento di IRPEF si riflette anche su addizionale regionale e comunale dovute dal socio, sempre per quell’anno, e su eventuali altri contributi collegati al reddito (ad esempio contributi INPS commercianti/artigiani se calcolati su reddito d’impresa: un utile maggiore comporta maggiori contributi dovuti). Anche questi importi vengono inclusi nell’accertamento al socio.
IRAP e IVA in capo alla società: Parallelamente, la società di persone potrebbe dover pagare ulteriori imposte proprie. In particolare, se l’accertamento riguarda un’attività commerciale o professionale, la società (o associazione) deve il recupero dell’IVA evasa sui ricavi non fatturati. L’IVA diventa un debito a carico della società (ma i soci ne rispondono illimitatamente come di ogni debito sociale). Inoltre, la società deve pagare l’IRAP sul maggior reddito d’impresa accertato (aliquota circa 3.9% sul valore aggiunto): anche questo è un tributo proprio della società, ma come ogni debito la cui fonte è precedente allo scioglimento, se la società non paga ne rispondono i soci (nel limite di quanto riscosso in sede di liquidazione, ex art. 2312 c.c., ma per le società di persone ciò spesso coincide con beneficium excussionis in pratica).
Deduzioni e crediti per i soci: Una nota positiva: se a seguito dell’accertamento il socio paga maggior IRPEF per un reddito in più di partecipazione, quell’importo aggiuntivo di reddito potrà considerarsi fiscalmente “sistemato”: non verrà ritassato in futuro. Ad esempio, se i maggiori utili accertati 2020 vengono distribuiti nel 2021 ai soci, i soci non dovranno pagarci di nuovo l’IRPEF (lo hanno già fatto tramite l’accertamento). In teoria, se il socio in anni successivi dovesse recuperare somme dalla società a titolo di utili già tassati, avrebbe un credito (ma di solito gli utili extracontabili vengono assorbiti dalle spese legali e pagamenti in fase di accertamento, quindi questa situazione difficilmente si pone). Inoltre, i soci potrebbero vantare un diritto di rivalersi sulla società (o sugli amministratori che hanno occultato ricavi causando la sanzione) per quanto pagato: in sede di rapporti interni, se un amministratore ha evaso e i soci han dovuto pagare, questi potrebbero chiedergli conto legalmente. Ma questo esula dalla materia tributaria (sono azioni di responsabilità civile eventualmente).
Responsabilità patrimoniale dei soci verso il Fisco: Come ribadito più volte, i soci (illimitatamente responsabili) rispondono con tutto il loro patrimonio personale per i debiti fiscali della società. Questa responsabilità, tuttavia, è sussidiaria nel senso che il Fisco dovrebbe prima aggredire il patrimonio sociale (beneficio di escussione, art. 2304 c.c.). In pratica: se la società è attiva e ha attività, l’Agente di riscossione pignorerà prima il conto corrente sociale, i beni aziendali, ecc., e solo se non bastano passerà ai soci. Se la società invece è inattiva o nulla tenente, i soci diventano il bersaglio primario. La legge permette di attaccare anche direttamente i soci, ma questi possono opporsi se dimostrano che i beni sociali non sono stati escussi adeguatamente .
Un particolare rilievo ha il caso in cui la società si sia estinta (cancellata dal registro). In tal frangente, come già accennato, i soci succedono nei debiti tributari entro il limite di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c. per le società di capitali, applicabile analogicamente alle persone). Ma per le società di persone spesso i soci hanno riscosso nulla o poco, e rimane però la loro responsabilità illimitata solidale finché erano soci all’epoca di quel debito. La diatriba del limite di responsabilità al residuo di liquidazione è stata vivace: la Cassazione in passato l’ha riconosciuto per le società di capitali; per le società di persone, si tende a ritenere che i soci (specie accomandatari e soci di SNC) rispondano comunque illimitatamente, anche oltre il bilancio finale (salvo far valere in sede civile che non hanno avuto somme). In ogni caso il Fisco, favorito dalla norma di cui sopra (società “vivente” ai fini fiscali 5 anni), cercherà di notificare entro i 5 anni atti ai soci per inchiodarli all’intero importo.
Ricapitoliamo le posizioni dei soci:
- Il socio accomandante (nelle s.a.s.) è limitamente responsabile, dunque non rischia il patrimonio personale oltre la quota conferita. Fisco potrà chiedergli la maggiore IRPEF sulla sua quota di reddito, ma non i debiti sociali (IVA, IRAP) oltre a quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione. L’accomandante però è litisconsorte necessario nel processo se il suo reddito viene rettificato.
- Il socio amministratore (socio accomandatario o socio di SNC) ha responsabilità illimitata. Inoltre, se è stato lui a compiere atti che hanno portato all’evasione (es. non ha registrato ricavi), potrebbe subire anche sanzioni amministrative in solido (alcune sanzioni tipo omessa fatturazione possono colpire l’autore materiale) e anche in teoria denunce penali.
- Tutti i soci illimitati rispondono in solido: l’Agenzia può legittimamente decidere di riscuotere l’intero dai soci più capienti, lasciando magari indenne chi ha meno. Poi sarà affare interno tra soci regolare i conti (diritto di regresso).
- Se un socio cede la propria quota o recede prima dell’anno d’imposta oggetto di accertamento, in genere non risponde dei debiti successivi. Ma se era socio durante quell’anno, l’accertamento riguarda redditi di quando lui era socio: li paga (anche se nel frattempo ha ceduto la quota). Diversamente, il nuovo socio subentrante non risponde di imposte riferite a periodi anteriori al suo ingresso.
- Se un socio muore, i suoi eredi ereditano i debiti tributari (nei limiti dell’eredità). Quindi partner di soci defunti devono stare attenti: se uno dei coobbligati muore e gli eredi rinunciano all’eredità, la quota di debito potrebbe ridistribuirsi di fatto sugli altri (anche se formalmente il debito resta sociale, se uno non paga pagano gli altri).
Conclusione sulle conseguenze: Dal punto di vista dei soci, un accertamento fiscale su una società di persone può trasformarsi in un grosso problema personale: debiti tributari potenzialmente elevati, aggressione ai propri beni, impossibilità di limitare l’esposizione. È per questo che, soprattutto nelle piccole imprese familiari, l’arrivo di un avviso di accertamento desta forte preoccupazione: il patrimonio di famiglia è a rischio. L’avvocato difensore deve avere ben presente questa prospettiva e agire per tutelare i soci al massimo: sia evitando esborsi ingiusti (vincendo o riducendo l’accertamento), sia prendendo misure cautelari sul patrimonio (consigliando di predisporre liquidità per accordi o proteggere beni essenziali, ovviamente senza compiere atti di depauperamento sanzionabili come frode al fisco). Il piano di difesa integrato considererà anche eventuali opportunità offerte da normative di definizione agevolata (condoni, pace fiscale) se esistenti nel periodo – ad esempio nel 2023 sono stati offerti condoni su liti pendenti e sconti su sanzioni e interessi, e i soci avrebbero potuto aderirvi per chiudere la vicenda con costi ridotti.
In definitiva, la miglior difesa per i soci è una combinazione di prevenzione (tenere contabilità regolare, non sottovalutare segnali di rischio fiscale), azione tempestiva quando arriva l’atto (coinvolgere subito professionisti e usare tutti gli strumenti a disposizione), e strategia processuale o transattiva per minimizzare danni economici. La conoscenza approfondita sia del diritto tributario sostanziale (norme, presunzioni, sentenze) sia del diritto processuale (termini, litisconsorzio, poteri del giudice) è essenziale per l’avvocato che li assiste.
Di seguito, proponiamo una serie di Domande e Risposte frequenti sull’argomento, che riassumono in forma sintetica i punti salienti e le preoccupazioni più comuni di chi si trova ad affrontare un accertamento fiscale in una società di persone.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa significa “accertamento di maggiori redditi” per una società di persone?
R: Significa che l’Agenzia delle Entrate contesta alla società di aver dichiarato un reddito inferiore a quello effettivo, determinando un reddito imponibile maggiore di quello dichiarato. In altre parole, il Fisco ritiene che la società abbia nascosto ricavi o indebitamente dedotto costi, e quindi ricalcola un reddito d’impresa più alto, su cui vanno pagate le imposte dovute (IRPEF in capo ai soci, IRAP e IVA in capo alla società se applicabili) . Per i soci ciò comporta un aumento del reddito personale da tassare (reddito di partecipazione) e quindi un pagamento aggiuntivo di imposte e sanzioni.
D: Perché nelle società di persone la rettifica del reddito ricade sui soci?
R: Perché le società di persone sono fiscalmente trasparenti: non pagano esse stesse l’IRPEF, ma attribuiscono il reddito (o la perdita) ai soci, che lo dichiarano nelle proprie dichiarazioni . Dunque se emerge un reddito non dichiarato a livello sociale, questo viene automaticamente imputato pro-quota ai soci illimitatamente responsabili . La legge e la Cassazione stabiliscono che l’avviso notificato alla società produce effetti verso i soci senza necessità di un atto separato . In pratica, i soci sono coobbligati solidali: l’accertamento “unitario” aumenta il debito d’imposta e sanzioni a carico di tutti loro .
D: Su quali basi l’Agenzia delle Entrate può presumere che abbiamo nascosto ricavi o sovrastimato costi?
R: Le basi più comuni sono:
– Antieconomicità della gestione: se la società dichiara perdite per più anni o utili irrisori, con spese elevate, il Fisco presume che i conti non tornino e possano esserci ricavi in nero .
– Movimenti bancari non giustificati: versamenti sul conto societario o dei soci che non trovano corrispondenza nei ricavi dichiarati sono considerati ricavi occulti, salvo prova contraria .
– Scostamenti dagli studi di settore/ISA (indicatori di redditività): se l’azienda risulta anomala rispetto ai parametri del settore, questo è un indizio (non più accertamento automatico, ma spunto per controlli).
– Riscontri di verifica: ad es., la Guardia di Finanza trova vendite non fatturate (tramite acquisti di clienti, documenti segreti, ecc.), oppure trova fatture per operazioni inesistenti per gonfiare i costi.
– Confronti incrociati: differenze tra dichiarazione IVA e volumi d’affari dei soci, incongruenze tra magazzino e vendite, segnalazioni di pagamenti digitali non contabilizzati, etc. .
Tutte queste situazioni permettono all’ufficio di utilizzare presunzioni, alcune legali (come quelle sui conti bancari) altre semplici (come l’antieconomicità), per ricostruire un reddito maggiore.
D: Cos’è la “contestazione dell’antieconomicità” e come ci si difende?
R: L’“antieconomicità” è la contestazione che l’azienda abbia tenuto un comportamento economicamente anomalo, ad esempio vendendo sistematicamente sotto costo o accumulando perdite ingiustificate . Il Fisco vede ciò come indizio di evasione (ricavi non dichiarati o costi fittizi). Per difendersi bisogna spiegare e provare le ragioni economiche di quei risultati: es. prezzi bassi per promozione commerciale, perdite dovute a un grosso investimento per espansione, crisi di settore, credito insoluto di un cliente importante che ha trascinato i conti in rosso, ecc. . Occorre fornire documenti (piani, bilanci degli anni successivi, contratti, lettere) che dimostrino che le scelte avevano una logica di mercato (anche se rischiosa) e non servivano a occultare utili. Se la giustificazione risulta credibile e supportata da prove, l’accertamento basato su antieconomicità può cadere; in caso contrario, la legge presume valido l’accertamento e sta al contribuente fornire la prova contraria .
D: L’ufficio ha basato l’accertamento sui movimenti bancari: è legittimo?
R: Sì, la legge (art. 32 DPR 600/73) dà al Fisco ampio potere di controllo dei conti correnti, proprio per scovare ricavi non dichiarati . Inoltre prevede che ogni versamento sul conto non giustificato dal contribuente venga considerato un ricavo imponibile occulto . È una presunzione legale molto forte. Nel caso di imprenditori, vale anche per i prelievi oltre una certa soglia, che si presumono usati per acquisti in nero (quindi per vendite non dichiarate) . Quindi l’ufficio può legittimamente accertare maggiori ricavi solo sulla base dell’analisi del tuo estratto conto, se ha trovato transazioni non spiegate. È legittimo se ti hanno chiesto spiegazioni (contraddittorio) e tu non hai provato che quei movimenti erano non tassabili. Attenzione però: per i professionisti (lavoratori autonomi) la presunzione sui prelievi non si applica (dopo Corte Cost. 2014), mentre rimane per i versamenti . Ad esempio, la Cassazione 29739/2025 ha appena confermato che per un professionista ogni versamento non giustificato va imputato a compensi evasi, mentre non si può presumere nulla dai suoi prelievi dal conto .
D: Come posso difendermi se l’accertamento si basa sui movimenti bancari?
R: Devi fornire la prova contraria analitica per ciascun movimento contestato . In pratica, per ogni versamento che l’ufficio considera ricavo, devi dimostrare concretamente cos’era se non era un ricavo. Ad esempio: “Quel versamento di €5.000 è un finanziamento che mi ha fatto mio padre, ecco il contratto di prestito e il bonifico partito dal suo conto” – “Quell’altro versamento da €3.000 non è un incasso di vendita, ma il trasferimento di fondi dal mio conto personale al conto aziendale, ecco l’estratto conto personale che mostra l’addebito lo stesso giorno” – “Quest’altro accredito di €7.000 è il rimborso di un finanziamento che io avevo fatto a un conoscente, ecco la scrittura privata e il suo assegno”. Solo giustificazioni documentate e specifiche possono vincere la presunzione . Se semplicemente dichiari “erano regali di parenti” o “erano risparmi in contanti che versavo poco a poco”, difficilmente il Fisco o il giudice accetteranno senza prove oggettive. È un lavoro minuzioso: va ricostruita la storia di ogni movimento di denaro. Se per alcune somme non hai proprio giustificazioni, quelle resteranno trattate come ricavi tassati. Spesso conviene farsi aiutare da un professionista per esaminare gli estratti conto e trovare ogni possibile pezzo di prova (es. causali bancarie, assegni emessi, collegamenti tra conti diversi) per spiegare i movimenti.
D: I versamenti sul conto erano prestiti di terzi in contanti: come faccio a provarlo?
R: È difficile, perché i contanti lasciano poche tracce. Idealmente avresti dovuto formalizzare il prestito con una scrittura privata registrata o almeno farti fare un bonifico/assegno (in modo da avere la provenienza tracciata). Se hai solo versato cash sul conto dicendo che provenivano da Tizio, puoi provare a presentare una dichiarazione scritta di Tizio in cui conferma di averti prestato tot soldi il tal giorno, magari allegando il prelievo dal suo conto se c’è. Questa è una prova indiziaria: il giudice la valuterà, ma non ha lo stesso peso di un documento oggettivo. A volte, se la somma è compatibile col patrimonio del terzo e c’è coerenza nelle date, i giudici accettano anche queste prove “secondarie”. Tieni presente che se le somme sono ingenti, prestiti tra privati in contanti oltre €3.000 violano la normativa antiriciclaggio, e questo complica la posizione (non è un reato grave, ma è un’irregolarità amministrativa). In sintesi, per i versamenti derivanti da contanti: produci ogni elemento disponibile (lettera firmata dal prestatore, eventuali testimoni, movimenti sul suo conto se prelevò prima, e spiegazioni del perché fu fatto in contanti). Sappi però che il Fisco tende a non considerare sufficiente una semplice dichiarazione di terzi se non supportata da altro.
D: La società è in perdita cronica ma ho davvero avuto difficoltà economiche: come convincere il Fisco?
R: Dovrai documentare le difficoltà. Ad esempio: mostrare che il settore di mercato in quegli anni era in crisi (report, dati di categoria che mostrano cali generalizzati); produrre bilanci dei concorrenti (se noti) per confrontare i margini; evidenziare se la tua società ha perso un cliente importante o ha subito un evento dannoso (furto, incendio, insolvenza cliente) e portare le relative prove (denuncia, sentenza fallimento del cliente, ecc.). Importante anche far vedere le azioni che hai intrapreso: ad esempio, hai investito in pubblicità o innovazione sperando di recuperare utili in futuro – produci i contratti pubblicitari, spiega la strategia. Se negli anni successivi le cose sono migliorate, mostra i bilanci degli anni dopo l’accertamento: se i profitti sono risaliti, puoi dire “vedete, le perdite erano dovute a investimenti che poi hanno dato frutto”. Se invece le cose sono peggiorate (fino magari a cessare l’attività), allora l’argomento è: “non c’erano ricavi nascosti, infatti l’azienda è collassata davvero”; in tal caso potresti portare ad esempio documenti del liquidatore o la chiusura partita IVA che attestano che non c’erano asset nascosti. In breve, devi raccontare una storia credibile, supportata da pezze d’appoggio. La Cassazione ha detto che la valutazione se crederti o meno spetta al giudice di merito . Quindi più elementi metti in mano al giudice per fargli capire il perché delle perdite, meglio è. Se avevi altri redditi (es. il socio aveva altro lavoro) puoi anche dire: “accettavo perdite nella società perché avevo altre entrate e speravo in una ripresa, non avevo bisogno di evadere per vivere”.
D: Quali sono i termini che il Fisco ha per notificare un avviso di accertamento?
R: Dipende dall’anno d’imposta: attualmente (per anni dal 2016 in poi) l’accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione . Esempio: dichiarazione dei redditi 2020 presentata nel 2021 → accertabile fino al 31/12/2026. Se la dichiarazione non era stata presentata, il termine diventa il 31 dicembre del settimo anno . Per gli anni fino al 2015 valevano 4 anni (dichiarazione presentata) o 5 (omessa), ma con possibili raddoppi in caso di reato tributario. Quindi per un fatto del 2015 potevano arrivare avvisi anche fino al 2021 in caso di reati. Comunque nel tuo avviso di solito è indicata la norma sui termini. Se il Fisco spedisce l’avviso troppo tardi (oltre questi termini), l’atto è nullo per decadenza e va fatto valere in ricorso. Da notare: se c’è stata consegna di PVC, c’è un termine di attesa di 60 giorni prima di emettere l’avviso (salvo urgenza), che se violato può invalidare l’atto per violazione dello Statuto del contribuente . Inoltre, se l’accertamento riguarda un tributo “comunitario” (IVA), va inviato l’invito al contraddittorio prima, altrimenti è nullo (principio affermato dalla giurisprudenza recente) .
D: Ho ricevuto l’avviso: meglio provare un accordo o fare ricorso?
R: Dipende dalla situazione:
– Se l’avviso contiene errori palesi o pretese chiaramente infondate e hai le prove per dimostrarlo, conviene fare ricorso (potenzialmente vincente) piuttosto che accordarsi e pagare qualcosa che non devi.
– Se invece riconosci che qualcosa non torna (magari c’è evasione parziale) o la questione è opinabile e rischiosa, allora tentare un accordo in accertamento con adesione può essere saggio: in adesione puoi ottenere sanzioni ridotte a 1/3 e magari l’ufficio, pur di chiudere, accetta di togliere qualche voce contestata o ridurre i ricavi presunti.
– Valuta anche gli importi: se le imposte contestate sono modeste e il costo di un lungo contenzioso (anche psicologico oltre che economico) non vale il beneficio, un’adesione può farti risparmiare tempo e sanzioni. Viceversa, se sono somme importanti e ritieni l’atto errato, andare in giudizio può farti risparmiare molto (o tutto).
Ricorda che puoi presentare istanza di adesione entro 60 giorni: questo sospende i termini di ricorso e ti permette di sederti a un tavolo con l’ufficio. Non sei obbligato ad accettare l’accordo se non ti soddisfa. Se la trattativa fallisce, i 60 giorni ripartono e puoi sempre ricorrere. Quindi spesso provare l’adesione non nuoce: prendi tempo e senti cosa propone l’ufficio. In parallelo prepara il ricorso nel caso.
Infine, considera eventuali sanatorie o definizioni agevolate in corso: ad esempio, se fosse possibile definire la controversia con un pagamento ridotto (leggi di bilancio a volte offrono “conciliative” o “rottamazioni” delle liti), potrebbe convenire ricorrere per poi aderire alla sanatoria. Queste valutazioni strategiche è bene farle con un tributarista, mettendo sui piatti della bilancia rischi, costi e benefici.
D: Che succede se la società di persone chiude o è già cessata?
R: Se la società si scioglie e viene cancellata dal Registro Imprese, i debiti tributari non pagati si trasferiscono ai soci. Legalmente, gli ex soci di società di persone restano illimitatamente responsabili per i debiti sociali anche dopo la chiusura, senza limiti (a differenza delle società di capitali dove gli ex soci rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in liquidazione). Inoltre, oggi la legge prevede che la società estinta rimanga “in vita” ai fini fiscali per 5 anni , così il Fisco può notificare avvisi ai soggetti cessati entro tale periodo. Se l’avviso è stato notificato solo alla società quando era già estinta, quell’avviso è nullo . Ma l’ufficio in questi casi di solito notifica direttamente agli ex soci. In pratica, la cessazione della società non evita l’accertamento: semplicemente, l’accertamento verrà fatto arrivare ai soci in via personalizzata. Ad esempio, se nel 2025 si accerta un reddito non dichiarato nel 2019 di una SNC cessata nel 2023, l’Agenzia manderà gli avvisi ai singoli ex soci (indicando che è reddito di partecipazione). Gli ex soci potranno difendersi come avrebbe fatto la società (spesso unendosi in un ricorso congiunto). Se c’è un processo pendente e la società si estingue in corso di causa, la legge prevede l’interruzione del processo e la prosecuzione da parte o contro i soci entro 6 mesi. In sintesi: la chiusura non ferma il Fisco. I soci dovranno farsi carico degli esiti dell’accertamento. L’unico vantaggio può essere in ottica di riscossione: se la società aveva qualche attivo residuo, prima di chiedere ai soci il pagamento, il Fisco dovrebbe aver escusso quello (beneficio di escussione). Ma spesso quando si chiude, non c’è rimasto niente in società, quindi i soci pagano e basta.
D: I soci devono partecipare tutti al ricorso? Anche gli accomandanti?
R: Sì, tutti i soci interessati dall’accertamento vanno coinvolti nel processo come parti, salvo forse il caso in cui un socio abbia questioni del tutto personali scollegate (cosa rara). La Cassazione ha stabilito il principio del litisconsorzio necessario: società e soci illimitatamente responsabili devono stare in giudizio insieme quando si discute del reddito sociale . Questo include anche i soci accomandanti (che pur non sono responsabili illimitatamente, ma subiscono l’imputazione del reddito) . Quindi sì, vanno coinvolti pure loro. Se per esempio solo uno dei soci facesse ricorso da solo, senza chiamare gli altri, il giudizio sarebbe nullo. In pratica, di solito il ricorso viene presentato dalla società (se esiste ancora) e da tutti i soci cofirmatari, con un unico atto. Se per qualche ragione uno non lo firma, conviene farlo intervenire volontariamente dopo o chiedere al giudice di integrarlo. Nel dubbio, fai ricorrere tutti: non costa molto di più e metti al sicuro la procedura. Nota: se un socio era estraneo all’anno d’imposta (es. non era ancora socio, o è entrato dopo), allora non va incluso perché l’accertamento non riguarda lui. Ma se era socio, anche accomandante, e quell’anno ha dichiarato un reddito di partecipazione, è parte necessaria.
D: Se la società perde il ricorso, possono subito prendere soldi dal conto dei soci?
R: Possono avviare la riscossione coattiva. Il meccanismo è: dopo la sentenza (di primo grado se non sospesa o di appello) favorevole al Fisco, l’Agenzia emette il ruolo e affida la riscossione all’Agente (Agenzia Entrate Riscossione). Questo notifica una cartella di pagamento o un avviso di intimazione. Se il socio non paga entro 60 giorni, possono partire con atti esecutivi: pignoramento del conto corrente, stipendio, immobili, ecc., esattamente come per un qualsiasi debitore. Essendo debito verso lo Stato, non c’è bisogno di decreto del giudice, la cartella è già titolo esecutivo. Il socio però può chiedere la rateizzazione della cartella (fino a 72 rate normalmente) se è in difficoltà. Oppure, come dicevamo, può fare opposizione al giudice civile per eccepire che non hanno prima escusso la società (se la società ha beni su cui soddisfarsi) . Normalmente, comunque, se la società è attiva, l’Agenzia prova prima a colpire il conto aziendale o i beni aziendali (anche perché è più semplice pignorare un unico conto societario con dentro magari tutti gli incassi dell’attività). Se però quelli non bastano o la società li ha svuotati, passano ai soci. Nel caso di più soci, spesso l’Agente notifica cartella a tutti e tenta verso chi è più capiente: ad esempio se un socio ha uno stipendio e l’altro nulla, punteranno al primo. I soci fra loro hanno diritto di regresso, ma intanto chi viene colpito paga per tutti. In sintesi: sì, se la causa è persa definitivamente, i soci diventano debitori come se fosse un loro debito personale verso il Fisco e subiscono le stesse azioni esecutive (fino al fallimento personale eventualmente, anche se tecnicamente il fallimento riguarda l’imprenditore in quanto tale, ma per debiti erariali cospicui si può arrivare a pignorare beni).
D: Quali sanzioni si applicano sui maggiori redditi accertati?
R: La sanzione principale è per “dichiarazione infedele”, pari al 90% della maggiore imposta dovuta . Ad esempio, se a un socio chiedono 10.000 € di IRPEF in più, la sanzione base sarà 9.000 €. Se però l’imposta evasa supera €50.000 e il reddito omesso è oltre il 10% di quello dichiarato (o oltre €2 milioni), potrebbe configurarsi reato di dichiarazione infedele, ma come sanzione amministrativa rimane il 90%. La sanzione può aumentare fino a 180% in presenza di aggravanti (es. fatti connotati da frode) o ridursi fino a 1/3 in presenza di attenuanti (es. chiusura con adesione, circostanze eccezionali). Oltre a questa, ci sono sanzioni fisse se l’atto era un omesso versamento IVA (ma qui si parla di accertamento, quindi più di imposte evase). In pratica, se non ci sono state frodi gravi, la sanzione sarà il 90%. Riduzioni: se definisci con adesione, paghi 1/3 della sanzione (es. 30% invece di 90%) ; se fai acquiescenza (paghi senza ricorso entro 60 gg) idem 1/3. Se arrivi in giudizio e perdi, paghi intera sanzione (salvo che il giudice possa ridurla se ti ha dato parzialmente ragione). Va menzionato che se riconosci l’addebito e paghi subito anche in ritardo, la legge prevede ulteriori riduzioni: ad esempio il ravvedimento operoso per dichiarazione infedele è 1/8 della sanzione se fai tutto prima di essere contestato; ma se già sei a livello di accertamento, il ravvedimento non si applica. Comunque, in caso di vittoria parziale in giudizio, le sanzioni sulle parti annullate decadono. E in caso di definizione agevolata delle liti (quando disponibile per legge), spesso fanno pagare solo il tributo senza sanzioni o con sanzione minima. In ultimo, se emergesse che l’evasione è frutto di un errore scusabile o interpretazione incerta di norme, si può chiedere al giudice di non applicare sanzioni (cause di non punibilità), ma sono casi rari.
D: C’è rischio penale per i soci in caso di evasione accertata?
R: Potenzialmente sì, se sono superate le soglie previste dal D.Lgs. 74/2000. Le soglie oggi (dopo riforme) sono, ad esempio, per il reato di Dichiarazione infedele: imposta evasa > €100.000 e redditi non dichiarati > 10% del totale dichiarato o comunque > €2 milioni. Per Omessa dichiarazione: imposta evasa > €50.000. Per Frode fiscale: comportamenti più articolati (false fatture ecc.). Nel contesto di società di persone, se l’evasione è cospicua, il legale rappresentante (di solito un socio amministratore) può essere denunciato per dichiarazione infedele o frode. Ad esempio, se la società ha occultato 1 milione di ricavi con 300k di IVA evasa, siamo in reato di omessa dichiarazione IVA e forse frode. Se parliamo di redditi, se a ogni socio hanno accertato 200k € non dichiarati con 80k € di IRPEF evasa a testa, questo rientra nel penale (sopra 100k totale imposte). Chi è responsabile? In genere l’amministratore o chi firma la dichiarazione. Il socio semplice accomandante di solito no, perché non gestiva (a meno concorso). La società di persone non ha personalità giuridica, quindi la responsabilità penale è personale degli amministratori. Diciamo: se la contestazione è grande, l’ufficio trasmette gli atti in Procura. Se invece è di importo modesto, no. In ogni caso, il processo tributario e quello penale sono indipendenti: potresti vincere in commissione (per motivi anche formali) ma se c’è reato la Procura potrebbe comunque proseguire (anche se in pratica se vinci in commissione spesso cade il presupposto fattuale del penale). Viceversa, potresti pagare tutto e definire col Fisco ma avere comunque un procedimento penale se le soglie erano superate (qui andrebbe valutata la possibilità di applicare la causa di non punibilità per integrale pagamento prevista da D.Lgs. 74/2000 per alcuni reati tributari, se paghi prima della dichiarazione di apertura dibattimento). Questo aspetto penale va affrontato con un avvocato penalista esperto di reati tributari, parallelamente al contenzioso tributario.
D: In tutto questo, a cosa serve farsi assistere da un avvocato tributarista?
R: Serve a tutelare al meglio i tuoi diritti e a navigare un terreno molto tecnico. Un avvocato tributarista potrà:
– Analizzare l’accertamento e capire subito se presenta vizi di forma o errori di diritto su cui puntare per l’annullamento .
– Consigliarti se tentare un accordo o combattere, stimando le chance.
– Redigere memorie difensive efficaci, con i riferimenti normativi e giurisprudenziali opportuni (il che può convincere l’Ufficio a mollare alcune pretese già in adesione).
– Garantire il rispetto di tutti i termini processuali (ricorso in 60 gg, controdeduzioni, appelli, ecc.) e sollevare in tempo le eccezioni utili (come il litisconsorzio necessario – un profano potrebbe non sapere che deve includere tutti i soci e rischierebbe nullità).
– Rappresentarti in Commissione tributaria, facendo valere al meglio le prove e le argomentazioni.
– Eventualmente, assisterti anche nella fase di riscossione (es. chiedendo sospensive, o negoziando piani di pagamento) e se serve nelle opposizioni in sede civile.
– Tenerti informato su eventuali normative agevolative (condoni, definizioni) che potresti cogliere per ridurre il danno.
In sostanza, il tributarista è sia uno specialista del diritto (sa quali leggi e sentenze invocare a tuo favore) sia uno stratega che guarda al quadro completo (anche penale, finanziario) per consigliarti le mosse giuste. Dato che in gioco spesso ci sono importi elevati e la serenità economica della tua famiglia, vale la pena avere un esperto al fianco.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- DPR 600/1973, artt. 39 e 40 – Poteri di accertamento sulle imposte sui redditi e rettifica delle dichiarazioni .
- DPR 633/1972, artt. 54 e 55 – Accertamento IVA (analitico e induttivo) basato su presunzioni semplici .
- DPR 600/1973, art. 32, c.1, n.2 – Potere di indagine finanziaria e presunzioni legali su versamenti e prelevamenti non giustificati .
- L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12, c.7 – Termine dilatorio 60 giorni dopo PVC prima di emettere avviso ; art. 7 – Obbligo di motivazione degli atti tributari .
- D.Lgs. 546/1992, art. 14 – Litisconsorzio necessario nel processo tributario (applicato in giurisprudenza alle società di persone) ; art. 19 – Atti impugnabili (avvisi di accertamento, cartelle) e termini .
- Codice Civile, artt. 2291 e 2313 – Responsabilità illimitata dei soci di SNC e accomandatari di SAS ; art. 2304 – Beneficio di escussione per i soci illimitatamente responsabili ; art. 2495 e art. 2312 – Effetti della cancellazione della società (successione debiti ai soci) .
- D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione e acquiescenza: riduzione sanzioni a 1/3 .
- D.Lgs. 471/1997, art. 1 – Sanzione per dichiarazione infedele (90% imposta evasa, min 5% se lieve) .
- D.Lgs. 74/2000 – Reati tributari: in particolare art. 4 (dichiarazione infedele: soglia €100k imposte, 10% occultato) e art. 5 (omessa dichiarazione: soglia €50k).
Giurisprudenza – Cassazione Civile:
- Cass. Sez. Unite 16/12/2020 n. 28709: Litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nelle liti da accertamento; il socio può impugnare la cartella e far valere vizi dell’accertamento non notificato a lui .
- Cass. Sez. V 27/08/2025 n. 23938 (ord.): Conferma che solo nelle società di persone vi è litisconsorzio necessario certo, stante l’unitarietà dell’accertamento (per società di capitali solo se in trasparenza) .
- Cass. Sez. V 10/09/2025 n. 24940 (ord.): Litisconsorzio non rispettato in appello (cause di soci non riunite) comporta nullità della sentenza .
- Cass. Sez. V 27/08/2025 n. 23939 (ord.): Avviso a società estinta è inesistente; nullità si estende agli atti ai soci basati su quello .
- Cass. Sez. V 27/08/2025 n. 24023 (ord.): Società estinta – notifica al socio unico entro 5 anni dalla cancellazione valida in base all’art. 28 c.4 D.Lgs. 175/2014 .
- Cass. Sez. V 20/11/2023 n. 32120 (ord.): In tema simile di estinzione società, estensione della legittimazione agli ex soci (conferma orientamenti).
- Cass. Sez. V 25/01/2021 n. 1452 (ord.): Manca litisconsorzio → nullità processo (riguardo società di persone).
- Cass. Sez. V 23/01/2020 n. 1504: Avviso di rettifica IVA a società di persone deve essere notificato anche ai soci (obbligo derivante da trasparenza).
- Cass. Sez. V 08/08/2023 n. 23497 (ord.): Ulteriori conferme su litisconsorzio e competenza.
- Cass. Sez. V 25/09/2025 n. 26182 (ord.): Antieconomicità: gestione cronicamente in perdita costituisce indizio grave e preciso, legittima accertamento analitico-induttivo .
- Cass. Sez. V 31/07/2024 n. 21531 (ord.): In accertamento tributario, una volta contestata l’antieconomicità dall’erario, incombe sul contribuente l’onere di fornire spiegazioni, altrimenti legittimo accertamento induttivo .
- Cass. Sez. V 14/04/2025 n. 9681 (ord.): Accertamenti bancari: spetta al contribuente provare analiticamente l’estraneità di ogni movimento a fatti imponibili; il giudice deve valutare rigorosamente l’efficacia di tali prove e darne conto .
- Cass. Sez. V 14/02/2025 n. 3782 (ord.): In tema di accertamenti bancari: ribadito onere di prova analitica a carico contribuente e obbligo del giudice di esaminarla . Inoltre affermato che, per prelievi non giustificati di imprenditore, il contribuente può eccepire i costi relativi da detrarre (richiamo a Corte Cost. 10/2023) .
- Cass. Sez. V 11/11/2025 n. 29739 (ord.): Versamenti su conto di professionista: confermato che la presunzione legale ex art. 32 vale per i versamenti dei lavoratori autonomi anche dopo Corte Cost. 228/2014 (che escludeva solo i prelievi) . La Cassazione accoglie ricorso Entrate e sancisce che i giudici di merito avevano errato a ritenere inapplicabile la presunzione ai versamenti dei professionisti .
- Cass. Sez. Unite 18/05/2025 n. 21261: Contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio in ambito IVA: l’assenza comporta nullità dell’accertamento (allineamento a principi UE) .
- Cass. Sez. V 13/02/2015 n. 19602: Valutazione dell’antieconomicità – il giudice deve considerare anche elementi che giustificano le perdite (es. fallimento sopravvenuto) e se li ignora la Cassazione può cassare per vizio motivazione .
- Corte Costituzionale n. 228/2014: Ha dichiarato illegittimo art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui presupponeva ricavi da prelievi bancari non giustificati per i lavoratori autonomi (professionisti) . Dopo questa sentenza, la presunzione sui prelievi è limitata alle imprese.
- Corte Costituzionale n. 10/2023: (Citata in Cass. 3782/2025) – Ha affermato la necessità di interpretare l’art. 32 in modo da consentire anche in accertamento induttivo ai contribuenti in contabilità semplificata di far valere costi correlati ai ricavi presunti da prelevamenti, per parità di trattamento .
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Nel 2026 le società di persone (SNC, SAS) sono tra le più esposte agli accertamenti per maggiori redditi, perché:
– il reddito accertato si ribalta automaticamente sui soci,
– le contestazioni colpiscono sia la società che le persone fisiche,
– l’Agenzia delle Entrate utilizza spesso presunzioni e ricostruzioni induttive,
– il rischio economico e patrimoniale diventa immediatamente personale.
La domanda decisiva è questa:
come difendersi efficacemente da un accertamento di maggiori redditi in una società di persone?
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 questi accertamenti sono difendibili,
👉 non tutte le ricostruzioni del Fisco sono corrette,
👉 la strategia difensiva iniziale è decisiva per società e soci.
Questa guida ti spiega:
– come funziona l’accertamento nelle società di persone,
– perché il Fisco contesta maggiori redditi,
– quali difese funzionano davvero,
– il ruolo centrale dell’avvocato tributarista.
Come Funziona l’Accertamento nelle Società di Persone
Nelle società di persone:
– il reddito è trasparente,
– viene determinato in capo alla società,
– ma tassato direttamente sui soci, in proporzione alle quote.
👉 Questo significa che:
– un accertamento alla società genera accertamenti automatici ai soci,
– il contenzioso è unitario ma con effetti plurimi,
– difendere solo la società non basta.
Perché il Fisco Accerta Maggiori Redditi
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta maggiori redditi soprattutto per:
– ricostruzioni induttive dei ricavi,
– presunti utili extracontabili,
– costi ritenuti indeducibili,
– incongruenze tra contabilità e flussi finanziari,
– accertamenti bancari,
– studi di settore / ISA non coerenti.
👉 Spesso si tratta di presunzioni, non di prove dirette.
Il Rischio Principale: La Responsabilità dei Soci
L’aspetto più critico è che:
– il maggior reddito viene imputato ai soci persone fisiche,
– i soci rispondono con il proprio patrimonio,
– possono scattare cartelle, pignoramenti e sanzioni personali,
– anche soci di minoranza possono essere colpiti.
👉 La difesa deve tutelare contemporaneamente società e soci.
Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026
🔹 1. Contestare le Presunzioni del Fisco
Molti accertamenti si basano su:
– presunzioni semplici,
– ricostruzioni astratte,
– medie di settore non aderenti alla realtà.
👉 Le presunzioni possono e devono essere superate
👉 con prova contraria e analisi concreta dell’attività.
🔹 2. Difendere i Costi e la Contabilità
Spesso il maggior reddito nasce da:
– disconoscimento dei costi,
– contestazione dell’inerenza,
– errori formali usati come base sostanziale.
👉 La contabilità regolare è un punto di forza, non un punto debole.
🔹 3. Accertamenti Bancari: Analisi Movimento per Movimento
Quando l’accertamento deriva da conti correnti:
– ogni versamento va giustificato,
– ogni prelevamento va spiegato,
– la non imponibilità può essere dimostrata.
👉 L’automatismo “versamento = ricavo” è contestabile.
🔹 4. Coordinare la Difesa di Società e Soci
È essenziale:
– impostare una difesa unitaria,
– evitare strategie contrastanti,
– bloccare effetti riflessi sugli avvisi ai soci.
👉 Una difesa frammentata moltiplica i rischi.
Gli Strumenti di Difesa nel 2026
🔹 Risposta a PVC e Inviti
È il primo momento decisivo.
Serve per:
– chiarire i fatti,
– fornire prova contraria,
– evitare l’accertamento definitivo.
👉 Una risposta sbagliata compromette tutto.
🔹 Accertamento con Adesione
Utile quando:
– parte delle contestazioni è difficilmente superabile,
– conviene ridurre sanzioni e importi,
– serve una soluzione controllata.
👉 Va scelto strategicamente, non per paura.
🔹 Ricorso Tributario
Necessario quando:
– l’accertamento è fondato su presunzioni deboli,
– il Fisco ignora la realtà economica,
– il maggior reddito è solo “teorico”.
👉 Molti accertamenti alle società di persone vengono annullati.
Il Punto Chiave: Il Maggior Reddito Non È Automatico
Un principio fondamentale è questo:
👉 un maggior reddito accertato non è una verità assoluta.
Questo significa che:
– va dimostrato,
– va motivato,
– va collegato a fatti concreti.
👉 Dove manca la prova, la difesa è possibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molte società di persone sbagliano perché:
– sottovalutano l’effetto sui soci,
– rispondono senza strategia unitaria,
– accettano presunzioni non dimostrate,
– pagano per timore di aggravamenti.
👉 Così il danno si moltiplica.
Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista
La difesa sugli accertamenti di maggiori redditi è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– analizza atti e presupposti,
– smonta le ricostruzioni del Fisco,
– coordina la difesa di società e soci,
– tutela il patrimonio personale.
👉 Qui la differenza la fa il diritto, non solo la contabilità.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ridurre o annullare il maggior reddito,
– bloccare gli effetti sugli avvisi ai soci,
– evitare sanzioni personali,
– chiudere il contenzioso nel modo più favorevole.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa delle società di persone richiede competenze avanzate.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in accertamenti su società di persone
– Difensore di società e soci in verifiche complesse
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, un accertamento di maggiori redditi in una società di persone:
👉 non va subito,
👉 può essere difeso,
👉 richiede una strategia unitaria e competente.
La regola è chiara:
👉 analizzare l’accertamento,
👉 difendere società e soci insieme,
👉 agire subito con un avvocato esperto.
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Nel 2026, difendersi correttamente da un accertamento di maggiori redditi può salvare non solo la società, ma anche il patrimonio personale dei soci.