Introduzione
Il pignoramento dello stipendio è uno strumento efficace di recupero crediti: invece di inseguire beni mobili o immobili del debitore, il creditore attacca direttamente il reddito da lavoro del debitore, ottenendo dal datore di lavoro una trattenuta automatica in busta paga . Per il creditore ciò comporta tempi più rapidi e maggiori probabilità di successo (soprattutto se il debitore ha un impiego stabile), mentre per il debitore significa vedersi sottrarre forzosamente una quota dello stipendio ogni mese. La legge italiana, tuttavia, tutela il debitore imponendo limiti ben precisi: non tutta la retribuzione è pignorabile, ma solo una percentuale, così da garantire il cosiddetto minimo vitale necessario a vivere dignitosamente . Come vedremo, la regola generale prevede un massimo di 1/5 dello stipendio netto pignorabile per la generalità dei debiti, con eccezioni (in alcuni casi limiti ancora più bassi, ad esempio per debiti fiscali di importo modesto , o più alti per crediti alimentari autorizzati dal giudice).
Negli ultimi anni il quadro normativo è cambiato: il legislatore ha introdotto importanti riforme per semplificare le esecuzioni civili e rafforzare le tutele del debitore. Ad esempio, dal 2022 è aumentata la soglia di impignorabilità delle pensioni (innalzando il cosiddetto “minimo vitale” per i pensionati) ; nel 2024 è entrato in vigore un nuovo Codice della Riscossione (D.Lgs. 110/2024) che ha esteso i termini per impugnare le cartelle esattoriali e previsto la cancellazione automatica di alcuni debiti non riscossi dopo 5 anni . Inoltre, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto verifiche automatiche per cui, da gennaio 2026, le Pubbliche Amministrazioni sospenderanno il pagamento di stipendi elevati a debitori fiscali morosi, per convogliare quelle somme al Fisco . Queste e altre novità saranno illustrate dettagliatamente nella guida.
Perché questa guida è utile?
- Visione completa: Fornisce un’analisi avanzata di tutte le norme rilevanti (codice di procedura civile, leggi speciali, decreti recenti) e della giurisprudenza più autorevole (sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale) in materia di pignoramento di stipendi e redditi da lavoro.
- Limiti e diritti del debitore: Spiega quali sono i limiti quantitativi imposti dalla legge (percentuali massime pignorabili, soglie di esenzione, trattamento di casi particolari come stipendi bassi, pensioni, disoccupazione, TFR, ecc.) . Illustra come il debitore può far valere il diritto al minimo vitale e quali redditi sono totalmente impignorabili.
- Aggiornamenti 2024-2025: Illustra le riforme più recenti, ad esempio la Riforma Cartabia del processo civile (che ha velocizzato la procedura esecutiva), il correttivo 2024, la riforma del sistema di riscossione esattoriale e le novità in materia di semplificazioni nelle esecuzioni civili.
- Strategie difensive: Dal punto di vista del debitore esecutato, la guida suggerisce tutte le possibili strategie di difesa per proteggere i propri redditi: come fare opposizione al pignoramento (sia per contestare il diritto del creditore sia per vizi formali), come richiedere la riduzione o sospensione delle trattenute, come sfruttare piani di rateizzazione o procedure di sovraindebitamento per bloccare le azioni esecutive .
- Esempi pratici e FAQ: Vengono presentate simulazioni numeriche (es. calcolo del quinto pignorabile in vari scenari, cumulabilità di pignoramenti diversi, effetti di una cessione del quinto in corso, ecc.) e una sezione di Domande e Risposte che chiarisce i dubbi più comuni (ad es. “possono pignorarmi la tredicesima?”, “cosa accade se perdo il lavoro?”, “lo stipendio part-time può essere pignorato?”, “come opporsi se il pignoramento è illegittimo?”). Troverete anche fac-simile di atti utili (come un modello di atto di opposizione).
- Fonti autorevoli: Ogni sezione contiene riferimenti a fonti normative o giurisprudenziali e alle fonti istituzionali più autorevoli (leggi, circolari, sentenze, articoli di dottrina) da cui sono tratte le informazioni, raccolte nella sezione Fonti e Riferimenti in fondo.
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio il contesto normativo, per poi affrontare le regole pratiche del pignoramento dello stipendio e infine le tecniche di difesa a disposizione del debitore.
Contesto Normativo e Aggiornamenti Recenti
In Italia, la materia del pignoramento di stipendi e altri crediti da lavoro è disciplinata da un insieme di norme civili e tributarie, integrate dall’interpretazione dei giudici. Di seguito riepiloghiamo le principali fonti normative e le ultime novità legislative rilevanti al 2026:
- Articolo 543 c.p.c. (Codice di Procedura Civile): disciplina il pignoramento presso terzi, ovvero la procedura con cui un creditore può pignorare crediti che il debitore vanta verso terzi (come lo stipendio dovuto dal datore di lavoro) . Esso regola le formalità dell’atto di pignoramento (contenuto, notifica al terzo e al debitore, citazione all’udienza, ecc.) e – dopo le modifiche introdotte nel 2022 – richiede tempi più rapidi: ad esempio, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro 30 giorni e notificare a debitore e terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo , pena l’inefficacia del pignoramento. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal giugno 2023) ha quindi accelerato la tempistica dell’esecuzione presso terzi, introducendo un termine di 45 giorni oltre il quale il pignoramento perde efficacia se non è proseguito (prima il termine era 90 giorni) . Il Decreto Correttivo 2024 (D.Lgs. 164/2024, in vigore dal 26/11/2024) ha ulteriormente ottimizzato queste regole, confermando la necessità di rapide attività istruttorie da parte del creditore e del giudice dell’esecuzione (ad esempio anticipando la fissazione dell’udienza di comparizione entro 15 giorni dalla richiesta) . In sintesi, oggi un pignoramento dello stipendio “ordinario” (non esattoriale) deve procedere velocemente: entro 15 giorni l’udienza viene fissata, entro 30 giorni va iscritta la causa, e entro 45 giorni va richiesta l’assegnazione, pena decadenza .
- Articolo 545 c.p.c.: è la norma cardine che stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità da lavoro. In base ai commi terzo e quarto di tale articolo, i crediti da lavoro dipendente non possono essere pignorati oltre una certa quota: in generale “nel limite di un quinto” del loro importo . Lo stesso articolo prevede importanti eccezioni a questa regola generale:
- Per i crediti di natura alimentare (es. assegni di mantenimento dovuti per legge a coniuge o figli) il pignoramento è consentito in misura superiore all’ordinario quinto, entro i limiti autorizzati dal Presidente del Tribunale; come vedremo, in pratica i giudici ammettono in questi casi pignoramenti fino a 1/3 dello stipendio o anche cumuli fino alla metà .
- Per i crediti tributari (imposte, tasse dovute allo Stato, provincie o comuni) e “per ogni altro credito” (quindi tutti i crediti non alimentari), l’art. 545 c.p.c. conferma il limite massimo di un quinto . Dunque i debiti verso banche, finanziarie, fornitori, ecc., rientrano in questa categoria generale del quinto.
- I commi successivi dell’art. 545 c.p.c. specificano inoltre che, se un determinato stipendio è già stato accreditato sul conto corrente del debitore prima del pignoramento, quelle somme perdono il loro “colore” e diventano denaro generico sul conto: di conseguenza, il creditore che pignora direttamente il conto corrente può teoricamente prenderle senza rispettare il limite del quinto . Tuttavia, proprio per evitare elusioni del minimo vitale, il legislatore ha introdotto una soglia di impignorabilità sul conto: come vedremo, sul conto bancario restano comunque intoccabili importi pari a tre volte l’assegno sociale, circa €1.616,97 nel 2025, relativi a stipendi/pensioni accreditati prima della notifica del pignoramento .
- Infine, l’art. 545 stabilisce che il pignoramento eseguito in violazione di questi divieti o oltre i limiti è inefficace per la parte eccedente (inefficacia rilevabile d’ufficio dal giudice) .
- Art. 72-ter DPR 602/1973: è la norma speciale tributaria che regola il pignoramento esattoriale degli stipendi da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate–Riscossione, ex Equitalia). Questa disposizione consente al Fisco di procedere al pignoramento senza passare dal giudice (basta una comunicazione di presa in carico al datore di lavoro) ma, in cambio, impone limiti ancora più favorevoli al debitore se lo stipendio è basso. In particolare l’art. 72-ter prevede aliquote progressive:
- 1/10 (10%) dello stipendio netto se l’importo mensile non supera €2.500;
- 1/7 (~14,28%) se l’importo è tra €2.501 e €5.000;
- 1/5 (20%) se l’importo mensile supera €5.000 .
Quindi, ad esempio, un debitore con stipendio di €1.800 netti mensili, se pignorato da Agenzia Entrate Riscossione per cartelle esattoriali, subirà una trattenuta del 10% (circa €180 al mese) invece che del 20%; con stipendio di €3.000 netti la trattenuta sarà 1/7 (circa €428) . Questa deroga nasce per preservare i redditi più bassi destinati al soddisfacimento di esigenze primarie di vita, tornando al regime normale del quinto solo per le fasce oltre €5.000 . Da notare che la stessa norma ribadisce che “l’ultima retribuzione accreditata prima dell’atto di pignoramento non può essere toccata” , ovvero il mese di stipendio già pagato al lavoratore prima che la notifica di pignoramento giunga al datore rimane al debitore (questo per evitare che il Fisco congeli retroattivamente somme già percepite). Inoltre, recentissima giurisprudenza (Cass. civ. n. 28520/2025) ha chiarito che il pignoramento esattoriale sul conto corrente ha carattere “dinamico”: la banca deve bloccare non solo il saldo presente al momento della notifica, ma anche gli accrediti successivi entro 60 giorni, trasferendoli al Fisco, poiché il vincolo permane in tale arco temporale . Ciò significa che se il conto era vuoto o in negativo, ma entro 60 giorni viene accreditato ad esempio uno stipendio o altro importo, la banca è tenuta a vincolarlo immediatamente a favore dell’Agente della Riscossione.
- Soglia di impignorabilità e “minimo vitale”: l’ordinamento, anche alla luce dei principi costituzionali di dignità del lavoratore e diritto a un’esistenza libera e decorosa (artt. 2, 36 Cost.), prevede che al debitore non possa mai essere sottratta l’intera retribuzione o pensione, ma gli resti una quota per il proprio sostentamento . In concreto:
- Stipendi e salari: la tutela è data in via generale dalla regola del quinto: il debitore conserva almeno 4/5 (80%) del netto. La Corte Costituzionale ha affermato che questo meccanismo, sebbene duro per i redditi modesti, è comunque conforme a Costituzione, purché rimanga quel 80% (Sent. n. 248/2015) . Dunque anche stipendi molto bassi (es. €300 mensili) possono essere pignorati nella misura di 1/5 (in quell’esempio €60), senza ulteriori esenzioni assolute . Non esistono stipendi totalmente impignorabili per il solo fatto di essere bassi: se c’è una retribuzione, la parte eccedente il minimo vitale (che coincide con l’80% di essa stessa) è aggredibile . L’unico caso di totale impignorabilità riguarda alcune provvidenze assistenziali in quanto tali (assegno sociale, pensione di invalidità civile, ecc., v. oltre).
- Pensioni: qui il legislatore riconosce un minimo vitale assoluto svincolato dall’importo della pensione stessa. Dal 2022, grazie al Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022 conv. L. 142/2022), la norma (art. 545 co. 7 c.p.c. novellato) stabilisce che le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di €1.000 . In altre parole, una pensione è sempre intoccabile fino a 2× assegno sociale (importo che viene adeguato ogni anno) e comunque se questo calcolo desse meno di 1000, si arrotonda a €1.000 come soglia di impignorabilità. Per fare un esempio concreto: nel 2024 l’assegno sociale mensile era €534,41, quindi doppio = €1.068,82; essendo maggiore di 1000, la soglia protetta è €1.068,82 . Nel 2025 l’assegno sociale è salito a €548,69, il doppio è €1.097,38, quindi fino a €1.097,38 mensili la pensione non si tocca . Solo la parte eccedente tale minimo vitale può essere pignorata, e comunque sempre nei limiti del quinto (o 1/3 se il creditore è per alimenti) . Ad esempio, con pensione di €1.300: la soglia 2025 è ~€1.097; resta aggredibile €203; il quinto di 203 è circa €40 pignorabile al mese . Se la pensione è bassa (sotto €1.000), non sarà pignorabile affatto. Questa robusta tutela per i pensionati è stata introdotta nel 2022, superando il precedente minimo vitale fissato a 1,5× assegno sociale (circa €800) che la Consulta riteneva insufficiente. Oggi il pensionato debitore sa di conservare almeno mille euro o più, a seconda dell’assegno sociale vigente.
- Stipendi e pensioni accreditati in conto corrente: l’art. 545 c.p.c. (ottavo comma) e norme collegate prevedono che, se il creditore colpisce il conto in banca dove il debitore ha già versato il proprio stipendio/pensione, si applichino soglie di salvaguardia. In particolare:
- Somme accreditate prima della notifica del pignoramento: impignorabili fino all’importo pari a 3× l’assegno sociale. Solo l’eventuale eccedenza può essere pignorata integralmente . Per esempio, se sul conto ci sono €2.000 al momento della notifica e si tratta di risparmi derivanti dallo stipendio, il creditore potrà pignorare al massimo €2.000 – €1.616,97 = €383,03 (considerando 3× assegno sociale 2025 = €1.616,97) . Il resto (i primi €1.616,97 su quel conto) resta libero per il debitore.
- Somme accreditate lo stesso giorno o dopo la notifica del pignoramento: si applicano i normali limiti di pignorabilità previsti da legge (quindi il quinto, ecc.) . Ciò significa che, una volta “bloccato” il conto, i successivi stipendi accreditati verranno anch’essi trattenuti nei limiti di 1/5 ciascuno (o delle altre percentuali a seconda del tipo di credito) . La Corte di Cassazione ha precisato che l’esenzione del triplo dell’assegno sociale opera una tantum al momento del pignoramento: i depositi successivi non godono ogni volta di una nuova franchigia, ma sono soggetti alla regola ordinaria . Pertanto, il debitore farebbe bene, se subisce un pignoramento del conto, a prelevare tempestivamente le somme future di stipendio appena accreditate per sottrarle al vincolo (nei limiti del lecito).
- Nota: se il creditore, come spesso accade, ha già pignorato lo stipendio alla fonte (datore di lavoro) e anche il conto corrente, la protezione dell’ultimo stipendio accreditato non opera, perché in quel caso il vincolo sul conto include tutto (di fatto è un doppio pignoramento). Questo scenario è raro ma possibile: ad esempio, il Fisco può congelare contemporaneamente conto bancario e stipendio.
- D.P.R. 180/1950: è un vecchio testo normativo (T.U. sugli assegni vitalizi) che regola in particolare la cessione del quinto dello stipendio e alcuni aspetti del pignoramento per i dipendenti pubblici. Per il nostro scopo, basti ricordare che ai sensi dell’art. 68 di tale DPR, anche i dipendenti statali sono soggetti agli stessi limiti del codice di procedura civile per i pignoramenti (un quinto, etc.), e che la cessione volontaria del quinto non impedisce ulteriori pignoramenti ma incide sul calcolo (come vedremo, giurisprudenza recente stabilisce che somma di cessione + pignoramento non superi il 50% dello stipendio) .
- Legge 3/2012 e Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019): introducono strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento per il debitore civile non fallibile (privato, piccolo imprenditore). Queste procedure – ad esempio il piano del consumatore o la ristrutturazione dei debiti – consentono di ottenere la sospensione delle azioni esecutive (quindi anche di un pignoramento dello stipendio in corso) e, se approvate dal giudice, la cancellazione parziale o totale dei debiti residui . Si tratta di strumenti di difesa “straordinari” che vedremo più avanti: qualora i debiti siano troppi per essere gestiti con un semplice opposizione, il debitore può valutare di ricorrere a queste procedure per uscire dal sovraindebitamento e far cessare i pignoramenti.
- Decreto Leg.vo 110/2024 (Codice della Riscossione): entrato in vigore ad agosto 2024, ha riordinato il sistema di riscossione esattoriale. Per il debitore, le novità principali sono: l’estensione da 30 a 60 giorni del termine per pagare o fare ricorso contro una cartella di pagamento (o intimazione) ; la semplificazione delle rateizzazioni (più facili da ottenere e meno decadenti); e la previsione che, a partire dal 2030, i carichi affidati all’Agente della Riscossione che risultino non riscossi da oltre 5 anni possano essere automaticamente cancellati (discarico) . Inoltre si punta a ridurre i tempi dell’esecuzione forzata esattoriale, ad esempio con notifiche telematiche e procedure più snelle (pignoramenti “flash”). Queste misure nel complesso mirano a bilanciare il recupero crediti erariali con maggiori garanzie e opportunità di regolarizzazione per i debitori fiscali.
- Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): ha introdotto un meccanismo inedito di cooperazione tra datori di lavoro pubblici e Fisco. Dal 1° gennaio 2026, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica dovranno, prima di erogare stipendi mensili eccedenti €2.500, verificare se il dipendente risulti debitore verso l’Erario per somme oltre €5.000 . In caso affermativo, l’erogazione dello stipendio viene sospesa e la somma (o la parte eccedente il minimo) sarà trasmessa all’Agente della Riscossione . In pratica, un dipendente pubblico con stipendio alto e cartelle esattoriali non pagate potrà vedersi bloccare la retribuzione sopra la soglia, prima ancora di un formale pignoramento, tramite un’interlocuzione diretta tra PA e Fisco. Si tratta di una misura preventiva anti-evasione che di fatto è assimilabile a un pignoramento amministrativo automatico. Va sottolineato che ciò riguarda solo il settore pubblico; nel settore privato, invece, il creditore deve comunque attivare un pignoramento giudiziale (o ottenere un ordine ex art. 72-ter nel caso del Fisco).
- Giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha più volte integrato il quadro normativo con principi interpretativi vincolanti. Tra le sentenze più recenti si segnalano:
- Cass., Sez. Unite civili, n. 26252/2022: ha stabilito che i limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni valgono anche per misure penali come sequestro e confisca, perché discendono da principi costituzionali di dignità e solidarietà . Ciò significa, ad esempio, che nemmeno il giudice penale può “confiscare” oltre un quinto dello stipendio di un condannato, poiché deve comunque essergli lasciato il minimo vitale.
- Cass. civ. n. 18054/2024: ha chiarito che la protezione sul conto corrente pari al triplo dell’assegno sociale opera solo una volta all’avvio del pignoramento: se il debitore lascia ulteriori somme sul conto dopo la notifica, questi ulteriori depositi non godono più di quella soglia fissa, ma sono soggetti alla normale percentuale pignorabile . In altre parole, il debitore non può sostenere che ogni mese gli spettano 3 assegni sociali intoccabili in banca; la soglia è unica al momento del pignoramento.
- Cass. civ. n. 22361/2024: in tema di cessione del quinto (quindi trattenuta volontaria in busta paga per un prestito) e concorso con pignoramento, ha sancito che la somma complessiva trattenuta sullo stipendio non può superare la metà dello stipendio netto . Inoltre, se il datore di lavoro addebita al dipendente dei costi amministrativi per gestire pignoramento e cessione (a volte accade), tali costi devono essere provati e giustificati e, presumibilmente, anch’essi rientrare nel limite del 50% . Questa decisione uniforma la prassi: ad esempio, se un lavoratore ha già una cessione del quinto (20%) e subisce un pignoramento giudiziale di un quinto (20%), in totale 40% dello stipendio verrà trattenuto, il che è lecito; ma se avesse due cessioni (non possibile oltre il 40% volontario) o un pignoramento alimentare aggiuntivo, in nessun caso la somma mensile sottratta potrà eccedere il 50%. In sostanza la Cassazione estende il tetto del 50% (già previsto dall’art. 545 in caso di concorso con crediti alimentari) anche al concorso tra pignoramento e cessione volontaria.
- Cass. civ. n. 28520/2025: (già menzionata) ha confermato la legittimità del pignoramento esattoriale “esteso”: in caso di pignoramento del conto corrente da parte del Fisco ex art. 72-bis DPR 602/1973, il vincolo dura 60 giorni e si applica anche agli accrediti futuri entro tale termine . Inoltre ha chiarito che un conto corrente con saldo negativo non impedisce il pignoramento: se nei 60 giorni entrano fondi (es. stipendio), questi vengono immediatamente bloccati fino a concorrenza del dovuto.
- Corte Costituzionale, sent. n. 248/2015: ha dichiarato illegittima la norma che in passato permetteva di pignorare integralmente l’assegno sociale. La Consulta ha affermato il principio che il debitore deve sempre conservare almeno il 50-80% del proprio reddito da lavoro/pensione, a seconda dei casi, e non può essere ridotto alla miseria dalla esecuzione forzata . Questa pronuncia ha ispirato il legislatore nelle tutele minime oggi vigenti (esenzione di 2× assegno per pensioni, ecc.). Sempre la Corte Costituzionale (sent. 85/2015) aveva già escluso l’esistenza di un diritto intangibile a non subire pignoramenti sullo stipendio, reputando legittimo il sacrificio parziale del reddito purché nei limiti del quinto.
- Giurisprudenza di merito: molti Tribunali e Corti d’Appello hanno applicato con rigore le norme a tutela del debitore. Ad esempio, tribunali come Bergamo, Como, Milano hanno sospeso pignoramenti in caso di irregolarità procedurali o quando il debitore ha avviato una procedura di sovraindebitamento (nel qual caso l’esecuzione va congelata) . Ciò conferma che è possibile difendersi attivamente anche durante la procedura esecutiva, come vedremo nella sezione sulle opposizioni.
Tabella 1: Norme chiave sul Pignoramento Stipendi e Novità 2022–2025
| Riferimento Normativo | Contenuto principale |
|---|---|
| Art. 543 c.p.c. (Pignoramento presso terzi) | Disciplina l’atto di pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro e il procedimento in tribunale. Riforma 2022: depositi entro 30 gg, avviso a ruolo entro udienza, inefficacia in 45 gg senza istanza . |
| Art. 545 c.p.c. (Limiti di pignorabilità) | Quota massima pignorabile: 1/5 di stipendi e pensioni per crediti ordinari . Eccezioni: crediti alimentari (fino 1/3 su autorizzazione giudice), concorso crediti diversi max 1/5 ciascuno (o max 1/2 se tra essi vi è un alimentare) . Pensioni esenti fino a 2× assegno sociale (min €1000) . Ultimo stipendio accreditato intoccabile se pignorato presso terzi . |
| Art. 72-ter DPR 602/1973 (Pignoramento esattoriale) | Agenzia Entrate Riscossione può pignorare stipendi in modo diretto, con limiti: 1/10 < €2.500, 1/7 fino €5.000, 1/5 oltre . Ultima mensilità non toccata . Saldo conto: vincolo 60 gg su futuri accrediti (Cass. 28520/2025) . |
| Decreto Aiuti-bis 2022 (D.L. 115/2022 conv. L.142/2022) | Innalza minimo vitale pensioni: impignorabile 2× assegno sociale, min €1000 . Esempio 2025: soglia €1.097,38; oltre tale importo, pignorabile 1/5 dell’eccedenza . |
| Riforma Cartabia 2022/2023 (L. 206/2021 delega, D.Lgs.149/2022) | Riduzione tempi esecuzione: atto di pignoramento con udienza entro 90 gg, iscrizione entro 30 gg, avviso a debitore/terzo obbligatorio . Termini ridotti (45 gg) per efficacia pignoramento . Procedure più snelle e digitali. |
| Correttivo 2024 (D.Lgs. 164/2024) | Ulteriori aggiustamenti: giudice fissa udienza entro 15 gg dalla richiesta ; chiarimenti su termini; perfezionamento notifiche. Ottimizzazione del processo civile ed esecutivo. |
| Codice Riscossione 2024 (D.Lgs. 110/2024) | Riforma riscossione esattoriale: cartelle pagabili/impugnabili entro 60 gg (non più 30) ; più facile dilazionare; discarico debiti ultra-5ennali dal 2030 ; potenziamento adempimenti automatici PA (v. L.207/24). |
| L. Bilancio 2025 (L. 207/2024 art.1 c. 993-994) | Da 2026 PA e partecipate devono bloccare stipendi > €2.500 ai debitori fiscali > €5.000, sospendendo pagamento e segnalando ad AdER . Nasce un sistema di pignoramento “interno” al pubblico impiego per recupero crediti erariali. |
| Cass. S.U. 26252/2022 | Limiti di pignorabilità (quinto, minimo vitale) valgono anche per sequestri/confische penali . Il reddito da lavoro non può essere completamente annichilito nemmeno dallo Stato. |
| Cass. 18054/2024 | Soglia impignorabile sul conto (triplo assegno soc.) vale solo per somme ante pignoramento; su versamenti successivi si applica il quinto ordinario . |
| Cass. 22361/2024 | In caso di cessione del quinto + pignoramento, totale trattenute ≤ 50% stipendio . Oneri amministrativi a carico datore devono essere giustificati e proporzionati. |
| Cass. 28520/2025 | Pignoramento esattoriale su conto corrente “a tenaglia”: la banca congela anche accrediti entro 60 gg dalla notifica, non solo saldo iniziale . Opera anche su conti inizialmente a zero/negativi (bloccando qualsiasi entrata successiva). |
| Corte Cost. 248/2015 | Il debitore ha diritto a conservare almeno il minimo vitale (80% dello stipendio). Dichiarata illegittima la confisca integrale di assegni sociali: almeno il 50% di qualsivoglia entrata va lasciata . |
Come Funziona il Pignoramento dello Stipendio
Vediamo adesso passo dopo passo come si svolge una procedura di pignoramento dello stipendio presso terzi, dal momento in cui il creditore decide di agire fino alla trattenuta mensile in busta paga e alla distribuzione delle somme. Conoscerne la meccanica aiuta il debitore a individuare eventuali punti deboli o vizi da sfruttare a propria difesa.
1. Titolo esecutivo e atto di precetto
Il presupposto per iniziare un pignoramento è che il creditore abbia in mano un titolo esecutivo valido, cioè un documento che attesta definitivamente l’esistenza e liquidità del credito (ad esempio una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo non opposto, una Cambiale o Assegno protestato, un atto notarile di mutuo con clausola esecutiva) . Se il debito è verso il Fisco, il titolo è costituito dalla cartella esattoriale o dall’atto esecutivo equivalente (avviso di addebito, ecc.) emesso dall’ente impositore.
Una volta ottenuto il titolo (ad es. concluso un giudizio), il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto, cioè un’intimazione di pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata . Il Precetto è l’ultimatum: se il debitore paga entro il termine (10 giorni ex lege, ma può essere concesso qualcosa di più dal creditore), l’esecuzione si ferma. Se nulla accade, decorso inutilmente il termine, il creditore può procedere con il pignoramento .
Nota: Nel caso di crediti contributivi o fiscali, la procedura è leggermente diversa: l’Agente della Riscossione notifica una intimazione di pagamento (che ha funzione analoga al precetto) solo dopo la notifica della cartella e il decorso dei 60 giorni senza pagamento. Inoltre, per il Fisco non serve autorizzazione giudiziale; per i crediti privati invece sì (bisogna appunto rivolgersi al tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo o avere una sentenza).
2. Notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al datore di lavoro
Scaduti i giorni del precetto, il creditore può far notificare dall’ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento vero e proprio. Questo atto, redatto secondo l’art. 543 c.p.c., va notificato a due soggetti: – al debitore esecutato (così è formalmente informato che i suoi crediti verso terzi sono bloccati); – al terzo pignorato, cioè in questo caso il datore di lavoro (pubblico o privato) dal quale il debitore dipende .
L’atto di pignoramento deve contenere vari elementi obbligatori : – gli estremi del titolo esecutivo e del precetto (in copia conforme); – l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (il datore di lavoro viene cioè invitato a congelare le future retribuzioni nei limiti di legge); – la citazione del debitore a comparire davanti al Giudice dell’Esecuzione (tribunale competente) in un’udienza fissata, con indicazione di luogo, data e ora .
Con la Riforma Cartabia, oggi la data dell’udienza di comparizione va indicata direttamente nell’atto di pignoramento, e deve cadere entro 90 giorni (45 nelle esecuzioni mobiliari, ma per quelle presso terzi la prassi è mantenere circa 60-90 giorni) dal pignoramento . Inoltre, come già accennato, il creditore deve poi comunicare a debitore e terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (numero di procedimento esecutivo) prima dell’udienza, a pena di inefficacia .
La notifica al datore di lavoro innesca subito un obbligo legale a suo carico: da quel momento, egli non può più pagare liberamente l’intero stipendio al lavoratore, ma deve accantonarne la quota pignorata e successivamente versarla al creditore una volta ottenuta l’ordinanza del giudice . Anzi, se il datore ignorasse l’atto e continuasse a pagare normalmente il dipendente, rischierebbe sanzioni e di dover pagare egli stesso il creditore (il giudice potrebbe emettere ordinanza di pagamento diretto a carico del datore inadempiente).
Importante: Il datore di lavoro non può rifiutarsi di ottemperare al pignoramento adducendo motivi di cortesia o accordi col dipendente. La legge lo obbliga a eseguire la trattenuta (è un obbligo di legge con tanto di sanzioni penali in caso di mancato adempimento intenzionale) . Quindi, anche un datore benevolo o un amico che ti dà lavoro non potrà “chiudere un occhio”: deve pignorare la quota e collaborare con la giustizia.
Ricevuto il pignoramento, il terzo (datore) dovrebbe entro l’udienza predisporre una “dichiarazione del terzo” ex art. 547 c.p.c., indicando: – se esiste effettivamente un rapporto di lavoro e quanto corrisponde periodicamente al debitore (stipendio netto mensile, eventuali altre indennità, TFR maturato, ecc.); – se eventualmente vi sono già altre trattenute in corso (es. altre cessioni o pignoramenti, dettagliando importi e cause).
Questa dichiarazione può essere resa per iscritto (inviata al creditore e al tribunale) oppure oralmente in udienza. Oggi molti uffici giudiziari accettano la dichiarazione tramite PEC da parte del terzo, prima dell’udienza, così da poter procedere speditamente.
3. Udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione e ordinanza di assegnazione
All’udienza di comparizione, davanti al Giudice dell’Esecuzione (G.E.), si presentano normalmente il creditore procedente e, eventualmente, il debitore (personalmente o tramite avvocato) e il terzo pignorato (in persona di un delegato dell’azienda, spesso non necessario se ha già inviato dichiarazione scritta). Ci sono vari possibili scenari:
- Il terzo conferma di dovere somme al debitore (es. conferma che Tizio è suo dipendente con stipendio netto €X mensili). In tal caso il G.E., se la procedura è regolare, emette l’ordinanza di assegnazione: un provvedimento con cui assegna al creditore la quota pignorata dello stipendio, disponendo che il datore versi tale quota, di mese in mese, fino a soddisfo del credito. L’ordinanza specificherà l’importo del credito per cui si procede (capitale, interessi, spese) e ingiungerà al datore di lavoro di pagare al creditore quella somma, rateizzandola nelle mensilità, trattenendo 1/5 dello stipendio netto (o altra quota se applicabile). Da quel momento il datore dovrà versare le trattenute direttamente (spesso su un conto dedicato o tramite il creditore).
- Il terzo non compare o non fa dichiarazione: il giudice può, su istanza del creditore, ritenere comunque che il terzo sia obbligato come da atto di pignoramento (dichiarazione presunta ex art. 548 c.p.c.) e procedere ugualmente all’assegnazione. In passato, se il terzo non compariva, il procedimento si complicava (bisognava introdurre un giudizio a parte); dopo la riforma del 2015 e Cartabia, invece, si tende a dare per riconosciuto il debito del terzo come da atto notificato, salvo prova contraria.
- Il terzo nega di dovere somme (es. dichiara che il rapporto di lavoro è cessato, oppure che lo stipendio di Tizio è già interamente ceduto e non c’è capienza). In tal caso, se il creditore contesta la dichiarazione, si apre un sub-procedimento di accertamento (giudizio incidentale per verificare la veridicità della dichiarazione del terzo). Se invece nessuno contesta e risulta che nulla è dovuto, il pignoramento verrà chiuso senza assegnazione.
- Il debitore fa opposizione: se il debitore presente eccepisce qualcosa (es. di avere pagato, o che il pignoramento è oltre i limiti, ecc.), il giudice può adottare provvedimenti temporanei (rinviare l’assegnazione, o subordinare l’assegnazione a idonea garanzia) e dovrà poi trattare l’opposizione separatamente. Sulle opposizioni torneremo nella sezione successiva.
Una volta che l’ordinanza di assegnazione è emessa, il datore di lavoro ne riceve copia e inizia ufficialmente a versare al creditore la quota pignorata. Spesso si stabilisce che verserà direttamente sul conto del creditore, oppure presso la procedura (in molti tribunali c’è un conto intestato alla procedura esecutiva).
Durata: il pignoramento dello stipendio prosegue mensilmente fino a integrale soddisfazione del credito indicato. Ad ogni versamento mensile, di solito, si imputano gli importi prima a interessi e spese, poi al capitale. Se il debito è consistente, la trattenuta può durare anni. Va anche detto che, a differenza di un prestito volontario, qui continuano a maturare interessi (interessi legali o moratori sul credito in esecuzione) finché non si paga tutto, e ci sono le spese di procedura da considerare (spese legali liquidate, contributo unificato, spese di notifica, ecc.), che vengono sommate al debito e sottratte anch’esse dalla quota pignorata.
Chiusura della procedura: quando il creditore avrà ricevuto l’intero importo dovutogli (capitali + interessi + spese) – cosa che in pratica avviene quando il datore ha finito di trattenere tutte le rate necessarie – il creditore rilascia una dichiarazione di avvenuto soddisfo e la procedura viene dichiarata estensa (chiusa) dal giudice. Il debitore tornerà a percepire lo stipendio intero. È bene per il debitore controllare assiduamente lo stato dei conteggi: se ritiene di aver pagato tutto ma le trattenute continuano, può rivolgersi al giudice per far accertare l’eventuale extrapagamento e ottenere la restituzione del surplus.
4. Cosa succede se il debitore cambia lavoro o perde l’occupazione?
Una domanda frequente dal lato del debitore è: “Se vengo licenziato o mi dimetto, il pignoramento finisce?”.
- Perdita del lavoro: Sì, se il rapporto di lavoro cessa, il datore di lavoro non ha più somme periodiche da trattenere, quindi il pignoramento sullo stipendio rimane sospeso di fatto . Tuttavia, attenzione: il credito del creditore resta e la procedura esecutiva è ancora pendente. Se il lavoratore percepisce un’indennità di fine rapporto (TFR) o altre competenze di chiusura, quelle possono essere intercettate nell’immediato dal pignoramento in corso (il datore dovrebbe trattenere il quinto del TFR e assegnarlo) . Se ciò non è accaduto (ad esempio perché il TFR era già stato ceduto altrove o perché il pignoramento è arrivato dopo che il TFR era stato liquidato), il creditore rimane insoddisfatto per la parte residua. La procedura esecutiva resterà pendente in attesa di eventuali sviluppi.
- Nuova occupazione: se il debitore trova un nuovo lavoro, il creditore può trasferire il pignoramento al nuovo datore, ma non avviene in automatico. Il creditore deve prima venire a conoscenza del nuovo impiego (spesso può saperlo tramite le banche dati previdenziali o investigative) e poi notificare un atto di pignoramento integrativo al nuovo datore, riavviando nei suoi confronti la procedura . Il giudice potrebbe, su istanza, estendere l’originaria ordinanza anche al nuovo terzo, ma di solito conviene rifare il pignoramento presso il nuovo datore. Tutto ciò comporta costi e tempi, per cui spesso i creditori non pignorano stipendi precari o contratti a termine di breve durata: se sanno che il lavoro è instabile, possono rinunciare perché ogni interruzione richiede di ricominciare da capo la procedura . Invece, se scoprono che il debitore ha un buon posto fisso, riattiveranno subito l’azione.
- Periodo tra due lavori: durante eventuali mesi di disoccupazione, il debitore non subisce trattenute stipendiali (perché non ha stipendio). Tuttavia, attenzione: se percepisce la NASpI (indennità di disoccupazione), tale entrata è pignorabile anch’essa (essendo considerata “sostitutiva della retribuzione”) seppure con regole simili alle pensioni: in sostanza si pignora il quinto dell’importo che eccede 1,5× assegno sociale . Ad esempio, NASpI €1.000/mese => parte eccedente ~€672 (assegno sociale + metà) = €328, quinto di 328 ≈ €65 pignorabile al mese . Inoltre va notato che se il disoccupato chiede l’anticipazione NASpI (cioè l’erogazione in un’unica soluzione di tutti i mesi di disoccupazione futuri, opzione prevista per chi avvia un’attività autonoma), quella somma può essere pignorata integralmente: l’INPS ha chiarito che l’anticipazione perde natura assistenziale e quindi non gode della protezione del quinto . In sintesi, se rimani senza lavoro, il pignoramento stipendio si ferma, ma il creditore può aggredire eventuali ammortizzatori sociali nei limiti di legge.
Riassumendo: il pignoramento dello stipendio segue il lavoratore finché questi ha redditi da lavoro formalmente tracciabili. Se si interrompe il flusso reddituale, l’azione esecutiva ristagna, pronta però a ripartire in caso di nuove fonti (nuovo stipendio, pensione futura, ecc.). Non c’è prescrizione breve: la procedura rimane in vita potenzialmente fino a quando il credito non venga estinto o finché il giudice non la dichiari chiusa per inattività prolungata.
5. Concorso di pignoramenti: più trattenute contemporaneamente?
Un tema delicato è cosa accade se più creditori pignorano lo stesso stipendio. La legge, come visto, pone dei limiti al cumulo: – In generale, se più pignoramenti insistono su crediti della stessa natura (es. due banche, o due finanziarie), non possono sommarsi oltre il quinto totale . Nella pratica ciò significa che il secondo creditore si mette “in coda”: il tribunale sospenderà il secondo pignoramento finché il primo non sia soddisfatto, oppure ripartirà temporaneamente la quota di 1/5 tra i due creditori pro quota. Ad esempio, se Caio ha già un pignoramento 1/5 per un prestito bancario e arriva Tizio con un altro debito finanziario, la regola è che sullo stipendio di Caio continuerà ad essere trattenuto sempre e solo il 20% (non 40%), e Tizio dovrà attendere che Caio finisca, oppure entrambi potrebbero prendere 10% ciascuno. – Se però i pignoramenti in concorso sono di natura diversa, la legge consente la coesistenza fino a un massimo del 50% dello stipendio . In particolare, l’art. 545, co. 5 c.p.c. prevede: “per concorso di crediti tra cui quelli di natura alimentare, il pignoramento non può colpire oltre la metà dello stipendio” . Ciò significa che se uno dei creditori è ad esempio per assegni alimentari, e l’altro è ordinario, i due pignoramenti possono operare insieme, purché la somma trattenuta non superi il 50%. Ad esempio, su uno stipendio di €1.500: uno pignoramento per mantenimento figlio può essere ad esempio di €500 (1/3 circa) e contestualmente può convivere un pignoramento ordinario da €300 (1/5), totale €800 che è esattamente il 53% – troppo. Dovrà essere ridotto affinché il totale non ecceda €750 (il 50%). Tipicamente in questi casi il giudice nell’assegnazione calibrerà le quote. Nella prassi, si dà priorità al credito alimentare (più “meritevole”), e l’altro creditore piglia la differenza fino a metà. – Se i crediti in concorso sono tutti non alimentari ma di natura diversa (es. uno bancario e uno fiscale), la lettera dell’art. 545 c.p.c. direbbe che il limite di capienza è 1/5 . Tuttavia, su questo c’è stata incertezza applicativa. Oggi prevale l’interpretazione che anche due pignoramenti diversi (esattoriale + privato) non possano superare 1/5 se afferiscono entrambi a categorie non alimentari . Quindi un debitore con pignoramento esattoriale al 10% e un pignoramento bancario al 20% non dovrebbe subire il 30% totale: il secondo creditore dovrebbe attendere oppure essere limitato. In pratica però, data la regola speciale del Fisco su stipendi bassi, può succedere che uno stipendio medio-basso subisca due trattenute (10% + 20% = 30%) perché l’una è sotto i limiti del 545 (che la considera pignoramento di diritto pubblico) e l’altra è un quinto. La circolare INPS 130/2025 conferma che “la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito” , lasciando intendere che il 50% sia il tetto assoluto solo se c’è un alimentare di mezzo, altrimenti sarebbe 20%. Ma in pratica, per evitare contenziosi, spesso i giudici tendono comunque a non far superare 1/2 nemmeno in questi casi, in ossequio al principio generale di ragionevolezza.
In definitiva, mai oltre metà stipendio netto può essere prelevato forzatamente in ogni caso . Il limite del 50% è invalicabile (salvo il caso di amministrazioni di sostegno ex art. 414 c.c. in cui per necessità straordinarie il giudice potrebbe autorizzare di più, ma è situazioni eccezionali). Questa regola del 50% ora, come visto, è stata riaffermata anche per il cumulo cessione + pignoramento .
Esempio riepilogativo: Mario ha stipendio netto €2.000. Ha: – un pignoramento per debito con banca: €400 (1/5). – successivamente, subisce un pignoramento per mantenimento figli: il giudice potrebbe assegnare fino a €600 (30%) per i figli. Somma dei due = €1.000, che è 50% esatto, quindi ammissibile. Mario trattiene €1.000. – se invece Mario avesse avuto un pignoramento fiscale da AdER (supponiamo 1/7 = ~€285) e poi un pignoramento bancario 1/5 (€400), il totale sarebbe €685 (34%). In teoria art. 545 direbbe che due non alimentari cumulati restano 20%. Ma potrebbe avvenire che l’AdER parte subito col 1/7 e intanto la banca ottiene 1/5: a quel punto il giudice potrebbe ridurre uno dei due. Verosimilmente, potrebbe ridurre il secondo in modo che totale sia 1/5 (€400) oppure lasciare entrambi ma facendoli rientrare in 50%. Data la poca chiarezza normativa, la prudenza vuole che il debitore in tali casi faccia valere la violazione dei limiti davanti al giudice per ottenere la riduzione.
Tabella 2: Concorso di pignoramenti sul medesimo stipendio
(Debitore unico con più creditori)
| Situazione | Esempio pratico | Regola di cumulo |
|---|---|---|
| Due (o più) pignoramenti per crediti ordinari (non alimentari né fiscali) | Due finanziarie diverse pignorano lo stipendio. | Max 1/5 totale. Il secondo pignoramento si accoda: lo stipendio resta gravato al 20% complessivo . I creditori riceveranno in ordine di arrivo o proporzionalmente il quinto. |
| Crediti misti non alimentari (es. fiscale + bancario) | Agenzia Entrate Riscossione 1/10 + banca 1/5 sullo stesso stipendio. | Orientamento prevalente: trattandosi comunque di crediti non alimentari, si mantiene 1/5 complessivo. In pratica uno dei due attende oppure la somma è ridotta. (Alcuni giudici tollerano cumulo se totale <50%, ma è rischioso). |
| Crediti con uno alimentare (mantenimento) | Ex coniuge per alimenti + finanziaria. | Ammesso cumulo fino a 50% stipendio . Il giudice può assegnare ad es. 1/3 alimenti + 1/6 altro = 50%. Mai oltre la metà. |
| Cessione del quinto + pignoramento | Prestito con cessione 20% + pignoramento giudiziale 20%. | Max 50% per sommatoria trattenute . Es: cessione 20% + pignoramento 20% = ok (40%). Se c’è anche alimentare, il pignoramento potrà salire ma sommato alla cessione non oltre 50%. |
| Tre o più crediti di diverse nature | Esempio estremo: pignoramento per alimenti, per banca, e cessione. | Il totale comunque non supera 50%. Priorità all’alimentare, poi l’ordinario, cessione già in essere. Il giudice modulerà le quote rispettando il tetto. |
6. Voci pignorabili dello stipendio: cosa rientra nel calcolo?
Quando si parla di 1/5 dello stipendio netto, bisogna chiarire cosa si intende per stipendio ai fini del pignoramento. In generale, tutte le somme periodiche corrisposte dal datore di lavoro come retribuzione del lavoro sono rilevanti. Quindi non solo la paga base, ma anche: – la tredicesima e quattordicesima mensilità (essendo retribuzione differita); – eventuali premi di produzione, bonus aziendali (se costituiscono reddito da lavoro e non rimborsi spese); – l’indennità di preavviso (in caso di licenziamento senza preavviso, l’azienda paga un’indennità sostitutiva che è assimilata a retribuzione); – il TFR (Trattamento di Fine Rapporto): esso è pignorabile nei limiti di 1/5 quando viene liquidato . Di solito se il pignoramento è già pendente al momento della fine rapporto, il giudice include il TFR nell’ordinanza di assegnazione. Se invece il TFR è già stato erogato prima del pignoramento, quell’importo, una volta sul conto, perde la sua natura e può essere pignorato dal conto secondo le regole viste (con soglia 3× assegno sociale se si dimostra provenienza da stipendio). Quindi c’è un vantaggio per il debitore se riesce a incassare il TFR prima che arrivi il pignoramento: sul conto gli rimangono almeno 3 mensilità esenti, mentre se l’azienda viene colpita dall’atto prima di pagarglielo, gliene daranno solo 4/5. – Compensi variabili e provvigioni (per esempio per venditori con parte variabile di stipendio): anch’essi contano nel “netto” mensile.
Sono invece esclusi dal calcolo e non devono essere considerati parte dello stipendio pignorabile: – Rimborsi spese (trasferte, vitto, alloggio, km, ecc.): non sono retribuzione ma rimborso di costi sostenuti dal lavoratore, quindi non vanno intaccati . – Indennità occasionali come indennità di trasferta, indennità di malattia e infortunio pagate dal datore (o dall’INPS se anticipate): anche queste sono escluse dal calcolo del quinto, perché hanno natura risarcitoria o assistenziale . – Assegni per il nucleo familiare (ANF) o altri assegni familiari: sono erogazioni a tutela della famiglia, non reddito del lavoratore, quindi impignorabili e da non considerare nel computo . – Buoni pasto o fringe benefits vari: non essendo denaro contante in busta ma benefici, non rientrano. – Il c.d. bonus Renzi o trattamento integrativo (attualmente 100€ mensili per redditi medio-bassi): è qualificato come credito d’imposta, dunque non fa parte dello stipendio pignorabile .
In pratica il datore di lavoro, quando calcola l’importo su cui applicare il quinto, prenderà la retribuzione netta mensile togliendo tutte le voci non pignorabili. Ad esempio: stipendio lordo €2.000, netto imponibile €1.600, ma di questi €1.600 includono €100 di rimborso spese: la base pignorabile è €1.500, quindi quinto = €300.
Cedolino separato: Le somme come tredicesima, quattordicesima, eventuali arretrati di contratto, vengono anch’essi pignorati pro-quota quando erogati. Cioè a dicembre, se c’è tredicesima, il datore tratterrà il 20% anche di quella in aggiunta al quinto del mese corrente. Stesso per premi annuali. Non può invece, ad esempio, cumulare in un mese due quinti se paga stipendio + tredicesima: deve fare 1/5 su ciascuna delle due voci separatamente (in effetti è lo stesso che 1/5 sul totale sommato, essendo lineare).
Pensioni: analogamente, sulla pensione si calcola il quinto sull’importo netto mensile eccedente la soglia minima impignorabile (che l’INPS comunica annualmente). L’INPS, a seguito di pignoramento, applica internamente queste regole (spesso in base a circolari interne come la n.38/2023 che ha chiarito l’uso della soglia 2× assegno sociale anche per pignoramenti pendenti dal 22/9/22 in poi) .
Incapacità temporanea e cassa integrazione: se il lavoratore va in CIGO/CIGS (cassa integrazione) percependo un assegno dall’INPS, quello è sostitutivo dello stipendio dunque pignorabile al quinto come la NASpI . Se invece percepisce uno stipendio ridotto con integrazione, il quinto si applicherà su ciò che prende complessivamente (in proporzione). Idem per congedi retribuiti, ecc.
Come Difendersi dal Pignoramento: Strumenti e Strategie del Debitore
Dal punto di vista del debitore esecutato, subire un pignoramento dello stipendio può essere economicamente gravoso e umiliante (coinvolge anche il datore di lavoro, ledendo la riservatezza). Tuttavia, esistono diversi strumenti di difesa per proteggere i propri diritti e magari ridurre o annullare il pignoramento. È fondamentale agire con tempestività e cognizione di causa. Di seguito esploriamo le principali strategie difensive, che possiamo raggruppare in:
- A) Opposizioni giudiziali (sia contro il merito del diritto del creditore, sia contro vizi della procedura).
- B) Istanze e rimedi all’interno della procedura (es. richiesta di riduzione della quota, sospensione, conversione del pignoramento con pagamento rateale).
- C) Soluzioni stragiudiziali o alternative (accordi a saldo col creditore, rateizzazioni, sanatorie fiscali, procedure di sovraindebitamento).
A) Opposizione all’esecuzione e Opposizione agli atti esecutivi
La legge prevede due tipologie di opposizione che il debitore può proporre in sede di esecuzione forzata: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione. In pratica si sostiene che il creditore non aveva il diritto di pignorare. Ciò può avvenire per vari motivi sostanziali: ad esempio il debito è già stato pagato (o prescritto), il titolo esecutivo è invalido o inesistente, vi è una causa di non pignorabilità del credito in questione, oppure si è ottenuto un provvedimento di sospensione (come nell’ambito di un piano di rientro omologato). L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche prima che inizi il pignoramento (opposizione preventiva al precetto) oppure, se i motivi sorgono dopo, anche durante l’esecuzione. Se l’esecuzione è già iniziata (cioè atto di pignoramento già notificato), l’opposizione va proposta con ricorso al G.E. entro il termine di comparizione o anche successivamente se i motivi emergono dopo . – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve invece a denunciare vizi formali della procedura esecutiva o degli atti di precetto/pignoramento. Esempi: la mancata o irregolare notifica del precetto o del pignoramento; errori di calcolo nell’atto (importo sbagliato); violazione dei limiti di pignorabilità (ad es. il creditore ha pignorato oltre 1/5, oppure un’intera pensione senza rispettare il minimo); omissione dell’avviso di iscrizione a ruolo; errore nell’indicazione dell’udienza; e così via . Qualsiasi vizio di forma che renda l’atto non conforme alla legge può essere motivo di opposizione agli atti.
Entrambe le opposizioni si propongono con ricorso al Tribunale, nel processo esecutivo in corso. I termini però differiscono: – L’opposizione agli atti è rigidamente soggetta a 20 giorni dal momento in cui il debitore (o il terzo) ha avuto notizia legale dell’atto viziato . Ad esempio, se il pignoramento è stato notificato al debitore il 1 febbraio, avrà fino al 21 febbraio per opporsi a eventuali vizi di quell’atto; se perde il termine, l’atto, per quanto viziato, diviene definitivo. – L’opposizione all’esecuzione in genere, se proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, va proposta prima che sia distribuito il ricavato (nel pignoramento presso terzi equivale a prima che siano assegnate le somme) e preferibilmente entro l’udienza di comparizione. Se invece è preventiva (prima del pignoramento), si propone con atto di citazione entro il termine del precetto o immediatamente dopo.
È fondamentale farsi assistere da un avvocato per le opposizioni: oltre a essere tecnicamente complesso, l’avvocato può valutare se ci sono seri motivi oppure se un’opposizione temeraria rischierebbe solo di far lievitare le spese. Ad esempio, opporsi per prendere tempo senza validi motivi potrebbe portare a un rigetto con condanna ulteriore alle spese.
Quali sono gli effetti delle opposizioni? Dipende: – Se l’opposizione è proposta prima dell’assegnazione, il debitore può chiedere al giudice una sospensione dell’esecuzione in via cautelare. Il giudice valuterà sommariamente i motivi: se li ritiene fumus (cioè plausibili e seri) e c’è periculum (danno nell’attendere), può sospendere temporaneamente il pignoramento, bloccando le trattenute in attesa della decisione . Ad esempio, se il debitore presenta quietanze che provano il pagamento del debito, il giudice può sospendere subito. – Se non viene concessa sospensione, l’esecuzione va avanti parallelamente al giudizio di opposizione. Successivamente, se l’opposizione sarà accolta, i pignoramenti eventualmente già eseguiti verranno dichiarati nulli o inefficaci e il debitore avrà diritto alla restituzione delle somme trattenute indebitamente (con rimborso al lavoratore di quanto nel frattempo versato al creditore oltre il dovuto) . Se invece l’opposizione sarà rigettata, l’assegnazione eventualmente sospesa verrà confermata e il debitore potrebbe dover pagare anche ulteriori interessi per il ritardo e le spese legali dell’opponente.
Alcuni casi tipici di opposizione efficace: – Pagamento già avvenuto / prescrizione: se il debitore dimostra che il credito era estinto (quietanze, bonifici) o che il titolo è prescritto (es. decreto ingiuntivo di oltre 10 anni non rinnovato), il giudice annullerà l’esecuzione. Attenzione: la prescrizione per farla valere occorre che non sia stata già dichiarata nel titolo. Se il titolo è un decreto ingiuntivo, andava opposto a suo tempo; se non lo si è fatto, in sede esecuzione si può far valere solo prescrizione sopravvenuta (dall’ingiunzione alla notifica del precetto, 10 anni) ma non eccepire ciò che si poteva eccepire prima. – Vizio di notifica: ad esempio il precetto non è stato notificato al corretto indirizzo e il debitore l’ha saputo solo dal datore (notifica nulla); oppure l’atto di pignoramento non è stato correttamente notificato al debitore (es. irreperibilità non reale). In questi casi il giudice dichiara nullo il pignoramento per vizio e il creditore dovrà eventualmente rifare da capo con notifica valida. – Importo errato / interessi usurari: se l’importo richiesto nel precetto comprende voci non dovute (es. interessi oltre soglia, spese non documentate), il debitore può opporsi e far rideterminare il dovuto, ottenendo la riduzione proporzionale dell’assegnazione. – Limiti di pignorabilità violati: caso es. di pignoramento integrale di una pensione minima, o pignoramento oltre il quinto senza cause legittime. Qui l’opposizione agli atti è quasi superflua perché lo stesso giudice dell’esecuzione d’ufficio deve rilevare l’illegittimità e limitarlo . Comunque meglio eccepirlo: in udienza di assegnazione, il debitore o il suo avvocato dovrebbero segnalare subito se l’atto è in violazione di art.545 c.p.c. così da farlo correggere . Ad esempio, se arrivasse un pignoramento dell’intero stipendio (100%), il giudice non lo assegnerebbe perché nullo: grazie alle opposizioni di altri casi e alla giurisprudenza consolidata, simili abusi oggi sono rari.
Ecco un modello semplificato di Ricorso in opposizione (per atti viziati) che il debitore potrebbe utilizzare tramite il proprio avvocato:
TRIBUNALE ORDINARIO DI [Città] – Sezione Esecuzioni
Procedura esecutiva R.G.E. n. ____/2026
RICORSO IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ex art. 617 c.p.c.
Promosso da:
– **Mario Rossi**, nato a ___ il ___, C.F. ___, residente in ___, elettivamente domiciliato in ___, rappresentato e difeso dall’Avv. ___ (CF ___) in virtù di procura alle liti in calce al presente atto,
**opponente** (debitore esecutato)
Contro:
– **Banca Alfa S.p.A.**, con sede in ___, C.F. ___, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ___,
**opposta** (creditore procedente)
Avverso:
– l’atto di pignoramento presso terzi notificato in data __/__/2026 a Mario Rossi e alla Società Beta S.r.l. (datore di lavoro terzo pignorato).
**Fatti e svolgimento della procedura:**
Il creditore Banca Alfa ha intimato precetto a Mario Rossi in data ___ per €__, titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n.__/___.
In data ___ l’Ufficiale Giudiziario notificava atto di pignoramento presso terzi a Rossi e al datore Beta S.r.l., citando le parti all’udienza del __/__/2026.
Tale atto di pignoramento presenta le seguenti irregolarità: __ (es. non è stato preceduto da valida notifica del precetto; è stato notificato presso residenza errata del debitore; pignora lo stipendio oltre i limiti di legge, ecc. indicare circostanze specifiche)__.
**Motivi di opposizione:**
1. **Violazione dell’art. 543 c.p.c. – notifica irrituale:** L’atto di pignoramento risulta notificato a Mario Rossi presso ___, indirizzo diverso dalla residenza effettiva, in assenza di procedimento ex art. 143 c.p.c.; pertanto la notifica è nulla/inexistente e l’atto non ha prodotto effetti nei confronti dell’opponente.
2. **Violazione dell’art. 545 c.p.c. – limiti di pignorabilità:** L’atto opposto ordina il pignoramento dell’intero stipendio di Rossi “sino a concorrenza del credito di €___”, senza limitazione al quinto. Ciò è in aperto contrasto col divieto di pignoramento oltre la misura di 1/5 dello stipendio, configurando nullità parziale ex art. 545 co.6 c.p.c. .
*(aggiungere ulteriori motivi secondo il caso)*
**Istanza cautelare:** Ricorrendo gravi motivi, l’opponente chiede, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., la **sospensione** immediata della procedura esecutiva n.___/2026, stante il periculum in mora (il datore di lavoro ha già trattenuto somme e potrebbe assegnarle al creditore prima della decisione) e il fumus boni iuris (evidenti vizi sopra illustrati).
**Tutto ciò premesso, l’opponente conclude chiedendo che l’Ill.mo Tribunale voglia:**
– in via cautelare, sospendere l’esecuzione R.G.E.___/2026 fino alla definizione del presente giudizio di opposizione;
– nel merito, accertare la fondatezza dell’opposizione ed emettere i provvedimenti conseguenti: annullare l’atto di pignoramento notificato il __/__/2026 nella parte in cui viola i limiti di legge, dichiarandone l’inefficacia e disponendo la liberazione delle somme eventualmente accantonate oltre il quinto; revocare l’ordinanza di assegnazione (se medio tempore emessa) o comunque dichiarare improseguibile l’esecuzione per difetto di titolo/violazione di legge;
– con vittoria di spese e compensi di lite a carico della parte opposta.
Luogo, data
Avv. ____________
(Il modello è semplificato per ragioni illustrative. In un caso reale, andrebbe adattato ai dettagli e integrato con documenti e riferimenti di legge appropriati.)
Esito delle opposizioni: se accolta, il debitore vedrà annullato il pignoramento. Se respinta, la procedura riprenderà e il debitore potrebbe essere condannato alle spese dell’opposizione. Va ponderato bene, ma in presenza di evidenti torti del creditore o errori procedurali, l’opposizione è lo strumento principe per difendersi.
B) Richieste di riduzione, sospensione o conversione del pignoramento
Oltre alle formali opposizioni, l’ordinamento offre al debitore alcuni rimedi “interni” alla procedura esecutiva, da far valere davanti al Giudice dell’Esecuzione, per attenuare gli effetti del pignoramento:
- Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.): se l’importo pignorato appare manifestamente eccessivo rispetto al credito da soddisfare, il debitore può chiedere che il giudice riduca la misura del pignoramento. Questo è tipico nei pignoramenti immobiliari (riduzione di ipoteca, ecc.), ma può applicarsi analogamente se ad esempio per errore è stato pignorato più del dovuto. Nel contesto dello stipendio, è meno frequente poiché i limiti sono già di legge; tuttavia, potrebbe essere invocato se, ad esempio, l’importo del debito è molto basso e il creditore ha pignorato ugualmente il quinto: il debitore potrebbe chiedere di ridurre la percentuale per chiudere prima (ma solitamente si risolve pagando direttamente).
- Istanza di sospensione o dilazione: fuori dai casi di opposizione, il debitore può sempre chiedere al creditore (che può concordare) o al giudice (che però lo fa raramente senza consenso del creditore) di sospendere temporaneamente le trattenute o di concedere una dilazione. Il giudice dell’esecuzione, in base all’art. 512 c.p.c., può rinviare la distribuzione per tentativi di composizione tra le parti. Ad esempio, se il debitore dimostra di star negoziando un saldo e stralcio con il creditore, potrebbe ottenere un breve rinvio. Ma una vera e propria rateizzazione giudiziale del debito esecutato non è prevista senza il consenso del creditore.
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): questa è una facoltà importante: il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati (in questo caso il flusso di stipendio) con una somma di denaro immediatamente versata pari all’importo dovuto aumentato di spese e interessi di 6 mesi. In pratica significa: “Giudice, invece di proseguire col pignoramento mensile, ti deposito subito il capitale + accessori e chiudiamo l’esecuzione”. Se il debitore ha la liquidità per farlo (o riesce a farsela prestare), può liberare lo stipendio depositando in tribunale tale somma; il giudice allora sospende le trattenute e poi assegna ai creditori il denaro depositato, estinguendo la procedura. Inoltre, la legge consente che la somma depositata possa essere versata anche ratealmente per un massimo di 18 mesi: tuttavia va versato subito almeno 1/5 e garantito il resto . Questo meccanismo è poco usato negli stipendi (è più comune per vendere casa senza asta), ma esiste. Ad esempio, debitore pignorato per €12.000: se riesce a mettere insieme €2.400 subito e garantire €9.600 in 18 rate, il giudice può sospendere il pignoramento e dare tempo al debitore di pagare le rate depositandole mensilmente in tribunale. Se il debitore rispetta il piano, a fine 18 mesi il creditore sarà soddisfatto e lo stipendio non è stato toccato nel frattempo. Se il debitore salta le rate, il pignoramento riprende (anzi, il giudice può direttamente disporre la ripresa e le somme versate parziali vengono incamerate).
La conversione è quindi una sorta di “autosalvataggio” del bene pignorato pagando a rate in tribunale. Ma richiede risorse finanziarie non indifferenti e spesso chi subisce pignoramenti non ha somme disponibili.
- Sovraindebitamento / esdebitazione: come accennato, se il debitore è sommerso dai debiti, può valutare le procedure previste dalla legge n.3/2012 (oggi integrate nel Codice della Crisi): il Piano del Consumatore o la Liquidazione del Patrimonio. Presentando ricorso al tribunale per sovraindebitamento e ottenendo l’ammissione, tutte le procedure esecutive sono sospese per legge . Ciò blocca immediatamente i pignoramenti in corso. Poi, se il piano va a buon fine, i creditori verranno soddisfatti parzialmente secondo il piano e libereranno il debitore dal debito residuo. Questa è una soluzione più drastica, da intraprendere con un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e con l’assistenza di esperti, ma è la via d’uscita in casi estremi (es. persona con debiti multipli che non riuscirà mai a pagarli tutti: col piano può pagarne una parte e azzerare il resto). Nel contesto di difesa, sapere che esiste questa possibilità può dare al debitore leva per negoziare: “o accettate di ridurmi il debito, oppure vado in procedura e potreste recuperare anche meno”.
C) Soluzioni stragiudiziali e prevenzione
Prevenire è meglio che curare: Idealmente, il debitore dovrebbe muoversi prima che si arrivi al pignoramento. Ecco alcuni consigli e soluzioni fuori dal tribunale:
- Trattativa e saldo e stralcio: Appena ricevuto un precetto o saputo di un possibile pignoramento, conviene contattare il creditore (tramite il suo legale) per tentare un accordo transattivo. Spesso i creditori sono disposti ad accettare un pagamento parziale immediato (saldo e stralcio) pur di evitare lungaggini. Ad esempio, con €5.000 subito si può chiudere un debito di €8.000 a rate in 4 anni. L’accordo va formalizzato per iscritto e, una volta pagato, il creditore rinuncia all’esecuzione. Ovviamente serve avere liquidità o aiuto da familiari.
- Piano di rateizzazione extragiudiziale: Simile al saldo e stralcio, ma pagando tutto in rate: si può proporre al creditore un piano di rientro in X mesi invece del pignoramento. Questo spesso conviene al creditore se le rate proposte sono più alte di quel che otterrebbe col quinto. Ad esempio: debito €10.000, col quinto da €200 al mese impiegherebbe 50 mesi oltre interessi; se il debitore offre €300 al mese per 36 mesi, il creditore può preferire l’accordo. In caso di accordo, anche qui il creditore di solito chiede un decreto del giudice che sospenda l’esecuzione a condizioni (si chiama rinuncia agli atti subordinata a pagamento). Attenzione: se il debitore poi non rispetta il piano, il creditore può riattivare subito il pignoramento riprendendo da dov’era.
- Adesione a sanatorie o rottamazioni (per debiti fiscali): Negli ultimi anni ci sono state varie rottamazioni delle cartelle esattoriali (che permettono di pagare senza sanzioni e interessi). Se un debitore ha cartelle e subisce un pignoramento del Fisco, può ancora aderire alla definizione agevolata: l’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni esecutive se la rottamazione è accolta. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 ha permesso di bloccare pignoramenti per chi presentava domanda e pagava la prima rata. Il debitore dovrebbe quindi informarsi se esiste qualche provvedimento di condono, saldo e stralcio fiscale o pace fiscale in corso e, se sì, aderire tempestivamente. Anche la rateizzazione semplice di Equitalia (fino a 72-120 rate) una volta concessa blocca nuovi pignoramenti e sospende quelli in corso (il Fisco di solito sospende volontariamente le azioni se si ottiene un piano di dilazione).
- Strategie sui conti bancari: sapendo che un creditore può anche pignorare il conto corrente per prendere in un colpo solo più mensilità, il debitore può adottare misure di prudenza: evitare di lasciare somme ingenti sul proprio conto (soprattutto dopo aver saputo di un atto di precetto). Le soglie di tre volte assegno sociale proteggono solo fino a un certo punto (circa 1.600€). Meglio quindi tenere sul conto il minimo indispensabile e semmai spostare i risparmi altrove (ad esempio su conti intestati a terzi fidati, o investirli in beni difficilmente aggredibili come polizze vita non riscattabili – valutando però implicazioni legali, perché spostamenti sospetti possono essere impugnati dal creditore come atti in frode se fatti dopo il precetto). Questa è più una misura di damage control: non è propriamente difendersi legalmente, ma ridurre l’esposizione.
- Cambio lavoro/residenza: non è consigliabile “scappare”, ma un debitore che potesse scegliere magari di lavorare all’estero per un periodo, sfugge all’esecuzione italiana (un tribunale italiano non può pignorare stipendi esteri se non attivando rogatorie complesse). Oppure, un debitore senza proprietà, con stipendio modesto, potrebbe preferire un contratto “a progetto” o forme non da lavoro dipendente, su cui il pignoramento è più complicato. Tuttavia, queste vie possono avere conseguenze (il creditore può comunque inseguire con altri mezzi, e il debito rimane). È eticamente e legalmente più corretto affrontare il problema piuttosto che tentare di scomparire.
- Consulenza finanziaria/debitoria: se la situazione debitoria è intricata (più creditori, etc.), vale la pena rivolgersi a professionisti o ad associazioni specializzate (es. OCC per sovraindebitamento, o consulenti del debito) che possano aiutare a rinegoziare il debito complessivo, magari proponendo una soluzione unitaria a tutti i creditori (ad esempio, un consolidamento oppure un accordo ex art. 182-bis L.F. se è un imprenditore, etc.).
In sintesi, difendersi “totalmente” da un pignoramento significa combinare gli strumenti giuridici con scelte finanziarie oculate. L’obiettivo del debitore è: – assicurarsi che vengano rispettati i limiti di legge (minimo vitale intoccabile, percentuali corrette); – sfruttare ogni eventuale errore procedurale del creditore a proprio vantaggio (nullità, decadenze); – negoziare ove possibile una soluzione migliore (meno onerosa o più breve) rispetto alla trattenuta forzosa; – se proprio necessario, ricorrere a procedure concorsuali personali per azzerare i debiti e ripartire.
Va ricordato che agire con correttezza e buona fede, magari con l’assistenza di un legale esperto, può evitare al debitore conseguenze peggiori. Ad esempio, non opporsi temerariamente quando non ci sono motivi può risparmiare spese; non attendere passivamente ma prendere iniziative (proposta di accordo, richiesta di sospensione) può migliorare la situazione.
Esempi Pratici e Simulazioni
Per rendere più concreti i concetti esposti, vediamo alcuni casi pratici di calcolo del pignoramento dello stipendio e situazioni tipo, con la soluzione applicata secondo la normativa vigente.
Esempio 1: Pignoramento ordinario singolo
Scenario: Debitore lavoratore dipendente, stipendio netto mensile €1.500, nessun altro pignoramento in corso. Un creditore (es. banca) pignora per un prestito non pagato di €10.000.
Calcolo: Applicando l’art. 545 c.p.c., il massimo pignorabile è 1/5 del netto. Su €1.500, un quinto = €300 al mese . Il datore trattiene €300 ogni mese e li versa al creditore. Il debitore riceve €1.200 (i 4/5 restanti). Durata: €10.000 / 300 ≈ 34 mesi (circa 2 anni e 10 mesi) più interessi legali e spese. Se gli interessi maturati sono, diciamo, €500 in quel periodo, alla fine il debitore avrà pagato €10.500 in 35 mesi. Questo è il caso standard di “quinto dello stipendio”.
Esempio 2: Stipendio part-time basso
Scenario: Debitrice impiegata part-time, stipendio netto €600. Un creditore la pignora per €3.000 di bollette arretrate.
Calcolo: Non esiste uno stipendio “impignorabile” per il solo fatto che è piccolo. Anche €600 subiscono il quinto: €120 al mese pignorati, €480 lasciati . In 25 mesi circa il debito sarà saldato (più qualche interessuccio). La debitrice dovrà vivere con €480 mensili, cifra dura ma per legge possibile. Non può opporsi sostenendo che €480 siano insufficienti, perché la Corte Cost. ha stabilito che, in mancanza di altri parametri, il minimo vitale coincide con 4/5 dello stipendio stesso, anche se esiguo . Solo se €600 contenessero componenti assistenziali (es. €100 di assegni familiari), questi andrebbero esclusi, quindi base pignorabile €500, 1/5 = €100. Ma l’ordine di grandezza è quello.
Esempio 3: Pignoramento per assegni alimentari
Scenario: Debitore con stipendio €1.800 netti, deve € alti arretrati per mantenimento figli (causa divorzio). L’ex coniuge ottiene pignoramento alimentare.
Calcolo: L’art. 545 consente oltre il quinto su autorizzazione. Il giudice può fissare una quota adeguata al mantenimento dovuto. Spesso si prende a riferimento 1/3 dello stipendio come tetto per alimenti . Su €1.800, un terzo = €600. Quindi ogni mese €600 vanno all’ex coniuge per i figli, il debitore tiene €1.200. Se contemporaneamente arrivasse un altro pignoramento (es. una finanziaria), potrebbe cumularsi fino a €300 (1/5) ma si scontrerebbe col limite del 50% totale. In questo esempio €600+300=900, che è esattamente il 50% di 1800 (€900). Quindi sarebbe borderline ammesso. Se fosse di più, verrebbe limato per restare entro metà.
Esempio 4: Pignoramento fiscale con stipendio basso
Scenario: Debitore ha stipendio €1.200, cartella esattoriale per €5.000. AdER procede ex 72-ter.
Calcolo: €1.200 rientra nella fascia <€2.500, quindi quota 1/10 . Ogni mese €120 trattenuti e versati al Fisco, il debitore riceve €1.080. Tempo stimato per €5.000 = ~42 mesi + interessi. Nota: se nel frattempo il debitore subisse anche un pignoramento da parte di un privato, in teoria quell’altro creditore avrebbe spazio solo per un ulteriore 10% (essendo che 20% totale è il max per crediti non alimentari cumulati, come analizzato). Ma potrebbe dover attendere fine del primo, a seconda di come il giudice interpreta la regola.
Esempio 5: Pignoramento di pensione
Scenario: Pensionato percepisce €900 al mese netti di pensione di vecchiaia. Ha un debito bancario di €4.000.
Calcolo: Soglia impignorabile pensione: €1.000 (minimo per legge dal 2022, perché 1.5×assegno sociale sarebbe ~€823 ma c’è floor a €1.000) . La sua pensione di €900 è interamente sotto soglia, quindi non pignorabile neppure per un euro. Il creditore purtroppo per lui non potrà pigliar nulla da questa pensione, a meno che la pensione un domani aumenti oltre €1000. Dovrebbe semmai aggredire altri beni del debitore. Questo mostra la forte tutela introdotta. Se la pensione fosse €1.200: soglia €1.068 (2024), eccedenza €132, quinto di 132 = €26.4 al mese pignorabili . Quindi su €1.200, al massimo €26 mese. In 4.000/26 = 154 mesi (~12 anni e 10 mesi) si rifonderebbe il debito… con interessi che maturano, praticamente mai. In tali casi spesso i creditori rinunciano perché il gioco non vale candela.
Esempio 6: Pignoramento stipendio già con cessione del quinto
Scenario: Dipendente pubblico, stipendio €2.000 netti, ha già in busta una cessione del quinto (20%) per un prestito, quindi gli vengono già trattenuti €400 mensili per quel prestito. Arriva un pignoramento da parte di una finanziaria per un secondo debito.
Calcolo: La Cass. 22361/2024 dice: somma di cessione + pignoramento ≤ 50% . Qui cessione = 20%, c’è spazio fino a un altro 30%. Però la legge ordinaria dice pignoramento massimo 1/5 (20%). Quindi il giudice assegnerebbe 1/5 (€400) come pignoramento. Totale trattenute = €400 (cessione) + €400 (pignoramento) = €800, che è il 40% dello stipendio, conforme alle regole (sotto 50%). Il dipendente porterà a casa €1.200. Se invece il pignoramento fosse stato alimentare (es. mantenimento figlio) e il giudice volesse dare 1/3 (€666) oltre alla cessione (€400), sarebbero €1.066 trattenuti, cioè il 53%. Questo sforerebbe il 50%. In base alla Cassazione, il giudice dovrebbe limitare la somma: ad esempio potrebbe ridurre il pignoramento alimentare a €600 per stare esattamente nel 50% totale. Il dipendente terrebbe €1.000.
Esempio 7: Pignoramento dello stipendio accreditato in conto vs. presso datore
Scenario A: Il creditore conosce il datore e pignora presso quest’ultimo. Debitore percepisce €1.500 netti, ma fa appena in tempo a ricevere il bonifico di gennaio perché il pignoramento arriva in febbraio. Quello di gennaio è “ultimo stipendio prima del pignoramento”. Il datore da febbraio trattiene il quinto (€300). Il gennaio rimasto sul conto non verrà toccato perché il pignoramento datore non lo riguarda e il creditore non ha (ancora) pignorato il conto . Debitore dunque conserva gennaio intero e da febbraio in poi riceve €1.200.
Scenario B: Il creditore non sapeva del datore, ma conosce la banca, e pignora direttamente il conto corrente del debitore dove di solito arriva lo stipendio. Supponiamo che sul conto, al momento della notifica (metà mese), ci siano €2.000 (comprensivi dello stipendio di fine mese precedente). Poiché quelle sono somme da lavoro accreditate prima, il debitore può tenere 3×assegno sociale (~€1.616) esenti. La banca blocca solo la parte eccedente: €2.000 – €1.616 = €384 viene congelato per il creditore . Ora, nei giorni successivi arriva lo stipendio di fine mese corrente, poniamo €1.500. Questo accredito avviene dopo la notifica, quindi la banca deve applicare i limiti di pignorabilità: su €1.500 stipendio entrato a pignoramento già notificato, teoricamente dovrebbe trattenere il quinto (€300) e lasciare €1.200 disponibili . In pratica la banca potrebbe liberare al debitore €1.200 di quel nuovo accredito e bloccare altri €300 aggiuntivi. Così il creditore otterrebbe €384 + €300 = €684 nel primo mese, e poi se il pignoramento prosegue (non essendo come al datore con rate mensili automatiche, qui il pignoramento sul conto è evento singolo, ma Cass. 28520/25 dice di tenere aperto 60 gg per il Fisco, per privati comunque spesso basta la dichiarazione del terzo banca). Questo esempio mostra che colpire il conto può far prendere un po’ più subito (perché si sommano residui di mesi prima), ma poi non c’è prelievo continuativo se la procedura si chiude con quell’assegnazione. Infatti, nel pignoramento presso terzi bancario, una volta assegnati i €684, la procedura si estingue. Se il creditore vuole i mesi futuri dovrà notificare un nuovo pignoramento. Dunque spesso i creditori preferiscono pignorare presso il datore di lavoro se l’obiettivo è una fonte continua, oppure entrambi per massimizzare.
Esempio 8: Opposizione vince per vizio
Scenario: Debitore riceve un pignoramento ma si accorge che il precetto non gli era mai arrivato (magari notificato a vecchio indirizzo). Avvisa il suo avvocato, che propone opposizione agli atti esecutivi per difetto di notifica del precetto. Il giudice verifica e gli dà ragione: annulla il pignoramento.
Conseguenza: Il datore di lavoro – se aveva già accantonato qualche mensilità – deve restituirla al dipendente. Il creditore dovrà ripetere la procedura da capo, questa volta notificando regolarmente. Nel frattempo il debitore ha guadagnato tempo e può magari trovare un accordo o predisporre un piano di pagamento.
Come si vede, ogni situazione può avere risvolti particolari. È sempre importante fare i conti e capire l’impatto delle varie regole (ad esempio sapere che una pensione minima è salva, o che un doppio pignoramento non raddoppia la percentuale).
Domande Frequenti (FAQ) sul Pignoramento dello Stipendio
Di seguito rispondiamo ad alcuni dei quesiti più comuni posti dai debitori in merito a pignoramenti di stipendi e redditi, riepilogando quanto spiegato nella guida in forma di Q&A per maggiore chiarezza.
D: Quanto possono pignorare al massimo dal mio stipendio?
R: In generale non più di un quinto (20%) dello stipendio netto mensile . Questo vale per la maggior parte dei debiti (banche, privati, aziende, Fisco se lo stipendio supera €5.000). Fanno eccezione: – Debiti per mantenimento/alimenti, dove un giudice può autorizzare una quota maggiore (spesso fino a 1/3, e comunque cumulate con altri pignoramenti mai oltre la metà) . – Debiti fiscali con stipendio basso: se il tuo netto è sotto €2.500, il Fisco (AdER) ti pignora solo il 10%; tra €2.500 e €5.000 il 1/7 (~14%) . – Se hai più pignoramenti contemporanei, la regola generale è che tutti insieme non superino il 50% dello stipendio, e solo se uno è alimentare; se sono tutti ordinari, comunque restano nel 20% totale . – Pensione: la pensione ha una franchigia fissa (vedi risposta sotto) e oltre quella soglia il quinto. Quindi spesso su pensioni basse la percentuale effettiva è molto inferiore a 20%. Esempio: pensione €1.000 -> pignorabile zero (0%); pensione €1.200 -> pignorabile €26 (2,2%).
D: Cos’è il “quinto dello stipendio”? È diverso dal pignoramento?
R: “Pignoramento del quinto” è solo un modo informale di chiamare il pignoramento dello stipendio, riferendosi alla quota del 20%. Indica appunto che ti tolgono un quinto. Da non confondere invece con la cessione del quinto che è un prestito volontario dove tu autorizzi il datore a trattenere un quinto per rimborsare una banca . La cessione è volontaria e contrattuale, il pignoramento è coatto e giudiziario.
D: Possono togliermi più di un quinto?
R: Sì, nei casi particolari detti: – Se hai due pignoramenti di natura diversa contemporaneamente (es. uno per alimenti e uno per prestito) potresti arrivare a 1/3 + 1/5 = 53%, ma la legge impone di ridurre a massimo il 50% . – Se hai solo crediti alimentari a pignorarti (es. più figli da matrimoni diversi che agiscono), teoricamente anche lì il totale non supera il 50%. – Se c’è già una cessione del quinto in busta, e arriva un pignoramento, la somma di trattenute può arrivare al 40% o anche 50% (se pignoramento alimentare) . – L’Agenzia Entrate Riscossione con più cartelle comunque non supera le aliquote 10-14-20% su stipendio in base alla fascia. Quindi anche se hai 10 cartelle, se ti pignorano lo stipendio tramite AdER sarà sempre ad es. 1/7 totale, non 10×1/7.
D: Ho uno stipendio basso (es. part-time 400€). Possono pignorarlo lo stesso?
R: Sì, purtroppo anche gli stipendi molto bassi sono pignorabili, sempre nella misura di un quinto. Non c’è una soglia minima “impignorabile” per gli stipendi (diversa è la pensione). La Corte Cost. ha detto che anche se quello è l’unico reddito e modesto, il debitore comunque deve contribuire pagando il quinto e tenendosi i 4/5 per vivere . Ad esempio, su 400€ ti toglierebbero 80€ mensili. Certo, se si tratta di un reddito da lavoro occasionale e non fisso, il creditore magari valuterà se conviene; ma legalmente può.
D: Ci sono tipi di reddito completamente impignorabili?
R: Sì. Ad esempio l’assegno sociale (circa €600/mese nel 2026) è totalmente impignorabile . Anche le pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento non si possono pignorare . I sussidi per maternità, malattia, funerali da enti assistenziali sono impignorabili . Le forme di sostegno povertà (es. Reddito di cittadinanza, ora Assegno di inclusione dal 2024) sono impignorabili per legge . La NASpI e cassa integrazione, essendo sostitutive di stipendio, sono pignorabili ma parzialmente (fino al quinto) . Una cosa particolare: la NASpI anticipata in un’unica soluzione per avviare impresa è pignorabile tutta . I ristori Covid e indennità emergenziali erano impignorabili. Quindi dipende dalla natura: se è assistenza pura, di solito non pignorabile; se è reddito da lavoro (anche se erogato come indennità), pignorabile nei limiti.
D: La pensione minima me la possono toccare?
R: Come spiegato, c’è un minimo vitale per pensioni pari a 2× assegno sociale (min €1000) . Quindi se la tua pensione è pari o sotto tale soglia, no, non possono toccarla. Sopra, solo la parte eccedente e comunque con il limite di 1/5 su quell’eccedenza. Ad esempio pensione €1500: franchigia ~€1097, eccedenza €403, pignorabile il 20% di 403 = ~€80. Se la pensione è 800€, pignorabile zero (perché 800 < 1000). Vale sia per crediti privati che per Fisco.
D: Possono pignorare anche il TFR o la liquidazione?
R: Sì. Il TFR (trattamento di fine rapporto) viene considerato “altra indennità relativa al rapporto di lavoro” e quindi pignorabile fino a un quinto . In pratica, se vieni licenziato o vai in pensione e ti spetta il TFR, un creditore con pignoramento sullo stipendio potrà ottenere il 20% di quel TFR in unica soluzione . Se invece il TFR ti viene pagato e tu lo depositi in banca prima che arrivi il pignoramento, allora quando poi pignoreranno il conto varrà la regola del triplo assegno sociale esente (quindi riusciresti a salvarne una parte consistente come visto negli esempi). Ma se il creditore è solerte, notificherà il pignoramento al datore prima che questo ti paghi il TFR, bloccandone subito la quota. Anche eventuali arretrati di stipendio (es. 6 mesi non pagati che ti arrivano insieme) fanno parte dell’indennità dovuta e quindi pignorabili pro quota.
D: Il pignoramento comprende anche la tredicesima e la quattordicesima?
R: Sì, perché sono parte della retribuzione. Quando percepisci la tredicesima, il datore applicherà il pignoramento anche su di essa. Quindi a dicembre avrai il quinto sul normale stipendio + il quinto sulla tredicesima. Idem se hai la quattordicesima in estate (alcuni contratti): anche lì 1/5. Non possono invece prendersi di più a dicembre “perché c’è la tredicesima”: restano sempre singoli quinti per ciascun emolumento.
D: Il mio datore di lavoro può licenziarmi perché ho il pignoramento?
R: In linea di massima no. Subire un pignoramento non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. È una tua vicenda finanziaria. Diverso se il tuo lavoro richiede una particolare fiducia e la tua insolvenza la mina (es. sei un cassiere che subisce pignoramenti per ammanchi… caso delicato). Ma in generale il datore non può mandarti via solo perché seccato dalle pratiche di pignoramento (che sono comunque un onere amministrativo modesto). Anzi, se lo facesse e si provasse che il motivo reale era quello, sarebbe licenziamento illegittimo e discriminatorio. I dipendenti pubblici poi hanno tutele particolari (può scattare una segnalazione se hai debiti per gioco d’azzardo ecc., ma non il licenziamento immediato salvo casi estremi).
D: Cosa succede se mi dimetto o perdo il lavoro durante il pignoramento?
R: Il pignoramento si interrompe perché il datore non ha più la disponibilità di erogare uno stipendio . Se hai diritto alla NASpI, quella però come detto può essere pignorata fino al quinto dall’INPS . Il credito del tuo creditore rimane però insoddisfatto per la parte residua. Se trovi un nuovo impiego, il creditore potrà notificare un nuovo atto al nuovo datore. Diciamo che temporaneamente sei più libero, ma il debito e la procedura non spariscono automaticamente. Tieni presente che se il licenziamento è concordato e prendi il TFR, quello potrebbe essere subito aggredito (se il pignoramento era già attivo, il vecchio datore ne destinerà una fetta al creditore). Se non c’è TFR o altro, il creditore dovrà essere informato (dal tribunale, se comunica la cessazione) e starà in stand-by.
D: Posso scegliere io quale quinto prendono? Ad esempio preferisco che mi pignorino lo stipendio e non la pensione, o viceversa.
R: No, il debitore non ha questa facoltà di scelta. Il creditore può decidere cosa pignorare: a lui conviene pignorare ciò che è più facile/esigibile. Se hai sia stipendio che pensione (magari perché lavori e percepisci pensione di reversibilità), teoricamente potrebbero pignorare entrambi con limiti su ciascuno. In pratica di solito pignorano lo stipendio perché la pensione spesso ha soglie ecc. Ma nulla vieta di fare entrambi, sempre rispettando i limiti per ognuno. Il debitore può solo eventualmente far valere che così cumula troppo oltre metà, ma se sono fonti diverse di reddito, ciascuna ha il suo quinto. Quindi attenzione: se uno ha due lavori dipendenti part-time, potrebbero pignorare entrambi i datori ciascuno di un quinto (un caso raro ma possibile).
D: Possono pignorare il mio conto corrente?
R: Sì, il creditore può anche pignorare direttamente il conto in banca, come spiegato. Se sul conto c’è stipendio già versato, tu hai diritto che ti lascino intoccate le somme fino a 3 volte l’assegno sociale (~€1.616 nel 2025) . Quello sopra va al creditore. Attenzione: se ti pignorano il conto in aggiunta allo stipendio presso datore, rischi che ti congelino pure i risparmi oltre a prendere il quinto mensile. E il Fisco, in particolare, spesso fa prima il conto e poi lo stipendio se necessario. Quindi sì, anche il conto è vulnerabile. Per questo conviene tenere liquidità limitata sul conto (o diversificare su conti di familiari fidati, pur con le cautele del caso onde evitare azioni revocatorie se fatto maliziosamente).
D: Ho già una cessione del quinto in busta, così mi possono pignorare di meno?
R: In parte sì. Se hai una cessione del quinto (20%), un pignoramento giudiziale potrà aggiungersi ma senza superare il 50% totale . E la prassi è che comunque il pignoramento giudiziale resta il suo quinto. Quindi, cessione 20% + pignoramento 20% = 40% trattenuto. Se non avessi avuto cessione, ti avrebbero preso 20% lo stesso. Diciamo che la cessione occupa uno spazio che poteva essere usato da eventuale secondo pignoramento ordinario (che non può aggiungersi oltre 20%). Però attenzione: non devi pensare di poter “immunizzarti” facendo volontariamente più cessioni. La legge consente al massimo cessioni del quinto per il 40% (due quinti) per i dipendenti privati e 35% per statali (20% cessione + 15% delega). Ma anche se arrivassi al 40% ceduto, un creditore alimentare potrebbe comunque pignorarti un altro 10% portandoti al 50%. E un creditore ordinario? Se hai già due quinti ceduti, in teoria ulteriore pignoramento andrebbe in coda (aspettando). Quindi è vero che avere la busta paga “ingolfata” di cessioni scoraggia nuovi creditori, ma è anche rischioso indebitarsi così tanto. C’è chi lo fa come strategia difensiva (cedo volontariamente prima che pignorino forzosamente, così magari quel creditore forzoso resta fuori), ma non è sempre efficace e può peggiorare la propria situazione finanziaria.
D: Se un parente garantisce per me o si offre di pagare qualcosa, posso evitare il pignoramento?
R: Sì, se riesci a pagare il debito (anche con aiuto di terzi) prima che inizi l’esecuzione o anche durante, puoi evitarla o farla cessare. Ad esempio: ti arriva il precetto, tuo padre ti presta i soldi, paghi tutto – allora mandi quietanza al creditore e certamente non procedono oltre. Se il pignoramento è già partito, puoi comunque pagare integralmente il credito (magari depositando in tribunale con l’istanza di conversione) : in questo modo il giudice stopperà la procedura. A volte anche un pagamento parziale convincente può stoppare: se devi 10k e ne offri 8k subito cash a saldo, il creditore potrebbe accettare e chiudere lì (e allora presenterete l’estinzione della procedura per accordo). Quindi l’aiuto di un parente o la fideiussione di un terzo non bloccano magicamente il pignoramento, ma se portano a saldare o transigere il debito, sì che lo fermano.
D: Quanto dura un pignoramento dello stipendio?
R: Dura finché il debito non è interamente pagato, capitale + interessi + spese. Non c’è un limite temporale fisso. Può durare pochi mesi per un debito piccolo o anche 10-15 anni per debiti grossi con piccole rate. Ad esempio, un debito di €50.000 su stipendio €1.000 (quinto €200) durerà almeno 250 mesi, cioè oltre 20 anni, più interessi (che nel frattempo si aggiungono, quindi in realtà anche di più). Il debitore può accelerare volontariamente pagando somme extra (ad esempio versando il TFR o altre entrate straordinarie al creditore per ridurre il capitale). Altrimenti va avanti a oltranza. L’esecuzione si chiude formalmente solo quando il creditore dichiara di essere soddisfatto o risulta aritmeticamente soddisfatto.
D: E se il creditore pignora più di quanto dovuto?
R: Potrebbe accadere per disattenzione (ad es. continuano le trattenute anche dopo aver raggiunto la cifra). Il datore di lavoro dovrebbe monitorare e informare il tribunale quando crede di aver finito. Ma se ciò non avviene e ti accorgi che hai pagato troppo (oltre il dovuto, incluso interessi e spese), hai diritto alla restituzione del surplus. Il giudice può emettere ordine di restituzione verso il creditore o liberare le somme. Il consiglio è: fatti i conti anche tu. Appena pensi di aver pagato tutto, avvisa il tuo avvocato o il giudice con un’istanza di scomputo. Ci sono casi in cui i creditori distratti hanno prelevato più del dovuto.
D: Posso licenziarmi e farmi assumere in nero per non farmi pignorare?
R: Tecnicamente, se lavori in nero non hai uno stipendio ufficiale pignorabile, quindi il creditore non riesce a prendere nulla dallo stipendio (perché formalmente non esiste). Tuttavia stai commettendo un’irregolarità tu e il tuo datore, con rischi sul piano previdenziale e fiscale. Inoltre il debito resta e il creditore potrebbe rivalersi su altri tuoi beni (conto corrente se ci versi soldi anche dal lavoro nero, auto, casa di proprietà, ecc.). Quindi non è una soluzione consigliabile né lecita. Oltretutto, se poi regolarizzi il lavoro o ti intestano qualcosa, tornerà alla carica. Molto meglio affrontare legalmente la situazione.
D: Se ho più debiti, conviene aspettare che mi pignori uno alla volta o c’è un modo di risolverli insieme?
R: Se hai più debiti e non riesci a pagarli, rischi pignoramenti plurimi. Come abbiamo visto, insieme non possono toglierti più di metà stipendio, ma potresti trovarti per molti anni sotto pignoramento seriale (prima uno, poi l’altro, ecc.). In questi casi valutare una procedura di sovraindebitamento potrebbe convenire: in uno scenario controllato dal giudice proponi un pagamento parziale a tutti i creditori e poi ottieni l’esdebitazione (cancellazione del residuo) . Ad esempio, se hai 5 debiti per tot €100.000 che con i quinti non pagheresti mai del tutto, col piano del consumatore potresti offrire di pagare, che so, €30.000 in 4-5 anni ripartiti pro quota e poi sei libero. È complesso ma spesso vantaggioso. Alternativamente, potresti tentare accordi stragiudiziali con ciascuno (saldo e stralcio multiplo), ma coordinarli non è semplice. Quindi sì, c’è modo di risolverli insieme tramite legge 3/2012 (ora Codice della crisi). Devi affidarti a un OCC o professionista.
D: Ho subito un pignoramento per cartelle esattoriali. Posso fare ricorso per contestare quelle tasse?
R: Se pensi che le cartelle siano indebite (magari non dovevi pagare quelle tasse o sono decadute), purtroppo quando sei già al pignoramento vuol dire che i termini di impugnazione delle cartelle sono probabilmente passati. Potresti verificare se non ti sono state notificate regolarmente: in tal caso, puoi fare ricorso al giudice tributario contro la cartella mai notificata, chiedendo anche la sospensione. Oppure puoi fare opposizione all’esecuzione ex art. 615 in tribunale civile sostenendo che il credito fiscale è estinto/prescritto (ci sono casi di cartelle prescritte in 5 anni, ecc.). Nel frattempo, se ti accorgi di errori tipo “mi stanno pignorando per cartella già pagata”, segnala subito ad AdER e al giudice. A livello amministrativo, dal 2024 hai 60 giorni (non più 30) per opporre una cartella , quindi se sei ancora in tempo fai ricorso tributario e chiedi sospensione. Se invece riconosci il debito fiscale ma vuoi alleviare il pignoramento, valuta la rateizzazione o rottamazione (che di solito sospendono le procedure). Ad esempio con la rottamazione ottieni lo stop dei pignoramenti pendenti a patto di pagare le rate concordate.
D: Mi hanno pignorato uno stipendio su cui già pagavo il mantenimento ai figli regolarmente. È legale?
R: Se versavi già spontaneamente il mantenimento, quel mantenimento non impedisce ad altri creditori di pignorare il quinto su quanto resta. E viceversa: se pagavi regolarmente mantenimento ma avevi altri debiti, l’ex coniuge può comunque pignorare per sicurezza lo stipendio e avrà prevalenza. L’unico caso da segnalare: se dal tuo stipendio già il datore trattiene direttamente l’assegno di mantenimento in base a un ordine del giudice della famiglia (art. 156 c.c.), quella trattenuta ha priorità su eventuali pignoramenti e riduce la base stipendiale residua. In sostanza, l’assegno di mantenimento diretto non è un pignoramento, ma ai fini pratici viene pagato prima. Quindi un altro creditore potrebbe pignorare il quinto su ciò che rimane dopo aver pagato l’assegno. E se cercasse di pignorare anche l’assegno (per dare a sé stesso), non può perché quello è destinato ai figli ed è “alimenti” a loro favore.
D: Come viene tassato e gestito fiscalmente il pignoramento?
R: Il pignoramento non è una voce tassata: il quinto viene calcolato sul netto dopo le tasse. Quindi tu continui a pagare le tasse sul tuo stipendio normalmente come se ricevessi il 100%, poi una parte post-tasse va al creditore. Per il datore è irrilevante a fini fiscali: le somme versate al creditore sono comunque parte dello stipendio erogato a te (solo che sono girate a terzo). Non puoi scaricare dalle tasse il fatto che ti hanno pignorato soldi. Dal punto di vista del creditore, se è un’azienda incasserà quei soldi a titolo di risarcimento del suo credito (lo contabilizza normalmente). Se è il Fisco, incamera come pagamento tasse. Non c’è deducibilità o simili per te debitore.
D: Una volta finito di pagare, il pignoramento si chiude automaticamente?
R: In teoria sì: se il datore ha contezza che l’importo assegnato è raggiunto, deve interrompere le trattenute e informare il giudice. Nella pratica, conviene che sia tu a richiedere formalmente la chiusura depositando istanza di saldo. Per sicurezza, chiedi al creditore una lettera dove riconosce di aver ottenuto tutto. Spesso avviene così: l’ultimo pagamento arriva, il creditore deposita una “dichiarazione di soddisfazione” e il giudice emette decreto di estinzione della procedura. Tu e il tuo datore ne ricevete notifica e le trattenute finiscono. Se il creditore tarda a dichiarare, sollecita tramite avvocato. Comunque sì, a debito pagato, finisce tutto e torni a stipendio pieno (tranne eventuali altre cessioni volontarie).
D: Dove vanno a finire i soldi pignorati dal mio stipendio?
R: Il datore di lavoro di solito li deposita su un conto di custodia vincolato intestato alla procedura esecutiva presso un istituto bancario (indicazioni di solito sono nel pignoramento/ordinanza). Oppure li versa direttamente al creditore se l’ordinanza lo prevede. In molti tribunali ormai l’ordinanza di assegnazione indica l’IBAN dell’avvocato o del creditore su cui il datore deve versare ogni mese la quota. In altri casi, si accumulano sul conto dell’esecuzione e poi il creditore li preleva periodicamente. Ad ogni modo, quei soldi non sono persi nel nulla: vanno a ridurre il tuo debito. Il creditore a fine procedura non potrà pretendere ulteriori soldi oltre a quelli assegnati (salvo errori).
D: Il pignoramento dello stipendio risulta da qualche parte, tipo in CRIF o casellario?
R: Non esattamente. In CRIF (centrale rischi finanziari) no, perché quella registra i tuoi rapporti di credito volontari, non le esecuzioni. Nel casellario giudiziale non penale esiste un registro delle procedure civili esecutive a tuo carico, ma non è pubblico, è a uso interno giudiziario. Tuttavia, le informazioni su pignoramenti possono emergere in altri modi: ad esempio la presenza di pignoramento è nota al datore (quindi al tuo ufficio HR) e potrebbe riflettersi nel certificato stipendiale se chiedi altri prestiti. Inoltre, se una banca fa un’istruttoria approfondita, può vedere che hai già ceduto/pignorato quote (dalla busta paga) e ne terrà conto. Ma non c’è un “albo pubblico dei pignorati” facilmente consultabile. Quindi un nuovo datore di lavoro non lo saprà fino a che non glielo notificheranno, ad esempio.
D: Posso liberarmi di un pignoramento facendo fallimento?
R: Se sei un imprenditore individuale, potresti dichiarare fallimento (o liquidazione giudiziale come si chiama ora) e in quel caso i pignoramenti individuali vengono assorbiti dal fallimento e cessano. Ma poi si aprono ben altre conseguenze (curatore, vendita beni etc.). Se sei un privato non fallibile, l’equivalente è la procedura di esdebitazione tramite sovraindebitamento, come dicevamo. Quella sì ti libera. Quindi, se la situazione è disperata, meglio usare la legge 3/2012 (oggi nel CCII) piuttosto che farsi inseguire a vita.
D: Perché sul mio stipendio convivono due pignoramenti (uno alimentare e uno no) ma il totale è il 50% e non il 20%? È un errore?
R: No, come detto la legge permette due pignoramenti se uno è per alimenti, fino alla metà dello stipendio . È una eccezione espressa. Quindi è corretto se, ad esempio, hai 1/3 per mantenimento e 1/5 per un debito ordinario, totale ~53%. Dovrebbe in realtà essere leggermente ridotto per rispettare esattamente il 50%. Se così non fosse, potresti segnalarlo al giudice per farlo ridurre. Ma il concetto è: la presenza di un creditore alimentare “sblocca” la seconda trattenuta contemporanea. Non è un errore ma la legge.
D: Il mio stipendio è già pignorato, ma ho ricevuto un’ingiunzione per un altro debito. Quell’altro dovrà aspettare o può aggredire qualcos’altro?
R: Se il tuo stipendio è già al quinto massimo per crediti ordinari, un altro creditore dello stesso tipo dovrà attendere in coda (non può prendere un altro quinto) . Potrebbe però decidere di pignorare, ad esempio, il tuo conto in banca per cercare di prendere eventuali liquidità depositate, oppure altri beni (se hai un’auto di valore, potrebbe pignorare quella, o crediti verso terzi come affitti se sei locatore). Insomma, potrebbe cercare altre vie di soddisfazione parallele. Ma sullo stipendio, se è già impegnato, in genere si mette in lista d’attesa. Tuttavia, se per assurdo tu cambi lavoro nel frattempo, lui può intervenire sul TFR del vecchio lavoro (se libero) o, sul nuovo, se il primo creditore ha finito. In conclusione: finché un quinto è impegnato, gli altri attendono, a meno di crediti di tipo diverso (alimentare/fiscale) che abbiano spazio fino a metà.
D: Posso contestare gli interessi che continuano a mettere sul debito pignorato?
R: Dipende. Se gli interessi sono quelli legali o contrattuali dovuti, no, fanno parte del debito e vanno pagati. Il creditore ha diritto di calcolarli sino al saldo. Certo, col pignoramento la maturazione di interessi rallenta l’estinzione (perché mano a mano che paghi, maturano interessi sul capitale residuo). Purtroppo è così. Puoi però contestare se il creditore applica interessi non dovuti (es. un tasso maggiore del legale senza titolo, o interessi su spese, anatocismo non consentito, ecc.). In quel caso, o in sede di opposizione o in sede di incidente di distribuzione, puoi far correggere il calcolo. Ad ogni modo, se puoi economicamente, ti conviene sempre cercare di anticipare qualcosa per ridurre il capitale residuo e quindi gli interessi futuri. Ad esempio, se ricevi una somma extra, valuta di versarla per abbattere il debito: meno mesi di pignoramento e meno interessi complessivi.
D: Quali spese può addebitarmi il datore per gestire il pignoramento?
R: Il datore di lavoro talvolta sostiene qualche costo amministrativo (tempo ufficio paghe, ecc.) e qualcuno trattiene al dipendente una piccola cifra mensile (es. 2-3 euro) come “spese amministrative pignoramento”. Questa prassi è controversa: la Cassazione 22361/2024 ha detto che eventuali costi amministrativi devono essere provati e giustificati, altrimenti non sono dovuti . In ogni caso, se li addebitano, dovrebbero comunque rientrare nel famoso tetto del 50% se c’è cessione+pignoramento. Dunque il datore non può toglierci arbitrariamente 50€ mese per “spese” al di fuori. Se capitasse, contestalo chiedendo evidenza dei costi. Spesso dopo questa sentenza molti hanno smesso di addebitare costi.
D: Ho pagato tutto il debito ma il creditore non lo comunica e il datore continua a trattenere. Cosa fare?
R: Informa subito il tuo avvocato o direttamente il Giudice dell’esecuzione, depositando un conteggio dei pagamenti effettuati e chiedendo la chiusura della procedura per soddisfazione. Il giudice potrebbe intimare al creditore di confermare. Se il creditore fa orecchie da mercante, il giudice accerterà la situazione (anche tramite il funzionario addetto ai calcoli) e, se risulta effettivamente saldo, emetterà un’ordinanza di estinzione del pignoramento e di restituzione delle eventuali somme eccedenti . È importante agire: non pensare che il datore smetta da solo – a volte per cautela trattiene finché non vede un provvedimento formale.
D: Un pignoramento si prescrive o decade se dura troppi anni?
R: In sé no: se sta durando da anni significa che sta venendo soddisfatto il credito. Non c’è una “decadenza” della procedura se c’è regolare adempimento mensile. La prescrizione del credito è interrotta dal precetto e pignoramento, quindi non corre. Tuttavia, se un pignoramento resta fermo senza sviluppi (es. il creditore non chiede assegnazione, o il datore non versa nulla perché il debitore era sospeso), c’è una norma (art. 497 c.p.c. modificato) che dice: trascorsi 45 giorni senza istanza di assegnazione, il pignoramento perde efficacia . Ma questo riguarda l’inattività iniziale. Dopo che le trattenute partono, no, può andare avanti quanto serve. In casi estremi se dura troppi anni e il creditore non chiude mai per via di interessi che maturano all’infinito, uno potrebbe far valere l’abuso del diritto, ma è teorico.
Conclusione: Difendersi “totalmente” da un pignoramento significa conoscere i propri diritti e usare tutti gli strumenti a disposizione per limitare l’impatto dell’esecuzione sul proprio reddito. Nessuno può toglierti tutto lo stipendio: la legge ti tutela con il minimo vitale . Se ritieni che il pignoramento sia illegittimo o eccessivo, hai modo di reagire tramite le opposizioni o chiedendo aiuto al giudice. Non cedere alla tentazione di soluzioni illegali (come occultare il lavoro): meglio affrontare la questione di petto, magari con un avvocato esperto di esecuzioni o un consulente del debito, e trovare una via sostenibile. Le riforme recenti hanno introdotto opportunità nuove (più tempo per reagire, soglie più alte di impignorabilità, possibilità di ristrutturare i debiti) . Sfruttale a tuo vantaggio. Con pianificazione e assistenza, anche da una situazione debitoria difficile si può uscire, conservando la propria dignità e riprendendo il controllo delle proprie entrate.
Fonti e Riferimenti
- Codice di Procedura Civile, artt. 543, 545, 547, 548, 615, 617, 624, 495, 496 – (Norme sul pignoramento presso terzi, limiti di pignorabilità, opposizioni, conversione, ecc.).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, art. 72-ter – (Pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione, limiti 1/10-1/7-1/5 e ultimo stipendio non pignorabile).
- Decreto-legge 115/2022 (convertito L.142/2022) – art.21-bis che modifica art.545 c.p.c. elevando minimo pensioni a 2×assegno sociale (min €1000).
- Decreto legislativo 149/2022 (“Riforma Cartabia”) – modifica art.543 c.p.c. (iscrizione a ruolo entro 30gg, avviso al debitore e terzo entro udienza, ecc.) e art.497 c.p.c. (riduzione termini inefficacia 90→45gg).
- Decreto legislativo 164/2024 (“Correttivo Cartabia”) – ulteriori modifiche procedurali (es. anticipazione fissazione udienza a 15gg).
- Decreto legislativo 110/2024 (“Codice della Riscossione”) – innovazioni su termine 60gg cartelle, discarico 5 anni, ecc.
- Legge 30 dicembre 2024 n.207 (Legge di bilancio 2025) – commi 993-994: verifica debiti fiscali >5000€ prima di pagare stipendi PA >2500€, sospensione e versamento ad AdER.
- Circolare INPS n.130 del 30-09-2025 – chiarimenti su pignorabilità prestazioni INPS: conferma impignorabilità assoluta assistenziali, pignorabilità parziale NASpI/CIG fino 1/5, anticipo NASpI pignorabile integralmente, concorso cause di credito max 50%.
- Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili, sent. 26252/2022 – principi: limiti art.545 c.p.c. valgono anche per sequestri/confische penali (minimo vitale intangibile).
- Cassazione civile, sent. 18054/2024 – triplo assegno sociale sul conto si applica una volta, poi i successivi accrediti pignorati col quinto.
- Cassazione civile, sent. 22361/2024 – cessione del quinto + pignoramento: trattenute complessive ≤ 50% stipendio; oneri datore giustificati.
- Cassazione civile, sent. 28520/2025 – pignoramento esattoriale su conto: vincolo su somme successive entro 60gg, opera anche su saldo negativo.
- Corte Costituzionale, sent. 248/2015 – illegittimità pignoramento totale assegno sociale; ribadito minimo 50-80% reddito al debitore.
- Corte Costituzionale, sent. 85/2015 – (non citata sopra) – assegno divorzile non ha natura alimentare ai fini impignorabilità.
- Tribunale di Bergamo, Como, Milano (vari decreti) – sospensioni di pignoramenti per irregolarità o ammissione a procedure sovraindebitamento.
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Nel 2026 ti trovi in una situazione delicatissima:
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Questa guida ti spiega:
– come funziona il pignoramento dello stipendio nel 2026,
– quali sono i limiti massimi di legge,
– quando il pignoramento è illegittimo o eccessivo,
– come difendersi in modo totale e strutturato.
Cos’è il Pignoramento dello Stipendio nel 2026 (In Modo Chiaro)
Il pignoramento dello stipendio è una procedura con cui:
– una quota della retribuzione viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro,
– la somma viene versata al creditore,
– il lavoratore subisce una riduzione mensile forzata del reddito.
Può essere avviato da:
– banche e finanziarie,
– privati creditori,
– Agenzia delle Entrate-Riscossione,
– ex coniugi o altri aventi diritto.
👉 È una misura forte,
👉 ma soggetta a limiti e controlli rigorosi.
Quanto Possono Pignorarti lo Stipendio nel 2026
Nel 2026 non tutto lo stipendio è pignorabile.
I limiti principali sono:
– 1/5 dello stipendio netto per debiti ordinari,
– percentuali diverse per debiti fiscali,
– tutele rafforzate per stipendi bassi,
– rispetto del minimo vitale.
👉 Se questi limiti non sono rispettati, il pignoramento è contestabile.
Quando il Pignoramento dello Stipendio è Illegittimo
Il pignoramento può essere ridotto o annullato se:
– supera le percentuali di legge,
– non tiene conto di altri pignoramenti in corso,
– ignora la situazione familiare e reddituale,
– è basato su un titolo viziato,
– viola il principio di proporzionalità.
👉 Molti pignoramenti sono applicati in modo automatico e scorretto.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Pignoramento
Subire passivamente significa:
– vivere per anni con uno stipendio ridotto,
– peggiorare la situazione debitoria,
– rinunciare a ogni margine di difesa,
– compromettere serenità e futuro.
👉 Il pignoramento può essere gestito, non solo subito.
Le Strategie per Difendersi Totalmente
Nel 2026 la difesa può includere:
– opposizione al pignoramento,
– richiesta di riduzione della quota trattenuta,
– verifica dei limiti cumulativi,
– accordi strutturati con i creditori,
– accesso alle procedure di sovraindebitamento.
👉 La difesa totale non è improvvisata, ma pianificata.
Cosa Fare Subito Quando Parte il Pignoramento
🔹 1. Analizzare l’Atto di Pignoramento
Serve per verificare:
– chi è il creditore,
– l’importo reale del debito,
– la correttezza della percentuale applicata.
👉 Molti atti contengono errori decisivi.
🔹 2. Verificare il Reddito e il Minimo Vitale
Fondamentale per:
– chiedere una riduzione della trattenuta,
– dimostrare l’insostenibilità del pignoramento,
– tutelare le spese essenziali.
👉 Il giudice può intervenire se correttamente informato.
🔹 3. Attivare una Difesa Giuridica Completa
In molti casi è possibile:
– sospendere o limitare l’esecuzione,
– evitare pignoramenti successivi,
– costruire una soluzione definitiva ai debiti.
👉 Il tempo è un fattore decisivo.
Il Punto Chiave: Lo Stipendio Va Protetto
Un principio fondamentale è questo:
👉 lo stipendio serve per vivere e la legge lo tutela.
Questo significa che:
– il pignoramento ha dei limiti invalicabili,
– il lavoratore non deve essere schiacciato,
– la difesa è un diritto, non un favore.
👉 Qui si decide la qualità della tua vita nei prossimi anni.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti lavoratori sbagliano perché:
– pensano che il pignoramento sia inevitabile,
– non controllano le percentuali applicate,
– non reagiscono subito,
– non chiedono assistenza legale.
👉 Così il pignoramento diventa permanente.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dallo Stipendio Pignorato
La difesa dal pignoramento è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– verifica la legittimità dell’atto,
– tutela il minimo vitale,
– propone opposizioni e istanze urgenti,
– costruisce una soluzione strutturale ai debiti.
👉 Senza strategia, il pignoramento dura anni.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– ridurre o bloccare la trattenuta,
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Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa esecutiva e debitoria richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in pignoramenti ed esecuzioni forzate
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Difensore di lavoratori, famiglie e professionisti
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, il pignoramento dello stipendio:
👉 non va subito passivamente,
👉 può essere limitato o superato,
👉 si può difendere in modo totale e consapevole.
La regola è chiara:
👉 controllare l’atto,
👉 proteggere il reddito,
👉 agire subito con una strategia giuridica corretta.
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Nel 2026, difendersi bene dal pignoramento dello stipendio significa difendere la tua vita, non solo il tuo reddito.