Introduzione
Il pignoramento della pensione è una forma di esecuzione forzata con cui un creditore cerca di soddisfarsi direttamente sui ratei di pensione dovuti al debitore. In altre parole, se un pensionato non paga spontaneamente un debito, la legge consente al creditore di ottenere una trattenuta mensile sulla pensione fino a concorrenza del credito dovuto. Tuttavia, la pensione non è liberamente pignorabile per intero: il legislatore ha previsto rigorosi limiti di pignorabilità per tutelare il minimo vitale del pensionato e garantirgli mezzi adeguati di sostentamento . La pensione viene dunque definita un credito “relativamente impignorabile”, poiché solo una parte di essa può essere legalmente aggredita dal creditore .
Negli ultimi anni la disciplina del pignoramento delle pensioni ha subito importanti modifiche per rafforzare la tutela dei pensionati debitori. Dal 22 settembre 2022 è in vigore un nuovo limite di impignorabilità che ha innalzato la soglia del minimo vitale a 1.000 € mensili . In concreto, ciò significa che le pensioni fino a 1.000 € al mese sono totalmente impignorabili, mentre quelle di importo superiore possono essere pignorate solo nella parte eccedente tale soglia . Inoltre, anche sulla parte eccedente si applicano ulteriori limiti percentuali: di regola, al creditore può essere assegnato al massimo un quinto (20%) della porzione di pensione che supera il minimo vitale . Ad esempio, per una pensione netta di 1.600 € mensili, la quota eccedente il minimo vitale (1.600 – 1.000 = 600 €) potrà essere pignorata solo fino a un quinto, ossia 120 € al mese .
Questa guida fornisce un’analisi approfondita e aggiornata al 2026 del pignoramento della pensione dal punto di vista del debitore. Esamineremo la normativa vigente, i limiti legali e le novità giurisprudenziali, incluse recenti sentenze di legittimità e costituzionali. Verranno illustrate le differenze tra i vari tipi di creditori – ad esempio creditori privati, Agenzia delle Entrate-Riscossione (per debiti fiscali) e crediti alimentari – poiché ciascuno di essi soggiace a regole particolari. Saranno presenti tabelle riepilogative dei limiti, casi pratici e calcoli esemplificativi, nonché una sezione Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Infine, verranno suggerite le principali strategie legali difensive a disposizione del pensionato, quali opposizioni, istanze di riduzione, soluzioni transattive o di ristrutturazione del debito, per difendersi efficacemente con l’ausilio di un avvocato.
Nota Bene: La guida adotta un linguaggio giuridico ma accessibile, pensato sia per professionisti legali (avvocati, consulenti) sia per privati cittadini e imprenditori che vogliano comprendere in modo chiaro i propri diritti e strumenti di difesa. Tutte le informazioni fornite sono riferite alla normativa italiana ed aggiornate alla luce delle più recenti disposizioni di legge e pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale) al gennaio 2026. Le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida, per consentire ulteriori approfondimenti e verifiche.
Quadro Normativo di Riferimento
In Italia la disciplina del pignoramento della pensione è dettata principalmente dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.), in particolare dall’art. 545 c.p.c. che elenca i crediti impignorabili e fissa i limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni. Tale norma è stata modificata dal Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) convertito con L. 142/2022, che – come anticipato – ha introdotto il nuovo minimo impignorabile di 1.000 € elevando la precedente soglia (originariamente agganciata a 1,5 volte l’assegno sociale) . Oltre al codice di rito, rilevano:
- L. 30 aprile 1969 n.153, art. 69: norma speciale che consente all’ente previdenziale (INPS) di recuperare indebiti pensionistici trattenendo fino a un quinto della pensione, anche se ciò può incidere sul minimo vitale. Questa disposizione è stata oggetto di recente scrutinio di costituzionalità (v. infra sezione crediti INPS) .
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, artt. 72-bis e 72-ter: normativa sulla riscossione esattoriale. L’art. 72-bis consente all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, AER) di notificare direttamente al terzo erogatore (es. INPS o banca) un ordine di pagamento di crediti del debitore, senza passare per il giudice . L’art. 72-ter stabilisce invece limiti di pignorabilità più favorevoli al debitore quando il creditore è l’Erario: prevede infatti percentuali ridotte (10%, 14% circa, 20%) in base all’entità della pensione (come dettagliato oltre) .
- D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180: testo unico in materia di cessioni del quinto e delegazioni di pagamento su stipendi e pensioni. Rileva qui perché fissa il principio generale secondo cui la somma delle trattenute sulla pensione per cessioni e pignoramenti non può mai superare la metà dell’importo netto mensile (50%) . Questo principio di tutela (spesso richiamato in giurisprudenza) integra i limiti di cui all’art.545 c.p.c.
- Codice Civile, art. 433 e segg.: indicano gli obblighi alimentari tra familiari. Non disciplinano direttamente il pignoramento, ma i crediti alimentari (es. assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge o ai figli) godono di un trattamento peculiare nell’esecuzione forzata: possono infatti giustificare pignoramenti della pensione oltre i limiti ordinari, previa autorizzazione del tribunale (v. infra).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): ha introdotto procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore civile (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti) che, se attivate e omologate, possono incidere sulle azioni esecutive in corso (inclusi eventuali pignoramenti di pensione) sospendendole o caducandole secondo i casi. Si tratta di strumenti speciali di difesa che menzioneremo nella parte sulle strategie difensive.
Giurisprudenza chiave: La corretta applicazione dei limiti di pignorabilità è stata oggetto di numerose pronunce. Tra le più recenti va segnalata la sentenza Cass. Sez. Unite n. 32914/2022, che ha risolto un contrasto interpretativo confermando l’applicabilità della nuova soglia di impignorabilità anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della riforma . Inoltre, la Cassazione (sent. n. 47677/2022) ha chiarito che i limiti di impignorabilità ex art.545 c.p.c. si applicano anche in ambito penale ai sequestri/confische sulle somme in conto corrente, sia per gli importi accreditati prima sia per quelli affluiti dopo il provvedimento . Su un altro fronte, la Corte Costituzionale con sentenza n.216/2025 ha giudicato legittimo (non fondata la questione) il regime speciale che consente a INPS di trattenere un quinto dell’intera pensione per recuperare propri crediti, anche se tale regime deroga ai limiti del “minimo vitale” previsti per gli altri creditori . Di queste e altre pronunce si darà conto nelle sezioni seguenti, in riferimento ai casi particolari.
In sintesi, il quadro normativo vigente bilancia due esigenze: tutelare il pensionato debitore, garantendogli una quota impignorabile del suo assegno per la sopravvivenza dignitosa (esistenza libera) , e soddisfare i creditori entro limiti di ragionevolezza. Vediamo ora nel dettaglio quali sono questi limiti e come variano a seconda della natura del credito e del soggetto creditore.
Limiti di Pignorabilità della Pensione
Come premesso, non tutta la pensione è aggredibile dal creditore: esistono soglie e percentuali massime che delimitano la parte pignorabile. Tali limiti sono riepilogati nella seguente tabella:
| Parametro | Limite di pignorabilità | Riferimenti |
|---|---|---|
| Minimo vitale impignorabile | Importo pari al doppio dell’assegno sociale mensile, con soglia minima assoluta di €1.000 . Fino a tale importo la pensione è impignorabile. | Art. 545, comma 7 c.p.c. ; L. 142/2022. |
| Quota pignorabile oltre il minimo | Sulla parte eccedente il minimo vitale si può pignorare al massimo 1/5 (20%) . Esempio: pensione €1.600 → eccedenza €600 → quota pignorabile €120/mese. | Art. 545, commi 3 e 4 c.p.c. . |
| Limite per debiti fiscali (Erario) | 1/10 fino a €2.500; 1/7 tra €2.500 e €5.000; 1/5 oltre €5.000 (percentuali sul netto mensile) . Sempre salva l’impignorabilità del minimo vitale €1.000 sulla parte iniziale. | Art. 72-ter DPR 602/1973 ; Circ. INPS 130/2025 . |
| Crediti alimentari (es. mantenimento) | Pignorabili oltre il 20% con autorizzazione del Tribunale: la quota la stabilisce il giudice caso per caso . In genere può arrivare fino a 1/3 della pensione (compatibilmente col minimo vitale). | Art. 545, comma 1 c.p.c. . Provv. del Giudice (decreto di autorizzazione). |
| Recupero crediti INPS su pensione | Fino a 1/5 dell’intera pensione per debiti verso l’INPS (es. indebiti previdenziali) . Non si applica il minimo vitale ex art.545 c.p.c. per l’INPS come creditore (confermato da Corte Cost. 216/2025) . | Art. 69 L. 153/1969. Corte Cost. 216/2025 . |
| Cumulo di pignoramenti | Max 50% della pensione netta in totale. Se concorrono più pignoramenti eterogenei (es. uno per tributi, uno per mantenimento), la somma delle trattenute può arrivare fino a 2/5 (40%) della parte eccedente il minimo vitale , ma in ogni caso almeno metà della pensione deve rimanere libera . Se i pignoramenti sono omogenei (es. due creditori ordinari), vige la regola del quinto unico: il secondo creditore attende il termine del primo . | Art. 545, commi 3-4 c.p.c.; Art. 68 DPR 180/1950; Circ. INPS 130/2025 . |
Spiegazione dei limiti: La prima tutela fondamentale per il debitore è il minimo vitale impignorabile, legato all’assegno sociale. L’assegno sociale è una prestazione assistenziale che nel 2025 ammonta a €538,69 mensili (importo soggetto a rivalutazione ISTAT) . La legge fissa come impignorabile il doppio di tale somma, ossia circa €1.077,38 per il 2025 . Poiché la norma prevede comunque un minimo non inferiore a 1.000 €, in pratica per tutto il 2025 la soglia di impignorabilità è stata €1.077,38 (superiore ai 1.000 €) e per il 2026 sarà ulteriormente adeguata (stante una rivalutazione indicata del +1,4%, si stima intorno a €1.092) – in ogni caso mai sotto i 1.000 € per effetto della clausola di salvaguardia introdotta nel 2022 . Questo significa che la parte di pensione fino a circa 1.1oo € è sempre salva da pignoramento: un creditore non può toccarla. Solo l’eventuale eccedenza rispetto a tale minimo può essere oggetto di esecuzione, e comunque con il limite del 20%.
La seconda tutela consiste infatti nel tetto del “quinto”: la porzione di pensione sopra il minimo vitale è pignorabile al massimo nella misura di un quinto (1/5). Questa percentuale è identica a quella prevista per gli stipendi da lavoro dipendente. Il criterio è volto a evitare che un singolo creditore assorba tutta la parte eccedente, lasciando al debitore solo il minimo vitale: anche sulla parte aggredibile, il debitore conserva gli altri 4/5. Ad esempio, come visto, da una pensione di 1.600 € si potrà prelevare solo 120 € mensili (20% di 600 €) ; da una pensione di 2.000 € (eccedenza 923 € circa, ipotizzando soglia 1.077 €) si ricaverebbe al massimo ~185 € al mese, e così via. Importante: il calcolo va fatto sul netto della pensione, ovvero sull’importo mensile al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (IRPEF, addizionali, ecc.) . Dunque prima si determina la pensione netta effettivamente percepita dal debitore, poi si applicano le soglie di impignorabilità. Sul cedolino pensione rilasciato dall’INPS sono di norma indicate sia le trattenute fiscali sia eventuali altre trattenute (es. cessione del quinto, pignoramenti in atto), informazioni utili per calcolare esattamente la quota pignorabile residua .
Va inoltre evidenziato che alcune tipologie di pensioni/prestazioni sono totalmente impignorabili, in quanto considerate di natura assistenziale o legate a esigenze primarie di sostentamento. L’art.545 c.p.c. ai commi 1 e 2 elenca i crediti assolutamente impignorabili, tra cui: i crediti alimentari (cioè il diritto di mantenimento di una persona verso un familiare obbligato) – salvo però permettere la compensazione tra alimenti, come vedremo – e i sussidi di grazia o sostentamento dovuti per maternità, malattia, funerali o assistenza ai poveri . In quest’ultima categoria rientrano ad esempio la pensione sociale (assegno sociale) e le pensioni di invalidità civile e relative indennità di accompagnamento: trattamenti assistenziali che non possono essere pignorati da creditori privati in nessun caso . Ciò significa, ad esempio, che se un debitore percepisce solo una pensione di invalidità o l’assegno sociale, tali somme non sono aggredibili dai suoi creditori (diverso sarebbe se lo stesso ente erogatore volesse recuperare indebitamente erogati su quelle stesse prestazioni, ma qui entriamo nel caso INPS creditore). Attenzione: la pensione di reversibilità (pensione ai superstiti) non è considerata assistenziale ma è un trattamento di quiescenza a tutti gli effetti, dunque segue le regole ordinarie di pignorabilità (minimo vitale, quinto, ecc.) .
Riassumendo i concetti chiave per il debitore pensionato:
- Una pensione mensile sotto €1.000 è impignorabile integralmente . Il creditore dovrà rivolgersi eventualmente ad altri beni o attendere che la pensione aumenti oltre soglia.
- La parte di pensione fino a circa €1.100 (soglia 2025-2026) è comunque protetta, e solo ciò che supera tale importo può essere colpito dal pignoramento .
- Della parte eccedente, il creditore può ottenere al massimo il 20% per via giudiziale ordinaria . Al pensionato restano i 4/5 di quella eccedenza più la quota impignorabile.
- Esempio pratico: pensione netta €1.200 → minimo vitale €1.100 → eccedenza €100 → quota pignorabile €20 (il resto, €1.180, resta al pensionato). Pensione €2.000 → minimo €1.100 → eccedenza €900 → quota pignorabile €180. Pensione €800 → sotto minimo → zero pignorabile.
- Se la pensione è accreditata in banca e un creditore pignora il conto corrente del pensionato (pignoramento presso terzi in banca), la legge prevede una tutela ulteriore: al momento del pignoramento, le somme già depositate sul conto derivanti da pensione sono impignorabili fino a un ammontare pari a tre volte l’assegno sociale (circa €1.616 per il 2025 ). In pratica, se il conto contiene risparmi della pensione fino a ~1.616 €, il creditore non può toccarli; l’eventuale eccedenza può essere bloccata, ma solo nella misura di 1/5 dell’eccedenza stessa . Ad esempio, se un pensionato ha €2.500 sul conto al momento della notifica del pignoramento, e tali fondi provengono dalla pensione accreditata, si lascia intangibile la soglia di €1.616; della rimanente somma (€884) si potrà assegnare al creditore solo un quinto, cioè ~€176, liberando il resto . Questo meccanismo impedisce ai creditori di aggirare il minimo vitale ex ante attendendo che il pensionato accumuli sul conto più mensilità: anche i risparmi di pensione godono quindi di una franchigia pari a tre mensilità e dell’ulteriore limite del quinto sull’eccedenza. Da notare che tale tutela si applica alle somme già accreditate prima del pignoramento; per le pensioni che si accreditano dopo la notifica, invece, il vincolo opera direttamente sui singoli ratei con la trattenuta del quinto della parte eccedente, come di regola . In ogni caso, il creditore procedente su conto bancario deve specificare l’origine pensionistica delle somme e il giudice dell’esecuzione vigila d’ufficio sul rispetto di questi limiti, che sono inderogabili .
- In caso di coincidenza con una cessione del quinto già in atto sulla pensione (prestito pensione con rimborso alla fonte), l’arrivo di un pignoramento ulteriore deve tenere conto del limite del 50%. Ad esempio, se il pensionato ha già una trattenuta volontaria del quinto (20%) per un prestito, un creditore potrà pignorare al massimo un altro quinto (20%) così che la somma delle trattenute sia il 40% (entro il tetto del 50%). Se invece una cessione più un pignoramento superassero la metà, il giudice o lo stesso ente erogatore ridurranno la quota pignorabile in modo da rispettare il limite. In pratica, il totale delle ritenute sulla pensione (cessioni + pignoramenti) non può eccedere 1/2 dell’assegno netto .
Dopo aver chiarito i limiti generali, passiamo ad esaminare le differenze in base al tipo di creditore che procede al pignoramento, poiché – come anticipato – esistono regole particolari se a pignorare è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per cartelle esattoriali), un creditore privato qualunque, un familiare per alimenti o lo stesso INPS.
Tipologie di Pignoramento della Pensione e Differenze tra Creditori
Non tutte le procedure di pignoramento della pensione sono uguali. A seconda di chi è il creditore e che tipo di credito viene azionato, possono variare sia i limiti di importo pignorabile, sia le modalità procedurali (giudiziarie o amministrative). Di seguito distinguiamo i principali casi:
1. Pignoramento da Creditori Privati (ordinari)
Questa è la situazione tipica in cui il creditore è un soggetto privato qualsiasi (ad es. una banca che vanta rate di mutuo impagate, una finanziaria per un prestito, un fornitore commerciale, il condominio, ecc.) oppure un ente pubblico non dotato di poteri esattoriali. In tali casi si applicano esclusivamente le regole ordinarie del codice di procedura civile viste sopra:
- Limite di 1/5 oltre il minimo vitale: il creditore privato può pignorare la pensione del debitore nei limiti del quinto della parte eccedente il minimo impignorabile . Se la pensione è già gravata da un pignoramento della stessa natura, il secondo creditore dovrà attendere (non si può avere più di un quinto pignorato contemporaneamente per crediti ordinari omogenei) . In pratica, i creditori chirografari si soddisfano uno alla volta sul quinto disponibile, secondo l’ordine di intervento (salvo diverso accordo o diverso grado di privilegio).
- Procedura giudiziaria: il creditore privato deve munirsi di un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale protestata, ecc.) e notificare al debitore un atto di precetto con intimazione di pagamento entro termine (minimo 10 giorni). Decorso infruttuosamente il termine, potrà avviare il pignoramento presso terzi notificando all’INPS (o all’ente pensionistico che eroga la pensione) un atto di pignoramento contenente l’ingiunzione di legge e l’indicazione del credito per cui si procede . L’atto va notificato anche al debitore. NB: se la pensione è già stata accreditata in conto corrente, il creditore può invece pignorare la banca per bloccare le somme sul conto (come visto, in tal caso la banca dovrà rispettare la soglia del triplo assegno sociale). È facoltà del creditore scegliere se pignorare direttamente l’INPS (aggredendo i ratei futuri) o la banca (aggredendo gli importi già depositati sul conto del pensionato).
- Udienza e assegnazione: una volta notificato il pignoramento, si svolge un’udienza dinanzi al Giudice dell’Esecuzione. L’INPS (terzo pignorato) deve rendere la dichiarazione del terzo indicante se deve somme al debitore (importo della pensione mensile) e se sulla pensione insistono già altre trattenute. Di norma, l’INPS invia una dichiarazione scritta. Se tutto è regolare, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione con cui dispone che l’INPS versi al creditore procedente (o al suo avvocato) la quota pignorata, nei limiti di legge (quinto eccedenza), a partire dalla successiva mensilità. L’ordinanza di assegnazione è notificata all’INPS e funge da titolo per il pagamento diretto al creditore.
- Decorrenza e pagamento: l’INPS, ricevuta l’ordinanza, applica la trattenuta mensile sulla pensione del debitore e la gira al creditore. Il prelievo continuerà fino a estinzione del debito pignorato (comprensivo di interessi legali e spese, come quantificati nell’ordinanza). È importante sottolineare che, se la pensione netta del debitore varia (ad es. per perequazione annuale, o perché terminano altre ritenute), la quota pignorata va ricalcolata ogni volta in modo da rispettare sempre il doppio assegno sociale aggiornato e il quinto. L’INPS in ciò si attiene all’ordinanza e alla normativa, come chiarito anche da proprie circolari interne. Ad esempio, se nel 2022 il minimo vitale era 1.000 €, ma nel 2025 è salito a ~1.077 €, l’INPS automaticamente adeguerà la parte impignorabile e potrebbe ridurre la somma trattenuta per garantire che al pensionato restino €1.077 (qualora il quinto eccedenza calcolato con soglia 2022 eccedesse i nuovi limiti) . In pratica il pensionato beneficia degli aumenti della soglia impignorabile anche sui pignoramenti in corso.
In questo scenario classico, i margini di manovra del creditore sono limitati dai paletti di legge. Il debitore dal canto suo deve sapere che nessun creditore ordinario può pretendere di pignorare importi superiori a quanto stabilito né ignorare la soglia di impignorabilità. Qualsiasi atto di pignoramento che violasse tali limiti sarebbe illegittimo e potrebbe essere oggetto di opposizione (v. oltre).
2. Pignoramento da Agenzia delle Entrate-Riscossione (debiti fiscali)
Diverso è il caso in cui il creditore procedente sia l’Erario per il tramite dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia), ad esempio per cartelle esattoriali derivanti da imposte non pagate, contributi previdenziali, multe, etc. In questo ambito si applicano sia le regole generali viste (minimo vitale intoccabile e limite generale del quinto), sia alcune deroghe speciali previste dalla legge fiscale (DPR 602/1973) in favore del debitore. Le peculiarità principali sono:
- Procedure amministrative semplificate: AER può attivare il pignoramento della pensione in via amministrativa, senza dover ricorrere al tribunale. In base all’art. 72-bis DPR 602/1973, l’Agente può notificare un ordine di pagamento diretto all’INPS (quale terzo debitor debitoris), intimandogli di versare a sé le somme dovute al contribuente fino a soddisfo del credito erariale . Questo atto di pignoramento “accelerato” sostituisce il provvedimento del giudice: l’Agenzia diventa sostituto del giudice dell’esecuzione per il recupero coattivo, con conseguente notevole riduzione dei tempi di recupero . Attenzione: l’ordine ex 72-bis deve comunque indicare tutti gli elementi del credito e rispettare i limiti di pignorabilità; in caso contrario è impugnabile dal debitore per vizi formali o sostanziali.
- Limiti percentuali ridotti (art. 72-ter): la legge prevede che il pignoramento della pensione per crediti fiscali sia ancora più contenuto rispetto a quello dei creditori ordinari, soprattutto per pensioni medio-basse. In particolare, l’art. 72-ter DPR 602/1973 stabilisce che AER possa prelevare al massimo:
- 1/10 (10%) dell’importo della pensione netta, se questa non supera 2.500 € mensili . Di fatto, su pensioni modeste la trattenuta fiscale è dimezzata rispetto al normale quinto.
- 1/7 (~14,28%) se la pensione netta è compresa tra 2.500 € e 5.000 € . Questa frazione intermedia (circa un settimo) è più favorevole del quinto ma più onerosa del decimo, applicandosi a pensioni medio-alte.
- 1/5 (20%) se la pensione netta supera 5.000 € , cioè per pensioni elevate si torna al tetto ordinario del 20%.
Tali percentuali si intendono sempre sulla parte di pensione eccedente il minimo vitale? In realtà il tenore letterale dell’art. 72-ter fa riferimento all’“importo della pensione” tout court nelle varie fasce; la prassi, confermata anche da circolari INPS , è di applicare le aliquote alla pensione netta mensile complessiva, fermo restando che resta comunque impignorabile la parte pari al doppio dell’assegno sociale . Quindi, ad esempio, per una pensione netta di €2.000 (entro 2.500) AER pignorerà al massimo €200 al mese (10% di 2.000) ; per una pensione di €4.000 netti preleverà al massimo circa €571 (1/7); per €6.000 netti, €1.200 (1/5). Se però una pensione è, poniamo, €1.500 netti, formalmente 1/10 sarebbe €150 ma prima va detratto il minimo vitale: €1.077 circa protetti, eccedenza ~€423, su cui 1/10 sarebbe €42. In pratica, si applica la formula più conservativa per il debitore (minimo + percentuale).
Lo scopo di queste soglie differenziate è, come evidenziato nei lavori preparatori, favorire il pensionato debitore fiscale rispetto ai creditori privati, perché lo Stato può permettersi un recupero più graduale senza pregiudicare il proprio credito . Si tratta di una forma di sensibilità sociale del legislatore fiscale.
- Concorso di cause diverse: può accadere che sulla stessa pensione insistano contemporaneamente un pignoramento fiscale e uno (o più) pignoramenti di natura diversa (es. creditori privati, alimenti). In tal caso, come visto, vale il limite generale del 50% combinato. Tipicamente, se c’è già un 10% in favore del Fisco, un creditore ordinario potrà aggredire al massimo un altro 20% (portando il totale al 30%), o se c’è un 20% per il Fisco, l’altro potrà prendersi un altro 20% (40% tot.), e così via – ma mai superando la metà complessiva . La Circolare INPS n.130/2025 ha ribadito che “la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo” in caso di concorso eterogeneo . Ciò garantisce che anche se il Fisco e altri creditori attaccano insieme la pensione, al debitore resti almeno il 50% della pensione (o più, se il minimo vitale impone una percentuale minore).
- Atto di pignoramento e adempimento del terzo: l’atto ex 72-bis notificato all’INPS impone a quest’ultimo, decorso il termine di 60 giorni, di iniziare a versare all’Agente le somme pignorate. La Cassazione 28520/2025 ha chiarito che, nel pignoramento diretto promosso da AER, l’obbligo dell’INPS terzo di bloccare le somme riguarda solo i crediti già scaduti al momento dell’ordine e poi le mensilità a venire man mano che maturano . Quindi l’INPS non deve versare rate future non ancora maturate prima che queste diventino esigibili: in sostanza il pignoramento esattoriale sulla pensione opera pro quota sulle singole mensilità quando si formano, analogamente al pignoramento giudiziario, ma con l’automatismo amministrativo. Se il debitore nel frattempo ottiene, ad esempio, una rateizzazione o aderisce a una definizione agevolata (rottamazione) del debito fiscale, l’Agente della Riscossione su richiesta sospende la procedura esecutiva e l’INPS interrompe le trattenute (o non dà seguito all’ordine). È previsto infatti che la concessione di una dilazione impedisce nuovi atti esecutivi e fa sospendere quelli in corso, a tutela del contribuente che cerca di regolarizzare la propria posizione.
In sintesi, per i debiti fiscali il pensionato debitore gode di maggiori protezioni sulle aliquote (10%-14%-20% invece di un secco 20%), ma d’altro canto l’azione esecutiva è più celere (non richiede un giudice). Tuttavia, anche questi atti sono impugnabili: il debitore può fare opposizione se ritiene che l’Agenzia abbia violato la legge (ad esempio pignorando oltre i limiti, o procedendo su una pensione sotto soglia, oppure se la cartella non era stata notificata regolarmente, etc.). Le strategie difensive saranno trattate a parte; basti qui ricordare che esistono strumenti come la sospensione amministrativa (da chiedere all’Agente stesso, presentando istanza motivata di sospensione per errore o altro) e le opposizioni al giudice dell’esecuzione tributaria (competente è la Commissione Tributaria o il Tribunale a seconda dei casi, tema complesso oltre lo scopo di questa guida). In molti casi comunque il consiglio è di valutare con un legale la possibilità di negoziare con AER un piano di rientro rateale, approfittando del fatto che durante la rateizzazione il pignoramento viene fermato.
3. Pignoramento per Crediti Alimentari (assegni di mantenimento)
Un caso peculiare di pignoramento della pensione è quello attivato da un creditore alimentare, tipicamente l’ex coniuge o i figli a cui il pensionato deve versare un assegno di mantenimento (oppure altri familiari titolari di alimenti ai sensi degli artt. 433 c.c. e segg.). Questi crediti godono di uno status privilegiato perché attengono al sostentamento di persone legate da rapporti familiari. In sede di esecuzione forzata, ciò si traduce in deroghe ai limiti ordinari:
- Autorizzazione del giudice: L’art. 545, comma 1 c.p.c. stabilisce che i crediti alimentari in generale sono impignorabili, tranne che per cause di alimenti. Cioè solo chi agisce per ottenere il pagamento di un mantenimento dovuto può pignorare a sua volta crediti alimentari del debitore (in questo caso la pensione è un reddito da cui attingere per gli alimenti dovuti). Anche in tal caso, però, serve l’autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice delegato, che con decreto fiss(a la misura pignorabile . Questo significa che il coniuge o figlio creditore, ottenuto un titolo (es. sentenza di divorzio, decreto di omologa, ecc.), chiederà al tribunale di autorizzarlo a pignorare la pensione del debitore oltre i limiti normali, in considerazione della natura alimentare del credito.
- Possibile deroga al minimo vitale e al quinto: Il giudice, valutate le circostanze (bisogni del creditore alimentare e capacità economica del debitore), può autorizzare una quota superiore al 20% e in casi estremi può anche scalfire la parte normalmente impignorabile. Ad esempio, se il debitore ha una pensione di €1.200 e deve €400 di mantenimento al figlio minorenne, il giudice potrebbe autorizzare il pignoramento di €400 (che è ben oltre il quinto e intacca il minimo vitale) se ritiene che comunque restino al debitore mezzi adeguati. Di solito, però, i tribunali tendono a non scendere sotto una certa soglia di salvaguardia per il debitore: spesso la quota massima complessiva per alimenti viene fissata attorno a 1/3 della pensione. Non è un numero in legge, ma una prassi consolidata (richiamando l’analogia con il limite di pignorabilità dello stipendio per concorrenti cause, metà, e dividendo tra due alimenti e altri crediti, indicativamente un terzo ciascuno se vi fosse anche altro). Ad esempio, Cass. 1046/1996 (datata ma significativa) autorizzò il pignoramento di un terzo della pensione per alimenti. Più recentemente, i tribunali di merito adottano soluzioni caso per caso, tenendo conto anche del minimo vitale.
- Concorso con altri crediti: Se sulla pensione gravano sia un pignoramento per alimenti sia altri pignoramenti, il credito alimentare ha una sorta di priorità morale. In teoria, alimenti e crediti ordinari eterogenei possono coesistere fino al tetto del 50% totale. Ma spesso accade che il giudice assegni prima la quota alimentare (anche superiore al quinto) e poi, se ancora residua capienza entro metà, consenta eventuali altri pignoramenti. Ad esempio: pensione €2.000, autorizzato pignoramento €600 per alimenti (30%); rimangono €1.400 al debitore, che è il 70%. Un creditore ordinario potrebbe ancora pignorare un quinto dell’eccedenza minima (eccedenza diciamo €900, quinto €180) senza superare metà del totale (€600+€180=€780, che è il 39% della pensione). Se invece gli alimenti prelevano già metà pensione, altri creditori dovranno attendere.
- Pagamento diretto vs pignoramento: Occorre notare che spesso, in ambito di separazione o divorzio, il tribunale può ordinare ex lege il pagamento diretto di una parte della pensione all’ex coniuge (art. 8 L. 898/1970 sul divorzio) senza passare dal procedimento di pignoramento, tramite un ordine al datore di lavoro o ente pensionistico. Tale procedura, chiamata “ordine di pagamento diretto”, è diversa dal pignoramento ma produce un effetto simile: l’INPS versa la quota stabilita al familiare avente diritto. Questo ordine può arrivare a disporre anche oltre il quinto, sempre valutando i bisogni. In mancanza di ordine diretto, però, il familiare creditore dovrà avviare un pignoramento con le forme viste e ottenere il decreto ex art. 545 co.1.
Per il debitore, il pignoramento per alimenti è il più “pericoloso” in termini di impatto sulla pensione, perché la legge pone in primo piano le esigenze del familiare creditore (spesso un soggetto debole come un figlio minorenne o un ex coniuge privo di redditi). Difendersi è difficile se il debito per alimenti è certo e dovuto: l’unica leva è chiedere al giudice, in sede di determinazione della quota, di non superare un certo importo lasciando al debitore il necessario per vivere. In sede di merito (se ancora pendente la causa di separazione/divorzio) si potrà eventualmente chiedere la modifica delle condizioni se la pensione del debitore è l’unico reddito e il mantenimento fissato non gli lascia mezzi sufficienti. Ma se esiste già un provvedimento definitivo sull’assegno, l’esecuzione sarà difficilmente evitabile.
Importante: i crediti alimentari prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.), ma ogni mese che passa senza pagamento fa nascere un nuovo diritto autonomo. Quindi anche arretrati di mantenimento di anni addietro possono essere oggetto di pignoramento, sempre con la procedura anzidetta, salvo eccepire prescrizioni sui ratei più vecchi. Inoltre, il creditore alimentare potrebbe insinuarsi nel medesimo procedimento esecutivo iniziato da altro creditore o viceversa, avendo però prelazione nel riparto (il mantenimento è credito privilegiato di natura alimentare).
4. Trattenute dell’INPS su Pensione per propri crediti (Indebiti e sanzioni)
Un ulteriore caso, spesso trascurato, è quello in cui lo stesso INPS (o ente pensionistico) effettua trattenute sulla pensione del debitore per recuperare somme da lui dovute verso l’Istituto. Ciò può accadere, ad esempio, quando il pensionato ha percepito importi indebiti (pensionistici o assistenziali) che deve restituire, oppure se ha debiti per contributi INPS come ex lavoratore autonomo, oppure in caso di sanzioni civili. La normativa di riferimento è l’art. 69 della L.153/1969, che consente all’ente previdenziale di recuperare crediti verso il pensionato tramite trattenute mensili su pensione fino al limite di un quinto della pensione stessa . Questa procedura non richiede un titolo esecutivo giudiziario, essendo una forma di compensazione amministrativa.
La particolarità è che, secondo l’interpretazione dell’INPS, i limiti del minimo vitale e dell’art.545 c.p.c. non si applicano quando è l’INPS stesso a trattenere somme sulla “sua” pensione. In altri termini, l’INPS potrebbe trattenere un quinto dell’intero importo, anche se la pensione è bassa, toccando di fatto la parte che per altri creditori sarebbe impignorabile. Ad esempio, su una pensione di €800 l’INPS può trattenere €160 per recuperare un indebito, lasciando €640 al pensionato, cosa che a un creditore privato non sarebbe consentita (poiché sotto €1.000 sarebbe tutto impignorabile).
Questa asimmetria di trattamento è stata molto dibattuta e ha portato il Tribunale di Ravenna a sollevare questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole che l’INPS avesse un “trattamento privilegiato” rispetto agli altri creditori, in deroga alla tutela del minimo vitale garantita dall’art.38 Cost. . La questione è giunta dinanzi alla Corte Costituzionale, che con la recente sentenza n.216 del 30 dicembre 2025 ha però dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittima la norma speciale . La Corte ha motivato che la facoltà di trattenere il quinto integra un potere pubblicistico di autotutela per recuperare prestazioni indebitamente erogate, e non viola il principio di uguaglianza in quanto persino la Costituzione (art.38, co.2) consente al legislatore discrezionalità nel prevedere modalità di soddisfazione dei crediti su trattamenti pensionistici, purché non arbitrarie . Secondo la Corte, la scelta di non estendere all’INPS il limite del minimo vitale non è irragionevole perché l’INPS recupera somme che lo stesso pensionato non avrebbe dovuto percepire, spesso in presenza di dolo o colpa grave (ad es. omessa comunicazione di redditi, come nel caso esaminato) . Dunque la “compensazione” INPS resta una categoria a sé, sottratta ai vincoli dell’esecuzione forzata comune.
Per il pensionato debitore ciò significa che, se riceve una comunicazione dall’INPS di trattenuta per indebito, non potrà opporsi invocando il minimo vitale (salvo eventualmente contestare l’indebito stesso, se non dovuto). L’unico limite è il quinto della pensione: l’INPS non può trattenere più del 20% nemmeno per i propri crediti. Inoltre, va segnalato che in casi di particolare gravità e attuale indigenza del pensionato, l’INPS può valutare soluzioni transattive o dilazioni più favorevoli: ad esempio, ammettere una trattenuta temporaneamente inferiore al quinto, oppure sospendere il recupero. Non è un diritto soggettivo ma a volte l’Istituto, su istanza motivata, concede piani di rientro più lunghi. Esistono poi termini di prescrizione (di regola decennale) che limitano nel tempo il recupero di indebiti se l’INPS non agisce.
Riassumendo, ecco le principali differenze quando creditore è l’INPS stesso:
- Procede senza bisogno di titolo esecutivo, tramite trattenuta diretta su pensione.
- Non vige il minimo vitale di €1.000: l’INPS può intaccare anche pensioni basse, purché lasci comunque il restante 4/5.
- Limite: max 1/5 dell’importo della pensione.
- Non serve autorizzazione del giudice.
- Il debitore può fare ricorso amministrativo e poi giudiziario se contesta l’esistenza dell’indebito o la sua quantificazione, ma non semplicemente perché subisce la trattenuta.
- La Corte Costituzionale ha avallato questo regime speciale, quindi è inutile impostare una difesa sul piano della costituzionalità (già rigettata) .
Con questo panorama, abbiamo esaminato i vari casi di pignoramento pensionistico: creditori ordinari, Fisco, familiari e lo stesso ente pensionistico. Nella tabella precedente e nelle spiegazioni fornite sono contenuti i riferimenti normativi puntuali e i limiti applicabili a ciascuno.
Strategie Legali Difensive per il Debitore Pensionato
Dal punto di vista di un pensionato debitore, subire un pignoramento sulla propria pensione può destare comprensibili preoccupazioni, poiché incide direttamente sulle risorse mensili di cui si vive. Esistono però strumenti legali e strategie per difendersi o attenuare gli effetti del pignoramento, alcuni da attuare prima che la procedura inizi, altri durante l’esecuzione. Di seguito analizziamo le principali opzioni di difesa, tenendo presente che è fondamentale farsi assistere da un avvocato di fiducia, data la complessità delle norme esecutive.
Verifica della legittimità formale e sostanziale del pignoramento
La prima linea di difesa è controllare attentamente l’atto di pignoramento notificato e il titolo su cui si fonda, per individuare eventuali vizi. Elementi da verificare:
- Notifica del titolo esecutivo e del precetto: il creditore (se privato) deve aver notificato regolarmente il titolo (es. sentenza, decreto ingiuntivo) e successivamente l’atto di precetto. Se manca la notifica del titolo o del precetto, o se sono viziati (es. precetto scaduto, privo di indicazioni essenziali), il pignoramento può essere contestato in toto.
- Contenuto dell’atto di pignoramento: l’atto deve indicare per quale credito si procede e rispettare i limiti (ad esempio, un pignoramento presso INPS deve menzionare che la somma non eccederà il quinto dell’eccedenza oltre il minimo vitale, per essere conforme all’art. 545 c.p.c.). Se l’atto esattoriale 72-bis non specifica le fasce del 72-ter o omette dati essenziali (come la distinzione tra netto e lordo, o il calcolo degli interessi), può essere affetto da nullità.
- Decorrenza dei termini: per alcuni debiti, come cartelle esattoriali, verifica se il diritto di procedere è decaduto o prescritto (es. cartella notificata da oltre un anno senza atti interruttivi → potrebbe esserci decadenza ex art. 50 DPR 602/1973; oppure contributi prescritti in 5 anni se non più dovuti). Un pignoramento basato su un credito prescritto è illegittimo, ma serve opposizione.
- Corretta individuazione della pensione pignorabile: controllare che la pensione colpita sia effettivamente pignorabile. Ad esempio, se il creditore tenta di pignorare una pensione di invalidità civile (impignorabile), l’atto è viziato. O se sul conto bancario c’erano somme non provenienti da pensione, queste non vanno soggette alle stesse regole (le somme diverse da stipendi/pensioni su conto sono pignorabili integralmente salvo eventuali altri limiti di legge).
- Calcoli e importi esatti: se il pignoramento indica un importo maggiore del dovuto, o include voci non spettanti, il debitore può contestare l’eccedenza. Ad esempio, interessi usurari, spese non riconosciute, ecc.
Se emergono irregolarità, il rimedio tipico è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza dell’atto viziato. Questa opposizione si propone al giudice dell’esecuzione e mira a far dichiarare la nullità/irregolarità del pignoramento o di atti esecutivi collegati (es. notifica nulla → pignoramento inefficace). Nel frattempo si può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice, se il vizio è serio e c’è pericolo nel ritardo.
Opposizione all’esecuzione: contestare il diritto del creditore
Un altro tipo di opposizione è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui il debitore sostiene che non vi era diritto di procedere ad esecuzione. Può essere proposta:
- Prima dell’assegnazione (anche già dall’atto di pignoramento, meglio se prima dell’udienza): ad esempio, se il debitore ha già pagato il debito (quietanze alla mano), oppure se il titolo è stato annullato in appello, o se vi è un accordo col creditore non rispettato, ecc. In ambito fiscale, può sostenere che il ruolo è sprovvisto di titolo valido (es. cartella annullata da sentenza tributaria).
- Dopo l’assegnazione, entro limite di 20 giorni (opposizione tardiva in casi eccezionali): se emergono ragioni di inesistenza del titolo a assegnazione avvenuta.
Nel contesto delle pensioni, motivi tipici di opposizione all’esecuzione possono essere:
- Prescrizione del credito principale: es. una banca notifica pignoramento per un debito di 15 anni fa mai confermato da atti interruttivi – i diritti derivanti da mutuo o conto corrente si prescrivono in 10 anni, quindi il debitore può eccepire che il credito era estinto per prescrizione e bloccare l’esecuzione.
- Incompetenza del giudice o vizi del titolo: meno frequente, ma se il pignoramento è promosso davanti a un giudice territorialmente incompetente (in genere per pensione il foro è quello del luogo di residenza del terzo INPS, spesso Roma per pensioni nazionali), si può eccepire.
- Importo già pagato o non dovuto: il debitore dimostra che il creditore aveva riscosso, o che il calcolo è errato e nulla è dovuto (questo si intreccia anche con l’opposizione agli atti per ridurre l’importo).
- Beneficio di esenzione: se la somma è impignorabile (vedi pensione sociale) può opporsi all’esecuzione perché manca il pignorabilità del bene aggredito.
L’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso (o atto di citazione nei casi normali) al giudice competente (Giudice dell’esecuzione se pendente, sennò giudice del luogo). Di solito sospende la procedura se riconosciuta non pretestuosa. Per esempio, Cass. 4210/2020 ha affermato che il giudice dell’esecuzione deve verificare d’ufficio il rispetto dei limiti di pignorabilità e può anche sospendere in attesa di chiarirli . Quindi segnalare al giudice violazioni dei limiti (es. pignorato più di 1/5) è un’opposizione all’esecuzione sul quantum pignorabile: il G.E. può ridurre la quota e disporre la restituzione di eventuali eccedenze prelevate indebitamente .
Istanza di riduzione o di modifica delle modalità del pignoramento
Il debitore, in base all’art. 496 c.p.c., può presentare un’istanza di riduzione del pignoramento quando ritiene che l’espropriazione in atto ecceda di gran lunga quanto necessario a soddisfare il creditore. Questa norma si applica classicamente ai beni immobili o mobili pignorati in eccesso, ma in dottrina si è discussa l’applicabilità anche alle esecuzioni presso terzi, ad esempio se vi sono più pignoramenti e la somma trattenuta complessivamente risulta troppo elevata.
Nel caso delle pensioni, l’istanza di riduzione può avere spazio se, ad esempio, sopravvengono più creditori: il debitore potrebbe chiedere al giudice di contenere la somma totale prelevata, garantendo la proporzione tra crediti ma evitando oltre metà pensione. Tuttavia, visto che la legge già fissa il tetto del 50%, di solito non vi è margine per ridurre oltre. Diverso è il caso in cui siano stati pignorati importi eccedenti i limiti: ad esempio, un pignoramento su conto ha bloccato per errore più del quinto dell’eccedenza. In tal caso il debitore può fare istanza al giudice per sbloccare immediatamente le somme ultra vires. In genere, il giudice provvede in tempi brevi se riconosce che c’è stato un errore.
Un’altra situazione: se il debitore dimostra che la trattenuta del quinto, pur rispettosa della legge, lo pone in gravi difficoltà (situazione eccezionale), può chiedere una sospensione o riduzione temporanea per motivi umanitari. Ad esempio, in caso di spese mediche urgenti, o altri eventi straordinari, alcuni giudici – in equità – hanno concesso sospensioni brevi delle trattenute. Non è un diritto codificato, ma un appello alla sensibilità del giudice.
Tecnicamente, qualora il giudice emetta un’ordinanza di assegnazione che il debitore ritiene scorretta (es. perché non considera un minimo vitale aggiornato), il rimedio è fare opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza stessa entro 20 giorni, chiedendone la revoca o la riforma in parte qua.
Accordo con il creditore e conversione del pignoramento
Un pignoramento può sempre essere estinto anticipatamente se il debitore paga. Una strategia quindi è cercare un accordo transattivo col creditore: offrire il pagamento di una somma in unica soluzione (magari con uno sconto sul totale dovuto) in cambio della rinuncia al pignoramento. Spesso, soprattutto con creditori privati, si riesce a trovare un’intesa. Attenzione: l’accordo deve essere formalizzato e il creditore dovrà fare atto di rinuncia all’esecuzione depositato in tribunale, così che l’INPS sospenda le trattenute. È bene farsi assistere dall’avvocato per redigere un accordo scritto che preveda la liberazione del pignoramento (ad es. “a fronte del pagamento di €X, il creditore si obbliga a dare immediato atto di quietanza e a rinunciare alla procedura esecutiva R.G…. con compensazione delle spese”, ecc.).
Un istituto previsto dal codice è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati (qui il credito pensionistico) con una somma di denaro pari al debito azionato più spese e 1/5 a garanzia. In pratica versando tale somma in cancelleria, libera la pensione da ulteriori prelievi. Nel contesto del pignoramento presso terzi di crediti periodici, la conversione ha scarso utilizzo pratico, perché significherebbe versare subito quasi l’intero debito (cosa che spesso il debitore non è in grado di fare, altrimenti non subirebbe il pignoramento). Tuttavia, potrebbe essere utile se, ad esempio, il debitore ottiene un finanziamento o aiuto familiare per chiudere la partita: depositando la somma (debito + 20%), si ferma la trattenuta e poi quella somma viene usata per pagare il creditore (restituendo l’eventuale eccedenza al debitore).
Rateizzazione e definizioni agevolate per debiti fiscali
Quando il pignoramento è avviato da Agenzia Entrate-Riscossione, il debitore ha un’opportunità specifica: richiedere la rateizzazione del carico iscritto a ruolo (se non l’ha già fatto prima). La legge consente di dilazionare il pagamento delle cartelle fino a 72 rate (6 anni), o 120 rate in casi di grave difficoltà. Se la rateizzazione viene accordata dopo l’avvio del pignoramento, l’Agente è tenuto a sospendere l’azione esecutiva fintanto che il piano di rate è rispettato. Quindi il debitore inizierà a pagare le rate mensili e l’INPS cesserà di versare le somme pignorate (non potendo procedere oltre in pendenza di piano). Bisognerà tuttavia attivarsi velocemente: presentare l’istanza di rateizzo e comunicare al più presto al reparto esecutivo dell’Agente l’avvenuta concessione, chiedendo di revocare l’atto al terzo. Analogamente, se è pendente una rottamazione delle cartelle (definizione agevolata con sconti su interessi e sanzioni, prevista da varie leggi di bilancio), la legge prevede la sospensione delle azioni di recupero. Ad esempio, la “Rottamazione-quater 2023” ha stabilito che dalla presentazione dell’istanza e finché il debitore è in regola col pagamento delle rate rottamative, l’Agente non può procedere esecutivamente né cautelarmente. Quindi in tali frangenti il pensionato deve segnalare la situazione e ottenere il blocco del pignoramento. Attenzione che, se il pignoramento era già stato assegnato prima, potrebbe essere necessario un provvedimento del giudice per “liberare” le somme – in genere l’Agente stesso può rinunciare depositando istanza di estinzione per intervenuta definizione.
Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore)
In casi di debiti multipli e situazione di insolvenza conclamata del pensionato (esposto a più creditori, con altri pignoramenti su altri beni o su conto, ecc.), una soluzione radicale è ricorrere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi. Il pensionato, qualificato come “consumatore” se i debiti non sono professionali, può proporre un Piano del Consumatore al tribunale: sostanzialmente un piano di ristrutturazione di tutti i debiti con pagamenti parziali, dilazionati, anche falcidiati, sulla base della sua capacità economica (che includerà la pensione). Se il piano viene omologato dal giudice, tutti i creditori chirografari sono vincolati ad accettare quanto previsto e viene accordata l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui) a completamento del piano. Durante questa procedura, il debitore può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive individuali, incluso il pignoramento in corso sulla pensione. Ad esempio, presentato il ricorso e ottenuto il decreto di ammissione alla procedura, l’INPS su ordine del giudice sospende le trattenute ai creditori concorrenti, perché il debito verrà trattato nella procedura collettiva. Al termine, se il piano va a buon fine, il pignoramento cessa definitivamente (il credito del pignorante sarà soddisfatto nei termini del piano, ad es. con una percentuale). Questa è una strada complessa, da valutare solo in situazioni gravi di sovraindebitamento (e con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi e di un avvocato specializzato). Però offre una via d’uscita globale dai debiti, liberando anche la pensione da vincoli.
Ulteriori tutele: fondo pensione impignorabile e trust
Sebbene non direttamente attinente al pignoramento in essere, si segnala infine che un pensionato che tema aggressioni future potrebbe valutare strumenti per rendere impignorabili aumenti di pensione futuri o altre somme. Ad esempio, aderire a un fondo pensione integrativo: i montanti accumulati nei fondi previdenziali complementari sono impignorabili fino al momento dell’erogazione (ma quando poi vengono erogati in forma di rendita o capitale diventano disponibili e dunque pignorabili con le regole ordinarie). Oppure costituire un trust di scopo o vincoli di destinazione su certi beni – misure estreme, spesso non efficaci retroattivamente sui creditori già esistenti (e possono essere revocate se in frode ai creditori, art. 2901 c.c.). Quindi, per chi è già in pensione e indebitato, la difesa migliore resta a valle: contestare tempestivamente gli atti illegittimi, sfruttare i limiti a proprio favore e cercare composizioni bonarie o concorsuali.
Domande Frequenti (FAQ)
D1: Un creditore può pignorare l’intera pensione di una persona debitrice?
R: No, la legge vieta il pignoramento integrale della pensione. Una quota fondamentale, pari almeno al minimo vitale (doppio assegno sociale, comunque non meno di €1.000), è sempre impignorabile . Solo l’importo che eccede questa soglia può essere pignorato, e comunque mai oltre il 20% di tale eccedenza per i crediti ordinari . In pratica al pensionato deve sempre restare la gran parte della sua pensione mensile. Ad esempio, con pensione €1.500 il massimo pignorabile (da creditori ordinari) è €100 al mese . Fanno eccezione i casi di crediti alimentari (ex coniuge, figli) dove un giudice può autorizzare una percentuale maggiore, e i recuperi INPS per indebiti dove l’ente può trattenere un quinto anche incidendo sul minimo (ma in genere l’INPS valuta caso per caso).
D2: Qual è la somma minima che deve rimanere al pensionato pignorato?
R: Deve restare almeno il cosiddetto minimo vitale, che per legge corrisponde a due volte l’assegno sociale. Dal 2022 è stabilito che tale ammontare non può essere inferiore a €1.000 . Poiché l’assegno sociale viene aggiornato annualmente, la soglia esatta sale di anno in anno se l’assegno sociale raddoppiato supera i 1.000 €. Nel 2025 era di circa €1.077 mensili ; nel 2026 sarà attorno a €1.090 (stima). Quella cifra non può essere toccata dai creditori. Quindi, ad esempio, con pensione €900 il creditore non prende nulla; con pensione €1.100, può agire solo su €100 (e prenderne al massimo €20). Questo vale per tutti i creditori tranne l’INPS che recupera propri crediti (che non è vincolato ai €1.000).
D3: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) può pignorare la pensione? Con quali limiti?
R: Sì, l’Agenzia Entrate-Riscossione può pignorare la pensione in caso di cartelle esattoriali non pagate. Lo fa in via amministrativa (senza passare dal giudice) notificando un ordine di pagamento all’INPS (atto di pignoramento ex art.72-bis DPR 602/73) . I limiti sono però più vantaggiosi per il pensionato rispetto ai creditori privati: – Se la pensione netta mensile ≤ €2.500, la quota pignorabile è al massimo 1/10 (10%) . – Se la pensione è tra €2.500 e €5.000, quota max 1/7 (~14%) . – Oltre €5.000, quota max 1/5 (20%).
In ogni caso resta intoccabile la fascia di importo pari al doppio dell’assegno sociale (~€1.000+) . Dunque, ad es., con pensione €2.000 l’Agenzia trattiene €200/mese (non €400 come farebbe un privato col 20%); con €3.000 ne trattiene ~€428; con €6.000 ne trattiene €1.200. Procedendo da sé, l’Agente può essere molto rapido (il pignoramento decorre 60 giorni dopo la notifica se non paghi). Tuttavia, se il debitore chiede la rateizzazione o aderisce a “rottamazioni”, il pignoramento viene sospeso. E il debitore può sempre contestare l’atto se viziato.
D4: Cosa succede se sulla stessa pensione ci sono più pignoramenti insieme?
R: La regola generale è che il totale delle trattenute per pignoramenti non può superare il 50% della pensione netta . Entro questo tetto, distinguiamo due situazioni: – Crediti di diversa natura (eterogenei): ad esempio un pignoramento per tributi e uno per un debito bancario, oppure uno per alimenti e uno ordinario. In tal caso le aliquote si sommano fino al limite di metà pensione. Ad esempio, si potrebbe avere un 20% per il Fisco e un 20% per un privato, totale 40% (ok); oppure un 20% per un privato e un 30% per alimenti, totale 50% (ok, non oltre). La legge indica come riferimento il “doppio quinto” (40% dell’eccedenza) per pensioni con più cause eterogenee , ma comunque si considera anche il minimo vitale. Se si arrivasse a superare la metà, il giudice riduce proporzionalmente. – Crediti della stessa natura (omogenei): ad esempio due pignoramenti da finanziarie diverse. In questo caso non si applicano due quinti contemporaneamente: vale sempre il quinto unico. Quindi il secondo creditore non può ottenere un altro 20% finché il primo non è soddisfatto – deve accodarsi . Spesso il secondo creditore interviene nella procedura del primo e divide la quota disponibile pro-rata, oppure attende che il primo finisca e subentra dopo. In ogni caso, non si va oltre il 20% totale per volta (per i crediti ordinari).
Da notare che, se coesiste ad esempio una cessione del quinto volontaria (20%) e un pignoramento (20%), questi non sono due pignoramenti ma comunque comportano il 40% di trattenute. Anche qui, un eventuale terzo prelievo sarebbe bloccato perché porterebbe >50%. Il rispetto del limite complessivo è verificato dall’INPS e dal giudice.
D5: La pensione di invalidità civile (o l’assegno sociale) può essere pignorata?
R: No, le prestazioni assistenziali come invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensione sociale sono assolutamente impignorabili . Questo perché la legge le qualifica come sussidi di sostentamento destinati a persone in stato di bisogno, quindi escluse dall’esecuzione (art. 545 comma 2 c.p.c.) . Dunque un creditore non può toccarle né prima né dopo l’accredito in banca. Anche eventuali arretrati di tali prestazioni conservano lo stesso carattere impignorabile. Se per errore venissero pignorate, il debitore può fare opposizione e il giudice libererà le somme. Attenzione: spesso si confonde la pensione di invalidità previdenziale (quella di un lavoratore divenuto inabile, contributiva) con l’assegno di invalidità civile (per invalidi civili al 100% indigenti): la prima è una pensione di lavoro e segue i limiti ordinari (quinto ecc.); la seconda è assistenza pura e dunque impignorabile. In dubbio, conviene chiarire la natura della prestazione.
D6: Se la pensione viene accreditata sul conto corrente, il creditore può pignorare il conto e prenderla tutta?
R: No, anche nel caso di pignoramento del conto corrente bancario del pensionato esistono tutele specifiche. Bisogna distinguere: – Somme già accreditate prima del pignoramento: in base all’art. 545 c.p.c. (comma 8) se sul conto sono presenti accrediti da pensione antecedenti al pignoramento, tali somme sono impignorabili fino a concorrenza di tre volte l’assegno sociale (circa €1.616 ad oggi). Solo l’eventuale eccedenza oltre tale importo può essere bloccata; e comunque il creditore ne potrà ottenere solo il 20% . Esempio: conto con €2.000 frutto di pensioni pregresse → €1.616 non si toccano, dei restanti €384 il creditore otterrà €76,8 (1/5) e il resto tornerà libero al debitore. Questo meccanismo evita che il creditore incameri più mensilità di pensione in una volta. – Somme accreditate dopo la notifica del pignoramento: in tal caso la somma che arriva dopo è trattata come crediti futuri: tecnicamente, il pignoramento presso terzi della banca vincola le disponibilità esistenti al momento della notifica, ma non quelle successive (salvo si tratti di stipendio/pensione in arrivo lo stesso giorno, fattispecie particolare). Quindi la mensilità di pensione accreditata successivamente non rientra automaticamente nel primo pignoramento. Il creditore per agganciare anche quelle dovrebbe rinnovare il pignoramento o più efficacemente pignorare direttamente l’INPS per i ratei futuri. Pertanto, una volta pignorato il saldo presente, il conto torna nella disponibilità per accreditare le pensioni successive, che il debitore potrà prelevare. In pratica: se un creditore ha pignorato il conto il 1° marzo, bloccando il saldo (nei limiti di cui sopra), la pensione che arriva il 3 marzo sul conto – essendo successiva – dovrebbe essere lasciata disponibile al debitore (al più la banca potrebbe bloccarla solo momentaneamente e poi svincolarla su indicazione del giudice). C’è però da prestare attenzione: alcune interpretazioni hanno ritenuto che se il pignoramento indica espressamente i crediti da pensione periodica, potrebbe avere effetto anche sulle mensilità successive per 1/5. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che per i sequestri e pignoramenti le soglie protettive valgono sia per il pre sia per il post deposito . Quindi in genere il giudice tutela il debitore anche sulle somme arrivate dopo, ritenendo che vadano trattate col regime del triplo assegno sociale e quinto. In sintesi, il creditore non può “aggirare” i limiti pignorando il conto: la legge copre anche questo scenario.
D7: Cosa posso fare se ricevo un atto di pignoramento della pensione?
R: La prima cosa è analizzare bene l’atto insieme a un legale. Verificare chi è il creditore, l’importo, se i calcoli sono corretti e se il pignoramento rispetta i limiti di legge (minimo vitale e percentuali). Se noti errori (es. tentano di pignorare una pensione sotto €1.000, oppure chiedono il 50% invece del 20%, o la notifica è irregolare), puoi presentare opposizione al pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione . I termini sono brevi (tipicamente 20 giorni), quindi muoviti subito. Se invece tutto è formalmente regolare, valuta con l’avvocato: – Possibilità di negoziare col creditore: magari offrire un pagamento parziale per evitare la lunga trattenuta. – Chiedere una rateizzazione (se è il Fisco, vedi FAQ successiva). – Verificare prescrizioni: il debito è recente? O è molto vecchio? Se è prescritto, puoi fare opposizione all’esecuzione. – Situazioni particolari: ad esempio, se il pignoramento ti lascia in uno stato di bisogno estremo (tipo hai altre trattenute e sommando arrivi quasi a metà pensione, e magari hai spese mediche), segnala al giudice la situazione – qualche volta può sospendere o ridurre la trattenuta per equità. – Oppure prepararsi alla trattenuta: in tal caso, riorganizza il tuo budget tenendo conto che da quel momento una quota andrà al creditore. Potresti dover tagliare spese non essenziali o cercare entrate integrative. Ricorda che in ogni caso ti resterà almeno il minimo vitale per vivere. – Se il creditore è bancario/finanziario, considera di rivolgerti a un organismo di composizione del debito per vedere se puoi accedere a una procedura da sovraindebitamento e bloccare il pignoramento nel contesto di un piano di rientro più ampio (soluzione più complessa, ma efficace se hai più debiti e pignoramenti).
In sintesi, mai ignorare un atto di pignoramento: va affrontato attivamente, sia contestandolo se ci sono motivi, sia organizzandosi per minimizzarne l’impatto.
D8: Posso impugnare il pignoramento se ritengo che il creditore stia abusando o se ho pagato una parte del debito?
R: Sì, esistono rimedi processuali. Se hai pagato in parte, ma magari il creditore non ne ha tenuto conto e procede per l’intero, devi documentare i pagamenti e proporre un’opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) sostenendo che il credito è in tutto o in parte già estinto. Il giudice verificherà e, se del caso, limiterà l’esecuzione al dovuto (o la bloccherà del tutto se niente è dovuto). Se invece il creditore sta pignorando oltre i limiti (ad es. vuole un terzo senza avere titolo alimentare, o non rispetta il minimo vitale), fai opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) chiedendo l’inefficacia parziale del pignoramento. Il giudice può emettere ordinanza correttiva (es. ridurre la quota) . Tieni presente che contestare un pignoramento richiede basi giuridiche solide: non basta dire “è troppo, non riesco a vivere” (a meno di circostanze davvero gravi) perché la legge presume già il minimo vitale come sufficiente. Devi puntare su vizi legali, abusi (es. credito contestato), errori di notifica, prescrizioni, ecc. Se c’è abuso d’esecuzione (credito minuscolo e pignorano ugualmente, causando spese sproporzionate), puoi segnalare la cosa perché le spese magari verranno poste a carico del creditore se non proporzionate. Anche un pignoramento della pensione per un importo irrisorio potrebbe essere considerato vessatorio, ma in assenza di divieti espressi l’unica leva è negoziare col creditore (spesso crediti piccoli conviene pagarli per evitare costi legali maggiori). In conclusione, sì all’impugnazione ma con motivi fondati e con l’assistenza tecnica di un legale che conosca le procedure esecutive.
D9: Ho già una cessione del quinto sulla pensione. Possono anche pignorare un altro quinto?
R: Possono, ma con dei limiti. La cessione del quinto volontaria (contratto di prestito rimborsato con trattenuta in busta/pensione) occupa già il 20% della pensione. Se arriva un pignoramento, la legge permette di trattenere un ulteriore quinto purché la somma di cessione + pignoramento non superi la metà della pensione. Nel tuo caso, cessione 1/5 (20%) già c’è; un creditore ordinario potrebbe pignorare al massimo un altro 1/5 (20%), e avresti il 40% trattenuto in totale, che è sotto la soglia del 50% . Se invece ci fossero più creditori, il limite assoluto resta il 50%. Quindi, sì, un pignoramento può cumularsi a una cessione, ma non si andrà mai oltre il 50% di decurtazione complessiva. Ad esempio: pensione €1.500, cessione €300 (20%), resta €1.200. Un creditore potrebbe ottenere al massimo altri €300 (20% di 1.500), portando la trattenuta totale a €600 (40%). Un secondo creditore ordinario dovrebbe aspettare. Se uno dei crediti fosse alimentare, potrebbe spingersi a prendere ad es. €400 (27%) sommati ai €300 di cessione fanno €700 (47% totale, ancora entro la metà). In ogni caso tu conserverai almeno metà pensione netta.
D10: Il pignoramento della pensione termina mai da solo? C’è una fine o prescrizione?
R: Il pignoramento sulla pensione prosegue mese per mese finché il debito non è estinto. Non c’è un termine prefissato, dipende dall’ammontare del debito e dalla quota mensile prelevata. Ogni mese la somma pignorata si imputa a interessi maturati e capitale dovuto, finché il credito si azzera. Può durare anni. Non c’è una vera “prescrizione” del pignoramento in corso: una volta iniziato, la procedura va avanti sino a soddisfo o fino a che il creditore rinuncia. Tuttavia, se il creditore rimane inerte (es. non compare in udienza, non notifica l’ordinanza all’INPS, etc.), il pignoramento potrebbe decadere per inattività, ma nella prassi ciò è raro. I crediti sottostanti invece hanno prescrizioni proprie, ma l’atto di pignoramento le interrompe. Quindi, ad esempio, un credito derivante da decreto ingiuntivo si prescrive in 10 anni; ma se è in corso un pignoramento, la prescrizione è sospesa/allungata dagli atti esecutivi. In pratica, il debitore non può contare sul trascorrere del tempo per far cessare il pignoramento: occorre pagare o trovare accordi. Una volta pagato integralmente, il creditore rilascerà quietanza e l’INPS interromperà le trattenute (attenzione: spesso l’INPS continua a trattenere finché non riceve formale comunicazione di stop, quindi il debitore deve vigilare e, se del caso, attivarsi col suo avvocato per presentare istanza di chiusura per pagamento integrale). In sintesi, la “fine” naturale del pignoramento è il pagamento completo. Solo casi eccezionali come una procedura concorsuale (es. il debitore finisce in liquidazione controllata ex legge sovraindebitamento) o la morte del debitore (l’azione si sposta sugli eredi eventualmente) possono interrompere prima il pignoramento.
D11: Posso trasferire la mia pensione su un conto intestato a un familiare per evitare il pignoramento?
R: Questa è una falsa buona idea. Innanzitutto l’INPS accredita la pensione su un conto intestato al pensionato (o cointestato); farla accreditare su conto di terzi non è lecito né semplice. Anche se ci riuscissi, sarebbe un escamotage inefficace: il creditore può comunque pignorare l’INPS direttamente, bloccando la fonte (quindi anche se tu immediatamente giri i soldi altrove, il prelievo avviene a monte). Inoltre, pignorare un conto di terzi su cui vengono accreditati soldi del debitore è possibile se il creditore lo scopre e dimostra che lì confluiscono redditi del debitore. In più, potresti creare problemi al familiare (che si vede arrivare soldi non suoi, con potenziali questioni fiscali o di disponibilità). La via corretta è affrontare legalmente il problema, non tentare di nascondere la pensione. Più efficace, semmai, potrebbe essere incassare la pensione in contanti (per importi modesti è ammesso), ma ripeto: se il creditore pignora l’INPS, incasserà comunque il dovuto prima che tu lo riceva. Diverso è se parliamo di evitare il pignoramento del conto corrente una volta accreditata la pensione: in quel caso, prelevare subito la pensione dal conto riduce il rischio che il creditore trovi grosse giacenze da bloccare. Tenere sul conto solo l’essenziale potrebbe limitare i danni (ricordando comunque che triple assegno sociale è protetto). In conclusione, spostare la pensione su conti altrui è sconsigliabile e spesso inutile. Meglio concentrarsi su strumenti leciti di difesa.
D12: Se ho più debiti, conviene farmi pignorare la pensione o ci sono alternative?
R: Dipende dalla situazione. Il pignoramento della pensione ha il vantaggio (per il debitore) di rateizzare forzosamente il debito senza bisogno di accordi: ogni mese paghi una quota proporzionata al reddito. Se il debito non è enorme, può essere sopportabile e alla fine lo estingui. Tuttavia, se hai molti debiti con diversi creditori, rischi pignoramenti multipli (sempre nei limiti visti). In tal caso potresti valutare alternative come: – Consolidamento o accordo extragiudiziale: trattare con tutti i creditori un piano di rientro unico, evitando il cumulo di azioni legali. Spesso, con l’aiuto di un legale o di un organismo anti-usura, si può proporre di pagare qualcosa a ciascuno e chiudere i debiti, magari trovando un garante o vendendo volontariamente un bene per far cassa. Così eviti pignoramenti sul reddito. – Procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione): come accennato prima, se i debiti superano la tua capacità di rimborso, la legge ti offre una via per ridurli e cancellarli attraverso il tribunale, con un piano sostenibile e la protezione dalle esecuzioni. Questo però comporta coinvolgere tutti i creditori e dura anni, quindi è da intraprendere con cognizione di causa. – Valutare beni alternativi: se hai altri beni (es. una casa) e i debiti sono alti, a volte conviene subire il pignoramento della pensione piuttosto che rischiare l’esproprio della casa. La pensione pignorata ti lascia comunque qualcosa; la vendita di un immobile può lasciarti senza nulla. Ogni caso è a sé: un avvocato esperto in esecuzioni saprà consigliarti se magari è opportuno far gravare tutto sulla pensione (impignorabile oltre il quinto) per salvare il resto.
Quindi non c’è una risposta univoca. Se il debito è unico e gestibile, subire il pignoramento può essere una “soluzione” comoda – paghi a rate forzate e ti levi il pensiero, con tutela del minimo. Se i debiti sono troppi, meglio affrontare globalmente la situazione per evitare di vivere con la metà della pensione per molti anni. In quest’ultimo scenario, una composizione della crisi potrebbe darti sollievo maggiore.
D13: Una volta finito di pagare, come mi libero definitivamente del pignoramento?
R: Quando il debito pignorato è completamente pagato (ricordiamo: la trattenuta continua finché il credito per cui si procede, con interessi e spese, è soddisfatto), l’ufficiale giudiziario o il creditore dovrebbero dare atto della chiusura. In pratica, il creditore rilascerà una dichiarazione di avvenuto soddisfo. Questa va comunicata all’INPS affinché cessi le trattenute. Di solito l’avvocato del debitore sollecita l’avvocato del creditore a depositare in tribunale un’istanza di estinzione per soddisfazione. Se per ipotesi l’importo prelevato eccede leggermente il dovuto (può succedere per via degli interessi calcolati in anticipo), l’eccedenza deve essere restituita al debitore. È bene controllare l’ultimo conteggio. Dopo l’estinzione, la pensione torna ad essere erogata per intero dal mese successivo. Nota: conserva la documentazione che attesta la chiusura del pignoramento (ordinanza di estinzione, quietanza del creditore), perché talvolta per errori burocratici potrebbero continuare le trattenute: avendo le carte, si può intervenire rapidamente per correggere. In generale, comunque, l’INPS è solerte nel fermare il pignoramento una volta ricevuto il provvedimento di chiusura o la rinuncia del creditore.
D14: Le tredicesime e quattordicesime mensilità di pensione vengono pignorate?
R: Sì, le mensilità aggiuntive (tredicesima e l’eventuale quattordicesima per le pensioni basse) sono pignorabili come parte integrante del trattamento pensionistico. Se il pignoramento è presso l’INPS, l’ente tratterrà la percentuale stabilita anche sulla tredicesima, applicando gli stessi limiti. Ad esempio, se la tua pensione normale è pignorata per €100 al mese, anche dalla tredicesima verranno tolti €100 (sempre verificando la soglia minima: però dal momento che tredicesima di solito è uguale alla mensilità, anche per essa vale la regola di lasciarti il doppio assegno sociale impignorato – in pratica sull’importo extra l’INPS calcola la parte impignorabile e applica il quinto). In sostanza, tredicesima e quattordicesima non godono di un’esenzione specifica e vengono trattate come normali ratei di pensione ai fini del pignoramento . Diverso è se si tratta di arretrati di pensione erogati tutti insieme: ad esempio 6 mesi arretrati pagati in un’unica soluzione. In tal caso, se il pignoramento è già in corso, l’INPS non darà tutto l’arretrato al creditore ma lo assoggetterà a pignoramento come se fossero 6 rate separate, garantendo ogni mese fittizio il minimo vitale. È un calcolo complesso ma la Cassazione ha chiarito che non si può pignorare in un sol colpo tutto un arretrato pensionistico ignorando il minimo vitale per ciascun mese . Dunque anche gli arretrati sono protetti pro-quota. Per le mensilità aggiuntive, comunque, chi subisce la trattenuta se ne accorge perché a dicembre l’importo pignorato è di fatto doppio (quota sul mese normale + quota su tredicesima).
D15: Una pensione estera (pagata da un altro Stato) subisce le stesse regole?
R: Le regole sopra descritte si riferiscono a pensioni erogate da enti previdenziali italiani (INPS, casse professionali italiane, ecc.). Se una persona percepisce una pensione dall’estero accreditata in Italia, la situazione si complica: formalmente un creditore italiano potrebbe tentare di pignorare quelle somme quando arrivano sul conto italiano. In tal caso, opererebbe la tutela del triplo assegno sociale sul conto (perché sono accrediti equiparabili a pensione). Ma pignorare direttamente l’ente pensionistico straniero non è semplice: servirebbe exequatur e cooperazione internazionale. Quindi, di fatto, una pensione estera accreditata in Italia può essere pignorata una volta sul conto, con le medesime soglie (triplo assegno sociale e quinto su eccedenza). Esempio: pensione svizzera di 2.000 Franchi accreditata in banca in Italia, un creditore fa pignoramento del conto -> valgono i limiti italiani. Se invece la pensione estera resta su conto estero, un creditore italiano avrebbe difficoltà ad aggredirla (dovrebbe agire secondo le leggi locali). In sintesi, sì, anche le entrate da pensioni estere sono raggiungibili, ma prevalentemente quando transitano nel sistema italiano. Le percentuali (quinto, ecc.) non sono letteralmente imposte alla fonte estera, ma il risultato pratico tramite conto è simile.
Conclusione
Il pignoramento della pensione, per quanto invasivo, è circondato da una fitta rete di garanzie normative volte a evitare che il pensionato debitore venga privato dei mezzi necessari a una vita dignitosa. Conoscere questi limiti – il minimo impignorabile, la quota massima del quinto, il tetto del 50% in cumulo, le specialità per Fisco e alimenti – permette al debitore e al suo avvocato di vigilare sull’operato dei creditori e del terzo pignorato (INPS), e di reagire prontamente in caso di abusi o errori. La recente giurisprudenza conferma l’orientamento di forte tutela: la Cassazione ha più volte cassato pignoramenti che non rispettavano le soglie (estendendo i limiti anche ai sequestri penali) , e la Corte Costituzionale ha evidenziato l’importanza di garantire il minimo vitale ex art.38 Cost., pur bilanciandolo con altri interessi .
Dal punto di vista pratico, il pensionato che subisce un’esecuzione sulla propria pensione dovrebbe: – Informarsi sui propri diritti (anche tramite guide come questa) e magari farsi spiegare dall’INPS quale quota intendono trattenere. – Consultare subito un legale, soprattutto se la situazione debitoria è complessa, per valutare opposizioni o soluzioni alternative (ad es. una rateizzazione con il Fisco, un accordo transattivo, ecc.). – Non perdere le scadenze processuali: 20 giorni per le opposizioni agli atti, tempestività nel chiedere sospensioni se necessario. – Mantenere un dialogo (per quanto possibile) col creditore: a volte una soluzione concordata conviene a entrambi (il creditore incassa prima e il debitore magari ottiene uno sconto sul dovuto).
In conclusione, “difendersi con l’avvocato” nel pignoramento della pensione significa mettere in atto tutti gli strumenti giuridici disponibili per far valere i limiti legali e le proprie ragioni, ottenendo un trattamento il più favorevole possibile nei confronti di un procedimento altrimenti inevitabile. Con una buona strategia, il pensionato debitore può mitigare gli effetti del pignoramento e pianificare meglio la gestione dei propri debiti, evitando di trovarsi senza risorse e uscendo gradualmente dalla condizione debitoria nel rispetto della legge.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- Codice di Procedura Civile, art. 545 – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni. (Modificato da D.L. 115/2022 conv. in L.142/2022) .
- Decreto Aiuti-bis 2022, art. 21-bis – Innalzamento limite impignorabilità pensioni a €1.000 (conv. L.142/2022) .
- D.P.R. 602/1973, art. 72-bis – Pignoramento esattoriale presso terzi (facoltà Agente Riscossione) ; art. 72-ter – Limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni da parte dell’Agente Riscossione .
- D.P.R. 180/1950, art. 68 – Limite massimo di trattenute su stipendi/pensioni (50% cumulo cessioni e pignoramenti) .
- Legge 30/04/1969 n.153, art. 69 – Recupero crediti previdenziali tramite trattenuta su pensione (max 1/5).
- Cassazione Civile Sez. Unite n. 32914/2022 – Conferma applicabilità nuovi limiti (doppio assegno sociale €1.000) ai pignoramenti di pensione; risolve contrasti interpretativi .
- Cassazione Civile n. 47677/2022 – I limiti di impignorabilità ex art.545 c.p.c. si applicano anche ai sequestri e confische penali su conti con somme da pensione; vanno tutelate sia somme ante che post sequestro .
- Cassazione Civile n. 28520/2025 – In tema di pignoramento presso terzi ex art.72-bis DPR 602/73, precisa che l’obbligo del terzo (INPS) riguarda le somme maturate fino alla notifica e quelle che via via maturano, confermando tutela delle soglie anche in tale procedimento .
- Corte Costituzionale n. 216/2025 – Dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art.69 L.153/69 (trattenuta INPS 1/5 pensione per indebiti), confermando che i limiti di impignorabilità ex art.545 c.p.c. non si estendono all’INPS creditore .
- Tribunale di Ravenna, ordinanza 3/4/2025 (GAZZ. UFF. 2025) – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (caso indebiti INPS) con discussione su minimo vitale e art.38 Cost. .
- Circolare INPS n. 130 del 30/09/2025 – Chiarimenti sui limiti di pignorabilità di prestazioni INPS (pensioni e non pensionistiche); conferma: prestazioni assistenziali impignorabili totalmente, sostitutive (NASpI ecc.) pignorabili 1/5, anticipazione NASpI pignorabile integralmente, limiti ex art.72-ter per Agenzia Riscossione (1/10, 1/7, 1/5) e cumulo massimo metà .
- Circolare INPS n. 38 del 03/04/2023 – Adeguamento sistemi INPS a nuovo minimo impignorabile €1.000 (post Aiuti-bis); istruzioni operative .
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Cos’è il Pignoramento della Pensione nel 2026 (In Modo Chiaro)
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Il Minimo Vitale: La Tutela Fondamentale del Pensionato
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Nel 2026:
👉 nessun pignoramento può azzerare o comprimere sotto soglia la pensione,
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Quando il Pignoramento della Pensione è Illegittimo
Il pignoramento può essere ridotto o annullato se:
– supera le percentuali di legge,
– non rispetta il minimo vitale,
– ignora altri pignoramenti già in corso,
– è fondato su un titolo viziato,
– manca proporzionalità tra debito e trattenuta.
👉 Il fatto che la pensione sia pignorata non significa che sia corretto.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Pignoramento
Subire passivamente significa:
– vivere per anni con una pensione insufficiente,
– peggiorare la situazione debitoria complessiva,
– rinunciare a diritti di difesa,
– compromettere salute e serenità.
👉 Il pignoramento va gestito, non accettato.
Le Strategie per Difendersi con l’Avvocato
Nel 2026 una difesa efficace può includere:
– opposizione al pignoramento,
– richiesta di riduzione della quota trattenuta,
– tutela giudiziale del minimo vitale,
– accordi strutturati con i creditori,
– accesso alle procedure di sovraindebitamento.
👉 La difesa “con l’avvocato” è ciò che fa la differenza.
Cosa Fare Subito Quando Parte il Pignoramento
🔹 1. Analizzare l’Atto di Pignoramento
È il primo passo fondamentale.
Serve per verificare:
– chi è il creditore,
– l’importo reale del debito,
– la percentuale applicata,
– eventuali vizi procedurali.
👉 Molti atti sono impugnabili.
🔹 2. Verificare Pensione e Soglia di Tutela
Essenziale per:
– dimostrare la violazione del minimo vitale,
– chiedere una riduzione immediata,
– evitare trattenute insostenibili.
👉 Il giudice interviene solo se informato correttamente.
🔹 3. Attivare Subito la Difesa Legale
In molti casi è possibile:
– sospendere o limitare l’esecuzione,
– evitare pignoramenti successivi,
– costruire una soluzione definitiva ai debiti.
👉 Il tempo è decisivo: aspettare peggiora tutto.
Il Punto Chiave: La Pensione È un Reddito Protetto
Un principio fondamentale è questo:
👉 la pensione non è un bene come gli altri: serve per vivere.
Questo significa che:
– la legge la tutela in modo rafforzato,
– il pignoramento ha limiti invalicabili,
– la difesa è un diritto del pensionato.
👉 Qui si decide se la pensione resta dignitosa o diventa insostenibile.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti pensionati sbagliano perché:
– pensano che “non si possa fare nulla”,
– non controllano le percentuali applicate,
– non reagiscono subito,
– non chiedono assistenza legale.
👉 Così il pignoramento dura anni inutilmente.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa della Pensione
La difesa dal pignoramento è giuridica e strategica.
L’avvocato:
– verifica la legittimità dell’atto,
– tutela il minimo vitale,
– presenta opposizioni e istanze urgenti,
– costruisce una soluzione strutturale ai debiti.
👉 Senza avvocato, il pignoramento tende a consolidarsi.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
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Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa esecutiva e del debitore fragile richiede competenze specifiche.
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Conclusione
Nel 2026, il pignoramento della pensione:
👉 non va subito passivamente,
👉 può essere limitato o corretto,
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La regola è chiara:
👉 controllare l’atto,
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