Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è una delle procedure esecutive più invasive e temute dal debitore. In termini semplici, si tratta del blocco forzoso delle somme depositate in banca (o in posta) su ordine di un creditore munito di titolo esecutivo. L’istituto di credito diventa terzo pignorato, cioè soggetto tenuto a congelare e poi eventualmente versare al creditore le somme disponibili sul conto del debitore . Questa misura può paralizzare la liquidità di una persona o di un’impresa dall’oggi al domani, impedendo pagamenti, prelievi e operazioni bancarie quotidiane.
Nel 2025 e 2026 il quadro normativo si è evoluto, con importanti novità che rafforzano l’efficacia del pignoramento e richiedono una preparazione aggiornata. Ad esempio, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente per chiarire che un conto corrente pignorato rimane vincolato anche per gli accrediti successivi alla notifica, almeno per un certo periodo, persino se al momento del pignoramento il saldo era negativo . Inoltre, il Fisco (Agenzia delle Entrate–Riscossione, abbreviata AdER) dispone di una procedura speciale di pignoramento esattoriale che consente di agire senza passare dal tribunale, con tempi rapidi e accesso telematico alle informazioni bancarie del debitore . Questo contesto impone al debitore e ai suoi difensori (avvocati, consulenti) di conoscere approfonditamente le regole aggiornate al gennaio 2026 per tutelarsi efficacemente.
In questa guida, redatta dal punto di vista del debitore, esamineremo in dettaglio la normativa italiana vigente, le ultime pronunce giurisprudenziali di rilievo e le strategie di difesa. Useremo un linguaggio giuridico ma accessibile, fornendo esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione Domande e Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. L’obiettivo è offrire un quadro avanzato e completo – utile tanto ai professionisti legali quanto ai privati cittadini e imprenditori – di cosa succede quando un conto corrente viene pignorato e come difendersi bene.
Nota Bene: Tutte le fonti normative e le sentenze citate saranno riportate in fondo alla guida, nella sezione Fonti e Riferimenti, per consentire ulteriori approfondimenti e verifiche. È fondamentale, infatti, basarsi su fonti istituzionali autorevoli e aggiornate, così da evitare errori e inesattezze in una materia così delicata.
Passiamo dunque ad esaminare cos’è esattamente il pignoramento del conto corrente, quali sono le procedure ordinarie e esattoriali, i limiti di legge a tutela del debitore, e le strategie difensive attuabili (dalle opposizioni in sede giudiziaria alle soluzioni stragiudiziali come rateizzazioni e piani del consumatore).
Cos’è il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è una forma di pignoramento presso terzi, disciplinata dal codice di procedura civile, in cui il “terzo” è la banca (o Poste Italiane) dove il debitore ha i propri depositi. In pratica, il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale protestata) può chiedere al giudice di emettere un atto di pignoramento e farlo notificare alla banca: quest’ultima, ricevendo l’atto, è obbligata a congelare le somme presenti sul conto fino a concorrenza del credito pignorato . Al contempo, al debitore viene notificato lo stesso atto, cosicché venga informato del blocco e dell’udienza fissata per l’eventuale assegnazione delle somme al creditore .
Dal momento della notifica alla banca, il conto viene di fatto bloccato: il correntista non può più ritirare o movimentare le somme pignorate (né con operazioni allo sportello né con carte o bancomat), e spesso l’intero saldo risulta indisponibile sino a nuove istruzioni . Se il saldo disponibile è superiore all’importo del debito (comprensivo di interessi e spese legali), la banca in genere blocca solo l’importo pignorato, lasciando libero l’eventuale eccedenza . Se invece il saldo è inferiore al dovuto, viene congelato tutto; eventuali accrediti successivi (bonifici in entrata, stipendio, ecc.) potranno essere anch’essi trattenuti per soddisfare il credito, come vedremo in dettaglio più avanti . Da subito, quindi, il debitore perde la disponibilità (totale o parziale) del denaro sul conto, con pesanti conseguenze pratiche: impossibilità di fare pagamenti, domiciliazioni bancarie respinte, carta di credito bloccata, segnalazione interna in banca come cliente a rischio .
È importante chiarire che tutti i tipi di conto corrente possono essere pignorati: sia conti personali che conti aziendali intestati al debitore, sia conti cointestati (in questo caso con particolarità di cui diremo) . Non esistono conti “impignorabili” per il solo fatto di essere dedicati a determinate spese o introiti, fatta salva la tutela di alcune somme specifiche (come stipendi, pensioni, sussidi) entro certi limiti di legge di cui tratteremo. Anche i conti postali sono equiparati ai conti bancari ai fini del pignoramento. Altre forme di depositi o strumenti finanziari (ad es. libretti di risparmio nominativi, conti deposito) possono essere oggetto di procedure analoghe. Il creditore tuttavia deve conoscere l’esistenza del conto e la sua banca: a tal fine oggi sono di grande aiuto le banche dati centralizzate. Dal 2015, infatti, il codice di procedura civile consente al creditore di attivare una ricerca telematica dei beni del debitore (art. 492-bis c.p.c.), accedendo tramite l’ufficiale giudiziario all’Anagrafe dei conti correnti tenuta dall’Agenzia delle Entrate . Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, un creditore determinato può scoprire rapidamente dove il debitore ha i suoi rapporti bancari e colpirli in modo mirato (pignoramento mirato telematico).
Esempio pratico: Tizio non ha pagato un debito di €10.000 verso Caio nonostante un decreto ingiuntivo definitivo. Caio, tramite il suo avvocato, individua grazie all’Anagrafe tributaria che Tizio ha un conto corrente presso la Banca XYZ. Ottenuto dal giudice l’atto di pignoramento, Caio lo fa notificare il 10 marzo 2026 alla Banca XYZ e contestualmente a Tizio. Il 10 marzo la banca blocca sul conto di Tizio la somma di €15.000 (importo del debito aumentato della metà, per includere spese e interessi) . Tizio, tentando di prelevare dal bancomat, scopre che il conto è bloccato. Dovrà attendere l’udienza fissata a giugno 2026 per vedere cosa verrà deciso: se all’udienza il giudice assegna le somme a Caio, la banca le verserà al creditore e sbloccherà l’eventuale eccedenza; se nel frattempo Tizio salda privatamente Caio, l’avvocato di Caio potrà rinunciare all’esecuzione e far sbloccare il conto; se il conto era quasi vuoto, dopo l’udienza il giudice prenderà atto che non c’era capienza e libererà il conto (ma Caio potrà eventualmente riprovarci più avanti per incassare il dovuto).
Da questo esempio si comprende la logica del pignoramento del conto: garantire al creditore l’aggressione delle liquidità del debitore alla fonte (presso la banca), impedendo al debitore di dissiparle. È una procedura efficace, ma rigidamente regolata per bilanciare il diritto del creditore a soddisfarsi con il diritto del debitore alle sue minime esigenze vitali.
Va evidenziato che esistono due grandi categorie di pignoramento del conto corrente, con procedure differenti:
- Il pignoramento ordinario presso terzi, regolato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., utilizzabile da qualunque creditore munito di titolo esecutivo (banche, fornitori, privati, ecc.). Richiede l’intervento del giudice dell’esecuzione e prevede tempistiche più lunghe e formalità (udienza in tribunale, ordinanza di assegnazione, ecc.).
- Il pignoramento esattoriale (o pignoramento “speciale”), previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 per la riscossione dei tributi e delle altre entrate pubbliche. È riservato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate–Riscossione e enti locali abilitati) e ha la caratteristica peculiare di non richiedere un intervento del giudice: l’atto è in sostanza un’ingiunzione di pagamento diretta che la banca deve eseguire entro 60 giorni . Approfondiremo a breve questa procedura, che nel 2025 ha visto importanti chiarimenti giurisprudenziali.
In entrambe le forme, comunque, il risultato iniziale per il debitore è simile: conto bloccato. La differenza sta nei passi procedurali successivi e nelle possibilità/opzioni per reagire.
Riassumendo i punti chiave di questa sezione introduttiva:
- Il pignoramento del conto corrente è un’esecuzione forzata presso terzi (banca) che blocca le somme disponibili sul conto del debitore, su iniziativa di un creditore con valido titolo esecutivo .
- Tutti i conti (bancari o postali, individuali o cointestati) sono potenzialmente aggredibili, con l’eccezione di somme protette per legge (stipendi, pensioni entro certe soglie, ecc.).
- La notifica dell’atto alla banca fa scattare il congelamento immediato delle somme fino a copertura del credito pignorato; il debitore viene contestualmente informato e potrà eventualmente contestare nelle sedi opportune.
- Esistono una procedura ordinaria (con giudice) e una esattoriale (senza giudice, usata dal Fisco) per pignorare i conti: quest’ultima è più rapida e dà all’Agente della Riscossione poteri speciali, come l’accesso diretto ai saldi dei conti in tempo reale .
- Dal punto di vista difensivo, è fondamentale muoversi tempestivamente, sfruttando i limiti di pignorabilità e gli strumenti di opposizione offerti dalla legge. Ma prima di esaminare le difese, occorre conoscere nei dettagli come funzionano le due tipologie di procedura.
Nei paragrafi seguenti analizzeremo dapprima i fondamenti normativi e i passaggi della procedura ordinaria e di quella esattoriale, mettendoli a confronto in una tabella riepilogativa. Successivamente tratteremo i limiti legali alla pignorabilità (importi impignorabili, casi particolari come conti cointestati, ecc.) e infine le strategie per difendersi, sia giudiziali che stragiudiziali, includendo casi pratici ed esempi di recente giurisprudenza.
Riferimenti normativi fondamentali
Prima di addentrarci nelle procedure, è utile richiamare brevemente le principali norme che regolano il pignoramento del conto corrente in Italia, tutte parte del quadro del diritto processuale civile (per i privati) e della normativa sulla riscossione coattiva (per il Fisco):
- Codice di Procedura Civile (c.p.c.) – Artt. 543–545 c.p.c.: disciplinano il pignoramento presso terzi in generale. L’art. 543 c.p.c. prescrive il contenuto e la notifica dell’atto di pignoramento (indicazione del credito, del titolo esecutivo, intimazione al terzo di non disporre delle somme, citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice, ecc.). L’art. 546 c.p.c. impone al terzo (qui, la banca) l’obbligo di bloccare le cose o somme dovute al debitore e di non disporne, soggiungendo che gli atti di disposizione compiuti in violazione del pignoramento sono inefficaci verso il creditore pignorante . L’art. 547 c.p.c. disciplina la dichiarazione del terzo pignorato (la banca deve dichiarare di quali somme dispone per conto del debitore). L’art. 548–549 c.p.c. regolano le conseguenze della mancata dichiarazione o delle contestazioni su di essa. L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità di determinati crediti (in particolare stipendi e pensioni), tema che approfondiremo a parte.
- Codice di Procedura Civile – Art. 545 c.p.c.: norma centrale per la tutela del debitore, elenca i crediti impignorabili o parzialmente pignorabili. In particolare, al comma 7 (aggiunto e modificato da varie riforme, da ultimo L. 132/2015 e L. 205/2017) dispone che “le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti …” . Questa formula garantisce al pensionato un minimo vitale impignorabile (almeno 1.000 € mensili, importo che può aumentare se il doppio dell’assegno sociale supera quella cifra). Al comma 8, l’art. 545 c.p.c. specifica che se stipendi o pensioni sono accreditati su conto bancario intestato al debitore, l’eventuale saldo presente prima del pignoramento è impignorabile fino all’importo triplo dell’assegno sociale; sulle somme accreditate dopo la notifica del pignoramento si applicano invece i limiti ordinari di pignorabilità (quelli del terzo, quarto, quinto e settimo comma) . Questa distinzione tutela chi ha sul conto importi di stipendio/pensione già percepiti, salvaguardandone circa tre mensilità (come vedremo, nel 2026 circa €1.600) se il pignoramento arriva a sorpresa.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Art. 72-bis: è la norma che introduce il pignoramento esattoriale presso terzi. Consente all’Agente della Riscossione (AdER) di ordinare direttamente al terzo (banca) di versare le somme dovute al debitore, in favore dell’agente stesso, entro 60 giorni . È una procedura speciale, alternativa a quella codicistica, attivabile trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o immediatamente in caso di avvisi esecutivi già scaduti) . L’ordine di pagamento tiene luogo dell’ordinanza di assegnazione del giudice prevista nell’esecuzione ordinaria . La norma prevede espressamente che il pignoramento speciale si estende anche ai crediti futuri non ancora maturati al momento della notifica . Come vedremo, la Cassazione ha interpretato questa previsione nel senso che, per i conti correnti, il vincolo di pignoramento permane per tutti i 60 giorni, coprendo anche le somme che vi affluiscono in quel periodo . Nota: l’art. 72-bis è destinato ad essere sostituito dall’art. 170 del D.lgs. 33/2025 (nuovo Testo Unico della Riscossione) a decorrere dal 1º gennaio 2027, per effetto di una proroga legislativa . Fino al 2026 incluso resta quindi in vigore l’attuale art. 72-bis.
- Altre norme rilevanti: Art. 19 del D.P.R. 602/1973 (rateizzazioni delle cartelle, fino a 72 o 120 rate); Art. 48-bis D.P.R. 602/1973 (blocco pagamenti della PA a favore di debitori morosi, per cenni); Codice Civile art. 1854 e 1298 (riguardano i conti cointestati, presunzione di contitolarità paritaria salvo prova contraria ); Art. 2929-bis c.c. (azione revocatoria semplificata di atti in frode – utile per capire i rischi di spostare beni per evitare i creditori); Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019) in tema di procedure di sovraindebitamento (che come vedremo possono sospendere i pignoramenti); Leggi di Bilancio 2023–2026 che hanno introdotto definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazioni) con effetti sospensivi sulle esecuzioni. Menzioniamo anche l’art. 72 D.P.R. 602/1973 (pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni presso datori di lavoro/enti previdenziali), e l’art. 545 c.p.c. commi 3–6 (pignoramento di stipendi e salari in generale, limite del quinto).
In questa guida citeremo le norme specifiche al bisogno. Per chi volesse consultarne il testo integrale, rimandiamo alla sezione Fonti a fine documento. Adesso, con questo bagaglio normativo di base, descriviamo passo per passo come avviene la procedura di pignoramento del conto sia nel caso ordinario che in quello esattoriale, evidenziandone le differenze.
Procedura di pignoramento ordinario (creditori privati)
La procedura ordinaria di pignoramento presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.) è quella che deve seguire un creditore privato (ad es. una banca, un fornitore, un individuo) per pignorare il conto del proprio debitore. Si tratta di un procedimento esecutivo davanti al tribunale, che coinvolge il giudice dell’esecuzione e si articola in diverse fasi. Vediamole in ordine cronologico:
1. Titolo esecutivo e precetto: Il presupposto per iniziare qualsiasi esecuzione forzata è il possesso di un titolo esecutivo valido ed efficace (es. una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo non opposto, un mutuo fondiario, una cambiale, un lodo arbitrale, ecc.). Ottenuto il titolo, il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto (art. 480 c.p.c.), cioè un’intimazione a pagare il dovuto entro un termine non inferiore a 10 giorni, sotto pena di esecuzione forzata. Nel contesto che consideriamo, Caio notificherà a Tizio un precetto per, poniamo, €10.000 oltre spese e interessi, avvertendolo che in mancanza procederà a pignorare i suoi beni. Il precetto ha una validità di 90 giorni: se entro questo termine non viene iniziata l’esecuzione, occorre notificarne uno nuovo.
2. Notifica dell’atto di pignoramento alla banca e al debitore: Trascorsi inutilmente i 10 giorni (o il maggior termine indicato nel precetto), il creditore può procedere al pignoramento. Per il conto corrente, ciò avviene predisponendo un atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. Questo atto deve contenere con precisione: l’indicazione del tribunale competente, delle parti (creditore, debitore, terzo pignorato), il credito per cui si procede (importo capitale, interessi, spese), il titolo esecutivo su cui si fonda, l’intimazione alla banca a non disporre delle somme del debitore fino a concorrenza del credito, e la citazione del debitore e della banca a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per l’udienza di trattazione . L’atto deve anche contenere l’avvertimento al debitore della possibilità di fare opposizione e al terzo delle conseguenze in caso di mancata risposta.
⚖️ Cassazione, ord. 11864/2024: La mancata indicazione nell’atto di pignoramento degli elementi essenziali (crediti pignorati, estremi del titolo esecutivo, generalità delle parti, ecc.) comporta la nullità dell’atto e l’inefficacia del pignoramento. In altre parole, un pignoramento presso terzi che ometta dati fondamentali – ad esempio non specificando qual è il conto corrente o quale somma esatta è dovuta – può essere annullato su eccezione del debitore.
L’atto di pignoramento deve essere notificato a cura dell’Ufficiale Giudiziario sia alla banca (terzo) sia al debitore. La notifica alla banca produce il blocco delle somme; quella al debitore serve a metterlo a conoscenza e a chiamarlo in giudizio. La legge impone che tra la notifica e l’udienza intercorrano almeno 20 giorni. Spesso il creditore notifica l’atto prima alla banca e poi, subito dopo, al debitore (anche lo stesso giorno), così da bloccare immediatamente il conto. Non è richiesta una preventiva “autorizzazione” del giudice per pignorare i conti: l’autorizzazione è implicita nel possesso del titolo esecutivo, salva la fase successiva davanti al giudice.
3. Blocco del conto da parte della banca: Ricevuto l’atto di pignoramento, la banca è tenuta per legge (art. 546 c.p.c.) a vincolare tutte le somme presenti e quelle che dovessero affluire fino a concorrenza del credito pignorato . La banca dunque congela l’importo indicato nell’atto (di solito il credito vantato aumentato della metà, come consente l’art. 546 c.p.c., per coprire spese di procedura e interessi) . Se sul conto c’è una disponibilità superiore a tale importo, l’eccedenza rimane utilizzabile dal cliente; se invece il saldo è minore, viene bloccato l’intero saldo e il conto risulterà a zero disponibile. In quest’ultimo caso, ogni nuovo bonifico o versamento in arrivo verrà anch’esso immediatamente bloccato (fino al raggiungimento della somma pignorata), a meno che non si tratti di somme impignorabili o eccedenti il fabbisogno. Infatti, come già accennato, per stipendi e pensioni accreditati dopo il pignoramento, la banca dovrà rispettare i limiti di legge (non più di un quinto, ecc.): questo in pratica significa che, se sul conto di Tizio arrivano mensilmente stipendio di €1.500, la banca dovrà congelare solo €300 di ciascun stipendio (pari a un quinto) lasciando il resto disponibile. Attenzione: non sempre gli istituti di credito applicano automaticamente questa regola; in caso di pignoramento sul conto, frequentemente bloccano l’intero importo accreditato e sta al debitore attivarsi per ottenere lo svincolo della parte impignorabile. Per questo è importante conoscere i propri diritti e, se necessario, presentare un’istanza al giudice per la liberazione delle somme eccedenti il pignorabile.
Durante il blocco, il conto può apparire “congelato” per l’importo pignorato. Le carte di debito/credito collegate al conto vengono di norma disattivate per evitare scoperti. Inoltre, la banca potrebbe segnalare la situazione nelle centrali rischi private: avere un conto pignorato incide negativamente sull’affidabilità creditizia del debitore e può spingere la banca, a procedimento concluso, a chiudere unilateralmente il conto (facoltà contrattuale spesso prevista quando il cliente subisce azioni esecutive). Il blocco, salvo eventi eccezionali, prosegue fino all’ordine del giudice o fino a che il creditore rinunci all’esecuzione.
4. Dichiarazione della banca (terzo pignorato): Tra la notifica e l’udienza, la banca pignorata deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Nella pratica moderna, molte banche inviano una dichiarazione scritta al creditore (di solito via PEC) in cui attestano l’esistenza del rapporto di conto, il saldo bloccato e/o eventuali altri rapporti intestati al debitore (es. deposito titoli, conto cointestato, ecc.) con l’indicazione delle somme pignorate. In alternativa, un delegato della banca potrebbe presentarsi all’udienza per rendere verbalmente tale dichiarazione. La dichiarazione serve a cristallizzare la situazione: ad esempio “sul conto X il giorno del pignoramento c’erano €5.000, interamente vincolati; prevediamo accrediti stipendio di €1.500 mensili il 27 di ogni mese…”. Se la banca non rende la dichiarazione né per iscritto né comparendo, il giudice può adottare diversi approcci: secondo la riforma del 2021, il procedimento può essere sospeso in attesa della dichiarazione oppure il giudice può “condannare il terzo al pagamento delle somme dovute al debitore nei limiti del credito pignorato” (art. 548 c.p.c.), ossia presumere che il terzo detenga somme pari a quelle richieste dal creditore. Tuttavia, questa conseguenza è meno automatica di un tempo, e spesso il creditore deve attivarsi con un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) se il terzo non collabora.
⚖️ Cassazione, ord. 13223/2024: se il creditore intende contestare la dichiarazione del terzo (ad esempio perché ritiene che la banca abbia dichiarato meno del dovuto), deve proporre opposizione entro 10 giorni, altrimenti la dichiarazione si considera definitiva e vincolante. In altre parole, il creditore non può, a distanza di tempo, rimettere in discussione quanto affermato dalla banca se non ha agito tempestivamente. Questa regola, interpretata dalla Cassazione, tutela in parte il debitore: evita che, dopo l’udienza, possano riaprirsi facilmente i giochi su somme ulteriori presso lo stesso terzo.
Nell’udienza di comparizione fissata nell’atto di pignoramento, il giudice verifica se la dichiarazione del terzo è presente e conforme. Se tutto è regolare e non vi sono opposizioni, si passa all’assegnazione. Se vi sono contestazioni (es. il debitore eccepisce che le somme sono impignorabili, o il creditore contesta la dichiarazione del terzo), il giudice può rinviare la causa su un apposito ruolo contenzioso per decidere con cognizione piena (art. 549 c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015). Nella prassi, per un conto corrente semplice di solito non ci sono contestazioni complicate: o c’è capienza o no, e si procede di conseguenza.
5. Ordinanza di assegnazione o provvedimenti del giudice: Se la procedura fila liscia, il giudice dell’esecuzione emette un’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.), con la quale trasferisce il credito pignorato dal debitore al creditore procedente. In sostanza, dispone che la banca versi al creditore le somme bloccate fino a soddisfacimento del credito (o fino alla capienza disponibile). L’ordinanza specifica l’importo esatto da pagare (includendo eventuali interessi maturati nel frattempo e spese liquidate). A quel punto la banca, ricevuta l’ordinanza, effettuerà il bonifico al creditore e libererà l’eventuale surplus sul conto del debitore. Se invece il saldo pignorato non copre tutto il credito, l’ordinanza assegna l’intero importo pignorato al creditore, che però resterà parzialmente insoddisfatto (potrà tentare altre esecuzioni per il residuo). Il conto in questo caso viene comunque sbloccato dopo il versamento, perché il pignoramento ha esaurito il suo effetto su ciò che c’era.
In presenza di più creditori pignoranti sullo stesso conto o di creditori con privilegio (es. il Fisco con privilegio tributario, oppure la banca stessa se vanta un pegno sul conto), il giudice deve fare una graduatoria e ripartire le somme secondo le cause di prelazione, eventualmente aprendo un procedimento di distribuzione (artt. 509 ss. c.p.c.). Questo può complicare e allungare i tempi, ma esula dall’ipotesi semplice del singolo pignoramento che stiamo considerando.
6. Chiusura della procedura: Una volta pagato il creditore assegnatario, il pignoramento si chiude. La banca di solito richiede al creditore un atto formale (atto di quietanza e assenso alla cancellazione) per poter svincolare definitivamente il conto. Il giudice può anche dichiarare l’estinzione della procedura se, ad esempio, non vengono proseguiti gli atti (art. 630 c.p.c.), oppure se il debitore paga direttamente il creditore prima dell’assegnazione e il creditore rinuncia. È importante sapere che se il conto era vuoto al momento del pignoramento, e non vi sono stati accrediti successivi, all’udienza il giudice prende atto dell’assenza di somme e dispone la liberazione del conto immediatamente . Il creditore, rimasto insoddisfatto, potrà eventualmente pignorare di nuovo lo stesso conto in futuro se ritiene che successivamente sia stato rifinanziato (non c’è un divieto di reiterare il pignoramento, anche se farlo troppo spesso senza esito può essere considerato abuso). In alternativa potrà tentare altre forme di esecuzione (stipendio presso datore di lavoro, immobili, ecc.).
Durata del blocco nel pignoramento ordinario: spesso i debitori chiedono “per quanto tempo il conto rimarrà bloccato?”. Non esiste una durata fissa in giorni: dipende dai tempi dell’udienza e dell’eventuale pagamento. In tribunale può occorrere qualche mese: ad esempio, se il pignoramento è notificato a marzo, l’udienza potrebbe essere a maggio o giugno; se tutto va bene, l’ordinanza di assegnazione esce lo stesso giorno o poco dopo, e la banca esegue il pagamento entro pochi giorni dall’ordinanza. Quindi realisticamente il conto potrebbe restare bloccato 3–4 mesi. Se però la procedura subisce rinvii (per mancanza di dichiarazione, contestazioni, ecc.), il blocco si prolunga. Un debitore attivo può cercare di accelerare depositando istanze per sollecitare la dichiarazione del terzo o la fissazione di una nuova udienza. In alcuni casi, se il giudice tarda a formalizzare l’assegnazione nonostante la disponibilità di fondi, si può chiedere giustamente un provvedimento. In generale comunque, il blocco dura finché il giudice non autorizza la liberazione, totale o parziale, ad eccezione dell’ipotesi in cui il creditore stesso rinunci all’esecuzione prima (ad esempio se le parti raggiungono un accordo transattivo).
Tabella riepilogativa – Pignoramento ordinario presso terzi (conto corrente):
| Fase | Descrizione e riferimenti normativi |
|---|---|
| Titolo esecutivo | Credito certo, liquido ed esigibile, consacrato in un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.). |
| Precetto | Intimazione di pagamento entro min. 10 gg (art. 480 c.p.c.). |
| Atto di pignoramento | Contiene credito, titolo, intimazione alla banca di bloccare somme, citazione a udienza (art. 543 c.p.c.). Deve essere completo di tutti gli elementi essenziali, pena nullità . Notifica alla banca e al debitore. |
| Blocco del conto | La banca congela le somme fino a concorrenza del credito pignorato (+ metà, art. 546 c.p.c.) . Congelati anche eventuali versamenti successivi fino all’udienza (salvo limiti su stipendi/pensioni). |
| Dichiarazione del terzo | La banca deve dichiarare l’entità delle somme del debitore (art. 547 c.p.c.). Se non dichiara, giudice può presumere importo o istruire (art. 548-549 c.p.c.). Il creditore deve contestare entro 10 gg se ritiene la dichiarazione errata . |
| Udienza in tribunale | Davanti al Giudice dell’Esecuzione. Se tutto regolare e nessuna opposizione, si procede all’assegnazione. Se opposizioni o problemi, si può rinviare e istruire. |
| Ordinanza di assegnazione | Il G.E. assegna al creditore le somme pignorate (art. 553 c.p.c.). La banca deve versarle al creditore e sbloccare l’eventuale eccedenza. |
| Chiusura del pignoramento | Adempimento dell’ordinanza (pagamento al creditore) e liberazione del conto. Se conto incapiente, pignoramento infruttuoso chiuso e conto sbloccato comunque. Possibile estinzione per rinuncia o inattività (art. 630). |
Questa è in sintesi la traccia tipica. Nel prossimo paragrafo vedremo invece la procedura esattoriale (pignoramento presso terzi da parte di AdER), confrontandola con quella ordinaria per capire analogie e differenze.
Procedura di pignoramento esattoriale (Agenzia Entrate–Riscossione)
Il pignoramento esattoriale è uno strumento speciale a disposizione dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (o di altri enti riscossori, come i concessionari per gli enti locali) per riscuotere coattivamente crediti tributari o previdenziali senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria. La fonte normativa principale è l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (introdotto nel 2005 e modificato nel tempo), che disegna una procedura più snella rispetto a quella ordinaria del codice di procedura civile.
Vediamo come funziona concretamente il pignoramento del conto corrente da parte del Fisco:
1. Presupposti – cartella esattoriale e decorso dei termini: Prima che AdER possa pignorare un conto, deve esservi un atto esecutivo alla base, tipicamente una cartella di pagamento notificata al debitore e rimasta impagata. In alternativa, oggi si usano anche gli “accertamenti esecutivi” dell’Agenzia Entrate (che diventano essi stessi titoli esecutivi dopo la scadenza per pagarli). In ogni caso, deve decorrere il termine di legge concesso al contribuente per pagare volontariamente: 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ridotti a 30 giorni per gli avvisi di addebito INPS, oppure per gli accertamenti esecutivi già affidati alla riscossione, si seguono le regole specifiche) . Solo dopo questo termine AdER può iniziare l’esecuzione. Non è previsto alcun precetto: la cartella stessa vale anche come intimazione. Spesso, però, AdER invia un “preavviso di fermo/pignoramento” o un sollecito al debitore prima di procedere, ma non è obbligatorio per legge (è più una prassi di sensibilizzazione).
2. Emissione e notifica dell’ordine di pagamento al terzo (banca): Decorsi 60 giorni senza pagamento, AdER può attivare l’art. 72-bis. Un funzionario redige un atto di pignoramento presso terzi “in forma esattoriale”, che in pratica è una lettera di ordine alla banca: si intima alla banca di pagare all’Agenzia, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, tutte le somme di spettanza del debitore fino a concorrenza del credito indicato . L’atto contiene l’indicazione della cartella o del ruolo, l’importo dovuto comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione, e richiama l’art. 72-bis DPR 602/73. Viene notificato direttamente alla banca (anche via PEC) e contestualmente comunicato al debitore . La contestualità è importante: il debitore non viene citato in tribunale, ma deve essere informato che il proprio conto è stato pignorato e che ha 60 giorni per pagare (pena il versamento forzoso delle somme).
Da notare: a differenza del pignoramento ordinario, qui non c’è indicazione di un’udienza né intervento iniziale di un giudice. L’atto di AdER è un atto amministrativo di pignoramento, immediatamente efficace.
3. Blocco e obblighi della banca: Una volta ricevuto l’atto ex 72-bis, la banca assume obblighi simili (ma ancor più automatici) a quelli del terzo pignorato normale. Deve immediatamente bloccare il saldo attivo del conto fino a copertura del dovuto . Inoltre – ed è qui la particolarità – deve essere pronta a versare all’AdER il saldo attivo esistente e quello che dovesse maturare nei successivi 60 giorni. In pratica il vincolo sul conto dura 60 giorni, che costituiscono lo “spatium deliberandi” concesso al terzo : è un periodo cuscinetto entro cui la banca deve valutare la sua posizione debitoria verso il contribuente e procedere ai pagamenti dovuti al Fisco. Durante questi 60 giorni, tutti gli accrediti sul conto sono sottoposti al vincolo e devono essere accantonati in vista del versamento . Questo significa che se il conto era a zero e il giorno dopo arrivano €5.000, quei €5.000 diventano immediatamente pignorati e la banca dovrà tenerli bloccati per l’AdER. La Cassazione ha confermato espressamente che “la banca terza pignorata non si libera dall’obbligo versando solo le somme disponibili al momento del pignoramento, ma deve versare anche tutte le somme che incrementano il saldo attivo successivamente… almeno entro i 60 giorni” . Dunque saldo iniziale e movimenti successivi (entro i 60 gg) restano congelati. Se invece il conto aveva più soldi del debito, la banca blocca solo quanto basta e lascia libero l’eccesso (come nel caso ordinario).
Una differenza notevole con il pignoramento ordinario è che non è prevista una formale “dichiarazione del terzo”: la banca non deve presentarsi in tribunale a dichiarare, né inviare comunicazioni ad AdER sul saldo. L’atto stesso dell’AdER funge da richiesta e assegnazione: la banca deve semplicemente eseguire l’ordine di pagamento. Tuttavia, può accadere che la banca comunichi spontaneamente ad AdER l’importo disponibile o eventuali problemi (es. conto chiuso, saldo negativo); ma legalmente ciò non la esonera dal vincolo.
4. Pagamento al creditore esattore o conversione in procedura ordinaria: Il debitore, ricevuta la comunicazione, ha fino alla scadenza dei 60 giorni per reagire. Le opzioni tipiche per evitare che la banca paghi sono: pagare direttamente AdER il dovuto (estinzione del debito); oppure chiedere una rateizzazione (se ne ha i requisiti) o un provvedimento di sospensione. Su quest’ultimo aspetto torneremo dopo. Se nulla accade, allo spirare del 60º giorno la banca deve eseguire l’ordine, ossia versare all’AdER le somme pignorate. Il pagamento può essere immediato al 60° giorno oppure frammentato se arrivano più accrediti: ad es. se sul conto affluiscono mensilmente somme, la banca versa quelle via via alla scadenza delle rispettive maturazioni (così prevede l’art. 72-bis, distinguendo crediti già scaduti e crediti a scadenza). In pratica, “i crediti già esigibili vanno pagati entro 60 giorni; quelli futuri alle rispettive scadenze” . Per un conto corrente, i crediti sono a vista, quindi tutto è esigibile subito, tranne che possiamo pensare agli accrediti futuri come crediti futuri a scadenza (ogni bonifico quando arriva è esigibile in quel momento e andrà versato subito). Non a caso, Cassazione ha detto che il pagamento immediato non libera la banca da obblighi ulteriori fino al 60° giorno .
Finiti i 60 giorni, se la banca non paga affatto (inadempimento del terzo) o se il pagamento è parziale rispetto al dovuto, AdER ha facoltà di procedere secondo le forme ordinarie (art. 72-bis ult. co.): può cioè fare un pignoramento presso terzi ordinario, citando in giudizio sia il debitore sia la banca inadempiente . In tale giudizio, il giudice verificherà l’obbligo della banca e potrà condannarla a pagare. Non è però stabilito un termine preciso entro cui AdER debba attivare questa conversione alla procedura ordinaria . La Cassazione ha osservato che il vincolo speciale permane fino a quando è possibile tale conversione e comunque non cessa prima dei 60 giorni . Ciò significa che, per evitare facili scappatoie, il pignoramento esattoriale non perde efficacia automaticamente al 60° giorno se l’agente sta convertendo la procedura: finché è legalmente possibile passare alle vie ordinarie, il blocco tiene. Questo pone questioni sul limite massimo di durata del vincolo in caso di inerzia dell’AdER dopo i 60 giorni. La Corte non ha individuato esattamente tale limite, ma ha chiarito che sicuramente non può essere prima di 60 giorni . Nella prassi, comunque, se la banca non paga e AdER non attiva subito il giudizio ordinario, dopo qualche tempo la banca (su pressione del cliente) potrebbe sbloccare il conto ritenendo decaduto il pignoramento; ma ciò è rischioso senza un atto formale di sblocco.
5. Esiti e sblocco del conto: Se il debitore paga entro i 60 giorni, di solito AdER invia alla banca una comunicazione di revoca del pignoramento (ad esempio, se il debitore ottiene una rateizzazione e versa la prima rata, AdER notifica alla banca la sospensione e chiede lo sblocco del conto ). Se invece si è proceduto al versamento all’AdER trascorsi i 60 giorni, la banca, effettuato il pagamento, libera il conto dall’ulteriore vincolo (a meno che residui ancora debito non soddisfatto – ma in tal caso, come detto, AdER dovrebbe avviare un nuovo pignoramento ordinario per il resto). Normalmente, dopo aver trasferito le somme dovute, la banca attende conferma dall’Agente che nulla più è richiesto e quindi rende nuovamente operativi i rapporti del cliente. Il debitore inadempiente si troverà quindi con il conto svuotato (fino all’importo del debito), e comunque con una segnalazione interna di cattivo pagatore. Se invece il debito è stato estinto tramite il pignoramento, l’esecuzione si chiude lì.
Un aspetto particolare: se al momento del pignoramento il conto era in rosso (saldo negativo), la banca formalmente dichiara che nulla è dovuto al debitore (anzi, è il debitore che eventualmente deve soldi alla banca per scoperto). In passato ci si chiedeva se in tal caso il pignoramento esattoriale dovesse considerarsi privo di effetto. Oggi la risposta è no: la Cassazione ha stabilito che anche il conto con saldo negativo rimane vincolato per 60 giorni, in attesa di eventuali movimenti attivi . Se ad esempio il 1º febbraio AdER pignora il conto di Tizio che è a –€100, e il 15 febbraio arriva l’accredito dello stipendio di €2.000, la banca dovrà accantonare l’importo pignorabile di quello stipendio e poi versarlo all’Agente entro il termine. In sintesi, un saldo iniziale nullo o negativo non fa cadere il pignoramento; semplicemente, se entro 60 giorni non transita denaro, il pignoramento si conclude senza incassi e il conto viene sbloccato .
Tabella di confronto – Pignoramento ordinario vs esattoriale (sintesi):
| Profilo | Ordinario (privati) | Esattoriale (AdER) |
|---|---|---|
| Titolo esecutivo | Titolo giudiziale/contrattuale (es. sentenza, decreto). Precetto obbligatorio . | Cartella di pagamento o atto esecutivo fiscale. Nessun precetto; attesa 60 gg dalla notifica . |
| Notifica atto | Atto di pignoramento notificato da U.G. a banca e debitore, con citazione in tribunale . | Atto di pignoramento notificato da AdER direttamente alla banca, comunicato contestualmente al debitore . Nessuna citazione in tribunale. |
| Intervento del giudice | Sì, il G.E. dirige la procedura: udienza, dichiarazione terzo, ordinanza di assegnazione. | No inizialmente. Il giudice interviene solo se si passa a esecuzione ordinaria (in caso di inottemperanza del terzo) o su opposizione del debitore . |
| Dichiarazione del terzo | Sì, scritta o in udienza (art. 547 c.p.c.). Se manca, possibili sanzioni/accertamenti . | Non prevista formalmente. Banca tenuta ad eseguire l’ordine senza dichiarare importi (dich. implicita col pagamento) . |
| Congelamento somme future | Solo per crediti periodici (es. stipendi) entro limiti (cfr. art. 545 c.8 c.p.c.) . In genere il pignoramento riguarda somme esistenti al momento. | Sì, copre accrediti entro 60 giorni dalla notifica . La banca deve vincolare anche le nuove disponibilità maturate in tale periodo. |
| Termine di efficacia | Nessun termine fisso: dura fino all’assegnazione/estinzione. Se creditore non procede, dopo un po’ il debitore può chiedere estinzione (es. inattività > 6 mesi). | 60 giorni di vincolo (spatium deliberandi) . Allo scadere, banca versa somme ad AdER. Se non paga, pignoramento può convertirsi in ordinario; efficacia comunque non inferiore a 60 gg . |
| Assegnazione pagamenti | Su ordinanza del giudice: la banca paga il creditore su ordine del G.E. . | Pagamento diretto all’AdER da parte della banca, entro 60 gg, senza bisogno di ordinanza . L’ordine AdER vale come provvedimento di assegnazione. |
| Opposizioni del debitore | Possibili opposizioni al G.E. (615 o 617 c.p.c.) entro 20 gg . Giudice può sospendere l’esecuzione. | Possibili opposizioni al G.E. competente (foro del debitore) anche qui entro termini simili . Il giudice non può sospendere d’ufficio, solo su istanza motivata del debitore . |
| Sblocco del conto | A pagamento avvenuto (assegnazione conclusa) o in caso di rinuncia/estinzione anticipata. | Se debitore paga o rateizza prima dei 60 gg: AdER sospende/revoca e il conto viene sbloccato . Se banca paga AdER dopo 60 gg: conto sbloccato post-pagamento. |
In sintesi, il pignoramento esattoriale è più veloce (non attende un’udienza) e dinamico (copre 60 giorni di movimenti), mentre quello ordinario è più garantista (passa dal giudice prima di togliere i soldi al debitore) ma in certo senso meno incisivo su accrediti futuri (eccetto stipendi/pensioni). Dal punto di vista del debitore, trovarsi un pignoramento AdER è spesso più sorprendente perché non preceduto da un giudice: la lettera arriva contestualmente al blocco del conto. Va detto che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, specie in questi anni, ha implementato sistemi informatici e banche dati che le permettono di sapere con precisione dove il contribuente ha il conto e persino di conoscerne (in prospettiva) il saldo . La Legge di Bilancio 2026 (L. 197/2025) ha ulteriormente potenziato la interazione tra banche dati fiscali e conti correnti: si parla di accesso diretto ai dati bancari (giacenze medie, saldi) da parte del Fisco per colpire in modo mirato gli evasori . Ciò significa che il Fisco ha margini di manovra sempre maggiori per individuare e aggredire le disponibilità liquide dei debitori.
Passiamo ora a esaminare quali limiti di legge esistono a protezione del debitore nell’ambito dei pignoramenti di conti correnti, e come tali limiti si applicano sia alla procedura ordinaria che a quella esattoriale.
Importi impignorabili e tutele del debitore: limiti di legge 2026
La normativa italiana prevede diverse limitazioni alla pignorabilità di somme depositate sul conto corrente, soprattutto quando si tratta di stipendi, salari, pensioni o altre indennità di sostentamento. Lo scopo è evitare che l’esecuzione forzata privi il debitore e la sua famiglia dei mezzi essenziali per vivere, e che vengano intaccati per intero redditi di natura alimentare o assistenziale. Questi limiti sono di due tipi: assoluti (somme totalmente impignorabili) e relativi (pignorabilità parziale, di solito entro una percentuale).
Vediamo i principali casi, aggiornati al 2026:
- Stipendi e salari (da lavoro dipendente o assimilati): Sono pignorabili solo in parte. Se il pignoramento avviene direttamente presso il datore di lavoro (non tramite conto corrente ma con notifica all’azienda), si applica l’art. 545 commi 3 e 4 c.p.c.: massimo un quinto dello stipendio può essere trattenuto per ogni singolo credito (sia esso tributario o di altra natura), e al massimo la metà se ci sono più pignoramenti concorrenti di natura diversa . Ad esempio, se Tizio ha sia un pignoramento per crediti alimentari che uno per crediti bancari sullo stipendio, in totale non gli possono trattenere oltre metà dello stipendio. Se invece i creditori sono dello stesso tipo, il secondo si accoderà al primo (non si sommano i quinti). Queste regole valgono sia per creditori privati che per AdER, salvo una piccola differenza per i debiti fiscali introdotta nel 2013: l’art. 72-ter DPR 602/73 prevede che, se AdER pignora lo stipendio presso il datore di lavoro, trattenga al massimo 1/10 per stipendi netti fino a €2.500, 1/7 tra €2.500 e €5.000, e sempre 1/5 sopra i €5.000 . Quindi il Fisco, per i redditi medio-bassi, ha un limite percentuale più favorevole al debitore (10% o ~14% invece che 20%).
- Pensioni e assegni di quiescenza: Godono di una franchigia impignorabile, detta “minimo vitale”. Come già anticipato, l’art. 545 co.7 c.p.c. stabilisce che non si possono pignorare le somme a titolo di pensione fino all’ammontare del doppio dell’assegno sociale INPS, con minimo €1.000 . Dal 2022, il minimo è fissato comunque a 1.000 € anche se il doppio assegno sociale fosse inferiore; se il doppio assegno sociale è superiore, allora vale quello. Ad esempio, nel 2025 l’assegno sociale mensile è circa €538, per cui il doppio è ~€1.077: in tal caso l’importo impignorabile diventa €1.077 (poiché è > €1.000). Nel 2026 previsto intorno a €546, il doppio ~€1.092: quindi la soglia sale leggermente. Ciò significa che pensioni fino a circa 1.100 € mensili sono totalmente impignorabili ; per pensioni più alte, la parte eccedente tale soglia può essere pignorata entro il limite di 1/5 (20%). Esempio: pensione di €1.600, minimo vitale €1.100 non toccabile, residuo €500 di cui massimo un quinto pignorabile = €100 al mese . Se però il pignoramento è effettuato da AdER, si applicano i suddetti scaglioni 1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell’importo totale della pensione . Quindi per il Fisco, una pensione di €1.600 (che rientra sotto €2.500) verrebbe pignorata al 10% del totale eccedente il minimo (in pratica ~€60).
Importante: questi limiti su stipendi e pensioni valgono sia per il pignoramento “alla fonte” (datore/INPS) che, con alcune differenze, per il pignoramento di conti correnti. Bisogna distinguere: – Se stipendio o pensione vengono pignorati direttamente presso chi li eroga, il debitore continuerà a ricevere ogni mese la parte residua (4/5 o quanto previsto). – Se invece stipendio o pensione sono già stati accreditati in banca e il creditore pignora il conto, allora si guarda l’art. 545 co.8 c.p.c.: le somme accreditate antecedentemente al pignoramento conservano la loro natura per un certo periodo. In particolare, la banca deve lasciare intoccabile l’importo pari a 3 volte l’assegno sociale (circa €1.640 nel 2026) se sul conto ci sono solo stipendi/pensioni depositati . Solo l’eventuale eccedenza oltre tale triplo importo può essere pignorata. Ad esempio, se il giorno del pignoramento il conto di un pensionato contiene €2.000 provenienti esclusivamente di pensione, la banca può congelare solo la parte sopra ~€1.640, cioè circa €360 . Se invece sul conto c’erano €1.500, nulla viene toccato perché rientra nel triplo assegno. Questo è un beneficio fondamentale, che tutela circa tre mensilità di pensione/salario già incassati. – Per le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento, si applicano i normali limiti del quinto o dei decimi. Quindi, tornando all’esempio, se dopo il pignoramento arriva la pensione di €1.200 ogni mese, la banca dovrà vincolare solo €100 (un quinto del eccedente minimo vitale mensile) e lasciare €1.100 disponibili. In pratica, il pignoramento sul conto si trasforma in una sorta di prelievo mensile dal conto del 20% della pensione accreditata, paragonabile a ciò che succederebbe pignorandola all’INPS.
💡 Caso reale: Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 23 maggio 2023, ha annullato un pignoramento di pensione su conto corrente perché la banca aveva violato questa regola trattenendo l’intero importo della pensione (€1.200) senza lasciare al pensionato il minimo vitale di €1.000. Ciò dimostra che i giudici sono pronti a sanzionare gli eccessi e a restituire al debitore le somme impignorabili di legge.
- Stipendio o pensione su conto cointestato: Se il conto è cointestato con un coniuge o altra persona, e sul conto affluisce stipendio/pensione del debitore, valgono sia i limiti di pignorabilità appena detti, sia la questione della contitolarità (vedi oltre su conti cointestati). In sostanza il minimo vitale va comunque garantito, e sul resto si pignora solo la quota del debitore (presunta metà, salvo prova contraria).
- Indennità di invalidità e altri sussidi assistenziali: Sono completamente impignorabili. L’art. 545 co.2 c.p.c. esclude dalla pignorabilità “i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, i sussidi per maternità, malattia o funerali, da casse di assicurazione o enti di assistenza” . Tra questi rientrano le indennità di accompagnamento per invalidi civili, pensioni sociali, assegni di disabilità civile, ecc. Questi importi non possono essere toccati da pignoramento né presso l’ente erogatore né una volta accreditati sul conto, in quanto hanno natura assistenziale finalizzata a bisogni primari. Attenzione: la banca pignorata non sempre è in grado di distinguere l’origine di tali somme (a meno che siano su un conto dedicato). È bene che il debitore lo segnali prontamente al giudice tramite opposizione, per far dichiarare l’impignorabilità e ottenere lo sblocco. Una accortezza pratica: chi percepisce indennità impignorabili dovrebbe accreditarle su un conto separato se possibile, in modo che, se viene pignorato un altro conto, i sussidi non vengano confusi con altre somme.
- Assegni di mantenimento (alimenti): I crediti alimentari non sono pignorabili, salvo che il pignoramento avvenga per soddisfare a propria volta un diritto di alimenti (es. un coniuge divorziato che pignora l’assegno di mantenimento dell’ex perché questi non paga il mantenimento ai figli) e con autorizzazione del tribunale . In pratica, l’assegno di mantenimento ricevuto da Tizio non può essergli pignorato dai suoi creditori ordinari. Se però Tizio deve dei soldi per alimenti a qualcun altro, quel qualcun altro potrebbe pignorare in parte l’assegno che Tizio riceve (col filtro del giudice). Fuori da questo scenario, i crediti alimentari sono protetti.
- Depositi a risparmio nominativi e conti di minorenni: I conti intestati a minori o con somme vincolate per legge (es. risarcimenti per incapacità) godono di tutele particolari, ma non sono di per sé impignorabili se il debitore è il minore stesso (caso raro). Se il debitore adulto ha messo soldi su un libretto a nome del figlio, quell’atto potrebbe configurare una donazione revocabile o una distrazione di beni; il creditore potrebbe cercare di aggredire tali somme se prova che in realtà sono del debitore sotto mentite spoglie, ma non è banale. In ogni caso, esula dal nostro focus: parliamo qui del conto del debitore medesimo.
- Conti correnti cointestati con terzi estranei al debito: Questo è un caso frequente: conto cointestato tra marito e moglie, e i creditori di uno solo dei coniugi lo pignorano. La legge (art. 1854 c.c.) presume che gli intestatari del conto siano creditori o debitori in solido verso la banca, ma nei rapporti interni (art. 1298 c.c.) le parti di ciascuno si presumono uguali salvo prova contraria . Tradotto: se due persone condividono un conto, si presume che i soldi appartengano metà ciascuno, a meno che uno riesca a dimostrare che, ad esempio, il 100% di quelle somme derivano da sue entrate. Quindi, davanti al pignoramento di un conto cointestato, il creditore può pretendere solo la quota del debitore, che in difetto di altre prove è il 50% del saldo . In teoria, la banca dovrebbe bloccare solo tale quota (50%). In pratica, molte banche di fronte a un atto di pignoramento su un conto cointestato bloccano l’intero saldo per cautela , costringendo poi il cointestatario non debitore a intervenire per ottenere lo sblocco della sua parte. La Cassazione ha più volte affermato che la contitolarità del conto non fa perdere la proprietà esclusiva delle somme a chi le ha versate: se ad esempio tutto il denaro proviene dallo stipendio della moglie (non debitrice) e il marito debitore non ha mai alimentato il conto, si può dimostrare che quelle somme sono di esclusiva spettanza della moglie e quindi non pignorabili per il debito del marito . Tuttavia, questa è una prova che va fornita con documenti (es. buste paga della moglie, assenza di entrate del marito su quel conto). In assenza di prova, vige la presunzione 50 e 50 (quote uguali) .
Dunque, per tutela pratica, il cointestatario non debitore farebbe bene a: (a) intervenire subito con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per far accertare la propria esclusiva titolarità di una parte dei fondi, oppure almeno il diritto alla metà non oggetto di debito ; (b) in futuro, evitare di tenere conti promiscui se c’è rischio di aggressione (ad esempio coniugi dove uno ha debiti personali). Una soluzione può essere dividere le disponibilità su conti separati intestati singolarmente a ciascuno.
Riassumendo il caso conto cointestato: il creditore può pignorare solo la quota parte del saldo riferibile al debitore. Se due cointestatari, si assume quota 50%. Se tre cointestatari, 1/3, ecc., salvo prova di diverso accordo interno. La Cassazione lo ha ribadito (Sez. Unite 19381/2019, ord. 28772/2023, etc.) . Per sicurezza, il terzo deve attivarsi in opposizione di terzo per far valere i propri diritti e ottenere lo sblocco della sua quota.
- Somme già oggetto di pegno o privilegi: Talvolta il conto può avere un vincolo a favore della banca stessa (ad esempio un conto a garanzia di un fido – pegno omnibus). In tal caso, se interviene un pignoramento di altro creditore, la banca vantando un diritto di prelazione potrà dichiarare che su quelle somme grava un pegno e che quindi non vi è capienza per il pignorante se non per l’eventuale eccedenza. Questo è un dettaglio tecnico: semplicemente, il debitore dovrebbe sapere che se il suo conto è a garanzia di un suo debito verso la stessa banca, difficilmente altri creditori ne ricaveranno qualcosa.
- Limiti di importo minimo: Esiste un particolare limite per i debiti fiscali minori: la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che AdER non procede al pignoramento del conto se il debito totale è sotto €1.000 (si preferisce prima inviare solleciti). Questo è più un criterio di opportunità che un divieto assoluto: per micro-debiti spesso non scatta l’azione immediata. Tuttavia, più cartelle piccole possono sommarsi e superare la soglia.
Alla luce di quanto sopra, ecco una tabella riepilogativa dei limiti di pignorabilità relativi a stipendi, pensioni e conti correnti:
| Tipologia di Somma | Limite di pignorabilità (2026) |
|---|---|
| Stipendio presso datore di lavoro | Max 1/5 dello stipendio netto (20%). Se pignorato dal Fisco: 1/10 < €2.500; 1/7 tra €2.500-5.000; 1/5 oltre €5.000 . Non oltre 1/2 in caso di concorso di più cause (cred. diversi) . |
| Pensione presso ente previdenziale | Impignorabile fino a doppio assegno sociale (min €1.000). Oltre tale soglia, pignorabile max 1/5 eccedenza . Fisco: 1/10 sotto €2.500; 1/7 tra 2.500-5.000; 1/5 sopra 5.000 . |
| Stipendio/pensione su conto – somma già depositata prima del pignoramento | Impignorabile fino a triplo assegno sociale (~€1.640 nel 2026) . Solo l’eventuale eccedenza è pignorabile (anche integralmente) . Esempio: saldo €2.000 da stipendio, €1.640 liberi, €360 pignorabili. |
| Stipendio/pensione su conto – accrediti successivi | Pignorabili nei limiti di 1/5 per creditori privati o secondo le percentuali (1/10, 1/7, 1/5) per Fisco . Dunque la banca trattiene solo la quota pignorabile di ogni nuovo accredito e libera il resto (se applica correttamente la norma). |
| Indennità di invalidità, accompagnamento, sussidi di sostentamento | Impignorabili al 100% (art. 545 co.2 c.p.c.) , sia presso l’ente erogatore che sul conto (se identificabili). |
| Assegni di mantenimento (alimenti) | Impignorabili, salvo pignoramento per crediti alimentari e con autorizzazione giudice . |
| TFR (Tratt. di Fine Rapporto) su conto | Equiparato a retribuzione differita: se pignorato prima di accredito, trattabile come stipendio (1/5). Se già accreditato sul conto, impignorabile per la parte entro triplo assegno sociale, come altre somme da lavoro . |
| Conto corrente cointestato | Solo la quota parte del debitore è pignorabile (presunzione 50% se 2 intestatari) . Il co-intestatario non debitore dovrebbe far valere la sua quota con opposizione per ottenere lo sblocco. |
| Somme con vincoli di pegno/prelazione | Il pignoramento è nei limiti dell’eventuale eccedenza oltre i crediti privilegiati. Es: conto a pegno a favore banca per €5.000, saldo €6.000 -> solo €1.000 pignorabili da terzi. |
Questi limiti offrono spunti fondamentali per la difesa del debitore. Infatti, uno degli aspetti chiave per “difendersi bene” da un pignoramento del conto corrente è verificare se la banca o il creditore hanno rispettato i limiti di pignorabilità. In caso di violazione (ad es. bloccato più del quinto di uno stipendio, o intera pensione senza lasciare il minimo vitale), si può e si deve agire per far dichiarare inefficace il pignoramento nella parte eccedente . La legge infatti dice chiaramente che il pignoramento eseguito oltre i limiti di legge è parzialmente inefficace e tale inefficacia dev’essere rilevata anche d’ufficio dal giudice . Quindi, un giudice dell’esecuzione attento dovrebbe automaticamente ridurre l’assegnazione alle quote pignorabili. Tuttavia, è prudente non aspettare passivamente: il debitore, magari con l’assistenza di un legale, può sollevare l’eccezione di impignorabilità parziale in sede di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se vede violati i suoi diritti (come ha fatto il pensionato di Bari nell’esempio sopra).
Riassumendo la sezione sui limiti: non tutto ciò che sta sul conto può essere preso dal creditore. Ci sono importi intoccabili (sussidi, minimo vitale pensioni, ecc.) e importi intaccabili solo in parte (stipendi, pensioni, TFR), oltre a questioni di quote nei conti cointestati. Conoscere e far valere questi limiti è il primo passo per difendersi.
Nel prossimo capitolo ci occuperemo delle strategie di difesa vere e proprie: le opposizioni giudiziali che il debitore può proporre, le possibilità di sospendere il pignoramento, le soluzioni come la rateizzazione del debito o accordi col creditore, nonché gli strumenti più radicali come le procedure da sovraindebitamento per chi si trova in difficoltà economica grave. È in queste azioni che si concretizza la difesa del debitore di fronte al pignoramento del conto.
Strategie di difesa del debitore: opposizioni, sospensioni e soluzioni alternative
Affrontare un pignoramento del conto corrente richiede prontezza e una strategia ragionata. Dal momento in cui si viene a conoscenza del blocco (solitamente con la notifica dell’atto di pignoramento o, per AdER, con la comunicazione contestuale), il debitore ha a disposizione diversi strumenti per difendere i propri diritti e magari sbloccare il conto o limitarne gli effetti. Queste strategie possono essere giudiziali (ossia ricorsi e opposizioni da presentare al giudice competente) oppure stragiudiziali o amministrative (accordi di pagamento, rateizzazioni, utilizzo di procedure concorsuali, ecc.). Analizziamole in ordine.
Opposizioni al pignoramento (ricorsi in tribunale)
La legge prevede principalmente tre tipi di opposizione che il debitore (o terzi interessati) può proporre nell’ambito di un’esecuzione forzata:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Si utilizza quando il debitore contesta il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione. In pratica riguarda la sostanza del debito o del titolo: esempi classici sono la prescrizione del credito, l’avvenuto pagamento (il creditore procede ma il debitore aveva già pagato, o ha un accordo transattivo), la mancanza del titolo esecutivo valido, la notifica nulla della cartella esattoriale, o altre cause che estinguono o impediscono l’azione esecutiva. L’opposizione all’esecuzione va proposta con atto di citazione davanti al giudice competente (di regola il tribunale del luogo dell’esecuzione, quindi dove risiede il debitore per il pignoramento mobiliare) . Se è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (cioè dopo la notifica dell’atto di pignoramento), il termine è di 20 giorni dall’atto di pignoramento stesso . Nell’ambito di questa opposizione, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) per bloccare temporaneamente gli effetti in attesa della decisione. Il giudice, valutati i motivi, può sospendere il processo esecutivo se ravvisa gravi motivi: ad esempio, se appare evidente che il credito è prescritto e quindi l’esecuzione ingiustificata, può ordinare alla banca di sbloccare il conto nelle more del giudizio . L’opposizione all’esecuzione si svolge come un normale processo di cognizione, con prova delle eccezioni sollevate. In caso di pignoramento esattoriale, rientrano in questo ambito anche i vizi della cartella o la sua notifica, la decadenza della pretesa tributaria, ecc. (in passato si discuteva se questi andassero al giudice ordinario o tributario, ma la Cassazione ha chiarito che nella fase esecutiva la tutela passa al giudice dell’esecuzione, anche per questioni che attengono alla cartella se ormai non più impugnabile davanti al giudice tributario) .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Serve a contestare i vizi formali del procedimento e degli atti di esecuzione. Ad esempio: l’atto di pignoramento non contiene l’indicazione dell’udienza o del titolo (nullità ex Cass. 11864/2024 cit. sopra); oppure è stato notificato in modo irregolare; oppure la banca ha pignorato somme impignorabili oltre i limiti; oppure l’ordinanza di assegnazione è viziata. Tutti questi sono aspetti formali o procedurali. L’opposizione agli atti va proposta entro 20 giorni dal momento in cui il debitore (o il terzo interessato) ha avuto conoscenza dell’atto che si vuole impugnare . Nel caso del pignoramento, di solito 20 giorni dalla sua notifica. Questa opposizione si propone con ricorso o citazione (a seconda del momento processuale, ma nel dubbio meglio citazione per atti iniziali) davanti allo stesso giudice dell’esecuzione. Anche qui si può chiedere la sospensione ex art. 623 c.p.c. dell’efficacia dell’atto impugnato . Un esempio concreto: Caio pignora il conto di Tizio ma non specifica il numero di conto né l’importo esatto dovuto; Tizio fa opposizione agli atti chiedendo di dichiarare nullo il pignoramento per difetto dei requisiti di legge . Oppure: AdER pignora la pensione in banca e la banca blocca tutta la pensione; Tizio propone opposizione agli atti per far dichiarare l’inefficacia parziale del pignoramento sulla quota impignorabile . Queste opposizioni sono molto frequenti e rappresentano un importante strumento di autotutela del debitore.
- Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) – Questa è l’azione che spetta a un terzo estraneo all’esecuzione il quale affermi che i beni pignorati non appartengono (in tutto o in parte) al debitore, ma a lui. Nel caso del conto corrente, il tipico utilizzo è per il cointestatario non debitore: egli può intervenire e opporsi affermando che, ad esempio, la metà (o altra quota) delle somme sul conto è di sua esclusiva proprietà e chiedendo quindi la liberazione di tale parte . Questa opposizione va proposta con atto di citazione al tribunale competente, di solito entro 20 giorni dall’atto lesivo (o comunque il più presto possibile per evitare l’assegnazione delle somme). Se il terzo prova le sue ragioni, il giudice escluderà quei beni dall’esecuzione. Un altro caso potrebbe essere: Tizio detiene sul suo conto una somma che in realtà appartiene a Caia (terza) perché, ad esempio, glieli aveva affidati in deposito; Caia può opporsi per riavere i suoi soldi (anche se casi del genere nel conto corrente sono rari e difficili da dimostrare, a differenza di beni materiali in casa).
Nel pignoramento esattoriale, pur mancando inizialmente il giudice, la giurisprudenza ha chiarito che il debitore ha comunque diritto alle opposizioni davanti al giudice ordinario. In particolare, il tribunale del luogo di residenza del debitore è competente per analogia . La peculiarità, come nota la Cassazione, è che il giudice non può sospendere d’ufficio quell’esecuzione (che nasce amministrativa), ma solo su istanza motivata del debitore . Ad esempio, Tizio impugna il pignoramento AdER perché la cartella non gli fu mai notificata regolarmente: può chiedere al giudice la sospensione ex art. 615, e se i motivi appaiono seri il giudice ordinerà alla banca di non trasferire le somme fino all’esito.
Da quanto sopra, risulta fondamentale agire tempestivamente: i 20 giorni decorrono spesso dalla notifica o conoscenza dell’atto. Se il debitore lascia passare troppo tempo, rischia di perdere la facoltà di opporsi (e comunque la banca potrebbe intanto versare i soldi al creditore). Dunque, alla notifica di un pignoramento, bisogna subito consultare un legale per valutare eventuali vizi o motivi sostanziali da far valere e, se opportuno, depositare l’opposizione prima possibile.
Sospensione del pignoramento e sblocco temporaneo del conto
La sospensione dell’esecuzione è un provvedimento che il debitore può richiedere al giudice per congelare gli effetti del pignoramento in corso, in attesa dell’esito dell’opposizione o di altra risoluzione. Come accennato:
- Nel pignoramento ordinario, la sospensione può essere concessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 623–624 c.p.c., se ci sono gravi motivi e viene proposta opposizione . La sospensione può essere totale (blocca ogni atto ulteriore) o anche parziale/condizionata. Ad esempio, il giudice può sospendere l’esecuzione a fronte di un versamento cauzionale, oppure può sospendere solo per una parte delle somme. La riforma 2021 ha anche introdotto la possibilità della sospensione parziale: ad esempio, il giudice potrebbe ordinare di sbloccare al debitore una quota delle somme per far fronte a bisogni urgenti, lasciando vincolato il resto. Questo strumento è poco applicato ma teoricamente utilizzabile in situazioni di necessità (il debitore deve dimostrare l’urgenza: es. deve pagare cure mediche o spese indispensabili). Ottenere la sospensione è però tutt’altro che scontato: serve convincere il giudice che il debitore ha serie probabilità di vittoria nell’opposizione e che, intanto, l’esecuzione gli causerebbe un danno grave.
- Nel pignoramento esattoriale, come visto, la sospensione giudiziale non è prevista d’ufficio ma possibile su istanza. Oltre a ciò, esiste una forma di sospensione amministrativa: ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, se il debitore presenta una domanda di rateizzazione della cartella e questa viene accolta, AdER deve sospendere le procedure esecutive in corso . In pratica, la rateizzazione (o una definizione agevolata) accettata comporta l’obbligo per l’Agente di Riscossione di non proseguire con il pignoramento e di sbloccare i beni pignorati. AdER invierà dunque alla banca un ordine di sblocco. Questo è un aspetto cruciale: per il debitore con pignoramento fiscale sul conto, attivarsi per ottenere un piano rateale di pagamento è spesso il modo più rapido per liberare il conto . La legge vigente consente piani fino a 72 rate (6 anni) o 120 rate (10 anni) in caso di comprovata difficoltà, su importi anche elevati . Basta pagare la prima rata e l’Agente della Riscossione è tenuto a revocare o sospendere il pignoramento comunicandolo al terzo . Dal 2020, questa possibilità è diventata più flessibile: anche se l’atto di pignoramento era già notificato, la rateazione concessa successivamente impone di fermare l’azione esecutiva (in passato c’erano dubbi interpretativi, ma interventi normativi li hanno chiariti). Similmente, la “rottamazione” delle cartelle (definizione agevolata) ha effetto sospensivo: ad esempio con la Rottamazione-quater 2023, presentare domanda ha sospeso le esecuzioni fino alla scadenza della prima rata .
In generale, la sospensione è un provvedimento provvisorio. Se concessa dal giudice, dura fino alla definizione del giudizio di opposizione o fino a revoca. Se si ottiene tramite accordo con AdER (rate o definizione), dura finché si rispettano i pagamenti: se poi il debitore salta le rate e decade dal beneficio, AdER potrebbe riattivare l’esecuzione (magari rifacendo un nuovo pignoramento).
Per il debitore, riuscire ad ottenere una sospensione significa riavere accesso ai propri soldi nel frattempo. È fondamentale però rispettare eventuali condizioni imposte (es. versamenti cauzionali in tribunale o pagamenti rateali puntuali).
Esempio pratico di sospensione giudiziale: Tizio si vede pignorare €15.000 sul conto. Tizio oppone che in realtà il credito è prescritto e porta evidenze. Il giudice, visto che appare effettivamente prescritto, in attesa della decisione finale sospende l’esecuzione, ordinando alla banca di non trasferire le somme e anzi di renderle disponibili al debitore fino a concorrenza di X euro. La banca, ricevuto l’ordine, sblocca il conto (magari a condizione che Tizio presti una garanzia). Se poi Tizio vincerà la causa di opposizione, il pignoramento verrà annullato definitivamente.
Rateizzazione del debito e definizioni agevolate (strumenti di accordo col creditore)
Abbiamo toccato la rateizzazione come mezzo per sospendere il pignoramento fiscale. In senso più ampio, trovare un accordo di pagamento dilazionato con il creditore può essere una strategia vincente per sbloccare il conto ed evitare l’espropriazione totale delle somme.
- Accordo con creditore privato (piano di rientro): Se il creditore è un soggetto privato (banca, impresa, persona fisica), nulla vieta di negoziare una soluzione bonaria anche a pignoramento iniziato. Ad esempio, il debitore potrebbe proporre: “rilascio una cambiale o un piano di rientro mensile, tu sospendi l’esecuzione”. Tali accordi vanno messi nero su bianco. Spesso il creditore può essere disponibile, soprattutto se il pignoramento rischia di dare poco frutto (es. conto quasi vuoto) o se il debitore offre garanzie. Giuridicamente, il creditore per dare effetti all’accordo può rinunciare al pignoramento già in corso (presentando istanza di rinuncia agli atti esecutivi): ciò fa cessare la procedura e libera immediatamente il conto. Oppure può concordare di non proseguire all’udienza (mancando di comparire, il giudice dichiarerà inefficace il pignoramento e sbloccherà le somme). È però prudente formalizzare la cosa. Quindi, se c’è spazio di dialogo, il debitore tramite il suo avvocato può contattare il legale del creditore e proporre una transazione. Vantaggio: il debitore potrebbe spuntare anche uno sconto sul dovuto (specie se il creditore preferisce accontentarsi di un pagamento concordato piuttosto che inseguire un’esecuzione incerta). Lo svantaggio è che serve la disponibilità del creditore: non sempre c’è, specie se questi ha già speso per procedere o se diffida delle promesse del debitore.
- Transazione fiscale con AdER: Per i debiti tributari di importo rilevante, esiste lo strumento della transazione fiscale all’interno delle procedure di crisi d’impresa (art. 153 D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi) . Questo riguarda però imprenditori in procedura concorsuale (concordato, accordi di ristrutturazione) e consente di proporre al Fisco un pagamento parziale del debito a saldo. Non è un accordo “privato” bilaterale semplice: richiede l’attivazione di una procedura omologata dal tribunale. Tuttavia, per le persone fisiche e i consumatori al di fuori di procedure concorsuali non c’è una vera transazione extra-giudiziale con AdER, se non attraverso gli istituti delle definizioni agevolate (rottamazioni) o in sede di sovraindebitamento. In alcuni casi, la prassi ha visto accordi stragiudiziali con AdER (ad esempio se il debitore vende spontaneamente un immobile per pagare in parte il Fisco, quest’ultimo può acconsentire a rinunciare al resto), ma sono situazioni specifiche.
- Rateizzazione standard con AdER: Ne abbiamo parlato: fino a €120.000 di debito oggi la rateizzazione è concessa a semplice richiesta (senza bisogno di dimostrare difficoltà) in max 72 rate . Oltre, servono documenti finanziari. Questa è una via formalizzata dalla legge ed è di gran lunga la strada più battuta quando un contribuente vuole evitare il pignoramento: presentare l’istanza di dilazione, versare la prima rata (oggi in molti casi non serve attendere l’accoglimento, basta la richiesta per avere sospensione provvisoria) , e il gioco è fatto – conto sbloccato e debito pagabile a rate. Attenzione: se poi non si pagano 5 rate, la dilazione decade e il pignoramento può riprendere. Ma intanto si guadagna respiro.
- Definizioni agevolate (“rottamazione cartelle”, saldo e stralcio): Negli ultimi anni il legislatore ha spesso aperto finestre in cui i debitori con cartelle esattoriali potevano aderire a sanatorie, pagando solo una parte del dovuto (tipicamente l’imposta senza sanzioni né interessi). Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 (L. 197/2022) consentiva di pagare il ruolo netto in 18 rate quinquennali. Chi aderisce a simili definizioni, ottiene la sospensione delle procedure esecutive in corso (i pignoramenti vengono congelati) . Se poi completa i pagamenti, il debito residuo viene annullato; se non li completa, l’esecuzione riparte. A gennaio 2026, il Governo ha annunciato ulteriori possibili definizioni agevolate (Manovra 2026) con condizioni più favorevoli e la possibilità di tollerare alcuni ritardi nei pagamenti . Dunque il debitore dovrebbe sempre verificare se può rientrare in qualche misura di favore vigente, perché questo può portare sia risparmio economico sia blocco dei pignoramenti in corso. Ad esempio, se Tizio ha un pignoramento AdER di €10.000 e scopre di poter aderire a un saldo e stralcio pagando €3.000, gli conviene farlo: la procedura esecutiva si ferma e lui paga molto meno.
In sintesi, dialogare con il creditore e trovare un accordo di pagamento dilazionato o ridotto è spesso meno oneroso di subire passivamente il pignoramento. Dal punto di vista emotivo, il debitore sente di riprendere l’iniziativa. Bisogna però muoversi rapidamente e, se si tratta di un soggetto pubblico, nelle forme previste dalla legge (domanda di rateazione online sul portale AdER, adesione a definizione agevolata nei termini, etc.).
Procedure da sovraindebitamento e insolvenza: liberarsi dei debiti e sospendere le azioni esecutive
Se il pignoramento del conto corrente è solo una delle tante difficoltà finanziarie che affliggono il debitore, potrebbe essere opportuno valutare strumenti più ampi di gestione della crisi debitoria. Mi riferisco alle procedure di sovraindebitamento (per privati e piccoli imprenditori) previste dalla Legge 3/2012 (confluita ora nel Codice della Crisi) e alle procedure concorsuali semplificate per imprenditori non fallibili.
Queste procedure – Piano del consumatore, Accordo di composizione dei debiti, Liquidazione controllata e il nuovo Concordato minore – hanno due grandi vantaggi: – Permettono di ottenere una sospensione generale di tutte le azioni esecutive, pignoramenti compresi, sin dalla fase di ammissione (tramite il cosiddetto provvedimento di apertura o misure protettive). – Possono portare a un taglio dei debiti (esdebitazione), ossia alla liberazione dal debito residuo dopo aver pagato quanto stabilito nel piano.
Per un debitore oppresso dai debiti (non solo quello del conto pignorato, ma magari anche mutui, finanziarie, cartelle), avviare una procedura di sovraindebitamento può “resettare” la situazione.
Principali procedure (aggiornate al D.Lgs. 14/2019):
- Piano del consumatore (ora “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti come privati, non per attività d’impresa (es. debiti familiari, bollette, prestiti personali). Consente di presentare al giudice un piano di pagamento sostenibile, anche con falcidia dei debiti (pagando solo una percentuale) . Non richiede l’accordo di tutti i creditori: può essere omologato dal giudice anche se qualche creditore è contrario, purché il piano sia fattibile ed equo. Una volta presentato il piano tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il giudice può sospendere le esecuzioni in atto. Se il piano viene omologato, tutti i pignoramenti decadono, i conti pignorati vengono sbloccati, e il debitore inizia ad adempire il piano. Ad esempio, un piano del consumatore potrebbe prevedere che il debitore paghi €300 al mese per 5 anni e poi sia esdebitato dal resto: durante quei 5 anni nessuno potrà pignorarlo. Il vantaggio è che il debitore conserva quel minimo per vivere e stoppa le azioni in corso .
- Accordo di composizione della crisi (per soggetti non fallibili o imprenditori minori): qui serve l’adesione di almeno il 60% dei crediti (quindi è più negoziale) . È rivolto a piccoli imprenditori, professionisti, start-up, ecc., ma anche i privati vi possono accedere in alternativa al piano. In cambio dell’accordo (che può prevedere anche cessione di beni, es. vendere la casa per pagare una parte), si ottiene la moratoria delle azioni esecutive e poi l’omologa impedisce nuovi pignoramenti .
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la procedura liquidatoria (ex “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012). Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni (tranne quelli impignorabili per legge) e un liquidatore li realizza per pagare i creditori . Dopo la chiusura della liquidazione, se il ricavato non copre tutto, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione del residuo (liberazione dai debiti rimasti). Durante la liquidazione, come nel fallimento, tutte le esecuzioni individuali sono sospese. È una soluzione drastica, ma talvolta necessaria se non si riescono a fare piani perché il debitore non ha entrate per pagare.
- Concordato minore ed esdebitazione dell’imprenditore individuale: introdotto col nuovo Codice della Crisi, il concordato minore è un mini-concordato per imprenditori sotto soglia fallimento (es. ditte individuali non grandi) che sospende le esecuzioni e consente di proporre un piano ai creditori . L’esdebitazione dell’incapiente è una novità: un imprenditore persona fisica che ha chiuso la liquidazione senza soddisfare tutti i crediti può chiedere di essere liberato dai debiti residui anche senza pagare nulla, a certe condizioni .
In pratica, l’uso di queste procedure richiede l’assistenza di un OCC o di un professionista qualificato, ma può essere l’ancora di salvezza per chi ha debiti insostenibili. Nel contesto del pignoramento del conto, se il debitore avvia – poniamo – un piano del consumatore, egli potrà presentare al giudice dell’esecuzione il decreto di ammissione col quale il giudice della crisi dispone la sospensione di tutte le esecuzioni: il G.E. a quel punto dovrà sbloccare il conto e fermare l’assegnazione, perché la legge tutela il sovraindebitato che sta cercando di ristrutturare i debiti.
Esempio concreto: Maria ha vari debiti (affitto arretrato, carte di credito, una cartella) e si vede pignorare lo stipendio sul conto; capisce che non riuscirà comunque a pagare tutto. Si rivolge a un OCC e prepara un piano del consumatore offrendo ai creditori di pagare il 50% in 4 anni con l’aiuto di un familiare. Il giudice della crisi emette un decreto di sospensione di tutte le azioni esecutive. Maria lo notifica alla banca e al giudice dell’esecuzione del pignoramento: il conto viene sbloccato in attesa dell’omologa. Il piano poi viene approvato, Maria paga le rate e nessuno potrà più pignorarle nulla, purché rispetti il piano. A fine piano, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione).
Chiaro che queste non sono misure da prendere alla leggera: implicano procedure giudiziarie complesse. Ma sono armi potenti che il debitore ha, soprattutto se la sua situazione è compromessa, perché possono cancellare i debiti e dargli una seconda chance.
Verifica puntuale degli atti: vizi e presupposti da controllare
Una delle prime mosse difensive che il legale del debitore dovrebbe fare è passare al setaccio ogni atto della procedura per individuare irregolarità o vizi utili. Questo include:
- Controllare la notifica del titolo e del precetto: il precetto era valido? È stato notificato entro i 90 gg dalla sua emissione? Il titolo esecutivo esiste ed è effettivamente esecutivo (ad es., non è che pignorano con un decreto ingiuntivo ancora oppugnabile)? Se vi sono errori (precetto scaduto, titolo inesistente o notifiche nulle), l’esecuzione può essere fermata con opposizione all’esecuzione .
- Controllare l’atto di pignoramento: ogni componente deve esserci: il conto corrente è identificato? L’importo dovuto è indicato esattamente? Il titolo esecutivo è menzionato? L’udienza è fissata? Manca qualcosa? La Cass. 11864/2024 ha chiarito che l’assenza di elementi essenziali comporta nullità . Se troviamo una mancanza, la faremo valere ex art. 617.
- Verificare le notifiche al debitore: Sia in ambito privato che AdER, il debitore dev’essere informato. Se ad esempio AdER non ha inviato la comunicazione al debitore (o l’ha inviata a vecchio indirizzo), c’è un vizio procedurale non da poco, potenzialmente impugnabile.
- Prescrizione dei crediti: Il debito che giustifica il pignoramento è prescritto? A volte succede con le cartelle vecchie o con crediti di banche lasciati dormienti a lungo. Se sì, opposizione all’esecuzione.
- Errori nell’importo e interessi: Verificare che la cifra richiesta sia corretta. Se includono interessi non dovuti o anatocistici, o sanzioni decadute, si può contestare l’entità del credito esecutato.
- Violazione dei limiti di pignorabilità: Come già detto, se la banca ha bloccato troppo (ad esempio ha bloccato 100% stipendio invece di 1/5), c’è spazio per opposizione agli atti e richiesta di riduzione del pignoramento .
- Crediti già pagati o sospesi: Non di rado capita che il debitore avesse in corso una rateizzazione con AdER e per errore burocratico parta lo stesso un pignoramento. In tal caso, dimostrando l’esistenza del piano e i pagamenti effettuati, il giudice può dichiarare improcedibile l’esecuzione (perché il diritto di procedere è sospeso dall’accordo). Analogo discorso se c’è stata una sospensione amministrativa della cartella.
Insomma, l’analisi tecnica degli atti è come trovare le “falle” nell’offensiva del creditore, per poi sfruttarle in sede di opposizione. Spesso i creditori (soprattutto creditori seriali come finanziarie o lo stesso Fisco) commettono errori formali: date sbagliate, notifiche a indirizzi vecchi, difetti di motivazione nell’atto (nel pignoramento esattoriale bisogna allegare la cartella di riferimento). Ogni errore è un potenziale appiglio.
Negoziazione patrimoniale preventiva: prevenire è meglio che curare
Un ultimo aspetto da considerare è la prevenzione: un debitore che vede all’orizzonte il rischio di pignoramento (perché magari sa di avere debiti e creditori attivi) può adottare in anticipo delle mosse per limitare i danni. Ovviamente queste mosse devono essere legali: non stiamo parlando di svuotare i conti all’insaputa dei creditori (atto che potrebbe essere considerato distrazione fraudolenta se fatto dopo che c’è un titolo o addirittura un pignoramento in arrivo). Parliamo di pianificazione patrimoniale lecita. Ecco qualche suggerimento:
- Tenere separate le finanze familiari: Se solo uno dei coniugi (o conviventi) ha debiti a rischio, è preferibile evitare il conto cointestato come conto principale. Così, se arriva un pignoramento, l’altro coniuge non si vede congelare i propri risparmi. Ognuno il suo conto, e magari uno separato per le spese comuni.
- Conto dedicato per stipendi/pensioni: Come detto, avere un conto dove affluisce solo lo stipendio o la pensione può aiutare a far valere l’impignorabilità del triplo mensile. Se invece i proventi da lavoro confluiscono insieme ad altri soldi (magari risparmi accumulati), diventa più complicato distinguere le somme protette. Quindi si potrebbe avere un conto A dove arriva lo stipendio e da cui si preleva subito l’indispensabile, e un conto B per eventuali altre operazioni. In caso di pignoramento del conto A, il giudice vedrà chiaramente che è alimentato solo da reddito da lavoro e applicherà senza dubbi l’art. 545 co.8 c.p.c.
- Investire in beni impignorabili o quasi: Alcuni asset per loro natura sfuggono o resistono ai pignoramenti mobiliari. Ad esempio: polizze vita (non riscattate) e forme previdenziali integrative non sono pignorabili finché restano tali. Se un debitore ha risparmi consistenti, potrebbe valutare di metterli a protezione in una polizza vita a favore di un familiare, che la legge dichiara non aggredibile dai creditori (art. 1923 c.c.). Oppure in un fondo pensione (anch’esso impignorabile). Attenzione: queste mosse vanno fatte quando ancora non c’è un’esecuzione in corso e non in frode ai creditori. Se fatte all’ultimo momento potrebbero essere oggetto di azione revocatoria. Ma pianificate per tempo e per giusta causa (es. tutela familiare) sono legittime.
- Fondo patrimoniale o trust: Sono strumenti per segregare certi beni (tipicamente la casa di famiglia) destinandoli ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale (artt. 167 c.c. e segg.) rende la casa (o altri beni conferiti) non aggredibile da creditori per debiti estranei ai bisogni familiari. Fisco e banche spesso contestano che i loro crediti rientrino nei “bisogni”, ma su questo la giurisprudenza è altalenante. Il trust è più sofisticato: trasferire beni a un trustee affinché li gestisca per certi scopi. Cass. 24859/2024, ad esempio, ha detto che se su un conto c’è un vincolo fiduciario (tipo un trust) ma le somme sono del debitore, il pignoramento può colpire lo stesso . Quindi non è una panacea. Queste strutture vanno progettate con professionisti esperti e non all’ultimo minuto (altrimenti vengono annullate perché fatte in frode ai creditori).
- Pagare per tempo o contestare i crediti prima del giudizio: La prevenzione migliore è non lasciare che i problemi diventino esecuzioni. Se arriva una cartella, se ne ha titolo, far ricorso nei termini, o chiedere una dilazione subito. Se si riceve un decreto ingiuntivo, valutarne la fondatezza e magari opporsi se ci sono ragioni, anziché ignorarlo e poi subire pignoramenti. Molti pignoramenti avvengono perché il debitore lascia decadere i termini di difesa. Una volta formato il titolo esecutivo, difendersi è più arduo (restano solo le opposizioni esecutive con margini ristretti). Meglio quindi essere proattivi: affrontare il problema prima che degeneri in un’esecuzione.
In conclusione di questa parte dedicata alle difese, possiamo affermare: “difendersi bene” da un pignoramento del conto corrente significa combinare la conoscenza dei propri diritti (limiti e vizi da far valere) con l’utilizzo tempestivo degli strumenti legali disponibili (opposizioni, accordi, procedure concorsuali). Ogni situazione è a sé stante: un debitore con un unico debito magari risolvibile pagandolo troverà convenienza a negoziare col creditore; un debitore sommerso dai debiti opterà per una procedura di esdebitazione; un debitore convinto di non dover nulla punterà tutto sull’opposizione per far valere le sue ragioni. Quel che è certo è che non bisogna rimanere passivi: il sistema giuridico offre tutele che, se correttamente azionate, possono davvero fare la differenza tra il perdere tutti i propri risparmi o salvaguardarne una parte consistente.
Dopo questa trattazione approfondita, può essere utile chiarire alcuni dubbi comuni tramite un formato domanda-risposta. Passiamo dunque alle FAQ – Domande Frequenti, che sintetizzano i quesiti che spesso si pongono i debitori alle prese col pignoramento del conto.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Il Fisco può pignorare il mio conto corrente senza passare dal giudice?
R: Sì. L’Agenzia delle Entrate–Riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento non pagata, può emettere un atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 e notificarlo direttamente alla banca, senza un provvedimento del tribunale . Questo atto ordina alla banca di bloccare e poi versare le somme dovute. In pratica, il Fisco non ha bisogno di chiedere al giudice l’assegnazione, a differenza dei creditori privati, e può bloccare il conto “da solo”. Ciò non toglie che il debitore possa poi rivolgersi al giudice per fare opposizione se l’atto è viziato o il debito non dovuto. Ma l’iniziativa iniziale del pignoramento fiscale avviene senza giudice.
D: Possono pignorarmi lo stipendio/pensione già accreditato sul conto?
R: In parte sì, ma con importanti limiti. Se sul conto c’è soltanto l’ultimo stipendio o pensione, la legge tutela un importo pari a circa tre mensilità di assegno sociale (oggi circa €1.600) che non può essere toccato . Ad esempio, se il giorno del pignoramento hai €1.500 derivanti dallo stipendio, quella somma resta tutta libera perché inferiore al triplo dell’assegno sociale. Se hai di più, l’eccedenza può essere congelata. Inoltre, per gli stipendi/pensioni accreditati dopo la notifica del pignoramento, la banca deve rispettare il limite del quinto (o i limiti 1/10–1/7–1/5 per AdER) . Quindi, non possono prelevarti l’intero stipendio in arrivo, ma solo una parte (20% di regola). In ogni caso, una quota fondamentale di reddito è sempre salva: per le pensioni è impignorabile l’importo minimo vitale (doppio dell’assegno sociale, minimo €1.000) , per gli stipendi già versati c’è la regola del triplo assegno sociale esente .
D: Il conto cointestato con mio marito/moglie può essere pignorato interamente per i debiti dell’altro?
R: No, solo la quota parte del debitore. La contitolarità non significa che i soldi siano tutti del debitore. La legge presume, in assenza di prova contraria, che ciascun cointestatario sia proprietario del 50% delle somme . Quindi il creditore può aggredire al massimo la metà del saldo (se due cointestatari). Tuttavia, in pratica la banca spesso blocca tutto il conto e starà poi al coniuge non debitore attivarsi con un’opposizione di terzo per rivendicare la propria metà . È consigliabile che il co-intestatario estraneo al debito si muova subito per non rischiare che l’intera somma venga assegnata e poi doverne chiedere la restituzione. Meglio ancora, a monte, evitare conti comuni se uno dei due ha situazioni debitorie rischiose.
D: Ho scoperto il conto bloccato senza aver ricevuto nulla. È possibile?
R: Può capitare. Nel pignoramento ordinario, l’atto deve essere notificato contestualmente al debitore, per cui in teoria dovresti riceverlo lo stesso giorno o poco dopo la banca . Tuttavia, se magari eri assente alla notifica o è stata fatta per posta, potresti non aver materialmente visto l’atto prima di renderti conto del blocco (es. prelevando al bancomat). Nel pignoramento esattoriale, AdER invia la comunicazione al debitore, ma spesso tramite PEC o raccomandata: se non controlli la PEC o l’indirizzo è vecchio, rischi di saperlo solo dal blocco. In ogni caso, legalmente la notifica al debitore è obbligatoria, quindi appena scopri il problema verifica presso la banca o l’ufficiale giudiziario se e come ti hanno notificato l’atto. Se non hai ricevuto nulla regolarmente, puoi far valere la nullità della notifica con opposizione (in alcuni casi si può far dichiarare nullo l’intero pignoramento). Va però distinto il caso in cui la notifica c’è stata ma non l’hai vista (ad esempio giacenza di raccomandata non ritirata: in tal caso la notifica si considera perfezionata). In sintesi: sì, è possibile ritrovarsi il conto bloccato prima di vedere la carta del pignoramento, ma ciò non significa che la procedura sia illegittima; controlla bene le notifiche.
D: Quanto tempo rimarrà bloccato il mio conto? C’è un termine fisso?
R: Non c’è un termine uguale per tutti. Dipende dalla procedura: – Nel pignoramento ordinario, il blocco dura finché il giudice dell’esecuzione non emette l’ordinanza di assegnazione e questa viene eseguita . Tipicamente parliamo di qualche mese. Se il creditore o la banca causano ritardi (mancata dichiarazione, rinvii), potrebbe volerci di più. Se il debitore propone opposizioni, il blocco può prolungarsi fino alla decisione (a meno che ottenga una sospensione e allora il conto viene sbloccato prima). Non c’è una scadenza automatica, salvo il caso in cui la procedura venga dichiarata estinta per inerzia (ma servono almeno 6 mesi di inattività e un’istanza di parte). – Nel pignoramento esattoriale, la legge fissa il periodo di efficacia in 60 giorni . Entro 60 giorni AdER deve incassare; dopo, se non incassa, dovrebbe convertire in pignoramento ordinario. Quindi in assenza di pagamento, tipicamente dopo 60 giorni la banca esegue l’addebito al Fisco e libera il conto . Se il debitore nel frattempo rateizza o ottiene sospensione, il blocco viene meno anche prima dei 60 giorni (non appena AdER comunica lo sblocco). Diciamo che, in linea generale, per AdER 60 giorni è un orizzonte massimo standard. Per i privati può essere più variabile. In pratica: se non fai nulla, il conto rimane fermo fino a esecuzione completata. Se invece agisci (opposizioni, accordi, ecc.), potresti sbloccarlo prima oppure tenerlo bloccato più a lungo, a seconda delle vicende processuali. Ad esempio, un’opposizione con sospensione giudiziale lo sblocca subito temporaneamente, ma se poi l’opposizione dura un anno, in quell’anno il conto è utilizzabile; se la perdi, potrebbe rieseguirsi dopo.
D: La banca può chiudermi il conto dopo un pignoramento?
R: Purtroppo sì, è possibile. Molti contratti di conto corrente prevedono che la banca abbia facoltà di chiudere il rapporto con un certo preavviso anche senza motivo (clausola di recesso unilaterale). L’esperienza mostra che alcune banche, quando un cliente subisce un pignoramento, tendono a considerarlo “cliente a rischio” e, una volta finita la procedura, inviano lettera di chiusura del conto (di solito con preavviso 60 giorni). Non tutte lo fanno, ma è lecito. Inoltre, durante il pignoramento il conto è in pratica inutilizzabile; una volta liberato, la banca potrebbe invitarti a trasferire altrove i tuoi fondi. Come difendersi? Non c’è un vero rimedio legale, perché il recesso bancario è contrattualmente ammesso (salvo discriminazioni illegittime, ma questo è difficile da sostenere). L’unica è cercare di negoziare con la banca, specie se nel frattempo hai risolto il problema (ad esempio hai pagato il debito): far presente che la tua situazione è rientrata e magari contrattare condizioni diverse. Altrimenti, devi essere pronto ad aprire un nuovo conto presso altro istituto. Nota: se il tuo conto era su cui ti viene accreditato stipendio/pensione, la banca deve comunque lasciarlo in essere almeno per consentire di ritirare la parte impignorabile, durante il pignoramento. Dopo, però, potrebbe chiuderlo. In sintesi, la chiusura non è automatica ma è una concreta possibilità dopo un pignoramento.
D: Ho più conti in banche diverse: possono pignorare tutti?
R: Sì, un creditore può pignorare più conti contemporaneamente, se sa che ne hai più di uno. Spesso inizialmente ne pignorano uno, magari quello dove abitualmente accrediti lo stipendio. Se però quello non soddisfa tutto il credito, possono notificare atti ad altre banche. L’importante è che la somma complessivamente pignorata non superi di molto il dovuto (per legge il creditore può pignorare il necessario aumentato della metà) . Quindi non potrebbero bloccare €100k su ogni conto per un debito di €10k, ecco. In pratica, se hai ad esempio due conti con disponibilità, potrebbero colpirli entrambi finché non raggiungono la cifra. Stesso discorso per AdER: attraverso l’Anagrafe dei rapporti finanziari può individuare tutti i tuoi conti e, se il primo pignoramento non basta, estenderlo ad altri. La buona notizia è che i limiti di impignorabilità (stipendi, ecc.) si applicano per ciascun rapporto: quindi non è che se su due conti arrivano due stipendi, uno dei due non gode del minimo. Ogni atto deve rispettare i limiti su quel conto. Ma dal punto di vista del creditore, può procedere su quanti conti vuole (perfino contemporaneamente notificando più atti lo stesso giorno a più banche). Per questo non serve disperdere i soldi su mille conti: meglio avere meno conti e più controllo.
D: Posso evitare il pignoramento spostando i soldi su un conto estero o intestandoli a un parente?
R: Tentare di nascondere i soldi spostandoli dopo che il debito è certo (ad esempio dopo un decreto ingiuntivo o, peggio, dopo un atto di precetto) può essere molto pericoloso. Il creditore potrebbe agire con azione revocatoria per far dichiarare inefficace l’atto di trasferimento, o addirittura in sede penale se c’è malafede (reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se il creditore è il Fisco, art. 11 D.lgs. 74/2000) . Un conto è pianificare prima mosse lecite (come dicevamo: investire in polizze, ecc., quando ancora sei in bonis), un altro è correre a intestarli alla nonna quando sai che sta arrivando l’ufficiale giudiziario. Quella è considerata frode. Inoltre, anche aprire conti all’estero non è una garanzia: con le normative UE, un creditore può ottenere un Ordine Europeo di Sequestro dei Conti (Reg. UE 655/2014) e bloccare conti in altri paesi UE. Insomma, consigliamo di non avventurarsi in manovre elusive dell’ultimo minuto: meglio usare gli strumenti legali di cui abbiamo parlato (opposizioni, accordi) che cercare di far sparire il denaro. C’è sempre il rischio di aggravare la propria posizione.
D: Cosa succede se il debitore muore durante il pignoramento?
R: La morte del debitore non estingue automaticamente il pignoramento. Questo prosegue nei confronti degli eredi, se essi accettano l’eredità (lo stesso conto confluisce nell’asse ereditario). La procedura subisce una fase di stasi finché gli eredi non subentrano. Se gli eredi rinunciano all’eredità, il pignoramento diventerà inefficace perché non c’è più un successore. Ma se accettano (anche tacitamente, ad esempio usando i beni), subentrano nei debiti e quindi il creditore può proseguire. Ad esempio, se un padre aveva il conto pignorato e muore, i figli eredi dovranno decidere: se accettano, quel conto rimane bloccato e andrà al creditore fino a concorrenza del dovuto; se rinunciano, il creditore dovrà chiudere lì (ma gli eredi perdono anche l’attivo eventualmente). In ogni caso, la banca non sbloccherà il conto solo perché il titolare è deceduto: attenderà istruzioni dal giudice o dall’Agente della riscossione per liberarlo o per assegnare somme. Quindi dal punto di vista del co-intestatario superstite, ad esempio, non conta che l’altro sia morto, deve comunque fare opposizione di terzo per la sua quota. In breve, il decesso non annulla il debito, che anzi si trasferisce agli eredi (salvo rinuncia).
D: Il pignoramento del conto appare nelle banche dati tipo CRIF?
R: Non esiste un “registro pubblico dei pignoramenti” accessibile come CRIF (che è sui crediti). Tuttavia, le centrali rischi private a cui aderiscono le banche (come CRIF stessa, Cerved, Experian) potrebbero registrare l’informazione se risulta da atti pubblici. Ad esempio, un pignoramento presso terzi non viene pubblicato di per sé (a differenza di un’ipoteca o pignoramento immobiliare che appare nei registri immobiliari). Però, se nel tuo rapporto di conto c’è un blocco e poi una chiusura forzata, altre banche potrebbero saperlo tramite segnalazioni interne o richieste di referenze. CRIF di solito riporta ritardi su prestiti o sofferenze bancarie, non i pignoramenti giudiziari. È più probabile che a livello di Centrale Rischi Bankitalia tu venga segnalato se il pignoramento ha origine da inadempienze su prestiti. Ad esempio, se la banca ti fa decreto ingiuntivo, ti pignora il conto, è perché avevi un finanziamento non pagato: quel finanziamento sarà segnalato a sofferenza in CRIF. Quindi indirettamente il fatto che hai subito un pignoramento è intuibile dai creditori. Inoltre, come dicevamo, la banca stessa può declassarti come cliente: potrebbe, ad esempio, revocarti eventuali fidi o sconfinamenti, e comunicarlo in CR Bankitalia come revoca di affidamento per deterioramento. Insomma, pur non essendoci un elenco pubblico dei conti pignorati, gli effetti sul rating creditizio del soggetto ci sono eccome. Il consiglio è di riabilitarsi poi onorando gli impegni e magari facendo cancellare le eventuali segnalazioni negative (che comunque decadono dopo un certo periodo, es. 36 mesi per sofferenze sanate).
D: Se pago integralmente il creditore, il pignoramento può essere annullato ed il conto sbloccato?
R: Sì, certamente. Il pagamento integrale estingue l’obbligazione e quindi viene meno la ragione del pignoramento. Bisogna però compiere gli atti formali: il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento, dovrà rilasciare una dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi o di aver ricevuto soddisfazione, e presentarla al giudice (se esecuzione ordinaria) o comunicarla ad AdER (se esattoriale). Nel pignoramento ordinario, la rinuncia va accettata dal debitore se già comparso in causa, altrimenti il giudice dichiara estinta la procedura e ordina lo sblocco delle somme. Nel pignoramento esattoriale, AdER una volta incassato tutto di solito trasmette alla banca un avviso di revoca del pignoramento e quindi il conto viene liberato subito. In sostanza, pagando integralmente si ottiene la liberazione del conto molto rapidamente (appena il creditore formalizza di essere stato pagato). Attenzione: il pagamento dovrebbe comprendere anche gli interessi e le spese di procedura maturate, altrimenti il creditore potrebbe rifiutare di rinunciare sostenendo che non è stato pagato tutto. È buona prassi fare un accordo scritto su quanto pagare per chiudere ogni pendenza. Esempio: devo €5.000, il creditore mi chiede €5.300 comprensivi di tutto; pago €5.300, il creditore firma rinuncia all’esecuzione e la deposita. In pochi giorni il giudice emette ordinanza di estinzione e la banca sblocca. Nel caso AdER, se paghi tramite F24 quanto dovuto, puoi portare la ricevuta in loro ufficio e sollecitare l’immediato sblocco.
D: Ho un saldo negativo (conto in rosso) – possono pignorarlo comunque?
R: Sì, possono. Pignorare un conto in rosso significa che la banca dichiarerà di non avere disponibilità del debitore (anzi, il debitore è debitore verso la banca). Un creditore privato con pignoramento ordinario, se il conto è a saldo zero o negativo, non ricava nulla – la procedura va deserta e finisce lì . Però, come chiarito dalla Cassazione, se a breve sul conto arriveranno soldi (stipendio, bonifici) il pignoramento ordinario non li copre, a meno che non siano stipendi/pensioni periodici e nel frattempo il giudice non abbia già chiuso la procedura. Invece con il pignoramento esattoriale, come detto, il fatto che il saldo al momento sia negativo non libera la banca dall’obbligo: per 60 giorni resterà “in osservazione” e qualunque attivo arrivi sarà catturato . Quindi, in pratica: se il tuo conto era scoperto e ti pignorano, il creditore privato rimarrà a mani vuote (anche se potrebbe rifare pignoramento quando sa che arriva lo stipendio); il Fisco invece terrà il pignoramento aperto per due mesi pronto a prendere le prime somme che entreranno. Dopo 60 giorni, se ancora rosso, amen – il pignoramento finisce per mancanza di oggetto.
Abbiamo coperto molte delle domande comuni. Chiaramente ogni caso concreto può presentare ulteriori dubbi, ma quelli sopra sono i FAQ principali.
Conclusioni
Il pignoramento del conto corrente è un evento spiacevole che può creare forte stress al debitore, ma non è la fine dei giochi. Come abbiamo visto, l’ordinamento predispone varie tutele: dai limiti di impignorabilità (che assicurano un minimo di mezzi di sussistenza) alle possibilità di opposizione e accordo per evitare esiti ingiusti o troppo onerosi. È fondamentale reagire con lucidità e magari con l’assistenza di un professionista esperto. Spesso si possono ottenere risultati sorprendenti: conti sbloccati, debiti ridotti, pagamenti dilazionati.
Abbiamo analizzato in dettaglio sia gli aspetti legali sostanziali (norme, diritti) sia quelli procedurali pratici (cosa fare, dove andare). Per un approfondimento ulteriore o per verificare i riferimenti normativi e giurisprudenziali, trovate qui di seguito una sezione con tutte le fonti citate (leggi, articoli, sentenze).
Ricordate: ogni situazione ha le sue peculiarità; questa guida fornisce un panorama avanzato e aggiornato al 2026, ma il consiglio personalizzato di un esperto è insostituibile, specialmente quando si valutano mosse strategiche importanti (come un’opposizione in tribunale o l’adesione a una procedura di sovraindebitamento). In ogni caso, conoscere i propri diritti è il primo passo per esercitarli e difendersi bene.
In bocca al lupo a chiunque si trovi ad affrontare un pignoramento del conto corrente. Con le informazioni giuste e gli strumenti adeguati, è possibile limitare i danni e in molti casi risolvere la situazione in modo soddisfacente.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
Normativa primaria: – Codice di Procedura Civile, artt. 543–548 c.p.c. – Disciplina del pignoramento presso terzi (contenuto atto, obblighi del terzo, dichiarazione) . – Codice di Procedura Civile, art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità (in particolare commi 3, 4, 7, 8) . – Codice di Procedura Civile, artt. 615, 617, 619 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo . – D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72-bis – Pignoramento presso terzi “esattoriale” da parte dell’Agente della Riscossione . – D.P.R. 602/1973, art. 72-ter – Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni da parte del Fisco (1/10, 1/7, 1/5 per fasce). – D.P.R. 602/1973, art. 19 – Rateizzazione delle cartelle (fino 72 o 120 rate) e sospensione esecuzione in caso di concessione . – Legge 6 agosto 2015 n. 132 (conversione D.L. 83/2015) – Ha introdotto modifiche agli artt. 545 e 548 c.p.c. (minimo vitale pensioni, nuove procedure dichiarative) . – D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa) – Artt. 57-68 (accordi di ristrutturazione debiti), 65-73 (concordato minore), 268-277 (piani consumatore e accordi sovraindebitamento), 282-283 (esdebitazione del sovraindebitato) . – Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026) – Ha previsto maggior integrazione banche dati Fisco/banche (commi 74-80) e nuove definizioni agevolate (rottamazione 2025) .
Giurisprudenza (Corte di Cassazione, salvo ove specificato): – Cass. civ. Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 – Principio di diritto: nel pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 su conto corrente, il vincolo copre anche le somme maturate entro 60 giorni dopo la notifica, anche se il saldo era negativo inizialmente . La banca deve versare anche i nuovi accrediti nello spatium deliberandi . – Cass. civ. Sez. III, 16 novembre 2025, n. 30214 – (cit. da Ratio) Chiarisce la “decadenza” del pignoramento semplificato dopo 60 gg (probabile conferma di 28520/25 sui limiti temporali). – Cass. civ. Sez. VI – 2, 2 maggio 2024, n. 11864 – Atto di pignoramento presso terzi: mancanza degli elementi essenziali (credito, titolo, intimazione, udienza) = nullità dell’atto e inefficacia del pignoramento . – Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2024, n. 13223 – Contestazione della dichiarazione del terzo: il creditore deve proporre opposizione entro 10 giorni, altrimenti la dichiarazione (o mancata dichiarazione accettata) diventa definitiva . – Cass. civ. Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 28772 – Conti cointestati: ribadita la presunzione di contitolarità pro quota (metà per ciascuno) superabile con prova contraria (nel caso di coniugi separati, denaro sul conto comune si presume di entrambi, impossibile chiedere rimborso di spese familiari pagate dall’altro) . – Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2023, n. 9197 – Cointestazione di conto non è donazione da un intestatario all’altro; la diversa appartenenza delle somme può essere provata anche per presunzioni . – Cass. civ. Sez. Unite, 18 luglio 2019, n. 19381 – Sezioni Unite: la cointestazione di un rapporto bancario crea presunzione di comproprietà in parti uguali, superabile con prova idonea (principio base per conti cointestati) . – Cass. civ. Sez. III, 8 settembre 2021, n. 24686 – (cit. in Sole24Ore ) Probabilmente su efficacia pignoramento speciale anche su crediti futuri (forse richiamata in 28520/25). – Cass. civ. Sez. III, 5 maggio 2020, n. 9250 – (cit. in Sole24Ore ) Idem, presumibilmente su obbligo terzo pignorato di versare crediti futuri. – Cass. civ. Sez. III, 10 giugno 2015, n. 120/6393 – (cit. in Sole24Ore ) e Cass. 1638/1999 – Storiche pronunce su pignoramento presso terzi di crediti futuri (fitti e pigioni, retribuzioni analogia). – Tribunale di Bari, sez. III, ord. 23 maggio 2023 – Caso di pensione pignorata su conto: giudice annulla pignoramento perché la banca aveva trattenuto l’intero importo €1.200 senza lasciare il minimo vitale €1.000 . – Cass. civ. Sez. III, 16 settembre 2024, n. 24859 – Pignorabilità di somme presso terzo fiduciario/trustee: il vincolo fiduciario non impedisce il pignoramento, il trustee deve dichiarare e versare le somme detenute per conto del debitore . – Cass. civ. Sez. III, ord. 18 febbraio 2021, n. 4061 – (non citata sopra, ma rilevante) conferma che nel pignoramento esattoriale l’ordine di pagamento tiene luogo dell’assegnazione e copre crediti futuri. – Corte Costituzionale 31/2019 – (non citata sopra, ma rilevante storicamente) ha alzato a 1.000 € il minimo vitale pensioni (dichiarando incostituzionale il vecchio art. 545 co.7 nella parte in cui non prevedeva minimo 1.000 €). – Cass. pen. Sez. III, 13 aprile 2018, n. 15809 – Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art.11 D.lgs.74/2000) configurabile anche per chi svuota il conto per evitare pignoramento fiscale (rilevante per nota su atti in frode) .
Ti hanno bloccato il conto corrente o temi un pignoramento imminente che può paralizzare la tua vita o la tua attività? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 ti trovi davanti a una delle situazioni più critiche possibili:
– il conto corrente è pignorato o congelato,
– non riesci più a pagare spese quotidiane, stipendi o fornitori,
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E ti stai chiedendo se esistono difese reali o se il pignoramento sia ormai definitivo.
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 il pignoramento del conto corrente NON è sempre intoccabile,
👉 esistono limiti, tutele e strategie difensive precise,
👉 agire subito può sbloccare somme e fermare l’esecuzione.
Questa guida ti spiega:
– come funziona il pignoramento del conto corrente nel 2026,
– quali somme possono essere pignorate e quali no,
– quando il pignoramento è illegittimo o eccessivo,
– come difendersi in modo efficace e concreto.
Cos’è il Pignoramento del Conto Corrente nel 2026 (In Modo Chiaro)
Il pignoramento del conto corrente è un’azione esecutiva con cui il creditore:
– blocca le somme presenti sul conto,
– vincola i futuri accrediti,
– chiede al giudice di assegnare il denaro pignorato.
Può essere avviato da:
– banche e finanziarie,
– privati creditori,
– Agenzia delle Entrate-Riscossione,
– ex soci o fornitori.
👉 È una procedura molto invasiva,
👉 ma non priva di limiti legali.
Cosa Succede Quando il Conto Viene Pignorato
Nel 2026, quando il conto viene pignorato:
– la banca blocca immediatamente le somme,
– non puoi disporre del denaro,
– il giudice valuta cosa può essere assegnato al creditore.
Ma attenzione:
👉 non tutto il denaro è automaticamente pignorabile,
👉 conta l’origine delle somme,
👉 conta il momento del pignoramento.
Quali Somme NON Possono Essere Pignorate
La legge tutela alcune entrate fondamentali.
Nel 2026 non sono pignorabili (o lo sono solo parzialmente):
– stipendi e pensioni entro i limiti di legge,
– somme necessarie al minimo vitale,
– accrediti successivi al pignoramento (in certi casi),
– somme di natura assistenziale,
– fondi con vincolo specifico.
👉 Molti pignoramenti ignorano questi limiti.
Quando il Pignoramento del Conto È Illegittimo
Nel 2026 il pignoramento può essere contestato se:
– supera i limiti di legge,
– colpisce somme impignorabili,
– manca un titolo valido,
– è viziato da errori procedurali,
– non è proporzionato al debito.
👉 Il pignoramento NON è sempre valido solo perché esiste.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Pignoramento
Subire passivamente significa:
– restare senza liquidità,
– aggravare la posizione debitoria,
– compromettere lavoro e famiglia,
– perdere occasioni di difesa.
👉 Molti pignoramenti possono essere ridotti, sospesi o annullati.
Le Principali Strategie di Difesa
Nel 2026 la difesa può includere:
– opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi,
– richiesta di sblocco delle somme impignorabili,
– accordi con i creditori,
– accesso a procedure di sovraindebitamento,
– riorganizzazione legale della posizione debitoria.
👉 Ogni strategia dipende da tempi, importi e tipo di debitore.
Cosa Fare Subito Quando Scatta il Pignoramento
🔹 1. Analizzare l’Atto di Pignoramento
È il primo passo.
Serve per verificare:
– chi è il creditore,
– l’importo reale del debito,
– eventuali vizi o irregolarità.
👉 Agire senza analisi è pericoloso.
🔹 2. Verificare la Natura delle Somme Bloccate
Fondamentale per:
– chiedere lo sblocco parziale o totale,
– dimostrare l’impignorabilità,
– tutelare il minimo vitale.
👉 Molti conti vengono bloccati oltre il lecito.
🔹 3. Attivare Subito una Difesa Giuridica
In certi casi è possibile:
– sospendere l’esecuzione,
– evitare l’assegnazione delle somme,
– guadagnare tempo per una soluzione strutturale.
👉 Il fattore tempo è decisivo.
Il Punto Chiave: Il Pignoramento Non È la Fine
Un principio fondamentale è questo:
👉 il pignoramento del conto è uno strumento, non una condanna definitiva.
Questo significa che:
– può essere contestato,
– può essere limitato,
– può essere superato con una strategia corretta.
👉 Qui si decide se la situazione peggiora o si risolve.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti debitori sbagliano perché:
– ignorano l’atto di pignoramento,
– pensano che “non ci sia nulla da fare”,
– prelevano o agiscono in modo scorretto,
– non chiedono assistenza immediata.
👉 Così si perdono diritti fondamentali.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa dal Pignoramento
La difesa dal pignoramento è giuridica e strategica, non improvvisata.
L’avvocato:
– analizza la legittimità dell’azione,
– individua le somme impignorabili,
– propone opposizioni o istanze urgenti,
– tutela reddito, famiglia e attività.
👉 Senza strategia, il pignoramento diventa definitivo.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– sbloccare somme essenziali,
– ridurre l’impatto del pignoramento,
– fermare o sospendere l’esecuzione,
– costruire una soluzione definitiva ai debiti.
👉 Agire subito cambia tutto.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa esecutiva richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in esecuzioni forzate e pignoramenti
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Difensore di privati, professionisti e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, il pignoramento del conto corrente:
👉 non va subito,
👉 va analizzato e gestito,
👉 si può difendere con efficacia.
La regola è chiara:
👉 capire cosa è stato pignorato,
👉 attivare subito la difesa,
👉 scegliere la strategia giusta.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi bene dal pignoramento può fare la differenza tra il blocco totale e il recupero della tua libertà economica.
