La Legge Sul Sovraindebitamento Aggiornata 2026 Dalla A Alla Z Per Cancellare I Debiti

Introduzione

La normativa italiana sul sovraindebitamento – nata con la Legge 3/2012 e oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, “CCII”) – offre ai debitori in gravi difficoltà economiche una seconda opportunità per liberarsi dai debiti insostenibili . Si tratta di procedure dedicate a consumatori, piccoli imprenditori e altri soggetti non fallibili che, trovandosi in uno stato di crisi o insolvenza, non possono accedere alle tradizionali procedure concorsuali (come il fallimento, ora liquidazione giudiziale) . Lo scopo è consentire al debitore “onesto ma sfortunato” di ristrutturare o cancellare i propri debiti, equilibrando la tutela dei creditori con l’esigenza di un nuovo inizio per il debitore.

Nel corso degli anni, la disciplina è stata più volte aggiornata per migliorarne l’efficacia e recepire le direttive europee. Nel 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi, che ha sostituito integralmente la legge del 2012 . Nel 2024 è poi intervenuto un Terzo Decreto Correttivo (D.lgs. 136/2024, detto “Correttivo-ter”), in vigore dal settembre 2024, che ha introdotto modifiche sostanziali per semplificare e rendere più accessibili le procedure di sovraindebitamento . Tra le novità spiccano: una maggiore flessibilità per i debitori, la possibilità di moratorie fino a 2 anni sui debiti privilegiati, il diritto di reclamo contro le decisioni del giudice e un ampliamento della platea dei beneficiari . Questi interventi mirano a offrire strumenti più efficaci per affrontare le crisi debitorie di privati e piccoli operatori economici, garantendo al contempo equilibrio con i diritti dei creditori.

In questa guida di Studio Monardo “dalla A alla Z” esamineremo in dettaglio la legge sul sovraindebitamento aggiornata al 2026, adottando un linguaggio giuridico ma dal taglio divulgativo. Ci concentreremo sugli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della crisi (D.lgs. 14/2019 e s.m.i.), focalizzandoci sul punto di vista del debitore – consumatore, professionista o piccolo imprenditore – che voglia capire come cancellare o ridurre i propri debiti in modo legale. La trattazione includerà:

  • Le categorie di debitori ammessi e i requisiti di accesso;
  • Tutte le procedure di sovraindebitamento oggi vigenti (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato ed esdebitazione del debitore incapiente);
  • Le novità normative 2024-2025 e le più recenti interpretazioni giurisprudenziali;
  • Schemi riepilogativi, tabelle comparative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte frequenti.

Importante: Le soluzioni qui descritte richiedono che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia colposamente aggravato la propria esposizione debitoria con frode o mala fede. Le procedure di sovraindebitamento non sono un “escamotage” per chi deliberatamente sfugge ai crediti, ma un’àncora di salvezza per chi, pur avendo agito con correttezza, si trova obiettivamente impossibilitato a pagare tutti i debiti. La stessa Corte di Cassazione ha ribadito che in ogni procedura di sovraindebitamento il giudice deve valutare il comportamento pregresso del debitore e le cause dell’indebitamento, anche quando la legge non lo prevede in modo espresso . In altre parole, la buona fede e la “diligenza del debitore” nel contrarre obblighi sono sempre scrutinati, quale presupposto implicito per ottenere l’esdebitazione finale.

Procediamo dunque con l’analisi dettagliata della normativa aggiornata, passo per passo.

Ambito di applicazione e definizioni fondamentali

La legge sul sovraindebitamento si rivolge a una platea di soggetti molto ampia ma specificamente delineata. In generale, possono accedere alle procedure tutti i debitori civili o piccoli imprenditori non assoggettabili alle procedure fallimentari ordinarie. Più precisamente, l’art. 65 CCII (come mod. dal D.lgs. 136/2024) elenca i soggetti ammessi: consumatori, professionisti (lavoratori autonomi), imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative ed ogni altro debitore che non possa essere assoggettato alla liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”) o ad altre procedure concorsuali liquidatorie previste da leggi speciali . Restano esclusi solo gli enti pubblici e ovviamente i debitori di dimensioni tali da fallire secondo le norme ordinarie .

In altre parole, rientrano nel sovraindebitamento:

  • Le persone fisiche consumatrici, cioè che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività di impresa o professionali (ad esempio famiglie indebitate per prestiti personali, mutui, bollette, ecc.). È stata chiarita la definizione di “consumatore”: ora si considera tale anche il socio di società di persone (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.) limitatamente ai debiti che egli abbia contratto per esigenze personali estranee all’attività imprenditoriale . Ciò significa, ad esempio, che un socio accomandatario potrà accedere da consumatore per i propri debiti familiari, senza che il suo status di imprenditore gli precluda la procedura, purché non vi sia pregiudizio per i creditori sociali.
  • Gli imprenditori “minori”, ossia le imprese individuali o collettive di piccola dimensione non soggette a liquidazione giudiziale. Tradizionalmente sono considerate “non fallibili” le imprese commerciali sotto determinate soglie (meno di €300.000 di attivo annuo, meno di €200.000 di debiti, ecc., secondo la vecchia legge fallimentare). Il CCII mantiene questa categoria: i piccoli imprenditori e artigiani possono accedere alle procedure di sovraindebitamento invece del fallimento .
  • I lavoratori autonomi e professionisti (avvocati, medici, consulenti, ecc.) con debiti derivanti dalla propria attività professionale. Questi soggetti non erano soggetti a fallimento neppure prima, e ora possono utilizzare gli strumenti ad hoc del sovraindebitamento.
  • Gli imprenditori agricoli, storicamente esclusi dal fallimento, che in caso d’insolvenza trovano ora tutela nelle procedure da sovraindebitamento.
  • Le start-up innovative, escluse dal fallimento per legge, anch’esse ammesse a queste procedure protette.

In generale, qualsiasi debitore in crisi o insolvente può accedere se non rientra tra i soggetti “fallibili”. Il concetto di sovraindebitamento stesso è definito come lo stato di crisi o insolvenza del debitore non fallibile . Il Codice fornisce anche le definizioni di “crisi” e “insolvenza” (art. 2, co.1 lett. a) e b)): la crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi; l’insolvenza è lo stato già conclamato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (inadempimenti o altri fatti esteriori che lo dimostrino) . In sostanza, il sovraindebitamento copre sia situazioni di pre-insolvenza (crisi incipiente) sia di insolvenza conclamata, purché riguardino debitori “non fallibili”.

Va evidenziato che, con il correttivo del 2024, è stato eliminato l’escamotage della “domanda in bianco”: non è più consentito presentare una richiesta di accesso alle procedure di sovraindebitamento prenotativa o incompleta (ex art. 44 CCII) al solo fine di guadagnare tempo . Il debitore deve cioè sin dall’inizio presentare un piano o proposta completa, accompagnata dalla documentazione, senza poter contare su una riserva di deposito successivo.

Un’altra importante apertura introdotta è la “procedura familiare”. L’art. 66 CCII consente ai membri di una stessa famiglia di presentare un progetto unitario di risoluzione della crisi . Se più componenti di un nucleo familiare sono tutti sovraindebitati (ad es. marito e moglie con debiti comuni o legati a una medesima causa), essi possono attivare una sola procedura unificata, con un unico OCC e un unico piano, anziché frammentare la soluzione in più pratiche separate. Ciò semplifica tempi e costi, e favorisce una gestione coesa della crisi familiare . Sono considerati membri della stessa famiglia, oltre ai coniugi, i parenti fino al 4º grado, gli affini entro il 2º grado, nonché le parti di unione civile e i conviventi di fatto . (Nota: la procedura familiare era già prevista dalla L.3/2012, ma resta attuale anche nel CCII; essa consente piani o concordati unitari, mentre per ora non è espressamente prevista una liquidazione controllata “familiare” congiunta ).

Chi è escluso dalle procedure? Oltre ai soggetti fallibili (società di medio-grande dimensione, enti pubblici, grandi imprese in amministrazione straordinaria, ecc.), la legge pone alcuni limiti soggettivi temporali per evitare abusi. In particolare, non può accedere chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte in totale . Questo vale per l’esdebitazione post-procedura (ad es. dopo liquidazione controllata): in pratica il beneficio di cancellare i debiti può essere concesso una volta sola ogni 5 anni e per non più di due volte nella vita. Inoltre, non è ripetibile l’esdebitazione “immediata” del debitore incapiente, che per legge può essere concessa una tantum in assoluto . Queste preclusioni assicurano che il sovraindebitamento non diventi uno strumento di utilizzo seriale da parte di debitori incalliti.

Riassumendo i requisiti di accesso, possono beneficiare delle procedure di sovraindebitamento:

  • Consumatori (persone fisiche) con debiti contratti per scopi estranei ad attività d’impresa;
  • Imprenditori minori e altri soggetti economici non fallibili (compresi professionisti e ditte individuali di piccole dimensioni);
  • Soci illimitatamente responsabili di società di persone, limitatamente a debiti personali estranei all’impresa ;
  • Nuclei familiari sovraindebitati (procedura unitaria);
  • Debitori già in procedura fallimentare? – No, se è in corso una liquidazione giudiziale fallimentare, non può parallelamente avviare sovraindebitamento. Tuttavia, un ex fallito persona fisica, chiusa la procedura, può eventualmente ricorrere al sovraindebitamento per altri debiti rimasti (scenario raro).

Non possono accedere o ottenere beneficio:

  • Debitori che abbiano già usufruito di una cancellazione dei debiti (esdebitazione) nei 5 anni precedenti, o più di due volte in totale ;
  • Debitori che abbiano agito con frode o malafede verso i creditori – ad esempio creando dolosamente la situazione debitoria. La malafede grave costituisce causa di inammissibilità o comunque di diniego dell’esdebitazione (vedremo oltre) ;
  • In sede di esdebitazione finale, restano comunque esclusi dal beneficio alcuni debiti per loro natura: le obbligazioni alimentari e di mantenimento, le sanzioni penali e amministrative non accessorie, i debiti da risarcimento di danni per fatti illeciti con dolo o colpa grave, ecc., non vengono cancellati neppure dall’esdebitazione (su questo torneremo) .

Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Codice della crisi disciplina vari strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, suddivisi in due categorie principali:

  • Procedure di composizione concordata del debito (artt. 65–83 CCII): soluzioni che prevedono la ristrutturazione dei debiti, con o senza coinvolgimento del voto dei creditori. In particolare:
  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore, riservata esclusivamente ai debitori consumatori;
  • il concordato minore, aperto agli altri debitori (e ai consumatori che eventualmente vi rinuncino in favore di una trattativa coi creditori);
  • (oltre a queste, l’art. 66 menzionato consente le procedure familiari unitarie già discusse).
  • Procedura liquidatoria con esdebitazione (artt. 268–283 CCII):
  • la liquidazione controllata del sovraindebitato, che è l’equivalente di una liquidazione giudiziale (fallimento) su piccola scala, ossia la vendita di tutto il patrimonio del debitore sovraindebitato sotto il controllo del tribunale, seguita dalla cancellazione dei debiti residui;
  • l’esdebitazione del debitore incapiente, uno strumento speciale di esdebitazione “a zero”, senza attivo, per chi non ha nulla da liquidare.

Vediamo in dettaglio ciascuno di questi strumenti, dal funzionamento ai requisiti, con le ultime novità normative.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è la procedura destinata esclusivamente alle persone fisiche consumatrici, cioè coloro che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività d’impresa o professionali . Essa ha preso il posto del vecchio “piano del consumatore” della L.3/2012, mantenendone l’impianto di base: il consumatore elabora, con l’ausilio di un OCC e di eventuali consulenti, un piano di ristrutturazione dei propri debiti, che viene poi sottoposto all’omologazione del tribunale senza necessità di accordo con i creditori. Infatti, nessuna votazione dei creditori è prevista in questa procedura – a differenza del concordato –: saranno il tribunale e l’OCC a valutare la fattibilità e l’equità del piano, tenendo conto delle osservazioni dei creditori, ma il giudice può omologarlo anche se i creditori non sono d’accordo, purché siano rispettati i requisiti di legge.

Presupposti di ammissibilità: per accedere alla ristrutturazione dei debiti, il debitore deve:

  • Essere un consumatore al momento della domanda (persona fisica non imprenditore per quei debiti). La qualifica di consumatore è determinata dalla natura dei debiti da regolare: devono essere stati contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. (Esempio: Tizio è un piccolo imprenditore ma ha debiti personali da carte di credito e utenze domestiche non pagate: per quei debiti può agire come “consumatore”. Viceversa Caio, ex imprenditore, che vuole risolvere debiti derivanti da una sua attività commerciale, non potrà usare il piano consumatore, dovendo ricorrere al concordato minore.)
  • Non aver ottenuto altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, né più di due volte in totale nella vita . Questo vincolo, come visto, evita che un consumatore recidivo benefici ripetutamente dello “scarico” dei debiti.
  • Non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode*. In altri termini, il consumatore deve presentarsi con le mani pulite: se ha assunto obbligazioni in modo sconsiderato (colpa grave) o addirittura fraudolento verso i creditori, la legge nega l’accesso al piano. Ad esempio, sarebbe inammissibile la richiesta di chi abbia accumulato debiti facendo spese voluttuarie sproporzionate ai mezzi (imprudenza grave) o chi abbia simulato situazioni per ottenere credito senza intenzione di restituire (mala fede*). Su questo profilo di meritevolezza** vigila l’OCC e, in ultima battuta, il giudice.

Se questi requisiti sono soddisfatti, il consumatore può proporre il suo piano. Contenuto del piano: il piano di ristrutturazione è un programma dettagliato di pagamento – anche parziale – dei debiti, secondo tempi e modalità sostenibili per il debitore. Può prevedere qualsiasi forma di riorganizzazione del debito: dilazioni, stralci (riduzioni dell’ammontare dovuto), cessioni di beni, apporto di risorse di terzi, garanzie, ecc. È importante che il piano sia fattibile e tale da assicurare ai creditori un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero in una liquidazione del patrimonio del debitore.

Nel piano del consumatore esistono alcune facoltà speciali non presenti in altre procedure, confermate anche nel CCII:

  • È ammessa la falcidia (riduzione) dei crediti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione . Normalmente questi crediti sono garantiti ex lege sullo stipendio, ma la legge consente di trattarli come chirografari falcidiabili nel piano, per liberare il debitore dall’impegno gravoso sulla propria retribuzione futura.
  • Il consumatore può mantenere il finanziamento del mutuo sulla prima casa, cioè non inserirlo nel piano rinunciando a rinegoziarlo, a condizione però di essere in regola con i pagamenti oppure di poter essere rimesso in bonis dal giudice rispetto alle rate scadute . In pratica, se il debitore ha un mutuo ipotecario sulla abitazione principale e riesce a continuare a pagarlo, il piano può lasciare fuori tale mutuo (che prosegue normalmente) evitando di perdere la casa. Se ci sono alcune rate arretrate, il giudice può rimessione in termini per consentirgli di riprendere i pagamenti regolari. Questa possibilità tutela il bene primario della casa, evitando che la procedura comporti necessariamente la vendita dell’abitazione. Il Correttivo 2024 ha ulteriormente rafforzato questa tutela prevedendo espressamente (nuovo art. 67, comma 5 CCII) che il piano del consumatore può contemplare il rimborso delle rate a scadere del mutuo ipotecario sulla prima casa, lasciando le eventuali rate scadute da pagare alla fine se il giudice autorizza . In breve, se il debitore è in regola col mutuo, può continuare a pagarlo come da contratto durante e dopo la procedura; se non è in regola, può chiedere al giudice di autorizzare un piano in cui paga le rate future a scadenza e le arretrate magari a fine piano o con altro accordo.
  • I creditori privilegiati (come il fisco con privilegio, banche con ipoteca, ecc.) possono essere pagati parzialmente (falcidiati) nel piano, fino a concorrenza del valore del bene su cui grava la loro garanzia . Ciò avviene sulla base di un’attestazione tecnica dell’OCC che stima quanto si ricaverebbe vendendo quel bene. Ad esempio, se c’è un’ipoteca su un immobile che verrebbe stimato €100.000, l’ipotecario può essere soddisfatto nel piano anche solo con €100.000 (anche se il debito è €150.000) falcidiando la parte eccedente, poiché in liquidazione non otterrebbe comunque più di €100.000 dal bene gravato. Questa possibilità di cram-down dei privilegiati era ammessa anche prima e viene confermata per rendere fattibili i piani.
  • (Novità) Il CCII originariamente non menzionava la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati (a differenza della vecchia legge che permetteva di posticiparli fino a 1 anno). La Cassazione aveva però ritenuto possibile concordare dilazioni più lunghe se il creditore privilegiato era consenziente o comunque non pregiudicato . Il Correttivo-ter del 2024 ha fatto chiarezza: ora l’art. 67, comma 4 CCII prevede espressamente una moratoria fino a 2 anni dall’omologazione per il pagamento dei privilegiati nel piano del consumatore . In pratica, il debitore può chiedere di iniziare a pagare i creditori privilegiati (es. ipoteche, pegni) solo dopo un periodo di grazia che può arrivare a 24 mesi. Ciò concede una “boccata d’ossigeno” iniziale al debitore , e rende spesso più sostenibile il piano senza dover liquidare subito beni per soddisfare i privilegiati. Naturalmente questo differimento non richiede il voto dei creditori (che nel piano consumatore non votano), ma è stato normato per fugare dubbi: prima si discuteva se fosse ammesso o no oltre l’anno. Ora è chiaro il limite massimo (2 anni) . La ratio è bilanciare l’aiuto al debitore con la tutela dei privilegiati che, pur dovendo attendere, vedono aumentare le chance di rientro grazie a un piano più realistico . La Cassazione aveva già segnalato l’importanza di valutare la convenienza del piano per i creditori in caso di dilazioni lunghe, condizione confermata anche di recente (Cass. 22291/2020 e Cass. 576/2024) : dunque moratorie superiori sono possibili solo se c’è trasparenza e rispetto dell’equilibrio complessivo del piano.
  • Il piano può avere qualsiasi durata ragionevole, non essendoci un limite fisso (spesso viene strutturato su 4-5 anni, ma potrebbe essere più lungo se sostenibile). Deve però indicare con precisione i tempi e le modalità di adempimento .
  • Documentazione: insieme al piano, il consumatore deve produrre un completo corredo documentale, tra cui l’elenco di tutti i creditori e debiti, l’elenco dei beni e redditi, le ultime dichiarazioni dei redditi (ultimi 3 anni) , documenti di stato di famiglia, eventuali atti di disposizione degli ultimi anni, ecc., oltre alla Relazione particolareggiata dell’OCC. Quest’ultima è un documento chiave in cui l’Organismo attestatore descrive la situazione economica del debitore, le cause dell’indebitamento, la diligenza o meno del debitore nell’assumere le obbligazioni, il trattemento proposto ai creditori e la fattibilità del piano . La relazione dell’OCC guida il giudice nella valutazione di meritevolezza e fattibilità.

Presentazione della domanda: la richiesta di omologazione del piano si deposita presso il Tribunale competente, tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente. La competenza territoriale segue il centro degli interessi principali (COMI) del debitore – di solito coincidente con la residenza o domicilio prevalente . Se nel circondario non vi è un OCC iscritto, il Presidente del Tribunale può nominare un professionista (commercialista, avvocato, notaio) con funzione di gestore della crisi . L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria nella fase di deposito della domanda (il che permette al debitore di presentare la proposta anche senza difensore, con la sola firma propria e dell’OCC). Tuttavia, è altamente consigliabile farsi assistere da professionisti esperti: l’OCC infatti non elabora lui il piano per il debitore, si limita a depositarlo e a svolgere il ruolo di attestatore e ausiliario del giudice . Preparare un piano efficace e tutti i documenti può essere molto complesso per un profano; pertanto, nella pratica il debitore si avvale quasi sempre di un avvocato o commercialista di fiducia per redigere la proposta, mentre l’OCC mantiene un ruolo super partes di controllo. Ciò evita anche potenziali conflitti di interesse: l’OCC non può essere contemporaneamente il consulente di parte del debitore e al tempo stesso colui che certifica la veridicità dei dati e la correttezza del suo comportamento .

Effetti della presentazione della domanda: dal momento in cui si deposita il ricorso per piano del consumatore, il debitore può richiedere al Tribunale l’adozione di misure protettive. Le misure protettive, se espressamente richieste, vengono subito disposte dal giudice e comportano principalmente la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore . In pratica, i pignoramenti in corso vengono congelati e non se ne possono iniziare di nuovi durante la procedura. Inoltre, il giudice può vietare al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione sul proprio patrimonio senza autorizzazione – ad esempio, non potrà vendere beni importanti o ipotecarli mentre è sotto protezione, se non con permesso del tribunale. Questo tutela l’integrità del patrimonio a garanzia della buona riuscita del piano. (Nota: a differenza della vecchia legge, il CCII non prevede più la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza dei crediti durante la procedura . Significa che i creditori, per evitare che i loro crediti cadano in prescrizione, potrebbero doverli insinuare o far valere nel piano. Comunque, una volta depositata la domanda, i creditori vengono bloccati dal riscuotere coattivamente, e i termini sostanziali verranno poi regolati dall’omologazione.)*. Le misure protettive possono essere revocate dal giudice se emergono atti di frode del debitore (anche su segnalazione dei creditori) .

Fase istruttoria e ruolo dei creditori: a differenza del concordato, qui non c’è un voto formale dei creditori, ma ciò non significa che essi non possano intervenire. Dopo il deposito, il Tribunale svolge un primo esame “a porte chiuse”: verifica cioè d’ufficio l’ammissibilità giuridica della proposta (presenza dei requisiti soggettivi, completezza documenti, assenza di cause ostative evidenti). Se la domanda è ammissibile, il giudice dispone l’apertura della procedura e ordina alcune forme di pubblicità e comunicazione: ad esempio, dispone che l’istanza e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o Ministero della Giustizia e notifica un avviso a tutti i creditori, indicando il numero di PEC della procedura concorsuale (ovvero l’indirizzo elettronico cui far pervenire le comunicazioni) . Da tale momento scatta formalmente il “cono d’ombra” che divide i creditori anteriori da quelli eventualmente successivi: i debiti sorti dopo l’apertura restano fuori (e dovranno essere pagati integralmente dal debitore), mentre i creditori anteriori rientrano nel piano e non possono più esigere pagamenti individualmente (eventuali pagamenti fatti a qualcuno prima dell’omologa sono inefficaci verso gli altri creditori concorsuali) . Questa segnalazione ai creditori serve anche per far loro conoscere i termini per interloquire.

Infatti viene concesso ai creditori un termine (20 giorni) per presentare eventuali osservazioni o contestazioni sul piano . Ogni creditore deve comunicare la propria PEC all’OCC (pena poi il dover andare a controllare in cancelleria le comunicazioni) , e può inviare all’OCC, via PEC, entro 20 giorni, note contenenti le proprie osservazioni sul piano . Ad esempio, un creditore potrà eccepire che il debito indicato è errato, o che il piano non è conveniente perché lui prenderebbe di più pignorando un certo bene, o potrà denunciare comportamenti poco meritevoli del debitore, ecc. Attenzione: i creditori particolarmente colpevoli – ad esempio quelli che hanno contribuito a causare il sovraindebitamento concedendo credito irresponsabilmente – hanno una limitazione: la legge esclude che possano contestare la convenienza del piano . Già la L.3/2012 prevedeva che i creditori che avevano violato i doveri di credito responsabile (art. 124-bis TUB, finanziamenti sproporzionati al merito creditizio del cliente) o che avevano aggravato la situazione del debitore, non potessero fare opposizione. Oggi l’art. 69 CCII mantiene l’esclusione, ma solo dalla contestazione della convenienza : in sostanza, tali creditori “scorretti” non potranno lamentare che il piano dà loro poco rispetto al dovuto, avendo essi stessi colpa nella crisi, pur restando liberi di sollevare altre contestazioni giuridiche (p.es. falsità dei dati). Questa è una misura punitiva verso gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti avventati (violando norme sul merito creditizio): non potranno poi opporsi al piano del consumatore per il solo fatto di rimetterci.

Trascorso il termine, l’OCC esamina le osservazioni ricevute (entro 10 giorni) e, sentito il debitore, trasmette tutto al giudice, eventualmente accompagnando con una propria relazione integrativa in cui propone modifiche al piano per accogliere talune contestazioni . È significativo che non è prevista di regola un’udienza di comparizione dei creditori: il contraddittorio avviene per iscritto attraverso l’OCC, che fa da filtro . Solo se il giudice lo ritiene necessario indice un’udienza, ma spesso decide a porte chiuse considerando gli atti pervenuti.

Omologazione del piano: il tribunale decide con sentenza (novità: prima era un decreto) se omologare o meno il piano. Per omologare, il giudice deve verificare:

  • che la proposta sia ammissibile e completa dal punto di vista legale (rispetto di tutti i requisiti formali);
  • che il piano sia fattibile e idoneo a risolvere la crisi;
  • in caso di contestazioni dei creditori, soprattutto se qualcuno lamenta scarsa convenienza, il giudice valuta che il piano sia vantaggioso per i creditori almeno quanto lo sarebbe una liquidazione dell’attivo . In altri termini, deve esprimere un giudizio di “convenienza comparativa”: se un creditore opponente avrebbe preso X€ vendendo tutto il patrimonio del debitore, il piano deve garantirgli almeno X (in valore attuale) . Questo evita che un creditore sia sacrificato oltre il dovuto. Se tale requisito è soddisfatto (giudizio di best interest of creditors), il giudice può omologare il piano anche contro il parere di uno o più creditori.

La sentenza di omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori compresi, li obbliga a rispettarne le condizioni e gli effetti sono assimilabili a quelli di una sentenza costitutiva: i crediti vengono eventualmente ridotti e ristrutturati secondo quanto previsto. Con l’adozione della forma della sentenza, è venuto meno il problema di come impugnarla: ora si può proporre appello come per le normali sentenze (mentre col decreto c’erano dubbi sul reclamo). Inoltre, la sentenza di omologa è titolo esecutivo ed equiparata a un pignoramento per alcune formalità (non serve trascriverla per gli immobili, diversamente dal passato) .

Se invece il giudice nega l’omologa (ad esempio perché il piano non assicura il pagamento di un creditore prelatizio in misura pari al ricavato dalla liquidazione, oppure perché scopre che il debitore ha tenuto informazioni false), cosa accade? In passato la procedura si chiudeva e basta, salvo che il debitore avesse contestualmente richiesto, in via subordinata, la liquidazione del patrimonio. Oggi il CCII semplifica: in caso di diniego, il giudice – su istanza del debitore – dichiara aperta la liquidazione controllata . Dunque il debitore, nel proprio ricorso, di solito chiede in via subordinata la liquidazione in caso di mancata omologa; il giudice, se rigetta il piano, contestualmente apre la liquidazione (senza bisogno di nuovo ricorso). Se il debitore preferisce evitare la liquidazione, potrebbe rinunciare prima che venga dichiarata. Va segnalato inoltre che il Pubblico Ministero viene coinvolto: egli interviene nel procedimento se emergono indizi di frode e può egli stesso richiedere l’apertura della liquidazione controllata in caso di rigetto per frode . Ciò costituisce un ulteriore deterrente contro eventuali abusi: se il piano è stato presentato nascondendo dolosamente beni o con documenti falsi, non solo verrà bocciato ma il PM potrà far aprire d’ufficio la liquidazione punitiva (oltre a valutare profili penali).

Esecuzione del piano omologato: una volta omologato, il piano del consumatore entra nella fase attuativa. Diversamente dal passato, non viene nominato un commissario o liquidatore ad hoc per eseguirlo: l’art. 13 L.3/2012 prevedeva un soggetto incaricato dell’esecuzione, mentre ora il debitore stesso è responsabile di dare corso al piano, sotto la supervisione dell’OCC . Dunque il debitore dovrà effettuare i pagamenti promessi nei tempi stabiliti, vendere eventuali beni indicati dal piano, procurarsi le risorse offerte dai terzi, ecc., il tutto seguendo le indicazioni della sentenza di omologa. L’OCC (detto anche “gestore della crisi” in questa fase) mantiene un ruolo di controllo periodico: riferisce al giudice ogni sei mesi sullo stato di avanzamento, verificando che il debitore stia adempiendo correttamente . Se sorgono problemi, l’OCC può segnalarli al tribunale.

Al termine dell’esecuzione, l’OCC deposita una relazione finale che attesta l’integrale e puntuale adempimento del piano . Questo documento è importante perché permette al debitore di ottenere un provvedimento di attestazione dell’avvenuto adempimento. Tale provvedimento certifica che il piano è stato eseguito correttamente ed è il presupposto per riconoscere l’esdebitazione del debitore verso i creditori concorsuali (cioè la definitiva cancellazione di tutti i debiti residui non pagati nel piano) . In pratica, solo se il piano viene eseguito fino in fondo il debitore è liberato dai debiti concorsuali residui; al contrario, se il debitore inadempie al piano, rischia grosso: il giudice, su istanza di parte o segnalazione dell’OCC, può revocare l’omologazione . La revoca dell’omologa riporta tutti al punto di partenza: i creditori riacquistano la possibilità di agire per l’intero credito originario (salvo quanto eventualmente già incassato), e il debitore perde il beneficio della procedura (oltre a poter subire l’apertura di una liquidazione). Il giudice di solito, prima di revocare, invita il debitore a completare l’esecuzione entro un termine breve se l’inadempimento è rimediabile . Ma se persiste, la revoca è pronunciata e comporta la mancata esdebitazione (nessuna cancellazione dei debiti) .

Da notare che gli effetti della procedura verso i creditori si sostanziano principalmente nell’inefficacia (nei confronti dei creditori concorsuali) degli atti dispositivi e pagamenti non autorizzati compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda . Questo serve a evitare favoritismi: se ad esempio il debitore, dopo aver presentato il piano, paga di nascosto un particolare creditore o vende un bene, tali atti non hanno effetto e quel creditore dovrà restituire quanto eventualmente ricevuto per rimetterlo a disposizione di tutti. Invece, non c’è più nel CCII (come detto) la sospensione delle prescrizioni, per cui i creditori dovranno stare attenti a far valere i crediti nei modi opportuni all’interno della procedura.

Esdebitazione del consumatore: se il piano si conclude con successo, il consumatore è esdebitato, cioè liberato da tutti i debiti rimasti non pagati verso i creditori anteriori. È un effetto implicito, subordinato però alla certificazione di adempimento. In caso di esito negativo (revoca dell’omologa), il debitore non ottiene esdebitazione e i creditori possono riprendere le azioni (eventualmente sul nuovo patrimonio o redditi del debitore, se ne ha). Il debitore potrebbe in tal caso optare per la liquidazione controllata come extrema ratio di liberazione, ma perderebbe tempo e anche la qualifica di meritevolezza potrebbe risultare compromessa.

Sintesi dei punti chiave – Ristrutturazione del debito (Consumatore):

  • Soggetto: solo consumatore in buona fede, senza esdebitazioni recenti.
  • Proposta: piano di pagamento parziale con possibili stralci, dilazioni, mantenimento mutuo prima casa, falcidia cessione del quinto, ecc.
  • Nessun voto dei creditori: il giudice approva se piano regolare, fattibile e “conviene” ai creditori rispetto alla liquidazione. I creditori possono inviare osservazioni; creditori irresponsabili non possono contestare la convenienza.
  • Misure protettive: sospensione pignoramenti su richiesta del debitore, divieto atti straordinari.
  • Omologa: con sentenza. Se negata, possibile conversione in liquidazione controllata su domanda.
  • Esecuzione: a carico del debitore sotto controllo OCC.
  • Esdebitazione finale: ottenuta solo se il piano è adempiuto integralmente e correttamente . Debiti residui verso i creditori anteriori sono inesigibili (cancellati).
  • Novità 2024: moratoria privilegiati fino 24 mesi ; salvaguardia abitazione principale (rate mutuo) ; niente più domande “in bianco” ; diritto di reclamo in appello contro la sentenza di omologa o diniego.

Concordato minore

Il concordato minore è la procedura di composizione rivolta ai debitori sovraindebitati che non siano consumatori, oppure ai consumatori che, potendolo, scelgano comunque la via dell’accordo con i creditori anziché il piano unilaterale. In sostanza, rappresenta l’erede del “concordato” o “accordo di composizione” della L.3/2012, ma con alcune modifiche terminologiche e di sostanza. Lo scopo del concordato minore, analogamente al concordato preventivo delle imprese, è di definire un accordo concorsuale tra debitore e creditori, basato su una proposta di ristrutturazione dei debiti, che diventa vincolante se approvata dalle maggioranze di legge e omologata dal Tribunale.

Soggetti ammessi: tutti i debitori sovraindebitati non consumatori – tipicamente imprenditori minori, professionisti, imprese agricole, start-up, enti non profit indebitati, ecc. – possono accedere al concordato minore. Inoltre, nulla vieta ad un consumatore di optare per questa procedura in luogo del piano specifico: ad esempio se ritiene di voler coinvolgere i creditori in una trattativa e voto (magari perché spera in un maggiore consenso negoziale). Tuttavia, in genere il consumatore preferirà il proprio piano, più rapido e senza necessità di voti, salvo casi particolari. Il CCII precisa che la ristrutturazione dei debiti è riservata in via esclusiva al consumatore , lasciando intendere che un consumatore non può accedere al concordato minore? In realtà la norma significa che il “piano del consumatore” è riservato ai consumatori; un consumatore potrebbe comunque presentare concordato minore rinunciando al percorso privilegiato, anche se ciò è teorico e poco conveniente di solito.

Condizioni soggettive: oltre alla meritevolezza generale (assenza di frode o colpa grave), la legge pone una condizione specifica introdotta dal correttivo 2024: non può proporre concordato minore il debitore che abbia già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti . In origine il CCII (art. 77) escludeva chi avesse fatto ricorso a qualunque procedura da sovraindebitamento nei 5 anni precedenti; il correttivo ha ristretto la preclusione solo a chi abbia effettivamente già beneficiato dell’esdebitazione in quel periodo . Ciò è più equo: chi ha tentato un accordo pochi anni prima ma magari senza ottenere l’esdebitazione (perché la procedura è stata revocata o altro) ora non è precluso dal riprovarci, mentre resta vietato a chi ha già avuto la cancellazione dei debiti di chiedere un nuovo concordato entro 5 anni. Resta ferma la preclusione assoluta oltre i due utilizzi totali (più di due esdebitazioni in vita non si possono ottenere, come già visto).

Va inoltre ricordato che condotte gravi del debitore possono portare all’inammissibilità o al diniego di omologa. In particolare, se il debitore ha commesso atti diretti a frodare i creditori, la proposta non è ammissibile (art. 76, co.2, lett. a CCII richiama la rilevanza della condotta) . Ad esempio, aver sottratto o simulato attivo patrimoniale, aver falsificato documenti o eluso garanzie creditorie può costare il rigetto della proposta. Inoltre, restano cause ostative penali: condanne per reati di bancarotta fraudolenta o delitti connessi all’attività d’impresa escludono l’esdebitazione (non tanto l’accesso al concordato stesso, che comunque verrebbe poi vanificato negando la liberazione dai debiti a fine procedura).

Contenuto della proposta di concordato minore: il debitore formula una proposta di accordo ai propri creditori, accompagnata da un piano che dettaglia modalità e tempi di soddisfacimento. Il contenuto è libero, analogamente al piano del consumatore, ma con la differenza che qui bisogna tener conto del fatto che i creditori dovranno votare e potrebbero dissentire. Quindi spesso il debitore cercherà di offrire il massimo possibile compatibilmente con le proprie risorse, per ottenere il voto favorevole. La proposta può prevedere anche qui falcidia dei creditori chirografari (pagamento parziale percentuale) e dei privilegiati però con maggiori vincoli: in un concordato, i creditori privilegiati individualmente devono o essere pagati per intero almeno nel valore di realizzo dei beni (come nel piano) oppure aderire espressamente a eventuali trattamenti peggiorativi. Se un privilegiato non viene soddisfatto integralmente secondo il suo rango, occorre il suo consenso o bisogna inserirlo in una classe con voto separato. È infatti possibile, nel concordato minore, suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi. Il CCII ha chiarito il concetto di “risorse esterne” nel piano (art. 74 c.2): conta l’aumento dell’attivo del debitore apportato da terzi rispetto a quello disponibile inizialmente, e non l’incremento percentuale di soddisfazione dei creditori . Questo per semplificare la valutazione: il tribunale valuta se ci sono nuovi apporti patrimoniali concreti al momento della domanda.

Il piano può anche prevedere la continuazione dell’attività del debitore (se imprenditore) o la liquidazione parziale dei beni, a seconda dei casi. Può includere, come nel concordato preventivo, varia operazioni: ad esempio, cessioni di beni singoli a favore di creditori, affidamento di beni a un fiduciario per la vendita, moratorie nei pagamenti. Non c’è un limite rigido alla durata, ma dev’essere ragionevole. Inoltre, per rendere appetibile la proposta, spesso il debitore cerca l’apporto di garanzie o capitali di terzi (parenti, soci, investitori) così da aumentare il dividendo offerto ai creditori (risorse esterne).

Procedura e voto dei creditori: la domanda di concordato minore si presenta similmente al piano, tramite OCC al Tribunale competente per COMI. Il giudice, verificata l’ammissibilità iniziale, apre la procedura e fissa modalità per la consultazione dei creditori. Qui, diversamente dal piano consumatore, i creditori devono esprimere la loro approvazione o rifiuto alla proposta. La legge non prescrive necessariamente un’assemblea fisica (anche se potrebbe tenersi): di solito, l’OCC comunica ai creditori la proposta concordataria e raccoglie le adesioni per iscritto (PEC). È però possibile che il Tribunale convochi un’udienza di discussione e votazione. In ogni caso, il risultato si misura in termini di maggioranza. Il CCII semplifica la maggioranza richiesta rispetto alla vecchia legge: è sufficiente il 50% dei crediti ammessi al voto (in valore) per approvare l’accordo . Prima serviva il 60%. Adesso basta la metà +1. Occorre però considerare due correttivi:

  • se un unico creditore detiene da solo oltre la metà dei crediti (monocreditoria), la legge richiede anche la maggioranza “per teste”, ossia che la maggioranza numerica dei creditori votanti sia favorevole . Questo evita che un solo grande creditore imponga la sua volontà contro una pluralità di piccoli contrari.
  • se i creditori sono suddivisi in classi, la proposta si considera approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti in valore in tante classi che rappresentino la maggioranza delle classi . Cioè serve sia la maggioranza per importo, sia che più della metà delle classi abbiano votato sì. Anche qui, logica simile alle regole del concordato preventivo.

Alcuni creditori potrebbero non avere diritto di voto: ad esempio, i creditori particolarmente correlati al debitore, o coloro i quali la proposta preveda di pagare integralmente (in genere chi è soddisfatto al 100% non vota perché non è “pregiudicato”). Il dettaglio del voto esula da questa sintesi, ma indicativamente tutti i chirografari e i privilegiati parzialmente falcidiati votano.

Una significativa novità pro-debitore riguarda i creditori pubblici: se l’Erario (Agenzia Entrate o agente della riscossione) o enti previdenziali votano contro, il giudice può comunque omologare ugualmente l’accordo – cram down fiscalequando la soddisfazione proposta a tali enti è conveniente rispetto alla liquidazione . In altre parole, se il piano offre al Fisco almeno quanto otterrebbe liquidando coattivamente il patrimonio del debitore, il dissenso del Fisco può essere superato d’ufficio dal tribunale in sede di omologa . Questa norma di “cram down” sull’erario (introdotta nel 2021 e confermata) è fondamentale perché spesso l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non aderiscono ai piani, ma se la proposta è oggettivamente valida, il debitore non verrà punito dal loro diniego. Il giudice potrà dichiarare omologato il concordato minore anche con il loro voto contrario, purché – ripetiamo – il trattamento offerto a tali crediti privilegiati pubblici non sia inferiore a quanto incasserebbero in caso di liquidazione fallimentare del debitore .

Omologazione: dopo l’approvazione dei creditori, il Tribunale procede all’udienza di omologa. In questa sede, eventuali creditori dissenzienti o esclusi dal voto possono proporre opposizione all’omologazione (sollevando questioni di legittimità della procedura, vizi, mancanza di requisiti, ecc.). Il giudice valuta queste opposizioni e verifica il rispetto di tutte le condizioni (correttezza della procedura di voto, maggioranze raggiunte, meritevolezza del debitore, fattibilità del piano). Se tutto è regolare, omologa il concordato minore con sentenza. La sentenza vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli dissenzienti e non votanti, secondo i termini della proposta. Se invece emergono motivi ostativi gravi (es. il piano è inattuabile, o scoperta frode, o violazione di diritti indisponibili), il giudice può rifiutare l’omologazione. In tal caso, come per il piano consumatore, su istanza del debitore dichiara l’apertura della liquidazione controllata in via subordinata . Inoltre, se durante il concordato viene accertato che il debitore ha compiuto atti in frode (occultamento di beni, produzione di documenti falsi), il Pubblico Ministero o i creditori possono chiederne la revoca e conversione in liquidazione, anche prima del voto.

Esecuzione ed esdebitazione: una volta omologato, il concordato minore deve essere eseguito dal debitore secondo i patti. Qui solitamente l’OCC diventa liquidatore o supervisore: ad esempio, se la proposta prevede che alcuni beni del debitore siano liquidati e il ricavato distribuito, l’omologa conterrà disposizioni attuative (spesso l’OCC stesso o un professionista nominato diventa liquidatore di quei beni). Se invece il piano prevede solo pagamenti dilazionati ai creditori, il debitore li effettuerà direttamente e l’OCC controllerà periodicamente analogamente al piano del consumatore. La differenza è che nel concordato c’è stata una pattuzione: in teoria, venendo meno il vincolo fiduciario (accordo), se il debitore non paga come stabilito, i creditori potrebbero chiedere al giudice la risoluzione del concordato per inadempimento. Il CCII prevede che, in caso di grave inadempimento, su istanza dei creditori o anche d’ufficio, il Tribunale possa dichiarare risolto il concordato minore (revoca/risoluzione dell’omologazione) e aprire la liquidazione controllata .

Se invece il concordato viene eseguito con successo, i creditori ricevono quanto concordato e i debiti residui si considerano rinunciati/quiescenti in base all’accordo. Tecnicamente, l’esdebitazione nel concordato minore è quasi “automatica” perché è conseguenza dell’accordo stesso: i creditori, accettando il pagamento parziale, hanno implicitamente rinunciato alla parte restante del credito, che dunque non potrà più essere pretesa. Tuttavia, è buona prassi (anche se non sempre previsto espressamente) che a fine esecuzione l’OCC faccia una relazione finale e il giudice emetta un decreto che prende atto dell’adempimento integrale, in modo analogo al piano, a ulteriore tutela del debitore per eventuali pretese future. Comunque, a differenza della liquidazione, nel concordato l’esdebitazione discende dal contratto con i creditori: chi ha votato sì è vincolato a perdonare la quota abbuonata; chi ha votato no, è comunque trascinato dall’omologa ma la legge gli vieta di pretendere di più di quanto stabilito.

Vantaggi e svantaggi del concordato minore rispetto al piano del consumatore: vantaggio è che può essere utilizzato anche da soggetti non consumatori (è l’unica via concordata per professionisti, imprese minori, ecc.). Inoltre, per un consumatore, il concordato minore potrebbe consentire di coinvolgere attivamente i creditori nelle trattative e ottenere il loro consenso formale – il che psicologicamente può essere preferibile in certi casi (ad es. se i creditori sono pochi e disponibili, un accordo consensuale può consolidare i rapporti). Lo svantaggio è la necessità di ottenere le maggioranze: se i creditori votano contro, l’accordo salta. Il piano del consumatore invece bypassa questa incertezza, affidandosi al giudice. Quindi il concordato minore risulta più indicato quando c’è un numero di creditori commerciali o bancari che il debitore vuole effettivamente coinvolgere e convincere, magari offrendo soluzioni gradite (come quote societarie, pagamento parziale immediato con capitali terzi, ecc.), oppure quando il debitore svolge un’attività e punta a proseguire (es. piccola impresa che vuole evitare la liquidazione e ristrutturare i debiti mantenendo l’azienda in vita: i creditori commerciali potrebbero essere interessati a farla sopravvivere pur riducendo i loro crediti, piuttosto che vederla liquidare).

Novità normative specifiche: oltre a quelle già dette (soglia di maggioranza abbassata al 50%, preclusione solo per esdebitati pregressi, definizione risorse esterne), ricordiamo che con il Correttivo 2022 e 2024 il concordato minore è stato allineato al concordato preventivo su alcuni aspetti. Ad esempio, l’art. 75 CCII prevede che gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato minore in bonis (prima del deposito) non siano soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento, analogamente alle esenzioni del concordato preventivo (aspetto tecnico per dare sicurezza ai terzi). Inoltre, come per il piano, anche nel concordato minore il comportamento del debitore va valutato: la Cassazione ha chiarito che anche nell’accordo di composizione ex L.3/2012 (oggi concordato minore) il giudice deve considerare le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore, sulla base della relazione OCC . Dunque la meritevolezza permea pure questa procedura, pur non essendo un requisito formale di ammissibilità salvo l’ipotesi di atti in frode.

Liquidazione controllata del sovraindebitato

La liquidazione controllata è la procedura di carattere liquidatorio prevista dal Codice per il sovraindebitamento, in continuità con la “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012. Si tratta, in sostanza, di un piccolo “fallimento” su base volontaria o giudiziale: il patrimonio del debitore viene sottoposto a liquidazione concorsuale, i beni venduti e il ricavato distribuito ai creditori secondo le cause di prelazione, dopodiché il debitore persona fisica ottiene la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). La liquidazione controllata può essere vista come l’ultima spiaggia: il debitore rinuncia a cercare un accordo o un piano di rientro e “si arrende” mettendo tutto a disposizione dei creditori, confidando poi nell’esdebitazione di legge. Può però essere attivata anche dai creditori stessi o dal Pubblico Ministero in alcuni casi, come procedura coattiva, se il debitore è insolvente.

Chi e come si apre: la liquidazione controllata può essere richiesta:

  • dal debitore sovraindebitato, depositando apposito ricorso al tribunale (anche qui con l’ausilio di un OCC che prepara la relazione). Spesso il debitore ricorre alla liquidazione quando non è in grado di proporre un piano sostenibile o un concordato (ad es. perché non ha entrate sufficienti per offrire nulla ai chirografari) oppure quando i creditori hanno respinto le sue proposte.
  • da un creditore o più creditori, qualora il debitore sia in stato di insolvenza palese e non abbia attivato soluzioni: in tal caso i creditori possono chiedere al tribunale di aprire la liquidazione del patrimonio del debitore, similmente a come si chiedeva il fallimento. Tuttavia, a differenza del fallimento classico, qui il legislatore ha introdotto il principio di preferenzialità delle soluzioni concordate: se un creditore presenta istanza di liquidazione, il debitore – fino all’udienza – può comunque depositare una propria proposta di piano del consumatore o concordato minore, e il giudice dovrà valutare prima quella prima di decidere sulla liquidazione . Non potrà dichiarare aperta la liquidazione senza aver esaminato l’eventuale domanda di composizione concordataria, perché l’art. 7, co.2 CCII impone di privilegiare le soluzioni concordate rispetto a quella liquidatoria coattiva . In pratica: il debitore ha un’ultima chance di “salvarsi” dalla liquidazione forzata presentando in extremis un piano per i creditori. Se poi quel piano verrà omologato, la liquidazione non verrà dichiarata; se invece il piano viene respinto, allora la liquidazione proseguirà.
  • dal Pubblico Ministero, ma solo in casi specifici (ad esempio se un imprenditore minore insolvente ha abbandonato l’azienda e nessuno chiede nulla, il PM può attivarsi per aprire la liquidazione a tutela dei creditori e dei terzi; oppure se emergono profili di interesse pubblico). Sono ipotesi residuali.

Presupposti oggettivi: occorre lo stato di insolvenza o sovraindebitamento del debitore, ossia l’incapacità cronica di adempiere le obbligazioni. Se la chiede il debitore, può bastare anche lo stato di crisi (difficoltà prospettica), ma nella sostanza chi si arrende alla liquidazione di solito è insolvente. Inoltre, servono requisiti simili a quelli del piano: non dev’essere già pendente una procedura concorsuale maggiore (liquidazione giudiziale) e, come sempre, il debitore non deve aver beneficiato di esdebitazione nei 5 anni scorsi (altrimenti potrebbe, ma l’esdebitazione finale gli sarà negata per il vincolo temporale). Nel caso di liquidazione, però, il CCII ha introdotto un’importante filtro di ammissibilità relativo all’attivo: se non esiste alcun attivo liquidabile, la procedura non viene aperta. Questo per evitare liquidazioni “fumose” che gravano sul sistema senza portare utilità ai creditori. In particolare, l’art. 268 CCII (mod. dal 2024) prevede che se il debitore non ha beni né entrate aggredibili, l’OCC deve attestare la possibile esistenza di attivo recuperabile (anche tramite azioni legali, es. revocatorie) – altrimenti il ricorso è improcedibile . Ciò significa che il debitore nullatenente non può aprire una liquidazione tanto per far decorrere il tempo: se non c’è nulla da distribuire, meglio utilizzare direttamente la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (vedi oltre). Analogamente, se a chiedere la liquidazione è un creditore e il debitore risulta completamente privo di beni, il tribunale può non aprirla perché sarebbe solo un costo inutile per l’erario (liquidatore da nominare e compensare a vuoto) . Questa modifica ha risolto un dubbio interpretativo pregresso: inizialmente ci si chiedeva se anche un imprenditore persona fisica senza beni potesse ugualmente accedere alla liquidazione per ottenere esdebitazione. Ora la risposta è no: se non c’è utile prospettiva di realizzo per i creditori, la domanda verrà respinta per carenza di interesse collettivo .

Apertura della liquidazione: la procedura si apre con una sentenza del Tribunale, che dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio del debitore. Con la sentenza, il giudice:

  • nomina un Liquidatore (figura analoga al curatore fallimentare) scelto tra professionisti iscritti all’Albo apposito;
  • ordina al debitore il deposito di somme iniziali (se ci sono) e mette i sigilli se del caso;
  • fissa i termini per le domande di insinuazione dei creditori al passivo;
  • adotta le prime misure urgenti a salvaguardia dell’attivo.

La pubblicazione della sentenza viene notificata a tutti i creditori e anche resa nota ai terzi (Registro delle imprese se è imprenditore, affissione, ecc.) . Da quel momento:

  • Il debitore perde la disponibilità dei suoi beni: il patrimonio è affidato al liquidatore, che procederà alla vendita o gestione per pagare i creditori. Il debitore non è spossessato in senso fisico (mantiene proprietà formale dei beni fino alla vendita) ma di fatto non può disporne.
  • Si sospendono tutte le azioni esecutive individuali: i creditori devono far valere i loro crediti solo all’interno della procedura mediante insinuazione al passivo.
  • Gli eventuali pignoramenti pendenti vengono assorbiti nella liquidazione.
  • I debiti cessano di produrre interessi (salvo quelli ipotecari entro il valore del bene): infatti, come in fallimento, dalla data di apertura le obbligazioni pecuniarie concorsuali non maturano interessi oltre la data di riparto finale (gli interessi rimangono “congelati” e poi eventualemente cancellati con l’esdebitazione).
  • Il Liquidatore entro breve tempo elabora un programma di liquidazione, ossia il piano con cui intende vendere i vari cespiti (asta, trattativa, ecc.), e lo sottopone al giudice .

Insinuazione dei crediti: i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza . Questo termine perentorio è stato allungato rispetto ai 60 giorni originari, per dare più tempo ai creditori di attivarsi . È prorogabile di 30 giorni in casi eccezionali (art. 272 CCII). Le domande tardive sono ammesse solo se il creditore prova che il ritardo non è a lui imputabile (e comunque entro 60 gg dall’approvazione del piano di riparto finale). La sentenza di apertura è notificata singolarmente a tutti i creditori conosciuti e ai titolari di diritti reali sui beni, in modo da metterli a parte del termine . L’accertamento del passivo avviene in camera di consiglio col giudice delegato che esamina le domande e, sentito il liquidatore e eventualmente il debitore, predispone lo stato passivo (l’elenco dei crediti ammessi e le eventuali esclusioni).

Ruolo e doveri del debitore: il debitore nella liquidazione deve collaborare lealmente. È tenuto a presentarsi per fornire informazioni, a consegnare documenti e beni al liquidatore, e ha l’obbligo di informare di eventuali sopravvenienze (eredità, vincite, redditi insperati durante la procedura). Un comportamento ostruzionistico può portare a sanzioni e, soprattutto, a negazione dell’esdebitazione finale. Infatti, il decreto correttivo 2024 ha imposto che la relazione finale dell’OCC nella fase introduttiva contenga una valutazione attenta sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni che hanno determinato la crisi . Questo perché il giudice, al momento di decidere sull’esdebitazione a fine procedura, dovrà tenerne conto (se il debitore è stato gravemente imprudente o in malafede all’origine, potrebbe escludere il beneficio). In altre parole, la meritevolezza incide sul risultato finale.

Liquidazione dell’attivo: il liquidatore procede a monetizzare tutti i beni del debitore. Può compiere atti di vendita dei beni mobili e immobili (solitamente con procedure competitive, aste pubbliche), può esercitare azioni revocatorie o risarcitorie per recuperare risorse (ad esempio far revocare pagamenti preferenziali fatti dal debitore prima della procedura, se del caso), e in generale fa tutto quanto necessario a trasformare il patrimonio in denaro. Il ricavato confluisce in un fondo da distribuire ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima i creditori con pegno/ipoteca fino a capienza del ricavato del loro bene, poi i privilegiati mobiliari e speciali, quindi i privilegiati generali e infine i chirografari ripartendosi l’eventuale residuo proporzionalmente.

Programma di liquidazione e controlli: il liquidatore, come detto, presenta un programma di liquidazione che il giudice approva. Ciò indica quali beni vendere e con che modalità, e i tempi previsti. Ogni 6 mesi il liquidatore deve riferire al giudice sullo stato della procedura (relazione semestrale) . La mancata presentazione della relazione semestrale costituisce giusta causa di revoca del liquidatore . Il giudice può anche sostituire il liquidatore in ogni momento per inadempienza o inefficienza, ed eventualmente decurtargli o negargli il compenso in caso di rimozione per colpa . Queste misure assicurano maggiore disciplina: il correttivo-ter ha enfatizzato l’importanza del monitoraggio e della celerità, sancendo anche l’eliminazione del limite minimo di durata. Infatti, prima il Codice prevedeva che la liquidazione dovesse durare almeno 4 anni prima di chiudersi; ora è stato espunto ogni riferimento alla durata minima . Ciò significa che, se tutte le attività si liquidano in meno tempo, la procedura può chiudersi prima (teoricamente anche in 1-2 anni se semplice), senza attendere 4 anni solo per far decorrere un termine.

Chiusura della procedura ed esdebitazione: la liquidazione controllata si chiude quando tutti i beni sono stati venduti e il ricavato distribuito (o ripartito provvisoriamente, eventualmente con riserva per cause pendenti). Il liquidatore presenta un conto finale delle sue operazioni e un piano di riparto finale dei soldi ai creditori. Il giudice convoca il debitore e i creditori per eventuali contestazioni sul rendiconto e, risolte queste, emette un decreto di chiusura. Nel decreto di chiusura, il tribunale autorizza il pagamento del compenso del liquidatore e lo svincolo delle garanzie ancora esistenti (libera i beni non venduti o residui da vincoli) .

Il grande beneficio per il debitore è l’ESDEBITAZIONE*: la legge prevede che *al termine della liquidazione il debitore persona fisica venga liberato dai debiti concorsuali non soddisfatti. Questa è la differenza fondamentale rispetto alla liquidazione giudiziale (fallimento) delle società, dove la società è estinta e i debiti insoddisfatti restano senza soggetto. Per la persona fisica, la liberazione non è automatica in assoluto, ma la legge la riconosce “di diritto” al ricorrere di certe condizioni. Il correttivo 2024 ha riorganizzato l’intera disciplina dell’esdebitazione (Capo X CCII), distinguendo fra: disposizioni generali, esdebitazione dopo liquidazione giudiziale delle imprese, ed esdebitazione dopo liquidazione controllata . Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, per la liquidazione controllata (che qui interessa) valgono queste regole (artt. 280-283 CCII):

  • Esdebitazione “automatica” dopo 3 anni: se la procedura di liquidazione si protrae oltre 3 anni, comunque decorsi tre anni dall’apertura il tribunale può dichiarare inesigibili i debiti residui, anche se la liquidazione non è ancora chiusa . Il correttivo-ter ha tolto il bisogno di un’istanza del debitore in tal caso, rendendola quasi d’ufficio . Questo risponde al principio europeo che il debitore meritevole deve avere la liberazione entro 3 anni al massimo (Direttiva UE 2019/1023). Quindi tre anni dopo la data di apertura, il debitore ha diritto all’esdebitazione, salvo che ci siano motivi ostativi. In pratica, se dopo 3 anni la liquidazione non è conclusa, il tribunale può emettere un decreto parziale di esdebitazione liberando il debitore già da allora (ciò non ferma la liquidazione, che continua per ripartire il ricavato, ma intanto il debitore può ripartire senza l’ansia del debito residuo).
  • Esdebitazione a fine procedura: se invece la liquidazione si chiude prima o in corrispondenza dei 3 anni, il tribunale – su istanza del debitore – contestualmente al decreto di chiusura dichiara inesigibili i debiti residui . Il debitore deve presentare un’istanza formale prima della chiusura chiedendo l’esdebitazione; il liquidatore la comunica a tutti i creditori ammessi, i quali possono presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni . Trascorso tale termine, il tribunale, sentito il liquidatore e verificato il rispetto delle condizioni di legge, pronuncia nel decreto di chiusura la liberazione dai debiti . Questo procedimento è nuovo rispetto alla L.3/2012, dove l’esdebitazione era oggetto di un separato giudizio dopo la chiusura. Ora è integrato per semplificare e accelerare.
  • Condizioni per l’esdebitazione: il giudice deve verificare che il debitore abbia cooperato e sia meritevole. In particolare, l’esdebitazione è esclusa se il debitore:
  • ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, malafede o frode verso i creditori ;
  • ha simulato o disposto atti in frode durante la procedura (ad esempio, ha nascosto beni al liquidatore) ;
  • ha riportato condanna per reati fallimentari o altri delitti connessi all’insolvenza (es. bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito, ecc.) ;
  • non ha soddisfatto gli obblighi di collaborazione procedurale (ha ostacolato o rallentato la procedura) ;
  • ha già beneficiato di esdebitazione negli ultimi 5 anni o più di due volte in totale .

Se sussiste una di queste condizioni, il giudice nega l’esdebitazione, e i crediti rimangono esigibili nonostante la chiusura. Va detto che i creditori non soddisfatti, pur riacquisendo il diritto di agire, troveranno spesso ben poco su cui rivalersi (il debitore presumibilmente è stato spogliato dei beni). Ma potrebbero ad esempio aggredire futuri redditi o eredità senza il vincolo di inesigibilità.

  • Debiti esclusi dall’esdebitazione: anche quando viene concessa, l’esdebitazione non copre alcune categorie di debiti, elencate dall’art. 278 CCII (richiamato per la liquidazione controllata). Tali debiti “infungibili” restano dunque comunque dovuti. Sono:
  • gli obblighi di mantenimento e alimentari (verso coniuge, figli, ecc.): se hai arretrati di alimenti, dovrai comunque pagarli;
  • le obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito con dolo o colpa grave (es. risarcimenti per un reato doloso commesso dal debitore, o un incidente stradale causato da sua colpa gravissima, non vengono cancellati, un po’ come negli USA i debiti da tort intenzionale non sono dischargeable);
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute per condanne penali o amministrative di carattere punitivo (non si cancellano per ragioni di ordine pubblico);
  • debiti per IVA e ritenute non versate? – Su questo punto c’è dibattito europeo. La normativa italiana tendenzialmente non esclude dall’esdebitazione le imposte (IVA compresa), salvo avvalersi di eccezioni UE in casi di frode. La Corte di Giustizia UE nel 2024 ha chiarito che la Direttiva Insolvenza non consente di escludere intere categorie di debiti dall’esdebitazione eccetto quelle previste (alimenti, danni dolosi, etc.) . Quindi l’Italia non può, ad esempio, escludere a priori tutti i debiti tributari. In effetti, l’art. 278 CCII non menziona le imposte tra le esclusioni (diversamente dal vecchio art. 14-terdecies L.3/2012 che neppure le menzionava). Dunque le cartelle fiscali e contributive rientrano nei debiti cancellabili, al pari degli altri debiti, salvo il caso di debiti per sanzioni tributarie (sanzioni amministrative) che rientrano nel punto delle sanzioni penali/amministrative punitive, e salvo reati tributari con frode (che avrebbero anche implicazioni penali).

In definitiva, con la chiusura della liquidazione e la concessione dell’esdebitazione, il debitore – persona fisica – viene liberato dalla stragrande maggioranza dei debiti pregressi, avendo pagato quanto possibile con il suo patrimonio disponibile e scontato fino a 3 anni di procedura concorsuale. Questo gli consente di ripartire da capo senza il fardello dei debiti pregressi (fatte salve le eccezioni dette).

Esempio pratico (Liquidazione): Mario, piccolo imprenditore edile, ha debiti per €500.000 tra banche e fornitori. Non ha liquidità né redditi capienti, possiede solo una vecchia casa di valore €150.000. Nessun piano potrebbe soddisfare i creditori oltre il 30%. Mario opta per la liquidazione controllata: mette la casa e ogni altro bene sul piatto. Il liquidatore vende la casa a €140.000, ricava qualcos’altro da crediti verso clienti (€10.000). Distribuisce, poniamo, €100.000 alla banca ipotecaria (che ne aveva 150.000 di credito – prende circa il 66%) e i restanti €50.000 pro quota ai fornitori (che magari prendono il 10% del loro credito). Dopo due anni la liquidazione chiude. Mario ottiene dal Tribunale l’esdebitazione: i debiti residui (€400.000 circa rimasti impagati) diventano inesigibili. Le banche e i fornitori non possono più pretendere nulla da Mario in futuro: Mario ha “pagato” con i suoi beni e ora i crediti sono cancellati. Se fra un anno Mario trovasse un nuovo lavoro e guadagnasse bene, quei redditi non sarebbero attaccabili per i vecchi debiti ormai esdebitati. Mario, salvo qualche restrizione dovuta magari a segnalazioni in centrali rischi, è libero di ripartire senza debiti. Se però emergesse che Mario aveva nascosto un immobile o trasferito soldi ai parenti prima della procedura in frode, il giudice gli avrebbe negato l’esdebitazione e quei €400.000 resterebbero dovuti – anche se i creditori dovrebbero agire sul nuovo patrimonio post-procedura.

Novità 2024 in sintesi (Liquidazione controllata): il terzo correttivo ha: – chiarito che senza attivo non si apre la procedura ;
– imposto all’OCC di valutare attentamente la diligenza del debitore (impatto su esdebitazione) ;
– allungato i tempi per insinuare i crediti da 60 a 90 gg ;
– introdotto il principio di preferenza delle soluzioni concordate: se il creditore chiede liquidazione ma il debitore propone un accordo, quest’ultimo va esaminato prima ;
– modificato varie regole operative (relazioni semestrali stringenti, revoca liquidatore se inadempiente) ;
– eliminato la durata minima di 4 anni ;
– riorganizzato e in parte semplificato l’iter dell’esdebitazione finale , eliminando ad es. la necessità di un’ulteriore istanza dopo 3 anni.

Esdebitazione del debitore incapiente

Un capitolo peculiare è dedicato al debitore incapiente, cioè colui che non possiede alcun patrimonio liquidabile né ha redditi attuali o prospettici con cui soddisfare i creditori in misura significativa. Come visto, se un debitore nullatenente chiedesse la liquidazione controllata, questa verrebbe dichiarata improcedibile per assenza di attivo. E allora come può costui liberarsi comunque dai debiti? La risposta è nell’art. 283 CCII che riprende la norma già introdotta nel 2020 (art. 14-quaterdecies L.3/2012): la cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente (informalmente detta “esdebitazione senza utilità” o “dello nullatenente”).

Di cosa si tratta? È una procedura straordinaria per ottenere la cancellazione dei debiti senza dover prima liquidare un patrimonio (che non c’è). In pratica, il debitore chiede direttamente al tribunale di essere esdebitato, pur non offrendo alcun pagamento ai creditori (se non eventualmente in futuro). È una specie di “grazia” che il sistema concede, in via eccezionale, al debitore persona fisica totalmente privo di beni e di redditi, per evitargli di rimanere a vita oppresso da debiti che mai potrebbe pagare.

Condizioni stringenti: proprio perché è una misura radicale (cancellare debiti senza far recuperare nulla ai creditori), la legge la ammette solo se:

  • Il debitore non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura nemmeno parziale, nell’ambito di una procedura di regolazione. Cioè deve provare che non vi è margine per un accordo o liquidazione che dia almeno qualcosa (neanche il 10%). Questo coincide con la definizione di “incapiente” – completamente privo di risorse.
  • Il debitore deve essere meritevole: non deve aver svolto atti in frode o colpa grave. In più, non deve aver già ottenuto esdebitazioni in passato (è ammesso una volta sola in assoluto) .
  • Deve essere persona fisica. Gli enti o soggetti collettivi non hanno questa chance (anche perché per le società non esiste concetto di esdebitazione post liquidazione – esse si estinguono e basta).

Procedura: il debitore presenta un’istanza al tribunale con l’assistenza dell’OCC, allegando una situazione economico-patrimoniale dettagliata che dimostri la propria totale incapienza. Ad esempio, dovrà risultare che non ha immobili, non ha conti con saldo attivo significativo, non ha stipendio/pensione oltre il minimo vitale, ecc. L’OCC redige una relazione come al solito sulle cause dell’indebitamento e sulla condotta del debitore. I creditori vengono avvisati e possono opporsi. Il giudice fissa un’udienza per valutare l’istanza.

Decisione: se il tribunale ritiene verificati i presupposti, concede l’esdebitazione con decreto motivato . Il decreto è comunicato a debitore e creditori; questi possono fare opposizione entro 30 giorni, dopodiché, instaurato il contraddittorio se necessario, il giudice conferma o revoca il beneficio . In pratica c’è un controllo anche successivo: passati 30 giorni senza opposizioni, il decreto diventa definitivo; se ci sono opposizioni, il giudice le valuta e può decidere di revocare se emergessero fatti ostativi.

Effetti: con il decreto, tutti i debiti concorsuali antecedenti sono dichiarati inesigibili nei confronti del debitore (eccetto i soliti debiti esclusi: alimenti, danni da dolo, multe, ecc., che restano comunque dovuti anche in questo caso). Il debitore è immediatamente liberato. Tuttavia – e questa è la particolarità – l’esdebitazione è concessa con “riserva” di una condizione risolutiva: per i successivi 4 anni, se sopravvengono nuove utilità rilevanti (ad es. il debitore riceve un’eredità cospicua, vince alla lotteria, trova un ottimo lavoro, etc.), egli ha l’obbligo di pagamento verso i vecchi creditori fino a concorrenza di almeno il 10% del valore complessivo dei crediti originari . In pratica: il debitore incapiente viene perdonato ora, ma se entro 4 anni la sua condizione migliora sensibilmente, deve dimostrare buona fede destinando parte della “fortuna” sopravvenuta ai creditori. La norma specifica anche come valutare queste utilità: ogni anno per 4 anni il debitore deve depositare una dichiarazione in tribunale indicante eventuali incrementi di reddito/patrimonio. Rilevante è l’incremento che permetterebbe di soddisfare i creditori almeno al 10% in totale, dedotte le spese di produzione del reddito e mantenimento del debitore e famiglia (fino a 1,5 volte l’assegno sociale come soglia di mantenimento) . Se, ad esempio, l’esposizione debitoria era €100.000, e entro 4 anni il debitore ottiene un patrimonio che gli consentirebbe di pagarne €10.000 (10%) senza compromettere il suo sostentamento, allora scatta l’obbligo di versare quella somma ai creditori.

Il tribunale vigila su questa fase tramite l’OCC o altra figura: il giudice può chiedere verifiche e l’OCC verifica effettivamente l’esistenza di eventuali sopravvenienze . Se il debitore non ottempera (non paga il 10% dovuto dopo una grossa sopravvenienza, o non presenta le dichiarazioni annuali), il beneficio può essere revocato dal tribunale. Viceversa, decorso il quadriennio, la liberazione diventa definitiva e il debitore non deve più rendere conto di nulla ai vecchi creditori.

In sintesi, l’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto di clemenza sociale: consente al debitore onesto ma totalmente povero di avere immediata la fresh start, ma con la condizionalità di 4 anni nel caso le cose migliorino. È riservata una tantum e non è ripetibile. Se uno ne beneficia e poi torna a indebitarsi, non potrà più chiedere un’altra esdebitazione “gratuita”.

Nota: i creditori coinvolti in questa procedura, pur vedendo i loro crediti inesigibili, mantengono per i 4 anni un barlume di speranza: se apprendono che il debitore ha avuto un arricchimento, possono attivarsi presso il tribunale per far valere l’obbligo del 10%. Dopo 4 anni, ogni pretesa è cessata definitivamente. Questo meccanismo vuole anche incentivare il debitore a darsi da fare: se entro 4 anni riesce a migliorare la sua condizione economica, saprà di doverne riconoscere una parte ai vecchi creditori – ciò è percepito come equo in un’ottica morale, evitando che furbi senza nulla da perdere ottengano la cancellazione e magari l’anno dopo diventino ricchi per circostanze fortunate senza restituire nulla.

Confronto tra le procedure – riepilogo

Per chiarezza, riportiamo una tabella riepilogativa che confronta le principali caratteristiche delle tre procedure di sovraindebitamento analizzate (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata):

CaratteristicaRistrutturazione debiti consumatoreConcordato minoreLiquidazione controllata
Soggetti ammessiSolo consumatore (persona fisica con debiti non d’impresa) .Debitori non consumatori (piccoli imprenditori, professionisti, ecc.) e consumatori che vi rinuncino.Qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore o no) con patrimonio liquidabile .
Natura della soluzionePiano di ristrutturazione unilaterale: proposta dal debitore, valutata dal giudice (no voto creditori).Accordo con i creditori: proposta negoziata, richiede approvazione maggioranza crediti (50%+).Procedura concorsuale liquidatoria: vendita di tutti i beni da parte di un liquidatore nominato dal tribunale.
Ruolo dei creditoriPresentano osservazioni; niente voto. Il giudice decide sull’omologa .Votano la proposta (maggioranza >50% crediti; se classi, maggioranza classi) . Possono opporsi in omologa.Nessun voto: i creditori si insinuano al passivo, ricevono quota da liquidazione. Possono opporsi solo su atti (es. reclami su stato passivo, ecc.).
Autorità e gestioneTribunale omologa il piano con sentenza . Esecuzione affidata al debitore stesso sotto controllo OCC .Tribunale omologa con sentenza. Esecuzione per lo più a cura del debitore (o con ausilio OCC/liquidatore per vendite) sotto vigilanza tribunale.Tribunale apre con sentenza . Gestione affidata a Liquidatore giudiziale nominato. Giudice delegato sovrintende (come in fallimento).
Misure protettiveSospensione pignoramenti e divieto azioni esecutive su richiesta del debitore . Divieto atti straordinari non autorizzati .Analoghe al piano: protezione su istanza, blocco azioni esecutive e cautelari, ecc. (art. 54 CCII).Automatiche con apertura: divieto azioni esecutive individuali, patrimonio vincolato alla procedura.
Trattamento dei creditiPossibile falcidia chirografari e privilegiati (fino a valore garanzia) . Dilazioni anche lunghe (moratoria privilegiati 2 anni) . Debiti particolari: può escludere casa (mutuo regolare) .Falcidia chirografari e privilegiati previo consenso/voto. Possibilità di classi con trattamenti differenziati. Eventuali cram-down su Fisco/INPS in omologa .Soddisfacimento secondo ordine dei privilegi: venduti i beni, pagati creditori in ordine (ipotecari, privilegiati, poi chirografari pro quota). Di solito chirografari prendono poco o nulla.
Durata tipicaProcedura di omologa: ~6 mesi – 1 anno. Esecuzione del piano: variabile (spesso 4–5 anni di pagamenti). Moratoria iniziale fino 24 mesi per privilegiati .Iter di voto + omologa: ~6-12 mesi. Esecuzione: secondo i tempi del piano concordato (anche qui 3–5 anni tipici, ma dipende).Dipende dall’attivo: può durare <3 anni (se attivo modesto) o più se complesso, ma esdebitazione comunque scatta dopo 3 anni al più . Rimosso il vincolo minimo 4 anni .
Esdebitazione (debiti residui)A fine piano, se regolarmente eseguito, il giudice attesta adempimento e i debiti concorsuali residui sono cancellati . Se piano non adempiuto, niente esdebitazione.Al termine dell’accordo eseguito, i creditori (avendo accettato lo stralcio) non possono pretendere di più: i debiti residui sono di fatto estinti. Il tribunale può dichiararlo in decreto di avvenuto adempimento. Se concordato risolto per inadempimento, no esdebitazione.Di diritto al termine della liquidazione: il tribunale dichiara inesigibili i debiti non pagati nel decreto di chiusura , oppure dopo 3 anni dall’apertura . Esclusa se debitore non meritevole (frodi, reati, ecc.) .
Reimpiego futuro beni/redditiIl debitore tiene i beni non inclusi nel piano e i nuovi redditi post omologa. Durante l’esecuzione deve astenersi da atti straordinari non autorizzati. Dopo esdebitazione, i nuovi redditi sono suoi liberamente.Simile al piano: durante il concordato i beni sono vincolati secondo la proposta (se prevede vendite/liquidazioni di taluni beni). I redditi futuri post omologa restano al debitore salvo impegni presi nell’accordo.Tutti i beni esistenti all’apertura (eccetto impignorabili di legge) vengono liquidati. I redditi futuri prodotti durante la liquidazione in parte possono essere prelevati (quelli eccedenti il necessario mantenimento). Dopo la chiusura, il debitore riprende i suoi redditi futuri senza vincoli, salvo il caso di esdebitazione incapiente (4 anni condizionali).
Finalità principaleRi-equilibrio del debito senza liquidare tutto il patrimonio, cercando di salvaguardare beni essenziali (es. casa) e pagare una quota sostenibile. Pensato per famiglie e privati in difficoltà temporanea.Composizione negoziata: evitare la liquidazione aziendale o personale attraverso un accordo soddisfacente per creditori e debitore (spesso per consentire prosecuzione attività o cessione d’azienda, ecc.).Soddisfacimento massimo dei creditori con il patrimonio disponibile e liberazione del debitore dopo aver dato tutto. È la soluzione terminale quando non si riesce a pagare altrimenti.

(Le procedure familiari seguono le stesse regole del piano/concordato a seconda dei casi, con l’unica differenza che coinvolgono più debitori legati da vincoli familiari in un unico procedimento.)

Novità normative 2025: il “Correttivo-ter” e ultime riforme

Come anticipato, nel biennio 2023-2025 sono state introdotte rilevanti novità normative che hanno aggiornato la disciplina del sovraindebitamento:

  • Divieto di domande “in bianco”: non è più consentito depositare istanze incomplete per prendere tempo (art. 65 CCII mod.) . Occorre presentare subito un piano o una proposta dettagliata con documenti. Ciò evita abusi e lungaggini iniziali.
  • Ampliamento definizione di consumatore: ora anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone può essere considerato consumatore per debiti estranei all’attività sociale . Questo chiarimento tutela quei soci che si trovano oberati di debiti personali (es. per fideiussioni o esigenze familiari) scollegati dall’impresa.
  • Procedura familiare rafforzata: l’art. 66 CCII già prevedeva la possibilità di piano familiare unitario; il correttivo ha esplicitato i vantaggi di questa opzione (riduzione costi e tempi, soluzione organica per tutto il nucleo) . Ad esempio, come mostrato in precedenza, un’unica famiglia con più debitori può combinare i debiti in un solo progetto, ottenendo omologa congiunta, con benefici pratici notevoli .
  • Moratoria sui crediti privilegiati fino a 2 anni: reinserita esplicitamente la possibilità per il piano del consumatore di prevedere che i creditori privilegiati vengano pagati solo dopo un periodo di grazia fino a 24 mesi dall’omologa . Questo estende il precedente limite di 1 anno e recepisce la prassi e la giurisprudenza (Cass. 22291/2020) che già ammettevano dilazioni maggiori con garanzie di convenienza . Ora il parametro è normativo: max 2 anni, per favorire piani più sostenibili senza liquidare immediatamente i beni.
  • Tutela della prima casa – rimborso rate scadute: introdotto il comma 5 all’art. 67 CCII che salvaguarda la casa di abitazione: se il debitore ha un mutuo ipotecario sulla prima casa ed è in ritardo con alcune rate, il giudice può autorizzare che nel piano del consumatore siano incluse modalità per rimborsare le rate scadute (magari dilazionate) così da mantenere attivo il finanziamento . In tal modo, il debitore non perde l’immobile e il creditore ipotecario è soddisfatto comunque del suo credito (sia pure in parte posticipato).
  • Maggiore flessibilità procedurale: il correttivo ha modificato l’art. 70 CCII prevedendo che il giudice possa concedere 15 giorni aggiuntivi al debitore per correggere o integrare il piano presentato . Questo serve a evitare che piccole lacune documentali o errori formali portino subito all’inammissibilità: il debitore può essere messo in condizione di rimediare e migliorare la proposta. Ciò rende la procedura meno rigida e più orientata alla sostanza, riducendo il rischio di bocciature per mere formalità .
  • Diritto di reclamo (impugnazione): è stata introdotta la possibilità di impugnare le decisioni del giudice nelle procedure di sovraindebitamento tramite reclamo (o appello, a seconda dei casi) . Prima, specie per il piano del consumatore, la legge non prevedeva chiare forme di impugnazione dei provvedimenti di omologa o diniego, creando incertezze (alcuni parlavano di reclamo camerale, altri di appello). Ora, con l’omologa in forma di sentenza, i rimedi sono quelli ordinari di appello. In generale è stato affermato il principio che debitori e creditori abbiano maggiori garanzie di tutela giurisdizionale, potendo contestare le decisioni ingiuste . Questo rafforza l’equità procedurale e la fiducia nel sistema, riducendo il rischio di errori non correggibili.
  • Miglior tutela dei creditori nella liquidazione: molte modifiche hanno riguardato la liquidazione controllata, per renderla più efficiente:
  • Certificazione dell’attivo da liquidare: l’OCC deve attestare dettagliatamente la presenza di beni e possibilità di realizzo, altrimenti il ricorso non procede . Ciò evita procedure “vuote”.
  • Azioni recuperatorie: l’OCC deve anche considerare possibili cause legali per recuperare attivo (es. revocare atti in frode) .
  • Termini più lunghi per insinuarsi: i creditori hanno 90 giorni (non 60) per presentare domanda, così da non essere tagliati fuori se la notifica ritarda .
  • Notifica della sentenza di apertura: va notificata a tutti i creditori e aventi diritto su beni, per assicurare conoscenza effettiva .
  • Precedenza a piani concordati: se un creditore attiva la liquidazione ma il debitore propone un piano concordato nel frattempo, il giudice sospende la liquidazione finché decide sul piano (principio di favor concorsuale) .
  • Miglior gestione del liquidatore: obbligo di relazioni semestrali, pena revoca ; possibilità per il giudice di decurtare il compenso al liquidatore negligente ; richiesta di approvazione del programma di liquidazione con maggior dettaglio .
  • Nessun minimo di durata: abolito l’obbligo che la procedura duri almeno 4 anni , così il liquidatore può chiudere prima se ha liquidato tutto. Questo consente al debitore meritevole di ottenere prima l’esdebitazione senza aspettare inutilmente.
  • Esdebitazione semplificata: come visto, è stato chiarito che dopo 3 anni dall’apertura il tribunale deve provvedere d’ufficio a esdebitare (senza bisogno di istanza) ; se chiusura prima dei 3 anni, su istanza del debitore la pronuncia è contestuale . Eliminata la richiesta di relazione finale del liquidatore nel caso di esdebitazione “triennale” (perché a 3 anni il liquidatore è ancora in funzione, non c’è rendiconto finale da fare) .

In sintesi, il sistema è ora più dinamico e giusto: parole chiave flessibilità, controllo e seconda opportunità. Si cerca di incentivare il risanamento e il saldo parziale anziché la liquidazione, ma al contempo, se la liquidazione avviene, di chiuderla più in fretta e con esiti chiari. Il tutto bilanciando gli interessi: debitore aiutato a ripartire, creditori soddisfatti il più possibile e garantiti da procedure trasparenti.

Come sottolineato da commentatori, queste riforme hanno recepito prassi consolidate e anticipato orientamenti giurisprudenziali: ad esempio, la Cassazione aveva più volte affermato: – l’ammissibilità di dilazioni di pagamento più lunghe se giustificate (ora normate in 2 anni) ; – la necessità di valutare sempre la condotta del debitore (meritevolezza) anche negli accordi ; – l’opportunità di un vaglio di convenienza sulle proposte ai creditori pubblici (ora formalizzata col cram-down fiscale) ; – l’obbligo di informare i debitori della possibilità di ricorrere al sovraindebitamento (ricordiamo la Cass. 23343/2022 che ha sanzionato la mancata indicazione in un atto di precetto dell’avviso di legge circa la possibilità di attivare una procedura di composizione : dal 2021 è obbligatorio per il creditore, nel primo atto di intimazione di pagamento, avvisare il debitore che esiste la legge sul sovraindebitamento per aiutarlo. La mancanza di tale avviso non invalida l’atto ma la Cassazione l’ha dichiarato comportamento scorretto e può incidere sulle spese di lite).

Infine, va menzionato che l’Italia si sta allineando alle direttive europee in materia di insolvenza personale e seconda opportunità (Direttiva UE 2019/1023). La regola dei 3 anni per il fresh start ne è figlia diretta. Anche la Corte di Giustizia UE è intervenuta recentemente (2024-2025) per chiarire i margini di discrezionalità: ad esempio, ha confermato che è lecito negare l’esdebitazione al debitore disonesto o malafede (Direttiva permette agli Stati di escludere i debitori disonesti) , e che non si possono escludere intere categorie di debiti se non previste dalla direttiva (no esclusione generalizzata dei debiti tributari) . Questi orientamenti sono in linea con quanto la nostra normativa già prevede: focus sull’onestà del debitore e poche eccezioni specifiche ai debiti esdebitabili.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito alcune domande comuni, con risposte sintetiche, sul tema del sovraindebitamento aggiornato al 2026:

D. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
R. Possono accedere tutti i debitori – persone fisiche o enti – che si trovano in stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza) e non possono essere assoggettati a fallimento o altre procedure concorsuali maggiori . In pratica: – Privati consumatori sovraindebitati (debiti personali, familiari, di consumo).
Piccoli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli (sempre esclusi da fallimento), lavoratori autonomi e professionisti con debiti di attività.
Start-up innovative (per legge non fallibili).
Soci illimitatamente responsabili per debiti personali non legati alla società .
Famiglie indebitate (possono presentare domanda congiunta).

Sono esclusi invece: le società e imprese fallibili (che rientrano nel campo del concordato preventivo o liquidazione giudiziale), gli enti pubblici, e chi abbia già ottenuto un’esdebitazione meno di 5 anni prima (o più di due volte). Inoltre, un debitore con patrimonio inesistente non può aprire la liquidazione (dovrà semmai tentare l’esdebitazione da incapiente). È fondamentale, per l’ammissibilità, che il debitore non abbia agito con frode verso i creditori e non abbia fatto uso abusivo delle procedure in passato.

D. Che differenza c’è tra un consumatore e un imprenditore minore ai fini della legge?
R. Il consumatore è la persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Ad esempio bollette, affitto, prestiti personali, spese familiari, fideiussioni per parenti, ecc. L’imprenditore minore (o altro debitore non fallibile) è chi ha debiti attinenti a un’attività economica di piccole dimensioni (es. debiti verso fornitori, banche, fisco derivanti dalla sua impresa o lavoro autonomo). La distinzione è importante perché: – Il consumatore può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura speciale senza voto dei creditori; l’imprenditore no.
– L’imprenditore (o professionista) può accedere al concordato minore, mentre il consumatore di norma no (salvo sceglierlo volutamente rinunciando al proprio piano).
– Entrambi possono accedere alla liquidazione controllata.
Ora la definizione di consumatore include, limitatamente ai debiti personali, anche i soci di società di persone . Quindi se Tizio è socio SNC ma ha anche debiti personali da garante, per quelli è “consumatore” e potrà fare un piano consumatore.

D. Tutti i debiti possono essere “cancellati”?
R. In linea di massima , tutti i debiti civili, commerciali, finanziari, bancari, fiscali possono rientrare nelle procedure e possono essere ridotti o cancellati tramite esdebitazione finale. Ci sono però eccezioni importanti: – Alimenti e mantenimento dovuti per legge (es. assegno di mantenimento a ex coniuge o figli) non sono mai cancellati . Quindi, anche dopo l’esdebitazione, il debitore ne rimane obbligato. Anche nel piano, non si può proporne la falcidia (al più una dilazione per gli arretrati, ma restano dovuti integralmente).
Risarcimenti per fatti illeciti commessi con dolo o colpa grave (es: debiti da condanna per lesioni volontarie, truffa, omicidio stradale con colpa grave, ecc.) restano dovuti . È una scelta etica: chi ha causato danni intenzionalmente o gravemente colposi non può liberarsene.
Sanzioni penali e amministrative di natura punitiva (multe, ammende, sanzioni amministrative comminate per violazioni) non sono cancellate . Quelle considerate “accessorie” (es. interessi o soprattasse su tributi) invece sì, ma la sanzione in sé no.
Debiti da reati tributari: se c’è una sentenza penale che obbliga a risarcire lo Stato, quel debito è equiparabile a sanzione penale (non esdebitabile).
Crediti dell’erario e previdenziali: in generale rientrano e possono essere tagliati nei piani o liquidati e poi esdebitati. Non c’è un’esclusione totale di tasse o contributi (l’UE non lo consentirebbe) . Tuttavia, spesso il fisco ha privilegi sui beni e quindi va soddisfatto almeno in parte. Inoltre, se il piano del consumatore prevede di pagarne meno del dovuto, il giudice deve verificare che sia comunque conveniente rispetto alla liquidazione . Dunque, ad esempio, l’IVA può essere falcidiata nei limiti in cui i creditori chirografari prendono una percentuale e lo Stato comunque non ci rimette più di quanto otterrebbe altrimenti.
Debiti garantiti da ipoteche o pegni: possono essere ridotti solo fino al valore del bene su cui hanno garanzia . La parte eccedente la garanzia può essere falcidiata. Se vuoi tenere il bene, di solito devi pagare l’intero valore di stima. Se invece il bene verrà liquidato, il creditore prenderà il ricavato e il resto gli viene abbuonato.

Riassumendo: la maggior parte dei debiti (mutui, finanziamenti, carte, fornitori, leasing, canoni, bollette, tributi, ecc.) può essere oggetto di riduzione e poi cancellazione finale. Restano fuori gli obblighi familiari e le sanzioni/danni per comportamenti illeciti.

D. Posso includere anche i debiti futuri o quelli di un garante?
R. No, nelle procedure si considerano i debiti esistenti al momento della domanda (o meglio, quelli derivanti da obbligazioni assunte prima dell’apertura). Debiti futuri non ancora sorti non possono essere trattati. Se il debitore è garante per obbligazioni di terzi, quel debito è potenzialmente suo e di solito va dichiarato; ma se non è ancora certo (es. fideiussione escussa dopo), dipende: generalmente si può inserire come debito condizionato. Per quanto riguarda i coobbligati e fideiussori: attenzione, la legge sul sovraindebitamento non libera i condebitori. Se io ottengo l’esdebitazione, i miei coobbligati (cosegnatari di prestito, fideiussori, ecc.) restano obbligati per intero. La liberazione è personale del debitore che l’ha avuta. Ad esempio, marito e moglie garanti: se solo il marito fa la procedura e ottiene esdebitazione, la banca potrà rivalersi sulla moglie garante per l’intero debito residuo. Dunque può essere utile, quando possibile, che tutti i coobbligati si muovano insieme (es. procedura familiare).

D. Cosa succede se ho un mutuo sulla prima casa? La perderò?
R. Non necessariamente. Ci sono varie possibilità: – Se sei un consumatore e sei in regola con le rate del mutuo prima casa, puoi scegliere di escludere il mutuo dal piano: continui a pagarlo come sempre e lo non tocchi nella procedura . In questo modo la banca non interviene nel piano e tu tieni la casa, pagando il mutuo a scadenza normale.
– Se hai rate arretrate ma vuoi salvare la casa, il piano del consumatore può prevedere di mettere a posto il mutuo: il giudice può rimandare le rate scadute in coda o autorizzarti a pagarle dilazionate . Col correttivo, puoi rimborsare le arretrate magari alla fine del piano, purché la banca non ci rimetta (spesso la banca preferisce così che procedere a pignoramento). Serve autorizzazione giudiziale e devi comunque riprendere a pagare le rate correnti regolarmente .
– Nel concordato minore, la sorte della casa dipende dall’accordo: potresti proporre di continuare a pagare il mutuo e dare qualcos’altro ai creditori, mantenendo l’immobile. Qui però la banca ipotecaria voterebbe e andrebbe convinta. Spesso in concordato si preferisce liquidare l’immobile se molto indebitato.
– Nella liquidazione controllata, purtroppo la casa rientra tra i beni da vendere, essendo uno dei cespiti principali. Il liquidatore la mette all’asta e paga col ricavato la banca e altri creditori. Solo se la casa ha valore trascurabile o è gravata al 100% dal mutuo e non conviene venderla, a volte può rimanere (ma è raro). L’unico modo per salvare la casa in liquidazione è che il debitore trovi risorse esterne per soddisfare almeno il creditore ipotecario e magari rilevare la casa. Va detto che alcuni beni impignorabili (come beni di uso strettamente personale, stipendi entro certe soglie) non vengono toccati neanche in liquidazione – ma la casa di abitazione non è impignorabile di per sé (lo è solo se molto piccola e appartenente a un debitore esecutato esente da fallimento, ma in contesto concorsuale quell’eccezione non vale).

In sintesi: nella procedura di piano hai buone possibilità di salvaguardare l’abitazione (continuando a pagare il mutuo o vendendo altre cose per non toccare la casa). Nella liquidazione concorsuale invece la casa entra nel calderone e di norma viene venduta.

D. Quanto tempo ci vuole per chiudere la procedura e tornare “pulito”?
R. I tempi variano in base alla procedura e complessità: – Un piano del consumatore semplice, con pochi creditori, può ottenere omologa in 4-6 mesi circa. Poi c’è la fase di esecuzione: se il piano prevede pagamenti in 4 anni, bisognerà aspettare 4 anni e completare i pagamenti. L’esdebitazione scatta dopo che hai finito di pagare tutto il previsto. Quindi in totale magari 5 anni. Se però il piano prevede un saldo immediato (es. vendi un immobile e soddisfi subito i creditori in parte), potresti chiudere tutto entro un anno. Diciamo che il beneficio per i consumatori è che non c’è un termine fisso: dipende dal piano che proponi. Potresti ad esempio proporre un piano in 2 anni se riesci, e in 2-3 anni saresti fuori.
– Un concordato minore segue tempistiche simili per l’omologa (6 mesi circa – c’è il tempo per il voto dei creditori, quindi qualche mese in più magari). Dopo l’omologa, i tempi di esecuzione dipendono da cosa prevede l’accordo. Se prevede di pagare in 5 anni, saranno 5 anni. Se prevede vendita beni subito, magari in 1 anno vendi e paghi. In generale, in questi piani concordati la durata la decide il piano, ma il legislatore consente di spingersi anche a diversi anni se serve, perché meglio tardi che fallire.
– Una liquidazione controllata tende ad essere più lunga nella fase iniziale procedurale (accertamento passivo, vendite, etc.). Ma la liberazione dai debiti può arrivare comunque dopo 3 anni dall’apertura grazie alla norma europea . Quindi, anche se la liquidazione non ha venduto tutto, dopo 3 anni puoi essere esdebitato (mentre la liquidazione prosegue solo per distribuire eventuali attivi). Quindi diremmo: 3 anni è ora il termine massimo per ottenere l’esdebitazione nella liquidazione (salvo comportamenti fraudolenti). Se la liquidazione finisce prima, potrai essere esdebitato anche prima (contestualmente alla chiusura). Quindi oggi, con la riforma, la durata massima per la fresh start è di 3 anni in ogni caso di liquidazione .
– L’esdebitazione del debitore incapiente è la più veloce: se tutto va bene, in pochi mesi ottieni il decreto di esdebitazione e sei libero subito (poi hai quei 4 anni di condizionale in cui devi segnalare miglioramenti, ma di fatto sei considerato senza debiti immediatamente). Quindi dal deposito all’ottenimento potrebbero volerci, ipotizziamo, 6 mesi circa (dipende dal tribunale).

Riassumendo: procedure concordate ~ da 1 a 5 anni (a seconda di pagamenti); liquidazione 3 anni (massimo, ma se finisce prima meglio); incapiente <1 anno per ottenere la cancellazione (ma con condizione risolutiva quadriennale).

D. Serve un avvocato obbligatoriamente? Quanto costa?
R. La legge prevede che per depositare la domanda tramite OCC non è necessaria l’assistenza di un difensore (art. 68 CCII). Però questo non significa che è consigliabile fare da soli: la procedura è complessa, bisogna redigere piani, conti, raccogliere documenti, negoziare magari con creditori, affrontare eventuali opposizioni legali. In pratica, è altamente raccomandabile farsi seguire da un professionista esperto (avvocato o commercialista) in materia di crisi da sovraindebitamento. I costi da considerare sono: – Compenso dell’OCC: l’Organismo di Composizione della Crisi è un ente o professionista che va remunerato per il suo lavoro (prepara relazione, deposita l’istanza, monitora esecuzione). I compensi sono stabiliti per legge con parametri ministeriali in base al passivo e all’attivo. Spesso l’OCC chiede un acconto iniziale. Il saldo dell’OCC viene di solito pagato a fine procedura con le risorse del piano o della liquidazione (prededucibile). Se il debitore è nullatenente, esiste un Fondo di solidarietà statale che può intervenire a coprire in parte i costi dell’OCC, ma dipende dai casi (andava richiesto con la vecchia legge, ora credo il fondo esista ancora).
Compenso dell’avvocato/consulente del debitore: libero da concordare col professionista. Trattandosi di procedimenti complessi e di durata, i costi possono variare da poche migliaia di euro a cifre maggiori in base all’impegno. È un investimento che conviene fare perché ne va del successo della procedura e della liberazione dai debiti. Talvolta si può chiedere il patrocinio a spese dello Stato se si hanno i requisiti di reddito e se la procedura lo prevede (questo è controverso: non tutte le fasi forse sono coperte dal patrocinio gratuito, bisogna verificare localmente).
Spese vive: marche da bollo, contributo unificato (per queste procedure il CU è attorno a 98 €), costi di notifica PEC, eventualmente perizie di stima di immobili se servono, etc.

In alcune situazioni, specialmente per i consumatori in grave difficoltà economica, molti professionisti e OCC offrono piani di pagamento dilazionati dei loro compensi (es. parte del compenso solo a risultato raggiunto). Si dovrebbe informare l’OCC fin dal primo incontro della propria situazione reddituale, perché se il debitore è proprio senza liquidità l’OCC può attivarsi per il fondo di solidarietà previsto dall’art. 14-terdecies L.3/2012 (da verificare se aggiornato con CCII) per coprire i suoi costi.

D. Cosa succede se dopo l’omologazione non rispetto il piano o l’accordo?
R. Se il piano del consumatore omologato non viene eseguito regolarmente – ad esempio salti delle rate, o non vendi un bene entro il termine previsto – l’OCC lo segnala al giudice. Il giudice può revocare l’omologa e, su richiesta, aprire la liquidazione controllata . In pratica, perdi il beneficio del piano e finisci in liquidazione coatta (con i creditori di nuovo liberi di aggredire il patrimonio residuo). Non solo: perdendo l’esecuzione integrale, non ottieni l’esdebitazione. Quindi l’inadempimento fa fallire la procedura e i debiti restano, salvo poi sperare in esdebitazione a fine liquidazione (dopo aver liquidato quel che resta). Nel concordato minore, similmente, l’accordo può essere risolto per inadempimento e allora i creditori riacquistano diritto all’intero credito originario meno quanto eventualmente ricevuto. Anche qui il giudice aprirà probabilmente la liquidazione. Quindi è fondamentale proporre piani realistici e sostenibili per evitare di dover affrontare le conseguenze del default sulla procedura. Se subentrano difficoltà (es. imprevisti, perdita di lavoro durante l’esecuzione), è a volte possibile chiedere al giudice una modifica del piano o una proroga – ma la legge lo consente solo entro certi limiti. Con il correttivo c’è un po’ più di flessibilità per modifiche in corsa (15 giorni per integrazioni prima dell’omologa, e anche dopo l’omologa si può chiedere lievi variazioni con buone ragioni). In generale però, se prevedi di non farcela, è meglio avvisare per tempo l’OCC e studiare rimedi (ad es. vendere un bene non previsto e mettere la somma nel piano).

D. Se invece durante il piano mi entrano più soldi (ad es. un’eredità), devo darli ai creditori?
R. Nel piano del consumatore omologato, di norma l’obbligo del debitore è adempiere esattamente quanto previsto dal piano. Se ricevi un’eredità non prevista, legalmente non sei tenuto automaticamente a darla ai creditori (a meno che nel piano non avessi inserito una clausola di “miglior fortuna”). Tuttavia, i creditori potrebbero venire a saperlo e magari sollevare contestazioni morali o chiedere al giudice un’integrazione del piano. La legge non prevede una riapertura del piano per sopravvenienze (diverso dall’esdebitazione incapiente dove è obbligo). Ma, se la sopravvenienza è rilevante e i creditori ne vengono a conoscenza, è possibile che qualcuno cerchi di attaccarsi (anche se legalmente, una volta omologato il piano, i creditori possono solo ricevere quanto stabilito, non di più). Direi che moralmente il debitore potrebbe volontariamente decidere di offrire ai creditori una quota della nuova entrata, magari per saldare prima i debiti e chiudere. Nel concordato minore, se sopravvengono attivi non previsti, in teoria vale l’accordo omologato: il debitore deve dare quanto promesso e basta. I creditori non possono pretendere extra se non c’è clausola. Ovviamente se la sopravvenienza è prima dell’omologa, allora influirebbe sulla valutazione di fattibilità (e va segnalata). Nella liquidazione controllata, invece, tutte le sopravvenienze attive fino alla chiusura rientrano automaticamente nell’attivo da liquidare (se ti arriva un’eredità durante la procedura, il liquidatore la acquisisce per i creditori). Dopo la chiusura, quello che arriva è del debitore esdebitato (tranne per il caso dell’incapiente dove c’è quell’obbligo 4 anni al 10%). Quindi dipende dalla procedura.

D. Ho troppi debiti e nessun bene, conviene fare direttamente l’esdebitazione da incapiente?
R. Se sei davvero nullatenente e anche le prospettive di reddito nei prossimi anni sono minime, sì, la via dell’esdebitazione del debitore incapiente è probabilmente la più indicata: in pochi mesi puoi essere libero dai debiti, senza passare per un lungo piano o liquidazione (che tanto non porterebbe recuperi ai creditori). Devi però convincere il tribunale di essere meritevole e totalmente privo di risorse. Tieni conto: – Puoi farlo una sola volta in vita , quindi se per disgrazia ti indebitassi di nuovo in futuro, non avresti quest’arma.
– Per 4 anni dopo l’esdebitazione dovrai “guardarti le spalle”: se trovi un buon lavoro o ricevi un guadagno, dovrai restituire fino al 10% ai creditori . Se pensi invece di rimanere in una situazione modesta, questo non sarà un problema (perché se i tuoi guadagni restano sotto la soglia del sostentamento +10%, non devi nulla).
– I creditori potrebbero opporsi sostenendo che in realtà qualche bene lo avevi oppure che non sei meritevole. Il giudice valuterà con rigore. Ad esempio, se risulta che hai percepito un reddito dignitoso e non hai comunque pagato i creditori, forse il giudice dirà: “Potevi fare un piano di rientro, non sei incapiente, hai solo evitato di pagare”. L’istituto è pensato per chi è davvero in stato di indigenza o poco più.

Quindi, sì conviene se sei effettivamente privo di ogni risorsa e speranza concreta di pagar qualcosa. Se invece hai anche solo 5-10% da offrire subito, può essere più appropriato un piano o concordato – anche perché ai giudici non piace concedere esdebitazioni a chi qualcosa potrebbe dare. Ad esempio: debiti 100k, hai 10k risparmi: un piano dove offri quei 10k ai creditori (10%) e il resto cancellato può essere preferibile (anche per il giudice). Se invece hai 0 risparmi e 0 patrimonio, incapiente è la strada.

D. L’esdebitazione comparirà nei miei documenti? Come incide sul merito creditizio?
R. Le procedure di sovraindebitamento sono annotate nella Centrale Rischi finanziari e nelle banche dati creditizie come eventi pregiudizievoli (analogamente a un fallimento per un imprenditore). In particolare, l’apertura di una procedura concorsuale viene registrata presso il Registro Informatico dei Protesti/Crisi e può emergere da visure (oltre che essere pubblicata nei registri ufficiali, ad esempio sul sito del tribunale). Questo significa che per qualche anno probabilmente avrai difficoltà ad ottenere nuovo credito bancario: le banche vedono che hai fatto un piano o liquidazione e difficilmente prestano ancora, se non a condizioni gravose. Tuttavia, una volta ottenuta l’esdebitazione, riparti pulito legalmente: i vecchi creditori non possono pretendere nulla e tu non hai limitazioni civili (diversamente dal fallito di una volta che finché non otteneva riabilitazione aveva alcuni impedimenti). La legge anzi prevede che l’esdebitato riacquisti la capacità di agire pienamente e possa anche intraprendere nuove iniziative imprenditoriali senza stigma (principio della fresh start). Resta il fatto che nei sistemi di informazioni creditizie la traccia storica può rimanere fino a 5 anni. Dopo quell’orizzonte, specialmente se costruisci un nuovo storico positivo, potrai riottenere fiducia. Ad oggi non esiste un vero e proprio “casellario dei falliti” come decenni fa: con l’esdebitazione chiudi i rapporti precedenti. Ma realisticamente, se domani chiedi un mutuo, la banca vorrà vedere le buste paga attuali e la storia: se scopre che hai cancellato 100k di debiti l’anno scorso, potrebbe essere restia a darti altri soldi. È un fattore da considerare: il sovraindebitamento ti libera ma non cancella il passato dai radar delle finanziarie a breve termine. Dovrai riguadagnarti la credibilità col tempo.

D. Se ho in corso pignoramenti o procedure esecutive, cosa devo fare?
R. La presentazione della domanda di sovraindebitamento (piano o concordato) consente di chiedere l’immediata sospensione di tutte le esecuzioni pendenti . Quindi se hai un pignoramento immobiliare sulla casa, o uno stipendio pignorato, affrettarsi a depositare la domanda e ottenere le misure protettive può bloccare la vendita e congelare la trattenuta in busta paga. Importante: la sospensione va chiesta espressamente nel ricorso iniziale; non è automatica. Una volta depositato il ricorso, il giudice normalmente emette un decreto che sospende tutte le procedure esecutive individuali in corso (riguardanti crediti anteriori) fino all’omologazione. Se poi si omologa un piano, quelle esecuzioni diventano inefficaci perché i crediti saranno trattati nel piano. Attenzione però: – La sospensione non cancella il pignoramento già eseguito: lo congela. Se poi la procedura dovesse saltare (es. rigetto piano senza conversione in liquidazione), quei pignoramenti possono riprendere. – Nel frattempo, se hai pignoramenti di stipendio, la prassi è che vengano sospesi i versamenti al creditore ma spesso l’azienda continua a trattenere le quote accantonandole in attesa di sapere. Si può chiedere che siano sospese anche le trattenute (diversi giudici lo specificano). In ogni caso, quelle somme accantonate durante la protezione poi confluiranno eventualmente nel piano o liquidazione. – Per i pignoramenti immobiliari, il tribunale dell’esecuzione su istanza sospende la vendita all’udienza, sulla base del provvedimento del giudice concorsuale. Non è automatico: va depositata copia del decreto di sospensione nella procedura esecutiva. È fondamentale muoversi con un po’ di anticipo: se la casa va all’asta domani e oggi presenti il piano, potresti non fare in tempo a far sospendere. – Il creditore fondiario (banca con mutuo ipotecario) ha un privilegio processuale per cui in fallimento poteva proseguire l’esecuzione anche dopo il fallimento. Nel sovraindebitamento, la Cassazione (sent. 22914/2024) ha chiarito che il creditore fondiario non può ignorare le misure protettive della procedura di sovraindebitamento . Quindi, a differenza del fallimento, qui se presenti un piano e ottieni la sospensione, pure la banca col mutuo deve fermare l’asta (non può dire “io procedo lo stesso”). – Se stai subendo un fermo amministrativo o altre azioni, anche quelle rientrano nella sospensione cautelare (il giudice può ordinare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, quindi anche fermi, ipoteche giudiziali, sequestri conservativi, ecc. vengono bloccati) .

D. Dopo l’esdebitazione, se trovo lavoro o eredità, possono rifarmi causa per quei vecchi debiti?
R. No, se hai ottenuto l’esdebitazione ordinaria (post piano o post liquidazione), i creditori non possono più agire per quei crediti: sono dichiarati inesigibili per sempre . Non c’è modo legale per loro di riaprirli. L’unica ipotesi è che l’esdebitazione sia stata ottenuta con dolo del debitore (es: nascondevi un patrimonio e l’hanno scoperto dopo). In tal caso il creditore frodato può cercare di far revocare l’esdebitazione dimostrando l’inganno (c’è un’azione di revoca se emergono elementi di frode post, entro determinati termini). Ma se tutto è regolare, sei protetto definitivamente. Solo nel caso dell’esdebitazione incapiente, come detto, i creditori non possono agire subito dopo il decreto (quindi niente cause esecutive), però conservano il diritto di ricevere il 10% se entro 4 anni il debitore ha fortune: sarà il debitore stesso (o l’OCC) a doverli pagare in proporzione. Non è propriamente “rifare causa”: più che altro, il creditore potrebbe sorvegliare e se scoprisse che l’esdebitato incapiente ha vinto 1 milione alla lotteria entro 2 anni, può segnalare al tribunale per far revocare il beneficio se non paga la quota dovuta. Dopo 4 anni anche quell’ipotesi cade e i crediti sono tombati.

D. In caso di sovraindebitamento, meglio il piano del consumatore (se posso) o la liquidazione subito?
R. Dipende molto dalla situazione personale: – Se hai un lavoro stabile o qualche risorsa e vuoi provare a tenere qualche bene (es. la casa) e pagare almeno una parte di debiti, il piano del consumatore è preferibile: ti consente di modulare i pagamenti sulle tue possibilità. Certo, poi devi rispettarlo negli anni.
– Se invece non hai reddito sufficiente né beni di particolare valore, e il debito è enorme, forse conviene la liquidazione: metti quel poco che hai (se hai qualcosa) e in 3 anni esci pulito. Ad esempio, se uno è disoccupato e i debiti sono in gran parte con banche, un piano non lo reggerebbe per mancanza di entrate; in liquidazione liquiderà magari la macchina usata e basta, ma almeno scattano i 3 anni.
– Considera che la liquidazione è più invasiva: perdi i beni (auto, casa, risparmi) e vivi con lo stretto indispensabile per qualche anno; però poi non devi pagare null’altro perché tutto il resto è cancellato. Il piano invece ti lascia in possesso dei beni che non vendi, ma ti impegna a pagare mensilmente qualcosa ai creditori (come un grande consolidamento debiti giudiziale) per diversi anni. Se hai reddito per farlo, è ottimo perché magari alla fine ti rimane la casa; se non ce l’hai, rischieresti di fallire il piano e finire in liquidazione comunque.
– Dal punto di vista “onorevole”, qualcuno preferisce il piano perché in qualche misura paga i creditori anziché lasciarli a bocca asciutta. Ma la legge non fa giudizi morali: entrambe le vie sono lecite e studiate per diverse fattispecie.

Spesso la strategia è: tentare prima un accordo/piano, specie se c’è possibilità di coinvolgere creditori ragionevolmente, e tenere la liquidazione come exit strategy se va male. Questo anche perché la liquidazione è irreversibile in alcuni effetti (ad es. venduta la casa, è andata). Se un piano ben fatto può evitare sacrifici estremi, tentarlo vale la pena. Se proprio i conti non tornano, allora liquidazione e ricominciare.

D. Che differenza c’è tra queste procedure e il fallimento (liquidazione giudiziale)?
R. In parte abbiamo risposto: le procedure di sovraindebitamento riguardano soggetti non fallibili e sono concepite con maggiore attenzione alla persona del debitore. La differenza principale sta nel fatto che nel fallimento classico (liquidazione giudiziale) l’esdebitazione del fallito non è automatica se non tramite separata procedura e solo per il fallito persona fisica. Nel sovraindebitamento, invece, l’esdebitazione è integrata come fine naturale di ogni percorso (anche del liquidatorio). Inoltre, nel fallimento i creditori votano solo in un eventuale concordato preventivo, mentre qui c’è la variante del piano consumatore senza voto. Il sovraindebitamento è un sistema più flessibile e “a misura di piccolo debitore”: prevede ad esempio la salvaguardia di certe esigenze (casa, redditi minimi), cosa che nel fallimento classico era meno sentita. Anche la soglia di 3 anni per la liberazione è una novità: nel fallimento fino a poco fa erano 4 anni minimo di procedura e poi domanda di esdebitazione. Ora anche nel fallimento (liquidazione giudiziale) grazie al correttivo ter l’esdebitazione scatta dopo 3 anni in automatico per l’imprenditore onesto , uniformandosi. Ma restano differenze procedurali: il fallimento è più complesso (curatore, comitato creditori, ecc.) e pensato per imprese con patrimonio significativo; nel sovraindebitamento le procedure sono più snelle (ad esempio, niente comitato creditori, ruolo centrale dell’OCC, ecc.). La filosofia comunque converge: in entrambi i casi si tende ora a dare una seconda chance al debitore onesto.

D. Il giudice può rifiutare la procedura?
R. Sì, il giudice può dichiarare inammissibile la domanda iniziale se mancano i requisiti (es: soggetto fallibile che erroneamente ha chiesto sovraindebitamento; mancanza di documenti essenziali non integrati; indebitamento causato da frode conclamata; ricorso presentato da consumatore che aveva già fatto piano 2 anni prima, ecc.). Può anche non omologare il piano o il concordato se rileva motivi ostativi (piano non fattibile, creditore privilegiato pregiudicato, ecc.). Nel caso di piano del consumatore, il giudice valuta la meritevolezza: se ritiene che il debitore abbia colpe gravi, può non omologare per quel motivo (lo stesso art. 69 CCII glielo consente, e Cassazione conferma che deve farlo ). Nel concordato minore, formalmente il giudice non potrebbe rigettare per mancanza di meritevolezza se i creditori sono d’accordo, ma come visto la Cassazione ha detto che il giudice comunque deve valutare le cause dell’indebitamento . Quindi se fosse palesemente fraudolento, potrebbe rifiutare l’omologa anche se i creditori (distrattamente) hanno votato sì. Nella liquidazione, il giudice può non aprirla se vede che è inutile (zero attivo) o se il debitore è in malafede manifesta (in realtà lì aprirebbe comunque e poi negherebbe l’esdebitazione forse). In generale, il potere di filtro c’è per evitare abusi. Ma se tu rispetti i requisiti e presenti tutto bene, il giudice non ha motivo di negarti l’accesso: la legge infatti incoraggia l’uso di queste procedure per risolvere la crisi.

Abbiamo così coperto i punti essenziali. Il sovraindebitamento è un tema complesso, ma questa guida ne ha illustrato l’ABC aggiornato al 2026. Per ulteriori approfondimenti, si può consultare la sezione seguente con le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti citate nel testo.

Fonti e riferimenti

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14, aggiornato alle modifiche introdotte dal D.lgs. 17 giugno 2022, n.83 (Secondo Correttivo) e dal D.lgs. 13 settembre 2024, n.136 (Terzo Correttivo) . Testo normativo vigente consultabile su Normattiva.
  • Legge 27 gennaio 2012, n.3 (disciplina originaria della composizione delle crisi da sovraindebitamento) – per riferimento storico, confluita nel CCII .
  • preclusa domanda “in bianco” per concordato minore/piano consumatore ;
  • ampliata qualifica di consumatore (soci ill. resp.) ;
  • confermata procedura familiare ;
  • art.67: introdotta moratoria 2 anni privilegiati + nuovi commi su mutuo prima casa (comma 5) e competenza giudice monocratico (comma 6) ;
  • art.77: vietato concordato minore se debitore già esdebitato nei 5 anni ;
  • art.74 co.2: chiarito “risorse esterne” ;
  • art.268: esclusa liquidazione se zero attivo, salvo OCC attesti recuperi possibili ;
  • art.269: relazione OCC deve valutare diligente condotta debitore ;
  • art.270: termine domande crediti esteso 60→90 gg ;
  • art.271: se creditore chiede liquidazione, debitore può proporre piano e giudice deve esaminarlo prima (favor soluzioni concordate) ;
  • art.275: varie novità su programma liquidazione, relazioni semestrali, revoca liquidatore per omissioni ; eliminato minimo 4 anni durata ;
  • Capo X esdebitazione riorganizzato: commi 1-2 art.281 modif. per esdebitazione fallito entro chiusura o dopo 3 anni d’ufficio (senza istanza) ; eliminato obbligo istanza deb. nel caso 3 anni .
  • Cassazione civile, Sez. I, 27 novembre 2024 n.30538 (Pres. Ferro, Rel. Terrusi) – Principio: “È sempre necessaria la valutazione della diligenza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento”. Anche nell’accordo di composizione ex L.3/2012 (analogo concordato minore) il giudice deve valutare le cause dell’indebitamento e la meritevolezza, in base all’art.9 co.3-bis.1 L.3/2012 (relazione OCC sulle cause e diligenza) . Cassata decisione che riteneva la meritevolezza non richiesta per l’accordo: va sempre scrutinata dal giudice tramite la relazione OCC .
  • Cassazione civile, Sez. I, 19 agosto 2024 n.22914 (Pres. Cristiano, Rel. Crolla) – Liquidazione controllata: conferma l’inopponibilità del privilegio processuale del creditore fondiario nella procedura di sovraindebitamento. In sostanza, la banca munita di mutuo fondiario non può proseguire autonomamente l’esecuzione immobiliare se il debitore è ammesso alla procedura di sovraindebitamento (differenza rispetto al fallimento, dove art.41 TUB consentiva di proseguire) . La pronuncia tutela l’universalità della procedura concorsuale minore.
  • Cassazione civile, Sez. I, 14 febbraio 2023 n.4613 (Pres. Cristiano, Rel. Zuliani) – In tema di presupposti di ammissibilità dell’accordo di composizione: ha stabilito principi su trattamento dei creditori ipotecari. Massima: nel piano/accordo, il trattamento del creditore ipotecario deve assicurargli una somma almeno pari al valore di realizzo dell’immobile ipotecato, salvo consenso a riduzione ulteriore. Conferma la necessità dell’attestazione OCC sul valore di mercato del bene gravato e che eventuali dilazioni di pagamento al creditore ipotecario non possono eccedere un anno dall’omologazione se il creditore non consente (principio poi superato dall’estensione a 2 anni nel CCII) .
  • Cassazione civile, Sez. III, 26 luglio 2022 n.23343 (Pres. De Stefano, Rel. Saija) – Sul mancato avviso nell’atto di precetto della facoltà di ricorrere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La Cassazione ha ritenuto che l’omissione di tale avvertimento (obbligatorio ex art. pignoramento modificato dal DL 83/2015) non comporti nullità del precetto, ma configura violazione di norma di comportamento potenzialmente rilevante nella distribuzione delle spese di lite. In pratica, la legge impone al creditore di informare il debitore esecutato della possibilità di attivare la legge 3/2012; se non lo fa, pur non annullando il precetto, è un elemento valutabile dal giudice. Ciò sottolinea l’importanza pubblicistica attribuita alla conoscenza degli strumenti di sovraindebitamento.
  • Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza – recepita in Italia col D.lgs.83/2022 – prevede tra l’altro: termine massimo 3 anni per discharge dell’imprenditore onesto sovraindebitato, possibilità di escludere dall’esdebitazione solo debiti specifici (alimenti, danni dolosi, ecc.) e debitori disonesti. Vedi:
  • Corte di Giustizia UE, sez. VI, 10 aprile 2025 (causa C-723/23) : conferma che l’art.23 della Direttiva consente di negare l’accesso all’esdebitazione a debitori che abbiano agito in mala fede o disonestà. Principio coerente con le esclusioni di legge per frode e dolo.
  • Corte di Giustizia UE, sez. II, 8 maggio 2024 (causa C-20/23) : afferma che la direttiva non consente di escludere intere categorie di debiti dall’esdebitazione oltre a quelle espressamente indicate (es. non si può escludere in blocco i debiti tributari). Ciò ha riscontro nell’art.278 CCII che infatti non esclude genericamente i tributi (a parte sanzioni).
  • Camera dei Deputati – Dossier riforma insolvenza (agg. giugno 2025) . – Sintesi istituzionale dell’evoluzione normativa: riferimenti ai tre decreti correttivi del Codice della crisi, agli obiettivi PNRR (tra cui facilitare la second chance), e in generale al fatto che il Codice disciplina lo stato di crisi o insolvenza di qualsiasi debitore (inclusi consumatori e professionisti) , con esclusione dei soli enti pubblici. Conferma l’unificazione delle procedure e i principi generali (es. trattazione unitaria domande di crisi, semplificazione costi, comunicazioni telematiche, ecc.).

Hai debiti che non riesci più a pagare e temi pignoramenti, fermi o una situazione senza via d’uscita? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 sei:

– un privato sommerso dai debiti,
– un ex imprenditore o un piccolo imprenditore non fallibile,
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E ti stai chiedendo se esiste una legge che permetta davvero di cancellare i debiti?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 la legge sul sovraindebitamento consente realmente di cancellare i debiti,
👉 non serve essere “falliti” per accedervi,
👉 esistono più procedure, non una sola,
👉 chi agisce correttamente può ripartire da zero.

Questa guida ti spiega dalla A alla Z:

– cos’è oggi il sovraindebitamento,
– chi può accedere alle procedure nel 2026,
– quali strumenti esistono per cancellare i debiti,
– come funziona l’esdebitazione,
– quali errori evitare assolutamente.


Cos’è il Sovraindebitamento nel 2026 (In Modo Chiaro)

Nel 2026 sei sovraindebitato quando:

– non riesci più a pagare regolarmente i debiti,
– le rate superano le entrate,
– vivi di rinvii, prestiti o pignoramenti,
– la situazione è strutturalmente compromessa, non temporanea.

👉 Il sovraindebitamento non è colpa,
👉 è una condizione giuridica riconosciuta dalla legge,
👉 ed è proprio per questo che esistono procedure di tutela.


La Normativa di Riferimento nel 2026

Nel 2026 il sovraindebitamento è disciplinato dal:

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza,
– che ha assorbito e aggiornato la vecchia Legge 3/2012,
– sotto il coordinamento del Ministero della Giustizia.

👉 Le procedure sono più efficaci,
👉 l’esdebitazione è più accessibile,
👉 la tutela del debitore onesto è centrale.


Chi Può Accedere alla Legge sul Sovraindebitamento

Nel 2026 possono accedere:

– privati cittadini e famiglie,
– lavoratori dipendenti e pensionati,
– piccoli imprenditori non fallibili,
– ex imprenditori,
– professionisti e autonomi,
– soci e garanti di società,
– eredi con debiti ereditari.

👉 Non serve essere nullatenenti
👉 e non è escluso chi ha reddito.


Le Procedure di Sovraindebitamento nel 2026

🔹 1. Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

È la procedura più usata.

Consente di:

– riorganizzare i debiti in base al reddito reale,
– pagare solo quanto sostenibile,
non richiede il consenso dei creditori.

👉 Ideale per famiglie e consumatori.


🔹 2. Concordato Minore

È pensato per:

– autonomi, professionisti, piccoli imprenditori,
– chi ha avuto un’attività ma non è fallibile.

Consente di:

– proporre un piano di pagamento parziale,
– ottenere tagli significativi del debito,
– continuare a lavorare.

👉 È una vera seconda possibilità.


🔹 3. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

È la soluzione quando:

– non esiste capacità di pagamento,
– il patrimonio è insufficiente.

Consente:

– la liquidazione ordinata dei beni,
la cancellazione definitiva dei debiti residui.

👉 Anche senza beni rilevanti.


🔹 4. Esdebitazione del Debitore Incapiente

È la vera svolta del sistema.

Permette:

– la cancellazione totale dei debiti,
– anche senza alcun pagamento,
– se il debitore è onesto ma incapiente.

👉 Si può ottenere una sola volta nella vita,
👉 ma cambia radicalmente il futuro.


Quali Debiti Si Possono Cancellare

Nel 2026 si possono cancellare:

– debiti bancari e finanziari,
– debiti fiscali (IRPEF, IVA, cartelle),
– debiti con INPS e enti pubblici,
– fideiussioni e garanzie,
– debiti derivanti da attività cessate.

👉 Anche debiti molto elevati.


Quali Debiti Non Si Possono Cancellare

Restano esclusi solo pochi debiti, come:

– assegni di mantenimento,
– risarcimenti per fatti dolosi gravi,
– alcune sanzioni penali.

👉 Tutto il resto può essere ristrutturato o cancellato.


Perché Nel 2026 Non Conviene Aspettare

Aspettare significa:

– accumulare interessi e sanzioni,
– subire pignoramenti,
– peggiorare la posizione giuridica,
– perdere opportunità difensive.

👉 La legge premia chi agisce per tempo.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Molti debitori sbagliano perché:

– credono di “non avere diritto”,
– aspettano l’ultimo pignoramento,
– si affidano a soluzioni improvvisate,
– nascondono parte della situazione.

👉 La trasparenza è la chiave per ottenere l’esdebitazione.


Il Ruolo dell’Avvocato nel Sovraindebitamento

La procedura è giuridica, non solo economica.

L’avvocato:

– analizza la situazione debitoria completa,
– sceglie la procedura giusta,
– prepara il piano o la domanda di esdebitazione,
– dialoga con l’OCC e il tribunale,
– tutela il debitore fino alla chiusura.

👉 Una scelta sbagliata può precludere altre strade.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– bloccare pignoramenti e azioni esecutive,
– ridurre drasticamente i debiti,
– cancellarli definitivamente,
– ripartire senza più paura del passato.

👉 La legge funziona se applicata correttamente.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione del sovraindebitamento richiede competenze specifiche.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Professionista iscritto presso un OCC
– Esperto in esdebitazione e tutela del debitore
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, la legge sul sovraindebitamento:

👉 non è teoria,
👉 è uno strumento concreto,
👉 per cancellare i debiti e ripartire.

La regola è chiara:

👉 riconoscere il problema,
👉 scegliere la procedura giusta,
👉 agire subito con competenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, liberarsi dai debiti è possibile, legale e definitivo.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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