Introduzione
Il decreto ingiuntivo è uno strumento giudiziario rapido con cui un creditore può ottenere un’ingiunzione di pagamento a carico di un debitore, senza udienza iniziale. Si tratta di un procedimento monitorio disciplinato dagli articoli 633-656 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che consente al creditore, munito di prova scritta del credito, di ottenere in pochi giorni un ordine di pagamento dal giudice . Dal punto di vista del debitore, ricevere un decreto ingiuntivo può essere allarmante: ci si trova intimati a pagare una somma entro un termine breve (di regola 40 giorni) oppure a proporre opposizione davanti al giudice .
Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, fornisce un approfondimento avanzato su come difendersi da un decreto ingiuntivo, dal punto di vista del debitore, con il supporto di un avvocato specializzato. Analizzeremo la normativa italiana (inclusi gli ultimi interventi normativi del 2024 e la riforma “Cartabia”), la giurisprudenza più recente (sentenze di Cassazione 2024-2025 e decisioni europee), e forniremo consigli pratici su strategie difensive (dall’atto di opposizione all’istanza di sospensione). Il linguaggio utilizzato è giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto sia a privati e imprenditori che vogliono comprendere a fondo la materia.
Cosa troverai in questa guida:
- Una spiegazione dettagliata di cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorio.
- Le differenze tra decreto ingiuntivo ordinario, provvisoriamente esecutivo e decreto ingiuntivo europeo, con riferimenti normativi (Codice di procedura civile e regolamenti UE).
- Cosa fare immediatamente dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo: controlli sulla notifica, termini da rispettare e prime decisioni (pagare, negoziare o opporsi).
- Come proporre opposizione al decreto ingiuntivo (tempi, forma dell’atto, competenza, contenuto) e quali effetti l’opposizione produce sul decreto stesso.
- Le strategie difensive durante il giudizio di opposizione: eccezioni di merito, vizi formali del decreto, domande riconvenzionali, ecc.
- L’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.) per bloccare l’efficacia esecutiva del decreto in pendenza di giudizio, e la controparte dell’istanza di esecuzione provvisoria in corso di causa a favore del creditore (art. 648 c.p.c.).
- Le peculiarità del decreto ingiuntivo europeo (Regolamento CE 1896/2006) e come opporsi efficacemente anche in ambito transfrontaliero.
- Casi pratici e simulazioni di scenari tipici (piccole imprese debitrice, privato consumatore, socio di società ingiunto, ecc.) con possibili soluzioni.
- Domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni, e tabelle riepilogative dei termini e delle differenze procedurali.
Al termine, una sezione raccoglie fonti normative e giurisprudenziali autorevoli utilizzate (articoli di legge, sentenze di Cassazione, pronunce europee, ecc.), utile per approfondire o verificare quanto esposto. Questa guida intende essere uno strumento completo e aggiornato al 2026 per chiunque debba affrontare un decreto ingiuntivo, mettendo in luce tutte le tutele a disposizione del debitore e l’importanza di farsi assistere da un avvocato specializzato in materia.
(Nota: per semplicità espositiva, chiameremo “debitore” l’ingiunto che riceve il decreto e “creditore” il ricorrente che lo ha ottenuto. Tutti i riferimenti normativi sono al Codice di procedura civile salvo diversa indicazione.)
Cos’è il Decreto Ingiuntivo e Come Funziona il Procedimento Monitorio
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con cui, su richiesta del creditore, il giudice ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro (o consegnare una cosa fungibile o una cosa mobile determinata) entro un certo termine . Viene emesso inaudita altera parte, cioè senza previo contraddittorio: il debitore ne viene a conoscenza solo al momento della notifica del decreto. È dunque uno strumento rapido di tutela del credito, previsto dall’ordinamento italiano fin dal 1942, con lo scopo di evitare al creditore una lunga causa ordinaria quando il suo credito appare immediatamente fondato su prove documentali.
Ecco i tratti essenziali del procedimento monitorio per decreto ingiuntivo:
- Presupposti del decreto ingiuntivo: il creditore (detto ricorrente) deve presentare un ricorso al giudice competente indicando l’importo dovuto e gli elementi a sostegno. È richiesta una prova scritta del credito (art. 633 e 634 c.p.c.), ad esempio: contratti sottoscritti dal debitore, fatture, cambiali, assegni, estratti conto autenticati, riconoscimenti di debito, ecc. . La legge considera “prova scritta” anche documenti informatici previsti da norme tributarie e le fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) (novità introdotta dal correttivo 2024, D.Lgs. 164/2024). In sintesi, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile e sorretto da documenti, poiché il giudice decide sulla base di essi senza sentire il debitore.
- Competenza: per valore e materia si applicano le regole ordinarie. Il Giudice di Pace è competente per crediti fino a €5.000 (o €50.000 per alcune materie specifiche, es. risarcimento danni da circolazione) , il Tribunale per importi superiori o materie non di competenza del GdP. Il ricorso si deposita presso l’ufficio giudiziario competente e viene assegnato ad un giudice.
- Emissione del decreto: il giudice, se ritiene fondato il ricorso e adeguata la prova documentale, emette il decreto ingiuntivo entro un termine molto breve (spesso in pochi giorni o settimane dal deposito). Il decreto contiene: l’ingiunzione a pagare la somma (oltre interessi e spese) o a consegnare il bene, l’indicazione del giudice e delle parti, il termine per adempiere o proporre opposizione (generalmente 40 giorni), l’eventuale concessione della provvisoria esecuzione (vedremo a breve cos’è) e l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo ed esecutivo . Se il giudice non accoglie il ricorso (perché la prova appare insufficiente o il credito non rientra nei presupposti), può rigettarlo o invitare il creditore a integrare la documentazione; in caso di rigetto, il creditore può comunque agire con una causa ordinaria.
- Notifica al debitore: una volta emesso, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore a cura del creditore, unitamente al ricorso e agli eventuali documenti indicati (art. 643 c.p.c.). Questo passaggio è cruciale: la legge impone che la notificazione avvenga entro 60 giorni dalla pronuncia (90 giorni se va effettuata all’estero) . Se il decreto non viene notificato entro questi termini, diventa inefficace (art. 644 c.p.c.), perdendo validità . In tal caso il creditore potrà solo riproporre una nuova domanda monitoria (la norma infatti consente espressamente di presentare un nuovo ricorso) . Attenzione: la notifica tardiva (oltre 60 giorni) rende il decreto invalido, ma se il debitore rimane inerte rischia comunque effetti indesiderati. Come vedremo, la giurisprudenza ha chiarito che la notifica oltre termine rientra nelle “irregolarità” sanabili solo tramite opposizione (anche tardiva) e non rende l’atto inesistente . Dunque, se ricevi un decreto emesso da più di 60 giorni, segnala la tardività nell’opposizione (o proponi opposizione tardiva se il termine è già scaduto), perché il decreto, pur inefficace per legge, va formalmente contestato per evitare che produca effetti.
- Contenuto e termini per il debitore: il decreto ingiuntivo notifica al debitore l’obbligo di adempiere entro un certo termine. Ordinariamente la legge fissa in 40 giorni il termine per pagare o opporsi (art. 641 c.p.c.) . Se entro 40 giorni il debitore non paga né propone opposizione, il creditore può chiedere che il giudice dichiari il decreto “esecutivo” (ossia definitivo) ai sensi dell’art. 647 c.p.c., e da quel momento potrà avviare esecuzioni forzate. Nel decreto è indicato espressamente che l’ingiunto può evitare ulteriori azioni pagando o proponendo opposizione entro quel termine. Ci sono tuttavia eccezioni:
- Se il debitore risiede all’estero, il termine per l’opposizione è esteso (generalmente 60 giorni) , in virtù delle maggiori difficoltà di comunicazione e delle norme sulle notifiche a distanza (art. 641 ult. co. c.p.c. e art. 155 c.p.c.).
- Se il decreto è stato emesso con clausola di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), di norma viene intimato al debitore di adempiere entro 10 giorni (il precetto infatti concede 10 giorni per il pagamento volontario), fermo restando che il debitore ha comunque 40 giorni per proporre opposizione . In sostanza, col decreto provvisoriamente esecutivo il creditore può non attendere l’esito dell’opposizione: dopo 10 giorni dall’intimazione può iniziare subito il pignoramento . Questa differenza tra “termine per pagare” e “termine per opporsi” sarà discussa più avanti.
- Mancata opposizione: se il debitore non reagisce entro il termine (40 giorni o quello applicabile), il decreto ingiuntivo diviene definitivo. Tecnicamente, il creditore chiede al giudice un decreto di esecutorietà (ma spesso è lo stesso decreto che acquista efficacia esecutiva trascorso il termine, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.) . A quel punto il decreto ingiuntivo ha la stessa forza di una sentenza passata in giudicato: costituisce titolo esecutivo per procedere a pignoramenti, iscrizioni ipotecarie giudiziali, ecc. Inoltre, non è più contestabile nel merito dal debitore, se non con strumenti straordinari (es.: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ricorso per revocazione in caso di dolo o nuove prove, ecc., di cui diremo più avanti). In pratica, ignorare un decreto ingiuntivo significa lasciar consolidare definitivamente la pretesa del creditore , con conseguente obbligo di pagare non solo il dovuto ma anche spese legali e interessi.
In sintesi, il decreto ingiuntivo è un meccanismo sbilanciato a favore del creditore nella fase iniziale (nessun contraddittorio preventivo, decisione rapida su base documentale), ma bilanciato dalla possibilità per il debitore di opporsi e ottenere successivamente un pieno giudizio di merito. Nel frattempo, finché il decreto non passa in giudicato, esso costituisce un titolo provvisorio la cui efficacia esecutiva dipende da vari fattori (concessione o meno della provvisoria esecutività, proposizione di opposizione, eventuale sospensione, ecc., come vedremo).
Prima di analizzare come opporsi e difendersi, è utile chiarire due tipi particolari di decreto ingiuntivo che spesso creano confusione: il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (ossia con esecuzione immediata) e l’ingiunzione di pagamento europea.
Decreto Ingiuntivo Provvisoriamente Esecutivo: cos’è e cosa comporta
Normalmente, il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo: il creditore deve attendere che spirino i 40 giorni senza opposizione, oppure, in caso di opposizione, deve attendere l’esito del giudizio, per poter procedere a esecuzione forzata. Tuttavia, l’art. 642 c.p.c. prevede alcuni casi in cui il giudice può (o deve) dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo già al momento dell’emissione . Ciò significa che il decreto viene rilasciato con la formula esecutiva e il creditore può immediatamente notificarlo come titolo esecutivo, accompagnandolo da un atto di precetto, senza attendere la scadenza del termine di opposizione .
Vediamo nel dettaglio quando scatta questa provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. e quali conseguenze comporta per il debitore:
- Casi in cui il giudice deve concederla (art. 642 co.1 c.p.c.): se il credito azionato è fondato su determinati titoli di particolare forza probatoria, la legge impone al giudice di rendere il decreto immediatamente esecutivo . Si tratta di:
- Cambiale (titolo di credito all’ordine, ex art. 43 L. Cambiaria);
- Assegno bancario o circolare;
- Certificato di liquidazione di borsa (titolo relativo a transazioni di borsa);
- Atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (es: un atto notarile di riconoscimento di debito, mutuo, ecc.).
Questi documenti, in verità, sono spesso già di per sé titoli esecutivi (ad es., cambiali e assegni lo sono ai sensi dell’art. 474 c.p.c.) . Il creditore potrebbe usarli direttamente per il pignoramento; tuttavia, può preferire il decreto ingiuntivo perché questo consente ad esempio di iscrivere ipoteca giudiziale (cosa che con la sola cambiale non è possibile) . In ogni caso, la presenza di tali titoli comporta l’esecutorietà immediata del decreto su richiesta del creditore. - Casi in cui il giudice può concederla (art. 642 co.2 c.p.c.): anche quando non ricorrono i casi obbligatori di cui sopra, il giudice ha facoltà di dichiarare esecutivo il decreto se ricorrono alternativamente:
- Pericolo di grave pregiudizio nel ritardo – quando dall’attesa deriverebbe un danno serio per il creditore, ad esempio il rischio concreto che il debitore nel frattempo sottragga o disperda i propri beni rendendo vana un’eventuale esecuzione futura . La giurisprudenza collega questo concetto alla probabile infruttuosità dell’azione esecutiva in caso di ritardo . Esempi: il debitore risulta insolvente verso altri creditori che hanno già avviato azioni esecutive, oppure sta compiendo atti dispositivi sospetti sul suo patrimonio.
- Documentazione sottoscritta dal debitore che prova il diritto – quando il creditore produce, a corredo del ricorso, documenti firmati dallo stesso debitore da cui emerge il credito . Ciò conferisce particolare affidabilità alla pretesa, facendo presumere l’assenza di future contestazioni (esempi: una confessione di debito firmata, un contratto sottoscritto per la fornitura non pagata, una email PEC del debitore che riconosce l’importo dovuto, ecc.).
In questi casi facoltativi il giudice opera una valutazione discrezionale di tipo cautelare : se ritiene provate tali circostanze (pericolo nel ritardo o documento firmato), può concedere la clausola di immediata esecutorietà. Può anche imporre che il creditore versi una cauzione a garanzia, come condizione per l’esecuzione immediata (ad esempio nei casi di pericolo nel ritardo, a tutela del debitore qualora risultasse vittorioso nell’opposizione).
- Effetti per il debitore: un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo comporta che il debitore deve pagare immediatamente, senza poter aspettare l’esito dell’opposizione. In particolare, nel decreto sarà intimato il pagamento “senza dilazione” , quindi tipicamente entro 10 giorni dal precetto (salvo un termine diverso indicato nel precetto stesso). Decorso tale brevissimo termine, il creditore potrà procedere a pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e altre misure esecutive anche se il debitore propone opposizione . Ciò non significa che l’opposizione sia inutile (se il debitore poi vince in giudizio, il decreto verrà revocato e il creditore dovrà restituire quanto eventualmente incassato), ma comporta che nel frattempo i beni del debitore sono aggredibili. Per questo la posizione del debitore ingiunto è molto più urgente e delicata in caso di provvisoria esecutorietà: occorre attivarsi immediatamente per chiedere al giudice la sospensione di tale esecuzione (vedremo a breve come funziona l’istanza ex art. 649 c.p.c.) e per preparare l’opposizione nel merito.
- Notifica contestuale a precetto: un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo viene di norma notificato insieme all’atto di precetto, cioè l’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. Questa prassi è consentita dall’art. 479 comma 2 c.p.c., che permette di notificare congiuntamente il titolo esecutivo e il precetto . Anzi, l’art. 642 co.2 c.p.c. consente addirittura, su istanza del creditore, di saltare il termine di 10 giorni del precetto nei casi di particolare urgenza (ovvero nei medesimi casi del comma 2: pericolo nel ritardo o documento firmato) . In tal scenario estremo, il giudice autorizza l’esecuzione immediata senza attendere i 10 giorni dal precetto , e il creditore può iniziare subito il pignoramento subito dopo la notifica (quest’ultima ipotesi per fortuna non è frequente, perché toglie al debitore anche il minimo margine per adempiere spontaneamente).
In sintesi: un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è un titolo esecutivo immediato. Il debitore non può permettersi di “aspettare” prima di agire: deve in pochi giorni consultare un legale, predisporre l’opposizione e soprattutto presentare un’istanza motivata di sospensione ex art. 649 c.p.c. per impedire o bloccare sul nascere il pignoramento. Approfondiremo a breve le modalità di tale istanza. È importante sapere che, se il debitore propone opposizione senza chiedere la sospensione, l’opposizione da sola non ferma l’esecuzione . L’art. 649 c.p.c. richiede espressamente un provvedimento del giudice per sospendere la provvisoria esecutorietà; in mancanza, il creditore può legittimamente proseguire nell’esecuzione nonostante sia stata depositata l’opposizione.
Esempio pratico: Tizio riceve un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva per €50.000, basato su cambiali impagate. Entro 10 giorni dalla notifica, Tizio dovrebbe pagare, altrimenti il creditore potrà iniziare il pignoramento. Tizio però ritiene di avere già pagato parte di quelle cambiali o di avere motivi validi di contestazione. Non gli basta depositare l’opposizione in Tribunale; deve anche chiedere urgentemente al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto, altrimenti il creditore potrà pignorargli il conto o i beni nel frattempo . Se Tizio ottiene la sospensione, il creditore dovrà attendere l’esito del giudizio di opposizione prima di poter eventualmente eseguire. Se invece la sospensione è negata, l’esecuzione potrà andare avanti (fermo restando che, se Tizio poi vincerà la causa, il decreto sarà revocato e Tizio avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente pignorato).
Cosa Fare Quando si Riceve un Decreto Ingiuntivo: Prime Mosse del Debitore
Dal momento in cui il debitore riceve la notifica di un decreto ingiuntivo, inizia un conto alla rovescia. Vediamo quali passi deve compiere subito e quali valutazioni fare, idealmente con l’ausilio di un legale. Riassumiamo in una breve checklist:
1. Verificare attentamente la notifica e i termini: appena ti viene notificato un decreto ingiuntivo, controlla: – Data di emissione del decreto e data di notifica: se la notifica è avvenuta oltre 60 giorni dalla data del decreto (90 se all’estero), il provvedimento è inefficace ex art. 644 c.p.c. . In tal caso hai un importante motivo procedurale da far valere. Attenzione: come già detto, l’inefficacia non opera automaticamente se non viene eccepita; quindi prepara comunque un’opposizione (o un’opposizione tardiva) per far dichiarare l’inefficacia. Se invece la notifica è entro i 60 giorni, nulla quaestio su questo aspetto. – Validità formale della notifica: controlla che l’atto ti sia stato notificato correttamente: all’indirizzo giusto, con le formalità prescritte (es. se a mezzo ufficiale giudiziario, che sia stato consegnato a te o a familiare convivente o portiere con successiva raccomandata informativa; se via PEC, che il file contenga il decreto e rechi firma digitale valida, ecc.). Se rilevi vizi (es. notifica a indirizzo errato, mancato invio di raccomandata, PEC incompleta, ecc.), annotali: potrai far valere la nullità della notifica nell’atto di opposizione . Importante distinzione: una notifica nulla (viziata ma esistente) può essere sanata con la ripetizione o con la costituzione del destinatario; una notifica inesistente (mai avvenuta o talmente viziata da non poter essere considerata tale) rende l’atto inefficace e richiede una rinnovazione da parte del creditore . Ad es., consegna a persona del tutto estranea, indirizzo completamente sbagliato, mancanza totale dell’atto, possono configurare inesistenza. In tali casi potresti valutare anche un ricorso ex art. 188 att. c.p.c. per far dichiarare l’inefficacia del decreto non notificato, come riconosciuto dalla Cassazione . Ma nella maggior parte dei casi pratici i vizi di notifica (inclusa la notifica oltre 60 gg) rientrano nella categoria delle nullità/opposizioni tardive . – Termine per opporsi: individua esattamente la data di scadenza dei 40 giorni (o del termine maggiore se applicabile) a partire dal giorno successivo alla notifica (la regola generale esclude il dies a quo). Se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno feriale successivo (art. 155 c.p.c.). Segnati questo termine perentorio: entro quella data l’opposizione deve essere non solo predisposta ma anche notificata al creditore (trattandosi di atto di citazione, come vedremo, conta la notifica entro il termine). Se il termine scade senza tua reazione, il decreto diverrà definitivo e non potrai più contestarlo, salvo casi eccezionali di opposizione tardiva . Nel calcolo tieni conto di eventuali sospensioni feriali (dal 1 al 31 agosto, per atti notificati prima di agosto) solo se applicabili; tuttavia, dal 2023 i termini per opposizione a decreto non sono più soggetti a sospensione feriale (essendo procedimenti sommari, la riforma li ha esclusi), dunque in generale considerali continui. – Decreto provvisoriamente esecutivo o no: verifica se nel decreto è presente la formula “visti gli art. 642 c.p.c. … dichiara il decreto provvisoriamente esecutivo” o frase equivalente . In tal caso, come spiegato, sei di fronte a un titolo immediatamente esecutivo: sul decreto dovrebbe esserci già il “Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari…” (formula esecutiva). Questo significa che probabilmente ti è stato notificato anche un precetto insieme al decreto, con intimazione a pagare entro 10 giorni. Controlla dunque se oltre al decreto c’è un atto di precetto allegato. Se sì, annota la scadenza del precetto (10 giorni dalla notifica) perché dopo tale data il creditore potrebbe attivare pignoramenti . La presenza della provvisoria esecuzione incide anche sulla strategia: dovrai chiedere la sospensione urgentemente (oltre che ovviamente fare opposizione).
2. Consultare immediatamente un legale di fiducia: la materia è altamente tecnica e ogni mossa (o omissione) ha conseguenze rilevanti in tempi stretti. Rivolgiti appena possibile a un avvocato specializzato in diritto civile/esecuzioni. In particolare, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è obbligatorio l’assistenza di un avvocato (salvo che per importi molto bassi davanti al GdP, ma anche in quei casi è vivamente consigliato). L’avvocato esaminerà il decreto, i documenti allegati e la situazione fattuale, per consigliare la linea difensiva: ad esempio potrà valutare se hai motivi validi per contestare il credito o se invece è opportuno tentare una trattativa col creditore. Inoltre, un legale esperto saprà individuare eventuali vizi procedurali del decreto (notifica tardiva, incompetenza del giudice, vizio di giuramento di calcolo degli interessi, difetti nell’atto di precetto, ecc.) che possono rafforzare la tua posizione in opposizione. Da ultimo, l’avvocato predispone gli atti necessari: atto di opposizione e, se serve, istanza di sospensione dell’esecuzione (quest’ultima spesso inserita nello stesso atto di opposizione o in un’istanza separata depositata tempestivamente). Non improvvisare mosse fai-da-te: come nota un esperto, “chi riceve un decreto ingiuntivo non può improvvisare”, perché occorre agire con tempestività e precisione seguendo le procedure corrette .
3. Valutare se pagare, trattare o opporsi: insieme al legale, valuta il merito della pretesa del creditore: – Il credito è dovuto e incontestabile? Esempio: sai di dovere quei soldi, non hai pagato per difficoltà economica ma il credito è legittimo e documentato. In tal caso, una opposizione pretestuosa servirebbe solo a guadagnare tempo, ma rischieresti poi maggiori spese e interessi. Forse è più utile cercare un accordo col creditore (es. un piano di rientro) prima che partano i pignoramenti. A volte, se il creditore è disponibile, si può evitare la causa trovando un compromesso (ad esempio il debitore paga una parte subito e il resto a rate, il creditore sospende l’esecuzione). Attenzione: un decreto ingiuntivo già emesso rende il creditore spesso più rigido, ma tentare tramite avvocati una trattativa è possibile, specie se si offre qualcosa immediatamente. – Il credito è contestabile in toto o in parte? Ad esempio: il debitore ritiene di non dovere nulla perché la merce non è mai arrivata, oppure contesta parte della somma perché una parte l’ha già pagata, o perché gli interessi/calcoli sono errati, o perché il credito è prescritto, ecc. In tutte queste situazioni è opportuno proporre opposizione, per evitare che un credito non dovuto diventi definitivo. L’opposizione può essere anche parziale: si può ammettere di dovere una certa somma e contestare solo l’eccedenza. In tal caso, conviene comunque pagare (o offrire di pagare) immediatamente la parte non contestata, per dimostrare buona fede e magari indurre il giudice a sospendere l’esecuzione per la parte residua. Nota: l’art. 648 c.p.c. prevede che, se il debitore nell’opposizione non contesta specificamente parte del credito, il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria per la parte non contestata . Quindi se, ad esempio, opponi solo il 20% dell’importo sostenendo di aver già pagato l’80%, è probabile che il giudice ti chieda di pagare subito quell’80% (o che il creditore possa pignorarlo) mentre si discute del restante 20%. – Il credito è dubbio ma vuoi guadagnare tempo? Alcuni debitori pensano di opporsi comunque per rinviare il momento del pagamento. Questa è una scelta rischiosa: se l’opposizione è chiaramente infondata, il giudice può condannare l’opponente a spese legali elevate e (in casi di evidente malafede o colpa grave) anche al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Inoltre, se il decreto era già esecutivo, l’opposizione temeraria non evita affatto il pagamento immediato (se la sospensione non è accordata). Detto ciò, utilizzare l’opposizione per guadagnare tempo può essere comprensibile in situazioni di crisi di liquidità, ma va fatto con cognizione di causa e possibilmente cercando nel frattempo di mettere da parte le somme o di valutare procedure di composizione della crisi (ne parliamo brevemente più avanti).
In ogni caso, nella fase iniziale il punto di vista del debitore deve essere lucido: capire esattamente qual è la propria posizione e impostare la strategia di conseguenza. Nei paragrafi successivi, daremo per scenario principale quello in cui il debitore intende opporsi al decreto (integralmente o parzialmente), illustrando le modalità e le strategie di difesa. Qualora invece il debitore ritenga di non avere difese, può decidere di non opporsi: in tal caso è comunque consigliabile usare il termine dei 40 giorni per cercare un accordo col creditore (magari ottenendo una dilazione informale) prima che il decreto diventi esecutivo. Ricorda inoltre che persino dopo un’eventuale opposizione, le parti possono sempre transigere la lite: l’opposizione può essere abbandonata se si raggiunge una conciliazione (in tribunale o stragiudiziale). Spesso i giudici di pace, e talvolta i tribunali, tentano la conciliazione alla prima udienza, soprattutto nelle cause di modesta entità .
Nei prossimi capitoli vedremo come si propone l’opposizione, come si svolge il giudizio e quali sono i possibili esiti, senza dimenticare il caso particolare dell’ingiunzione europea.
L’Opposizione a Decreto Ingiuntivo: come, dove e entro quando
L’opposizione a decreto ingiuntivo è l’atto con cui il debitore (ingiunto) reagisce al decreto, contestando la fondatezza della pretesa o la regolarità del procedimento. Proponendo opposizione, si apre un giudizio di cognizione piena davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto . È un normale processo civile di primo grado, nel quale il giudice esamina nel merito il rapporto tra creditore e debitore e decide se confermare o revocare il decreto ingiuntivo. Si dice spesso che l’opposizione ha doppia natura: da un lato è un mezzo di impugnazione (per eliminare un provvedimento sommario), dall’altro è una causa di merito di primo grado (poiché sul credito non c’è stata prima una decisione dibattuta). In termini pratici: – Il debitore opponente assume il ruolo di attore formale (è lui ad attivare il giudizio di opposizione), ma rimane convenuto sostanziale riguardo al credito (è il creditore che in fondo chiede una condanna) . – Il creditore opposto è formalmente convenuto (perché citato in giudizio dall’opponente), ma sostanzialmente è attore rispetto alla domanda di pagamento (deve provare il suo credito in giudizio).
Questa inversione di ruoli ha alcune conseguenze procedurali importanti che vedremo (ad es. su chi deve fare le prime mosse, sulle riconvenzionali, ecc.). Innanzitutto vediamo COME e DOVE si propone l’opposizione e in quali TERMINI.
Termini per proporre opposizione e casi particolari
- Termine ordinario di 40 giorni: come già detto, il termine generale per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notificazione del decreto (art. 641 c.p.c.) . Questo termine è perentorio: significa che se l’opposizione viene proposta anche con un solo giorno di ritardo, è inammissibile e il decreto diviene definitivo. Il computo dei 40 giorni segue le regole degli artt. 155 e 641 c.p.c.: non si conta il giorno iniziale (dies a quo), si conta l’ultimo giorno (dies ad quem) salvo che sia festivo, in tal caso si proroga al giorno successivo. Esempio: decreto notificato il 10 gennaio 2026, il termine inizia l’11 gennaio e scade il 20 febbraio 2026 (essendo il 19 febbraio 2026 un giovedì, si conta 40 giorni escludendo il 10 gennaio e includendo il 19 febbraio; se il 19 fosse stato domenica, sarebbe slittato al 20).
- Proroga per estero: se il decreto è notificato a un soggetto residente all’estero, il termine è più lungo. L’art. 641 c.p.c. rinvia alle “previsioni generali sugli aumenti per le distanze”. In pratica, attualmente le notifiche oltre confine beneficiano di un aumento di 30 giorni (UE) o 60 giorni (fuori UE) rispetto ai termini ordinari, secondo l’art. 155 c.p.c. e disposizioni di attuazione. Generalmente si considera 60 giorni il termine complessivo per l’opposizione se la notifica è avvenuta all’estero . Ad esempio, se un decreto è notificato a un debitore in Francia, questi avrà 60 giorni per opporsi. (Nota: in passato l’aumento per estero era di 20 giorni se in Europa, 40 fuori Europa, ecc.; la disciplina è stata semplificata di recente, ma per sicurezza l’avvocato verificherà caso per caso).
- Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.): è un mezzo straordinario che consente al debitore di opporsi anche dopo la scadenza dei 40 giorni, ma solo in situazioni eccezionali. I presupposti ex art. 650 c.p.c. sono:
- Il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità nella notificazione (es: notifica nulla perché viziata, consegnata a persona sbagliata, mai giunta al destinatario, ecc.) oppure per causa di forza maggiore o caso fortuito che gli ha impedito di opporsi in tempo (es: grave malattia durante tutto il periodo, calamità naturale, ecc.).
- In tali casi, se ormai il termine è scaduto e il decreto è divenuto esecutivo, il debitore può proporre ugualmente opposizione, detta opposizione tardiva, entro 10 giorni dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo . Ad esempio, se il debitore scopre dell’esistenza del decreto al primo atto di esecuzione (pignoramento) perché la notifica era nulla, ha 10 giorni da quella scoperta per fare opposizione tardiva.
- L’opposizione tardiva si propone con le stesse forme dell’opposizione normale. Il giudice, nella prima udienza, valuta preliminarmente se le ragioni addotte (vizio di notifica o forza maggiore) sono valide e scusano il ritardo. Se sì, ammette l’opposizione e si entra nel merito; se no, dichiara inammissibile l’opposizione tardiva e il decreto resta valido.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che tutti i vizi della notificazione (nullità, errori, eccetto l’inesistenza radicale) rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 650 c.p.c. . Ciò significa che, ad esempio, anche la notifica effettuata oltre i 60 giorni (quindi tardiva ex art. 644 c.p.c.) deve essere fatta valere con opposizione (tardiva) e non con altri mezzi . Solo se la notifica manca del tutto o è giuridicamente inesistente si può ricorrere al rimedio speciale del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. per far dichiarare inefficace il decreto . In definitiva, qualora tu scopra un decreto ingiuntivo di cui ignoravi l’esistenza, verifica con il legale se rientri nell’opposizione tardiva: è l’unico strumento per riaprire i termini.
- Decadenza dall’opposizione: se il termine scade senza opposizione, il decreto come detto passa in giudicato. Non sarà più possibile discutere nel merito il credito ingiunto. L’eventuale inattività del debitore fa “consolidare” il decreto anche se notificato in modo irregolare . Ad esempio, se il debitore, pur avendo ricevuto tardi la notifica, decide di non fare nulla, il decreto rimane formalmente valido. Quindi è fondamentale non ignorare mai un decreto ingiuntivo, neanche se si pensa che il creditore abbia sbagliato procedura: occorre sempre reagire nelle forme previste.
Forma e contenuto dell’atto di opposizione
Un aspetto cruciale (e oggetto di recenti novità normative) è la forma con cui va introdotta l’opposizione a decreto ingiuntivo. Tradizionalmente, l’art. 645 c.p.c. prevedeva che l’opposizione si proponesse con atto di citazione da notificare al creditore entro il termine. La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, cd. riforma Cartabia) e il successivo correttivo (D.Lgs. 164/2024) hanno modificato alcune parti dell’articolo, generando inizialmente dubbi interpretativi sulla forma (citazione vs ricorso). Facciamo il punto:
- Regola generale – Atto di citazione: Ad oggi (2026), l’opposizione va proposta, nella generalità dei casi, con un atto di citazione notificato al creditore opposto . L’atto di citazione in opposizione è molto simile a una normale citazione introduttiva di causa ordinaria (ex art. 163 c.p.c.): deve indicare il tribunale o giudice di pace adito, le parti, l’oggetto della domanda (opposizione a decreto ingiuntivo n. X/anno), l’esposizione dei motivi di opposizione (sia di merito sia di rito), le conclusioni (es: richiesta di revoca del decreto e rigetto della pretesa avversaria), la data dell’udienza di comparizione e l’invito al convenuto a costituirsi. Deve inoltre contenere le istanze che l’opponente vuole avanzare subito, ad esempio l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. (che consigliamo di inserire espressamente se c’è un decreto esecutivo da bloccare). L’atto va firmato dal procuratore (avvocato) del debitore opponente e deve essere notificato al creditore nelle forme ordinarie (ufficiale giudiziario o PEC se il difensore del creditore ha eletto domicilio digitale).
- Riforma 2022 e dubbi sul “ricorso”: La riforma Cartabia ha introdotto nel codice un nuovo rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.), alternativo al rito ordinario, che si introduce con ricorso anziché citazione. Inoltre, l’art. 281-decies (come modificato dal correttivo 2024) ha incluso tra le cause trattabili in rito semplificato anche le opposizioni a decreto ingiuntivo . Questo ha fatto sorgere il dubbio: l’opposizione deve ora proporsi con ricorso? Alcuni commentatori avevano interpretato così la norma nel 2023. Tuttavia, il testo vigente dell’art. 645 c.p.c. – come risultante dopo il correttivo di fine 2024 – non esclude l’atto di citazione. Anzi, prevede che “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario…” etc. . Ciò implica che l’opposizione può svolgersi anche con rito semplificato, ma non impone l’uso del ricorso. Di fatto, è oggi ammesso proporre l’opposizione sia con citazione (rito ordinario) sia con ricorso (rito semplificato), a scelta dell’opponente, purché ne ricorrano i presupposti . Una pronuncia del Tribunale di Treviso (sent. n. 612/2025) ha chiarito proprio che il giudizio di opposizione può essere introdotto con entrambe le forme . Tuttavia, bisogna fare attenzione alla strategia: se si opta per il ricorso (rito semplificato), ma la causa non è adatta al rito semplificato, il giudice potrebbe convertire tutto in rito ordinario e sorgere questioni procedurali (soprattutto nel periodo transitorio 2023-2024 c’è stato contenzioso su opposizioni introdotte con ricorso prima del correttivo) .
In pratica, cosa fare? La via più sicura rimane utilizzare l’atto di citazione tradizionale, che sicuramente è corretto. L’opposizione si propone quindi notificando al creditore un atto di citazione in opposizione entro i termini. Successivamente, l’opponente dovrà costituirsi in giudizio depositando la citazione notificata, come in ogni causa civile (costituzione dell’attore ex art. 165 c.p.c., da farsi entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, termine eventualmente ridotto dal giudice nella pratica delle opposizioni – vedi oltre).
Rito semplificato con ricorso: se l’opponente ritiene che la causa possa beneficiare di tempi più rapidi e istruttoria semplificata (ad esempio perché verte su questioni documentali semplici), può – facoltativamente – scegliere di proporre opposizione con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in tribunale . In tal caso: – Il ricorso va depositato in cancelleria, contenendo tutti gli elementi del caso (parti, fatti, motivi di opposizione, mezzi di prova, istanze, ecc.) . – Sarà il tribunale a fissare con decreto l’udienza di comparizione (di solito a breve, entro 1-2 mesi) e a indicare il termine per notificare il ricorso al creditore . Il convenuto (creditore opposto) dovrà poi depositare una comparsa difensiva almeno 10 giorni prima di tale udienza . – Alla prima udienza, il giudice valuterà se confermare il rito semplificato oppure disporre il passaggio al rito ordinario (ex art. 281-duodecies c.p.c.) qualora la causa sia complessa (es. molteplici parti, necessità di prova testimoniale significativa, ecc.) . Se viene confermato il rito semplificato, il giudice potrà anche procedere subito con eventuali assunzioni di prove e giungere a una decisione più rapida . Se invece viene convertito in ordinario, l’udienza prosegue come prima udienza ex art. 183 c.p.c. e la causa seguirà il binario ordinario.
I vantaggi potenziali del rito semplificato: udienza anticipata (importante per discutere prima l’istanza di sospensione, ad esempio) , iter più snello se davvero la controversia è semplice. Svantaggi: se poi viene convertito, si potrebbe aver perso tempo; inoltre, c’è stato incertezza applicativa nel 2023. Consiglio: valutare caso per caso con l’avvocato. Ad esempio, se hai un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e vuoi ottenere in fretta una decisione sulla sospensione, il ricorso con udienza ravvicinata può essere utile (alcuni autori notano che molti oppositori sceglieranno il rito semplificato proprio per anticipare la decisione sulla sospensiva ex art. 649 c.p.c. ). In altri casi, meglio la citazione classica.
In entrambi i casi (citazione o ricorso), l’opposizione è considerata validamente proposta quando l’atto introduttivo è stato notificato alla controparte entro il termine di legge. Dunque per rispettare i 40 giorni è sufficiente inviare la notifica entro quel termine (anche se l’udienza o il deposito avvengono dopo). Naturalmente, è opportuno non ridursi all’ultimo giorno, perché eventuali errori di notifica potrebbero far decadere.
Il giudizio di opposizione: cosa succede e quali sono le “prime mosse” in udienza
Una volta proposta l’opposizione, il decreto ingiuntivo diventa sub judice: non è annullato automaticamente, ma la sua efficacia resta sospesa o quantomeno limitata fino alla decisione. Ricordiamo gli effetti: – Se il decreto non era provvisoriamente esecutivo, l’opposizione impedisce al decreto di diventare esecutivo finché pende la causa. Il creditore dunque non può procedere ad esecuzione forzata basandosi sul decreto durante il giudizio , a meno che non ottenga una speciale pronuncia di esecutorietà in corso di causa (vedi art. 648 c.p.c., infra). In pratica, l’introduzione dell’opposizione tiene il decreto in uno stato di quiescenza fino alla sentenza finale. – Se il decreto era provvisoriamente esecutivo, l’opposizione non blocca di per sé l’esecuzione . Il decreto resta esecutivo e il creditore può iniziare o proseguire il pignoramento anche dopo l’opposizione. L’onere di fermarlo ricade sul debitore opponente, che deve ottenere un provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c. . Pertanto, in questi casi l’opposizione va sempre accompagnata dalla richiesta di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto.
Riassumendo con parole semplici: l’opposizione trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario sul merito del credito. Il cuore del giudizio sarà stabilire se il creditore aveva veramente diritto a quella somma oppure no . Il decreto ingiuntivo costituisce solo un provvedimento provvisorio che potrà essere confermato o revocato con la sentenza finale.
Vediamo ora la dinamica del giudizio di opposizione, focalizzandoci in particolare sulla prima udienza di comparizione delle parti, che è un momento fondamentale.
Prima udienza di comparizione: attività e decisioni chiave
Dopo che l’opposizione è stata introdotta, si arriva all’udienza fissata (nel caso di citazione, indicata nell’atto; nel caso di ricorso, stabilita dal decreto del giudice). La prima udienza svolge un ruolo cruciale perché in essa: – Il giudice verifica la regolarità della costituzione delle parti (notifica valida, presenza degli avvocati, eventuali contumacie). – Si trattano eventuali eccezioni preliminari (es: incompetenza territoriale, vizi di procedura). – Soprattutto, si decidono le istanze relative all’esecutività del decreto: – Se il decreto non era esecutivo, il creditore può aver chiesto in via riconvenzionale l’esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. (per ottenere il titolo esecutivo subito, nonostante l’opposizione). Il giudice discute e decide su tale istanza alla prima udienza. – Se il decreto era esecutivo, si discute l’istanza di sospensione presentata dal debitore ex art. 649 c.p.c., per congelare la provvisoria efficacia fino alla decisione. – Si fissa poi il calendario ulteriore del processo: – Nel rito ordinario: il giudice, se non definisce già la causa, fissa i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (memoria integrativa 30 giorni, replica 30 giorni, controreplica 20 giorni) , oppure dispone eventualmente mezzi di prova immediati se opportuno. Insomma, avvia la fase istruttoria secondo lo schema classico. – Nel rito semplificato: il giudice, come detto, può decidere se trattenere già la causa in decisione abbreviata (se appare di pronta soluzione) oppure fissare un’udienza successiva per sola discussione finale, oppure ancora convertire in rito ordinario se l’istruttoria si prospetta complessa .
Dalla prospettiva del debitore opponente, le prime mosse in udienza riguardano principalmente la questione dell’esecutività del decreto: – Richiesta di sospensione (art. 649 c.p.c.): se il tuo decreto aveva la clausola di esecutorietà, il tuo avvocato solleciterà subito la decisione su questa istanza. Dovrà convincere il giudice che ci sono “gravi motivi” per sospendere l’esecuzione . In genere i gravi motivi coincidono con elementi che fanno apparire l’opposizione non pretestuosa e potenzialmente fondata, oppure con il rischio di danno grave e irreparabile per il debitore dall’esecuzione immediata. Ad esempio, se si dimostrano in udienza forti indizi che il credito è inesistente o già estinto (documenti, ricevute, errori evidenti nel decreto), oppure che il pignoramento in corso porterebbe alla chiusura dell’azienda del debitore, il giudice potrebbe sospendere. La sospensione viene formalizzata con un’ordinanza. Tale ordinanza non è impugnabile (non si può fare reclamo né ricorso per cassazione autonomo) , essendo di natura interlocutoria. Se viene concessa, il decreto ingiuntivo perde temporaneamente efficacia esecutiva: il creditore non può iniziare o proseguire il pignoramento finché dura la sospensione (in pratica fino alla sentenza che definirà l’opposizione). Se c’è già un pignoramento in corso, esso viene congelato; se erano stati pignorati beni, rimangono vincolati ma non vengono liquidati. Se viene negata, l’esecuzione va avanti: il giudice normalmente, in caso di diniego, fissa la cauzione che il creditore deve eventualmente prestare (ad esempio se aveva sequestrato beni preziosi, può chiedergli una garanzia per eventuali danni). Tuttavia, recenti prassi hanno visto qualche giudice di merito ipotizzare rimedi contro il rigetto della sospensione (es. un reclamo in Corte d’Appello): per ora la Cassazione non li ammette, ma il dibattito è aperto . – Richiesta di esecutorietà (art. 648 c.p.c.): se il decreto inizialmente non era esecutivo, il creditore opposto spesso chiederà al giudice di concedergli l’esecuzione provvisoria sul decreto in pendenza di causa. Ai sensi dell’art. 648 c.p.c., il giudice deve accogliere la richiesta limitatamente alla parte di credito che non risulti contestata dall’opponente . Quindi, come detto, se hai ammesso una parte del debito, aspettati che il giudice emetta ordinanza di esecutorietà parziale per quella parte (il creditore potrà eseguirla subito). Per la parte contestata, il giudice può concedere l’esecutorietà se ritiene che l’opposizione non sia fondata su prova scritta di pronta soluzione a favore del debitore. Tradotto: se la tua opposizione appare debole o priva di evidenze solide, il giudice, valutate sommariamente le posizioni, può dare il via libera al creditore di eseguire il decreto anche per la parte contestata . È un giudizio prognostico sommario. Invece, se porti all’udienza una “prova scritta” a tuo favore che potrebbe annullare il credito (es. quietanza di pagamento, estratto conto che dimostra l’assenza del debito, ecc.), allora il giudice di solito nega l’esecutorietà e lascia che la causa prosegua a esito. Anche l’ordinanza ex 648 c.p.c. non è impugnabile autonomamente (non ci sono reclami o ricorsi immediati: eventuali doglianze potranno farsi valere solo in appello contro la sentenza finale). – Costituzione delle parti e attività difensiva: alla prima udienza, il tuo avvocato e quello del creditore devono dichiarare la propria costituzione (se non hanno già depositato comparsa/costituzione scritta) e possono eventualmente formulare eccezioni preliminari. Tu, come opponente, potresti avere eccepito vizi del decreto nel tuo atto (es. incompetenza del giudice che l’ha emesso, prescrizione del credito, nullità della notifica, etc.). Il giudice può decidere alcune di queste eccezioni subito (es: se ritenesse di non essere competente, potrebbe sospendere e rimettere al giudice competente, o se la notifica del decreto fosse inesistente, potrebbe dichiarare inefficace il decreto immediatamente). La maggior parte delle eccezioni e difese andranno poi affrontate nel merito durante la causa.
- Attività istruttoria e calendario: come anticipato, dopo aver affrontato le questioni di esecutorietà, il giudice:
- In rito ordinario, concederà alle parti i termini per depositare le memorie ex art. 183, co.6 (I memoria per eventuale integrazione allegazioni e richieste prova, entro 30 gg; II memoria per repliche e indicazione mezzi di prova contraria, 30 gg; III memoria per ulteriori repliche, 20 gg) . Questi termini decorrono di solito dall’udienza stessa o dalla comunicazione del verbale. Nelle opposizioni a decreto un tempo erano dimezzati; oggi la riforma li ha riportati a normali o addirittura aumentati i minimi (120 gg di vocatio in citazione, come da tabella seguente) . Il giudice poi fisserà una successiva udienza per decidere sulle prove (ammissione testimonianze, CTU, etc.) e così via.
- In rito semplificato, come detto, se la causa appare chiara il giudice può decidere subito o fissare a breve la sola discussione finale. Se invece c’è bisogno di prova testimoniale o altro, può convertire in rito ordinario seduta stante . Nel caso resti semplificato, l’istruttoria sarà a “circoscritta”: di regola non ci sono memorie 183, ma il giudice sente le parti, può chiedere note brevi e assumere direttamente eventuali prove rilevanti in quella stessa udienza o in udienze ravvicinate. L’obiettivo è concentrare la trattazione ed evitare lungaggini .
- Chiamata di terzi e riconvenzionali: una particolarità dell’opposizione: solo il debitore opponente può proporre domande riconvenzionali (cioè nuove domande oltre la mera contestazione del credito) . Il creditore opposto non può ampliare l’originaria domanda se non per resistere alle riconvenzionali (principio della reconventio reconventionis). Inoltre, se l’opponente ritiene necessario chiamare in causa un terzo (es: un coobbligato, un garante), deve chiederlo espressamente nell’atto di opposizione e ottenere l’autorizzazione del giudice alla prima udienza . Questo perché formalmente, essendo lui l’attore, non potrebbe citare terzi dopo l’atto introduttivo senza permesso (art. 106 e 267 c.p.c.). Invece il creditore opposto, essendo convenuto, non può chiamare terzi se non nell’ipotesi molto residuale dell’art. 269 c.p.c. Insomma, nella prima udienza il giudice può trovarsi a decidere anche sull’ammissibilità di chiamate di terzo richieste dall’opponente.
Tutta questa fase iniziale è fondamentale perché spesso determina l’assetto cautelare della causa (decreto esecutivo sì/no) e il perimetro delle questioni da decidere. Dopo la prima udienza e le eventuali memorie istruttorie, la causa prosegue come un normale giudizio: – Se ci sono prove testimoniali, documentali da acquisire, CTU (consulenze tecniche), verranno ammesse e svolte nelle udienze successive. – Alla fine della fase istruttoria, si giunge alla decisione con sentenza (o ordinanza finale se in rito semplificato).
Va sottolineato che il giudizio di opposizione non è limitato ai motivi esposti nel ricorso per ingiunzione: essendo un giudizio di merito, possono emergere nuove eccezioni e prove. Ad esempio, il debitore può opporre compensazione con un suo credito verso il creditore, oppure far valere la prescrizione maturata prima o anche dopo il decreto (purché ovviamente dedotta tempestivamente nelle memorie). Oppure può contestare la validità del titolo da cui il creditore pretende il pagamento (es: nullità del contratto). Si può anche chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti (es. danno da illegittima segnalazione al CAI in caso di assegno non dovuto – sarebbe una riconvenzionale). Sono invece precluse solo le eccezioni che sarebbero rimaste precluse se il debitore fosse comparso sin dall’inizio in un giudizio ordinario: in sostanza, l’opposizione restituisce al debitore tutte le facoltà difensive che avrebbe avuto se fosse stato convenuto normalmente. Non è, ad esempio, un mezzo limitato a questioni formali sul decreto: il giudice dell’opposizione decide ex novo sul rapporto tra le parti, potendo confermare o eliminare il decreto ingiuntivo a seconda di cosa risulta nel processo .
Esempio di svolgimento di opposizione (scenario tipico):
- Tizio riceve decreto ingiuntivo per €100.000 da Caio (credito per forniture). Tizio propone opposizione nei 40 giorni, eccependo che €20.000 li aveva già pagati (allega ricevute) e che su altri €30.000 la merce era difettosa (chiede riduzione del prezzo), oltre a contestare alcuni interessi e spese.
- Prima udienza: il decreto non era provvisoriamente esecutivo, Caio chiede esecuzione provvisoria ex art. 648. Il giudice vede che Tizio ha prodotto ricevute di pagamento per €20.000 (prova scritta incontestabile), quindi nega l’esecuzione provvisoria su quella parte contestata, ma la concede per i restanti €80.000 (parte che reputa non coperta da prova immediata). Tizio si vede quindi potenzialmente esposto ad esecuzione per €80.000 subito. Il suo avvocato aveva comunque chiesto in via subordinata una sospensione totale per gravi motivi (ma qui il decreto non era provvisoriamente esecutivo inizialmente, dunque non c’era da sospendere, si è discusso solo l’art. 648).
- Il giudice ammette come prova la nomina di un CTU per verificare la qualità della merce e l’eventuale diminuzione di valore (riguardo ai €30.000 contestati per difetti). Fissa termini 183 per definire tutte le domande (Tizio formalizzerà la domanda riconvenzionale di riduzione prezzo).
- Istruttoria: CTU conferma che la merce era in parte difettosa, stimando in €10.000 la riduzione equa del prezzo. Non ci sono testimonianze rilevanti. Caio, forte del decreto esecutivo per €80.000, durante il processo avvia un pignoramento mobiliare: Tizio però aveva nel frattempo corrisposto volontariamente €50.000, riducendo il contendere.
- Sentenza finale: il giudice detrae €20.000 già pagati (quietanze), riconosce €10.000 di riduzione prezzo, condanna Tizio a pagare il resto (€70.000) e revoca il decreto ingiuntivo per l’eccedenza. In pratica, la sentenza sostituisce il decreto e definisce chi deve cosa. Caio avendo già ricevuto €50.000 ne ottiene altri €20.000 via pignoramento, poi la cosa si chiude. Le spese possono essere compensate o ripartite secondo chi ha avuto prevalenza (qui Caio vince su gran parte, Tizio parzialmente, il giudice potrebbe compensare in parte le spese).
Esito del Giudizio di Opposizione: dalla Sentenza alle Impugnazioni
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si conclude con una sentenza (o, in rito semplificato, eventualmente con un’ordinanza decisoria immediatamente motivata) . Questa decisione definisce nel merito la controversia tra creditore e debitore e ha gli stessi effetti di qualsiasi sentenza di primo grado. In particolare, la sentenza potrà: – Accogliere l’opposizione (in tutto o in parte): ciò equivale a revocare il decreto ingiuntivo impugnato. Il giudice, accertata l’infondatezza totale o parziale della pretesa creditoria, pronuncia sentenza di rigetto della domanda di pagamento di Caio (il creditore) per la parte non dovuta e dichiara privo di effetto il decreto ingiuntivo in quella misura. Se revoca integralmente il decreto, significa che il debitore nulla deve al creditore: la sentenza sostituisce il decreto ed è favorevole all’opponente. In tal caso, il debitore ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato o subìto in esecuzione del decreto. Ad esempio, se durante il giudizio il creditore aveva pignorato somme, dovrà restituirle. La Cassazione ha chiarito che il debitore non ha bisogno di introdurre una separata domanda per ottenere indietro i soldi: la richiesta di revoca del decreto implicita contiene già la domanda di restituzione di quanto eventualmente eseguito . Dunque nella sentenza il giudice spesso ordina la restituzione. Il debitore opponente vittorioso di solito avrà diritto anche alle spese processuali a carico del creditore (salvo compensazioni se la controversia era complessa o entrambe le parti avevano torto in parte). – Rigettare l’opposizione (confermare il decreto): se il giudice ritiene valida la pretesa del creditore, respinge l’opposizione e quindi il decreto ingiuntivo è confermato. Tecnicamente la sentenza può direttamente condannare il debitore al pagamento, ma essendo già stato emesso un decreto, spesso si limita a dichiarare che l’opposizione è respinta e il decreto ingiuntivo conserva efficacia. In ogni caso, dal momento della sentenza, non si parlerà più di decreto ingiuntivo ma di titolo giudiziale definitivo su cui eventualmente il debitore può appellarsi. Il debitore soccombente dovrà pagare quanto dovuto, oltre alle spese legali dell’opposto (salvo eccezioni). Se aveva ottenuto una sospensione in corso di causa, questa viene ovviamente meno e l’esecuzione riprende. Se il decreto era già esecutivo, la sentenza di rigetto consente di portare avanti l’esecuzione fino al termine. – Accoglimento parziale: molte volte l’esito è misto. Il giudice può ad esempio ridurre l’importo dovuto (es: riconoscere solo in parte gli interessi o alcune voci) – quindi l’opposizione è accolta parzialmente. Il decreto viene revocato limitatamente alla parte eccedente, e dichiarato esecutivo per la parte riconosciuta dovuta. In tali situazioni, ai fini pratici la sentenza è il nuovo titolo che ridefinisce l’obbligo: ad esempio “in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di €XX (in luogo di €YY) oltre interessi…”. Anche qui il giudice regolerà le spese magari compensandole in tutto o in parte, vista la soccombenza reciproca.
Esecutività della sentenza: la sentenza che decide sull’opposizione è di regola provvisoriamente esecutiva come tutte le sentenze di primo grado (a meno che il giudice la sospenda in appello). Ciò vale sia in caso di rigetto che di accoglimento. Dunque, se la sentenza condanna comunque il debitore a pagare qualcosa, quel qualcosa è esigibile immediatamente dal creditore (anche se la sentenza viene appellata). Viceversa, se la sentenza dà ragione al debitore e dispone ad esempio una restituzione di somme, anche questa è provvisoriamente esecutiva e il debitore potrà attivarsi per recuperare subito (anche tramite precetto) quanto pagato in eccedenza.
Impugnazioni: la sentenza emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere appellata in Corte d’Appello, come qualsiasi sentenza di primo grado (non essendo una decisione di giudice di pace di valore irrisorio). L’appello va proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza oppure entro 6 mesi dalla pubblicazione se non notificata. È importante notare che l’appello non fa rivivere il decreto ingiuntivo: oggetto dell’appello è la sentenza stessa, e in secondo grado la controversia continua sul merito del credito. Nel frattempo il decreto ingiuntivo originario perde rilievo autonomo, essendo stato assorbito dalla pronuncia di primo grado. In alcuni casi, specie in passato, c’erano discussioni se l’appello dovesse essere preceduto da un qualche atto per far riacquistare efficacia al decreto; oggi è chiaro che no, la vicenda prosegue come causa ordinaria. In appello non ci sono più misure come l’art. 648 o 649: se una parte vuole sospendere l’esecutività della sentenza, deve chiederlo alla Corte d’Appello ex art. 283 c.p.c.
Rapporto con il decreto ingiuntivo europeo: se la controversia riguarda un decreto ingiuntivo europeo (EPO, vedi più avanti), l’opposizione porta il caso nel binario ordinario nazionale o nel rito scelto. In ogni caso, la decisione finale sarà appellabile secondo le regole interne del paese.
Caso di contumacia dell’opponente: una nota sul caso (raro) in cui il debitore propone opposizione ma poi non si costituisce o non compare al processo. Essendo lui l’attore, la sua mancata comparizione potrebbe portare all’improcedibilità dell’opposizione. In pratica, se l’opponente non si costituisce nei termini dopo aver notificato la citazione, il giudice dichiarerà improcedibile l’opposizione e il decreto rimarrà intatto. Se si costituisce ma poi è contumace a udienza, il giudice può decidere in base agli atti e alle prove del creditore; se il creditore dimostra il credito, l’opposizione verrà respinta in contumacia dell’opponente. Dunque, da debitore, mai iniziare un’opposizione senza poi seguirla attivamente, altrimenti peggiori solo la situazione (il decreto diventa definitivo e magari paghi pure le spese dell’opposizione abbandonata).
Costi dell’opposizione: una breve menzione: fare opposizione comporta costi (contributo unificato da pagare all’atto dell’iscrizione a ruolo, compenso dell’avvocato, eventuali CTU da anticipare). Se vinci, di solito il giudice pone a carico del creditore queste spese; se perdi, ti troverai a pagare anche le spese legali dell’altro oltre al tuo debito. Va quindi valutato bene costo/beneficio, anche da questo punto di vista.
Con quanto sopra, abbiamo coperto il percorso completo dalla notifica del decreto ingiuntivo fino alla sentenza di primo grado nell’opposizione. A questo punto, spostiamo l’attenzione su un altro aspetto fondamentale richiesto: l’ingiunzione di pagamento europea e le differenze con il procedimento italiano.
L’Ingiunzione di Pagamento Europea (European Payment Order)
Oltre al decreto ingiuntivo nazionale, esiste un meccanismo analogo a livello dell’Unione Europea: l’ingiunzione di pagamento europea, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1896/2006. Si tratta di una procedura civile transfrontaliera, utilizzabile per crediti pecuniari liquidi ed esigibili in controversie tra parti domiciliate in diversi Stati membri UE (tranne la Danimarca). L’ingiunzione europea (in inglese European Payment Order, EPO) mira a facilitare il recupero di crediti non contestati in ambito internazionale, mediante moduli standard e tempi rapidi .
Vediamo i punti chiave e come difendersi se si riceve una ingiunzione europea:
- Procedura di emissione: il creditore compila un modulo standard (Modulo A) fornendo dati delle parti, importo e causale del credito . Lo presenta all’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro (di solito, in base al contratto o domicilio del debitore, secondo le norme di competenza internazionale). Il giudice esamina se il modulo è completo e rientra nell’ambito del Regolamento. Non vi è contraddittorio iniziale: se tutto è regolare, entro circa 30 giorni il giudice emette l’ingiunzione di pagamento europea .
- Notifica al debitore: l’ingiunzione europea viene notificata al debitore a cura del giudice (o secondo le modalità del Regolamento 1393/2007 sulle notifiche internazionali) . La notifica deve rispettare le forme tassative indicate dal Regolamento 1896/2006 (artt. 13-15): consegna a mani proprie con ricevuta, o a familiare, o per posta raccomandata con ricevuta, o deposito in cassetta postale con avviso scritto formale, ecc., purché con prove della ricezione . Inoltre, deve essere accompagnata dal Modulo standard F per fare opposizione e deve rispettare le regole del Reg. 1393/2007, compreso il diritto del destinatario di rifiutare atti non tradotti in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale del luogo (art. 8 Reg.1393) . Ad esempio, se un debitore italiano riceve un’ingiunzione europea in tedesco senza traduzione, può rifiutarla entro una settimana dalla ricezione , costringendo il mittente a ritrasmetterla tradotta.
- Termine per opporsi: il debitore ha 30 giorni dalla notifica per presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea . L’opposizione si fa inviando al giudice d’origine il Modulo F (allegato VI del Regolamento), compilato in cui sostanzialmente si dichiara “mi oppongo” . Non occorre motivare nel modulo i motivi dell’opposizione: basta manifestare la volontà di contestare il credito. L’invio dell’opposizione (che può essere fatta anche senza avvocato, essendo un modulo prestampato) interrompe la procedura monitoria europea.
- Effetti dell’opposizione: se l’opposizione viene inviata entro 30 giorni, l’ingiunzione non diventa esecutiva . Il procedimento europeo si estinge e si apre la fase successiva. A scelta del creditore che aveva richiesto l’EPO, la causa può:
- Proseguire davanti al giudice competente come normale causa civile nazionale (il Regolamento richiama che la causa può essere trattata secondo il diritto nazionale del giudice d’origine, art. 17 Reg.1896/2006) . In pratica, l’atto di opposizione viene considerato come un atto introduttivo della fase contenziosa. Alcuni Stati (inclusa l’Italia) prevedono che l’opposizione all’EPO non contenga motivi, quindi il giudice invita poi il creditore a depositare un atto di citazione o simile per proseguire. Ad esempio, se un creditore tedesco ottiene un EPO contro un debitore italiano e quest’ultimo fa opposizione, la controversia proseguirà davanti al giudice tedesco competente secondo le regole tedesche ordinarie, a meno che il creditore, nel modulo di domanda dell’EPO, non abbia escluso di voler proseguire in caso di opposizione.
- Oppure essere trattata nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg.861/2007), se applicabile e se il creditore lo aveva indicato . Questo è un altro procedimento semplificato UE per crediti fino a €5000, che prevede scambio di moduli e udienza eventuale.
- Oppure il creditore può anche decidere di non proseguire affatto (magari perché scoraggiato dall’opposizione o perché preferisce agire altrove); in tal caso l’EPO si chiude e basta, senza ulteriori sviluppi.
È importante sottolineare che con l’opposizione l’ingiunzione europea perde efficacia e si passa a un normale contenzioso. Infatti, l’intera ratio del procedimento EPO è di fornire un titolo solo in assenza di contestazione. Se c’è contestazione (opposizione), si rientra nei percorsi ordinari . L’opposizione dunque è uno strumento di difesa potentissimo: basta anche solo inviarla in bianco per bloccare tutto e costringere il creditore ad affrontare una causa vera (con costi e tempi maggiori). Molti debitori la usano proprio per questo, e molti creditori a fronte dell’opposizione desistono o cercano un accordo.
- Mancanza di opposizione: se il debitore non fa opposizione entro 30 giorni, l’ingiunzione di pagamento europea diventa esecutiva. Il giudice d’origine appone la formula esecutiva (Modulo G) e rilascia al creditore un certificato di esecutività europeo . A quel punto, l’EPO è equiparabile a una sentenza definitiva. Il creditore può farla valere in qualsiasi Stato membro (eccetto Danimarca) senza bisogno di exequatur, presentandola alle autorità di esecuzione competenti. L’esecuzione avviene secondo le regole nazionali del paese in cui si esegue . Ad esempio, un’ingiunzione europea ottenuta in Francia, non opposta, può essere portata in Italia e notificata con atto di precetto al debitore italiano, come fosse una sentenza francese munita di formula UE. Non occorre il riconoscimento, basta tradurre eventualmente l’ingiunzione e il certificato. Le possibilità di difesa del debitore a questo punto sono molto limitate.
- Mezzi di ricorso straordinari per il debitore: il Regolamento 1896/2006 prevede, all’art. 20, che il debitore possa chiedere un “riesame” (remedy of review) dell’ingiunzione europea già dichiarata esecutiva solo in alcuni casi eccezionali:
- Notifica irregolare o mancata notifica dell’atto, senza colpa del debitore (es: non gli è mai arrivato nulla perché notifica non conforme) .
- Forza maggiore o circostanze eccezionali che hanno impedito di opporsi (es: grave malattia, incidente, cause di forza maggiore entro i 30 gg).
- Errore manifesto del giudice nell’emissione (ad esempio ingiunzione emessa per errore su un caso che non rientrava nel regolamento).
In tali situazioni, il debitore può chiedere al giudice che ha emesso l’EPO di riesaminare il caso. Se il giudice ritiene fondate le ragioni, dichiara nulla l’ingiunzione europea (anche se esecutiva) e questa cessa di avere effetto (art. 20.3). Questo istituto è però restrittivo e di rado applicato.
- Tutela del debitore in caso di notifica irregolare: Su questo punto, molto importante, è intervenuta la Corte di Giustizia UE con una sentenza del 5 dicembre 2024 (causa C-389/23), chiarendo che se un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata al convenuto o è stata notificata in violazione delle forme minime stabilite dagli artt. 13-15 del Reg.1896/2006, allora uno Stato membro può (anzi deve) prevedere che il giudice nazionale dichiari nulla tale ingiunzione . In altre parole: se il debitore scopre l’esistenza dell’EPO solo quando arriva un pignoramento (perché magari la notifica era andata a vuoto o era illegittima), ha diritto di far valere la nullità dell’ingiunzione stessa, anche oltre i 30 giorni . La Corte ha affermato che le norme UE non ostano a una legge nazionale che consente di annullare l’ingiunzione in simili casi . Anzi, ciò è coerente con l’obiettivo del regolamento: il procedimento EPO vale solo per crediti non contestati, e se la notifica è talmente viziata da impedire al debitore di contestare, l’ordine non può divenire definitivo . La conseguenza pratica: un debitore che non ha ricevuto regolarmente un’ingiunzione europea e se la vede esecutare può, anche dopo i 30 giorni, ricorrere al giudice dell’esecuzione nel suo Stato o al giudice che ha emesso l’ingiunzione per farla dichiarare inesistente o nulla. Ad esempio, un debitore italiano che scoprisse un EPO tedesco solo all’atto di un pignoramento in Italia potrà rivolgersi al giudice italiano dell’esecuzione per far valere che la notifica non è avvenuta a norma (magari perché non gli è mai stata consegnata né cassetta né nulla): il giudice italiano, secondo i principi affermati dal CGUE, dovrebbe allora rimettere le parti in status quo, riconoscendo che l’ordine non ha efficacia esecutiva valida . La Corte di Giustizia sottolinea anche che il rischio di notifiche mancate ricade sul creditore: se sceglie la via monitoria europea, deve accettare che una notifica difettosa farà cadere il provvedimento .
- Differenze con decreto ingiuntivo italiano: riassumendo in una tabella le principali differenze:
| Aspetto | Decreto Ingiuntivo Italia | Ingiunzione Europea (EPO) |
|---|---|---|
| Base normativa | Artt. 633-656 c.p.c. (legge nazionale) | Reg. CE 1896/2006 (procedura UE uniforme) |
| Giudice competente | Giudice di Pace o Tribunale nazionale competente | Giudice designato dallo Stato membro (es: tribunale provinciale in molti paesi) |
| Ambito | Crediti civili/commerciali interni (o internazionali, ma via norme nazionali) | Crediti civili/commerciali transfrontalieri (esclusi alcuni settori: fiscale, matrimoniale, etc.) |
| Forma domanda | Ricorso al giudice con prova scritta del credito | Modulo standard (A) predisposto dalla Commissione |
| Contraddittorio iniziale | Assente (inaudita parte) | Assente (inaudita parte) |
| Termine per opposizione | 40 giorni (salvo estero 60) dall’avvenuta notifica | 30 giorni dall’avvenuta notifica |
| Forma dell’opposizione | Atto di citazione (o ricorso) motivato da notificare alla controparte | Invio Modulo standard F al giudice d’origine (nessuna motivazione richiesta) |
| Effetti dell’opposizione | Apre un giudizio di merito nazionale; decreto non esecutivo salvo provv. esecuzione ex art.648 | Blocca l’EPO; procedimento europeo chiuso; causa prosegue in giudizio ordinario (nazionale) su scelta del creditore |
| Mancata opposizione | Decreto diventa definitivo ed esecutivo (titolo esecutivo nazionale) | EPO dichiarata esecutiva dal giudice; titolo esecutivo europeo, eseguibile in tutta la UE |
| Notifica dell’atto | A cura del creditore, entro 60 gg dall’emissione (pena inefficacia art.644 cpc) | A cura del giudice, secondo Reg.1393/2007 (forme qualificate; se non nota domicilio, EPO non ammesso) |
| Difese del debitore tardive | Opposizione tardiva (art.650 cpc) se notificazione irregolare o forza maggiore | Richiesta di riesame ex art.20 Reg.1896 (notifica non ricevuta o forza maggiore) entro 30 gg esecuzione; rimedi nazionali (nullità EPO) in caso di notifica inesistente |
| Esecutorietà provvisoria | Possibile (ex art.642 cpc) subito, oppure in corso di opposizione (art.648 cpc) | Non prevista: l’EPO di per sé diventa esecutivo solo dopo 30 gg senza opposizione. Non c’è concetto di “provvisoria esecuzione” ante, salvo richieste cautelari separate secondo diritto nazionale. |
Dal punto di vista pratico per un debitore: – Se ricevi un’ingiunzione europea: verifica la lingua e la correttezza della notifica. Se non capisci la lingua, hai diritto a rifiutarla immediatamente . Se decidi di contestare il credito, invia l’opposizione col modulo allegato entro 30 giorni senza eccezione. Questo impedirà all’ordine di passare in giudicato. – Dopo l’opposizione, preparati a difenderti nel merito davanti al giudice competente (che potrebbe essere all’estero). Potresti aver bisogno di un avvocato nel paese in questione. – Se ti accorgi dell’ingiunzione europea solo perché magari il creditore ha avviato un’esecuzione in Italia (non avevi saputo nulla prima), attiva subito un legale per contestare l’esecuzione: invocando la mancata corretta notificazione si può ottenere l’annullamento dell’ordine anche tardivamente . Questa linea è stata espressamente avallata dalla Corte UE nel 2024, come visto. – Ricorda che l’ingiunzione europea non si applica per crediti che invece rientrano in categorie speciali (es. debiti alimentari, successioni, stato civile, materie fallimentari, ecc.). Se mai venisse usata in ambiti non consentiti, puoi opporla anche per incompetenza di materia.
In definitiva, l’ingiunzione di pagamento europea è un utile strumento per i creditori in UE, ma dal lato debitoriale è sufficiente rispettare i termini di opposizione per vanificarla, e la legge tutela fortemente il debitore contro difetti di notifica, attribuendo il rischio al creditore .
Strategie Difensive e Casi Particolari: Consigli per il Debitore Opponente
In base a tutto quanto esposto, riassumiamo alcune strategie difensive che un debitore, insieme al suo avvocato, può mettere in campo per difendersi efficacemente da un decreto ingiuntivo (italiano o europeo):
- Raccogli le prove e contestazioni prima possibile: Non aspettare la scadenza dei 40 giorni per cercare documenti. Appena notificato il decreto, raccogli ricevute, estratti conto, email, contratti – tutto ciò che supporta la tua posizione. Ad esempio, se hai pagato delle fatture, individua le contabili; se la merce era difettosa, recupera foto, reclami inviati, perizie. Queste prove vanno allegate già nell’atto di opposizione o nelle prime memorie, per dare subito sostanza alla tua difesa e magari convincere il giudice a sospendere l’esecuzione. Una “prova scritta” pronta a tuo favore può impedir la provvisoria esecuzione ex art.648 e mettere in difficoltà il creditore.
- Eccezioni procedurali da non trascurare: Verifica con attenzione se il decreto presenta vizi formali:
- Competenza territoriale o per materia: era il giudice giusto? Se il creditore ha scelto un foro incompetente, puoi sollevare l’eccezione subito nell’atto di opposizione (pena decadenza), chiedendo l’incompetenza. Se hai ragione, il giudice dell’opposizione annullerà il decreto per incompetenza e lo dichiarerà inefficace; il creditore dovrà ricominciare altrove. Ad esempio, decreti ingiuntivi su contratti vanno al foro pattuito o del consumatore se applicabile, etc.
- Notifica tardiva oltre 60 giorni: come già rimarcato, evidenzia tale vizio nell’atto di opposizione, chiedendo al giudice di dichiarare l’inefficacia ex art. 644 c.p.c. e quindi la nullità del decreto . La Cassazione richiede opposizione tardiva in questi casi (ossia se l’hai ricevuto comunque devi opporti), ma trattandosi di vizio oggettivo di decadenza del titolo, molti giudici revocano il decreto per questo motivo.
- Vizi dell’atto di precetto o esecuzione iniziata prima del dovuto: se ti notificano insieme al decreto un atto di precetto sbagliato (es: meno di 10 giorni concessi, importi errati) fallo presente. Oppure se il creditore inizia il pignoramento prima di notificarti formalmente il titolo esecutivo, è una grave irregolarità (nel monitorio capita poco perché di solito notificano tutto insieme).
- Opposizione parziale e pagamento parziale: se contesti solo parte del credito, dichiara esplicitamente nell’opposizione qual è la parte non contestata e, se possibile, offriti di pagarla subito. Questo può giovare in termini di spese e magari persuadere il giudice che non vuoi solo perdere tempo. Sappi però che per la parte non contestata il giudice “deve” dare esecutorietà immediata al decreto (a meno che tu non l’abbia già pagata nel frattempo).
- Istanza di sospensione ben motivata: Nel chiedere la sospensione ex art.649, predisponi un’istanza completa: spiega i motivi gravi per cui l’esecuzione immediata sarebbe ingiusta. Ciò significa evidenziare la fondatezza dell’opposizione (es: “Ecco le ricevute di pagamento già effettuato che coprono l’importo, il credito è inesistente” ) e/o il pregiudizio (es: “Se il creditore pignora questi beni, l’azienda del debitore cesserà l’attività, causando danni irreparabili”). Allega documenti, dichiarazioni, tutto il possibile. Un giudice di solito concede la sospensione se vede un fumus boni iuris nel merito o se l’azione esecutiva appare sproporzionata rispetto alla situazione. Tempismo: chiederla subito. Se possibile già nell’atto di citazione in opposizione in modo che il giudice ne sia investito immediatamente. In certi casi urgenti, si può presentare un’istanza di sospensione inaudita altera parte appena depositata l’opposizione, senza aspettare la notifica, se c’è pericolo imminente (ma normalmente viene trattata in udienza contraddittoria).
- Attenzione alle ordinanze ex 648 c.p.c.: se il tuo caso rientra in quelli dove il creditore chiede l’esecutorietà in corso di causa, preparati a contrastarlo. L’art. 648 c.p.c. dice che la concessione può avvenire se l’opposizione “non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”. Significa che se hai solo contestazioni generiche o basate su dichiarazioni tue, rischi l’ordinanza. Se invece porti una prova tangibile (un documento firmato dal creditore magari che riconosce un pagamento, o una quietanza) potrai sostenere che l’opposizione è fondata su prova scritta e quindi l’esecutorietà va negata. Anche la parzialità della contestazione incide: contesti tutto vs contesti solo una parte. Nel secondo caso come detto almeno la parte non contestata diverrà esecutiva obbligatoriamente .
- Uso strategico dell’opposizione tardiva: se hai scoperto tardi il decreto per motivi validi, non disperare. Prepara immediatamente l’opposizione tardiva spiegando dettagliatamente perché non potevi opporti prima. Fornisci prove (es: certificato medico se eri in coma, oppure relata di notifica nulla, etc.). Se il giudice accoglie la tardività, hai recuperato il diritto a difenderti. Nota: l’opposizione tardiva va distinta dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Se scopri il decreto solo dopo che è iniziato il pignoramento, puoi anche proporre opposizione all’esecuzione sostenendo che il titolo è inefficace (nel termine di 20 giorni ex art. 617 se contesti la notifica). Spesso si agisce su entrambi i fronti: opposizione tardiva al giudice del decreto e opposizione all’esecuzione al giudice dell’esecuzione, per non lasciare intentato nulla.
- Soci e garanti ingiunti: se sei un socio illimitatamente responsabile di una società di persone (snc, sas) e hai ricevuto un decreto ingiuntivo insieme alla società, devi anche tu proporre opposizione in proprio. La Cassazione 2025/27367 ha chiarito che, in caso di decreto ingiuntivo solidale contro società e soci, il beneficio di escussione non opera . Se i soci non oppongono il decreto, esso diventa definitivo anche per loro e costituisce titolo autonomo contro di essi . Quindi non pensare che basti l’opposizione della società: ogni soggetto ingiunto deve opporsi. Questo vale anche per eventuali fideiussori o garanti destinatari del medesimo decreto: ciascuno deve fare opposizione se vuole contestare. Coordinarsi con gli altri debitori è opportuno (si possono unire cause o agire con stesso avvocato magari, se non vi sono conflitti di interesse).
- Procedura concorsuale o sovraindebitamento: se la tua impresa o tu come privato avete avviato procedimenti di crisi (es. concordato preventivo, liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012, composizione negoziata), segnalalo subito al giudice dell’opposizione. In alcuni casi, i decreti ingiuntivi a carico di soggetti in procedure concorsuali vengono trattati diversamente: ad esempio, dopo il fallimento del debitore, un decreto ingiuntivo non opposto non può essere eseguito se non nei limiti del concorso. Se sei in sovraindebitamento (L.3/2012) o composizione negoziata, potresti ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, incluse quelle da decreto ingiuntivo . Quindi segnala l’eventuale ammissione a procedure di questo tipo per frenare i creditori.
- Transigere quando conviene: l’opposizione a decreto ingiuntivo non preclude di poter fare accordi col creditore anche successivamente. Potete ad esempio concordare una rateazione: spesso, tramite i legali, durante il giudizio si può trovare un’intesa (magari il debitore paga subito una parte e il resto a scadenze, e il creditore accetta di chiudere la causa). Questa transazione va formalizzata di solito con scrittura e talvolta con sentenza di conciliazione o con rinuncia all’opposizione se il creditore rinuncia al titolo. I Giudici di Pace in particolare, all’udienza ex art.320 c.p.c., sono tenuti a tentare la conciliazione : approfittane se hai liquidità per offrire qualcosa, potresti spuntare uno stralcio di parte del debito o un maggior termine. Se si trova un accordo, il decreto ingiuntivo può essere “assorbito” dalla transazione (il creditore potrebbe richiedere comunque di tenere fermo il decreto come garanzia finché non finisci di pagare, ma questo è un dettaglio negoziabile).
- Occhio ai rapporti con altri debitori o creditori: se il decreto riguarda più debitori in solido (es. coobbligati) coordina le difese con loro, come detto. Se invece tu hai a tua volta crediti verso il creditore (ad es. per forniture difettose, o danni) valuta di proporre domanda riconvenzionale in opposizione per compensare o per chiedere risarcimenti. Questo rende la causa più complessa, ma può mettervi in posizione di forza. La compensazione è spesso la prima linea di difesa se c’è reciprocità di conti.
Con queste strategie, un debitore ben consigliato può efficacemente difendersi e talvolta capovolgere la situazione derivante da un decreto ingiuntivo. Il punto cruciale è agire nei tempi giusti e con gli strumenti giusti: l’inerzia o gli errori procedurali possono pregiudicare anche le migliori ragioni di merito.
Passiamo ora ad alcuni casi pratici di esempio per capire in concreto l’applicazione di quanto detto.
Casi Pratici e Simulazioni (Scenario Italia)
Di seguito presentiamo alcune simulazioni semplificate di casi reali, per vedere come un debitore può difendersi in situazioni tipiche.
Caso 1: Decreto ingiuntivo per forniture non pagate ad una PMI
- Scenario: Alfa S.r.l., azienda manifatturiera, riceve un decreto ingiuntivo da €80.000 richiesto da un fornitore (Beta S.p.a.) per materiali consegnati. Il decreto è provvisoriamente esecutivo perché Beta ha prodotto le fatture firmate dal legale rappresentante di Alfa e sostiene che Alfa sia in grave difficoltà (ha fatto istanza ex art.642).
- Problema: Alfa riconosce il debito per €50.000 ma contesta €30.000 perché i materiali di alcune forniture erano difettosi e ha dovuto scartarli. Inoltre, lamenta che Beta non ha applicato uno sconto concordato.
- Difesa: Alfa, tramite avvocato, propone opposizione entro 40 giorni. Nell’atto:
- Ammette il debito di €50.000 (anzi allega copia di un bonifico di €50.000 che esegue contestualmente all’opposizione per mostrare buona fede).
- Contesta i restanti €30.000 documentando: relazioni tecniche sui difetti dei materiali, fotografie, mail in cui segnalava a Beta i problemi e chiedeva sconto. Chiede una CTU tecnica se necessario.
- Chiede sospensione ex art. 649 perché Beta ha nel frattempo notificato precetto e minaccia pignoramento su macchinari vitali; evidenzia che Alfa ha già pagato gran parte (i €50k) e che Beta è in parte inadempiente per fornitura difettosa.
- Prima udienza: Il giudice vede che Alfa ha pagato €50k, quindi per quella parte nulla da discutere. Rimangono €30k contestati.
- Dato che Alfa ha contestato in modo specifico €30k e portato prove, il giudice nega la provvisoria esecuzione per i €30k (art.648) perché c’è prova scritta (rapporti tecnici) di possibili difetti.
- Sospende l’esecuzione per i €30k (il precetto riguardava l’intera somma, ormai €50k pagati restano il pignoramento per €30k, sospeso).
- Evoluzione: Viene svolta CTU: il perito conferma difetti nei materiali e quantifica in €20k il minor valore. Nel frattempo Beta ammette la situazione e accetta di negoziare.
- Esito: Le parti trovano accordo: Alfa versa ulteriori €5k, Beta rinuncia al resto. Formalizzano la conciliazione in giudizio: Alfa rinuncia parzialmente all’opposizione per €5k, Beta rinuncia al decreto per la parte eccedente. Il giudice, preso atto, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto per il residuo. Lezioni: ammettere il dovuto e pagarlo ha giocato a favore di Alfa (ridotto spese, ottenuto sospensione), portare prove su difetti ha convinto Beta a evitare un lungo contenzioso.
Caso 2: Decreto ingiuntivo europeo contro un consumatore
- Scenario: Un privato italiano (Mario) ordina online da una ditta francese (Électronique SAS) elettrodomestici per €2000, ma ne riceve solo una parte e di qualità inferiore. Si rifiuta di pagare il saldo. La ditta francese avvia un procedimento di ingiunzione europea presso il Tribunale di Lione e ottiene un EPO per €2000 più interessi.
- Problema: Mario riceve per posta un plico dal tribunale francese contenente documenti in francese. Non capisce che è un’ingiunzione di pagamento (non c’è traduzione italiana) e ignora la cosa. Dopo qualche mese, si vede arrivare dall’ufficiale giudiziario italiano un atto di pignoramento presso terzi sul suo conto corrente, basato su quell’EPO divenuto esecutivo.
- Difesa: Mario corre dall’avvocato. Verificano che l’ingiunzione europea non fu tradotta e non fu allegato il modulo standard sul diritto di rifiuto. Dunque la notifica non è regolare secondo Reg.1393. L’EPO è diventato esecutivo senza che Mario avesse reale conoscenza.
- L’avvocato propone opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale italiano (giudice dell’esecuzione) invocando l’inesistenza/invalidità del titolo esecutivo perché l’ingiunzione UE è stata notificata senza rispettare le norme (assenza traduzione e modulo art.8).
- Contestualmente, invia anche al Tribunale di Lione una domanda di “réexamen” ex art.20 Reg.1896, spiegando che Mario non ha potuto opporsi per la mancanza di traduzione.
- Esito: Il giudice italiano sospende l’esecuzione ravvisando che la notifica estera era viziata gravemente (applica anche i principi CGUE 2024: titolo probabilmente nullo) . Qualche settimana dopo, il giudice francese accoglie il riesame e dichiara nulla l’ingiunzione europea per violazione degli standard di notifica (mancato uso lingua comprensibile) .
- Il pignoramento in Italia viene revocato; Mario non subisce più azioni. Électronique SAS, se vorrà ancora quei soldi, dovrà citarlo in causa in Italia o rifare la procedura traducendo tutto (ma Mario ha già motivi di difesa sostanziale: merce non conforme).
- Lezioni: ignorare gli atti esteri è pericoloso, ma anche dopo è possibile rimediare. La legge UE tutela i debitori sulle lingue: Mario avrebbe dovuto rifiutare subito l’atto non tradotto, ma essendo ignaro ha potuto comunque far valere ex post la nullità. È stato determinante muoversi su entrambi i fronti legali (Italia e Francia) e citare la normativa corretta.
Caso 3: Decreto ingiuntivo contro società e fideiussore
- Scenario: La Banca X ottiene un decreto ingiuntivo di €100.000 contro Delta S.r.l. (affidamento di conto scoperto) e, in solido, contro l’amministratore Sig. Rossi che aveva firmato fideiussione personale. Il decreto è notificato ad entrambe le parti. Delta ritiene di avere contropretese verso la banca per addebiti illegittimi.
- Problema: Se solo la società Delta propone opposizione e Rossi no, il decreto diventerà definitivo verso Rossi. La banca potrà agire sul suo patrimonio personale indipendentemente dall’esito dell’opposizione di Delta.
- Difesa concertata: L’avvocato spiega a Rossi che anche lui deve opporsi. Dunque prepara due opposizioni: una per Delta S.r.l. e una per Rossi (possono essere inserite in un unico atto con due attori, oppure due atti separati riunibili).
- Delta nell’opposizione eccepisce anatocismo e interessi usurari, chiedendo CTU contabile.
- Rossi nell’opposizione solleva le stesse eccezioni e chiede inoltre la nullità della fideiussione (se ci sono profili di nullità). Chiede sospensione per evitare esecuzione sul suo patrimonio.
- Procedura: Le opposizioni vengono riunite. Alla prima udienza, il giudice vede che entrambi gli ingiunti hanno reagito. Concede magari la provvisoria esecuzione per eventuali somme non contestate (in questo caso contestano tutto per cui non concede).
- Sulla sospensione: se la banca avesse ipotecato beni di Rossi subito, potrebbe sospendere in attesa di CTU perché le eccezioni di usura sono da verificare.
- Esito: Dopo CTU, risulta che in effetti €10.000 erano addebitati illegittimamente. Sentenza revoca il decreto per tale parte e condanna Delta e Rossi in solido a €90.000. Rossi risponde per quell’importo.
- Se Rossi non avesse opposto, avrebbe dovuto €100.000 comunque, e anche se Delta vinceva parzialmente, lui sarebbe rimasto con un titolo da €100.000 contro di lui (non automaticamente ridotto dalla sentenza su Delta perché il suo titolo era cosa giudicata). Fortunatamente, opponendosi, ha beneficiato anche lui della riduzione.
- Lezioni: i garanti o coobbligati devono agire compatti. La Cassazione ha infatti affermato che in questi casi il decreto “vale anche per i soci/garanti se non oppongono” . Mai dormire sugli allori pensando che l’azienda si difenda: ogni soggetto ingiunto è parte necessaria dell’opposizione.
Questi esempi illustrano come, in situazioni diverse, l’opposizione e le strategie difensive vanno calibrate sul caso concreto. L’importante è ricordare che esistono rimedi e che un decreto ingiuntivo non è una condanna definitiva, ma un atto iniziale che può essere combattuto con successo, a patto di attivarsi prontamente e con le giuste argomentazioni.
Domande Frequenti (FAQ) su Decreto Ingiuntivo e Opposizione
Di seguito una serie di domande frequenti con risposte concise, per riepilogare i punti salienti in forma di FAQ:
D: Cos’è, in parole semplici, un decreto ingiuntivo?
R: È un ordine del giudice che intimail pagamento di una somma (o consegna di un bene) entro un termine breve (di solito 40 giorni), emesso senza aver prima sentito il debitore. Si basa su prove documentali fornite dal creditore. Se il debitore non reagisce, diventa definitivo ed esecutivo come una sentenza .
D: Serve l’avvocato per fare opposizione a un decreto ingiuntivo?
R: Sì, in tribunale è obbligatorio l’avvocato. Davanti al Giudice di Pace è possibile difendersi da soli solo per importi sotto €1.100, ma è altamente consigliato farsi assistere. L’opposizione è un atto tecnico (va motivato, notificato, seguito in giudizio) e un errore può costare caro.
D: Quanto tempo ho per oppormi?
R: 40 giorni dalla notifica in Italia . Se risiedi all’estero, di solito 60 giorni. Se hai avuto problemi (notifica nulla, forza maggiore) e il termine è scaduto, puoi provare l’opposizione tardiva appena scopri il decreto (entro 10 giorni dalla scoperta) .
D: Come si propone l’opposizione?
R: In genere con un atto di citazione notificato al creditore entro il termine . Nell’atto scriverai tutti i motivi per cui contesti il decreto e chiederai la revoca. Indicherai un’udienza in tribunale o GdP. Dopo la notifica, l’atto va depositato in tribunale. (Dopo la riforma 2023 è possibile in alcuni casi anche il ricorso, ma la via tradizionale è la citazione).
D: Se faccio opposizione, devo pagare intanto?
R: Dipende. Se il decreto non era provvisoriamente esecutivo, non devi pagare nulla finché la causa è pendente (il decreto è sospeso) . Se invece era esecutivo, teoricamente dovresti pagare subito perché il creditore può eseguire, a meno che tu ottenga la sospensione dal giudice . Quindi in quest’ultimo caso devi chiedere al giudice di congelare la situazione (es. sospendere pignoramenti) finché non si decide l’opposizione.
D: Cosa significa “provvisoriamente esecutivo”?
R: Significa che il decreto ha efficacia di titolo esecutivo immediata. Quando ti viene notificato, contiene già la formula esecutiva e spesso è accompagnato da un precetto: hai 10 giorni per pagare, trascorsi i quali possono iniziare i pignoramenti . Questo status viene dato dal giudice se il credito è fondato su titoli particolari (cambiali, assegni, atti notarili) o se il giudice vede rischio di ritardo o documenti firmati dal debitore .
D: Come faccio a capire se il mio decreto è provvisoriamente esecutivo?
R: Sull’ultima pagina del decreto cerca frasi tipo “dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.” o simili. Inoltre, se ti è arrivato anche un atto di precetto contestualmente, è quasi certo che il decreto sia esecutivo. In mancanza di queste indicazioni, di norma il decreto non è immediatamente esecutivo (salvo diventi esecutivo dopo 40 giorni se non fai opposizione).
D: Cosa posso eccepire in un’opposizione?
R: Tutto ciò che attacchi il credito o il procedimento. Ad esempio: – Eccezioni di merito: il credito non esiste, è già stato pagato (solvendo), è parzialmente errato, è prescritto, il contratto da cui deriva è nullo/annullato, c’è stata inadempienza anche dell’altro lato, va compensato con un tuo credito, etc. – Eccezioni procedurali: il giudice era incompetente (es. foro clausola contrattuale), la notifica del decreto è nulla o tardiva , mancano requisiti formali (raramente rilevante, perché i decreti sono formulari standard). Queste eccezioni di procedura vanno fatte subito. – Puoi anche fare domande riconvenzionali: es. chiedere danni per un eventuale abuso del creditore (non facile da ottenere), o riduzione del prezzo, ecc.
D: Cosa succede se vinco l’opposizione?
R: Il decreto ingiuntivo viene revocato (annullato) dal giudice . La sentenza finale stabilisce che non devi pagare (o devi pagare meno). Se avevi già pagato o ti avevano pignorato qualcosa in via provvisoria, hai diritto alla restituzione di quanto versato . In più, normalmente il creditore soccombente dovrà rimborsarti le spese legali che hai sostenuto.
D: E se perdo l’opposizione?
R: Il decreto viene confermato, praticamente come una sentenza di condanna. Dovrai pagare quanto dovuto (se non l’avevi già fatto) più interessi e le spese legali del creditore. Avrai però la possibilità di fare appello contro la sentenza se ritieni ancora ingiusta la decisione (entro 30 giorni dalla notifica della sentenza).
D: Durante l’opposizione il creditore può chiedere qualcosa?
R: Sì, come detto può chiedere al giudice di autorizzare l’esecuzione provvisoria del decreto durante la causa (art. 648 c.p.c.), se il decreto inizialmente non lo era. Il giudice la concede se pensa che la tua opposizione sia poco solida e priva di prove forti . Oppure se non hai contestato una parte del credito, la concede su quella parte obbligatoriamente. Dall’altro lato, tu puoi chiedere sospensione se il decreto era esecutivo. Insomma, c’è un “braccio di ferro” iniziale sugli aspetti esecutivi.
D: Posso oppormi solo a una parte e pagare il resto?
R: Certamente. L’opposizione può essere parziale. Ad esempio “mi oppongo al decreto ingiuntivo solo per la parte eccedente €X che ho già pagato”. In questi casi, se riconosci espressamente una parte, ti conviene pagarla subito (anche per tagliare interessi e spese su quella). Il giudice in genere vi prenderà atto: per la parte non contestata il decreto diverrà esecutivo e tu l’avrai già saldata, per il resto si discute. Tieni però conto che se il creditore ha già speso soldi per fare decreto anche su quella parte, potresti dover comunque pagare parte delle spese di procedura proporzionalmente.
D: La notifica del mio decreto era irregolare (o fatta a un vecchio indirizzo): posso non oppormi?
R: Sbagliato! Se ne sei venuto a conoscenza, devi comunque proporre opposizione (normale o tardiva) e far valere quell’irregolarità davanti al giudice . Se non fai nulla, passati 40 giorni il creditore chiederà l’esecutorietà e avrà un titolo valido. L’irregolarità di notifica si “sana” se non viene eccepita. Solo se la notifica è giuridicamente inesistente (cioè atto mai giunto a destinazione in alcun modo) potresti far valere l’inesistenza anche oltre i termini, ma è un terreno complicato. Quindi meglio agire: fai opposizione e spiega al giudice che la notifica era nulla/tardiva chiedendo di dichiarare inefficace il decreto .
D: Ho perso il termine per 2 giorni, posso fare qualcosa?
R: Dipende: se puoi invocare una ragione di forza maggiore o irregolarità (es. l’avvocato era malato grave, la notifica l’hai vista tardi perché consegnata ad altri), puoi provare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. spiegando il motivo del ritardo. Se invece l’hai dimenticato senza scuse particolari, purtroppo il termine è perentorio e non c’è rimedio. In casi disperati, taluni provano un ricorso in Cassazione per “revocazione straordinaria” per errore scusabile, ma le chance sono minime.
D: Posso trovare informazioni ufficiali sulle norme e sentenze relative?
R: Sì, in fondo a questa guida troverai una sezione di fonti normative e giurisprudenziali con riferimenti precisi (articoli di legge, sentenze di Cassazione, pronunce UE). Per esempio, il Codice di procedura civile agli artt. 633 e segg. disciplina l’ingiunzione; la Cassazione Sez. Unite 9938/2005 spiega bene l’opposizione tardiva ; la sentenza della Corte di Giustizia C-389/23 (2024) chiarisce i diritti del debitore sulle notifiche UE .
D: In sintesi, qual è il consiglio principale se ricevo un decreto ingiuntivo?
R: Non ignorarlo. Controlla termini e atti, consulta subito un avvocato, e se hai motivi di contestazione attivati con l’opposizione entro i termini. Se anche pensi di dover pagare, spesso è possibile ottenere più tempo o condizioni migliori negoziando. Ma se resti inerte, dopo 40 giorni quel pezzo di carta diventa legge e potresti subire esecuzioni forzate. Dunque, prendi sul serio la cosa e utilizza i tuoi diritti di difesa nei modi previsti.
Con le FAQ concludiamo questa guida. Si raccomanda sempre di far riferimento alla consulenza legale professionale per il proprio caso concreto, poiché la materia dei decreti ingiuntivi e delle opposizioni presenta sfumature tecniche che un professionista può valutare correttamente.
Fonti Normative e Giurisprudenziali Utili (agg. 2026)
(Elenco delle principali fonti citate e consigliate per approfondimento:)
- Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940) – Artt. 633-656 sul procedimento di ingiunzione; artt. 474, 479-482 sulle notifiche di precetto; art. 642 (casi di provvisoria esecuzione) ; art. 644 (inefficacia se tardiva notifica) ; art. 645 (forma e termini dell’opposizione, come modificato da D.Lgs. 149/2022 e 164/2024) ; art. 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) ; art. 649 (sospensione dell’esecuzione provvisoria) ; art. 650 (opposizione tardiva) .
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (“Riforma Cartabia”) e D.Lgs. 26 novembre 2024, n. 164 (decreto correttivo) – Riformano il processo civile: introdotto il rito semplificato (artt. 281-decies e segg. c.p.c.) esteso alle opposizioni a decreto , confermata forma dell’atto di citazione per l’opposizione , prima udienza da fissare entro 30 giorni dal termine a comparire , ecc.
- Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio – Istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Art. 13-15 (forme di notifica ammesse) ; art. 16 (termine 30 giorni per opposizione) ; art. 18 (dichiarazione di esecutività in mancanza di opposizione, giudice verifica data notifica) ; art. 20 (istanze di riesame dell’ingiunzione europea) .
- Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Sulle notifiche transfrontaliere. Art. 8 (diritto del destinatario di rifiutare l’atto se non tradotto in lingua comprensibile) .
- Cass., Sez. Un., 12/05/2005 n. 9938 – Principio di diritto: tutte le irregolarità della notificazione (compresa notifica oltre termini) rientrano nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., salvo inesistenza .
- Cass., Sez. I, 14/02/2014 n. 3552 – Conferma: la domanda ex art. 188 att. c.p.c. (dich. inefficacia) è ammissibile solo per decreti non notificati o notifica inesistente; se notifica avvenuta ma viziata o tardiva, rimedio è solo opposizione (anche tardiva) .
- Cass., Sez. III, 23/08/2011 n. 17478 – Ribadisce che la nullità della notifica del decreto va fatta valere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., essendo indice della volontà del creditore di avvalersi comunque del decreto .
- Cass., Sez. Un., 31/01/2019 n. 2840 – (Tema: ingiunzione europea) Chiarisce la natura del procedimento di opposizione a EPO: non introduce automaticamente un giudizio di merito nel merito, ma rimette alle scelte del ricorrente (conferma orientamenti precedenti).
- Cass., Sez. I, 15/02/2024 n. 2734 – Stabilisce che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sconta imposta di registro proporzionale del 3% ex DPR 131/1986, anche se pendente opposizione .
- Cass., Sez. I, 18/10/2025 n. 19814 – Pronuncia recente: in caso di doppia notifica del decreto (prima nulla, seconda valida), il termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica valida (notifica rinnovata ha effetto sanante) .
- Cass., Sez. I, 13/10/2025 n. 27367 – Caso soci Snc: se decreto ingiuntivo emesso con obbligazione solidale contro società e soci illimitatamente responsabili, i soci devono proporre opposizione anch’essi; altrimenti, trascorso il termine, il decreto diventa definitivo anche verso di loro e costituisce titolo esecutivo autonomo (niente beneficio di escussione) .
- Corte di Giustizia UE, sentenza 4/09/2014, cause riunite C-119/13 e C-120/13 (eco cosmetics) – Interpretazione Reg.1896/2006: se un EPO è notificato senza modulo informativo sul diritto di rifiuto (come da Reg.1393), ciò non comporta nullità automatica, ma l’organo notificante deve sanare l’omissione appena possibile (no nullità per mancata allegazione modulo, diverso dal caso di notifica totalmente mancante) .
- Corte di Giustizia UE, sentenza 6/09/2018, causa C-21/17 (Catlin Europe) – Sulle notifiche senza modulo di cui all’All. II Reg.1393: conferma che l’omessa allegazione del modulo non provoca nullità, ma va sanata appena noto il vizio .
- Corte di Giustizia UE, sentenza 5/12/2024, causa C-389/23 (Bulgarfrukt) – Sentenza epocale su EPO: le disposizioni del Reg.1896/2006, lette con il Reg.1393/2007, non ostano a una normativa nazionale che impone di dichiarare nulla un’ingiunzione di pagamento europea non notificata al convenuto o notificata violando le norme minime (artt. 13-15 Reg.1896) . Di fatto legittima i giudici nazionali ad annullare EPO finali se la notifica è mancata o viziata gravemente .
- Tribunale di Treviso, sent. 24/04/2025 n. 612 – In tema di forma dell’opposizione dopo la riforma: chiarisce che l’opposizione a decreto può essere introdotta sia con citazione sia con ricorso, in quanto l’art. 645 c.p.c. novellato non prevede più esclusivamente l’atto di citazione . (Esempio di giudice di merito su interpretazione innovata post-riforma).
- Tribunale di Roma, ord. 2024 (inedita) – Citata in dottrina: alcune ordinanze di merito hanno ipotizzato la reclamabilità in appello delle ordinanze di sospensione o diniego (art.649), tesi in attesa di vaglio della Cassazione .
Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e temi pignoramenti, interessi e spese che possono peggiorare rapidamente la situazione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 ti trovi davanti a un atto che può avere conseguenze immediate:
– ti viene ingiunto di pagare una somma entro termini strettissimi,
– il creditore minaccia pignoramenti di conto, stipendio o beni,
– non sai se il debito è davvero dovuto o se l’importo è corretto,
– temi che non opporsi significhi perdere ogni difesa.
Devi saperlo subito:
👉 nel 2026 il decreto ingiuntivo NON è una condanna automatica,
👉 l’opposizione è spesso possibile ed efficace,
👉 agire subito con un avvocato specializzato fa la differenza.
Questa guida ti spiega:
– cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona nel 2026,
– quando e perché conviene opporsi,
– quali difese funzionano davvero,
– cosa fa concretamente l’avvocato specializzato.
Cos’è il Decreto Ingiuntivo nel 2026 (In Modo Chiaro)
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice:
– ordina al debitore di pagare una somma,
– sulla base di documenti prodotti dal creditore,
– senza contraddittorio preventivo.
👉 È uno strumento rapido per il creditore,
👉 ma non definitivo per il debitore,
👉 se reagisci nei tempi giusti.
Cosa Succede Se Non Fai Nulla
Nel 2026, se non ti opponi:
– il decreto diventa definitivo,
– il creditore può procedere a pignoramenti,
– aumentano interessi e spese legali,
– perdi la possibilità di contestare il credito.
👉 Il silenzio equivale a una resa.
Quando Conviene Opporsi al Decreto Ingiuntivo
L’opposizione è consigliata quando:
– il debito non è dovuto o è parzialmente errato,
– l’importo è gonfiato da interessi o penali illegittime,
– mancano i presupposti di legge,
– il contratto è nullo o viziato,
– il credito è prescritto,
– il decreto è immediatamente esecutivo senza i requisiti.
👉 Molti decreti si basano su documentazione incompleta o contestabile.
I Tempi Sono Decisivi
Nel 2026 i termini sono rigidi:
– 40 giorni per proporre opposizione (in genere),
– termini ancora più stringenti se il decreto è esecutivo,
– ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.
👉 Agire tardi equivale a non agire.
Le Difese Più Efficaci Contro il Decreto Ingiuntivo
Nel 2026 le difese più comuni includono:
– inesistenza o nullità del contratto,
– contestazione dell’importo richiesto,
– mancanza di prova scritta idonea,
– prescrizione del credito,
– vizi procedurali del decreto,
– abuso dello strumento monitorio.
👉 La difesa va costruita su misura, non standardizzata.
Cosa Può Fare Subito l’Avvocato Specializzato
🔹 1. Analisi Tecnica del Decreto
Serve per verificare:
– validità del titolo,
– correttezza dell’importo,
– sussistenza dei presupposti,
– possibilità di sospensione dell’esecuzione.
👉 Qui si decide la strategia.
🔹 2. Opposizione al Decreto Ingiuntivo
Consente di:
– aprire il contraddittorio con il creditore,
– bloccare o sospendere i pignoramenti,
– contestare il credito nel merito.
👉 È l’arma principale del debitore.
🔹 3. Trattativa o Accordo Strategico
In alcuni casi è utile:
– ridurre l’importo,
– rateizzare il debito,
– evitare l’esecuzione forzata.
👉 Anche la trattativa va gestita con competenza legale.
Perché Nel 2026 Non Conviene Subire il Decreto
Subire significa:
– pagare somme forse non dovute,
– subire pignoramenti evitabili,
– compromettere conto, reddito e beni,
– rinunciare a diritti fondamentali.
👉 Molti decreti ingiuntivi vengono revocati o ridimensionati.
Il Punto Chiave: Il Decreto Non È una Sentenza Definitiva
Un principio fondamentale è questo:
👉 il decreto ingiuntivo è solo l’inizio, non la fine.
Questo significa che:
– puoi difenderti,
– puoi contestare,
– puoi ribaltare la situazione.
👉 Ma solo se agisci subito e bene.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Nel 2026 molti debitori sbagliano perché:
– ignorano l’atto,
– confidano in accordi verbali,
– non rispettano i termini,
– si difendono senza competenza.
👉 Così il decreto diventa definitivo.
Il Ruolo dell’Avvocato Specializzato
La difesa contro il decreto ingiuntivo è tecnica e strategica.
L’avvocato:
– valuta la fondatezza del credito,
– imposta l’opposizione corretta,
– chiede la sospensione dell’esecuzione,
– tutela il patrimonio del cliente.
👉 Non basta “fare opposizione”: serve saperla fare.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– bloccare pignoramenti imminenti,
– ridurre o annullare il debito,
– evitare l’aggravio di spese,
– chiudere la vicenda nel modo più favorevole.
👉 Agire subito cambia l’esito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa monitoria ed esecutiva richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Esperto in decreti ingiuntivi e opposizioni
– Specializzato in contenzioso civile ed esecuzioni
– Difensore di privati, professionisti e imprese
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, il decreto ingiuntivo:
👉 non va ignorato,
👉 può e deve essere contestato,
👉 si difende con un avvocato specializzato.
La regola è chiara:
👉 leggere subito l’atto,
👉 valutare l’opposizione,
👉 agire tempestivamente con competenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, difendersi bene da un decreto ingiuntivo può evitare pignoramenti, risparmiare denaro e proteggere il tuo futuro.