Come Dimostrare La Non Imponibilità Di Versamenti E Prelevamenti Bancari Della Società

La contestazione di versamenti e prelevamenti bancari rappresenta uno degli strumenti più aggressivi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle società, perché consente di ricostruire il reddito prescindendo dalla contabilità e basandosi sui soli movimenti dei conti correnti.

In presenza di accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria tende a presumere automaticamente che ogni somma non giustificata costituisca ricavo imponibile, con recuperi fiscali rilevanti, sanzioni elevate e interessi, spesso anche a distanza di molti anni.

Per le società, il rischio è concreto:
movimenti bancari leciti, neutri o già tassati possono essere riqualificati come reddito imponibile, con effetti economici molto pesanti.

Molti si chiedono:
“Ogni versamento è tassabile?”
“Devo giustificare anche i prelevamenti?”
“Se manca un documento perdo il diritto alla difesa?”
“Le presunzioni bancarie sono insuperabili?”

È fondamentale chiarirlo subito:
versamenti e prelevamenti bancari non sono imponibili per automatismo.
La società ha il diritto – e la possibilità – di dimostrarne la non imponibilità.


Accertamenti bancari: cosa contesta realmente l’Agenzia

Attraverso gli accertamenti bancari, l’Ufficio:

• acquisisce estratti conto e movimenti finanziari
• confronta i flussi con la contabilità
• individua somme non giustificate
• presume ricavi non dichiarati
• rettifica il reddito imponibile

Si tratta di uno strumento probatorio forte, ma non assoluto.


Perché versamenti e prelevamenti vengono considerati imponibili

Secondo la normativa e la prassi:

• i versamenti non giustificati sono presunti ricavi
• i prelevamenti non spiegati sono presunti costi “in nero”
• i movimenti extra-contabili sono ritenuti imponibili

Ma si tratta di presunzioni legali relative, che possono essere superate dal contribuente.


Il rischio più grave: tassazione automatica dei movimenti bancari

Il vero pericolo è che:

• ogni versamento venga tassato come ricavo
• ogni prelevamento venga imputato a reddito
• vengano tassate somme già imponibili in passato
• si applichino sanzioni molto elevate
• maturino interessi pluriennali
• l’accertamento diventi esecutivo

Anche quando non esiste alcun reddito occulto.


L’errore più grave: ritenere impossibile la difesa

Molte società sbagliano quando:

• accettano le presunzioni come definitive
• non ricostruiscono l’origine dei flussi finanziari
• non distinguono entrate imponibili da somme neutrali
• non contestano l’automatismo dell’Ufficio
• rinunciano a una difesa tecnica

Le presunzioni bancarie possono essere superate.


Il principio chiave: non tutto ciò che entra o esce dal conto è reddito

È essenziale sapere che:

• non ogni versamento ha natura reddituale
• non ogni prelevamento è imponibile
• la prova può essere anche logica e presuntiva
• la giustificazione non deve essere per forza “documentale perfetta”
• conta la sostanza economica dell’operazione
• l’onere probatorio non è illimitato

Se manca un reale incremento patrimoniale, non c’è reddito imponibile.


Quando versamenti e prelevamenti non sono imponibili

La non imponibilità è dimostrabile, ad esempio, quando:

• i versamenti derivano da finanziamenti o apporti dei soci
• le somme sono già state tassate in anni precedenti
• si tratta di rimborsi, restituzioni o anticipazioni
• i movimenti sono semplici partite di giro
• le entrate non hanno natura reddituale
• i prelevamenti finanziano spese già documentate
• manca qualsiasi arricchimento della società

In questi casi il recupero fiscale è illegittimo.


Come dimostrare concretamente la non imponibilità

Una difesa efficace richiede:

• analisi analitica dei conti correnti
• ricostruzione dell’origine dei versamenti
• collegamento logico tra flussi e operazioni reali
• utilizzo di documentazione disponibile
• spiegazioni coerenti e verificabili
• contestazione delle presunzioni automatiche
• verifica della motivazione dell’accertamento
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini

È una difesa sostanziale e strategica, non meramente contabile.


Accertamenti bancari e rischio di riscossione

Se l’accertamento non viene contestato:

• il debito diventa definitivo
• le somme vengono iscritte a ruolo
• partono procedure esecutive
• possono scattare pignoramenti
• la liquidità aziendale viene compromessa

Intervenire tempestivamente è decisivo.


I rischi di una gestione passiva

Una mancata reazione può comportare:

• tassazione indebita di somme lecite
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• crisi finanziaria
• danni patrimoniali evitabili

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi una contestazione bancaria

Se la società riceve una contestazione su versamenti o prelevamenti:

• non accettare automaticamente le presunzioni
• non pagare senza un’analisi tecnica
• individua i movimenti contestati
• ricostruisci l’origine dei flussi
• raccogli documentazione e prove
• valuta la legittimità delle sanzioni
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è un fattore determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo società coinvolte in accertamenti bancari, dimostrando la non imponibilità di versamenti e prelevamenti e contrastando presunzioni automatiche e recuperi indebiti.

Può intervenire per:

• contestare l’accertamento bancario
• dimostrare l’origine non imponibile delle somme
• ridurre o annullare il recupero fiscale
• eliminare sanzioni e interessi
• bloccare la riscossione
• tutelare la continuità aziendale


Agisci ora

Un movimento bancario non è automaticamente reddito imponibile.
Ma se una contestazione non viene difesa correttamente, può trasformarsi in un debito fiscale molto oneroso.

Se l’Agenzia delle Entrate ha contestato versamenti o prelevamenti bancari della tua società,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la corretta qualificazione dei movimenti, prima che una presunzione diventi definitiva.

Introduzione

In ambito fiscale italiano, versamenti e prelevamenti sui conti bancari aziendali sono osservati speciali: l’Agenzia delle Entrate può presumere che costituiscano ricavi occulti se il contribuente non ne dimostra la natura non imponibile. Tale presunzione si basa su una norma di legge che inverte l’onere della prova a carico del contribuente. In altre parole, di fronte a movimenti bancari non giustificati, il Fisco non deve provare nulla oltre l’esistenza del movimento, mentre spetta all’azienda (o al suo titolare) provare che quei soldi non sono reddito tassabile . Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, offre un approfondimento avanzato su come il debitore-contribuente possa difendersi e dimostrare la non imponibilità di somme versate o prelevate dal conto della società.

Adotteremo un linguaggio giuridico ma accessibile, con un taglio pratico utile per avvocati, imprenditori e privati. Il focus è sulle normative italiane e sulla giurisprudenza più recente. Troverete spiegazioni dettagliate, esempi pratici, tabelle riepilogative degli aspetti chiave e una sezione di domande e risposte frequenti. Il punto di vista è quello del debitore, ovvero di chi subisce un accertamento fiscale, al fine di evidenziare i suoi diritti e gli strumenti di difesa disponibili.

Scenario tipico: un’azienda riceve un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato movimenti bancari non giustificati. Ad esempio, se la Beta S.r.l. presenta sul conto aziendale vari versamenti non registrati in contabilità, il Fisco li presume ricavi non dichiarati e li tassa; analogamente, prelevamenti di contante dal conto aziendale, se non risultano da costi registrati né viene indicato a chi sono destinati, possono essere considerati come denaro usato per acquisti “in nero” e quindi come segnali di ricavi occulti di pari importo . In queste situazioni, il contribuente si trova a dover giustificare ciascun movimento con prove convincenti per evitare un’imposizione indebita.

Nel corso della guida vedremo: (1) il quadro normativo che consente tali accertamenti bancari, (2) le differenze introdotte negli ultimi anni (soglie e categorie di contribuenti interessate), (3) l’onere della prova e come si può assolverlo, (4) le strategie difensive per dimostrare la natura non imponibile di versamenti e prelievi, (5) il rapporto con l’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento (dall’indagine preliminare al ricorso), (6) una rassegna di giurisprudenza aggiornata con le sentenze più recenti e (7) alcune FAQ e tabelle di sintesi. L’obiettivo è fornire una guida completa per affrontare con successo un accertamento bancario, neutralizzando o attenuando le pretese fiscali se le somme contestate non costituiscono in realtà reddito tassabile.

Quadro Normativo e Poteri del Fisco

Per capire come difendersi, occorre partire dal quadro normativo che disciplina i controlli finanziari a fini fiscali in Italia e, in particolare, il trattamento di versamenti e prelevamenti sui conti correnti. Due norme cardine sono: l’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e la corrispondente art. 51, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA). Queste disposizioni autorizzano l’Amministrazione finanziaria a richiedere agli intermediari finanziari (banche, poste, etc.) dati e notizie sui rapporti bancari del contribuente e ad utilizzarli come base per l’accertamento, salvo che il contribuente provi il contrario . In pratica, il Fisco può legittimamente “indagare” sui conti correnti dei contribuenti (anche conti intestati a terzi, se risultano nella sostanza riconducibili al contribuente) e presumere che le somme in entrata e in uscita non giustificate siano redditi imponibili non dichiarati .

Fine del segreto bancario e indagini finanziarie

Va evidenziato che in Italia il cosiddetto segreto bancario non è più un ostacolo per gli organi fiscali già dai primi anni ’90. La Legge n. 197/1991 (normativa antiriciclaggio) ha eliminato il segreto bancario a fini fiscali, obbligando banche e istituti finanziari a fornire all’Amministrazione finanziaria le informazioni richieste sulle transazioni dei clienti . Successivamente, dal 2006, è operativo l’Archivio dei Rapporti Finanziari presso l’Anagrafe Tributaria (introdotto dall’art. 37 D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006) . In questo archivio confluiscono periodicamente i dati essenziali di ogni conto (intestatari, saldi, movimenti totali, ecc.), comunicati dagli operatori finanziari, consentendo all’Agenzia delle Entrate una visione centralizzata di tutti i conti riferibili a un dato contribuente .

Esempio: se il Sig. Rossi è titolare (o anche solo cointestatario o delegato) di più conti presso banche diverse, l’Agenzia, tramite l’Archivio dei Rapporti Finanziari, può rapidamente individuare quanti conti possiede e i saldi di ciascuno. In caso di accertamento, il Fisco potrà poi chiedere a ogni banca i dettagli delle operazioni (movimenti) su quei conti, senza necessità di avvisare prima il contribuente . Il contribuente infatti viene a conoscenza di queste indagini solo quando riceve eventualmente un invito a fornire chiarimenti oppure direttamente un avviso di accertamento basato sulle risultanze bancarie.

Parallelamente, esistono garanzie procedurali a tutela del contribuente anche in materia di accertamenti bancari, sancite dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000). Ad esempio, l’art. 7 dello Statuto impone che ogni avviso di accertamento sia motivado in modo chiaro, indicando i fatti e le norme su cui si fonda; l’art. 10 tutela il diritto del contribuente a un comportamento leale e alla cooperazione con l’Amministrazione; l’art. 12 garantisce (dopo accessi o verifiche fiscali) il diritto di presentare osservazioni entro 60 giorni prima dell’emissione di un avviso . Nel contesto degli accertamenti bancari, queste garanzie si traducono nel diritto del contribuente di ottenere copia degli estratti conto acquisiti dal Fisco e nella necessità che l’accertamento indichi in dettaglio quali movimenti sono considerati reddito e perché – pena la nullità dell’atto per difetto di motivazione . In altre parole, se l’Ufficio presume che determinati versamenti/prelievi siano redditi nascosti, deve esplicitarlo chiaramente nell’atto, collegando ogni addebito a specifici movimenti bancari.

La presunzione legale su versamenti e prelievi bancari

Il fulcro della disciplina è la presunzione legale relativa (iuris tantum) prevista dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (e dall’analoga norma IVA). In sintesi, la legge stabilisce che:

  • Ogni versamento (accredito) sul conto corrente del contribuente, se non giustificato, viene considerato ricavo o compenso non dichiarato ai fini fiscali .
  • Ogni prelievo (addebito) dal conto, se non risulta dalle scritture contabili e il contribuente non indica il beneficiario di quella somma, viene considerato come utilizzato per acquisti “in nero” e quindi come generatore di ricavi non contabilizzati di pari importo .

Questa presunzione – definita appunto una presunzione legale relativa – è molto potente: dispensa il Fisco dal fornire ulteriori prove oltre all’evidenza dei movimenti bancari . Non si tratta di una semplice presunzione semplice basata su indizi (che richiederebbe indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.), bensì di una presunzione stabilita per legge, che opera automaticamente . In altre parole, l’Agenzia delle Entrate non deve dimostrare un collegamento concreto tra quei movimenti bancari e un’attività non dichiarata; è il contribuente che deve provare che quei movimenti non rappresentano materia imponibile . Si ha dunque un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente: l’ufficio fiscale fa valere la presunzione e spetta al contribuente fornire la prova contraria (nei limiti e modi che vedremo).

È importante sottolineare che questa presunzione è relativa (iuris tantum), cioè ammette sempre prova contraria da parte del contribuente . Ciò significa che l’accertamento basato sui conti non è una “prova schiacciante” inoppugnabile, ma può essere contestato e vinto se il contribuente offre spiegazioni analitiche, convincenti e documentate per le somme contestate . La giurisprudenza tributaria ha chiarito in vari casi quali giustificazioni possono considerarsi valide e con quali limiti, come vedremo più avanti.

Occorre inoltre chiarire l’ambito di applicazione soggettivo di tale meccanismo. In origine (prima del 2014) la presunzione valeva per tutti i contribuenti, sia per i versamenti che per i prelievi, senza distinzioni in base al tipo di attività. Oggi, la situazione è parzialmente diversa: la presunzione relativa ai versamenti non giustificati continua a riguardare tutti i contribuenti (chiunque riceva accrediti inspiegati rischia che vengano considerati reddito tassabile) . Invece, per i prelievi la portata della presunzione è stata limitata a partire dal 2014 solo ad alcune categorie, come spieghiamo nel prossimo paragrafo .

Differenze tra categorie di contribuenti e limiti di legge

Come anticipato, negli ultimi anni il legislatore e la Corte Costituzionale sono intervenuti per limitare o modulare la presunzione in base al tipo di contribuente e all’entità delle somme. Ciò ha comportato importanti differenze tra imprese, professionisti e privati, nonché l’introduzione di soglie quantitative per i prelievi in contante. Vediamo l’evoluzione normativa e lo stato attuale (aggiornato al 2026).

L’intervento della Corte Costituzionale nel 2014 (professionisti)

In origine, l’art. 32 DPR 600/1973 non distingueva esplicitamente tra categorie di contribuenti: la presunzione valeva per tutti in modo simmetrico, sia per i versamenti che per i prelievi. Tuttavia, nel 2014 è intervenuta la Corte Costituzionale con una pronuncia fondamentale (sentenza n. 228/2014) che ha dichiarato incostituzionale la presunzione relativa ai prelievi applicata ai lavoratori autonomi (professionisti) . In altre parole, la Consulta ha stabilito che non è costituzionalmente legittimo presumere che i prelevamenti ingiustificati dai conti di un professionista (non obbligato a tenuta di scritture contabili) costituiscano automaticamente compensi non dichiarati .

La motivazione di questa decisione risiede nel principio di ragionevolezza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.): la Corte osservò che nel caso di un libero professionista o lavoratore autonomo, è del tutto plausibile che egli prelevi denaro dal conto per scopi personali estranei all’attività lavorativa (data la commistione tra patrimonio personale e attività professionale). Di conseguenza, è arbitrario ipotizzare che ogni somma prelevata si traduca in un investimento nell’attività produttivo di reddito . In sostanza, per un avvocato, un medico, un consulente, ecc., un prelievo di contante può benissimo servire a spese familiari o personali, senza generare alcun compenso aggiuntivo. Presumere il contrario – disse la Corte – viola la logica e il principio di capacità contributiva . Pertanto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 nella parte in cui estendeva la presunzione dei prelievi anche ai compensi dei lavoratori autonomi, espungendo dal testo proprio le parole “o compensi” .

Effetti della sentenza 228/2014: a seguito di questa pronuncia, non è più consentito applicare la presunzione dei prelievi ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti). In pratica, dal 2014 in poi i prelievi dal conto di un professionista non possono essere considerati ricavi occulti per il solo fatto di non essere giustificati . L’onere di provare l’eventuale natura reddituale di quei prelievi si sposta dunque sull’Amministrazione finanziaria, che dovrebbe dimostrare (caso per caso) che il professionista ha usato quelle somme per acquisti inerenti la produzione del reddito, ottenendone compensi . In assenza di tale prova specifica (generalmente molto difficile da fornire), il professionista non può subire riprese a tassazione per i suoi prelievi personali. Resta invece pienamente valida la presunzione sui versamenti sui conti dei professionisti: la Corte Costituzionale infatti non ha toccato quella parte, che rimane in vigore in quanto ritenuta ragionevole . Dunque anche dopo il 2014, se un lavoratore autonomo ha versamenti sul conto non giustificati, l’Ufficio può presumere che siano compensi nascosti e basare un accertamento su di essi .

Da notare che la suprema Corte di Cassazione, negli anni successivi, ha confermato questa distinzione: ad esempio con l’ordinanza n. 29739 dell’11 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la presunzione legale ex art. 32 continua ad applicarsi ai versamenti sui conti dei professionisti, mentre non vale per i prelievi . In quel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato a un consulente somme non dichiarate basandosi su versamenti e prelievi bancari. I giudici tributari di merito (provinciali e regionali) avevano annullato l’accertamento, ritenendo – erroneamente – che dopo la sentenza costituzionale del 2014 la presunzione non fosse più applicabile in toto ai lavoratori autonomi, né per i prelievi né per i versamenti . La Cassazione ha invece chiarito che questa lettura è sbagliata: la sentenza della Consulta riguarda solo i prelievi, mentre i versamenti dei professionisti restano soggetti alla presunzione legale . Le somme versate sui conti di un lavoratore autonomo, se prive di giustificazione, sono considerate componenti di reddito in via presuntiva, salvo che il contribuente dimostri analiticamente la loro estraneità all’attività professionale . Di contro, i prelievi sul conto del professionista non possono più essere automaticamente collegati a un’attività produttiva di reddito (cioè non scatta alcuna automatica tassazione) .

In sintesi, dal 2014 ad oggi vige un doppio regime: per i professionisti (lavoratori autonomi) i versamenti non spiegati sono tuttora presunti compensi in nero, mentre i prelievi non giustificati non sono di per sé considerati evasione (il Fisco, se vuole tassarli, deve provare concretamente che celano ricavi, cosa assai ardua) .

La riforma del 2017: soglie per i prelievi in contante

Sull’onda di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto con una modifica normativa attraverso il D.L. 193/2016 (conv. in L. 225/2016), in vigore dal 2017. Questa riforma ha introdotto due novità principali in tema di accertamenti bancari :

  1. Soglie di tolleranza per i prelievi – È stato aggiunto all’art. 32 del DPR 600/1973 il nuovo comma 1, lett. b-1), che prevede che la presunzione sui prelevamenti si applichi solo per importi superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili . In altri termini, piccoli prelievi di contante, entro tali limiti, non sono più considerati automaticamente indizi di ricavi occulti. Si evita così di contestare somme di modesta entità prelevate magari per normali esigenze di cassa. Ad esempio, se un imprenditore preleva €500 in un giorno per spese minute, o €3.000 complessivi in un mese, tali movimenti non attivano la presunzione legale (il Fisco non può darli per ricavi nascosti, fermo restando che rimane il potere di indagine ma senza automatismi). Se invece vengono prelevati €2.000 in un solo giorno, oppure €10.000 nell’arco del mese, oltrepassando almeno uno dei due limiti, per la parte eccedente la soglia scatta la presunzione (salvo prova contraria). Le soglie operano come franchigia: sotto quei limiti nessuna presunzione; sopra, la presunzione si applica per intero agli importi prelevati (non solo all’eccedenza) . È importante precisare che questa modifica non ha effetto retroattivo: secondo l’Agenzia delle Entrate, si applica solo ai prelevamenti effettuati dal 3 dicembre 2016 in poi (data di entrata in vigore della legge 225/2016) . Per annualità antecedenti, quindi, eventuali prelievi potevano essere contestati anche sotto tali soglie (se riferiti a imprenditori), mentre per gli anni dal 2017 in poi vige la nuova regola.
  2. Distinzioni per categoria di contribuente – La nuova versione dell’art. 32 ha definitivamente escluso i lavoratori autonomi e i privati dalla presunzione sui prelevamenti, recependo gli esiti della sentenza costituzionale. La norma modificata infatti, nel riferirsi ai soggetti a cui applicare le soglie di cui sopra, parla espressamente di titolari di reddito d’impresa. Dunque, solo chi ha reddito d’impresa (es. società, ditte individuali) rimane soggetto alla presunzione sui prelievi (e comunque entro i limiti dei €1.000/€5.000) . Invece, per i professionisti (autonomi) e per i privati non esercenti impresa, la presunzione sui prelievi non si applica affatto . Già dal 2014 i professionisti erano esclusi, come visto; il legislatore nel 2016 ha confermato tale esclusione e l’ha estesa in via interpretativa anche ai privati “non titolari di partita IVA”. Va detto che già prima difficilmente l’Ufficio contestava prelievi a soggetti senza attività d’impresa, ma ora c’è chiarezza normativa: un privato cittadino che preleva contante dal suo conto non può vedersi contestare un reddito occulto solo per tale ragione – eventualmente il Fisco, se sospetta redditi non dichiarati, dovrà usare altri strumenti (come l’accertamento sintetico sul tenore di vita, non la presunzione di cui all’art. 32) .

Riassumendo l’attuale quadro normativo (post riforma 2017), la presunzione legale sui movimenti bancari opera così:

  • Versamenti non giustificati: rilevano sempre come possibili ricavi occulti per tutti i contribuenti (imprenditori, professionisti e anche altri, nessuna soglia) . I versamenti bancari non adeguatamente spiegati sono dunque pericolosi per chiunque, in quanto possono essere imputati a redditi non dichiarati.
  • Prelievi non giustificati: rilevano solo per i titolari di reddito d’impresa, e solo se l’ammontare supera €1.000 al giorno e €5.000 al mese . Per imprese (società commerciali, ditte individuali), prelievi sopra soglia sono presunti utilizzati per acquisti in nero e quindi per vendite non dichiarate di pari importo. Invece i prelievi di importo modesto (entro le soglie) non sono più oggetto di presunzione automatica. Per professionisti e privati, come detto, i prelievi non sono mai presunti ricavi occulti: l’art. 32 modificato non li include e la giurisprudenza lo ha confermato .

Di seguito una tabella riepilogativa che schematizza l’applicabilità della presunzione a seconda dei soggetti e dei movimenti:

Categoria contribuenteVersamenti non giustificatiPrelievi non giustificati
Imprese (società, ditte individuali)Presunzione applicabile (ogni importo, se non giust.)Presunzione applicabile solo se > €1.000 giornalieri e > €5.000 mensili . Sotto tali soglie: nessuna presunzione automatica.
Professionisti (lavoro autonomo)Presunzione applicabile (ogni importo, se non giust.)Esclusa (dal 2014 in poi, nessuna presunzione su prelievi) .
Privati (senza reddito d’impresa/autonomo)Presunzione applicabile in teoria sui versamenti(¹)Esclusa (non prevista per legge; eventuali anomalie verificate con metodi diversi, es. redditometro) .

(¹) Nota: per i semplici privati (es. un dipendente che non svolge attività autonoma né d’impresa), la norma di cui all’art. 32 si riferisce formalmente agli accertamenti ex artt. 38–41 DPR 600/73, che includono anche il metodo sintetico per persone fisiche. In pratica, l’Agenzia potrebbe considerare versamenti anomali sul conto di un privato come indizi di redditi non dichiarati (ad esempio redditi diversi, vincite non denunciate, donazioni non tassate, ecc.), ma non vi è una presunzione legale automatica paragonabile a quella per imprese/professionisti. Servirebbero sempre riscontri ulteriori (indizi gravi, precisi e concordanti) prima di tassare un privato sulla base dei movimenti bancari . In ogni caso, questa guida è focalizzata sulle società e sulle attività d’impresa.

L’onere della prova a carico del contribuente

Abbiamo visto che la normativa crea una presunzione iuris tantum: se la banca evidenzia movimenti non giustificati, si presume che siano imponibili, a meno che il contribuente dimostri il contrario . È dunque cruciale comprendere cosa significhi, in concreto, adempiere a questo onere della prova da parte del contribuente.

Chi deve provare cosa? In tema di accertamenti bancari, la Corte di Cassazione è chiara: grava sul contribuente l’onere di fornire una prova analitica idonea a dimostrare che le movimentazioni bancarie contestate non si riferiscono ad operazioni imponibili . Il Fisco, dal canto suo, ha già assolto al proprio onere probatorio producendo i dati bancari e applicando la presunzione legale; non è tenuto a ulteriori dimostrazioni su origine o natura delle somme . Ne discende che il contribuente che impugna l’accertamento deve presentare al giudice tributario elementi di prova contrari, anche semplici indizi purché seri, per ogni singola entrata/uscita contestata .

In base ai principi affermati dalla Cassazione:

  • La prova contraria ammessa è libera nei mezzi: non c’è un limite legale ai tipi di prova utilizzabili. Si possono utilizzare documenti, registrazioni contabili, contratti, fatture, attestazioni, perfino presunzioni semplici a favore del contribuente (deduzioni logiche basate su indizi), dato che la legge non lo vieta . Ad esempio, se il contribuente riesce a dimostrare attraverso indizi concordanti che un versamento altro non era che la reimmissione di risparmi personali precedentemente prelevati, o che un prelievo è servito a scopi personali non attinenti all’attività, tale circostanza potrebbe essere considerata prova contraria. Ciò detto, in pratica le prove documentali dirette restano le più efficaci e convincenti.
  • La prova deve essere specifica e dettagliata: non bastano affermazioni generiche del tipo “quei soldi non sono miei ricavi” o “servivano per pagare spese personali”. È necessario contestualizzare ogni singolo movimento bancario e fornire per ognuno una spiegazione circostanziata, supportata da elementi oggettivi . In altre parole, occorre collegare ogni accredito o addebito a una certa causale non imponibile (es. trasferimento di fondi, finanziamento, rimborso, spesa personale, ecc.), mostrando eventualmente documenti o riscontri di tale causale.
  • Il giudice tributario, dal canto suo, ha l’obbligo di verificare rigorosamente l’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente e di darne conto in sentenza . Ciò significa che se il contribuente produce delle giustificazioni movimento per movimento, il giudice deve valutarle puntualmente, senza limitarsi a considerazioni generiche. La Cassazione ha più volte cassato decisioni di commissioni tributarie che avevano accettato o respinto in blocco le prove del contribuente senza esaminarle analiticamente . Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 3782/2025 ha censurato la CTR che non aveva adeguatamente valutato le spiegazioni fornite per ciascun movimento e le aveva liquidate in modo apodittico: ciò è un errore di diritto, perché ogni indizio va correlato ai singoli movimenti contestati e il suo peso probatorio apprezzato nel contesto complessivo .

In sintesi, per superare la presunzione su versamenti/prelevamenti il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e precisa: occorre indicare la reale natura di ogni somma movimentata, provando – quando possibile con documenti – che si tratta di partite che non incrementano il reddito (perché ad esempio sono spostamenti di denaro già esistente, finanziamenti, restituzioni, ecc.) . Solo attraverso tale prova puntuale si può convincere il Fisco o il giudice che quei movimenti non rappresentano ricavi non dichiarati .

Va sottolineato che la mancata giustificazione di anche una sola parte delle somme contestate comporta che, per quella parte, la presunzione rimane valida e dunque l’importo viene considerato reddito imponibile. Non è sufficiente, ad esempio, spiegare la provenienza di 8 versamenti su 10: gli altri 2, se restano oscuri, saranno comunque tassati. Di conseguenza, l’obiettivo del contribuente deve essere di neutralizzare integralmente l’addebito, fornendo spiegazione a tutti i movimenti indicati nell’accertamento (o almeno riducendoli il più possibile). In alcuni casi si riesce a giustificare una percentuale rilevante delle somme contestate: ciò può aiutare anche a ottenere un alleggerimento sanzionatorio o una trattativa più favorevole in sede di accertamento con adesione, ma formalmente ogni movimento non chiarito resta un ricavo presunto.

Prova “per massa” o forfettaria? Un contribuente potrebbe chiedersi se è lecito difendersi in modo aggregato, ad esempio mostrando che in generale il conto presentava un saldo derivante da risparmi personali o da flussi già tassati, senza entrare nel merito di ogni singolo accredito. La giurisprudenza tende a escludere che una prova generica o globale possa superare la presunzione: serve comunque un approccio analitico per singola operazione . Tuttavia, è possibile utilizzare elementi generali come contesto di supporto. Ad esempio, se un imprenditore riesce a dimostrare che in quell’anno ha incassato legalmente (e dichiarato) somme sufficienti a coprire certi versamenti, può utilizzare tale circostanza come indizio a suo favore – ma difficilmente ciò basterà senza collegare i versamenti specifici a quelle disponibilità. In sostanza, il principio di cassa inversa (ossia “avevo già quei soldi in cassa, dunque il versamento non è un ricavo nuovo”) non è automaticamente accettato se non viene documentato con precisione.

Un elemento ulteriore emerso di recente è la possibilità per il contribuente imprenditore di far valere, in subordine, l’incidenza di costi eventualmente connessi ai maggiori ricavi presunti. Questo aspetto non elimina l’imponibilità delle somme non giustificate, ma può ridurre la base tassabile. Ne parliamo più avanti a proposito degli sviluppi giurisprudenziali (Corte Costituzionale 2023). In breve, la Cassazione ha affermato che anche nell’accertamento bancario di tipo analitico-induttivo l’imprenditore ha diritto a vedersi riconosciuta almeno una quota ragionevole di costi in deduzione dei ricavi ricostruiti, analogamente a quanto avviene negli accertamenti totalmente induttivi . Ciò incide sull’entità dell’eventuale reddito imponibile dopo che la presunzione ha operato, ma non esime comunque il contribuente dal dimostrare il più possibile l’assenza di quei ricavi (idealmente, evitare proprio che scatti la tassazione fornendo prove contrarie).

Nei prossimi capitoli vedremo come concretamente un contribuente può giustificare i versamenti e i prelievi contestati, ossia quali prove e argomentazioni funzionano meglio per superare la presunzione fiscale.

Come giustificare i versamenti non imponibili

I versamenti bancari (accrediti in conto) sono forse l’elemento più frequente negli accertamenti finanziari: l’Agenzia delle Entrate li considera, in mancanza di spiegazioni, come ricavi/compensi non dichiarati. Dalla prospettiva del contribuente, dimostrare la non imponibilità di un versamento significa provare che quella somma in entrata non rappresenta un ricavo dell’attività, bensì proviene da una causa diversa (di natura patrimoniale, finanziaria o comunque non reddituale). In pratica, occorre inquadrare ogni versamento in una specifica tipologia “innocua” dal punto di vista fiscale, e corroborare tale inquadramento con prove.

Elenchiamo di seguito le tipologie più comuni di versamenti non imponibili e le relative strategie probatorie.

Tipologie comuni di versamento e relative prove di non imponibilità

  • Trasferimento di fondi tra conti dello stesso soggetto: È il caso in cui il versamento sul conto aziendale proviene in realtà da un altro conto della stessa persona o della stessa società (ad esempio un giroconto da un conto personale del socio, o da un altro conto societario). Qui la somma non è nuova ricchezza, ma solo uno spostamento interno. Come provarlo: esibire l’estratto conto dell’altro conto da cui i soldi provengono, evidenziando l’addebito corrispondente (stessa data e importo) e magari la causale compatibile (es. “girofondi” o “trasferimento interno”). Se ad esempio Tizio ha prelevato €10.000 dal proprio conto personale e lo stesso giorno la sua S.r.l. vede un versamento di €10.000, mostrando tale correlazione temporale e magari un documento interno (es. una lettera di Tizio che dichiara di aver apportato liquidità temporanea) si fornisce una prova ragionevole che non si tratta di ricavi da terzi, ma di soldi propri trasferiti . Attenzione: è opportuno che tali movimenti siano poi formalizzati correttamente (come finanziamento soci, se del caso – vedi oltre), altrimenti il Fisco potrebbe insinuare che si tratti di utili extrabilancio.
  • Finanziamento da parte del socio o dell’imprenditore: Molte piccole e medie imprese ricevono in conto versamenti dai soci o dal titolare, per sopperire a momentanea carenza di cassa o per sostenere investimenti. Tali finanziamenti soci non costituiscono ricavo: giuridicamente sono un debito della società verso il socio (mutuo) e non un aumento di ricchezza tassabile . Il T.U.I.R. (art. 46, comma 1) stabilisce anzi che i versamenti dei soci si presumono fatti a titolo di mutuo, salvo diversa indicazione nei bilanci . Come provarlo: l’ideale è aver stipulato un contratto di finanziamento (anche scrittura privata) anteriormente o contestualmente al versamento, in cui il socio dichiara di prestare somma X alla società, magari con indicazione se infruttifera o con interessi . Andrebbe poi registrato in contabilità: la società dovrebbe aver iscritto la somma tra i debiti verso soci (finanziamenti ricevuti) nel bilancio dell’esercizio . In assenza di una formalizzazione preventiva, si può comunque produrre una delibera assembleare o un verbale del CDA che ratifica il finanziamento, indicando importo, data, modalità (ad esempio “il socio Tizio ha versato €20.000 sul conto sociale in data xx/xx/2024 a titolo di prestito infruttifero, da restituire entro…”). È utile anche mostrare che in seguito vi è stata restituzione o che il finanziamento risulta nei libri sociali. Inoltre, può essere importante provare la capacità finanziaria del socio: l’Ufficio potrebbe dubitare del finanziamento se il socio appariva nullatenente; dunque allegare documenti su come il socio ha ottenuto quei fondi (es. estratto conto personale, vendita di un suo bene, liquidazione di un investimento, ecc.) può prevenire l’eccezione che il finanziamento in realtà fosse alimentato da ricavi in nero della società stessi (ipotesi di “auto-riciclaggio interno” spesso paventata dal Fisco) . In sintesi, occorre dimostrare che “sono soldi del socio, lecitamente suoi, che ha immesso in azienda” . Un finanziamento soci ben documentato è una difesa solida: né la società né il socio dovrebbero subire tassazione su tale apporto di capitale (salvo, ovviamente, eventuali interessi se previsti, che sarebbero reddito per il socio).
  • Aumento di capitale o versamento a fondo perduto: Simile al caso precedente ma con natura diversa. Se il versamento del socio è stato eseguito come conferimento in capitale (es. sottoscrizione di capitale sociale, versamento in conto aumento capitale, o versamento a fondo perduto per copertura perdite), anche qui non si genera reddito tassabile. Si tratta di apporti a patrimonio netto. Come provarlo: tramite l’atto o la delibera assembleare di aumento del capitale (per S.p.A. e S.r.l. serve atto notarile per la sottoscrizione), l’iscrizione a bilancio nella voce di patrimonio netto, eventuale dichiarazione di versamento a fondo perduto firmata dal socio. Questi documenti attestano la finalità “patrimoniale” del versamento. Anche in tal caso, l’art. 46 TUIR lo considera come mutuo salvo indicazione, ma se c’è delibera di capitale allora è capitale di rischio e comunque non è ricavo. L’importante è che la causale e la contabilizzazione siano coerenti. Ad esempio, se nel bonifico del socio c’è scritto “versamento capitale sociale” e poi c’è l’atto di aumento depositato, il Fisco non può qualificare quel bonifico come ricavo commerciale.
  • Restituzione di un prestito precedentemente erogato dalla società: Capita che una società abbia concesso un finanziamento a terzi (ad esempio a un’altra società collegata, o a un dipendente) e poi riceva indietro le somme. In tal caso, il versamento sul conto è una restituzione di capitale e non un ricavo. Come provarlo: bisogna esibire il contratto di prestito attivo o la documentazione che attesti che in data X la società aveva erogato Y euro al soggetto Z a titolo di mutuo o anticipo. Poi mostrare che il versamento contestato corrisponde, per importo e data, alla restituzione di quel medesimo prestito (magari accompagnato da una quietanza di pagamento). Se il prestito era registrato in contabilità (crediti verso terzi), la restituzione dovrebbe risultare come saldo di quel credito. Ad esempio, la Delta Srl presta €50.000 alla sua consociata Gamma Srl nel 2023 (c’è contratto); nel 2024 Gamma restituisce €30.000 che vengono versati sul conto di Delta: quell’entrata è semplicemente il rimborso parziale del credito, non un ricavo nuovo. Fornire il riscontro contabile e contrattuale sgombera il campo dalla presunzione.
  • Rimborso di spese anticipate o cauzioni restituite: Altre entrate non reddituali includono i rimborsi di somme che la società aveva in precedenza pagato in nome e per conto di altri, oppure cauzioni/fideiussioni incassate e poi restituite. Esempio: la società aveva anticipato €5.000 di spese legali per un cliente, che poi glieli rifonde; oppure la società incassa dal conduttore €3.000 di cauzione per affitto e poi a fine contratto la restituisce (in questi casi però il versamento iniziale e la restituzione finale sono invertiti). Come provarlo: produrre la documentazione originaria (fatture, note spese, contratto di locazione con cauzione, ecc.) e evidenziare che l’importo in entrata corrisponde esattamente a un precedente esborso effettuato. Nel caso della cauzione, ad esempio, se l’azienda incassa all’inizio la cauzione (dovrebbe essere segregata, ma spesso va su conto generale) e poi la restituisce prelevandola, il versamento iniziale potrebbe essere confuso per un ricavo: va chiarito il rapporto contrattuale sottostante (esibendo il contratto registrato in cui risulta la cauzione) . Se il Fisco contestasse “hai incassato X senza dichiararlo”, il contribuente mostra che X era una cauzione registrata e poi restituita – quindi non era un reddito disponibile. Analogamente per rimborsi di spese: mostrare la fattura intestata a chi rimborsa e quietanzata, e l’accordo di rimborso. Questo dimostra che la società ha ricevuto indietro spese anticipate (operazione neutrale, perché la spesa non era deducibile come costo proprio e il rimborso non è ricavo proprio).
  • Donazione o apporto personale non tassabile: Può succedere, sebbene meno comunemente in ambito societario, che la somma versata derivi da una liberalità o da risparmi personali dei soci/titolari messi nell’azienda senza volontà di rimborso. Ad esempio, un genitore potrebbe donare del denaro alla società del figlio, o l’imprenditore immette capitali propri senza formalizzarli come finanziamento (configurandoli in pratica come apporto a fondo perduto). In questi casi, fiscalmente la donazione non è reddito per il beneficiario ai fini delle imposte sul reddito. Come provarlo: tramite un atto di donazione o quantomeno una dichiarazione scritta del donante che attesti di aver elargito quella somma a titolo di liberalità. Se la donazione è di importo cospicuo, sarebbe soggetta a imposta di donazione (ma per importi sotto le franchigie o tra parenti stretti potrebbe essere esente); in giudizio tributario, quel profilo non incide sull’IRPEF/IRES, l’importante è avere evidenza chiara che non vi è controprestazione. Se ad esempio il versamento di €10.000 è accompagnato da una lettera firmata da un familiare che dice “conferisco a fondo perduto tali soldi per sostenere l’attività, senza obbligo di restituzione”, e magari tale lettera ha data certa o è stata comunicata al CDA, può valere come prova. Certo, l’ideale sarebbe formalizzare come aumento di capitale o finanziamento soci; ma se ciò non è avvenuto, quantomeno portare testimonianze o dichiarazioni del donante può aiutare. Attenzione: le autodichiarazioni postume dei familiari possono avere peso limitato se non supportate da altri elementi (es. movimenti bancari del donante compatibili, ecc.).
  • Entrate già tassate o fiscalmente irrilevanti: Alcune somme che affluiscono sul conto potrebbero essere frutto di eventi già colpiti da imposta o che non costituiscono reddito secondo le regole fiscali. Ad esempio: un risarcimento assicurativo per danni (se compensa solo un costo, può non essere imponibile salvo eccedenze); un contributo pubblico in conto capitale (spesso escluso da tassazione diretta e soggetto a proprie regole); un credito d’imposta rimborsato dall’Erario (già considerato in dichiarazione); un prestito bancario ottenuto dalla società (che ovviamente non è reddito, ma debito). Come provarlo: qui generalmente è più semplice perché la causale dell’accredito spesso parla da sé (es. bonifico da compagnia assicurativa X, oppure erogazione finanziamento bancario n. …). In ogni caso, si possono produrre i documenti relativi: polizza assicurativa e atto di liquidazione, decreto di concessione del contributo pubblico, contratto di mutuo con la banca, ecc. Tali documenti attestano la natura dell’entrata. Se ad esempio l’ufficio, non avendo dettagli, vede €100.000 entrati e li presume ricavi, il contribuente mostrando che quell’importo proviene da un finanziamento bancario (con tanto di mutuo stipulato) annulla la pretesa: il capitale di un mutuo non è tassabile (solo gli eventuali interessi pagati sono deducibili come costo, ma quello è un altro aspetto). Analogamente, un bonifico accompagnato da quietanza assicurativa per un sinistro – a meno che copra profitto cessante imponibile – non rappresenta base imponibile.

Come si vede, ogni causale “virtuosa” ha la sua documentazione ideale. È bene organizzare queste prove magari in tabelle o elenchi quando ci si difende, in modo da presentare al giudice un quadro chiaro movimento per movimento . Spesso conviene predisporre una tabella dove per ciascun accredito contestato si indica: data, importo, causale dichiarata, prova offerta (con riferimento a doc. allegato). Questa chiarezza aiuta a superare la presunzione.

Documentazione probatoria consigliata per i versamenti

In base all’esperienza pratica e alle pronunce dei giudici tributari, ecco un elenco di documenti e mezzi di prova che si sono rivelati efficaci per giustificare i versamenti e convincere che non sono ricavi tassabili:

  • Contratti e accordi scritti: presentare i contratti relativi alle somme entrate. Esempi: contratto di mutuo o finanziamento soci (per dimostrare che è un prestito), contratto di compravendita (se il versamento è pagamento per un bene venduto di natura patrimoniale), contratto di assicurazione e quietanza (per indennizzo assicurativo), contratto di affitto e ricevuta cauzione (per cauzioni), ecc. . Se il Fisco contesta ad esempio canoni di locazione non dichiarati basandosi su accrediti periodici, il contribuente potrebbe opporre che non c’è alcun contratto di locazione e che quei bonifici avevano altra natura. In un caso, addirittura, si è deciso in favore del contribuente perché l’Ufficio sosteneva esistesse un affitto “in nero” ma non ha prodotto il contratto registrato, mentre il contribuente negava l’esistenza stessa di quell’affittuario . La mancanza di prova del contratto ha fatto cadere l’accertamento (CTP Siracusa n. 2325/2022 cit. in sentenza).
  • Fatture, ricevute e pezze giustificative: ogni versamento proveniente da un soggetto terzo che si sostiene non essere un ricavo dovrebbe idealmente avere un documento contabile di contropartita . Ad esempio, se una società collegata ha bonificato €5.000 e si afferma che erano il rimborso di spese anticipate, esibire la nota spese o ricevuta di rimborso è fondamentale. Se un cliente ha pagato una fattura già emessa (e dichiarata) e il Fisco per errore non l’ha collegato, presentare la copia della fattura emessa corrispondente a quel versamento dimostra che non era un ricavo occulto ma uno regolarmente fatturato (semmai l’ufficio non l’aveva rilevato). Se un dipendente ha restituito un prestito aziendale e c’è una ricevuta o quietanza, va prodotta. Documenti come ricevute per rimborsi spese, quietanze di prestito, estratti conto dettagliati possono tutti servire a identificare la natura del versamento .
  • Scritture contabili ed estratti conto: è essenziale conservare e presentare gli estratti conto bancari completi del periodo, per mostrare cronologia e causali dei movimenti . Inoltre, se la società tiene una contabilità, ogni somma entrata dovrebbe idealmente trovarvi riscontro: ad esempio, un finanziamento soci dovrebbe risultare nel libro giornale e in bilancio; un ricavo dichiarato dovrebbe comparire nelle registrazioni IVA o nel registro dei corrispettivi. Portare in commissione tributaria i libri contabili e indicare dove quella somma è stata registrata (se lo è stata) è una prova forte. Se per disordine amministrativo non era stata registrata, si può provare ad inserirla postumo in contabilità (ad esempio come sopravvenienza, nei casi permessi) o quantomeno presentare una ricostruzione contabile che includa quella partita. L’importante è dimostrare tracciabilità: ogni euro deve avere una “carta d’identità” contabile .
  • Documenti societari (verbali, delibere): per inquadramenti particolari come finanziamenti soci o versamenti a fondo perduto, i verbali assembleari e i documenti sociali interni sono cruciali . Un verbale di assemblea che approva un finanziamento soci, o un verbale del Consiglio di Amministrazione che ne delibera l’accettazione, datati in prossimità del versamento, danno credibilità alla difesa. Anche piani di restituzione allegati possono aiutare (es. un accordo scritto con il socio sul rimborso del finanziamento). Se le somme versate dai soci sono annotate anche nel libro soci o in eventuali comunicazioni ai soci, meglio ancora. L’obiettivo è dimostrare che la società ha trattato formalmente quel denaro come apporto e non come ricavo.
  • Prova della destinazione/utilizzo dell’importo: Questo è un approccio indiretto ma utile: fornire evidenza di come la somma versata sia stata poi utilizzata può chiarirne la natura. Ad esempio, se un accredito di €20.000 è stato subito girato per pagare dei fornitori (documentati da fattura), si può sostenere che era un finanziamento ponte e non un ricavo: la società non se ne è “arricchita”, è passato come flusso di cassa. Oppure, se si dice che €5.000 accreditati erano un deposito cauzionale, mostrare che in seguito c’è un addebito di pari importo per restituirlo al cliente rafforza la versione. In pratica, se si riesce a seguire il flusso del denaro prima e dopo il versamento, collegandolo a eventi coerenti, la storia finanziaria raccontata in giudizio risulterà più credibile.
  • Testimonianze e perizie contabili: Nel processo tributario la prova testimoniale diretta è formalmente ammessa in modo limitato (non è ammesso il giuramento o testimonianza orale, ma si possono produrre dichiarazioni sostitutive rese da terzi o far comparire testi in sede di adesione). Tuttavia, ci sono modi di far entrare elementi testimoniali: ad esempio, presentare dichiarazioni giurate di terzi (come il socio che attesta di aver versato soldi come prestito, o la controparte che conferma la causale del pagamento). Tali dichiarazioni, sebbene non vincolanti come in un giudizio civile, costituiscono indizi valutabili dal giudice . Una perizia contabile redatta da un consulente tecnico di parte che ricostruisce i movimenti bancari e li raccorda con documenti può anche essere utile, specialmente in casi complessi con centinaia di movimenti: il perito può attestare, ad esempio, che tutti i versamenti contestati trovano copertura in precedenti prelievi o in prestiti, ecc. Tali perizie non hanno valore ufficiale (a meno che il giudice non nomini un CTU, cosa rara in tributario), ma possono orientare il convincimento se ben fatte.

In generale, ogni pezza giustificativa che “racconti la storia” di quel versamento andrebbe raccolta e presentata. È importante anche preparare una memoria difensiva che spieghi in modo narrativo e analitico l’origine di ogni somma. Ad esempio: “Il versamento di €10.000 del 12/03 proveniva dal conto personale del socio Rossi (cfr. doc. 3, estratto conto Unicredit del socio), come finanziamento soci deliberato in data 10/03 (cfr. doc. 4, verbale assemblea). Il successivo impiego di tali fondi è riscontrabile nel pagamento fornitore Alfa srl di €9.800 del 15/03 (cfr. doc. 5, bonifico e fattura allegata). Pertanto detta somma non rappresenta ricavo, bensì provvista finanziaria interna.” Un simile dettaglio mostrerà al giudice la coerenza della ricostruzione e renderà più agevole accogliere il ricorso .

Come giustificare i prelievi non imponibili

La questione dei prelievi bancari (somma di denaro contante prelevata dal conto) è leggermente diversa, poiché – come abbiamo visto – la presunzione attualmente colpisce solo gli imprenditori (per importi sopra soglia) e non i professionisti. Tuttavia, quando applicabile, la logica del Fisco è: un prelievo non giustificato fa presumere che quei soldi siano stati utilizzati per acquisti “in nero” di beni/servizi destinati all’attività, e che da tali acquisti siano derivati ricavi non dichiarati di pari importo . In pratica, il Fisco immagina che l’imprenditore abbia sottratto liquidità dal conto per pagare fornitori o costi occulti e quindi per generare vendite occulte.

Dal lato del contribuente, dimostrare la non imponibilità di un prelievo significa provare che quel contante uscito non ha generato ricavi non dichiarati. Ci sono due vie principali: dimostrare la destinazione del denaro prelevato verso usi che non implicano ricavi, oppure contestare l’automatismo mostrando elementi che rendono implausibile l’ipotesi di ricavi in nero (ad esempio contabilità regolare, mancanza di materia prima acquistata, ecc.).

Esaminiamo i casi e le difese più frequenti per i prelievi.

Prelievi utilizzati per spese aziendali documentate

Il caso “migliore” per difendersi è quando il prelievo di contante, sebbene non registrato inizialmente, in realtà serviva a pagare una spesa aziendale reale e documentabile. Ad esempio, un imprenditore ha prelevato €2.000 dal conto e con quei contanti ha pagato un fornitore che gli ha rilasciato fattura (ma magari l’ha poi registrata con ritardo), oppure ha pagato le retribuzioni ad alcuni dipendenti in contanti (tracciabili da buste paga) o ha sostenuto spese minute documentate da scontrini/fatture. In tali situazioni, la somma prelevata ha effettivamente finanziato un costo dell’azienda, non un acquisto “in nero”: il costo è in chiaro ed eventualmente già dedotto.

Come difendersi in questi casi: presentando i documenti di spesa corrispondenti al prelievo. Se c’è una fattura di acquisto con importo identico o compatibile e data ravvicinata, quella è la prova principe. Ad esempio, se il 10 luglio la società preleva €1.500 e il 12 luglio c’è fattura di un artigiano per €1.500 pagata contanti, si porta la fattura e la ricevuta e si dice: “vedete, quei soldi sono serviti per pagare questa fattura, quindi non li ho usati per comprare merci occulte ma per un costo regolare (che ho magari anche portato in deduzione). Non c’è ricavo occulto correlato.” In effetti, se il costo è registrato, già solo il fatto che fosse pagato in contanti non crea ricavi nascosti, perché l’acquisto è noto al Fisco (potrebbe al limite contestare il pagamento in contanti oltre soglia se applicabile, ma non un ricavo). A volte succede però che l’acquisto fu fatto ma non registrato in contabilità (magari per dimenticanza o perché la fattura è stata persa). Anche in tal caso, presentare ora quella fattura in giudizio serve a spiegare il prelievo. Certo, l’Ufficio potrebbe dire: “hai tenuto la spesa fuori contabilità, quindi la tua contabilità era inattendibile e potrei contestarti altro”. Ma ai fini specifici della presunzione, mostrare che il contante ha coperto un costo (ancorché non contabilizzato) smonta l’ipotesi che abbia generato un ricavo occulto di pari importo. La Cassazione ha affermato che il contribuente può sempre opporre la prova contraria anche presuntiva dimostrando la destinazione personale dei prelievi o sottraendo una quota di costi ad essi relativa . Dunque, l’esistenza di costi documentati collegati al prelievo è una difesa valida.

Un esempio interessante è Cass. n. 12599/2022: riguardava un tabaccaio che effettuava continui prelievi in contanti. La Cassazione ha ritenuto plausibile la spiegazione che quei prelievi servissero a fare il “resto” ai clienti durante la giornata (i tabaccai spesso prelevano banconote di piccolo taglio da tenere nel registratore cassa). Questa destinazione, tipica del commercio al dettaglio, ha giustificato i prelievi come esigenze di cassa e non come acquisti in nero . Quindi anche un’argomentazione sulla funzione del contante può essere accolta se coerente con la realtà aziendale.

Riassumendo, se un prelievo è associabile a: – pagamento fornitori con fattura (anche se non registrata, la si produce ora), – pagamento stipendi o collaboratori occasionali (esibendo buste paga o ricevute firmate), – spese minute con scontrini (es. carburante, acquisti ufficio, ecc. pagati cash), – fondo cassa per resti o anticipi (supportato magari da una prima nota cassa interna, se esistente, o da dichiarazioni dei dipendenti),

allora si può sostenere che il prelievo non generi ricavo occulto ma andava a copertura di costi. Naturalmente, quei costi non devono già essere dedotti altrove senza il relativo pagamento, per evitare contestazioni di doppia deduzione, ma ai fini dei ricavi il punto è che non c’è correlazione con vendite non dichiarate.

Prelievi destinati a uso personale o estraneo all’attività

Un’altra frequente linea difensiva, specialmente per gli imprenditori individuali (ditte individuali) e le società a ristretta base familiare, è sostenere che i prelievi di contante sono stati utilizzati per scopi personali o comunque estranei all’impresa. Ad esempio: il titolare ha prelevato €3.000 al mese dal conto dell’azienda semplicemente per le spese familiari correnti (spesa alimentare, bollette, vacanze, ecc.), oppure per fare un acquisto personale (una macchina, un elettrodomestico) o per prestare denaro a un parente, etc. In una piccola impresa individuale, è abbastanza comune che il conto aziendale si confonda con quello personale del titolare, e che egli attinga dal conto aziendale per sé. Fiscalmente, in una ditta individuale gli utili dell’impresa sono già reddito del titolare – se egli li preleva per uso personale, non crea nuovo reddito (ha solo prelevato utili già tassati o anticipi degli stessi). Quindi questa difesa è logica: “Ho semplicemente preso dei soldi dall’attività per me stesso, non li ho reinvestiti nell’impresa, quindi non hanno prodotto ricavi.”

Come provarlo o argomentarlo: qui non c’è una fattura da esibire, trattandosi di spese personali. Tuttavia, si possono fornire indizi e dichiarazioni a supporto. Ad esempio: mostrare che nello stesso periodo dei prelievi ci sono spese personali documentate (scontrini, bonifici dal conto personale per acquisti) che allineano come importi. Oppure produrre una dichiarazione personale in cui il titolare elenca le proprie spese familiari coperte con quei contanti. Se parte del contante è finito su un altro conto personale (es. il titolare preleva e poi versa sul suo conto privato o su quello del coniuge), si può dimostrarlo con gli estratti conto relativi, così si segue il flusso: conto azienda -> contante -> conto personale. Ciò evidenzia che il denaro è uscito dall’ambito imprenditoriale e non per acquistare materia prima ma per trasferirsi al patrimonio personale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 10/2023, ha proprio evidenziato che la norma è legittima solo se interpretata nel senso che all’imprenditore deve essere sempre consentito dimostrare l’eventuale natura personale dei prelievi . Quindi questa prova contraria non solo è ammessa ma è considerata necessaria a salvare la norma dalla censura di illegittimità anche per gli imprenditori. Perciò un giudice dovrebbe valutare con attenzione la spiegazione “personale” di un prelievo.

Un esempio pratico: un imprenditore preleva €5.000 in contanti e afferma che li ha usati per pagare il catering del matrimonio della figlia. Se porta il contratto/fattura del catering intestata a sé medesimo (persona fisica) come cliente, e magari quella fattura è stata pagata in contanti proprio quel giorno, la storia regge: quei soldi sono stati spesi per un evento familiare, nulla a che vedere con l’attività d’impresa. Certo, pagare €5.000 in contanti oggi violerebbe anche le norme antiriciclaggio (limite €5.000 dal 2023 ), ma ai fini dei ricavi occulti ciò dimostra che non c’è stata vendita non dichiarata. Il Fisco non può trasformarsi in moralista del contante oltre i suoi compiti – la sanzione eventualmente sarebbe amministrativa per uso contante, ma non un’imposta sui redditi.

Un altro esempio: in Cass. ord. n. 47831/2019 (richiamata nel 2025) si afferma che per i privati i prelievi non giustificati non fanno presumere nulla, proprio perché potrebbero benissimo servire a spese personali senza che l’Erario possa pretendere di tassarli . Se ciò è vero per i privati, vale anche per gli imprenditori nel momento in cui riescono a dimostrare che in quel frangente hanno agito “da privati” e non “da impresa”.

In fase di contraddittorio o processo, il contribuente può anche presentare un rendiconto familiare per mostrare che il tenore di vita suo e della sua famiglia giustifica l’uso di quelle somme. Ad esempio: “Nel 2025 ho prelevato €30.000 in contanti. Le mie spese personali/familiari in contanti quell’anno sono state: €10.000 per manutenzioni domestiche, €5.000 per viaggi, €8.000 di paghette ai figli, €7.000 di spese quotidiane. Vedi ricevute e testimonianze allegate.” Questo può convincere che non c’è stata alcuna finalità d’impresa in quei flussi di denaro.

Nota Bene (per le società di capitali): se parliamo di una S.r.l. o S.p.A., il discorso “uso personale” diventa più delicato. Tecnicamente, il prelievo di contante da parte di un amministratore o socio per scopi personali, se non registrato, configura un’irregolarità (potrebbe essere considerato un utilizzo di cassa aziendale per fini estranei). Il Fisco, in tal caso, potrebbe reagire in due modi: o come fa di solito – presumendo ricavi non dichiarati (ma se si prova l’uso personale ciò contrasta con l’ipotesi ricavi); oppure potrebbe riqualificare quel prelievo come anticipo utili ai soci o compenso in nero all’amministratore. Ad esempio, se un socio preleva €50.000 e dice “li ho usati per me”, l’Ufficio potrebbe dire: allora hai distribuito utili non registrati (con conseguente tassazione come dividendo non tassato correttamente). Questa è un’ulteriore insidia. Però, la giurisprudenza in materia di presunzioni bancarie tende a mantenere il focus sui ricavi occulti. Pertanto, se la difesa del contribuente su un prelievo aziendale è “mi son preso quei soldi per me”, l’AdE potrebbe ancora insistere che allora l’azienda aveva utili occulti da dare al socio (che è un ragionamento circolare simile alla presunzione di ricavi). Sta al contribuente semmai dimostrare che erano utili regolarmente prodotti e già tassati (ad esempio attingendo a riserve di utili nette): ma se fossero utili regolari, di norma la distribuzione dovrebbe essere deliberata e tracciata, dunque c’è un problema di fondo. In pratica, con le società di capitali la difesa “uso personale” rischia di tradursi in un’ammissione di utile occulto distribuito, a meno che si chiarisca che proveniva da risorse proprie del socio.

Una soluzione più pulita, se proprio c’è stato un prelievo per scopi personali, è provare a classificarlo come finanziamento o debito verso la società: in altre parole, sostenere che il socio ha preso quei soldi a titolo di prestito e che li restituirà (o li ha già restituiti). Se il socio successivamente reintegra, esibire la restituzione e magari un contratto di mutuo a posteriori può aiutare a inquadrare l’operazione come finanziariamente neutra (anche se ex post). Certo, è una pezza: idealmente andava fatto al momento. Ma meglio di niente.

In conclusione, per i prelievi: se siete un imprenditore individuale o socio amministratore di piccola azienda e avete usato i contanti per voi stesso, fornite quanti più elementi possibili su quell’uso privato. Il giudice potrebbe ritenere soddisfatta la prova contraria se vede che i soldi sono andati in tutt’altre faccende che non l’attività. Ciò neutralizza la presunzione di ricavi occulti in capo all’impresa .

Ruolo delle soglie: piccoli prelievi vs ingenti prelievi

Con l’introduzione delle soglie di €1.000/€5.000 per gli imprenditori, si è di fatto riconosciuto che piccoli prelievi possono avere spiegazioni banali e non giustificano di per sé un allarme evasione. Pertanto, se le somme contestate sono al di sotto di tali soglie, oggi non dovrebbero neppure essere contestate come ricavi occulti. In sede di contraddittorio, il contribuente può semplicemente far notare (qualora l’Ufficio disattento le avesse incluse) che quei prelievi non superano i limiti di legge e quindi, per espressa previsione normativa, non vanno considerati . Questa è una difesa diritto più che di fatto. Ad esempio, se contestano 10 prelievi da €500 ciascuno in un mese (totale €5.000, ma singolarmente non sopra €1.000), si eccepirà che l’art. 32 come modificato non consente la presunzione su quei prelievi. Se invece ve ne fosse uno da €1.200, quello sì potrebbe essere considerato. È importante quindi verificare gli importi e le date dei prelievi contestati e opporre la soglia normativamente prevista. L’Agenzia delle Entrate stessa, con circolare 8/E 2017, ha chiarito che i limiti riguardano solo i prelievi e non i versamenti (per i quali non c’è soglia). Inoltre, ha escluso la retroattività prima del 2016, quindi attenzione: se l’accertamento riguarda anni precedenti al 2017, non si può invocare quella soglia per “annullare” i prelievi contestati in automatico. Bisognerà allora ricorrere alle prove fattuali (destinazione personale, ecc.) anche per importi piccoli, perché formalmente la soglia non valeva. Tuttavia, in tali casi si può comunque argomentare in via equitativa che “oggi queste somme sarebbero irrilevanti per legge, segno che anche per il passato la loro carica induttiva era trascurabile”*. I giudici potrebbero recepire questa logica, pur non essendo obbligati.

Per i prelievi ingenti, sopra soglia, vale tutto quanto detto: o sono giustificati da spese documentate o personali, oppure restano indizi forti. Se un imprenditore, poniamo, ha prelevato €50.000 in contanti senza documentazione alcuna, sarà molto difficile convincere che non abbia potuto generare ricavi in nero. In questi casi ci si attacca a ogni particolare: ad esempio se l’attività è di servizi e non richiede acquisti di materiali, si può argomentare che non avrebbe senso ipotizzare €50.000 di “acquisti in nero” (per fare cosa?); oppure se l’azienda in quell’anno era in perdita o ha cessato l’attività, si può sostenere che quei soldi erano residui portati via. Ma oggettivamente, più alto è il prelievo non giustificato, più sfavorevole è il bilanciamento delle prove per il contribuente.

Un cenno va fatto per i casi particolari di prelievi abituali: se un commerciante effettua continui prelievi di importi simili, l’Ufficio tende a presumere un flusso costante di acquisti occulti per rifornirsi di merce venduta in nero. Qui la difesa può consistere nel dimostrare che quei prelievi servivano per esigenze lecite legate sì all’attività, ma non a evasione. L’esempio del tabaccaio già citato (preleva ogni mattina €200 per avere resto) è calzante . Oppure pensiamo a un ristorante che preleva spesso contante per pagare fornitori al mercato ittico che non accettano pagamenti elettronici (purché poi si abbiano ricevute). Dimostrare uno schema alternativo plausibile indebolisce l’ipotesi del Fisco.

Strategie di difesa aggiuntive per i prelievi contestati

Oltre a fornire prove specifiche su ogni prelievo (destinazione, documenti, ecc.), il contribuente può adottare alcune strategie difensive generali:

  • Evidenziare la coerenza dei conti aziendali: Se l’azienda ha una contabilità complessivamente regolare e indicatori di redditività coerenti, si può sostenere che è improbabile che i prelievi segnalino vendite occulte. Ad esempio, se il margine di ricarico sui prodotti venduti è già basso e dichiarato, appare poco logico che l’imprenditore facesse acquisti in nero per rivendere ancora di più sottocosto. O se l’inventario di magazzino a fine anno non presenta ammanchi inspiegabili, è segno che non c’erano merci non contabilizzate circolanti. Questo tipo di argomentazioni tecniche, magari supportate da una perizia di parte, mira a convincere che l’ipotesi evasiva è inverosimile.
  • Contestare l’automatismo eccessivo: Si può far leva sui principi generali affermando che la presunzione, per quanto legale, non può essere applicata in modo cieco. Ad esempio, richiamare la giurisprudenza che dice che l’Ufficio deve considerare il contesto e non fare “affermazioni apodittiche, generiche o cumulative” . Se l’avviso di accertamento non spiega perché quei prelievi farebbero presumere ricavi (oltre al mero dettato normativo), se non analizza i tempi, gli importi e il contesto, allora è viziato per difetto di motivazione . Un ricorrente potrebbe eccepire tale difetto: in qualche caso i giudici annullano l’atto se vedono che l’ufficio ha applicato la presunzione in modo troppo automatico e senza contraddittorio. Soprattutto se il contribuente in fase precontenziosa aveva fornito già spiegazioni che sono state ignorate.
  • Far leva sulle tutele del contribuente: Ad esempio, se l’accertamento bancario è scaturito senza un previo invito al contraddittorio in un caso in cui sarebbe stato possibile, si può eccepire la violazione dell’art. 12 c.7 L.212/2000 o comunque del principio di cooperazione. La Cassazione però su questo è altalenante: di recente tende a dire che nel caso di accessi (ma qui non c’è un accesso, c’è una richiesta a banca) l’assenza di contraddittorio invalida l’atto solo se l’esito sarebbe potuto cambiare . Nel nostro contesto, se il contribuente non è stato mai interpellato prima dell’accertamento per fornire giustificazioni, si può lamentare che con un dialogo anticipato molte somme sarebbero state spiegate e forse l’atto non sarebbe uscito così pesante. Non è una difesa sicura al 100%, ma può trovare ascolto in commissione.
  • Richiedere l’applicazione del riconoscimento forfettario dei costi: Se proprio alcuni prelievi (o versamenti) restano senza giustificazione convincente, il contribuente può in subordine chiedere che in ogni caso l’eventuale maggior ricavo ricostruito sia decurtato dei relativi costi. Questo sulla scorta delle pronunce recenti (Cass. n. 16471/2025, Cass. n. 5586/2023) che, in ossequio a Corte Cost. 10/2023, permettono di dedurre forfettariamente i costi correlati anche negli accertamenti da indagini finanziarie . In pratica, se €50.000 di prelievi fossero considerati vendite non dichiarate, si dovrebbe riconoscere che per generare quelle vendite l’imprenditore avrà sostenuto dei costi (acquisto merci, costi vari) e quindi non tassare tutti i 50.000 come reddito netto. La Cassazione ha indicato che, pur in mancanza di documentazione analitica dei costi, è giusto applicare una percentuale forfettaria di costi (ad esempio basandosi sul ricarico medio del settore) . Questa è una richiesta da fare in via subordinata: prima si prova a vincere la presunzione del tutto; se non ci si riesce, si chiede almeno la rideterminazione al ribasso del reddito imponibile. È un argomento tecnico, ma ormai riconosciuto: ad esempio la stessa Cass. 16471/2025 ha rinviato ad altra CTR proprio perché quella originaria non aveva riconosciuto alcuna deduzione di costi presunti, in contrasto col nuovo orientamento .

In definitiva, la difesa sui prelievi ruota attorno al mostrare che non sono serviti a produrre ricavi “in nero”. Ogni elemento che supporti questa tesi – la destinazione personale, la spesa giustificata, la mancanza di impatto economico – va portato. E va ricordato che, per i prelievi dei professionisti, tale difesa non dovrebbe neppure servire, poiché non dovrebbero essere contestati ab origine: se ciò avviene per errore, basta evidenziare la qualifica di lavoratore autonomo e citare Corte Cost. 228/2014 per far cadere quella parte.

Il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento

Affrontare un accertamento basato sulle risultanze bancarie richiede non solo di raccogliere le prove come detto, ma anche di sapersi muovere nelle varie fasi del procedimento. Vediamo dunque come si sviluppa tipicamente l’iter e qual è il rapporto con l’Agenzia delle Entrate lungo questo percorso, dal momento in cui emergono i movimenti sospetti fino all’eventuale contenzioso.

Fase pre-accertamento: invito a chiarimenti e questionari

Spesso, prima di emettere un avviso di accertamento vero e proprio, l’Ufficio può decidere di instaurare un contraddittorio anticipato col contribuente, invitandolo a fornire spiegazioni per i movimenti bancari anomali. Ciò avviene in due modi principali: mediante un questionario scritto (ex art. 32, co.1, n. 2 DPR 600/73) o con un invito a comparire per esibizione di documenti e delucidazioni. L’art. 32 citato prevede espressamente che gli uffici possono invitare il contribuente a comparire di persona o tramite rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti, anche relativamente ai rapporti bancari . Questo invito deve indicare i motivi (ad es. “verifica movimenti bancari anni…”) e viene notificato formalmente.

Ricevere un simile invito è una opportunità da non sprecare: il contribuente ha la chance di chiarire la situazione prima che sfoci in un atto impositivo e magari convincere l’ufficio a non procedere (o a ridurre l’accertamento). Dunque, se l’Agenzia invia un questionario chiedendo di giustificare, poniamo, 20 versamenti e 5 prelievi, è fondamentale rispondere nei tempi indicati (solitamente entro 15 o 30 giorni, prorogabili per giustificato motivo) e fornire tutta la documentazione e le spiegazioni possibili. In questa fase, non c’è ancora una contestazione formale di maggior reddito: c’è una richiesta istruttoria. Conviene collaborare in modo costruttivo, magari allegando una memoria esplicativa e i documenti fotocopiati.

Se le spiegazioni fornite risultano del tutto convincenti, l’ufficio potrebbe anche archiviare lì la pratica. Più frequentemente, però, l’ufficio potrebbe ritenere non sufficienti alcune giustificazioni e andare avanti con l’accertamento parziale. Ad ogni modo, aver risposto per iscritto è utile perché, se poi l’atto di accertamento verrà emesso ignorando parte delle spiegazioni, si potrà in ricorso evidenziare che già in fase precontenziosa erano state date certe prove e l’ufficio non ne ha tenuto conto (rafforzando l’idea di accertamento motivatamente carente).

Talvolta, l’invito a chiarimenti può assumere la forma di processo verbale di constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza, specie se l’indagine bancaria è stata svolta da quest’ultima. In tal caso, dopo aver analizzato i conti, la GdF convoca il contribuente per esporre le proprie giustificazioni e le riporta a verbale. Anche qui, è determinante partecipare e far mettere a verbale tutte le dichiarazioni difensive, allegando i documenti. Il PVC poi sarà alla base dell’avviso delle Entrate; se le deduzioni del contribuente sono state ignorate, lo si potrà contestare.

Diritto al contraddittorio: Nel caso degli accertamenti finanziari, la normativa interna non prevede espressamente l’obbligo generalizzato di contraddittorio anticipato (a differenza degli accertamenti da studi di settore o analitico-induttivi da redditometro, dove era previsto). C’è un dibattito giurisprudenziale se l’assenza di contraddittorio violi il diritto di difesa. Ad oggi, la regola è che per gli accertamenti “a tavolino” (come quelli bancari) non c’è un obbligo legale di contraddittorio salvo specifiche situazioni. Tuttavia, la Direttiva UE 2017/1371 e alcune pronunce della Corte di Giustizia spingono verso un contraddittorio endoprocedimentale più ampio. In sintesi: se avete la possibilità di interloquire prima dell’avviso, fatelo; se non ve la danno, poi in ricorso potete lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio, ma dovrete anche dimostrare in concreto quale pregiudizio ha causato (es. quali prove avreste portato) per sperare nell’annullamento per questo motivo .

L’avviso di accertamento basato sui dati bancari

Se le spiegazioni fornite non hanno convinto il Fisco, o se non c’è stato contraddittorio preventivo, l’Agenzia delle Entrate procederà a emettere un avviso di accertamento (o atto di contestazione) in cui ricalcolerà il reddito imponibile del contribuente aggiungendovi l’importo dei versamenti/prelievi ritenuti ricavi non dichiarati. Questo atto arriva tipicamente entro i termini di decadenza ordinari (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione, o del settimo se dichiarazione omessa). Ad esempio, per movimenti del 2020, avviso entro fine 2025 di regola.

L’avviso deve essere motivato ai sensi dell’art. 7 L.212/2000 e 42 DPR 600/73: significa che deve spiegare gli elementi su cui si fonda. Pertanto, un avviso per accertamento bancario conterrà solitamente un elenco dei movimenti contestati, con date e importi, talvolta raggruppati per tipologia o conto corrente. In più, la motivazione citerà l’art. 32 DPR 600/73 e dirà qualcosa tipo: “considerato che i suddetti versamenti, non giustificati dal contribuente, costituiscono ricavi non dichiarati ai sensi dell’art. 32… si recuperano a tassazione €XX ai fini Irpef/Ires e €YY ai fini IVA”. Oppure, per i prelievi sopra soglia in capo a impresa: “presunti acquisti in nero per €ZZ da cui derivano ricavi non dichiarati pari importo tassati ai fini…”. Deve essere indicato anche il motivo della rettifica: ad es., “maggiori ricavi non contabilizzati”. Se l’atto manca di elencare i movimenti o di specificare come è arrivato alla somma, può essere attaccato per difetto di motivazione. Ad esempio, è illegittimo un avviso che recita solo “dai conti emergono €100.000 non giustificati che si tassano” senza dettagliare quali operazioni compongono quel totale . Purtroppo a volte accade: in quel caso il ricorso andrà a segno perché il contribuente è messo nell’impossibilità di difendersi puntualmente (non sa quali versamenti esattamente sono inclusi).

Nell’avviso verranno calcolate anche le imposte evase: per una società di capitali, si avranno maggiori IRES (attualmente 24%) sui ricavi presunti, eventuale IRAP (se quei ricavi rientrano nella base IRAP, quasi sempre sì per ricavi d’impresa) e l’IVA al 22% se trattasi di operazioni rilevanti IVA. IVA e accertamenti bancari: qui si apre un aspetto tecnico. Quando si presume un ricavo occulto, si presume anche che non sia stata assolta l’IVA su quella cessione. Il Fisco dunque recupera IVA oltre alle imposte dirette. Su questo vi è stata discussione: il contribuente potrebbe sostenere che le somme versate erano prezzi comprensivi di IVA, e quindi dall’importo dovrebbero scorporarsi l’IVA per non tassarla due volte. La Cassazione (ordinanza n. 16471/2025) ha però chiarito che i ricavi presunti non si considerano già comprensivi di IVA . Dunque l’Ufficio è legittimato a calcolare l’IVA sul totale, salvo prova contraria specifica (p.es. se il prezzo di vendita usuale includeva IVA, ma è raro poterlo argomentare). Quindi, aspettatevi che se €100 di versamenti sono ricavi, il Fisco chieda €22 di IVA e al contempo tassi €100 come imponibile per IRES/IRPEF. Non è considerato doppia imposizione, bensì imposizione complementare su basi diverse (dirette e indirette). Questo è confermato da Cass. 16471/2025 .

L’avviso di accertamento indicherà anche le sanzioni amministrative applicate. Per omessa/infedele dichiarazione di ricavi, la sanzione è generalmente il 90% della maggiore imposta dovuta (D.Lgs. 471/1997, art. 1, co.2) in caso di infedele dichiarazione. Ad esempio, se su €50.000 di ricavi presunti la società deve €12.000 di IRES in più, la sanzione sarà €10.800 (90%). Più il 90% dell’IVA evasa. Se addirittura i ricavi nascosti superano una certa soglia e il contribuente non aveva presentato affatto la dichiarazione, si va su omessa dichiarazione (120% – 240% dell’imposta). Comunque, in molti casi si tratta di accertamento parziale per infedele dichiarazione. Attenzione: se l’imposta evasa supera €150.000 e gli elementi attivi sottratti superano il 10% di quanto dichiarato e comunque €2 milioni, scatta anche la configurazione del reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) . Questo significa che, parallelamente all’accertamento, potrebbe attivarsi una segnalazione penale. Nella prassi, l’Agenzia trasmette il fascicolo alla Procura se dalle maggiori imposte emerge superamento soglie. Ad esempio, per una società che aveva dichiarato €100k di ricavi ma gliene contestano altri €500k, è probabile la soglia penale sia superata. Difendersi bene in sede amministrativa/tributaria aiuta anche a sventare il rischio penale, perché se riuscite a ridurre la pretesa sotto le soglie, magari l’ipotesi di reato viene meno. Inoltre, va segnalato che pagare interamente i debiti tributari prima del dibattimento penale estingue il reato di infedele dichiarazione (causa di non punibilità introdotta dal d.lgs. 158/2015). Ma entriamo in ambiti oltre la portata di questa guida; basti sapere che grandi importi evasi possono avere conseguenze penali e dunque ancor più motivo per combattere efficacemente già in sede di accertamento fiscale.

Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente ha alcune strade: accettarlo e pagare (eventualmente con adesione per ridurre sanzioni), oppure impugnarlo. Vediamo prima la fase amministrativa di possibile accordo.

Accertamento con adesione e definizione agevolata

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento deflattivo che consente al contribuente di trattare con l’ufficio su un accertamento emesso o in via di emissione. Nel caso specifico, quando arriva un avviso basato su indagini finanziarie, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Ciò sospende i termini per ricorrere e fissa un appuntamento (o più d’uno) con i funzionari accertatori per discutere la pretesa.

In sede di adesione, è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo (quindi, tipicamente dal 90% al 30%) se si raggiunge un accordo. Ma soprattutto, è l’occasione per far valere ancora le proprie ragioni con un contraddittorio diretto e magari raggiungere un compromesso sull’ammontare dei ricavi da tassare. Ad esempio, se erano contestati €100k di versamenti, portando lì i documenti e discutendo, si potrebbe convincere l’ufficio a riconoscere che €60k erano giustificati, e magari sugli altri €40k trovare un accordo tassandone solo una parte o applicando costi forfettari. L’adesione è un terreno di negoziazione: l’ufficio ha interesse a chiudere la questione senza contenzioso (specie se la posizione difensiva del contribuente appare solida su vari movimenti), e il contribuente ha interesse a ridurre sanzioni e rischi.

È importante arrivare al contraddittorio con un dossier ben preparato: tabella movimenti con a fianco “riconosciuto dal contribuente / spiegato con doc. X / etc.”, in modo da guidare l’ufficio a vedere quali somme veramente rimangono dubbie. Se il funzionario è ragionevole, potrebbe stralciare già in adesione quelle coperte da prova, accogliendo in parte le giustificazioni. Potrebbe poi, su quelle dubbie ma non certe, concordare di ridurle magari del 20-30% a titolo di costi figurativi (applicando l’indirizzo della Cassazione recente). Insomma, si può concludere l’adesione con un accordo in cui il contribuente accetta un certo maggior imponibile (inferiore al contestato iniziale) e paga le imposte relative con sanzioni ridotte. Questo perfeziona l’atto e lo rende definitivo, precludendo il successivo ricorso. È una via da valutare seriamente: se la documentazione prodotta è carente su alcuni punti, può convenire chiudere in adesione evitando l’incertezza del processo. Viceversa, se si ha la quasi certezza di vincere in giudizio (perché si dispone di prove forti ignorate dall’ufficio), forse meglio non accontentarsi e fare ricorso.

Va ricordato che il contribuente può anche, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale GdF (PVC), presentare richiesta di adesione prima che l’Agenzia emetta l’avviso (c.d. adesione in fase di verifica). In tal caso si instaura il contraddittorio prima dell’atto e magari l’atto uscirà già “adesionato”. Questo però presuppone un PVC formale.

Un’altra opzione se l’adesione non va a buon fine è la definizione agevolata delle sanzioni in caso di mancato ricorso: pagando entro 60 giorni dall’avviso solo le imposte e 1/3 delle sanzioni, si definisce l’atto (art. 15, d.lgs. 218/97). Questa però di norma si applica se non si fa ricorso. È simile all’adesione come effetto sulle sanzioni ma senza negoziazione sull’imponibile (bisogna accettare il tutto).

In anni recenti, il legislatore ha introdotto varie rottamazioni e definizioni agevolate anche per atti del genere (come la pace fiscale 2019, la conciliazione straordinaria 2023, etc.), ma trattandosi di misure una tantum non ne discuteremo in dettaglio.

Ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie)

Se il contribuente non è soddisfatto e ritiene illegittimo (o eccessivo) l’accertamento, può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (il nuovo nome delle Commissioni Tributarie Provinciali). Il termine è 60 giorni dalla notifica dell’avviso (esteso di 90 giorni se si è fatta istanza di adesione, poiché quel periodo sospende). Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione, e qui si mettono nero su bianco tutte le eccezioni di diritto e di fatto: es. “violazione di legge nell’applicazione presunzione a lavoratore autonomo”, “difetto di motivazione su…”, “errata valutazione delle prove fornite in sede precontenziosa”, ecc., oltre naturalmente alla ricostruzione puntuale per cui quei movimenti non erano reddito. Si allegano nuovamente tutti i documenti probatori, anche se già forniti prima, perché ora è il giudice che deve valutarli ex novo.

Nel processo tributario, la prova documentale è regina. Non sono ammessi testimoni in aula (art. 7, d.lgs. 546/92 vieta la prova testimoniale classica), ma come detto ci si può ingegnare con dichiarazioni scritte di terzi. Il giudice può in teoria disporre consulenza tecnica d’ufficio se ritiene (ad es. far analizzare i conti a un perito indipendente), ma è raro in queste materie. Quindi tutto dipende da come convincenti saranno le carte e le argomentazioni logiche del ricorrente.

Spesso, nei ricorsi su accertamenti bancari, si costruisce un quadro sinottico dove per ogni movimentazione impugnata si scrive accanto la giustificazione e si rinvia al documento di prova. Questo aiuta i giudici, i quali non sempre hanno tempo/voglia di ricostruire loro la vicenda. Rendere la vita facile alla Corte spesso porta a sentenze favorevoli.

I giudici valuteranno se il contribuente ha fornito quella famosa prova analitica contraria richiesta dalla Cassazione . Se sì, annulleranno l’atto (integralmente o parzialmente). Se vedono ancora zone d’ombra, potrebbero confermare la pretesa su quelle. In caso di dubbio, in teoria dovrebbe valere la presunzione a favore del Fisco, ma il giudice – che è terzo – potrebbe anche considerare che l’ufficio non ha replicato a certe giustificazioni e quindi darle per buone. Spesso la motivazione della sentenza evidenzia se il contribuente è riuscito a “correlare ogni indizio ai movimenti bancari contestati” come raccomandato dalla Cassazione . Se la risposta è affermativa, la Commissione annulla l’accertamento perché la presunzione è stata vinta. In caso contrario, rigetta il ricorso e conferma l’atto.

Va segnalato che oggi le Commissioni hanno cambiato nome ma la sostanza è simile. Tuttavia, con la riforma 2022 le cause di valore fino a €3.000 sono decise dal giudice monocratico, quelle superiori da collegio. In bancario di solito parliamo di importi elevati, dunque collegiale. In primo grado la % di vittoria dei contribuenti in tema di indagini finanziarie è variabile: dipende molto dalla bontà delle prove.

Dopo il primo grado, c’è sempre possibilità di appello (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, ex CTR) e poi ricorso in Cassazione, ma non entriamo nel dettaglio. Diciamo solo che la Cassazione ha prodotto molte pronunce su questo tema, come abbiamo citato, proprio perché a volte le CTR non applicano correttamente i principi di riparto onere probatorio e valutazione prove. Se necessario, il contribuente può arrivare fino in Cassazione per far valere, ad esempio, che la CTR non ha esaminato specifiche prove fornite (motivo di cassazione per omesso esame). Ad esempio, Cass. 3782/2025 ha annullato la sentenza di secondo grado che non aveva considerato analiticamente le giustificazioni del contribuente, rinviando a nuovo esame . Quindi mai disperare: una difesa ben costruita può trovare tutela, se non subito magari in ultimo grado.

Esito del contenzioso: conseguenze e rimedi

Se il contribuente vince la causa (in toto o in parte), l’accertamento viene annullato per la parte contestata. In caso di annullamento totale, nulla è dovuto e, se nel frattempo si era pagato qualcosa (ad esempio in adesione poi saltata, o a titolo provvisorio), va chiesto il rimborso. Se l’annullamento è parziale (es: da €100k di imponibile contestato il giudice ne conferma solo €20k), il dovuto si ridetermina di conseguenza e le sanzioni si ricalcolano. Anche in appello e Cassazione valgono queste regole. Oggi, tra l’altro, la riforma prevede che le spese legali siano generalmente compensate salvo perdita totale in giudizio; ma se il contribuente vince potrebbe ottenere la rifusione delle spese di lite (in percentuale all’accoglimento).

Se invece il contribuente perde e l’accertamento diventa definitivo, occorrerà pagare quanto dovuto. Normalmente, dopo una sentenza di secondo grado favorevole al Fisco, l’Agenzia iscrive a ruolo definitivo le somme e arriverà una cartella esattoriale. È possibile chiedere la rateizzazione delle somme a Riscossione (attualmente fino a 72 rate mensili standard o 120 in casi eccezionali di crisi). Anche in caso di perdita parziale, conviene valutare se fare ricorso ulteriore (Cassazione) o accettare e rateizzare. A volte, prima che la lite si concluda, l’Agenzia iscrive comunque a ruolo una parte (il provvisorio pari di solito al 50% delle imposte accertate in primo grado se ha vinto, più 50% sanzioni). Il contribuente paga il provvisorio in attesa della decisione finale. Se poi vince, ne chiede la restituzione con interessi. Insomma, la vicenda può essere lunga.

Un aspetto importante: la sanzione penale. Se il caso aveva rilevanza penale (es. grossa evasione), l’esito del processo tributario può influenzare quello penale. Infatti, se in appello tributario viene sancito che in realtà quei ricavi non esistevano, cade anche l’accusa di infedele dichiarazione (manca il fatto). Non è automatico, ma il giudice penale tiene conto dell’esito definitivo tributario. Quindi una vittoria tributaria mette al riparo anche da eventuali sanzioni penali (salvo casi particolari di reati diversi, es. frode). Nel dubbio, una strategia difensiva coordinata con avvocati penalisti è opportuna quando ci sono in ballo milioni.

In ogni caso, dal punto di vista del debitore (contribuente), l’importante è sapere che ha diritto a difendersi e a dimostrare la verità dei fatti. Le presunzioni fiscali, per quanto forti, non sono insormontabili. Come recita una massima, “la presunzione iuris tantum può essere superata attraverso prova analitica specifica di riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili” . Questo principio è la chiave di volta: armatevi di pazienza, raccogliete tutti i documenti, ricostruite i vostri movimenti finanziari e presentateli in modo chiaro. Così facendo, molti cosiddetti “ricavi occulti” potranno rivelarsi per quello che sono – dei falsi positivi – evitando conseguenze indesiderate e ingiuste .

Giurisprudenza recente in materia di accertamenti bancari

Nel corso degli anni, numerose sentenze – dalla Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale – hanno affinato i principi applicabili ai versamenti e prelievi bancari. Presentiamo una rassegna delle decisioni chiave (aggiornate a fine 2025) che delineano l’orientamento attuale, con un breve cenno al loro contenuto. Queste pronunce rappresentano il quadro di riferimento autorevole cui attenersi, e possono essere citate a sostegno delle proprie tesi difensive.

Orientamenti principali della Corte di Cassazione

  • Cass. civ. Sez. Unite n. 26692/2009: (precedente storico) Ha affermato che la presunzione di cui all’art. 32 DPR 600/73 ha natura legale relativa e non viola in sé principi costituzionali, ponendo l’accento sul fatto che l’inversione dell’onere della prova è giustificata dall’esigenza di contrastare l’evasione difficilmente rilevabile altrimenti. Sentenza che consolidò la legittimità generale dello strumento.
  • Cass. civ. sez. V, sent. n. 18081/2017: Ha ribadito che “in tema di accertamento da indagini finanziarie, l’onere probatorio gravante sul contribuente richiede prova contraria puntuale, non essendo sufficiente allegare genericamente che le movimentazioni non si riferiscono ad operazioni imponibili”. La decisione sottolinea quindi la necessità di prova analitica e la non sufficienza di giustificazioni sommarie.
  • Cass. civ. sez. VI-5, ord. n. 11102/2017: (importante per il metodo di valutazione) Ha stabilito che il giudice di merito, chiamato a valutare le prove contrarie del contribuente, deve farlo in maniera analitica, correlando ogni indizio ai movimenti contestati e apprezzandone significato in relazione a tempistica, importo e contesto complessivo, senza formulare affermazioni generiche o cumulative . In pratica, questa ordinanza censura le motivazioni superficiali e impone un rigoroso esame delle prove caso per caso.
  • Cass. civ. sez. V, sent. n. 23041/2015: Rilevante in tema di professionisti (prima del 2014): affermò l’applicabilità della presunzione ai lavoratori autonomi sui versamenti, ma la si cita soprattutto perché interpretata erroneamente da alcune CTR come se escludesse anche i versamenti dopo la Consulta 2014. In realtà conferma che i versamenti restano presuntivamente reddito per i professionisti .
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 29133/2019: (sui conti cointestati) Ha stabilito che l’accertamento bancario può estendersi a conti formalmente intestati a terzi ma di fatto nella disponibilità del contribuente, purché vi siano elementi presuntivi di riconducibilità. Nello specifico caso, conti cointestati al contribuente e a un familiare: la Cassazione ha ritenuto corretto imputare al contribuente tutti i movimenti, salvo prova contraria che distingua le quote di pertinenza.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 12599/2022: (il caso del tabaccaio) Ha accolto la giustificazione del contribuente sui prelievi quotidiani di modesta entità ritenendo plausibile fossero destinati a costituire il fondo cassa/resto, quindi non indice di evasione. Questa pronuncia mostra apertura verso spiegazioni legate alla prassi commerciale (esigenza di contanti per resto ai clienti) .
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 2643/2023: (onere probatorio) Ha ribadito che in tema di movimenti bancari il contribuente deve fornire prova analitica contraria, mentre l’Ufficio non è tenuto a individuare la specifica fonte dei redditi occultati. Sottolinea quindi la non necessità per l’Ade di dimostrare da dove provenissero i ricavi non dichiarati – è sufficiente l’esistenza del movimento non spiegato . L’ordinanza richiama il principio consolidato per cui è irrilevante che non si sappia chi abbia versato i soldi: sta al contribuente indicarlo se vuole evitare la tassazione.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 5586/2023 (23 febbraio 2023): (svolta sui costi) Ha affermato un principio innovativo: in caso di accertamento basato su indagini finanziarie, anche se di tipo analitico-induttivo, devono riconoscersi in deduzione i costi presuntivamente correlati ai maggiori ricavi accertati, in assenza di documentazione analitica specifica. In altri termini, la Cassazione dice che va garantito un abbattimento forfettario dell’imponibile per tener conto dei costi, evitando di tassare ricavi lordi al 100% . Questo contraddice precedenti orientamenti più rigidi e si fonda sulle indicazioni della Corte Costituzionale n. 10/2023 (vedi oltre). È una pronuncia molto favorevole al contribuente, perché impedisce accertamenti “monstre” su margini lordi inesistenti.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 16471/2025 (18 giugno 2025): (conferma linea costi/IVA) Ha respinto la tesi del contribuente secondo cui i ricavi presunti dovrebbero intendersi IVA inclusa (no, non lo sono) , ma soprattutto ha confermato che anche nell’accertamento bancario analitico-induttivo il contribuente ha diritto a un riconoscimento forfettario di costi correlati ai maggiori ricavi, richiamando la sentenza Corte Cost. 10/2023 e proprie precedenti ordinanze (5586/2023 e 18653/2023) . Ha cassato la sentenza della CTR che aveva negato qualsiasi deduzione di costi e rinviato per rideterminare l’imponibile tenendo conto di una percentuale di costi. Ciò in sostanza rende ormai acquisito che, in caso di soccombenza parziale, il contribuente non pagherà tasse sull’intero prelievo/versamento ma su un imponibile ridotto.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 26996/2025 (7 ottobre 2025): (prelevamenti in regime semplificato) Ha trattato il caso di un imprenditore in contabilità semplificata, confermando che i prelievi non giustificati in tal caso fanno presumere ricavi occulti, ma – in linea con la Consulta 10/2023 – ha sottolineato che l’imprenditore può sempre opporre prova contraria anche presuntiva e far valere l’incidenza di costi relativi. Ha cassato una decisione di merito che non aveva considerato le eccezioni difensive sull’uso personale dei prelievi. (Questa pronuncia si riallaccia al filone su ragionevolezza dell’art.32 per semplificati).
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 27128/2025 (9 ottobre 2025): (accertamento induttivo puro vs bancario) In questo caso, la Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento induttivo puro ex art.39 c.2 DPR 600/73 basato sul riscontro di ingenti versamenti per contanti dai soci alla società non giustificati. Ha ribadito che finanziamenti soci anomali possono giustificare il ricorso al metodo induttivo (inattendibilità della contabilità) e che tali versamenti possono essere considerati utili non dichiarati . Sostanzialmente, se i soci versano grossi importi e non si prova la provenienza, si può presumere che siano utili in nero fatti emergere tramite i soci (c.d. “soci finanziatori come fattore di rischio accertativo”).
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 29739/2025 (11 novembre 2025): (professionisti e versamenti) Caso già illustrato: lavoratore autonomo, CTR aveva esteso erroneamente l’esclusione anche ai versamenti, Cassazione ha annullato e chiarito che i versamenti su conti dei professionisti restano presunti compensi non dichiarati . Occasione in cui la Suprema Corte ha rimarcato la netta distinzione: prelievi fuori gioco per autonomi, versamenti pienamente dentro.
  • Cass. civ. sez. V, ord. n. 16904/2025 (24 giugno 2025): (finanziamenti soci non giustificati) Pronuncia molto rilevante sulle società: ha confermato che finanziamenti o versamenti dei soci di cui non si sappia l’origine possono portare ad un accertamento induttivo puro. In particolare, la Corte ha stabilito che, in assenza di adeguata documentazione, i versamenti dei soci possono essere considerati “utili in nero” immessi in società . Ha affermato che per opporre un finanziamento al Fisco, esso deve essere formalizzato in un atto precedente o contestuale: se viene dichiarato solo dopo come giustificazione, la sua opponibilità è dubbia . Insomma, Cassazione mette in guardia: i finti finanziamenti soci usati per coprire ricavi occulti non reggono; serve prova solida della genuinità di quei fondi. Orientamento che va di pari passo con la prassi dell’Agenzia di scrutinare attentamente la capacità reddituale dei soci finanziatori .

Interventi della Corte Costituzionale

  • Sentenza Corte Cost. n. 225/2005: Fu la prima verifica di costituzionalità dell’art. 32: la Corte respinse le censure degli imprenditori, giudicando allora la presunzione compatibile con i principi costituzionali. È un precedente significativo perché evidenziò come, limitatamente agli imprenditori, il meccanismo fosse ritenuto ragionevole (data la correlazione logica costi-ricavi propria dell’impresa).
  • Sentenza Corte Cost. n. 228/2014: (già ampiamente esaminata) Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, co.1, n.2 limitatamente alle parole “o compensi” , cioè nella parte in cui estendeva la presunzione di ricavo ai prelievi dei lavoratori autonomi. Decisione storica, basata su ragionevolezza e capacità contributiva, che ha escluso i professionisti dall’ambito dei prelievi . Dopo questa pronuncia, come visto, il legislatore è intervenuto recependo la limitazione.
  • Sentenza Corte Cost. n. 10/2023: Sentenza molto recente e importante. La Corte era chiamata a giudicare sulla legittimità della presunzione prelievi per gli imprenditori in regime di contabilità semplificata. Il dubbio era: se per i semplificati (spesso imprese individuali piccole, simili a professionisti per certi versi) sia equo presumere ricavi da ogni prelievo. La Consulta ha respinto la questione di illegittimità, ritenendo la norma (come riformata nel 2017) costituzionalmente legittima, ma l’ha fatto con una interpretazione adeguatrice . In sostanza, ha detto: la presunzione è ragionevole solo se letta nel senso che all’imprenditore è sempre consentito fornire prova contraria, anche tramite presunzioni, e in particolare di dimostrare l’eventuale natura personale dei prelievi o di sottrarre una quota di costi ad essi relativa . Ha sottolineato che non si può subire passivamente l’automatismo: la legge stessa (come ora interpretata) consente di neutralizzare o attenuare la pretesa fiscale dimostrando la reale natura non imponibile delle somme . Questa sentenza dunque salva la normativa a patto che sia applicata in modo non rigido: se un imprenditore semplificato preleva, può provare che era per spese personali oppure pretendere deduzioni forfettarie di costi. In caso di diniego, la norma sarebbe irragionevole. La Consulta, richiamandosi al suo precedente del 2014, ribadisce la differenza tra imprese (dove un minimo di struttura organizzativa c’è, giustificando la presunzione) e professioni (dove non c’è).

In sintesi, la Corte Costituzionale nel 2023 ha sostanzialmente convalidato l’impianto dell’art. 32 come oggi vigente per gli imprenditori, ma mettendo paletti interpretativi a tutela del contribuente: niente applicazioni indiscriminate senza permettere difesa effettiva. Tale sentenza ha avuto un impatto immediato sulle pronunce di Cassazione 2023-25 sopra citate (riconoscono costi forfettari, ecc.).

Questa panoramica giurisprudenziale dimostra come il tema sia stato molto dibattuto e raffinato nel tempo. Oggi chi affronta un accertamento bancario ha dalla sua parte principi consolidati: il diritto di fornire qualsiasi prova contraria, l’analiticità richiesta al giudice, la non estensione ai professionisti per i prelievi, l’obbligo di considerare costi forfettari, ecc. Allo stesso tempo, la Cassazione conferma la forza della presunzione su versamenti e (per imprese) su prelievi, come strumento legittimo e applicabile anche ai professionisti per i versamenti . In pratica: mano libera al Fisco nel presumere, ma massima attenzione ai diritti difensivi del contribuente nel confutarla.

Domande frequenti (FAQ)

D: Un versamento sul conto societario proveniente dal conto personale del socio è tassabile?
R: Di per sé no, non è un ricavo ma un trasferimento di fondi interni. Tuttavia, bisogna dimostrarlo. L’Agenzia delle Entrate presume che ogni versamento sia un ricavo occulto fintanto che non si provi il contrario . Quindi occorre mostrare che quei soldi erano già del socio e sono semplicemente stati spostati in azienda (ad esempio tramite l’estratto conto del socio con l’addebito corrispondente). Conviene formalizzare l’operazione come finanziamento soci (contratto o verbale) o conferimento, così da avere documenti da esibire. Se provato, un versamento del socio non è imponibile per la società (né per il socio, salvo casi particolari) . Attenzione che l’Ufficio potrebbe chiedere conto della provenienza dei fondi del socio, soprattutto se ingenti: se il socio non ha redditi compatibili, insorgerà il sospetto che fossero utili extrabilancio della società ridistribuiti – ipotesi che va smentita con documenti (es. il socio aveva risparmi, ha venduto un immobile, ecc.).

D: Ho molti piccoli prelievi (sotto €1.000) dal conto aziendale per spese varie: possono essere contestati?
R: No, non più, a partire dal 2017. La legge ora esclude la presunzione per prelievi inferiori a €1.000 giornalieri e €5.000 mensili . Quindi, prelievi di modesta entità e frequenti (es. per cassa, per minute spese) non dovrebbero essere oggetto di accertamento. Se l’ufficio li contestasse per errore, basterà far rilevare la norma (art. 32 come modificato) e l’atto sarebbe illegittimo. Per periodi antecedenti il 2017, la presunzione formale c’era anche su piccoli importi, ma già diverse sentenze tendevano a dar ragione al contribuente in mancanza di altri indizi. Ad esempio, la Cassazione ha giustificato prelievi quotidiani di un tabaccaio per pochi euro come fondi per il resto . Quindi, oggi come oggi, piccoli prelievi per esigenze di cassa o personali sono “salvi” sia per norma che per giurisprudenza . Resta il dovere (prudenziale) di non abusare del contante e di mantenere qualche traccia delle spese fatte: se mai contestassero, poter dire “questi €300 li ho usati per pagare il tecnico X (ecco ricevuta)” stronca sul nascere l’eccezione.

D: L’Agenzia può accertarmi se trova versamenti sul mio conto personale, pur avendo io solo redditi da dipendente?
R: In linea di principio potrebbe provare ad accertare ex art. 38 DPR 600/73 (accertamento sintetico), se quei versamenti/entrate indicano una capacità contributiva maggiore del dichiarato. Tuttavia, la presunzione automatica di cui abbiamo parlato (art. 32) è formulata per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo . Un privato senza attività economica non rientra direttamente in quell’ambito. Ciò non significa che grossi movimenti sul suo conto restino ignorati: il Fisco potrebbe attivare verifiche (es. redditometro o indagini finanziarie in senso lato) e, se emergono redditi occultati (es. affitti in nero, vincite non tassate, o – ipotesi estrema – attività d’impresa in nero), procedere con accertamento. Ma non c’è un automatismo legale: servirebbero altri riscontri. In più, per i privati vale il concetto che i prelievi non sono mai sintomo di reddito (perché possono servire a qualunque spesa personale) e i versamenti, se non collegati ad un’attività, potrebbero essere regali, prestiti ricevuti, rimborsi, ecc. L’onere in tal caso resterebbe in capo al Fisco di dimostrare che in realtà costituivano redditi tassabili. Ad esempio, se un dipendente riceve sul conto €50.000 da terzi, l’Agenzia potrebbe ipotizzare un secondo lavoro non dichiarato e chiedere spiegazioni, ma dovrebbe poi provare di che reddito si tratta (lavoro autonomo occasionale? Donazione?). Quindi, in sintesi: sì, i conti personali possono essere controllati, ma per tassare serve inquadrare le somme in una fattispecie reddituale specifica. Non c’è una presunzione rigida come per gli imprenditori.

D: Ho ricevuto un bonifico di €10.000 da mio padre sul conto aziendale: è imponibile?
R: No, se è davvero un apporto familiare. Andrebbe qualificato correttamente: o come finanziamento soci (se tuo padre è socio) o come finanziamento infruttifero da terzo oppure una donazione. L’importante è che non sia in realtà il pagamento di una vendita o prestazione. Per sicurezza, fai predisporre a tuo padre una dichiarazione scritta in cui afferma che si tratta di un aiuto finanziario a titolo gratuito. Se possibile, fate un contratto di mutuo anche semplice, indicando che gli restituirai a certe condizioni, se questo è nelle intenzioni (così rientra nei finanziamenti). Se invece è una donazione pura, considera che formalmente le donazioni di denaro tra parenti non richiedono atto pubblico sotto una certa soglia, ma se consistenti è meglio coinvolgere un notaio. Ai fini delle imposte sul reddito, comunque, non è un ricavo. In caso di accertamento, esibisci la dichiarazione di tuo padre e l’estratto conto dell’addebito corrispondente. Potrebbe non bastare al 100%: se l’Ufficio è sospettoso (magari tuo padre ha redditi bassi), potrebbe chiederti di provare come si è procurato quei 10.000. Se tuo padre li aveva sul suo conto risparmi da tempo o li ha prelevati dal suo TFR, mostra anche quello. Insomma, più trasparenza dai, meno rischio di contenzioso. Conclusione: il bonifico da un familiare, opportunamente documentato come liberalità o prestito, non genera imponibile.

D: Durante un accertamento, l’Agenzia può esaminare anche i conti bancari di miei parenti o di società a me collegate?
R: Sì, può farlo se ha fondato motivo di ritenere che quei conti siano usati per veicolare redditi a te riconducibili . L’art. 32 consente di richiedere dati bancari anche di soggetti terzi “formalmente intestatari” dei conti, quando si possa presumere che dietro ci sia il contribuente verificato . La Cassazione ha convalidato accessi a conti di familiari e prestanome in vari casi (es: conti del padre usati dai figli soci) . Quindi, se ad esempio tu sposti denaro su un conto intestato alla moglie cercando di sottrarlo alla vista, sappi che l’Agenzia può comunque scoprirlo tramite l’Archivio dei Rapporti Finanziari (se sei delegato o cointestatario salta fuori) e chiedere alla banca i movimenti. Se emergono versamenti sui conti di terzi che in realtà paiono tuoi (perché magari provengono da tuoi clienti, etc.), li attribuirà a te. In sostanza, la schermatura tramite terzi non è affatto sicura. Legalmente, per accedere a conti di terzi l’ufficio deve motivare l’istanza (es. “risulta che il contribuente è delegato su conto X del padre”) e ottenere autorizzazione del direttore centrale o regionale. Ma questa è una formalità interna. In giudizio, starà a te eventualmente provare che quei conti non c’entrano nulla. Se però, poniamo, incassi ricavi sull’account PayPal intestato al cugino, e lo scoprono, ti imputano quei flussi e dovresti controprova che erano redditi del cugino (cosa ardua se non vero). Quindi sì, possono estendere le indagini finanziarie ai conti di soggetti legati (familiari, soci, società fiduciarie), in presenza di indizi di commistione. Lo fanno abbastanza di frequente nei controlli approfonditi.

D: Posso oppormi alla richiesta della banca di fornire all’Agenzia i miei movimenti?
R: No. Una volta che l’Agenzia ha l’autorizzazione e invia l’ordine alla banca, questa è obbligata per legge a fornire i dati (estratti conto, copia assegni, ecc.) . Tu come contribuente non vieni neppure informato in anticipo: lo scoprirai a posteriori, quando ti arriva l’invito o l’accertamento. Il segreto bancario verso il Fisco non esiste più dal 1991 , quindi la banca non può rifiutarsi né avvisarti. Non hai strumenti giuridici per impedire l’accesso ai tuoi dati bancari da parte dell’Agenzia o Guardia di Finanza, se avviene nelle forme di legge. L’unica chance di contestazione sarebbe se l’ufficio avesse omesso l’autorizzazione prescritta o richiesto conti di terzi senza motivazione: ma anche lì, la Cassazione ha detto che eventuali irregolarità formali nell’autorizzazione non comportano nullità dell’accertamento se non ti hanno arrecato concreto pregiudizio . Quindi, in pratica, non puoi opporti. Devi invece prepararti a giustificare le movimentazioni una volta che loro le conoscono.

D: In sede di giudizio, posso portare nuovi documenti a mia discolpa rispetto a quelli esibiti all’ufficio?
R: Sì. Nel processo tributario non vige un preclusione rigida alla produzione di nuovi documenti (tranne in Cassazione). Quindi, anche se in fase amministrativa ti eri dimenticato un documento o non lo avevi, puoi produrlo in Commissione (entro 20 giorni prima dell’udienza, secondo le norme processuali). Anzi, spesso il ricorso viene integrato con ulteriore documentazione probatoria. Ovviamente, più tardi li esibisci, più potresti suscitare scetticismo (“perché non li hai dati prima?”). Ma la legge lo consente. È chiaro che se salta fuori troppo comodamente un contratto di prestito firmato il giorno prima… la controparte lo contesterà come atto simulato ad hoc. Il giudice valuterà la credibilità. Però, ad esempio, se trovi una contabile bancaria che non avevi, o recuperi una fattura dal fornitore che non trovavi, presentala pure: meglio tardi che mai. Nel processo tributario il contribuente può anche far valere mezzi di prova atipici (dichiarazioni di terzi, perizie giurate) come spiegato, quindi c’è una certa flessibilità. In sintesi: sì, puoi e devi portare in giudizio tutto il possibile, anche se non l’avevi consegnato prima, perché in tribunale hai un’ultima chance di convincere.

D: L’accertamento bancario può riguardare anche operazioni in contanti non transitate in conto?
R: No, se il denaro non passa da conti noti, l’art. 32 non c’entra. L’accertamento bancario si basa su movimentazioni bancarie documentate. Se un imprenditore realizza vendite in nero incassando contanti e li tiene in cassaforte senza mai versarli in banca, quell’evasione non verrà scoperta tramite indagini finanziarie (potrà emergere da altri indizi, ma non da conti). Dunque, la presunzione di ricavi occulti colpisce solo ciò che appare su un conto e non è spiegato. Naturalmente oggi è difficile maneggiare ingenti contanti fuori dal circuito bancario senza lasciar tracce (anche perché se poi li usi, in qualche modo emergono). Ma la regola è: se non c’è traccia su rapporti finanziari, l’art. 32 non si applica. Tieni presente però che il Fisco riceve anche comunicazioni per operazioni in contanti oltre €10.000 mensili (segnalazioni oggettive UIF) , o per movimenti sospetti: se emergesse che prelevi sempre contante e non lo ridepositi, potrebbero comunque insospettirsi.

D: Mi hanno accertato ricavi presunti e ho perso in primo grado. Devo pagare subito?
R: In parte, sì. La legge prevede che dopo una sentenza di primo grado favorevole all’Erario, l’Ufficio può riscuotere provvisoriamente 1/2 delle imposte accertate (oltre interessi) e 1/2 delle sanzioni . Quindi, se in primo grado il ricorso è stato respinto, arriverà una cartella per circa la metà del dovuto totale. Puoi chiedere sospensione alla CTR di secondo grado se il pagamento immediato ti arreca danno grave e se ci sono buone chance di vittoria in appello; spesso la CTR concede la sospensione se la somma è molto alta e il caso controverso. In mancanza, dovresti pagare il provvisorio (rateizzabile). Se poi vincerai in appello, ti restituiranno i soldi con interessi. Se perdi, ti chiederanno il resto. Nota che se in primo grado hai vinto tu, l’Agenzia non può riscuotere nulla (ovviamente), e se poi in appello ribalta a suo favore, allora sì, partirà la riscossione del dovuto (di solito tutto, perché a quel punto siamo al definitivo, salvo eventuale Cassazione con ulteriore sospensiva ma lì entriamo in tecnicismi).

D: In caso di soccombenza, posso evitare le sanzioni penali pagando il dovuto?
R: Sì, per il reato di dichiarazione infedele (che è quello tipico quando si occultano ricavi) la recente riforma ha introdotto una causa di non punibilità: se paghi integralmente l’imposta evasa, interessi e sanzioni amministrative prima che il processo penale di primo grado sia aperto, non sei punibile (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000). Quindi, se malauguratamente ti trovassi in una situazione in cui l’evasione accertata supera le soglie penali (imposta evasa > €100k e ricavi non dichiarati > 10% del dichiarato e > €2 milioni ), potresti decidere di definire subito il debito con AdE (magari con adesione) e ciò ti mette al riparo da condanne. Ovviamente, questa è materia da coordinare con un legale penalista. Ma è utile sapere che la scelta di transare con il Fisco conviene anche in ottica penale per i reati tributari non fraudolenti. Se invece vinci il ricorso tributario, come detto, il penale cade.

D: Quali sono gli errori più comuni che commette l’Agenzia in questi accertamenti?
R: Tra gli errori/formalità che talvolta si verificano: (1) Motivazione inadeguata – ad esempio, non indicare analiticamente i movimenti o non spiegare perché li considera ricavi occulti (limitarsi a dire “applicato art.32” senza considerare spiegazioni date: questo può portare ad annullamento per difetto di motivazione) . (2) Mancato contraddittorio – non invitare il contribuente prima di emettere l’atto in casi in cui sarebbe opportuno: non sempre è causa di nullità, ma qualche CTP lo censura. (3) Soggetti esclusi – a volte vengono erroneamente contestati prelievi a professionisti o addirittura movimenti sotto soglia post-2017: in giudizio cadono subito perché contrari a legge o sentenze costituzionali . (4) Autorizzazioni – raramente, capita che la richiesta alle banche non sia stata autorizzata correttamente (ad es. firmata da funzionario non competente); però la Cassazione tende a considerarlo vizio sanabile a posteriori, quindi non ci farei affidamento come unica difesa. (5) Mancata considerazione prove – l’Ufficio talora ignora documenti palesi (es. versamento con chiara causale “rimborso prestito” e ciononostante lo tassa): in giudizio questo lo mette in cattiva luce e può favorire il contribuente sul punto spese o valutazione globale. Diciamo che l’approssimazione è la peggior nemica dell’Ufficio in queste cause: se agisce in modo massivo, senza entrare nel merito delle tue giustificazioni, rischia la sconfitta in giudizio perché apparirà come una pretesa “in automatico” e non ponderata, cosa che i giudici non apprezzano. Molte vittorie dei contribuenti avvengono proprio perché la Commissione percepisce che l’accertamento è stato fatto a tavolino senza valutare situazioni particolari (es. ricavi già tassati, doppie contabilizzazioni, ecc.).

D: Che succede se fornisco false giustificazioni o documenti non veritieri?
R: Fornire dati falsi all’Amministrazione Finanziaria è molto pericoloso: se scoperti, oltre a perdere la causa, potresti incorrere nel reato di frode fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante artifici) se usi documenti falsi (art. 3 D.Lgs. 74/2000), o altri reati (es. uso di false fatture). Inoltre, il giudice tributario, una volta accertata la non veridicità di una prova, la rigetta in toto e perdi credibilità su tutto il resto. Quindi assolutamente da evitare. Bisogna difendersi con verità, magari verità presentata nel modo più favorevole, ma non inventare prestiti inesistenti o fatture false: le conseguenze penali e pecuniarie sarebbero ben peggiori dell’accertamento stesso. Ricorda che il Fisco incrocia molti dati: se produci una fattura di un fornitore che non risulta averla mai emessa o che poi la disconosce, ti esponi a una denuncia. Idem se fai firmare a terzi dichiarazioni mendaci (potrebbero ritrattare se sentiti). Insomma, la linea difensiva deve essere onesta. Se proprio non hai prove, meglio ammettere e cercare un accordo, piuttosto che creare false prove.

D: Per il futuro, come posso evitare problemi del genere?
R: La miglior strategia è la prevenzione. Alcuni consigli:
Evita per quanto possibile operazioni non tracciate: prediligi pagamenti e incassi tramite canali ufficiali (bonifici, assegni) con causali chiare. Così rimane evidenza della natura delle somme.
Tieni separati i conti personali e aziendali: non usare il conto aziendale per spese personali e viceversa. Se proprio devi trasferire soldi dall’azienda a te, fallo con atto deliberato (es. distribuzione utili ufficiale, o rimborso spese documentate) o almeno con bonifico recante causale. Ciò riduce drasticamente le contestazioni.
Documenta i finanziamenti soci: se immetti liquidità in azienda, fallo sempre con un contratto scritto o delibera prima del versamento, e contabilizza subito l’operazione a bilancio . E se restituirai il finanziamento, fallo con mezzi tracciati e delibere, così è tutto chiaro.
Conserva gli estratti conto e riconcilia le operazioni: ad esempio, annota su una copia degli estratti, a fianco di ogni movimento atipico, di cosa si tratta e quale documento lo giustifica. Sembrerà maniacale, ma anni dopo potresti non ricordare a cosa era riferito un versamento – quell’appunto potrebbe salvarti.
Limita l’uso del contante: oltre a essere buona norma legale (c’è un limite di €5.000 dal 2023 ), se usi molto contante crei terreno fertile per dubbi. Se invece quasi tutto passa per il conto, e ogni uscita ha un beneficiario noto (perché fai bonifico al fornitore con fattura), non avrai problemi di prelievi sospetti.
Se prelevi per cassa, crea giustificativi interni: ad esempio, fai delle note spese, dei prospetti di cassa con firma del titolare che evidenzino “prelevato tot per acquisti vari, poi speso in…”. Non hanno valore fiscale di per sé, ma di fronte a un giudice possono dimostrare la buona fede e la coerenza del comportamento.
Aggiorna la contabilità in modo completo: includi anche le operazioni finanziarie non obbligatoriamente registrabili. Esempio: se un socio versa a fondo perduto e la legge non obbliga a registrarlo perché non è ricavo, mettilo comunque nelle annotazioni o in bilancio come riserva, così non sembrerà un “fuori conto”.
Comunica con il commercialista: fagli presente ogni movimento strano e assicurati che sia a conoscenza di prestiti, rimborsi, ecc. Potrà consigliarti come inquadrarli e segnarli nelle dichiarazioni (talora esistono righi per segnalare finanziamenti ricevuti, non obbligatori ma prudenziali).
In caso di dubbio, chiedi prima un parere all’Agenzia (interpello): se hai operazioni particolari (es. ingresso di somme dall’estero, crowdfunding, etc.), puoi valutare un interpello per capire il trattamento. Non è specifico per i conti bancari, ma per evitare futuri malintesi.
Ultimo ma fondamentale: non dimenticare che ogni euro che entra sul conto e non è un ricavo va “etichettato” da te, non dal Fisco. Quindi, all’arrivo di somme atipiche, predisponi subito la documentazione giustificativa (contratti, lettere, ecc.). Farlo ex post è molto più difficile.

Seguendo queste accortezze, se mai dovesse arrivare un controllo sui conti, sarai in grado di esibire immediatamente prove per quasi tutto, e l’accertatore capirà che c’è poco margine per presumere materia imponibile. In altri termini, bisogna giocare d’anticipo: trattare ogni operazione bancaria come potenzialmente soggetta a spiegazione futura e preparare quella spiegazione al momento stesso dell’operazione.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Applicabilità della presunzione sui movimenti bancari (situazione 2026)

Tipologia movimentoImprese (S.r.l., S.p.A., ditta indiv.)Professionisti (lavoro autonomo)Privati (no attività IVA)
Versamento sul conto non giustificatoPresunto ricavo imponibile (iuris tantum) .Presunto compenso imponibile (iuris tantum). Nota: applicabile a tutti i lavoratori autonomi (es. avvocati, medici) .Nessuna presunzione legale automatica (possibile accertamento sintetico se importi rilevanti, con onere in capo al Fisco di provare natura reddituale) .
Prelievo dal conto non giustificatoPresunto utilizzo per acquisto in nero → ricavo occulto di pari importo, solo se > €1.000 giornalieri e > €5.000 mensili . Sotto tali soglie: non tassabile per legge.Escluso dalla presunzione (incostituzionale dal 2014) . Il Fisco non può presumere ricavi da prelievi di professionisti.Escluso (non previsto). Un prelievo di contante di un privato non è di per sé indice di reddito: servono altri elementi per tassare.

(Fonti: art. 32 DPR 600/73 mod.; Circ. Ag. Entrate 8/E-2017; Corte Cost. 228/2014; Cass. 47831/2019).

Tabella 2 – Esempi di versamenti non imponibili e prove relative

Causale del versamento contestatoNatura fiscaleDocumenti/prove per dimostrare non imponibilità
Apporto di denaro dal socio (finanziamento soci)Non imponibile (operazione finanziaria, debito vs socio) .– Contratto di mutuo/finanziamento antecedente al versamento<br>– Verbale assemblea/CdA che approva versamento<br>– Bilancio con importo a debiti verso soci<br>– Prova della disponibilità finanziaria del socio (estratto conto personale)
Trasferimento da altro conto stesso titolareNon imponibile (trasferimento patrimoniale interno)– Estratto conto dell’altro conto che mostra l’addebito corrispondente <br>– Eventuale annotazione causale “giroconto”<br>– Evidenza che mittente e destinatario coincidono (stesso CF/P.IVA)
Restituzione di prestito precedentemente erogatoNon imponibile (rientro di capitale)– Contratto di prestito da società a terzo (o viceversa) con importo e date <br>– Documento che attesta la riscossione (quietanza firmata dal debitore)<br>– Registro contabile del credito e dell’incasso (se tenuto)
Rimborso di anticipo spese / cauzioneNon imponibile (partita di giro)– Documenti iniziali: fatture di spese anticipate, contratto cauzione ecc.<br>– Ricevuta di rimborso dal beneficiario <br>– Corrispondenza importo/date tra uscita iniziale e versamento di ritorno
Indennizzo assicurativo o contributo a fondo perdutoEsente o fuori campo reddito (a seconda dei casi)– Lettera della compagnia assicurativa con dettaglio del sinistro indennizzato<br>– Quietanza di pagamento indennizzo<br>– Provvedimento di concessione contributo pubblico<br>– Indicazione della normativa di esenzione (se rilevante)
Finanziamento bancario (prestito da banca)Non imponibile (somma a debito)– Contratto di mutuo con banca o estratto conto mutui<br>– Piano di ammortamento<br>– Causale del bonifico chiaramente riferita a erogazione finanziamento
Donazione o apporto a fondo perduto da terziNon imponibile (liberalità, esclusa da reddito)– Atto notarile di donazione (se fatto) o scrittura privata autenticata<br>– Dichiarazione del donante attestante la gratuità<br>– Prova relazione col donante (grado parentela per franchigie, etc.)<br>– Eventuale documentazione fonte dei fondi del donante (per confermare legittima provenienza)
Vendita di bene patrimoniale (non merce) non soggetta a ricavo d’esercizioPuò generare plusvalenza tassabile se superiore a valore contabile; altrimenti non imponibile (solo realizzo patrimoniale)– Contratto di vendita del cespite/immobile<br>– Registro cespiti con valore carico e minus/plusvalenza calcolata<br>– Eventuale perizia valutativa (per sostenere assenza di plusvalenza)<br>(Se c’è plusvalenza, andava dichiarata: in tal caso l’accertamento verte su omissione, non su presunzione generica).
Ricavo già dichiarato (versamento di corrispettivo fatturato)Già tassato, nessuna nuova imposta dovuta– Copia della fattura emessa relativa a quel pagamento<br>– Estratto IVA o registri che mostrano che quel importo è incluso nelle dichiarazioni<br>– Corrispondenza importo/data tra fattura e versamento

(Legenda: CF = codice fiscale; P.IVA = partita IVA)

Tabella 3 – Esempi di prelievi e possibili giustificazioni

Prelievo contestatoIpotesi Fisco (da combattere)Giustificazione contribuenteProve e argomenti di supporto
Prelievo €2.500 (imprenditore)Acquisto in nero di merci -> vendite €2.500 non dichiaratePagamento fornitore in contanti con fattura regolare– Fattura del fornitore per €2.500 pagata contanti (quietanza) <br>– Nota contabile (anche tardiva) registrando il costo<br>– Dimostrazione che la merce risulta nelle vendite ufficiali (quindi nessun ricavo occulto ulteriore)
Prelievo €300 (imprenditore)(Sotto soglia: non contestabile ex lege)– (Non dovresti neanche doverla giustificare) –All’occorrenza: scontrini/spese minute di importo simile; evidenziare che €300 < €1.000 quindi fuori presunzione .
Prelievo €5.000/mese (professionista)(Non contestabile, escluso per autonomo)Utilizzato per spese personali familiari– Estratto conto personale o ricevute spese di pari importo<br>– Elenco spese familiari del mese (affitto, bollette, etc.)<br>– Richiamo Corte Cost. 228/2014: prelievi non tassabili per professionisti .
Prelievo €10.000 (società di capitali)Utili occulti distribuiti al socio (o acquisti in nero rivenduti)Destinato a uso personale dell’amministratore (es: ristrutturazione casa)– Fatture o preventivi di lavori personali per ~€10k<br>– Estratto conto personale dove eventualmente confluiti i contanti<br>– Argomentare che la società aveva utili già tassati da distribuire (se vero) o che l’amministratore poi li ha reinseriti (se ha restituito in seguito qualcosa)
Prelievi frequenti €200/giorno (commerciante dettaglio)Acquisti in nero giornalieri di merce (ipotesi Fisco)Costituzione fondo cassa/resto + pagamento piccole spese di giornata– Registro di prima nota cassa che mostra prelievo mattutino e reintroito serale<br>– Testimonianza dipendente: “prelevavamo per avere monete di resto”<br>– Cass. 12599/2022 che ha accettato tale giustificazione per tabaccaio .
Prelievo €50.000 (impresa edile)Acquisto in nero di materiali -> ricavi in nero su lavori(Difficile da giustificare se non documentato).<br>Possibili difese: era per pagare maestranze occasionali (in nero) oppure restituzione finanziamento occulto.– (Se si asserisce pagamento personale): contratti o scritture con quelle persone? – Molto difficile.<br>– In assenza di prove, puntare sul riconoscimento costi forfettari: chiedere almeno di detrarre costi presunti su €50k (Cass. 5586/2023) . <br>– Far presente se i margini dell’impresa non avrebbero consentito comunque utili per 50k (invitare a ridurre imponibile).

(N.B.: gli esempi sono semplificati. La riuscita delle giustificazioni dipende dalla credibilità complessiva e dal supporto probatorio specifico.)

Conclusione

Dimostrare la non imponibilità di versamenti e prelevamenti bancari di una società è un compito impegnativo ma possibile, basato su un mix di conoscenza delle regole e accurata preparazione probatoria. La chiave del successo sta nel prevenire e nel documentare: ogni movimento bancario anomalo dovrebbe essere giustificato con documenti fin dal principio, così da non trovarsi spiazzati anni dopo. Dal punto di vista del contribuente (debitore fiscale) è fondamentale sapere che la legge gli attribuisce sì l’onere di spiegare, ma al contempo gli fornisce tutti gli strumenti per farlo, e la giurisprudenza è dalla sua parte nell’imporre all’Amministrazione e ai giudici di merito di valutare attentamente tali spiegazioni .

Abbiamo visto come impostare la difesa: individuare la causale reale di ogni versamento/prelievo e produrre prove specifiche (contratti, fatture, estratti, verbali, ecc.) . Le sentenze recenti confortano l’idea che un contribuente diligente e in buona fede, che documenta e argomenta in modo puntuale, possa vincere la presunzione fiscale. Ad esempio, Cassazione e Corte Costituzionale hanno sancito che non si possono ignorare i costi correlati e le spiegazioni personali fornite .

D’altro canto, se davvero quei movimenti nascondevano ricavi non dichiarati, è giusto che emergano e vengano tassati: la normativa sugli accertamenti bancari è un potente deterrente contro l’utilizzo disinvolto dei conti per fini evasivi. Dunque, in un’ottica di equilibrio, il sistema funziona così: tutto ciò che non sai dimostrare che è non tassabile, verrà tassato. Questo deve spronare imprenditori e professionisti a tenere traccia di ogni flusso di denaro. Se l’avviso di accertamento è già arrivato, però, non è il momento di recriminare ma di agire concretamente: analizzare riga per riga i movimenti contestati, raccogliere ogni documento possibile, magari farsi assistere da un tributarista esperto che conosca le ultime pronunce e sappia come presentare il caso al meglio in adesione o in giudizio.

In conclusione, la presunzione legale sui conti è una freccia nell’arco del Fisco, ma non è un bersaglio impossibile da schivare. Con preparazione, trasparenza e le corrette strategie difensive, un contribuente può tutelarsi efficacemente. L’importante è non farsi trovare impreparati: come abbiamo illustrato, molte difese si costruiscono prima ancora che il Fisco ponga domande. E in ogni caso, conoscere i propri diritti (ad esempio che certi prelievi non possono più essere contestati, o che si ha diritto a deduzioni forfettarie) permette di affrontare la vicenda a testa alta, facendo valere le proprie ragioni con autorevolezza.

Come detto, a volte ciò che inizialmente appare un indizio inoppugnabile di evasione si rivela un falso positivo: un’attenta disamina può trasformare un “movimento in nero” in un’operazione perfettamente lecita e non tassabile . L’obiettivo di questa guida è stato fornire le conoscenze e gli strumenti per compiere proprio questa trasformazione in sede difensiva.

In definitiva, versamenti e prelievi bancari non devono fare paura se dietro di essi non c’è evasione: la verità dei fatti, supportata dalle prove, potrà emergere e prevalere sulle presunzioni. Con oltre 10.000 parole abbiamo approfondito ogni aspetto – normativo, procedurale, giurisprudenziale e pratico – affinché possiate affrontare anche il più complesso degli accertamenti bancari con la consapevolezza di poter dimostrare la verità e vederla riconosciuta, proteggendo così il vostro patrimonio e i vostri diritti di contribuenti.

Fonti e riferimenti

Normativa:
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 – Disposizioni comuni accertamento imposte sui redditi. (Presunzione su versamenti/prelevamenti; modificato da D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 introducendo lett. b-1 e soglie).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 – Accertamento IVA. (Analoga previsione per utilizzo dei dati bancari ai fini IVA.)
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402 – Legge finanziaria 2005. (Estese l’art.32 anche ai “compensi” di lavoro autonomo, poi censurato da Corte Cost. 228/2014).
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) – Art. 7 (obbligo di motivazione chiara negli avvisi di accertamento) ; Art. 10 (leale collaborazione e buona fede) ; Art. 12 (diritti del contribuente dopo accessi/verifiche: 60 giorni per controdedurre) .
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, commi 4-5 conv. in L. 248/2006 – Istituzione Archivio dei Rapporti Finanziari. (Anagrafe dei conti correnti presso Agenzia Entrate).
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1 – Sanzioni per infedele od omessa dichiarazione. (In particolare co.2: sanzione base 90% imposta evasa.)
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 – Reato di dichiarazione infedele. (Soglie: imposta evasa > €100.000 e elementi attivi non dichiarati > 10% del dichiarato o comunque > €2.000.000).
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis – Causa di non punibilità per pagamento integrale debito tributario. (Introdotto nel 2019: estinzione reato dichiarativo in caso di integrale pagamento prima del dibattimento.)
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, art. 47 (DL Fiscale 2020) – Modifiche soglie contanti. (Disposizioni succ. modificate: dal 2023 soglia contante €5.000).
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49 – Norme antiriciclaggio, limiti trasferimento contante. (Limite €5.000 dal 1/1/2023, aggiornato da L. 197/2022).

Prassi amministrativa:
Agenzia Entrate – Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E. Chiarimenti su riforma art.32 introdotta da D.L. 193/2016. Conferma: soglia €1.000/5.000 per prelievi imprese; non applicabilità prelievi a lavoratori autonomi; nessun effetto retroattivo; soglie non riguardano i versamenti.
Guardia di Finanza – Circolare 7 aprile 2017, n. 109546. (Prime direttive operative su nuove disposizioni art.32). In linea con AE 8/E, interpretazioni operative.
Agenzia Entrate – Risoluzione 28 luglio 2015, n. 67/E. (Richiamata in circ. 8/E) – Chiarì che l’eliminazione della parola “compensi” post-sentenza 228/2014 rende inapplicabile presunzione prelievi a autonomi.

Giurisprudenza – Corte Costituzionale:
Corte Costituzionale, sentenza 7 ottobre 2014, n. 228. Ha dichiarato incostituzionale art.32 c.1 n.2 secondo periodo limitatamente alle parole “o compensi”, eliminando la presunzione sui prelievi per i lavoratori autonomi. Motivazione: irragionevolezza nel presumere che ogni prelievo di un professionista finanzi spese produttive di reddito (art.3 e 53 Cost.).
Corte Costituzionale, sentenza 26 gennaio 2023, n. 10. Ha dichiarato infondata la questione di illegittimità su art.32 (come modif.) riferito agli imprenditori in contabilità semplificata, a condizione di un’interpretazione conforme a Costituzione: l’imprenditore può sempre fornire prova contraria (anche presuntiva) e far valere costi forfettari. Confermata la ragionevolezza della presunzione prelievi per imprese (con soglie), ribadendo esclusione autonomi.

Giurisprudenza – Corte di Cassazione (Sez. Trib.):
Cass. civ. Sez. Unite, sent. 18/12/2007 n. 26635. Confermò la legittimità dell’utilizzo generalizzato delle indagini finanziarie come strumento accertativo e la natura di presunzione legale relativa.
Cass. civ. Sez. Unite, sent. 25/09/2009 n. 26692. Sancì definitivamente che l’art.32 configura una presunzione legale iuris tantum, invertendo l’onere della prova sul contribuente (onere ritenuto non lesivo di diritti costituzionali in quanto giustificato dal contrasto all’evasione).
Cass. civ. Sez. V, sent. 09/11/2015 n. 23041. Ribadì (ante modifica normativa) l’estensione della presunzione ai lavoratori autonomi per i versamenti, mentre – a seguito di sentenza Corte Cost. – non più per i prelievi. Viene citata in circolare 8/E/2017 come riferimento per annualità precedenti.
Cass. civ. Sez. VI-5, ord. 05/05/2017 n. 11102. Principio: il giudice di merito deve valutare i movimenti contestati correlando ogni indizio probatorio alle singole operazioni, evitando affermazioni generiche. Ha annullato decisione CTR che non aveva fatto analisi specifica.
Cass. civ. Sez. V, sent. 05/10/2016 n. 20748. Ha stabilito che l’adesione del contribuente alla richiesta di esibizione documenti bancari (art.32) non lo esime dal successivo onere di provare la non imponibilità, e che l’assenza di contraddittorio preventivo non inficia l’atto se non causa pregiudizio.
Cass. civ. Sez. V, sent. 15/06/2016 n. 12002. Sui conti cointestati: ha ritenuto imputabili al contribuente tutti i movimenti su conto cointestato con terzi quando emerge che il conto è utilizzato in via prevalente dal medesimo per fini d’impresa.
Cass. civ. Sez. V, ord. 13/11/2019 n. 29392. Ha escluso la rilevanza dei prelievi per i privati non imprenditori, affermando che tali movimenti non possono costituire da soli elementi indiziari sufficienti (in linea col principio che la presunzione legale non si applica ai privati).
Cass. civ. Sez. V, ord. 19/11/2019 n. 47831. Confermato: per i privati non è applicabile la presunzione sui prelievi; inoltre ricordato il doppio limite 1000/5000 per imprese (norma 2017). Orientamento consolidato sul punto.
Cass. civ. Sez. V, sent. 20/04/2022 n. 12599. Caso “tabaccaio”: giudicato legittimo l’operato del contribuente che prelevava quotidianamente importi per esigenze di resto cassa, ritenendo così superata la presunzione sui prelievi (importi modesti, finalità lecita). Prelievi non considerati indizi di ricavi occulti date le circostanze.
Cass. civ. Sez. V, ord. 27/01/2023 n. 2643. Principio affermato: l’ufficio non ha onere di individuare la specifica fonte reddituale sottesa alle movimentazioni; è il contribuente che deve dimostrare per ciascuna operazione la natura non imponibile. Confermato l’indirizzo sul riparto onere probatorio (richiamate Cass. 16697/2016, 26018/2014).
Cass. civ. Sez. V, ord. 23/02/2023 n. 5586. Svolta giurisprudenziale: riconosciuto il diritto del contribuente ad una deduzione in via forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati da indagini bancarie, anche in mancanza di documenti specifici. Criterio equitativo per evitare tassazione di ricavi lordi.
Cass. civ. Sez. V, ord. 28/06/2023 n. 18653. Allineata a Cass. 5586/2023: ha confermato necessità di dedurre costi presuntivi sui ricavi determinati induttivamente da movimenti bancari. Ha richiamato la pronuncia Corte Cost. 10/2023 come fondamento.
Cass. civ. Sez. V, ord. 18/06/2025 n. 16471. Contribuente semplificato: Cassazione conferma che i ricavi presunti non si intendono IVA compresa (no scorporo automatico); accoglie invece il motivo su costi correlati, affermando che anche in analitico-induttivo spettano costi forfettari (richiamate Cass. 5586/2023, 18653/2023 e Corte Cost. 10/2023). Rinviato a CTR per rideterminare reddito con abbattimento.
Cass. civ. Sez. V, ord. 24/06/2025 n. 16904. Finanziamenti soci non giustificati: confermato orientamento secondo cui versamenti ingiustificati dai soci possono legittimare accertamento induttivo puro ex art.39 c.2 DPR 600/73 (contabilità inattendibile) e possono esser qualificati come ricavi/utile occulto. Stabilito che per opporre un finanziamento al Fisco serve contratto scritto antecedente; altrimenti l’apporto può essere riqualificato.
Cass. civ. Sez. V, ord. 07/10/2025 n. 26996. Ha ribadito per gli imprenditori semplificati: prelievi non giustificati fanno presumere ricavi occulti (oltre soglia), ma contribuente può dimostrare destinazione extraimprenditoriale o pretendere deduzione costi. Richiamata costituzionalità condizionata affermata da Corte Cost. 10/2023.
Cass. civ. Sez. V, ord. 09/10/2025 n. 27128. Caso di accertamento bancario sfociato in induttivo puro: Cassazione ha confermato che qualora si riscontri, ad esempio, che i soci versano regolarmente contanti in azienda senza giustificazione (incongruenti rispetto ai redditi), l’ufficio può ignorare le scritture e procedere induttivamente. Orientamento volto a disincentivare l’occultamento di ricavi tramite soci finanziatori.
Cass. civ. Sez. V, ord. 11/11/2025 n. 29739. Professionista: la Cassazione annulla decisione CTR che aveva escluso presunzione sui versamenti, chiarendo che, post sent. 228/2014, i professionisti rimangono soggetti all’accertamento bancario per i versamenti sui propri conti. Riconfermato inversione onere prova per versamenti su conti di autonomi, mentre prelievi esclusi.

Hai ricevuto un accertamento bancario e l’Agenzia delle Entrate presume che ogni movimento sul conto della società sia reddito imponibile? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 la tua società è sottoposta ad accertamento bancario e l’Agenzia delle Entrate contesta:

versamenti qualificati come ricavi in nero,
prelevamenti considerati costi non dichiarati o utili extracontabili,
– movimenti bancari ritenuti automaticamente imponibili,
– presunte operazioni non contabilizzate.

Ti viene richiesto di pagare imposte, sanzioni e interessi sulla base di presunzioni, senza considerare la reale natura dei flussi?

Devi saperlo subito:

👉 nel 2026 l’imponibilità dei movimenti bancari NON è automatica,
👉 versamenti e prelevamenti possono essere fiscalmente irrilevanti,
👉 la prova contraria è ammessa, ma va costruita in modo analitico e strategico.

Questa guida ti spiega:

– come funziona l’accertamento bancario sulle società,
– perché l’Agenzia presume l’imponibilità,
come dimostrare la non imponibilità di versamenti e prelevamenti,
– quali errori evitare per non perdere la difesa.


Cosa Sono gli Accertamenti Bancari sulle Società (In Modo Chiaro)

L’accertamento bancario consente all’Amministrazione finanziaria di:

– acquisire i conti correnti della società,
– analizzare ogni movimento finanziario,
– presumere che ogni entrata sia un ricavo e ogni uscita un costo non dichiarato.

👉 Si tratta di presunzioni legali,
👉 non di prove definitive,
👉 superabili con prova contraria specifica.


Perché l’Agenzia delle Entrate Presume l’Imponibilità

Nel 2026 l’Agenzia applica il principio secondo cui:

– i versamenti non giustificati sono ricavi imponibili,
– i prelevamenti sono spese in nero o utili extracontabili,
– l’onere della prova ricade sulla società.

👉 Ma la presunzione non equivale a certezza fiscale.


Quando Scatta l’Accertamento Bancario

Gli accertamenti bancari nascono spesso da:

– incoerenze tra contabilità e flussi finanziari,
– controlli su società in perdita o a rischio,
– verifiche IVA e imposte dirette,
– analisi di rischio e segnalazioni automatiche.

Le conseguenze possono essere:

– recuperi fiscali rilevanti,
– sanzioni elevate,
– estensione degli accertamenti ad altri anni.

👉 Ignorare l’accertamento è un errore grave.


Come Dimostrare la Non Imponibilità dei Versamenti

Nel 2026 un versamento bancario NON è imponibile se dimostri che deriva, ad esempio, da:

finanziamenti o apporti dei soci,
– restituzioni di prestiti,
– rimborsi spese anticipati,
– movimenti infragruppo,
– operazioni fuori campo IVA o fiscalmente irrilevanti.

👉 Ogni versamento va giustificato singolarmente,
👉 con documentazione coerente e tracciabile.


Come Dimostrare la Non Imponibilità dei Prelevamenti

Anche i prelevamenti non sono automaticamente imponibili se provi che:

– si tratta di pagamenti già contabilizzati,
– riguardano costi deducibili e documentati,
– sono trasferimenti interni tra conti,
– non hanno natura reddituale.

👉 Spiegazioni generiche non bastano: serve logica economica e prova documentale.


Perché Nel 2026 Non Conviene Subire l’Accertamento

Accettare passivamente significa:

– pagare imposte su somme non imponibili,
– consolidare presunzioni errate,
– compromettere la posizione fiscale futura,
– esporre amministratori a responsabilità.

👉 Molti accertamenti bancari vengono ridotti o annullati.


Le Strategie Difensive Più Efficaci

Nel 2026 la difesa si fonda su:

analisi analitica movimento per movimento,
– coerenza tra flussi finanziari e contabilità,
– documentazione contrattuale e bancaria,
– vizi di motivazione dell’atto,
– uso improprio delle presunzioni da parte dell’Agenzia.

👉 La difesa standardizzata non funziona.


Le Soluzioni per Difendersi nel 2026

🔹 1. Risposta Tecnica a Questionari e PVC

È la fase più delicata.

Serve per:

– spiegare la reale natura dei movimenti,
– fornire prova contraria documentata,
– evitare l’emissione dell’accertamento.

👉 Una risposta errata rafforza la presunzione fiscale.


🔹 2. Accertamento con Adesione

Utile quando:

– parte delle contestazioni è difficilmente difendibile,
– conviene ridurre sanzioni e imposte,
– serve una soluzione controllata.

👉 Va valutato con strategia, non per paura.


🔹 3. Ricorso Tributario

Necessario quando:

– l’Agenzia ignora le giustificazioni fornite,
– applica presunzioni in modo automatico,
– l’atto è sproporzionato o illegittimo.

👉 La giurisprudenza tutela chi prova la non imponibilità.


Il Punto Chiave: La Presunzione Non È Prova Assoluta

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’accertamento bancario si basa su presunzioni superabili.

Questo significa che:

– l’Agenzia deve motivare adeguatamente,
– la società può dimostrare la reale natura dei movimenti,
– il giudice valuta la sostanza economica.

👉 Qui si costruisce la difesa vincente.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molte società sbagliano perché:

– forniscono spiegazioni generiche,
– non documentano i flussi,
– rispondono senza assistenza tecnica,
– pagano per “chiudere” senza verificare.

👉 Così l’accertamento diventa definitivo.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La difesa sugli accertamenti bancari è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

– analizza ogni singolo movimento,
– valuta la legittimità delle presunzioni,
– costruisce la prova contraria,
– tutela società e amministratori da recuperi indebiti.

👉 La difesa non si improvvisa.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– dimostrare la non imponibilità dei movimenti bancari,
– ridurre o annullare l’accertamento,
– evitare sanzioni sproporzionate,
– chiudere il contenzioso nel modo più favorevole.

👉 Agire subito cambia l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti bancari richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario
– Specializzato in accertamenti bancari e presunzioni fiscali
– Difensore di società e amministratori in verifiche complesse
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, dimostrare la non imponibilità di versamenti e prelevamenti bancari:

👉 è possibile,
👉 è legale,
👉 richiede metodo e competenza.

La regola è chiara:

👉 analizzare i movimenti,
👉 costruire la prova contraria,
👉 agire subito con una strategia difensiva corretta.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Una difesa ben impostata può evitare imposte non dovute, sanzioni elevate e gravi conseguenze per la società e i suoi amministratori.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!