Come Cancellare I Debiti Nel 2026: Tutte Le Soluzioni Praticabili

Introduzione

L’idea di “cancellare i debiti” può sembrare irrealistica, ma nell’ordinamento italiano odierno – grazie a riforme normative e orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni – esistono strumenti concreti che permettono ai debitori di liberarsi integralmente o parzialmente dei propri debiti residui, ottenendo quella che in termini legali viene chiamata esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti non pagati) . Si è sviluppato un vero e proprio diritto alla seconda chance, in linea con i principi europei sul sovraindebitamento e l’insolvenza, che consente al debitore onesto ma sfortunato di ripartire da zero senza il fardello dei debiti pregressi . Questa guida – aggiornata a gennaio 2026 – fornisce un quadro avanzato e completo di tutte le soluzioni praticabili per cancellare o ridurre significativamente i debiti, con particolare attenzione alle novità normative più recenti e alle sentenze di rilievo.

Esamineremo sia le soluzioni extra-giudiziali (accordi stragiudiziali con i creditori, strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali, ecc.), sia le procedure legali previste dal legislatore italiano (in primis la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che consentono – a certe condizioni – di azzerare i debiti tramite piani di ristrutturazione o procedure concorsuali. Adotteremo un punto di vista dal lato del debitore, evidenziando i requisiti, i vantaggi e i rischi di ciascuna soluzione, in modo da orientare sia i privati cittadini (consumatori, lavoratori, pensionati) sia gli imprenditori e professionisti in difficoltà. Il linguaggio utilizzato sarà giuridicamente accurato ma con intento divulgativo, per risultare utile tanto a un avvocato o un consulente legale quanto al debitore non specialista.

Nel corso della trattazione verranno fornite tabelle riepilogative per confrontare le diverse procedure, oltre a esempi pratici e simulazioni (casi-tipo) per mostrare come applicare le varie soluzioni nella realtà. Sarà presente anche una sezione di Domande e Risposte frequenti, che chiarirà i dubbi più comuni (quali debiti si possono effettivamente cancellare, cosa succede alla casa di abitazione, quante volte si può ottenere l’esdebitazione, ecc.). Tutte le affermazioni saranno supportate da fonti normative (articoli di legge, codici) e dalle più recenti pronunce giurisprudenziali – soprattutto della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale – per garantire l’affidabilità e l’aggiornamento delle informazioni fornite. Le fonti saranno citate nel testo tra parentesi quadre e sono elencate integralmente nella sezione finale “Fonti Normative e Giurisprudenza”.

Prima di addentrarci nelle soluzioni operative, è bene chiarire il contesto normativo di riferimento. La Legge 27 gennaio 2012 n.3 – nota come “legge sul sovraindebitamento” – ha introdotto per la prima volta in Italia delle procedure concorsuali semplificate destinate ai debitori civili e agli imprenditori non fallibili, per consentire la composizione delle crisi da sovraindebitamento e la cancellazione dei debiti inesigibili . Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) (D.Lgs. 14/2019), che ha riordinato e aggiornato la materia: questo Codice ha assorbito la Legge 3/2012 mantenendone i principi di base, ma introducendo procedure più accessibili e rapide . Il CCII è stato a sua volta oggetto di vari interventi correttivi: dapprima il D.Lgs. 147/2020 (primo correttivo), poi il D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo, con attuazione della direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e insolvenza) , e più di recente il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) . Infine, nel marzo 2025, il Governo ha emanato un ulteriore decreto integrativo (D.Lgs. 13/2025, soprannominato “Decreto Crisi e Rilancio”), convertito con modifiche nella Legge 27/2025, che ha introdotto novità significative come l’esdebitazione immediata per i debitori incapienti (art. 283-bis CCII) e maggiore flessibilità nei concordati con il Fisco .

In sintesi, il quadro normativo attuale – aggiornato al 2026 – offre un ventaglio ampio di soluzioni per affrontare situazioni di indebitamento grave, spaziando da accordi volontari sino a procedure giudiziali complesse. Nei paragrafi che seguono, esamineremo tutte queste soluzioni praticabili per cancellare i debiti, distinguendo le strade stragiudiziali da quelle giudiziali, e differenziando tra le procedure riservate ai privati non fallibili (sovraindebitati) e quelle per le imprese soggette a fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Ricordiamo fin da ora che non tutti i debiti sono cancellabili: per ragioni di ordine pubblico alcune obbligazioni (ad esempio gli alimenti dovuti ai figli o le sanzioni penali) restano comunque dovute anche dopo l’esdebitazione . Ma la stragrande maggioranza dei debiti finanziari, commerciali e persino fiscali può, in presenza dei requisiti di legge, essere ridotta o annullata grazie agli strumenti che andremo a illustrare. Procediamo quindi con l’analisi dettagliata delle soluzioni disponibili per cancellare i debiti nel 2026, iniziando dalle opzioni extra-giudiziali (fuori dal tribunale) e poi focalizzandoci sulle procedure concorsuali formali oggi operative.

Soluzioni Stragiudiziali: Accordi e Strategie Fuori dal Tribunale

Prima di intraprendere un percorso giudiziale, ogni debitore dovrebbe valutare le soluzioni stragiudiziali disponibili. Queste consistono in accordi o strategie attuabili fuori dalle aule di giustizia, che in alcuni casi possono portare alla cancellazione parziale dei debiti tramite condoni o transazioni. Vediamo le principali.

Accordi “Saldo e Stralcio” con i Creditori

La modalità più immediata per ridurre/cancellare un debito è negoziare direttamente con il creditore un accordo a saldo e stralcio. In un accordo saldo e stralcio, il debitore propone al creditore il pagamento in unica soluzione di una somma inferiore al totale dovuto, chiedendo in cambio la cancellazione del debito residuo. Ad esempio, su un debito di €50.000 il debitore potrebbe offrire €20.000 subito, a condizione che il creditore stralci (rinunci) ai restanti €30.000. Se il creditore accetta per iscritto, l’accordo ha natura transattiva e il debitore, pagando la somma concordata, viene liberato dalla pretesa ulteriore. Questo tipo di intesa è del tutto legittimo e basato sull’autonomia negoziale: il creditore valuta costi/benefici (rischio di non recuperare nulla, tempi lunghi legali, ecc.) e può decidere di “accontentarsi” di una percentuale. È frequente soprattutto con crediti deteriorati (banche o finanziarie disposte a chiudere il rapporto a fronte di un incasso immediato) e con creditori commerciali in caso di procedure esecutive infruttuose.

Vantaggi: L’accordo stragiudiziale evita procedure formali, costi di tribunale e pubblicità negativa. Può essere concluso in tempi rapidi e modellato sulle disponibilità effettive del debitore (spesso con l’aiuto di familiari o terzi che mettono i fondi per “chiudere” il debito). Inoltre, consente di contenere i danni reputazionali, poiché non figura in registri pubblici come invece un fallimento o altra procedura.

Svantaggi: È necessario avere una liquidità immediata da offrire (o comunque una garanzia concreta di pagamento a breve termine), cosa non scontata per chi è sommerso dai debiti. Inoltre, l’accordo richiede la volontà del creditore: nessun creditore può essere obbligato a un saldo e stralcio al di fuori di una procedura concorsuale. Pertanto, se uno o più creditori rifiutano, il debitore potrebbe trovarsi costretto a intraprendere le vie giudiziali per imporre una riduzione forzata.

Ambiti tipici: Le banche e le finanziarie spesso accettano saldo e stralcio su debiti bancari (prestiti personali, mutui in sofferenza, scoperti di conto) soprattutto se il debitore è insolvente e minaccia di avviare un procedimento di sovraindebitamento. Sapendo che in una procedura concorsuale potrebbero recuperare poco o nulla, i creditori finanziari preferiscono talvolta una soluzione concordata. Anche i fornitori commerciali di un’azienda in crisi possono aderire a saldo e stralcio (in pratica un accordo stragiudiziale di ristrutturazione): ad esempio 10 fornitori accettano di rinunciare al 50% dei propri crediti pur di ottenere subito il restante 50%. È bene formalizzare questi accordi per iscritto, preferibilmente con l’assistenza di un legale, e prevedere che la quietanza rilasciata dal creditore attesti che nulla più è dovuto (“saldo a stralcio tombale”).

Nota: L’accordo saldo e stralcio non vincola i creditori dissenzienti. Ciò significa che se alcuni creditori accettano la transazione mentre altri no, i crediti dei non aderenti restano intatti. Per questo motivo tali accordi funzionano meglio quando il debitore ha pochi creditori o comunque riesce a coinvolgerli tutti nella trattativa. In caso di platee più ampie di creditori con interessi divergenti, diventa difficile trovare un accordo unanime e occorrerà valutare le procedure collegiali (piani del consumatore, concordati, ecc. di cui parleremo più avanti) che possono imporre ai creditori dissenzienti una soluzione a maggioranza.

Consolidamento del Debito e Rifinanziamento

Un’altra soluzione extragiudiziale – che però non comporta una cancellazione del debito, ma solo una sua diversa articolazione – è il consolidamento debiti tramite rifinanziamento. In pratica, il debitore cerca di ottenere un nuovo finanziamento (ad esempio da una banca o un intermediario specializzato) il cui importo sia destinato a estinguere tutti i debiti pregressi, dopodiché resta un unico debito verso il nuovo finanziatore, con rate sostenibili. Questa operazione può comportare un alleggerimento del carico mensile (allungando i termini di pagamento, abbassando il tasso se il nuovo prestito è più conveniente, ecc.), ma non riduce l’ammontare dovuto: anzi, spesso il rifinanziamento genera costi aggiuntivi (interessi diluiti su più anni, commissioni). Pertanto non si tratta di “cancellare” il debito, bensì di rischedularlo in modo più gestibile.

Il consolidamento ha senso solo se il debitore ha ancora un merito di credito sufficiente per ottenere un nuovo prestito (ad esempio un lavoratore con stipendio che accende una cessione del quinto per chiudere altre esposizioni). Bisogna però fare attenzione a non trasformarlo in un circolo vizioso: pagare debiti con altri debiti può funzionare solo se il nuovo piano di rientro è effettivamente sostenibile, altrimenti si procrastina il problema. In questa guida, focalizzata sulle soluzioni di cancellazione, il consolidamento è menzionato per completezza ma non costituisce una remissione del debito – è piuttosto uno strumento di riorganizzazione finanziaria.

Verifica di Prescrizioni e Vizi dei Debiti

Talvolta un debito può “scomparire” non grazie a una legge speciale o a un accordo, ma semplicemente perché è giuridicamente inesigibile. Ciò accade principalmente in due ipotesi: prescrizione del credito oppure nullità/illegittimità del titolo. Un’analisi attenta delle proprie posizioni debitorie da parte di un legale può far emergere queste situazioni.

  • Prescrizione: La legge prevede che la maggior parte dei diritti di credito si estingua se il creditore non li esercita entro un certo termine. Ad esempio, le fatture commerciali e i bollette si prescrivono in 5 anni, i canoni di locazione in 5 anni, i crediti ordinari in 10 anni (art. 2946 c.c.), gli interessi e le rate di mutuo in 5 anni, e così via. Se un creditore non ha mai richiesto formalmente il pagamento (né avviato azioni giudiziarie) entro il termine di prescrizione, il debitore può eccepire la prescrizione e rifiutarsi legalmente di pagare. In tal caso il debito diventa “naturalistico”, non più coercibile. Va però precisato che basta un atto interruttivo (come una raccomandata di messa in mora, un precetto, un decreto ingiuntivo, ecc.) a far ricominciare il termine di prescrizione da capo. Dunque è raro che importi consistenti sfuggano all’azione del creditore fino a prescriversi del tutto. Tuttavia, non è impossibile: soprattutto crediti di finanziarie ceduti a società recupero o vecchie cartelle esattoriali potrebbero incorrere in prescrizione se l’ente non ha più svolto atti negli anni. È sempre buona norma verificare, con l’ausilio di un esperto, la storia dei propri debiti per individuare eventuali prescrizioni maturate.
  • Vizi del titolo o importi non dovuti: Un debito potrebbe essere contestabile perché calcolato erroneamente o perché frutto di clausole illegittime. Ad esempio, nei contratti bancari può capitare che siano stati applicati interessi usurari o anatocistici non permessi, con la conseguenza che quella parte di interessi non è dovuta per legge: impugnando il contratto, il giudice può rideterminare il saldo eliminando gli interessi non dovuti e riducendo il debito. Oppure, un contratto di finanziamento potrebbe essere affetto da nullità (es. per mancata indicazione del TAEG, violazioni del credito al consumo, ecc.), con esiti potenzialmente favorevoli al debitore. Ancora, in ambito fiscale, cartelle o accertamenti possono contenere vizi procedurali (notifiche invalide, calcoli prescritti, ecc.) che, se contestati nei termini di legge, portano all’annullamento del debito tributario. Insomma, “cancellare” un debito può anche voler dire farlo dichiarare inesistente per legge. Questa strada richiede però azioni legali ad hoc (opposizioni, ricorsi alle commissioni tributarie, ecc.) e competenze tecniche per individuare il vizio. Non rientra nelle procedure concorsuali di cui parleremo in seguito, ma è una difesa individuale su ciascun debito. Esempio: un mutuatario cita in giudizio la banca sostenendo che il tasso applicato supera la soglia antiusura; se ha ragione, il giudice può dichiarare non dovuti gli interessi usurari e imputare le somme già pagate a capitale, con un effetto di forte riduzione del debito residuo.

In sintesi, prima di attivare procedure formali di esdebitazione, conviene sempre mappare i propri debiti uno per uno, verificando se qualcuno di essi possa essere già “cancellato” per motivi giuridici (prescrizione, nullità). Tali verifiche vanno affidate a professionisti (avvocati, consulenti legali) e, se fondate, possono portare ad alleggerire l’ammontare complessivo da gestire nelle eventuali procedure successive. Ricordiamo comunque che l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata dal debitore (non è rilevata d’ufficio dal giudice), quindi un debito prescritto non “sparisce” automaticamente: occorre che il debitore, se chiamato a pagare, opponga formalmente la prescrizione per ottenere l’annullamento del debito. Lo stesso vale per i vizi contrattuali: serve un’azione giudiziale o un accordo transattivo col creditore in cui si riconosce l’errore.

Definizioni Agevolate dei Debiti Fiscali (“Pace Fiscale”)

Un capitolo a parte delle soluzioni stragiudiziali riguarda i debiti verso il Fisco (Agenzia delle Entrate ed enti di riscossione). In Italia, periodicamente, vengono varate norme di definizione agevolata – spesso note mediaticamente come “pace fiscale” o “rottamazione delle cartelle” – che permettono ai contribuenti di regolarizzare i debiti tributari con uno sconto. Queste misure, previste in leggi speciali, tecnicamente non cancellano totalmente il debito, ma possono condonare integralmente sanzioni e interessi e, in certi casi, persino una parte del capitale per soggetti in difficoltà.

Ad esempio, con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è stato disposto lo stralcio automatico di tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1000 euro: tali cartelle sono state annullate d’ufficio entro il 30 aprile 2023 , cancellando quindi completamente quei mini-debiti fiscali e previdenziali. La stessa legge ha introdotto la “Definizione agevolata 2023” (c.d. rottamazione-quater), rivolta alle cartelle dal 2000 al 30 giugno 2022: aderendo a questa definizione, il contribuente paga solo l’imposta e le spese (senza interessi di mora né sanzioni) in un massimo di 18 rate spalmate su 5 anni, ottenendo la cancellazione di tutte le sanzioni e degli interessi aggiuntivi . Si tratta, di fatto, di un condono parziale che può ridurre anche di oltre il 50% l’importo dovuto e rende il debito “pulito” se tutte le rate vengono pagate. Misure analoghe di “rottamazione” delle cartelle si erano già avute nel 2016-2017 e 2018 (rottamazione-bis e ter).

Un’altra misura eccezionale fu il “Saldo e Stralcio” dei debiti fiscali introdotto nel 2019 (L. 145/2018) per persone fisiche in grave difficoltà economica: chi aveva un ISEE familiare fino a €20.000 poteva estinguere le cartelle esattoriali 2000-2017 versando solo una percentuale del dovuto (dal 16% al 35% a seconda dell’ISEE) . In pratica, un contribuente nullatenente con ISEE bassissimo poteva pagare solo il 16% dell’importo e vedersi stralciare l’84% (es. su €10.000 di debito ne versava €1.600). Questa forma di condono (saldo e stralcio “tecnico”) è stata molto vantaggiosa, ma è stata limitata a una finestra temporale specifica e non è stata più riproposta negli anni successivi . Al 2026 non risulta attiva una misura identica; tuttavia, il legislatore continua a emanare definizioni agevolate sotto varie forme.

È importante notare che le definizioni agevolate fiscali hanno natura straordinaria: vengono previste caso per caso da norme ad hoc e hanno scadenze precise per la domanda di adesione e i pagamenti. Il debitore fiscale interessato deve quindi informarsi sulle opportunità vigenti. Per esempio, nel 2023 bisognava presentare domanda di rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023; chi l’ha fatto ora ha il piano di pagamento agevolato in corso (prima rata versata entro ottobre 2023). Se si perdono le scadenze o se non si paga anche solo una rata, il beneficio decade e il debito torna esigibile integralmente (con ripristino di sanzioni e interessi).

Novità 2025: Con la riforma introdotta dal Decreto “Crisi e Rilancio” convertito nella Legge n. 27/2025, il legislatore ha apportato modifiche strutturali favorevoli al debitore fiscale anche all’interno delle procedure concorsuali (come vedremo tra poco). Sul piano strettamente stragiudiziale, invece, la novità principale riguarda l’estensione delle possibilità di rateazione dei debiti fiscali: la durata massima dei piani di rateizzo per cartelle esattoriali è stata portata fino a 120-144 mesi (10-12 anni) in casi di comprovata difficoltà . Inoltre, la stessa legge ha abbassato alcune soglie per accedere alla dilazione straordinaria e ha incoraggiato l’uso degli strumenti di composizione prima di procedere con esecuzioni forzate. In pratica, il messaggio del legislatore è chiaro: favorire l’accordo e la ristrutturazione anche per i debiti fiscali, anziché perseguire inesorabilmente il recupero integrale con misure esecutive che rischiano di far fallire i contribuenti. Come vedremo, questa filosofia permea anche le procedure giudiziali aggiornate al 2026, che includono meccanismi di transazione fiscale e persino di cram-down fiscale (omologazione forzata dei piani nonostante il dissenso del Fisco) .

Conclusione sulle soluzioni stragiudiziali: Un debitore in crisi dovrebbe esplorare con attenzione tutte le vie stragiudiziali: negoziazioni dirette (saldo e stralcio) se ha risorse immediate da offrire, controllo legale dei debiti per eccepire prescrizioni o nullità, e – per i debiti fiscali – adesione a eventuali sanatorie vigenti o richiesta di dilazioni. Queste soluzioni possono in diversi casi ridurre drasticamente il monte debitorio da affrontare, evitando o limitando la necessità di procedure concorsuali. Tuttavia, quando il sovraindebitamento è molto grave e coinvolge numerosi creditori, spesso le misure volontarie non bastano. È qui che entrano in gioco le procedure giudiziali previste dalla legge per cancellare i debiti in modo organizzato e definitivo, garantendo al contempo un soddisfacimento equo (anche se parziale) dei creditori. Nella sezione successiva analizzeremo in dettaglio tali procedure, a partire da quelle per i debitori civili e piccoli imprenditori (ex Legge 3/2012, ora Codice della Crisi) fino ad arrivare alle procedure maggiori per le imprese fallibili (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.).

Procedure per Sovraindebitati (Privati e Imprese Non Fallibili)

Il termine sovraindebitato indica, secondo la legge italiana, la persona (fisica o giuridica) che non riesce più a fare fronte ai propri debiti pur non essendo soggetta alle ordinarie procedure concorsuali (cioè non può essere dichiarata fallita) . Rientrano in questa categoria: i consumatori (privati cittadini con debiti personali), i professionisti (es. avvocati, medici, artigiani – figure non fallibili), gli imprenditori minori sotto le soglie di fallibilità, gli imprenditori agricoli (esclusi dal fallimento per legge) e anche enti come le start-up innovative o le piccole imprese familiari . Per tutti costoro, dal 2012 in poi, esistono procedure ad hoc finalizzate a regolare la crisi debitoria e a condurre – se sussistono le condizioni – alla cancellazione dei debiti residui (esdebitazione).

Attualmente la disciplina di riferimento è contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) agli articoli 65-83 (rubrica “Composizione delle crisi da sovraindebitamento”) e 268-283 (rubrica “Liquidazione controllata del sovraindebitato ed esdebitazione”) . Queste norme, entrate in vigore nel 2022, hanno sostituito la precedente Legge 3/2012, ma riprendendone sostanzialmente gli strumenti, sia pure con modifiche e semplificazioni. Le procedure principali a disposizione del debitore sovraindebitato oggi sono quattro:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), erede del “piano del consumatore” della L.3/2012, riservato alle persone fisiche consumatrici.
  • Concordato minore (artt. 74-83 CCII), evoluzione dell’“accordo di composizione” della L.3/2012, destinato ai debitori non consumatori (piccoli imprenditori, professionisti, società tra professionisti, ecc.) che non superano le soglie di fallibilità.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), che ricalca la “liquidazione del patrimonio” ex L.3/2012, applicabile a qualsiasi soggetto sovraindebitato (consumatore o meno) e di natura essenzialmente liquidatoria.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII, integrato dall’art. 283-bis introdotto nel 2025), una procedura speciale che consente al debitore persona fisica privo di beni e redditi di ottenere la cancellazione di tutti i debiti senza alcun pagamento.

Analizziamo singolarmente queste soluzioni, dal punto di vista di chi può accedervi, come funzionano e quali effetti producono sui debiti.

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Cos’è: È un piano di pagamento sostenibile proposto da un debitore persona fisica “consumatore” ai propri creditori, sotto il controllo e con l’omologazione del tribunale . Il fine è ristrutturare i debiti tenendo conto delle effettive risorse finanziarie del debitore, anche prevedendo il loro pagamento solo parziale (la parte non pagata verrà cancellata con l’omologazione del piano e la sua corretta esecuzione) .

A chi si rivolge: esclusivamente ai consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta . Ciò significa che il piano del consumatore può includere debiti da carte di credito, prestiti personali, mutui per la casa, bollette, debiti fiscali personali, ecc., ma non debiti derivanti da un’attività d’impresa. Se un soggetto ha anche debiti di natura professionale/imprenditoriale, dovrà optare per il concordato minore o la liquidazione (vedi oltre) . La recente riforma ha chiarito che la tutela del piano consumatore è riservata ai debiti “totalmente estranei” ad attività d’impresa : in pratica, se il debitore ha anche solo un debito legato alla sua azienda o partita IVA, non potrà accedere a questo piano per quei debiti (dovrà eventualmente utilizzare un’altra procedura). Non sono invece cause di esclusione i debiti derivanti da garanzie prestate: ad esempio, un fideiussore di un debito altrui potrebbe essere consumatore se quella garanzia non rientrava nella sua attività professionale (su questo però c’è discussione, vedi Q&A).

Come si presenta: Il consumatore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un professionista nominato dal tribunale. L’OCC assiste nella redazione di una proposta di piano, che contiene l’elenco di tutti i creditori, la descrizione della situazione economica, patrimoniale e familiare del debitore, e l’offerta di pagamento che il debitore intende effettuare . L’offerta può consistere in pagamenti periodici (ad esempio cessione di una parte dello stipendio per qualche anno) e/o nella liquidazione di alcuni beni non essenziali. Importante: il piano può prevedere anche il pagamento parziale dei crediti e differenziato per tipologia . Ciò significa, ad esempio, che si può proporre di pagare integralmente i crediti privilegiati fino a concorrenza del valore del bene su cui insiste la prelazione, mentre ai crediti chirografari (senza garanzia) si offre una percentuale ridotta. Il piano deve comunque rispettare l’ordine delle cause di prelazione – non si possono pagare prima i chirografari lasciando insoddisfatti i privilegiati. Si può tuttavia falcidiare (ridurre) il credito privilegiato per la parte che eccede il valore di realizzo della garanzia: ad esempio, un creditore ipotecario su una casa può essere pagato solo fino al valore stimato della casa; l’eventuale eccedenza del suo credito diventa chirografaria e può subire uno stralcio . Una novità importante: oggi è ammessa la falcidia anche dei debiti fiscali normalmente “infallibili” come l’IVA e le ritenute non versate . In passato il consumatore non poteva proporre di tagliare IVA/ritenute (poteva solo dilazionarle), ma la Corte Costituzionale nel 2019 ha dichiarato illegittimo tale divieto . Dunque ora anche l’IVA può essere trattata come gli altri debiti: se la proposta è più vantaggiosa del fallimento, il giudice può omologare la riduzione.

Procedimento: Una volta predisposto il ricorso con il piano e la documentazione (elenco di creditori, attestazione OCC sulla veridicità dei dati, indicazione di eventuali atti rilevanti degli ultimi anni, ecc.), il tutto viene depositato al tribunale competente (luogo del centro interessi del debitore). Non è previsto il voto dei creditori: a differenza dei concordati, nel piano del consumatore decide tutto il giudice . I creditori vengono avvisati e possono far pervenire eventuali opposizioni. Il giudice fissa un’udienza e valuta il piano sotto tre profili principali: ammissibilità giuridica, fattibilità e meritevolezza del debitore.

  • Ammissibilità: riguarda il rispetto formale dei requisiti di legge (es. il debitore rientra nella definizione di consumatore; sono allegate tutte le informazioni richieste dagli art. 67-68 CCII ; non esistono altre procedure pendenti, ecc.).
  • Fattibilità: il piano deve essere realistico e attuabile. I giudici controllano che le entrate prospettate siano certe o altamente probabili, che le spese di mantenimento dichiarate siano congrue e non sottostimate, e che in generale i numeri tornino. Piani manifestamente irrealistici (es. basati su speranze vaghe di aumento reddito) vengono rigettati . La giurisprudenza sottolinea l’importanza di previsioni realistiche e sostenibili .
  • Meritevolezza: questo è un punto cruciale. Il concetto di “debitore meritevole” è stato ridefinito dalla riforma. Oggi l’art. 69 CCII (ex art. 7, co.2-ter L.3/2012) stabilisce che la proposta non è ammissibile se il debitore ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . In altre parole, si guarda principalmente al comportamento gravemente colposo o doloso. Sono caduti invece i vecchi criteri più stringenti (es. indebitamento sproporzionato alle proprie capacità) . La Corte di Cassazione, con un’importante pronuncia del 2023 (Cass. 27 luglio 2023 n. 22890), ha confermato che il nuovo criterio di meritevolezza va applicato anche ai procedimenti pendenti e consiste essenzialmente nell’assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del consumatore . Dunque un consumatore che si è indebitato in buona fede, magari per eventi sfortunati (perdita lavoro, malattia, ecc.) o anche per leggerezza ma senza dolo o colpa grave, deve poter accedere alla procedura. Viceversa, se emergono atti in frode (es. ha nascosto patrimoni) o comportamenti gravemente imprudenti e consapevoli, la procedura sarà inammissibile.

Se il giudice ritiene soddisfatti questi requisiti, procede all’omologazione del piano. L’omologazione avviene con decreto motivato (ora sentenza, nel CCII) che rende il piano vincolante per tutti i creditori indicati . Da quel momento, il debitore deve eseguire puntualmente il piano sotto la vigilanza dell’OCC (che relaziona periodicamente al giudice sull’andamento dei pagamenti) . È importante sottolineare che l’omologazione produce effetti anche verso i creditori che si fossero eventualmente opposti e anche verso il Fisco e gli enti previdenziali: l’Erario è infatti parte del ceto creditorio e un piano omologato lo vincola al pari degli altri creditori chirografari o privilegiati . Eccezione: se un creditore dimostra che il debitore ha aggravato volontariamente la propria posizione verso di lui con dolo o colpa grave, quel creditore potrebbe ottenere la “separazione” del proprio trattamento (in sostanza, evitare di subire la falcidia). Ma trattasi di ipotesi residuali.

Esecuzione e esdebitazione: Una volta completati i pagamenti previsti dal piano, su istanza dell’OCC o del debitore il tribunale dichiara eseguito il piano e dispone l’esdebitazione del debitore per la parte di debiti che non è stata pagata. Ad esempio, se il piano prevedeva di pagare il 30% ai creditori chirografari, al termine – eseguito il pagamento di quel 30% – il restante 70% viene cancellato definitivamente. L’esdebitazione fa sì che quei creditori non possano più agire per recuperare la differenza . Il debitore è quindi legalmente libero. In caso di inadempimento grave del piano, però, il beneficio può sfumare: se il debitore non rispetta le scadenze e non rimedia entro i termini concessi, il tribunale può revocare l’omologazione e convertire il tutto in liquidazione controllata , procedura di cui diremo a breve. È quindi fondamentale che il piano sia serio e che il debitore lo esegua con diligenza.

Vantaggi del piano del consumatore (dal lato del debitore): – Non richiede consenso dei creditori (niente maggioranze da raggiungere): è il giudice che decide, il che lo rende praticabile anche se qualche creditore è irriducibile. – Permette di conservare beni essenziali: il debitore può ad esempio mantenere la prima casa se riesce a continuare a pagare il mutuo ipotecario relativo . La legge consente infatti di escludere la casa dal piano, pagando regolarmente le rate del mutuo in essere (se non si è in sofferenza). Questo mette al riparo l’abitazione da esecuzione, a condizione di onorare il mutuo. È una novità importante che tutela la dignità del debitore . – Blocca le azioni esecutive individuali: dal momento del deposito del ricorso, il debitore può chiedere al giudice misure protettive che sospendono i pignoramenti in corso e impediscono nuovi atti esecutivi . Ciò dà respiro al debitore, evitando che un creditore “corra” pignorando tutto prima che il piano sia omologato. – Riduce o azzera i debiti in eccesso: di norma il debitore pagherà quanto effettivamente può (commisurato al proprio reddito e patrimonio) e il resto verrà cancellato. Ad esempio, se un disoccupato può offrire solo €200 al mese, su un debito enorme di €100.000 forse pagherà il 10-15% in pochi anni e l’85-90% sarà stralciato.

Svantaggi/limitazioni: – Accesso ristretto ai soli debiti personali: come detto, chi ha debiti d’impresa o professionali non può inserirli qui. Questo a volte crea criticità, ad esempio per i fideiussori di società: la giurisprudenza tende a considerarli debiti “per attività imprenditoriale” se la garanzia era legata all’impresa, quindi escludendoli dal piano consumatore (v. Q&A). – Controllo di meritevolezza: se il debitore ha avuto condotte disinvolte o opache, il piano può essere respinto in limine. La trasparenza è fondamentale: omettere informazioni o beni nella documentazione comporta rigetto e possibili guai (anche penali) . – Durata e impegno: il piano tipicamente prevede un impegno economico pluriennale (es. versare metà dello stipendio per 4 anni). Pur se sostenibile, è comunque un periodo di “austerità” per il debitore. – Costi: avviare la procedura comporta spese per l’OCC e qualche contributo unificato. Tuttavia, molte volte gli OCC modulano i compensi in base alla situazione, e il CCII permette anche al debitore di depositare la domanda personalmente col supporto dell’OCC (senza avvocato) , per ridurre costi. In pratica però un minimo di assistenza legale è consigliabile.

In conclusione, il Piano del Consumatore – o più correttamente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – è uno strumento potentissimo per il debitore civile: consente di tagliare il debito al livello compatibile col suo reddito, evitando il ricorso alla liquidazione totale dei beni e mantenendo un certo controllo sulla propria vita (a differenza della liquidazione fallimentare). Le innovazioni normative fino al 2026 lo hanno reso ancor più efficace (falcidiabilità di tutti i tributi, possibilità di salvare la casa continuando a pagarne il mutuo) . Per contro, richiede onestà, impegno e sacrificio per il tempo necessario all’esecuzione. Vediamo ora l’analogo strumento per chi non è consumatore: il Concordato Minore.

Concordato Minore

Cos’è: Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati non consumatori (imprenditori “sotto soglia”, professionisti, start-up, enti non profit indebitati, soci fideiussori di società, ecc.) che consente di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione collettivo da omologare in tribunale . Somiglia molto al concordato preventivo delle imprese fallibili, ma con regole semplificate e calibrate su realtà di piccole dimensioni.

Chi può accedere: Tutti i soggetti in condizione di sovraindebitamento esclusi i consumatori. In pratica: piccoli imprenditori non fallibili (ad esempio imprenditore commerciale sotto le soglie di cui all’art. 2, co.1, lett. d) CCII), imprenditori agricoli (sempre esclusi dal fallimento), professionisti (architetti, avvocati, ecc., che non falliscono), start-up innovative (che per 5 anni non sono fallibili), associazioni o fondazioni non commerciali indebitate, e in generale chiunque non rientri tra i destinatari del concordato preventivo. Anche le società di persone o di capitali sotto soglia possono usare il concordato minore (nel qual caso l’eventuale esdebitazione varrà solo per la società, mentre i soci illimitatamente responsabili dovranno agire a titolo personale). Un tipico utilizzatore è il piccolo imprenditore individuale: avendo debiti d’impresa non può fare il piano consumatore, ma se non supera i limiti di fallibilità, può accedere a concordato minore.

Meccanismo: A differenza del piano del consumatore, qui è prevista la necessità di un consenso dei creditori. Il debitore elabora – con l’ausilio dell’OCC – una proposta di concordato che può prevedere sia soluzioni in continuità (prosecuzione dell’attività, pagamento col ricavato futuro) sia soluzioni liquidatorie (cessione di beni). La legge richiede che nel caso di concordato meramente liquidatorio vi sia un apporto di risorse esterne per incrementare la soddisfazione dei creditori . Questo per disincentivare i debitori dall’usare il concordato solo per liquidare quello che hanno (cosa che potrebbero fare direttamente in liquidazione controllata): se vogliono il concordato, devono offrire qualcosa in più rispetto alla pura liquidazione, ad esempio nuovi fondi apportati da terzi, o la rinuncia del debitore a crediti personali, ecc. Inoltre, va rispettato l’ordine delle prelazioni nei pagamenti proposti e assicurato ai creditori privilegiati almeno quanto otterrebbero liquidando le garanzie .

Una volta depositata la proposta, il tribunale – verificata l’ammissibilità – convoca i creditori per esprimersi sulla stessa (in udienza o con voto scritto). Le maggioranze nel concordato minore sono state agevolate rispetto alla vecchia legge: oggi basta il 50% dei crediti votanti a favore per approvare la proposta (prima occorreva il 60%). Se c’è un unico creditore che detiene più del 50%, la maggioranza favorevole deve calcolarsi anche “per teste” (ossia serve almeno un altro creditore consenziente) . È possibile (ma non obbligatorio) suddividere i creditori in classi omogenee; se si classa, la legge richiede il voto favorevole della maggioranza delle classi oltre che delle teste per approvare . Alcuni creditori non hanno diritto di voto (ad esempio chi è in conflitto d’interessi, creditori postergati, ecc.) .

Una volta raggiunta la maggioranza, il tribunale procede all’omologazione del concordato, verificando anche qui la fattibilità e la convenienza. In particolare, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, il giudice non omologa se effettivamente quel creditore prenderebbe di più dallo scenario liquidatorio . Viceversa, se ritiene che il piano dà a quel creditore almeno quanto avrebbe in liquidazione, il giudice può omologare anche contro la sua opposizione (questo è il principio di “best interest of creditors”, recepito dal CCII). Un’importante innovazione – parallela a quella vista per il piano del consumatore – è il cram-down fiscale: se il Fisco (o l’INPS) rifiuta di aderire ma la sua adesione sarebbe determinante per la maggioranza, il giudice può ugualmente omologare il concordato minore imponendolo al Fisco, a condizione che l’offerta verso l’Erario sia conveniente rispetto alla liquidazione . In altri termini, l’Agenzia delle Entrate non ha più un potere di veto assoluto: se la proposta di concordato garantisce al Fisco almeno quel che otterrebbe pignorando tutto (o forse anche una percentuale minima, come nel caso degli accordi di ristrutturazione vedi infra), il tribunale può forzosamente confermare il concordato (cram-down). Ciò elimina uno dei problemi storici, ossia il rifiuto “politico” del Fisco di accettare stralci – ora non può bloccare il piano del tutto, se la proposta è ragionevole .

Esecuzione ed esdebitazione: Dopo l’omologazione, l’esecuzione del concordato minore è in mano al debitore, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (figura analoga all’OCC) . Il debitore dovrà effettuare i pagamenti e le azioni previste (mantenere l’attività se c’è continuità, oppure consegnare i beni da liquidare, ecc.). Al termine, se tutto è stato adempiuto correttamente, i debiti si intendono estinti secondo quanto previsto dal piano. Il debitore verrà liberato dai debiti residui non soddisfatti, in virtù dell’esdebitazione di diritto connessa all’esecuzione del concordato omologato. Se invece il debitore inadempie o si scoprono frodi, l’omologazione può essere revocata entro 6 mesi dalla fine e la procedura convertita in liquidazione controllata .

Concordato minore vs. piano consumatore – differenze: – Nel concordato minore i creditori votano, nel piano no. Ciò rende il processo del concordato un po’ più complesso dal punto di vista negoziale. – Il concordato minore può includere debiti professionali/imprenditoriali, il piano consumatore no. – In entrambi i casi serve la meritevolezza del debitore (assenza di frode o colpa grave). La valutazione etica incide di più nel piano consumatore, ma anche nel concordato minore se emergono frodi è inammissibile. – Il concordato minore può prevedere soluzioni di continuità aziendale (es. prosecuzione di una piccola attività con pagamento ai creditori col reddito futuro). In tal caso è simile a un concordato preventivo in continuità, pur con dimensioni ridotte.

Vantaggi dal lato debitore: – Permette di ristrutturare debiti d’impresa senza dover liquidare l’intera azienda. Si può salvare l’attività (se ancora redditizia) riducendo il debito a un livello sostenibile. – Anche qui c’è la protezione dalle azioni esecutive individuali (si ottengono misure di sospensione simili a quelle del piano). – Il quorum agevolato (50%) e il cram-down fiscale aumentano le chance di successo . – Si può prevedere di limitare le azioni verso coobbligati e fideiussori: il CCII consente di inserire nel piano clausole che impediscano ai creditori (una volta soddisfatti parzialmente nel concordato) di rivalersi per il resto sui garanti o coobbligati del debitore . Questa è una novità rispetto alla L.3/2012: tutela ad esempio il coniuge o il socio che aveva garantito personalmente. Naturalmente il garante estraneo deve anch’egli poi eventualmente attivare una procedura per liberarsi del suo debito residuo, ma intanto la previsione contrattuale nel piano ne riduce le esposizioni.

Svantaggi/limitazioni: – La procedura è più complessa del piano del consumatore per via del voto, e richiede spesso negoziazioni preliminari con i creditori maggiori per assicurarsi il quorum. – Bisogna convincere i creditori della convenienza del piano. Se un creditore (es. banca con ipoteca) pensa di poter recuperare di più eseguendo sulla garanzia, difficilmente voterà a favore. Il piano deve quindi offrire almeno il valore di mercato delle garanzie ai creditori privilegiati o mostrare che una liquidazione porterebbe meno. – Durata procedura: Il tempo per arrivare all’omologa è maggiore rispetto al piano (c’è la fase di voto da espletare). Può volerci circa 6 mesi o più. – Se c’è continuità aziendale, il debitore rimane sotto vigilanza fino a completamento del piano, con obblighi informativi stringenti.

In pratica, il concordato minore è lo strumento che consente al piccolo imprenditore in crisi di evitare la liquidazione fallimentare attraverso un accordo controllato dal tribunale. Qualora però l’impresa o il debitore non siano in grado di offrire nulla di realmente appetibile ai creditori (ad es. se l’attività è cessata e i beni sono pochi), potrebbe risultare più efficace passare direttamente alla liquidazione controllata, di cui ora parliamo, magari sfruttando i benefici di esdebitazione rapida.

Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

Cos’è: La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura concorsuale in cui tutti i beni del debitore sovraindebitato vengono liquidati (venduti, trasformati in denaro) da un soggetto terzo nominato dal tribunale (il liquidatore), al fine di distribuire il ricavato ai creditori secondo le regole della parità di trattamento . È analoga al fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale), ma pensata per i soggetti non fallibili. Rappresenta la soluzione da adottare quando il debitore non è in grado di proporre un piano di ristrutturazione fattibile o quando i creditori non approvano un concordato.

Chi può accedervi: Chiunque si trovi in stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza) può chiedere la propria liquidazione controllata . Possono farlo sia i consumatori sia gli imprenditori minori/professionisti. Inoltre – novità rispetto alla vecchia legge – anche i creditori possono domandare la liquidazione di un debitore insolvente, purché l’ammontare dei debiti scaduti superi €50.000 . Ciò significa che, ad esempio, un creditore procedente in un pignoramento inutile può rivolgersi al tribunale per far aprire la liquidazione del patrimonio del debitore, forzando così la vendita di tutti i beni e la ripartizione, con conseguente chiusura della vicenda debitoria (ed esdebitazione del debitore alla fine). Se il debitore tuttavia dimostra – con un’attestazione dell’OCC – di non avere alcun attivo utile da liquidare, può opporsi alla richiesta del creditore . Inoltre, il debitore può evitare la liquidazione coattiva proponendo in extremis un piano del consumatore o concordato minore alternativo . Insomma, l’accesso coatto da parte dei creditori è possibile ma con paletti, per evitare azioni temerarie.

Avvio e svolgimento: La procedura si avvia con un ricorso al tribunale. Se è il debitore a proporlo, può presentarlo anche senza assistenza legale (di persona, con l’“assistenza” tecnica dell’OCC) , per facilitare l’accesso anche ai meno abbienti. Vanno allegati i documenti contabili e la relazione particolareggiata dell’OCC sulla situazione debitoria, ma la legge 2022 ha semplificato l’elenco di documenti richiesti . Il tribunale, verificati i requisiti, dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina un liquidatore e fissa i termini perché i creditori presentino le domande di insinuazione (come nel fallimento). Da questo momento, il debitore decade dall’amministrazione dei suoi beni: il patrimonio diventa un “fondo liquidatorio” gestito dal liquidatore per soddisfare i creditori . Il debitore ha però l’obbligo di collaborare e può mantenere l’esercizio di eventuale impresa sotto la supervisione del liquidatore se serve per una migliore liquidazione.

Beni esclusi: Non tutti i beni possono essere toccati. Restano impignorabili gli strumenti di lavoro indispensabili, i beni di uso personale o domestico necessari al debitore e alla famiglia, e in generale valgono le stesse esenzioni del codice di procedura civile (es. non si può liquidare il letto, il frigorifero, ecc.). Anche gli stipendi o pensioni future del debitore non vengono integralmente assorbiti: il liquidatore potrà prendere solo la parte pignorabile di stipendio/pensione per la durata della procedura (di regola un quinto) e lasciare il resto al debitore per il suo mantenimento. La prima casa del debitore può essere venduta se non ci sono tutele particolari (a differenza del piano, qui non c’è la possibilità di salvarla continuando a pagare il mutuo, salvo accordi ad hoc col creditore ipotecario). Tuttavia, va sottolineato che la liquidazione controllata dura al massimo 3 anni dal suo avvio . Questo termine triennale, introdotto dal CCII, implica che i redditi futuri del debitore successivi ai 3 anni restano al debitore: non c’è più quella incertezza temporale sul periodo di afflusso dei redditi che nella vecchia legge era di 4 anni minimo e potenzialmente di più. Ad esempio, lo stipendio del debitore verrà “decurtato” della quota pignorabile per 3 anni; dopo, cessa ogni prelievo e il debitore potrà incassare il 100%. I creditori concorsuali (anteriori) non potranno più aggredire tali redditi futuri perché saranno stati esdebitati (vedi oltre) .

Soddisfacimento dei creditori: Il liquidatore, una volta raccolto tutto il ricavabile (vendite mobiliari, immobiliari, incasso crediti, ecc.), redige un piano di riparto in cui distribuisce le somme seguendo l’ordine dei privilegi: prima si pagano i crediti pre-deduzione e quelli privilegiati (nei limiti del valore dei beni su cui insiste il privilegio), e poi eventualmente una percentuale ai chirografari. Spesso nelle liquidazioni da sovraindebitamento i creditori chirografari prendono molto poco o nulla, dato che il patrimonio del debitore è modesto. Ma il vero “premio” per i creditori, soprattutto se procedura avviata su istanza loro, è la liquidazione integrale e rapida di tutto – evitano di dover rincorrere il debitore per anni.

Chiusura ed esdebitazione: Terminata la liquidazione, il tribunale dichiara chiusa la procedura. A questo punto, se il debitore è stato cooperativo e meritevole, scatta l’esdebitazione di diritto: tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti si considerano cancellati . Il CCII prevede espressamente che nella liquidazione controllata l’esdebitazione operi automaticamente a seguito del decreto di chiusura o comunque decorso il termine di 3 anni dall’apertura . Non occorre neppure che il debitore presenti un’istanza specifica, come invece serviva nel vecchio fallimento; sarà il giudice con decreto di chiusura a dichiarare il debitore liberato dai debiti residui (salvo opposizioni del P.M. o dei creditori da proporre entro 30 giorni) . Attenzione: l’esdebitazione può essere esclusa (negata) in presenza di condotte gravi del debitore. Le cause di esclusione sono analoghe a quelle viste per le altre procedure: se il debitore ha aggravato la sua insolvenza con colpa grave, malafede o frode, se ha commesso reati fallimentari o ha violato i doveri procedurali ostacolando la liquidazione, o se ha già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti (o più di due volte in totale), allora non avrà diritto al beneficio . Sono esclusi dalla liberazione anche alcuni debiti particolari per espressa previsione di legge (non verranno cancellati): gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento danni per fatto illecito e le sanzioni penali o amministrative (a meno che queste ultime non siano accessorie a debiti estinti) . Quindi, ad esempio, un debito per assegno di mantenimento all’ex coniuge non pagato non sarà esdebitato; idem per una multa stradale o un debito da risarcimento per un incidente causato.

Al netto di questi pochi tipi, tutti gli altri debiti – finanziari, bancari, fornitori, fiscali, contributivi – restano inesigibili dopo la chiusura con esdebitazione . In sostanza, il debitore persona fisica può “voltare pagina” del tutto: i creditori chirografari che hanno ricevuto magari il 5% delle loro spettanze non potranno pretendere il restante 95%. Da notare: l’esdebitazione, come già accennato, opera solo a favore del debitore principale; eventuali coobbligati o fideiussori dei debiti restano obbligati per intero verso i creditori (salvo diverso accordo o salvo che anch’essi ottengano un’esdebitazione propria) . Ad esempio, se Tizio si esdebità, il garante Caio dovrà pagare i debiti garantiti, a meno che Caio a sua volta non acceda a una procedura.

Novità 2025 – esdebitazione immediata: Un ulteriore miglioramento per i debitori è stato introdotto con il D.Lgs. 13/2025: si tratta dell’esdebitazione immediata una tantum per i casi in cui il debitore sia incapiente sin dall’inizio. L’art. 283-bis CCII prevede che il debitore persona fisica privo di beni liquidabili e “insolvente senza colpa” possa ottenere la cancellazione dei debiti praticamente subito, senza dover sottostare alla procedura triennale . In pratica, se un individuo non possiede nulla e non ha redditi aggredibili, può chiedere al tribunale di essere esdebitato una tantum, fornendo garanzie di meritevolezza (nessuna frode, condotta passiva e trasparente) . È un meccanismo di “fresh start” istantaneo, pensato per chi non ha proprio nulla da liquidare: costui non deve subire una procedura inutile, ma può chiudere i conti col passato e ripartire. Ovviamente è concesso una sola volta e se poi entro 4 anni dovessero “piovere” risorse significative (es. eredità), il debitore deve pagarne una parte ai vecchi creditori (almeno il 10%) – regola già presente nell’art. 283 CCII . L’introduzione dell’art. 283-bis nel 2025 ha reso tale procedura più snella e veloce, rimuovendo alcuni formalismi e consentendo di ottenere il decreto di esdebitazione in tempi brevi. In concreto, un debitore nullatenente può oggi presentare direttamente istanza di esdebitazione incapiente senza passare dalla liquidazione: se il tribunale la accoglie, tutti i suoi debiti sono immediatamente condonati . Questa è forse la forma più pura di “cancellazione dei debiti”, sebbene riservata ai casi umani più difficili (chi non ha nulla e verosimilmente nulla potrà mai pagare).

Conclusioni sulla liquidazione controllata: È la rete di sicurezza finale per il debitore sovraindebitato. Anche se non si riesce a costruire un piano o un concordato, il debitore può comunque ricorrere alla liquidazione, sapendo che dopo un periodo limitato (3 anni) e la perdita dei beni avrà la fedina finanziaria pulita (debiti cancellati) . Dal lato dei creditori, questa procedura garantisce trasparenza e parità: tutti vengono soddisfatti proporzionalmente e il debitore non può favorire qualcuno a scapito di altri (come invece potrebbe avvenire in accordi stragiudiziali privati). Dal lato del debitore, ovviamente è la soluzione più drastica: si perdono i beni (casa, auto, risparmi) e per alcuni anni si vive col minimo indispensabile (essendo destinata ai creditori la parte pignorabile di stipendi e altri introiti). È un prezzo da pagare per ottenere la libertà dai debiti. Rispetto al passato, il vantaggio è che ora questo “periodo di sacrificio” è chiaramente circoscritto (3 anni) , mentre l’esdebitazione post-fallimentare un tempo non aveva un termine certo ed era a discrezione del giudice su richiesta. Inoltre, i requisiti di accesso sono meno stringenti: può accedervi anche chi era incapiente – e anzi costui può chiedere direttamente l’esdebitazione immediata come visto.

Procedure Concorsuali per Imprese “Fallibili” e Soluzioni per Grandi Debiti

Dopo aver esaminato gli strumenti per i sovraindebitati non fallibili, completiamo il quadro con le procedure destinate alle imprese soggette a fallimento (oggi liquidazione giudiziale), ossia tipicamente le società commerciali e gli imprenditori individuali sopra certe soglie dimensionali. Anche per queste realtà maggiori, il 2022 ha visto la sostituzione del vecchio fallimento con nuove procedure nel Codice della Crisi. Il concetto di base rimane: un imprenditore insolvente può proporre un concordato preventivo per evitare la liquidazione oppure subire la liquidazione giudiziale (l’equivalente del fallimento) con possibilità di esdebitazione successiva.

Dal punto di vista del debitore imprenditore, le strade per cancellare o ridurre i debiti sono essenzialmente:

  • Concordato Preventivo: procedura giudiziale in cui l’impresa insolvente presenta un piano ai creditori, pagando in parte i debiti e ottenendo l’esdebitazione sul residuo a esecuzione completata. È l’analogo per grandi imprese del concordato minore (che ne è la versione semplificata). Può essere in continuità aziendale (l’azienda continua a operare) oppure liquidatorio (cessione integrale di beni). Nel concordato preventivo liquidatorio, la legge impone di norma almeno il 20% di soddisfazione ai creditori chirografari , mentre se è in continuità non c’è soglia minima (basta sia migliorativo rispetto a liquidazione). Il concordato preventivo necessita di approvazione dei creditori (maggioranza per teste e per somme) e di omologazione giudiziale. Una volta omologato e attuato, l’impresa (o quel che ne resta) viene liberata dai debiti ulteriori. Se l’impresa poi non dovesse rispettare gli obblighi, c’è la conversione in liquidazione giudiziale.
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR): accordi di natura privatistica ma con omologazione del tribunale, in cui l’impresa trova un’intesa con almeno il 60% dei creditori (per valore) per ristrutturare i debiti . L’accordo vincola solo i creditori aderenti, ma l’omologazione estende alcuni effetti anche ai non aderenti (che però rimangono estranei all’accordo, salvo specifiche previsioni di efficacia estesa). Gli ADR sono spesso usati per banche e grandi creditori, lasciando fuori i piccoli che vengono comunque pagati interamente. Il vantaggio per l’imprenditore è minore formalità rispetto al concordato e riservatezza, ma se non raggiunge il 60% non può imporre nulla ai dissenzienti (salvo varianti come gli accordi ad efficacia estesa introdotti recependo la direttiva UE: ad esempio, accordi che se approvati dal 75% di una certa classe possono essere estesi anche ai membri dissenzienti di quella classe con autorizzazione del tribunale). Nel 2022-24 è stato introdotto il Piano di Ristrutturazione Soggetto ad Omologazione (PRO), un istituto nuovo che consente di ottenere l’omologa di un piano anche senza il consenso del 60% dei creditori, se vengono rispettati determinati criteri di maggioranza per classi e convenienza . In sostanza, il PRO è una via di mezzo tra accordo e concordato: non serve l’adesione di tutti, ma il tribunale può omologare un piano con consenso parziale purché nessuna classe di voto riceva meno di quanto otterrebbe in liquidazione e altre condizioni di legge. È uno strumento avanzato e raramente applicato sinora, destinato a situazioni in cui un’impresa fattibile incontra l’ostilità di una minoranza bloccante di creditori.
  • Liquidazione Giudiziale: è il nuovo nome del fallimento. Se l’impresa non presenta piani o se questi falliscono, il tribunale apre la liquidazione giudiziale. Un curatore gestisce il patrimonio, vende i beni e paga i creditori secondo le cause di prelazione. Alla fine, se il debitore è una persona fisica (es. un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile), può ottenere l’esdebitazione dei debiti non pagati, analogamente a quanto avviene per la liquidazione controllata. L’art. 278 CCII prevede infatti l’esdebitazione a beneficio di “qualsiasi debitore” persona fisica dopo la chiusura di una liquidazione giudiziale , a condizione di meritevolezza e una tantum. Ciò era già possibile con l’art. 142 L.Fall., ora è confermato con criteri simili (assenza di frodi, cooperazione, non aver già ottenuto esdebitazione di recente, ecc.). La novità del CCII è che – stando ad alcune interpretazioni – persino le società di capitali potrebbero giovarsi di una sorta di esdebitazione (nel senso che l’esdebitazione “cancella” formalmente i debiti residui della società fallita) , anche se per le società il tema è accademico perché una volta liquidate vengono cancellate dal Registro Imprese e cessano di esistere. Più rilevante è che l’esdebitazione toglie anche le sanzioni accessorie del fallimento: la persona fisica riabilitata può tornare a fare impresa, cessano le eventuali cause di ineleggibilità, ecc. .
  • Composizione Negoziata della Crisi: introdotta nel 2021 e ora a regime nel CCII, non è una procedura concorsuale ma un percorso volontario di negoziazione assistita da un esperto indipendente, volto a trovare soluzioni per superare la crisi (accordi stragiudiziali, ADR, concordati semplificati). Dal punto di vista del “cancellare i debiti”, la composizione negoziata può portare a accordi transattivi col Fisco (ora espressamente ammessi dal 2024 anche in composizione negoziata ) e con altri creditori, senza passare dal tribunale, se l’esperto riesce a far convergere le parti. In caso di esito negativo, la negoziazione può sfociare in un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: un istituto speciale introdotto durante la pandemia (d.l.118/2021) che consente, se la composizione fallisce, di chiedere al tribunale l’omologa di un piano di liquidazione senza voto dei creditori. Il concordato semplificato è uno strumento residuale e “una tantum” (valido fino al 2023, ora prorogato con correttivi), ma può servire a chiudere velocemente situazioni inestricabili. Comunque, la composizione negoziata in sé non cancella i debiti, è solo un mezzo per facilitare uno degli esiti sopra (accordo, concordato o liquidazione).

In sostanza, il debitore imprenditore fallibile ha opportunità di riduzione/cancellazione del debito analoghe al sovraindebitato, ma adattate a procedure più formali: – Se vuole salvare l’azienda e ridurre i debiti, tenterà un concordato preventivo in continuità o un accordo di ristrutturazione, offrendo ai creditori una parte dei loro crediti (es. il 30%) e azzerando il resto. Se i creditori e il tribunale approvano e l’azienda adempie, l’impresa prosegue e i debiti non pagati restano inesigibili. – Se l’azienda è destinata a chiudere, il debitore può optare per un concordato liquidatorio (liquida tutti i beni ma nelle sue mani, con qualche vantaggio come soglia minima per chirografari e gestione concordata delle vendite) oppure finirà in liquidazione giudiziale. – Dopo la liquidazione giudiziale, come detto, l’imprenditore persona fisica (fallito) può ottenere la liberazione dai debiti residui presentando domanda di esdebitazione (ora quasi automatica) . Questo permette di tornare in attività senza i vecchi debiti a seguito.

Va notato che la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno negli ultimi anni esteso sempre più le possibilità di falcidiare debiti privilegiati e tributari anche in queste procedure. Già nel 2019 la Consulta (sent. 245/2019) ha eliminato il divieto di falcidia IVA nel sovraindebitamento , e il legislatore ha recepito ciò pure per concordati preventivi e accordi. Nel correttivo ter 2024, ad esempio, l’art. 63 CCII è stato riscritto per ampliare la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, prevedendo pure qui un meccanismo di cram-down fiscale in sede di omologa: il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione anche senza il voto favorevole del Fisco se almeno il 25% degli altri crediti ha aderito e l’offerta al Fisco è pari ad almeno il 50% del suo credito (60% se pochi creditori) e comunque non inferiore a quella ottenibile in liquidazione . Inoltre, non è consentito il cram-down se il debito fiscale è preponderante (>80% del totale derivante da omessi versamenti per lungo periodo) – clausola di salvaguardia. Queste soglie indicano una tendenza: bilanciare l’esigenza di tutela dell’Erario con quella di risanamento dell’impresa, imponendo al debitore di offrire una soglia minima (50-60%) se vuole superare il dissenso fiscale . Sono compromessi che tuttavia prima non esistevano: il Fisco poteva opporsi e bloccare. Ora i margini per soluzioni concordate sono molto maggiori, il che incentiva i debitori a cercare un concordato sapendo che il giudice potrebbe bypassare eventuali “no” irragionevoli del Fisco.

Infine, ricordiamo che un imprenditore (o ex imprenditore) che si veda preclusa la via delle procedure maggiori (magari perché la sua attività è cessata e ora è un privato) può comunque ricorrere alle procedure da sovraindebitamento viste prima. Ad esempio, un ex piccolo imprenditore che ha chiuso l’impresa e rimane con debiti personali può qualificarsi come consumatore se i debiti residui sono ora di natura personale (non proprio nel caso di debiti derivanti dall’attività cessata, lì sarebbe concordato minore). In alternativa, se l’impresa era fallibile e fallisce, l’imprenditore persona fisica userà l’esdebitazione fallimentare. Se l’impresa non fallisce per qualche ragione (es. debiti sotto soglia), il titolare può attivare la liquidazione controllata.

Riassumendo le parole chiave per cancellare i debiti d’impresa: – Concordato preventivo: paghi quello che concordi con creditori (>=20% se liquidatorio), il resto debito è stralciato all’omologa . – Accordo ristrutturazione: se 60% crediti d’accordo, tagli debiti come pattuito, opposizioni limitate; con correttivi puoi forzare la mano sul Fisco in certi casi . – Liquidazione giudiziale + esdebitazione: liquidi tutto, impresa chiusa, e l’imprenditore (non la società) può ripartire senza debiti residui (fresh start personale) . – Strumenti negoziali (piani attestati, composizione assistita): utili per prevenire l’insolvenza e magari ottenere nuove finanze, ma se parliamo di cancellare debiti in senso stretto, diventano efficaci solo se sfociano in uno dei meccanismi di riduzione di cui sopra oppure in condoni fiscali.

Tabelle Riassuntive

Di seguito presentiamo alcune tabelle riepilogative per confrontare le principali soluzioni praticabili per la cancellazione/riduzione dei debiti, sia per soggetti sovraindebitati non fallibili che per imprese fallibili.

Tabella 1 – Procedure di Sovraindebitamento (CCII) a confronto

ProceduraDestinatari (chi può accedere)Necessità di consenso creditoriDurataEsdebitazione (cancellazione debito residuo)Note principali
Piano del consumatore (ristrutturazione debiti consumatore)Persona fisica consumatore (debiti estranei ad attività imprenditoriale)No, decide il giudice (sentito il parere creditori, ma niente voto vincolante)~4-5 anni (tra preparazione, omologa e pagamento piano, a seconda delle rate previste)Sì, al termine dell’esecuzione corretta del piano: i debiti non pagati nel piano sono cancellati .– Richiede meritevolezza (assenza frodi/colpa grave) . <br> – Il debitore conserva i beni non destinati al piano, può continuare a pagare mutuo prima casa per tenerla . <br> – Stop ai pignoramenti durante la procedura (misure protettive) .
Concordato minoreDebitori non consumatori non fallibili: es. piccoli imprenditori, professionisti, start-up, enti non fallibili, serve voto favorevole di >50% crediti (maggioranza per valore; se un creditore supera 50%, conta anche testa)Variabile (procedura di omologa ~6 mesi, esecuzione piano di solito 3-5 anni)Sì, dopo esecuzione integrale del piano omologato: il debitore è liberato dai debiti residui chirografari falcidiati.– Necessario rispettare ordine dei privilegi (pagare il valore di garanzia ai garantiti) . <br> – Possibile cram-down su Fisco/INPS se offerto almeno quanto in liquidation e >= convenienza minima . <br> – In caso di inadempimento/frode, revoca omologa e conversione in liquidazione controllata .
Liquidazione controllataQualunque sovraindebitato (consumatore o no). Può chiederla il debitore o i creditori (>€50.000 debito) .N/A (non c’è un piano da approvare dai creditori)~3 anni (durata massima prevista per acquisire attivo futuro)Sì, di diritto a fine procedura (salvo eccezioni per condotte illecite) . Il debitore è liberato da tutti i debiti insoddisfatti (eccetto mantenimento, danni, sanzioni) .– Il liquidatore vende i beni del debitore e ripartisce il ricavato. <br> – Il debitore perde disponibilità dei beni durante la liquidazione, ma conserva quelli impignorabili (beni personali, ecc.). <br> – Prevista anche su istanza di creditore (forzosa) ma il debitore può evitarla con un piano alternativo o se è nullatenente . <br> – Cooperative: obbligo di sincerità e collaborazione, pena esclusione da esdebitazione.
Esdebitazione “incapiente”Persona fisica insolvente senza beni né redditi (“nullatenente meritevole”)N/A (non c’è accordo, è un’istanza individuale)Immediata o pochi mesi (procedura semplificata in tribunale)Sì, immediata: il giudice concede l’esdebitazione totale dei debiti senza pagamento (una tantum) .– Ammessa solo una volta nella vita . <br> – Il debitore non deve aver fatto atti in frode né colpa grave . <br> – Se nei 4 anni successivi sopravvengono utilità significative, il debitore deve pagarne una parte (≥10%) ai creditori, altrimenti può essere revocata . <br> – Introdotta stabilmente nel 2020 (L.176/2020) e rafforzata nel 2025 (procedura ancora più rapida con art. 283-bis CCII) .

Tabella 2 – Strumenti per imprese fallibili e grandi debitori

Procedura/StrumentoChi può usarloDebiti trattatiRiduzione dei debiti ottenibileEsdebitazione finaleNote
Concordato preventivo (continuità o liquidatorio)Imprese soggette a fallimento (società, ditte sopra soglia) in crisi o insolvenzaTutti i debiti dell’impresa (compresi tributi, con regole specifiche)Sì: concordato = proposta di pagamento parziale ai creditori. Il piano liquidatorio deve offrire ≥20% ai chirografari ; in continuità può offrire meno se dimostra miglior convenienza rispetto a liquidazione. Possibile stralcio di privilegiati oltre valore garanzia.Sì, per la società i debiti residui vengono “cancellati” dall’omologa (e la società se liquida cessa). Per l’imprenditore individuale, dopo esecuzione del concordato resta libero da obblighi ulteriori.Voto creditori: doppia maggioranza >50% crediti e >50% teste (o classi). <br> – Transazione fiscale: possibile falcidia di IVA e contributi con adesione AE/INPS; se AE rifiuta ma proposta è conveniente, giudice può omologare lo stesso (cram-down fiscale), a certe condizioni (es. soddisfo Fisco ≥ 30-40% in continuità, 50-60% in accordi, ecc.) . <br> – Omologazione: il tribunale verifica sempre che i dissenzienti non ricevano meno di quanto avrebbero dalla liquidazione (best interest test). <br> – Se il piano non viene eseguito, si apre la liquidazione giudiziale (ex officio o su istanza).
Accordo di ristrutturazione (ADR)Impresa (fallibile) in crisi, con ≥60% crediti consenzientiDebiti verso creditori che aderiscono all’accordo. I non aderenti vanno pagati per intero salvo differimento.Sì: pattuito nell’accordo, anche con pagamento parziale dei crediti privilegiati (ma con perizia di convenienza). Per i creditori estranei l’accordo può prevedere moratorie entro 120 gg dall’omologa.Sì, limitatamente ai creditori aderenti: dopo esecuzione dell’accordo, la parte di credito stralciata non è più dovuta. (I creditori estranei conservano invece i loro diritti per intero, ma spesso sono pochi o di scarso importo).Omologazione tribunale: necessaria, verifica percentuale di adesione e equilibrio dell’accordo. <br> – Cram-down fiscale negli ADR: introdotto col D.Lgs.136/2024, art.63 CCII riscritto: se Fisco/enti non aderiscono ma c’è ≥30% altri crediti aderenti e proposta al Fisco >= scenario liquidatorio con soglie minime (es. 50% in 10 anni), giudice può omologare comunque . <br> – Variante: Accordo ad efficacia estesa per categorie omogenee di creditori finanziari o fornitori strategici: se aderisce % qualificata (75%), l’accordo può essere esteso a tutti nella categoria con omologa (art. 61 CCII). <br> – Riservatezza: accordo non implica apertura procedura concorsuale pubblica (si iscrive solo al registro imprese l’avvenuta omologa).
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)Imprese commerciali insolventi (fallibili). Può essere richiesta da debitore, creditori o ufficio.Tutti i debiti dell’impresa (insinuati al passivo).No riduzione contrattuale: i debiti sono soddisfatti in base all’attivo liquidato, il resto rimane insoddisfatto.Sì per persone fisiche: l’imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile può ottenere esdebitazione dei debiti non pagati a fine procedura . (La società fallita cessa di esistere, eventuali debiti residui estinti con la cancellazione).– Il curatore liquida beni e distribuisce secondo privilegi. <br> – Il debitore perde la disponibilità dei beni. <br> – Durata media: 5 anni circa, ma variabile. Il CCII incentiva chiusure più rapide e uso strumenti telematici . <br> – Esdebitazione imprenditore: simile a quella sovraindebitato, richiede buona fede e collaborazione; esclusi debiti alimentari, da malafede, etc. (artt.278-279 CCII) . <br> – Novità: possibili effetti esdebitativi estesi a società per regolarizzare residui (fine “fantasmi fallimentari”), ma la sostanza è che la società non esiste più post-liquidazione.
Composizione negoziata (non concorsuale)Imprese in pre-crisi o crisi reversibile.Debiti dell’impresa oggetto di trattativa confidenziale con creditori.Possibile, tramite accordi stragiudiziali o sottoforma di piano attestato: dipende da esito negoziazione. (Es. la negoziazione può portare a un accordo saldo e stralcio globale con banche e fornitori).N/A (non è prevista esdebitazione automatica, salvo che la negoziazione sbocchi in concordato o accordo omologato).– Viene nominato un esperto indipendente che aiuta debitrice e creditori a raggiungere un accordo. <br> – Vantaggi: riservatezza (in prima fase), possibili misure protettive su richiesta (blocco azioni esecutive). <br> – Se l’esito è positivo, può concludersi con contratti di ristrutturazione o con un accordo sottoscritto da tutte le parti. <br> – Se non si trova accordo, l’imprenditore può accedere a procedure semplificate: concordato semplificato per cessione beni (senza voto creditori, solo omologa tribunale). Questo consente di chiudere l’impresa e ripulire debiti residui con esdebitazione, ma è riservato appunto come via d’uscita estrema post-composizione negoziata.

Nota: In entrambe le tabelle, le colonne “Esdebitazione” indicano se e come il debitore ottiene la liberazione dai debiti residui non pagati. Si sottolinea che alcuni debiti esclusi per legge (alimenti, risarcimenti da illecito, sanzioni) rimangono comunque dovuti anche dopo la chiusura delle procedure .

Domande Frequenti (FAQ) sulla Cancellazione dei Debiti

❓ 1. Quali tipi di debito non si possono cancellare con queste procedure?
Risposta: Per espresso dettato normativo, alcune categorie di debiti non sono mai esdebitabili, cioè non vengono cancellate neppure dopo l’omologa o la chiusura della procedura . In particolare: – Obblighi di mantenimento e alimentari: ad esempio assegni di mantenimento a coniuge separato o ai figli, debiti per alimenti verso familiari. Questi restano sempre dovuti, a tutela dei crediti di natura familiare. Il debitore anche post-esdebitazione dovrà continuarne il pagamento (e i beneficiari possono sempre agire per riscuoterli). – Debiti da risarcimento di danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale: se Tizio aveva un debito perché condannato a risarcire Caio per un danno (es. un torto, un incidente stradale causato), quel debito non viene perdonato. La ratio è tutelare la vittima del fatto illecito. – Sanzioni penali o amministrative non accessorie a debiti estinti: ad esempio multe, ammende penali, sanzioni amministrative pecuniarie (come una multa Antitrust, una sanzione per violazioni tributarie o previdenziali). Lo Stato vuole mantenere la pretesa punitiva. Eccezione: se erano sanzioni accessorie a un debito principale poi estinto, decadono anch’esse (esempio: interessi di mora e sanzioni su un tributo condonato). – Debiti per somme dovute a titolo di restituzione di aiuti di Stato (nei concordati preventivi e fallimenti, la direttiva UE prevede che non siano falcidiabili, perché c’è interesse UE a recuperarli integralmente – caso raro).
Tutti gli altri debiti – finanziari, bancari, commerciali, fiscali, contributivi – possono invece essere inclusi e potenzialmente cancellati in parte o totalmente a fine procedura . Naturalmente, per alcuni di essi ci sono regole specifiche di trattamento: ad esempio l’IVA può essere falcidiata solo se si garantisce un certo soddisfacimento e previa autorizzazione, come visto, ma può essere falcidiata ; i debiti con garanzie reali (ipoteche, pegni) possono essere ridotti solo fino al valore della garanzia – la parte coperta dalla garanzia va pagata al 100% se il bene viene liquidato a quel valore.

❓ 2. I debiti con il Fisco (Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione) si possono cancellare? Anche l’IVA e le cartelle esattoriali?
Risposta: Sì, i debiti fiscali possono rientrare a pieno titolo nelle procedure di composizione e possono essere ridotti e in parte cancellati, con alcuni accorgimenti. La Legge 3/2012 inizialmente prevedeva che IVA, ritenute e altre imposte europee non potessero subire falcidia (solo dilazione), ma questa limitazione è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n. 245/2019) . Oggi, dunque, anche l’IVA e le ritenute non versate possono essere trattate come gli altri crediti nelle procedure: ad esempio in un piano del consumatore o concordato minore si può proporre di pagarne solo una percentuale (dilazionando eventualmente il resto) . L’importante è rispettare l’ordine delle prelazioni: l’IVA è un credito privilegiato generale dello Stato, quindi va soddisfatta come gli altri privilegiati (almeno per l’importo che si otterrebbe liquidando i beni del debitore). Se però il patrimonio del debitore non consentirebbe comunque il pagamento integrale dell’IVA in caso di liquidazione, allora anche nella proposta concordataria l’Erario dovrà accontentarsi dello stesso trattamento ridotto. La Corte Costituzionale ha giudicato irragionevole trattare i debiti IVA in modo diverso dagli altri nel contesto di una procedura concorsuale di sovraindebitamento . Quindi, sì: anche le cartelle per IVA, IRPEF, IRAP, contributi previdenziali, multe stradali, possono subire uno “stralcio” all’interno di un piano o concordato del debitore. Naturalmente, l’Agenzia delle Entrate e gli enti potranno esprimersi: nei piani del consumatore conta il giudizio del giudice (può omologare anche se il Fisco è contrario, se ritiene la proposta equa). Nei concordati preventivi o minori, il Fisco vota come un creditore; se vota contro ma la maggioranza è raggiunta lo stesso, dal 2022 il tribunale può omologare ugualmente purché la quota offerta al Fisco sia conveniente rispetto alla liquidazione (principio del cram-down) . Addirittura negli accordi di ristrutturazione (dove servirebbe il 100% di adesione dei privilegiati) si è introdotta la possibilità di forzare l’adesione del Fisco con certe soglie (offerta almeno 50-60% in 10 anni) . Insomma, il Fisco non ha più potere di veto assoluto: se la proposta è serio e in linea col valore liquidatorio, il giudice può imporla .

Va anche ricordato che lo Stato periodicamente attua condoni e definizioni agevolate fuori dalle procedure concorsuali (le cosiddette “rottamazioni”, vedi sezione stragiudiziale). Ad esempio, con la rottamazione-quater 2023, molti debiti fiscali hanno potuto essere regolati pagando solo l’imposta senza sanzioni né interessi . E lo “stralcio 2000-2015” ha addirittura cancellato d’ufficio le micro cartelle fino a 1000 euro . Dunque, ancor prima di attivare una procedura di sovraindebitamento, un contribuente dovrebbe vedere se può beneficiare di queste sanatorie fiscali. Qualora restino debiti fiscali fuori portata, allora la via concorsuale permette di tagliarli ulteriormente.

❓ 3. Quante volte si può ottenere l’esdebitazione?
Risposta: La possibilità di cancellare i debiti residui mediante esdebitazione è concepita come un beneficio eccezionale e non ripetibile a piacimento. Le norme pongono dei limiti temporali e numerici: – Nelle procedure di sovraindebitamento (piano, concordato minore, liquidazione controllata) il debitore non può aver già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti . Se ad esempio Tizio ha chiuso una liquidazione controllata con esdebitazione nel 2024, non potrebbe riottenere un’altra esdebitazione prima del 2029 (difficilmente avrebbe nuovi debiti nel frattempo se era pulito, ma la norma c’è). Inoltre, non si può usufruire più di due volte in totale dell’esdebitazione . Questo per evitare abusi seriali (fresh start ripetuti). In pratica: una persona può avere una seconda chance, forse anche una terza in casi eccezionali (due esdebitazioni già concesse in vita), ma non oltre. – Per l’esdebitazione del debitore incapiente (quella senza beni né pagamenti), il limite è ancora più stringente: è concesso una sola volta nella vita . Questo è intuibile, perché è un condono totale senza contropartite – il legislatore lo vede come un ultimo soccorso irripetibile. – Nella liquidazione giudiziale (fallimento), la legge prevede similmente che il fallito possa chiedere l’esdebitazione solo se non l’ha già avuta in passato (si parla di 1 volta, la Cassazione in passato ammetteva una seconda se riferita a procedure diverse, ma col CCII tendenzialmente 1 volta ogni 5 anni anche qui). Quindi se un imprenditore fallisce due volte nell’arco di pochi anni, la seconda volta potrebbe non avere il beneficio. – Se qualcuno ha ottenuto parziali condoni fiscali tramite leggi di bilancio (rottamazioni) non conta come esdebitazione formale – quei condoni non precludono l’accesso alle procedure concorsuali e relative esdebitazioni.

In sostanza, l’ordinamento vuole evitare che il debitore veda l’esdebitazione come uno strumento ripetibile per ripulirsi periodicamente: dev’esserci uno stimolo alla responsabilità. Chi “esce pulito” dai debiti grazie a legge, se sfortunatamente (o malauguratamente) ricade in nuove insolvenze, ha la possibilità di riaccedere, ma non all’infinito. La meritevolezza sarà valutata con attenzione ancora maggiore in caso di recidiva. Sul piano pratico, comunque, le procedure stesse richiedono tempo, quindi è raro che una persona faccia in tempo a chiudere un esdebitazione e accumulare di nuovo tanti debiti da doverne cercare un’altra in breve. Se succede, spesso è indice di patologie (gioco d’azzardo, ludopatia) o eventi catastrofici ripetuti – e il giudice potrebbe negare l’ammissibilità per abuso.

❓ 4. Il debitore deve pagare qualcosa ai creditori per ottenere la cancellazione dei debiti?
Risposta: Dipende dalla procedura e dalla situazione del debitore. In generale, le procedure di insolvenza presuppongono che il debitore metta a disposizione tutto il proprio patrimonio e il proprio reddito disponibile, per quanto piccolo, a beneficio dei creditori. Non esiste un condono gratuito generalizzato (salvo appunto il caso del debitore incapiente, che vedremo). Quindi: – Nel piano del consumatore o concordato minore, il debitore formula una proposta in base alle sue realistiche possibilità di pagamento: se ha un reddito, ne destinerà una parte per un certo periodo; se ha beni vendibili, li include (salvo quelli essenziali o protetti). Alla fine i creditori ricevono qualcosa (che può essere anche modesto, es. 10-15% del dovuto) , ma comunque più di quanto avrebbero preso se il debitore fosse rimasto inerme. In cambio, il debitore ottiene lo stralcio del restante. Quindi sì, paga qualcosa. La legge non richiede una percentuale minima fissa (salvo che i creditori privilegiati vadano soddisfatti almeno per il valore dei beni su cui hanno prelazione). È possibile teoricamente un piano dove i chirografari ricevono solo il 5% e il 95% è cancellato, se quel 5% è il massimo ricavabile dalle risorse del debitore e se il giudice ritiene meritevole la richiesta. – Nella liquidazione controllata, il debitore consegna tutti i beni e accetta che per 3 anni gli sia prelevata la quota pignorabile del reddito. Quindi in pratica paga tutto ciò che può, compatibilmente con i minimi vitali. Può succedere che quel “tutto” sia quasi nulla (es. nullatenente disoccupato – allora i creditori non prendono nulla). Ma anche in tal caso, il debitore ha messo a disposizione tutto, semplicemente era niente. E comunque quell’iter dura tempo e comporta la perdita di eventuali future entrate in quel triennio, se ci saranno. – Il caso del debitore incapiente con esdebitazione immediata è l’eccezione: qui il debitore non paga nulla (perché appunto non ha nulla né redditi né prospettive realistiche) e ottiene l’esdebitazione subito . Questo è giustificato da motivi umanitari: se è accertato che un soggetto è completamente privo di risorse e colpe, tenerlo per anni insolvente non giova a nessuno (i creditori tanto non vedranno soldi comunque) e anzi gli impedisce di reinserirsi. Meglio liberarlo dai debiti e permettergli di ricostruirsi. Qualora trovasse fortuna (una vincita, un’eredità) entro 4 anni, come detto, ne dovrà una quota ai vecchi creditori . – Nelle procedure concorsuali delle imprese (concordati, accordi), similmente, l’impresa di regola offre ai creditori tutto il valore liquidabile dell’azienda, salvo ciò che serve se c’è continuità. Spesso nei concordati liquidatori la legge impone il contributo di capitali esterni proprio per alzare il pagamento ai creditori . L’idea è che i creditori accettano di rinunciare a qualcosa se ricevono subito una parte e se quel qualcosa è il massimo ricavabile senza distruggere l’azienda.

Quindi, tranne nel caso eccezionale dell’incapiente, un debitore che vuole l’esdebitazione deve dare fondo alle sue capacità contributive. Non esiste la possibilità per chi possiede sostanze di cavarsela senza pagare nulla: se si scoprisse che un debitore ha occultato beni o redditi per non pagare e intanto chiede l’esdebitazione, gliela negheranno per indegnità.

❓ 5. Cosa succede se durante la procedura di sovraindebitamento (o nei 4 anni dopo l’esdebitazione incapiente) il debitore riceve un’eredità o vince alla lotteria?
Risposta: Se l’eredità o vincita arriva prima della chiusura della procedura (es. mentre sta eseguendo il piano o durante la liquidazione controllata), diventa parte dell’attivo a disposizione dei creditori. Ad esempio, Caio propone un piano, poi muore uno zio ricco lasciandogli 100 mila euro prima dell’omologazione: Caio dovrà informare il giudice e probabilmente modificare il piano offrendo ai creditori una quota maggiore con quei soldi. Stesso in liquidazione: qualunque sopravvenienza attiva durante la procedura concorsuale va al liquidatore che la ripartisce (entro i limiti di legge: se fosse stipendio, solo la parte pignorabile come detto; ma un’eredità intera, essendo nuovo patrimonio, è interamente aggredibile, salvo sia protetta da legati particolari). Insomma, la buona fede impone di non nascondere queste entrate straordinarie: l’OCC e il liquidatore vigilano e c’è l’obbligo del debitore di dichiarare eventuali sopravvenienze.

Se invece la vincita/eredità arriva dopo la chiusura della procedura con esdebitazione già concessa, le cose variano: – Nel caso generale di esdebitazione post liquidazione controllata o post concordato, il debitore è ormai libero e quell’entrata resta a lui integralmente. I vecchi creditori non possono legalmente pretendere nulla di più di quanto già avuto. L’ordinamento ha accettato che potesse “andargli bene” in futuro. Questa è proprio l’idea del fresh start: chiuso il concorso, il debitore può godere delle sue future fortune senza angoscia di tornare a pagare vecchi debiti. Esempio: Tizio ha avuto l’esdebitazione a fine 2025; nel 2026 vince 1 milione alla lotteria. Quel milione è suo, i creditori del passato non possono riaprire i giochi. (Diverso era se la vincita fosse avvenuta prima della chiusura – allora sarebbe stata divisa.) – Eccezione importante: nell’esdebitazione del debitore incapiente senza beni, la legge ha inserito la clausola di salvaguardia: se entro 4 anni dal decreto di esdebitazione sopraggiungono utilità rilevanti, il debitore deve segnalarlo e se tali utilità permettono di soddisfare almeno il 10% dei creditori, allora dovrà pagare quella percentuale (fino a concorrenza delle utilità) . In pratica, c’è una sorta di condizione risolutiva: il beneficio dell’esdebitazione incapiente può essere revocato o ridotto se entro 4 anni capita un evento fortunato di una certa entità. Ciò appare equo: questo istituto era concepito per chi non aveva proprio nulla; se costui improvvisamente ha dei soldi, è giusto che ne dia una parte a chi aveva rinunciato ai crediti. Questa clausola non c’è per le altre procedure perché lì comunque qualcosa era stato pagato e il caso è diverso (di solito i creditori in concordato già ottengono più che in un fallimento, quindi se poi al debitore va bene nella vita è affar suo). Mentre nel condono incapienti il debitore non aveva pagato nulla, quindi se poi può pagare, una parte (non inferiore al 10%) deve andare ai creditori.

In sintesi: durante la procedura le nuove entrate entrano nel calderone per i creditori; dopo, in generale restano al debitore (fa eccezione la finestra di 4 anni dell’incapiente).

❓ 6. Posso tenere la mia casa di abitazione o l’automobile attraverso queste soluzioni, o perderò tutto?
Risposta: Dipende dalla procedura scelta e dalla necessità del bene in questione: – Casa di abitazione (prima casa): È spesso il bene più importante. Nella liquidazione controllata o liquidazione giudiziale, purtroppo non esiste un esonero generale per la prima casa: se dalla vendita dell’immobile ipotecato si ricaverebbe qualcosa utile ai creditori chirografari, il liquidatore dovrà venderla. Tuttavia, se sulla casa grava un mutuo ipotecario il cui debito residuo è prossimo o superiore al valore dell’immobile, allora la vendita forzata non conviene a nessuno (recupererebbe solo la banca ipotecaria, magari neanche integralmente). In tal caso, spesso i liquidatori rinunciano a vendere e lasciano la casa al debitore a fronte dell’accordo con la banca. Ma formalmente non c’è tutela: la casa potrebbe essere liquidata. Invece, nel piano del consumatore e nel concordato minore c’è maggiore flessibilità: è possibile prevedere che il debitore continui a pagare il mutuo e quindi mantenga la proprietà della casa . La norma (art. 67 CCII) dice proprio che nel piano del consumatore il debitore può prevedere il pagamento integrale dei crediti con ipoteca sulla prima casa se è in regola con le rate . Così facendo, la casa non viene toccata e il creditore ipotecario non partecipa al concorso (o vi partecipa solo per l’eventuale parte di credito in sofferenza). Questo è un espediente utilissimo: se il debitore ci tiene alla casa e riesce comunque a pagare il mutuo, può tenerla fuori dalla procedura e salvarla. Anche nel concordato minore, nulla vieta di fare lo stesso (continuare a pagare banca e offrire ai chirografari altro attivo). Il tribunale controllerà che ciò non leda i chirografari (ovvero che tanto dalla casa ipotecata non avrebbero avuto nulla comunque). Se invece la casa è priva di ipoteche ed è un bene di valore, inserirla o no nel piano dipende: nei piani del consumatore solitamente si chiede al debitore di valorizzare anche la casa (magari vendendola o traendone liquidità) a meno che serva a soddisfare un bisogno primario e il sacrificio per la famiglia sarebbe eccessivo. Non c’è una regola fissa: alcuni tribunali ammettono piani dove il debitore tiene la casa e magari offre ai creditori una parte di stipendio, specialmente se vendendo la casa non si otterrebbe granché per i creditori dopo aver trovato nuova sistemazione al debitore. In pratica, viene valutato caso per caso col criterio della ragionevolezza e fattibilità. La riforma 2021 comunque incoraggia la conservazione dell’abitazione principale se ciò non danneggia i creditori (perché, ad esempio, il valore della casa è interamente coperto da mutuo) . – Automobile: Se l’auto è necessaria al debitore (es. per andare al lavoro) ed ha un valore modesto, di solito la si può mantenere. Nella liquidazione, l’auto è un bene pignorabile, ma spesso il giudice autorizza il debitore a tenerla soprattutto se vale poco (un’auto usata di medio valore spesso viene considerata strumentale alla vita quotidiana). Nei piani, si può prevedere di non vendere l’auto, giustificando che serve per lavoro/famiglia e che vendendola non si ricaverebbe molto. È comunque opportuno che il debitore offra un qualche controvalore se l’auto ha un buon mercato. Diciamo che beni mobili indispensabili (autovettura per lavorare, attrezzi di lavoro, arredamento base) sono generalmente protetti: la legge stessa li definisce impignorabili o li rende poco appetibili, e i giudici tendono ad accogliere piani che non pretendono la liquidazione di questi, in nome del principio di conservare la dignità del debitore. – Conti correnti e liquidità: Quelli eccedenti certe cifre saranno in genere assorbiti. Però il debitore può tenere per sé ciò che serve alla sopravvivenza mensile. Ad esempio, se uno ha 5.000 euro in conto, una parte potrebbe essere usata per anticipare spese procedura o data ai creditori, ma una parte può restare a disposizione per spese vive. – Seconda casa, immobili non prima casa: Questi quasi sicuramente vanno liquidati in ogni procedura, a meno che il loro valore sia trascurabile o negativamente gravato da ipoteche.

In definitiva, le procedure di composizione della crisi cercano un bilancio tra soddisfacimento dei creditori e conservazione di un nucleo di beni essenziali per il debitore. Non si vuole punire oltremodo il debitore, ma neanche lasciargli l’attico in centro se ha grosse insolvenze. La prima casa, se è modesta e legata a un mutuo in regola, oggi può essere salvata mantenendo il mutuo corrente . Se però la prima casa è un immobile di lusso e i debiti sono enormi, sarà difficile trattenerla. Quanto all’auto, se è l’unico mezzo di trasporto del debitore, solitamente la mantiene (magari non una Ferrari… quella verrebbe venduta per pagare i creditori, e ci si aspetta che il debitore si compri un’utilitaria).

❓ 7. Dopo l’esdebitazione, il nominativo del debitore resta segnalato da qualche parte (centrali rischi, casellario)?
Risposta: L’esdebitazione ha effetti legali molto positivi, ma non cancella la storia creditizia pregressa. Significa che: – La procedura concorsuale affrontata (es. concordato, liquidazione) è un evento pubblico che risulta da atti ufficiali. In particolare, per le imprese c’è l’iscrizione al Registro delle Imprese, per i privati c’è la pubblicazione nell’archivio delle procedure di sovraindebitamento tenuto dal Ministero. Questi dati però non sono di dominio comune come una segnalazione CRIF, e soprattutto dopo un certo tempo vengono meno (ad esempio, il fallimento concluso viene cancellato dal Registro Imprese dopo 5 anni). – Le centrali rischi private (CRIF, Experian etc.) registrano i dati dei contratti di credito e dei loro eventi. Se un debitore ha avuto in passato sofferenze, ritardi gravi, azioni legali, ciò è stato segnalato. L’aver ottenuto un’esdebitazione non cancella automaticamente quelle segnalazioni storiche. Normalmente, una volta chiusa la posizione, decorrono tempi precisi per la cancellazione delle segnalazioni negative: in CRIF, ad esempio, un’informazione di sofferenza resta per 36 mesi dalla data di aggiornamento a saldo/chiusura. Dunque se il debitore con l’esdebitazione chiude i rapporti di credito, entro 2-3 anni quelle segnalazioni dovrebbero sparire e la persona risulterà “pulita” nelle banche dati creditizie. Nel breve periodo però è probabile che il suo merito di credito resti basso: difficilmente subito dopo l’esdebitazione si potrà ottenere nuovo credito, perché le finanziarie vedono che c’è stata una procedura concorsuale (lo vedono o dai documenti che devono essere forniti o da info reperibili). – Non esiste un casellario giudiziale per i debiti civili, ovviamente. L’esdebitazione non è un reato (anzi, semmai cancella reati di bancarotta semplice se concessa, ma è un dettaglio). Quindi penalmente nessuna conseguenza. Amministrativamente, in alcuni settori chi ha subito procedure di insolvenza potrebbe avere limitazioni (es. non potrà fare l’amministratore di società quotate per un periodo, o partecipare a gare pubbliche se dichiarato insolvente di recente). Ma dopo l’esdebitazione molte di queste incapacità vengono meno (es. cessano le cause di ineleggibilità o decadenza collegate al fallimento ). L’art. 278 CCII infatti prevede che con l’esdebitazione “vengono meno le cause di ineleggibilità, decadenza e divieti” derivanti dalla procedura concorsuale . Quindi è una vera riabilitazione anche civilistica. – In sostanza, dopo l’esdebitazione il debitore è libero di stipulare nuovi contratti, aprire nuove attività, etc. Certo, dovrà riguadagnarsi la fiducia del mercato. Le banche, sapendo della pregressa insolvenza (che magari scoprono tramite Centrale Rischi Banca d’Italia se erano esposte), potrebbero essere prudenti. Ma legalmente, non c’è nulla che impedisca di tornare ad accendere prestiti, mutui, conti (anzi, è proprio l’obiettivo sociale la reintegrazione).

Vale la pena segnalare che alcuni debitori, a esdebitazione ottenuta, hanno difficoltà a ottenere la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte in passato. In linea di principio, se il debito è estinto per esdebitazione, quell’ipoteca non ha più ragione d’essere. A volte occorre un provvedimento del giudice o un atto di assenso del creditore per cancellarla dai registri immobiliari. Il CCII ha previsto semplificazioni anche su questo: l’esdebitazione comporta la cessazione delle esecuzioni e dovrebbe consentire la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

❓ 8. Un pensionato con sola pensione e debiti da finanziamenti può accedere al piano del consumatore?
Risposta: Sì, certamente. I pensionati rientrano tra i consumatori (non svolgendo attività di impresa). Se le loro obbligazioni sono state contratte per scopi personali (es. prestiti per esigenze familiari, fideiussioni magari no se fatte per figli imprenditori – quelle vanno valutate caso per caso), possono presentare un piano del consumatore. Anzi, molti casi di successo riguardano proprio pensionati sommersi da rate e cessioni del quinto. La pensione, al pari dello stipendio, potrà essere ristrutturata: nel piano si può proporre di pagare ai vari creditori una quota della pensione per un certo numero di anni, tale che al pensionato resti il necessario per vivere dignitosamente (spese mediche, affitto, ecc. devono essere considerati). Il giudice valuta la sostenibilità. Per esempio, un pensionato con €1.200 mensili su cui gravano già trattenute, potrebbe proporre di pagare complessivamente €200 al mese a tutti i creditori, liberando così la quota pignorata eccedente. Le cessioni del quinto in corso, come visto, possono essere sospese con l’apertura del piano : l’INPS smetterà di trattenere e quei creditori parteciperanno al piano come chirografari. Ciò consente al pensionato di riottenere l’intera pensione (salvo la parte che offrirà volontariamente nel piano). Spesso i giudici considerano il minimo vitale non intaccabile sulla pensione un importo pari a 1.5-2 volte l’assegno sociale. Ad esempio, se l’assegno sociale è ~€500, lasceranno al pensionato almeno €750-1000 intoccati, e solo l’eccedenza sarà disponibile per i creditori. E comunque la somma destinata ai creditori verrà calibrata su un periodo (es. 4 anni) oltre il quale il debito residuo sarà cancellato. Quindi, sì: il pensionato è un ottimo candidato al piano del consumatore, spesso più meritevole di altri (si ritrova indebitato magari per aver aiutato figli o per cure mediche, etc.). Ci sono già state molte omologhe in tal senso.

❓ 9. Un imprenditore agricolo indebitato può liberarsi dei debiti con queste procedure?
Risposta: Sì, l’imprenditore agricolo – che per legge non è soggetto a fallimento – rientra tra i debitori “non fallibili” disciplinati dal sovraindebitamento . Quindi può accedere: – al piano del consumatore se i suoi debiti sono personali o familiari, diversi dall’attività agricola; – al concordato minore se i debiti derivano principalmente dalla sua attività d’impresa agricola (che è stata equiparata a un soggetto sovraindebitato). Dato che l’agricoltore può avere molti debiti verso fornitori, banche, consorzi agrari, etc., la soluzione del concordato minore consente di proporre un piano di rientro o di cessione beni, con falcidia delle esposizioni. Ad esempio, un coltivatore indebitato può proporre di vendere alcuni terreni per pagare una parte dei debiti e richiedere l’esdebitazione sul resto. Oppure se vuole continuare l’attività, potrebbe proporre di pagare i creditori gradualmente coi proventi futuri (un concordato in continuità). – all’accordo di ristrutturazione se ha una struttura più grande e vuole coinvolgere creditori con un accordo extragiudiziale (anche se di solito, essendo non fallibile, meglio il concordato minore). – alla liquidazione controllata se non c’è modo di risanare l’azienda: in tal caso liquida tutto il patrimonio e dopo 3 anni ottiene l’esdebitazione.

L’imprenditore agricolo ha un vantaggio: spesso ha debiti verso l’erario per contributi consortili, o esposizioni che possono beneficiare di misure ad hoc (PSR, fondi di garanzia) – ma queste sono questioni a latere. Se è soffocato dai debiti, la strada del sovraindebitamento è percorribile. Già con la L.3/2012 vi furono agricoltori che usarono tali procedure. Oggi con il CCII è esplicito che anche gli imprenditori agricoli rientrano .

❓ 10. Se il debitore ha dei coobbligati o garanti, cosa accade a questi ultimi quando lui ottiene l’esdebitazione?
Risposta: L’esdebitazione è un effetto soggettivo che riguarda solo il debitore che l’ha richiesta. Non si estende automaticamente ai coobbligati, fideiussori o obbligati in solido. Questo è espressamente previsto anche dal Codice: ad esempio nel concordato minore, l’art. 80 co.4 CCII (richiamando vecchia norma) dice che il concordato non produce effetti per i fideiussori a meno che essi stessi non siano debitore nella procedura . Quindi, se Tizio e Caio sono co-firmatari di un prestito, e Tizio fa un piano del consumatore e ottiene lo stralcio del 50% del debito, Caio (che non ha partecipato) rimane obbligato per intero verso la banca. La banca, ovviamente, non potrà più rivalersi su Tizio per quel 50% cancellato, ma potrà chiedere a Caio – in base al contratto di fideiussione o obbligazione solidale – l’intero importo residuo. Dunque i garanti non sono liberati dall’eventuale esdebitazione del debitore principale .

Ci sono però un paio di considerazioni: – Nelle proposte di concordato minore (e analogamente in concordato preventivo), il debitore può inserire una clausola che limita la possibilità dei creditori di agire contro i coobbligati . È una novità del CCII: ad esempio, un piano potrebbe prevedere che, a fronte del pagamento del 30% da parte del debitore principale, il creditore rinuncia a pretendere il restante 70% anche dal garante. Questo è un accordo contrattuale che però vincola solo se il creditore lo accetta (o se il concordato viene omologato e si considera quell’effetto come parte dell’accordo). Diciamo che è possibile “contrattualizzare” il beneficium anche per i garanti in sede concorsuale, ma è materia complessa e in pratica il garante è terzo rispetto alla procedura quindi dubbi permangono sull’efficacia. Comunque il legislatore ha aperto a questa eventualità . – Nulla impedisce che il garante stesso acceda a sua volta a una procedura di sovraindebitamento. Anzi, è frequente che ad esempio marito e moglie, entrambi indebitati per firme congiunte, presentino un’unica procedura familiare o due procedure coordinate. La riforma ha introdotto il concetto di “procedura familiare”: membri della stessa famiglia convivente con indebitamento comune possono fare un unico ricorso . Ad esempio, azienda familiare, padre e figlio fideiussori l’uno dei debiti dell’altro – possono chiedere un concordato minore congiunto, così che l’esdebitazione coinvolge entrambi insieme. Questo facilita molto le cose. Quindi se Tizio e Caio (padre e figlio) sono coobbligati su debiti, è consigliabile che entrambi aderiscano a una procedura, così ne escono entrambi. – Attenzione infine: se il garante paga al creditore, il garante subentra nel credito verso il debitore esdebitato. Tuttavia, quel credito essendo antecedente e non privilegiato verrebbe anch’esso cancellato per il debitore principale (il garante che paga non può poi rivalersi sul debitore se questi ha ottenuto l’esdebitazione, perché quello era un debito concorsuale ed è inesigibile nei suoi confronti). In pratica il garante rimane con il cerino corto: paga e non può recuperare. Questo effetto può sembrare duro per i garanti, ma è un invito anche a loro di attivarsi.

❓ 11. Quali sono i costi da affrontare per accedere a queste procedure?
Risposta: I costi principali sono: – Compenso dell’OCC o del professionista nominato gestore della crisi: Gli Organismi di Composizione della Crisi applicano tariffe in parte fisse, in parte proporzionali, regolate dal DM 202/2014 (ancora in vigore). Possono variare in base al numero di creditori e all’attivo/passivo. Per piccoli debiti, spesso gli OCC praticano compensi sostenibili e talora rateizzabili. Ad esempio, su un piano per 50k di debito, l’OCC potrebbe chiedere qualche migliaio di euro di compenso totale, a volte parzialmente success fee. Alcuni OCC delle Camere di Commercio ricevono anche contributi pubblici che abbattono i costi. In caso di liquidazione controllata, il liquidatore viene pagato di solito con prelazione sui beni liquidati: il suo compenso è coperto dall’attivo prima dei creditori chirografari. – Spese legali: Sebbene teoricamente il debitore possa presentare domanda personalmente (soprattutto in liquidazione controllata) , è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto. I costi legali dipendono dalla complessità: vanno dal supporto nella predisposizione del ricorso (qualche migliaio di euro) a importi più elevati se c’è contenzioso (opposizioni etc.). Molti professionisti comunque modulano i compensi per venire incontro a chi è già indebitato. – Contributo unificato e bolli: Le procedure concorsuali di sovraindebitamento oggi scontano un contributo unificato ridotto (mi risulta attorno a €98) più qualche marca da bollo. Nelle procedure minori non ci sono spese giudiziarie ingenti. Per i concordati preventivi invece il contributo è più alto (credo €500) perché equiparati a procedure concorsuali maggiori. – Altre spese: se servono perizie (ad esempio stime di immobili) o pubblicità legale (pubblicazione in registri) anche quelle hanno un costo. In alcuni casi l’OCC stesso chiede un fondo spese per incaricare stimatori. Queste spese però sono affrontate con l’attivo della procedura se c’è attivo. Se il debitore è nullatenente, di solito l’OCC riduce al minimo le voci.

Il Codice della Crisi vuole favorire l’accesso anche ai meno abbienti: da qui la facoltà di depositare il ricorso personalmente col supporto OCC per evitare di pagare l’avvocato . Inoltre, molti Tribunali ammettono il gratuito patrocinio nelle procedure di sovraindebitamento per i soggetti sotto soglia di reddito, coprendo così il compenso dell’avvocato con fondi pubblici. Non tutti, ma è una tendenza in crescita.

In sintesi, qualche costo iniziale c’è, ma è di gran lunga inferiore al beneficio di cancellare magari decine o centinaia di migliaia di euro di debiti. Per chi ha zero liquidità, talvolta parenti o amici aiutano a coprire le spese di procedura (fa parte di quel apporto di risorse esterne di cui si parla). Nel caso di esdebitazione incapiente, addirittura la legge consente la nomina OCC gratuita (o con spese a carico dello Stato) se il giudice lo ritiene opportuno, proprio perché il soggetto non ha nulla. Dunque l’assenza di soldi non dovrebbe scoraggiare: rivolgendosi all’OCC giusto o all’assistenza legale giusta, si può trovare una formula per avviare la pratica.

Conclusioni

Nel 2026 l’ordinamento italiano offre ormai una gamma completa di strumenti per affrontare e risolvere situazioni di sovraindebitamento e insolvenza, con l’obiettivo di conciliere gli interessi dei creditori con il recupero del debitore. La filosofia di fondo è che nessun debitore onesto debba rimanere schiacciato dai debiti a vita, ma al tempo stesso che i creditori ricevano in una soluzione concorsuale quanto di ragione secondo la capacità effettiva del debitore. Questa guida ha illustrato le soluzioni praticabili per “cancellare i debiti”: dalle transazioni stragiudiziali (saldo e stralcio, definizioni fiscali) alle procedure giudiziali vere e proprie (piani del consumatore, concordati minori e preventivi, liquidazioni, esdebitazioni).

Abbiamo visto che “cancellare i debiti” non significa un atto di magia, bensì un percorso giuridico che richiede trasparenza, impegno e spesso il pagamento di una parte di quei debiti – fosse anche minima – in cambio della liberazione dal resto. Gli strumenti normativi, specialmente dopo le riforme del Codice della Crisi (2020-2025), sono divenuti più flessibili e orientati al “fresh start”: ad esempio, l’esdebitazione immediata per chi non può dare nulla, il cram-down fiscale per superare rigidità del Fisco, la procedura familiare per risolvere con un’unica istanza l’indebitamento di tutto il nucleo. Importanti pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale hanno spianato la strada, chiarendo che l’accesso alle procedure deve essere concesso al debitore in buona fede e che anche crediti “sensibili” (come l’IVA) possono essere oggetto di falcidia .

Dal punto di vista pratico, il debitore (che sia un privato, un professionista o un imprenditore) può oggi contare su: – Consulenza specializzata (OCC, avvocati) per individuare la soluzione più adatta e predisporre il piano/accordo. – Sospensione delle azioni esecutive appena attiva la procedura, così da bloccare pignoramenti e aste, guadagnando respiro . – Una sede giudiziale imparziale dove far approvare un piano anche contro il veto di minoranze irragionevoli. – Tempi relativamente contenuti (nel giro di pochi mesi si ottiene l’omologa, in 3-5 anni al massimo si esce puliti). – Costi sostenibili e, in prospettiva, abbattimento totale degli interessi, delle sanzioni e delle spese maturate sui debiti.

Dall’altro lato, i creditori beneficiano di procedure trasparenti, dove ottengono il massimo possibile in base al patrimonio/reddito del debitore, evitando lunghe e incerte esecuzioni individuali. Anche lo Stato (Fisco) incassa più in fretta quel poco/moltoche può, e soprattutto rimette in circuito un cittadino o un’impresa che potranno tornare produttivi (pagando tasse future anziché restare nell’economia sommersa).

In conclusione, “cancellare i debiti” in Italia oggi si può, legalmente e definitivamente, purché si abbia la determinazione di affrontare la situazione con gli strumenti giusti. Ogni caso di indebitamento ha la sua soluzione ottimale: questa guida, con il suo taglio avanzato, ha fornito il quadro completo e le nozioni chiave per orientarsi tra tali soluzioni nel 2026. L’auspicio è che sempre più persone e imprenditori in difficoltà possano sfruttare queste opportunità di risanamento, per uscire dal tunnel dei debiti e ritrovare stabilità economica e serenità.

“La possibilità di fallire è il fondamento della libertà di riuscire”, recita un adagio in tema d’impresa. Oggi potremmo dire: la possibilità di lasciarsi i debiti alle spalle è il fondamento della libertà di ripartire.

Fonti Normative e Giurisprudenziali

  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3: “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. – (G.U. n.24 del 30-1-2012)
    Prima legge italiana sul sovraindebitamento, ha introdotto procedure di composizione della crisi per soggetti non fallibili. Abrogata nel 2022 con l’entrata in vigore del CCII.
  • Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. – (G.U. n.38 del 14-2-2019 – Suppl. ord.)
    Codice organico della crisi e insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022. Comprende la disciplina delle procedure concorsuali incluse quelle da sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-283).
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83: (Secondo Correttivo al CCII) .
    Ha attuato la Direttiva UE 2019/1023 introducendo novità come la composizione negoziata della crisi e il piano di ristrutturazione omologato.
  • D.Lgs. 27 settembre 2024, n. 136: (Terzo Correttivo al CCII) .
    Ha risolto difetti interpretativi e coordinato norme, estendendo tra l’altro il cram-down fiscale ad accordi e concordati, semplificando l’accesso alla liquidazione controllata e chiarendo l’ambito del piano del consumatore.
  • D.Lgs. 13 marzo 2025, n. 13: (Quarto Correttivo, c.d. “Decreto Crisi e Rilancio”) .
    Ha introdotto l’art. 283-bis CCII, consentendo l’esdebitazione immediata del debitore persona fisica incapiente (insolvente senza colpa). Convertito in L. 27/2025, ha anche ampliato le possibilità di transazione fiscale agevolata (debiti <100k, rate fino 12 anni).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613:
    Principio di diritto in tema di sovraindebitamento: nell’accordo di composizione, la proposta non può pregiudicare il creditore ipotecario oltre la perdita che subirebbe in liquidazione. Conferma l’obbligo di garantire ai creditori privilegiati almeno il valore di realizzo del bene su cui insiste l’ipoteca (best interest test).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890:
    Ha chiarito che il requisito di “meritevolezza” nel piano del consumatore, dopo la riforma del 2020, va valutato solo in base all’assenza di colpa grave, malafede o frode del debitore. Superato il previgente “triplice test” (obbligazioni sproporzionate, ricorso al credito imprudente, ecc.), conta unicamente che il sovraindebitamento non sia stato causato da dolo o colpa grave del consumatore.
  • Cassazione SS.UU. Civili, 31 maggio 2023, n. 22699: (Massimata)
    Pronuncia a Sezioni Unite che ha composto contrasti interpretativi in tema di definizione di “consumatore meritevole”. Ha affermato che la meritevolezza nel sovraindebitamento va intesa come assenza di dolo o colpa grave (rifacendosi all’art. 69 CCII).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622:
    Ha ribadito che anche i crediti tributari privilegiati (in particolare l’IVA) possono essere oggetto di falcidia nelle procedure di sovraindebitamento e concordato preventivo, in coerenza con la sentenza Corte Cost. 245/2019. Ha inoltre confermato l’applicabilità retroattiva della norma più favorevole al debitore (art. 12-bis L.3/2012 come modificato nel 2020) nei procedimenti non ancora definiti. (Fonte: indicata su addiopignoramenti.it)
  • Corte Costituzionale, 4 dicembre 2019, n. 245:
    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co.1, terzo periodo, L.3/2012 nella parte in cui escludeva la falcidia dell’IVA e delle ritenute non versate nelle procedure di sovraindebitamento. Decisione storica che ha parificato il trattamento dei crediti fiscali “armonizzati” a quello degli altri crediti, rimuovendo un ostacolo al successo dei piani del consumatore. Da questa sentenza discende il permesso di includere IVA nei tagli, poi recepito nel CCII e correttivi.
  • Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6:
    Sentenza che ha chiarito la durata (minima e massima) della liquidazione controllata nel sovraindebitamento, affermando che il termine massimo di 3 anni per l’apertura della procedura è implicito nel meccanismo di esdebitazione. Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 142, co.2, L.Fall. relative al “tiraggio” ultra triennale di beni sopravvenuti, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata: beni sopravvenuti entro i 3 anni concorrono (salvo eccezioni art. 268, co.2 CCII), oltre no.
  • “Codice della Crisi e dell’Insolvenza – Fonti normative aggiornate”, Camera dei Deputati – Dossier Giustizia 26 giugno 2025 .
    Documento istituzionale riepilogativo della riforma delle procedure di insolvenza, con riferimenti ai tre decreti correttivi del CCII.
  • Relazione illustrativa al D.Lgs. 83/2022 (attuazione dir. UE 2019/1023).
    Utile per comprendere l’introduzione degli strumenti di allerta e composizione negoziata, nonché del Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). Chiarisce ratio di norme come l’art. 63 CCII rimodulato nel 2024.
  • Tribunale di Mantova, decreto 25 gennaio 2022 (Est. Bernardi) – (precedente L.3/2012) .
    Ha ammesso, anticipando il CCII, un ricorso di creditori per la liquidazione del patrimonio di un debitore non fallibile, riconoscendo la possibilità di apertura d’ufficio o su istanza dei creditori di una liquidazione di sovraindebitamento. Precedente allineato poi con l’art. 268 CCII come modificato.
  • Tribunale di Napoli, decreto di omologazione 2023 (procedura familiare).
    Ha applicato la nuova disciplina delle procedure familiari (art. 66 CCII), omologando un unico piano congiunto proposto da due coniugi sovraindebitati. Conferma la fattibilità di estendere la procedura a più membri della famiglia per trattare unitariamente debiti comuni.
  • Studio del CNDCEC – “La gestione della crisi da sovraindebitamento dopo il Dlgs 83/2022”, ottobre 2022.
    Approfondimento tecnico a cura dei commercialisti sulla riforma del sovraindebitamento, con analisi delle novità quali: abbassamento quorum concordato minore, ruolo OCC, esdebitazione di diritto, procedimento familiare, doveri del debitore e casi di revoca.
  • Materiale informativo Agenzia Entrate-Riscossione, 2023 – (FAQ su rottamazione-quater e stralcio mini-debiti) .
    Spiegazioni ufficiali sulle definizioni agevolate 2023: condoni sanzioni/interessi, termini di adesione, ambito dello stralcio automatico fino a 1000 euro. Fonti utili per la sezione stragiudiziale.

Hai debiti che non riesci più a pagare e vuoi sapere se nel 2026 esiste un modo legale per cancellarli davvero? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Nel 2026 potresti trovarti in una situazione in cui:

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E ti stai chiedendo una cosa fondamentale:
è possibile cancellare i debiti nel 2026, oppure no?

Devi saperlo subito:

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👉 agire per tempo fa la differenza tra liberarsi dai debiti o subirli per anni.

Questa guida ti spiega:

– quando un debito può essere cancellato,
– quali strumenti legali esistono nel 2026,
– chi può accedere alle varie soluzioni,
– quali errori evitare assolutamente.


Cosa Significa Davvero “Cancellare i Debiti” nel 2026

Cancellare i debiti non significa:

– smettere di pagare senza conseguenze,
– nascondersi dai creditori,
– usare scorciatoie illegali.

Nel 2026 cancellare i debiti significa:

👉 ridurli legalmente,
👉 ristrutturarli in modo sostenibile,
👉 oppure ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione definitiva del residuo.

👉 Tutto avviene con procedure previste dalla legge.


Quando i Debiti Diventano “Non Più Sostenibili”

Nel 2026 sei in una situazione critica quando:

– le rate superano il reddito disponibile,
– paghi un debito contraendone un altro,
– vivi sotto minaccia di pignoramenti,
– la situazione non è più temporanea ma strutturale.

👉 In questi casi insistere a pagare tutto è spesso l’errore più grave.


Le Soluzioni per Cancellare i Debiti nel 2026

🔹 1. Sovraindebitamento ed Esdebitazione

È lo strumento più importante.

Previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sotto il coordinamento del
Ministero della Giustizia.

Consente di:

– ridurre drasticamente i debiti,
– pagarne solo una parte sostenibile,
– oppure cancellarli totalmente.

👉 È accessibile a privati, famiglie, ex imprenditori, professionisti, garanti.


🔹 2. Piano del Consumatore

Adatto a:

– lavoratori dipendenti,
– pensionati,
– famiglie.

Permette di:

– riorganizzare i debiti in base al reddito reale,
– pagare solo quanto possibile,
senza il consenso dei creditori.

👉 Se rispettato, porta alla cancellazione del debito residuo.


🔹 3. Concordato Minore

Pensato per:

– autonomi,
– professionisti,
– piccoli imprenditori non fallibili.

Consente di:

– pagare una percentuale dei debiti,
– ottenere tagli significativi,
– continuare a lavorare.

👉 È una seconda possibilità concreta.


🔹 4. Liquidazione Controllata

È la soluzione quando:

– non esiste capacità di pagamento,
– il patrimonio è insufficiente.

Consente:

– la liquidazione ordinata dei beni,
la cancellazione dei debiti residui.

👉 Anche in presenza di pochi o nessun bene.


🔹 5. Esdebitazione del Debitore Incapiente

È la vera svolta del 2026.

Permette:

– la cancellazione totale dei debiti,
anche senza pagare nulla,
– se il debitore è onesto ma incapiente.

👉 Si può ottenere una sola volta nella vita,
👉 ma consente di ripartire da zero.


Quali Debiti Possono Essere Cancellati

Nel 2026 possono essere cancellati:

– debiti bancari e finanziari,
– debiti fiscali (cartelle, IVA, IRPEF),
– debiti con INPS e altri enti,
– fideiussioni e garanzie personali,
– debiti derivanti da attività cessate.

👉 Anche importi molto elevati.


Quali Debiti Non Si Possono Cancellare

Restano esclusi solo pochi casi:

– assegni di mantenimento,
– risarcimenti per fatti dolosi gravi,
– alcune sanzioni penali.

👉 Tutto il resto può essere ristrutturato o cancellato.


Perché Nel 2026 Non Conviene Aspettare

Aspettare significa:

– aumentare interessi e sanzioni,
– subire pignoramenti e blocchi,
– peggiorare la posizione giuridica,
– perdere opzioni difensive.

👉 La legge tutela chi agisce per tempo.


Gli Errori Più Gravi da Evitare

Nel 2026 molti debitori sbagliano perché:

– pensano di “non avere diritto”,
– aspettano l’ultimo pignoramento,
– pagano a caso senza strategia,
– si affidano a soluzioni non legali.

👉 Così i debiti diventano ingestibili.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Cancellazione dei Debiti

La cancellazione dei debiti è giuridica, non solo economica.

L’avvocato:

– analizza l’intera situazione debitoria,
– individua la procedura più adatta,
– prepara il piano o la domanda di esdebitazione,
– dialoga con tribunale e OCC,
– tutela il debitore fino alla chiusura.

👉 Una scelta sbagliata può precludere altre soluzioni.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– bloccare pignoramenti e azioni esecutive,
– ridurre drasticamente i debiti,
– cancellarli definitivamente,
– tornare a vivere senza il peso del passato.

👉 La legge funziona se applicata correttamente.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione del debito richiede competenze avanzate.

L’Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Professionista iscritto presso un OCC
– Esperto in esdebitazione e tutela del debitore
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, cancellare i debiti:

👉 è possibile,
👉 è legale,
👉 richiede metodo e competenza.

La regola è chiara:

👉 riconoscere il problema,
👉 scegliere lo strumento giusto,
👉 agire subito con una strategia corretta.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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