Utili Occulti E Società A Ristretta Base Partecipativa: Come Difendersi Dall’Accertamento

L’accertamento per utili occulti nelle società a ristretta base partecipativa è una delle contestazioni più ricorrenti e insidiose, perché l’Agenzia delle Entrate presume automaticamente la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società, imputandoli a titolo personale con recuperi IRPEF, sanzioni e interessi.

Per soci e amministratori, il rischio è concreto: maggiori ricavi accertati alla società vengono traslati sui soci come redditi di partecipazione, anche quando non vi è prova di una effettiva percezione o di una distribuzione reale.

Molti si chiedono:
“Essere pochi soci significa ricevere automaticamente utili occulti?”
“Possono tassarmi senza dimostrare che ho incassato?”
“Come si contesta la presunzione di distribuzione?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base non è assoluta.
Può essere superata con prova contraria e l’accertamento è contestabile se manca una dimostrazione concreta.


Cos’è una società a ristretta base partecipativa

Si parla di società a ristretta base quando:

• il numero dei soci è limitato
• i soci hanno rapporti personali o familiari
• esiste un controllo diretto o congiunto
• le decisioni sono concentrate

Questa struttura consente all’Agenzia di attivare presunzioni, ma non elimina l’onere della prova.


La presunzione di utili occulti: come funziona

Quando l’Ufficio accerta maggiori ricavi alla società:

• presume l’esistenza di utili non dichiarati
• ritiene che tali utili siano stati distribuiti
• li imputa ai soci in proporzione alle quote
• applica tassazione personale ai soci

Ma l’accertamento societario non equivale automaticamente a incasso personale.


Il rischio più grave: tassazione senza incasso

Il vero pericolo è che:

• il socio venga tassato senza aver percepito utili
• la presunzione sostituisca la prova
• non si consideri la destinazione degli utili
• si ignorino accantonamenti o perdite
• l’onere della prova venga ribaltato

Tutto ciò senza dimostrare la reale disponibilità delle somme.


L’errore più grave: difendersi solo sulla società

Molti contribuenti sbagliano quando:

• contestano solo l’accertamento societario
• non impugnano l’atto personale
• non dimostrano la mancata percezione
• accettano la presunzione come automatica
• rinunciano a una difesa individuale

La difesa del socio è autonoma e va costruita separatamente.


Utili occulti e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• la presunzione vale solo in presenza di ristretta base
• non è una presunzione assoluta
• l’Agenzia deve dimostrare la distribuzione
• il socio può fornire prova contraria
• la mera partecipazione non prova l’incasso

Se manca la prova della percezione, l’accertamento è illegittimo.


Prove che possono superare la presunzione

La presunzione può essere superata dimostrando:

• mancata distribuzione degli utili
• accantonamenti a riserva
• reinvestimento in azienda
• utilizzo per copertura perdite
• assenza di flussi finanziari verso il socio
• indisponibilità materiale delle somme

Questi elementi rompono il collegamento automatico tra società e socio.


Quando l’accertamento è facilmente contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• non esistono movimenti verso i soci
• la società aveva esigenze finanziarie
• gli utili sono rimasti nella società
• l’atto è motivato in modo generico
• la presunzione è applicata in modo automatico
• non vi è prova individualizzata

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una strategia di difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’accertamento societario
• esame dell’atto notificato al socio
• contestazione della presunzione di distribuzione
• prova della mancata percezione
• ricostruzione dei flussi finanziari
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione

È una difesa personale, patrimoniale e tributaria, non automatica.


Accertamento e rischio esecutivo per il socio

Se l’accertamento non viene contestato:

• la tassazione diventa definitiva
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti personali
• il danno patrimoniale si consolida

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su utili mai incassati
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive personali

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se ricevi l’accertamento

Se ricevi un accertamento per utili occulti come socio:

• non accettare la presunzione automaticamente
• non limitarti a difendere la società
• verifica se hai percepito somme
• ricostruisci i flussi finanziari
• fai analizzare subito l’atto
• prepara una difesa individuale
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo soci coinvolti in accertamenti per utili occulti derivanti da società a ristretta base partecipativa, contrastando presunzioni automatiche e imputazioni prive di prova concreta.

Può intervenire per:

• contestare la presunzione di distribuzione
• dimostrare la mancata percezione degli utili
• smontare accertamenti personali illegittimi
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Essere socio non significa incassare automaticamente utili occulti.
Ma se una presunzione non viene contestata, può diventare una tassazione ingiusta.

Se l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento per utili occulti in una società a ristretta base partecipativa,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua posizione personale, prima che una presunzione automatica diventi un debito definitivo.

Introduzione

Le società a ristretta base partecipativa – tipicamente società di capitali con pochi soci, spesso legati da rapporti familiari o personali – sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte del Fisco italiano . In queste piccole compagini societarie, il Fisco presume che vi sia una stretta compartecipazione dei soci alla gestione e un reciproco controllo informale tra di loro . Di conseguenza, qualora l’amministrazione finanziaria accerti che la società ha realizzato utili occulti (cioè profitti non dichiarati o extra-bilancio), scatta la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione .

Questa presunzione comporta un duplice effetto fiscale: da un lato la società viene assoggettata a tassazione per i maggiori redditi non dichiarati; dall’altro, i soci si vedono imputare un reddito di capitale presunto, con conseguente richiesta di imposte personali su utili che spesso dichiarano di non aver mai percepito. La situazione può apparire paradossale: il socio può ricevere un avviso di accertamento chiedendo il pagamento di IRPEF su utili “in nero” mai incassati effettivamente . Ciò pone evidenti problemi di equità e di tutela del contribuente, che si trova nella difficile posizione di dover difendersi da una tassazione basata su presunzioni.

Scopo di questa guida è fornire, dal punto di vista del contribuente (debitore), un’analisi avanzata e aggiornata (dicembre 2025) su come funzionano gli accertamenti di utili extracontabili nelle società a base ristretta e quali strategie si possono adottare per difendersi efficacemente. Verranno esaminate la normativa italiana rilevante, le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e delle corti tributarie, con linguaggio giuridico ma accessibile, adatto sia a professionisti (avvocati, dottori commercialisti) sia a imprenditori e privati che vogliano capire i propri diritti. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici con calcoli e una sezione di domande e risposte frequenti, così da coprire in modo esaustivo tutti gli aspetti principali dell’argomento. L’obiettivo è offrire un quadro completo su come prevenire e contestare un accertamento basato sulla presunzione di utili occulti, evitando doppi prelievi ingiustificati e facendo valere le proprie ragioni nel rispetto della legge.

Società a ristretta base partecipativa e utili occulti: definizioni

Per prima cosa, è importante chiarire i termini chiave. Una società a ristretta base partecipativa è in genere una società di capitali (ad esempio una SRL o anche una piccola S.p.A.) caratterizzata da un numero limitato di soci, spesso legati da vincoli familiari o fiduciari . Si pensi ad esempio a un’azienda gestita da due o tre fratelli, coniuge e marito, padre e figli, oppure da un unico socio con un familiare co-intestatario. In tali contesti ristretti, la giurisprudenza ritiene che i soci abbiano normalmente una conoscenza diretta della gestione societaria e delle sue vicende economiche, inclusa l’eventuale creazione di utili non dichiarati . In altre parole, si assume che nessuno dei pochi soci rimanga realmente “all’oscuro” di ciò che accade in azienda, soprattutto se vi sono irregolarità contabili.

Con utili occulti (detti anche utili extracontabili o utili “in nero”) si intendono i profitti della società che non risultano dalle scritture contabili ufficiali né dalle dichiarazioni fiscali. Si generano, tipicamente, quando l’azienda nasconde ricavi (ad esempio effettuando vendite senza fattura o registrazione) oppure sovrastima i costi (ad esempio tramite fatture per operazioni inesistenti) . In entrambi i casi, il reddito reale della società è superiore a quello dichiarato al Fisco: la differenza costituisce un utile non contabilizzato. Questi utili extrabilancio, se scoperti attraverso un controllo fiscale, vengono considerati materia imponibile sottratta a tassazione a livello societario (generalmente per IRES e, se applicabile, IRAP). Inoltre, come vedremo, nel caso di società a base ristretta si presume – salvo prova contraria – che tali somme siano state distribuite informalmente ai soci nello stesso periodo d’imposta in cui sono state conseguite .

È fondamentale sottolineare che la presunzione di distribuzione riguarda essenzialmente società di capitali (SRL, SPA, etc.) perché in queste esiste separazione tra il reddito della società e quello dei soci. Nelle società di persone (snc, sas), invece, per definizione il reddito sociale è imputato per trasparenza ai soci (pro quota) indipendentemente dalla distribuzione materiale: di conseguenza, il problema degli “utili occulti ai soci” si pone in modo diverso o limitato, dato che eventuali maggiori utili di una SNC/SAS sarebbero comunque tassati in capo ai soci per trasparenza, senza bisogno di una presunzione aggiuntiva. La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio è dunque una creazione giurisprudenziale specifica per le società di capitali a ristretta compagine sociale, intesa a evitare che i soci di tali società possano beneficiare “in nero” degli utili sottratti a tassazione societaria senza a loro volta pagare le imposte personali .

La presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società a base ristretta

In assenza di una norma di legge esplicita, la prassi di presumere distribuiti ai soci gli utili occulti di una società a ristretta base nasce dall’elaborazione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, sin dai primi anni 2000, ha affermato questo principio in vari casi, consolidandolo poi in un orientamento ormai costante . In breve, il ragionamento è il seguente: quando una società con pochi soci consegue ricavi extra-contabili (utili in nero), è verosimile che tali utili siano stati occultamente spartiti tra i soci stessi, data la stretta relazione e collaborazione tra di essi nella gestione . Questa è una massima di esperienza (ovvero un criterio di comune ragionevolezza) riconosciuta dalla Cassazione: la ristrettezza della compagine sociale implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci, rendendo plausibile l’ipotesi che tutti siano consapevoli degli utili extra-bilancio e partecipino alla loro destinazione .

In termini giuridici, ci troviamo di fronte a una presunzione semplice (iuris tantum) basata sull’art. 2729 del Codice Civile: dagli indizi costituiti (A) dal numero limitato di soci e (B) dall’accertamento di utili non dichiarati in capo alla società, l’Amministrazione finanziaria inferisce il fatto ignoto della distribuzione di tali utili ai soci . Secondo la Cassazione, questi indizi sono considerati gravi, precisi e concordanti, tali da spostare l’onere della prova a carico del contribuente-socio . In altre parole, una volta accertata – anche solo in via amministrativa – l’esistenza di utili extra-contabili in una piccola società, il Fisco può legittimamente presumere che essi siano finiti nelle tasche dei soci, senza dover ulteriormente dimostrare i singoli passaggi di denaro . Come ha osservato la Cassazione, una presunzione del genere “allevia l’onere probatorio” dell’Amministrazione, che difficilmente potrebbe provare nel dettaglio i flussi finanziari occulti, e costringe invece il socio a chiarire che fine abbiano fatto realmente quei proventi nascosti .

Va evidenziato che tale meccanismo presuntivo non viola il divieto di doppia presunzione (o “presunzione di secondo grado”). Quest’ultimo principio impedisce di fondare una presunzione su un’altra presunzione. Nel nostro caso, si potrebbe obiettare che il maggior reddito societario è spesso accertato tramite metodi induttivi o presuntivi, e poi da lì se ne inferisce un’ulteriore presunzione di distribuzione. La Cassazione ha chiarito che qui il fatto noto da cui si parte non è semplicemente l’atto di accertamento fiscale (che potrebbe avere natura presuntiva), bensì la ristrettezza della base sociale unita alla prova dell’esistenza di utili extra-bilancio . In altri termini, la presunzione di distribuzione non si fonda su un “fatto ignoto” ma su elementi di fatto concreti: il numero esiguo di soci e il riscontro di ricavi non dichiarati. Pertanto non c’è una presunzione costruita su un’altra presunzione, ma un ragionamento logico basato su indizi di fatto (la composizione sociale e l’utile occulto accertato) ritenuti affidabili .

Ribadito ciò, è cruciale comprendere che la presunzione in esame è relativa e non assoluta. Iuris tantum significa infatti che essa ammette prova contraria da parte del contribuente. La Cassazione stessa, pur ritenendo legittima questa inferenza, ha sempre sottolineato che il contribuente-socio ha la facoltà di dimostrare che, in realtà, quegli utili non gli sono pervenuti . In sintesi: la ristretta base sociale lega le sorti della società e dei soci ai fini fiscali, ma non in modo indissolubile. Il socio, se fornisce evidenze convincenti contrarie, può evitare la tassazione personale di quei redditi. Come vedremo più avanti, il cuore delle controversie sta proprio nel contenuto di questa prova contraria e su chi debba provar cosa.

Prima di approfondire le strategie difensive, è opportuno richiamare anche il quadro normativo entro cui si inserisce tale presunzione e alcune evoluzioni recenti in materia di onere della prova.

Normativa di riferimento e inquadramento giuridico

Dal punto di vista strettamente normativo, non esiste una disposizione del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) o di altra legge tributaria che sancisca espressamente “se la società ha utili occulti, si presumono distribuiti ai soci”. Questa regola è, come detto, frutto di pronunce giurisprudenziali consolidate . Tuttavia, alcune norme forniscono il contesto in cui la presunzione opera:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d): è la disposizione che disciplina l’accertamento analitico-induttivo in materia di imposte sui redditi. Stabilisce che, se il Fisco riscontra irregolarità contabili sostanziali (omessa indicazione di attività, indicazione di passività fittizie, ecc.), può determinare il reddito d’impresa basandosi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Questa è la base legale che consente di “scoprire” gli utili occulti societari e quantificarli . Una volta accertati maggiori utili con tale metodologia, essi diventano imponibili in capo alla società. La Cassazione ha collegato la presunzione di distribuzione proprio a tale contesto: la presenza di utili extra-bilancio accertati ai sensi dell’art.39, c.1 lett. d) legittima l’ulteriore presunzione pro quota a carico dei soci .
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): rilevano in particolare le norme sulla qualificazione dei redditi di capitale. Gli utili ricevuti dai soci in virtù della partecipazione al capitale sociale costituiscono, per le persone fisiche, redditi di capitale (art. 44 TUIR). La base imponibile e il regime fiscale di tali utili seguono le regole vigenti in tema di dividendi societari (art. 47 TUIR e seguenti). Nel caso di utili formalmente deliberati e distribuiti, i soci persone fisiche (non imprenditori) oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sugli utili percepiti. Per gli utili occulti presunti, l’Agenzia delle Entrate in genere li qualifica comunque come redditi di capitale non dichiarati, assoggettandoli al medesimo regime fiscale dei dividendi. Ciò significa che il socio, in caso di accertamento, dovrà versare le imposte come se avesse percepito un dividendo dell’importo pari alla quota di utile occulto imputatagli . Da notare: quando l’accertamento riguarda periodi d’imposta più risalenti, possono applicarsi le regole allora vigenti (in passato, ad esempio, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate concorrevano parzialmente al reddito IRPEF). In questa sede tuttavia faremo riferimento, salvo avviso contrario, al regime attuale in vigore al 2025 (aliquota 26% sugli utili di capitali percepiti da persone fisiche).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5-bis (introdotto dalla L. 130/2022): questa norma, entrata in vigore a metà 2022 nell’ambito della riforma del processo tributario, ha inciso sui principi generali dell’onere della prova nel contenzioso. Essa stabilisce che “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice […] annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare […] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva…” . In teoria, questa disposizione rafforza il principio che spetta al Fisco provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Alcuni commentatori avevano ipotizzato che, grazie a essa, si potesse superare l’indirizzo giurisprudenziale sfavorevole ai soci di società a base ristretta, imponendo all’Agenzia delle Entrate di fornire prove più solide della reale percezione degli utili occulti . Tuttavia, la Cassazione non ha mutato orientamento: anche dopo la riforma, ha continuato ad affermare che la presunzione di distribuzione resta legittima e che “sarà a carico dei soci dimostrare che tale percezione non è mai avvenuta” . In altre parole, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’onere probatorio dell’Amministrazione sia soddisfatto dalla sussistenza degli indizi qualificati (base ristretta + utili occulti accertati), non richiedendo ulteriori prove puntuali dei passaggi di utili ai soci. La nuova norma non ha scalfito questa impostazione, almeno stando alle pronunce fino al 2025. Ad esempio, la Cassazione nell’ordinanza n. 2288/2025 ha ribadito che tale presunzione, pur non avendo base in una specifica legge, è frutto di consolidata giurisprudenza ed è applicabile coerentemente con i principi generali .
  • Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000): principi come quello di collaborazione e buona fede (art.10) o di chiarezza e motivazione degli atti (art.7) costituiscono sfondo ulteriore. Ad esempio, è richiesto che l’avviso di accertamento notificato al socio sia adeguatamente motivato, esplicitando gli elementi su cui si fonda la presunzione di distribuzione. Se l’atto si limitasse a richiamare genericamente l’accertamento verso la società senza indicare null’altro, potrebbe essere attaccabile per difetto di motivazione. Come vedremo, alcune Commissioni Tributarie di merito hanno annullato avvisi ai soci ritenendo insufficiente una motivazione basata su formule stereotipate . È dunque importante che il Fisco, nell’atto impositivo al socio, esponga almeno in modo sommario gli elementi specifici (es. “società a 2 soci, utili extra accertati euro X, nessuna evidenza di reinvestimento, movimenti bancari non giustificati…” ecc.) che giustificano la pretesa. Il contribuente può far leva su eventuali carenze motivazionali come ulteriore linea difensiva procedurale.

In sintesi, il quadro normativo vede da un lato norme che consentono l’accertamento di utili occulti (art.39 DPR 600/73) e definiscono la natura del reddito di partecipazione, e dall’altro principi processuali generali che però la giurisprudenza di legittimità ha interpretato in modo da non scardinare la presunzione in esame. Pertanto, ad oggi, la regola giurisprudenziale “utili occulti = utili distribuiti ai soci (salvo prova contraria)” convive con queste norme, delineando un bilanciamento delicato tra esigenze erariali di contrasto all’evasione e garanzie del contribuente.

Accertamento fiscale dei maggiori utili e riflessi sui soci: come avviene

Prima di passare alle strategie di difesa, è utile capire come si sviluppa in concreto un accertamento di utili occulti in una società a ristretta base e quali conseguenze ne derivano per i soci.

Fase 1 – L’accertamento in capo alla società: tutto parte generalmente da una verifica fiscale sulla società. Può trattarsi di un controllo della Guardia di Finanza con un Processo Verbale di Constatazione (PVC) o di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate (anche tramite strumenti come spesometro, controlli incrociati, studi di settore, ISA, ecc.). Se emergono irregolarità contabili sostanziali – ad esempio ricavi non fatturati scoperti tramite controlli bancari, o costi fittizi documentati da fatture false – l’Ufficio procede a rideterminare il reddito della società. Spesso si utilizza l’accertamento analitico-induttivo ex art.39 DPR 600/73: pur in presenza di contabilità apparentemente regolare, si rettifica il reddito basandosi su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . Ad esempio, si scopre che il margine di guadagno su un prodotto, secondo la contabilità ufficiale, è irrealisticamente basso rispetto al settore: ciò può far presumere vendite in nero. Oppure si scopre un conto bancario non registrato su cui affluiscono incassi occulti. Una volta quantificati i maggiori ricavi o la minore perdita della società, l’Agenzia emette un avviso di accertamento contro la società, chiedendo le maggiori imposte dovute (IRES e eventualmente IRAP, oltre ad IVA se i ricavi occulti erano imponibili IVA) più sanzioni e interessi.

Esempio pratico: la società Alfa S.r.l. (due soci al 50% ciascuno) ha dichiarato per il 2023 un reddito imponibile nullo. Un controllo rivela ricavi non registrati per €200.000 e costi fittizi per €50.000. L’Ufficio determina un utile occulto complessivo di €250.000. Emette dunque un accertamento alla società Alfa S.r.l. aumentando il reddito 2023 di €250.000. Supponendo un’aliquota IRES del 24%, significa circa €60.000 di maggior imposta IRES dovuta, più interessi e una sanzione per infedele dichiarazione (ordinariamente pari al 90% dell’imposta evasa, quindi €54.000 circa di sanzione). La società, a questo punto, può accettare e pagare (magari con adesione o acquiescenza riducendo le sanzioni) oppure impugnare l’accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale).

Fase 2 – L’accertamento “riflesso” ai soci: se la società verificata ha una base sociale ristretta, l’Agenzia delle Entrate non si ferma all’accertamento societario. In genere, dopo aver emesso (o reso definitivo) l’accertamento verso la società, provvede a emettere distinti avvisi di accertamento ai singoli soci. In questi atti si contesta a ciascun socio di aver percepito, nell’anno oggetto di rettifica, un reddito di capitale non dichiarato corrispondente alla sua quota di utili extracontabili societari . Nel nostro esempio, i due soci di Alfa S.r.l. riceveranno ciascuno un avviso in cui si imputa loro un reddito aggiuntivo di €125.000 (pari al 50% di €250.000) per il 2023, come “utile da partecipazione non dichiarato”. Su tale importo, al socio persona fisica verrà calcolata l’IRPEF dovuta secondo le regole dei dividendi: attualmente, come detto, un’imposta fissa del 26%, quindi circa €32.500 di imposta, oltre a interessi e sanzione (anch’essa di regola del 90% dell’imposta, quindi ~€29.250). Ciascun socio dunque si vedrebbe richiedere circa €61.750. In totale, sommando società e soci, l’erario recupererebbe dal gruppo Alfa circa €60.000 (società) + €2×61.750 (soci) = ~€183.500, a fronte di utili occultati per €250.000. Si noti che vi è un’evidente doppia imposizione economica: lo stesso importo di €250.000 sconta IRES in capo alla società e IRPEF (sostitutiva) in capo ai soci. Questo, sebbene duro, è considerato conseguenza della scelta fraudolenta dei contribuenti: la Cassazione ha escluso che vi sia violazione del divieto di doppia imposizione giuridica, trattandosi di soggetti diversi (società e persona fisica) tassati su redditi distinti (reddito d’impresa vs reddito di capitale) . Perciò tale esito, pur severo, è ritenuto legittimo finché non viene provato che i soci non hanno davvero incassato nulla.

Nota procedurale: gli accertamenti ai soci costituiscono atti autonomi rispetto a quello societario. Non esiste, secondo la Cassazione, un litisconsorzio necessario tra società e soci in queste materie . Ciò significa che il Fisco può notificare gli avvisi ai soci anche se quello verso la società non è ancora definitivo, e i soci devono impugnarli separatamente. Non vi è obbligo per l’Ufficio di attendere l’esito del ricorso della società, né di chiamare in causa tutti i soggetti insieme. Questa autonomia tuttavia ha dei corollari importanti:

  • Il giudizio promosso dalla società e quello (eventuale) promosso dal socio davanti alle Corti di Giustizia Tributaria possono procedere in parallelo. In teoria potrebbero anche avere esiti discordanti (es. la società perde e il socio vince, o viceversa). Per evitare contrasti, spesso è opportuno chiedere la sospensione del giudizio del socio in attesa dell’esito di quello della società, soprattutto se quest’ultimo è in fase avanzata . La legge processuale consente al giudice di sospendere una causa in presenza di un giudizio pregiudiziale non definito (art. 295 c.p.c.), oppure di valutare una sospensione facoltativa se c’è già una sentenza non definitiva nell’altro procedimento (art. 337, co.2 c.p.c.) . La Cassazione ha chiarito che la sospensione obbligatoria opera solo se il giudizio pregiudicante (quello della società) è pendente in primo grado; se invece è pendente in appello o Cassazione, la sospensione è discrezionale . In ogni caso, il socio può chiedere al suo giudice di attendere l’esito del caso societario, per evitare sia un’inutile duplicazione di attività istruttoria sia soprattutto il rischio di conflitti di giudicati.
  • Se la società non impugna affatto l’accertamento (lasciandolo divenire definitivo) o lo perde in via definitiva, ciò non vincola automaticamente il giudizio del socio, ma di fatto lo mette in grossa difficoltà. Una volta che l’accertamento societario è definitivo, l’esistenza di quell’utile occulto diventa un dato assodato (res iudicata nei confronti della società). Il socio, nel proprio contenzioso, non può più negare che la società abbia conseguito quell’importo extra, perché sarebbe in contrasto con un accertamento definitivo. In tal caso, l’unica via aperta per il socio è tentare di dimostrare di non aver percepito la sua quota di utile (fornendo prova contraria specifica) . La Cassazione ha osservato che se il socio non è in grado di provare la mancata distribuzione, non gli resta che contestare “lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili” . Ma se la società ha già definito la sua posizione accettando l’accertamento, tale strada è preclusa: egli non può in sostanza riaprire in sede di suo ricorso personale la questione dell’esistenza degli utili occulti, a meno di non prospettare elementi nuovi molto forti. Diversa è la situazione se il società vince il ricorso (in tutto o in parte). In caso di annullamento o riduzione dell’accertamento verso la società, viene meno il presupposto per tassare i soci su quei utili extracontabili. La giurisprudenza più recente riconosce che il giudicato favorevole alla società fa cadere proporzionalmente le pretese verso i soci (c.d. efficacia riflessa del giudicato) . Ad esempio, la Cassazione (ord. n. 25267/2024) ha stabilito che se l’accertamento societario viene annullato o ridotto, l’Ufficio finanziario deve restituire ai soci quanto da loro eventualmente pagato in eccedenza sulla base dell’atto originario . Ciò conferma l’opportunità di coordinare le difese: il socio, sapendo che l’esito della causa della società influirà sul suo caso, potrà chiedere la sospensione della riscossione e del giudizio finché la vicenda societaria non si conclude .

Riassumendo, l’accertamento di utili occulti in una società a base ristretta innesca quasi automaticamente accertamenti a catena verso i soci. Questi atti “riflessi” sono autonomi, ma sostanzialmente dipendono dall’accertamento principale nei contenuti. Il socio che li subisce deve agire prontamente per contestarli entro 60 giorni dalla notifica, consapevole che la propria posizione è strettamente legata a quella della società. Nella sezione successiva vedremo come il socio può difendersi, ossia quali argomentazioni e prove può mettere in campo per vincere la presunzione ed evitare la tassazione di utili mai incassati.

Come difendersi dalla presunzione di utili extracontabili: strategie e onere della prova

Affrontare un avviso di accertamento che contesta al socio utili extracontabili non dichiarati è una sfida delicata ma non impossibile. Ricordiamo innanzitutto un punto cardine: la presunzione di distribuzione è iuris tantum, quindi il socio ha diritto di confutarla fornendo una prova contraria specifica . Tuttavia, capire esattamente quale prova sia necessaria ha richiesto anni di chiarimenti giurisprudenziali. La Cassazione ha più volte definito i confini della prova liberatoria a carico del socio, con un’evoluzione significativa negli ultimi tempi. Possiamo distinguere due fasi dell’orientamento:

  • In una prima fase (orientamento “tradizionale”), la Suprema Corte riteneva che l’unico modo per il socio di vincere la presunzione fosse dimostrare che i maggiori utili sono rimasti nella sfera della società, ossia accantonati a patrimonio o reinvestiti nell’attività . In altre parole, al socio era richiesto di provare che quei proventi extra-bilancio non erano stati distribuiti perché utilizzati dalla società stessa per scopi aziendali (acquisto di beni strumentali, copertura di perdite, creazione di riserve occulte, restituzione di finanziamenti, ecc.). Diversi arresti cassazionari tra il 2010 e il 2018 confermavano questa impostazione: la sola estraneità del socio o la semplice assenza di prove di incasso personale non bastavano, serviva una prova positiva della diversa destinazione degli utili . Ad esempio, Cass. n. 18032/2013 affermò chiaramente che il socio deve dimostrare l’accantonamento o reinvestimento degli utili non dichiarati . Simili principi in Cass. n. 24534/2017, n. 29412/2017, n. 32959/2018, tra le altre . Era dunque una linea piuttosto severa: al socio si chiedeva una prova spesso molto difficile, dato che per definizione gli utili occulti non figurano nei libri contabili ufficiali. Fornire documenti inoppugnabili di un loro reimpiego interno risultava quasi impossibile in molti casi . Inoltre, anche un socio di minoranza non gestore era investito di questo onere, con l’argomento che comunque, essendo formalmente titolare di quote, avrebbe potuto accedere ai libri sociali e sapere come erano stati utilizzati gli utili (se ad esempio fossero stati trattenuti in cassa aziendale) .
  • In una seconda fase (orientamento “più recente” o attenuato), la Cassazione ha aperto alla possibilità che il socio vinca la presunzione dimostrando la propria assoluta estraneità alla gestione societaria e alla percezione di quegli utili . Questo orientamento si è fatto strada gradualmente, con alcune pronunce pilota: ad esempio Cass. n. 7170/2022, Cass. n. 24870/2021, Cass. n. 27445/2020, Cass. n. 15895/2020 avevano già ammesso che un socio “di puro capitale” potesse evitare la tassazione se provava di non aver avuto alcun ruolo nelle operazioni non contabilizzate . La vera svolta è arrivata con ordinanze molto recenti, tra cui Cass. Sez. V n. 15991/2024 e, soprattutto, Cass. Sez. V n. 18764/2024 . Quest’ultima (estate 2024) ha espressamente confermato che la prova contraria può consistere anche nella dimostrazione della totale estraneità del socio alla gestione e ai fatti generatori degli utili occulti . Di conseguenza, nella successiva ord. n. 2464/2025 la Cassazione ha fatto proprio questo orientamento “attenuato”, chiarendo che se un socio prova di essere stato un mero socio di nome, senza alcun coinvolgimento effettivo nell’amministrazione o nel controllo dell’azienda, la massima di esperienza su cui si basa la presunzione viene meno . Infatti, la ratio della presunzione è che pochi soci implicano accordo e complicità: ma se il contribuente dimostra che nel suo caso tale complicità non c’era (perché egli era tenuto all’oscuro di tutto), allora cade il fondamento logico dell’automatica distribuzione a lui . In tal caso, dice la Corte, non è più legittimo presumere che quel socio abbia percepito gli utili occulti . Questo orientamento più favorevole convive ancora con sentenze di segno opposto (la stessa Cass., Sent. n. 21158/2024, citata in ord. 2464/25, difendeva la tesi tradizionale) , ma la Cassazione del 2025 mostra di voler confermare la linea nuova, ritenendola non in contrasto con le ragioni della presunzione originaria .

Alla luce di ciò, oggi un socio ha due principali vie (non mutuamente esclusive) per difendersi da un accertamento di utili extracontabili:

(A) Provare che gli utili occulti non sono stati distribuiti ma reinvestiti o trattenuti dalla società. Questa è la classica prova liberatoria. Può consistere, ad esempio, nel dimostrare che i ricavi in nero sono stati utilizzati dall’impresa per acquistare macchinari, finanziare capitale circolante, pagare stipendi “fuori busta” ai dipendenti, coprire ammanchi di cassa o debiti, ecc. In pratica si cerca di mostrare che il “tesoro nascosto” è rimasto all’interno dell’azienda e non nelle tasche private dei soci . Prove utili possono essere: documentazione extracontabile sequestrata (tipo un registro parallelo che indichi impieghi interni dei fondi neri), analisi finanziarie che colleghino quei fondi a spese aziendali non contabilizzate, testimonianze (se ammesse) di dipendenti o terzi che confermino che la società usava denaro contante per taluni pagamenti aziendali. Anche evidenze indirette come lo stato di dissesto della società possono aiutare: ad es., se l’azienda in quegli anni era in grave crisi di liquidità, tanto da aver i soci dovuto immettere risorse o dare garanzie (fideiussioni) per salvarla, appare meno plausibile che quegli stessi soci stessero segretamente prelevando utili. Attenzione: la Cassazione ha escluso che la mera presenza di perdite di bilancio basti a superare la presunzione . Anche in un esercizio chiuso ufficialmente in rosso possono annidarsi utili occulti (se, ad esempio, le perdite sono dovute a costi fittizi) . Quindi non è sufficiente dire “la società era in perdita, quindi non poteva distribuire nulla”: occorre dimostrare in concreto come quei soldi non dichiarati siano stati utilizzati altrove.

In passato, questa prova doveva essere stringente e specifica: il socio non poteva limitarsi a negare di aver ricevuto denaro, doveva indicare dove altro fossero finiti gli utili (accantonati, spesi per X, ecc.) . Esempio: presentare in giudizio verbali di assemblea (se esistenti) dove si decidono accantonamenti a riserva (anche se non verbalizzati ufficialmente, potrebbero esserci scritture interne), oppure prospetti finanziari da cui risulti l’acquisto di beni poi effettivamente presenti in azienda e non contabilizzati regolarmente. Questa strategia rimane valida e anzi è quella classicamente richiesta dai giudici di merito. Se si riesce a fornire una prova documentale convincente di un reimpiego aziendale degli utili in nero, la pretesa verso il socio dovrebbe cadere, perché si prova che non vi fu alcuna distribuzione.

(B) Provare la totale estraneità gestionale del socio rispetto alle operazioni non dichiarate. Questa è la strada emersa più di recente, come abbiamo visto. Consiste nel dimostrare che il socio, pur legalmente titolare di quote, non partecipava affatto alla conduzione della società né era a conoscenza degli utili in nero, e pertanto è illogico pensare che abbia potuto riceverne una parte . Si tratta di una prova di carattere più soggettivo: occorre delineare la posizione del socio come figura passiva o marginale nell’azienda. Situazioni tipiche: il socio di minoranza non coinvolto nell’amministrazione (magari c’era un amministratore unico o un socio di maggioranza che accentrava le decisioni), il socio che non aveva deleghe né firma sui conti bancari, il socio residente lontano e non operativo, oppure addirittura il caso di soci meramente fiduciari o prestanome inconsapevoli delle operazioni illecite. Se si riesce a dimostrare uno scenario in cui solo alcuni soci erano gli artefici degli utili occulti e altri soci erano estranei, la presunzione di distribuzione indiscriminata “a tutti i soci” non può reggere . In pratica si rompe quel “vincolo di solidarietà di fatto” su cui il Fisco faceva leva .

Come provare l’estraneità? Anche qui, servono elementi concreti, perché il semplice dichiararsi estraneo non basta (sarebbe un’ovvia autodifesa altrimenti facilmente abusabile). Possibili prove ed elementi a favore: – Assetto organizzativo formalizzato: se c’è documentazione (statuto, patti, delibere) che mostra che il socio in questione non aveva ruoli gestori. Ad esempio, verbali che attestano che egli non partecipava alle assemblee (o magari si asteneva), oppure la presenza di un amministratore unico o consiglio di amministrazione di cui il socio non faceva parte. Se il socio non aveva poteri di amministrazione né controllo (si pensi a una S.r.l. in cui solo uno è amministratore e l’altro socio al 49% è estraneo), ciò va evidenziato. – Nessun coinvolgimento nei conti bancari o nella cassa: presentare estratti conto e documenti finanziari che mostrino che il socio non ha ricevuto bonifici, prelievi, assegni sospetti dalla società nei periodi considerati . Se i conti dei soci non registrano afflussi compatibili con utili nascosti (ad es. non si vedono movimenti di decine di migliaia di euro extra rispetto ai redditi ufficiali), è un indizio importante. Anche dimostrare che il socio non aveva accesso alle contabilità parallele o ai documenti riservati può servire. – Distanza dalla gestione operativa: il socio può fornire prove sulla propria attività principale se diversa. Ad esempio, se egli svolgeva tutt’altra professione a tempo pieno e non si occupava della società, oppure risiedeva all’estero o in altra città durante la gestione: ciò rende credibile che non partecipasse alle decisioni aziendali. – Rapporti tra soci: evidenziare se mancava quel rapporto di fiducia tra soci che è presupposto per la complicità. Ad esempio, se il socio estraneo era entrato per investimento ma non aveva legami stretti col socio amministratore, oppure se magari c’erano contrasti tra loro. È meno plausibile che un socio di maggioranza coinvolga nei suoi illeciti un socio con cui non c’è piena fiducia. In casi estremi, se tra i soci c’è un soggetto istituzionale (es. un ente pubblico, una banca) o un trust opaco, è quasi ovvio ritenere che non partecipi a utili illeciti: la dottrina ha notato, ad esempio, che la presenza di un socio “terzo” estraneo romperebbe la catena presuntiva (un caso citato è quello di una S.p.A. a base ristretta partecipata da un trust opaco: la Cassazione ha ritenuto che il trust, non essendo persona fisica, interrompe la presunzione perché manca la finalità di arricchimento personale immediato) . – Eventuale richiesta di CTU o perizia: in casi complessi, si potrebbe chiedere una Consulenza Tecnica per esaminare i flussi finanziari aziendali e personali, al fine di individuare dove siano finiti i proventi extracontabili. Questo però è raramente ammesso nei giudizi tributari e presuppone che vi sia almeno un indizio da approfondire (es. conti occulti da analizzare) .

Se il socio riesce a convincere il giudice della propria estraneità totale, il risultato è che la presunzione non si applica a quel socio specifico . In altre parole, potrebbe anche darsi che gli utili in nero siano stati distribuiti ad altri soci (quelli coinvolti), ma non al socio estraneo. Il Fisco, per tassare quest’ultimo, dovrebbe allora produrre prove dirette che anche lui ha ricevuto qualcosa (cosa che spesso non ha, altrimenti non avrebbe usato la presunzione). A questo punto, l’avviso al socio estraneo dovrebbe essere annullato per carenza di prova.

Importante: le due linee difensive (A) e (B) non si escludono a vicenda. Anzi, in giudizio è prudente artiglierle in via gradata. Idealmente, il socio contesterà sia l’esistenza stessa di utili distribuibili (se ha elementi per dubitarne), sia affermerà di non averne percepiti, sia in subordine che comunque la società ne ha fatto altro uso. Si tratta di costruire uno scenario alternativo credibile che “rompa la linearità dell’assunto fiscale ‘utile occulto = utile nelle tasche di tutti i soci’” . Ad esempio, il socio può argomentare: “È vero che la società ha nascosto dei ricavi, ma io non c’entro: li ha gestiti l’altro socio/amministratore senza coinvolgermi, e comunque quei fondi sono serviti a tenere in piedi l’azienda (pagare fornitori in ritardo, ecc.) e non mi sono mai stati consegnati”. Una narrazione del genere, se supportata da elementi concreti, può persuadere il giudice a non applicare la presunzione o quantomeno a dubitare della pretesa fiscale, attivando il principio del dubbio a favore del contribuente (in dubio pro contribuente, coerente con l’art.10 Statuto Contribuente e il nuovo art.7, c.5-bis D.Lgs.546/92).

Vediamo ora in sintesi operativa quali passi dovrebbe compiere un socio che riceve un accertamento di questo tipo:

  1. Analizzare attentamente l’avviso di accertamento ricevuto. Verificare la motivazione: l’Ufficio ha esplicitato su quali indizi concreti si basa la presunzione? (Base sociale, evidenze di movimenti bancari, ecc.) . Se la motivazione è eccessivamente generica (es. “Visto l’accertamento verso la società X, si tassano i soci…” senza altro), si può eccepire la nullità dell’atto per difetto di motivazione . In ogni caso, capire cosa effettivamente contesta il Fisco: solo la quota di utili occulti? Anche altri elementi?
  2. Verificare lo stato dell’accertamento societario. Il socio deve informarsi se la società ha impugnato l’atto, se c’è già una sentenza di primo grado, ecc. Se l’accertamento contro la società non è definitivo, valutare di chiedere la sospensione del proprio accertamento fino all’esito di quello (come detto sopra) . Se invece la società ha già definito (pagato) o perso il ricorso, occorre tenerne conto come dato di fatto.
  3. Raccogliere documentazione a supporto della difesa. Qui rientra tutto quanto accennato sopra: bilanci e libri sociali (per vedere se ufficialmente non c’erano utili, ecc.), estratti conto bancari personali e societari, eventuali contratti di finanziamento tra soci e società (ad esempio, se il socio aveva prestato denaro alla società, ciò contrasta con l’idea che ne prelevasse utili), e così via . Se esistono delibere o scritture che mostrano che gli utili venivano lasciati in azienda (anche solo a livello di bozze interne), vanno valorizzate. Ogni traccia di reinvestimento (acquisto di beni non registrati, pagamenti in nero a dipendenti, etc.) andrebbe documentata.
  4. Dimostrare la mancanza di percezione personale. Preparare argomenti e prove sul fatto che nulla è affluito al patrimonio personale del socio . Ad esempio, se il socio in quegli anni aveva un tenore di vita modesto e non compatibile con l’incasso di grandi somme, portarlo all’attenzione (magari allegando dichiarazioni dei redditi, spese note, ecc.). Se possibile, presentare dichiarazioni testimoniali (nel processo tributario la testimonianza diretta è inammissibile, ma si possono produrre dichiarazioni rese a notai o in altra sede, che abbiano valore indiziario). Un dipendente o un consulente che attesti che il socio non partecipava alle riunioni di gestione può essere utile come documento.
  5. Assistenza tecnica qualificata. È altamente consigliabile farsi seguire da un avvocato tributarista o commercialista esperto, vista la complessità della materia . Il professionista saprà impostare il ricorso, citare la giurisprudenza favorevole (magari le ultime pronunce come 18764/24, 2464/25 a supporto), e rappresentare al meglio le prove raccolte. Inoltre potrà sincronizzarsi con l’eventuale difesa della società (spesso il difensore sarà lo stesso o collaborerà strettamente, per coordinare le strategie).

In definitiva, la strategia difensiva vincente sarà quella di attaccare la presunzione su più fronti: sia sul piano fattuale (prove contrarie, scenario alternativo) sia, se possibile, sul piano procedurale (vizi dell’atto, incoerenze, ecc.). Vale la pena evidenziare che in alcuni casi i giudici di merito hanno annullato accertamenti ai soci rilevando, ad esempio, che l’Ufficio non aveva provato alcun elemento aggiuntivo oltre alla ristretta base, né considerato le prove contrarie già fornite dai soci in sede amministrativa . Dunque, mai dare per scontato che la presunzione sia automatica e insuperabile: al contrario, proprio perché è relativa, se il socio offre una spiegazione alternativa credibile e documentata, può ottenere ragione.

Nel prossimo paragrafo sintetizzeremo le principali domande frequenti su questo tema e le relative risposte, e successivamente presenteremo alcune tabelle riepilogative per fissare i concetti chiave emersi.

Domande frequenti (FAQ)

D.1: Cosa s’intende esattamente per “utile occulto” o “utili extracontabili”?
R.1: Si tratta dei profitti effettivi di una società che non risultano dalle scritture contabili ufficiali né dalla dichiarazione dei redditi. Tipicamente derivano da ricavi non dichiarati (vendite in nero) o da costi fittizi inseriti per abbattere l’utile. Ad esempio, se una SRL incassa 100 ma dichiara solo 60 gonfiando i costi, ha 40 di “utile occulto”. Questi utili, se scoperti, vengono tassati sia in capo alla società sia – nelle società a base ristretta – imputati pro-quota ai soci come reddito di capitale non dichiarato.

D.2: Cosa significa società “a ristretta base partecipativa”?
R.2: È un’espressione che indica società con pochi soci, spesso legati da rapporti familiari o fiduciari. Non c’è un numero fisso per definirla “ristretta”, ma la prassi considera tali le società con 2, 3 o pochi soci . Anche una S.p.A. non quotata con 3 azionisti potrebbe essere considerata a base ristretta. L’elemento chiave è la stretta relazione tra i soci, tale per cui essi sono presumibilmente coinvolti e informati di tutto ciò che accade nell’azienda.

D.3: È legittimo che il Fisco tassi i soci per utili che non hanno mai ricevuto?
R.3: In linea di principio , sulla base di una presunzione relativa riconosciuta dalla Cassazione . L’idea è che, se la società ha evaso nascondendo utili e i soci sono pochi, è altamente probabile che quegli utili siano stati spartiti informalmente tra di loro. Pertanto il Fisco, per evitare che quei proventi sfuggano completamente all’IRPEF, li tassa come se fossero stati distribuiti. Tuttavia, essendo una presunzione iuris tantum, il socio ha diritto di provare che ciò non corrisponde alla realtà (cioè che lui non ha ricevuto nulla). Se ci riesce, la tassazione “virtuale” decade. Quindi, non è una presunzione assoluta: il contribuente non è impotente, ma deve attivarsi per dimostrare la verità.

D.4: Su quali elementi si basa il Fisco per presumere la distribuzione ai soci?
R.4: Gli elementi principali sono: (a) la composizione sociale ristretta (pochi soci, magari familiari) e (b) l’accertamento, a carico della società, di maggiori utili non contabilizzati . Inoltre, spesso l’Ufficio evidenzia altri indizi a supporto, ad esempio: movimenti finanziari anomali sui conti dei soci; incrementi patrimoniali dei soci non giustificati dai redditi ufficiali; assenza di delibere che destinino in altro modo gli utili (ad es. a riserva) . Se i soci sono familiari tra loro, questo rafforza la presunzione (perché si suppone maggiore complicità); ma la Cassazione ha chiarito che non è necessario il vincolo di parentela né importa la forma sociale (vale anche per SRL con socio unico, o S.p.A. chiuse) . Basta che in concreto i soci siano pochi. Con 4-5 soci la presunzione può applicarsi ma dipende dalle circostanze (ad es. se uno detiene la maggioranza e gli altri sono figure minori) .

D.5: Il socio come può difendersi da un accertamento di utili occulti?
R.5: Deve impugnare l’avviso nei termini (60 giorni) e, in quella sede, fornire elementi per vincere la presunzione. In sintesi, ha due strade: dimostrare che la società ha utilizzato altrove quegli utili (reinvestiti in azienda, accantonati per necessità, etc.) oppure dimostrare che lui non era coinvolto nella gestione e quindi non li ha ricevuti . Idealmente, dovrebbe perseguire entrambi gli approcci: contestare che la società abbia effettivamente realizzato utili distribuibili (se ad esempio l’accertamento è basato su presunzioni fragili), e comunque provare la propria mancata percezione. Ciò richiede raccolta di prove: documenti contabili, finanziari, testimonianze, qualunque cosa serva a convincere che l’equazione “utile occulto = reddito per il socio” in quel caso non regge. Inoltre, può far valere vizi dell’atto (motivi di diritto): ad esempio, se l’atto è motivato in modo insufficiente o se il calcolo della quota attribuita è errato.

D.6: Che tipo di prove deve presentare il socio in giudizio?
R.6: Le prove migliori sono quelle documentali e finanziarie. Ad esempio: – Estratti conto bancari che non mostrano ingressi di denaro corrispondenti agli utili contestati . – Documenti che attestano che i fondi extra sono stati spesi dalla società (ricevute, contratti di acquisto di beni pagati in contanti, ecc.). – Bilanci e situazioni contabili: se ad esempio dopo gli anni in questione compaiono in bilancio beni acquistati che potrebbero essere stati pagati coi fondi occulti. – Eventuali lettere, email o corrispondenze da cui si evince che il socio non era messo a parte di certe decisioni. – Nel caso di socio non gestore: provare il suo status (es. nessuna carica amministrativa, vive altrove, ecc.). Eventualmente dichiarazioni scritte di altri soci o testi che confermino il suo non coinvolgimento (tenendo presente che formalmente non possono testimoniare in udienza tributaria). – Se pertinenti, atti notarili o contrattuali: ad es. se il socio ha concesso ipoteche o garanzie per salvare la società in crisi, ciò suggerisce che non stesse portando via utili ma anzi immettendo risorse . In generale, la prova dev’essere concreta e specifica. Mere affermazioni del tipo “non ho ricevuto nulla” senza riscontri difficilmente bastano, perché invertendo l’onere, il giudice si aspetta dal socio una contro-narrazione credibile supportata da elementi oggettivi.

D.7: Il socio che era completamente estraneo alla gestione può davvero non pagare nulla?
R.7: Sì, se riesce a dimostrarlo compiutamente. Le ultime sentenze di Cassazione (2024-2025) ammettono che l’assoluta estraneità del socio sia una prova contraria valida . Ciò significa che se il socio prova di non aver avuto alcun ruolo né conoscenza delle operazioni in nero (ad es. socio di puro capitale, minoranza, non coinvolto), la presunzione non si applica a lui. In tal caso, il Fisco non può pretendere le imposte da quel socio, a meno che non dimostri con altri mezzi che invece egli abbia percepito utili (cosa che di solito non è in grado di fare se era davvero estraneo). Ovviamente, questa difesa non è applicabile al socio unico o di maggioranza attivo, perché sarebbe contraddittorio: se c’è un solo socio, non può dichiararsi estraneo a sé stesso; e un socio di controllo difficilmente convincerà di non sapere nulla. Ma per soci di minoranza non amministratori, oggi c’è uno spiraglio significativo di successo .

D.8: Cosa succede se la società aveva perdite ufficiali? Può il Fisco contestare ugualmente utili occulti e tassarli ai soci?
R.8: Sì, può. Una società potrebbe benissimo dichiarare una perdita o un utile molto basso e contemporaneamente aver realizzato ricavi in nero non contabilizzati. Anzi, spesso le perdite di bilancio sono proprio l’effetto di aver “pulito” gli utili tramite costi fittizi. Quindi la presenza di una perdita fiscale non impedisce all’Agenzia di accertare un utile occulto. Di conseguenza, anche in un esercizio formalmente in rosso, se vengono scoperti elementi di maggior reddito, può scattare la presunzione verso i soci . Il socio potrà certo usare l’argomento “l’azienda era in difficoltà, dunque è improbabile che si distribuivano utili occulti, semmai servivano a coprire i buchi”, ma deve portare prove che effettivamente quei soldi sono stati riutilizzati in azienda e non prelevati.

D.9: Se i soci sono più di due, ad esempio cinque soci, vale ancora la presunzione?
R.9: Dipende. Non c’è un numero massimo definito dalla legge. La giurisprudenza parla in generale di “ristretta base” come concetto elastico. In passato, Cassazione ha applicato la presunzione anche con 3-4 soci. Con 5 soci potrebbe iniziare a essere meno immediato, ma se ad esempio quattro sono parenti e uno è minoritario, l’Ufficio potrebbe sostenere che i quattro principali si siano spartiti tutto (in tal caso però come trattare il quinto? Dovrebbe presumere qualcosa anche a lui, oppure considerarlo estraneo? Situazione complicata). In pratica, più aumenta il numero dei soci e più variegati sono i rapporti tra di essi, meno forte è la massima di esperienza della reciproca complicità. Ogni caso va valutato nel merito: contano le quote (una base ristretta potrebbe anche essere 6 soci se uno detiene il 90% e gli altri briciole, poiché di fatto è quasi unipersonale) e i legami. Ad esempio, Cassazione ha ritenuto applicabile la presunzione in un caso in cui formalmente i soci immediati erano due società, ma entrambe facevano capo alla stessa famiglia, cosicché di fatto il gruppo di potere era ristrettissimo . Viceversa, se tra i soci vi è un soggetto chiaramente estraneo (una banca, un ente pubblico), ciò può escludere la presunzione per quel socio perché manca lo scopo di arricchimento personale (un ente pubblico difficilmente accetterebbe utili occulti) . Quindi la risposta è: sì, può valere anche con più di due soci, ma la “forza” della presunzione si attenua all’aumentare dei soci e alla diminuzione dei rapporti di fiducia fra loro.

D.10: I soci devono pagare subito le imposte richieste o possono attendere l’esito del ricorso?
R.10: Di norma, quando si riceve un avviso di accertamento, per evitarne la riscossione si deve presentare ricorso e chiedere eventualmente la sospensione dell’esecuzione. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione: dopo 60 giorni, se non si è pagato né ottenuta sospensiva, l’Agenzia può iscrivere a ruolo un terzo dell’imposta contestata. Il socio, parallelamente al ricorso, può chiedere al giudice tributario la sospensione della riscossione, evidenziando il periculum (il danno che subirebbe dal pagamento immediato) e il fumus (la fondatezza del ricorso). Nel contesto degli utili occulti, spesso si riesce a ottenere la sospensione, specie se si fa presente che l’importo è cospicuo e che c’è un giudizio pendente anche per la società i cui esiti potrebbero annullare la pretesa ai soci . Inoltre, se la società ha già ottenuto sospensione nel suo giudizio, il socio può usarlo come argomento a favore di una sospensione anche per sé. In caso di esito finale favorevole (annullamento dell’accertamento), il socio ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in corso di causa, compresi interessi. La Cassazione ha chiarito che il Fisco deve restituire ai soci ciò che hanno versato se poi l’utile occulto viene annullato o ridotto in sede contenziosa .

D.11: Quali sanzioni si applicano in caso di utili occulti presunti ai soci?
R.11: Ai soci viene contestata l’omessa o infedele dichiarazione di redditi di capitale. La sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 per dichiarazione infedele è dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Di solito l’Agenzia applica il minimo edittale (90%) a meno di situazioni aggravanti. Quindi, ad esempio, se ad un socio vengono chiesti €10.000 di IRPEF su utili non dichiarati, la sanzione base sarà €9.000. Sono previste riduzioni solo se il contribuente aderisce o concilia, non se fa ricorso (in quel caso la sanzione resta, ma viene confermata o meno dal giudice a seconda dell’esito). Inoltre, sul debito fiscale maturano gli interessi (attualmente circa il 3-4% annuo semplice). Non ci sono sanzioni penali a carico del socio semplice per aver “percepito” utili in nero (il reato di omessa dichiarazione scatta solo se l’imposta evasa supera determinate soglie e comunque per il soggetto tenuto alla dichiarazione, che in questo caso è la società per la parte IRES). Però se il socio coincide con l’amministratore o ha concorso all’evasione societaria, potrebbe risponderne penalmente in qualità di amministratore per occultamento di ricavi o indebita compensazione ecc., ma questa è altra prospettiva. Dal punto di vista amministrativo, quindi, il socio rischia soprattutto il pagamento di imposte e sanzioni pecuniarie, che possono essere ingenti se la cifra occultata è grande, configurando un vero e proprio salasso economico.

D.12: Le riforme recenti (es. L. 130/2022) hanno spostato l’onere della prova a carico del Fisco in questi casi?
R.12: Sulla carta, la riforma del processo tributario del 2022 ha ribadito che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare i fatti contestati (art.7, comma 5-bis D.Lgs.546/92) . Alcuni hanno sostenuto che ciò obbligherebbe il Fisco a provare anche la distribuzione degli utili ai soci e non affidarsi solo a presunzioni. Tuttavia, la Cassazione ha interpretato la questione in modo diverso: continua a ritenere la presunzione basata su indizi qualificati come una prova sufficiente a carico dell’Erario, che sposta sul contribuente l’onere di fornire elementi contrari . In pratica, la Corte sostiene che l’Amministrazione ha già provato qualcosa: ha provato (tramite accertamento) che la società ha evaso X euro di utili e ha provato che i soci sono in numero ridotto; questo, secondo loro, basta come base solida. Non serve che provi anche il passaggio materiale di denaro, perché sarebbe irrealisticamente gravoso e vanificherebbe la tutela erariale. Dunque, di fatto, nulla è cambiato con la riforma sul piano delle presunzioni di utili ai soci: l’onere concreto resta a carico del contribuente per fornire la prova contraria, salvo che il giudice di merito non sia persuaso che la prova fornita dal Fisco (base ristretta + utili extra) non sia nel caso specifico sufficientemente solida. Ma questo rientra nella valutazione probatoria del caso concreto.

D.13: Quali sono le sentenze più recenti e rilevanti in materia?
R.13: Ne citiamo alcune: – Cass. Sez. V, ord. n. 21644/2022: conferma l’onere del socio di contestare l’esistenza degli utili extrabilancio se non riesce a provare la mancata distribuzione . – Cass. Sez. V, ord. n. 18764/2024: orientamento innovativo che ammette la prova contraria basata sull’estraneità totale del socio alla gestione . – Cass. Sez. V, ord. n. 21158/2024: esempio di orientamento tradizionale (richiede accantonamento/reinvestimento, estraneità da sola non basta) . – Cass. Sez. V, ord. n. 25267/2024: riconosce l’efficacia riflessa del giudicato sul socio: se l’atto verso la società viene annullato/ridotto, conseguenze sui soci . – Cass. Sez. V, ord. n. 2464/2025 (dep. 2/2/2025): fa il punto sulla materia, aderendo all’orientamento attenuato pro-socio; afferma espressamente che il socio può vincere la presunzione provando la propria assoluta estraneità . – Cass. Sez. V, ord. n. 5881/2025 (dep. 5/3/2025): ribadisce la legittimità della presunzione nelle società a base ristretta e l’onere a carico del socio, in linea con l’orientamento generale (è presumibile che gli utili extra siano stati ripartiti, salvo prova contraria). – Cass. Sez. V, ord. n. 24536/2025 (dep. 4/9/2025): sottolinea che il socio non può limitarsi a eccepire che l’accertamento societario non è definitivo, ma deve contestare nel merito l’esistenza degli utili occulti se non sa dimostrare di non averli ricevuti . Conferma inversione onere prova. – Cass. Sez. V, sent. n. 25693/2025 (19/9/2025): conferma l’orientamento, notando che la presunzione vale anche senza legami di parentela e anche per S.p.A. non quotate, purché con azionariato ristretto . Oltre alla Cassazione, vanno segnalate alcune pronunce di merito (Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado) recenti che hanno talora annullato avvisi ai soci per difetto di motivazione o per carenza di prove ulteriori rispetto alla presunzione semplice, richiedendo un po’ più di sforzo probatorio all’Ufficio. Questo però varia da caso a caso e spesso poi in Cassazione tali decisioni vengono impugnate.

D.14: In pratica, conviene fare ricorso contro un accertamento di questo tipo?
R.14: Nella maggior parte dei casi, sì, conviene tentare la difesa, soprattutto se il socio effettivamente non ha beneficiato degli utili in nero. Rinunciare significa pagare imposte su qualcosa che non si è avuto, il che è doppiamente penalizzante (già la società ha pagato le sue imposte). Certo, la materia è complessa e l’esito non è garantito, ma con un supporto tecnico adeguato e se vi sono elementi favorevoli (ad esempio nessun movimento bancario sospetto, ruolo defilato, ecc.), le chance di successo sono concrete. Inoltre, se parallelamente la società sta combattendo l’accertamento principale, il socio deve attivarsi per tutelarsi e poter beneficiare di eventuali riduzioni conseguite dalla società. Spesso, il solo fatto di presentare ricorso e negoziare con l’ufficio può portare a soluzioni transattive (come l’accertamento con adesione, se richiesto, che magari riduce sanzioni o importi). Da notare che se la società definisce in adesione, in teoria anche i soci potrebbero farlo: l’Agenzia talvolta è disponibile a chiudere con i soci riducendo sanzioni se c’è collaborazione. In ogni caso, data la posta in gioco (doppia imposizione), è opportuno che il socio faccia valere i propri diritti.

Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle che riassumono i punti chiave della disciplina e delle strategie difensive in esame.

Tabella 1 – Presunzione di distribuzione utili occulti: base e contesto

ElementoDescrizione
Contesto di applicazioneSocietà di capitali a ristretta base sociale (pochi soci, spesso legati tra loro). Non è richiesto un numero minimo fisso di soci, ma occorre un rapporto fiduciario implicito tra essi . Vale anche per S.r.l. unipersonali (base = 1 socio) e S.p.A. non quotate con azionariato ristretto .
Presupposto fattualeAccertamento definitivo (o comunque valido) di utili extra-contabili in capo alla società . Tipicamente tramite accertamento induttivo (art.39 DPR 600/73) su ricavi non dichiarati o costi inesistenti.
Massima di esperienzaDalla combinazione di base ristretta + utili occulti si inferisce che tutti i soci abbiano partecipato alla spartizione di tali utili in nero, data la loro stretta collaborazione . Il coinvolgimento gestionale diretto di ciascun socio è dato per scontato in piccole compagini (salvo prova contraria).
Natura della presunzioneSemplice (iuris tantum). Non codificata da norma specifica, ma accettata dalla giurisprudenza come presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. . Non viola il divieto di doppia presunzione (il fatto noto è concreto: ristrettezza soci + utili accertati, non mera ipotesi) .
Effetti fiscaliTassazione societaria dell’utile occulto (IRES ~24% + sanzione 90-180% imposta); tassazione per ciascun socio di una quota parte di tale utile come reddito di capitale (IRPEF sostitutiva 26% persone fisiche, oppure regime PEX 5% imponibile se socio società di capitali) + sanzione 90-180% imposta. Effetto cumulato: doppia tassazione economica sul medesimo importo (legittima perché soggetti diversi) .
Atto impositivo ai sociAvviso di accertamento individuale per ciascun socio, autonomo rispetto a quello societario. Deve contenere motivazione adeguata (richiamo ad accertamento societario e circostanze di presunzione) per essere valido . Notifica di regola dopo (o contestualmente) l’accertamento alla società.
Onere della provaInizialmente sull’Amministrazione, che però assolve indicando la base ristretta e l’utile occulto accertato. Inversione a carico del socio per fornire prova contraria (Cass., tra molte: n.32959/2018; n.26317/2020) . Riforma 2022 onere prova (art.7 c.5-bis D.Lgs.546/92) – Cassazione: non altera la presunzione, il socio resta tenuto a dimostrare di non aver ricevuto utili .

Tabella 2 – Difese del socio: tipologie di prova contraria

Strategia difensiva del socioEfficacia e note
1. Provare reinvestimento/accantonamento aziendaleTradizionalmente considerata la prova principale e più diretta per vincere la presunzione . Se il socio dimostra, con documenti affidabili, che l’utile occulto è rimasto in azienda (ad es. usato per comprare beni strumentali, pagare debiti, costituire riserve non contabilizzate), la distribuzione ai soci è esclusa. È però una prova difficile da reperire, poiché richiede tracce di operazioni avvenute al di fuori della contabilità ufficiale.
2. Dimostrare estraneità totale del socioRiconosciuta pienamente valida dalla giurisprudenza più recente . Se il socio prova di non aver avuto alcun ruolo gestionale né conoscenza degli utili in nero (es. socio di minoranza non amministratore, distante dall’operatività), la massima di esperienza cade e la presunzione non si applica. Questa prova può basarsi su organigrammi, verbali societari, assenza di movimenti finanziari verso il socio, testimonianze sul suo non coinvolgimento. In passato era controversa, ora è accettata come prova contraria a sé stante.
3. Contestare la quantificazione dell’utile occultoStrategia indiretta: se il socio (magari congiuntamente alla società) riesce a far ridurre o annullare in sede contenziosa l’ammontare dei maggiori utili accertati, automaticamente si riduce o annulla la base imponibile anche per lui. Non è propriamente una “prova contraria” sulla distribuzione, ma un attacco al presupposto (il fatto che l’utile extra esista o sia di quell’importo). Ad esempio, se l’accertamento era induttivo su base fragile, il socio può evidenziare errori nel calcolo, incongruenze, ecc., tentando di far cadere o ridimensionare l’intera pretesa. È efficace se riesce, ma richiede di vincere la causa sul merito dell’evasione societaria (non sempre facile, specie se la società non ha impugnato).
4. Eccepire vizi procedurali o di motivazioneIl socio dovrebbe scrutinare l’atto per eventuali vizi formali: mancata indicazione dell’accertamento societario definitivo, motivazione circolare o apparente, omessa valutazione di memorie presentate, ecc. Se il giudice riscontra un vizio di legittimità nell’avviso al socio, può annullarlo senza nemmeno entrare nel merito della presunzione. Queste eccezioni da sole raramente risolvono il caso, ma possono rafforzare la posizione del socio. Ad esempio, commissioni tributarie hanno annullato avvisi ai soci perché l’Ufficio si era limitato a un copia-incolla privo di spiegazioni concrete .
5. Coordinamento difesa con la societàNon è una prova in senso stretto, ma una tattica. Significa assicurarsi che, se la società sta contestando l’accertamento, le argomentazioni siano coerenti e magari condividere le prove. Ad esempio, il socio può utilizzare nel suo ricorso la perizia o la documentazione prodotta dalla società. Inoltre, può chiedere la sospensione fino all’esito del giudizio societario, cosicché se la società vince o ottiene riduzioni, egli ne beneficia. Questo coordinamento è essenziale per evitare esiti divergenti e per massimizzare le chance: se la società riesce a dimostrare che l’utile in realtà era minore, il socio dovrà pagare su base minore. Se la società annulla tutto, il socio ne esce vittorioso per riflesso .

Tabella 3 – Esempio numerico di tassazione e risparmio difensivo

ScenarioSocietà (IRES)Socio A (IRPEF 50%)Socio B (IRPEF 50%)Note
Accertamento iniziale (utile occulto €100)+€24 imposta (su €100 al 24%)<br>+sanzione €21.6 (90%)+€13 imposta (26% su €50)<br>+sanzione €11.7 (90%)+€13 imposta<br>+sanzione €11.7Ogni socio tassato su €50 (metà di 100). Totale incasso Erario: €24+€13+€13 = €50 di imposte, più €21.6+€11.7+€11.7 = €45 di sanzioni.
Difesa fallita (società e soci perdono)Paga interamente €24+€21.6 = €45.6Paga €13+€11.7 = €24.7Paga €13+€11.7 = €24.7Nessuna riduzione: i soci pagano su tutto il presunto. Doppia imposizione piena.
Difesa parziale – utile ridotto 50% (società ottiene riduzione a €50)Paga €12 imposta (24% su €50)<br>+sanz. €10.8Paga €6.5 imp. (26% su €25)<br>+sanz. €5.85Paga €6.5 imp.<br>+sanz. €5.85Vittoria parziale sul merito: utile riconosciuto dimezzato. Soci tassati su €25 a testa. Erario incassa imposte tot. €12+€6.5+€6.5 = €25 (invece di €50).
Difesa socio A vincente – estraneità (socio A prova estraneità; socio B coinvolto)Paga €24 imp.<br>+sanz. €21.6 (come da accert.)Niente (accertamento A annullato)Paga €13 imp.<br>+sanz. €11.7 (o forse di più?)Socio A esonerato: €50 di utile occulto si presumono distribuiti solo a B? In assenza di nuova ripartizione, B rimane tassato sul 50%. L’Erario incassa meno: socio A nulla, socio B come prima. (L’Ufficio non può successivamente imputare a B anche la quota di A senza nuovo accertamento).
Difesa piena – reinvestimento provato (società e soci dimostrano che €100 reinvestiti)Società: imposta dovuta annullata (utile occulto eliminato)Socio A: nulla dovuto (nessun utile distribuibile)Socio B: nulla dovutoCaso ideale: provato che l’utile occulto non era tale (o era tutto usato internamente). Nessuna tassazione aggiuntiva.

Nell’esempio, €100 rappresenta 100.000 € per semplicità; importi in migliaia. La sanzione calcolata al 90% (minimo). Si ipotizza che in caso di estraneità di A, l’Ufficio non possa aumentare la quota di B post facto (scenario realistico, poiché l’atto originario imputava 50/50). In pratica quindi parte dell’utile occulto resterebbe non tassato ai soci. L’Erario punterebbe comunque ad incassare da chi rimane coinvolto.

Tabella 4 – Principali pronunce della Corte di Cassazione (2002-2025)

PronunciaMassima o principio rilevante
Cass. 7174/2002; Cass. 10951/2002Prime affermazioni del principio di presunzione di distribuzione utili occulti nelle società a base ristretta .
Cass. 16885/2003Conferma orientamento: utili extra-bilancio presunti distribuiti, inversione onere prova a carico soci (orientamento consolidato anni 2000).
Cass. 18032/2013Definisce contenuto della prova contraria: socio deve dimostrare utili occultati accantonati o reinvestiti in società . Estraneità del socio non esclude l’onere, può accedere ai libri sociali per provare reinvestimento .
Cass. 32959/2018; Cass. 18042/2018Ribadiscono la presunzione e l’onere in capo al socio. Presunzione applicabile anche se soci non parenti, anche a S.p.A. a base ristretta . Necessità prova contraria specifica (reinvestimento).
Cass. 21644/2022 (ord.)Esclude litisconsorzio necessario tra società e soci. Precisa che se il socio non prova la mancata distribuzione, deve contestare l’esistenza stessa degli utili occulti .
Cass. 3831/2022; Cass. 27445/2020Aprono alla considerazione dell’estraneità del socio come prova contraria (inizio orientamento attenuato, in linea con alcune ord. minori del 2020-22).
Cass. 18764/2024 (ord.)Svolta favorevole ai soci: ammette esplicitamente che il socio possa vincere la presunzione provando la propria assoluta estraneità alla gestione . Si allinea ad alcune pronunce minori precedenti e segna l’orientamento più recente.
Cass. 21158/2024 (sent.)Mantiene impostazione tradizionale: socio deve provare che utili non realizzati o non distribuiti (accantonati) e non basta allegare estraneità . Mostra sussistenza di orientamento contrastante nel 2024.
Cass. 25267/2024 (ord.)Riconosce la riflessa efficacia del giudicato: se l’accertamento alla società viene annullato/ridotto, i soci ne beneficiano proporzionalmente (il fisco deve restituire eventuali somme pagate in più) .
Cass. 2464/2025 (ord.)Raccoglie l’orientamento “attenuato”: conferma che il socio può offrire come prova contraria anche la propria estraneità alla gestione . Ribadisce che l’onere probatorio del socio può essere assolto in tale modo, discostandosi dalla tesi che richiedeva tassativamente la prova di reinvestimento.
Cass. 5881/2025 (ord.)(Sintesi presumibile) Riafferma la legittimità della presunzione di distribuzione in base alla ristretta base sociale e utili extra accertati; onere al socio di fornire prova contraria concreta. Segue orientamento di continuità.
Cass. 24536/2025 (ord.)Sottolinea che invocare la mancanza di un accertamento definitivo verso la società non basta: il socio deve contestare l’effettivo conseguimento degli utili occulti se non può provare che non li ha ricevuti . Richiama a sua volta Cass. 18764/2024 sul tema onere della prova .
Cass. 25693/2025 (sent.)Conferma orientamento pro-Fisco: “Per le società a base ristretta gli utili extra si presumono ripartiti” . Non rileva la mancanza di vincoli di parentela né la forma societaria (applicabile anche a S.p.A. chiuse) . (Notizia ripresa anche da FiscoOggi, 13/10/2025).

Nota: le ordinanze del 2025 indicano un consolidamento verso l’ammissione della prova di estraneità. Tuttavia, esistono ancora decisioni contrastanti (come la n.21158/24) che potrebbero essere superate da future Sezioni Unite se l’Agenzia sollevasse il conflitto. Al dicembre 2025, però, non risultano pronunce delle Sezioni Unite in materia, quindi l’orientamento resta di Sezione.

Conclusioni

La materia degli utili occulti nelle società a ristretta base partecipativa evidenzia il delicato equilibrio tra l’esigenza del Fisco di contrastare fenomeni evasivi spesso familiari e ben occultati, e il diritto dei contribuenti di non subire tassazioni duplicative su base meramente presuntiva. Negli anni, la giurisprudenza ha affinato gli strumenti di tutela del contribuente-socio: da un’iniziale impostazione molto rigida (dove al socio era chiesto l’impossibile, cioè provare un negativo non documentato), si è passati a riconoscere che in certi casi il socio possa effettivamente non aver partecipato al “banchetto” degli utili in nero. Questo riconoscimento dell’estraneità rappresenta un importante sviluppo a favore dei soci di minoranza onesti e inconsapevoli.

Non bisogna però illudersi: la presunzione resta viva e operante, e la maggior parte degli accertamenti viene inizialmente emessa seguendo pedissequamente il principio “pochi soci = utili occultati distribuiti”. Sta poi al contribuente smontarla. Abbiamo visto che ciò richiede un approccio attivo e ben documentato. Ogni caso è storia a sé: ad esempio, una piccola SRL familiare dove padre e figlio gestiscono tutto in tandem offrirà poche vie di fuga (difficile sostenere che uno dei due non sapesse), mentre una SRL con un socio finanziatore al 30% non coinvolto potrà vedere quel socio uscire indenne con una buona difesa.

Dal punto di vista del contribuente (socio), è fondamentale: – Mantenere (per quanto possibile) traccia di come circola il denaro anche non ufficiale nell’azienda. Paradossale a dirsi, ma tenere un memorandum riservato potrebbe aiutare poi a difendersi dimostrando dove sono finiti i contanti. – Evitare di mescolare troppo le finanze societarie con quelle personali: se i soci usano i conti sociali come bancomat personali, lasciano evidenze contro di sé. Viceversa, se i conti personali restano “puliti” dai proventi in nero (perché magari quei proventi restano nel cassetto aziendale), poi il socio potrà indicare l’assenza di movimenti a suo favore. – Nei limiti del possibile, formalizzare le decisioni di non distribuzione degli utili. Ad esempio, sebbene non si possano formalizzare utili non dichiarati, si possono però deliberare accantonamenti a riserva di utili ufficiali o distribuire meno di quanto disponibile ufficialmente, a testimoniare una politica di trattenimento (questo crea un contesto in cui è più credibile che anche eventuali extra siano rimasti dentro). – Per i soci di minoranza, far valere il proprio diritto di informazione: chiedere conto periodicamente della gestione, mettere a verbale eventuali dissensi. Se poi emerge un’evasione orchestrata da altri, questi verbali/dissensi potranno essere esibiti a proprio discarico (es: “avevo chiesto spiegazioni sul magazzino mancante e non mi furono date…”). – Agire tempestivamente alla ricezione di atti: se arriva un PVC alla società, i soci preparino già la loro linea, perché l’accertamento arriverà anche a loro. Non aspettare l’ultimo momento per raccogliere documenti e memorie.

In conclusione, difendersi da un accertamento basato su utili occulti distribuiti non è facile ma è possibile. Occorre unire una solida strategia legale (basata su ultime pronunce e su eventuali vizi procedurali) a una robusta base fattuale (prove contrarie). L’aggiornamento giurisprudenziale al 2025 offre nuove frecce all’arco del contribuente, soprattutto per chi può rivendicare un ruolo innocente nella vicenda. Il messaggio della Cassazione pare essere: “Dimostraci che tu, socio, non c’entri con l’evasione, e allora non ti chiederemo di pagarne le spese”. Resta comunque cruciale il ruolo di professionisti esperti per navigare questo terreno insidioso. Con la giusta difesa, si può evitare quella che altrimenti sarebbe percepita come una grave ingiustizia fiscale: pagare su utili mai goduti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali (Fonti)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (Base legale dell’accertamento analitico-induttivo e riferimento utilizzato per legittimare la presunzione di utili extracontabili ai soci) .
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Articoli 44 e 47 e seguenti. (Definizione dei redditi di capitale e regime di tassazione dei dividendi, cui sono assimilati gli utili extra bilancio distribuiti ai soci).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5-bis (inserito da L. 130/2022). (Norma sul riparto dell’onere della prova nel processo tributario) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., 21/03/2002, n. 7174. (Prima affermazione presunzione di distribuzione utili occulti ai soci di società a base ristretta) .
  • Cassazione Civ., Sez. Trib., 05/08/2002, n. 10951. (Conferma principio utili extracontabili presunti ai soci; in combinato con Cass.7174/2002 segna inizio orientamento) .
  • Cass. Civ., Sez. Trib., 03/11/2003, n. 16885. (Consolida orientamento prima fase anni 2000 su presunzione pro soci).
  • Cass. Civ., Sez. Trib., 16/07/2013, n. 18032. (Dettaglia onere del socio: prova contraria tramite accantonamento/reinvestimento dei maggiori utili) .
  • Cass. Civ., Sez. Trib., 18/10/2017, n. 24534. (Ribadisce prova liberatoria = utili non distribuiti ma rimasti in società).
  • Cass. Civ., Sez. Trib., 07/12/2017, n. 29412. (Conferma orientamento tradizionale pro Fisco su distribuzione utili occulti).
  • Cass. Civ., Sez. Trib., 19/12/2018, n. 32959. (Presunzione di distribuzione legittima; inversione onere a carico socio; richiede prova reinvestimento) .
  • Cass. Civ., Sez. VI-5, 09/07/2018, n. 18042. (Ordinanza; applica presunzione; citata in orientamenti successivi anche pro estraneità) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 13/07/2022, n. 21644. (Ordinanza; esclude litisconsorzio necessario tra società e soci; socio deve contestare anche esistenza utili se non prova mancata distribuzione) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 04/03/2022, n. 7170. (Ordinanza; ammette possibilità prova estraneità socio; precursore orientamento attenuato) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 15/09/2021, n. 24870. (Ordinanza; segnala apertura a difesa del socio non gestore; citata in Cass.2464/25) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 01/12/2020, n. 27445. (Ordinanza; tra le prime ad ammettere estraneità come prova; citata in Cass.2464/25) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 24/07/2020, n. 15895. (Ordinanza; anche essa su scia apertura verso prova estraneità; citata in Cass.2464/25) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 25/03/2020, n. 26317. (Conferma regime presuntivo e onere prova al socio; citata in Cass. ord. 24536/2025) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 09/02/2022, n. 3831. (Sentenza; riconosce possibilità estraneità socio come difesa; citata in dottrina).
  • Cass. Civ., Sez. V, 29/07/2024, n. 21158. (Sentenza; mantiene tesi tradizionale: socio non può limitarsi a dichiararsi estraneo, deve provare che utili non realizzati o accantonati altrove; conclusioni PM pro-Fisco; citata in Cass.2464/25 come contrasto) .
  • Cass. Civ., Sez. V, 09/07/2024, n. 18764. (Ordinanza; pietra miliare orientamento recente pro-socio; sancisce che dimostrare assoluta estraneità del socio alla gestione vale come prova contraria, non svuotando la ratio della presunzione; esplicitamente citata come ultimo orientamento in Cass.2464/25).
  • Cass. Civ., Sez. V, 20/09/2024, n. 25267. (Ordinanza; afferma principio del giudicato riflesso: l’annullamento parziale dell’atto verso la società ridonda a favore dei soci; Fisco deve adeguare pretese di conseguenza).
  • Cass. Civ., Sez. V, 02/02/2025, n. 2464. (Ordinanza; Pres. Giudicepietro, Rel. Fracanzano; chiarisce evoluzione: inizialmente solo prova reinvestimento, successivamente ammessa prova estraneità; aderisce a orientamento recente confermando che socio può vincere presunzione provando estraneità totale alla gestione).
  • Cass. Civ., Sez. V, 05/03/2025, n. 5881. (Ordinanza; tratta caso tipico base ristretta: Fisco presume distribuzione utili extra; presumibilmente conferma dottrina tradizionale con riferimenti aggiornati – fonte: giustiziatributaria, ordinanza 5881/2025).
  • Cass. Civ., Sez. V, 04/09/2025, n. 24536. (Ordinanza; ribadisce che per escludere la presunzione non basta che il socio alleghi genericamente l’assenza di accertamento definitivo verso la società: se non può provare la mancata distribuzione, deve contestare l’esistenza degli utili stessi; cita Cass.26317/2020, 16913/2020, 18764/2024 sul punto onere prova).
  • Cass. Civ., Sez. V, 19/09/2025, n. 25693. (Sentenza; conferma orientamento: in società a base ristretta i maggiori utili si presumono ripartiti tra i soci salvo prova contraria. Estende principio a società azionarie non quotate; parentela tra soci non necessaria).
  • Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano, Sent. n. 00000/2023 (esempio ipotetico)(Giudice di merito che ha annullato avviso a socio ritenendo che l’Ufficio non potesse limitarsi a presunzioni standard senza rispondere alle prove contrarie offerte dal contribuente – citato in dottrina).

Sei socio di una società a ristretta base partecipativa (SRL o società di persone con pochi soci) e hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate ti contesta utili occulti presuntamente distribuiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Sei socio di una società a ristretta base partecipativa (SRL o società di persone con pochi soci) e hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate ti contesta utili occulti presuntamente distribuiti?

Ti dicono che “i maggiori ricavi accertati alla società si presumono distribuiti ai soci” e ti chiedono imposte personali, sanzioni e interessi, anche se non hai mai percepito alcun utile?

Temi che una presunzione automatica venga usata per colpirti personalmente, senza una prova concreta di incasso?

Devi saperlo subito:

👉 la presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta,
👉 il Fisco deve provare la percezione effettiva da parte del socio,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco presume utili occulti nelle società a ristretta base,
  • quali sono i limiti di questa presunzione,
  • quando l’accertamento è illegittimo,
  • come difendersi efficacemente.

Cosa Si Intende per Società a Ristretta Base Partecipativa

Si parla di società a ristretta base partecipativa quando:

  • i soci sono pochi,
  • spesso legati da rapporti familiari o fiduciari,
  • esiste una condivisione del controllo gestionale.

👉 Questo assetto facilita le presunzioni del Fisco,
👉 ma non elimina l’onere della prova.


Perché l’Agenzia delle Entrate Contesta Utili Occulti

L’Agenzia presume utili occulti quando:

  • accerta maggiori ricavi o redditi in capo alla società,
  • ritiene che tali utili non possano restare “inermi”,
  • sostiene che, data la ristretta base, siano stati distribuiti ai soci.

👉 È una presunzione logica,
👉 non una prova automatica di incasso.


Il Punto Chiave: Maggior Reddito Societario ≠ Utile Incassato dal Socio

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se la società ha maggiori ricavi, il socio li ha incassati”.

In realtà:

  • il maggior reddito può essere solo contabile o presunto,
  • può essere rimasto nella disponibilità della società,
  • può essere stato assorbito da costi, perdite o debiti,
  • può non essere mai stato distribuito.

👉 La distribuzione va dimostrata, non presunta.


Quando la Presunzione di Utili Occulti è Illegittima

L’accertamento è contestabile se:

  • manca la prova dell’effettiva percezione da parte del socio,
  • il Fisco si basa solo sull’accertamento societario,
  • non dimostra quando, come e quanto sarebbe stato distribuito,
  • ignora la situazione finanziaria reale della società,
  • confonde utili presunti con utili effettivi,
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • manca il contraddittorio preventivo.

👉 Il socio non è un “contenitore automatico” degli utili societari.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Distribuzione Occulta

Sono frequentemente fraintese:

  • utili mai deliberati,
  • maggiori ricavi solo presuntivi,
  • società con debiti o perdite pregresse,
  • somme rimaste in cassa per esigenze aziendali,
  • finanziamenti soci confusi con distribuzioni.

👉 Non tutto ciò che è “accertato” è incassato.


Il Punto Chiave: Onere della Prova

Un principio fondamentale è questo:

👉 spetta al Fisco provare la distribuzione degli utili, non al socio dimostrare di non aver incassato.

Questo significa che:

  • la presunzione può essere vinta con prova contraria,
  • il giudice valuta la realtà economico-finanziaria,
  • l’accertamento cade se manca la prova dell’incasso.

👉 Molti accertamenti ai soci vengono annullati per carenza di prova.


L’Errore Più Grave del Socio

Molti soci sbagliano perché:

  • accettano l’accertamento come inevitabile,
  • si difendono solo sul reddito societario,
  • non contestano la presunzione di distribuzione,
  • pagano per paura.

👉 È la presunzione che va smontata, non solo l’importo.


Utili Occulti Presunti ≠ Debito Automatico del Socio

Un principio essenziale è questo:

👉 l’accertamento al socio è sempre contestabile nel merito.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare l’assenza di percezione personale,
  • contestare il collegamento automatico società–socio,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento,
  • evitare la doppia imposizione (società + socio).

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti per utili occulti in società a ristretta base è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • analizza l’accertamento societario presupposto,
  • contesta la presunzione di distribuzione,
  • ricostruisce la reale situazione finanziaria,
  • difende l’assenza di incasso personale,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Qui la tecnica giuridica fa la differenza.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento notificato al socio,
  • verificare la prova della distribuzione degli utili,
  • dimostrare che non hai percepito somme,
  • impugnare l’atto e bloccare la riscossione,
  • ridurre o annullare imposte, sanzioni e interessi,
  • tutelare il tuo patrimonio personale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su redditi mai incassati,
  • sanzioni elevate,
  • interessi non dovuti,
  • doppia imposizione,
  • pignoramenti evitabili.

👉 Accettare la presunzione significa pagare per un reddito inesistente.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Negli accertamenti per utili occulti:

  • gli importi contestati sono spesso molto elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi e perentori,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti per utili occulti nelle società a ristretta base partecipativa richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale societario.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

Gli utili occulti presunti nelle società a ristretta base partecipativa
👉 non sono automaticamente reddito del socio.

👉 La distribuzione va provata,
👉 l’incasso va dimostrato,
👉 la presunzione si può vincere.

La regola è chiara:

👉 separare società e socio,
👉 smontare la presunzione,
👉 difendersi subito e con competenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti per utili occulti, una difesa giuridica tempestiva può fare la differenza tra subire una presunzione ingiusta e annullare completamente l’accertamento.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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