Introduzione
La legge n. 3/2012, soprannominata “legge salva-suicidi”, ha introdotto per la prima volta in Italia la possibilità per i debitori civili – persone fisiche, piccoli imprenditori e altri soggetti non fallibili – di uscire da situazioni di sovraindebitamento tramite specifiche procedure giudiziali . Dal 15 luglio 2022 la disciplina originaria è stata assorbita nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022): oggi quando parliamo di “legge sul sovraindebitamento” ci riferiamo alle norme del Codice della Crisi (artt. 65–83 e 268–283) che riprendono e aggiornano in modo più organico, moderno ed efficace gli strumenti introdotti nel 2012 .
Lo scopo di questa legge è offrire una seconda opportunità al debitore onesto ma sfortunato, consentendogli di liberarsi legalmente dei debiti insostenibili e tornare a una condizione di vita dignitosa . Prima del 2012, chi non rientrava nelle procedure fallimentari (privati cittadini, professionisti, piccoli imprenditori, enti non commerciali, ecc.) non aveva strumenti efficaci per gestire una crisi debitoria fuori controllo . La L.3/2012 ha colmato questo vuoto introducendo procedure per ristrutturare i debiti o liquidare il patrimonio con conseguente esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) . Nel nuovo Codice tali procedure sono state ulteriormente semplificate e potenziate: il sistema è oggi più accessibile, rapido e attento alle esigenze concrete di famiglie e piccole attività, affermando il principio del favor debitoris in linea con i principi europei, ma sempre bilanciato con la tutela dei creditori .
In altri termini, la “legge salva suicidi” rappresenta uno strumento di civiltà giuridica che riconosce come anche un debitore onesto possa fallire economicamente e che meriti una possibilità di ricominciare. Nessuno è tenuto a fare l’impossibile (nemo tenetur ad impossibilia, ricorda la Cassazione ) e la legge sul sovraindebitamento esiste proprio per non chiedere l’impossibile a chi non può più dare, offrendo a tutti una via legale per rialzarsi definitivamente dal peso dei debiti.
Evoluzione Normativa dal 2012 al 2026
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3: ha introdotto le prime procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, rivolte ai soggetti “non fallibili”, cioè esclusi dalle ordinarie procedure concorsuali (privati, piccoli imprenditori, enti non commerciali, ecc.) . Le procedure previste originariamente erano tre: accordo di composizione con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio . La legge fu presto ribattezzata “salva suicidi” perché offriva una via d’uscita legale a persone ridotte alla disperazione economica. Nei primi anni l’utilizzo fu limitato (anche per scarsa conoscenza e alcuni vincoli rigidi), ma in seguito la legge fu oggetto di vari interventi correttivi e trovò applicazione crescente.
- Modifiche 2015–2019: alcuni interventi normativi e interpretazioni giurisprudenziali hanno ampliato la portata della L.3/2012. Nel 2015, ad esempio, è stata introdotta la possibilità di una procedura familiare unica per membri della stessa famiglia con un’unica situazione debitoria (inserimento dell’art. 7-bis) . La giurisprudenza ha nel frattempo chiarito concetti chiave come la nozione di consumatore e i requisiti di meritevolezza del debitore, nonché affrontato il trattamento dei debiti fiscali. Un punto critico della legge originale era il divieto di includere taluni debiti tributari (in particolare l’IVA) in un piano con pagamento parziale: tale divieto è stato dichiarato incostituzionale nel 2019 (Corte Cost. n. 245/2019), aprendo la strada alla possibilità di ristrutturare anche l’IVA nelle procedure di sovraindebitamento.
- Riforma “salva crisi” del 2020: con il D.L. 137/2020 (conv. in L. 176/2020, detto Decreto Ristori), in piena emergenza pandemica e vista la imminente entrata in vigore del Codice della Crisi, il legislatore ha apportato importanti modifiche alla L.3/2012 . È stata introdotta la figura innovativa dell’esdebitazione del debitore incapiente (il cosiddetto fresh start), che consente per la prima volta la cancellazione di tutti i debiti senza alcun pagamento ai creditori se il debitore non ha patrimoni né redditi pignorabili . Inoltre, sono stati resi meno stringenti i criteri di ammissibilità e meritevolezza: ad esempio, è stata eliminata la preclusione che impediva di presentare una nuova domanda prima di alcuni anni in caso di precedente tentativo fallito . Il giudice può valutare con maggiore flessibilità il comportamento del debitore, considerando anche le cause del sovraindebitamento (es. eventi straordinari come spese mediche, perdita lavoro, ecc.) e non solo eventuali inadempimenti formali . Questa riforma “d’emergenza” ha di fatto anticipato diverse novità poi confluite nel Codice della Crisi.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): si tratta della riforma organica delle procedure concorsuali, emanata in attuazione della legge delega Rordorf, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata fino alla data definitiva del 15 luglio 2022 . Da quel giorno la vecchia L.3/2012 è stata formalmente abrogata e sostituita dalle nuove norme contenute nel Codice . Non è però stato un semplice “copia-incolla”: il legislatore ne ha approfittato per riscrivere e migliorare la disciplina, creando un sistema più coerente e funzionale. Le procedure da sovraindebitamento sono ora ricomprese tra le “procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza per i soggetti non fallibili” e mantengono nella sostanza gli strumenti previsti dalla L.3/2012, ma con nuove denominazioni e regole aggiornate (come vedremo in dettaglio) per renderle più efficaci e coordinate con la normativa generale sull’insolvenza .
Novità principali introdotte dal Codice della Crisi
Le principali differenze e miglioramenti del nuovo Codice della Crisi (CCII) rispetto alla vecchia legge 3/2012 possono essere riassunti così:
- Stessi strumenti, procedure più semplici: le tre soluzioni originarie rimangono (piano del consumatore, accordo con creditori, liquidazione), ma con nuove denominazioni e un iter più standardizzato. Oggi si parla di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato . Il funzionamento di base è analogo, ma il Codice introduce meccanismi semplificati che riducono tempi morti e incertezze: ad esempio nel concordato minore il silenzio dei creditori vale assenso (chi non vota è considerato favorevole) , e la maggioranza richiesta per approvare l’accordo è stata abbassata dal 60% al 50% dei crediti . Queste modifiche rendono più facile e rapido ottenere l’omologazione di un accordo, limitando il potere di veto dei creditori non cooperativi.
- Esdebitazione più ampia e automatica: la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti residui (discharge) è stata confermata e potenziata dal nuovo Codice. In primo luogo, è stata stabilmente introdotta la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, già sperimentata nel 2020: il debitore persona fisica totalmente privo di beni o reddito può ottenere comunque l’esdebitazione senza pagare nulla, purché soddisfi i requisiti di meritevolezza e si sottoponga ai controlli successivi (si tratta di una novità di grande impatto sociale) . Inoltre, per la liquidazione controllata il Codice prevede che l’esdebitazione operi di diritto al termine della procedura (o trascorsi 3 anni dall’apertura) senza bisogno di una separata istanza del debitore come in passato . Ciò significa che oggi un debitore sovraindebitato meritevole ha la garanzia di essere liberato dai debiti in tempi più brevi e con maggiore certezza rispetto alla vecchia legge .
- Chiarezza sui soggetti ammessi: il CCII definisce con maggior precisione chi può accedere, ricomprendendo tutti i debitori civili non assoggettabili a fallimento (o alla nuova liquidazione giudiziale) . Sono espressamente ammessi i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori (sotto soglia), gli imprenditori agricoli, le start-up innovative, gli enti non profit, ecc. . Vengono così eliminati i dubbi interpretativi che la L.3/2012 aveva generato su figure particolari (es. soci di società, fideiussori di imprese, etc.), uniformando la disciplina in un unico corpo normativo e rendendo più semplice individuare chi può accedere e con quale procedura.
- Procedure più veloci ed efficienti: la riforma ha cercato di rendere i procedimenti meno gravosi in termini di tempo e costi per il debitore. Sono previsti termini più brevi per giungere all’omologazione e maggiore automatismo in certe fasi . Ad esempio, nel piano del consumatore oggi non si tiene udienza se non ci sono opposizioni , e nel concordato minore la votazione avviene in modo semplificato, spesso telematico e senza assemblee fisiche. Inoltre, i creditori hanno meno chance di bloccare la procedura con atteggiamenti ostruzionistici: come detto, il silenzio-assenso evita lungaggini, e il giudice può anche superare il dissenso del Fisco quando la proposta è più vantaggiosa della liquidazione (meccanismo di cram down tributario previsto dal Codice) . È stata fissata una durata massima di 3 anni per la liquidazione controllata, dopo di che il debitore persona fisica viene comunque liberato . Anche i costi risultano più controllati: gli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) operano secondo tariffe approvate e proporzionate, evitando oneri eccessivi a carico di chi è già in difficoltà .
In sintesi, il nuovo quadro normativo abbraccia pienamente il concetto di fresh start promosso anche dall’UE, rafforzando le tutele per il debitore meritevole senza pregiudicare oltre misura i diritti dei creditori. Le procedure risultano più efficaci, rapide e aderenti alla realtà economica, favorendo le seconde possibilità entro limiti e controlli ben definiti .
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai debitori civili non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali (cioè al fallimento, oggi chiamato liquidazione giudiziale). In pratica, possono accedervi tutti coloro che non rientrano nella categoria di “imprenditore commerciale di rilevanti dimensioni”. Di seguito le principali categorie di soggetti ammessi:
- Consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata . Sono i privati e le famiglie sovraindebitate (mutui, credito al consumo, bollette, carte di credito, spese personali, etc.). Anche un lavoratore autonomo o un artigiano può essere considerato consumatore, ma solo per i debiti di natura personale non attinenti alla sua attività di impresa o professionale . Nota: la qualifica di consumatore dipende dalla natura dei debiti e non dal semplice status del soggetto. Ad esempio, un ex imprenditore che abbia garantito debiti della sua ex azienda non è considerato consumatore rispetto a quei debiti, anche se ora è un privato cittadino: conta lo scopo originario del debito . La Corte di Cassazione ha confermato un approccio restrittivo: se i debiti hanno origine dall’attività d’impresa, il debitore deve utilizzare le altre procedure (concordato minore o liquidazione) e non il piano del consumatore .
- Imprenditori “minori”: piccoli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità previste dall’art. 1 della vecchia legge fallimentare (oggi art. 2, co. 1, lett. d) CCII). In generale rientrano in questa categoria i titolari di piccole aziende commerciali al dettaglio o all’ingrosso che non superano determinati limiti di attivo, ricavi e debiti (limiti attualmente: 300.000 € attivo, 200.000 € ricavi, 500.000 € debiti, salvo aggiornamenti normativi). Tali soggetti, essendo “non fallibili” per legge, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (di solito tramite concordato minore o liquidazione).
- Imprenditori agricoli: per definizione esclusi dal fallimento (art. 1 LF), anche l’agricoltore indebitato può utilizzare queste procedure. Ad esempio un coltivatore diretto o un’azienda agricola agrituristica in crisi può proporre un concordato minore o liquidazione controllata, in quanto imprenditore non commerciale.
- Professionisti e lavoratori autonomi: categorie come avvocati, medici, commercialisti, artisti, artigiani, titolari di partita IVA individuale, ecc., che non sono soggetti a fallimento. Anche se generano reddito da lavoro, dal punto di vista concorsuale sono equiparati ai debitori civili e possono quindi ricorrere alle soluzioni di sovraindebitamento per i loro debiti (personali o inerenti la piccola attività).
- Enti non commerciali: enti e associazioni che non hanno scopo di lucro (es. associazioni culturali, ONLUS, fondazioni non commerciali) e che si trovino sovraindebitati. Anch’essi non falliscono secondo la legge e pertanto rientrano nel campo di applicazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento .
- Start-up innovative: la legge prevede che per i primi anni dalla costituzione alcune start-up non siano soggette a fallimento. Se una start-up innovativa (società di capitali) si indebita oltre misura nei periodi in cui è “non fallibile”, può accedere a queste procedure (in genere concordato minore, essendo un debitore non consumatore).
- Ex imprenditori e soci di società cessate: se un imprenditore di maggiori dimensioni ha cessato l’attività da tempo e non è più assoggettabile a fallimento, oppure un ex socio illimitatamente responsabile ha debiti residui dopo lo scioglimento di una società di persone, essi possono valutare le procedure da sovraindebitamento per sistemare i debiti personali rimanenti. Occorre però che non vi siano procedure concorsuali maggiori pendenti e che la cessazione risalga a oltre un anno (tempo dopo il quale l’imprenditore cessato non è più fallibile).
- Fideiussori e garanti personali: chi ha garantito debiti altrui (es. un familiare garante di un mutuo aziendale) e si ritrova a dover pagare può accedere al sovraindebitamento a titolo personale, purché egli stesso sia un soggetto non fallibile. Ad esempio, un individuo che ha prestato fideiussione a favore di una società e viene escusso potrà avvalersi di queste procedure per il proprio debito derivante dalla garanzia. (Va ribadito che, in tal caso, il garante non è considerato un consumatore se la garanzia era finalizzata all’attività d’impresa garantita ).
Soggetti esclusi: restano esclusi dal perimetro del sovraindebitamento le grandi imprese commerciali e, in generale, gli imprenditori e le società assoggettabili a fallimento o liquidazione giudiziale (banche, assicurazioni e altre categorie soggette a procedure speciali, ad esempio, seguono discipline proprie). In pratica, una società per azioni, una SRL o un imprenditore individuale oltre le soglie di cui sopra non può utilizzare la “legge salva suicidi” ma deve ricorrere alle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.).
Requisiti di onorabilità: la legge richiede inoltre che il debitore non abbia abusato di queste procedure. Non può accedere chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, né chi ne ha già beneficiato due volte in totale nella vita . Sono inoltre cause di inammissibilità gravi comportamenti di dolo o frode verso i creditori, ad esempio aver aggravato la propria insolvenza con atti in frode nei confronti del patrimonio (vendite simulate, distrazione di beni, ecc.) . Questi requisiti di meritevolezza verranno valutati dal tribunale: un debitore che abbia colposamente creato il sovraindebitamento (ad es. accumulando debiti con leggerezza estrema, o dilapidando risorse in gioco d’azzardo senza tentare di curarsi) potrebbe vedersi negato l’accesso per difetto di buona fede. Tuttavia, situazioni come la ludopatia patologica sono oggi considerate con attenzione: la giurisprudenza ha affermato che il giocatore d’azzardo affetto da dipendenza non va automaticamente escluso per “colpa grave”, trattandosi di una condizione di malattia che attenua la valutazione di responsabilità . In generale, il tribunale valuta caso per caso la meritevolezza del debitore, escludendo solo chi ha colpe gravi o ha agito disonestamente.
Quali debiti rientrano nel sovraindebitamento
Il sovraindebitamento abbraccia praticamente ogni tipo di debito di natura privatistica o commerciale in capo al debitore non fallibile. Nelle procedure possono essere inclusi debiti di varia origine, con poche eccezioni legali. Vediamo i principali tipi di debiti trattabili:
Debiti fiscali e contributivi
Rientrano a pieno titolo i debiti verso il fisco e gli enti previdenziali: cartelle esattoriali per tasse non pagate (IRPEF, IRES, IMU, ecc.), l’IVA dovuta, i contributi previdenziali (es. INPS) e relativi interessi e sanzioni . Questi debiti possono essere ricompresi nel piano e anche pagati solo in parte (stralciati) se le risorse del debitore non consentono il pagamento integrale . Fino al 2019 vi erano limiti sulla falcidia di alcuni tributi (in particolare non era ammessa la riduzione dell’IVA), ma la Corte Costituzionale ha eliminato questo divieto : oggi anche l’IVA può essere ridotta nell’ambito di un accordo o piano . Ovviamente, resta necessario assicurare all’Erario almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione, specie se ci sono garanzie sui beni: ad esempio, se il fisco ha ipoteca su un immobile, la proposta dovrà prevedere il pagamento almeno del valore ricavabile da quel bene.
Trattamento particolare: nella ristrutturazione del consumatore (piano) il Fisco non vota e non può opporsi efficacemente – il giudice può omologare il piano anche se l’Agenzia delle Entrate è contraria, purché il piano sia conveniente . Nel concordato minore, invece, il creditore pubblico partecipa al voto insieme agli altri; tuttavia il Codice ha introdotto sia il silenzio-assenso (se l’Erario non esprime voto, vale come voto favorevole) sia un meccanismo di cram-down fiscale: se il voto contrario del Fisco risulterebbe determinante per bocciare la proposta, ma la proposta offre al Fisco almeno il valore di liquidazione, il tribunale può omologare il concordato anche senza l’assenso dell’Erario . In altre parole, il fisco non ha potere di veto se la soluzione proposta è comunque più vantaggiosa della liquidazione fallimentare. Un’ulteriore semplificazione è che nel concordato minore non è più obbligatorio inserire il credito fiscale in una classe separata dedicata (come talvolta avveniva nella vecchia legge), potendo essere trattato alla pari di altri crediti privilegiati.
In molti casi di sovraindebitamento, la componente fiscale/contributiva è significativa e l’accesso a queste procedure consente di tagliare drasticamente interessi e sanzioni e spesso anche una parte del capitale dovuto. Ad esempio, si possono azzerare le more e aggi di Equitalia e ridurre l’ammontare delle imposte, pur garantendo allo Stato una quota ragionevole del dovuto. È importante notare che dopo l’omologazione del piano o la chiusura del concordato, i debiti tributari e previdenziali residui (non pagati) vengono cancellati al pari degli altri debiti chirografari: il debitore potrà ripartire pulito anche verso il fisco.
Debiti bancari e finanziari
Si possono inserire tutti i debiti verso banche e finanziarie, come mutui ipotecari, prestiti personali, finanziamenti auto, scoperti di conto, carte di credito, cessioni del quinto, leasing, ecc. Nelle procedure di sovraindebitamento questi crediti vengono trattati in maniera analoga agli altri: il piano può prevedere ristrutturazioni delle rate, riduzioni di interessi e anche stralci sul capitale se necessario per l’equilibrio della proposta. Naturalmente il trattamento dipenderà dal tipo di garanzia: un debito ipotecario (es. mutuo casa) o assistito da pegno in genere va soddisfatto almeno fino a capienza della garanzia (il valore dell’immobile o bene dato in garanzia).
In un piano del consumatore, il debitore con mutuo casa in regola (o che può regolarizzarlo subito) può chiedere di continuare a pagare le rate normalmente fuori piano, così da non perdere l’abitazione – la normativa lo consente espressamente . Se il debitore è in pari con le rate (o sistemate le arretrare immediatamente), il tribunale di solito autorizza che il mutuo prosegua e la casa resti esclusa dal concorso: gli altri creditori saranno soddisfatti con le risorse disponibili, ma nessun altro creditore potrà toccare l’immobile ipotecato a patto che le rate continuino ad essere pagate regolarmente . Una novità del 2022 è che anche nell’ambito del concordato minore (per imprenditori) è ora possibile ottenere la medesima tutela: l’imprenditore persona fisica può chiedere di mantenere la prima casa fuori dalla procedura, pagando il mutuo ipotecario al di fuori di essa, analogamente al consumatore . In tal modo, sia che il sovraindebitato sia un privato sia un piccolo imprenditore, la casa di abitazione può essere salvaguardata. Per altri beni gravati da garanzie (es. un’auto in leasing, un macchinario finanziato con ipoteca o riservato dominio), è possibile prevedere nel piano/concordato di continuare a pagare regolarmente quelle rate per mantenere il bene, se esso è ritenuto essenziale per la vita familiare o l’attività (ad es., l’auto necessaria per recarsi al lavoro, il furgone per la ditta) . Anche in questo caso serve l’autorizzazione del giudice e l’attestazione dell’OCC sulla non pregiudizievolezza per i creditori (ossia occorre dimostrare che il creditore garantito verrebbe comunque soddisfatto integralmente dal bene) .
Se invece il bene non è essenziale, di solito conviene venderlo o lasciarlo realizzare nella liquidazione per fare cassa. Nella liquidazione controllata, va evidenziato, tutti i beni del debitore, inclusa la casa, vengono in linea di massima liquidati (salvo beni necessari al sostentamento): il liquidatore nominato venderà gli asset e ripartirà il ricavato tra i creditori secondo le regole delle prelazioni. Ciò significa che, se l’obiettivo è conservare certi beni, è preferibile optare per un piano o concordato; se invece si intraprende la liquidazione, bisogna essere pronti a perdere la proprietà dei beni non indispensabili. (Va precisato comunque che, se la casa non riesce ad essere venduta entro la chiusura della liquidazione – ad esempio perché gravata da un’ipoteca che scoraggia gli acquirenti – essa ritornerà al debitore, ma con l’ipoteca ancora esistente: il debito residuo verso la banca rimarrà garantito sull’immobile, pur essendo il debitore liberato personalmente dal debito: la garanzia reale sopravvive sul bene anche dopo l’esdebitazione, per la parte non soddisfatta) .
Debiti verso privati e debiti civili
Sono compresi tutti i debiti di natura privata non professionale: ad esempio debiti verso fornitori, verso amici o parenti che abbiano fatto da prestatori, debiti derivanti da cause civili (come un risarcimento danni da responsabilità civile), canoni di locazione scaduti, utenze domestiche non pagate, ecc. Questi crediti, se chirografari (non assistiti da garanzie), possono essere falcidiati anche in misura significativa in un piano o concordato, tenendo conto che di solito ai creditori senza garanzie viene riservata solo la parte residuale delle risorse disponibili dopo aver soddisfatto eventuali creditori privilegiati . Ad esempio, non è infrequente che i creditori chirografari (fornitori, banche senza ipoteca, privati) si vedano offrire percentuali molto basse (10%, 5% o anche meno) del loro credito, se realisticamente quella è la massima soddisfazione possibile per loro dati i beni e redditi del debitore . Molti piani del consumatore omologati hanno previsto stralci dell’80–90% del debito totale, liberando il debitore da gran parte dell’onere . L’importante è che nessun creditore venga trattato ingiustamente rispetto a quanto otterrebbe in un’alternativa liquidatoria: il giudice verifica sempre che la proposta sia vantaggiosa o almeno non deteriore rispetto allo scenario di liquidazione, per tutti i creditori .
Va ricordato inoltre che la legge non libera i coobbligati estranei alla procedura. Se un debito è cointestato o garantito da un fideiussore, l’omologazione di un piano o la cancellazione del debito opera solo nei confronti del debitore sovraindebitato. Gli altri coobbligati restano responsabili per l’intero verso i creditori (al netto di quanto eventualmente il creditore incassa nell’ambito della procedura) . Ad esempio, se due fratelli hanno firmato insieme un prestito di 50.000 €. Uno solo dei due fa un piano del consumatore e quel credito viene falcidiato a 20.000 €, con pagamento di 20.000 € ed esdebitazione. Il creditore incassa 20.000 € e poi, per i restanti 30.000 €, potrà rivalersi sull’altro fratello che non ha fatto la procedura (la liberazione di uno non libera l’altro) . Questo implica che, in caso di debiti con obbligati in solido, è spesso opportuno che tutti i coobbligati valutino di attivare a loro volta una procedura (la legge consente ai membri della stessa famiglia di fare un’unica procedura, come visto). Se i coobbligati non sono familiari (es. soci di snc), dovranno ciascuno avviare la propria procedura ma possono farlo in parallelo e magari lo stesso tribunale le riunirà o comunque le gestirà in modo coordinato. Diversamente, il creditore potrà concentrarsi su chi è rimasto fuori. Attenzione: garanti e fideiussori che pagano poi hanno diritto di rivalersi verso chi ha fatto la procedura? In teoria il garante che paga al creditore subentra nei suoi diritti, ma se il debitore principale ha ottenuto l’esdebitazione, il garante non può più rivalersi (perché il credito originario è inesigibile verso il debitore principale). Quindi il garante paga e resta col cerino in mano. Questa è un’ulteriore ragione per cui i garanti farebbero bene a partecipare essi stessi alla procedura o quanto meno a monitorarla (possono presentare opposizione se pensano sia scorretta). In pratica, la legge tutela il debitore in procedura ma non i suoi coobbligati.
Debiti da attività professionale o d’impresa cessata
I debiti derivanti da una precedente attività d’impresa poi cessata (ad es. i debiti di una ditta individuale che ha chiuso, o di una società poi cancellata, rimasti a carico dell’imprenditore) possono anch’essi rientrare nelle procedure di sovraindebitamento. In questi casi il debitore non è un “consumatore” rispetto a tali debiti, ma potrà accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Tipicamente si tratta di ex imprenditori o ex soci che, una volta uscite le loro imprese dal mercato, si trovano con debiti personali (verso fornitori, banche, erario) che non riescono a pagare. Se l’impresa non è soggetta a fallimento (o la sua insolvenza non è più dichiarabile perché sono trascorsi i termini), il titolare può proporre una soluzione di sovraindebitamento per chiudere quelle posizioni. Ad esempio, un ex titolare di piccola SRL rimasto debitore verso la banca per fideiussioni e scoperti dopo la liquidazione della società, potrà accedere a un concordato minore come professionista o debitore civile per ottenere l’esdebitazione.
Analogamente, i debiti professionali (derivanti dall’attività di un professionista) rientrano: si pensi a un medico o un avvocato indebitato verso fornitori, dipendenti dello studio, fisco, ecc. Non essendo soggetti fallibili, queste figure possono utilizzare il sovraindebitamento per risolvere anche i debiti attinenti alla loro attività professionale.
Debiti esclusi dall’esdebitazione
La regola generale è che, all’esito positivo di una procedura (omologazione e completamento di un piano o concordato, chiusura di una liquidazione con decreto di esdebitazione, concessione dell’esdebitazione dell’incapiente), tutti i debiti concorsuali residui sono cancellati. Ci sono però alcune eccezioni importanti previste dalla legge (art. 278 CCII, riprendendo l’art. 14-terdecies co.3 L.3/2012) . Non sono mai liberati nemmeno dopo l’esdebitazione finale i debiti seguenti:
- Obblighi di mantenimento e alimentari dovuti per legge (es: assegni di mantenimento al coniuge o ai figli).
- Debiti per risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale (ad esempio il risarcimento dovuto per aver causato lesioni personali in un incidente stradale).
- Sanzioni pecuniarie penali o amministrative che non siano accessorie a debiti estinti (ad esempio: le multe inflitte in sede penale, o le sanzioni amministrative per violazioni varie).
Queste tipologie di debito restano a carico del debitore anche dopo la procedura: non vengono cancellate dall’esdebitazione . È comunque possibile (anzi, consigliabile) includerle nel piano o nella liquidazione, per cercare di pagarle almeno in parte. Ad esempio, multe stradali o ammende possono essere inserite tra i debiti concorsuali e magari ridotte nel piano; tuttavia, per la parte eventualmente non pagata esse resteranno esigibili. Il ragionamento del legislatore è che si tratta di obbligazioni di carattere punitivo/personale che il debitore deve in ogni caso onorare al di là della propria crisi finanziaria.
Un’ultima avvertenza: la procedura copre e cancella solo i debiti sorti prima del deposito dell’istanza. Debiti che maturano successivamente rimangono esclusi e dovranno essere pagati normalmente. Ad esempio, se durante la procedura o dopo l’omologazione nascono nuove obbligazioni (nuove imposte, nuove bollette, un nuovo finanziamento), queste non rientrano nell’esdebitazione e il debitore dovrà farsene carico separatamente . È fondamentale quindi che, una volta avviata la procedura, il debitore si mantenga in regola con le nuove scadenze (ad esempio pagando puntualmente le tasse correnti, l’affitto corrente, ecc.), per evitare di trovarsi con altri debiti una volta concluso il percorso. Analogamente, è cruciale elencare tutti i debiti pregressi noti nella domanda iniziale: se ci si “dimentica” di un creditore, il rischio è che quel debito non sia coperto dall’esdebitazione. La legge prevede una tutela per i crediti tardivamente emersi solo se il creditore ignorato non avrebbe comunque avuto diritto ad un pagamento maggiore in procedura rispetto a zero (in tal caso, anche quel debito viene considerato cancellato) . Ma si tratta di situazioni limite: è decisamente preferibile fare un’istruttoria accurata (visure, estratti conto, ecc.) prima di presentare la domanda, in modo da inserire nell’elenco tutti i creditori ed evitare strascichi post-procedura.
Procedure di sovraindebitamento: le soluzioni per cancellare i debiti
La legge sul sovraindebitamento (aggiornata al 2026) offre quattro percorsi principali per affrontare la crisi debitoria e arrivare all’esdebitazione. Ciascuno è adatto a circostanze diverse:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): destinato alle persone fisiche con debiti esclusivamente di natura personale (privati e famiglie).
- Concordato minore (ex accordo di composizione): destinato ai debitori non consumatori (professionisti, ditte individuali, imprenditori minori, enti non commerciali, ecc.).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): una procedura di liquidazione giudiziale dei beni rivolta a qualsiasi debitore sovraindebitato non fallibile.
- Esdebitazione del debitore incapiente (il fresh start): un procedimento speciale che consente al debitore persona fisica senza alcuna capacità di pagamento di ottenere la cancellazione dei debiti senza ripagare nulla.
Vediamo in dettaglio come funziona ciascuna soluzione, dal punto di vista del debitore.
Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (piano del consumatore)
Questo piano (disciplinato dagli artt. 67 e segg. CCII) è pensato per il debitore persona fisica “consumatore”, cioè con debiti di natura personale/familiare . Si tratta di una procedura giudiziale che si svolge davanti al tribunale, ma senza il voto dei creditori: a differenza di un concordato, qui i creditori non decidono sull’approvazione del piano – possono solo esporre eventuali opposizioni – e sarà il giudice a valutare e omologare il piano se ritiene soddisfatti i requisiti di legge .
Contenuto del piano: il debitore, assistito da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e spesso con l’aiuto di un professionista, predispone un piano dettagliato in cui propone come intende pagare i propri debiti. Può prevedere il pagamento parziale di alcuni crediti, la dilazione di altri, la remissione totale di interessi e sanzioni, e in generale ogni rimodulazione sostenibile. L’obiettivo è far pagare al debitore solo quanto effettivamente può permettersi, lasciandogli il necessario per il suo mantenimento dignitoso e quello della famiglia. Non esiste una percentuale minima di legge da offrire ai creditori: in teoria il piano potrebbe prevedere anche il pagamento di una frazione modesta del totale (es. 10–20%) se questo è il miglior realizzabile in base al reddito e patrimonio disponibili . Ciò che conta è che la proposta sia più conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria: il giudice, prima di omologare, verifica sempre che i creditori non ricevano nel piano meno di quanto otterrebbero in una liquidazione dei beni del debitore . Inoltre, il debitore deve risultare meritevole, cioè non aver causato il proprio indebitamento con frode o colpa grave (ad es. non deve aver assunto obblighi sapendo di non poterli onorare, né aggravato la situazione con comportamenti dolosi) . La valutazione della meritevolezza nel piano del consumatore è centrale: se il giudice riscontra malafede o abuso, rifiuterà l’omologazione.
Procedimento: il piano si presenta con ricorso al tribunale competente, tramite un OCC nominato. Contestualmente il debitore può chiedere le misure protettive per sospendere eventuali azioni esecutive in corso (pignoramenti, azioni giudiziarie) e bloccare nuovi atti dei creditori durante la pendenza della procedura . Il giudice verifica i requisiti di ammissibilità e nomina un gestore (professionista dell’OCC) che aiuta a redigere la proposta e predispone una relazione sulla situazione debitoria e sulla fattibilità/convenienza del piano. I creditori sono informati del deposito e hanno facoltà di presentare opposizioni (osservazioni sul piano, contestazioni su convenienza o su comportamento del debitore). Trascorso il termine per le opposizioni, il tribunale fissa (se necessario) un’udienza per discutere il piano – ma nel nuovo Codice se non vi sono opposizioni può omologare anche senza udienza, accelerando il processo . In sede di omologazione, il giudice valuta: (a) la fattibilità del piano, (b) la convenienza per i creditori (rispetto alla liquidazione), (c) la meritevolezza del debitore. Se tutti i criteri sono soddisfatti, emette decreto di omologazione rendendo il piano vincolante per tutti i creditori inclusi . Da quel momento il debitore deve eseguire il piano sotto la vigilanza dell’OCC (che monitora i pagamenti) e dei creditori, per la durata prevista (spesso 3–5 anni). I creditori chirografari non ricevono più interessi successivi all’omologa, poiché la procedura li “congela” .
Effetti finali e inadempimento: se il debitore adempie regolarmente agli obblighi del piano, al termine ottiene l’esdebitazione di tutti i debiti residui non pagati: questi vengono definitivamente cancellati e i creditori non possono più pretenderli . Il debitore sarà dunque “libero” dai vecchi debiti. Se invece il debitore, per cause proprie, non riesce a rispettare il piano (inadempimento grave delle rate concordate), il tribunale – su istanza dei creditori o del gestore – potrà revocare l’omologazione. In tal caso, per evitare che il debitore torni punto e a capo, la legge prevede di solito la conversione della procedura in liquidazione controllata . Ciò significa che i beni eventualmente non ancora distribuiti verranno liquidati sotto controllo del liquidatore e poi, chiusa la liquidazione, il debitore potrà comunque accedere all’esdebitazione dei residui (salvo che l’inadempimento sia dovuto a dolo). Questo meccanismo funge da rete di sicurezza: anche se un piano omologato “fallisce” in corso di esecuzione, il debitore onesto non perde del tutto la chance di liberarsi dai debiti, ma vi accede tramite la liquidazione.
Vantaggi e considerazioni: il piano del consumatore è uno strumento potente perché non richiede consenso dai creditori, permettendo di superare eventuali atteggiamenti ostili di banche o altri. È indicato per chi ha una capacità di rimborso limitata ma stabile (es. stipendio modesto che consente piccole rate) e magari possiede la casa che vuole preservare. Il rovescio della medaglia è che il debitore deve sottoporsi a un vaglio rigoroso di meritevolezza: occorre dimostrare trasparenza e correttezza. Inoltre, va considerato che per alcuni debiti (ad es. con garanzie reali) potrebbe essere necessario comunque pagarne una quota elevata per soddisfare il parametro di convenienza. In ogni caso, le statistiche mostrano che la gran parte dei piani del consumatore viene omologata con successo (oltre l’80% secondo il Ministero della Giustizia ), segno che i tribunali tendono ad agevolare le soluzioni ragionevoli che offrano al debitore una via d’uscita equilibrata.
Concordato Minore (accordo di ristrutturazione per debitori non consumatori)
Il concordato minore (artt. 74–83 CCII) è la procedura rivolta ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore. Tipicamente ne fanno uso i professionisti, gli imprenditori minori e in generale i soggetti che hanno debiti legati a un’attività economica. È l’equivalente, in piccolo, di un concordato preventivo: il debitore propone ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sotto controllo dell’autorità giudiziaria. A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano la proposta: serve l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 50% dei crediti ammessi al voto (il Codice ha abbassato la soglia dal precedente 60%). Il voto avviene in forma scritta/telematica, senza necessità di adunanza fisica, e se un creditore non partecipa il suo silenzio vale come voto favorevole (silenzio-assenso) . Ciò facilita il raggiungimento delle maggioranze.
Proposta e contenuto: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, predispone una proposta di concordato da sottoporre ai creditori. Può articolare i creditori in classi se opportuno (ad esempio separando i creditori privilegiati dai chirografari, o distinguendo banche da fornitori) per prevedere trattamenti differenziati. In generale, però, la proposta deve rispettare le cause legittime di prelazione: non si possono alterare arbitrariamente le priorità di pagamento stabilite dalla legge (par condicio creditorum) . Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che nel concordato minore non è ammesso pagare integralmente un creditore privilegiato e soltanto in piccola percentuale un altro creditore di pari grado senza base legale: sarebbe una disparità illegittima . Quindi, salvo consenso del creditore interessato, i crediti dello stesso grado di privilegio vanno trattati proporzionalmente allo stesso modo. Ciò non vieta di falcidiare (ridurre) anche i creditori privilegiati – è possibile offrire pagamenti parziali dei privilegi, ad esempio ai crediti erariali come visto – ma nel rispetto delle norme (il Codice richiama espressamente le regole del concordato preventivo per quanto compatibili). La proposta può prevedere la continuità aziendale (se il debitore ha ancora un’attività da portare avanti) oppure la liquidazione parziale di beni non essenziali. In ogni caso, come per il piano del consumatore, va assicurato che nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe da una liquidazione completa del patrimonio.
Procedura di approvazione: depositata la proposta con la relazione dell’OCC attestante fattibilità e convenienza, il tribunale la ammette e nomina un Commissario Giudiziale (spesso lo stesso gestore OCC) che sorveglia la gestione. Il debitore rimane in possesso dei beni e continua eventualmente la sua attività, ma gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad autorizzazione del tribunale. Viene quindi avviata la votazione: ai creditori viene comunicata la proposta e assegnato un termine per esprimere il voto (anche via PEC o portale telematico). Se la maggioranza (50%+1 dei crediti) accetta, il concordato è approvato . A questo punto il tribunale fissa l’udienza di omologazione, in cui verifica che la procedura sia regolare, che la maggioranza sia stata raggiunta e che la proposta sia conforme alla legge (meritevolezza del debitore, rispetto delle prelazioni, convenienza per i creditori dissenzienti, ecc.). I creditori contrari o astenuti possono fare opposizione contestando ad esempio la convenienza; il giudice però può omologare il concordato anche in presenza di opposizioni, se ritiene soddisfatti i requisiti. In particolare, come già detto, il giudice può superare il dissenso dell’Erario se il voto contrario del Fisco è determinante ma la proposta è più vantaggiosa della liquidazione . Con la sentenza di omologazione, il concordato minore diventa vincolante per tutti i creditori inclusi, anche per quelli che non hanno votato o hanno votato contro.
Esecuzione e esdebitazione: dopo l’omologazione il debitore (eventualmente affiancato dal Commissario per la supervisione) deve adempiere agli obblighi del concordato secondo le scadenze previste (ad esempio pagare le percentuali stabilite ai creditori in uno o più anni). La durata dell’esecuzione può variare in base al piano: spesso si prevede un orizzonte di 4–5 anni per completare i pagamenti, ma potrebbe essere più lungo se i creditori lo hanno accettato. Durante questo periodo il debitore deve rispettare le condizioni pattuite, pena le conseguenze di legge. Una volta eseguito integralmente il piano approvato, il tribunale emette un decreto che attesta l’adempimento e dichiara l’esdebitazione del debitore: tutti i debiti rimasti ineseguiti nel concordato (la parte stralciata) sono definitivamente cancellati . In caso di inadempimento sostanziale del concordato (ad es. mancato pagamento di rate rilevante), il tribunale – su istanza di Commissario o creditori – dichiara la risoluzione del concordato. A quel punto, su richiesta, può aprirsi la liquidazione controllata dei beni ancora presenti, per distribuire qualcosa ai creditori con le garanzie rimaste . Anche qui, però, il debitore persona fisica potrà poi chiedere l’esdebitazione dei residui al termine della liquidazione. Dunque, come per il piano, un concordato minore non riuscito può sfociare in liquidazione come “seconda chance”.
Vantaggi e limiti: il concordato minore consente di gestire anche situazioni con debiti promiscui (privati e di impresa) o esclusivamente d’impresa, precluse al piano del consumatore. Richiede però una certa capacità organizzativa: bisogna convincere i creditori della convenienza della proposta, almeno in misura tale da ottenere il 50% di consensi. Spesso viene impiegato quando ci sono molti creditori professionali (banche, fornitori) più disponibili a negoziare se vedono una soddisfazione migliore rispetto a un fallimento. Il vantaggio è che il debitore può restare alla guida della propria attività (se ancora operativa) e tentare il risanamento. Lo svantaggio è che serve raggiungere la maggioranza e rispettare con rigore tutte le norme sui trattamenti (non si può “forzare la mano” ai privilegiati se non nei limiti di legge). In ogni caso, il concordato minore offre flessibilità (ad esempio, può prevedere apporti di finanza esterna, vendite mirate di beni, ecc.) e, se ben costruito, porta anch’esso all’esdebitazione completa del debitore onesto.
Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (liquidazione dei beni)
La liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII) è la procedura concorsuale che liquida integralmente il patrimonio del debitore sovraindebitato, con modalità simili a un piccolo fallimento. Può accedervi qualsiasi debitore non fallibile, sia persona fisica consumatore, sia imprenditore minore, professionista o ente. Si può attivare in due modi: (a) su richiesta dello stesso debitore, quando ritiene di non avere soluzioni di ristrutturazione praticabili; (b) su richiesta di un creditore o del Pubblico Ministero, ma solo nei casi in cui il debitore abbia commesso atti di frode verso i creditori (ad esempio ha sottratto o falsificato attivo) . In assenza di frodi, la liquidazione volontaria rimane una scelta del debitore (nessuno può “far fallire” un privato cittadino onesto contro la sua volontà).
Apertura della procedura: il tribunale, verificati i requisiti (insolvenza o sovraindebitamento conclamato, non fallibilità del soggetto, ecc.), emette decreto di apertura della liquidazione controllata. Viene nominato un Liquidatore (un professionista indipendente) che assume l’amministrazione del patrimonio del debitore. Da quel momento il debitore subisce lo spossessamento: tutti i beni non strettamente necessari al sostentamento passano sotto il controllo del liquidatore, il quale procede a inventariarli e poi liquidarli (venderli) seguendo le regole (aste, vendite private autorizzate, ecc.). Anche eventuali stipendi o altri redditi del debitore maturati durante la procedura possono essere in parte trattenuti dal liquidatore, entro i limiti di legge (tipicamente viene lasciata al debitore una quota del reddito necessaria alle esigenze di vita, similmente a quanto avviene nel pignoramento dello stipendio). I beni legalmente impignorabili (es. alcuni mobili essenziali, generi di prima necessità, ecc.) rimangono esclusi e in mano al debitore.
Procedimento di liquidazione: il liquidatore raccoglie le domande di insinuazione dei creditori (che devono presentare le loro richieste entro un termine), forma lo stato passivo (l’elenco dei crediti ammessi e del loro grado) e procede a liquidare i cespiti del debitore, trasformandoli in denaro. Il tutto avviene sotto la vigilanza del giudice e con modalità semplificate rispetto a un fallimento: ad esempio, le comunicazioni avvengono via PEC, molte decisioni sono prese dal giudice con decreto invece che con sentenza per accelerare, ecc. I creditori non hanno potere di voto (non c’è un piano da approvare); essi però possono interloquire ad esempio proponendo l’acquisto di beni o facendo osservazioni sullo stato passivo. Durante la liquidazione, il debitore deve collaborare con gli organi della procedura, fornendo documenti e informazioni, e ha degli obblighi simili a quelli del fallito (ad esempio evitare di aggravare il passivo, segnalare eventuali sopravvenienze, ecc.). Se il debitore ha compiuto atti in frode prima della procedura (vendite simulate, pagamenti preferenziali ecc.), il liquidatore può agire con le azioni revocatorie per recuperare quanto sottratto, analogamente a quanto avviene nel fallimento (il CCII estende molte norme fallimentari alla liquidazione controllata, con adattamenti). La procedura ha una durata massima di 3 anni dall’apertura : ciò significa che entro tre anni il liquidatore dovrebbe completare le vendite e presentare il rendiconto finale. In casi semplici può durare anche meno.
Chiusura ed esdebitazione: una volta esaurite le attività da liquidare, il liquidatore ripartisce il ricavato tra i creditori secondo l’ordine delle prelazioni (privilegi, ipoteche, poi chirografi). Spesso i creditori chirografari ricevono poco o nulla, mentre i creditori privilegiati possono essere soddisfatti solo in parte (a seconda del valore realizzato). Tuttavia, il beneficio per il debitore è che, chiusa la liquidazione, egli ottiene il fresh start: il tribunale emette il decreto di chiusura e dichiara contestualmente l’esdebitazione di diritto del debitore persona fisica . A differenza della vecchia legge, oggi non serve un’apposita istanza del debitore: la liberazione dai debiti opera automaticamente con la chiusura, salvo che il giudice – su segnalazione di creditori o del PM – escluda specificamente l’esdebitazione per gravi motivi . I motivi di diniego sono analoghi a quelli previsti in passato (e in parte già menzionati): comportamento fraudolento o gravemente colposo del debitore, violazione dei doveri di cooperazione, condanna per bancarotta fraudolenta o reati finanziari, esdebitazione già avuta <5 anni prima o più di 2 volte in totale . In assenza di tali ostacoli, il debitore persona fisica è automaticamente liberato da tutti i debiti concorsuali residui. I creditori non soddisfatti non potranno più agire contro di lui (restano però ferme le garanzie reali sui beni di terzi ed eventuali coobbligati, come visto). Se il debitore era una società o un ente, la procedura di liquidazione ne comporta di fatto la cessazione dell’attività e l’estinzione, ma senza bisogno di esdebitazione (essendo soggetti diversi dalle persone fisiche).
Considerazioni: la liquidazione controllata rappresenta la soluzione di ultima istanza – spesso scelta quando il debitore non ha alcuna prospettiva di pagare i creditori se non liquidando i suoi beni, oppure quando un piano/concordato non è fattibile. Dal lato del debitore, essa comporta la perdita del patrimonio, ma offre comunque la possibilità di ripartire senza debiti al termine dei 3 anni. Va valutata con attenzione se il debitore possiede beni di valore affettivo (es. la casa di famiglia): in tal caso, forse un piano o concordato che eviti la vendita coatta sarebbe preferibile. Se invece il debitore non ha nulla da perdere o accetta di sacrificare il patrimonio residuo, la liquidazione è un percorso relativamente rapido e certo verso l’esdebitazione. In genere la liquidazione controllata viene anche aperta come “uscita di sicurezza” qualora un piano o concordato non vada a buon fine: il Codice facilita il passaggio dal piano/concordato alla liquidazione su richiesta, garantendo comunque al debitore meritevole la cancellazione dei debiti.
Esdebitazione del debitore incapiente (“fresh start” senza patrimonio)
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è l’innovativa procedura introdotta in via stabile dal 2020, dedicata al debitore persona fisica che non possiede beni né redditi pignorabili e non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. In queste situazioni estreme, la legge consente al debitore, purché meritevole, di ottenere la cancellazione totale dei propri debiti senza alcun pagamento. Si tratta di una sorta di “perdono” fallimentare, pensato per chi è davvero nullatenente e sovraindebitato per ragioni sfortunate.
Condizioni per l’accesso: il debitore deve dimostrare di non avere patrimonio liquidabile né capacità di rimborso nemmeno parziale (ad esempio vivere solo di un minimo vitale o di un sussidio). Deve inoltre aver mantenuto un comportamento onesto: l’esdebitazione incapiente è preclusa a chi ha attuato atti in frode o ha colpe gravi nell’indebitarsi (gli standard di meritevolezza restano applicabili anche qui) . Questa procedura può essere richiesta una sola volta nella vita , proprio perché è una misura eccezionale. Non è ammissibile se il debitore può offrire ai creditori anche un minimo apprezzabile (indicativamente, se è in grado di pagare almeno il 10% del totale debiti, va semmai percorsa una delle altre procedure).
Procedura semplificata: il debitore presenta ricorso al tribunale (tramite OCC) chiedendo la propria esdebitazione totale in quanto incapiente. Viene nominato un gestore OCC che verifica la veridicità di quanto dichiarato (es. controlla che il debitore non abbia occultato beni o entrate) . Se tutto è regolare, il tribunale emette un decreto che concede l’esdebitazione di tutti i debiti del ricorrente. Da quel momento i creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive e il debitore è considerato liberato, ma con una condizione risolutiva: per i successivi 4 anni, egli ha l’obbligo di comunicare all’OCC l’eventuale arrivo di sopravvenienze attive (eredità, donazioni, vincite, aumenti di reddito, ecc.) . Se durante questo periodo il debitore acquisisce risorse che gli permettono di pagare almeno il 10% dei debiti iniziali, dovrà destinarle ai creditori . In altre parole, per i 4 anni successivi rimane una sorta di “ipoteca” sulle future ricchezze: ciò che eccede il minimo vitale e consente di soddisfare i creditori in misura non trascurabile va restituito fino a tale soglia (eventuali importi ulteriori restano invece al debitore). Trascorsi questi 4 anni senza miglioramenti significativi della situazione economica, l’esdebitazione diviene definitiva e irrevocabile .
Obblighi e revoca: il debitore incapiente che beneficia di questa cancellazione dei debiti è tenuto a mantenere un comportamento estremamente leale durante i 4 anni di “probation”. Se occulta sopravvenienze o non le segnala tempestivamente all’OCC, commette reato e rischia la revoca del beneficio . Anche altri comportamenti scorretti (es. dolo, frode scoperti tardivamente) possono portare alla revoca. In caso di revoca, tutti i debiti originali tornano esigibili come se l’esdebitazione non fosse mai stata concessa, e il debitore potrebbe a quel punto essere avviato a una liquidazione controllata forzosa (ad esempio per liquidare un bene sopravvenuto) . Se invece il debitore adempie all’obbligo di versare le eventuali sopravvenienze fino al 10% e non emergono irregolarità, dopo i 4 anni viene dichiarato definitivamente esdebitato.
Funzione e utilizzo pratico: l’istituto dell’incapiente rappresenta il vero “fresh start” in senso stretto: riconosce che esistono persone talmente schiacciate dai debiti e prive di risorse che ogni ulteriore pretesa sarebbe inutile e inumana. In passato tali debitori rimanevano insolventi a vita, nell’irregolarità; oggi possono legalmente azzerare la situazione e sperare in una ripartenza. Va però usato con responsabilità: essendo concesso senza pagare nulla ai creditori, il legislatore ne ha limitato l’accesso ai soli casi meritevoli e irrimediabili. Le statistiche indicano che questa procedura viene attivata in percentuale minore rispetto ai piani o liquidazioni, ma è un’opportunità fondamentale per i cosiddetti “poveri indebitati”. Alcuni tribunali (es. Trib. di Cassino 2025) hanno emanato linee guida per gestire la fase di controllo quadriennale , a testimonianza dell’attenzione verso questo strumento. Per il debitore che davvero non ha nulla, l’esdebitazione incapiente è la luce in fondo al tunnel: immediata cessazione di ogni azione di recupero e, salvo colpi di fortuna futuri, cancellazione definitiva dei debiti in pochi anni.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Chi può accedere e chi no a queste procedure?
R: Possono accedere tutti i debitori civili non fallibili (consumatori, lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, enti non profit, ecc.) in stato di sovraindebitamento (cioè incapaci di pagare regolarmente i debiti) . Sono esclusi invece i soggetti che potrebbero essere assoggettati a fallimento o liquidazione giudiziale (le grandi imprese commerciali e società di capitali di dimensioni rilevanti). Inoltre, la legge preclude l’accesso a chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti ou più di due volte in totale, e a chi ha agito con dolo o frode verso i creditori . In pratica, la maggioranza dei comuni cittadini e delle piccole imprese può utilizzare queste procedure, purché non ci siano stati abusi o ripetizioni ravvicinate. In caso di dubbio sui requisiti, ci si può rivolgere a un OCC per una valutazione preliminare.
D: Ho debiti soprattutto con il Fisco (Agenzia Entrate Riscossione) e l’INPS: posso includerli in un piano?
R: Sì. Debiti fiscali e contributivi (imposte, IVA, tasse locali, contributi previdenziali) possono essere inseriti nelle procedure di sovraindebitamento e anche pagati solo in parte (stralciati) . Ad esempio, un piano può prevedere di pagare solo una porzione delle cartelle esattoriali, riducendo sanzioni e interessi. Dal 2019 è possibile anche la falcidia dell’IVA, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale che ha eliminato il divieto di includerla nei piani . Chiaramente il piano deve offrire all’Erario almeno quanto otterrebbe altrimenti (ad esempio liquidando eventuali beni su cui ha ipoteca ou privilegio) . Una particolarità: nel piano del consumatore il giudice può omologare anche se il Fisco è contrario (non c’è voto dei creditori), mentre nel concordato minore il Fisco vota ma se il suo voto contrario sarebbe decisivo e la proposta è migliore della liquidazione, il giudice può omologare lo stesso (cram-down) . Inoltre, il silenzio dell’ente equivale ad assenso, il che aiuta a superare l’inerzia. Restano comunque esclusi dall’esdebitazione finale eventuali debiti per multe penali ou amministrative (contravvenzioni, sanzioni per violazioni) e gli obblighi di mantenimento: queste categorie, anche se inserite nel piano, non vengono cancellate dal debito residuo . Ma tutte le classiche cartelle per imposte, contributi ou multe stradali rientrano tra i debiti trattabili e spesso la procedura è la soluzione migliore per ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
D: Le procedure bloccano gli interessi e le azioni esecutive dei creditori?
R: Sì. Sin dal momento in cui si deposita una domanda di sovraindebitamento, il debitore può chiedere al tribunale delle “misure protettive” che congelano la situazione: il giudice sospende le esecuzioni forzate in corso (pignoramenti, aste già fissate) e vieta ai creditori di iniziarne di nuove durante la procedura . Ciò significa che eventuali pignoramenti vengono sospesi e nessun creditore può attivare nuove azioni ou iscrivere ipoteche sui beni. Anche i termini di prescrizione dei crediti restano sospesi finché dura la procedura. Inoltre, dal momento dell’apertura formale di una procedura concorsuale (concordato minore ou liquidazione), gli interessi sui debiti chirografari cessano di maturare . In un piano del consumatore, pur non essendoci concorso formale, di fatto il piano normalmente considera i debiti “cristallizzati” alla data di omologa, senza ulteriori interessi successivi. Dunque uno dei benefici immediati è proprio la tregua: il debitore non è più assillato da cause, atti di pignoramento ou nuovi interessi di mora – la situazione debitoria viene congelata e messa sotto controllo del tribunale.
D: Che succede se ho un mutuo per la casa ou altri beni dati in garanzia? Rischio di perderli?
R: Dipende dal tipo di procedura scelta. Nel piano del consumatore, la legge consente espressamente di mantenere fuori dal piano la casa di abitazione se il debitore è in regola (ou può immediatamente regolarizzarsi) con il pagamento del mutuo ipotecario . In pratica, se la tua priorità è non perdere la casa, puoi continuare a pagare normalmente le rate del mutuo e il piano tratterà solo gli altri debiti (prestiti, carte, ecc.). È importante però essere in pari con il mutuo ou sanare subito eventuali arretrati, altrimenti la banca si opporrà e potrebbe riprendere l’esecuzione. Se sei in regola, il tribunale di norma autorizza la prosecuzione dei pagamenti del mutuo e nessun altro creditore potrà attaccare la casa ipotecata . Nel concordato minore per imprenditori, grazie a una modifica introdotta nel 2022, anche l’imprenditore persona fisica può ottenere di continuare a pagare il mutuo sulla prima casa, tenendola fuori dalla procedura analogamente al consumatore . Dunque oggi la tutela dell’abitazione principale vale in entrambe le procedure di ristrutturazione. Per gli altri beni gravati da garanzie (ad es. un’auto in leasing, un macchinario dato in pegno), è possibile prevedere nel piano/concordato di continuare a pagare le rate relative e mantenere il bene, se esso è ritenuto necessario per la vita ou per l’attività del debitore (esempio: l’auto per andare al lavoro, il furgone per un artigiano) . Serve l’autorizzazione del giudice e l’attestazione dell’OCC che ciò non danneggi i creditori (ossia che il creditore garantito sarebbe comunque soddisfatto dal valore del bene) . Se invece un bene in garanzia non è essenziale, spesso conviene venderlo ou rinunciarvi per destinare il ricavato ai creditori. Nella liquidazione controllata, va detto, tutti i beni non indispensabili – compresa la casa – vengono liquidati dal liquidatore: la casa di abitazione potrà essere venduta, salvo accordi per farla riacquistare da un familiare. In liquidazione quindi il debitore perde praticamente ogni asset. (Nota: se la casa non viene venduta entro la chiusura della liquidazione – capita se gravata da ipoteche pesanti – il bene può tornare al debitore, ma con le ipoteche ancora sopra e il creditore ipotecario potrà sempre escutere quell’immobile in futuro, pur essendo il debitore personalmente esdebitato) .
D: Devo per forza rivolgermi a un avvocato per avviare la procedura?
R: No, la legge prevede che la domanda sia presentata tramite un OCC e non richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato in fase di deposito . In teoria quindi il debitore può rivolgersi direttamente a un Organismo di Composizione della Crisi, i cui gestori (commercialisti, avvocati ou esperti in materia) lo aiuteranno a preparare il piano e seguiranno il deposito. In pratica, però, soprattutto nei casi più complessi (es. un concordato minore con possibili opposizioni, ou situazioni con contenziosi), è consigliabile farsi assistere anche da un avvocato di fiducia esperto in materia . L’OCC infatti svolge un ruolo tecnico e imparziale, ma non funge da difensore personale del debitore nelle cause di omologazione. Molti OCC tuttavia hanno al loro interno avvocati che, se necessario, possono assumere il patrocinio del debitore. In ogni caso l’assenza di un obbligo legale di assistenza legale riduce i costi iniziali: il debitore può attivare l’OCC con una semplice istanza (pagando solo un contributo amministrativo di qualche centinaio di euro) e valutare il piano proposto, coinvolgendo eventualmente un legale solo se la situazione lo richiede.
D: I miei coobbligati ou garanti che non fanno la procedura, cosa rischiano?
R: La regola generale è che la procedura di sovraindebitamento e l’esdebitazione riguardano solo il debitore che vi accede. Quindi, se un debito è cointestato ou garantito da un fideiussore, l’omologazione di un piano ou la cancellazione del debito opera solo nei confronti del debitore sovraindebitato. Gli altri coobbligati restano responsabili per l’intero verso i creditori (al netto di quanto eventualmente il creditore incassa nell’ambito della procedura) . Esempio: due fratelli hanno insieme un debito di 50.000 €. Uno accede alla procedura e il suo piano paga 20.000 € a saldo; il creditore incassa quei 20.000 € e può chiedere gli restanti 30.000 € all’altro fratello che è rimasto fuori . Ciò implica che, se possibile, quando più persone sono obbligate per gli stessi debiti (familiari, soci, garanti), è opportuno coordinare le procedure: i membri di una stessa famiglia possono presentare un’istanza congiunta (procedura familiare) e i coobbligati non familiari possono avviare procedure parallele coordinate, in modo da evitare che chi resta fuori si ritrovi a dover pagare tutto il residuo. Attenzione poi al caso del fideiussore: se il garante paga al creditore le somme rimaste, subentra nel diritto di credito, ma se il debitore principale è stato esdebitato, quel credito originario non è più esigibile verso di lui. Quindi il fideiussore che paga non potrà rivalersi sul debitore esdebitato, e rimarrà con il danno in carico . Questo è un motivo in più per cui un garante farebbe bene a partecipare anch’egli alla procedura o almeno monitorarla (ha facoltà di proporre opposizione se ritiene che il piano lo pregiudichi). In sintesi, la legge tutela il debitore che ottiene l’esdebitazione, ma non libera automaticamente i suoi coobbligati.
D: Quanto tempo ci vuole per uscire dai debiti con questa legge?
R: I tempi variano a seconda della procedura. Per un piano del consumatore o un concordato minore, possiamo distinguere due fasi: (1) il tempo per ottenere l’omologazione dal tribunale, che in media va da ~4 a 12 mesi (dipende dalla complessità e dal carico di lavoro del tribunale, nonché da eventuali opposizioni) ; (2) il tempo di esecuzione del piano, che dipende da quanto previsto: potrebbe essere 1 anno, 5 anni, 10 anni, ecc., anche se solitamente non supera i 4–5 anni per mantenere un orizzonte ragionevole . Dunque, ad esempio, dal deposito della domanda potresti ottenere l’omologa entro pochi mesi (nel frattempo sei protetto dagli attacchi esterni) e poi dover eseguire il piano per, diciamo, 4 anni. Alla fine di quei 4 anni, avendo pagato quanto promesso, sarai libero dai debiti residui. Quindi in totale potrebbero volerci circa 5 anni. Con il nuovo Codice alcuni tribunali stanno accelerando: se non ci sono opposizioni e la documentazione è completa, si sono viste omologazioni in 2–4 mesi soltanto . – Per la liquidazione controllata, la legge fissa un termine massimo di 3 anni dall’apertura per la chiusura . In teoria quindi entro tre anni dovresti aver terminato la liquidazione e ottenuto l’esdebitazione. Se il patrimonio è modesto, può chiudersi anche prima (ci sono liquidazioni concluse in 12–18 mesi in casi di pochi beni). – Per l’esdebitazione dell’incapiente, i tempi sono brevi per ottenere il decreto (pochi mesi, a volte anche solo 1–2 mesi se la situazione è chiara), dopodiché c’è il periodo di 4 anni di “osservazione” durante i quali il debitore deve segnalare e destinare ai creditori eventuali miglioramenti della propria condizione . Se rimane privo di capacità contributiva, trascorsi i 4 anni l’esdebitazione diventa definitiva automaticamente.
In sintesi: con un piano o concordato si prospetta un impegno pluriennale (scelto dal debitore, spesso 4–5 anni); con la liquidazione controllata il processo attivo dura al massimo 3 anni; con il fresh start dell’incapiente non ci sono anni di pagamenti (perché non si paga nulla) ma ci sono 4 anni di condizionalità. In ogni caso, parliamo di un orizzonte finito e noto, molto diverso dall’incubo indefinito di chi è inseguito dai debiti per decenni.
D: Che percentuale dei debiti dovrò pagare?
R: Non esiste una percentuale fissa stabilita dalla legge. Dipende caso per caso, in funzione di ciò che il debitore può realmente mettere a disposizione e di quanto i creditori otterrebbero in alternativa (pignoramenti o liquidazione) . In teoria, un piano potrebbe offrire anche solo il 10% del totale ed essere approvato se quello è il miglior risultato possibile dato il patrimonio e il reddito del debitore. Ad esempio, se il debitore non ha beni e ha solo un modesto stipendio, magari offrire il 10% in 4 anni è già più di quanto i creditori ricaverebbero pignorandogli il quinto (dove forse otterrebbero l’8%) . Ci sono casi concreti di piani omologati con tagli dell’80–90% del debito . Viceversa, se il debitore ha un patrimonio consistente, non potrà pensare di pagarne solo una minima parte: i creditori giustamente si attenderebbero di ricevere quasi l’intero valore di realizzo dei beni. Quindi la percentuale dipende dalle risorse disponibili e dal confronto con lo scenario liquidatorio. Molte linee guida degli OCC suggeriscono che un “buon” piano del consumatore dovrebbe offrire almeno il ~20–50% del dovuto, ma è una semplificazione: ci sono piani validi anche al 5% se quello è il massimo ricavabile realisticamente . Ciò che non si può fare è offrire ai creditori meno di quanto otterrebbero liquidando i beni (se ce ne sono) o pignorando il reddito. Il giudice farà sempre questo confronto di convenienza . In pratica, i creditori con garanzie reali di solito ottengono vicino al 100% (o comunque il valore del bene dato in garanzia), mentre i creditori chirografari ottengono la percentuale di quel che rimane. Se rimane poco, sarà poco. Nell’esdebitazione dell’incapiente i creditori prendono 0% inizialmente (per definizione) e sperano eventualmente fino al 10% se sopraggiungono entrate future; nella liquidazione controllata, dipende dal ricavato: spesso i chirografari non prendono nulla, eppure il debitore viene liberato lo stesso. Dunque la legge non impone percentuali minime universali, ma punta a massimizzare quanto possibile in concreto per i creditori compatibilmente con le condizioni del debitore.
D: Se dopo la procedura mi arrivano altri debiti (o ne avevo dimenticato uno prima)?
R: La procedura copre e cancella solo i debiti sorti prima del deposito della domanda. I debiti successivi restano fuori e andranno pagati normalmente (non saranno oggetto di esdebitazione). Quindi, ad esempio, se dopo l’omologa del piano maturi un nuovo debito fiscale perché non hai pagato le imposte correnti, quel debito è post-procedura e dovrai saldarlo al di fuori di essa. Allo stesso modo, è fondamentale elencare tutti i creditori noti nella domanda iniziale. Se ci si dimentica di inserirne uno, la legge tutela in parte il creditore “ignorato”: è previsto che, se il credito escluso non avrebbe comunque ricevuto una soddisfazione maggiore in procedura rispetto a zero, anch’esso si considera cancellato . Tuttavia, è decisamente meglio non dover invocare questa regola e fare invece un’istruttoria accurata prima: conviene ottenere un elenco completo dei debiti (richiedendo ad esempio una visura in Centrale Rischi, CRIF, estratto conto Equitalia, etc.) per essere sicuri di includere tutti i creditori. Se, dopo aver chiuso la procedura, per disgrazia contrai nuovi debiti (es. un nuovo finanziamento, o nuove cartelle per tasse non pagate negli anni successivi), sappi che non saranno coperti dall’esdebitazione e dovrai gestirli a parte. E poiché la legge non consente di abusare dello strumento, non potrai presentare una nuova procedura subito: come detto, c’è un limite di 5 anni per ripresentare un’istanza se si è già ottenuta un’esdebitazione, e comunque massimo due volte in totale nella vita . Quindi bisogna usare questa “seconda chance” con consapevolezza e cercare di non ricadere subito in nuove situazioni debitorie.
D: Quali sono i costi da affrontare? Posso permettermelo se sono pieno di debiti?
R: Il legislatore ha previsto misure per contenere i costi di accesso. Innanzitutto, il deposito della domanda in tribunale è esente da bolli e contributo unificato: non ci sono spese di iscrizione a ruolo. L’unico costo iniziale è un piccolo importo da versare all’OCC a titolo di fondo spese amministrative (generalmente qualche centinaio di euro) , per attivare la procedura e nominare il gestore. Dopodiché, i compensi del gestore OCC, dell’eventuale liquidatore, del commissario e di eventuali altri professionisti verranno pagati all’interno della procedura, di solito prima dei creditori (in prededuzione). In pratica, se dal piano risultano 10.000 € da distribuire e il compenso del gestore è 1.000 €, verranno dati 9.000 € ai creditori e 1.000 € a copertura delle spese di procedura . Il debitore quindi non deve anticipare parcelle elevate di tasca propria, a parte l’eventuale assistenza di un professionista di fiducia che decida di remunerare a parte. I costi interni alla procedura, come i compensi dell’OCC e del liquidatore, sono modulati sulla base della situazione: più è bassa la capacità del debitore, più ridotti saranno (il giudice può contenerli). Spesso l’OCC accetta di essere pagato a risultato, ossia al termine, prelevando una percentuale su quanto effettivamente verrà distribuito ai creditori . Ad esempio, per un piano con 50.000 € di debiti e pagamenti rateali in 5 anni, l’OCC potrebbe ottenere un compenso di poche migliaia di euro, dilazionato e preso dalle somme versate nel piano – un importo del tutto sostenibile rispetto al beneficio di cancellare, poniamo, 50.000 € di esposizione. Inoltre, se il debitore versa in condizioni di particolare indigenza, alcuni OCC prevedono riduzioni o la possibilità di differire il pagamento del fondo spese iniziale. In definitiva sì, ci si può permettere di accedere alla procedura: l’alternativa sarebbe continuare a subire interessi e spese legali sui debiti, che spesso superano di gran lunga i costi di una procedura di sovraindebitamento ben riuscita.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Confronto tra le procedure di sovraindebitamento (agg. 2026)
| Procedura | Chi può accedere | Voto dei creditori? | Gestione dei beni | Durata tipica | Esito finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione del consumatore <br/>(Piano del consumatore) | Solo consumatori (persone fisiche con debiti personali). Meritevolezza richiesta. | No (senza voto) – i creditori non votano, possono solo fare opposizione; decide il giudice. | Debitore conserva gestione dei beni sotto vigilanza OCC. Può escludere casa se paga mutuo regolarmente. | Omologa: ~6 mesi; Esecuzione: 3–5 anni (media). | Debitore paga quanto previsto dal piano; saldo debiti cancellato all’esito (esdebitazione). |
| Concordato minore <br/>(per debitori non consumatori, ex accordo) | Professionisti, imprese minori, agricoltori, start-up, altri non fallibili (no consumatori). Richiede onestà (no frodi). | Sì (con voto) – serve 50% crediti favorevoli (silenzio = assenso). Classi possibili; cram-down fiscale se Fisco dissente. | Debitore in possesso beni sotto controllo Commissario. Atti straordinari soggetti ad autorizzazione. Possibile continuare attività. | Omologa: ~6–12 mesi; Esecuzione: variabile (es. 4–5 anni). | Se debitore adempie piano approvato, esdebitazione residui. Se inadempimento, possibile conversione in liquidazione. |
| Liquidazione controllata <br/>(Liquidazione dei beni) | Tutti i debitori sovraindebitati (persone fisiche o enti non fallibili). Anche creditori/PM possono chiederla in caso di frode. | No (senza voto) – tutti i creditori concorrono secondo legge. | Nomina di Liquidatore; debitore spogliato beni (salvo impignorabili). Vendita beni e riparto tra creditori. | Durata massima 3 anni (per legge). | Chiusa la procedura, debitore persona fisica ottiene esdebitazione di diritto (salvo eccezioni gravi). |
| Esdebitazione incapiente <br/>(Fresh start, zero patrimonio) | Solo persona fisica senza beni né reddito utile. Meritevolezza e nessuna frode. Una volta sola nella vita. | Nessuna massa attiva – i creditori non ricevono nulla subito (nessun voto). | Non c’è gestione di beni (il debitore non ha beni). OCC verifica veridicità situazione. | Decreto esdebitazione pochi mesi; poi 4 anni di controllo sopravvenienze. | Debiti cancellati col decreto, condizionatamente per 4 anni. Se in 4 anni compaiono entrate ≥10% debiti, debitore deve pagarle ai creditori; allo scadere dei 4 anni senza novità, liberazione definitiva. |
Tabella 2 – Confronto tra vecchia legge 3/2012 e Codice 2022 su alcuni punti chiave
| Aspetto | Legge 3/2012 (previgente) | Codice della Crisi 2022 (vigente) |
|---|---|---|
| Definizione di “meritevolezza” | Non definita espressamente (valutazione discrezionale del giudice). In pratica, assenza di dolo/colpa grave nell’indebitarsi e condotta corretta. Applicata in particolare al piano del consumatore (art. 12-ter) e alla concessione dell’esdebitazione (art. 14-terdecies). | Criteri più chiari e uniformi: nessuna colpa grave, frode o dolo nella genesi del debito; nessun atto in frode ai creditori . Si applica come causa generale di inammissibilità (artt. 68, 77 CCII) e causa ostativa all’esdebitazione (art. 280 CCII). Interpretazione meno rigida, valutazione concreta della condotta (attenzione alle cause sociali del debito oltre che agli inadempimenti formali). |
| Esdebitazione post-liquidazione | Concessa solo su istanza del debitore (art. 14-terdecies L.3/2012). Possibile se: cooperazione del debitore, nessuna condanna per bancarotta, nessuna esdebitazione avuta <5 anni, ecc. Creditori potevano opporsi. Non automatica. | Automatica di diritto con decreto di chiusura o trascorsi 3 anni . Il debitore persona fisica non deve più fare istanza. Prevista esclusione solo se: dolo/colpa grave/frode, condanna bancarotta, violazione obblighi procedura, esdebitazione avuta <5 anni o >2 volte . Creditori/PM possono reclamare entro 30 gg (limitatamente a queste cause ostative). |
| Debiti non cancellabili | Non esdebitabili: obblighi alimentari; risarcimenti danni da fatto illecito; multe penali e amm.ve non accessorie (art. 14-terdecies co.3). Restavano a carico del debitore anche dopo la procedura. | Confermati in art. 278 CCII gli stessi debiti esclusi: (a) obblighi alimentari; (b) risarcimenti da illecito; (c) sanzioni penali/amm.ve non accessorie . Il debitore resta obbligato per queste somme dopo la procedura (vanno comunque inserite nell’elenco crediti del piano/liquidazione, ma l’eventuale importo non pagato non viene perdonato). |
| Seconda chance (recidiva) | Possibile nuova procedura solo dopo 5 anni da esdebitazione precedente. Massimo due esdebitazioni in totale (art. 7 co.2-ter/quater L.3/2012). | Confermato: inammissibile se esdebitato <5 anni, o già beneficiato 2 volte . (Non conta una liquidazione conclusa senza esdebitazione). |
| Effetti su fideiussori/coobbligati | L’omologa (piano) o chiusura (liquidazione) non liberava i coobbligati: terzi garanti restavano obbligati per intero (art. 12-ter co.3 e 14-novies co.2 L.3/2012). | Confermato (principio concorsuale generale): la liberazione vale solo per il debitore. Coobbligati e fideiussori restano obbligati per l’intero . (Nel concordato minore, obbligo di classi separate per crediti con garanzie di terzi se si vuole un trattamento differenziato). |
Conclusione
La cosiddetta “legge salva suicidi” del 2012 – ulteriormente perfezionata con la riforma del 2022 – è oggi un pilastro fondamentale del nostro ordinamento per la gestione delle crisi debitorie delle persone comuni. Essa riconosce che anche il debitore onesto può incorrere in un fallimento economico dovuto a circostanze avverse, e che merita una seconda possibilità. Nel 2026 questa legge, ora parte integrante del Codice della Crisi come “procedure di sovraindebitamento”, si presenta più matura, accessibile ed efficace che mai.
Dal punto di vista del debitore, esiste finalmente un ventaglio di soluzioni adattabili alla singola situazione: dal piano che tutela la casa e diluisce il debito nel tempo, al concordato che ristruttura le esposizioni professionali, fino alla liquidazione che azzera tutto in pochi anni o addirittura all’esdebitazione immediata per chi non ha nulla. Vivere sommersi dai debiti significava spesso – prima di questa legge – trovarsi in un circolo vizioso senza fine fatto di interessi crescenti, cause legali ed esecuzioni a ripetizione, con enorme stress personale e familiare. Oggi, grazie a queste procedure, uscire dal tunnel è possibile legalmente e definitivamente: il debitore paga ciò che può (secondo le sue effettive capacità) e ottiene la cancellazione del resto, tornando ad una vita finanziariamente sostenibile.
È importante sottolineare che questo non è un “condono per furbi”, bensì un percorso controllato dal tribunale e basato su criteri di equità: solo il debitore meritevole ne beneficia, e i creditori ricevono comunque il meglio di quanto realisticamente ottenibile. In tal senso la normativa bilancia il favor debitoris (favorire il recupero del debitore onesto) con la tutela del credito in misura ragionevole.
In conclusione, la legge sul sovraindebitamento aggiornata al 2026 rappresenta una concreta ancora di salvezza per famiglie e piccoli imprenditori strozzati dai debiti. Chi si trova in tale situazione non deve vergognarsi di chiedere aiuto: rivolgendosi a un OCC o a professionisti esperti potrà valutare la soluzione più adatta (piano, concordato, liquidazione o esdebitazione) e avviare il percorso verso la liberazione dai debiti. Come ricordato anche dalla Cassazione, «nemo tenetur ad impossibilia» – nessuno è tenuto a fare l’impossibile : la legge esiste proprio per non chiedere l’impossibile a chi non può più dare, ma dare a tutti una possibilità di ripartenza dignitosa e legalmente garantita.
Fonti e riferimenti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, agg. D.Lgs. 83/2022), artt. 65–83 (composizione delle crisi da sovraindebitamento) e artt. 268–283 (liquidazione controllata ed esdebitazione) .
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – Disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento (la originaria “legge salva suicidi”, abrogata dal 15/07/2022 e sostituita dal Codice) .
- Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 – Nozione di consumatore nel piano del consumatore: il fideiussore persona fisica di una società (socio-amministratore) non può qualificarsi consumatore se i debiti derivano da garanzie funzionali all’attività d’impresa .
- Cass. civ. Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 – Concordato minore: la proposta deve rispettare l’ordine legale delle prelazioni; il mancato rispetto delle cause di prelazione costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio ex art. 77 CCII .
- Cass. civ. Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 – Impugnazioni dei decreti di omologa: legittimazione al reclamo limitata ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione e siano rimasti soccombenti (principio chiarito in applicazione dell’art. 14 CCII) .
- Cass. civ. Sez. Un., 13 marzo 2023, n. 5868 – Precisazioni sulla qualifica di consumatore: il fideiussore persona fisica non è un “professionista di riflesso” solo per il fatto di garantire debiti di una società, ma non è considerato consumatore quando la fideiussione è strumentale all’attività d’impresa (c’è un collegamento funzionale stretto con la società garantita) .
- Tribunale di Brescia, decreto 12 gennaio 2023 – Esempio di omologazione di un piano del consumatore con stralcio integrale degli interessi e parziale del capitale, ritenuto fattibile e meritevole dato che il sovraindebitamento era dovuto a difficoltà economiche post-Covid .
- Corte Costituzionale, sent. 6 dicembre 2019, n. 245 – Dichiarata l’illegittimità costituzionale del divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento . Ciò ha permesso di includere anche l’IVA tra i debiti ristrutturabili.
- Ministero della Giustizia – Dati statistici 2022 – Forte aumento delle procedure di sovraindebitamento (+64% rispetto al 2021). Tasso di omologazione elevato: ~85% per i piani del consumatore e ~70% per gli accordi/concordati (Relazione Ministero Giustizia al Parlamento 2023) .
- Linee guida OCC (CNDCEC 2021) – Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sugli OCC: indicazioni operative sulla gestione delle procedure di sovraindebitamento, sul calcolo delle spese, sulla valutazione della meritevolezza, ecc. .
- Tribunale di Cassino – Linee guida 2025 (pubbl. 15/02/2025) – Indicazioni pratiche per la gestione dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), con chiarimenti sugli obblighi di comunicazione del debitore e sul ruolo dell’OCC nel quadriennio di controllo .
Sei sommerso dai debiti e senti di non avere più via d’uscita economica e legale? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Nel 2026 ti trovi in una situazione in cui:
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👉 la cosiddetta “Legge Salva Suicidi” è pienamente operativa anche nel 2026,
👉 non è uno slogan, ma un sistema giuridico concreto,
👉 consente la cancellazione dei debiti per chi è sovraindebitato,
👉 tutela le persone oneste schiacciate dai debiti.
Questa guida ti spiega dalla A alla Z:
– cos’è davvero la Legge Salva Suicidi nel 2026,
– chi può accedervi,
– quali procedure consentono la cancellazione dei debiti,
– come funziona l’esdebitazione totale,
– quali errori evitare per non perdere questa possibilità.
Cos’è la “Legge Salva Suicidi” nel 2026 (In Modo Chiaro)
Con l’espressione “Legge Salva Suicidi” si indica l’insieme delle norme sul sovraindebitamento, oggi inserite nel:
– Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza,
– che ha superato e migliorato la vecchia Legge 3/2012,
– sotto il coordinamento del Ministero della Giustizia.
👉 È una legge pensata per salvare le persone,
👉 non per punirle,
👉 e per offrire una via legale di uscita dai debiti.
Quando una Persona è Sovraindebitata
Nel 2026 sei considerato sovraindebitato quando:
– non riesci più a pagare regolarmente i debiti,
– le entrate non coprono le rate,
– vivi di rinvii, prestiti o pignoramenti,
– la situazione è strutturale, non temporanea.
👉 Non serve essere nullatenienti,
👉 non serve essere disoccupati,
👉 serve essere oggettivamente impossibilitati a pagare tutto.
Chi Può Accedere alla Legge Salva Suicidi nel 2026
Possono accedere:
– privati cittadini e famiglie,
– lavoratori dipendenti e pensionati,
– piccoli imprenditori non fallibili,
– ex imprenditori,
– professionisti e autonomi,
– soci e garanti di società,
– persone con debiti fiscali o bancari rilevanti.
👉 Anche chi ha reddito può accedere
👉 se il debito è insostenibile.
Le Procedure Previste dalla Legge Salva Suicidi
🔹 1. Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
È la procedura più utilizzata.
Consente di:
– riorganizzare i debiti in base al reddito reale,
– pagare solo quanto sostenibile,
– non richiede il consenso dei creditori.
👉 Ideale per famiglie, dipendenti e pensionati.
🔹 2. Concordato Minore
È riservato a:
– autonomi, professionisti, piccoli imprenditori,
– ex titolari di attività non fallibili.
Consente di:
– pagare solo una parte dei debiti,
– ottenere tagli importanti,
– continuare a lavorare.
👉 È una seconda possibilità concreta.
🔹 3. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
È la soluzione quando:
– non c’è capacità di pagamento,
– il patrimonio è insufficiente.
Consente:
– la liquidazione ordinata dei beni,
– la cancellazione dei debiti residui.
👉 Anche in assenza di beni rilevanti.
🔹 4. Esdebitazione del Debitore Incapiente
È il cuore della Legge Salva Suicidi.
Permette:
– la cancellazione totale di tutti i debiti,
– anche senza pagare nulla,
– se il debitore è onesto ma incapiente.
👉 Si può ottenere una sola volta nella vita,
👉 ma consente di ripartire davvero da zero.
Quali Debiti Possono Essere Cancellati
Nel 2026 possono essere cancellati:
– debiti bancari e finanziari,
– debiti fiscali (cartelle, IVA, IRPEF),
– debiti con INPS e altri enti,
– fideiussioni e garanzie personali,
– debiti da attività cessate.
👉 Anche debiti molto elevati.
Quali Debiti Non Possono Essere Cancellati
Restano esclusi solo pochi casi, come:
– assegni di mantenimento,
– risarcimenti per fatti dolosi gravi,
– alcune sanzioni penali.
👉 Tutto il resto può essere cancellato o ristrutturato.
Perché Nel 2026 Non Conviene Aspettare
Aspettare significa:
– accumulare interessi e sanzioni,
– subire pignoramenti e aste,
– peggiorare la posizione giuridica,
– perdere serenità e prospettiva.
👉 La legge premia chi agisce per tempo.
Gli Errori Più Gravi da Evitare
Molti debitori sbagliano perché:
– credono di non avere diritto,
– aspettano l’ultimo pignoramento,
– si affidano a soluzioni improvvisate,
– nascondono parte dei debiti.
👉 La trasparenza è essenziale per ottenere l’esdebitazione.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Legge Salva Suicidi
La procedura è giuridica, non solo economica.
L’avvocato:
– analizza tutta la situazione debitoria,
– individua la procedura corretta,
– prepara il piano o la domanda di esdebitazione,
– dialoga con OCC e tribunale,
– tutela il debitore fino alla cancellazione dei debiti.
👉 Una scelta sbagliata può precludere altre strade.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
– bloccare pignoramenti e azioni esecutive,
– ridurre drasticamente i debiti,
– cancellarli definitivamente,
– tornare a vivere senza il peso del passato.
👉 La legge funziona se applicata correttamente.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione del sovraindebitamento richiede competenze specifiche.
L’Giuseppe Monardo è:
– Avvocato Cassazionista
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
– Professionista iscritto presso un OCC
– Esperto in esdebitazione totale
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
Conclusione
Nel 2026, la Legge Salva Suicidi:
👉 non è uno slogan,
👉 è una tutela reale,
👉 per cancellare i debiti e ricominciare.
La regola è chiara:
👉 riconoscere il problema,
👉 scegliere la procedura giusta,
👉 agire subito con competenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, liberarsi dai debiti è possibile, legale e definitivo.
