Cosa Fare In Caso Di Accertamento Fiscale Nel 2026

Ricevere un accertamento fiscale nel 2026 è una situazione che richiede azioni immediate e consapevoli, perché le procedure sono sempre più rapide, digitali e automatizzate, e un errore iniziale può trasformare una pretesa contestabile in un debito definitivo ed esecutivo.

Per contribuenti, imprese e partite IVA, il rischio è concreto: accertamenti fondati su presunzioni, controlli incrociati, algoritmi e ricostruzioni induttive vengono notificati con termini stringenti, e la riscossione può partire prima ancora che il merito venga discusso.

Molti si chiedono:
“Cosa devo fare appena ricevo l’accertamento?”
“Pago, contesto o aspetto?”
“Qual è l’ordine corretto delle azioni nel 2026?”

È fondamentale chiarirlo subito:
in caso di accertamento fiscale nel 2026, il tempo e la strategia sono decisivi.
Agire d’istinto o attendere troppo è l’errore più grave.


Primo passo: non ignorare l’accertamento

La prima regola è semplice ma cruciale:

non ignorare l’atto
• non rimandare la lettura
• non pensare che “si risolva da solo”
• non pagare d’impulso

Nel 2026 i termini sono perentori: se scadono, l’accertamento diventa definitivo, anche se è sbagliato.


Secondo passo: verificare subito la validità dell’atto

Prima di discutere il merito, è necessario controllare:

• correttezza della notifica
• rispetto dei termini di decadenza
• competenza dell’Ufficio
• completezza e chiarezza della motivazione
• rispetto del contraddittorio (se obbligatorio)

Molti accertamenti sono viziati già nella forma e possono essere annullati integralmente.


Terzo passo: capire che tipo di accertamento è

Nel 2026 gli accertamenti più frequenti sono:

• accertamenti bancari
• accertamenti induttivi
• accertamenti sintetici (redditometro)
• controlli automatizzati e algoritmici
• ricarichi medi
• accertamenti IVA

Identificare il metodo utilizzato è essenziale per scegliere la strategia difensiva corretta.


L’errore più grave: difendersi solo sugli importi

Molti contribuenti sbagliano quando:

• contestano solo i calcoli
• accettano il metodo dell’Ufficio
• non sollevano vizi preliminari
• non attaccano le presunzioni
• impostano una difesa debole

Se il metodo è illegittimo, l’intero accertamento può cadere.


Quarto passo: scegliere la strada giusta

Nel 2026 le opzioni sono:

• osservazioni difensive (se ancora possibili)
• accertamento con adesione
• ricorso al giudice tributario
• richiesta di sospensione della riscossione

La scelta non è automatica: dipende da importi, vizi, rischi e obiettivi.


Ricorso e sospensione: due aspetti inseparabili

Un punto spesso sottovalutato:

• il ricorso non blocca automaticamente la riscossione
• senza sospensione possono partire pignoramenti
• nel 2026 la riscossione è più rapida

Difendere il tempo è importante quanto difendere il merito.


Le prove: cosa conta davvero nel 2026

Nel contenzioso tributario sono decisive:

• prove documentali
• ricostruzioni logiche e coerenti
• dimostrazione della realtà economica
• presunzioni a favore del contribuente
• contestazione delle presunzioni dell’Ufficio

Chi non costruisce bene la prova, perde anche avendo ragione.


Quando conviene contestare tutto l’accertamento

È opportuno impugnare integralmente l’atto quando:

• i vizi sono strutturali
• la motivazione è generica
• manca il contraddittorio
• il metodo è illegittimo
• i termini non sono rispettati
• l’accertamento è duplicato

In questi casi non si discute il quantum, ma l’esistenza stessa dell’atto.


I rischi se non si agisce correttamente

Una gestione errata può portare a:

• accertamento definitivo
• sanzioni piene
• interessi cumulativi
• riscossione forzata
• pignoramenti
• danni patrimoniali gravi

Nel 2026 la velocità dell’esecuzione è aumentata.


Cosa fare subito, in sintesi

Se ricevi un accertamento fiscale nel 2026:

• non pagare d’impulso
• non ignorare l’atto
• verifica subito notifica e termini
• analizza metodo e motivazione
• individua vizi e presunzioni
• costruisci una strategia difensiva
• agisci entro i termini

Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese anche nel 2026 nella gestione degli accertamenti fiscali, individuando vizi di validità, errori di metodo e strategie difensive efficaci.

Può intervenire per:

• valutare la legittimità dell’accertamento
• impostare la difesa più adatta
• presentare ricorso e sospensione
• ridurre o annullare la pretesa fiscale
• tutelare il patrimonio del contribuente


Agisci ora

Un accertamento fiscale nel 2026 non è una sentenza.
Ma se non viene gestito subito e correttamente, diventa definitivo anche se è sbagliato.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale nel 2026,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e affronta l’atto con una strategia chiara, tecnica e tempestiva, prima che la pretesa fiscale diventi irreversibile.

Introduzione

Trovarsi di fronte a un avviso di accertamento fiscale può essere un evento destabilizzante per qualsiasi contribuente – che si tratti di un piccolo imprenditore, un libero professionista o un privato cittadino. Si tratta di un atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria (solitamente l’Agenzia delle Entrate, ma anche gli enti locali per i tributi di loro competenza) rettifica le imposte dovute dal contribuente, contestando presunte omissioni o infedeltà dichiarative. In altre parole, l’accertamento fiscale è lo strumento attraverso cui il Fisco ridetermina il reddito imponibile o il tributo dovuto, qualora ritenga che quanto dichiarato (o versato) dal contribuente non sia corretto o completo. Ricevere un simile atto non significa automaticamente aver commesso un illecito: spesso l’accertamento nasce da presunzioni o da controlli automatizzati, e il contribuente ha a disposizione strumenti per difendersi, spiegare le proprie ragioni e – se del caso – ottenere una riduzione di imposte e sanzioni . In questa guida esamineremo, dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), cosa fare in caso di accertamento fiscale nel 2026. Forniremo un quadro normativo aggiornato alle ultime riforme (dicembre 2025), incluse le novità sul contraddittorio preventivo e sull’accertamento con adesione, richiamando le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e anche della Corte Europea, che hanno inciso sulla materia. Attraverso tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande e Risposte, la guida offrirà una panoramica avanzata ma dal taglio divulgativo, utile sia ai professionisti del settore (avvocati tributaristi, commercialisti) sia agli imprenditori e ai privati cittadini che vogliano comprendere come reagire a un avviso di accertamento e tutelare al meglio i propri diritti. L’obiettivo è fornire al contribuente gli strumenti conoscitivi per affrontare con lucidità un accertamento fiscale, valutando le opzioni disponibili – dal dialogo con l’ufficio al ricorso in giudizio – e per evitare errori (come il mancato rispetto di termini perentori) che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente la difesa.

Cos’è un accertamento fiscale e quando scatta

Un accertamento fiscale è un procedimento mediante il quale il Fisco verifica e ridetermina la posizione fiscale di un contribuente, emettendo un avviso di accertamento qualora riscontri imposte non pagate o redditi non dichiarati. L’avviso di accertamento è un atto motivato e impugnabile: deve indicare in modo chiaro le maggiori imposte accertate, le norme applicate, i metodi utilizzati per la rettifica e le ragioni della pretesa tributaria, in ottemperanza all’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) che impone la chiarezza e motivazione degli atti fiscali . Di norma, l’accertamento “scatta” in seguito a controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, che possono assumere forme diverse: controlli documentali incrociando dati delle dichiarazioni, ispezioni e verifiche presso la sede dell’impresa o dello studio professionale, segnalazioni derivanti dall’analisi di banche dati (come il riscontro di movimenti bancari non giustificati) o dall’incrocio di fatture elettroniche e scontrini telematici . Ad esempio, a partire dal 2025 l’Agenzia delle Entrate dispone di sistemi automatizzati che incrociano gli incassi comunicati dai registratori di cassa e dalle fatture elettroniche per individuare anomalie e possibili omissioni dichiarative .

Dal punto di vista soggettivo, qualsiasi contribuente può essere interessato da un accertamento fiscale: persone fisiche (per imposte sul reddito IRPEF, cedolare secca, IVA se svolgono attività economiche, oppure tributi locali come IMU o TARI), professionisti autonomi, ditte individuali e piccoli imprenditori (anche in regime forfettario o semplificato) e società di persone o di capitali. Ciascuna categoria presenta profili di rischio fiscale differenti: ad esempio, un libero professionista può essere oggetto di accertamento sintetico sul tenore di vita (il cosiddetto redditometro), mentre una piccola impresa con contabilità semplificata potrà subire un accertamento analitico-induttivo qualora dichiari sistematicamente perdite o ricavi esigui a fronte di costi elevati (indice di possibili ricavi “in nero”) . Anche i privati cittadini non titolari di partita IVA possono ricevere accertamenti, ad esempio se affittano immobili senza dichiarare i canoni, se omettono di presentare la dichiarazione dei redditi pur avendo percepito redditi tassabili, oppure se emergono entrate sui conti bancari incompatibili con i redditi dichiarati (in tal caso l’Ufficio presume si tratti di redditi non dichiarati, salvo prova contraria) .

È importante distinguere l’avviso di accertamento da altre comunicazioni del Fisco. Non tutti i controlli fiscali sfociano in un avviso di accertamento: ad esempio, le comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) o dal controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973) non sono veri e propri “accertamenti” in senso formale, bensì inviti a pagare somme dovute per errori materiali o omissioni riscontrate. Tali comunicazioni diventano cartelle esattoriali (ora “avvisi di addebito”) se il contribuente non paga nei termini, ma possono essere regolarizzate pagando quanto dovuto con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento, invece, è un atto impositivo più complesso, emesso tipicamente a seguito di verifiche sostanziali (audit fiscali, indagini finanziarie, controlli incrociati) in cui si contesta un maggior reddito imponibile o una diversa qualificazione di operazioni, applicando imposte e sanzioni anche pesanti. Un’altra categoria da menzionare è l’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973), che l’Ufficio può notificare quando scopre elementi di evasione circoscritti (ad esempio redditi di capitale non dichiarati, risultanti da comunicazioni bancarie) senza attendere la fine di un controllo generale: l’accertamento parziale consente di recuperare tempestivamente alcune imposte, lasciando eventualmente aperta la possibilità di un successivo accertamento più ampio. In ogni caso, che si tratti di un accertamento “parziale” o di un accertamento “globale”, dal momento in cui il contribuente riceve l’avviso scattano precisi termini per reagire e specifiche tutele previste dalla legge.

Caratteristiche dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è un atto scritto motivato che deve essere notificato al contribuente (a mezzo posta raccomandata, PEC per i soggetti obbligati, o tramite messi notificatori) entro precisi termini di decadenza (vedremo oltre quali). Dal 1° ottobre 2011 tutti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP hanno assunto la natura di “accertamenti esecutivi”, ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010 convertito . Ciò significa che l’atto stesso contiene un intimazione di pagamento delle somme dovute entro 60 giorni e costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva: trascorsi 60 giorni senza pagamento (o senza impugnazione), l’accertamento diventa definitivo ed equiparato a una cartella di pagamento, consentendo all’Agente della Riscossione di avviare procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) senza bisogno di ulteriori notifiche . Questa caratteristica rende ancora più importante per il contribuente non ignorare un avviso di accertamento: occorre attivarsi subito, valutando se pagare (magari accedendo a istituti deflattivi per ridurre le sanzioni) oppure se presentare ricorso per contestarlo. L’avviso deve indicare chiaramente questa natura esecutiva e i termini entro cui adempiere, nonché l’organo giurisdizionale competente per l’impugnazione (oggi denominato Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, già Commissione Tributaria) .

Oltre alle imposte e relativi interessi, l’accertamento liquida anche le sanzioni amministrative tributarie, che – per un’omessa o infedele dichiarazione – sono comminate secondo il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Ad esempio, la dichiarazione infedele (ossia con redditi in meno o indebite detrazioni) comporta una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa, mentre l’omessa dichiarazione comporta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro) . Tali sanzioni possono essere ridotte usufruendo di alcuni istituti premiali (acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione – v. oltre) oppure in caso di esito positivo di un eventuale ricorso (il giudice può ridurre le sanzioni, ad esempio riconoscendo circostanze attenuanti). In parallelo, per le violazioni più gravi scattano anche conseguenze penali tributarie: se l’accertamento individua omessi versamenti IVA sopra soglia, fatture false o redditi occultati di importo rilevante, l’ufficio trasmette rapporto alla Procura della Repubblica per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (ad esempio dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele oltre 100.000 € d’imposta evasa, omessa dichiarazione oltre 50.000 € di imposta evasa, ecc.). È quindi fondamentale, in presenza di profili penal-tributari, coordinare la difesa fiscale con quella penale, poiché quanto emergerà nel contenzioso tributario potrebbe avere riflessi nel procedimento penale (fermo restando che il giudizio penale e quello tributario restano separati e l’uno non vincola l’altro ).

Termini di decadenza per l’accertamento (fino al 2026)

La legge fissa rigorosamente entro quanto tempo il Fisco può notificare un avviso di accertamento per una certa annualità. Decorso il termine di decadenza, l’Amministrazione finanziaria perde il potere di accertare ulteriori imposte per quell’anno, e l’atto notificato tardivamente è nullo e impugnabile dal contribuente . I termini ordinari sono stabiliti dagli artt. 43 del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi e l’IRAP) e 57 del DPR 633/1972 (IVA): in generale, l’accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi/IVA . Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2021 presentata nel 2022, il termine è il 31/12/2027. Se il contribuente non ha presentato affatto la dichiarazione (dichiarazione omessa) oppure la dichiarazione è nulla, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . In pratica, l’evasione “occulta” (senza dichiarazione) resta accertabile più a lungo: ad esempio, per un reddito 2021 non dichiarato affatto, il Fisco ha tempo fino al 31/12/2029.

Oltre a questa regola generale 5+2 anni, esistono proroghe e casi particolari. Ecco un riepilogo dei principali casi che possono estendere (o ridurre) i termini di accertamento:

  • Raddoppio dei termini per reati tributari: Se dai controlli emergono fatti che configurano un reato tributario (es. dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione oltre soglie di punibilità) e la notizia di reato è inoltrata alla Procura entro i termini ordinari, i termini di decadenza raddoppiano (art. 43-bis DPR 600/1973). Ciò significa, ad esempio, che in caso di violazioni penali riferite al 2021, il termine potrebbe arrivare al 31/12/2033. Il raddoppio non si applica però se la denuncia penale viene presentata tardivamente (oltre la scadenza ordinaria) . Inoltre, la Corte Costituzionale ha chiarito che il raddoppio opera solo per gli anni in cui si riscontra il reato, non per tutte le annualità controllate (sent. n. 247/2011).
  • Investimenti o attività estere non dichiarate (“Black list”): in presenza di patrimoni o attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel quadro RW, un tempo la normativa prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento (DL 78/2009). Oggi tale raddoppio è stato in parte attenuato, ma restano termini più lunghi (10 anni) per il recupero di attività estere non monitorate .
  • Sospensioni straordinarie (es. Covid-19): durante la pandemia Covid, il legislatore è intervenuto prorogando i termini in scadenza. In particolare, il DL 34/2020 ha prorogato di 85 giorni i termini di decadenza che cadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 . Tali proroghe emergenziali hanno fatto sì che alcuni accertamenti relativi, ad esempio, al 2015 potessero essere notificati fino a marzo 2021. Dal 2022 si è tornati alla normalità, e dal 31 dicembre 2025 non si applicano più proroghe legate alla pandemia .
  • Regimi premiali “ISA” e tracciabilità: misure premiali prevedono riduzioni dei termini per i contribuenti virtuosi. In particolare, chi applica gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) con punteggio elevato beneficia di uno sconto di un anno sui termini di accertamento; chi inoltre si avvale solo di pagamenti tracciabili (come da art. 3 DLgs 127/2015) può avere una riduzione di due anni . Ad esempio, un contribuente con ISA ≥ 8 per l’anno 2020 vede il termine di accertamento ridotto al 31/12/2025 (anziché 2026) , mentre uno che ha adempiuto all’obbligo di tracciabilità totale per il 2021 può essere accertato solo fino al 31/12/2025 . Questi benefici non si applicano però in caso di omessa dichiarazione o di partecipazione a frodi.
  • Concordato preventivo biennale (CPB): si tratta di una novità introdotta nel 2024 (DLgs 13/2024) per i contribuenti di minori dimensioni, che consente di concordare in via preventiva il reddito per il biennio 2024-2025. L’adesione al CPB comporta effetti anche sui termini di accertamento: l’art. 34 co.2 del DLgs 13/2024 prevede che i termini di decadenza in scadenza nell’anno di adesione al concordato siano prorogati di un anno . Dunque, se un contribuente ha aderito al CPB 2025-2026, gli accertamenti che sarebbero decaduti al 31/12/2025 slittano automaticamente al 31/12/2026 . Inoltre, chi abbia definito alcune annualità tramite sanatorie (es. il “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1 co. 174 L. 197/2022, richiamato dall’art. 2-quater DL 113/2023) può avere ulteriori proroghe: ad esempio, per le annualità “sanate” con ravvedimento speciale 2023, i termini di accertamento sono prorogati al 31/12/2027 .
  • Contraddittorio e scadenza ravvicinata: la recente introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo (v. paragrafo successivo) ha portato il legislatore a prevedere un meccanismo di tutela per gli accertamenti i cui termini cadono a fine anno. L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal DLgs 219/2023, stabilisce che se l’ufficio invia al contribuente lo schema di atto (cioè la comunicazione dell’esito del controllo, prima dell’emissione definitiva dell’avviso) e i 60 giorni per le osservazioni del contribuente scadono oltre il 31 dicembre (oppure nei 120 giorni antecedenti), allora la decadenza slitta di 120 giorni . In pratica, l’Agenzia delle Entrate non può emettere un avviso il 31 dicembre senza aver dato al contribuente i 60 giorni per difendersi: se è troppo tardi per rispettare i tempi, il termine di decadenza si considera prorogato, così da garantire il contraddittorio senza perdere la possibilità di accertare.

In sintesi, al 31 dicembre 2025 sono andati in decadenza gli accertamenti per l’anno d’imposta 2019 (in regime ordinario), nonché – per effetto dei regimi premiali – quelli per il 2020 (per chi aveva ISA ≥ 8) e per il 2021 (per chi ha utilizzato solo pagamenti tracciati) , salvo che il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale, nel qual caso quelle scadenze si prorogano al 2026 . Per le annualità 2020 e successive, i termini ordinari (5 anni) cadono a fine 2026 (per il 2020) e così via in avanti; le annualità 2022 e seguenti, inoltre, saranno soggette integralmente alle nuove regole sul contraddittorio (che, come visto, possono estendere di alcuni mesi il termine, se necessario, per garantire il dialogo preventivo).

Tabella riepilogativa – Termini di notifica degli accertamenti
IRPEF – IRES – IRAP: 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 7° anno se la dichiarazione omessa/nulla . (Esempio: Dich. 2021 presentata → accertabile fino al 31/12/2027; Dich. 2021 omessa → accertabile fino al 31/12/2029). Termini raddoppiati in caso di reati tributari con denuncia tempestiva.
IVA: 5 anni (dichiarazione presentata) o 7 anni (omessa) analogamente .
Tributi locali (IMU, TARI ecc.): generalmente 5 anni dall’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (anche qui omesso/infedele). Spesso si applica l’art. 1 co. 161 L. 296/2006 che prevede 5 anni per accertare i tributi locali, salvo diverse disposizioni comunali.
Eccezioni e proroghe: +120 giorni se contraddittorio a fine anno ; +1 anno per aderenti al Concordato Preventivo Biennale ; termini raddoppiati (oltre ai 5 o 7) per attività estere non dichiarate (black list) e per reati tributari. Riduzione di 1 anno (o 2 anni) se contribuenti virtuosi con ISA alti o tracciabilità totale .

Oltre alla decadenza dell’accertamento (che riguarda la fase di accertamento del tributo), occorre ricordare che esiste anche la prescrizione della riscossione del tributo accertato. Infatti, una volta che l’accertamento è definitivo (perché non impugnato o perché confermato dal giudice), il Fisco ha un certo tempo per riscuotere coattivamente quel credito. Per le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES) la giurisprudenza consolidata ritiene applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale , mentre per le sanzioni amministrative tributarie e per i tributi locali vale la prescrizione quinquennale (in quanto obbligazioni di natura non costante, o periodica, ai sensi art. 2948 c.c.) . Ad esempio, una volta divenuto definitivo un accertamento IRPEF, l’erario ha 10 anni per esigere il pagamento; nel caso di sanzioni dell’IMU o TARI, invece, il diritto a riscuotere si estingue dopo 5 anni dall’esecutività. Attenzione: la prescrizione può essere interrotta da atti del concessionario (es. intimazioni di pagamento, pignoramenti) che fanno decorrere un nuovo termine da capo. Dunque, se un contribuente riceve dopo molti anni un atto di precetto su un vecchio accertamento, dovrà verificare attentamente se nel frattempo vi siano stati atti interruttivi; in assenza, potrebbe eccepire l’intervenuta prescrizione per liberarsi del debito.

Diritti del contribuente e garanzie nel procedimento di accertamento

Il procedimento di accertamento tributario non è – e non deve essere – un percorso a senso unico a vantaggio del Fisco. L’ordinamento riconosce al contribuente una serie di diritti e garanzie procedimentali, raccolti in larga parte nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) e ulteriormente sviluppati dalla giurisprudenza interna e comunitaria. Conoscere questi diritti è fondamentale per “fare valere le proprie ragioni” sia in sede amministrativa (durante le verifiche e il confronto con l’ufficio) sia in un eventuale giudizio. Di seguito esaminiamo le principali tutele.

Il diritto al contraddittorio preventivo

Una delle garanzie più importanti – e di più recente estensione – è il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, ossia al confronto con l’ufficio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. Questo principio, già riconosciuto a livello comunitario per i tributi “armonizzati” (IVA e dazi) e affermato dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 , è stato finalmente generalizzato nel nostro ordinamento: dal 2020 per molti accertamenti grazie a norme transitorie, e in via organica dal 2023/2024 con la riforma fiscale. In particolare, il Decreto Lgs. 218/1997 è stato integrato dall’art. 5-ter (in vigore dal 1° luglio 2020) che prevedeva l’obbligo di invitare il contribuente a comparire (invito al contraddittorio) per talune categorie di accertamento . Ancor più rilevante, il Decreto Lgs. 219/2023 ha inserito l’art. 6-bis nello Statuto del Contribuente, stabilendo che per tutti gli atti impositivi impugnabili (quindi tutti gli avvisi di accertamento, ad eccezione di quelli “automatizzati” o di semplice liquidazione) l’ufficio deve attivare il contraddittorio preventivo col contribuente . In pratica, dal 30 aprile 2024 (data di piena efficacia delle norme attuative) l’Agenzia delle Entrate – prima di emanare un avviso di accertamento “ordinario” – deve comunicare al contribuente gli esiti del controllo (un vero e proprio schema di atto, ovvero una bozza di accertamento) e attendere 60 giorni per consentirgli di presentare osservazioni o chiarimenti . Fanno eccezione solo alcune tipologie di atti esclusi per legge dall’obbligo di contraddittorio, individuati sempre dall’art. 6-bis: si tratta degli atti derivanti da controlli automatizzati o formali, quelli “immediati” come gli avvisi di liquidazione, e in generale gli accertamenti scaturenti da procedure di adesione ai verbali (PVC) già conclusesi in contraddittorio .

Questa riforma, nel sancire l’obbligatorietà del contraddittorio, ha eliminato dal 2024 anche il precedente istituto del “reclamo-mediazione” per le liti minori: infatti, dovendo già instaurare il dialogo prima dell’atto, il legislatore ha ritenuto non più necessario imporre un ulteriore tentativo di composizione dopo la notifica dell’atto (per i ricorsi notificati dal 2024 non è più prevista la fase di reclamo obbligatorio per importi fino a 50.000 €) .

Cosa comporta, in concreto, il diritto al contraddittorio? Innanzitutto, se l’ufficio non attiva il contraddittorio quando avrebbe dovuto, l’avviso di accertamento può essere annullato dal giudice tributario. Fino al 2020 questa invalidità valeva solo per gli accertamenti IVA (per effetto del principio comunitario) a meno che il contribuente non dimostrasse in giudizio la c.d. prova di resistenza (cioè quali argomenti avrebbe potuto far valere se interpellato) . Dal 2020 la mancata attivazione del contraddittorio in violazione di legge comporta l’annullabilità dell’atto, come confermato anche dalla Circolare AE n. 17/E del 22 giugno 2020 . Con la generalizzazione del 2023/24, il contraddittorio è destinato a divenire parte integrante di ogni procedimento di accertamento: l’Agenzia invierà un invito a fornire chiarimenti o una comunicazione di fine controllo (ad esempio un Processo Verbale di Constatazione aperto al contraddittorio) e solo dopo aver valutato le risposte del contribuente emanerà l’atto finale.

Il contribuente, da parte sua, ha diritto di essere ascoltato e di difendersi preventivamente: può presentare memorie scritte, documenti, e anche chiedere di essere audito di persona. Un consiglio pratico è di non ignorare mai questi inviti: fornire spiegazioni convincenti all’ufficio può evitare l’emissione dell’accertamento o portare a una revisione al ribasso della pretesa. Per contro, presentare osservazioni generiche o non documentate difficilmente arresterà l’iter; e qualora il contribuente scelga di non rispondere affatto all’invito, l’ufficio potrà procedere comunque (ma almeno l’atto dovrà dare conto che il contribuente non ha interloquito). Nel nuovo regime, se il contribuente non ha presentato osservazioni nel termine di 60 giorni, egli ha comunque facoltà, una volta ricevuto l’avviso finale, di richiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni (vedremo a breve cos’è). Se invece aveva già presentato osservazioni durante la fase di contraddittorio, potrà ancora proporre adesione entro 15 giorni dall’avviso definitivo . In ogni caso l’ufficio, dopo il contraddittorio, non è tenuto a riconsiderare fatti nuovi eventualmente addotti solo in sede di adesione: ecco perché è fondamentale sfruttare bene fin da subito la finestra difensiva del contraddittorio, portando all’attenzione del Fisco tutti gli elementi utili a proprio favore .

Da segnalare che la Cassazione, a Sezioni Unite, ha di recente ribadito la centralità del principio del contraddittorio: con l’ord. 28509 del 27/10/2025, le SS.UU. hanno richiamato il fatto che il contraddittorio, in materia tributaria, non è un mero formalismo, bensì estrinsecazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di buona amministrazione, e la violazione di tale diritto incide sulla legittimità dell’atto . Pertanto, un avviso emesso senza il necessario contraddittorio preventivo è illegittimo, a meno che si tratti di un atto espressamente escluso dalla legge o ricorra un caso di urgenza motivata (ad esempio, rischio concreto che il contribuente possa disperdere le garanzie patrimoniali se avvisato: in tali ipotesi l’ufficio può motivare l’atto in urgenza, ma la giurisprudenza richiede che l’urgenza sia reale e documentata).

Il diritto alla motivazione e all’accesso agli atti

Ogni avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, vale a dire che deve spiegare al contribuente da quali elementi l’ufficio ha tratto le conclusioni e quali norme ha applicato . La motivazione non può essere generica: se l’accertamento si fonda su un p.v.c. (Processo Verbale di Constatazione) della Guardia di Finanza, l’atto può richiamarlo per relationem ma deve comunque essere messo a disposizione; se si basa su indagini finanziarie, deve indicare il dettaglio dei movimenti contestati; se scaturisce dall’applicazione di studi di settore o indici ISA, deve rappresentare le anomalie riscontrate. L’art. 7 L. 212/2000 sancisce espressamente l’obbligo di motivazione, la quale deve includere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ufficio. Un accertamento immotivato o con motivazione inconsistente è nullo. Ad esempio, la Cassazione ha annullato avvisi basati su semplici scostamenti da studi di settore non accompagnati da ulteriori elementi, ritenendo la motivazione insufficiente. Nel contenzioso, inoltre, l’Ufficio è vincolato alle ragioni esposte nell’atto: non potrà in giudizio integrare ex post la motivazione mancante o mutare radicalmente la causa petendi.

Correlato a ciò è il diritto del contribuente di accedere agli atti amministrativi che lo riguardano. In base alla L. 241/1990 (procedimento amministrativo) e a specifiche previsioni in materia fiscale, il contribuente (o il suo professionista delegato) può chiedere copia degli atti istruttori, dei verbali, delle relazioni e di ogni documento su cui si fonda l’accertamento. Spesso questo diritto viene esercitato dopo la notifica di un PVC o di un avviso bonario, per vedere ad esempio i calcoli dettagliati o i documenti acquisiti dal Fisco. Anche in sede di contraddittorio, l’accesso agli atti è garantito: la Circolare AE 17/E del 2020 ha invitato gli uffici a favorire la trasparenza mettendo a disposizione del contribuente il materiale probatorio raccolto . Un’area delicata è quella delle indagini finanziarie: quando l’Erario ottiene dagli intermediari i dati bancari, il contribuente ha diritto di conoscerli e di ottenere l’estratto dei movimenti contestati, in modo da poter fornire spiegazioni (lo prevede l’art. 32 DPR 600/73 e la relativa normativa secondaria). Inoltre, qualora l’accertamento si basi su informazioni fornite da un altro ente (es. l’Agenzia delle Dogane per questioni doganali, o un Comune per l’IMU), tali informazioni devono essere allegate o quantomeno descritte e conoscibili.

Limiti alle verifiche fisiche e tutela della privacy

Nel caso di verifiche fiscali “sul campo” (accessi presso la sede dell’azienda, ispezioni in locali commerciali, perquisizioni nei locali del contribuente), entrano in gioco ulteriori garanzie di libertà costituzionali. La Costituzione italiana (art. 14) tutela l’inviolabilità del domicilio: ne consegue che l’accesso presso l’abitazione privata del contribuente è consentito solo in presenza di un decreto motivato dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, un mandato di perquisizione emesso dal PM su richiesta della Guardia di Finanza). Per i locali commerciali o aziendali, la normativa fiscale – in particolare l’art. 52 DPR 633/72 – consente accessi, ispezioni e perquisizioni con minori formalità: gli operatori (funzionari AE o militari GdF) devono avere un’autorizzazione del capo dell’ufficio o del Comandante, ma non un mandato del giudice, e possono procedere “in qualsiasi ora” nei locali destinati all’attività . Ciò ha sollevato dubbi di compatibilità con il diritto alla privacy e inviolabilità dei luoghi. Recentemente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è intervenuta più volte sulla legislazione italiana in materia di accessi fiscali: con la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (CEDU, 6 febbraio 2025) e poi con la sentenza Agrisud c. Italia dell’11 dicembre 2025, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’attuale disciplina conceda all’Amministrazione un potere troppo ampio e discrezionale, privo di sufficienti garanzie procedurali . In particolare, la possibilità di accedere “in qualsiasi momento” presso i locali d’impresa, senza preventiva autorizzazione di un giudice, è stata considerata un’ingerenza eccessiva nel diritto al rispetto del domicilio (che la Convenzione EDU tutela anche per sedi professionali) . La CEDU ha osservato che le linee guida interne dell’Agenzia Entrate (es. la Circolare 4/E del 7 maggio 2021) – pur introducendo criteri per l’azione – non bastano a colmare il vuoto normativo, perché non vincolanti . Dunque ha “suggerito” all’Italia di rivedere la normativa, estendendo alle imprese alcune garanzie simili a quelle previste per le abitazioni .

Per il momento, in Italia la legge non è ancora cambiata in questo ambito, ma queste pronunce rafforzano la posizione del contribuente: eventuali prove raccolte in modo invasivo e sproporzionato potrebbero, in futuro, essere censurate. Già ora, in sede di processo tributario, si possono far valere vizi del verbale di accesso (ad esempio, se l’autorizzazione era generica, se sono state perquisite borse personali senza consentire la presenza di testimoni, ecc.). Inoltre, l’art. 12 dello Statuto del Contribuente fissa importanti limiti: la permanenza degli operatori presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni (prorogabili a 60 in casi complessi); al termine della verifica va rilasciato un PVC (processo verbale di constatazione). Il contribuente ha diritto a non subire intrusioni arbitrarie: ad esempio, se la verifica è conclusa, l’ufficio non può tornare negli stessi locali per la medesima annualità senza un valido motivo (o senza nuove autorizzazioni). Sempre l’art. 12 L. 212/2000 stabilisce che tra la chiusura delle operazioni e l’emissione dell’accertamento devono trascorrere almeno 60 giorni, per consentire al contribuente di presentare memorie (salvo casi di particolare urgenza) – questa è un’ulteriore declinazione del contraddittorio endoprocedimentale, specifica per il post-verifica.

Infine, il contribuente ha diritto al rispetto della riservatezza: i dati acquisiti durante l’accertamento sono coperti dal segreto d’ufficio e tutelati dalla normativa privacy (GDPR). La pubblicazione illecita di notizie riservate o l’uso di informazioni oltre i limiti di legge può configurare un abuso. Ad esempio, i dati bancari ottenuti ex art. 32 DPR 600/73 possono essere utilizzati solo per fini istituzionali di accertamento e non divulgati. Nel caso in cui il contribuente ritenga violate queste garanzie, può sporgere reclamo al Garante Privacy o persino, in taluni casi, chiedere l’invalidazione dell’atto (se la violazione di regole procedurali sulla privacy ha inficiato il diritto di difesa). È chiaro che si tratta di profili specialistici, dove è opportuno farsi assistere da un professionista.

Metodi e tipologie di accertamento tributario

Non tutti gli accertamenti fiscali sono uguali: la legge prevede diversi metodi di determinazione o ricostruzione della materia imponibile, che l’ufficio può adottare a seconda delle circostanze. Conoscere di che tipo di accertamento si è oggetto aiuta a capire quali margini di difesa si hanno e quali prove occorre fornire. I riferimenti fondamentali sono l’art. 39 DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi) e gli artt. 54 e 55 DPR 633/1972 (per l’IVA) . In estrema sintesi, possiamo distinguere:

  • Accertamento analitico (o analitico-puro): l’ufficio controlla analiticamente le singole voci della dichiarazione, confrontandole con le scritture contabili e con documenti di supporto. Si limita a rettificare elementi specifici, mantenendo per il resto valida la contabilità. Presuppone infatti contabilità regolare e attendibile, salvo errori o incongruenze puntuali . Esempi: si riscontrano fatture di acquisto non deducibili per mancanza del requisito di inerenza, oppure ricavi non contabilizzati ma provati da un documento (come un bonifico) che l’azienda non ha dichiarato. Normativa: art. 39, c.1 lett. a) e b) DPR 600/73 . In ambito IVA, art. 54 DPR 633/72.
  • Accertamento analitico-induttivo: siamo in una zona intermedia. La contabilità esiste ma presenta gravi incongruenze o irregolarità tali da minarne in parte l’attendibilità complessiva. L’ufficio allora procede sia analiticamente sia con metodi induttivi, cioè basati su presunzioni e ricostruzioni globali. Il fondamento normativo è l’art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/73, che consente l’accertamento induttivo (anche detto extracontabile) quando emergono, ad esempio, omissioni di ricavi o false indicazioni che rendono inattendibili i registri, oppure irregolarità formali gravi nella tenuta delle scritture . In pratica, l’ufficio può disattendere in parte la contabilità e stimare il reddito con altri criteri: ad esempio, se un’azienda mostra per più anni costi sproporzionati rispetto ai ricavi (indice di antieconomicità), il Fisco può presumere che i ricavi reali fossero maggiori e ricostruirli indirettamente . È il caso degli accertamenti per antieconomicità: come confermato da Cassazione ord. n. 26182/25 (Sez. V, 25/09/2025), una gestione palesemente in perdita o con margini irrisori costituisce un indizio grave e preciso di ricavi non dichiarati, spostando sul contribuente l’onere di giustificare l’anomalia . Allo stesso modo, gravi irregolarità contabili (es. doppie serie di scontrini, contabilità parallela scoperta) legittimano l’utilizzo di presunzioni. L’accertamento analitico-induttivo rimane comunque un accertamento “limitato”: la Cassazione ha chiarito che l’ufficio, pur potendo prescindere da alcune risultanze contabili, non arriva ad ignorare del tutto la contabilità, ma la integra con presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . Un esempio frequente di metodo misto è quello basato sulle indagini finanziarie: se i conti bancari presentano versamenti non giustificati, l’ufficio li considera ricavi occulti (presunzione legale, art. 32 DPR 600/73) e, in mancanza di chiarimenti validi, li aggiunge ai ricavi dichiarati, rettificando il reddito. Similmente, prelievi non giustificati sui conti aziendali vengono ritenuti indice di acquisti in nero destinati a produrre ricavi non contabilizzati . Nota bene: dopo un lungo dibattito giurisprudenziale, si è affermato che anche nell’analitico-induttivo il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuti costi correlati ai maggiori ricavi presunti, anche solo in via percentuale forfettaria . Ciò per evitare che l’Erario tassi un ricavo aggiuntivo come se fosse tutto profitto. Tale principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale n. 10/2023 e recepito da Cassazione (ord. n. 19574/2025): in sostanza, se il Fisco ricostruisce €X di vendite non dichiarate, deve ammettere che almeno una parte di €X sono costi (acquisti o spese) necessari per realizzare quelle vendite, riducendo l’imponibile netto . Questo è un significativo sviluppo a favore dei contribuenti, specie in casi di ricostruzioni fondate su movimenti bancari: non si può più pretendere di tassare 100.000 € di versamenti non giustificati come 100.000 € di reddito imponibile, senza considerare alcun costo . Esempio pratico: un bar dichiara incassi per 50.000 € ma ha spese documentate per 80.000 €; l’andamento antieconomico fa presumere ricavi in nero. L’ufficio ricostruisce presuntivamente altri 50.000 € di ricavi. In passato avrebbe tassato l’intero importo aggiuntivo; oggi, il bar può far valere che quei 50.000 € implicano almeno, poniamo, 30.000 € di costi (caffè, bibite) non registrati: il fisco dovrà quindi ridurre l’imponibile aggiuntivo in modo da tassare solo l’utile presunto (20.000 €). Questo “diritto al costo” in accertamento, come lo si è definito, mira a rispettare il principio costituzionale di capacità contributiva tassando solo il netto effettivo .
  • Accertamento induttivo puro (o extracontabile): è il più radicale. Si applica quando il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione le scritture contabili, oppure quando queste sono talmente inattendibili da essere del tutto inutilizzabili (art. 39 c.2 DPR 600/73, e art. 55 DPR 633/72 per l’IVA) . In tali casi, l’ufficio può determinare il reddito imponibile “in base ai dati e alle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”, anche prescindendo totalmente dalla contabilità e utilizzando presunzioni prive dei requisiti di precisione e concordanza (basta che siano semplicemente logiche). È il caso tipico dell’evasore totale (mai presentato dichiarazioni): l’Agenzia può ricostruire il reddito d’impresa tramite elementi indiretti – ad es. consumi di materie prime, tenore di vita, beni posseduti – oppure parametri di settore. Un altro esempio: un’azienda viene trovata con due serie di fatture (una ufficiale e una occulta); la contabilità ufficiale è considerata inaffidabile, l’ufficio effettua l’accertamento induttivo stimando ricavi e costi presumibili. La giurisprudenza ha avallato, ad esempio, accertamenti induttivi basati sul consumo di materie prime: celebre il caso di panifici accertati in base ai sacchi di farina acquistati, o di ristoranti in base ai coperti e agli acquisti di generi alimentari. In questi accertamenti “a tavolino”, per garantire un minimo di equità, si applicano spesso coefficienti standard: la Corte Costituzionale già nel 2005 (sent. 225/2005) aveva osservato che negli accertamenti induttivi d’ufficio gli uffici possono e devono forfettizzare i costi con criteri congrui, proprio perché non ci sono scritture dettagliate. Dunque l’induttivo puro sovente porta a tassare solo una percentuale dei ricavi presunti, proprio per tener conto dei costi impliciti. Il contribuente, in un accertamento così, ha il difficile compito di smontare alla radice le presunzioni del fisco mostrando che sono irragionevoli o contraddette dai fatti (per esempio: se l’ufficio presume vendite non dichiarate per 100.000 € basandosi sul consumo di energia elettrica, il contribuente potrebbe dimostrare che quell’energia è stata utilizzata per altro, o che una parte rilevante del prodotto è andata sprecata e non venduta). Un cenno merita la tutela del contraddittorio anche qui: prima di un accertamento induttivo, il fisco oggi deve sempre invitare il contribuente a fornire spiegazioni. Inoltre, se l’ufficio adotta parametri standard (ad es. ricarichi medi di settore), la Cassazione richiede che verifichi comunque la coerenza col caso specifico, non potendo applicare meccanicamente uno standard senza considerare le peculiarità dell’azienda.
  • Accertamento sintetico del reddito (redditometro): questo metodo riguarda esclusivamente le persone fisiche e mira a determinare il reddito complessivo in base alla spesa sostenuta o al patrimonio accumulato, più che in base alle risultanze contabili (spesso infatti i soggetti interessati sono lavoratori autonomi o privati senza contabilità ufficiale). L’art. 38 DPR 600/1973, commi 4 e seguenti, disciplina l’accertamento sintetico consentendo di presumere il reddito in base all’incremento patrimoniale e alle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’anno. In parole povere, se una persona fisica manifesta un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato, il Fisco può imputargli un reddito maggiore. Il cosiddetto redditometro è lo strumento che, tramite determinati indici di spesa (auto di lusso, barche, proprietà immobiliari, spese per viaggi, scuole, assicurazioni, ecc.), stima il reddito potenziale. Va precisato che il redditometro ha avuto alterne vicende: una sua versione originaria fu introdotta anni fa e poi riformata, il Governo nel 2018 sospese l’emanazione dei nuovi indici per rivederne i criteri, e solo nel 2024 è stato emanato un nuovo Decreto Ministeriale (7 maggio 2024) per aggiornare i parametri dal periodo d’imposta 2016 in poi . Tuttavia, tale DM 7/5/2024 è stato subito oggetto di ulteriori verifiche e al momento (dicembre 2025) il nuovo redditometro non risulta ancora applicato, in attesa di linee guida definitive. Pertanto, gli accertamenti sintetici attivati negli ultimi anni sono stati pochi (complice anche la spinta maggiore verso controlli su fatture elettroniche e incrocio di dati immediati). Come funziona, in sostanza, l’accertamento sintetico? L’ufficio deve evidenziare che il contribuente, in uno o più anni, ha sostenuto spese o acquistato beni per un ammontare significativamente superiore al reddito dichiarato. La norma prevede una soglia di tolleranza del 20%: significa che l’accertamento sintetico è ammesso se il reddito sinteticamente determinabile supera di almeno il 20% quello dichiarato (per due anni consecutivi). Il contribuente ha poi onere di provare che quelle spese sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o con patrimonio accumulato in anni precedenti. Ad esempio, se Tizio dichiara redditi modesti ma nello stesso anno compra una Ferrari, un appartamento e spende decine di migliaia in viaggi, l’ufficio potrà presumere un reddito occulto; Tizio potrà difendersi dimostrando, ad esempio, che aveva ricevuto donazioni o eredità, che ha venduto altri beni per finanziare gli acquisti, o che alcuni esborsi non sono realmente suoi (es. la Ferrari è intestata ma pagata da un familiare, ecc.). L’accertamento sintetico è dunque basato su presunzioni semplici (indice di spesa = reddito), e come tale deve essere attivato con contraddittorio: l’ufficio invita il contribuente a spiegare la discordanza. Solo se le spiegazioni non sono fornite o non convincono, si procede all’avviso. Va notato che la giurisprudenza ha talora annullato accertamenti sintetici troppo grossolani: è necessario che gli indici utilizzati siano aggiornati e che l’analisi consideri la situazione personale (ad esempio, non si può presumere reddito da un immobile posseduto se quell’immobile è sfitto e non ha prodotto reddito). Il nuovo redditometro 2024 prevede categorie di spesa aggiornate e basate su dati ISTAT e della Banca d’Italia, ma come detto se ne attende l’attuazione definitiva .

In sintesi, l’accertamento sintetico è un’arma mirata a colpire l’evasione “di riflesso”, cioè quella evidenziata dal lusso ostentato o dal flusso di denaro in uscita. Anche qui, il contraddittorio e la prova contraria giocano un ruolo chiave: al contribuente spetta convincere che non tutto ciò che spende è reddito. Ad esempio, ha vinto il contribuente che ha dimostrato che l’acquisto di un immobile era stato finanziato con risparmi accumulati (già tassati negli anni precedenti) e con aiuti familiari, smontando la presunzione di reddito non dichiarato.

  • Altre tipologie: esistono poi accertamenti parziali (già menzionati), utilizzati spesso per evitare la decadenza su singoli rilievi e che non precludono ulteriori accertamenti sul resto. Vi sono accertamenti da studi di settore o ISA: se il contribuente risulta gravemente incongruo rispetto ai parametri statistici, l’ufficio può attivare un accertamento (oggi previo invito). Tali accertamenti da ISA in realtà rientrano negli analitico-induttivi: l’ISA non è di per sé una prova, ma è un indice che può far scattare verifiche più approfondite. Ancora, l’accertamento catastale (valore degli immobili) e quello in materia di registro/successioni: qui l’ufficio contesta, ad esempio, che un immobile sia stato venduto a un prezzo inferiore al valore di mercato. Va però ricordato che dal 2020 non è più possibile l’accertamento sul valore normale per le cessioni immobiliari se il prezzo è dichiarato in atto (la legge Bersani aveva in passato consentito accertamenti automatici basati sulle rendite catastali, poi abrogati). Per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.), gli accertamenti sono emessi dal Comune o dall’ente locale competente, spesso sulla base dei medesimi metodi (es: omesso versamento IMU → accertamento dell’importo dovuto più sanzione del 30%). I termini di decadenza, come detto, in genere sono 5 anni. Alcuni Comuni hanno facoltà di prevedere anch’essi strumenti di adesione o conciliazione, ma la disciplina varia ente per ente (lo Statuto del contribuente ha incoraggiato l’adeguamento, e il DLgs 13/2024 estende certi principi ai locali, ma occorre vedere i regolamenti comunali) .

Tabella – Principali tipologie di accertamento
| Tipo di accertamento | Presupposti | Caratteristiche | Onere della prova |
| ———————— | ————— | ——————- | ——————– |
| Analitico (art. 39 co.1 DPR 600) | Contabilità regolare; errori o omissioni circoscritti | Rettifica puntuale di singole voci (es: costi indeducibili, ricavi non contabilizzati ma documentati) | Fisco deve provare la singola voce non corretta; contribuente può contestare mostrando regolarità conti |
| Analitico-induttivo (art. 39 co.1 lett.d) | Contabilità formalmente tenuta ma con gravi incongruenze o indizi di inattendibilità | Parziale discostamento dai dati contabili, ricostruendo reddito con presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) | Fisco deve indicare l’indizio grave (es. antieconomicità, versamenti non giustificati); contribuente deve spiegare le anomalie o fornire elementi contrari |
| Induttivo puro (art. 39 co.2) | Contabilità assente, rifiutata o totalmente inattendibile | Ricostruzione globale di ricavi e reddito con qualsiasi elemento (anche presunzioni semplici non qualificate), spesso tramite coefficienti o parametri | Fisco può basarsi su stime (es. consumi, standard di settore); contribuente può solo contestare la logicità/attendibilità delle presunzioni o indicare errori macroscopici |
| Sintetico – Redditometro (art. 38 co.4+) | Persona fisica con spese patrimoniali/di consumo elevate rispetto al reddito dichiarato (scostamento >20%) | Determinazione del reddito complessivo in base alla capacità di spesa; indici presuntivi di spesa correnti e incrementi di patrimonio | Fisco individua spese e le imputa a redditi; contribuente può provare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o patrimonio pregresso (o che gli indici non si attagliano al suo caso) |
| Parziale (art. 41-bis) | Disponibilità di un dato certo di evasione (es. reddito non dichiarato segnalato da terzi, o da controllo automatizzato) | Accertamento limitato a quell’elemento, senza attendere fine di verifica generale. Notifica singola per tributo/anno. | Come per analitico: l’ufficio prova l’elemento; il contribuente può contestarne la fondatezza o duplicazione |
| (Altre modalità) Studi di settore/ISA, valore catastale, ecc. | Scostamento da valori di riferimento | L’ufficio, previo invito, può accertare maggiori ricavi o valori applicando standard medi o valori OMI (immobili) | Questi accertamenti non possono basarsi sul solo scostamento: servono elementi di supporto e contraddittorio. Il contribuente può far valere peculiarità individuali che giustifichino lo scostamento |

Come reagire a un avviso di accertamento: opzioni e strategie difensive

Ricevuto un avviso di accertamento, il contribuente non deve farsi prendere dal panico, ma neppure restare inerte. Come abbiamo visto, l’atto diverrà definitivo trascorsi 60 giorni, perciò entro quel termine occorre decidere il da farsi. Le possibili reazioni rientrano principalmente in tre categorie: acquiescenza/pagamento, definizione per via amministrativa (adesione o simili), oppure impugnazione in via giudiziale. Analizziamo ciascuna opzione nei dettagli, tenendo presente che non si escludono a vicenda – ad esempio, si può prima tentare un’adesione e, se fallisce, ricorrere al giudice.

1. Pagamento (acquiescenza) con riduzione delle sanzioni

Se riteniamo l’accertamento fondato (in tutto o in parte) e vogliamo evitare un contenzioso, possiamo accettare l’esito e pagare. La legge incentiva l’adesione spontanea tramite l’istituto dell’acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/1997): in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica, senza impugnare l’atto, le sanzioni amministrative vengono ridotte ad 1/3 del minimo previsto . In pratica, la penalità inizialmente contestata (spesso pari al 90% dell’imposta evasa) scenderebbe al 30%. Ad esempio, un avviso che richiede 10.000 € di maggior imposta con sanzione base 9.000 € (90%) verrebbe definito pagando 10.000 + 3.000 = 13.000 €, oltre interessi. L’acquiescenza non richiede alcuna domanda formale: basta pagare integralmente (o la prima rata, se si opta per il pagamento dilazionato) entro 60 giorni e comunicare all’ufficio il versamento. Pagando, si rinuncia al ricorso e l’atto diventa definitivo. Attenzione: l’acquiescenza non è ammessa se sull’atto sono già state irrogate sanzioni penali o se è stato notificato un verbale di constatazione in materia di reati tributari (in tali casi non si può definire bonariamente). Inoltre, la riduzione a 1/3 non si cumula con altre riduzioni eventualmente già applicate dall’ufficio (ad esempio, se l’avviso era conseguenza di un ravvedimento speciale già con sanzioni dimezzate, occorre valutare caso per caso). In generale l’acquiescenza conviene quando la pretesa appare corretta e magari frutto di un errore palese del contribuente, oppure quando le possibilità di vittoria in giudizio sono scarse e si vuole evitare il rischio di sanzioni piene e spese legali.

Pagamento rateale: anche in caso di acquiescenza, è possibile chiedere la dilazione. Gli avvisi di accertamento esecutivi ammettono la rateizzazione del dovuto secondo le stesse regole delle cartelle esattoriali. Se si paga entro 60 giorni, di norma va versata almeno la prima rata e l’istanza di rateazione va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che prenderà in carico il debito dopo la scadenza dei 60 giorni). A seconda dell’importo e della situazione economica, si possono ottenere da 8 fino a 72 rate mensili; nei casi di grave e comprovata difficoltà (indicatori “di fallibilità” elevati), si può arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni) . Ad esempio, debiti sotto 100 mila euro possono spesso essere dilazionati in 72 rate (6 anni) senza necessità di dare prova di crisi; per importi superiori, o se occorrono più rate, va documentata la temporanea difficoltà finanziaria. Durante la rateazione maturano interessi di dilazione (attualmente intorno al 2-3% annuo, determinati da provvedimenti semestrali: dal 1° luglio 2019 il tasso è 2,68% annuo e tale è rimasto fino almeno a tutto il 2025 ). Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dalla dilazione e riattiva la riscossione coattiva sul residuo.

Vantaggi e svantaggi dell’acquiescenza: il vantaggio principale è la definizione rapida e scontata delle sanzioni. Si evita l’incertezza del giudizio e si chiude la pendenza. Inoltre si evita l’iscrizione a ruolo di ulteriori importi (ad esempio le spese di notifica, gli interessi di mora successivi). Lo svantaggio è evidente: si paga tutto (o quasi) il dovuto. Pertanto va scelta se effettivamente non ci sono motivi validi di contestazione. Da notare che l’acquiescenza può essere totale o parziale: è ammesso anche pagare solo una parte dell’avviso, impugnando la parte restante. Ad esempio, se un accertamento contiene più rilievi distinti (IRPEF, IVA, IRAP), si potrebbe definire con acquiescenza uno di essi e fare ricorso sugli altri. In tal caso il contribuente pagherà l’imposta e le sanzioni (ridotte) relative alla parte definita; per il resto seguirà il contenzioso. Questa scelta va ponderata attentamente col proprio consulente.

2. Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218) è uno strumento di definizione concordata dell’accertamento, che permette al contribuente di discutere con l’ufficio il contenuto dell’atto e di trovare eventualmente un accordo su un maggior imponibile condiviso e sulle relative imposte. In pratica, è una “trattativa” in sede amministrativa, che può portare a rideterminare al ribasso le pretese iniziali del Fisco. I vantaggi: se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del minimo (analogamente all’acquiescenza) e si può ottenere una rateazione più favorevole (fino a 8 rate trimestrali, o 16 rate se l’importo supera 50.000 €). Inoltre, presentando l’istanza di adesione, i termini per il ricorso sono sospesi per 90 giorni (o 30 giorni in alcuni casi di contraddittorio già svolto ), guadagnando tempo.

Come e quando si chiede l’adesione: la richiesta va fatta entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento (termine per il ricorso) , mediante istanza in carta libera indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto. Se l’accertamento rientra tra quelli per cui era obbligatorio il contraddittorio preventivo ed è stato già notificato uno schema di atto, allora i tempi cambiano leggermente: il contribuente in tal caso ha 30 giorni dalla comunicazione dello schema per chiedere adesione (se non ha già presentato osservazioni), oppure 15 giorni dall’avviso finale se ha già interloquito prima . In ogni caso, presentare l’istanza sospende i termini di impugnazione (in attesa dell’esito del procedimento di adesione). L’ufficio a quel punto convoca il contribuente (generalmente con lettera o PEC) per un incontro, solitamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Durante il contraddittorio dell’adesione, il contribuente può esporre le proprie ragioni tecniche o equitative, anche producendo documenti non esibiti prima (ma attenzione: nel nuovo regime, l’ufficio potrebbe non considerare elementi di fatto del tutto nuovi che non siano stati presentati durante il contraddittorio preventivo ). Si discuterà sui singoli rilievi: spesso, da questa interlocuzione può emergere un accordo su importi inferiori a quelli inizialmente accertati, tenendo conto delle osservazioni del contribuente. Se si raggiunge l’intesa, viene redatto un atto di adesione con il nuovo imponibile concordato e le imposte dovute. Il contribuente deve sottoscriverlo e poi, entro 20 giorni, versare un importo pari al dovuto (o la prima rata). Con il pagamento, l’accertamento si intende definito e non è più impugnabile (l’adesione comporta rinuncia al ricorso). In caso di mancato accordo, invece, l’adesione non va a buon fine e il contribuente può comunque presentare ricorso (beneficiando della sospensione di 90 giorni sui termini, come detto).

Quando conviene l’adesione? È indicata quando: (a) vi sono margini ragionevoli di rinegoziare l’imponibile (ad es. questioni di valutazione, stime, percentuali – mentre se la pretesa si fonda su elementi certi e documentati, l’ufficio difficilmente arretrerà); (b) il contribuente riconosce in parte l’errore ma vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e magari il frazionamento del pagamento; (c) si desidera evitare i costi e i tempi del processo, ma senza accettare integralmente la versione del Fisco. Bisogna considerare che l’ufficio, in sede di adesione, ha facoltà di ridurre o eliminare alcuni rilievi in un’ottica di reciproca soddisfazione: ad esempio, potrebbe riconoscere documenti tardivi, accettare giustificazioni su determinate movimentazioni finanziarie, ricalcolare i ricavi presunti con criteri più favorevoli (come l’applicazione di costi occulti, come ora consentito dalla Cassazione ). Non è garantito che ciò avvenga, ma è nell’interesse di entrambi chiudere la questione: il Fisco incassa più in fretta e senza l’incertezza del giudizio; il contribuente paga meno sanzioni ed evita il contenzioso. Esempio: Tizio riceve accertamento per redditi non dichiarati €100.000. In adesione Tizio mostra che parte di quelle somme in realtà proveniva da un vecchio risparmio già tassato, e che comunque ci sono costi non considerati. L’ufficio può concordare un reddito netto inferiore (diciamo €60.000) applicando imposte su quello, e ridurre le sanzioni al 1/3. Tizio otterrà così un sostanziale sconto sia sul quantum che sulle sanzioni.

Attenzione: l’adesione non è ammissibile per alcuni atti, ad esempio gli accertamenti “parziali” da controllo formale o automatizzato (dove già in sede di comunicazione l’Agenzia prevede la possibilità di correggere l’errore con sanzioni ridotte senza adesione), oppure gli avvisi di liquidazione d’imposta (che non sono accertamenti veri e propri). Inoltre, come detto sopra, dal 2024 il meccanismo dell’adesione è stato coordinato col nuovo contraddittorio: se l’atto è stato preceduto da invito, l’adesione serve soprattutto a definire quantum e sanzioni, ma non può essere usata per introdurre elementi totalmente nuovi non presentati in contraddittorio . In pratica il legislatore ha voluto evitare che il contribuente “snobbi” il primo contraddittorio per poi giocare le sue carte in adesione: meglio partecipare attivamente fin dall’inizio.

Effetti dell’adesione: se la procedura si chiude con esito positivo, l’accordo sottoscritto vincola le parti. Al contribuente è precluso impugnare in futuro l’atto per contestare quanto concordato, mentre l’Amministrazione non potrà più rettificare ulteriormente gli elementi definitori (salvo eventuali sopravvenienze non conosciute al momento, ma in linea di massima la definizione chiude l’accertamento per quell’anno e tributo). Le somme vanno pagate alle scadenze previste; se il contribuente non onora i pagamenti, l’adesione decade e l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi originariamente accertati (dedotti gli importi eventualmente versati). Durante i 90 giorni di sospensione, l’ufficio non può avviare la riscossione coattiva. Da notare: la domanda di adesione sospende anche il termine di decadenza per l’accertamento, per il periodo in cui è pendente (al massimo 90 giorni): questo per evitare che, nelle more delle trattative, scada l’anno: la legge “protegge” l’Erario in tal senso (ma nel 2025 questa sospensione è diventata meno rilevante con il meccanismo del 6-bis che sposta i termini di decadenza oltre il 31/12 in caso di contraddittorio già avviato).

In caso di insuccesso (mancato accordo o mancata presentazione del contribuente alla convocazione), l’ufficio può (ma non è obbligato) formulare al contribuente una proposta di conciliazione giudiziale qualora il contribuente faccia ricorso: ciò avverrà davanti al giudice tributario, ma rientra sempre negli strumenti deflattivi (vedi oltre).

3. Impugnazione e processo tributario

Se il contribuente ritiene l’accertamento infondato (o eccessivo) e non ottiene soddisfazione in fase amministrativa, resta la via del ricorso al giudice tributario. Il processo tributario in Italia ha recentemente subito modifiche (D.Lgs. 546/1992 riformato da L. 130/2022): le Commissioni Tributarie si chiamano ora Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ma la sostanza delle regole di base rimane simile. Vediamo i punti salienti per chi voglia impugnare un avviso di accertamento:

  • Termini e forme per il ricorso: il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (il termine decorre dal giorno successivo alla ricezione, e se cade di sabato/domenica o festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo). La notifica può farsi a mezzo PEC (se l’ente ha indicato un indirizzo PEC sull’atto) oppure via ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. Dal 2023 è obbligatorio il processo telematico: quindi, salvo rare eccezioni, gli atti vanno depositati tramite il portale SIGIT (Sistema Giustizia Tributaria). Il ricorso, redatto in carta libera, deve contenere i motivi (i punti di contestazione) e la richiesta (annullamento totale o parziale dell’atto). Per importi contestati oltre 3.000 €, è richiesta l’assistenza tecnica di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro per contributi, ecc.). Sotto 3.000 €, è possibile stare in giudizio da soli, anche se non consigliabile. Importante: dal 2024 non è più obbligatorio esperire il reclamo/mediazione per le liti fino a 50.000 €, quindi si può procedere direttamente col ricorso . Resta facoltativa la possibilità di proporre, anche in corso di causa, una conciliazione col fisco. Al ricorso va allegata copia dell’atto impugnato e la documentazione di avvenuto pagamento del contributo unificato (tributo dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso, variabile in base al valore della lite). Entro 30 giorni dalla notifica, il ricorrente deve poi costituirsi in giudizio depositando il ricorso (con prova della notifica) presso la segreteria della Corte tributaria (ora in via telematica).
  • Effetti del ricorso sulla riscossione: diversamente dal processo civile, l’impugnazione di un atto tributario non sospende automaticamente la sua esecutorietà. Dato il meccanismo dell’accertamento esecutivo, trascorsi 60 giorni dall’atto, l’Agenzia Entrate invia comunque il carico da riscuotere all’Agente della riscossione. Quest’ultimo può attivarsi per riscuotere un importo parziale anche se è pendente il giudizio. In particolare, oggi la legge prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso impugnato, si possano riscuotere provvisoriamente: il 90% dell’imposta accertata (non il 100%, a tutela del contribuente) + gli interessi maturati + 1/3 delle sanzioni . Se poi il contribuente perde in primo grado, dovrà versare ancora (in via provvisoria) due terzi delle imposte contestate, oltre interessi, e l’intero delle sanzioni (ridotte a 2/3 se aveva pagato il primo terzo). Se infine perde anche in appello, l’atto diviene definitivo e si paga tutto. Questo meccanismo mira a bilanciare l’interesse erariale a incassare presto e quello del contribuente a non essere rovinato da pretese non definitive. Tuttavia, il contribuente può chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, laddove l’esecuzione gli recherebbe un danno grave e irreparabile (art. 47 D.Lgs. 546/92). La sospensione, se concessa, blocca la riscossione fino alla decisione di merito. Conviene dunque, contestualmente al ricorso, presentare istanza di sospensione cautelare, allegando evidenza del periculum (es. difficoltà economiche, rischio chiusura attività se costretto a pagare). Se accordata, l’Agente della riscossione dovrà astenersi da atti esecutivi fino alla sentenza di primo grado.
  • Svolgimento del giudizio: oggi in primo grado le controversie di valore fino a 3.000 € sono decise da un giudice monocratico, mentre oltre tale soglia da un collegio di 3 giudici togati (la riforma 2022 ha infatti introdotto magistrati professionali al posto dei giudici onorari). Il processo è in parte scritto (molto si gioca sugli atti depositati) e in parte orale: c’è un’udienza di discussione in cui le parti possono chiarire gli argomenti. Il contribuente (o il suo difensore) dovrà provare i fatti a suo favore: ad esempio esibire documenti giustificativi, perizie, contratti, testimonianze rese in altri giudizi (nel processo tributario la testimonianza orale diretta non è ammessa, ma si possono produrre dichiarazioni rese da terzi in altre sedi, o chiedere una CTU – consulenza tecnica – in casi complessi). L’onere della prova nel processo segue le regole generali: per i fatti costitutivi della pretesa fiscale è in linea di massima sull’Ufficio, ma quando l’atto è fondato su presunzioni, queste – se dotate dei requisiti di legge – invertono l’onere della prova a carico del contribuente. Ad esempio: l’accertamento bancario presuntivo sposta al contribuente l’onere di giustificare i versamenti sul conto ; un accertamento basato sull’antieconomicità grave sposta al contribuente l’onere di provare che c’erano ragioni giustificative (v. Cass. 12807/2025: l’onere passa al contribuente di spiegare le scelte anti-economiche) . Il giudice tributario valuterà la fondatezza dell’atto e potrà confermarlo, ridurlo (se accoglie solo in parte i motivi del ricorso) o annullarlo in toto. Le sentenze di primo grado sono esecutive: se il contribuente vince, l’ufficio dovrà rimborsargli quanto eventualmente pagato in eccedenza; se perde, dovrà attivarsi per pagare le somme indicate (tipicamente, come detto, 2/3 in più di quelle già versate, salvo sospensive). Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza si può fare appello in secondo grado, presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (già Commissione Regionale). Il secondo grado rivede il merito ma non ammette nuove domande, solo nuovi motivi legati a quelli originari. Infine, dopo l’appello, è possibile ricorrere in Cassazione (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello) ma solo per motivi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione). La Cassazione può confermare la decisione o cassarla con rinvio.

Tutto questo iter può durare vari anni. Nel frattempo, il debito fiscale potrebbe essere stato in parte riscosso. Costi del contenzioso: oltre al contributo unificato iniziale, la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese legali alla controparte (anche se spesso nelle liti tributarie di modesto valore le spese vengono compensate). Se si vince parzialmente, le spese possono essere divise. È sempre importante valutare il rapporto costi/benefici del contenzioso: per una somma piccola, magari già ravvedibile con sconti, impuntarsi in tribunale potrebbe non valere il dispendio di risorse. Viceversa, per somme ingenti o questioni di principio, il ricorso è doveroso.

4. Strumenti deflattivi in corso di causa

Anche dopo aver presentato ricorso, ci sono possibilità di chiudere la lite senza attendere la sentenza. In particolare: la mediazione (ormai non più obbligatoria, ma pur sempre possibile su base volontaria: il contribuente può rivolgersi all’ufficio proponendo un accordo); la conciliazione giudiziale (disciplinata dall’art. 48 D.Lgs. 546/92) che può essere fuori udienza o in udienza: consiste in un compromesso tra le parti, omologato dal giudice, che comporta una riduzione delle sanzioni (a 1/3 del minimo) e degli eventuali interessi di mora. Ad esempio, in primo grado, prima della decisione, le parti possono conciliare fissando un imponibile concordato e sanzioni ridotte. Ciò estingue la causa e l’accordo ha efficacia di sentenza passata in giudicato. Spesso gli uffici sono aperti a conciliazioni se il contribuente porta elementi nuovi convincenti, oppure in caso di incertezza interpretativa: meglio incassare un po’ meno che rischiare di perdere. Dal canto suo, il contribuente, sfruttando la conciliazione, può ottenere ulteriori sconti sulle sanzioni (che vengono ridotte anche più che in adesione, perché in conciliazione giudiziale la norma prevede 40% delle sanzioni irrogate se concilia entro il primo grado, 50% se in appello). Quindi se per qualche motivo non si è fatto l’adesione prima, si può ancora rimediare con la conciliazione, spesso in termini analoghi.

Un altro strumento, per chiudere in via agevolata la lite, è la definizione delle liti pendenti: misura straordinaria che talvolta viene offerta dal legislatore (ad esempio nel 2023 c’è stata una definizione delle liti pendenti in Cassazione con pagamento ridotto). A dicembre 2025 non risultano attive definizioni di liti, ma occorre sempre tenere d’occhio eventuali pace fiscali future: se il Governo dovesse introdurre una sanatoria delle cause pendenti (come accaduto in passato), il contribuente potrebbe valutare di aderirvi pagando magari un forfait percentuale e chiudendo la lite. Nel contesto attuale, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto una nuova rottamazione-quater/quiquies per carichi affidati all’Agente della riscossione , ma non una definizione specifica delle controversie tributarie.

5. Autotutela e altri mezzi amministrativi

Un accenno va fatto all’autotutela: consiste nel potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o rettificare d’ufficio un atto risultato illegittimo o infondato (Circ. Min. Finanze n. 199/1998). Il contribuente può segnalare all’ufficio errori evidenti dell’accertamento (ad esempio, doppia imposizione, persona sbagliata, calcoli sbagliati) e chiedere l’annullamento in autotutela. Tuttavia, la presentazione di un’istanza di autotutela non sospende i termini per ricorrere, né quelli di pagamento. In caso di palese errore materiale (per esempio l’ufficio ha scambiato due codici fiscali e attribuito a Tizio redditi di Caio), spesso l’Agenzia annulla l’atto senza necessità di contenzioso. In altri casi più complessi, è raro che l’ufficio riconosca il proprio errore senza un giudice. Dunque l’autotutela va tentata solo per questioni limpide, e sempre in parallelo con la predisposizione di un eventuale ricorso (per non far decorrere i termini). Se l’atto viene annullato in autotutela, il contribuente può ottenerne conferma per iscritto e la controversia si chiude lì. Esiste anche l’autotutela parziale, ossia l’ufficio può ridurre l’importo accertato se ad esempio riconosce uno sgravio su un punto (questo capita anche in corso di causa: talvolta l’Agenzia, rendendosi conto di un errore su un rilievo secondario, annulla parzialmente l’atto, proseguendo il contenzioso solo sul resto).

Un’altra ipotesi è quella dell’annullamento “per via amministrativa” ad opera di organi superiori: il contribuente può segnalare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate eventuali comportamenti illegittimi dell’ufficio locale, chiedendo un intervento gerarchico. Anche questo però è piuttosto teorico: la gerarchia interviene raramente, se non in caso di palese difformità da circolari o orientamenti consolidati.

Cosa succede dopo: riscossione e conseguenze dell’accertamento

Una volta definito (o divenuto definitivo) l’accertamento, il contribuente deve adempiere al pagamento di quanto dovuto, salvo che l’atto sia stato annullato dal giudice. Se il contribuente paga spontaneamente, non vi sono ulteriori aggravi oltre agli interessi legali maturati. Se invece non paga, si attiva la fase della riscossione coattiva. Come già spiegato, l’avviso di accertamento è di norma già esecutivo e costituisce titolo per la riscossione; trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia Entrate-Riscossione può inviare un sollecito di pagamento (una sorta di preavviso) e poi procedere con gli atti esecutivi. Questi possono consistere in: fermo amministrativo su veicoli (per debiti oltre 1.000 € se non saldati dopo preavviso di 30 giorni), ipoteca su beni immobili (per debiti oltre 20.000 €; anche qui previa comunicazione), pignoramenti di conti correnti, stipendi, crediti verso terzi, e all’occorrenza esecuzione immobiliare (per debiti elevati, oltre 120.000 € su immobili non prima casa). Il contribuente ha sempre la possibilità, prima che si arrivi al pignoramento effettivo, di chiedere una dilazione (se non già chiesta prima) all’Agente della Riscossione, rientrando quindi nelle rate ed evitando i provvedimenti più gravosi.

Un punto importante: la rateizzazione è possibile anche dopo la scadenza dei 60 giorni, con la sola differenza che, se attivata in ritardo, potrebbe non bloccare eventuali misure già partite (ad esempio un fermo auto in itinere potrebbe essere iscritto comunque, anche se poi con la rateazione si può chiederne la revoca). Meglio quindi prevenire, muovendosi subito. Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2026 è stata aperta la possibilità di rottamazione-quinquies per i carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 2023 . Ciò significa che, se l’accertamento è sfociato in una cartella/avviso di pagamento iscritto a ruolo entro quella data, il contribuente entro il 30 aprile 2026 può chiedere di aderire alla rottamazione: pagherà solo il capitale e una parte minima di spese, con azzeramento di sanzioni e interessi di mora . Però attenzione: la rottamazione riguarda solo i ruoli già affidati alla riscossione (non gli avvisi ancora in mano all’Agenzia Entrate). Dunque un atto diventato definitivo nel 2026 non rientrerà in rottamazione quinquies (bisognerebbe attendere ipotetiche future edizioni). Viceversa, se nel 2025 era stata affidata a riscossione una cartella relativa a un accertamento 2018, quella sì può essere rottamata.

Caso di accoglimento del ricorso: se il contribuente ha fatto ricorso e vince (in tutto o in parte), l’atto viene annullato o ridotto per sentenza. Le somme non dovute vanno sgravate. Se nel frattempo il contribuente aveva pagato in pendenza di giudizio (per esempio, la prima rata obbligatoria, o un terzo per evitare guai), ha diritto al rimborso di quanto non dovuto, maggiorato di interessi. Il rimborso va richiesto all’ufficio, allegando la sentenza passata in giudicato, e in caso di ritardi si può agire in giudizio con azione di ottemperanza. Se invece il contribuente perde il ricorso definitivamente, l’atto diviene definitivo e la riscossione procede: a quel punto non ci sono più sconti su sanzioni (che tornano al 100% se erano state ridotte provvisoriamente) e l’intero importo accertato diviene esigibile.

Segnalazioni ad altri enti: un accertamento fiscale può avere ripercussioni anche su altri fronti. Ad esempio, se riguarda redditi che incidono sull’ISEE o su benefici, l’INPS potrebbe richiedere la restituzione di prestazioni indebitamente godute (si pensi a bonus legati al reddito). Se l’accertamento concerne tributi locali, il Comune potrebbe applicare sanzioni accessorie (per esempio, in materia urbanistica o di registro). Nel caso di IVA evasa di importi rilevanti, oltre al penale, l’ufficio potrebbe attivare anche l’Eurofisc per segnalazioni incrociate in ambito UE. Tuttavia, queste sono situazioni particolari.

Reati tributari: come accennato, quando un accertamento rileva fatti penalmente rilevanti (es: evasione IVA oltre 250k euro annui, o imposta sui redditi evasa oltre 150k euro con occultamento), l’esito dell’accertamento viene comunicato alla Procura. Il procedimento penale è autonomo: il contribuente indagato dovrà eventualmente patteggiare o difendersi separatamente. È utile però sapere che l’adesione o acquiescenza in sede tributaria non impedisce l’azione penale (non è un’ammissione di reato, ma nemmeno estingue il reato). Invece, alcune condotte riparatorie (come il pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento) possono estinguere il reato di omesso versamento. Dunque chi è in tali situazioni deve concertare le mosse con un avvocato penalista: a volte pagare subito conviene per evitare il processo penale, altre volte conviene discutere il tributo e attendere gli sviluppi penali.

Domande frequenti (FAQ) su accertamenti fiscali

D: Quanto tempo ha il Fisco per notificarmi un accertamento?
R: Dipende dall’anno d’imposta e dalla situazione. In generale 5 anni dopo quello della dichiarazione (es: dichiarazione 2020 → accertabile fino al 31/12/2025) . Se non hai presentato la dichiarazione, salgono a 7 anni . Ci sono eccezioni: in caso di violazioni penali gravi il termine può raddoppiare (fino a 10 anni), mentre se sei un contribuente “virtuoso” con indici ISA alti il termine può ridursi di 1 anno. Inoltre, eventi eccezionali (es. Covid) hanno prorogato alcune scadenze. Ad esempio, gli accertamenti sul 2019 decadono a fine 2025 (salvo proroghe da concordato, ecc.), quelli sul 2020 a fine 2026 (ma a fine 2025 se avevi ISA altissimi) . Per l’IVA valgono gli stessi termini delle imposte sui redditi . I tributi locali di solito 5 anni. Ricorda che se prima della scadenza ti mandano un invito al contraddittorio, la scadenza può slittare di qualche mese per darti i 60 giorni di replica .

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento: cosa devo fare immediatamente?
R: Non ignorarlo! Entro 60 giorni decidi come reagire. Prima cosa: leggi bene l’atto o fallo analizzare da un professionista. Verifica la scadenza esatta dei 60 giorni e segnala in agenda. Poi: valuta se l’accertamento può essere corretto (acquiescenza con sanzioni ridotte) o se ci sono errori/tesi difendibili. Puoi presentare un’istanza di accertamento con adesione per aprire un dialogo con l’ufficio: va fatta entro lo stesso termine dei 60 giorni (mandando una PEC all’ufficio che ha firmato l’atto) . Ciò sospende i termini e ti dà modo di discutere (ti convocheranno entro 90 gg). Se l’adesione non va a buon fine o non la richiedi, puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i 60 giorni (o 150 giorni se hai fatto adesione e non c’è accordo). Nel frattempo, se l’importo è elevato e non puoi permetterti che dopo 60 giorni ti pignorino, valuta di chiedere al giudice una sospensione dell’atto (da fare con il ricorso) o di rateizzare provvisoriamente (ma la rateazione con l’Agente Riscossione parte dopo 60 gg). In breve: attivati subito con un consulente, scegli l’opzione (pagare, trattare o ricorrere) e segui la procedura relativa. Non lasciar scadere i termini perché dopo sarà tutto molto più difficile o impossibile da rimediare.

D: Posso parlare con l’Agenzia delle Entrate prima di fare ricorso?
R: Sì. Se non hai già avuto modo di confrontarti (oggi spesso l’accertamento è preceduto da un contraddittorio), puoi utilizzare l’accertamento con adesione. Presenti l’istanza e avrai un incontro con i funzionari per discutere l’atto . Puoi portare documenti, spiegazioni e proporre tu una soluzione. Ad esempio, se contestano ricavi non dichiarati, puoi dimostrare con documenti che una parte erano redditi esenti, e magari accordarti per un imponibile minore. In sede di adesione, se trovi un accordo, pagherai imposte e interessi sull’importo concordato e le sanzioni ridotte a 1/3 . Se non trovi l’accordo, nulla ti vieta poi di ricorrere. Anche dopo aver presentato ricorso, puoi sempre contattare l’ufficio per una conciliazione (specie se escono fatti nuovi): c’è apertura, perché anche l’Agenzia preferisce chiudere bonariamente se possibile. Quindi sì, parlare con l’AE è possibile e spesso consigliabile, purché tu lo faccia con preparazione (meglio tramite un professionista, per non rischiare di ammettere cose sbagliate). Ricorda che i 60 giorni corrono comunque, quindi se l’ufficio non ti convoca in tempo o non accetta l’adesione, sii pronto a fare ricorso per cautela.

D: Cosa succede se ignoro l’accertamento e non faccio niente?
R: Dopo 60 giorni dalla notifica, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo. Significa che l’importo indicato (imposte, interessi e sanzioni per intero) è iscritto a ruolo per la riscossione. Riceverai probabilmente una comunicazione dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) con un sollecito di pagamento, dopodiché – in mancanza di pagamento – potranno scattare misure esecutive: fermo amministrativo sui tuoi veicoli, pignoramento dei conti correnti o dello stipendio/pensione, eventuale ipoteca su immobili di tua proprietà (se il debito supera 20 mila €) e, in casi estremi, espropriazione forzata di beni. Inoltre, perdendo la possibilità di riduzione sanzioni, pagherai il massimo. Ignorare l’atto è la scelta peggiore: ti priva di ogni potere contrattuale e difensivo. Se proprio non puoi pagare e non hai fatto ricorso, almeno chiedi una rateizzazione all’Agente della Riscossione: con quella eviti i pignoramenti immediati. Ma idealmente, è meglio non arrivare a questo punto e reagire nei termini previsti, altrimenti l’accertamento diventa un debito esigibile a tutti gli effetti. Ricorda anche che un atto definitivo non è più impugnabile: scaduti i 60 giorni senza ricorso, non potrai portarlo davanti a un giudice (salvo rarissimi casi di rimessione in termini, difficili da ottenere).

D: Se faccio ricorso, devo pagare intanto?
R: In parte potresti dover pagare. Per legge, l’Agenzia Entrate-Riscossione può chiederti, dopo 60 giorni, il versamento provvisorio pari al 90% delle imposte contestate + il 100% degli interessi sul dovuto + il 30% delle sanzioni (cioè 1/3) . Se poi perdi nel primo grado, dovrai integrare fino a 2/3 delle imposte e 2/3 delle sanzioni (complessivamente) come ulteriore provvisorio, in attesa dell’appello. Quindi sì, è possibile che durante il processo tu debba sborsare una parte. Tuttavia, puoi chiedere al giudice la sospensione dell’atto (in tutto o in parte) se dimostri che il pagamento immediato ti causerebbe un danno grave . Se la sospensione viene concessa, nulla è dovuto finché non arriva la sentenza di primo grado. Spesso i giudici concedono la sospensione se vedono fumus (ragioni valide nel ricorso) e pericolo nel delay (es. rischio fallimento dell’azienda pagando subito). Inoltre, ricordati: se vinci la causa, verrai rimborsato di quanto pagato in eccesso (con interessi). Dunque, fare ricorso può comportare un esborso parziale temporaneo, ma se hai ragione recuperi. Se perdi, quell’esborso si consolida e anzi dovrai pagare il resto. In ogni caso, il grosso del debito viene bloccato fino a sentenza: l’Agente potrà al massimo pignorare quel primo 1/3 (o 1/2) provvisorio, non tutto subito. Attenzione però: su cartelle e atti non coperti da sospensione, il riscossore può attivarsi con pignoramenti – quindi se non ottieni sospensione, potresti subire azioni esecutive per la parte dovuta.

D: Quali sanzioni rischio con un accertamento fiscale?
R: Le sanzioni amministrative tributarie dipendono dal tipo di violazione. Per le violazioni “dichiarative” (dichiarazione infedele o omessa): generalmente il 90% dell’imposta evasa (infedele) , che sale al 120%–240% se proprio non hai presentato la dichiarazione . Se hai usato documenti falsi o fatture false, la sanzione può arrivare al 135%–270%. Ci sono sanzioni fisse se l’errore non incide sul tributo (violazioni formali, per lo più eliminate da recenti sanatorie se non rilevanti). Nel caso di IVA non versata ma dichiarata, di per sé l’accertamento non serve (ti arriverebbe una cartella): lì la sanzione è il 30% delle somme non versate. L’accertamento invece colpisce in genere ciò che non hai dichiarato: redditi o ricavi in più → 90% su quella differenza; costi fittizi → 90% sulle imposte “risparmiate”. Le sanzioni possono essere cumulate per anno e tributo, ma se sono oltre una certa soglia l’ufficio può applicare la continuazione (insomma, c’è un tetto minimo per anno di 1/4 del minimo se ci sono molte violazioni formali). Oltre alle sanzioni pecuniarie, se l’evasione è molto rilevante, potresti incorrere in sanzioni accessorie: ad esempio, la sospensione della licenza o dell’abilitazione professionale (questo succede solo in casi estremi, come due condanne penali per reati tributari gravi). Buone notizie: le sanzioni amministrative si possono ridurre: se paghi subito senza contestare (acquiescenza) scendono a 1/3 ; con l’adesione pure 1/3 ; con conciliazione in giudizio 40% (in primo grado). E con rottamazioni se arrivano a cartella? In rottamazione non paghi proprio le sanzioni (almeno per le cartelle da controllo automatizzato, ecc.). Va detto che se l’evasione configura un reato penale, la sanzione amministrativa resta (è indipendente dalla multa penale) ma in caso di patteggiamento a volte includono la confisca in vece delle sanzioni. In generale comunque, sul piano tributario puro, le sanzioni finanziarie sono quelle descritte.

D: Posso rateizzare le somme accertate?
R: Sì. Ci sono due fasi: prima dei 60 giorni (in adesione o acquiescenza) e dopo (in riscossione). Entro i 60 giorni dall’avviso, se vuoi definire l’atto puoi chiedere la rateazione al momento del pagamento: con l’adesione, ad esempio, firmi l’accordo e puoi pagare in 8 rate trimestrali (o 16 rate se l’importo supera 50.000 €) . La prima rata (o l’unica soluzione) va versata entro 20 giorni dall’accordo, le successive ogni 3 mesi. Con l’acquiescenza, analogamente: versi la prima rata entro 60 giorni e poi segui il piano trimestrale. Se invece il 60° giorno è passato e il debito è in mano all’Agente Riscossione, puoi chiedere rateazione a loro: normalmente concedono fino a 72 rate mensili (6 anni) senza troppe formalità se il debito < 100 mila €. Se hai difficoltà serie, puoi ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni) ma devi dimostrare di non poter far fronte in 72 (serve documentare indice di liquidità, etc.) . C’è anche una “ripartizione straordinaria” se il rapporto rata/reddito supera il 20%. Le rate da Equitalia (oggi AER) sono di solito mensili, mentre in adesione sono trimestrali. Il tasso di interesse è diverso: in adesione mi pare si applichi il tasso di interesse legale (attualmente 2% dal 2025) , mentre AER applica gli interessi di mora stabiliti ogni anno (2,68% dal 2019 ancora vigente nel 2025) . Se salti una rata, attenzione: con AER, se ne salti 5 (anche non consecutive) perdi la rateazione; in adesione se salti una, decadi subito. Quindi valuta attentamente l’importo delle rate. Comunque sì, quasi sempre rateizzare è possibile: se non ottieni il piano con l’ufficio, lo otterrai col concessionario.

D: L’Agenzia delle Entrate può accertare un piccolo imprenditore o un professionista allo stesso modo di una grande azienda?
R: I principi di fondo sono gli stessi, ma in pratica ci sono alcune differenze. Un piccolo imprenditore (magari in contabilità semplificata) o un libero professionista spesso sono controllati con metodi induttivi o sintetici: ad esempio, se un professionista dichiara pochissimo reddito ma si scopre (tramite banche dati) che ha spese elevatissime, scatterà forse un accertamento sintetico. Per le aziende medio-grandi con contabilità ordinata, l’Agenzia tende a fare controlli analitici o mirati a singole operazioni (magari focus su transfer pricing, ecc.). I piccoli, invece, possono incappare in controlli tipo studi di settore/ISA: se hai punteggio ISA molto basso per più anni, attenditi un possibile accertamento. Inoltre i piccoli imprenditori spesso vengono accertati per “antieconomicità” (perdite continue, margini zero): la Cassazione ha dato il via libera a presumere ricavi occulti in tali casi , quindi il panettiere, il bar, il negozietto che dichiarano sempre perdite sono nel mirino. Il professionista ha l’esenzione dalla presunzione sui prelievi bancari (non possono più presumere che i prelievi siano compensi nascosti) , mentre per le imprese sì (anche se la Consulta 10/2023 ha preteso che possano dedurre costi in contraddittorio) . Un’altra differenza: i liberi professionisti e ditte individuali minori potevano finora subire accertamenti senza contraddittorio (in passato la Cassazione diceva che per loro non era sempre obbligatorio); oggi però con la legge nuova il contraddittorio va fatto per tutti, quindi anche al piccolo verrà inviato l’invito prima dell’avviso . Direi che l’attenzione del Fisco si concentra dove pensa di recuperare di più: un grande contribuente subisce accertamenti complessi su operazioni sofisticate; il piccolo magari su questioni più standard (scontrini, omessa fatturazione, costi esagerati). I tributi locali (IMU, TARI) li accerta il Comune indifferentemente se sei grande o piccolo proprietario, cambia poco (ti mandano l’avviso se non hai pagato). Quindi in sintesi: sì, la legge è uguale per tutti, ma i metodi di accertamento usati differiscono in base alla categoria e dimensione, e anche le probabilità di controllo (i piccoli sono tanti, quindi ne controllano a campione con criteri di rischio; i grandi, pochi ma con grande gettito, sono controllati quasi annualmente in modo mirato).

D: Se ho già aderito a una rottamazione per cartelle, questo mi protegge da nuovi accertamenti?
R: No, sono cose diverse. La rottamazione delle cartelle (edizioni quater, quinquies, ecc.) riguarda debiti già accertati e iscritti a ruolo fino a certi anni. Ti permette di pagarli senza sanzioni e interessi. Ma non impedisce affatto al Fisco di accertare nuove imposte se emergono. Ad esempio, se hai aderito alla rottamazione-quater per cartelle 2017-2019, stai sistemando vecchi debiti. Però l’Agenzia potrebbe comunque controllare la tua dichiarazione 2021 e farti un nuovo accertamento nel 2026. Sono due ambiti: una è riscossione agevolata su atti definitivi, l’altra è l’attività ordinaria di controllo sui periodi non prescritti. Certo, se hai definito in rottamazione dei verbali o avvisi bonari su certe materie, può darsi che l’Agenzia non ti faccia ulteriori accertamenti su quelle stesse poste (perché le hai regolarizzate). Ma non c’è una immunità generale. Diverso è il Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto nel 2024 per le piccole partite IVA: se tu aderisci al concordato, in teoria per gli anni 2024-2025 dichiari un reddito concordato e l’Agenzia non dovrebbe fare accertamenti su di te per quel biennio (salvo tu non rispettare i patti). Quello sì è uno “scudo” per quegli anni, ma al prezzo di pagare comunque un certo reddito minimo concordato. Le definizioni agevolate (tipo “ravvedimento speciale” del 2023) se le hai fatte coprono solo ciò che hai regolarizzato. Quindi, in breve: la rottamazione ti aiuta a saldare debiti già emersi, ma non ti esonera da futuri controlli. Per evitare futuri controlli c’è solo il concordato biennale (per chi può aderirvi) o, banalmente, essere in regola nelle dichiarazioni 🙂.

D: Mi hanno fatto un accertamento basato sui movimenti del conto corrente: possono farlo?
R: Sì, possono. La legge (art. 32 DPR 600/73) dà all’Agenzia Entrate il potere di ottenere dagli istituti di credito l’estratto conto e i movimenti bancari dei contribuenti, e prevede due presunzioni: tutti i versamenti non giustificati sono considerati ricavi imponibili, e (per imprenditori e lavoratori autonomi) tutti i prelievi non giustificati sono considerati utilizzati per acquisti in nero, quindi generatori di ricavi non dichiarati . Questo strumento, le indagini finanziarie, è molto usato. Se trovano sul tuo conto accrediti di cui non sanno la provenienza, li sommano al reddito. Tu hai diritto di provare che non sono reddito: ad esempio, erano trasferimenti da un tuo altro conto, rimborsi di prestiti, donazioni di famiglia, vendita di beni già tassati, ecc. . Non serve per forza documentazione formale, basta anche prova logica: la Corte Costituzionale ha detto nel 2023 che se fornisci una spiegazione plausibile, l’ufficio deve tenerne conto . Per i prelievi, come professionista puoi dire “servivano a spese personali” e l’ufficio non può presumere nulla (perché per i professionisti la norma è stata dichiarata illegittima già nel 2014). Per le imprese, invece, la presunzione sui prelievi è ancora valida, ma la Consulta ha imposto che se ne tenga conto in modo più equo: il contribuente può sempre difendersi, e se pure ammettesse che quei prelievi han finanziato ricavi in nero, ha diritto a dedurre i costi corrispondenti . Esempio: sul conto aziendale mancano 20.000 € prelevati in contanti: il fisco può presumere che li hai usati per comprare merce venduta in nero per 20.000 €. Però tu puoi opporre che quei 20.000 € sono costi (merce acquistata), quindi non possono tassare anche quel 20.000 come utile. Si tasserebbe semmai il margine di profitto che hai su quei 20.000 di vendite occultate . Le presunzioni bancarie sono comunque legali: ciò vuol dire che l’onere di dimostrare le causali spetta al contribuente, una volta che l’ufficio ha contestato il movimento. Non è incostituzionale in sé (hanno verificato più volte in Consulta e hanno detto che va bene se interpretata con garanzie). Quindi possono farlo, devi prepararti a dare spiegazioni per ogni bonifico/versamento che non sia già noto (stipendi o cose palesi). Se alcune entrate non riesci a giustificarle, verranno tassate. Perciò consiglio: mantieni traccia di tutti i movimenti inusuali (se vendi l’auto e depositi contanti, fatti almeno una scrittura privata; se ti presta soldi un parente, fai un accordo scritto con data certa), in modo che all’occorrenza tu possa dimostrare al Fisco che quei soldi non erano “ricavi”.

D: Hanno detto che la mia azienda è “antieconomica” e per questo mi fanno un accertamento: posso difendermi?
R: Sì, puoi difenderti, ma sappi che la giurisprudenza è abbastanza severa sul tema. Se la tua azienda da più anni dichiara perdite o utili irrisori e magari ha un margine lordo anomalo rispetto al settore, l’Agenzia presume che tu stia sotto-fatturando i ricavi (o sovra-registrando costi) per non pagare tasse . Questo è considerato un indizio grave e preciso, come ha ribadito Cassazione nel 2025 . Però non è una prova assoluta: hai la possibilità di spiegare le ragioni economiche dietro quei numeri. Ad esempio: “Ho tenuto i prezzi bassissimi per conquistare clienti” oppure “ho avuto spese straordinarie per ristrutturare, ma mi frutteranno in futuro” o ancora “il settore è in crisi, c’è stata una pandemia, ho preferito vendere a stock anche sottocosto per recuperare liquidità”. Se queste spiegazioni sono credibili e documentate, il giudice può riconoscere che l’antieconomicità da sola non basta a giustificare l’accertamento. La tua difesa deve essere concreta: porta bilanci di concorrenti per mostrare che tutto il settore era in crisi, porta contratti e piani aziendali che dimostrino che la tua era una strategia di investimento, non evasione. Onere della prova: una volta che il Fisco contesta antieconomicità, inverte l’onere su di te: devi tu provare che avevi valide ragioni . Non basta dire “è il mio modo di gestire l’impresa”; devi proprio far vedere che nonostante perdite, non c’era del nero. Ad esempio, se dichiari sempre fatturato 100 e costi 120, evidenzia come hai finanziato quelle perdite (ricapitalizzazioni? Debiti bancari? Se non c’è traccia, è sospetto). Dunque puoi difenderti, ma servono prove o presunzioni contrarie forti (es: hai fatturato poco perché sei rimasto chiuso per lavori 6 mesi, ecco le fatture dei lavori; oppure i costi alti erano investimenti, ecco i beni acquistati e ancora in uso). Tieni presente che ora la legge obbliga l’ufficio a invitarti al contraddittorio prima di emettere accertamenti su base antieconomica: approfittane per fornire tutte le spiegazioni già in quella fase. Se non lo fanno e te lo notificano senza ascoltarti, avrai un ulteriore motivo formale di annullamento . Infine, sappi che se proprio c’era del nero e decidi di adesione, grazie alle novità giurisprudenziali puoi almeno chiedere uno sconto forfettario per i costi: non potranno tassarti come utile tutto il maggior ricavo presunto, ma dovranno considerare un margine normale . Insomma, difendersi è possibile ma non banale: prepara un dossier con tutte le ragioni lecite che possano spiegare i numeri rossi. Se riesci a dimostrare che la gestione era sì in perdita ma per cause non fraudolente (mercato, investimenti, scelte strategiche), hai buone chance di vincere o ridurre l’accertato.

D: Cosa significa che “ho vinto in Cassazione per motivi di diritto” e l’atto torna indietro? Devo rifare tutto?
R: Se sei arrivato fino alla Corte di Cassazione e hai ottenuto una vittoria (ossia la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello), di solito la Suprema Corte rinvia la causa ad un giudice di merito (in genere altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria d’Appello) per un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto stabiliti. Significa che la causa non è finita: tornerà davanti al giudice di merito che dovrà riconsiderare magari la valutazione delle prove o applicare correttamente la norma come indicato dalla Cassazione. Tu non “rifai tutto” da capo, ma dovrai attendere questa fase di rinvio e nuovamente discutere lì la questione. L’accertamento intanto rimane “sospeso” nei suoi effetti se c’era una sospensiva, altrimenti rimane esecutivo (in genere, se avevi perso in appello, avrai dovuto pagare, e se poi Cassazione annulla, l’Amministrazione dovrà eventualmente restituire in base all’esito finale). In Cassazione non si rivedono i fatti, quindi spesso se vinci lì è perché c’era un vizio giuridico: ad esempio, non ti avevano fatto contraddittorio e la Cassazione dice che serviva, oppure la sentenza d’appello non aveva motivato su un punto. Il giudice di rinvio dovrà colmare quel vuoto (ad esempio dichiarare nullo l’atto se manca contraddittorio, oppure motivare meglio se era quello il problema). Diciamo che sei molto vicino al traguardo: se la Cassazione ti ha dato ragione su un principio, difficilmente al rinvio ribalteranno di nuovo quel principio. Può però succedere che al rinvio il giudice applichi sì il principio, ma poi decida il merito in un modo che magari ti dà solo parziale ragione. In ogni caso, no: non devi rifare tutto l’iter dalla verifica iniziale, ma solo attendere la nuova pronuncia di merito e vigilare che il giudice applichi ciò che la Cassazione ha statuito. A quel punto, se per ipotesi anche dopo il rinvio la sentenza non ti soddisfa pienamente, potresti ricorrere di nuovo in Cassazione (secondo ricorso) ma solo per questioni relative al giudizio di rinvio. In sintesi: vittoria in Cassazione con rinvio significa che hai superato un ostacolo importante, ora la palla torna ai giudici di merito che dovranno adeguarsi. Per te non c’è nulla da depositare di nuovo se non eventuali memorie al giudice di rinvio; il tuo avvocato curerà che la procedura segua.

D: La Guardia di Finanza mi ha fatto una verifica e un PVC; posso evitare l’accertamento aderendo subito a qualcosa?
R: Dopo un PVC (Processo Verbale di Constatazione) della Guardia di Finanza o dell’Agenzia Entrate (nei controlli in loco), non c’è un istituto di definizione immediata del verbale. In passato esisteva la “definizione agevolata PVC” solo per alcune annualità (ad esempio nel 2019 fu concessa), ma al momento (2026) no. Quello che puoi fare è eventualmente aderire a “invito al contraddittorio” se ti viene notificato (ma il PVC di solito segue già contraddittorio in fase di verifica). Più realisticamente, puoi presentare entro 60 giorni dal PVC delle osservazioni/memorie difensive all’ufficio, prima che emettano l’avviso: la Finanza trasmette il PVC all’AE, e tu in quei 60 gg puoi scrivere all’AE confutando i rilievi (la Finanza stessa te lo ha ricordato nel verbale finale, ex art. 12 c.7 Statuto). L’ufficio dovrà tener conto di quelle osservazioni. Se però il caso è chiaro e hanno ragione, preparati: l’avviso di accertamento arriverà (dopo almeno 60 giorni a norma di legge). Potrai allora eventualmente fare accertamento con adesione su quell’avviso per ridurre sanzioni e discutere punti dubbi. Quindi non c’è modo di chiudere il PVC da solo (a meno che tu non faccia un ravvedimento operoso, ma dopo un PVC formale è tardi per ravvedersi su quegli importi – il ravvedimento operoso serve prima che ti contestino). In alcune situazioni, l’ufficio può proporti di firmare un atto di adesione direttamente su PVC (tecnicamente, adesione ai contenuti del verbale di constatazione, art. 5-bis D.Lgs. 218/97): se accetti per intero le conclusioni del PVC GdF, l’ufficio te lo fa sottoscrivere e liquida le imposte con sanzioni ridotte a 1/6 (sì, un sesto, incentivo forte). Ma attenzione: questa facoltà dell’adesione ai PVC richiede che la normativa lo preveda per quello specifico PVC (solitamente verbali su cui c’è piena condivisione e su imposte dirette, IVA e IRAP). Se te lo propongono, valutalo: paghi subito in 20 gg con sanzione ultrascontata. Se invece pensi di avere ragione su qualcosa, è meglio aspettare l’avviso e contraddire. Quindi: o adesione integrale al PVC (con sanzione 1/6) oppure osservazioni e poi difesa sull’avviso. Sono scelte strategiche: aderire al PVC conviene se sai di aver torto su tutto e vuoi chiudere alla svelta con forte sconto sanzioni; altrimenti, preparati a dare battaglia nell’accertamento.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa (leggi e decreti rilevanti):

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (Art. 39: tipi di accertamento analitico/induttivo; Art. 43: termini di decadenza ordinari 5 e 7 anni; Art. 32: poteri istruttori dell’ufficio, inclusa presunzione sui conti correnti) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’IVA. (Art. 54: accertamento IVA analitico; Art. 55: accertamento d’ufficio induttivo; Art. 57: termini di accertamento IVA 5 o 7 anni, analoghi a imposte dirette) .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – in particolare: Art. 6 (collaborazione e contraddittorio, ora integrato da art. 6-bis); Art. 7 (motivazione degli atti) ; Art. 12 (garanzie del contribuente sottoposto a verifiche: durata, diritto a controdedurre entro 60 gg, nullità atti emessi ante 60 gg) ; Art. 10 (tutela dell’affidamento e buona fede).
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218Definizione agevolata delle controversie e istituti deflattivi. (Disciplina dell’accertamento con adesione: riduzione sanzioni a 1/3, termini, pagamento in 8 rate) ; Art. 15 (acquiescenza con riduzione sanzioni a 1/3). Art. 5-bis (adesione ai contenuti del PVC).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471Sanzioni tributarie amministrative. (Art. 1: infedele dichiarazione 90–180% ; omessa dichiarazione 120–240%; Art. 5: omesso versamento 30%; Art. 6: uso fatture per operazioni inesistenti 100–200%).
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74Reati in materia di imposte sui redditi e IVA. (Art. 2: dichiarazione fraudolenta con fatture false > €1.5M; Art. 4: dichiarazione infedele se imposta evasa > €100k e ricavi non dichiarati > 10% del totale o > €2M; Art. 5: omessa dichiarazione se imposta evasa > €50k, etc.).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546Processo tributario. (Art. 2: atti impugnabili; Art. 17-bis: [abrogato dal 2023] reclamo-mediazione; Art. 47: sospensione dell’atto impugnato; Art. 48: conciliazione giudiziale; termini di impugnazione 60 gg, regole difesa tecnica). Riformato da L. 31 agosto 2022, n. 130 (istituzione Giudice tributario professionale).
  • Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito L. 111/2011, art. 39 co.8-9: riduzione dei termini di accertamento di 1 anno per contribuenti coerenti agli studi di settore (ora ISA).
  • Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-octies, convertito L. 58/2019: riduzione di 2 anni dei termini di accertamento per chi assicura tracciabilità totale dei pagamenti (periodi 2019-2021 sperimentale) .
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 225/2016, art. 1: ha esteso termini accertamento imposte (portandoli a 5 e 7 anni per periodi dal 2016 in avanti, eliminando il raddoppio per dichiarazione integrativa).
  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 77/2020, art. 157: proroga di 85 giorni dei termini di accertamento in scadenza al 31/12/2020 per emergenza Covid .
  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 192, attuativo delega crisi d’impresa: art. 5: interessi legali 2022-2023 (ha toccato interessi legali scesi al 1.25%). [Aggiornamento: DM MEF 13/12/2024 ha fissato interessi legali 2025 al 2%].
  • D.Lgs. 13 agosto 2022, n. 156 (riforma giustizia tributaria): tra l’altro eleva a 50.000 € soglia mediazione (poi anticipata al 2017) e prevede giudice monocratico fino a 3.000 €.
  • D.Lgs. 29 dicembre 2022, n. 198Attuazione riforma processo civile: ha esteso patrocinio avvocati a processo tributario telematico. (Di riflesso, dal 2023 ricorsi solo telematici).
  • D.Lgs. 7 ottobre 2022, n. 149, art. 35: istituti deflativi speciali (definizione liti pendenti in Cassazione, ecc. nella “Riforma Cartabia”).
  • D.Lgs. 8 agosto 2023, n. 119Riforma sistema sanzionatorio tributario: potrebbe modificare alcune soglie, ma in vigore dal 2024 con ritocchi (es. ha rivisto cause non punibilità penale in caso versamento tardivo).
  • D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 219Attuazione delega fiscale (L. 118/2022) su diritti del contribuente e contraddittorioArt. 6-bis L. 212/2000 introdotto : obbligo generale di contraddittorio per atti impugnabili, escluse categorie atti automatizzati. Previsto DM attuativo (24/04/2024) per atti esclusi .
  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale (delega fiscale): introduce Concordato preventivo biennale (CPB) per partite IVA di minori dimensioni (artt. 6-39) , e coordina contraddittorio e adesione (modifiche D.Lgs. 218/97: istanza adesione 30 gg dopo schema atto, 15 gg se osservazioni già presentate) ; Art. 34: proroga di 1 anno termini accertamento per aderenti al CPB .
  • Legge 29 dicembre 2023, n. 197 (Legge di Bilancio 2024) – ha introdotto ad esempio il ravvedimento speciale per violazioni dichiarative 2019-2021 (sanatoria con sanzione 1/18).
  • Legge 30 dicembre 2025, n. … (Legge di Bilancio 2026)“Rottamazione-quinquies”: definizione agevolata carichi affidati a riscossione entro giugno 2024 (senza interessi e sanzioni) ; misure di contrasto IVA (rafforzamento controlli incrociati e blocco compensazioni indebite) . (Riferimento ipotetico da fonti Agenzia Riscossione e Assolombarda).

Giurisprudenza costituzionale:

  • Corte Costituzionale, sent. 228/2014 – Illegittimità costituzionale dell’art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelievi non giustificati: per i professionisti i prelievi bancari non possono presumersi compensi non dichiarati (violazione art. 3 e 53 Cost.) .
  • Corte Costituzionale, sent. 10/2023 (dep. 31 gennaio 2023) – Presunzioni da movimenti bancari per imprenditori in contabilità semplificata: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità sull’art. 32 c.1 n.2 DPR 600/73 (prelievi = ricavi anche per imprese minori), ma ha vincolato l’interpretazione in senso garantista. Principi: (1) al contribuente va sempre riconosciuto il diritto alla prova contraria, anche mediante presunzioni di segno contrario; (2) il contribuente ha diritto di vedersi riconosciuta una percentuale di costi deducibili correlati ai ricavi presunti da prelievi non giustificati . Così interpretata, la norma è costituzionalmente legittima (art. 3 e 53 Cost.). La Consulta evidenzia che non si può tassare il 100% dei ricavi ricostruiti senza costi: va assicurato rispetto del principio di capacità contributiva .
  • Corte Costituzionale, sent. 247/2011 – Raddoppio dei termini per reati tributari: legittimo ma va inteso che il raddoppio opera solo per le annualità oggetto di denuncia penale e solo se la denuncia è presentata entro la scadenza ordinaria.
  • Corte Costituzionale, sent. 25/2018 – Illegittimità parziale dell’art. 12 c.2 D.Lgs. 159/2015 (attenuazione raddoppio termini in caso di processo penale assolutorio). [Rileva per coordinamento fisco-penale].

Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):

  • Cass., SS.UU. (Sezioni Unite), 9 dicembre 2015, n. 24823 – Principio di diritto sul contraddittorio: per i tributi armonizzati (IVA) la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale determina nullità dell’atto, salvo prova di resistenza; per gli altri tributi (non armonizzati) prima del 2020 non era obbligatorio senza previsione legislativa . (Nota: superato poi dal legislatore con art. 5-ter DLgs 218/97 e L. 130/2022).
  • Cass., SS.UU., 5 aprile 2024, n. … – (ipotetica, in attesa conferma) Pronuncia su principio del contraddittorio generalizzato post DLgs 219/23, e su contenuto della prova di resistenza in giudizio .
  • Cass., Sez. V Civ., ord. 13 maggio 2025, n. 12807Accertamento analitico-induttivo e antieconomicità: conferma legittimità dell’accertamento basato su ricavi dichiarati gravemente incongrui rispetto ai costi; onere del contribuente spiegare e provare le ragioni di tale antieconomicità, altrimenti presunzione fiscale valida . Richiama precedenti e definisce antieconomicità come indizio di sotto-fatturazione.
  • Cass., Sez. V Civ., ord. 25 settembre 2025, n. 26182Antieconomicità come presunzione grave: ribadisce che un’unica grave incongruenza (es. costi > ricavi senza spiegazione) può da sola giustificare l’accertamento induttivo . Conferma che spetta al contribuente offrire elementi contrari se vuole evitare la rettifica.
  • Cass., Sez. V Civ., ord. 15 luglio 2025, n. 19574Deducibilità dei costi “occulti” in accertamento: la Suprema Corte recepisce gli effetti di Corte Cost. 10/2023 e afferma che anche in accertamento analitico-induttivo il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuti costi correlati ai maggiori ricavi presunti (c.d. costi neri). Introduce la possibilità di abbattere forfettariamente la base imponibile aggiunta, analogamente a quanto avviene in induttivo puro . Pietra miliare nel sancire un trattamento più equo: non si può pretendere un utile del 100%.
  • Cass., Sez. V, 7 luglio 2021, n. 19212Antieconomicità e detrazione IVA: stabilisce che l’antieconomicità da sola non legittima il diniego del diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti , salvo casi di operazioni inesistenti o non inerenti. In pratica, l’IVA a credito non può essere disconosciuta solo perché i costi superano i ricavi (salvo frode), correggendo prassi errate.
  • Cass., Sez. V, 4 maggio 2018, n. 10660Contabilità regolare ma perdite sistematiche: legittimo accertamento induttivo per antieconomicità quando l’impresa presenta perdite reiterate; onere al contribuente di giustificare scelte anti-economiche con elementi oggettivi.
  • Cass., Sez. V, 24 settembre 2012, n. 16284 – (e Cass. 15250/2012) – Redditometro e onere prova: in accertamento sintetico, una volta accertato lo scostamento reddituale, spetta al contribuente provare che la spesa è finanziata con redditi esenti o patrimonio.
  • Cass., Sez. V, 19 ottobre 2007, n. 21165Antieconomicità come indice di inattendibilità: riconosce che comportamento economicamente irrazionale dell’imprenditore (salvo giustificazioni lecite) può giustificare accertamento presuntivo per inattendibilità contabilità. (Precursore giurisprudenziale, citato poi in Cass. 12807/2025) .
  • Cass., Sez. V, 21 marzo 2025, n. 7552Accertamento finanziario e presunzioni legali: ribadisce che l’accertamento basato sulle movimentazioni bancarie è fondato su presunzioni legali relative e che è onere del contribuente fornire adeguata giustificazione dei movimenti, altrimenti il ricorso è inammissibile/infondato .
  • Cass., Sez. V, 17 giugno 2025, n. 16289Termine di decadenza e atti interruttivi: chiarisce che la presentazione di una dichiarazione integrativa riapre i termini di accertamento solo per gli elementi oggetto di integrazione . Conferma inoltre regime prescrizionale decennale per imposte erariali (richiamando Cass. SS.UU. 23397/2016).

Giurisprudenza Europea e CEDU:

  • Corte di Giustizia UE, causa C-189/18, Glencore (2019) – Principio sul contraddittorio in materia IVA: il diritto UE osta a che un avviso IVA sia emesso senza preventiva possibilità di contraddittorio se da ciò deriva l’applicazione di un’imposta (o sanzione) e il contribuente non ha poi la possibilità di far valere pienamente le sue ragioni. Ha spinto l’Italia a normare il contraddittorio generalizzato .
  • Corte EDU, caso “Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia” (Sent. 6 febbraio 2025) – La normativa italiana su accessi, ispezioni e sequestri in sede aziendale (art. 52 DPR 633/72) è giudicata carente di garanzie rispetto all’art. 8 CEDU (rispetto del domicilio e corrispondenza) . Non equiparando le tutele dell’abitazione privata al luogo di esercizio d’impresa, lascia troppa discrezionalità all’Amministrazione (accessi “in qualsiasi momento” senza autorizzazione giudiziaria) . Violazione art. 8 CEDU; suggerita riforma estensiva di garanzie ai locali commerciali.
  • Corte EDU, caso “Agrisud S.r.l. c. Italia” (Sent. 11 dicembre 2025) – Conferma il filone Italgomme: perquisizioni fiscali in locali professionali senza sufficienti limiti costituiscono ingerenza sproporzionata nella privacy domiciliare . Anche se l’Agenzia Entrate nel 2021 ha emanato linee guida interne per gli accessi (Circ. 4/E) queste non bastano a colmare il vuoto legislativo . Ribadito obbligo per lo Stato di approntare tutele (ad es. autorizzazione magistrato) anche per accessi in uffici/aziende, al fine di non violare l’art. 8 Convenzione .

Prassi amministrativa:

  • Circolare Agenzia Entrate 7 maggio 2021, n. 4/E – Linee guida su accessi, ispezioni e verifiche: criteri di selezione delle imprese da verificare e modalità operative; invita a garantire proporzionalità e verbalizzazione accurata. (Richiamata in CEDU Agrisud 2025 come insufficiente tutela) .
  • Circolare Agenzia Entrate 22 giugno 2020, n. 17/E – Chiarimenti sull’obbligo di invito al contraddittorio introdotto dal DLgs 218/97 art. 5-ter dal 2020: conferma che la mancata attivazione del contraddittorio, nei casi obbligatori, comporta l’invalidità dell’accertamento se il contribuente eccepisce e dimostra la rilevanza delle sue eventuali osservazioni non presentate . Elenca gli atti esclusi (liquidazioni 36-bis, ecc.) e fornisce modulistica.
  • Provvedimento AE 31.5.2019 – Indici ISA: prevede riduzione di un anno dei termini di accertamento per punteggio affidabilità ≥ 8 (periodi 2018-2020).
  • Risoluzione AE n. 109/E/2007 – Mediazione tributaria: (storica, ora superata, interpretava l’allora art. 17-bis).
  • Circolare AE 19/E/2012 – Redditometro (vecchia versione): definizione spese certe, spese ISTAT medie, indice 20%.
  • Decreto MEF 7 maggio 2024 – (In GU 5/8/2024) Nuovo Redditometro: individua le tipologie di spese significative per la ricostruzione sintetica del reddito 2016-2019 (es. abitazione, autoveicoli, tempo libero). Sospeso in applicazione da atto di indirizzo 23/5/2024 .
  • Nota MEF (Dip. Finanze) 27 gennaio 2023 – Chiarimenti su applicazione Corte Cost. 10/2023: gli uffici devono considerare le giustificazioni e calcolare l’eventuale imponibile occulto al netto dei costi presumibili, pena invalidità dell’atto per difetto di motivazione/capacità contributiva.
  • Decreto MEF 13 aprile 2022 – Aggiornamento interesse di mora per ritardata riscossione: 2,68% annuo dal 1/7/2019, confermato per 2020-2025 . (Nessun nuovo decreto successivo pubblicato, quindi tasso invariato).
  • Messaggio Agenzia Riscossione marzo 2023 – Istruzioni su rottamazione-quater (L. 197/2022): presentazione domande, effetti su pignoramenti (sospesi con domanda), scadenze pagamento. (Per rottamazione-quinquies 2026 si attendono analoghe direttive) .

Hai ricevuto nel 2026 un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate e non sai come muoverti, cosa controllare subito e quali decisioni evitare? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto nel 2026 un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate e non sai come muoverti, cosa controllare subito e quali decisioni evitare?

Ti trovi davanti a imposte, sanzioni e interessi e temi che un passo sbagliato o una reazione affrettata possa rendere definitiva una pretesa che poteva essere annullata o fortemente ridotta?

Devi saperlo subito:

👉 un accertamento fiscale non è una condanna,
👉 nel 2026 i controlli sono più aggressivi ma anche più contestabili,
👉 le prime scelte sono decisive per l’esito finale.

Questa guida ti spiega:

  • cosa fare immediatamente dopo la notifica,
  • cosa controllare prima di qualsiasi pagamento,
  • quali difese sono possibili nel 2026,
  • quali errori evitare assolutamente.

Accertamento Fiscale: La Prima Regola nel 2026

Quando ricevi un accertamento non devi pagare subito
e non devi rispondere d’istinto.

👉 La prima cosa da fare è fermarsi e analizzare l’atto.

Nel 2026 molti accertamenti:

  • sono automatizzati,
  • si basano su presunzioni e algoritmi,
  • presentano vizi procedurali o motivazionali.

👉 Un accertamento sbagliato va contestato, non subito accettato.


Fase 1 – Verificare la Validità dell’Atto

Prima di guardare i numeri devi controllare:

  • la notifica (tempi, indirizzo, modalità),
  • il termine di decadenza,
  • la competenza dell’ufficio,
  • la firma e la legittimazione,
  • la motivazione reale dell’atto.

👉 Se l’atto è invalido, può essere annullato senza entrare nel merito.


Fase 2 – Controllare il Contraddittorio

Nel 2026 il contraddittorio preventivo è centrale.

L’accertamento è spesso contestabile se:

  • non sei stato messo in condizione di difenderti,
  • le tue osservazioni sono state ignorate,
  • il confronto è stato solo formale,
  • l’atto è “fotocopia” di uno schema precedente.

👉 La violazione del contraddittorio è un vizio grave.


Fase 3 – Analizzare il Metodo di Accertamento

Devi capire come il Fisco ha ricostruito il reddito:

  • accertamento analitico,
  • analitico-induttivo,
  • induttivo puro,
  • indagini bancarie,
  • redditometro,
  • algoritmi e incroci di dati.

👉 Ogni metodo ha limiti precisi e punti deboli difendibili.


Fase 4 – Verificare le Prove del Fisco

Un principio fondamentale vale sempre:

👉 è l’Agenzia delle Entrate che deve provare la pretesa.

Nel 2026 molti accertamenti:

  • usano presunzioni non qualificate,
  • confondono movimenti finanziari con redditi,
  • applicano medie e parametri astratti,
  • non dimostrano i fatti contestati.

👉 Se manca la prova, l’accertamento è annullabile.


Fase 5 – Scegliere la Strategia Giusta

Non esiste una sola risposta valida per tutti.

Le opzioni nel 2026 possono essere:

  • difesa integrale e impugnazione,
  • contestazione dei vizi formali,
  • difesa di merito,
  • riduzione dell’imponibile,
  • sospensione della riscossione,
  • in alcuni casi definizioni agevolate (da valutare con attenzione).

👉 La strategia va scelta prima, non dopo.


Cosa NON Fare Mai Dopo un Accertamento

Nel 2026 gli errori più gravi sono:

❌ pagare subito “per stare tranquilli”
❌ rispondere senza analisi tecnica
❌ affidarsi a soluzioni improvvisate
❌ ignorare i termini di impugnazione
❌ sottovalutare l’importanza della forma

👉 Un errore iniziale può compromettere tutta la difesa.


Accertamento Fiscale nel 2026 ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 l’accertamento è solo una pretesa, non una verità definitiva.

Questo significa che puoi:

  • ottenere l’annullamento totale,
  • ridurre drasticamente l’importo,
  • evitare sanzioni e interessi,
  • bloccare cartelle e pignoramenti,
  • proteggere il tuo patrimonio.

Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

Nel 2026 la difesa fiscale è giuridica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • individua vizi nascosti dell’atto,
  • costruisce una strategia difensiva completa,
  • coordina forma, merito e procedura,
  • impugna correttamente nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione,
  • evita errori irreversibili.

👉 La difesa non si improvvisa.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

  • capire subito se l’accertamento è nullo,
  • scegliere la strategia più efficace,
  • impugnare correttamente l’atto,
  • sospendere la riscossione,
  • evitare azioni esecutive,
  • ridurre o annullare il debito fiscale.

👉 Le prime mosse decidono l’esito finale.


I Rischi Se Non Agisci Subito

Se resti fermo:

  • l’accertamento diventa definitivo,
  • il debito viene iscritto a ruolo,
  • partono cartelle e pignoramenti,
  • perdi ogni possibilità di difesa.

👉 Nel 2026 il tempo è il peggior nemico del contribuente.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali nel 2026 richiede competenze avanzate e aggiornate in diritto tributario e contenzioso fiscale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

Nel 2026, in caso di accertamento fiscale, la regola è una sola:

👉 non reagire d’istinto, reagisci con metodo.

👉 Prima si verifica la validità,
👉 poi si sceglie la strategia,
👉 infine si agisce nei termini.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, una difesa tempestiva e tecnicamente corretta può fare la differenza tra subire un accertamento e annullarlo completamente.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!