Ricevere un avviso di accertamento nel 2026 non significa che la pretesa fiscale sia corretta o definitiva.
Anche nel 2026, l’Agenzia delle Entrate continua a emettere accertamenti fondati su presunzioni, ricostruzioni automatiche, controlli digitali e interpretazioni restrittive, spesso contestabili sotto il profilo formale, procedurale o sostanziale.
Per contribuenti, imprese e partite IVA, il rischio è concreto: un accertamento non contestato nei termini diventa definitivo, con sanzioni, interessi e riscossione forzata, anche quando l’atto è viziato o sproporzionato.
Molti si chiedono:
“Come si contesta oggi un avviso di accertamento?”
“Cosa è cambiato nel 2026?”
“Quali sono i passaggi da seguire per non sbagliare?”
È fondamentale chiarirlo subito:
l’avviso di accertamento nel 2026 si contesta con una strategia precisa, tecnica e tempestiva.
Non basta “fare ricorso”: serve sapere cosa contestare, come e quando.
Cos’è un avviso di accertamento nel 2026
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate:
• contesta imposte non dichiarate o non versate
• rettifica redditi, ricavi o IVA
• applica sanzioni e interessi
• espone le motivazioni della pretesa
• apre la fase del contenzioso o della riscossione
È un atto impositivo pieno, non una semplice comunicazione.
Prima regola nel 2026: non ignorare l’atto
Il primo errore da evitare è:
• non leggere attentamente l’avviso
• pensare che “si risolverà da solo”
• pagare senza valutazione
• attendere troppo per reagire
Nel 2026 i termini restano perentori: chi non agisce perde il diritto di difesa.
Primo controllo da fare: la validità dell’avviso
Prima ancora di discutere il merito, bisogna verificare:
• correttezza della notifica
• rispetto dei termini di decadenza
• competenza dell’Ufficio
• completezza e chiarezza della motivazione
• rispetto del contraddittorio (se previsto)
Se l’atto è viziato, può essere impugnato integralmente.
Secondo passo: analizzare il metodo di accertamento
Nel 2026 molti accertamenti si fondano su:
• presunzioni bancarie
• controlli automatizzati
• algoritmi e incroci di dati
• ricarichi medi
• accertamenti induttivi
• ricostruzioni sintetiche
Capire che tipo di accertamento è stato usato è decisivo per impostare la difesa.
L’errore più grave: difendersi solo sugli importi
Molti contribuenti sbagliano quando:
• contestano solo i calcoli
• non attaccano il metodo
• accettano implicitamente la validità dell’atto
• non sollevano vizi preliminari
• impostano una difesa debole
Se il metodo è sbagliato, tutto l’accertamento può cadere.
Le strade possibili per contestare un accertamento nel 2026
Dopo la notifica, le opzioni sono:
• presentare osservazioni (se ancora possibile)
• valutare l’accertamento con adesione
• presentare ricorso al giudice tributario
• chiedere la sospensione della riscossione
La scelta non è automatica e va fatta caso per caso.
Ricorso tributario: quando è la scelta giusta
Il ricorso è fondamentale quando:
• l’accertamento è viziato
• la pretesa è infondata
• le presunzioni sono deboli
• l’importo è elevato
• il rischio esecutivo è concreto
Nel 2026 il ricorso resta lo strumento centrale di difesa.
Sospensione: evitare pignoramenti e blocchi
Un punto spesso sottovalutato:
• il ricorso non blocca automaticamente la riscossione
• è spesso necessario chiedere la sospensione
• senza sospensione possono partire pignoramenti
Difendere il tempo è importante quanto difendere il merito.
Le prove: cosa serve nel 2026
Nel contenzioso tributario sono decisive:
• prove documentali
• presunzioni a favore del contribuente
• ricostruzioni logiche e coerenti
• dimostrazione della realtà economica
• contestazione delle presunzioni dell’Ufficio
Chi non costruisce bene la prova perde anche avendo ragione.
Quando conviene impugnare tutto l’avviso
È opportuno contestare integralmente l’accertamento quando:
• i vizi sono strutturali
• la motivazione è generica
• manca il contraddittorio
• il metodo è illegittimo
• l’accertamento è duplicato
• i termini non sono rispettati
In questi casi non si discute il quantum, ma l’esistenza dell’atto.
I rischi se non si contesta correttamente
Una gestione errata può portare a:
• accertamento definitivo
• sanzioni piene
• interessi cumulativi
• riscossione forzata
• pignoramenti
• danni patrimoniali gravi
Nel 2026 la rapidità dell’esecuzione è aumentata.
Cosa fare subito se ricevi un avviso di accertamento nel 2026
Appena ricevi l’atto:
• non pagare d’impulso
• non ignorarlo
• verifica notifica e termini
• analizza metodo e motivazione
• fai valutare vizi e presunzioni
• imposta una strategia difensiva
• agisci nei termini
Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nella contestazione degli avvisi di accertamento anche nel 2026, individuando vizi di validità, errori di metodo e strategie difensive efficaci.
Può intervenire per:
• verificare la legittimità dell’avviso
• impostare il ricorso corretto
• chiedere la sospensione della riscossione
• ridurre o annullare la pretesa fiscale
• tutelare il patrimonio del contribuente
Agisci ora
Un avviso di accertamento nel 2026 non è una sentenza.
Ma se non viene contestato nei tempi e nei modi corretti, diventa definitivo anche se sbagliato.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento nel 2026,
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Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate è un evento che può generare timore e incertezza. Si tratta dell’atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente imposte non versate o errori nella dichiarazione dei redditi, determinando una maggiore base imponibile e le relative tasse dovute . L’avviso di accertamento può riguardare tutti i principali tributi: imposte sui redditi (IRPEF per le persone fisiche, IRES per le società, IRAP), IVA e imposte indirette (registro, successione, donazione), nonché tributi locali (IMU, TARI, ecc.) . Ricevuto l’atto, il contribuente (dal cui punto di vista affronteremo la questione) deve decidere come reagire: pagare se ritiene fondata la pretesa, oppure contestare l’accertamento nelle sedi opportune. In questa guida avanzata – aggiornata a dicembre 2025 – esamineremo passo dopo passo come contestare efficacemente un avviso di accertamento nel 2026, tenendo conto delle ultime novità normative della riforma fiscale 2023-2025 e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Tratteremo sia i profili procedurali (cosa fare dopo la notifica, termini e modalità di ricorso, fasi del contenzioso tributario) sia le strategie di difesa (vizi formali da far valere, contestazioni di merito e strumenti deflattivi). Approfondiremo inoltre le soluzioni alternative per definire il debito (come le definizioni agevolate e le procedure da sovraindebitamento) e forniremo esempi pratici, tabelle riepilogative, oltre a una sezione di Domande & Risposte frequenti. Il tutto con un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a imprenditori e privati cittadini che vogliano comprendere a fondo i propri diritti e come tutelarsi al meglio.
Perché è importante agire tempestivamente? Perché l’avviso di accertamento oggi ha anche efficacia di titolo esecutivo: trascorsi 60 giorni senza impugnazione, diventa definitivo e consente all’Erario di procedere alla riscossione coattiva senza bisogno di ulteriori atti . Inoltre, i termini per reagire sono brevi (in genere 60 giorni) e il mancato rispetto delle scadenze preclude ogni difesa successiva, “cristallizzando” il debito tributario . D’altro canto, la recente riforma fiscale ha introdotto maggiori garanzie per il contribuente – su tutte l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo – e potenziato strumenti come la rateizzazione dei pagamenti e la definizione agevolata dei carichi. Conoscere queste novità normative e i più recenti orientamenti dei tribunali (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) è fondamentale per costruire una difesa solida e, se possibile, evitare il contenzioso giudiziario tramite soluzioni stragiudiziali.
Di seguito analizzeremo dettagliatamente il contesto normativo, le procedure da seguire dopo la notifica, le cause di nullità dell’accertamento, gli strumenti deflattivi e di tutela del debitore, includendo le novità dei decreti attuativi della riforma fiscale (ad es. D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 110/2024, D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 220/2023) e della legge di Bilancio 2026. Ogni sezione è corredata da riferimenti a norme e sentenze recenti, riportati in fondo alla guida nella sezione Fonti e riferimenti, per consentire approfondimenti ulteriori e verificare l’autorevolezza di quanto esposto.
1. Contesto normativo e definizioni fondamentali
In questa sezione introduttiva definiremo cos’è l’accertamento fiscale e quali tipologie può assumere, chiariremo entro quali termini l’Amministrazione finanziaria può notificare un avviso di accertamento (decadenza) e illustreremo i princìpi introdotti o rafforzati dalla recente riforma fiscale, come l’accertamento esecutivo (concentrazione della riscossione) e il contraddittorio preventivo obbligatorio. Accenneremo inoltre agli orientamenti giurisprudenziali più attuali che delineano i limiti al potere di accertamento e le tutele per il contribuente.
1.1 Che cos’è l’accertamento fiscale e finalità dell’avviso
L’accertamento fiscale è l’attività attraverso cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, o gli enti locali per i tributi di loro competenza) determina la corretta base imponibile e le imposte dovute, quando riscontra possibili irregolarità nelle dichiarazioni o omissioni di redditi . In altre parole, l’accertamento mira a far emergere materia imponibile sottratta a tassazione e a recuperare le relative somme. Le contestazioni tipiche riguardano, ad esempio, redditi non dichiarati (in tutto o in parte), costi fittizi o non deducibili portati in detrazione, indebite detrazioni IVA, violazioni formali e sostanziali delle disposizioni tributarie.
L’atto conclusivo di questa attività è l’avviso di accertamento, che viene notificato al contribuente e contiene la quantificazione delle maggiori imposte (oltre a sanzioni e interessi) che l’ufficio ritiene dovute . L’avviso di accertamento ha una duplice finalità: da un lato impositiva (rettificare la dichiarazione del contribuente e liquidare le maggiori imposte), dall’altro motivazionale (esplicitare i fatti accertati e le ragioni giuridiche della pretesa, in modo da mettere il contribuente in condizione di difendersi) . Proprio per questo la legge richiede che l’avviso sia motivato adeguatamente e indichi con chiarezza tutti gli elementi essenziali (soggetto, anno d’imposta, imposta accertata, aliquote, base imponibile, sanzioni) . In mancanza di motivazione o di sottoscrizione da parte del dirigente competente (si veda oltre), l’avviso di accertamento è affetto da nullità insanabile .
Tipologie di accertamento. La legge prevede diversi metodi attraverso cui l’ufficio finanziario può determinare il reddito imponibile oggetto di contestazione, in funzione della situazione del contribuente e delle evidenze raccolte:
- Accertamento analitico (o analitico-induttivo): l’ufficio rettifica singoli componenti del reddito o del volume d’affari, basandosi su errori, omissioni o falsità riscontrate nella contabilità e nei documenti del contribuente. È il metodo ordinario: ad esempio, si contesta un costo indebitamente dedotto o un ricavo non dichiarato, supportandolo con elementi concreti (e.g. fatture, contratti, movimentazioni finanziarie non giustificate). L’art. 39, comma 1, del D.P.R. 600/1973 consente l’accertamento analitico quando le scritture contabili sono attendibili solo in parte, incomplete o presentano dati falsi . In questi casi l’Ufficio deve motivare puntualmente le rettifiche e indicare i criteri utilizzati, e l’onere della prova della maggior pretesa tributaria rimane principalmente a carico del Fisco (fatti costitutivi) mentre il contribuente può contestare provando elementi a suo discarico.
- Accertamento induttivo puro: si ha quando manca la dichiarazione (omessa) oppure la contabilità è talmente irregolare o inattendibile da non consentire alcun riscontro. In tali ipotesi l’ufficio può prescindere dalle scritture contabili ed accertare il reddito in via induttiva, anche sulla base di semplici indizi. La legge (art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973) parla infatti di presunzioni cosiddette “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti di regola per le presunzioni legali . In pratica, l’Ufficio può ricostruire il reddito d’impresa o di lavoro autonomo basandosi su qualsiasi elemento disponibile (dati bancari, entità di acquisti e vendite, consumi di materie prime, ricostruzioni indirette dei ricavi, ecc.), invertendo l’onere della prova: sarà il contribuente, in sede di contestazione, a dover dimostrare che i ricavi presunti non esistono o che ha già assolto le imposte. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di omessa dichiarazione, il fisco può legittimamente fondarsi su presunzioni semplicissime e che l’onere della prova contraria grava interamente sul contribuente . Ad esempio, se dall’analisi dei movimenti di cassa di un’azienda risultano saldi negativi non giustificabili, l’ufficio può presumere ricavi in nero almeno pari a quel disavanzo; spetterà all’azienda provare l’eventuale insussistenza di tali ricavi o la loro diversa natura .
- Accertamento sintetico (redditometro): è uno strumento previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973, utilizzabile per le persone fisiche, con cui il fisco determina il reddito complessivo del contribuente in base alle spese sostenute e all’incremento patrimoniale in un dato periodo, confrontandolo con il reddito dichiarato. In sostanza, se uno standard di spesa (acquisti di beni di lusso, proprietà di immobili, auto di grossa cilindrata, investimenti) appare incompatibile con il reddito dichiarato, l’ufficio presume un maggior reddito occulto. La natura di tale presunzione è relativa (semplice): significa che il contribuente ha facoltà di giustificare la provenienza delle somme utilizzate (ad esempio attingendo a risparmi tassati in anni precedenti, donazioni ricevute, vincite, redditi esenti, ecc.), evitando così la duplicazione di tassazione. La Cassazione, ad esempio, con ordinanza n. 10075/2024, ha ribadito che le risultanze del redditometro da sole non bastano a fondare l’accertamento, mantenendo a carico dell’Amministrazione l’onere di provare la sussistenza di maggior reddito qualora il contribuente fornisca elementi idonei a spiegare le spese contestate . In ogni caso il contribuente deve attivarsi per dimostrare documentalmente che le spese sono state finanziate con redditi già tassati o non imponibili (es. utilizzo di capitali accumulati, disinvestimenti, eredità), altrimenti la presunzione del Fisco resta valida.
- Accertamenti bancari: un capitolo cruciale è quello dei controlli sui conti correnti e rapporti finanziari del contribuente, disciplinati dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973. La norma prevede una presunzione legale secondo cui tutti i versamenti sul conto (entrate) si presumono ricavi o compensi non dichiarati, se il contribuente non è in grado di giustificarli analiticamente; per quanto riguarda i prelievi (uscite di denaro), la presunzione vale solo per i titolari di reddito d’impresa, non per i lavoratori autonomi. Questa distinzione deriva da un intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) che ha escluso l’estensione della presunzione di ricavo per i prelevamenti ai professionisti. Di conseguenza, allo stato attuale, ogni versamento bancario non giustificato è considerato un ricavo occulto per qualsiasi contribuente, incluso il professionista, mentre i prelievi non giustificati rilevano solo per gli imprenditori. La Cassazione nel 2024 ha confermato che la pronuncia della Consulta non ha intaccato la presunzione relativa ai versamenti: questi ultimi operano erga omnes e il contribuente può evitarne gli effetti solo dimostrando che si tratta di entrate non tassabili o già tassate . In caso contrario, l’Amministrazione può legittimamente basare l’accertamento sulle movimentazioni bancarie non spiegate. (Esempio pratico: se un professionista riceve bonifici sul conto per €50.000 che non trovano riscontro nelle fatture emesse, l’ufficio può presumere si tratti di compensi “in nero” e pretendere le imposte su tale importo, a meno che il professionista dimostri, con documenti, che quei bonifici avevano natura diversa, ad es. erano rimborsi spese, restituzione di un prestito, trasferimenti tra conti propri, ecc.).
Nota: indipendentemente dalla tipologia di accertamento adottata (analitico, induttivo, sintetico), l’avviso notificato deve contenere una motivazione chiara e completa. Il contribuente, grazie anche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000, art. 7), ha diritto a conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa tributaria, pena la nullità dell’atto per difetto di motivazione . Inoltre, se l’accertamento si fonda su presunzioni, queste devono essere indicate e spiegate, e devono esserci i requisiti di legge (salvo il caso delle presunzioni supersemplici nell’induttivo puro come visto). La difesa del contribuente potrà incentrarsi sia su vizi formali (di legittimità) sia sul merito delle pretese: approfondiremo queste distinzioni più avanti.
1.2 Termini di decadenza per l’emissione dell’avviso
La potestà dell’Amministrazione finanziaria di accertare e recuperare imposte non è illimitata nel tempo: esistono precisi termini di decadenza, oltre i quali l’ufficio perde il potere di emettere l’avviso di accertamento per un dato periodo d’imposta. Ciò garantisce certezza ai contribuenti e risponde al principio, anche costituzionale, della ragionevole durata dei procedimenti amministrativi impositivi.
Di seguito riassumiamo i principali termini di decadenza per l’accertamento, secondo la normativa vigente (aggiornata al 2025) per le imposte più comuni:
| Riferimento normativo | Contenuto (termini ordinari e casi particolari) | Scadenza massima |
|---|---|---|
| Art. 43 D.P.R. 600/1973 (Imposte dirette) | L’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione non è stata presentata (omessa) o è nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . Alcune modifiche successive hanno introdotto termini ad hoc per ipotesi particolari (ad es. accertamento di crediti d’imposta non spettanti): in generale, però, vige la regola del 5° anno (7° se omessa). (Esempio: Dichiarazione Unico 2021 presentata nel 2022 – l’accertamento per l’anno d’imposta 2021 può essere notificato fino al 31/12/2027; se la dichiarazione 2021 era omessa, fino al 31/12/2029). | 5 anni (dichiarazione presentata) <br>7 anni (dichiarazione omessa) |
| Art. 57 D.P.R. 633/1972 (IVA) | L’avviso di rettifica o accertamento IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale IVA. In caso di dichiarazione omessa o nulla, anche qui il termine è il settimo anno successivo . <br>(NB: Poiché l’IVA è tributo “armonizzato” UE, per alcune fattispecie l’ordinamento comunitario consente termini anche più ampi, ma la regola interna generale coincide con quella delle imposte dirette.) | 5 anni (se dichiarazione inviata) <br>7 anni (se omessa/nulla) |
| Art. 1, c. 792, L. 160/2019 (Tributi locali) | Dal 2020 anche i Comuni notificano avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.), che sostituiscono la precedente combinazione accertamento + cartella di pagamento. La legge 160/2019 ha stabilito che gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento (es. IMU 2020 accertabile fino al 31/12/2025), salvo termini diversi previsti da leggi specifiche o dai regolamenti comunali. . Se la dichiarazione dovuta per il tributo locale (es. dichiarazione IMU) è omessa, spesso gli enti locali applicano per analogia il termine di 7 anni. | 5 anni (salvo diversa previsione locale) |
Decadenza e nullità dell’atto: la notifica dell’avviso oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza dal potere di accertamento e quindi l’invalidità insanabile dell’atto ex lege. Pertanto, è sempre fondamentale verificare l’anno d’imposta contestato e la data di notifica (o ricezione PEC) indicata sull’avviso, per assicurarsi che l’ufficio abbia operato entro i limiti temporali previsti . Ad esempio, se un avviso per l’anno d’imposta 2015 viene notificato a febbraio 2022, esso sarà tardivo (essendo scaduto il 31/12/2021 il quinto anno) e potrà essere annullato per intervenuta decadenza.
Va segnalato che la riforma fiscale ha introdotto meccanismi di proroga dei termini di decadenza in talune situazioni: uno di questi, trattato più avanti, riguarda il nuovo contraddittorio anticipato obbligatorio. In sintesi, se l’ufficio è tenuto a far precedere l’avviso da una fase di contraddittorio col contribuente e il termine di decadenza è molto vicino a scadere, la legge consente di estendere il termine oltre la scadenza originaria (di 120 giorni) per salvaguardare sia il diritto di difesa del contribuente, sia l’azione accertatrice dell’Erario . Vedremo i dettagli nel paragrafo sul contraddittorio (1.5).
Oltre alla decadenza per la notifica dell’accertamento, occorre ricordare che esiste anche un termine di prescrizione del credito tributario una volta che l’accertamento sia divenuto definitivo: generalmente è di 10 anni (dal passaggio in giudicato dell’atto o della sentenza) per le imposte erariali, come ricorda anche la Cassazione , salvo previsione di termini più brevi per particolari entrate (ad es. 5 anni per i contributi previdenziali INPS e, secondo parte della giurisprudenza, 5 anni per le sanzioni amministrative non tributarie). Ciò significa che dopo la definitività dell’accertamento (mancata impugnazione entro i termini o esito negativo del giudizio), l’ente ha 10 anni di tempo per riscuotere coattivamente le somme; decorso tale periodo senza atti interruttivi validi, il debito si estingue per prescrizione.
1.3 Accertamento esecutivo e “concentrazione” della riscossione
Una delle innovazioni più significative introdotte nel sistema tributario italiano nell’ultimo decennio è la trasformazione dell’avviso di accertamento in atto immediatamente esecutivo. Il principio della “concentrazione della riscossione nell’accertamento” è stato introdotto dall’art. 29 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) . In parole povere, oggi l’avviso di accertamento include anche l’intimazione di pagamento delle somme dovute e, una volta decorso il termine per impugnare (60 giorni), diventa esso stesso titolo esecutivo per la riscossione coattiva . Questo ha comportato l’eliminazione (per i tributi erariali) del passaggio intermedio della cartella di pagamento: l’accertamento non pagato nei termini viene iscritto direttamente a ruolo ed è immediatamente esecutivo.
La riforma fiscale del 2023-2025 ha ulteriormente esteso l’ambito dell’accertamento esecutivo ad altri atti impositivi, uniformando le procedure. In particolare, l’art. 14 del D.Lgs. 110/2024 ha stabilito che dal 2024 il meccanismo esecutivo si applica non solo agli avvisi relativi a IRPEF, IRES, IRAP e IVA, ma anche a:
- Avvisi di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- Atti di irrogazione di sanzioni tributarie (che prima seguivano iter separato);
- Avvisi di liquidazione per imposte indirette (registro, successioni, donazioni) e imposte su atti traslativi (ipotecarie, catastali) e imposta di bollo;
- Tributi locali e regionali: con il D.Lgs. 87/2024 anche gli avvisi emessi da Regioni e Comuni (es. avvisi IMU/TARI) devono contenere l’intimazione a pagare e diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica .
In concreto, cosa succede con un avviso “esecutivo”? Accade che, decorsi 60 giorni dalla notifica senza che il contribuente abbia né pagato né proposto ricorso, l’atto diventa definitivo ed esecutivo. Trascorsi ulteriori 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento intimato, l’ente impositore può affidare le somme all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione) per l’avvio delle procedure esecutive . In pratica, circa 90 giorni dopo la notifica, se nulla è stato fatto, il debitore rischia già di subire azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche: si veda §2.5 per i dettagli). Ciò rende evidente l’importanza di attivarsi tempestivamente: ignorare l’avviso in attesa magari di una cartella esattoriale successiva (come avveniva in passato) oggi porterebbe a trovarsi direttamente con il conto corrente bloccato o l’ipoteca sulla casa.
(Nota: fanno eccezione alcuni atti cosiddetti “liquidatori” o di controllo formale, come le comunicazioni di irregolarità – i famosi avvisi bonari ex art. 36-bis DPR 600/73 – che non sono immediatamente esecutivi ma preludono eventualmente a una cartella. Tuttavia, se il contribuente non regolarizza, anche in quei casi poi l’iscrizione a ruolo segue automaticamente. Inoltre, le nuove norme escludono dall’accertamento esecutivo gli avvisi derivanti da controlli automatizzati e formali e alcuni atti speciali, mantenendo lì la procedura ordinaria.)
Per il contribuente, l’accertamento esecutivo implica che la fase di accertamento e quella di riscossione sono ravvicinate: non c’è più un lungo intervallo tra il termine per fare ricorso e l’inizio della riscossione coattiva. Anche se si propone ricorso, come vedremo, di regola bisogna versare una quota dell’imposta (un terzo) a titolo provvisorio entro i 60 giorni , a meno di ottenere una sospensiva dal giudice. Dunque è essenziale, appena ricevuto un avviso, attivarsi per valutare la fondatezza e, se del caso, predisporre subito la strategia di difesa o le soluzioni di definizione alternativamente possibili.
1.4 L’obbligo di contraddittorio preventivo (riforma 2023)
Un punto cardine dei diritti del contribuente in sede di accertamento è il cosiddetto contraddittorio endoprocedimentale, cioè la possibilità di interloquire con l’ufficio prima che venga emesso l’avviso definitivo. Già lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) prevedeva, all’art. 12, comma 7, l’obbligo per l’ufficio di far precedere l’avviso da un invito a controdedurre quando l’accertamento scaturisce da una verifica fiscale in loco (accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente). In tal caso, dopo il verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni difensive, e l’ufficio non può emettere l’atto prima di tale termine (salvo casi di particolare urgenza) . La Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l’importanza di questa garanzia, ritenendo che la violazione del contraddittorio preventivo comporti la nullità dell’atto nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge o comunque per i tributi armonizzati (IVA) in virtù dei principi comunitari .
Tuttavia, fino al 2023 non esisteva nel nostro ordinamento un obbligo generale di contraddittorio per tutti gli accertamenti. Era previsto solo in talune ipotesi (appunto verifiche in loco, accertamenti parziali ex art. 41-bis DPR 600/73, ecc.) o in via amministrativa per importi rilevanti, mentre in molti casi l’ufficio poteva legittimamente emettere l’avviso senza aver sentito prima il contribuente. Questa lacuna è stata colmata dalla Delega per la riforma fiscale 2023: il D.Lgs. 30 settembre 2023 n. 219 ha inserito nel corpo dello Statuto del contribuente un nuovo articolo, il 6-bis, che disciplina il contraddittorio generalizzato. Dal 2024, dunque, vige la regola che, prima di emettere un avviso di accertamento (o altro atto impositivo), l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente uno schema di atto (ossia una bozza contenente la motivazione e gli importi accertati) e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti, o per aderire alla procedura di accertamento con adesione . Solo dopo tale termine – valutate le eventuali difese del contribuente – l’ufficio potrà emanare l’atto definitivo. Atti emessi ante tempus (cioè senza attendere i 60 giorni) sono espressamente dichiarati nulli dalla legge .
Sono esclusi dall’obbligo solo pochi casi: gli accertamenti derivanti da controlli automatizzati e formali (ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73, i cosiddetti avvisi bonari), gli atti liquidatori e il recupero di aiuti di Stato . Invece, per la generalità degli accertamenti da verifiche, indagini finanziarie, controlli sostanziali, ecc., il contraddittorio è ora un passaggio imprescindibile. Questa è una novità di portata enorme, perché inverte in parte il procedimento: non più accertamento prima e dialogo dopo (eventualmente solo in sede di ricorso), ma dialogo prima e atto finale solo dopo aver ascoltato il contribuente.
La disciplina prevede inoltre un correttivo per evitare che il contraddittorio possa “far scadere” i termini di decadenza degli accertamenti (problema che finora frenava il legislatore dall’introdurre questo istituto generalizzato): è stabilito che se tra la data in cui parte la comunicazione di contraddittorio e la scadenza del termine di decadenza dell’accertamento intercorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza si proroga automaticamente di 120 giorni . In tal modo l’ufficio non è costretto a scegliere tra notificare in fretta l’atto (saltando il contraddittorio) o far decadere la pretesa: può avviare comunque il contraddittorio e avrà tempo aggiuntivo per chiuderlo e poi emettere l’avviso. Ad esempio, se per un certo anno il termine ordinario scade il 31/12/2025 e l’ufficio invia la bozza di atto il 15/10/2025 (a 77 giorni dalla decadenza), tale termine si proroga al 30/04/2026, per cui il contribuente ha 60 giorni per interloquire (fino a metà dicembre) e poi l’ufficio potrà notificare eventualmente l’avviso definitivo entro fine aprile.
Effetti sulla difesa: grazie al contraddittorio anticipato obbligatorio, molti accertamenti potrebbero essere definiti in via amministrativa già in questa fase: il contribuente può far valere ragioni e prove direttamente all’ufficio, ottenendo magari un annullamento parziale o totale dell’atto prima ancora che venga emesso. Se invece l’ufficio conferma la pretesa, l’avviso definitivo dovrà comunque tenere conto (in motivazione) delle osservazioni presentate, oppure motivare perché le ha respinte. In sede di eventuale contenzioso, la mancata attivazione del contraddittorio o l’emissione intempestiva dell’atto costituiranno motivi di ricorso per nullità dell’accertamento . È presumibile che una parte del contenzioso futuro verterà proprio sulla corretta osservanza di questo nuovo art. 6-bis (ad esempio: il contribuente lamenterà di non aver ricevuto lo schema di atto o di non aver avuto accesso al fascicolo, oppure che le sue deduzioni non sono state minimamente considerate dall’ufficio).
(Per completezza segnaliamo che, nell’ambito della stessa riforma fiscale, il D.Lgs. 218/2023 ha modificato l’istituto dell’adesione all’accertamento: ora l’invito a definire con adesione deve essere sempre contenuto nella comunicazione di avvio del contraddittorio, in modo tale che contribuente e ufficio possano anche esplorare subito una composizione concordata. Lo vedremo meglio nel paragrafo 3.3.2.)
1.5 Orientamenti giurisprudenziali recenti (2024-2025)
La Corte di Cassazione (sezione tributaria) negli anni 2024-2025 ha emesso diverse pronunce di rilievo in materia di accertamento, che delineano in modo più netto i confini del potere accertativo e alcuni importanti principi sul piano probatorio. Ricordiamone alcuni, poiché possono costituire utili precedenti difensivi:
- Onere della prova nell’accertamento induttivo puro: è confermato che, in caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito con presunzioni semplici (anche non gravi e precise) e l’onere di provare fatti impeditivi o contrari spetta interamente al contribuente . Ad esempio, se l’azienda non ha presentato il bilancio, l’ufficio può stimare i ricavi in base ai movimenti finanziari, ed eventuali contestazioni del contribuente dovranno essere supportate da prove rigorose. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che se dalle scritture emergono anomalie macroscopiche (come i già citati saldi di cassa negativi), si configura una presunzione legale relativa di ricavi in nero, la quale – se non adeguatamente vinta dal contribuente – è di per sé sufficiente a fondare l’accertamento .
- Fatture per operazioni inesistenti e prova della frode IVA: nelle ipotesi di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti (es. utilizzo di fatture emesse da cartiere o società fittizie per simulare costi e crediti IVA), la Suprema Corte ha precisato che il fisco ha un duplice onere probatorio. Non basta dimostrare che il fornitore è un soggetto inesistente o di comodo; occorre anche provare (anche indiziariamente) che il contribuente destinatario delle fatture era consapevole della frode e vi ha volontariamente partecipato . In mancanza di questa prova sulla consapevolezza, l’IVA indebitamente detratta non può essere recuperata. Tale principio, conforme alla giurisprudenza comunitaria, è stato affermato ad esempio nell’ordinanza n. 26374/2025: “L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, ha l’onere di provare – anche solo tramite presunzioni – non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta” . In altri termini, se l’imprenditore acquirente non sapeva (né poteva sapere con ordinaria diligenza) che il suo fornitore era inesistente e che l’operazione era fittizia, non gli si può negare il diritto alla detrazione IVA.
- Verifiche fiscali presso studi professionali e segreto professionale: un tema emerso di recente riguarda i limiti dei poteri istruttori del fisco quando la verifica tocca documenti coperti da segreto professionale (ad es. nel caso di avvocati, commercialisti, medici). La Cassazione, con ord. n. 16795 del 23/06/2025, ha annullato un accertamento fondato su documenti acquisiti durante un accesso presso lo studio di un avvocato, senza il rispetto della procedura a tutela del segreto. In particolare, ha chiarito che se durante la verifica il professionista oppone il segreto su determinati documenti, i verificatori devono ottenere una specifica autorizzazione dal Procuratore della Repubblica (o dall’autorità giudiziaria competente) dopo la dichiarazione di segreto e motivata sulle ragioni che rendono necessario esaminare quei documenti . Un’autorizzazione preventiva generica – rilasciata prima dell’accesso e non riferita ai concreti documenti coperti da segreto – non è sufficiente . Questo orientamento rafforza la tutela dei professionisti: qualora l’ufficio utilizzi carte sequestrate senza aver rispettato tali cautele, l’accertamento è illegittimo. È bene dunque, per avvocati, notai, commercialisti sottoposti a verifica, conoscere questo diritto e attivarlo all’occorrenza.
Questi esempi di giurisprudenza recente evidenziano come i giudici stiano ponendo attenzione sia al rispetto delle garanzie procedurali (contraddittorio, diritto di difesa, segreto) sia alla qualità delle prove raccolte dal fisco (presunzioni solide, prova della mala fede nelle frodi, ecc.). Nella sezione dedicata alle strategie difensive (Parte 3) riprenderemo alcuni di questi principi per capire come tradurli in motivi di ricorso efficaci.
1.6 La “riforma della Giustizia tributaria” e il nuovo assetto del contenzioso
(Cenno sintetico) Oltre alle novità in tema di accertamento sostanziale, va ricordato che dal 2023 è entrata in vigore anche una riforma dell’apparato giudiziario tributario (L. 130/2022 e D.Lgs. 2/2023), con l’istituzione delle Corti di Giustizia Tributaria in luogo delle precedenti Commissioni Tributarie. Ciò ha comportato principalmente un cambio di denominazione e alcune modifiche organizzative (giudici tributari professionali, nuove regole sul reclutamento, ecc.), ma ai fini pratici del contribuente le regole del processo tributario restano in larga parte quelle del D.Lgs. 546/1992, seppur con vari emendamenti. Tra le modifiche di rilievo recente segnaliamo: l’estensione degli strumenti digitali (processo tributario telematico obbligatorio), la possibilità di giuramento del testimone in determinate condizioni (prima non ammesso), il potenziamento della conciliazione giudiziale e, per quanto qui interessa, l’inclusione tra gli atti impugnabili anche del rifiuto dell’autotutela (ex art. 19, comma 1, lett. g-bis e g-ter D.Lgs. 546/92, introdotte dal D.Lgs. 219/2023) . Quest’ultima novità significa che se il contribuente chiede all’ufficio l’annullamento in autotutela di un atto evidentemente errato e l’ufficio non risponde (rifiuto tacito) o risponde negativamente, tale diniego – almeno nei casi di autotutela “doverosa” – potrà essere portato davanti al giudice tributario. Si tratta di un ulteriore strumento di tutela, sebbene residuale, che segnaliamo per completezza. Nei capitoli successivi ci concentreremo però principalmente sul merito della contestazione dell’avviso di accertamento e sulle fasi del ricorso.
2. Cosa fare dopo la notifica dell’avviso: procedura passo-passo
Passiamo ora alla parte operativa: cosa deve fare un contribuente che ha appena ricevuto un avviso di accertamento esecutivo? In questa sezione delineeremo una procedura passo-passo, dal momento della notifica fino all’eventuale proposizione del ricorso, considerando anche le alternative come l’adesione e la mediazione. Verranno illustrati i contenuti dell’avviso, i controlli preliminari da effettuare (termini, vizi, contraddittorio), le modalità di impugnazione (tempistiche, autorità competente, fasi del giudizio) e gli effetti sul pagamento delle somme (sospensione, importi da versare, piani di rateizzazione). L’obiettivo è fornire una sorta di checklist che il contribuente (e il suo consulente) dovrebbero seguire non appena ricevuto l’atto, per non tralasciare nessun aspetto importante.
2.1 Contenuto dell’avviso di accertamento
Prima di tutto, è utile sapere cosa deve contenere – per legge – un avviso di accertamento. L’art. 42 del DPR 600/1973 stabilisce i requisiti formali essenziali:
- Intestazione e dati identificativi: deve essere indicato l’ente emanante (es. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di …), i dati anagrafici o ragione sociale del contribuente destinatario, il suo codice fiscale, nonché il periodo d’imposta a cui si riferisce l’accertamento e il tipo di tributo (IRPEF, IVA, ecc.). Questi elementi servono a individuare senza equivoci l’oggetto dell’accertamento.
- Motivazione: l’avviso deve riportare in modo chiaro i fatti accertati (es.: “redditi di lavoro autonomo non dichiarati per €…, costi indeducibili per €…”; “omessa fatturazione di operazioni per €…”; “utilizzo di fatture soggettivamente false per €… di IVA”) e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa (violazioni di specifici articoli di legge, esito di controlli, ecc.). La motivazione può rinviare a documenti allegati (p. es. Processo Verbale di Constatazione – PVC della Guardia di Finanza) ma deve comunque consentire al contribuente di capire da dove derivano le somme contestate e di predisporre un’adeguata difesa . Una motivazione generica o per relationem “al buio” (senza allegare il PVC o senza indicare gli elementi essenziali) rende l’atto nullo per violazione dell’art. 7 L.212/2000.
- Quadro delle somme dovute: l’atto deve quantificare le maggiori imposte accertate per ciascun tributo e anno, le sanzioni applicate (con riferimento alle norme che le prevedono) e gli interessi calcolati. Spesso è presente una tabella riepilogativa con imponibile dichiarato, imponibile accertato, imposta corrispondente e sanzioni. Deve inoltre indicare le modalità di pagamento qualora il contribuente intenda definire in acquiescenza (di solito un modulo F24 precompilato in allegato).
- Termini e autorità per il ricorso: è obbligatorio indicare entro quanto tempo si può proporre ricorso e dinanzi a quale organo giurisdizionale. Generalmente il termine è di 60 giorni dalla notifica (fa eccezione il caso di avvisi relativi a contributi INPS, che hanno termine di 40 giorni , e alcuni atti doganali con termini diversi). L’organo è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente territorialmente (ex Commissione Tributaria Provinciale). Queste indicazioni servono a informare chiaramente il contribuente sulle sue possibilità di reazione.
- Intimazione ad adempiere e titolo esecutivo: se l’avviso è emesso in forma esecutiva (come per quasi tutti gli atti ormai, v. §1.3), contiene un’apposita intimazione di pagamento rivolta al contribuente. Viene ingiunto di pagare le somme entro 60 giorni (o 90 giorni in alcuni casi, ad es. avvisi di rettifica su imposta di registro) e si specifica che, in mancanza, l’atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione forzata . Deve anche essere indicato il codice dell’Agente della Riscossione competente (es. Agenzia Entrate Riscossione) che agirà in caso di inadempimento. Questa parte dell’atto mette ufficialmente il contribuente in mora.
- Sottoscrizione: l’avviso deve essere sottoscritto (firmato) dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato. In caso di firma tramite delega, deve risultare sull’atto la qualifica del delegato e gli estremi della delega ricevuta. La mancanza di firma o la firma di soggetto non legittimato costituisce vizio formale grave, che la Cassazione ha spesso ritenuto causa di nullità dell’atto .
In sintesi, l’avviso di accertamento appare come un documento complesso, ma strutturato: nella prima parte solitamente vi sono i dati e un sunto, poi la motivazione dettagliata (talvolta su molte pagine), infine il calcolo delle somme con le indicazioni per pagare o ricorrere. È importante leggere con estrema attenzione ogni parte, perché anche un piccolo dettaglio (es. un errore nel nome, una data di notifica mancante, un riferimento normativo sbagliato) può rivelarsi utile per la difesa.
2.2 Verifiche preliminari da effettuare sull’atto
Al momento in cui si riceve l’avviso (che arriva tramite raccomandata AR, o più frequentemente oggi via PEC per i titolari di partita IVA e aziende), il contribuente dovrebbe immediatamente compiere alcuni controlli preliminari essenziali, prima ancora di entrare nel merito delle contestazioni fiscali. Ecco una lista delle verifiche iniziali consigliate :
- Data di notifica e termini di decadenza: Annotare la data esatta in cui l’atto è stato notificato (timbro postale, ricevuta PEC, ecc.) e confrontarla con i termini di decadenza illustrati al par. 1.2. Se, ad esempio, l’avviso riguarda l’anno d’imposta 2017, verificare che sia stato notificato entro il 31/12/2023 (5° anno) o entro il 31/12/2024 se dichiarazione 2017 omessa. Una notifica oltre termine rende nullo l’atto, e questo può diventare un motivo di ricorso decisivo. Inoltre, va controllato che la notifica sia stata effettuata in modo corretto (v. punto 3).
- Esame della motivazione e richiesta documenti: Leggere attentamente la parte motiva dell’avviso per capire su quali elementi concreti si basa l’accertamento. Se vengono citati documenti (es. PVC della Guardia di Finanza, verbali, lettere di compliance, movimenti bancari) che non sono allegati all’atto, il contribuente ha diritto di chiedere accesso agli atti presso l’ufficio per ottenerne copia. Spesso per comprendere appieno le ragioni del fisco occorre esaminare i documenti originari. L’accesso agli atti è regolato dalla L. 241/1990 e dallo Statuto contribuenti art. 7: conviene farne richiesta subito, per non arrivare alla scadenza del ricorso all’ultimo momento senza avere tutte le carte.
- Verifica del contraddittorio anticipato: Dal 2024, come detto, in molti casi l’ufficio è tenuto a inviare uno schema di avviso e attendere 60 giorni di contraddittorio prima di notificare l’avviso definitivo. Dunque, controllare se si è ricevuta una “comunicazione di preavviso di accertamento” nei mesi precedenti. Se l’avviso arriva a sorpresa senza alcun invito al contraddittorio, chiedersi: l’atto rientrava tra quelli per cui il contraddittorio era obbligatorio (es. avviso conseguente a verifica, accertamento analitico/induttivo non meramente automatico)? In tal caso, l’omissione del contraddittorio potrebbe essere un vizio di nullità. Va però anche considerato che alcuni atti (es. avvisi bonari, controlli automatizzati) sono esclusi da tale obbligo. Questo aspetto è nuovo e delicato: se si ritiene che l’avviso sia stato emesso violando l’art. 6-bis Statuto, è opportuno segnalare subito la cosa al professionista che seguirà la difesa, così da impostare un eventuale motivo di ricorso ad hoc .
- Regolarità della notifica: La notifica dell’avviso deve rispettare le forme previste dalla legge (artt. 137 e ss. c.p.c., art. 60 DPR 600/73). Occorre controllare se l’atto è stato notificato all’indirizzo corretto: ad esempio, per le persone fisiche al domicilio fiscale risultante all’Anagrafe tributaria, per le società alla sede legale. Se è arrivato per PEC, la casella PEC deve essere quella ufficiale del contribuente (per le imprese, quella risultante da INI-PEC; per i privati, la PEC se dichiarata). Notifiche a indirizzi errati, a soggetti diversi (es. consegnato a persona non convivente né autorizzata) o con altre irregolarità formali possono essere nulle. Un caso frequente: la notifica a mezzo posta fatta direttamente dall’Agenzia delle Entrate (e non tramite posta certificata o ufficiale giudiziario) è valida solo se avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento e se l’operatore postale segue le procedure (in caso di assenza: doppio avviso, compiuta giacenza, ecc.). La cartolina AR va conservata. Se si riscontrano vizi (es. notifica a un vecchio indirizzo non più attuale, o a mezzo PEC ma su casella non attivata), segnarli subito.
- Intestazione e sottoscrizione dell’atto: Verificare chi firma l’avviso. Di solito è il Direttore Provinciale o un funzionario delegato. Se manca la firma autografa (o digitale in caso di notifica PEC) o se è illeggibile, potrebbe essere un problema. Talvolta l’avviso riporta “Questo documento è prodotto da un sistema automatizzato e pertanto non sottoscritto”: attenzione, ciò è ammesso solo in casi specifici (atti emessi centralmente, tipicamente avvisi bonari o atti di liquidazione) e non per gli avvisi di accertamento veri e propri che richiedono la firma del capo ufficio o delegato. Controllare anche se, in caso di delega, sono indicati riferimenti della delega. In difetto, la giurisprudenza spesso annulla l’atto per vizio di sottoscrizione .
- Calcolo delle somme e errori materiali: Rifare, per quanto possibile, il calcolo delle maggiori imposte e sanzioni richieste. Talvolta vi sono errori di calcolo nei prospetti (doppia imposizione della stessa voce, errata applicazione di aliquote, sanzioni calcolate male). Anche un errore materiale evidente può essere fatto valere (in sede di autotutela o di ricorso) per ridurre o annullare in parte la pretesa. Inoltre, controllare se per caso sono stati applicati istituti di favore: ad esempio, in alcuni accertamenti l’ufficio applica sanzioni ridotte ad un terzo (adesione “interna” ex art. 15 DLgs 218/97) perché ritiene sussistano condizioni per definire; se così fosse, potrebbe implicare che l’ufficio era aperto a un’adesione (cosa da sfruttare eventualmente).
Queste verifiche preliminari servono a mappare la situazione: sapere subito se l’accertamento è tempestivo e formalmente corretto, quali documenti occorre procurarsi, quali vizi potenziali sono rilevabili. Spesso è opportuno consultare un professionista qualificato al più presto con in mano l’atto, affinché possa confermare queste analisi e impostare la strategia difensiva. Errori o dimenticanze in questa fase (come far trascorrere i termini di impugnazione, o pagare integralmente senza accorgersi di un vizio che avrebbe potuto portare all’annullamento) possono avere conseguenze gravi e irreversibili.
2.3 Modalità di impugnazione dell’avviso (ricorso tributario)
Se dalle verifiche preliminari e dall’analisi del caso risulta che l’avviso di accertamento è infondato (in tutto o in parte) oppure viziato da illegittimità formali, il contribuente ha la facoltà di impugnarlo dinanzi al giudice tributario. La fase di contenzioso tributario vero e proprio si avvia con la proposizione del ricorso. Vediamo gli aspetti pratici principali:
- Termine per presentare ricorso: come già accennato, il termine ordinario è di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso . Attenzione: se è stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, la legge prevede che il termine di 60 giorni per il ricorso decorre dalla scadenza dei 60 giorni concessi per il contraddittorio . In pratica, se l’ufficio vi ha inviato la bozza e poi – supponiamo – dopo 30 giorni avete già ricevuto l’avviso definitivo (cosa illegittima, perché avrebbe dovuto aspettare 60 giorni), potreste avere comunque 90 giorni totali dall’inizio (60 contraddittorio + 30 residui) per fare ricorso, oltre ad eccepire la nullità. In genere, però, l’ufficio rispetterà i 60 gg, quindi l’avviso arriverà dopo il contraddittorio e da quel momento scatteranno 60 gg. NB: Per gli avvisi riguardanti contributi previdenziali (es. accertamenti INPS in materia di gestione separata, artigiani/commercianti), il termine di impugnazione per legge è 40 giorni , quindi fare attenzione se l’atto include anche contributi. Se l’ultimo giorno utile cade di sabato, domenica o festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Inoltre, eventuali sospensioni dei termini (es. la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, se applicabile al contenzioso tributario, cosa peraltro controversa ma attualmente ammessa) vanno tenute in conto.
- Autorità competente: il ricorso si propone davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Di solito la competenza è determinata dal luogo dell’ufficio che ha emesso l’atto (ad es. avviso dell’Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Milano -> CGT primo grado di Milano). Per i tributi locali vale la sede dell’ente impositore (es. Comune di Roma -> CGT Roma). L’indicazione esatta dovrebbe essere riportata nell’avviso (es. “ricorso avanti alla Corte Giustizia Trib. di …”) e comunque l’elenco delle Corti è consultabile. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria, ma le circoscrizioni sono rimaste le stesse.
- Reclamo e mediazione (per le liti minori): se il valore della lite (imposta + sanzioni, senza interessi) non supera €50.000, il ricorso introduttivo funge anche da reclamo e viene inizialmente esaminato dall’ufficio stesso in via di autotutela/conciliativa . Questa è la procedura obbligatoria di reclamo-mediazione: in pratica, si deve comunque predisporre e notificare il ricorso entro 60 giorni, ma la causa rimane “sospesa” per 90 giorni presso l’ente impositore, il quale può decidere di accogliere in tutto o in parte il reclamo o proporre una mediazione (ad esempio riducendo la pretesa, annullando sanzioni ecc.). Se trascorsi 90 giorni non c’è accordo, il ricorso prosegue davanti al giudice. Il contribuente, nel reclamo, può anche formulare una proposta di mediazione, offrendo un certo importo per chiudere la lite. L’eventuale accordo in questa fase comporta sanzioni ridotte al 35% (invece che 100%). Dal 2023 l’istituto è stato confermato e semplificato, e potrebbe essere esteso a soglie superiori in futuro, ma attualmente resta 50.000 euro.
- Redazione del ricorso: il ricorso è un atto scritto con cui il contribuente espone i fatti, sviluppa i motivi di diritto su cui si basa la domanda di annullamento dell’atto, e indica le prove che intende utilizzare . È opportuno farsi assistere da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista o altro professionista tributario) se il valore supera €3.000; oltre tale soglia infatti la difesa tecnica è obbligatoria. Nel ricorso vanno indicati: la Corte adita, le parti (contribuente e ente impositore), l’atto impugnato (descrizione dell’avviso, numero e data), gli estremi della notifica, i motivi di ricorso (vizi riscontrati: qui si argomenterà violazione di legge, eccesso di potere, infondatezza nel merito ecc. in base a quanto emerso dalle verifiche), la richiesta conclusiva (annullamento totale o parziale dell’avviso, con vittoria di spese). In calce l’atto va sottoscritto dal ricorrente e dal difensore e va essere autenticata la firma dal difensore stesso. Occorre inoltre calcolare e versare il contributo unificato tributario dovuto (che varia a scaglioni in base al valore della lite: es. 1% circa del valore, con minimi da €30). Il pagamento del contributo va attestato all’atto del deposito.
- Notifica del ricorso all’ente: una volta redatto, il ricorso va notificato entro i 60 giorni all’ente che ha emesso l’atto (Agenzia Entrate, o Comune, o AdER se fosse contro cartella – ma qui parliamo di avviso). La notifica può avvenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) inviando copia informatica firmata digitalmente all’indirizzo PEC istituzionale dell’ufficio (ormai su siti come Fiscalità locale o Agenzia Entrate sono pubblicati gli indirizzi PEC per il contenzioso). In alternativa si può notificare tramite ufficiale giudiziario o mediante raccomandata a/r (in plico senza busta, metodo poco usato ma previsto). La notifica via PEC è oggi la più pratica per i professionisti.
- Costituzione in giudizio (deposito ricorso): entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (reclamo), il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Corte il fascicolo con l’originale del ricorso, la prova dell’avvenuta notifica (ricevuta PEC o relata), le copie dell’avviso impugnato e degli eventuali documenti allegati, nonché la ricevuta del contributo unificato. Tale deposito oggi avviene tramite processo tributario telematico (PTT) sul portale della Giustizia Tributaria, oppure in casi residuali in forma cartacea. La costituzione perfeziona l’instaurazione del giudizio.
- Fase istruttoria e decisione: la palla passa quindi al giudice. L’ufficio (Agenzia Entrate) si costituirà a sua volta depositando un atto di controdeduzioni (detto anche memoria di risposta) entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, difendendo la legittimità dell’atto. Possono seguire repliche, memorie aggiuntive, produzione di documenti, ecc., secondo le regole del processo tributario. Se il contribuente teme l’inizio della riscossione, può presentare (anche già nel ricorso) un’istanza di sospensione dell’esecuzione, chiedendo al giudice di bloccare l’obbligo di pagamento fino alla sentenza, per “gravi e fondati motivi” (es. rischio di danno grave in caso di pagamento immediato) . La Corte fisserà quindi un’udienza pubblica o da remoto, in cui le parti potranno illustrare le rispettive posizioni e – eventualmente – tentare una conciliazione giudiziale. La conciliazione in udienza è un accordo transattivo: l’ente può ridurre la sua pretesa (tipicamente sanzioni al 40%) e il contribuente rinuncia al ricorso pagando quanto concordato; se avviene, viene emesso un verbale di conciliazione con efficacia di sentenza. Se non vi è accordo, la Corte procede a decidere con sentenza, accogliendo (totalmente o parzialmente) o respingendo il ricorso . La sentenza è titolo definitivo, salvo appello.
- Gradi successivi di giudizio: sia il contribuente sia l’ente, se soccombenti in tutto o in parte, possono impugnare la sentenza di primo grado avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale), entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’appello sospende solo parzialmente la riscossione (bisogna versare un importo pari a 2/3 delle imposte se si vuole proseguire la lite, salvo sospensioni). La sentenza di appello potrà a sua volta essere ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità. Ma entriamo qui in temi oltre l’ambito di questa guida, dato che il focus è come contestare l’avviso iniziale.
Riassumendo questa fase: una volta deciso di impugnare, bisogna rispettare con rigore le scadenze e le formalità del processo tributario, pena la perdita del ricorso per inammissibilità. È vivamente consigliato affidarsi a un professionista esperto in contenzioso tributario, poiché la materia è complessa e la procedura richiede atti tecnici. Il ricorso è lo strumento fondamentale di difesa: redigerlo con cura, inserendo tutti i motivi utili (senza eccedere in fumo), e corredandolo delle prove documentali rilevanti, spesso fa la differenza nell’esito.
(Nota pratica: se il contribuente, prima di arrivare al ricorso, decide di aderire alla definizione per adesione con l’ufficio – v. par. 3.3.2 – i 60 giorni per il ricorso sono sospesi e l’iter sopra descritto può essere congelato temporaneamente. Lo stesso se presenta un’istanza di autotutela: ma attenzione, l’autotutela non sospende i termini di ricorso, a meno che non sia pendente un reclamo-mediazione. Quindi non affidarsi alla sola speranza che l’ufficio annulli l’atto: ricorrere nei termini rimane essenziale, salvo definizione bonaria formalizzata.)
2.4 Effetti sul pagamento: importo provvisorio da versare e rateizzazione
Contestare un avviso di accertamento non significa automaticamente sospendere ogni obbligo di pagamento. La legge prevede che, in pendenza di ricorso, il contribuente debba comunque versare una parte delle somme dovute, a titolo provvisorio, salvo ottenere una sospensione dal giudice. È però anche prevista la possibilità di dilazionare i pagamenti su più rate. Analizziamo questi aspetti finanziari:
- Pagamento provvisorio (un terzo in caso di ricorso): Se il contribuente propone ricorso, la normativa (art. 15 del DPR 602/1973) stabilisce che deve versare entro 60 giorni un importo pari ad un terzo delle imposte accertate (al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, che in genere restano sospese in attesa dell’esito) . In pratica, l’Agenzia Entrate Riscossione è autorizzata a riscuotere immediatamente il 33% delle maggiori imposte contestate. Questo meccanismo bilancia l’interesse erariale a incassare qualcosa subito e l’interesse del contribuente a non pagare tutto in attesa del giudizio. Esempio: se l’avviso accerta €10.000 di IRPEF evasa, con €4.000 di sanzioni, il contribuente dovrà versare circa €3.333 + interessi maturati, mentre il resto rimane in stand-by fino a sentenza di primo grado. Se poi in giudizio il contribuente vince totalmente, ha diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza. Se perde, dovrà integrare i restanti 2/3 più sanzioni e ulteriori interessi. Attenzione: il mancato pagamento dell’importo provvisorio di un terzo non rende inammissibile il ricorso, ma può portare l’Agente della riscossione a iniziare procedure esecutive su quel terzo (ad esempio pignoramenti per riscuotere quell’importo). Il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione anche di quell’importo, se ci sono gravi motivi (vedi sopra), ma la concede solo se ricorrono rigori di fumus e periculum.
- Acquiescenza e riduzione sanzioni: Se invece il contribuente sceglie di non impugnare l’avviso e paga spontaneamente entro 60 giorni tutto l’importo dovuto, ha diritto a una riduzione delle sanzioni del 10% (o ad 1/3 se sanzioni da omessa dichiarazione) ex art. 15 D.Lgs. 218/1997. Questa è la cosiddetta definizione in acquiescenza. In molti avvisi l’ufficio già calcola e indica l’importo scontato da pagare entro 60 giorni. L’acquiescenza comporta rinuncia al ricorso ma permette di risparmiare sulle sanzioni (pagando solo 1/3 di esse se l’errore non è doloso, oppure 1/6 se c’era adesione non perfezionata, ecc.). È una scelta da valutare se l’atto è ineccepibile e si vuole chiudere velocemente, ma va ponderata con un professionista.
- Rateizzazione delle somme dovute: Che si decida di pagare senza ricorrere, o che occorra pagare il terzo provvisorio, o ancora dopo una sentenza negativa, spesso l’importo è tale da mettere in difficoltà. La legge prevede la rateizzazione come strumento di sollievo. Già prima del 2023 esistevano piani fino a 6 anni (72 rate mensili) in caso di difficoltà. La riforma fiscale ha introdotto condizioni più favorevoli a partire dal 2025, attuando la delega: per importi fino a €120.000, il contribuente può ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) senza necessità di documentare lo stato di difficoltà . Se l’importo supera €120.000, o anche sotto tale soglia ma si vuole estendere la dilazione, è possibile richiedere fino a 120 rate mensili (10 anni) presentando prova della temporanea difficoltà economica . Ad esempio, per le persone fisiche si può allegare l’ISEE familiare, per le aziende indici di liquidità o perdite di esercizio. La soglia di €120.000 è nuova (prima era attorno a €60.000). Inoltre, per debiti inferiori a €120.000 ora basta una semplice autocertificazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà per accedere alle 84 rate . Per somme oltre €120.000 occorre comunque documentare compiutamente lo stato di sofferenza finanziaria.
- Va sottolineato che il piano di rateazione non sospende le procedure di impugnazione: in altre parole, si può chiedere la rateizzazione e contestualmente proseguire il ricorso . Spesso il contribuente fa ricorso (per evitare il formarsi del titolo definitivo) e al contempo, per evitare nel frattempo le azioni esecutive, attiva una rateazione sul terzo dovuto o sull’intero. Ciò è lecito e non costituisce acquiescenza (lo ha chiarito anche la Cassazione): se il giudice più tardi annulla l’atto, le somme eventualmente pagate ratealmente dovranno essere restituite . Certamente, se si ottiene la sospensiva, la rateazione può essere superflua sul momento; ma se la sospensiva non c’è, la rateazione aiuta a evitare che scattino pignoramenti.
- Il nuovo decreto sulla riscossione (D.Lgs. 110/2024) prevede anche che, in caso di decadenza da un precedente piano di rateazione, sia possibile accedere a un nuovo piano solo per debiti diversi: se si è decaduti per gli stessi debiti, non si può rinegoziare la dilazione . Dunque è fondamentale rispettare le scadenze di pagamento delle rate, perché la decadenza comporta che l’intero residuo diviene immediatamente esigibile e non più rateizzabile.
In sintesi, impugnare un avviso non significa non pagare nulla: bisogna mettere in conto un esborso iniziale (il famoso “un terzo”) salvo sospensione, e pianificare come sostenere l’onere economico. Fortunatamente gli strumenti di rateizzazione sono stati resi più accessibili: fino a 7 anni senza prove e fino a 10 anni con prova di difficoltà sono dilazioni assai lunghe. L’importante è presentare tempestivamente l’istanza di rateazione all’ente competente (all’Agenzia Entrate Riscossione se ormai il carico è a ruolo, oppure direttamente all’ufficio se l’atto non è ancora affidato al riscossore). Durante l’attesa della risposta sulla rateazione, per legge, le procedure esecutive sono sospese. E una volta ottenuta, l’agente della riscossione non procederà finché le rate verranno pagate regolarmente.
(Esempio pratico: Tizio riceve un avviso con €30.000 di imposte e €10.000 di sanzioni. Decide di fare ricorso. Entro 60 gg versa €10.000 (un terzo delle imposte). Chiede anche la rateizzazione ordinaria del restante: supponendo che documenti difficoltà, può spalmare i rimanenti €20.000 di imposte in 10 anni = €2.000 annui + interessi, più eventualmente pagherà le sanzioni solo se perderà la causa. Se poi vince, gli restituiscono i 10k versati. Se perde, almeno ha già iniziato a pagare a rate.)
2.5 Riscossione coattiva dopo l’avviso esecutivo: cosa si rischia se non si paga
Supponiamo ora il caso peggiore: il contribuente non paga e non impugna l’avviso di accertamento entro i termini. Oppure, pur avendo fatto ricorso, non ha ottenuto né sospensione né ha provveduto al pagamento del terzo dovuto. In tali situazioni, trascorsi i famosi 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa esecutivo e l’Agente della riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione, ex Equitalia) può essere incaricato di recuperare le somme. Le tempistiche e modalità sono le seguenti :
- 90 giorni dopo la notifica: il 61° giorno l’accertamento è titolo esecutivo. Il concessionario della riscossione riceve il carico da riscuotere e, trascorsi ulteriori 30 giorni, è autorizzato ad attivare le procedure esecutive . Di norma, tra il 90° e il 180° giorno dalla notifica, l’Agente invia un sollecito/intimazione di pagamento al contribuente (un ultimo avviso che preannuncia le azioni esecutive se non paga entro 5 giorni). Questo passaggio, sebbene l’accertamento rechi già un’intimazione, è spesso fatto come forma di garanzia ulteriore.
- Misure cautelari ed esecutive disponibili: l’Agente della riscossione ha diversi strumenti. Inizialmente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e/o fermo amministrativo sui veicoli a motore (basta che il debito superi certe soglie: fermo per debiti > €1.000, ipoteca per debiti > €20.000). Queste sono misure cautelari che non soddisfano il credito ma vincolano i beni (l’ipoteca impedisce di vendere l’immobile se non pagando il debito, il fermo blocca la circolazione del veicolo). Successivamente, o anche contestualmente, può procedere con i veri e propri pignoramenti:
- Pignoramento mobiliare presso terzi: il più rapido oggi è il pignoramento del conto corrente: l’Agente notifica alla banca il pignoramento delle somme a credito del debitore fino a concorrenza del debito, bloccando di fatto i conti (salve le soglie impignorabili per stipendio/pensione in conto). Altri pignoramenti presso terzi includono stipendi o pensioni (pignoramento verso il datore di lavoro o l’INPS: può prendere una quota mensile, in genere 1/10 o 1/5 a seconda degli importi ), i crediti verso clienti (blocca i pagamenti da terzi al debitore) e così via.
- Pignoramento immobiliare: se il debito supera €120.000 e il debitore possiede immobili (non prima casa se unica e residenziale), può essere iscritta ipoteca e, in difetto di pagamento, avviata l’espropriazione forzata, con esito in una vendita all’asta dell’immobile.
- Pignoramento mobiliare diretto: meno frequente ormai (es. sequestro di beni mobili fisici, macchinari, etc., raramente praticato se non in contesti particolari).
- Tutela del debitore: esistono vari limiti a queste azioni: ad esempio, per stipendi e pensioni, come detto, c’è una franchigia impignorabile e un tetto (massimo 1/5 per stipendi, e per pensioni solo la parte eccedente il minimo vitale può essere pignorata e comunque nella misura massima di 1/5). La prima casa (se unico immobile di residenza e non di lusso) non è espropriabile per debiti col fisco. I beni strumentali d’impresa sono in parte protetti. Tuttavia, il ventaglio di opzioni per la riscossione forzata è ampio, e l’Agente può aggredire rapidamente liquidità e crediti, che sono i bersagli tipici.
- Opposizione e rimedi in fase esecutiva: se il contribuente si rende conto di aver ricevuto l’avviso e di averlo ignorato, a quel punto, quando arriva il pignoramento, è spesso tardi per contestare il merito (ormai l’avviso è definitivo). Ci sono però situazioni in cui è ancora possibile reagire: ad esempio se l’atto esecutivo presenta vizi propri (notifica mai avvenuta regolarmente, errori grossolani nell’atto, decadenza o prescrizione sopravvenuta). In tali casi si può proporre un’opposizione agli atti esecutivi o un’opposizione all’esecuzione. La materia è complessa perché coinvolge il confine tra giudice tributario e giudice civile: in linea generale, le questioni relative alla legittimità dell’atto impositivo (anche divenuto definitivo) restano di competenza del giudice tributario, mentre le questioni sulle modalità dell’esecuzione forzata (es. regolarità di un pignoramento in sé) vanno al giudice ordinario. Ad esempio, la mancata notifica dell’avviso prima di procedere (ovvero il contribuente non sapeva del debito) può essere fatta valere con un ricorso al giudice tributario per far dichiarare nullo l’atto e di riflesso gli atti esecutivi successivi . Oppure la prescrizione del credito: se sono passati più di 10 anni dalla definitività e l’Agente inizia ora il pignoramento, si può eccepire prescrizione davanti al giudice tributario (trattandosi di fatto estintivo del rapporto tributario). Altre irregolarità come la mancata intimazione di pagamento (il concessionario che pignora senza aver notificato l’intimazione di cui all’art. 50 DPR 602/73) sono vizi dell’atto esecutivo che i giudici spesso sanzionano . Ancora, vizi di motivazione dell’atto della riscossione (ad es. un’intimazione che non dettaglia le somme o non richiama l’atto presupposto) possono essere contestati. Infine, l’eventuale sproporzione nell’azione esecutiva – ad esempio pignorare 100.000 € sul conto per un debito di 10.000 € – può dare adito a opposizioni per abusive ex articolo 59 DPR 602/73 o art. 21-octies L. 241/90, anche se su questo non c’è un rimedio codificato forte (si invoca il principio di buona fede e proporzionalità).
In caso di avvio di esecuzione forzata, comunque, il debitore farebbe bene a rivolgersi immediatamente a un legale specializzato, per valutare i margini di opposizione e/o per negoziare un’ultima soluzione (a volte, prima che arrivi l’asta o la terza trattenuta, l’Agente può accettare un pagamento dilazionato tardivo, come extrema ratio, se fermare l’esecuzione conviene a tutti). Ricordiamo infine che, se il contribuente ha patrimonio insufficiente o altri debiti e si trova in decozione, può sempre valutare gli strumenti di composizione della crisi come i piani di cui alla Legge 3/2012 (Codice della crisi) o il concordato preventivo, di cui diremo oltre, per cercare di gestire globalmente la sua esposizione (che includa anche il fisco).
In breve: ignorare un avviso di accertamento può portare, nel giro di pochi mesi, a subire misure pesanti: conti bloccati, pignoramenti dello stipendio, ipoteche. Una volta iniziata la riscossione coattiva, il margine per contestare nel merito è nullo (il debito è ormai certo) e restano solo eccezioni formali o procedure concorsuali. Pertanto, è vitale agire nei 60 giorni iniziali con il ricorso o altre istanze deflattive. Se quell’occasione è persa, resta la strada di cercare accordi di saldo e stralcio col Fisco (rottamazioni, vedi infra) o soluzioni concorsuali.
3. Motivi di ricorso: vizi dell’accertamento e difese di merito
Passiamo ora ad esaminare come impostare la difesa nei confronti di un avviso di accertamento, vale a dire quali argomentazioni è possibile (e opportuno) sollevare per ottenerne l’annullamento totale o parziale. I motivi di ricorso si dividono in due grandi categorie: i vizi formali/procedurali (che attaccano la legittimità dell’atto, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o meno evaso) e le contestazioni di merito (che entrano nel merito della pretesa fiscale, negando che vi sia imposta dovuta in più, o chiedendo una riduzione). Una strategia difensiva efficace spesso combina entrambe le tipologie: se ci sono irregolarità formali, vanno fatte valere perché possono portare all’annullamento dell’atto a prescindere dal merito; parallelamente, è bene contestare anche nel merito così da avere una “doppia chance”. Inoltre, esamineremo in questo capitolo anche alcuni strumenti alternativi al ricorso giudiziario, che possono essere impiegati come leve di difesa o soluzioni transattive (autotutela, adesione, mediazione, ecc.), nonché i possibili errori da evitare da parte del contribuente nel predisporre la propria difesa.
3.1 Vizi formali e procedurali dell’accertamento
I vizi formali sono quelle irregolarità nell’iter di formazione o di notifica dell’avviso che rendono l’atto annullabile (o nullo) per violazione di norme procedurali. Elenchiamo i principali, già in parte accennati:
- Violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo: come visto, dal 2024 la mancata attivazione della fase di contraddittorio, quando dovuta, comporta la nullità dell’atto. Se dunque l’ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha aspettato i 60 giorni prima di notificare l’accertamento definitivo, il ricorso dovrà far valere tale vizio, richiedendo l’annullamento per violazione dell’art. 6-bis L.212/2000 . Anche in precedenza, per gli atti dovuti a controlli in sede (verifiche fiscali) la giurisprudenza di merito spesso annullava l’atto se emesso prima dei 60 giorni dal PVC. Ora è norma generale: questo è un poderoso strumento difensivo, purché l’eccezione sia fondata sui presupposti. Occorrerà argomentare che l’atto rientrava tra quelli soggetti a contraddittorio (quasi tutti, ad eccezione di quelli esclusi) e documentare che l’ufficio non lo ha rispettato nei modi e nei tempi.
- Vizi di notifica dell’avviso: la notifica irregolare di un avviso tributario può invalidarlo, specie se ha pregiudicato il diritto di difesa. Ad esempio, se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato (mai ricevuto dal contribuente) ed è arrivato a conoscenza del contribuente solo casualmente più tardi, c’è un vizio grave. Idem se la notifica PEC è stata fatta a una casella PEC non appartenente al destinatario o non attiva. La notifica a soggetto non legittimato (es. consegnato a persona in casa che si qualifica convivente ma non lo è) può parimenti costituire vizio. Occorre distinguere: se la notifica è completamente nulla (non c’è stata conoscenza dell’atto), secondo alcuni si può far valere questo vizio anche oltre i 60 giorni (ricorso tardivo “ammissibile” per vizio di notifica). Ma è strada impervia: meglio comunque impugnare appena si scopre l’atto. Nel ricorso si lamenterà la violazione dell’art. 60 DPR 600/73 e art. 137 c.p.c., chiedendo l’annullamento dell’avviso o in subordine la rimessione in termini. Spesso i giudici, se riscontrano una notifica invalida, dichiarano la nullità degli atti successivi (es. cartella) ma salvano l’atto se nel frattempo il contribuente ne ha avuto conoscenza (“nullità sanata per raggiungimento dello scopo”). Tuttavia, resta un motivo da spendere, magari insieme ad altri.
- Difetto di sottoscrizione o delega: se l’avviso non è firmato da un soggetto legittimato, è nullo. La Cassazione ha reiteratamente affermato che la firma è elemento essenziale. Quindi, se ad esempio l’avviso è firmato da un funzionario privo di delega del Direttore, oppure manca il riferimento scritto alla delega ricevuta, il vizio è presente . Occorre di solito un riscontro probatorio: a volte in giudizio l’Agenzia produce l’atto di delega per sanare la contestazione. Bisogna allora verificare se la delega è generica o nominativa, se era valida all’epoca, ecc. Ad ogni modo, l’eccezione va sollevata perché se l’Agenzia non dimostra la regolarità della delega, l’atto decade. Un caso particolare: se l’atto è firmato dal capo ufficio “per delega del Direttore”, ma quel capo ufficio è esso stesso un delegato (non il titolare effettivo), la delega di delega non è ammessa: in gergo, delegatus non potest delegare. Anche questa sottile irregolarità è stata colta talora dai giudici.
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: lo Statuto (art. 7) richiede che gli atti tributari indichino il nome del funzionario responsabile del procedimento. La sua omissione è causa di nullità solo se ha effettivamente leso il diritto di difesa (così in passato la giurisprudenza oscillava). Dopo la riforma, non risulta modificata la norma, dunque permane come possibile vizio formale (anche se spesso considerato vizio meramente formale non invalidante, dipende dalle commissioni).
- Vizio di motivazione: se l’avviso è privo di motivazione o con motivazione meramente apparente, si può chiederne l’annullamento per violazione di legge (art. 42 DPR 600/73 e art. 7 L.212/2000). Esempio: un avviso che si limita a dire “reddito aumentato di €50.000 per recupero a tassazione di ricavi non dichiarati” senza spiegare da dove escono quei €50.000 è affetto da carenza di motivazione. Oppure se l’ufficio si limita a fare copia-incolla di formule generiche senza specifiche sul caso concreto, si può sostenere che la motivazione è insufficiente (cd. motivazione per relationem priva di allegati, oppure “motivi stereotipati”). La difesa qui deve far emergere che il contribuente non è stato messo in grado di capire la pretesa: ad esempio “dall’atto non è dato comprendere quali operazioni sarebbero state omesse, né su quali elementi l’ufficio basi la sua ricostruzione, con ciò violando i canoni di motivazione sufficiente e impedendo al ricorrente di esercitare appieno il diritto di difesa” .
- Errori sul destinatario o sull’oggetto: talvolta l’atto può essere indirizzato a un soggetto errato (es. inviato a persona fisica mentre il contribuente era una società, scambi di codici fiscali) oppure riferire un anno d’imposta diverso (mero refuso, tipo scrivono 2018 ma è 2017). Non tutti questi errori portano a nullità, spesso sono considerati errori materiali emendabili (ad es. se dal contesto si capisce l’anno giusto). Ma se l’errore ingenera reale incertezza su chi cosa sia contestato, va eccepito.
- Decadenza dei termini: come già sottolineato, se l’atto è notificato oltre i termini di legge, è nullo per decadenza. Questo motivo di ricorso di solito è vincente ipso facto, basta presentare i documenti (es. dichiarazione dei redditi presentata in data X, avviso notificato in data Y oltre la scadenza). L’ente potrebbe replicare che la decadenza era prorogata (es. dalla legge 159/2020 per covid, o dalla proroga di 120 gg per contraddittorio). Bisogna considerare se ci sono state proroghe legali (nel 2020-21 più d’una per emergenza). Se no, il punto è forte.
- Altri vizi procedurali vari: ve ne sono molti possibili. Ad esempio: mancata comunicazione di avvio del procedimento dove dovuta (art. 7 L.212/2000, se applicabile), mancata allegazione di documenti citati (se la motivazione rinvia a un PVC ma non allega copia e il contribuente non lo ha ricevuto, per legge l’omessa allegazione rende l’atto nullo, salvo che sia indicato che è già stato notificato prima), omessa indicazione dell’organo di conciliazione/reclamo (per liti sotto 50k devono menzionare la mediazione, ma su questo la nullità è dubbia), ecc.
In definitiva, la verifica dei vizi formali è il primo passo di ogni difesa tributaria. Spesso da sola può portare all’annullamento dell’atto senza entrare nel merito (e senza dunque dover discutere se il contribuente avesse ragione o torto sostanziale). Ovviamente, il giudice valuterà tali vizi secondo la gravità: alcuni (contraddittorio, decadenza, notifica nulla) sono devastanti per l’ufficio; altri (motivo generico, nome responsabile mancante) potrebbero essere considerati “peccati veniali” a seconda dei casi. È buona norma elencarli tutti nel ricorso, argomentando la rilevanza, perché anche se un motivo venisse rigettato, un altro potrebbe essere accolto. E in caso di dubbi interpretativi, spesso le Corti tendono comunque a preferire la soluzione più favorevole al contribuente quando c’è stata compromissione di diritti difensivi.
3.2 Contestare la pretesa nel merito: argomentazioni difensive
Oltre (o in alternativa) ai vizi formali, il contribuente può e deve spesso contestare nel merito le riprese fiscali contenute nell’avviso. Ciò significa sostanzialmente sostenere che l’imposta in più richiesta non è dovuta, perché i fatti accertati dall’ufficio non sono veri, o sono stati male interpretati, o le norme applicate non sono corrette nel caso concreto. Le linee di difesa di merito variano a seconda della tipologia di accertamento, ma ecco alcuni filoni comuni:
- Dimostrare la correttezza dei propri dati e dichiarazioni: la strategia più semplice, se possibile, è fornire prove documentali che smentiscono le contestazioni. Ad esempio, se l’ufficio contesta ricavi non dichiarati, il contribuente può produrre i registri contabili e gli estratti conto per mostrare che quei presunti ricavi erano inesistenti o già dichiarati. Oppure, se vengono ripresi costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, si può esibire il contratto o la documentazione che evidenzia come quel costo fosse invece pertinente all’attività (es: fatture per sponsorizzazione, e si dimostra l’effettiva resa economica). Insomma, la prova contraria è la regina delle difese di merito. Anche testimonianze o perizie tecniche, se ammissibili, possono aiutare (benchè la testimonianza nel tributario sia limitata). L’onere probatorio in ambito tributario segue regole peculiari: il fisco deve provare i fatti costitutivi della pretesa, il contribuente i fatti che esimono da imposta (es. costi deducibili, esenzioni). In pratica però, di fronte a un accertamento, conviene al contribuente portare quante più prove a supporto delle proprie dichiarazioni, perché di solito parte in posizione di dover smontare la presunzione di evasione.
- Contestare il metodo di accertamento utilizzato: se l’ufficio ha adottato un metodo induttivo o sintetico senza averne i presupposti, il contribuente può eccepirne l’illegittimità. Ad esempio: se la contabilità era formalmente regolare e attendibile, ma l’ufficio ha fatto comunque un accertamento induttivo puro basato su presunzioni “libere”, ciò è censurabile perché l’art. 39 DPR 600/73 lo consente solo in caso di contabilità inattendibile. Si può allora sostenere che mancavano i presupposti legali per l’accertamento induttivo, chiedendo l’annullamento dell’atto per violazione di legge (art. 39). La Cassazione ha più volte detto che per legittimare l’induttivo puro servono gravi elementi (contabilità inattendibile, omissioni significative) . Se tali elementi non sussistono o non sono stati motivati, l’atto è viziato. Similmente, se l’ufficio applica il redditometro senza considerare le prove contrarie offerte dal contribuente, si può contestare che l’accertamento sintetico è arbitrario.
- Superare le presunzioni bancarie: in caso di accertamenti basati su dati bancari (versamenti e prelievi non giustificati), la linea difensiva è chiara: fornire una giustificazione analitica per ciascuna movimentazione contestata. Ad esempio, presentare documenti che provino che quei versamenti provenivano da fonte non reddituale: restituzione di un finanziamento, trasferimento da altro proprio conto, regalo di un parente (magari con dichiarazione di questi), risarcimento assicurativo, ecc. . Anche se la legge pone l’onere in capo al contribuente, va colta ogni possibile spiegazione credibile. Se rimangono importi non giustificati, almeno circoscrivere l’entità. Ricordarsi che per i prelievi bancari (solo imprese) la Consulta li ha dichiarati non presuntivi per i professionisti, quindi se il contribuente è un lavoratore autonomo, può eccepire che i prelievi non giustificati non possono esser considerati ricavi (Cass. 2017, e norme modificate di conseguenza).
- Prova contraria nel redditometro: come già detto, se l’accertamento sintetico redditometrico presume redditi non dichiarati in base a spese, il contribuente deve dettagliare le fonti di copertura di quelle spese. Ad esempio, se l’ufficio dice “hai comprato un’auto da €50.000 e con il reddito dichiarato non potevi permettertelo, quindi hai almeno €40.000 di nero”, il contribuente dovrà replicare mostrando che ha usato parte di una eredità o ha venduto un immobile o ha acceso un finanziamento (documentandolo) . Se fornisce una spiegazione ragionevole e supportata, l’ufficio dovrà confutare ulteriormente per mantenere la pretesa. La Cassazione ha definito la presunzione del redditometro come semplice, quindi superabile con qualsiasi mezzo di prova contraria . La difficoltà è quantitativa: serve spiegare tutte le spese contestate, non basta una generica affermazione di “avevo dei risparmi”.
- Frode IVA e operazioni inesistenti: in caso di contestazione su fatture false, come visto, il fisco deve provare la consapevolezza del contribuente. Dunque il contribuente insisterà sul fatto che era in buona fede: ad esempio, presenterà i documenti che attestano che l’operazione appariva genuina (preventivi, ordini, DDT, pagamenti tracciati, ecc.), che ha svolto controlli sul fornitore (verifica partita IVA, ecc.), in modo da dimostrare di non avere avuto segnali della frode. Se il fisco non porta elementi specifici (email interne, collegamenti societari, ecc. che mostrino il dolo), il contribuente chiederà l’annullamento dell’atto, perché la giurisprudenza gli dà ragione in tali casi .
- Altre difese di merito tipiche: ve ne possono essere tantissime a seconda della materia: contestare una rettifica di valore su immobili (producendo perizia che attesti il valore inferiore, ecc.), contestare la residenza fiscale estera (se il fisco presume residenza in Italia, portare evidenze dell’effettiva residenza estera), contestare l’utilizzo di studi di settore o ISA (argomentando circostanze particolari che giustificano lo scostamento), eccepire la doppia imposizione (se il medesimo reddito è già stato tassato altrove), l’interpretazione della norma (ad es. l’ufficio ha negato un’agevolazione ma il contribuente ritiene spettasse – qui è dibattito giuridico, portare magari risoluzioni dell’Agenzia o sentenze favorevoli). Nel caso di questioni di diritto tributario complesso, citare eventuali precedenti giurisprudenziali a sostegno (Corte di Cassazione, Corte UE, ecc.) rafforza la tesi difensiva.
In sede di ricorso tributario, il giudice ha potere di valutare il merito fiscale e, se il contribuente ha ragione, può ridurre o annullare la maggiore imposta. Non sempre è “tutto o niente”: ad esempio, il giudice potrebbe ritenere non provati €100k di ricavi nascosti ma plausibili €50k e quindi accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’imponibile. Perciò il contribuente dovrebbe presentare anche calcoli alternativi, nel caso, per guidare il giudice verso una soluzione equa se non fosse convinto del tutto. Es: “In ogni caso, la stima dell’ufficio è errata ed eccessiva; rifacendo il calcolo con criteri corretti, l’eventuale maggior imponibile non sarebbe €100.000 ma al più €20.000. Chiediamo dunque in via gradata riduzione della pretesa a tale importo”.
La collaborazione con consulenti tecnici (commercialisti, revisori) è spesso decisiva nella difesa di merito, perché aiutano a costruire il dossier probatorio: bilanci riclassificati, riconciliazioni conti, confronti di margini, ecc. L’avvocato tributarista userà poi quei numeri per convincere il giudice che l’accertamento è infondato. Il tono giusto in queste difese è mantenersi professionali e puntuali: evitare argomenti emotivi o generici (“è tutto falso, il fisco esagera”), e concentrarsi su elementi verificabili, dati concreti e norme.
3.3 Strumenti deflativi e soluzioni alternative (autotutela, adesione, mediazione, definizione agevolata)
La difesa del contribuente non passa unicamente attraverso il processo tributario. L’ordinamento offre anche alcuni strumenti alternativi o complementari, detti deflativi del contenzioso, che permettono talvolta di ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento senza arrivare a sentenza, o di risolvere la questione con un accordo. È importante conoscerli, perché spesso conviene attivarli prima o in concomitanza col ricorso: possono far risparmiare tempo e denaro, e in alcuni casi il loro mancato utilizzo può precludere benefici. Vediamoli singolarmente:
3.3.1 Autotutela (annullamento d’ufficio da parte dell’ente)
L’autotutela tributaria è il potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o rettificare spontaneamente i propri atti quando li riconosce illegittimi o infondati. Consiste in pratica nella possibilità, per l’ufficio, di fare marcia indietro su un avviso di accertamento già emesso, senza bisogno di attendere il giudice. Il contribuente può sollecitare l’autotutela presentando una istanza motivata all’ente che ha emanato l’atto, evidenziando gli errori o i motivi di illegittimità riscontrati e chiedendone l’annullamento totale o parziale .
Quando è utile l’autotutela? Soprattutto nei casi di errori palesi e documentabili: ad esempio, doppia imposizione dello stesso reddito, evidente errore di persona, calcolo matematico errato, scambio di cifre, applicazione di una norma già abrogata, ecc. In situazioni del genere, l’ufficio stesso ha interesse a correggere l’errore per evitare l’inutile contenzioso. Invece, su questioni interpretative complesse o valutazioni (es. “secondo me l’ufficio sbaglia a considerare indeducibile questo costo”), difficilmente l’ufficio ammetterà il proprio torto in autotutela.
L’istanza di autotutela non ha un formato vincolante, ma conviene farla in forma scritta e inviarla via PEC o raccomandata, oppure consegnarla a mano facendosi dare ricevuta. Va indirizzata al dirigente dell’ufficio che ha emesso l’avviso. Nella domanda, il contribuente deve indicare l’atto di cui chiede l’annullamento e spiegare chiaramente il perché (allegando magari i documenti che provano l’errore). Ad esempio: “Chiedo l’annullamento dell’avviso in quanto è stato notificato oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 43 DPR 600/73, come da documenti allegati (copia dichiarazione dei redditi presentata il…, copia cartolina notifica avviso il …).”
Esito e caratteristiche: L’Amministrazione può: – accogliere l’istanza e emettere un provvedimento di annullamento totale o di rettifica parziale; – oppure respingerla espressamente; – oppure, molto spesso, non rispondere affatto (silenzio rigetto in pratica, anche se formalmente il silenzio non equivale a diniego esplicito se non in casi di autotutela “obbligatoria” per legge).
Tradizionalmente, l’autotutela è considerata una facoltà discrezionale dell’ente, non un diritto del contribuente (fino al 2023, la giurisprudenza diceva: “il contribuente non può pretendere l’annullamento in autotutela né impugnare il rifiuto in sé”). Tuttavia, la riforma col D.Lgs. 219/2023 ha introdotto alcune innovazioni: ha distinto tra autotutela obbligatoria (casi in cui l’ufficio deve annullare, ad es. duplicazione d’imposta, errore di persona) e facoltativa, e ha reso impugnabile il rifiuto (espresso o tacito) di autotutela obbligatoria . Ciò significa che se il contribuente chiede l’annullamento in presenza di un vizio oggettivo riconosciuto come obbligatorio e l’ufficio non procede, il contribuente può trascinare in giudizio anche questo diniego (oltre ovviamente a riproporre il ricorso contro l’atto originario).
Attenzione ai termini: L’istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per ricorrere (salvo la concomitanza col reclamo di cui prima). Quindi, se si presenta autotutela ma i 60 giorni del ricorso stanno per scadere, conviene comunque presentare il ricorso (magari chiedendo al giudice una sospensione in attesa dell’esito autotutela). Infatti, l’ufficio spesso non risponde entro 60 giorni. Si rischia, inseguendo l’autotutela, di far decorrere i termini del ricorso e poi vedersi negato l’annullamento.
In conclusione, vale la pena tentare l’autotutela in parallelo al ricorso quando c’è un vizio lampante: non costa nulla (a parte un po’ di tempo per scrivere l’istanza) e, se accolta, fa risparmiare l’intero contenzioso. Se non accolta, non pregiudica la causa (anzi, il diniego potrà essere impugnato insieme all’atto principale in certi casi, come detto). Un comportamento collaborativo (ad esempio segnalare all’ufficio un errore macroscopico in autotutela) può a volte portare anche a soluzioni intermedie: magari l’ufficio non annulla tutto ma riconosce parzialmente la ragione e riduce la pretesa (emettendo un nuovo avviso integrativo o un annullamento parziale). Insomma, è uno strumento flessibile.
3.3.2 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 e s.m.) è un procedimento che consente a contribuente e ufficio di trovare un accordo sull’entità delle imposte dovute, evitando il contenzioso. In pratica, è una trattativa pre-contenziosa: il contribuente riconosce magari una parte delle contestazioni, l’ufficio riduce pretese e sanzioni, e si chiude bonariamente la vicenda.
Come si attiva: Il contribuente, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, può presentare un’istanza di adesione all’ufficio . (Nel caso siano stati consegnati un PVC o un avviso di accertamento provvisorio nel contraddittorio, l’istanza di adesione può essere presentata già su quelli, sospendendo l’emissione dell’avviso definitivo.) L’istanza è libera, si chiede sostanzialmente di voler avviare il procedimento di adesione indicando eventualmente già quali punti si contestano di meno. La presentazione dell’istanza sospende automaticamente i termini di ricorso per 90 giorni: questo è importante, perché permette di negoziare senza la fretta del termine di 60 giorni sul ricorso.
Svolgimento: L’ufficio convoca il contribuente a comparire per una o più riunioni. In tali incontri, tipicamente presso l’ufficio locale dell’Agenzia, si esaminano le posizioni e si cerca un compromesso. Il contribuente può farsi assistere dal proprio consulente. Si possono discutere sia i profili di fatto (quantificazione dei ricavi nascosti, stime, ecc.) sia, entro certi limiti, i profili giuridici (ma se si tratta di questioni di puro diritto difficilmente l’ufficio transige su quelle, l’adesione è più su valutazioni quantitative). Se le parti raggiungono un accordo, viene formalizzato un atto di adesione contenente il nuovo importo di imponibile e imposte concordate.
Vantaggi dell’adesione: In primis, le sanzioni amministrative vengono ridotte ad 1/3 del minimo previsto (o di quello irrogato) . È una riduzione significativa: ad esempio, sanzione per infedele dichiarazione normalmente 90% dell’imposta; con adesione scende al 30%. Inoltre, si evita di pagare gli interessi di mora futuri e l’aggio di riscossione. Il contribuente con adesione può anche rateizzare il dovuto fino a 8 rate trimestrali (12 rate se importo oltre 50k) . L’atto di adesione firmato dalle parti vale come accertamento definitivo: il contribuente deve pagare la prima rata entro 20 giorni. Se non paga, l’adesione si considera decaduta ed è come se nulla fosse (l’ufficio riprende la sua pretesa originaria, salvo poter iscrivere a ruolo 1/3 immediatamente). Ma se paga regolarmente, l’adesione si perfeziona.
Quando conviene aderire: Quando il contribuente riconosce che qualcosa effettivamente può esser dovuto, e c’è margine per trattare al ribasso. Ad esempio, se l’ufficio contesta €100k di imponibile e il contribuente sa che almeno €50k sono difficili da difendere, può valere la pena cercare di chiudere a €50-60k in adesione, risparmiando sanzioni e incertezze del contenzioso. L’ufficio spesso si mostra disponibile a ridurre soprattutto le componenti più controverse o incertamente quantificabili. Non è detto che ogni adesione si concluda con successo: se il contribuente chiede tagli e l’ufficio non intende concederli, la trattativa fallisce. In tal caso, l’ufficio a fine 90 giorni emanerà un avviso di accertamento integrativo/rinnovato uguale al precedente (o con qualche lieve modifica) su cui il contribuente potrà fare ricorso nei 60 giorni nuovi (perché la sospensione di 90gg sposta il termine).
Da notare che, con le modifiche della riforma, ogni avviso ora contiene già l’invito all’adesione e di solito l’ufficio allega un facsimile di istanza da compilare . La delega fiscale vorrebbe incentivare l’uso dell’adesione per ridurre i contenziosi. E in effetti, è uno strumento efficace quando c’è buona fede delle parti: si risparmia tempo dei giudici e costi.
Esempio pratico: Caio riceve accertamento per redditi non dichiarati €40.000 (imposta €15.000, sanzioni 90% = €13.500). Sa di aver effettivamente omesso qualcosa, magari €20.000. Presenta istanza di adesione. Dopo discussione, concorda con l’ufficio un imponibile aggiuntivo di €25.000. Dovrà pagare su €25.000 l’IRPEF (supponiamo €9.375) più sanzioni ridotte al 30% = €2.812 (invece di €8.437 originari) più interessi legali. Il totale lo potrà dilazionare in 8 trimestri. Ha quindi risparmiato oltre €5.600 di sanzioni e chiuso la vicenda.
In conclusione, l’adesione è consigliabile quando c’è margine di mediazione. Se invece il contribuente ritiene di avere ragione al 100% sul merito o vuole far valere vizi formali, l’adesione non è lo strumento adatto (l’ufficio in adesione non discute di annullare per un vizio formale, al massimo rivede l’imponibile). In tal caso meglio andare in giudizio.
3.3.3 Reclamo e mediazione tributaria; conciliazione in giudizio
Del reclamo-mediazione obbligatorio per le liti minori abbiamo già detto al §2.3: è la procedura per cui le controversie di valore fino a €50.000 devono passare da un tentativo di accordo interno all’ufficio . Vale la pena aggiungere qui che, se il contribuente intende non essere rigido e vuole evitare la causa, può formulare una proposta di mediazione direttamente nel reclamo. Ad esempio, può offrire di pagare una certa percentuale del dovuto. L’ufficio locale (spesso tramite apposita unità contenzioso) valuterà la convenienza ad accettare. Se accetta, si formalizza un accordo di mediazione con effetti simili all’adesione: sanzioni ridotte al 35% (non al 30, perché la mediazione prevede per legge 35%) , importo concordato da versare eventualmente a rate (in mediazione le rate sono quelle ordinarie di riscossione). La differenza rispetto all’adesione: la mediazione avviene dopo l’emissione dell’avviso e attivazione del contenzioso, e coinvolge anche la riscossione che viene sospesa fino a fine mediazione. In pratica, se c’è spazio per accordarsi, poco cambia farlo in adesione o in mediazione: il fine è lo stesso.
Se la mediazione non riesce e il ricorso approda davanti al giudice, c’è ancora un’ultima possibilità di pace: la conciliazione giudiziale. In qualunque grado di giudizio (ma tipicamente in primo) le parti possono trovare un accordo transattivo e chiedere al giudice di ratificarlo. In genere ciò avviene all’udienza di trattazione: magari il giudice stesso, intuito che la pretesa andrebbe ridotta, invita le parti a conciliarsi su una cifra intermedia. Se si concilia, si redige un verbale di conciliazione che ha valore di sentenza. Il contribuente paga quanto concordato (con sanzioni ridotte al 40%) e la lite finisce lì, senza appello. La conciliazione può essere totale (chiude tutta la causa) o parziale (ci si accorda su alcuni temi e altri restano da decidere). Ad esempio, su un avviso multi-contestazione, si può conciliare su alcune riprese e lasciarne una al giudice.
La conciliazione giudiziale ha il vantaggio di poter avvenire con più informazioni sul tavolo (dopo scambio di memorie, il giudice ha dato un orientamento, ecc.). Lo svantaggio è che arriva tardi e le sanzioni ridotte al 40% sono un po’ meno favorevoli rispetto a adesione (30%) e mediazione (35%). Inoltre, in appello la sanzione ridotta sale al 50%. Quindi conviene di più risolvere prima.
In sintesi, reclamo, mediazione e conciliazione sono strumenti per negoziare con il Fisco in varie fasi: pre-ricorso (adesione), col ricorso (reclamo-mediazione), durante il processo (conciliazione). Tutti comportano rinuncia a proseguire la lite in cambio di un trattamento di favore (sanzioni ridotte). Il contribuente dovrebbe considerare questi strumenti con mente aperta: a volte l’orgoglio di “aver ragione” porta a rifiutare qualsiasi accordo e andare fino in Cassazione… ma a conti fatti, potrebbe essere costoso e rischioso. In molti casi, trovare un compromesso ragionevole è la scelta più conveniente economicamente.
3.3.4 Definizione agevolata dei ruoli (Rottamazione cartelle)
Quando un avviso di accertamento diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo, entra in gioco la riscossione coattiva. Tuttavia, negli ultimi anni sono state introdotte delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, note colloquialmente come rottamazioni delle cartelle. Queste misure consentono di regolarizzare i debiti fiscali (già a ruolo) con forti sconti su sanzioni e interessi, allo scopo di favorire il recupero e aiutare i contribuenti in difficoltà.
Al momento (fine 2025) sono in essere: – la “Rottamazione-quater” introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) per i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 ; – la prevista “Rottamazione-quinquies” che dovrebbe essere introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (in approvazione a fine 2025) per i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .
Vediamole brevemente, perché un contribuente con un avviso di accertamento magari non immediatamente definito potrebbe rientrare in queste misure in un secondo momento:
Rottamazione-quater (2023): Ha permesso di definire i debiti iscritti a ruolo fino al 30/6/2022 pagando solo l’importo del tributo e i rimborsi spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora né aggio . Anche le multe stradali sono rottamabili limitatamente agli interessi. Il pagamento è dilazionato in 18 rate: le prime due (10%) erano fissate al 31 luglio e 30 novembre 2023 (poi rinviate ad ottobre e novembre) e le successive 16 rate trimestrali fino al 2027 . Importante: la legge prevede 5 giorni di tolleranza per ciascuna scadenza. Se si saltano le scadenze, la rottamazione decade e tornano dovute sanzioni e interessi (con detrazione di quanto pagato) e l’Agente può riprendere le azioni esecutive . Fino a quando si è in regola con i pagamenti, le azioni esecutive restano sospese. La rottamazione-quater ha avuto adesione massiccia: milioni di cartelle per miliardi di euro.
(Stato attuale: a dicembre 2025, i contribuenti in rottamazione-quater hanno appena affrontato la scadenza della decima rata il 1° dicembre 2025, effettiva il 7 dicembre grazie al grace period . Chi ha pagato regolarmente finora, continuerà nel 2026. Chi è decaduto perché non ha pagato una rata, può chiedere di rateizzare il residuo in forma ordinaria, ma perde lo sconto .)
Rottamazione-quinquies (2026): È in arrivo con la manovra 2026. Le anticipazioni indicano: – Ambito: carichi affidati all’Agente Riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2023 . – Beneficio: stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio. Si paga solo il capitale e il rimborso spese di notifica . Sulle multe stradali si paga solo la sanzione base, senza maggiorazioni. – Pagamento: si potrà scegliere tra unica soluzione (entro 31 luglio 2026) oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi del 4% annuo a partire dal 1/8/2026 sulle rate successive . Quindi rate ogni due mesi fino al 2035. Le prime scadenze presumibilmente 2026 non avranno interessi, dal 2026 in poi il 4%. – Domanda: andrà presentata entro il 30 aprile 2026. È verosimile che, come per le precedenti rottamazioni, la domanda si faccia online sul portale AdER indicando quali carichi si vogliono definire. – Sospensione esecuzioni: dalla presentazione della domanda di rottamazione, le eventuali procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi) sono sospese fino a che si è regolari con i pagamenti . Se c’è già stato un pignoramento con assegnazione (es. vendita immobiliare aggiudicata prima), quello purtroppo è concluso e non revocabile. – Novità: pare saranno riammessi a questa rottamazione anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (quindi chi aveva aderito a rottamazione-ter o quater ma non è riuscito a pagare tutte le rate potrà includere quei residui) .
Questa rottamazione-quinquies rappresenta un’importante opportunità per chi ha debiti fiscali accumulati: pagare solo il netto delle imposte, senza sanzioni e interessi, e per giunta in 9 anni è un notevole sollievo. Certo, va poi rispettato il piano.
Come si collega questo con la contestazione degli avvisi? Beh, se un contribuente non è riuscito a far annullare l’accertamento ed è arrivato alla cartella, può sfruttare la rottamazione per ridurre il danno. Ad esempio, Tizio ha perso il ricorso, deve €10.000 imposte + €6.000 sanzioni + interessi. Con la rottamazione pagherà forse €10.500 totali (capitale + interessi legali fino a ruolo e spese), invece di €16.000+ e successive maggiorazioni. Quindi, anche dopo la sconfitta giudiziaria c’è una sorta di “ancora di salvezza” offerta dal legislatore, seppur temporanea (sono misure straordinarie).
(Esempio calcolo rottamazione quinquies: debito a ruolo €9.000 tra imposte e contributi vari, con €3.000 sanzioni e interessi in esso. Con rottamazione quinquies pagherò solo ~€6.000 in 54 rate bimestrali = €111 a bimestre per 9 anni (senza interessi fino a luglio 2026, poi 4% annuo semplice sulle rate residue) .)
In conclusione, sebbene la rottamazione non sia uno strumento di contestazione dell’avviso (interviene dopo, in fase di riscossione), l’abbiamo trattata qui perché rappresenta comunque una soluzione alternativa che il debitore può valutare per chiudere il conto con il fisco a condizioni agevolate, qualora la contestazione in sé non abbia avuto successo. Bisogna stare attenti alle scadenze legislative (le rottamazioni hanno finestre temporali per aderire) e alle condizioni (ad esempio, rottamare un debito significa rinunciare ai ricorsi pendenti su quel debito). Ma spesso è nell’interesse del contribuente sfruttarle se disponibili.
3.3.5 Procedure da sovraindebitamento: piano del consumatore
Un cenno, infine, agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, utili quando il contribuente si trova in una grave difficoltà economica con debiti elevati che non riesce obiettivamente a pagare. Tra questi, per le persone fisiche e piccoli imprenditori non fallibili, spicca il Piano del consumatore (ora integrato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019, artt. 67 e ss.). Si tratta di una procedura giudiziale in cui il soggetto sovraindebitato propone al Tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti, senza necessità di accordo preventivo con i creditori, basato sulla propria capacità contributiva reale .
Caratteristiche principali: – Può accedervi il debitore civile “non fallibile”: consumatore, professionista, start-up, imprenditore agricolo, ecc., che si trovi in situazione di sovraindebitamento (definito come impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni). – Si elabora, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un Gestore nominato, un piano di pagamento che prevede di solito il pagamento parziale dei debiti, in misura proporzionata alle risorse e al patrimonio disponibile . Ad esempio, il debitore offre di pagare il 20% di tutti i debiti in 5 anni, attingendo al suo stipendio in eccedenza sul minimo vitale. – Il piano viene presentato al giudice: se il Tribunale lo omologa (valutata la fattibilità e la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa dell’esecuzione individuale), diventa vincolante per tutti i creditori, inclusi il Fisco e l’Agente della Riscossione. Non serve l’approvazione della maggioranza dei creditori (a differenza dell’Accordo di ristrutturazione). – Una volta omologato, il piano comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive (pignoramenti, ecc.) durante la sua esecuzione . – Al termine dell’esecuzione del piano, se il debitore ha adempiuto quanto promesso, ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti . Questo è l’aspetto più importante: si riparte puliti, eccetto alcuni debiti non esdebitabili (multe penali, obblighi di mantenimento, risarcimenti da illeciti dolosi extracontrattuali restano per intero) .
Vantaggi: permette anche al debitore “incapiente” o quasi di uscire dalla spirale debitoria in modo ordinato, pagando solo quello che può. Ad esempio, un soggetto con 100.000 euro di debiti fiscali potrebbe con un piano farne pagare solo 10.000 e farsi esdebitare del resto, se dimostra che oggettivamente quello può dare e nulla più.
Svantaggi: è una procedura complessa, che richiede i requisiti (bisogna essere meritevoli, ovvero non aver colposamente aggravato la situazione), e ha costi (compensi OCC, etc.). Inoltre impegna il patrimonio: se uno ha beni, spesso deve metterli a disposizione (vendere la casa, oppure far intervenire un terzo garante). Comporta anche una certa vigilanza e restrizioni durante l’esecuzione.
In tema fiscale, con il piano del consumatore si possono includere tutti i debiti tributari (anche quelli per cui magari è pendente contenzioso, previo accordo sul riconoscerli). Il Fisco viene trattato come un creditore chirografario (salvo privilegi su ipoteche, ma anche quelli si possono falcidiare se il valore del bene è inferiore).
In sintesi: per un privato sommerso dai debiti, se le misure ordinarie (rateazioni, rottamazioni) non bastano, il piano del consumatore è l’ultima spiaggia per evitare pignoramenti a vita. Una volta ottenuta l’esdebitazione, il residuo fiscale viene azzerato legalmente.
(Esempio: Mario, consumatore indebitato con 5 banche e Agenzia Entrate per totale €300.000, propone un piano in cui, vendendo l’auto e versando il suo surplus stipendiale per 4 anni, paga €50.000 ripartiti pro quota tra tutti. Il tribunale valuta che in fallimento o esecuzioni i creditori non otterrebbero di più e che Mario non ha colpe gravi, quindi omologa. Mario esegue e dopo 4 anni ottiene esdebitazione: i residui €250.000 circa vengono cancellati.)
3.3.6 Soluzioni per imprese: concordato preventivo e transazione fiscale
Per le imprese commerciali (soggette a fallimento) e comunque le società di capitali, le procedure di sovraindebitamento non si applicano; entrano invece in gioco gli strumenti “classici” concorsuali del Codice della crisi: l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.
- L’accordo di ristrutturazione (art. 57 e ss. Codice Crisi) è un accordo negoziato tra l’imprenditore e una parte dei creditori (devono aderire creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti) omologato dal tribunale . Nell’accordo si possono prevedere dilazioni e stralci anche dei debiti tributari, ma perché sia efficace sui tributi occorre l’adesione dell’Agenzia Entrate per la parte di sua competenza. In pratica l’accordo include una transazione fiscale che il fisco può accettare o rifiutare. La transazione fiscale (ex art. 63 Cod. Crisi) consente di ridurre o anche falcidiare imposte e sanzioni , purché l’erario riceva almeno quanto otterrebbe in un fallimento. Ottenuto l’accordo con la percentuale richiesta, il tribunale omologa ed esso diviene vincolante per tutti i creditori aderenti (i non aderenti vanno pagati integrale, se chirografari il 100% spesso li fa non aderire per definizione).
- Il concordato preventivo è invece una procedura concorsuale a tutti gli effetti: l’impresa propone un piano ai creditori che può essere liquidatorio (vendita di beni con pagamento parziale dei crediti) oppure in continuità aziendale (prosecuzione attività con ristrutturazione dei debiti) . Si vota nelle classi di creditori e, con maggioranze, il tribunale lo omologa rendendolo efficace anche per i dissenzienti. Anche qui c’è spazio per una transazione fiscale integrata: il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti tributari con falcidia di imposte e sanzioni, e l’erario è vincolato se la classe approva e se prende almeno il valore di liquidazione. Nel concordato la convenienza è la chiave: ogni creditore deve poter ottenere almeno quanto avrebbe ricavato dalla liquidazione fallimentare, altrimenti ha motivo di opporsi. L’erario spesso è rigido su questo: in passato non accettava falcidia di IVA per divieti ora rimossi, ora può accettare ma vuole evidenze di convenienza.
L’uso di queste procedure è chiaramente da considerare quando l’impresa è insolvente o in pre-crisi. L’effetto è di bloccare le azioni esecutive individuali e di consentire una riduzione concordata dei debiti fiscali, che altrimenti lo Stato difficilmente concede (se non con rottamazioni, ma lì non tagli il capitale, solo sanzioni). Ad es., un concordato potrebbe prevedere di pagare il 50% dei debiti fiscali chirografari e zero sui subordinati (sanzioni) e i creditori lo accettano perché la liquidazione ne darebbe 30%.
Va ricordato che anche nel fallimento (o liquidazione giudiziale, come si chiama ora) oggi la legge prevede l’esdebitazione del fallito: quindi se un imprenditore persona fisica fallisce, e dopo la chiusura del fallimento rimangono debiti insoddisfatti (anche col fisco), può chiedere l’esdebitazione (cancellazione) di quelli, salvo alcuni eccezionali.
In sostanza, l’ordinamento offre vie d’uscita anche per i casi estremi: il concordato o l’accordo possono salvare l’azienda pur riducendo drasticamente i debiti, con l’approvazione dei creditori e del fisco. Naturalmente queste sono soluzioni ultima ratio, con costi e complessità elevati, e un impatto reputazionale serio (un concordato è pur sempre una forma di insolvenza dichiarata). Ma esistono e bisogna saperle se si assiste un’impresa schiacciata dal fisco: a volte meglio un concordato che lasciarla agonizzare tra pignoramenti e interessi.
3.4 Errori comuni da evitare e consigli pratici
Per chiudere la sezione difensiva, elenchiamo alcuni errori frequenti che i contribuenti commettono quando affrontano un avviso di accertamento, e i consigli pratici correlati:
- Ignorare l’avviso sperando che “passi da solo”: Questo è il peggior errore in assoluto . L’avviso non scompare – al contrario, diventa titolo esecutivo in poco tempo. Ignorarlo significa perdere il diritto al ricorso e trovarsi poi con cartelle e pignoramenti. Consiglio: affrontare subito il problema; se si è incerti sul da farsi, consultare tempestivamente un professionista, ma non restare inerti oltre i 60 giorni.
- Sforare i termini per difetti di organizzazione: A volte il contribuente crede di avere più tempo, o confonde la sospensione feriale, o presenta un’istanza di proroga inesistente. Oppure aspetta l’ultimo giorno e poi non riesce a depositare il ricorso. I termini (60 giorni, 30 giorni per costituirsi, ecc.) sono perentori . Consiglio: calcolare subito la scadenza del ricorso (tenendo conto di eventuali sospensioni) e fissarla chiaramente. Se si attiva un’adesione, segnarsi il nuovo termine (60 gg + 90). Non ridursi all’ultimo; meglio presentare il ricorso qualche giorno prima.
- Pagare integralmente senza verifiche: Alcuni, presi dal timore, pagano immediatamente tutto quanto richiesto, pensando di risolvere. Ma se l’avviso aveva vizi o errori, pagando perdono la chance di contestare e di ottenere eventuali sconti (ad es. in adesione avrebbe pagato di meno) . Consiglio: prima di pagare, far controllare la legittimità e la correttezza dell’atto. Se poi si decide di definire pagando, almeno sfruttare l’acquiescenza (sanzioni ridotte). Pagare subito e tutto senza riflettere è raramente la scelta ottimale.
- Presentare ricorsi generici o infondati: Il ricorso deve contenere motivi specifici. Scrivere frasi tipo “l’accertamento è ingiusto e chiedo venga annullato” senza dettagliare i perché porterà a un rigetto per carenza di motivi. Anche i motivi devono essere sostenuti da un minimo di prove: dire “non ho guadagnato quei soldi” ma senza uno straccio di evidenza è debole. Consiglio: redigere il ricorso con cura, punto per punto, citando norme, documenti e magari precedenti. Se non si è capaci, affidarsi a chi lo è, altrimenti si va incontro a sconfitta certa .
- Fare da sé o affidarsi a persone non qualificate: La materia tributaria è complicata e in continua evoluzione. Purtroppo c’è chi si rivolge all’“amico esperto” improvvisato, o scarica ricorsi standard da internet. Errori procedurali grossolani (mancata firma digitale, notifica sbagliata, ecc.) possono invalidare il ricorso. Consiglio: rivolgersi a un professionista abilitato e competente in diritto tributario . Un avvocato tributarista o un commercialista con esperienza di contenzioso potrà evitare passi falsi e magari ottenere un risultato migliore. Il costo della consulenza è spesso piccolo rispetto alle somme in gioco e ai benefici che può portare (riduzioni, annullamenti, ecc.).
- Non comunicare con l’ufficio: Alcuni contribuenti adottano un atteggiamento ostile o di chiusura totale verso l’ente impositore. Invece, mantenere un canale di comunicazione, ad esempio andando a parlare col funzionario o col capo team che ha firmato l’atto, può essere utile. Ci si può far spiegare i motivi dell’accertamento (a volte emergono possibilità di chiarimenti), o sondare la disponibilità a una definizione concordata. Consiglio: valutare un approccio dialogante in sede di contraddittorio o adesione, mostrando collaborazione (senza però ammettere cose non vere). Ciò può facilitare soluzioni meno penalizzanti.
- Trascurare gli aspetti penali: Alcune contestazioni fiscali gravi (omessa dichiarazione oltre soglie, frodi, false fatture) possono avere rilevanza anche penale. Il contribuente a volte si concentra sul ricorso tributario e dimentica che potrebbe arrivare una denuncia. Consiglio: se l’accertamento evidenzia fatti che sembrano costituire reato tributario, consultare anche un penalista o comunque predisporre la difesa considerando l’eventualità di un procedimento penale parallelo. Ad esempio, in caso di fatture false, le memorie difensive nel tributario vanno calibrate in modo da non nuocere in ambito penale (dove ammissioni precipitose potrebbero essere usate contro).
- Sottovalutare l’impatto di altri debiti e opportunità di definizione globale: Spesso chi ha un avviso ha anche cartelle pregresse. Fare un ricorso su un avviso ma ignorare che c’è in corso una rottamazione possibile sulle vecchie cartelle è miope. Consiglio: fare un quadro completo della propria esposizione con il fisco (avvisi, cartelle, rateazioni, etc.) e pianificare in modo integrato. Magari contestare alcuni atti e definire altri con rottamazione, o viceversa, massimizza il risultato.
In definitiva, la parola d’ordine per chi riceve un accertamento è lucidità: non farsi prendere né dal panico (pagare subito tutto) né dall’ira cieca (ricorsi temerari su basi inconsistenti). Serve un approccio razionale: analisi dell’atto, consulenza professionale, scelta della strategia (ricorrere, aderire, mediare, ecc.) più adeguata al caso. Con ciò, le possibilità di uscirne limitando i danni o addirittura annullando l’atto aumentano sensibilmente.
4. Strumenti di definizione agevolata del debito e gestione della crisi
(In questa sezione riepiloghiamo quanto accennato prima sulle definizioni agevolate e le procedure di esdebitazione, con un taglio più operativo e tabelle riassuntive, per fornire un quadro completo ai contribuenti su come gestire i debiti tributari una volta che l’accertamento è divenuto definitivo o comunque in fase di riscossione.)
4.1 Rottamazione quater (2023-2027): scadenze e modalità in sintesi
La Definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”) riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ecco un riepilogo degli elementi chiave:
- Cosa si paga: solo la quota capitale dei tributi (o delle sanzioni amministrative) e i rimborsi spese per eventuali procedure esecutive. Non sono dovute le sanzioni tributarie incluse nel ruolo né gli interessi di mora né l’aggio di riscossione . Per le multe stradali, non si pagano gli interessi e le maggiorazioni, ma resta dovuta la sanzione base.
- Modalità di adesione: il contribuente doveva presentare domanda entro il 30 giugno 2023 (termine poi prorogato al 30 settembre 2023) indicando le cartelle che intendeva definire. L’Agenzia Riscossione ha comunicato l’ammontare dovuto e i bollettini.
- Pagamento: in un massimo di 18 rate in 5 anni :
- 1ª e 2ª rata: ciascuna pari al 10% del totale, scadenze inizialmente 31 luglio e 30 novembre 2023 (poi posticipate al 31 ottobre e 30 novembre 2023).
- 3ª rata in poi: sedici rate trimestrali, scadenze il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno. Ad esempio, per il 2024 le scadenze saranno 29 feb, 31 mag, 31 lug, 30 nov.
- Le rate dalla 3ª in poi sono di importo crescente perché sulle rate dal 2024 in avanti si applicano interessi al 2% annuo.
- Decadenza: tollerati ritardi massimi di 5 giorni su ogni scadenza . Oltre, la rottamazione decade, i versamenti fatti vengono imputati a sanzioni e interessi come acconto e riprende la riscossione ordinaria del residuo (con perdita dei benefici). In caso di decadenza, è tuttavia possibile chiedere una rateazione ordinaria del residuo (entro 60 gg dalla decadenza).
- Stato attuale (dicembre 2025): sono state pagate regolarmente 10 delle 18 rate (l’ultima, la decima, scaduta il 1° dicembre 2025, era considerata tempestiva fino al 7 dicembre per i 5 gg di tolleranza) . Chi è in regola prosegue nel 2026 con l’undicesima rata (scadenza 28 febbraio 2026). Chi è decaduto per mancato pagamento, ad esempio, della 7ª o 8ª rata entro i termini, ha perso il beneficio e può essere raggiunto da intimazioni di pagamento su quanto dovuto.
Consiglio pratico: per chi avesse aderito alla rottamazione-quater ma è in difficoltà sul pagamento delle ultime rate, si può valutare di attendere l’entrata in vigore della rottamazione-quinquies (2026) che, come vedremo, riammette i decaduti delle precedenti definizioni e consente un nuovo spalmamento su 9 anni.
4.2 Rottamazione quinquies (2026): cosa prevede la nuova definizione
La Definizione agevolata 2026 (“rottamazione-quinquies”) è inserita nella Legge di Bilancio 2026 (in fase di approvazione) ed estende l’ambito temporale e le condizioni di favore. Di seguito un quadro riassuntivo in tabella:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Carichi rottamabili | Tutti i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . (Includerà pertanto anche i debiti del 2023 e riaprirà per chi non aderì alla quater). |
| Beneficio | Stralcio totale di sanzioni e interessi di mora e aggi di riscossione . Si pagano solo: <br>- imposte e tasse (quota capitale);<br>- contributi previdenziali (quota capitale);<br>- interessi da ritardata iscrizione a ruolo (che sono parte del capitale iscritto);<br>- spese di notifica e spese esecutive. <br>Per multe stradali: si paga l’importo originario della multa, senza maggiorazioni ex legge 689/81 (sanzioni accessorie, interessi, ecc.) . |
| Modalità di pagamento | – Unica soluzione entro il 31 luglio 2026; <br>- oppure in fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . Le rate sono distribuite: 2 rate all’anno (scadenze presumibilmente 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno dal 2026 al 2034). <br>- Interessi: 0% di interessi di dilazione fino al 31 luglio 2026; sulle rate dal 1° agosto 2026 in poi, applicazione di un tasso fisso del 4% annuo sul residuo. <br>Esempio: debito definito €9.000 in 54 rate → 54 rate bimestrali da ~€167 ciascuna (escluse spese) e dal 2026 su quelle non ancora scadute maturerà il 4% annuo (importo interessi modesto, circa €2,78 mensili su €9.000 residui iniziali decrescente). |
| Scadenze principali | – 30 aprile 2026: termine per presentare la domanda di adesione (online sul sito AdER, verosimilmente);<br>- 31 luglio 2026: pagamento unica soluzione o pagamento prima rata se dilazionato (importo prima rata = 1/54 del dovuto);<br>- poi rate ogni 2 mesi, con tolleranza 5 giorni per ogni scadenza (norma analoga a rottamazione-quater). |
| Altre disposizioni | – Sospensione azioni esecutive: dalla data di presentazione della domanda, l’Agente non avvia nuove azioni esecutive e quelle in corso (pignoramenti, fermi) sono sospese . Restano esclusi solo i casi in cui si sia già tenuto l’incanto con aggiudicazione o il pignoramento presso terzi sia già definito (somme accreditate al concessionario). <br>- Decadenza: perdita dei benefici in caso di mancato pagamento di 1 rata oltre 5 gg di tolleranza; ripresa integrale della riscossione ordinaria al netto di quanto versato. <br>- Riammissione decaduti: possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni/saldo-stralcio (purché i carichi rientrino nelle date). Ciò significa dare una seconda chance a chi non è riuscito a completare la rottamazione-ter o quater . <br>- Debiti in contenzioso: si può rottamare anche un carico mentre è pendente giudizio, però è necessario rinunciare al ricorso (il che è logico, dato che si accetta di pagare il dovuto capitale). |
Questa rottamazione-quinquies rappresenta probabilmente l’occasione più generosa mai offerta: nove anni di tempo e pagamento del solo capitale. È praticamente un condono di sanzioni e interessi su oltre due decenni di debiti. I contribuenti farebbero bene a valutare seriamente l’adesione, perché difficilmente in futuro si andrà oltre (già questa estensione a 9 anni è eccezionale, pensata per evitare troppe decadenze).
Nota: il contribuente che ha in corso la rottamazione-quater e la sta pagando regolarmente non può “migrare” alla quinquies, perché i suoi debiti fino a 2022 sono già compresi e deve finire quel piano. Invece chi è decaduto dalla quater potrà rimettere quei debiti nella quinquies. Anche eventuali nuove cartelle 2023, che non potevano stare in quater, ora rientreranno.
4.3 Rateizzazione ordinaria: novità dal 2025
Abbiamo già illustrato le condizioni potenziate di rateizzazione ordinaria introdotte dalla riforma fiscale (D.Lgs. 110/2024 attuativo). Riassumiamole brevemente in punti chiave, aggiornate al 2025 :
- Importo soglia per esonero da prova: fino a €120.000 di debito, la dilazione è concessa fino a 72 rate (ora elevate a 84 mensili) praticamente automaticamente, su semplice richiesta motivata ma senza dover dimostrare lo stato di difficoltà . In passato questo limite era €60.000.
- Massima estensione e requisiti: per importi superiori a €120.000, o anche inferiori se il debitore necessita di più rate, si può ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni) però presentando documentazione della situazione di temporanea difficoltà . Per le persone fisiche ciò può consistere in indicatori come l’ISEE, la soglia di reddito disponibile, etc.; per le imprese in parametri di liquidità o perdite.
- Decadenza dalla rateazione: avviene se non si pagano 2 rate consecutive (per le richieste dal 2022 in poi). La decadenza comporta che il residuo diventa immediatamente riscuotibile e non si può ottenere una nuova rateazione sugli stessi carichi . Quindi, chi decade non può fare istanza su quel residuo (a meno che intervenga una rottamazione o un nuovo condono).
- Numero di rate possibili: in sintesi, fino a 7 anni senza troppe formalità (<120k), fino a 10 anni con prova di difficoltà. Restano anche le soglie minime: sotto €100 dilazione non concessa perché il piano dev’essere in un numero di rate >= 2 (quindi debito minimo ~€120 per avere almeno due rate da €60).
Queste novità rendono più accessibile la dilazione soprattutto per i piccoli contribuenti con debiti medio-bassi, che magari prima superavano di poco il vecchio limite e dovevano impazzire a presentare bilanci e documenti. Ora, ad es., un debito di €100.000 può essere rateizzato su 7 anni con una semplice domanda. Per chi ha debiti elevati, 10 anni sono un periodo lungo (ricordiamo però che gli interessi di dilazione sulle rateazioni ordinarie sono al tasso di interesse legale della riscossione, attualmente intorno al 3.5-4% annuo variabile).
Consiglio: sempre meglio chiedere la rateazione se non si è in grado di saldare in unica soluzione. Questo evita misure cautelari ed esecutive a breve termine. Anche se la rateazione di per sé non sospende l’atto impugnato (l’accertamento rimane valido), come detto uno può fare ricorso e pagare ratealmente per sicurezza. In caso di vittoria, avrà rimborso.
(Attenzione: la rateizzazione ordinaria non riduce sanzioni né importi, spalma solo. Va vista come strumento di cassa, non di “sconto”. Quindi da preferire alle definizioni agevolate solo se si punta a guadagnare tempo e non si hanno i requisiti per quelle.)
4.4 Piano del consumatore ed esdebitazione: come liberarsi dei debiti per le persone fisiche
Riprendendo quanto spiegato al §3.3.5, qui evidenziamo il percorso pratico per un piano del consumatore:
- Il debitore (persona fisica, non fallibile) si rivolge ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presente nel tribunale di residenza o ad un professionista gestore nominato. Fornisce l’elenco di tutti i debiti, patrimonio, redditi e spese familiari.
- Con l’aiuto dell’OCC, predispone una proposta di piano . Esempio: “pagherò €300 al mese per 5 anni, derivanti dal mio stipendio al netto delle spese essenziali, da ripartire ai creditori in percentuale; inoltre darò il ricavato della vendita della mia auto (€5.000) subito. In totale soddisferò il 20% circa di ogni credito chirografario.”
- L’OCC redige una relazione attestando attendibilità dei dati e meritevolezza (che il debitore non ha colpe gravi o frodi), e deposita il piano in tribunale.
- Notifica ai creditori: i creditori vengono informati e possono fare osservazioni, ma non votano sul piano del consumatore.
- Udienza di omologazione: il giudice verifica legalità e convenienza (nessun creditore stia peggio che nell’alternativa di pignoramenti individuali). Se tutto ok, omologa il piano .
- Da quel momento, il piano è vincolante: i creditori non possono agire esecutivamente. Il debitore esegue i pagamenti promessi (sotto controllo OCC).
- Al termine, su istanza del debitore, il tribunale dichiara l’esdebitazione per i debiti non soddisfatti . Quindi i residui vengono cancellati (tranne eventuali debiti esclusi ex lege come quelli per mantenimento figli, etc.).
Tempo: l’intera procedura può durare dai 6 mesi a un anno fino all’omologa, e poi alcuni anni di esecuzione piano. Ma è una strada che offre respiro e soprattutto una fine certa al sovraindebitamento.
Va sottolineato: meritevolezza significa che l’indebitamento non deve essere colpa grave del debitore (es. spese voluttuarie eccessive, frode, ecc.). Se uno ha evaso milioni e poi chiede piano, il giudice potrebbe negarlo per indebitamento colposo. Tuttavia, la giurisprudenza tende ad applicare il meritevolezza con flessibilità, dando opportunità anche a chi ha sbagliato se dimostra ravvedimento.
4.5 Accordi di ristrutturazione e concordati preventivi per imprese
Per completare, ricordiamo i passaggi essenziali di queste procedure concorsuali per imprese:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR): l’impresa negozia privatamente con i creditori chiave (banche, fisco, fornitori) un accordo di ristrutturazione (piani di rientro, stralci parziali) e deve ottenere l’adesione di almeno il 60% dei creditori (in valore) . Per i crediti erariali, serve un accordo specifico (transazione fiscale) con Agenzia Entrate e altri enti che rappresenti almeno il valore di voto in quella percentuale o che comunque il fisco aderisca se è strategico. Una volta raggiunto, l’accordo viene depositato al tribunale con una relazione attestatore che conferma che con l’accordo si pagano i creditori almeno quanto otterrebbero altrimenti. Il tribunale omologa e da quel momento l’accordo è vincolante per i creditori aderenti (per i non aderenti i debiti restano per intero e vanno pagati regolarmente). Il vantaggio rispetto al concordato è che è più rapido e meno “pubblico”. Lo svantaggio è che i creditori non aderenti possono creare problemi (anche se di regola sono pagati integralmente per convincerli a non ostacolare).
- Concordato preventivo: è un procedimento giudiziale: l’azienda deposita un ricorso di concordato con un piano dettagliato . Il piano distingue i creditori in classi e prevede chi prende cosa (es. chirografari 30%, privilegiati 100% o 80% con rinuncia parziale se accettano, ecc.). Il tribunale ammette la procedura e nomina un commissario. I creditori votano in adunanza o per classi. Se le maggioranze (maggioranza semplice del passivo e per classi la maggioranza delle classi) sono raggiunte, il tribunale omologa salvo opposizioni di creditori dissenzienti se dimostrano il piano li tratta peggio di un’alternativa. Nel piano di concordato può esserci una transazione fiscale per i crediti erariali: tipicamente il fisco viene messo in classe privilegiata per IVA e ritenute (non falcidiabili se c’è attivo sufficiente a pagarle) e in classe chirografaria per la parte residua, con una certa percentuale. Se il fisco vota contro ma il concordato ottiene le altre maggioranze, l’omologa può comunque avvenire se è assicurato all’erario almeno il trattamento di legge (il Codice prevede che IVA e ritenute possano essere falcidiate solo se il tribunale attesta che se quell’impresa fosse liquidata il fisco prenderebbe comunque meno).
Sia per ADR che concordato, la transazione fiscale (art. 63 Codice crisi) formalizza l’accordo sul debito tributario . L’ente ha l’obbligo di motivare un eventuale diniego in caso di proposta conveniente per spiegare perché rifiuta.
Perché un’impresa dovrebbe considerare queste opzioni? Perché se i debiti fiscali e altri superano la sua capacità, un concordato può ridurli drasticamente e permettere la continuazione dell’attività (nel caso di concordato in continuità) o una chiusura meno traumatica (concordato liquidatorio evita istanze di fallimento e consente di gestire vendite in modo migliore).
Naturalmente, sono procedimenti che richiedono assistenza professionale qualificata (avvocati fallimentaristi, commercialisti specializzati), costi, e l’azienda deve avere un business plan credibile se vuole la continuità. Ma rientrano nel ventaglio di risposte possibili quando contestare l’accertamento non è più possibile o è inutile perché effettivamente il debito c’è ma serve alleggerirlo.
Esempio di transazione fiscale in concordato: una Srl ha 1 milione di debiti di cui 300k con Erario (100k IVA privilegiata, 200k IRES chirografaria). Propone un concordato liquidatorio dove la vendita dei beni darà 500k. Prevede di pagare IVA 100% (100k) e sui restanti debiti (compreso IRES) una percentuale del 40%. Il fisco quindi prenderebbe 100k + 80k = 180k su 300k (60% di recupero). In un fallimento, ipotizziamo avrebbe preso 50% dell’IVA e 10% del chirografo = 50k + 20k = 70k. Quindi in concordato prende molto di più. Se il fisco inspiegabilmente votasse no, il tribunale può comunque approvare perché oggettivamente la proposta è migliorativa per l’erario rispetto al fallimento.
5. FAQ – Domande frequenti sull’accertamento fiscale
Vediamo ora alcune domande comuni che i contribuenti si pongono riguardo agli avvisi di accertamento e alle procedure di contestazione, con risposte sintetiche:
- Cos’è un avviso di accertamento esecutivo? È un avviso di accertamento che funge anche da titolo esecutivo, introdotto dalla normativa sulla “concentrazione della riscossione”. In pratica contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme accertate e, se non viene impugnato nei termini, diventa direttamente esecutivo (come una sentenza) senza necessità di cartella di pagamento . Ciò consente all’Agente della riscossione di iniziare le procedure coattive (pignoramenti ecc.) trascorsi 60 giorni + 30 di preavviso.
- Entro quando può essere notificato un avviso di accertamento? Per le imposte dirette (IRPEF, IRES) e l’IVA il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione non è stata presentata (omessa) il termine sale al 31 dicembre del settimo anno . Ad esempio, dichiarazione dei redditi 2020 presentata nel 2021: accertabile fino al 31/12/2026. Dichiarazione 2020 omessa: fino al 31/12/2028. Per i tributi locali (IMU, TARI ecc.) generalmente si applica il quinto anno successivo, salvo diversa previsione dei regolamenti comunali .
- Se ricevo un avviso, quanto tempo ho per contestarlo? In genere 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria . Fanno eccezione gli avvisi in materia di contributi previdenziali INPS, impugnabili entro 40 giorni . Attenzione: se prima dell’avviso è stato attivato il contraddittorio preventivo obbligatorio, i 60 giorni di ricorso decorrono dalla scadenza del periodo di 60 giorni concesso per il contraddittorio . In pratica, quel preavviso “dilata” i tempi di impugnazione.
- Che cos’è il contraddittorio preventivo obbligatorio? È il diritto del contribuente di essere interpellato prima che venga emesso l’accertamento definitivo . In base al nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.Lgs. 219/2023), l’ufficio deve inviare lo schema di avviso e attendere almeno 60 giorni le eventuali memorie del contribuente prima di procedere . Se l’ufficio emette l’atto finale senza aver atteso o senza aver attivato questo contraddittorio, l’avviso è nullo per violazione di legge. Sono esclusi dall’obbligo solo i casi di controlli automatizzati/liquidazioni e simili.
- È possibile bloccare un avviso se ci sono errori di notifica? Sì. Se la notifica dell’avviso è viziata (ad esempio inviata all’indirizzo sbagliato, o a una PEC non appartenente al contribuente, o consegnata a persona non autorizzata) l’atto è nullo o annullabile . In sede di ricorso si può far valere la nullità della notifica come motivo. Se si scopre l’avviso solo dopo i 60 giorni a causa di notifica mai ricevuta, è possibile ricorrere eccependo l’inesistenza della notifica e chiedendo la rimessione in termini. In ogni caso, errori gravi di notifica impediscono all’atto di divenire definitivo validamente.
- Cosa sono le presunzioni “supersemplici”? È un termine che indica le presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti . Si parla di presunzioni “supersemplici” nell’accertamento induttivo puro, quando l’ufficio ricostruisce il reddito d’impresa in mancanza di dichiarazione o di contabilità attendibile. In tal caso l’ufficio può basarsi anche su indizi deboli o su calcoli percentuali senza prove robuste. Una volta notificato l’accertamento induttivo, spetta poi al contribuente l’onere di provare che il maggiore reddito non esiste.
- Posso difendermi contro le presunzioni bancarie sui conti correnti? Sì, ma serve prova analitica. L’art. 32 DPR 600/1973 stabilisce che i versamenti sul conto corrente si presumono ricavi non dichiarati . Per vincere questa presunzione devi dimostrare, con documenti, la provenienza non imponibile di ciascun versamento (es. era un rimborso di un prestito, uno spostamento di fondi propri, una donazione esente) . Se non riesci a giustificarli, quei versamenti restano imponibili. Quanto ai prelievi, per i lavoratori autonomi la Corte Costituzionale ha escluso la presunzione (non possono essere considerati ricavi) mentre per gli imprenditori i prelievi ingiustificati si presumono acquisti in nero destinati a rivendita. Anche questa presunzione può essere superata provando, ad esempio, che il prelievo è servito per spese personali non correlate all’attività.
- Se ho pagato in ritardo una rata della rottamazione-quater, perdo tutti i benefici? Sì, purtroppo. La disciplina delle definizioni agevolate prevede una tolleranza di 5 giorni per il pagamento delle rate . Se il pagamento avviene oltre questo breve periodo, la rottamazione decade e il carico residuo viene ripristinato con sanzioni e interessi pieni. Ad esempio, la decima rata della rottamazione-quater era da pagare entro il 7 dicembre 2025 (scadenza 1/12 + 5 gg): chi l’ha versata l’8 dicembre risulta decaduto. In tal caso l’Agenzia Entrate-Riscossione riprenderà le azioni esecutive per l’intero debito. Tuttavia, il debitore decaduto può chiedere una rateizzazione ordinaria del residuo non rottamato per non subire subito la riscossione forzata.
- Posso aderire alla rottamazione-quinquies se ho debiti dopo il 2023? No, la rottamazione-quinquies riguarderà solo i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 . I debiti per cui l’Agente della riscossione riceverà il ruolo dal 2024 in poi non rientrano (salvo che in futuri provvedimenti). Quindi, ad esempio, una cartella per saldo IRPEF 2024 notificata nel 2025 non è definibile con la quinquies e dovrà essere pagata o eventualmente rinegoziata con strumenti ordinari. I debiti successivi al 2023 saranno gestiti con le normative ordinarie (rateazioni) o eventuali future definizioni che il legislatore potrà varare.
- La rottamazione-quinquies sospende un pignoramento in corso? Sì. Presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione delle azioni esecutive avviate dall’Agente della riscossione . Ciò significa che, se hai un pignoramento su conto o stipendio in atto, con la domanda di rottamazione il prelievo si interrompe (dal mese successivo). Fanno eccezione solo i casi in cui l’esecuzione sia già conclusa: ad esempio, se un immobile è già stato venduto all’asta e aggiudicato, quella procedura non viene annullata dalla rottamazione. Ma se sei ancora nella fase precedente (pignorato ma non venduto) la vendita viene sospesa in attesa della definizione. È importante poi perfezionare la rottamazione pagando le rate: se decadi, le azioni riprendono da dove si erano fermate.
- Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione ordinaria? In caso di rateazione ordinaria (dilazione concessa dall’Agente), il mancato pagamento di due rate consecutive provoca la decadenza dal beneficio . Ciò implica che perdi il diritto al piano, il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e l’Agente potrà attivare subito misure cautelari/esecutive. Inoltre, la legge preclude di ottenere una nuova rateizzazione per gli stessi carichi: non puoi rinegoziare gli stessi debiti che ti hanno visto decaduto, se non forse tramite definizioni agevolate straordinarie. Quindi è fondamentale rispettare le scadenze. Se sai di non poter più sostenere il piano, valuta altre soluzioni come procedure di composizione della crisi.
- Posso presentare un ricorso e al tempo stesso chiedere la rateizzazione? Sì. Chiedere la rateizzazione del debito non preclude affatto la possibilità di fare ricorso . Le due cose possono coesistere: il ricorso mira ad annullare o ridurre l’atto, la rateizzazione è una misura amministrativa per pagare gradualmente intanto. Tieni presente però che, se il giudice tributario alla fine annulla l’atto, l’Amministrazione dovrà restituirti le somme che avrai eventualmente versato in eccedenza (con interessi). Quindi, ad esempio, se rateizzi 1/3 del tributo e poi vinci la causa su tutta la pretesa, ti verranno rimborsate le rate pagate. Molti contribuenti adottano questa strategia prudenziale: ricorrono per contestare, ma nel frattempo rateizzano il dovuto per evitare rischi di pignoramento immediato. In tal modo, qualunque sia l’esito, non rimangono scoperti.
- Sono un imprenditore: posso accedere al piano del consumatore? No, il piano del consumatore e in generale le procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (oggi Codice della crisi) sono riservate a soggetti non fallibili: consumatori privati, professionisti, ditte individuali sotto soglia di fallibilità, start-up innovative, ecc. Le società e le imprese commerciali soggette a fallimento non possono usare il piano del consumatore . Invece, per loro esistono gli strumenti concorsuali come l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo (vedi sopra). Ad esempio, una SRL indebitata col fisco potrà proporre un concordato preventivo con transazione fiscale, ma non rientra nel sovraindebitamento. In sintesi: privati e piccoli imprenditori = procedure sovraindebitamento; società e grandi imprese = procedure concorsuali ordinarie.
- Le multe stradali rientrano nella rottamazione? Sì, le cartelle per multe stradali possono essere incluse nella definizione agevolata (quater, quinquies ecc.), ma con una particolarità: viene condonata solo la parte accessoria, ovvero interessi e maggiorazioni, mentre la sanzione base (l’importo della multa) rimane comunque dovuta per intero . Ad esempio, una cartella per multa di €200 diventati €300 con maggiorazioni: con rottamazione pagherai €200 (eventualmente frazionabili in rate) e non pagherai i €100 aggiuntivi di maggiorazioni e interessi. Questa regola vale in tutte le “rottamazioni” sin dalle prime: contravvenzioni stradali – niente sconto sull’importo della multa, sì su interessi/maggiorazioni.
- Come calcolare le rate della rottamazione quinquies? La rottamazione-quinquies permette fino a 54 rate bimestrali. Esempio: supponiamo un debito definibile totale di €9.000. In caso di adesione rateale massima, si dovrà pagare in 54 rate (9 anni). Si divide semplicemente €9.000 per 54: risulta €166,67 circa per rata . Le rate saranno pagate ogni due mesi (circa €333 ogni 4 mesi). Dal 1° agosto 2026 sulle rate residue si applicherà l’interesse annuo del 4%, il che significa che a partire dalle rate del 2026 andranno aggiunti pochi euro di interesse (sulle prime due annualità quasi nullo). Quindi nel nostro esempio, le prime rate del 2026 restano ~€166,67, quelle dal 2026 in poi potrebbero salire di pochi euro (es. €170) man mano che maturano interessi sul residuo decrescente. L’importante è rispettare le scadenze bimestrali: con 54 rate, basta saltarne 1 per decadere, quindi occorre pianificare attentamente il budget.
Fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali:
- Addiopignoramenti (Avv. G. A. Monardo), “Accertamento fiscale e notifica dell’avviso: come funziona e quando scatta”, 13 dicembre 2025 – (Guida approfondita su accertamento esecutivo, termini, tipologie accertamento, contraddittorio e giurisprudenza recente).
- D.P.R. 29/09/1973 n. 600, artt. 43 e 39 – (Termini di decadenza accertamento imposte dirette; accertamento analitico e induttivo) .
- D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 57 – (Termini di decadenza accertamento IVA) .
- Legge 27/12/2019 n. 160, art. 1 co. 792 – (Accertamento esecutivo per tributi locali, termini) .
- D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. L.122/2010, art. 29 – (Introduzione accertamento esecutivo) .
- D.Lgs. 30/09/2023 n. 219, art. 3 – (Statuto contribuente art. 6-bis: contraddittorio generalizzato obbligatorio) .
- Corte Cass., Sez. Trib., ord. n. 26374 del 30/09/2025 – (Onere del fisco di provare anche consapevolezza del contribuente in frodi IVA con fatture soggettivamente false) .
- Corte Cass., Sez. Trib., ord. n. 16795 del 23/06/2025 – (Verifiche fiscali in studi professionali: autorizzazione ad hoc successiva se opposto segreto professionale) .
- Corte Cass., Sez. Trib., ord. n. 21214 del 30/07/2024 – (Presunzioni bancarie: versamenti sui conti di professionisti presunti ricavi; onere al contribuente di provarne l’estraneità imponibile; prelievi non applicabili a autonomi) .
- Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 10075 del 13/04/2024 – (Redditometro: presunzione semplice, onere della prova a carico del fisco; il contribuente deve provare fonti non reddituali delle spese) .
- Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 22810/2015 – (Nullità avviso se firmato da funzionario senza delega valida) .
- Agenzia delle Entrate – Circ. n. 17/E del 29/04/2016 – (Chiarimenti su contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio in verifiche fiscali alla luce di Corte Cost. 132/2015) .
- D.Lgs. 24/09/2015 n. 156, art. 9 – (Reclamo-mediazione tributaria, soglia elevata a €50.000) .
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, art. 16 co.3 – (Definizione agevolata in acquiescenza: riduzione sanzioni a 1/3) .
- Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge Bilancio 2023), art. 1 commi 231-252 – (Definizione agevolata 2023, “rottamazione-quater”: ambito, effetti, rateazione) .
- Disegno di Legge Bilancio 2026 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27/10/2025) – Relazione tecnica – (Prevede la “rottamazione-quinquies” 2000-2023: modalità di pagamento in 54 rate, interessi 4%, riammissione decaduti) .
- D.Lgs. 30/07/1999 n. 300 – (Istituzione Agenzia Entrate-Riscossione, norme su aggio).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi), artt. 65-73 – (Procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento per consumatori: piano del consumatore, esdebitazione) .
- D.Lgs. 14/2019, art. 63 – (Transazione fiscale nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione: falcidia tributi) .
- Agenzia Entrate – Provv. 1/02/2024 – (Istruzioni operative su obbligo contraddittorio generalizzato ex D.Lgs. 219/2023) .
Ecco la versione rifatta, nel formato classico, senza fonti, con stile, tono e struttura coerenti con tutte le precedenti:
Hai ricevuto nel 2026 un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e non sai da dove iniziare, cosa controllare prima e come contestarlo correttamente? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto nel 2026 un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e non sai da dove iniziare, cosa controllare prima e come contestarlo correttamente?
Ti trovi davanti a imposte, sanzioni e interessi e temi che un errore di tempistica o di strategia possa rendere definitiva una pretesa che poteva essere annullata o ridotta?
Devi saperlo subito:
👉 un avviso di accertamento non è mai “automaticamente valido”,
👉 nel 2026 la difesa richiede controlli ancora più rigorosi,
👉 una strategia sbagliata all’inizio può compromettere tutto.
Questa guida ti spiega:
- cosa controllare subito quando ricevi l’avviso,
- quali difese sono ammesse nel 2026,
- come impugnare correttamente l’atto,
- quali errori evitare.
Avviso di Accertamento: Da Dove Iniziare nel 2026
Appena ricevi l’avviso non devi guardare l’importo, ma verificare la validità dell’atto.
Le prime domande da farti sono:
- l’avviso è stato notificato correttamente?
- è stato emesso nei termini di legge?
- è firmato e motivato come richiesto?
- rispetta il contraddittorio preventivo, se obbligatorio?
👉 Se l’atto è invalido, può essere annullato senza entrare nel merito.
Il Principio Chiave nel 2026: Prima la Forma, Poi il Merito
Un errore comune è difendersi solo sui numeri.
Nel 2026 vale ancora di più questa regola:
👉 prima si attaccano i vizi formali e procedurali,
👉 solo dopo si entra nel merito fiscale.
Se l’atto è nullo:
- il giudice non valuta ricavi, costi o redditi,
- l’accertamento cade interamente.
I Controlli Essenziali da Fare Subito
🔹 1. Notifica
Verifica se:
- l’indirizzo è corretto,
- la notifica è avvenuta nei termini,
- il procedimento è regolare.
👉 Un vizio di notifica può annullare tutto.
🔹 2. Motivazione
L’avviso deve spiegare:
- perché il Fisco ti accerta,
- come ha calcolato la pretesa,
- su quali prove o presunzioni si basa.
👉 Motivazioni generiche o “copiate” rendono l’atto illegittimo.
🔹 3. Contraddittorio
Nel 2026 il contraddittorio è centrale.
L’avviso è contestabile se:
- non sei stato messo in condizione di difenderti,
- le tue osservazioni sono state ignorate,
- il contraddittorio è stato solo formale.
👉 La violazione del contraddittorio è un vizio grave.
Quando Puoi Contestare Tutto l’Avviso
Puoi chiedere l’annullamento totale se:
- l’atto è fuori termine,
- manca una motivazione reale,
- il metodo di accertamento è illegittimo,
- l’Ufficio non ha provato i fatti contestati,
- sono state usate presunzioni non qualificate,
- l’avviso viola i tuoi diritti procedimentali.
👉 Non sei obbligato a discutere solo l’importo.
Come Impugnare l’Avviso nel 2026
Nel 2026 l’impugnazione segue passaggi precisi:
- Valutazione tecnica immediata dell’atto
- Scelta della strategia (vizi formali, merito o entrambi)
- Redazione del ricorso completo e strutturato
- Deposito nei termini
- Richiesta di sospensione della riscossione
👉 I termini sono perentori: sbagliare tempo significa perdere tutto.
Il Punto Chiave: Onere della Prova
Un principio fondamentale è questo:
👉 è l’Agenzia delle Entrate che deve provare la pretesa,
👉 non tu dimostrare di essere innocente.
Se:
- mancano prove concrete,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il reddito è solo “stimato”,
👉 l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Nel 2026 molti contribuenti sbagliano perché:
- pagano subito per paura,
- non verificano la validità dell’atto,
- presentano difese improvvisate,
- rinunciano al contraddittorio.
👉 Così un accertamento debole diventa definitivo.
Avviso di Accertamento nel 2026 ≠ Condanna
Un principio essenziale è questo:
👉 l’avviso di accertamento è solo l’inizio della difesa, non la fine.
Questo significa che puoi:
- bloccare la riscossione,
- ottenere l’annullamento totale o parziale,
- ridurre sanzioni e interessi,
- tutelare il tuo patrimonio.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Contestazione
Nel 2026 la contestazione richiede difesa giuridica avanzata, non solo contabile.
L’avvocato:
- individua vizi nascosti dell’atto,
- costruisce una strategia difensiva completa,
- coordina forma e merito,
- gestisce contraddittorio e giudizio,
- protegge il contribuente da errori irreversibili.
👉 La difesa non si improvvisa.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
- capire subito se l’avviso è nullo,
- scegliere la strategia più efficace,
- impugnare correttamente nei termini,
- sospendere la riscossione,
- evitare cartelle e pignoramenti,
- ottenere l’annullamento o la riduzione del debito.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi Subito
Se non agisci:
- l’avviso diventa definitivo,
- il debito viene riscosso,
- partono cartelle e azioni esecutive,
- perdi ogni possibilità di difesa.
👉 Nel 2026 il tempo è il tuo peggior nemico.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro avvisi di accertamento nel 2026 richiede competenze avanzate e aggiornate in diritto tributario e contenzioso fiscale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Conclusione
Nel 2026 un avviso di accertamento
👉 si può e si deve contestare con metodo.
👉 Prima si verifica la validità,
👉 poi si attacca il merito,
👉 ogni errore va evitato.
La regola è chiara:
👉 controllare subito l’atto,
👉 scegliere la strategia giusta,
👉 difendersi tempestivamente e con competenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, una difesa fiscale tempestiva e ben strutturata può fare la differenza tra subire un accertamento e annullarlo completamente.