Come Difendersi Da Un Accertamento Fiscale: Tutte Le Strategie Aggiornate Al 2026

Difendersi da un accertamento fiscale nel 2026 richiede metodo, tempestività e strategia, perché i controlli dell’Agenzia delle Entrate sono sempre più digitali, automatizzati e presuntivi, mentre la riscossione è più rapida e aggressiva rispetto al passato.

Per contribuenti, imprese e partite IVA, il rischio è concreto: accertamenti fondati su presunzioni bancarie, algoritmi, ricarichi medi, controlli incrociati e ricostruzioni induttive diventano definitivi se non gestiti correttamente, con sanzioni, interessi e pignoramenti.

Molti si chiedono:
“Da dove si comincia per difendersi?”
“Quali strategie funzionano davvero nel 2026?”
“Quando conviene ricorrere e quando trattare?”

È fondamentale chiarirlo subito:
difendersi da un accertamento fiscale nel 2026 significa agire subito e scegliere la strategia giusta, non reagire d’istinto.
Un errore iniziale può compromettere tutta la difesa.


Prima regola nel 2026: il tempo è decisivo

Nel 2026:

• i termini restano perentori
• la riscossione può partire anche prima della sentenza
• i controlli sono più rapidi e standardizzati

Ignorare o rimandare è il modo più veloce per perdere.


Primo controllo: la validità dell’accertamento

Prima di entrare nel merito, va sempre verificato se l’atto è valido.

I principali vizi da controllare sono:

• notifica irregolare
• decadenza dei termini
• incompetenza dell’Ufficio
• motivazione carente o apparente
• violazione del contraddittorio
• duplicazione dell’accertamento

Se l’accertamento è viziato, può essere annullato integralmente.


Secondo passo: individuare il tipo di accertamento

Nel 2026 gli accertamenti più frequenti sono:

• accertamenti bancari
• accertamenti induttivi
• accertamenti sintetici (redditometro)
• controlli automatizzati e algoritmici
• ricarichi medi
• accertamenti IVA e su fatture elettroniche

Ogni tipo richiede una strategia diversa.


L’errore più grave: difendersi solo sugli importi

Molti contribuenti sbagliano quando:

• contestano solo i calcoli
• accettano il metodo dell’Ufficio
• non sollevano eccezioni preliminari
• non attaccano le presunzioni
• rinunciano a una difesa strutturata

Nel 2026 si vince sul metodo, non solo sui numeri.


Le principali strategie di difesa nel 2026

1. Difesa procedurale

Serve a colpire l’atto alla radice:
• vizi di notifica
• carenze di motivazione
• violazione del contraddittorio
• decadenza

È spesso la strategia più efficace.


2. Difesa sul metodo di accertamento

Consiste nel contestare:
• presunzioni non qualificate
• algoritmi e automatismi
• ricarichi medi astratti
• ricostruzioni induttive irragionevoli

Se il metodo è illegittimo, cade tutto l’accertamento.


3. Difesa probatoria

Nel 2026 la prova è decisiva:
• documenti
• ricostruzioni logiche
• presunzioni a favore del contribuente
• dimostrazione della realtà economica

Chi non costruisce bene la prova, perde anche avendo ragione.


4. Difesa patrimoniale e finanziaria

Serve a:
• dimostrare l’origine non reddituale delle somme
• separare reddito e patrimonio
• giustificare spese, versamenti e investimenti

È centrale in accertamenti bancari e redditometrici.


Accertamento con adesione o ricorso?

Nel 2026 la scelta va fatta caso per caso:

• l’adesione può ridurre sanzioni
• ma non è sempre conveniente
• il ricorso è necessario se l’atto è viziato
• la sospensione è spesso indispensabile

Scegliere male peggiora la posizione.


Ricorso e sospensione: due strumenti da usare insieme

Un punto cruciale:

• il ricorso non blocca automaticamente la riscossione
• senza sospensione possono partire pignoramenti
• nel 2026 l’esecuzione è più veloce

Difendere il tempo è fondamentale quanto difendere il merito.


Quando conviene impugnare tutto l’accertamento

È opportuno impugnare integralmente l’atto quando:

• i vizi sono strutturali
• la motivazione è generica
• il metodo è illegittimo
• manca il contraddittorio
• l’accertamento è duplicato

In questi casi non si discute il quantum, ma l’esistenza dell’atto.


I rischi se non ci si difende correttamente

Una gestione errata può portare a:

• accertamento definitivo
• sanzioni piene
• interessi cumulativi
• riscossione forzata
• pignoramenti e fermi
• gravi danni patrimoniali

Nel 2026 la velocità dell’esecuzione è aumentata.


Cosa fare subito, in sintesi

Se ricevi un accertamento fiscale nel 2026:

• non pagare d’impulso
• non ignorare l’atto
• verifica subito notifica e termini
• analizza metodo e motivazione
• individua vizi e presunzioni
• costruisci una strategia difensiva
• agisci nei termini

Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese anche nel 2026 nella difesa dagli accertamenti fiscali, individuando strategie aggiornate, vizi di validità e soluzioni efficaci per ridurre o annullare la pretesa.

Può intervenire per:

• valutare la legittimità dell’accertamento
• scegliere la strategia difensiva più efficace
• presentare ricorso e sospensione
• ridurre o annullare il debito fiscale
• tutelare il patrimonio del contribuente


Agisci ora

Un accertamento fiscale non è una sentenza.
Ma se non viene gestito subito e correttamente, diventa definitivo anche se è sbagliato.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale,
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Introduzione

Affrontare un accertamento fiscale in Italia può risultare complesso e intimidente, ma esistono diverse strategie difensive che il contribuente (sia esso privato cittadino, libero professionista o imprenditore) può mettere in atto. Un accertamento fiscale è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria (solitamente l’Agenzia delle Entrate o gli enti locali per tributi di loro competenza) rettifica il reddito o il tributo dichiarato, contestando imposte suppletive, interessi e sanzioni. Di fronte a una simile contestazione, il contribuente ha diritto a difendersi sia in via amministrativa (prima e durante la fase di verifica) sia in via contenziosa (ricorrendo alle Corti di Giustizia Tributaria, già note come Commissioni Tributarie).

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025 (con uno sguardo alle novità attese per il 2026), offre un quadro avanzato e dettagliato su come reagire a un avviso di accertamento fiscale, con linguaggio giuridico ma divulgativo. Saranno illustrati i diversi tipi di accertamento (analitico, induttivo, sintetico, automatizzato, bancario, ecc.) e le difese specifiche per ciascuno, le fasi del contenzioso tributario (dal ricorso alle possibilità di mediazione e conciliazione), nonché consigli pratici e giurisprudenza recente. L’obiettivo è fornire uno strumento utile sia ai professionisti del diritto tributario (avvocati, dottori commercialisti) sia ai contribuenti (privati e aziende) che vogliano comprendere come tutelare al meglio i propri diritti di debitore fiscale di fronte al Fisco.

Va premesso che la normativa tributaria è soggetta a continue modifiche. Negli ultimi anni, in particolare, si è assistito a importanti riforme: dalla riforma del processo tributario del 2022 (che ha introdotto le Corti di Giustizia Tributaria al posto delle Commissioni e abolito la mediazione obbligatoria ) alla riforma fiscale del 2024 (che ha innovato l’accertamento sintetico e le procedure di liquidazione automatizzata ). Inoltre, la Corte di Cassazione e le Corti di merito hanno prodotto pronunce fondamentali che affinano i confini delle presunzioni legali e delle garanzie del contribuente. In questa guida faremo costante riferimento a tali fonti normative e giurisprudenziali aggiornate, riportando i principali riferimenti (sentenze e norme) utili a chi intende difendersi efficacemente da un accertamento fiscale, specialmente dal punto di vista del contribuente debitore.

(Nota: per semplicità espositiva useremo ancora i termini Commissione Tributaria Provinciale/Regionale (CTP, CTR) talvolta in parallelo ai nuovi termini Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, in quanto la riforma ha sostituito le denominazioni a partire dal 2023 . Ugualmente, useremo spesso il termine generico Fisco per indicare l’Amministrazione finanziaria).*

Tipologie di accertamento fiscale

Non tutti gli accertamenti fiscali sono uguali. La legge prevede varie modalità con cui il Fisco può determinare o rettificare il reddito imponibile di un contribuente. Conoscere la tipologia di accertamento contestata è fondamentale, perché diverse sono le regole, le presunzioni e quindi le possibili difese. Di seguito esaminiamo le principali categorie di accertamento fiscale previste dall’ordinamento italiano, facendo riferimento alle norme del D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette, come IRPEF e IRES) e del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA), nonché ad altre disposizioni speciali. Le macro-tipologie trattate includono:

  • Accertamento analitico (e analitico-induttivo);
  • Accertamento induttivo puro;
  • Accertamento sintetico (il cosiddetto redditometro per le persone fisiche);
  • Accertamento automatizzato (controlli formali e a tavolino, inclusi gli “avvisi bonari”);
  • Indagini finanziarie e accertamenti bancari;
  • Accertamenti parziali e altre forme speciali (come gli studi di settore/ISA, o i controlli immobiliari come IMU).

Nel trattare ciascuna tipologia evidenzieremo quando può essere attivata, quali presunzioni utilizza l’Ufficio finanziario e quali sono le possibili difese per il contribuente, anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali.

Accertamento analitico e analitico-induttivo

L’accertamento analitico è la forma ordinaria di controllo della dichiarazione fiscale: l’Ufficio verifica analiticamente le singole componenti di reddito e le scritture contabili, contestando eventuali violazioni voce per voce. Si basa sul confronto tra i dati dichiarati e quelli emergenti dai documenti fiscali o da terzi, applicando le norme tributarie in modo analitico. Ad esempio, un accertamento analitico IRPEF può contestare la mancata dichiarazione di un reddito specifico (un ricavo non fatturato, un canone di locazione non dichiarato, ecc.) oppure la deduzione indebita di un costo non inerente. In sede IVA, analogamente, può rettificare il credito IVA o negare la detrazione per operazioni ritenute inesistenti o non spettanti. Questo tipo di controllo presuppone in genere che la contabilità del contribuente sia regolare o comunque attendibile nelle linee generali: l’Ufficio muove contestazioni mirate, senza mettere in discussione l’intero impianto contabile (si parla in tal caso di accertamento “analitico puro”).

Quando invece emergono irregolarità contabili parziali o incongruenze che minano in parte l’attendibilità dei conti, l’Ufficio può procedere con metodo analitico-induttivo. In sostanza, pur analizzando le singole poste, l’accertatore introduce elementi induttivi per ricostruire il reddito, utilizzando presunzioni semplici in presenza di contabilità non del tutto attendibili. Un esempio è il riscontro di indici di gestione antieconomica: se l’azienda dichiara margini troppo esigui o costanti perdite, l’Ufficio può presumere ricavi non dichiarati basandosi su parametri di settore, costi fissi, consumi di materie prime, ecc., a integrazione dell’analisi dei conti . L’antieconomicità conclamata dell’attività (ad esempio, vendite sistematicamente sottocosto senza ragione) costituisce elemento presuntivo che giustifica un recupero induttivo di ricavi, come riconosciuto dalla giurisprudenza .

Difese del contribuente: di fronte a un accertamento analitico o analitico-induttivo, la difesa si concentra nel controdedurre puntualmente su ciascuna voce contestata. È importante fornire prove documentali a supporto della propria dichiarazione (fatture, contratti, estratti conto, perizie, ecc.) smontando le eccezioni del Fisco. Se l’Ufficio ha usato presunzioni di antieconomicità o altre stime, il contribuente può far valere le specificità della propria situazione: ad esempio, spiegare che i margini bassi erano dovuti a strategie commerciali (promozioni, svendite per fine attività), oppure che i consumi anomali di materie prime dipendevano da scarti di produzione, e così via. In giudizio, queste spiegazioni devono essere supportate da elementi concreti, altrimenti difficilmente il giudice potrà disattendere le presunzioni del Fisco. È bene ricordare che, secondo i principi generali, l’onere della prova di fatti che riducono o escludono la pretesa fiscale spetta al contribuente (mentre l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell’evasione contestata). Nel caso di presunzioni semplici, comunque, esse devono essere gravi, precise e concordanti: la difesa potrà cercare di dimostrare che i presupposti induttivi utilizzati non hanno queste caratteristiche (ad esempio, la presunta antieconomicità potrebbe essere giustificata da cause di forza maggiore, crisi di settore, eventi straordinari documentati).

Una particolare forma di accertamento analitico-induttivo è quella basata sugli “indici di affidabilità” (ISA) o, in passato, sugli studi di settore. Se un’attività economica dichiara ricavi fortemente inferiori agli standard del settore, ciò accende un campanello d’allarme e può portare a un accertamento. Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito che gli studi di settore da soli non possono fondare un accertamento senza contraddittorio: l’eventuale atto basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi è nullo se manca il previo confronto col contribuente . Inoltre, è necessario che l’Ufficio integri i risultati statistici con altri elementi concreti sulla singola impresa . Perciò, un contribuente potrà far valere, anche in giudizio, l’assenza di questo confronto o l’omessa considerazione delle proprie osservazioni nell’atto motivato. Con l’introduzione degli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità, a partire dal 2018, il legislatore ha previsto un approccio più premiale: punteggi ISA elevati possono evitare controlli o ridurre i termini di accertamento. In ogni caso, per le annualità ancora soggette a studi di settore, resta valido il principio che se l’accertamento si fonda solo sullo studio, la mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto .

Accertamento induttivo “puro”

L’accertamento induttivo puro (detto anche extracontabile) è la forma più invasiva e discrezionale di accertamento, utilizzata quando le scritture contabili del contribuente sono inattendibili o inesistenti. Previsto dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi (e dall’art. 55 D.P.R. 633/1972 per l’IVA), consente all’Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e di ricostruire il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di presunzioni anche semplicissime (le cosiddette “super-semplici”), prive dei requisiti normalmente richiesti di gravità, precisione e concordanza . In sostanza, il Fisco può determinare induttivamente ricavi, compensi e volume d’affari utilizzando qualsiasi dato o indizio disponibile, compresi coefficienti e calcoli astratti, quando il comportamento del contribuente ha impedito una verifica contabile affidabile.

I casi tipici che legittimano l’accertamento induttivo puro sono: omessa dichiarazione dei redditi, contabilità completamente inattendibile o tenuta in modo talmente irregolare da non consentire verifiche, mancata esibizione di documenti fondamentali. Ad esempio, la mancata esibizione dell’inventario di magazzino da parte di un’impresa commerciale giustifica il ricorso all’induttivo puro . La Corte di Cassazione ha confermato che se l’imprenditore non redige o non mostra l’inventario analitico, ponendo un ostacolo al controllo, l’Ufficio può ignorare le scritture e utilizzare presunzioni super-semplici . Così è stato ribadito, ad esempio, dall’ordinanza Cass. 18.11.2025 n. 30371, in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo in presenza di inventario mancante, considerandolo un comportamento che rende inattendibile la contabilità . Altri casi frequenti di induttivo puro sono: cassa in negativo nelle scritture contabili, contabilità “doppia” (due serie di fatture, di cui una occulta), oppure gravi scostamenti tra acquisti e vendite non giustificabili se non ipotizzando vendite in nero.

La presunzione di legge più nota, in tema di indagini sui ricavi, è quella del “saldo di cassa negativo”: quando dalla contabilità emerge che le uscite di cassa superano le entrate, ciò significa che l’azienda avrebbe speso più denaro di quanto dichiarato di aver incassato – una situazione impossibile a meno di ricavi non contabilizzati. La Cassazione ha chiarito che un saldo di cassa negativo costituisce di per sé circostanza grave che legittima l’accertamento induttivo puro . In questi casi l’onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare che non vi sono ricavi occulti, mentre l’Ufficio può presumere ricavi non dichiarati almeno pari al disavanzo di cassa . Questo principio, già affermato in Cass. n. 7538/2020, è stato di recente ribadito dalla Cassazione con l’ord. n. 25750/2024 .

Difese del contribuente: trovarsi di fronte a un accertamento induttivo puro è particolarmente insidioso, perché la legge dà ampio margine all’Ufficio e riduce le garanzie probatorie per il contribuente. Tuttavia, la difesa può articolarsi su più fronti:

  • Contestare i presupposti di legge: verificare se davvero ricorrevano le condizioni per l’induttivo puro. Ad esempio, l’azienda aveva redatto l’inventario ma non è stato preso in considerazione? Oppure le irregolarità contabili non erano così gravi da giustificare il totale abbandono del metodo analitico? Se si prova che l’Ufficio poteva procedere in via analitica (perché la contabilità, pur con errori, era complessivamente attendibile), allora l’accertamento induttivo potrebbe risultare illegittimo in radice .
  • Dimostrare l’inesistenza dei ricavi occulti presunti: questo è l’aspetto più difficile, perché il contribuente deve provare un fatto negativo (che certi ricavi non esistono). Una strategia è fornire spiegazioni alternative alle anomalie riscontrate. Ad esempio, se il Fisco ha ricostruito ricavi in base ai consumi di materie prime, il contribuente può mostrare che una parte di quei consumi è dovuta a scarti o cali fisiologici di produzione documentati. Se l’accertamento ha ipotizzato vendite in nero da un magazzino non inventariato, si può cercare di ricostruire ex post le giacenze con documenti e movimenti noti.
  • Verificare il calcolo del reddito presunto: se l’Ufficio ha utilizzato coefficienti o percentuali (es. ricarichi standard di settore, margini usuali su certi prodotti), il contribuente può contestarne la validità nel suo caso concreto. Magari i ricarichi medi di settore non si applicano alla sua attività per motivi particolari (posizione geografica, concorrenza locale aggressiva, prodotti prossimi a scadenza venduti sottocosto, ecc.). Portare in giudizio perizie di esperti o testimonianze di prassi commerciali può aiutare a scalfire la presunzione. A tal proposito, è rilevante notare che la riforma del processo tributario ha reintrodotto in misura limitata la prova testimoniale in giudizio (art. 4, comma 1, L. 130/2022), prima rigidamente esclusa. Oggi il giudice tributario può ammettere testimoni su circostanze rilevanti, quindi si potrebbe far deporre, ad esempio, fornitori o clienti per attestare determinati fatti (anche se restano esclusi giuramenti o testimonianze su operazioni soggettivamente inesistenti).

In sintesi, la difesa nell’induttivo puro richiede un approccio aggressivo nel mettere in dubbio la base stessa delle presunzioni oppure, se ciò non è possibile, nel minimizzarne la portata quantitativa attraverso prove contrarie dettagliate. Bisogna ricordare che la Cassazione, pur ammettendo l’elasticità dell’induttivo, ha affermato che il risultato dell’accertamento deve comunque conservare un minimo di coerenza con la realtà e non può essere arbitrario: se il contribuente offre una spiegazione logica e documentata, il giudice potrebbe ritenere carente la prova contraria del Fisco e annullare o ridurre l’atto.

Accertamento sintetico (redditometro)

L’accertamento sintetico è uno strumento riservato alle persone fisiche (contribuenti IRPEF) per ricostruire sinteticamente il reddito complessivo di uno o più periodi d’imposta, prescindendo dalle singole fonti di reddito dichiarate. In pratica, il Fisco determina un reddito “presunto” sulla base delle spese sostenute dal contribuente e di altri indicatori della sua capacità contributiva (tenore di vita). Lo strumento cardine di questo metodo è comunemente noto come redditometro. Esso nasce come meccanismo presuntivo secondo cui se un soggetto sostiene spese di un certo ammontare, deve aver prodotto redditi almeno equivalenti per finanziarle (salvo possa dimostrare il contrario).

La normativa di riferimento è l’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 600/1973. Negli anni questo articolo è stato più volte modificato. La versione più recente, riscritta dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, ha introdotto importanti novità dal 2024. In particolare:

  • Rimane la regola per cui l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito accertabile differisce di almeno 1/5 (20%) da quello dichiarato dal contribuente per il biennio d’imposta considerato . Questo è un requisito relativo di scostamento minimo.
  • Nuovo requisito assoluto (dal 2024): il reddito complessivo accertato deve anche eccedere di almeno 10 volte l’ammontare dell’assegno sociale annuo . Dato che l’assegno sociale è circa €7.000 annui in questo periodo, significa che il redditometro si applicherà solo se il reddito presunto supera grossomodo €70.000. Questa doppia soglia (20% e 10 volte l’assegno) è stata introdotta per focalizzare l’attenzione del redditometro sui casi di evasione medio-grave, evitando di coinvolgere contribuenti con capacità contributiva modesta . In pratica si è creata una sorta di “franchigia” per i redditi più bassi .
  • Sono state inoltre meglio specificate e ampliate le possibili prove contrarie che il contribuente può fornire . La norma nuova elenca con maggiore chiarezza le circostanze che il contribuente può opporre (ad esempio, spese coperte con redditi esenti o soggetti a ritenuta, utilizzo di patrimonio accumulato, aiuti di terzi, finanziamenti, ecc.), recependo in parte orientamenti di dottrina e giurisprudenza . Tuttavia, resta un’area di incertezza su come debba essere provata la destinazione di certe somme a quelle spese specifiche .

In sostanza, oggi un accertamento sintetico scatta se: (a) Spesa monitorata ≥ Reddito dichiarato + 20% e (b) Reddito presunto ≥ 10 × Assegno sociale. Le spese considerate comprendono tutte le manifestazioni di capacità contributiva: acquisti di beni di lusso, proprietà di immobili e auto, mantenimento di barche, iscrizioni a club, spese per viaggi, e così via. Sono incluse anche le spese per incrementi patrimoniali, cioè gli acquisti di beni durevoli (ad esempio, casa, auto) imputati per intero al reddito dell’anno in cui sono sostenuti. Sulla base di appositi decreti ministeriali vengono individuate le categorie di spesa e gli importi medi o coefficienti (il redditometro elabora anche spese stimate per categoria familiare, come spese per alimentazione, trasporti, istruzione, in base alle statistiche ISTAT, se non risultano da dati certi). Va ricordato che l’applicazione del redditometro era stata sospesa per alcuni anni (in particolare dal 2018 in poi) in attesa di un rinnovamento dei parametri rispettoso della privacy. Il recente D.M. 7 maggio 2024 ha definito i nuovi indicatori, ma la sua efficacia è stata congelata fino alla completa attuazione della riforma dell’accertamento sintetico , che ora con il D.Lgs. 108/2024 è stata finalizzata e può ripartire .

Presunzione legale relativa: l’accertamento sintetico per sua natura pone in capo al contribuente un onere probatorio molto stringente. Infatti, si tratta di una presunzione legale relativa: il Fisco, constatato il doppio requisito (scostamento del 20% e soglia assoluta), presume che il contribuente abbia conseguito un reddito almeno pari alle spese sostenute. Non è tenuto a provare la provenienza di quel reddito, spetta invece al contribuente fornire la prova contraria. La Cassazione ha di frequente ribadito che l’onere della prova, per confutare il redditometro, grava interamente sull’accertato . In una recente pronuncia del 2025 (Cass. ord. n. 31114/2025) si è sottolineato che per “sconfessare” il reddito presunto, il contribuente deve dimostrare analiticamente che le spese contestate sono state finanziate con redditi esenti o altre disponibilità non imponibili . In altri termini, «ogni euro speso deve avere una provenienza dimostrabile» tramite documenti, come conti bancari, atti di donazione, contratti di mutuo, ecc. . Se la persona non riesce a provare in modo rigoroso che le somme utilizzate per quelle spese derivavano ad esempio da risparmi accumulati in anni precedenti (già tassati) o da vendite di beni non tassabili o da aiuti familiari, l’accertamento sintetico reggerà .

È bene chiarire che la prova contraria ammessa non è generica, ma deve essere specifica per la singola spesa. Ad esempio, sostenere di aver finanziato spese per €50.000 con “risparmi pregressi” senza mostrarne l’origine o la presenza nei conti non sarà considerato sufficiente. Invece, portare estratti conto che attestino prelievi da un conto deposito o la vendita di titoli, oppure un atto notarile di donazione di denaro da un parente, può costituire prova idonea a giustificare quella spesa come effettuata con redditi già tassati o esenti. Un altro esempio: se l’accertamento sintetico considera l’acquisto di un immobile per €200.000, il contribuente potrà difendersi mostrando che €150.000 provengono da un mutuo bancario (che non costituisce reddito) e €50.000 da una donazione dei genitori (non tassabile), allegando il contratto di mutuo e l’atto di donazione registrato.

Garanzie procedurali: prima di emettere un avviso di accertamento sintetico, l’Agenzia delle Entrate è tenuta per legge a invitare il contribuente al contraddittorio (confronto) e valutare le spiegazioni fornite (art. 38 comma 7 D.P.R. 600/73). Questa fase preventiva è essenziale: se l’Ufficio la omette, l’accertamento sintetico è nullo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (trattandosi, per l’IRPEF, di tributo non armonizzato a livello UE, l’obbligo del contraddittorio esiste solo quando espressamente previsto da norme nazionali, e questo è uno dei casi). Pertanto, il contribuente deve sfruttare l’invito al contraddittorio per presentare tutte le prove a suo discarico. In tale sede può anche emergere un accertamento con adesione (si veda oltre) se l’Ufficio riconosce parzialmente le ragioni del contribuente.

Difese del contribuente: oltre alla già menzionata prova puntuale della provenienza dei fondi, vi sono altri possibili approcci difensivi nell’ambito di un redditometro:

  • Verificare la correttezza del calcolo e dei coefficienti: ad esempio controllare se l’Ufficio ha attribuito al contribuente spese che in realtà non lo riguardano (magari spese intestate a un familiare a carico che però avevano fonti reddituali proprie). Oppure se ha utilizzato indicatori ISTAT non coerenti con la composizione del nucleo familiare del contribuente. Qualsiasi errore nei dati può essere fatto valere per ridurre la base presuntiva.
  • Contestare la qualità della prova del Fisco: benché l’onere di prova sia invertito, la Cassazione ha chiarito che l’Ufficio deve comunque motivare l’accertamento sintetico indicando gli elementi considerati e il calcolo del reddito presunto . Se la motivazione è lacunosa o non spiega perché le eventuali giustificazioni date in sede di contraddittorio sono state scartate, ciò può essere motivo di illegittimità dell’atto. Ad esempio, negli accertamenti da spesometro (uno strumento connesso al redditometro che incrocia spese con soglie di reddito) le sentenze hanno talora annullato avvisi carenti di spiegazione sulle ragioni del recupero.
  • Far leva sulle soglie di legge: la nuova soglia delle dieci volte l’assegno sociale può diventare una difesa se l’Ufficio, per errore, emette accertamento sintetico in un caso sotto soglia. Occorre quindi verificare la tempistica dell’anno: per gli anni fino al 2023 valeva la vecchia disciplina (niente soglia assoluta, solo scostamento 20% su almeno due anni). Dal 2024 in poi, la soglia assoluta è vincolante . Se, ad esempio, nel 2025 un contribuente con reddito dichiarato €20.000 viene accertato sinteticamente a €30.000 (scostamento 50% > 20% ma importo assoluto 30k < 70k di soglia), l’atto sarebbe impugnabile perché la norma ora lo esclude.

In definitiva, l’accertamento sintetico è un campo minato dove il contribuente deve essere proattivo nel dimostrare la propria innocenza fiscale. Le sentenze recenti confermano un atteggiamento rigoroso: “nell’accertamento da redditometro la prova che il reddito presunto non esiste (o è inferiore) deve fornirla l’interessato, non l’Amministrazione” . Essere preparati con documentazione e spiegazioni convincenti è la chiave per difendersi con successo da questo tipo di verifica.

Indagini finanziarie e accertamenti bancari

Una menzione a parte meritano le indagini finanziarie, ossia i controlli che il Fisco effettua sui conti correnti bancari, sui conti postali, depositi titoli e altri rapporti finanziari intestati al contribuente (o anche a persone a lui collegate). Questi controlli, autorizzati dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (per imposte dirette) e dall’art. 51 D.P.R. 633/1972 (per IVA), consentono all’Agenzia delle Entrate di ottenere dagli istituti finanziari l’elenco di tutti i movimenti in entrata e in uscita di uno o più conti, e di utilizzarli come base per l’accertamento. Si tratta di uno strumento potentissimo, spesso usato in sinergia con gli accertamenti analitici, induttivi o sintetici per scoprire ricavi non dichiarati.

La legge prevede specifiche presunzioni legali relative per le somme movimentate sui conti finanziari:

  • Presunzione sui versamenti (entrate): tutti gli accrediti sul conto corrente del contribuente, se questi non ne indica la provenienza, sono considerati redditi imponibili occulti . In pratica, ogni versamento bancario non giustificato può essere ripreso a tassazione come ricavo non dichiarato o compenso in nero. Questa presunzione vale sia per imprenditori sia per privati e lavoratori autonomi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente (Cass. ord. n. 24890/2025) . La ratio è che, non esistendo per le persone fisiche un obbligo di tenuta di conti dedicati, qualunque afflusso di denaro potrebbe teoricamente rappresentare reddito, salvo prova contraria.
  • Presunzione sui prelievi (uscite): storicamente la normativa equiparava anche i prelevamenti non giustificati a possibili acquisti in nero destinati a produrre ricavi non dichiarati. Tuttavia, questa presunzione non si applica più ai lavoratori autonomi e in genere ai soggetti non obbligati a scritture contabili di magazzino. La Corte Costituzionale, con la famosa sentenza n. 228/2014, ha infatti dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui estendeva ai professionisti la presunzione che i prelevamenti ingiustificati fossero compensi non dichiarati . La ragione è che un lavoratore autonomo non ha costi deducibili correlati ai ricavi paragonabili alle merci per l’imprenditore: quindi non si può presumere che prelevando contante stia acquistando di nascosto beni poi rivenduti. Per effetto di ciò, oggi la regola è: per i titolari di reddito d’impresa i prelievi non giustificati sopra una certa soglia (1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili, secondo modifiche intervenute nel tempo) possono essere considerati acquisti “in nero” e generare accertamenti sui ricavi; per i privati e professionisti, invece, i prelievi non provati non generano presunzione di reddito, restando ovviamente libera l’indagine sui versamenti.

In pratica, se un libero professionista preleva €10.000 in contanti dal proprio conto, il Fisco non potrà pretendere che dimostri come li ha spesi, mentre se un commerciante fa lo stesso, potrebbe dover spiegare che non li ha usati per acquistare merci poi vendute senza fattura.

Accertamento bancario: quando l’Ufficio riscontra movimenti anomali sui conti, può procedere con un accertamento specificamente fondato su di essi. Ciò avviene spesso come accertamento analitico su base bancaria: i versamenti non giustificati vengono sommati e considerati ricavi sottratti a imposizione (suddivisi per tipologia di imposta: ad esempio, maggior imponibile IVA oltre che IRPEF/IRES, salvo prova che trattasi di redditi esenti o esclusi). È da notare che la prova contraria richiesta è anch’essa stringente: il contribuente deve fornire spiegazione analitica per ogni movimento contestato . Non basta dire “queste somme non sono reddito”, bisogna documentare, ad esempio, che un versamento di €5.000 era rimborso di un prestito fatto a un amico (esibendo magari un contratto di mutuo o una dichiarazione dell’amico), un altro accredito di €3.000 era il trasferimento da un proprio altro conto (dimostrabile con evidenza di addebito dall’altro rapporto), un altro ancora era la vendita di un bene personale usato (esibendo magari una scrittura privata di vendita). La Cassazione ha sottolineato che la prova non può essere generica ma deve essere documentata e specifica .

Attenzione ai conti di terzi: un tema delicato è l’utilizzo di conti intestati a familiari o a società terze. La giurisprudenza ha chiarito che il Fisco può legittimamente svolgere indagini anche su conti di soggetti terzi se ha elementi per ritenere che siano usati dal contribuente verificato. Ad esempio, se un imprenditore individuale accredita sistematicamente ricavi su un conto intestato alla moglie, l’Ufficio può estendere l’indagine a quel conto e imputare i movimenti al marito, previa adeguata motivazione. Non è automatico, ma avviene soprattutto nei casi di soci di società di fatto o di conti cointestati. Una sentenza recente ha confermato l’utilizzabilità dei dati dei conti intestati a familiari qualora vi sia dimostrata commistione con il patrimonio del contribuente .

Difese del contribuente in accertamenti bancari: la miglior difesa è preventiva: tenere traccia di ogni movimento di denaro. Nella pratica, occorre prepararsi a giustificare uno per uno i versamenti contestati. Documenti utili possono essere: ricevute di bonifici in entrata collegati a fatture (già tassate o esenti), copia di assegni ricevuti magari a titolo di regalo o prestito (con lettere d’accompagnamento), estratti conto di altri conti da cui risultino trasferimenti (per mostrare che un versamento è un semplice giroconto interno), contratti di vendita di beni personali (auto, oggetti) i cui corrispettivi siano poi affluiti sul conto. Se qualche somma non si riesce a giustificare documentalmente, una strategia può essere dimostrare che comunque il tenore di vita e il patrimonio non sono aumentati in misura anomala: ad esempio, se sul conto entrano 100k€ e poi escono altrettanti per un investimento finanziario andato male o restituendo debiti, si può sostenere che non c’è arricchimento effettivo. Questo però raramente evita la tassazione, poiché la norma presume reddito al momento del versamento.

Dal lato procedurale, un’importante tutela introdotta negli ultimi anni (a seguito di pronunce europee in materia di privacy) è che l’accesso ai dati bancari deve essere motivato e proporzionato. L’Agenzia non può “saccheggiare” i conti senza un atto autorizzativo interno e senza indicare i motivi (sospetti di evasione) che giustificano l’indagine. In giudizio, se l’indagine finanziaria appare esplorativa e non motivata, il contribuente può eccepirne l’illegittimità. Tuttavia, queste eccezioni raramente portano all’annullamento dell’accertamento, a meno di vizi formali gravi, perché spesso l’autorizzazione c’è anche se succinta.

In caso di accertamento bancario, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per legge (tranne che per IVA, essendo tributo armonizzato, in base ai principi sul contraddittorio – ma con la “prova di resistenza” di cui si dirà più avanti) . Tuttavia, l’Agenzia invita spesso il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’atto, proprio per raccogliere eventuali giustificazioni. È cruciale non ignorare questi inviti: dare spiegazioni (e documenti) in quella fase può evitare o limitare l’accertamento. Ad esempio, se si riesce a dimostrare già all’ufficio che il 70% dei movimenti hanno causa nota e legittima, l’eventuale avviso verterà solo sul restante 30%. Se invece non si risponde nulla, l’Ufficio andrà avanti presumendo il peggio su tutto.

Accertamento automatizzato e controlli formali (avvisi “bonari”)

Un’altra categoria di accertamenti, molto diversa dalle precedenti, è quella degli accertamenti automatici o automatizzati, spesso noti come controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Questi non partono da un’azione di verifica mirata sul singolo contribuente, ma sono controlli di massa effettuati dagli uffici in base alle dichiarazioni presentate. Comprendono:

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (per imposte sui redditi) e art. 54-bis D.P.R. 633/1972 (per IVA). È un controllo puramente aritmetico e formale: l’Agenzia verifica la correttezza dei calcoli nella dichiarazione, la coerenza tra importi dichiarati e versamenti fatti (confrontando ad esempio le ritenute d’acconto dichiarate con quelle risultanti dai versamenti dei sostituti, o l’IVA dichiarata con quella versata tramite F24, ecc.). Se trova differenze o errori materiali, calcola le imposte dovute e le sanzioni.
  • Il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, che si spinge un po’ oltre: l’ufficio incrocia i dati della dichiarazione con i documenti che il contribuente è tenuto a conservare (ad esempio le certificazioni reddituali, scontrini per oneri detraibili, quietanze di versamenti). Può chiedere copia di questi documenti e se riscontra oneri non spettanti (detrazioni indebite, deduzioni non documentate, ecc.), li recupera a tassazione.

Gli esiti di questi controlli vengono comunicati al contribuente con le cosiddette “comunicazioni di irregolarità”, meglio note come avvisi bonari. Si chiamano “bonari” perché non sono ancora atti impositivi in senso stretto, ma semplici comunicazioni volte a permettere la regolarizzazione spontanea. Nell’avviso bonario si indicano le differenze riscontrate (ad esempio “dichiarato €X di imposta, versato €Y, differenza €Z”), l’ammontare dell’imposta o minor credito risultante, gli interessi e le sanzioni ridotte al 10% (1/3 del 30% ordinario, come stabilito dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997).

È importante sapere che il contribuente non è obbligato a pagare immediatamente: se ritiene che il rilievo sia sbagliato, può segnalare all’ufficio le proprie ragioni (errori di calcolo, pagamenti non associati correttamente, ecc.). Se invece riconosce la validità dell’addebito, pagando entro i termini indicati usufruisce di sanzioni ridotte.

La normativa su questi termini è stata recentemente modificata a vantaggio del contribuente: a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2025, il termine per pagare o per rispondere è passato da 30 a 60 giorni . Ciò è stato introdotto dal D.Lgs. 108/2024, lo stesso che ha riformato il redditometro, riconoscendo più tempo ai contribuenti per esaminare le comunicazioni. Inoltre, le sanzioni ridotte sono state ulteriormente abbassate per le violazioni più recenti: per gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati le sanzioni passano dal 10% all’8,33% (cioè a 1/12 del 100%) per violazioni dal 1/9/2024 in poi . Analogamente, per i controlli formali le sanzioni ridotte passano dal 20% al 16,67% (1/6) per le violazioni dal 1/9/2024 in poi . Tali percentuali agevolate si applicano sempre se il contribuente paga quanto richiesto (o la prima rata) entro 60 giorni dalla comunicazione . Nella Tabella 2 in basso riepiloghiamo queste percentuali aggiornate.

Difese del contribuente: quando si riceve un avviso bonario, la prima cosa da fare è verificare la correttezza del rilievo. Trattandosi di controlli automatizzati, a volte l’Agenzia può sbagliare o il contribuente potrebbe aver già sanato la posizione. Ad esempio, una frequente casistica: il contribuente dimentica di indicare un versamento in dichiarazione, l’automatismo segnala imposta non pagata, ma in realtà il pagamento c’è stato (solo che non risultava perché magari fatto con qualche errore formale). In questi casi conviene comunicare subito all’ufficio (tramite lettera o PEC) la documentazione del pagamento, chiedendo l’annullamento in autotutela della richiesta. Se l’errore è effettivamente del sistema o c’è un doppio pagamento compensato altrove, l’Ufficio normalmente annulla l’addebito.

Qualora invece l’avviso bonario evidenzi un errore effettivo del contribuente (per esempio, ci si è dimenticati di un acconto, oppure si è calcolata male una detrazione), la strada più semplice è regolarizzare pagando la somma dovuta con la sanzione ridotta. Pagando entro il termine, non si subiscono ulteriori conseguenze, e l’irregolarità si considera definita. Si può anche rateizzare l’importo, se è superiore a certa soglia, fino a 8 rate trimestrali (o 20 rate se supera €5.000). Dal 2025, come visto, c’è più tempo anche per versare la prima rata (60 giorni). Attenzione però: se si opta per la rateazione, bisogna essere puntuali con tutte le rate, altrimenti si perde il beneficio della sanzione ridotta e viene iscritto a ruolo il residuo con sanzione piena (30%) .

È fondamentale sottolineare che l’avviso bonario non è impugnabile autonomamente davanti alla Commissione Tributaria, in quanto non è un atto impositivo definitivo. Esso diventerà definitivo solo se il contribuente non paga né risponde: in tal caso, trascorsi 60 giorni, l’Ufficio iscriverà a ruolo le somme e manderà una cartella di pagamento (o, per gli anni più recenti, può emettere direttamente un avviso di accertamento esecutivo equipollente a cartella). Sarà quella cartella/avviso a poter essere eventualmente impugnata. Ma attenzione: in giudizio non si potrà più discutere del merito dell’imposta se era dovuta o no, ma solo eccepire eventuali vizi formali, poiché il mancato riscontro all’avviso bonario preclude la contestazione successiva del merito (di fatto, è come un’ammissione implicita del debito). Dunque, ignorare un avviso bonario quando si dissente dal suo contenuto è altamente sconsigliato. Meglio contestarlo subito in via amministrativa, presentando all’Agenzia un’istanza di autotutela o di correzione dell’errore. In molti casi, se l’errore è evidente, l’ufficio procede a sgravare le somme prima di emettere la cartella.

Se per qualche ragione l’Agenzia emette comunque la cartella e il contribuente ritiene che non fosse dovuta (magari perché la sua spiegazione non è stata recepita), a quel punto potrà fare ricorso contro la cartella di pagamento, facendo valere nel giudizio anche il merito (cioè che l’imposta non era dovuta). Ciò è possibile perché la Cassazione ha affermato che, in assenza di acquiescenza espressa, la cartella da controllo formale o automatizzato è impugnabile per contestare la fondatezza della pretesa, purché il contribuente alleghi di aver mosso rilievi all’ufficio rimasti disattesi . Resta comunque preferibile risolvere la questione prima, poiché in giudizio si perderebbe l’agevolazione sulle sanzioni (che tornerebbero al 30% se si va a litigio).

Infine, segnaliamo una novità: la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una definizione agevolata degli avvisi bonari per le somme relative agli anni 2019-2020 (in risposta alla crisi Covid). In tali casi era prevista la possibilità di pagare con sanzioni ulteriormente ridotte al 3% . Tuttavia, trattandosi di una misura una tantum, non rientra nelle strategie ordinarie di difesa (valeva per chi aveva in sospeso avvisi bonari di quegli anni). Al di là di queste misure occasionali, la linea generale è: verificare, comunicare, pagare se dovuto con sanzione ridotta, oppure prepararsi a impugnare la successiva cartella per far valere le proprie ragioni.

Accertamenti “parziali” e altre forme speciali

Oltre alle tipologie già esaminate, la normativa contempla ulteriori strumenti accertativi mirati, che è utile conoscere perché presentano peculiarità sia nella procedura sia nella difesa. Di seguito alcuni dei principali:

  • Accertamento parziale: previsto dall’art. 41-bis D.P.R. 600/1973, consente all’Ufficio di emettere, anche prima della scadenza dei termini ordinari e senza attendere la fine di complesse verifiche, un avviso limitato ad alcune componenti di reddito, quando emergono elementi certi di evasione. Ad esempio, se grazie allo scambio di informazioni con un’altra autorità (o a un PVC della Guardia di Finanza) l’Agenzia scopre immediatamente dei redditi non dichiarati, può procedere con un accertamento parziale per recuperare quelle somme, riservandosi eventualmente di controllare il resto con altro atto successivo. La particolarità è che l’accertamento parziale non preclude ulteriori accertamenti per lo stesso periodo d’imposta, purché riguardino aspetti diversi. Per il contribuente, difendersi da un accertamento parziale significa trattarlo come un normale avviso di accertamento (ha gli stessi termini di impugnazione, 60 giorni, ecc.), con l’attenzione che potrebbe non essere “l’ultima parola” su quell’anno fiscale. Se il contribuente impugna e definisce in giudizio quell’atto, poi l’Ufficio non potrà integrare in peius la materia già decisa, ma potrebbe comunque controllare altri redditi di quell’anno non toccati dal primo avviso.
  • Accertamento ai fini IMU e tributi locali: per tributi come IMU (Imposta Municipale Propria sugli immobili), TARI, imposta di registro, ecc., esistono procedure analoghe di accertamento svolte dai Comuni o altri enti locali. Ad esempio, il Comune può emettere un avviso di accertamento IMU se ritiene che un immobile sia stato dichiarato con rendita inferiore o in esenzione non spettante. Le regole procedurali in parte rinviano alle norme generali (notifica entro termini decadenziali, possibilità di autotutela, ecc.) ma vanno seguite le specifiche normative locali. La difesa in questi casi prevede il ricorso sempre alle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni), poiché anche i tributi comunali rientrano nella giurisdizione tributaria. Il contribuente dovrà far valere eventualmente errori di classificazione catastale, esenzioni spettanti (es. abitazione principale, storico-artistico, terreno agricolo, ecc.) con idonea documentazione normativa e fattuale.
  • Accertamento in materia di lavoro contributivo: non rientra strettamente nel “tributario”, ma è bene citarlo perché spesso collegato. Parliamo degli accertamenti INPS/INAIL sui contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i lavoratori. Questi accertamenti possono scaturire da verifiche fiscali condivise (ad esempio, la Guardia di Finanza contesta lavoro nero: l’Agenzia recupera imposte e l’INPS contributi). La difesa segue canali diversi (ricorsi amministrativi e giudici del lavoro per i contributi), ma vi è un’interrelazione: se in sede tributaria si dimostra che certi compensi non erano dovuti, ciò può riflettersi sul dovuto contributivo. Coordinare le difese nelle varie sedi è dunque essenziale quando l’accertamento fiscale ha ricadute extrafiscali.
  • Società di comodo e in perdita sistematica: queste sono situazioni in cui la legge prevede presunzioni di reddito minimo. Una società non operativa (“di comodo”) per il fisco è quella che non supera determinati ricavi minimi rapportati ai beni che possiede. Se una società è qualificata di comodo, il Fisco può imputarle un reddito minimo forfetario a prescindere dalle perdite dichiarate, e richiedere imposte su quel reddito minimo. La Cassazione di recente ha però affermato che in giudizio la società può vincere dimostrando la reale situazione d’impresa, ossia che vi erano valide ragioni economiche per il basso volume d’affari . La difesa quindi consiste nel presentare istanza di disapplicazione della normativa di comodo (se ne ricorrono i presupposti, ad esempio per start-up, imprese in crisi documentata) o comunque provare che la società non è un mero guscio per detenere beni, ma svolge un’attività sia pur temporaneamente in perdita.

In generale, ogni forma particolare di accertamento ha le sue logiche difensive. Tuttavia, alcuni principi generali valgono trasversalmente: il rispetto dei termini di decadenza, l’onere di motivazione dell’atto da parte dell’ente impositore, il contraddittorio ove previsto, e la facoltà del contribuente di fornire prova contraria alle presunzioni. Nei prossimi capitoli vedremo come far valere queste difese nelle fasi successive: dapprima in fase amministrativa, poi in fase contenziosa davanti al giudice tributario.

Strategie difensive in sede amministrativa

Di fronte a un avviso di accertamento (o anche durante le fasi che lo precedono) il contribuente dispone di una serie di strumenti “deflativi” del contenzioso, ovvero finalizzati a evitare – se possibile – di arrivare al processo, ottenendo una riduzione delle pretese o l’annullamento dell’atto senza dover ricorrere al giudice. Sapersi muovere in questa fase pre-contenziosa è molto importante: da un lato perché spesso si riesce a ridurre l’ammontare dovuto beneficiando di sanzioni ridotte, dall’altro perché anche qualora si arrivi poi in giudizio, aver posto le questioni in sede amministrativa rafforza la posizione del contribuente (il giudice vedrà che certi argomenti erano stati sollevati e magari ignorati dall’ufficio).

Vediamo dunque quali strategie e strumenti attivare non appena si riceve un avviso di accertamento (o, meglio ancora, quando si è nella fase istruttoria precedente all’atto).

Collaborazione durante la verifica e risposta ai questionari

La prima linea di difesa avviene ancor prima che l’accertamento venga emesso: è il comportamento collaborativo e attento che il contribuente dovrebbe tenere durante eventuali controlli o ispezioni. Se si tratta di una verifica fiscale (come un accesso della Guardia di Finanza o un’ispezione dell’Agenzia), è fondamentale:

  • Fornire tempestivamente i documenti richiesti: omettere di esibire qualcosa (inventari, registri, fatture) che si possiede può avere conseguenze negative, ad esempio precludere la possibilità di farli valere dopo e, come visto, giustificare l’induttivo puro . Meglio consegnare tutto ciò che è richiesto (conservandone copia e facendolo protocollare nella lista dei documenti consegnati).
  • Redigere osservazioni al PVC: se la verifica si conclude con un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che contesta delle violazioni, il contribuente ha 60 giorni di tempo prima che l’Agenzia emetta l’atto (salvo casi di particolare urgenza) per presentare osservazioni e richieste. È importante inviare una memoria difensiva al reparto che ha redatto il PVC e all’Agenzia, confutando punto per punto le risultanze con le proprie ragioni e prove. Queste memorie vengono allegate all’accertamento e il loro contenuto andrà ripreso in un eventuale ricorso. Spesso, se le osservazioni sono convincenti, l’ufficio archivia alcune contestazioni o le ridimensiona già in sede di avviso.
  • Rispondere ai questionari e inviti: l’Agenzia delle Entrate invia a volte questionari (art. 32 DPR 600/73) o inviti a comparire per il contraddittorio. Ignorare queste richieste è un grave errore. È invece consigliato rispondere per iscritto ai questionari in modo completo e presentarsi agli inviti al contraddittorio con tutta la documentazione e magari assistiti da un professionista. Oltre a poter chiarire malintesi, la mancata risposta può precludere poi di portare in giudizio prove che si avevano ma non sono state esibite (il giudice potrebbe considerarla con sospetto). Al contrario, se si forniscono spiegazioni all’ufficio e queste non vengono tenute in conto nell’accertamento, si potrà evidenziarlo come vizio di motivazione. Ad esempio, la Cassazione ha annullato accertamenti fondati sugli studi di settore dove l’ufficio non aveva motivato sul perché rigettava le spiegazioni date dal contribuente in fase di contraddittorio .
  • Richiedere verbali e atti: il contribuente ha diritto di ottenere copia di tutti i verbali di accesso, atti istruttori, risultati di calcoli, ecc., che lo riguardano. Chiedere accesso a questi documenti può far emergere errori procedurali (ad esempio: l’autorizzazione alle indagini bancarie è mancante o priva di motivazione). Ogni irregolarità può essere un tassello per la difesa successiva.

In sintesi, la fase amministrativa iniziale richiede proattività: non subire passivamente il controllo, ma partecipare attivamente fornendo elementi a proprio favore e creando un tracciato documentale. Anche se l’accertamento dovesse arrivare comunque, il contribuente avrà già impostato le proprie difese e potrà dimostrare eventualmente la non curanza dell’Ufficio nel valutarle.

Autotutela: far correggere gli errori dell’ufficio

Una volta ricevuto un atto di accertamento, se si riscontrano in esso errori evidenti o violazioni di legge, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore (Agenzia Entrate o ente locale). L’autotutela è il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di annullare o rettificare i propri atti erronei o illegittimi, anche in pendenza di ricorso. In pratica, si tratta di una richiesta informale (di solito in carta libera o modulo predisposto) in cui il contribuente espone i motivi per cui l’accertamento dovrebbe essere annullato, totale o parzialmente, allegando eventuali prove.

Esempi tipici in cui l’autotutela è risolutiva:

  • Errore di persona: l’avviso è stato notificato al soggetto sbagliato (omonimia, oppure attribuzione al socio anziché alla società, etc.). In tal caso l’ufficio può annullarlo d’ufficio e riemetterlo al soggetto corretto.
  • Doppia imposizione o errore di calcolo: se una stessa imposta risulta calcolata due volte, oppure c’è un palese sbaglio aritmetico (magari uno zero in più in fase di redazione dell’avviso), l’autotutela è la via più rapida. Ad esempio, se per un’imposta dovuta di €1.000 è stata riportata erroneamente €10.000, l’ufficio riconoscerà facilmente l’errore materiale e correggerà.
  • Decadenza dei termini: se l’accertamento è stato notificato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge (vedi Tabella 1 più avanti), esso è nullo. Spesso l’ufficio stesso, se ciò viene segnalato, provvede a ritirare l’atto in autotutela perché sa che in giudizio avrebbe torto.
  • Violazione del contraddittorio obbligatorio: ad esempio, per un accertamento sintetico emesso senza invito al contraddittorio, si può richiedere l’annullamento per violazione di legge. Non è scontato che l’ufficio aderisca, ma va segnalato: a volte preferiscono rifare l’atto rispettando la procedura anziché affrontare un contenzioso perso in partenza.

L’istanza di autotutela non sospende i termini per ricorrere né quelli di pagamento, quindi non va usata al posto del ricorso. Va però presentata tempestivamente (idealmente entro i 60 giorni) per cercare di ottenere un riesame rapido. Se l’ufficio accoglie l’autotutela totale, il problema è risolto. Se la accoglie parziale (rideterminando l’imposta, ad esempio), potrebbe emettere un nuovo atto “sostitutivo” più favorevole, su cui poi decidere se fare acquiescenza o impugnare ulteriormente per la parte residua. Se invece l’ufficio la rigetta o non risponde, il contribuente dovrà procedere col ricorso se vuole far valere quelle ragioni.

In ogni caso, tentare l’autotutela è utile anche tatticamente: se l’istanza è ben argomentata, talvolta genera un’interlocuzione con i funzionari che può sfociare in una revisione per via di adesione (vedi oltre) o in una proposta di conciliazione più avanti. Inoltre, qualora si arrivi in giudizio, poter dimostrare di aver evidenziato all’ufficio i vizi dell’atto senza ottenere ascolto può impressionare positivamente il giudice sulla fondatezza delle nostre ragioni.

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997) è uno strumento che consente al contribuente e all’Ufficio di trovare un accordo sull’imponibile e sulle imposte dovute, evitando il giudizio. È una sorta di “conciliazione extragiudiziale” che può avvenire su iniziativa di entrambe le parti. I vantaggi principali per il contribuente sono:

  • la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo di legge (che in genere equivale alla stessa misura dell’acquiescenza, quindi circa il 30% dell’imposta evasa diventa 10% effettivo, se il minimo edittale è il 90% per omessa dichiarazione ad esempio);
  • il pagamento rateale fino a 8 rate trimestrali;
  • l’evitare il contenzioso e la relativa iscrizione a ruolo immediata di 1/3.

Come si attiva l’adesione? Dopo la notifica di un avviso di accertamento (o anche di un verbale di constatazione PVC), il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione all’ente impositore competente. L’istanza va presentata entro il termine per ricorrere (60 giorni dalla notifica dell’avviso) e ha l’effetto di sospendere tale termine per un massimo di 90 giorni. Questo vuol dire che, presentando l’istanza, il termine per proporre ricorso si allunga, dandoci più tempo per negoziare. L’ufficio, ricevuta l’istanza, convocherà il contribuente (o il suo difensore) per un contraddittorio. Durante l’incontro (o più incontri) si discuteranno i punti dell’accertamento e si cercherà di arrivare a cifre condivise. Se si trova l’accordo, verrà redatto un atto di adesione con le nuove somme dovute, che il contribuente firmerà e dovrà poi versare (o iniziare a rateizzare) entro 20 giorni. A quel punto l’accertamento originario si considera definito in adesione e non se ne parla più – non può essere impugnato e il Fisco non può pretendere di più per quegli elementi.

L’accertamento con adesione può essere attivato anche prima dell’emissione dell’avviso, in particolare a seguito di un PVC (c’è la cosiddetta adesione al PVC con sanzioni ridotte a 1/6 se si accetta integralmente quanto constatato entro 30 giorni ) o di un invito al contraddittorio formale da parte dell’ufficio. Ma qui ci focalizziamo sull’adesione post-avviso, come strumento di difesa amministrativa.

Strategie in adesione: è importante andare alla riunione di adesione ben preparati, magari con il supporto di un professionista esperto di materia tributaria. Bisogna avere chiari quali punti dell’accertamento sono effettivamente difficili da contestare (e su cui magari concedere) e quali invece si ritiene di poter vincere in giudizio (facendo valere quindi una posizione più ferma). L’adesione è una trattativa: l’ufficio spesso propone di togliere alcune sanzioni o ridurre parzialmente imponibili se vede che il contribuente ha ragioni solide. Ad esempio, in un accertamento IVA in cui erano contestate anche operazioni soggettivamente inesistenti con sanzione al 90%, se il contribuente porta elementi che rendono dubbia la sua responsabilità, l’ufficio potrebbe in adesione togliere la sanzione (applicandone una minore per violazioni formali). Oppure, in un accertamento sintetico, il contribuente potrebbe convincere l’ufficio ad accettare che una parte delle spese erano coperte da redditi esenti, transando solo su una quota del reddito presunto.

Quando conviene l’adesione? In generale, conviene se: (a) l’accertamento ha profili fondati e il contribuente rischierebbe in giudizio di pagare tutto con sanzioni piene; (b) l’ufficio manifesta apertura a riconoscere le nostre ragioni in parte; (c) si vuole chiudere rapidamente la vicenda riducendo incertezza e spese legali. Non conviene, invece, se l’accertamento è totalmente infondato e vi sono buone chance di vittoria piena in giudizio (in quel caso, meglio impugnare direttamente). È sempre una valutazione da fare con equilibrio. Va detto che presentare l’istanza di adesione non obbliga poi a sottoscrivere l’accordo: se la trattativa non va bene, il contribuente può sempre rifiutare e proporre ricorso; l’importante è ricordarsi che la sospensione di 90 giorni fa ripartire il termine per impugnare. Dunque, ad esempio, se l’avviso è notificato il 1° marzo e presento adesione il 20 marzo, i 60 giorni di ricorso sono sospesi dal 20 marzo e riprendono a decorrere passati 90 giorni (o prima, se l’ufficio comunica esito negativo prima). Occorre calcolare bene la nuova scadenza per il ricorso, altrimenti il rischio è di far passare il termine confidando in una definizione e poi trovarsi decaduti dall’impugnazione.

Effetti dell’adesione: una volta firmato l’accordo, il contribuente deve pagare quanto concordato (o la prima rata) entro 20 giorni. La sanzione sarà già ridotta a 1/3 (o 1/6 se adesione a PVC anticipato). In caso di mancato pagamento, l’adesione decade e l’ufficio può iscrivere a ruolo quanto definito più la sanzione intera, quindi attenzione a rispettare i termini di pagamento dopo aver aderito. Se però, una volta pagato, dovesse emergere – ad esempio per intervento di una sentenza della Consulta o altro – che quell’accertamento non poteva essere fatto, purtroppo l’adesione preclude qualsiasi rimedio (non si può impugnare né chiedere rimborso salvo casi di errore di duplicazione).

In pratica, l’adesione è un compromesso: si paga meno di quanto preteso, in cambio si rinuncia a contestare oltre. Il contribuente debitore deve valutarla con fredda convenienza economica e fiscale.

Acquiescenza (accettazione dell’accertamento)

La acquiescenza è l’atto con cui il contribuente accetta integralmente un avviso di accertamento, rinunciando a impugnarlo e pagando quanto dovuto entro il termine di legge. Tecnicamente, consiste nel pagamento (in unica soluzione o prima rata) delle somme richieste nell’avviso entro 60 giorni dalla notifica e nella rinuncia formale al ricorso. L’acquiescenza comporta un beneficio: riduzione delle sanzioni a 1/3 di quelle irrogate . In pratica, se nell’accertamento le sanzioni erano calcolate al 100% dell’imposta evasa, pagando in acquiescenza diventano ~33%; se l’ufficio aveva già applicato un minimo edittale del 90%, si pagherà il 30%, e così via. Questo incentivo è analogo a quello dell’adesione (infatti adesione e acquiescenza danno la stessa riduzione standard di 1/3 sulle sanzioni) .

Quando si sceglie l’acquiescenza? La si sceglie essenzialmente quando: (a) il contribuente riconosce che l’accertamento è sostanzialmente corretto e non intende (o non conviene) contestarlo; (b) magari non ci sono margini di trattativa o questa è fallita; (c) si vuole chiudere subito la pendenza per evitare ulteriori aggravi. Ad esempio, se un contribuente ha effettivamente omesso di dichiarare un reddito e l’Agenzia se n’è accorta, fare ricorso sarebbe solo prendere tempo e accumulare interessi e spese: meglio usare l’acquiescenza per tagliare le sanzioni di due terzi. Oppure, se l’importo in gioco è piccolo (pochi migliaia di euro) e le spese di un contenzioso sarebbero sproporzionate, l’acquiescenza conviene economicamente.

Come si perfeziona: bisogna pagare tutto il dovuto (imposta, interessi, sanzioni ridotte) entro 60 giorni. È ammessa anche la rateazione in 8 rate trimestrali (12 se importo > €50.000) ma solo per importi sopra a €5.000; tuttavia, in tal caso occorre comunque presentare una comunicazione all’ufficio dichiarando di voler aderire all’accertamento e rateizzare. L’importante è rispettare i tempi. Se si paga anche solo un giorno in ritardo, l’ufficio può considerare l’acquiescenza non valida e l’atto torna esecutivo con sanzioni piene.

Differenza con adesione: nell’acquiescenza si accetta in toto l’atto così com’è; nell’adesione si può rinegoziare il contenuto. Quindi l’acquiescenza di solito riguarda atti non modificabili o per cui l’ufficio non era disposto a trattare. Un caso particolare è la acquiescenza parziale, introdotta di recente, che permette di accettare solo alcuni rilievi dell’accertamento contestando gli altri. Questa però è di applicazione complessa e va gestita caso per caso (richiede che i rilievi siano autonomamente distinguibili e comporta ricorrere per gli altri).

È importante segnalare che con l’acquiescenza il contribuente rinuncia a impugnare l’atto. Se presentasse ricorso dopo aver pagato in acquiescenza, il ricorso sarebbe inammissibile. Quindi bisogna essere sicuri della scelta. A differenza dell’adesione, qui non c’è dialogo: è una decisione unilaterale del contribuente di arrendersi in cambio dello sconto.

Effetti: definito l’accertamento per acquiescenza, l’atto non è più impugnabile né integrabile. L’ufficio non può emanare un nuovo avviso sullo stesso presupposto (ovviamente potrebbe fare altri controlli su voci diverse di quell’anno, ma poco probabile). Si perfeziona la pretesa e il capitolo è chiuso, se non per eventuali controlli sul pagamento delle rate.

In pratica, l’acquiescenza è la via più rapida e “indolore” per chiudere un contenzioso potenziale. Naturalmente è un’ammissione di debito: da valutare bene, perché in alcuni casi anche un minimo spiraglio in giudizio potrebbe giustificare il tentativo di ricorso (specie per somme ingenti). Tuttavia, statisticamente, gran parte degli accertamenti si chiudono proprio con adesioni o acquiescenze, a testimonianza che spesso le contestazioni fiscali trovano almeno parziale riscontro e i contribuenti preferiscono ridurre il danno economico piuttosto che imbarcarsi in lunghe cause dall’esito incerto.

Strumenti deflativi in sintesi

Abbiamo visto autotutela, adesione e acquiescenza. C’era poi, fino al 2023, il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti di modesta entità (sotto 50.000 euro) che imponeva di presentare un’istanza all’Agenzia prima di ricorrere. Ma dal 2024 la mediazione tributaria è stata abrogata , quindi oggi non è più un passaggio richiesto (resta valida solo per atti notificati fino al 3 gennaio 2024). Ciò semplifica la procedura: il contribuente può ricorrere subito, senza attendere esiti di mediazioni. Tuttavia, l’eliminazione del reclamo non toglie la possibilità di definire la lite in via amministrativa: semplicemente avviene su base volontaria attraverso gli strumenti citati (adesione in primis).

Un ulteriore strumento deflativo è la conciliazione giudiziale, di cui parleremo nel prossimo capitolo, che avviene però quando già il ricorso è stato presentato (quindi in sede contenziosa, davanti al giudice). Prima di arrivare al ricorso, il ventaglio è quello sopra delineato. La Tabella 3 più avanti fornirà un colpo d’occhio sulle differenze tra adesione, acquiescenza, conciliazione e altre opportunità di riduzione sanzioni, per aiutare a scegliere.

In conclusione di questa sezione, ribadiamo: una buona difesa parte sempre dal tentativo di ridurre il danno senza causa. Se c’è margine di dialogo con il Fisco, va sfruttato. Se c’è un errore palese, va segnalato. Se c’è colpa propria, meglio ammetterla presto per pagare il meno possibile. Al contrario, se si è convinti di aver ragione e l’ufficio è intransigente, occorre prepararsi allo step successivo: il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria, come vedremo ora.

Il contenzioso tributario: difendersi in giudizio

Quando non è stato possibile annullare o risolvere l’accertamento in sede amministrativa, rimane la strada del ricorso al giudice tributario. Il processo tributario è lo strumento con cui il contribuente può far valere davanti a un organo terzo (la magistratura tributaria) le proprie ragioni, ottenendo l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato, oppure una riduzione delle somme dovute. Affrontare il contenzioso richiede un’attenta preparazione: sebbene sia tecnicamente possibile stare in giudizio personalmente (per controversie sotto €3.000, oggi davanti al giudice monocratico ), è altamente consigliabile farsi assistere da un difensore specializzato (avvocato tributarista, dottore commercialista o altro soggetto abilitato ex lege). Le norme processuali tributarie sono principalmente contenute nel D.Lgs. 546/1992, anch’esso modificato di recente dalla riforma 2022.

Di seguito esamineremo le principali fasi e aspetti del processo tributario dal punto di vista del contribuente ricorrente: dal ricorso introduttivo, alla richiesta di sospensione, allo svolgimento del giudizio di primo grado, fino all’eventuale appello e Cassazione. Evidenzieremo anche le novità normative 2023-2025 (come l’introduzione del giudice monocratico, della prova testimoniale, ecc.) e le strategie da adottare in corso di causa (come la conciliazione in udienza).

Il ricorso: termini, modalità e contenuto

Il ricorso tributario è l’atto introduttivo con cui il contribuente impugna l’avviso di accertamento (o altro atto) davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Esso va notificato all’ente che ha emesso l’atto (Agenzia Entrate, Comune, Agenzia Riscossione, ecc.) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, salvo sospensioni. Abbiamo visto ad esempio che la presentazione di istanza di adesione sospende questo termine fino a 90 giorni . Altre sospensioni sono previste per legge nel mese di agosto (31 giorni) e in caso di conciliazione in corso. Dal 2024, non vi è più l’obbligo del reclamo/mediazione che sospendeva ulteriormente il termine: questo adempimento è stato soppresso . Quindi, di regola, entro 60 giorni effettivi dall’atto bisogna agire (o 150 se si è fatto adesione e atteso 90 giorni senza esito, ecc.).

Modalità di notifica e deposito: ormai il processo tributario è completamente telematico. Il ricorso si notifica a mezzo PEC all’ufficio resistente (utilizzando l’indirizzo PEC istituzionale pubblicato; per Agenzia Entrate c’è un elenco per Direzioni provinciali). In alternativa, nei rari casi ammessi, si può consegnare a mano o spedire per raccomandata (ma poi bisogna costituirsi telematicamente comunque). Dopo la notifica, entro 30 giorni occorre costituirsi in giudizio depositando il ricorso e i documenti via il portale SIGIT della Giustizia Tributaria. Dal 2024, il deposito è solo telematico e obbligatorio per tutti , con notevoli semplificazioni burocratiche rispetto al passato. Bisogna allegare copia dell’atto impugnato, della ricevuta di notifica dello stesso, della ricevuta PEC di notifica del ricorso, e conferire la procura alle liti al difensore se si ha (la procura può essere su documento separato firmato digitalmente; non serve più autentica se firmata digitalmente ). Si paga anche un contributo unificato (tributo per le spese di giustizia) che dipende dal valore della lite.

Contenuto del ricorso: qui sta il cuore della difesa. Il ricorso deve contenere i motivi per cui si chiede l’annullamento/riforma dell’atto. Questi motivi possono essere di legittimità (vizi procedurali, errori di diritto) e di merito (infondatezza della pretesa fiscale). È fondamentale articolare chiaramente ogni motivo in paragrafi, indicando le norme violate o i principi disattesi e le risultanze di fatto. Ad esempio, un primo motivo potrebbe essere “Violazione dell’art. 43 DPR 600/73 – decadenza dell’azione accertatrice” se l’avviso è tardivo; un secondo “Violazione dell’art. 12 Statuto Contribuenti – omessa osservanza termine di 60 giorni dal PVC” ecc., un terzo “Erronea applicazione art. 39 DPR 600/73 – Insussistenza presupposti per accertamento induttivo”, e via dicendo. Si dovranno poi esporre i fatti (un breve “svolgimento” della vicenda: es. “in data X veniva notificato avviso di accertamento n…, a seguito di PVC del…, con cui si contestava…”) e formulare le conclusioni, ossia cosa chiede il ricorrente (tipicamente: annullamento totale dell’atto; in subordine, riduzione delle sanzioni; vittoria di spese).

Una tecnica utile è allegare al ricorso tutti i documenti probatori rilevanti: copie di contratti, ricevute, perizie, corrispondenza col fisco, ecc., e richiamarli nel testo. Nel processo tributario vige il principio dispositivo: spetta al contribuente portare le prove a suo favore, mentre l’ufficio porterà le sue in controparte. Non è ammessa la ricerca d’ufficio delle prove da parte del giudice (anche se ora c’è la facoltà di disporre prova testimoniale su richiesta di parte in certi limiti , ma il giudice non investiga motu proprio oltre gli atti). Quindi, l’istruttoria si forma principalmente con i documenti allegati dalle parti.

Novità sulla sinteticità degli atti: la riforma ha introdotto un principio di chiarezza e sinteticità che gli atti processuali (ricorso compreso) devono rispettare . Non ci sono ancora limiti precisi di pagine, ma conviene evitare ricorsi prolissi e confusi: meglio essere sintetici, sebbene completi. Un ricorso ben strutturato in punti facilita anche la successiva fase di decisione.

Dopo il deposito: l’ente impositore avrà 60 giorni per costituirsi con controdeduzioni (il “memoriale” difensivo dell’Agenzia). Intanto il processo prosegue, e si può – se necessario – chiedere la sospensione dell’atto impugnato.

Sospensione dell’esecuzione

La notifica del ricorso non sospende automaticamente la riscossione delle somme accertate. Per il meccanismo dell’“accertamento esecutivo” introdotto nel 2011, dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso (se non pagato interamente), l’atto diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iniziare le procedure di recupero coattivo per una parte delle somme. In particolare, è previsto che si possano riscuotere provvisoriamente 1/3 delle imposte accertate (oltre a interessi e sanzioni proporzionali a quella quota) dopo la scadenza dei 60 giorni, anche in pendenza di giudizio . Se poi il contribuente perde in primo grado, dovrà versare un ulteriore 1/3 (raggiungendo i 2/3) per poter appellare, e il residuo dopo la sentenza d’appello in caso di soccombenza. Questo meccanismo fa sì che il contribuente, pur avendo impugnato, potrebbe subire un’esecuzione forzata (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) sulle somme provvisoriamente dovute. Per evitare ciò, l’ordinamento consente di chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecutività dell’atto.

La domanda di sospensione si presenta con un’istanza motivata (di solito inserita nel ricorso stesso o in atto separato fin da subito) in cui si evidenzia il periculum in mora, cioè il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione dell’atto, e il fumus boni iuris, cioè la ragionevole fondatezza del ricorso. In parole semplici: il contribuente deve convincere il giudice che se paga subito quelle somme subisce un danno irreparabile (es. fallisce l’azienda, perde la casa, ecc.) e che ha buone possibilità di vittoria nel merito (l’accertamento appare inficiato da evidenti errori). Entrambi i requisiti vanno provati, magari con documenti (situazione patrimoniale, bilanci, stato di famiglia per il pericolo; giurisprudenza favorevole o confutazioni robuste per il fumus).

La Corte di Giustizia Tributaria fissa normalmente un’udienza in tempi brevi (30-45 giorni) per decidere sulla sospensiva. Con la riforma, le udienze cautelari possono svolgersi da remoto in camera di consiglio senza presenza fisica . Il contribuente può comunque depositare memoria illustrativa prima. Se la sospensione viene concessa, l’efficacia esecutiva dell’atto è bloccata in attesa della sentenza di primo grado . La riforma 2022 ha chiarito che, in caso di sospensione, viene sospeso anche l’obbligo del pagamento di 1/3 , evitando dubbi interpretativi: quindi ottenuta la sospensiva, il Fisco non può procedere né per il terzo né per il resto.

Se la sospensione è negata, il contribuente può tentare (in casi estremi) di riproporla al giudice d’appello, ma di norma dovrà procedere al pagamento del dovuto provvisorio per evitare azioni esecutive. In mancanza, l’Agente della Riscossione può, decorso il termine, emettere una cartella o un intimazione di pagamento per la somma in questione. Vale la pena notare che, per certe tipologie di tributi locali e casi, l’esecuzione è già sospesa ex lege fino alla sentenza di primo grado, ma sono eccezioni.

Strategia sulla sospensione: conviene chiederla quando l’importo è molto elevato e il pagamento metterebbe in crisi il contribuente, oppure quando si ha un caso molto forte dal punto di vista legale (il giudice potrebbe cogliere subito l’errore dell’ufficio e sospendere per poi annullare in sentenza). Se l’importo è modesto e sostenibile, talvolta è strategicamente meglio pagare il terzo ed evitare di mostrare “debolezza” su fumus: in pratica, scegliere le proprie battaglie. Ad esempio, per €5.000 di IRPEF, chiedere una sospensiva potrebbe far dubitare il giudice del fumus se il pericolo economico non è credibile; in quei casi, si paga il terzo (circa €1.700) e ci si concentra sul merito in udienza.

Il giudizio di primo grado

Dopo la fase cautelare eventualmente, si entra nel merito del giudizio di primo grado. Le parti (ricorrente e resistente) possono depositare memorie a supporto delle proprie tesi: il ricorrente ha facoltà di una memoria integrativa entro 30 giorni prima dell’udienza, l’ufficio replica entro 20 giorni prima, e di nuovo il ricorrente può fare una breve controreplica 10 giorni prima dell’udienza. Queste memorie servono a sviluppare gli argomenti, segnalare nuove sentenze favorevoli, rispondere alle difese avversarie.

La causa viene decisa in udienza pubblica o, su richiesta, in camera di consiglio (non pubblica). Con la pandemia si è diffuso l’uso delle udienze da remoto (videoconferenza), ora stabilizzato: le parti possono chiedere che l’udienza si tenga in teleconferenza depositando istanza 20 giorni prima . Se tutte le parti sono d’accordo, il giudice dispone la videoudienza. In caso contrario, si va in presenza. Le udienze da remoto sono obbligate solo per le cause innanzi al giudice monocratico e per le camere di consiglio su sospensioni . Quindi, per la maggior parte delle liti, si potrà tornare in presenza se una parte lo vuole.

In udienza di merito, il difensore del contribuente espone la causa oralmente, evidenziando i punti salienti, e il rappresentante dell’ufficio fa le sue repliche. È importante essere chiari e mirati: le Corti Tributarie apprezzano la sintesi. Con la riforma, è ammesso anche che il giudice faccia domande e tenti di favorire una conciliazione (vedi dopo). Non è ammessa la presenza di testimoni spontaneamente, se non ammessi formalmente come prova (cosa rara, benché ora possibile su istanza di parte). Quindi l’arringa si basa su documenti e diritto.

Dopo l’udienza, il collegio giudicante (o il giudice unico per cause fino €3.000) si ritira e decide, depositando poi la sentenza entro un termine (di solito qualche mese). La sentenza può accogliere il ricorso (annullando in tutto o in parte l’atto), rigettarlo (confermando l’accertamento) oppure decidere in modo intermedio (es. riconoscendo in parte i motivi e rideterminando l’imposta). Dal 2023, se si vince totalmente in primo grado, le spese di giudizio seguono la soccombenza: significa che l’ufficio è condannato a rimborsare al contribuente le spese legali sostenute, di solito secondo i parametri forensi. Se si vince parzialmente, spesso le spese sono compensate (ogni parte le sue). Se si perde, in teoria il contribuente potrebbe essere condannato alle spese dell’ufficio, ma frequentemente in primo grado le compensano ugualmente (diverso in appello). Vale la pena notare che la riforma ha puntualizzato che atti e memorie troppo prolissi possono portare penalizzazioni sulle spese , quindi un motivo in più per essere sintetici.

Esecutività della sentenza di primo grado: se il contribuente vince (annullamento totale dell’atto), ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in provvisorio entro 90 giorni, salvo l’ufficio sospenda in appello l’esecutività della sentenza. Se il contribuente perde e aveva ottenuto la sospensiva, deve versare il famoso 1/3 entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (a meno che faccia appello con istanza di sospensione). Il sistema è pensato per equilibrare: vincere in primo grado di solito significa non pagare nulla in attesa dell’appello; perdere significa dover pagare almeno un altro pezzo.

L’appello in secondo grado

La parte soccombente (contribuente o ente) può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Il processo d’appello è simile, con la differenza che dal 2023 è previsto che il giudice d’appello decida in composizione collegiale salvo alcune ipotesi particolari e che la trattazione di norma avvenga con maggiore celerità per le materie semplici. L’appello ha effetto devolutivo pieno: ciò significa che la Commissione di secondo grado riesamina tutto il merito della causa, non solo eventuali punti specifici contestati . In appello non si possono però presentare nuovi documenti se non nei limiti dell’art. 58 D.Lgs. 546/92 (ossia documenti che il contribuente non ha potuto produrre prima per cause a lui non imputabili, oppure emersi dopo). Quindi è fondamentale fare già nel primo grado una istruttoria completa.

Novità: la riforma ha mantenuto la possibilità di appello per tutte le liti (non sono stati introdotti filtri di inammissibilità per valore), ma ha rafforzato il principio di sinteticità anche qui. Inoltre, ha previsto la figura del giudice monocratico in appello per le cause di valore sotto €3.000 già decise da giudice unico in primo grado (ma la maggior parte delle liti tributarie superano tale importo).

In appello c’è la figura del giudice relatore che può fare una proposta conciliativa alle parti. Questo è stato introdotto per incentivare le chiusure anticipate: la Corte può formulare una proposta di conciliazione, se le parti la accettano la lite si chiude lì con un verbale. Le sanzioni in conciliazione in secondo grado sono ridotte al 50% del minimo , leggermente meno favorevole rispetto al 40% in primo grado (vedi prossima sezione).

L’appello segue poi a udienza e sentenza. Dopo l’appello, la parte ulteriormente soccombente può valutare il ricorso per Cassazione. La Cassazione può essere proposta solo per motivi di diritto (violazione di legge o vizio di motivazione grave). Non è un terzo grado sul merito. Quindi la difesa in Cassazione è molto tecnica e da affidare a un avvocato cassazionista. Da notare che recentemente sono state introdotte misure come la definizione agevolata delle liti in Cassazione (possibile chiusura pagando il 5% o 20% a seconda dei casi pendenti, come da L. 130/2022, art. 5) , ma sono misure straordinarie che esulano dalla trattazione standard.

Mediazione e conciliazione in fase giudiziale

Come già accennato, dal 2024 non esiste più la mediazione tributaria obbligatoria come passaggio pre-giudiziale . Tuttavia, rimangono strumenti deflativi facoltativi anche durante il processo: la conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata.

  • Conciliazione giudiziale: può avvenire in primo grado o in appello. In primo grado, può essere proposta dalle parti spontaneamente entro la discussione oppure suggerita dal giudice. Se le parti trovano un accordo su un importo (spesso intermedio) da pagare, viene redatto un verbale di conciliazione che ha valore di sentenza. Il contribuente paga il pattuito con sanzioni ridotte al 40% del minimo edittale in caso di conciliazione in primo grado, o 50% in appello . Questo rende la conciliazione appetibile: ad esempio, se si litigava su €10.000 di imposta con sanzione minima al 90% (€9.000), in conciliazione la sanzione sarebbe solo il 36% (€3.600) in primo grado. Conciliare conviene quando in corso di giudizio emergono elementi per un compromesso (magari dopo aver visto l’aria che tira in udienza). Conciliazione totale chiude la lite; può esserci anche conciliazione parziale su alcuni rilievi. La riforma 2022 ha incentivato la conciliazione: ora il giudice può farsi parte attiva e anche se non si concilia può tenere conto, ai fini delle spese, di chi eventualmente l’abbia rifiutata senza motivo.
  • Rinuncia al ricorso con adesione ai rilievi: se dopo aver presentato ricorso il contribuente cambia idea e vuole accettare l’atto, può rinunciare al ricorso ottenendo la stessa riduzione sanzioni dell’acquiescenza (1/3). Questa opzione è poco usata perché se uno voleva accettare di solito lo faceva entro i 60 giorni. Ma a volte, a seguito di un confronto con l’ufficio o la scoperta di nuovi fatti, il contribuente preferisce evitare di attendere la sentenza e definire come da avviso: in tal caso redige un atto di rinuncia agli atti, paga e chiude.

In Tabella 3 sono riassunti i vari strumenti deflativi e le rispettive % di sanzioni dovute, per avere un quadro comparativo.

Garanzie del contribuente durante il processo

È opportuno segnalare alcune garanzie generali di cui il contribuente può avvalersi in giudizio, desunte dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e dalla giurisprudenza:

  • Contraddittorio endoprocedimentale: se l’accertamento è avvenuto in violazione del contraddittorio obbligatorio (ad esempio, accertamento da studi di settore senza invito, accertamento IVA a tavolino senza contraddittorio se applicabile il principio UE), il contribuente deve averlo eccepito sin dal ricorso, indicando anche le ragioni che avrebbe fatto valere (c.d. prova di resistenza). Le Sezioni Unite Cass. 24823/2015 hanno sancito che solo per i tributi “armonizzati” (IVA, dazi) il contraddittorio è obbligo generale la cui violazione comporta nullità dell’atto se il contribuente indica quali argomenti non ha potuto far valere . Per gli altri tributi (IRPEF, IRAP, ecc.) l’obbligo esiste solo se previsto espressamente da norma . Ad esempio, Cass. SU 18184/2013 ha annullato un accertamento emesso prima dei 60 giorni dal PVC in violazione dell’art. 12 c.7 Statuto (che dà 60 giorni al contribuente per memorie) – principio poi recepito in legge. Quindi in giudizio si può far valere la nullità dell’atto per mancato rispetto del contraddittorio in quelle situazioni specifiche (es. acc. sintetico senza invito, studi di settore senza contraddittorio, PVC con emissione atto anticipata, ecc.).
  • Motivazione dell’atto: il giudice controlla sempre d’ufficio se l’avviso è motivato in modo adeguato. Se manca i requisiti minimi (indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, spiegazione del calcolo), la difesa può eccepirlo. Un atto motivato per relationem al PVC ma senza consegnare il PVC, ad esempio, è nullo. O un atto che non spiega come sono stati determinati i maggiori ricavi è viziato. La motivazione, specie in casi complessi, dev’essere chiara e far comprendere al contribuente l’addebito: su questo la giurisprudenza è abbastanza rigorosa a favore del contribuente.
  • Onere della prova: principio cardine è che chi afferma un fatto in giudizio deve provarlo. L’Agenzia delle Entrate, pur potendo basarsi su presunzioni in fase amministrativa, in giudizio deve portare elementi a supporto. La riforma del 2022 ha inserito espressamente che “la prova delle violazioni contestate è a carico dell’amministrazione finanziaria” (anche se con l’eccezione delle inversioni di onere previste per legge, es. per i movimenti bancari come detto). Ciò significa che in processo il Fisco deve convincere il giudice della fondatezza del proprio atto; il contribuente deve convincerlo delle proprie ragioni contrarie. In caso di dubbio, secondo i principi generali, non può che vincere il contribuente perché le pretese impositive devono essere pienamente dimostrate. Far pesare la mancanza di prove dell’ufficio (o l’inconsistenza delle presunzioni) è sempre un punto da sottolineare.
  • Giusto processo tributario: concetto ampio che include il diritto del contribuente a un giudice terzo ed imparziale, a tempi ragionevoli, alla difesa tecnica, alla parità delle armi. Sebbene il sistema tributario abbia peculiarità (le Commissioni tributarie sono state talora criticate per non essere del tutto indipendenti – ma con la riforma stanno diventando più simili ai giudici ordinari), questi principi costituzionali vanno sempre tenuti presenti. Ad esempio, se vi fosse un palese conflitto di interessi di un giudice (ex funzionario AdE che decide un caso del suo ex ufficio), il contribuente può ricusarlo. Oppure se la durata del processo eccede il ragionevole (oltre 3 anni per grado), potrebbe astrattamente chiedere indennizzo da Legge Pinto.

Il contenzioso tributario può essere lungo, ma ben preparato e condotto può portare ottimi risultati per il contribuente: tanti avvisi vengono annullati o ridotti dai giudici, soprattutto quando l’Amministrazione pecca di eccesso di presunzione o di carenza di prove. Ovviamente occorre mettere in conto le spese e il tempo (un giudizio completo fino in Cassazione può durare anche 5-6 anni). Spesso, come strategia, si valuta anche l’opzione transattiva: se nel corso del processo l’ufficio propone una definizione vantaggiosa (magari perché teme di perdere, offre uno sconto sanzioni o di imposta), il contribuente può accettare via conciliazione. L’obiettivo è sempre ottenere il risultato economicamente migliore: che sia una vittoria in aula o un accordo soddisfacente fuori dall’aula.

Casi pratici e consigli finali

In questa sezione conclusiva, presentiamo alcuni scenari pratici che sintetizzano l’applicazione concreta delle strategie difensive esposte, fornendo al contempo risposte sintetiche a dubbi comuni. L’idea è di offrire simulazioni di come un contribuente dovrebbe muoversi in diverse situazioni di accertamento fiscale, dal punto di vista pratico e operativo.

Caso 1: Libero professionista con movimenti bancari non giustificati
Scenario: Mario è un avvocato (lavoratore autonomo) che riceve un accertamento dall’Agenzia delle Entrate basato su indagini finanziarie. Vengono contestati versamenti sul suo conto corrente per €50.000 in un anno, ritenuti compensi non dichiarati. Mario sa che quei soldi provengono in parte da un prestito ricevuto da un parente (€30.000) e in parte dalla vendita di un’auto usata (€20.000). Tuttavia, in dichiarazione non aveva indicato nulla perché non era reddito.
Strategia difensiva: In sede di contraddittorio Mario deve fornire prova analitica di ogni versamento. Per i €30.000, esibirà un contratto di mutuo o una scrittura privata con il parente, più l’estratto conto del parente da cui risulta il bonifico. Per i €20.000, produrrà l’atto di vendita dell’auto (passaggio di proprietà) e i mezzi di pagamento usati (assegno o bonifico). Queste prove vanno fornite subito all’ufficio, magari rispondendo al questionario o all’invito, chiedendo l’archiviazione in autotutela della pretesa. Se l’ufficio non accoglie e notifica l’accertamento, Mario dovrà impugnarlo allegando tutti i documenti. In giudizio, punterà sul fatto che l’art. 32 del DPR 600/73 consente la prova contraria e che lui l’ha fornita, per cui l’atto è ingiusto. Inoltre, verificherà che l’autorizzazione alle indagini bancarie fosse regolare (se vi fossero vizi, li eccepirà). Data la chiara tracciabilità dei fondi, Mario ha ottime chance di vittoria totale se documenta tutto. Questo caso evidenzia: mai lasciare un versamento senza spiegazione – il silenzio verrebbe interpretato come evasione, mentre un pezzo di carta può salvarci da €50k di reddito imponibile.

Caso 2: Piccola SRL con contabilità inattendibile (magazzino mancante)
Scenario: La Alfa Srl, azienda commerciale, è sottoposta a verifica. Non ha tenuto un inventario di magazzino dettagliato da alcuni anni. I verificatori constatano un buco nelle rimanenze e ricostruiscono induttivamente ricavi non dichiarati per €100.000, emettendo PVC. L’Agenzia emette accertamento induttivo puro ex art. 39 c.2 DPR 600/73, contestando maggiori ricavi e IVA non fatturata su tale importo, più sanzioni al 100%.
Strategia difensiva: La società, assistita da un tributarista, valuta due fronti: (a) procedurale – contesta che l’induttivo puro non era legittimo perché, a suo dire, la contabilità era comunque ricostruibile; (b) di merito – fornisce una propria ricostruzione del magazzino per dimostrare che i €100.000 sono esagerati. In particolare, la società produce in adesione una perizia di un consulente che, basandosi sugli acquisti e vendite note, ricalcola le giacenze e stima ricavi occulti di soli €40.000. Durante l’adesione, l’ufficio si convince parzialmente e propone di abbassare l’imponibile non dichiarato a €60.000 con sanzioni ridotte di 1/3 (quindi 30% circa). La società può trovare conveniente l’accordo, valutando che in giudizio comunque qualcosa pagherebbe (l’assenza di inventario è un punto debole serio, confermato anche da Cassazione ). Optando per l’accertamento con adesione, definisce la lite con un risparmio rispetto al peggiore scenario. In alternativa, avrebbe potuto fare ricorso e sperare di ridurre ancora (magari il giudice accoglie la perizia totalmente), ma avrebbe rischiato anche di dover pagare tutti i €100k. Qui la decisione sta nel bilanciare probabilità di successo e vantaggi immediati. L’insegnamento: se hai un vizio formale grave (mancata tenuta scritture), valuta bene il compromesso, perché l’induttivo puro in giudizio è difficile da abbattere.

Caso 3: Contribuente persona fisica sottoposto a redditometro
Scenario: Lucia, impiegata, dichiara redditi annui per €25.000. Nel triennio 2022-2024 ha acquistato un’auto di grossa cilindrata e una barca, e possiede una casa al mare. L’Agenzia, con il nuovo redditometro post-2024, la convoca perché le spese sostenute (rate finanziarie, spese nautiche, etc.) indicano un reddito presunto di €80.000 annui, ben superiore al suo. Lucia effettivamente ha beneficiato di una cospicua donazione del padre (soldi esenti) e ha usato quei fondi per comprare i beni.
Strategia difensiva: Nel contraddittorio obbligatorio Lucia deve presentare tutta la documentazione possibile: l’atto notarile di donazione di €200.000 fatto dal padre nel 2021, i bonifici dal conto del padre al suo, e la destinazione di quei soldi (pagamenti per auto e barca). Inoltre, evidenzia che il suo nucleo familiare è composto anche dal marito che ha redditi propri e contribuisce alle spese di casa. Se l’ufficio tiene conto di ciò, potrebbe anche non emettere l’accertamento. Se invece emette comunque un avviso sintetico, Lucia nel ricorso punterà sui due argomenti: (a) presunzione vinta – dimostrerà che le spese contestate derivano da redditi esenti (donazione) e quindi il redditometro è stato sconfessato ; (b) soglia reddito – obietterà eventualmente che senza considerare la donazione, il reddito presunto reale era sotto la soglia di 10x assegno sociale (dipende dai numeri, se sotto ~€70k potrebbe essere un profilo). In giudizio porterà come testi (se ammessi) anche padre e marito per confermare i fatti. Cassazione nel 2025 ha confermato un principio: ogni euro di spesa va giustificato da provenienza dimostrabile , e Lucia è in grado di farlo. Dovrà tuttavia essere precisa: se anche solo €10.000 di spese restano senza prova di copertura, il giudice potrebbe confermare quel reddito per differenza. Quindi è cruciale non lasciare buchi nella spiegazione. La difesa in tal caso è tutta sul merito fattuale, perché formalmente l’ufficio ha rispettato le regole (contraddittorio fatto, soglie superate). Lucia, se attenta, ha ottime chance di far annullare o fortemente ridurre l’atto.

Caso 4: Avviso di accertamento con violazioni procedurali
Scenario: Un’impresa individuale riceve un avviso di accertamento per maggior IRPEF e IVA basato su controlli da remoto (c.d. accertamento “a tavolino”). L’atto viene notificato il 10° giorno successivo al verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, senza attendere 60 giorni e senza invito al contraddittorio. Inoltre, riguarda IVA, quindi tributo armonizzato.
Strategia difensiva: Qui il contribuente può impostare una difesa tecnica-procedurale potente: l’art. 12 c.7 dello Statuto impone di attendere 60 giorni dal PVC prima di emettere l’atto, a pena di nullità (Cass. SU 18184/2013) . Inoltre, per l’IVA, vale la regola che il contraddittorio preventivo è obbligatorio (salvo prova di resistenza) . Nel ricorso, dunque, questi sono i motivi principali: violazione art. 12 L.212/2000 e principio contraddittorio, con domanda di nullità dell’avviso. Il difensore evidenzierà che il contribuente non ha potuto difendersi in fase precontenziosa, e ipotizzerà le ragioni che avrebbe sostenuto (es. giustificazioni delle incongruenze). Già in sede di autotutela può far presente ciò: spesso in casi simili l’Agenzia riconosce l’errore e annulla l’atto per rifarlo correttamente. Se ciò non avviene, in giudizio le probabilità di annullamento sono altissime, perché la giurisprudenza è dalla parte del contribuente su questi punti. Questo scenario illustra: conoscere e far valere i propri diritti procedurali può far cadere l’accertamento a prescindere dal merito. Esempi di vizi “killer” da cercare: notifica fuori termine, firma del funzionario non legittimato, mancato rispetto contraddittorio dove dovuto, motivazione inesistente o copia/incolla di altro contribuente (succede!). Ogni dettaglio conta.

Caso 5: Piccola società che decide di chiudere la lite in conciliazione
Scenario: La Beta SNC riceve un accertamento per ricavi non dichiarati €40.000. In primo grado, il giudice durante l’udienza percepisce che le parti potrebbero accordarsi su una cifra intermedia (emergono elementi per cui forse €20.000 di ricavi effettivamente mancano, ma altri €20.000 no). Il giudice suggerisce: “Perché non conciliate sulla metà?”. L’Agenzia sarebbe disposta, il difensore della Beta conferisce con i soci e accettano.
Strategia attuata: Redigono un verbale di conciliazione giudiziale in cui concordano maggior imponibile €20.000, imposte relative e sanzioni ridotte al 40%. La Beta paga quell’importo rateizzando in 3 rate e la causa si chiude con verbale omologato. I soci hanno evitato il rischio di una sentenza magari sfavorevole per importo pieno e hanno ridotto le sanzioni. Questo evidenzia che essere flessibili e cogliere le aperture conviene: l’obiettivo del contribuente non dev’essere “vincere al 100%” ad ogni costo, ma minimizzare il costo finale. Se un accordo vi porta a pagare meno di quanto probabilmente paghereste perdendo in parte, allora conviene. La conciliazione è uno strumento spesso sotto-utilizzato per sfiducia reciproca, ma con la riforma c’è più incentivo a usarla.

Consiglio finale: Ogni caso fiscale ha le sue sfumature, ma alcuni consigli valgono sempre: mantenere la calma, informarsi bene, farsi assistere da esperti, non trascurare comunicazioni del fisco, rispettare i termini. La difesa tributaria è fatta di dettagli e di tempestività. Un documento inviato in ritardo o un termine saltato possono pregiudicare diritti. Al contrario, un’azione rapida e documentata può risolvere situazioni che paiono disperate. Questa guida ha fornito un panorama avanzato, ma in costante evoluzione: restare aggiornati (ad esempio su nuove sentenze di Cassazione o modifiche normative) è fondamentale, perché una difesa vincente talvolta spunta da una novità giurisprudenziale ben utilizzata al momento giusto.

Domande frequenti (FAQ) sulla difesa in caso di accertamento

Di seguito una serie di domande comuni che i contribuenti si pongono quando ricevono un accertamento fiscale, con risposte sintetiche basate su quanto esposto finora:

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento, cosa devo fare per prima cosa?
R: Verifica innanzitutto la scadenza dei 60 giorni per reagire. Leggi bene l’atto per capire il tipo di accertamento e le motivazioni. È consigliabile contattare subito un professionista (avvocato tributarista o commercialista) per valutare il da farsi. Se ritieni ci siano errori evidenti (di calcolo, persona, termini), puoi presentare un’istanza di autotutela immediata. In ogni caso, prepara la documentazione relativa alle contestazioni mosse (dichiarazioni, ricevute, contratti) e decidi se aderire, fare acquiescenza o ricorrere. Non attendere l’ultimo giorno: agisci prontamente.

D: Posso evitare di pagare qualcosa entro i 60 giorni?
R: Sì, presentare ricorso sospende il pagamento salvo per la quota eventualmente riscuotibile in pendenza di giudizio (di regola 1/3, che può essere sospesa a sua volta dal giudice se fai istanza di sospensione ). Se invece decidi di non ricorrere, devi pagare entro 60 giorni l’importo (con sanzioni ridotte a 1/3 in tal caso). Se fai istanza di adesione, il termine dei 60 giorni si congela fino a 90 giorni: quindi non devi pagare finché la procedura di adesione è in corso. In sintesi, ricorso o adesione tempestivi evitano esborsi immediati (fatta eccezione per il 1/3 eventualmente, ma anch’esso può essere congelato se ottieni la sospensiva).

D: L’accertamento riguarda più annualità, posso fare un unico ricorso?
R: No, in linea di massima ogni atto va impugnato con ricorso separato. Se hai ricevuto ad esempio due avvisi per due anni diversi, devi fare due ricorsi (che poi puoi chiedere al giudice di riunire, ma formalmente sono distinti e ognuno soggetto a contributo unificato). Fanno eccezione i casi in cui più atti siano connessi inscindibilmente (rari). Dunque, attenzione: ogni atto ha il suo termine e la sua impugnazione. Non confonderli o ometterne uno.

D: Ho dimenticato di rispondere a un questionario dell’Agenzia mesi fa e ora mi è arrivato l’accertamento. Posso ancora dare spiegazioni?
R: Puoi certamente darle in sede di reclamo/ricorso o adesione, ma purtroppo aver ignorato il questionario ti pone in cattiva luce. In giudizio l’ufficio potrebbe dire che non hai collaborato e certe prove potrebbero essere valutate con sospetto se saltano fuori tardi. Comunque, allega tutto ora e spiega perché non hai risposto prima (se c’era un motivo valido). La lezione qui è sempre: rispondere ai questionari nei termini, chiedendo magari proroghe se servono. Ora cerca di recuperare presentando tutte le prove nel ricorso e spera che il giudice le ammetta.

D: Se faccio ricorso, devo pagare intanto qualcosa?
R: Dipende. Di per sé, presentare ricorso sospende la riscossione oltre la soglia del primo terzo. Il che significa che dopo 60 giorni dall’avviso, l’Agenzia può iscrivere a ruolo solo 1/3 delle imposte accertate . Se vuoi evitare anche quel pagamento (e le eventuali azioni esecutive per riscuoterlo), devi chiedere la sospensione al giudice e fartela accordare. Se il giudice la concede, non paghi nulla finché non arriva la sentenza . Se la nega, conviene pagare quel terzo per evitare aggravio di interessi e aggi, e poi attendere l’esito del processo per il resto. In caso di vittoria, ti verrà restituito con interessi.

D: L’ufficio mi ha proposto un accordo in adesione ma mi sembra comunque alto l’importo: rifiuto o accetto?
R: Difficile rispondere senza dettagli. Valuta con lucidità: quante chance hai di ottenere di meglio in tribunale? Se pensi di poter vincere su tutta la linea o quasi, rifiuta e vai avanti col ricorso. Se invece riconosci che qualcosa è dovuto e l’offerta dell’ufficio è ragionevole (soprattutto se abbatte molto le sanzioni), forse conviene accettare. Considera anche i costi del contenzioso (tempo, spese legali): se l’accordo ti costa magari un po’ di più di quello che sogni di ottenere in giudizio, ma ti evita 3 anni di battaglia e incertezze, spesso è bene aderire. Un approccio potrebbe essere contrattare ancora un po’: niente vieta di contro-proporre (es. “posso pagare X, non X+Y”). Se l’ufficio è fermo, decidi tu ma ricorda che in caso di rifiuto poi pagherai sanzioni piene se perdi.

D: In primo grado ho perso, ha senso fare appello?
R: Bisogna esaminare perché hai perso. Se la sentenza di primo grado è palesemente ingiusta o contiene errori di diritto, l’appello ha sicuramente senso (specie se le somme in gioco sono importanti). In appello puoi ottenere un ribaltamento totale. Tieni però conto che in appello, se avevi la sospensiva, dovrai versare un ulteriore 1/3 dopo la sentenza di primo grado (a meno che chiedi e ottieni anche qui una sospensione). Se invece hai perso perché effettivamente la tua posizione era debole e il giudice lo ha motivato bene, l’appello rischia di confermare e farti spendere ulteriormente. A volte si ricorre per guadagnare tempo o tentare conciliazioni: motivi validi, ma valuta costi/benefici. Confrontati col tuo legale sulle probabilità. Ricorda che se la lite è sotto €3.000, in appello deciderà un giudice unico e potrebbe essere relativamente rapido. Sopra, collegio. Infine, considera la definizione agevolata appello se il legislatore la offre (nel 2023 c’era per Cassazione, in futuro chissà).

D: Cosa succede se ignoro completamente l’avviso e non faccio nulla?
R: Succede che dopo 60 giorni quello diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate Riscossione inizierà a esigere tutto. Riceverai una cartella di pagamento o un intimazione per le somme, con aggi del 6% e interessi di mora. Potresti subire fermi amministrativi su auto, ipoteche su immobili, pignoramenti su conti o stipendio. Insomma, non fare nulla è l’opzione peggiore. Se proprio ritieni di aver torto marcio e vuoi evitare contenzioso, almeno fai acquiescenza e paga con sanzioni ridotte (entro 60 gg). Ignorare l’atto significa pagare sanzioni intere e perdere qualsiasi possibilità di difesa. Inoltre, potresti essere inserito in liste di contribuenti ad alto rischio per il futuro. Quindi: reagire sempre, in un modo o nell’altro.

D: Posso andare in carcere per un accertamento fiscale?
R: L’accertamento in sé è una questione amministrativa: comporta debiti pecuniari, non pene detentive. Il processo tributario non è penale. Tuttavia, se l’accertamento riguarda evasione molto rilevante, l’Agenzia potrebbe fare segnalazione alla Procura per reati tributari (D.Lgs. 74/2000). Ad esempio, omessa dichiarazione sopra una certa soglia, o utilizzo di fatture false sopra €100k d’imposta, sono reati. In tal caso avresti un separato procedimento penale. Ma ricevere un avviso di accertamento non significa automaticamente avere un procedimento penale: spesso si rimane in ambito amministrativo. Solo i casi più gravi (di solito con imposta evasa > €100.000) rischiano il penale. Anche in quel caso, comunque, prima di “andare in carcere” ce ne passa: avresti un processo penale con tutti i diritti di difesa, e pene detentive eventualmente solo a condanna definitiva. Quindi, la difesa va impostata anche lì con un avvocato penalista tributario. Ma ribadisco: per la maggior parte degli accertamenti fiscali, la sanzione è solo economica. Il consiglio è comunque di gestire subito l’aspetto amministrativo (pagare o ricorrere) perché questo spesso evita escalation. Ad esempio, utilizzare strumenti come il ravvedimento operoso prima della notifica dell’accertamento o transigere col Fisco può estinguere il reato (alcuni reati tributari si estinguono pagando il dovuto). Quindi affrontare l’accertamento prontamente aiuta anche sul fronte penale eventualmente.

D: Dopo aver chiuso la vertenza, come posso evitare futuri accertamenti?
R: Non c’è garanzia assoluta, ma puoi adottare comportamenti tax compliant: presenta sempre le dichiarazioni nei termini, fatti seguire da un bravo commercialista, conserva con cura la documentazione, non fare operazioni “opache”. Se hai redditi bassi ma finanzi spese alte, sappi che scatta il redditometro: quindi cerca di fare una pianificazione – se ricevi soldi esenti (eredità, donazioni) e li spendi, tieni traccia e magari informa preventivamente l’Agenzia con una comunicazione. Usa pagamenti tracciati e collegati ai conti riconducibili all’attività se sei imprenditore. Insomma, trasparenza e documentazione sono la miglior prevenzione. Inoltre, tieni d’occhio le comunicazioni del fisco: se arrivano avvisi bonari, non ignorarli – rispondi o rettifica subito. Infine, approfitta di eventuali programmi di compliance: ad esempio, le pagelle ISA, cerca di avere un profilo affidabile. In conclusione, non esiste contribuente “a prova di accertamento”, ma chi è ordinato e reagisce correttamente spesso viene meno attenzionato o in caso di controllo risolve tutto facilmente.

Tabelle riepilogative

Di seguito, presentiamo alcune tabelle che riassumono in modo schematico le informazioni chiave esposte nel testo:

Tabella 1: Termini di decadenza per la notifica degli accertamenti (imposte principali, situazione aggiornata al 2025)

Periodo d’impostaDichiarazione presentata?Termine decadenza ordinarioNote/Proroghe
Fino al 2015Sì (dich. valida)31/12 del 4° anno successivo (ex art.43 previgente)(ad es. 2015 -> 31/12/2019)
Fino al 2015No (omessa dichiarazione)31/12 del 5° anno successivo(es. 2015 omessa -> 31/12/2020)
Dal 2016 in poiSì (dich. valida)31/12 del 5° anno successivo(es. 2019 -> 31/12/2025)
Dal 2016 in poiNo (omessa)31/12 del 7° anno successivo(es. 2019 omessa -> 31/12/2026)
Proroga Covid (DL 18/2020)N/A+85 giorni oltre le scadenze sopraApplicata per atti non prescritti al 8/3/2020; cessata dal 31/12/2025 . Termine prorogato esatto: 85 gg dopo il termine ordinario. Es: scadenza 31/12/2021 -> 26/3/2022. Dal 2026 non più applicabile.*
Altre proroghe/riduzioniN/APossibili in caso di:Istanza di accertamento con adesione (+90 gg); Processo verbale chiusura verifica (+60 gg se ricorre art.12 c.7 Statuto); Concordato Preventivo Biennale 2025-26 (estende termini per anni coperti); “premialità” ISA e tracciabilità (-1 o -2 anni).

Legenda: “dichiarazione presentata” significa validamente presentata nei termini (o nei 90 gg tardivi considerata valida). I termini decorrono dall’anno successivo a quello di presentazione (o a quello in cui andava presentata se omessa). Ad esempio, per periodo d’imposta 2019 con dichiarazione inviata nel 2020, 5° anno successivo è il 2025, quindi termine 31/12/2025. – Notare la fine della proroga Covid dal 2026 e il ripristino termini ordinari. – Le riduzioni ISA: punteggio ISA ≥8 riduce di 1 anno (es. periodo 2020 scade 2025 invece di 2026) ; pagamenti tracciati elevati riducono di 2 anni (es. periodo 2021 scade 2025 invece di 2027) . – Atti emessi fuori termine sono nulli e vanno impugnati per decadenza.

Tabella 2: Tipologie di accertamento e loro caratteristiche principali

Tipo di accertamentoRiferimenti normativiPresuppostiElementi chiaveDifese principali
Analitico (ordinario)Art. 39 c.1 DPR 600/73 (redditi); Art.54 DPR 633/72 (IVA)Dich. presentata; contabilità regolare o con lievi irregolaritàControllo voce per voce; contestazioni puntuali (omessa fattura, costo indeducibile, ecc.)Documentare la correttezza delle voci; contestare errori di calcolo o interpretazione; onere prova su Ufficio per componenti positive non dichiarate
Analitico-induttivoArt. 39 c.1 lett. d) DPR 600/73Contabilità con inattendibilità parziale (irregolarità, dati non congrui)Si considerano scritture ma si colmano lacune con presunzioni semplici (es. percentuali di ricarico, antieconomicità)Dimostrare che le irregolarità non inficiavano i conti; giustificare l’antieconomicità (cause oggettive); contestare presunzioni non gravi/precise; apportare proprie ricostruzioni
Induttivo puroArt. 39 c.2 DPR 600/73; Art. 55 DPR 633/72Contabilità inesistente o gravemente inattendibile; omessa dichiarazione; omissione scritture essenziali (es. inventario)Ufficio prescinde dai conti e ricostruisce reddito con qualsiasi elemento (anche presunzioni “supersemplici”) . Esempi: applicazione coefficienti standard, stima in base a usi.Contestare insussistenza dei presupposti (contabilità non così viziata); fornire spiegazioni alternative per dati anomali (es. scarti, errori non dolosi); attaccare il quantum (presunzioni arbitrarie, incoerenti con settore). Difficile invertire completamente onere, ma evidenziare incongruenze dell’atto.
Sintetico (redditometro)Art. 38 cc.4-7 DPR 600/73 (come modif. da D.Lgs 108/2024)Persone fisiche; scostamento ≥20% tra reddito presunto e dichiarato per almeno 2 anni; reddito presunto ≥10× assegno sociale ; spese sostenute elevano capacità contributivaPresunzione legale relativa: spese manifestano reddito non dichiarato. Redditometro basato su spese certe e stimate (ISTAT). Contraddittorio obbligatorio prima dell’accertamento.Prova contraria specifica: dimostrare che le spese sono finanziate con redditi esenti/non imponibili (risparmi, donazioni, vincite) ; o che appartengono ad altri del nucleo familiare. Contestare errori nel calcolo delle spese e nella composizione familiare. Rispettare contraddittorio (eccepire nullità se omesso).
Automatizzato (36-bis)Art. 36-bis DPR 600/73; 54-bis DPR 633/72Controllo su dichiarazione regolare presentataVerifica aritmetica e incrocio versamenti/dati. Emissione comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”). Sanzione ridotta (10% o 8.33% dal 2024) se paga entro 30-60gg .Segnalare tempestivamente eventuali errori dell’Ufficio (pagamenti effettuati ma non risultanti, ecc.) chiedendo sgravio. Se corretto, conviene pagare con sanz. ridotta. Se non concorda, aspettare cartella e impugnarla motivando perché la pretesa è errata (allegare ricevute, documenti).
Controllo formale (36-ter)Art. 36-ter DPR 600/73Controllo documentazione su oneri detraibili/deducibili dichiaratiRichiesta al contribuente di documenti (scontrini, ricevute). Correzione di errori su oneri dichiarati (es. spese mediche non spettanti). Comunicazione irregolarità con sanzione 20% (rid. a 16.67% dal 2024) se paga subito .Fornire tutti i documenti richiesti entro 30gg. Segnalare se alcuni oneri erano già corretti in dichiarazioni integrative. In caso di disaccordo, anche qui impugnare la successiva cartella con prove (es. se disconosciuto un onere in realtà valido, ripresentare documentazione e normativa).
Accertamento parzialeArt. 41-bis DPR 600/73Elementi di evasione chiari e specifici, anche prima di controllo generaleAvviso limitato ad alcuni redditi (es. reddito estero non dichiarato segnalato da Interpol). Può essere emesso senza attendere fine periodo accertativo. Non copre tutta la posizione fiscale dell’anno.Difendersi sul merito come per un accertamento ordinario. Attenzione: definire o perdere su parziale non impedisce altro accertamento su restanti elementi, ma in giudizio usare eccezione ne bis in idem se l’ufficio tenta di ricalcolare ciò che era già oggetto del parziale.
Indagini finanziarie (non un tipo “a sé” ma metodo istruttorio)Art. 32 DPR 600/73; 51 DPR 633/72Autorizzazione Direttore centrale/DRE; elementi di rischio evasione motivatiUfficio ottiene movimenti bancari e li utilizza in analitico/induttivo. Presunzioni: versamenti = ricavi salvo prova contraria; prelievi = (solo per imprese) acquisti non fatturati ergo ricavi non dichiarati salvo prova .Fornire prova analitica su ogni versamento (fonte già tassata o non reddituale) . Per prelievi di imprenditore, giustificare impiego se possibile (es. spese pagate già contabilizzate). Verificare la correttezza formale dell’autorizzazione e che i dati bancari si riferiscano effettivamente al contribuente (contestare uso di conti di terzi non pertinenti).

Tabella 3: Strumenti deflativi e riduzione delle sanzioni

StrumentoQuando si applicaBeneficio sulle sanzioniNote
Autotutela (annullamento d’ufficio)In qualsiasi momento, prima o dopo ricorso (preferibilmente prima)N/A (se accolto, atto annullato quindi sanzioni eliminate)L’istanza non sospende termini di ricorso; va usata per errori palesi o illegittimità gravi riconoscibili . Non è diritto esigibile, è a discrezione ufficio.
Accertamento con adesioneDopo notifica avviso (entro 60 gg istanza) o su invito dell’ufficioSanzioni ridotte a 1/3 del minimo (equivalente a pagamento del 30% se minimo edittale è 90%)Rate fino a 8 trimestrali. Sospende termini ricorso per max 90 gg. Se adesione su PVC (prima dell’avviso): sanzioni 1/6 del minimo (≈16.67%), ma bisogna accettare integralmente PVC entro 30 gg.
Acquiescenza (accettazione)Entro 60 gg dalla notifica avviso, pagamento integrale/prima rataSanzioni ridotte a 1/3 del minimo (stessa misura dell’adesione)Rate possibile (fino 8) se > €5.000. Occorre rinunciare al ricorso. Se anche un solo rilievo non va bene, non si può modulare: acquiescenza è su tutto l’atto (a differenza conciliazione). Acquiescenza parziale introdotta (definire singoli rilievi) ma attuazione pratica complessa.
Reclamo-mediazione (ABROGATO)(Fino al 2023, liti ≤ €50k)(Prevedeva sanzioni 0% se ufficio accoglieva reclamo in autotutela, o 1/3 se mediazione)Dal 2024 non più obbligatorio prima del ricorso . Ora le liti piccole seguono iter normale, ma resta facoltà di accordo in causa.
Conciliazione giudiziale (in corso di processo) – PRIMO GRADODalla presentazione ricorso fino all’udienza (anche a iniziativa giudice)Sanzioni ridotte al 40% del minimoPuò essere totale o parziale. Se parziale, il resto della causa prosegue. Formalizzata con verbale sottoscritto e decreto del giudice. Pagamento entro 20 gg. Spese di solito compensate.
Conciliazione giudizialeSECONDO GRADOIn appello, fino all’udienza (anche in sentenza su proposta Corte)Sanzioni ridotte al 50% del minimoSimile al primo grado ma con sanzione un po’ meno scontata. Utile se una parte vince in primo grado e in appello si preferisce transare evitando rischi in Cassazione.
Definizione agevolata liti (misure straordinarie)Prevista occasionalmente (es. DL 119/2018, L.130/2022 per Cassazione)Variabile (es. pagamento 90% o 40% del tributo, quindi sanzioni e interessi azzerati o fortemente ridotti)Sono sanatorie eccezionali stabilite dal legislatore. Es. nel 2023: definizione liti Cassazione pagando 5% se AdE soccombente, 20% se contribuente soccombente . Vanno valutate caso per caso quando offerte.
Ravvedimento operoso (prima dell’accertamento)Prima che il Fisco contesti la violazione (o comunque prima di notifica formale PVC/avviso)Sanzioni ridotte da 1/10 fino a 1/5 del minimo a seconda del tempo (es. entro 90gg = 1/9, entro 1 anno = 1/8, oltre = 1/5)Non è difesa su accertamento, ma prevenzione: se ti accorgi di errori/omissioni, regolarizza spontaneamente. Evita accertamento e reati. Dopo avviso, ravvedimento non ammesso sul tributo accertato.

(N.B.: “minimo” sanzionatorio di solito è 90% imposta evasa per dichiarazione infedele, 30% imposta non versata da dichiarazione, 120% per omessa dichiarazione, etc. Quindi 1/3 del minimo spesso equivale al 30% in caso infedele, al 10% in caso di omesso versamento, al 40% in caso di omessa dichiarazione.)

Conclusione

Difendersi da un accertamento fiscale richiede un mix di competenza tecnica, strategia e tempestività. Dal primo momento in cui si riceve una comunicazione del Fisco, è fondamentale attivarsi: capire cosa viene contestato e perché, raccogliere le prove a proprio favore, e scegliere il percorso difensivo più adatto (che sia un accordo con l’ufficio o una battaglia legale). Questa guida ha illustrato tutte le strategie aggiornate al 2026, evidenziando le ultime novità normative (come il nuovo redditometro, la fine della mediazione obbligatoria, le modifiche ai termini e alle sanzioni) e le più recenti sentenze di legittimità che offrono spunti difensivi importanti.

Dal punto di vista del contribuente-debitore, è essenziale ricordare alcuni concetti chiave emersi:

  • Prevenzione e collaborazione: mantenere una contabilità ordinata, dichiarare il giusto, e rispondere sempre al Fisco (ai questionari, agli inviti) può evitare molti accertamenti o comunque mettere in buona posizione difensiva.
  • Onere della prova: spesso ricade sul contribuente (specie con presunzioni come redditometro e indagini bancarie) , quindi la documentazione è l’arma principale. Mai andare in causa a mani vuote; portare sempre evidenze concrete delle proprie affermazioni.
  • Termini e procedure: il Fisco deve rispettare regole procedurali che sono garanzie per il contribuente (tempistiche, contraddittorio, motivazione) . Individuare una violazione di queste regole può portare all’annullamento totale dell’atto, anche al di là del merito. D’altro canto, il contribuente deve rispettare i termini per ricorrere e le forme processuali: la negligenza su questi aspetti può compromettere anche le ragioni migliori.
  • Strumenti deflativi: adesione, acquiescenza, conciliazione sono opportunità per chiudere la vicenda con un “male minore”. Vanno valutati con mente lucida e calcolo economico: talvolta pagare poco subito è meglio che pagare forse nulla ma forse tanto dopo anni. Il fisco italiano offre diverse vie di uscita agevolate (sanzioni ridotte fino all’8% nei casi migliori ), segno che l’amministrazione stessa preferisce incassare meno ma prima, anziché ingolfarsi in contenziosi. Anche il contribuente può trarne vantaggio, risparmiando tempo e denaro.
  • Giurisprudenza aggiornata: come abbiamo citato, sentenze di Cassazione recentissime (2024-2025) rafforzano alcuni principi pro-contribuente, ad es. sul redditometro (rigoroso onere di prova a carico di AdE se il contribuente fornisce giustificazioni ), sul contraddittorio (obbligo tassativo in certe situazioni ), sugli induttivi (legittimi se certe condizioni, v. Cass. 30371/2025 sugli inventari ). Un buon difensore deve conoscerle e citarle in atti per convincere il giudice. La legge tributaria è complessa, ma spesso i giudici si lasciano guidare dai precedenti uniformi.
  • Prospettiva del debitore: subire un accertamento significa trovarsi con una richiesta spesso esosa e magari inaspettata. L’aspetto psicologico non è secondario: mantenere un approccio razionale è difficile ma doveroso. Questa guida, con il suo taglio avanzato, ha cercato di fornire al contribuente consapevolezza dei propri diritti e strumenti. Sapere di avere delle possibilità di difesa e non essere in balìa totale del Fisco aiuta ad affrontare la situazione con maggiore lucidità.

In conclusione, “difendersi da un accertamento fiscale” non significa sfuggire ai propri doveri, ma assicurarsi che venga richiesto solo ciò che è effettivamente dovuto, nei limiti della legge e nel rispetto delle garanzie. L’evasione fiscale conclamata va sanata, ma l’Amministrazione non è infallibile e talvolta formula pretese eccessive o ingiuste. Un contribuente informato e ben assistito può far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia tributaria. Con l’evoluzione delle normative verso una maggiore digitalizzazione e trasparenza, si auspica anche un rapporto Fisco-contribuente meno conflittuale. Nel frattempo, all’alba del 2026, le strategie qui illustrate rappresentano lo stato dell’arte per chi voglia affrontare in maniera efficace un accertamento fiscale in Italia.

Fonti e riferimenti (normativa e giurisprudenza)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 43 – Accertamento delle imposte sui redditi (metodi sintetico, induttivo, termini) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54, 55, 57 – Accertamento IVA (metodi accertativi e termini decadenziali) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 – Sanzioni ridotte per definizione agevolata (acquiescenza, adesione, conciliazione) .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione del contribuente e conciliazione giudiziale (disciplina generale delle riduzioni sanzioni a 1/3 e 40%-50%) .
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12 – Diritti del contribuente verificato (contraddittorio endoprocedimentale, termine 60 giorni da PVC) .
  • Legge 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria (istituzione Corti Giustizia Trib., giudice monocratico, prova testimoniale, abolizione mediazione dal 2023) .
  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5 – Nuovo accertamento sintetico IRPEF (doppia soglia 20% e 10×assegno sociale; modifica art. 38 DPR 600/73) .
  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – Estensione termini avvisi bonari e riduzione sanzioni (da 30 a 60 gg; sanzioni 8,33% e 16,67% da sett. 2024) .
  • Cass., Sez. Un., 18/09/2015, n. 24823 – Contraddittorio obbligatorio: obbligo generale solo per tributi armonizzati (IVA) a pena nullità se contribuente indica le difese precluse; nessun obbligo generalizzato per imposte interne .
  • Cass., Sez. Un., 08/09/2016, n. 18184 – Nullità accertamento emesso ante 60 giorni da PVC (violazione art. 12 Statuto); termine dilatorio è essenziale per contraddittorio post verifica .
  • Cass., Sez. V, 26/03/2020, n. 7538 – Saldo di cassa negativo: legittima di per sé accertamento induttivo puro, implicando ricavi non contabilizzati pari al disavanzo .
  • Cass., Sez. V, 11/07/2024, n. 19136 – Accertamento induttivo: conferma legittimità induttivo ex art.39 c.2 in caso di grave inattendibilità scritture; onere prova ricade su contribuente (richiamata giurisprudenza costante) .
  • Cass., Sez. V, 18/11/2025, n. 30371 – Mancata esibizione inventario: autorizza induttivo puro; presunzioni supersemplici ammesse; eventuale esibizione tardiva in giudizio non evita l’accertamento .
  • Cass., Sez. V, 26/09/2024, n. 25750 – Presunzione versamenti bancari: saldo cassa negativo = ricavi evasi; confermato principio del 2020 (ord. 7538/20) su inversione onere prova in caso di cassa in rosso .
  • Cass., Sez. V, 09/04/2021, n. 9478 – Redditometro e nucleo familiare: onere contribuente provare che scostamento reddituale è giustificato da redditi di familiari o esenti; spesa non collegata a reddito imponibile va documentata (principio poi ripreso da Cass. 31114/2025) .
  • Cass., Sez. V, 30/01/2024, n. 2746 – Prova contraria redditometro: ribadisce che il nuovo comma 5-bis art.38 impone al contribuente di dimostrare che il finanziamento delle spese avviene con redditi già tassati o esenti (onere a suo carico) .
  • Cass., Sez. V, 28/11/2025, n. 31114 – Redditometro 2025: per confutare l’accertamento sintetico il contribuente deve provare che le spese derivano da redditi esenti o disponibilità di terzi (presunzione redditometro superata solo con prova rigorosa) .
  • Cass., Sez. V, 05/12/2019, n. 31814 – Studi di settore: obbligo contraddittorio preventivo a pena nullità se accertamento basato esclusivamente su studi (presunzioni semplici da adattare al caso concreto); non occorre se accertamento fondato anche su altri elementi (antieconomicità, irregolarità contabili) .
  • Corte Costituzionale, sent. 228/2014 – Presunzione prelievi bancari: illegittima estensione ai lavoratori autonomi della presunzione che prelievi non giustificati = ricavi; rimane valida solo per imprenditori (art.32 c.2 DPR 600/73 parzialmente annullato) .
  • Agenzia Entrate, circolare 1/2023 – Definizione agevolata avvisi bonari: rideterminazione sanzioni al 3% per avvisi bonari 2019-20 (misura straordinaria legge bilancio 2023) .
  • Decreto MEF 7 maggio 2024 (G.U. 20/05/2024 n.116) – Nuovi indicatori redditometro: aggiornamento categorie di spese e coefficienti per accertamenti sintetici futuri (sospeso fino ad attuazione L.D. 108/2024) .
  • Direttiva UE 2018/822 (DAC6) e recepimento – Cooperazione e scambio informazioni: indirettamente rilevante perché molte indagini nascono da scambio dati internazionale (es. conti esteri). Il contribuente può chiedere prova della fonte degli elementi raccolti all’estero in sede contenziosa (trasparenza probatoria).

Ecco la versione rifatta, nel formato classico, senza fonti, con stile, tono e struttura coerenti con tutte le precedenti:


Hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate e vuoi capire come difenderti davvero, quali strategie funzionano nel 2026 e quali errori evitare? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate e vuoi capire come difenderti davvero, quali strategie funzionano nel 2026 e quali errori evitare?

Ti trovi davanti a imposte, sanzioni e interessi e temi che una scelta sbagliata (pagare subito, rispondere male, aspettare troppo) renda definitiva una pretesa che poteva essere annullata o drasticamente ridotta?

Devi saperlo subito:

👉 un accertamento fiscale non è una condanna,
👉 nel 2026 molte pretese si basano su presunzioni e automatismi,
👉 difendersi bene dipende dalle prime mosse.

Questa guida ti spiega:

  • come difendersi correttamente da un accertamento nel 2026,
  • quali strategie sono oggi più efficaci,
  • quando conviene contestare tutto e quando no,
  • quali errori non devi mai commettere.

Accertamento Fiscale nel 2026: Cosa È Cambiato Davvero

Nel 2026 gli accertamenti sono sempre più:

  • automatizzati (incroci di dati, algoritmi),
  • presuntivi (banche, POS, spese, medie),
  • aggressivi sul piano sanzionatorio,
  • veloci nei tempi di riscossione.

👉 Ma proprio per questo sono spesso più attaccabili.


La Regola Numero Uno: Non Pagare Subito

Il primo errore è pagare per paura.

👉 Pagare significa:

  • accettare la pretesa,
  • rinunciare alla difesa,
  • rendere definitivo anche un atto illegittimo.

👉 Prima si analizza, poi si decide. Sempre.


Fase 1 – Verificare la Validità dell’Accertamento

Prima ancora di guardare l’importo, devi controllare:

  • notifica (indirizzo, tempi, modalità),
  • termini di decadenza,
  • competenza dell’ufficio,
  • firma e legittimazione,
  • motivazione reale dell’atto.

👉 Un vizio formale può annullare tutto senza entrare nel merito.


Fase 2 – Controllare il Contraddittorio

Nel 2026 il contraddittorio preventivo è spesso decisivo.

L’accertamento è contestabile se:

  • non sei stato messo in condizione di difenderti,
  • le tue osservazioni sono state ignorate,
  • il confronto è stato solo formale,
  • l’atto è una copia dello schema iniziale.

👉 Violazione del contraddittorio = accertamento debole.


Fase 3 – Capire il Tipo di Accertamento

Ogni strategia dipende dal metodo usato:

  • analitico,
  • analitico–induttivo,
  • induttivo puro,
  • indagini bancarie,
  • redditometro,
  • accertamenti algoritmici.

👉 Ogni metodo ha limiti precisi che si possono colpire.


Fase 4 – Attaccare le Presunzioni

Nel 2026 molte pretese si basano su:

  • movimenti bancari ≠ redditi,
  • spese ≠ guadagni,
  • medie di settore ≠ realtà aziendale,
  • algoritmi ≠ prove.

👉 Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
👉 Se non lo sono, l’accertamento cade.


Fase 5 – Gestire l’Onere della Prova

Un principio chiave non cambia:

👉 è il Fisco che deve provare la pretesa, non il contribuente dimostrare di “non aver evaso”.

Il contribuente:

  • fornisce prova contraria,
  • spiega la realtà economica,
  • smonta la ricostruzione astratta.

👉 Se manca la prova del reddito, l’atto è annullabile.


Le Strategie Difensive Più Efficaci nel 2026

🔹 Contestazione totale dell’atto

Quando l’accertamento è viziato alla base.

🔹 Difesa procedurale

Su notifica, contraddittorio, motivazione, termini.

🔹 Difesa di merito

Quando si dimostra che il reddito non esiste.

🔹 Rideterminazione dell’imponibile

Quando l’atto è parzialmente fondato ma eccessivo.

🔹 Sospensione della riscossione

Per evitare cartelle e pignoramenti mentre si difende.

👉 La strategia va scelta subito, non a metà strada.


Cosa NON Fare Mai

Nel 2026 gli errori più pericolosi sono:

❌ pagare subito
❌ rispondere senza analisi tecnica
❌ affidarsi a soluzioni improvvisate
❌ ignorare i termini
❌ sottovalutare i vizi formali

👉 Un errore iniziale può compromettere tutta la difesa.


Accertamento Fiscale ≠ Debito Definitivo

Un principio essenziale è questo:

👉 l’accertamento è solo una pretesa, non una verità.

Questo significa che puoi:

  • ottenere l’annullamento totale,
  • ridurre l’imposta,
  • eliminare sanzioni e interessi,
  • bloccare la riscossione,
  • proteggere il tuo patrimonio.

Il Ruolo dell’Avvocato nel 2026

Nel 2026 la difesa fiscale è giuridica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • individua vizi nascosti,
  • costruisce la strategia difensiva,
  • coordina forma e merito,
  • gestisce contraddittorio e giudizio,
  • evita errori irreversibili.

👉 La difesa non si improvvisa.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

  • capire subito se l’accertamento è nullo,
  • scegliere la strategia più efficace,
  • impugnare correttamente nei termini,
  • sospendere la riscossione,
  • evitare cartelle e pignoramenti,
  • ridurre o annullare il debito fiscale.

👉 Le prime mosse decidono l’esito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali nel 2026 richiede competenze avanzate e aggiornate in diritto tributario e contenzioso fiscale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

Nel 2026, difendersi da un accertamento fiscale significa:

👉 agire subito,
👉 analizzare prima di pagare,
👉 scegliere una strategia consapevole.

La regola è chiara:

👉 controllare la validità,
👉 attaccare le presunzioni,
👉 difendersi tempestivamente e con competenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, una difesa fiscale ben impostata può fare la differenza tra subire un accertamento e annullarlo completamente.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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