Accertamento Su Sponsorizzazioni E Iva: Come Difendersi Dall’agenzia Delle Entrate

Introduzione

La deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione – in particolare di quelle erogate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche – è da anni oggetto di attenzione da parte di imprese, professionisti e Amministrazione finanziaria. Molte aziende e contribuenti investono nello sport (e non solo) per promuovere il proprio marchio, beneficiando di un trattamento fiscale di favore previsto dalla normativa italiana. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate spesso sottopone queste operazioni a verifica: può contestare che la deduzione sia indebita, sostenendo ad esempio che la spesa non abbia natura realmente pubblicitaria (ma sia una spesa di rappresentanza o, peggio, un costo fittizio). Da qui nascono avvisi di accertamento e contenziosi tributari, talvolta accompagnati anche da profili di reato tributario (nelle ipotesi più gravi di fatture per operazioni inesistenti) .

Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con riferimenti normativi, pronunce giurisprudenziali recentissime e istruzioni pratiche – fornisce un quadro avanzato su come difendersi da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contesti la deducibilità di spese di sponsorizzazione e la connessa detrazione IVA. Il taglio adottato è quello del contribuente-sponsor (cioè del debitore d’imposta chiamato a giustificare la propria posizione), ed è rivolto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati coinvolti in queste vicende. Il linguaggio sarà rigoroso sul piano giuridico ma con intento divulgativo, per facilitare la comprensione di concetti complessi anche a chi non è specialista.

Cosa troverete in questa guida? Innanzitutto il quadro normativo di riferimento e i requisiti previsti dalla legge per poter dedurre integralmente (fino a un certo importo) le spese di sponsorizzazione, in particolare quelle a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Esamineremo poi l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione – incluse le pronunce più recenti sino alla fine del 2025 – che hanno chiarito la natura e i limiti di deducibilità di tali costi. Verranno illustrate le possibili contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate (dalla semplice “mancanza di inerenza” fino all’ipotesi di operazione inesistente) e le diverse strategie difensive da adottare in ciascun caso. Non mancheranno consigli pratici: come documentare correttamente le sponsorizzazioni, quali prove raccogliere, come comportarsi in sede di verifica fiscale e nel successivo contenzioso (dalla fase del PVC – processo verbale di constatazione – fino al ricorso in Cassazione). Troverete inoltre tabelle riepilogative per sintetizzare i punti chiave – ad esempio i requisiti di deducibilità e le differenze tra una contestazione fiscale “semplice” e un’accusa di frode – e una sezione finale di Domande & Risposte (FAQ) che affronta i quesiti più frequenti: dai limiti annuali alle conseguenze penali, dalla sorte dell’IVA alle novità normative più recenti.

Messaggio chiave: le spese di sponsorizzazione (in particolare quelle sportive dilettantistiche) possono essere dedotte integralmente, entro certi limiti, grazie a una presunzione legale assoluta prevista dalla legge. Tuttavia ciò vale solo al ricorrere di precisi requisiti normativi e purché il contribuente sia in grado di dimostrare che la sponsorizzazione non è una mera “voce di spesa” fittizia, bensì un’effettiva attività promozionale avente una logica aziendale. Preparazione, diligenza e documentazione accurata sono le armi migliori per difendersi con successo sia in sede fiscale, sia – nei casi estremi – sul piano penale.

Passiamo ora ad esaminare il quadro normativo di riferimento e il significato della “presunzione legale assoluta” di deducibilità sancita dalle norme in materia.

Quadro normativo: pubblicità vs rappresentanza e la presunzione per lo sport dilettantistico

Dal punto di vista normativo, il trattamento fiscale delle sponsorizzazioni ruota attorno al concetto di inerenza del costo e alla distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. In generale, infatti, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) le spese sostenute da un’impresa sono deducibili solo se inerenti all’attività svolta (art. 109, c.5 del D.P.R. 917/86), e le spese di pubblicità godono di deducibilità integrale, mentre quelle di rappresentanza sono deducibili con dei limiti quantitativi. La linea di confine tra le due categorie è data dallo scopo della spesa: come ha chiarito la Cassazione, “in generale […] costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa […] senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite se non in via mediata e indiretta […], mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie quelle erogate per iniziative tendenti prevalentemente […] alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, informando i consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi […] in modo da incrementarne le relative vendite” .

In pratica, una spesa ha natura pubblicitaria quando è sostenuta nell’ambito di un rapporto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) in cui una controparte si obbliga a promuovere il marchio o i prodotti dell’impresa, generando così attesa – anche solo potenziale – di un ritorno economico in termini di maggiore visibilità e vendite . Viceversa, costituiscono spese di rappresentanza quelle erogazioni di beni o servizi a titolo gratuito fatte dall’impresa senza un obbligo di specifica controprestazione da parte dei destinatari, ma con finalità di pubbliche relazioni o di mera accrescimento del prestigio aziendale (si pensi a omaggi, offerte, ospitalità a clienti) . Fiscalmente, la differenza è notevole: le spese di pubblicità e propaganda sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza (art. 108, comma 2 TUIR) e l’IVA su di esse è detraibile integralmente, mentre le spese di rappresentanza sono deducibili solo entro determinati limiti (proporzionati ai ricavi annuali) e l’IVA relativa non è detraibile (ai sensi dell’art. 19-bis1, co.1, lett. h) del D.P.R. 633/1972) . In altri termini, se un costo viene riclassificato dal Fisco come “rappresentanza”, l’azienda potrà dedurne solo una percentuale limitata ai fini delle imposte sui redditi e non potrà recuperare l’IVA a credito assolta su di esso (fatta salva l’IVA su eventuali beni di valore modesto, sotto 50 €, come previsto dalla normativa).

La sponsorizzazione sportiva dilettantistica e l’art. 90, comma 8 L.289/2002 (oggi D.Lgs. 36/2021)

Nel panorama appena descritto, si inserisce una norma speciale che riguarda le sponsorizzazioni in ambito sportivo dilettantistico. Il riferimento cardine è stato per molti anni l’art. 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), introdotto proprio con finalità di incentivazione allo sport dilettantistico. Tale disposizione stabiliva che i corrispettivi in denaro o in natura erogati a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti analoghi costituiscono, per lo sponsor erogante, spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali, fino all’importo annuo complessivo di 200.000 euro . In altre parole, entro questo limite di spesa annua, gli esborsi sostenuti da un’impresa per sponsorizzare un’associazione sportiva dilettantistica sono per legge considerati inerenti all’attività d’impresa e diretti alla promozione dell’immagine/prodotti dello sponsor, dunque deducibili dal reddito come costi pubblicitari. Si tratta di una disciplina agevolativa speciale, che deroga alle regole ordinarie in materia di inerenza e deducibilità (art. 109 TUIR), nell’ottica di favorire con la leva fiscale il finanziamento privato dello sport di base, riconoscendone l’alto valore sociale .

Vale la pena riportare i punti salienti della norma (oggi trasfusa nel nuovo Codice dello Sport): “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche […] nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili […] costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario” . In pratica, lo sponsor ottiene per legge una piena deduzione fiscale (entro il tetto prefissato di 200.000 € annui), e il Fisco per converso “chiude un occhio” su ogni valutazione di congruità o efficacia economica di quella spesa, purché siano rispettate le condizioni previste.

Quali sono tali condizioni? La normativa (art. 90, co. 8 cit., ripresa quasi testualmente dall’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023 ) elenca alcuni requisiti oggettivi e soggettivi affinché operi la cosiddetta presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria della sponsorizzazione. In sintesi:

  • Soggetto sponsorizzato qualificato: deve trattarsi di una compagine sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. La norma copre sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute, sia le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali ma aventi per statuto l’assenza di lucro . Non rientrano invece nell’agevolazione le sponsorizzazioni verso soggetti sportivi professionistici o in generale verso enti a scopo di lucro (in tali casi l’onere resta deducibile secondo i criteri ordinari, come vedremo oltre). Importante: la Cassazione ha chiarito che la presunzione opera solo se lo sponsee possiede realmente la natura giuridica dilettantistica richiesta (ad es. affiliato al CONI e iscritto al relativo registro); se il beneficiario non aveva i requisiti, l’agevolazione non si applica .
  • Limite di importo: la sponsorizzazione deve essere di ammontare non eccedente 200.000 € annui (per periodo d’imposta) complessivi per sponsor. Questo è il tetto massimo previsto dalla legge: oltre tale soglia, la parte eccedente non gode della presunzione ed è valutata secondo le regole ordinarie. Va precisato che il limite è riferito all’insieme delle sponsorizzazioni dilettantistiche effettuate dallo stesso soggetto erogante in un anno fiscale (non per ciascuna sponsorizzazione). Dunque, ad esempio, se una società sponsorizza due ASD per 120.000 € ciascuna nello stesso anno, il totale (240.000 €) eccede di 40.000 € il plafond: su tale eccedenza l’impresa non può avvalersi dell’agevolazione, dovendo provarne l’inerenza secondo i criteri ordinari.
  • Finalità promozionale: la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor. Questo requisito è normalmente insito nel concetto stesso di sponsorizzazione (contratto mediante il quale lo sponsor paga in cambio di pubblicità); la norma lo richiama per sottolineare che devono esserci accordi contrattuali che prevedano una prestazione pubblicitaria in favore dello sponsor . In sostanza, non rientrano nella presunzione pagamenti effettuati senza alcun fine promozionale diretto (che sarebbero piuttosto liberalità/donazioni non deducibili).
  • Effettiva attività pubblicitaria: occorre riscontrare in concreto che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale a fronte del pagamento ricevuto . Questo è forse il punto più delicato: significa che devono esistere evidenze concrete dell’avvenuta pubblicità (es. il logo dello sponsor esposto sui materiali, striscioni sul campo, divise con il marchio, citazioni nei comunicati, ecc.). Non basta quindi un mero contratto sulla carta: serve che la promozione sia stata realizzata davvero. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto soddisfatto tale requisito nel caso in cui la società sportiva beneficiaria aveva effettivamente aggiunto la denominazione dello sponsor al proprio nome, apposto il logo dello sponsor sulle divise di gara e sui cartelloni del campo e prodotto locandine degli eventi con il marchio, il tutto provato in giudizio . Se invece non viene svolta alcuna attività promozionale riconoscibile, la presunzione di deducibilità non può operare.

Se tutti i requisiti sopra elencati sono rispettati, la legge sancisce dunque una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle somme erogate a favore dell’ASD/SSD sponsorizzata . “Presunzione assoluta” significa che, al verificarsi delle condizioni, l’Amministrazione finanziaria non può sindacare né l’inerenza né la congruità di tali costi . In altri termini, le spese di sponsorizzazione dilettantistica entro 200.000 € annui diventano integralmente deducibili per lo sponsor senza necessità di ulteriori prove da parte del contribuente . Non occorre dimostrare uno specifico ritorno commerciale dall’investimento pubblicitario, perché – come chiarito dalla Corte – l’inerenza di questi costi è di natura qualitativa e non quantitativa: non serve provare che la spesa abbia generato ricavi aggiuntivi, né si può pretendere di stabilire un rapporto economico diretto tra l’esborso e i benefici ottenuti . Analogamente, contestare la “congruità” dell’importo diviene irrilevante: nel campo delle sponsorizzazioni è “improponibile, se non impossibile” fissare a priori quale sia la somma congrua da spendere, trattandosi di una scelta imprenditoriale discrezionale, operata nella speranza di un ritorno in termini di visibilità . La decisione dell’imprenditore di promuovere il proprio marchio tramite lo sport dilettantistico è dunque una scelta gestionale non sindacabile dal Fisco, nemmeno se vi fosse sproporzione tra il costo sostenuto e l’utilità effettivamente ritratta .

Importante: la presunzione legale in esame ha carattere assoluto, per espressa volontà del legislatore, ma ciò non significa che possa applicarsi in casi di abuso o frode manifesta. Se emergesse che la sponsorizzazione è stata solo simulata o che l’ASD funge da schermo per altre finalità (ad esempio restituisce occultamente le somme allo sponsor), l’operazione perderebbe i requisiti sostanziali per rientrare nella norma agevolativa e l’Ufficio potrebbe disconoscerne i benefici, qualificandola altrove (come liberalità o costo fittizio). Su questo aspetto torneremo in seguito parlando delle contestazioni per operazioni inesistenti. Nei casi fisiologici, comunque, l’Agenzia delle Entrate deve rispettare il dettato normativo: se le condizioni dell’art. 90 co.8 (oggi art. 12 co.3 D.Lgs.36/2021) sono soddisfatte, non può essere richiesta ulteriore prova di inerenza né sollevato alcun dubbio sulla deducibilità integrale del costo .

Oltre lo sport dilettantistico: criteri generali di inerenza per le altre sponsorizzazioni

La maggior parte delle contestazioni e della giurisprudenza recente in materia di sponsorizzazioni riguarda proprio le erogazioni a favore di ASD/SSD, data la diffusione di tale pratica e la relativa norma di favore. È bene tuttavia precisare che non tutte le sponsorizzazioni rientrano nell’ambito sportivo dilettantistico e, di conseguenza, non tutte beneficiano della presunzione legale sopra descritta. Vi sono molte situazioni in cui un’impresa o un professionista sponsorizzano eventi, enti o attività di altra natura (ad es. manifestazioni culturali, squadre sportive professionistiche, singoli atleti professionisti, associazioni non sportive, ecc.). In tali ipotesi si applicano le regole ordinarie: la spesa di sponsorizzazione può essere dedotta come spesa di pubblicità solo se il contribuente ne dimostra l’inerenza e la finalità promozionale diretta, secondo i criteri generali dell’art. 108 TUIR e, per l’IVA, dell’art. 19 D.P.R. 633/72 . In assenza di tale dimostrazione, l’esborso verrà qualificato dal Fisco come spesa di rappresentanza (o, nei casi estremi, come costo non di competenza o non di impresa) e sarà quindi indeducibile o deducibile con limitazioni, e l’IVA indetraibile.

È dunque fondamentale, quando si effettuano sponsorizzazioni fuori dall’ambito ASD/SSD, conservare adeguata documentazione e adottare cautele simili a quelle richieste per l’agevolazione sportiva. I principi affermati dalla Cassazione in generale valgono infatti per qualsiasi sponsorizzazione pubblicitaria: l’inerenza va valutata in senso qualitativo, guardando al nesso con l’attività imprenditoriale, anche indiretto o proiettato nel futuro, senza richiedere prova di un vantaggio economico immediato . Ciò che conta è che la spesa sia correlata potenzialmente all’attività d’impresa (ad esempio attraverso la diffusione del marchio in un contesto che, anche se generale, possa far conoscere i prodotti dell’azienda). Il contribuente, in caso di contestazione, deve poter dimostrare almeno: (a) l’esistenza e l’effettivo pagamento della spesa (contratto, fatture, pagamenti tracciati); (b) la natura dell’operazione (es. contratto che prevede certe forme di pubblicità); (c) una correlazione, anche indiretta, tra l’iniziativa sponsorizzata e il proprio business . Non è necessario provare che la sponsorizzazione abbia generato utili o incrementi di fatturato, né che il pubblico raggiunto coincida perfettamente con la clientela dell’azienda – è sufficiente poter indicare quale utilità promozionale potenziale l’operazione poteva avere per l’impresa . Ad esempio, se una piccola azienda locale che produce abbigliamento tecnico sponsorizza una gara automobilistica non professionistica, potrebbe non beneficiare della presunzione speciale (se la gara non è organizzata da un ente dilettantistico affiliato), ma potrà comunque difendere la deduzione spiegando che il proprio marchio è stato esposto sulle auto in gara (come adesivi) e sul materiale dell’evento, generando una visibilità locale significativa (anche se non misurabile esattamente in vendite) . In un caso del genere, la Cassazione ha ritenuto corretto il comportamento della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l’inerenza della spesa proprio in virtù della visibilità promozionale potenziale ottenuta, pur a fronte di contestazioni dell’Ufficio circa l’assenza di alcune forme pubblicitarie promesse (mancanza di taluni cartelloni e hospitality pattuiti) . La Suprema Corte ha osservato che l’eventuale inadempimento contrattuale parziale del soggetto sponsorizzato (ad es. non aver esposto tutti i banner previsti) rileva sul piano civilistico come possibile inadempimento, ma non annulla di per sé l’inerenza fiscale della spesa se almeno una parte dell’attività promozionale è stata svolta . In pratica, finché c’è “un minimo di promozione” effettivamente avvenuta, la spesa può essere considerata inerente; se invece la prestazione pubblicitaria è totalmente mancata, allora il Fisco può legittimamente disconoscere il costo per carenza di inerenza.

Riassumendo, al di fuori dello sport dilettantistico (dove vige la presunzione assoluta entro 200.000 €), le spese di sponsorizzazione restano integralmente deducibili solo se rispettano i requisiti generali di inerenza e finalità pubblicitaria specifica. Il discrimine chiave è la presenza di un’obbligazione contrattuale di fare pubblicità e l’effettiva esecuzione, almeno in parte, di tale obbligo. Ogniqualvolta la controparte non sia un ente dilettantistico agevolato o la somma superi i limiti, allo sponsor si richiede prudenza: documentare e motivare la sponsorizzazione come investimento pubblicitario, coerente – anche solo in prospettiva – con la propria attività economica.

Di seguito, esponiamo in forma tabellare una sintesi dei diversi tipi di spesa e del relativo trattamento fiscale (in regime IRES/IRPEF e IVA), per fissare bene i concetti prima di passare alle fasi di accertamento e difesa.

Tabella 1: Tipologie di spese, inerenza e trattamento fiscale

Tipo di spesaEsempio e naturaDeducibilità ai fini redditiDetraibilità IVA
Sponsorizzazione sportiva dilettantistica <br>(ASD/SSD con requisiti, ≤200.000 € annui)Pagamento a ASD/SSD (no profit) per esposizione marchio su divise, cartelloni, nomina evento, etc. Natura: contratto sinallagmatico con obbligo di pubblicità.Integralmente deducibile come spesa pubblicitaria, per presunzione legale assoluta (nessun sindacato su inerenza/congruità).IVA detraibile al 100%, essendo spesa inerente (la prestazione pubblicitaria rientra nell’attività d’impresa).
Sponsorizzazione ordinaria (no presunzione) <br>(Beneficiario con scopo di lucro, o importo >200k€)Sponsorizzazione di evento o squadra professionistica, oppure quota eccedente 200k€ verso ASD. Natura: contratto pubblicitario, ma fuori agevolazione.Deducibile se inerente (valutazione qualitativa). Necessario dimostrare finalità promozionale diretta: se provata, costo deducibile al 100% come pubblicità; altrimenti, se spesa ritenuta non inerente o di mera rappresentanza, sarà indeducibile (o deducibile nei limiti art.108 TUIR) .IVA detraibile solo se la spesa è inerente e relativa ad operazione imponibile. Se riclassificata come spesa di rappresentanza, IVA indetraibile (art.19-bis1 DPR 633/72) .
Spesa di rappresentanza (omaggi, beneficenza, ospitalità, ecc. senza controprestazione pubblicitaria)Erogazione liberale a un ente (es. donazione a squadra locale senza accordo pubblicitario), regalo a clienti, evento gratuito per promozione istituzionale del nome.Deducibile parzialmente: entro plafond (1.5%/0.6%/0.4% dei ricavi, in base all’ammontare) . Oltre tali limiti, indeducibile. Se liberalità pura (non inerenza), indeducibile in toto.IVA non detraibile (tranne omaggi di costo ≤€50) .
Costo inesistente (fittizio)Fattura emessa senza alcun servizio reale (sponsorizzazione simulata, con restituzione occulta del denaro allo sponsor).Indeducibile in quanto costo privo di inerenza e realtà. Considerato illecito (frode fiscale).IVA indetraibile; inoltre la fattura “falsa” comporta indebita detrazione sanzionata al 90% (70% dal 2024) . L’IVA versata indebitamente dal prestatore può essere oggetto di contestazione separata.

Note: In tutti i casi, perché un costo sia deducibile deve essere effettivo (realmente sostenuto) e correttamente documentato. Una spesa pubblicitaria è inerente se volta, anche potenzialmente, a generare benefici economici per l’impresa (non serve quantificarli) . Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri di gratuità, finalità promozionale generale, ragionevolezza e coerenza (DM 19/11/2008) e rispettare i limiti percentuali sui ricavi . Le liberalità (donazioni) verso enti sportivi dilettantistici possono godere di altre agevolazioni (detrazioni per erogazioni liberali) ma non sono deducibili come costi d’impresa. Le fattispecie di operazioni inesistenti attengono a condotte fraudolente: oltre alle sanzioni fiscali, espongono a conseguenze penali (v. oltre).

Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle sponsorizzazioni

Malgrado il quadro normativo sopra delineato sia chiaro nei principi, nella prassi l’Agenzia delle Entrate ha spesso contestato le sponsorizzazioni dedotte dalle imprese, originando numerosi contenziosi. È utile comprendere quali sono le contestazioni tipiche sollevate dal Fisco in sede di accertamento, per poterle prevenire e contrastare efficacemente.

  • Mancanza di inerenza / natura di rappresentanza: questa è la contestazione più frequente in assoluto. L’Ufficio, soprattutto negli anni passati, tendeva a ritenere che le spese di sponsorizzazione fossero in molti casi spese di rappresentanza mascherate, deducibili solo parzialmente. In assenza di evidenti ricadute commerciali positive, il Fisco assumeva che la sponsorizzazione servisse solo a fini di immagine generale (prestigio) e non di promozione specifica di prodotti, quindi procedeva a riprendere a tassazione gran parte del costo. Ad esempio, in vari accertamenti (specie prima del 2020) l’Agenzia ha sostenuto che, se non vi era uno stretto nesso tra l’attività dello sponsor e il pubblico dell’evento sponsorizzato, la spesa non poteva essere considerata pubblicitaria. In alcuni casi gli Uffici hanno ridotto forfettariamente al 20% la quota deducibile, trattandola come spesa di rappresentanza con beneficio limitato e recuperando l’80% come indebitamente dedotto . Questo approccio però ignora la norma speciale sulle ASD: oggi, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, sappiamo che se la sponsorizzazione rientra nell’art. 90 L.289/2002 (presunzione legale), nessun onere di provare l’inerenza incombe sul contribuente e l’Amministrazione non può qualificare la spesa come rappresentanza . Fuori dai casi agevolati, invece, il rischio di una simile contestazione esiste: bisogna essere pronti a dimostrare la finalità promozionale diretta per confutare l’asserita mancanza di inerenza (ad esempio producendo contratti e foto che comprovano la pubblicità effettiva, in modo da persuadere che non si trattava di mera elargizione di denaro per generica beneficenza o pubbliche relazioni).
  • Insufficienza della prova dell’effetto pubblicitario: l’Agenzia può contestare che, pur essendoci stata formalmente una sponsorizzazione, non sia provato un effettivo ritorno economico o un’utilità concreta per lo sponsor. Ad esempio, viene talvolta eccepito che la sponsorizzazione è antieconomica, perché il costo sarebbe eccessivo rispetto al fatturato dell’azienda o rispetto alla scarsa visibilità ottenuta (magari l’ASD sponsorizzata ha un seguito di pubblico minimo). Queste argomentazioni puntano sulla non congruità o anti-economicità della spesa, ipotizzando che nessun imprenditore razionale spenderebbe così tanto per così poco ritorno, se non per fini extra-aziendali. Ebbene, grazie alle pronunce della Cassazione, oggi si può replicare che tali valutazioni non sono ammissibili: una volta accertato che la spesa è di natura pubblicitaria (specie se c’è la presunzione legale), “ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio” è esclusa . L’inerenza, come detto, è qualitativa: non occorre dimostrare l’efficacia o l’incremento di vendite, né il Fisco può sindacare le scelte imprenditoriali di allocazione del budget pubblicitario . Dunque, contestazioni basate sul giudizio che “si è speso troppo per quell’evento insignificante” vanno respinte, evidenziando eventualmente che la legge ha voluto “chiudere un occhio” su congruità e redditività pur di incentivare certi investimenti . Ovviamente, resta fondamentale poter provare che qualcosa in cambio si è ottenuto (visibilità, pubblicità): se il Fisco contesta la totale inutilità, bisogna ribattere mostrando che l’immagine aziendale ne ha beneficiato in termini di diffusione (anche solo locale o di settore).
  • Mancato rispetto dei requisiti formali o soggettivi: un altro fronte di contestazione riguarda i presupposti oggettivi della normativa agevolativa. L’Agenzia può contestare, ad esempio, che l’associazione sponsorizzata non fosse realmente un’ASD (mancanza di iscrizione al Registro CONI, oppure natura commerciale dissimulata), oppure che l’importo superi i limiti di legge. In passato ci sono stati casi in cui il Fisco ha negato la presunzione perché la somma era lievemente eccedente €200.000, o perché l’ente sponsorizzato non era riconosciuto come dilettantistico (magari era una S.r.l. ordinaria che organizzava eventi sportivi). In tali situazioni, la difesa deve concentrarsi sul dimostrare che i requisiti di legge c’erano: es. produrre lo statuto e l’affiliazione CONI dell’associazione per attestare la qualifica dilettantistica, evidenziare che il pagamento è stato frazionato su più anni in modo da non sforare il plafond annuale, ecc. Se effettivamente manca un requisito (ad es. l’associazione non era in regola), la presunzione non potrà essere invocata e occorrerà difendere la spesa con i criteri generali di inerenza (come visto sopra). Su questo fronte, un caso tipico è il seguente: la società sponsorizzata è formalmente un’ASD/SSD, ma il Fisco scopre che distribuiva utili ai soci occultamente o che svolgeva attività semi-professionistiche. L’Ufficio allora tende a dire che non era vero dilettantismo bensì un soggetto commerciale: la Cassazione ha effettivamente precisato che la presunzione si applica solo a enti senza scopo di lucro in senso sostanziale . Quindi, se l’ente era di fatto a scopo di lucro, l’agevolazione non spetta. La difesa migliore, ovviamente, è prevenire: sponsorizzare solo associazioni in regola e monitorarne lo status.
  • Difetto o assenza dell’attività promozionale: questa contestazione avviene quando l’Agenzia insinua (o prova) che la pubblicità non è stata eseguita realmente. Può emergere da verifiche sul campo (controlli presso la sede dell’ASD, esame di fotografie degli eventi, ecc.) oppure dalla constatazione che l’ASD sponsorizzata non ha materiale che evidenzi lo sponsor. In tal caso, il Fisco potrebbe sostenere che la somma versata non ha avuto alcuna controprestazione e quindi trattarla come costo non inerente o addirittura come erogazione liberale (deducibile solo eventualmente ai sensi di altre norme, ad es. se ricorrono i presupposti per le detrazioni di liberalità, ma non come costo aziendale). Nei casi peggiori, quando si ritiene che la prestazione pubblicitaria sia del tutto mancante e magari concordata solo pro forma, l’Ufficio può accusare la fittizietà della sponsorizzazione, cioè sostenere che sia una “operazione inesistente” (vedi punto successivo). Dalla prospettiva difensiva, se viene messo in dubbio l’effettivo svolgimento della pubblicità, occorre reagire fornendo tutte le prove materiali: fotografie di striscioni, copie di brochure con il logo, screen di siti o social dove compare lo sponsor, dichiarazioni dell’ASD su quanto fatto, rassegna stampa di eventi con menzione dello sponsor, etc. Spesso capita che documenti del genere non siano stati raccolti al momento giusto: è importante, per prevenzione, conservare sempre evidenza dell’attività promozionale svolta dallo sponsorizzato. Se tali evidenze mancano del tutto, la difesa diventa molto difficoltosa, perché si rischia di dar ragione al Fisco sul fatto che non ci sia stata reale prestazione (in tal caso, la sponsorizzazione verrebbe disconosciuta come costo deducibile, mancando l’inerenza per difetto di esecuzione).
  • Accusa di operazione inesistente/fatture false: il caso più grave si ha quando l’Amministrazione finanziaria ritiene che la sponsorizzazione sia stata meramente simulata, al solo scopo di creare un costo fittizio e generare un risparmio d’imposta (o di drenare fondi dall’azienda). In questo scenario, l’Agenzia (spesso su segnalazione della Guardia di Finanza) sostiene che la fattura emessa dall’ASD sia in realtà relativa a un’operazione mai avvenuta, con eventuale retrocessione dei soldi allo sponsor (o ad altre persone) “in nero”. Si entra qui nel campo della frode fiscale: oltre al recupero a tassazione del costo e dell’IVA, scatta una pesante sanzione per dichiarazione fraudolenta e la segnalazione in procura per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Per il contribuente-sponsor le conseguenze potenziali sono gravissime (ne parleremo in dettaglio più avanti): basti dire che anche importi non elevati possono configurare il reato, punito con la reclusione da 18 mesi a 6 anni . È evidente che questa contestazione viene mossa solo in situazioni estreme, dove il quadro probatorio per il Fisco è solido: ad esempio, l’ASD non ha proprio svolto alcuna attività, oppure i soldi sono stati rintracciati di ritorno nelle disponibilità dell’amministratore dello sponsor, o ancora l’ASD è risultata essere una “scatola vuota” creata ad hoc. In questi casi limite, la presunzione di legge non può proteggere il contribuente, perché manca il presupposto della specifica attività promozionale svolta (oltre ad esserci un abuso di diritto palese). La difesa dovrà allora concentrarsi sul negare la fittizietà, dimostrando che qualcosa è stato fatto (se possibile) e contestando le deduzioni investigative. È una situazione che trascende il mero piano tributario per sconfinare nel penale, e richiede strategie coordinate con legali penalisti.

Riassumendo, le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle sponsorizzazioni possono andare dalla riqualificazione fiscale dell’operazione (pubblicità vs rappresentanza vs liberalità) fino alla denuncia di frode. La tabella seguente riepiloga i principali scenari contestativi e le relative implicazioni.

Tabella 2: Contestazioni tipiche del Fisco e relative conseguenze fiscali/legali

Contestazione FiscaleTesi dell’UfficioEffetti fiscali accertatiProfili sanzionatori e legali
Spesa non inerente (rappresentanza)La sponsorizzazione non ha finalità di promozione diretta, ma solo indiretta di immagine; costo non correlato ai prodotti/mercato dello sponsor.Deducibilità negata come costo pubblicitario. Possibile riclassificazione come spesa di rappresentanza: deducibile solo nei limiti di art.108 TUIR (eccedenza indeducibile) . IVA indetraibile (operazione considerata a titolo gratuito) .Sanzione per dichiarazione infedele su maggior imponibile (storicamente 90%, ora 70% dell’imposta evasa) . Sanzione IVA per indebita detrazione (assorbita dall’infedele o separata al 90% -> 70%) . Nessun reato tributario (violazione amministrativa).
Spesa antieconomica (non congrua)L’importo speso è sproporzionato rispetto ai possibili benefici, indice di scarsa ragionevolezza economica.Deducibilità negata in tutto o in parte, con argomento dell’antieconomicità (spesa ritenuta non inerente perché “eccessiva”). (NB: tale contestazione è oggi contro i principi Cassazione, ma alcuni Uffici la sollevano ancora).Come sopra: sanzioni da infedele dichiarazione per imposte sui redditi e IVA. Nessun profilo penale (difetto di economicità non è reato).
Mancato rispetto requisiti art.90 (decadenza da presunzione)L’ente sponsorizzato non è un’ASD/SSD valida, oppure l’importo > 200k€, oppure nessuna attività promozionale concreta svolta.Disapplicazione della presunzione legale: la spesa viene valutata secondo regole ordinarie. Se risulta non inerente (es. perché l’ASD in realtà non ha promosso nulla), diventa indeducibile. Se l’ASD era commerciale, la spesa è trattata come pubblicità non agevolata (onere prova inerenza a carico contribuente) .Sanzioni tributarie: se viene negata la deduzione, scatta infedele dichiarazione (70% imposta). Profili penali: in sé il venir meno dei requisiti agevolativi non comporta reato, salvo che l’operazione venga ulteriormente contestata come abuso o frode (v. rigo successivo se applicabile).
Operazione inesistente (sponsorizzazione fittizia)La sponsorizzazione è simulata: nessun servizio reale reso, fattura falsa emessa solo per creare costi fittizi (eventuale retromarcia dei fondi allo sponsor).Costo indeducibile integralmente (non essendo reale, manca inerenza totale). IVA totalmente indetraibile (fattura per operazione inesistente). L’Ufficio può qualificare le somme come ricavi occulti riemergenti o utilizzi di cassa sospetti.Sanzione amministrativa aggravata: utilizzo di fatture false (D.Lgs. 471/97 art.6) punito fino al 200% dell’IVA o dell’imposta evasa. In ogni caso, dichiarazione infedele aggravata dal dolo. Reato tributario: dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art.2 D.Lgs.74/2000), punita con reclusione 1½–6 anni . L’assenza di soglia di punibilità significa che qualsiasi importo fraudolento può portare a processo penale.

Come si nota, la gravità delle conseguenze aumenta notevolmente man mano che si passa da contestazioni “formali” (inerenza/congruità) a contestazioni di sostanza (frode). Fortunatamente, la maggior parte delle liti tributarie in materia di sponsorizzazioni rientra nelle prime categorie (inerenza o qualificazione spesa) e può essere gestita efficacemente sul piano tecnico-giuridico facendo valere le norme e la giurisprudenza favorevole. Solo una minoranza di casi sfocia in ambito penal-tributario, tipicamente quando si è in presenza di condotte realmente artificiose.

Nei prossimi paragrafi vedremo come la giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, ha progressivamente dato ragione ai contribuenti sugli aspetti chiave (presunzione assoluta, irrilevanza della congruità, inerenza qualitativa), creando un terreno favorevole per impostare la difesa. Successivamente, affronteremo come prepararsi e reagire se si riceve un accertamento su sponsorizzazioni: dalle controdeduzioni in fase di verifica al ricorso in Commissione, con suggerimenti pratici.

Orientamento della Cassazione: presunzione assoluta confermata e inerenza qualitativa

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente sul tema delle sponsorizzazioni, consolidando principi molto favorevoli ai contribuenti sponsor, soprattutto in relazione alle spese verso lo sport dilettantistico. È utile ripercorrere brevemente le tappe di questo orientamento giurisprudenziale, per poi estrapolarne i punti fondamentali da utilizzare nelle difese.

Possiamo citare una serie di pronunce significative:

  • Cass. 17 febbraio 2016, n. 3087 e Cass. 23 marzo 2016, n. 5720: hanno ribadito la distinzione pubblicità/rappresentanza e affermato che “di norma, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di legge, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale” . Tuttavia, le stesse sentenze sottolineavano che tale regola generale non si applica alle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche per le quali opera la presunzione ex art. 90 L.289/2002, a condizione che siano rispettate le specifiche condizioni normatively previste . Già nel 2016, quindi, la Cassazione riconosceva l’esistenza della presunzione legale di pubblicità, rimarcando come elemento essenziale l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale promessa (nel caso di specie fu considerato soddisfatto, avendo l’ASD apposto il logo sulle maglie, cartelloni, locandine, ecc.) .
  • Cass. 21 marzo 2017, n. 7202; Cass. 6 aprile 2017, n. 8981; Cass. 7 giugno 2017, n. 14232: una serie di decisioni del 2017 (alcune a Sezioni VI-5) hanno confermato e dettagliato i criteri. In particolare, hanno affermato che l’art. 90 comma 8 L.289/02 introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore di ASD/SSD, precludendo ogni indagine ulteriore su inerenza e congruità se ricorrono i requisiti di legge . È stato ribadito che normalmente, al di fuori di tale ambito, spetta al contribuente provare la diretta finalità promozionale per evitare la qualificazione come spesa di rappresentanza ; ma quando opera la presunzione agevolativa, “diventa irrilevante ogni valutazione circa l’inerenza e la congruità dei costi” . Le sentenze del 2017 hanno quindi posto le basi del filone favorevole, richiamando espressamente la ratio agevolativa della norma e la volontà legislativa di incentivare lo sport di base “chiudendo un occhio” su questi costi .
  • Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 26 settembre 2018, n. 22855; Cass. 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33120: ulteriori conferme negli anni seguenti. Di particolare interesse Cass. 33030/2018, che sottolinea come il concetto di inerenza vada inteso in termini qualitativi e non quantitativi (ripreso poi da molte altre) . Inoltre Cass. 22855/2018 evidenzia che l’art. 90 comma 8 è “norma speciale di natura agevolativa, che fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità” per le sponsorizzazioni dilettantistiche, proprio per il loro ruolo socialmente utile .
  • Cass. 27 luglio 2021, n. 21452: questa ordinanza (Sez. V) è stata molto citata perché fa una sintesi efficace: ribadisce testualmente che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 90 cit., diventa preclusa ogni valutazione su inerenza e congruità per effetto della presumptio legis . Conferma il discrimen pubblicità vs rappresentanza basato sull’aspettativa di incremento vendite (diretta vs indiretta) , e afferma in modo chiaro che l’art. 90 ha introdotto una “presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese”, a condizione delle solite lettere a), b), c), d) (che vengono elencate dalla Corte in modo identico alla norma) . Inoltre, la Cassazione evidenzia il carattere agevolativo e di utilità sociale della norma, voluta per favorire lo sport giovanile, richiamando espressamente l’attribuzione di un ruolo di utilità sociale alle attività sportive dilettantistiche . Questa ordinanza del 2021 ha fatto definitivamente luce sul fatto che l’Agenzia non può, in sede di accertamento, pretendere dallo sponsor prove aggiuntive di inerenza e ritorno economico se i requisiti dell’art.90 sono rispettati .
  • Cass. 7 febbraio 2024, n. 3470: ordinanza notevole (richiamata da ItaliaOggi nel 2024) che nuovamente conferma la “totale deducibilità” delle sponsorizzazioni a ASD/SSD in forza di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria . In quel caso lo sponsor aveva perso in CTP e CTR, che avevano limitato la deduzione al 20%, e ha ottenuto ragione in Cassazione: la Suprema Corte ha censurato i giudici di merito per aver preteso valutazioni di inerenza/congruità che la legge invece non consente in presenza dei requisiti . Viene sottolineato che non serve dimostrare un ritorno commerciale diretto, né è possibile determinare un ammontare “congruo” di spesa pubblicitaria nello sport dilettantistico, trattandosi di scelte insindacabili dell’imprenditore . La Corte richiama concetti come la sproporzione costo/utilità che non rileva, e ribadisce la finalità incentivante e di deroga al regime ordinario dell’art. 90 .
  • Cass. 26 luglio 2024, n. 20900: ordinanza di metà 2024 (Sez. V) che ha fatto scalpore perché conferma in termini perentori che entro il limite di 200.000 € annui le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili, senza possibilità di contestazione da parte del Fisco . Nel testo si legge che la norma ha introdotto “una vera e propria presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione”, impedendo all’Agenzia di contestare sia l’inerenza che la congruità di tali costi . Vengono elencati ancora i quattro requisiti necessari , e specificato che non occorre dimostrare alcun diretto ritorno commerciale (l’incremento di vendite può anche non esservi) . Si ribadisce che è impossibile per il Fisco sindacare la decisione imprenditoriale di investire nello sport dilettantistico, anche se l’utilità ottenuta appare modesta . Questa pronuncia è importante perché arriva dopo centinaia di casi già trattati e cristallizza un orientamento ormai univoco.
  • Cass. 13 novembre 2025, n. 30036: rappresenta una delle ultime pronunce in ordine di tempo (fine 2025) e aggiunge qualche chiarimento utile . In questa ordinanza, la Corte affronta un caso con due sponsorizzazioni effettuate da una S.r.l.: una verso un’ASD (€30.000) e una verso una S.r.l. di altro tipo (€70.000). La Cassazione coglie l’occasione per distinguere nettamente le due situazioni: per la sponsorizzazione verso l’ASD, conferma l’applicabilità dell’art. 90, comma 8 (presunzione assoluta di inerenza e congruità) citando la propria giurisprudenza consolidata (es. Cass. 4612/2023) ; aggiunge però che “il beneficio si applica solo se il soggetto percettore è una società sportiva dilettantistica costituita come società di capitali senza scopo di lucro”, richiamando Cass. 9614/2019 . Dunque evidenzia che la presunzione vale per ASD e SSD no-profit, non per qualunque soggetto sportivo. Quanto invece alla sponsorizzazione da €70.000 verso una S.r.l. ordinaria (soggetto a scopo di lucro), la Corte afferma che non opera alcuna presunzione e la deducibilità va valutata con i criteri generali di inerenza ex art. 108 TUIR e art. 19 DPR 633/72 . Esegue quindi la verifica qualitativa: nel caso concreto la CTR aveva ritenuto la spesa inerente perché, pur mancandone alcune forme pubblicitarie pattuite, il marchio dello sponsor era stato utilizzato (adesivi sulle vetture) generando potenziale utilità promozionale . La Cassazione approva questa valutazione, osservando – come già detto – che il mancato rispetto di alcune clausole (assenza di certi banner) rileva semmai come inadempimento contrattuale, ma non impedisce la deducibilità fiscale se un “minimo” di promozione è avvenuto . Infine, l’ordinanza 30036/2025 ribadisce due principi generali utilissimi per sintetizzare il tutto: (1) la presunzione ex art. 90 è assoluta ma riguarda solo sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (ASD/SSD), in tal caso costi integralmente deducibili senza ulteriori prove; (2) per tutte le altre sponsorizzazioni, l’inerenza va valutata qualitativamente, la promozione può essere anche solo potenziale/futura, non serve provarne l’efficacia economica, basta provare che vi sia stata concretamente un’attività promozionale .

Possiamo dunque estrarre dall’orientamento della Cassazione (2021–2025) alcuni punti fermi che rappresentano veri e propri principi di diritto da far valere nella difesa:

  • Presunzione legale assoluta (ASD/SSD): se la sponsorizzazione rispetta i requisiti dell’art. 90 L.289/2002 (o art. 12 D.Lgs.36/2021) – soggetto dilettantistico senza scopo di lucro, importo ≤200k, finalità promozionale, attività effettuata – allora ipso iure la spesa è considerata pubblicitaria e inerente, deducibile integralmente . L’Agenzia non può chiedere ulteriori prove né riclassificare il costo; ogni indagine su congruità o economicità è preclusa . Questa è una presunzione assoluta, quindi irrebuttable: non è ammessa prova contraria da parte del Fisco circa una diversa natura (salvo, ovviamente, dimostrare che mancavano i presupposti di legge, come l’assenza di effettiva promozione o lo scopo di lucro occulto dell’ente – ma qui si esce dall’ambito della presunzione per entrare nel campo della frode/abuso).
  • Inerenza qualitativa e niente prova di utilità economica: in generale, per le spese di pubblicità (incluse le sponsorizzazioni), la Cassazione insegna che l’inerenza va intesa qualitativamente, ossia come attinenza astratta all’attività d’impresa, anche solo potenziale o indiretta . Non serve (né è possibile) una valutazione quantitativa o utilitaristica – ovvero non si deve dimostrare che la spesa ha prodotto utili o vantaggi misurabili . Questo significa che l’argomento dell’antieconomicità (spesa troppo alta rispetto ai ricavi ottenuti) non è rilevante ai fini fiscali, a meno che sia così abnorme da suggerire un intento elusivo (ma qui si scivola nell’abuso del diritto, che richiede però altri presupposti).
  • Distinzione soggettiva netta: la presunzione agevolativa è circoscritta alle sponsorizzazioni verso enti sportivi dilettantistici riconosciuti senza scopo di lucro (ASD/SSD). Per i soggetti con scopo di lucro (società sportive professionistiche, società di capitali commerciali, altri enti non rientranti nell’art.90), la spesa di sponsorizzazione non gode di presunzione e deve essere supportata dalle normali giustificazioni di inerenza . Questo implica che in un medesimo atto di accertamento l’Agenzia potrebbe legittimamente scindere il trattamento: es. dedurre integralmente i costi verso l’ASD e invece contestare quelli verso altri sponsor non dilettantistici. Bisogna dunque sempre identificare la natura del beneficiario.
  • Basta la concreta attività promozionale: un concetto chiave è che, tanto per le spese agevolate quanto per le altre, è sufficiente (ed essenziale) che vi sia la prova di una concreta attività pubblicitaria svolta dal beneficiario . Non occorre dimostrare che tale attività sia stata efficace o completa al 100%, ma almeno deve risultare che qualcosa è stato fatto (es. lo striscione esposto, il logo pubblicato, etc.). Se questo “minimo” è presente, il costo può considerarsi inerente; se manca del tutto, la posizione fiscale è indifendibile.
  • Scelta imprenditoriale insindacabile: la Corte ha più volte affermato che la decisione di investire in sponsorizzazioni, specie nello sport dilettantistico, è una scelta di management non sindacabile dal fisco . Quindi anche un rapporto apparentemente squilibrato tra costo e risultato non autorizza l’Ufficio a riqualificare la spesa (salvo ipotesi di abuso). Questo principio va invocato per contestare ogni rilievo di “sproporzione” o dubbio sul merito economico.
  • Natura agevolativa e finalità sociale: è bene ricordare che la norma (art.90) ha natura agevolativa, e come tale va interpretata in senso favorevole al contribuente per realizzarne la finalità (favorire lo sport di base) . Citare questo può aiutare a far comprendere al giudice tributario il contesto: lo stesso legislatore ha scelto di concedere un vantaggio fiscale alle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, quindi l’operato dello sponsor – se rientra nei parametri – è pienamente legittimo e meritevole, non qualcosa da perseguire.

In definitiva, oggi chi agisce in giudizio a difesa di costi di sponsorizzazione può contare su un solido pacchetto di precedenti della Cassazione che blindano la deducibilità integrale (nei casi protetti dalla legge) e comunque fissano paletti chiari sulle modalità di valutazione dell’inerenza. Nel prossimo capitolo passeremo dalla teoria alla pratica: cosa fare se ci si trova di fronte ad un controllo o ad un accertamento dell’Agenzia relativo alle sponsorizzazioni e all’IVA su di esse. Vedremo come interloquire con l’Ufficio, quali strumenti procedurali attivare e come predisporre al meglio il proprio caso in vista di un eventuale contenzioso.

Come difendersi in pratica: strategie dal PVC al ricorso

Immaginiamo ora che, nonostante tutte le precauzioni adottate, arrivi comunque una contestazione da parte del Fisco riguardo alle sponsorizzazioni dedotte. Ciò può avvenire sostanzialmente in due modi: (a) a seguito di una verifica fiscale presso l’azienda, con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza o degli ispettori dell’Agenzia; (b) direttamente tramite la notifica di un Avviso di Accertamento da parte dell’Ufficio, magari scaturito da controlli a tavolino incrociando dati (spese di pubblicità rilevanti in dichiarazione, liste di sponsorizzazioni comunicate da federazioni sportive, ecc.). Vediamo come comportarsi in entrambe le situazioni.

Fase pre-accertamento: il contraddittorio e le osservazioni al PVC

Se vi è stata una verifica in loco (accesso presso la sede del contribuente) conclusasi con un PVC contenente rilievi sulle sponsorizzazioni, è fondamentale partecipare attivamente al contraddittorio endoprocedimentale. Ai sensi dell’art. 12, comma 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), dopo la consegna del verbale finale di constatazione il contribuente ha diritto a presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni . L’Agenzia delle Entrate non può emanare l’avviso di accertamento prima di tale termine (salvo casi eccezionali di particolare urgenza), dovendo valutare le controdeduzioni del contribuente. Conviene sfruttare appieno questa finestra di 60 giorni: è l’occasione per inviare all’Ufficio un dossier difensivo dettagliato, che potrà anche costituire la base del successivo ricorso se necessario.

Cosa inserire nelle osservazioni al PVC? In sostanza si tratta di smontare punto per punto i rilievi contenuti nel verbale, allegando documenti utili. Ad esempio, se il PVC contesta l’inerenza della sponsorizzazione, si allegheranno le fotografie dei banner pubblicitari, copia del contratto di sponsorizzazione, la visura CONI dell’ASD sponsorizzata (per provarne l’affiliazione), eventuali brochure o articoli stampa in cui compare il marchio dello sponsor. Si spiegheranno le ragioni commerciali dell’investimento (es. “settore giovanile locale che incrementa la notorietà del marchio nell’area X dove operiamo”) cercando di convincere l’Ufficio che la spesa è legittima. Se il PVC ha ignorato la norma di legge, occorrerà richiamare espressamente l’art. 90 co.8 e sottolineare che, essendo soddisfatti i requisiti, l’Agenzia non potrebbe per legge contestare l’inerenza. Insomma, bisogna fare una sorta di pre-ricorso, sperando che l’ufficio riveda (almeno in parte) la propria posizione.

Nella pratica, va detto, raramente l’Agenzia “ci ripensa” integralmente dopo le osservazioni; tuttavia, inviare una memoria dettagliata non è mai inutile: anche se l’accertamento verrà comunque emesso, il contribuente avrà già pronte le proprie difese su carta, con tutti gli elementi ben ordinati, e ciò tornerà utile nel successivo giudizio . Inoltre, mostrare all’Ufficio di avere un fascicolo solido di prove e riferimenti giurisprudenziali può talvolta indurlo a ridimensionare la pretesa (ad esempio, evitando di parlare di inesistenza dell’operazione e limitandosi alla riqualificazione in rappresentanza, oppure riconoscendo una parte di deducibilità).

In sintesi, se ricevete un PVC con rilievi sulle sponsorizzazioni, muovetevi entro 60 giorni: raccogliete tutta la documentazione a vostro favore e presentate per iscritto le vostre controdeduzioni. Questo è un passaggio obbligato per far valere il diritto al contraddittorio preventivo (la cui violazione può essere causa di nullità dell’atto impositivo, se l’ufficio non dimostra l’urgenza di evitare il contraddittorio).

L’avviso di accertamento e le scelte difensive: adesione o ricorso

Se invece la prima notizia che ricevete dal Fisco è direttamente un Avviso di Accertamento, significa che l’Ufficio ha già formulato la pretesa tributaria. L’avviso indicherà l’importo delle imposte recuperate (IRES/IRPEF, IRAP se dovuta, IVA) più sanzioni e interessi, con la motivazione (es: “spese di sponsorizzazione non inerenti, dedotte indebitamente”). A questo punto occorre valutare come procedere. Le opzioni principali sono:

  • Accertamento con adesione: è uno strumento di natura conciliativa disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Consente al contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, di presentare istanza di adesione all’Ufficio, chiedendo sostanzialmente un incontro per negoziare il contenuto dell’accertamento . La presentazione dell’istanza sospende per legge i termini per fare ricorso (prorogandoli di 90 giorni). Nell’incontro, contribuente e funzionari dell’Agenzia discutono i rilievi e, se possibile, raggiungono un accordo transattivo: in pratica l’ufficio potrebbe ridurre l’imponibile o le sanzioni e il contribuente accettare di pagare quanto concordato, chiudendo così la controversia. Ha senso proporre adesione? Dipende. Nelle sponsorizzazioni, l’Agenzia adotta spesso posizioni piuttosto rigide, specie se sospetta frodi . L’adesione può essere utile solo in certi frangenti: ad esempio, se il contribuente riconosce di aver commesso qualche irregolarità formale (o di non poter provare tutto) e vuole ottenere un abbattimento delle sanzioni in cambio di una parziale rinuncia alle pretese. Oppure se l’Ufficio si dimostra disponibile a una classificazione intermedia (es. accetta di qualificare la spesa come rappresentanza anziché come costo fittizio). Si tenga presente che, in caso di definizione con adesione, le sanzioni amministrative vengono ridotte a 1/3 di quelle minime , quindi l’incentivo a trovare un accordo c’è. Ad esempio, se riuscite a convincere l’Ufficio che la sponsorizzazione c’è stata ma forse non era del tutto inerente, questo potrebbe proporvi di dedurne solo una percentuale (diciamo 50%) chiudendo lì la questione con sanzioni ridotte di due terzi. Valutate l’adesione se ritenete di avere qualche punto debole nelle prove o se l’importo in gioco non giustifica un lungo contenzioso. È chiaro che se siete fermamente convinti di aver ragione piena (specie se l’atto ignora la legge e la giurisprudenza) probabilmente l’adesione non conviene: in quel caso meglio fare ricorso e puntare all’annullamento totale.
  • Ricorso al Giudice Tributario: se non si vuole (o non si riesce a) trovare un accordo con l’ufficio, l’unica strada è impugnare l’avviso di accertamento davanti alla giustizia tributaria. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ma la sostanza non cambia: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (o 150 giorni se si è fatta prima istanza di adesione senza esito) . Per importi non superiori a €50.000 di tributi si applica ancora la procedura del reclamo/mediatore: il ricorso va presentato all’Ufficio stesso che può eventualmente formulare una proposta di mediazione (con sanzioni ridotte al 35% in caso di conciliazione pre-giudizio). Oltre tale soglia, si va direttamente in giudizio. Come impostare il ricorso? Bisogna indicare tutti i motivi di contestazione dell’atto. Nel nostro caso, esempi di motivi possono essere: violazione di legge (art. 90 comma 8 L.289/02) per aver disconosciuto la deducibilità nonostante i presupposti; omessa motivazione o motivazione insufficiente qualora l’atto non spieghi bene le ragioni (ad esempio limitandosi a dire “spese non inerenti” senza dettagliare); errore di fatto se l’Ufficio ha affermato cose non vere (es. “ASD non affiliata al CONI” mentre lo era – in tal caso allegare la prova); vizi procedurali come l’eventuale mancato rispetto del contraddittorio (se hanno notificato l’accertamento prima dei 60gg dal PVC senza urgenza) o la mancata considerazione delle memorie presentate. Molto importante: presentare tutte le prove documentali a supporto sin dal ricorso . In ambito tributario vige il principio che i documenti devono essere prodotti entro i termini processuali (nel ricorso o al massimo entro i termini per le memorie integrative), quindi è bene allegare subito contratto di sponsorizzazione, fatture, copia dei bonifici di pagamento, materiale fotografico, brochure, visura dell’ente sportivo, ecc. In pratica, riproporre tutto il pacchetto difensivo già preparato per le osservazioni. Dal luglio 2023, con la riforma del processo tributario, è stata introdotta (in forma limitata) anche l’ammissibilità della prova testimoniale orale : se avete testimoni chiave (es. il presidente dell’ASD che può confermare di aver svolto la pubblicità, o terzi che hanno visto i cartelloni) potete chiederne l’audizione al giudice. La norma prevede criteri stringenti (il giudice ammette la testimonianza solo se la ritiene indispensabile e la controversia lo consente, oltre a non poter vertere su rapporti tributari del testimone stesso), e trattandosi di novità non è scontato che venga concessa. Ma vale la pena indicarli nel ricorso (magari come disponibilità a far testimoniare Tizio su punti x,y) . Questo ha anche un effetto psicologico sull’Ufficio, che vede la determinazione del contribuente a portare elementi concreti.

Un suggerimento importante per il ricorso è quello di inserire i riferimenti giurisprudenziali favorevoli. Oggi, come abbiamo visto, esistono molte sentenze di Cassazione che supportano la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche. Citare in ricorso i principi affermati da Cass. 14232/2017, 7202/2017, 8981/2017, 21452/2021, 4612/2023, 3470/2024, 30036/2025 (per citarne alcune) può dare maggiore forza alle argomentazioni . Si possono riportare in nota i passaggi chiave, ad esempio: “Cass., Sez. V, n.21452/2021 ha sancito che, ricorrendo i presupposti dell’art.90 L.289/02, le valutazioni circa inerenza e congruità sono precluse, trattandosi di presunzione legale assoluta”. Oppure: “Cass. n.3470/2024 ha ribadito che l’eventuale sproporzione tra costo e utilità non rileva, essendo la scelta imprenditoriale insindacabile”. Questo serve a educare il giudice di primo grado (che magari non è aggiornatissimo) sul fatto che la Cassazione si è già espressa e in modo netto. Spesso le Commissioni (oggi Corti di Giustizia) di merito sono sensibili a tali richiami, sapendo che un domani il caso potrebbe giungere in Cassazione. In particolare, se nel vostro caso sono soddisfatti i requisiti normativi, rimarcate con forza che ciò attiva la presunzione legale assoluta di deducibilità, citando la giurisprudenza che lo conferma . Ad esempio, scrivete nel ricorso: “Tutti i presupposti di legge risultano integrati: lo sponsor ha operato entro il limite di €200.000; l’associazione sponsorizzata era regolarmente iscritta al CONI (cfr. doc. X); la finalità promozionale è intrinseca nel contratto e comprovata dalla natura delle prestazioni (v. doc. Y); l’attività pubblicitaria è stata effettivamente svolta, come da documentazione fotografica allegata. Pertanto, ai sensi dell’art.90 co.8 L.289/02 e della costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 21452/2021; Cass. 20900/2024), le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di tali costi restano del tutto irrilevanti” . Un argomentare di questo tipo è molto efficace per contrastare eventuali riferimenti dell’Ufficio all’antieconomicità: si oppone la lettera della legge e l’interpretazione autentica datane dai giudici supremi.

  • Gestione delle prove e del dibattimento: nella fase processuale, oltre alle memorie scritte, il contribuente (o il suo difensore) dovrà verosimilmente partecipare alle udienze di discussione. Preparatevi a enfatizzare oralmente i punti salienti: la rispondenza del caso concreto ai requisiti di legge, l’esistenza di prove tangibili (mostrate magari qualche fotografia al Collegio), e richiamate i precedenti importanti. Se avete richiesto prova testimoniale e il giudice la ammette, organizzate la presenza del testimone e preparatelo sulle domande chiave (senza suggerire false testimonianze ovviamente; il testimone deve solo confermare quanto già documentato, es. “ho visto i cartelloni con il logo allo stadio X durante le partite”). Ricordate che nel processo tributario non vige il principio del libero convincimento pieno come in penale, ma comunque portare elementi di fatto forti può fare la differenza nell’intima valutazione dei giudici.
  • Coordinamento con eventuale procedimento penale: se il vostro caso ha anche risvolti penali (ad esempio la GdF ha trasmesso notizia di reato per fatture false), è fondamentale allineare la strategia fiscale e quella penale. In genere, nel tributario vorrete dimostrare che la prestazione c’è stata davvero – e ciò è di solito la miglior difesa anche in sede penale, perché se riuscite ad ottenere da un giudice tributario l’affermazione che l’operazione non era fittizia, questo potrà aiutarvi molto penalmente (il giudice penale è autonomo ma un accertamento definitivo di un fatto in sede tributaria può essere preso in considerazione) . Viceversa, fate attenzione a non fare ammissioni o affermazioni nel processo tributario che possano nuocervi in quello penale: ad esempio, non scrivete mai qualcosa che lasci intendere che sapevate che l’ASD non avrebbe fatto nulla ma avete pagato lo stesso. Mantenete sempre la linea che la volontà era di effettuare una genuina sponsorizzazione e che, per quanto vi riguarda, la prestazione pubblicitaria è stata eseguita . Se emergono elementi che potrebbero configgere (es. un documento dal quale si potrebbe dedurre un accordo collusivo), valutate con il penalista come gestirli; talvolta può convenire definire transattivamente la questione tributaria per attenuare/estinguere il reato (ad esempio pagando il dovuto prima del dibattimento penale si beneficia della non punibilità per alcuni reati tributari). Ricordate che una sentenza tributaria favorevole (che riconosce la deducibilità perché il fatto c’è stato) può rappresentare un forte argomento difensivo nel penale, mentre una sentenza tributaria sfavorevole (che magari parla di operazione inesistente) vi metterebbe in cattiva luce: avete quindi un duplice incentivo a vincere il ricorso tributario.
  • Definizioni agevolate e ravvedimento: in alcuni periodi possono esistere norme di definizione agevolata delle liti pendenti (ad esempio condoni o “tregue fiscali” introdotte in leggi di bilancio). Vale la pena tenersi informati: se dovesse aprirsi la possibilità di chiudere la causa pagando una percentuale ridotta dell’imposta, bisognerà valutare costi/benefici (ad esempio, la definizione liti 2023 permetteva di chiudere le controversie con lo Stato pagando dal 100% al 20% del valore a seconda dell’esito nei gradi precedenti). Queste opzioni vanno soppesate anche in relazione ai riflessi penali: un pagamento in sede di condono tributario comunque di solito estingue il debito, e può attenuare di molto la posizione in sede penale (non sempre estingue il reato, ma è vista positivamente). Quanto al ravvedimento operoso, esso è uno strumento utilizzabile prima che la violazione sia contestata o iniziata un’attività di accertamento (o, entro certi limiti, anche dopo un PVC ma prima dell’avviso) . Se, ad esempio, vi accorgete di aver dedotto in passato sponsorizzazioni non in regola, potreste spontaneamente ravvedervi (ricorrendo in dichiarazione integrativa e versando il dovuto con sanzioni ridotte) purché l’Agenzia non vi abbia ancora messo nel mirino. Una volta notificato il PVC o l’accertamento, il ravvedimento “postumo” non evita l’azione, ma potrebbe comunque ridurre sanzioni (ad es. pagando tutto prima della sentenza di primo grado, in caso di reato di infedele dichiarazione, oggi si ottiene la non punibilità in base all’art. 13 D.Lgs.74/2000).

In conclusione di questa sezione difensiva: preparazione e tempestività sono fondamentali. Appena vi è sentore di verifica sulle sponsorizzazioni, iniziate a raccogliere documenti e testimonianze. Fatevi assistere da un tributarista esperto, data la tecnicità della materia. Non sottovalutate le formalità (contraddittorio, termini, forme del ricorso) perché un errore procedurale può compromettere anche le ragioni più solide. Al contempo, forte della normativa e delle sentenze a favore, non lasciatevi intimorire da pretese infondate: se avete rispettato la legge, difendete con decisione il vostro operato. Spesso, mostrando all’Agenzia già in sede di adesione o reclamo che siete ben attrezzati per la causa, si ottiene qualche apertura o addirittura la rinuncia da parte loro (ad esempio, se capiscono che in Cassazione perderebbero di sicuro, potrebbero desistere).

Nel prossimo paragrafo esamineremo in dettaglio il capitolo sanzioni e interessi applicabili in caso di soccombenza, così da avere un’idea chiara del “rischio economico” di un’eventuale sconfitta nel contenzioso. Successivamente troverete un elenco di Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni sull’argomento.

Sanzioni e conseguenze in caso di accertamento (fiscali e penali)

Quando l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento su sponsorizzazioni, oltre al recupero delle imposte dovute vengono irrogate le relative sanzioni amministrative tributarie, e nei casi più seri può scattare la segnalazione per violazioni penali tributarie. È importante conoscere l’entità di tali sanzioni e le eventuali attenuanti o aggiornamenti normativi, per valutare rischi e strategie (ad esempio, accettare un accordo o procedere in giudizio).

Sul piano impositivo, le imposte interessate dall’operazione sono principalmente:

  • L’IRES (Imposta sul reddito delle società) o l’IRPEF (per ditte individuali/società di persone): la deduzione indebitamente operata comporta un maggior reddito imponibile. L’accertamento aggiunge tale quota di reddito e calcola la maggiore imposta dovuta su di essa. Ad esempio, una società di capitali al 24% IRES che si vede disconoscere €50.000 di costo dovrà pagare €12.000 di IRES in più (oltre interessi e sanzioni). Per le persone fisiche/imprese familiari, la percentuale può variare in base agli scaglioni IRPEF.
  • L’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): se il soggetto è soggetto a IRAP (società, ditte con autonoma organizzazione ecc.), e la spesa era stata portata a riduzione del suo valore della produzione, il disconoscimento aumenta il valore della produzione netta. Su quella parte, tipicamente l’IRAP al ~3,9% (aliquota base) verrà ricalcolata. Quindi dal costo di €50.000 sopra, se rilevante ai fini IRAP, deriveranno altri ~€1.950 di IRAP.
  • L’IVA: qualora l’azienda avesse detratto l’IVA sulle fatture di sponsorizzazione (ad esempio su €50.000 + IVA 22% = €11.000 di IVA detratta), se l’operazione viene considerata non inerente o peggio inesistente, quell’IVA diventa indebitamente detratta e viene recuperata a debito. In pratica l’accertamento sommerà anche €11.000 di IVA da versare.

Gli importi così determinati vengono maggiorati degli interessi legali maturati (dal periodo d’imposta originario fino alla data di pagamento). Il tasso di interesse è fissato annualmente: negli ultimi anni è stato intorno al 3-4% annuo e viene calcolato giorno per giorno.

Quanto alle sanzioni amministrative tributarie:

  • La violazione tipica configurata è la “dichiarazione infedele” (art. 1, comma 2 D.Lgs. 471/1997) per aver indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore al reale (o un’imposta inferiore al dovuto) mediante l’indebita deduzione di costi. La sanzione edittale prevista era fino al 2023 pari al 90% della maggior imposta o differenza di credito d’imposta accertata. In attuazione della riforma fiscale, per le violazioni commesse dal 2024, tale sanzione base è stata ridotta al 70% . Dunque, ad esempio, su €12.000 di IRES evasa, la sanzione sarebbe €10.800 (90%) se riferita a dichiarazioni fino al 2023; scende a €8.400 (70%) per violazioni dal 2024 in poi. Va evidenziato che questa sanzione può essere “assorbita” da altre sanzioni più specifiche se concorrenti, ma nel nostro caso tipicamente copre sia l’indebito IRES/IRAP sia l’indebita detrazione IVA qualora la violazione IVA risulti nella dichiarazione annuale (vedi dopo).
  • La violazione sull’IVA può essere sanzionata in due modi: se l’indebita detrazione dell’IVA è stata operata in dichiarazione annuale (ossia l’azienda ha portato quell’IVA a credito nella liquidazione di fine anno), tale condotta rientra già nella sanzione da dichiarazione infedele (che copre tutte le imposte, perciò unica sanzione del 70-90% sul “vantaggio” complessivo). Se invece l’indebita detrazione viene contestata come violazione in sede di liquidazioni periodiche (meno frequente), c’è una specifica sanzione del 90% dell’IVA indebitamente detratta, ridotta anch’essa al 70% dal 2024 . Anche qui valgono riduzioni se definita per adesione o se ci sono cause di non punibilità.
  • Se la spesa viene considerata una frode con utilizzo di fatture false (operazione inesistente), la sanzione amministrativa diventa più pesante: in genere l’ufficio contesterà l’art. 6, comma 6 D.Lgs.471/97, che punisce l’utilizzo in dichiarazione di elementi passivi fittizi con sanzione dal 135% al 270% della maggior imposta. Questa fattispecie però in parte si sovrappone con la dichiarazione infedele, e la recente riforma potrebbe rimodulare tali percentuali. In ogni caso, aspettatevi che se accusati di fatture false l’Agenzia applichi il massimo delle sanzioni possibili, magari cumulando quella sull’IVA al 100% (o 250-10.000 €) per l’indebita detrazione più quella sul reddito al 200%. Tuttavia, quando poi subentra un procedimento penale, è prassi che il processo tributario venga sospeso in attesa dell’esito penale, e in caso di condanna penale spesso le sanzioni tributarie vengono “congelate” in vista della confisca o pena pecuniaria. Ma entriamo in ambiti particolari.

Le sanzioni amministrative possono essere ridotte in caso di definizione agevolata: come detto, con accertamento con adesione scendono a 1/3 del minimo (quindi tipicamente dal 90% al 30%, o dal 70% al ~23%); con eventuale conciliazione giudiziale in primo grado, a 40% del minimo (o 1/3 se si concilia in appello). Con il ravvedimento operoso prima della contestazione, le sanzioni si riducono drasticamente (da 1/10 a 1/5 del minimo a seconda di quando ci si ravvede).

Esempio di calcolo: supponiamo una SRL che ha dedotto €100.000 di sponsorizzazioni contestate e detratto €22.000 di IVA. L’Agenzia disconosce il costo e l’IVA. Imposte dovute: €24.000 di IRES (24%), €3.900 di IRAP (3,9%), €22.000 di IVA = totale €49.900 di imposte. Sanzioni: 70% di €24.000 = €16.800 (IRES), 70% di €3.900 = €2.730 (IRAP), 70% di €22.000 = €15.400 (IVA) – ma se fanno unica sanzione su infedele, potrebbe essere 70% di tutta la somma d’imposta evasa (24k+3.9k+22k = 49.9k, 70% = €34.930). Diciamo ~€35.000 sanzioni. In totale il contribuente vedrebbe richiesti ~€84.900 + interessi. Capite bene che il peso delle sanzioni è notevole, quasi pari alle imposte stesse. Ecco perché è essenziale evitare di perderle sul campo, oppure utilizzare ogni riduzione consentita (adesione, conciliazione, ecc.) se si prospetta di dover comunque pagare.

Un caso meno grave: se l’ufficio riqualifica come spesa di rappresentanza deducibile al 1/3, potrebbe riconoscere €33.000 deducibili su 100k e contestarne 67k. In tal caso l’imposta evasa è su 67k (16k IRES, ecc.), quindi importi proporzionalmente inferiori.

Conseguenze penali: come già accennato, scattano solo in scenari di frode. I reati ipotizzabili: – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): è il reato contestato se si ritiene che lo sponsor abbia utilizzato fatture false (per sponsorizzazioni mai avvenute) per abbattere il reddito o detrarre IVA. È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . Non esiste soglia di punibilità (anche pochi mila euro possono integrare il reato), anche se per importi molto bassi può operare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cp). La prova richiesta è che le operazioni erano oggettivamente inesistenti e che il contribuente ne era consapevole. In un processo penale, lo sponsor imputato può difendersi mostrando che in realtà qualche prestazione c’è stata (se riesce a insinuare il dubbio, potrebbe ottenere l’assoluzione per mancanza di dolo). – Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): riguarda l’ente/soggetto che ha emesso le fatture false (in questo caso l’amministratore dell’ASD, se consapevole del disegno fraudolento). Anche punito con reclusione 1½–6 anni, senza soglia. – Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.74/2000): punisce chi indica elementi passivi fittizi in dichiarazione senza l’uso di false fatture, ma in misura rilevante (superamento soglia €100.000 di imposta evasa e € false deduzioni >10% degli elementi attivi). Teoricamente potrebbe applicarsi se la sponsorizzazione viene considerata solo non inerente (quindi “impropria” ma non falsa) e gli importi superano quei limiti. La pena è più bassa (reclusione fino a 3 anni) e c’è soglia di punibilità. Tuttavia, quando ci sono fatture reali di mezzo, la procura tende a contestare il più grave art.2 (fatture false) se ritiene l’operazione inesistente; se invece ritiene che l’operazione c’era ma il costo non era deducibile, spesso il penale non scatta affatto perché manca la fittizietà oggettiva (la dichiarazione infedele “semplice” qui si mescola col concetto di inerenza, che è molto opinabile, e i PM di solito non la perseguono). – Altri reati possibili: se ci fosse un accordo corruttivo (es. sponsor paga e l’ASD restituisce tangenti) si entrerebbe in altri reati extra tributari. Ma restiamo al fisco.

Va segnalato che il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale di primo grado estingue i reati di dichiarazione fraudolenta e infedele (art. 13 D.Lgs. 74/2000) – ciò a seguito delle riforme più recenti. Quindi, se uno sponsor viene incriminato ma riesce a pagare tutto il dovuto al Fisco in tempo, potrà ottenere l’archiviazione o proscioglimento per intervenuta causa estintiva. Questo spinge molti a trovare risorse e accordi transattivi per chiudere il contenzioso prima che sia tardi.

In conclusione, le sanzioni in caso di accertamento sfavorevole possono raddoppiare il costo per il contribuente (imposte evase + circa altrettanto di sanzioni e interessi). Ciò giustifica l’attenzione con cui va gestita la difesa: vincere la causa significa non solo risparmiare le imposte contestate, ma anche evitare sanzioni salate. Viceversa, se il contribuente vede un’alta probabilità di perdere in giudizio, potrebbe valutare seriamente di transare in adesione (sanzioni ridotte di 2/3) o accedere a definizioni agevolate in cui spesso le sanzioni sono azzerate. Sul fronte penale, la chiave di volta è evitare che la vicenda venga interpretata come fraudolenta: finché rimane una disputa su inerenza o qualificazione, rimane in ambito amministrativo; se emergono elementi di collusione (sponsor e sponsorizzato d’accordo per frodare il fisco), allora scatta il penale con implicazioni personali gravi. Anche per questo, è essenziale costruire sin dall’inizio una narrazione chiara e documentata della buona fede dello sponsor: dove c’è buona fede, di regola non c’è reato (il reato tributario richiede il dolo di evadere). Mostrare di aver seguito la legge (che prometteva deducibilità) e di aver realmente perseguito un fine pubblicitario è la miglior garanzia per non incorrere in guai peggiori.

Dopo questa disamina delle conseguenze, passiamo ora a una sezione finale in cui rispondiamo in forma concisa ad alcune domande frequenti sull’argomento, per fissare i concetti e chiarire eventuali dubbi residui.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quali requisiti deve avere una sponsorizzazione sportiva dilettantistica perché il costo sia deducibile al 100%?
R: Devono essere soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 90, comma 8 L.289/2002 (ora art. 12, co.3 D.Lgs. 36/2021): (1) il beneficiario deve essere un’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro regolarmente riconosciuta (affiliata CONI); (2) l’importo erogato non deve superare €200.000 annui complessivi per sponsor; (3) la sponsorizzazione deve avere esplicita finalità promozionale del marchio/prodotti dello sponsor; (4) l’ente sponsorizzato deve aver effettivamente svolto la specifica attività pubblicitaria concordata . Se tutte queste condizioni sussistono, la legge considera la spesa come pubblicitaria integralmente deducibile per presunzione assoluta .

D: Cosa accade se spendo più di 200.000 euro in sponsorizzazioni sportive dilettantistiche in un anno?
R: La parte eccedente i 200.000 € non gode della presunzione automatica di deducibilità. In pratica, fino al tetto di 200k la spesa è comunque trattata come pubblicità deducibile; per l’ammontare oltre 200k, invece, l’Ufficio potrebbe chiedere la prova dell’inerenza seguendo le regole ordinarie . Ciò non significa che l’eccedenza sia indeducibile a priori: semplicemente dovrai dimostrare che anche quella parte di spesa aveva finalità promozionali inerenti (ad es. ulteriori eventi sponsorizzati, maggiore visibilità, ecc.). Se ci riesci, anche l’eccedenza potrà essere dedotta come pubblicità; se no, potrebbe essere disconosciuta (o qualificata come rappresentanza con deducibilità limitata). In sintesi: sopra 200k € si esce dall’ambito di “sicurezza” della presunzione e bisogna fare attenzione a giustificare il surplus. Nota: il limite di 200k è annuo per sponsor, non per singola sponsorizzazione – non si può aggirarlo frazionando i pagamenti a più ASD se poi la somma supera comunque 200k.

D: L’Agenzia delle Entrate può contestare l’inerenza anche se ho rispettato tutti i requisiti di legge per l’ASD?
R: In teoria no, non legittimamente. Se effettivamente hai documentato che l’ente era un’ASD/SSD conforme, che hai speso ≤200k e che la pubblicità è stata svolta, la norma prevede una presunzione legale assoluta di inerenza . Quindi l’Ufficio non può sindacare oltre. In pratica, alcuni funzionari in passato hanno provato comunque a eccepire scarsa utilità o simili, ma tali contestazioni non trovano supporto in diritto e vengono quasi certamente annullate in giudizio . L’unico margine che ha l’Agenzia è mettere in dubbio che i requisiti c’erano davvero (es: sostenere che l’ASD fosse fittizia o che non abbia fatto pubblicità). Ma se i fatti sono dalla tua parte, l’inerenza non può essere messa in discussione.

D: Se la sponsorizzazione non riguarda un’associazione sportiva dilettantistica, posso comunque dedurla?
R: Sì, può essere dedotta come spesa di pubblicità ordinaria, però senza presunzioni automatiche. Ciò significa che devi poter dimostrare che la sponsorizzazione aveva una diretta finalità promozionale del tuo business: tipicamente esibendo un contratto di sponsorizzazione in cui l’altra parte si impegna a dare visibilità al tuo marchio, e provando che in concreto tale visibilità c’è stata (ad es. logo su materiali, menzioni, ecc.). Finché riesci a provare questo nesso pubblicitario, il costo è inerente all’attività d’impresa “anche in via indiretta o potenziale” e quindi deducibile integralmente . Se invece la sponsorizzazione era più che altro una partecipazione di supporto senza ritorno (es: dare soldi a un evento benefico solo per mecenatismo), allora il Fisco potrebbe classificarla come rappresentanza o liberalità, con deducibilità nulla o limitata. In pratica: fuori dall’ambito ASD devi essere pronto a giustificare business-wise la spesa. Ma non occorre un riscontro economico immediato; basta argomentare razionalmente che avere il tuo brand associato a quell’evento/organizzazione poteva farti pubblicità presso un certo pubblico.

D: Cosa si intende esattamente per “specifica attività promozionale svolta” dall’ASD?
R: Significa che l’ASD (o SSD) sponsorizzata deve aver messo in atto azioni concrete per pubblicizzare il marchio o i prodotti dello sponsor, come previsto dagli accordi. Ad esempio: inserire il nome/logo dello sponsor sulle divise degli atleti, sugli striscioni a bordo campo o negli impianti sportivi, sulle locandine o manifesti degli eventi, sui comunicati stampa, sul sito web o social network dell’associazione; oppure denominare la squadra o l’evento con il nome dello sponsor (es. “Trofeo [Nome Sponsor]”). Qualsiasi attività che renda visibile il marchio dello sponsor al pubblico o ai partecipanti è rilevante . Non c’è un elenco tassativo: la promessa contrattuale può essere varia, l’importante è che poi sia stata mantenuta in parte significativa. Se l’ASD, ad esempio, aveva concordato 10 cartelloni ma ne ha messi solo 2, almeno c’è stata promozione (anche se incompleta). Se non ne ha messo nemmeno uno e nessuno sa che eri sponsor, allora non c’è attività promozionale effettiva. In quest’ultimo caso, come visto, la deducibilità verrebbe negata per mancanza del requisito fondamentale.

D: Devo dimostrare che grazie alla sponsorizzazione sono aumentate le mie vendite o ho avuto un ritorno economico?
R: No, non è richiesto. La Cassazione ha chiarito che non serve provare un ritorno diretto perché l’inerenza è qualitativa, non quantitativa . In altre parole, conta lo scopo con cui hai sostenuto la spesa (promuovere la tua azienda), non l’effetto finale in termini di utili. Molte sponsorizzazioni hanno effetti indiretti o differiti nel tempo e non garantiscono affatto un aumento di fatturato misurabile – ciò non le rende meno inerenti. Quindi non devi portare analisi ROI o simili. È sufficiente dimostrare che la spesa era funzionale all’attività, cioè fatta nella ragionevole prospettiva di ottenere visibilità sul mercato di riferimento. Un esempio concreto: se sponsorizzo una piccola squadra locale, magari non vedrò subito più vendite, ma aumento la notorietà del mio brand nella comunità – questo basta a qualificare la spesa come pubblicitaria deducibile, senza bisogno di contare i nuovi clienti (che magari non arriveranno nemmeno, ma è un rischio tipico della pubblicità).

D: Entro quanti anni il Fisco può controllare e accertare queste sponsorizzazioni?
R: I termini di decadenza per gli accertamenti fiscali sono, in generale, di 5 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione (per le imposte sui redditi e l’IVA) . Ad esempio: per una sponsorizzazione sostenuta nel 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) l’Agenzia ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per notificare un avviso di accertamento . Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione (caso raro, sarebbe omessa dichiarazione), il termine si allunga a 7 anni successivi all’anno in cui andava presentata . Quindi, in assenza di frodi, la portata retroattiva massima è quinquennale (o settennale se dichiarazione omessa). Va segnalato che per alcune annualità c’è stata una proroga COVID di 85 giorni (per i termini che scadevano dal 2020 al 2022) , ma ormai riguarda gli anni fino al 2018. In pratica: al 31 dicembre 2025 vanno in prescrizione gli accertamenti sull’anno d’imposta 2019 (dich. 2020), salvo eventuali proroghe specifiche. Oltre questi termini l’accertamento è decaduto e non può essere notificato (se lo fosse, è impugnabile per decadenza). Un consiglio: mantenete la documentazione delle sponsorizzazioni per almeno 8-10 anni, così da poterla esibire in caso di controlli tardivi.

D: Che sanzioni rischiavo in passato e quali rischio ora se perdo in giudizio?
R: Come spiegato in dettaglio nella sezione sanzioni, fino al 2023 la sanzione base per aver dedotto indebitamente costi (dichiarazione infedele) era il 90% dell’imposta evasa . Dal 2024, a seguito della riforma, tale percentuale è stata ridotta al 70% . Questo vale sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA (quando la violazione IVA non è già configurata come dichiarazione infedele) . Quindi, attualmente, se in giudizio venisse confermato un maggior reddito imponibile di, ad es., €10.000, pagheresti €2.400 di IRES più €1.680 di sanzione (70%). Aggiungendo interessi. Se invece c’è contestazione di fatture false, la sanzione può essere più elevata (fino al 135-270% dell’imposta). Ricorda però che in caso di definizione agevolata (adesione, conciliazione) le sanzioni si riducono moltissimo: nell’adesione a 1/3, in conciliazione in primo grado a 40% del minimo. E col ravvedimento operoso (prima della notifica dell’accertamento) addirittura si possono ridurre al 10-20%. Quindi il rischio sanzioni dipende anche da come e quando chiudi la partita. Se fai causa e perdi, pagherai attorno al 70% sull’imposta, se invece transi prima magari solo il 20-30%.

D: Una contestazione sulle sponsorizzazioni può sfociare in un procedimento penale?
R: Sì, ma soltanto nei casi in cui il Fisco ritenga che la sponsorizzazione fosse un mero schermo fittizio per evadere. In tal caso si ipotizza il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs.74/2000) a carico dello sponsor, e di eventuale emissione di fatture false (art. 8) a carico di chi le ha emesse (responsabili dell’ASD compiacente). Questo scenario tipicamente implica che l’ASD non abbia svolto alcuna pubblicità e che ci siano evidenze di accordi per restituire i soldi o simili. Se invece si tratta di valutazioni (tipo “per noi non era inerente”), allora non c’è reato perché non c’è falsità oggettiva. In generale, finché la sponsorizzazione è reale (anche se discussa nel trattamento fiscale), non si configura reato. Il penale entra in gioco quando c’è simulazione/frode. Le soglie: per l’uso di false fatture non c’è soglia, quindi anche modesti importi se chiaramente fittizi comportano reato (salvo magari applicare la particolare tenuità se proprio minimali). Per la dichiarazione infedele “semplice” (senza fatture false) invece c’è soglia di €100.000 di imposta evasa e 10% del reddito, ma raramente viene contestata sulle sponsorizzazioni perché se c’è fattura se la giocano sull’art.2. Quindi, se hai agito in buona fede e c’è stata effettivamente pubblicità, il caso resterà fiscale (sanzioni amministrative ma niente penale). Se hai architettato uno schema finto, allora il rischio penale c’è, con pene detentive fino a 6 anni. Va detto che ultimamente la Guardia di Finanza è molto attenta su questo fronte: se scoprono giri di fatture false nel mondo sportivo (ASD cartiere) partono subito denunce. Quindi conviene tenersi alla larga da situazioni opache: se un sedicente intermediario ti propone “ti faccio fattura dalla mia ASD ma poi ti rendo i soldi in nero”, sappi che stai entrando in un possibile reato.

D: Come posso prevenire le contestazioni del Fisco su una sponsorizzazione che intendo fare?
R: Ecco alcuni consigli pratici di prevenzione: (1) Verifica la natura del soggetto che sponsorizzi – assicurati che se lo consideri dilettantistico abbia tutti i crismi (affiliazione federale, niente scopo di lucro, ecc.). Richiedi una visura del Registro CONI o copia dell’atto costitutivo. (2) Stipula un contratto dettagliato – metti per iscritto cosa farà il beneficiario per pubblicizzare la tua azienda (loghi, striscioni, annunci speaker, post social, ecc.), le tempistiche, e magari prevedi penali se non adempie (questo tornerà utile anche fiscalmente, per dimostrare che pretendevi effettiva promozione). (3) Mantieni traccia documentale – fai foto agli striscioni durante gli eventi, salva copie di brochure o locandine col tuo logo, chiedi all’ASD report dell’attività svolta, raccogli rassegna stampa se c’è. Tutto ciò costituisce la tua prova in caso di verifica. (4) Pagamenti tracciabili e trasparenti – paga sempre con bonifico bancario o mezzo tracciato direttamente all’ente sponsorizzato, mai a persone fisiche o in contanti. Dal 2025, per giunta, la tracciabilità è diventata requisito essenziale anche per dedurre le spese di rappresentanza , figuriamoci per queste. (5) Importi coerenti – sebbene la legge consenta fino a 200k senza sindacato di congruità, pensa a come giustificare internamente la spesa: se dai 50k ad una piccola ASD sconosciuta e il tuo fatturato annuo è 100k, sai già che suonerà anomalo. Ciò non significa che non puoi farlo (è una tua scelta imprenditoriale), ma preparati a rispondere a domande in caso di controllo. Magari predisponi un breve business case che spieghi perché hai investito lì (es. sei originario di quella zona e vuoi radicarti nel mercato locale tramite lo sport, ecc.). (6) Fai dichiarare all’ASD di aver svolto le prestazioni – ad es. a fine anno chiedi una dichiarazione su carta intestata dell’ASD che attesti “abbiamo esposto il logo su X, Y, Z in esecuzione del contratto”, firmata dal presidente. Non ha valore assoluto ma aiuta come elemento di buona fede. (7) Evita triangolazioni strane – se proprio vuoi sponsorizzare lo sport per avere pubblicità, fallo in modo semplice: la tua azienda paga l’ASD e l’ASD fa pubblicità. Non coinvolgere società terze o non far pagare fornitori al posto tuo, ecc. Quelle complicazioni fanno scattare allarmi (si usano spesso per frodi). (8) Non esagerare con spese di rappresentanza travestite – Se il tuo obiettivo è fare una donazione o regalare qualcosa, valuta le vie corrette (erogazione liberale detraibile se possibile) invece di infilarla come finta sponsorizzazione. Esempio: vuoi sostenere la squadra dove gioca tuo figlio ma non t’interessa la pubblicità? Sappi che il Fisco potrebbe vederla come spesa personale non deducibile, se la tua azienda vende tutt’altro e quella sponsorizzazione non porta clienti. In tal caso, magari limitati a una donazione non deducibile (accollandoti il costo fiscale) ma dormi tranquillo. Se invece decidi di farla passare come pubblicità, almeno metti in atto davvero la pubblicità (fai fare le maglie col tuo logo, etc.), così da poter dire che un nesso c’era.

D: Ho ricevuto un PVC dall’Agenzia/GdF: devo aspettare l’accertamento o posso fare qualcosa subito?
R: Non aspettare inerte! Hai 60 giorni dal PVC per presentare osservazioni/memorie difensive . È un tuo diritto (Statuto Contribuente art.12) e spesso una buona opportunità. In questi 60 giorni l’Agenzia normalmente sospende l’emanazione dell’atto finale e valuterà quanto manderai. Quindi raccogli subito la documentazione e scrivi una memoria spiegando perché le contestazioni nel PVC sono errate, allegando prove. Inviala con raccomandata A/R o PEC agli uffici competenti. Anche se l’ufficio poi tirerà dritto, avrai mostrato collaborazione e potrai giocarti la carta che eventuali vizi nel contraddittorio rendono nullo l’atto (se lo emettono prima dei 60gg senza urgenza, violano la legge). Inoltre, talvolta un buon dossier può convincere il capo team di verifica a rettificare alcuni rilievi prima che diventino definitivi. Insomma, attivati e fai valere le tue ragioni subito, con garbo ma con fermezza.

D: Conviene aderire (accertamento con adesione) o andare direttamente in causa?
R: Dipende molto dalla forza del tuo caso e dall’atteggiamento dell’Ufficio. Se sei certo di aver ragione e hai tutti i documenti, spesso l’adesione non porta beneficio perché l’Agenzia difficilmente annullerà tutto in quella sede – al massimo ti proporranno una soluzione di compromesso che però implica comunque pagare qualcosa. In tal caso è meglio fare ricorso e puntare alla vittoria totale (soprattutto se la giurisprudenza è dalla tua). Se invece ci sono delle debolezze nella tua posizione – ad esempio qualche formalità mancante, o magari l’ASD non era in regola al 100%, o ancora vuoi chiudere rapidamente per evitare anche solo l’ombra di un procedimento penale – allora l’adesione può essere conveniente. I vantaggi dell’adesione: sospendi i termini del ricorso (guadagni tempo), hai un confronto diretto con i funzionari per capire le loro intenzioni, e se trovi un accordo hai sanzioni ridotte a 1/3 e niente spese processuali. Gli svantaggi: potresti dover cedere anche su punti su cui avevi ragione pur di transare, e l’adesione una volta perfezionata rende definitiva la pretesa (rinunci al ricorso). Un approccio pragmatico può essere: presenta comunque istanza di adesione (non costa nulla se non una marca da bollo), vai all’incontro e ascolta la proposta. Se ti offrono una chiusura accettabile (es. riconoscono deducibile il 50% e sanzioni molto ridotte) valuta se il rischio e il costo di far causa per ottenere di più vale la pena. Se invece sono totalmente chiusi o chiedono troppo, puoi sempre rifiutare e proseguire col ricorso. L’istanza di adesione non ti vincola a concludere l’accordo. Ricorda solo di presentarla entro 60 giorni dall’avviso per poterla attivare.

D: Qual è la differenza tra spesa di pubblicità e spesa di rappresentanza, in parole semplici?
R: Una spesa di pubblicità è quella sostenuta per far conoscere i tuoi prodotti/marchio ai potenziali clienti in modo diretto, tramite un mezzo di comunicazione, con uno scopo promozionale ben preciso. È tipicamente a titolo oneroso, cioè paghi qualcuno per farti pubblicità (es: acquisti uno spazio su un giornale, affidi un cartellone a un’agenzia, sponsorizzi un evento in cambio di visibilità). La spesa di rappresentanza, invece, è un costo sostenuto per migliorare l’immagine e le relazioni della tua impresa in modo indiretto e spesso gratuito verso qualcuno: regali natalizi ai clienti, cene di gala, donazioni a enti per far vedere che sei socialmente responsabile, organizzazione di eventi non mirati a vendere ma a fare buona impressione. La linea può essere sottile, ma fiscalmente si guarda alla controprestazione: se c’è un contratto con obbligo di promozione = pubblicità (deduci tutto); se regali qualcosa senza obblighi contrapposti = rappresentanza (deduci parzialmente) . Le sponsorizzazioni, di regola, rientrano nella pubblicità (perché l’ente sponsorizzato dà in cambio pubblicità allo sponsor). Diventano rappresentanza solo se in realtà non c’è vera promozione ma uno scopo di mera liberalità o relazione pubblica.

D: La recente riforma dello sport dilettantistico ha cambiato qualcosa in questo regime di sponsorizzazioni?
R: In sostanza no, la disciplina è rimasta la stessa, è stato solo spostato il riferimento normativo. L’art. 90, comma 8 della L.289/2002 è stato formalmente abrogato dal 1° luglio 2023 in concomitanza con l’entrata in vigore del Codice dello Sport dilettantistico (D.Lgs. 36/2021) . Però lo stesso D.Lgs.36/2021, all’art. 12, comma 3, ha riprodotto la medesima agevolazione: sponsorizzazioni fino a 200k € a favore di ASD/SSD sono considerate spese di pubblicità per lo sponsor . Il testo è pressoché sovrapponibile alla vecchia norma. Quindi, per le sponsorizzazioni effettuate dal 2023 in poi, citeremo l’art. 12 del D.Lgs.36/21 anziché l’art.90 L.289/02, ma nella sostanza nulla è cambiato (stesse condizioni, stesso beneficio). Attenzione solo: la riforma dello sport ha ristretto la definizione di sport dilettantistico e introdotto nuovi obblighi per le ASD/SSD – accertati che l’ente sia conforme anche alle nuove disposizioni (registro nazionale delle attività sportive dilett., ecc.) per evitare che qualcuno metta in dubbio il suo status.

D: Cosa succede all’IVA se la spesa viene contestata come indeducibile?
R: Se la spesa viene disconosciuta perché ritenuta non inerente o peggio inesistente, anche l’IVA che avevi portato in detrazione ti verrà contestata come indebita. In pratica dovrai restituire l’IVA a credito che avevi vantato su quella fattura, più interessi e sanzioni. L’unico caso in cui potresti salvarla parzialmente è se l’ufficio riqualifica la spesa come rappresentanza ma entro certi limiti quell’IVA poteva comunque essere detraibile (cosa rara: generalmente l’IVA su spese di rappresentanza non è detraibile salvo omaggi di modico valore) . Dunque, aspettati che se ti negano il costo, ti neghino anche l’IVA ad esso associata. Tecnicamente l’IVA indetraibile viene recuperata come IVA dovuta dall’azienda (come se avessi acquistato beni/servizi a uso extratributario). Fai attenzione: se per caso l’ASD era in regime forfettario 398/91 e non aveva applicato IVA in fattura (cosa possibile per proventi fino a 65k dal 2022 in poi), allora tu non hai detratto IVA ma l’ufficio potrebbe contestare la deducibilità sui redditi. Quindi l’IVA entra in gioco solo se c’era IVA esposta e detratta. In sintesi: niente costo dedotto = niente IVA detratta. Anche qui la differenza tra spesa legittima e illegittima è totale: se è legittima, ti tieni il 100% della detrazione IVA; se no, perdi il 100% e paghi pure penalità.

D: In caso di verifica fiscale in azienda, possono venire a controllare anche queste cose?
R: Certamente sì. Durante una verifica fiscale generale, i funzionari (Agenzia o Guardia di Finanza) esamineranno la contabilità e noteranno voci di costo rilevanti e anomale. Le sponsorizzazioni saltano subito agli occhi se l’importo è significativo, perché c’è sempre stata indicazione di vigilare su possibili abusi in questo campo. Quindi è prassi che in sede di verifica ti chiedano di esibire i contratti di sponsorizzazione, le fatture, le prove dell’avvenuta prestazione. Preparati quindi: se sai di avere quelle poste in bilancio, tieni a portata di mano il fascicolo con contratto, visura dell’ASD, foto, ecc. Così al momento delle domande li colpisci positivamente con la documentazione pronta e completa. Un punto da ricordare: i verificatori redigono un processo verbale; non firmare mai un verbale con dichiarazioni che non sei sicuro di ciò che comportano. Spesso chiedono “confermi che l’ASD ha fatto pubblicità?” – tu ovviamente confermi. Se insinuano “ti risulta che la spesa ti ha portato clienti?” stai attento: puoi dire “non posso quantificare ma rientra nella normale promozione dell’azienda”. Evita frasi tipo “ammetto che non mi è servito a molto” perché poi usano quell’ammissione contro di te come se non fosse inerente. Mantieni la linea: era pubblicità ed è stata fatta. Eventualmente, se emergono dubbi, dichiarerai di volerli chiarire nelle memorie successive. Mai lasciar verbale in cui sembri che concordi con il Fisco. Anche se magari sei in imbarazzo, è un tuo diritto difenderti. Quindi durante la verifica collabora fornendo documenti, ma sulle valutazioni tieni il punto che per te era tutto regolare.

Con questa carrellata di FAQ concludiamo la guida. Abbiamo esaminato normativa, prassi, difesa e conseguenze in modo approfondito. Il tema “sponsorizzazioni e IVA” richiede un mix di competenza fiscale, capacità di documentare i fatti e anche un po’ di strategia legale. Speriamo che questo testo vi abbia fornito gli strumenti concettuali e pratici per affrontare al meglio eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate in materia. Ricordate che, come recita un famoso motto nel diritto tributario, “tax is certain” ma con la giusta preparazione anche il contribuente può far valere le proprie ragioni quando la legge è dalla sua parte.

Segue una lista di fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali citati nella guida, per ulteriore approfondimento e verifica.

Fonti e riferimenti

  • Corte di Cassazione – Ord. 7 febbraio 2024 n. 3470: conferma la deducibilità integrale delle sponsorizzazioni a ASD/SSD entro €200.000 quale spesa pubblicitaria (presunzione legale assoluta ex art.90 L.289/02) .
  • Seac – Approfondimento su sponsorizzazioni (2016): riporta estratti di Cass. 5720/2016 e altri, evidenziando: normalmente le sponsorizzazioni sono rappresentanza salvo prova di ritorno commerciale, ma non vale per ASD grazie all’art.90 . Insiste sul requisito dell’effettiva attività promozionale svolta (esempi pratici) .
  • Normativa di riferimento: art. 90, comma 8 L. 289/2002 (agevolazione sponsorizzazioni sportive dilettantistiche) – abrogato dal 2023 ma trasposto nell’art. 12, comma 3 D.Lgs. 36/2021; art. 108, comma 2 TUIR (deducibilità spese di pubblicità e rappresentanza) ; Decreto Min. Finanze 19/11/2008 (criteri inerenza e limiti spese di rappresentanza) ; art. 19-bis1, co.1 lett. h) DPR 633/1972 (indetraibilità IVA su spese di rappresentanza) ; Statuto Contribuente L.212/2000 art.12 (contraddittorio 60 gg da PVC) ; D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); D.Lgs. 471/1997 art. 1 (dich. infedele) e art.6 (IVA indebita, fatture false) ; D.Lgs. 74/2000 artt. 2,4,8,13 (reati tributari e cause di non punibilità) .

Ecco la versione rifatta, nel formato classico, senza fonti, con stile, tono e struttura coerenti con tutte le precedenti:


Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate contesta spese di sponsorizzazione e detrazione IVA, sostenendo che l’operazione non è inerente, non è reale o che la sponsorizzazione maschera una spesa personale o di rappresentanza? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate contesta spese di sponsorizzazione e detrazione IVA, sostenendo che l’operazione non è inerente, non è reale o che la sponsorizzazione maschera una spesa personale o di rappresentanza?

Ti dicono che “manca il ritorno economico”, che “l’attività sponsorizzata non ha visibilità” o che “non è dimostrata l’effettiva prestazione”, chiedendoti recupero IVA, indeducibilità dei costi, sanzioni e interessi?

Temi che un investimento promozionale legittimo venga riqualificato per valutazioni astratte, con conseguenze fiscali molto pesanti?

Devi saperlo subito:

👉 la sponsorizzazione non perde automaticamente l’IVA,
👉 l’inerenza non richiede un ritorno economico immediato,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco contesta sponsorizzazioni e IVA,
  • quando la contestazione è illegittima,
  • quali errori evitare,
  • come difendersi efficacemente.

Sponsorizzazioni e IVA: Il Quadro di Base

La sponsorizzazione è un’operazione in cui:

  • l’impresa sostiene un costo,
  • ottiene visibilità, immagine o promozione del marchio,
  • mira a benefici anche indiretti o differiti nel tempo.

👉 Non è necessario che produca vendite immediate,
👉 né che il ritorno sia quantificabile in modo matematico.


Perché l’Agenzia delle Entrate Contesta l’IVA sulle Sponsorizzazioni

Le contestazioni nascono spesso quando:

  • la sponsorizzazione è verso ASD, eventi locali o soggetti non noti,
  • l’importo appare elevato rispetto al fatturato,
  • la visibilità è ritenuta non adeguatamente provata,
  • l’Ufficio sospetta una spesa personale mascherata,
  • vengono applicati criteri formalistici.

👉 Ma il marketing non è una scienza esatta.


Il Punto Chiave: Inerenza ≠ Incremento di Fatturato

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se non aumenta il fatturato, l’IVA non è detraibile”.

In realtà:

  • l’inerenza riguarda la finalità imprenditoriale,
  • la sponsorizzazione è uno strumento di comunicazione e posizionamento,
  • il beneficio può essere immateriale o differito,
  • l’impresa è libera di scegliere strategie promozionali.

👉 Il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore nelle scelte di marketing.


Quando la Contestazione IVA è Illegittima

L’accertamento è contestabile se:

  • la sponsorizzazione è realmente avvenuta,
  • esiste un contratto o accordo promozionale,
  • la prestazione di visibilità è stata eseguita,
  • l’IVA è stata regolarmente assolta a monte,
  • il Fisco non prova l’inesistenza dell’operazione,
  • la contestazione si basa su giudizi soggettivi,
  • manca il contraddittorio preventivo,
  • la motivazione è generica o stereotipata.

👉 La prova dell’inesistenza spetta all’Amministrazione.


Sponsorizzazione Reale ≠ Spesa di Rappresentanza

Un altro errore ricorrente del Fisco è:

  • riqualificare la sponsorizzazione come spesa di rappresentanza,
  • limitare o negare deducibilità e detrazione IVA.

👉 La riqualificazione non è automatica
👉 e deve basarsi su elementi concreti, non su impressioni.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Irregolarità

Sono frequentemente fraintese:

  • sponsorizzazioni locali o territoriali,
  • eventi sportivi dilettantistici,
  • visibilità non misurabile in termini immediati,
  • sponsorizzazioni in fase di lancio o crisi,
  • promozione del brand più che del prodotto.

👉 L’assenza di ritorno immediato non elimina l’inerenza.


Il Punto Chiave: Onere della Prova

Un principio fondamentale è questo:

👉 spetta al Fisco dimostrare che la sponsorizzazione è fittizia o non inerente.

Questo significa che:

  • il contribuente deve dimostrare la realtà dell’operazione,
  • l’Ufficio deve provare la mancanza di finalità imprenditoriale,
  • in caso di dubbio prevale la sostanza economica.

👉 Molti accertamenti cadono per carenza di prova.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • accettano la contestazione come “tecnica”,
  • si difendono solo con la fattura,
  • non spiegano la logica promozionale,
  • pagano per paura.

👉 È la funzione economica della sponsorizzazione che va difesa.


Accertamento su Sponsorizzazioni e IVA ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 se la sponsorizzazione è reale, IVA e costi non possono essere recuperati automaticamente.

Questo significa che puoi:

  • difendere la detrazione IVA,
  • contestare la riqualificazione della spesa,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento,
  • evitare sanzioni sproporzionate.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti su sponsorizzazioni e IVA è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta la lettura formalistica dell’inerenza,
  • valorizza la sostanza economica dell’operazione,
  • smonta le presunzioni del Fisco,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Qui la tecnica giuridica fa la differenza.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento ricevuto,
  • dimostrare l’effettività della sponsorizzazione,
  • difendere la detrazione IVA,
  • impugnare l’atto e bloccare la riscossione,
  • ridurre o annullare IVA, imposte, sanzioni e interessi,
  • tutelare il patrimonio personale o aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • recupero IVA illegittimo,
  • costi indeducibili ingiustificati,
  • sanzioni elevate,
  • interessi non dovuti,
  • precedenti fiscali negativi.

👉 Accettare la contestazione significa rinunciare a un diritto.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Negli accertamenti su sponsorizzazioni:

  • gli importi contestati sono spesso elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi e perentori,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali su sponsorizzazioni e IVA richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

Un accertamento su sponsorizzazioni e IVA
👉 non è automaticamente legittimo.

👉 Conta la realtà dell’operazione,
👉 conta la finalità promozionale,
👉 la prova spetta al Fisco.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la sostanza economica,
👉 smontare le presunzioni,
👉 difendersi subito e con competenza.

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Negli accertamenti su sponsorizzazioni e IVA, una difesa giuridica tempestiva può fare la differenza tra subire un recupero ingiusto e tutelare un investimento promozionale legittimo.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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