Redditi Presunti Dai Conti Dei Familiari: Come Contestare L’Accertamento

L’accertamento fiscale fondato sui conti correnti dei familiari è una delle contestazioni più insidiose e pericolose, perché l’Agenzia delle Entrate tende a collegare automaticamente movimenti bancari di parenti o conviventi a redditi non dichiarati del contribuente, anche in assenza di prove dirette.

Per imprenditori, professionisti e partite IVA, il rischio è concreto: versamenti e giacenze su conti di coniuge, figli, genitori o altri familiari vengono imputati come redditi in nero, con recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando le somme hanno natura del tutto lecita.

Molti si chiedono:
“Possono tassarmi per i soldi sul conto di mio figlio o di mia moglie?”
“Devo giustificare ogni movimento di un familiare?”
“Come posso difendermi da una presunzione bancaria indiretta?”

È fondamentale chiarirlo subito:
i conti dei familiari non sono automaticamente riconducibili al contribuente.
L’accertamento deve essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, e può essere efficacemente contestato.


Quando l’Agenzia delle Entrate presume redditi dai conti dei familiari

L’Amministrazione procede quando ritiene che:

• i conti dei familiari siano “schermi” del contribuente
• vi siano versamenti rilevanti o ripetuti
• manchi una giustificazione immediata delle somme
• il reddito dichiarato appaia incongruo
• si sospetti un occultamento di disponibilità

Ma la parentela non è una prova di evasione.


Il rischio più grave: tassazione di somme non imponibili

Il vero pericolo è che:

• aiuti familiari vengano tassati come reddito
• prestiti tra parenti siano riqualificati come compensi
• rimborsi o restituzioni diventino imponibili
• risparmi personali vengano considerati ricavi
• l’onere della prova venga ribaltato sul contribuente

Tutto ciò senza dimostrare una reale capacità contributiva.


L’errore più grave: accettare la presunzione come inevitabile

Molti contribuenti sbagliano quando:

• non contestano l’uso dei conti familiari
• non spiegano la natura delle somme
• non producono documentazione minima
• accettano il collegamento “familiare = evasione”
• pagano per timore della riscossione

Una presunzione non contestata diventa definitiva.


Redditi presunti e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• i conti dei familiari non si presumono automaticamente del contribuente
• l’Ufficio deve provare il collegamento sostanziale
• la disponibilità indiretta va dimostrata
• la semplice convivenza non basta
• le presunzioni devono essere qualificate
• la prova contraria è sempre ammessa

Se manca il nesso concreto, l’accertamento è illegittimo.


Cause lecite dei movimenti sui conti familiari (spesso ignorate)

Molti versamenti derivano da:

• aiuti economici tra familiari
• prestiti infrafamiliari
• rimborsi di spese personali
• risparmi accumulati nel tempo
• donazioni non formali
• redditi propri del familiare
• trasferimenti interni

Ignorarle falsa completamente la ricostruzione fiscale.


Quando l’accertamento è facilmente contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il familiare ha redditi o patrimonio propri
• le somme sono coerenti con la sua capacità economica
• non vi è prova di utilizzo da parte del contribuente
• l’Ufficio usa solo presunzioni bancarie
• manca una motivazione individuale
• non esistono flussi verso il contribuente

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’atto di accertamento
• individuazione dei movimenti contestati
• ricostruzione della provenienza delle somme
• prova della capacità economica del familiare
• contestazione della presunzione indiretta
• dimostrazione dell’assenza di disponibilità
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa tecnica, fattuale e giuridica, non emotiva.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• diventa definitivo
• partono sanzioni e interessi
• arriva la riscossione forzata
• possono essere pignorati conti e beni
• il danno patrimoniale si consolida

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su somme non imponibili
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• gravi difficoltà finanziarie

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui conti dei familiari

Se ricevi un accertamento basato sui conti di un familiare:

• non pagare d’impulso
• non accettare il collegamento automatico
• verifica ogni movimento contestato
• raccogli elementi sulla provenienza delle somme
• dimostra l’autonomia patrimoniale del familiare
• fai analizzare l’atto
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti destinatari di accertamenti basati su presunti redditi derivanti dai conti dei familiari, contrastando presunzioni indirette e automatismi bancari.

Può intervenire per:

• contestare il collegamento tra conti familiari e reddito
• dimostrare la natura lecita delle somme
• smontare presunzioni prive di prova concreta
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare la riscossione


Agisci ora

La parentela non crea reddito imponibile.
Ma se una presunzione non viene difesa, può diventare una tassazione ingiusta.

Se l’Agenzia delle Entrate ti ha contestato redditi presunti dai conti dei familiari,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la reale natura delle somme prima che una presunzione bancaria indiretta diventi un debito definitivo.

Introduzione

Nel sistema tributario italiano l’Agenzia delle Entrate ha ampi poteri di controllo sui conti correnti bancari dei contribuenti per verificare la corrispondenza tra movimenti finanziari e redditi dichiarati. In virtù di una presunzione legale relativa, versamenti e prelievi non giustificati possono essere considerati “redditi in nero” sottratti a tassazione . Questa presunzione, prevista dalla legge, fa sì che l’onere di provare la natura non reddituale di tali movimenti ricada sul contribuente, invertendo il normale principio secondo cui è chi accusa (il Fisco) a dover fornire le prove.

Un aspetto particolarmente delicato si presenta quando il Fisco estende le indagini su conti intestati a familiari o terzi rispetto al contribuente sotto verifica. In questi casi, l’Amministrazione finanziaria presume che i movimenti sui conti dei familiari siano in realtà riferibili al contribuente controllato – ad esempio ritenendo che il conto di un coniuge, di un figlio o di un prestanome venga usato per occultare i propri ricavi . Tali accertamenti finanziari “per interposta persona” sono molto insidiosi per i contribuenti: rischiano infatti di imputare redditi presunti anche molto elevati, con conseguenti imposte, sanzioni (fino al 240% dell’imposta evasa) e interessi , oltre alla possibile segnalazione penale nei casi più gravi di evasione . Tuttavia, si tratta pur sempre di presunzioni contestabili. La legge e la giurisprudenza tributaria prevedono precisi limiti e garanzie: la sola intestazione familiare o il mero legame di parentela non bastano di per sé a giustificare l’accertamento . Spetta all’Agenzia provare concreti elementi di collegamento tra il contribuente e il conto del terzo; in mancanza, l’accertamento è illegittimo .

In questa guida analizzeremo in dettaglio la disciplina vigente (aggiornata a dicembre 2025) sugli accertamenti bancari relativi a conti di familiari, fornendo riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte. L’obiettivo è offrire a professionisti, imprenditori e cittadini un quadro approfondito ma chiaro di come funzionano le presunzioni sui movimenti bancari, quali strumenti di difesa ha il debitore-contribuente e come contestare efficacemente questi accertamenti, anche alla luce delle più recenti sentenze. Il taglio sarà giuridico (con linguaggio tecnico adeguato) ma divulgativo, per consentire anche ai non addetti ai lavori di orientarsi in materia.

Presunzioni bancarie: quadro normativo (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972)

Le presunzioni sui movimenti bancari traggono fondamento da disposizioni di legge risalenti ma tuttora cruciali: l’art. 32, co.1, n.2 del DPR 29 settembre 1973 n.600 (per le imposte sui redditi) e l’art. 51, co.2, n.2 del DPR 633/1972 (per l’IVA) . Tali norme autorizzano gli uffici fiscali a effettuare indagini finanziarie, ossia ad acquisire dagli istituti di credito, da Poste Italiane e altri intermediari i dati dei conti correnti e rapporti finanziari intestati (o cointestati) al contribuente sottoposto a verifica. Grazie all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari – una banca dati centralizzata – l’Agenzia delle Entrate può ottenere l’elenco dei conti intestati a un dato codice fiscale e richiederne gli estratti conto e movimenti . Scopo di tali controlli è confrontare entrate e uscite finanziarie con i redditi dichiarati dal contribuente, al fine di scoprire eventuali importi non dichiarati al Fisco.

Presunzione su versamenti e prelievi. La legge stabilisce che tutti i versamenti sul conto, se il contribuente non è in grado di giustificarli, si presumono ricavi o compensi non dichiarati (quindi redditi imponibili sottratti a tassazione) . Analogamente, tutti i prelievi non giustificati si presumono impiegati per spese “in nero” e quindi come indice di ricavi non dichiarati, ma con importanti limitazioni. In altre parole, depositare 10.000 € non giustificati equivale a presunzione di 10.000 € di redditi occulti; prelevare 10.000 € non giustificati fa presumere che il contribuente abbia speso tale somma per acquisti non registrati e dunque abbia guadagnato almeno 10.000 € in nero per finanziare quelle spese . Si tratta, va ribadito, di presunzioni legali relative: operano ipso iure se ricorre la situazione prevista (versamento o prelievo ingiustificato), ma possono essere superate con prova contraria da parte del contribuente (come dettagliato più avanti).

Limiti sulla presunzione di prelievo. La portata originaria di queste norme è stata mitigata negli anni, in particolare per quanto riguarda i prelievi. In passato, l’art. 32 DPR 600/73 consentiva di presumere ricavi occulti anche dai prelevamenti non giustificati di qualsiasi importo e per qualsiasi contribuente. Ciò era risultato problematico soprattutto per i lavoratori autonomi e privati non obbligati a tenuta di scritture contabili (si pensi a un professionista o a un pensionato che preleva contanti per esigenze personali: non è detto che stia finanziando costi “in nero”). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimità di tale presunzione sui prelievi nei confronti dei lavoratori autonomi, ritenendola irragionevole . In seguito a ciò, il legislatore è intervenuto (L. 208/2015 e D.L. 193/2016) modificando l’art. 32: dal 2016 la presunzione sui prelievi opera solo per i titolari di reddito d’impresa, e solo per importi significativi (prelievi superiori a 1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili cumulati) . In pratica:

  • Un imprenditore o società che preleva dal conto somme ingenti non annotate in contabilità è ancora soggetto alla presunzione (oltre soglie di 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese).
  • Un lavoratore autonomo (professionista) o altro contribuente non imprenditore non è più tenuto a giustificare i prelievi sotto tale profilo . Ciò non toglie però che prelievi anomali possano costituire indizi semplici di maggiore capacità di spesa, utilizzabili dall’Ufficio in combinazione con altri elementi.

Importante: la modifica normativa sui prelievi non riguarda i versamenti, i quali continuano a non avere soglie minime. Anche un versamento di piccola entità (es. 100 €), se il contribuente non lo giustifica, potrebbe in teoria essere contestato come reddito non dichiarato . Viceversa, una serie di prelievi frazionati sotto soglia (es. tanti prelievi da 900 €) non attivano la presunzione legale, pur potendo insospettire il Fisco . La disparità è voluta: il legislatore considera più diretto l’indizio di un accredito non dichiarato, mentre sui prelievi ha riconosciuto la necessità di cautela.

Esempio: se un contribuente (imprenditore) preleva 3.000 € in contanti ogni mese (per un totale annuo di 36.000 €) senza indicarne i beneficiari, l’Ufficio potrebbe ritenere quei 36.000 € come ricavi in nero destinati a spese aziendali non contabilizzate. Invece, se un libero professionista fa lo stesso, dopo il 2016 la norma non consente più la presunzione automatica; l’Ufficio potrà tuttavia domandargli spiegazioni e considerare quei prelievi un indizio di spese extra (ad esempio tentando un accertamento sintetico sul tenore di vita). In ogni caso, per tutti i contribuenti i versamenti sul conto restano sotto lente: ad esempio, 10 versamenti da 1.000 € ciascuno, non giustificati, potranno far presumere 10.000 € di compensi non dichiarati.

Accertamento bancario analitico vs accertamento sintetico. È utile distinguere l’accertamento bancario basato su art. 32 (detto anche analitico-induttivo) dall’accertamento sintetico puro (redditometro) previsto dall’art. 38 DPR 600/73. Quest’ultimo ricostruisce il reddito in base al tenore di vita e alle spese sostenute (acquisti di beni, investimenti, consumi familiari), tramite indici e coefficienti statistici. Nel redditometro classico l’ufficio parte dalle spese certe o presunte (es. possesso di auto di lusso, viaggi, rate mutuo) e, se queste superano di molto il reddito dichiarato, presume un certo reddito in base a formule standard. L’accertamento bancario invece è puntuale: parte dai movimenti effettivi sul conto e considera in aumento di reddito esattamente l’importo dei versamenti non giustificati (o dei prelievi, per le categorie a cui si applica). Non utilizza medie ISTAT o parametri convenzionali, ma la “fotografia” dei flussi finanziari reali . Spesso le due metodologie possono integrarsi: ad esempio, un accertamento sintetico per acquisto di immobile può essere corroborato dai dati bancari sui bonifici utilizzati per pagarlo.

Riferimenti normativi. In sintesi, la normativa di riferimento per gli accertamenti bancari è: art. 32 DPR 600/1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e art. 51 DPR 633/1972 (in materia IVA), come novellati dalla L. 208/2015 art. 1 co. 898 e dal D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016, che hanno introdotto i limiti quantitativi sui prelievi (1.000 €/giorno e 5.000 €/mese) e soppresso la presunzione sui prelievi per i contribuenti non imprenditori . Queste disposizioni vanno lette in coordinamento con l’art. 38 DPR 600/1973 (accertamento sintetico) quando l’ufficio ricostruisce il reddito in via induttiva anche in base a spese e investimenti.

Controlli sui conti dei familiari: condizioni e limiti (art. 32 e “conti di terzi”)

Può il Fisco guardare nei conti di un familiare? – Sì, l’Agenzia delle Entrate può estendere le indagini finanziarie anche a conti formalmente intestati a soggetti terzi – tipicamente mogli, mariti, figli, conviventi, soci o altri familiari – ma solo al ricorrere di determinate condizioni . La logica è quella di prevenire fittizie intestazioni: un evasore potrebbe infatti far transitare i propri proventi illeciti sul conto di un parente di fiducia o di un prestanome, confidando di sottrarsi ai controlli. La normativa (art. 32 cit.) non menziona espressamente i conti di terzi, ma la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’Amministrazione può utilizzare la presunzione anche su tali conti, purché dimostri preliminarmente che il conto di terzo è nella disponibilità di fatto del contribuente interessato . Non si tratta, dunque, di un potere arbitrario ed indiscriminato: l’ufficio non può “frugare” nei conti altrui senza motivo, né tantomeno presumere redditi occulti basandosi unicamente su un legame familiare. I vincoli posti dai giudici sono stringenti, a tutela del contribuente.

La prova della disponibilità di fatto. Il punto centrale – ribadito di recente dalla Cassazione (ord. n. 5529/2025) – è che per avvalersi della presunzione legale sui movimenti di un conto intestato a terzi, il Fisco deve prima provare che quel conto era in realtà utilizzato dal contribuente . In assenza di tale prova, l’accertamento è viziato. Come può l’Agenzia fornire questa prova? Anche tramite presunzioni semplici, purché “qualificate” . In altre parole, non serve necessariamente una prova documentale diretta (come un atto scritto che dichiari il prestanome): è sufficiente un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere il contribuente il reale gestore di quel conto. Esempi tipici di indizi qualificati:

  • Delega o firma disgiunta: se il contribuente ha delega ad operare sul conto del familiare, o firma congiunta, ciò indica che ne ha effettiva disponibilità. Una delega occasionale però potrebbe non bastare da sola . Bisogna valutare l’ampiezza e la frequenza d’uso di tale delega.
  • Conto cointestato: un conto intestato ad entrambi (es. marito e moglie) suggerisce contitolarità e disponibilità reciproca. In ambito fiscale, come vedremo, il Fisco può imputare tutti i movimenti al contribuente controllato salvo prova contraria che una parte è dell’altro cointestatario .
  • Movimentazioni incrociate o congiunte: ad esempio, versamenti di assegni o bonifici dal conto del contribuente verso il conto del terzo, e viceversa, in modo ricorrente . Se Tizio sposta regolarmente somme dal proprio conto a quello della moglie e poi preleva contante dal conto della moglie, è indice di compenetrazione dei fondi.
  • Coincidenza con operazioni dell’attività: se i versamenti sul conto del familiare coincidono per importo e data con vendite o incassi dell’azienda del contribuente, è forte l’indicazione che il conto funzioni da appoggio. Esempio: un commerciante emette scontrini per ~5.000 € al giorno, ma sul suo conto personale non affluisce nulla; invece, vede affluire 5.000 € al giorno sul conto intestato al fratello disoccupato. È verosimile che incassi in realtà finiscano sul conto del fratello per non dichiararli .
  • Incapacità economica del terzo: se il titolare formale del conto non ha redditi o disponibilità lecite per giustificare quei movimenti, mentre il contribuente controllato ha un’attività compatibile, è sospetto. Ad es., “coniuge fiscalmente a carico con 100.000 € di accrediti sul conto”: è plausibile che quei soldi provengano in realtà dall’altro coniuge . La Cassazione ha ritenuto sufficiente, in alcuni casi, il combinato di stretta relazione familiare + ingiustificata capacità reddituale del familiare come prova presuntiva che i soldi sono dell’altro coniuge .
  • Utilizzo per spese personali del contribuente: se dal conto del familiare sono pagate spese evidentemente riferibili al contribuente, come bollette di casa comune, rate del mutuo dell’immobile del contribuente, acquisti di beni che poi risultano nella disponibilità di quest’ultimo, si prova un utilizzo “per interposta persona”.

Solo una volta che l’ufficio abbia fornito elementi del genere – dimostrando che “pur senza titolarità formale, il conto era di fatto nella disponibilità del contribuente”scatta la presunzione legale sui movimenti di quel conto. Fino ad allora, il contribuente non è tenuto a giustificare alcunché riguardo ai conti altrui . Questo principio è di fondamentale tutela: evita che il cittadino debba difendersi “al buio” da movimenti di altri soggetti su cui magari non ha alcun controllo. La Cassazione (ord. 5529/2025) ha definito questa regola una “garanzia difensiva” per il contribuente, impedendo che l’onere probatorio venga scaricato su di lui senza che l’Amministrazione abbia prima fatto la sua parte . In termini pratici:

  • Se il Fisco non prova la riconducibilità del conto terzo → l’accertamento va annullato per carenza di motivazione e difetto di prova.
  • Se il Fisco prova la disponibilità del conto → allora il contribuente dovrà fornire prova contraria analitica sui movimenti contestati, come se fossero suoi (vedremo a breve le modalità di difesa).

Il solo vincolo familiare non basta. Numerose sentenze hanno ormai cristallizzato il concetto che parentela o affetto, da soli, non costituiscono una presunzione qualificata idonea a giustificare l’accertamento . Ad esempio, con ord. Cass. 7583/2025, la Suprema Corte ha annullato un accertamento che si fondava sui movimenti risultanti sul conto della convivente del legale rappresentante di una società, perché l’Ufficio si era basato solo sullo stretto legame affettivo senza altri indizi concreti . La Cassazione ha affermato chiaramente che “la sussistenza dello stretto vincolo familiare (o affettivo) tra contribuente e terzo non è elemento sufficiente a costituire presunzione qualificata della riferibilità delle movimentazioni al contribuente, in assenza di ulteriori indizi idonei” . Tradotto: essere moglie, convivente, genitore, figlio, etc., non giustifica di per sé l’accertamento. Servono indizi aggiuntivi, come quelli elencati prima. Anche una semplice coabitazione (es. un conto intestato al coinquilino convivente) non autorizza l’estensione se non c’è prova di commistione economica. Ad ulteriore riprova, Cassazione ord. 24747/2023 ha cassato un accertamento in cui l’ufficio si era limitato a richiamare il “vincolo familiare” senza dimostrare altro: atto annullato per difetto di “presunzione qualificata” .

Conti di soci e imprese familiari. Caso particolare di conti “di terzi” sono i conti intestati a soci o familiari nell’ambito di società a ristretta base familiare (es. società di persone o SRL piccole, composte da parenti). Qui la giurisprudenza è, per certi versi, più severa con il contribuente: si ritiene esistente una “presunzione rafforzata” che i movimenti sui conti personali dei soci/familiari siano riferibili all’azienda comune . Ad esempio, Cass. ord. 35856/2023 ha confermato l’attribuzione a una società (e per trasparenza ai soci) di accrediti scoperti sui conti personali di due fratelli soci, richiamando il principio che “lo stretto rapporto familiare e la ristretta compagine sociale è sufficiente a giustificare – salva prova contraria – la riferibilità delle operazioni sui conti dei soci/familiari all’attività economica della società verificata” . In tal caso, insomma, la disponibilità di fatto è quasi presunta in re ipsa dalla natura familiare dell’impresa (perché è alto il rischio di commistione tra patrimonio sociale e personali). Ciò non esonera comunque l’Ufficio dal segnalare indizi concreti di anomalia: nella fattispecie, la Cassazione ha evidenziato che i familiari-soci mostravano “ingiustificata capacità reddituale” ed erano coinvolti nella gestione . D’altro canto, resta salva la prova contraria: i soci possono difendersi dimostrando che quei movimenti erano estranei all’azienda (ad esempio frutto di redditi personali già tassati, disinvestimenti, ecc.).

Doppia presunzione? Un dibattito era sorto in dottrina sulla legittimità di combinare una presunzione legale (art. 32) con una presunzione semplice (conto di terzo), ipotizzando si violasse il divieto di “praesumptio de praesumpto” (una presunzione fondata su un’altra presunzione). La Cassazione ha risolto la questione negando che vi sia una doppia presunzione: nel caso dei conti di terzi si intrecciano una presunzione semplice qualificata (disponibilità del conto provata per indizi solidi) e una presunzione legale (sui movimenti) . La prima abilita la seconda, ma non si tratta di costruire un’inferenza interamente su un’altra inferenza: c’è comunque un fatto-base provato (la disponibilità di fatto del conto). In ord. 11350/2024 la Corte ha chiarito proprio che “l’utilizzo, in accertamento, di risultanze di conti intestati a terzi non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, in quanto si tratta di combinare una presunzione semplice (la disponibilità del conto provata per indizi) con la presunzione legale ex lege” . Solo se il primo step (presunzione semplice qualificata) è fondato, allora scatta il secondo; diversamente l’accertamento cade. Questo orientamento è ormai consolidato e mette al riparo tali verifiche da censure di metodo.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate può controllare i conti dei familiari e usare i relativi movimenti per ricostruire redditi non dichiarati, ma a condizione di provare che quei conti erano sostanzialmente del contribuente. Il semplice fatto di essere coniuge, figlio o socio non autorizza di per sé l’accertamento: servono elementi ulteriori (delega, cointestazione, movimenti sospetti, incapienza, ecc.). Se tali elementi non emergono, il contribuente potrà far valere l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione e di prova. Se invece l’ufficio fornisce indizi seri di interposizione, allora il contribuente dovrà attrezzarsi per la difesa di merito, dimostrando la reale natura di ogni operazione contestata (vedi sezioni seguenti).

Conto corrente del coniuge: comunione o separazione dei beni e accertamento fiscale

Un caso frequente di indagine finanziaria su conti altrui riguarda i coniugi. Come incide il regime patrimoniale (comunione legale dei beni o separazione) sulla possibilità di accertamento e sulle relative presunzioni? Ci sono differenze nei diritti del Fisco o nella difesa del contribuente?

Comunione legale dei beni: redditi e spese non si dividono “al 50%” automaticamente

In regime di comunione legale dei beni (artt. 177 ss. c.c.), i beni acquistati durante il matrimonio – salvo quelli personali – appartengono in comunione ad entrambi i coniugi. Sul piano civilistico ciò implica che, indipendentemente da chi effettui materialmente un acquisto, quell’asset diviene di proprietà comune (per metà ciascuno, salvo diversa pattuizione). Attenzione: in ambito fiscale questo non significa affatto che un coniuge possa giustificare ipso facto il 50% di una spesa o di un accredito attribuendolo all’altro coniuge. La Corte di Cassazione ha chiarito che la comunione legale “non costituisce di per sé prova” che un dato acquisto sia stato finanziato da entrambi . In un caso emblematico (Cass. sent. 28415/2013), l’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito sinteticamente il reddito di una contribuente imputandole integralmente l’acquisto di un immobile, benché risultasse intestato in comunione col marito. La contribuente sosteneva che, essendo in comunione, solo il 50% della spesa dovesse esserle addebitato ai fini del redditometro. La Cassazione ha rigettato questa tesi: ha stabilito che l’Ufficio può legittimamente considerare l’intero importo ai fini della capacità contributiva, salvo che la contribuente provi che una quota fu realmente sostenuta dall’altro coniuge con risorse proprie . Manca infatti, secondo la Corte, “un’indagine sulla capacità contributiva” individuale se ci si limita a dimezzare la spesa per via del regime patrimoniale .

In conclusione, per il Fisco conta chi fornisce i mezzi finanziari, non la mera titolarità giuridica del bene in comunione. Se marito e moglie comprano una casa insieme, ma l’intero pagamento è tracciato sul conto del marito, l’Agenzia potrà presumere che tutto il denaro sia reddito di quest’ultimo (soggetto accertato), anche se civilmente l’immobile è al 50% . Starà al contribuente dimostrare che il coniuge ha contribuito con proprie sostanze (es. esibendo prova che metà dei soldi proveniva da risparmi o redditi della moglie). Altrimenti l’accertamento sul 100% regge, perché la comunione legale “non prova” affatto la provenienza mista del denaro .

Questo orientamento evita facili elusioni: altrimenti basterebbe intestare ogni acquisto in comunione per dimezzare fittiziamente la spesa imputabile a ciascuno nei controlli sintetici. Invece, in un accertamento sintetico basato sulle spese di un coniuge, l’altro coniuge interviene in difesa solo se dimostra di aver effettivamente coperto parte di quelle spese con redditi propri (dichiarati o non tassabili). Ad esempio, se il marito acquista un’auto di lusso da 80.000 € in comunione dei beni con la moglie, egli sarà chiamato a giustificare l’intero importo con il proprio reddito, a meno che provi che, poniamo, 40.000 € li ha messi la moglie attingendo al suo patrimonio (eredità, redditi personali, ecc.). In tal caso, i 40.000 € pagati dalla moglie non dovrebbero gravare sul reddito presunto del marito.

Conti correnti intestati a un solo coniuge in comunione. Leggermente diverso è il discorso per i conti bancari. Se i coniugi sono in comunione, tecnicamente il denaro depositato sui conti personali durante il matrimonio apparterrebbe in comunione (salvo provenienza da beni personali ante matrimonio). Però, ai fini delle indagini finanziarie, un conto intestato solo al coniuge A resta formalmente e sostanzialmente di A, finché non si provi che B (l’altro coniuge) vi abbia accesso e ne usi i fondi. Quindi, la comunione in sé non autorizza l’Agenzia a controllare ogni conto del coniuge non verificato senza ulteriori elementi. Serviranno sempre i famosi indizi di disponibilità di fatto. Ad esempio, se marito e moglie in comunione hanno conti separati e indipendenti, l’Ufficio non può automaticamente presumere che il marito usi il conto della moglie solo perché il patrimonio è comune. Dovrà emergere qualche commistione (deleghe, girofondi, versamenti dall’uno all’altro, movimenti non spiegabili coi redditi del titolare). In assenza di ciò, il conto solo intestato alla moglie rimane escluso dall’accertamento a carico del marito .

Diversamente, se risulta che il conto della moglie in comunione è di fatto gestito dal marito, si applicheranno le regole generali sui conti di terzi: l’Ufficio dovrà provare la disponibilità del conto al marito (esempio: la moglie è casalinga senza redditi, il marito versa lì i proventi dell’azienda, ha delega a operare, ecc.), e poi potrà imputare i movimenti all’uomo. Di nuovo, la comunione non offre uno scudo automatico, ma neppure costituisce di per sé prova di interposizione: è un elemento neutro, conta la realtà dei fatti.

Separazione dei beni: posizioni ben distinte, ma nessuna immunità assoluta

Nel regime di separazione dei beni, ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei beni acquistati a proprio nome. Sul piano delle indagini fiscali, questo implica che i conti correnti intestati al coniuge non verificato sono in linea di principio estranei al patrimonio del contribuente controllato. Dunque, l’Agenzia non può estendere le indagini ai conti del coniuge in separazione senza solide ragioni. Anzi, l’assenza del “vincolo patrimoniale” rende ancora più necessario trovare prove di disponibilità per giustificare l’accesso a quei conti. Il semplice essere sposati, in separazione, non comporta né comunione di denaro né presunzioni reddituali comuni.

Possiamo dire che con la separazione il confine tra i due patrimoni è nitido, ma non invalicabile: se il Fisco dimostra che uno sposo utilizza il conto dell’altro come fosse proprio (o vi canalizza redditi propri), può procedere ugualmente. Ad esempio, se una moglie con reddito zero ma in separazione dei beni ha sul suo conto movimenti per 200.000 € riconducibili all’attività commerciale del marito, nulla vieta all’ufficio di considerare quel conto come fittiziamente intestato alla moglie e di imputare i 200.000 € al marito evasore (previa prova della riconducibilità, come sempre). Semplicemente, in separazione manca la presunzione civilistica di comproprietà che esiste in comunione; dunque ogni commistione deve essere provata in facto.

In pratica, per i conti del coniuge in separazione valgono esattamente le regole generali dei conti di terzi già viste: serve la prova di disponibilità di fatto in capo al contribuente. Se c’è, l’accertamento è legittimo; se non c’è, quei conti restano off-limits.

Confronto comunione vs separazione – effetti sugli accertamenti bancari:

  • Comunione: il bene acquisito entra nel patrimonio di entrambi, ma ai fini reddituali l’onere di giustificare un movimento grava interamente sul contribuente destinatario dell’accertamento, finché non provi il contributo economico dell’altro coniuge . Il Fisco può essere tentato di estendere i controlli ai conti di entrambi, ma formalmente deve comunque indicare elementi di collegamento. La comunione non dimezza automaticamente le cifre contestate, né protegge dall’indagine sui conti intestati all’altro se vi è commistione.
  • Separazione: ciascuno ha beni e conti propri distinti; il Fisco non può contestare movimenti sul conto del coniuge separato solo perché è il coniuge. Dovrà ricondurre quei movimenti al contribuente con indizi concreti (come farebbe per un qualsiasi terzo).

Va evidenziato che, in caso di conti cointestati tra coniugi, la situazione è peculiare: un conto cointestato formalmente appartiene ad entrambi i coniugi. In comunione ciò è quasi irrilevante (essendo comunque comuni i soldi), in separazione invece la cointestazione crea un bene comune pur in regime di separazione. Secondo la Cassazione civile più recente (ord. 1643/2025), la presunzione di contitolarità di un conto cointestato è superabile con prova contraria: se uno dei due coniugi dimostra di avervi versato tutte le somme, si può ritenere che quelle disponibilità fossero in realtà solo sue, e l’altro era un intestatario formale . Questo principio, nato per dirimere questioni patrimoniali tra ex coniugi, in ambito fiscale implica che l’Agenzia potrebbe considerare i movimenti per intero a carico di un solo coniuge se l’altro non dimostra di avervi partecipato economicamente . E viceversa: un coniuge sottoposto a controllo su un conto cointestato dovrà provare che parte dei movimenti appartengono all’altro coniuge, altrimenti l’Ufficio li imputerà tutti a lui . Ad esempio, Cass. ord. 18125/2015 ha affermato che se il contribuente non prova che parte dei movimenti su un conto cointestato sono riconducibili all’altro intestatario, tutte le operazioni vanno attribuite al primo . Dunque, la cointestazione di per sé offre un mero appiglio formale (50% ciascuno ex art. 1854 c.c.), ma in sede di accertamento occorre sostanziarla con l’apporto effettivo delle risorse di entrambi.

Schema riepilogativo: la tabella seguente confronta comunione e separazione dei beni rispetto a conti correnti coniugali e possibili accertamenti:

Regime coniugaleDisponibilità dei contiApproccio del Fisco in accertamentoDifesa del contribuente
Comunione dei beni (conto intestato a uno solo)Il saldo del conto personale rientra tecnicamente nella comunione, ma l’uso effettivo può essere esclusivo del titolare.Non basta la comunione per indagare il conto dell’altro coniuge; servono deleghe o indizi di uso da parte del contribuente.<br>In accertamento sintetico, le spese fatte in comunione possono essere imputate integralmente a un coniuge, se risulta che lui le ha finanziate .Può eccepire che parte delle somme/spese erano a carico dell’altro coniuge, se dimostrabile con atti (es. bonifici partiti dal coniuge). La comunione di per sé non è prova: occorrono evidenze di pagamento a carico del coniuge non accertato.
Separazione dei beni (conto intestato al coniuge)Ogni conto è esclusiva proprietà del suo intestatario. L’altro coniuge non ha diritti sui fondi, salvo deleghe volontarie.Nessun automatismo: l’Ufficio considera il conto del coniuge separato off-limits, salvo prova che il contribuente ne aveva disponibilità di fatto (operatività, versamenti riconducibili a lui, etc.).In caso di indebita estensione, eccepire l’estraneità del conto (mancata prova di disponibilità). Se l’ufficio prova il coinvolgimento, controbattere mostrando che i movimenti appartengono alla sfera reddituale del coniuge (es. redditi dichiarati del coniuge, donazioni a lui fatte da terzi, etc.).
Conto cointestato (indipendentemente dal regime)Il conto è formalmente intestato a entrambi i coniugi (presunzione civilistica 50% ciascuno, salvo prova contraria).In pratica il Fisco tende ad attribuire tutto al contribuente accertato, specie se l’altro coniuge non ha redditi propri . Cointestazione di comodo non ferma l’accertamento: rileva chi alimenta il conto.Se il contribuente è accusato sull’intero importo, può difendersi provando che una quota dei fondi è dell’altro coniuge (es. quest’ultimo percepisce stipendio accreditato su quel conto). Senza prova, l’Agenzia può tassare tutto in capo al controllato . L’altro coniuge eventualmente potrà far valere la propria titolarità pro-quota in separati giudizi (es. nel contenzioso civilistico o nella riscossione coattiva).

Conclusioni su coniugi e accertamenti: Il regime patrimoniale rileva più per la fase di riscossione dei debiti che non per l’accertamento in sé. In sede di verifica fiscale, ciò che conta è la traccia finanziaria e la capacità contributiva individuale: se un coniuge risulta sostenere spese o accumulare somme oltre i propri redditi, sarà chiamato a risponderne, indipendentemente dal regime. La comunione non è uno scudo, né però un’aggravante: semplicemente non consente al contribuente di “dimezzare” l’importo contestato senza prova concreta. La separazione tutela formalmente l’autonomia dei patrimoni, ma non impedisce al Fisco di colpire eventuali intestazioni fittizie tra coniugi allo stesso modo di qualsiasi interposizione.

Nota: Sul fronte della riscossione, ricordiamo brevemente che in comunione legale i beni comuni (inclusi conti cointestati) possono essere aggrediti dai creditori per debiti di uno solo dei coniugi solo se contratti per bisogni della famiglia; altrimenti il coniuge non debitore può rivendicare la propria quota . In separazione, invece, ciascun coniuge risponde solo con i propri beni e un conto esclusivo intestato al coniuge non debitore non è pignorabile per i debiti dell’altro . Questi aspetti attengono però alla fase esecutiva (post-accertamento); qui basti sapere che, una volta divenuto definitivo il debito tributario, il patrimonio dei coniugi potrà essere coinvolto secondo queste regole civilistiche.

Come difendersi: onere della prova del contribuente e strategie di contestazione

Abbiamo visto che la presunzione dell’art. 32 DPR 600/73 è legale ma relativa: ciò significa che una volta attivata (ossia una volta che l’ufficio ha accertato movimenti non giustificati su conti propri del contribuente, o su conti di terzi a lui riconducibili), tocca al contribuente l’onere di provare il contrario . Questa inversione dell’onere della prova è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione, anche di recente: ad esempio Cass., Sez. V, sent. 161/2025 ha ribadito che gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 “prevedono una presunzione legale in favore dell’Erario” superabile solo con prova analitica per ogni movimento . In altri termini, il contribuente deve indicare la fonte di ogni versamento e dimostrare che non si tratta di reddito tassabile .

Questa prova contraria dev’essere rigorosa e documentale. Non bastano spiegazioni sommarie o giustificazioni di massima: occorre fornire evidenze puntuali per ciascun accredito . La Cassazione (sent. 13112/2020) ha usato parole severe: la prova liberatoria “non può essere generica o ipotetica”, ma deve consistere in documenti che dimostrino la provenienza di ogni singola somma . Ad esempio, se l’ufficio contesta 50 versamenti, il contribuente dovrà spiegare ciascuno (o almeno ciascuno di quelli non già dichiarati) con un documento: es. bonifico da Tizio a fronte di un prestito, assegno incassato per rimborso spese, vendite di beni personali, donazione da parenti, e così via . Dichiarazioni verbali o mere autocertificazioni non bastano; le causali bancarie generiche (tipo “regalia” o “prestito”) se non supportate da un contratto o da elementi di riscontro, vengono facilmente ignorate dal giudice tributario. Ogni lacuna probatoria del contribuente si traduce in una conferma dell’accertamento: se su 50 movimenti ne giustifica analiticamente solo 30, i restanti 20 saranno trattati come ricavi non dichiarati (salvo errori procedurali nell’atto).

Prova contraria ammessa anche per presunzioni. Interessante notare che, accanto alla classica prova documentale, la giurisprudenza ha ammesso in qualche caso la possibilità di utilizzare presunzioni semplici a favore del contribuente. Ad esempio, se si tratta di un accertamento su un imprenditore e questi non riesce a documentare tutto, può quantomeno opporre che non tutto l’importo accreditato è profitto, dovendosi considerare i costi. Le Sezioni Unite (e la Corte Costituzionale n. 10/2023) hanno aperto a un correttivo equitativo: l’imprenditore può sostenere, con basi logiche, che sui ricavi presunti vadano calcolati costi presunti in percentuale . Cass., ord. 18653/2023 ha ad esempio accolto la difesa di un contribuente che, di fronte a versamenti non giustificati, proponeva di applicare il margine di profitto usuale della sua attività, deducendo il resto come costi non documentati (nel caso specifico, un tabaccaio che aveva prelevato contanti per dar resto ai clienti ha giustificato i prelievi come esigenze di cassa) . Queste ipotesi restano però eccezioni: riguardano situazioni particolari in cui la rigidità della regola generale porterebbe a esiti manifestamente sproporzionati. In generale, il contribuente farebbe bene a procurarsi quanta più documentazione possibile per ogni operazione.

Vediamo ora, in forma schematica, come impostare la difesa di fronte a un accertamento che addebita redditi presunti da conti bancari:

  1. Analizzare l’atto di accertamento: verificare quali movimenti (versamenti/prelievi) sono contestati, per quali importi e su quali conti. L’atto deve motivare chiaramente le ragioni dell’estensione ai conti di terzi (se applicabile) e indicare gli elementi presuntivi utilizzati . Ad es., se riguarda il conto della moglie, deve risultare in motivazione il perché (es. “conto nella disponibilità del contribuente per delega e movimenti coincidenti con fatture emesse”). Se la motivazione è generica o manca del tutto tale spiegazione, c’è un vizio di legittimità.
  2. Controllare il rispetto del contraddittorio: in materia di accertamenti bancari l’Agenzia è tenuta a instaurare un contraddittorio preventivo, cioè invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’avviso . Questo principio, sancito dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e rafforzato per le imposte armonizzate (IVA) da pronunce UE, comporta che se l’ufficio emette l’atto senza aver prima sentito il contribuente, l’atto può essere nullo. La Cassazione richiede il contraddittorio soprattutto negli accertamenti “a tavolino” (senza verifica diretta), salvo che il contribuente sia stato comunque messo in grado di difendersi nella fase istruttoria. Occorre verificare se l’invito al contraddittorio c’è stato e se l’ufficio ha valutato le giustificazioni eventualmente presentate. La mancanza di contraddittorio, di per sé, non annulla automaticamente l’accertamento in materia di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRAP) , ma può costituire motivo di ricorso se si dimostra che il confronto avrebbe potuto evitare (in tutto o in parte) l’atto impositivo .
  3. Verificare i termini di decadenza: come ogni accertamento, anche quello bancario dev’essere notificato entro i termini di legge. In generale, per i redditi dichiarati il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (es.: per movimenti 2020, termine 31/12/2025); in caso di omessa dichiarazione, si estende al settimo anno successivo (es.: 2020 → 31/12/2027). Se l’avviso arriva fuori termine, è nullo per decadenza. Anche questo è da controllare attentamente.
  4. Contestare l’estensione ai conti dei familiari se immotivata: se l’atto riguarda conti di terzi, verificare che l’Ufficio abbia fornito in motivazione la prova (o almeno gli indizi) della disponibilità di quei conti. Come visto, “il solo vincolo familiare non basta” . Quindi, un avviso che dicesse “visto che trattasi di conto del coniuge, si presume appartenere al contribuente” è viziato. Va eccepito che manca la presunzione semplice qualificata necessaria . Anche la mancata indicazione dettagliata dei movimenti contestati sul conto terzo (date, importi) è un difetto di motivazione. In sintesi, su questo fronte si può chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto per carenza di prova e motivazione se l’Agenzia non ha superato la “soglia probatoria” richiesta .
  5. Preparare la prova contraria per ciascun movimento: per i movimenti che restano da giustificare (conti propri o conti terzi la cui disponibilità sia comprovata), iniziare a raccogliere documenti. Per ogni versamento contestato chiedersi: da dove venivano quei soldi? Se erano redditi già tassati (stipendi, dividendi, bonus) ottenere le buste paga o certificazioni; se erano risparmi prelevati da altri conti, recuperare gli estratti conti che lo mostrano; se erano prestiti o donazioni, produrre l’atto notarile o scrittura privata (meglio se con data certa) o almeno dichiarazioni dei terzi interessati corredate da prove di versamento; se erano somme transitate per errore o restituite, mostrare la successiva restituzione a chi di dovere. Per i prelievi (se rilevanti): spiegare l’utilizzo di quel denaro contante, ad esempio allegando ricevute di acquisti pagati in cash in giorni coincidenti col prelievo, oppure dimostrando che servivano per pagare fornitori noti (indicando nome e importo, come richiesto dall’art. 32). L’ideale è costruire un dossier con una pagina riepilogativa per ciascun movimento, seguita dai relativi allegati di prova.
  6. Valutare se alcuni movimenti sono duplicazioni o partite di giro: a volte il Fisco contesta sia un versamento che un prelievo, quando magari sono la stessa somma transitata (es. bonifico entrato e poi prelevato per girofondi). Bisogna evidenziarlo per evitare tassazioni doppie. Ad esempio, Cass. sent. 24747/2023 ha sottolineato che in caso di uso di conti familiari, va evitata la duplicazione di addebiti se si trattava delle stesse somme che passano da un conto all’altro . Nel predisporre la difesa, conviene presentare uno schema dei flussi finanziari, evidenziando con frecce e date i passaggi di denaro, per mostrare che certi accrediti erano originati da spostamenti interni e non da ricavi nuovi.
  7. Esaminare possibili vizi procedurali: oltre al contraddittorio, verificare se l’autorizzazione alle indagini finanziarie era in regola (dev’essere rilasciata dal Direttore o capo ufficio dell’Agenzia con atto formale); se l’ufficio ha rispettato l’art. 32, co.2, comunicando al contribuente i dati ricevuti dalla banca e concedendogli 60 giorni per le osservazioni prima di emettere l’accertamento; se l’accertamento è firmato dal funzionario delegato con potere adeguato. Questi aspetti tecnici raramente emergono come decisivi, ma se vi fossero irregolarità documentate, si possono aggiungere nei motivi di ricorso.

In definitiva, la strategia difensiva deve procedere su due binari: (a) contestazioni formali/preliminari sull’atto (mancato contraddittorio, motivazione insufficiente, assenza di prova della disponibilità dei conti terzi, ecc.), che se accolte fanno cadere l’accertamento; (b) difesa di merito sui numeri, fornendo al giudice tributario spiegazioni e prove concrete sulla non imponibilità dei movimenti. Entrambe le linee sono importanti: talvolta i giudici accolgono ricorsi per vizi formali senza nemmeno esaminare il merito; altre volte, sanato qualche vizio, guardano alla sostanza delle prove fornite.

È consigliabile farsi assistere da un professionista esperto in diritto tributario, perché la materia è complessa e la dialettica processuale può fare la differenza. Un avvocato tributarista saprà evidenziare al giudice eventuali errori dell’Ufficio (ad esempio la violazione del principio che “la sola parentela non basta” evidenziato da Cass. 7583/2025 ) e presentare le prove in modo convincente e conforme ai requisiti (completezza, specificità, ecc.). Inoltre, potrà consigliare se tentare una definizione bonaria (es. accertamento con adesione o conciliazione) qualora le prove a supporto non siano fortissime, per spuntare sanzioni ridotte o una rideterminazione del reddito presunto.

Procedura: dall’indagine al ricorso (tempi e modalità di contestazione)

Ripercorriamo brevemente l’iter tipico di un accertamento bancario “familiari” e cosa può fare il contribuente in ogni fase:

  • Indagine finanziaria: l’Agenzia (spesso con l’ausilio della Guardia di Finanza) ottiene dagli intermediari i dati dei conti tramite richiesta autorizzata. Questa fase è istruttoria, non coinvolge attivamente il contribuente finché i dati non vengono raccolti. Dura vari mesi di solito.
  • Invito al contraddittorio (questionario o convocazione): una volta analizzati i dati, se emergono movimenti sospetti l’ufficio invia un questionario o invito formale al contribuente, elencando le operazioni da giustificare e i conti esaminati. È il momento per fornire spiegazioni prima che scatti l’accertamento . Conviene rispondere per iscritto e allegare documenti, e/o presentarsi all’ufficio (magari col proprio commercialista/avvocato) per chiarire.
  • Esito del contraddittorio: se le giustificazioni risultano convincenti, l’ufficio può archiviare o ridurre drasticamente la pretesa. Se invece le ritiene insufficienti (cosa frequente), procede a calcolare i redditi presunti. In questa fase interna l’ufficio determina quanta parte dei versamenti non è giustificata, applica eventualmente l’aliquota d’imposta relativa (IRPEF, IVA ecc.), calcola sanzioni e interessi.
  • Notifica dell’Avviso di Accertamento: è l’atto formale, a firma del dirigente, che viene inviato al contribuente (di solito tramite PEC o raccomandata). Esso contiene: l’anno d’imposta controllato, il maggior reddito accertato, le imposte e sanzioni dovute, una motivazione con l’iter logico (incluse le prove presuntive e le ragioni di eventuale estensione a conti di familiari) . Allegati spesso ci sono i prospetti dei movimenti bancari contestati. Da questa notifica decorrono 60 giorni per impugnare l’atto davanti al giudice.
  • Accertamento con adesione (facoltativo): entro 60 giorni, il contribuente può presentare istanza di adesione all’ufficio (un procedimento di definizione agevolata), chiedendo un riesame e offrendo collaborazione per evitare il contenzioso. L’istanza sospende i termini di ricorso per 90 giorni. Nell’adesione si tengono incontri con i funzionari cercando un accordo: se si raggiunge, si paga quanto concordato con sanzioni ridotte a 1/3. In materia di presunzioni bancarie, l’adesione può essere utile se il contribuente dispone di alcune prove ma teme che in giudizio possano non essere ritenute sufficienti su tutte le operazioni: si punta magari a uno sconto sulle somme presunte o sulle sanzioni. Se l’adesione fallisce, il termine per ricorrere riprende e si somma il periodo di sospensione.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale): è il passo formale di contestazione. Il ricorso va notificato all’Agenzia entro 60 giorni (se non si è attivata adesione) o entro il nuovo termine prorogato (se adesione non definita). Nel ricorso si mettono tutti i motivi (vizi formali e di merito) e si depositano le prove documentali a supporto. Essendo una materia complessa, il ricorso va redatto preferibilmente da un legale tributarista, anche perché dal 2023 in poi vi è il principio della difesa tecnica obbligatoria per controversie sopra €3.000. Nel ricorso si può anche chiedere la sospensione dell’atto se vi è pericolo di esecuzione (ma per gli accertamenti, di solito la riscossione è sospesa ex lege fino a 60 giorni + pendenza del ricorso in primo grado, pagando un terzo in caso di esito sfavorevole in primo grado).
  • Giudizio di primo grado: le parti (contribuente e Agenzia) depositano memorie, poi vi sarà udienza e sentenza. I tempi possono variare, ma mediamente in 12-24 mesi si ha la decisione. La sentenza di C.G.Tr. I grado può accogliere (annullando totalmente o parzialmente l’accertamento) oppure rigettare il ricorso.
  • Appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado: sia il contribuente sia l’Ufficio, se soccombenti, possono appellare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In secondo grado si riesamina il merito. Anche qui passano 1-2 anni in genere.
  • Ricorso in Cassazione: dopo l’appello, solo per motivi di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) si può andare in Cassazione. La Cassazione può confermare o cassare la decisione di secondo grado. Attualmente il percorso completo dura diversi anni (anche 5-7 anni fino alla Cassazione). La nostra analisi delle sentenze citate (alcune del 2024-2025) mostra quanto siano longae tali controversie.

Costi e benefici della difesa. Contestare un accertamento bancario presuntivo ha certamente costi (professionisti, tempo, eventuale contributo unificato per cause di valore elevato) ma spesso ne vale la pena, dato che gli importi in gioco – tra tasse, sanzioni e interessi – sono generalmente alti. Inoltre, come abbiamo visto, la giurisprudenza attuale tende a richiedere al Fisco un certo rigore (indizi qualficati) per colpire conti di terzi , offrendo spiragli di annullamento al contribuente ben difeso. Molti accertamenti vengono ridimensionati o annullati in giudizio proprio perché l’ufficio si era spinto oltre i limiti (ad esempio presumendo su un semplice rapporto di parentela).

Va ricordato anche che, prima di arrivare al giudice, si può chiedere all’Agenzia l’autotutela (annullamento in via di autotutela) se si ravvisano errori palesi. Ad esempio, se dopo aver notificato l’atto l’ufficio stesso riconosce documenti presentati tardivamente che giustificano tutti i versamenti, può annullare in autotutela l’accertamento. Non è frequente, ma in casi lampanti può accadere.

Conseguenze in caso di esito negativo: sanzioni e possibili profili penali

Un accertamento bancario che imputi redditi presunti comporta, se confermato, il recupero delle relative imposte oltre a pesanti sanzioni amministrative. Le sanzioni per dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/97) oscillano in genere tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta. Tuttavia, nei casi di accertamento da indagini finanziarie, l’ufficio spesso contesta la omessa dichiarazione di redditi specifici e applica sanzioni proporzionali massime (anche fino al 240%), specie se ritiene che vi fosse dolo evasivo sistematico . Facciamo un esempio numerico: se vengono presunti €50.000 di redditi non dichiarati, l’IRPEF evasa potrebbe essere ~€15.000; la sanzione al 150% sarebbe €22.500, più interessi di mora (al tasso legale per i vari anni). Si può facilmente giungere a somme aggiuntive molto elevate rispetto al solo tributo.

Oltre alle sanzioni tributarie, c’è il rischio penale tributario se gli importi presunti superano certe soglie. In particolare, il D.Lgs. 74/2000 prevede che è reato di dichiarazione infedele occultare redditi per oltre €100.000 con imposta evasa superiore a €50.000 (dati al 2025), oppure configurare omessa dichiarazione se completamente assenti dichiarazioni dove dovute. Negli accertamenti bancari, se il reddito accertato in più fa superare tali soglie, l’ufficio trasmette rapporto alla Procura della Repubblica. Ad esempio, un professionista che abbia nascosto €200.000 di compensi (evadendo ~€80.000 di IRPEF) potrebbe essere denunciato. Va detto che le presunzioni bancarie da sole non bastano in sede penale: l’autorità giudiziaria dovrà valutare se c’è prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’evasione, e qui la mancanza di giustificazione può non essere sufficiente, dovendosi provare il fatto concreto. In ogni caso, ricevere un accertamento di grosso importo può preludere ad indagini penali, con tutte le implicazioni del caso (sequestro preventivo dei beni equivalente al dovuto, ecc.).

Sul fronte riscossione, una volta divenuto definitivo (per mancato ricorso o esauriti i gradi di giudizio) l’accertamento, le somme dovute vengono iscritte a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) procede a notificare la cartella di pagamento. Da quel momento, se non si paga, possono scattare fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti anche su conti correnti. Attenzione ai conti cointestati: se due coniugi hanno un conto comune e uno ha debiti fiscali, la giurisprudenza ritiene pignorabile l’intero saldo (poi eventualmente l’altro coniuge dovrà dimostrare le proprie quote per liberarne metà) . Per i conti intestati esclusivamente al coniuge non debitore, come detto, di regola non sono aggredibili in separazione , mentre in comunione lo sono solo pro-quota e solo per debiti familiari. Chi si trovi in queste situazioni dovrebbe valutare di separare i fondi e documentare bene di chi sono, per prevenire azioni esecutive su patrimoni altrui.

In caso di avvio di pignoramenti, il contribuente può ancora giocare alcune carte: ad esempio, chiedere un piano di rateazione per evitare l’azione immediata, o avvalersi (se ne ricorrono i presupposti) della definizione agevolata delle liti pendenti o di condoni fiscali, se previsti da normative temporanee. Nel 2023-2024 vi sono state misure di tregua fiscale che consentivano di chiudere le liti pagando percentuali ridotte. È bene tenersi aggiornati su eventuali nuove norme di pacificazione fiscale.

Domande frequenti (FAQ) su accertamenti bancari e conti dei familiari

Di seguito, alcune domande comuni sull’argomento, con risposte sintetiche che riassumono quanto esposto:

D: L’Agenzia delle Entrate può controllare i conti correnti intestati a miei familiari (moglie, figli, genitori)?
R: Sì, ma solo se ha indizi concreti che quei conti siano usati da te per occultare redditi. Non può farlo in modo indiscriminato. Deve prima provare che tu hai disponibilità di fatto del conto del familiare (es. hai delega, i movimenti corrispondono ai tuoi affari, il familiare non ha redditi propri, ecc.) . Il semplice legame di parentela non basta a giustificare l’estensione del controllo . Se manca questa prova, eventuali accertamenti fondati su conti altrui sono illegittimi.

D: Sono in comunione dei beni con mio marito. Possono imputarmi per intero i redditi presunti trovati sul suo conto o derivanti da acquisti fatti insieme?
R: Sì, se risulta che di fatto quei redditi o quelle somme provenivano da te. La comunione legale non ti protegge automaticamente al 50%. Ad esempio, se con soldi sul tuo conto (derivanti da tuoi redditi in nero) avete acquistato un bene in comunione, il Fisco può attribuire a te l’intero importo speso . Sta a te provare che tuo marito ha contribuito con denaro suo, già tassato, altrimenti l’accertamento su tutta la somma regge. Quanto al conto intestato a tuo marito: se lui lo gestisce in autonomia e tu non vi appari mai, l’Agenzia non dovrebbe toccarlo. Ma se emergono elementi (es. tu hai delega, transiti di denaro tra i vostri conti) allora può controllarlo e imputare a te i movimenti non giustificati, comunione o non comunione. In sintesi, comunione significa che civilmente i soldi sono di entrambi, ma fiscalmente conta chi li produce e li utilizza.

D: Se io e mia moglie abbiamo un conto cointestato, il Fisco presume che metà dei soldi siano miei e metà suoi?
R: In teoria il conto cointestato implica titolarità al 50%. Tuttavia, in un accertamento l’Agenzia tende a imputare tutto al contribuente che sta verificando, specie se l’altro coniuge ha redditi molto bassi o è a carico . Puoi far valere che una quota è dell’altro, ma devi dimostrare che quell’altro coniuge vi ha apportato fondi suoi (stipendi, rendite, ecc.). Se non lo provi, la Cassazione dice che tutte le operazioni possono essere attribuite al contribuente controllato . Dunque la presunzione internamente è 50/50, ma in giudizio può essere superata dalle evidenze effettive di chi alimentava il conto.

D: Ho la separazione dei beni. Possono indagare il conto di mia moglie (che non è cointestato)?
R: Non per il solo fatto che è tua moglie. La separazione mantiene distinti i patrimoni, quindi l’ufficio non ha base automatica per guardare il suo conto. Può farlo però se trova collegamenti fattuali (es. grossi versamenti sul conto di tua moglie che risultano provenire dalla tua attività, o tu hai delega su quel conto). In tal caso, proverebbe che quel conto è nella tua disponibilità e potrebbe contestarti i movimenti . Se invece non vi è alcun legame concreto, tua moglie è fuori portata.

D: Il Fisco mi contesta dei versamenti sul conto di mio figlio universitario. Io però gli davo soldi per mantenersi: come evito che li tassino come miei redditi?
R: Devi dimostrare la natura di quei versamenti. Se tuo figlio ha un conto e tu periodicamente gli versavi somme da un conto a te intestato, l’Agenzia potrebbe dire che stavi “dirottando” redditi su di lui. La tua difesa sarà mostrare che erano trasferimenti per fini familiari con soldi già tassati. Idealmente, se quei trasferimenti sono documentati come donazioni o paghetta (magari con bonifici recanti causali chiare: “sostegno figlio per studi”), puoi provare che non sono ricavi d’impresa ma utilizzo di redditi già dichiarati. In generale, conviene formalizzare: ad esempio, potresti far risultare un contratto di mantenimento o una donazione registrata. Così l’Ufficio non li considererà redditi tuoi occulti, ma redistribuzione di reddito dichiarato. Attenzione però: se le somme sono molto alte e il figlio non ha altri mezzi, l’Agenzia potrebbe sospettare che servano a comprargli beni (auto, casa) che nascondono tuo nero. Anche in quel caso, la chiave è dimostrare la provenienza lecita originaria dei fondi (es. erano tuoi risparmi accumulati negli anni già tassati).

D: Hanno trovato versamenti sul conto di mia madre pensionata e vogliono attribuirli a me. Possono farlo?
R: Solo se mostrano che quei soldi in realtà erano tuoi. Se, ad esempio, la pensione di tua madre è 800€/mese ma sul conto compaiono bonifici per decine di migliaia di euro e tu hai un’azienda compatibile con quelle cifre, potrebbero sostenere che utilizzavi il conto di tua madre come paravento. Dovranno però portare elementi (es. tua madre ti ha delegato, tu hai versato assegni di clienti suoi, ecc.). Se tu riesci a dimostrare che quelle somme derivano da fonti proprie di tua madre (es. ha venduto un immobile, o altri figli le hanno donato soldi, o ha vinto una causa), allora l’accusa cade. Viceversa, se l’ufficio prova che tua madre non aveva capacità economica per generare quei movimenti, l’onere passa a te di spiegare la natura di ognuno.

D: Nella lettera di accertamento ci sono elencati tanti versamenti sul mio conto che in realtà erano trasferimenti interni da altri miei conti (o movimenti tra conto mio e conto di mia moglie). Non rischio una doppia tassazione?
R: In teoria no, perché dovresti poter spiegare che sono partite di giro. Ad esempio, se hai due conti e sposti 5.000 € dall’uno all’altro, formalmente risulterà un prelievo da A e un versamento in B. All’ufficio, se vede solo B, paiono 5.000 € “nuovi”, ma in realtà venivano da A (dove magari erano già tassati o già considerati nel reddito). È fondamentale farlo presente durante il contraddittorio o nel ricorso, documentando il collegamento. La Cassazione ha infatti detto che il Fisco deve stare attento a non conteggiare come ricavo ciò che è solo un transito interno . In pratica, si tratta di fornire gli estratti di entrambi i conti evidenziando data e importo identico e magari causale (“girofondo”). Così il giudice capirà che non c’è nuovo reddito. Se però tu non lo segnali, c’è il rischio che in automatico lo tassino. Quindi occhio a far emergere tutte le duplicazioni.

D: Ho giustificazioni generiche, tipo una dichiarazione del familiare che i soldi erano suoi. Può bastare?
R: No, le dichiarazioni di terzi non sono prove pienamente efficaci nel processo tributario (tra l’altro la testimonianza orale è ammessa con forti limiti). Serve riscontro oggettivo. Ad esempio, tuo fratello può dichiarare “quei 10.000 € li ho dati io a mio fratello”, ma meglio se c’è una traccia: bonifico proveniente dal suo conto, o assegno a lui intestato poi girato, o almeno un documento firmato con data certa in cui già all’epoca si diceva che era un prestito. Senza queste evidenze, l’ufficio e i giudici tendono a non crederci, soprattutto se stride con la situazione reddituale (es. tuo fratello disoccupato che dichiara di averti prestato 50.000 € in contanti…). Quindi usa pure dichiarazioni, ma corredale di pezze d’appoggio (ricevute, transazioni bancarie, atti notarili, mail, qualsiasi cosa).

D: È vero che devo indicare nome e codice fiscale di chi ha ricevuto i miei prelievi?
R: Per i prelievi contestati come presunti ricavi, la legge prevede che il contribuente possa evitarne la tassazione indicando il beneficiario dei pagamenti effettuati con quei contanti (art. 32, co.1 n.2). In passato, questa norma era in vigore per tutti; oggi, come detto, si applica essenzialmente ai titolari di impresa (perché i professionisti non sono tenuti a giustificare i prelievi sotto soglia). Dunque, se sei un imprenditore e ti contestano prelievi ingenti, dovresti indicare a chi sono andati quei soldi – in sostanza, provare che con quei contanti hai pagato qualcosa di inerente all’attività e già dedotto. Se lo fai, togli il presupposto dei ricavi in nero (perché se provi il pagamento a un fornitore, semmai l’ufficio ti contesterà fatture non registrate, ma è un altro ambito). Se non indichi nessun beneficiario, allora (per gli imprenditori) scatta la presunzione che hai finanziato acquisti in nero e dunque ricavi in nero equivalenti . Per un lavoratore autonomo o privato cittadino, come detto, la mancata indicazione del beneficiario non può più tradursi automaticamente in ricavi occulti dopo la sentenza costituzionale del 2014 , ma comunque in sede di contraddittorio l’ufficio potrebbe insistere per sapere a chi sono andati quei soldi, e una tua risposta plausibile e provata (es. “ho prelevato 5.000 € perché ho pagato l’idraulico, ecco la ricevuta”) certamente aiuta a chiudere la questione.

D: Dopo aver ricevuto l’accertamento, posso evitare il processo trovando un accordo?
R: Sì, ci sono varie opzioni di definizione stragiudiziale. La principale è l’accertamento con adesione, attivabile entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. In sede di adesione puoi portare nuove prove, discutere con l’ufficio e magari ottenere una riduzione della pretesa (ad esempio, riconoscimento di alcune giustificazioni che inizialmente avevano scartato, oppure eliminazione di sanzioni per obiettiva incertezza). Se trovi un accordo, paghi il dovuto (anche rateizzabile) con sanzioni ridotte a 1/3 e chiudi la vicenda senza giudice. Altre possibilità: se sei già in causa, puoi fare conciliazione (in primo o secondo grado) concordando con l’ufficio una cifra di compromesso, con sanzioni ridotte al 50%. Oppure valutare se rientri in eventuali sanatorie di legge (nel 2023 c’era la definizione agevolata delle liti pendenti, ad esempio). Insomma, il processo non è inevitabile: se hai qualche cartuccia ma non sei sicuro di vincere al 100%, può essere sensato negoziare col Fisco. Tieni presente però che per adesione e conciliazione devi comunque versare quanto concordato, quindi serve liquidità o rateazione (max 8 rate trimestrali per adesione).

D: Quali sono le fonti più autorevoli a supporto di queste tesi difensive?
R: In aggiunta alle norme citate (art. 32 DPR 600/73, etc.), valgono molto le sentenze di Cassazione recenti. Ad esempio: Cass. ord. 5529/2025 ha sancito l’onere del Fisco di provare la disponibilità dei conti terzi ; Cass. ord. 7583/2025 ha ribadito che la parentela stretta non basta senza altri indizi ; Cass. ord. 7403/2025 ha elencato gli elementi sintomatici richiesti (contiguità familiare + capacità reddituale ingiustificata + ecc.) per estendere le indagini ; Cass. sent. 13112/2020 e altre hanno chiarito la necessità di prova analitica per ogni versamento . Inoltre, ci sono circolari e risoluzioni dell’Agenzia e note su FiscoOggi (portale Entrate) che accolgono queste indicazioni giurisprudenziali. Nella sezione seguente “Fonti e riferimenti” troverai un elenco di fonti normative e sentenze chiave aggiornate al 2025.

D: Oltre all’Agenzia delle Entrate, qualcun altro può fare accertamenti simili sui conti familiari? (Ad esempio INPS, Guardia di Finanza, ecc.)
R: La Guardia di Finanza può svolgere indagini finanziarie come polizia tributaria, ma sempre su delega o in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (o con la Magistratura per profili penali). Quindi, in ambito fiscale la “regia” è dell’Agenzia; la GdF esegue materialmente controlli e verifica conti, redigendo un processo verbale che poi l’Agenzia utilizza per emettere l’accertamento. Altri enti impositori, come ad esempio l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (per accise e dazi) o l’INPS (per contributi), hanno anch’essi poteri di verifica, ma il meccanismo di presunzione legale sui conti è peculiare delle imposte sui redditi e IVA. L’INPS in casi di evasione contributiva potrebbe richiedere dati bancari, ma non esiste una norma equivalente all’art. 32 che presuma redditi da movimenti non giustificati – semmai utilizzerebbe quei dati come semplici indizi di imponibile contributivo nascosto. In sede di procedimenti penali, la Procura può far analizzare i conti (anche di familiari) dalla GdF per reati fiscali, ma lì parliamo di prova libera in giudizio penale, non di presunzioni legali. In sintesi: il campo in cui vale quanto descritto è principalmente quello degli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate. Altri enti possono controllare conti per diversi scopi (es. la UIF – Unitá di informazione finanziaria – per antiriciclaggio, o l’INPS per scovare false dichiarazioni reddituali legate a prestazioni), ma con modalità e finalità differenti, senza applicazione diretta della presunzione di reddito in nero come fa il Fisco.

Esempio pratico: simulazione di accertamento e difesa

Per rendere concreti i concetti esposti, consideriamo una situazione ipotetica e vediamo come si svilupperebbe un accertamento e la relativa difesa dal punto di vista del contribuente.

Scenario: Il sig. Mario Bianchi è titolare di una ditta individuale (commercio all’ingrosso) e dichiara nel 2024 un reddito d’impresa di 50.000 €. La moglie, Carla, è casalinga senza redditi propri (fisc. a carico di Mario) e sono in regime di separazione dei beni. Durante un controllo, l’Agenzia scopre che Mario ha due conti bancari: uno intestato a sé e uno intestato alla moglie. Sul conto di Mario risultano nel 2024 versamenti non giustificati per €80.000 oltre il fatturato dichiarato; sul conto di Carla risultano versamenti per €40.000, non compatibili col fatto che Carla non percepisce redditi. Mario aveva delega ad operare sul conto di Carla e in effetti alcuni bonifici dalla ditta di Mario a clienti risultano poi versati su quel conto.

Accertamento: L’Agenzia, viste le evidenze, imputa a Mario sia gli €80.000 sul suo conto sia i €40.000 sul conto della moglie, ritenendo quest’ultimo di fatto riconducibile a Mario (delegato e unico percettore di redditi in famiglia) . Emette dunque un avviso di accertamento per €120.000 di ricavi non dichiarati, oltre a IVA e IRAP relative. L’avviso indica che “il conto intestato alla coniuge Carla risulta nella disponibilità di fatto del contribuente Mario, stante la delega a operare e l’assenza di redditi della sig.ra Carla; pertanto i versamenti ivi rilevati (€40.000) sono imputati a Mario ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73”. Mario viene sanzionato per infedele dichiarazione (~150% dell’imposta evasa) e avvisato che, superando le soglie penali, scatterà segnalazione alla Procura.

Difesa di Mario: Assistito da un tributarista, Mario prepara il ricorso. Anzitutto contesta che i €40.000 sul conto di Carla siano considerati suoi, perché – a suo dire – €30.000 di quelli provenivano da una donazione del suocero a Carla (padre di lei) e i restanti €10.000 erano frutto di un piccolo lavoro autonomo saltuario di Carla (baby-sitting) che, pur non dichiarato da lei, non sarebbe reddito di Mario. Mario allega una dichiarazione giurata del suocero che attesta di aver regalato €30.000 a Carla per aiutarla, corredata dai movimenti bancari: in effetti si vede un bonifico partito dal conto del suocero a favore di Carla per €15.000 e due versamenti in contanti da €7.500 ciascuno che Mario sostiene essere stati prelevati dal padre e consegnati a Carla (c’è una scrittura privata autenticata postuma che lo afferma). Per i €10.000 di presunti compensi di Carla, Mario mostra copie di assegni versati su quel conto con intestatario Carla – erano pagamenti ricevuti da vicini per attività di babysitter; inoltre porta testimonianze scritte di questi vicini che confermano di aver pagato Carla per quei servizi.

Parallelamente, Mario ammette che gli €80.000 sul proprio conto erano extra ricavi dell’azienda non fatturati – sa di non poterli negare perché l’incrocio con i dati IVA li ha smascherati – ma contesta l’importo integrale: argomenta che su quei €80.000 di vendite non dichiarate avrebbe sostenuto almeno €50.000 di costi per acquisto delle merci (circa il 60%, in linea col margine del suo settore). Chiede quindi, in via subordinata, che venga applicato il principio di deducibilità dei costi anche se non registrati, come da orientamento successivo a Corte Cost. 10/2023 . Fornisce pure una perizia di un commercialista che ricostruisce, sulla base degli acquisti dichiarati e del ricarico usuale, che per realizzare 80k di ricavi “in nero” avrebbe dovuto spendere circa 50k in merci non documentate.

In giudizio: Il giudice tributario esamina il caso. Riguardo ai €40.000 di Carla, osserva che l’Agenzia aveva qualche ragione nel presumere la disponibilità a Mario (deleghe e incapienza di Carla). Tuttavia, delle prove portate: i bonifici dal suocero per €15.000 sono tracciati e credibili – quindi non reddito di Mario ma mera liberalità familiare (giuridicamente irrilevante per Mario) . I restanti €25.000 in contanti sono più dubbi, ma la presenza di una scrittura e l’origine dal patrimonio del padre (persona anziana che aveva quei risparmi) inducono il giudice a darne credito per almeno un’altra parte, diciamo €15.000. Sugli assegni del baby-sitting, la Commissione ritiene che in effetti Carla avrebbe dovuto dichiararli lei eventualmente, ma non c’entra col reddito di Mario – quindi li estromette dal calcolo di Mario (anche se segnala la cosa all’ufficio per competenza su Carla). Alla fine, dei €40.000 contestati sul conto di Carla, 30k vengono tolti dall’accertamento di Mario, riconoscendo che non erano suoi redditi (donazioni terzi e redditi della moglie stessa). Rimangono €10.000 che il giudice, non convincendosi pienamente delle giustificazioni, ritiene possano effettivamente provenire da attività di Mario (magari incassi in nero versati dalla moglie per lui).

Sugli €80.000 di Mario, la Commissione accoglie parzialmente la tesi dei costi: applica un criterio equitativo e decurta del 40% l’importo, riconoscendo costi presunti per le vendite non fatturate, in linea con Cassazione 2023 e 2025 che hanno aperto a tale soluzione . Quindi imputa a Mario €48.000 (il 60% di 80k) come maggior ricavo imponibile.

Esito: L’accertamento originario su €120.000 viene ridotto a circa €58.000 (€48k + €10k). Le imposte e sanzioni conseguentemente calano (probabilmente sotto soglia penale IRPEF, facendo decadere la denuncia). Mario ottiene così una vittoria parziale, evitando almeno la parte relativa al conto della moglie che riteneva più ingiusta. L’Agenzia potrebbe appello per i 30k sgravati, ma vista la giurisprudenza non chiarissima sui costi forfettari, potrebbe decidere di non proseguire. Mario in ogni caso ha dimezzato la pretesa e, pur dovendo pagare una cifra considerevole, ha scongiurato il peggio.

Questo esempio, pur semplificato, illustra come un contribuente ben assistito possa contestare efficacemente un accertamento da indagini bancarie: differenziando le varie componenti, fornendo prove per quelle non di sua pertinenza e riducendo l’imponibile presunto con argomentazioni supportate da pronunce giurisprudenziali. Naturalmente, ogni caso reale presenta sfumature proprie, e non sempre si otterranno tagli così consistenti – ma mostra che non bisogna rassegnarsi davanti a redditi presunti basati su mere apparenze: esistono spazi di difesa, riconosciuti dall’ordinamento, che possono portare a esiti favorevoli.

Fonti e riferimenti (normativa e giurisprudenza)

  • DPR 29/09/1973 n. 600, art. 32, co.1 n.2 – Disposizioni sul potere di accertamento del Fisco tramite dati bancari. Presunzione di ricavi da versamenti non giustificati e (per gli imprenditori, sopra soglie di 1.000€ giornalieri/5.000€ mensili) da prelievi non giustificati .
  • DPR 26/10/1972 n. 633, art. 51, co.2 n.2 – Norma analoga all’art. 32 per accertamenti IVA .
  • L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Art. 12, co.7: obbligo di contraddittorio anticipato per verifiche fiscali (come interpretato da giurisprudenza).
  • Corte Costituzionale, sent. 228/2014 – Ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui estendeva la presunzione sui prelievi ai lavoratori autonomi, ritenendola irragionevole . Ha indotto il legislatore a inserire i limiti di 1.000€/5.000€ e a escludere autonomi e privati dalla presunzione di prelievo.
  • Corte Costituzionale, sent. 10/2023 – Ha affermato il principio della necessaria deducibilità di costi anche forfetaria negli accertamenti finanziari induttivi, per evitare esiti sproporzionati (richiamata da Cass. 18653/2023) .
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. 228/2014 (dep. 08/10/2014) – Sentenza delle Sezioni Unite (precedente alla Consulta 228/2014) che aveva sollevato questione di legittimità sui prelievi e affermato l’onere analitico della prova contraria.
  • Cassazione Civ., Sez. V, sent. 2625/2016 – Ribadisce che la prova contraria del contribuente deve essere specifica per singola operazione; giudici di merito non possono accontentarsi di giustificazioni generiche .
  • Cassazione Civ., Sez. V, sent. 13112/2020 (30/06/2020) – Conferma che la presunzione ex art.32 si supera solo con prova analitica rigorosa di ogni versamento . Causali di massima o teorie non provate non liberano il contribuente.
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 17098/2023 (15/06/2023) – Sottolinea che l’art.32 si applica a tutti i contribuenti, non solo titolari di partita IVA . Conferma obbligo per chiunque di documentare versamenti e prelievi rilevanti.
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 11350/2024 (26/04/2024) – Chiarisce che l’uso di dati da conti di terzi non costituisce doppia presunzione vietata, in quanto combina una presunzione semplice (disponibilità del conto provata per indizi) con la presunzione legale ex lege . Richiama precedenti Cass. 15003/2017, 1898/2016, 27032/2007.
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 20816/2024 (dep. 25/07/2024) – Riguarda conti intestati a moglie e madre del contribuente. Ha ritenuto legittimo l’accertamento sui versamenti ivi rilevati, considerando sufficiente il rapporto familiare stretto unito a indizi di incapienza reddituale dei congiunti (salva sempre la prova contraria).
  • Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. 5529/2025 (dep. 02/03/2025)Principio fondamentale sui conti di terzi: l’art. 32 si applica anche a conti formalmente intestati a terzi solo se l’Ufficio prova che il conto era di fatto nella disponibilità del contribuente . L’onere della prova su tale disponibilità grava sull’Ufficio, che può assolverlo con presunzioni semplici ma qualificate . Solo dopo scatta la presunzione legale sui movimenti. In mancanza, accertamento illegittimo . (Cfr. Il Sole 24 Ore, Norme&Tributi, art. “Indagini bancarie, va provata la disponibilità del conto intestato a terzi”, di L. Ambrosi, 24/3/2025 ).
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 7403/2025 (dep. 20/03/2025) – Conferma che l’accertamento bancario può estendersi a conti di terzi in presenza di elementi sintomatici qualificati: “stretta contiguità familiare, ingiustificata capacità reddituale dei congiunti, infedeltà delle dichiarazioni, compatibilità con utili extra” etc. . In caso di società a conduzione familiare, basta dimostrare la disponibilità di fatto corredata da indizi gravi, non serve provare una formale fittizia intestazione . (V. anche FiscoOggi, 30/03/2025, “Indagini bancarie su conti di terzi, ok se adeguatamente motivate”).
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 7583/2025 (dep. 21/03/2025) – Caso di conto intestato alla convivente del contribuente. Enuncia il principio che “la sussistenza di uno stretto vincolo affettivo tra contribuente e terzo non è di per sé sufficiente a costituire presunzione qualificata” della riferibilità dei movimenti, in assenza di ulteriori indizi concreti . Annullato accertamento perché l’ufficio aveva usato solo il legame affettivo come base. (Cfr. Giustizia Tributaria – Dip. Finanze, Novità di marzo 2025).
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 35856/2023 (dep. 07/12/2023) – Riguarda società familiare. Stabilisce che in presenza di stretti legami familiari e compagine sociale ristretta, è legittimo riferire alla società (e soci) i movimenti sui conti personali dei familiari, salvo prova contraria . Indica indizi rilevanti come l’ingiustificata ricchezza dei familiari e la loro collaborazione nell’impresa .
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 24747/2023 (dep. 17/08/2023) – Sancisce che “il solo vincolo familiare non basta” per imputare conti del familiare al contribuente; occorrono ulteriori indizi . Inoltre, in caso di utilizzo di conti di familiari in società, attenzione a non duplicare ricavi già considerati altrove .
  • Cass. Civ., Sez. V, sent. 28415/2013 (19/12/2013) – Caso comunione legale: afferma che il fatto che un acquisto di immobile sia avvenuto in comunione tra coniugi “non basta per limitare l’accertamento al 50%” . Occorre valutare la reale capacità contributiva individuale; la comunione non prova che la spesa sia stata sostenuta da entrambi in parti uguali .
  • Cass. Civ., Sez. V, sent. 5365/2014 – In tema di redditometro e nucleo familiare, ha distinto che nel calcolo redditometrico si considerano solo i redditi dei familiari a carico fiscale (coniugi e figli conviventi a carico) e non quelli di conviventi non a carico . Quindi i contributi economici di terzi non fiscalmente a carico vanno provati caso per caso per giustificare spese, ma non rientrano automaticamente nel cumulo.
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 28321/2024 (dep. 07/08/2024) – Conferma la natura di presunzione legale relativa del redditometro e che spetta all’ufficio provare il fatto noto (disponibilità dei beni-indice) e al contribuente la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme . Ricorda che l’ufficio non deve provare altro oltre alla disponibilità dei beni (una volta accertata quella, scatta la presunzione e l’onere si sposta) .
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 29739/2025 (dep. 31/10/2025) – Ha ribadito che la presunzione legale bancaria si applica anche ai versamenti sui conti dei professionisti, non solo ai prelievi. Nel caso, un giudice di merito aveva escluso l’uso della presunzione sui versamenti di un professionista ritenendo valesse solo per i prelievi: Cassazione ha corretto, confermando che ogni versamento non giustificato è reddito imponibile salvo prova contraria, anche per i lavoratori autonomi .
  • CTR/CGT rilevanti: CTP Novara sent. 221/03/14 – sul considerare il reddito dell’intero nucleo familiare nel redditometro (orientamento favorevole al contribuente) ; varie sentenze di merito 2023-25 – spesso richiamano Cassazione 2020/2024 sull’onere analitico e Cass. 5529/2025 su onere ufficio per conti terzi .

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate ti attribuisce redditi presunti sulla base dei movimenti bancari intestati a familiari (coniuge, figli, genitori, conviventi)? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate ti attribuisce redditi presunti sulla base dei movimenti bancari intestati a familiari (coniuge, figli, genitori, conviventi)?

Ti contestano che “le somme sui conti dei familiari sono nella tua disponibilità” o che “i versamenti dimostrano redditi non dichiarati”, chiedendoti imposte, sanzioni e interessi, anche se quelle somme non sono reddito tuo?

Temi che rapporti familiari normali (aiuti, prestiti, donazioni, rimborsi) vengano trasformati in evasione fiscale presunta, senza prove concrete?

Devi saperlo subito:

👉 i movimenti sui conti dei familiari non sono automaticamente redditi tuoi,
👉 la presunzione bancaria ha limiti precisi,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco usa i conti dei familiari negli accertamenti,
  • quando la presunzione è illegittima,
  • quali errori evitare,
  • come difendersi efficacemente.

Perché l’Agenzia delle Entrate Guarda i Conti dei Familiari

Il Fisco ricorre ai conti dei familiari quando ritiene che:

  • tu abbia utilizzato conti intestati a terzi per occultare redditi,
  • i tuoi redditi dichiarati non giustifichino spese o movimenti,
  • esista una contiguità familiare ed economica sospetta.

👉 Ma la parentela non è una prova di evasione.


Il Punto Chiave: Conto del Familiare ≠ Conto del Contribuente

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se il conto è di un familiare, allora il Fisco può imputarmi tutto”.

In realtà:

  • il conto è giuridicamente intestato a un soggetto diverso,
  • il Fisco deve provare la tua disponibilità effettiva delle somme,
  • non basta il legame familiare per imputare redditi.

👉 La disponibilità va dimostrata, non presunta.


La Presunzione Bancaria: Limiti Precisi

L’Agenzia può utilizzare presunzioni solo se:

  • dimostra che tu disponi di fatto del conto,
  • prova che i movimenti sono riferibili alla tua attività o ai tuoi redditi,
  • utilizza presunzioni gravi, precise e concordanti.

👉 Un sospetto non è una prova.


Quando l’Accertamento è Illegittimo

L’accertamento basato sui conti dei familiari è contestabile se:

  • il Fisco non dimostra l’intestazione fittizia,
  • manca la prova che tu abbia gestito o utilizzato il conto,
  • i familiari hanno redditi o patrimoni propri,
  • le somme derivano da donazioni, prestiti o rimborsi leciti,
  • l’Ufficio si limita a richiamare la parentela,
  • manca il contraddittorio preventivo,
  • la motivazione è generica o stereotipata.

👉 La prova del reddito resta a carico dell’Amministrazione.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Evasione

Sono frequentemente fraintese:

  • prestiti tra familiari,
  • donazioni e liberalità,
  • rimborsi di spese comuni,
  • risparmi già tassati,
  • movimenti su conti di coniugi o figli con autonomia economica,
  • trasferimenti per gestione familiare ordinaria.

👉 La solidarietà familiare non è evasione fiscale.


Il Punto Chiave: Versamento ≠ Reddito

Un principio fondamentale è questo:

👉 non ogni somma che transita su un conto bancario è reddito imponibile.

Questo significa che:

  • il Fisco deve dimostrare la natura reddituale,
  • il contribuente può fornire prova contraria analitica,
  • il giudice valuta la coerenza complessiva delle spiegazioni.

👉 Molti accertamenti cadono per carenza di prova.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • accettano la presunzione come inevitabile,
  • giustificano i movimenti in modo generico,
  • non producono documentazione coerente,
  • pagano per paura.

👉 Così una presunzione debole diventa un debito definitivo.


Redditi Presunti dai Conti dei Familiari ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 l’accertamento è sempre contestabile nel merito.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare l’origine non reddituale delle somme,
  • contestare l’uso improprio delle presunzioni,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento,
  • evitare sanzioni e interessi ingiustificati.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti basati sui conti dei familiari è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • verifica se la presunzione è legittima,
  • contesta la mancanza di prova della disponibilità,
  • ricostruisce l’origine lecita delle somme,
  • integra difesa procedimentale e difesa di merito,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Qui la tecnica giuridica è decisiva.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento ricevuto,
  • verificare la legittimità dell’indagine bancaria,
  • dimostrare che le somme non sono redditi tuoi,
  • impugnare l’atto e bloccare la riscossione,
  • tutelare il patrimonio personale e familiare.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su somme non imponibili,
  • sanzioni elevate,
  • interessi non dovuti,
  • pignoramenti evitabili,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Il silenzio rafforza una presunzione sbagliata.


Perché È Cruciale Agire Subito

I termini per impugnare l’accertamento sono brevi e perentori.

👉 Ritardare significa perdere il diritto di difesa,
👉 anche quando l’atto è giuridicamente debole.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali fondati sui conti dei familiari richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su presunzioni bancarie.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

I redditi presunti dai conti dei familiari
👉 non sono automaticamente imponibili.

👉 La parentela non basta,
👉 la disponibilità va provata,
👉 la presunzione si può smontare.

La regola è chiara:

👉 pretendere la prova,
👉 spiegare l’origine delle somme,
👉 difendersi subito e con competenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nei casi di accertamenti basati sui conti dei familiari, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su somme che non costituiscono reddito imponibile.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!