Ricevere un avviso di accertamento non significa che la pretesa fiscale sia corretta o definitiva.
Molti accertamenti contengono vizi di validità, errori procedurali o motivazioni carenti che consentono di impugnare l’atto nella sua interezza, senza limitarsi a contestare singole voci.
Per contribuenti, imprese e partite IVA, il rischio è concreto: un accertamento non contestato nei termini diventa definitivo, con sanzioni, interessi e riscossione forzata, anche quando l’atto è giuridicamente nullo o annullabile.
Molti si chiedono:
“Posso contestare tutto l’avviso di accertamento?”
“Quando l’atto è invalido?”
“Conviene attaccare il merito o la forma?”
È fondamentale chiarirlo subito:
un avviso di accertamento può essere impugnato integralmente se presenta vizi che ne compromettono la validità.
In questi casi non si discute il quantum, ma l’esistenza stessa dell’atto.
Quando un avviso di accertamento è invalido
Un avviso può essere invalido quando presenta:
• difetti di notifica
• carenza o apparenza di motivazione
• violazione del contraddittorio
• uso illegittimo di presunzioni
• errore nel soggetto destinatario
• violazione dei termini di decadenza
• duplicazione dell’accertamento
• mancata valutazione delle difese
• incompetenza dell’Ufficio
Questi vizi consentono di impugnare l’atto “in radice”.
L’errore più grave: difendersi solo sul merito
Molti contribuenti sbagliano quando:
• discutono solo importi e calcoli
• accettano implicitamente la validità dell’atto
• non verificano notifica e motivazione
• rinunciano a eccepire vizi preliminari
• contestano singole voci invece dell’intero accertamento
Se l’atto è invalido, non va “corretto”, va annullato.
Vizi di notifica: il primo controllo da fare
È essenziale verificare subito:
• se la notifica è avvenuta correttamente
• se l’indirizzo era valido
• se i termini sono rispettati
• se l’atto è stato effettivamente ricevuto
• se la relata è regolare
Una notifica viziata rende inefficace l’intero accertamento.
Motivazione carente o apparente
Un principio fondamentale è questo:
• l’avviso deve spiegare perché si accerta
• non bastano formule standard
• devono essere indicati fatti, presupposti e metodo
• la motivazione deve consentire una difesa reale
Se l’atto non consente di capire la pretesa, è nullo.
Violazione del contraddittorio
L’accertamento è contestabile quando:
• non è stato attivato il contraddittorio obbligatorio
• le osservazioni difensive sono state ignorate
• l’atto è stato emesso “a prescindere”
• il confronto è solo formale
Un contraddittorio fittizio viola il diritto di difesa.
Presunzioni illegittime e metodo errato
L’atto è invalido se:
• si fonda solo su presunzioni astratte
• utilizza medie, algoritmi o parametri senza prova
• non dimostra il nesso con la realtà economica
• ignora prove contrarie già fornite
Il metodo è parte della validità dell’atto, non un dettaglio.
Decadenza e termini: vizio decisivo
Un accertamento è nullo se:
• è notificato oltre i termini di legge
• non rispetta proroghe o sospensioni
• tenta di recuperare annualità prescritte
La decadenza non si sana e blocca tutto l’accertamento.
Quando impugnare “tutto” è la scelta migliore
Conviene impugnare integralmente l’avviso quando:
• i vizi sono preliminari e assorbenti
• l’atto è strutturalmente carente
• la motivazione è generica
• la notifica è irregolare
• l’accertamento è duplicato
• il metodo è illegittimo
In questi casi non serve entrare nel merito.
Come si costruisce una strategia di impugnazione efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi completa dell’avviso
• verifica della notifica
• individuazione dei vizi di validità
• eccezioni preliminari puntuali
• subordinata difesa nel merito (se utile)
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione della riscossione
È una difesa giuridica e strategica, non solo tecnica.
Attenzione ai termini: errore irreversibile
Un errore fatale è:
• non impugnare entro i termini
Una volta scaduti:
• l’atto diventa definitivo
• parte la riscossione
• arrivano pignoramenti e fermi
• i vizi non sono più utilizzabili
Il tempo è il primo nemico della difesa.
Cosa fare subito se ricevi un avviso di accertamento
Se ricevi un avviso di accertamento:
• non pagare d’impulso
• non concentrarti solo sugli importi
• verifica notifica e motivazione
• controlla termini e metodo
• fai analizzare l’atto integralmente
• valuta se impugnare tutto
• prepara il ricorso nei termini
• chiedi la sospensione
Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nella contestazione integrale degli avvisi di accertamento, individuando vizi di validità che consentono l’annullamento totale dell’atto.
Può intervenire per:
• verificare la legittimità dell’avviso
• individuare vizi assorbenti
• impostare un ricorso completo ed efficace
• bloccare la riscossione
• tutelare il patrimonio del contribuente
Agisci ora
Un avviso di accertamento non è una sentenza.
Ma se non viene contestato correttamente, diventa definitivo anche se è nullo.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento e vuoi sapere se puoi impugnarlo integralmente,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora i tuoi diritti, prima che un atto viziato produca effetti irreversibili.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento fiscale può mettere in seria difficoltà qualsiasi contribuente – sia esso un privato cittadino, un imprenditore o una società. Si tratta di un atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, o il Comune per tributi locali come IMU e TARI) contesta al destinatario un’imposta ritenuta evasa o versata in misura insufficiente, spesso accompagnata da sanzioni e interessi. Dal punto di vista del debitore-contribuente, un avviso di accertamento costituisce una pretesa immediata e vincolante: se non viene impugnato entro i termini di legge, l’atto diventa definitivo e consente all’Erario di procedere alla riscossione forzata delle somme indicate .
È dunque fondamentale conoscere come contestare la validità di un avviso di accertamento e impugnare tutto ciò che è contestabile, al fine di tutelare i propri diritti e, possibilmente, annullare o ridurre la pretesa tributaria. Questa guida avanzata – aggiornata a dicembre 2025 – fornisce una panoramica completa della normativa italiana vigente, delle più recenti sentenze giurisprudenziali e delle strategie difensive utili per avvocati, professionisti e contribuenti esperti. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma di taglio divulgativo, mantenendo sempre il punto di vista del contribuente (debitore) che si trova a dover reagire a un atto impositivo.
Cosa troverai in questa guida: spiegazioni approfondite sulla natura e i requisiti dell’avviso di accertamento; i vizi formali più comuni che possono inficiarne la validità (come difetto di motivazione, errori di notifica, mancanza di firme autorizzate, violazione del contraddittorio, ecc.); i termini di decadenza entro cui l’atto deve essere notificato e come verificarne il rispetto; le strategie di difesa nel merito e nel procedimento (dall’eccepire i vizi formali all’affrontare il merito della ripresa fiscale); la procedura di impugnazione davanti alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni Tributarie) con tutti i passi da seguire; l’effetto del ricorso sugli importi da pagare (sospensione, acconti dovuti); esempi pratici e simulazioni di casi reali italiani; infine una sezione Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti. Troverai anche tabelle riepilogative per consolidare i concetti chiave e, in fondo, un elenco di fonti normative e giurisprudenziali aggiornate a supporto di quanto esposto.
Prendersi il tempo di contestare un avviso di accertamento può fare la differenza tra subire una richiesta fiscale (magari illegittima) e ottenere giustizia annullandola o ridimensionandola. Vediamo dunque, passo dopo passo, come procedere.
Che cos’è un avviso di accertamento?
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria (centrale o locale) esercita il potere di accertamento tributario, ossia quantifica ufficialmente maggiori imposte (oltre a sanzioni e interessi) dovute da un contribuente rispetto a quanto da questi dichiarato o versato. In sostanza, è una “contestazione fiscale” formalizzata, motivata e notificata al contribuente, che diviene titolo esecutivo se non viene impugnata nei termini. Si distingue dagli avvisi “bonari” o dalle comunicazioni di irregolarità, in quanto l’avviso di accertamento è impugnabile immediatamente e contiene di norma un’intimazione di pagamento entro un termine prefissato, pena l’esecuzione forzata.
Caratteristiche principali di un avviso di accertamento:
– Emanato dall’ente impositore competente: per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) l’ente è l’Agenzia delle Entrate; per tributi locali (IMU, TARI, etc.) è il Comune o l’ente locale delegato. L’ufficio emittente deve essere territorialmente competente rispetto al contribuente/tributo, altrimenti l’atto è viziato (come vedremo, l’incompetenza territoriale è causa di invalidità, ma dev’essere eccepita tempestivamente dal contribuente) .
– Contiene una pretesa tributaria quantificata: indica l’importo delle maggiori imposte dovute, il periodo d’imposta a cui si riferisce, le norme violate, l’eventuale sanzione (spesso in percentuale dell’imposta) e gli interessi calcolati. Deve essere motivato in fatto e in diritto, ossia spiegare le ragioni della pretesa tributaria e gli elementi su cui si fonda .
– Atto “immediatamente esecutivo”: a seguito di varie riforme, l’avviso di accertamento oggi vale anche come ingiunzione di pagamento. Viene cioè notificato al contribuente già con un’intimazione a pagare entro 60 giorni (ordinariamente) dalla notifica. Decorso quel termine senza pagamento né impugnazione, l’atto diventa definitivo ed equiparato a un titolo esecutivo per la riscossione coattiva . In altre parole, non sarà più necessaria la cartella esattoriale emessa dall’Agente della Riscossione: l’ente creditore potrà procedere direttamente con il pignoramento dei beni del debitore (previa iscrizione a ruolo e un preavviso, se previsto) . Ciò rappresenta un’accelerazione rispetto al sistema previgente: la sequenza tradizionale “avviso → cartella → esecuzione” è stata semplificata in “avviso (esecutivo) → esecuzione”, come sintetizzato nella tabella seguente.
Tabella 1 – Confronto tra Cartella di pagamento (pre-2011) e Avviso di accertamento esecutivo (oggi)
| Cartella di pagamento (vecchio sistema) | Avviso di accertamento esecutivo (sistema vigente) |
|---|---|
| Emessa dall’Agente della Riscossione (es. ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione) dopo la formazione di un ruolo, a seguito di un avviso non pagato o non impugnato. | Emanato direttamente dall’ente impositore contestualmente all’accertamento del tributo (Agenzia Entrate per imposte erariali, Comune per tributi locali, ecc.), senza passare dal ruolo . |
| Contiene un ordine di pagare importi già definitivi risultanti a ruolo (dunque dopo che l’accertamento è divenuto definitivo). | Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme accertate, che sono però ancora impugnabili (l’atto non è definitivo finché pendono i termini per il ricorso) . |
| Viene notificata dopo la fine della fase di accertamento (es. dopo i 60 gg senza ricorso, o dopo sentenza). | Viene notificato prima dell’eventuale fase di contenzioso; diviene definitivo se non impugnato entro 60 giorni . |
| Termine per pagare: 60 giorni dalla notifica (salvo indicazioni diverse). | Termine per pagare o ricorrere: 60 giorni dalla notifica (indicato nell’atto stesso) . |
| Se non pagata, l’Agente della Riscossione procede con precetto e pignoramento (previo eventuale avviso). | Se non pagato né impugnato, l’avviso stesso funge da titolo esecutivo e (dopo eventuale preavviso e decorso di periodo di sospensione ex lege) si può passare direttamente al pignoramento senza ulteriore cartella . |
| Impugnabile entro 60 giorni al giudice ordinario solo per vizi propri della cartella (es. vizi di notifica, errori nel ruolo), non per contestare il merito della pretesa ormai definitiva. | Impugnabile entro 60 giorni davanti al giudice tributario per qualsiasi motivo: sia vizi formali, sia contestando il merito della pretesa tributaria. Decorso il termine senza ricorso, l’atto è definitivo . |
Nota: dal 2020 anche i Comuni possono emettere avvisi di accertamento immediatamente esecutivi per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.), in base alla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) . Tali atti locali ricalcano la struttura dell’accertamento esecutivo statale: dopo 60 giorni dalla notifica, se non vi è ricorso, il Comune affida il debito al proprio concessionario per la riscossione e – decorsi i termini di legge (in genere 180 giorni, riducibili a 60 da regolamento comunale) – può partire il pignoramento . In pratica, anche per IMU, TARI e tributi comunali l’avviso oggi sostituisce la cartella.
- Specificità per tipologia di controllo: l’avviso di accertamento può essere di tipo “ordinario” (accertamento globale sull’intera dichiarazione del contribuente) oppure “parziale” – ex art. 41-bis DPR 600/1973 per redditi e art. 54-quater DPR 633/1972 per IVA – quando riguarda singoli elementi di reddito o operazioni, basandosi tipicamente su dati certi emersi (es. incrocio di dati, comunicazioni di altri enti) . Vi è poi l’accertamento integrativo (art. 43 co.3 DPR 600/1973 e art. 57 co.4 DPR 633/1972) che consiste nell’emissione di un secondo avviso, su stesso tributo e periodo, dopo che un primo avviso è già stato notificato (divenuto definitivo o definito) e solo al ricorrere di elementi nuovi sopravvenuti sconosciuti all’Ufficio al momento del primo atto . Questi strumenti particolari sono soggetti a condizioni restrittive (soprattutto l’integrativo, ammesso solo con nuovi fatti e non per mera rivalutazione di prove già note). In ogni caso, il principio di unicità dell’azione accertativa sancito di recente impone che per ciascun tributo e periodo d’imposta vi sia un unico atto di accertamento, salve eccezioni espressamente previste (accertamenti parziali o integrativi) . Dal 18 gennaio 2024, infatti, l’art. 9-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) esplicita che “il contribuente ha diritto che l’Amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta”, fatte salve specifiche disposizioni contrarie e fermo restando il potere di correggere i vizi formali e procedurali . Ciò formalizza a livello normativo il divieto di “doppio accertamento” (bis in idem) in ambito tributario, ponendo chiari limiti ai cosiddetti accertamenti sostitutivi: l’Amministrazione non potrà annullare in autotutela un avviso e riemetterlo più oneroso se non per correggere vizi formali/procedurali oppure per effettivi nuovi elementi emersi (in pratica, l’autotutela cosiddetta in malam partem è ora confinata ai soli vizi formali, mentre per aumentare la pretesa servono nuovi fatti ex art. 43 DPR 600/73) . Su questo tema delle “doppie emissioni” vi era un contrasto giurisprudenziale in passato, ma l’intervento normativo del 2023 e un’attesa pronuncia delle Sezioni Unite dovrebbero stabilire definitivamente i confini (vedremo oltre il punto sull’autotutela sostitutiva).
In definitiva, l’avviso di accertamento è un atto complesso che racchiude in sé una contestazione fiscale nel merito e un ordine di pagamento. Proprio per questo, la legge prescrive una serie di requisiti formali stringenti per la sua validità. Nel prossimo paragrafo analizzeremo i principali profili di legittimità (termini, motivazione, notifica, ecc.), giungendo poi alle strategie di impugnazione.
Termini di decadenza per la notifica dell’avviso
Un primo fondamentale controllo da effettuare quando si riceve un avviso di accertamento è verificare che esso sia stato notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge. I termini di decadenza rappresentano il limite massimo oltre il quale l’Amministrazione finanziaria perde il potere di emanare l’atto impositivo per un certo periodo d’imposta. Se l’avviso arriva oltre tale scadenza, è nullo per tardività e il contribuente, impugnandolo, può ottenerne l’annullamento totale . Contestare la decadenza dell’accertamento è una difesa preliminare potentissima: significa sostenere che l’Ufficio ha agito troppo tardi e ormai non può più esigere nulla per quell’anno.
I termini ordinari di decadenza sono stabiliti principalmente dagli artt. 43 del DPR 600/1973 (per imposte sui redditi e IRAP) e 57 del DPR 633/1972 (per IVA). Tali norme, come modificate dalla Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), prevedono attualmente: 5 anni (dal termine di presentazione della dichiarazione) per notificare avvisi relativi a dichiarazioni validamente presentate, e 7 anni se si tratta di annualità con dichiarazione omessa o nulla . Questi termini decorrono in genere dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione fiscale. Ad esempio: per il periodo d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) il termine ordinario scade il 31 dicembre 2025; se il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione per il 2020, l’ufficio può notificare l’accertamento fino al 31 dicembre 2027 .
La tabella seguente riepiloga i termini di decadenza aggiornati (a fine 2025) per i principali tributi:
Tabella 2 – Termini di decadenza per gli avvisi di accertamento (ordinari)
| Tributo | Termine se dichiarazione presentata | Termine se dichiarazione omessa |
|---|---|---|
| IRPEF/IRES (redditi) | 5 anni dal 31/12 anno presentazione dichiarazione (art. 43 DPR 600/73) . <br>Esempio: Dich. 2020 presentata il 30/11/2021 → termine 31/12/2025. | 7 anni dal 31/12 anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata (art. 43 DPR 600/73) . <br>Esempio: Nessuna dich. 2020 → termine 31/12/2027. |
| IVA | 5 anni dal 31/12 anno presentazione (allineato ai redditi dal 2016 in poi, art. 57 DPR 633/72) . | 7 anni in caso di omessa dichiarazione IVA . (Stesse scadenze dell’IRPEF per le annualità recenti). |
| IRAP | 5 anni (come imposte redditi, DPR 600/73 art. 43). | 7 anni se omessa dichiarazione IRAP. |
| IMU/TARI (Tributi locali) | 5 anni dal 31/12 anno di riferimento (salvo dichiarazioni omesse). La normativa specifica per IMU/TARI fissa in 5 anni la decadenza degli accertamenti dei Comuni (di regola dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato). <br>Esempio: IMU 2020 → 31/12/2025. | 5 anni dal 31/12 anno in cui andava presentata eventuale dichiarazione omessa (per IMU/TARI, se non dichiarati immobili o superfici dovute). (Spesso coincide comunque con 5 anni, ma alcune omissioni possono far decorrere dalla scoperta? Generalmente no, il termine resta quinquennale nell’ambito tributario locale salvo illeciti penali.) |
| Altre imposte indirette (registro, successioni, bollo, ecc.) | NB: Dal 2025 molte di queste imposte sono passate al sistema di accertamento esecutivo con regole proprie, ma i termini di decadenza in molti casi restano di 5 anni (o diversi se previsto da leggi speciali). Es.: registro atti privati 5 anni da pagamento imposta principale, imposta successione 5 anni dall’apertura successione, ecc. | Se dichiarazioni omesse (es. omessa denuncia di successione), possono esserci termini più lunghi in base a norme speciali, spesso raddoppiati. |
Eccezioni e casi particolari:
– Raddoppio dei termini per reati tributari: in passato (fino alle modifiche introdotte dal 2016) esisteva una disposizione per cui, in caso di violazioni costituenti reato tributario, i termini di accertamento raddoppiavano automaticamente. Oggi tale raddoppio generalizzato non si applica più se la denuncia penale è presentata oltre la scadenza ordinaria . La Corte di Cassazione ha chiarito che dal 2017 gli uffici devono comunque rispettare i termini ordinari 5/7 anni, e il vecchio “raddoppio” non costituisce più scudo per giustificare atti tardivi (a meno che vi siano specifiche condizioni di legge rispettate entro i termini) . In sintesi, ad oggi non opera un raddoppio automatico: se l’atto arriva oltre il 5°/7° anno è decaduto, reato o non reato (salvo ipotesi particolari che difficilmente riguardano il contribuente medio).
– Sospensioni straordinarie (es. COVID-19): durante l’emergenza pandemica 2020, il legislatore ha disposto una sospensione del decorso dei termini di decadenza. L’art. 67 del D.L. 18/2020 ha sospeso tutti i termini (accertamento, riscossione, ecc.) dall’8 marzo al 31 maggio 2020, con effetto di prorogare di 85 giorni le scadenze che cadevano in quel periodo o successivamente . Ciò significa, ad esempio, che un termine che sarebbe scaduto il 31/12/2020 è stato prorogato al 24/03/2021 . La Cassazione ha confermato in decreto n. 1630/2025 che questa sospensione si applica in generale a tutti i termini in scadenza in quei mesi . Pertanto, se il tuo avviso riguarda un’annualità intorno al 2019-2020, bisogna considerare questi 85 giorni aggiuntivi. Attenzione: dal 2022 in poi non vi sono ulteriori sospensioni generalizzate “di diritto” – i termini decorrono normalmente, salvo interventi normativi specifici.
– Definizioni agevolate e proroghe ad hoc: il 2023-2025 ha visto misure come la “Conciliazione o definizione delle liti pendenti” e il cosiddetto “concordato preventivo biennale” (CPB) che in alcuni casi hanno inciso sui termini. Ad esempio, per chi ha aderito al CPB 2025-26, le scadenze 2025 per accertamenti potrebbero slittare al 2026 . Sono situazioni specifiche: se hai aderito a sanatorie o concordati, verifica se la legge di riferimento prevedeva proroghe dei termini di accertamento.
Come difendersi facendo valere la decadenza: se sospetti che l’avviso sia tardivo, è necessario eccepirlo nel ricorso. Dovrai indicare la data in cui la decadenza è maturata e provare la data di notifica dell’avviso (ad esempio con la relata di notifica o la ricevuta PEC) per confrontarla. Ricorda che in materia tributaria la notifica si considera effettuata, ai fini del termine, al momento in cui l’atto viene consegnato per la spedizione (ufficio postale o invio PEC) e non quando il contribuente lo riceve . Quindi l’ufficio potrebbe aver spedito entro il 31/12 anche se tu l’hai ricevuto a gennaio: fa fede la data di invio/posta. In caso di dubbio, si può richiedere all’ufficio la prova della data di consegna all’agente notificatore.
Se la decadenza viene riconosciuta dal giudice, l’avviso è annullato integralmente: niente imposte, sanzioni né interessi saranno dovuti, e eventuali pagamenti già fatti andranno restituiti. È dunque una delle eccezioni più efficaci. Tuttavia, il calcolo della decadenza può essere complesso (va considerata la normativa pro-tempore, sospensioni COVID, ecc.), quindi è opportuno in casi dubbi farsi assistere da un professionista per evitare errori di computo che possano compromettere la difesa .
Notifica dell’avviso: modalità, termini e vizi
Oltre a quando viene notificato (tempistica), è essenziale verificare come viene notificato l’avviso di accertamento. La notifica è l’atto formale con cui il contribuente viene messo a conoscenza dell’avviso; se essa è eseguita in modo irregolare, potrebbero sorgere vizi dell’atto. In casi estremi, una notifica totalmente inesistente significa che l’atto non è mai entrato nella sfera di conoscenza legale del contribuente, e ciò incide sulla possibilità di far decorrere i termini per ricorrere e per riscuotere.
Modalità ordinarie di notifica:
Gli avvisi di accertamento possono essere notificati tramite: – Posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo operatore postale (secondo la L. 890/1982 sulle notifiche postali degli atti tributari); – PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo digitale del contribuente (soprattutto per partite IVA, obbligate ad averla; per i privati, se l’hanno comunicata o se il Comune la utilizza dagli indici); – Notifica a mani tramite messo comunale, ufficiale della riscossione o agente notificatore autorizzato, consegnando copia conforme al destinatario, familiare convivente o altre figure previste (c.d. notifiche in mani proprie o per compiuta giacenza se destinatario assente, seguendo le forme degli artt. 137 ss. c.p.c.); – In alcuni casi, tramite affissione all’albo o altre forme residuali, se i tentativi ordinari falliscono e l’indirizzo è sconosciuto (ipotesi rare e molto delicate, che devono seguire scrupolosamente la normativa).
Vizi di notifica:
Un errore o vizio nella notifica può comportare la nullità o addirittura l’inesistenza della notifica stessa. La distinzione è importante: – La notifica inesistente (ad es. atto consegnato a un soggetto totalmente estraneo e non collegato, o invio a un indirizzo PEC sbagliato inesistente) significa che l’atto non può produrre effetti finché il contribuente non ne ha avuto comunque conoscenza; l’inesistenza non è sanabile, se non notificando di nuovo correttamente. – La notifica nulla (ad es. vizio di forma, oppure consegna a persona non perfettamente abilitata ma che ha comunque trasmesso l’atto al destinatario) può invece considerarsi sanata se il contribuente ha comunque ricevuto l’atto e ne ha avuto conoscenza nei termini. In particolare, in base al principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), la notifica irregolare non comporta nullità se ha comunque prodotto l’effetto di portare a conoscenza l’atto .
Un esempio concreto è dato dalla notifica via PEC con qualche difformità tecnica: la Cassazione n.1898/2024 ha ribadito che un’irritualità nella notifica via PEC non comporta nullità dell’atto se comunque la consegna telematica ha permesso al contribuente di venirne a conoscenza e di attivarsi . Nella causa in questione, la società contribuente aveva ricevuto via PEC un avviso IMU e lo aveva impugnato tempestivamente; la Corte ha ritenuto sanato così ogni vizio di notifica, essendo stato raggiunto lo scopo (la conoscenza dell’atto) . In altre parole, se hai potuto fare ricorso nei termini, difficilmente potrai poi far annullare l’atto lamentando una mera irregolarità formale della notifica: il tuo stesso ricorso tempestivo ha “sanato” il difetto.
Questo principio di sanatoria vale però entro certi limiti. Se invece la notifica è così viziata da non aver mai messo l’atto a conoscenza del contribuente nei termini (ad esempio, l’Agenzia sostiene di averti notificato via PEC ma l’ha inviata a un indirizzo errato e tu ne vieni a conoscenza solo casualmente molto dopo), allora potrai far valere l’inesistenza della notifica. In tal caso, l’avviso non è divenuto definitivo e potresti farlo annullare eccependo che non ti è stato regolarmente notificato (solitamente ciò avviene impugnando la successiva cartella di pagamento o atto della riscossione e facendo valere in quel contesto la mancata notifica dell’atto presupposto). La giurisprudenza riconosce al contribuente il diritto di contestare la cartella proprio per difetti di notifica del prodromico avviso mai ricevuto, anche se il termine per quest’ultimo formalmente sarebbe scaduto .
Attenzione ai depositi e alle giacenze: quando la notifica avviene via posta o messo e il destinatario è assente, l’atto può essere depositato presso l’ufficio postale o casa comunale e ne viene inviata comunicazione. In tali casi la notifica si perfeziona dopo un periodo di giacenza (di norma 10 giorni per posta, oppure 180 giorni per atti comunali secondo legge 160/2019, riducibili a 60) se non ritirato. È importante controllare le date di questi passaggi, perché fanno decorrere comunque i termini (anche se non hai materialmente ritirato l’atto). Una difesa possibile in taluni casi è contestare la legittimità della notifica per posta: ad esempio, se la relazione di notifica postale è mancante degli elementi essenziali, o se manca la firma del notificatore, ecc. Tuttavia, anche qui la sanatoria opera se hai ricevuto l’atto. Diverso è il caso in cui la notifica sia stata effettuata in maniera totalmente sballata (es. consegnata al vicino senza busta, o affissa all’albo senza presupposti): in quei casi la difesa verte sull’inesistenza.
Notifica a mezzo PEC e firma digitale: oggi moltissimi avvisi vengono notificati via PEC. È bene sapere che l’allegato ricevuto via PEC ha piena validità legale se: a) la PEC proviene da un indirizzo certificato dell’ente; b) il documento allegato è in formato PDF (o P7M) firmato digitalmente dal funzionario competente. Un dubbio sollevato in passato era se la firma digitale soddisfacesse l’obbligo di “sottoscrizione” dell’atto. La Cassazione ha chiarito di sì: un avviso firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione . La firma elettronica qualificata ha lo stesso valore della firma autografa, e il divieto di usare strumenti informatici previsto per alcune funzioni ispettive non si estende agli atti impositivi . Quindi contestare un avviso PEC dicendo “manca la firma in calce” non ha fondamento se vi è una firma digitale valida nel file.
Vizi relativi al notificatore o all’atto consegnato: in ambito locale spesso l’accertamento è notificato da società concessionarie. È lecito, ma devono essere stati formalmente delegati dal Comune. In una controversia su un avviso IMU notificato da una società privata concessionaria, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’operato poiché era dimostrata l’esistenza dell’atto amministrativo di affidamento e la sua validità . Il giudice tributario può valutare incidentalmente la legittimità di tale delibera di affidamento (art. 7 co.5 D.Lgs. 546/92) e disapplicarla se illegittima, ma nel nostro esempio la delega era regolare e la censura è stata respinta . In sintesi: se l’avviso è firmato da un funzionario di una società concessionaria, si può verificare se esiste una delega ufficiale; se mancasse del tutto l’atto di delega, l’accertamento potrebbe essere annullabile per difetto di legittimazione di chi l’ha emesso.
Riassumendo sulle notifiche: verifica sempre: quando hai ricevuto l’atto (data di notifica e rispetto decadenza), come l’hai ricevuto (PEC, posta, ecc.), da chi l’hai ricevuto (soggetto notificatore e firmatario). I vizi di notifica vanno sollevati subito nel ricorso di primo grado, altrimenti si considerano sanati. Tieni presente che, secondo la Cassazione, la nullità della notifica dell’avviso non è rilevabile d’ufficio e dev’essere eccepita dal contribuente in sede di ricorso, pena decadenza . Se non la sollevi subito, non potrai introdurla in appello né sperare che il giudice la consideri spontaneamente .
Vizi formali dell’avviso di accertamento
Oltre a termini e notifica, l’avviso di accertamento deve rispettare una serie di requisiti formali previsti dalla legge, la cui mancanza o irregolarità può costituire un “vizio formale” dell’atto. I vizi formali più ricorrenti – e su cui costruire eventuali eccezioni nel ricorso – includono:
- Difetto di motivazione: ogni avviso deve essere motivato (art. 7 L. 212/2000, Statuto del contribuente). La motivazione è la spiegazione chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica. Serve a far comprendere al contribuente “il perché” della pretesa e a delimitare le argomentazioni dell’ufficio in caso di contenzioso . Un avviso senza motivazione o con motivazione così generica da non far capire da dove saltino fuori le somme richieste è nullo per violazione dell’obbligo di motivazione (art. 42 DPR 600/1973 prevede la nullità in caso di omessa motivazione). Attenzione: la motivazione per relationem (ossia “rinvio” ad altri atti, come il Processo Verbale di Constatazione – PVC – della Guardia di Finanza, o altro) è ammessa, ma solo a condizione che l’atto richiamato sia allegato all’avviso oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale , a meno che il contribuente non ne abbia già integrale conoscenza legale (es. un PVC regolarmente notificato in precedenza) . Questo principio, sancito dall’art. 7 co.1 L. 212/2000 (come modificato dal D.Lgs. 219/2023) e dall’art. 1 co.162 L. 296/2006, è volto a garantire che il contribuente possa agevolmente conoscere i fatti contestati. Dunque, un avviso che si limiti a dire “come da PVC allegato” ma poi non alleghi nulla e il contribuente non ha mai visto quel PVC, è viziato: la Cassazione considera tale carenza come difetto di motivazione, portando all’annullamento dell’atto . Per contro, non è necessaria una motivazione sulle ragioni giuridiche dell’inesistenza di ogni possibile esenzione: la Cassazione (sent. 3860/2025) ha ribadito che è onere del contribuente semmai eccepire e provare l’applicabilità di cause di esenzione o agevolazione, non obbligo dell’ufficio confutarle tutte in anticipo . In sintesi, la motivazione deve indicare chiaramente cosa non va (i rilievi) e su quali elementi/fatti si basa l’accertamento, non necessariamente anticipare ogni disputa giuridica.
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: l’art. 7 co.2 lett. a) dello Statuto (L. 212/2000) richiede che negli atti dell’amministrazione finanziaria sia indicato il funzionario responsabile del procedimento. In passato, la giurisprudenza dibatteva se la sua assenza causasse nullità dell’atto. La Cassazione più recente (sent. n. 1042/2023) ha chiarito che non comporta nullità dell’avviso la mancata indicazione del responsabile del procedimento . Ciò perché la sanzione di nullità è espressamente prevista solo per le cartelle di pagamento (dall’art. 36 co.4-ter del DPR 602/1973), e tale sanzione non è estensibile analogicamente ad altri atti . In altre parole, la legge non prevede l’invalidità dell’avviso per tale mancanza, e i giudici non possono introdurla per via interpretativa. Questa posizione peraltro è stata “normativizzata”: la disciplina è stata modificata negli ultimi anni escludendo la nullità dell’avviso per assenza del nominativo (mentre permane per la cartella). Quindi, oggi non si vince più un ricorso solo perché nell’avviso manca il nome del responsabile del procedimento – è un’irregolarità priva di effetto demolitorio.
- Vizi di sottoscrizione dell’atto: per legge (art. 42 DPR 600/73) l’avviso di accertamento dev’essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario da questi delegato. Se manca la firma o se chi firma non ha la qualifica o delega necessaria, l’atto è nullo. La “firma” può essere autografa oppure, come visto, digitale. La prassi di alcune amministrazioni (soprattutto locali) è usare firme a stampa o sigle apposte automaticamente. Ciò è valido solo se c’è stato un provvedimento dirigenziale che autorizza la firma a stampa per quella tipologia di atti . Ad esempio, i Comuni spesso adottano determinazioni che consentono di emettere atti con firma autografa riprodotta meccanicamente. Cassazione e Consiglio di Stato hanno ritenuto legittima questa modalità, a patto che la scelta sia stata formalizzata. Dunque: se l’avviso non reca una firma “fisica” ma una dicitura tipo “Il Dirigente: firma autografa omessa ai sensi di…”, in genere non è un vizio se c’è norma che lo consente. Diverso il caso in cui firmi un soggetto privo di potere: e.g. dirigenti decaduti o funzionari non delegati. In passato, vicende come quella dei dirigenti decaduti dell’Agenzia Entrate (funzionari che firmavano avvisi senza essere dirigenti regolari, caso esploso intorno al 2015) hanno portato i giudici a invalidare in massa atti firmati da chi non aveva titolo. Attualmente il rischio è minore, ma è sempre buona norma controllare chi firma: se non è il direttore dell’ufficio, esiste delega? La delega dev’essere preferibilmente indicata nell’atto (es. “per delega del Direttore prot. n…”) anche se la giurisprudenza ha detto che la mancata menzione non invalida se la delega c’è concretamente agli atti. In sintesi: eccepisci la nullità per difetto di sottoscrizione se l’avviso è completamente privo di firma (nessuna firma digitale, nessuna sigla, nulla) oppure se hai elementi per dire che chi ha firmato non poteva (qui magari servono informazioni interne ottenibili con istanze di accesso). Un avviso non firmato affatto è da considerarsi nullo ab origine. Un avviso firmato da Tizio che non aveva delega è nullo, ma sta al contribuente scoprirlo e provarlo, e va eccepito subito.
- Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale: questo aspetto formale-procedurale merita un paragrafo a parte (che segue), perché riguarda l’obbligo dell’ufficio di attivare un confronto con il contribuente prima di emettere l’atto. La mancanza di contraddittorio, se dovuto, può inficiarne la validità. Anticipiamo che dal 2024 esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio (art. 6-bis Statuto) per quasi tutti gli atti impugnabili , con eccezioni per atti automatizzati e casi d’urgenza . Prima del 2024, l’obbligo sussisteva solo in alcuni casi (per es: verifiche in loco con PVC finale – art. 12 c.7 L.212/2000, accertamenti doganali, e per tributi “armonizzati” secondo giurisprudenza UE). La giurisprudenza ha oscillato su quando l’assenza di contraddittorio comporti nullità: ora le Sezioni Unite Cassazione (sent. 21271/2025) hanno chiarito i criteri (vedi paragrafo successivo) , richiedendo al contribuente una prova concreta del pregiudizio subito per poter ottenere l’annullamento. Quindi il contraddittorio è un’arma difensiva sofisticata: puoi lamentarne l’omissione solo se doveva essere offerto e se sei in grado di indicare quali argomenti avresti portato e come potevano incidere sull’esito.
- Altri vizi formali vari: elenco non esaustivo di ulteriori possibili vizi:
- Errata intestazione del destinatario o altri errori materiali: se l’atto è intestato a persona sbagliata o contiene errori sui dati del contribuente che generano incertezza assoluta sul destinatario, può essere inesistente (ad es. avviso intestato a soggetto deceduto da anni senza successori indicati, oppure a un codice fiscale inesistente). Se invece l’errore è minore (es. cognome storpiato ma riconoscibile), l’atto è valido.
- Mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso: è richiesto che l’atto riporti a chi è ricorribile e entro quale termine (di solito lo fa indicando Commissione/Corte Tributaria e 60 giorni). Un’omissione di queste indicazioni non comporta nullità (la legge non la prevede), ma in teoria potrebbe estendere il termine impugnazione se il contribuente prova di essere stato tratto in inganno. Meglio non farci affidamento: impugna comunque entro 60 giorni anche se non c’era scritto.
- Vizio di forma del processo verbale o atto presupposto: a volte l’accertamento si basa su un PVC o altro atto viziato. Puoi eccepire i vizi “a monte” riflessi sull’avviso. Ma attenzione: la Cassazione ha affermato che se il vizio riguarda l’atto presupposto non notificato (es. un atto istruttorio), non sempre si può far valere direttamente. Diverso se l’avviso “recepisce” un atto illegittimo (es. accertamento basato su un PVC nullo per violazioni di garanzie in fase di verifica). In tali casi si parla di nullità derivata: se ben argomentata, può portare all’annullamento dell’accertamento perché fondato su atti invalidi ab origine (es: PVC nullo per violazione art. 12 Statuto nella verifica: Cass. ha ritenuto l’accertamento nullo se emesso prima dei 60 giorni senza urgenza , ma poi la Consulta ha detto che tale termine non è perentorio salvo prova pregiudizio – questione complessa).
- Omessa indicazione dell’ufficio o errore di competenza: abbiamo visto il caso dell’incompetenza territoriale dell’ufficio. Se l’avviso è emesso da ufficio diverso da quello che dovrebbe (es. ufficio di Milano per contribuente con domicilio fiscale a Roma, senza che la legge lo permetta), è un vizio. Cassazione (sent. 20014/2024) ha detto che va eccepito dal contribuente nel ricorso di primo grado, altrimenti è precluso . Inoltre, se il caso riguarda la responsabilità del liquidatore ex art.36 DPR 602 (che è materia civilistica), non si applicano nemmeno le regole di competenza territoriale tributaria . In generale, se rilevi che l’ente emittente non era competente (territorialmente o per materia), inserisci tale eccezione nel ricorso introduttivo.
In tabella 3 riassumiamo alcuni vizi formali comuni e le relative conseguenze alla luce della normativa e giurisprudenza attuale:
Tabella 3 – Principali vizi formali dell’avviso e relativi effetti
| Vizio formale | Effetto sull’atto | Note/Riferimenti |
|---|---|---|
| Omessa/insufficiente motivazione (o mancata allegazione atti richiamati) | Nullità dell’avviso (art.42 DPR 600/73). | Motivazione deve permettere difesa; motivazione per relationem lecita solo se atti allegati o già noti . Cass. 3860/2025 ribadisce obbligo di indicare oggetto, elementi e ragioni della pretesa . |
| Mancata indicazione responsabile procedimento | Non causa di nullità (mera irregolarità). | Cass. 1042/2023: nullità prevista solo per cartelle, non estensibile ad avvisi . |
| Firma mancante (totale assenza di sottoscrizione) | Nullità insanabile dell’atto. | Art.42 DPR 600: “gli accertamenti sono nulli se l’atto non reca la sottoscrizione…”. Es. atto senza firma digitale né autografa = nullo. |
| Firma di soggetto non autorizzato (difetto di potestà) | Nullità dell’atto, ma va eccepita e provata dal contribuente. | Es. funzionario privo di delega dirigenziale. Eccezione da proporre subito; giudice non la rileva d’ufficio . |
| Firma a stampa (meccanografica) in assenza di provvedimento autorizzativo | Potenzialmente nullità (come firma mancante) se non c’è atto che la equipara. | Verificare se esiste determina dirigenziale che autorizza firma a stampa per quegli atti . Se sì, firma a stampa valida; se no, eccepire nullità per difetto sottoscrizione. |
| Mancato rispetto del contraddittorio dovuto | Nullità condizionata (“annullabilità”) se il contribuente dimostra lo specifico pregiudizio. | SU Cass. 21271/2025: per tributi armonizzati obbligo generale; se violato, atto invalido solo se il contribuente enuncia concretamente quali elementi avrebbe addotto e che la sua difesa non sarebbe stata pretestuosa . (Vedi prossimo paragrafo) |
| Notifica nulla (vizi procedurali ma atto ricevuto) | Nullità sanabile: se il contribuente impugna, vizio sanato (raggiunto scopo) . Se non impugna, potrà far valere vizio in giudizio successivo ma deve provare mancata conoscenza. | Impugnare subito eccependo nullità notifica se c’è stato vizio ma comunque sei nei termini. Se atto mai ricevuto regolarmente, eccepire inesistenza in sede di impugnazione atto successivo. |
| Notifica inesistente (atto mai giunto nella sfera del contribuente) | Atto inefficace finché non notificato regolarmente; termini ricorso decorrono dalla effettiva conoscenza. | Esempio: avviso inviato a indirizzo sbagliato mai ricevuto. Se si viene a conoscenza tramite cartella successiva, impugnare cartella per assenza notifica avviso . |
| Errore su competenza Ufficio (territoriale/materiae) | Incompetenza = vizio dell’atto, da eccepire tempestivamente oppure sanato. | Cass. 20014/2024: incompetenza territoriale va eccepita in primo grado, non rilevabile d’ufficio . Se eccepita, giudice annulla per vizio di legittimità. (Nel caso specifico quell’atto verteva su responsabilità liquidatore, materia civilistica quindi competenza non applicabile) . |
| Vizi in atti presupposti (PVC, ecc.) | Può causare nullità derivata dell’avviso se vizio attinente a diritti difesa. | Es. Cass. su art.12 c.7 Statuto: accertamento emesso prima di 60gg dal PVC senza urgenza è nullo salvo prova contraria. Valutare caso per caso. |
Come si nota, non tutti i vizi formali “giocano” a favore del contribuente allo stesso modo. Alcuni (es. motivazione, firma mancante) producono nullità assoluta dell’atto; altri (es. contraddittorio, notifica) richiedono che il contribuente li sollevi e provi opportunamente, altrimenti decadono. È importante sottolineare che nel processo tributario la nullità dell’avviso non è rilevabile d’ufficio: spetta al contribuente dedurla nel ricorso iniziale, altrimenti non potrà più farlo successivamente . La Cassazione ha ripetuto che se un vizio (ad es. mancanza di delega, notifica errata, etc.) non è contestato in primo grado, non lo si può introdurre in appello e il giudice non può annullare l’atto di sua iniziativa .
Strategia: quando redigi il ricorso, inserisci tutti i vizi formali rilevati come motivi di impugnazione fin da subito. Anche se alcuni dovessero apparire sanati o dubbi, è meglio indicarli (in subordine) piuttosto che perderli. Ad esempio: “1) Nullità dell’avviso per tardività; 2) Nullità per difetto di motivazione; 3) In via gradata, nullità per violazione contraddittorio; 4) Invalidità della notifica PEC, salva comunque l’eccezione di decadenza…”, ecc. Sarà poi il giudice a valutare quali accolti. Una pluralità di eccezioni non pregiudica se ben argomentata (ovviamente senza arrampicarsi sugli specchi con vizi inesistenti, che tolgono credibilità).
Nei prossimi paragrafi approfondiremo due temi cruciali anticipati qui: il contraddittorio endoprocedimentale e le strategie di difesa sul merito dell’accertamento.
Il diritto al contraddittorio preventivo (e Sezioni Unite 2025)
Il contraddittorio endoprocedimentale è il diritto del contribuente ad essere interpellato e ascoltato dall’ufficio fiscale prima che venga emanato un avviso di accertamento a suo carico. In altre parole, l’Amministrazione dovrebbe comunicare al contribuente le risultanze del controllo e le possibili contestazioni, concedendogli un termine per presentare osservazioni o documenti difensivi, e solo successivamente emettere l’atto definitivo tenendo conto (eventualmente) di quanto il contribuente ha addotto. Questo principio, espressione del diritto di difesa e di buona fede, è ormai consolidato a livello europeo (art. 41 Carta UE dei diritti fondamentali sul diritto al buon andamento e al contraddittorio nei procedimenti amministrativi) e nazionale.
Evoluzione normativa: Tradizionalmente, nell’ordinamento italiano, il contraddittorio era esplicitamente previsto solo in alcune ipotesi, ad esempio:
– L’art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) obbliga l’ufficio a non emettere avviso prima di 60 giorni dalla consegna del PVC al contribuente, se si tratta di verifiche fiscali in loco (accessi, ispezioni, verifiche presso i locali del contribuente), a meno che non ricorrano casi di particolare urgenza. Questo per consentire al contribuente di presentare memorie difensive in quel periodo. L’inosservanza di tale termine comporta la nullità dell’atto, secondo l’orientamento consolidato (confermata da Cass. SU n.18184/2013 e succ. fino a Corte Cost. 2017/37, salvo il contribuente debba comunque prospettare quale difesa non ha potuto svolgere – requisito di “prova di resistenza” integrato poi).
– Per i tributi doganali e accise, il contraddittorio era obbligatorio in virtù di normative UE (sentenze “Kamino” e “Lisboagate” della Corte di Giustizia UE).
– In altri casi, come gli accertamenti da tavolino (controlli da ufficio su dichiarazioni), la legge italiana non prevedeva un contraddittorio generalizzato fino al 2023.
Novità dal 2024: Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del Contribuente, in vigore dal 18 gennaio 2024, che stabilisce un principio generale di contraddittorio. In base al nuovo art. 6-bis: “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (…) con invito al contraddittorio, affinché il contribuente possa fornire entro un termine non inferiore a 60 giorni osservazioni e richieste” . In parole più semplici: per qualsiasi avviso di accertamento (o atto impugnabile analogo) l’ufficio deve prima mandare una sorta di “avviso di accertamento in bozza” o lettera di contestazione, attendere almeno 60 giorni le repliche del contribuente, e poi emettere l’atto finale.
Sono però escluse dall’obbligo, per espressa previsione del comma 2 di art.6-bis, alcune categorie di atti “semplificati”: gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati da DM nonché i casi di motivata urgenza per pericolo nella riscossione . Un decreto MEF del 24 aprile 2024 ha elencato quali atti non sono soggetti al contraddittorio preventivo (tipicamente: esiti di controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/73, esiti controllo formale ex 36-ter, liquidazioni di imposte di registro immediate, ecc.) . Per tutti gli altri, incluso i tributi locali (per i quali lo Statuto funge da principio generale: regioni e comuni devono adeguare i loro regolamenti garantendo almeno queste tutele ), il contraddittorio è ora regola.
Cosa implica? Che dal 2024 in avanti, se ricevi un avviso di accertamento “a sorpresa” senza che tu sia stato precedentemente invitato a un contraddittorio quando la legge lo richiedeva, avrai un solido argomento per far valere la nullità dell’atto per violazione di legge (art. 6-bis). Va detto che il legislatore ha lasciato intendere che anche in caso di omissione, il contribuente per far annullare l’atto dovrà probabilmente indicare cosa avrebbe opposto (c.d. prova di resistenza). Infatti, contestualmente all’introduzione di 6-bis, è stato chiarito (DL 39/2024 convertito) che la sua interpretazione segue i criteri già enunciati in giurisprudenza riguardo all’effettività del contraddittorio . Dunque la ratio non è creare nullità automatiche per un solo giorno di anticipo, ma assicurare un dialogo efficace prima degli atti.
Situazione pre-2024 e sentenza Sez. Unite 21271/2025: Prima che l’obbligo generale fosse codificato, regnava incertezza su come trattare il contraddittorio omesso. La Cassazione aveva stabilito differenze tra tributi armonizzati (IVA, da norme UE) e non armonizzati (IRPEF, IMU, ecc.): per i primi era tendenzialmente richiesto un contraddittorio anche “a tavolino”, per i secondi no, salvo specifica norma . Inoltre, anche laddove dovuto, la Cassazione subordinava l’annullamento dell’atto alla prova di resistenza del contribuente, ovvero alla dimostrazione di un concreto pregiudizio dalla mancata interlocuzione . Su questi temi si erano create due correnti: una più formalistica (basta l’assenza del contraddittorio per annullare, se richiesto), l’altra sostanzialistica (serve prova che il contribuente avesse argomenti seri da far valere). Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite n.21271 del 25/07/2025, che hanno tracciato principi chiari . Eccoli in sintesi:
- Per i tributi “non armonizzati” (es. imposte sui redditi) relativi a verifiche “a tavolino” (cioè controlli senza ispezioni in loco) non vi era – nel previgente quadro normativo – un obbligo generale di contraddittorio. L’obbligo sussisteva solo se espressamente previsto da una norma interna . Quindi, prima del 2024, se l’Agenzia emetteva un accertamento IRPEF su base documentale senza interpellarti, ciò non violava di per sé una regola generale (salvo casi particolari) e non generava nullità. Viceversa, per i tributi armonizzati (IVA) anche a tavolino, l’obbligo discendeva dalla giurisprudenza UE e veniva riconosciuto .
- In ogni caso, la mera omissione del contraddittorio non comportava l’automatica invalidità dell’atto: è necessario che il contribuente assolva all’onere di enunciare concretamente quali elementi avrebbe portato in sede precontenziosa e che tali elementi non siano manifestamente pretestuosi . Le SU 2025 hanno quindi rigorizzato la prova di resistenza: occorre indicare in fatto cosa si sarebbe detto o prodotto, e il giudice deve valutarne l’idoneità astratta a poter cambiare l’esito, con un giudizio ex ante probabilistico . In pratica, non basta dire “se mi avessero ascoltato avrei fatto valere le mie ragioni”: devi specificare quali documenti o spiegazioni avresti fornito e perché avrebbero potuto evitare (o ridurre) la pretesa. Se la tua opposizione ipotetica è meramente fittizia o dilatoria, l’atto non verrà annullato per la sola mancanza di contraddittorio .
Le Sezioni Unite hanno così confermato un approccio equilibrato: niente nullità automatiche (il contraddittorio non è un fine a sé, ma uno strumento), ma nello stesso tempo tutela effettiva del diritto di difesa, evitando che l’assenza di contraddittorio diventi uno stratagemma per annullare atti comunque sostanzialmente corretti. Questo standard più rigoroso è destinato a valere anche nell’applicazione del nuovo art.6-bis: ora che il contraddittorio è obbligo di legge, certamente la sua omissione configura violazione di legge, ma presumibilmente il giudice continuerà a chiedere al contribuente di dimostrare in concreto il pregiudizio subito (cioè quali argomenti non ha potuto portare) , salvo nei casi in cui la norma stessa preveda la nullità ex se. Nel 2024, il legislatore per esempio ha introdotto ipotesi di autotutela obbligatoria in cui l’ufficio deve annullare atti affetti da determinati vizi entro termini prefissati (art. 10-quater Statuto, vedi oltre) : se ciò non avviene, il contribuente può impugnare il diniego di autotutela. Quindi si sta delineando un sistema in cui alcuni vizi formali (come il contraddittorio non attivato) danno spazio al contribuente per ottenere tutela in più modi: o direttamente col ricorso sull’atto, o impugnando il silenzio dell’amministrazione che avrebbe dovuto rimediare in autotutela.
In pratica, cosa fare se il contraddittorio è mancato?
– Se rientri in un caso ante 2024 (ad esempio accertamento IVA notificato nel 2023 senza contraddittorio): puoi eccepire la nullità per violazione del diritto al contraddittorio, ma – secondo SU 2025 – devi specificare quali elementi di difesa concreti avresti opposto in quella sede . Esponi nel ricorso ad es.: “L’ufficio non ha attivato il contraddittorio endoprocedimentale, violando i principi UE e nazionali; il contribuente avrebbe potuto, se interpellato, fornire i seguenti chiarimenti/documenti: …; tali elementi, se considerati, avrebbero con ragionevole probabilità indotto l’ufficio a ridurre o revocare la pretesa, come si evince da…”. Se non alleghi nulla di sostanziale, la censura verrà respinta per mancanza di prova di resistenza .
– Se rientri in un caso dopo gennaio 2024 e l’atto era soggetto a contraddittorio obbligatorio ex art.6-bis ma questo è stato saltato: certamente eccepisci la violazione di art. 6-bis L.212/2000. A supporto, cita pure SU 21271/2025 per sottolineare l’importanza del contraddittorio. Anche qui, comunque, è opportuno indicare cosa avresti fatto presente nel contraddittorio mancante. Vista la novità normativa, non ci sono ancora molte sentenze sul punto, ma è ragionevole che i giudici annulleranno l’atto se l’ufficio non ha una scusa valida (es. urgenza) e se il contribuente manifesta un’effettiva lesione del diritto di difesa.
Ricorda infine che non sempre conviene insistere sul contraddittorio: se i motivi di merito sono forti, talvolta i giudici preferiscono entrare nel merito. Il contraddittorio è un ottimo motivo aggiuntivo da affiancare ad altri, per dare un ulteriore profilo di illegittimità. Ad esempio: “L’accertamento è da annullare perché infondato nel merito per XYZ e, in subordine, perché emesso in violazione dell’art.6-bis Statuto (nessun invito al contraddittorio)”. Così si offre al giudice una gamma di opzioni. Le SU 2025 hanno chiarito che questo istituto non è pensato per creare annullamenti “formali” laddove non vi sarebbe un’utilità concreta: è richiesto un bilanciamento tra efficienza amministrativa e tutela del contribuente . Dunque il contribuente è chiamato ad usarlo in buona fede, evidenziando come davvero avrebbe potuto contribuire a un esito diverso se fosse stato sentito.
Strategie difensive sul merito dell’accertamento
Oltre alle eccezioni formali fin qui esaminate (che mirano a far annullare l’atto per vizi procedurali o formali, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa), il contribuente può – e spesso deve – contestare nel merito le pretese contenute nell’avviso di accertamento. Contestare “nel merito” significa sostenere che l’imposta richiesta non è dovuta (in tutto o in parte) perché la ricostruzione dei fatti operata dal Fisco è errata, o l’interpretazione giuridica è sbagliata, o mancano prove sufficienti, ecc.
Le strategie difensive di merito variano a seconda del tipo di accertamento e della materia (imposte dirette, IVA, tributi locali, ecc.), ma alcuni filoni generali possono essere individuati:
- Prova documentale e ricostruzione dei fatti: Spesso l’ufficio basa l’accertamento su presunzioni o su dati incompleti. Il contribuente, avendo conoscenza diretta della propria attività, può produrre documenti, registri, contratti, perizie per dimostrare che la pretesa è infondata. Esempio: l’Agenzia ricostruisce ricavi non dichiarati applicando percentuali di ricarico astratte – il contribuente può produrre analisi di bilancio, studi di settore/ISA, e fatture di acquisto/vendita per dimostrare che i ricarichi reali sono inferiori e che non vi sono ricavi occulti. La documentazione è cruciale: il processo tributario è tendenzialmente documentale, il giudice decide sugli atti prodotti. Preparare un fascicolo con tutta la contabilità e i documenti chiave (e magari una relazione tecnica del proprio commercialista) è una mossa vincente. Occorre evidenziare eventuali errori materiali dell’ufficio (es: ha conteggiato due volte lo stesso reddito, o non ha considerato deduzioni spettanti) e fatti giustificativi (es: quei movimenti bancari non sono ricavi occulti ma trasferimenti tra conti, ecc., provandolo). Se la pretesa riguarda IVA detratta indebitamente, portare le fatture e mostrare che l’operazione era reale e inerente. Se riguarda costi indeducibili, spiegare e provare l’inerenza di quei costi all’attività. Insomma, per ogni rilievo contestato, fornire una contro-narrazione supportata da prove.
- Contestate la metodologia accertativa: L’avviso deve indicare su quale metodo di accertamento si fonda: se analitico (art.39 co.1 DPR 600/73), analitico-induttivo (art.39 co.1 lett.d, ossia quando trovano irregolarità e fanno rettifiche basate su presunzioni semplici), induttivo puro (art.39 co.2, in caso di scritture inattendibili o non esibite, con presunzioni anche prive di gravità), accertamento sintetico sul reddito personale (redditometro), studi di settore/ISA, ecc. Ogni metodo ha i suoi presupposti di legge: ad esempio, l’accertamento induttivo puro richiede gravi irregolarità contabili tali da rendere inattendibile la contabilità. Se l’ufficio ha usato un metodo induttivo senza averne i presupposti (es. ha ignorato la contabilità malgrado fosse regolare), potete eccepire la violazione di legge (uso improprio di metodo accertativo). Viceversa, se il metodo è legittimo, potrete attaccarne l’applicazione concreta. Ad esempio, per l’accertamento sintetico (redditometro) contestate la mancata considerazione di circostanze esimenti (es. redditi esenti o risparmi accumulati) e fornite le prove relative; per gli studi di settore/ISA, evidenziate le peculiarità dell’azienda che spiegano eventuali scostamenti e chiedete semmai CTU (consulenza tecnica) economometrica se utile.
- Presunzioni e onere della prova: gran parte degli accertamenti si basa su presunzioni. Ad esempio: “Hai prelevato 100.000€ in contanti dal conto, dunque li hai reinvestiti in nero generando ricavi non dichiarati” – è una presunzione basata sull’art.32 DPR 600/73 (per le imprese, prelevamenti non giustificati = ricavi). Oppure: “Sei socio di una società di comodo, attribuiamo a te redditi proporzionali”. Oppure: “I tuoi indici di bilancio sono anomali, quindi stimiamo maggiori ricavi”. In tutti questi casi, l’onere probatorio in giudizio è ripartito: una presunzione legale relativa sposta sul contribuente l’onere di provare il contrario. La strategia difensiva è allora di fornire una spiegazione plausibile e documentata che smonti la presunzione o ne indebolisca la “gravità, precisione e concordanza”. Ad esempio, per i prelevamenti bancari la legge consente di giustificarli indicando il beneficiario e la causale: se dimostri che quei prelievi servivano a pagare fornitori (che magari non avevano fatturato perché sotto soglia, ecc.), confuti la presunzione di ricavo. Se l’ufficio presume ricavi in base ai consumi di materie prime, si può mostrare che vi erano sprechi o cali fisiologici di produzione che spiegano l’anomalia. Insomma, contestualizzare i dati presuntivi e fornire la prova contraria (o almeno elementi contrari) è la chiave. Nei casi dubbi, il giudice può essere convinto a ritenere la presunzione non sufficientemente solida.
- Vizi sostanziali dell’atto: Oltre all’errore di calcolo, ci sono vizi “sostanziali” come la violazione di principi costituzionali (es. violazione del principio di capacità contributiva ex art.53 Cost. se l’accertamento tassa manifestazioni inesistenti di ricchezza), oppure duplicazione di imposta (bis in idem sostanziale). Ad esempio, se due uffici ti tassano due volte lo stesso reddito su due avvisi diversi, evidenzialo (anche se per il principio di unicità dell’accertamento ora non dovrebbe accadere se relativo allo stesso tributo e anno). O ancora, la retroattività illegittima di norme sanzionatorie o l’errata applicazione di sanzioni (contesta sempre anche le sanzioni se ci sono motivi: ad es. se c’è incertezza normativa oggettiva, le sanzioni andrebbero tolte ex art.6 co.2 D.Lgs.472/97).
- Intervenute definizioni o conciliazioni: se hai aderito a qualche sanatoria per quell’anno (p.es. un condono parziale) o se quell’imposta è già stata oggetto di accordo (accertamento con adesione poi perfezionato), l’atto successivo potrebbe essere illegittimo per violazione di cosa già definita. Ad esempio, se avevi chiuso con adesione un PVC e poi ti fanno lo stesso accertamento, eccepisci l’intervenuta definizione e quindi cessata materia del contendere. Oppure, se dopo aver ricevuto l’avviso hai avviato un’istanza di accertamento con adesione (che sospende i termini di ricorso per 90 giorni) e magari sei giunto a firmare un accordo riduttivo, assicurati che il ricorso (se l’accordo non va a buon fine) menzioni eventuali vizi riguardo al mancato rispetto di quell’adesione.
- Confronto con la giurisprudenza favorevole: Un avvocato preparato cita anche precedenti giurisprudenziali pertinenti a supporto delle tesi di merito. Ad esempio, se la Cassazione ha già stabilito che una certa operazione non è imponibile in un caso simile, citare la sentenza (meglio se di Sezioni Unite o consolidata) dà peso all’argomento. Nella difesa scritta, puoi inserire passi di sentenze che rafforzano la tua interpretazione (le citazioni giurisprudenziali, pur non vincolanti, orientano i giudici di merito). Esempio: contestando un avviso IVA per operazione soggettivamente inesistente, potresti citare la giurisprudenza UE e Cassazione sul fatto che la detrazione IVA va negata solo se è provata la consapevolezza del cessionario nella frode, etc.
- Richiesta di CTU o perizia di parte: In cause complesse (es. accertamenti bancari con centinaia di movimenti, o ricostruzioni di magazzino), può essere utile chiedere al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio che verifichi i conteggi e gli elementi tecnici. Ciò spesso accade su istanza del contribuente quando i calcoli dell’ufficio sono contorti. La CTU in tributario non è frequente ma possibile; attento però che non può supplire al difetto di prova delle parti: serve a chiarire aspetti tecnici, non a cercare prove. Alternativamente o congiuntamente, presentare una perizia di parte (giurata da un commercialista ad esempio) con analisi dettagliata può impressionare positivamente: il giudice la leggerà e, se su punti neutri, potrebbe recepirla.
- Argomentazioni in subordine: Prevedi anche difese subordinate. Ad esempio: “Anche qualora fossero ritenuti fondati alcuni rilievi, si chiede la rideterminazione della pretesa senza sanzioni per obiettiva incertezza, e con riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi (ci sono spese che l’ufficio non ha dedotto, invece da sottrarre ai ricavi accertati)” ecc. Oppure: “In ogni caso, la sanzione del 100% irrogata è eccessiva, andrebbe ridotta al minimo edittale per le seguenti ragioni…”. Impugnare “tutto” significa proprio contestare ogni aspetto: dal quantum dell’imposta alla sanzione, dagli interessi (verificando che siano calcolati al tasso giusto) fino alle spese di notifica se addebitate.
Esempio pratico di difesa nel merito: Tizio riceve un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2021 in cui si contesta €50.000 di ricavi non dichiarati, calcolati sulla base dei movimenti bancari (prelevamenti e versamenti) e presunzioni di redditività. La difesa di Tizio potrebbe essere: anzitutto, esaminare ogni versamento contestato (magari €30.000 sono bonifici da un parente come prestito: documentare con atto di mutuo o dichiarazione di chi ha versato; altri €10.000 sono giroconti dal conto personale a quello aziendale: dimostrare con estratti conto; i restanti €10.000 potrebbero essere ricavi effettivi ma già dichiarati altrove o soggetti a tassazione separata: dimostrarlo). Sui prelevamenti, mostrare che servivano a pagare fornitori in nero? (caso spinoso: pagare in nero è illecito amministrativo, ma se lo ammetti per difenderti da evasione maggiore potresti evitare la tassazione del non giustificato, pur esponendoti a sanzione per lavoro irregolare: decisioni strategiche!). Se l’ufficio applica un margine di ricarico x su acquisti per stimare i ricavi, porta contabilità di magazzino, eventuali saldi di prodotti invenduti, etc., per dire che quel ricarico è troppo alto. Questa attività richiede un lavoro investigativo: devi conoscere i tuoi numeri meglio del funzionario che ha fatto l’accertamento, e spiegare al giudice con semplicità dove sta l’errore.
- Rideterminazione del reddito e potere del giudice: nota che dal 2016 il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l’atto senza entrare nel merito se l’amministrazione ha chiesto una quantificazione alternativa. In base all’art. 7 D.Lgs. 546/92 (ora TU 175/2024), il giudice può rideterminare il debito d’imposta se emergono elementi per farlo. Questo vuol dire che se solo una parte dell’accertamento è sbagliata, il giudice può correggere l’importo invece di annullare tutto. Quindi, tu contribuente dovresti offrire al giudice eventualmente una tua quantificazione alternativa: ad esempio, “anche qualora si ritenesse imputabile un ricavo non dichiarato, esso non può essere di 50.000 ma semmai di 10.000, perché… (spiegazione)”. In tal modo, se il giudice non se la sente di azzerare l’atto, potrebbe però accogliere parzialmente riducendo la pretesa. È comunque un successo parziale, e in appello potrai puntare ad annullare del tutto, ma intanto eviti il peggio.
In sintesi: la difesa di merito è un mix di tecnica contabile (analizzare i numeri), giuridica (conoscere le norme tributarie applicabili e i precedenti) e strategia processuale (offrire al giudice soluzioni plausibili, supportate da prove). Bisogna impugnare tutto ciò che non quadra: se l’avviso ha 5 rilievi, smontarli uno ad uno; se alcuni sono palesemente corretti e indifendibili, valutare se conviene accettarli (anche in corso di causa si può sempre “transare” col fisco su singoli punti).
Nei prossimi paragrafi vedremo la procedura pratica per proporre ricorso (come e dove presentarlo, termini) e successivamente affronteremo alcuni esempi pratici e le domande frequenti.
Procedura di impugnazione dell’avviso: come ricorrere
Una volta individuati i motivi di contestazione (formali e/o di merito), il contribuente deve attivarsi per impugnare l’avviso di accertamento davanti all’organo giurisdizionale competente, seguendo una precisa procedura. Impugnare significa proporre ricorso, chiedendo al giudice tributario l’annullamento totale o parziale dell’atto. Ecco gli aspetti pratici e normativi da tenere presenti:
1. Termine per presentare ricorso: generalmente 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso . Questo termine è perentorio: significa che il ricorso deve essere notificato (vedi dopo) entro i 60 giorni, altrimenti l’atto diventa definitivo e non più contestabile. Fanno eccezione eventuali sospensioni: per esempio, se hai presentato un’istanza di accertamento con adesione (adesione volontaria, D.Lgs. 218/1997) entro 60 giorni, il termine per il ricorso viene sospeso per 90 giorni (per dar tempo alla definizione) e riprende poi per i giorni residui. In pratica l’adesione dà tempo aggiuntivo, ma se non si perfeziona un accordo, dovrai ricorrere entro il nuovo termine prorogato. Altro esempio: a volte decreti legge concedono proroghe termini per eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze): verifica se nella tua zona e periodo c’erano sospensioni. Se l’ultimo giorno cade di sabato o festivo, non si proroga al giorno seguente (il processo tributario segue il codice proc. civ. che non considera sabato festivo ai fini notifiche, quindi se cade sabato è l’ultimo giorno utile) .
2. Organismo giudiziario competente: dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado), per effetto della riforma attuata con la L. 130/2022 e D.Lgs. 2/2023. Il ricorso in primo grado va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado competente per territorio, che di regola è quella della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto (per tributi erariali) o dove ha sede l’ente locale (per tributi locali), salvo eccezioni. Ad esempio, avviso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Firenze → giudice competente la CGT primo grado di Firenze; avviso IMU del Comune di Milano → CGT primo grado di Milano. (In caso di dubbi sull’organo, spesso è indicato nell’avviso stesso a chi ricorrere). Si precisa che il giudice tributario è speciale ma ora è composto in parte anche da togati professionali, a seguito della riforma.
3. Assistenza tecnica: se il valore della causa (importo dell’imposta contestata + sanzioni) supera €3.000, è obbligatorio farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro per alcune materie, ecc.). Sotto 3.000 euro, puoi stare in giudizio personalmente, ma comunque è consigliabile avere consulenza. L’atto di ricorso deve essere sottoscritto dal difensore se c’è.
4. Forma e contenuto del ricorso: il ricorso è un atto scritto (oggi spesso inviato telematicamente via SIGIT, il portale della Giustizia Tributaria, dagli avvocati o dalle parti). Deve contenere: le tue generalità e quelle dell’eventuale difensore, l’atto impugnato (allega copia), l’ente impositore convenuto, i motivi per cui impugni (in forma di esposizione dei fatti e di diritto), l’oggetto della domanda (annullamento dell’avviso, con vittoria di spese). Va indicato se hai esperito un’adesione, ecc. Inoltre va fatta istanza di sospensione se vuoi chiedere al giudice di sospendere la riscossione in pendenza di giudizio (ne parliamo a breve). Il ricorso deve inoltre contenere l’elezione di domicilio (o PEC) per le comunicazioni e la sottoscrizione.
5. Notifica del ricorso: una particolarità del processo tributario è che il ricorso introduttivo va notificato prima all’ente impositore, e poi depositato al giudice. La notifica può avvenire tramite PEC (se sia ricorrente che resistente hanno PEC, come avviene con avvocati e pubbliche amministrazioni) o tramite ufficiale giudiziario/posta se necessario. Oggi quasi tutte le notifiche avvengono via PEC al domicilio digitale dell’ente. Ad esempio, per Agenzia Entrate si usa l’indirizzo PEC dell’ufficio legale regionale o provinciale, per i Comuni l’indirizzo PEC dell’ente o del concessionario indicato. La notifica entro 60 giorni è il passaggio fondamentale (fa fede la data di invio PEC o di consegna all’ufficiale giudiziario).
6. Costituzione in giudizio (deposito): dopo aver notificato il ricorso, hai 30 giorni di tempo per costituirti in giudizio, ossia depositare il ricorso presso la segreteria della Corte Tributaria competente, insieme alla ricevuta di avvenuta notifica (a dimostrazione che hai notificato entro i termini). Oggi il deposito avviene telematicamente attraverso il Sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) per i difensori: si carica il ricorso in PDF e gli allegati (atto impugnato, ricevute di PEC, procura alle liti firmata). Il pagamento del contributo unificato (vedi punto successivo) deve essere attestato. Se non ci si costituisce entro 30 gg dalla notifica, il ricorso si considera non procedibile (anche se notificato in tempo). Quindi attenzione a questa seconda scadenza.
7. Contributo unificato: è la tassa per l’accesso alla giustizia. Va pagata dal ricorrente tramite F23/F24 o sistema pagoPA con codice tributo apposito, prima del deposito. L’importo dipende dal valore della lite: ad esempio, per liti fino a €5.000 è 30€, fino a 25.000 è 60€, fino a 75.000 è 120€, fino a 200.000 è 250€, oltre è 500€ (sono scaglioni attuali). Se il contributo non è pagato o insufficiente, ti verrà chiesto di integrarlo, ma per evitare problemi è meglio farlo giusto subito.
8. Procedura dopo il deposito: l’ente resistente (Agenzia o Comune) avrà tempo per depositare il proprio atto di risposta (controdeduzioni) e il fascicolo con gli atti a supporto dell’accertamento (ad es. il PVC, le comunicazioni, ecc.). Per le cause di valore fino a €3.000 non vige l’obbligo di deposito telematico per l’ente (possono scegliere di non costituirsi; se non si costituisce, il giudice decide solo con il tuo ricorso e documenti). Per cause di maggior valore, l’ente di solito si costituisce e resiste.
9. Fase decisoria: dopo il deposito, la segreteria del tribunale tributario iscrive a ruolo la causa e la assegna a una sezione. Oggi c’è la possibilità (introdotta di recente) che il processo tributario di primo grado si svolga in forma scritta salvo richiesta di pubblica udienza: significa che il giudice può decidere sulla base degli atti scritti, a meno che tu o la controparte non abbiate chiesto espressamente di essere sentiti in udienza pubblica (oralmente). Conviene quasi sempre chiedere l’udienza pubblica, perché in quella sede il difensore può svolgere una breve arringa per sottolineare i punti cruciali e il collegio giudicante può fare domande se ha dubbi. Nelle cause semplici magari non è necessario, ma in quelle complesse è utile. Comunque, la richiesta di discussione in pubblica udienza va fatta con istanza separata entro una certa data (di solito entro la memoria conclusionale) o direttamente nel ricorso iniziale.
10. Durata e decisione: i tempi variano: mediamente 1-2 anni per la sentenza di primo grado, ma con la riforma si punta ad accelerare. Quando arriva la sentenza, se è favorevole al contribuente l’ente può appellarla (e viceversa se perdi puoi appellare tu). L’appello va alla Corte Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex CTR), entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o 6 mesi se non notificata). L’appello è un nuovo giudizio sul punto contestato. Oltre c’è eventualmente la Cassazione (per soli motivi di legittimità). Ma qui entriamo oltre la guida – l’importante è vincere già in primo grado, se possibile.
Mediazione tributaria (per liti minori): va menzionato che per le controversie di valore non eccedente €50.000 (valore calcolato senza interessi e sanzioni, oppure se solo sanzioni contano sanzioni intere), è previsto un istituto di mediazione/conciliazione obbligatoria (art.17-bis D.Lgs. 546/92). In pratica il ricorso presentato viene trattato prima come reclamo: l’ente ha 90 giorni per eventualmente accogliere in tutto o parte, o proporre una mediazione (riducendo sanzioni). Durante questi 90 giorni il processo è sospeso. Se non c’è accordo, il ricorso prosegue automaticamente come contenzioso. Cosa significa per te? Che se la tua causa rientra in quel limite (50k), devi redigere comunque il ricorso e depositarlo come al solito; sarà la segreteria a rubricarlo e a far decorrere i 90 giorni. Tu non devi fare altro se non eventualmente confrontarti con l’ufficio se ti contatta per mediazione. Spesso l’Agenzia Entrate, per liti sino a 50k, propone sconti sulle sanzioni (anche 100% sconto, pagando solo imposta) se la questione è difficile per loro, oppure respinge il reclamo se sono confidenti di vincere. Valuta caso per caso: se offrono una mediazione vantaggiosa (es. imposta dimezzata e sanzioni zero), pondera l’opportunità di accettare e chiudere subito, soprattutto se l’esito in giudizio è incerto. La mediazione eventualmente concordata si perfeziona con il pagamento di quanto pattuito entro 20 giorni.
Istanza di sospensione dell’atto: presentando il ricorso, se l’importo è elevato e l’esecuzione immediata dell’avviso ti reca danno grave e irreparabile, puoi chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs.546/92). Devi motivare due cose: fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è infondato, hai motivi seri) e periculum in mora (cioè che se non sospendono, tu subisci un danno grave, ad esempio dovresti pagare una somma che ti porta al fallimento, o subire un pignoramento che blocca l’attività, etc.). La sospensione è una tutela cautelare: se concessa, di solito blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado (o per un periodo definito). Va chiesta nel ricorso (in premessa o conclusioni) e poi va presentata un’istanza specifica al Presidente di sezione per fissare l’udienza cautelare (molte Commissioni lo fanno d’ufficio se vedono la richiesta). L’udienza di sospensione di solito avviene entro 30-40 giorni dal deposito ricorso. Se il giudice la concede, l’Agenzia non può procedere con ruoli e pignoramenti nel frattempo. Nota bene: con l’avviso esecutivo, l’Agenzia Entrate Riscossione può iniziare la riscossione dopo 60 giorni dalla notifica, anche se hai fatto ricorso, ma limitatamente a 1/3 delle imposte contestate (senza sanzioni) . Il restante importo (gli altri 2/3) è sospeso ex lege fino alla sentenza di primo grado . Quindi la sospensione che chiedi serve soprattutto a evitare di pagare (o farsi pignorare) quel primo terzo. Se non paghi spontaneamente il 1/3 entro 30 giorni dal ricorso, l’Agenzia di Riscossione può procedere ad iscrivere a ruolo e aggredire per quel terzo . Ma se ottieni la sospensione dal giudice, anche quel terzo è congelato. In pratica: – Pagamento in pendenza di ricorso: la legge prevede che, impugnando, devi comunque versare un acconto pari a 1/3 delle imposte accertate entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso . Il resto rimane sospeso. Se vinci, ti restituiranno quell’acconto; se perdi in primo grado, dovrai versare l’ulteriore 2/3 (oltre interessi), ma potrai eventualmente avere rimborso se vincerai in appello. Se non versi il 1/3 volontariamente, come detto, il Fisco può iniziare azioni coattive su quell’importo. – Sospensione giudiziale: se pensi di non poter pagare il terzo o di volerlo bloccare, chiedi sospensione. Il giudice se la concede (verificato il fumus e il periculum) ordinerà di non eseguire la riscossione fino alla decisione. – Alcuni contribuenti preferiscono pagare l’importo provvisoriamente richiesto per evitare ipoteche o fermi (specie se il 1/3 non è insostenibile) e poi attendere l’esito. È una scelta soggettiva, anche tattica: se sai di avere ragione ma mancano liquidità, sospensione; se puoi pagare e intanto il debito non cresce di interessi di mora, può convenire pagare e poi ottenere rimborso a vittoria (con interessi).
Effetti del ricorso sull’esecutività: Ribadiamo: presentare ricorso non sospende automaticamente la riscossione dell’atto , a differenza di quanto molti pensano. A differenza del passato, in cui l’accertamento non era riscuotibile finché non finiva il giudizio ed emettevano cartella, oggi l’accertamento esecutivo implica che devi attivarti tu per bloccarlo. Quindi mai ignorare il problema pensando “ho fatto ricorso, dunque non succede nulla finché non decidono”: l’Agente Riscossione può muoversi sul terzo già durante la causa. Lato pratico: se decidi di non pagare il terzo, presenta istanza di sospensione subito col ricorso e sollecita che venga discussa prima possibile (anche con richiesta motivata di abbreviazione dei termini). Se invece decidi di pagare il terzo, fallo entro 30 giorni dalla notifica, così eviti morosità; poi indicalo nel ricorso (che hai pagato in pendenza). Qualora la cifra sia altissima e anche il terzo è rovinoso, a maggior ragione punta tutto su sospensione.
Conclusione su procedura: Impugnare un avviso richiede dunque puntualità nei termini e scrupolo nella forma. Riassumendo i passi principali in ordine cronologico:
- Eventuale istanza adesione: valutare se presentare istanza di accertamento con adesione (che sospende termini 90gg) – utile se vuoi tentare accordo con ufficio e prendere tempo. Se sì, inviala entro 60gg dalla notifica avviso.
- Redazione ricorso: predisporlo con motivi, allegati, procura difensore.
- Pagamento contributo unificato.
- Notifica ricorso all’ente impositore (PEC o altre vie) entro il termine (60gg + eventuali 90 di sospensione adesione).
- Deposito del ricorso (costituzione) entro 30gg dalla notifica, tramite SIGIT allegando ricevute PEC e documenti.
- Istanza di sospensione: se richiesta, inviarla contestualmente o poco dopo il deposito.
- Attendere fissazione udienza sospensione (se chiesta) e decisione su cautelare.
- Scambio di memorie: dopo costituzione, potrai depositare memorie illustrative (entro 30gg prima udienza) e di replica (entro 15gg prima), e l’ente pure. Sono facoltative ma consigliate per aggiornare o replicare alle difese avversarie.
- Udienza di merito: comparire (di persona o in collegamento, ora c’è possibilità anche da remoto) e svolgere discussione, se prevista.
- Sentenza: attendi esito (ti verrà comunicata via PEC).
A quel punto, a seconda dell’esito, potrai: tirare un sospiro di sollievo (se vinci del tutto), festeggiare a metà (se vinci parzialmente), o valutare l’appello (se perdi). Nel frattempo, se la somma era sospesa, l’esito la sbloccherà (in caso di sconfitta, l’ente potrà riprendere riscossione, in caso di vittoria l’ente dovrà rimborsare quanto pagato in eccesso entro 90 gg dalla notifica sentenza passata in giudicato).
Con questa panoramica operativa, dovresti poter navigare il “come” impugnare. Passiamo ora ad alcune simulazioni pratiche e poi alle FAQ che raccoglieranno i dubbi comuni.
Esempi pratici di contestazione (simulazioni)
Per meglio illustrare l’applicazione concreta delle strategie difensive, proponiamo di seguito due casi ipotetici basati su situazioni ricorrenti, mostrando come un contribuente (assistito dal proprio difensore) può contestare efficacemente un avviso di accertamento.
Simulazione 1: Avviso di accertamento IRPEF per redditi non dichiarati
Scenario: Il sig. Alfa è un piccolo imprenditore individuale nel commercio al dettaglio. Nel 2023 riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2019, in cui si contesta un maggior reddito imponibile di €80.000 rispetto al dichiarato. L’ufficio è arrivato a tale somma ricostruendo i ricavi attraverso l’analisi dei conti bancari di Alfa (movimenti bancari) e applicando un coefficiente di ricarico sulle merci acquistate. In particolare, evidenziano: a) versamenti su conto per €50.000 non giustificati; b) prelevamenti per €30.000 considerati distratti; c) un ricarico del 30% sulle merci da cui deriverebbero vendite non fatturate. Viene richiesto un importo complessivo di €25.000 tra imposte e sanzioni. Alfa si rivolge all’avvocato Beta per contestare l’accertamento.
Analisi difensiva: L’avv. Beta esamina l’avviso e nota innanzitutto un possibile vizio formale: l’atto è stato emesso il 20/01/2023, dunque oltre il termine di decadenza (che per il 2019, dichiarazione presentata nel 2020, sarebbe 31/12/2024). Tuttavia, ricordando la sospensione Covid del 2020 (85 giorni) , il termine è slittato a 26/03/2025; quindi l’avviso è nei termini (è stato emesso prima, non dopo). Dunque la decadenza non è utilizzabile qui. Verifica poi la notifica: l’avviso risulta notificato a mezzo PEC all’indirizzo dell’impresa individuale. Beta controlla il file notificato e la firma digitale: c’è un certificato di firma intestato al Direttore provinciale. Bene, nessun difetto. Attenzione però: Alfa riferisce di non aver mai ricevuto nessun invito al contraddittorio prima dell’accertamento. Essendo un accertamento “a tavolino” su tributi IRPEF (non armonizzati) relativo al 2019, all’epoca non vigeva obbligo generale, sebbene la giurisprudenza avesse orientamenti favorevoli alla necessità in casi analoghi. Inoltre l’atto è stato notificato nel 2023, prima dell’entrata in vigore dell’art.6-bis Statuto, quindi formalmente non violava una norma specifica. Comunque Beta deciderà di eccepire in via subordinata la violazione del contraddittorio, sottolineando cosa avrebbe potuto chiarire Alfa (prova di resistenza). Non sarà un motivo forte ma da includere.
La difesa principale sarà sul merito: – Beta raccoglie da Alfa i dettagli: quei €50.000 di versamenti sul conto derivano in gran parte da bonifici di un parente (lo zio di Alfa) per un prestito familiare finalizzato all’acquisto di un macchinario. Alfa fornisce copia di un contratto di mutuo firmato con data certa e prove dei bonifici dallo zio. Altri €10.000 inclusi in quei 50k erano un rimborso assicurativo per un furto subito (documentato da lettera assicurazione). Rimangono €5.000 in contanti versati per i quali Alfa non ha documenti: dichiara che provenivano da risparmi personali. Beta sa che su questo l’Agenzia avrà buon gioco a dire che erano ricavi, ma €5k su 50k è già molto ridimensionato. – I €30.000 di prelevamenti: Alfa spiega che pagava alcuni fornitori in contanti (es. per merce al mercato nero). Questa spiegazione, se resa ufficialmente, equivarrebbe ad ammettere un illecito (acquisto in nero), ma Beta valuta di non esplicitarla così. Invece, decide di allegare che gran parte di quei prelevamenti servivano per spese aziendali minute (trasporto, piccole manutenzioni) regolate in contanti e non soggette a fattura, e per sostentamento familiare (ricordiamo che per imprenditori, a differenza di professionisti, i prelevamenti non giustificati non sono presunzione di ricavo per la Cassazione più recente, mentre per i professionisti sì). Quindi Beta argomenterà che l’art.32 c.1 n.2 DPR 600/73 consente di presumere ricavi dai prelevamenti solo per professionisti, non per imprese (cita magari Cass. n.228/2014). Pertanto i €30.000 non possono per legge essere considerati ricavi occulti. – Sul ricarico del 30%: Alfa fornisce i registri di magazzino e soprattutto segnala che nel 2019 ha subito un furto di merce (denunciato all’assicurazione, da cui il rimborso citato) e un deperimento di stock invenduto. In pratica, la merce acquistata per €100.000 non ha generato vendite per €130.000 come presume il 30% di ricarico, perché una parte (€20.000 di merce) è andata persa o rubata. Beta allega la denuncia di furto ai Carabinieri con elenco merce rubata e la pratica di indennizzo. Quindi afferma che il ricarico effettivo sulle restanti merci vendute è allineato a quello dichiarato (circa 10%). – Beta nota inoltre che l’ufficio ha calcolato l’IVA evasa sulle vendite non dichiarate, ma non ha considerato l’IVA detraibile sugli acquisti corrispondenti: evidenzierà ciò per dire che l’accertamento è pure matematicamente scorretto perché gonfia l’IVA a debito senza detrarre l’IVA sugli acquisti in nero (secondo Cassazione, se fisco presume vendite in nero deve coerentemente presumere anche acquisti in nero correlati, bilanciando l’IVA – principio di neutralità IVA). Solleverà quindi questa obiezione tecnica.
Beta prepara il ricorso con i seguenti motivi: 1. Infondatezza nel merito: i €50k versati non sono ricavi (documentando 45k come fonti diverse: prestito familiare e indennizzo); i prelevamenti 30k non dimostrano acquisti in nero rivenduti ma sono spese non imponibili e comunque legalmente irrilevanti per impresa; il ricarico applicato è erroneo e non considera eventi straordinari (furto, rimanenze finali svalutate) – dunque la pretesa di €80k redditi occulti è priva di fondamento. Chiede quindi annullamento integrale. 2. In subordine, rideterminazione: qualora il giudice ritenesse esistenti ricavi non dichiarati, questi andrebbero quantificati in misura molto inferiore: Beta esegue un calcolo alternativo proponendo che, nella peggiore ipotesi, i ricavi non dichiarati possano essere al massimo €5.000 (i versamenti contanti inspiegati) e non €80.000, con IVA relativa di €1.100. Di conseguenza il reddito imponibile aggiuntivo sarebbe €5.000 e l’IRPEF da recuperare circa €1.200. Suggerisce al giudice eventualmente di nominare un CTU contabile. 3. Violazione del contraddittorio: lamenta che l’ufficio non ha inviato un PVC o comunicazione preventiva, privando Alfa della chance di spiegare questi elementi (che infatti ora in sede contenziosa emergono a discolpa). Sostiene che se Alfa fosse stato invitato, avrebbe presentato subito il contratto di mutuo, la denuncia di furto ecc., e probabilmente l’accertamento non sarebbe stato emesso. Richiama SU 21271/2025 e l’introduzione dell’art.6-bis (anche se non applicabile retroattivamente, mostra la direzione del legislatore). 4. Sanzioni non dovute per non colpevolezza: contesta le sanzioni al 100% applicate, invocando l’esimente dell’errore scusabile (nel caso in cui residuasse qualche importo, era frutto di obiettiva incertezza, es. i 5k di versamenti contanti come risparmi).
Beta chiede anche la sospensione dell’atto, perché l’agenzia minaccia di iscrivere ipoteca sulla casa di Alfa per quei €25.000 in caso di mancato pagamento del primo terzo (Alfa non ha immediata liquidità). Allegherà che quell’ipoteca costituirebbe danno grave alla reputazione creditizia di Alfa.
Esito possibile: Grazie alla corposa documentazione, il giudice potrebbe restare convinto che la maggior parte delle pretese siano infondate. L’Agenzia, prendendo atto delle prove, magari in sede di mediazione offre di abbattere la pretesa a soli €5.000 di imponibile con sanzioni minime. Alfa potrebbe accettare chiudendo lì. Se invece si va a sentenza, la Corte potrebbe accogliere il ricorso in larga parte: ad esempio, annulla l’accertamento per €75.000 considerandolo privo di riscontri, e mantiene solo €5.000 di imponibile recuperato (oppure annulla tutto se ritiene che anche quei 5k non siano sufficientemente provati dall’ufficio, visto che spetta al fisco l’onere primario della prova, e qui la prova è molto debole). In caso di accoglimento pressoché integrale, Alfa non dovrà nulla e otterrà rimborso dell’eventuale terzo versato. Si noti come la produzione tempestiva di documenti (contratto mutuo, denuncia furto) è stata decisiva: se Alfa non li avesse avuti o se li fosse “dimenticati”, l’esito poteva essere diverso.
Simulazione 2: Avviso di accertamento IMU – vizio di notifica e contestazione su rendita
Scenario: La società Gamma Srl riceve nel 2025 un avviso di accertamento IMU dal Comune di Delta per gli anni 2020-2021, relativo a un capannone industriale. Il Comune contesta che Gamma abbia versato IMU su una rendita catastale inferiore a quella reale, richiedendo a conguaglio €10.000 di imposta più sanzioni. L’avviso tuttavia è stato notificato tramite raccomandata A/R, ma indirizzata alla sede legale vecchia di Gamma (la società aveva spostato sede e lo aveva comunicato al Comune nel 2023). Gamma Srl viene a conoscenza dell’accertamento solo perché, a inizio 2026, riceve una cartella di pagamento da Agenzia Entrate-Riscossione per €12.000 riferita a “IMU Delta 2020-21 accertamento…”: significa che l’avviso non impugnato è divenuto definitivo e il Comune ha iscritto a ruolo il dovuto. Gamma va dall’avvocato Omega con la cartella in mano, dicendo “Non ho mai visto questo avviso prima!”.
Analisi difensiva: L’avv. Omega verifica subito la questione notifica: il Comune ha inviato l’avviso alla vecchia sede (risultante forse in catasto o nelle banche dati, ma non aggiornata). Gamma aveva però comunicato via PEC la variazione al Comune. Dunque, la notifica è stata effettuata presso un indirizzo errato e la società non l’ha mai ritirata. Omega chiede conferma: infatti, la raccomandata risulta “destinatario trasferito, restituita al mittente”. Il Comune però, erroneamente, ha proceduto lo stesso iscrivendo a ruolo. Siamo nel caso di notifica inesistente o nulla non sanata, perché Gamma ne ha prova solo dalla cartella (atto successivo). Strategia: impugnare la cartella di pagamento notificata a gennaio 2026, facendo valere la nullità derivata per inesistenza della notifica dell’atto presupposto (avviso IMU). In ambito tributario, come visto, è ammesso: la cartella può essere impugnata per far valere vizi propri e anche vizi degli atti presupposti non notificati . Omega impugnerà quindi la cartella davanti alla CGT, motivando che l’accertamento IMU 2020-21 non fu mai notificato regolarmente e pertanto non è divenuto definitivo e la cartella è illegittima.
Contestualmente, Omega affronterà anche il merito latente: il Comune parla di rendita catastale più alta. Gamma spiega: il capannone aveva una rendita di 50.000€, poi è stato ristrutturato e riaccatastato con rendita 80.000€ a fine 2021. Il Comune pretende IMU maggiore già dal 2020 come se la rendita fosse 80k per entrambi gli anni, ma Gamma sostiene che la nuova rendita decorre dal 2022 (anno successivo a quello di variazione, come da legge). In effetti, ex art. 1 comma 741 L. 160/2019, le nuove rendite hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quando vengono annotate in catasto. La variazione è stata annotata nel catasto a ottobre 2021, quindi per tutto il 2020 e 2021 valeva ancora la vecchia rendita. Sembra quindi che il Comune abbia sbagliato diritto: ha anticipato l’applicazione della rendita nuova. Omega userà questo argomento di merito. Inoltre, verificherà se l’avviso originario era viziato anche in motivazione: se non spiegava bene il calcolo, ecc., userà anche quello.
Procedura: Omega impugna entro 60 giorni dalla cartella, davanti alla CGT Provinciale. Nel ricorso: – Motivo 1: Nullità della cartella per difetto di notifica dell’avviso presupposto. Spiega come la notifica dell’avviso IMU sia inesistente perché inviata a indirizzo errato, con comunicazione di “trasferito”. Allegati: lettera PEC di comunicazione sede inviata nel 2023, visura camerale con nuova sede, cartolina con dicitura trasferito, ecc. Richiama giurisprudenza sulla necessità di notifica valida dell’atto presupposto e possibilità di far valere in sede di impugnazione della cartella tale vizio . Chiede quindi l’annullamento integrale della cartella e in subordine anche dell’atto presupposto impugnato “iure proprio” in questa sede. – Motivo 2: Illegittimità nel merito dell’avviso IMU per errore sulla decorrenza della rendita catastale. Illustra norma (le variazioni catastali hanno effetto dall’anno successivo) e mostra copia della visura catastale: la rendita 80.000 è stata registrata in catasto il 15/10/2021, dunque applicabile dal 2022. Nel 2020-21 la rendita corretta era 50.000, su cui Gamma ha pagato IMU regolarmente. L’accertamento comunale viola la legge ed è infondato. – Motivo 3: Vizi formali eventuali: l’avviso (prodotto ora dal Comune in giudizio magari) non indicava il responsabile procedimento (comunque non nullo per Cass. ma lo si può menzionare), non conteneva indicazione degli estremi catastali aggiornati (poco rilevante). Omega lo cita giusto per completezza, ma il focus resta motivo 1 e 2.
- Richiede la sospensione della cartella: Gamma rischia altrimenti, avendo immobili, un’ipoteca o fermo. Il danno grave: 12k non altissimo, ma Gamma è in crisi di liquidità e quell’importo può pregiudicare stipendi, etc. Il giudice valuterà.
Possibile esito: In casi così chiari sulla notifica, spesso i Comuni nemmeno resistono strenuamente: è pacifico che senza notifica l’accertamento non è divenuto definitivo. Il giudice potrebbe accogliere il ricorso già solo su quel motivo, annullando la cartella e dichiarando inefficace l’avviso. In aggiunta, visto che Omega ha sollevato il merito, il giudice potrebbe già pronunciare anche su quello (così da chiudere la questione): ossia stabilire che, ad ogni modo, la maggiore IMU non era dovuta perché la rendita decorre dall’anno dopo (magari citando la norma). Così Gamma è del tutto al sicuro anche se il Comune volesse riprovarci. La cartella verrebbe annullata e il Comune condannato a spese. Gamma risolve il problema evitando di pagare €12.000 ingiustificati.
Questo esempio mostra come nei tributi locali spesso la difesa ruoti su aspetti procedurali (notifiche, delibere, ecc.) e su conoscenza puntuale delle norme (es. decorrenza rendite). Inoltre evidenzia l’importanza di comunicare sempre ai Comuni i cambi sede e tenere traccia: qui Gamma lo aveva fatto, ciò è stato determinante.
Domande frequenti (FAQ) sulla contestazione degli avvisi di accertamento
Di seguito una serie di domande comuni che contribuenti e professionisti si pongono riguardo alla difesa contro un avviso di accertamento, con risposte concise basate su quanto esposto nella guida:
D1: Ho ricevuto un avviso di accertamento – cosa devo fare immediatamente?
R: La prima cosa è controllare la data di notifica e segnare il termine di 60 giorni per un eventuale ricorso. Poi, leggere attentamente l’atto: quali annualità e imposte contesta, l’importo richiesto, i motivi (es. redditi non dichiarati, errori formali, ecc.). Verifica se è indicata la possibilità di definizione agevolata o accertamento con adesione (in genere l’avviso contiene l’invito). Se ritieni l’accertamento errato o ingiusto, consulta subito un esperto (avvocato tributarista o commercialista) con l’atto in mano: ogni giorno è prezioso per preparare la difesa. Non aspettare gli ultimi giorni. Inoltre, decidi se presentare istanza di accertamento con adesione: ciò sospende i termini di ricorso di 90 giorni e può aprire una trattativa per ridurre sanzioni o importi. L’adesione si presenta entro 60 giorni, quindi coincide coi termini del ricorso; se hai dubbi è spesso utile presentarla, così guadagni tempo e magari risolvi la questione in via amministrativa (pagando qualcosa ma meno del preteso). In parallelo, raccogli tutti i documenti relativi alla questione (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, fatture, contratti) da mostrare al tuo difensore.
D2: Devo pagare subito le somme richieste nell’avviso?
R: L’avviso di accertamento esecutivo contiene un’intimazione a pagare entro 60 giorni. Se non presenti ricorso, dovrai pagare l’intero importo entro tale termine, altrimenti l’ente passerà alla riscossione coattiva (affidando il ruolo all’Agente Riscossione, che dopo 60 giorni potrà pignorare). Se presenti ricorso, la legge non sospende automaticamente la riscossione . Tuttavia, l’ente impositore in pendenza di giudizio può riscuotere solo un terzo delle imposte accertate (senza sanzioni) dopo i 60 giorni . Gli altri due terzi e le sanzioni restano in stand-by fino alla sentenza di primo grado . Quindi, dovresti teoricamente pagare almeno quel 1/3 entro 30 giorni dal ricorso per non risultare inadempiente (o chiedere al giudice la sospensione). In pratica molti contribuenti, se la somma non è troppo onerosa, pagano il 1/3 per stare tranquilli, e attendono l’esito per il resto (che se vincono verrà cancellato/rimborsato). Se non vuoi o non puoi pagarlo, devi presentare un’istanza di sospensione al giudice tributario insieme al ricorso, dimostrando che il pagamento ti causerebbe un danno grave (es. crisi di liquidità, necessità di evitare fallimento, ecc.) . Se il giudice concede la sospensione, nessuna somma sarà dovuta finché non arriva la sentenza. In caso contrario, l’Agente Riscossione potrà attivarsi per quel terzo (con cartella, fermi, ipoteche) anche se il giudizio è in corso. Ricorda comunque che pagare volontariamente un importo in pendenza di giudizio non significa ammettere il debito: puoi pagare per evitare guai e poi ottenere rimborso se vinci (ti restituiranno il pagamento con interessi).
D3: L’avviso che ho ricevuto presenta un errore formale (manca la firma, o non c’è il nome del responsabile). Posso farlo annullare solo per questo?
R: Dipende dal tipo di vizio. Alcuni errori formali sono cause di nullità dell’atto, altri no. Per esempio, mancanza di firma del funzionario competente = nullità assoluta . Firma digitale vale come firma, quindi non è un vizio. Mancata indicazione del responsabile del procedimento = non causa di nullità, secondo Cassazione (vale solo per cartelle, non per avvisi). Notifica viziata: se non hai mai ricevuto l’atto per notifica nulla, puoi far leva su quello (ma di solito impugnando la cartella successiva). Difetto di motivazione (atto che non spiega le ragioni) = nullità, sì . Errori come importi sbagliati, calcoli errati, non rendono nullo l’atto ma certamente aiutano a vincere sul merito. Quindi, sì: se c’è un vizio formale serio (es. niente firma, notificato fuori termine, motivazione assente), va eccepito nel ricorso e potrebbe portare all’annullamento senza nemmeno entrare nel merito. Ma attenzione: devi comunque impugnare nei termini e sollevare tu l’eccezione, perché la nullità non è rilevata d’ufficio dal giudice . Non aspettarti che l’ente ritiri l’atto spontaneamente se nota l’errore (a volte succede in autotutela, ma non contareci: meglio ricorrere). Inoltre, è buona norma contestare anche il merito, se vi sono ragioni, oltre al vizio formale: così sei coperto se per caso il giudice ritenesse il vizio formale non decisivo.
D4: Cos’è e conviene fare l’“accertamento con adesione”?
R: L’adesione (D.Lgs. 218/1997) è una procedura deflattiva del contenzioso: in pratica, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare un’istanza all’ufficio che ha emesso l’atto chiedendo un incontro per definire la questione. La presentazione dell’istanza sospende il termine per il ricorso per 90 giorni. Durante questo periodo, si terrà (auspicabilmente) un incontro o uno scambio di comunicazioni con i funzionari: si può discutere la pretesa e arrivare eventualmente a un accordo (l’ufficio potrebbe ridurre l’imponibile, eliminare alcune sanzioni, ecc.). Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con l’importo concordato: il contribuente dovrà pagare le somme (anche a rate) e così si perfeziona la chiusura della controversia. I vantaggi: le sanzioni vengono automaticamente ridotte a 1/3 di quelle iniziali ; si evita il contenzioso e si può ottenere un taglio su base imponibile o imposta in virtù di reciproche concessioni. Gli svantaggi: bisogna comunque pagare (anche se meno); se l’ufficio non è disponibile a cedere molto, l’adesione può tradursi in un’offerta non soddisfacente. Conviene? Dipende dalla bontà del tuo caso e dalla tua attitudine al rischio. Se sei certo di avere ragione e hai prove solide, potresti preferire fare ricorso e puntare all’annullamento totale. Se invece la tua posizione è dubbia e l’ufficio in adesione offre una riduzione consistente, potresti chiudere subito evitando anni di causa e ulteriori spese. Ad esempio, se ti contattano e propongono di abbattere le sanzioni e magari limare un po’ l’imposta, valuta il risparmio. Nota che se firmi l’adesione e paghi la prima rata, rinunci al ricorso: l’atto definito non è più impugnabile. Quindi la decisione va pesata. In sintesi: presentare l’istanza di adesione è spesso una buona mossa iniziale (ti dà più tempo e mostra cooperazione); poi, se la trattativa non ti soddisfa, puoi sempre non aderire e presentare ricorso (il termine riprende a scorrere dopo i 90gg). Nel frattempo la riscossione è congelata.
D5: Posso impugnare un avviso solo in parte? (Ad esempio, accetto uno dei rilievi e contesto gli altri)
R: Sì, il ricorso può essere parziale. Puoi contestare soltanto alcuni addebiti contenuti nell’avviso, o comunque calibrare i motivi. Nulla vieta di dichiarare nel ricorso, ad esempio: “non si contestano i rilievi A e B, mentre si contestano i rilievi C e D”. In tal caso, il giudice, se crede, prenderà atto che su A e B non vi è controversia e li considererà definitivi, mentre deciderà su C e D. Questa strategia a volte è usata per concentrarsi sui punti più forti e concedere quelli indifendibili, rendendo il ricorso più credibile. Tuttavia, attenzione: l’avviso, se non annullato, diviene definitivo per la parte non impugnata. Quindi devi essere sicuro di accettare quella parte. Ad esempio, se l’ufficio ti accerta 3 redditi diversi e tu ne contesti solo 2, sul terzo l’avviso diverrà definitivo (dovrai pagarlo) indipendentemente dall’esito dei primi due. In generale, conviene impugnare tutto l’atto, anche rischiando di sembrare ridondante, perché poi in appello non potrai inserire questioni nuove che avevi lasciato fuori. Se invece vuoi fare parziale, fallo in modo chiaro. Tieni presente che il giudice tributario, se trova parzialmente fondato il ricorso, può ridurre l’accertamento (non è più “prendere o lasciare”): quindi anche se impugni tutto, il giudice può confermarti ad esempio un rilievo e annullare gli altri, decidendo una sorta di “soccombenza parziale”. Pertanto, non c’è un vero rischio nell’impugnare in blocco: il giudice valuterà punto per punto comunque. Dunque, salvo casi strategici (es. non far irritare il giudice su questioni secondarie), è consigliabile impugnare integralmente l’avviso e in sede di memorie magari dichiarare che su un punto si prende atto etc., ma sempre chiedendo al giudice una decisione complessiva equa.
D6: Cosa succede se non impugno l’avviso di accertamento entro 60 giorni?
R: In assenza di ricorso (o di definizione per adesione), trascorso il termine di 60 giorni l’avviso di accertamento diventa definitivo. Ciò comporta che l’importo diventa un debito certo ed esigibile: l’ente iscriverà le somme a ruolo e affiderà la riscossione all’Agente (Agenzia Entrate-Riscossione o concessionario locale). Riceverai quindi una cartella di pagamento (o per i tributi locali, un’intimazione di pagamento) che ti intima nuovamente di pagare entro 60 giorni. A quel punto, potrai impugnare la cartella solo per vizi formali della cartella stessa o per questioni come la prescrizione, oppure – importante – per eventuali vizi di notifica dell’avviso originario (se non lo hai impugnato perché non lo sapevi). Ma non potrai più contestare nel merito il tributo, perché l’avviso non impugnato è ormai inoppugnabile (passato in giudicato amministrativo interno). Quindi, se lasci scadere i termini, perdi la possibilità di far valere motivi sostanziali di illegittimità. Potrai solo pagare, oppure cercare soluzioni come una rateizzazione della cartella o, in casi estremi, presentare istanza di autotutela (ma l’ente non è obbligato ad accoglierla). In brevissimo: non ignorare mai un avviso, anche se lo ritieni sbagliato: far finta di nulla significa “digerirlo” e doverlo pagare.
D7: Se vinco il ricorso, ottengo il rimborso di quanto eventualmente pagato?
R: Sì. Se la sentenza (anche non definitiva, ad esempio di primo grado) ti dà ragione annullando l’atto, hai diritto al rimborso di quanto hai pagato sull’atto in pendenza di giudizio. Lo Statuto del contribuente prevede che l’ufficio debba attivarsi entro 90 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato per rimborsare . In realtà, spesso l’ufficio aspetta il passaggio in giudicato (cioè che la sentenza non sia più appellabile oppure confermata in appello). Ma ad esempio, se vinci in primo grado e l’ente non appella entro 6 mesi, la sentenza diventa definitiva e puoi chiedere subito il rimborso. L’importo da restituire comprende interessi legali maturati. Anche le spese legali ti verranno rifuse se la sentenza le pone a carico dell’ente (di solito sì, salvo compensazione). Proceduralmente, conviene inviare un’istanza di rimborso all’ente allegando la sentenza e indicando le coordinate bancarie. Qualora facciano resistenza, puoi valutare atto di precetto o altre vie, ma in genere rimborsano. Se invece vinci solo in parte (es. devono restituirti metà di quanto pagato), parimenti ti spetta quella parte.
D8: Se perdo il ricorso, devo pagare subito tutto? Posso appellare?
R: Se la Commissione/Corte di primo grado respinge il tuo ricorso, l’avviso di accertamento diviene confermato. L’ente potrà allora riscuotere i 2/3 rimanenti (che finora erano sospesi) e le sanzioni. In pratica, emetteranno una cartella per la parte residua, oppure direttamente procederanno all’incasso. Tuttavia, se presenti appello entro 60 giorni, puoi chiedere alla Corte di secondo grado la sospensione dell’esecuzione della sentenza (misura cautelare in appello). La riforma del 2022 ha inoltre previsto che se il contribuente vince in primo grado, l’ufficio per riscuotere in appello deve prestare una garanzia; viceversa, se il contribuente perde in primo grado, deve versare (oltre al primo terzo già versato) un ulteriore importo pari ai due terzi dopo la sentenza di primo grado, altrimenti possono iniziare a pignorare . Quindi, dopo sconfitta, conviene pagare almeno l’importo non più sospeso per evitare misure immediate, salvo ottenere sospensione in appello. L’appello è possibile per motivi di fatto e di diritto, introducendo eventualmente nuove prove (ma non nuovi motivi completamente nuovi, a parte vizi emersi dopo). Dura altri 1-2 anni circa. In appello si può ribaltare l’esito. E dopo appello c’è Cassazione (solo per motivi di diritto). Quindi, se sei convinto della bontà del tuo caso, puoi proseguire. Valuta i costi/benefici: importi piccoli forse non giustificano tre gradi di giudizio.
D9: Quali sono i costi di un ricorso tributario?
R: Oltre all’eventuale importo da pagare in pendenza (il famoso 1/3), ci sono i costi legali: l’onorario del difensore varia a seconda della complessità e del valore della causa (possono essere poche centinaia di euro per liti piccole fino a qualche migliaio per liti grandi, tariffe spesso concordate). C’è poi il contributo unificato (da 30 a 1.500 euro circa, la maggior parte dei casi sta tra 30 e 120 euro) che è fisso per scaglioni di valore. Se perdi, potresti essere condannato a rimborsare le spese legali all’ente (che di solito liquida poche centinaia di euro in primo grado). Quindi, esempio: per una causa da €50.000, contributo unificato 120€, avvocato difensore magari 2.000€, spese eventuali CTU zero se non fatta. Se vinci, quelle spese spesso ti vengono rimborsate in tutto o in parte dall’ente soccombente. Se perdi, restano a tuo carico (e devi pagare anche quelle dell’ente, spesso equivalenti). È un investimento da fare se l’importo in gioco è rilevante. Valuta anche che c’è la possibilità di conciliazione giudiziale: durante il processo, puoi trovare un accordo con l’ufficio per chiudere la lite (pagando un importo ridotto e sanzioni al minimo 40%). Si può fare entro la prima udienza o anche in appello con percentuali diverse. Ciò evita di proseguire la causa e riduce sanzioni. È un altro strumento da considerare se vedi che la causa sta andando male: magari l’ufficio in sede di giudizio accetta un compromesso (spesso lo propongono se la causa è incerta). I costi quindi possono ridursi se conciliate.
D10: In caso di avvisi per tributi locali (IMU, TARI), le strategie difensive sono diverse?
R: I principi generali sono gli stessi (vizi formali, termini, merito), ma ci sono alcune particolarità:
– I tributi locali hanno spesso termini di notifica più brevi (5 anni) e decorrono diversamente (es. IMU 2020 notificabile fino a fine 2025). Inoltre, molte volte l’ente locale invia solleciti bonari prima dell’avviso, ma non è obbligato.
– Gli avvisi IMU/TARI devono fare riferimento alle delibere comunali (aliquote, regolamenti). Bisogna controllare che il Comune abbia deliberato regolarmente le aliquote in quell’anno. Se no, l’avviso potrebbe essere illegittimo (es. aliquota non pubblicata entro fine anno = applicabile quella minore precedente).
– La notifica per i locali spesso avviene via raccomandata semplice con affrancatura (ai sensi della legge finanziaria 2007). Se c’è un concessionario (es. Poste o Soris ecc.), controllare convenzioni. – Spesso i comuni delegano a concessionari privati la riscossione e accertamento: verifica che la società avesse il titolo per firmare l’avviso (deleghe valide, contratto). In passato, atti firmati da società private senza delega formale sono stati annullati .
– I tributi locali sono soggetti a autotutela parziale obbligatoria con l’introduzione dell’art.10-quater Statuto: errori su doppia imposizione, calcoli palesi, devono essere annullati dall’ente anche d’ufficio. Se individui un errore manifesto (tipo tassa richiesta due volte per stesso anno), segnalarlo anche extra-giudizio può risolvere.
– In Commissione, spesso i Comuni non si costituiscono (soprattutto per importi bassi) e quindi se il tuo ricorso è ben fondato vinci per inerzia. Ma attenzione: se il Comune non si costituisce e tu hai fatto un ricorso raffazzonato, il giudice comunque esamina quello che ha in atti – quindi scrivi bene i motivi, dai basi giuridiche. – I vizi più comuni su IMU/TARI: immobile non di proprietà in quell’anno (portare visure), errori di classificazione catastale (magari da far valere tramite DOCFA o ricorso in Commissione censuaria, però quella è altra sede), esenzioni non riconosciute (es. immobile merce invenduta esente IMU per una norma – citare la norma), terreni agricoli esentati per legge non considerati, errori di metratura TARI, ecc. Sono molto specifici, quindi studia regolamenti comunali e legge.
– Contraddittorio: dal 2023 anche i Comuni dovrebbero adeguarsi al principio di contraddittorio (art.6-bis), ma c’è un dibattito se vale come principio o immediatamente: in ogni caso, se il Comune ti ha spedito l’avviso senza preavviso e non rientra tra atti esclusi, puoi eccepirlo. Molti comuni per ora ritengono i loro atti “automatizzati” e quindi esclusi, anche se spesso non è vero.
In sostanza, per i tributi locali, oltre alla difesa standard, cerca sempre eventuali delibere o regolamenti disapplicabili, e fai attenzione alla notifica (tantissimi ricorsi IMU vincono perché il Comune notifica male – es. fuori termine, o a soggetto sbagliato).
D11: Dopo aver vinto in Cassazione, il Fisco può rifare l’accertamento?
R: Se vinci definitivamente (sentenza passata in giudicato) l’annullamento dell’avviso, quel debito tributario è eliminato e coperto da giudicato. L’Amministrazione non può emettere un nuovo avviso per lo stesso periodo e tributo, a meno che non fosse stato annullato solo per vizi formali sanabili nei termini e i termini di decadenza non siano scaduti. Ad esempio, c’è stato dibattito su quando il Fisco può ripetere l’accertamento in autotutela sostitutiva. Le sezioni unite (SU 30051/2024 menzionata) e la nuova norma art.9-bis L.212/2000 dicono: può farlo solo se rimedia a vizi formali entro i termini e non per aumentare la pretesa salvo nuovi elementi . Se hai vinto perché il merito era infondato o per vizio insanabile, direi che non possono riprovarci. Se hai vinto perché mancava la firma e sono ancora in tempo per rifare l’atto sanando il vizio (e non c’è giudicato sul merito), potrebbero provarci ma è raro e discorde col principio di unicità. Ad ogni modo, dopo aver lottato fino in Cassazione, difficilmente rifaranno l’atto: il giudicato li vincola su quel petitum. Una volta scaduti i termini di decadenza, è game over per loro.
D12: Quali sentenze recenti importanti dovrei conoscere che potrebbero aiutare la mia difesa?
R: Ce ne sono diverse a seconda del tema. In questa guida abbiamo citato ad esempio: – Cass. SS.UU. 21271/2025 sul contraddittorio: fondamentale se eccepisci difetto di contraddittorio, perché spiega il requisito della prova di resistenza in maniera chiara . – Cass. SS.UU. 30051/2024 (e ord.33665/2023) sull’autotutela sostitutiva: se il tuo caso riguarda un secondo avviso emesso dopo annullamento del primo, questa spiega i limiti (non ammesso aumentare senza nuovi elementi) . – Cass. 1898/2024 su firma digitale e notifica PEC: utile se l’ufficio insinua che la PEC era nulla per irregolarità – qui c’è il principio di sanatoria e legittimità firma digitale . – Cass. 1042/2023 su responsabile procedimento: se il comune non l’ha indicato e tu inizialmente pensavi fosse nullità, sappi di questa pronuncia che dice il contrario . – Cass. 3860/2025 sulla motivazione e allegazione atti: ribadisce obbligo allegare o riprodurre atti richiamati, granitico come principio . – Cass. 14733/2021 (e SU 24823/2015) su nullità non rilevabile d’ufficio: da citare se temi che una tua eccezione tardiva non sia ammessa – in effetti la Cass. dice che se non l’hai fatta in primo grado, niente da fare dopo . Quindi presidia le nullità fin da subito. – Cass. 15372/2025 (ordinanza) sull’impugnazione cartella da 36-bis oltre merito: importante se ti trovi in situazioni di cartelle da controlli automatizzati dove il fisco dice “non puoi discutere il merito perché è derivante da dichiarazione”. Questa dice che invece puoi contestare il merito anche in cartella da 36-bis perché la dichiarazione non è irretrattabile (è modificabile con nuovi elementi) . – Cass. 20014/2024 su incompetenza territoriale: utile se ti capita che l’ufficio sbaglia competenza – dice che va eccepito subito dal contribuente (non d’ufficio) . – Cass. 1630/2025 su sospensione Covid: se stai calcolando i termini tenendo conto del periodo 2020, questa conferma che i famosi 85 giorni valgono per tutto . – Cass. 18078/2024 (citata in blog) su avviso bonario tardivo: afferma che anche avvisi bonari (esiti controllo formale tardivi) sono nulli – utile se contesti cartelle derivanti da controlli formali fuori tempo (un tema di nicchia). – Cass. SS.UU. 32790/2023 su responsabilità liquidatore ex art.36: se mai contestate un atto a un liquidatore, qui c’è la natura civilistica ecc. (Nella nostra guida appare in quell’Osservatorio come richiamo) . – Corte Cost. 37/2017 (non citata sopra) su art.12 Statuto: se contestate avviso emesso ante 60gg senza urgenza, qui la Consulta disse che la nullità non è automatica ma il contribuente deve provare il pregiudizio. Ormai allineata con Cass. SU 2025 in fondo.
Molto dipende dal tema specifico del tuo caso. Se è IVA, occhio a pronunce della Corte di Giustizia UE. Se è un tema nuovo (es. superbonus, criptoattività), cerca pronunce del 2024-2025 relative.
D13: Ci sono modi per prevenire il contenzioso ed evitare proprio gli avvisi di accertamento?
R: La miglior strategia è essere compliant: presentare dichiarazioni corrette, versare il dovuto, conservare documenti giustificativi. Ma errori o controlli capitano anche ai migliori. Ci sono alcuni strumenti: – Compliance fiscale: l’Agenzia delle Entrate invia spesso lettere di compliance se vede anomalie (es. fatture comunicanti divergenti). Rispondere a quelle lettere chiarendo o integrando può evitare l’avviso. – Ravvedimento operoso: se ti accorgi di un errore (imposta versata in meno), ravvediti prima che arrivi l’avviso – paghi sanzioni ridotte e sistemi. Dopo che parte la verifica, ravvedimento non è più ammesso. – Interpello: su questioni interpretative, presentare interpello all’Agenzia prima di adottare un comportamento fiscale dubbio mette al riparo da sanzioni e spesso anche da accertamenti se segui la risposta. – Statuto del Contribuente: conoscerne i diritti (notifiche, rateizzazioni, contraddittorio) aiuta a farli valere subito. – Per imprese grandi c’è l’adesione al regime di adempimento collaborativo (tax compliance) con controllo continuo, ma è per big companies. – Transazione fiscale: in caso di crisi d’impresa, c’è la possibilità di accordarsi su debiti tributari in sede concorsuale, potenzialmente riducendo anche accertamenti pendenti.
Insomma, prevenire è meglio che curare: avere un buon consulente fiscale, non improvvisare su temi fiscali delicati, e in caso di primi segnali di controllo (come questionari inviati dall’ufficio, inviti) rispondere in modo adeguato, magari facendosi assistere già in fase pre-contenziosa, può talvolta bloccare sul nascere un accertamento o risolverlo con un verbale con adesione immediata.
Conclusione: Contestare efficacemente un avviso di accertamento richiede tempestività, conoscenza delle norme e dei propri diritti, e una preparazione tecnico-giuridica accurata. Ogni contribuente ha diritto a pretendere che il Fisco rispetti le regole (formali e sostanziali) nell’esercizio del potere impositivo, e i giudici tributari – soprattutto con le riforme volte a garantire terzietà e specializzazione – sono tenuti a farle rispettare. Come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti di difesa: far valere i vizi formali dell’atto (dalla notifica alla motivazione), sfruttare i termini decadenziali, e articolare una convincente difesa di merito portando prove contrarie. La giurisprudenza recente offre orientamenti più garantisti su contraddittorio, autotutela, integrità della motivazione, che se ben richiamati possono fare la differenza.
Dal punto di vista pratico, è fondamentale impugnare nei termini e con l’assistenza di professionisti qualificati, seguendo la procedura corretta, senza trascurare passaggi (notifica del ricorso, pagamento contributo, ecc.). Ogni fase ha le sue insidie, ma anche le sue opportunità (adesione, mediazione, conciliazione). Il contribuente informato e proattivo, che “impugna tutto” ciò che è ingiusto, costringe l’Amministrazione a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese e spesso riesce a farle ridurre o annullare.
In appendice, riportiamo le principali fonti normative e pronunce giurisprudenziali citate, per approfondimento e riscontro. Affrontare un avviso di accertamento è impegnativo, ma con conoscenza, preparazione e tenacia è possibile tutelare efficacemente i propri diritti e, quando l’Erario sbaglia, far valere le proprie ragioni.
Fonti normative e giurisprudenziali (agg. Dicembre 2025)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 – Obbligo di motivazione e sottoscrizione degli avvisi di accertamento (nullità in caso di mancanza) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 – Termini di decadenza accertamenti imposte sui redditi e IRAP (5 anni dichiarazione presentata, 7 anni omessa) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 – Termini di decadenza accertamenti IVA (5 anni dichiarazione, 7 anni omessa) .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7 – Motivazione degli atti tributari e obbligo di indicare il responsabile del procedimento .
- Legge 212/2000, art. 12 comma 7 – Termine dilatorio 60 giorni dopo PVC per emissione avvisi (contraddittorio post-verifica) e nullità in caso di violazione salvo urgenza .
- Legge 212/2000, art. 6-bis – Principio del contraddittorio (introdotto da D.Lgs. 219/2023) – Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per atti impugnabili dal 2024 (salvo atti automatizzati e casi di urgenza) .
- Legge 212/2000, art. 9-bis – Divieto di doppio accertamento (introdotto da D.Lgs. 219/2023) – Unicità dell’azione accertativa per tributo e periodo, salvo legge contraria; emendabilità solo per vizi formali/procedurali .
- Legge 212/2000, art. 10-quater e 10-quinquies – Autotutela: obbligo di annullamento parziale in presenza di determinati vizi e impugnabilità del diniego (introdotti da D.Lgs. 219/2023) .
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis – Reclamo e mediazione per controversie fino a €50.000 (procedura conciliativa obbligatoria) .
- D.Lgs. 546/1992, art. 47 – Sospensione giudiziale dell’atto impugnato (presupposti di grave danno e fumus).
- D.Lgs. 546/1992, art. 7 (come mod. da D.Lgs. 156/2015) – Poteri del giudice tributario: possibilità di dichiarare la nullità dell’atto e di determinare diversamente il tributo dovuto (giudizio sul rapporto).
- D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo Unico Giustizia Tributaria (in vigore dal 2025) – riordino del processo tributario, tra cui conferma dei termini di impugnazione (60 gg), composizione corti, ecc.
- Cass., Sez. Unite Civili, sent. n. 21271/2025 (25 luglio 2025) – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale: solo per tributi armonizzati se pre-2024, e in ogni caso annullamento dell’atto subordinato alla prova di resistenza, ossia all’enunciazione concreta da parte del contribuente degli elementi difensivi che avrebbe dedotto se interpellato .
- Cass., Sez. Unite Civili, sent. n. 30051/2024 (fil. 11 ottobre 2024) – Autotutela sostitutiva in malam partem: l’Amministrazione può annullare un atto viziato e riemetterne un altro più oneroso solo entro i termini di decadenza e anche per vizi sostanziali, secondo SU 2024 ; differenze tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo; richiamo nuovo art.9-bis Statuto che limita tali ri-emissioni .
- Cass., Sez. Unite Civili, sent. n. 18184/2013 – (Precedente su contraddittorio) – Viziata l’emissione avviso prima dei 60gg dal PVC senza urgenza (nullità riconosciuta, poi temperata da Corte Cost. 37/2015 in senso prova di resistenza).
- Cass., Sez. Unite, sent. n. 13452/2017 – Competenza territoriale atti impugnabili: conferma che l’incompetenza dell’ufficio non può essere rilevata d’ufficio dal giudice e va eccepita dal contribuente a pena di decadenza in primo grado .
- Cass., Sez. V, ord. n. 1898/2024 (dep. 18 gennaio 2024) – Avviso di accertamento IMU: notifica via PEC irregolare sanata da conoscenza dell’atto (raggiungimento dello scopo); firma digitale pienamente valida come sottoscrizione (esclusione del divieto di strumenti informatici per atti impositivi) .
- Cass., Sez. V, sent. n. 1042/2023 (dep. 16 gennaio 2023) – Mancata indicazione del responsabile del procedimento su avviso locale: non è causa di nullità dell’atto, poiché la nullità è prevista solo per la cartella di pagamento (art. 36 DPR 602/73) e non estensibile analogicamente .
- Cass., Sez. V, ord. n. 15372/2025 (dep. 9 giugno 2025) – Impugnazione di cartella da controllo automatizzato (art.36-bis DPR 600): il contribuente può contestare non solo vizi formali ma anche il merito della pretesa tributaria, poiché la cartella ex 36-bis è il primo atto impositivo notificato e le dichiarazioni fiscali non sono irretrattabili – sono dichiarazioni di scienza, rettificabili in base a nuovi elementi .
- Cass., Sez. V, sent. n. 20014/2024 (dep. 19 luglio 2024) – Incompetenza territoriale dell’ufficio: nel processo tributario non si applicano art.21-septies L.241/90, l’incompetenza invalida l’atto ma deve essere eccepita tempestivamente dal contribuente (non rilevabile d’ufficio); ex art.61 DPR 600/73 va eccepita in primo grado a pena di decadenza . Nella fattispecie la questione riguardava art.36 DPR 602 (responsabilità liquidatore) di natura civilistica, quindi incompetenza territoriale fiscale non pertinente .
- Cass., Sez. V, ord. n. 14733/2021 (dep. 27 maggio 2021) – Principio generale: “Nel processo tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi” . Ciò rafforza l’onere per il contribuente di eccepire ogni vizio già in primo grado.
- Cass., Sez. V, ord. n. 1630/2025 (dep. 20 gennaio 2025) – Sospensione termini Covid (art.67 DL 18/2020): confermata proroga generale di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione tributari per emergenza 2020 .
- Cass., Sez. V, ord. n. 18078/2024 (dep. 26 giugno 2024) – (Rilevata in note) Avviso bonario ex art.36-ter notificato oltre termini: atto nullo. Rientra nella giurisprudenza di tutela del contribuente verso atti post dichiarazione tardivi.
- Cass., Sez. V, sent. n. 3860/2025 (dep. 15 febbraio 2025) – Motivazione atti tributari e autotutela: ribadita funzione della motivazione di delimitare il thema decidendum e consentire difesa ; motivazione per relationem legittima solo se atti allegati o conosciuti . Abrogazione del divieto di impugnazione di provvedimenti di autotutela parziale (riconoscendo ora impugnabilità del diniego, v. art.10-quater Statuto) .
- Cass., Sez. V, sent. n. 30921/2022 – Decadenza accertamento e reati tributari: confermato che dal 2016 eliminato raddoppio termini salvo denuncia presentata entro scadenza ordinaria; se oltre, niente raddoppio . Accertamenti vanno notificati entro 5/7 anni salvo eccezioni.
Ecco la versione rifatta, nel formato classico, senza fonti, con stile, tono e struttura coerenti con tutte le precedenti:
Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e ti chiedi se sia davvero valido, se presenti vizi e se puoi impugnarlo integralmente, senza limitarti a contestare solo l’importo? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e ti chiedi se sia davvero valido, se presenti vizi e se puoi impugnarlo integralmente, senza limitarti a contestare solo l’importo?
Ti trovi davanti a imposte, sanzioni e interessi e temi che pagare o non fare nulla renda definitiva una pretesa che poteva essere annullata per vizi formali o sostanziali?
Devi saperlo subito:
👉 un avviso di accertamento non è automaticamente valido,
👉 può essere contestato anche integralmente,
👉 molti accertamenti cadono per vizi di legittimità, non di merito.
Questa guida ti spiega:
- quando un avviso di accertamento è invalido,
- quali vizi consentono di impugnarlo “in toto”,
- quali errori evitare,
- come difenderti efficacemente.
Avviso di Accertamento: Non è una Sentenza
L’avviso di accertamento è:
- un atto amministrativo,
- una pretesa dell’Amministrazione,
- non una decisione definitiva,
- soggetto a controllo del giudice.
👉 Se è viziato, può essere annullato integralmente.
Il Principio Fondamentale: Prima la Validità, Poi il Merito
Un errore molto diffuso è difendersi solo sul merito (numeri, ricavi, costi).
👉 Prima va verificata la validità dell’atto.
Se l’avviso è giuridicamente invalido:
- il giudice non entra nemmeno nel merito,
- l’accertamento viene annullato per intero.
👉 È la prima linea di difesa.
I Vizi che Rendono Nullo un Avviso di Accertamento
Un avviso può essere totalmente annullabile se presenta:
🔹 Vizi di notifica
- notifica a indirizzo errato,
- notifica inesistente o irregolare,
- notifica fuori termine.
🔹 Vizi di competenza
- ufficio territorialmente incompetente,
- atto firmato da soggetto non legittimato.
🔹 Vizi di motivazione
- motivazione generica o apparente,
- mancata spiegazione del metodo di accertamento,
- mancato confronto con le difese del contribuente.
🔹 Violazione del contraddittorio
- mancato contraddittorio obbligatorio,
- osservazioni difensive ignorate,
- procedimento “a senso unico”.
👉 Uno solo di questi vizi può far cadere tutto l’atto.
Il Punto Chiave: Motivazione Apparente = Atto Nullo
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’avviso deve spiegare chiaramente perché e come nasce la pretesa fiscale.
Se:
- si limita a formule standard,
- copia il PVC senza valutazione critica,
- non risponde alle osservazioni presentate,
👉 la motivazione è apparente
👉 e l’atto è illegittimo.
Quando Puoi Impugnare Tutto (Non Solo una Parte)
Puoi chiedere l’annullamento totale quando:
- il vizio colpisce la struttura dell’atto,
- la procedura è stata violata,
- manca un presupposto essenziale,
- il metodo di accertamento è illegittimo,
- l’atto è stato emesso fuori termine.
👉 Non sei obbligato a discutere solo l’importo.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- pagano subito “per stare tranquilli”,
- impugnano solo i calcoli,
- non verificano notifiche e firme,
- non contestano il procedimento.
👉 Così un accertamento nullo diventa definitivo.
Avviso di Accertamento ≠ Atto Inattaccabile
Un principio essenziale è questo:
👉 ogni avviso di accertamento è sindacabile dal giudice.
Questo significa che puoi:
- eccepire tutti i vizi formali,
- contestare l’intera pretesa,
- bloccare la riscossione,
- evitare cartelle, pignoramenti e iscrizioni.
👉 La difesa giuridica viene prima dei numeri.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Contestazione Totale
Contestare la validità dell’atto è difesa giuridica pura, non contabile.
L’avvocato:
- analizza forma, motivazione e procedimento,
- individua vizi invalidanti,
- imposta l’impugnazione completa,
- integra difesa procedurale e di merito (se necessario),
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Qui l’esperienza fa la differenza.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- verificare se l’avviso è nullo o annullabile,
- contestare la validità dell’intero atto,
- evitare di entrare nel merito se non serve,
- impugnare nei termini corretti,
- bloccare ogni azione esecutiva,
- tutelare il patrimonio personale o aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Se non impugni:
- l’accertamento diventa definitivo,
- il debito viene riscosso,
- partono cartelle e pignoramenti,
- perdi ogni possibilità di contestazione.
👉 Il silenzio rende valido anche un atto nullo.
Perché È Cruciale Agire Subito
I termini per impugnare un avviso di accertamento sono brevi e perentori.
👉 Ritardare significa perdere il diritto di difesa,
👉 anche se l’atto era completamente illegittimo.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro avvisi di accertamento viziati richiede competenze avanzate in diritto tributario e processo fiscale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Conclusione
Un avviso di accertamento
👉 può essere impugnato integralmente.
👉 Prima si verifica la validità,
👉 poi (solo se serve) si entra nel merito,
👉 la procedura conta quanto l’imposta.
La regola è chiara:
👉 controllare ogni vizio,
👉 impugnare tutto quando possibile,
👉 non accettare mai un accertamento senza averne verificato la legittimità.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
In molti casi, contestare la validità dell’avviso è la strada più rapida per annullare l’intera pretesa fiscale.