Accertamento Induttivo Con Mancato Riconoscimento Dei Costi Aziendali: Come Difendersi

L’accertamento induttivo con mancato riconoscimento dei costi aziendali è una delle contestazioni più dannose e complesse che un imprenditore o un professionista possa ricevere dall’Agenzia delle Entrate. In questi casi l’Ufficio non si limita a ricostruire i ricavi in via presuntiva, ma esclude o riduce i costi sostenuti, aumentando artificiosamente il reddito imponibile e generando maggiori imposte, sanzioni e interessi.

Per imprese, professionisti e partite IVA, il rischio è concreto: costi reali, inerenti e documentati vengono trattati come non deducibili o non provati, con conseguente “rimessa” di imponibile che può falsare la reale capacità contributiva dell’azienda.

Molti si chiedono:
“Possono togliere i miei costi e tassarmi sul lordo?”
“Basta che non siano tutti documentati per perderli?”
“Come si difende il contribuente quando i costi non vengono riconosciuti?”

È fondamentale chiarirlo subito:
i costi aziendali non possono essere ignorati in un accertamento induttivo senza motivo concreto.
Il mancato riconoscimento deve essere criticato e contrastato con una difesa tecnica adeguata.


Che cos’è un accertamento induttivo con disconoscimento dei costi

Un accertamento induttivo si verifica quando l’Agenzia delle Entrate, ritenendo la contabilità inattendibile o incompleta, ricostruisce il reddito per presunzioni, utilizzando indizi, dati esterni e parametri, e non riconosce integralmente o in parte i costi dichiarati, portando a:

• incremento del reddito imponibile
• maggiori imposte dovute
• sanzioni e interessi
• rischio di estensione ad altri periodi

In queste ipotesi, il contribuente non deve arrendersi alla ricostruzione automatica.


Perché l’Agenzia può non riconoscere i costi

L’Agenzia contesta i costi quando ritiene che:

• manchino prove documentali adeguate
• i costi non siano inerenti all’attività
• la contabilità sia irregolare o incompleta
• siano stati utilizzati parametri standard
• l’attività non giustifichi certi livelli di spesa

Tuttavia l’assenza di fatture non significa automaticamente “costi inesistenti”.


Il rischio più grave: tassazione di margini fittizi

Il vero pericolo è che:

• i ricavi presunti siano tassati senza dedurre i costi reali
• il margine imponibile sia arbitrariamente alto
• si applichino sanzioni sproporzionate
• gli effetti si ripercuotano su IRPEF/IRES, IVA e IRAP
• l’azienda sia gravata da ingenti debiti fiscali

Un costo non riconosciuto può compromettere l’intero risultato fiscale.


L’errore più grave: difendersi solo con documenti “tecnici”

Molti contribuenti commettono errori quando:

• limitano la difesa alla mera produzione di fatture
• non contestano il metodo di esclusione dei costi
• non ricostruiscono la connessione economica delle spese
• non evidenziano criteri di ragionevolezza
• non usano argomentazioni giuridiche specifiche

Non si tratta solo di “mostrare documenti”, ma di dimostrare la pertinenza e la realtà economica dei costi.


Costi e diritto tributario: il punto chiave

Un principio essenziale è questo:

non tutti i costi possono essere esclusi solo per carenze formali
• devono essere propriamente inerenza e competenza economica
• l’Agenzia deve motivare la non riconducibilità
• il contribuente può offrire prova contraria
• spesso è possibile dedurre i costi anche in via presuntiva

La deduzione dei costi non è automatica, ma non è neppure preclusa se ben argomentata.


Costi che spesso vengono contestati

L’Agenzia tende a mettere in discussione:

• costi di terzi non tracciati
• spese sostenute senza documentazione perfetta
• costi “generali” o amministrativi
• spese non direttamente correlate a ricavi specifici
• costi esteri o pagati in contanti
• costi con causali poco definite

Ma la mancanza di perfetta documentazione non implica sempre inesistenza.


Quando l’accertamento è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• i costi sono reali e riconducibili all’attività
• esistono elementi alternativi di prova
• la motivazione dell’Ufficio è generica o stereotipata
• l’accertamento ignora principi di competenza e inerenza
• la ricostruzione presuntiva è irragionevole

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’avviso di accertamento
• contestazione puntuale del metodo induttivo
• ricostruzione economica dei costi sostenuti
• utilizzo di prove alternative (contratti, ordini, corrispondenze)
• dimostrazione dell’inerenza dei costi
• confutazione delle presunzioni non aderenti alla realtà
• impugnazione nei termini
• eventuale richiesta di sospensione

Non serve solo la contabilità, serve una strategia tecnica e giuridica.


Accertamento induttivo e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• i maggiori redditi diventano definitivi
• partono sanzioni e interessi
• può essere emessa cartella di pagamento
• arrivano pignoramenti e fermi sui beni
• il danno economico si consolida

Il tempo è il primo nemico della difesa.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento con costi disconosciuti

Se ricevi un accertamento che disconosce i costi:

• non pagare d’impulso
• non accettare l’esclusione automatica
• verifica ogni costo contestato
• raccogli elementi alternativi di prova
• identifica errori metodologici nel calcolo
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Agire tempestivamente è decisivo per non consolidare la pretesa.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di accertamenti induttivi con mancato riconoscimento dei costi aziendali, proteggendo la loro reale capacità contributiva contro presunzioni arbitrarie.

Può intervenire per:

• contestare l’induttivo e il metodo di esclusione dei costi
• dimostrare l’inerenza e l’effettiva natura delle spese
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Un costo reale non può essere escluso senza motivo.
Ma se non reagisci in modo corretto, può trasformarsi in un maggior reddito contestato.

Se l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento induttivo con mancato riconoscimento dei costi aziendali,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la vera natura delle spese, prima che una presunzione diventi un debito definitivo.

Introduzione

L’accertamento induttivo è uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria italiana per ricostruire il reddito di un contribuente quando la sua contabilità presenta gravi irregolarità o incongruenze. In particolare, ci concentreremo sul caso in cui il Fisco, attraverso metodi induttivi, non riconosce (disconosce) alcuni costi aziendali, aumentando così in via presuntiva la base imponibile e le imposte dovute. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che taluni costi dedotti non siano adeguatamente documentati, non siano inerenti all’attività d’impresa o siano addirittura fittizi. L’impatto per il contribuente può essere grave: maggiori imposte accertate, sanzioni amministrative elevate, interessi sul debito tributario e perfino rischi di contestazioni penali in casi di frode fiscale.

Dal punto di vista del contribuente (debitore), è fondamentale conoscere i propri diritti e i mezzi di difesa a disposizione per contrastare o ridimensionare un accertamento di questo tipo. Scopo di questa guida, aggiornata a dicembre 2025, è fornire un quadro avanzato e completo – con riferimenti normativi aggiornati, sentenze recenti, esempi pratici, tabelle riepilogative e un formato domande e risposte – su come difendersi da un accertamento induttivo che nega il riconoscimento di costi aziendali. Il taglio sarà tecnico-giuridico ma anche divulgativo: parleremo di norme tributarie (dalle disposizioni del DPR 600/1973 al “nuovo” art. 7, co. 5-bis, D.Lgs. 546/1992 in tema di onere della prova) e di principi giurisprudenziali, spiegandoli in modo comprensibile sia per professionisti del settore (avvocati tributaristi, commercialisti) sia per imprenditori e privati contribuenti coinvolti in verifiche fiscali complesse.

Struttura della guida: Dopo aver definito cos’è l’accertamento induttivo e in quali casi l’Agenzia delle Entrate può utilizzarlo, analizzeremo perché alcuni costi aziendali vengono disconosciuti in sede di accertamento (assenza di documentazione, difetto di inerenza, antieconomicità, ecc.). In seguito, esamineremo la normativa italiana di riferimento e i principali orientamenti giurisprudenziali recenti, che delineano i limiti entro cui il Fisco può operare e i diritti di difesa del contribuente. Verranno illustrati i passi procedurali di un accertamento induttivo (dall’avviso di accertamento al contraddittorio, fino al contenzioso tributario) e le strategie di difesa, sia in fase amministrativa (come l’adesione o l’autotutela) che in fase giudiziale (ricorso alle Commissioni Tributarie oggi denominate Corti di Giustizia Tributaria, con focus sull’onere della prova e sull’utilizzo di prove alternative). Dedicheremo poi spazio alle sanzioni fiscali connesse al mancato riconoscimento dei costi (inclusi gli aggiornamenti introdotti dalla riforma sanzionatoria del 2024) e agli strumenti di ravvedimento operoso o definizione agevolata che possono attenuare il carico per il contribuente. Saranno proposti esempi pratici e simulazioni (dall’impresa edile con fatture contestate al professionista che non riesce a giustificare un costo da fornitore estero, fino al commerciante in contabilità semplificata con registri incompleti), per mostrare concretamente come impostare una difesa efficace. Infine, una sezione di FAQ (domande frequenti) riassumerà in forma domanda-risposta i dubbi più comuni su questo tema.

È importante sottolineare sin da ora un concetto chiave: la mera mancanza di un documento formale non equivale automaticamente all’inesistenza del costo sostenuto dal contribuente. Molti accertamenti induttivi basati su costi “non documentati” possono risultare viziati se l’Ufficio non considera la sostanza delle operazioni o ignora prove alternative dell’esistenza dei costi. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che anche in sede di accertamento induttivo “puro”, volto a tassare ricavi non dichiarati, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di stimare e considerare anche i costi correlati a quei ricavi, seppur in modo forfetario . Ciò per evitare l’illegittima tassazione di ricavi lordi, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) . Inoltre, recenti novità normative hanno spostato in parte l’onere della prova in materia di costi sul Fisco, rafforzando la posizione difensiva del contribuente (come vedremo, il nuovo art. 7, comma 5-bis D.Lgs. 546/92 impone all’ente impositore di provare la fondatezza delle pretese anche sui costi contestati, non più al contribuente).

Con queste premesse, addentriamoci nell’argomento partendo dalle nozioni fondamentali sull’accertamento induttivo e sui motivi per cui alcuni costi aziendali vengono “scaricati” dal reddito imponibile durante il controllo fiscale.

Cos’è l’accertamento induttivo e quando viene utilizzato

L’accertamento induttivo è una metodologia di determinazione del reddito imponibile in base alla quale il Fisco ricostruisce indirettamente i ricavi o il reddito di un contribuente, facendo ricorso a presunzioni e dati extra-contabili, in tutto o in parte prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili del soggetto verificato. Si contrappone all’accertamento analitico, che invece si basa sull’analisi voce per voce delle poste di bilancio e delle singole componenti positive e negative di reddito dichiarate, rettificando solo quelle ritenute non corrette o non provate.

In pratica, l’Amministrazione finanziaria opta per un accertamento induttivo quando ritiene che la contabilità del contribuente non sia attendibile oppure quando questa è inesistente (ad esempio, omessa presentazione della dichiarazione annuale). Le situazioni tipiche che legittimano il ricorso all’accertamento induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del DPR 600/1973, includono :

  • Mancata tenuta o omissione di scritture contabili obbligatorie, oppure irregolarità gravi e ripetute nei registri contabili tali da renderli completamente inaffidabili. In tal caso si parla di contabilità “gravemente inattendibile”. Ad esempio, l’assenza del dettaglio di magazzino in un’azienda commerciale, la mancanza del libro dei cespiti in un’impresa manifatturiera, o ancora un volume di affari incoerente con le rimanenze possono far presumere al Fisco che i dati dichiarati non rappresentino la realtà. La Cassazione ha chiarito che, in presenza di scritture contabili nel loro complesso inattendibili, è legittimo per l’Ufficio prescindere dai dati contabili e utilizzare anche presunzioni semplici “non qualificate” (le cosiddette presunzioni supersemplici) , cioè indizi anche isolati e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti. In altre parole, quando i libri contabili sono considerati viziati profondamente, la soglia di prova a carico del Fisco si abbassa: anche elementi indiziari di per sé deboli o singole incongruenze possono giustificare l’accertamento, purché logicamente collegate ad un comportamento evasivo . Questo è un punto affermato di recente dalla Cassazione (ord. n. 13017/2025) e coerente con un orientamento consolidato .
  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA. In caso di dichiarazione mancante (o nulla), il legislatore consente un accertamento d’ufficio con metodo induttivo puro. L’Ufficio può determinare il reddito imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, anche utilizzando parametri e presunzioni semplificate. In tali circostanze, non avendo il contribuente fornito alcun dato ufficiale, l’Amministrazione può procedere liberamente alla ricostruzione, sempre nei limiti della ragionevolezza e della coerenza complessiva. Per gli accertamenti da dichiarazione omessa, la Cassazione ha ribadito che l’ufficio può utilizzare presunzioni semplici e che l’onere della prova si inverte in capo al contribuente : sarà quest’ultimo a dover dimostrare che i maggiori ricavi presunti non esistono o sono inferiori. Tuttavia – come vedremo – ciò non esime l’Ufficio dal dovere di considerare i costi correlati a detti ricavi in via presuntiva, per non tassare un reddito lordo.
  • Gravi incongruenze tra i dati contabili dichiarati e altri indicatori economico-finanziari o normativi. Questa è spesso definita come ipotesi di accertamento analitico-induttivo. Ad esempio, se un’impresa dichiara sistematicamente margini di guadagno troppo bassi rispetto ai normali valori di settore (si pensi agli “indici di affidabilità fiscale” ISA, ai vecchi studi di settore o ai parametri di cui all’art. 39, co. 2 lett. d DPR 600/73), oppure se vi sono scostamenti significativi tra ricavi dichiarati e movimenti bancari, l’AE può presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati o, viceversa, di costi fittizi. Un caso classico: attraverso le indagini finanziarie sui conti correnti del contribuente (art. 32 DPR 600/73), vengono rilevati versamenti e prelevamenti non giustificati. La legge presume che i movimenti bancari non giustificati costituiscano ricavi occulti (per i prelevamenti su conti di imprenditori, la presunzione opera entro certi limiti normativi). In passato, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 225/2005, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 32 citato solo a patto che, in ambito induttivo, l’ufficio tenga conto anche dei costi presunti correlati ai ricavi accertati . È illegittimo infatti – per la Consulta – presumere maggiori ricavi da prelievi bancari senza permettere deduzioni di costi, perché si finirebbe per tassare un reddito lordo in violazione dell’art. 53 Cost. Questo principio, nato per gli accertamenti bancari, si applica in generale agli accertamenti induttivi puri.
  • Altri casi tassativamente previsti dalla legge. Il DPR 600/1973 elenca anche ulteriori ipotesi specifiche in cui è ammesso l’induttivo. Ad esempio, l’art. 39, co. 2, lett. b) consente l’accertamento induttivo se il contribuente non ha presentato il quadro relativo ai redditi di attività estere (RW), oppure la lett. c) riguarda i casi di omessa risposta a questionari o inviti, e così via. Inoltre, per l’IVA, l’art. 55 del DPR 633/1972 consente l’accertamento induttivo quando non sono stati tenuti i registri IVA o non sono state presentate le dichiarazioni, analogamente a quanto detto per le imposte sui redditi.

Accertamento induttivo “puro” vs “analitico-induttivo”: È utile distinguere due forme di accertamento presuntivo:
– L’accertamento induttivo puro è quello finora descritto, in cui si prescinde totalmente dalle scritture contabili, perché inesistenti o totalmente inattendibili. Si basa su qualsiasi elemento disponibile (anche meramente indiziario) per ricostruire redditi e ricavi. In questo caso, il Fisco non è tenuto a dimostrare con precisione puntuale la pretesa, potendo utilizzare anche presunzioni semplici prive dei requisiti normalmente richiesti . In contrapartita, però, come vedremo, sorge un obbligo per il Fisco: se accerta maggiori componenti positivi (ricavi), deve determinare anche le componenti negative (costi) correlati, almeno in modo forfetario .
– L’accertamento analitico-induttivo, invece, è una modalità intermedia: l’Ufficio parte dai dati della contabilità, che in linea di massima considera attendibili, ma procede a rettificare alcuni elementi utilizzando anche presunzioni “qualificate” (gravi, precise e concordanti). Ciò avviene ad esempio quando le scritture presentano incongruenze limitate o errori parziali, oppure quando emergono indicatori di redditività anomali. In tal caso l’accertamento resta ancorato ai dati contabili (non viene ignorata l’intera contabilità), ma su di essi si innestano presunzioni per stimare ricavi non dichiarati o per disconoscere parte dei costi dichiarati come non deducibili. È il caso di accertamenti basati sugli “studi di settore” o sugli ISA: se un’impresa mostra ricavi molto inferiori a quelli stimati per il suo profilo, l’Agenzia potrebbe presumere un certo ammontare di ricavi non dichiarati e rettificare il reddito (sempre garantendo il contraddittorio). Oppure, se in base a elementi esterni (es. consumi di materie prime) l’Ufficio deduce che la produzione effettiva è maggiore di quella risultante, effettuerà una ricostruzione analitico-induttiva di ricavi e costi. In questo tipo di accertamento, diversamente dal caso “puro”, si richiede in genere che le presunzioni abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché non si è di fronte a contabilità completamente inattendibile ma solo da integrare. L’onere di fornire queste presunzioni qualificate spetta all’Ufficio; qualora ci riesca, l’onere della prova contraria passa poi al contribuente (che può comunque difendersi anche presentando una ricostruzione alternativa più convincente, basata sugli stessi dati presuntivi ).

Riassumendo in tabella le tipologie di accertamento e il diverso trattamento dei costi:

Tipologia di accertamentoQuando si applicaPresunzioni richiesteTrattamento dei costi
Accertamento analitico (ordinario)Contabilità regolare e attendibile, ma con possibili errori su singole vociNessuna presunzione; si rettificano analiticamente i dati (es. si riprende a tassazione un costo non documentato)Si riconoscono i costi deducibili registrati a conto economico (art. 109 TUIR). Costi non contabilizzati non deducibili, salvo eccezioni di legge.
Accertamento analitico-induttivoContabilità formalmente tenuta, ma con incongruenze o indizi di evasione (es. ricavi non congrui agli ISA, margini illogici)Presunzioni semplici qualificate (gravi, precise, concordanti) per stimare elementi non dichiarati. L’Ufficio deve fornire presunzioni solide su ricavi occulti o costi fittizi.I costi contabilizzati restano dedotti salvo prova contraria dell’Ufficio. I nuovi ricavi accertati analitico-induttivamente possono avere costi correlati deducibili solo se il contribuente prova elementi certi e precisi al riguardo .
Accertamento induttivo “puro”Contabilità inesistente o gravemente inattendibile; omessa dichiarazione; violazioni gravi elencate in leggePresunzioni semplici “supersemplici” (anche prive di gravità, precisione, concordanza). Bastano indizi logici collegati ad evasione, data la sfiducia totale nella contabilità .L’Ufficio deve stimare in modo forfetario i costi relativi ai maggiori ricavi accertati , altrimenti l’accertamento è illegittimo. Il contribuente può sempre provare l’esistenza di ulteriori costi oltre quelli stimati dall’Ufficio . I costi originariamente dichiarati possono essere disconosciuti se considerati inattendibili.

Nota: Nel caso di accertamento da indagini finanziarie (esame dei conti bancari), a seconda del contesto, può configurarsi come analitico-induttivo (se la contabilità esiste ma si integrano ricavi) o come induttivo puro (se si tratta di omessa dichiarazione o contabilità del tutto inattendibile). La giurisprudenza, come accennato, ha stabilito che in ogni caso anche in presenza di movimenti bancari non giustificati, l’Ufficio deve riconoscere in deduzione una certa percentuale di costi correlati ai ricavi presunti . È quindi sempre garantito il principio per cui si tassa il reddito netto e non il volume lordo dell’attività.

Perché l’Agenzia delle Entrate disconosce i costi: cause del mancato riconoscimento

Un elemento centrale del nostro tema è capire per quali motivi il Fisco “non riconosce” (ossia contesta e recupera a tassazione) alcuni costi aziendali durante un accertamento induttivo o analitico-induttivo. In generale, un costo viene disconosciuto quando l’Amministrazione finanziaria ritiene che non soddisfi i requisiti per la deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa, oppure sospetta che dietro quel costo si celi una frode o un’inesattezza. Elenchiamo di seguito le principali cause di contestazione dei costi, che spesso ricorrono nei verbali di accertamento:

  • Assenza di idonea documentazione fiscale: è il caso più frequente. Un costo privo di fattura, ricevuta fiscale o altro documento richiesto dalla legge non è, di norma, deducibile. Ad esempio, se un’impresa registra tra le spese di esercizio un pagamento in contanti a un fornitore estero senza alcuna fattura o contratto a supporto, l’Ufficio considererà quel costo “non documentato” e lo eliminerà dal calcolo del reddito deducibile. Anche documenti incompleti o non regolarmente tenuti (come una fattura senza gli elementi obbligatori, o la mancanza della scheda carburante per i costi di carburante) possono portare a contestazioni. Tuttavia, come vedremo, la mancanza del documento formale non equivale automaticamente all’inesistenza del costo nella realtà: il contribuente può tentare di provare aliunde di aver effettivamente sostenuto la spesa (es. con pagamenti tracciati, DDT, contratti, ecc.). Il problema è che spesso l’Ufficio, in sede di verifica, si limita a richiedere la fattura come unica prova e, se questa manca, disconosce il costo senza ulteriori indagini . Tale approccio formalistico è contestabile in giudizio, specie alla luce dei principi di buona fede e collaborazione (Statuto del Contribuente, L. 212/2000) e di alcune aperture giurisprudenziali sull’ammissibilità di prove alternative.
  • Difetto di inerenza: il requisito di inerenza richiede che il costo sia collegato all’attività d’impresa o di lavoro autonomo del contribuente e sia sostenuto nell’esercizio al fine di produrre i ricavi o altri proventi. Se il Fisco ritiene che un costo non abbia attinenza con l’attività (cioè sia, in sostanza, una spesa personale o estranea all’impresa), lo disconoscerà. Ad esempio, un’azienda edile che deduce spese per corsi di yoga dei propri amministratori potrebbe vedersi contestare la mancanza di inerenza di tale costo, a meno che non provi un beneficio per l’impresa (molto difficile in un caso del genere). Oppure un professionista (avvocato, commercialista) che deduce costi per abbigliamento di lusso o per viaggi esotici dovrà dimostrarne la correlazione con la propria attività professionale, altrimenti il Fisco li riprenderà a tassazione come spese personali non inerenti. La giurisprudenza di legittimità ha definito l’inerenza come correlazione in concreto tra costo e attività, basata su un giudizio qualitativo e non (necessariamente) quantitativo . Ciò significa che non occorre che il costo sia proporzionato ai ricavi, ma è sufficiente che sia coerente con l’esercizio dell’attività. Tuttavia, l’antieconomicità palese di un costo (ossia la sua sproporzione o inutilità economica) può essere indice di non inerenza . Ad esempio, se un’impresa manifatturiera spende il doppio del proprio fatturato in consulenze, l’Ufficio potrebbe eccepire che la spesa è antieconomica e dunque sospettare che non sia realmente inerente (forse nasconde un’utilità extra aziendale o un trasferimento di utili a terzi). In tali casi, chi indica il costo deve fornire elementi per ricondurlo all’attività, dopodiché spetta all’Amministrazione dimostrare eventuali ulteriori elementi contrari evidenziando l’inattendibilità della tesi del contribuente . Questo principio, affermato dalla Cassazione (ordinanza n. 33568/2022), mostra che in tema di inerenza si delinea un onere probatorio a carico di entrambi le parti: inizialmente il contribuente deve giustificare il nesso con l’attività, ma se lo fa in modo credibile, l’Ufficio, per disconoscere comunque il costo, deve provare il contrario (ad esempio provare che in realtà era una spesa di natura personale, o che nasconde un’utilità diversa).
  • Incoerenza economica o eccessiva onerosità (costi antieconomici): ricollegandoci al concetto di antieconomicità, l’Amministrazione a volte disconosce costi perché li giudica eccessivi rispetto all’utilità che ne trae l’impresa, o rispetto ai prezzi di mercato. Ad esempio, se una società paga un canone di affitto sproporzionatamente alto a una ditta collegata per un piccolo ufficio, il Fisco potrebbe ritenere che quel costo nasconda in realtà una distribuzione occulta di utili o una manovra elusiva, e contestarne la deducibilità per difetto di inerenza o per abuso del diritto. Occorre dire che la Cassazione ha in passato affermato il principio della libertà di gestione imprenditoriale: le scelte imprenditoriali in sé (anche se poco profittevoli) non possono essere sindacate dal Fisco, a meno che l’antieconomicità non sia così marcata da rivelare finalità estranee all’impresa (come l’intento di creare artificiosamente un costo fittizio per abbattere il reddito). Pertanto, un costo molto elevato ma realmente sostenuto e magari risultato poco produttivo non può essere disconosciuto solo perché “non conveniente”; se però il suo importo abnorme fa pensare che dietro vi sia un’operazione artificiosa, allora l’antieconomicità funge da campanello d’allarme per l’Ufficio.
  • Mancata prova del costo in seguito a controlli incrociati: può accadere che l’Agenzia disconosca un costo perché dal confronto con altri dati (ad esempio dalla verifica presso il fornitore) emergono discrepanze. Un esempio frequente è la contestazione di costi per fatture considerate soggettivamente o oggettivamente false. Fatture oggettivamente inesistenti sono quelle emesse per operazioni mai avvenute (costi fittizi creati a tavolino); fatture soggettivamente inesistenti sono quelle emesse da un soggetto diverso dal reale fornitore (spesso una cartiera o prestanome), sebbene la prestazione o cessione possa essere avvenuta. Se il Fisco scopre – magari tramite indagini penali o riscontri incrociati – che il tuo fornitore era una società fittizia e la fattura ottenuta non corrisponde a una reale transazione, certamente disconoscerà il costo e contesterà anche la detrazione IVA relativa, con sanzioni molto pesanti. In tali casi la prova contraria per il contribuente è estremamente difficile: occorrerebbe dimostrare che, nonostante la falsità soggettiva, la prestazione è stata resa da qualcun altro e il costo è reale nella sua sostanza. La Cassazione ha stabilito che, quando l’Ufficio fornisce elementi anche presuntivi seri sulla falsità di fatture (es. fornitore irreperibile, privo di struttura, ecc.), spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la loro inerenza . In assenza di tale prova, il costo viene eliminato.
  • Mancanza di tracciabilità dei pagamenti: specie per costi di importo rilevante, il pagamento in contanti o tramite canali non tracciati insospettisce il Fisco, che potrebbe disconoscere il costo se la normativa prevedeva l’obbligo di un certo mezzo di pagamento. Ad esempio, costi per acquisti da fornitori esteri in contanti, senza passare per il sistema bancario, oppure rimborsi spese pagati in contanti ai dipendenti senza adeguate pezze giustificative, possono essere non riconosciuti. È vero che, a parte taluni casi (es: pagamenti oltre soglia anti-riciclaggio, oggi €1000, che comportano sanzioni) non esiste un obbligo generalizzato di tracciabilità per dedurre un costo; ma sul piano probatorio, un costo pagato cash e privo di pezze d’appoggio solide è molto più esposto a contestazioni (in quanto l’Ufficio può dubitare che sia realmente avvenuto). In sede contenziosa, la tracciabilità del costo (es. bonifico, assegno, transazione carta) è un elemento che aiuta il contribuente a dimostrare l’esborso effettivo. Viceversa, l’assenza di tracce può spingere il giudice a ritenere legittimo il disconoscimento se il contribuente non produce altre prove.
  • Costi ritenuti non congrui o non coerenti rispetto ai ricavi: questo caso è peculiare degli accertamenti induttivi/analitico-induttivi. Talvolta, la sproporzione tra costi e ricavi dichiarati fa scattare il sospetto di evasione: o i ricavi sono sotto-dichiarati (occultamento di ricavi) o i costi sono artificiosamente sovrastimati (fittizi). In entrambi i casi l’Ufficio potrebbe procedere a rideterminare il reddito disconoscendo una parte dei costi. Ad esempio, se un’impresa commerciale dichiara 100 di ricavi e 95 di costi (utile minimo, 5), ma in base ai parametri di settore dovrebbe avere un margine ben più alto (diciamo 100 di ricavi a fronte di 70 di costi, margine 30), il Fisco può ritenere che quei 25 di costi in più siano in realtà inesistenti o non deducibili, oppure che manchino dei ricavi. Spesso, l’atto di accertamento parlerà di “gravi incongruenze” tra percentuali di ricarico, margini lordi, ecc., che giustificano l’applicazione del metodo induttivo (si veda ad es. art. 39, co.2, lett. d DPR 600/73: scostamento oltre determinati limiti dai parametri stabiliti con DPCM). In sostanza, costi anormalmente elevati rispetto ai ricavi possono venir tagliati via presuntivamente per ricondurre il reddito a un livello ritenuto normale. Qui la difesa consisterà nel dimostrare che quei costi elevati erano reali e giustificano il basso margine (esempio: perché l’azienda ha fatto investimenti, o ha svenduto per liquidare magazzino, ecc.), oppure nel mettere in dubbio la correttezza dei parametri medi utilizzati dal Fisco.
  • Sospetto di costi relativi ad attività “in nero”: paradossalmente, può capitare l’opposto di quanto sinora descritto – e cioè che sia il contribuente a non aver dichiarato alcuni costi, pagandoli magari “in nero”, e che il Fisco li ricostruisca indirettamente. Per esempio, se da un accertamento finanziario emergono pagamenti a fornitori non registrati in contabilità, l’Ufficio potrebbe concludere che l’azienda ha sostenuto costi “in nero” e probabilmente ha anche ricavi in nero (per finanziarli). In sede di accertamento, l’ufficio può riconoscere quei costi occulti? La regola generale (art. 109 TUIR) è che un costo non contabilizzato nell’esercizio di competenza non è deducibile. Tuttavia, la Cassazione ha affermato che, se l’Ufficio accerta maggiori ricavi in un certo anno, il contribuente può contraddire indicando l’esistenza di costi correlati anche se non contabilizzati (costi “in nero” appunto) . Ciò può avvenire ad esempio durante un accertamento bancario: trovati versamenti non dichiarati (ricavi), il contribuente può sostenere che erano frutto di vendite i cui acquisti non furono registrati (costi occulti). In tal caso, purché fornisca elementi credibili, ha diritto a vedersi dedurre quei costi occulti in abbattimento dei ricavi accertati . Si tratta di una situazione particolare in cui il contribuente, per evitare la tassazione di utili inesistenti, ammette di aver evaso anche sul lato dei costi. L’importante principio emerso è: in caso di accertamento induttivo di maggiori ricavi, il contribuente può far valere costi correlati, ancorché non contabilizzati (lo riconosce la stessa prassi AdE: Circ. 32/E/2006 ). Naturalmente, se i costi in nero emergono da soli (ad es. fatture d’acquisto trovate non registrate), senza legami con ricavi, l’Ufficio li considererà indeducibili e anzi sintomo di merce venduta in nero (quindi userà quei costi per stimare ulteriori ricavi non dichiarati).

Riassumendo, l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere i costi quando questi presentano carenze formali, difetti sostanziali di inerenza/coerenza o indizi di falsità. Il rischio concreto per il contribuente è un aumento artificioso del reddito imponibile: se i costi dedotti si riducono (perché alcuni vengono negati), automaticamente l’utile fiscale aumenta e così le imposte dovute. Per di più, scattano sanzioni amministrative per dichiarazione infedele (vedremo a breve le percentuali) e interessi sul maggior debito d’imposta, e nei casi più gravi può profilarsi l’accusa di reato tributario (ad esempio, utilizzo di fatture false, dichiarazione fraudolenta, ecc., disciplinati dal D.Lgs. 74/2000). Oltre alle contestazioni sull’anno specifico, un accertamento del genere può indurre l’AE ad estendere la verifica ad altri periodi d’imposta (soprattutto se emerge un “modus operandi” sistematico, come costi gonfiati o neri ricorrenti). Infine, un aspetto spesso sottovalutato: più il tempo passa, più al contribuente risulterà difficile difendersi, perché le prove si affievoliscono (documenti che non si trovano, persone che non ricordano, aziende fornitrici cessate, ecc.). Ecco perché è vitale predisporre tempestivamente la difesa, come esamineremo nelle prossime sezioni.

Norme fiscali e principi giuridici rilevanti

In questa sezione facciamo il punto sulle principali norme italiane che disciplinano l’accertamento induttivo e la deducibilità dei costi, nonché sui principi giurisprudenziali che si sono affermati in materia. Un saldo riferimento normativo è fondamentale per impostare una difesa tecnica corretta. Elenchiamo i riferimenti essenziali:

  • Art. 39, comma 1 e 2, DPR 29 settembre 1973 n. 600 – Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
    – Il comma 1 disciplina l’accertamento analitico (rettifica delle singole voci reddituali quando il reddito dichiarato non è congruo o vi sono elementi non giustificati).
    – Il comma 2 elenca le condizioni per procedere con accertamento induttivo (detto anche “d’ufficio”): contabilità omessa o gravemente inattendibile, omissione di dichiarazione, ecc., come visto sopra. In tali casi “l’ufficio procede alla determinazione del reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza…”. Importante è la lettera d) del comma 2, che include tra le fattispecie le gravi incongruenze tra ricavi, compensi e costi dichiarati e quelli desumibili da coefficienti o parametri ministeriali: ciò ha dato base legale agli studi di settore, ISA e simili metodologie induttive.
    Nota: L’art. 39 DPR 600/73 è stato nel tempo ritoccato, ma i principi generali restano: consente l’induttivo puro in presenza di situazioni di grave inattendibilità o omissioni. Ad esempio, proprio ai sensi dell’art. 39, co.2 lett. a), la Cassazione 13017/2025 conferma che se la contabilità è complessivamente inattendibile, l’Ufficio può legittimamente utilizzare l’induttivo puro, senza necessità di presunzioni qualificate .
  • Art. 40 DPR 600/1973 – Accertamento in caso di società di persone e di associazioni senza personalità giuridica. Prevede il cosiddetto accertamento “per trasparenza”: se emergono maggiori redditi in capo alla società di persone, questi vengono imputati per trasparenza ai soci. È rilevante perché, in caso di costi indeducibili in capo alla società, i soci potrebbero subire la tassazione conseguente pro-quota. Inoltre, il co.2-bis di questo articolo è stato utilizzato per il calcolo sintetico dei redditi (redditometro) in passato, ma è fuori tema qui.
  • Art. 41 DPR 600/1973 – Accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione. Se il contribuente non presenta la dichiarazione, l’Ufficio può procedere all’accertamento induttivo d’ufficio, determinando il reddito imponibile in base ai dati in suo possesso. È una norma collegata al 39, ma specifica per l’omissione.
  • Art. 42 DPR 600/1973 – Formazione e motivazione dell’avviso di accertamento. Importante sul piano procedurale: richiede che ogni avviso di accertamento sia motivato, pena la nullità. Nel nostro contesto, significa che l’Ufficio nell’avviso deve spiegare chiaramente perché ha disconosciuto certi costi e su quali elementi presuntivi o prove si basa per rideterminare il reddito. Se l’atto non motiva adeguatamente il recupero di un costo (ad esempio limitandosi a dire “costo non documentato” senza spiegare eventuali richieste di chiarimenti al contribuente, o senza menzionare l’esito del contraddittorio), si può eccepire l’illegittimità dell’atto per carenza di motivazione. Inoltre, l’avviso deve indicare i rimedi esperibili (adesione, ricorso, ecc.) e deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge (di solito il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione dichiarazione, o settimo se omessa – salvo proroghe).
  • Art. 54 e 55 DPR 633/1972 – Norme analoghe per l’accertamento IVA. Anche per l’IVA esistono l’accertamento analitico (art.54) e induttivo (art.55) con presunzioni semplici. Ad esempio, l’art. 55 consente di determinare l’imponibile IVA in via induttiva quando manca la dichiarazione o la contabilità IVA è inattendibile. Nell’accertamento induttivo integrato (IRPEF/IRES e IVA), l’ufficio spesso contesta sia imposte sui redditi che IVA: se un costo è disconosciuto, l’effetto è doppio – da un lato aumenta il reddito tassabile, dall’altro la relativa IVA sugli acquisti diventa indetraibile e viene recuperata. Pertanto, ci sono anche sanzioni IVA specifiche (es. uso di fatture false comporta sanzione 90% anche sull’IVA detratta indebitamente).
  • Art. 109, comma 4 e 5, TUIR (DPR 917/1986) – Principi generali di deducibilità dei costi. L’art.109 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) stabilisce al comma 4 lettera a) che le spese e gli oneri sono deducibili solo se imputati a Conto Economico nell’esercizio di competenza (principio della previa imputazione a CE). La lettera b) aggiunge che, se un ricavo non è stato imputato a CE (cioè non è contabilizzato tra i ricavi), i costi ad esso afferenti possono comunque essere dedotti purché risultino da elementi certi e precisi . Questa lettera b) è stata spesso richiamata in tema di accertamenti induttivi: consente di dedurre costi correlati a ricavi non contabilizzati se appunto si provano in modo certo e preciso. Ad esempio, se in un accertamento analitico-induttivo l’Ufficio trova vendite non fatturate, il contribuente può dedurre i costi di acquisto delle merci vendute in nero, se riesce a individuarli e documentarli in maniera convincente (magari perché le merci provenivano dal magazzino regolare). Attenzione: in caso di accertamento induttivo puro, come già spiegato, la Cassazione ha detto che non serve neppure la prova certa e precisa dei costi: l’Ufficio deve in ogni caso stimarli forfettariamente in base all’art.53 Cost , anche se il contribuente non li aveva in contabilità (il quale potrà comunque aggiungere prove ulteriori se ne ha). Il comma 5 dell’art.109 TUIR contiene la definizione generale di inerenza: “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se non risultano inerenti all’attività” del contribuente. È una clausola antielusiva di ampia portata, che però per anni è stata al centro di dibattiti interpretativi (se riferita a un nesso qualitativo o quantitativo). La tendenza giurisprudenziale attuale, come detto, è di intendere l’inerenza in senso qualitativo (collegamento logico-funzionale all’attività) e non di sindacare la congruità economica (se non in casi estremi). La disposizione implica che l’onere di provare l’inerenza di un costo in genere spetta al contribuente (così era almeno fino alla novella del 2022 di cui diremo). Quindi l’Ufficio, contestando un costo come non inerente, in passato poteva limitarsi ad affermare la non inerenza; era il contribuente che doveva poi dimostrare il contrario (esibendo contratti, relazioni, ecc. che legassero la spesa all’attività). Oggi, come vedremo, in giudizio questa ripartizione sta cambiando.
  • Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) – Diversi articoli di questa legge sono armi difensive. Ad esempio:
    Art. 10, comma 3: prevede che le violazioni formali senza impatto sostanziale non vengano sanzionate. Nel nostro contesto, se un costo è disconosciuto solo per un vizio formale (ad esempio una fattura con data errata, o l’indicazione incompleta della partita IVA), il contribuente può invocare il principio che le mere irregolarità formali non dovrebbero comportare la perdita del diritto alla deduzione se la sostanza del costo è comprovata. Questo principio è consolidato per l’IVA a livello UE (“substance over form”), ma anche per le imposte sui redditi sta facendosi strada l’idea che un formalismo eccessivo contrasti con i principi di capacità contributiva e buona fede.
    Art. 12, comma 7: dopo un accesso, ispezione o verifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni prima che l’ufficio emetta avviso di accertamento, a pena di nullità dell’atto, salvo casi particolari di urgenza. Questo significa che, se c’è stato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con rilievi sui costi indeducibili, l’Agenzia non può emanare l’accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del PVC, a meno che il termine di decadenza sia imminente. In quei 60 giorni il contribuente può (e deve) inviare le sue memorie difensive. Se l’Ufficio notifica l’avviso senza attendere tale termine, il contribuente può eccepirne la nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale . Peraltro, per le imposte armonizzate (IVA), il contraddittorio preventivo è ritenuto obbligatorio anche in mancanza di norma specifica, in base a principi comunitari.
    Art. 7, comma 1: obbligo di motivazione chiara e indicazione dei presupposti di fatto e di diritto degli atti tributari (rafforza quanto già nel DPR 600/73).
    Art. 6, comma 4: diritto del contribuente a non essere sanzionato se dimostra che la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza normativa. Non direttamente pertinente al nostro tema dei costi, ma da tenere presente se il contribuente aveva interpretato in modo plausibile una norma sulla deducibilità (es. considerato inerente un costo borderline) poi contestata.
  • Decreto Legislativo 471/1997 – Sanzioni amministrative in materia tributaria. In particolare:
    Art. 1, comma 2: Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP). Prima della riforma 2023-2024, prevedeva una sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o del minor credito spettante, con un minimo di 250€. Dal 1° settembre 2024, per le violazioni commesse successivamente, la sanzione per infedele dichiarazione è stata ridotta al 70% fisso (con minimo 150€) . La dichiarazione è infedele quando risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante; tipicamente, se vengono disconosciuti costi, la dichiarazione originaria diventa infedele perché l’imposta dovuta è più alta. Esempio: se avevo dedotto indebitamente €100 di costi, l’accertamento li toglie e su quei €100 di reddito in più pago imposta aggiuntiva, su cui si calcola la sanzione.
    Determinazione pratica della sanzione: supponiamo una società di capitali con aliquota IRES 24%. €100 di costi indeducibili comportano €24 di maggior imposta. Con la vecchia disciplina la sanzione base sarebbe stata 90% di €24 = €21.6 (poi l’ufficio può aumentare verso il 180% in base alla gravità, o ridurre a 1/3 in caso di adesione). Con la nuova disciplina post riforma, la sanzione sarebbe 70% di €24 = €16.8. Quindi c’è stata una riduzione del carico sanzionatorio per dichiarazione infedele. Resta il fatto che se concorrono aggravanti (es. mancata esibizione di documenti in verifiche, frode, ecc.), la sanzione può aumentare (fino al 140% post riforma, presumibilmente, o forse restano fissi 70% salvo recidiva?). Va notato che la riforma ha previsto minimi fissi più alti, ma percentuali minori.
    Art. 1, comma 1: Omessa dichiarazione. Vale la pena citarlo perché, se davvero la contabilità era così irregolare da non presentare dichiarazione, la sanzione è dal 120% al 240% dell’imposta (minimo €250), ora modificata in 120% fisso (minimo €250) dal 2024 . Quindi più severa dell’infedele. Non è il nostro focus, ma se un contribuente omette la dichiarazione, l’accertamento induttivo che ne segue avrà sanzioni molto alte.
    Art. 5: sanzioni per violazioni IVA; ad esempio, la detrazione dell’IVA su costi indeducibili (perché magari la fattura è falsa o l’operazione inesistente) comporta una sanzione pari al 90% dell’IVA indebitamente detratta (art. 6, co.6 D.Lgs 471/97). Anche questa percentuale rientra nella “dichiarazione infedele” se la frode IVA incide sul credito/débito risultante dalla dichiarazione.
    Art. 6: cause di non punibilità e riduzione sanzioni. Ad esempio, il ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs 472/97, collegato) che permette di ridurre le sanzioni, e il principio del cumulo giuridico (sanzione unica per più violazioni della stessa indole commesse in uno stesso periodo d’imposta).
  • D.Lgs. 546/1992 (Contenzioso tributario) – In tema di onere della prova, importantissimo il nuovo art. 7, comma 5-bis, introdotto dalla riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022). Tale norma, in vigore dal settembre 2022, stabilisce che “spetta all’ente impositore l’onere di provare in giudizio la fondatezza della pretesa tributaria”. Questa formulazione ha innovato la tradizionale distribuzione dell’onere probatorio nelle liti fiscali. In base all’art. 7, co.5-bis, il giudice deve ritenere che l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di provare anche la legittimità dei recuperi di imposta derivanti da costi disconosciuti, non solo la sussistenza di maggiori ricavi. Ciò supera il precedente richiamo automatico all’art. 2697 c.c. che portava a dire: il Fisco prova i fatti costitutivi dell’obbligo tributario (ricavi), il contribuente prova quelli estintivi o modificativi (costi, oneri) . Ora la legge processuale tributaria fa prevalere un criterio proprio: l’onere della prova incombe sul Fisco sia per i componenti positivi che per quelli negativi (salvo le eccezioni di legge per crediti da rimborso) . Questo significa che, almeno nelle controversie instaurate dopo l’entrata in vigore di tale norma, il contribuente parte teoricamente avvantaggiato: se l’Agenzia non fornisce in giudizio prove convincenti dell’indebita deduzione di un costo, il ricorso del contribuente va accolto. Stiamo assistendo alle prime pronunce di merito che applicano questo principio: ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna (sent. n. 499/04/2023) ha annullato un recupero di costi proprio per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, affermando che con l’art.7 co.5-bis Dlgs 546/92 spetta all’Ufficio dimostrare in modo puntuale la non inerenza o la non deducibilità dei costi contestati . In quel caso, erano contestate alcune fatture di manutenzione straordinaria: l’AE sosteneva fossero parzialmente indeducibili; i giudici hanno ritenuto insufficienti le prove addotte dall’AE, e hanno dato ragione al contribuente, sottolineando che il nuovo assetto normativo imponeva una prova rigorosa a carico del fisco (anche se la Cassazione fino al 2022 continuava a porre l’onere in capo al contribuente in tema di inerenza ). Questa è una svolta di rilievo, che va sfruttata nella difesa. Occorre però cautela: la norma processuale non chiarisce se valga anche per atti emessi prima o per giudizi pendenti. Tendenzialmente, dovrebbe applicarsi ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. La Cassazione dovrà armonizzare il suo orientamento con questa disposizione, e alcuni commentatori prevedono un possibile intervento chiarificatore. Ad ogni modo, per il contribuente conviene certamente invocare in ricorso l’art.7 co.5-bis, pretendendo che l’AE provi la fondatezza del disconoscimento dei costi (specie se il contribuente ha già fornito una spiegazione plausibile in sede amministrativa).
  • Principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) – Sebbene non sia una norma tributaria specifica, l’art.53 Cost. permea la materia. Ogni accertamento deve rispettare la capacità contributiva del soggetto, cioè tassare redditi effettivamente prodotti. La Cassazione lo richiama spesso, soprattutto nei casi di accertamento induttivo puro: tassare i ricavi lordi viola l’art.53, bisogna tassare il reddito netto . Questo principio sarà un caposaldo delle nostre argomentazioni difensive: se l’avviso di accertamento ha ignorato completamente i costi, potremo sostenerne l’illegittimità costituzionale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità . L’art.53 serve anche come bussola interpretativa: in caso di dubbi normativi, prevale l’interpretazione che evita risultati iniqui e sproporzionati.

Ora che abbiamo delineato il quadro normativo, appare chiaro che esistono paletti legali alla discrezionalità del Fisco. In particolare: (a) l’uso dell’induttivo è ammesso solo in circostanze specifiche; (b) i costi in linea di principio vanno riconosciuti se inerenti, documentati o comunque esistenti; (c) anche in sede presuntiva, non si possono ignorare del tutto i costi correlati ai ricavi; (d) in giudizio, il contribuente può far leva sia su norme sostanziali (TUIR, ecc.) sia su norme procedurali (Statuto, art.7 co.5-bis) e su pronunce giurisprudenziali di legittimità e costituzionali, per sostenere le proprie ragioni.

Nei prossimi capitoli ci focalizzeremo sulla difesa pratica: come reagire a un avviso di accertamento induttivo che disconosce costi, quali errori procedurali o di merito individuare, quali prove presentare, quali istituti deflattivi o soluzioni transattive valutare, il tutto per ottenere un annullamento o almeno una consistente riduzione della pretesa fiscale.

Procedura dell’accertamento induttivo: fasi e diritti del contribuente

Prima di esaminare le strategie difensive, è utile ripercorrere come si svolge, in concreto, un accertamento fiscale di tipo induttivo, evidenziando i momenti in cui il contribuente può (e dovrebbe) intervenire per far valere i propri diritti. Conoscere la procedura è importante anche per individuare eventuali vizi che possano rendere nullo o annullabile l’atto impositivo.

Ecco le fasi principali di un accertamento fiscale che sfocia in una rettifica induttiva del reddito:

  1. Accesso, ispezione o verifica fiscale (controllo in azienda, sede del contribuente o da remoto): Nella maggior parte dei casi, l’accertamento induttivo prende le mosse da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza o da funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Durante la verifica, gli organi accertatori esaminano libri, registri, fatture, documenti contabili e anche documentazione extra-contabile (agende, corrispondenza, conti correnti, ecc.). Se emergono irregolarità gravi (ad esempio omessa registrazione di vendite, doppia contabilità, documentazione di costi mancante), i verificatori inizieranno a impostare una ricostruzione induttiva. È in questa fase che il contribuente deve collaborare con cautela: fornire documenti e spiegazioni richieste (ha l’obbligo di esibizione per quelli contabili), ma allo stesso tempo prendere nota delle contestazioni sollevate. Diritti del contribuente durante la verifica: può farsi assistere da un professionista (es. commercialista, avvocato), ha diritto a che le operazioni si svolgano durante orari di lavoro congrui, può chiedere una sospensione temporanea se necessario per motivi seri, e soprattutto può rilasciare dichiarazioni o memorie difensive che saranno allegate al verbale. Bisogna stare attenti: ogni affermazione fatta ai verificatori può influire sull’esito – meglio preparare risposte ponderate o riservarsi di fornire chiarimenti dopo aver consultato il proprio consulente.
  2. Processo Verbale di Constatazione (PVC): Al termine della verifica, specie se condotta dalla Guardia di Finanza, viene redatto un PVC, che è il documento ufficiale in cui sono contestati gli elementi di evasione presunti. Ad esempio, il PVC potrà dire: “Si constata l’assenza di documentazione a supporto di €XXX di costi; pertanto si ritiene indeducibile tale importo ai fini IRES e indetraibile l’IVA corrispondente… Si constata l’antieconomicità dell’attività con percentuale di ricarico del X% a fronte del Y% medio; si ridetermina induttivamente il maggior ricavo di €ZZZ…”. Insomma, viene messa nero su bianco la ricostruzione dell’Ufficio. Al contribuente viene consegnata copia del PVC. Questo è un momento cruciale: dal giorno di consegna (notifica) del PVC, decorrono 60 giorni in cui l’Ufficio (Agenzia Entrate) di regola non può emettere l’avviso finale (come da art. 12 c.7 Statuto), e il contribuente può presentare osservazioni e richieste. Le memorie presentate entro 60 giorni devono essere valutate dall’Ufficio, e spesso possono portare a sgravare in parte le pretese (ad esempio, se nel PVC c’erano errori fattuali che il contribuente chiarisce con documenti). È dunque fortemente consigliato inviare entro 60 giorni delle osservazioni scritte al PVC, confutando punto per punto le contestazioni: ad esempio allegando le fatture che i verificatori non avevano visto, spiegando perché un costo apparentemente personale in realtà era di impresa, fornendo studi di settore aggiornati che mostrano come la marginalità bassa fosse dovuta a crisi economica, e così via. Queste memorie non garantiscono l’annullamento, ma costruiscono già la futura difesa e talvolta inducono l’AE a moderare la pretesa. (Nota: In casi di urgenza – tipicamente se sta per scadere la possibilità di accertare quell’annualità – l’Ufficio può emettere l’atto prima dei 60 giorni, ma deve darne specifica motivazione; ciò è sindacabile in contenzioso).
  3. Invito al contraddittorio o invito a comparire: In alcune situazioni, l’Agenzia delle Entrate potrebbe emettere un invito al contraddittorio prima dell’avviso di accertamento, soprattutto se l’accertamento nasce da studi di settore/ISA o da controlli formali. In materia di accertamento induttivo, non sempre c’è un invito ad adesione prima dell’atto, perché spesso è il PVC stesso a fungere da base. Tuttavia, se l’Agenzia intende procedere con accertamento con adesione (procedimento deflattivo che permette di definire per accordo l’accertamento con riduzione di sanzioni), può inviare un invito a comparire per discutere. Attenzione: dal 2020 c’è l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti impuri (tipo da studi di settore) in base a una norma specifica (DLgs 218/97 modificato). Comunque, in pratica, nella gran parte dei casi dopo il PVC l’ufficio notifica direttamente l’avviso di accertamento, salvo che il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione (vedi punto seguente).
  4. Istanza di accertamento con adesione (facoltativa): Una volta ricevuto il PVC (o anche direttamente l’avviso, se è arrivato senza passare per PVC), il contribuente può attivare la procedura di accertamento con adesione prevista dal D.Lgs. 218/1997. Se è stato notificato un PVC, si può presentare istanza di adesione prima che l’avviso venga emesso (questo sospende i termini per l’emissione dell’atto di 90 giorni). Se è già arrivato l’avviso di accertamento, si può comunque presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; ciò sospende i termini per il ricorso e congela l’atto, consentendo un dialogo. L’accertamento con adesione è un negoziato con l’Ufficio: contribuente e funzionari si siedono attorno a un tavolo (figurativamente, oggi anche in videoconferenza) per trovare un accordo sull’imponibile e sulle sanzioni. Nel contesto di costi indeducibili, potrebbe tradursi in un “compromesso” – ad esempio, l’Ufficio riconosce parte dei costi contestati se il contribuente accetta di rinunciare a dedurne un’altra parte. Oppure, se sono contestati maggiori ricavi, si può concordare un ammontare inferiore a quello iniziale, tenendo conto di spese che il contribuente dimostra. Il vantaggio dell’adesione è che le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo (quindi dal 90% si passerebbe al 30%, o con le nuove norme dal 70% al ~23%). Inoltre, evita il contenzioso. Lo svantaggio è che occorre comunque pagare le imposte accertate (in forma ridotta se si abbatte la base) e che, se non c’è accordo, si è perso un po’ di tempo (ma i termini di ricorso erano sospesi). Se l’adesione va a buon fine, si redige un atto di adesione e il contribuente paga (anche ratealmente) quanto concordato. L’adesione può essere una scelta sensata quando il contribuente riconosce qualche errore o ha timore di non avere prove solide in giudizio; oppure quando l’Ufficio si mostra disponibile a sconti significativi su una pretesa eccessiva. Va comunque preparata con cura, presentando memorie e documenti all’ufficio per convincerli delle nostre ragioni. Se l’ufficio si mostra inflessibile (vuole tutto), l’adesione non conviene e si passerà al ricorso.
  5. Notifica dell’Avviso di Accertamento: Se non si fa adesione (o essa fallisce), oppure se l’Ufficio tira dritto, viene notificato l’avviso di accertamento. Questo atto deve contenere: le motivazioni (richiamerà il PVC se c’è, e comunque spiegherà gli elementi induttivi usati, i costi non riconosciuti, ecc.), il calcolo delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi, l’indicazione del responsabile del procedimento, i termini per pagare o impugnare. Oggi gli avvisi di accertamento valgono anche come atto esecutivo (ex art.29 DL 78/2010): significa che, decorsi 60 giorni senza ricorso né pagamento, il debito diventa esigibile e l’Agenzia lo trasmette all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) per la riscossione coattiva, senza bisogno di una cartella. Quindi attenzione: l’avviso va preso sul serio, scaduti i 60 giorni può arrivare direttamente un’intimazione di pagamento o un pignoramento. Nell’avviso viene di solito offerta la possibilità della cosiddetta “acquiescenza”: se il contribuente accetta integralmente l’accertamento e non fa ricorso entro 60 giorni, può pagare beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (analoga all’adesione) . Ciò è allettante se l’ufficio ha già applicato sanzioni base e non c’è molto da fare, ma va valutato caso per caso. Se si intende fare acquiescenza, conviene comunicare all’ufficio e pagare entro i 60 giorni (si può chiedere rateazione fino a 8 rate in 2 anni se importo elevato). L’acquiescenza preclude qualsiasi successivo ricorso.
  6. Ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (ex Commissione Tributaria Provinciale): È la fase contenziosa vera e propria. Se il contribuente non è soddisfatto o convinto della pretesa, deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (attenzione: se ha presentato istanza di adesione, questi 60 gg sono sospesi per un periodo massimo di 90 gg, quindi in quel caso si avrà più tempo). Il ricorso è un atto difensivo scritto, da notificare all’ente impositore e depositare in CTR (ora CGT) anche via PEC, in cui si espongono i motivi per cui l’atto è illegittimo/infondato. Nei paragrafi successivi entreremo nel dettaglio delle possibili motivazioni di ricorso in materia di accertamento induttivo e costi disconosciuti (violazione di legge, difetto di motivazione, erronea applicazione di presunzioni, ecc.). Il processo tributario è in parte scritto e in parte orale (udienza). Prima dell’udienza, è previsto dal 2018 l’obbligo di esperire la mediazione tributaria se il valore in contestazione è fino a €50.000 (ora pare verrà alzato a €100.000): significa che il ricorso inizialmente vale come istanza di mediazione e l’AdE ha 90 giorni per eventualmente fare una proposta. In caso di accordo in mediazione, sanzioni ridotte al 35% (o forse 1/3 come l’adesione, c’è differenza minima). Se la mediazione fallisce (spesso l’AdE respinge), il ricorso prosegue in giudizio. All’udienza, il contribuente (o il suo difensore) potrà fare arringhe orali. La Corte emetterà infine una sentenza di primo grado.
  7. Gradi successivi di giudizio: Chi perde in primo grado può appellare in CGT di Secondo Grado (ex Commissione Regionale). Il Fisco quasi certamente appellerà se perde su somme rilevanti. In appello si possono rivedere i motivi e discutere nuovamente, ma non introdurre nuovi elementi se non in casi particolari. Oltre l’appello c’è la Cassazione (giudizio di legittimità su errori di diritto). La difesa in Cassazione è molto tecnica e di solito limitata ai principi, ma molte questioni sui costi finiscono proprio in Cassazione, creando la giurisprudenza di riferimento che abbiamo esaminato.
  8. Riscossione e misure cautelari: Durante il processo, la riscossione è di regola sospesa per 1/3 dell’importo fino alla sentenza di primo grado. Dopo la sentenza, se il Fisco vince anche solo parzialmente, può riscuotere. Il contribuente deve chiedere eventualmente sospensive al giudice per bloccare la riscossione in caso di grave e irreparabile danno. In parallelo, se l’importo accertato è alto, l’AdE può iscrivere ipoteca o pegno sui beni del contribuente o chiedere sequestro, ma solo se autorizzata da un giudice (misure cautelari tributarie ex art.22 DLgs 472/97). Ciò avviene nei casi più importanti o quando c’è rischio concreto di insolvibilità.

Durante tutte queste fasi, l’obiettivo del contribuente è ridurre o eliminare la pretesa mostrando l’errore o l’eccesso dell’accertamento. Si può riuscire in vari modi: in sede amministrativa (adesione) mediante il dialogo; in sede contenziosa mediante eccezioni giuridiche e prove. Nel prossimo capitolo affronteremo proprio le strategie di difesa, distinguendo tra la fase pre-contenziosa (cosa fare prima del ricorso) e la fase del processo vero e proprio.

Strategie di difesa: come difendersi efficacemente dall’accertamento induttivo

Di fronte a un accertamento induttivo che nega costi aziendali, il contribuente deve mettere in atto una difesa tecnica, tempestiva e strutturata. In questa sezione illustreremo le principali strategie difensive, articolandole in sotto-aree:

  • Difesa in fase amministrativa: rimedi prima del ricorso (istanza di autotutela, accertamento con adesione, osservazioni al PVC, ecc.).
  • Difesa in fase contenziosa: i motivi di ricorso da far valere davanti al giudice tributario.
  • Prove a favore del contribuente: quali elementi documentali e presunzioni il contribuente può portare per ribaltare l’accertamento.
  • Errori procedurali o di merito dell’Ufficio: cosa controllare nell’atto per individuare vizi invalidanti o debolezze.
  • Giurisprudenza favorevole: come utilizzare sentenze di Cassazione o di merito a sostegno del proprio caso.

Vediamoli uno per uno.

Difesa in fase amministrativa (prima del ricorso)

È sempre consigliabile tentare di ridurre il contenzioso utilizzando gli strumenti deflattivi e il dialogo con l’Ufficio, quando possibile. Una difesa efficace in fase amministrativa può evitare il processo o comunque mettere in luce elementi che poi torneranno utili in giudizio.

Ecco le mosse principali:

  • Presentare memorie e documenti durante la verifica o subito dopo (risposta al PVC): Come già accennato, dopo il Processo Verbale di Constatazione il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni. Questo è un momento chiave per fornire spiegazioni su quei costi contestati. Ad esempio, se nel PVC viene contestata la non inerenza di certe spese, possiamo allegare documenti che provano il contrario (contratti, relazioni tecniche, fotografie di beni aziendali acquistati, ecc.) e argomentare perché sono inerenti. Se viene contestata l’assenza di fattura per un costo, e magari poi la fattura è saltata fuori, allegarla immediatamente. Oppure, se la fattura non c’è perché il fornitore estero non ne ha emessa una conforme, fornire contratto, pagamento e una dichiarazione del fornitore che attesti la prestazione. Queste prove alternative potrebbero convincere l’Ufficio (o almeno costringerlo a motivare perché le ritiene insufficienti). Ricordiamo: “non tutti i casi di mancanza di un documento giustificativo legittimano automaticamente il disconoscimento del costo” – se il costo esiste, si può dimostrare con altri mezzi. Inviare una memoria dettagliata dimostra anche la volontà collaborativa del contribuente e può predisporre meglio l’Ufficio nelle fasi successive (o quantomeno getta le basi per il ricorso). Tali memorie vanno protocollate all’AE, meglio se via PEC per tracciabilità.
  • Istanza di autotutela: L’autotutela è il potere dell’amministrazione di annullare o rettificare i propri atti quando li ritenga errati, anche senza ricorso. Presentare un’istanza di autotutela significa chiedere all’AE di riesaminare l’accertamento e annullarlo in tutto o in parte per evidenti errori. Francamente, in casi di accertamento induttivo, l’autotutela raramente porta all’annullamento completo (salvo errori macroscopici tipo persona sbagliata, doppia imposizione palese). Tuttavia, se emergono elementi nuovi dopo l’emissione dell’atto (ad es. il contribuente rinviene documenti prima non esibiti, o il fornitore contattato conferma per iscritto l’operazione contestata), vale la pena inviare subito un’istanza di autotutela allegando tali prove e chiedendo il ritiro o la modifica dell’atto. L’istanza di autotutela non sospende i termini di ricorso: quindi va fatta parallelamente alla preparazione del ricorso, per sicurezza. Se l’ufficio in autotutela riconosce parzialmente le ragioni, magari emanerà un provvedimento di sgravio parziale, riducendo l’importo in contestazione (il che può anche ridurre il perimetro del ricorso da fare). Non bisogna aspettarsi miracoli, ma tentar non nuoce, specie se si ha un canale di dialogo con i funzionari (ad esempio tramite il proprio commercialista che può fissare un incontro).
  • Accertamento con adesione: Come spiegato, è uno strumento per trovare un accordo. La strategia qui è negoziale: bisogna convincere l’ufficio, con argomentazioni e magari facendo intravedere i rischi per loro in giudizio, che conviene anche a loro moderare la pretesa. Nel contesto di costi induttivamente disconosciuti, potremmo proporre in sede di adesione delle soluzioni tipo: riconoscere almeno una percentuale di quei costi (specie se correlati a ricavi), ridurre le sanzioni ecc. Si può ad esempio portare precedenti di conciliazione su casi simili, o evidenziare che alcune sentenze di Cassazione darebbero probabilmente ragione al contribuente su determinati punti (es: costi presunti da riconoscere in induttivo puro ). Durante l’adesione, il contribuente può far intervenire i propri consulenti (avvocato tributarista, commercialista) che trattano con i funzionari. È importante arrivare preparati: predisporre un memorandum scritto da lasciare all’ufficio con i punti di discussione, i calcoli e le proposte. Mostrare apertura, ad esempio offrendo un pagamento immediato su una base ridotta, può rendere l’ufficio più disponibile (anche perché l’ufficio ha interesse a chiudere il caso e incassare, evitando di impiegare risorse in giudizio). Se l’adesione produce un buon sconto (ad esempio dimezza i maggiori ricavi presunti, o fa riconoscere gran parte dei costi), potrebbe essere opportuno accettare per chiudere la vicenda, tenendo conto anche del risparmio di tempo e spese legali. Se invece la proposta dell’AdE è minima (es: toglie 10% e vuole 90% delle imposte) e si ritiene di avere buone carte in mano per vincere in giudizio, allora si potrà rifiutare l’adesione e procedere col ricorso.
  • Definizioni agevolate se previste: Di tanto in tanto il legislatore introduce misure di “pace fiscale”. Ad esempio, nel 2023 con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) c’è stata la possibilità di definire in maniera agevolata diverse situazioni: rateizzazione di cartelle, definizione liti pendenti, stralcio mini-debiti, ecc. Nel nostro ambito, la definizione agevolata delle liti pendenti avrebbe potuto essere sfruttata se il nostro contenzioso fosse andato avanti negli anni: consisteva nel chiudere la causa pagando un certo forfait (es: il 90% del tributo se persa in primo grado, 40% se vinta in primo, ecc.). Al momento (dicembre 2025) non risulta attiva una definizione agevolata generalizzata per i nuovi ricorsi, ma va sempre tenuto d’occhio il legislatore: se in futuro dovessero riaprire termini per definire le liti, potrebbe convenire aderire (specie se l’esito del giudizio è incerto). Un’altra misura recente è stata il ravvedimento speciale nel 2023, che permetteva di correggere dichiarazioni di anni passati con sanzioni ridotte a 1/18. Quello era utilizzabile prima di accertamenti: chi avesse sospetti di costi indeducibili avrebbe potuto ravvedersi. In contesto di difesa, se il contribuente ha anche altre annualità simili non ancora controllate, potrebbe valutare un ravvedimento operoso per mettere in regola quelle e limitare danni futuri, pagando ora una piccola sanzione invece di rischiare accertamenti con grosse sanzioni. Ricordiamo infatti che il ravvedimento operoso ordinario (art.13 D.Lgs.472/97) consente di pagare spontaneamente imposte dovute con sanzioni ridotte in misura crescente col ritardo: entro 90 giorni la sanzione infedele scende a 1/9 (con riforma, essendo 70%, 1/9 di 70% = 7.78% dell’imposta) ; entro un anno 1/8, ecc. Se quindi un professionista, ad esempio, si rende conto di aver dedotto costi che non può giustificare e teme un controllo, potrebbe ravvedersi evitando il contenzioso. Certo, questo è più prevenzione che difesa.

In sintesi, la fase amministrativa è il momento per chiarire fatti e fornire prove (osservazioni al PVC), negoziare (adesione) e magari correggere spontaneamente (ravvedimento su altre annualità). È importante non tenere un atteggiamento passivo aspettando la causa: spesso si può risolvere o limitare molto prima. Se però la fase amministrativa non porta a eliminare il problema, bisogna essere pronti a combattere in Commissione.

Difesa in fase contenziosa (ricorso e motivi di illegittimità)

Quando si arriva al ricorso tributario, occorre impugnare l’avviso di accertamento indicando i motivi di ricorso, ovvero le ragioni di fatto e di diritto per cui l’atto sarebbe da annullare, in tutto o in parte. Di seguito, esponiamo le principali eccezioni e argomentazioni difensive che tipicamente si possono sollevare in un caso di accertamento induttivo con costi disconosciuti. Tali motivi vanno adattati al caso concreto, ma costituiscono un elenco di controllo utile:

  • Violazione di legge nell’adozione del metodo induttivo: Si contesta che non sussistevano i presupposti legali per utilizzare l’accertamento induttivo. Ad esempio, si può sostenere che la contabilità del contribuente era in realtà regolare e attendibile, quindi l’Ufficio non poteva legittimamente prescindere da essa. Se l’atto è stato emesso come induttivo puro, ma le irregolarità riscontrate non erano così gravi, si può eccepire la violazione dell’art.39 DPR 600/73 (lo si cita testualmente) per assenza dei requisiti. Un esempio classico: l’ufficio definisce “gravemente inattendibile” la contabilità per alcuni errori formali (ad es. lieve discordanza inventariale, oppure ritardi di registrazione), ma non c’è un vero stravolgimento. In tal caso l’accertamento induttivo puro potrebbe essere illegittimo, dovendo semmai farsi un accertamento analitico o analitico-induttivo con presunzioni qualificate. Questa linea difensiva mira a far dichiarare nullo l’atto in quanto basato su un metodo accertativo non consentito. Va supportata evidenziando come le irregolarità contestate fossero meri vizi formali o incongruenze spiegabili, non tali da inficiare tutta la contabilità. In giurisprudenza ci sono sentenze che hanno annullato accertamenti induttivi perché l’Ufficio aveva esagerato nel definire inattendibili le scritture a fronte di mancanze non sostanziali. Ad esempio, Cass. 14068/2021 (richiamata in Cass. 13017/2025 ) conferma che solo in caso di complessiva inattendibilità si giustifica il metodo induttivo senza presunzioni qualificate; altrimenti, con contabilità formalmente regolare, servono presunzioni forti. Dunque, se la soglia di gravità non è superata, l’accertamento va censurato. Questa eccezione può portare, nella migliore delle ipotesi, all’annullamento totale; in alternativa, il giudice potrebbe riqualificare l’accertamento come analitico-induttivo, con tutte le conseguenze probatorie del caso (cioè costi da riconoscere se provati, ecc.).
  • Omessa considerazione dei costi correlati ai ricavi presunti (violazione art.53 Cost. e principi Cassazione): Se l’atto induttivo ha determinato maggiori ricavi senza calcolare alcun costo correlato, si deve assolutamente evidenziare questo vizio. La tesi: l’accertamento è illegittimo perché viola il principio di capacità contributiva e l’art.39 DPR 600/73, in quanto tassa ricavi lordi. Lo si può dire espressamente e supportare citando la giurisprudenza: Cass. 10982/2020 e 10968/2020 , Cass. 14559/2021 , le quali hanno stabilito che in caso di accertamento induttivo puro l’ufficio ha l’obbligo di tenere conto dei costi, anche presuntivamente. Si può riportare nel ricorso uno stralcio di queste pronunce, ad esempio: “È illegittimo, di per sé, l’accertamento induttivo che si risolve in una determinazione di soli maggiori ricavi” . E ancora: “il principio di capacità contributiva (art.53 Cost) impone di considerare i costi correlati, sia pure in via induttiva e forfetaria” . Nel caso di specie, quindi, se l’ufficio ha aggiunto ad esempio €50.000 di ricavi occulti senza aumentare di nulla i costi, lo si contesta e si chiede al giudice quantomeno di ridurre l’imponibile accertato calcolando una percentuale ragionevole di costi (magari la percentuale di ricarico tipica del settore). Questa doglianza è potentissima perché si fonda su un orientamento chiaro: addirittura la Corte Costituzionale lo aveva suggerito (sent. 225/2005) e la Cassazione lo definisce “orientamento garantista consolidato” . Esempio pratico: se ho un negozio e mi trovano vendite in nero di 100, l’ufficio in avviso aggiunge 100 di ricavi tassabili. Io nel ricorso dirò: ok 100 vendite in nero, ma per fare quelle vendite avrò avuto un costo del venduto (merci) di almeno, poniamo, 60 (se ricarico del 40%). Dunque l’utile reale è 40, tassare 100 è ingiusto. Chiedo al giudice di ridurre del costo presunto. Spesso i giudici accolgono e rideterminano l’imponibile con quel criterio. Alcune CTR (oggi CGT) riducono forfetariamente ad es. applicando la marginalità media che risulta dal dichiarato o dal settore. Questa è una vittoria parziale ma significativa.
  • Disconoscimento automatico di costi per meri vizi formali o insufficiente motivazione sul punto: Qui si attacca la modalità con cui i costi sono stati disconosciuti. Ad esempio, se l’avviso dice semplicemente “si recuperano €10.000 di costi in quanto non documentati da fattura”, senza spiegare altro, si può eccepire il difetto di motivazione o l’arbitrarietà. La motivazione dovrebbe spiegare perché non si ritengono valide eventuali altre prove presentate, o perché quel costo si presume inesistente. Se l’ufficio “richiede esclusivamente la fattura come prova” ignorando magari ricevute o altri documenti, questo può essere un eccesso di formalismo. Il ricorso può evidenziare che il costo era reale e documentato da [elenco documenti], e che l’AE ha chiuso gli occhi su ciò, violando l’art. 7 L.212/2000 (obbligo di valutare le osservazioni del contribuente) e in generale il principio di capacità contributiva. In pratica si dice al giudice: quell’importo è stato espunto solo perché mancava un timbro, ma la sostanza è provata, quindi l’accertamento è ingiusto. Questo motivo va ovviamente corroborato da qualcosa in mano: se effettivamente non c’è nulla oltre la fattura mancante, è arduo; ma se si avevano presentato altre evidenze (es. estratto conto bancario che mostra il pagamento al fornitore, etc.), si sottolinea che l’ufficio non ne ha tenuto conto. Un’omessa valutazione di prove potrebbe anche configurare vizio di motivazione o addirittura travisamento dei fatti. Qualche sentenza di merito c’è: ad esempio, C.T. Reg. Lombardia 67/2020 (per citarne una ipotetica) aveva annullato un accertamento dove il costo fu disconosciuto solo perché la fattura era stata emessa tardivamente, nonostante risultassero il contratto e il pagamento. L’argomento qui è anche equitativo: “il costo non può essere negato solo per carenze formali” .
  • Inesistenza o debolezza delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio: Se l’accertamento induttivo (specie se analitico-induttivo) si fonda su presunzioni semplici, queste devono essere gravi, precise e concordanti tranne nei casi di induttivo puro. Allora una difesa possibile è dimostrare che le presunzioni non erano affatto gravi/precise/concordanti, quindi l’accertamento non regge. Esempio: l’ufficio sostiene che un costo è fittizio perché “antieconomico” (troppo alto). Ma l’antieconomicità di per sé non basta: il ricorso dirà che l’ufficio non ha provato nulla, solo dedotto soggettivamente un’antieconomicità che può avere spiegazioni (che forniremo). Oppure, l’ufficio presume ricavi in nero in base a consumi di materie prime: il ricorso può attaccare la logicità di quella presunzione (magari mostrando che parte dei consumi fu per campioni, o scarti di lavorazione – in dottrina si parla di dimostrare che “la ricostruzione dell’ufficio è lacunosa” con altre conclusioni più probabili ). In ogni caso, smontare le presunzioni è un lavoro caso-specifico: significa portare contro-deduzioni e magari contro-presunzioni. Se l’ufficio ha presunto troppi ricavi, portare analisi di mercato, testimonianze di crisi del settore, ecc. Se ha disconosciuto costi perché “incoerenti”, mostrare che in quell’anno c’erano circostanze particolari (svendite, investimenti, etc.). Lo scopo è far apparire le presunzioni dell’ufficio non attendibili o contraddette dai fatti, così che (soprattutto in un accertamento analitico-induttivo) vengano giudicate inidonee a invertire l’onere della prova. Ricordiamo: in sede di Cassazione non si può discutere il merito delle presunzioni, perciò è in primo e secondo grado che va giocata questa carta, chiedendo al giudice di merito di valutare se effettivamente c’erano quegli indizi forti. Se convinciamo il giudice che le “gravi incongruenze” non erano tali, possiamo ottenere l’annullamento o una forte riduzione.
  • Mancato rispetto del contraddittorio: Questo è un vizio procedurale da non dimenticare. Se l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso di accertamento senza aver instaurato il contraddittorio quando doveva farlo, il contribuente può eccepire la nullità. Esempio: verifica GdF con PVC il 1 marzo, avviso emesso il 20 marzo senza aspettare 60 giorni né ragioni d’urgenza: violazione art.12 c.7 Statuto, atto nullo. Oppure: accertamento da studi settore/ISA sopra soglia di scostamento, e l’ufficio non ha mandato invito a comparire: violazione del D.Lgs.218/97 (norme sul contraddittorio obbligatorio introdotte nel 2015). O ancora, in ambito IVA (tributo UE) se l’ufficio non ha dato possibilità al contribuente di essere sentito prima di emanare l’atto, ciò contrasta col diritto UE (sulla base della giurisprudenza “Kamino” della Corte di Giustizia). Insomma, se c’è stato uno scavalcamento del dialogo, va denunciato. Naturalmente l’ufficio spesso scrive a penna il paragrafo “considerato che è stato notificato invito al contraddittorio in data X e il contribuente non si è presentato / ovvero ha presentato osservazioni valutate…”. Se quell’invito non c’è stato, o è stato fittizio (tipo spedito pochi giorni prima), possiamo sostenere che il diritto di difesa è stato leso. Difficilmente i giudici annullano solo per questo se il merito è solido; ma è capitato. Per esempio, Cass. 701/2019 ha annullato un accertamento emesso senza contraddittorio in materia di tributi armonizzati in difetto di urgenza. Quindi tentare.
  • Motivi relativi alle sanzioni: Un aspetto a volte trascurato nelle difese è contestare anche le sanzioni amministrative applicate. Nel ricorso, oltre a impugnare il merito del tributo, si può chiedere in subordine la non debenza o riduzione delle sanzioni. Argomenti possibili: assenza di colpevolezza (principio del favor rei in sanzioni tributarie: se il contribuente ha commesso la violazione per incertezza normativa o forza maggiore, niente sanzioni ex art. 6 D.Lgs.472/97). Ad esempio, se il contribuente poteva in buona fede ritenere deducibile un costo e c’erano prassi o dottrina incerte, si può chiedere esimente. Oppure: errore scusabile – magari la documentazione c’era ma per disguido non fu esibita, ora esibita. O ancora: discrezionalità del giudice di ridurre sanzioni. Dal 2016 il giudice tributario può ridurre le sanzioni se ritiene che l’entità della violazione, le condizioni del contribuente e la sua collaborazione lo giustifichino (art.7 D.Lgs.472/97 come modificato). Quindi nel ricorso si potrebbe chiedere, qualora la pretesa fosse confermata, di applicare la sanzione al minimo o di ridurla ulteriormente per equità. Un altro argomento: eventuale cumulo giuridico – se l’accertamento copre più violazioni dello stesso tipo (es. più costi disconosciuti equivalenti a diverse violazioni?), si può chiedere di unificare in una sanzione unica. In ogni caso, non dimentichiamo di impugnare anche l’atto di irrogazione sanzioni (che spesso è insieme all’avviso).
  • Applicazione retroattiva della norma sull’onere della prova (art.7 co.5-bis): Questo è un tema nuovo. Nel ricorso, soprattutto se presentato nel 2023-2024, conviene invocare l’art. 7 co.5-bis Dlgs 546/92 e sostenere che spetta all’ufficio provare la fondatezza del disconoscimento dei costi. Anche se l’atto è precedente, l’applicazione è processuale (il giudice decide oggi con la norma vigente). Già alcune sentenze di merito (es. CGT Emilia citata) hanno seguito questa linea . Quindi nel ricorso scriveremo: “Ai sensi del nuovo art.7 co.5-bis Dlgs 546/92, l’onere di provare l’inesistenza o non inerenza dei costi contestati incombe sull’ente impositore; nella fattispecie, l’Ufficio non ha assolto tale onere, avendo basato il recupero su mere asserzioni (o presunzioni labili), a fronte delle prove contrarie offerte dal contribuente. Pertanto, in mancanza di prova certa della legittimità della ripresa fiscale, le sanzioni e imposte relative ai costi dedotti vanno annullate”. Questo ragionamento, se accolto, porta all’annullamento integrale del rilievo, perché è come dire “non sufficientemente provato dal Fisco = cade”. Vedremo col tempo come i giudici lo applicheranno, ma è opportuno già inserirlo per sottolinearlo. Sarà poi cura nostra in giudizio evidenziare la mancanza di prove dell’ufficio (ad esempio: l’ufficio sostiene fattura falsa ma non allega documenti dall’Agenzia delle Entrate competente sul fornitore; ergo non ha provato la falsità, solo insinuata).

In un ricorso ben fatto, i motivi di cui sopra spesso si cumulano: si può ad esempio fare un motivo sulla carenza presupposti per induttivo, uno sulla violazione art.53 Cost (costi non considerati), uno su difetto di motivazione e onere prova, uno su contraddittorio, e uno su sanzioni. È bene graduare i motivi: prima i più “dirompenti” (che annullano tutto), poi quelli che portano a ridurre (subordinati).

Prove e strumenti a favore del contribuente

Parallelemente ai motivi giuridici, il contribuente deve raccogliere e presentare tutte le prove possibili a sostegno della propria posizione. Nel processo tributario vige il principio di libertà dei mezzi di prova (salvo il limite della prova testimoniale scritta, che però è stato attenuato dalla riforma 2022). In particolare, per difendersi dall’accertamento che disconosce costi, ecco quali prove e strumenti risultano utili:

  • Documentazione contabile e extracontabile: Oltre alle fatture (se ci sono), presentare contratti, ordini, DDT (documenti di trasporto), registri di magazzino, note spese, prospetti interni che possano far capire la natura del costo. Ad esempio, se contestano un costo di consulenza perché “non inerente”, allegare il contratto di consulenza con l’esperto, il report finale consegnato dal consulente, le mail scambiate durante l’incarico, per dimostrare che l’attività è stata svolta e rilevante per l’azienda. Se contestano costi di pubblicità come esagerati, portare le brochure, foto dei cartelloni, preventivi dell’agenzia pubblicitaria, ecc. Lo scopo è dare substance al costo. È importante presentare questi documenti già con il ricorso, se disponibili, o comunque entro i termini istruttori, per evitare che in appello siano considerati nuovi (oggi si possono produrre nuovi documenti in appello solo se non si potevano prima).
  • Prove di pagamento e tracciabilità: Estratti conto bancari, ricevute di bonifici, assegni, quietanze firmate dai fornitori. Se il costo è stato effettivamente pagato, ciò è un forte indizio che è reale. Un pagamento tracciato a favore di un fornitore esistente tende a convincere che la transazione c’è stata. In mancanza di fattura, se si ha il bonifico, almeno si dimostra l’uscita di cassa. Addirittura, se il fornitore è estero, si potrebbe portare un documento bancario di trasferimento valuta all’estero, che testimonia la serietà (magari con causale). Anche scontrini o ricevute per spese minori (es. pedaggi, carburanti) possono aiutare se contestano addirittura quelli.
  • Documenti del fornitore o di terzi: Nel caso di costi contestati perché il fornitore sarebbe fittizio, il contribuente può cercare di procurarsi documenti che ne attestino la realtà: ad esempio visura camerale del fornitore (per mostrare che esisteva eccome all’epoca), eventuale dichiarazione scritta del fornitore (se è collaborativo, può confermare di aver fornito beni/servizi e incassato, magari spiegando perché ci sono stati problemi con la fattura). Attenzione: la dichiarazione scritta di terzo non è formalmente prova legale, ma può avere il valore di indizio. Con la riforma, è ora ammessa anche la testimonianza orale in alcuni casi in tributi (art.7 c.4-bis DLgs 546/92 introdotto nel 2022, con parecchi limiti). Per le cause iniziate dal 2023, si può chiedere di escutere testimoni ma solo su circostanze di cui c’è traccia scritta o a integrazione di altri mezzi di prova. È un po’ contorto, ma se ad esempio c’è un contratto firmato e contestano che la prestazione non è avvenuta, potremmo chiedere di sentire come testimone l’amministratore che ha visto la prestazione. Non è semplicissimo, i giudici sono ancora prudenti sulle testimonianze, ma ora c’è uno spiraglio. Altre prove di terzi: corrispondenza commerciale (email scambiate col fornitore, ordini, conferme d’ordine), report di società di revisione (se in bilancio c’è una nota su quell’operazione), etc.
  • Perizie tecniche o consulenze: In taluni casi complessi, può aiutare far redigere a un consulente tecnico di parte una relazione. Ad esempio, un consulente contabile potrebbe ricostruire i calcoli del Fisco evidenziando errori (magari rifacendo il calcolo del margine di ricarico corretto). Oppure un tecnico di settore potrebbe spiegare che certe spese (apparentemente alte) sono normali in quel campo. Se contestano costi edili, un ingegnere potrebbe descrivere i lavori fatti. Queste perizie di parte non sono prova in sé, ma orientano il giudice se ben fatte, e se il giudice vuole, può disporre anche CTU (consulenza d’ufficio) su qualche punto (raro in tributario, ma possibile su questioni contabili complesse).
  • Ricostruzioni economiche alternative: Il contribuente può presentare un suo calcolo ricostruttivo del reddito, alternativo a quello del Fisco, basato su dati logici. Ad esempio, se il Fisco ha detto “ricavi non dichiarati 100 perché costi dichiarati troppo alti”, il contribuente può fare un prospetto dimostrando che in realtà i costi alti erano dovuti a investimenti (che non generano ricavi nell’immediato) e quindi quell’anno il margine ridotto era giustificato, mentre l’anno seguente i ricavi sono aumentati – includere grafici/trend può convincere. Oppure, presentare una situazione contabile rettificata: “anche ipotizzando di escludere questo costo X, il reddito sarebbe Y, non quello che dicono loro”. Queste simulazioni aiutano a far capire numericamente la questione al giudice e magari a convincerlo a un compromesso ragionevole (il giudice potrebbe voler “tagliare la testa a metà”: avere un’alternativa facilita).
  • Giurisprudenza e dottrina: Citare sentenze favorevoli (come stiamo indicando) e, se opportuno, allegarne copia, può essere utile. Molti giudici apprezzano riferimenti giurisprudenziali, specie se di Cassazione. Anche estratti di circolari dell’Agenzia delle Entrate possono servire contro di lei: ad esempio la Circ.32/E/2006 che dice di riconoscere costi presunti ai ricavi non dichiarati – citarla è un autogol per loro e un punto a favore nostro. Analogamente, dottrina autorevole (articoli su riviste tributarie) possono essere menzionati per far vedere che il caso è discusso e che la tesi del contribuente è sostenuta da esperti.

Elencando sinteticamente alcune prove alternative tipiche in assenza di fatture :

  • Contratti o ordini scritti relativi alla spesa;
  • Estratti conto bancari con evidenza dei pagamenti al fornitore;
  • Documenti di trasporto o di magazzino che mostrano l’ingresso di beni acquistati;
  • Email, lettere, preventivi e conferme d’ordine;
  • Relazioni o report di lavoro svolto dal fornitore (es. per consulenze);
  • Fotografie o cataloghi (se rilevanti, es. pubblicità affisse, beni consegnati ecc.);
  • Testimonianze di clienti o altri soggetti che indirettamente confermano il fatto (ad esempio, se è contestato un costo per evento promozionale, dichiarazioni di partecipanti attestanti che l’evento c’è stato e con quali fornitori);
  • Nel caso di costi infragruppo o con parti correlate, eventuali transfer pricing documentation o studi di settore interni che giustificano i prezzi praticati (per confutare l’accusa di antieconomicità o soprapprezzo).

Ovviamente, ogni elemento va poi spiegato chiaramente al giudice, che non è infallibile nel collegare i punti. Bisogna costruire un dossier coerente: narrare la storia di quei costi e perché sono genuini.

Errori tipici dell’Agenzia delle Entrate da contestare

Durante l’analisi del caso, è utile controllare se l’Ufficio è incappato in alcuni errori frequenti negli accertamenti induttivi basati su costi. Molti li abbiamo già menzionati in filigrana, ma ricapitoliamoli sotto forma di elenco (molto simile a una checklist difensiva):

  • Disconoscimento del costo senza verificarne l’effettiva esistenza: L’AE a volte cestina un costo solo perché manca la fattura o per pregiudizio, senza fare accertamenti. Se ad esempio contesta un costo “perché il fornitore non ha presentato lo spesometro”, avrebbe potuto contattare il fornitore per verificare; se non l’ha fatto, ha agito superficialmente. Questo errore apre alla critica: “l’Ufficio ha omesso un’adeguata istruttoria”. Si può evidenziare che il Fisco ha basato la sua conclusione su incompletezza di dati, magari perché non ha considerato i riscontri offerti (ignorare le prove alternative è anch’esso errore).
  • Richiesta esclusiva della fattura come prova: Lo abbiamo detto, è sbagliato ritenere solo la fattura come documento valido. Se l’ufficio lo fa (molti accertamenti testualmente dicono “non esibita fattura, quindi costo indeducibile”), ciò contrasta con l’evoluzione del diritto probatorio. Abbiamo ormai Cassazioni che riconoscono valore ad altri elementi, specie in sede di accertamento induttivo. Dunque questo è un errore di diritto (valutazione delle prove troppo restrittiva) che il giudice può correggere, attribuendo valore ad altre evidenze.
  • Ignorare prove alternative offerte: Se il contribuente in fase precontenziosa ha fornito ad esempio una copia contratto, e l’avviso fa finta di nulla, è indice che quell’elemento non è stato valutato. Un vizio di motivazione e anche di merito. Nel ricorso si mette in luce: “nonostante il contribuente avesse già prodotto il contratto e le ricevute, l’Ufficio non li confuta né spiega perché li ritiene inattendibili”. Questo è un punto a favore.
  • Uso di presunzioni standardizzate: A volte l’AE si affida a parametri astratti (es. studi di settore) senza personalizzarli sul contribuente. Ad esempio, dire “i costi di manodopera sono eccessivi perché in media dovrebbero incidere 20% e qui 30%” potrebbe essere superficiale se quell’azienda ha ragioni specifiche (più personale qualificato, ecc.). Contestare la meccanicità di tali assunti è importante. Anche l’uso di percentuali fisse come costi presunti può essere contestato se immotivato: ad esempio, l’ufficio stima i costi correlati ai ricavi occulti al 15% senza spiegare come ha scelto quel 15%. Il contribuente magari può dimostrare che la sua incidenza costi reale è 40%. L’errore qui è la mancanza di personalizzazione e logica nell’applicare standard. Un bravo difensore farà leva su questo, perché i giudici non amano gli automatismi non giustificati (c’è stata tutta la diatriba sugli studi di settore: la Cassazione chiedeva un contraddittorio serio proprio perché l’applicazione acritica del solo studio non basta).
  • Inversione illegittima dell’onere della prova: L’Ufficio talvolta afferma “onere al contribuente di provare il costo, non avendolo fatto il costo è indeducibile”. Questo prima era ammesso, ma col nuovo art.7 co.5-bis questa affermazione può essere ribaltata. Se vediamo nel testo dell’avviso frasi come “il contribuente non ha fornito prove idonee, pertanto si riprende a tassazione…”, possiamo replicare che non è così che funziona: è l’ufficio che doveva fornire evidenza di frode o inerenza mancata. Quindi evidenziare ogni punto in cui l’avviso getta la prova sul contribuente e chiamarlo out come errore giuridico. Ad esempio, se l’ufficio scrive “non è stata dimostrata l’inerenza del costo X”, il ricorso ribatte: “l’ufficio non ha invece dimostrato la non inerenza, limitandosi a dichiararla; la Cassazione (ord.33568/2022) chiarisce che se il contribuente offre una giustificazione del costo, è l’AE che deve provare ulteriori elementi contrari” . Quindi quell’approccio è sbagliato.
  • Mancato rispetto dei 60 giorni post-PVC: Ne abbiamo parlato; se l’ufficio ha emesso velocemente l’atto trascurando le osservazioni difensive, è un errore procedurale. Controllare date: data PVC e data atto. Se <60 gg senza motivo, eccolo.
  • Errori di calcolo: Non di rado, nelle ricostruzioni induttive si annidano errori aritmetici o duplicazioni. Bisogna rifare i calcoli: magari un costo è stato disconosciuto due volte (es: considerato fittizio e poi già aggiunto nel margine), oppure interessi computati male. Sono dettagli, ma vanno segnalati perché minano l’attendibilità complessiva dell’accertamento. Anche errori su aliquote applicate per maggiori imposte (es. se dovrei avere IRES 24% e applicano 27.5% per sbaglio) vanno contestati.

Se uno o più di questi errori tipici sono riscontrabili, vanno messi in luce nella difesa sia scritta che orale. Spesso, far vedere che l’ufficio ha lavorato “grossolanamente” inclina il giudice ad essere più favorevole al contribuente.

L’onere della prova: com’è cambiato e come sfruttarlo

Abbiamo già citato la questione dell’onere probatorio, ma merita un paragrafo dedicato per ricapitolare la strategia processuale legata al burden of proof. In sintesi, oggi possiamo giocare su due tavoli:

  • Versione tradizionale (ancora sostenuta da Cassazione fino al 2022): costi come elementi negativi erano a carico del contribuente. Ciò significa che in assenza di prova convincente da parte del contribuente, l’ufficio vince. Questo scenario era sfavorevole, ma ancora Cass. fine 2022 lo ribadiva (v. ord.33568/2022 ). Dunque, da un lato dobbiamo comunque agire come se l’onere fosse nostro, cioè portare più prove possibili e convincere il giudice direttamente che i costi sono deducibili. Non dobbiamo adagiarci sul nuovo comma 5-bis pensando che faccia tutto lui. La Cassazione potrebbe dire che per annualità antecedenti la norma non si applica (non è chiaro). Quindi predisponiamo la difesa di merito classica: “proviamo che i costi c’erano, erano inerenti, documentati ecc.”. Questo dovrebbe metterci al sicuro sia con giudici tradizionalisti che con quelli innovativi.
  • Nuova impostazione ex art.7 co.5-bis: come detto, in parallelo argomentiamo che, anche se il contribuente non avesse prove forti, spetta al fisco provarne le ragioni. Ciò funziona specialmente nei casi in cui il contribuente fatica a portare prove dirette (es. fornitore fallito e irreperibile: impossibile avere dichiarazione, fattura mancante irrimediabilmente). In tali situazioni, prima si era spacciati (nessuna prova, perdi). Oggi si può ribaltare: “Ebbene, neppure l’Ufficio ha la prova che quell’operazione fosse fittizia; non ha prodotto nulla se non illazioni. Quindi mancando la prova della pretesa, va dato ragione al contribuente”. Questa è una argomentazione potente se abbiamo un giudice ben informato sulla riforma. Potrebbe convincerlo a mettere in dubbio l’atto. Pensiamo ad un caso: costo verso fornitore estero in paradiso fiscale, l’AdE lo disconosce perché presume sia per portare soldi fuori (c’era una norma su black list costi, ora abolita, ma l’idea rimane). Il contribuente non ha più di tanto come prova, se non il contratto e il bonifico. Il fisco non porta però nulla di concreto (tipo indagini che dimostrino retrocessioni). Ecco, in una situazione equamente incerta, il giudice potrebbe dire: onere al fisco, che non ha provato abbastanza la fittizietà -> annullo la ripresa.

Quindi, la difesa deve essere duplice: fornire il massimo di elementi, ma contemporaneamente sostenere che la controparte non ha soddisfatto il proprio onere. Questo approccio duplice copre tutte le evenienze e mette pressione sull’AE: se il giudice anche solo dubita, potrebbe propendere per il contribuente in base al principio in dubio pro reo (in materia penale è codificato, in tributario meno, ma con l’onere della prova sul fisco si avvicina).

Giurisprudenza favorevole al contribuente

Chiudiamo questa parte strategica richiamando brevemente alcune sentenze chiave che sono utili da menzionare – alcune già le abbiamo citate in dettaglio con estratti. Un avvocato tributarista nel ricorso o nelle conclusioni potrebbe fare riferimento a:

  • Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 n. 26635: (un po’ datata ma fondamentale) sancisce che gli studi di settore e parametri sono mere presunzioni semplici e da soli non possono fondare un accertamento se il contribuente li contesta fornendo spiegazioni. Per analogia, ogni presunzione standard (tipo margini medi) non può prevalere su spiegazioni specifiche senza ulteriori riscontri.
  • Corte Cost. n. 225/2005: (già citata) sulla necessità di considerare i costi nei prelevamenti non giustificati. Rileva il passaggio: “in presenza di accertamenti induttivi è comunque configurabile l’obbligo per l’ufficio di tener conto, in deduzione dai maggiori ricavi accertati, della incidenza percentuale dei costi presuntivamente ad essi relativi” .
  • Cass. 10981 e 10982 del 2020: gemelle, affermano illegittimità di accertamento induttivo su soli ricavi lordi e ribadiscono quanto sopra.
  • Cass. Sez. V, 26/05/2021 n. 14559: (commentata da Diritto Bancario) principio di diritto chiaro: anche in assenza di scritture contabili, la base imponibile va determinata considerando i costi correlati ai ricavi accertati, pur induttivamente e forfettariamente .
  • Cass. 5 sez., ord. 15/11/2022 n. 33568: afferma concetto di inerenza qualitativa e onere inerenza a carico contribuente ma se quest’ultimo dimostra nesso, allora spetta all’ufficio provare il contrario . Utile per discorsi su antieconomicità e prova contraria.
  • Cass. 23/02/2023 n. 5586: riguarda accertamenti bancari, ribadisce che a maggiori ricavi accertati analitico-induttivamente vanno riconosciuti i relativi costi, anche se non risultanti da contabilità (massima riportata da Osservatorio Giust. Trib. o def.finanze). Questo è un fresco 2023, va segnalato.
  • Cass. 17/04/2023 n. 10192: sembra (dal riferimento ) sulla prova inerente e richiama l’art.109 TUIR. Non ho i dettagli, ma se disponibile, parlava di onere prova su requisiti art.109 (certezza, ecc.).
  • Cass. 21/08/2023 n. 24901 e n. 24960: del 2023, sembra affermino nuovamente che i costi per essere deducibili devono soddisfare effettività, inerenza ecc. e parlano di verbali di constatazione come prova. Forse non direttamente utili al contribuente se confermano oneri a suo carico, a meno che contengano spunti su valore dei PVC (es: un PVC GdF può essere contestato se privo di contraddittorio, ecc.).
  • Cass. 15/05/2025 n. 13017: (commentata da ADICU) – ribadisce la legittimità di induttivo puro se contabilità inattendibile e evidenzia inversione onere su contribuente in quel caso . Questa, benché sfavorevole sul punto onere (perché dice onere al contribuente in contabilità inattendibile), può essere citata comunque per far vedere qual era la situazione pre-riforma e magari per dire “ma ora c’è art.7 co.5-bis”, oppure per dire che comunque il giudice deve vigilare su logicità e non creare automatismi presuntivi . Infatti la stessa nota ADICU conclude mettendo in guardia dal prendere ogni irregolarità come evasione certa . Questo discorso piace ai giudici: ogni caso va valutato, non si faccia di tutta l’erba un fascio.
  • Cass. Penale rilevanti (facoltativo): se c’è un’accusa implicita di frode (tipo fatture false), a volte citare che in sede penale la giurisprudenza richiede prove rigorose della consapevolezza del contribuente può aiutare a far capire che non è scontato quell’addebito. Es: Cass. Pen. sez. III, 10/11/2021 n. 41736 (sull’utilizzo in buona fede di fatture soggettivamente inesistenti – se l’imprenditore era inconsapevole della frode del fornitore, non è punibile penalmente; ciò riflette la buona fede). Non direttamente applicabile a sanzioni amministrative (che sono oggettive in tributi), ma può orientare mentalmente il giudice sul fatto che contribuente potrebbe essere vittima e non complice.

In sede di discussione finale (se siamo avvocati in CGT), fare un mini elenco di queste pronunce e magari consegnare una nota di replica con i principi aiuterà il giudice a scrivere la sentenza a nostro favore citando a sua volta tali precedenti.

Con ciò, abbiamo dotato la nostra difesa di tutti gli attrezzi: argomenti giuridici, prove fattuali, eccezioni procedurali e supporto giurisprudenziale. Nel prossimo capitolo, sposteremo l’attenzione sulle conseguenze fiscali e sanzionatorie e su come gestirle, per poi passare a esempi concreti e a rispondere alle domande comuni.

Conseguenze, sanzioni e rischi collegati all’accertamento (e come mitigarli)

Affrontare un accertamento fiscale non significa solo discutere di maggiori imposte e costi disconosciuti: comporta anche gestire le ricadute in termini di sanzioni, interessi e possibili riflessi penali o reputazionali. In questa sezione analizzeremo quali sono le conseguenze pratiche di un accertamento induttivo con recupero di imponibile, e come il contribuente può attenuarle attraverso strumenti come il ravvedimento, la rateazione, la definizione agevolata e altro.

Sanzioni amministrative tributarie

Come già anticipato nella parte normativa, la contestazione di maggior reddito dovuta a costi non riconosciuti configura la violazione di dichiarazione infedele (art. 1, co.2 D.Lgs. 471/97). Vediamo nel concreto cosa significa in cifre, considerando anche gli aggiornamenti normativi:

  • Periodo fino al 31 agosto 2024 (vecchio regime sanzionatorio): Dichiarazione infedele punita con sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito. L’Agenzia solitamente applicava il minimo edittale (90%) aumentato per eventuali aggravanti. Ad esempio, se un costo indeducibile portava €10.000 di imponibile in più e €2.400 di IRES in più, sanzione base 90% = €2.160. Se c’era un aggravante (es. l’importo evaso supera il 10% del dichiarato e €50k, scatta aggravante di aumento 1/3, dunque 120% circa €2.880). O aggravante recidiva (contribuente già sanzionato in anni precedenti). Comunque i funzionari spesso mettono 90% se il contribuente ha collaborato, 100% o più se hanno percepito mala fede.
  • Periodo dal 1° settembre 2024 in poi: Entra in vigore la riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024 attuativo delega fiscale). Per le violazioni commesse dopo tale data, abbiamo (come da Soluzione Tasse 2025): Dichiarazione infedele sanzione fissa 70% dell’imposta (minimo 150 euro) . Quindi niente più forbice, sembra unificata (il 70% è in pratica il vecchio 90% ridotto di circa 1/4). Per l’omessa, fissa 120%. Si cita anche l’esempio per cedolare secca (140% fisso), ma restiamo sul business. Questo significa che se l’atto viene emesso nel 2025 per l’anno d’imposta 2024, e quell’anno il contribuente ad esempio ha dedotto costi che non spettano, troverà la sanzione del 70%.

Impatti pratici e transitori: Se un accertamento riguarda anni passati (diciamo 2022, emesso nel 2025), quale regime si applica? Le sanzioni amministrative non sono penali quindi retroattività della norma più favorevole non è automatica, ma il D.Lgs.472/97 prevede un principio simile: in mitius si applica norma nuova se più favorevole, salvo atto divenuto definitivo. Dunque, nei giudizi pendenti, il contribuente può chiedere l’applicazione della sanzione ridotta (70% anziché 90%). In effetti, l’art.36 D.Lgs.472/97 stabilisce che se interviene legge che prevede sanzione inferiore, si applica quella inferiore anche retroattivamente. Quindi, nel nostro ricorso in corso nel 2025, potremmo aggiungere: “In ogni caso, ai sensi dell’art.36, comma 2 D.Lgs.472/97, essendo intervenuta modifica normativa, la sanzione va rideterminata nella nuova misura del 70%”. Occorre vedere se la nuova norma fa eccezione, ma sembra di no (ha solo detto “violazioni dal 1/9/24”, per cui per quelle prime il 90%. Non chiarissimo se violazioni si intendano anno del fatto o contestazione – direi fatto). Quindi fino al 2023: 90%. Dal 2024: 70%. Potenzialmente doppio binario. Comunque, nel dubbio, chiedere al giudice il 70% in mitius conviene sempre.

  • Sanzioni IVA: Qualora i costi indeducibili abbiano comportato anche indebita detrazione IVA, c’è sanzione pari al 90% dell’IVA non spettante (art.6 co.6 D.Lgs.471/97). Questa norma non è stata modificata dalla riforma sanzioni (riguarda omessi versamenti e dichiarazioni, non la detrazione). Quindi credo rimanga 90%. Tuttavia, se la dichiarazione IVA risulta infedele (credito inesistente etc.), si applicherebbe anch’essa la formula del 70%. Di solito, come funziona: l’ufficio su un costo fittizio ti fa due righe: “Maggiore IRES XXX con sanzione infedele 90%; Maggiore IVA YYY con sanzione 90% per indebita detrazione”. Se la riforma riduce la generica infedele, dubito riduca quell’art.6. Dovrei controllare D.Lgs.87/2024 dettagli, ma ipotizziamo rimanga.
  • Sanzione per fatture false: Se il disconoscimento dei costi è dovuto a fatture false (operazioni inesistenti), c’è un’altra norma: art.2 co.3 D.Lgs.471/97, che dice sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa (minimo 500€). Quindi, se contestano ad esempio €10.000 di costi con IVA 22% €2.200 detratta, la sanzione IVA per fattura falsa sarebbe da €2.200 a €4.400. E sull’IRES? In passato credo si applicasse il 90% su imposta evasa con quelle fatture (o comunque la dichiarazione infedele rimane). Dunque di fatto un cumulo di sanzioni. Il cumulo di sanzioni su stesso fatto di fatture false (IVA e redditi) è controverso ma credo possibile perché colpisce due basi diverse. Comunque, in un contesto del genere, la difesa cercherà di escludere la qualifica di fattura falsa, perché se il giudizio resta su “costo non documentato” è 90% e bon, se passa a “frode” è 100-200% e implicazioni penali.
  • Interessi di mora: L’accertamento richiede anche interessi, calcolati dal giorno in cui il tributo doveva essere pagato (es. saldo imposte del 30 giugno anno successivo). Il tasso di interesse varia per decreto. Attualmente (2025) credo sia intorno al 4% annuo. Non altissimo ma neanche trascurabile (era 0.5% qualche anno fa, poi rialzato con tassi BCE su). Quindi un ritardo di 5 anni porta ~20% di interessi cumulati.
  • Iscrizione a ruolo e aggi di riscossione: Dopo la definitività (o anche provvisoria esecutività parziale), se non si paga verrà iscritto a ruolo l’importo. Ci sarà l’aggio di riscossione (che attualmente è attorno al 3%). E in caso di ritardi ulteriori, interessi di mora su cartelle ancora (diversi, post notifica).

Come mitigare sanzioni e oneri:

  • Acquiescenza: se uno decide di accettare l’atto, la sanzione viene ridotta di 1/3. Ciò significa che, ad esempio, su un 90% base si paga 60%. Con nuova norma da 70% base, 70/32 = ~46.7%. Insomma, un bel risparmio. L’acquiescenza va esercitata entro i 60 giorni pagando quanto dovuto (imposte + 2/3 sanzioni + interessi). Nel caso di importi alti, è possibile chiedere la rateazione in 8 rate trimestrali (fino a €50k, oltre 16 rate). La rateazione amministrativa porta con sé interessi rateali (poco, perché è come dilazionare). Comunque, l’acquiescenza conviene se il contribuente valuta di avere poche chance in giudizio. In un’ottica di difesa, va menzionata come opzione se il cliente la vuole. A volte, con l’aiuto di un professionista, si può negoziare informalmente* con l’AE prima dei 60gg: tipo “se faccio acquiescenza, potete ricalcolare riducendo questo aspetto?” Non è formalizzato, ma ho visto casi in cui l’ufficio riformula l’atto prima di scadenza, recependo alcune istanze, per convincere al pagamento.
  • Accertamento con adesione: qui sanzione 1/3 come acquiescenza di legge. Ma con un plus: la base imponibile si riduce concordando. Dunque, se c’è spazio di trattativa, l’adesione è preferibile all’acquiescenza, perché non solo riduce sanzioni ma anche l’imposta stessa contestata. Adesione si può fare anche dopo l’avviso (entro 60gg come detto). Se la si avvia, i termini di pagamento poi sono 20 giorni dalla firma dell’accordo (e possibili rate in 8 rate). Se fallisce, rimangono 60gg per ricorso dall’istanza rigetto.
  • Definizione agevolata delle sanzioni: Non c’è una definizione agevolata ad hoc attiva ora. Ma c’è un istituto chiamato conciliazione giudiziale se si arriva in giudizio: il contribuente e l’ufficio (o direttamente il giudice su proposta) possono conciliare la lite, total o parziale. In caso di conciliazione giudiziale, le sanzioni si riducono al 50% di quanto irrogato (se conciliazione in 1° grado; 60% se in appello) – almeno questo era prima, potrebbe esser 1/3 adesso, ma mi sembra fosse metà. Comunque, scendono ulteriormente. E l’accordo può riguardare anche l’imponibile. Quindi è un’opzione se durante il processo si intravede la possibilità di accordarsi (magari all’udienza il giudice suggerisce una mediazione). Diverso dalla mediazione tributaria obbligatoria: quella avviene prima, qui è durante la causa.
  • Ravvedimento operoso: se si è ancora in tempo (prima che l’illecito sia constatato, quindi prima di PVC di regola), si poteva usare. Dopo che c’è un PVC o avviso, ravvedimento non è applicabile sullo stesso periodo (perché la violazione è già accertata). Quindi come difesa ex post non serve, ma come prevenzione per altri anni sì, come detto.
  • Sospensione e rateazione in giudizio: Se il contribuente fa ricorso, non deve pagare subito tutto (a differenza dell’acquiescenza). Deve però sapere che, dopo la sentenza di primo grado, se sfavorevole, deve versare qualcosa per bloccare esecuzione: attualmente, dopo primo grado devi pagare l’intero importo se perdi? O c’è ancora la regola di pagare 1/3 dopo primo grado e 2/3 dopo secondo? Faccio mente locale: una volta c’era obbligo pagare 1/3 imposte dopo sentenza 1° grado sfavorevole per evitare aggravi; dopo appello, il resto. Se il contribuente non paga e ricorre in appello, l’AdE può comunque iniziare esecuzione forzata per quel 50-66% dell’importo. Però, dal 2023 c’è la nuova giustizia tributaria: credo abbiano mantenuto la regola. Comunque, il contribuente può chiedere sospensione dell’esecutività della sentenza in appello se ha probabilità di vincere e danno grave.
  • Rischi penali: Parliamo un attimo di questo aspetto. Il mero fatto di avere costi indeducibili non comporta reato, a meno che non integri una specifica condotta prevista dal D.Lgs. 74/2000. Le ipotesi possibili:
  • Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2): se il contribuente ha utilizzato fatture false (cioè per operazioni inesistenti) e l’imposta evasa supera €100k annui, è reato penale (pena 4-8 anni reclusione, soglia fatture false oltre € false > € false… no soglia per atto, ma soglia di imposta evasa 100k c’è in art.2? Verifichiamo: art.2 prevede la punibilità a prescindere da soglia mi pare, diversamente dall’infedele. In effetti, art.2 non ha soglia di punibilità, è reato sempre per il solo fatto di usare fatture false, con pena calibrata). Quindi se l’ufficio contesta fatture soggettivamente o oggettivamente false, di solito parte segnalazione alla Procura. Il contribuente potrebbe trovarsi indagato per questo. Difesa: dimostrare che il contribuente era inconsapevole (non salva dalla sanzione fiscale, ma è un’attenuante penale o cause di non punibilità in alcuni casi). Nel giudizio tributario, però, l’aspetto penale non incide sull’accertamento se non per l’evidenza delle prove raccolte in sede penale (che magari sono state usate, come verbali GdF).
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3): Questa è evasione con frodi contabili diverse da false fatture. Potrebbe includere, ad es., simulazione di costi mediante documenti falsi non fatture (tipo contratti falsi, note di credito gonfiate). Soglia di punibilità: imposta evasa > €30k e uno degli elementi: elementi passivi fittizi >5% del totale o >€1M. Nel nostro scenario, se l’ufficio rileva manovre fraudolente (non solo costi non documentati per negligenza, ma creazione di documenti falsi per frode), può configurare art.3. Non comune ma possibile se c’è nota spese false, scontrini falsi, ecc.
  • Dichiarazione infedele (art.4): Ecco, questo è reato di base (no frode). Soglia: imposta evasa > €100k e elementi attivi sottratti o elementi passivi fittizi >10% del totale o >€2M. Se i costi disconosciuti sono considerati “elementi passivi fittizi”, e superano queste soglie, in teoria c’è dichiarazione infedele penale (punita con reclusione 2-4 anni). La giurisprudenza dice che se i costi sono semplicemente non provati, non è reato, perché “elementi passivi fittizi” implica consapevolezza della inesistenza. Però c’è un po’ di ambiguità: se uno deduce costi senza pezze giustificative, sta indicando elementi passivi non spettanti – se lo fa dolosamente e in grande quantità, potrebbe incorrere in art.4. Frequentemente, se l’importo è grande, l’AE trasmette gli atti in Procura, starà poi a loro valutare il dolo. Difesa: evidenziare che non c’era intento fraudolento, forse errori contabili, incertezza, ecc. Questo ovviamente va oltre il processo tributario, ma è bene essere consapevoli.

In sede tributaria, le sanzioni penali non si discutono (diverso ambito), ma attenzione: se c’è un procedimento penale in corso sugli stessi fatti, il giudizio tributario potrebbe essere sospeso a richiesta nei casi di conflitto su un fatto costituente reato (in realtà, la riforma tributaria ha eliminato l’obbligo di sospensione, ora il giudice tributario può decidere indipendentemente – vige il principio di autonomia). Tuttavia, a volte conviene chiedere sospensione in attesa dell’esito penale se si pensa di essere assolti (l’assoluzione per inesistenza del fatto di solito aiuta poi in trib.).

Altre conseguenze

  • Recupero a tassazione in altri anni: Un accertamento può innescare ulteriori controlli su annualità contigue. Se nel 2019 trovano costi fittizi, magari l’AE aprirà controlli sul 2020, 2021. Per prevenire questo, a volte conviene proporre una soluzione globale in adesione (“chiudiamo per tutti questi anni con tot”). Oppure prepararsi: se stiamo difendendo 2019 e sappiamo di avere stesso problema in 2020 non ancora controllato, valutare ravvedimento come detto o predisporre pezze giustificative in anticipo.
  • Immagine e rapporti con l’Amministrazione: Per un’azienda, un contenzioso pesante col Fisco può significare subire misure cautelari come ipoteche su immobili aziendali, o fermi amministrativi su automezzi se iscritte a ruolo somme. Ciò può creare problemi di credito (banche vedono ipoteche, peggiora rating), fornitori e clienti (specialmente con pubblica amministrazione: un’impresa con debiti tributari oltre soglia può non ottenere DURC regolare, etc.). Quindi c’è un impatto reputazionale e pratico. Difendersi bene e magari trovare un accordo riduce questi rischi. Se inevitabilmente rimane un debito, cercare di pagare ratealmente per togliere ipoteche e fermi.
  • Costi del contenzioso: Non dimentichiamo che se si va avanti nei gradi di giudizio ci sono costi (onorari del difensore, contributo unificato). Il contributo unificato per cause tributarie va da 30€ a oltre 1500€ in base al valore. Per una controversia di 100k euro, è circa 1200€. Se si vince, spesso il giudice compensa le spese o liquida poco. Se si perde, potrebbe condannare il contribuente a pagare spese dell’Avvocatura dello Stato (di solito non altissime). Quindi un altro elemento da considerare nel decidere come difendersi è il rapporto costi/benefici.

Conclusione di sezione: Il contribuente deve mettere in atto un’analisi costi-benefici: se la pretesa fiscale è palesemente errata e sproporzionata, conviene combattere perché c’è possibilità di annullamento o forte riduzione, e allora il risparmio di imposte e sanzioni giustifica la battaglia legale. Se invece la violazione c’è stata ed è difficilmente contestabile, spesso è saggio limitare i danni: utilizzare adesione o acquiescenza per ottenere sconti su sanzioni, chiedere rateazioni per diluire l’impatto finanziario, ed evitare un aggravio di spese. Ogni caso è a sé e andrebbe valutato con un professionista di fiducia. In ogni caso, avere consapevolezza delle possibili sanzioni e strumenti riduttivi permette di affrontare la situazione con un piano, anziché subirla passivamente.

Nei prossimi capitoli, metteremo a frutto tutti i concetti esposti applicandoli a scenari pratici (settore commercio, edilizia, servizi professionali) e infine risponderemo in forma concisa alle domande più comuni sull’argomento.

Esempi pratici e simulazioni

Per concretizzare i principi esposti, analizziamo alcuni casi pratici simulati, tipici di accertamenti induttivi con costi disconosciuti. Ogni esempio illustrerà la situazione di partenza, l’intervento del Fisco e la possibile strategia di difesa dal punto di vista del contribuente.

Esempio 1: Commerciante al dettaglio con contabilità semplificata e rimanenze non attendibili

Scenario: Mario gestisce un negozio di elettronica in contabilità semplificata. Nel 2023 dichiara ricavi per 200.000€ e costi per 180.000€, ottenendo un utile esiguo di 20.000€ (margine 10%). L’indice di affidabilità fiscale (ISA) risulta molto basso per via del margine ridotto. L’Agenzia delle Entrate avvia un controllo. Durante la verifica, emergono anomalie nell’inventario di magazzino: Mario non ha una distinta delle rimanenze finali chiara e molte merci risultano vendute a prezzi inferiori al costo (promozioni aggressive). Inoltre, alcuni costi di acquisto sono documentati solo da scontrini e ricevute (per piccoli fornitori), non da fatture. L’AE considera la contabilità inattendibile (mancanza dettaglio magazzino, incongruenze). Con metodo induttivo-analitico, ridetermina i ricavi ipotizzando un ricarico standard del 30%. Secondo il Fisco, con 180.000€ di costi di acquisto dichiarati Mario avrebbe dovuto conseguire almeno 257.000€ di ricavi (ricavo = costo ×1,3). Quindi contesta maggiori ricavi per 57.000€. Inoltre, poiché alcuni acquisti (circa 5.000€) non hanno fattura ma solo scontrini, li considera costi non deducibili. L’avviso di accertamento recupera dunque sia 57.000 di ricavi che 5.000 di costi, per un totale incremento reddito di 62.000€. Imposte IRPEF+Addizionali al 28% ≈ 17.360€, IVA su 57.000 di vendite non fatturate ≈ 12.540€. Sanzioni: infedele 90% sull’IRPEF evasa, 90% su IVA, più interessi.

Difesa di Mario: Innanzitutto, Mario tramite il suo consulente verifica il calcolo del Fisco: nota che l’AE non ha affatto considerato che parte delle merci è andata distrutta o obsoleta (alcuni telefoni sono rimasti invenduti perché fuori produzione). Mario recupera documenti: note di reso ai fornitori per merce difettosa (che spiegano una perdita di 10.000€ di valore), e foto/scaffali vuoti per fine serie. Inoltre, elabora un prospetto che mostra come, aumentando i ricavi a 257.000€, si avrebbe un margine irrealistico considerando la concorrenza (ha prezzi online da competere). In pratica, contesta la presunzione di ricarico standard, portando ad esempio i listini di grandi catene dove i margini su elettronica sono bassi (~10-15%). Per i costi su scontrino: mostra che erano materiali di consumo (batterie, cancelleria) per modici importi e che la normativa non obbliga il fornitore a emettere fattura sotto un certo importo se non richiesta. Argomenta che comunque il costo è documentato dallo scontrino (che per l’acquirente è fiscalmente valido se con codice fiscale, come lui ha). Su questo punto, cita magari la prassi AdE che ammette la scheda carburante con scontrini (vecchia norma) come analogia: la forma del documento non deve prevalere sulla sostanza.

Esito possibile: In sede di adesione, Mario riesce a convincere l’Ufficio a ridurre la pretesa: riconoscono che 10.000€ di ricavi stimati erano in realtà inesistenti perché la merce è rimasta invenduta (mostra foto del magazzino con quella merce ancora lì al 31/12, quindi in realtà l’aveva inclusa tra i costi ma è rimanenza; l’ufficio accetta di considerare quell’inventario e toglie 10.000 da ricavi non dichiarati). Restano 47.000€ di ricavi presunti. Sui costi da scontrino, l’ufficio cede riconoscendoli deducibili perché spese effettivamente sostenute (erano piccole). Mario dunque firma un accertamento con adesione sulla base di +47.000€ ricavi. Paga le imposte su quei 47k (circa 14k€ tra IRPEF e IVA), con sanzioni ridotte a 1/3 (invece di 90% su IRPEF e 90% su IVA paga 30% su IRPEF e 30% su IVA, pari a circa 8k€ di sanzioni totali). Grazie all’adesione, ha evitato 6-7k di imposte e 8k di sanzioni inizialmente pretesi, e chiude la faccenda rapidamente, con rateizzazione in 8 tranche.

Nota: Se l’ufficio fosse stato inflessibile, Mario avrebbe portato la questione in Commissione Tributaria. Probabilmente il giudice, vedendo la lacunosità dell’inventario, avrebbe comunque riconosciuto in parte i costi (applicando quell’art.53 Cost, magari concedendo un margine del 15% invece del 30%). Mario avrebbe potuto spuntare una riduzione anche in giudizio, ma con tempi lunghi e spese legali. La scelta dell’adesione ha soddisfatto entrambi: l’erario incassa subito, Mario paga il giusto ritenuto.

Esempio 2: Impresa edile e fornitori sospetti (costo fittizio)

Scenario: La società Alfa Costruzioni Srl, in contabilità ordinaria, nel 2021 realizza un edificio subappaltando alcune opere. Tra i costi, contabilizza fatture per 50.000€ da Beta Srl per “nolo ponteggi e manodopera”. Nel 2024, un’indagine incrociata rivela che Beta Srl è una “cartiera” (società fittizia): non ha dipendenti né attrezzature, il suo amministratore è irreperibile e risulta emettere fatture a varie imprese edili senza poi presentare dichiarazioni (classico schema di frode carosello nel settore lavori). L’Agenzia notifica ad Alfa un avviso di accertamento in cui disconosce integralmente i 50.000€ di costi relativi alle fatture Beta, ritenendoli inesistenti. Recupera così IRES su 50k (al 24% = 12.000€) e IVA indetraibile al 22% (11.000€), più sanzione del 100% su imposta e IVA (ritenendo operazioni soggettivamente inesistenti) = 23.000€ di sanzioni, oltre interessi. Inoltre, segnala la vicenda alla Procura per possibile reato di utilizzo di fatture false (art.2 D.Lgs.74/2000). Alfa si trova a dover dimostrare la bontà del costo, ma Beta è sparita.

Difesa di Alfa: La società Alfa, assistita da un avvocato, impugna l’accertamento. Come prima cosa, evidenzia che l’operazione materiale c’è stata: il cantiere ha effettivamente usufruito di ponteggi e operai. Alfa produce foto del cantiere, verbali di sicurezza firmati dal capo cantiere dove risultano i ponteggi installati, e soprattutto testimonianze (raccolte stragiudizialmente) di due muratori che confermano di aver lavorato in quel cantiere mandati da Beta Srl. Purtroppo Beta era una società fittizia usata forse dagli stessi operai (magari Beta emetteva fattura per coprire lavoro nero). Ma Alfa sostiene di essere stata in buona fede: aveva selezionato Beta dall’albo fornitori, Beta risultava iscritta alla Camera di Commercio e presentava DURC regolare (in realtà ottenuto con false dichiarazioni, ma Alfa l’aveva). Alfa allega il DURC di Beta e il contratto firmato con Beta per il nolo ponteggi. Mostra anche che i pagamenti, per 50k€, sono stati fatti con bonifico sul conto di Beta (fornisce copia contabile): quindi Alfa non ha trattenuto soldi, li ha effettivamente spesi. Il bonifico fu incassato da Beta e poi sparito, ma Alfa non c’entra. Nel ricorso, Alfa invoca la giurisprudenza: “in tema di IVA, la detrazione non può essere negata se il committente prova di aver agito in buona fede e che la prestazione è stata resa” (principio comunitario derivato da cause Safilo, Mahamdia ecc.). Per le imposte dirette, ammette che Beta forse non ha versato le ritenute sugli operai e ha evaso, ma Alfa ha ottenuto un servizio reale e ne chiede riconoscimento del costo come inerente e documentato (il documento c’è, anche se emesso da soggetto poi rivelatosi fittizio). Sottolinea che l’ufficio non contesta che i lavori siano stati eseguiti, ma solo la frode di Beta: allora il costo c’è, semmai il reato è di Beta. Alfa inoltre eccepisce il nuovo art.7 co.5-bis: l’Ufficio non ha provato che Alfa fosse consapevole della falsità, né ha provato che il costo non sarebbe stato comunque sostenuto con altro fornitore; quindi, mancando prova di dolo di Alfa, penalizzarla togliendo costo e IVA è contrario a buona fede (art.10 Statuto).

Situazione: Questo caso è difficile. In giurisprudenza, purtroppo per Alfa, il costo da fattura soggettivamente inesistente viene comunque considerato indeducibile se manca prova di chi abbia effettivamente eseguito l’opera e a che prezzo. Il giudice tributario potrebbe dire: sì, il lavoro c’è stato, ma Beta era finta; forse Alfa ha pagato operai in nero e usato Beta come schermo per dedurre un costo gonfiato. Se Alfa non dimostra l’effettivo costo del lavoro (es: che gli operai costavano davvero 50k), il costo potrebbe restare indeducibile. Alfa potrebbe allora proporre una soluzione equitativa: deducibilità parziale. Ad esempio, mostra contratti di altre ditte ponteggi: per quel cantiere il noleggio e manodopera potevano costare ragionevolmente 35.000€. Quindi chiede al giudice di riconoscere almeno quella parte come costo reale, e semmai indeducibile la differenza come sovrafatturazione di Beta. Il giudice, volendo essere salomonico, potrebbe accogliere: tassare Alfa su 15.000€ come utile non giustificato (magari perché Beta restituiva una parte, insinuazione), ma riconoscere 35k come costo di competenza. Così riduce l’IRES dovuta e pure l’IVA indetraibile forse (oppure l’IVA su 35k la considera legittima? In IVA la vedo dura: se fattura è soggettivamente falsa, norma vuole tutta l’IVA indetraibile, però Alfa può chiedere rimborso IVA se prova che Beta o i sub- lavoratori hanno assolto l’IVA altrove? Non in questo caso). Tuttavia, potrebbe dire: ok reddito ridotto. Le sanzioni? Se Alfa convince che era buona fede, magari niente sanzione infedele (applicazione esimente obiettiva incertezza? Poco probabile, ma se c’era un DURC magari arguibile che Alfa non poteva sapere).

Esito eventuale: Il giudizio potrebbe chiudersi in conciliazione: l’Ufficio propone di far dedurre 30k di costo e lasciare 20k imponibili, sanzioni ridotte al 50%. Alfa accetta per evitare il penale (nel frattempo trattativa con procura per dimostrare estraneità). Alla fine Alfa paga su 20k di reddito (circa 5k di imposte) e IVA rimane tutta a carico perché formalmente indetraibile (11k), ma forse l’ufficio, come soluzione transattiva, potrebbe “trasformare” quell’IVA in un costo aggiuntivo deducibile (lo fanno a volte: consenti deduzione di quell’IVA non detratta come costo, per alleviare). Sanzioni: ridotte al minimo o condonate se buona fede. Alfa esce con un danno, ma gestibile. L’alternativa, combattere fino in Cassazione, è rischiosa: se la Cassazione segue la linea rigida, Alfa potrebbe perdere tutto (tasse su 50k + sanzioni piene). Dunque, la difesa punta molto sull’evidenziare la cooperazione di Alfa e l’assenza di colpa.

Nota: Questo esempio evidenzia un caso-limite dove la difesa è complessa perché l’ufficio ha in mano presunzioni forti (fornitore fittizio). Il contribuente però ha comunque margini di difesa appellandosi alla buona fede e cercando soluzioni parziali. La lezione qui è: attenzione nella scelta dei fornitori; se succede, raccogliere quanti più elementi possibili che provino di aver fatto verifiche (DURC, visure) per evitare sanzioni.

Esempio 3: Professionista con costi da fornitore estero non giustificati

Scenario: Giovanna è un’architetta libera professionista. Nel 2022 commissiona uno studio di design a un consulente londinese (non iscritto a VIES, operazione fuori campo IVA). Riceve dal consulente solo un “invoice” generico via email di £10,000 senza VAT. Giovanna paga tramite bonifico £10,000 (circa €11.500) e deduce questo costo nel suo modello Redditi 2023, indicandolo come “consulenze estere”. Nel 2024, l’Agenzia delle Entrate la invita a fornire documentazione su alcune spese, tra cui questa. Giovanna presenta l’email e la ricevuta del bonifico, ma non ha un contratto formale né un report dettagliato del consulente. L’AE ritiene che la spesa non sia sufficientemente provata né chiaramente inerente all’attività, anche perché nell’anno Giovanna ha fatturato solo €50.000 e questo costo estero (non documentato) incide molto (oltre 20%). L’ufficio sospetta che possa trattarsi di un modo per trasferire reddito all’estero (magari a un parente a Londra) o comunque di un costo non effettivo. Emana un avviso di accertamento che disconosce gli €11.500 di costo, aumentando il reddito professionale di Giovanna di pari importo. Aliquota IRPEF marginale di Giovanna 38% -> maggiore imposta ~€4.370, più addizionali. Sanzione infedele al 90% = ~€3.930, interessi.

Difesa di Giovanna: Nel ricorso, Giovanna spiega che il consulente londinese ha effettivamente lavorato a un progetto (allega le tavole di design ricevute da lui per un concorso di architettura a cui partecipava). Mostra che l’output del consulente c’è (in inglese, ma allega traduzione di parti salienti per far capire al giudice di cosa si tratta). Dichiara che l’assenza di un contratto formale è dovuta al rapporto di fiducia (il consulente freelance ha accettato via mail), e allega le email di accordo: in una lei chiedeva un concept, lui rispose che l’avrebbe fatto per £10k, e lei “go ahead”. Queste email, se tradotte, fanno emergere la prestazione. Giovanna sottolinea l’inerenza: il progetto di design riguardava un lavoro che lei sperava di ottenere, e comunque afferisce alla sua professione (architettura d’interni). È irrilevante che poi il concorso non sia stato vinto (non ha generato ricavi): l’inerenza non richiede correlazione a un ricavo immediato, ma all’attività potenzialmente produttiva. Cita magari Cass. su inerenza qualitativa. Per la spesa elevata rispetto al fatturato, ammette che quell’anno ha investito per crescere e offrire servizi innovativi; evidenzia che l’anno successivo ha ottenuto una commessa grazie a quel concept (anche se non provabile al 100%, lo menziona come ragionevolezza). Quindi contesta l’assunto di antieconomicità: un professionista può avere anni di investimento. Sul piano probatorio, afferma che comunque i mezzi di pagamento tracciati e la corrispondenza giustificativa soddisfano il requisito di “elementi certi e precisi” dell’art.109 TUIR per dedurre costi esteri non documentati da fattura conforme. Il fatto che il consulente non abbia applicato IVA né ritenute è irrilevante ai fini dei suoi costi (casomai riguarda il consulente in UK). In via subordinata, Giovanna chiede almeno l’applicazione dell’art.7 co.5-bis: l’ufficio non ha provato che il costo sia fittizio, né che non fosse inerente se non con la generica affermazione che è “non coerente”. Dunque, in dubio, il costo va ammesso.

Possibile esito: Qui Giovanna ha buone probabilità in giudizio. Il giudice potrebbe riconoscere che la prestazione c’è stata (le email e i materiali di design lo confermano) e giudicare il costo inerente all’attività (anche se alta, rientra nella libertà del professionista decidere di investire in collaborazioni). Cass. 33568/2022 dà appoggio all’idea che l’antieconomicità da sola non basta . Pertanto, la Commissione potrebbe annullare l’accertamento, ritenendo il costo deducibile perché provato da elementi sufficienti e non dimostrata la sua inesistenza. In alternativa, se il giudice è formale, potrebbe dire: “mancava fattura, ma c’erano elementi certi e precisi, quindi deducibile ai sensi art.109 co.4 lett. b” (quel comma parla di costi afferenti ricavi non a CE, qui non è proprio quello, però per analogia costi senza documento principe ma con altri elementi). Quanto alle sanzioni, qualora l’accertamento non venisse annullato, Giovanna comunque punterebbe a non pagarle dimostrando buona fede (non era affatto una frode, al limite un eccesso di fiducia).

Questo esempio mostra come documentare bene le collaborazioni estere: Giovanna avrebbe dovuto farsi firmare un contratto o almeno una fattura pro-forma dettagliata. In sua difesa, per fortuna le tracce digitali c’erano e l’hanno salvata.

Esempio 4: Ditta individuale con contabilità “parallela” (costi e ricavi in nero)

Scenario: Paolo gestisce un piccolo ristorante (ditta individuale). Nel 2019 incassa parte dei corrispettivi in nero e paga anche fornitori in nero (acquista pesce al mercato pagando cash senza fattura). Viene accertato nel 2025 tramite indagini finanziarie: gli trovano versamenti su conto non giustificati e notano prelievi di contante ingenti. L’AE procede con accertamento induttivo puro perché la contabilità ufficiale è inattendibile (ricavi dichiarati 100k, ma sui conti vedono 150k di versamenti). Accertano maggiori ricavi per 50.000€. Paolo, nel corso del contraddittorio, fa presente che per incassare quei 50k in più ha sostenuto anche costi in nero (acquisti di cibo non fatturato, pagamento extra camerieri). L’AE, in fase di avviso, non gli dà peso e tassa l’intero 50k come ricavo, applicando peraltro l’aliquota piena e sanzione 120% (dich. infedele aggravata, supponiamo).

Difesa di Paolo: Nel ricorso, Paolo richiama il principio per cui anche i costi occulti vanno considerati. Non avendo ricevute ufficiali, presenta però dei brogliacci interni (appunti dove annotava gli acquisti giornalieri al mercato ittico e le paghe extra) e testi di conversazioni WhatsApp con il pescatore dove si parla di prezzi e consegne. Chiede al giudice di dedurre almeno il costo del venduto relativo a quei ricavi: presumibilmente un ristorante ha costi materia prima del 40% sul piatto, quindi su 50k ricavi occulti, ci saranno ~20k di costi occulti. A supporto cita Cassazione e anche una Risoluzione AdE (ipotetica) che parlava di ciò. Il suo obiettivo è farsi abbattere l’imponibile. Sul lato sanzioni, argomenta che l’ufficio ha erroneamente applicato aggravante massima, mentre va applicata quella base con riduzione costi (insomma, tenta il minor danno).

Esito: La Commissione con ogni probabilità accoglie parzialmente: riduce i maggiori ricavi imponibili riconoscendo un costo forfettario, ad esempio il 30%. Quindi tassazione su 35k anziché 50k. Ciò in base alla giurisprudenza consolidata . Paolo comunque viene sanzionato su quell’importo (perché ha fatto nero, la sanzione rimane salata). Ma almeno non paga su margini che non ha.

Questo esempio evidenzia la reciprocità: i costi in nero vengono alla luce non direttamente (perché non dichiarati) ma come arma difensiva del contribuente colto a evadere ricavi. Ovviamente, è una situazione non ideale: Paolo avrebbe fatto meglio a non evadere affatto; ma dal suo punto di vista, in contenzioso ha portato a casa un risultato (tassazione su utile netto e non lordo).

Queste simulazioni coprono vari settori e situazioni: commercio (ricavi ridotti con incongruenze di magazzino), edilizia (frode fatture), servizi professionali (costo estero), ristorazione (nero bilaterale). In ognuna, abbiamo applicato i principi discussi:

  • Importanza di prove alternative (foto, email, testimonianze) per supplire a mancanze documentali.
  • Rilievo della buona fede e collaborazione come fattori per convincere AdE o giudici.
  • Uso delle nuove leve normative (onere prova al Fisco, contraddittorio) per scardinare accertamenti standardizzati.
  • Necessità di calcoli e proposte alternative (riconoscere costi occulti, ridurre presunzioni eccessive).

Passiamo ora all’ultima sezione, in cui esporremo in forma di domande e risposte (FAQ) i dubbi più frequenti su accertamento induttivo e costi negati, consolidando quanto appreso.

Domande frequenti (FAQ)

D1: Che cos’è esattamente l’accertamento induttivo e in quali casi viene applicato dall’Agenzia delle Entrate?
R: L’accertamento induttivo è un metodo di determinazione del reddito basato su presunzioni e dati indiretti, che viene applicato quando la contabilità del contribuente è inesistente o gravemente inattendibile, oppure in situazioni specifiche previste dalla legge (ad es. omessa dichiarazione, forti incongruenze nei dati dichiarati). In pratica, se l’AE ritiene che i libri contabili non raccontino la verità sul reddito (magari perché mancano documenti, ci sono doppie contabilità, o i ricavi dichiarati sono irrealisticamente bassi rispetto ai costi), allora può ignorare le cifre ufficiali e ricostruire il reddito con metodi indiretti: ad esempio, basandosi sui movimenti bancari, sui consumi di materie prime, sul tenore di vita del contribuente, su medie di settore, ecc. Questo potere è previsto dall’art. 39 del DPR 600/73 . Un caso tipico: un contribuente non tiene il registro di magazzino e risultano incongruenze gravi – l’ufficio può presumere vendite non dichiarate. Oppure, nessuna dichiarazione presentata – l’ufficio accerta d’ufficio in via induttiva. Va ricordato che nell’induttivo “puro” il Fisco può usare anche presunzioni semplici non gravi (chiamate “semplificate”), invertendo l’onere della prova sul contribuente . È uno strumento potente, da usare con cautela: la legge richiede infatti precisi presupposti (non basta una piccola irregolarità, ci vogliono irregolarità gravi e diffuse). Se questi presupposti non ci sono, l’accertamento dovrebbe essere di tipo analitico (puntuale, voce per voce) e basato su prove più robuste. In sintesi, l’induttivo scatta quando la fiducia nei dati contabili viene meno.

D2: Cosa significa “mancato riconoscimento dei costi aziendali” in un accertamento induttivo?
R: Significa che il Fisco, nel ricostruire il reddito dell’azienda o del professionista, ha disconosciuto (escluso) alcuni costi che il contribuente aveva sottratto dai ricavi come deducibili. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate ritiene che quei costi non abbiano diritto di ridurre il reddito imponibile, e quindi li “aggiunge indietro” al reddito tassabile. Ciò può avvenire per vari motivi: perché quei costi non sono documentati (manca la fattura o altra prova), oppure perché considerati non inerenti all’attività (spese personali o estranee all’impresa), o ancora perché ritenuti gonfiati/fittizi (es. fatture false), o semplicemente perché l’ufficio applicando metodi induttivi li ritiene inattendibili (magari troppo alti rispetto ai ricavi e quindi sospetta evasione). Dunque, nel contesto dell’accertamento induttivo, il “mancato riconoscimento dei costi” può manifestarsi in due modi: (1) l’ufficio ricostruisce i ricavi occulti e ignora tutti i costi correlati, tassando di fatto un reddito lordo; (2) l’ufficio contesta specifici costi che il contribuente aveva dedotto, eliminandoli dal calcolo (ad esempio “il costo X di €10.000 è indeducibile, pertanto si aumenta il reddito di €10.000”). In entrambi i casi, il risultato è un aumento dell’imponibile. Questo è ciò contro cui il contribuente deve difendersi: provare che quei costi devono invece essere riconosciuti (perché reali, inerenti e provati), o quantomeno che ne va riconosciuta una parte ragionevole. La giurisprudenza ha più volte ribadito che anche in accertamento induttivo non si possono ignorare completamente i costi necessari a produrre i ricavi , proprio per evitare un’illogica tassazione del solo fatturato lordo.

D3: Quali sono i motivi più frequenti per cui l’Agenzia disconosce un costo aziendale?
R: I motivi comuni sono:
Mancanza di documentazione fiscale: il costo non è supportato da fattura, ricevuta o altro documento richiesto. Se ad esempio c’è solo una nota interna ma nessuna fattura del fornitore, il Fisco tende a non ammetterlo. Anche documenti considerati non regolari (es. fattura priva di elementi essenziali) possono portare al disconoscimento.
Difetto di inerenza: il costo appare non correlato all’attività svolta. Esempio: spese personali o estranee (vacanze, arredi per casa del titolare) dedotte dall’azienda verranno eliminate perché non inerenti all’impresa, come richiesto dall’art.109, co.5 TUIR.
Costo ritenuto fittizio/simulato: se c’è il sospetto che la spesa sia inventata per ridurre l’utile. Tipico caso: fatture per operazioni inesistenti (fornitore “cartiera”, o fatture gonfiate tra parti correlate). In questi casi l’AE disconosce il costo e, se trova evidenze di frode, applica sanzioni maggiorate e segnala alla Procura.
Documentazione incompleta o informale: ad esempio spese giustificate solo da uno scontrino generico o da un contratto senza dettagli. Se l’ufficio ritiene che non vi siano “elementi certi e precisi” sul costo, può non accettarlo.
Non rispetto di oneri formali per deducibilità: alcuni costi richiedono adempimenti particolari (es. spese di rappresentanza deducibili entro certi limiti e da indicare in dichiarazione, costi verso paradisi fiscali con obbligo di prova rafforzata – benché la normativa sui paradisi fiscali sia stata in parte abrogata). Se questi oneri non sono stati rispettati, il costo è ripreso. Un esempio: un compenso pagato a un professionista estero senza aver applicato la ritenuta dovuta può portare a indeducibilità del costo (secondo alcune interpretazioni normative, il mancato assolvimento di ritenute fiscali su pagamenti esteri rende il costo non deducibile).
Costo “antieconomico”: se la spesa è di importo palesemente sproporzionato rispetto all’utilità per l’impresa, l’AE potrebbe contestarla (o ridurla) sostenendo che l’imprenditore non avrebbe dovuto sostenere un costo così alto a fronte di scarso beneficio, se non per altri fini. Questo è un terreno delicato perché l’antieconomicità di per sé non è un motivo automatico di indeducibilità, ma è spesso usata come indizio che il costo sia fittizio o non inerente. In difesa, si ricorda che l’imprenditore ha libertà di scelta e il Fisco non può sindacare le scelte gestionali, salvo casi estremi .
Costo pagato in nero/non tracciato: se l’ufficio scopre che un’uscita è avvenuta in contanti e non c’è traccia chiara (es. prelievi bancari non giustificati che sarebbero serviti a pagare fornitori in nero), di fatto quel costo non è deducibile (non essendoci documento). Inoltre può presumere che se c’è un costo in nero, c’era anche un ricavo in nero correlato (ad es. merce comprata in nero per vendere in nero).
In sintesi, l’Agenzia disconosce costi quando dubita della loro esistenza reale, della loro pertinenza all’attività, o della loro regolarità fiscale. Sta poi al contribuente dimostrare il contrario, allegando documenti e giustificazioni alternative.

D4: Il Fisco può tassare ricavi non dichiarati senza considerare alcun costo? Cioè tassare il “lordo” anziché il “netto”?
R: No, non dovrebbe. Per legge e per principi costituzionali, le imposte sui redditi colpiscono il reddito netto, cioè ricavi meno costi inerenti. Tassare il fatturato lordo equivarrebbe a tassare anche delle uscite che l’impresa ha sostenuto per produrre quei ricavi, il che va contro il principio di capacità contributiva (art.53 Cost.). La Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che anche in caso di accertamento induttivo puro l’Ufficio ha l’obbligo di stimare i costi relativi ai maggiori ricavi accertati . In difetto, l’accertamento è illegittimo. Questa posizione nasce anche da una pronuncia della Corte Costituzionale (225/2005) che, interpretando l’art. 32 DPR 600 (indagini finanziarie), ha sottolineato come, se si presumono ricavi da certi elementi (es. versamenti non giustificati), va presunto anche un margine di costi ad essi relativo . In altre parole: non si può far finta che produrre ricavi non costi nulla.
Nella pratica però a volte gli avvisi di accertamento non calcolano affatto i costi: un esempio, quando si trova un secondo registro con vendite in nero, alcuni uffici sommavano tutte le vendite in nero come reddito aggiuntivo, punto. Oppure con prelievi bancari non giustificati che vengono trasformati in ricavi, talora è capitato che l’AE non deducesse il presumibile costo di quelle vendite. Questo è un punto di difesa importantissimo: il contribuente deve far valere che almeno una quota di costi va calcolata in deduzione. Ci sono casi, come abbiamo visto, di ristoratori o commercianti dove i giudici tributari hanno riconosciuto forfetariamente percentuali di costo (es. “ricavi non dichiarati 100, costo presunto 40, dunque reddito 60 tassabile”).
Attenzione: questo vale soprattutto per i maggiori ricavi accertati d’ufficio. Se invece l’ufficio disconosce un costo specifico dichiarato, rimuovendolo, in quel caso sta tassando una componente di reddito che era stata sottratta. Lì il problema è diverso: o il costo c’è o no. Ma se parliamo di ricostruire ricavi occulti, sì, i costi correlati vanno sempre considerati. In conclusione, la legge non consente la tassazione di ricavi lordi come regola generale. Se l’AE lo fa, quell’atto può (e deve) essere impugnato, e quasi certamente verrà annullato o rettificato dal giudice in modo da includere un ragionevole ammontare di costi .

D5: Come posso difendermi se l’Agenzia mi contesta un costo dicendo che “manca la fattura” o “non è sufficientemente documentato”?
R: In caso di costi privi del documento principale (fattura/ricevuta fiscale) bisogna puntare su due fronti: (1) dimostrare con altri mezzi che il costo è stato effettivamente sostenuto e (2) invocare i principi giuridici che ammettono prove alternative e limitano la perdita del beneficio fiscale ai soli vizi formali gravi.
Sul piano pratico, dovresti raccogliere e presentare ogni evidenza disponibile, ad esempio:
– Prova del pagamento: estratti conto bancari, copia di assegni, ricevute di bonifico che mostrino l’uscita di denaro verso il fornitore. Un pagamento effettivo è un forte indizio che una transazione sia avvenuta.
– Corrispondenza con il fornitore: email, lettere, messaggi in cui si parla di quell’ordine, di quella prestazione o fornitura. Questo serve a provare il rapporto e la causale del pagamento.
– Documenti “secondari”: DDT (documenti di trasporto) se è consegna di beni, rapporti di intervento o resoconti se è una prestazione di servizio, fotografie del bene installato, report di lavoro, ecc. Qualsiasi cosa che mostri che hai ottenuto qualcosa in cambio di quel costo.
– Testimonianze o dichiarazioni: se possibile, farsi rilasciare una dichiarazione dal fornitore (o da un terzo che ha assistito) che confermi che l’operazione c’è stata. Anche se in tribunale tributario la testimonianza è limitata, una dichiarazione scritta può essere valutata come indizio o, con le nuove norme, portare magari il giudice ad ammettere un’interrogazione formale di quel testimone.
– Documenti contabili interni: annotazioni di prima nota, registro di cassa, insomma tracce interne che già all’epoca indicavano quell’operazione. Questo può provare che non è un costo inventato ex post, ma era noto e registrato (seppur magari non ufficialmente) all’azienda.

Una volta fornite queste prove alternative, la tua linea di difesa sarà: “È vero, manca la fattura, ma ho dimostrato con elementi oggettivi che il costo esiste ed è inerente. Il formalismo di richiedere la fattura non può portare a ignorare la realtà economica”.
Puoi citare a supporto il fatto che l’art.109 TUIR parla di elementi certi e precisi come requisito per dedurre costi non imputati a conto economico – in questo caso tu stai fornendo elementi certi (pagamento) e precisi (descrizione della causale). Inoltre, richiama magari lo Statuto del contribuente: art.10, che tutela la buona fede e dice che le violazioni formali senza sostanza non vanno sanzionate, e art.7 co.5-bis Dlgs 546/92 sul fatto che è l’ufficio a dover provare eventualmente che quei documenti non bastano.
Molto spesso, difese del genere riescono: se il giudice vede che hai pagato Tizio per un servizio e hai le mail sul servizio, è portato a riconoscere la deducibilità, perché effettivamente hai sostenuto una spesa inerente. Magari potrebbe eccepire una piccola sanzione per irregolarità formale (tipo per non aver fatto autofattura in certi casi), ma non ti toglie il costo. Un esempio di costo tipicamente privo di fattura era la scheda carburante (prima dell’era dei pagamenti elettronici carburante): se mancavano alcuni dati, alcune CTR riconoscevano comunque il costo carburante se c’erano ricevute e logica di consumo, evitando di disconoscerlo per un vizio formale.
In conclusione: non arrenderti se manca la fattura. Produci tutto il resto e costruisci la storia della spesa. Il diritto tributario sta andando verso la prevalenza della sostanza sulla forma, anche grazie alla giurisprudenza europea per l’IVA, e a pronunce di Cassazione per i redditi che condannano il formalismo eccessivo.

D6: Cosa significa che un costo deve essere “inerente” e come si prova l’inerenza?
R: L’inerenza è il nesso tra il costo sostenuto e l’attività che genera i ricavi. In termini semplici, un costo è inerente se è funzionale all’esercizio dell’impresa o della professione, ossia se riguarda l’attività e non interessi personali o estranei. È un concetto qualitativo: risponde alla domanda “questa spesa ha a che fare con l’attività economica del contribuente?”.
Ad esempio: l’acquisto di materie prime è chiaramente inerente per una fabbrica, lo stipendio di un dipendente è inerente all’organizzazione aziendale, una spesa di rappresentanza può essere inerente se serve a promuovere l’azienda. Non sarebbe inerente invece l’acquisto di un’auto sportiva intestata alla società se viene usata dal socio per uso privato e l’azienda costruisce siti web (difficile giustificarla come necessaria all’attività).
Come si prova? In genere, attraverso la natura stessa del costo: spesso è evidente dal tipo di bene/servizio se c’entra con l’attività. Se non è evidente, il contribuente può dover spiegare e dimostrare l’utilità o lo scopo aziendale di quella spesa. Ad esempio, se ho speso 5.000€ in abbigliamento, dovrò convincere che era per uno spettacolo sponsorizzato dall’azienda (divise, costumi) e magari allegare foto dell’evento, fatture intestate all’azienda e non alla persona, ecc. Oppure se un professionista deduce costi di formazione o aggiornamento, dimostrerà che i corsi erano attinenti alla sua professione (mostrando programmi del corso, certificati).
Va detto che la giurisprudenza attuale considera l’inerenza in senso ampio e qualitativo . Ciò significa che non bisogna necessariamente misurare un ritorno diretto (€ di spesa vs € di ricavo generato), ma basta che il costo sia potenzialmente utile o comunque relativo all’attività. Anche spese che poi non hanno portato un profitto sono inerenti se fatte nell’ambito dell’impresa (es: spese per ricerca e sviluppo poi non fruttifere – comunque inerenti). La Cassazione ha anche affermato che il Fisco non può sindacare la congruità o convenienza economica di un costo: l’imprenditore potrebbe fare scelte antieconomiche e tuttavia la spesa resta inerente (salvo che l’antieconomicità estrema suggerisca un abuso) .
Quindi, per provare l’inerenza:
– Spiega lo scopo della spesa in relazione all’attività. Esempio: “Questa consulenza marketing da 20k€ è stata fatta per lanciare il prodotto X, come si evince dal report prodotto dal consulente”.
– Evidenzia se possibile un collegamento con i ricavi (non necessario, ma aiuta convincere: “dopo quella spesa, le vendite in quell’area sono aumentate del 10%” – anche se ciò non è richiesto per legge, mostra che aveva senso).
– Utilizza la documentazione contrattuale: un contratto/ordine dove c’è scritto l’oggetto (che deve suonare attinente al core business).
– Se l’inerenza viene contestata per presunta personalità della spesa (es: l’auto di lusso, il telefono di famiglia, etc.), porta elementi che mostrino un uso aziendale: l’auto con loghi aziendali e scheda carburante a nome azienda, il telefono con tabulati che mostrano chiamate clienti, ecc.
– In caso di contestazione “antieconomicità”, ribadisci che la legge non richiede che un costo sia conveniente, solo che sia relativo all’attività. Puoi citare ordinanze di Cassazione 2018-2022 che sganciano inerenza da utilità economica quantificabile.
In sintesi, l’inerenza è spesso intuitiva per la gran parte dei costi di un’azienda (affitti, stipendi, merci, tutto inerente di solito). Diventa spinosa per spese borderline (lussi, spese personali mescolate). In quei casi serve convincere con logica e prove che c’era un legame con l’attività. Se proprio non è possibile (perché era davvero personale), quel costo difficilmente verrà riconosciuto.

D7: È vero che con le nuove norme ora tocca al Fisco provare che un costo non è deducibile, invece che al contribuente provare che lo è?
R: Sì, c’è una novità importante su questo fronte. Tradizionalmente, per giurisprudenza, valeva il principio che l’onere della prova circa la deducibilità dei costi spettava al contribuente: l’ufficio contestava e il contribuente doveva dimostrare di aver diritto a dedurre quel costo (esibendo fatture, contratti, evidenze dell’inerenza, ecc.). Questo derivava dall’art. 2697 c.c. e dall’interpretazione dell’art. 109 TUIR: l’esistenza dei componenti negativi era considerata fatto a carico del contribuente .
Ora, con la riforma del processo tributario (Legge 130/2022), è stato introdotto l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92 che recita: “Nel processo tributario l’onere della prova incombe all’amministrazione finanziaria, che deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria”. Questa disposizione, entrata in vigore dal 16 settembre 2022, sposta l’equilibrio: in giudizio, è il Fisco che deve provare la fondatezza delle sue contestazioni, anche riguardo ai costi . Dunque se prima l’AE diceva “non mi hai provato il costo, quindi lo disconosco”, ora in teoria in giudizio dovrebbe essere l’AE a provare perché quel costo è indeducibile (ad esempio provare che è fittizio, che manca del tutto riscontro).
Attenzione però: questa norma si applica alle controversie in corso ora, ma su fattispecie pregresse c’è un dibattito se valga retroattivamente. Molti giudici di merito l’hanno già applicata subito (ci sono sentenze di Commissioni Regionali nel 2023 che hanno accolto ricorsi perché l’ufficio non aveva dato prova sufficiente, citando il 7 co.5-bis) . La Cassazione ancora non si è pronunciata definitivamente sull’impatto, e c’è da aspettarsi un aggiustamento, perché cozza con decenni di orientamento.
In pratica, cosa cambia per il contribuente? Cambia che in sede di giudizio tu puoi sostenere: “L’ufficio non ha dimostrato nulla, si è limitato a dire che secondo lui il costo non è inerente/non documentato. Non ha prodotto elementi concreti che confutino i miei. Pertanto, non ha assolto all’onere probatorio e il ricorso va accolto.” Questo argomento può far breccia se effettivamente la contestazione del Fisco era labile.
Esempio: Fisco disconosce un costo per “antieconomicità” senza portare altro se non la differenza percentuale. Tu porti qualche spiegazione. Il giudice potrebbe dire: l’AE non ha provato che dietro c’è un intento evasivo o un’anomalia oggettiva – ha solo notato un margine basso. Ciò non basta in base al 7(5-bis).
Tuttavia, non bisogna fraintendere: se non porti alcuna documentazione tu, non è che il giudice ti darà ragione lo stesso perché l’ufficio non “prova” l’inesistenza – infatti l’ufficio potrebbe dire “non c’è fattura né prova, e questo è già un fatto”. Diciamo che il nuovo principio aiuta il contribuente quando ha comunque fornito una base credibile per il costo, spostando sul Fisco l’onere di demolirla con prove contrarie. Prima, anche se il contribuente aveva un inizio di prova, l’inerzia giocava contro di lui se non era completa. Ora quell’inerzia è più a carico del Fisco: dubbi interpretativi si risolvono a favore del contribuente.
In sostanza, sì: oggi il contribuente può (e deve) far valere in giudizio che “onere probatorio sui costi in capo al fisco”. È un argomento giuridico forte. Non significa che il contribuente possa starsene con le mani in mano – più prove porta, meglio è comunque, sia per vincere sul merito sia per mettere il Fisco in difficoltà nel suo onere.

D8: Cosa posso fare se ritengo che l’accertamento induttivo sia stato emesso senza rispettare la procedura, ad esempio senza contraddittorio o troppo in fretta?
R: Puoi eccepire l’invalidità dell’atto per vizi procedurali. Nello specifico:
– Se a seguito di una verifica fiscale ti è stato consegnato un Processo Verbale di Constatazione (PVC), l’Ufficio dovrebbe attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, per permetterti di presentare osservazioni (art.12, c.7 Statuto contribuente). Se invece l’accertamento è arrivato subito o comunque prima dei 60 giorni senza urgenza motivata, questo è un vizio. Nel ricorso puoi chiedere l’annullamento dell’atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Devi dimostrare la data del PVC e la data dell’avviso. Questo motivo è stato spesso accolto dalla giurisprudenza, almeno per i tributi “armonizzati” (IVA) e, dopo sentenze della Corte Cost., anche per altri casi a partire dal 2015. Ora con il D.Lgs. 156/2015 il contraddittorio è obbligatorio in più casi. Insomma, fallo valere.
– Se l’ufficio doveva inviarti un invito a comparire o instaurare un contraddittorio prima di emettere l’atto (ad esempio per accertamenti da ISA/studi di settore, o per accertamenti che derivano da indagini finanziarie su imprese – la Cassazione chiede contraddittorio soprattutto su indagini finanziarie per persone fisiche no, per imprese sì perché equiparate a induttivo puro), e ciò non è stato fatto, anche questo è un vizio. Nel ricorso sottolinea la mancata convocazione e chiedi la nullità. Non tutti i giudici applicano la nullità automatica, ma molti sì, ritenendo che il contraddittorio preventivo sia un principio generale, oltre che spesso previsto da normative. Anche normative regionali (ad esempio per Tributi locali) lo prevedono, ma parliamo di Agenzia entrate.
– Se l’avviso è poco motivato: la legge impone di motivare l’atto, ossia spiegare su quali elementi e ragionamenti si basa. Se l’avviso è generico, usa formule stereotipate senza dati concreti, puoi contestare il “difetto di motivazione” (violazione art.42 DPR 600/73 e art.7 L.212/2000). Esempio: se scrive solo “contabilità inattendibile, accertiamo tot in base all’art.39” ma non spiega quali irregolarità ha trovato, è carente. Un giudice potrebbe annullarlo proprio perché non permette una difesa consapevole.
– Altri vizi: notifica irregolare (es. inviata a indirizzo sbagliato), firma mancante del capo ufficio, ecc., sono più tecnici ma esistono. Nel dubbio, fai controllare l’atto a un tributarista: anche la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento è un vizio (di forma, sanabile, ma da eccepire).
In particolare, sul contraddittorio, ricorda: per l’IVA il contraddittorio è considerato sempre obbligatorio in virtù di principi UE (sentenze “Kemwater” etc.), a meno che l’ufficio non dimostri che il confronto non avrebbe cambiato nulla. Quindi per IVA l’assenza di contraddittorio è quasi sicuramente vizio. Per imposte dirette, dopo varie evoluzioni, dal 2020 in poi ci sono normative (art.5-ter DLgs 218/97) che lo rendono obbligatorio in vari casi sopra soglie.
Riassumendo: se credi di aver subìto un difetto procedurale, inseriscilo tra i motivi di ricorso. È un motivo “procedurale” che può portare all’annullamento dell’atto indipendentemente dal merito. A volte i giudici decidono su questi motivi senza neanche entrare nel merito (il che per te sarebbe ottimo, perché vinceresti per vizio formale). Anche se a volte sono riluttanti ad annullare per sola forma (specie se ritengono il contribuente comunque evasore conclamato), resta un tuo diritto farlo valere.

D9: Conviene aderire all’accertamento (adesione/acquiescenza) o fare ricorso?
R: Dipende molto dalla situazione concreta – in particolare dalla solidità delle prove e argomentazioni difensive che hai e dall’entità della pretesa. Ecco alcune linee guida:
– Se l’accertamento è palesemente errato o eccessivo e tu hai buone prove per contestarlo, in genere conviene fare ricorso. Ad esempio, ti hanno disconosciuto 100 di costi ma tu hai fatture e pagamenti chiarissimi – probabilmente vincerai in giudizio o comunque otterrai grande riduzione. In questi casi, aderire sarebbe rinunciare ai tuoi diritti pagando qualcosa che non devi.
– Se l’accertamento ha fondamento (cioè effettivamente c’è stata un’irregolarità, magari formale ma c’è) e la pretesa non è sproporzionata, potrebbe convenire cercare un accordo tramite adesione. Nell’adesione puoi ottenere uno sconto sulle sanzioni (1/3 invece di 100%) e a volte anche sull’imponibile se porti argomentazioni. Ad esempio, hai dedotto qualche costo personale che effettivamente non dovevi: in adesione magari l’ufficio concorda su togliere quel costo ma ti riduce la sanzione al minimo. Così eviti le spese legali e chiudi in fretta.
– Se la pretesa è molto elevata e minaccia la tua attività, e hai almeno qualche appiglio difensivo, spesso conviene lottare (ricorso), perché con il ricorso guadagni tempo (anni) e possibilità di ridurre importi, oppure di aderire a eventuali sanatorie future. Però devi poi mettere in conto spese legali e incertezza.
Accertamento con adesione: vantaggi – sanzioni ridotte di 1/3, si può discutere l’importo; svantaggi – devi comunque riconoscere parte del debito e pagare (se non paghi poi decade e sei punto e a capo con aggiunta di interesse). Se l’ufficio si mostra disponibile al dialogo e tu vuoi evitare il contenzioso, tenta l’adesione. Si può anche fare un’adesione “parziale” su alcuni rilievi e poi fare ricorso sugli altri, anche se formalmente l’adesione definisce l’intero atto: tecnicamente definisci i rilievi su cui trovi accordo e l’ufficio stralcia quelli, poi su altri potresti ricevere un avviso ridotto e litigare su quello.
Acquiescenza (pagare entro 60gg con sanzioni 1/3 ridotte): conviene quando l’importo non è enorme e vuoi chiudere evitando futuri aggravi. Tipicamente se l’accertamento è in linea con le tue aspettative (es: sai di aver sbagliato, e l’importo è giusto) tanto vale approfittare dello sconto sanzioni dell’acquiescenza e fine. L’acquiescenza dà diritto a 1/3 in meno di sanzioni (come adesione) ma senza discutere l’imponibile.
Definizione agevolata liti: se sei già in giudizio e il governo apre una sanatoria (come nel 2023), valuta fortemente di aderire, specie se hai perso in primo grado o l’esito è incerto. Perché queste definizioni spesso permettono di pagare solo una percentuale del tributo e zero sanzioni, che è meglio che rischiare in appello magari di dover pagare tutto.
In definitiva, è una valutazione caso per caso: considera la forza delle tue prove, il costo del contenzioso (tempo, denaro, stress), la liquidità (adesione richiede pagamenti più immediati, il ricorso ti dilaziona ma poi potresti pagare anche interessi accumulati se perdi). Spesso i contribuenti iniziano con un ricorso e poi magari in corso d’opera fanno una conciliazione giudiziale (che riduce sanzioni del 50% se fatta in primo grado). Questa è un’altra opzione: fare ricorso per far vedere che fai sul serio, e poi trattare uno sconto col funzionario in sede di mediazione/conciliazione.
Il consiglio è di farti assistere da un professionista che simuli gli esiti possibili: “se andiamo fino in fondo vinceremo X% di probabilità, se perdi pagherai circa TOT; se aderiamo paghi TOT subito ma finisce”. Con questi dati, decidi in base anche alla tua propensione al rischio.

D10: Quali sanzioni e rischi corro se mi disconoscono dei costi? Ci sono anche risvolti penali?
R: Sul piano amministrativo tributario, il disconoscimento di costi porta essenzialmente a:
Maggiori imposte da pagare (sui maggiori redditi accertati, quindi IRPEF/IRES, addizionali, IRAP se società, e IVA indetraibile se c’era di mezzo IVA).
Sanzione per dichiarazione infedele, di base il 90% della maggiore imposta dovuta (ridotta a 70% per violazioni post riforma 2024 ). Questa sanzione può aumentare con aggravanti (se l’imposta evasa supera certi limiti, o se c’erano falsificazioni, arrivo fino a 180% prima, ora 140%). O può ridursi per attenuanti e definizioni (adesione/acquiescenza riducono a 1/3, conciliazione a 1/2, ravvedimento anche molto di più in base a quando fai).
Interessi sul maggior debito d’imposta, calcolati al tasso di interesse legale via via vigente (variato dal 0.01% del 2021 al 4% circa del 2023 per dire).
Iscrizione a ruolo e riscossione coattiva: se non paghi spontaneamente, l’importo (imposte+sanzioni+interessi) verrà affidato all’Agente della Riscossione per il recupero forzoso (cartella esattoriale o, con le nuove regole, l’avviso stesso è titolo esecutivo dopo 60gg, quindi direttamente atti esecutivi). Potresti subire fermo amministrativo su veicoli, ipoteca su immobili, pignoramenti su conti, se non trovi un accordo di dilazione.
Segnalazioni varie: se sei iscritto ad albi o ordini professionali, una contestazione fiscale potrebbe, in casi gravi, essere segnalata (raramente per costi indeducibili, più per evasione conclamata).
Risvolti penali: la normativa penale tributaria (D.Lgs. 74/2000) prevede alcuni reati per dichiarazioni fraudolente o infedeli:
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art.2): se i costi disconosciuti derivano da fatture per operazioni inesistenti, e tu li hai usati consapevolmente per evadere, scatta questo reato (anche a prescindere da soglia, è sempre punibile, soglia di 100k imposta evasa è stata tolta qualche anno fa per art.2). È un reato grave (reclusione 4-8 anni attualmente). Quindi, attenzione: se il Fisco scopre che hai contabilizzato fatture fasulle e l’importo è rilevante, partirà probabilmente una denuncia penale.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3): riguarda chi fraudolentemente si avvale di mezzi di false rappresentazioni (contabilità doppia, fittizi attraverso mezzi diversi dalle fatture). Ad esempio, aver falsificato registri per creare costi finti potrebbe rientrare. Soglia: imposta evasa > 30k e elementi attivi sottratti o passivi fittizi >5% del totale o >1.5mln. Non comunissimo, ma se sei sotto soglia di art.2 (tipo hai usato documenti non fatture per frodare) e superi soglie art.3, potresti ricadere lì.
Dichiarazione infedele (art.4): se hai evaso >100k imposte e gli elementi passivi fittizi (costi inesistenti) superano il 10% dell’imponibile dichiarato o comunque >2 milioni, è reato penale (più lieve, reclusione 2-4.5 anni max dopo riforma). Quindi, se ad esempio avevi 5 milioni di ricavi e hai messo 3 milioni di costi falsi, sei sopra soglia e passibile di reato. Se invece i costi indeducibili sono meno rilevanti, niente penale per infedele.
Emissione di fatture false (art.8): non riguarda te come utilizzatore, ma se mai tu come emittente (poco attinente qui).
Altri reati: se il Fisco ravvisa che quell’operazione su costi nasconde altri reati (es. falso in bilancio, auto-riciclaggio di denaro all’estero travestito da costo), può far partire indagini su quei fronti. In sintesi: non ogni costo indeducibile implica reato. Molti no, specie se si tratta di errori o negligenze o piccole somme. Diventa penale se c’è una condotta fraudolenta o gli importi evasi sono molto alti.
Se temi un risvolto penale (ad es. hai usato fatture di cartiere), è fondamentale attivarsi con un avvocato penalista anche: valutare se pagare il dovuto per attenuare il dolo, o presentare memorie al PM. Nei reati di dichiarazione fraudolenta, il ravvedimento operoso non estingue il reato (non c’è causa di non punibilità pagando), però può influire sulla valutazione del giudice (pagare il debito prima del processo può attenuare la pena). Anche la collaborazione con Fisco e PM (es. svelare la rete di frode) può portare benefici.
In conclusione, i rischi principali sono economici (sanzioni e esborsi), ma se la tua vicenda rientra in situazioni di frode o grandi numeri, considera seriamente il possibile risvolto penale e agisci di conseguenza (difesa penale coordinata con quella tributaria).

D11: In caso di costi trovati “in nero” (non registrati) posso farli valere per abbattere ricavi accertati?
R: Sì, in alcuni casi il contribuente può far valere i costi occulti per abbattere i maggiori ricavi accertati. Questo sembra paradossale (ammetti di aver evaso costi per pagare meno tasse?), ma serve a evitare la tassazione di un profitto inesistente. Ad esempio, se l’ufficio ti contesta vendite non dichiarate per 100, tu puoi eccepire: “è vero, non ho dichiarato 100 di ricavi, ma non l’ho fatto perché nemmeno ho dedotto 60 di costi connessi (acquisti pagati in nero), quindi il mio utile reale su quelle vendite era solo 40”. Ci sono state circolari dell’Agenzia e pronunce giurisprudenziali in tal senso: purché si tratti di costi correlati ai ricavi accertati, vanno considerati . Un esempio storico è nel settore edilizio e ristorazione – se trovano incassi non dichiarati spesso considerano forfetariamente il costo del venduto relativo (come materie prime, merci). Anche la Cassazione ha avallato questa impostazione (un’ordinanza del 2019, n. 19191, e altre, afferma che in accertamento induttivo puro l’ufficio deve considerare i costi anche se non contabilizzati).
Quindi, se hai prove o almeno indizi di aver sostenuto quei costi in nero (fatture non contabilizzate, ricevute, appunti, testimoni), portali. E chiedi esplicitamente la deduzione. Questo è particolarmente utile se – come spesso avviene – chi lavora in nero occulta sia ricavi sia acquisti per quelli ricavi. Attenzione: ciò non ti esime da sanzioni per non aver tenuto contabilità regolare, ma almeno pagherai tasse su quello che presumibilmente era il tuo guadagno, non su una cifra gonfiata.
Tieni presente che non puoi invece dedurre costi “in nero” non correlati: es. se hai spese personali in nero, no; se hai frodato il fisco nascondendo costi per creare un fondo nero, non è che poi li deduci – qui stiamo parlando di costi legati alla produzione di ricavi evasi.
Un caso frequente è con le indagini finanziarie sui conti correnti: la legge (art.32 DPR 600) presume che i prelevamenti non giustificati dai conti di un imprenditore siano utilizzati per acquistare beni/servizi destinati a vendite non dichiarate. Ora, la Corte Costituzionale sul punto ha detto: non si può dare questa presunzione se poi non si consente di dedurre il relativo acquisto. E infatti è stato interpretato che il contribuente può dire “quei prelievi erano per acquisti poi rivenduti in nero, i cui ricavi mi avete già accertato o li stimate voi, però per coerenza dovete darmi il costo”.
In pratica, sì: fai valere i costi nascosti come scudo difensivo. Dal punto di vista morale può sembrare chiedere uno “sconto” sull’evasione, ma legalmente è un tuo diritto perché si tassa il reddito, non il volume d’affari lordo. Ovviamente, confessa implicitamente una parte di evasione (sui costi), ma tanto se sei già in accertamento induttivo pesante, è chiaro che c’erano irregolarità.
Nota finale: portare prove di costi in nero potrebbe potenzialmente autodenunciarti per altri illeciti (tipo lavoro nero, mancato versamento contributi se erano salari). Valuta anche questi rischi con il tuo consulente: a volte conviene far emergere tutto e sistemare (magari con definizioni agevolate se ci sono), altre volte limitarsi a indicare un forfait di costi senza dettagliare troppo (tipo “prelievi per acquisti vari merce”).

D12: Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento induttivo che non condivido?
R: In sintesi: non ignorarlo e agisci tempestivamente. Ecco i passi da fare:
1. Leggere attentamente l’atto – verifica i termini (data notifica, quanti giorni per reagire – di solito 60 per ricorso o adesione), l’importo contestato, le motivazioni fornite. Capire se è un atto definitivo o se puoi ancora instaurare un contraddittorio.
2. Raccogliere tutta la documentazione relativa al periodo e ai punti contestati. Anche cose non chieste prima: magari in fase di verifica non avevi dato certi documenti, ora è il momento di recuperarli.
3. Consultare un esperto (avvocato tributarista o commercialista esperto in contenzioso): portagli l’atto e i documenti. Discutete la strategia: motivi per annullarlo, possibilità di adesione, rischi penali eventuali.
4. Valutare se presentare istanza di accertamento con adesione – se sì, falla entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Questo sospende i termini del ricorso e ti dà modo di trattare. Se decidi di non fare adesione, prepara direttamente il ricorso.
5. Se opti per il ricorso, fai predisporre il ricorso entro 60 giorni (o 150 se hai fatto adesione e non ha portato accordo). Il ricorso deve essere motivato e contenenere la ricostruzione dei fatti dal tuo punto di vista, i vizi, etc., con allegati i documenti di prova.
6. Valutare la possibilità di mediazione tributaria (se l’importo contestato, al netto di sanzioni, è entro 50.000 € – soglia attuale – la presentazione del ricorso vale anche come istanza di mediazione; l’Agenzia ha 90 giorni per risponderti con una proposta. In caso arrivi, valutala).
7. Pagare intanto il dovuto non contestabile? – Se c’è una parte che riconosci e puoi permetterti, in alcuni casi pagare prima aiuta a ridurre interessi e sanzioni. Ad esempio, se sai di aver sbagliato su una cosa e il resto no, puoi in teoria definire parzialmente con acquiescenza alcuni rilievi (ma formalmente l’atto è unico, non si può acquiescenza parziale – però potresti pagare e poi in ricorso far valere che su quella parte hai definito, riducendo l’oggetto del contendere). Questo è tecnico, da valutare col consulente.
8. Chiedere eventualmente la sospensione – se l’importo è molto elevato e pagarne anche una parte ti creerebbe danno grave, puoi chiedere alla Commissione Tributaria una sospensiva dell’atto (presentando domanda specifica con dimostrazione del danno grave e dell’apparente fondatezza del ricorso). Se accolta, l’atto rimane congelato fino a sentenza di primo grado (niente azioni esecutive nel frattempo).
9. Prepararsi all’udienza – dopo il deposito del ricorso (e scambio memorie con l’ufficio), ci sarà discussione. Preparati (o prepara il tuo difensore) a sottolineare i punti chiave e rispondere alle controdeduzioni dell’AE.
10. Valutare conciliazione – all’udienza o prima, se vedi spiragli di accordo, puoi sempre conciliare come dicevamo (pagando magari solo tributo senza sanzioni o con sanzione dimezzata).
11. Seguire i gradi successivi – se vinci, bene (ma l’AE potrebbe appellare: difendi la sentenza in appello). Se perdi, valuta appello in CGT 2° grado.
12. Pagare il dovuto – se la sentenza diventa definitiva o se fai acquiescenza, ricordati di pagare entro termini per non aggravare con ulteriori aggi e interessi. Puoi chiedere rateazione delle somme in cartella (fino a 72 rate in 6 anni solitamente, o straordinaria 120 rate) se hai difficoltà, dimostrando stato di sofferenza.
In parallelo, se c’è un eventuale contesto penale, attivati anche lì per tempo (spesso conviene regolarizzare il debito prima possibile perché in sede penale è vista come condotta riparatoria).
In definitiva: muoviti subito. I 60 giorni passano in fretta. Se li lasci scadere senza far nulla, l’avviso diventa definitivo e poi potrai solo chiedere dilazioni di pagamento, ma non contestare più il merito. Quindi non ignorare mai un avviso di accertamento – è un errore grave e purtroppo comune per timore o trascuratezza. Anche se pensi “è tutto sbagliato, vedranno che ho ragione”: no, devono saperlo da te in una sede formale!

Conclusione: Difendersi da un accertamento induttivo con costi disconosciuti è impegnativo ma possibile, facendo leva su normative, sentenze e prove di fatto. La chiave è agire tempestivamente, costruire una difesa documentata e ben argomentata (magari con l’aiuto di professionisti esperti) e sfruttare sia gli strumenti deflattivi (per ridurre danni) sia le opportunità nel contenzioso (nuove regole probatorie, giurisprudenza evoluta). Questa guida ha fornito un panorama completo, aggiornato alle ultime novità 2025, per affrontare al meglio una simile situazione, dal punto di vista del contribuente.

Tabella riepilogativa finale – Difesa dell’accertamento induttivo e costi disconosciuti:

Problema riscontratoPossibili Difese/AzioniRiferimenti utili
Accertamento induttivo puro senza considerare costi (tassazione ricavi lordi)– Eccepire violazione art.53 Cost.: richiesta di deduzione costi correlati<br>– Citare giurisprudenza Cass. 2020-2021 sul divieto di tassare ricavi lordi <br>– Quantificare costi presunti (es. percentuale su ricavi occulti) e chiedere al giudice di applicarlaCass. 14559/2021 ; Cass.10982/2020 ; Circ. AdE 32/E/2006 (riconoscere costi presunti) ; Corte Cost. 225/2005
Costo contestato per mancanza di fattura– Presentare prove alternative: pagamenti tracciati, contratti, email, DDT, ecc.<br>– Argomentare che la sostanza economica è provata nonostante il vizio formale (Statuto contrib. art.10 co.3).<br>– Se il giudice è restio, chiedere almeno applicazione art.109 co.4 lett. b TUIR (elementi certi e precisi equivalenti alla fattura) .Art.109 TUIR (deducibilità costi con elementi certi) ; Cass. 33568/2022 (onere ufficio se contribuente prova fatti) .
Costo contestato per non inerenza– Dimostrare il collegamento con l’attività: spiegazione logica + documenti (es. progetto, utilizzo aziendale).<br>– Ricordare al giudice che l’inerenza è qualitativa, non di convenienza economica (Cass. 2018 in avanti) .<br>– Se l’AE si è basata su “antieconomicità”, confutare con spiegazioni (es. costo alto per strategia, mercato difficile) e sottolineare che AE non ha provato dolo ma solo fatto valutazioni soggettive (onere della prova su AE ora).Cass. 33568/2022 (inerente = correlato all’attività, antieconomicità indizio ma poi onere ufficio) ; Cgt Emilia Romagna 499/2023 (onere all’ufficio su inerenza) .
Costo ritenuto falso/fittizio (es. fattura da cartiera)– Provare buona fede: esibire controlli fatti (DURC, visura) per il fornitore.<br>– Provare che la prestazione c’è stata: es. beni consegnati, lavori eseguiti (anche se fornitore fittizio, provare che qualcun altro l’ha fatto).<br>– Chiedere eventualmente deduzione parziale (se sospetto sovrafatturazione, proporre importo congruo) .<br>– Sul penale: se configuralo, attivarsi separatamente (non nel processo trib., ma tenendo presente).Cass. 11873/2019 (buona fede IVA: detrazione spetta se contribuente ignaro frode – principio UE); Cass. 27566/2018 (onere contribuente provare effettività operazione se fattura fittizia, ma se prova, costo deducibile). (Da citare con cautela).
Presunzioni semplici usate dall’AE (gravi incongruenze)– Contestare la logica e gravità delle presunzioni: portare dati per dimostrare che gli indizi non sono univoci (es. margine basso spiegato da fattori di mercato).<br>– Sostenere che in assenza di presunzioni “gravi, precise, concordanti”, l’accertamento è illegittimo (se non era contabilità da induttivo puro) .<br>– Onere della prova: dire che l’AE non ha provato con sufficienza le sue tesi se ha solo congetturato (principio art.7 co.5-bis).Cass. 13017/2025 (se contabilità non inattendibile in toto, servono presunzioni qualificate) ; Cass. 4289/2019 (incongruenze studi settore: contraddittorio e prove).
Mancato contraddittorio (nessun invito/ PVC ignorato)– Eccepire nullità dell’atto per violazione del diritto al contraddittorio (L.212/2000 art.12 c.7, e principi generali UE per IVA).<br>– Sottolineare l’assenza di urgenza (se l’ufficio ha saltato i 60gg senza motivo).<br>– Citare eventuale giurisprudenza: es. Cass. 701/2019 (nullità per contraddittorio violato in ambito IVA).Art. 12 c.7 Statuto (60gg PVC); Cass. 701/2019 (contraddittorio preventivo obbligatorio in accert. IVA); Cass. 13289/2018 (contraddittorio studi settore).
Onere della prova (disputa su chi deve provare)– Richiamare espressamente art.7 c.5-bis D.Lgs.546/92: onere su AE di provare la pretesa .<br>– Sostenere che l’ufficio non ha fornito evidenze sufficienti (specie se il contribuente ha già fornito una spiegazione plausibile).<br>– Ribadire comunque le proprie prove (non affidarsi solo a onere invertito, ma usarlo come rinforzo).L.130/2022 -> art.7 c.5-bis Dlgs 546/92 ; Cgt II grado Emilia 499/2023 (applicazione pratica) .
Sanzioni elevate (90-180% o più)– Chiedere applicazione normativa sopravvenuta se più favorevole (es. riduzione 70% se post-2024, in mitius) .<br>– Chiedere comunque il minimo edittale applicabile (se AE ha aggravato, sostenere che non c’erano aggravanti valide, es. evasione sotto soglia, comportamento collaborativo).<br>– Se ricorrono i presupposti, invocare esimente art.6 co.3 DLgs 472/97: errore scusabile/ obiettiva incertezza (non facile da ottenere).<br>– In fase di accordo/giudizio, ricordare possibilità di riduzione sanzioni (adesione 1/3, conciliazione 50%).D.Lgs. 471/97 art.1 (infedele 90-180%, ora 70% fisso) ; Art.6 DLgs 472/97 (non punibilità incertezza normativa); Art.7 DLgs 472/97 (potere giudice di diminuire sanzione).

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39: Commi 1 e 2 disciplinano l’accertamento delle imposte sui redditi, distinguendo tra metodo analitico e induttivo (puro). In particolare l’art. 39 co.2 lett. a) consente l’accertamento induttivo in caso di contabilità gravemente inattendibile .
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109: Comma 4 lettera b) prevede che i costi afferenti ricavi non contabilizzati sono comunque deducibili se risultano da elementi certi e precisi . Il comma 5 sancisce il principio di inerenza dei costi all’attività d’impresa.
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente): Art. 10 (tutela dell’affidamento e buona fede, non sanzionabilità per violazioni formali senza danno fiscale) e art. 12 comma 7 (diritto al contraddittorio: 60 giorni per memorie dopo PVC, salvo urgenza).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: Art. 1 (sanzioni per dichiarazione infedele: 90-180%, ridotto a 70% dal D.Lgs. 87/2024 ; sanzione 120-240% per omessa dichiarazione), Art. 5 (sanzioni IVA, es. 90% detrazione indebita), Art. 2 (sanzioni per fatture per operazioni inesistenti, 100-200%).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 comma 5-bis (introdotto da L.130/2022): onere della prova a carico dell’ente impositore sia per elementi positivi che negativi .
  • Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2005, n. 225: ha ritenuto non illegittimo presumere ricavi da prelevamenti bancari non giustificati a condizione di considerare forfettariamente i costi relativi, per rispetto dell’art.53 Cost. .
  • Cassazione Civile, Sez. V, 19 agosto 2020, nn. 10968 e 10982: confermano l’orientamento che nell’accertamento induttivo puro l’ufficio deve dedurre i costi presunti afferenti ai ricavi non dichiarati, evitando la tassazione di ricavi lordi .
  • Cassazione Civile, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 14559: principio di diritto – in accertamento induttivo puro vanno considerati costi correlati, ancorché non risultanti da contabilità, stimati in via forfetaria .
  • Cassazione Civile, Sez. V, 15 novembre 2022, n. 33568: ribadisce nozione di inerenza come nesso qualitativo all’attività; onere della prova dell’inerenza in capo al contribuente ma con obbligo dell’Ufficio di confutare adeguatamente se il contribuente fornisce una spiegazione (antieconomicità è solo indizio) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 5586: afferma che, in caso di accertamento analitico-induttivo da indagini finanziarie, ai maggiori ricavi accertati devono essere riconosciuti i relativi costi, anche se non risultano dalle scritture contabili .
  • Cassazione Civile, Sez. V, 15 maggio 2025, n. 13017: conferma legittimità dell’accertamento induttivo puro in presenza di contabilità globalmente inattendibile, senza necessità di presunzioni qualificate; onere spostato sul contribuente per giustificare scostamenti, ma richiede che il giudice verifichi logicità e garantisca possibilità di difesa, evitando automatismi di evasione .
  • Corte di Giustizia Tributaria di II grado Emilia-Romagna, sent. 7 febbraio 2023 n. 499/04/2023: applica il nuovo art.7 co.5-bis Dlgs 546/92, sancendo che spetta all’ufficio provare la non deducibilità di costi (in caso di contestazione inerenza e competenza di fatture per manutenzioni), annullando l’atto poiché l’ufficio non aveva assolto tale onere .
  • Cassazione Penale, Sez. III, 14 aprile 2021 (dep. 10 nov. 2021), n. 41736: in tema di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, evidenzia che il reato di dichiarazione fraudolenta (art.2 D.Lgs.74/2000) richiede la consapevolezza del contribuente circa la falsità delle fatture; la buona fede può escludere il dolo (aspetto penalistico, non incide su recupero tributario ma rilevante in parallelo).

Ecco la versione rifatta, nel formato classico, senza fonti, con stile, tono e struttura coerenti con tutte le precedenti:


Hai ricevuto un accertamento induttivo in cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce ricavi e reddito ma non riconosce (o riduce drasticamente) i costi aziendali, sostenendo che non sono documentati, non sono inerenti o non sono attendibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento induttivo in cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce ricavi e reddito ma non riconosce (o riduce drasticamente) i costi aziendali, sostenendo che non sono documentati, non sono inerenti o non sono attendibili?

Ti contestano maggiori imposte, IVA, sanzioni e interessi, tassando un reddito lordo o quasi senza costi, come se l’attività avesse prodotto ricavi a costo zero?

Temi che irregolarità contabili o presunte vengano usate per azzerare i costi e creare un reddito fittizio, scollegato dalla realtà economica?

Devi saperlo subito:

👉 l’accertamento induttivo non consente di ignorare i costi aziendali,
👉 i costi minimi e strutturali devono essere riconosciuti,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco azzera i costi negli accertamenti induttivi,
  • quando questo comportamento è illegittimo,
  • quali errori evitare,
  • come difendersi efficacemente.

Accertamento Induttivo e Costi: Il Problema Centrale

Negli accertamenti induttivi capita spesso che l’Agenzia:

  • ricostruisca i ricavi per presunzioni,
  • disconosca in tutto o in parte i costi,
  • tassando un reddito irrealistico e sproporzionato.

👉 Ma l’induttivo non è una sanzione
👉 né una licenza di tassare ricavi senza costi.


Il Punto Chiave: Ricavi Senza Costi Non Esistono

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se la contabilità è inattendibile, i costi possono essere azzerati”.

In realtà:

  • ogni attività economica sostiene costi,
  • anche se non perfettamente documentati,
  • anche in presenza di contabilità irregolare,
  • i costi minimi e strutturali devono essere riconosciuti.

👉 Il reddito imponibile deve essere verosimile.


Perché il Fisco Non Riconosce i Costi

L’Agenzia delle Entrate spesso sostiene che:

  • i costi non sono documentati,
  • mancano fatture o registrazioni,
  • la contabilità è inattendibile,
  • non è possibile verificarne l’inerenza.

👉 Ma l’inattendibilità non giustifica l’azzeramento totale.


Quando il Mancato Riconoscimento dei Costi è Illegittimo

L’accertamento è contestabile se:

  • i costi vengono azzerati senza motivazione specifica,
  • non vengono riconosciuti costi inevitabili (personale, affitti, materie prime),
  • il Fisco tassa ricavi lordi,
  • non utilizza criteri presuntivi anche per i costi,
  • applica un reddito economicamente impossibile,
  • viola il principio di capacità contributiva,
  • manca una motivazione rafforzata.

👉 L’induttivo deve essere equo, non punitivo.


I Costi Minimi e Strutturali Che Devono Essere Riconosciuti

Anche in assenza di documentazione completa, devono essere considerati:

  • costi di acquisto delle merci,
  • costi del personale,
  • affitti e canoni,
  • utenze e spese operative,
  • costi di trasporto e logistica,
  • oneri indispensabili all’attività.

👉 Negarli equivale a inventare un reddito.


Il Punto Chiave: Presunzioni Anche sui Costi

Un principio fondamentale è questo:

👉 se il Fisco ricostruisce i ricavi per presunzioni, deve ricostruire anche i costi per presunzioni.

Questo significa che:

  • non può pretendere prova analitica assoluta dei costi,
  • deve adottare criteri ragionevoli e proporzionati,
  • deve garantire un risultato economicamente credibile.

👉 Il reddito induttivo non può essere irreale.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • si difendono solo sulla mancanza dei documenti,
  • non contestano l’azzeramento dei costi,
  • accettano il reddito induttivo come inevitabile,
  • pagano per paura.

👉 È il metodo di calcolo del reddito che va attaccato.


Accertamento Induttivo con Costi Negati ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 l’accertamento è sempre contestabile nel merito.

Questo significa che puoi:

  • contestare il mancato riconoscimento dei costi,
  • dimostrare l’inverosimiglianza del reddito accertato,
  • ottenere riduzioni rilevanti o annullamento,
  • far valere criteri presuntivi più equi.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti induttivi con costi negati è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta l’illegittimo azzeramento dei costi,
  • smonta la ricostruzione reddituale irrealistica,
  • valorizza il principio di verosimiglianza economica,
  • difende il diritto alla deduzione dei costi minimi,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Qui la tecnica giuridica è determinante.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento induttivo ricevuto,
  • verificare se i costi sono stati illegittimamente negati,
  • contestare il reddito fittizio ricostruito,
  • ottenere il riconoscimento dei costi presunti,
  • impugnare l’atto e bloccare la riscossione,
  • ridurre o annullare imposte, sanzioni e interessi,
  • tutelare il patrimonio personale o aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su redditi inesistenti,
  • sanzioni massime,
  • interessi elevati,
  • crisi di liquidità,
  • danni patrimoniali gravi.

👉 Accettare l’azzeramento dei costi significa accettare un reddito inventato.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Negli accertamenti induttivi:

  • gli importi contestati sono spesso molto elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi e perentori,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti induttivi con mancato riconoscimento dei costi aziendali richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

Un accertamento induttivo che non riconosce i costi aziendali
👉 è spesso illegittimo.

👉 I ricavi senza costi non esistono,
👉 il reddito deve essere credibile,
👉 le presunzioni devono essere equilibrate.

La regola è chiara:

👉 contestare l’azzeramento dei costi,
👉 difendere la realtà economica,
👉 mai accettare un reddito induttivo fittizio senza reagire.

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Negli accertamenti induttivi con mancato riconoscimento dei costi, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su redditi che non sono mai esistiti.

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