Controlli Sui Movimenti Di Criptovalute E Come Difendersi Con L’Avvocato

I controlli fiscali sui movimenti di criptovalute sono tra le verifiche più tecniche e invasive, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza incroci di dati finanziari, segnalazioni degli intermediari, analisi dei wallet e presunzioni patrimoniali per individuare redditi non dichiarati, plusvalenze imponibili o violazioni dichiarative.

Per investitori, trader, imprenditori e professionisti, il rischio è concreto: trasferimenti tra wallet, conversioni crypto–fiat, staking, lending, airdrop e operazioni su exchange esteri vengono interpretati come eventi imponibili, con recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando non vi è stata alcuna realizzazione di reddito.

Molti si chiedono:
“Ogni movimento in crypto è tassabile?”
“I trasferimenti tra miei wallet sono reddito?”
“Come mi difendo da un accertamento basato su presunzioni?”

È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni movimento di criptovalute genera un reddito imponibile.
La tassazione dipende dalla natura dell’operazione, dalla realizzazione e dalla prova concreta, non da semplici flussi.


Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate nelle criptovalute

I controlli riguardano in particolare:

• movimenti tra exchange e conti bancari
• trasferimenti tra wallet personali
• conversioni crypto–fiat e crypto–crypto
• plusvalenze presunte
• staking, lending e rendite passive
• airdrop e reward
• operazioni su piattaforme estere
• coerenza tra movimenti e dichiarazioni

Si tratta spesso di analisi automatizzate, non di valutazioni caso per caso.


Perché nascono le contestazioni sui movimenti crypto

Le contestazioni emergono quando:

• i flussi sono frequenti o rilevanti
• mancano giustificazioni immediate
• vi sono conversioni non spiegate
• i dati bancari non coincidono con le dichiarazioni
• l’Ufficio presume la realizzazione del reddito
• si confonde detenzione con tassazione

Ma il movimento non equivale a reddito.


Il rischio più grave: presunzione di redditi non dichiarati

Il vero pericolo è che:

• ogni accredito sia considerato imponibile
• si tassino trasferimenti interni
• si presuma una plusvalenza inesistente
• l’onere della prova venga ribaltato
• si applichino sanzioni elevate
• l’accertamento diventi esecutivo

Tutto ciò senza dimostrare una reale capacità contributiva.


L’errore più grave: difendersi solo “spiegando la tecnologia”

Molti contribuenti sbagliano quando:

• spiegano solo come funziona la blockchain
• non qualificano giuridicamente le operazioni
• non distinguono detenzione e realizzo
• non documentano l’origine delle crypto
• non contestano il metodo presuntivo
• accettano la ricostruzione automatica

Nel crypto conta la qualificazione fiscale, non la descrizione tecnica.


Movimenti crypto e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• il reddito nasce dalla realizzazione, non dalla detenzione
• i trasferimenti tra wallet personali non sono reddito
• le conversioni non sempre generano plusvalenza
• la presunzione deve essere grave, precisa e concordante
• l’Ufficio deve provare l’imponibilità
• la prova contraria è sempre ammessa

Se manca la prova della realizzazione, l’accertamento è illegittimo.


Cause lecite di movimenti non imponibili (spesso ignorate)

Molti flussi crypto derivano da:

• trasferimenti tra wallet dello stesso soggetto
• ribilanciamenti di portafoglio
• restituzioni di prestiti crypto
• movimenti di garanzia
• conversioni non realizzative
• detenzione a lungo termine
• operazioni prive di controvalore in euro

Ignorarle falsa la ricostruzione fiscale.


Quando l’accertamento sui movimenti crypto è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• non vi è conversione in fiat
• i movimenti sono interni
• manca prova di realizzo
• le plusvalenze sono solo presunte
• l’analisi è puramente algoritmica
• la motivazione è generica

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’atto di accertamento
• ricostruzione cronologica delle operazioni
• qualificazione fiscale dei movimenti
• distinzione tra detenzione, scambio e realizzo
• documentazione dei wallet e delle piattaforme
• contestazione delle presunzioni
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa tecnica, finanziaria e giuridica insieme, non improvvisata.


Accertamento crypto e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• la pretesa diventa definitiva
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• il danno patrimoniale si consolida

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• gravi danni finanziari

Il danno è fiscale e patrimoniale.


Cosa fare subito se ricevi un controllo sulle criptovalute

Se ricevi un accertamento o una richiesta sui movimenti crypto:

• non accettare la presunzione automaticamente
• non pagare d’impulso
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci tutte le operazioni
• documenta origine e natura delle crypto
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di accertamenti fiscali sui movimenti di criptovalute, tutelando il contribuente da presunzioni non supportate da una reale prova di imponibilità.

Può intervenire per:

• contestare la tassazione dei movimenti non imponibili
• dimostrare l’assenza di realizzo
• smontare ricostruzioni automatiche
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Un movimento in criptovalute non è automaticamente reddito.
Ma se non viene qualificato e difeso correttamente, può diventarlo per presunzione.

Se stai subendo controlli fiscali sui movimenti di criptovalute,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la reale natura delle tue operazioni prima che un’analisi automatica si trasformi in un debito definitivo.

Introduzione

Negli ultimi anni l’Italia ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cripto-attività. Le Leggi di Bilancio 2023 e 2025 hanno definito per la prima volta un quadro organico per le criptovalute, stabilendo aliquote specifiche sulle plusvalenze e nuovi obblighi dichiarativi . A livello europeo, la Direttiva AML V (UE 2018/843) e il Regolamento MiCAR (UE 2023/1114) – attuato da un decreto legislativo italiano (approvato il 30 agosto 2024) – richiedono obblighi di trasparenza e vigilanza sulle cripto-attività . Le criptovalute sono definite come «rappresentazioni digitali di valore» basate su blockchain, prive di corso legale e non emesse da autorità centrali . Tuttavia, esse hanno valore economico e sono accettate come mezzo di scambio da molti privati: questa rilevanza spinge il Fisco a considerarle come potenziale indice di capacità contributiva (risorsa tassabile).

Quadro normativo italiano sulle criptovalute

Definizioni e normativa di base. A livello nazionale le cripto-attività non sono considerate moneta legale, ma (per legge) sono state equiparate alle valute estere ai fini fiscali. Prima del 2023 l’Agenzia delle Entrate interpretava le normative sulle valute estere anche per le criptovalute (applicando ad esempio la soglia 51.645€ dell’art.67 TUIR per i redditi da valute estere) . Oggi non c’è più alcun dubbio: la L. 197/2022 (Bilancio 2023) ha introdotto espressamente nel TUIR l’idea della “cripto-attività” e ha previsto nuovi obblighi. In particolare:

  • Quadro RW (monitoraggio fiscale): dall’entrata in vigore della L.197/2022 (comma 129) le criptovalute detenute all’estero devono essere dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi . Un wallet (anche hardware) che contenga crypto è assimilato a un conto estero e va segnalato . In mancanza di dichiarazione si applicano sanzioni pari al 3–15% (fino al 30% se paesi black-list) del valore non dichiarato . La Cassazione ha confermato che l’omissione del quadro RW è una violazione sostanziale, non una mera irregolarità formale . Questo significa che non dichiarare i propri wallet esteri comporta pesanti multe anche se dalle crypto non deriva alcun reddito imponibile . Inoltre, dal 2023 gli exchange crypto sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni sui trasferimenti da/per l’estero in criptovalute sopra i €5.000, analogamente agli intermediari bancari .
  • Imposta patrimoniale (IVAFE cripto): dal 2023 è in vigore anche un’imposta patrimoniale annuale sulle criptovalute detenute. La L. 197/2022 ha stabilito che, in luogo del bollo sui conti esteri, si applica sulle cripto un’imposta del 2‰ (0,2%) del valore al 31 dicembre . Chi detiene criptovalute in wallet privato deve quindi versare ogni anno lo 0,2% del controvalore; se invece le criptovalute sono custodite da un exchange italiano che già applica bollo sui conti/portafogli finanziari, il bollo sostituisce l’imposta patrimoniale cripto . Non esistono franchigie: anche piccoli importi sono assoggettati a questa imposta . La mancata iscrizione nel RW di questa imposta comporta la sanzione ordinaria (30% dell’imposta non versata) .
  • Tassazione delle plusvalenze: le criptovalute sono considerate “redditi diversi di natura finanziaria” (art. 67, co.1, lett. c-sexies TUIR) . Attualmente (fino al 2024 compreso) valgono le seguenti regole: le plusvalenze e gli altri proventi da cessione di crypto sono tassabili al 26% solo se complessivamente superiori a €2.000 nell’anno . In pratica, vendite/riscatti/permutazioni in criptovalute danno luogo a un reddito tassato se il totale delle plusvalenze supera €2.000 . Dal 2025 queste soglie verranno eliminate (ogni plusvalenza sarà imponibile) e dal 2026 l’aliquota salirà al 33% (ad eccezione delle stablecoin in euro, per le quali resterà al 26%) . È inoltre possibile effettuare al 30 giugno 2023 una rivalutazione del costo di acquisto delle criptovalute detenute al 1°/1/2023, versando un’imposta sostitutiva del 14% sul valore rivalutato . Questa misura permette di “affrancare” plusvalenze latenti maturate in passato, abbattendo l’imposta futura.
  • Regolarizzazione volontaria: la L.197/2022 ha istituito anche una procedura di emersione volontaria (ravvedimento) delle criptovalute non dichiarate . Chi non ha indicato crypto in RW (o redditi correlati) fino al 2021 può sanarle versando un’imposta sostitutiva ridotta. Si pagano il 3,5% del controvalore delle cripto possedute (al termine di ogni anno dichiarato o al realizzo) più un 0,5% annuo a titolo di sanzioni e interessi . Se invece si sono omesse solo le indicazioni nel RW (senza aver dichiarato redditi), si applica solo lo 0,5% annuo . La regolarizzazione non è ammessa per proventi derivanti da attività illecite (art. 49-bis D.Lgs.74/2000).
  • Antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 231/2007 (allineato alle direttive UE) considera le valute virtuali come categorie di mezzi di pagamento non tradizionali. Gli intermediari finanziari (exchange, wallet providers, banche) devono applicare controlli antiriciclaggio (KYC) alle operazioni in criptovalute e segnalare le operazioni sospette di riciclaggio alle autorità. Tra l’altro, la direttiva DAC8 (approvata nel 2023) estenderà dal 2026 il reporting fiscale alle criptovalute: gli exchange saranno obbligati a trasmettere alle agenzie fiscali dei vari Paesi i dati delle operazioni dei clienti . Ciò significa che posizioni in Bitcoin & co. non dichiarate potranno essere individuate anche a livello internazionale.

Le suddette norme (Leggi di Bilancio, codici, direttive) costituiscono il quadro normativo istituzionale di riferimento. Le fonti normative e giurisprudenziali principali sono riportate in fondo alla guida.

Controlli fiscali: redditometro, accertamenti sintetici e algoritmici

Il Fisco italiano dispone oggi di potenti strumenti di controllo che incrociano le informazioni finanziarie del contribuente. In particolare, lo strumento del redditometro (art.38 DPR 600/1973) è tornato in vigore il 6 agosto 2024 con regole aggiornate: esso valuta la capacità di spesa del contribuente basandosi su consumi e investimenti, compresi eventuali acquisti in criptovalute . Se il valore delle spese (ad esempio acquisti di auto, immobili, beni di lusso o crypto) supera il reddito dichiarato, l’Agenzia invita il contribuente a fornire spiegazioni e documentazione . In diversi casi recenti, l’Agenzia ha inviato lettere di invito chiedendo come siano stati finanziati gli acquisti di criptoattività emersi dalla regolarizzazione fiscale o da estratti conto bancari . In pratica, anche l’acquisto di Bitcoin è considerato un “consumo” che aumenta la capacità contributiva: se il contribuente non riesce a giustificare il costo (ad es. con risparmi o donazioni già tassate), l’Agenzia può procedere a un accertamento sintetico (c.d. redditometro) per integrare il reddito imponibile.

Accanto al redditometro, il Fisco utilizza algoritmi e banche dati sempre più sofisticati. Piattaforme come SERPICO, Ve.Ra. e altri sistemi di intelligenza artificiale analizzano automaticamente milioni di dati fiscali e patrimoniali per individuare anomalie . Ad esempio, il Decreto Statuto del Contribuente (art.6-bis D.Lgs.219/2023, in vigore dal 18/1/2024) impone obblighi di contraddittorio preventivo, ma prevede eccezioni per atti automatizzati. Ciò significa che anche gli accertamenti “computerizzati” (come il redditometro) devono rispettare regole procedurali molto precise .

Schemi di controllo su criptovalute: in concreto, l’Agenzia delle Entrate può monitorare i movimenti in criptovalute tramite diversi canali: – Anagrafe dei rapporti finanziari: ogni contribuyente è titolare di un dossier elettronico che include l’elenco dei conti correnti, carte, depositi a suo nome. Se un soggetto acquista crypto e li converte in euro accreditandoli su conto corrente, il sistema Ve.Ra. incrocia questi movimenti con le dichiarazioni rilasciate. Discrepanze significative possono generare un avviso di anomalia fiscale. – Segnalazioni da intermediari: gli scambi di criptovalute verso moneta fiat (o viceversa) sono effettuati tramite banche o servizi di pagamento. Qualsiasi bonifico di importo rilevante (soprattutto verso i principali exchange esteri) potrà essere considerato spesa non coperta da reddito e far scattare un controllo . – Dati automatici (DAC7/8): piattaforme di scambio, concessionarie di e-commerce e intermediari online forniscono all’Amministrazione Fiscale dati sui redditi o movimenti dei contribuenti. Dalla fine del 2023 in Italia le direttive DAC7 e DAC8 impongono reporting periodico su transazioni digitali e presto anche sulle criptovalute . – Indagini della Guardia di Finanza: in presenza di sospetti di evasione o riciclaggio, la GdF può effettuare accessi ispettivi, sequestri o acquisire documenti presso gli interessati o terzi. Ad esempio, il sequestro di un wallet o un hardware wallet deve avvenire secondo precise forme (verbali, prove, ecc.) .

Redditometro e acquisiti in criptovalute

Uno scenario pratico ricorrente è il seguente: il contribuente ha precedentemente regolarizzato alcune criptovalute (facendo emergere il relativo valore), poi effettua nuovi acquisti (ad es. compra Bitcoin con 50.000 €) e non ha redditi sufficienti dichiarati. L’Agenzia delle Entrate invia un invito scritto chiedendo di spiegare come sia stato possibile acquistare quelle crypto in assenza di redditi dichiarati . In tali casi, il fisco interpreta l’acquisto di criptovalute come una spesa idonea a far scattare l’accertamento sintetico.

Come difendersi: il contribuente deve conservare tutta la documentazione relativa al pagamento (ricevute bancarie, bonifici, estratti conto degli exchange) e dimostrare l’origine dei fondi. Ad esempio, può provare che i 50.000 € provengono da risparmi già tassati in precedenza o da un mutuo o da donazioni ricevute. È fondamentale farsi assistere da un professionista esperto, in modo da presentare tempestivamente la documentazione probatoria al fisco . Senza una valida giustificazione il redditometro procederà con l’avviso di accertamento, mentre con prove adeguate il contribuente può far emergere la verità e neutralizzare la pretesa fiscale.

Contraddittorio e comunicazioni preventive

Per legge il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo (dunque a essere ascoltato prima dell’emissione di un atto impositivo) in quasi tutti gli accertamenti tributari. Il nuovo art.6-bis dello Statuto del Contribuente prevede che ogni avviso o accertamento (compresi quelli sulle criptovalute) debba essere preceduto da un invito al contraddittorio con almeno 60 giorni di tempo per fornire memorie e documenti . Ciò vale anche se l’accertamento è basato su sistemi informatici o algoritmi. Se l’Ufficio non rispetta tale obbligo (ad es. invia subito un avviso senza contraddittorio), il contribuente può chiedere l’annullamento dell’atto per violazione procedurale .

In sintesi, al ricevimento di una comunicazione ufficiale (invito, avviso, lettera d’insinuazione, ecc.) relativa a movimenti in criptovalute, il contribuente deve: (1) leggere attentamente il contenuto e la motivazione; (2) raccogliere tutta la documentazione (contratti, estratti conto, ricevute di trasferimento e wallet); (3) preparare memorie e quesiti da sottoporre durante il contraddittorio; (4) presentarsi all’incontro con l’Agenzia assistito da un avvocato tributarista o commercialista. L’obiettivo è dimostrare che le somme “spese” in crypto sono state comunque giustificate con fonti lecite già soggette a tassazione.

Profili penali e cautelari

Oltre alla materia tributaria, possono intervenire profili penali e provvedimenti cautelari in presenza di comportamenti illeciti. Di seguito alcuni punti salienti dal punto di vista del contribuente-debitore:

  • Reati tributari: gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000 (legge penale tributaria) prevedono sanzioni penali per la dichiarazione infedele (quando redditi rilevanti non vengono dichiarati) e l’omessa dichiarazione. Recenti sentenze di Cassazione hanno chiarito che anche i proventi conseguiti in criptovalute rientrano nei redditi imponibili. In particolare, la sentenza n.8269/2025 ha affermato che integra il delitto di dichiarazione infedele l’omessa indicazione dei proventi ottenuti tramite accredito di criptovalute (ad es. ricavi da opere d’arte digitali pagate in NFT) quando il controvalore in euro supera le soglie di punibilità . La Cassazione ha ribadito che i pagamenti in criptovaluta devono essere immediatamente valorizzati in euro e dichiarati; il fatto di non ricevere “contante” non esonera l’obbligo fiscale . In sostanza, se chiude plusvalenze in Bitcoin o incassa compensi in ETH, deve calcolare il loro valore in euro al momento del realizzo e includerli nei redditi dell’anno. La mancata conversione e dichiarazione può dare luogo a reato tributario se supera il limite (attualmente €50.000 per omessa dichiarazione infedele) .
  • Omessa indicazione RW e abusivismo finanziario: l’omissione degli investimenti in criptovalute in RW, oltre a sanzioni amministrative, in passato è stata punita con il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs.74/2000) se fatta con dolo. Peraltro, un’altra pronuncia (Cass. 29649/2024) ha confermato che chi offre al pubblico investimenti in criptovalute senza autorizzazione può commettere reato di abusivismo finanziario. Tali aspetti esulano dal normale contesto fiscale del contribuente privato, ma segnaliamo che per i professionisti del settore crypto è necessario stare attenti alle autorizzazioni (UIF, CONSOB).
  • Riciclaggio e segnalazioni: l’accredito di ingenti somme ottenute da cripto può destare sospetti di riciclaggio, attivando indagini antiriciclaggio (AI). Se una segnalazione di operazione sospetta (SOS) viene aperta, si raccomanda di cooperare illustrando l’origine lecito dei fondi.
  • Sequestro e pignoramento di criptovalute: può accadere che, a garanzia di debiti fiscali o in sede penale, vengano sequestrati Bitcoin o altri token. La giurisprudenza recente ha introdotto però importanti limiti al sequestro “per equivalente” di cripto. Con la sentenza n.1760/2025, la Cassazione penale (Sez. III) ha stabilito che le criptovalute non possono essere assimilate alla moneta legale ai fini del sequestro probatorio . Poiché il valore dei Bitcoin fluttua continuamente e non è stabilito nominalmente, non è lecito considerare semplicemente il controvalore in euro come “profitto” di un reato tributario . In altre parole, il sequestro probatorio non può ridursi a trattenere i Bitcoin equivalenti all’imposta presunta evasa. La Cassazione ha annullato un provvedimento di sequestro di 1,888 Bitcoin (valore €120.000) in quanto “sproporzionato” e non adeguatamente collegato al presunto profitto del reato . Da ciò consegue che, se le autorità tentano di sequestrare le criptovalute con l’obiettivo di recuperare imposte evase, si può chiedere la revoca del sequestro con riferimento a questo principio. Resta ferma però la possibilità di sequestrare criptovalute quando esse stesse costituiscano il provento del reato (ad es. vendite di token fraudolenti), purché il nesso sia dimostrato in concreto.

Strategie difensive dell’avvocato

Dal punto di vista del contribuente – cioè del debitore fiscale – la difesa si articola in più livelli, a seconda che il controllo si svolga in via amministrativa (tributaria) o penale, e che intervengano misure cautelari. Ecco alcune tattiche difensive consolidate:

  • Documentazione preventiva: conservare con cura ricevute, estratti conto, contratti di acquisto/vendita di criptovalute. Se possibile, affidarsi a un consulente per predisporre un file con i registri delle operazioni crypto, evidenziando costi di acquisto e date. Ciò è utile sia per eventuali regolari dichiarazioni (es. plusvalenze in Quadro RT) sia per giustificare investimenti in sede di verifica.
  • Regolarizzazione spontanea: se il contribuente si accorge di omissioni pregresse (es. crypto non dichiarate in RW o plusvalenze non indicate), può avvalersi del ravvedimento operoso. In sede tributaria ciò significa presentare spontaneamente un emendamento alla dichiarazione (o una dichiarazione integrativa) e versare le imposte, sanzioni e interessi ridotti previsto dalla legge. Nel caso specifico delle criptovalute, conviene spesso utilizzare le finestre temporali offerte dalla normativa (ad es. la regolarizzazione ex L.197/2022) piuttosto che attendere un avviso di accertamento.
  • Contraddittorio e eventuali nullità: durante il procedimento amministrativo (accesso, invito, accertamento), l’avvocato verifica il rispetto delle procedure formali. Ad esempio, se non è stato garantito il contraddittorio preventivo obbligatorio (ove dovuto) o il verbale di accesso manca, si può impugnare l’atto per nullità formale . Anche errori di diritto (es. errata applicazione di norme) possono essere denunciati. La Corte di Cassazione ha affermato che anche le contestazioni su cripto-asset rientrano nella normale tutela giurisdizionale: se mancano i requisiti procedurali, l’atto è annullabile .
  • Contestazione dei calcoli: spesso gli accertamenti sintetici o bancari contengono errori matematici o di criterio. L’avvocato può presentare perizie e conteggi alternativi (ad esempio applicare correttamente il metodo LIFO nel calcolo delle plusvalenze, riconoscere le minusvalenze compensabili, o sottrarre le spese documentate dall’ammontare contestato). Ogni errore del Fisco (es. contare un importo lordo come reddito netto, o non aver riconosciuto il costo di acquisto) riduce la pretesa .
  • Impugnazione sanzioni: in caso di accertamento RW con omissione, l’ufficio spesso applica la sanzione al massimo (15%). La difesa può puntare a ridurla al minimo previsto per legge (3%) mostrando buona fede, incompletezza della norma pre-2023 e collaborazione. La Cassazione stessa ha riconosciuto che, pur legittima, la sanzione può essere ridotta entro il range previsto . Si può invocare l’art.6, co.2 D.Lgs.472/1997 (errore normativo) per chiederne l’applicazione minima o l’abbattimento delle sanzioni. In ogni caso, il giudice tributario può modulare la sanzione in base alle circostanze, quindi il contribuente deve argomentare con cura la propria buona fede.
  • Accertamento con adesione: se viene notificato un avviso di accertamento sui redditi crypto, il contribuente può valutare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs.218/1997) . Attraverso l’adesione si negozia con l’Agenzia una definizione bonaria del contenzioso, spesso con riduzione delle sanzioni (in genere a un terzo). L’avvocato può assistere nella stesura della proposta e nella trattativa, riducendo l’esposizione fiscale complessiva.
  • Ricorsi tributari: se l’accertamento non si risolve favorevolmente, si può proporre ricorso in Commissione Tributaria. I termini per ricorrere sono brevi (60 giorni dall’atto). In appello e, eventualmente, in Cassazione, il difensore ripropone le stesse ragioni giuridiche: vizi di motivazione, eccesso di potere, violazione della legge. Ad esempio, può evidenziare l’assenza di un quadro normativo chiaro (art.6-bis statuto), le tesi contraddittorie del Fisco e l’interpretazione analogica iniziale. In assenza di giurisprudenza consolidata sulle cripto (argomento molto recente), la strategia difensiva punta sulla mancanza di norme specifiche (errore di diritto) e sulla non applicabilità diretta dell’art.67 c.1-ter TUIR (soglia €51.645), che alcuni giudici considerano ormai superata .
  • Contenzioso penale: nel processo penale tributario (qualora si arrivi a un’indagine o a un rinvio a giudizio), il difensore ha a disposizione alcuni strumenti: può ad esempio chiedere la non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) se l’importo è modesto o se l’episodio è isolato; può valorizzare la mancanza di dolo o l’inesperienza normativa del contribuente. Tuttavia, va segnalato che la Cassazione penale ha escluso che l’«ignoranza» della normativa sulle cripto scusi dall’intento evasivo . Pertanto, chi non dichiara redditi rilevanti in criptovalute rischia comunque sanzioni penali se le soglie superano i limiti di legge (attualmente €50.000 per dichiarazione infedele).
  • Opposizione a sequestro di crypto: come visto, ogni volta che venga disposto un sequestro di criptovalute il contribuente deve agire immediatamente in giudizio (Tribunale del Riesame e Cassazione). Si segnala che la Cassazione, nel caso penale 1760/2025, ha ritenuto illegittimo il sequestro “per equivalente” dei Bitcoin (cioè la mera equiparazione del loro valore in euro all’imposta evasa) . Il difensore potrà quindi sostenere che il sequestro non rispetta i requisiti di legge (mancanza di nesso diretto profitto/mero valore) e chiedere l’immediata restituzione delle chiavi o delle monete virtuali.

In ogni fase la preparazione di un’adeguata strategia difensiva è cruciale. Il professionista deve tenere conto delle (poche) sentenze disponibili: Cassazione 28077/2024 (RW), Cass. 1760/2025 e 8269/2025 (penale crypto) , nonché precedenti di merito (ad es. una CTP di Firenze 2024 che ha prima convalidato un sequestro di 1,88 BTC, poi annullato dalla Cassazione ). Il processo tributario permette di presentare memorie tecniche e perizie, mentre quello penale esige particolare cautela sul rispetto delle garanzie (ad es. contraddittorio nel sequestro).

Domande e risposte

  • D: Devo dichiarare le criptovalute nella dichiarazione dei redditi?
    R: Sì. Se hai criptovalute detenute in exchange o wallet con chiave all’estero, devi indicarle nel quadro RW (codice 14 “altre attività estere – valute virtuali”) . Se le tieni su un wallet privato (hardware o software) devi valutare se il provider è estero. In ogni caso, anche se l’exchange è italiano e già applica il bollo sugli strumenti finanziari, è buona norma segnalarle in RW finché non c’è prassi chiara . Il valore da dichiarare è il controvalore in euro al 31 dicembre di ogni anno. La mancata compilazione del RW comporta sanzioni dal 3% al 15% (fino al 30%) , indipendentemente dall’eventuale tassazione delle plusvalenze.
  • D: Come si calcola l’imposta patrimoniale sulle cripto?
    R: Dal 2023 esiste una imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% annuo. Chi detiene crypto deve calcolare il 2‰ del controvalore totale a fine anno e versarlo come imposta sostitutiva . Se le monete virtuali sono custodite da un exchange italiano che applica già un’imposta di bollo, questa sostituisce l’imposta 0,2%. In dichiarazione va indicato l’importo dovuto nel quadro RW; la sanzione per omesso versamento è del 30% riducibile con ravvedimento .
  • D: Quando devo pagare le tasse sulle plusvalenze crypto?
    R: Le plusvalenze realizzate vendendo o scambiando criptovalute devono essere dichiarate nel quadro RT (sezioni “redditi diversi di natura finanziaria”) . Fino al 2024 si applicava la franchigia di €2.000: solo oltre questa soglia si pagava il 26%. Dal 2025 ogni plusvalenza è tassata (la franchigia viene abolita) . L’aliquota resta al 26% anche nel 2025, ma dal 1°/1/2026 salirà al 33% per la maggior parte delle criptovalute (per le stablecoin in euro, 26%) . Il contribuente deve documentare il costo di acquisto (o di carico) per ogni crypto venduta; in mancanza di documentazione si presume costo pari a zero (tutta la vendita sarà plusvalenza).
  • D: Posso compensare perdite su criptovalute?
    R: Sì. Le minusvalenze (minus) realizzate su cripto-attività nel corso di un anno possono compensare plusvalenze (plus) dello stesso tipo nei quattro anni successivi . Attenzione: per essere compensabili la perdita deve superare €2.000 annui (come previsto analogamente per le valute estere).
  • D: Cosa succede se il redditometro stima un reddito maggiore a causa di acquisti in cripto?
    R: Riceverai una comunicazione che ti chiede spiegazioni sulle discrepanze tra le spese sostenute e i redditi dichiarati . In caso di contestazione, devi illustrare le fonti di finanziamento (es. conto corrente, risparmi, prestiti, ecc.). Se non convinci l’Ufficio, questo potrebbe emettere un avviso di accertamento sintetico (redditometro) per integrare il tuo reddito. In sede di contenzioso è possibile contestare la ricostruzione del Fisco, evidenziando perizie o documenti che dimostrino redditi o risorse addizionali non considerate .
  • D: Quali documenti devo produrre durante la verifica fiscale?
    R: Devi fornire ogni elemento probatorio disponibile: contratti di acquisto/vendita di criptovalute, estratti conto degli exchange, rendiconti bancari attestanti i pagamenti e gli incassi in euro, email di conferma transazioni, perizie di un perito o dichiarazioni sostitutive (se pertinenti). Se hai fatto conversioni tra cripto, testimonianze o dati blockchain possono essere utili. In ogni caso è fondamentale essere assistiti da un professionista che sappia tradurre tali documenti in prova giuridica.
  • D: La mancata conversione in euro inficia la dichiarazione?
    R: No: ai fini fiscali la giurisprudenza ha chiarito che i redditi da criptovalute vanno calcolati in euro nel momento in cui vengono percepiti in crypto . Non è ammesso rinviare la tassazione all’effettiva conversione in moneta fiat. In pratica, se vendi Bitcoin per 10.000 € virtuali, devi considerare subito quei 10.000 € come reddito dell’anno in cui è avvenuta la vendita .
  • D: Posso essere perseguito penalmente per non aver dichiarato Bitcoin?
    R: Se l’importo è superiore alle soglie di punibilità, sì. La Cassazione penale ha confermato che l’omessa dichiarazione di redditi da criptovalute integra il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.74/2000) una volta superati €50.000 complessivi . Tuttavia, al di sotto della soglia penale (ad es. plusvalenze modeste) il fatto non costituisce reato penale tributarista. In ogni caso, va evitata ogni interpretazione “error scusabile”: la Corte ha precisato che l’ignoranza della normativa crypto non scusa il contribuente . In fase penale è possibile chiedere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) o la mancanza di dolo, ma tali argomenti vanno valutati caso per caso.
  • D: Cosa posso fare se mi sequestrano i Bitcoin?
    R: Bisogna immediatamente proporre ricorso al tribunale (e successivamente in Cassazione) contro il provvedimento di sequestro. È importante ricordare che la Cassazione, nella sentenza 1760/2025, ha stabilito che non è legittimo sequestrare criptovalute “per equivalente” (cioè sulla base del loro valore in euro) senza provare il legame diretto con il reato . In pratica, se hanno sequestrato crypto pari a X € perché ritengono che hai evaso X €, la Corte ha vietato questa equiparazione automatica. Il difensore deve far valere questo principio chiedendo la restituzione dei bitcoin o delle chiavi, contestando che il sequestro sia sproporzionato e non conforme alle finalità di conservazione della prova .
  • D: Quali sono i termini per impugnare un atto fiscale sulle criptovalute?
    R: Come per gli altri tributi, il ricorso tributario va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento . In caso di avviso bonario o invito al contraddittorio (D.Lgs.218/1997) si hanno 30 giorni dalla proposta dell’Amministrazione. Se il procedimento è definito con adesione, i termini per il contenzioso riprendono a decorrere dopo la scadenza del termine per il pagamento in via concordata.

Tabella riepilogativa

AspettoCripto-attività (regime 2023+)Valute estere (regime ante-2023)
Definizione fiscale“Rappresentazione digitale di valore o diritti” – art. 67, c.1 lett. c-sexies TUIRValuta estera (divisa) – art. 67, c.1 lett. c-ter TUIR
Reddito generatoPlusvalenze/proventi da cessione, permuta, rimborso o detenzione di cripto-attività (privati)Plusvalenze da cessione di valute estere (per uso investimento)
Aliquota imposta26% (imposta sostitutiva) fino al 2025; dal 2026 33% (stablecoin in € al 26%)Imposta sui redditi IRPEF progressiva (fino ~43%), come redditi diversi
Soglia esenzione€2.000 annui di plusvalenze (fino al 2024); dal 2025 abolitaPlusvalenze esenti se valore < €51.645,69 mantenuto per >7 giorni (interpretazione AE)
Dichiarazione redditiQuadro RT – sezione “Redditi diversi di natura finanziaria” (persone fisiche); quadro RF/RE se nell’ambito di impresa/professioneQuadro RT – plusvalenze valute estere di natura finanziaria (oltre soglia)
Monitoraggio (RW)Sì, obbligatorio per crypto detenute all’estero o su exchange esteri (codice 14)Sì, per conti correnti e attività finanziarie estere (cod. 14 “altre attività estere”)
Imposta patrimoniale0,2% annuo sul valore delle crypto al 31/12 (art. 67 c.sexies, comma 146 L.197/2022)0,2% annuo sul valore delle attività finanziarie estere detenute (IVAFE)
Regime fiscale pre-2023– (non esisteva disciplina ad hoc; si applicava per analogia la normativa su valute estere)Previsto per legge (art.67 c.1-ter TUIR e D.L. 167/90); applicabile per valute estere ordinarie

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), commi 126-147 – introduzione definizione di “cripto-attività”, imposta sostitutiva 26%, RW e imposta patrimoniale .
  • Legge 30 dicembre 2022, n. 234 (Bilancio 2023, commi 138-139) – regolarizzazione volontaria delle cripto-attività (art.1, comma 138-139).
  • Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva antiriciclaggio) – definizione di “valuta virtuale” come rappresentazione digitale di valore .
  • Decreto legislativo (attuativo MiCA), approvato CdM 30/08/2024 – adeguamento al Regolamento UE 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività .
  • Direttiva DAC8 (UE 2023/2154), approvata nel 2023 – estensione dal 2026 dello scambio automatico di informazioni alle criptovalute .
  • D.Lgs. 74/2000 – norme penali tributarie (art.4 “dichiarazione infedele”, art.5 “omessa dichiarazione”).
  • D.Lgs. 218/1997 – disciplina dell’accertamento con adesione (art.5-bis).
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) – art.6-bis (contraddittorio preventivo generale).
  • D.Lgs. 167/1990 – art.4-5 (monitoraggio fiscale RW) .
  • D.Lgs. 231/2007 – disposizioni antiriciclaggio sulle valute virtuali.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 27/10/2023 – indicazioni fiscali su cripto-attività (tassazione plusvalenze, regolarizzazione) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n. 28077 del 30/10/2024 – l’omessa indicazione nel quadro RW è «violazione sostanziale» .
  • Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 1760 del 20/11/2024 – illegittimo il sequestro probatorio di criptovalute “per equivalente” .
  • Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 8269 del 28/02/2025 – proventi da NFT/cripto-generano reddito imponibile; vanno dichiarati anche se non convertiti in € .

Fonti: Agenzia delle Entrate, normative antiriciclaggio e tributaria (D.Lgs. 231/2007, DPR 917/86, DPR 600/73, DPR 917/86, DPR 605/73, ecc.), Legislazione UE (direttive AML, DAC7/8, MiCAR). Giurisprudenza delle Sezioni tributarie e penali della Corte di Cassazione (citate sopra). Giurisprudenza di merito (CTR Toscana 2022, CTP Firenze 2024, ecc.) e documenti di prassi (interpelli AE) citati nel testo. Fornire assistenza legale aggiornata è essenziale vista la complessità e la rapidità dei cambiamenti normativi.

Hai ricevuto una segnalazione, richiesta di chiarimenti o accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i movimenti in criptovalute (Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token)? Fatti Aiutare da Studio Monardo

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Ti contestano plusvalenze non dichiarate, redditi imponibili, violazioni sul monitoraggio fiscale, oppure presunti incassi occulti, basandosi su wallet, exchange, movimenti bancari e dati digitali?

Temi che operazioni lecite, scambi tecnici o semplici trasferimenti vengano trasformati in evasione fiscale presunta, con imposte, sanzioni e interessi molto elevati?

Devi saperlo subito:

👉 non ogni movimento in crypto è tassabile,
👉 i dati blockchain non sono prova automatica di reddito,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • come funzionano i controlli fiscali sulle criptovalute,
  • cosa viene davvero tassato e cosa no,
  • quando le contestazioni sono illegittime,
  • come difendersi efficacemente con l’avvocato.

Perché il Fisco Controlla le Criptovalute

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli perché:

  • le criptovalute sono tracciabili a posteriori,
  • esistono scambi con il sistema bancario tradizionale,
  • gli exchange forniscono dati tramite cooperazione internazionale,
  • i movimenti attivano algoritmi di rischio fiscale.

👉 Il controllo nasce dal dato, non dal contesto reale dell’operazione.


Come Funzionano i Controlli sui Movimenti Crypto

I controlli si basano su:

  • movimenti bancari da e verso exchange,
  • analisi di wallet pubblici e privati,
  • incrocio tra flussi finanziari e dichiarazioni,
  • ricostruzioni automatizzate delle operazioni.

👉 Non c’è una valutazione umana iniziale.
👉 C’è una lettura algoritmica dei flussi.


Il Punto Chiave: Movimento Crypto ≠ Reddito

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se ho movimentato criptovalute, allora devo pagarci le tasse”.

In realtà:

  • non tutti i movimenti generano reddito,
  • lo scambio tra crypto non è sempre imponibile,
  • il trasferimento tra wallet non è una vendita,
  • la tassazione richiede un evento fiscalmente rilevante.

👉 La tecnologia non crea reddito da sola.


Le Operazioni in Crypto NON Tassabili (Se Corretti)

Sono spesso non imponibili:

  • trasferimenti tra wallet propri,
  • spostamenti tra exchange diversi,
  • conversioni tecniche senza realizzo,
  • detenzione senza cessione,
  • staking o lending non ancora liquidati,
  • fork e airdrop non monetizzati.

👉 Il Fisco deve dimostrare il realizzo, non il movimento.


Le Contestazioni Più Comuni dell’Agenzia delle Entrate

Nei controlli crypto il Fisco contesta spesso:

  • plusvalenze presunte senza prova del costo,
  • tassazione su scambi crypto–crypto,
  • redditi presunti da wallet non spiegati,
  • violazioni del quadro RW automatiche,
  • applicazione di sanzioni senza danno erariale.

👉 Molte contestazioni nascono da ricostruzioni incomplete.


Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova

Un principio fondamentale è questo:

👉 il Fisco deve provare l’esistenza di un reddito imponibile.

Questo significa che:

  • la blockchain mostra movimenti, non guadagni,
  • il valore fiscale va ricostruito correttamente,
  • il costo di acquisto è decisivo,
  • il contribuente ha diritto alla prova contraria.

👉 Molti accertamenti crypto cadono per carenza di prova.


Quando la Contestazione è Illegittima

L’accertamento sui movimenti crypto è contestabile se:

  • non prova la cessione a titolo oneroso,
  • ignora il costo storico,
  • confonde trasferimenti con realizzi,
  • tassa scambi non imponibili,
  • usa solo dati algoritmici,
  • non rispetta il contraddittorio preventivo.

👉 Il dato digitale non sostituisce la prova fiscale.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • accettano la ricostruzione del Fisco come “tecnica”,
  • non distinguono tra movimento e realizzo,
  • rispondono senza strategia,
  • pagano per paura di sanzioni penali.

👉 È l’interpretazione del movimento che va contestata.


Controlli Crypto ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 le criptovalute seguono le regole tributarie, non algoritmi autonomi.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare l’assenza di redditi imponibili,
  • contestare le plusvalenze presunte,
  • ridurre o annullare sanzioni e imposte,
  • evitare la tassazione di movimenti neutrali.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa nei controlli sulle criptovalute è giuridica e strategica, non solo tecnica.

L’avvocato:

  • contesta l’uso improprio dei dati digitali,
  • ricostruisce correttamente il profilo fiscale,
  • distingue detenzione, scambio e realizzo,
  • smonta le presunzioni algoritmiche,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il consulente spiega la blockchain.
👉 L’avvocato difende il diritto tributario.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali sui movimenti di criptovalute richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su asset digitali.

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Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dei movimenti crypto contestati,
  • verifica della reale imponibilità fiscale,
  • difesa contro presunzioni di plusvalenze,
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  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

I movimenti di criptovalute
👉 non sono automaticamente redditi tassabili.

👉 La blockchain registra dati,
👉 il reddito richiede un realizzo,
👉 la prova spetta al Fisco.

La regola è chiara:

👉 distinguere movimento e reddito,
👉 smontare le presunzioni digitali,
👉 mai accettare un accertamento crypto senza reagire.

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Nei controlli fiscali sulle criptovalute, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su operazioni che non costituiscono reddito imponibile.

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