Controlli Automatici Sulle Fatture Elettroniche E Come Difendersi Con L’Avvocato

I controlli automatici sulle fatture elettroniche sono diventati uno degli strumenti più diffusi e incisivi dell’Agenzia delle Entrate, perché permettono di incrociare in tempo reale i dati di fatturazione con registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazioni e flussi di pagamento, individuando anomalie numeriche o formali.

Per imprese, professionisti e partite IVA, il rischio è concreto: errori tecnici, disallineamenti temporali o incongruenze apparenti possono trasformarsi in contestazioni fiscali, recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando non esiste alcuna evasione sostanziale.

Molti si chiedono:
“Un errore nella fattura elettronica è già una violazione?”
“I controlli automatici producono accertamenti?”
“Come posso difendermi da contestazioni basate solo sui dati SdI?”

È fondamentale chiarirlo subito:
i controlli automatici sulle fatture elettroniche non sono accertamenti definitivi, ma strumenti di analisi e selezione del rischio.
Se usati in modo meccanico, possono essere contestati efficacemente.


Cosa sono i controlli automatici sulle fatture elettroniche

I controlli automatici consistono in:

• analisi dei dati transitati dal Sistema di Interscambio (SdI)
• confronto tra fatture emesse e fatture ricevute
• incrocio con i registri IVA
• verifica delle liquidazioni periodiche (LIPE)
• confronto con la dichiarazione IVA annuale
• individuazione di incoerenze e scostamenti

Si tratta di verifiche algoritmiche, non di valutazioni giuridiche.


Perché l’Agenzia delle Entrate utilizza questi controlli

L’Amministrazione utilizza la fatturazione elettronica per:

• intercettare errori materiali
• individuare omissioni o duplicazioni
• rilevare disallineamenti temporali
• standardizzare l’attività di controllo
• selezionare posizioni “anomale”

Ma la standardizzazione non equivale a prova di evasione.


Il rischio più grave: trasformare l’errore tecnico in violazione fiscale

Il vero pericolo è che:

• un errore di compilazione venga letto come evasione
• una fattura emessa o ricevuta fuori periodo diventi omessa
• una nota di credito non correttamente incrociata generi recuperi
• una differenza numerica venga tassata automaticamente
• l’onere della prova venga ribaltato sul contribuente

Ma l’errore informatico non è automaticamente illecito fiscale.


L’errore più grave: considerare il controllo automatico infallibile

Molti contribuenti sbagliano quando:

• accettano la ricostruzione digitale senza verifica
• non controllano i dati utilizzati dall’Ufficio
• non spiegano le cause delle anomalie
• non distinguono errori formali e sostanziali
• rinunciano al contraddittorio

Il sistema automatico vede i dati, non la realtà operativa.


Fatture elettroniche e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• i dati SdI sono presunzioni semplici
• devono essere gravi, precise e concordanti
• l’Ufficio deve motivare ogni recupero
• il contribuente ha diritto al contraddittorio
• la prova contraria è sempre ammessa
• l’imposta deve riflettere l’operazione reale

Se manca una valutazione concreta, la contestazione è illegittima.


Anomalie più frequenti rilevate sui dati SdI

I controlli automatici segnalano spesso:

• fatture registrate in periodi diversi
• disallineamenti tra imponibile e IVA
• duplicazioni apparenti
• note di variazione non correttamente lette
• fatture emesse ma non incassate
• incongruenze tra fatture e LIPE

Molte di queste non sono violazioni sostanziali.


Quando la contestazione è facilmente difendibile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’errore è solo temporale
• l’imposta è stata comunque versata
• la fattura è reale e documentata
• vi sono rettifiche o note di credito
• il controllo è puramente automatico
• manca una motivazione individuale

In questi casi la pretesa può essere annullata o ridotta.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’atto e dei dati SdI utilizzati
• verifica della correttezza delle registrazioni
• ricostruzione dell’operazione reale
• spiegazione tecnica delle anomalie
• distinzione tra errore formale e sostanziale
• contestazione del metodo automatico
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa tecnica e giuridica, non meramente contabile.


Controlli automatici e rischio esecutivo

Se la contestazione non viene gestita:

• la segnalazione diventa accertamento
• l’accertamento può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• il danno economico si consolida

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• pagamento di imposte non dovute
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• gravi difficoltà finanziarie

Il danno è fiscale ed economico.


Cosa fare subito se ricevi un controllo sulle fatture elettroniche

Se ricevi una comunicazione o un accertamento basato sulle fatture elettroniche:

• non accettare la ricostruzione automatica
• non pagare d’impulso
• verifica i dati incrociati
• ricostruisci le operazioni reali
• fai analizzare subito l’atto
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di controlli automatici sulle fatture elettroniche, tutelando il contribuente da contestazioni fondate esclusivamente su incroci digitali non contestualizzati.

Può intervenire per:

• contestare l’uso improprio dei dati SdI
• chiarire e documentare le anomalie
• smontare presunzioni automatiche
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Una fattura elettronica errata non è automaticamente evasione.
Ma se non viene spiegata e difesa, può diventarlo per automatismo.

Se stai subendo controlli automatici sulle fatture elettroniche,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua posizione prima che un controllo digitale si trasformi in un debito definitivo.

Introduzione

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (istituita dal D.L. n. 232/2016 e seguenti) ha consentito all’Agenzia delle Entrate di disporre in tempo reale dei dati fiscali delle operazioni tra imprese e professionisti. Ciò ha attivato controlli automatici basati sulla verifica incrociata delle fatture elettroniche con le dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) . I controlli automatizzati esaminano gli elementi numerici e testuali deducibili direttamente dalle dichiarazioni o dai dati in Anagrafe Tributaria, senza valutazioni di merito complesse .

L’avviso bonario che ne deriva – formalmente chiamato “comunicazione di irregolarità” – è un atto preliminare che permette al contribuente di regolarizzare eventuali errori senza passare subito a un accertamento formale. Grazie al “cassetto fiscale” e all’area “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia notifica automaticamente tali comunicazioni (per PEC o AppIO) rendendo disponibili i dati oggetto di controllo . Nel contesto attuale, le Partite IVA rischiano sanzioni non solo per errori numerici ma anche per inconsistenze descrittive: dal 1° aprile 2025 l’Amministrazione utilizza sistemi di intelligenza artificiale per valutare la coerenza fra le spese sostenute (come emergono dalle fatture) e l’attività economica dichiarata (codice Ateco) .

Questo fenomeno richiede un approccio difensivo consapevole da parte del contribuente. La guida che segue (rivolta ad avvocati, imprenditori e professionisti) spiega come interpretare le comunicazioni di controllo automatico sulle fatture elettroniche e come difendersi efficacemente. Dopo un inquadramento normativo, affronteremo prassi operative, risposte legali, tabelle riepilogative e casi pratici, con particolare attenzione alle sentenze più aggiornate della Cassazione, alle circolari dell’Agenzia e alle norme italiane di riferimento. Le fonti normative e giurisprudenziali, tutte citate nel testo e richiamate in calce, sono tratte da fonti istituzionali italiane.

Quadro normativo di riferimento

Il sistema dei controlli automatici sulle dichiarazioni fiscali è disciplinato dagli artt. 36-bis del DPR 600/1973 (imposte dirette) e 54-bis del DPR 633/1972 (IVA) . Tali norme prevedono che l’Amministrazione finanziaria possa verificare i dati desumibili dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria mediante strumenti automatici, determinando le imposte dovute e notificando al contribuente eventuali irregolarità. Dal 2017 il controllo automatico è esteso anche ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ossia alle comunicazioni elettroniche contenenti i totali delle fatture d’acquisto e di vendita .

Controllo automatico vs controllo formale: Il controllo automatico è privo di un esame documentale ampio, si limita a riscontri matematici e raffronti tra dichiarazione e dati esterni. Invece il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973) è selettivo e richiede la produzione di documenti a supporto dei dati dichiarati . Ad esempio, il 36-ter impone all’ufficio di richiedere specifici documenti per verificare la dichiarazione, mentre il 36-bis e il 54-bis generano automaticamente una nota di irregolarità in caso di “scostamento” nei dati. Una tabella riepilogativa può aiutare:

Tipo di controlloBase legaleModalitàEffetti per il contribuente
Automatico (liquidazione)Art. 36-bis DPR 600/1973 (redditi), art. 54-bis DPR 633/1972 (IVA)Riscontro automatico di dati contabili (dichiarazione vs Anagrafe) senza richiesta preventiva di documenti; genera comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari).Dopo notifica, il contribuente può regolarizzare (versamenti + sanzioni ridotte) o contestare. Termine difesa: 60 gg (dal 2025) .
FormaleArt. 36-ter DPR 600/1973Selezione dei dichiaranti “a rischio”; l’ufficio chiede documenti specifici a supporto dei dati; esame manuale degli elementi.Produce atto di accertamento (dopo possibile contraddittorio). Maggiori garanzie procedurali (audizione, contraddittorio). Termini più lunghi.
Di merito (accertamento induttivo)Artt. 39 e ss. DPR 600/1973, 54, art. 54-bis etc.L’amministrazione formula un avviso di accertamento autonomo o induttivo sulla base di presunzioni o ricostruzioni extracontabili.Applicazione più severa, sanzioni ordinarie e onere probatorio a carico del contribuente.

I dati della fatturazione elettronica alimentano direttamente l’Anagrafe tributaria: l’Agenzia raccoglie il file XML inviato al Sistema di Interscambio (SDI) e lo mette a disposizione nei servizi “Fatture e Corrispettivi” e “Cassetto fiscale” (anche tramite AppIO), come confermato dal Provvedimento n. 419815/2024 . Ciò significa che molti elementi della contabilità (clienti, fornitori, importi IVA) sono già in possesso del fisco: come ribadito dalla Corte Costituzionale, l’Amministrazione non può richiedere al contribuente ciò che già ha (ad es. fatture elettroniche) .

Gli avvisi di irregolarità (“avvisi bonari”) da controlli automatici

Quando il sistema automatico rileva discrepanze (ad es. liquidazioni IVA non compatibili con le fatture emesse/ricevute o con i corrispettivi), l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità. Formalmente è un «atto paratitolo» – non ancora un atto impositivo – finalizzato a invitare il contribuente a regolarizzarsi. Le novità legislative hanno stabilito che dal 1° gennaio 2025 il contribuente ha 60 giorni (invece dei precedenti 30) per rispondere a tali lettere con pagamento o osservazioni . Il D.Lgs. n. 108/2024 (art. 3) ha infatti prorogato a 60 giorni il termine di difesa o pagamento per gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatici (artt. 36-bis e 54-bis) .

Le comunicazioni arrivano in forma telematica: il contribuente è avvisato tramite il “Cassetto fiscale” e/o AppIO e può consultare il dettaglio delle discrepanze. Ad esempio, il Provvedimento AE n. 176284/2025 ha annunciato la spedizione di avvisi bonari ai titolari di Partita IVA con disallineamenti tra le fatture elettroniche 2022 e la dichiarazione IVA 2022 . In concreto, la lettera indica i dati oggetto di scostamento (per esempio, imponibile attivo dichiarato vs fatture emesse) e invita alla regolarizzazione.

Contenuto della comunicazione: Di norma, la comunicazione esplicita gli importi richiesti, con modalità di pagamento (F24 con codici tributo dedicati) e termini per l’adesione. Essa può essere regolarizzata in via amministrativa (entro i termini) beneficiando di una sanzione ridotta: in passato pari a un terzo di quella ordinaria (vale a dire 30% → 10%), ridotta ulteriormente dalla riforma sanzioni a 25% dell’imposta evasa . Il rinnovato D.Lgs. n. 87/2024 (riforma delle sanzioni) ha infatti abbassato l’aliquota base dal 30% al 25% .

Pagamento rateale: Come previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, è possibile rateizzare in un’unica soluzione o in fino a 120 rate le somme dovute per i controlli automatici (artt. 36-bis e 54-bis) . Va inoltre ricordato che l’adeguamento al termine di 60 giorni non ha modificato le regole per l’uso del ravvedimento operoso: il contribuente può correggere le omissioni anche dopo la ricezione dell’avviso bonario, versando imposta, interessi e sanzioni secondo le aliquote del ravvedimento vigente (ante riforma 2024) . Ciò significa che, in genere, la sanzione può arrivare al massimo al 30% dell’imposta (ridotta in base al tempo trascorso) se si agisce entro i termini di ravvedimento.

Controlli specifici sulle fatture elettroniche

1. Controlli di conformità tecnica (SDI)

Prima ancora dell’analisi fiscale, il Sistema di Interscambio esegue controlli formali e tecnici sui file XML inviati. Se il file non rispetta la sintassi prevista, viene scartato e notificato al mittente. Fatture scartate (per dati mancanti o errori) generano un codice di errore; in tal caso l’operatore deve correggere ed inviare nuovamente. È dunque fondamentale usare un software di fatturazione aggiornato alle regole tecniche (allegato A del provvedimento AE del 30/4/2018).

Se invece la fattura raggiunge l’SdI (ovvero “trasmessa OK”), non esistono altre verifiche formali preventive: una fattura elettronica approvata dallo SDI è valida e opponibile. Dal 2019 non è prevista la possibilità di rifiuto tacito da parte del destinatario (se non PA) . Pertanto, il destinatario non può opporsi in via telematica alla ricezione di una fattura non corretta: deve invece registrarla e, se del caso, immediatamente contestarla per iscritto (PEC) e annotare la riserva nelle scritture contabili . La Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che la mancata contestazione formale di una fattura annotata in contabilità può avere valore confessario verso il destinatario .

Cosa fare in caso di fattura contestata: Se il contribuente ritiene infondata una fattura elettronica ricevuta (es. operazione non eseguita o importo errato), deve agire tempestivamente. Come ricordato da autorevole dottrina, è opportuno inviare al fornitore una PEC di contestazione formale e richiesta di annullamento (emissione di nota di variazione a credito) . Nel frattempo, il destinatario dovrebbe registrare la controversia nel libro giornale richiamando la fattura e la mail inviata. Queste misure servono a evitare che la fattura passi come “non contestata” e quindi a valore confessorio (Cass. 3581/2024) . Se il fornitore non provvede allo storno, resta la via giudiziale per ottenere l’annullamento della fattura inesatta.

2. Controlli incrociati e AI sulle spese

Da aprile 2025 l’Amministrazione ha intensificato i controlli fiscali “intelligenti”: utilizzando algoritmi AI e data analysis, il sistema incrocia i dati testuali delle fatture d’acquisto con l’attività dichiarata . Tale controllo si basa sul principio di inerenza (art. 109 TUIR): la deducibilità (e detraibilità IVA) delle spese richiede che esse siano pertinenti all’attività. Le descrizioni generiche (“spese varie”, “servizi generici”, ecc.) o incoerenti con il codice Ateco possono far scattare un alert automatico . Ad esempio, se un’impresa edile fattura acquisti di merce non attinente (abiti di lusso, forniture casalinghe, ecc.), il sistema segnala la possibile irregolarità .

Soggetti a rischio: Secondo fonti specializzate, il controllo AI è particolarmente rivolto a PMI, lavoratori autonomi e partite IVA che gestiscono la contabilità in modo semplificato o senza costante assistenza professionale . Gli errori più comuni che possono innescare sanzioni (fino al 70% dell’imposta irregolare) sono la descrizione generica di beni/servizi o l’omessa documentazione dell’utilità della spesa . Si rischia quindi di perdere la detrazione IVA e l’indeducibilità dei costi non coerenti, oltre alle sanzioni amministrative (in misura base del 25-30% e, in casi gravi, fino al 180% con rito induttivo).

Strumenti d’autodifesa: Per prevenire i controlli automatici basati su IA, il contribuente deve adottare alcune “buone pratiche” in fatturazione. In particolare è consigliabile: (1) fornire descrizioni dettagliate della natura e finalità della spesa in fattura; (2) documentare il nesso economico con l’attività (allegando contratti o ordini); (3) tenere aggiornato il proprio codice Ateco in visura camerale; (4) separare rigorosamente spese personali da quelle aziendali; (5) affidarsi, ove possibile, ad un professionista per validare le registrazioni . Un consulente esperto può infatti valutare preventivamente se una spesa può risultare “anomale” agli occhi degli algoritmi e consigliare come presentarla correttamente.

Esempi di errori fattura e interventi correttivi

  • Fattura emessa con dati destinatario errati: se l’errore è formale (ad esempio codice fiscale sbagliato), la fattura va annullata e riemessa. L’SDI genera un codice scarto per dati mancanti/errati. Si consiglia di cancellare fattura e inviare nuova rettificata (tramite un ordine di fattura elettronica con il numero della fattura annullata) entro 12 giorni dalla registrazione dell’errore. In caso contrario, l’errata intestazione può far decadere il diritto alla detrazione IVA.
  • Fattura emessa per operazione inesistente: se si scopre frode (fattura “cartiera” o fittizia), il contribuente ricevente non può considerarla valida (nessuna detrazione/deduzione). Legalmente deve comunicare la cessione del credito IVA e procedere ad annullare l’operazione (art. 74, c. 6 DPR 633/1972 e art. 53, D.lgs. 471/97). In genere il cliente “pubblico” si trova con perdita immediata del credito, mentre il fornitore subisce penalità penali.
  • Fattura registrata e mai pagata (insolvenza fornitore): se il fornitore non paga l’IVA incassata, il cliente può in certi casi recuperare l’IVA detratta tramite l’istituto dell’annotazione integrativa (art. 19-bis2 DPR 633/1972) o, se non ci sono più rapporti, tramite la procedura di “denuncia nel fascicolo di liquidazione” (art. 6 D.P.R. 462/97).
  • Mancata emissione di fattura: se un contribuente non trasmette una fattura elettronica obbligatoria (o la invia fuori tempo), l’Agenzia può individuare l’errore attraverso controlli incrociati (ad es. se un cliente dichiara acquisti non trovati in fatturazione). In tal caso scattano sanzioni dal 90% al 180% (aliquota ordinaria ridotta di 1/3 sotto certe condizioni). Un eventuale ravvedimento entro i termini permette l’abbattimento delle sanzioni.

Tempistiche e sanzioni

Le comunicazioni di irregolarità da controlli automatici devono essere gestite entro 60 giorni . Se il contribuente decide di pagare senza ricorso, dovrà versare la maggior imposta indebitamente non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta (in genere 25%, ossia riduzione a un terzo della sanzione base, secondo D.lgs. 87/2024). L’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 consente comunque il pagamento in rate mensili fino a 120 rate . Se invece il contribuente contesta la comunicazione, ha gli stessi 60 giorni per presentare contraddittorio o ricorso tributario (C.T.R. e C.T.P.) .

È importante distinguere i termini: la scadenza legale di 60 giorni decorre dalla notifica (ottenuta via pec, cassetto, AppIO) della comunicazione . A volte, per i contribuenti assistiti da intermediari, questo termine può estendersi a 90 giorni (purché previsto normativamente) . In ogni caso è opportuno non attendere, per consentire di impugnare la comunicazione e organizzare la difesa.

Le sanzioni applicabili alle contestazioni sulle fatture possono derivare da più disposizioni, a seconda della violazione. In genere si applica la sanzione amministrativa dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (in misura pari al 100% dell’IVA evasa). Tuttavia, per le comunicazioni derivanti da controlli automatici, questa sanzione è ridotta dal 30% al 25% (art. 1, co. 634-636, Legge 190/2014, come modificati dal D.Lgs. 87/2024). Nella prassi, l’Agenzia concede la riduzione a un terzo, applicando quindi il 10% o il 7,5% effettivo a seconda della formulazione (pre o post riforma). In ogni caso il contribuente può beneficiare dell’ulteriore sgravio del ravvedimento operoso: ad esempio versando entro i 30/60 giorni, la sanzione scende al 1/3 del 25% o 30% (ossia circa il 3-5%) .

Tipo di violazioneNormativaSanzione baseSanctione ridotta
Errori nelle liquidazioni IVAD.P.R. 600/1973, art.36-bis; D.P.R. 633/1972, art.54-bis100% IVA evasa (art. 6, D.Lgs. 471/1997)25% dell’IVA (1/3 di 75% dopo D.Lgs. 87/2024)
Fattura emessa con errori formali (codice fiscale, PEC)D.P.R. 633/1972, art. 6; │ 90% del valore (mancata o errata fattura) │ 30% (in caso di ravvedimento)
Operazione inesistente (IVA non esistente)D.P.R. 633/1972, art. 74, co.5 (split payment) e art. 54-bis; D.Lgs. 74/2000100% IVA evasa + reato penale per frode
Mancata emissione fattura elettronica (obbligatoria)D.Lgs. 127/2015; Legge 205/201790% del valore fatturato30% (in caso di ravvedimento entro i termini)

Tabella: riepilogo tipologie di errori sulle fatture elettroniche, riferimenti normativi e sanzioni associate (valori indicativi, con possibilità di riduzione in caso di ravvedimento operoso).

Strategia difensiva del contribuente

Dal punto di vista del contribuente/debitore, agire tempestivamente è fondamentale. Ecco alcuni consigli pratici:

  • Verifica preliminare: Appena ricevuta una comunicazione di irregolarità, leggere con attenzione il contenuto: quali dati sono contestati (IVA indicata in dichiarazione, imponibili, ecc.), e su che base. Controllare internamente le fatture elet­troniche emesse/ricevute in quel periodo e confrontarle con la dichiarazione IVA presentata.
  • Relazione professionale: Rivolgersi rapidamente a un consulente fiscale o a un avvocato tributarista. L’assistenza tecnica-professionale è vitale sia per calcolare con esattezza gli importi, sia per predisporre le osservazioni difensive necessarie.
  • Documentazione probatoria: Raccogliere e archiviare tutta la documentazione che dimostra l’esistenza e la natura delle operazioni. Contratti, ordini d’acquisto, bolle di consegna, contrassegni di magazzino, pagamenti tracciati, corrispondenza con clienti/fornitori. Tutto ciò serve a provare che le fatture ricevute/emet­tute corrispondono a operazioni reali ed inerenti.
  • Uso del contraddittorio: Se nella comunicazione è indicata la possibilità di rispondere, preparare un contraddittorio tecnico tramite il servizio Civis dell’Agenzia o PEC indirizzata all’ufficio. In questa fase il contribuente può segnalare errori di data, importo, omogeneità normativa, fornendo subito elementi integrativi ignoti all’ufficio (art. 5 D.Lgs. 218/1997) . In base al nuovo orientamento della Cassazione, l’Amministrazione deve tenere in conto queste difese se presentate nei termini, anche se tardive.
  • Richiesta di incontro: Se la materia è complessa, l’ufficio può essere contattato tramite gli uffici dell’Agenzia (senza bisogno di appuntamento) o i contact center per fissare audizioni o colloqui chiarificatori. L’attitudine collaborativa spesso facilita soluzioni definitive senza contenzioso.
  • Impegno della prova a carico del fisco: Ricordare che in sede di giudizio è l’Amministrazione a dover dimostrare la fondatezza delle rettifiche. Se viene negata l’inerenza di una spesa, il Fisco deve spiegare perché quell’importo non può essere assimilato alla normale attività, e non può limitarsi ad affermazioni generiche. Come affermato dalla Cassazione, «l’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente, ma solo dopo che il fisco ha allegato idonea documentazione a supporto della contestazione» (cfr. Cass. Sez. III, n. 10192/2023) .
  • Invocazione dei princìpi costituzionali: In base alla recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2025, il contribuente ha diritto a non consegnare all’ufficio elementi già in possesso dell’Amministrazione . Pertanto non è obbligatorio consegnare nuovamente fatture elettroniche già disponibili nei sistemi. Si può far presente in via difensiva che chiedere tali dati “significherebbe violare il diritto di non autoaccusazione” e pregiudicare il dialogo cooperativo (sent. 137/2025).
  • Contenzioso e appello: Se si decide di impugnare la comunicazione, il ricorso deve essere depositato in commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. In giudizio, l’avvocato tributario illustrerà i profili di illegittimità e proporrà eventuali richieste di consulenza tecnica o acquisizione di atti. Se il ricorso viene rigettato in primo grado, è possibile appellarsi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) e successivamente, in via limitata, alla Corte di Cassazione (entro 60 giorni dalla sentenza di appello).

Sentenze recenti (esempi difensivi): La giurisprudenza più aggiornata contiene alcuni principi chiave:
Cass. n. 17218/2025 (ordinanza) ha stabilito che un controllo automatico non può reinterpretare i dati di fatto (ad es. cambiare l’aliquota IRAP applicabile in base alla qualificazione dell’attività) . In sostanza, se per comprendere il tributo richiesto occorrono valutazioni giuridiche o di merito (oltre la mera verifica documentale), deve essere emesso un avviso di accertamento formale e non un semplice avviso bonario. Ciò limita l’ambito del controllo automatico e tutela il contribuente da procedure burocratiche non adeguate.
Cass. n. 3581/2024 (ordinanza) conferma che la mancata contestazione tempestiva di una fattura elettronica annotata in contabilità produce efficacia confessoria (art. 2720 c.c.) . Di converso, il ritardo nel contestare può premiare la controparte: è pertanto fondamentale, dal punto di vista difensivo del cessionario, contestare immediatamente le fatture infedeli.
Cass. ord. n. 3254/2021 e sent. n. 6275/2023 (richiamate dalla Corte Costituzionale) ribadiscono che la limitazione probatoria (art. 32 DPR 600/1973) si applica solo se l’invito alla documentazione è stato formulato correttamente al contribuente . Il contribuente può quindi opporsi con successo a comunicazioni carenti nel contraddittorio prescritto (es. richiesta generica o a terzi).
Cass. 4650/2019 e altre pronunce (richiamate in giurisprudenza tributaria) hanno inoltre precisato il principio dell’inerenza: spetta al contribuente fornire elementi concreti sulla congruità delle spese aziendali, ma senza essere vessato da richieste documentali sproporzionate. Questo principio rafforza il diritto alla difesa.

Domande e risposte frequenti

D: Che differenza c’è tra una comunicazione di irregolarità e un avviso di accertamento?
R: La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) è un invito a regolarizzare un errore emerso da controlli automatici o formali. Non costituisce atto impositivo vero e proprio. Dopo il termine di 60 giorni, se il contribuente non regolarizza né contesta, l’Agenzia può trasformarla in atto di accertamento formale (cartella esattoriale). L’avviso di accertamento ordinario invece è l’atto definitivo dell’accertamento (art. 36-ter DPR 600/73), emesso dopo la conclusione di un controllo di merito; implica oneri di motivazione e contraddittorio più rigorosi rispetto alla semplice comunicazione automatica.

D: Se l’Agenzia sa già delle fatture elettroniche (banche dati), posso rifiutare di consegnarle su richiesta?
R: Sì. La Corte Costituzionale con sent. 137/2025 ha confermato che non si può obbligare il contribuente a esibire elementi di cui l’amministrazione è già in possesso . Pertanto, se l’ufficio richiede documenti presenti nel sistema informativo (per esempio le fatture elettroniche transitate dallo SDI), il contribuente può eccepire il principio di “non autoaccusa” (nemo tenetur) e opporsi a fornire duplicati di tali documenti.

D: Quando scatta l’onere della prova sul contribuente in caso di spese discusse?
R: In generale, nel contenzioso tributario l’onere della prova dell’attività economica e delle ragioni di spesa è a carico del contribuente (Cass. n. 1468/2020; Cass. n. 10450/2019). Tuttavia, l’Amministrazione deve prima fornire idonea documentazione dell’errore rilevato. Ad esempio, se nega l’inerenza di un costo in fattura, deve indicare quali fatti concreti (non solo mere apparenze testuali) rendono la spesa insussistente per l’attività. La Corte di Cassazione ha precisato che la semplice genericità della fattura non basta a provare la irrilevanza del costo: spetta all’ufficio dimostrare il disallineamento tra spesa e attività (Cass. 26678/2023).

D: Come posso difendermi da un avviso bonario su incoerenze fatture/dichiarazione IVA?
R: Innanzitutto, verificare se vi sono errori materiali nei calcoli. Se sì, si può anche pagare immediatamente sotto riserva di verifica. Altrimenti, raccogliere prova dell’anomalia (contratti, anagrafiche, ecc.) e presentare memoria difensiva entro il termine indicato. Oltre a chiedere rettifiche (eventuale nota di credito), si segnalino anche circostanze favorevoli ignorate dall’ufficio (ad es. andamento diverso di stampe contabili, rimborsi IVA non ancora liquidati, ecc.). Si può anche proporre un incontro in Agenzia o contattare CIVIS per chiarire le posizioni. Se tutte le difese sono respinte, l’ultima opzione è il ricorso tributario.

D: L’Agenzia può azzerare l’IVA detratta da fatture false?
R: Sì. Se si accerta che l’operazione è inesistente (anche parzialmente) ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/1972, l’IVA detratta dev’essere scomputata (art. 26 co. 6 DPR 633/72). Il recupero avviene con un’apposita comunicazione nella dichiarazione successiva o con accertamento. In tali casi, l’onere probatorio è gravoso per il contribuente che utilizza fatture di dubbia provenienza: se non riesce a dimostrare l’effettività dell’operazione, rischia la disconoscimento e pene amministrative/penali.

Tavole riepilogative e casi pratici

Tabella 1: Termini e sanzioni principali nei controlli automatici

EventoTermineAliquota sanzioneRiduzione ravvedimento
Invio compliance (art.36-bis, 54-bis)60 giorni per pagamento/risposta25% dell’imposta dovuta (riforma 2024)fino a 1/3 (circa 8-10%) con ravvedimento entro termini
Mancato riscontro a complianceAtto di accertamento o cartella30%-240% (accertamento ordinario)N/A
Errori formali in fattura (codice fiscale, bollo manc.)30 giorni dalla notifica (ravvedimento)90% del valore (art. 6 DPR 633/72)Ridotta al 3% (bollo virtuale) se fatto entro i termini
Omissione di fattura obbligatoria90% del valore della fattura2% per ogni 2 mesi di ritardo (se ravvedimento)1/2/3/4% secondo giorni di ritardo nel mese (ravvedimento breve)

Caso pratico 1 – Compliance IVA: Società Alfa S.p.A., titolare di P.IVA, riceve nel cassetto fiscale un avviso bonario con oggetto “rif. comunicazione dati fatture e corrispettivi 2022”. L’avviso segnala che l’imponibile IVA comunicato per l’anno 2022 (righi VE24 e VE38) risulta inferiore alla somma delle fatture elettroniche passive ricevute (importi VJ6–VJ8). Il consulente verifica che si tratta di un disallineamento dovuto a un errore di trascrizione in dichiarazione (omessa una fattura). Soluzione: Alfa può correggere il dato tramite ravvedimento operoso: versando l’imposta mancante, interessi e sanzione al 3.33% (1/3 di 10%) entro 60 giorni . Se invece fosse certa l’inesistenza di un acquisto segnalato (ad es. fattura fraudolenta), dovrà impugnare l’avviso e fornire prove di spesa reali.

Caso pratico 2 – Inerenza delle spese: Il Dott. Bianchi, architetto, acquista costose “attrezzature elettroniche” altamente specializzate. Il sistema AI dell’Agenzia segnala la descrizione come potenzialmente non inerente al codice Ateco. Arriva una comunicazione con questioni sull’inerenza dei costi. Soluzione: Il Dottore raccoglie fatture dettagliate, ordini e mail di conferma dell’effettiva utilità degli acquisti per i suoi progetti. Prepara un’osservazione legale sottolineando la piena pertinenza (ad es. spiega che usa quei beni per rendering professionali). Fornisce anche estratti del bilancio e business plan dove quelle spese sono pianificate. Questo può evitare la radiazione dei costi. Se le difese scritte non convincono, si appella in giudizio chiedendo consulenza tecnica per dimostrare l’uso professionale del materiale.

Caso pratico 3 – Contestazione di fattura: Impresa Gamma S.r.l. riceve una fattura elettronica dal fornitore per €10.000, ma non riconosce l’operazione. La contabilità lo registra per errore. In seguito, l’Agenzia invia una lettera di irregolarità chiedendo IVA su tale fattura. Gamma dichiara subito la contestazione tramite PEC e fa annotazione in contabilità. Nel contraddittorio fornisce documenti che provano l’annullamento del contratto. L’Agenzia riconosce l’errore e archivia la pratica senza esigere l’imposta . Grazie alla tempestività dell’avvocato, l’effetto “confessorio” è evitato.

Conclusioni

I controlli automatici sulle fatture elettroniche rappresentano oggi una realtà strutturale del sistema fiscale italiano, con strumenti sempre più sofisticati. Dal punto di vista dell’imprenditore o professionista, è essenziale conoscere sia gli obblighi formali della fatturazione elettronica che i diritti di difesa in caso di contestazioni. La normativa italiana e la giurisprudenza di legittimità (Corte Costituzionale e Cassazione) forniscono leve di tutela precise: dall’inapplicabilità dell’onere di produrre ciò che il fisco già sa , all’obbligo per l’Agenzia di motivare correttamente le contestazioni complesse , fino al valore probatorio delle fatture annotate .

La strategia difensiva con un avvocato tributarista passa dunque per la verifica preliminare dei dati coinvolti, la pronta reazione alle comunicazioni (favorendo il dialogo con l’Agenzia), e l’uso delle facoltà tecniche di autodifesa (ravvedimento operoso, contraddittorio, assistenza giudiziale). In ogni fase è utile agire in modo documentato e collaborativo: molte irregolarità possono essere risolte con pagamenti correttivi e note integrative, evitando un contenzioso. Tuttavia, se la legittimità dell’atto viene revocata dall’ufficio, il contribuente deve portare avanti la difesa in commissione tributaria con prove concrete.

In conclusione, benché i controlli automatici pongano sfide significative, il contribuente debitore non è indifeso. Conoscere le norme applicabili, i termini e i privilegi processuali (contraddittorio, prove, statuto del contribuente) permette di difendersi efficacemente. Questa guida, basata sulle fonti istituzionali più recenti e autorevoli, intende essere uno strumento pratico e aggiornato per orientarsi nel complesso panorama del fisco digitale. Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi si rinvia alla sezione Fonti sottoindicata.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) – artt. 21 (fatturazione), 6 (bollo virtuale), 74 (operazioni inesistenti), 17 (reverse charge), 54-bis (controlli automatici IVA).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Testo Unico Imposte dirette) – artt. 32 (preclusione probatoria), 36-bis (controlli automatici redditi), 36-ter (controlli formali).
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (fatturazione elettronica, trasmissione dati e corrispettivi).
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) – obbligo fattura elettronica B2B.
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – estensione fattura elettronica a tutti i soggetti IVA dal 1/1/2019.
  • Legge 13 dicembre 2019, n. 157 (conversione DL 124/2019) – disposizioni sui controlli, rateizzazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/97).
  • Provvedimento Direttore AE 24 novembre 2022, prot. 193155 – definizione “dati fattura” per i controlli incrociati.
  • Provv. Direttore AE 11 aprile 2025, prot. 176284 (incrocio dati fatture e dichiarazione IVA 2022, invio lettere compliance) .
  • Provvedimento Direttore AE 20 novembre 2024, prot. 419815 (accesso comunicazioni e controlli automatici nel cassetto fiscale) .
  • Circolare Agenzia Entrate 29 aprile 2016, n. 17/E – rateazione debiti da avvisi bonari .
  • Circolare Agenzia Entrate 13 luglio 2022, n. 26/E – novità fatturazione elettronica (conservazione, esterometro).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – ravvedimento operoso (art. 13) per violazioni tributarie.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Statuto del contribuente) – contraddittorio preventivo.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 461 – reati tributari (art. 2, operazioni inesistenti).
  • Legge 11 gennaio 2023, n. 3 (nuovo Codice della crisi) – implicazioni organizzative sulle PMI e fatturazione.
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – modifiche alla riscossione (agevolazioni rateazione).
  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – riforma delle sanzioni tributarie (riduzione aliquote dal 30% al 25%).
  • D.Lgs. 15 dicembre 2024, n. 194 – (conversione Legge di Bilancio 2025) – novità su controlli (incroci dati e pec), sanatorie.
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 137 del 27 luglio 2025 (limiti alla preclusione probatoria e principio nem tenetur ).
  • Corte di Cassazione, Sez. V – Trib., ord. 3 novembre 2025, n. 17218 (2015) – limiti del controllo automatico, IRAP .
  • Cassazione Civile, Sez. V – Tributaria, sent. 28 febbraio 2024, n. 3581 – valore confessorio della fattura elettronica non contestata .
  • Cassazione Civile, ord. 10 febbraio 2021, n. 3254; ord. 16 giugno 2017, n. 15021; sent. 2 marzo 2023, n. 6275 (richiamate da Corte Cost. 137/2025 ).
  • Commissione Tributaria Regionale (sentenze di merito, es. CT Reg. Lazio n. 1160/2024) – (principio inerenza, confesso, collaborazione).

Le citazioni interne rimandano ai documenti sopra indicati: attraverso l’uso delle fonti istituzionali (Agenzia Entrate, Gazzetta Ufficiale, decisioni giurisdizionali), questa guida offre un quadro completo e aggiornato su norme, prassi e giurisprudenza in tema di controlli automatici sulle fatture elettroniche.

Hai ricevuto una segnalazione, comunicazione di anomalia o accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le tue fatture elettroniche tramite controlli automatici? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una segnalazione, comunicazione di anomalia o accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le tue fatture elettroniche tramite controlli automatici?

Ti contestano fatture mancanti, incongruenze tra SdI, registri IVA, LIPE e dichiarazioni, IVA non versata o detrazioni ritenute indebite, basandosi su incroci informatici?

Temi che errori tecnici, temporali o formali vengano trattati come violazioni sostanziali, con imposte, sanzioni e interessi?

Devi saperlo subito:

👉 i controlli automatici non sono accertamenti,
👉 la fattura elettronica non è una prova assoluta di violazione,
👉 una difesa tecnica può fermare o ridurre drasticamente la pretesa.

Questa guida ti spiega:

  • come funzionano i controlli automatici sulle fatture elettroniche,
  • quali anomalie vengono segnalate più spesso,
  • quando le contestazioni sono illegittime,
  • come difenderti efficacemente con l’avvocato.

Cosa Sono i Controlli Automatici sulle Fatture Elettroniche

I controlli automatici sono verifiche informatiche che:

  • analizzano i dati transitati dal Sistema di Interscambio (SdI),
  • incrociano fatture emesse e ricevute,
  • confrontano registri IVA, LIPE e dichiarazioni,
  • segnalano scostamenti o incoerenze.

👉 Non c’è una valutazione umana iniziale.
👉 C’è un confronto matematico tra dati eterogenei.


Perché l’Agenzia delle Entrate Usa i Controlli Automatici

L’Amministrazione li utilizza perché:

  • consentono controlli massivi e rapidi,
  • riducono l’attività ispettiva tradizionale,
  • alimentano alert di rischio fiscale,
  • anticipano eventuali accertamenti.

👉 Il controllo è preliminare, non conclusivo.


Le Anomalie Più Comuni sulle Fatture Elettroniche

I sistemi automatici segnalano spesso:

  • fatture emesse ma non registrate (o viceversa),
  • disallineamenti tra data fattura e data registrazione,
  • differenze tra IVA esposta e IVA liquidata,
  • fatture duplicate o numerazioni anomale,
  • note di credito gestite in periodi diversi,
  • incongruenze tra fatture e incassi.

👉 Molte anomalie sono tecniche o temporali, non evasive.


Il Punto Chiave: Anomalia ≠ Violazione

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se il sistema segnala, allora ho sbagliato”.

In realtà:

  • l’algoritmo non valuta il contesto,
  • non distingue tra errore formale e violazione sostanziale,
  • non considera regimi IVA speciali,
  • non analizza le cause dello scostamento.

👉 Il dato informatico non sostituisce la prova fiscale.


Quando le Contestazioni Sono Illegittime

La pretesa basata sui controlli automatici è contestabile se:

  • si fonda solo su scostamenti numerici,
  • ignora IVA inclusa, storni, rimborsi e note di credito,
  • non prova operazioni non fatturate,
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • manca il contraddittorio preventivo,
  • applica sanzioni sproporzionate senza danno erariale.

👉 Il Fisco deve dimostrare la violazione, non il contribuente l’assenza di errore.


Fattura Elettronica ≠ Ricostruzione Automatica del Reddito

Un principio fondamentale è questo:

👉 la fattura elettronica è uno strumento di tracciamento, non una prova di evasione.

Questo significa che:

  • una differenza va spiegata,
  • la presunzione è superabile,
  • il contribuente ha diritto alla prova contraria,
  • il giudice valuta la coerenza complessiva.

👉 Molti accertamenti crollano proprio su questo punto.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • rispondono in modo frettoloso alle comunicazioni,
  • accettano l’interpretazione automatica dei dati,
  • producono documenti senza strategia,
  • pagano per paura.

👉 È la lettura del dato che va contestata, non il dato in sé.


Controlli Automatici ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 la tecnologia non supera le regole della prova tributaria.

Questo significa che puoi:

  • contestare l’uso meccanico dei dati SdI,
  • dimostrare la natura lecita delle differenze,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto,
  • evitare sanzioni ingiustificate.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro contestazioni su fatture elettroniche è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta la valenza probatoria dei controlli automatici,
  • smonta le presunzioni digitali,
  • valorizza il contesto operativo reale,
  • evita ammissioni pericolose,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i registri.
👉 L’avvocato difende il diritto.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare segnalazioni e atti basati su fatture elettroniche,
  • verificare la metodologia di controllo utilizzata,
  • dimostrare la correttezza delle operazioni,
  • contestare l’assenza di prova della violazione,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • tutelare il patrimonio personale o aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • recuperi IVA non dovuti,
  • sanzioni elevate,
  • interessi non dovuti,
  • accertamenti su più annualità,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Accettare l’automatismo significa accettare una finzione fiscale.


Perché È Cruciale Agire Subito

Nei controlli automatici:

  • gli importi contestati sono spesso rilevanti,
  • i termini di risposta e ricorso sono brevi,
  • l’inerzia rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro controlli automatici sulle fatture elettroniche richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su presunzioni digitali.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Conclusione

I controlli automatici sulle fatture elettroniche
👉 non accertano l’evasione
👉 segnalano dati da interpretare.

👉 Le anomalie vanno spiegate,
👉 i numeri contestualizzati,
👉 la prova spetta al Fisco.

La regola è chiara:

👉 non ignorare le segnalazioni,
👉 non rispondere senza strategia,
👉 difendersi subito e con competenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nei controlli automatici sulle fatture elettroniche, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare accertamenti e sanzioni basati solo su errori informatici o letture automatiche dei dati.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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