I controlli algoritmici sull’IVA rappresentano una delle principali evoluzioni dell’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, perché consentono all’Amministrazione di incrociare automaticamente grandi quantità di dati (fatture elettroniche, registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazioni, pagamenti) per individuare anomalie e incongruenze.
Per imprese, professionisti e partite IVA, il rischio è concreto: scostamenti numerici o disallineamenti temporali vengono spesso interpretati come omesso versamento, indebita detrazione o evasione IVA, anche quando le differenze hanno spiegazioni tecniche, contabili o temporanee.
Molti si chiedono:
“Un algoritmo può accertare l’IVA?”
“Ogni anomalia diventa automaticamente un debito?”
“Come posso difendermi da un controllo basato su incroci automatici?”
È fondamentale chiarirlo subito:
gli algoritmi non accertano l’IVA, ma segnalano presunte anomalie.
La pretesa fiscale deve essere sempre motivata, contestualizzata e dimostrata, e il contribuente ha pieno diritto di difesa.
Cosa sono i controlli algoritmici IVA
I controlli algoritmici consistono in:
• analisi automatizzata delle fatture elettroniche
• confronto tra registri IVA e liquidazioni periodiche
• incrocio con la dichiarazione IVA annuale
• verifica dei versamenti effettuati
• rilevazione di incoerenze numeriche o temporali
Si tratta di strumenti di selezione del rischio, non di accertamenti definitivi.
Perché l’Agenzia delle Entrate utilizza gli algoritmi
L’Amministrazione ricorre agli algoritmi per:
• gestire grandi volumi di dati
• individuare errori materiali o omissioni
• anticipare i controlli
• standardizzare le verifiche
• selezionare posizioni “anomale”
Ma la standardizzazione non sostituisce il giudizio giuridico.
Il rischio più grave: trasformare l’anomalia in evasione
Il vero pericolo è che:
• una differenza tecnica venga letta come evasione
• un errore di competenza diventi omesso versamento
• una detrazione legittima venga disconosciuta
• l’onere della prova venga ribaltato sul contribuente
• la segnalazione algoritmica diventi accertamento
Ma un’anomalia non è una prova.
L’errore più grave: considerare l’algoritmo infallibile
Molti contribuenti sbagliano quando:
• accettano la ricostruzione automatica
• non verificano i dati incrociati
• non spiegano le cause dello scostamento
• non contestano il metodo utilizzato
• rinunciano al contraddittorio
L’algoritmo vede i numeri, non la realtà operativa.
Controlli algoritmici e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• le risultanze algoritmiche sono presunzioni semplici
• devono essere gravi, precise e concordanti
• l’Ufficio deve motivare l’accertamento
• il contribuente ha diritto al contraddittorio
• la prova contraria è sempre ammessa
• l’IVA deve riflettere la reale operazione economica
Se manca una valutazione concreta, l’accertamento è illegittimo.
Anomalie IVA più frequentemente segnalate
I controlli automatici rilevano spesso:
• differenze tra IVA a debito e versamenti
• disallineamenti tra fatture e registri
• errori di imputazione temporale
• detrazioni ritenute “eccessive”
• incongruenze tra liquidazioni e dichiarazione
• duplicazioni o omissioni apparenti
Molte di queste non sono violazioni sostanziali.
Quando il controllo algoritmico è contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’anomalia è solo temporale
• l’IVA è stata comunque versata
• la detrazione è legittima
• vi sono note di variazione o rettifiche
• il controllo è puramente numerico
• manca una motivazione individuale
In questi casi la pretesa può essere annullata o ridotta.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto e dei dati utilizzati
• verifica della correttezza degli incroci
• ricostruzione delle operazioni IVA reali
• spiegazione tecnica delle anomalie
• distinzione tra errori formali e sostanziali
• contestazione del metodo automatico
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa tecnica e giuridica, non statistica.
Controlli algoritmici e accertamento esecutivo
Se il controllo non viene gestito correttamente:
• la segnalazione diventa accertamento
• l’accertamento può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• il danno economico si consolida
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• pagamento di IVA non dovuta
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• gravi difficoltà finanziarie
Il danno è fiscale ed economico.
Cosa fare subito se ricevi un controllo algoritmico IVA
Se ricevi una comunicazione o un accertamento basato su controlli automatici:
• non accettare la ricostruzione automaticamente
• non pagare d’impulso
• verifica i dati utilizzati
• ricostruisci le operazioni reali
• fai analizzare subito l’atto
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di controlli algoritmici sull’IVA, tutelando il contribuente da ricostruzioni automatiche prive di adeguata motivazione.
Può intervenire per:
• contestare l’uso improprio degli algoritmi
• spiegare e documentare le anomalie IVA
• smontare presunzioni non qualificate
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare la riscossione
Agisci ora
Un algoritmo non può sostituire il diritto di difesa.
Ma se non viene contestato, può trasformare un’anomalia tecnica in un debito definitivo.
Se stai subendo controlli algoritmici sull’IVA,
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Introduzione
Nel contesto dell’attuale digitalizzazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria italiana utilizza strumenti informatici avanzati – basati su algoritmi di intelligenza artificiale e data analysis – per monitorare i contribuenti e indirizzare i controlli tributari, in particolare sull’IVA. A partire dall’anagrafe tributaria (dati delle dichiarazioni e certificazioni uniche) e dai nuovi archivi digitali (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, Movimenti bancari, ecc.), tali strumenti incrociano grandi volumi di informazioni per identificare pattern di rischio evasione. Ad esempio, l’algoritmo VE.RA. (Verifica dei Rapporti Finanziari) incrocia dati bancari con redditi dichiarati allo scopo di selezionare contribuenti da sottoporre a verifica . L’uso di questo genere di tool è stato normato dal legislatore recente (cfr. art. 2 del D.Lgs. 13/2024 ) e ha il fine dichiarato di prevenire frodi fiscali, non certo di sostituire le decisioni del funzionario. Come vedremo, l’algoritmo fornisce indizi di rischio sui contribuenti (“punteggi”, “listati gialli”), ma non costituisce di per sé prova di evasione: l’accertamento concreto dovrà sempre motivarsi su elementi specifici e verificabili (cosa recentemente ribadita da diverse Commissioni tributarie) .
Contemporaneamente, il progressivo consolidarsi di tali controlli ha rafforzato i diritti e le garanzie del contribuente. La giurisprudenza nazionale e sovranazionale impone infatti che ogni attività di verifica, anche se “automatizzata”, rispetti i principi di legalità, proporzionalità e trasparenza. Ad esempio, secondo la Corte Edu (sentenza Italgomme 6 feb. 2025), le ispezioni fiscali devono essere adeguatamente motivate sin dalle autorizzazioni iniziali e il contribuente ha diritto di conoscere i motivi e l’ambito di ogni verifica . Inoltre l’Autorità garante per la privacy e la Corte Costituzionale richiamano il dovere del Fisco di non duplicare richieste di dati già in suo possesso e di rispettare la riservatezza (art. 6 c. 4 Statuto del contribuente ). Nel seguente approfondimento – rivolto ad avvocati, imprenditori e partite IVA – illustreremo le principali forme di “controllo algoritmico” sull’IVA in Italia, le basi normative, le implicazioni pratiche e le strategie difensive disponibili. Troverete inoltre tabelle riepilogative, casi esemplificativi (in ambito edilizio, e-commerce, professionisti), ed una sezione Domande&Risposte finale.
Quadro normativo di riferimento
- Codice IVA (D.P.R. 633/1972): disciplina l’accertamento dell’IVA (cfr. in particolare art. 54), le dichiarazioni, le comunicazioni periodiche e gli obblighi di registrazione. Le novità digitali (fatturazione elettronica, spesometro/esterometro, etc.) si inseriscono in questo quadro.
- D.P.R. 600/1973: stabilisce le norme generali per l’accertamento dei redditi e le sanzioni; ad es. l’art. 7 quinques riguarda il monitoraggio dei rapporti finanziari e l’uso dei dati bancari nella lotta all’evasione. L’art. 43 e ss. regolano l’accertamento e la riscossione tributaria.
- Legge 27 dicembre 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente): ridefinita dal D.Lgs. 219/2012 e ora integrata dalla giurisprudenza Italgomme (CEDU 2025). In particolare:
- Art. 6, c.4 – vieta di richiedere dati già in possesso dell’Amministrazione fiscale, salvo casi di occultamento volontario. La Corte Costituzionale n. 137/2025 l’ha interpretato ampiamente come “notizia di civiltà”: se il Fisco già conosce un’informazione (es. da altre banche dati o comunicazioni pregresse), non può chiederla nuovamente in modo da creare trabocchetti .
- Art. 12, c.1, secondo periodo – richiede che in ogni atto che autorizza accessi, ispezioni o verifiche fiscali siano indicate chiaramente le circostanze e le condizioni che giustificano il controllo. Ciò, recependo le censure CEDU, obbliga l’autorità a motivare esplicitamente perché e quando può entrare in azienda o richiedere documenti .
- Art. 12, c.2-5 – garantisce i diritti del contribuente durante l’accertamento (es. diritto di assistenza di un professionista, contraddittorio nel procedimento, rilievi su comportamenti abusivi). La Cassazione civile n. 31968/2020 ha confermato che il contribuente ha diritto a farsi assistere sin dall’inizio dell’accesso; se il difensore viene impedito o è escluso, gli elementi raccolti durante l’ispezione sono annullabili .
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – “Regime di adempimento collaborativo” (Cooperative Compliance): istituisce un sistema volontario per grandi imprese (turnover > 100 mln o 50 mln fatturato + 5 mln di Iva), che consente un dialogo continuo con l’Agenzia Entrate. I contribuenti aderenti impegnano un “sistema di controllo interno” qualificato e, in cambio, ottengono orientamenti preventivi e ridotta probabilità di controlli unilaterali. Il modello di adesione al regime è stato recentemente aggiornato (Provv. AdE 17 dic. 2024) per recepire le modifiche introdotte dal D.L. 36/2023.
- D.Lgs. 26 marzo 1997, n. 18 (Diritto tributario) e D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: definiscono procedure di contenzioso e di definizione tributaria. In particolare, il D.Lgs. 218/1997 introduce l’istituto dell’accertamento con adesione: dopo la verifica, ufficio e contribuente possono definire concordemente le imposte e sanzioni, evitando il contenzioso. Questo strumento (subordinato a specifiche condizioni di tempo e procedura) può essere scelto dal contribuente come soluzione collaborativa per chiudere eventuali violazioni contestate.
- Legge delega 23 dicembre 2022, n. 238 (riforma fiscale): ha dato al Governo deleghe anche sull’uso dell’IA per la compliance fiscale. L’art. 1, c.4, prevede piani per l’implementazione di sistemi di analisi dei dati e controllo algoritmico, in linea con gli obiettivi del PNRR (riduzione del tax gap).
- D.Lgs. 13 marzo 2024, n. 13 – “Analisi del rischio fiscale”: definisce l’attività di analisi del rischio e ne ordina gli strumenti. L’art. 2 stabilisce che l’analisi può basarsi anche su machine learning e strumenti automatizzati , impone all’Agenzia Entrate l’uso di tutte le banche dati disponibili (inclusi Archivio rapporti finanziari e fatture elettroniche) e favorisce la condivisione delle informazioni tra Agenzia e Guardia di Finanza .
- *Legge 5 luglio 2025, n. 132 (“AI Act italiano”): contiene norme abilitanti sull’IA. L’art. 17 stabilisce ad esempio la competenza del Tribunale ordinario per le cause relative al funzionamento di sistemi di IA. Non fissa limitazioni specifiche sui controlli fiscali, ma rafforza l’obbligo di trasparenza: in futuro potrebbe rendere più esplicito il “diritto all’algoritmo” e il bilanciamento con diritti fondamentali.
- Codice della privacy/GDPR: l’Agenzia Entrate è titolare di un grande archivio di dati personali (“anagrafe tributaria”) e deve trattarli nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Il Garante Privacy ha più volte ricordato che l’uso dell’IA nel fisco non può generare “falsi positivi” e deve assicurare la rettifica di dati errati o non pertinenti.
Tabella Normativa (alcuni riferimenti chiave):
| Strumento di controllo | Finalità | Normativa di riferimento (esempi) |
|---|---|---|
| Fatturazione elettronica (SdI) | Confronto fatture emesse/ricevute e IVA dichiarata (ricavi) | D.Lgs. 127/2015 (ex art. 1‑4 L. 232/2016); Provv. AdE 30/4/2018 |
| Corrispettivi telematici | Verifica degli incassi in tempo reale vs dichiarazione IVA | D.Lgs. 127/2015, art. 2; Provv. AdE 28/10/2016 |
| Archivio rapporti finanziari | Monitoraggio movimenti bancari e flussi di denaro vs redditi noti | D.P.R. 605/1973, art. 7(6); D.M. 4/8/2016 (attivazione Archivio); D.Lgs. 108/2024 |
| Indici sintetici di affidabilità (ISA) | “Scoring” affidabilità fiscale di imprese e professionisti (basato su vari indicatori) | D.L. 50/2017, conv. L. 96/2017; Provv. AdE annuali (es. Provv. 24/7/2025) |
| Redditometro / “evasometro” | Ricostruzione del reddito presunto attraverso spese e beni (capacità contributiva) | Art. 38 D.P.R. 600/1973; L. 296/2006, art. 1 (redditometro); D.Lgs. 108/2024 (nuovo evaso-metro) |
| Monitoraggio transfrontaliero (Quadro RW) | Raccolta dati su patrimoni esteri (conti, immobili, cripto) | D.L. 167/1990 conv. L. 227/1990; D.Lgs. 90/2017 (DAC5); L. 197/2022 (cripto-attività) |
(Fonti normative: normative e provvedimenti richiamati nelle relative celle.)
Strumenti di controllo algoritmico
L’Amministrazione finanziaria italiana oggi incrocia dati fiscali, finanziari e patrimoniali per individuare anomalie. Ad esempio, l’incrocio elettronico delle fatture emesse e ricevute permette di scoprire omissioni o indebiti crediti IVA (tramite il Sistema di Interscambio). L’analisi dei dati contabili e bancari – anche attraverso l’algoritmo VE.RA. – mette in luce incoerenze tra spese sostenute, movimentazioni finanziarie e redditi dichiarati . A ciò si aggiungono indici come gli ISA, che attribuiscono un voto di “affidabilità” fiscale a ogni impresa o professionista (da 1 a 10) basandosi su indicatori settoriali, consistenza costi/ricavi, certificazioni uniche, canoni di locazione ecc. .
Negli ultimi anni sono stati introdotti anche altri algoritmi e modelli quantitativi per selezionare i controlli. Ad esempio la Guardia di Finanza e l’Agenzia Entrate utilizzano scoring mutuati dalla finanza (modelli K-Score o Z-Score) che combinano parametri patrimoniali, redditi dichiarati, flussi finanziari e dinamiche di fatturato per stimare il rischio di inadempienza fiscale . Un indicatore recente, il K-Score tributario, incrocia ad esempio la coerenza tra IVA pagata e volume d’affari, i margini operativi dichiarati e altri indici finanziari (es. DSCR) restituendo un punteggio di rischio: un punteggio basso segnala un contribuente “inaffidabile”, ossia un potenziale candidato al controllo .
In sintesi, il controllo “algoritmico” sul fisco – e in particolare sull’IVA – fa oggi parte di un sistema di vigilanza esteso e continuo. Come illustrato in letteratura specializzata, nel 2024 oltre il 40% delle piccole e medie imprese italiane è stato coinvolto in qualche forma di controllo fiscale . Molte di queste verifiche non si sono svolte tramite ispezioni tradizionali, bensì in forma “silenziosa” o monitoraggio continuo: l’algoritmo individua le incongruenze e invia automaticamente un avviso (lettera o PEC) invitando il contribuente a fornire chiarimenti. In tal modo il controllo fiscale diventa quasi un “grande fratello” finanziario, capace di sorvegliare in tempo reale i flussi economici .
Diritti e garanzie del contribuente
Un contribuente selezionato da un algoritmo ha gli stessi diritti di chiunque altro; anzi, proprio perché il procedimento viene avviato sulla base di un’intelligenza artificiale, è imprescindibile vigilare sul rispetto dei principi costituzionali e statutari:
- Diritto di motivazione: come detto, un risultato algoritmico (es. alto punteggio di rischio) non può sostituire la motivazione formale di un accertamento. La legge tributaria richiede che ogni avviso di accertamento sia dettagliatamente motivato sui fatti specifici (art. 7, DPR 600/1973; art. 46, DPR 633/1972). Su questo principio varie Commissioni tributarie hanno già affermato che «non è sufficiente un generico “verdetto imperscrutabile” di un software, ma l’atto deve indicare singole voci di spesa o eventi concreti riscontrati dal Fisco» . In altre parole, il contribuente ha diritto a sapere quali poste di reddito o di IVA sono contestate, non può essere condannato solo sulla base di un’insegna “punteggio rosso” assegnato da un algoritmo.
- Diritto di difesa e contraddittorio: l’art. 12, c.2 Statuto del contribuente garantisce la presenza del difensore in ogni fase del controllo. Ciò vale anche nei controlli digitali: la Corte di Cassazione (sent. 31968/2020) ha stabilito che se il contribuente, richiesto di essere assistito dal proprio consulente durante un accesso, viene impedito, l’intera verifica è viziata e gli atti raccolti sono inutilizzabili . Perciò, se gli organi fiscali vogliono verificare i dati aziendali (anche da remoto), il contribuente può esigere la presenza del commercialista o dell’avvocato; in mancanza di tale assistenza violerebbe il suo diritto di difesa.
- Segreto professionale e dati sensibili: in caso di accesso presso studi professionali o archivi di terzi (es. consulenti, medici), vige l’obbligo di tutela del segreto. Recentemente la Cassazione (ord. 17228/2025) ha ribadito che se il titolare dell’impresa oppone la protezione degli atti coperti da segreto professionale, la Guardia di Finanza deve interrompere la presa di copie e richiedere un decreto motivato del giudice . Non è sufficiente un’autorizzazione generica “in bianco” rilasciata in precedenza: ogni documento sensibile (es. fascicoli clienti, terze parti non coinvolte) va filtrato. Qualunque acquisizione illegittima è poi dichiarata inutilizzabile.
- Trasparenza sui dati usati: il contribuente può chiedere chiarimenti sui dati utilizzati dall’algoritmo e sulle fonti di informazione. Se emergono evidenti errori o fonti illegittime (ad es. dati pubblicati sul web non autorizzati), ha diritto a opporsi e chiederne la rettifica. In ogni caso, secondo il Garante Privacy l’Agenzia deve informare “quali dati vengono usati e per quali finalità” . Pur non esistendo (attualmente) un diritto esplicito all’algoritmo, l’attuazione dell’IA Act e le raccomandazioni di esperti mirano a garantire almeno un intervento umano prima dell’atto finale. Nelle informative generali il fisco fornisce resoconti delle tipologie di dati incrociati (es. movimenti bancari, fatture elettroniche, consumi fiscali, spese di cassa), permettendo al contribuente di orientarsi.
- Legittimità dell’algoritmo: infine, va ribadito che ogni strumento digitalizzato di controllo opera entro i limiti di legge. Ad es. l’algoritmo VE.RA è previsto dall’art. 1 commi 681-686 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ; analogamente, gli ISA sono stabiliti per legge. Ciò significa che il contribuente può contestare non solo l’atto finale, ma anche (con rimedi giurisdizionali adeguati) l’uso di dati ottenuti illecitamente o di criteri predefiniti illegittimi. Come regola generale, l’algoritmo fiscale, per quanto sofisticato, serve solo a creare liste di soggetti da verificare; ogni accertamento deve poi essere tradotto in un provvedimento motivato su elementi concreti .
Controllo IVA in settori specifici
Gli effetti dei controlli algoritmici possono essere particolarmente significativi in alcuni settori tipici dell’economia italiana:
- Edilizia e lavori pubblici: questo comparto è storicamente a rischio per l’ampio uso di pagamenti in nero e subappalti. L’algoritmo può selezionare imprese edili che dichiarano elevati crediti IVA o acquisti da soggetti nei settori extralistino (ad es. chi vende materiali edilizi senza congruità). In pratica, l’Agenzia può incrociare le fatture di acquisto di materiali (dal SdI) con i pagamenti bancari e verificare se l’IVA è stata effettivamente versata. Per difendersi, l’impresa edile dovrebbe garantire la completezza dei documenti (fatture, contratti d’appalto, subcontratti) e la regolarità nei versamenti. In casi dubbi, una strategia di adempimento collaborativo può essere utile: un’azienda di grandi dimensioni può valutare l’ingresso nel regime di Cooperative Compliance (se ne ricorrono i requisiti di fatturato) per ottenere validazioni preventive e minori probabilità di futuri controlli algoritmici. In alternativa, per piccoli medi operatori è spesso consigliabile predisporre a monte un solido controllo interno (costi-realizzate, payroll fiscalmente coerente) e rivolgersi subito a un consulente all’apparire del primo segnale (“scoring” negativo).
- E-commerce e commercio internazionale: i venditori online che operano con clienti esteri (UE e extra-UE) possono essere segnalati da algoritmi in base a dati doganali e di logistica. Ad esempio, l’incrocio fra i volumi delle vendite estere indicate in dich. IVA e i dati di trasporto può far emergere discrepanze (come Omessa fatturazione o intra-veicolazione illecita). Un caso pratico: un’azienda che vende beni all’estero potrebbe ricevere un avviso di irregolarità se gli algoritmi vedono confischi di merci o rimborsi IVA anomali segnalati dalle dogane. La difesa in questi casi consiste nel dimostrare la correttezza dei flussi commerciali (es. esibendo registri d’ordine, contratti di trasporto, bolle doganali) e nel far valere eventuali crediti IVA legittimi. In generale, le piccole imprese nel web possono far leva sulla complessità normativa (art. 17-bis, DPR 633/72 su fatturazione in UE; direttive OSS/IOSS) per contestare ambiguità, chiedendo di volta in volta alla loro Azienda delle Entrate (tramite interpello o adesione) chiarimenti precisi su specifiche operazioni.
- Professionisti (liberi professionisti e consulenti): spesso non hanno grandi costi di impresa ma possono accumulare patrimoni significativi (immobili, conti correnti, titoli). Algoritmi che incrociano dati IMU/tributi locali, trascrizioni PRA o iscrizioni camerali possono far emergere ricchezze non compatibili con i redditi dichiarati (es. una seconda casa intestata al professionista). In passato si parlava di “redditometro”: oggi l’analisi avviene in modo più granulare. Ad esempio, un commercialista potrebbe essere selezionato se le fatture ricevute come servizio sono molto inferiori ai versamenti bancari fatti (suggestione di ricavi non fatturati). Il contribuente deve allora preparare le sue giustificazioni (contratti, ricevute di parcelle effettivamente emesse, spese professionali documentate) ed eventualmente ricorrere ai dati disponibili (es. modello 770 per dimostrare i compensi). Nota: i professionisti godono di particolari tutele sul segreto professionale. Se durante una verifica richiesta di dati/clienti coperti da segreto, il professionista può opporvisi e invocare la necessità di separare gli atti; come visto, le autorità devono procedere con cautela (Cass. 17228/2025) .
Strumenti di “adesione” e definizione collaborativa
In fase preventiva o successiva al controllo, il contribuente dispone di vari istituti per gestire le controversie e ridurre i rischi:
- Contraddittorio preventivo (ex art. 12, comma 6 Statuto): se l’Amministrazione invia un “invito al contraddittorio” (ad es. dopo indagini automatizzate su anomalie rilevate), il contribuente ha l’opportunità di presentare memorie difensive e documenti prima dell’atto formale. Con l’aiuto dell’avvocato, può chiarire le anomalie (es. fornendo fatture che l’Agenzia non ha incrociato) e, in alcuni casi, ottenere la chiusura preventiva del procedimento. Va ricordato che tale fase è discrezionale e non obbligatoria, ma sfruttarla può evitare atti di accertamento.
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): se a seguito del controllo emerge un disallineamento (anche piccolo) tra imposte dovute e dichiarate, l’ufficio può proporre al contribuente un accordo. L’avvocato/consulente analizza la proposta, verifica calcoli e sanzioni, e negozia una definizione che preveda il pagamento dilazionato dell’imposta aggiuntiva o ridotta, spesso con uno sconto sulle sanzioni (fino a 1/10 di quelle ordinarie in caso di accettazione dell’atto). Questo strumento è utile quando le ragioni del Fisco sono fondate ma si vuole concludere al meglio la vertenza (riducendo sanzioni e interessi). Da sottolineare: l’adesione va attivata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e garantisce la definitività della posizione fiscale per gli anni chiusi.
- Cooperative Compliance (D.Lgs. 128/2015): per grandi aziende, il regime collaborativo (opzionale) è un vero e proprio strumento di prevenzione dei controlli. L’impresa sottopone ad audit il suo sistema di controllo interno (crit, processi, procedure IVA) e si impegna a informare costantemente l’Agenzia sulle decisioni di carattere fiscale. In cambio, l’Agenzia fornisce un canale di dialogo continuo e una sorta di “certificazione preventiva” sulla correttezza dei comportamenti. Dal punto di vista del controllato, il vantaggio è grande: aderendo, si riduce drasticamente la probabilità di essere poi oggetto di controlli algoritmici selettivi, poiché gran parte delle questioni viene chiarita in anticipo. L’adesione al regime richiede comunque una fase istruttoria (art. 3 D.Lgs. 128/2015) in cui l’impresa deve dimostrare di avere un modello di controllo interno efficace, anche sulla gestione dell’IVA. Di recente (Provv. AdE 17/12/2024) il modello di adesione è stato aggiornato per semplificarne l’avvio, in particolare per quelle imprese che non avevano ancora i requisiti di “headquarter” europeo.
- Concordato preventivo biennale (L. 147/2013): previsto per grosse imprese in crisi, prevede che il contribuente sottoponga annualmente all’Agenzia il proprio bilancio previsionale, impegnandosi a rispettarlo per i due anni successivi. Questo strumento, se da un lato è pensato per facilitare la ristrutturazione aziendale, dall’altro implicita una “nuova forma di cooperazione”, in cui l’Amministrazione valuterà preventivamente la sostenibilità dei piani fiscali. Dal punto di vista pratico, se un’impresa predispone un concordato biennale, il calcolo dell’IVA futuri è concordato ex ante, per cui l’Agenzia può rinunciare a eventuali verifiche algoritmiche per quei periodi se gli obiettivi concordati sono rispettati.
Domande frequenti (FAQ)
D. Che cosa si intende per “controllo algoritmico” sull’IVA?
R. Sono quelle attività di selezione del contribuente basate su elaborazioni automatiche di dati. L’Amministrazione finanzaria usa algoritmi (come VE.RA., scoring K-Score/ISA, ecc.) per incrociare dati fiscali, finanziari e patrimoniali e individuare contribuenti con caratteristiche sospette (es. redditi dichiarati troppo bassi rispetto agli incassi o alle spese). Tali strumenti indirizzano i controlli (quali audit o ispezioni), ma non sostituiscono la fase di valutazione giuridica. In pratica, se un algoritmo “accende una lampadina rossa” sul tuo profilo IVA, potresti ricevere un avviso o subire un’ispezione, ma poi ogni contestazione va motivata su elementi concreti (documenti, conti, spese) .
D. Cosa fare se ricevo un invito o atto di accertamento basato su una segnalazione automatica?
R. In primo luogo, prendi contatto con un professionista (commercialista o avvocato tributarista) immediatamente. Valuta la regolarità formale dell’atto (ad esempio, se la notifica è via PEC, controlla firme e conformità, perché la Corte di Cassazione ha affermato che le notifiche telematiche sono pienamente valide purché conformi alla normativa tecnica ). Poi esamina i fatti contestati: se l’atto è vago (manca indicazione delle poste o delle motivazioni), può essere annullato per vizio di motivazione. Prepara tutta la documentazione giustificativa (fatture, estratti conto, inventari, contratti). Se l’Ufficio ha emesso un invito al contraddittorio, usa quell’occasione per chiarire in anticipo eventuali errori. Se invece è già arrivato l’avviso di accertamento, considera l’accertamento con adesione (entro 90 gg.) per chiudere la vertenza con minori sanzioni. In ogni caso, fa valere i tuoi diritti: puoi opporre il divieto di richiesta di dati già noti (Statuto art.6), rifiutare di consegnare atti coperti da segreto professionale, e chiedere spiegazioni sui dati usati.
D. Posso sapere quali criteri o dati ha usato l’algoritmo?
R. Al momento non esiste un diritto generale ad “aprire il funzionamento interno” dell’algoritmo, ma esistono obblighi di trasparenza. Le linee guida interne dell’Agenzia e i provvedimenti (es. art. 2 D.Lgs. 13/2024) elencano le banche dati utilizzate (fatture elettroniche, movimentazione finanziaria, compensi da CU, etc.) . Il contribuente ha diritto di conoscere in generale le fonti: ad es. sa che vengono usati i dati dell’Anagrafe Tributaria, le fatture elettroniche e l’Archivio dei rapporti finanziari. Se sospetti un uso illecito (ad es. dati personali raccolti in violazione della privacy, o informazioni non attinenti alla materia fiscale), puoi fare istanza di accesso agli atti (art. 22 e segg. D.Lgs. 546/92) o ricorrere al Garante Privacy. Il Garante ha già ammonito che l’uso improprio dei “dati web” o algoritmi non verificati può portare a “falsi positivi”; pertanto ogni automatismo deve essere affiancato da valutazione umana e dalla possibilità di rettifica.
D. Che garanzie ho se il fisco effettua un accesso in azienda “digitalizzato”?
R. Se l’accesso avviene con strumenti informatici (es. copia di hard disk, accesso remoto a server, acquisizione di posta elettronica), valgono le stesse garanzie di un accesso tradizionale. Devi ricevere un provvedimento di autorizzazione all’accesso (la “c.d. ordine di servizio”) che ora, dopo la sentenza Italgomme, deve indicare le circostanze e i motivi che giustificano l’ispezione . Durante l’accesso hai diritto a redigere un verbale d’ispezione con l’assistenza del tuo difensore. Se ritieni che l’accesso ecceda i limiti autorizzati (es. il Fisco sequestra dati non rilevanti ai fini dell’IVA), puoi sollevare eccezioni e, se è il caso, chiedere l’intervento del giudice tributario: la Corte Edu ha chiarito che il giudizio può intervenire prima della conclusione del controllo, non solo alla fine . In ogni fase, mantieni documentate tutte le istanze e riservate le comunicazioni d’ufficio: l’avvocato potrà così impugnare eventuali violazioni delle procedure (difesa negata, violazione di domicilio fiscale, ecc.).
D. Quali sono le novità legislative sui controlli digitali?
R. Oltre alle già citate riforme, va segnalato il D.L. 84/2025 (conv. L. 108/2025), varato dopo Italgomme. Tra le nuove norme, l’art. 13-bis del D.L. 84/2025 ha modificato l’art. 12 dello Statuto imponendo esplicitamente che «nella motivazione degli atti di autorizzazione agli accessi e ispezioni deve essere indicato in maniera puntuale e circostanziata il perimetro dell’attività di verifica e le circostanze e condizioni che la giustificano». Ciò recepisce il principio CEDU che non si possono compiere accessi “a sorpresa” senza un solido fondamento motivazionale. Come difensori, rammentiamo ai clienti che d’ora in avanti ogni atto di ispezione dovrà citare quelle condizioni: in mancanza, potrà essere impugnato per difetto di motivazione formale. Altri strumenti innovativi in discussione riguardano gli obblighi di segnalazione alle Autorità (DL 13/2024) e l’introduzione di sanzioni specifiche per l’uso illegittimo di big data aziendali.
D. Cosa cambia per me l’adesione al regime di Cooperative Compliance?
R. Se la tua impresa è di grandi dimensioni (fatturato o ricavi oltre le soglie di legge) e sei disposto a istituire un solido sistema di controllo interno, aderire al regime collaborativo può rappresentare la soluzione più efficace per evitare i controlli algoritmici improvvisi. Con l’adesione (art. 2 e ss. D.Lgs. 128/2015), crei un dialogo continuo con l’Agenzia: le tue pratiche IVA vengono condivise preventivamente, ricevi orientamenti ufficiali su operazioni complesse, e soprattutto l’Agenzia limita l’uso dei suoi poteri accertativi nei tuoi confronti (salvo casi di omessa collaborazione). Dal punto di vista del debitore, l’adempimento collaborativo ha quindi una duplice funzione difensiva: da un lato esplicita e razionalizza gli obblighi di compliance; dall’altro riduce drasticamente l’effetto sorpresa derivante dall’attività algoritmica di selezione. Naturalmente, l’ingresso è vincolato alla valutazione preliminare dell’Agenzia sulla serietà del sistema controlli aziendale (il Modello di “controllo interno” richiesto dall’art. 3) e una volta aderito, gli obblighi informativi sono stringenti. Se però ottieni l’ammissione, i tuoi rilasci ex-ante possono far “spegnere” eventuali segnali di allarme, poiché l’Agenzia presuppone che tu segua regole concordate.
Tabelle riepilogative
| Strumento di accertamento | Descrizione | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Fatturazione elettronica (SdI) | Confronto automatico tra fatture emesse e ricevute e dati IVA dichiarati. Segnala ricavi non fatturati o crediti IVA anomali. | D.Lgs. 127/2015; Provv. AdE 30/4/2018 |
| Corrispettivi telematici | Verifica degli incassi da registratori di cassa telematici in tempo reale rispetto alle vendite dichiarate e all’IVA dovuta. | D.Lgs. 127/2015, art.2; Provv. AdE 28/10/2016 |
| Archivio rapporti finanziari | Analisi dei movimenti bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito, investimenti). Evidenzia flussi di denaro incoerenti con i redditi noti. | D.P.R. 605/1973, art.7(6); D.M. 4/8/2016; D.Lgs. 108/2024 |
| ISA (Indici affidabilità) | Sistema di scoring che attribuisce un voto da 1 a 10 basandosi su dati dichiarativi, coerenza settoriale, oneri fiscali e previdenziali, ecc. | D.L. 50/2017 conv. L.96/2017; Provvedimenti AdE annuali |
| Redditometro (evasometro) | Ricostruzione del reddito presunto con modelli statistico-contabili basati su spese e patrimonio. Identifica discrepanze reddito/tenore di vita. | Art. 38 DPR 600/1973; L. 296/2006, art.1; D.Lgs. 108/2024 |
| Banche dati estere (RW) | Monitoraggio patrimoniale e reddituale relativo a beni e conti detenuti all’estero (dac6, dac7, dichiarazioni RW, cryptoasset). | D.L. 167/1990; D.Lgs. 90/2017; L. 197/2022 |
Le tabelle sopra riepilogano alcuni principali strumenti di accertamento digitale utilizzati per l’IVA (colonna 1), il loro scopo (colonna 2) e i riferimenti normativi di base (colonna 3). Notiamo come tali strumenti si basino su banche dati obbligatorie (fatture elettroniche, registratori di cassa telematici, dati bancari) e su obblighi dichiarativi specifici (ISA, redditometro, quadro RW) . Un contribuente deve essere consapevole che ogni comunicazione elettronica trasmessa all’Amministrazione (dichiarazioni, corrispettivi, anagrafe degli immobili, certificazioni uniche) alimenta questi sistemi di controllo.
Difendersi con l’Avvocato e strategie pratiche
Comportamento preventivo – La prima linea di difesa è sempre la prevenzione. Un contribuente deve mantenere una contabilità accurata e coerente con il proprio tenore di vita e la propria attività, così da non generare segnali di anomalia. In ambito IVA, ciò significa: – Archiviare correttamente le fatture elettroniche: nessuna fattura in uscita o in ingresso deve essere omessa o duplicata. In caso di dubbi (es. nota accredito, corrispettivi particolari), si consiglia di produrre fin da subito documentazione di supporto (giustificativi, contratti, subappalti). – Gestire regolarmente i versamenti IVA: l’algoritmo verifica anche la coerenza tra l’IVA esposta in dichiarazione e quella effettivamente versata. Gravi ritardi o omissioni nei versamenti (ad es. eccezioni di cassa non motivate) possono accendere campanelli d’allarme. – Controlli incrociati interni: l’azienda/partita IVA può di propria iniziativa effettuare self audit incrociando fatture, estratti conto bancari e dichiarazioni; eventuali discrepanze dovrebbero essere sanate (con versamenti integrativi) entro i termini di decadenza (4 anni per l’IVA). Anche questa pratica di trasparenza riduce la probabilità di contestazioni future.
Comunicazione e assistenza legale – Appena si sospetta di essere nel mirino di un controllo “algoritmico” (ad es. si riceve una richiesta informativa o una comunicazione ufficiale), è importante rivolgersi a un legale. L’avvocato tributarista è la figura chiave per: – Analizzare la legittimità formale dell’atto (testo dell’atto, termini, notifica via PEC) e sollevare subito eventuali eccezioni formali; – Difendere i diritti del contribuente (es. segnalare l’esigenza di un professionista presente, contestare violazioni del segreto o di art.6 Statuto); – Assistere al contraddittorio e verificare i dati acquisiti, eventualmente chiedendo integrazioni; – Valutare soluzioni di composizione (ad es. adesione all’accertamento) o di reclamo al giudice in caso di accessi viziati.
Ricorso in sede tributaria – Se il controllo si traduce in un avviso di accertamento, la difesa prosegue davanti alle Commissioni tributarie. Qui si potrà: – Contestare la motivazione dell’atto: dimostrare che i criteri di calcolo non sono stati applicati correttamente o che mancano i presupposti (ad es. i presunti “redditi” ricostruiti risultano già annotati e tassati). – Opporre le prove e la documentazione raccolte, spostando l’onere della prova sulla PA (art. 42 DPR 600/1973: l’Agenzia deve provare l’evasione). – Porre rilievi di legittimità: ad esempio, eccepire l’illegittimità dell’accesso se fuorilegge (fino alla sent. 31968/2020 e art.6 Statuto) , oppure l’assenza di prova del possesso documentale già in possesso dell’Agenzia.
Focus sulle sanzioni – Anche quando si contesta l’imponibile, spesso rileva come ridurre l’importo complessivo attraverso l’adesione o la chiusura concordata. In genere, è opportuno: – Predisporre memorie e contraddittori per ottenere riduzioni di sanzione (il 25% in sede amministrativa se si presentano memorie sostanziali, maggiori sconti in sede giudiziaria). – Valutare, se possibile, l’accertamento con adesione: l’avvocato può negoziare un accordo con l’Ufficio che fissi un’imposta aggiuntiva minima e una sanzione ridotta (concordando anche possibili rateizzazioni). – In casi estremi, considerare il ricorso al rendiconto di cassa (ex art. 1 comma 639 L. 147/2013) per rateizzare eventuali debiti IVA in tempi lunghi con abbuono di interessi (se alla base ci sono problemi di liquidità e programmazione).
Conclusioni
I controlli algoritmici sull’IVA costituiscono oggi una dimensione inevitabile della fiscalità moderna. Da un lato, offrono allo Stato strumenti potenti per individuare evasori reali e ottimizzare la selezione dei controlli; dall’altro, impongono a imprenditori, professionisti e cittadini di adeguarsi a nuovi comportamenti: tenere sempre la contabilità aggiornata, essere pronti a dialogare con il fisco e conoscere i propri diritti di tutela. Il contribuente ben informato non deve temere l’algoritmo in sé, ma deve essere consapevole che ogni passaggio deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e del giusto procedimento. In ogni caso, la difesa con un avvocato esperto in diritto tributario resta essenziale per analizzare i dati contestati, contestare le anomalie e sfruttare strumenti collaborativi (coop compliance, adesione) che mitigano gli esiti di un eventuale accertamento.
Di seguito (Domande&Risposte) abbiamo riepilogato i principali dubbi, mentre in coda troverete una lista di fonti autorevoli (normativa italiana aggiornata, giurisprudenza e dottrina) utili per approfondire ogni singolo aspetto.
Domande & Risposte
- D: In pratica, che ruolo giuridico ha l’algoritmo in una verifica fiscale?
R: Serve come strumento di selezione predittiva. L’algoritmo analizza i dati e individua “contribuenti a maggior rischio di evasione”, ma non sostituisce il funzionario nel processo decisionale. L’accertamento vero e proprio si basa comunque sulle regole di legge (es. accertamento analitico o sintetico IVA) e deve attenersi alle motivazioni previste dalla normativa. In sostanza, un algoritmo può far scattare l’attenzione su una posizione, ma poi l’atto finale deve contenere prova documentale e motivazione conforme alle leggi tributarie . - D: Che succede se l’algoritmo segnala un credito IVA anomalo o ricavi mancanti?
R: In molti casi l’Amministrazione può prima notificare un invito al contraddittorio (art. 12 Statuto), dando al contribuente la possibilità di giustificare l’anomalia con documentazione integrativa (fatture o scontrini omessi, giustificativi di costi, ecc.). Se si supera il contraddittorio senza risolvere il dubbio, l’ufficio emetterà un avviso di accertamento. A quel punto, il contribuente dovrà fornire ulteriori prove in giudizio. È importante comunque colmare le lacune tempestivamente: ad es., integrando versamenti se l’anomalia deriva da errori contabili riscontrati internamente. - D: I dati raccolti dall’algoritmo (es. pagamenti cash, incassi bancari, spese di carburante, ecc.) sono attendibili come prova?
R: Non automaticamente. Il contribuente può contestare la correttezza o la pertinenza di ogni dato. Ad es. se l’algoritmo ha utilizzato dati non aggiornati o riferiti a terzi, il contribuente può chiedere di rettificarli. Inoltre, l’Agenzia deve poter dimostrare in giudizio l’effettiva corrispondenza tra quei dati e il soggetto controllato (cioè deve essere certa della titolarità del conto bancario, delle targhe delle auto, ecc.). Se i dati non sono sufficientemente provati (es. estratti conto mancanti nella notifica), l’accertamento può decadere. In pratica, ogni elemento automatizzato va confermato con fatti concreti. - D: Il contribuente ha diritto di conoscere l’esito esatto “numerico” del suo scoring?
R: Attualmente non esiste una norma specifica che imponga all’Agenzia di comunicare il punteggio (score) assegnato. Di norma, il contribuente viene messo al corrente solo delle anomalie rilevate (ad es. “IVA detraibile indebitamente dedotta di tot €” o “ricavi minori di tot € rispetto agli acquisti”). In fase istruttoria, tramite accesso agli atti o contraddittorio si può però richiedere copia dei calcoli interni. Il vantaggio per il contribuente è limitato: l’importante è conoscere le voci da sanare, più che lo score in sé. Tuttavia, una maggiore trasparenza sugli algoritmi (il cosiddetto “diritto all’algoritmo”) è materia di studio europeo e potrebbe svilupparsi nel prossimo futuro. - D: Se l’algoritmo sbaglia (falso positivo), come si fa a correggere?
R: La prima difesa è presentare prove contrarie durante il contraddittorio o in giudizio. Se si ritiene che l’algoritmo abbia usato dati errati o fuori contesto, si può segnalare anche al Garante per la privacy un possibile trattamento inadeguato (ad es. uso di big data non autorizzati). Il Garante ha già affermato che in sede di IA si dovrebbero minimizzare i “falsi positivi” e garantire diritti di rettifica. Nei fatti, l’azione legale si basa sul parametro civile/tributario classico: l’onere di prova delle sanzioni spetta all’Amministrazione; se lei non porta elementi nuovi inoppugnabili, l’accertamento rischia di essere annullato o ridimensionato. Inoltre, come evidenziato dal Garante Privacy, in caso di algoritmi “generativi” (AI) l’amministrazione non può utilizzarli direttamente per decidere, occorre l’intervento umano nella valutazione finale . - D: Cosa succede se trovo errori nell’atto notificato (per es. dati personali sbagliati, aliquote inesatte, firme digitali mancanti)?
R: Ogni vizio formale può portare all’annullamento o alla nullità dell’atto. Se il tuo nome o codice fiscale è sbagliato, o le cifre dell’imponibile non corrispondono alle dichiarazioni, avvisa subito l’ufficio per rettifica. Se l’atto è notificato via PEC priva di firma digitale qualificata o con allegati non conformi, la Cassazione (Sez. SS.UU. 7665/2020 e 24442/2021) ha stabilito che la notifica resta valida, ma i vizi “informatici” (come l’assenza di una marca da bollo digitale) devono essere eccepiti tempestivamente: se si rispetta la scadenza di 60 giorni, il giudice considera comunque perfezionato l’atto . Con il tuo legale, conviene sempre controllare subito la regolarità tecnica della notifica (firma, allegati, data di ricezione) e sollevare ogni irregolarità. - D: In caso di contenzioso, quali sentenze recenti devo citare per la mia difesa?
R: Tra le pronunce recenti più rilevanti ci sono: - Cass. civ. n. 31968/2020: diritto del contribuente ad avere un difensore presente sin dall’inizio di una verifica .
- Cass. ord. n. 17228/2025: regime del segreto professionale durante l’accesso (richiesta di provvedimento motivato per i documenti coperti) .
- Cass. SS.UU. n. 7665/2020 e n. 24442/2021: validità delle notifiche PEC degli atti tributari (equivalenza alla notifica cartacea) .
- Corte Cost. n. 137/2025: ampliamento dell’art.6 Statuto sul divieto di richiedere dati già in possesso, definito “notizia di civiltà” .
- Corte EDU – sentenza Italgomme del 6/2/2025: condanna per eccessiva invasività di ispezione fiscale, con conseguente nuova interpretazione dell’art.12 Statuto (motivazione delle autorizzazioni) .
Queste decisioni riflettono l’orientamento giurisprudenziale italiano ed europeo che protegge il contribuente digitale: riportare le loro motivazioni in una memoria può rafforzare le tue ragioni (ad es. citare Italgomme per contestare un accesso arbitrario, o Cass. 31968/2020 per affermare il tuo diritto al difensore).
- D: Che strategie adottare in ambito di e-commerce ed IVA intracomunitaria?
R: L’e-commerce transfrontaliero è regolato da norme complicate (OSS, IOSS, dichiarazioni Intrastat). L’algoritmo cerca incoerenze tra i dati doganali, gli elenchi Intrastat e le dichiarazioni IVA. Per esempio, se vendi beni nell’UE e dichiari di aver ricevuto gli incassi tramite IOSS, verifica che tutti gli ordini siano tracciati correttamente e che i movimenti esteri combacino con i ricavi. Un avvocato può consigliare controlli interni periodici e la predisposizione di report ricavi/costi specifici per il mercato UE. In caso di contestazioni, prepara la documentazione commerciale (ordini, DDT, polizze di trasporto, fatture elettroniche normative) e valuta il ricorso ad una consulenza doganale. Se emergono discrepanze, può essere utile definire con l’Agenzia tramite accertamento con adesione le questioni legate all’IVA intracomunitaria (ossia definire le aliquote e gli importi dovuti su basi concordate).
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa italiana: D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA); D.P.R. 600/1973 (accertamento e riscossione); D.Lgs. 128/2015 (adempimento collaborativo); D.Lgs. 13/2024 (analisi del rischio fiscale); Legge 212/2000 (Statuto del contribuente); D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); D.Lgs. 18/1997 (contenzioso tributario); Legge delega 238/2022 (riforma fiscale); D.L. 84/2025 (convertito L. 108/2025); L. 132/2025 (IA Act italiano); D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e Reg. UE 2016/679.
- Principali sentenze: CEDU Italgomme c. Italia 6/2/2025; Cass. civ., Sez. trib. n. 31968/2020 (diritto al difensore); Cass. ord. n. 17228/2025 (segreto prof. GF); Cass. SS.UU. 7665/2020 e 24442/2021 (notifiche via PEC); Corte Cost. n. 137/2025 (art.6 Statuto); Corte Cost. n. 123/2008 (art.12 Statuto); Cass. civ. n. 31693/2023 (redditometro e anagrafe tributaria).
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Ti contestano IVA non versata, indebita detrazione, ricavi presunti o incongruenze, basandosi su analisi automatizzate che non tengono conto del contesto reale delle operazioni?
Temi che errori tecnici, disallineamenti temporali o operazioni lecite vengano trasformati in violazioni sostanziali, con sanzioni e interessi?
Devi saperlo subito:
👉 gli algoritmi segnalano rischi, non accertano evasione,
👉 lo scostamento numerico non è prova,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente la pretesa IVA.
Questa guida ti spiega:
- come funzionano i controlli algoritmici sull’IVA,
- quali contestazioni sono più frequenti,
- quando gli atti sono illegittimi,
- come difenderti efficacemente.
Cosa Sono i Controlli Algoritmici sull’IVA (In Modo Chiaro)
I controlli algoritmici sono verifiche informatiche che:
- incrociano dati eterogenei (fatture, registri, LIPE, POS, banche),
- confrontano incassi e IVA per periodo,
- segnalano scostamenti rispetto a pattern attesi,
- generano alert di rischio.
👉 Non c’è valutazione umana iniziale.
👉 C’è un confronto matematico tra dati non omogenei.
Perché l’Agenzia delle Entrate Li Usa
L’Amministrazione li utilizza perché:
- consentono controlli massivi e rapidi,
- riducono i costi ispettivi,
- alimentano fasi successive di controllo.
👉 Ma l’efficienza informatica non sostituisce la prova giuridica.
Il Punto Chiave: Anomalia ≠ Violazione IVA
Un errore diffuso è pensare che:
👉 “se l’algoritmo segnala, allora c’è evasione”.
In realtà:
- l’IVA è neutrale e temporale,
- i dati possono essere non allineati (IVA inclusa vs netta),
- molte operazioni sono legittime ma asincrone.
👉 Il dato grezzo non dimostra il debito.
Le Contestazioni Algoritmiche Più Comuni
Nei controlli IVA automatizzati si contestano spesso:
- indebita detrazione per registrazioni tardive,
- omesso versamento per disallineamenti di periodo,
- reverse charge applicato/registrato in modo imperfetto,
- split payment letto come IVA non versata,
- POS/banche confrontati con ricavi netti,
- note di credito e storni fuori periodo.
👉 Molte contestazioni nascono da confronti aritmetici.
Cause Lecite dei “Mismatch” IVA
Sono frequenti e assolutamente difendibili:
- fatturazione anticipata o differita,
- rimborsi e storni in periodi diversi,
- note di credito a cavallo d’anno,
- IVA esigibile vs detraibile non coincidente nel mese,
- regimi speciali (reverse, split),
- errori di riconciliazione.
👉 L’algoritmo vede lo scostamento, non la causa.
Quando l’Atto è Illegittimo
Un accertamento basato su controlli algoritmici è contestabile se:
- si fonda solo su scostamenti numerici,
- non prova operazioni non fatturate,
- ignora IVA, rimborsi e regimi speciali,
- usa presunzioni non gravi, precise e concordanti,
- manca il contraddittorio o è solo formale,
- applica sanzioni sproporzionate senza danno erariale.
👉 La prova spetta al Fisco, non all’algoritmo.
Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova
Un principio fondamentale è questo:
👉 l’algoritmo produce indizi, non certezze.
Questo significa che:
- l’indizio va corroborato,
- il contribuente ha diritto alla prova contraria,
- il giudice valuta la coerenza complessiva,
- la neutralità IVA va preservata.
👉 Molti atti crollano per carenza di prova.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- accettano il dato algoritmico come “oggettivo”,
- rispondono senza strategia,
- ammettono violazioni inesistenti,
- pagano per paura.
👉 È la lettura del dato che va contestata.
Controllo Algoritmico ≠ Debito Automatico
Un principio essenziale è questo:
👉 la tecnologia non supera le regole della prova fiscale.
Questo significa che puoi:
- contestare l’uso meccanico dei dati,
- dimostrare la natura non imponibile delle differenze,
- ottenere annullamenti o riduzioni,
- evitare sanzioni ingiustificate.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro controlli algoritmici IVA è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- contesta la valenza probatoria degli algoritmi,
- smonta le presunzioni automatiche,
- valorizza la riconciliazione corretta dei flussi,
- evita ammissioni pericolose,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ricostruisce i numeri.
👉 L’avvocato difende il diritto.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare la segnalazione o l’atto IVA,
- verificare la metodologia algoritmica,
- dimostrare le cause lecite degli scostamenti,
- contestare assenza di prova del debito,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- tutelare patrimonio e liquidità.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- recuperi IVA non dovuti,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- accertamenti pluriennali,
- danni patrimoniali seri.
👉 Accettare l’output algoritmico significa accettare una finzione fiscale.
Perché È Cruciale Agire Subito
Nei controlli IVA automatizzati:
- gli importi contestati sono spesso rilevanti,
- i termini di ricorso sono brevi,
- l’inerzia rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti IVA fondati su controlli algoritmici richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su presunzioni digitali.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Conclusione
I controlli algoritmici sull’IVA
👉 non fanno legge.
👉 I dati vanno interpretati,
👉 le differenze spiegate,
👉 la prova spetta al Fisco.
La regola è chiara:
👉 smontare l’automatismo,
👉 difendere la realtà delle operazioni,
👉 mai accettare un accertamento IVA basato solo su un algoritmo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nei controlli IVA algoritmici, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su scostamenti che non rappresentano violazioni reali.