L’accertamento fiscale fondato sui versamenti sul conto corrente è una delle contestazioni più frequenti e pericolose, perché l’Agenzia delle Entrate utilizza le indagini bancarie per presumere che ogni accredito non giustificato rappresenti reddito imponibile non dichiarato.
Per imprenditori, professionisti e partite IVA, il rischio è concreto: versamenti del tutto leciti (finanziamenti, rimborsi, restituzioni, apporti personali, somme già tassate) vengono riqualificati come ricavi o compensi in nero, con recuperi d’imposta, sanzioni elevate e interessi.
Molti si chiedono:
“Ogni versamento sul conto è reddito?”
“Devo giustificare anche i soldi miei?”
“Come posso difendermi da una presunzione bancaria?”
È fondamentale chiarirlo subito:
un versamento sul conto corrente non è automaticamente evasione fiscale.
Si tratta di una presunzione, che può e deve essere contestata.
Cos’è l’accertamento bancario sui versamenti
L’accertamento nasce quando l’Agenzia:
• acquisisce i movimenti dei conti correnti
• individua versamenti ritenuti “ingiustificati”
• presume redditi non dichiarati
• ricostruisce il reddito in via induttiva
• recupera imposte, sanzioni e interessi
È uno strumento presuntivo, non una prova certa.
Perché i versamenti vengono considerati sospetti
I versamenti attirano l’attenzione quando:
• non risultano da fatture o compensi dichiarati
• sono frequenti o di importo rilevante
• provengono da soggetti terzi
• non trovano immediata spiegazione contabile
• risultano incoerenti con il reddito dichiarato
Ma la mancanza di spiegazione immediata non equivale a evasione.
Il rischio più grave: tassazione di somme non imponibili
Il vero pericolo è che:
• vengano tassati finanziamenti o prestiti
• siano considerati reddito rimborsi o restituzioni
• si tassino apporti personali o familiari
• si colpiscano somme già tassate in anni precedenti
• l’onere della prova venga ribaltato sul contribuente
Tutto ciò senza un reale incremento di capacità contributiva.
L’errore più grave: giustificare i versamenti in modo generico
Molti contribuenti sbagliano quando:
• forniscono spiegazioni verbali non documentate
• confondono reddito e capitale
• non ricostruiscono l’origine delle somme
• accettano implicitamente la presunzione
• non contestano il metodo dell’Ufficio
Le presunzioni non si superano con affermazioni vaghe, ma con prove coerenti.
Versamenti bancari e diritto tributario: il punto chiave
È essenziale sapere che:
• non ogni versamento è reddito
• i finanziamenti non sono imponibili
• gli apporti di capitale non sono ricavi
• i rimborsi non generano reddito
• l’Ufficio deve provare l’imponibilità
• la presunzione è sempre superabile
• la capacità contributiva deve essere reale
Se il versamento non rappresenta reddito, l’accertamento è illegittimo.
Cause lecite di versamenti non imponibili (spesso ignorate)
Molti accrediti derivano da:
• prestiti bancari o personali
• finanziamenti soci
• apporti personali dell’imprenditore
• rimborsi spese
• restituzioni di somme anticipate
• trasferimenti tra conti dello stesso soggetto
• disinvestimenti o risparmi pregressi
Ignorarle falsa la ricostruzione fiscale.
Quando l’accertamento è facilmente contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• i versamenti sono documentabili
• non vi è correlazione con l’attività
• le somme hanno natura patrimoniale
• mancano indizi di corrispettività
• l’Ufficio usa solo automatismi
• non è dimostrata la natura reddituale
In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto di accertamento
• ricostruzione puntuale dei versamenti
• documentazione dell’origine delle somme
• distinzione tra reddito e capitale
• contestazione della presunzione bancaria
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa tecnica e sostanziale, non solo contabile.
Accertamento bancario e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• la presunzione diventa definitiva
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• il danno patrimoniale si consolida
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su somme non imponibili
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• gravi danni finanziari
Il danno è fiscale e patrimoniale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento sui versamenti
Se ricevi un accertamento per versamenti sul conto corrente:
• non accettare la presunzione automaticamente
• non pagare d’impulso
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci l’origine delle somme
• raccogli la documentazione utile
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di accertamenti bancari fondati su versamenti presuntivamente imponibili, tutelando il contribuente quando le somme non hanno natura reddituale.
Può intervenire per:
• contestare la presunzione bancaria
• dimostrare la natura non imponibile dei versamenti
• smontare ricostruzioni automatiche
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare la riscossione
Agisci ora
Un versamento sul conto non è automaticamente evasione.
Ma se non viene spiegato e difeso correttamente, può diventarlo per presunzione.
Se hai ricevuto un accertamento fiscale basato sui versamenti sul conto corrente,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la natura reale delle somme, prima che una presunzione bancaria si trasformi in un debito definitivo.
Introduzione
Contestazioni in materia di detrazione dell’IVA e di deducibilità dei costi sono tra le più frequenti e insidiose nel rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista del contribuente (sia esso imprenditore, professionista o privato), vedersi negare il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti o di dedurre un costo ai fini fiscali può comportare un rilevante debito tributario aggiuntivo, spesso accompagnato da sanzioni severe e interessi. Difendersi efficacemente richiede dunque una conoscenza approfondita della normativa tributaria italiana, della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – esamineremo in dettaglio le regole sulla detrazione dell’IVA e sulla deducibilità dei costi, focalizzandoci sulle ipotesi in cui tali diritti vengono contestati dal Fisco. Forniremo riferimenti normativi (leggi, decreti, direttive UE) e citeremo le sentenze più aggiornate della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria che delineano i principi applicabili. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, con approccio divulgativo rivolto sia ai professionisti del diritto tributario (avvocati, commercialisti) sia agli imprenditori e contribuenti che vogliono comprendere meglio come tutelarsi. Il punto di vista adottato sarà quello del contribuente (il “debitore” fiscale) che deve predisporre le proprie difese contro le pretese dell’Amministrazione finanziaria.
Nel corso della trattazione, individueremo le cause più comuni di contestazione – dalle fatture per operazioni inesistenti, alle spese ritenute “non inerenti” o antieconomiche, fino ai vizi formali della documentazione – e spiegheremo come difendersi in ciascuna situazione. Saranno suggerite strategie sia preventive (ad esempio una corretta tenuta documentale e la due diligence sui fornitori) sia difensive (strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione, la nuova cooperazione rafforzata, il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria, ecc.). Includeremo inoltre domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni, tabelle riepilogative che sintetizzano i punti chiave (come le percentuali di detraibilità/deducibilità per alcune spese tipiche, o il confronto tra gli strumenti processuali disponibili) e qualche esempio pratico basato su casi reali o verosimili. L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata di livello avanzato, che permetta al contribuente di conoscere i propri diritti e strumenti di tutela, e al professionista di riferimento di disporre di indicazioni autorevoli e riferimenti puntuali per impostare al meglio la difesa contro le contestazioni del Fisco.
Prima di entrare nel vivo, è cruciale sottolineare l’importanza di agire tempestivamente quando si riceve una contestazione fiscale. I termini per reagire (presentare memorie, aderire a procedure deflattive o proporre ricorso) sono stringenti e, se lasciati decorrere, possono pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di far valere le proprie ragioni. Occorre inoltre prestare attenzione alla documentazione: la prova è spesso la chiave del successo nel contenzioso tributario, pertanto bisogna essere pronti a dimostrare con elementi concreti l’effettività e l’inerenza dei costi o la legittimità della detrazione IVA contestata. Tenendo a mente questi principi di base, passiamo ora a definire il quadro normativo di riferimento in materia di IVA e imposte sui redditi, per poi analizzare singolarmente le varie tipologie di contestazioni e le relative tecniche difensive.
Quadro normativo: detrazione IVA e deducibilità dei costi in sintesi
Prima di affrontare le situazioni di contestazione, è utile richiamare brevemente le regole generali che disciplinano, rispettivamente, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi d’impresa (IRES/IRPEF). Una solida comprensione di tali regole di base è indispensabile per valutare la legittimità o meno delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate e per strutturare adeguatamente la difesa.
Principi generali sulla detrazione dell’IVA (D.P.R. 633/1972)
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta neutrale per i soggetti passivi che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione: ciò significa che l’IVA pagata sui beni e servizi acquistati (IVA “a monte”) può generalmente essere detratta dall’IVA riscossa sulle vendite (IVA “a valle”), così che il contribuente versi all’Erario solo l’imposta relativa al valore aggiunto effettivamente generato. Il diritto alla detrazione è sancito dall’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), in conformità con l’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE. In base a tale norma, un soggetto IVA può detrarre l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi “nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”, a condizione che tali beni/servizi siano destinati a operazioni imponibili (o assimilate) . In altre parole, l’IVA è detraibile se l’acquisto è inerente all’attività e afferisce ad operazioni che generano IVA a debito (cessioni di beni o prestazioni imponibili). Se invece il bene/servizio è utilizzato per operazioni esenti o estranee all’attività, la relativa IVA non è detraibile (principio del pro-rata e del divieto di detrazione per spese non attinenti).
Esempio: un’azienda manifatturiera può detrarre l’IVA pagata sull’acquisto di materie prime, macchinari e servizi utilizzati per produrre i propri beni destinati alla vendita (operazioni imponibili). Non potrà invece detrarre – in tutto o in parte – l’IVA su spese che non hanno attinenza con l’attività (ad es. spese personali dell’amministratore) o su acquisti relativi ad attività esenti (se produce anche beni esenti, dovrà applicare il pro-rata di detrazione in proporzione alle operazioni imponibili).
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’IVA diviene esigibile (normalmente alla data dell’operazione) ed è esercitabile al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto . La normativa italiana prevede dunque tempi precisi entro cui la detrazione va operata: in generale l’IVA delle fatture di un anno va detratta al più tardi con la dichiarazione IVA di quell’anno (presentata l’anno successivo, entro il 30 aprile). Decorso tale termine, salvo particolari rimedi (ad esempio una istanza di rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72 o la rilevanza della detrazione in annualità successive se emerge un credito IVA), il diritto alla detrazione può andare perduto. Questa rigidità dei termini – introdotta dal 2017 – è stata oggetto di dibattito, alla luce del principio UE di neutralità dell’IVA, e ha dato luogo a contenziosi in cui i contribuenti eccepivano la contrarietà delle decadenze brevi al diritto UE. La Corte di Giustizia UE ha infatti affermato che il diritto di detrazione non può essere limitato da decadenze eccessivamente restrittive quando sussistono i requisiti sostanziali, salvo il rispetto di un termine ragionevole. Tuttavia, allo stato attuale, la disciplina italiana impone il rispetto dei termini annuali, e l’Agenzia delle Entrate contesta spesso la detrazione IVA operata “tardivamente” (fuori periodo), ritenendola indebita.
Oltre all’inerenza e al rispetto temporale, vi sono ulteriori limitazioni normative al diritto di detrazione, elencate nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Tale articolo individua alcune categorie di beni e servizi per cui l’IVA non è detraibile (o lo è solo parzialmente), indipendentemente dall’uso aziendale, per finalità di politica fiscale. Esempi tipici includono:
– Spese di rappresentanza: l’IVA relativa a spese di rappresentanza (omaggi, eventi, beni ceduti a fini promozionali) è indetraibile, salvo che si tratti di beni di modico valore (attualmente ≤ €50) . Ciò significa che se un’azienda acquista regali natalizi per i clienti del valore unitario di €100 + IVA, non potrà detrarre l’IVA su tali acquisti, qualificandosi essi come spese di rappresentanza (mentre potrà dedurre il costo solo entro i limiti previsti per le spese di rappresentanza, v. oltre). Se invece il regalo ha valore di €40 + IVA, rientrando nel modico valore, l’IVA è detraibile e il costo è deducibile (nei limiti).
– Autovetture ad uso promiscuo: per l’acquisto e la gestione di autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell’impresa (es. auto aziendali ad uso promiscuo di dipendenti o amministratori), la detraibilità dell’IVA è limitata al 40% . Il restante 60% dell’IVA costituisce un costo indeducibile ai fini IVA (ma come vedremo può rilevare parzialmente come costo ai fini redditi). Solo se l’auto è strumentale esclusiva dell’attività (es. auto di una scuola guida, taxi, veicolo commerciale) l’IVA è detraibile al 100%.
– Spese di vitto e alloggio: l’IVA su prestazioni alberghiere e ristorazione, un tempo indetraibile, oggi è generalmente detraibile per le imprese se la spesa è inerente (es. trasferta dipendenti) – a condizione però che sia rispettata la tracciabilità e le altre condizioni di legge – mentre per i professionisti rimane qualche restrizione. (È sempre indetraibile l’IVA sui pranzi offerti a clienti o sulle spese di vitto/alloggio considerate rappresentanza).
Altre limitazioni riguardano i beni ad uso promiscuo (diversi dalle auto) o i costi non strettamente aziendali: ad esempio, le spese per telefoni cellulari e utenze telefoniche sono detraibili solo in parte se vi è un uso promiscuo (di norma si detrae un 50% forfetario salvo prova di un utilizzo diverso) . Analogamente, l’IVA su spese di manutenzione eccedenti certi limiti potrebbe non essere detraibile (superati i limiti di deducibilità del costo ex art. 102 TUIR).
Documentazione necessaria: per esercitare la detrazione IVA è indispensabile possedere una fattura regolare emessa dal fornitore o altro documento equipollente previsto dalla legge. La fattura deve contenere tutti gli elementi prescritti (intestazione, partita IVA del cedente e del cessionario, descrizione beni/servizi, ammontare dell’imponibile e dell’imposta, data, numerazione, ecc.). L’IVA esposta in fattura è detraibile purché la fattura corrisponda ad un’operazione reale e inerente. Se la fattura presenta vizi formali (errori o mancanze nei dati) ma l’operazione è reale, di regola il diritto di detrazione non viene meno: il contribuente può eventualmente rettificare il documento (ad esempio mediante nota di variazione interna, se consentito) o fornire elementi integrativi. Tuttavia l’Agenzia può contestare la detrazione in presenza di irregolarità formali gravi, specie se ritiene che impediscano l’identificazione del fornitore o la natura dell’operazione. In giudizio, comunque, prevale il principio sostanzialistico sancito dalla Corte di Giustizia UE: la detrazione non può essere negata per il solo motivo di una carenza formale se sostanzialmente l’operazione è reale e sussistono i requisiti, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il documento. Il contribuente dovrà quindi provare la sostanza dell’operazione anche in caso di errori formali della fattura.
Riassumendo i punti chiave sulla detrazione IVA:
- È ammessa per gli acquisti di beni e servizi inerenti all’attività, utilizzati per operazioni imponibili (o assimilate).
- È esclusa per beni/servizi destinati ad attività esenti o estranee, e in alcuni casi specifici previsti dalla legge (es. rappresentanza oltre soglia, beni a uso promiscuo con limitazioni come auto e telefoni, ecc.).
- Deve essere esercitata tempestivamente (entro l’anno di competenza, salvo eccezioni).
- Richiede fattura regolare e la prova dell’effettività dell’operazione.
- In caso di contestazione, l’eventuale diniego dell’IVA comporta che l’imposta diviene un costo in più a carico del contribuente ma attenzione: come vedremo, se l’IVA diviene indetraibile a causa di una frode fiscale di cui il contribuente era consapevole, la Cassazione ha stabilito che tale IVA non può neppure trasformarsi in un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi .
Principi generali sulla deducibilità dei costi d’impresa (TUIR)
Passando al versante delle imposte sui redditi, la deducibilità dei costi è regolata principalmente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986, detto TUIR). In generale, per determinare il reddito imponibile di un’impresa (soggetta a IRES o IRPEF), sono deducibili tutte le spese e gli oneri sostenuti nel periodo d’imposta inerenti all’attività e correlati alla produzione dei ricavi o di altri proventi imponibili (artt. 83 e 109 TUIR). L’art. 109, comma 5, del TUIR (già art. 75 vecchio TUIR) sancisce il principio di correlazione tra costi e ricavi: le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito . Sebbene il termine “inerenza” non compaia testualmente nella norma, esso è il concetto chiave elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza: un costo è inerente quando è funzionalmente collegato all’attività d’impresa, ossia sostenuto allo scopo (anche potenziale o indiretto) di contribuire alla produzione dei ricavi dell’impresa stessa .
Importante è chiarire che l’inerenza ha natura qualitativa e non quantitativa: non si tratta di valutare se il costo “vale la pena” in termini di utilità economica o proporzione rispetto ai ricavi, bensì di verificare se quel costo ha una destinazione oggettiva attinente all’esercizio dell’impresa . La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’inerenza non implica un giudizio sull’economicità o sulla congruità dell’operazione (quindi non si nega la deducibilità di una spesa solo perché ritenuta troppo elevata o inefficiente, salvo i casi di evidente antieconomicità manifestamente irragionevole come indizio di abuso). In una recente ordinanza, ad esempio, la Cassazione ha affermato: “In tema di imposte sui redditi e di IVA, l’inerenza di un costo… comporta una valutazione qualitativa e non utilitaristica o quantitativa, per cui lo stesso attiene o non attiene all’attività a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo e a documentarli, quali l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all’attività imprenditoriale svolta” . In tal senso, ad esempio, le spese di sponsorizzazione sono state ritenute deducibili se anche solo potenzialmente idonee a favorire l’attività d’impresa (visibilità del marchio, vantaggi futuri), indipendentemente da un riscontro immediato in termini di maggiori ricavi . Questo orientamento “qualitativo” ormai consolidato supera tesi più risalenti che in passato avevano talvolta condizionato la deducibilità a criteri di utilità o vantaggio economicamente apprezzabile.
Oltre all’inerenza, altri principi generali per la deduzione dei costi includono:
– Oneri certi e determinati: il costo deve essere oggettivamente realizzato (non meramente eventuale) e determinato o determinabile nell’ammontare. Costi incerti o meramente stimati non sono deducibili finché non se ne abbia certezza (es. accantonamenti ammessi solo se specificamente previsti da legge).
– Competenza temporale: i costi vanno imputati all’esercizio di competenza economica (art. 109 TUIR), ossia al periodo in cui la prestazione è stata eseguita, il bene consegnato o comunque il fatto generatore compiuto, indipendentemente dal pagamento. Un costo anticipato o sospeso va allocato correttamente, altrimenti la deduzione potrebbe essere contestata (ad es. un canone annuale pagato anticipatamente va ripartito pro quota).
– Documentazione: vige l’obbligo della registrazione contabile (art. 109, comma 4, lett. a) TUIR) e di idonea documentazione a supporto del costo. In pratica, serve usualmente una fattura o documento equivalente intestato al soggetto che deduce il costo. Costi “in nero” o non supportati da pezze giustificative sono indeducibili. Fa eccezione l’ipotesi di accertamento induttivo puro: se il Fisco ricostruisce induttivamente ricavi occulti, è tenuto ad ammettere una deduzione forfettaria di costi correlati solo in caso di accertamento completamente induttivo ex art. 39, c.2 DPR 600/1973; in accertamenti analitico-induttivi (es. basati su indagini bancarie) invece è il contribuente che deve provare eventuali costi a fronte dei ricavi non contabilizzati . La Cassazione ha chiarito infatti che in sede di accertamento da indagini finanziarie o altri metodi analitici, l’Ufficio non è tenuto ad attribuire automaticamente costi, e spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di costi deducibili correlati ai maggiori ricavi accertati .
Accanto alle regole generali, vi sono disposizioni specifiche che limitano o escludono la deducibilità di taluni costi, spesso per ragioni antielusive o di politica fiscale. Tra queste, le principali da tenere presenti sono:
– Costi e spese ad uso promiscuo o personale: come anticipato sul lato IVA, anche sul lato redditi molte spese “miste” sono deducibili solo parzialmente. Ad esempio, le spese per telefoni (fissi e cellulari) sono deducibili all’80% per imprese e professionisti in contabilità ordinaria , salvo casi di esclusivo uso aziendale (es. linee non utilizzabili per fini personali) in cui si può dedurre al 100% . Le quote di ammortamento dei cellulari e i canoni di leasing/noleggio seguono lo stesso limite dell’80% . Le autovetture aziendali non strumentali: i relativi costi (ammortamenti, carburante, manutenzione) sono deducibili al 20% con un limite sul costo d’acquisto di €18.075,99 (importo fisso previsto dall’art. 164 TUIR) . Ciò significa che se un’auto è costata 30.000€, l’impresa può ammortizzare e dedurre spese solo su 18.075,99€ di costo, nella misura del 20% annuo massimo: in pratica un beneficio fiscale molto ridotto . Per gli agenti e rappresentanti di commercio, invece, la deducibilità dei costi auto è più ampia: 80% fino a un costo di €25.822,84 , e anche la relativa IVA è detraibile al 100% (considerando che per gli agenti l’auto è strumentale in senso più stretto alla loro attività di intermediazione).
– Spese di rappresentanza: la deducibilità di queste spese è limitata da soglie quantitative legate ai ricavi dell’impresa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 TUIR. Attualmente (dopo le modifiche introdotte dal DL 41/2021) le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1,5% dei ricavi fino a 10 milioni, 0,6% dei ricavi eccedenti 10 fino a 50 milioni, 0,4% oltre 50 milioni . Gli omaggi rientrano nelle spese di rappresentanza (tranne quelli di valore unitario ≤ €50, che sono deducibili integralmente e non contano nel plafond). Inoltre, dal 1º gennaio 2025 tali spese sono deducibili solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carta, etc.), per effetto della Legge di Bilancio 2024: questa novità ha introdotto un vincolo formale ulteriore, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 . Ciò significa, ad esempio, che un pranzo di rappresentanza pagato in contanti nel 2025 non sarà deducibile nemmeno se rientra nei limiti percentuali (né la relativa IVA detraibile, stante anche l’obbligo di tracciare ai fini IVA).
– Costi “da reato” e altri costi illeciti: l’ordinamento fiscale italiano sancisce la indeducibilità dei costi relativi ad attività o beni utilizzati per il compimento di delitti non colposi (cioè dolosi) . Questa regola – introdotta dall’art. 14, comma 4-bis della L. 537/1993 – mira a impedire che atti illeciti trovino riconoscimento sul piano fiscale. Ad esempio, le tangenti (corruzione) o le spese per traffici illegali non possono mai essere dedotte, neppure indirettamente. Dopo una revisione normativa nel 2012, la Cassazione interpreta tale divieto in senso restrittivo: sono indeducibili solo i costi direttamente utilizzati per commettere un reato (es. il pagamento illecito stesso), mentre resta possibilmente deducibile un costo che, ancorché collegato a un’attività fraudolenta altrui, sia comunque un costo effettivo dell’impresa non “funzionale” al reato. Questo aspetto è cruciale nelle frodi carosello e false fatturazioni: se l’azienda acquista beni reali ma da un fornitore fittizio che evade l’IVA, la giurisprudenza oggi tende a ritenere che il costo relativo alla merce (reale) non sia un costo “da reato” e possa quindi essere dedotto, purché il contribuente provi l’effettività della transazione . Lo vedremo meglio più avanti. Resta invece indeducibile l’IVA relativa a fatture false utilizzate deliberatamente per frode: quella parte di spesa (l’IVA indetraibile) è considerata effetto di un comportamento penalmente rilevante e, se il contribuente era consapevole della frode, non può trasformarsi in un componente negativo deducibile (in pratica, sarebbe come dedurre una “sanzione”). Questa distinzione è stata ribadita nella recente ordinanza Cass. n. 26340/2025.
– Sanzioni e multe: per completezza, ricordiamo che nessuna sanzione amministrativa o penale è deducibile dal reddito d’impresa, per espressa previsione di legge (art. 6, co. 4, D.Lgs. 472/1997). Ciò include sia le sanzioni tributarie irrogate dall’Agenzia, sia ad esempio le sanzioni amministrative comminate da altre autorità o le multe stradali pagate dall’azienda: sono costi esclusi. Dunque, se la contestazione dell’Agenzia si conclude con il pagamento di una sanzione ridotta, l’importo pagato a tale titolo non è in alcun modo deducibile. Anche gli interessi moratori per ritardato pagamento di imposte non sono deducibili, in quanto assimilati a sanzioni.
In definitiva, dedurre un costo significa che esso riduce il reddito imponibile e dunque l’imposta dovuta. L’Agenzia delle Entrate tende a contestare i costi che ritiene non spettanti, tipicamente perché non inerenti, non documentati o perché ritiene siano stati artificiosamente “inventati” (mediante fatture false) per abbattere il reddito. Nei paragrafi seguenti esamineremo in concreto le principali contestazioni su IVA e costi, con il supporto di sentenze aggiornate e indicheremo come il contribuente può difendersi di fronte a ciascuna di esse.
Contestazioni sulla detrazione IVA: cause tipiche e rimedi difensivi
In sede di verifica fiscale o di accertamento, l’Ufficio può disconoscere (negare) la detrazione IVA su determinate fatture di acquisto. Ciò avviene quando i verificatori ritengono che non sussistano i presupposti di legge visti sopra. Le fattispecie più comuni di contestazione della detraibilità dell’IVA includono:
- Operazioni inesistenti (frodi IVA e “cartiere”) – L’Agenzia sostiene che talune fatture di acquisto si riferiscono a operazioni fittizie (mai avvenute in tutto o in parte, oppure avvenute con soggetti diversi da quelli indicati). Conseguenza: l’IVA è considerata indebitamente detratta.
- Beni o servizi non inerenti all’attività – Le fatture riguardano spese di natura personale o comunque estranee all’impresa, quindi l’IVA non era detraibile per difetto di inerenza.
- Operazioni manifestamente antieconomiche – Il contribuente ha effettuato acquisti a condizioni talmente svantaggiose o a prezzi fuori mercato da indurre il Fisco a ritenere il costo non giustificato economicamente (“antieconomicità”) e dunque non inerente o addirittura indice di frode; in tali casi l’Ufficio può negare la detrazione sull’assunto che l’operazione non avesse una reale finalità imprenditoriale.
- Vizi formali e adempimenti – La detrazione viene contestata per irregolarità come: fattura non regolare o non intestata al soggetto che ha detratto; registrazione IVA omessa o tardiva; mancanza di requisiti formali richiesti (es. autofattura per reverse charge non emessa nei termini, ecc.).
- Errori nel prorata o altri casi particolari – Ad esempio, l’impresa avrebbe dovuto applicare un prorata di detrazione (perché ha operazioni esenti) ma non lo ha fatto, detraendo il 100%: l’IVA eccedente è indebita. Oppure l’IVA detratta su specifici beni deve essere rettificata (art. 19-bis2 DPR 633/72, ad es. beni capitali non più utilizzati in operazioni imponibili) ma non è stata rettificata.
Vediamo come difendersi in ciascuna di queste situazioni, partendo dal caso più serio, ovvero la contestazione di frode IVA mediante operazioni inesistenti.
Operazioni inesistenti e frodi carosello: detrazione negata per fatture “false”
Questa è probabilmente la contestazione più complessa e pericolosa: l’Agenzia delle Entrate, spesso a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, contesta al contribuente di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di detrarre indebitamente IVA (e dedurre costi fittizi). Le operazioni inesistenti possono essere:
– Oggettivamente inesistenti: la transazione commerciale non è mai avvenuta nella realtà (beni mai consegnati, servizi mai resi). La fattura è totalmente falsa quanto al fatto economico.
– Soggettivamente inesistenti: vi è un’operazione reale (beni effettivamente acquistati, servizi svolti), ma non con il fornitore indicato in fattura. Di solito implica l’interposizione di una società “cartiera” che emette fattura, mentre il vero fornitore è un altro soggetto. Questo schema è tipico delle frodi “carosello” per evadere l’IVA: la cartiera vende (solo su carta) al destinatario finale, omette di versare l’IVA incassata e spesso scompare; il destinatario finale detrae l’IVA da quella fattura e al contempo il bene può provenire in realtà da un fornitore estero o diverso (evasione dell’IVA a monte).
Dal punto di vista del contribuente onesto, è possibile trovarsi coinvolti inconsapevolmente in frodi del secondo tipo: ad esempio, la propria azienda acquista merce da un fornitore X, che esiste formalmente e consegna la merce, ma anni dopo si scopre che X era una “cartiera” (una società fittizia) che ha solo fatturato mentre la merce proveniva da altrove. In tal caso, l’Agenzia contesta al destinatario sia la detrazione IVA sia la deduzione del costo, sostenendo che l’operazione è inesistente soggettivamente e facente parte di una frode IVA. Il contribuente si vede quindi recapitare un avviso di accertamento con richiesta di restituire l’IVA detratta, oltre a sanzioni che possono arrivare al 90%–180% dell’imposta ritenuta indebitamente detratta (art. 6 D.Lgs. 471/97), e con recupero anche del costo ai fini delle imposte dirette.
Come difendersi in caso di fatture dichiarate false? La difesa avviene su due fronti: formale e sostanziale.
- Difesa formale/procedurale: verificare se l’atto impositivo (avviso di accertamento) rispetta i requisiti di motivazione, se richiama gli elementi essenziali emersi in verifica, se eventuali atti come il processo verbale di constatazione (PVC) sono stati regolarmente comunicati. Spesso si eccepisce la nullità dell’atto per difetto di motivazione o mancata allegazione di documenti (il PVC). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’avviso “per relationem” è legittimo se richiama il PVC e ne mette a disposizione il contenuto essenziale al contribuente . Ad es., Cass. 26353/2025 ha ritenuto valido l’avviso di accertamento anche se non aveva allegato il PVC, poiché lo richiamava e il contribuente ne conosceva gli elementi . Dunque, affidarsi solo a vizi formali raramente porta all’annullamento, specie se la pretesa di frode è ben delineata: “affidare la propria difesa esclusivamente a vizi di forma… è una strategia perdente se non accompagnata da una solida difesa nel merito” .
- Difesa sostanziale: bisogna contestare nel merito la qualificazione di operazione inesistente e la consapevolezza della frode. Onere della prova: qui è fondamentale comprendere la ripartizione dell’onere probatorio. Secondo il consolidato orientamento (conforme alla giurisprudenza UE), spetta inizialmente al Fisco provare, anche tramite presunzioni, che vi è una frode e che il contribuente ne era consapevole o avrebbe dovuto esserlo . In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Agenzia deve fornire elementi gravi e precisi sul fatto che il fornitore è fittizio (es. manca di struttura, sede fittizia, legale rappresentante prestanome, nessuna attività reale) e che il cessionario (il nostro contribuente) sapeva o, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersi della frode . Solo dopo che il Fisco abbia assolto questa prova indiziaria, l’onere si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di massima diligenza esigibili per evitare di essere coinvolto nella frode . Questo schema è stato chiarito da Cass. ord. 26353/2025, censurando i giudici di merito che avevano assolto la società contribuente basandosi solo sul fatto che “la merce c’è” (arrivata e pagata), senza scrutinare la consapevolezza della frode .
In pratica, per difendersi efficacemente il contribuente deve: (a) contestare le presunzioni del Fisco, mostrando che non sono così gravi o univoche, e (b) fornire prova della propria buona fede e diligenza. Cosa significa provare la buona fede? Significa dimostrare che, all’epoca delle operazioni, il contribuente ha fatto verifiche ragionevoli sul fornitore e non aveva elementi per dubitare. Ad esempio: ottenere visura camerale del fornitore, verificarne la partita IVA, controllare che avesse un deposito/ufficio, che le merci viaggiassero con documenti di trasporto regolari, che i pagamenti fossero tracciabili su conti a lui intestati. Più in generale, oggi è buona prassi effettuare una sorta di KYC (Know Your Counterpart) sui fornitori a rischio (settori tipici: commercio di rottami, elettronica, edilizia subappalti – settori spesso colpiti da frodi IVA) . Se tali controlli non sono stati fatti, diventa arduo sostenere di aver fatto tutto il possibile.
Attenzione al regime del reverse charge: un’argomentazione talvolta invocata dai contribuenti è: “Ma su queste fatture avevo applicato il reverse charge, quindi non c’era IVA da versare al fornitore, perché dovrei perdere la detrazione?”. In alcuni settori (es. rottami, edilizia, ecc.) vige l’IVA inversione contabile: il cessionario integra la fattura e versa l’IVA a debito allo Stato, detraendola nel contempo (operazione neutra). Purtroppo, i giudici hanno stabilito che anche in regime di reverse charge, se l’operazione è fittizia e fraudolenta, la detrazione va negata se c’è consapevolezza: “Il diritto alla detrazione dell’IVA… non può essere riconosciuto al cessionario qualora questi abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura” . Ciò perché la frode rompe la neutralità: l’IVA a debito rimane dovuta (essendo stata autofatturata) mentre quella a credito è negata, risultando in un costo IVA a carico del contribuente . Dunque il reverse charge non immunizza dal rischio: non si può sostenere “tanto non c’era danno all’Erario” perché la Cassazione ragiona che, se c’è frode e consapevolezza, quel meccanismo viene travolto.
Conseguenze in caso di soccombenza: se la frode viene provata e il contribuente non riesce a dimostrare la propria estraneità, la batosta fiscale è doppia: (1) deve restituire tutta l’IVA detratta sulle fatture fittizie (o versare l’IVA in reverse charge non ammessa in detrazione), e (2) subisce le sanzioni (tipicamente al 90% dell’IVA, se contestazione ex art. 6 co.6 D.Lgs 471/97 per frode) che possono raddoppiare se c’è fattispecie di frode grave. Inoltre, (3) spesso c’è un profilo penale: l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta), punito con la reclusione. Va detto che se il contribuente riesce a pagare interamente il debito tributario prima del dibattimento, vi è causa di non punibilità (introdotta dal 2019 per taluni reati tributari, art. 13-bis D.Lgs. 74/2000), ma si tratta di cifre spesso elevate. Dunque, la difesa in sede tributaria è cruciale anche per evitare conseguenze penali.
La deducibilità dei costi in operazioni inesistenti: finora abbiamo parlato di IVA, ma tipicamente l’Ufficio in questi casi contesta anche i costi delle fatture false. Cioè cerca di recuperare a tassazione l’importo dei costi portati in deduzione (aumentando il reddito imponibile). Su questo aspetto la giurisprudenza ha una posizione leggermente diversa rispetto all’IVA: se l’operazione è soggettivamente inesistente ma la merce c’è realmente ed è stata usata nell’attività, il costo, in teoria, c’è stato per davvero (la merce l’ho pagata, magari a chi di fatto me l’ha fornita passando per la cartiera). Allora il costo può considerarsi comunque inerente? La Cassazione, nell’ordinanza 26353/2025, ha affermato che i costi da operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili ai fini IRES a patto che il contribuente provi effettività, inerenza, certezza e coerenza economica di tali costi . Inoltre non devono essere costi relativi a beni utilizzati per reati (costi da reato). In pratica, se dimostro che il bene/servizio l’ho ricevuto davvero, che il prezzo pagato era in linea con il mercato e che è servito all’attività, posso dedurre il costo nonostante il fornitore fosse fittizio . Questa è una tutela per il contribuente “incolpevole”: evito almeno che oltre al danno IVA si aggiunga la beffa di dover pagare tasse anche su un costo reale. Tuttavia, attenzione: se viene provato che il contribuente era consapevole della frode, la Cassazione di recente ha negato la deducibilità persino del costo. In Cass. 26340/2025 (poche settimane prima della 26353) si è statuito che l’IVA indetraibile perché frutto di frode conosciuta non può generare un costo deducibile . In quel caso hanno negato la deduzione dell’importo corrispondente all’IVA non detratta. Dunque, per chi è riconosciuto colpevole di frode, non c’è scampo né su IVA né su costi; per chi riesce a risultare estraneo alla frode (ma sfortunato destinatario di cartiere), è possibile perdere l’IVA ma salvare il costo ai fini imposte dirette dimostrandone l’effettività. L’onere della prova di tale effettività e congruità è chiaramente a carico del contribuente: serve documentare ad esempio con perizie o analisi economiche che i beni acquistati (anche se tramite cartiera) avevano prezzo in linea e sono stati effettivamente immagazzinati o rivenduti.
Strategie pratiche di difesa in sintesi:
- Raccolta documenti: produrre tutti i documenti che attestano la realtà delle operazioni contestate (DDT, contratti, corrispondenza, prove di pagamento, fotografie delle merci, registri di magazzino, perizie sul magazzino – come fatto nell’esempio di Alfa Srl, caso reale in cui c’era una perizia giurata che dimostrava la movimentazione dei rottami ferrosi coerente col fatturato ). Ogni indizio di effettività contrasta la tesi di “fittizietà totale”.
- Due diligence ex post: mostrare che il fornitore appariva normale. Esibire visure camerali storiche, certificati di partita IVA, eventuali DURC, attestati SOA (se edilizia) che il fornitore possedeva. Far emergere che la vostra azienda all’epoca non aveva segnali per dubitare: se, ad esempio, il fornitore aveva partecipato a fiere, aveva un sito web, un capannone conosciuto, personale (anche se magari era in subappalto), tutto ciò va evidenziato per contestare la “consapevolezza”.
- Contestare le presunzioni del Fisco: spesso l’atto si basa su indizi come “fornitore senza dipendenti, capitale esiguo, amministratore prestanome, prezzi anomali, pagamenti su conti esteri”. Bisogna analizzarli uno per uno e fornire possibili spiegazioni alternative o negarne la gravità. Es.: “È vero che il fornitore aveva capitale sociale 1.000€, ma ciò non è insolito per società di trading; aveva comunque una struttura logistica appoggiandosi a terzi, e i prezzi praticati non erano sotto-costo (allegando magari listini di settore).” Se si riesce a smontare almeno in parte la gravità degli indizi, il giudice potrebbe ritenere non provata la conoscenza della frode.
- Massima diligenza: se alcuni controlli non furono fatti, si può sostenere che non erano richiesti in base alla normale diligenza dell’epoca. Ad esempio, prima di certe note vicende, non era comune chiedere il DURC a ogni subappaltatore; oppure non esisteva una black list pubblica. Far testimoniare (se ammesso) che in quel settore era prassi fidarsi di fornitori presentati da clienti ecc. L’obiettivo è mostrare che non c’è stata negligenza grave da parte vostra.
- Aspetti penali: parallelamente, se c’è un procedimento penale, coordinare la difesa. Una assoluzione penale perché “il fatto non costituisce reato” (mancata prova del dolo) aiuta moltissimo anche nel tributario, potendo costituire prova che non c’era consapevolezza. Viceversa, una condanna penale definitiva per utilizzo di fatture false rende quasi impossibile spuntarla nel merito tributario, stante il principio di “duplice binario rovesciato” introdotto nel 2015 (il giudice tributario è vincolato alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione, mentre la condanna non vincola ma costituisce una prova fortissima).
In conclusione, la difesa nei casi di frode IVA richiede un approccio sofisticato e iperspecializzato, come sottolineato dagli esperti: occorre smontare il mosaico di presunzioni dell’Ufficio e convincere che l’azienda ha agito con diligenza commerciale e che, date le circostanze, “non poteva ragionevolmente sospettare della frode” . Non basta dire “la merce c’era” o attaccarsi a vizi procedurali . Servono evidenze concrete, magari supportate da consulenze tecniche, per ribaltare la narrativa fraudolenta costruita dal Fisco. Va anche predisposto un “piano B”: se tutto va male sul fronte IVA, almeno puntare a salvare i costi ai fini IRES (come detto, dimostrando inerenza ed effettività dei costi stessi) . Una difesa completa in questi casi può richiedere memorie difensive ben strutturate già in sede di contraddittorio endo-procedimentale (dopo il PVC) e poi nel ricorso in Commissione Tributaria. È altamente consigliabile coinvolgere professionisti esperti in diritto tributario penale e in contenzioso fiscale internazionale, data la complessità dei principi UE coinvolti (la Corte di Giustizia ha emesso molte sentenze sulle frodi IVA e sul diritto alla detrazione in buona fede).
Caso pratico (operazione soggettivamente inesistente): La società Alfa S.r.l., commercio rottami ferrosi, riceve un accertamento per l’anno 2017: contestata IVA detratta per 1 milione € e costi dedotti per 5 milioni €, su fatture di fornitori poi risultati “cartiere”. Alfa impugna l’accertamento. In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado annulla tutto, ritenendo che merce e pagamenti erano reali e mancava prova certa della consapevolezza di Alfa. L’Agenzia ricorre in Cassazione. La Corte di Cassazione (ord. n. 26353/2025) dà ragione all’Agenzia, evidenziando che la CTR aveva errato a non considerare gli indizi di frode e a non valutare se Alfa avesse fatto quanto dovuto per evitare la frode. La Cassazione rimarca che: (1) il mero fatto che “la merce c’è” non basta a legittimare IVA e costi se c’è frode; (2) va verificata la consapevolezza: il giudice deve controllare se il Fisco ha provato indizi di malafede e, in caso affermativo, se la società prova la propria buona fede diligente; (3) nemmeno il reverse charge salva la detrazione se c’è frode nota; (4) i costi relativi (non illeciti in sé) possono essere dedotti solo provando effettività e coerenza economica. Nel rinviare al giudice di merito, la Cassazione in tal modo fornisce una guida su come valutare la causa. – Questo esempio, tratto da un caso reale, mostra come la Cassazione imposti la questione soprattutto sull’onere della prova e sulla diligenza del contribuente, lasciando poco spazio a difese meramente formali.
IVA su acquisti “non inerenti” o a uso personale
Un’altra ipotesi frequente di contestazione dell’IVA (ben diversa dalla frode) è quella in cui l’Ufficio ritiene che taluni acquisti effettuati dall’azienda o dal professionista non fossero inerenti all’attività, bensì destinati a finalità personali o estranee all’esercizio dell’impresa. In questi casi, l’Agenzia nega la detraibilità dell’IVA adducendo che si tratta di spese a uso privato, e può contestualmente recuperare l’indebita deduzione del costo (se è stato portato a conto economico).
Esempi tipici:
– L’azienda ha detratto l’IVA sull’acquisto di un’autovettura di lusso intestata alla società ma utilizzata di fatto dall’amministratore anche per scopi privati. La normativa già limita la detraibilità IVA delle auto al 40%, ma se l’auto in realtà fosse assegnata all’amministratore come fringe benefit per la quasi totalità del tempo, il Fisco potrebbe contestare anche quel 40%, sostenendo che l’auto non è realmente impiegata nell’attività (specie se l’oggetto sociale non giustifica un’auto di quel tipo).
– Un professionista (es. architetto) detrae IVA e deduce costi per l’arredamento pregiato del proprio studio, includendo quadri di valore, TV al plasma, frigorifero bar, ecc. L’Agenzia può eccepire che tali beni (soprattutto se posizionati in un’area non aperta al pubblico) siano spese di natura personale o di rappresentanza non inerenti, negando la detrazione IVA su essi.
– Un’azienda detrae l’IVA su spese come abbigliamento, cosmetici, gioielli, vacanze, presentandole come omaggi a clienti o come spese di dipendenti: spesso queste vengono contestate se non opportunamente supportate (es. se l’abbigliamento è per un evento aziendale può essere deducibile, ma se è un abito firmato per l’amministratore difficilmente lo sarà).
– Spese per immobili ad uso promiscuo: ad esempio IVA detratta sulle ristrutturazioni della casa del socio, fatturate alla società con la motivazione che la casa ospita una sala riunioni. Se prevale l’uso personale, l’IVA sarà indetraibile (e l’Agenzia può anche configurare un benefit in natura).
In tutte queste situazioni, il nodo è l’inerenza. Qui la difesa del contribuente deve puntare a dimostrare che, contrariamente a quanto sostiene il Fisco, la spesa aveva una correlazione con l’attività e non era puramente personale.
Linee difensive:
- Dimostrare l’uso aziendale effettivo: raccogliere evidenze che il bene/servizio è stato effettivamente impiegato per l’impresa. Nel caso dell’auto aziendale: predisporre un logbook (registro) con i chilometri percorsi per ragioni di lavoro, viaggi documentati, appuntamenti di business a cui è stata usata l’auto, e magari una policy aziendale che limita l’uso personale. Se l’azienda addebita all’amministratore l’uso personale (anche solo forfetariamente), questo può essere un punto a favore perché rende l’uso privato irrilevante fiscalmente (sul fronte IVA, se c’è riaddebito con IVA per l’uso personale, la quota di IVA a valle compensa la detrazione a monte: meccanismo di autofattura per uso privato ex art. 19-bis1).
- Necessità o utilità per l’attività: spiegare con ragioni economiche perché quella spesa, pur sembrando voluttuaria, in realtà avesse uno scopo imprenditoriale. Esempio: i quadri in ufficio servivano a rendere più prestigiosa la sede e impressionare i clienti importanti – questo rientra (con moderazione) nelle spese di rappresentanza, non in spese personali. Citare eventualmente prassi o risoluzioni che ammettono certe spese in % come rappresentanza.
- Distinguere l’uso privato dall’uso aziendale e tassarlo se del caso: se effettivamente c’è una componente personale, una difesa possibile è: “Ok, ammettiamo che c’era un uso personale X%, ma il restante Y% è inerente: l’IVA sia detraibile pro-quota”. A volte l’Agenzia è recalcitrante sulle ripartizioni, ma la legge in certi casi lo consente (vedi telefoni: si accetta un forfait 50% detraibile, 50% no, se non si separano le linee ). Per le auto, la legge già fissa al 40% la presunzione di uso aziendale medio. Difficile ottenere più del 40% a meno che l’auto non sia dimostrato che è usata quasi solo per lavoro (ci sono stati casi in cui, per agenti monomandatari o per auto di rappresentanza di società di noleggio con tracciamento GPS, si è cercato di detrarre >40%). La Cassazione in generale ha sostenuto la legittimità del 40% forfettario come limite oggettivo .
- Documentazione e delibere: se un bene potenzialmente personale (es. un appartamento) viene usato dall’azienda, è bene che vi sia una delibera del CDA o un contratto che ne stabilisca la destinazione d’uso (es. “l’immobile di proprietà del socio è preso in locazione dalla società per utilizzarlo come foresteria per ospiti aziendali o come show-room”: un contratto di locazione con corrispettivo di mercato aiuta a provare l’inerenza e a evitare riqualificazioni). In assenza di patti scritti, il Fisco avrà gioco facile a dire che era un uso personale mascherato.
- Precedenti di Cassazione sull’inerenza qualitativa: può giovare citare pronunce che avvalorano una visione ampia dell’inerenza. Ad esempio, Cass. 30036/2025 menzionata prima: non conta l’entità del costo ma la sua destinazione all’attività . Ciò significa che anche spese elevate possono essere inerenti se sono funzionali. Tuttavia attenzione: la stessa Cassazione ha avvertito che una macroscopica antieconomicità (es. pagare un servizio il triplo del prezzo di mercato) può far dubitare della genuinità dell’operazione e quindi, in sostanza, dell’inerenza stessa, specie lato IVA . Dunque, se l’Ufficio contesta che il costo è troppo alto per essere vero, occorre dimostrare che in realtà il prezzo era giustificato (forse il servizio includeva prestazioni aggiuntive, o era un’urgenza).
In caso di contestazioni per acquisti non inerenti, spesso l’Agenzia può prospettare anche un recupero a tassazione come utile extra-societario o dividendo in natura al socio/amministratore (cioè, se la società paga spese personali del socio, questo configura distribuzione occulta di utili). Ciò porta ulteriori complicazioni (potrebbe tassare in capo al percettore persona fisica). Quindi la difesa deve considerare di prevenire anche questa deriva, mostrando che la spesa non ha arricchito personalmente nessuno, ma era nell’interesse dell’attività.
In sintesi: per difendersi su questo terreno occorre provare l’inerenza. Il contribuente, per giurisprudenza costante, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del costo, compresa l’inerenza e la destinazione aziendale . Non basta dunque dire “ma è intestato alla società, quindi è aziendale”: occorre convincere che senza quella spesa la società non avrebbe potuto svolgere al meglio la propria attività.
Una FAQ in questo campo è: “L’Agenzia può sindacare la congruità del costo? Può dire che ho pagato troppo e quindi farmi pagare IVA e IRES in più?” – In linea di massima, no, l’Ufficio non può sostituirsi all’imprenditore nelle scelte gestionali (principio di libera iniziativa ex art. 41 Cost.) e quindi non può negare deduzioni solo perché il costo sembra alto. Tuttavia, se il costo è talmente sproporzionato da risultare antieconomico in modo evidente, il Fisco può utilizzarlo come presunzione che ci sia un intento diverso (ad esempio, sovrafatturazione per spostare reddito altrove, o per creare fondi neri). Cassazione ha ammesso che una “macroscopica antieconomicità” può far perdere la detrazione IVA se rivela il carattere fraudolento o non inerente dell’operazione . Quindi, l’imprenditore può anche pagare uno spot pubblicitario 10 volte il prezzo di mercato: di per sé è deducibile (scelta imprenditoriale sbagliata ma sua). Però se paga 10 volte il mercato a una ditta di un familiare all’estero, l’Ufficio giustamente sospetta e può contestare come non inerente simulatamente.
Caso pratico (spesa ritenuta non inerente): Una SRL che commercia abbigliamento detrae IVA e deduce il costo per un evento aziendale su uno yacht in Costiera, con invitati influencer e top client, sostenendo sia marketing. Importo: €50.000. L’Agenzia contesta che è spesa voluttuaria non inerente. La difesa di Beta SRL produce: foto e report dell’evento mostrando esposizione di prodotti (quindi carattere promozionale), elenco invitati tutti rilevanti nel settore moda, contratti con 2 influencer presenti che poi hanno pubblicizzato i capi (dimostrando ritorno commerciale). Inoltre Beta SRL sottolinea che la spesa, pur elevata, rientra nell’1,5% dei ricavi annui, quindi entro i limiti di deducibilità di rappresentanza. La Commissione dà ragione a Beta SRL: riconosce la natura di spesa di rappresentanza inerente, deducibile nel limite e l’IVA parzialmente detraibile (solo sulla parte non eccedente i limiti normativi). La chiave è stata provare il fine aziendale. – Questo esempio evidenzia che preparando un buon dossier sulla finalità di business di una spesa dubbia, si possono ribaltare le presunzioni iniziali del Fisco.
Operazioni antieconomiche: IVA e costi contestati per sproporzione nel valore
Collegato al tema dell’inerenza è quello dell’antieconomicità. Si parla di operazione antieconomica quando un imprenditore compie una scelta che appare contraria ai suoi interessi economici: ad esempio pagare un bene molto più del suo valore, vendere sottocosto senza giustificazione, sostenere costi eccessivi in rapporto ai ricavi ottenuti. Tali scelte, benché possano capitare in un libero mercato, destano l’attenzione del Fisco perché potrebbero celare intenti evasivi (come il trasferimento di utili verso un’altra impresa sotto forma di sovrapprezzo, oppure la creazione di costi fittizi).
La Cassazione, come detto, esclude un sindacato meramente quantitativo sull’inerenza: non si nega la deduzione di un costo solo perché “troppo alto” rispetto all’utilità, se c’è un nesso con l’attività . Però ha anche affermato che in presenza di “macroscopica antieconomicità” l’Amministrazione può desumere l’assenza di una valida ragione economica e dunque la non inerenza o addirittura la simulazione dell’operazione . Recentemente (Cass. ord. n. 13928 del 26/5/2025) è stato ribadito che la detrazione IVA può essere negata quando l’operazione è antieconomica in modo palese e ciò si accompagna a evidenze di possibili intenti fraudolenti o elusivi . Nel caso esaminato, un rivenditore di auto usate aveva acquistato beni a prezzi anormalmente alti producendo crediti IVA ingenti: per la Cassazione, questo era un indizio di operazione volta solo a generare IVA a credito (o a ridurre utili) e dunque la detrazione non spettava . Siamo quindi al confine con la frode o con l’abuso del diritto. L’“abuso del diritto” in ambito tributario (art. 10-bis L. 212/2000) consiste in operazioni prive di sostanza economica compiute essenzialmente per vantaggi fiscali indebiti. Una transazione artificiosamente antieconomica può essere riqualificata come abuso e portare al disconoscimento dei benefici (qui, la detrazione IVA e la deduzione costi).
Difesa: se viene contestata antieconomicità, il contribuente deve:
– Fornire una giustificazione economica della scelta: spiegare perché ha pagato tanto (es. urgenza, qualità superiore non apparente, condizioni contrattuali più ampie, ecc.) oppure perché ha venduto sottocosto (es. strategia di penetrazione mercato, svuotamento magazzino obsoleto).
– Mostrare che non vi era alcun intento elusivo: ad esempio, se i due contraenti sono indipendenti e non parti correlate, e c’era magari una gara tra fornitori, diventa più difficile sostenere una collusione per spostare utili.
– Attaccare la base della contestazione: se l’Agenzia si fonda su una perizia di valore o su medie di mercato, il contribuente può portare perizia di parte o dati concreti di transazioni simili a quel prezzo.
L’antieconomicità di per sé non è vietata: un imprenditore può anche compiere errori o scelte azzardate. Ma dev’essere preparato a dimostrare che era una scelta d’impresa, non un “trucco” fiscale. Spesso l’elemento soggettivo è decisivo: se la transazione antieconomica avviene tra parti correlate (es. società controllante e controllata) il sospetto di manovra fiscale è alto. Se invece avviene sul libero mercato, la difesa è più semplice (“ho sbagliato valutazione, ma era un fornitore qualsiasi, nessun complotto”).
Va notato che il concetto di antieconomicità viene usato anche in accertamenti sui ricavi (quando un’azienda dichiara margini troppo bassi rispetto al settore, l’Ufficio li rialza assumendo costi eccessivi non giustificati). Nel nostro contesto ci interessa come motivo di diniego della detrazione IVA o della deduzione di singoli costi.
Best practice: documentare sempre le ragioni di acquisti fuori norma. Se pago un bene il doppio del solito, magari scrivere nel contratto le caratteristiche speciali che giustificano il prezzo. Se svendo, mettere per iscritto che è una vendita promozionale fine serie. In caso di controlli futuri, avere queste pezze d’appoggio sarà vitale.
Vizi formali nelle fatture e altri motivi formali
Un capitolo a parte riguarda le contestazioni fondate su inadempimenti formali del contribuente relativi all’IVA. Esempi: mancata registrazione di una fattura d’acquisto entro i termini, detrazione operata prima di aver ricevuto la fattura originale, autofattura per reverse charge omessa, fattura ricevuta priva di data o di indicazione della partita IVA del cedente, ecc.
In tali casi, l’Agenzia può disconoscere temporaneamente la detrazione (invitando magari a regolarizzare) oppure, nei casi peggiori, contestare proprio l’indebita detrazione. La difesa qui sfrutta il principio di neutralità dell’IVA e prevalenza della sostanza sulla forma (articolato dalla Corte di Giustizia). Se l’operazione è reale e l’imposta era dovuta, il diritto a detrazione non dovrebbe svanire per un errore formale, purché l’irregolarità sia sanabile. Ad esempio:
– Fattura non registrata nei termini: oggi la legge consente di portare in detrazione l’IVA degli ultimi mesi di un anno entro l’aprile dell’anno successivo (con dichiarazione annuale). Se però una fattura di un anno precedente viene registrata oltre tale limite, l’Ufficio potrebbe negare la detrazione. Il contribuente potrà replicare magari che l’ha comunque inserita come credito in dichiarazione successiva o chiederne rimborso. La giurisprudenza è oscillante, ma in qualche caso la CJUE ha ammesso recuperi tardivi se non c’è rischio di doppia detrazione e se avvengono entro termini di decadenza generali (es. 2 anni). Occorrerà quindi appellarsi ai principi UE in mancanza di una norma interna che consenta la detrazione tardiva.
– Fattura priva di elementi: se manca ad es. la partita IVA del fornitore, oppure l’indirizzo, formalmente l’art. 21 DPR 633 impone quei dati. Ma se dal contesto si desume il soggetto, la detrazione non dovrebbe essere negata: si può invocare una giurisprudenza comunitaria (caso Senatex) secondo cui l’IVA è detraibile se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se la fattura è incompleta, purché l’amministrazione disponga già dei dati per verificare la transazione . In pratica, se l’errore è materiale (es. scambi di lettere nel numero IVA), lo si corregge e stop. In questi casi è utile regolarizzare prima possibile (richiedere al fornitore una nota di variazione correttiva o integrare voi stessi la fattura con annotazione).
– Autofatture o inversioni contabili: se dimentico di autofatturare un acquisto intracomunitario o un servizio estero, rischio sanzione fissa e perdita temporanea della detrazione (fino a regolarizzazione). La difesa è emettere subito autofattura di regolarizzazione (c.d. autofattura art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/97) e pagare l’IVA eventualmente. In tal modo l’Ufficio dovrebbe limitarsi alla sanzione ridotta (il ravvedimento può aiutare).
In generale, per i vizi formali vale la pena cooperare con l’Ufficio: spesso queste contestazioni emergono in controllo formale. Si può presentare una memoria spiegando che l’errore non ha inciso sulla correttezza sostanziale e chiedere il non luogo a procedere. Alcune volte l’Agenzia, in applicazione dello Statuto del Contribuente (art. 10 L. 212/2000, tutela dell’affidamento e buonafede), può chiudere un occhio su errori palesemente formali che non hanno arrecato pregiudizio all’Erario.
La difesa in giudizio, se necessario, punterà sul principio secondo cui “la detrazione IVA non può essere rifiutata per il solo motivo di un’inadempienza formale, qualora siano soddisfatti i requisiti sostanziali e l’amministrazione fiscale disponga delle informazioni necessarie per accertare che il soggetto aveva diritto alla detrazione” (sintesi di vari arresti della Corte di Giustizia, es. C-80/11 e C-146/05). La Cassazione italiana ha a volte recepito questi principi, distinguendo tra irregolarità formali non invalidanti e situazioni in cui la violazione formale nasconde una sostanza mancante (es. fattura falsa: lì non è un vizio formale, manca proprio il presupposto sostanziale). Quindi, se l’Agenzia disconosce la detrazione solo per una questione formale e tutto il resto è a posto, ci sono buone chance di vittoria citando la normativa UE e l’art. 6, par. 2, Dir. 112/2006.
Nota: dal 2022 l’Italia ha introdotto il principio del “favor rei” per errori formali: i vizi meramente formali che non ostacolano il controllo non danno luogo a sanzioni o dinieghi (art. 10, comma 3, L. 212/2000 modificato). Questo rafforza la posizione difensiva. Sarà opportuno richiamare questa norma in memorie, evidenziando che l’eventuale irregolarità non ha impedito le verifiche e quindi, per legge, non dovrebbe causare la perdita del diritto.
Altre contestazioni specifiche su IVA
Pur non potendo coprire in questa sede tutte le possibili contestazioni IVA, menzioniamo brevemente:
– Detrazione forfettaria non ammessa: ad es. un contribuente omette la dichiarazione annuale IVA ma tenta di detrarre l’IVA forfettariamente dopo: la Cassazione ha negato la possibilità di detrazione “in misura forfettaria” fuori dai casi previsti . Bisogna quindi rispettare le vie ordinarie (dichiarazione integrativa, istanza di rimborso) e non compensare a caso l’IVA non detratta.
– Operazioni esenti miste a imponibili (pro-rata): se l’azienda svolge attività esenti (es. servizi finanziari) oltre ad attività imponibili, deve applicare il pro-rata di detraibilità. La contestazione tipica è che abbia detratto troppo. Difesa: ricalcolare correttamente il prorata, magari escludendo operazioni occasionali esenti se la legge lo consente, o dimostrare che certe operazioni esenti erano accessorie a imponibili.
– Beni acquistati per operazioni fuori campo IVA: es. l’IVA su beni destinati ad attività estere non imponibili è comunque detraibile se tali operazioni darebbero diritto a detrazione (esportazioni). Ma se destinati ad attività fuori campo (non soggette) allora no. Qui la distinzione è sottile e va fatta con la normativa alla mano.
Dopo aver esaminato la parte IVA, passiamo alle contestazioni sulla deducibilità dei costi nelle imposte sui redditi, molte delle quali si sovrappongono in parte a quelle IVA ma presentano anche peculiarità proprie.
Contestazioni sulla deducibilità dei costi: tipologie e difese
L’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica o controllo, può recuperare a tassazione determinati costi e spese portati in deduzione dal contribuente, ritenendoli indebiti. Le ragioni tipiche di tali contestazioni sono: costi ritenuti non inerenti all’attività; costi considerati inesistenti o fittizi; spese che per legge sono indeducibili o solo parzialmente deducibili; costi non documentalmente provati; errori di competenza temporale (costi dedotti nell’anno sbagliato). In parte abbiamo già affrontato alcuni di questi aspetti parlando di IVA, ma qui li approfondiremo dal lato imposte dirette, con l’ausilio di giurisprudenza specifica.
Costi ritenuti non inerenti o a carattere personale
Questa contestazione è il corrispettivo sul lato reddituale di quella vista per l’IVA: l’Ufficio disconosce la deduzione di certi oneri sostenendo che non hanno relazione con l’attività, ma sono spese personali o dell’imprenditore/socio. I bersagli classici sono: autovetture oltre il limite quantitativo dedotto integralmente (sintomo di uso personale), spese di viaggio/vacanze spacciate per missioni di lavoro, costi per beni di lusso non giustificati dall’oggetto sociale, spese di abbigliamento e regali a familiari passati in conto economico, ecc.
Profilo probatorio: come già detto, incombe sul contribuente dimostrare l’inerenza dei costi contestati . Ciò significa fornire al giudice elementi per collegare quei costi all’attività d’impresa. Le difese saranno simili a quelle discusse per l’IVA: mostrare l’utilità aziendale (anche potenziale o indiretta) delle spese, documentare eventuali benefici anche immateriali (es. miglior clima aziendale per un viaggio-premio a dipendenti: può essere giustificato come spesa per incentivazione, quindi inerente alla gestione del personale), evidenziare che comunque la legge magari ne ammette il 50% (quindi se proprio vuole toglierla, al più dovrebbe ridurla, non eliminarla del tutto).
La giurisprudenza recente è abbastanza favorevole su alcune voci: ad esempio, ha riconosciuto la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva sostenute da un’azienda, anche se percentualmente elevate, purché in astratto idonee a portare un ritorno (visibilità del marchio) . Ha pure affermato che “anche spese solo potenzialmente utili o in proiezione futura possono essere inerenti, esclusa ogni valutazione in termini di utile o vantaggio immediato” . Questo aiuta per contestazioni su spese che magari non hanno portato profitti tangibili (es. fiere andate male, pubblicità senza incremento vendite): non importa, se erano finalizzate all’attività sono deducibili.
Tuttavia, se il Fisco mostra che la spesa in realtà ha finalità personali (es. acquisto di opere d’arte per casa del socio, spacciato per arredo ufficio inesistente), difficilmente si vincerà. In quell’ipotesi può scattare addirittura l’applicazione dell’art. 2, comma 2, n. 4) TUIR: “sono considerati utili distribuiti ai soci i costi relativi a beni o servizi ad uso personale dei soci, indebitamente dedotti”. Quindi la difesa dev’essere impostata per evitare questa etichetta: magari convincendo che c’era un’utilità aziendale genuina, sebbene marginale.
Strategia processuale: in Commissione Tributaria può essere utile chiedere, ove pertinente, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per valutare l’inerenza di certe spese in un settore. Ad esempio, per un’azienda di moda contestare le ingenti spese di shooting fotografici come non inerenti è discutibile: una CTU potrebbe attestare che in quel settore è normale investire molto in immagine. Le CTU non sono frequentissime nel tributario, ma possibili per accertare fatti tecnici.
Costi “fittizi” o soggettivamente inesistenti (fornitori “cartiera”)
Anche sul lato costi deducibili ritroviamo lo scenario delle false fatture. Quando l’Agenzia contesta fatture per operazioni inesistenti, come visto, recupera sia l’IVA sia il costo. Abbiamo già spiegato che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti con bene/servizio reale, c’è margine per difendere la deducibilità del costo provando l’effettività e inerenza . Diversamente, se l’operazione è oggettivamente falsa (nessun bene, nessun servizio), il costo è inesistente e non c’è difesa: è da riprendere a tassazione.
Il contribuente potrebbe però eccepire: “Io ho pagato comunque dei soldi (a un fornitore fantasma), quindi ho sostenuto un costo sia pure truffaldino, e questo mi ha ridotto il patrimonio; perché non dedurlo?”. La risposta della legge è che quello non è un costo d’esercizio deducibile, ma un danno derivante da illecito, assimilabile appunto a un costo da reato (o a un’utilizzazione di utili per scopi extracontabili). In passato c’erano orientamenti discordanti, ma oggi con la restrizione sui costi da reato e l’indirizzo di Cassazione (vedi Cass. 26340/2025), la linea dura è: se la fattura è fittizia e il contribuente lo sapeva, niente deduzione del costo . Se non lo sapeva, e il bene c’era, deduzione ammessa con prova; se il bene non c’era proprio, deduzione negata comunque (non c’è inerenza né certezza).
Pertanto la difesa in questi casi è integrata con quella sull’IVA: puntare a dimostrare la realtà sostanziale dei beni/servizi (per evitare che li qualifichino fittizi). Ad esempio, se si riesce a dimostrare che dietro fatture false c’erano lavoratori in nero che hanno effettivamente eseguito le prestazioni, talvolta i giudici hanno concesso la deduzione del costo del lavoro in nero (quantificato) mentre hanno sanzionato le irregolarità contributive. È una situazione limite ma non impossibile: l’impresa magari riceve fatture da una cartiera di comodo per lavori edili; in realtà quei lavori li hanno svolti operai che l’impresa ha pagato “in nero” tramite la cartiera. In sede penale è frode, ma in sede civile si può dire: quei costi salariali di fatto li ho sostenuti, anche se in modo illecito, ma erano costi per l’attività (costi di manodopera). La giurisprudenza è divisa: alcuni dicono “costi in nero = indeducibili perché violano norme”, altri (soprattutto Commissioni di merito) più pragmatici ammettono una deduzione per equivalente. Comunque è un terreno scivoloso, spesso parallelo al penale.
Costi vietati dalla legge o superiori a limiti legali
Abbiamo già parlato delle norme che rendono indeducibili certe spese o ne limitano la percentuale: spese di rappresentanza oltre il plafond, auto aziendali oltre 20% e costi eccedenti €18.075, fringe benefit ai dipendenti oltre soglia esente (oltre €258,23 annui allora diventano reddito per dipendente ma sempre deducibili come costo del personale, salvo complicazioni), etc. Se l’Ufficio contesta costi per violazione di queste norme, la difesa è scarna: bisogna rifare i calcoli e spesso l’azienda finisce per riconoscere l’errore (ad esempio deduzione al 100% di spese auto che andava al 20%). In queste situazioni conviene spesso ricorrere a strumenti deflativi (adesione, conciliazione) perché la pretesa è difficilmente ribaltabile in giudizio: è un errore applicativo. Salvo il caso in cui l’azienda possa invocare che trattavasi di auto strumentale piena (quindi erroneamente l’Ufficio l’ha trattata come 20% quando era 100%: va provato che l’auto, per caratteristiche tecniche, non poteva avere utilizzo privato, es. un camion: allora quell’art. 164 TUIR non si applica e deduci al 100%).
Altro caso: deduzione di accantonamenti non previsti (es. un fondo rischi generico): l’Ufficio lo riprende. Difesa: se quell’accantonamento in realtà era una spesa già maturata, riqualificarlo come fondo errato ma costo sostenuto (difficile; la maggior parte delle volte va perso). Idem per spese tipo multe: qui c’è poco da fare perché la legge è chiara.
Costi non documentati o pagati in contanti oltre soglia
Spesso l’Agenzia disconosce costi perché manca la fattura o non c’è tracciabilità del pagamento quando richiesta. Ad esempio, la normativa antiriciclaggio e fiscale prevede che le spese oltre €1.000 verso dipendenti o professionisti per prestazioni detraibili devono essere tracciabili (per dedurre il 19% di certi oneri nel 730 occorre tracciabilità). Per le imprese, dal 2020 c’è l’obbligo di pagare con metodi tracciati i compensi e rimborsi spese ai lavoratori in trasferta, pena indeducibilità (questo in legge di bilancio 2020, poi corretto). E dal 2025 come visto tutte le spese di rappresentanza.
Se contestano la mancanza di fattura, non c’è quasi scampo: un costo senza fattura non è deducibile (salvo casi di documenti alternativi, ma in genere no). La difesa estrema potrebbe essere portare altri mezzi di prova dell’esistenza del costo (un contratto, una testimonianza), ma a norma art. 109 serve documento contabile.
Se contestano la tracciabilità mancata (es. spesa di rappresentanza pagata in contanti): qui la legge è nuova e va applicata con buon senso. Se uno ha ricevuta dell’albergo intestata ma ha pagato 300€ in contanti il pranzo, formalmente dal 2025 non deducibile. Difesa possibile: era il 31/12/2024, la norma entrava dal 1/1/2025, quindi gli agenti possono sbagliare e contestare erroneamente – controllare date. Altrimenti, purtroppo è una condizione formale di deducibilità e se non rispettata, la spesa esce. Non c’è molto margine in giudizio (la circolare 15/E 2025 è chiara sul punto) .
Errori di competenza e di imputazione
Altro filone: il Fisco talvolta sposta costi da un anno all’altro (soprattutto in chiusure di esercizio) se ritiene che fossero di competenza diversa. In questi casi, l’accertamento può generare doppia imposizione (un costo tolto da anno X e messo in anno Y, se Y è chiuso la deduzione è persa). Il contribuente può difendersi invocando il principio di derivazione da bilancio: se il bilancio era redatto correttamente secondo i principi contabili, l’imputazione è insindacabile a meno di abuso. La Cassazione ha affermato che il Fisco non può modificare i criteri di competenza applicati dall’impresa se conformi ai principi contabili, salvo prova di intenti elusivi. Quindi portare a supporto eventuali pareri tecnici contabili, per dire: “Abbiamo imputato questi premi di risultato nell’anno successivo perché formalizzati allora, ciò è corretto contabile e fiscalmente”. Se convincente, il giudice potrebbe annullare l’elemento.
Se comunque viene spostato, conviene chiedere all’Ufficio la correzione speculare nell’altro anno (con istanza di autotutela o integrativa a favore) per non perderlo due volte.
Passiamo ora a esaminare come difendersi concretamente dall’azione dell’Agenzia delle Entrate, cioè quali strumenti procedurali e strategie è opportuno adottare quando si riceve un processo verbale di constatazione o un avviso di accertamento che contesta detrazioni IVA o deduzioni di costi.
Difendersi dall’Agenzia: strumenti e strategie procedurali
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta IVA e costi, il contribuente ha a disposizione vari strumenti per far valere le proprie ragioni o per ridurre il danno. È fondamentale agire entro i termini previsti e scegliere con cura la strategia, valutando pro e contro di una definizione anticipata rispetto a un contenzioso. Di seguito analizziamo le principali opzioni:
Contraddittorio endoprocedimentale e memorie difensive
Nelle verifiche fiscali, soprattutto quelle della Guardia di Finanza o dell’Agenzia in loco, al termine viene rilasciato un Processo Verbale di Constatazione (PVC). Da quel momento (salvo casi di urgenza/frode) scattano 60 giorni in cui il contribuente può presentare osservazioni e richieste (art. 12, c.7 L. 212/2000). È altamente consigliato utilizzarli: presentare una memoria difensiva al Direttore dell’Ufficio accertatore, confutando punto per punto le contestazioni del PVC, può talvolta evitare o attenuare l’accertamento. Ad esempio, se nel PVC l’IVA è contestata per mancanza di un documento, allegarlo in memoria può chiudere la questione. Oppure segnalare eventuali errori fattuali dei verificatori (es. hanno ritenuto falsa una fattura ma si prova che il fornitore invece aveva attività) può indurre l’Ufficio a soprassedere o a qualificare diversamente la contestazione.
È utile che la memoria sia dettagliata e accompagnata da documenti. Stile della memoria: sintetico ma preciso. Meglio numerare i punti di contestazione e replicare con lo stesso ordine: es. “1) Fatture Alfa: la GdF assume inesistenza soggettiva. Osservazioni: … [allegato A: perizia giurata su stock magazzino]”. Così l’Ufficio può agevolmente esaminare.
Non c’è un vero obbligo per l’Ufficio di rispondere, ma deve valutare. Spesso se la memoria evidenzia chiaramente un errore del PVC, l’accertamento su quel rilievo non viene proprio emesso (perché l’Ufficio sa che in contenzioso perderebbe). Quindi investire in questa fase può far risparmiare anni di processo.
Anche in assenza di PVC (es. accertamento da controllo formale senza ispezione), è possibile prima della scadenza dei termini proporre istanze di autotutela o chiedere colloquio. L’autotutela è una richiesta all’ente emittente di annullare o correggere l’atto per errori palesi o ragioni di merito evidenti. Non sospende i termini di ricorso, ma tentare non nuoce: se c’è un errore di calcolo o doppia imposizione, l’autotutela può risolvere. Per contestazioni di merito è raro che l’Ufficio autotu tela pienamente, ma almeno si mette per iscritto la propria posizione.
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
Ricevuto l’avviso di accertamento, una delle prime valutazioni è: posso trovare un accordo col Fisco per chiudere la questione? L’istituto dell’adesione consente di “trattare” con l’Ufficio sulle somme dovute, prima di arrivare davanti ai giudici . Si può attivare su istanza del contribuente (entro il termine per ricorrere) oppure a invito dell’Ufficio.
Vantaggi dell’adesione:
– Sospensione termini: presentando istanza di adesione, il termine per fare ricorso si sospende per 90 giorni (dando tempo per negoziare) .
– Riduzione delle sanzioni: se si raggiunge l’accordo, le sanzioni si ridicono fino a 1/3 di quelle minime per legge . In pratica spesso significa pagare circa il 30% dell’imposta evasa come sanzione (anziché 90%). Ad esempio, su una maggiore IVA dovuta di €10.000, sanzione minima 90% = €9.000; con adesione diventa 1/3 = €3.000 . Questo è un beneficio significativo.
– Rateizzazione: l’importo concordato (imposte + sanzioni ridotte + interessi) si può pagare fino a 8 rate trimestrali (16 se oltre 50k) . Agevola la cassa.
– Niente contenzioso: evita spese legali, incertezze e ulteriori sanzioni in caso di soccombenza.
Svantaggi:
– Bisogna accettare di pagare, rinunciando al ricorso. L’accordo è definitivo e non impugnabile, salvo vizi di volontà gravi.
– Se si aderisce, si deve pagare almeno la 1ª rata entro 20 giorni , altrimenti salta tutto (si decade dai benefici e l’accertamento torna esecutivo con sanzioni intere).
– Non sempre l’Ufficio è disposto a grandi sconti sul merito: l’adesione spesso comporta una riduzione parziale del reddito accertato, ma non la cancellazione totale dei rilievi. Quindi funziona se le contestazioni sono in parte fondate o se si vuole ridurre il danno.
Quando conviene aderire? Se il contribuente riconosce che alcune contestazioni sono difficilmente difendibili, può trattare una riduzione. Ad esempio, ha dedotto costi personali evidenti: in adesione può proporre di pagarli ma magari ottenendo il riconoscimento di altri costi che reputa leciti. L’Ufficio di solito aderisce se la controparte mostra apertura e se ha elementi per farlo (i funzionari hanno margini su imponibile e su sanzioni).
Può capitare di usare l’adesione anche tatticamente: presentare istanza di adesione per guadagnare i 90 giorni di tempo (specie a ridosso di agosto, sfruttando sospensione feriale cumulata) e preparare meglio il ricorso. In tal caso, se non interessa l’accordo, si va all’incontro ma non si conclude, e poi si presenta ricorso entro 30 giorni dalla chiusura della trattativa (che coincide col 90° giorno o con verbale di mancato accordo).
Esempio di esito adesione: l’accertamento chiede IVA 50.000 € e maggiori ricavi 100.000 € con 90% sanzioni. In adesione, il contribuente fa notare che una parte di quei ricavi era già stata tassata e produce documenti nuovi su alcuni costi. Si raggiunge accordo su IVA 30.000, ricavi 60.000. Sanzioni: 1/3 del minimo (30% circa). Alla fine il contribuente paga 30.000 + sanzioni 9.000 + interessi ~2.000 = 41.000 invece di oltre 145.000 richiesti inizialmente. Si chiude in 4 mesi. – Questo mostra il potenziale risparmio.
Tecnicamente, l’accordo si formalizza con un atto di adesione firmato da entrambe le parti . Da quel momento, è come un accertamento definitivo con efficacia di giudicato: non si può più appellare. Quindi è cruciale che il contribuente sia convinto e in grado di pagare (o di sostenere le rate).
Regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance)
Questo è uno strumento preventivo riservato a contribuenti di grandi dimensioni, volto a instaurare un dialogo costante col Fisco per evitare a monte le controversie. Introdotto dal D.Lgs. 128/2015 per aziende con fatturati elevatissimi, è stato ampliato di recente (D.Lgs. 221/2023) prevedendo soglie più basse nei prossimi anni . In sostanza, i soggetti ammessi al regime concordano con l’Agenzia un sistema di controllo interno sul rischio fiscale (Tax Control Framework) che viene certificato, e in cambio ottengono: un confronto continuo sulle posizioni fiscali dubbie (interpelli preventivi abbreviati, feedback su operazioni), un trattamento sanzionatorio di favore se emergono poi errori (sanzioni amministrative ridotte di metà e nessun reato punibile penalmente se c’è collaborazione), e altri benefici (niente garanzie su rimborsi, canale dedicato con l’Agenzia) .
Per i fini di questa guida, è rilevante sapere che nel regime collaborativo praticamente non si verifica la situazione di un accertamento “a sorpresa”: eventuali contestazioni di IVA o costi vengono discusse quasi in tempo reale con l’azienda. Ciò evita proprio di dover ricorrere poi a difese. È una strategia ex ante disponibile però solo a imprese molto strutturate (attualmente soglia fatturato: €750 milioni dal 2024, €500 milioni dal 2026, €100 milioni dal 2028 , più obbligo di certificazione del TCF da parte di professionisti esterni ).
Per le imprese che non rientrano in questa élite, il concetto da prendere è comunque: investire in un solido sistema di tax compliance interna (controllo e tracciabilità delle operazioni, consulenze preventive) è la migliore difesa per evitare contestazioni future. Ad esempio, un’azienda medio-grande può volontariamente adottare un “modello 231 fiscale” e farlo certificare: se mai subisce un controllo, potrà dimostrare di aver fatto di tutto per essere compliant, e questo aiuta a ridurre contestazioni e sanzioni.
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)
Se non si raggiunge un accordo e si ritiene la pretesa infondata (totalmente o in parte), la via è presentare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT, nuovo nome delle Commissioni Tributarie Provinciali) entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento (o 30 se è un diniego di rimborso, ma qui parliamo di avvisi che sono 60). Come visto, l’istanza di adesione sospende questi termini per 90 giorni, e dal 2023 non c’è più l’obbligo di reclamo/mediazione per le liti sotto 50.000 € (istituto abolito dal 2024). Quindi si può andare direttamente in giudizio per qualunque valore.
Il ricorso va redatto con cura, contenendo: i fatti, i motivi di diritto, le prove a sostegno e la richiesta finale (annullamento totale/parziale dell’atto). È richiesta l’assistenza tecnica di un avvocato o commercialista abilitato, salvo liti di valore ≤ €3.000 dove è ammessa l’auto-rappresentanza . Dato che le contestazioni IVA/costi spesso superano i 3k, quasi sempre servirà un difensore.
Nel ricorso, come in ogni atto processuale, le fonti normative e giurisprudenziali autorevoli sono fondamentali: citare articoli di legge, circolari interpretative e soprattutto precedenti di Cassazione consolidati è cruciale per convincere i giudici. Ad esempio, se contesto un rilievo di antieconomicità, citerò Cass. XXX/2025: “l’inerenza prescinde da valutazioni quantitativo-utilitaristiche” , a supporto della mia tesi. In questa guida abbiamo riportato molti riferimenti utili in tal senso, che in un ricorso reale andrebbero calati specificamente sul caso.
Tempistica: presentato il ricorso (telematicamente sulla piattaforma SIGIT), l’ufficio si costituisce e la causa viene istruita. Si possono presentare memorie aggiuntive fino a 5 giorni prima dell’udienza (principale a 30 gg, replica a 15 gg, ecc., ex art. 32 D.Lgs. 546/92). Le prove nel processo tributario sono principalmente documentali. La testimonianza orale non è ammessa (anche se la riforma 2022 ne prevede una forma scritta molto limitata, ancora in attesa di decreti attuativi). Quindi bisogna puntare tutto su documenti, presunzioni e argomentazioni logico-giuridiche.
Sospensione della riscossione: importante, avviare un ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per legge, l’avviso di accertamento è esecutivo decorso il termine di impugnazione: l’Agenzia Riscossione può iniziare a riscuotere 1/3 delle imposte contestate (oltre interessi) in pendenza di giudizio di primo grado, e un altro terzo dopo sentenza di primo grado se favorevole a Fisco (il residuo dopo appello). Quindi se l’importo è alto, conviene chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto per evitare esecuzioni. Bisogna depositare un’istanza motivata di sospensione (prova di danno grave e fondati motivi sul fumus) e il giudice si pronuncia in tempi rapidi. Nelle contestazioni IVA/costi, se gli importi sono ingenti, i giudici spesso concedono la sospensiva almeno parziale, specie se il contribuente mostra che pagare subito provocherebbe difficoltà economica (danno grave). La sospensione evita che Equitalia (ADER) pignori conti o ipotechi beni durante il processo.
Decisione di primo grado: se la CGT di primo grado annulla l’atto, bene per il contribuente, anche se l’Agenzia potrebbe appellare. Se invece il contribuente perde, può appellare alla CGT di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni. Per importi sotto €50.000 c’è dal 2023 la possibilità, in appello, che stia un giudice monocratico (cause minori), ma il processo non cambia molto. In appello si può riproporre tutta la discussione, e magari integrare con ulteriori prove documentali se sopravvenute o non valutate.
Cassazione: la riforma 2022 ha introdotto che anche l’Amministrazione Finanziaria può ricorrere in Cassazione contro le sentenze d’appello se ritiene di aver subito un’ingiustizia (prima era limitato il potere di appello per l’Agenzia, ora c’è parità di armi). In Cassazione, ovviamente, ci si arriva solo per questioni di diritto, e con assistenza di avvocato cassazionista. Auspicabilmente, l’obiettivo è risolvere prima, perché la Cassazione può durare anni.
Conciliazione giudiziale (strumento deflattivo in corso di causa)
Anche una volta incardinato il giudizio, le parti possono trovare un accordo transattivo. Si chiama conciliazione giudiziale: in primo o secondo grado, fino all’udienza, si può depositare un accordo di conciliazione (totale o parziale). I vantaggi qui: sanzioni ridotte al 40% in caso di conciliazione in primo grado, 50% se in appello . Quindi leggermente meno conveniente dell’adesione (che era 1/3 ≈ 33%), ma comunque buono. In Cassazione, dal 2025, è stata ammessa la conciliazione per tutte le cause , il che è una novità (prima non si poteva conciliare in Cassazione, ora sì col D.Lgs. 81/2025). La riduzione sanzioni per conciliazione in Cassazione è stata fissata anch’essa al 50% (essendo equiparata all’appello) .
Quando conciliare? Magari dopo la sentenza di primo grado, se il rischio è alto in appello, le parti possono preferire un compromesso. Oppure se emergono fatti nuovi. Tecnicamente, la conciliazione si formalizza con un verbale omologato dal giudice.
Conciliazione e adesione sono mutuamente esclusive: se hai già definito in adesione, non vai in giudizio; se sei in giudizio, puoi conciliare se adesione non fu fatta o su parti non oggetto di adesione.
Definizione agevolata liti e altri condoni
Va menzionato che periodicamente il legislatore concede definizioni agevolate delle liti pendenti, con cui pagando un certo importo percentuale si chiude la causa. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha offerto la definizione delle liti pendenti con sconti in base al grado e all’esito: 90% se solo primo grado pendente, 40% se l’Agenzia ha perso in primo grado, 15% se ha perso in secondo, e 5% se pendente in Cassazione con due gradi favorevoli al contribuente. Questi condoni liti vanno seguiti perché possono rappresentare un’opportunità di chiudere pagando meno. Nel contesto IVA e costi, se uno ha cause lunghe, talvolta conviene aderire alla definizione per togliersi rischio e sanzioni.
Al 2025 non c’è (ancora) una definizione liti nuova oltre a quelle scadute nel 2023, ma il quadro politico lascia intendere che possano essercene altre in futuro. Comunque, questa è più materia di opportunità che di strategia difensiva: quando c’è, si valuta caso per caso.
Fac-simile di memoria difensiva e di ricorso
Per dare un’idea pratica, si riportano di seguito degli schemi di atti difensivi tipici, che andrebbero ovviamente adattati al caso concreto.
Fac-simile estratto di Memoria difensiva endoprocedimentale (osservazioni al PVC):
(Su carta intestata contribuente o suo difensore)
Alla Direzione Provinciale di … – Ufficio Controlli
Rif.: PVC n. … del … relativo a Società XYZ Srl – Periodo d’imposta 2022
Oggetto: Osservazioni e richieste ai sensi dell’art. 12 c.7 L. 212/2000
La sottoscritta società XYZ Srl, in persona del legale rappresentante, con riferimento al Processo Verbale di Constatazione indicato in oggetto, formula le seguenti osservazioni difensive:
1. Contestazione IVA indetraibile su fatture Alpha Srl (PVC §3.1) – Si evidenzia che le operazioni con Alpha Srl sono reali e debitamente documentate. In allegato (Doc. 1) si producono i DDT relativi alle forniture merce in questione, recanti firma per ricevuta del ns. magazziniere. Si segnala inoltre che Alpha Srl risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese (Doc. 2, visura camerale) e con oggetto sociale coerente. La circostanza, rilevata nel PVC, della mancata presentazione della dichiarazione IVA 2022 da parte di Alpha Srl è dovuta – per quanto ci consta – a un disguido legato al cambio di amministratore (cfr. Doc. 3, comunicato stampa AdE del …). Pertanto, difettano i presupposti per configurare le operazioni come inesistenti. Si richiama, in diritto, l’art. 19 DPR 633/72 e la giurisprudenza UE sul diritto di detrazione in buona fede. Si chiede dunque l’archiviazione del rilievo.
2. Contestazione costi di sponsorizzazione non inerenti (PVC §3.2) – L’ufficio rileva che le spese di sponsorizzazione sportiva (€50.000) sarebbero eccedenti rispetto ai benefici aziendali e le qualifica come rappresentanza indeducibile. Al riguardo, si fa presente che la Cassazione ha chiarito come i costi di sponsorizzazione siano inerenti ove diretti anche potenzialmente ad accrescere il prestigio o la visibilità dell’azienda . Nel caso di specie, la sponsorizzazione dell’evento “Maratona Cittadina 2022” ha dato ampia visibilità al marchio (Doc. 4: rassegna stampa e foto striscioni pubblicitari). Non si tratta quindi di mera liberalità di rappresentanza, bensì di spesa pubblicitaria deducibile ex art. 108 co.2 TUIR. Si evidenzia inoltre che la spesa rientra nei limiti del 1,5% dei ricavi (Doc. 5, calcolo), pertanto anche se fosse considerata rappresentanza sarebbe comunque deducibile. Si sollecita dunque il riesame del rilievo alla luce di tali elementi.
(…) segue per eventuali altri punti contestati…
Conclusioni – Alla luce di quanto esposto, la Società confida che codesto Ufficio voglia riesaminare criticamente i rilievi formulati e, conseguentemente, evitare l’emissione dell’atto impositivo ovvero rideterminare la pretesa eliminando i recuperi non fondati. Resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si chiede fin d’ora, ove opportuno, di essere convocati per un contraddittorio orale.
Distinti saluti.
Luogo, data
XYZ Srl – il legale rappresentante
(fine fac-simile memoria PVC)
Fac-simile estratto di Ricorso tributario:
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di [Provincia]
Ricorrente: XYZ Srl, c.f…, con sede…, in persona del legale rapp.te pro tempore sig.…
Difensore: Avv. … (CF…, del Foro di…, domiciliato ex lege in …)
Convenuto: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di …, Via…, C.F….
Fatto: In data … la Società riceveva avviso di accertamento n…. relativo al periodo d’imposta 2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IVA per €… e maggiore IRES per €…, oltre sanzioni e interessi. L’atto trae origine da verifica della G.d.F. conclusa con PVC del …, ed è stato notificato il … . Con il presente ricorso la Società intende impugnare detto avviso in quanto infondato in fatto e in diritto, come di seguito articolato.
Motivi di ricorso:
1) Illegittimità del recupero IVA su fatture Alpha Srl per insussistenza di operazioni inesistenti – Violazione dell’art. 19 DPR 633/72 e dell’art. 17 Dir. 112/2006 – Difetto di motivazione.
L’ufficio ha negato la detrazione dell’IVA relativa a n.5 fatture emesse da Alpha Srl (fornitura componenti elettronici), assumendo trattarsi di operazioni soggettivamente inesistenti. Tale assunto è privo di fondamento. In primo luogo, le operazioni sono reali, come provato dai documenti di trasporto e dal successivo impiego dei beni nei nostri processi produttivi (Doc. 6, 7). Alpha Srl era fornitore effettivo della merce: la circostanza che non abbia versato l’IVA dovuta è a noi estranea e non può, in difetto di prova di nostra connivenza, privarci del diritto di detrazione . In diritto, si richiama la giurisprudenza unionale secondo cui il cessionario conserva il diritto a detrazione se non sapeva né poteva sapere di una frode commessa a monte (C. Giust. cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03 “Optigen”, nonché C-80/11 “Mahagében”). Nel caso di specie, l’Ufficio non ha fornito alcun elemento concreto circa una nostra consapevolezza della frode – elementi che sarebbero a suo carico provare . Si evidenzia anzi che Alpha Srl, all’epoca dei fatti, risultava regolarmente operante (Doc. 8, attestazione VIES e visura) e praticava prezzi in linea col mercato (Doc. 9, listino medio settore), il che esclude indicatori anomali. Pertanto, il diniego della detrazione IVA risulta contrario a legge. Inoltre, l’avviso è carente di motivazione su punto essenziale: non spiega per quali fatti si ritenga che Alpha fosse “fittizia” né indica le presunzioni gravi richieste; si limita a rinviare al PVC in modo generico. Ciò comporta nullità dell’atto per difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000; cfr. Cass. n. 3590/2020: nullità avviso per assenza allegazione PVC non conosciuto).
2) In subordine: deducibilità dei costi documentati da fatture Alpha Srl – Violazione art. 109 TUIR – Fattispecie non rientrante nell’art. 14 co.4-bis L. 537/93.
Anche laddove, in via subordinata, si ritenesse di confermare l’inesistenza soggettiva delle operazioni Alpha, si osserva che i relativi costi (per €…) avendo natura di materie prime impiegate in produzione, sarebbero comunque deducibili ai fini IRES. La Cassazione ha infatti affermato che i costi da operazioni inesistenti sono deducibili qualora effettivamente sostenuti nell’esercizio dell’impresa, fatta salva l’ipotesi di costi direttamente utilizzati per reati non colposi . Nel caso in esame, i beni acquistati da Alpha Srl sono stati integrati nei prodotti venduti dalla società (Doc. 10, schede di produzione) e non rappresentano costi “di reato” in sé, bensì costi reali di materie prime. Non ricorre dunque il divieto di deduzione di cui alla L. 537/93, trattandosi di spese effettive e inerenti. La Suprema Corte, Ord. n. 26353/2025, ha confermato la deducibilità di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti laddove il contribuente ne provi inerenza ed economicità – onere che nel caso di specie è assolto dalla documentazione prodotta. Pertanto, il recupero a tassazione IRES su dette spese è illegittimo e va annullato.
3) (…) (altri motivi analogamente strutturati)
Richiesta finale:
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiede che Codesta Ill.ma Corte voglia annullare in toto l’avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese del giudizio.
In via subordinata, ove ritenuto dovuto qualche importo, si chiede sin d’ora la rideterminazione dello stesso nei minori limiti di legge.
Si formula istanza di discussione in pubblica udienza.
Inoltre, ricorrendo i presupposti di legge (grave e irreparabile danno derivante dall’esecuzione dell’atto, stante l’elevato importo), si presenta separata istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/92.
(Luogo, data)
Avv. … difensore di XYZ Srl (firma digitale)
(segue elenco documenti allegati, procura alle liti, ricevuta pagamento contributo unificato etc.)
(fine fac-simile ricorso)
Nota: i fac-simili sopra sono semplificati per esigenze illustrative; nella pratica vanno adattati e completati (ad es. inserendo tutti gli elementi identificativi, i riferimenti normativi precisi, ecc.). Tuttavia, essi evidenziano come impostare le difese: contestare la ricostruzione dei fatti, citare norme e sentenze a supporto, allegare prove documentali e concludere con le richieste al giudice.
Domande frequenti (FAQ) su IVA detraibile e costi deducibili contestati
D. L’Agenzia delle Entrate mi contesta la detrazione IVA perché il mio fornitore è risultato una “cartiera”. Io però ho la merce e ho pagato tutto regolarmente: perderò davvero quell’IVA?
R. In situazioni di frode con fornitore fittizio (operazioni soggettivamente inesistenti), la legge prevede la perdita del diritto a detrazione solo se il cessionario era consapevole della frode o se, con diligenza, avrebbe potuto accorgersene . Quindi, se lei dimostra di essere stato in buona fede – ad esempio esibendo che il fornitore sembrava affidabile, che ha svolto normali controlli e che nulla faceva presagire l’irregolarità – ha buone possibilità di vedere riconosciuto il diritto alla detrazione (in giudizio, se non in sede amministrativa). La Corte di Giustizia UE tutela il diritto di detrazione del cessionario in buona fede. Viceversa, se l’Agenzia prova che “sapeva o doveva sapere” della frode, allora la detrazione le verrà definitivamente negata . In quest’ultimo caso, purtroppo, dovrà restituire l’IVA detratta e pagare le relative sanzioni (salvo eventuali definizioni agevolate). Potrà però dedurre il costo ai fini delle imposte dirette solo se riesce a provare che la spesa era reale e inerente alla sua attività , ma attenzione: se è provata la sua complicità nella frode, la Cassazione esclude anche la deducibilità di quel costo . Dunque, tutto ruota attorno alla prova della sua buona fede e diligente comportamento. Faccia valere tutti gli elementi a suo favore e, se necessario, ricorra in giudizio per far valere i suoi diritti.
D. L’Ufficio mi ha disconosciuto dei costi perché “non inerenti”. Chi decide cos’è inerente? Possono contestarmi una scelta imprenditoriale?
R. L’inerenza è un concetto giuridico: un costo è inerente se sostenuto per l’attività d’impresa, cioè se ha una qualche correlazione con i ricavi o con l’oggetto dell’impresa . In linea di massima, lei come imprenditore è libero di effettuare spese anche apparentemente sproporzionate o poco utili, e il Fisco non può sindacare l’opportunità economica di ogni spesa. La Cassazione dice chiaramente che l’inerenza è qualitativa, “prescinde dalla sua entità o utilità”, e che non si valutano i costi in termini di vantaggio economico immediato . Tuttavia, se un costo è manifestamente estraneo all’attività (es: spese personali, hobby del titolare, beni usati a scopi privati), allora l’Ufficio ha ragione nel dire che non è inerente e quindi non deducibile. Inoltre, se un costo è gravemente antieconomico – ad esempio pagare 100 quello che vale 10 senza spiegazione – l’Amministrazione può vedere in ciò un indizio di elusione o di distrazione di utili, e contestare la deducibilità per mancanza di inerenza sostanziale . In pratica: lei decide la gestione, ma deve saper giustificare perché una data spesa serve all’impresa. Se può dare una spiegazione credibile (anche solo in termini di immagine, potenziale sviluppo futuro, ecc.), i giudici tributari tendono a riconoscerle l’inerenza . Se invece è chiaramente una spesa personale messa nei conti dell’azienda, allora no. Quindi, a chi spetta decidere? In primo luogo all’Ufficio, che fa la contestazione; ma la decisione finale spetta al giudice tributario, il quale valuterà se quell’esborso aveva o meno attinenza con l’attività, sulla base degli elementi che le due parti porteranno. Il consiglio è di documentare sempre la finalità aziendale delle spese “dubbie” (es: se compra un’auto di lusso in azienda, rediga un regolamento di utilizzo per scopi di rappresentanza; se fa una festa, tenga l’elenco clienti invitati, ecc.), così avrà munizioni in caso di verifica.
D. Mi è stato notificato un avviso di accertamento che recupera IVA e costi con sanzioni enormi. Che cosa devo fare e in quanto tempo, per oppormi?
R. Dal momento in cui riceve l’accertamento, ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) . È fondamentale rispettare questo termine: se lo salta, l’atto diventa definitivo e dovrà pagare tutto. Prima di ricorrere, ha alcune possibilità: può chiedere un appuntamento all’Agenzia per un accertamento con adesione (entro lo stesso termine di 60 gg), che sospende i termini e consente di trattare una riduzione . Valuti se ci sono margini di accordo: con l’adesione spesso si ottiene sanzione ridotta a 1/3 e magari un taglio parziale delle imposte . Se vuole opporsi integralmente, prepari il ricorso con l’assistenza di un tributarista (avvocato o dottore commercialista abilitato). Nel ricorso dovrà indicare i motivi per cui l’accertamento è sbagliato e le prove a suo favore. Può anche chiedere la sospensione dell’esecuzione all’organo giudicante, perché trascorsi 60 giorni dall’atto, l’Agenzia potrebbe iscriverle a ruolo 1/3 delle imposte (iniziare la riscossione parziale) – la sospensione cautelare glielo evita, se concessa. Quindi: step 1, entro 60 gg presentare istanza di adesione o ricorso (se fa adesione, il termine ricorso slitta di 90 gg automaticamente). Step 2, se ricorre, eventualmente chiedere subito la sospensiva (il giudice fisserà udienza entro ~mese). Step 3, seguire il processo tributario (primo grado e poi appello se serve). Ricordi che dal 2024 non c’è più mediazione obbligatoria neanche per liti piccole : può andare direttamente in causa su ogni importo. È consigliabile far redigere il ricorso a un esperto, perché la materia IVA e costi è tecnica e vanno citate sentenze e norme puntuali per convincere la Corte. Infine, tenga presente eventuali definizioni agevolate: a volte le leggi di bilancio permettono di chiudere le liti pendenti pagando, ad esempio, il 90% del solo imposto senza sanzioni (o percentuali decrescenti se ha già vinto in primo/appello). Se capitano, valuti con il suo consulente se aderire.
D. In caso di fatture false, oltre al danno economico rischio anche sanzioni penali?
R. Purtroppo sì, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti configura il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) se l’IVA evasa supera €30.000 o i costi fittizi superano €1.5 milioni (soglie di punibilità). La pena è la reclusione (che va da 4 a 8 anni nei casi più gravi, dopo l’inasprimento del 2019). Anche l’emissione di fatture false è reato (art. 8 D.Lgs. 74/2000). Se lei è solo il destinatario inconsapevole, di norma non viene imputato: il reato richiede il dolo specifico di evadere. Però deve prepararsi a dimostrare la sua buona fede anche in sede penale, perché spesso scattano indagini. Buona notizia: esiste una causa di non punibilità se lei paga integralmente le imposte, sanzioni e interessi relativi a quella violazione prima che inizi il dibattimento penale (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Ciò estingue il reato di dichiarazione fraudolenta. In pratica: se il Fisco la contesta per fatture false e lei, magari transando, paga tutto il dovuto, non sarà punibile penalmente. Questa norma è pensata per favorire la regolarizzazione. Ovviamente, implica poter pagare somme ingenti. In sintesi: se davvero era ignaro, difficilmente la perseguiranno (mancando l’intento di frode); se invece dovessero ritenere che c’era accordo, rischia il penale, ma può evitarlo pagando il dovuto. Le conviene, in ogni caso, seguire con attenzione anche il versante penale (se c’è un’indagine) con un avvocato penalista tributario, coordinando la difesa di merito con quella nel procedimento fiscale. Tenga presente che un’eventuale assoluzione penale per insussistenza di frode le gioverebbe anche nel contenzioso tributario (il giudice tributario dovrebbe tenerne conto a suo favore).
D. Ho dedotto in dichiarazione dei costi che ora l’Agenzia mi contesta perché privi di fattura (avevo solo ricevute generiche). Posso fare qualcosa per sanare ex post o li perderò?
R. In linea di massima, per dedurre un costo d’impresa serve un documento fiscalmente valido intestato all’azienda (fattura, scontrino parlante, ricevuta con indicazione partita IVA del cedente se esente da fattura). Se lei non ha proprio la fattura, a posteriori è difficile rimediare: l’Ufficio applica l’art. 109 TUIR che richiede la certezza e determinabilità dell’onere, e considera la mancanza di documento come indizio di indeterminatezza o addirittura di inesistenza del costo. Può provare a far avere adesso una fattura dal fornitore, anche se tardiva: magari spiegando che all’epoca per errore non fu emessa. Se il fornitore collabora, emettendo fattura ora (con IVA, sanzioni per lui per ritardo) e lei la registra, potrebbe sostenere in adesione o in giudizio che la spesa era reale e ora è documentata. Non c’è certezza che venga accettato, però alcuni giudici guardano alla sostanza: se il costo c’è stato ed è comprovato anche tardivamente, potrebbero concedere la deduzione (magari spostandola di competenza all’anno di emissione fattura). Se invece il fornitore non esiste più o rifiuta, può solo raccogliere altre evidenze (pagamenti tracciati che ha effettuato, contratto, corrispondenza, consegna beni, ecc.) e presentarle sperando che convincano almeno il giudice della realtà del costo. Tenga però presente che, secondo legge, la spesa aziendale va documentata da elementi certi e precisi; l’onere della prova è suo. Dunque, se rimane solo una ricevuta senza intestazione, la chance di vittoria è bassa. In tal caso, può valutare di definire in adesione, cercando almeno di ridurre la sanzione (in questi contesti l’Ufficio di solito riduce la sanzione a 1/3 e non oltre, perché sul principio hanno ragione). In futuro, eviti sempre di registrare costi non supportati da fattura: se un fornitore non vuole fatturare, meglio non dedurre proprio quella spesa (sarà un costo extra-contabile) che dedurla e poi vedersela ripresa con sanzione.
D. Come funzionano i limiti di deducibilità per auto e telefoni? Posso dedurre al 100% se li utilizzo solo per l’attività?
R. La normativa prevede percentuali forfettarie: per le autovetture aziendali non ad uso esclusivamente strumentale, la deducibilità è al 20% del costo (fino a €18.075,99 di costo) , indipendentemente dall’uso effettivo. Quindi anche se lei sostiene di usarla solo per lavoro al 90%, la legge comunque pone il cap al 20%. Solo se l’auto è proprio strumento di lavoro esclusivo (es: taxi, auto scuola guida, veicolo commerciale) allora è 100% deducibile. Per gli agenti di commercio, come detto, la regola è diversa: 80% deducibile fino a €25.822 di costo . Quanto all’IVA sulle auto: è detraibile al 40% in generale , e al 100% solo se l’auto è strumentale esclusiva o data in uso promiscuo con addebito al dipendente (caso particolare). Dunque, se lei ha un’auto aziendale normale, anche se la usa quasi sempre per lavoro, purtroppo la deduzione resta al 20% e l’IVA al 40%. – Per i telefoni: qui la legge ammette deducibilità all’80% per le spese telefoniche di imprese e professionisti . Significa che se spende 1000€ di telefono, 800€ sono deducibili. L’unica eccezione per dedurre 100% è se l’utenza è strettamente aziendale e non suscettibile di uso personale (es. centralino server dati, linea di emergenza di un ascensore, ecc.) . Per i telefoni cellulari aziendali assegnati a persone, comunque l’80% è la regola anche se li usano solo per lavoro (c’è sempre margine di uso privato). L’IVA sui telefoni: se ha linee “promiscue”, di solito si detrae 50% ; se attiva una SIM solo per dati di ufficio o un telefono che rimane in sede, può detrarre 100%. In pratica, le conviene applicare i forfait: 40% IVA auto, 20% costo auto; 50% IVA telefoni, 80% costo telefoni – a meno che abbia situazione chiaramente esclusiva documentabile. Così evita contestazioni. Perché se deduce al 100% un cellulare, l’Agenzia potrà chiederle estratti traffico per provare che non ha chiamate personali, ecc., e diventa complicato e intrusivo. Meglio seguire la presunzione di legge e dormire tranquillo.
D. Ho ricevuto un invito a comparire per accertamento con adesione riguardo al mio caso. Cosa succede in pratica durante l’adesione? Devo portare qualcosa?
R. Nell’accertamento con adesione, lei (e/o il suo consulente) avrà un colloquio con i funzionari dell’Ufficio che hanno emesso l’accertamento. È un incontro informale ma verbalizzato. Lì potrà esporre le sue ragioni e anche contrattare una riduzione delle somme dovute. È utile portare con sé eventuali nuovi documenti o argomenti non valutati prima, perché l’adesione è l’ultima sede dove l’Ufficio può riconoscerle qualcosa senza arrivare in giudizio. Quindi, porti tutto ciò che può supportare la sua posizione (contratti, perizie, calcoli). I funzionari le proporranno magari un compromesso: ad esempio, rinuncia a un rilievo e lei paga gli altri, oppure riducono imponibili del X%. Valuti serenamente la proposta, magari chiedendo qualche giorno se serve (possono aggiornare l’incontro). Se trova l’accordo, verrà redatto un atto con le nuove somme. In caso di adesione totale, ricordi che deve pagare entro 20 giorni la prima rata o l’intero . Se non paga, l’adesione si considera nulla e l’originario atto resta valido (con aggravio sanzioni). Quindi firmi l’accordo solo se è convinto di poter sostenere il pagamento. – Se non si raggiunge un accordo, verrà redatto un verbale di mancato accordo e lei potrà ancora fare ricorso (con termini ri-calcolati: 30 giorni dalla chiusura dei 90 gg sospensione). Durante l’adesione non si peggiora mai la situazione (loro non possono aumentare le pretese), al massimo resta com’era. Quindi è un tentativo che conviene fare se non è certo di vincere la causa o se comunque vuole provare a ridurre il debito. Inoltre, come detto, riduce di molto le sanzioni: pagherà circa un terzo del totale originario . Ad esempio, sanzione 90% su €10.000 di imposta = €9.000; con adesione scende a 30% = €3.000. È un bel risparmio. – In conclusione, all’incontro si presenti disponibile ma fermo sui punti dove ha ragione, mostri ciò che può convincere l’Ufficio. Se c’è margine, troveranno un’intesa. Altrimenti, ringrazi e prepari il ricorso.
D. Per il futuro, come posso tutelarmi ed evitare queste contestazioni su IVA e costi?
R. Alcuni accorgimenti utili:
– Diligenza nella scelta dei fornitori: verifichi sempre l’affidabilità di nuovi fornitori (controllo partita IVA attiva, visura, se possibile referenze). In settori a rischio (edilizia, rottami, compravendita oro, elettronica, carburanti – tutti scenari di frodi frequenti) faccia verifiche approfondite e documenti l’averle fatte (es: stampi la visura, la Conservi). Questo servirà a dimostrare la sua buona fede se qualcuno si rivelasse una cartiera.
– Contratti scritti e documentazione: metta per iscritto gli accordi con fornitori e clienti, specie se di importo rilevante. Contratti ben congegnati e firmati, DDT per le merci, rapportini per i servizi resi, ecc. Più carte ha, più sarà difficile per l’Ufficio dire che un’operazione è falsa o un costo non è provato.
– Tracciabilità pagamenti: paghi fornitori e spese aziendali con mezzi tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, carta aziendale). Dal 2025, come visto, è obbligatorio per spese di rappresentanza e anche per dedurre alcune spese di lavoro dipendenti . Ma in generale, un pagamento tracciato a un fornitore reale è un elemento a suo favore. Eviti transazioni in contanti sopra soglie o a soggetti strani (estero non giustificato).
– Conservi tutto: archivi bene fatture, DDT, estratti conto, ogni cosa. Ormai con la fattura elettronica, l’Agenzia stessa ha copia delle sue fatture di vendita e acquisto, il che riduce i contenziosi su documenti mancanti (perché le fatture non spariscono). Ma per i documenti non fiscali (contratti, DDT), tenga archivi digitali organizzati. Se arriva una verifica, in poche ore deve saper recuperare ciò che le chiedono.
– Consulenze preventive: se ha operazioni particolari (es: vuole fare sponsorizzazioni ingenti, o dare benefit ai soci, o acquistare un bene ad uso promiscuo), senta prima il suo consulente. Magari esiste modo di strutturare la cosa per minimizzare il rischio fiscale (ad es., se vuole comprare una casa e metterla in azienda, il commercialista può suggerirle un contratto di utilizzo o un addebito al socio per l’uso, così da non avere utili occulti). Oppure può presentare un interpello all’Agenzia su questioni fiscali dubbie: ad esempio “posso detrarre l’IVA su quest’operazione X?”. Se l’Agenzia risponde (ci vuole un po’ di tempo), poi quella risposta la vincola.
– Tax control: se la sua impresa è medio-grande, valuti di adottare un sistema di controllo interno del rischio fiscale. Anche se non rientra nel regime di adempimento collaborativo, avere procedure scritte (e magari certificate ISO o simili) di gestione fiscale mostra la sua volontà di compliance. In caso di verifiche, le aziende ben organizzate spesso subiscono meno contestazioni, o comunque godono di miglior trattamento (c’è anche una previsione di attenuante sanzionatoria se esiste un modello 231 idoneo).
In breve, la chiave è prevenire: operare con trasparenza, tracciare e documentare. Se poi, nonostante tutto, arriva una contestazione infondata, sarà in posizione forte per difendersi con successo.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche sui temi trattati, per fissare i concetti chiave in forma schematica.
Tabella 1 – Detraibilità IVA e deducibilità costi: alcuni casi pratici comuni
| Tipologia di spesa/acquisto | IVA detraibile | Costo deducibile (IRES/IRPEF) | Note normative |
|---|---|---|---|
| Autovettura aziendale ad uso promiscuo (non esclusiva) – imprese | 40% dell’IVA esposta (restante 60% indetraibile) | 20% del costo d’acquisto (max imponibile €18.075,99) + 20% spese gestione | Art. 19-bis1 co.1 lett.c DPR 633/72 (IVA); Art. 164 TUIR (costi) |
| Autovettura uso strumentale esclusivo (taxi, noleggio, autoscuola) | 100% IVA detraibile | 100% costo deducibile (senza limiti) | Se il veicolo per caratteristiche è utilizzabile solo per attività impresa |
| Autovettura per agente/rappresentante | 100% IVA detraibile | 80% costo deducibile, su max imponibile €25.822,84 | Art. 19-bis1 lett.c DPR 633 (IVA – agente equiparato a strumentale); Art. 164 TUIR (agenti) |
| Spese carburante autovetture aziendali | IVA detraibile 40% (salvo uso esclusivo) | Deducibile 20% (imprese) o 80% (agenti), coerentemente con auto | Necessaria scheda carburante o pay elettronico; soglie art. 164 TUIR |
| Telefono fisso/mobile (utenze telefoniche) uso promiscuo | IVA detraibile forfettariamente 50% (oppure in % diversa se dimostrata) | Deducibile 80% del costo | Art. 19 co.5 DPR 633/72; Art. 102 co.9 TUIR; except casi di esclusivo uso aziendale con ded.100% |
| Spese di rappresentanza (omaggi, eventi, ecc.) | IVA detraibile solo per omaggi ≤ €50 cad. (oltre, indetraibile) | Deducibile nei limiti: 1,5% ricavi (fino 10 mln€); 0,6% (10-50 mln); 0,4% (oltre) . Dal 2025: deducibile solo se pagamento tracciabile . | Art. 19-bis1 lett.h DPR 633/72; Art. 108 co.2 TUIR; L. 197/2022 (tracciabilità) . |
| Spese di vitto e alloggio (dipendenti in trasferta) | IVA detraibile (per l’impresa, se la trasferta è inerente) – al 100% se fattura intestata impresa. Se rimborso a dipendente con scontrino, IVA indetraibile ma costo deducibile. | Deducibile 100% se spesa funzionale (trasferta) – non conta più il 2% (abolito). Attenzione: dal 2020, rimborsi a dipendenti deducibili solo se tracciati (art. 3 co.5 DL 124/2019). | Art. 19-bis1 lett.i (oggi abrogata, prima vietava IVA hotel/ristoranti per professionisti). Oggi imprese ok. Art. 95 TUIR (trasferte). |
| Spese alberghi/ristoranti per clienti (rappresentanza) | IVA indetraibile (assimilata a rappres.) | Conta nei limiti rappresentanza (1,5%-0,6%-0,4%). Necessaria tracciabilità 2025. | Come spese rappresentanza sopra. Se invece spesa di trasferta per cliente addebitata poi, può essere fuori rapp. |
| Fatture per operazioni inesistenti (oggettivamente) | IVA indetraibile (non è stata una vera cessione) | Costo indeducibile (inesistente). Potenzialmente sanzionabile come dichiarazione fraudolenta se dolosa. | Caso di fatture false al 100%. Possibile penalità art. 2 D.Lgs.74/2000. |
| Fatture operazioni soggettivamente inesistenti (frode carosello) | IVA detraibile solo se contribuente inconsapevole della frode . Se sapeva/doveva sapere: indetraibile . | Costo: deducibile se spesa reale inerente e contribuente prova effettività e coerenza economica . Non deducibile se contribuente complice (Cass. 26340/25) . | Orientamenti Cass.: v. Cass. 2115/2021 (buona fede IVA), Cass. 26353/2025 (onere prova ripartito), Cass. 26340/2025 (IVA indetr. -> costo non ded. se consapevole). |
| Costi “da reato” (es. tangenti, beni usati per atti illeciti) | (IVA in genere non applicabile – esente o comunque non detraibile se spesa illecita) | Indeducibili per legge . (Art. 14 co.4-bis L. 537/93). Esempio: mazzetta a pubblico ufficiale, costo non deducibile. | Se azione penale avviata per quel fatto, indeducibilità scatta. Se assoluzione piena, si potrebbe dedurre (ma raro qualcuno deduca una tangente!). |
| Sanzioni e multe (di qualsiasi genere) | N/A (non c’è IVA sulle sanzioni) | Indeducibili per legge (art. 6 co.4 DLgs 472/97). | Include sanzioni tributarie, amministrative, penali pecuniarie. Anche interessi moratori su tributi sono indeducibili. |
Tabella 2 – Strumenti di difesa e definizione delle controversie tributarie
| Strumento | Quando utilizzarlo | Vantaggi | Svantaggi/Condizioni |
|---|---|---|---|
| Memorie difensive (fase pre-accertamento) | Dopo PVC o invito, prima dell’emissione avviso. | Possibile evitare o ridurre l’accertamento mostrando elementi favorevoli; dimostra collaborazione. | Non vincolante per l’Ufficio (può ignorarla); tempi brevi (60 gg da PVC). |
| Autotutela | Dopo notifica atto (o anche prima su atto informale). | L’ufficio può annullare l’atto se errore palese o ragioni evidenti. Gratuito, sempre possibile. | Discrezionale dell’Amministrazione; non sospende termini di ricorso; raramente accolta su questioni controverse di merito. |
| Accertamento con adesione (istanza del contribuente entro 60 gg) | Dopo ricezione avviso accertamento (o dopo PVC su iniziativa ufficio). | Sospende termini ricorso 90 gg. Riduce sanzioni a 1/3 del minimo . Possibilità di ottenere sconto su imponibili. Pagamento rateale fino 8 (o 16) rate . Niente spese processuali. | Occorre trovare accordo con ufficio (ammissione parziale debito). Impegno a pagare entro 20 gg dall’accordo . Atto definito non impugnabile. Se non paga decadenza e sanzioni intere. |
| Ricorso tributario (CGT I grado) | Entro 60 gg notifica atto (se adesione non chiesta). | Giudice terzo valuta; possibile ottenere annullamento totale. Sospende riscossione automatica se si ottiene provvedimento sospensivo. | Tempi (1-2 anni per esito). Costi (C.U., parcelle legali). Esito incerto; se si perde, sanzioni piene + interessi. |
| Sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs.546) | Dopo ricorso, in pendenza causa (istanza entro ricorso o separata). | Congela la riscossione (ferma cartelle esattoriali) fino alla sentenza. Evita esecuzioni su patrimoni durante causa. | Deve provare danno grave + fumus boni iuris. È temporanea (fino sentenza primo grado). Se causa dura molto, può dover rinnovare istanza in appello. |
| Appello (CGT II grado) | Entro 60 gg da sentenza I grado se sfavorevole (o parzialmente). | Seconda valutazione merito. Possibilità nuove prove documentali se non producibili prima. Sanzioni ridotte al 50% se conciliazione in appello . | Tempi (1-2 anni). C.U. raddoppiato rispetto primo grado. Necessario persistere ragioni valide in diritto. |
| Conciliazione giudiziale (anche parziale) | In corso di processo, prima della decisione (in primo o secondo grado; ora anche in Cassazione) . | Sanzioni ridotte: 40% in 1° grado, 50% in appello . Chiude lite con certezza. Rateizzabile in 20 trimestrali (se >50k, 8 rate se <50k). | Necessario accordo tra contribuente e AdE su importo. Rinuncia al giudizio sul merito per la parte conciliata. Se non paga rate decadenza benefici. |
| Ricorso per Cassazione | Entro 60 gg da sentenza appello (solo per motivi di diritto). | Corregge errori di diritto, uniforma interpretazione legge. Dal 2023 accessibile sia da contribuente sia da AdE (parità). | Tempi lunghi (3-5 anni). Non rivede i fatti. Costi legali elevati, serve avvocato cassazionista. |
| Regime adempimento collaborativo (cooperative compliance) | Prima che nascano controversie – occorre aderire al regime (grandi aziende). | Dialogo continuo con Agenzia: virtualmente nessun contenzioso, questioni risolte ex ante. Vantaggi sanzioni ridotte 1/2 in caso errore, niente misure cautelari. | Riservato a grandi contribuenti (soglie: ≥ €750 mln fatturato dal 2024, poi 500 mln 2026, 100 mln 2028) . Richiede investimento in sistemi di controllo e certificazione TCF . |
| Definizione agevolata liti pendenti (condono liti) | Prevista da leggi speciali (es. L. 197/2022 per liti in corso al 1/1/23). | Chiude lite pagando solo una % del tributo e azzerando sanzioni/interessi (percentuale varia a seconda gradi e esiti: es. 90%, 40%, 15%, 5%). Niente più spese, fine incertezza. | Bisogna rinunciare a pretese oltre la % dovuta. Versamento in tempi brevi. Non sempre copre tutte le fattispecie (escluse frodi UE di solito). Leggi ad hoc, finestra limitata. |
Conclusione
Difendersi efficacemente dall’Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni IVA negate e costi indeducibili è possibile, ma richiede un approccio combinato di approfondita conoscenza normativa, accuratezza probatoria e scelte strategiche tempestive. Abbiamo visto come la normativa italiana – in armonia con i principi comunitari – delinei i contorni del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità dei costi d’impresa, e come la giurisprudenza recente (fino a fine 2025) abbia affinato tali concetti (inerenza qualitativa, onere della prova nelle frodi IVA, ecc.).
Dal punto di vista del contribuente, ogni contestazione fiscale va affrontata sia sul piano tecnico (smontando gli argomenti dell’Ufficio, citando leggi e sentenze a sostegno delle proprie ragioni) sia sul piano strategico (valutando se conviene accordarsi, quali strumenti deflattivi usare, come gestire il rischio finanziario e penale). È cruciale muoversi entro i termini previsti e non sottovalutare l’importanza della fase pre-contenziosa: spesso, fornendo chiarimenti convincenti già in sede di verifica o adesione, si possono evitare anni di contenzioso.
Allo stesso tempo, bisogna essere pronti a portare la disputa davanti ai giudici tributari quando si è convinti della propria buona ragione o quando le pretese sono sproporzionate. In giudizio, come si è detto, prevale chi riesce a dimostrare i fatti: perciò un contribuente che tiene una contabilità corretta, conserva la documentazione e adotta comportamenti diligenti parte sicuramente avvantaggiato nel difendersi. In caso contrario, il Fisco troverà terreno fertile per contestazioni difficili da ribaltare.
In definitiva, la miglior difesa è la prevenzione: mantenere la compliance fiscale ed evitare zone grigie riduce la probabilità di vertenze con l’Amministrazione. Ma qualora la contestazione arrivi, questa guida – con le fonti normative e giurisprudenziali e con i consigli pratici forniti – auspica di aver messo a disposizione del lettore (professionista o imprenditore) un utile vademecum per orientarsi nel complesso percorso di tutela dei propri diritti tributari. Con le giuste conoscenze e l’assistenza qualificata, è possibile far valere le proprie ragioni e, nei casi opportuni, trovare soluzioni equilibrate senza soccombere passivamente alle pretese erariali.
Questo elaborato intende fornire informazioni aggiornate alla data di pubblicazione (dicembre 2025) e non sostituisce il parere di un professionista sul caso concreto. Ogni situazione presenta peculiarità che vanno valutate specificamente.
Fonti e riferimenti (normativa e giurisprudenza)
Normativa primaria (Italia ed UE):
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione IVA) – Art. 19 (diritto alla detrazione) e art. 19-bis1 (limitazioni oggettive alla detrazione IVA: auto, telefoni, rappresentanza, ecc.) .
- Direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA) – Art. 168 (diritto detrazione IVA sugli acquisti impiegati in operazioni soggette a IVA) e art. 176 (spese escluse da detrazione demandate agli Stati membri – es: lusso, rappresentanza).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 109 (principio generale di competenza e inerenza dei costi ai redditi d’impresa) ; Art. 108 c.2 (spese di rappresentanza deducibili entro limiti percentuali) ; Art. 164 (limiti deducibilità autoveicoli: 20%/80% e tetti costo) ; Art. 102 c.9 (deducibilità 80% telefonia) ; Art. 95 (spese di vitto e alloggio per trasferte dipendenti integralmente deducibili entro limiti di CCNL).
- L. 537/1993, art. 14 comma 4-bis – Indeducibilità dei costi da reato: “Non sono ammessi in deduzione… i costi e le spese dei beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo…” (norma modificata da DL 16/2012 e L. 208/2015).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Sanzioni tributarie: Art. 6 (sanzione 90% per indebita detrazione IVA o indebita deduzione con dichiarazione infedele); Art. 5 (omessa fatturazione); Art. 7 (violazioni formali).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario) – Art. 7 co.5-bis (riparto onere prova in giudizio, introdotto da L. 130/2022) ; Art. 12 (assist. tecnica ≥ €3.000) ; Art. 32 (memorie e produzioni); Art. 47 (sospensione provvisoria atti); Art. 48 (conciliazione giudiziale, come modificato da DLgs 156/2015 e DLgs 130/2022) .
- Legge 212/2000 (Statuto contrib.) – Art. 10 (tutela buona fede e errori formali: commi 1 e 3);Art. 12 c.7 (60 giorni per memorie dopo PVC).
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari) – Art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, soglia €30k IVA, pena 4-8 anni); Art. 8 (emissione fatture false); Art. 13 (causa non punibilità per pagamento integrale tributi e interessi + sanzioni, prima del dibattimento penale).
- Legge 197/2022 (L. Bilancio 2023) – Definizioni agevolate: commi 179-185 (stralcio mini-cartelle); 186-205 (rottamazione quater); 206-221 (definizione liti pendenti: pagamento 100%-90%-40%-15%-5% a seconda casi). Legge di Bilancio 2024 (approvanda) – ha introdotto obbligo tracciabilità spese rappresentanza dal 2025 (Art. 1 commi 81-83 Legge 205/2024) .
- D.Lgs. 128/2015 – Regime adempimento collaborativo (cooperative compliance) per grandi contribuenti. D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione e conciliazione: articoli 2-7 (adesione su iniziativa contrib./ufficio); art. 3 (riduzione sanzioni a 1/3) ; art. 8 (rateazione adesione).
- Provv. AE 30.11.2020 n. 360494 – Circolare AdE 16/E del 2016 – Regole attuative cooperative compliance (criteri ammissione, ora modificati nel 2023).
Prassi e circolari rilevanti:
- Circolare AE n. 1/E del 17.1.2018 – Chiarimenti su detrazione IVA post DL 50/2017 (termini detrazione e registrazione fatture).
- Circolare AE n. 30/E del 22.12.2017 – Estensione mediazione 50k (ora abrogata dal 2023, D.Lgs. 156/2015 e D.Lgs. 220/2023) .
- Circolare AE n. 15/E del 22.12.2025 – “Spese di rappresentanza: obbligo di tracciabilità dal 2025” – riepilogo nuove regole e conferma che tutte le spese di rapp. (Italia/estero) deducibili solo se pagate con mezzi tracciati .
- Risoluzione AE n. 104/E del 2007 – Telefoni: deducibilità 80% estesa ad ammortamenti, leasing, manutenzioni .
- Circolare AE n. 25/E del 19.5.2010 – Detrazione IVA: requisiti formali vs sostanziali, fatture irregolari. (Richiama giurisprudenza UE: no diniego per meri vizi formali se sostanza ok) .
- Circolare AE n. 31/E del 2014 – Spese di rappresentanza: definizioni e limiti (post DM 19.11.2008). Omaggi ≤€50 +IVA esclusi da rapp.
- Principio di diritto AE n. 11/2019 – Deducibilità costi black list (dopo abrogazione art. 110 c.10 TUIR dal 2016: non più automatico disconoscimento, salvo abuso).
Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
- Cass., Sez. Trib., ord. n. 30036 del 13/11/2025 – Inerenza qualitativa vs quantitativa: conferma che l’inerenza è legata alla destinazione alla produzione e non all’entità o utilità economica immediata . Respinge ricorso AE su spese sponsorizzazione, riconosciute inerenti (promozione marchio con potenziale utilità futura) .
- Cass., Sez. V, ord. n. 26353 del 29/09/2025 – Operazioni soggettivamente inesistenti – onere della prova: suddivide onere probatorio fra Fisco (prova presunzioni di frode e consapevolezza cessionario) e contribuente (prova di aver adottato misure massima diligenza) . Ribadisce negazione detrazione IVA se consapevole anche in reverse charge ; conferma deducibilità costi soggettivamente inesistenti se effettivi, inerenti e provati . (Cfr. caso Alfa Srl in Sicilia).
- Cass., Sez. V, ord. n. 26340 del 29/09/2025 – IVA indetraibile per frode – indeducibilità correlata: principio di diritto: l’IVA divenuta indetraibile poiché relativa a operazioni fraudolente conosciute dal contribuente non genera un componente negativo deducibile ai fini reddito . (Contrasto con alcune CTR che ammettevano deduzione di IVA indetraibile come costo).
- Cass., Sez. V, ord. n. 13928 del 26/05/2025 – Operazioni anti-economiche e diritto IVA: conferma negazione detrazione IVA in caso di operazioni macroscopicamente antieconomiche, indice di frode o mancanza inerenza . (Caso rivenditore auto usate con acquisti sovrapprezzo per generare credito IVA – frode carosello).
- Cass., Sez. V, ord. n. 9919 del 13/04/2025 – IVA indetraibile se fornitore non versa imposta? (Ord. citata in dottrina ): sembrerebbe affermare indetraibilità IVA se cedente non versa IVA all’Erario, suscitando perplessità perché contrasta con principi UE (buona fede). Probabilmente caso con consapevolezza acquirente (quindi coerente con frode).
- Cass., Sez. V, ord. n. 8130 del 22/03/2025 – Onere probatorio in tema IVA: chiarisce due punti: (1) conferma che art. 7 c.5-bis D.Lgs.546/92 (introdotto da L.130/22) non ha effetto retroattivo ; (2) ribadisce che l’onere della prova della conoscibilità di frode IVA è a carico del Fisco e può essere assolto con presunzioni semplici (gravi, precise, concordanti).
- Cass., Sez. V, sent. n. 11324 del 6/04/2022 – Spese di sponsorizzazione: compendia evoluzione interpretativa: abbandono criterio utilitaristico quantitativo; anche utilità indiretta/futura rende inerente costo, indipendentemente dalla misura del ritorno .
- Cass., Sez. Unite, sent. n. 8500 del 25/03/2021 – Inerenza e sindacabilità costo: pronuncia delle Sez. Unite che (risolvendo contrasti) afferma che l’inerenza attiene al collegamento oggettivo con l’attività, non ammette valutazioni di congruità economica del costo, salvo il limite dell’abuso del diritto in casi estremi. (Non citata sopra testualmente ma coerente con principi ribaditi nel 2025).
- Cass., Sez. Trib., sent. n. 34444 dell’11/11/2019 – Costi da reato e giudicato penale: afferma che l’indeducibilità ex L.537/93 opera al ricorrere del presupposto obiettivo (azione penale esercitata per quel delitto), a prescindere da esito penale non definitivo. Conferma non deducibilità costi su fatture false in presenza di reato.
- Cass., Sez. V, sent. n. 27111 del 27/12/2016 – Frodi carosello e buona fede: recepisce principi CJUE (cause Mahagében e Tóth) stabilendo che se Fisco prova frode “a monte”, il contribuente per conservare la detrazione deve provare di non esserne stato consapevole né in grado di esserlo con ordinaria diligenza.
- Cass., Sez. V, sent. n. 21953 del 21/09/2017 – Auto aziendali e inerenza: ribadisce limiti art.164 TUIR come limiti assoluti (anche se uso esclusivo, se non rientra nei casi tassativi, deduci comunque 20%).
- Cass., Sez. V, sent. n. 20068 del 09/08/2018 – Onere della prova in operazioni inesistenti soggettive: onere ripartito con schema simile a Cass. 26353/2025 (Fisco prova elemento soggettivo frode con indizi, contribuente onere provare buona fede).
Giurisprudenza di merito e altre fonti istituzionali:
- C.G.T. II grado Sicilia, sent. n. 1811/15/2021 – (Caso Alfa s.r.l. – appello vinto contribuente, poi cassato da Cass. 26353/2025). Riconosceva deduzioni costi e detrazioni IVA per soggettiva inesistenza in base a merce consegnata e pagamenti tracciati. Cassazione ha cassato questa sentenza per mancata valutazione consapevolezza .
- C.G.T. II grado Emilia-R., sent. 2199/2020 – Spese di sponsorizzazione ad associazione sportiva dilettantistica ritenute inerenti e deducibili in pieno, non configurabili come spese di rappresentanza (richiama Cass. 14232/2017). Confermata da Cass. 11324/2022 citata sopra.
- Corte Giust. UE, sent. 21/06/2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11 (Mahagében & Dávid) – Principio: detrazione IVA negabile solo se amministrazione dimostra con elementi oggettivi che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a frode; non si può imporre al contribuente di svolgere indagini approfondite sul fornitore oltre misure ragionevoli .
- Corte Giust. UE, sent. 06/12/2012, causa C-285/11 (Bonik) – Anche in regime reverse charge, diritto detrazione negabile se coinvolgimento consapevole in frode (nonostante neutralità contabile). Rilievo: prevenire abusi di compensazione fraudolenta .
- Corte Giust. UE, sent. 19/10/2017, causa C-101/16 (Paper Consult) – Errori formali fattura (mancanza data, numero) non possono di per sé far perdere detrazione se requisiti sostanziali sussistono; contribuente può emettere fattura rettificativa anche post verifica. (Rafforza orientamento sostanzialistico).
- Corte Giust. UE, sent. 08/05/2019, causa C-127/18 (A-Z Immobilien) – Conferma che se l’acquirente paga l’IVA al cedente e questa non viene versata, lo Stato non può esigere nuovamente l’IVA dall’acquirente salvo frode partecipata (no doppia imposizione). (Importante contro tesi “IVA indetraibile se cedente inadempiente” – v. Cass. 9919/2025 nota, di cui dottrina critica).
- Massimario Nazionale Tributi 2025 (MEF – DGT) – Newsletter Tax Justice DGT Update settembre 2025 su onere della prova: riporta contrasti giurisprudenza su art.7 c.5-bis D.Lgs.546 e cita Cass. 16493/2024 (non retroattività e natura non innovativa) , e varie CGT pro-contribuente (es. CGT Abruzzo 286/2025: onere interamente su Fisco all’interno del processo) .
- Relazione illustrativa DLgs 130/2022 (riforma proc. trib.) – Spiega ratio art. 7 c.5-bis: formalizzare principi giurisprudenziali consolidati, non aggravare onere prova per Ufficio, rendere esplicito obbligo giudice di verificare prove a carico Fisco .
- Circolare Guardia di Finanza n.1/2018 – Indirizzi operativi: focus su frodi IVA carosello, modalità reperimento indizi (mancanza struttura, flussi finanziari anomali, utilizzo teste di legno). Utile per capire cosa cercano in verifiche.
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i versamenti sul tuo conto corrente e li considera redditi non dichiarati? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i versamenti sul tuo conto corrente e li considera redditi non dichiarati?
Ti contestano che “le somme versate non risultano giustificate”, che “spetta a te dimostrarne l’origine” e che quindi devi pagare imposte, sanzioni e interessi, anche se quei versamenti non erano reddito?
Temi che bonifici, versamenti in contanti o trasferimenti interni vengano automaticamente trattati come evasione fiscale, senza considerare la reale natura delle somme?
Devi saperlo subito:
👉 un versamento bancario non è reddito per definizione,
👉 la presunzione bancaria non è una prova assoluta,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- perché il Fisco usa i versamenti bancari per accertare l’evasione,
- quando la presunzione è illegittima,
- quali errori evitare,
- come difendersi efficacemente.
Perché il Fisco Contesta i Versamenti sul Conto Corrente
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati bancari perché:
- i movimenti sono facilmente tracciabili,
- consentono accertamenti presuntivi rapidi,
- alimentano controlli automatizzati e selezioni di rischio.
👉 Ma il dato bancario è solo un indizio,
👉 non una prova diretta di reddito occulto.
Cos’è la Presunzione sui Versamenti Bancari
Secondo l’impostazione dell’Amministrazione:
- i versamenti sono considerati ricavi o compensi,
- salvo prova contraria del contribuente,
- soprattutto per imprese e professionisti.
👉 È una presunzione legale,
👉 ma non è insuperabile né automatica.
Il Punto Chiave: Versamento ≠ Reddito
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se entra denaro sul conto, allora è reddito imponibile”.
In realtà:
- il reddito richiede una causa economica imponibile,
- molte entrate non generano capacità contributiva,
- il mezzo di pagamento non determina la tassazione.
👉 Conta l’origine della somma, non il fatto che sia versata in banca.
I Versamenti a Natura Non Imponibile (Più Comuni)
Sono frequentemente non imponibili, se correttamente dimostrati:
- prestiti familiari o personali,
- finanziamenti soci,
- restituzioni di capitale,
- rimborsi spese,
- donazioni e liberalità,
- trasferimenti tra conti propri,
- anticipazioni poi restituite.
👉 Queste somme non sono reddito e non vanno tassate.
Perché il Fisco Li Considera Comunque Reddito
Le contestazioni nascono spesso perché:
- le causali sono assenti o generiche,
- la documentazione è incompleta o tardiva,
- i versamenti sono ricorrenti,
- c’è commistione tra conti personali e professionali,
- l’ufficio applica automatismi presuntivi.
👉 Il sospetto nasce dal numero, non dalla realtà giuridica.
Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova
Un principio fondamentale è questo:
👉 la presunzione sui versamenti è sempre superabile con prova contraria.
Questo significa che:
- il contribuente ha diritto a giustificare l’origine delle somme,
- il Fisco deve valutare le spiegazioni fornite,
- il giudice verifica la coerenza complessiva,
- il reddito va dimostrato, non ipotizzato.
👉 Molti accertamenti bancari vengono annullati proprio su questo punto.
Quando l’Accertamento è Illegittimo
L’accertamento basato sui versamenti è contestabile se:
- il Fisco non prova la natura reddituale,
- ignora spiegazioni alternative lecite,
- utilizza solo l’estratto conto come prova,
- confonde entrate finanziarie con redditi,
- non rispetta il contraddittorio preventivo,
- applica sanzioni sproporzionate.
👉 Il versamento va qualificato, non presunto reddito.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- giustificano i versamenti in modo generico,
- producono documenti senza strategia,
- ammettono redditi che non esistono,
- pagano per paura.
👉 Così una somma non imponibile diventa reddito tassato.
Accertamento per Versamenti ≠ Debito Automatico
Un principio essenziale è questo:
👉 la tassazione richiede la prova del reddito, non del movimento.
Questo significa che puoi:
- dimostrare l’origine lecita dei versamenti,
- contestare l’imputazione come reddito,
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento,
- evitare sanzioni e interessi illegittimi.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro accertamenti per versamenti bancari è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- qualifica giuridicamente la natura delle somme,
- contesta l’uso improprio delle presunzioni,
- dimostra l’assenza di capacità contributiva,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ricostruisce i flussi.
👉 L’avvocato difende la natura non imponibile delle somme.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento sui versamenti,
- classificare correttamente ogni movimento,
- costruire una prova contraria solida,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- tutelare il patrimonio personale o aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su somme non imponibili,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- accertamenti pluriennali,
- danni patrimoniali seri.
👉 Accettare la presunzione significa accettare una finzione fiscale.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per imprese, professionisti e privati:
- gli accertamenti bancari producono importi elevati,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti fiscali fondati sui versamenti bancari richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su presunzioni fiscali.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento per versamenti,
- verifica della natura non imponibile delle somme,
- costruzione della prova contraria,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela del patrimonio personale o aziendale,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
I versamenti sul conto corrente
👉 non sono automaticamente evasione fiscale.
👉 Conta l’origine delle somme,
👉 conta la causa giuridica,
👉 la prova spetta al Fisco.
La regola è chiara:
👉 qualificare correttamente i versamenti,
👉 smontare le presunzioni,
👉 mai accettare un’accusa di evasione senza difendersi.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti per versamenti bancari, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su somme che non costituiscono reddito imponibile.