La contestazione di sopravvenienze attive tassabili in relazione a debiti iscritti in bilancio è una delle verifiche più tecniche e controverse, perché l’Agenzia delle Entrate tende a riqualificare eventi contabili (rinunce, prescrizioni, stralci, accordi) come componenti positivi di reddito, anche quando non vi è stato alcun reale arricchimento dell’impresa.
Per società e imprese individuali, il rischio è concreto: debiti storici vengono considerati “venuti meno” e quindi tassati, con recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando la posizione debitoria è ancora incerta, contestata o solo contabilmente ridotta.
Molti si chiedono:
“Un debito iscritto in bilancio può generare automaticamente una sopravvenienza attiva?”
“La rinuncia del creditore è sempre tassabile?”
“Come si difende l’assenza di un reale incremento patrimoniale?”
È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni riduzione o eliminazione contabile di un debito genera una sopravvenienza attiva tassabile.
La tassazione richiede un effettivo e definitivo venir meno dell’obbligazione, provato e attuale.
Cosa sono le sopravvenienze attive (in sintesi)
Le sopravvenienze attive sono componenti positivi di reddito che emergono quando:
• un debito si estingue definitivamente
• un’obbligazione viene meno senza controprestazione
• si verifica un arricchimento certo dell’impresa
• l’evento è definitivo e non reversibile
Ma la qualificazione non è automatica e dipende dalla causa concreta.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i debiti in bilancio
Le contestazioni sorgono spesso quando l’Ufficio ritiene che:
• un debito sia prescritto
• vi sia stata una rinuncia del creditore
• l’importo sia stato stralciato o ridotto
• il debito sia rimasto “inerte” nel tempo
• la posta sia stata eliminata dal bilancio
• il controllo è fondato su letture automatiche
Il problema è che la rappresentazione contabile non coincide sempre con la realtà giuridica.
Il rischio più grave: tassazione senza reale arricchimento
Il vero pericolo è che:
• venga tassato un “risparmio” solo apparente
• la sopravvenienza sia presunta, non reale
• si ignori l’incertezza del debito
• si anticipi la tassazione prima dell’estinzione
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga colpita
Ma la tassazione richiede certezza e definitività.
L’errore più grave: accettare l’equivalenza debito eliminato = reddito
Molte imprese sbagliano quando:
• non contestano la presunzione automatica
• non spiegano la natura della riduzione
• non documentano la persistenza dell’obbligazione
• confondono prudenza contabile e estinzione giuridica
• rinunciano al contraddittorio
La prudenza contabile non crea reddito imponibile.
Debiti, rinunce e prescrizione: il punto giuridico
È essenziale sapere che:
• la rinuncia del creditore va provata
• la prescrizione non opera automaticamente
• l’estinzione deve essere definitiva
• la sopravvenienza nasce solo quando il debito è cessato
• la tassazione anticipata è illegittima
• l’onere della prova è dell’Amministrazione
Il cuore della difesa è dimostrare che il debito non è definitivamente venuto meno.
Quando la sopravvenienza NON è tassabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• il debito è ancora contestato
• non vi è rinuncia espressa del creditore
• la prescrizione non è stata eccepita o accertata
• lo stralcio è prudenziale o temporaneo
• il rapporto giuridico è ancora in essere
• l’Ufficio si basa solo sul bilancio
In questi casi la tassazione è indebita.
Come si costruisce una difesa efficace
Una difesa corretta richiede:
• analisi dell’atto di accertamento
• verifica della natura del debito
• distinzione tra evento contabile e giuridico
• documentazione dei rapporti con il creditore
• contestazione dell’automatismo fiscale
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria
È una difesa giuridica e sostanziale, non solo contabile.
Sopravvenienze attive e rischio esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• l’impatto finanziario è immediato
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• danni patrimoniali evitabili
Il danno è fiscale e societario.
Cosa fare subito se ricevi una contestazione
Se ricevi un accertamento per sopravvenienze attive su debiti in bilancio:
• non accettare la tassazione automaticamente
• non pagare d’impulso
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci la natura del debito
• verifica se l’obbligazione è davvero estinta
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e società nei casi di contestazione di sopravvenienze attive derivanti da debiti iscritti in bilancio, tutelando il contribuente da tassazioni anticipate o prive di presupposto giuridico.
Può intervenire per:
• verificare la legittimità della contestazione
• dimostrare l’assenza di estinzione definitiva
• contestare la tassazione automatica
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto
• bloccare la riscossione
Agisci ora
Un debito non genera reddito finché non è davvero estinto.
Ma se non viene difeso correttamente, può essere tassato per presunzione.
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta sopravvenienze attive su debiti iscritti in bilancio,
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Introduzione
Le imprese e i contribuenti italiani si trovano sempre più spesso ad affrontare contestazioni fiscali sulle sopravvenienze attive derivanti dall’eliminazione di debiti iscritti in bilancio. In parole semplici, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere tassabile come “sopravvenienza attiva” quel guadagno figurativo che si realizza quando un debito precedentemente contabilizzato viene meno (ad esempio perché prescritto, cancellato per accordo col creditore, o perché risultava inesigibile). Dal punto di vista del debitore, si tratta di somme mai incassate realmente, ma che il Fisco considera ugualmente come reddito imponibile. Questo tema è di estrema attualità e importanza pratica, soprattutto per imprenditori, professionisti e privati con vecchi debiti in bilancio, in quanto le verifiche fiscali sono divenute molto attente a queste poste e possono portare ad avvisi di accertamento con richieste di imposte aggiuntive e sanzioni.
Nel contesto normativo italiano, la disciplina delle sopravvenienze attive è complessa e in continua evoluzione. Bisogna confrontarsi con norme tributarie (TUIR), disposizioni del codice civile (in tema di estinzione delle obbligazioni, prescrizione, remissione del debito) e con la giurisprudenza più recente, inclusa quella della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie. Inoltre, le regole possono variare in situazioni particolari come le procedure di crisi d’impresa, dove interventi legislativi recentissimi (fine 2025) hanno modificato il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da stralci di debiti nel contesto di concordati e ristrutturazioni aziendali .
Lo scopo di questa guida avanzata è fornire una panoramica completa e aggiornata (a dicembre 2025) su quando e perché un debito “sparito” genera una sopravvenienza attiva tassabile e, soprattutto, come il contribuente-debitore può difendersi dalle pretese del Fisco. Utilizzeremo un linguaggio giuridico accurato ma con taglio divulgativo, adatto sia ad avvocati e professionisti fiscali sia a imprenditori e cittadini che vogliano capire meglio i propri diritti.
Saranno affrontati i principi normativi di base, le fattispecie tipiche (debiti prescritti, remissione del debito da parte del creditore, annullamento di passività per operazioni straordinarie, errori contabili, ecc.), con riferimenti a leggi e sentenze recentissime. Non mancheranno tabelle riepilogative per fissare i concetti chiave, una sezione di Domande e Risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni, e alcune simulazioni pratiche di casi aziendali per mostrare concretamente come impostare la difesa in concreto. Infine, tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno elencate in una sezione dedicata, per consentire ulteriori approfondimenti e per attestare l’autorevolezza delle informazioni fornite.
Nota sul punto di vista adottato: questa guida esaminerà la questione dal punto di vista del debitore (ovvero del contribuente a cui viene contestata la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive). Ci concentreremo quindi sulle strategie difensive e sugli argomenti che il contribuente può far valere per opporsi a un accertamento fiscale ritenuto ingiusto, evidenziando i casi in cui la pretesa tributaria è errata o eccessiva e quelli (purtroppo frequenti) in cui, invece, la normativa vigente gioca a sfavore del contribuente imponendo effettivamente tassazione.
Importanza della tematica: comprendere come funziona la tassazione delle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti è cruciale per evitare doppie imposizioni o ingiusti carichi fiscali. Ad esempio, un debito commerciale non pagato e divenuto inesigibile col tempo non significa che l’azienda abbia incassato soldi – tuttavia, dal punto di vista fiscale, potrebbe essere trattato come un ricavo. Senza un’adeguata difesa, l’ignaro contribuente rischia di pagare imposte su utili mai realizzati. Questa guida vuole quindi mettere in guardia da simili rischi e offrire gli strumenti giuridici per tutelarsi.
Passiamo ora ad esaminare i concetti fondamentali e il quadro normativo di riferimento, per poi entrare nel dettaglio delle varie casistiche e relative difese.
Definizione di sopravvenienza attiva e quadro normativo di riferimento
Per affrontare adeguatamente l’argomento, è necessario partire dalla definizione normativa di sopravvenienza attiva. L’art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986, di seguito TUIR) elenca le ipotesi in cui si realizzano sopravvenienze attive imponibili. In particolare, sono considerate sopravvenienze attive (in ambito d’impresa) quei componenti positivi di reddito che scaturiscono dal venir meno di componenti negative precedentemente dedotte. Fra queste ipotesi rientrano, testualmente :
- Ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e già dedotte in tali esercizi. (Esempio: incasso di un indennizzo a fronte di un costo spesato in passato, o eliminazione di un debito precedentemente registrato e dedotto).
- Ricavi o proventi conseguiti per un importo superiore a quello che ha formato reddito negli esercizi precedenti. (Si parla in questo caso di sopravvenienze attive improprie, ad es. recupero di un credito a cui era già stata applicata una svalutazione fiscale: l’eccedenza costituisce sopravvenienza attiva).
- La sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti, oppure di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. (Questa è la categoria chiave per il nostro tema: include il caso di debiti contabilizzati in passato che successivamente si scoprono insussistenti o che comunque vengono meno).
In sostanza, la ratio è chiara: se un costo o un debito aveva ridotto il reddito imponibile in passato (perché dedotto) e poi tale costo/debito “sparisce”, allora si realizza un vantaggio economico per l’impresa, un “utile di riserva” che va tassato come sopravvenienza attiva . Si parla di sopravvenienza attiva “propria” quando viene meno un onere dedotto (ad esempio un debito cancellato), mentre si parla di sopravvenienza attiva “impropria” quando il componente positivo eccede quanto precedentemente tassato (ad esempio incasso maggiore di un credito già tassato in parte).
Va evidenziato che non tutte le sopravvenienze attive sono imponibili: lo stesso art. 88 TUIR prevede alcune esclusioni ed esenzioni. Tra le più rilevanti per il nostro argomento vi sono:
- Contributi e indennità di vario genere che, per disposizione di legge, non concorrono a formare il reddito (elencati all’art. 88, comma 3 TUIR, come ad esempio contributi per danni, indennizzi assicurativi per beni capitali, ecc. – fattispecie al di fuori del nostro focus).
- Soprattutto, le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) sono escluse o parzialmente escluse da tassazione in base al comma 4-ter dell’art. 88 TUIR. Questo aspetto sarà approfondito più avanti (sezione sulle crisi d’impresa), ma anticipiamo che la logica è di agevolare le imprese in difficoltà, evitando di tassare la quota di debito rinunciata dai creditori in sede di risanamento .
Un’altra disposizione fondamentale in materia è l’art. 109 TUIR, che detta il principio di competenza temporale: i componenti di reddito (positivi e negativi) vanno imputati e tassati nell’esercizio di competenza, salvo il caso in cui la loro esistenza o il loro ammontare non fossero ancora certi o determinabili in tale esercizio. In quel caso, vanno imputati nell’esercizio in cui si raggiungono la certezza e la determinabilità . Questo principio si applica pienamente alle sopravvenienze attive: una sopravvenienza attiva deve essere dichiarata nell’anno in cui l’evento che la genera diventa certo e quantificabile. Ad esempio:
- Se un debito viene formalmente annullato da un accordo col creditore nel 2025, la relativa sopravvenienza attiva (importo del debito annullato) andrà dichiarata nel periodo d’imposta 2025 (quando si è avuta certezza giuridica della rinuncia al credito).
- Se una sentenza emessa in appello nel 2025 stabilisce in via definitiva che un vecchio debito non era dovuto (o, viceversa, che l’azienda ha diritto a un rimborso), l’evento impositivo certo si manifesta nel 2025, anno del deposito della sentenza, come chiarito dalla Cassazione . (Vedremo più avanti i riferimenti giurisprudenziali precisi su questo punto).
- Fino a che l’estinzione del debito rimane incerta o litigiosa, non c’è materia imponibile. Ad esempio, se un debito è semplicemente vecchio ma il creditore non si è palesato, finché non matura la prescrizione o non interviene un atto formale di rinuncia non si può parlare di sopravvenienza attiva “certa”.
Dal combinato disposto degli artt. 88 e 109 TUIR emerge dunque che l’Agenzia delle Entrate potrà legittimamente pretendere la tassazione di una sopravvenienza attiva solo nell’esercizio in cui è chiaro e definitivo che il debito non deve più essere pagato. Molto spesso, le contestazioni nascono proprio da un disallineamento temporale: il Fisco ritiene che la certezza si sia avuta in un certo anno, mentre il contribuente magari sosteneva (o ignorava) che quel debito era ancora pendente.
Infine, va menzionato che il codice civile contiene norme rilevanti per qualificare la sorte dei debiti e che sono spesso utilizzate nella difesa. Citiamo le principali:
- Art. 1236 c.c. – Remissione del debito: il creditore può dichiarare di rinunciare al credito (remissione), estinguendo così l’obbligazione se il debitore la accetta. Questo è fondamentale: senza una chiara volontà del creditore di rinunciare, il debito non si estingue automaticamente.
- Art. 1248 c.c.: prevede che la restituzione volontaria del documento originale da parte del creditore o la distruzione dello stesso si presume come remissione del debito.
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria decennale: la generalità dei diritti di credito si prescrivono in 10 anni se il creditore non li esercita. Decorso questo termine, il debitore può rifiutare il pagamento per intervenuta prescrizione (prescrizione estintiva). Attenzione: la prescrizione non cancella “fisicamente” il debito, ma lo rende giuridicamente non più azionabile in giudizio.
- Art. 2944 c.c.: qualsiasi riconoscimento del debito da parte del debitore (ad es. un pagamento parziale) interrompe la prescrizione, che ricomincia da capo. Questo è importante perché significa che anche un debito molto vecchio può “rivivere” se il debitore compie atti di riconoscimento.
- Art. 2495 c.c.: in caso di cancellazione di una società dal Registro delle Imprese dopo la liquidazione, i crediti non liquidati della società si trasferiscono ai soci (in comunione indivisa pro quota). Questo principio di carattere civilistico, come vedremo, è stato decisivo in recenti sentenze per stabilire che la cancellazione del creditore sociale non fa sparire il debito, ma ne fa subentrare i soci come nuovi creditori .
Inoltre, per il contesto delle procedure concorsuali e di risanamento, rilevano il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e le normative collegate (ad esempio, l’art. 88, comma 4-ter TUIR richiama esplicitamente istituti della vecchia Legge Fallimentare, e la legge delega 111/2023 ha previsto l’adeguamento di tali riferimenti ai nuovi istituti del Codice della Crisi ).
Riassumendo il quadro normativo di base:
- Art. 88 TUIR: definisce le sopravvenienze attive tassabili e le esclusioni (tra cui le riduzioni dei debiti in procedure concorsuali, a certe condizioni).
- Art. 109 TUIR: criterio di competenza, impone di tassare nel momento della certezza.
- Codice Civile: regola quando un debito si considera effettivamente estinto (remissione, prescrizione, cancellazione del creditore, ecc.), elementi che influenzano la “certezza” dell’insussistenza del debito.
- Normativa concorsuale: prevede esenzioni parziali o totali da tassazione per i debiti stralciati in sede di crisi (tema trattato nella sezione apposita).
- Prassi dell’Agenzia delle Entrate: circolari e risposte ad interpello hanno chiarito l’applicazione delle esenzioni alle nuove procedure (es. interpello n. 222/2024 sull’equiparazione del piano di risanamento al concordato , interpello n. 179/2025 sul concordato semplificato , ecc., che citeremo).
Con queste basi, possiamo esaminare le principali casistiche in cui un “debito iscritto in bilancio” viene considerato dal Fisco come sopravvenienza attiva tassabile, e vedere come difendersi in ciascuna situazione specifica.
Debiti prescritti: effetti fiscali della sopravvenuta insussistenza per prescrizione
Caso tipico n.1: il “debito dimenticato” e mai pagato che diventa vecchio. Molte imprese hanno in bilancio debiti risalenti a molti anni prima (verso fornitori, locatori, finanziatori, ecc.) che nei fatti non sono mai stati pagati. Col passare del tempo, è possibile che tali debiti cadano in prescrizione, ossia che il creditore perda il diritto di esigerli forzatamente per decorso del termine di legge (generalmente 10 anni, salvo casi particolari con termini più brevi, ad es. 5 anni per canoni di locazione, interessi, ecc.). La domanda cruciale è: quando un debito prescrive, l’impresa debitrice consegue un “reddito” tassabile?
La posizione del Fisco e della giurisprudenza sulla prescrizione
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (e fatto proprio dall’Amministrazione finanziaria) è che il compimento del termine di prescrizione estintiva genera, per il debitore, una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR, in quanto determina la “sopravvenuta insussistenza” di una passività iscritta in bilancio . In altri termini, nel momento in cui il debito si prescrive, esso cessa di essere giuridicamente dovuto e si considera venuto meno ai fini fiscali: ciò fa scattare l’imponibilità in capo al debitore per l’importo del debito stesso. La Cassazione lo ha affermato chiaramente, ad esempio, con l’ordinanza n. 18713 del 09/07/2025, in un caso riguardante debiti per canoni di locazione non pagati e ormai prescritti . Analogamente, un precedente del 2017 (Cass. n. 23330/2017) aveva già stabilito che l’anno di competenza in cui dedurre una perdita su crediti coincide con quello in cui si ha la certezza che il credito non sarà più pagato, e simmetricamente che “una volta acquisita certezza sulla non debenza delle somme iscritte in bilancio quali poste debitorie, esse […] rilevano quali sopravvenienze attive” .
Dunque secondo la Cassazione: – Condizione chiave: la certezza che il debito non sarà più pagato. Nel caso della prescrizione, tale certezza si ha al momento in cui il termine si compie (salvo eventuali atti interruttivi). È in quell’esercizio che la sopravvenienza attiva va tassata . – Non serve la cancellazione contabile: anche se l’azienda non eliminerà formalmente il debito dal bilancio, ai fini fiscali conta la “sopravvenuta insussistenza” in senso giuridico. In sostanza, l’art. 88 TUIR “non richiede che le passività […] siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza” . Ciò significa che non basta lasciare il debito in bilancio per evitare il fisco: se è prescritto, per la legge fiscale è comunque un ricavo tassabile (anche se contabilmente resta tra i debiti). – Esercizio di competenza: l’anno in cui cade la prescrizione. Ad esempio, un debito commerciale del 2012 senza solleciti né pagamenti, prescrittosi al 31/12/2022 (10 anni dopo), genera – secondo il Fisco – una sopravvenienza attiva da dichiarare nel 2022. Se il contribuente non l’ha dichiarata, un accertamento potrebbe recuperarla a tassazione su quell’anno.
Questa impostazione è stata applicata rigorosamente. Un caso interessante è quello affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 18713/2025 sopra citata : la società contribuente obiettava che nel frattempo (nel 2016, a fronte di debiti prescritti nel 2012) aveva volontariamente pagato parte di quei debiti al locatore. Sosteneva quindi che la sopravvenienza attiva doveva essere ridotta o annullata, essendoci stato comunque pagamento. La Cassazione ha respinto l’argomento, affermando che: 1. La sopravvenienza attiva si è perfezionata nel 2012, al compiersi della prescrizione, e in quell’anno il reddito imponibile è sorto pienamente . 2. Il pagamento successivo di un debito prescritto costituisce semmai una sopravvenienza passiva deducibile nell’anno in cui avviene il pagamento . Infatti, pagare volontariamente un debito non più dovuto è una perdita per il debitore, fiscalmente rilevante ex art. 101 comma 4 TUIR (sopravvenienze passive da insussistenze di attività). Nel caso specifico, il pagamento nel 2016 generava per la società una sopravvenienza passiva nel 2016, ma non toglieva che nel 2012 c’era stata la sopravvenienza attiva. In pratica, la tassazione scatta al momento della prescrizione, ma se poi il debitore paga ugualmente, potrà dedurre quel costo nell’anno del pagamento .
Questo principio, per quanto rigido, è coerente con la lettera dell’art. 88 TUIR. Inoltre, la Cassazione ha anche chiarito che il pagamento volontario dopo la prescrizione non “resuscita” l’obbligazione ai fini civilistici – semmai si configura come adempimento di un’obbligazione naturale – e dunque non annulla retroattivamente la sopravvenienza attiva fiscale (la quale resta realizzata) . Si è discusso in dottrina di una possibile contraddizione con l’art. 2944 c.c. (che dà efficacia interruttiva al riconoscimento del debito da parte del debitore), ma ciò vale per interrompere la prescrizione prima che sia compiuta. Se la prescrizione è già maturata, ogni pagamento è volontario e non cambia il fatto che il diritto era estinto: per il Fisco quel pagamento non toglie il “guadagno” conseguito col non aver dovuto pagare a suo tempo.
In sintesi sul piano fiscale: un debito prescritto = sopravvenienza attiva imponibile per l’intero importo, nell’anno in cui matura la prescrizione. L’eventuale esborso successivo è deducibile come sopravvenienza passiva separata. L’Agenzia delle Entrate negli accertamenti si attiene a questa impostazione, recuperando a tassazione i debiti di bilancio non più esigibili a causa del tempo trascorso.
Possibili strategie difensive del contribuente
Di fronte a una contestazione dell’Agenzia delle Entrate che rechi, ad esempio, frasi tipo: “Si rileva la presenza in bilancio di debiti risalenti a oltre 10 anni fa. Trattandosi di passività civilisticamente estinte per prescrizione, l’importo di € XYZ viene ripreso a tassazione ai fini IRES quale sopravvenienza attiva non dichiarata, ex art. 88 co.1 TUIR”, come può difendersi il contribuente?
Le linee di difesa possibili sono essenzialmente due:
- Negare che il debito fosse effettivamente prescritto nell’anno contestato, ovvero negare la “certezza dell’insussistenza” in tale anno. Ciò implica verificare se ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o riconoscimenti del debito:
- Verifica di atti interruttivi: ad esempio, una lettera o email inviata dal creditore, o un sollecito di pagamento, o una raccomandata di messa in mora entro il termine, che abbiano interrotto il decorso dei 10 anni. In tal caso, il termine riparte da capo e nel periodo d’imposta contestato il debito non era affatto prescritto. Il contribuente può produrre la documentazione di tali atti, dimostrando che il presupposto della pretesa fiscale cade.
- Riconoscimenti o pagamenti parziali: se il debitore ha effettuato un pagamento parziale o comunque riconosciuto il debito (anche contabilmente) prima della scadenza, la prescrizione è interrotta. Ad esempio, se il debitore nel frattempo ha concordato un piano di rientro, o ha pagato anche una piccola somma a titolo di acconto, l’art. 2944 c.c. fa ripartire da zero il termine di prescrizione. La difesa consisterebbe nel dire: “È vero che il debito è vecchio, ma non era giuridicamente estinto nel 20XX perché la prescrizione è stata interrotta da questo fatto…”.
- Termini di prescrizione diversi: controllare la natura del debito. Non tutti i debiti hanno prescrizione decennale. Alcuni hanno termini più brevi: ad esempio le fatture di fornitori commerciali di solito sono 10 anni, ma se fossero bollette o canoni periodici poteva essere 5 anni; i debiti tributari seguono regole proprie, ecc. Questo è un terreno minato perché se il termine è più breve del decennale, allora la prescrizione è maturata prima (peggiorando la situazione). Ma se per caso il Fisco considerasse erroneamente prescritto un debito che aveva invece un termine più lungo, si può eccepire che a quella data la prescrizione non era compiuta.
- Debitore che non ha eccepito la prescrizione: un argomento più sottile è sostenere che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo su eccezione del debitore. Fino a quando il debitore non la eccepisce (ad esempio in giudizio), l’obbligazione esiste come obbligazione naturale. Tuttavia, questa linea ha scarsa fortuna in sede tributaria: la Cassazione considera comunque “insussistente” il debito prescritto perché non più coercibile . Però, in casi borderline, si può argomentare che l’azienda non ha eliminato il debito perché intendeva comunque pagarlo, e dunque non vi era la certezza della insussistenza (tesi difficilmente accolta, ma talvolta prospettata).
- Invocare le più recenti evoluzioni giurisprudenziali che limitano l’ambito delle sopravvenienze attive imponibili. Ad esempio, sostenere che nel caso specifico non si tratta di un reale “arricchimento” sopravvenuto ma di un errore contabile originario. Questa difesa però si adatta meglio ad altre casistiche (debiti fittizi o inesistenti ab origine, di cui diremo in seguito). Se il debito era reale ed è solo non pagato, difficilmente si può definire “inesistente ab origine”. Un possibile argomento è dire che il costo correlato a quel debito non fu mai dedotto a suo tempo, e quindi la sua estinzione non genera materia imponibile. In effetti la Cassazione ha affermato (seppur in un caso penale-tributario) che le sopravvenienze attive sono tassabili solo se correlate a costi dedotti in precedenza; l’insussistenza di una passività relativa a componenti che non hanno ridotto il reddito imponibile non costituisce sopravvenienza attiva imponibile . Quindi, se il contribuente prova che quel debito non corrispondeva a un costo dedotto (caso raro, perché la maggior parte dei debiti di fornitori deriva da costi spesati, ma potrebbe capitare ad esempio con debiti finanziari: il rimborso di un prestito non è un costo deducibile), potrebbe sostenere che la sua estinzione non genera tassazione. Ad esempio, un finanziamento ottenuto (capitale) non fu tassato all’entrata né la restituzione sarebbe deducibile: se la banca lo prescrive, c’è un arricchimento patrimoniale ma correlato a un componente che non aveva abbattuto reddito in origine. Su questo specifico punto, però, la normativa (art. 88 TUIR) parla di “passività iscritte in bilancio” in generale, e la prassi le considera imponibili a prescindere dalla correlazione con costi dedotti. La difesa “mancata deduzione originaria” potrebbe essere complementare: ridurre la tassazione alla parte dedotta. (Esempio: debito verso banca per interessi passivi, in parte non dedotti per il limite 30% ROL: la parte di interessi non dedotta se poi non viene pagata non genera sopravvenienza attiva imponibile, perché non aveva prodotto beneficio fiscale).
Conclusione sulla difesa nei casi di prescrizione: salvo riuscire a dimostrare che la prescrizione non era maturata (miglior scenario per il contribuente), è difficile evitare la tassazione. Le Commissioni Tributarie spesso hanno confermato la pretesa fiscale in tali situazioni, rifacendosi al chiaro tenore dell’art. 88 e all’orientamento della Cassazione . Tuttavia, contestare almeno l’anno di imponibilità può talvolta portare benefici (es. evitare sanzioni per infedele dichiarazione se si sostiene che l’incertezza della decorrenza della prescrizione costituiva obiettiva incertezza normativa). Inoltre, come vedremo nella sezione FAQ, è bene sapere che un accertamento sulle sopravvenienze attive da debiti prescritti potrebbe arrivare tardivamente: se il Fisco scopre nel 2025 un debito che si è prescritto nel 2019, l’accertamento per il 2019 potrebbe essere oltre i termini (salvo i maggiori termini in caso di reato, ma non entriamo nel penale). Verificare la decadenza dei termini di accertamento è sempre opportuno come difesa procedurale.
Cancellazione del creditore (estinzione del creditore sociale) e successione nei debiti
Caso tipico n.2: il creditore non esiste più. Consideriamo la situazione in cui l’impresa debitrice ha iscritto a bilancio un debito verso un’altra società, ma nel frattempo la società creditrice si è estinta (ad esempio, perché è stata liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese). L’Agenzia delle Entrate in diversi casi ha sostenuto che la cancellazione della società creditrice comporta l’estinzione del debito del debitore e quindi genera una sopravvenienza attiva tassabile. In altre parole, ragionando in modo automatico: “se il mio creditore non esiste più, allora il debito è come se fosse cancellato, dunque ho un arricchimento”.
Questa tesi però è stata fortemente contestata e, da ultimo, smentita dalla Cassazione, perché ignora la disciplina civilistica della successione nei rapporti attivi delle società estinte. Vediamo i dettagli:
- In passato alcune Commissioni Tributarie avevano avallato la posizione del Fisco, ritenendo che la cancellazione del creditore dal registro delle imprese fosse equiparabile a una sorta di remissione tacita del debito: se la società si scioglie senza richiedere il pagamento, il debito sarebbe “senza padrone” e quindi il debitore ne è liberato ipso iure. Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in un caso aveva confermato l’avviso di accertamento, affermando che la cancellazione della società creditrice determinava ipso iure l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria del debitore .
- Questa visione è però errata in diritto civile. L’art. 2495 c.c., comma 2, stabilisce sì che con la cancellazione la società si estingue, ma ciò non significa che i suoi diritti e beni residui scompaiano nel nulla: essi si trasferiscono ai soci (i quali ne diventano contitolari in proporzione delle quote di capitale) . Dunque, se la società Delta S.r.l. vantava un credito verso Gamma (il nostro debitore), dopo la cancellazione quel credito non sparisce: passa in capo ai soci di Delta. I soci, pur se la società non c’è più, potrebbero ancora agire (anche con azioni di accertamento) per recuperare quel credito, nei limiti e con i problemi pratici del caso, ma giuridicamente il debito di Gamma resta esistente, solo che i creditori ora sono persone fisiche (o altri enti) ex soci di Delta.
- Inoltre, la cancellazione del creditore non equivale a una remissione del debito, a meno che i soci eredi del credito manifestino chiaramente volontà di non pretenderlo. Come prevede il codice civile (artt. 1236 e segg. c.c.), la remissione richiede una volontà inequivoca del creditore di rinunciare al diritto, e l’eventuale accettazione del debitore. Nel caso di società estinta, i creditori succeduti (soci) dovrebbero rinunciare loro al credito. Il semplice fatto che nel bilancio finale di liquidazione della società creditrice il credito non compaia o non venga distribuito non è prova certa di una rinuncia: potrebbe darsi che il liquidatore non sia riuscito a recuperarlo, ma i soci potrebbero ancora tentare in futuro, o magari ignoravano l’esistenza di quel credito.
Questi argomenti hanno trovato pieno riconoscimento in una recente e fondamentale pronuncia: Corte di Cassazione – Ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025. In quel caso (ditta individuale “Gamma” debitrice verso “Delta S.r.l.” estinta), la Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito e fissato un principio di diritto chiaro a tutela del debitore . I punti salienti della decisione sono:
- Successione nei crediti ai soci: confermato che l’estinzione della società creditrice comporta un fenomeno successorio, per cui “i diritti e i beni non liquidati della società estinta non svaniscono nel nulla, ma si trasferiscono ai soci”. Quindi il debito del debitore non si estingue affatto; cambia solo la titolarità (diventa dovuto ai soci ex Delta) . Pertanto, non c’è alcuna sopravvenienza attiva: il debitore non ha avuto un arricchimento definitivo, poiché permane un’obbligazione, sebbene verso nuovi creditori.
- Necessità di una remissione del debito per tassare la sopravvenienza: la Corte ha aggiunto che, per poter parlare di estinzione del debito rilevante fiscalmente, è necessario che vi sia stata una remissione del debito inequivoca da parte del creditore (originario o subentrato) . L’onere della prova su questo punto è dell’Amministrazione finanziaria: se vuole tassare una sopravvenienza attiva, deve dimostrare che i soci della società estinta hanno manifestato la volontà di rinunciare al credito (ad esempio con una dichiarazione formale al debitore, o altri atti concludenti). La mancata inclusione del credito nel bilancio finale di liquidazione, da sola, non basta a dimostrare la rinuncia . In assenza di prova di remissione, il debito civilisticamente esiste ancora, quindi nessun arricchimento tassabile.
Grazie a questa pronuncia (peraltro recentissima, di fine 2025), i contribuenti hanno un autorevole appiglio per contestare gli accertamenti fondati sull’automatismo “creditore cancellato = debito estinto = sopravvenienza attiva”. La difesa in questi casi sarà quindi:
- Richiamare l’art. 2495 c.c. e sottolineare che il debito non si è estinto ma è passato ai soci (nuovi creditori).
- Citare la Cassazione n. 29086/2025 che sancisce l’illegittimità dell’automatismo e ribadisce che serve prova di remissione .
- Sostenere quindi che manca il presupposto della sopravvenienza attiva, perché non vi è alcuna “insussistenza” del debito: l’obbligazione è ancora valida ed esistente (e infatti prudentemente tenuta in bilancio).
- Eventualmente, domandarsi: e se i soci fossero anch’essi irreperibili o deceduti? In tal caso il credito potrebbe non essere di fatto esigibile, ma comunque non c’è stato atto di remissione. Si potrebbe assimilare a un caso di prescrizione (se i soci non agiscono entro 10 anni dalla cancellazione, il debito prescriverà, ma rientriamo nel caso precedente, con termine che decorre dalla cancellazione a favore dei soci subentrati).
Esempio pratico: Alfa S.p.A. ha in bilancio un debito di €50.000 verso Beta S.r.l. Beta viene cancellata nel 2019. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate contesta ad Alfa una sopravvenienza attiva di €50.000 nel 2019, anno di cancellazione di Beta, sostenendo che il debito si è estinto in quel momento. Difesa di Alfa: produrre visura camerale attestante la cancellazione di Beta e nominativi dei soci di Beta (che sono le persone a cui si è trasferito il credito), citare Cass. 29086/2025 e argomentare che il debito esiste tuttora verso tali soci, i quali non hanno mai dichiarato di rinunciarvi. L’Ufficio non ha alcuna prova di un atto di remissione; al contrario, Alfa potrebbe esibire eventuali comunicazioni ricevute dai soci o mostrare di aver tenuto il debito in bilancio proprio perché riconosceva la possibilità di una pretesa da parte loro. Questa linea dovrebbe portare all’annullamento della ripresa a tassazione.
È importante notare che la Cassazione 2025 ha creato un precedente autorevole e allineato col diritto civile. Prima di questa, vi erano state pronunce forse contrastanti o mal interpretate. Ad esempio, una vecchia Cassazione del 2010 aveva fatto pensare che la cancellazione del creditore comportasse un’estinzione delle obbligazioni senza successori, ma era un equivoco poi chiarito. Ad oggi, il diritto vivente è: debito verso società estinta = debito dei suoi soci, no sopravvenienza attiva salvo prova di rinuncia.
Suggerimento pratico: se sei un imprenditore con debiti in bilancio verso società che sai essere fallite o liquidate, non affrettarti a eliminare quei debiti dai libri contabili senza un’analisi. Meglio lasciarli esposti (magari in nota integrativa specificando la situazione) finché non sei certo della loro inesigibilità o di un atto di remissione. Eliminandoli arbitrariamente rischi di auto-dichiarare una sopravvenienza attiva. In ogni caso, non sono tassabili fino a prova di remissione, quindi non dichiararle come ricavi se non hai evidenze di condono del debito.
Rinuncia del creditore e remissione del debito: trattamento fiscale e differenze tra creditori ordinari e soci
Caso tipico n.3: il creditore rinuncia formalmente al suo credito. Questa è la situazione più diretta: se un creditore libera il debitore dal debito, siamo di fronte a quella che legalmente si chiama remissione del debito (art. 1236 c.c.). Può avvenire per motivi vari: per generosità, per riorganizzazione aziendale, per un accordo transattivo dove il creditore accetta un pagamento parziale a saldo (stralcio), ecc. Dal punto di vista economico, il debitore ha ottenuto un beneficio: deve restituire meno di quanto ricevuto o di quanto originariamente dovuto. Fiscalmente, come già delineato, questo beneficio è generalmente considerato una sopravvenienza attiva tassabile (salvo eccezioni legate a procedure concorsuali, trattate a parte).
Tuttavia, occorre distinguere due sottocasi importanti: – Creditore “ordinario” estraneo alla compagine sociale (es. una banca, un fornitore, un parente, ecc.). – Creditore socio della società debitrice (ad es. socio che aveva finanziato la società e poi rinuncia al rimborso).
Remissione da parte di creditori non soci (accordi a saldo e stralcio, transazioni)
Se un creditore non socio concede uno sconto o una cancellazione del debito, in assenza di procedure concorsuali, si produce una sopravvenienza attiva tassabile per l’intero importo condonato. L’art. 88 TUIR non prevede, in via generale, esenzioni in tal caso. Ad esempio: – Un istituto bancario rinuncia a 20.000 € su un prestito di 100.000 € accordando al cliente azienda di restituirne solo 80.000 €: la società dovrà contabilizzare 20.000 € come sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti, da tassare nell’esercizio in cui l’accordo diventa definitivo. – Un fornitore, per aiutare l’azienda cliente in difficoltà, condona un vecchio credito per forniture mai pagate: l’importo condonato è un ricavo straordinario tassabile per il debitore (a meno che si rientri in un piano di risanamento formalmente attestato, vedi oltre). – Nell’ambito di una transazione stragiudiziale, Tizio vanta 50.000 € verso la società Alfa, ma accetta di riceverne 30.000 a saldo: Alfa avrà una sopravvenienza attiva di 20.000 € tassabile (a meno che l’accordo transattivo sia inquadrabile in un “piano di ristrutturazione” ex art. 56 CCII pubblicato, ma questo è già un caso ai confini col concorsuale).
Dal punto di vista della difesa, in questi casi c’è poco da fare: la legge considera questo evento come imponibile. Si potrà solo: – Verificare il timing: tassazione nell’anno in cui l’accordo è perfezionato (es. data firma accordo, o data atto pubblico se richiesta forma). Se l’Agenzia imputasse all’anno sbagliato, si può contestare lo spostamento. – Applicare eventuali clausole antielusive: attenzione, se il debitore era una ditta individuale o persona fisica, certe rinunce potrebbero configurare liberalità tassabili diversamente (ma per società si rimane nell’alveo reddito d’impresa). – Evitare la doppia imposizione: come già accennato, se quel debito condonato riguardava un costo mai dedotto, non andrebbe tassato. Un esempio: se il debitore è un professionista in contabilità semplificata che non deduceva il costo perché pagato mai avvenuto, può sostenere che non c’è sopravvenienza attiva imponibile. Caso raro però nel regime di impresa, dove vige competenza.
In sintesi: se un creditore esterno vi fa uno sconto fuori dalle procedure concorsuali, mettete in conto la tassazione. L’unica via per mitigare è incanalare l’operazione in un piano di risanamento o accordo ex art. 182-bis L.F./art. 57 CCII, in modo da rientrare nel comma 4-ter di art. 88 (vedi sezione crisi d’impresa).
Rinuncia ai crediti da parte dei soci: disciplina particolare (art. 88, comma 4-bis TUIR)
Diverso – e delicato – è il caso in cui a rinunciare al credito verso la società sia un socio della società stessa. Spesso nelle società di capitali i soci finanziatori rinunciano alla restituzione dei loro finanziamenti soci per rafforzare patrimonialmente l’ente (trasformando di fatto il debito in capitale proprio). Oppure, un socio creditore di somme verso la società potrebbe decidere di non esigerle per aiutare la società in una fase di stress finanziario.
In passato (prima del 2016) la rinuncia del socio al credito veniva trattata come una sorta di apporto di capitale e non generava sopravvenienza attiva imponibile per la società debitrice. Ciò per evitare di tassare quello che sostanzialmente era un aumento dei mezzi propri, equiparabile a un versamento in conto capitale (non tassabile). Tuttavia, questa situazione prestava il fianco ad abusi: ad esempio, un terzo poteva acquistare a poco prezzo un credito verso la società, farsi nominare socio e poi rinunciarvi, trasformando un acquisto speculativo in un apporto esentasse per la società.
Per chiudere queste possibilità, il legislatore ha introdotto l’art. 88, comma 4-bis TUIR. Esso stabilisce che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale” . In altre parole: – Se un socio rinuncia a un credito, la società deve valutare qual era il valore fiscale di quel credito per il socio stesso. La parte di rinuncia che eccede tale valore genera sopravvenienza attiva tassabile per la società. – Il valore fiscale del credito presso il socio tipicamente coincide con il valore nominale se il socio era l’originario creditore (es. socio che aveva versato 100mila euro di finanziamento, quel credito ha valore fiscale 100mila per lui). Ma se il socio ha acquisito il credito da terzi, il suo costo di acquisto è il valore fiscale. – Esempio: Socio A vanta un credito di €100.000 verso Alfa Srl per un finanziamento erogato. Se A rinuncia all’intero credito, per Alfa Srl la sopravvenienza attiva non sarà tassabile (perché la parte eccedente il valore fiscale è zero: valore fiscale 100k, rinuncia 100k, eccedenza 0). In sostanza, se il socio ha prestato soldi veri alla società, la rinuncia non genera reddito tassato – coerente col vecchio regime. – Altro esempio: Socio B compra da una banca per €30.000 un credito di nominali €100.000 verso Beta Srl (di cui è socio o diventa socio). Poi B rinuncia al credito nominale 100k. Qui il valore fiscale del credito per B è €30.000 (prezzo d’acquisto). Rinunciando, Beta Srl avrà una sopravvenienza attiva tassabile pari a €70.000, la parte eccedente 30k . L’intento è chiaro: quei 70k sono un profitto per Beta ottenuto tramite un’operazione con socio che di fatto ha speso solo 30k per coprire un debito di 100k – la differenza è considerata utile tassabile.
Questa norma impedisce operazioni di “svalutazione artificiosa” dei debiti tramite soci. Ai fini difensivi, se contestano una mancata tassazione di sopravvenienza da rinuncia soci, bisogna: – Verificare l’applicabilità di questa regola temporalmente (introdotta dalla L.208/2015, in vigore dal 2016). Se la rinuncia è antecedente, valeva la vecchia disciplina più favorevole al contribuente. – Calcolare bene il “valore fiscale” del credito presso il socio: se il socio era finanziatore originario, quel valore di solito è uguale al nominale (nessuna parte tassabile, quindi difesa: “nessuna eccedenza da tassare”). Se invece il credito deriva da cessioni, occorre documentare il costo di acquisto del socio. – Notare che l’eccedenza tassabile colpisce la società debitrice, non il socio. Il socio a sua volta può avere un tema fiscale (perdita deducibile o meno sulla partecipazione, ecc.), ma qui ci interessa la società. – Un dettaglio: la norma parla di “soci”, quindi di regola almeno chi ha partecipazione al patrimonio. Se il creditore non era socio al momento della rinuncia, non rientra in questo. Ad esempio, se un’obbligazionista non socio rinuncia agli interessi, non c’è 4-bis (ma quell’atto sarebbe strano senza passare da socio, più facile un socio obbligazionista).
In sintesi: la società debitrice, in caso di rinuncia di crediti da parte dei soci, dovrà dichiarare una sopravvenienza attiva pari alla parte condonata eccedente il valore fiscale per il socio. La difesa si potrà concentrare sull’esatta determinazione di tale valore fiscale (per ridurre l’importo tassato) o, se applicabile, sul fatto che la rinuncia avvenne per copertura perdite e potrebbe essere trattata come riserva di capitale (questione complessa, oltre lo scopo qui). Da un punto di vista pratico, però, la norma è piuttosto stringente: ha tassato come reddito quei vantaggi economici che il passato regime esentava, salvo la quota corrispondente a denaro effettivamente versato dal socio.
Debiti contestati, insussistenti o frutto di errore contabile: non ogni eliminazione di passività è tassabile
Caso tipico n.4: il “debito fantasma” o non dovuto sin dall’origine. Questa casistica riguarda situazioni in cui il debito iscritto in bilancio in realtà non sarebbe mai dovuto esistere, oppure la sua esistenza era incerta e poi si risolve a favore del debitore. Ad esempio: – Debito iscritto per errore contabile (doppia registrazione, importo sbagliato, fattura registrata ma mai emessa dal fornitore, ecc.). – Debito derivante da fatture contestate o rivelatesi false/inesistenti: es. la società registra a fine anno “fatture da ricevere” su stime, ma poi il fornitore non emette nulla perché magari il costo non era dovuto. – Debito verso un fornitore con cui c’era una lite: inizialmente si contabilizza come prudenza un fondo o un debito potenziale, ma poi un giudice accerta che nulla era dovuto. – Più in generale, passività fittizie create magari da condotte fraudolente (finti costi) scoperte successivamente.
In tali circostanze, eliminare il debito dal bilancio in un esercizio successivo non rappresenta un “utile sopravvenuto” autentico, bensì la correzione di un errore o la presa d’atto che quell’onere era insussistente sin dall’inizio. Su questo la Cassazione ha mostrato sensibilità, correggendo una linea troppo formalistica che il Fisco aveva adottato in passato.
Principio affermato: la Cassazione (Sez. V) nella sentenza n. 27592 del 16/10/2025 ha chiarito che la sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR sorge solo in presenza di un’effettiva passività che si estingue in un esercizio successivo, escludendola invece nei casi di debiti fittizi o iscritti per errore . Se una posta passiva era falsa o errata, la sua eliminazione non costituisce un sopravvenuto arricchimento nell’anno in cui la si elimina: semmai bisogna rettificare il bilancio dell’anno in cui fu erroneamente iscritta. Questo orientamento corregge una precedente ordinanza (Cass. 10988/2023) che sosteneva che lo stralcio di una passività costituisse comunque sopravvenienza attiva “anche se originariamente il debito non esiste”, tesi che appariva contraria alla logica e alla lettera della norma . Ora la Cassazione ha riportato equilibrio: eliminare un debito mai esistito non genera alcun nuovo reddito tassabile, piuttosto evidenzia un errore pregresso .
Ancora prima, si registravano pronunce sul medesimo tenore. In particolare: – Cassazione n. 19945/2023: caso di costi iscritti a fine anno senza aver ricevuto fatture, poi annullati. La Suprema Corte ha escluso la sopravvenienza attiva sul semplice fatto che l’azienda non aveva ricevuto quelle fatture mai emesse . In sostanza, se un costo (e relativo debito) era fittizio, l’effetto fiscale si era già prodotto all’origine in modo indebito (riducendo il reddito imponibile di allora), e la correzione non deve generare un nuovo imponibile futuro . La rettifica va fatta semmai riaprendo l’annualità originaria. – Cassazione penale n. 18216/2024 (Sez. Penale, in ambito di reato dichiarativo): ha ribadito il principio che “l’insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce sopravvenienza attiva imponibile” . Ciò significa, ad esempio, che se nel bilancio vi era un debito che corrispondeva a un costo indeducibile (quindi che non ha abbattuto il reddito), la sua eliminazione non può essere tassata. Oppure, se quel debito derivava da un costo dedotto illegalmente (tipo false fatture), la tassazione avviene già recuperando quel costo a tassazione nell’anno originario; far pagare anche come sopravvenienza attiva dopo sarebbe duplicare la pretesa. – Nota: In un caso concreto, l’Agenzia delle Entrate può trovarsi a contestare in parallelo un costo indeducibile (perché fittizio) e la relativa sopravvenienza attiva per il debito eliminato. La stessa Agenzia ha chiarito che in tal caso la sopravvenienza attiva non è imponibile fino a concorrenza della spesa disconosciuta, proprio per evitare doppia imposizione . Ad esempio, se ti nega €100 di costo finto nel 2022 e tu nel 2023 cancelli il debito di €100, i €100 di “utile” 2023 non li tassano perché hanno già tassato il 2022. Questo deriva dal principio generale sopra esposto.
Difesa del contribuente: se l’accertamento riguarda sopravvenienze attive ma tu sai che quei debiti erano inesistenti o non dovuti, la tua strategia sarà: – Dimostrare la natura fittizia o erronea della passività iniziale. Ciò può voler dire esibire che non c’erano documenti a supporto (fatture mai ricevute, note di credito successive che hanno stornato il costo, verbali che attestano errori contabili, ecc.). Se provi che il debito non doveva proprio esserci, allora non c’è stata alcuna insussistenza “sopravvenuta” perché quell’onere era nullo in partenza. – Invocare la giurisprudenza favorevole: Cass. 19945/2023 e Cass. 27592/2025, che confermano che non scatta sopravvenienza attiva se la passività era simulata o erronea . In pratica, sostenere che l’atto impugnato “non riguarda una vera sopravvenienza attiva, ma un errore contabile pregresso” . Quindi l’Ufficio sta sbagliando qualificazione. – Sottolineare il corretto periodo d’imposta: se mai, l’effetto fiscale andava imputato nell’anno originario come maggior reddito di quell’anno (ma spesso quell’anno è decaduto, e comunque non è l’oggetto dell’accertamento attuale). Non si può far “rivivere” ora tassando come sopravvenienza. – Esempio pratico di difesa: La società Alfa aveva registrato nel 2020 un debito di €100.000 verso un fornitore in attesa di fattura. La fattura non arrivò perché si scoprì che non era dovuta (il fornitore aveva rinunciato al corrispettivo per un difetto, ad esempio). Nel 2021 Alfa elimina il debito. Il Fisco nel 2023 contesta: “sopravvenienza attiva 2021 di €100.000 non dichiarata”. Difesa: documentare che la spesa del 2020 era inesistente, magari c’era una nota interna o un accordo. Citare Cass. 19945/2023 . Sostenere che l’eliminazione del debito era semplice storno di un costo mai effettivamente sorto, quindi nessun nuovo reddito nel 2021, semmai quell’utile era già implicito nel fatto che non c’era più il costo. Si evidenzia come tassare nel 2021 equivarrebbe a tassare due volte (ma in realtà il 2020 restò indenne se non fu accertato, comunque l’argomento di equità può pesare).
Queste argomentazioni sono state accettate in varie pronunce di merito. Ad esempio, la CTP di Catanzaro (caso “Ecologia Oggi”) aveva annullato la ripresa a tassazione di debiti contestati, distinguendoli dai debiti prescritti . E la CTR Calabria nel 2022 ha condiviso che se il debito era contestato (quindi non certo dovuto), l’estinzione non genera ricavo .
Limiti della difesa: bisogna avere prove solide che non fosse dovuto. Non basta affermazioni di principio della società, servono pezze giustificative (corrispondenza con il fornitore contestante, cause civili vinte, ecc.). Ma avendo ciò, la legge e la giurisprudenza sono dalla parte del contribuente: art. 88 parla di passività dedotte esistenti prima, se non lo erano non applicabile.
In conclusione, mai arrendersi di fronte a un accertamento su sopravvenienze attive senza prima aver analizzato la natura originaria dei debiti contestati. Se c’è anche solo un dubbio sulla loro legittimità originaria, quell’appiglio può essere decisivo per vincere il ricorso, evitando di pagare tasse su qualcosa che non era un reale guadagno ma solo la fine di un malinteso contabile.
Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti nella crisi d’impresa: esenzioni e agevolazioni
Caso tipico n.5: la riduzione dei debiti nell’ambito di procedure concorsuali (fallimento, concordato) o accordi di ristrutturazione. Quando un’azienda in difficoltà ottiene uno stralcio dei propri debiti in sede di concordato preventivo, fallimentare (liquidazione giudiziale con concordato dei creditori) o tramite un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato di risanamento, la legge prevede una disciplina di favore: infatti, l’art. 88, comma 4-ter TUIR esclude dalla tassazione le sopravvenienze attive derivanti dal taglio dei debiti in tali procedure . Ciò ha una logica di politica economica: se non si esentasse, l’azienda che già è decotta e riesce a ridurre i debiti si troverebbe immediatamente caricata di tasse sul “beneficio” ottenuto, vanificando in parte la salvezza.
Vediamo sinteticamente il quadro, considerando anche le novità normative del 2025 che hanno ampliato queste esenzioni:
- Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) e liquidazione giudiziale (ex fallimento): le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti nell’ambito di un concordato preventivo omologato non sono imponibili. L’art. 88, co.4-ter TUIR, come formulato, citava il concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (vecchia terminologia). Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi (CCII), si è chiarito che l’agevolazione vale anche per la liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento) e per il concordato preventivo comunque omologato . Dunque, se una società esce da un concordato pagando il 20% ai chirografari (80% stralciato), quell’80% non si tassa come ricavo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis L.F., ora art. 57 CCII): parimenti, l’art. 88, co.4-ter esenta le sopravvenienze da tali accordi omologati . Ad esempio, accordo ex 57 CCII con banche e fornitori: i debiti tagliati secondo accordo omologato non generano reddito imponibile (o lo generano solo oltre certi limiti, vedi dopo).
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.): inizialmente la norma non lo citava espressamente, ma l’Agenzia delle Entrate con interpello 222/2024 ha riconosciuto che un piano di risanamento attestato e pubblicato al Registro Imprese può fruire della stessa detassazione del concordato . Dunque, se in un piano attestato i creditori privati rinunciano a parte dei crediti, la sopravvenienza è esclusa da tassazione come se fosse concordato.
- Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio (introdotto dal CCII, art. 25-sexies): questo caso è stato controverso. Non essendo espressamente menzionato in TUIR, l’Agenzia con interpello 179/2025 ha negato l’esenzione, sostenendo che essendo procedura unilaterale (senza accordo coi creditori) non rientra tra quelle agevolate . Ciò significava che lo stralcio dei debiti in un concordato semplificato restava tassabile. Tuttavia, la legge delega 111/2023 e un decreto legislativo approvato il 20/11/2025 (in materia di Terzo settore ma con norme sulla crisi d’impresa) hanno posto rimedio: hanno previsto, come norma di interpretazione autentica, che anche le riduzioni di debiti in concordato semplificato non costituiscono sopravvenienze attive imponibili . Quindi, a fine 2025, si può dire che pure il concordato semplificato è stato incluso nel regime di esenzione totale .
- Concordato minore (procedura per piccoli debiti ex sovraindebitamento) e altre novità CCII: il decreto citato (novembre 2025) ha chiarito che:
- Nel concordato minore liquidatorio le sopravvenienze attive da stralcio debiti non si tassano (parificato al concordato ordinario) .
- Nel concordato minore in continuità e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), le sopravvenienze attive da esdebitazione sono parzialmente esentate: non imponibili solo per la parte che eccede perdite fiscali, interessi indeducibili e ACE (in sostanza, possono essere compensate da queste basi) . Questo rispecchia la regola già esistente per concordati con continuità: si fa utilizzare prima le perdite pregresse e altri scudi.
- Composizione negoziata (strumento stragiudiziale introdotto nel 2021): il legislatore ha previsto (art. 25-bis CCII) che se dalla negoziazione scaturisce un “contratto con i creditori” o un “accordo con i creditori” pubblicato, allora si applicano le agevolazioni di art. 88 co.4-ter . Però l’Agenzia, con interpello 178/2025, ha sostenuto che la cessione di beni nell’ambito di composizione negoziata (fuori da procedure) non beneficia delle plusvalenze esenti . Insomma, in mancanza di omologhe, tende a tassare.
- Esclusione di rimborsi retroattivi: la norma del 2025 come interpretazione autentica ha specificato che non sono dovuti rimborsi d’imposte per chi in passato ha pagato su interpretazioni diverse . Quindi vale per il futuro e casi pendenti, ma non riapre il passato.
Cosa significa questo per il debitore? Che se la tua azienda riduce il debito tramite uno strumento ufficiale di crisi (concordato, accordo, ecc.), probabilmente non dovrai pagare tasse sulle somme stralciate, a patto di rispettare le condizioni e di applicare per bene le norme. È però cruciale analizzare di volta in volta: – Quale procedura/istituto è in corso e se rientra tra quelli agevolati (oggi praticamente tutti, grazie alle modifiche del 2025). – Se l’eventuale eccedenza di perdite fiscali va utilizzata per coprire una parte della sopravvenienza (in concordati in continuità, piani omologati, ecc., l’esenzione è solo oltre le perdite e interessi pregressi, come già previsto dal vecchio art. 88 co.4-ter). – Richiedere magari interpello in casi dubbi: l’esperienza insegna che l’Agenzia può avere viste differenti (vedi il caso concordato semplificato risolto solo da norma autentica).
Difesa in accertamento: se nonostante ciò l’Ufficio contesta la mancata tassazione di sopravvenienze in una procedura, la difesa sarà di solito efficace: – Norma alla mano: citare art. 88 co.4-ter e le norme transitorie. Ad esempio, per un concordato semplificato con omologa nel 2024, inizialmente l’AdE direbbe tassabile, ma potresti eccepire che la legge delega 2023 e il D.Lgs di novembre 2025 chiariscono l’esenzione anche per esso , invocando magari l’applicazione retroattiva interpretativa (anche se niente rimborsi, ma se contenzioso aperto, potrebbe giovarsene). – Prassi ufficiale: presentare le risposte a interpello pertinenti: la n.222/2024 se è un piano attestato (per dire: l’AdE stessa ha riconosciuto che è esente) , la n.179/2025 solo per ricordare che AdE negava semplificato ma ora legge dice il contrario. – Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 34447/2019 aveva già affrontato il tema, concludendo che la sopravvenienza da stralcio concordatario non è tassabile (coerente con la legge vigente, quindi le Sezioni Unite confermarono l’interpretazione pro-debitore già nel 2019).
In altre parole, sul capitolo “stralcio dei debiti nella crisi” la normativa è abbastanza favorevole al contribuente, e l’eventuale contenzioso nasce più che altro su casi limite o interpretazioni restrittive poi superate. Dunque, un debitore che ha fruito di tagli di debiti in procedure omologate ha solide argomentazioni per opporsi a qualunque contestazione fiscale: può dire che quelle somme non costituiscono reddito ai sensi di legge.
Attenzione però: se un’impresa ottiene riduzioni di debito fuori da procedure (ad es. un accordo con alcuni creditori senza omologa né registrazione ufficiale), il Fisco le considererà ordinarie e quindi tassabili. Non basta chiamarlo “piano di risanamento” se non è attestato e pubblicato, né “concordato in bianco” se non sfocia in omologa. Occorre rientrare formalmente negli istituti previsti. Diversamente, si torna nel caso di remissioni ordinarie tassabili.
Riepilogo in tabella delle principali situazioni di crisi d’impresa e trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti:
| Procedura / Situazione | Trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti | Riferimenti |
|---|---|---|
| Concordato preventivo omologato (continuità o liquidatorio) / Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | NON imponibili – totalmente escluse da tassazione (utile integralmente detassato) | Art. 88, co.4-ter TUIR; Cass. SU 34447/2019; risposta AdE 222/2024 (piani assimilati) |
| Concordato minore liquidatorio (procedura sovraindebitamento liquidatoria) | NON imponibili – escluse da tassazione (equiparato al concordato) | D.Lgs. 20/11/2025 (norma interpr. autentica art. 88 co.4-ter) |
| Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio | NON imponibili (dopo il D.Lgs. 20/11/2025; prima considerati imponibili dall’AdE) | Interpello AdE 179/2025 (negativo, superato da norma autentica 2025) |
| Concordato in continuità / Piano di ristrutturazione omologato / Accordo 57 CCII | Parzialmente imponibili – detassazione solo per la parte eccedente perdite fiscali pregresse + eccedenze ACE + interessi indeducibili riportabili | Art. 88, co.4-ter TUIR (limite 80% perdite rimosso da DL 2025); D.Lgs. 20/11/2025 (estende a nuovi istituti) |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) pubblicato | NON imponibili – esentate (AdE assimila al concordato) | Risposta AdE 222/2024 ; Legge Delega 111/2023 art.9 conferma estensione |
| Composizione negoziata (accordo con creditori ex art. 23 CCII) | NON imponibili se accordo formalizzato e pubblicato (contratto ex art. 25-bis co.5) ma AdE tende a tassare operazioni isolate (es. cessione beni) in mancanza di esplicito esonero | Art. 25-bis co.5 CCII richiama art. 88 co.4-ter ; Interpello AdE 178/2025 (impostazione restrittiva su plusvalenze) |
| Accordo stragiudiziale privato (nessuna procedura né registrazione) | Imponibili al 100% – nessuna agevolazione applicabile | – (ricade nel regime generale art.88 co.1 TUIR) |
(Tabella aggiornativa – situazione al dicembre 2025 post intervento normativo su art. 88 co.4-ter TUIR)
Come si vede, la difesa del debitore nel contesto della crisi consiste per lo più nel rivendicare le agevolazioni esistenti. In sede di eventuale controllo, sarà opportuno: – Evidenziare nel dossier difensivo tutti gli elementi: copia del decreto di omologa del concordato/accordo, attestazione della pubblicazione del piano, ecc., per inquadrare il caso nell’ipotesi di esenzione. – Se l’Ufficio contesta perché interpreta restrittivamente (es. “concordato semplificato non previsto”), argomentare con il quadro normativo aggiornato (citando anche la legge delega 2023 e i decreti attuativi). – Far presente l’irragionevolezza di tassare un debitore già dissestato: su questo, in mancanza di una norma chiara (come fu per il semplificato fino al 2025), alcuni difensori hanno sollevato la questione di violazione di principi costituzionali (capacità contributiva) in quanto si imporrebbe un carico fiscale a chi oggettivamente non ha liquidità per pagarlo perché stava uscendo a fatica dalla crisi. Questo argomento di equità può influire sull’interpretazione in Commissione.
Domande e Risposte frequenti (FAQ)
D: Cosa si intende esattamente per “sopravvenienza attiva tassabile” nel contesto dei debiti?
R: È l’utile imponibile che un’azienda realizza quando viene meno un debito precedentemente iscritto in bilancio e che aveva (direttamente o indirettamente) contribuito a ridurre il reddito imponibile negli anni passati. In pratica, se avevo contabilizzato e magari dedotto un costo o un onere, e poi scopro che non devo più pagarlo, quello diventa un ricavo sopravvenuto. Ad esempio, se nel 2022 avevo tra i costi una fattura da €10.000 (quindi tassazione ridotta di quell’importo) e nel 2023 il fornitore mi fa uno sconto cancellando il debito, nel 2023 devo dichiarare €10.000 come sopravvenienza attiva. È detta “tassabile” perché, salvo eccezioni, concorre a formare il reddito d’impresa su cui si calcolano le imposte .
D: Un debito molto vecchio (oltre 10 anni) che non ho mai pagato diventa automaticamente un mio ricavo tassabile?
R: Sì, in generale. Se il debito è caduto in prescrizione, la legge fiscale (art. 88 TUIR) lo considera una passività divenuta insussistente e quindi un ricavo tassabile nell’anno in cui si completa la prescrizione . Ad esempio, un debito del 2011 prescritto a fine 2021 genera una sopravvenienza attiva nel 2021. Attenzione: non è “automatico” in tempo reale, nel senso che sei tu che dovresti rilevarla in contabilità e dichiararla. Se non lo fai, l’Agenzia può accertarlo a posteriori. Ci sono però eccezioni: se c’è stato un atto che ha interrotto la prescrizione (es. un riconoscimento del debito), allora non è prescritta e non c’è sopravvenienza. Oppure se il debito era controverso e l’hai sempre contestato, potrebbe non scattare affatto (si entra nel caso di debito inesistente originario). Ma in linea di massima, un debito non pagato per oltre 10 anni è un campanello d’allarme fiscale.
D: Cosa succede se, dopo la prescrizione, decido di pagare ugualmente il debito al creditore?
R: In questo caso, hai fatto un pagamento di qualcosa che non eri più tenuto a pagare legalmente. Fiscalmente, la Cassazione dice che la sopravvenienza attiva resta tassata nell’anno della prescrizione, e in più il pagamento volontario successivo ti genera una sopravvenienza passiva deducibile nell’anno in cui paghi . Quindi paradossalmente avrai prima pagato tasse sul “mancato esborso”, poi quando hai l’esborso reale ti danno un costo deducibile. Se le aliquote e i periodi coincidessero, potresti pareggiare, ma spesso c’è disallineamento (anni diversi). È una situazione poco efficiente: se hai intenzione di pagare, la cosa migliore sarebbe farlo prima che scada il termine di prescrizione, così eviti di dover gestire questa doppia scrittura fiscale.
D: La cancellazione della società creditrice (il mio creditore fallisce o chiude) mi libera dal debito dal punto di vista del Fisco?
R: No, non di per sé. La chiusura o cancellazione di una società creditrice non implica affatto che il debito del debitore sia cancellato. In base al codice civile, i crediti della società estinta passano ai suoi soci . Quindi tu debitore devi comunque a loro. L’Agenzia delle Entrate non può presumere la tua sopravvenienza attiva se non c’è prova che i nuovi creditori (soci) abbiano rinunciato al credito . Dunque, non considerare automaticamente risolto un debito perché il creditore originale non c’è più: verifica se qualcun altro può subentrargli (soci, eredi, ecc.). La Cassazione nel 2025 ha chiarito proprio che creditore cancellato ≠ debito estinto e ha dato torto al Fisco su questo .
D: Il Fisco mi contesta una sopravvenienza attiva su un debito che in realtà era fittizio (mai dovuto). Devo pagarla?
R: No, se dimostri che il debito era davvero fittizio. La legge parla di passività “iscritte in bilancio” effettive. Se tu hai iscritto qualcosa per sbaglio o su base di un documento poi rivelatosi falso, l’eliminazione di quel debito non è un vero arricchimento, ma la correzione di un errore. La Cassazione ha escluso la tassazione in questi casi . Quindi la tua difesa sarà di provare l’inesistenza originaria del debito. Ad esempio, se era una fattura mai arrivata, mostra che il costo non era dovuto e c’era un errore. L’accertamento può essere vinto così, evidenziando che l’Ufficio sta tassando un qualcosa di inesistente.
D: Un socio della mia società ha rinunciato a farsi restituire un suo finanziamento. Questo “condono” è tassabile per la società?
R: In parte potrebbe esserlo. La regola è un po’ tecnica: la rinuncia del socio al credito è tassabile per la società solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito per il socio . Se il socio ti aveva prestato €100.000 cash e rinuncia a €100.000, il valore fiscale per lui era 100k, quindi la società non paga tasse (nessuna eccedenza). Ma se il socio aveva acquisito quel credito (poniamo, lo comprò per €20.000 da un precedente creditore) e poi rinuncia a €100.000 nominali, la parte eccedente (€80.000) diventa sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società. In sintesi: le rinunce dei soci non sono più automaticamente esenti come un tempo; bisogna fare i calcoli.
D: Ho concluso un accordo stragiudiziale con i creditori che mi hanno scontato diversi debiti fuori dalle procedure formali. Devo dichiarare quelle riduzioni come reddito?
R: Sì. Un accordo privato, non inserito in procedure concorsuali né omologato dal tribunale, dal punto di vista fiscale è un normale atto di remissione del debito. Dunque le parti di debito condonate sono sopravvenienze attive tassabili al 100%, nell’anno in cui l’accordo è efficace. Ad esempio, se nel 2025 hai fatto un accordo a saldo e stralcio con vari fornitori riducendo i debiti di €200.000, quei 200k sono un tuo componente positivo 2025 su cui pagare IRES (e IRAP se eri soggetto). Solo le procedure “protette” danno esenzione. Attenzione anche qui: se accordandovi avete magari formalizzato un piano attestato di risanamento e l’avete pubblicato, allora rientra nell’esenzione; ma se era una semplice scrittura privata o accordo senza i crismi dell’art. 56 CCII, non hai scappatoie normative.
D: Nel concordato preventivo ho stralciato debiti per 1 milione di euro. Perché in dichiarazione mi hanno fatto comunque indicare una parte come imponibile?
R: Questo succede perché la norma consente di detassare le sopravvenienze solo oltre un certo limite, se hai perdite fiscali pregresse utilizzabili. Mi spiego: l’art. 88 co.4-ter TUIR attuale dice che nel concordato e simili le sopravvenienze attive non costituiscono reddito per la sola parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo (oltre agli interessi indeducibili e all’ACE) . Quindi, lo Stato vuole che tu prima “usi” le perdite pregresse per compensare il reddito derivante dallo stralcio. Solo l’eventuale surplus va esente. Per esempio, se avevi €800k di perdite a riporto e stralci 1 milione di debiti, 800k di quel “utile” li copri con le perdite (così non paghi tasse comunque su quel pezzo, ma consumi le perdite), e i restanti 200k li puoi non tassare grazie alla norma. Se invece non avevi perdite, in alcuni casi era tutto esente. Questa regola è un po’ tecnica ma serve a evitare che un’azienda con perdite non consumate possa avvantaggiarsi due volte (di perdite e di esenzione). Nota: dal 2024/2025 è stato anche tolto il limite del 80% sull’utilizzo perdite in questi frangenti, quindi le puoi usare per intero. In pratica, fatti assistere dal professionista nel calcolo quando esci da un concordato.
D: L’Agenzia delle Entrate mi contesta la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive per debiti annullati, e ho ricevuto un PVC/avviso di accertamento. Cosa posso fare, proceduralmente?
R: Hai diversi strumenti di difesa procedurale: – Innanzitutto, se hai ricevuto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), hai 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive all’Ufficio . Conviene farlo: in quella sede puoi già esporre le tue ragioni (es. il debito non era dovuto, oppure la competenza temporale è errata, ecc.) e magari convincerli a non emettere accertamento. – Se arriva l’Avviso di Accertamento, puoi valutare un accertamento con adesione (per trattare eventualmente una riduzione sanzioni se c’è margine) oppure impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (ex CTP) entro 60 giorni. Nel ricorso evidenzierai i motivi di diritto (es. violazione/mala interpretazione dell’art. 88 o 109 TUIR, ecc.) e di fatto (es. debito inesistente, prescrizione non avvenuta, ecc.) . – Puoi chiedere la sospensione in via cautelare se il pagamento richiesto ti creerebbe danno grave e se hai argomenti solidi. – Se in primo grado va male, hai appello in secondo grado e poi eventualmente ricorso in Cassazione. Considera che molte delle questioni qui trattate sono di diritto (interpretazione di norme) quindi la Cassazione può ribaltare, come abbiamo visto nel caso della società creditrice estinta (dove il contribuente ha vinto in Cassazione). – Documentazione: raccogli tutto ciò che supporta la tua tesi: bilanci, note integrative, eventuali comunicazioni coi creditori, sentenze civili se ci sono state, copie di normative o prassi (interpelli, circolari) pertinenti. Citare giurisprudenza recente è sempre utile: es. Cass. 29086/2025, Cass. 19945/2023, ecc., per sostenere le tue ragioni . – Errori formali dell’accertamento: controlla sempre. A volte l’Ufficio sbaglia l’anno (fuori termine), oppure applica sanzioni piene ignorando che c’era una obiettiva incertezza (invocabile se c’era contrasto giurisprudenziale). Oppure potrebbe aver notificato oltre termini. Tutto fa brodo in difesa.
Ricorda che molte contestazioni sulle sopravvenienze attive nascono da interpretazioni non aggiornate o visioni fiscali troppo rigide: far emergere questo dinanzi al giudice tributario spesso porta a un annullamento totale o parziale dell’atto, specie quando puoi mostrare che la tua condotta era in linea con orientamenti giurisprudenziali o con la logica di non tassare utili inesistenti. Preparati quindi a una difesa sia sul merito (ragioni sostanziali) sia eventualmente su aspetti procedurali (decadenza, difetti di motivazione, ecc.) .
Esempi pratici di contestazione e difesa del contribuente
Di seguito presentiamo alcuni casi aziendali simulati, ispirati a vicende reali, per capire come applicare i principi spiegati e come articolare la difesa in concreto:
Esempio 1 – Debito commerciale prescritto:
Situazione: La società Alfa S.r.l. ha in bilancio un debito di €50.000 verso un fornitore risalente al 2011. Il fornitore non ha più sollecitato il pagamento e Alfa non ha mai pagato. Nel 2022 la Guardia di Finanza, durante una verifica, nota il debito ancora iscritto dopo 11 anni. Segnala quindi una sopravvenienza attiva non dichiarata di €50.000 nel 2021 (anno in cui sarebbe maturata la prescrizione decennale). L’Agenzia emette avviso di accertamento su IRES 2021, aggiungendo €50.000 al reddito imponibile di Alfa, con sanzione.
Difesa: Alfa impugna l’accertamento sostenendo che nel 2016 aveva sottoscritto una ricognizione di debito col fornitore (che le aveva concesso un’estensione di pagamento). Produce in giudizio copia di tale accordo firmato, datato 15/03/2016. Ciò significa che la prescrizione è stata interrotta e al 2021 il debito non era affatto prescritto (il nuovo termine decennale andrà al 2026). Di conseguenza, afferma Alfa, nessuna sopravvenienza attiva era realizzata nel 2021, perché il debito era tuttora valido ed esigibile. Alfa, per scrupolo, cita anche Cass. 23330/2017 per ricordare che conta l’anno di certezza della insussistenza , che qui non era il 2021. L’Ufficio nella sua controdeduzione deve riconoscere il fatto: l’accordo 2016 (se autentico) sposta in avanti la prescrizione. La Commissione accoglie il ricorso di Alfa e annulla l’accertamento. (Variante: se Alfa non avesse quell’accordo e in effetti nulla fosse successo, la difesa sarebbe debole. Alfa potrebbe solo eccepire, ad esempio, che la prescrizione è 5 anni perché erano forniture periodiche – ipotesi magari infondata – oppure chiedere clemenza sanzioni per incertezza. Probabile esito: il recupero verrebbe confermato in mancanza di elementi a suo favore.)*
Esempio 2 – Debito cancellato perché credito del fornitore prescritto? (Errore contabile)
Situazione: Beta S.p.A. nel bilancio 2022 elimina un debito di €100.000 verso un fornitore che non si è più fatto vivo dal 2010. Lo fa su suggerimento del revisore, ritenendo il debito non più dovuto. Non dichiara nulla in reddito 2022 (erroneamente). Nel 2024 l’Agenzia la contesta: “Avreste dovuto dichiarare €100.000 di sopravvenienza attiva nel 2022”.
Difesa: Beta in realtà aveva dedotto il costo originario nel 2010, quindi di base l’Ufficio non sbaglia sul principio. Tuttavia, Beta scopre che nel 2018 il fornitore aveva inviato una lettera di sollecito (che l’azienda aveva ignorato). Ciò costituiva un interruzione di prescrizione e quindi nel 2022 il debito non era giuridicamente prescritto (lo sarebbe stato nel 2028). Beta porta questa lettera come prova. L’Ufficio però nota che Beta in bilancio 2022 aveva eliminato lo stesso il debito: un controsenso se pensava fosse vivo. Beta allora, un po’ in difficoltà, argomenta che l’eliminazione è stato un errore contabile e chiede di correggere il bilancio 2023 ri-imputando il debito. Nel contenzioso Beta invoca la Cass. 27592/2025: se fu un errore eliminarlo, non c’è sopravvenienza ma solo errore . La Commissione potrebbe riconoscere che senza certezza di prescrizione non doveva tassare nel 2022. La posizione di Beta non è solidissima (ha eliminato, segno che riteneva insussistente, però prova che legalmente insussistente non era). Il caso evidenzia che è meglio non eliminare debiti in bilancio con leggerezza: se Beta avesse lasciato il debito in bilancio, non avrebbe avuto alcuna sanzione. Dopo averlo tolto, ha dovuto lottare.
Esempio 3 – Debito verso società estinta (creditore cancellato):
Situazione: La ditta individuale Gamma aveva un debito di €30.000 verso la società Delta S.r.l. Delta viene cancellata nel 2020. Gamma continua a tenere il debito in bilancio per prudenza. Nel 2023 l’Agenzia, in accertamento, assume che al 2020 quel debito si è estinto (perché Delta non esisteva più) e notifica a Gamma un recupero a tassazione di €30.000 come sopravvenienza attiva su redditi 2020.
Difesa: Gamma impugna e cita espressamente l’ordinanza Cass. 29086/2025, depositata poco prima, che trattava caso analogo . Argomenta che la cancellazione della creditrice non estingue affatto il debito, il quale è passato ai soci di Delta . A riprova, Gamma produce una comunicazione del 2021 in cui un ex socio di Delta chiedeva informazioni sul pagamento (prova che i soci reclamavano il credito). Sottolinea quindi che nessuna sopravvenienza attiva può essere tassata, mancando la remissione del debito . L’Ufficio, preso atto del precedente di Cassazione che fa legge, nella memoria conclude chiedendo il rigetto in virtù di vecchie CTR, ma debolmente. La Commissione accoglie il ricorso di Gamma, annullando la pretesa fiscale in quanto fondata su un presupposto illegittimo (estinzione automatica del debito smentita dal diritto vigente). Gamma inoltre ottiene anche le spese di giudizio vista la chiarissima giurisprudenza pro contribuente.
Esempio 4 – Eliminazione di un costo inesistente (debito fittizio):
Situazione: Delta S.r.l. nel 2021 aveva iscritto un debito di €15.000 verso “fornitori da fatturare” perché aspettava una fattura per servizi ricevuti a fine anno. In realtà, il servizio non fu mai reso completamente e il fornitore non emise alcuna fattura (anzi, riconobbe di non aver maturato diritto al compenso). Nel 2022 Delta elimina quel debito e rimuove il costo. L’Agenzia però, vedendo la scrittura, nel 2023 contesta a Delta una sopravvenienza attiva di €15.000 nel 2022, supponendo un guadagno.
Difesa: Delta spiega che nel 2021 aveva contabilizzato per prudenza un costo stimato (15k) mai effettivamente dovuto. Presenta una dichiarazione del fornitore in cui questi conferma che nulla era dovuto e per questo non ha fatturato. Richiama la sentenza Cass. 19945/2023 dove in un caso analogo la Suprema Corte escluse la sopravvenienza attiva proprio perché mancava la fattura ed il costo era indebito . Insiste sul fatto che la passività era inesistente ab origine, quindi eliminandola Delta non si è arricchita, ha solo rettificato il reddito 2021 (che infatti, se mai, era stato sottostimato). La Commissione, constatati i documenti, concorda: l’accertamento viene annullato perché l’art. 88 TUIR non è applicabile a componenti mai divenuti obbligatori per il debitore .
Esempio 5 – Concordato semplificato e sopravvenienze attive (scenario transitorio):
Situazione: Omega S.r.l. nel 2024 omologa un concordato semplificato liquidatorio (nuova procedura introdotta dal CCII) che prevede di pagare solo il 10% ai creditori chirografari. Debiti totali chirografari €1.000.000, pagherà €100.000, stralcio €900.000. In sede di dichiarazione Redditi 2024, Omega – seguendo l’interpretazione letterale allora vigente – dichiara come sopravvenienza attiva tassabile €900.000, non essendo il concordato semplificato incluso nelle esenzioni (così diceva AdE). Versa quindi le imposte su tale importo (con difficoltà, magari usando l’attivo recuperato). Nel 2026, a posteriori, Omega viene a sapere che a fine 2025 è uscita una norma di interpretazione autentica che avrebbe esentato anche il concordato semplificato .
Cosa può fare? Purtroppo, la norma stessa ha chiarito che non sono previsti rimborsi di imposte versate per interpretazioni difformi in passato . Quindi Omega non può chiedere indietro quanto pagato. Questa situazione evidenzia l’importanza di gestire la fase transitoria: se Omega avesse presentato interpello o atteso (non sempre possibile) forse avrebbe potuto beneficiare della novità. Invece ha pagato e rimane così. (Se invece l’Agenzia non avesse preteso in dichiarazione e poi avesse accertato, Omega in contenzioso nel 2026 avrebbe vinto invocando la norma interpretativa sopravvenuta.) La lezione qui: in momenti di vuoto normativo, valutare di contestare l’imponibilità anche solo per prendere tempo in attesa di chiarimenti legislativi – come avvocati, a volte conviene essere “aggressivi” nella difesa prospettando anche eccezioni di incostituzionalità, che sollecitano il legislatore a intervenire.
Ogni caso pratico ha le sue peculiarità, ma questi esempi mostrano come applicare i principi: capire la causa dell’eliminazione del debito (prescrizione? remissione? errore? legge?) e da lì impostare la difesa su misura, richiamando norme e sentenze appropriate. L’importante è non cedere a letture automatiche del Fisco: spesso, dietro una sopravvenienza attiva “contestata”, c’è spazio per una lettura alternativa più favorevole al contribuente.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive per consolidare i concetti chiave emersi nella guida.
Tabella 1 – Trattamento fiscale delle diverse ipotesi di eliminazione di un debito iscritto in bilancio
| Evento che comporta l’eliminazione/riduzione del debito | Sopravvenienza attiva tassabile? | Note e riferimenti |
|---|---|---|
| Debito pagato dal debitore (estinzione normale dell’obbligazione) | No (il pagamento estingue il debito senza generare ricavi) | – (Il pagamento è una normale uscita: rileva solo ai fini deducibilità costi se competenza) |
| Debito prescritto (creditore non può più esigere per decorso termine) | Sì, imponibile nell’anno di prescrizione | Cass. 18713/2025 ; Cass. 23330/2017 . Debito divenuto insussistente = utile tassabile. |
| Debito cancellato perché il creditore lo remette (rinuncia) | Sì, imponibile nell’anno in cui la remissione è certa | Art. 88 co.1 TUIR; se remissione formale (atto scritto) conta data atto. (Salvo agevolazioni concorsuali) |
| Remissione parziale (saldo e stralcio) | Sì, tassabile la parte condonata | Idem come sopra. Esempio: debito 100 condonato 30 = 30 tassabili come ricavo straordinario. |
| Remissione del debito in un concordato o procedura concorsuale**** | No (in tutto o in parte esente)** | Art. 88 co.4-ter TUIR: esenzione totale in concordato liqu., parziale in continuità . |
| Rinuncia al credito da parte di un socio**** | Parzialmente – tassabile solo quota eccedente valore fiscale del credito presso socio | Art. 88 co.4-bis TUIR . Esempio: socio rinuncia 100, suo valore 80 -> 20 tassabili. |
| Debito annullato per cancellazione del creditore**** (es. società creditrice estinta) | No, non di per sé – debito ancora dovuto ai successori | Cass. 29086/2025 : no tassazione salvo prova rinuncia da parte dei soci. |
| Debito eliminato perché si scopre che era inesistente/fittizio** (errore contabile) | No, se era veramente insussistente ab origine | Cass. 27592/2025 ; Cass. 19945/2023 . Rettifica di errore non genera nuovo reddito. |
| Debito contestato giudizialmente e annullato da sentenza | Dipende – se in precedenza dedotto, la sentenza favorevole al debitore genera utile tassabile | Principio competenza art.109: tassazione nell’anno sentenza definitiva . Se invece il costo non era dedotto (accantonato in fondo rischi non dedotto) allora no imponibile. |
| Riduzione del debito per conversione in capitale (debt-equity swap) | No, di norma – è un’operazione straordinaria non generatrice di ricavo immediato | Se fatta rispettando condizioni (aumento capitale liberato da compensazione crediti). Attenzione: no utile ma varia compagine. |
Tabella 2 – Sopravvenienze attive da debiti: sintesi delle principali sentenze favorevoli al contribuente
| Sentenza (Corte di Cassazione) | Massima rilevante ai fini del debitore | Ambito |
|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. V, n. 23330/2017 | L’anno di competenza della sopravvenienza attiva per insussistenza del debito è quello in cui si ha certezza che il debito non sarà più pagato (elementi certi e precisi di irrecuperabilità) . | Prescrizione – competenza temporale |
| Cass. civ. Sez. V, ord. n. 18713/2025 (9 luglio 2025) | L’estinzione per prescrizione di un debito genera sopravvenienza attiva ex art.88 TUIR. Un eventuale pagamento successivo del debitore prescritto genera a sua volta sopravvenienza passiva deducibile . | Prescrizione – pagamento postumo |
| Cass. civ. Sez. V, ord. n. 29086/2025 (4 novembre 2025) | La cancellazione della società creditrice dal Registro Imprese non comporta ipso iure l’estinzione del debito del debitore: il debito persiste in capo ai soci successori. Necessaria invece una remissione del debito da parte loro per parlare di sopravvenienza attiva tassabile . | Creditore estinto – no estinzione debito senza remissione |
| Cass. civ. Sez. V, sent. n. 27592/2025 (16 ottobre 2025) | La sopravvenienza attiva ex art. 88 sorge solo in presenza di un’effettiva passività estinta in esercizio successivo; non si verifica invece se la posta passiva era frutto di errore o fittizia. La correzione di un errore di iscrizione va imputata all’esercizio originario, non genera utile sopravvenuto . | Debito fittizio/errore – no tassazione |
| Cass. civ. Sez. V, sent. n. 19945/2023 (12 luglio 2023) | In caso di costi iscritti a bilancio ma senza riscontro (fatture mai ricevute), la loro eliminazione non costituisce sopravvenienza attiva perché ciò equivarrebbe a contestare ex post l’esistenza del costo stesso, cosa che va semmai fatta nell’anno di competenza . | Debito da fatture da emettere inesistenti – no tassazione |
| Cass. pen. Sez. III, sent. n. 18216/2024 (9 maggio 2024) | Le sopravvenienze attive sono tassabili solo se correlate a costi di gestione dedotti in precedenza; l’insussistenza di una passività relativa a componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce sopravvenienza attiva imponibile . | Principio generale simmetria – niente doppia tassazione, no tassazione se originariamente indeducibile |
(Le massime riportate sono adattate in linguaggio corrente. Per il testo ufficiale si vedano le sentenze citate nelle Fonti.)
Tabella 3 – Procedura di crisi d’impresa e tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione
(Come già presentato nella sezione dedicata, riportiamo qui una tabella concentrata)
| Procedura di risanamento | Riduzione debiti – Imponibilità sopravvenienze attive | Riferimento normativo/prassi |
|---|---|---|
| Concordato preventivo (qualsiasi tipo, omologato) | Non imponibili (interamente escluse da tassazione) | Art. 88 co.4-ter TUIR; Cass. SU 34447/2019; CCII art. 120 |
| Concordato semplificato (liquidatorio) | Non imponibili (esclusione espressa dal 2025) | D.Lgs 20/11/2025 art. 8 (interp. autentica) ; prima: AdE 179/2025 lo escludeva da agevolazione |
| Concordato minore (sovraindebitamento) – liquidatorio | Non imponibili (come concordato preventivo) | D.Lgs 20/11/2025 (stessa norma sopra) |
| Concordato in continuità aziendale | Parzialmente imponibili (esentati solo oltre perdite/ACE/interessi) | Art. 88 co.4-ter TUIR; D.Lgs 20/11/2025 |
| Accordo di ristrutturazione omologato (182-bis L.F. / art.57 CCII) | Non imponibili (fuori perdite etc. come sopra) | Art. 88 co.4-ter TUIR (equiparato al concordato) |
| Piano di risanamento attestato (art.56 CCII) | Non imponibili (se pubblicato in Registro Imprese) | Interpello AdE 222/2024 ; Delega 2023 |
| Composizione negoziata (accordo ex art.23 CCII) | Non imponibili (per analogia se contratto con creditori) ma attenzione interpretazioni AdE | Art. 25-bis CCII richiama 88 co.4-ter; AdE 178/2025 su plusvalenze |
| Transazione fiscale (stralcio debiti tributari in concordato) | Non imponibili (debiti fisco stralciati non generano ricavo) | Norme specifiche (art.88 co.4-ter vale anche qui) |
| Accordo stragiudiziale privato | Imponibili (nessuna esclusione) | – (ordinario regime) |
(Legenda: “Non imponibili” = il debitore non deve conteggiarle come ricavi tassabili; “Parzialmente” = deve usare perdite pregresse a copertura secondo art.88 co.4-ter.)
Conclusioni
La materia dei debiti iscritti in bilancio che “scompaiono” e delle relative sopravvenienze attive è articolata, ma conoscere le regole del gioco è essenziale per non subire passivamente contestazioni fiscali magari non dovute. Dal punto di vista del debitore, le parole chiave della difesa sono: analisi, documentazione e aggiornamento normativo.
Analizzare la natura del debito e le circostanze della sua estinzione permette di incasellare il caso nella giusta fattispecie: prescrizione? remissione volontaria? errore iniziale? procedura concorsuale? – ognuna con trattamenti fiscali differenti e specifiche strategie difensive. Come abbiamo visto, non ogni eliminazione di debito genera reddito imponibile: dipende dai presupposti giuridici.
È fondamentale poi documentare adeguatamente la propria posizione: un debitore ben consigliato terrà traccia di ogni comunicazione col creditore, annoterà in bilancio (ad esempio nella Nota Integrativa) eventuali situazioni anomale di debiti vecchi e litigiosi, così da poter spiegare all’Amministrazione (o al giudice) perché quel debito era rimasto iscritto o perché lo si è eliminato in un certo esercizio. La trasparenza e coerenza contabile aiutano a sostenere che non c’era intento elusivo ma solo prudenza o rettifica del vero.
L’aggiornamento normativo e giurisprudenziale è l’altro pilastro: il Fisco talvolta muove contestazioni basate su prassi interne che però vengono superate da sentenze di legittimità. Conoscere le ultime sentenze della Cassazione (come quelle del 2025 citate) può fare la differenza tra pagare decine di migliaia di euro o vedersi annullare l’atto impositivo. Lo stesso dicasi per le normative di favore: se la tua situazione rientra in un concordato o in un accordo ex lege, devi sapere di poter rivendicare l’esenzione fiscale, anche contro eventuali resistenze iniziali dell’Ufficio.
In conclusione, difendersi dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sopravvenienze attive da debiti significa innanzitutto prevenire: mantenere regolare la contabilità, non “dimenticare” eternamente debiti senza motivo, oppure se lo si fa per prudenza, essere pronti a spiegare il perché. Significa poi reagire in modo informato: alla ricezione di un avviso su queste materie, attivarsi subito con un professionista per raccogliere i documenti e impostare le memorie difensive citando leggi e sentenze puntualmente .
Questa guida ha fornito gli strumenti conoscitivi avanzati per farlo: un bagaglio di riferimenti normativi (TUIR, codici) e giurisprudenziali aggiornati a dicembre 2025 che possono essere inseriti nei ricorsi e nelle argomentazioni. Nella sezione seguente, tutte le fonti utilizzate – incluse sentenze recenti e note dell’Amministrazione – sono elencate per consentire al lettore di approfondire ulteriormente o di utilizzarle a sostegno delle proprie tesi difensive.
In un sistema tributario complesso come quello italiano, “sapere è potere”: sapere che un certo debito non è tassabile, o che una certa pretesa è illegittima alla luce di un principio affermato dalla Cassazione, significa potersi opporre efficacemente e spesso vincere. Il debitore informato non è più in balìa dell’automatismo fiscale, ma può far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia, evitando di pagare imposte indebitamente richieste su utili mai realmente goduti.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)
Normativa primaria: – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 88 (comma 1: definizione sopravvenienze attive imponibili; comma 4-bis: rinunce dei soci ai crediti; comma 4-ter: esenzione sopravvenienze in procedure concorsuali) ; Art. 109 (comma 1 e 2: principio di competenza e certezza) . – Codice Civile: Art. 1236 c.c. (Remissione del debito); Art. 1237 c.c. (prove della remissione); Art. 2495 c.c. (effetti della cancellazione della società: successione ai soci) ; Art. 2946 c.c. (Prescrizione ordinaria 10 anni); Art. 2944 c.c. (Interruzione della prescrizione per riconoscimento). – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – Articoli vari: es. art. 56 (Piano attestato di risanamento); art. 57 (Accordo di ristrutturazione); art. 60-64 (Concordato minore e ristrutturazione soggetta ad omologazione); art. 23 e 25-bis (Composizione negoziata e contratti con creditori) ; art. 25-sexies (Concordato semplificato); art. 349 (coordinamento con L.F. previgente). – Legge 9 marzo 2023, n. 111 (Delega per la Riforma fiscale) – art. 9, comma 1, lett. a), n.3: principio di estensione delle agevolazioni (art. 88 c.4-ter TUIR) a tutti gli istituti del Codice della crisi . – Decreto Legislativo approvato dal CdM il 20 novembre 2025 – (in corso di pubblicazione a dicembre 2025) – Art. 8: norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, con inclusione espressa di concordato semplificato, concordato minore ecc., e precisazione su esenzione totale/parziale .
Documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate: – Risoluzione Agenzia Entrate n. 124/E del 13/10/2017 – Chiarimenti sulla rinuncia dei soci ai crediti e applicazione dell’allora art. 88 co.4-bis (esempi calcolo valore fiscale) . – Risp. a interpello Agenzia Entrate n. 222/E del 2024 – Estensione dell’esclusione da tassazione (art. 88 co.4-ter) anche al Piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII (equiparazione a concordato preventivo) . – Risp. a interpello Agenzia Entrate n. 179/E del 2025 – Esclusione dell’applicabilità dell’art. 88 co.4-ter al concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII (posizione poi superata per via normativa) . – Risp. a interpello Agenzia Entrate n. 178/E del 2025 – Trattamento fiscale nell’ambito della composizione negoziata: l’Agenzia nega agevolazioni su plusvalenze da cessioni effettuate nel contesto di accordo con i creditori, ritenendo applicabile tassazione ordinaria (interpretazione restrittiva in attesa di copertura normativa) . – Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 2013 – (Vecchio orientamento) Trattazione delle sopravvenienze attive da debiti prescritti; richiami alla simmetria deduzione/tassazione. – Articolo FiscoOggi (Agenzia Entrate) 2019 – “Sopravvenienza da stralcio di debiti non imponibile, ma con avvertenze” – conferma che se il costo correlato è stato disconosciuto in accertamento, la sopravvenienza attiva correlata non è imponibile fino a concorrenza di quell’importo (evitando doppia imposizione) .
Giurisprudenza – Corte di Cassazione (civile): – Cass., Sez. V, 26/10/2017 n. 23330 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, “l’anno di competenza per operare la deduzione delle perdite su crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi ‘certi e precisi’ della loro irrecuperabilità”; da ciò consegue che, una volta acquisita certezza sulla non debenza di somme iscritte tra le passività, esse rilevano come sopravvenienze attive nell’esercizio in cui tale certezza si manifesta . – Cass., Sez. Unite, 24/12/2019 n. 34447 – (Massima) In materia di sopravvenienze attive da stralcio di debiti nelle procedure concorsuali, l’interpretazione dell’art. 88 TUIR deve tener conto della finalità agevolativa: confermata la non imponibilità delle sopravvenienze da concordato preventivo/fallimentare ex art. 88 co.4-ter TUIR. (Nota: Sentenza di riferimento in ambito concorsuale, spesso citata in dottrina come SU Clemente 2019). – Cass., Sez. V, 10/08/2022 n. 24580 – (Richiamata da dottrina) Ribadito il principio secondo cui “in tema di redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi rileva come sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR nell’esercizio in cui l’insussistenza viene accertata”. (Conferma indirizzo su debiti prescritti/inesigibili). – Cass., Sez. V, 12/07/2023 n. 19945 – Esclusa l’imponibilità di una sopravvenienza attiva nei casi di eliminazione di passività inesistenti ab origine. In particolare, l’omessa ricezione di fatture a fronte di costi contabilizzati ha comportato l’inesistenza originaria del debito: gli effetti fiscali di quella passività (indebitamente dedotta) si esauriscono nell’anno di errata imputazione; la successiva eliminazione non genera nuovo reddito imponibile . – Cass., Sez. V, 06/05/2025 n. 11917 – Ordinanza che chiarisce il criterio di competenza per le sopravvenienze da sentenze: la sopravvenienza attiva derivante da una sentenza che riconosce un diritto al contribuente (o lo libera da un debito) va dichiarata nell’anno di deposito della sentenza, anche se non passata in giudicato, in quanto è in quel momento che l’esistenza del componente positivo si può considerare certa (salvo sospensione dell’esecuzione) . – Cass., Sez. V, 20/05/2025 n. 13361 – (Ordinanza) In tema di sopravvenienze attive da giudizio, conferma che la data del deposito della sentenza costituisce il momento impositivo rilevante . (Ad esempio, in caso di condanna del creditore a restituire somme al contribuente, la sopravvenienza attiva va tassata nell’anno del deposito). – Cass., Sez. V, 16/10/2025 n. 27592 – Afferma che “l’iscrizione in bilancio di una posta passiva per errore o fittiziamente non comporta l’iscrizione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui l’errore sia stato corretto o la fittizietà dichiarata, dovendosi invece imputare la rettifica all’esercizio in cui l’iscrizione errata o falsa era avvenuta”. Riforma precedente orientamento opposto e sancisce che solo un’effettiva passività estinta genera sopravvenienza attiva . – Cass., Sez. V, 04/11/2025 n. 29086 – Principio di diritto: “la cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta l’automatica estinzione dei debiti verso di essa, in quanto i diritti non liquidati si trasferiscono ai soci; ai fini fiscali, l’Amministrazione finanziaria che intenda tassare una sopravvenienza attiva deve provare che vi sia stata remissione del debito da parte dei soci subentrati”. Conseguentemente, niente sopravvenienza attiva tassabile in assenza di prova di rinuncia al credito . – Cass., Sez. V, 26/01/2024 n. 2517 – (Citata in dottrina) Conferma l’imponibilità delle sopravvenienze da insussistenza passività in linea coi principi già espressi, rigettando ricorso del contribuente; utile come reiterazione orientamento mainstream (nessun elemento nuovo, ma ad es. fu menzionata da AdE per dire che Cassazione era costante). – (Altre eventuali sentenze rilevanti di merito: Commissione Tributaria Regionale Calabria sent. n. 2008/2022, CTR Trento n.49/2022, etc., sono omesse per brevità ma in linea con sopra.)
Giurisprudenza – Corte di Cassazione (penale): – Cass., Sez. III Penale, 09/05/2024 n. 18216 – (Procedimento penale per dichiarazione infedele) – Nella motivazione, la Cassazione afferma che “le sopravvenienze attive siano tassabili solamente nel caso in cui siano correlate a costi di gestione dedotti negli esercizi precedenti… L’insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce sopravvenienza attiva imponibile ex art.88 TUIR” . (Principio di simmetria utilizzabile anche in ambito civile per evitare doppia tassazione).
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Hai ricevuto una contestazione dell’Agenzia delle Entrate perché debiti iscritti in bilancio sarebbero diventati sopravvenienze attive tassabili?
Ti dicono che “il debito non è più esigibile”, che “si è verificata una rinuncia implicita” o che “la posta va tassata come ricavo”, chiedendoti IRES/IRPEF, IRAP, sanzioni e interessi?
Temi che scelte contabili o situazioni di crisi (prescrizione, stralcio, rinegoziazione, inattività del creditore) vengano automaticamente trasformate in reddito imponibile?
Devi saperlo subito:
👉 non ogni debito iscritto diventa sopravvenienza attiva,
👉 la tassazione richiede presupposti giuridici precisi,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente la pretesa.
Questa guida ti spiega:
- quando un debito può generare una sopravvenienza attiva,
- perché l’Agenzia delle Entrate contesta queste poste,
- quando la tassazione è illegittima,
- come difendersi efficacemente.
Cosa Sono le Sopravvenienze Attive (In Modo Chiaro)
Le sopravvenienze attive sono componenti positivi di reddito che emergono quando:
- un debito si estingue o viene ridotto,
- l’impresa consegue un vantaggio economico certo,
- l’estinzione non deriva da nuove prestazioni.
👉 La chiave è l’estinzione giuridica del debito, non la sua semplice permanenza in bilancio.
Perché l’Agenzia delle Entrate Contesta i Debiti in Bilancio
Le contestazioni nascono spesso quando:
- il debito resta iscritto per anni senza movimenti,
- il creditore non agisce per il recupero,
- intervengono accordi informali o rinegoziazioni,
- si ipotizza una rinuncia tacita del creditore,
- il Fisco applica automatismi presuntivi.
👉 L’inerzia del creditore non equivale automaticamente a estinzione del debito.
Il Punto Chiave: Debito Contabile ≠ Reddito Automatico
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se il debito è vecchio o non pagato, allora è tassabile”.
In realtà:
- la tassazione richiede un evento giuridico certo (rinuncia, prescrizione, stralcio),
- la semplice mancanza di pagamenti non genera reddito,
- la sopravvenienza deve essere definitiva e quantificabile.
👉 La contabilità non crea reddito da sola.
Quando un Debito Genera Sopravvenienza Attiva Tassabile
La sopravvenienza è tassabile solo se:
- il creditore rinuncia espressamente al credito,
- il debito si prescrive (e la prescrizione è eccepita/accertata),
- interviene uno stralcio definitivo o una remissione,
- c’è una transazione che riduce il debito,
- il vantaggio economico è certo e irreversibile.
👉 Serve un fatto giuridico chiaro e dimostrabile.
Quando la Contestazione è Illegittima
La tassazione è contestabile se:
- il debito esiste ancora giuridicamente,
- non c’è atto di rinuncia del creditore,
- la prescrizione non è maturata o non è stata accertata,
- il Fisco presume una rinuncia senza prova,
- la posta è solo sospesa o rinegoziata,
- manca il contraddittorio preventivo.
👉 Il Fisco non può trasformare l’incertezza in reddito.
Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Sopravvenienze
Sono frequentemente fraintese:
- debiti in contestazione o sub iudice,
- piani di rientro non rispettati ma non annullati,
- trattative non concluse con i creditori,
- crediti deteriorati ma non rinunciati,
- crisi d’impresa senza remissione del debito.
👉 La difficoltà finanziaria non è un ricavo.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- accettano la riqualificazione senza reagire,
- non distinguono tra fatto contabile e fatto giuridico,
- non chiedono la prova dell’estinzione,
- pagano per paura.
👉 È il presupposto della tassazione che va contestato.
Debiti in Bilancio ≠ Sopravvenienze Automatiche
Un principio fondamentale è questo:
👉 la sopravvenienza attiva richiede un vantaggio economico certo e definitivo.
Questo significa che puoi:
- contestare la tassazione anticipata,
- dimostrare l’inesistenza dell’evento estintivo,
- ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa,
- evitare sanzioni sproporzionate.
👉 La difesa nel merito è decisiva.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro contestazioni su sopravvenienze attive è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- verifica se e quando il debito si è estinto,
- contesta le presunzioni dell’Ufficio,
- distingue piano contabile e piano giuridico,
- valorizza l’assenza di un vantaggio certo,
- impugna l’atto nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ricostruisce le poste.
👉 L’avvocato difende il presupposto impositivo.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare la contestazione sulle sopravvenienze,
- verificare la reale estinzione dei debiti,
- contestare la tassazione illegittima,
- impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- tutelare il patrimonio aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su redditi inesistenti,
- sanzioni elevate,
- interessi non dovuti,
- aggravamento della crisi d’impresa.
👉 Accettare la presunzione significa pagare per un ricavo mai realizzato.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per le imprese:
- gli importi contestati sono spesso rilevanti,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro contestazioni su sopravvenienze attive e debiti iscritti in bilancio richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata della contestazione dell’Agenzia delle Entrate,
- verifica dell’inesistenza di una sopravvenienza tassabile,
- difesa contro presunzioni illegittime,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela del patrimonio e della continuità aziendale.
Conclusione
I debiti iscritti in bilancio
👉 non sono automaticamente sopravvenienze attive tassabili.
👉 Serve un fatto giuridico certo,
👉 serve un vantaggio definitivo,
👉 la prova spetta al Fisco.
La regola è chiara:
👉 distinguere contabilità e diritto,
👉 smontare le presunzioni,
👉 difendersi con strategia.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nelle contestazioni su sopravvenienze attive, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su redditi che non sono mai esistiti.