I controlli automatizzati sui registri IVA elettronici rappresentano una delle principali evoluzioni dell’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, perché consentono all’Amministrazione di analizzare in modo massivo e digitale i dati IVA trasmessi dai contribuenti, individuando incongruenze, scostamenti e anomalie senza avviare immediatamente un accertamento tradizionale.
Per imprese, professionisti e partite IVA, il rischio è concreto: errori formali, disallineamenti temporali o divergenze tra registri, liquidazioni e dichiarazioni possono generare segnalazioni automatiche, comunicazioni di irregolarità o accertamenti successivi, anche quando non vi è evasione sostanziale.
Molti si chiedono:
“Cosa sono esattamente i controlli sui registri IVA elettronici?”
“Sono accertamenti veri e propri?”
“Quali dati vengono confrontati dal Fisco?”
È fondamentale chiarirlo subito:
i controlli automatizzati sui registri IVA non sono accertamenti definitivi, ma strumenti di analisi e selezione del rischio.
Comprendere contesto e definizioni è essenziale per prevenire contestazioni e difendersi correttamente.
Cosa sono i registri IVA elettronici
I registri IVA elettronici sono:
• registri delle fatture emesse
• registri delle fatture ricevute
• dati dei corrispettivi telematici
• informazioni integrate nei sistemi dell’Agenzia
Questi registri possono essere:
• tenuti direttamente dal contribuente
• predisposti dall’Agenzia delle Entrate
• alimentati dai flussi di fatturazione elettronica
La loro funzione è ricostruire la posizione IVA in tempo quasi reale.
Cosa si intende per controlli automatizzati
I controlli automatizzati consistono in:
• incrocio dei dati dei registri IVA
• confronto con le liquidazioni periodiche (LIPE)
• confronto con la dichiarazione IVA annuale
• verifica di coerenza tra imponibili e imposta
• individuazione di scostamenti numerici
Si tratta di analisi algoritmiche, non di valutazioni discrezionali.
Qual è l’obiettivo dei controlli sui registri IVA
L’Agenzia delle Entrate utilizza questi controlli per:
• intercettare errori materiali
• individuare omissioni di fatture
• rilevare duplicazioni o mancate registrazioni
• segnalare incoerenze tra periodi
• selezionare posizioni “a rischio”
L’obiettivo è anticipare il controllo, non chiudere subito la partita fiscale.
Controllo automatizzato ≠ accertamento
Un punto chiave è questo:
• il controllo automatizzato non è un accertamento
• non comporta automaticamente un debito definitivo
• non produce da solo un titolo esecutivo
• è una fase preliminare
• può sfociare in comunicazioni o accertamenti successivi
Confondere queste fasi porta spesso a reazioni difensive sbagliate.
Le principali anomalie rilevate dai controlli
I sistemi automatici segnalano spesso:
• differenze tra IVA a debito e a credito
• fatture registrate in periodi errati
• incoerenze tra registri e liquidazioni
• dati mancanti o duplicati
• importi non allineati con la dichiarazione
Molte anomalie sono formali o temporanee, non evasive.
Perché questi controlli sono delicati
Il vero rischio è che:
• un errore tecnico venga letto come evasione
• il dato numerico venga isolato dal contesto
• non si considerino rettifiche o storni
• si ignori la gestione per competenza o cassa
• la segnalazione diventi accertamento
Ma l’automatismo non equivale a prova fiscale.
L’errore più grave: ignorare le segnalazioni
Molti contribuenti sbagliano quando:
• sottovalutano le comunicazioni automatiche
• non verificano i dati segnalati
• non ricostruiscono le cause degli scostamenti
• attendono l’accertamento vero e proprio
• rinunciano al contraddittorio preventivo
La fase dei controlli automatizzati è il primo momento utile per intervenire.
Controlli sui registri IVA e presunzioni
È essenziale sapere che:
• i dati elettronici sono presunzioni semplici
• devono essere contestualizzati
• non sono sufficienti da soli
• richiedono motivazione se usati in accertamento
• la prova contraria è sempre ammessa
Se manca una valutazione concreta, la pretesa non è fondata.
Quando i controlli possono sfociare in accertamento
Il controllo automatizzato può evolvere in:
• comunicazione di irregolarità
• avviso bonario
• accertamento IVA
• accertamento esecutivo
La differenza la fa la gestione tempestiva della fase iniziale.
Come prevenire problemi dai controlli automatizzati
Una corretta gestione richiede:
• monitoraggio costante dei registri IVA
• verifica di coerenza con LIPE e dichiarazione
• controllo delle registrazioni periodiche
• gestione ordinata di note di credito e rettifiche
• intervento immediato in caso di segnalazioni
La prevenzione è la prima forma di difesa.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nella gestione dei controlli automatizzati sui registri IVA elettronici, dalla fase preventiva fino all’eventuale accertamento, evitando che anomalie formali si trasformino in debiti definitivi.
Può intervenire per:
• interpretare correttamente le segnalazioni automatiche
• verificare la coerenza dei dati IVA
• contestare utilizzi impropri dei controlli automatizzati
• prevenire accertamenti successivi
• tutelare la posizione fiscale del contribuente
Agisci ora
Un controllo automatizzato non è una condanna, ma un segnale.
Chi lo ignora subisce l’accertamento.
Chi lo gestisce per tempo può evitare conseguenze gravi.
Se hai ricevuto segnalazioni o comunicazioni relative ai controlli automatizzati sui registri IVA elettronici,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e chiarisci subito il contesto e la portata reale del controllo, prima che una semplice anomalia diventi una contestazione fiscale formale.
Introduzione
Negli ultimi anni la digitalizzazione fiscale ha reso sempre più massivi i controlli incrociati sui dati IVA trasmessi telematicamente (fatture elettroniche, corrispettivi registrati, registri IVA precompilati, ecc.). I controlli automatizzati (ex art. 36‑bis DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54‑bis DPR 633/1972 per l’IVA) consistono in verifiche aritmetiche e incroci di dati tra dichiarazioni, versamenti e informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria . Tali controlli mirano a individuare situazioni anomale (omessi versamenti, crediti indebiti, discrepanze tra fatture e righi dichiarativi, ecc.) senza un vero “accertamento sostanziale” bensì attraverso la liquidazione automatica sulla base dei dati dichiarati dal contribuente .
I registri IVA elettronici (artt. 23, 25 DPR 633/1972) sono i libri contabili (vendite e acquisti) tenuti in formato digitale. Dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le bozze dei registri IVA generati dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici . L’obbligo di conservazione rimane tuttavia in capo al contribuente, che deve poterli stampare e rendere opponibili su richiesta degli organi di controllo . Le informazioni dei registri elettronici alimentano i controlli automatici IVA: ad esempio, l’Agenzia verifica che i totali delle vendite dichiarate coincidano con i dati SDI o che i crediti IVA chiesti in compensazione siano effettivamente giustificati.
Tipologie di controlli e iter procedurale
Nel panorama tributario italiano coesistono vari livelli di verifica:
- Controllo automatizzato (36‑bis/54‑bis): verifica informatica delle dichiarazioni annuali e liquidazioni periodiche. Se emergono differenze (ad es. IVA dichiarata ma non versata), l’Amministrazione può iscrivere a ruolo direttamente le somme dovute, emettendo una cartella di pagamento senza inviare un preventivo avviso di accertamento . Questo strumento “salta” la fase intermedia dell’avviso motivato e scatta entro i termini di decadenza di tre anni dalla dichiarazione (31 dicembre del terzo anno successivo) .
- Controllo formale (36‑ter): accertamento documentale che segue una comunicazione di esito. Richiede in linea generale un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio: il contribuente è invitato a fornire documenti e chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo . Il termine di decadenza per emettere la cartella è il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione .
- Accertamento sostanziale: indagini di carattere approfondito (verifiche in loco, controlli mirati, indagini finanziarie) che portano a un avviso di accertamento motivato. Anche qui di norma si tiene un contraddittorio preventivo in casi previsti (ad es. verifiche fiscali in azienda), dopodiché scatta l’avviso di rettifica: se non contestato, diviene esecutivo dopo 60 giorni , oppure, se non in ambito esecutivo, si iscrive a ruolo.
La seguente tabella riepilogativa sintetizza le principali differenze procedurali:
| Caratteristica | Controllo automatizzato (art. 36‑bis/54‑bis) | Controllo formale (art. 36‑ter) | Accertamento sostanziale (avviso) |
|---|---|---|---|
| Oggetto del controllo | Liquidazione aritmetica e confronto fra dato dichiarato e versato (IVA) <br>(non sono valutati elementi esterni) | Verifica documentale della dichiarazione (oneri, ritenute, spese) con possibili rettifiche | Rilevazione di basi imponibili sottratte o indebite tramite verifiche, perizie, indagini finanziarie |
| Atto iniziale | Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) obbligatoria salvo nei casi di omesso versamento di somme già dichiarate . In pratica: se l’errore riguarda solo un pagamento mancato, l’avviso non è necessario. | Comunicazione di esito del controllo formale (obbligatoria) . Il contribuente può presentare osservazioni entro 30 giorni. | Avviso di accertamento motivato, con indicazione dei maggiori tributi e sanzioni. Spesso segue un invito a contraddittorio se previsto dalla legge (es. verifiche in loco, art. 12 c.7 L. 212/2000) . |
| Contraddittorio preventivo | Non è previsto “di regola” (essendo un controllo automatico). Il contribuente può comunque presentare osservazioni dopo l’eventuale avviso bonario . | Obbligatorio prima dell’iscrizione a ruolo: il contribuente è invitato a fornire chiarimenti ed è, di fatto, l’atto iniziale. La mancata comunicazione rende nulla la cartella . | Di norma previsto prima dell’avviso per accertamenti complessi o “esecutivi” (art. 12 L. 212/2000; trasfer pricing; ecc.). In altri casi il contraddittorio può essere omesso (ad es. minaccia di evasione accertata); l’assenza di contraddittorio in presenza di un obbligo di legge può invalidare l’atto. |
| Esito della procedura | Iscrizione a ruolo definitiva delle somme (imposta, sanzioni, interessi) con emissione cartella entro 3 anni dalla dichiarazione . | Iscrizione a ruolo dopo liquidazione formale (cartella entro 4 anni) . | Notifica dell’avviso di accertamento (diventa esecutivo o inserito a ruolo) con termini diversi a seconda dell’anno di imposta. |
| Sanzioni applicabili | 30% dell’imposta non versata (25% dal 2024) , ridotta a 10% (8,33%) se pagata in tempo bonario (entro 60 giorni dalla comunicazione) . | 30% delle imposte liquidate o dei crediti indebitamente fruiti, ridotta a 10% con pagamento nel contraddittorio . In casi specifici (omessa dichiarazione, imposte Irpef) si applica riduzione a 1/3 solo con adesione. | Sanzioni variabili: dal 90% al 180% dell’imposta evasa per redditi non dichiarati, generalmente ridotte ai 2/3 (es. 90% → 30%) con adesione o acquiescenza (1/3 dell’ordinario) . |
| Impugnabilità | La comunicazione di irregolarità non è impugnabile autonomamente. La cartella di pagamento è impugnabile davanti alla C.T. entro 60 giorni dalla notifica . | L’esito del controllo formale non è impugnabile da solo; si contesta la cartella notificata . | L’avviso di accertamento può essere impugnato entro 60 gg (per atti non esecutivi), mentre la successiva cartella può essere impugnata solo per vizi propri (non per il quantum già definito). |
Errori più frequenti negli accertamenti automatizzati
L’Agenzia delle Entrate, nel basarsi su flussi telematici e presunzioni statistiche, può incorrere in errori sistematici. Recenti analisi di esperti fiscali evidenziano che spesso i controlli “automatici” possono sbagliare quando:
– Considerano il dato telematico come prova assoluta, ignorando malfunzionamenti o anomalie di sistema .
– Non tengono conto della stagionalità o delle chiusure occasionali dell’attività (i picchi o i cali di fatturato stagionali possono apparire come evasioni ingiustificate) .
– Confondono movimenti bancari con corrispettivi IVA (ad es. incassi derivanti da finanziamenti o conti correnti plurimi).
– Usano presunzioni astratte che ribaltano indebitamente l’onere della prova sul contribuente .
– Non attivano un contraddittorio vero e non esaminano le giustificazioni tecniche fornite (come segnalazioni di guasti o registrazioni per resi e storni) .
Di conseguenza, un accertamento è illegittimo ogni volta che emergono anomalie riconducibili a problemi tecnici e non a vere omissioni: ad esempio se le differenze sono sporadiche, dovute a guasti documentati del registratore oppure alla variazione stagionale dell’attività . In tali casi, l’intimazione di pagamento è “giuridicamente fragile” e può essere impugnata con successo . In sintesi: un’anomalia informatica non equivale a evasione fiscale . È fondamentale raccogliere prove tecniche (rapporti sui guasti, chiusure di cassa, registrazioni contabili) e dimostrare i corretti criteri di calcolo dell’IVA.
Contraddittorio preventivo e obblighi dell’Amministrazione
Il punto centrale della difesa è spesso il contraddittorio preventivo: l’obbligo di comunicare al contribuente il risultato del controllo prima di iscrivere a ruolo le somme. Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 6, comma 5) dispone che «l’Amministrazione finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti da controlli sulle dichiarazioni, comunica al contribuente l’esito del controllo […] affinché il contribuente possa fornire eventuali dati o contestare i risultati», salvo che non vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” . In pratica, il contraddittorio è obbligatorio quando le discrepanze non emergono semplicemente da un versamento omesso, ma da un controllo “sostanziale” della dichiarazione: ad esempio se vengono contestati voci reddituali o oneri.
La Cassazione, consolidando l’orientamento di Sezioni Unite n. 17758/2016, ha precisato che se la pretesa fiscale deriva da voci già esposte in dichiarazione (es. importi indicati nel modello ma non versati), l’avviso bonario non è richiesto . Ciò significa che se l’errore consiste semplicemente in un mancato pagamento dell’IVA già dichiarata, l’Amministrazione può saltare il passaggio dell’avviso bonario e procedere direttamente alla cartella . Viceversa, se nel corso del controllo emergono errori di calcolo o voci non dichiarate, l’ufficio deve inviare la comunicazione di irregolarità perché possa svolgersi un contraddittorio effettivo . In ogni caso, l’omissione del contraddittorio obbligatorio (quando dovuto) non invalida automaticamente l’atto, ma costituisce una mera irregolarità procedurale .
Di recente, la Corte suprema (Cass. n. 7620/2024) ha ribadito che nei controlli formali (art. 36-ter) l’avviso di irregolarità nel contraddittorio è requisito essenziale: la cartella è nulla se emessa senza averlo notificato . Ciò vale a prescindere dal 36-bis: in sostanza, l’ufficio non può ignorare il diritto di difesa di carattere preventivo in sede di controllo documentale.
Sanzioni, riduzioni e termini di decadenza
Per gli esiti dei controlli automatizzati valgono regole agevolate sulle sanzioni rispetto ai controlli sostanziali. Il D.Lgs. 462/1997 (art. 2) stabilisce che, se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione (ora 60 giorni dal 2025), la sanzione ordinaria del 30% dell’imposta (ridotta al 25% dal 1° settembre 2024) si riduce a un terzo (10% o ~8,33%) . In pratica, chi regolarizza rapidamente la posizione paga una sanzione minima pari al 10% dell’IVA non versata. Terminata la procedura automatizzata, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo: in base all’art. 25 del DPR 602/1973, la cartella da controllo automatico (36-bis) deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Per i controlli formali (36-ter) il termine è il quarto anno successivo . Anche queste scadenze, già perentorie, hanno subito proroghe straordinarie (es. blocco COVID‑19), ma in generale vanno rispettate rigorosamente per evitare decadenza dalla riscossione.
Privacy e trattamento dei dati fiscali
I dati dei registri IVA elettronici sono dati personali sensibili soggetti al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). L’Agenzia delle Entrate funge da titolare del trattamento per finalità fiscali, in base a leggi tributarie che ne legittimano l’uso (p. es. art. 3 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 101/2018). Le informazioni raccolte tramite fatture e registri elettronici possono essere trattate per scopi di accertamento e contrasto all’evasione, ma sempre nel rispetto dei principi di protezione (minimizzazione, sicurezza, ecc.) previsti dal GDPR. Il contribuente ha i diritti di accesso, rettifica, opposizione ecc. (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità consentite dalla normativa fiscale. In particolare, l’art. 3 co. 3 del DPR 322/1998 ammette che il professionista delegato (commercialista, CAF) possa gestire per conto del cliente gli accessi telematici (ad es. risposta alla comunicazione anomalia) . L’eventuale violazione delle regole di privacy (ad es. uso non autorizzato dei dati finanziari) può costituire ulteriore motivo di difesa in caso di contestazioni illegittime.
Strategie difensive e ricorsi
Dal punto di vista del contribuente/debitore, la difesa mira a contestare vizi procedurali e sostanziali del controllo. In particolare:
- Contraddittorio e osservazioni: se si riceve una comunicazione di irregolarità o un avviso bonario, conviene rispondere puntualmente (in forma scritta o telematica) spiegando le discrepanze e allegando prove (es. estratti del registratore, fatture, giustificativi di spesa, certificazioni). Gli elementi utili possono includere ogni documento a riprova del corretto versamento o dell’inesistenza dell’irregolarità . Ad esempio, se l’errore deriva da un mese di chiusura per ferie, si dimostrano i giorni di inattività; se da tardivo inoltro di corrispettivi, si può depositare copia dei file inviati. Un contraddittorio ben impostato può indurre l’Agenzia a correggere l’errore prima della cartella.
- Autotutela: l’istanza di autotutela (revisione di propria iniziativa da parte dell’ufficio) è un rimedio straordinario ma talvolta efficace se l’errore è evidente o la normativa è cambiata. Ad esempio, si può chiedere l’annullamento in autotutela della cartella per nullità (omesso contraddittorio obbligatorio, errori di calcolo evidenti). Il parere interno ricorda che l’onere della prova nell’accertamento automatico resta comunque a carico del Fisco (art. 2697 c.c.), ma in pratica il contribuente deve esporre i propri fondamenti di fatto e diritto.
- Ricorso tributario: dopo la notifica della cartella il contribuente può impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (entro 60 giorni) . Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione: tipicamente si contestano i vizi di motivazione (es. calcolo degli interessi non specificato , errori aritmetici, violazione dell’art. 6 L.212/2000, ecc.) e le ragioni di merito (es. mancanza di prova del debito, crediti realmente spettanti come nel caso dell’IVA compensata ). Negli scritti difensivi andranno trascritti i dati della propria dichiarazione e dei versamenti effettuati (ad es. copia del modello F24). Importante: il ricorso deve sempre essere firmato digitalmente (o a mano) e corredato da procura.
- Accertamento con adesione e definizioni agevolate: negli anni recenti sono state introdotte forme di definizione agevolata anche per cartelle da controlli automatici (es. “saldo e stralcio” o “rottamazione-ter”, nonché il cd. “ravvedimento” art. 13 D.Lgs. 472/1997) . Tali opzioni non sono veri atti difensivi, ma possono limitare sanzioni e interessi se si decide di regolarizzare la posizione. Ad esempio il ravvedimento permette di sanare omissioni pagando imposte dovute con sanzioni ridotte (10%) e interessi legali . In ogni caso non è obbligatorio utilizzare questi istituti: la strategia migliore va valutata con un professionista tributario, in funzione dei punti di forza e di debolezza del caso concreto.
- Sospensione dell’esecutività: in contenzioso, se si ritiene che la cartella sia manifestamente nulla (es. per carenza di motivazione) si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutorietà (art. 54, co. 1‑bis DPR 602/73) presentando una fideiussione o pagarne una provvisionale. Ciò blocca temporaneamente gli interessi di mora e l’eventuale riscossione forzosa.
Domande e risposte (FAQ)
D: Ho ricevuto una comunicazione di anomalie IVA relativa alla dichiarazione 2024. Come devo comportarmi?
R: Non ignorare l’avviso! È un’opportunità per chiarire prima che arrivi la cartella. Accedi al portale Entratel/Fisconline: visualizza il dettaglio, confronta i dati anomali con la tua contabilità e verifica se si tratta di errori materiali o tecnici. Prepara una risposta puntuale nella sezione “Strumenti – Comunicazioni – Risposta”, allegando documenti (righe di fatture, registri, dichiarazioni) che dimostrino l’effettivo ammontare corretto. Se il disallineamento è giustificato (es. crediti IVA legittimi, compensazioni), spiega alti dove sbagliato. Evita invece correzioni affrettate senza controllo: analizza bene prima di cambiare la dichiarazione.
D: L’Agenzia mi ha notificato direttamente la cartella per 36-bis senza alcun avviso. È legittima?
R: Sì, può esserlo. Se la cartella deriva da un semplice confronto tra dichiarato e versato (ad es. hai dichiarato IVA a debito ma non l’hai pagata), la Cassazione conferma che l’avviso bonario non è obbligatorio . Ciò vale ancor più se la cartella è per imposte che tu stesso hai già indicato in dichiarazione. Controlla comunque che nell’atto l’Amministrazione indichi chiaramente la norma di riferimento e il calcolo degli interessi . L’atto deve motivare (anche per relationem) l’importo della cartella. Se mancano motivi o le somme risultano ingiustificate, impugna davanti alla CTP.
D: La cartella indica sanzioni IVA del 30%, ma ho pagato entro 50 giorni dal ricevimento dell’avviso. Dovrebbero essere solo 10%, giusto?
R: Corretto. Dal 2024 la sanzione base per omesso versamento è del 25% (in passato era 30%), ridotta a 1/3 (8,33%) se si paga in via bonaria entro 60 giorni dalla comunicazione . Se invece la cartella è arrivata senza avviso, di norma resta applicabile la sanzione intera, a meno che si dimostri la natura automatica del controllo. Ad ogni modo, verifica se l’ufficio ha correttamente calcolato la riduzione prevista. Se il pagamento in contraddittorio è avvenuto (ad esempio tramite ravvedimento), puoi chiedere all’Ufficio di conteggiare la sanzione minima: in caso contrario, questo può essere motivo di ricorso.
D: Sono in regime forfettario (senza IVA). Possono arrivarmi comunque comunicazioni su IVA?
R: In regime forfettario non applichi né versi IVA, ma – dal 2024 – sei comunque obbligato a emettere fattura elettronica con codice “N2” (operazione non soggetta) e trasmettere i corrispettivi digitalmente. Pertanto l’Agenzia può incrociare tali dati con le fatture passive. In generale, un forfettario non ha righi IVA da liquidare, quindi non dovrebbe ricevere un avviso per mancato versamento IVA. Tuttavia, se hai emesso fatture “senza IVA”, controlla che siano state annotate correttamente: potresti ricevere segnalazioni di “anomalie” (es. vendite passate per cessione di beni soggette a IVA) dovute a errori di codice. In tal caso, rispondi motivando che sei esonerato da IVA. Se nonostante tutto ti fosse notificata una cartella IVA, impugnala indicando la tua esclusione dal tributo.
D: Ho subito un’accertamento sui corrispettivi telematici (es. negozio al dettaglio). Quali documenti servono per difendermi?
R: Utili sono innanzitutto i dati telematici grezzi del registratore di cassa (report giornalieri, file telematico SDA o RT). Inoltre, segnala immediatamente ogni guasto o blackout (evidenziato dal tecnico abilitato) che abbia impedito la trasmissione. Conserva il diario del POS, gli estratti conto bancari per far vedere entrate diverse dai corrispettivi, e una dettagliata contabilità analitica delle vendite. Utili anche le causali di resi e annulli, che abbassano l’incasso effettivo IVA. In pratica: se la pretesa fiscale eccede l’effettivo incasso IVA contabile, mostra che il dato telematico era affetto da errori di registrazione . Se possibile, chiedi consulenza di un tributarista per una perizia tecnica di verifica dei dati. L’onere probatorio, tuttavia, resta a carico dell’Agenzia (art. 2697 c.c.), quindi il contribuente si limita a dimostrare che i dati che l’ufficio ha usato sono errati o non esaustivi .
D: Qual è il ruolo delle Commissioni tributarie? E se perdo?
R: Se ricorri, il giudice di primo grado (CTP) esaminerà nel merito i tuoi motivi. Nel ricorso potrai richiedere l’ammissione di consulenze tecniche (CTP) o perizie. Se ti vengono dati torto in CTP, puoi appellare alla CTR entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Se anche lì perdi, residua l’ultimo grado (Cassazione) per questioni di diritto. In caso di esito negativo definitivo, sarai tenuto a pagare le somme iscritte a ruolo (imposte, sanzioni e interessi). Potrai valerti di strumenti di rateizzazione (D.Lgs. 119/2021 e ss.mm.ii.) e di eventuali definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) se previste al momento. Importante: in contenzioso gli interessi di mora continuano a maturare solo fino alla notifica della sentenza definitiva sulla parte tributo; oltre (art. 13 L. 212/2000) non si pagano più interessi passivi.
Tabelle riepilogative
| Voce | Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 6) | Agevolazioni sanzionatorie (D.Lgs. 462/1997) |
|---|---|---|
| Contraddittorio | Obbligatorio prima di iscrivere a ruolo (avviso bonario) se non emergono “incertezze” . Se omesso indebitamente, atto irregolare ma non nullo. | – (statuto richiamato) |
| Sanzione base | – | 30% dell’imposta non versata (25% dal 2024) |
| Sanzione ridotta | – | 1/3 della sanzione base (10% con 30 gg; 8,33% con 60 gg dal 2025) |
| Termini (cartelle) | – | 36-bis: 3 anni dopo dichiarazione (31/12) <br>36-ter: 4 anni |
Conclusioni
In sintesi, i controlli automatizzati sui registri IVA elettronici sono strumenti potenti ma non infallibili. Dal punto di vista del contribuente/debitore, la chiave è documentare ogni passaggio e garantire il rispetto delle garanzie procedurali (in particolare il contraddittorio endoprocedimentale quando richiesto). È necessario esaminare attentamente l’atto ricevuto (cartella o comunicazione) per cogliere eventuali errori di calcolo, omissioni di motivazione o violazioni di termini. Le più recenti sentenze della Cassazione chiariscono che, pur ammettendo la legittimità del controllo informatico, il fisco non può ignorare i diritti del contribuente: il giudice tributario dovrà sempre verificare nel merito la fondatezza della pretesa fiscale . Infine, grazie alle semplificazioni legislative, esistono percorsi di autotutela e definizione agevolata che il contribuente può valutare (in alternativa al contenzioso) per ridurre sanzioni e interessi. In ogni caso, una difesa tecnica ben preparata – fondata su prove documentali e supportata da giurisprudenza aggiornata – è spesso in grado di annullare o attenuare notevolmente le pretese dell’Agenzia.
Fonti normative e giurisprudenza
- Normativa principale: D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (artt. 23, 25, 54‑bis, 60); D.P.R. 29/9/1973 n. 600 (artt. 25, 36‑bis); L. 27/7/2000 n. 212 (art. 6, c.5); D.Lgs. 18/12/1997 n. 462 (art. 2); D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; D.Lgs. 5/8/2015 n. 127 (art. 4); D.L. 148/2017 (conv. L. 172/2017, art. 7 co. 4‑quater al D.L. 357/1994); D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, e integrazioni del GDPR 679/2016); DPCM 3/12/2013, DM 17/6/2014 (documenti informatici); Provv. Agenzia Entrate 8/7/2021 n. 183994 (assistente online registri); Provv. AdE 369141/2025 (comunicazioni anomalie IVA).
- Giurisprudenza chiave: Cass. SS.UU. 8 set. 2016 n. 17758; Cass. Sez. V ord. 17/12/2019 n. 33344; Cass. Sez. V ord. 2/7/2020 n. 13499; Cass. Sez. V 19/10/2021 n. 28773; Cass. SS.UU. 14/7/2022 n. 22281; Cass. Sez. V ord. 24/11/2022 n. 34634; Cass. Sez. V ord. 6/3/2024 n. 5981; Cass. Sez. V ord. 15/3/2024 n. 7620; Cass. Sez. V ord. 2/3/2023 n. 6357; Cass. Sez. V 1/7/2025 n. 17735; Cass. Sez. V ord. 13/3/2025 n. 21538; Cass. Sez. V ord. 28/5/2024 n. 12984. (Numerosi aspetti sono anche trattati in dottrina e in circolari dell’Agenzia delle Entrate).
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Hai ricevuto una segnalazione, comunicazione o controllo perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato anomalie nei registri IVA elettronici?
Ti parlano di “incongruenze tra registri, fatture elettroniche e liquidazioni”, “dati non coerenti” o “scostamenti automatizzati”, anche se le operazioni sono reali e correttamente gestite?
Temi che un controllo informatico, basato su incroci e algoritmi, stia trasformando errori tecnici o temporali in violazioni fiscali, con il rischio di accertamenti, sanzioni e interessi?
Devi saperlo subito:
👉 i controlli automatizzati non sono accertamenti,
👉 i registri IVA elettronici non fanno “prova assoluta”,
👉 molte anomalie sono solo apparenti o tecniche.
Questa guida ti spiega:
- cosa sono i controlli automatizzati sui registri IVA elettronici,
- come funzionano e su quali dati si basano,
- quali sono le anomalie più frequenti,
- perché non vanno mai sottovalutati.
Cosa Sono i Registri IVA Elettronici
I registri IVA elettronici sono:
- registri precompilati o tenuti digitalmente,
- alimentati da fatturazione elettronica,
- collegati a liquidazioni periodiche (LIPE) e dichiarazioni IVA,
- utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per controlli incrociati.
👉 Non sono semplici registri contabili,
👉 ma basi dati fiscali integrate.
Cosa Sono i Controlli Automatizzati
I controlli automatizzati sono verifiche informatiche che:
- confrontano fatture emesse e ricevute,
- incrociano registri IVA, LIPE e dichiarazioni,
- segnalano scostamenti numerici o temporali,
- generano alert di anomalia.
👉 Non c’è valutazione umana iniziale.
👉 C’è un algoritmo che confronta dati.
Perché l’Agenzia delle Entrate Usa i Controlli Automatizzati
L’Amministrazione finanziaria li utilizza perché:
- consentono controlli massivi e rapidi,
- riducono l’attività ispettiva diretta,
- permettono di individuare incoerenze formali,
- alimentano successive fasi di controllo o accertamento.
👉 Il controllo è preventivo, non conclusivo.
Il Punto Chiave: Anomalia ≠ Violazione
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se il sistema segnala, allora c’è un’irregolarità”.
In realtà:
- l’anomalia è solo un’indicazione tecnica,
- non dimostra evasione o violazione sostanziale,
- non considera il contesto operativo,
- non valuta cause legittime dello scostamento.
👉 Il dato informatico non sostituisce la prova fiscale.
Le Anomalie Più Frequenti sui Registri IVA
I controlli automatizzati segnalano spesso:
- differenze tra fatture e registri,
- disallineamenti temporali di registrazione,
- incongruenze tra IVA esigibile e detraibile,
- note di credito contabilizzate in periodi diversi,
- errori di imputazione tra mesi o trimestri,
- dati IVA inclusivi confrontati con dati netti.
👉 Molte anomalie sono fisiologiche.
Perché le Anomalie Sono Spesso Apparenti
Le differenze nascono spesso da:
- registrazioni tardive ma legittime,
- fatture ricevute a fine periodo,
- variazioni IVA (storni, resi, rettifiche),
- reverse charge e split payment,
- regimi IVA speciali,
- errori di sincronizzazione tra sistemi.
👉 Il sistema non “capisce” la gestione reale dell’IVA.
Controllo Automatizzato ≠ Accertamento
Un principio fondamentale è questo:
👉 il controllo automatizzato non è un atto impositivo.
Questo significa che:
- non produce automaticamente un debito,
- non comporta sanzioni immediate,
- è una fase preliminare,
- può (e deve) essere chiarito o contestato.
👉 È il momento migliore per intervenire.
Il Rischio di Sottovalutare i Controlli
Molti contribuenti sbagliano perché:
- ignorano le segnalazioni,
- rispondono in modo frettoloso,
- producono documenti senza strategia,
- pensano che “tanto è solo automatico”.
👉 Così un’anomalia tecnica diventa un accertamento vero.
Perché Serve una Gestione Consapevole
Una gestione corretta dei controlli automatizzati consente di:
- prevenire accertamenti futuri,
- chiarire errori formali,
- dimostrare la correttezza delle operazioni,
- evitare sanzioni sproporzionate,
- tutelare la posizione fiscale.
👉 La fase automatizzata è difensiva, non neutra.
Il Ruolo dell’Avvocato in Questa Fase
La gestione dei controlli automatizzati è giuridica, non solo contabile.
L’avvocato:
- valuta la rilevanza fiscale delle anomalie,
- distingue errori formali da violazioni sostanziali,
- imposta risposte difensive corrette,
- evita ammissioni inutili,
- prepara la difesa per eventuali fasi successive.
👉 Il commercialista gestisce i registri.
👉 L’avvocato gestisce il rischio fiscale.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione e la prevenzione degli accertamenti derivanti da controlli automatizzati sui registri IVA elettronici richiedono competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Conclusione
I controlli automatizzati sui registri IVA elettronici
👉 non accertano l’evasione
👉 segnalano dati da interpretare.
👉 Le anomalie vanno lette,
👉 i numeri spiegati,
👉 il contesto difeso.
La regola è chiara:
👉 non ignorare i controlli automatizzati,
👉 non rispondere senza strategia,
👉 gestire subito il rischio fiscale.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Capire il funzionamento dei controlli automatizzati sui registri IVA è spesso il primo passo per evitare accertamenti e sanzioni che nascono solo da errori informatici, non da violazioni reali.