Accertamento Fiscale Per Sproporzione Tra Costi E Ricavi: Strategie Di Difesa

L’accertamento fiscale per sproporzione tra costi e ricavi è una delle contestazioni più ricorrenti e insidiose, perché l’Agenzia delle Entrate non contesta errori contabili, ma giudica “antieconomica” la gestione, presumendo ricavi non dichiarati o costi fittizi sulla base di raffronti astratti.

Per imprese e partite IVA, il rischio è concreto: costi elevati e ricavi contenuti vengono letti come indice di evasione, con recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando la struttura dei costi è necessaria, transitoria o coerente con il mercato.

Molti si chiedono:
“Guadagnare poco è un illecito?”
“Se i costi superano i ricavi, possono presumere vendite in nero?”
“Come si difende una gestione apparentemente antieconomica?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la sproporzione tra costi e ricavi non è una prova, ma un indizio.
E come tale deve essere corroborato e può essere efficacemente contestato.


Cos’è l’accertamento per sproporzione costi/ricavi

L’Agenzia procede quando ritiene che:

• i costi siano eccessivi rispetto ai ricavi
• i margini risultino “anomali”
• il risultato economico sia incoerente
• l’attività non appaia “sostenibile”
• vi sia antieconomicità gestionale

Da qui presume maggiori ricavi o disconosce costi.


Perché è un accertamento pericoloso

Il vero rischio è che:

• si sostituisca il giudizio imprenditoriale con quello fiscale
• si applichino medie di settore astratte
• si ignorino fasi di avviamento o crisi
• si presuma evasione senza prova diretta
• si ribalti l’onere della prova

Ma l’Amministrazione non può imporre un modello di business “ideale”.


L’errore più grave: difendersi solo “mostrando i conti”

Molti contribuenti sbagliano quando:

• esibiscono solo la contabilità
• non spiegano le ragioni economiche
• non documentano investimenti e scelte strategiche
• non contestano i parametri di confronto
• accettano la presunzione come tecnica

Con l’antieconomicità i numeri vanno spiegati, non solo presentati.


Sproporzione e diritto tributario: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• l’imprenditore è libero di guadagnare poco o nulla
• la gestione inefficiente non è evasione
• la sproporzione è solo un indizio
• servono presunzioni gravi, precise e concordanti
• la contabilità regolare ha valore probatorio
• la prova contraria è sempre ammessa

Se manca una prova ulteriore, l’accertamento è illegittimo.


Cause legittime di sproporzione (spesso ignorate)

Molte situazioni giustificano costi elevati rispetto ai ricavi:

• avviamento o rilancio dell’attività
• investimenti iniziali o straordinari
• crisi di mercato o calo della domanda
• politiche di prezzo aggressive
• incremento dei costi energetici o logistici
• costi fissi incomprimibili
• ristrutturazioni organizzative

Ignorarle falsa la ricostruzione fiscale.


Quando l’accertamento è facilmente contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• la contabilità è regolare e coerente
• i costi sono documentati e inerenti
• la fase economica spiega i margini
• i confronti di settore sono inadeguati
• l’Ufficio non prova ricavi occultati
• la motivazione è stereotipata

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una strategia di difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi del metodo di accertamento
• contestazione delle medie di settore
• ricostruzione dell’economia reale dell’impresa
• dimostrazione dell’inerenza dei costi
• spiegazione delle scelte imprenditoriali
• utilizzo di dati oggettivi e documentali
• argomentazioni giuridiche puntuali

È una difesa economica e giuridica insieme, non formale.


Sproporzione e accertamento esecutivo

Se l’accertamento non viene gestito:

• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• il danno diventa irreversibile

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su ricavi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• crisi finanziaria
• compromissione dell’attività

Il danno è fiscale e aziendale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento per sproporzione

Se ricevi un accertamento basato su costi “eccessivi”:

• non accettare la presunzione automaticamente
• non limitarti a produrre i registri
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci le ragioni economiche
• documenta investimenti e contesto
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di accertamenti fondati su presunta antieconomicità, tutelando la libertà di iniziativa economica e la coerenza delle scelte imprenditoriali.

Può intervenire per:

• contestare presunzioni non qualificate
• dimostrare l’inerenza e la necessità dei costi
• smontare confronti di settore inadeguati
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Avere costi elevati non è un illecito.
Ma se non vengono spiegati e difesi, possono diventare una presunzione di evasione.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale per sproporzione tra costi e ricavi,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la reale struttura economica della tua attività prima che un giudizio astratto diventi un debito definitivo.

Introduzione

La sproporzione tra costi e ricavi – in particolare quando i costi risultano eccessivamente elevati rispetto ai ricavi dichiarati – è un campanello d’allarme che può indurre l’Amministrazione finanziaria a effettuare un accertamento fiscale nei confronti dell’impresa o del contribuente interessato. In termini generali, ogni attività economica dovrebbe tendere a conseguire un utile: se invece un’azienda opera in perdita cronica o con margini irrisori, è lecito sospettare che tale situazione antieconomica celi una diversa realtà, come ad esempio ricavi non dichiarati o costi non veritieri. L’Agenzia delle Entrate, di fronte a conti incoerenti e risultati fortemente negativi non giustificati, può dunque attivare strumenti di accertamento tributario per rettificare il reddito imponibile sulla base di presunzioni.

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, offre un’analisi avanzata – rivolta a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) ma anche a imprenditori e privati contribuenti – delle strategie difensive attuabili dal punto di vista del debitore d’imposta, ossia del contribuente sottoposto ad accertamento. Verranno esaminati i fondamenti normativi italiani rilevanti, le ultime sentenze della Corte di Cassazione (e della Corte Costituzionale) in materia, nonché le modalità con cui il contribuente può far valere le proprie ragioni sia in fase amministrativa (ad esempio nel contraddittorio endoprocedimentale) sia in sede contenziosa. Saranno incluse tabelle riepilogative per facilitare la comprensione dei diversi metodi di accertamento e delle relative caratteristiche, esempi pratici di situazioni tipo e una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. L’approccio sarà giuridico ma anche divulgativo: i concetti chiave verranno spiegati con linguaggio chiaro e con riferimenti a norme e giurisprudenza aggiornate, offrendo una panoramica completa e approfondita. L’obiettivo finale è mettere in grado il contribuente (e i suoi consulenti) di comprendere quando un accertamento per antieconomicità sia legittimo, quali mezzi abbia a disposizione per difendersi e come provare la liceità delle proprie scelte gestionali evitando contestazioni indebite.

Quadro normativo e metodi di accertamento fiscale

Il sistema tributario italiano prevede varie modalità attraverso cui il Fisco può determinare (o rettificare) il reddito imponibile di un contribuente quando ritiene che quello dichiarato non sia attendibile. Tali modalità sono disciplinate principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte sui redditi) e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per l’IVA). In particolare, l’art. 39 del D.P.R. 600/1973 distingue diversi tipi di accertamento dei redditi d’impresa, mentre gli artt. 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 delineano le analoghe tipologie in materia IVA. Di seguito riepiloghiamo brevemente le caratteristiche dei principali metodi di accertamento:

  • Accertamento analitico (o analitico-puro): L’Ufficio finanziario rettifica singole voci del reddito dichiarato basandosi sui dati analitici risultanti dalle scritture contabili del contribuente. Presuppone che la contabilità sia complessivamente attendibile e si limita a correggere errori puntuali o a disconoscere specifiche componenti (ad es. costi ritenuti indeducibili, ricavi non dichiarati ma emersi da controlli incrociati, ecc.). È disciplinato dall’art. 39, comma 1, lettere a, b e c del D.P.R. 600/1973. In sostanza, l’Ufficio utilizza i dati contabili esistenti, rettificandoli ove necessario sulla base di riscontri documentali o normativi (si pensi a un costo non documentato adeguatamente, o non inerente, che viene ripreso a tassazione). Questo metodo richiede dunque irregolarità puntuali nelle dichiarazioni, ma non mette in dubbio l’intero impianto contabile.
  • Accertamento analitico-induttivo*: È una forma “ibrida” di accertamento (prevista dall’art. 39, comma 1, *lett. d, D.P.R. 600/1973) in cui l’Amministrazione finanziaria, pur prendendo le mosse dalle risultanze formali della contabilità, procede a correggerle in modo più ampio utilizzando anche presunzioni semplici e dati extra-contabili. Si applica quando le scritture, pur regolarmente tenute sotto il profilo formale, presentano incoerenze o incongruenze sostanziali tali da renderle inaffidabili. In altre parole, se la gestione aziendale risulta irragionevole o antieconomica, i risultati dichiarati possono essere rettificati sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.), senza bisogno di trovare un errore contabile specifico. L’art. 39, co.1 lett. d) autorizza infatti l’Ufficio a determinare il reddito d’impresa «anche indirettamente», prescindendo in parte dalle scritture, quando queste, per le loro caratteristiche, appaiono inattendibili. Un caso tipico – su cui ci soffermeremo – è proprio la sproporzione tra ricavi dichiarati e costi sostenuti: se un’impresa dichiara ricavi e utili irrisori a fronte di costi elevati e continui, la contabilità pur formalmente regolare può essere considerata non veritiera nella sostanza . In tale scenario, l’Ufficio finanziario può ricostruire induttivamente il reddito, ad esempio estimando maggiori ricavi occultati o rideterminando i costi effettivamente deducibili. È importante notare che in questo tipo di accertamento la legge richiede la presenza di gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche economiche dell’attività esercitata (si pensi al confronto con i margini medi di settore, con gli indici di bilancio normali per imprese similari, o con le risultanze degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale – ISA). Il concetto di “gravi incongruenze” è quindi centrale: significa scostamenti talmente marcati da far dubitare ex ante della veridicità delle dichiarazioni del contribuente.
  • Accertamento induttivo puro (o d’ufficio): È il metodo più radicale, disciplinato dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 (nonché dall’art. 55 D.P.R. 633/1972 per l’IVA), applicabile quando manca del tutto una contabilità attendibile. Le ipotesi classiche sono: omessa presentazione della dichiarazione, mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie oppure irregolarità contabili così gravi da inficiare l’intero bilancio (ad esempio l’esistenza di una doppia contabilità segreta, oppure l’utilizzo sistematico di fatture false per operazioni inesistenti). In tali casi l’Amministrazione può prescindere completamente dalle scritture del contribuente e ricostruire il reddito con ogni mezzo di prova, utilizzando dati e notizie raccolti da terzi, indagini finanziarie, coefficienti presuntivi, ecc. (naturalmente sempre nel rispetto dei limiti di legge e facendo uso di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, salvo che si tratti di presunzioni legali). In pratica, l’accertamento induttivo puro “inventa” ex novo il reddito basandosi sugli elementi disponibili, con un’inversione marcata dell’onere della prova: sarà il contribuente, eventualmente, a dover dimostrare che il reddito così ricostruito è errato. Questo metodo viene talvolta definito anche accertamento extracontabile, proprio perché ignora in toto la contabilità (ritenuta inesistente o totalmente inattendibile).
  • Accertamento sintetico (o per via sintetica): È un metodo speciale previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (come modificato nel tempo) e riguarda essenzialmente le persone fisiche. Consente di determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base del suo tenore di vita, patrimoni e spese, indipendentemente dal reddito d’impresa dichiarato. Strumenti come il redditometro (in passato) o gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità, più recentemente) rientrano in questa logica: ad esempio, se una persona fisica sostiene spese elevate (auto di lusso, immobili, ecc.) non compatibili col reddito dichiarato, il Fisco può presumere l’esistenza di redditi non dichiarati e procedere ad accertamento sintetico. Questo tipo di accertamento esula però dallo specifico tema della guida, che è focalizzato sull’antieconomicità nell’ambito dell’impresa. Tuttavia, vale la pena segnalare che anche l’accertamento sintetico può indirettamente coinvolgere un imprenditore individuale: ad esempio, se il socio o il titolare di un’azienda mostra un arricchimento personale non spiegabile con i modesti utili dell’impresa, ciò può costituire indizio a supporto di un accertamento induttivo sui redditi d’impresa (potenziale distribuzione occulta di utili non dichiarati, ecc.).

Tabella riepilogativa dei metodi di accertamento

Per chiarezza, riportiamo in forma tabellare le principali caratteristiche dei diversi metodi di accertamento fiscale:

Metodo di accertamentoPresupposti principaliCaratteristicheRiferimenti normativi
Analitico (puro)Contabilità attendibile; necessità di rettificare singole voci (errori, illegittimità o omissioni puntuali).Rettifica puntuale su dati contabili esistenti (es. eliminazione di costi indeducibili, aggiunta di ricavi non contabilizzati ma documentati). Onere della prova in capo all’Ufficio per ogni voce rettificata.Art. 39, co.1 lett. a–c, DPR 600/1973; Art. 54, co.1, DPR 633/1972 (IVA).
Analitico-induttivoContabilità formalmente regolare ma con gravi incongruenze o elementi intrinsecamente antieconomici che la rendono inattendibile nel complesso.Ricostruzione parziale del reddito basata su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) ricavate da un singolo elemento sintomatico di inattendibilità (es. margini anomali, costi sproporzionati). Si rettificano intere categorie (ricavi, costi) in base agli indizi. La contabilità ufficiale è considerata solo un punto di partenza.Art. 39, co.1 lett. d, DPR 600/1973; Art. 54, co.2, DPR 633/1972 (IVA) per operazioni o elementi non veritieri.
Induttivo puro (extracontabile)Contabilità inesistente (omessa dichiarazione) o totalmente inaffidabile (tenuta irregolare in modo grave, doppie scritture, uso di fatture false, ecc.).Ricostruzione globale del reddito prescindendo dalle scritture del contribuente. L’Ufficio utilizza dati esterni, medie di settore, movimenti bancari, ecc. Onere sul contribuente di provare eventuali fatti contrari. È il metodo più “libero” per il Fisco, ma richiede situazioni limite.Art. 39, co.2, DPR 600/1973; Art. 55 DPR 633/1972 (IVA, omessa dichiarazione o gravi irregolarità).
Sintetico/redditometricoPersone fisiche con manifestazioni di capacità contributiva incompatibili col reddito dichiarato. (Non si applica direttamente alle società.)Determinazione indiretta del reddito in base a spese, investimenti, incrementi patrimoniali del contribuente. Non parte dai libri contabili, ma da indicatori di ricchezza. Utilizzato soprattutto per contrastare l’evasione dei lavoratori autonomi e delle persone fisiche.Art. 38 DPR 600/1973 (vecchio “redditometro”, modificato dalla L. 122/2010 e succ.); D.Lgs. 175/2014 (spesometro); Indici Sintetici di Affidabilità (DL 50/2017).

Nota: Nella presente guida ci concentreremo sull’accertamento analitico-induttivo in presenza di antieconomicità (incongruenze gravi tra costi e ricavi). Tale metodo è quello tipicamente utilizzato quando l’azienda dichiara perdite o utili irrisori in modo apparentemente ingiustificato. Si tratta di un ambito delicato, poiché da un lato il Fisco deve poter contrastare condotte evasive anomalamente coperte da conti formalmente regolari; dall’altro il contribuente ha diritto di vedere riconosciuta la propria libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) che potrebbe anche implicare scelte in apparenza poco redditizie ma legittime. Nei paragrafi successivi analizzeremo i criteri con cui la giurisprudenza definisce l’antieconomicità rilevante a fini fiscali e quali spiegazioni/giustificazioni può fornire il contribuente per difendersi.

L’accertamento analitico-induttivo per antieconomicità (costi sproporzionati rispetto ai ricavi)

Come anticipato, un caso tipico che legittima il ricorso all’accertamento analitico-induttivo è la gestione antieconomica dell’impresa, ovvero una situazione in cui i ricavi dichiarati risultano inspiegabilmente troppo bassi rispetto ai costi sostenuti. In ambito tributario si parla spesso di “antieconomicità” o di “incongruenze” per descrivere tali scenari. Vediamo innanzitutto come viene inquadrata la questione nelle norme e nella giurisprudenza, e poi quali sono le implicazioni probatorie e pratiche.

Antieconomicità come indizio di ricavi non dichiarati

La logica sottesa all’accertamento per sproporzione costi/ricavi è la seguente: in condizioni normali, ogni imprenditore cerca di massimizzare i profitti o quantomeno di non operare in perdita . Se un’attività economica presenta sistematicamente perdite d’esercizio o margini di guadagno irrisori senza una ragione evidente, tale comportamento appare “contra economiam”, cioè in contrasto con i canoni di economicità. In termini tributari, questa anomalia gestionale viene considerata un indizio grave e preciso di possibili irregolarità fiscali, ad esempio di sottofatturazione dei ricavi (vendite non dichiarate) o di sovrafatturazione di costi inesistenti. La Cassazione ha più volte affermato che, in presenza di andamenti aziendali apparentemente antieconomici, l’amministrazione finanziaria è legittimata a dubitare della veridicità delle scritture e a procedere ad accertamento induttivo basato su presunzioni .

In particolare, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025 (Sezione Tributaria) ha ribadito che l’antieconomicità della gestione aziendale costituisce un elemento probatorio rilevante e di per sé sufficiente a legittimare l’intervento del Fisco . Ciò significa che, se un’impresa dichiara per più anni perdite oppure utili irrisori a fronte di costi elevati, e non fornisce spiegazioni convincenti, tale situazione può essere interpretata come sintomo di evasione. In assenza di giustificazioni plausibili, dunque, lo scostamento costi-ricavi anomalo diventa una presunzione idonea a fondare la ricostruzione induttiva dei redditi .

La Cassazione aveva già espresso questi principi in varie pronunce. Ad esempio, la sentenza n. 4410/2020 aveva statuito che la persistente sproporzione tra ricavi e costi – se il contribuente non la giustifica adeguatamente – rappresenta un indizio concreto di sottofatturazione. Allo stesso modo, in decisioni più risalenti (Cass. n. 15250/2012) si era affermato che anche un solo indice di inattendibilità, se grave e macroscopico, può giustificare l’accertamento induttivo . Ciò contrasta con l’idea, talvolta sostenuta in passato, che servirebbe una molteplicità di indizi: per la Suprema Corte, invece, anche un singolo elemento, purché dotato di rilevante forza logica, è sufficiente (es. markup negativo o troppo basso, costi fissi che superano i ricavi, ecc.). Emblematica, al riguardo, è la massima più volte citata nei giudizi di legittimità:

«I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico–induttivo […]; in altri termini, l’accertamento analitico–induttivo è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione» .

In sostanza, secondo la Cassazione, se un’impresa spende 100 e incassa 50 senza valida ragione, l’ipotesi più verosimile è che incassi reali siano maggiori di quelli dichiarati (oppure che parte dei costi non siano genuini). Dunque l’amministrazione, in presenza di questa “grave incongruenza”, può rettificare i ricavi dichiarati rideterminando il volume d’affari effettivo dell’azienda. È esattamente il caso dell’accertamento fiscale per sproporzione tra costi e ricavi: di fronte a costi molto elevati non coperti dai ricavi, il Fisco presume che o i ricavi dichiarati siano sottostimati (evasione di ricavi), o i costi dichiarati non siano tutti effettivi (es. costi fittizi per creare artificiosamente una perdita). In entrambi i casi, c’è materia per un accertamento.

Va sottolineato che la formale regolarità delle scritture contabili non salva il contribuente dall’accertamento induttivo in questi casi. La giurisprudenza è costante nel ritenere che una contabilità apparentemente in ordine ma intrinsecamente illogica (perché antieconomica) è di per sé inattendibile . Dunque l’ufficio può legittimamente disconoscere i risultati dichiarati anche senza individuare violazioni formali, basandosi sulle sole presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di legge (gravità, precisione e concordanza) . Nel nostro contesto, la presunzione fondamentale è proprio l’antieconomicità: l’azienda che spende troppo rispetto a ciò che guadagna “non può” stare sul mercato a lungo, quindi qualcosa non torna nei conti. Questo è considerato un fatto noto secondo l’id quod plerumque accidit (ciò che accade secondo l’idoneità economica generale).

Onere della prova: spiegazioni a carico del contribuente

Il risvolto cruciale del principio sopra enunciato riguarda l’onere della prova. Una volta che il Fisco contesti al contribuente un comportamento antieconomico – perché assolutamente contrario ai canoni dell’economia – si inverte il normale onere probatorio: tocca al contribuente fornire le spiegazioni necessarie a giustificare quella apparente anomalia . Ce lo conferma la Cassazione:

«Una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento del contribuente, poiché contrario ai canoni economici, incombe sul medesimo contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972» .

In altre parole, l’Ufficio finanziario non è tenuto a dimostrare oltre ogni dubbio che vi sia evasione: è sufficiente che abbia riscontrato un’anomalia grave (come una sproporzione costi-ricavi) e l’abbia motivata nell’atto impositivo. A quel punto, spetta al contribuente reagire proattivamente, fornendo elementi che smentiscano l’ipotesi di evasione o che comunque rendano plausibile e “economicamente” spiegabile la gestione in perdita. Se il contribuente non adduce alcuna giustificazione, o se le sue giustificazioni sono vaghe e non documentate, l’accertamento induttivo reggerà: l’anomalia rimarrà presunzione non confutata e dunque idonea a fondare la ripresa a tassazione di maggiori ricavi.

Va evidenziato che questo orientamento, consolidato in Cassazione, pone il contribuente in una posizione di difesa che richiede attenta preparazione delle prove. In sede di controllo fiscale e di eventuale giudizio tributario, l’imprenditore dovrà produrre tutto il materiale utile a provare la “ragionevolezza” del suo comportamento economico. Più avanti vedremo quali tipi di spiegazioni possono essere convincenti (si pensi a cause di forza maggiore, situazioni di mercato, scelte imprenditoriali strategiche ecc.) e come documentarle.

Prima di passare alle strategie difensive specifiche, è importante notare che non sempre i giudici di merito si allineano automaticamente alle presunzioni di antieconomicità del Fisco. In alcune pronunce, specie delle Commissioni Tributarie, si è sottolineato che non ogni scostamento dai parametri di “normalità” implica evasione. Ad esempio, una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana (sent. n. 26/2013) ha affermato che “un livello di ricavi inferiore a una soglia di normalità non è sinonimo di gestione antieconomica, a meno che non si individuino comportamenti davvero irrazionali e controproducenti” . Questo significa che per qualificare una condotta come antieconomica deve trattarsi di qualcosa di abnorme, irrazionale e non spiegabile con normali logiche commerciali . In mancanza di ciò, un semplice scostamento da studi di settore o medie statistiche non basta: l’Ufficio deve motivare perché ritiene che nessun imprenditore ragionevole si comporterebbe così in assenza di intenti evasivi . Tale impostazione garantisce che non si trasformi l’antieconomicità in una sorta di “colpa oggettiva” del contribuente che subisce la congiuntura sfavorevole.

Riassumendo i punti chiave fin qui:

  • Una singola anomalia grave (costi sproporzionati ai ricavi, margini negativi, perdite ingiustificate) può legittimare l’accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni di maggiori ricavi o minori costi .
  • Il peso della prova si sposta sul contribuente: egli deve convincere l’Amministrazione (o, in giudizio, il giudice) che la situazione, pur antieconomica, ha una ragione giustificativa concreta.
  • Senza spiegazioni credibili, l’antieconomicità accertata diventa una prova presuntiva sufficiente dell’evasione e porta all’esito di accertamento (maggiori imposte, sanzioni).
  • La semplice regolarità formale della contabilità non impedisce l’accertamento: ciò che conta è la sostanza economica dei numeri dichiarati .
  • D’altro canto, esistono spazi difensivi: se il contribuente prova circostanze eccezionali o motivazioni economiche sensate per le perdite, la presunzione fiscale può essere vinta. Su questo aspetto si concentrano le strategie di difesa illustrate più avanti.

La disciplina IVA nelle ipotesi di ricavi o costi non congrui

Finora abbiamo parlato in termini generali di ricavi e costi, riferendoci principalmente alle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) e in parte all’IRAP. Ma la sproporzione tra costi e ricavi ha una diretta implicazione anche sul versante dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Infatti, in un’impresa:

  • Ricavi non dichiarati implicano in genere operazioni attive non fatturate, quindi IVA sulle vendite evasa.
  • Costi fittizi o sovrastimati implicano spesso IVA indebitamente detratta (uso di fatture per operazioni inesistenti o gonfiate).

Pertanto, un accertamento che ridetermina i ricavi di un’azienda avrà un effetto corrispondente sul volume d’affari IVA e sull’IVA dovuta. Analogamente, se vengono disconosciuti dei costi, può emergere un debito IVA (per indebito utilizzo del credito d’imposta) oppure la riduzione di un credito IVA dichiarato.

L’art. 54 del DPR 633/1972 disciplina l’accertamento dell’IVA in modo simile all’art. 39 del DPR 600/1973: prevede infatti che, quando dalle dichiarazioni o dalle scritture risultano incompletezze, inesattezze od omissioni, l’Ufficio IVA procede alla rettifica, anche utilizzando presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) tratte dai dati disponibili. Inoltre, in caso di contabilità inattendibile o di omessa dichiarazione IVA, interviene l’art. 55 DPR 633/72 con l’accertamento d’ufficio (analogo all’induttivo puro per i redditi). Dunque le basi normative per intervenire su IVA in presenza di antieconomicità ci sono e ricalcano quelle viste per i redditi .

Un fenomeno tipico legato alla sproporzione costi/ricavi è il seguente: l’impresa dichiara costantemente crediti IVA (cioè l’IVA sugli acquisti supera l’IVA sulle vendite, spesso a causa di vendite basse e acquisti elevati). Ciò può succedere in modo fisiologico in alcuni settori (ad esempio aziende esportatrici, soggette ad aliquote zero sulle vendite), ma se non è giustificato dal tipo di attività può insospettire il Fisco. Un credito IVA cronico potrebbe segnalare che l’azienda acquista beni o servizi, detrae l’IVA sugli acquisti, ma non fattura parte delle vendite (ottenendo un doppio vantaggio illecito: riduzione dell’imponibile redditi e rimborso di IVA a credito). Oppure potrebbe indicare l’uso di fatture false di acquisto per generare crediti fittizi (frodi carosello e simili). Dunque, di fronte a margini negativi o perdite, l’Ufficio valuterà anche la posizione IVA: se un’azienda ha costi > ricavi, starà probabilmente chiedendo rimborsi IVA o compensando crediti d’imposta.

Come agisce l’Agenzia delle Entrate sul fronte IVA in questi casi? Se viene accertato che vi sono stati ricavi occultati, l’Ufficio recupererà la relativa IVA evasa sulle vendite non fatturate (oltre alle imposte dirette sui ricavi). Questo avverrà tramite un avviso di accertamento IVA per omessa fatturazione, tipicamente contestato insieme all’accertamento reddituale. Viceversa, se si scopre che taluni costi erano fittizi (fatture false), l’effetto in ambito IVA è il disconoscimento della detrazione IVA su quelle fatture, con obbligo per il contribuente di versare l’IVA indebitamente detratta, maggiorata di sanzioni (oltre al recupero a tassazione dei costi indebiti ai fini delle imposte dirette).

Un punto importante da evidenziare – emerso in giurisprudenza – è che la mera antieconomicità di un’operazione non può, di per sé, far perdere al contribuente il diritto alla detrazione IVA su quella operazione. In altri termini, se un acquisto è reale e inerente all’attività, il fatto che l’imprenditore abbia pagato un prezzo elevato (magari considerato poco conveniente) non basta a negare l’IVA a credito. Su questo la Cassazione ha fatto chiarezza con l’ordinanza n. 19212/2021:

«L’Amministrazione finanziaria non ha la possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA in capo a un soggetto passivo in ragione della sola antieconomicità del prezzo sostenuto per l’acquisto di beni o servizi rispetto a quello considerato normale» .

Questo principio è importante perché tutela la libertà contrattuale: un imprenditore potrebbe, per motivi suoi, accettare un prezzo d’acquisto alto; finché l’operazione è vera e attinente all’attività, l’IVA va detratta. Fanno eccezione – precisa la stessa Cassazione – i casi in cui l’antieconomicità diventa indizio di condotte patologiche: ad esempio se il prezzo è talmente esorbitante da far sospettare che la fattura non corrisponda a una reale operazione, o che il bene comprato non sia effettivamente inerente all’attività (magari è destinato a usi personali), oppure che vi sia accordo fraudolento sul prezzo . In tali scenari di frode, è chiaro che l’IVA può essere negata (perché la fattura è considerata falsa o perché la spesa è estranea all’impresa). Ma al di fuori di ciò, non esiste un “prezzo normale” imposto per legge: pagare un prezzo alto (quindi avere un costo elevato) non fa perdere di per sé il diritto alla detrazione IVA.

Ricapitolando in ottica IVA:

  • Ricavi accertati in più ➜ comportano IVA sulle vendite dovuta (oltre a sanzioni per omessa fatturazione e registrazione). L’aliquota applicata sarà quella propria dei beni/servizi in questione; spesso il Fisco, ricostruendo i ricavi, determina anche l’IVA evasa correlata.
  • Costi non riconosciuti (fittizi) ➜ comportano IVA detratta da restituire (l’Ufficio rettificherà la dichiarazione IVA eliminando quei crediti). In caso di fatture false (operazioni inesistenti), oltre alle sanzioni tributarie, si configura un illecito penale tributario (emissione o utilizzo di fatture false, D.Lgs. 74/2000).
  • Situazioni di perdita e credito IVA per più anni sono un segnale che può far scattare verifiche: il contribuente potrebbe dover spiegare perché ha crediti IVA ricorrenti (ad es. investimenti iniziali, export, ecc.) onde evitare che il Fisco sospetti frodi.
  • Antieconomicità e detrazione IVA: come visto, un’operazione anti-economica (es. rivendere sotto costo) di per sé non priva del diritto all’IVA a credito sugli acquisti, a meno che ciò sia indice di frode o di non inerenza. Ad esempio, se un bar acquista materie prime e rivende i prodotti sottocosto (ricarico negativo) per scelta commerciale, non può essere privato dell’IVA sugli acquisti; tuttavia l’Ufficio può contestare i maggiori ricavi presunti correggendo il ricarico. Ma se i conti non tornano (ricarico negativo senza motivo, vendite in perdita), l’Ufficio potrebbe dire: hai probabilmente occultato parte delle vendite (perché nessuno vende sistematicamente in perdita). E dunque recupera IVA sulle vendite occulte, non tanto nega l’IVA sugli acquisti regolari. Questo è esattamente quanto successo nel caso esaminato dalla Cassazione 19212/2021: l’azienda (un bar/tabacchi) applicava prezzi talmente bassi da risultare un ricarico negativo; il Fisco accertò maggiori ricavi (presumendo vendite non scontrinate) e inizialmente negò anche l’IVA sugli acquisti per la parte eccedente il “normale”. La Cassazione chiarì che non si può fare un doppio salto: l’IVA a credito rimane detraibile salvo frode, mentre l’antieconomicità giustifica semmai l’accertamento di maggiori ricavi (con IVA debitore) .

In definitiva, la disciplina IVA “segue” l’accertamento reddituale, ma con proprie peculiarità: il contribuente, in sede difensiva, dovrà considerare non solo le imposte dirette ma anche l’IVA. Ad esempio, se si negozia un accertamento con adesione (vedi oltre), l’importo da definire includerà imposte e IVA, più interessi e sanzioni. Inoltre, in giudizio, la prova contraria del contribuente (ad esempio provare che certi ricavi non esistono) avrà effetti sull’IVA (nessuna cessione occulta = nessuna IVA dovuta su essa).

Strategie di difesa del contribuente

Passiamo ora al punto di vista del contribuente, ovvero come prepararsi e reagire a un accertamento basato sulla sproporzione tra costi e ricavi. Le strategie difensive si articolano su più fronti: alcuni riguardano la fase procedimentale (prima e durante l’emissione dell’avviso di accertamento), altri attengono al merito delle contestazioni (ovvero come confutare le presunzioni di antieconomicità), altri ancora concernono eventuali rimedi deflattivi o il contenzioso tributario vero e proprio. Esamineremo ciascuno di questi aspetti.

Contraddittorio preventivo obbligatorio e tutela procedurale

Una prima linea di difesa riguarda il rispetto delle garanzie procedurali previste dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e dalle norme successive. In particolare, dal 1° luglio 2020 è in vigore l’obbligo generalizzato di “invito al contraddittorio” per l’Agenzia delle Entrate prima dell’emissione di qualunque avviso di accertamento (salvo specifiche eccezioni tassative). Ciò è previsto dall’art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997, introdotto dal D.L. 34/2019: in pratica, l’Ufficio deve invitare il contribuente a comparire per discutere i rilievi, pena l’invalidità dell’atto successivo .

Dunque, se un accertamento per antieconomicità viene emesso senza che il contribuente sia stato previamente convocato e sentito, si potrebbe profilare un vizio di legittimità dell’atto. Attenzione: la legge prevede però che la nullità per omessa attivazione del contraddittorio operi solo se il contribuente, impugnando l’accertamento, dimostra in concreto che le sue osservazioni avrebbero potuto incidere (la cosiddetta “prova di resistenza”) . In altre parole, non basta eccepire che mancò il contraddittorio: bisogna anche indicare quali argomenti si sarebbero potuti far valere e che avrebbero potuto portare a una decisione diversa (ad esempio, se convocato, il contribuente avrebbe esibito documenti che spiegavano la perdita, evitando l’accertamento). Se questa dimostrazione di potenziale difesa è fornita, l’avviso di accertamento è invalido per violazione del contraddittorio .

Per il contribuente, dunque, è importante:

  • Verificare se ha ricevuto un invito al contraddittorio (di solito una comunicazione con cui l’Ufficio espone le possibili maggiori imposte e invita a presentarsi entro 60 giorni).
  • Se tale invito non c’è stato, valutare se il proprio caso rientra tra le eccezioni (escluse dall’obbligo). Le eccezioni previste dal comma 4 dell’art. 5-ter sono: casi di particolare urgenza (ad esempio imminente decadenza dei termini di accertamento a fine anno), oppure accertamenti parziali, o ancora situazioni in cui il contribuente sia irreperibile, ecc. L’Agenzia tende a interpretare estensivamente l’urgenza, ma nei fatti la giurisprudenza richiede una motivazione specifica per saltare il contraddittorio.
  • Se l’invito doveva esserci e manca, predisporre sin dal ricorso introduttivo in Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) una chiara argomentazione sulle difese non potute presentare per carenza di contraddittorio. Ad esempio: “Se fossi stato ascoltato, avrei potuto esibire le perizie di settore che spiegano la perdita; l’Ufficio non ha avuto questi elementi e quindi l’atto è viziato”.

La tutela del contraddittorio è cruciale perché consente spesso di far valere le proprie ragioni già in fase amministrativa. Nel contesto dell’antieconomicità, poter discutere con gli accertatori prima che emettano l’avviso offre l’opportunità di presentare documenti giustificativi (bilanci degli anni precedenti e successivi, studi di settore/ISA che mostrino cali generali, contratti particolari che spiegano margini bassi, etc.) e magari convincere l’Ufficio a ridurre o annullare la pretesa. Anche se ciò non avviene, il fatto di aver partecipato al contraddittorio e aver prodotto memorie difensive costringerà l’Agenzia a motivare meglio (o diversamente) l’atto impositivo, e darà al contribuente un vantaggio in sede di eventuale contenzioso (potrà evidenziare se le sue controdeduzioni sono state ignorate o superate insufficientemente).

In sintesi, come strategia procedurale:

  • Pretendere il contraddittorio (quando dovuto) e parteciparvi attivamente con documenti e spiegazioni.
  • In caso di omissione ingiustificata del contraddittorio, farne motivo di ricorso, dimostrando il pregiudizio subito (cosa si sarebbe potuto spiegare).
  • Durante il contraddittorio, cercare eventualmente un accordo (accertamento con adesione) di cui diremo tra poco, se conviene, oppure porre le basi per la successiva difesa (ottenendo copia del PVC – processo verbale di constatazione – e dei documenti su cui l’ufficio si basa, chiedendo chiarimenti sui calcoli, etc.).

Giustificazioni economiche e prova contraria: come smentire l’antieconomicità apparente

La difesa nel merito dell’accertamento per sproporzione costi/ricavi consiste nel dimostrare che la situazione antieconomica è solo apparente o comunque giustificabile. In altre parole, il contribuente deve fornire una spiegazione credibile al perché dei costi così alti rispetto ai ricavi, spiegazione che non implichi evasione ma anzi rientri in una plausibile strategia o contingenza imprenditoriale lecita.

Ecco alcune cause legittime e frequenti di risultati economici negativi, che possono essere addotte in sede difensiva:

  • Fase di avvio dell’attività: Le nuove imprese spesso registrano perdite nei primi anni, perché devono sostenere costi di impianto, investimenti iniziali, campagne marketing, formazione del personale, ecc., prima di raggiungere il break-even. Ciò non è patologico ma fisiologico. Documentare un business plan pluriennale, i piani di investimento e le stime di crescita future può giustificare perdite iniziali. Se, ad esempio, si dimostra che l’impresa aveva previsto di andare in utile solo dal terzo anno, la perdita dei primi due anni appare coerente con il piano e non segno di evasione. Importante: il contribuente dovrebbe esibire documenti datati (all’epoca) che provino la consapevolezza della fase di start-up e la ragionevolezza prospettica (studi di mercato, piani finanziari).
  • Strategie di prezzo aggressive o scelte commerciali deliberate: Un’azienda potrebbe volontariamente vendere a margine zero o sottocosto per ragioni strategiche: ad esempio per penetrare un nuovo mercato, per eliminare scorte di magazzino eccedenti, per tenere prezzi promozionali che attirino clientela sperando in guadagni futuri. Queste scelte possono portare a bilanci in perdita nel breve termine ma avere una logica di lungo periodo. Se è questo il caso, il contribuente deve spiegarlo chiaramente e portare evidenze: ad es. documenti commerciali che attestino la strategia (listini promozionali, comunicazioni ai soci sulle scelte di pricing aggressive, statistiche di aumento clientela nel periodo successivo). Anche riferimenti alle prassi del settore possono aiutare (es. se è noto che in quel settore si fanno politiche di prezzo di lancio inizialmente antieconomiche).
  • Crisi economica generale o di settore: Una motivazione classica per risultati negativi è la congiuntura sfavorevole. Se l’impresa ha subito un calo di vendite perché l’intera economia era in recessione (si pensi alla crisi finanziaria 2008-2012, o alla crisi pandemica del 2020) o perché il suo settore specifico ha avuto una contrazione (edilizia, automotive, etc.), questo può spiegare utili ridotti o perdite, senza bisogno di ipotizzare ricavi occultati. In sede di difesa, si potranno produrre rapporti economici (es. dati ISTAT, rapporto di categoria, rassegna dell’andamento del mercato) che mostrino come il fatturato medio delle aziende simili sia calato in quegli anni. Ad esempio, se il settore ha perso il 30% e anche l’azienda ha ricavi -30%, i costi fissi potrebbero aver generato una perdita: non c’è evasione, c’è crisi. Un giudice ha ben sintetizzato: “la crisi non è un reato” – ovvero l’Agenzia non può ignorare un contesto di mercato oggettivamente difficile . Se l’imprenditore prova di aver ridotto i costi ove possibile e nonostante ciò ha chiuso in negativo a causa del crollo dei ricavi per motivi esterni, l’antieconomicità viene meno come indice di evasione .
  • Eventi eccezionali e costi non ricorrenti: Analogamente al punto precedente, se in un anno specifico l’azienda ha subito eventi straordinari, ciò può giustificare la sproporzione costi/ricavi. Esempi: perdite su crediti importanti (un cliente fallisce e non paga, generando una grossa perdita), danni imprevisti (incendio, furto di magazzino, calamità naturali) con costi di ripristino o merce distrutta, cause legali che comportano risarcimenti o spese legali elevate, ecc. . Queste situazioni possono portare un anno in rosso senza che vi sia evasione. Ovviamente vanno documentate: esibire la denuncia dell’evento, le fatture dei costi straordinari, le delibere societarie che registrano l’accaduto, etc. In tali casi, la antieconomicità è solo temporanea e forzata dalle circostanze.
  • Scelte gestionali relative a compensi e distribuzioni: Talvolta un’impresa può azzerare l’utile o andare in perdita perché eroga compensi elevati a figure interne (amministratori, collaboratori, dipendenti specializzati) oppure perché il titolare preleva somme. Se questi costi del personale (spesso familiari) sono dedotti interamente, l’utile sparisce ma in realtà i beneficiari hanno pagato IRPEF su quei compensi. Dunque, dal punto di vista del gruppo familiare, non c’è occultamento: i soldi sono tassati in capo alle persone invece che restare come utile tassato in capo alla società . Questo ragionamento può essere fatto valere: “È vero, la società è in perdita perché ha pagato compensi amministratore per 100k, ma quel 100k è stato tassato come reddito di lavoro autonomo dell’amministratore, dunque il Fisco non ha perso gettito”. Ovviamente, l’Amministrazione potrebbe obiettare sulla inerenza o congruità di compensi eccessivi. Ma in linea di principio, compensi elevati non sono vietati (purché deliberati regolarmente): l’antieconomicità potrebbe essere solo apparente se la perdita aziendale corrisponde a redditi tassati altrove.
  • Altre ragioni specifiche: Qualsiasi spiegazione concreta e documentabile può essere utile. Ad esempio, politiche di espansione: l’azienda ha aperto due nuove filiali, raddoppiando i costi, ma i ricavi arriveranno a regime tra un paio d’anni. Oppure cambio di attività: l’impresa sta riconvertendo la produzione, vendendo le scorte vecchie a prezzi bassi e investendo in nuovi macchinari – in quell’anno i costi superano i ricavi in attesa di rilancio. Oppure ancora ragioni contrattuali: magari c’è un contratto capestro con un cliente importante per cui l’azienda fornisce servizi in perdita sperando in futuri appalti migliori (si pensi a chi lavora come fornitore per la PA con margini minimi). Tutto ciò deve emergere dalle carte: contratti, corrispondenza, delibere. Un caso particolare potrebbe essere l’azienda familiare di modeste dimensioni che rimane attiva nonostante utili nulli perché garantisce occupazione ai familiari o perché si spera in tempi migliori – non c’è utile ma c’è uno scopo extra-economico; chiaramente, questo da solo non è una giustificazione giuridica forte, però può essere evocato per far capire che la permanenza in attività nonostante le perdite non implica necessariamente ricavi nascosti.

La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno evidenziato come spesso il concetto di antieconomicità venga utilizzato in modo troppo “automatico” dal Fisco, senza considerare le specificità del caso concreto. Si sottolinea, ad esempio, che in periodi di crisi e di scarso lavoro molte imprese riducono i margini per restare sul mercato, e non andrebbero punite per questo . Inoltre, un comportamento antieconomico dovrebbe essere valutato nel contesto complessivo e non isolando un singolo dato . Ad esempio, vendere un singolo prodotto in perdita può avere senso se nel complesso dei rapporti con quel cliente poi l’operazione risulta utile (magari lo si fa per ottenere un contratto più grande) . Quindi, un buon avvocato tributarista cercherà di contestualizzare le voci antieconomiche nell’ambito dell’intera gestione, mostrando che magari la perdita di un anno è compensata da utili di anni successivi, oppure che quel costo alto ha prodotto un beneficio indiretto (es: spese di pubblicità che non hanno generato subito vendite, ma hanno incrementato la notorietà e il giro d’affari negli anni seguenti). Se si riesce a costruire questa narrazione supportata da prove, la presunzione di evasione perde consistenza.

Di seguito presentiamo, a titolo di esempio, una tabella con alcune situazioni di antieconomicità apparente e le relative possibili difese/giustificazioni, insieme agli strumenti probatori utili:

Contestazione Fisco (antieconomicità)Possibile spiegazione lecita del contribuenteDocumenti/prove a supporto
Margine di profitto estremamente basso o negativo su prodotti/servizi venduti (vendite sottocosto).Strategia commerciale aggressiva (prezzi di penetrazione sul mercato, promozioni temporanee) oppure liquidazione di stock obsoleti. L’obiettivo era acquisire clientela/fidelizzazione o recuperare liquidità, pur sacrificando il margine nel breve termine.– Listini prezzi, volantini o campagne pubblicitarie che mostrano gli sconti applicati.<br>– Piano marketing o documenti interni che spiegano la strategia di pricing.<br>– Dati sulle quantità vendute e sull’aumento della clientela nel periodo promozionale.<br>– Inventari di magazzino prima e dopo la liquidazione (per mostrare che si è ridotto lo stock invenduto).
Perdite d’esercizio per più anni consecutivi, senza variazione dell’attività.Fase di avviamento o investimento: l’impresa era start-up e ha sostenuto costi iniziali elevati, oppure ha investito in ampliamento (nuove sedi, macchinari) che hanno portato ammortamenti e spese senza generare subito ricavi equivalenti. In alternativa, crisi del settore/locale che ha ridotto il giro d’affari temporaneamente. L’impresa ha mantenuto operativa la struttura in attesa di miglioramento.– Business plan originario con previsione perdite iniziali e successiva crescita.<br>– Contratti di investimento/acquisto beni strumentali, con relative fatture.<br>– Bilanci provvisori degli anni successivi che mostrano riduzione delle perdite o ritorno all’utile (se già disponibili).<br>– Rapporti economici o ricerche di mercato sul settore che evidenziano la crisi nel periodo considerato (calo domanda, concorrenti usciti dal mercato, etc.).
Elevata incidenza dei costi di struttura (affitti, personale, amministrativi) che porta utile quasi zero.Dimensionamento dei costi basato su aspettative di ricavi non realizzate a causa di eventi non imputabili all’evasione: ad esempio, perdita di un cliente importante, ritardo nell’avvio di un contratto, oppure costi fissi incomprimibili durante un calo ciclico. L’azienda ha tenuto il personale e la sede in previsione di un futuro carico di lavoro.– Comunicazioni o contratti che attestano la perdita di un cliente o la mancata aggiudicazione di una commessa (che hanno lasciato scoperti costi fissi).<br>– Verbali del consiglio di amministrazione o dell’assemblea in cui si discute della scelta di mantenere la struttura nonostante le difficoltà (decisioni motivate magari dalla volontà di non licenziare il personale in attesa di ripresa, ecc.).<br>– Documentazione di eventuali misure di riduzione costi intraprese (cassa integrazione per dipendenti, tentativi di subaffitto locali inutilizzati, etc.), a riprova che l’impresa ha cercato di reagire e non sta sprecando risorse per simulare perdite.
Costo specifico apparentemente eccessivo rispetto all’utilità (es: spese di pubblicità molto alte, consulenze pagate profumatamente, acquisto di beni a prezzi maggiori del mercato).Valutazione soggettiva dell’imprenditore sulla necessità di tale spesa: ad esempio, pubblicità intensiva per lanciare un brand (anche se nel breve termine non ha resa, si punta al lungo termine); consulenze specialistiche perché mancavano competenze interne (pagate a prezzo di mercato per esperti qualificati); acquisto a prezzo alto per assicurarsi qualità o per scarsità del bene (es. materie prime acquistate in emergenza a prezzo di urgenza). In assenza di indizi di frode (es. consulenza a società inesistente), il costo è inerente all’attività e la scelta imprenditoriale di pagare caro è libera.– Contratti pubblicitari, piani di marketing che giustificano la campagna (target, diffusione, etc.).<br>– Relazioni dei consulenti o deliverables forniti che dimostrino l’effettivo servizio reso e la sua utilità (es: report, progetti, studi realizzati dal consulente pagato).<br>– Confronti di mercato: preventivi di altri fornitori (se disponibili) per mostrare che il prezzo pagato non è abnorme rispetto a standard di settore; articoli di stampa specializzata sui rincari di certe materie prime nel periodo (se il costo elevato dipende da aumenti di mercato).<br>– Eventuale documentazione successiva che mostri i risultati attesi (es. aumento di vendite dovuto alla pubblicità, miglioramenti aziendali grazie alla consulenza).
Credito IVA cronico (acquisti con IVA molto superiore alle vendite) unito a perdite fiscali.Attività con forte investimento o vocazione all’export: ad esempio, acquisto macchinari (IVA a credito elevata) e vendite all’estero non imponibili IVA; oppure stock di magazzino accumulato (acquisti con IVA) per preparare vendite future. Se l’azienda opera in regime ordinario ma è strutturalmente a credito IVA, spiegarne il motivo economico. Escludere che vi siano fatture false: mostrare che tutti gli acquisti sono reali e pagati.– Elenco dettagliato dei beni acquistati e dell’uso che ne è stato fatto (es. macchinari, impianti: dimostrare che sono esistenti in azienda; beni destinati all’export: presentare bolle doganali, contratti esteri).<br>– Richieste di rimborso IVA presentate: evidenziare se i crediti IVA sono stati oggetto di verifica in sede di rimborso (di solito l’AdE controlla prima di rimborsare: se li hanno rimborsati senza rilievi, è un punto a favore della genuinità dei crediti).<br>– Eventuali perizie o riscontri su magazzino: inventari fisici che confermano che la merce acquistata e su cui si è detratta l’IVA è ancora in magazzino (se vendite mancano perché merce non ancora venduta).

Come si evince dalla tabella, la chiave è trasformare l’accusa di antieconomicità in una narrazione alternativa credibile: il contribuente deve convincere che “i miei conti sono così per motivi diversi dall’evasione”. A livello probatorio, saranno molto utili:

  • Documenti con data certa (per dimostrare che le scelte erano pianificate e non costruite ad hoc dopo l’accertamento).
  • Testimonianze o perizie tecniche (nel processo tributario non c’è testimonianza orale, ma sono ammesse dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, perizie di parte su andamenti economici, etc., da valutare come indizi).
  • Confronti con benchmark esterni: se possibile, portare esempi di altre imprese comparabili che hanno avuto andamenti simili. Ad esempio, mostrando articoli di giornale su altre aziende in perdita nello stesso settore/periodo.
  • Coerenza logica: è fondamentale che la spiegazione fornita sia logicamente coerente e completa. Se ci sono punti oscuri, l’Ufficio o il giudice potrebbero non credervi. Bisogna anticipare le possibili obiezioni. Ad esempio: “Ok, hai speso tanto in pubblicità per aumentare i clienti: perché allora l’anno dopo i clienti non sono aumentati?”. Bisogna avere pronte risposte (forse i risultati attesi si vedranno più tardi, oppure la campagna non ha funzionato ma era un rischio imprenditoriale genuino, ecc.).

Diritto alla deduzione dei “costi occulti” nell’accertamento induttivo: evoluzione recente

Un aspetto innovativo e di estrema rilevanza per la difesa del contribuente riguarda la possibilità di far valere, anche in via presuntiva, i costi correlati ai ricavi non dichiarati eventualmente accertati. Storicamente, nella prassi fiscale italiana, c’era un approccio piuttosto rigido: se il Fisco accertava maggiori ricavi occultati, tendeva a tassarli integralmente, senza riconoscere alcun costo a fronte di essi, a meno che il contribuente non avesse documentazione certa di tali costi (cosa difficile, trattandosi appunto di operazioni “in nero”). Questa impostazione originava dal principio secondo cui solo i costi documentati e inerenti sono deducibili (art. 109 TUIR), e se un ricavo non era stato contabilizzato, anche i relativi costi spesso non lo erano (magari perché pagati in nero a loro volta).

Tuttavia, ragionando in termini di capacità contributiva e di logica, tassare un ricavo non dichiarato al lordo di ogni costo significa presumere che quel ricavo sia stato realizzato a costo zero, cosa raramente vera. Ad esempio, se un ristorante non dichiara 50.000 € di incassi, avrà comunque sostenuto costi per cibo, personale, ecc. per produrre quei 50.000 €. Non riconoscere alcun costo significa tassare anche ciò che in realtà non è reddito netto ma spesa. Questa impostazione è stata ritenuta negli anni ingiustamente penalizzante per il contribuente colto in fallo rispetto a chi addirittura non teneva contabilità (nel qual caso, paradossalmente, il Fisco spesso applicava margini standard e quindi implicitamente riconosceva costi).

Ebbene, nel 2023 c’è stata una svolta importante: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023 ha affrontato proprio il tema della deducibilità dei “costi in nero”. La questione riguardava l’art. 32, comma 1, n. 2 DPR 600/73 (presunzione legale sui prelevamenti bancari degli imprenditori come ricavi se non se ne indica il beneficiario). La Corte ha salvato la norma, ma ha dato un’interpretazione costituzionalmente orientata: ha chiarito che anche in caso di accertamento analitico-induttivo il contribuente imprenditore può sempre opporre una prova contraria di tipo presuntivo, eccependo una percentuale forfettaria di costi da sottrarre ai ricavi presunti . In pratica, la Corte Costituzionale ha detto: se il Fisco presume ricavi occulti, il contribuente può a sua volta presumere dei costi relativi e pretenderne la deduzione, per evitare di tassare l’irreale ricavo al 100% margine.

Accogliendo questo principio, la Cassazione ha iniziato ad adeguarsi. Già nel 2023 alcune pronunce (Cass. nn. 5586/2023 e 18563/2023) hanno aperto alla deducibilità forfettaria dei costi occulti. La conferma definitiva è arrivata con la ordinanza n. 19574 del 15 luglio 2025 (Sez. V, Cass.): in essa la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto:

«In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti» .

Questo significa in concreto che, se l’Agenzia delle Entrate ricostruisce maggiori ricavi non dichiarati (ad esempio applicando un ricarico standard sui costi dichiarati, ottenendo +100.000 € di ricavi non contabilizzati), il contribuente ha diritto di chiedere che su quei 100.000 € vengano abbattuti i costi relativi, calcolati in via induttiva. Per proseguire l’esempio: se nel settore il margine lordo normalmente è, poniamo, del 30%, ciò implica che sui 100.000 € di ricavi non dichiarati ci saranno circa 70.000 € di costi inerenti non dichiarati. Di conseguenza, il reddito imponibile aggiuntivo dovrebbe essere solo 30.000 € (il margine), non l’intero importo dei ricavi nascosti.

Questa apertura è fondamentale per il debitore d’imposta: attenua il rigore di un accertamento che altrimenti colpirebbe anche basi imponibili inesistenti. La ratio sta nella parità di trattamento: perché un contribuente con contabilità completamente in nero (accertamento induttivo puro) spesso vede l’ufficio applicargli un coefficiente di redditività (riconoscono implicitamente che ha dei costi), mentre un contribuente con contabilità attendibile ma con integrazioni induttive (analitico-induttivo) verrebbe trattato peggio (nessun costo riconosciuto sui ricavi aggiunti). La Cassazione stessa nota che sarebbe irragionevole un trattamento più severo per chi ha tenuto una contabilità regolare, ancorché incompleta, rispetto a chi non l’ha tenuta affatto . Da qui la correzione di rotta post-Corte Costituzionale.

Come si può sfruttare questa evoluzione nella pratica difensiva?

  • Innanzitutto, in sede di contraddittorio o di accertamento con adesione, si può far presente all’Ufficio questo orientamento: se vi vengono contestati ricavi non dichiarati, chiedete che vengano applicati i costi presunti. Ad esempio, negoziando un abbattimento forfettario. Già alcune circolari interne invitano gli uffici a tener conto di questa giurisprudenza per evitare cause inutili.
  • In sede di ricorso in Commissione/Corte di Giustizia Tributaria, se l’avviso di accertamento non ha considerato alcun costo, occorre eccepire la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e richiamare esplicitamente Corte Cost. 10/2023 e Cass. 19574/2025. Si chiederà al giudice tributario di ridurre l’imponibile accertato imputando un margine ragionevole. In mancanza di altri criteri, il giudice potrebbe ad esempio applicare la percentuale di ricarico media del settore o dell’azienda stessa negli anni normali.
  • Va però segnalato che il contribuente, per avvalersi di ciò, dovrebbe indicarela percentuale di costi forfettari che ritiene congrua. La prova è “presuntiva contraria”, quindi non serve avere le fatture dei costi (che per definizione non ci sono), ma bisogna argomentare perché si propone una certa percentuale. Ad esempio: “La mia azienda nel triennio ha avuto un costo del venduto pari al 75% dei ricavi; è ragionevole applicare la stessa incidenza sui ricavi non dichiarati”. Oppure: “Nel settore X il margine netto è intorno al 20%, dunque all’80% dei ricavi corrispondono costi”. Meglio se tali percentuali trovano riscontro in qualche fonte: bilanci ufficiali, dati da agenzie, sentenze in casi analoghi.
  • Tenere presente che questa facoltà riguarda imprenditori (reddito d’impresa). Per i lavoratori autonomi potrebbe applicarsi per analogia (anche loro potrebbero avere costi in nero), ma la giurisprudenza si è mossa sul terreno dell’impresa. Nel caso dell’IVA, similmente, se si trovano operazioni non fatturate, il contribuente può sostenere di aver avuto a sua volta costi non fatturati (magari acquisti in nero) e quindi rivendicare una sorta di compensazione equitativa. Però attenzione: acquistare in nero è illecito amministrativo, quindi non è un diritto in sé dedurre quei costi – la forza sta nell’argomentare la verosimiglianza che quei costi ci siano stati e dunque l’imponibile reale è minore.

In conclusione, oggi un contribuente che si veda accertare maggiori ricavi per antieconomicità ha una linea difensiva aggiuntiva: non tanto negare l’esistenza di quei ricavi (se le presunzioni del Fisco sono difficili da smontare), ma puntare a ridimensionare il reddito imponibile aggiuntivo attraverso il riconoscimento di costi correlati. Ciò può drasticamente ridurre l’imposta dovuta e le sanzioni collegate (che sono proporzionali all’imposta evasa). Si tratta di un argomento tecnico-giuridico, che va posto con riferimento alle ultime sentenze per dare forza alla tesi.

Accertamento con adesione e definizione agevolata: conviene transigere?

Di fronte a un accertamento fiscale per sproporzione costi/ricavi, il contribuente deve valutare con lucidità la forza delle proprie argomentazioni e la convenienza economica delle varie opzioni. Non sempre la scelta migliore è andare fino in fondo al contenzioso: esistono strumenti deflattivi che possono limitare i danni, soprattutto se la posizione non è facilmente difendibile.

Uno di questi è l’Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Dopo il ricevimento dell’avviso di accertamento (o anche prima, se l’ufficio invita alla definizione), il contribuente può presentare istanza di adesione e aprire una trattativa con l’Agenzia per concordare un importo. I vantaggi dell’adesione sono:

  • Riduzione delle sanzioni amministrative: le sanzioni applicate vengono ridotte a 1/3 del minimo previsto. Ad esempio, l’omessa dichiarazione di ricavi comporta normalmente una sanzione pari al 90% dell’imposta evasa (minimo) fino a 180% (massimo) secondo il D.Lgs. 471/1997; con adesione si applicherebbe il 90% ridotto a un terzo, cioè il 30%. Questo già è un risparmio notevole rispetto all’esito di un eventuale giudizio perso, in cui la sanzione resterebbe al 90% (salvo riduzioni giudiziali discrezionali).
  • Niente interessi di mora successivi: definendo prima della fase coattiva, si evita l’accumulo di ulteriori interessi oltre quelli già contabilizzati nell’atto.
  • Pace fiscale immediata: si chiude il contenzioso su quella annualità senza dover affrontare anni di cause, con incertezza e costi di difesa.

Di contro, l’adesione implica di rinunciare a far valere le proprie ragioni in giudizio e accettare di pagare quanto concordato. Dunque conviene se il contribuente riconosce almeno in parte la fondatezza dell’accertamento o comunque teme di non poter ottenere un annullamento totale in giudizio.

Nel caso dell’antieconomicità, l’adesione può essere opportuna quando:

  • Il contribuente non dispone di prove forti per giustificare la sproporzione costi/ricavi. Magari l’anomalia c’è e non è facile da spiegare (es: il contribuente in effetti lavorava in nero, e sa di essere in fallo; oppure ha tenuto una condotta che, pur senza evasione volontaria, appare indifendibile per mancanza di documentazione).
  • L’Agenzia mostra una certa apertura nel riconoscere costi o nel moderare le pretese. Ad esempio, se durante la discussione l’ufficio propone di abbattere del 50% i ricavi accertati per tenere conto di costi non documentati, e offre una sanzione ridotta, potrebbe essere un esito accettabile.
  • L’importo in gioco, al netto delle riduzioni, è tale da essere sostenibile per il contribuente (anche rateizzabile in 8 rate trimestrali, o 16 rate se l’importo supera 50.000 €).

Per contro, potrebbe convenire non aderire e fare ricorso se:

  • Si hanno robuste argomentazioni e prove a discarico (ad esempio, evidente errore del Fisco nel valutare i dati, oppure documentazione ignorata che può ribaltare la prospettiva).
  • L’atto presenta vizi formali (come l’omesso contraddittorio, difetto di motivazione, ecc.) che potrebbero portare all’annullamento indipendentemente dal merito.
  • L’importo accertato è sproporzionatamente alto e l’Agenzia non mostra volontà di significativa riduzione: in giudizio, il contribuente potrebbe puntare a una riduzione maggiore o all’annullamento.
  • Ci sono implicazioni penali e definire in adesione potrebbe costituire “ammissione” rilevante: questo è un punto delicato. Ad esempio, se l’importo evaso supera soglie penali (vedi oltre), la definizione amministrativa non estingue il reato (a meno di particolari condoni legislativi). Dunque, bisogna coordinare la strategia tributaria con quella penale. A volte pagare il dovuto prima del giudizio penale attenua le pene, ma non sempre.

Esiste anche la possibilità, qualora la controversia approdi in Commissione Tributaria/Corte di Giustizia, di utilizzare strumenti come la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) per chiudere la lite con un accordo davanti al giudice, con sanzioni ridotte al 40% (in primo grado) o al 50% (in appello). La conciliazione è come un’adesione ma in fase processuale; può essere utile se emergono elementi nuovi durante il giudizio o se l’ufficio rivede la sua posizione in corso di causa.

In sintesi, la valutazione costo-beneficio va fatta caso per caso. Il professionista difensore dovrà illustrarla chiaramente al contribuente: fino a dove conviene combattere? Qual è il best case e il worst case in giudizio? E confrontarli con l’accordo ottenibile. L’importante è fare scelte ponderate e non di principio: talvolta imprenditori restii ad ammettere anche solo parzialmente l’antieconomicità rifiutano ogni accordo e finiscono per pagare molto di più dopo aver perso la causa, oltre a spese di giustizia e interessi accumulati.

Profili sanzionatori e rischi penali

Quando si parla di accertamento fiscale per redditi non dichiarati o per utilizzo di fatture false, non si può trascurare il capitolo sanzioni. Vi sono sia sanzioni amministrative tributarie sia possibili conseguenze penali tributarie se ricorrono determinati presupposti.

Sanzioni amministrative: Nel caso di maggiori imposte accertate (IRPEF, IRES, IVA) per sotto-dichiarazione di ricavi o indebito abbattimento dell’imponibile, si applicano le sanzioni per dichiarazione infedele previste dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. La misura è dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta. In genere l’ufficio irroga il minimo (90%) se non ci sono aggravanti. Se però il reddito accertato è inferiore al dato dichiarato per oltre il 10% e oltre 2 milioni €, la sanzione minima sale al 120%. Nel caso di IVA evasa, l’art. 5 del medesimo decreto prevede sanzioni simili (90%-180%). Quindi, ad esempio, se vengono accertati 50.000 € di IRES evasa e 10.000 € di IVA evasa, la sanzione base sarà intorno a 45.000 € (90%) per IRES e 9.000 € per IVA.

Se sono contestati costi fittizi (es. utilizzo di fatture false), si applica l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/97 che equipara l’indebita detrazione di costi inesistenti alla dichiarazione infedele (sempre 90-180%). Esiste poi un’altra sanzione del 100% dell’IVA detratta indebitamente (art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/97) per le fatture false utilizzate ai fini IVA.

In fase difensiva, oltre a ridurre la base imponibile accertata (quindi l’imposta evasa), è possibile agire sulle sanzioni facendo rilevare eventuali attenuanti o cause di non punibilità amministrativa, quali:

  • Buona fede / errore incolpevole: di solito difficile da invocare nell’antieconomicità, ma talvolta se la questione è interpretativa (es: disconoscimento di costi ritenuti antieconomici ma che il contribuente credeva inerenti) si può chiedere la sanzione al minimo o annullata ex art. 6, co.2 D.Lgs. 472/97 (errore scusabile).
  • Particolari condizioni personali: non applicabili in questo contesto salvo casi umani eccezionali (non punibilità per forza maggiore).
  • In giudizio, il giudice tributario ha facoltà di rimodulare le sanzioni in base all’art. 7 D.Lgs. 546/92 (potere di disapplicare sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa). Ad esempio, se l’antieconomicità come concetto era controverso, un giudice potrebbe annullare le sanzioni mantenendo l’imposta (non frequente, ma da considerare).

Reati tributari: L’accertamento di maggiori imposte potrebbe far scattare la soglia per alcuni reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. I due reati tipicamente collegati sarebbero:

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): si configura se l’imposta evasa supera € 100.000 per singola imposta (IRPEF, IRES, IVA) e i ricavi non dichiarati (o costi fittizi dichiarati) superano il 10% del totale degli elementi attivi dichiarati oppure comunque € 2 milioni. Ad esempio, se grazie all’accertamento antieconomicità emergono 500.000 € di ricavi occultati e l’IRES evasa è 120.000 €, c’è potenzialmente reato. Pena: reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (limiti aumentati dal 2020). Se il contribuente ha aderito all’accertamento e pagato, ciò non estingue il reato, ma può essere considerato ravvedimento operoso in sede penale ai fini delle attenuanti.
  • Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2): se l’antieconomicità nascondeva un uso di fatture false (cioè costi fittizi), e l’imposta evasa supera € 100.000, si può configurare il reato di dichiarazione fraudolenta. Pena: reclusione da 4 a 8 anni (anch’essa inasprita di recente). Basta l’utilizzo di fatture false per oltre € 1000 di imponibile per concretizzare il reato, indipendentemente dalla soglia dei 100k (che rileva solo come condizione di procedibilità, in base alle modifiche del 2019).
  • Omessa dichiarazione (art. 5): meno attinente, sarebbe se addirittura non avesse presentato dichiarazione; qui non è il caso, perché parliamo di infedele (dichiarata ma sotto il dovuto).

In caso di accertamento per ricavi occulti, l’Agenzia delle Entrate trasmette una segnalazione alla Procura se rileva che le soglie penali sono superate. Il contribuente potrebbe quindi subire un procedimento penale a latere. È fondamentale allora che il difensore tributario collabori con un avvocato penalista per adottare una strategia unitaria. Ad esempio, può essere opportuno in taluni casi transigere e pagare subito il dovuto (l’integrale pagamento del debito tributario prima del dibattimento è oggi condizione per ottenere pene minori o applicare alcune attenuanti nel penale, e in taluni reati – non quelli citati – estingue il reato).

In sede penale, paradossalmente, le spiegazioni sull’antieconomicità possono servire come difesa sul dolo di evasione: se l’imprenditore dimostra che non c’era volontà di evadere ma solo circostanze sfavorevoli, potrebbe evitare la condanna (il reato di dichiarazione infedele richiede l’elemento soggettivo del dolo specifico di evadere). Ovviamente, questo è un piano diverso e più complesso, che esula in parte dalla guida fiscale, ma va menzionato per completezza.

Riassumendo, dal punto di vista del debitore:

  • Preparare una difesa tecnica sul merito (spiegazioni economiche, prove) per convincere o ridurre in fase di contraddittorio o giudiziale.
  • Far valere i diritti procedurali (contraddittorio, motivazione adeguata dell’atto).
  • Utilizzare la giurisprudenza favorevole (costi occulti deducibili, ecc.) a proprio vantaggio.
  • Valutare accordi (adesione/conciliazione) se opportuni, per minimizzare sanzioni e incertezza.
  • Tenere d’occhio sanzioni e penale: meglio prevenire condotte che sfociano in reati; se l’accertamento dovesse ipotizzare frode, muoversi per sanare e collaborare, quando conviene, per ridurre rischi penali.

Nella prossima sezione, affronteremo alcune domande frequenti che sintetizzano i dubbi più comuni in materia, e successivamente proporremo delle simulazioni pratiche per illustrare in concreto come si può sviluppare un accertamento per antieconomicità e quali esiti possono scaturirne.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa si intende esattamente per “sproporzione tra costi e ricavi” ai fini fiscali?
R: Si intende una situazione di grave incongruenza economica in cui i costi dichiarati di un’attività sono eccessivamente alti rispetto ai ricavi dichiarati, tanto da risultare antieconomica (non redditizia) la gestione. In particolare, rientrano in questa casistica le imprese che dichiarano perdite sistematiche o utili esigui con incidenza anomala dei costi sui ricavi (ad esempio, costi che rappresentano il 95% o più dei ricavi, oppure addirittura superano i ricavi generando perdite). È un concetto relativo: la sproporzione si valuta rispetto a parametri di settore o storici. Ad esempio, se normalmente in un settore i costi sono l’80% dei ricavi (20% margine) e un’azienda dichiara costi al 98% dei ricavi (2% margine), questo scostamento può essere ritenuto sospetto. In sintesi, la sproporzione costi/ricavi è quell’anomalia contabile che fa presumere che i ricavi dichiarati siano “troppo bassi per essere veri” dati i costi sostenuti.

D: L’Agenzia delle Entrate può contestare un’azienda solo perché è in perdita? La legge mi impedisce di fare scelte imprenditoriali che portano a perdite?
R: In linea di principio non esiste un divieto di operare in perdita – la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) consente all’imprenditore anche di rischiare e, talora, di fallire nelle sue scelte. Una perdita di esercizio, di per sé, non è illegale. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, perdite reiterate o ingiustificate costituiscono un segnale d’allarme. L’Agenzia può legittimamente aprire un controllo e poi eventualmente un accertamento se l’azienda presenta perdite croniche non spiegabili. Quindi sì, il Fisco può contestare in sostanza la situazione di perdita, non perché punisce la perdita in sé, ma perché la interpreta come indice di possibili irregolarità (ricavi non dichiarati o costi fittizi). In concreto, non esiste una norma che vieti di depositare bilanci in perdita; tuttavia esistono norme come l’art. 39 DPR 600/73 che permettono l’accertamento induttivo se i redditi dichiarati risultano incongrui rispetto alle caratteristiche dell’attività. Dunque, se la sua azienda è in perdita, l’Amministrazione può chiederle conto del perché. Se lei fornirà spiegazioni convincenti (es. “sono in perdita perché sto facendo investimenti, perché il mercato è in crisi, ecc.”), l’accertamento non dovrebbe essere effettuato. Se invece non ha giustificazioni, l’Ufficio potrà presumere che la perdita mascheri sotto-dichiarazione di utili. In sintesi: avere perdite non è vietato, ma attira l’attenzione del Fisco, e se non vi sono ragioni plausibili documentate, la perdita può essere considerata solo apparente e frutto di evasione.

D: Che cos’è, in parole semplici, l’accertamento analitico-induttivo e in cosa differisce dagli altri accertamenti?
R: L’accertamento analitico-induttivo è un tipo di accertamento fiscale in cui il Fisco parte dai dati contabili del contribuente ma li rettifica utilizzando presunzioni basate su elementi indiretti. È un metodo intermedio tra l’accertamento “analitico puro” (che rettifica solo singole voci con prove specifiche) e l’accertamento “induttivo puro” (che ricostruisce da zero ignorando tutta la contabilità). In pratica, con l’analitico-induttivo l’Ufficio dice: “Ho i tuoi bilanci, magari formalmente corretti, però c’è qualcosa che non quadra (es. i tuoi margini sono troppo bassi, o certi costi appaiono anomali). Allora ricalcolo io le tue grandezze usando indicatori o ragionamenti logici”. Ad esempio, può ricostruire i ricavi presumendo un certo ricarico sui costi, oppure può tagliare alcuni costi ritenuti non veritieri. Ciò è ammesso dalla legge anche con contabilità regolare, purché l’Ufficio dimostri gravi incongruenze nei dati dichiarati . La differenza rispetto all’accertamento induttivo puro sta nel fatto che non si butta via tutta la contabilità: se ne utilizza in parte, integrandola con dati induttivi. Rispetto all’accertamento analitico tradizionale, invece, l’analitico-induttivo non richiede di identificare un errore puntuale (tipo una fattura falsa specifica): basta un quadro d’insieme illogico. È un po’ come dire: “Anche se non ho trovato singole irregolarità, il risultato finale è irrealistico, quindi intervengo presuntivamente”. Per questo l’analitico-induttivo è lo strumento tipico nei casi di antieconomicità: la contabilità è formalmente in ordine, ma il risultato (perdite, utili minimi) è inverosimile dato il contesto.

D: Quanti anni indietro può andare indietro il Fisco con un accertamento di questo tipo? C’è un termine di decadenza?
R: Sì, ci sono termini di decadenza fissati dalla legge entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento. Attualmente (dopo le modifiche intervenute nel 2016), i termini ordinari sono i seguenti:

  • Per le imposte sui redditi (IRES, IRPEF, IRAP) e per l’IVA: il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Ad esempio, per la dichiarazione 2020 (presentata nel 2021), il termine è il 31/12/2026.
  • Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione per quell’anno (omissione dichiarativa): il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo. Ad esempio, omessa dichiarazione 2020 → accertabile fino al 31/12/2027.
  • Questi termini possono essere prorogati di un anno in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale (ad esempio, reati tributari): la norma lo prevedeva in passato, ora è stata in parte modificata e comunque, in caso di reato, spesso l’atto arriva comunque nei termini ordinari per sicurezza.
  • Esistono poi i cosiddetti accertamenti integrativi o “rettifiche dopo adesione” in caso emergano nuovi elementi, ma sono situazioni particolari.

Nel caso di specie, un accertamento per antieconomicità rientra negli accertamenti ordinari, quindi se parliamo del periodo d’imposta 2019 (dichiarazione presentata nel 2020), l’ultimo giorno utile per notificare l’atto era il 31/12/2025. Da notare che fino a qualche anno fa i termini erano di 4 anni (dich. presentata) e 5 (omessa), poi sono stati estesi; ma per i periodi più vecchi valgono le regole del tempo (es: 2015 e prima, 4 anni se dichiarazione presentata). Dunque, la portata retroattiva massima oggi in genere copre gli ultimi 5 anni fiscali dichiarati.

D: Ho ricevuto un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza in cui si contesta che la mia azienda ha un’incidenza dei costi troppo alta rispetto ai ricavi. Cosa devo aspettarmi e come devo reagire?
R: Un processo verbale di constatazione (PVC) è l’atto finale di una verifica fiscale (ispezione) e normalmente precede l’emissione formale di un avviso di accertamento. Se nel PVC la GdF (o l’Agenzia stessa in sede di verifica) contesta antieconomicità, probabilmente suggerirà all’Ufficio di emettere un accertamento analitico-induttivo rideterminando il reddito. Ad esempio, potrebbe indicare: “Si propone di ridurre i costi dedotti a un’incidenza dell’80% sui ricavi, recuperando a tassazione maggiori ricavi per € XXX”. Oppure “si propongono rilievi ai fini IVA e IRES quantificando maggior imponibile in tot”. Cosa aspettarsi? Di solito l’Agenzia delle Entrate recepisce il PVC (in tutto o in parte) e notifica entro 60 giorni un avviso di accertamento (c’è un obbligo di attendere 60 giorni dal PVC per dare tempo al contribuente di presentare osservazioni).

Come reagire: immediatamente inizi a preparare le controdeduzioni scritte al PVC, da inviare all’Ufficio entro quei 60 giorni. In queste memorie deve confutare punto per punto i rilievi: spiegare le ragioni economiche della sproporzione costi/ricavi, allegare documenti giustificativi. L’obiettivo è provare a far correggere o archiviare l’atto prima che esca, oppure quantomeno mettere a verbale la sua posizione. Inoltre, può richiedere un contraddittorio in Direzione Provinciale per discutere il PVC. Se il PVC è molto sfavorevole, potrebbe valutare di iniziare raccolta fondi o accantonamenti per far fronte a eventuale debito, ma soprattutto deve concentrarsi sulla difesa tecnica: contestare eventuali errori di calcolo, comparazioni sbagliate (es: la Finanza magari ha confrontato la sua azienda con altre non omogenee). In sintesi: attendersi un avviso di accertamento e giocare d’anticipo, inviando memorie difensive entro 60 giorni dal PVC (che l’Ufficio dovrà valutare in motivazione).

D: Se il Fisco accerta ricavi occulti, posso oppormi dicendo “mostratemi le vendite non scontrinate” o “non ci sono prove di questi ricavi”?
R: Può provarci, ma tenga presente che la legge consente accertamenti basati solo su presunzioni anche senza prove dirette delle singole vendite. Quindi l’argomento “non avete visto il cliente che mi ha pagato in nero, quindi non potete tassarmi” in generale non regge se l’Ufficio ha una presunzione seria. Ad esempio, se il Fisco mostra che con i costi che ha (materie prime, personale) lei avrebbe dovuto fare 1.000 pezzi e incassare 100, ma ne ha dichiarati 50, non serve individuare i 50 pezzi venduti in nero: la presunzione colma quel gap. La Cassazione è chiara: un’unica incongruenza grave può legittimare l’accertamento . Quindi, dire “non avete prove concrete” non basta, perché la presunzione (grave, precisa, concordante) è essa stessa una prova legale indiretta. Piuttosto, deve scardinare la presunzione mostrando che i calcoli induttivi sono sbagliati o che la situazione ha spiegazioni alternative. In pratica, non può pretendere una prova filmata dell’evasione (nessuno le porta l’elenco degli scontrini omessi, se lei non li ha fatti…); quello che può fare è portare prova contraria. Ad esempio: il Fisco presume che con 100 kg di farina avrebbe dovuto fare 1000 pizze vendute, invece lei ne ha vendute solo 600 → presunzione di 400 pizze in nero. Prova contraria potrebbe essere: “ho buttato 40 kg di farina per un’infestazione, ecco il verbale dell’ASL” oppure “faccio pizze molto più grandi della media, il rendimento è 6 kg per 50 pizze non 100, ecco le schede tecniche”. Questo tipo di risposte colpisce la presunzione. Ma dire solo “non c’è la prova di chi ha mangiato quelle 400 pizze” non vincerà il ricorso, perché il giudice accetterà la prova presuntiva se lei non la indebolisce con argomenti tecnici.

D: Nel caso di ricavi occulti accertati, è vero che ora posso chiedere che mi riconoscano i costi relativi? Come funziona, in pratica?
R: Sì, è corretto. Come discusso, grazie alle recenti pronunce (Corte Costituzionale n. 10/2023 e Cassazione 19574/2025), il contribuente imprenditore può far valere una sorta di “diritto al costo” anche per i ricavi presunti. In pratica, se il Fisco le contesta – poniamo – 100.000 € di ricavi non dichiarati, lei può sostenere: “Ok, ammettiamo anche che io abbia incassato quei 100.000 in più, però per farlo avrò sostenuto dei costi; non potete tassarmi come se fosse tutto profitto”. Dovrà quindi quantificare tali costi presuntivi in modo credibile. Ad esempio può dire: “Nel mio settore il margine di utile è il 20%, quindi su 100.000 € di ricavi occulti ci sono 80.000 € di costi; il maggior utile tassabile è solo 20.000 €”. Oppure: “Nella mia contabilità ufficiale il rapporto costi/ricavi è 85%, usiamo lo stesso per i ricavi non contabilizzati: costo forfettario 85.000, utile 15.000”. Queste sono argomentazioni che l’ufficio dovrebbe considerare e, in caso di contenzioso, che il giudice potrebbe accogliere, riducendo l’imponibile accertato. In pratica come funziona? Se l’accertamento è già emesso e non ha riconosciuto nulla, lei impugna chiedendo al giudice di rideterminare l’imposta secondo equità e principi di capacità contributiva, applicando un coefficiente di costi. Se invece è ancora in fase di contraddittorio o adesione, può trattare direttamente su questo: “riducete i ricavi accertati del X% a titolo di costi”. Fattivamente, potrebbe essere utile presentare qualche base per X: bilanci di anni precedenti, studi di settore, banche dati (ad esempio i Parametri o gli ISA forniscono spesso indici di ricarico medi). Così non sembra una cifra campata in aria. Questa è una novità importante: fino a poco fa, senza pezze d’appoggio (fatture) non veniva riconosciuto nulla; ora invece c’è uno spazio di ragionevolezza in più per non farsi tassare sull’irreale.

D: Quali documenti dovrei tenere o produrre per difendermi da un’accusa di antieconomicità?
R: Idealmente, dovrebbe preparare un dossier che includa:

  • Tutti i bilanci e dichiarazioni degli anni rilevanti, per mostrare l’andamento nel tempo (es: magari la perdita 2021 si spiega perché nel 2020 c’era un buon utile accantonato, etc.).
  • Documenti interni: verbali CDA/assemblee, report interni, budget, piani industriali, corrispondenza con banche o partner, qualsiasi cosa che evidenzi la consapevolezza e la razionalità delle scelte. Esempio: se ha deliberato di fare investimenti grossi in marketing nel 2024 accettando perdite, un verbale che lo annota è oro in difesa.
  • Contratti e fatture che possano spiegare i costi: se un costo è elevato (tipo consulenza), avere il contratto e il lavoro svolto documentato. Se un cliente importante ha disdetto un contratto causando calo di ricavi, esibire la lettera di disdetta.
  • Documenti esterni di settore: ad esempio, se invochi la crisi economica, raccogli articoli di giornale, studi statistici, bilanci di aziende comparabili del settore. Far vedere: “Non sono solo io, tutto il settore va male”.
  • Prove di eventi eccezionali: per qualunque evento straordinario, la relativa prova. Se c’è stata un’alluvione, allega articoli meteo o certificati camera di commercio che attestano l’evento calamitoso. Se hai avuto molte insolvenze, allega l’elenco dei clienti falliti con i relativi importi persi.
  • Inventari e foto: utile nel caso di merce non venduta. Far vedere che i costi sono andati in magazzino. Inventari ufficiali con valore delle rimanenze.
  • Perizia/relazione tecnico-contabile di parte: non è obbligatoria, ma può far preparare a un consulente (commercialista) una relazione che spiega le ragioni economiche e confuta i metodi del Fisco. Questa relazione potrà essere depositata nel ricorso. Ad es., il consulente attesta: “l’azienda operava in un contesto di avviamento e i risultati negativi sono coerenti con i parametri standard, come dimostrato da….”.

Tutta questa documentazione serve a dimostrare concretamente ciò che altrimenti sarebbero solo parole. Il motto in queste situazioni è: “Non fidarsi della sola narrativa, mettere tutto su carta!”. Se lei dice “era strategia”, deve far vedere il documento della strategia; se dice “era colpa del mercato”, deve far vedere il dato di mercato. Quanto più riesce a oggettivare le sue affermazioni, tanto più chance avrà di convincere il Fisco o il giudice.

D: La mia società è piccola e negli ultimi anni in crisi. Non ho risorse infinite per pagare consulenti o contenziosi lunghi. Come posso prevenire guai con il Fisco per antieconomicità?
R: La prevenzione in questi casi sta soprattutto nel tenere traccia accurata delle ragioni delle perdite e nel comunicare con il Fisco se necessario. Alcuni consigli:

  • Se sa già di avere un bilancio molto negativo per cause specifiche, può valutare di accompagnare la dichiarazione dei redditi con una breve relazione (non esiste un modulo ufficiale, ma potrebbe presentare un’istanza all’AdE spiegando: “per l’anno X dichiaro perdita, motivi: …, allego documenti”). Non è obbligatorio né comune, ma in alcuni casi proattivi può evitare almeno l’effetto sorpresa.
  • Adempia a tutti gli altri obblighi formali: se un costo è elevato, assicurarsi che sia ben documentato con contratti, fatture dettagliate, pagamenti tracciabili. Così se lo contesteranno come antieconomico, lei almeno dimostra che è vero e pagato.
  • ISA (Indici sintetici di affidabilità): se la sua è una piccola attività soggetta a ISA, faccia attenzione ai punteggi di affidabilità. Margini troppo bassi la faranno risultare “non affidabile”. Gli ISA non portano più ad accertamento automatico, ma sono un segnale. Se ottiene punteggi bassi per più anni, magari valuti correttivi (gli ISA permettono simulazioni per alzare il punteggio dichiarando qualche ricavo in più – può sembrare paradossale dichiarare più reddito per evitare controlli, ma a volte conviene). Consulta il suo commercialista su questo.
  • Dialogo con il professionista: spieghi la sua situazione al commercialista che le segue il bilancio. Un buon professionista dovrebbe allertarla: “attenzione, con questi numeri l’Agenzia potrebbe insospettirsi”. Potrebbe consigliare di allegare una nota al bilancio con spiegazioni (anche se l’Agenzia non la legge di prassi, ma intanto c’è).
  • Se riceve questionari o comunicazioni dall’AdE (per es. richieste di documenti), risponda puntualmente e colga l’occasione per chiarire subito. Meglio prevenire l’accertamento dando chiarimenti convincenti nella fase istruttoria.
  • Infine, tenga a mente che anche l’Agenzia ha risorse limitate: di solito concentrano gli sforzi su chi ha anomalie più macroscopiche. Se le sue perdite sono piccole e l’attività modesta, potrebbe non essere la prima in lista. Ciò non toglie che è bene essere preparati.

Con queste precauzioni, si spera di evitare proprio di arrivare al punto di dover combattere un accertamento in tribunale, soprattutto se il gioco non vale la candela.

Esempi pratici di accertamenti per antieconomicità e relative difese

Di seguito presentiamo alcune simulazioni pratiche per illustrare come può svolgersi un accertamento basato sulla sproporzione tra costi e ricavi e quali potrebbero esserne gli esiti, considerando anche le possibili difese del contribuente. Si tratta di casi ipotetici ma realistici, ambientati in Italia, che aiutano a comprendere l’applicazione concreta dei principi discussi.

Esempio 1: La Trattoria in perdita sospetta

Scenario: La “Trattoria da Gino” è un ristorante a conduzione familiare. Negli ultimi 3 anni ha dichiarato i seguenti risultati:

  • Anno 2023: Ricavi € 200.000; Costi € 210.000 ⇒ Perdita fiscale € 10.000; (IVA annuale: acquisti con IVA 22k, vendite con IVA 20k, quindi € 2.000 di credito IVA).
  • Anno 2024: Ricavi € 220.000; Costi € 230.000 ⇒ Perdita € 10.000; (ancora credito IVA di circa € 2.200).
  • Anno 2025: Ricavi € 240.000; Costi € 238.000 ⇒ Utile modesto € 2.000; (lievissimo debito IVA, quasi a zero).

La contabilità è formalmente in regola, tutte le fatture e i corrispettivi registrati. Tuttavia la Guardia di Finanza esegue un controllo nel 2025 notando che la Trattoria, pur aumentando leggermente i ricavi, ha margini minimi e spesso in perdita. Dal controllo non emergono mancati scontrini evidenti (hanno fatto alcuni acquisti simulati e Gino ha battuto regolarmente lo scontrino). Però analizzano i consumi di materie prime: ad esempio, notano che per produrre pasti per €240.000 di ricavi nel 2025, la Trattoria ha acquistato derrate alimentari per €100.000. Calcolano un costo materie/ricavi = 41.7%, che appare coerente col settore. Il problema è che i costi del personale (Gino, la moglie e un aiutante) + affitto + utenze sommano altri €130.000 (perché Gino e moglie si sono attribuiti stipendi di €50k cadauno più oneri). Quindi costo totale €230k su ricavi €240k, margine minimo.

La GdF contesta nel PVC: “Gestione antieconomica: il titolare e la moglie si sono assegnati compensi sproporzionati rispetto al volume d’affari, tali da azzerare l’utile. Riteniamo che parte dei ricavi non sia stata dichiarata. Sulla base dei ricarichi medi, i ricavi presunti dovrebbero essere almeno €300.000 annui. Si propone quindi di accertare maggiori ricavi per €60.000 per ciascun anno e corrispondente IVA evasa.”

Inoltre, contestano che il credito IVA richiesto a rimborso negli anni 2023-2024 (2k+2.2k) non fosse giustificato e propongono sanzioni per infedele dichiarazione.

Difesa del contribuente: Gino, tramite il suo commercialista, predispone delle memorie. Spiega che i compensi elevati a lui e alla moglie sono dovuti al fatto che entrambi lavorano attivamente nel locale ~60 ore a settimana ciascuno, essendo di fatto cuoco e responsabile di sala; invece di assumere altro personale, si sono auto-remunerati. Quei compensi (50k l’uno) non sono irragionevoli considerando che includono straordinari non pagati formalmente, ecc., e soprattutto sono stati tassati come redditi di lavoro (quindi il fisco ha incassato IRPEF su di essi, compensando l’assenza di utile IRES). Aggiunge che la trattoria ha affrontato negli anni lavori di ristrutturazione cucina e rinnovo locali (infatti nel 2023-24 i costi includono ammortamenti per nuovi macchinari cucina €20k annui). Produce le fatture di questi investimenti e sottolinea che l’utile ha iniziato a risalire nel 2025 (anche se poco) grazie a tali migliorie. Porta anche a sostegno un bilancio tipo di altre trattorie (ottenuto magari da un’associazione di categoria) dove si vede che la percentuale costi/ricavi spesso arriva al 95% per i piccoli esercizi a conduzione familiare, perché i titolari si autoattribuiscono compensi alti per motivi previdenziali (versare contributi su stipendi). Fornisce documenti INPS dei contributi versati su quei compensi. Sul fronte IVA, fa notare che avere €2k di credito è fisiologico con investimenti (IVA su nuovo forno, nuova cappa aspirante) e allega dettaglio: in 2023 acquisti cespiti con IVA 5k, vendite normali con IVA 20k → ecco spiegato il credito di 2k (5k di IVA cespiti – 3k di IVA debito generato dagli investimenti che iniziano a rendere solo dopo). Chiede infine, in subordine, qualora si volesse rideterminare i ricavi, di tenere conto che maggiori ricavi avrebbero comportato costi variabili aggiuntivi (materie prime e forse un cameriere in più) per almeno il 50%.

Esito possibile: L’Agenzia, valutate le memorie, potrebbe ridimensionare la pretesa. Riconoscendo che i compensi ai familiari non possono essere negati (sono leciti e tassati altrove), forse comprende che non ci sono vendite in nero significative – altrimenti la GdF ne avrebbe trovate. Quindi potrebbe fare una proposta di adesione: accertare un piccolo maggior ricavo forfettario (es. 20k invece di 60k) giustificandolo con ricarichi leggermente aumentati, e applicare sanzioni minime. Gino potrebbe accettare per chiudere. In caso di contenzioso, un giudice potrebbe apprezzare le giustificazioni: i compensi ai soci non sono indice di evasione, i margini risicati trovano spiegazione in spese di ammodernamento e gestione familiare. È plausibile che la Commissione annulli gran parte dell’accertamento, magari confermando solo una modesta rettifica. Ad esempio, potrebbe ritenere antieconomico solo una parte di quei compensi (magari €20k totali) riqualificandoli come distribuzione utili occulta – ma è una forzatura. Più probabilmente, se ben documentato, Gino potrebbe spuntarla completamente o pagare un importo davvero ridotto. Il suo caso evidenzia come antieconomicità e inerenza a volte si mescolino: la difesa si è basata su “compensi ai soci sono comunque costi leciti e tassati altrove”, affermando il principio che l’antieconomicità qui non era sintomo di evasione ma di scelte gestionali lecite (seppur discutibili sul piano aziendale). Inoltre, grazie alla nuova giurisprudenza, se proprio gli imputassero ricavi in nero, Gino chiederebbe di togliere i costi correlati (cibo, ecc.), riducendo molto l’eventuale tassazione.

Esempio 2: La start-up tecnologica con perdite iniziali

Scenario: La AlfaTech S.r.l. è una start-up innovativa fondata nel 2022, che sviluppa un software complesso. Ha ricevuto capitale da investitori e fino al 2024 non ha praticamente vendite, essendo in fase di sviluppo prodotto. Situazione economica:

  • 2022: Ricavi € 20.000; Costi € 200.000 (sviluppo, personale, licenze) ⇒ Perdita € 180.000.
  • 2023: Ricavi € 50.000; Costi € 250.000 ⇒ Perdita € 200.000.
  • 2024: Ricavi € 100.000; Costi € 300.000 ⇒ Perdita € 200.000.
  • Nel 2025 sperano di lanciare il prodotto e fare utili.

L’Agenzia delle Entrate vede dichiarazioni in perdita e nota che AlfaTech ha accumulato ingenti crediti IVA (ogni anno circa 40-50k di IVA a credito per acquisti hardware, consulenze estere ecc., chiesti a rimborso). Avvia quindi un controllo. Dal controllo formale tutto è regolare: ogni costo è documentato. Tuttavia, l’ufficio contesta che per tre anni consecutivi la società abbia operato in perdita senza fatturare quasi nulla: evidenzia che i soci finanziatori hanno dedotto le perdite (essendo start-up, c’erano incentivi fiscali forse) e teme che parte dei costi dichiarati possano non essere inerenti o che qualche attività non dichiarata generi ricavi occultamente compensati dai finanziamenti.

Il Fisco ipotizza un accertamento disconoscendo alcune voci di costo come antieconomiche: ad esempio, nel 2023 AlfaTech ha speso €100k in consulenze di marketing nonostante non avesse ancora un prodotto da vendere – per l’ufficio è una spesa anomala, forse serviva ad altro (magari i soci coprono prelevamenti personali facendoli passare per consulenze?). Inoltre, contesta un compenso all’amministratore delegato di €120k annui come eccessivo per una società che fattura 50k.

Difesa del contribuente: AlfaTech, con i suoi legali, predispone un fascicolo voluminoso: include il piano industriale presentato agli investitori all’inizio, dove si prevedeva espressamente perdita per i primi 3 anni e break-even al 4°. Include lettere degli investitori che confermano di essere a conoscenza delle perdite e di approvarle (segno che non c’è evasione, erano pianificate). Sulle consulenze marketing spiegano che servivano per creare aspettativa sul prodotto prima del lancio (campagne social, presenza a fiere, ecc.): allegano i contratti con le agenzie di marketing e i risultati (ad esempio numero di contatti raccolti). Sottolineano che fare marketing pre-lancio è prassi nel tech (mostrano articoli di settore). Sul compenso AD €120k: evidenziano che il CEO è un esperto di livello internazionale che ha lasciato un’altra azienda, e che quel stipendio è in linea con il mercato delle start-up (portano un articolo del Sole24Ore che parla dei compensi medi dei CEO di start-up finanziate). Evidenziano che comunque l’AD ha pagato IRPEF su 120k, quindi il fisco ha incassato su quell’importo. Viene fatto notare all’AdE che se disconoscesse quei costi, tasserebbe AlfaTech che è in perdita (quindi non pagherebbe comunque IRES perché ha perdite pregresse) ma toglierebbe un costo che ha generato tassazione in capo a qualcun altro – un non-senso, anche in termini di capacità contributiva. Per convincere ulteriormente, AlfaTech fornisce al Fisco anche i dati del primo semestre 2025: mostra che grazie al lancio del software a gennaio 2025, ha già fatturato €500.000 nei primi 6 mesi, con un utile netto di €50.000 – segno che il business model stava funzionando e le spese pregresse stavano iniziando a dare frutti.

Esito possibile: Di fronte a tali evidenze, l’Agenzia potrebbe ritenere giustificate le perdite e archiviare la pratica, magari limitandosi a verificare che il credito IVA fosse effettivamente spettante (cosa che appare confermata). Se invece fosse stata ostinata, un eventuale avviso di accertamento (ad esempio riducendo i costi di consulenza marketing del 50% per presunta non inerenza) in giudizio avrebbe scarse chance: la difesa dimostrerebbe che l’antieconomicità era solo temporanea e funzionale a un progetto di più ampio respiro. Il giudice con ogni probabilità annullerebbe l’accertamento, ribadendo che “non si può sindacare l’opportunità di scelte imprenditoriali, specie in una start-up innovativa il cui sviluppo per sua natura richiede ingenti costi iniziali”. Forse farebbe leva anche sull’art. 109 TUIR: l’inerenza non è questione di economicità ma di riferibilità all’attività, e qui i costi di marketing erano inerenti all’attività (anche se prematuri, erano per lanciare il prodotto). Quindi AlfaTech molto probabilmente vincerebbe. Questo esempio mostra che le imprese in perdita per investimento possono difendersi con successo se documentano la loro strategia e il nesso causale tra costi odierni e benefici futuri.

Esempio 3: Commerciante al dettaglio con ricavi sotto-stimati e costi reali (caso di accertamento e costi occulti dedotti)

Scenario: Mario gestisce un negozio di elettronica. Dal confronto con i dati del settore (ISA) risulta che i suoi ricarichi sono bassissimi: dichiara di vendere i prodotti quasi al prezzo di acquisto. Ad esempio, nel 2024: acquisti di merci €500.000 + altre spese €50.000, ricavi dichiarati €540.000, utile quasi nullo. L’ISA di Mario è pessimo (indice 3 su 10). L’Agenzia effettua accessi e trova discrepanze nel magazzino (ci sono meno televisori di quanti dovrebbero essercene secondo le carte, come se ne avesse venduti alcuni senza scontrino) e alcuni scontrini sospetti (molti scontrini di fine giornata di importo just sotto la soglia per evitare fattura). In assenza di prove granitiche di vendite in nero, tuttavia, costruisce un accertamento induttivo: applica un ricarico standard del 30% sulle merci, stimando che i ricavi dovevano essere €650.000 anziché 540k. Recupera dunque €110.000 di ricavi occulti per il 2024, con IVA 22% non versata (€24.200) e maggiori utili tassati (circa €110k aggiunti a reddito).

Difesa del contribuente: Mario sa di aver effettivamente fatto molte vendite in nero (in contanti), dunque contestare l’esistenza dei ricavi è difficile. La difesa si concentra su due punti: (1) il metodo di calcolo del Fisco è approssimativo e (2) comunque su quei ricavi ci sono costi correlati.

Sul punto (1), Mario porta i registri di carico/scarico del magazzino per dimostrare che alcuni prodotti sono stati rubati o smarriti (ci sono denunce di piccoli furti in negozio) quindi la merce mancante non è tutta venduta. Inoltre, sostiene che il ricarico medio del 30% è troppo alto: i grossi elettrodomestici li vende con ricarico 15% (perché c’è concorrenza dei centri commerciali), solo sugli accessori ha margini alti. Allegando listini e fatture d’acquisto, cerca di convincere che il ricarico medio realisticamente è 20%. Chiede quindi, se proprio, di ricalcolare i ricavi occulti con 20% di margine.

Sul punto (2), Mario richiama l’ordinanza Cass. 19574/2025: “Se mi attribuite €110k di ricavi non contabilizzati, dovete riconoscermi i costi in percentuale. La mia merce ha un costo medio dell’80% del prezzo di vendita (20% margine), dunque su €110k di vendite ci sono €88k di costo del venduto non contabilizzato. Pertanto il maggior reddito imponibile è solo €22k”. Fornisce documenti per sostenere questo 80% (listini grossisti, etc.). Quindi, pur non negando completamente l’evasione, cerca di ridimensionare il danno economico.

Esito possibile: In un’adesione, l’Agenzia potrebbe accettare un compromesso: ridurre i ricavi accertati usando un margine del 20% (quindi magari accertare 70k invece di 110k di ricavi), e sanzioni ridotte a 1/3. In giudizio, se andasse, il giudice potrebbe applicare d’ufficio la giurisprudenza citata: riconoscere i costi presunti. Quindi potrebbe confermare l’accertamento sui ricavi lordi (se le presunzioni sono valide) ma contestualmente decidere che vanno dedotti i costi. Potrebbe ad esempio concludere che il margine effettivo era, poniamo, il 18%: quindi su 110k ricavi, 90k costi, solo 20k utile tassabile. E su questa base riquantificare imposte e sanzioni. Così Mario finirebbe per pagare l’IVA sui 110k (perché l’IVA è sul ricavo lordo non dichiarato), ma l’IRES solo sul margine ridotto.

Dal lato penale, 110k di ricavi evasi con 24k IVA evasa e ipoteticamente 6k IRES evasa potrebbero far scattare il reato di dichiarazione infedele (IVA >50k soglia penale? No, qui 24k < soglia 50k per IVA; IRES 6k < 100k). Quindi forse niente penale in questo caso, a meno che la somma di imposte evase superi soglie. Comunque, con la definizione l’aspetto penale si allontana.

Questa simulazione mostra un caso abbastanza tipico: il contribuente ha effettivamente occultato ricavi, ma può sfruttare la linea difensiva per non subire una tassazione eccessiva. La moral suasion di queste sentenze è anche: il Fisco non può pretendere margini impossibili (100%) sugli evasi; e il contribuente, pur colto in fallo, non viene annichilito fiscalmente oltre il suo guadagno reale.

Questi esempi pratici evidenziano come, a seconda delle situazioni, la difesa può puntare su aspetti diversi: provare l’assenza di evasione dimostrando ragioni economiche genuine (esempi 1 e 2) oppure, laddove c’è effettivamente evasione, limitare i danni facendo valere i costi e contestando eventuali eccessi di ricostruzione del Fisco (esempio 3). In tutti i casi, si conferma l’importanza di un approccio documentato e proattivo nella difesa.

Conclusioni

L’accertamento fiscale per sproporzione tra costi e ricavi è uno strumento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per contrastare situazioni anomale in cui l’attività economica dichiarata appare antieconomica. Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta) ciò rappresenta una sfida, perché implica giustificare la propria gestione e difendersi da presunzioni di evasione.

Le strategie di difesa efficaci richiedono un mix di competenze: comprensione profonda delle norme tributarie e degli orientamenti giurisprudenziali (come quelli sulle presunzioni e sulla deducibilità forfettaria dei costi ), capacità di raccogliere e presentare prove documentali convincenti, e talvolta abilità negoziali per cogliere le opportunità di definizione agevolata.

Abbiamo visto che le ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali – dallo Statuto del Contribuente sul contraddittorio , alla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 , fino alle recenti ordinanze di Cassazione del 2025 – offrono ai contribuenti nuovi argomenti per bilanciare il potere del Fisco: il diritto di essere ascoltati prima dell’accertamento, il diritto di vedere considerata la reale capacità contributiva netta (ricavi meno costi effettivi anche se non contabilizzati). Questi sviluppi vanno conosciuti e sfruttati al meglio nella difesa.

D’altro canto, la guida ha evidenziato che non ogni perdita è indice di evasione, e il contribuente virtuoso, se adeguatamente documenta le sue difficoltà o strategie, può evitare o vincere un accertamento basato sull’antieconomicità . Lo Stato di diritto tributario impone un equilibrio: il Fisco può presumere, ma il contribuente può contraddire; l’apparenza di irragionevolezza può essere dissolta dalla prova contraria.

Per i professionisti e gli imprenditori, il messaggio è duplice: prevenire quando possibile (tenendo traccia e motivazione delle scelte gestionali, curando la compliance formale anche in anni di magra) e, se l’accertamento arriva, difendersi con cognizione di causa. Ciò significa non subire passivamente le presunzioni ma metterle in discussione sul piano logico (è davvero antieconomico o c’è una spiegazione?), sul piano quantitativo (le stime del Fisco sono corrette?) e sul piano giuridico (tutti i diritti procedurali rispettati? costi occulti dedotti?).

Infine, un accenno al piano psicologico: trovarsi accusati di “gestione antieconomica” può suonare quasi offensivo per un imprenditore che magari ha faticato in anni difficili. È importante affrontare la questione in modo professionale e documentale, senza farsi prendere dall’emotività. La libertà d’impresa non è in discussione a priori, ma va difesa caso per caso, dimostrando che dietro numeri apparentemente strani ci sono ragioni legittime. In tal modo, con l’assistenza di consulenti esperti, è possibile uscire vittoriosi o almeno ridurre significativamente le pretese, evitando che un sospetto di evasione si traduca ingiustamente in un esborso non dovuto.

In conclusione, l’accertamento analitico-induttivo per antieconomicità è un terreno su cui il Fisco e il contribuente misurano non solo i numeri ma anche la ragionevolezza delle scelte. Con le giuste strategie di difesa – fondate su normativa, giurisprudenza aggiornata e fatti concreti – il contribuente può riequilibrare la situazione e assicurare che la tassazione colpisca solo ciò che realmente costituisce reddito imponibile, nel rispetto del supremo principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Fonti e riferimenti

  • Normativa:
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 (in particolare comma 1, lett. d, e comma 2) – Accertamento delle imposte sui redditi .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55 – Accertamento dell’IVA (rettifica delle dichiarazioni e accertamento d’ufficio) .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-ter – Invito obbligatorio al contraddittorio dal 1° luglio 2020 .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1, 5 e 6 – Sanzioni tributarie (dichiarazione infedele, omesso versamento IVA, utilizzo fatture false).
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 4, 5 – Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione).
  • Giurisprudenza costituzionale:
  • Corte Costituzionale, sent. 31 gennaio 2023, n. 10 – Legittimità costituzionale art. 32 DPR 600/73 (prelevamenti come ricavi) e diritto del contribuente di opporre costi presunti .
  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
  • Cass., Sez. V Civ., ord. 13 maggio 2025, n. 12807 – Legittimità accertamento analitico-induttivo se ricavi dichiarati falsi per difetto rispetto ai costi; onere del contribuente di spiegare l’antieconomicità .
  • Cass., Sez. V Civ., ord. 25 settembre 2025, n. 26182 – Conferma operatività piena dell’accertamento analitico-induttivo su base antieconomicità; antieconomicità come indizio grave e preciso di sottofatturazione .
  • Cass., Sez. V Civ., ord. 15 luglio 2025, n. 19574 – Deducibilità forfettaria dei costi in accertamento analitico-induttivo; contribuente può eccepire costi presuntivi percentuali a riduzione dei ricavi non dichiarati .
  • Cass., Sez. V, 07 luglio 2021, n. 19212 – Antieconomicità e detrazione IVA: l’antieconomicità di per sé non legittima il diniego del diritto a detrarre IVA, salvo indichi operazione inesistente o non inerente .
  • Cass., Sez. V, 4 maggio 2018, n. 10660 – Contabilità regolare ma perdite sistematiche: accertamento induttivo legittimo per antieconomicità; onere al contribuente di giustificare scelte anti-economiche .
  • Cass., Sez. V, 12 settembre 2012, n. 15250 – Presunzioni semplici (gravi, precise, concordanti) di maggiori ricavi o minori costi ammissibili anche con contabilità formalmente regolare, in presenza di comportamenti antieconomici; onere prova a carico contribuente .
  • Cass., Sez. V, 19 ottobre 2007, n. 21165 e Cass. n. 16642/2011, n. 23550/2014 – Precedenti in tema di antieconomicità quale indice di inattendibilità contabile (richiamati da Cass. 12807/2025) .
  • Cass., SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823 – (in tema di contraddittorio) Principio: omesso contraddittorio endoprocedimentale rileva per atti in ambito “armonizzato” (IVA) e, dal 2020, per tutti gli accertamenti per previsione legislativa.
  • Giurisprudenza di merito e prassi:
  • Comm. Trib. Reg. Toscana, sez. XXXV, sent. 4 marzo 2013, n. 26 – Critica all’abuso dell’antieconomicità per supportare studi di settore; definizione di comportamento antieconomico come abnorme e irrazionale non giustificabile, distinguendolo da scostamenti dovuti a crisi o altre cause lecite .
  • Circolare Agenzia Entrate 22 giugno 2020, n. 17/E – Chiarimenti sull’obbligo di invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97; conferma che omissione contraddittorio comporta invalidità dell’accertamento se contribuente prova la rilevanza delle osservazioni non presentate .

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate contesta una sproporzione tra costi sostenuti e ricavi dichiarati, sostenendo che i costi sono eccessivi o che i ricavi sono stati occultati? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate contesta una sproporzione tra costi sostenuti e ricavi dichiarati, sostenendo che i costi sono eccessivi o che i ricavi sono stati occultati?

Ti dicono che “i numeri non tornano”, che “l’attività è antieconomica” o che “i costi non sono coerenti con il fatturato”, chiedendoti maggiori imposte, sanzioni e interessi?

Temi che scelte imprenditoriali legittime (investimenti, start-up, crisi di mercato, strategie di prezzo) vengano trasformate in presunzioni di evasione?

Devi saperlo subito:

👉 la sproporzione costi/ricavi non è una prova di evasione,
👉 l’antieconomicità non legittima automatismi,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco usa la sproporzione costi/ricavi,
  • quando l’accertamento è illegittimo,
  • quali errori evitare,
  • come difendersi efficacemente.

Perché il Fisco Contesta la Sproporzione tra Costi e Ricavi

L’Agenzia delle Entrate ricorre a questo tipo di accertamento quando:

  • i costi crescono più dei ricavi,
  • i margini risultano bassi o negativi,
  • l’attività presenta perdite reiterate,
  • i dati si discostano dalle medie di settore.

👉 Ma la contabilità reale non è una media statistica.


Cos’è l’Antieconomicità per il Fisco

Per l’Amministrazione, l’antieconomicità sarebbe:

  • un’attività che non produce utili “attesi”,
  • una gestione non coerente con parametri standard,
  • un indice presuntivo di ricavi non dichiarati.

👉 È una presunzione,
👉 non un fatto accertato.


Il Punto Chiave: Costi Elevati ≠ Ricavi Occulti

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se i costi sono alti, allora i ricavi sono nascosti”.

In realtà:

  • i costi possono crescere per investimenti,
  • l’attività può attraversare fasi di avviamento,
  • esistono strategie di prezzo aggressive,
  • il mercato può essere in crisi.

👉 Il rischio d’impresa non è evasione.


Quando l’Accertamento è Illegittimo

L’accertamento per sproporzione costi/ricavi è contestabile se:

  • si basa solo su medie di settore,
  • ignora il contesto economico reale,
  • non dimostra operazioni non fatturate,
  • disconosce costi inerenti e documentati,
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • manca il contraddittorio preventivo.

👉 La prova del maggior reddito spetta al Fisco.


I Costi Non Possono Essere Cancellati per Presunzione

Un principio fondamentale è questo:

👉 i costi reali, inerenti e documentati non diventano fittizi perché “troppi”.

Anche in presenza di margini bassi:

  • i costi vanno riconosciuti,
  • il reddito deve essere verosimile,
  • non si può tassare un utile teorico.

👉 Il reddito fiscale non è un modello ideale.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Antieconomicità

Sono frequentemente ignorate:

  • investimenti in tecnologia o personale,
  • canoni, affitti, leasing elevati,
  • costi di marketing e acquisizione clienti,
  • aumento dei prezzi delle materie prime,
  • contratti a margine ridotto,
  • periodi di ristrutturazione aziendale.

👉 La realtà imprenditoriale non segue grafici lineari.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • accettano l’idea che “i numeri non tornano”,
  • non spiegano le scelte gestionali,
  • si difendono solo con i registri contabili,
  • pagano per paura.

👉 È la logica dell’accertamento che va contestata.


Sproporzione Costi/Ricavi ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 la sproporzione è solo un indizio, non una prova.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare la razionalità dei costi,
  • spiegare la dinamica economica,
  • contestare l’uso delle medie di settore,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti per antieconomicità è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta la tenuta logica delle presunzioni,
  • difende l’inerenza dei costi,
  • valorizza il contesto economico,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato difende la libertà d’impresa.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento per sproporzione,
  • verificare i vizi di motivazione e prova,
  • dimostrare la legittimità dei costi,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • tutelare il patrimonio personale o aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su redditi inesistenti,
  • sanzioni elevate,
  • interessi non dovuti,
  • precedenti negativi per il futuro.

👉 Accettare l’antieconomicità significa accettare un reddito “inventato”.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per imprese e professionisti:

  • gli importi contestati sono spesso elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fondati su sproporzione tra costi e ricavi richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento,
  • verifica della legittimità delle presunzioni,
  • difesa dell’inerenza e congruità dei costi,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela del patrimonio personale o aziendale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

La sproporzione tra costi e ricavi
👉 non è una prova di evasione.

👉 I costi vanno spiegati, non cancellati,
👉 le presunzioni vanno dimostrate,
👉 il reddito deve essere reale.

La regola è chiara:

👉 difendere la logica economica,
👉 smontare l’antieconomicità presunta,
👉 mai accettare un accertamento basato solo sui numeri.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti per sproporzione costi/ricavi, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su redditi che non esistono.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!