Accertamento Fiscale Durante Il Sequestro Preventivo Delle Quote: Come Difendersi

L’accertamento fiscale avviato durante il sequestro preventivo delle quote societarie è una delle situazioni più delicate e complesse, perché coinvolge misure penali reali e pretese tributarie che spesso vengono confuse o sovrapposte dall’Amministrazione finanziaria.

Per soci, amministratori e società colpite da sequestro, il rischio è elevato: l’Agenzia delle Entrate procede con accertamenti presuntivi, recuperi di imposta, sanzioni e interessi senza considerare gli effetti giuridici e operativi del sequestro, arrivando a imputare responsabilità fiscali a soggetti che, di fatto, non avevano più il controllo delle quote o della gestione.

Molti si chiedono:
“Possono accertarmi mentre le quote sono sequestrate?”
“Il sequestro incide sulla responsabilità fiscale?”
“Come mi difendo se non avevo più poteri gestori?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il sequestro preventivo delle quote incide sulla disponibilità, sul controllo e sulla gestione,
e l’accertamento fiscale deve tenerne conto.
Se ciò non avviene, la pretesa è contestabile.


Sequestro preventivo delle quote: cosa comporta davvero

Il sequestro preventivo delle quote societarie comporta:

• perdita della disponibilità delle partecipazioni
• limitazione o esclusione dei diritti del socio
• possibile nomina di un amministratore giudiziario
• blocco delle decisioni societarie
• separazione tra titolarità formale e gestione effettiva

Da quel momento, il socio sequestrato non controlla più la società.


Perché l’accertamento fiscale in questa fase è critico

Il vero problema nasce quando l’Agenzia delle Entrate:

• ignora il sequestro delle quote
• presume la continuità del controllo del socio
• imputa redditi o utili presunti
• estende responsabilità fiscali personali
• utilizza presunzioni astratte
• non valuta la gestione giudiziaria

Ma non si può imputare ciò che non si poteva gestire o decidere.


L’errore più grave: considerare il sequestro “irrilevante” ai fini fiscali

Molti contribuenti subiscono l’accertamento perché:

• non fanno valere il sequestro nella difesa
• non dimostrano la perdita dei poteri gestori
• non distinguono periodo ante e post sequestro
• accettano la ricostruzione dell’Ufficio
• rinunciano a contestare le presunzioni

Il sequestro non è un dettaglio, ma un fatto giuridico decisivo.


Sequestro delle quote e imputazione dei redditi

È essenziale sapere che:

• i redditi vanno imputati a chi li gestisce
• il controllo effettivo è determinante
• il sequestro interrompe la disponibilità
• la gestione può essere affidata a terzi
• le presunzioni di distribuzione non sono automatiche
• l’onere della prova resta in capo all’Ufficio

Se manca la prova del controllo, l’accertamento è viziato.


Quando l’accertamento è illegittimo

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il sequestro precede il periodo accertato
• il socio non aveva più poteri decisionali
• la gestione era affidata a un amministratore giudiziario
• non vi sono flussi finanziari verso il socio
• l’Ufficio ignora il provvedimento penale
• la motivazione è generica o riflessa

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Sequestro preventivo e presunzioni fiscali: i limiti

Un principio fondamentale è questo:

• le presunzioni fiscali devono aderire alla realtà
• il sequestro modifica la realtà gestionale
• non si può presumere ciò che è giuridicamente impedito
• la disponibilità delle quote è un fatto decisivo
• la responsabilità fiscale non è automatica

La presunzione cede di fronte al vincolo reale.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi del provvedimento di sequestro
• individuazione del periodo interessato
• prova della perdita dei poteri gestori
• ricostruzione della gestione effettiva
• contestazione delle presunzioni utilizzate
• separazione delle responsabilità
• argomentazioni giuridiche puntuali

È una difesa penale–tributaria coordinata, non solo fiscale.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• la pretesa diventa definitiva
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• vengono colpiti conti e beni personali
• il danno diventa irreversibile

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su redditi non gestiti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive personali
• gravi danni patrimoniali

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento durante il sequestro

Se sei coinvolto in un sequestro preventivo delle quote e ricevi un accertamento fiscale:

• non accettare la pretesa automaticamente
• non separare la difesa penale da quella fiscale
• fai analizzare subito l’atto
• produci il provvedimento di sequestro
• dimostra la perdita del controllo
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, anche nei casi di accertamenti fiscali avviati in presenza di sequestro preventivo delle quote, tutelando il contribuente da imputazioni fondate su presunzioni incompatibili con il vincolo penale.

Può intervenire per:

• contestare l’imputazione dei redditi
• far valere gli effetti del sequestro
• dimostrare l’assenza di poteri gestori
• ridurre o annullare l’accertamento
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Non si può tassare chi non poteva gestire.
Ma se il sequestro non viene fatto valere nella sede tributaria, l’Agenzia lo ignorerà.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale durante il sequestro preventivo delle quote,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua posizione prima che una presunzione errata diventi un debito definitivo.

Introduzione

Contesto del problema: L’accertamento fiscale è la procedura con cui l’Amministrazione finanziaria verifica e ridetermina le imposte dovute da un contribuente in presenza di violazioni (dichiarazioni infedeli, omesse, costi fittizi ecc.). Il sequestro preventivo di beni – in particolare per equivalente ai sensi dell’art. 321, co. 2 c.p.p. – è invece una misura cautelare penale finalizzata a congelare beni suscettibili di confisca (come il profitto di reati tributari) in attesa del giudizio. Negli ultimi anni si è assistito a un crescente intreccio tra procedimento tributario e penale, specie nei casi di evasione fiscale rilevante: spesso l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate scaturisce da indagini penali, e parallelamente il Pubblico Ministero richiede il sequestro preventivo dei beni (inclusi conti, immobili o quote societarie) degli indagati, fino a concorrenza delle imposte evase. Questo doppio binario solleva problemi complessi in punto di difesa del contribuente, che si trova a dover fronteggiare sia la pretesa tributaria sia una misura ablativa penale.

Rilevanza pratica e giuridica: Un caso emblematico è quello in cui le quote di una società vengono sottoposte a sequestro preventivo nel corso di un’indagine per frode fiscale, e contemporaneamente alla società (o al socio) viene notificato un avviso di accertamento per le imposte evase. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la delicatezza di tale situazione, evidenziando la necessità di bilanciare l’efficacia del sequestro penale con il diritto di difesa del contribuente . Ad esempio, nell’ordinanza interlocutoria n. 25808/2024 la Suprema Corte ha rimesso a pubblica udienza la questione della legittimazione del socio, proprietario delle quote sequestrate, a impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società . Si tratta dunque di tematiche di grande attualità, su cui la giurisprudenza recente si sta pronunciando per tracciare confini chiari tra il procedimento tributario e quello penale.

Obiettivo della guida: In questa guida approfondiremo – con un taglio avanzato ma dal punto di vista del debitore/contribuente – come difendersi in caso di accertamento fiscale pendente durante un sequestro preventivo di quote societarie. Vedremo:

  • le diverse tipologie di accertamento tributario (analitico, analitico-induttivo, induttivo puro, sintetico) e le relative strategie difensive;
  • la disciplina del sequestro preventivo per equivalente delle quote societarie (art. 321 c.p.p. e confisca ex art. 12-bis D.lgs. 74/2000), con particolare attenzione al sequestro di partecipazioni in società di capitali o di persone e alle implicazioni sui diritti del socio;
  • l’interazione tra fisco e penale: come un procedimento influenzi l’altro (scambio di informazioni, ne bis in idem, pagamento del debito tributario in rapporto al sequestro, ecc.);
  • gli strumenti di difesa sia nel giudizio tributario (es. contraddittorio, ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria, accordi con adesione) sia nel procedimento penale (istanze di riesame del sequestro, opposizioni, strategie per limitare l’impatto sulle attività economiche);
  • casi pratici e simulazioni, con domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative e riferimenti alle più recenti pronunce giurisprudenziali (fino a dicembre 2025) e norme rilevanti.

L’obiettivo è fornire una trattazione completa e aggiornata, rivolta ad avvocati, imprenditori e privati, che combini il rigore giuridico (norme e sentenze) con un linguaggio chiaro e divulgativo. Il focus sarà sulle tutele del contribuente-debitore, ossia su come far valere i propri diritti e limitare i danni in queste circostanze complesse.

L’Accertamento Fiscale: Tipologie e Procedure

In Italia l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) può procedere a vario titolo a rettificare il reddito o il volume d’affari dichiarato dal contribuente, emettendo un avviso di accertamento che quantifica maggiori imposte, interessi e sanzioni. Le modalità con cui si arriva a tale determinazione variano a seconda della situazione contabile e delle informazioni disponibili. È fondamentale capire che tipo di accertamento è stato utilizzato, poiché ciascuno ha presupposti di legge e margini di difesa specifici. Di seguito passiamo in rassegna le principali tipologie:

Accertamento Analitico (ordinario)

L’accertamento analitico è il metodo ordinario di verifica fiscale: l’Ufficio analizza nel dettaglio le dichiarazioni e le scritture contabili del contribuente, rettificando analiticamente singole poste attive o passive per ricostruire il reddito imponibile effettivo . Si applica in presenza di una contabilità regolare (o con irregolarità marginali) – in assenza cioè delle condizioni per procedere in via induttiva – ed è rivolto alla generalità dei contribuenti dotati di obbligo dichiarativo. In sostanza, l’Ufficio contesta elementi specifici: ad esempio ricavi non contabilizzati, costi indebiti o non documentati, indebite detrazioni d’imposta, ecc., rettificando puntualmente ciascuna componente.

  • Base normativa: artt. 38 e 39, co. 1, DPR 600/1973 (per imposte sui redditi); art. 54, co. 2, DPR 633/1972 (IVA) .
  • Quando si usa: sempre, a meno che ricorrano le circostanze che legittimano metodi più invasivi (indagini finanziarie, presunzioni induttive gravi) o il redditometro. È la modalità tipica delle verifiche ordinarie, basata sui dati contabili presentati dal contribuente.
  • Caratteristiche: si fonda su prove specifiche. Ad esempio, l’Ufficio può utilizzare verbali di verifica (PVC), controlli incrociati, segnalazioni di costi non deducibili, per motivare l’avviso di accertamento. Il contribuente, dal canto suo, ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale (specie se previsto dalla legge o dalla prassi) e può difendersi confutando analiticamente ogni rilievo (ad es. dimostrando che un ricavo in più ipotizzato in realtà non esiste, o che un costo contestato era inerente e documentato).
  • Esempio pratico: l’Agenzia scopre, confrontando fatture e registri IVA, che il contribuente ha omesso di dichiarare alcuni ricavi nel 2022 per €100.000. In accertamento analitico, contesterà esattamente quei €100.000 (magari ricavati da fatture di vendita non contabilizzate, ma rinvenute). Il contribuente potrà difendersi mostrando che quelle vendite in realtà erano state stornate o già tassate altrove, ecc.
  • Strategie difensive: focalizzarsi sulla documentazione. L’accertamento analitico vive e muore sulla prova puntuale: il contribuente deve quindi produrre ogni elemento a suo favore (registri, contratti, perizie) e verificare che l’Ufficio abbia rispettato le garanzie formali (notifica dell’avviso, motivazione chiara, indicazione del funzionario delegato/firma, ecc.). Vizi formali (ad es. atto firmato da funzionario privo di potere ) o sostanziali possono portare all’annullamento dell’accertamento in sede contenziosa.

Accertamento Analitico-Induttivo

Quando la contabilità del contribuente, pur formalmente esistente, presenta incongruenze gravi o anomalie tali da renderla globalmente inattendibile, l’Ufficio può adottare un approccio misto: mantenere l’analisi delle scritture contabili attendibili, ma integrare/rettificare i dati con metodi induttivi (presunzioni). Si parla in tal caso di accertamento analitico-induttivo (o extra-contabile). In pratica, l’Agenzia rettifica alcune voci basandosi su indizi e calcoli presuntivi, pur non scartando interamente le scritture.

  • Base normativa: art. 39, co. 1, lett. d, DPR 600/1973. Questa norma consente di desumere maggiori ricavi o minori costi “anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti” in presenza di irregolarità contabili o dati extracontabili contrastanti con le risultanze ufficiali. Simili poteri sono previsti dall’art. 54, co. 3, DPR 633/1972 per l’IVA.
  • Quando si usa: tipicamente quando la contabilità è formalmente tenuta, ma i risultati dichiarati sono manifestamente inattendibili in termini economici. Ad esempio, se un’azienda dichiara per più anni perdite o ricavi irrisori a fronte di costi elevati (antieconomicità gestionale), oppure se emergono elementi extracontabili (es. movimenti bancari non giustificati, margini lordi sotto i minimi di settore, ecc.) tali da far sospettare evasione. In gergo, si dice che l’ufficio “pur in presenza di contabilità regolare nei registri, la considera globalmente non veritiera”.
  • Caratteristiche: l’accertamento analitico-induttivo conserva uno scheletro analitico (non prescinde del tutto dalle scritture), ma introduce correzioni basate su presunzioni. Le presunzioni, in ambito tributario, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), a meno che non si cada nell’ipotesi di “induttivo puro” di cui diremo più avanti. Un caso classico è quello dell’antieconomicità: la Cassazione ha costantemente ritenuto legittimo ricostruire induttivamente ricavi occulti quando l’impresa espone costi sproporzionati rispetto ai ricavi, operando in perdita per lungo tempo senza valida giustificazione . Tale sproporzione è di per sé un indizio serio di evasione (ad esempio, sotto-fatturazione), che giustifica l’accertamento induttivo del maggiore reddito . L’Ufficio, in questi casi, può utilizzare medie di settore, percentuali di ricarico, o il confronto con imprese similari per stimare il giro d’affari che dovrebbe esserci. Anche anomalie bancarie (versamenti ingenti non giustificati) rientrano spesso nell’analitico-induttivo: la legge (art. 32 DPR 600/73) presume, salvo prova contraria, che i versamenti non contabilizzati sui conti siano ricavi tassabili.
  • Esempio pratico: il caso Tizio, barbiere che dichiarava ricavi esigui a fronte di spese elevate, esaminato dalla Cassazione nell’ord. 26182/2025. Tizio pagava diversi dipendenti malgrado dichiarasse redditi minimi o in perdita; l’Agenzia ha ritenuto la gestione antieconomica e, pur non trovando registri irregolari, ha ricostruito i ricavi in base a indici e parametri medi di settore, presupponendo incassi in nero . La Cassazione ha confermato che, anche con contabilità formalmente regolare, il Fisco può rettificare i redditi ex art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/73 quando i dati contabili “appaiono inattendibili sotto il profilo della logica economica” . In tali casi l’onere della prova si inverte in capo al contribuente: spetta a lui fornire spiegazioni plausibili e documentate per l’andamento anomalo (es. crisi di settore, eventi straordinari) , altrimenti l’accertamento induttivo regge in giudizio.
  • Strategie difensive: il contribuente deve anticipare le giustificazioni. Se sa di avere indicatori fuori norma (ad es. margini troppo bassi), è bene che già in sede di contraddittorio fornisca elementi (analisi di mercato, cause delle perdite, etc.) che spieghino l’apparente antieconomicità. In giudizio, potrà contestare la gravità e precisione degli indizi utilizzati: ad esempio, dimostrare che il campione di aziende di confronto non era omogeneo, o che le medie statistiche non sono applicabili al suo caso concreto. Può inoltre far valere eventuali errori di metodo: se l’Ufficio ha ignorato la contabilità senza che vi fossero irregolarità sostanziali, l’accertamento può essere censurato per difetto di motivazione. La Cassazione richiede infatti che l’antieconomicità conclamata costituisca un indizio serio e non isolato, e che il Fisco valuti gli elementi contrari eventualmente addotti dal contribuente . Ad esempio, se Tizio avesse provato che stava investendo per espandere l’attività (giustificando costi alti e ricavi temporaneamente bassi), l’accusa di evasione sarebbe stata meno solida. In sintesi, la difesa consiste nel rendere credibile la “stranezza” dei dati contabili, spostando il dubbio a favore del contribuente.

<div class=”table-container” markdown=”1″>

Tabella 1 – Accertamenti “analitico” vs “analitico-induttivo” | Presupposti e Difese
Accertamento Analitico (ordinario): Contabilità regolare o con lievi irregolarità; si rettificano singole voci con prove specifiche. Difesa: contestare nel merito ogni rilievo con documenti, far valere vizi formali (es. difetto di motivazione).
Accertamento Analitico-Induttivo: Contabilità formalmente tenuta ma dati globalmente inattendibili (antieconomicità, incongruenze, indizi di nero). Si utilizzano presunzioni gravi, precise e concordanti per ricostruire ricavi o redditi. Difesa: fornire spiegazioni economiche plausibili per le anomalie (onere a carico contribuente); attaccare la validità delle presunzioni (non applicabilità, mancanza di gravità/concordanza); evidenziare eventuale mancato contraddittorio procedimentale.

</div>

Accertamento Induttivo Puro (d’ufficio)

Si ha accertamento induttivo puro (o accertamento d’ufficio) quando l’Amministrazione finanziaria prescinde in toto dalle scritture contabili del contribuente e determina il reddito (o il volume d’affari) sulla base di dati e calcoli esterni, anche meramente presuntivi. È la forma più invasiva di accertamento, ammessa solo in casi tassativamente previsti, in cui la contabilità non c’è oppure è talmente inattendibile da essere inutilizzabile.

  • Base normativa: art. 39, co. 2, DPR 600/1973 (per imposte sui redditi); art. 55 DPR 633/1972 (IVA). Inoltre l’art. 41 DPR 600/1973 disciplina l’accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione. Le situazioni tipiche elencate dalla norma includono: mancata presentazione della dichiarazione; contabilità assolutamente inesistente o rifiuto di esibirla; libri contabili gravemente infedeli (ad es. omissione delle rimanenze di magazzino, doppie scritture segrete, ecc.); frodi documentali tali da rendere i registri inattendibili; oppure gravi inadempimenti ai requisiti di legge (mancata tenuta dei registri obbligatori, ecc.). In tali casi l’Ufficio può determinare il reddito “induttivamente”, anche con presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità-precisione (le cosiddette presunzioni supersemplici).
  • Quando si usa: casi estremi di mancanza o falsità dei dati contabili. Esempi: il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale; l’ispezione constata che l’azienda non ha tenuto alcun registro contabile; oppure vengono riscontrate irregolarità così gravi da vanificare del tutto il valore probatorio dei libri (es.: inventari totalmente omessi, contabilità in nero parallela che dimostra l’infedeltà di quella ufficiale, registri distrutti o sottratti intenzionalmente). Un caso giurisprudenziale: la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo “puro” in presenza dell’omessa indicazione delle rimanenze di magazzino in inventario, dato che ciò impedisce di determinare correttamente il reddito d’impresa . In sostanza, se mancano pezzi fondamentali, il Fisco può stimare liberamente sulla base di ciò che trova (anche ricostruzioni per indice, coefficienti presuntivi, informazioni da terzi, spese sostenute, ecc.).
  • Caratteristiche: l’ufficio determina il reddito secondo la logica del “medio commerciante”, spesso usando coefficenti o percentuali fissate per legge o elaborate dall’esperienza (ad es. margini medi nel settore, ricarico standard su acquisti, ecc.), oppure ancora basandosi sui consumi e investimenti del contribuente. Nell’accertamento IVA d’ufficio, ad esempio, si può determinare il giro d’affari in base agli acquisti noti applicando un ricarico medio. Poiché si prescinde dalla contabilità, ogni elemento disponibile (anche extratributario) può essere utilizzato: movimentazioni bancarie, tenore di vita, proprietà, rapporti con fornitori e clienti, ecc. Le garanzie del contribuente sono minori sul piano probatorio, proprio perché la legge consente presunzioni semplici (non qualificate).
  • Esempio pratico: Caio non presenta la dichiarazione dei redditi 2021. L’Agenzia, accertato ciò, effettua controlli e scopre che Caio possiede 3 immobili affittati, una vettura di lusso e conti correnti con movimenti significativi. In accertamento induttivo d’ufficio, ricostruisce un reddito stimato per il 2021 sommando i canoni di locazione conosciuti, aggiungendo un coefficiente per presumibili altri redditi in base ai movimenti bancari, e applica un consumo medio per la vettura posseduta. Oppure, se l’impresa Alfa ha distrutto i registri, l’ufficio può stimare i ricavi 2020 sulla base degli acquisti di materie prime noti, applicando un margine del, poniamo, 30% (tratto dai dati medi di settore).
  • Strategie difensive: il contribuente in questi casi parte da una posizione difficile, ma non è privo di difese. Anzitutto, può contestare la sussistenza stessa dei presupposti per l’induttivo puro: ad esempio dimostrare che la contabilità non era così inattendibile come sostenuto (se l’Ufficio ha adottato l’induttivo pur senza gravi irregolarità, l’atto potrebbe essere nullo). In secondo luogo, può attaccare i calcoli presuntivi dell’Ufficio: trattandosi di presunzioni semplici, può portare elementi che ne facciano vacillare la logica. Ad esempio, nell’assenza di dichiarazione può comunque presentare al giudice tributario i propri documenti contabili (se li ha) per mostrare che il reddito effettivo era minore di quello presunto dal Fisco. Oppure, se l’ufficio ha applicato percentuali medie, il contribuente può dimostrare che la sua attività aveva margini più bassi per specifiche ragioni (prezzi ribassati, merci invendute, ecc.). Nel caso di movimenti bancari non giustificati, può fornire prova che taluni versamenti non erano ricavi ma, ad esempio, finanziamenti, donazioni o trasferimenti già tassati altrove – in base al principio che la presunzione legale sui conti cade se il contribuente dimostra una diversa provenienza non imponibile. In sintesi, la difesa punta a ripristinare una base di calcolo più concreta, convincendo il giudice che l’accertamento d’ufficio è eccessivo o errato nelle sue stime.

Accertamento Sintetico (da spese e tenore di vita)

Un capitolo a parte è l’accertamento sintetico del reddito, noto anche come “redditometro” (nella versione classica) o più di recente come “evasometro” con criteri aggiornati. Si tratta di un metodo rivolto principalmente alle persone fisiche, col quale l’Agenzia delle Entrate determina indirettamente il reddito complessivo annuo del contribuente sulla base delle spese sostenute, investimenti e incrementi patrimoniali riscontrati, nonché altri indicatori di capacità contributiva (es. proprietà di beni di lusso, barche, frequenza di viaggi, spese per figli a scuola privata, ecc.). In pratica, se uno spende molto di più di quanto dichiara come reddito, il fisco presume che abbia redditi in nero.

  • Base normativa: art. 38, commi 4-7, DPR 600/1973. Questa disposizione (come modificata dal D.L. 78/2010 e successivi) consente l’accertamento sintetico in base al “contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva” individuati da appositi decreti ministeriali. Dal 2024, in attuazione della Delega di riforma fiscale, è intervenuto il D.Lgs. 108/2024 che ha introdotto nuovi criteri e doppie soglie per l’accertamento sintetico . In particolare, ora il fisco può procedere solo se: 1) il reddito complessivo presunto (calcolato sinteticamente) eccede di almeno il 20% il reddito dichiarato; e 2) la differenza assoluta tra reddito presunto e dichiarato supera un importo pari a 10 volte l’assegno sociale annuo (circa 70.000 € per il 2025) . Questi limiti (20% e €70k circa) mirano a escludere gli scostamenti modesti, evitando accertamenti per “poca cosa”. Il D.Lgs. 108/2024 ha anche previsto che i nuovi indicatori di spesa saranno definiti da un futuro DM, sostituendo il vecchio paniere del redditometro.
  • Quando si usa: l’accertamento sintetico si applica tipicamente alle persone fisiche con elevato tenore di vita non giustificato dai redditi dichiarati. Ad esempio, professionisti o privati che dichiarano poche migliaia di euro annui ma risultano avere case, auto, barche, viaggi costosi, ecc. È spesso attivato a seguito di analisi di rischio o incrocio di banche dati (ad esempio lo spesometro, ora evasometro, che incrocia spese/entrate bancarie con i redditi). Può essere usato anche in combinazione con altri controlli; ma appunto, dal 2024, serve uno scostamento significativo prima di poterlo attivare.
  • Caratteristiche: il Fisco ricostruisce il reddito presunto partendo dalle spese certe effettuate dal contribuente (es. acquisto di beni immobili o mobili registrati, importi spesi con carte di credito, bonifici, bollette, spese per collaboratori domestici, quote di leasing, viaggi, etc.) e dagli investimenti patrimoniali (incrementi di patrimonio netto nell’anno). A queste voci si possono aggiungere spese per elementi certi di capacità contributiva individuati dalle tabelle ministeriali (in passato, ad esempio: possesso di auto di grossa cilindrata implicava forfettariamente una spesa annua X per mantenerla, ecc.). Sommando tutte le spese e investimenti e imputandoli come impiego di reddito, si ottiene un reddito sintetico. Se questo eccede le soglie dette (20% e 70k), scatta l’accertamento. Importante: il contraddittorio è obbligatorio prima di emettere l’avviso sintetico. L’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documenti sulle spese anomale . Solo dopo, se le giustificazioni non convincono, emette l’avviso di accertamento indicante le spese conteggiate, il reddito presunto e la normativa (art. 38 DPR 600/73) . Al contribuente è anche offerta la possibilità di definire la questione con accertamento con adesione (trattativa) prima di andare in contenzioso .
  • Esempio pratico: Sempronio dichiara reddito annuo di €20.000. Tuttavia nel 2024 acquista un appartamento da €300.000, ha due auto di lusso in leasing, e spende €50.000 con la carta di credito. Riceve nel 2025 un invito al contraddittorio per accertamento sintetico: gli contestano spese per circa €100.000 annui incompatibili col reddito di €20.000. Durante il contraddittorio Sempronio esibisce documenti provanti che l’appartamento l’ha pagato attingendo a risparmi accumulati (da redditi di anni precedenti) e con una donazione dei genitori, mentre le spese carta di credito includono pagamenti fatti per conto di un parente che poi lo ha rimborsato. L’Ufficio valuta: se accoglie tali spiegazioni (fondate su prove), ridurrà o annullerà la pretesa; se le ritiene non sufficienti, emetterà l’avviso sintetico, presumendo ad esempio un reddito complessivo di €100.000 per Sempronio.
  • Strategie difensive: in primo luogo, sfruttare al massimo il contraddittorio preventivo. È fondamentale fornire prove tracciabili dell’origine dei fondi utilizzati per le spese. La legge (art. 38 DPR 600) consente espressamente al contribuente di dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli imponibili: ad esempio redditi esenti o già tassati (vincite, TFR, donazioni, redditi soggetti a cedolare secca, ecc.), oppure redditi di anni precedenti (risparmi) . Anche donazioni o prestiti da terzi possono essere addotti, purché si provi l’effettivo trasferimento di denaro . È consigliabile produrre tutta la documentazione (estratti conto bancari, attestazioni di donazione, quietanze) che mostri il flusso di denaro. Ad esempio, per giustificare l’acquisto di casa, Sempronio deve mostrare i conti bancari dove erano depositati i risparmi/donazioni e l’uscita dei €300.000. La Cassazione ha di recente ribadito che gli estratti conto sono documenti idonei a superare la presunzione, se attestano il possesso e l’utilizzo di risparmi legittimi . In secondo luogo, in sede contenziosa si potrà contestare l’eventuale errore nell’individuazione delle spese o l’applicazione scorretta degli indicatori. Ad esempio, se l’Ufficio ha attribuito al contribuente spese che in realtà riguardavano altri (es. auto intestata ma usata e pagata da un familiare), o importi gonfiati (magari ha considerato come spesa un investimento finanziario che invece è solo trasferimento patrimoniale). Va verificato anche il rispetto delle soglie e dei termini: se lo scostamento era sotto il 20% o sotto 10×assegno sociale, l’accertamento è nullo . Sul piano processuale, è utile ricordare che il redditometro è concepito come una presunzione: una volta che il Fisco ha ricostruito il reddito e rispettato i limiti di legge, spetta al contribuente l’onere di provare che quel maggior reddito non esiste o non è imponibile . Nel giudizio, pertanto, la difesa deve concretizzarsi in prova documentale robusta delle proprie affermazioni (non bastano generiche dichiarazioni). Fortunatamente, se il contribuente ha preparato bene il contraddittorio, spesso molti elementi di prova sono già stati raccolti. Infine, ricordiamo che dal 2024 il redditometro “classico” è stato abolito come strumento autonomo; l’intento del legislatore è sostituirlo con nuove tecniche di analisi del rischio (evasometro) e incentivare l’adempimento spontaneo (anche tramite istituti come la cooperative compliance e concordati preventivi per certe categorie). Ciò non toglie che gli accertamenti sintetici pendenti o relativi ad anni fino al 2024 seguiranno le vecchie regole, mentre quelli nuovi dovranno rispettare le soglie rafforzate introdotte dalla riforma.

<div class=”table-container” markdown=”1″>

Tabella 2 – Accertamento Sintetico (Redditometro)
Presupposto: Spese/investimenti manifestamente incoerenti col reddito dichiarato (scostamento >20% e >€70k).
Iter procedurale: Invito al contraddittorio obbligatorio → avviso di accertamento sintetico motivato (con indicatori utilizzati) → possibilità di accertamento con adesione → eventuale ricorso in Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria).
Onere della prova: a carico del contribuente, che può giustificare le spese con redditi non imponibili o risparmi pregressi .
Difese principali: Documentare origine dei fondi (es. conti bancari che mostrano risparmi accumulati ; prove di donazioni o redditi esenti); Dimostrare errori nel calcolo (spese sovrastimate o attribuite erroneamente); Eccepire violazioni procedurali (mancato contraddittorio, soglie non superate).

</div>

Nota: Esistono ulteriori forme di accertamento (che citiamo brevemente): l’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/73), con cui l’Ufficio può contestare tempestivamente singole violazioni senza attendere la fine del periodo d’imposta; l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che in realtà è uno strumento di definizione agevolata che il contribuente può attivare per trovare un accordo e ridurre sanzioni; l’accertamento esecutivo (introdotto dal 2011) che unisce in un unico atto la rettifica e l’intimazione di pagamento (saltando la cartella); e l’accertamento ai fini contributivi (che però esula dall’ambito tributario stretto). In ogni caso, il contribuente ha diritto di impugnare gli avvisi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) entro 60 giorni, chiedendo eventualmente la sospensione dell’atto se vi sono gravi motivi (ad es. per evitare misure cautelari come fermi o ipoteche durante il giudizio) . Nel prosieguo ci concentreremo sulle problematiche di accertamento fiscale connesse a procedimenti penali, ma quanto sopra rimane la base per comprendere come inquadrare e difendere un accertamento, anche quando coincide con un sequestro preventivo in corso.

Il Sequestro Preventivo delle Quote Societarie (anche per equivalente)

Passiamo ora al versante penale-cautelare del problema: il sequestro preventivo di beni appartenenti all’indagato (o ad altri soggetti responsabili) nel contesto di reati tributari. Ci focalizzeremo in particolare sul sequestro di partecipazioni sociali (“quote”) e sulle peculiarità di questo strumento, incluso il caso del sequestro per equivalente ex art. 321, co. 2 c.p.p.

Nozioni generali sul sequestro preventivo penale

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale prevista dal codice di procedura penale (art. 321 c.p.p.) che ha due possibili funzioni:

  • Sequestro impeditivo (art. 321 co.1 c.p.p.) – quando serve a impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato stesso, o facilitarne la commissione di altri. È tipico per sequestrare strumenti o corpi del reato al fine di evitare che l’indagato li usi ancora (es. sequestrare computer utilizzati per frode).
  • Sequestro finalizzato alla confisca (art. 321 co.2 c.p.p.) – quando ha lo scopo di “congelare” beni che, in caso di condanna, potranno essere confiscati. Questa seconda ipotesi include il sequestro per equivalente, ed è la situazione che qui interessa: nei reati che prevedono la confisca obbligatoria o facoltativa del profitto (come molti reati tributari ex D.lgs. 74/2000), il giudice può sequestrare sin dall’indagine beni di valore corrispondente al profitto, anche se non sono direttamente corpo del reato. L’art. 321 co.2 c.p.p. è formulato ampiamente, riferendosi alle “cose di cui è consentita la confisca”. Ciò consente, ad esempio, di sequestrare denaro, immobili, veicoli, quote societarie o qualsiasi asset dell’indagato fino a concorrenza dell’importo che rappresenta il vantaggio economico derivante dal reato (il cosiddetto profitto del reato).

Nei reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, omesso versamento IVA sopra soglia, indebita compensazione, ecc.), il profitto del reato viene generalmente identificato con il risparmio d’imposta ottenuto illecitamente (l’ammontare dell’evasione). Dal 2015-2019 in poi, la confisca (anche per equivalente) del profitto è obbligatoria in caso di condanna per la maggior parte dei reati fiscali (art. 12-bis D.lgs. 74/2000, introdotto dal DL 124/2019 conv. L.157/2019). Pertanto, i PM richiedono quasi sistematicamente il sequestro preventivo di beni per tale importo durante le indagini, onde garantire che a fine processo vi siano attivi da confiscare a titolo di sanzione patrimoniale. Il giudice, dal canto suo, può disporre il sequestro (non è automatico ma discrezionale), valutati i requisiti di legge (fumus commissi delicti e periculum). Nel caso del sequestro finalizzato a confisca, il fumus consiste in sufficienti indizi che il reato sia stato commesso e abbia prodotto quel profitto; il periculum risiede nell’esigenza di assicurare l’effettività della confisca futura, evitando dispersione di beni.

Sequestro diretto vs per equivalente: se il profitto del reato è individuabile in forma specifica, il sequestro colpirà direttamente quel bene (es: provento monetario su un conto, beni acquistati col denaro evaso ecc., c.d. confisca diretta). Quando invece il profitto non è rinvenibile in natura (ad es. i soldi evasi sono stati spesi o mischiati), allora si sequestrano altri beni di valore corrispondente, facenti parte del patrimonio dell’indagato, a titolo di equivalente. La giurisprudenza recente (Sez. Unite Cass. 2025) ha chiarito che nel caso di denaro su conto corrente si può parlare di confisca diretta solo se c’è prova che quelle somme derivino causalmente dal reato; altrimenti la confisca del denaro – in quanto bene fungibile – va considerata per equivalente . In pratica, però, per il destinatario cambia poco: soldi o beni vengono congelati per un valore pari all’imposta evasa.

Soggetti destinatari: di regola il sequestro per equivalente si limita ai beni nella disponibilità dell’indagato/imputato. Nel caso di reati tributari, spesso l’indagato è l’amministratore o il contribuente persona fisica. Ma se il reato fiscale è commesso nell’interesse di una società, possono aversi due binari: (1) se la società non è soggetto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 (per i reati tributari alcune fattispecie vi rientrano, ad esempio la frode fiscale, art. 25-quinquiesdecies), il sequestro/confisca colpirà comunque i beni dell’individuo autore del reato, anche se il profitto in parte è rimasto nelle casse sociali. La Cassazione ha però stabilito che si può aggredire anche il patrimonio della persona giuridica quando essa abbia tratto vantaggio dal reato, se il profitto diretto non è reperibile altrove . (2) Se invece la società è chiamata a rispondere essa stessa ex 231 (ipotesi ora possibile per alcuni reati tributari gravi), il sequestro potrà colpire i beni dell’ente. Nel dubbio su chi possegga il profitto, la prassi è chiedere sequestro sia in capo alla società sia in capo alle persone fisiche concorrenti nel reato, in via tra loro alternativa. La Cassazione ha ribadito che è legittimo disporre il sequestro sui beni della persona fisica imputata qualora sia impossibile reperire il profitto in capo alla società coinvolta – principio applicato ad es. nei casi di società schermo o di comodo utilizzate per evadere (esterovestizione, frodi IVA carosello, ecc.).

Importo e proporzionalità: il valore dei beni sequestrati non deve eccedere il profitto presunto. C’è anzi un principio di proporzionalità che il giudice deve rispettare, calibrando la misura in modo non eccesivo rispetto alle finalità. Ad esempio, non si può sequestrare l’intero patrimonio di una società se il profitto contestato è inferiore e isolabile; non si devono paralizzare attività economiche oltre il necessario. Su questo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha mostrato crescente attenzione: sequestro sì, ma non “sequestro-selvaggio”. La Cassazione ha annullato sequestri troppo estesi, ribadendo che il giudice deve motivare puntualmente perché sia necessario vincolare tutti i beni di un soggetto e non, ad esempio, soltanto alcuni fino a concorrenza del valore dovuto . Inoltre, in caso di concorso di persone nel reato, le Sezioni Unite (2024) hanno escluso qualsiasi criterio di solidarietà passiva: ognuno risponde solo della propria quota di profitto. Dunque il sequestro/confisca va ripartito tra i concorrenti in base a quanto ciascuno ha effettivamente conseguito; solo se non è possibile determinare le quote individuali si può ricorrere a una divisione in parti uguali . Questo è un importante revirement: in passato talvolta si sequestrava l’intero importo presso uno solo dei concorrenti (magari perché più capiente patrimonialmente), chiedendo poi a quello di rivalersi civilmente sugli altri. Ora non è più ammissibile: conta il principio di proporzionalità/individualità anche nella fase cautelare .

Riassumendo, il sequestro preventivo per equivalente nel penale tributario è uno strumento potente nelle mani dello Stato per assicurarsi il recupero del maltolto fiscale. Dal lato del contribuente, è spesso un evento drammatico: ci si vede bloccare conti, case, beni aziendali o partecipazioni societarie, paralizzando liquidità e operatività. Come vedremo, però, esistono rimedi e strategie per attenuarne gli effetti e per difendersi, specialmente quando il sequestro incide su strutture societarie complesse come nel caso delle quote di società.

Sequestro di quote societarie: effetti e gestione

Tra i beni che possono essere oggetto di sequestro preventivo rientrano le quote di partecipazione in società di capitali o di persone detenute dall’indagato. Il sequestro di quote (o azioni) è frequente quando l’indagine riguarda reati fiscali commessi attraverso la società o a beneficio della stessa. Perché sequestrare le quote e non direttamente i beni aziendali? Spesso per garantire la continuità operativa dell’impresa: congelando le quote, si incide sul patrimonio dell’indagato (che non può venderle né disporne) e si può eventualmente nominare un custode giudiziario che ne eserciti i diritti amministrativi, senza necessariamente bloccare conti aziendali o sequestrare beni produttivi, il che pregiudicherebbe dipendenti e creditori. In pratica, le azioni/quote rappresentano il valore dell’azienda: sequestrando quelle, l’autorità si riserva di incamerare – a fine processo – quel valore, lasciando però l’azienda libera di operare (sotto controllo). Vediamo i punti chiave:

  • Nomina del custode giudiziario: Quando viene sequestrata una partecipazione sociale rilevante (fino al 100% del capitale, come accaduto in diversi casi di frodi IVA), è prassi che il giudice nomini un custode giudiziario delle quote sequestrate. Spesso tale custode viene investito anche dei poteri di gestione della società. Ad esempio, nel caso deciso dall’ord. Cass. 25808/2024, a seguito del sequestro dell’intero capitale sociale di una S.r.l., il tribunale nominò un custode che assunse la carica di amministratore unico della società . Ciò avviene per assicurare una amministrazione neutrale dell’azienda, nell’interesse pubblico di preservarne il valore e prevenire ulteriori illeciti. Il custode esercita i diritti di voto e amministrativi connessi alle quote sequestrate al posto del proprietario . Se la società ha altri soci non indagati e viene sequestrata solo la quota dell’indagato, in genere il custode subentra solo relativamente a quella partecipazione (ad es. vota in assemblea per le quote sequestrate). In società di persone, la situazione è più delicata: sequestrare la quota di un socio accomandatario (nelle s.a.s.) è problematico, perché l’accomandatario ha responsabilità di gestione personale (intuitus personae). La giurisprudenza tende infatti a escludere o limitare il sequestro dell’intera quota dell’accomandatario, proprio perché ciò potrebbe snaturare la società . In simili circostanze, per colpire l’equivalente valore si preferisce sequestrare altri beni personali del socio accomandatario. Al contrario, sequestrare la quota di un socio di capitali (S.r.l., S.p.A.) o di un socio accomandante di s.a.s. (che non gestisce) è fattibile e non intacca di per sé la gestione, se non per l’intervento eventuale del custode.
  • Effetti per il socio proprietario: il socio indagato, proprietario delle quote sequestrate, viene sostanzialmente spogliato dei poteri sulla partecipazione: non può venderla, né esercitare i diritti sociali (voto, amministrazione, incasso dividendi) senza l’intervento del custode. Rimane formalmente titolare, ma con la nuda proprietà congelata. Se la società distribuisce utili, tali utili dovrebbero essere anch’essi vincolati dal sequestro (potranno essere depositati su un conto sotto controllo del custode, ad esempio). Di fatto, il socio perde il controllo sull’azienda. Questo ha rilievo fondamentale sul tema difesa nel processo tributario, come vedremo tra poco: se l’amministratore-socio non ha più poteri, chi impugna un eventuale avviso di accertamento contro la società? Il custode? Il socio stesso? La questione è controversa e proprio su di essa la Cassazione è intervenuta .
  • Effetti per la società: l’azienda in sé, come entità produttiva, può continuare ad operare. Il custode nominato come amministratore ha il dovere di gestirla nell’interesse di preservarne il valore e la legalità. In alcuni casi, se l’azienda è decotta o fittizia, il custode può limitarsi ad amministrare il patrimonio in funzione liquidatoria. In altri, se l’azienda è in bonis, la mantiene in esercizio. Da un punto di vista civilistico, la società non perde la sua autonomia patrimoniale: il sequestro è sulle quote (bene dei soci), non direttamente sul patrimonio sociale (che resta della società). Tuttavia, indirettamente colpire le quote può creare difficoltà alla società: es. se si sequestra il 100% delle quote e l’amministratore “di fiducia” viene sostituito, l’indirizzo gestionale può cambiare; oppure se si sequestra una quota di maggioranza e i soci residui perdono il controllo a favore del custode nominato per quella quota, la governance viene alterata. C’è poi il caso del fallimento: se la società viene dichiarata fallita durante il sequestro, le quote sequestrate perdono valore (perché la società passa in mano al curatore e il socio potrà al massimo vantare diritto a un’eventuale distribuzione finale). In tal caso, il custode giudiziario cederà il passo al curatore fallimentare quanto alla gestione, e sul piano penale spesso il sequestro sulle quote di una società fallita diventa poco più che simbolico (il valore confiscabile si traslerà eventualmente sul ricavato della liquidazione fallimentare). Nell’esempio dell’ord. 25808/2024, proprio durante il processo tributario la S.r.l. coinvolta è fallita, con conseguente subentro del curatore .
  • Coordinate normative specifiche: non esistono norme ad hoc nel cpp per la gestione delle quote sequestrate, oltre alle regole generali sulle cose sequestrate. Tuttavia, è prassi rifarsi alle norme civilistiche sulla custodia e magari, mutatis mutandis, a quelle sul sequestro giudiziario di partecipazioni ex art. 670 c.p.c. (che prevedono il custode dei diritti sociali). Inoltre, per amministrare aziende sequestrate/confiscate si applicano sovente le disposizioni del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) in quanto compatibili, grazie a richiami legislativi (ad es. art. 12-sexies DL 306/1992 per reati di criminalità organizzata, richiamato anche per reati diversi in certi casi). Nel caso dei reati tributari, non c’è un richiamo espresso al Codice Antimafia, ma niente vieta al giudice di ispirarsi a quelle best practices (nomina amministratori giudiziari iscritti negli albi, etc.). In ogni caso, il custode/amministratore giudiziario deve anche curare gli adempimenti fiscali della società sequestrata. Su questo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi deve presentare la dichiarazione dei redditi nell’anno del sequestro è duplice: il precedente gestore per la parte di anno fino al sequestro, e il custode per il periodo successivo . Ciò per evitare buchi dichiarativi: la Cassazione con ord. n. 8383/2023 ha confermato che nell’anno in cui interviene un sequestro con gestione giudiziaria, sia l’imprenditore (per i mesi pre-sequestro) sia il custode (per i mesi post-sequestro) devono presentare le rispettive dichiarazioni parziali . Quindi, ad esempio, se il sequestro scatta a settembre 2025, l’ex amministratore (o chi per esso) dovrà presentare la dichiarazione per il 2025 limitatamente al periodo gennaio–settembre, e il custode ne presenterà un’altra per ottobre–dicembre 2025, ciascuno per quanto di competenza.

In sintesi, il sequestro di quote societarie è un meccanismo attraverso il quale il procedimento penale incide fortemente sulla sfera di interessi economici del contribuente, andando a toccare la proprietà dell’azienda in cui questi ha investito. Dal punto di vista della difesa, ciò pone sfide particolari, perché bisogna tutelare sia la posizione personale del socio (che rischia la confisca del valore delle sue quote) sia la continuità e gli interessi della società (che potrebbe subire contraccolpi indiretti). Si pensi anche ai terzi di buona fede: ad esempio, soci di minoranza non indagati, oppure creditori sociali, che vedono l’azienda gestita da un custode e temono per i propri crediti. La legge consente ai terzi estranei al reato di far valere le proprie ragioni (es. l’art. 322 c.p.p. prevede la possibilità di riesame anche per chi subisce effetti pregiudizievoli dal sequestro, pur non essendo indagato).

Nei prossimi paragrafi analizzeremo come il contribuente/socio può difendersi su entrambi i fronti: da un lato nel processo tributario relativo all’accertamento fiscale (che potrebbe essere in corso parallelamente), dall’altro nel procedimento penale per ottenere – se possibile – il dissequestro o la limitazione della misura sulle quote.

Interazione tra Procedimento Tributario e Penale

La coesistenza di un accertamento fiscale e di un procedimento penale con sequestro pone una serie di problemi di coordinamento. Si creano, di fatto, due binari paralleli: uno amministrativo-tributario, in cui si discute dell’esistenza del debito d’imposta, e uno penale, in cui si accerta il reato e si adottano misure cautelari sul patrimonio. Questi binari hanno finalità diverse (recupero dell’imposta evasa + sanzioni amministrative da un lato, repressione del reato con eventuale confisca dall’altro), ma poggiano sugli stessi fatti materiali (es. avere occultato ricavi o utilizzato fatture false). Vediamo i principali punti di interazione:

  • Origine comune delle prove: Spesso l’accertamento fiscale nasce proprio da elementi emersi nell’indagine penale. Ad esempio, la Guardia di Finanza può condurre una verifica fiscale in concomitanza con le investigazioni penali, condividendo i dati. Nel caso citato prima, l’avviso di accertamento IVA da 12 milioni di euro derivava da un processo verbale di constatazione redatto a seguito di indagini su una frode carosello . Questo significa che le prove raccolte in sede penale (perquisizioni, intercettazioni, documenti sequestrati, conti bancari esaminati) alimentano direttamente la pretesa tributaria. Tali prove sono liberamente utilizzabili dal Fisco, poiché vige un principio di collaborazione tra autorità: il segreto investigativo può cadere almeno in parte quando serve a prevenire la perdita di gettito (c’è anzi un obbligo di comunicazione dall’Autorità giudiziaria all’Agenzia delle Entrate, ex art. 36 D.lgs. 74/2000, per i fatti penalmente rilevanti).
  • Autonomia dei giudizi: Nonostante la comunità di fatti, il giudizio tributario e quello penale restano autonomi l’uno dall’altro, ciascuno con le proprie regole di prova e i propri esiti. In linea di principio, un’assoluzione penale non implica automaticamente che venga meno il debito tributario, e viceversa un annullamento dell’accertamento in Commissione non determina automaticamente il proscioglimento penale. Questo può sorprendere i non addetti ai lavori, ma deriva dalla differenza di standard probatori e di oggetto: il processo tributario verifica un rapporto d’imposta (con regole probatorie proprie, ad es. presunzioni contro il contribuente); il processo penale verifica la colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” dell’imputato per specifici reati, con garanzie maggiori per la difesa. Ciò detto, in pratica le interferenze esistono: se in sede tributaria viene accertato con sentenza definitiva che una certa operazione non è fittizia e quindi nulla è dovuto, è difficile pensare che in sede penale la stessa operazione venga considerata falsa e l’imputato condannato (anche se teoricamente possibile). Analogamente, se in penale l’imputato viene assolto perché il fatto non sussiste (ad esempio si ritiene che non ci sia stata evasione, ma solo errori contabili), quell’esito potrà costituire un elemento a favore del contribuente per richiedere l’annullamento dell’avviso (magari tramite autotutela o revocazione della sentenza tributaria, se già definita).
  • Ne bis in idem sostanziale: Un tema delicato è il doppio binario sanzionatorio. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia UE hanno sviluppato il principio del ne bis in idem in materia penale-fiscale, affermando che il contribuente non può essere punito due volte per lo stesso fatto (una volta penalmente e una volta con sanzioni amministrative) oltre certi limiti. L’Italia è dovuta intervenire (riforma D.lgs. 74/2000 nel 2015) prevedendo ad esempio che per alcuni reati tributari più lievi (es. dichiarazione infedele) la sanzione amministrativa venga di fatto sospesa in attesa dell’esito penale, ed eventualmente ridotta tenendo conto della pena inflitta. Tuttavia, nei casi di frodi più gravi, si continua a procedere su entrambi i fronti: l’evasore fiscale subisce il processo penale e, parallelamente, l’Agenzia delle Entrate gli contesterà l’imposta evasa con sanzioni amministrative (che in Italia sono di natura tributaria, non penale, quindi formalmente non coperte dal ne bis in idem penale). Le Corti UE hanno ritenuto ammissibile un doppio binario così concepito, a patto che vi sia un sufficiente coordinamento e proporzionalità complessiva delle sanzioni . Ciò in concreto significa che gli esiti di un procedimento vanno tenuti presenti nell’altro: ad esempio, se il contribuente viene condannato penalmente e subisce una confisca di €100.000, la sanzione amministrativa pecuniaria dovrebbe essere calibrata per evitare una punizione eccessiva rispetto all’evasione (in teoria le sanzioni tributarie potrebbero essere diminuite per tenere conto dell’importo confiscato penalmente). Su questo però l’ordinamento italiano è ancora in evoluzione e mancano prassi chiare.
  • Influenza del pagamento del debito tributario: Un punto nodale di contatto è il pagamento (anche parziale) del debito fiscale da parte del contribuente indagato. Pagare il dovuto ha effetti benefici in entrambe le sedi: in sede tributaria ovviamente estingue o riduce la pretesa e le sanzioni; in sede penale, può incidere sulla valutazione della gravità del fatto e sulla concessione di attenuanti, e in certi casi specifici costituisce causa di non punibilità (ad es. per l’omesso versamento di ritenute o IVA, se il pagamento avviene integralmente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’art. 13 D.lgs. 74/2000 esclude la punibilità). Ma anche quando non estingue il reato, il pagamento deve riflettersi sul sequestro: se l’imputato versa all’Erario le somme evase, non c’è più un profitto confiscabile, perché lo Stato ha già ottenuto il ripristino del suo credito. La Cassazione penale ha affermato chiaramente che l’estinzione (o la riduzione) del debito tributario comporta il venir meno, in pari misura, delle esigenze cautelari reali: il sequestro preventivo in atto va ridotto o revocato proporzionalmente a quanto pagato o recuperato dall’Erario . Ad esempio, se era stato sequestrato un immobile per €500.000 di imposte evase ma poi il contribuente paga €300.000, il sequestro andrà ridimensionato a €200.000 (residuo). Su questo punto vi sono state alcune resistenze nella prassi: i PM talvolta obiettavano che finché non vi è certezza che il pagamento sia “buono” (ad es. nel caso di pagamenti con crediti in compensazione, che potrebbero risultare non validi), il sequestro può restare. Ma la Suprema Corte, con la sentenza n. 17116/2024, ha stabilito che la compensazione effettuata secondo la legge estingue il debito tributario e dunque impone il dissequestro , salvo si dimostri concretamente che quei crediti compensati erano fittizi. Nel caso di specie, l’indagato aveva utilizzato crediti d’imposta (IVA e investimenti) per saldare il dovuto; il tribunale del riesame voleva attendere la verifica sostanziale di quei crediti, ma la Cassazione ha detto no: se l’Agenzia delle Entrate ha accettato in prima battuta la compensazione, il debito va considerato estinto e il sequestro va rimosso per la parte corrispondente . In altre parole, doppia garanzia sarebbe eccessiva: o lo Stato incamera le tasse, o trattiene i beni; non può tenere entrambi. Dunque, dal punto di vista difensivo, pagare il debito (anche a rate o via compensazione) è un’ottima strategia per liberare beni dal vincolo penale. Naturalmente, occorre poterlo fare economicamente e conviene coordinarsi con i tempi del processo penale (ad es., far trovare la quietanza di pagamento già all’udienza di riesame).
  • Sospensione di uno dei due procedimenti: In alcuni casi, il contribuente potrebbe chiedere di sospendere il giudizio tributario in attesa dell’esito penale, o viceversa, per evitare contrasto di giudicati. Ad esempio, se la questione fiscale dipende dall’accertamento di un fatto costituente reato (es. stabilire se certe fatture erano false), il giudice tributario può – su istanza di parte – sospendere il processo fino alla definizione del penale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 546/1992, quando la decisione in sede penale può avere efficacia di giudicato nel tributario. Tuttavia, questa sospensione non è obbligatoria e anzi oggi è raramente concessa, perché l’efficacia del giudicato penale nel tributario è limitata (copre solo l’accertamento incidentale di reati tributari, e nemmeno in modo vincolante al 100%). Di solito, i due processi vanno avanti indipendenti. È più comune invece che sia l’imputato a chiedere tempi (ad es. patteggiando solo dopo aver definito il debito in Agenzia per ottenere le attenuanti).
  • Scambio di informazioni e documenti: Dal punto di vista pratico, le risultanze del processo tributario (perizie di parte, memorie, sentenze delle Commissioni) possono essere prodotte nel penale come elementi difensivi, e viceversa verbali o perizie del penale possono essere depositati nel tributario. Non c’è preclusione, anzi in molti casi la difesa ben coordinata sfrutta a proprio vantaggio ogni spiraglio: ad esempio, se in sede penale un consulente tecnico dimostra che l’ammontare dell’evasione è inferiore a quanto ipotizzato, questa perizia verrà usata nel contenzioso tributario per far ridurre la pretesa fiscale (possibilmente convincendo la stessa Agenzia a rivedere l’accertamento in autotutela). In direzione opposta, se in Commissione Tributaria si ottiene una sentenza che annulla l’avviso di accertamento perché il fatto non sussiste (es. spese ritenute fittizie in realtà erano reali), quella sentenza potrà essere mostrata al giudice penale per argomentare il difetto di prova del reato. Benché non sia vincolante, ha comunque un peso persuasivo.

In definitiva, l’interazione tra fisco e penale è complessa e richiede una strategia unificata: il difensore tributario e il difensore penale (spesso sono team nello stesso studio) devono lavorare in sinergia. Bisogna evitare che una mossa in un procedimento pregiudichi l’altro. Ad esempio, fare in modo che un eventuale accordo transattivo con l’Agenzia (accertamento con adesione, pagamento parziale) sia tempisticamente e quantitativamente calibrato per massimizzare i benefici anche sul penale (riduzione sequestro, attenuanti). Oppure, attenzione a ciò che si ammette in un procedimento: dichiarazioni rese in sede di accertamento tributario (che non è penale, ma comunque sono dichiarazioni dell’interessato) potrebbero essere acquisite dal PM e usate come indizi di colpevolezza. D’altro canto, non collaborare affatto col Fisco per paura del penale può portare a una situazione di stallo peggiore (debito che lievita, sequestro che perdura).

Nel prossimo capitolo entreremo nel vivo delle strategie difensive, distinguendo tra difesa in sede tributaria (come impugnare efficacemente un accertamento, anche quando si è perso il controllo della società) e difesa in sede penale (come reagire a un sequestro, come ottenere dissequestro o riduzione, ecc.).

Come Difendersi: Strumenti di Difesa in Sede Tributaria e Penale

Affrontare contemporaneamente un accertamento fiscale e un sequestro penale è paragonabile a combattere su due fronti. Occorre usare armi diverse in ciascun ambito, coordinandole tra loro. In questa sezione distingueremo quindi le difese attivabili nel procedimento tributario (avanti alle Commissioni/nuove Corti di Giustizia Tributaria) e quelle nel procedimento penale (davanti al Tribunale del Riesame, al giudice dell’udienza preliminare o al tribunale dibattimentale), evidenziando anche i punti di collegamento.

Difesa nel procedimento tributario

La difesa tributaria contro un avviso di accertamento emesso durante (o a seguito di) un’indagine penale non differisce, in linea di massima, da quella in un accertamento “ordinario”. Tuttavia, il contesto suggerisce particolare attenzione ad alcuni aspetti:

1. Legittimazione a ricorrere e rappresentanza in giudizio: se il contribuente è persona fisica, nessun dubbio che possa impugnare l’avviso a sé notificato, anche se i suoi beni sono sequestrati. Ma se l’avviso è intestato a una società, e il socio/amministratore ha perso i poteri perché le quote sono sequestrate e c’è un custode, sorge un problema: chi rappresenta la società in giudizio tributario? La legge (D.Lgs. 546/1992 art. 11) dice che la società sta in giudizio tramite il legale rappresentante. Se l’admin originale è stato sostituito dal custode giudiziario (nominato amministratore), in teoria sarebbe quest’ultimo a dover decidere se fare ricorso e a sottoscrivere l’eventuale impugnazione. Ma il custode nominato in sede penale ha l’obbligo di tutelare i beni sequestrati, non è detto che sia sollecito nel contestare un avviso fiscale (potrebbe essere più concentrato sulla gestione corrente). Il socio esautorato, d’altra parte, ha sicuramente interesse a opporsi all’accertamento (che incide sul patrimonio sociale e quindi sul valore delle quote sequestrate), ma gli si potrebbe eccepire che non ha legittimazione attiva perché non più amministratore né rappresentante. Questo conflitto è proprio l’oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Cassazione : nell’ordinanza 25808/2024, la Cass. ha sollevato il dubbio se il socio unico, ex amministratore, spogliato dei poteri dal sequestro, conservi comunque un interesse qualificato e un diritto a impugnare l’atto fiscale per salvaguardare il patrimonio della società (e indirettamente il valore delle sue quote) . In attesa della pronuncia definitiva, la situazione è la seguente: alcune sentenze passate hanno riconosciuto la legittimazione del socio di intervenire o ricorrere in casi eccezionali (ad es. Cass. ord. 13839/2022 ha ammesso che il socio possa far valere in proprio le sue ragioni se la notifica all’amministratore non è andata a buon fine e nessuno rappresenta la società ). In generale, prudenza vuole che, se c’è un custode amministratore, si informi quest’ultimo immediatamente dell’avviso di accertamento e lo si solleciti a impugnarlo nei termini. Il socio interessato può provare a presentare ricorso in proprio (magari qualificandolo come intervento adesivo dipendente o impugnazione di terzo coobbligato, se del caso), ma potrebbe essere dichiarato inammissibile. Nel dubbio, meglio far muovere formalmente il custode. Se questi si rifiuta in mala fede di agire e il termine decadde, si potrebbero profilare responsabilità, ma intanto il danno è fatto. Dunque, come difendersi? -> Notificare al custode una formale richiesta di impugnare l’atto, spiegando l’interesse sociale a contestarlo. Se il custode è restio, valutare di informare il Pubblico Ministero che vigila sull’operato del custode: l’inazione su un pesante avviso fiscale potrebbe diminuire l’attivo aziendale (per via di iscrizioni a ruolo, interessi, ecc.), contraria all’interesse della società sequestrata. In extremis, presentare comunque ricorso come socio in proprio e nell’interesse della società, esponendo al giudice tributario la situazione eccezionale: non è garantito che venga accettato, ma potrebbe trovare ascolto dato che è in gioco il diritto di difesa costituzionale. La Cassazione ha mostrato sensibilità per i “diritti residui del proprietario delle quote” anche se spossessato .

2. Vizi formali e procedimentali: in contesti del genere, spesso l’accertamento fiscale viene accelerato e magari notificato direttamente al custode (come nel caso menzionato: l’avviso fu notificato al custode nominato amministratore) . È cruciale verificare che la notifica sia stata regolare: se l’avviso era destinato alla società, va notificato presso il legale rappresentante pro-tempore. Il custode giudiziario nominato amministratore lo diventa a tutti gli effetti, quindi la notifica a lui è corretta. Se invece il sequestro non prevedeva un amministratore giudiziario, la notifica andrà fatta all’amministratore legale (anche se indagato). Eventuali errori di notifica possono viziare l’atto, ma attenzione: la Cassazione ha escluso che l’errata notifica impedisca comunque al socio di far valere le proprie ragioni, quindi un qualche rimedio c’è (ad es. nullità sanabile). Importante è anche controllare il rispetto dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000): ad esempio, se l’accertamento trae origine da accessi/verifiche della GdF, deve essere stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso, salvo casi di particolare urgenza (art. 12, c.7 L.212/2000). La mancata osservanza di questo termine può portare all’annullamento dell’accertamento se la società non ha avuto modo di difendersi in sede amministrativa (salvo provare l’urgenza, onere dell’ufficio). Nel nostro scenario, ad esempio, l’ex socio aveva lamentato la violazione dell’art. 12 Statuto, sostenendo di non aver avuto effettivo contraddittorio (non sappiamo l’esito ancora, ma è un punto da giocarsi). In sintesi, verificare scrupolosamente: deleghe e firme sull’atto (dev’essere sottoscritto da funzionario titolato), motivazione (l’avviso deve spiegare le ragioni, soprattutto se uso di presunzioni), notifiche corrette, rispetto del contraddittorio.

3. Strategie argomentative di merito: la difesa nel merito dipende ovviamente dal tipo di accertamento (vedi la sezione sulle tipologie). In un contesto di frode fiscale accertata penalmente, l’Agenzia potrebbe aver emesso un accertamento induttivo recuperando l’IVA e i redditi evasi (es. disconoscendo fatture false). In tal caso, la linea difensiva tributaria potrebbe essere limitata (se le fatture erano fittizie, difficile sostenere il contrario in Commissione, a meno di avere elementi nuovi). Tuttavia, non è impossibile: talvolta, prove nuove emerse nel penale possono mostrare ad esempio che l’entità dell’evasione è inferiore a quella stimata, o che alcune operazioni contestate avevano una parte di realtà. Un esempio: in caso di frode carosello IVA, il Fisco recupera l’IVA a carico della società “cartiera” e nega la detrazione a valle. La società che subisce l’accertamento può difendersi (nel tributario) magari dimostrando di avere in buona fede effettuato operazioni reali, chiedendo l’esimente dell’art. 8 D.Lgs. 74/2000 (non punibilità per particolare tenuità o per pagamento del debito, se del caso) – anche se questa è penale, ma può riflettersi sul giudizio di inerenza delle operazioni. Un altro scenario: accertamento sintetico contestuale a sequestro per evasione. Qui, la difesa tributaria consisterà nel fornire al giudice tributario tutte le prove sui redditi esenti/risparmi utilizzati (se non già accettate in sede amministrativa). In parallelo, nel penale per evasione si useranno le stesse argomentazioni per dire che non c’era volontà di occultare redditi (erano soldi già tassati o di terzi).

In generale, difendersi nel merito dell’accertamento comporta: – smontare le presunzioni (mostrando elementi contrari: ad es. se l’accusa è antieconomicità, portare analisi economiche che giustificano le scelte; se sono movimenti bancari, documentarne la natura non reddituale; se sono fatture false, provare la reale esistenza delle operazioni sottostanti se possibile, o almeno la non coinvolgimento della società in frodi più ampie). – evidenziare eventuali duplicazioni sanzionatorie: nel ricorso si può già far presente che il contribuente è sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e che eventuali sanzioni amministrative andrebbero ridotte se vi sarà condanna penale, chiedendo magari la sospensione in attesa dell’esito penale (anche se, come detto, non facilmente concessa). – valutare soluzioni deflative: se le prove contro di noi sono schiaccianti (es. intercettazioni, documenti che provano l’evasione), forse conviene trattare con l’Agenzia. L’accertamento con adesione permette di chiudere il contenzioso con sanzioni ridotte a 1/3. In caso di frode grave, l’Agenzia potrebbe comunque essere disponibile a transigere su importi o sanzioni, specie se il contribuente paga subito. Ciò non risolve il penale, ma come visto lo può aiutare (riduzione sequestro, attenuanti). Dunque, la difesa tributaria a volte consiste nel limitare i danni: ottenere uno sconto sanzioni, una rateazione, ed evitare una causa persa. Bisogna soppesare l’impatto: definire l’accertamento significa cristallizzare il debito (ammettendo di fatto l’evasione) – può essere visto come un quasi “riconoscimento” utile anche in penale (perché il pagamento del dovuto può evitare la punibilità per alcuni reati o comunque ridurre la pena). È una scelta strategica che va coordinata col difensore penale.

4. Sfruttare gli effetti delle sentenze penali: se nel frattempo maturano esiti penali favorevoli (es. archiviazione, proscioglimento) per cui si stabilisce che il fatto non sussiste o l’imputato non ne è responsabile, tali esiti vanno presentati immediatamente al giudice tributario, chiedendo di tenerne conto come prova. Ad esempio, se in sede penale cade l’accusa di utilizzo di fatture false perché si dimostra che le operazioni erano genuine (magari erano altre società ad aver frodato), questo fatto dovrebbe indurre l’annullamento dell’avviso che negava quei costi. Si può proporre un’istanza in tal senso o, se la sentenza penale arriva a contenzioso tributario concluso (sfortunatamente), valutare una revocazione della sentenza tributaria per sopravvenuta scoperta di fatti decisivi (la legge consente revocazione se emerge un fatto decisivo ignorato nel processo, art. 64 D.Lgs. 546/92). Un proscioglimento penale potrebbe rientrare in tali ipotesi.

Difesa nel procedimento penale (riesame del sequestro e processo)

Sul versante penale, dal punto di vista del debitore l’obiettivo primario è liberare i beni dal sequestro o almeno attenuare la misura, e in prospettiva evitare la confisca definitiva. Parallelamente, c’è l’obiettivo di difendersi dall’accusa penale per evitare la condanna (che porta anche a sanzioni detentive). Concentriamoci sulle strategie relative al sequestro preventivo delle quote e patrimoni:

1. Impugnare il sequestro – Riesame e appello: quando viene notificato un decreto di sequestro preventivo, l’indagato (o il terzo proprietario dei beni sequestrati) può presentare riesame al Tribunale del Riesame (art. 324 c.p.p.) entro 10 giorni, oppure, scaduto questo, proporre successivamente appello (art. 322-bis c.p.p.) contro l’ordinanza applicativa. Nel riesame si può far valere sia l’assenza di fumus commissi delicti (cioè contestare che non vi siano elementi sufficienti del reato) sia la mancanza di periculum/confiscabilità dei beni. Difesa sul fumus: consiste nel sostenere che l’accusa penale è infondata o quantomeno debole. Ad esempio, se il PM ipotizza una frode fiscale ma l’indagato ritiene di avere documenti che scagionano, può produrli. Nel caso di contestazione di consapevolezza (tipico: amministratore che riceve fatture false ma afferma di non sapere fossero false), il fumus può essere escluso provando l’assenza dell’elemento soggettivo: se non c’è dolo, non c’è reato e quindi neppure profitto confiscabile. Cassazione ha annullato sequestri in situazioni in cui mancava prova della consapevolezza fraudolenta da parte della società utilizzatrice di fatture poi risultate di cartiera . Difesa sul periculum/profilo patrimoniale: se il sequestro è finalizzato a confisca, il periculum sta nel rischio di non reperire i beni; però è possibile contestare la quantificazione o la pertinenza dei beni sequestrati. Ad esempio, argomentare che il valore sequestrato eccede il profitto effettivo (magari l’Agenzia ha chiesto €1 milione ma poi in sede di adesione si riduce a €500k: portare questo dato al Riesame per ridurre il sequestro a €500k). Oppure, se sono state sequestrate anche cose estranee: nel caso di quote societarie, magari è stato sequestrato pure un conto corrente societario che però conteneva soldi di terzi (es. anticipi per progetti non correlati all’evasione). Il difensore può chiedere di escludere dal sequestro quei beni non collegabili al profitto illecito. La già citata pronuncia n. 2836/2025 della Cassazione rafforza la necessità di motivare puntualmente l’estensione del sequestro a tutti i beni dell’ente : quindi la difesa invoca il principio di proporzionalità, chiedendo di liberare ciò che non è necessario. Se ad esempio l’azienda ha conti per pagare stipendi o fornitori, e già le quote garantiscono il valore, si può sollecitare a non bloccare quei conti (per evitare di uccidere l’impresa). Il tribunale potrebbe ad esempio limitare il vincolo a una somma specifica su un conto e dissequestrare il resto.

Va detto che i tribunali del riesame sono a volte restii a ridurre le misure, adottando un principio di “cautela massima”. Ma le Sezioni Unite 2024 hanno affermato espressamente che il giudice deve modulare il sequestro in relazione agli elementi via via disponibili e nel dubbio applicare criteri proporzionali . Ciò include, come visto, il non attribuire a un singolo imputato tutto l’importo se il reato è commesso da più persone (niente solidarietà: sequestro pro-quota) . Questa è un’argomentazione difensiva potente in caso di concorso: ciascun indagato deve poter dire “io ho tratto profitto per X, non per l’intero, quindi sequestrate al massimo X a me”.

  • Coinvolgere i terzi titolari di interessi: se il sequestro di quote incide sui diritti di altri soci (non indagati) o creditori, questi possono presentare riesame a loro volta o interventi a sostegno, per far presente ad esempio che bloccare la società impedisce di soddisfare crediti leciti, ecc. Un socio di minoranza potrebbe far valere che la gestione del custode sta danneggiando la società e chiedere cautele. Un creditore potrebbe segnalare che con il sequestro le somme a lui dovute sono ferme. Tutti elementi che la difesa principale può utilizzare per spingere verso una soluzione più equilibrata (ad es. sbloccare parzialmente liquidità per pagare i debiti urgenti).

2. Istanza di dissequestro/restituzione: Indipendentemente dal riesame, la difesa può presentare in ogni momento al giudice che procede (GIP o giudice del dibattimento) un’istanza di dissequestro motivata da fatti nuovi o da venuta meno delle esigenze. Ad esempio, dopo aver pagato una parte rilevante del debito tributario, si chiede al GIP di restituire beni fino a concorrenza del pagato. Se il GIP rigetta, si può impugnare in Cassazione (essendo provvedimento non adottato in sede di riesame ma autonomo). Cass. 17116/2024 citata prima era un caso di rigetto di istanza di dissequestro dopo pagamento, poi portato all’attenzione della Cassazione che ha dato ragione all’indagato . Quindi, usare questo strumento è fondamentale: mano a mano che si ridimensiona il profitto contestato (perché magari il Fisco ricalcola al ribasso, o per pagamenti effettuati, o per esclusione di alcune annualità in prescrizione), depositare subito istanza di riduzione del sequestro. Il giudice deve rivalutare periodicamente la proporzione del vincolo .

3. Difesa nel merito del processo penale: Oltre alle misure cautelari, c’è il processo vero e proprio. Qui si entra nell’ambito strettamente penalistico: occorre dimostrare l’innocenza o comunque ottenere l’esito migliore (assoluzione, derubricazione, patteggiamento con pene basse e confisca limitata). Strategie tipiche: – contestare l’elemento soggettivo (come già accennato, mancanza di dolo o presenza di errore scusabile); – contestare l’elemento oggettivo (ad esempio sostenere che non c’è stata evasione oltre soglia, perché il debito fiscale era minore o perché un documento ritenuto falso in realtà era valido; questo spesso va di pari passo con quanto discusso nel tributario); – sfruttare cause di non punibilità o attenuanti: pagamento integrale del debito prima del dibattimento (art. 13 D.lgs. 74/2000) estingue alcuni reati come l’omesso versamento, e attenua altri; il comportamento post-fatto (risarcimento del danno allo Stato, cioè pagamento) è una circostanza attenuante comune; collaborazione con le autorità (es. fornire informazioni su altri responsabili di frodi) può mitigare le sanzioni; – valutare rituali alternativi: il patteggiamento in particolare consente di concordare la pena (spesso con il limite che bisogna aver pagato il debito per potervi accedere nei reati tributari più gravi, a seguito della riforma 2019). Con il patteggiamento si può cercare di negoziare anche la sorte dei beni sequestrati: ad esempio, proponendo di versare una somma equivalente al profitto per far liberare i beni specifici (in pratica consegnare volontariamente il profitto allo Stato, così che la confisca – che è obbligatoria – venga eseguita sul denaro versato e non sulle quote societarie). Questo a volte è accettato: il giudice ratifica il patteggiamento, confisca la somma offerta e dispone la restituzione delle restanti cose sequestrate. È una soluzione compromissoria che va valutata se si dispone di liquidità o se i beni sequestrati sono di valore affettivo/speciale che si preferisce riscattare.

4. Salvaguardia dell’azienda durante la pendenza: Se le quote sono sequestrate e l’azienda è in mano a un custode, un interesse comune del socio e magari anche dell’Erario è che l’azienda sopravviva e continui a produrre reddito. Perciò, il difensore può interloquire con il custode e con il giudice per assicurarsi che la gestione giudiziaria tenga conto della necessità di mantenere l’attività in bonis. Ad esempio, chiedendo al giudice di autorizzare il custode a compiere atti straordinari (se servono investimenti per salvare l’impresa), oppure segnalando se il custode non gestisce bene (in casi estremi si può chiedere la sostituzione del custode). Questo non è tanto “difesa” in senso classico, quanto tutela dell’interesse residuo del proprietario: se alla fine del processo l’imputato verrà magari prosciolto o dovrà comunque riottenere la differenza di valore dopo la confisca, avere un’azienda ancora vitale è meglio che riceverne una devastata. Quindi c’è un incentivo anche per l’indagato a collaborare col custode, entro i limiti imposti.

5. Interazione con il fallimento o altre procedure: Se la società dovesse fallire o entrare in insolvenza durante il sequestro, la difesa dell’indagato dovrà vigilare perché i suoi diritti non vengano completamente travolti. Per esempio, il curatore fallimentare potrebbe chiedere al giudice penale di svincolare le quote perché inutili (ormai l’azienda è del concorso fallimentare) e semmai di spostare il sequestro su eventuali crediti residui del socio nel fallimento (diritto agli utili o avanzo di liquidazione). Inoltre, attenzione: chi viene condannato per reato tributario può vedersi interdire dai pubblici uffici o dalle cariche societarie, ma questo esula dal tema della difesa patrimoniale.

In conclusione, sul piano penale la parola d’ordine è proattività: non subire passivamente il sequestro ma contestarlo subito (riesame) e poi aggiornarlo continuamente (istanze di dissequestro man mano che cambiano le circostanze). Inoltre, pagare il dovuto conviene, non solo moralmente ma tatticamente: riduce la pressione penale e libera asset (come sancito dalla Cassazione ). Se non si hanno fondi liquidi, potrebbe convenire vendere beni non sequestrati (o chiedere di vendere beni sequestrati con autorizzazione del giudice, trasformandoli in denaro da versare al Fisco) – paradossalmente meglio sacrificare un bene e risolvere il debito che tenere tutto bloccato e rischiare poi di perdere comunque i beni per confisca.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito alcune domande e risposte ricorrenti per chiarire i dubbi più comuni in questo ambito:

D: Possono sequestrare le quote societarie per un debito fiscale?
R: Sì, se il debito fiscale deriva da un reato tributario (es. frode fiscale) e viene configurato un profitto del reato pari all’imposta evasa, il giudice penale può disporre il sequestro preventivo per equivalente delle quote societarie dell’indagato, fino a concorrenza di detto importo . Le quote rappresentano un valore patrimoniale e possono essere aggredite come qualsiasi altro bene. Non avviene invece un sequestro penale solo per un generico “debito fiscale” non collegato a reato: in tal caso semmai l’Agenzia Entrate può attivare misure cautelari amministrative (fermi, ipoteche, sequestro conservativo ex art. 22 D.Lgs. 472/97) ma non un sequestro preventivo penale.

D: Che differenza c’è tra sequestro preventivo e sequestro conservativo (in ambito fiscale)?
R: Il sequestro preventivo è disposto dal giudice penale ed è finalizzato alla confisca (ha natura cautelare penale); il sequestro conservativo è invece una misura disposta dal giudice civile (o tributario) per tutelare un credito. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate, se teme di non riuscire a riscuotere un grosso credito tributario, può chiedere al giudice tributario un sequestro conservativo sui beni del contribuente (art. 22 D.Lgs. 472/1997) – misura simile al sequestro conservativo del codice di procedura civile. Questo però tutela il credito erariale, mentre il sequestro preventivo penale mira a garantire la punizione del reato con la confisca. In sostanza: preventivo-> Stato come autorità punitiva, conservativo-> Stato come creditore. In alcuni casi entrambe le misure possono coesistere, ma di solito se c’è già un sequestro penale per equivalente, l’Erario attende l’esito (anche perché in caso di confisca, spesso le somme confiscate vanno all’Erario a titolo di recupero del profitto illecito). Nota: il sequestro conservativo diventa inefficace se il processo penale si conclude con confisca sugli stessi beni, per il principio che non si possono sovrapporre.

D: Sono socio al 50% di una S.r.l.: se l’altro socio commette reati fiscali, possono sequestrare anche la mia quota?
R: In linea di massima no, se Lei è estraneo al reato. Si può sequestrare la quota appartenente al socio indagato, non quella del terzo innocente. Tuttavia, bisogna fare attenzione: se la società stessa ha beneficiato del reato, il valore della Sua partecipazione potrebbe calare, ma la Sua quota in sé non dovrebbe essere oggetto di sequestro penale. Ci sono stati casi di sequestro dell’intero capitale sociale (100%) quando il reato coinvolgeva l’intera compagine, ma se lei è estraneo dovrebbe poter rivendicare la liberazione della sua parte. Infatti, la Cassazione esclude che si possano colpire beni di terzi totalmente estranei; al più potrebbero congelare utili spettanti al socio colpevole. Inoltre, in sede di confisca, vige ora il principio che ciascuno risponde per la propria parte di profitto , dunque non dovrebbero intaccare la Sua quota per il profitto generato dall’altro.

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento mentre la gestione della mia società è in mano a un custode giudiziario. Chi può impugnarlo?
R: Formalmente, l’organo legittimato a impugnare l’avviso della società è il legale rappresentante pro-tempore**, ossia il custode/amministratore giudiziario nominato. È opportuno quindi contattarlo subito e concordare la linea di difesa (o sollecitarlo a incaricare un professionista tributario). Se il custode non agisce, Lei come socio potrebbe tentare un ricorso in proprio, ma è un terreno incerto. La Cassazione sta esaminando proprio ora se il socio spossessato conservi un residuo diritto di agire . In attesa di chiarimenti, la via più sicura è coinvolgere il custode: questi, in teoria, ha il dovere di tutelare il patrimonio societario anche dai fiscal attack. Se non lo facesse, potrebbe risponderne. Quindi insista affinché venga proposto ricorso nei termini (60 giorni).

D: La mia azienda è sotto sequestro e l’amministratore giudiziario non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Rischio altre sanzioni?
R: L’obbligo di dichiarazione permane anche durante il sequestro, ma come abbiamo visto, va assolto pro quota. Secondo la Cassazione , Lei (o l’ex amministratore) doveva presentare la dichiarazione per la parte di esercizio fino al sequestro, e il custode per la restante parte. Se ciò non è avvenuto, la società potrebbe incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione. È consigliabile sollecitare il custode a regolarizzare la situazione, magari presentando dichiarazioni tardive per evitare guai ulteriori. In sostanza, durante la gestione giudiziaria gli adempimenti fiscali si sdoppiano: l’omissione del custode può riflettersi sulla società, ma se documentabile che c’era un’autorizzazione a non presentare la dichiarazione o altra causa di forza maggiore, si potrà far valere come esimente (un caso concreto: un amministratore giudiziario era stato autorizzato dal giudice a non redigere bilanci temporaneamente; in quel frangente la CTP ha annullato l’atto ritenendo che non vi fosse colpevolezza nella mancata dichiarazione) . Ad ogni modo, meglio prevenire: dialoghi con il custode affinché siano presentate dichiarazioni parziali come dovuto.

D: Se pago le imposte evase dopo che mi hanno sequestrato i beni, mi restituiscono tutto?
R: In teoria, sì nella misura in cui paga. La legge e la Cassazione prevedono che il sequestro (e poi la confisca) debba coprire il profitto del reato, quindi se Lei elimina quel profitto restituendo il maltolto allo Stato, viene meno la ragione di trattenere i Suoi beni. La Cass. pen. n. 17116/2024 ha stabilito che l’estinzione del debito tributario incide sul sequestro, che va ridotto o revocato corrispondentemente . Ciò non vuol dire automaticamente “restituzione di tutto”: se paga il 100% di imposta, interessi e sanzioni, allora sì, dovrebbe ottenere la restituzione integrale (previa istanza). Se paga parzialmente, ad es. metà, il sequestro rimane per l’altra metà. Attenzione: il pagamento deve essere reale e completo. Se Lei dice “compenso con un credito fiscale che però è dubbio”, finché quel credito non è riconosciuto formalmente, il giudice potrebbe mantenere il sequestro. Ma una volta che l’Agenzia Entrate accredita il pagamento (anche a mezzo compensazione valida), si può e si deve chiedere il dissequestro.

D: In caso di condanna penale, i beni confiscati per equivalente vengono usati per pagare le tasse dovute?
R: Di fatto, , anche se formalmente la confisca ha natura di pena e non di pagamento del tributo. In pratica però, quando un importo equivalente all’imposta evasa viene confiscato definitivamente, il denaro va allo Stato. Poiché l’erario non può ottenere due volte lo stesso importo, generalmente quel denaro confiscato è considerato satisfattivo anche del credito tributario (evitando doppio prelievo). La giurisprudenza dice che confisca e pretesa tributaria insistono su piani diversi, ma tende a evitare ingiustificate duplicazioni . Dunque, se ad esempio Le confiscano €1 milione per IVA evasa, l’Agenzia delle Entrate iscriverà al massimo le eventuali sanzioni amministrative ulteriori, ma non pretenderà di nuovo l’IVA (che è già recuperata via confisca). Idealmente, sarebbe opportuno che nel processo penale il giudice disponesse che la somma confiscata sia imputata a titolo di pagamento d’imposta – a volte nei patteggiamenti lo si concorda. Comunque l’importante è che non Le venga tolto più di quanto dovuto.

D: Ho patteggiato il penale per frode fiscale: la mia condanna è definitiva. Posso ancora impugnare l’accertamento tributario?
R: Sì, può impugnarlo (salvo che i termini siano scaduti) perché i due procedimenti sono autonomi. Tuttavia, la condanna penale (anche se su patteggiamento) farà stato nel giudizio tributario limitatamente all’accertamento del fatto-reato. Significa che sarà difficile sostenere in Commissione che non c’è stata evasione se Lei ha accettato una condanna per evasione. Si può tentare di ridurre le somme o le sanzioni, ma la strada è in salita. Spesso in questi casi conviene cercare un accordo con l’Agenzia (se ancora possibile) per definire anche il tributario, usando il patteggiamento come leva: ad esempio, l’Agenzia potrebbe acconsentire a ridurre le sanzioni amministrative sapendo che Lei ha patteggiato e probabilmente ha già versato qualcosa per ottenere il patteggiamento. In ogni caso, giuridicamente non vi è un divieto di proseguire il contenzioso tributario dopo il patteggiamento penale, ma la prova del fatto evasivo è praticamente già cristallizzata.

D: Se la società fallisce durante il sequestro, cosa succede alle quote sequestrate?
R: Il fallimento sposta l’attenzione sul patrimonio aziendale, gestito dal curatore per soddisfare i creditori. Le quote della società fallita tecnicamente esistono ancora, ma hanno valore economico nullo (il socio di società fallita di solito non prende nulla). In tali situazioni, l’interesse dello Stato si concentra su eventuali utilità ricavabili dal fallimento. Ad esempio, se a chiusura del fallimento risulta un attivo da distribuire ai soci, quello spettante al socio indagato potrà essere oggetto di confisca. Può darsi che il giudice penale revochi il sequestro sulle quote perché diventato inutile, magari sostituendolo con un sequestro conservativo (in attesa di confisca) sul diritto di credito del socio alla liquidazione. In pratica, il sequestro delle quote di una società poi fallita perde efficacia reale. Sarà il curatore a vendere i beni sociali; lo Stato potrebbe insinuarsi nel passivo per il suo credito da reato (anche se la giurisprudenza discute su questo – la confisca dello Stato spesso prevale sui crediti, tranne quelli di terzi in buona fede). Per Lei, da debitore, la fallita liberazione delle quote non porta vantaggi, perché comunque il valore è andato. È importante però sapere che il procedimento penale continua anche se c’è fallimento: non è una protezione contro la confisca penale, se non per il fatto che ridistribuisce le perdite sui creditori.

D: Dopo il sequestro delle quote, il custode nominato amministratore può mettere in liquidazione la società o prendere decisioni straordinarie?
R: Può farlo se è nell’interesse di preservare il valore o di adempiere alla legge, ma con alcune cautele. Il custode segue le direttive del giudice. La Cassazione penale ha affermato che il socio indagato non può, durante il sequestro, deliberare autonomamente la messa in liquidazione o la revoca dell’amministratore – tali poteri spettano al custode (o comunque il socio li ha persi temporaneamente). Quindi, se per ipotesi si vuole chiudere l’azienda per evitare accumulo di debiti, bisogna convincere il custode (e questi magari chiederà autorizzazione al giudice). In genere, il custode non compie atti che alterino radicalmente la struttura societaria senza permesso. D’altro canto, se la società è inattiva e senza prospettive, il custode potrebbe lui stesso proporre la liquidazione o l’istanza di fallimento. In ogni caso, finché c’è sequestro, le decisioni straordinarie sono sottratte ai soci originari.

Conclusioni

La materia dell’accertamento fiscale in pendenza di un sequestro preventivo di quote societarie è estremamente complessa, richiedendo al contribuente (e ai suoi difensori) di muoversi su un terreno in parte inesplorato e in continua evoluzione giurisprudenziale. Abbiamo visto come l’ordinamento cerchi di evitare che il contribuente “furbo” la faccia franca – prevedendo sia strumenti amministrativi (accertamenti induttivi, redditometri) sia penali (sequestri, confische) – ma al contempo debba garantire i diritti di difesa e un equilibrato bilanciamento tra pubblico interesse e diritti patrimoniali.

Dal punto di vista del debitore (imprenditore o privato) che si trova invischiato in questa doppia procedura, emergono alcuni principi-guida:

  • Conoscere le regole del gioco: ossia capire in quale tipologia di accertamento rientra il proprio caso e quali sono le conseguenze del sequestro sulle proprie prerogative. Questo consente di impostare da subito le mosse giuste (ad esempio, sapere che ho 10 giorni per il riesame penale e 60 per il ricorso tributario, e che magari il ricorso tributario devo farlo tramite il custode e non da solo).
  • Tempestività e coordinamento: è fondamentale attivarsi immediatamente su entrambi i fronti, coordinando le difese. Il silenzio o l’attesa passiva possono essere letali (un termine perso, un riesame non fatto, e i beni restano vincolati a lungo). Idealmente, il difensore penale e quello tributario dovrebbero lavorare insieme, scambiandosi documenti e strategie.
  • Proporzionalità e ragionevolezza: far valere, in ogni sede, il principio che il rimedio statale non deve trasformarsi in una punizione anticipata sproporzionata. Se l’azienda può essere salvata permettendo di usare parte delle risorse, va richiesto. Se il contribuente sta mostrando collaborazione (pagamenti effettuati), questo deve riflettersi sulle misure (come dice la Cassazione: il sequestro va ridotto se il debito si estingue ). Insistere su questi argomenti non è mera retorica: i giudici hanno il dovere di motivare sul punto e sempre più spesso correggono il tiro di misure eccessive .
  • Documentazione e trasparenza: il contribuente che prova di non avere nulla da nascondere ha maggiori chance di uscire positivamente. Ciò significa, ad esempio, farsi trovare preparato al contraddittorio sintetico con estratti conto e pezze giustificative, oppure in sede penale fornire spontaneamente spiegazioni logiche su operazioni dubbie. Ovviamente ogni caso è a sé e talvolta tacere è meglio che dire una parola sbagliata; ma in linea generale, chi riesce a dimostrare la legittimità (o perlomeno ridimensionare la portata) delle proprie condotte, spesso ottiene quantomeno una riduzione delle pretese (tributarie e penali).
  • Utilizzo delle novità normative: tenere conto delle riforme recenti (come il D.Lgs. 108/2024 sul redditometro) perché offrono nuovi argomenti difensivi: ad esempio, se l’avviso sintetico riguarda annualità dove ora le soglie non sarebbero superate, si può sottolineare il cambio di vento normativo per chiedere clemenza o rimodulazione (non è retroattivo, ma fa capire il “senso” del legislatore). Analogamente, la riforma fiscale in itinere (2025) promette una razionalizzazione del doppio binario sanzionatorio: il difensore informato può prospettare soluzioni transattive innovative ispirandosi a queste tendenze (p.es., concordati preventivi per chi collabori, ecc.).

Affrontare un accertamento fiscale durante un sequestro preventivo di quote significa trovarsi in una posizione da incubo per molti imprenditori: azienda sotto controllo altrui, conti bloccati, e nel frattempo l’Agenzia che bussa cassa. Eppure, come abbiamo illustrato, vie d’uscita ce ne sono. Dalla patteggiamento ben congegnato, al pagamento rateale che sblocca progressivamente i beni, fino alla possibile vittoria nel merito (qualora l’accusa si riveli infondata), l’importante è non farsi sopraffare dall’inerzia dello Stato ma reagire con gli strumenti legali appropriati.

In definitiva, il punto di vista del debitore deve evolvere da passivo a attivo: non subire il sequestro e l’accertamento come eventi ineluttabili, ma gestirli. Con l’assistenza di consulenti esperti sia in materia tributaria che penale, è possibile difendersi efficacemente, assicurando che – qualunque sia l’esito finale – i propri diritti siano stati rispettati e nessuna sanzione ingiusta o duplicata venga irrogata. La partita è difficile, ma giocabile: questa guida, ci auguriamo, fornisce le conoscenze di base per giocarla al meglio.

Fonti e Riferimenti

  1. Ordinanza Cass. Civ. Sez. 5 n. 25808/2024 (interlocutoria)Legittimazione del socio a impugnare avvisi in caso di sequestro di partecipazioni. Sintesi in LexCED e testo integrale su StudioCerbone . Rileva il conflitto tra poteri del custode giudiziario e diritto di difesa del socio.
  2. Ordinanza Cass. Civ. Sez. 5 n. 8383/2023Obblighi dichiarativi in anno di sequestro preventivo dell’azienda. Conferma che imprenditore e custode presentano dichiarazioni parziali pro-quota .
  3. Cass. Pen. Sez. 3 n. 26182/2025Accertamento analitico-induttivo e antieconomicità. Stabilisce che contabilità formalmente regolare ma anti-economica può essere rettificata induttivamente; l’onere prova passa al contribuente .
  4. Cass. Pen. Sez. 3 n. 17116/2024Effetto del pagamento del debito sul sequestro. Pronuncia che l’estinzione (anche parziale) del debito tributario comporta riduzione o revoca del sequestro preventivo in misura corrispondente .
  5. Cass. Pen. Sez. Unite (informazione provvisoria 2024) e Sent. n. 9973/2025Sequestro/confisca per equivalente nei reati tributari plurisoggettivi. Principio: no solidarietà passiva, ciascun concorrente risponde solo per la propria quota di profitto . Richiede proporzionalità e motivazione individualizzata della misura cautelare.
  6. Cass. Pen. Sez. 6 n. 2836/2025Principio di proporzionalità nelle misure a carico di enti (231). Annulla sequestro eccessivamente esteso su tutti i beni di una società semplice, criticando la mancata motivazione sull’estensione totale . Conferma che il giudice deve modulare il vincolo cautelare bilanciando prevenzione e diritti economici.
  7. Giurisprudenza di merito – Vari provvedimenti di riesame e dottrina (Studio Legale Ramelli, ecc.) evidenziano che il sequestro preventivo di quote sociali deve evitare di paralizzare l’attività aziendale se non necessario. Ad es. Trib. Riesame Milano (cit. da dirittobancario) ha escluso sequestro quota accomandatario in s.a.s. per il carattere “personale” della sua posizione .
  8. Normativa tributaria – DPR 600/1973 art. 38 (accertamento sintetico) e art. 39 (analitico e induttivo) ; DPR 633/1972 art. 54-55 (IVA); D.Lgs. 74/2000 art. 12-bis (confisca obbligatoria profitto). Statuto Contribuenti L.212/2000 art. 12 (garanzie del contribuente verificato) .
  9. Normativa penale e processuale – Codice Proc. Pen. art. 321 commi 1-2 (sequestro preventivo e per equivalente); Codice Penale art. 648 ter c.p. (riciclaggio – richiamato per 231); D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies (reati tributari presupposto); art. 74 D.P.R. 602/1973 (sequestro conservativo penale).
  10. Decreto Legislativo 108/2024Riforma accertamento sintetico. Introdotte soglie +20% e ≥10×assegno sociale per accertamento redditometrico ; abolizione redditometro previgente e rinvio a nuovi indicatori.

Hai subito un sequestro preventivo delle quote societarie (o di partecipazioni) e, durante o dopo il sequestro, hai ricevuto anche un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate?

Hai subito un sequestro preventivo delle quote societarie (o di partecipazioni) e, durante o dopo il sequestro, hai ricevuto anche un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate?

Ti contestano redditi, utili, maggiori imposte o violazioni fiscali, nonostante tu non avessi più il controllo effettivo della società a causa del sequestro?

Temi che il Fisco stia ignorando il vincolo giudiziario, imputandoti responsabilità fiscali per fatti avvenuti mentre eri di fatto esautorato dalla gestione?

Devi saperlo subito:

👉 il sequestro preventivo incide sulla responsabilità fiscale,
👉 non tutto può essere imputato al socio o all’ex gestore,
👉 un accertamento emesso senza considerare il sequestro può essere illegittimo.

Questa guida ti spiega:

  • cosa comporta il sequestro preventivo delle quote,
  • come incide sugli accertamenti fiscali,
  • quando l’accertamento è contestabile,
  • come difendersi efficacemente.

Sequestro Preventivo delle Quote: Cosa Significa Davvero

Il sequestro preventivo delle quote comporta che:

  • il socio perde il potere di disporre delle partecipazioni,
  • spesso viene nominato un amministratore giudiziario,
  • il soggetto sequestrato non esercita più il controllo gestionale,
  • le decisioni societarie non dipendono più dalla sua volontà.

👉 Il sequestro non è solo patrimoniale: è anche funzionale e gestionale.


Perché Arriva un Accertamento Fiscale Durante il Sequestro

L’Agenzia delle Entrate spesso procede perché:

  • l’accertamento riguarda annualità precedenti,
  • oppure ignora l’effetto concreto del sequestro,
  • oppure presume che il socio continui a essere il dominus economico,
  • oppure utilizza automatismi presuntivi.

👉 Ma il sequestro cambia radicalmente il quadro delle responsabilità.


Il Punto Chiave: Sequestro ≠ Responsabilità Fiscale Automatica

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “anche se le quote sono sequestrate, il socio risponde comunque di tutto”.

In realtà:

  • la responsabilità fiscale presuppone potere e controllo,
  • senza controllo non c’è imputazione automatica,
  • il Fisco deve dimostrare il ruolo effettivo durante il periodo contestato.

👉 Non si può tassare chi non poteva decidere.


Sequestro e Periodo d’Imposta: La Distinzione è Fondamentale

È essenziale distinguere:

  • fatti anteriori al sequestro → valutabili caso per caso,
  • fatti successivi al sequestro → spesso non imputabili al socio.

Se l’accertamento riguarda:

  • utili, operazioni o violazioni maturate durante il sequestro,
  • senza prova del tuo intervento o controllo,

👉 l’atto è fortemente contestabile.


Quando l’Accertamento è Illegittimo

L’accertamento fiscale è difendibile se:

  • ignora l’esistenza del sequestro preventivo,
  • non considera la perdita di poteri gestionali,
  • imputa redditi o utili non nella tua disponibilità,
  • presuppone un controllo economico solo formale,
  • non prova una tua ingerenza effettiva,
  • utilizza presunzioni astratte.

👉 Il sequestro spezza il nesso tra socio e gestione.


Il Ruolo dell’Amministratore Giudiziario

Quando è nominato un amministratore giudiziario:

  • è lui a gestire l’impresa,
  • è lui a decidere operazioni e scelte fiscali,
  • è lui a firmare e amministrare.

👉 Attribuire responsabilità fiscali al socio sequestrato è spesso errato.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti soggetti colpiti da sequestro sbagliano perché:

  • accettano l’accertamento come inevitabile,
  • non fanno valere il vincolo giudiziario,
  • non dimostrano la perdita di controllo,
  • pagano per paura.

👉 Il sequestro è una chiave difensiva, non un dettaglio.


Accertamento Durante il Sequestro ≠ Debito Automatico

Un principio fondamentale è questo:

👉 la responsabilità fiscale richiede potere decisionale e disponibilità economica.

Questo significa che puoi:

  • contestare l’imputazione dei redditi,
  • dimostrare l’assenza di controllo,
  • far valere il ruolo dell’amministratore giudiziario,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti emessi durante il sequestro è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • coordina diritto tributario e penale,
  • valorizza il vincolo del sequestro,
  • dimostra l’assenza di poteri gestionali,
  • contesta le presunzioni del Fisco,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato difende la responsabilità personale.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento ricevuto,
  • verificare il periodo oggetto di contestazione,
  • dimostrare l’effetto del sequestro preventivo,
  • contestare l’imputazione dei redditi,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • tutelare il patrimonio personale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su redditi non percepiti,
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • aggressione del patrimonio personale,
  • sovrapposizione tra processo penale e fiscale.

👉 Accettare l’accertamento significa subire una doppia ingiustizia.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Negli accertamenti collegati a sequestri:

  • gli importi sono spesso molto elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali connessi a sequestri preventivi richiede competenze avanzate e trasversali.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento fiscale,
  • verifica dell’impatto del sequestro sulle responsabilità,
  • difesa contro imputazioni illegittime di reddito,
  • coordinamento tra difesa penale e tributaria,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela del patrimonio personale.

Conclusione

L’accertamento fiscale durante il sequestro preventivo delle quote
👉 non è automaticamente legittimo.

👉 Senza controllo non c’è responsabilità,
👉 senza disponibilità non c’è reddito,
👉 il sequestro va considerato.

La regola è chiara:

👉 dimostrare la perdita di poteri,
👉 smontare le presunzioni,
👉 difendersi con strategia e competenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti fiscali collegati a sequestri preventivi, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su redditi che non potevi controllare né percepire.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!