Accertamenti Digitali Basati Sui Dati Dei Pos: Come Contestarli E Difendersi

Gli accertamenti fiscali basati sui dati dei POS sono una delle modalità di controllo più recenti e invasive adottate dall’Agenzia delle Entrate, perché l’Amministrazione incrocia i pagamenti elettronici con scontrini, corrispettivi telematici e dichiarazioni, individuando scostamenti automatici che vengono spesso interpretati come evasione.

Per esercenti, commercianti, ristoratori, artigiani e professionisti, il rischio è concreto: differenze tra incassi POS e ricavi dichiarati possono generare accertamenti, recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, anche quando le anomalie hanno spiegazioni oggettive e lecite.

Molti si chiedono:
“Possono accertarmi solo confrontando POS e scontrini?”
“Ogni differenza è evasione?”
“Come posso difendermi da un controllo basato su algoritmi?”

È fondamentale chiarirlo subito:
i dati dei POS non sono una prova automatica di evasione, ma semplici elementi presuntivi.
Un accertamento fondato sui POS deve essere motivato, contestualizzato e dimostrato, e può essere efficacemente contestato.


Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate con i dati POS

L’Agenzia utilizza i dati POS per:

• confrontare i pagamenti elettronici con i corrispettivi dichiarati
• individuare scostamenti tra incassi tracciati e ricavi fiscali
• segnalare anomalie statistiche
• selezionare posizioni da sottoporre a verifica

Si tratta di controlli digitali automatizzati, non di accertamenti definitivi.


Perché nascono le contestazioni sui dati POS

Le contestazioni emergono spesso quando:

• i dati POS risultano superiori ai corrispettivi
• vi sono disallineamenti temporali
• alcuni incassi sono contabilizzati in periodi diversi
• vi sono rimborsi, storni o resi
• i sistemi di trasmissione non sono sincronizzati
• l’analisi ignora la realtà operativa dell’attività

Il problema è che l’algoritmo vede il numero, non il contesto.


Il rischio più grave: presunzione automatica di evasione

Il vero pericolo è che:

• una discrepanza venga qualificata come omessa certificazione
• si presumano ricavi in nero
• l’onere della prova venga ribaltato sul contribuente
• si tassino importi non realmente incassati
• si applichino sanzioni elevate

Ma una differenza numerica non è una prova giuridica.


L’errore più grave: accettare il dato POS come “verità”

Molti contribuenti sbagliano quando:

• non verificano i dati utilizzati
• non spiegano le cause degli scostamenti
• non contestano il metodo automatico
• non producono documentazione giustificativa
• accettano la ricostruzione digitale come oggettiva

Il dato POS va interpretato, non subito.


Accertamenti digitali e presunzioni: il punto giuridico

È essenziale sapere che:

• i dati POS sono presunzioni semplici
• devono essere gravi, precise e concordanti
• non possono fondare da soli un accertamento
• l’Ufficio deve motivare l’atto
• il contribuente ha diritto al contraddittorio
• la prova contraria è sempre ammessa

Se manca una valutazione concreta, l’accertamento è illegittimo.


Quando l’accertamento basato sui POS è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• le differenze derivano da rimborsi o storni
• vi sono incassi contabilizzati in periodi diversi
• i dati POS includono anticipi o cauzioni
• il confronto è puramente statistico
• manca una motivazione individuale
• non vi è prova di ricavi occultati

In questi casi l’accertamento può essere annullato o ridotto.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dei dati POS utilizzati
• confronto con corrispettivi e contabilità
• ricostruzione degli incassi reali
• documentazione delle cause di scostamento
• contestazione del metodo automatico
• argomentazioni giuridiche puntuali
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa tecnica, fattuale e giuridica, non numerica.


Accertamento digitale e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• la pretesa diventa definitiva
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• il danno economico si consolida

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su incassi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive
• danni economici evitabili

Il danno è fiscale e operativo.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento basato sui POS

Se ricevi un accertamento fondato sui dati POS:

• non accettare la presunzione automaticamente
• non pagare d’impulso
• verifica la correttezza dei dati
• ricostruisci gli incassi reali
• raccogli la documentazione giustificativa
• fai analizzare l’atto
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo contribuenti e imprese nei casi di accertamenti digitali basati sui dati dei POS, tutelando il contribuente quando le presunzioni non sono adeguatamente motivate o contestualizzate.

Può intervenire per:

• contestare l’uso improprio dei dati POS
• dimostrare le cause lecite degli scostamenti
• smontare ricostruzioni automatiche
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Un dato POS non è una prova di evasione.
Ma se non viene difeso correttamente, può diventarlo per presunzione.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale basato sui dati dei POS,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua posizione prima che un controllo digitale si trasformi in un debito definitivo.

Introduzione

Le normative italiane recenti hanno profondamente integrato le informazioni sui pagamenti elettronici nel sistema fiscale. L’Agenzia delle Entrate acquisisce dai circuiti finanziari i dati aggregati delle transazioni effettuate tramite POS (numeri di operazioni e importi giornalieri) e li incrocia con i corrispettivi telematici trasmessi dai registratori di cassa o con le fatture elettroniche emesse . Quando emergono scostamenti significativi (es. incassi con carta superiori alle vendite dichiarate), scatta un’analisi automatizzata, seguita da una comunicazione preventive (lettera di compliance) o da un formale accertamento fiscale. In questi casi, il contribuente (debitore) si trova di fronte a presunzioni di maggiori ricavi cui si deve difendere. Questa guida illustra in dettaglio il quadro normativo di riferimento, le modalità di controllo basate sui dati POS e – soprattutto – le strategie difensive per contestare e opporsi a tali accertamenti, con approfondimenti giuridici, tabelle riassuntive e Q&A.

1. Quadro normativo di riferimento sui pagamenti elettronici

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerosi obblighi per tracciare le transazioni digitali e contrastare l’evasione:

  • Corrispettivi elettronici – Dal 1° gennaio 2020 tutti gli esercenti al dettaglio devono memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con registratori di cassa telematici (D.Lgs. 127/2015, art. 2) invece dei tradizionali scontrini cartacei . Ciò punta a far emergere tempestivamente i ricavi delle vendite.
  • Fatturazione elettronica – Obbligatoria dal 2019 tra soggetti IVA (D.Lgs. 127/2015, art. 1) e a cascata estesa a tutte le partite IVA entro il 2024, anche i compensi dei professionisti e vendite artigiane sono tracciati elettronicamente .
  • Obbligo POS – Dal 2022 chi supera 4000 euro di incassi in contanti annui (e poi ridotto a 2000€ dal 2023) deve accettare pagamenti elettronici; sono previsti incentivi per i commercianti che emettono lo scontrino al POS e sanzioni per il rifiuto (Legge 205/2019, art. 1 c.5).
  • Trasmissione dati POS – L’art. 22, c.5 del DL 124/2019 ha imposto ai fornitori di servizi di pagamento (banche, circuiti elettronici, fintech) di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati delle transazioni giornaliere di ogni esercente (numero operazioni e importi) . Un Provvedimento del Direttore AE del 21 marzo 2025 ha poi aggiornato questo sistema: ora i dati passano via Sistema di Interscambio (SDI) invece che PagoPA e includono, oltre agli importi, dettagli come il codice fiscale dell’esercente, l’identificativo univoco del POS, la natura dell’operazione, ecc. . Ciò significa che il fisco “vede” con precisione i flussi sui POS e li può confrontare automaticamente con corrispettivi e fatture .
  • Collegamento POS-Registratore Telematico – La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, commi 74-77) ha introdotto, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegare i dispositivi di pagamento elettronici ai registratori telematici (o procedura web corrispettivi) . Il provvedimento attuativo del 31 ottobre 2025 ha precisato che non serve un collegamento fisico via cavo, ma un’accoppiata “logica” da effettuare online nell’area riservata dell’Agenzia . In pratica, ogni POS deve essere associato al registratore (o unità locale) così che i pagamenti elettronici siano riconducibili alle vendite registrate. Flussi non corrispondenti generano “anomalie” evidenti e, di conseguenza, lettere di compliance automatiche .
  • Sanzioni per dati POS – Diversi interventi legislativi prevedono sanzioni rilevanti: il D.L. 39/2024 (c.d. “decreto bonus edilizi”), art. 7 c.5, ha introdotto per chi omette o ritarda la trasmissione dei dati POS (ai fini del credito d’imposta su commissioni) sanzioni da 2.000 a 21.000 euro per violazione, anche senza benefici di cumulo . Dal 2026 il mancato collegamento POS-RT è sanzionato come la mancata installazione del registratore (da 1.000 a 4.000€) e può comportare anche sospensione della licenza .

2. Lettere di compliance e controllo incrociato

Gli accertamenti basati sui POS iniziano quasi sempre con una lettera di compliance (o “invito spontaneo”). Si tratta di una comunicazione preventiva inviata ai contribuenti in cui l’Agenzia segnala eventuali anomalie emerse dai controlli automatici sui dati. In particolare, una lettera tipo elenca le giornate in cui gli incassi elettronici (POS) risultano maggiori rispetto alle vendite certificate . Vengono indicate le differenze di importo rilevate, spesso evidenziando le possibili violazioni (ad es. omessa memorizzazione o trasmissione del corrispettivo, mancata emissione di scontrini, ecc.) . Il documento invita quindi a verificare le cause di tali discrepanze e, se necessario, regolarizzare la posizione (ad es. con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso) . Nella maggior parte dei casi la lettera contiene anche un avvertimento esplicito: in assenza di risposta o di correzione, potrà essere avviato un formale avviso di accertamento .

Questo strumento, introdotto dall’Agenzia nel 2023 nell’ambito della compliance fiscale, è ormai fondamentale: l’amministrazione monetizza le incongruenze tra POS, corrispettivi e fatture elettroniche con algoritmi avanzati . Quando gli importi incassati con carta non coincisero con quelli telematicamente trasmessi, scatta automaticamente la lettera di compliance . Per il contribuente, riceverla è un’occasione: rispondendo in modo documentato e tempestivo si può spesso ottenere l’archiviazione della segnalazione, evitare l’apertura dell’accertamento e regolarizzare con sanzioni ridotte . Al contrario, ignorarla o fornire una risposta generica può far partire l’atto di accertamento vero e proprio, con contestazioni pesanti (anche fino al 100% delle imposte dovute ).

Contenuto di una lettera di compliance: tipicamente riporta: i giorni con incongruenze POS/corrispettivi; il dettaglio degli importi incassati con mezzi elettronici e quelli dichiarati in cassa; le possibili violazioni riscontrate (es. omessa memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, mancata emissione di scontrini) e un invito formale a correggere gli errori con ravvedimento . È un elenco analitico che mira a chiarire esattamente quali incassi “mancano” rispetto a quanto risulterebbe dalle carte di credito/debito.

Prima della lettera: i contribuenti non sono lasciati completamente all’oscuro. È buona norma (se non obbligatoria) verificare periodicamente gli “alert” nell’area riservata Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia, che consente di controllare i flussi POS ricevuti dalle banche e di associarli correttamente alle vendite . Tuttavia, quando l’anomalia emerge, la comunicazione preventiva è oggi prassi consolidata: un vero e proprio passaggio formale prima dell’accertamento, previsto da disposizioni di legge che enfatizzano il dialogo endo-procedimentale con il contribuente (art. 1 commi da 634 a 636 L. 197/2022; D.Lgs. 128/2015).

3. Accertamento basato sui dati POS: presunzioni e onere della prova

Nel caso la lettera di compliance non venga contestata efficacemente, l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento basati su elaborazioni induttive o analitico-induttive. Anche in questo caso, il dato cardine sono i flussi POS aggregati, usati come presunzioni semplici di maggiori ricavi. La giurisprudenza di legittimità ha infatti equiparato i dati POS ai movimenti bancari: in presenza di discordanza fra incassi elettronici e corrispettivi, si configura automaticamente la presunzione legale di ricavi non dichiarati. La Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, “la discordanza, non specificamente contestata, tra le somme riscosse tramite carte di credito/POS e i ricavi risultanti dalle scritture contabili integra senz’altro una presunzione legale di maggiori ricavi” pari agli accrediti di carta o bancomat . Tale principio è confermato dalle recenti decisioni: ad esempio, la Cass. 22 luglio 2020 n. 15586 ha stabilito che pagamenti POS superiori agli scontrini emessi costituiscono un fatto noto da cui nasce la presunzione di maggiori ricavi e impongono al contribuente l’onere di dimostrare, con documentazione idonea, l’assenza di discordanze . In altre parole, il dubbio si capovolge: non è l’Agenzia che deve analiticamente provare ogni incasso, ma al contribuente spetta fornire prove contrarie o giustificazioni credibili (ad esempio estratti POS, ricevute, giustificativi di storni/preautorizzazioni) . Se il contribuente non riesce a spiegare validamente le differenze, il giudice tributario darà per provati i maggiori ricavi in base ai dati elettronici.

Questi accertamenti si inquadrano tecnicamente nell’accertamento induttivo analitico (o sintetico laddove si applica art. 38 DPR 600/1973 sul reddito minimo), ma basato su indizi “digitali”. L’Agenzia utilizza i dati POS come fatto noto e procede spesso con la rideterminazione analitico-induttiva del reddito imponibile . In pratica, ricostruisce il volume d’affari sommando gli accrediti POS mancanti allo scontrino o fattura e assume l’eccedenza come base imponibile, applicando le relative imposte e sanzioni.

Va comunque osservato che gli elementi di prova a disposizione del contribuente non si limitano agli scontrini cartacei. Possono essere rilevanti qualsiasi documenti originali: rapporti POS, note di accredito, pagamenti a catena, documenti correlati (ad es. contratti, proforma, fatture ricevute etc.) che dimostrino l’effettivo utilizzo (o mancato utilizzo) del POS. Inoltre, il contribuente ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale (previsto dall’art. 31‑bis L. 212/2000 e dal D.Lgs. 128/2015) prima dell’emissione dell’avviso, potendo presentare osservazioni tecniche e allegati. Se l’atto formale non rispetta i requisiti di motivazione (D.Lgs. 546/92, art. 7), il contribuente può eccepire anche vizi procedurali per chiederne l’annullamento in tribunale.

4. Strategie di difesa del contribuente

Di fronte a un accertamento sui dati POS, il contribuente dispone di vari strumenti difensivi. Ecco alcuni punti chiave:

  • Verifica e documentazione – Occorre anzitutto esaminare scrupolosamente i dati contestati. Bisogna controllare i registratori telematici, gli Z giornalieri, gli estratti del POS/bancomat, gli ordini di accredito bancari e ogni altro documento che riguardi gli incassi con carta. Spesso le differenze dipendono da errori formali: operazioni registrate in giorni diversi o erroneamente, duplicazioni, storni tardivi, pagamenti di acconti o caparre che non sono stati contabilizzati. Ad esempio, un bonifico ricevuto come “anticipo” su servizio futuro magari non è stato considerato nel periodo di riferimento. Ogni dubbio va chiarito con prove (estratti POS, rapporti bancari) per dimostrare che non si tratta di un effettivo mancato incasso.
  • Giustificazioni possibili – Il contribuente può opporre varie giustificazioni: incassi non imponibili (es. rimborsi spese, cauzioni restituite, vendite escluse da scontrino per legge), divisioni tra contanti e elettronico non rilevate correttamente, o funzioni del POS non utilizzate (ad es. rimborsi fatti con carta, ovvero transazioni negative). Ogni elemento utile va evidenziato e documentato.
  • Ravvedimento e sanzioni – Se emerge un errore reale (ad es. omissione di vendita), è spesso consigliabile procedere a ravvedimento operoso prima dell’accertamento formale . Ciò permette di versare imposte e IVA mancanti con sanzioni ridotte (generalmente un terzo o dieci volte la tariffa minima). Un’accortezza: la Cassazione ricorda che se il contribuente acquiesce all’avviso senza ricorrere, le sanzioni possono essere ridotte addirittura a un terzo del minimo【0†】. Tuttavia, occorre fare calcoli attendibili per evitare di pagare somme inferiori al dovuto (il Fisco potrà sempre eseguire un “recupero d’ufficio” in sede di riscossione).
  • Contraddittorio e impugnazione – Nel preavviso di accertamento o nel contraddittorio previsto, il contribuente deve esporre per iscritto le proprie ragioni, allegando documentazione di supporto e chiedendo l’archiviazione o correzione dell’atto in caso di errori. In udienza tributaria, invece, è possibile eccepire formalmente vizi dell’atto (mancanza della motivazione specifica sui dati utilizzati o delle comunicazioni preventive dovute) e presentare memorie difensive. Ad esempio, l’accertamento potrebbe essere viziato se l’atto non indica esattamente quali operazioni POS sono state considerate o se non chiarisce la metodologia di calcolo. In tali casi, si può chiedere l’annullamento per difetto di motivazione .
  • Consulenza tecnica – In situazioni complesse possono servire perizie tecniche o consulenze contabili per dimostrare incongruenze sistematiche nei dati ricevuti dal fisco. Ad esempio, se la banca o il gestore POS ha trasmesso errati i flussi (casi documentati di duplicati o errori noti), si può contestare la fonte informativa stessa. Ricordiamo che le banche hanno l’obbligo di trasmettere dati POS corretti e rischiano sanzioni pesanti in caso di errori , quindi eventuali inesattezze possono costituire un motivo per richiedere chiarimenti o rettifiche.
  • Tutela del software di cassa – Il nuovo obbligo di collegamento POS-registratore implica che l’integrazione online venga effettuata. È responsabilità del contribuente (o del suo commercialista/terzo delegato) completare questa associazione entro i termini previsti (45 giorni dalla messa online del servizio). L’inadempimento espone a sanzioni come dettato da legge (art. 10, c.1-ter D.Lgs. 471/1997 per corrispettivi non trasmessi) . Tuttavia, nei controlli il contribuente può mostrare la prova della connessione effettuata o di una vicenda giustificativa (es. malfunzionamento tecnico) per mitigare la sanzione.
  • Protezione della privacy e rapporto con il fisco – I dati POS sono gestiti dall’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 39 DPR 600/1973, che li esenta da segreto bancario nei confronti del fisco . Quindi il contribuente non può opporsi alla loro acquisizione in sede fiscale. Tuttavia, l’Agenzia deve comunque rispettare le regole di trasparenza e contraddittorio: se il contribuente ritiene di avere diritto a rettifiche o integrazioni dei dati (ad es. errori nelle cifre comunicate), può segnalarlo nelle istanze pre-contenziose o nel ricorso.

In sintesi, la difesa efficace del contribuente passa dall’analisi critica dei dati POS contestati, dalla raccolta di prove che giustifichino eventuali scostamenti, dalla regolarizzazione laddove opportuno, e dall’uso del contraddittorio e del ricorso tributario quando necessario. In ogni fase, la giurisprudenza più recente riconosce che il fisco parte da una presunzione automatica basata su dati, ma lascia al contribuente la possibilità di confutarla con elementi concreti .

5. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che sintetizzano i punti principali:

Normativa chiave e relative disposizioni:

Riferimento normativoContenuto chiave
D.Lgs. 127/2015 (art. 2 e seguenti)Obbligo memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrini)
Legge 205/2019 (art. 1 c.5)Obbligo POS sopra soglia transazioni e credito d’imposta per commissioni pagamenti elettronici
DL 124/2019 (art. 22 c.5)Trasmissione mensile all’Anagrafe Tributaria dei dati POS da parte di banche e circuiti
Provv. AE 21/3/2025 n. [s.d.] (307703)Nuovo sistema SDI per dati POS: invio importi giornalieri, tipo operazioni, ID POS, ecc.
Legge 207/2024 (art.1 cc.74-77)Obbligo da 1/1/2026 del collegamento “logico” tra POS e registratore telematico
D.L. 39/2024 (art.7 c.5; conv. L.67/2024)Sanzioni 2.000–21.000€ per omessa o errata comunicazione dati POS (1/2 se entro 15 gg)
D.Lgs. 471/1997 (art. 10, co.1-ter)Sanzioni per infedele invio corrispettivi telematici (fino al 70% dell’imponibile)
L. 232/2016 (art. 1, c. 54 e seg.)Contraddittorio endoprocedimentale (anticipo dell’accertamento) e maggiore durata accertamenti
D.Lgs. 128/1995 (art. 7)Obbligo dell’amministrazione di evidenziare prima in atto motivato le violazioni contestate

Errori e cause comuni di discrepanze POS:

Situazione ipotizzataPossibili spiegazioni/controdeduzione
Pagamenti POS registrati in data “sbagliata”Scontrini emessi il giorno successivo o precedente, registrazioni non allineate tra RT e banca
Acconti, caparre, rimborsi con cartaEntrate non imponibili o ritardate (es. caparra incassata ma registrata come “anticipazione”)
Doppie contabilizzazioniStorni o resi effettuati dopo l’incasso (il terminale ha emesso due movimenti)
Tip o pagamento extra-scontrinoMance incassate ma non scontrinate; o pagamenti “amici” non certificati
Importi “in transito” (pre-autorizzazioni, storni)Transazioni non ultimate nel periodo di riferimento, che appaiono come incassi POS temporanei
Errata associazione POS-RTLo stesso POS usato su più registratori (stand, fiere) o POS sbagliato censito

Strumenti di difesa e azioni consigliate:

  • Analisi contabile approfondita: Incrociare Z giornalieri del RT con estratti POS e movimenti bancari.
  • Raccolta di giustificativi: documenti fiscali (ricevute, fatture di acconti, contratti) per provare l’effettiva natura delle transazioni.
  • Regolarizzazione spontanea: Invio di dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso per correggere ammissioni errate ed evitare sanzioni massime.
  • Risposta motivata alla lettera di compliance: Esporre rapidamente le ragioni tecniche, allegando prove; chiedere archiviazione se le differenze risultano giustificate .
  • Opposizione in commissione tributaria: Eccepire eventuali vizi formali dell’atto (es. mancanza di motivazione puntuale sui dati POS); presentare memorie difensive con perizia contabile se necessario.
  • Ricorso in Cassazione: In linea teorica l’onere probatorio del Fisco resta indiretto; ma Cassazione ha già ribadito che è sufficiente fornire indizi precisi come i flussi POS . Si possono segnalare in Cassazione errori di diritto o violazioni di legge eventualmente commesse in grado d’appello.

6. Domande e risposte frequenti

D: L’Agenzia può usare automaticamente i dati POS per aumentare i miei ricavi?
R: Sì. I dati POS rappresentano indizi rilevanti di ricavi. La Cassazione ha stabilito che una discordanza non contestata tra incassi POS e ricavi dichiarati genera una presunzione legale di maggiori ricavi . In pratica, una volta acquisiti i flussi POS (che esulano dal segreto bancario per legge), il Fisco li tratta come fatti noti oggettivi ai fini dell’accertamento . Tuttavia, tali presunzioni sono semplici: il contribuente può sempre confutarle presentando prove contrarie (es. comprovando che alcuni accrediti non sono propriamente “ricavi” tassabili).

D: Ho ricevuto una lettera di compliance: che devo fare?
R: La prima cosa da fare è non ignorare la lettera. Bisogna analizzare dettaglio per dettaglio le incongruenze segnalate . Se si tratta di errori o duplicazioni contabili, occorre correggerli con ravvedimento operoso prima possibile. Se invece emergono incassi legittimi (ad es. caparre incassate, buoni pasto, sconti, vendite al pubblico diverse), va prodotta documentazione che lo dimostri (fatture o ricevute integrative). In ogni caso, è consigliabile preparare una risposta formale all’Agenzia, allegando i giustificativi e chiedendo di archiviare la comunicazione . Una risposta ben motivata può evitare che scatti l’avviso di accertamento vero e proprio.

D: Qual è l’onere della prova?
R: In accertamento tributario “ordinaro” l’amministrazione ha l’onere di fornire prove documentali o presunzioni gravi. Nel nostro caso i dati POS sono considerati indizi semplici ma gravi e precisi. La giurisprudenza (Cass. 15586/2020) ha chiarito che i flussi POS costituiscono un fatto noto tale da far nascere automaticamente l’onere a carico del contribuente di giustificare con idonea documentazione l’assenza di discrepanze . In altri termini, il Fisco deve presentare gli estratti o i dati, dopodiché il contribuente deve provare che gli importi indicati non rappresentano ricavi aggiuntivi (oppure che erano già contabilizzati in altro modo).

D: Cosa succede se non rispondo o sottovaluto la lettera?
R: Se il contribuente tace, l’amministrazione assume che la presunzione sia fondata. A quel punto verrà notificato un avviso di accertamento formale con l’aumento dei ricavi e relative imposte. In sede di contenzioso, potrà risultare più difficile ottenere una riduzione delle sanzioni o dimostrare la buona fede, poiché il mancato coinvolgimento nella fase preventiva è un elemento sfavorevole. Una comunicazione ignorata equivale spesso ad “acquiescenza”. Ricordiamo che una risposta non data comporta perdite: la Cassazione ha stabilito che in caso di acquiescenza le sanzioni possono essere ridotte ad 1/3 del minimo (perché si applica il coefficiente di evasività massimo)【0†】, mentre una contestazione formale riuscita potrebbe ridurle ulteriormente.

D: Posso contestare la base dati del POS (privacy, GDPR)?
R: I dati di transazione POS (importi e numero operazioni) sono gestiti dall’Anagrafe Tributaria ai sensi del DPR 600/1973, art. 39 (clausola di immunità per intermediari) ed entrano nella dichiarazione degli incassi. Non si tratta di dati sensibili o personali del contribuente (che infatti non sono richiesti), ma di informazioni economiche indispensabili per il fisco. Pertanto non è possibile invocare il GDPR per rifiutare il loro utilizzo in accertamento fiscale. Tuttavia, ogni contribuente ha diritto a conoscere i dati che vengono usati: se sospetta che gli estratti POS siano errati, può richiederli (ad es. tramite obbligo di disclosure in sede di contraddittorio) e sollevare contestazioni tecniche.

D: L’Agenzia deve motivare l’avviso di accertamento?
R: Sì. Come per qualsiasi atto tributario, l’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei dati utilizzati e le ragioni di fatto e di diritto alla base del ricalcolo (art. 7 D.Lgs. 546/92). In pratica, l’atto deve chiarire quali dati POS sono stati considerati e come sono stati calcolati i maggiori ricavi. Se l’avviso è generico (es. “dati carte di credito”), potrebbe essere impugnato per mancanza di motivazione. Inoltre, i dati POS devono essere allegati o messi a disposizione in copia, perché il contribuente possa controllarli a sua volta. Senza trasparenza su queste cifre, l’atto potrebbe essere annullato.

D: In cosa consiste un ipotetico ricorso in commissione tributaria?
R: Se non si raggiunge un accordo in contraddittorio, il contribuente può impugnare l’accertamento presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni. Nel ricorso si espongono i motivi di fatto e di diritto (ad es. vizi di motivazione, errori di calcolo, documenti giustificativi). È utile accompagnare il ricorso con una memoria difensiva allegando tutta la documentazione utile (estratti POS, fatture, cedolini di prelievo, ecc.). L’udienza può essere tecnica: spesso vengono chiamati a testimoniare il commercialista o il gestore del POS. La Commissione deciderà se confermare l’avviso o ridurlo/annullarlo. In appello e poi Cassazione (in via straordinaria) si possono rilevare ulteriori questioni giuridiche (es. applicazione dell’art. 32 DPR 600/73, motivazione del contratto). In particolare, vanno ricordati i principi di Cassazione: la presunzione di maggiori ricavi basata sui POS è legittima , ma è anche principio di diritto tributario che l’amministrazione non può fondare l’accertamento su “aria fritta”: deve comunque produrre fonti certe o indizi fondati. Se il contribuente dimostra di aver emesso correttamente gli scontrini mancanti o simili, il ricorso dovrebbe essere accolto.

7. Simulazioni pratiche

Per illustrare l’applicazione dei concetti sopra esposti, ecco due scenari esemplificativi (situazioni ipotetiche in Italia):

Caso 1: Commerciante al dettaglio – Mario gestisce un negozio di abbigliamento. Nel 2024 ha totali vendite registrate € 120.000 (scontrini), e incassi bancari tramite POS per € 150.000. Il sistema ha segnalato una discrepanza di € 30.000. L’Agenzia invia una lettera di compliance riportando le giornate X, Y, Z con incassi POS superiori di quell’importo rispetto agli scontrini.
Difesa: Mario verifica gli estratti del POS e scopre che € 5.000 di quei incassi sono rimborsi di caparre ricevute, non nuovi ricavi (gli scontrini relativi non erano stati emessi in quell’anno). Altri € 3.000 derivano da vendite online certificate con fattura (non conteggiate nei corrispettivi). Gli € 22.000 restanti corrispondono a vendite legittime, ma scontrini smarriti. Mario raccoglie Z-totali, estratti POS, rimborsi e provvede al ravvedimento per le vendite senza scontrino, pagando IVA e imposte sui 22.000 con sanzioni ridotte. Risponde all’Agenzia allegando la documentazione: il Fisco archivia la comunicazione senza proseguire.

Caso 2: Artigiano ambulante – Silvia è una ceramista che vende alle fiere. Ha un registratore telematico e accetta POS. Nel 2025 il suo registratore segnala € 30.000 di corrispettivi, mentre le banche hanno trasmesso POS per € 45.000. Arriva un avviso di accertamento che ritiene silenziosamente valide le lettere di compliance (non avvenute entro termini tecnici) e aumenta il reddito di € 15.000.
Difesa: Silvia nota che in verità alcuni dati POS sono doppiamenti tecnici: durante fiere passate da OTAs esteri ha effettuato storni o incassi come “trasferte” che il sistema bancario ha aggregato come nuove vendite. Inoltre, proprio in quei mesi ha anche venduto all’estero (fatture) per circa € 5.000, che non sono stati incrociati. Con l’ausilio di un perito, presenta un’analisi contabile dettagliata. In fase di contraddittorio si concorda di scorporare € 5.000 di operazioni internazionali e € 4.000 di storni, riducendo il presunto reddito. Si trova un accordo: Silvia integra i ricavi per € 6.000 (la parte a suo carico), pagando IVA e IRPEF, e l’accertamento viene rettificato su € 6.000 invece che € 15.000, con sanzioni pari al minimo ridotto (20%) grazie alla collaborazione.

Questi esempi sottolineano il ruolo del dettaglio dei dati e del tempestivo coinvolgimento del contribuente. Un’analisi frettolosa o la mancata comunicazione di particolari rilevanti può portare a stime errate dei ricavi.

Fonti e sentenze

  • Cass. civ. 1 lug. 2015, n. 13494 – Principio di presunzione legale su incassi POS non certificati .
  • Cass. civ. ord. 22 lug. 2020, n. 15586 – Pagamenti POS superiori a scontrini: fatto noto e onere di prova del contribuente .
  • D.P.R. 600/1973, art. 39(1)(d) – Diritto del Fisco di presumeremai attività non dichiarata da registrazioni incomplete .
  • D.Lgs. 127/2015 – Obbligo registratori telematici per corrispettivi .
  • Legge 207/2024 (Legge Bilancio 2025), art. 1, commi 74-77 – Collegamento logico POS-registratore telegrafico da 2026 .
  • Provvedimento Direttore AE 31/10/2025 (prot. 424470) – Modalità di collegamento POS-RT e soggetti interessati .
  • DL 124/2019, art. 22(5) – Trasmissione dati POS da operatori finanziari .
  • Provvedimento Direttore AE 21/3/2025 (n. 307703/2025) – Sistema SDI per invio dati pagamenti elettronici .
  • D.L. 39/2024, art. 7(5) – Sanzioni 2.000–21.000€ su omissioni/tardività dati POS .
  • D.Lgs. 471/1997, art. 10(1-ter) – Sanzioni per mancata/incompleta trasmissione corrispettivi (70% imposta o sanzione fissa) .
  • Cass. civ. 28 mar. 2024, n. 8386 – Illegittimità di presunzione basata solo su valore di registro (menzione in ).
  • Provvedimenti AE di compliance fiscale (es. Prot. 2023/133949) – Lettere ai contribuenti per anomalie dichiarazioni.
  • Varie circolari Agenzia Entrate, riviste giuridiche e commentari (Euroconference, fiscooggi, studi legali).

Accertamenti Digitali Basati sui Dati dei POS

Come Contestarli e Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale fondato sui dati dei POS (pagamenti elettronici) e l’Agenzia delle Entrate sostiene che gli incassi POS non coincidono con i ricavi dichiarati?

Ti contestano ricavi in nero, omesse fatturazioni o maggiori imposte perché “i flussi POS risultano superiori”, trasformando dati digitali grezzi in presunzioni di evasione?

Temi che differenze tecniche, storni, rimborsi o errori di riconciliazione vengano letti come vendite non dichiarate, con sanzioni e interessi?

Devi saperlo subito:

👉 i dati POS non sono ricavi per definizione,
👉 gli accertamenti digitali hanno limiti probatori precisi,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente la pretesa.

Questa guida ti spiega:

  • come nascono gli accertamenti basati sui dati POS,
  • quando le contestazioni sono illegittime,
  • quali errori evitare,
  • come difenderti efficacemente.

Cosa Sono gli Accertamenti Digitali sui POS (In Modo Chiaro)

Gli accertamenti digitali nascono da:

  • incroci automatizzati tra dati POS,
  • confronti con corrispettivi, fatture e dichiarazioni,
  • segnalazioni di scostamenti tra incassi elettronici e ricavi.

👉 Non c’è una valutazione del singolo incasso.
👉 C’è un confronto numerico aggregato.


Perché il Fisco Usa i Dati dei POS

L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati POS perché:

  • sono tracciabili e standardizzati,
  • consentono controlli rapidi e massivi,
  • alimentano algoritmi di rischio.

👉 Ma la tracciabilità non equivale a tassabilità automatica.


Il Punto Chiave: Incasso POS ≠ Ricavo

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se passa dal POS, allora è ricavo tassabile”.

In realtà:

  • i dati POS includono IVA,
  • possono includere anticipi, caparre, rimborsi, storni,
  • possono riferirsi a operazioni già fatturate in altro periodo,
  • possono includere incassi per conto terzi.

👉 Il POS registra pagamenti, non ricavi fiscali.


Le Differenze Lecite che Generano “Anomalie”

Sono frequenti e assolutamente legittime:

  • rimborsi e storni effettuati in periodi diversi,
  • pagamenti anticipati rispetto alla fatturazione,
  • incassi IVA inclusa confrontati con ricavi netti,
  • pagamenti per conto di terzi,
  • errori di riconciliazione bancaria,
  • chiusure di cassa non allineate.

👉 Il dato POS va interpretato, non sommato.


Quando l’Accertamento è Illegittimo

L’accertamento basato sui POS è contestabile se:

  • si fonda solo sul confronto aritmetico POS/ricavi,
  • non considera IVA, rimborsi e storni,
  • ignora la tempistica di fatturazione,
  • non dimostra operazioni non fatturate,
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • manca il contraddittorio preventivo.

👉 Il Fisco deve provare il ricavo occulto, non solo lo scostamento.


Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova

Un principio fondamentale è questo:

👉 i dati POS sono un indizio, non una prova autonoma.

Questo significa che:

  • lo scostamento non basta,
  • serve la prova di vendite non dichiarate,
  • la presunzione va corroborata,
  • il contribuente ha diritto alla prova contraria.

👉 Molti accertamenti digitali crollano su questo punto.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • accettano il dato POS come “oggettivo”,
  • non ricostruiscono correttamente gli incassi,
  • rispondono in modo frettoloso ai controlli,
  • pagano per paura.

👉 È la lettura del dato che va contestata.


Accertamento Digitale ≠ Debito Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 la tecnologia non supera le regole della prova fiscale.

Questo significa che puoi:

  • contestare la ricostruzione automatica,
  • dimostrare la natura non reddituale delle differenze,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento,
  • evitare sanzioni sproporzionate.

👉 La difesa nel merito è decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti digitali sui POS è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • contesta l’uso meccanico dei dati POS,
  • smonta la presunzione di ricavi occulti,
  • valorizza la riconciliazione corretta dei flussi,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i flussi.
👉 L’avvocato difende il diritto alla corretta interpretazione del dato.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento digitale ricevuto,
  • verificare la metodologia usata dall’Agenzia,
  • dimostrare la legittimità delle differenze POS,
  • contestare l’assenza di prova del ricavo,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • tutelare il patrimonio personale o aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su incassi non imponibili,
  • sanzioni elevate,
  • interessi non dovuti,
  • accertamenti su più annualità,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Accettare il dato grezzo significa accettare una finzione fiscale.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Negli accertamenti digitali:

  • gli importi contestati sono spesso rilevanti,
  • i termini di ricorso sono brevi,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti fiscali digitali e basati su dati POS richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su presunzioni tecnologiche.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento basato sui POS,
  • verifica della correttezza della ricostruzione digitale,
  • difesa contro presunzioni illegittime,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela del patrimonio personale o aziendale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

Gli accertamenti digitali basati sui dati dei POS
👉 non sono automaticamente legittimi.

👉 I dati vanno interpretati,
👉 le differenze vanno spiegate,
👉 la prova spetta al Fisco.

La regola è chiara:

👉 smontare l’automatismo digitale,
👉 difendere la realtà dei flussi,
👉 mai accettare un accertamento POS senza reagire.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti basati sui POS, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su incassi che non costituiscono ricavi imponibili.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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