Società Cancellata E Accertamento Sull’ex Socio: Difesa Contro La Contestazione Di Utili Extracontabili

La contestazione di utili extracontabili a carico dell’ex socio di una società cancellata è una delle situazioni fiscali più critiche e penalizzanti, perché l’Agenzia delle Entrate tenta di trasferire sul patrimonio personale del socio presunti redditi non dichiarati della società, anche dopo la sua estinzione.

Per ex soci di società di capitali o di persone, il rischio è elevato: accertamenti notificati anni dopo la cancellazione, fondati su presunzioni di distribuzione di utili in nero, con recuperi IRPEF, sanzioni e interessi, anche quando non vi è prova di alcuna effettiva percezione.

Molti si chiedono:
“Possono accertarmi se la società non esiste più?”
“Basta la cancellazione per presumere utili distribuiti?”
“Come mi difendo se non ho mai incassato nulla?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la cancellazione della società non legittima automaticamente l’accertamento sull’ex socio.
La percezione di utili extracontabili deve essere provata, non presunta in modo astratto.


Società cancellata e accertamento sull’ex socio: il meccanismo contestato

La situazione tipica è questa:

• la società viene cancellata dal Registro delle Imprese
• l’Agenzia contesta maggiori redditi alla società
• presume l’esistenza di utili extracontabili
• imputa tali utili all’ex socio
• sostiene una distribuzione “di fatto”
• notifica l’accertamento direttamente al socio

Ma la catena presuntiva non è automatica né sempre legittima.


Perché questo tipo di accertamento è così pericoloso

Il vero rischio è che:

• l’ex socio venga tassato su redditi mai percepiti
• la presunzione sostituisca la prova
• l’accertamento copra più annualità
• si colpisca direttamente il patrimonio personale
• l’onere della prova venga ribaltato
• l’atto diventi rapidamente esecutivo

Una presunzione non difesa può diventare un debito personale reale.


L’errore più grave: pensare che “la cancellazione chiuda tutto”

Molti ex soci sbagliano quando:

• ignorano l’accertamento
• ritengono che la cancellazione li protegga
• non contestano la presunta distribuzione
• non dimostrano la mancata percezione
• rinunciano a una difesa autonoma

La cancellazione non elimina il diritto di difesa, ma lo rende ancora più necessario.


Utili extracontabili: cosa deve provare l’Agenzia

È essenziale sapere che l’Amministrazione deve dimostrare:

• l’esistenza di maggiori redditi societari
• la natura extracontabile degli utili
• la concreta disponibilità in capo al socio
• la reale distribuzione (anche di fatto)
• il collegamento tra utili e socio specifico

La sola cancellazione della società non prova nulla.


Presunzione di distribuzione e suoi limiti

La presunzione di distribuzione degli utili:

non è assoluta
• richiede indizi gravi, precisi e concordanti
• non può basarsi solo sulla ristretta base sociale
• non può prescindere dalla prova di disponibilità
• è superabile con prova contraria

Il cuore della difesa è dimostrare che l’utile non è mai arrivato al socio.


Quando la contestazione è debole o illegittima

La difesa è particolarmente efficace quando:

• non vi sono movimenti finanziari verso il socio
• la società era in perdita o in crisi
• i conti correnti non mostrano accrediti
• gli utili sono rimasti nella sfera societaria
• l’Ufficio usa presunzioni astratte
• manca una prova individualizzata

In questi casi l’accertamento sull’ex socio può essere annullato.


Società estinta ≠ responsabilità automatica del socio

Un principio fondamentale è questo:

• l’accertamento societario non si trasferisce automaticamente
• l’ex socio ha una posizione autonoma
• l’atto a suo carico deve essere motivato
• non basta richiamare l’accertamento della società
• la responsabilità personale va dimostrata

Se l’atto è generico o riflesso, è viziato.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’accertamento societario
• esame dell’atto notificato al socio
• contestazione della presunzione di distribuzione
• prova della mancata percezione
• ricostruzione dei flussi finanziari
• verifica della motivazione
• argomentazioni giuridiche puntuali

È una difesa personale, patrimoniale e tributaria, non solo societaria.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene contestato:

• l’atto diventa definitivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti personali
• conti e beni del socio vengono colpiti
• il danno diventa irreversibile

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su redditi inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive personali
• gravi danni patrimoniali

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento come ex socio

Se ricevi un accertamento per utili extracontabili dopo la cancellazione della società:

• non accettare la presunzione automaticamente
• non pensare che la società estinta ti protegga
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci la tua posizione finanziaria
• dimostra la mancata percezione degli utili
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo ex soci destinatari di accertamenti per utili extracontabili successivi alla cancellazione della società, tutelando il patrimonio personale da presunzioni non provate.

Può intervenire per:

• contestare la presunzione di distribuzione
• dimostrare la mancata percezione degli utili
• smontare accertamenti riflessi e generici
• ottenere l’annullamento o la riduzione dell’atto
• bloccare la riscossione


Agisci ora

La cancellazione della società non autorizza il Fisco a tassarti su utili mai incassati.

Se ricevi un accertamento come ex socio per presunti utili extracontabili,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora il tuo patrimonio personale, prima che una presunzione diventi un debito definitivo.

Introduzione

La situazione in cui una società risulti già cancellata dal Registro delle imprese mentre l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento fiscale sui suoi ex soci è particolarmente complessa e delicata. Da un lato, infatti, lo scioglimento/liquidazione della società ne determina l’estinzione giuridica e la decadenza della capacità di stare in giudizio; dall’altro, se erano stati realizzati “utili extracontabili” (cioè proventi effettivamente conseguiti dall’impresa ma non registrati in bilancio né dichiarati al fisco ), l’Erario tende a imputarli ai soci sulla base di presunzioni. La difesa del socio deve quindi districarsi fra le norme societarie (in particolare il Codice Civile) e quelle tributarie (DPR 600/1973, TUIR, ecc.), alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Questo approfondimento, rivolto ad avvocati, imprenditori e contribuenti, illustra il quadro normativo di riferimento e le possibili linee difensive in caso di accertamento di utili extracontabili dopo la cancellazione della società. Sono incluse tabelle riepilogative, domande e risposte pratiche, esempi di simulazioni con casi concreti e indicazioni sul contenuto dei modelli di atti difensivi. Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali più aggiornati sono riportati in fondo, con i collegamenti alle fonti istituzionali.

Quadro normativo generale

  • Estinzione societaria (art. 2495 c.c.) – La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta l’estinzione immediata del soggetto collettivo . Dopo la cancellazione, “ferma restando l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” . In altre parole, il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali solo entro i limiti delle somme ricevute in liquidazione (e in alcuni casi anche nei confronti dei liquidatori). Questo principio civile è esteso analogamente all’ambito tributario: l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede che i soci che abbiano ricevuto denaro o beni sociali negli ultimi due periodi d’imposta prima dello scioglimento rispondano delle imposte dovute dalla società, entro il valore di tali beni .
  • Società a base ristretta – In materia fiscale, alcune società di capitali con pochi soci (tipicamente SRL o SPA familiari) sono soggette al regime di trasparenza dell’art. 5 TUIR: i redditi d’impresa “derivanti da società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa” vengono direttamente imputati e tassati ai soci . Ciò si riflette sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili: la giurisprudenza ha riconosciuto che in una società di capitali a base ristretta l’esistenza di utili in nero (non contabilizzati) fa scattare una presunzione di distribuzione ai soci, fino a prova contraria . Laddove il bilancio ufficiale non approvato non registra tali utili, l’Amministrazione fiscale assume che gli stessi siano stati distribuiti ai soci proporzionalmente alle loro quote . Questa presunzione è qualificata (grave, precisa, concordante) e onera il contribuente di fornire una prova contraria : dimostrare cioè che gli utili in nero non sono stati divisi, ma accantonati o reinvestiti, o che il socio è stato del tutto estraneo alla gestione .
  • Ultrattività societaria (art. 28 D.Lgs. 175/2014) – La legge prevede che per fini tributari una società cancellata “sopravvive” formalmente 5 anni dopo l’estinzione, permettendo l’emissione di atti (accertamenti, riscossioni, contenziosi) come se fosse ancora in vita. Tuttavia, la Cassazione recente chiarisce che si tratta di una fictio iuris meramente amministrativa . L’estinzione societaria è sostanzialmente immediata: trascorsi i termini per la liquidazione, la società è un “soggetto non più esistente” e un atto impositivo notificato ad essa è giuridicamente inesistente . Il periodo quinquennale serve solo a facilitare la notifica agli ex soci o liquidatori, ma non impedisce che l’azione possa già essere esercitata nei confronti di chi ha ricevuto somme . In altri termini, non si prolunga la personalità giuridica; pertanto la nullità dell’avviso emesso a società estinta è insanabile e si estende anche agli atti successivi basati su quell’avviso .

Società estinta: effetti sull’accertamento

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta redditi a una società già cancellata, si creano automatismi problematici. Secondo la Cassazione, un atto impositivo notificato a un soggetto estinto è inesistente . Ciò significa che:

  • Impossibilità di agire sulla società – Un’accertamento intestato alla società cancellata “non ha alcun effetto giuridico” . La società non è più un soggetto di diritto e non può essere rappresentata. Eventuali giudizi avviati dalla società sono improponibili sin dall’origine .
  • Estensione della nullità ai soci – Se l’avviso impugnato è stato solo emesso contro la società e poi, successivamente, l’Agenzia ha notificato autonomi atti di recupero dei tributi ai soci (ad esempio per responsabilità solidale o per trasparenza fiscale), la Cassazione recente afferma che la nullità dell’atto principale si estende anche a questi atti derivati, a meno che non abbiano un presupposto indipendente . In pratica, se il prelievo richiesto al socio è semplicemente “riflesso” di un avviso ormai nullo (perché riferito alla società estinta), il socio non può essere considerato legittimato passivamente .
  • Nullità radicale e impossibilità di sanatoria – La Cassazione ha ribadito che si tratta di nullità radicale: l’atto emesso verso un ente inesistente “non può produrre alcun effetto giuridico” e non è sanabile . Non è dunque possibile “resuscitare” in sede processuale la società per far valere un proprio diritto di difesa in quell’atto . La persona fisica (socio) che riceve un atto interamente rivolto alla società estinta non è legittimata ad impugnarlo “in proprio” : come chiarito dalla Cassazione, l’ex socio avrebbe dovuto limitarsi a contestare gli atti notificati direttamente a lui (ad es. avvisi di addebito tributari solidali o cartelle che lo riguardano), e non l’avviso rivolto formalmente alla società .
  • Tempi di contestazione – Il nuovo regime (post-2014) di ultrattività quinquennale non obbliga l’Ufficio ad aspettare anni prima di agire: si può procedere immediatamente verso i soci nel rispetto dei limiti patrimoniali, anche mentre i 5 anni non sono trascorsi . Il termine quinquennale è solo una finzione per agevolare le notifiche agli ex soci, ma non prolunga la vita giuridica della società . Se invece la società è stata cancellata ante 2014, l’estinzione è definitiva e tutti gli atti successivi alla cancellazione sono nulli .

Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

L’elemento centrale dell’accertamento è la presunzione di distribuzione dei cosiddetti utili extracontabili. In mancanza di una contabilità che giustifichi i mancati incassi, l’Amministrazione fiscale, in caso di controlli incrociati o incongruenze (ad esempio, incassi bancari elevati non riscontrati dai documenti emessi), assegna fittiziamente tali maggiori ricavi ai soci.

  • Definizione di utili extracontabili – Sono i profitti realizzati dalla società ma non annotati negli scritture ufficiali né dichiarati nelle dichiarazioni fiscali . Nella fattispecie tipica, si accerta che il reddito di impresa reale (derivante da incassi ad es. bancari o extracontabili) è superiore a quello dichiarato. La Corte ha riportato un esempio concreto: in un caso di SRL in liquidazione, l’Ufficio accertò un maggior reddito di €1.362.702, ritenendo che la differenza (pari a €4.475.672) derivasse da “ricavi non contabilizzati e non dichiarati” .
  • Presunzione legale nei casi “ristretti” – Se la società è a base ristretta (pochi soci in genere familiari), l’esistenza di utili extracontabili fa scattare una presunzione iuris tantum di distribuzione agli stessi soci . In altre parole, si presume che i ricavi occultati siano stati attribuiti ai soci in proporzione alle loro quote, nei medesimi esercizi in cui sono stati conseguiti . Tale presunzione è ritenuta legittima e coerente con la prassi fiscale : in Cass. 29289/2024 si ribadisce infatti che, in mancanza di un bilancio approvato, gli utili occulti vanno considerati distribuiti nello stesso periodo d’imposta .
  • Onere della prova – L’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza di presupposti concreti (incassi sospetti, discordanza di contabilità, conti correnti significativi) che giustifichino l’accertamento. Una volta fornita una base indiziaria, scatta la presunzione: il contribuente/socio dovrà provare il contrario. In particolare, il socio può neutralizzare la presunzione dimostrando che gli utili extracontabili non sono mai stati effettivamente distribuiti ai soci, bensì accantonati o reinvestiti nell’attività . Ciò richiede documentazione contabile o extracontabile (es. scritture di ricavi nascenti non utilizzati come reddito imponibile) che attestino come i proventi in nero non siano finiti nelle tasche dei soci .
  • Socio estraneo alla gestione – In via ulteriore, la giurisprudenza ammette che il socio dimostri di essere stato un mero intestatario formale delle quote, senza alcun ruolo gestionale o operativo . Se il socio riesce a provare di non aver materialmente compiuto alcuna operazione d’impresa (essendo “estraneo” alla gestione e al controllo) , può disinnescare la presunzione. In sintesi, le uniche due modalità efficaci di difesa sono: (1) dimostrare la mancata effettiva percezione degli utili (perché riversati nella società o spesi in costi non dichiarati), oppure (2) dimostrare che il socio non ha avuto alcuna parte nella realizzazione di quei ricavi.
  • Limiti formali – È invece insufficiente per il socio dedurre genericamente che il bilancio ufficiale chiude in perdita: la Corte chiarisce che solo elementi di fatto concreti sono validi per confutare l’ipotesi di distribuzione . La mera menzione di una perdita contabile ufficiale non vale come prova dell’esistenza di riserve disponibili che impediscono la distribuzione. Bisogna fornire documenti, ricostruzioni contabili o altri elementi di fatto precisi.

In sintesi, la giurisprudenza tributaria conferma che, nelle piccole società di capitali a partecipazione ristretta, il mancato riscontro contabile di tutti i ricavi induce una presunzione di attribuzione pro quota agli azionisti . Questa regola va bilanciata dall’onere di prova a carico del socio: senza motivi di prova in contrario specifici, l’accertamento è legittimo. Tuttavia, se il socio riesce a documentare adeguatamente i fatti contabili alternativi o la sua estraneità, il giudice tributario annullerà l’accertamento.

Legittimazione e processualità

Un tema cruciale è chi può impugnare e come. Come visto, un avviso di accertamento notificato direttamente alla società estinta è invalido ab origine . Ciò ha rilevanti conseguenze sul piano processuale:

  • Difetto di legittimazione del socio all’impugnazione dell’atto sociale – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29968/2025, ha deciso che l’ex socio non è legittimato ad impugnare un avviso intestato esclusivamente alla società estinta . In quel caso un socio unico di una SRL cancellata aveva tentato di annullare l’avviso notificato a nome della società (riferito ad utili extracontabili dell’anno precedente). La Cassazione ha stabilito che poiché “l’atto impugnato era intestato alla società e non conteneva nessuna pretesa nei confronti personali” di Caia, la socia non poteva agire come se fosse la società . L’estinzione della società cancellata prima del 2014 era definitiva, e al momento dell’accertamento la SRL era un soggetto inesistente . Pertanto, “la persona fisica notificataria di un atto che non reca pretesa nei suoi confronti non è legittimata ad impugnarlo in proprio” . In pratica, il socio non può “sostituirsi” alla società per contestare un avviso non diretto a lui.
  • Strade alternative di impugnazione – Secondo la stessa ordinanza 29968/2025, l’ex socio avrebbe dovuto resistere impugnando solo gli atti diretti contro di lui (per esempio l’avviso di responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 o le cartelle di pagamento a suo carico), non già il silente avviso alla società . In altre parole: la difesa va calibrata sul singolo atto in cui è persona fisica. Se l’Agenzia ha emesso un atto di recupero delle imposte (ad es. avviso di addebito solidale) a nome del socio ex art.36/2495, allora questo atto può e deve essere impugnato nel merito dinanzi alla Commissione Tributaria. L’ex socio dovrà allora contestare nel merito l’accertamento: far valere che il reddito è inesistente, invocare la presunzione di nullità se fondata sulla società estinta, e soprattutto proporre le prove contrarie (ad esempio, bilanci di liquidazione che dimostrano assenza di utili, conti correnti con versamenti soggetti, ecc.).
  • Termini per ricorso tributario – Ogni avviso o cartella può essere impugnata con un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Se non si interviene o si perde, la controversia può proseguire in appello (CTR) e, infine, in Cassazione. L’importante è agire tempestivamente: il giudizio non può cominciare mai “alla rovescia” pretese alla fonte. Come ricordato nell’ordinanza 23939/2025, il difetto originario di capacità processuale fa inammissibile l’intera causa . In sostanza, se l’atto a carico della società è nullo, i giudici tributari non possono “salvare” la procedura passando ai soci, ma devono dichiarare l’annullamento senza rinvio .
  • Regime della prova nel processo tributario – Il codice di procedura civile (artt. 2729 e ss.) non si applica pedissequamente al giudizio tributario, dove le presunzioni legali (favor fisco) sono ammesse. La novità del comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. 546/1992 (introdotto dalla L. 130/2022) ribadisce che il giudice tributario valuta la prova coerentemente alle regole sostanziali, non escludendo l’uso di presunzioni semplici . In concreto, all’ex socio spetta confutare ogni indizio probatorio prodotto dall’Ufficio. Se non lo fa puntualmente (con prova analitica contraria), l’accertamento resiste anche in sede giurisdizionale .

In sintesi, l’ex socio deve impugnare gli atti che lo riguardano direttamente (non gli avvisi intestati alla società), e farlo entro i termini, portando al giudice i fatti e i documenti che dimostrano l’inesistenza o l’erroneità della pretesa fiscale.

Possibili difese e prova contraria

Affrontare una contestazione di utili extracontabili richiede un’esposizione difensiva mirata. Di seguito alcuni consigli pratici e punti di difesa che conviene considerare in memoria o ricorso tributario.

  • Controllo della notificazione – Come primo passo, verificare con attenzione l’atto ricevuto. Se è un avviso intestato alla società cessata (causa di legittimazione viziata) non va impugnato come atto proprio: bisogna invece aspettare notifiche rivolte al socio stesso. Invece, se l’atto è un avviso di addebito direttamente al socio per utili attribuitigli (o una cartella a suo nome), questi è impugnabile. Ad esempio, un avviso di recupero IRES/IRPEF nei confronti del socio (per trasparenza) può essere contestato per mancanza di presupposto e violazioni di legge.
  • Richiamo alle norme di capacità – In ogni ricorso difensivo va evidenziato il difetto di capacità processuale laddove applicabile . Si può citare la giurisprudenza (Cass. n. 23939/2025 e 29968/2025) che ha escluso la legittimità dell’atto sociale dopo la cancellazione. Ad esempio, nella parte motivava di un ricorso si può scrivere: “L’atto impositivo notificato alla società cancellata è radicalmente inesistente, per cui l’estinzione societaria sin dal momento della cancellazione ha provocato il difetto insanabile di capacità processuale. Ne consegue che l’avviso nei confronti di [Nome Società] è nullo e non può fondare alcuna pretesa verso i soci.”
  • Esame del presupposto impositivo – Bisogna mettere in discussione il fatto stesso che esistano utili da distribuire. Se possibile, va richiesta la documentazione usata dall’Ufficio (elenco movimenti bancari, indagini, “contabilità extracontabile” sequestrata) per verificare la fondatezza degli elementi. Si dovrà quindi contestare ogni elemento probatorio: ad es., se l’accertamento si basa su versamenti bancari, il socio deve dimostrare con pezze giustificative che quei versamenti erano già dichiarati o di natura diversa (rimborsi di spese fatturate altrove, rimborsi IVA, prestiti fra soci registrati, ecc.). In sede di memoria si può elencare punto per punto: “il versamento in data XX non è un ricavo occulto, come documentato dalla fattura n. Y; l’incasso POS del giorno YY è da ricondurre ad acconto cliente, come da documento attaccato; infine il prelievo di €Z risulta da scritture interne di magazzino come rimborso…” e così via.
  • Dimostrazione dell’accantonamento/ reinvestimento – Se la presunzione pende sulla distribuzione di utili, il socio deve presentare prove (anche documenti interni, scritture contabili parallele, contratti di reinvestimento) che le somme incassate non hanno rappresentato reddito tassato né distribuito, bensì sono state riassorbite nei conti della società. Ad esempio, fatture passive tardive, ammortamenti straordinari o costi sommersi riconducibili a quegli introiti, o riconteggi di magazzino che giustifichino le discrepanze. Ogni documento di supporto (estratti contabili, dichiarazioni IVA, bilanci consuntivi, liste di cespiti acquistati) va allegato e commentato in memoria per far emergere la coerenza alternativa.
  • Prova di estraneità – In alternativa, il socio può argomentare di aver agito esclusivamente come titolare formale delle quote, non partecipando all’attività economica . In tal caso, va illustrata la sua posizione all’interno della compagine: ad es. si può dichiarare di non aver svolto alcun atto di gestione né coordinamento (specificando funzioni e deleghe), allegando eventuali minutes di assemblee da cui emerge l’inattività o l’assenza. Non basta dire di non essere stato attivo: serve documentare con fatti (contratti firmati da altri, deleghe, deleghe mancate, assenza della firma sui libri sociali).
  • Il ricorso tributario (modello) – La memoria va strutturata in modo chiaro: 1) esposizione dei fatti (riconducendo la vicenda societaria e la nascita dell’atto impositivo), 2) motivi giuridici (nullità per l’atto a società estinta, mancanza di prova della distribuzione, violazione di legge), 3) allegati probatori (bilanci di liquidazione, contabili, scritture) e 4) richieste (annullamento dell’avviso in tutto o in parte). Occorre evitare argomentazioni generiche e puntare su fatti concreti. Nelle conclusioni difensive si dovrebbero elencare chiaramente le deduzioni avanzate: “In conclusione, si chiede l’annullamento dell’avviso perché emesso a persona giuridica inesistente, nonché, in subordine, l’accoglimento delle censure che evidenziano l’infondatezza dell’accertamento (mancanza di prova dei costi correlati, irregolarità contabili, ecc.).”
  • Richieste istruttorie – Se ritenuto necessario, il socio può chiedere specifiche prove documentali (audizione di testi, acquisizione di contratti) o l’ammissione di testimoni interni che confermino l’assenza di utili distribuiti o la natura dei versamenti. Anche la presentazione di perizie contabili può essere valutata se vi sono gravi dubbi sulla correttezza del bilancio di liquidazione. Tuttavia, è fondamentale argomentare già nella memoria iniziale la ragionevolezza della richiesta di valutazione in contraddittorio di dati bancari o contabili eventualmente prodotti dall’Ufficio.
  • Prescrizioni e decadenze – Va ricordato che l’accertamento degli utili extracontabili segue le regole generali di accertamento. L’Agenzia deve rispettare i termini di decadenza per notificare l’avviso (di norma 3 anni dalla chiusura dell’esercizio, allungabili a 6 in caso di dichiarazione omessa o la scoperta di fraudolenta). Una volta notificato, il socio ha 60 giorni (o 90 in caso di notifica irregolare) per proporre ricorso. Anche la cartella esattoriale di pagamento, se emessa, può essere opposta entro 40 giorni dall’avviso o 60 giorni dall’iscrizione a ruolo. Bisogna quindi agire con rapidità e non lasciarsi sorpassare dai termini.

Tabelle riepilogative

Aspetto/QuestioneConsiderazioni
Società cancellata (Registro imprese)La cancellazione estingue immediatamente la società (art. 2495 c.c.) . Dopo la cancellazione i creditori sociali possono agire contro i soci solo fino alle somme ricevute in liquidazione.
Capacità processualeEntro la cancellazione la società ha perso ogni capacità di stare in giudizio . Un atto notificato a società estinta è inesistente. L’atto è radicalmente nullo e il socio non può «resuscitare» la società in giudizio .
Accertamento utili extracontabiliSi accerta un maggior reddito societario per ricavi non annotati . In società a base ristretta si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione .
Onere della provaL’Erario prova i dati bancari/elementi indizianti di utili occultati; il contribuente deve produrre prova contraria specifica. Senza prova, vale la presunzione di presunzione .
Prove contrarie (difesa)Dimostrare, con documenti, che gli utili in nero: (a) non sono stati distribuiti (erano accantonati o reinvestiti) , oppure (b) il socio era estraneo alla gestione (titolare meramente formale).
Atti imputati al socioSe all’ex socio è stato notificato un avviso diretto (es. avviso di responsabilità ai sensi art.36 DPR 602/73 o 2495 c.c.), va impugnato per primo quell’atto . In caso di mancato pagamento, se prosegue, si opposizione cartella entro 40 gg.
Rinvio a giudizio ai sensi art.36/2495 c.c.L’Agenzia può attendere l’esaurimento del procedimento tributario della società e poi agire contro i soci ex art. 2495 c.c. o ex art. 36 DPR 602/73, senza attendere 5 anni . Ciò consente di saltare la fase societaria estinta.
AnniCassazione – Ordinanza/SentenzaPrincipio di diritto
2021Cass. civ., sez. V, ord. n. 10732 del 22/04/2021Conferma la presunzione di distribuzione degli utili occulti in società a base ristretta; precisa che il socio può confutarla solo dimostrando che tali utili sono stati accantonati o reinvestiti (non è sufficiente solo bilancio in perdita) .
2024Cass. civ., sez. V, ord. n. 29289 del 13/11/2024Ribadisce che in una SRL a base familiare gli utili extracontabili si considerano distribuiti nello stesso esercizio in cui sono stati conseguiti ; riafferma la legittimità della presunzione di attribuzione pro quota .
2025Cass. civ., sez. V, ord. n. 23939 del 27/08/2025Stabilisce che un avviso di accertamento notificato a società già cancellata è inesistente, e che tale nullità si estende agli atti derivati verso i soci privi di fondamento proprio . Conferma che l’ultrattività quinquennale (art.28 D.Lgs.175/2014) è solo una finzione giuridica .
2025Cass. civ., sez. V, ord. n. 29968 del 13/11/2025Conferma che il socio di una società cancellata prima del 2014 non può impugnare in proprio un avviso rivolto esclusivamente alla società (soggetto inesistente) . Distingue tra atto nullo alla società ed eventuali atti paralleli al socio (che vanno impugnati separatamente).
(Ulteriori sentenze rilevanti, es. Cass. 2746/2024, 18764/2024, 32120/2023)(Riportare brevi riferimenti a pronunce aggiuntive sulla presunzione e sulla capacità processuale, se rilevanti.)

Esempio pratico: “Caso Caia”

Per fissare meglio i concetti, vediamo la vicenda raccontata dall’avvocato Antonio Merola su iTaxa (13/12/2025) : una SRL unipersonale chiamata Beta SRL è stata sciolta e cancellata nel 2008. Quattro anni dopo (2012), l’Agenzia notificava a Caia, ex socia unica, un avviso di accertamento per utili extracontabili riferiti al 2007. L’avviso era in realtà intestato a Beta SRL (società estinta), ma recapitato a Caia come referente. Caia impugnava quell’avviso presso la CTP, come se fosse il debitore, senza ottenere nulla nei due gradi di merito. In Cassazione (ord. n. 29968/2025) sono emersi i seguenti punti chiave:

  1. Estinzione definitiva – Poiché Beta SRL era stata cancellata nel 2008 (prima dell’entrata in vigore dell’art.28/2014), la Corte ha sottolineato che “l’estinzione è immediata e irreversibile” . Al momento dell’accertamento del 2012, Beta SRL “era un soggetto giuridico inesistente” e non aveva capacità di agire o essere agito .
  2. Legittimazione del socio – L’atto impugnato da Caia non conteneva alcuna richiesta personale nei suoi confronti; era indirizzato esclusivamente alla società estinta. La Cassazione ha quindi stabilito il principio di diritto: “La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società [estinta], non è legittimata ad impugnarlo in proprio.” .
  3. Errori strategici – Secondo i giudici, Caia aveva commesso un errore: aveva tentato di “risuscitare” processualmente la società o di sostituirsi ad essa. La conseguenza è stata che il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile e le sentenze precedenti sono state annullate, lasciando l’avviso originario integro (per quanto irragiungibile) .
  4. Difesa corretta – I giudici hanno chiarito che Caia avrebbe dovuto opporre ricorso solo contro gli atti che la colpivano direttamente, come l’eventuale avviso di responsabilità ai sensi dell’art.36 DPR 602/1973 o l’atto di addebito ex art.2495 c.c., e lì far valere l’insussistenza del debito societario sottostante . Non doveva tentare di colpire l’avviso intestato alla società inesistente.

Lezioni per l’ex socio: Se la tua società è già cancellata (soprattutto da anni) e ricevi un atto intestato formalmente alla società, non impugnare quell’atto come se fosse rivolto a te. Invece, attendi e impugna solo gli avvisi o le cartelle notificati a tuo nome. Nel ricorso fiscale devi dimostrare (tra l’altro) che la pretesa fiscale è infondata: ad es. che gli utili contestati non esistono o non ti riguardano. Se non si è fatta opposizione tempestiva, è quasi impossibile rovesciare il processo a valle.

Domande e risposte frequenti

  • Domanda: Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento intestato a una società cancellata, senza che sia chiesto nulla a me personalmente?
    Risposta: In questo caso l’atto è rivolto esclusivamente a un soggetto inesistente, quindi è formalmente nullo . Tu non hai una posizione soggettiva soggetta a quel credito, quindi non sei legittimato a impugnarlo in proprio . In pratica non ha senso fare ricorso come socio contro quell’avviso. Dovrai invece attendere se l’Agenzia notificherà separatamente un atto diretto a te (come un avviso ex art.36 o una cartella).
  • Domanda: E se l’Agenzia notificasse direttamente a me un avviso per utili extracontabili di una società estinta?
    Risposta: Se l’avviso è intestato a te (socio) e ti contesta una quota di utili, quello sì è impugnabile. Puoi contestare la pretesa nel merito presso la Commissione Tributaria, sollevando le doglianze viste sopra: nullità per atto alla società, e in ogni caso infondatezza della contestazione. Tieni presente che l’accertamento, se basato sulla presunzione, rimane valido fino a prova contraria , perciò tocca a te dimostrare l’assenza di utili da distribuire o la tua estraneità.
  • Domanda: L’Agenzia mi contesta utili extracontabili di un bilancio antecedente alla cancellazione: cosa dimostrare?
    Risposta: Devi dimostrare che quegli utili “in nero” non sono stati distribuiti come reddito ai soci, bensì che erano già stati assorbiti dalla società (accantonati o utilizzati in costi non dichiarati) . Ad esempio, puoi provare con estratti contabili o fatture che le somme incassate sono state impiegate in investimenti, pagamenti di fornitori o rimborsi. In alternativa, puoi dimostrare che non hai preso parte all’attività in quei periodi (estraneità operativa) . Qualunque motivo di prova va presentato con documenti precisi.
  • Domanda: Se la contabilità ufficiale chiude in perdita, può bastare a scagionarmi?
    Risposta: No. La Corte ha chiarito che la mera perdita contabile non significa automaticamente che gli utili occulti non siano stati distribuiti . Serve qualcosa di più concreto: ad es. voci di bilancio non dichiarate, scritture extracontabili, contratti di reinvestimento. Il socio deve fornire elementi di fatto in grado di integrare la prova.
  • Domanda: Che fare se l’avviso è stato notificato in ritardo, oltre i termini di decadenza?
    Risposta: Occorre sempre verificare la data di notifica e il periodo contestato. In generale gli avvisi devono essere notificati entro 3 anni dalla chiusura dell’esercizio (6 anni se c’è evasione). Se l’atto è tardivo, si può eccepire la prescrizione anche in sede di ricorso tributario. Attenzione però: le regole di ultrattività quinquennale non sospendono quei termini, semmai consentono notifiche fino a 5 anni dopo la cancellazione (per tutti i tipi di atti tributari) .
  • Domanda: Quali spese legali devo considerare?
    Risposta: Il costo di un contenzioso tributario può essere significativo. Tuttavia, in genere, se l’avviso non è richiesto in via personale, non sarebbe stato dovuto pagare nulla in questa fase. Se decidi di impugnare, considera di chiedere le spese in caso di soccombenza dell’Agenzia (anche se rare nel contenzioso tributario).

Esempi di atti difensivi (modelli)

Di seguito uno schema orientativo su come strutturare gli atti difensivi (ricorso/ memoria) nel caso di accertamento di utili extracontabili. Ovviamente, ogni situazione concreta va adattata, ma i punti principali sono i seguenti:

  1. Intestazione e dati dell’atto – Specificare correttamente la CTP competente, il numero di ruolo dell’avviso o della cartella, il nome della parte avversaria (Agenzia delle Entrate) e dei ricorrenti (socio o liquidatore).
  2. Fatti di causa – Riassumere brevemente la storia societaria: data di costituzione, soci, periodo di imposta contestato, data di cancellazione dal Registro, situazione di liquidazione. Ricordare che la società è stata cancellata in data X (fornire prova: certificato di cancellazione).
  3. Atto impugnato – Descrivere l’avviso o la cartella ricevuta: indicare oggetto (utili extracontabili), anno di riferimento, importi contestati, destinatario formale. Specificare se l’avviso è intestato alla società estinta o direttamente al socio. Se l’atto è rivolto alla società, evidenziare subito che “si tratta di atto affetto da nullità originaria, in quanto notificato ad un soggetto non più esistente” .
  4. Normativa applicabile – Citare le norme rilevanti: art. 2495 c.c. (cancellazione società) , art. 36 DPR 602/1973 (responsabilità dei soci liquidati) , art. 5 TUIR (trasparenza fiscale della società), ecc. Riferirsi all’art. 28 D.Lgs. 175/2014 (ultrattività quinquennale) solo per dire che si tratta di sola finzione.
  5. Giurisprudenza citata – Inserire i principi fissati dalla Cassazione:
  6. La nullità dell’accertamento notificato a società cancellata e l’estensione agli atti verso i soci .
  7. Il diritto del socio di agire solo sugli atti che lo colpiscono direttamente .
  8. La presunzione di attribuzione dei maggiori ricavi ai soci nelle “piccole” SRL e la possibilità di confutarla .
  9. Questioni di legittimazione – Se l’atto è rivolto alla società estinta, ribadire la mancanza di legittimazione del socio e chiedere l’inammissibilità o l’annullamento in autotutela del procedimento. In subordine, se l’atto è stato notificato direttamente al socio, dichiarare di agire a tutela dell’interesse all’annullamento degli atti (anche non intestati a persona fisica) e procedere con le censure di merito.
  10. Motivi di impugnazione – Elencare i motivi, ad esempio:
  11. Violazione della normativa civilistica sullo scioglimento societario (art. 2495 c.c.) .
  12. Mancanza del presupposto impositivo (assenza di utili effettivi o loro accantonamento).
  13. Errata attribuzione a reddito d’impresa di somme che rappresentavano spese non contabilizzate (fatti costi).
  14. Violazione delle norme sulla prova (mancanza di motivazione idonea a fondare la presunzione).
  15. Difetto di capacità processuale (indicando la pronuncia Cass. 23939/2025) .
  16. Prova contraria – Nella parte finale della memoria, ricapitolare i fatti provati (con documenti allegati) che smentiscono le contestazioni: fedi bancarie corrispondenti alle fatture passive, scritture contabili interne che giustificano le differenze di magazzino, scambi di lettere con i consulenti che attestano l’uso di riserve, ecc. Chiedere al giudice di rimettere gli atti all’ufficio per eccedenza probatoria o di valutare tutti i dati in contraddittorio.
  17. Conclusioni – Con precisione si formula la domanda (ad es. “che l’avviso di accertamento venga annullato in quanto nullo” o “che venga integralmente accolto il ricorso e riconosciuta l’infondatezza della pretesa”, ecc.). Eventualmente aggiungere domanda di compensazione spese se si ritiene che l’Ufficio non abbia fornito alcuna prova effettiva di utili o di distribuzione.

Nota: È consigliabile allegare copia del bilancio finale di liquidazione, che evidenzia l’assenza di utili distribuiti (o l’eventuale saldo negativo), e di qualsiasi altra documentazione contabile che attesti l’utilizzo interno dei fondi. Se disponibile, allegare anche delibere assembleari o dichiarazioni notarili che attestino l’esaurimento delle operazioni di liquidazione senza residui distributivi.

Conclusioni

In presenza di una società cancellata e di un avviso per utili extracontabili, il socio si trova a dover combinare regole civilistiche e fiscali molto tecniche. Da un lato, la cancellazione comporta l’estinzione sostanziale dell’ente: qualsiasi atto tributario a suo carico è sin dall’origine nullo . Dall’altro, in caso di contestazioni rimaste nei termini, i soci devono difendere la loro posizione con la prova contraria alla presunzione di utili distribuiti .

In ogni caso, il consiglio principale è la massima attenzione alla forma dell’atto ricevuto. Se l’avviso è intestato alla società estinta, non lo si impugni come proprio ma si aspetti di ricevere un atto personale (ad es. con richiesta di pagamento al socio). Gli studi più recenti della Cassazione pongono grande rilievo alla forma e alla capacità processuale: la mancata capacità processuale della società cancellata fa sì che l’azione nei confronti dei soci non possa essere costruita su un atto privo di efficacia .

Se invece l’accertamento riguarda effettivamente il socio, il difensore dovrà articolare le proprie memorie evidenziando i punti sopra esposti: la nullità dell’atto, l’inesistenza di utili distribuibili (a meno che non sia dimostrato il contrario) e l’eventuale estraneità del cliente all’attività del periodo contestato. Solo una difesa puntuale, supportata da documenti chiari e motivata secondo i principi più aggiornati, può ottenere l’annullamento delle pretese fiscali.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile, art. 2495 (cancellazione della società) .
  • D.P.R. 602/1973, art. 36 (responsabilità dei soci dopo liquidazione) .
  • D.Lgs. 175/2014, art. 28 (ultrattività quinquennale delle società cancellate) .
  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 5 (trasparenza fiscale delle società a ristretta base).
  • Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 10732 del 22/04/2021 – Presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle SRL a base ristretta.
  • Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 29289 del 13/11/2024 – Attribuzione agli soci degli utili extracontabili nello stesso periodo di competenza.
  • Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 23939 del 27/08/2025 – Accertamento societario annullato se notificato a società cancellata e nullità estesa agli atti derivati verso i soci.
  • Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 29968 del 13/11/2025 – Impossibilità per il socio di impugnare un avviso intestato alla società estinta, diritto di agire solo sugli atti che lo riguardano direttamente.
  • Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 24023 del 28/08/2025 – (v. par. 4 del commento Ratio Iuris) Notifica diretta al socio post-cancellazione e indebolimento della portata dell’“ultrattività” quinquennale.

La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese e ora hai ricevuto un accertamento fiscale come ex socio, con cui l’Agenzia delle Entrate ti contesta utili extracontabili presuntamente percepiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese e ora hai ricevuto un accertamento fiscale come ex socio, con cui l’Agenzia delle Entrate ti contesta utili extracontabili presuntamente percepiti?

Ti imputano che “i ricavi non dichiarati della società sono stati distribuiti ai soci”, chiedendoti imposte personali, sanzioni e interessi, anche se non hai mai incassato nulla?

Temi che la cancellazione della società venga usata come scorciatoia per colpire direttamente il tuo patrimonio personale?

Devi saperlo subito:

👉 la cancellazione della società non giustifica automatismi,
👉 gli utili extracontabili non si presumono in capo all’ex socio,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • cosa succede fiscalmente dopo la cancellazione di una società,
  • quando l’Agenzia delle Entrate può agire contro l’ex socio,
  • quando la contestazione di utili extracontabili è illegittima,
  • come difendersi efficacemente con l’avvocato.

Società Cancellata: Cosa Cambia Davvero

Quando una società viene cancellata:

  • cessa di esistere come soggetto giuridico,
  • non può più essere destinataria di atti impositivi,
  • eventuali pretese fiscali vengono indirizzate ai soci o agli ex amministratori.

👉 Ma questo non significa che tutto possa essere ribaltato automaticamente sugli ex soci.


Perché l’Agenzia delle Entrate Colpisce l’Ex Socio

Dopo la cancellazione, il Fisco spesso sostiene che:

  • la società avrebbe prodotto utili non dichiarati,
  • tali utili sarebbero stati distribuiti ai soci,
  • l’ex socio avrebbe quindi percepito redditi imponibili.

👉 È una presunzione, non una prova.


Il Punto Chiave: Utili Extracontabili ≠ Incasso Automatico

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se la società aveva utili occulti, allora il socio li ha incassati”.

In realtà:

  • gli utili extracontabili devono essere provati,
  • la loro effettiva distribuzione deve essere dimostrata,
  • l’Agenzia deve indicare quando, come e in che misura il socio avrebbe incassato,
  • la cancellazione non crea una presunzione assoluta.

👉 Senza prova dell’incasso, il recupero personale è illegittimo.


Quando la Contestazione all’Ex Socio è Illegittima

L’accertamento è contestabile se:

  • manca la prova dell’effettiva percezione degli utili,
  • il Fisco usa solo presunzioni generiche,
  • non viene dimostrata la disponibilità finanziaria in capo al socio,
  • non c’è correlazione tra utili presunti e patrimonio personale,
  • l’accertamento societario è a sua volta contestabile o nullo,
  • la motivazione è stereotipata o insufficiente.

👉 Il socio non è il “contenitore automatico” dei redditi della società estinta.


La Cancellazione Non Cancella le Regole della Prova

Un principio fondamentale è questo:

👉 anche dopo la cancellazione, l’onere della prova resta in capo all’Amministrazione.

Questo significa che:

  • il Fisco deve provare l’esistenza degli utili,
  • deve provare la loro distribuzione,
  • deve provare l’incasso da parte del singolo socio,
  • non può limitarsi a deduzioni astratte.

👉 La prova non si presume per effetto della cancellazione.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Distribuzioni Occulte

Sono frequentemente fraintese:

  • utili mai realizzati ma solo stimati,
  • somme rimaste nella disponibilità della società,
  • perdite operative mascherate da presunti ricavi,
  • finanziamenti soci confusi con distribuzioni,
  • chiusura della società senza attivo da ripartire.

👉 Non tutto ciò che è “extracontabile” è incassato dal socio.


L’Errore Più Grave dell’Ex Socio

Molti ex soci sbagliano perché:

  • accettano la pretesa come inevitabile,
  • si difendono solo sulla cancellazione,
  • non contestano la mancanza di prova dell’incasso,
  • pagano per paura di azioni esecutive.

👉 È la presunzione di distribuzione che va smontata.


Società Cancellata ≠ Debito Personale Automatico

Un principio essenziale è questo:

👉 la responsabilità fiscale personale dell’ex socio non è automatica.

Questo significa che puoi:

  • contestare l’imputazione degli utili,
  • dimostrare l’assenza di percezione,
  • far valere vizi dell’accertamento societario,
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento personale.

👉 Le posizioni vanno difese separatamente ma in modo coordinato.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa dell’ex socio contro contestazioni di utili extracontabili è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • verifica la legittimità dell’accertamento societario presupposto,
  • contesta la presunzione di distribuzione,
  • dimostra l’assenza di incasso personale,
  • smonta la catena logica dell’Ufficio,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i numeri.
👉 L’avvocato difende la responsabilità personale.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento notificato all’ex socio,
  • verificare la prova degli utili e della distribuzione,
  • contestare l’imputazione reddituale personale,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • evitare la tassazione di redditi mai percepiti,
  • tutelare il patrimonio personale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • tassazione su redditi inesistenti,
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • aggressione del patrimonio personale,
  • contenziosi lunghi e costosi.

👉 Accettare la presunzione significa pagare per un reddito che non hai mai avuto.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per gli ex soci:

  • gli importi contestati sono spesso molto elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti notificati agli ex soci di società cancellate richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso su imputazioni presuntive.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento sull’ex socio,
  • verifica della prova di utili extracontabili e distribuzione,
  • difesa contro imputazioni reddituali illegittime,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela del patrimonio personale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

La società cancellata
👉 non rende automaticamente colpevole l’ex socio.

👉 Gli utili vanno dimostrati,
👉 la distribuzione va provata,
👉 l’incasso personale non si presume.

La regola è chiara:

👉 separare società e socio,
👉 smontare la presunzione,
👉 difendersi con strategia.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nelle contestazioni agli ex soci di società cancellate, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su redditi che non hai mai percepito.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!