Controllo Formale Ex Art. 36-ter Del Dpr 600/1973 E Come Difendersi

Il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973 è una delle verifiche fiscali più sottovalutate ma pericolose, perché consente all’Agenzia delle Entrate di rettificare la dichiarazione del contribuente sulla base di documenti e dati richiesti, con recupero di imposte, sanzioni e interessi, spesso senza un vero contraddittorio se la fase non viene gestita correttamente.

Per contribuenti, imprenditori e partite IVA, un controllo formale mal affrontato può trasformare un errore documentale o interpretativo in un debito definitivo, con successiva cartella di pagamento.

Molti si chiedono:
“È solo un controllo formale o è già un accertamento?”
“Se non rispondo cosa succede?”
“Come posso difendermi prima che arrivi la cartella?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il controllo ex art. 36-ter non è automatico né neutro.
Se non viene gestito correttamente, produce effetti concreti e definitivi.


Cos’è il controllo formale ex art. 36-ter

Il controllo formale consente all’Agenzia delle Entrate di:

• verificare la documentazione a supporto della dichiarazione
• controllare detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta
• confrontare i dati dichiarati con quelli in possesso dell’Ufficio
• richiedere chiarimenti e documenti al contribuente
• rettificare la dichiarazione
• liquidare maggiori imposte

Non è un controllo “meccanico” come il 36-bis, ma richiede valutazioni.


Perché il 36-ter è più pericoloso di quanto sembri

Il vero rischio del controllo formale è che:

• si fonda su mancata o ritenuta insufficiente documentazione
• trasforma errori formali in recuperi d’imposta
• produce sanzioni piene
• porta direttamente all’iscrizione a ruolo
• limita la difesa se non si risponde correttamente
• anticipa la fase esattoriale

Molti contribuenti sottovalutano questa fase e perdono l’occasione di difendersi.


L’errore più grave: ignorare o rispondere male alla richiesta

Molti sbagliano quando:

• non rispondono alla richiesta di documenti
• rispondono fuori termine
• inviano documenti incompleti
• forniscono spiegazioni generiche
• non contestano le valutazioni dell’Ufficio
• pensano di “difendersi dopo”

Nel 36-ter la difesa si gioca prima della cartella.


Controllo formale e diritto di difesa

È essenziale sapere che:

• il contribuente ha diritto a fornire chiarimenti
• l’Ufficio deve valutare la documentazione prodotta
• le rettifiche devono essere motivate
• non ogni irregolarità giustifica il recupero
• le sanzioni richiedono colpevolezza
• il controllo è impugnabile nei suoi esiti

Se l’Ufficio ignora o travisa i documenti, la pretesa è contestabile.


Quando il controllo ex art. 36-ter è illegittimo

La difesa è fondata quando:

• la documentazione era esistente e corretta
• l’Ufficio ha interpretato in modo errato le norme
• le spese o detrazioni erano legittime
• il credito d’imposta spettava
• la rettifica è sproporzionata
• manca una reale motivazione
• il contribuente non è stato messo in condizione di difendersi

In questi casi la successiva cartella può essere annullata.


Controllo formale e differenza con l’accertamento

Un punto chiave è questo:

• il 36-ter non è un accertamento sostanziale pieno
• non consente ricostruzioni induttive
• non può basarsi su presunzioni complesse
• deve limitarsi alla verifica documentale

Se l’Ufficio va oltre questi limiti, l’atto è viziato.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi puntuale della richiesta dell’Agenzia
• verifica dei presupposti normativi
• produzione ordinata e mirata dei documenti
• spiegazioni tecniche coerenti
• contestazione delle valutazioni errate
• tracciamento del rispetto dei termini
• preparazione alla fase successiva (se necessaria)

È una difesa preventiva e strategica, non reattiva.


Dal controllo formale alla cartella: attenzione ai tempi

Se il controllo non viene gestito:

• l’Ufficio procede alla rettifica
• viene emessa la comunicazione di esito
• segue l’iscrizione a ruolo
• arriva la cartella di pagamento
• il margine difensivo si riduce

Intervenire prima della cartella è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• recupero d’imposta definitivo
• sanzioni elevate
• interessi cumulativi
• riscossione forzata
• perdita di liquidità
• contenzioso più complesso

Il danno è fiscale ed economico.


Cosa fare subito se ricevi un controllo ex art. 36-ter

Se ricevi una richiesta di documenti o chiarimenti:

• non ignorarla
• non rispondere in modo frettoloso
• verifica termini e contenuto
• fai analizzare la richiesta
• prepara una risposta tecnica
• tutela la tua posizione prima della rettifica

Il tempo e la qualità della risposta sono decisivi.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, anche nella gestione dei controlli formali ex art. 36-ter, tutelando il contribuente fin dalla fase documentale per evitare recuperi ingiustificati.

Può intervenire per:

• valutare la legittimità del controllo
• impostare una risposta difensiva efficace
• contestare rettifiche errate
• prevenire l’iscrizione a ruolo
• difendere il contribuente in fase contenziosa


Agisci ora

Il controllo formale non è una semplice richiesta di carta, ma un passaggio decisivo.

Chi lo gestisce male, subisce la cartella.
Chi lo gestisce bene, può evitare il debito.

Se hai ricevuto un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua posizione prima che una verifica documentale si trasformi in un debito definitivo.

Introduzione

Il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, disciplinato dall’art. 36-ter del DPR 600/1973 (aggiornato con le novità normative al 2025), è un accertamento “leggero” ma cogente effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Tramite questo strumento l’ufficio verifica la corrispondenza tra i dati dichiarati dal contribuente e la documentazione in suo possesso (per es. scontrini, ricevute, fatture, certificazioni, etc.) . A differenza del controllo automatico (art. 36-bis), che si limita a correggere errori aritmetici basandosi sui dati dichiarati, il 36-ter consente un’analisi più ampia delle detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti indicati in dichiarazione . La procedura si conclude con la comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”) e, in caso di mancata regolarizzazione, con l’iscrizione a ruolo del debito con sanzioni ridotte (cartella di pagamento) .

Gli uffici hanno l’onere di completare il controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Questo significa, ad esempio, che per la dichiarazione relativa al 2022 il termine ultimo è il 31 dicembre 2024. Per svolgere il controllo, l’Amministrazione utilizza criteri selettivi stabiliti annualmente (analisi del rischio e priorità direttoriali) . Il contribuente può ricevere, per posta o via PEC, una richiesta di documenti e chiarimenti (art. 36-ter, c.3) con un termine, ora di 60 giorni (prima 30), per trasmettere quanto richiesto . È importante notare che l’ufficio non può chiedere documenti che già possiede (anagrafe tributaria, banche dati), ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente . Inoltre, ai sensi dell’art. 36-ter, comma 3-bis, non è efficace alcuna richiesta di atti già in possesso dell’amministrazione .

Procedure e fasi del controllo formale

In sintesi, il procedimento prevede le seguenti fasi:

  • Selezione e controllo preliminare: gli uffici scelgono le dichiarazioni da esaminare e verificano i dati esposti confrontandoli con informazioni interne ed esterne (Es. dati INPS, CU, Anagrafe tributaria).
  • Richiesta di chiarimenti (art. 36-ter c.3): al contribuente viene notificato (mail, PEC o raccomandata) un invito formale a produrre documenti e giustificativi entro 60 giorni (termine elevato al 1° gennaio 2025 ). In questa fase il contribuente può autonomamente correggere gli errori tramite ravvedimento operoso (con sanzioni ulteriormente ridotte) .
  • Analisi dei documenti: trascorsi i termini, l’ufficio esamina quanto ricevuto. Se i chiarimenti sono soddisfacenti annulla la pretesa e invia al contribuente una comunicazione di regolarità. Altrimenti, procede con le rettifiche.
  • Comunicazione di irregolarità (art. 36-ter c.4): l’esito del controllo viene notificato al contribuente con l’elenco delle variazioni (imposte, ritenute, detrazioni, etc.) . Tale comunicazione indica i motivi della rettifica e riepiloga le somme dovute, comprensive di interessi e sanzione ridotta (riduzione dal 30% al 20% se si paga entro 30 giorni , o al 10% in caso di ravvedimento speciale ex L.197/2022). Dal ricevimento della comunicazione inizia il termine di 60 giorni per pagare le somme richieste oppure presentare ulteriori osservazioni/documenti .
  • Esito e cartella di pagamento: se il contribuente regolarizza (pagamento o mancata risposta) entro 60 giorni, l’ufficio iscrive a ruolo l’importo dovuto, con gli interessi e le sanzioni ridotte previste . Se invece riscontra che l’errore dichiarativo non sussiste o è giustificato, annulla le rettifiche e ne informa il contribuente . Se la comunicazione non viene impugnata o definita positivamente, l’Agenzia – tramite Agente della riscossione – invierà la cartella di pagamento. La cartella deve riportare il dettaglio del credito, maggiorazioni di interesse e sanzioni già ridotte. Il contribuente ha 60 giorni per impugnare la cartella davanti alla Commissione Tributaria (il termine è perentorio, pena inammissibilità) .

Termini e scadenze principali

Le principali scadenze da rispettare nel contenzioso derivante dal controllo formale sono riepilogate nella tabella sottostante:

FaseTermine normativoNote
Controllo formale (art.36-ter c.1)Entro 31/12 del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazioneTermine a pena di decadenza non perentorio (cfr. Cass. 17396/2010).
Richiesta documenti (art.36-ter c.3)60 giorni dalla notifica (30 prima del 2025)Termine indicativo. Possibile sospensione ferragostana.
Comunicazione esito (art.36-ter c.4)Entro 31/12 del secondo anno (stessa scadenza del controllo)L’esito deve indicare motivi rettifiche e calcolo somme.
Risposta o pagamento (art.36-ter c.4)60 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 prima del 2025)Per pagare le somme con sanzioni ridotte o per trasmettere osservazioni.
Iscrizione a ruolo (art.36-ter c.5)Senza ulteriori termini specifici: attività propedeutica alla notifica di cartella.L’ufficio iscrive a ruolo dopo scadenza termine sopra.
Impugnazione comunicazione60 giorni dal ricevimentoRicorso ammissibile anche se non espressamente elencato (Corte di Cass.).
Impugnazione cartella60 giorni dalla notificaPena decadenza. Eventuale ricorso per motivi del controllo formale.

Oltre ai termini specifici indicati, valgono i termini di sospensione ordinaria dei termini dell’Agenzia delle Entrate (ad es. sospensione ferragostana dall’1/8 al 4/9 ). In via informale, le circolari e le informative (es. CNDCEC 14/7/2025 ) hanno precisato che, se il termine ordinatorio di 30 giorni cade in periodo di sospensione o di sovraccarico professionale estivo, l’ufficio dovrà comunque valutare la documentazione ricevuta anche oltre tale termine .

Contraddittorio e garanzie processuali

Il controllo formale prevede un contraddittorio endoprocedimentale minimale: il contribuente può fornire chiarimenti scritti (o essere ricevuto dall’ufficio) dopo la richiesta documentale . Tuttavia, con l’introduzione dell’art. 6-bis della L.212/2000 (riforma processuale 2024), l’obbligo di un vero contraddittorio “informato ed effettivo” è previsto per la maggior parte degli atti tributari, escluse alcune tipologie specifiche . In particolare, il DM MEF 24 aprile 2024 (attuativo dell’art. 6-bis) ha espressamente escluso le comunicazioni di esito del controllo formale dall’obbligo di contraddittorio preventivo . Ciò significa che le comunicazioni di avviso bonario e di irregolarità ex art. 36-ter non devono precedere l’adozione di un atto definitivo con un contraddittorio formale, poiché la pretesa tributaria discende direttamente da una norma di legge. Tuttavia, resta comunque previsto un confronto fra le parti: il contribuente può produrre documentazione e motivazioni, e l’ufficio dovrà tenerne conto e motivare le eventuali rettifiche . Se l’ufficio rigetta le osservazioni e procede all’iscrizione a ruolo, la cartella in arrivo potrà essere impugnata contestando in sede contenziosa i vizi relativi al controllo formale (ad esempio la mancanza di comunicazione) entro 60 giorni .

Differenze tra controllo automatizzato (36-bis) e formale (36-ter)

Il controllo automatico (art. 36-bis) è limitato a verifiche aritmetiche sui dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e produce anch’esso una comunicazione di irregolarità (ex art. 36-bis, c.4) con le riduzioni di sanzioni. Il contribuente ha 60 giorni per pagare o fornire chiarimenti anche in questo caso . Il controllo formale (36-ter) va oltre: verifica la correttezza delle detrazioni, deduzioni e versamenti dichiarati con il supporto dei documenti richiesti . In pratica:

  • Oggetto del controllo: 36-bis corregge errori aritmetici e incongruenze immediatamente evidenti; 36-ter esamina errori formali o sostanziali nei dati dichiarativi, escludendo ritenute, detrazioni e crediti non spettanti .
  • Modalità: in 36-bis l’ufficio automatizza il controllo senza contatto diretto, mentre in 36-ter l’ufficio può chiedere documenti al contribuente e valutare spiegazioni .
  • Termini: entrambi i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, ma per il 36-ter è previsto il passaggio interlocutorio della comunicazione e dei chiarimenti al contribuente .
  • Contraddittorio: per ambo gli atti, dall’1/1/2024 i termini di 60 giorni sostituiscono i precedenti 30 (D.Lgs.108/2024) . Tuttavia, per i controlli formali il contraddittorio preventivo è stato escluso dal DM 24/4/2024 (vedi sopra) .

Queste differenze possono essere riassunte come segue:

CaratteristicaControllo 36-bis (automatico)Controllo 36-ter (formale)
Tipo di dati controllatiErrori aritmetici e incongruenze interne della dichiarazioneErrori formali o sostanziali (detrazioni, ritenute, deduzioni)
Documentazione richiestaNessuna interazione diretta; informazioni già in anagrafeRichiesta di documentazione in 60 gg (fatture, ricevute, CUD, etc.)
Contraddittorio preventivoNo; ma se richiesto contraddittorio ordinario, termini analoghi a 36-terNo (DM MEF 24/4/2024 esclude il contraddittorio preventivo)
Sanzioni ridotteSanzione al 20% (pagamento entro 30 giorni)Sanzione al 20% (pagamento entro 60 giorni dal 2025)
Atto finaleAvviso bonario / cartella (se non pagato o motivato)Comunicato esito + possibile cartella a carico (come sopra)

Errori comuni nelle comunicazioni e rischi procedurali

Nel rispondere a una comunicazione di irregolarità spesso accadono alcuni errori ricorrenti:

  • Ignorare la comunicazione: è gravissimo. Senza risposta o pagamento nei termini, l’ufficio prosegue con l’iscrizione a ruolo. Il contribuente rischia così di veder notificata una cartella e di perdere poi la possibilità di ridurre le sanzioni .
  • Contestare tardivamente o in modo generico: le osservazioni devono essere puntuali, corredate di documenti concreti (es. ricevute, bonifici, certificazioni mediche) e spiegare chiaramente perché l’irregolarità non sussiste.
  • Dati anagrafici errati nella notifica: la comunicazione deve essere notificata al domicilio fiscale del contribuente. Errori gravi (es. indirizzo PEC non aggiornato) possono rendere nulla la notifica. Se la cartella successiva è basata su una comunicazione non valida, la Cassazione ha affermato la nullità della stessa .
  • Competenza territoriale sbagliata: il controllo formale deve essere svolto dall’ufficio competente per domicilio fiscale del contribuente nell’anno di imposta (art. 39 D.Lgs. 241/97). Recenti sentenze della Cassazione (c. trib., n. 11660 e 11790/2024) hanno ribadito che un’eventuale iscrizione a ruolo emessa da ufficio diverso è nulla . Allo stesso modo, se la comunicazione arriva da un ufficio non competente, è un valido motivo di ricorso.
  • Errori del CAF o del professionista abilitato: se l’irregolarità deriva da un errore nel visto di conformità (mod. 730 o dichiarazione IVA) imputabile al CAF, la responsabilità di sanzioni ricade sul CAF o sul responsabile (art. 39, c.2, D.Lgs. 241/97). In tal caso la competenza per l’iscrizione a ruolo è della Direzione Regionale competente per il domicilio del CAF . In pratica, il contribuente deve informare l’ufficio dell’errore del CAF e può sollevare eccezioni sulla competenza dell’ufficio locale .
  • Contenuto dell’atto non chiaro: la comunicazione deve elencare motivi e somme. Se le motivazioni sono generiche o incomplete, il contribuente può chiedere chiarimenti o contestare la mancanza di motivazione adeguata.

In caso di dubbi formali (es. indirizzo di notifica, data di ricezione, firme di CAF, ecc.), la risposta immediata al controllo formale è strategica: il contribuente può fare ’presa di posizione’ con un’istanza indirizzata all’ufficio, oppure attendere la cartella e impugnarla indicando tali vizi. Ad esempio, molti operatori consigliano di non affidarsi solo alle difese orali: meglio inviare per iscritto osservazioni entro il termine di 60 giorni , allegando tutta la documentazione a supporto.

Strategie difensive e rimedi

Dal punto di vista del debitore, alcune strategie e strumenti di tutela sono fondamentali:

  • Verifica e documentazione. All’arrivo della comunicazione, leggere attentamente il dettaglio delle irregolarità . Verificare nei documenti in proprio possesso (modello 730 precompilato, modello Redditi, ricevute di versamento, CU, contratto di affitto, spese mediche, etc.) se gli errori segnalati rispondono a verità .
  • Ravvedimento operoso. Se l’irregolarità è effettiva (es. omissione di reddito o detrazione indebita) e non contestabile, si può sanare subito con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) prima di ricevere la comunicazione di esito . In questo modo si pagano tributo, interessi legali giorno per giorno, e una sanzione ridotta (dal 3% al 15% del minimo a seconda del momento). In presenza di comunicazione di irregolarità già notificata, il ravvedimento è possibile purché l’ufficio non abbia ancora formato il silenzio-rifiuto .
  • Ravvedimento speciale (L.197/2022). Per le violazioni scoperte in fase di controllo formale, è applicabile il nuovo ravvedimento speciale con sanzione pari a 1/18 del minimo (circa il 5,5%), purché il contribuente sanifichi spontaneamente entro 30 giorni dall’avviso ed inizialmente non sia stata notificata la comunicazione di irregolarità .
  • Rateazione o definizioni agevolate. Le somme dovute in cartella possono essere dilazionate tramite la rateazione ordinaria (finché ci sono impugnazioni pendenti) o attraverso le procedure di “rottamazione” e saldo/stralcio previste periodicamente. Ad esempio, la definizione agevolata quater 2023 ha incluso anche i debiti derivanti da controlli formali iscritti a ruolo, consentendo di pagare solo capitale e interessi legali .
  • Ricorso autonomo. La comunicazione di irregolarità non è espressamente elencata nell’art. 19 del D.Lgs.546/1992 (atti impugnabili), ma la giurisprudenza ammessa il ricorso ordinario contro di essa . In pratica, il contribuente può impugnare la comunicazione entro 60 giorni dal ricevimento per contestare vizi di legittimità o calcoli errati. Se si ritiene che l’irregolarità sia infondata, si può chiedere esplicitamente la cancellazione dell’avviso (richiesta in autotutela), oppure proporre ricorso, anche prima che la cartella sia notificata.
  • Impugnazione della cartella. Anche se non si impugna la comunicazione, è possibile contestare direttamente la successiva cartella di pagamento entro 60 giorni . In tal caso si potranno dedurre i difetti del controllo formale (mancata o incompleta comunicazione, incompetenza dell’ufficio, prescrizione dei redditi, etc.). La Cassazione ha confermato che la cartella derivante da un 36-ter è annullabile se manca la preventiva comunicazione dell’esito (Cass. 16163/2025) .

Cosa fare subito:

  • Entro 30/60 giorni: elaborare riscontri ben motivati o versare il dovuto. Anche semplici esposti sintetici possono aiutare a bloccare iniziative di riscossione. Ad esempio, un contribuente colpito da comunicazione di irregolarità può scrivere “in ossequio all’avviso bonario ricevuto, la scrivente comunica che l’irregolarità segnalata è infondata per i motivi di fatto e di diritto di seguito indicati. In allegato si trasmettono copia di [documenti] a prova della corretta deduzione/detrazione. Si chiede all’Ufficio di voler definire la questione con la cancellazione della pretesa…”. Frasi del genere, opportunamente personalizzate e corredate da prove (es. ricevute di versamento, contratti, certificati medici, dichiarazioni sostitutive), possono indurre l’Agenzia a rivedere o sospendere l’atto in via amministrativa.
  • Richiesta di annullamento dell’avviso: se l’errore è evidente (es. basta una semplice integrazione di dati), è possibile chiedere in autotutela la radiazione dell’avviso in via amministrativa, oltre a costituire il reclamo in sede contenziosa.

Domande e risposte frequenti

D: Che differenza c’è tra l’avviso bonario ex art.36-bis e la comunicazione di irregolarità ex art.36-ter?
R: Entrambi sono avvisi bonari con sanzioni ridotte, ma il 36-bis riguarda controlli automatici (errori aritmetici derivanti dai dati già dichiarati), mentre il 36-ter è un controllo formale che può portare a verifiche più approfondite dei dati (richieste di documenti, controlli su detrazioni, ecc.) . Inoltre, nel 36-ter è previsto un confronto documentale con il contribuente prima dell’atto definitivo.

D: Entro quanto devo rispondere o pagare dopo la comunicazione di irregolarità?
R: Dal 1° gennaio 2025 i termini ordinari sono: 60 giorni per fornire riscontri/documenti e 60 giorni per versare le somme richieste, beneficiando della sanzione del 20% (rispetto al 30% ordinario) . Prima del 2025 questi termini erano 30 giorni. È fondamentale rispettarli: tardività o silenzio possono comportare l’iscrizione a ruolo a norma di legge.

D: Cosa succede se pago entro i termini e poi cambio idea?
R: Se paghi l’importo richiesto entro il termine (30 o 60 giorni), il debito viene iscritto a ruolo con sanzioni ridotte e in genere non puoi più contestare il merito della rettifica, tranne l’entità dell’importo. Tuttavia, se il versamento è avvenuto per buona fede e il contribuente scopre in seguito un errore dell’ufficio, potrà chiedere il rimborso tramite istanza di rimborso o dedurlo in sede giudiziaria.

D: E se l’errore era mio, cosa posso ottenere difendendomi?
R: Se l’errore del contribuente è reale ma giustificabile o dovuto a buona fede, si può ottenere comunque la riduzione delle sanzioni (es. ravvedimento operoso o speciale con sanzione minima) . Se invece l’irregolarità risulta infondata, una difesa efficace può portare all’annullamento totale della comunicazione e quindi alla mancata iscrizione a ruolo. Nel caso di conteggi errati, si ottiene la correzione dell’importo dovuto . In ogni caso, una difesa tempestiva può evitare l’iscrizione a ruolo e una cartella esattoriale onerosa .

D: È impugnabile la comunicazione di irregolarità stessa?
R: Sì. Anche se non elencata esplicitamente tra gli atti impugnabili dell’art.19 del D.Lgs.546/1992, la giurisprudenza ammette il ricorso contro la comunicazione di irregolarità (Cass. 16352/2014) . In pratica, entro 60 giorni dal ricevimento può essere proposto un ricorso alla CTP per far valere vizi procedurali o di merito. In mancanza di impugnazione, tali vizi potranno comunque essere fatti valere nell’atto successivo (cartella).

D: Se l’Agenzia non mi invia la comunicazione di esito, la cartella è nulla?
R: Sì. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, l’omessa comunicazione di irregolarità (quando dovuta) costituisce un vizio che rende nulla la cartella notificata successivamente . L’Ordinanza Cass. 16163/2025 ha ribadito che il diritto di difesa del contribuente passa attraverso tale comunicazione, e la sua mancanza è causa di nullità dell’atto impositivo . Tuttavia, è necessario distinguere i casi di ‘incertezza rilevante’ (in cui il comunicato è obbligatorio) da quelli di mera irregolarità formale già evidente. In ogni caso, difendere questo punto è cruciale, perché la nullità della cartella comporta l’azzeramento del ruolo.

Esempio pratico e modello di risposta

Simulazione. Un contribuente riceve il 1° settembre 2025 una comunicazione di irregolarità ex art.36-ter relativa alla Dichiarazione dei Redditi PF 2023, nella quale l’Agenzia contesta la detrazione di spese mediche per €1.000, richiedendo un’integrazione di imposta di €220 più interessi e sanzioni ridotte. Il contribuente verifica le ricevute allegate al 730 e si accorge che una fattura è stata erroneamente intestata a un familiare convivente.

Entro i 60 giorni, il contribuente invia una istanza di chiarimenti all’ufficio, contenente:
Oggetto: Riscontro comunicazione di irregolarità del [data].
Spiega brevemente la situazione: “In riferimento alla comunicazione n. XYZ del [data], la scrivente chiarisce che la fattura in contestazione risultava intestata al coabitante X, ma l’onere fiscale sostenuto spetta in realtà a me. Si trasmettono in allegato i documenti giustificativi (certificato di convivenza, ricevuta di pagamento). Si chiede quindi di riesaminare la posizione e, se del caso, correggere l’atto.”
Chiede l’annullamento totale o parziale: “Sulla base della documentazione, si chiede l’annullamento dell’avviso bonario o, comunque, la riduzione dell’importo a titolo di spese ammesse.”
Allegati: copia documenti (es. fattura correggibile, ricevute, autocertificazione convivenza).

Con tale risposta motivata e documentata, il contribuente esercita subito il contraddittorio, dimostrando l’assenza dell’irregolarità contestata. Se l’ufficio accetta l’eccezione, invierà una “comunicazione di regolarità” e chiuderà il procedimento. Se l’ufficio ribadisce la contestazione e invia l’iscrizione a ruolo, il contribuente potrà impugnare la successiva cartella evidenziando il materiale prodotto.

Modello 730. Se la comunicazione riguarda il Modello 730 (es. doppia dichiarazione o errori di quadro), le difese sono analoghe. Bisogna innanzitutto verificare i dati precompilati e gli oneri detraibili dichiarati. Una risposta possibile (in 30 giorni) è un’istanza con osservazioni e integrazione di documenti (dichiarazioni sostitutive, modelli F24 mancanti, lettere esplicative). In caso di rifiuto dell’istanza, il contribuente potrà proporre ricorso sulla comunicazione del sostituto d’imposta o sulla cartella di pagamento ad essa conseguente.

Modello IVA. Se la comunicazione di irregolarità deriva dal modello IVA (ex art. 54-bis D.P.R. 633/72, parallelo al 36-ter), il contribuente deve esaminare le fatture emesse e ricevute, gli adempimenti trimestrali e annuali. Anche qui si procede con istanza motivata e documentazione integrativa. Il contribuente può anche valutare un ravvedimento speciale IVA se l’irregolarità lo consente. In ogni caso, le sanzioni in caso di pagamento volontario rimangono quelle ridotte (10%-20% di norma).

In tutti i casi, una risposta puntuale, corredata da prove, è essenziale per togliere forza all’avviso bonario . La comunicazione di irregolarità deve essere considerata un’opportunità per regolarizzare senza cartella onerosa.

Riepilogo termini, sanzioni e procedura difensiva

Per comodità, in sintesi:

  • Prima della comunicazione (fase interattiva): verifica documenti, eventualmente rifai un ravvedimento operoso.
  • Ricevimento avviso di irregolarità: non ignorare! Leggi i rilievi, raduna i documenti mancanti e valuta se sono fondati.
  • Entro 60 giorni (nuovi termini): invia integrazioni/istanza oppure paga con sanzioni ridotte (20%). Il pagamento può essere unico o in 8 rate se previsto ravvedimento speciale 2022.
  • Se paghi in tempo: perdi l’opportunità di contestare l’atto, ma benefici delle sanzioni al minimo.
  • Se contesti: invia lettera con motivazioni e prova. Attendi esito comunicazione o risposta. Non salutare precauzionalmente: chiarisci il punto dell’errore.
  • Con l’avviso successo (o silenzio dell’ufficio): nel qual caso l’ufficio iscrive il debito a ruolo e notifica la cartella.
  • Impugnazione in 60 giorni: della comunicazione (art.36-ter) o della cartella, citando tutti i vizi (materiale, formale, competenza, notifiche).

Sanzioni: in sede di bonario, sanzione min. 3% (ravvedimento ordinario) o 1/10 (ravvedimento speciale) o 10%-20% (pagamento entro 60 giorni) . Se si arriva a cartella, la sanzione viene recuperata per intero (30%) se il ricorso è tardivo o inammissibile.

Differenze 36-bis/36-ter: il 36-bis si limita alle correzioni automatiche, il 36-ter permette il contraddittorio specifico tramite documenti. Entrambi però implicano una cartella di pagamento a regime con sanzioni ridotte se il contribuente non adempie o non ricorre.

Conclusioni

Il controllo formale 36-ter è un momento in cui il contribuente può ancora intervenire positivamente: rispondere con dati e documenti può far annullare o ridurre l’irregolarità. Ignorare o sottovalutare l’avviso bonario è invece gravemente rischioso . Grazie alle novità normative 2024-2025 (termine risposte da 30 a 60 giorni, ravvedimento speciale, contraddittorio rafforzato), il contribuente dispone di ulteriori margini di manovra difensiva. Tuttavia, il quadro resta complesso e soggetto a numerosi vincoli procedurali: gli errori frequenti (notifica, competenza territoriale, motivazione insufficiente) forniscono solide basi di opposizione, come confermano le sentenze più recenti . In ogni caso, è consigliabile agire entro i termini, e se necessario affidarsi a un professionista esperto in contenzioso tributario per costruire la miglior difesa possibile.

Tabelle riepilogative e FAQ

  • Tabella comparativa: vedi sopra quella delle scadenze e delle differenze tra i controlli.
  • FAQ: seguono di seguito le risposte ad alcune domande più ricorrenti. (Le principali FAQ sono già state fornite nella sezione precedente “Domande e risposte frequenti”.)

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 36-ter (controllo formale delle dichiarazioni) e art. 36-bis (controllo automatico) – Normativa vigente aggiorn. 2025.
  • D.Lgs. 5/8/2024, n. 108 (decreto di riforma fiscale 2024), art. 3 (modifica termini da 30 a 60 giorni ai commi 3 e 4 di art. 36-ter) .
  • Legge 27/12/1973, n. 638 (modifiche DPR 600/1973).
  • D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 (sanzioni tributarie) – art. 13 (ravvedimento operoso); art. 13-bis (ravvedimento speciale L.197/2022) .
  • Legge 27/7/2000, n. 212, art. 6 e art. 6-bis (Statuto del contribuente – obbligo di contraddittorio, come modificato dal D.Lgs. 219/2023) .
  • DM 24 aprile 2024 (G.U. 30/4/2024, n.100) – Individuazione degli atti per i quali non sussiste l’obbligo del contraddittorio (esclude le comunicazioni di esito di controllo formale) .
  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 472 (sanzioni tributarie e ravvedimento).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 546 (procedura tributaria) – art. 19 (atti impugnabili).
  • Cass. civ., Sez. V, sent. 22/4/2015, n. 8154 – interpretazione dell’art. 6 co.5 L.212/2000 (comunicazione di irregolarità obbligatoria solo in caso di “incertezze rilevanti” sui dati dichiarati) .
  • Cass. civ., Sez. V, ordin. 16/6/2025, n. 16163 – omessa comunicazione dell’esito 36-ter: cartella nulla .
  • Cass. civ., Sez. V, sent. 30/4/2024, n. 11660 – competenza a iscrivere a ruolo per infedeltà del CAF; conferma competenza regionale .
  • Cass. civ., Sez. V, sent. 2/5/2024, n. 11790 – competenza Direzione Regionale anche nei controlli formali su visti infedeli .
  • CTR Lazio (Corte di giustizia trib.), sent. 28/3/2025, n. 2100 – competenza territoriale nel controllo 36-ter (anch’essa richiamante i suddetti Cass.) .
  • Agenzia delle Entrate – Comunicazioni e guide operative (portale AE – area “Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità”).
  • Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti – Informativa n.110/2025 (14/7/2025) .

Hai ricevuto una richiesta di documenti o un atto di controllo formale ex art. 36-ter e non sai quanto sia pericoloso, cosa devi davvero produrre e come evitare sanzioni? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una richiesta di documenti o un atto di controllo formale ex art. 36-ter e non sai quanto sia pericoloso, cosa devi davvero produrre e come evitare sanzioni?

Ti contestano detrazioni, deduzioni, oneri o crediti d’imposta, sostenendo che “la documentazione non è idonea” o “non risulta conforme”, con il rischio di recuperi d’imposta, sanzioni e interessi?

Temi che un controllo apparentemente “tecnico” si trasformi in un accertamento vero e proprio, se gestito male?

Devi saperlo subito:

👉 il controllo formale non è un accertamento,
👉 ha limiti precisi e diritti di difesa,
👉 una gestione sbagliata può peggiorare la tua posizione.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è il controllo formale ex art. 36-ter,
  • cosa può (e non può) contestare l’Agenzia delle Entrate,
  • quando il recupero è illegittimo,
  • come difendersi efficacemente.

Cos’è il Controllo Formale ex art. 36-ter (In Modo Chiaro)

Il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di:

  • verificare oneri detraibili e deducibili,
  • controllare ritenute, acconti e crediti d’imposta,
  • richiedere documenti giustificativi,
  • correggere errori formali della dichiarazione.

👉 Non è un accertamento sostanziale,
👉 non consente valutazioni discrezionali sul reddito.


Perché il Controllo Formale È Spesso Sottovalutato

Molti contribuenti pensano che:

👉 “se è solo un controllo formale, basta mandare i documenti”.

In realtà:

  • la scelta dei documenti è decisiva,
  • una risposta incompleta o incoerente legittima il recupero,
  • l’Ufficio può disconoscere oneri e detrazioni,
  • il recupero confluisce poi in cartella di pagamento.

👉 È una fase delicata che va gestita con strategia.


Cosa PUÒ Fare l’Agenzia delle Entrate

Nel 36-ter l’Ufficio può:

  • verificare l’esistenza e coerenza formale dei documenti,
  • controllare che le spese siano riconducibili al contribuente,
  • verificare che i limiti di legge siano rispettati.

👉 Può controllare la forma e il dato,
👉 non la convenienza o la sostanza economica.


Cosa NON PUÒ Fare l’Agenzia delle Entrate

Nel controllo formale non può:

  • riqualificare il reddito,
  • contestare l’inerenza in senso sostanziale,
  • usare presunzioni complesse,
  • valutare profili di evasione,
  • sostituire il controllo formale con un accertamento mascherato.

👉 Se lo fa, l’atto è illegittimo.


Il Punto Chiave: Documento ≠ Sempre Sufficiente (Ma Neanche Inesistente)

Un errore diffuso è credere che:

👉 “se manca un documento perfetto, perdo la detrazione”.

In realtà:

  • la documentazione va valutata nel suo insieme,
  • è ammessa prova equivalente,
  • l’Ufficio deve motivare perché un documento non è idoneo,
  • non basta una formula generica di rigetto.

👉 Il disconoscimento va spiegato e giustificato.


Quando il Recupero È Illegittimo

Il recupero d’imposta è contestabile se:

  • l’Ufficio disconosce oneri senza motivazione specifica,
  • ignora documentazione prodotta,
  • pretende documenti non richiesti dalla legge,
  • eccede i poteri del controllo formale,
  • viola il diritto al contraddittorio,
  • trasforma il 36-ter in un accertamento sostanziale.

👉 Il controllo formale ha confini che non possono essere superati.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • rispondono in modo frettoloso,
  • inviano documenti non coordinati,
  • ammettono errori inesistenti,
  • sottovalutano l’importanza della risposta,
  • pagano subito per “chiudere”.

👉 Una risposta sbagliata apre la strada al recupero.


Controllo Formale ≠ Debito Definitivo

Un principio fondamentale è questo:

👉 anche l’esito del 36-ter è impugnabile.

Questo significa che puoi:

  • contestare il disconoscimento,
  • impugnare la cartella successiva,
  • far valere l’eccesso di potere dell’Ufficio,
  • ottenere l’annullamento del recupero.

👉 La difesa è pienamente ammessa.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa nel controllo formale è giuridica e strategica, non solo documentale.

L’avvocato:

  • valuta la legittimità della richiesta,
  • seleziona e coordina la documentazione,
  • evita ammissioni dannose,
  • contesta eventuali eccessi dell’Ufficio,
  • impugna gli atti successivi se necessari.

👉 Il commercialista raccoglie i documenti.
👉 L’avvocato difende il diritto alla detrazione o deduzione.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare la richiesta ex art. 36-ter,
  • predisporre una risposta difensiva corretta,
  • prevenire il disconoscimento degli oneri,
  • contestare recuperi illegittimi,
  • impugnare cartelle e atti conseguenti,
  • tutelare il tuo patrimonio.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • perdita di detrazioni e deduzioni legittime,
  • sanzioni e interessi,
  • cartelle di pagamento evitabili,
  • difficoltà nel contenzioso successivo.

👉 Il controllo formale mal gestito diventa un problema serio.


Perché È Cruciale Agire Subito

I termini per rispondere e per impugnare sono brevi.

👉 Ritardare significa perdere diritti anche quando hai ragione.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro esiti illegittimi del controllo formale richiede competenze specifiche in diritto tributario e contenzioso.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata del controllo formale ex art. 36-ter,
  • valutazione della documentazione richiesta,
  • risposta difensiva strutturata,
  • prevenzione del recupero d’imposta,
  • impugnazione degli atti illegittimi,
  • tutela del patrimonio personale o aziendale.

Conclusione

Il controllo formale ex art. 36-ter
👉 non è una formalità da sottovalutare.

👉 Ha limiti precisi,
👉 richiede risposte corrette,
👉 può essere contestato.

La regola è chiara:

👉 rispondere con strategia,
👉 far valere i propri diritti,
👉 mai affrontare il 36-ter senza tutela legale.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Gestire correttamente un controllo formale può fare la differenza tra perdere benefici fiscali legittimi e difenderli con successo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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