Accertamento Fiscale Su Investimenti Agevolati: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento fiscale sugli investimenti agevolati è una delle contestazioni più complesse e rischiose, perché l’Agenzia delle Entrate tende a revocare o ridimensionare benefici fiscali già fruiti (crediti d’imposta, super/iper ammortamenti, bonus investimenti, agevolazioni Industria 4.0) sulla base di valutazioni tecniche, formali o interpretative.

Per imprese e professionisti, le conseguenze sono pesanti: recupero del beneficio, applicazione di sanzioni e interessi, e in alcuni casi accertamenti esecutivi che incidono immediatamente sulla liquidità, anche quando l’investimento è reale e coerente con la finalità agevolativa.

Molti si chiedono:
“Basta un errore formale per perdere l’agevolazione?”
“Se l’investimento è reale, possono comunque contestarlo?”
“Come si difende un’agevolazione già utilizzata?”

È fondamentale chiarirlo subito:
le agevolazioni sugli investimenti non possono essere revocate in modo automatico.
La contestazione deve essere motivata, proporzionata e fondata su presupposti reali, e può essere efficacemente contestata.


Cosa si intende per accertamento su investimenti agevolati

L’accertamento riguarda, in genere:

• crediti d’imposta per investimenti
• bonus beni strumentali
• super e iper ammortamento
• agevolazioni per innovazione e digitalizzazione
• investimenti “4.0”
• incentivi legati a requisiti tecnici o temporali

L’Ufficio verifica se l’investimento rispetta i requisiti di legge, ma spesso lo fa in modo formalistico.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le agevolazioni

Le contestazioni sorgono frequentemente quando l’Ufficio ritiene che:

• manchi un requisito formale
• la documentazione sia incompleta
• l’investimento non sia “agevolabile”
• il bene non rientri nella categoria prevista
• i tempi di effettuazione non siano corretti
• il beneficio sia stato fruito in modo non conforme

Ma non ogni irregolarità giustifica la revoca totale.


Il rischio più grave: recupero integrale del beneficio

Il vero pericolo è che:

• l’agevolazione venga totalmente disconosciuta
• si recuperi l’intero credito d’imposta
• si applichino sanzioni elevate
• maturino interessi per più anni
• l’atto diventi esecutivo
• la liquidità aziendale venga colpita

Tutto ciò anche se l’investimento è reale e produttivo.


L’errore più grave: difendersi solo sulla documentazione formale

Molte imprese sbagliano quando:

• producono solo fatture e registri
• non spiegano la funzione economica dell’investimento
• non dimostrano l’effettivo utilizzo del bene
• non contestano l’interpretazione dell’Ufficio
• accettano la revoca per timore
• rinunciano a una difesa nel merito

Negli investimenti agevolati conta la sostanza economica, non solo il documento.


Investimenti agevolati e principio di proporzionalità

È essenziale sapere che:

• l’agevolazione mira a incentivare investimenti reali
• la revoca deve essere proporzionata
• l’errore formale non sempre giustifica la perdita totale
• la buona fede del contribuente è rilevante
• l’investimento effettivo va valorizzato
• l’Ufficio deve motivare in modo puntuale

Il cuore della difesa è dimostrare che l’obiettivo dell’agevolazione è stato raggiunto.


Quando l’accertamento è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• l’investimento è reale e documentabile
• il bene è utilizzato nell’attività
• l’errore è solo formale o interpretativo
• la documentazione può essere integrata
• l’Ufficio adotta una lettura restrittiva
• manca un danno erariale concreto

In questi casi la revoca può essere annullata o ridotta.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’atto di accertamento
• verifica dei requisiti normativi dell’agevolazione
• ricostruzione tecnica ed economica dell’investimento
• dimostrazione dell’effettivo utilizzo del bene
• contestazione dell’interpretazione dell’Ufficio
• argomentazioni giuridiche mirate
• impugnazione nei termini
• richiesta di sospensione, se necessaria

È una difesa tecnica, economica e giuridica insieme, non solo contabile.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene gestito:

• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• l’impatto finanziario è immediato

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• perdita definitiva dell’agevolazione
• recuperi fiscali ingenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• danni economici evitabili

Il danno è fiscale e strategico.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento su investimenti agevolati

Se ricevi una contestazione su un investimento agevolato:

• non accettare la revoca automaticamente
• non pagare d’impulso
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci l’investimento nel merito
• verifica requisiti e finalità
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, assistendo imprese e professionisti nei casi di accertamenti fiscali su investimenti agevolati, con particolare attenzione alla difesa della sostanza economica dell’investimento e alla tutela del beneficio fiscale.

Può intervenire per:

• valutare la legittimità dell’accertamento
• contestare la revoca dell’agevolazione
• dimostrare l’effettivo utilizzo e la finalità del bene
• ridurre o annullare il recupero fiscale
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Un investimento reale non perde valore fiscale per un errore formale, ma se non viene difeso correttamente può essere interamente recuperato dal Fisco.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale su investimenti agevolati,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e verifica subito come difendere il tuo beneficio, prima che una contestazione diventi un debito definitivo.

Introduzione

Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento delle contestazioni fiscali relative agli investimenti agevolati (bonus fiscali per interventi edilizi, crediti d’imposta per innovazione e investimenti 4.0, incentivi regionali, ecc.). Queste agevolazioni, introdotte per stimolare spese ritenute virtuose (ristrutturazioni, transizione tecnologica, ricerca e sviluppo, investimenti nel Mezzogiorno, formazione 4.0, ecc.), presentano spesso procedure di fruizione automatica: il contribuente calcola autonomamente il credito spettante e lo utilizza in compensazione (modello F24) senza un preventivo via libera dall’Agenzia delle Entrate . Tale meccanismo rende immediatamente fruibili i benefici ma comporta che errori o abusi emergano solo ex post, in sede di controllo fiscale . Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano verifiche a posteriori per accertare la corretta spettanza di questi crediti, con particolare attenzione alle agevolazioni più generose e più soggette ad abusi (es. Superbonus 110%, bonus edilizi, credito R&S 2015-2019, credito “Transizione 4.0” per beni strumentali, Formazione 4.0, Bonus Sud, bonus emergenziali Covid) . Dal punto di vista del contribuente (il debitore che rischia di dover restituire il beneficio indebitamente fruito), è fondamentale conoscere i propri diritti di difesa e le strategie per opporsi efficacemente a un avviso di accertamento legato a queste agevolazioni.

In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 e caratterizzata da un taglio avanzato ma con un linguaggio il più possibile chiaro – affronteremo dettagliatamente il tema dell’accertamento fiscale su investimenti agevolati dal punto di vista del contribuente. Saranno esaminate le norme italiane vigenti, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (incluse pronunce del 2024-2025) e le buone prassi difensive da adottare. Troverete tabelle riepilogative per sintetizzare i punti chiave (ad esempio la distinzione tra credito d’imposta “non spettante” e “inesistente”, con relative sanzioni e termini) e una sezione Domande & Risposte che chiarirà i dubbi pratici più comuni. L’obiettivo è fornire a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti), imprenditori e privati una trattazione esaustiva su come difendersi, con l’ausilio di un Avvocato, da un accertamento fiscale che contesti l’indebita fruizione di incentivi fiscali. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno elencate in fondo alla guida, per consentire ulteriori approfondimenti e verifiche .

1. Investimenti agevolati e crediti d’imposta: quadro generale

Prima di esaminare le modalità di controllo e difesa, è utile chiarire cosa si intende per investimenti agevolati e quali sono le principali agevolazioni fiscali soggette a verifica. In ambito tributario italiano, il legislatore ha introdotto numerosi crediti d’imposta e detrazioni potenziate per premiare specifiche spese o comportamenti ritenuti meritevoli . A differenza delle semplici detrazioni dall’imposta, i crediti d’imposta spesso possono essere compensati con qualsiasi tributo, generando dunque un risparmio immediato di cassa per il contribuente . Eccone alcuni esempi rilevanti:

  • Superbonus 110% e bonus edilizi: introdotti dal 2020 (D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020) per interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici, con detrazione super-potenziale (110% della spesa) trasformabile in credito d’imposta cedibile. Il Superbonus ha attivato un vasto mercato di cessione dei crediti, ma anche diffuse irregolarità e frodi (crediti creati tramite fatture false per lavori mai eseguiti) . Dal 2023 il beneficio è stato ridotto (110% solo fino a fine 2023 per lavori avanzati, poi 70% nel 2024 e 65% nel 2025 per i condomìni ), e sono state varate rigorose norme anti-frode e vincoli documentali (asseverazioni tecniche obbligatorie, visto di conformità, comunicazioni all’ENEA, ecc.). Le contestazioni tipiche sul Superbonus riguardano: requisiti urbanistici dell’immobile (es. abusi edilizi non sanati), mancato rispetto dei parametri tecnici (es. salto di due classi energetiche, limiti di spesa), assenza o difetto di asseverazioni e visti, o crediti fittizi per lavori inesistenti. Va segnalato che sono previste tutele (seppur limitate) per i cessionari in buona fede: chi acquista crediti edilizi poi risultati fittizi ed ha assolto agli obblighi di diligenza (controllo visto di conformità, documentazione tecnica conforme) può evitare sanzioni penali, ma dovrà comunque restituire il credito indebito e subire l’eventuale sequestro delle somme, potendosi al più rivalere civilmente sul cedente .
  • Credito d’imposta “Transizione 4.0” (investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati): si tratta di crediti d’imposta introdotti dalle leggi di bilancio 2020-2021 (L. 160/2019 e L. 178/2020) in sostituzione dei precedenti “iper/super-ammortamenti”. Riconoscono un credito pari a una percentuale del costo di beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa, con aliquote maggiorate per i beni “Industria 4.0” (macchinari interconnessi ai sistemi digitali, software avanzati, ecc.) . L’obiettivo è favorire l’innovazione tecnologica delle aziende. Sono agevolazioni “automatiche”: l’azienda inserisce il credito maturato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e lo utilizza in compensazione. I requisiti chiave includono: interconnessione del macchinario al sistema di fabbrica, caratteri tecnici “4.0” previsti dalla normativa, acquisizione di perizia asseverata da un ingegnere o perito per beni sopra una certa soglia di costo, indicazione della norma agevolativa sulle fatture di acquisto (obbligo semplificato di recente con l’introduzione di codici identificativi al posto della dicitura estesa) . Le contestazioni tipiche riguardano: mancata o tardiva interconnessione del bene 4.0, carenze nella documentazione (perizia tecnica mancante o ritenuta insufficiente), utilizzo anticipato del credito fuori dai limiti temporali, oppure la cessione/spostamento del bene durante il periodo vincolato (che potrebbe far decadere in parte l’agevolazione) . Ad esempio, se un macchinario 4.0 non viene effettivamente interconnesso nei tempi previsti, l’Agenzia potrebbe disconoscere la quota di credito “maggiorata”, sostenendo che il bene non ha mai avuto i requisiti 4.0. Allo stesso modo, se manca la dicitura in fattura o se il bene viene venduto prima di due anni, può scattare il recupero del credito. In questi casi, la difesa consisterà nel dimostrare che i requisiti tecnici c’erano (magari documentando l’interconnessione anche se tardiva) o che l’irregolarità è formale e sanabile (ad esempio, la mancata indicazione in fattura del riferimento normativo è stata considerata un vizio formale non preclusivo, purché la sostanza dell’investimento agevolato sia dimostrabile).
  • Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo* (annualità 2015-2019 e successivi crediti per Innovazione e Design): incentivo introdotto dall’art. 3 D.L. 145/2013 (c.d. “Credito R&S”) per spingere le imprese a investire in ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Per gli anni 2015-2019 il credito era calcolato sulle spese incrementali di R&S (fino al 50%), poi dal 2020 la disciplina è cambiata (aliquote e tipologie di spese differenziate per R&S, innovazione tecnologica, design, ecc.). Purtroppo il credito R&S si è rivelato uno dei più controversi: *molte imprese hanno interpretato in modo estensivo le attività ammissibili, finanziando con il credito spese ordinarie o progetti poco innovativi, spesso senza una robusta documentazione tecnica. L’Agenzia delle Entrate, anche tramite una task force dedicata, ha avviato dal 2020 in poi numerosi controlli retroattivi su tale incentivo, contestando crediti R&S per mancanza del requisito di novità e originalità dei progetti, per spese non qualificabili o carenze documentali. Un punto focale è stata l’introduzione, solo dal 2020, di criteri tratti dal Manuale di Frascati per definire le attività di R&S ammissibili (criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità, riproducibilità). L’Amministrazione finanziaria tende ad applicare tali parametri anche ai periodi 2015-2019, con un’interpretazione restrittiva che però i giudici hanno di recente sconfessato: la sentenza TAR Lazio n. 15039 del 29 luglio 2025 ha annullato un diniego ministeriale ribadendo che i criteri del Manuale di Frascati, introdotti via regolamento solo dal 2020, non possono applicarsi retroattivamente alle attività 2015-2019 . In altri termini, per gli anni precedenti al 2020 vale la normativa dell’epoca (art. 3 D.L. 145/2013, DM 27/05/2015) che non richiamava affatto il Manuale di Frascati, e anzi le linee guida MISE del 2016 facevano riferimento più blando al Manuale di Oslo e a concetti di miglioramento produttivo, non all’innovazione assoluta . Questo è un punto di grande rilievo difensivo: il contribuente contestato perché il progetto R&S non sarebbe “abbastanza innovativo” può far valere l’assenza di basi normative per tale giudizio retroattivo. Inoltre, su questo fronte è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. 87/2024 (riforma dei reati tributari) e il MEF con un Atto di indirizzo del 1º luglio 2025, chiarendo che documenti tecnici non espressamente richiamati da norme (come manuali o linee guida) non possono da soli fondare una contestazione di “credito inesistente” . Sul piano pratico, le contestazioni più comuni sul credito R&S riguardano: progetti ritenuti non qualificabili come R&S (per carenza di novità o di metodo scientifico rigoroso), documentazione tecnica insufficiente (mancanza di relazioni tecniche dettagliate, registri dei progetti, ecc.), errori di calcolo delle spese ammissibili (costi non pertinenti o non incrementali) e mancato inserimento del credito nei modelli dichiarativi (quadro RU). Per difendersi, l’impresa deve raccogliere evidenze che i progetti erano effettivamente di R&S (anche tramite perizie o certificazioni tecniche indipendenti previste dalla normativa) e che ogni spesa contestata è ammissibile e documentata. Da notare che una recente pronuncia in ambito tributario (CGT II grado Lombardia n. 883/2025) ha sposato un’interpretazione più ampia del concetto di “novità” in R&S, affermando che non serve un’“invenzione da zero” assoluta: anche combinare e migliorare conoscenze scientifiche esistenti può costituire un progetto innovativo meritevole del credito . La sentenza ha valorizzato la metodologia seguita dall’impresa e la presenza di una certificazione asseverata da un esperto indipendente, sottolineando che, di fronte a un’attestazione qualificata sull’innovatività del progetto, spetta all’Amministrazione fornire contestazioni tecniche solide e non mere affermazioni generiche .
  • Altre agevolazioni fiscali rilevanti: rientrano negli investimenti agevolati soggetti a possibili accertamenti anche il Credito d’imposta “Investimenti nel Mezzogiorno” (c.d. Bonus Sud, L. 208/2015 e proroghe successive), che incentiva l’acquisto di macchinari nuovi destinati a strutture produttive al Sud o in Zone Economiche Speciali. Qui le contestazioni possono derivare dalla natura di Aiuto di Stato di tale credito: è richiesto che l’investimento configuri un “investimento iniziale” ai sensi della normativa UE sugli aiuti de minimis, altrimenti l’agevolazione non spetta . Ad esempio, acquistare un macchinario solo per sostituirne uno vecchio, senza aumento di capacità produttiva, potrebbe non integrare un investimento iniziale e dunque il credito sarebbe contestabile. Altre misure includono il Credito d’imposta Formazione 4.0 (per spese di formazione tecnologica dei dipendenti): in questo caso occorre documentare rigorosamente i corsi svolti, i contenuti tecnici e le ore/uomini impiegate, con attestazioni finali; sono stati riscontrati casi di corsi fittizi o non in linea con le richieste di legge, con conseguenti recuperi del bonus formazione. Infine, vanno ricordati i vari crediti emergenziali Covid (es. credito affitti commerciali, crediti per sanificazione DPI, ecc.), di durata temporanea e portata minore, ma comunque soggetti a controllo: ad esempio, l’Agenzia ha contestato il bonus affitti ad aziende che non avevano avuto il calo di fatturato richiesto o che avevano rapporti di locazione infragruppo con canoni gonfiati.

In sintesi, gli investimenti agevolati coprono un ampio spettro di situazioni, ma tutti condividono due aspetti: (a) sono in genere fruiti direttamente dal contribuente che se ne assume la responsabilità, e (b) possono essere successivamente verificati dall’Amministrazione, che in caso di irregolarità contesta la non spettanza del beneficio e pretende la restituzione delle imposte “risparmiate” più sanzioni e interessi. Vediamo ora come si articolano i controlli e quali sono i diritti del contribuente in queste fasi.

2. Controllo fiscale e procedimento di accertamento sulle agevolazioni

Il procedimento di accertamento fiscale relativo a crediti d’imposta o bonus segue in genere le stesse fasi di un accertamento tributario ordinario, con alcuni adattamenti dovuti alla natura specifica del beneficio (spesso trattato alla stregua di un’imposta “non versata”). Possiamo distinguere una fase pre-contenziosa di controllo e interlocuzione, e una fase contenziosa vera e propria con l’emissione di un atto impositivo impugnabile.

2.1 Verifiche iniziali e contraddittorio: Spesso tutto inizia con controlli automatizzati o documentali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Data la mole di crediti utilizzati in compensazione, l’Agenzia incrocia le banche dati e utilizza algoritmi di compliance: emblematico il caso delle lettere di compliance inviate nel 2025 a circa 500.000 beneficiari di bonus edilizi, per invitarli a verificare la corretta spettanza delle detrazioni/crediti richiesti . In altri casi, la Guardia di Finanza svolge verifiche sul campo presso il contribuente, soprattutto per crediti di importo rilevante o sospetti di frode. Durante queste verifiche preliminari, l’ufficio può richiedere esibizione di documenti, chiarimenti e, se emergono irregolarità o dubbi, può redigere un Processo Verbale di Constatazione (PVC) ai sensi dell’art. 33 DPR 600/1973 (per imposte dirette) o 52 DPR 633/1972 (per IVA) . Ad esempio, nel caso del Superbonus un PVC potrebbe elencare contestazioni quali “spese non documentate”, “lavori non eseguiti”, “abuso edilizio riscontrato”, ecc. Al termine della verifica, se vengono elevate contestazioni, il contribuente ha diritto a presentare osservazioni difensive entro 60 giorni (diritto al contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del Contribuente e, per i tributi armonizzati UE, obbligatorio) . Le memorie difensive presentate in questa fase possono portare l’Ufficio a rivedere le proprie posizioni: se le spiegazioni fornite risultano convincenti o la documentazione integrativa chiarisce i dubbi, la pratica può chiudersi senza seguito. In caso contrario (specie per irregolarità non sanabili o frodi conclamate), l’Ufficio procederà con l’emissione di un atto di recupero.

2.2 Emissione dell’atto di accertamento/recupero: Quando l’Agenzia ritiene fondato il rilievo, emette un avviso di accertamento (per i tributi diretti) o un atto di recupero del credito d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 421, L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), atto che ha natura sostanzialmente equivalente a un avviso di accertamento . In tale provvedimento vengono indicati: i motivi della contestazione, l’importo del credito ritenuto indebitamente fruito, le sanzioni applicate e gli interessi calcolati. Ad esempio, un avviso di recupero Superbonus potrà riportare motivazioni come “mancata presentazione dell’asseverazione di congruità dei costi, quindi detrazione non spettante”, oppure “immobile privo di agibilità, intervento non agevolabile”, o ancora “credito inesistente derivante da fatture per lavori mai eseguiti” . All’importo del credito contestato si aggiungono in genere sanzioni amministrative pari dal 30% al 90% dell’indebito (nei casi ordinari di credito “non spettante”) . Tuttavia – come approfondiremo oltre – se l’ufficio qualifica il credito come “inesistente” (cioè privo di qualsiasi base reale o ottenuto fraudolentemente) applica la sanzione aggravata dal 100% al 200% prevista dall’art. 13, co.5 D.Lgs. 471/1997 . È cruciale, sin dalla lettura dell’atto, cogliere questa distinzione perché l’impianto sanzionatorio e i margini di difesa differiscono notevolmente.

Una volta notificato l’avviso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare (eventualmente avvalendosi dell’istituto dell’acquiescenza con riduzione delle sanzioni a 1/3 se riconosce le pretese) oppure per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) . Il ricorso sospende la riscossione fino al giudizio, ma l’ufficio può iscrivere a ruolo provvisoriamente 1/3 delle imposte accertate. Nel ricorso il contribuente, normalmente assistito da un avvocato tributarista, espone le motivate ragioni di opposizione, sia in fatto (contestando le ricostruzioni dell’Agenzia) sia in diritto (violazioni di legge, interpretazioni errate, vizi procedurali) . Se non viene proposto ricorso entro i 60 giorni e nemmeno viene pagato l’importo, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo, con successiva emissione di cartella esattoriale per la riscossione coattiva .

Termini di decadenza per l’accertamento: un aspetto peculiare degli accertamenti su crediti d’imposta è la tempistica entro cui il Fisco può agire. In generale, per i crediti da agevolazioni fiscali si applicano i termini ordinari di accertamento delle relative imposte (ad es. 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per imposte dirette e IVA). Tuttavia, se il credito viene ritenuto “inesistente”, la legge prevede un termine più lungo. Attualmente, l’art. 27, commi 16-20, D.L. 185/2008 (convertito con L. 2/2009) stabilisce che per il recupero di crediti inesistenti si applichi il termine di 8 anni dall’utilizzo, anziché 5 anni . Questa disciplina è stata ribadita anche di recente: le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 34452/2023) hanno confermato che il maggior termine decadenziale di 8 anni vale solo per i crediti inesistenti, mentre per i crediti non spettanti resta il termine ordinario (di norma 5 anni) . Inoltre la Cassazione ha chiarito che tale principio si applica retroattivamente (essendo interpretativo) fin dall’origine della distinzione (cioè per crediti dal 2016 in poi) . Dunque, a seconda di come viene qualificata l’irregolarità (credito non spettante vs inesistente), il contribuente potrebbe vedersi notificare avvisi anche oltre il quinquennio (fino all’ottavo anno) nel caso di contestazioni più gravi. Per questo è buona prassi conservare tutta la documentazione comprovante l’agevolazione per almeno 8 anni dall’ultimo utilizzo, così da poterla esibire in caso di controllo .

2.3. Procedimento penale parallelo: se dalle verifiche emergono condotte fraudolente (crediti fittizi creati ad arte, uso di fatture false, ecc.) l’Agenzia o la Guardia di Finanza inviano una segnalazione alla Procura della Repubblica. In casi gravi dunque all’accertamento fiscale si affianca un procedimento penale per reati tributari, in primis il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) e, ove vi siano fatture false, anche dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o emissione di fatture false (art. 8) . Ad esempio, la Cassazione penale ha esaminato frodi sul Superbonus in cui venivano emesse fatture per operazioni inesistenti al fine di generare crediti cedibili alle banche: in tali casi ha confermato il sequestro preventivo dei crediti fittizi anche presso terzi cessionari e ha ritenuto configurabili in concorso sia la truffa ai danni dello Stato sia l’indebita compensazione, considerato che il profitto illecito consiste sia nel denaro ricavato dalla cessione alle banche sia nel credito d’imposta “cartolare” creato artificiosamente . Sul piano penale è importante evidenziare che una recente riforma (D.Lgs. 87/2024) ha meglio definito le fattispecie: oggi il reato di indebita compensazione distingue tra crediti inesistenti (puniti più severamente, reclusione fino a 6 anni, soglia di punibilità €50.000 annui) e crediti non spettanti (pena max 2 anni, soglia €50.000) – e in ogni caso non è punibile chi ha commesso il fatto per obiettiva condizione di incertezza normativa . Inoltre, l’adesione a procedure di ravvedimento operoso o riversamento spontaneo con integrale pagamento del dovuto può escludere la punibilità per il 10-quater (su ciò v. par. 5.3). È quindi fondamentale, in presenza di un procedimento penale in corso, adottare una difesa coordinata tributaria e penale con l’assistenza di professionisti competenti in entrambi gli ambiti (cfr. par. 6).

3. Credito d’imposta “non spettante” vs “credito inesistente”: definizioni e differenze

Un cardine della difesa nei casi di recupero di incentivi fiscali è comprendere e controllare la qualificazione che l’Ufficio dà al credito contestato: viene considerato semplicemente “non spettante” oppure dichiarato “inesistente”? La differenza, come accennato, ha effetti decisivi su sanzioni applicabili, termini di accertamento e anche profili penali . Purtroppo, nella prassi, l’Amministrazione finanziaria tende spesso a etichettare come “inesistenti” anche situazioni che in realtà sono irregolarità meno gravi o difetti documentali, applicando così sanzioni ben più pesanti . È compito del difensore far emergere l’eventuale natura di mero “credito non spettante”, ottenendo una riqualificazione giuridica più favorevole . Vediamo le definizioni alla luce della normativa vigente (come modificata nel 2024) e degli orientamenti giurisprudenziali.

Credito d’imposta inesistente – È un credito fiscale che difetta radicalmente dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, ovvero è stato creato con mezzi fraudolenti o artifici. In base all’art. 13, co.5 D.Lgs. 471/1997 (come interpretato autenticamente da Cass. SS.UU. 34452/2023 e recepito nel D.Lgs. 87/2024), si può parlare di credito inesistente quando:

  • manca in tutto o in parte il requisito oggettivo o soggettivo per l’agevolazione, richiesto da fonti normative primarie (leggi, decreti) o regolamentari espressamente richiamate . Esempio: un credito R&S vantato per attività che non sono attività di R&S ai sensi della legge (mancando del tutto il presupposto scientifico) – il beneficio non doveva proprio sorgere; oppure un credito investimenti sud richiesto da un soggetto che non ha affatto stabilimenti nel Sud (manca requisito soggettivo territoriale).
  • Oppure il credito è ottenuto con mezzi fraudolenti come falsificazioni documentali, operazioni simulate, false fatturazioni . Esempio: crediti edilizi generati con fatture per lavori mai eseguiti, crediti formazione 4.0 richiesti per corsi in realtà mai tenuti, oppure uso di fatture gonfiate per ampliare artificialmente la base del credito.

In termini semplici, il credito inesistente è quello che “non esisterebbe nemmeno sulla carta se tutto fosse correttamente rappresentato”. Spesso non risulta neppure dalle dichiarazioni fiscali (il che lo rende non intercettabile dai controlli automatizzati) oppure, se risulta, è frutto di dati falsi inseriti dal contribuente . Proprio per la sua gravità, il credito inesistente comporta sanzioni amministrative dal 100% al 200% dell’importo indebitamente utilizzato e, se supera le soglie penalmente rilevanti (€50.000 annui compensati), integra gli estremi del reato di indebita compensazione con pene fino a 6 anni . Inoltre, dà diritto all’Amministrazione di estendere l’accertamento entro 8 anni.

Credito d’imposta non spettante – Si configura quando il credito, pur originato da un’attività reale e dichiarato dal contribuente, è utilizzato in violazione di qualche presupposto o modalità previsti. In altre parole, esiste formalmente ma non era dovuto in tutto o in parte. Le situazioni tipiche (ora formalizzate dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997, come integrato dal D.Lgs. 87/2024) includono:

  • Utilizzo del credito oltre i limiti normativi quantitativi o temporali . Esempio: un’impresa ha maturato €100k di credito investimenti ma la legge poneva un tetto annuo inferiore, oppure ha compensato il credito fuori dal periodo consentito (es. prima di aver ottenuto la certificazione richiesta).
  • Violazione delle modalità di fruizione stabilite . Ad esempio, il credito doveva essere fruito in 3 quote annuali ma il contribuente l’ha usato tutto in un anno; oppure, per fruire del bonus, era richiesta una comunicazione preventiva che non è stata inviata nei termini (violazione formale a pena di decadenza).
  • Mancanza di requisiti “ulteriori” non previsti dalla legge istitutiva ma da norme secondarie . È un caso un po’ borderline: ad esempio, il progetto rientrava concettualmente nel R&S, ma non è stata rispettata una condizione introdotta solo da linee guida successive (come i criteri del Manuale di Frascati non richiamati dalla legge per il 2015-19). In tal caso, la violazione di un requisito extra-legislativo non rende il credito inesistente (perché i presupposti generali di legge c’erano), bensì al più non spettante per carenza di un elemento non fondamentale . Le recenti indicazioni del MEF escludono di considerare inesistente un credito solo per difetto di parametri tecnici derivanti da circolari o manuali non richiamati da norme – ciò rientra semmai nella non spettanza .
  • Inadempimenti formali a pena di decadenza . Esempio: per il Superbonus, la mancata presentazione della CILA o dell’asseverazione tecnica obbligatoria rende il bonus non spettante; per il credito Formazione 4.0, la mancanza della relazione finale asseverata dal revisore comporta la decadenza. In questi casi c’è un’attività agevolata effettiva (i lavori fatti, il corso svolto) ma la legge nega comunque il beneficio per un vizio formale: si tratta di credito non spettante (esiste, ma il diritto è decaduto).

In sintesi, il credito non spettante è quello che avrebbe potuto spettare (perché il contribuente qualche spesa/investimento l’ha fatto), ma che per errori, inesattezze o interpretazioni errate non spetta interamente. Non c’è artificio deliberato o totale insussistenza, bensì un utilizzo indebito di un credito in sé reale. La sanzione amministrativa prevista è più bassa, in genere il 30% dell’importo (parificata all’omesso versamento) – può salire fino al 90% nei casi più gravi di utilizzo indebito reiterato, ma comunque resta nell’alveo amministrativo, senza riflessi penali . Inoltre l’accertamento deve avvenire entro il termine ordinario (5 anni). La Cassazione a Sezioni Unite nel 2023 ha ulteriormente chiarito che ogni qual volta la carenza del credito era rilevabile dai controlli automatizzati (ovvero il credito risultava in dichiarazione ma era scorretto) allora va trattato come non spettante e non come inesistente . L’Ufficio, per qualificare un credito come “inesistente”, deve provare che non sarebbe stato possibile contestarlo con un semplice controllo formale, ma solo con un’attività ispettiva sostanziale – in mancanza di tale prova, la contestazione dev’essere inquadrata nella più lieve non spettanza .

Di seguito riportiamo in forma tabellare le principali differenze tra credito non spettante e credito inesistente:

Tabella 1 – Differenze tra credito d’imposta non spettante e inesistente

CaratteristicaCredito NON SPETTANTECredito INESISTENTE
DefinizioneIl credito esiste formalmente (deriva da un’attività/spesa effettiva) ma la fruizione è indebita per violazione di requisiti, limiti o formalità. In sostanza c’è un diritto al bonus che però, per come è stato utilizzato, non spettava (o spettava solo in parte).Il credito non ha base reale: è creato artificiosamente oppure richiesto senza alcun presupposto sostanziale. Manca del tutto il diritto all’agevolazione perché l’operazione economica è inesistente o fraudolenta.
Esempio tipicoProgetto di R&S realmente svolto ma privo del requisito di “novità assoluta” (richiesto solo da linee guida successive); macchinario 4.0 acquistato ma interconnesso in ritardo (fuori tempo); spesa edilizia agevolabile sostenuta ma documentazione formale incompleta. Il beneficio poteva spettare, ma c’è un vizio (sforamento di limiti, ritardo, errore formale) che lo nega.Credito per lavori mai eseguiti (fatture false), per corsi di formazione inesistenti (attestati fittizi), o credito R&S su attività che non sono R&S (es. normali miglioramenti di routine spacciati per ricerca innovativa). Oppure crediti ceduti più volte (“crediti clonati”). In tutti questi casi il credito non doveva proprio esistere.
Termine accertamentoOrdinario (in genere 5 anni dall’anno di utilizzo in compensazione) . Esempio: un credito utilizzato nel 2020 può essere contestato fino al 31/12/2025.Prolungato: 8 anni dall’anno di utilizzo . Esempio: credito fittizio utilizzato nel 2020 contestabile fino al 31/12/2028.
Sanzione amministrativa30% dell’importo (sanzione da omesso versamento) nei casi standard . Può salire fino al 90% in presenza di aggravanti, ma resta <100%.Dal 100% al 200% dell’importo indebitamente utilizzato (sanzione piena per credito inesistente).
Rilevanza penaleNON configurabile il reato ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 se il credito è solo non spettante . L’uso indebito di crediti non spettanti costituisce illecito amministrativo tributario ma non reato (salvo altri reati come dichiarazione infedele in casi estremi).Sì, penalmente rilevante se supera €50.000 annui: reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, con reclusione 18 mesi – 6 anni (art. 10-quater). Inoltre spesso ricorrono reati come truffa ai danni dello Stato o falso.

Nota: la riforma di fine 2023 (Cass. SS.UU. 34452/2023 e D.Lgs. 87/2024) ha valore interpretativo: ciò significa che anche per contestazioni relative ad anni passati è possibile far valere questi principi di distinzione, con beneficio per il contribuente (principio del favor rei) . In sede difensiva, uno degli obiettivi principali è dunque ottenere, se possibile, la riqualificazione di un credito da “inesistente” a “non spettante”, così da ridurre sanzioni e far eventualmente venire meno il carattere penale. Come vedremo, molte difese puntano proprio a dimostrare che l’irregolarità contestata è di natura formale o interpretativa, senza artifici fraudolenti – in altre parole, che il contribuente ha sbagliato in buona fede nel fruire del bonus (quando magari non ne aveva diritto) ma non ha inventato nulla di falso. Già solo questo passaggio consente spesso di ridurre le sanzioni dal 100-200% al 30% e di evitare incriminazioni penali .

4. Strategie di difesa e ruolo dell’Avvocato

Affrontare un accertamento fiscale su investimenti agevolati richiede una difesa tecnica e documentale molto ben strutturata. Le contestazioni in questo ambito sono spesso complesse, in bilico tra questioni fattuali (veridicità delle operazioni, idoneità tecnica dei progetti) e giuridiche (interpretazione delle norme agevolative, corretto inquadramento della violazione). Di seguito illustriamo le principali strategie difensive che un contribuente, con l’ausilio del proprio avvocato tributarista, può adottare per proteggere i propri diritti.

4.1 Analisi critica dell’atto e vizi formali

Il primo passo è un esame approfondito dell’avviso di accertamento/recupero notificato. Bisogna verificare se l’atto è motivatamente adeguato (art. 7 Statuto del contribuente) e se sono stati rispettati i diritti procedimentali:

  • Mancato contraddittorio preventivo: se l’Agenzia ha emesso l’atto senza aver prima invitato al contraddittorio (quando invece la situazione lo richiedeva, ad esempio nei controlli complessi non a rischio decadenza immediata), si può eccepire la violazione del diritto al contraddittorio e chiederne la nullità. Dopo la riforma del processo tributario del 2022, la giurisprudenza tende ad annullare gli accertamenti emessi inaudita parte in violazione di norme sul contraddittorio endoprocedimentale, a meno che l’ufficio non provi che la partecipazione del contribuente non avrebbe potuto incidere (onere non facile per l’ufficio).
  • Difetto di motivazione o motivazione apparente: l’atto deve spiegare chiaramente le ragioni del recupero, i calcoli e le norme applicate. Se ad esempio nell’avviso si afferma solo che “il credito è inesistente” senza spiegare in base a quali elementi di fatto, si può dedurre nullità per difetto di motivazione . Oppure se copia pedissequamente il PVC senza valutazione autonoma dell’ufficio, può configurarsi motivazione per relationem inidonea.
  • Violazione dei termini procedurali: verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini di decadenza (5 o 8 anni come visto). Inoltre, se c’è stata una fase di PVC, l’ufficio non può emettere l’atto prima di 60 giorni dalla consegna del PVC (a meno di urgenza motivata): emettere l’atto prima di tale termine viola l’art. 12, c.7 L. 212/2000 e comporta nullità. Anche la notifica deve essere stata effettuata correttamente (es. se inviata via PEC, controllare che l’indirizzo sia quello registrato).
  • Errata qualificazione giuridica: come detto, se l’ufficio ha qualificato il credito come “inesistente” ma in realtà la situazione è di non spettanza, si deve contestare la qualificazione. Questo è sia un argomento di merito (riguarda le sanzioni e i termini) sia una questione di legittimità perché – come affermato dalle SS.UU. – l’ufficio non può arbitrariamente considerare inesistente un credito solo perché mancante di un elemento, se tale mancanza era riscontrabile con normali controlli . Quindi, si eccepisce che l’atto applica erroneamente l’art. 13 D.Lgs. 471/97 e art. 27 D.L.185/2008, in quanto il credito andava qualificato diversamente.

In sintesi, qualunque vizio procedurale o formale dell’atto può essere un valido motivo di ricorso, talvolta risolutivo. Un avvocato esperto controllerà minuziosamente se la motivazione è chiara e completa, se il procedimento si è svolto correttamente e se l’atto cita le norme giuste. È buona norma elencare nel ricorso tutte le eccezioni preliminari (nullità, illegittimità) prima di entrare nel merito.

4.2 Difesa nel merito: prove documentali e tecniche

Parallelamente, occorre predisporre la difesa nel merito delle contestazioni. Qui la chiave è fornire quante più prove documentali e argomentazioni tecniche possibili a sostegno della legittimità del credito. Alcune linee di difesa tipiche:

  • Dimostrare che l’investimento/l’attività agevolata è reale: sembra banale, ma nelle contestazioni l’onere della prova tende di fatto a spostarsi sul contribuente. Quindi, occorre produrre fatture, contratti, bonifici, documenti di trasporto, relazioni di collaudo, report di ricerca – tutto quanto provi che i costi sono stati davvero sostenuti e le attività effettuate . Ad esempio, per un credito R&S contestato perché “il progetto non era innovativo”, si potranno allegare: la relazione tecnica di progetto, pubblicazioni o brevetti ottenuti, attestati di prova di laboratorio, eventuali prototipi o codice sviluppato, ecc. Per il Superbonus: foto dei cantieri, asseverazioni del direttore lavori, APE pre e post intervento, certificati di fine lavori, ecc. L’obiettivo è smentire l’ipotesi che il credito sia fittizio mostrando evidenze tangibili.
  • Evidenziare la conformità sostanziale ai requisiti di legge: se contestano un aspetto tecnico (es. “macchinario non interconnesso correttamente”, “corso di formazione non coerente con ambiti 4.0”), conviene far redigere a professionisti qualificati (ingegneri, periti, revisori) perizie di parte che attestino invece la rispondenza dell’investimento ai parametri richiesti. Ad esempio, allegare una perizia tecnica asseverata che conferma che il macchinario possedeva le caratteristiche 4.0 e che l’interconnessione, seppure ritardata, è avvenuta, con spiegazione degli ostacoli tecnici che l’hanno ritardata. Oppure, nel caso di spese R&S, una relazione tecnica da un esperto esterno che illustri l’originalità del progetto (magari citando proprio il principio affermato dalla CGT Lombardia sulla validità delle innovazioni relative ). Se la legge prevede una certificazione “salva-controlli” rilasciata da enti terzi (come quella introdotta nel 2022 per i crediti R&S per blindare i progetti passati ), si può allegare se ottenuta, poiché tale certificazione vincola l’Amministrazione e di per sé smonta la contestazione.
  • Contestare l’interpretazione restrittiva della norma agevolativa: molti accertamenti si basano su letture molto rigide delle condizioni di spettanza. La difesa può citare interpelli risolti a favore di contribuenti in casi analoghi, circolari esplicative (spesso l’Agenzia stessa nelle circolari concede interpretazioni estensive), e soprattutto giurisprudenza favorevole. Ad esempio, in tema di credito R&S, ci sono varie sentenze di merito che riconoscono che la “novità” del progetto può essere relativa all’impresa e non universale ; oppure che la mancanza di documentazione iniziale può essere sanata da prove successive se l’attività c’è stata davvero. Nel ricorso si dovrebbe dunque argomentare che l’ufficio adotta una visione troppo restrittiva e non aderente alla ratio legis, sottolineando la buona fede del contribuente e l’incertezza interpretativa eventualmente esistente sulla norma . In diritto tributario vale il principio del favor rei in caso di dubbi interpretativi: se la questione era controversa, non si può punire come frode ciò che potrebbe essere stato un errore.
  • Dimostrare la buona fede e l’assenza di dolo: questo è fondamentale soprattutto se pendono sanzioni gravi o indagini penali. Bisogna evidenziare gli elementi che mostrano che il contribuente non aveva intenzione di frodare: ad es., ha chiesto il parere di consulenti all’epoca, ha applicato una metodologia conforme a quanto compreso dalla legge, ha ottenuto visti di conformità e asseverazioni da professionisti (magari il tecnico ha attestato il salto di due classi energetiche, poi rivelatosi inesatto, ma il contribuente si è fidato di un professionista abilitato). Se si dimostra una affidamento in buona fede sul quadro normativo o sulle certificazioni di terzi, si può chiedere la non applicazione di sanzioni penali (per obiettiva incertezza normativa) e la riduzione di quelle amministrative al minimo. La Cassazione penale ha sottolineato, ad esempio, che l’obiettiva incertezza sul significato di una norma tributaria esclude la punibilità perché viene meno l’elemento soggettivo del reato (dolo o colpa) . Nel nostro contesto, molte definizioni (soprattutto in materia di R&S e 4.0) sono state chiarite solo di recente, quindi per gli anni passati si può sicuramente invocare l’incertezza interpretativa.

In fase difensiva è importante predisporre un dossier documentale ben organizzato. Elenchiamo i principali documenti da allegare a supporto :

  • Copia dell’avviso di accertamento o atto di recupero impugnato e di eventuali PVC o comunicazioni ricevute.
  • Modelli F24 con cui il credito è stato utilizzato in compensazione, e relativi prospetti del credito nelle dichiarazioni fiscali (quadro RU del modello Redditi, ecc.).
  • Tutta la documentazione contabile relativa alle spese agevolate: fatture, contratti con i fornitori, quietanze di pagamento (bonifici parlanti, assegni, ecc.), libri cespiti per i beni ammortizzabili.
  • Documenti tecnici: relazioni di progetto, report di avanzamento lavori, attestati di prestazione energetica (APE) pre e post intervento per Superbonus, certificati di collaudo dei macchinari 4.0, registri delle presenze ai corsi di formazione, ecc. Tutto ciò che mostra lo svolgimento concreto dell’attività incentivata.
  • Asseverazioni, perizie e certificazioni: ad esempio l’asseverazione di congruità dei costi e il visto di conformità per i bonus edilizi, la perizia giurata di ingegnere per i beni 4.0 (se non fatta all’epoca, eventualmente se ne può produrre una tardiva a fini difensivi), la certificazione tecnica prevista dall’art. 23 DL 73/2022 per i crediti R&S (se ottenuta), le attestazioni del revisore legale sui corsi Formazione 4.0, ecc. Questi documenti hanno alto valore probatorio: se l’Agenzia li mette in dubbio, dovrà controbatterli con proprie perizie.
  • Corrispondenza con l’Amministrazione: ad esempio se in fase di contraddittorio sono state inviate memorie, se vi sono email o PEC con richieste e risposte dall’ufficio, vanno allegate.
  • Eventuali sentenze o archiviazioni penali: se parallelamente c’è un procedimento penale e magari è stato archiviato o il GIP ha rigettato un sequestro per mancanza di fumus, ciò può essere usato a proprio favore nel contenzioso tributario (attenzione però: il giudizio tributario è autonomo, ma un provvedimento penale che esclude la frode può moralmente influenzare).

4.3 Strumenti deflativi e soluzioni transattive

Nel valutare la strategia, occorre anche considerare le opzioni deflative del contenzioso, ossia quelle soluzioni che possono evitare o chiudere la lite con un accordo o un pagamento ridotto:

  • Istanza di autotutela: prima di presentare ricorso, se si ritiene che l’accertamento sia chiaramente infondato o viziato (ad esempio perché il contribuente ha già tutti i documenti che smontano la pretesa), si può presentare all’ufficio un’istanza motivata di annullamento in autotutela. L’autotutela è a discrezione dell’amministrazione, ma talvolta (specie per errori palesi di calcolo, scambio di persona, ecc.) l’ufficio può riconoscere l’errore e annullare in tutto o in parte l’atto. Non sospende comunque il termine per il ricorso, quindi va fatta tempestivamente e parallelamente preparato il ricorso nel caso l’ufficio non risponda.
  • Accertamento con adesione: è esperibile dopo la notifica dell’avviso e fino al termine per ricorrere. Si tratta di una procedura di confronto con l’ufficio per eventualmente raggiungere un accordo sulla rideterminazione dell’imposta dovuta. Nel campo dei crediti d’imposta, l’adesione può consistere in un riconoscimento parziale del credito da parte dell’ufficio e il contribuente accetta di pagare il resto. Il vantaggio è che le sanzioni vengono ridotte ad 1/3 di quelle originarie. Ad esempio, se viene contestato un credito di €100.000 con sanzione 100% (€100k), in adesione si potrebbe convenire che il credito spettava per metà: il contribuente versa €50.000 di imposta, e la sanzione su quell’importo (diciamo 100% di €50k = €50k) viene ridotta ad €16.667 (un terzo). L’adesione è utile quando la pretesa ha margini di trattativa e il contribuente vuole chiudere subito evitando l’incertezza del giudizio. Va però ponderata con attenzione e con assistenza legale, perché comporta la rinuncia al ricorso e deve essere sostenibile economicamente (va pagato immediatamente quanto concordato, se >€50k in 8 rate).
  • Acquiescenza agevolata: se non si vuole o può ricorrere, pagando entro 60 giorni si ha diritto a sanzioni ridotte di 1/3. Nel caso di credito non spettante con sanzione 30%, l’acquiescenza porta la sanzione al 10%. Nel caso di sanzione 100%, scende a ~33%. Questa opzione conviene se l’atto è fondato e inoppugnabile, così da almeno ridurre il danno.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: al momento (dicembre 2025) non è attiva, ma negli ultimi anni il legislatore ha proposto varie “pacificazioni fiscali” (rottamazione delle cartelle, definizione liti pagando percentuali, ecc.). Se dovessero essere reintrodotte misure simili, un contenzioso su crediti d’imposta potrebbe essere definito pagando, ad esempio, solo l’imposta senza sanzioni o con sanzioni ridotte. È bene dunque che l’avvocato tenga d’occhio eventuali norme di clemenza fiscale che includano anche questi casi.
  • Transazione penale: se c’è un procedimento penale correlato (ad es. per indebita compensazione), si può valutare di patteggiare qualora la posizione fosse compromessa, magari cercando un accordo che includa il risarcimento allo Stato (pagamento del dovuto). Questo però esula dal procedimento tributario in sé e va gestito dai legali in sede penale. È utile sapere che il pagamento del debito tributario prima della sentenza definitiva è considerato dalla legge un attenuante speciale che può ridurre notevolmente la pena e, in alcuni casi, evitare la confisca.

4.4 Richiesta di sospensione e tutela del patrimonio

Un aspetto pratico cruciale: presentato il ricorso, se le somme contestate sono elevate, conviene chiedere alla Corte Tributaria la sospensione dell’atto per evitare che l’Agenzia, decorso il termine di 60 giorni, avvii la riscossione (iscrizione a ruolo e possibili azioni esecutive). La sospensione viene concessa se si dimostra sia il fumus boni iuris (motivi validi del ricorso) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile se si pagasse subito). Ad esempio, nel ricorso si evidenzia che l’azienda sarebbe insolvente dovendo pagare quella somma e che il ricorso si fonda su solide prove. Se accordata, la sospensione blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado.

Inoltre, l’avvocato potrà consigliare misure conservative per tutelare il patrimonio aziendale o personale nelle more della controversia. Se c’è rischio di un sequestro penale, ci si può premunire dimostrando che i beni aziendali servono all’attività (istanze di dissequestro per beni strumentali vitali, ecc.). Se invece l’Agente della riscossione notificasse comunque una cartella, si potrà impugnare anche quella e chiederne la sospensione.

Infine, qualora la controversia si preannunci lunga e incerta, il contribuente potrà valutare di accantonare a riserva in bilancio le somme contestate, per evidenziare la passività potenziale senza disperdere liquidità, in attesa dell’esito.

4.5 Esempio pratico di memoria difensiva (schema)

Di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo uno schema semplificato di alcuni punti che una memoria difensiva o un ricorso tributario potrebbe contenere, riferiti a un caso ipotetico di credito d’imposta R&S contestato:

  • In fatto: “La società Alfa S.r.l. ha maturato un credito d’imposta R&S per l’anno 2018 pari a €120.000, regolarmente esposto nel Modello Redditi 2019, relativo a un progetto di ricerca sul [descrizione del progetto]. L’Agenzia delle Entrate, con PVC del …, ha contestato il credito ritenendo che ‘le attività svolte non presentano il carattere di novità richiesta dal Manuale di Frascati’ e che pertanto il credito sia inesistente. Con avviso notificato il …, l’Ufficio ha recuperato l’importo di €120.000 oltre sanzione 100%.”
  • In diritto: (a) Violazione di legge nell’inquadramento della violazione: “L’avviso impugnato è illegittimo laddove qualifica il credito come ‘inesistente’ applicando la sanzione del 100% e il termine di 8 anni. In realtà il credito di cui trattasi, come ammesso dallo stesso PVC, trae origine da attività effettivamente svolte e costi realmente sostenuti (cfr. documentazione prodotta). La pretesa dell’Ufficio si basa su una valutazione di merito circa l’ammissibilità tecnica del progetto, che semmai – ove fondata – configurerebbe una non spettanza del credito e non certo un’inesistenza. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997 e come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. 34452/2023), il credito va considerato inesistente solo in caso di mancanza radicale dei presupposti o condotte fraudolente, circostanze qui insussistenti. Laddove invece si contesti la qualificazione di R&S dell’attività, trattasi di credito al più non spettante (cfr. SS.UU. cit., secondo cui “il credito è sempre non spettante quando la mancanza degli elementi costitutivi… è riscontrabile con controlli automatizzati” – nella specie il credito era esposto in dichiarazione, dunque oggetto di controllo 36-bis) . Pertanto l’avviso viola la norma sanzionatoria applicando un regime sanzionatorio e decadenza non consentiti; esso va annullato o quantomeno riformato riqualificando il credito come non spettante, con conseguente applicazione della sola sanzione del 30%.”

(b) Insussistenza della pretesa tributaria – attività di R&S ammissibile: “Nel merito, si dimostra documentalmente che il progetto ‘XYZ’ possedeva i caratteri di ricerca e sviluppo richiesti dalla normativa applicabile all’epoca (art. 3 D.L. 145/2013 e DM 27/05/2015). In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, non era richiesto per gli anni 2015-2019 un requisito di assoluta novità mondiale dell’attività: la normativa richiedeva un avanzamento delle conoscenze o capacità dell’impresa, come confermato anche dalla Circolare MISE n. 5/2016 e, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lombardia n. 883/2025 , che ha riconosciuto la rilevanza delle innovazioni relative e incrementali. Il progetto in esame ha portato allo sviluppo di [descrivere risultato], certamente innovativo quantomeno nel settore e nell’ambito aziendale di Alfa S.r.l., come attestato dalla relazione tecnica indipendente allegata (Doc. …). Tale relazione, redatta dal Prof. …, evidenzia che… [riassunto risultati]. L’Ufficio non ha fornito alcuna perizia di parte che confuti tali risultanze, limitandosi ad affermazioni generiche. Ne consegue che il credito in oggetto era pienamente spettante e l’atto di recupero risulta privo di fondamento fattuale.”

(c) Subordinatamente – Errore scusabile e buona fede: “Anche nell’ipotesi – non concessa – in cui si ritenesse che talune attività non fossero ammissibili al credito R&S, si evidenzia come la contribuente abbia agito in buona fede in un contesto di obiettiva incertezza normativa. All’epoca (2018) non esisteva alcun riferimento al Manuale di Frascati in norma primaria né secondaria; tale riferimento è apparso solo con il D.M. 26/05/2020 e DPCM 15/09/2023, certamente non retroattivi . La società si è basata sulle fonti disponibili (normativa e prassi) e ha anche ottenuto il visto di conformità del suo revisore legale sul credito (Doc. …), confidando nella spettanza dello stesso. In caso di diversa valutazione, si richiamano gli artt. 6, co. 2 e 10, co. 3, L. 212/2000 sulla non punibilità per obiettiva incertezza e l’art. 7 D.Lgs. 472/1997 sull’assenza di colpevolezza in presenza di interpretazioni difformi. Pertanto si chiede, in via subordinata, la disapplicazione/reduzione delle sanzioni.”

(Segue con le conclusioni…)

L’esempio sopra mostra come un avvocato tributarista possa impostare la difesa, toccando sia profili procedurali (riqualificazione, termini) sia di merito (sussistenza dei requisiti agevolativi), senza tralasciare di invocare la buona fede del contribuente per mitigare sanzioni. Ovviamente ogni caso avrà peculiarità proprie e richiederà un approccio su misura. Importante è mantenere un approccio assertivo ma documentato: dichiarare che il Fisco ha torto è inutile se non si producono prove a supporto; viceversa, una documentazione solida, ben spiegata e collegata ai rilievi, può convincere il giudice tributario ad annullare (o almeno ridimensionare) l’accertamento.

4.6 Profili penali e coordinamento difensivo

Come accennato, nei casi più gravi l’accertamento fiscale può innestarsi in un procedimento penale per frode fiscale. È fondamentale allora adottare una difesa coordinata sui due fronti , poiché l’esito dell’uno può influire sull’altro. Ad esempio, se in sede tributaria si ottiene che il credito venga riconosciuto (anche parzialmente) spettante, cade l’indebito e quindi anche l’elemento materiale del reato (che richiede un’utilizzazione indebita > €50.000). Viceversa, se in sede penale emergono prove decisive (perizie, testimonianze) che mostrano l’assenza di dolo o di frode, tali elementi vanno portati anche davanti al giudice tributario per ottenere l’annullamento dell’atto.

Un avvocato esperto in diritto penale-tributario saprà coordinare le memorie difensive con le strategie processuali. Ad esempio, potrebbe essere opportuno chiedere una consulenza tecnica in ambito penale sulla genuinità delle operazioni (sequestrando magari i server aziendali per dimostrare la realizzazione del software, etc.), i cui esiti poi si producono anche in Commissione Tributaria. Oppure, se c’è un sequestro preventivo dei crediti sul conto corrente, si può chiedere al giudice penale di revocarlo qualora il giudice tributario sospenda l’atto impositivo (venendo meno il fumus del reato).

In ogni caso, la strategia deve mirare a: escludere la sussistenza di una condotta fraudolenta, ridurre l’eventuale contestazione a semplice violazione amministrativa, e così evitare sanzioni penali e misure ablative (sequestri/confische) . A tal fine si sfruttano strumenti come l’oblazione amministrativa: il D.Lgs. 74/2000 prevede che il pagamento del tributo evaso prima del giudizio penale definitivo estingua il reato di indebita compensazione (sempre se non ci sono fatture false in mezzo). Ciò vuol dire che, se la situazione lo consiglia, il contribuente può decidere di versare spontaneamente il credito contestato (magari usufruendo delle riduzioni sanzionatorie con ravvedimento o adesione) in modo da chiudere la questione tributaria e contestualmente far venir meno la punibilità penale . Questa scelta estrema va valutata caso per caso (perché implica comunque pagare), ma in situazioni di frode evidente può salvare l’azienda da guai peggiori (condanne penali, interdittive 231/2001 per la società, ecc.).

Il ruolo dell’Avvocato in tutto ciò è cruciale: deve avere competenze trasversali per cogliere i riflessi di ogni azione in sede tributaria e penale, e consigliare il cliente sul percorso migliore (resistere in giudizio se le ragioni sono forti, oppure transare e pagare se la posizione è indifendibile penalmente).

5. Strumenti di regolarizzazione spontanea: ravvedimento e “riversamento” dell’agevolazione

Non sempre il contribuente si accorge per tempo di eventuali errori nell’utilizzo di crediti d’imposta. Ma se ciò avviene, o se teme che una determinata posizione possa essere contestata, l’ordinamento offre alcuni strumenti di regolarizzazione volontaria che consentono di mettersi in regola prima o durante il controllo, attenuando drasticamente le sanzioni e talvolta evitando i reati. Vale la pena conoscerli per valutarne l’impiego quando si è in tempo.

5.1 Ravvedimento operoso ordinario e “speciale”

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è un istituto generale che consente al contribuente di sanare spontaneamente violazioni tributarie commesse, versando il dovuto e una sanzione ridotta proporzionale al tempo del ravvedimento. Nel caso di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 che il ravvedimento è applicabile sia ai crediti non spettanti sia a quelli inesistenti, purché non siano già in corso attività di accertamento . In pratica, l’azienda che si accorge di aver utilizzato un credito non dovuto può presentare una dichiarazione integrativa correggendo l’errore e versare l’importo del credito con interessi, beneficiando di sanzioni ridotte. La riduzione dipende dal momento: ad es. se si ravvede entro un anno, sanzione 15% (1/2 del 30%); oltre un anno 20%; oltre due anni 24%; etc.

Nel 2023 il legislatore ha introdotto anche un “ravvedimento speciale” per violazioni su dichiarazioni fino al 2021 (art. 1, commi 174-178, L. 197/2022, prorogato). Questo ravvedimento agevolato permette di sanare pagando un diciottesimo (1/18) delle sanzioni minime . Ad esempio, per un credito non spettante di €100k, sanzione base 30% (€30k), 1/18 ≈ €1.667 di sanzione, oltre imposta e interessi. Si tratta di un grande sconto. Inizialmente la scadenza per aderire al ravvedimento speciale era 30 settembre 2023, poi riaperta a 31 maggio 2024 dal DL 148/2023. Anche i crediti d’imposta rientrano nel ravvedimento speciale (purché la dichiarazione sia stata presentata). Quindi, se un contribuente – poniamo – nel 2023 realizza di aver gonfiato il credito R&S 2019, può con ravvedimento speciale versare il dovuto con sanzione 1/18 ed evitare ulteriori guai .

Effetti del ravvedimento: Oltre a risparmiare sulle sanzioni, il ravvedimento ha l’effetto di impedire l’accertamento: sanata la violazione, l’ufficio non ha più nulla da contestare su quell’aspetto (salvo frodi scoperte a parte). Inoltre in sede penale il ravvedimento (specie se integrale pagamento) può evitare il reato di indebita compensazione. Infatti, se il pagamento avviene prima che il giudice di primo grado emetta sentenza, il reato 10-quater viene meno (art. 13 D.Lgs. 74/2000) – salvo che il credito fosse da fatture false (in tal caso resterebbe il reato di dichiarazione fraudolenta, ma l’indebita compensazione no) . Quindi ravvedersi tempestivamente estromette la vicenda dal penale. Ovviamente il ravvedimento è possibile solo se non è già iniziata un’attività di controllo sul credito: se ad esempio avete già ricevuto un PVC sul credito X, non potete ravvedervi su quel credito (potete però valutare il riversamento, infra). Se invece non è arrivato nulla, il ravvedimento è un’opzione da considerare seriamente in caso di errori effettivi.

5.2 Riversamento spontaneo dei crediti R&S 2015-2019

Uno strumento ad hoc è stato previsto per sanare le posizioni relative al famigerato Credito R&S 2015-2019, data la diffusione di utilizzi non corretti. L’art. 5, commi 7-12, DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha introdotto la procedura di riversamento spontaneo dei crediti R&S: in sostanza, un’“sanatoria” che consente alle imprese di restituire i crediti R&S indebitamente fruiti, senza pagare sanzioni né interessi . I vantaggi sono significativi: il pagamento esclude anche la punibilità penale per indebita compensazione (se non vi sono frodi) . Per aderire, bisogna rientrare in specifiche casistiche previste dalla norma:

  • Il contribuente deve aver realmente svolto attività, sostenendo spese, che però non sono in tutto o in parte qualificabili come R&S ai fini del credito (es. si pensava fossero R&S ma in base all’interpretazione autentica del 2019/2020 non lo sono).
  • Oppure aver applicato in modo errato il calcolo (es. errori nella media storica di riferimento, o inclusione di costi non ammissibili) .
  • Oppure aver fruito in modo non conforme di una norma interpretativa (art. 1 co.72 L. 145/2018) sui progetti commissionati intragruppo .

Chi ha invece simulato operazioni o prodotto falsa documentazione è escluso dal riversamento (sono casi di frode non condonabili) . Bisognava presentare un’istanza all’Agenzia entro il 30 settembre 2022, termine poi prorogato al 31 ottobre 2023 e infine al 31 ottobre 2024 per riaprire i termini (DL 40/2023 conv. L. 87/2023 e DL 39/2024 conv. L. 104/2024) . Il riversamento può avvenire in un’unica soluzione o in 3 rate annuali (dicembre 2024, 2025, 2026) . In pratica l’azienda riconosce di aver fruito di un credito non spettante, restituisce il capitale e la chiude lì (senza altre conseguenze).

Per fare un esempio: un’impresa nel 2018 ha incluso €200k di spese di innovazione commerciale spacciandole per R&S e ottenuto €100k di credito. Nel 2023, temendo controlli, aderisce al riversamento: presenta istanza entro ottobre 2024, e paga i €100k entro dicembre 2024 (o rateizzati fino 2026). Così evita sanzioni (normalmente sarebbero €100k al 100%) e non rischia il penale. Questa è una via di fuga preziosa per chi sa di avere posizioni deboli sul R&S. Non a caso decine di imprese vi hanno aderito. Oggi (dicembre 2025) la finestra è chiusa, ma non si può escludere che venga ulteriormente prorogata o replicata per altre annualità.

5.3 Altre procedure di definizione agevolata

Oltre a ravvedimento e riversamento, ricordiamo brevemente:

  • Remissione in bonis: strumento che consente di sanare tardivamente adempimenti formali (comunicazioni, attestazioni) pagando una sanzione minima di €250, purché la sostanza agevolativa sussista. Ad esempio, se un contribuente ha dimenticato di inviare la Comunicazione al MISE necessaria per un credito (ove prevista), può avvalersi di remissione in bonis entro la dichiarazione successiva. Questo evita la decadenza per vizi puramente formali.
  • Conciliazione giudiziale: se il ricorso è già avviato, è possibile, fino in Cassazione, trovare un accordo con l’ufficio per chiudere la lite (con pagamento parziale) usando l’istituto della conciliazione. Le sanzioni in caso di conciliazione vengono ridotte di 1/3 (primo grado) o 1/2 (gradi successivi). Ciò può essere utile se durante il processo emergono punti di incontro.
  • Piani di rateazione: qualora la pretesa resti dovuta e definitiva, il contribuente può comunque chiedere all’Agente della riscossione una rateizzazione fino a 8 anni (72 rate o 120 rate se difficoltà economiche gravi) per diluire l’impatto finanziario.

In conclusione, la disponibilità di strumenti come il ravvedimento e il riversamento va vista come parte integrante della strategia: il miglior contenzioso è quello evitato con una regolarizzazione tempestiva quando ci si accorge dell’errore. Un avvocato preparato informerà il cliente di queste opzioni e lo aiuterà a scegliere se è più opportuno “combattere” l’accertamento in giudizio oppure adesione/ravvedimento per chiudere velocemente con danni limitati (specie se la posizione è indifendibile).

6. Domande frequenti (FAQ) su accertamenti e difesa delle agevolazioni fiscali

Di seguito riportiamo una serie di domande comuni che avvocati e contribuenti si pongono in materia di controlli fiscali su crediti d’imposta e investimenti agevolati, con risposte sintetiche basate su quanto esposto nella guida.

D. Ho ricevuto un avviso di accertamento che recupera un credito d’imposta: cosa devo fare per primo?
R. Entro 60 giorni dalla notifica devi decidere se pagare (tutto o chiedendo accertamento con adesione) oppure presentare ricorso. È consigliabile consultare subito un avvocato tributarista, fornendogli copia dell’atto e di tutta la documentazione relativa al credito. Nel frattempo, puoi presentare istanza di accertamento con adesione (sospende i 60 giorni) se pensi si possa trovare un accordo con l’ufficio. Se il caso è complesso, probabilmente occorrerà predisporre un ricorso scritto e depositarlo entro i 60 giorni. Valuta anche di chiedere la sospensione dell’atto se l’importo è elevato e rischi di subire riscossione prima della sentenza.

D. Quali documenti devo raccogliere per difendermi al meglio?
R. Tutti quelli che dimostrano la realtà e liceità dell’operazione agevolata. In particolare: le fatture delle spese fatte, le ricevute di pagamento, i contratti con fornitori o appaltatori, le relazioni tecniche o progetti, eventuali foto o registri dei lavori (se edilizia), i documenti contabili (registri cespiti, schede contabili del costo), le comunicazioni inviate all’Agenzia (se ad esempio per i bonus edilizi hai comunicato l’opzione di cessione del credito, procura la ricevuta), le certificazioni o visti rilasciati da terzi (visto di conformità, asseverazioni ingegneri, ecc.). È utile predisporre un dossier ordinato da consegnare al tuo difensore. Nella fase di ricorso, allegherai i documenti salienti come prove .

D. Quali sono i termini entro cui il Fisco può fare un accertamento su un credito d’imposta?
R. Di regola, l’Agenzia deve agire entro i termini di accertamento dell’imposta correlata. Tipicamente 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di utilizzo del credito (se hai usato il credito nel 2020, fino al 31/12/2025). Tuttavia, se il credito viene qualificato come “inesistente”, la legge consente fino a 8 anni . Ad esempio, credito inesistente utilizzato nel 2020 -> fino al 31/12/2028. Se invece il credito era solo non spettante (irregolare ma basato su operazione reale), resta 5 anni. Attenzione: ci sono state proroghe straordinarie per Covid (ad es. i termini 2020-21 estesi di qualche mese), ma in generale 5 o 8 anni. Se ricevi un avviso oltre il 5° anno, verifica subito se indebitamente l’ufficio ha applicato il termine da 8 anni senza base per farlo – potrebbe essere un motivo di nullità da far valere.

D. In cosa consiste esattamente la differenza tra “credito non spettante” e “credito inesistente”?
R. La differenza è spiegata in dettaglio nel paragrafo 3, ma in breve: il credito non spettante è un credito che hai dichiarato correttamente ma non avevi diritto a godere (magari hai sbagliato i calcoli o non hai rispettato qualche condizione, quindi l’importo è in eccesso rispetto al dovuto). Il credito inesistente invece è un credito che non doveva proprio esserci, spesso frutto di frode o falso (es. crediti fittizi, lavori mai fatti, dati inventati). Dal punto di vista pratico: il non spettante prende sanzione 30% e il Fisco ha 5 anni per chiederlo; l’inesistente sanzione 100-200% e 8 anni di tempo, e sopra certe soglie diventa reato . Capire questa distinzione è fondamentale nella difesa: si cerca sempre di dimostrare che, male che vada, era un credito reale ma non spettante, non una frode deliberata.

D. Ho ceduto il mio credito (es. Superbonus) a una banca, e ora l’Agenzia contesta che quel credito era inesistente. Possono chiedere a me i soldi indietro?
R. Sì, possono. In base alle norme sui crediti cedibili (art. 121 D.L. 34/2020 per i bonus edilizi), la responsabilità per i crediti inesistenti rimane solidale in capo a chi ha ceduto o utilizzato il credito con dolo o colpa grave. Se però tu sei un privato che ha ceduto alla banca e hai tutta la documentazione regolare (lavori fatti, asseverazioni, ecc.), in teoria non hai colpa grave. In pratica però l’Agenzia spesso notifica l’atto di recupero sia al committente originario sia al cessionario (banca), per sicurezza. La Cassazione penale ha affermato che il credito inesistente va estromesso dal circuito fiscale anche se colpisce il cessionario in buona fede . Dunque, molto probabilmente la banca perderà il credito (non potrà usarlo) e potrebbe rivalersi su di te contrattualmente. Tu, come cedente, rischi se emerge che hai fornito dati falsi alla banca. Se sei in buona fede totale e vittima anche tu (es. l’impresa ha fatto false asseverazioni all’insaputa tua), potresti non avere sanzioni penali, ma il credito non spettante andrà restituito. In tal caso la difesa sarà: niente sanzioni (perché cessionario/cedente in buona fede), ma purtroppo il credito indebito va restituito. Potrai casomai fare causa all’impresa/truffatore che ha causato il danno.

D. Se il tecnico (ingegnere, termotecnico, revisore) ha sbagliato qualcosa nella certificazione, posso evitare le sanzioni?
R. Dipende. Il contribuente è comunque responsabile in sede tributaria verso l’erario. Però la buona fede e l’essersi affidato a un professionista qualificato gioca a tuo favore come esimente da sanzioni. Spesso le norme anti-frode hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche proprio per tutelare il contribuente: se tu hai ottenuto un visto di conformità da un commercialista e un’asseverazione da un tecnico abilitato, hai fatto il possibile per rispettare la legge. Se poi il tecnico ha fatto male i conti, tu in sede tributaria potrai chiedere la non applicazione di sanzioni (perché l’errore non è dovuto a negligenza tua). Il credito purtroppo verrà ridotto a quel spettante (se ad es. i lavori valgono la metà, avrai metà credito) – ma almeno eviti il 100% di sanzione. Inoltre potrai rivalerti civilmente sul professionista inadempiente, chiedendogli i danni (molti tecnici hanno polizze assicurative). In sintesi: sì alle sanzioni ridotte o annullate se provi di aver fatto affidamento su competenze altrui, ma il tributo in sé se non era dovuto va comunque recuperato dall’erario.

D. Quali sono le soglie e i reati in ambito di utilizzo indebito di crediti d’imposta?
R. Il reato specifico è l’indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). Scatta se compensi crediti non spettanti o inesistenti oltre 50.000 € in un anno. Se i crediti sono non spettanti, è contravvenzione con pena fino a 2 anni; se sono inesistenti, delitto con pena 1.5-6 anni. L’elemento chiave è il dolo: se tu deliberatamente usi crediti falsi è reato sicuro; se è un errore, in teoria non dovresti essere punito (perché manca il dolo), ma devi dimostrarlo. Altri reati connessi: se per creare il credito hai usato fatture false, c’è anche la dichiarazione fraudolenta (art. 2) punita più gravemente (fino a 8 anni); se hai ceduto crediti fittizi a terzi potresti rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) perché hai “monetizzato” indebitamente un pubblico beneficio. Va detto però che negli ultimi anni i confini sono più netti: la Cassazione e la riforma 2024 hanno chiarito che non tutto è reato, solo i casi voluti e fraudolenti. E c’è la causa di non punibilità per pagamento integrale del debito prima della sentenza, come già menzionato.

D. Il mio avviso riguarda un credito di imposta del 2018. Nel 2025 è uscito un chiarimento di legge che mi darebbe ragione: posso utilizzarlo?
R. Sì, in campo tributario vige il principio del favor rei per le norme interpretative o più favorevoli sopravvenute. Ad esempio, la definizione normativa di credito inesistente/non spettante introdotta col D.Lgs. 87/2024 è ritenuta norma di interpretazione autentica, quindi applicabile retroattivamente anche per il 2018 . Ciò significa che se nel 2018 il Fisco ti contestava qualcosa come inesistente, ma secondo la nuova definizione è solo non spettante, questa novità va applicata nel giudizio e tu ne benefici. Allo stesso modo, un orientamento consolidato della Cassazione (specie a Sezioni Unite) si applica di norma anche alle liti pendenti relative ad anni passati. Nel tuo ricorso potrai pertanto citare la sentenza SS.UU. 34452/2023 e dire che, sin dall’origine, quell’irregolarità andava trattata come non spettante. Quindi sì, tieni sempre d’occhio le ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali: spesso offrono appigli per ribaltare situazioni che in passato sembravano compromesse.

D. L’Agenzia mi contesta che la CILAS per il Superbonus era irregolare perché l’immobile aveva un abuso. Possono togliere il bonus per questo?
R. Purtroppo . La normativa edilizia prevede che per usufruire dei bonus la situazione urbanistica deve essere regolare (il c.d. “stato legittimo” dell’immobile). Se tu avevi un abuso edilizio non sanato e hai fatto lavori con Superbonus, quel beneficio non spetta. Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 8969/2025) ha confermato che senza stato legittimo, la CILA-Superbonus è inefficace e i lavori sono considerati abusivi, quindi decade il diritto al Superbonus . Nel tuo caso quindi l’Agenzia ha ragione a contestare la decadenza del bonus. Potrai magari fare ricorso su altri aspetti (es. chiedere sanzioni ridotte se dimostri che pensavi che l’immobile fosse a norma), ma se l’abuso c’era davvero e non è sanabile, il bonus 110% è perso. Conviene in questi casi verificare se l’abuso può essere sanato a posteriori: se sì e fai domanda di sanatoria, potresti sostenere che una volta sanato l’immobile, il diritto al bonus “rivive” (ma non è garantito). Altrimenti, purtroppo, la normativa è molto rigida sul punto.

D. Ci sono limiti o accortezze particolari per chi redige il visto di conformità o assevera crediti d’imposta?
R. Sì, per i professionisti che appongono visti o asseverazioni ci sono responsabilità. Se un visto di conformità risulta infedele (avalla crediti non spettanti), il professionista può subire una sanzione pari al 30% del credito indebito (art. 39 D.Lgs. 241/1997) e la sospensione dall’abilitazione. Inoltre, possono esserci profili penali (concorso in indebita compensazione o truffa) se il professionista era d’accordo nella frode. Dunque, i professionisti devono fare due diligence: richiedere tutta la documentazione, verificarla scrupolosamente e conservare traccia dell’analisi svolta. In ambito bonus edilizi, ad esempio, i decreti anti-frode impongono al responsabile del visto di verificare la presenza delle asseverazioni tecniche e la congruità formale dei documenti. Nel caso di crediti 4.0, l’asseveratore deve fare sopralluoghi e test di interconnessione. Per il revisore che certifica crediti R&S, è raccomandato seguire i principi di attestazione previsti e redigere un verbale dettagliato. In sintesi, al minimo dubbio sulla legittimità, il professionista dovrebbe astenersi dal certificare. Per il contribuente, ciò significa che se il professionista chiede molte carte o approfondimenti, non è pignoleria eccessiva: sta facendo il suo lavoro per proteggere entrambi.

D. In caso di soccombenza in giudizio, andrò incontro a sanzioni penali?
R. La soccombenza tributaria in sé non implica automatismi penali. Si può perdere il ricorso semplicemente perché l’interpretazione data dal giudice è differente, ma ciò non significa che c’era un reato (il penale richiede elemento soggettivo). Tuttavia, se la sentenza accerta che il credito era del tutto fittizio, l’Agenzia potrebbe trasmettere gli atti alla Procura. In pratica, spesso il penale parte prima (durante il controllo) e il tributario ne segue le sorti. Se hai già un procedimento penale parallelo e perdi in tributario, quel verdetto potrà essere usato come indizio contro di te (specie se è una sentenza di appello). Viceversa, se non c’era penale e perdi, difficilmente ne partirà uno dopo anni – a meno che l’ufficio ravvisi elementi fraudolenti che prima non aveva colto. Ricorda che la soglia di punibilità è 50k annui: se il credito contestato è sotto soglia, nessun penale. Sopra soglia, dipende da inesistente vs non spettante e dolo. Quindi la cosa migliore, in caso di esito negativo del contenzioso, è saldare il dovuto quanto prima: così chiudi ogni questione ed eviti che si possa parlare di reati per mancato pagamento.

D. Una volta chiuso il caso (per vittoria o per definizione), come prevenire futuri problemi su agevolazioni?
R. L’esperienza maturata dovrebbe servirti per il futuro. Alcuni consigli generali: – Mantenere documentazione completa e ordinata di ogni investimento agevolato. Tenere un fascicolo dedicato ad ogni bonus (con tutte le fatture, norme di riferimento, scadenze rispettate). – Aggiornarsi costantemente sulle novità normative: le agevolazioni evolvono e a volte richiedono adempimenti nuovi (es. dal 2023 c’è l’obbligo di comunicare a ENEA anche i bonus casa ordinari). – Utilizzare certificazioni facoltative: ad esempio, se c’è la possibilità di far validare un progetto R&S da un ente terzo (come la “certificazione asseverata” del MIMIT anche per progetti post-2020), fallo: è un costo aggiuntivo ma ti protegge. – Diligenza nei nuovi crediti: se stai per usare un nuovo credito d’imposta (es. Transizione 5.0 in arrivo), studia bene la legge o fatti assistere da un consulente ex ante per applicarla correttamente, così da non incorrere in errori. – Conservare per almeno 8-10 anni i documenti: crea backup digitali così non rischi di perderli. – In caso di dubbio, valuta interpello: per alcune questioni interpretative, presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima di utilizzare il credito ti mette al sicuro (la risposta ti vincola, e se segui quella non possono sanzionarti). – Formazione del personale: se sei un’azienda, forma i tuoi addetti amministrativi a riconoscere i requisiti dei bonus; spesso errori procedurali banali (dimenticare una firma, sbagliare un codice tributo) generano guai, quindi la cura dei dettagli è essenziale.

In sintesi, la prevenzione è la miglior difesa: capire bene le regole delle agevolazioni prima di fruirne e tenere prova di tutto. Se poi malgrado tutto subisci un accertamento, almeno saprai di aver fatto il possibile in buona fede – il che, come abbiamo visto, può salvarti da sanzioni e accuse.

7. Conclusioni

Gli accertamenti fiscali su investimenti agevolati rappresentano oggi una delle sfide più complesse per contribuenti e professionisti. Da un lato, c’è la volontà dello Stato di reprimere abusi e frodi in materia di bonus fiscali (anche a tutela delle finanze pubbliche); dall’altro, vi sono imprese e cittadini che hanno agito spesso in buona fede in un quadro normativo non sempre chiaro, rischiando di vedersi annullare benefici economici importanti e di subire pesanti sanzioni. In questo contesto, difendersi efficacemente è possibile: come abbiamo illustrato, esistono molteplici strumenti normativi e orientamenti giurisprudenziali recenti che tutelano il contribuente non-fraudolento (dalla distinzione tra credito non spettante e inesistente , al principio di irretroattività di criteri sopravvenuti , fino alle sanatorie come il riversamento R&S).

Il ruolo di un Avvocato specializzato in diritto tributario risulta determinante: egli può individuare i vizi dell’accertamento, raccogliere le prove necessarie a sostegno, impostare le strategie processuali adeguate (anche coordinando la difesa penale, se del caso) e condurre eventuali trattative con l’Amministrazione per soluzioni transattive . La difesa di successo spesso consiste nel dimostrare la sostanza economica reale dell’investimento agevolato e l’assenza di condotte fraudolente, convincendo così il giudice a ritenere illegittima (o eccessiva) la pretesa fiscale. Non di rado, un accertamento per crediti d’imposta inizialmente sanzionato al 150% e con prospettive penali, grazie a una difesa precisa e documentata, può sfociare in una vittoria totale del contribuente o quantomeno in una drastica riduzione di imposte e sanzioni, con riqualificazione in violazioni formali sanabili .

Per i contribuenti, il messaggio finale è duplice: prevenzione e reazione consapevole. Prevenire significa essere informati, prudenti e ben consigliati quando si beneficia di una norma agevolativa, così da ridurre al minimo il rischio di contestazioni future. Reagire consapevolmente significa, se l’accertamento arriva, non farsi prendere dal panico ma analizzare a fondo il caso, far valere i propri diritti (ad esempio il contraddittorio, spesso trascurato) e sfruttare tutti i mezzi di difesa e dialogo con il Fisco. Ricordiamo che il sistema tributario italiano, pur severo con chi froda, offre garanzie al contribuente onesto e strumenti per rimediare a errori: nessuno viene punito penalmente per mere sviste o incertezze interpretative, e le sanzioni amministrative possono essere annullate o attenuate se si prova la buona fede.

In conclusione, l’accertamento su investimenti agevolati è certamente un momento critico – può mettere a repentaglio liquidità aziendale e benefici su cui magari si era fatto affidamento – ma affrontarlo con un supporto legale competente e un approccio proattivo consente spesso di proteggere i propri diritti e, nei casi meritevoli, di uscirne vittoriosi o con danni limitati . L’importante è non sottovalutare né la complessità tecnica di queste materie né l’importanza di agire tempestivamente. Con la giusta preparazione e difesa, anche un contribuente oggetto di verifica fiscale su un bonus potrà far valere le proprie ragioni e – se nel giusto – vedere riconosciuta la legittima spettanza, totale o parziale, dell’agevolazione goduta , oppure ottenere l’annullamento delle indebite pretese del Fisco e continuare serenamente la propria attività.

Fonti normative e giurisprudenziali (agg. 2025)

Normativa:
D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Art. 3 e 4 D.L. 145/2013 (credito d’imposta R&S 2015-2019) e succ. mod.; D.M. 27/05/2015 attuativo (definizione spese ammissibili R&S).
Legge 160/2019 (L. di Bilancio 2020) – commi 184-197 (crediti d’imposta “Transizione 4.0” per investimenti in beni strumentali dal 2020).
Legge 178/2020 (L. di Bilancio 2021) – proroga e rimodulazione crediti beni strumentali 4.0 2021-2022.
D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) conv. L. 77/2020 – art. 119 e 121 (Superbonus 110%: requisiti interventi, cessione credito/visto conformità) .
D.L. 157/2021 (“DL Antifrodi”) conv. L. 238/2021 – obbligo visto conformità e asseverazioni per bonus edilizi, controlli preventivi crediti.
D.L. 13/2022 conv. L. 28/2022 – misure anti-frode cessioni crediti (tracciabilità, limiti cessioni).
D.L. 11/2023 (“DL Cessioni”) conv. L. 38/2023 – modifiche Superbonus (riduzione aliquote dal 2023), termine SAL 110% al 31/12/2023 .
D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009 – art. 27, commi 16-20 (recupero crediti inesistenti: termine 8 anni) .
D.Lgs. 471/1997 – art. 13, c.4-5 (sanzione 30% per crediti non spettanti; 100-200% per crediti inesistenti, definizioni incorporate dal 2024) .
Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – art. 6 (diritto a non sanzioni se errore scusabile), art. 7 (obbligo motivazione atti), art. 10 (tutela affidamento e buona fede), art. 12 c.7 (60 giorni per controdeduzioni dopo PVC).
D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari) – art. 10-quater (Indebita compensazione di crediti non spettanti >50k: reclusione fino 2 anni; crediti inesistenti >50k: 18 mesi-6 anni) ; art. 13 (cause di non punibilità: pagamento integrale tributi); art. 5 D.Lgs. 87/2024 (applicabilità nuove definizioni crediti dal 1/9/24 solo a violazioni future, salvo favor rei) .
Codice Penale – art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: reati in frodi bonus).
D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 – art. 5 (procedura di riversamento spontaneo crediti R&S 2015-19: condizioni e effetti penali) .
Atto di indirizzo MEF 1º luglio 2025 – direttiva ministeriale che esclude la rilevanza di fonti non normative (manuali, linee guida non richiamate) per contestare crediti come inesistenti .
Circolare ADE n. 31/E 2020 e n. 6/E 2021 – chiarimenti su credito investimenti beni strumentali (interconnessione tardiva, indicazioni in fattura).
Circolare ADE n. 16/E 2021 – chiarimenti su credito Mezzogiorno (nozione investimento iniziale secondo regolamenti UE).
Circolare ADE n. 11/E 2022 – par. 5 (ravvedimento operoso applicabile a crediti indebitamente compensati, anche inesistenti) .
Provv. ADE 23/07/2020 e 12/10/2020 – protocolli controlli bonus edilizi e codici tributo cessione crediti.
Normativa edilizia: D.P.R. 380/2001 art. 49 (nullità titoli in caso di difformità), art. 64-65 (sanzioni penali per false attestazioni asseveratori Superbonus) ; L. 126/2020 art. 119 co.14 (decadenza bonus se false attestazioni).

Giurisprudenza (sentenze):
Cass., Sez. Unite civili, n. 34452 del 2023 – Distingue crediti non spettanti vs inesistenti: credito è non spettante se la carenza è riscontrabile da controlli automatici; sanzione 30% e termine 5 anni in tali casi . Stabilisce efficacia retroattiva chiarificatrice dal 2016 e riflessi anche in ambito penale (interpretazione autentica delle definizioni) .
Cass., Sez. Unite civ., n. 34419 del 2023 – (Simile alla precedente, rafforza criteri distintivi su casi specifici).
Cass., Sez. III pen., n. 38161 del 2024 – Frodi Superbonus: conferma sequestro preventivo crediti fittizi ceduti; reati di false fatture e indebita compensazione configurabili congiuntamente . Il profitto illecito include sia il credito d’imposta fittizio sia la liquidità ottenuta cedendolo.
Cass., Sez. III pen., n. 28064 del 2024 – In tema di indebita compensazione, legittimità di sequestro preventivo sui crediti fiscali fittizi; evidenzia che adesione all’accertamento con pagamento esclude punibilità ex art. 13 (ma resta punibile l’eventuale dichiarazione fraudolenta con false fatture) .
Cass., Sez. V civ., n. 25018 del 17/09/2024 – Conferma che le definizioni di credito non spettante/inesistente introdotte nel 2024 hanno natura di interpretazione autentica e vanno applicate retroattivamente (richiamando precedenti SS.UU. e normativi) .
Cass., Sez. V civ., n. 24822 del 09/09/2025 – Ribadisce rilievo qualificazione credito: se mancanza elementi costitutivi è rilevabile in sede automatizzata, il credito è non spettante, non inesistente (con richiami all’atto MEF 2025 e SS.UU. 2023) .
T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 15039 del 29/07/2025 – Caso credito R&S 2015-19: annulla diniego MIMIT su certificazione ex art. 23 DL 73/2022 per applicazione retroattiva dei criteri Frascati. Stabilisce che manuali e linee guida 2020-2024 non possono incidere su periodi precedenti; l’Amministrazione non può richiedere requisiti non previsti dalla legge vigente all’epoca .
C.G.T. (Corte Giust. Trib.) II grado Lombardia, n. 883 del 04/04/2025 – In materia di credito R&S: riconosce validità di un progetto con novità relativa per l’impresa, nonostante l’Agenzia richiedesse novità assoluta. Afferma che l’innovazione può consistere in una combinazione originale di conoscenze esistenti e che l’onere di prova dell’A.F. è elevato se c’è certificazione tecnica a favore . Valorizza la certificazione asseverata come elemento probante vincolante (in presenza di attestazione indipendente, spetta al Fisco confutarla con pari solidità) .
T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, n. 8969 dell’08/05/2025 – In materia edilizia/Superbonus: ribadisce che l’assenza di “stato legittimo” dell’immobile fa decadere il Superbonus. Se l’edificio ha abusi edilizi non sanati o cambia destinazione d’uso senza permesso, la CILAS è inefficace e i lavori agevolati sono considerati abusivi, con conseguente perdita del diritto al 110% .
Cass., Sez. III civ., n. 18081 del 2021 (SS.UU.) – Precedente importante sulla necessità di motivare perché un credito sarebbe inesistente e non solo non spettante; anticipa criteri poi consolidati nel 2023.
Cass., Sez. V civ., n. 34447 del 2022 – In tema di credito Mezzogiorno, richiede motivazione stringente sulla mancanza di investimento “iniziale” per negare il bonus; richiama normativa UE e onere prova su Fisco.
Corte Costituzionale n. 175/2022 – Ha dichiarato non fondate questioni su retroattività sfavorevole art. 5 DL 146/2021 (riversamento R&S), ritenendolo strumento facoltativo non lesivo (non impone obblighi retroattivi).
Cass., Sez. V civ., n. 23639/2020 – Chiarisce che la mancata indicazione della norma in fattura per iper-ammortamento 4.0 è irregolarità formale sanabile, se l’investimento sussiste (poi allineato da circolari).

Hai effettuato investimenti agevolati (beni strumentali, crediti d’imposta, incentivi, bonus fiscali) e ora hai ricevuto un accertamento fiscale che ne contesta la spettanza totale o parziale? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai effettuato investimenti agevolati (beni strumentali, crediti d’imposta, incentivi, bonus fiscali) e ora hai ricevuto un accertamento fiscale che ne contesta la spettanza totale o parziale?

Ti dicono che “l’investimento non è agevolabile”, che “mancano i requisiti” o che “l’agevolazione è stata fruita indebitamente”, chiedendoti restituzione del beneficio, sanzioni e interessi?

Temi che un investimento reale e strategico venga disconosciuto per errori formali, interpretazioni restrittive o automatismi, trasformandosi in un debito fiscale pesante?

Devi saperlo subito:

👉 le agevolazioni sugli investimenti non si revocano automaticamente,
👉 il Fisco deve provare l’assenza dei requisiti,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente il recupero.

Questa guida ti spiega:

  • perché l’Agenzia delle Entrate contesta gli investimenti agevolati,
  • quali sono le contestazioni più frequenti,
  • quando l’accertamento è illegittimo,
  • come difendersi efficacemente con l’avvocato.

Investimenti Agevolati: Perché il Fisco Interviene

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli perché:

  • gli incentivi generano benefici fiscali rilevanti,
  • le norme sono tecniche e in continua evoluzione,
  • spesso i controlli nascono da incroci automatizzati di dati,
  • l’Amministrazione applica letture restrittive dei requisiti.

👉 Il controllo sull’agevolazione non significa automaticamente irregolarità.


Le Contestazioni Più Comuni Sugli Investimenti Agevolati

Negli accertamenti il Fisco contesta spesso:

  • mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi,
  • errata qualificazione del bene agevolato,
  • difetti di documentazione o perizie,
  • utilizzo anticipato o scorretto del credito,
  • violazioni formali trattate come sostanziali,
  • presunto abuso del diritto.

👉 Molte contestazioni nascono da interpretazioni, non da fatti.


Il Punto Chiave: Investimento Reale ≠ Agevolazione Automaticamente Persa

Un errore diffuso è pensare che:

👉 “se il Fisco contesta, allora l’agevolazione è persa”.

In realtà:

  • conta la realtà economica dell’investimento,
  • conta il rispetto sostanziale dei requisiti,
  • gli errori formali non sempre giustificano il recupero,
  • il beneficio non può essere revocato senza una motivazione solida.

👉 La sostanza prevale sulla forma.


Quando l’Accertamento è Illegittimo

L’accertamento sugli investimenti agevolati è contestabile se:

  • l’investimento è realmente effettuato e operativo,
  • i requisiti sostanziali sono presenti,
  • il Fisco contesta solo vizi documentali,
  • viene applicata una lettura retroattiva o restrittiva della norma,
  • manca il contraddittorio preventivo,
  • il recupero viola i principi di affidamento e buona fede.

👉 Il beneficio non può essere negato per automatismo.


Agevolazioni e Crediti d’Imposta: Errore ≠ Evasione

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’errata fruizione non equivale automaticamente a indebita fruizione.

Questo significa che:

  • va valutata la buona fede del contribuente,
  • va escluso l’abuso se l’operazione è reale,
  • le sanzioni possono essere annullate o ridotte,
  • il recupero deve essere proporzionato.

👉 Non ogni errore giustifica sanzioni massime.


L’Errore Più Grave dell’Impresa

Molte imprese sbagliano perché:

  • accettano la contestazione come inevitabile,
  • non difendono l’investimento nel merito,
  • si concentrano solo sugli aspetti contabili,
  • pagano per paura di controlli futuri.

👉 È la qualificazione giuridica dell’investimento che va difesa.


Accertamento su Investimenti Agevolati ≠ Debito Definitivo

Un principio essenziale è questo:

👉 le agevolazioni possono essere difese anche dopo l’accertamento.

Questo significa che puoi:

  • dimostrare la correttezza dell’investimento,
  • contestare la revoca del beneficio,
  • ottenere l’annullamento del recupero,
  • ridurre o eliminare sanzioni e interessi.

👉 La difesa nel merito è spesso decisiva.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa sugli investimenti agevolati è giuridica e strategica, non solo tecnica.

L’avvocato:

  • analizza la normativa applicabile al momento dell’investimento,
  • verifica la legittimità della contestazione,
  • contesta l’uso di presunzioni o automatismi,
  • valorizza la buona fede e l’affidamento,
  • impugna l’accertamento nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il consulente tecnico spiega l’investimento.
👉 L’avvocato difende il diritto all’agevolazione.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento sugli investimenti agevolati,
  • verificare la reale spettanza del beneficio,
  • contestare il recupero illegittimo,
  • difendere la buona fede e l’affidamento,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • tutelare la liquidità e il patrimonio aziendale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • restituzione integrale del beneficio,
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • blocco di crediti e compensazioni,
  • danni seri alla continuità aziendale.

👉 Accettare l’accertamento significa rinunciare all’incentivo.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per le imprese che hanno investito:

  • gli importi recuperati sono spesso molto elevati,
  • i termini di ricorso sono brevi,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti su investimenti agevolati richiede competenze avanzate in diritto tributario, agevolazioni fiscali e contenzioso.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento sull’investimento agevolato,
  • verifica dei requisiti sostanziali e normativi,
  • difesa contro revoche illegittime,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela del patrimonio e della liquidità aziendale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

Gli investimenti agevolati
👉 non sono benefici precari da perdere al primo controllo.

👉 Conta la realtà dell’investimento,
👉 conta la norma applicabile,
👉 conta la buona fede.

La regola è chiara:

👉 difendere l’investimento nel merito,
👉 contestare le interpretazioni errate,
👉 mai accettare un recupero fiscale senza reagire.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti su investimenti agevolati, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per non perdere benefici fiscali legittimamente ottenuti.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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