Come Contestare Un Accertamento All’Agenzia Delle Entrate?

Ricevere un accertamento dall’Agenzia delle Entrate è uno dei momenti più delicati per contribuenti, imprenditori e partite IVA, perché segna il passaggio da un controllo a una pretesa fiscale formalizzata, con termini stringenti e conseguenze potenzialmente molto gravi.

Un accertamento mal gestito può trasformarsi rapidamente in debito definitivo, riscossione forzata, pignoramenti e blocco della liquidità, anche quando la pretesa è sbagliata, sproporzionata o basata su presunzioni deboli.

Molti si chiedono:
“Posso davvero contestarlo?”
“Conviene fare ricorso o pagare?”
“Cosa succede se sbaglio i tempi?”

È fondamentale chiarirlo subito:
un accertamento dell’Agenzia delle Entrate si può contestare, ma solo seguendo una strategia tecnica precisa e rispettando rigorosamente i termini.


Cos’è un accertamento dell’Agenzia delle Entrate

L’accertamento è l’atto con cui l’Agenzia:

• contesta imposte non dichiarate o non versate
• ricostruisce redditi, ricavi o IVA
• applica sanzioni e interessi
• motiva la pretesa fiscale
• apre la strada alla riscossione

Non è un semplice avviso: è un atto impositivo vero e proprio.


Perché non va mai ignorato

Il vero rischio dell’accertamento è che:

• diventa definitivo se non impugnato
• consente l’avvio della riscossione
• può diventare accertamento esecutivo
• produce interessi e sanzioni crescenti
• colpisce direttamente conti e beni

Ignorarlo equivale a rinunciare alla difesa.


L’errore più grave: pensare che “tanto hanno ragione”

Molti contribuenti sbagliano quando:

• accettano l’accertamento per paura
• non analizzano il metodo utilizzato
• confondono presunzioni e prove
• rinunciano al ricorso senza valutazione
• pagano per “chiudere”
• perdono i termini

Molti accertamenti sono contestabili o riducibili, ma solo se si reagisce subito.


I primi controlli da fare appena arriva l’accertamento

Appena ricevuto l’atto bisogna verificare:

• correttezza della notifica
• termini di decadenza
• metodo di accertamento utilizzato
• presunzioni impiegate
• coerenza dei calcoli
• legittimità delle sanzioni
• presenza di vizi formali o procedurali

Spesso gli errori sono già nell’atto.


Accertamento e presunzioni: il punto critico

È essenziale sapere che:

• l’Agenzia usa spesso presunzioni
• le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
• non ogni indizio è prova
• il contribuente può fornire prova contraria
• il metodo di accertamento è contestabile

Se la pretesa è solo presuntiva e mal motivata, l’accertamento può cadere.


Le strade per contestare un accertamento

Dopo la notifica, le principali opzioni sono:

contraddittorio e osservazioni difensive
accertamento con adesione (se conveniente)
ricorso tributario
richiesta di sospensione dell’esecutività

La scelta non è automatica e va fatta caso per caso.


Ricorso o adesione: come scegliere

È fondamentale distinguere:

• l’adesione è una trattativa con l’Ufficio
• riduce le sanzioni ma non sempre conviene
• il ricorso è la vera contestazione giuridica
• il ricorso consente di far annullare l’atto
• la sospensione è spesso decisiva per evitare pignoramenti

Scegliere male può peggiorare la posizione.


I termini: l’aspetto più pericoloso

Un principio fondamentale è questo:

• i termini di impugnazione sono perentori
• scaduti i termini, l’accertamento diventa definitivo
• non esistono seconde possibilità
• il tempo perso non si recupera

Il tempo è il primo nemico della difesa.


I rischi se non si contesta correttamente

Una gestione errata può portare a:

• debito fiscale definitivo
• sanzioni piene
• riscossione forzata
• pignoramenti di conti e crediti
• danni patrimoniali gravi
• crisi finanziaria

Il danno diventa irreversibile.


Cosa fare subito se ricevi un accertamento

Se ricevi un accertamento dell’Agenzia delle Entrate:

• non pagare d’impulso
• non ignorare l’atto
• verifica subito i termini
• fai analizzare l’accertamento
• valuta la strategia migliore
• agisci prima che diventi definitivo

Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella contestazione degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, assistendo contribuenti, imprenditori e partite IVA in tutte le fasi della difesa fiscale.

Può intervenire concretamente per:

• analizzare la legittimità dell’accertamento
• individuare vizi e presunzioni errate
• impostare ricorso o adesione
• bloccare la riscossione
• ridurre o annullare la pretesa fiscale


Agisci ora

Un accertamento non è una sentenza, ma una pretesa che può essere contestata.

Chi reagisce tardi subisce.
Chi reagisce bene si difende.

Se hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate e vuoi sapere come contestarlo davvero,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e imposta subito una strategia difensiva tecnica e tempestiva, prima che l’atto diventi definitivo.

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate è una circostanza che può generare forte preoccupazione nel contribuente. L’atto segnala che il Fisco ha riscontrato presunte irregolarità o omissioni nelle dichiarazioni fiscali e intende recuperare imposte, sanzioni e interessi. Dal punto di vista del debitore (ossia del contribuente destinatario), è fondamentale conoscere i propri diritti e le procedure per contestare efficacemente l’accertamento, evitando di pagare somme non dovute o eccessive. Questa guida avanzata – aggiornata a dicembre 2025 – illustra in dettaglio come impugnare un avviso di accertamento, tenendo conto delle più recenti novità normative e giurisprudenziali. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a privati cittadini e imprenditori interessati a comprendere il funzionamento del contenzioso tributario italiano.

Contesto normativo attuale: la disciplina degli accertamenti fiscali e del loro contenzioso è stata recentemente innovata. In particolare, la riforma della giustizia tributaria del 2022 (Legge n. 130/2022) e la delega fiscale del 2023 (Legge n. 111/2023, attuata con vari decreti legislativi nel 2023-2024) hanno introdotto cambiamenti significativi. Tra le novità spiccano: l’abolizione dal 2024 della mediazione tributaria obbligatoria per le liti minori, l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo (il dialogo anticipato col contribuente prima di emettere l’atto) per la maggior parte degli accertamenti emanati dal 30 aprile 2024 , il potenziamento degli strumenti di definizione agevolata (come l’adesione al processo verbale di constatazione) e l’introduzione della prova testimoniale scritta in giudizio tributario. Questi cambiamenti mirano a rafforzare le garanzie del contribuente e a rendere più equo e celere il processo. Pertanto, chi oggi intende contestare un accertamento deve tener conto sia dei principi di fondo consolidati (ad es. il diritto di difesa, la necessaria motivazione degli atti, i termini di decadenza) sia delle nuove regole procedurali entrate in vigore tra il 2023 e il 2024.

Nelle sezioni seguenti analizzeremo: i riferimenti normativi essenziali e i diritti del contribuente; le diverse tipologie di accertamento fiscale (analitico, induttivo, sintetico “redditometro”, da indagini bancarie ecc.); le opzioni immediate quando si riceve l’atto (come l’adesione, l’autotutela o l’acquiescenza); la procedura del ricorso tributario nei vari gradi di giudizio (Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, fino alla Corte di Cassazione); le tecniche di difesa e i possibili motivi di ricorso (vizi formali e sostanziali dell’atto); esempi pratici e FAQ (domande frequenti) per chiarire i dubbi comuni. Infine, presentiamo tabelle riepilogative per schematizzare le informazioni chiave (termini, strumenti deflattivi, differenze tra tipi di accertamento, ecc.), e un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali citate a supporto, comprensive delle più recenti sentenze rilevanti delle Corti italiane.

Normativa di riferimento e diritti del contribuente

Chi intende impugnare un accertamento deve anzitutto conoscere il quadro normativo di riferimento e i diritti riconosciuti al contribuente, spesso denominato statuto del contribuente. Ecco i principali capisaldi giuridici in materia:

  • Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212): è una legge fondamentale che enuncia principi di civiltà giuridica nel rapporto fisco-contribuente. Stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di motivazione chiara e trasparente di ogni atto impositivo (art. 7 L.212/2000) e il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo in taluni casi (di recente generalizzato, come vedremo). Ogni avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda, pena la nullità. È ammessa la motivazione per relationem, cioè per rinvio ad altro atto (come un processo verbale di constatazione – PVC – redatto dalla Guardia di Finanza), purché tale atto sia già noto al contribuente o allegato all’avviso . Ad esempio, la Corte di Cassazione ha confermato che è legittima la motivazione dell’avviso che rinvia al PVC già notificato al contribuente, senza necessità di ripeterne il contenuto . Se invece il contribuente non ha ricevuto copia di tale verbale, l’Ufficio deve allegarlo all’atto impositivo per consentirgli piena conoscenza.
  • Termini di decadenza per l’accertamento: le norme (D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, D.P.R. 633/1972 per l’IVA) fissano dei termini entro cui l’Agenzia delle Entrate deve notificare gli avvisi di accertamento, decorso il quale l’azione è decaduta (cioè l’ufficio perde il potere di accertare quel periodo). Attualmente, il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ad es., per la dichiarazione dei redditi 2020 presentata nel 2021, l’accertamento può arrivare fino al 31/12/2026). In caso di omessa dichiarazione, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo. Vi sono poi cause di proroga dei termini (ad esempio: raddoppio in caso di violazioni penali tributarie ex art. 43, c.3 DPR 600/73, sospensioni per adesione o conciliazione, ecc.). Se l’accertamento viene notificato oltre tali termini, è affetto da nullità per decadenza, e questo vizio va sollevato nel ricorso. Il contribuente ha diritto di conoscere la data di spedizione/ notifica (riportata sull’atto o sulla relata) per verificare il rispetto dei termini.
  • Notifica dell’atto: l’avviso di accertamento, per essere valido, va notificato secondo le forme di legge (art. 60 DPR 600/73 rinvia alle norme sulle notifiche degli atti tributari e del CPC). La notifica può avvenire a mezzo raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata (PEC) per i soggetti obbligati, o mediante messo notificatore. Vizi gravi nella notifica (ad esempio notifica a soggetto o indirizzo errato) possono rendere nullo l’atto o comunque impedirne la decorrenza dei termini. Anche questo può costituire un motivo di contestazione.
  • Diritto al contraddittorio preventivo: si tratta del diritto del contribuente ad essere ascoltato e poter controdedurre prima che venga emesso un accertamento. In passato, questo diritto era riconosciuto in modo frammentario: era previsto espressamente per alcuni casi (ad es. accertamenti da studi di settore o sintetici redditometrici, che richiedevano un invito al contraddittorio; avvisi derivanti da processi verbali di constatazione da Guardia di Finanza, con obbligo di attendere 60 giorni dopo la consegna del PVC), mentre per altri tributi o situazioni l’orientamento giurisprudenziale oscillava. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ad esempio, nel 2015 aveva stabilito che nel sistema previgente il contraddittorio endoprocedimentale era obbligatorio per gli accertamenti in materia di tributi armonizzati (IVA), in forza di principi UE, mentre per gli altri tributi interni valeva solo se previsto da una norma specifica, salvo che il contribuente dimostrasse in giudizio la concreta lesività dell’omissione (c.d. prova di resistenza: Cass. SS.UU. n. 24823/2015). Questa situazione però è cambiata con la riforma fiscale: dal 30 aprile 2024 il contraddittorio preventivo è divenuto obbligatorio in via generale per (quasi) tutti gli accertamenti tributari prima della loro emissione, in forza del nuovo art. 6-bis dello Statuto del Contribuente introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 . La legge ora prevede che, per gli atti impositivi impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, l’ufficio deve attivare il contraddittorio con il contribuente, pena l’annullabilità dell’atto. In pratica, l’Agenzia è tenuta a notificare un “invito a contraddittorio” o una bozza di provvedimento con le contestazioni, prima di emettere formalmente l’accertamento . Il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare memorie, osservazioni e documenti difensivi . Decorso questo termine (o ricevute le memorie del contribuente), l’ufficio può emanare l’avviso definitivo, motivando anche in merito alle eventuali deduzioni difensive ricevute. Sono previste eccezioni a tale obbligo per determinate categorie di atti “semplificati” o automatici (es.: liquidazioni automatizzate ex art. 36-bis DPR 600/73, controlli formali ex art. 36-ter, accertamenti parziali fondati su incroci di dati, cartelle e atti di riscossione, ecc.), elencate in un apposito decreto ministeriale . In tutti gli altri casi, il mancato rispetto del contraddittorio rende annullabile l’accertamento. Importante: la regola non ha effetto retroattivo, come chiarito dalla Cassazione (ord. n. 12896/14.05.2025): gli atti emessi prima dell’entrata in vigore della riforma non possono essere invalidati in base al nuovo art. 6-bis . Tuttavia, già prima, un dialogo preventivo era auspicabile e restano fermi eventuali obblighi specifici previgenti (ad es. l’obbligo di invito per accertamenti sintetici avviati prima della riforma). In sintesi, oggi il contribuente ha il diritto di essere informato e di poter replicare alle contestazioni prima della formalizzazione dell’avviso, e tale partecipazione preventiva – salvo eccezioni – è divenuta un passaggio necessario.
  • Obbligo di firma e autorità competente: ogni avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato (art. 42 DPR 600/73). La mancanza di firma è causa di nullità insanabile. Anche la delega, se presente, dev’essere regolare. In caso di dubbi sulla legittimità della firma (ad es. se è un funzionario di cui non si conoscono i poteri), si può chiedere prova della delega in giudizio.
  • Onere della prova e presunzioni: nel processo tributario vige il principio che l’Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva (maggiori redditi non dichiarati, indebite detrazioni, ecc.), mentre il contribuente ha l’onere di provare i fatti che danno diritto ad esenzioni, detrazioni o elementi che riducono la base imponibile. In alcuni tipi di accertamento, tuttavia, la legge prevede presunzioni legali a favore del Fisco che di fatto inverttono o aggravano l’onere probatorio a carico del contribuente. Ad esempio, nelle indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/73) vige la presunzione che i versamenti sul conto corrente del contribuente, se non giustificati, costituiscano ricavi tassabili, e – per gli imprenditori e professionisti – anche i prelevamenti non giustificati possano costituire acquisti “in nero” e quindi ricavi non dichiarati. La Corte Costituzionale con sentenza n. 228/2014 e più recentemente con la sentenza n. 10/2023 ha ritenuto legittima questa presunzione sui prelevamenti per gli operatori economici, fornendone un’interpretazione restrittiva ma confermandone la costituzionalità . In concreto, ciò significa che a fronte di movimenti bancari rilevati dall’ufficio, spetta al contribuente fornire la prova contraria analitica per ciascuna movimentazione per superare la presunzione di reddito non dichiarato . La Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione deve indicare in maniera specifica i movimenti bancari contestati e il nesso inferenziale con redditi non dichiarati; quindi il contribuente deve provare, movimento per movimento, che si trattava ad esempio di trasferimenti da altri propri conti, somme già tassate, prestiti ricevuti, risparmi pregressi, ecc. . Questo principio vale per gli accrediti e (per i soggetti d’impresa) anche per i prelievi ingiustificati. Inoltre, l’atto impositivo deve dar conto delle eventuali spiegazioni fornite dal contribuente in fase di contraddittorio: se l’ufficio le ignora senza motivazione, ciò può inficiare la legittimità dell’avviso . In sintesi: in sede di giudizio il contribuente dovrà essere pronto a sostenere con prove documentali adeguate le proprie ragioni, specie quando la legge pone presunzioni in favore del Fisco.
  • Diritti procedimentali e di difesa: oltre al contraddittorio, il contribuente ha diritto di accedere agli atti istruttori (ad es. verbali, perizie, documenti raccolti dall’ufficio) e di ottenere copia del fascicolo. La L. 212/2000 prevede che le sanzioni non possano essere irrogate se non c’è stato prima un iter che ha messo il contribuente in condizione di conoscere le violazioni contestate (principio di cooperazione). Inoltre, durante la fase di verifica fiscale (accessi, ispezioni nei locali dell’azienda, ecc.), esistono garanzie precise: obbligo di rilascio di copia del PVC, divieto di prolungare indefinitamente le verifiche in azienda oltre i limiti di legge (generalmente 30 giorni lavorativi prorogabili a 60 per imprese maggiori, salvo circostanze particolari).
  • Facoltà di definizione agevolata in fase pre-contenziosa: la legge incoraggia la definizione bonaria delle contestazioni prima che sfocino in contenzioso. Ad esempio, l’art. 5 del D.Lgs. 218/1997 introduce l’adesione al PVC (processo verbale di constatazione): dal 2024 questa possibilità è stata rafforzata . Se a seguito di una verifica fiscale viene rilasciato un PVC, il contribuente può, entro 30 giorni, comunicare di accettare integralmente le risultanze del verbale (adesione incondizionata) beneficiando di una sanzione ridotta ad 1/6 dei minimi . Oppure può proporre una adesione “condizionata”, indicando errori nel PVC: in tal caso la Guardia di Finanza o l’ufficio possono correggere il verbale e su quello aggiornato far partire la procedura di adesione . In ogni caso, la possibilità di definire prima dell’accertamento con riduzione di sanzioni rientra tra i diritti/opportunità del contribuente e sarà approfondita a breve.

In conclusione, il contesto normativo italiano fornisce al contribuente vari strumenti di tutela. Un accertamento fiscale deve essere motivato, tempestivo e proceduralmente corretto; in difetto, può essere contestato con buone probabilità di successo. Il punto di vista del debitore dev’essere quello di far valere ogni irregolarità formale e sostanziale dell’atto, nonché di far emergere gli elementi di fatto che contraddicono la pretesa fiscale.

Tipologie di accertamento fiscale

Non tutti gli avvisi di accertamento sono uguali. L’Agenzia delle Entrate dispone di diverse metodologie di accertamento, che differiscono per presupposti, ampiezza delle rettifiche e modalità di calcolo del reddito imponibile. È importante capire quale tipo di accertamento ci si trova di fronte, poiché le strategie difensive più efficaci possono variare di conseguenza. Di seguito passiamo in rassegna le principali tipologie di accertamento fiscale previste dall’ordinamento italiano (con riferimento essenzialmente alle imposte dirette e all’IVA):

  • Accertamento analitico (o analitico-puro): è la forma più “tradizionale” e puntuale. L’ufficio procede analiticamente, cioè esamina le singole voci della dichiarazione del contribuente (ricavi, costi, componenti positive e negative) e le rettifica individualmente se le ritiene infedeli o indebite. Vengono contestati elementi specifici con basi probatorie solide: ad esempio costi ritenuti indeducibili perché manca una documentazione adeguata o non inerenti; ricavi non dichiarati ma provati da fatture, pagamenti o altri documenti; errori di calcolo, ecc. L’accertamento analitico presuppone che la contabilità esista e sia nel complesso attendibile: non si mette in dubbio l’intero impianto contabile, ma solo alcune poste. Giuridicamente trova fondamento nell’art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi) e norme analoghe per l’IVA. Per procedere analiticamente l’Ufficio deve disporre di prove certe o di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. In altri termini, non può basarsi su semplici sospetti: ogni rettifica deve essere motivata e supportata da elementi concreti. – Difesa tipica: il contribuente può contestare punto per punto le rettifiche, fornendo ad esempio documenti giustificativi dei costi contestati, dimostrando che un ricavo presunto in realtà non esiste o è già tassato, evidenziando errori materiali dell’ufficio. Poiché l’accertamento analitico si basa spesso su documentazione e numeri, la difesa è incentrata sul contraddire analiticamente tali dati (fornendo controprova) e sul far emergere eventuali vizi di metodo (ad es. mancata applicazione di norme di legge, errata interpretazione di una fattura, ecc.).
  • Accertamento analitico-induttivo: rappresenta una forma intermedia. L’ufficio parte dai dati contabili dichiarati ma, riscontrando alcune incongruenze o anomalie non gravissime, integra i calcoli basandosi anche su presunzioni semplici o dati extra-contabili. In pratica, pur non cestinando del tutto la contabilità, l’Agenzia può introdurre elementi indiretti per rettificare il reddito. Ciò accade ad esempio se la contabilità, pur formalmente regolare, mostra indici economici incoerenti (margini troppo bassi rispetto alla media di settore, acquisti non compatibili con le vendite dichiarate, ecc.): l’ufficio può presumere ricavi non dichiarati usando parametri standard (come percentuali di ricarico medie nel settore, coefficienti, indagini finanziarie mirate su alcuni conti correnti, ecc.), pur mantenendo come base la contabilità dell’azienda. Questa tipologia è prevista dall’art. 39 comma 1 lett. d) secondo periodo DPR 600/73: si applica quando le irregolarità riscontrate non sono tali da rendere totalmente inattendibili i registri, ma sufficiente da consentire alcune rettifiche induttive. – Difesa tipica: il contribuente può cercare di dimostrare che le presunzioni adottate non rispettano i requisiti o che vi erano spiegazioni plausibili per gli indici anomali riscontrati (es. margini ridotti a causa di particolari circostanze di mercato, svendite, obsolescenza di magazzino). Inoltre può contestare la correttezza dei calcoli presuntivi dell’ufficio (ad es. la percentuale di ricarico applicata non è appropriata per l’azienda specifica, o gli studi di settore/indicatori usati non tengono conto di situazioni particolari). Fondamentale è mostrare la tenuta complessiva della contabilità, evidenziando che gli scostamenti rilevati dal Fisco non giustificano le maggiori imposte pretese.
  • Accertamento induttivo “puro” (o extracontabile/d’ufficio): è il metodo più radicale e invasivo, utilizzato quando manca del tutto una contabilità attendibile. L’ufficio prescinde in tutto o in gran parte dalle risultanze dei libri e ricostruisce il reddito d’impresa da zero, utilizzando qualsiasi dato o informazione disponibile, anche solo presuntiva o di carattere generale. Ciò avviene in situazioni come: omessa dichiarazione dei redditi (in tal caso l’accertamento avviene d’ufficio ex art. 41 DPR 600/73); contabilità assente, incompleta o gravemente inattendibile (art. 39 comma 2 DPR 600/73). Ad esempio, se durante un’ispezione si scopre che il contribuente non ha tenuto i registri contabili obbligatori, oppure le scritture presentano irregolarità, falsificazioni o lacune tali da renderle inaffidabili nel loro complesso, l’ufficio può ignorarle e determinare il reddito sulla base di indizi, stime, parametri. Tipicamente, in accertamenti induttivi puri il Fisco può utilizzare: percentuali di ricarico medie del settore applicate agli acquisti per stimare i ricavi effettivi; consumi di materie prime per inferire la produzione; elementi di spesa noti per ricostruire i ricavi (es.: in un ristorante, il consumo di tovaglioli o scontrini per presumere i coperti serviti); informazioni ricavate da banche dati, ecc. È permesso anche l’uso di presunzioni semplici non qualificate (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), che normalmente non sarebbero sufficienti per un accertamento, ma che in ambito induttivo diventano legittime dato lo stato di inattendibilità conclamata delle scritture . L’accertamento induttivo puro è disciplinato dall’art. 39 c.2 DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e dall’art. 55 DPR 633/1972 per l’IVA. – Difesa tipica: contestare un accertamento induttivo puro è più complesso, perché la legge concede maggiore libertà al Fisco. La chiave è spesso rimettere in discussione i presupposti dell’induttivo: dimostrare, se possibile, che la contabilità non era così inattendibile come l’ufficio afferma (ad esempio, che le irregolarità riscontrate non sono “grave, numerose e ripetute” come richiesto dalla legge ), oppure che l’omessa dichiarazione era dovuta a cause di forza maggiore ecc. Se si riesce a declassare il caso da induttivo puro a analitico-induttivo o analitico, le pretese potrebbero ridursi drasticamente. Inoltre, anche nell’induttivo, si può attaccare la ragionevolezza delle stime dell’ufficio: ad esempio, mostrando che i coefficienti medi usati non si adattano alla realtà aziendale, o che la ricostruzione forfettaria porta a risultati assurdi (ricavi incompatibili con la capacità produttiva, margini illogici, ecc.). Spesso è utile produrre perizie di parte o analisi tecniche alternative per dimostrare che il reddito reale (anche se non documentato) non poteva essere quello ipotizzato dal Fisco.
  • Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (cosiddetto “redditometro”): è un metodo particolare applicabile ai privati (persone fisiche), disciplinato dall’art. 38 DPR 600/1973. Qui l’obiettivo non è rettificare singole voci dichiarate, ma stimare in via sintetica il reddito complessivo del contribuente, basandosi sul suo tenore di vita, sulle spese sostenute e sull’incremento patrimoniale in un certo periodo. In pratica, attraverso indicatori di capacità di spesa (es. proprietà di beni di lusso, numero di auto possedute, spese per mutui o affitti, viaggi, investimenti, incrementi di patrimonio immobiliare, ecc.) l’Agenzia desume un reddito presunto e lo confronta col reddito dichiarato. Se quello presunto risulta significativamente più alto (supera almeno del 20% il dichiarato, secondo la normativa vigente) per più periodi d’imposta, può scattare l’accertamento sintetico. Negli anni recenti, il redditometro è stato oggetto di revisioni e sospensioni, ma in linea generale resta uno strumento utilizzabile per combattere l’evasione dei contribuenti persone fisiche con stile di vita “incoerente” rispetto ai redditi ufficiali. – Difesa tipica: il contribuente ha la possibilità di fornire prova contraria per demolire la presunzione sintetica. In particolare, può dimostrare che le spese evidenziate sono state finanziate non da redditi occulti, ma da redditi esenti o già tassati oppure da risparmi accumulati negli anni precedenti . Ad esempio, se il Fisco presume un reddito elevato perché il contribuente ha acquistato un immobile di pregio, la difesa potrebbe consistere nel provare che per quell’acquisto si è attinto a risparmi di anni passati (magari derivanti da redditi regolarmente tassati) o a una donazione familiare, o che l’immobile è stato pagato vendendone un altro. Le regole stesse dell’accertamento sintetico prevedono che non si tiene conto dei finanziamenti provenienti da redditi già tassati o esenti (eredità, vincite, donazioni documentate, liquidazione di beni). La Cassazione ha anche chiarito, in una vicenda, che quando si confronta il reddito dichiarato con quello accertato sinteticamente conta la disponibilità di risorse nell’anno considerato, a prescindere dal momento preciso: in un caso, il contribuente aveva venduto un’azienda a fine anno ottenendo liquidità, e l’ufficio non aveva tenuto conto di tale entrata sostenendo che non aveva potuto coprire le spese dei mesi precedenti; la Suprema Corte ha invece affermato che, ai fini dell’art. 38 DPR 600, rileva la disponibilità nell’anno d’imposta, senza introdurre arbitrariamente criteri mensili . In altre parole, se nell’anno X il contribuente ha incassato somme che bilanciano le uscite, l’accertamento sintetico potrebbe risultare infondato. Un altro argomento difensivo è richiamare le nuove normative più favorevoli: ad esempio, le versioni più recenti del redditometro (D.M. 16/9/2015 e seguenti) richiedono di considerare il nucleo familiare (e i redditi anche del coniuge o familiari conviventi) per valutare la capacità di spesa. Inoltre, va verificato che l’Ufficio abbia attuato il contraddittorio: l’accertamento sintetico, già prima della riforma generale del 2024, doveva essere preceduto da un invito al contribuente a fornire informazioni sul proprio tenore di vita e sulle spese rilevate (art. 38 co.7 DPR 600/73). La mancata attivazione di questo contraddittorio poteva rendere nullo l’atto anche in passato secondo varie pronunce, e oggi sarebbe comunque obbligatoria ex art.6-bis Statuto. In sintesi, per difendersi dal redditometro occorre entrare nel merito delle singole voci di spesa presunte e tracciare la provenienza dei fondi con cui sono state sostenute, all’occorrenza coinvolgendo le disponibilità di altri membri della famiglia o prove di redditi pregresse (es. movimentazione di conti di risparmio).
  • Accertamenti fondati su indagini finanziarie (“accertamenti bancari”): più che una categoria a sé, sono uno strumento trasversale usato in molti accertamenti (analitici o induttivi). Riguarda l’utilizzo dei dati dei conti bancari e finanziari intestati al contribuente (o anche a soggetti terzi a lui collegati) per individuare redditi non dichiarati. L’Agenzia può, tramite autorizzazione centrale, ottenere estratti conto e movimentazioni bancarie e su di essi applicare la presunzione legale di cui si è detto: ogni versamento non giustificato si considera ricavo o reddito imponibile; ogni prelevamento non giustificato si considera acquisito a fini produttivi e quindi indizio di ricavo non dichiarato (per imprenditori/professionisti). L’efficacia di questa presunzione è notevole: la Cassazione la qualifica come presunzione legale relativa, che dispensa il Fisco dal provare il collegamento col reddito (non occorre che i movimenti siano gravi, precisi e concordanti: la legge stessa li assume rilevanti) . Spetta al contribuente vincere la presunzione fornendo prove analitiche. – Difesa tipica: bisogna preparare un prospetto per spiegare uno ad uno i movimenti contestati. Ad esempio: un versamento sul conto può essere giustificato come trasferimento da un proprio conto personale (in tal caso non è un reddito nuovo), o la restituzione di un prestito fatto a un familiare (da documentare magari con una scrittura privata o evidenze di prelievi corrispondenti), o ancora frutto di una donazione (da provare con atto notarile o dichiarazione del donante). Oppure potrebbe trattarsi di redditi esenti (es: risarcimento assicurativo, vincita al gioco) o già tassati alla fonte. Più la prova è documentale e precisa, più possibilità di accoglimento avrà. La generica affermazione “era denaro che avevo a casa” non basta; occorre tracciare almeno in parte la provenienza. Sul fronte dei prelevamenti, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014 c’è stata una limitazione: per le imprese rimane la presunzione (un prelevamento inspiegato può significare un acquisto in nero e quindi ricavi in nero correlati), ma per i lavoratori autonomi la Consulta aveva inizialmente sollecitato una revisione normativa. Nel 2017 fu modificato l’art. 32 DPR 600/73 escludendo la presunzione per i prelevamenti dei professionisti, ma solo per il periodo precedente a una certa data; successivamente, la sentenza Corte Cost. n. 10/2023 ha interpretato in maniera costituzionalmente orientata la norma, confermando l’applicabilità della presunzione pur con l’ovvia possibilità di prova contraria . In pratica oggi anche un avvocato o medico che preleva grandi somme dal conto dovrà spiegare che uso ne ha fatto (se dice “per spese personali non documentate”, l’ufficio potrebbe obiettare che potrebbero comunque essere state destinate a spese inerenti non dichiarate). Tuttavia, comunemente, importi modesti o prelievi chiaramente per fini personali di solito non vengono contestati (es: pagamenti bancomat di spese di vita). In giudizio, un elemento su cui insistere è la completezza dell’istruttoria: se il contribuente in sede amministrativa (invito o PVC) aveva già fornito spiegazioni e l’ufficio non le ha tenute in conto, si può eccepire vizio di motivazione dell’accertamento. Ad esempio Cass. n. 24152/2021 ha ribadito che l’atto impositivo deve dare conto adeguatamente degli elementi di prova offerti dal contribuente in sede procedimentale e delle ragioni per cui eventualmente non li ritiene attendibili . Inoltre, se vi sono movimenti “doppi” (giroconti interni, bonifici transitati due volte), occorre farlo presente per evitare duplicazioni nel calcolo dell’evasione.
  • Accertamento “parziale” (art. 41-bis DPR 600/73): si tratta di un accertamento circoscritto a specifiche componenti di reddito o a specifiche imposte, in genere emesso rapidamente quando l’ufficio dispone di elementi certi e immediatamente utilizzabili (ad esempio dati provenienti dall’Anagrafe Tributaria, comunicazioni di redditi da parte di sostituti d’imposta, segnalazioni di imponibili esteri non dichiarati, ecc.). L’accertamento parziale non preclude all’ufficio la possibilità di effettuare successivamente, entro i termini, un altro accertamento sul medesimo periodo d’imposta per altri elementi non considerati nel parziale. Ciò significa che il contribuente può ricevere più avvisi riferiti allo stesso anno (nei limiti di nuove scoperte). – Difesa tipica: l’accertamento parziale spesso si basa su dati quasi incontrovertibili (es: conti finanziari esteri non dichiarati segnalati da accordi internazionali, oppure redditi da fabbricati non risultanti). In questi casi la difesa verte sul merito puntuale (verificare se il dato è corretto e inquadrato correttamente: ad es. l’ufficio tassò un introito come reddito imponibile, ma magari era un’eredità esente; oppure un bonifico estero era già tassato alla fonte). Inoltre, attenzione: se pendono sia un accertamento parziale sia un successivo accertamento “globale” sullo stesso anno, occorre coordinare le difese per non avere decisioni contrastanti.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le principali Tipologie di accertamento con i relativi presupposti e caratteristiche essenziali, per avere un quadro sinottico:

Tabella 1 – Tipologie di accertamento fiscale e loro caratteristiche principali

Tipo di accertamentoPresupposti e basiPotere dell’ufficioDifesa del contribuente
Analitico (puntuale)Contabilità attendibile in generale; contestazioni su singole voci (ricavi/costi)Rettifica mirata di elementi reddituali specifici, basata su prove o presunzioni qualificate.Fornire documenti giustificativi; correggere errori di fatto; dimostrare l’infondatezza delle singole contestazioni.
Analitico-induttivoContabilità formalmente regolare ma con incongruenze parziali (margini anomali, dati extra contabili)Rettifiche basate sia su dati contabili sia su presunzioni semplici (ricostruzioni parziali: es. applicazione di percentuali medie, indagini bancarie mirate).Spiegare le anomalie contabili con cause giustificative; contestare le presunzioni (non applicabili al caso concreto, metodologie errate).
Induttivo “puro”Contabilità assente, gravemente infedele, o dichiarazione omessa; violazioni gravi e ripetute.Ricostruzione globale del reddito con qualsiasi mezzo (dati di fatto, indici, stime forfettarie). Non vincolo di gravità/precisione delle presunzioni.Attaccare i presupposti (non c’erano condizioni per l’induttivo totale); evidenziare errori grossolani nelle stime; fornire una ricostruzione alternativa più credibile.
Sintetico (Redditometro)Persona fisica con scostamento rilevante tra reddito dichiarato e tenore di vita (spese, investimenti) su più anni.Presunzione di reddito in base a spese sostenute e incremento patrimoniale. Invito al contraddittorio obbligatorio.Provare che le spese sono state finanziate da redditi esenti o risparmi accumulati; includere redditi di familiari se rilevanti; contestare voci di spesa errate o gonfiate.
Da indagini finanziarieMovimenti bancari (versamenti/prelievi) non giustificati. Dati ottenuti da banche, altri intermediari.Presunzione legale: accrediti = ricavi occulti; (per imprese/prof.) prelievi = acquisti in nero → ricavi occulti. Fisco non deve provare requisiti presuntivi.Spiegare analiticamente origine dei versamenti (trasferimenti interni, donazioni, rimborsi, redditi tassati, etc.) e destinazione dei prelievi (es. spese private). Documentare ogni giustificazione con estratti, ricevute, attestazioni terzi.
Parziale (41-bis)Disponibilità di un dato certo e specifico (es. reddito non dichiarato segnalato, imponibile estero, errore materiale).Accertamento limitato a quell’elemento, anche prima di eventuale accertamento generale. Non preclude ulteriori accertamenti sul periodo.Contestare la base del dato (se errato), inquadrare correttamente fiscalmente il fatto (es. non è reddito ma altra entrata); verificare che non vi sia duplicazione con altre pretese sul medesimo anno.

(Legenda: per ogni tipologia sono indicate a grandi linee le condizioni di utilizzo da parte del Fisco, l’ampiezza dei suoi poteri e le relative strategie difensive generali.)

Ricevere un avviso di accertamento: prime mosse per il contribuente

Dal punto di vista pratico, cosa deve fare un contribuente (sia esso un privato cittadino, un professionista o un imprenditore) quando gli viene notificato un avviso di accertamento? Ecco i passi iniziali fondamentali per impostare una reazione corretta:

  1. Leggere attentamente l’atto e verificarne il contenuto essenziale: l’avviso di accertamento è un documento spesso lungo e complesso, ma alcune parti sono cruciali da individuare subito:
  2. Intestazione ed Ente emittente: deve essere chiaro quale Ufficio dell’Agenzia (Direzione Provinciale, Regionale ecc.) ha emesso l’atto.
  3. Dati del contribuente: controllare che i propri dati anagrafici e il codice fiscale siano corretti (un errore grave potrebbe in teoria far considerare nullo o inesistente l’atto se persona sbagliata).
  4. Anno d’imposta e imposte accertate: identificare per quale periodo d’imposta e per quali tributi viene fatto l’accertamento (IRPEF, IRES, IVA, IRAP ecc.). Spesso è indicato un prospetto delle maggiori imposte dovute, distinte per anno e tributo.
  5. Maggiori redditi o base imponibile contestata: l’atto deve spiegare quali redditi (o volume d’affari per l’IVA) sono stati rideterminati rispetto alla dichiarazione originaria. Ad esempio: “reddito di lavoro autonomo dichiarato €50.000, accertato €80.000”.
  6. Motivazione e rilievi: questa è la parte discorsiva dove l’ufficio spiega perché ritiene inesatta la dichiarazione. Vanno lette con cura le singole contestazioni (es.: “rilievo 1: fatture per operazioni inesistenti per €XX; rilievo 2: versamenti non giustificati su conto Y per €ZZ”; “rilievo 3: ricavi non dichiarati sulla base di studio di settore” ecc.). È su queste che si fonderà la difesa.
  7. Norme applicate e calcolo di imposte/sanzioni: l’atto deve indicare le disposizioni normative in base a cui si effettua l’accertamento (es: art.39 co.1 DPR 600 per analitico, oppure co.2 per induttivo ecc.), nonché il dettaglio del calcolo delle imposte evase, delle sanzioni amministrative irrogate e degli interessi. Le sanzioni vanno motivate anch’esse (devono indicare quale violazione sanzionano, e spesso vengono ridotte a 1/3 se l’atto è definibile per acquiescenza entro 60 giorni).
  8. Termini e modalità di pagamento o impugnazione: in fondo all’atto di norma c’è l’indicazione di entro quando si può pagare per usufruire di riduzioni (tipicamente 60 giorni per pagare le somme dovute con sanzioni ridotte ad 1/3 in caso di acquiescenza) oppure entro quando fare ricorso (60 giorni per l’impugnazione). Spesso è chiarito che, trascorsi 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’avviso diviene definitivo ed esecutivo.
  9. Verificare la data di notifica e calcolare le scadenze: la data di notifica (ricezione) è determinante. Da quella decorrono:
  10. i 60 giorni (più eventuale sospensione feriale ad agosto) per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  11. gli eventuali termini di pagamento agevolato (acquiescenza entro 60 giorni con riduzione sanzioni) di cui parleremo;
  12. il termine di 30 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione (che sospende i 60 giorni per 90 giorni, vedi oltre).

La data di notifica è di solito riportata nell’avviso (se consegnato a mano, c’è un timbro o la relata; se via PEC, c’è la ricevuta; se via raccomandata, la data sull’AR). È bene conservare la busta o la ricevuta come prova. Calcolare la scadenza esatta per il ricorso: ad esempio, se un avviso viene notificato il 10 marzo, il termine dei 60 giorni scade il 9 maggio (salvo che in mezzo vi sia agosto, in tal caso la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto fa slittare in avanti la scadenza di 31 giorni). Annotarsi questa data e monitorarla attentamente: il rispetto del termine per ricorrere è fondamentale (un ricorso tardivo è inammissibile).

  1. Valutare la fondatezza delle contestazioni e la propria situazione: a questo punto occorre fare un’analisi oggettiva: l’accertamento contiene rilievi corretti oppure ci sono errori? Ad esempio, se il contribuente sa di aver effettivamente omesso dei redditi o commesso un errore, potrebbe prendere in considerazione di non adire le vie legali ma di definire la situazione (pagando il dovuto magari con riduzioni sanzionatorie). Se invece ritiene le pretese infondatissime (ad es. contestazione di redditi già tassati, o ricostruzioni induttive grossolanamente errate), sarà più propenso a fare ricorso. In molti casi la realtà sta nel mezzo: alcune parti dell’atto possono essere corrette, altre discutibili. Bisogna tenere presente che fare ricorso non esclude la possibilità di trovare un accordo successivo (col concordato/adesione o con la conciliazione in giudizio), ma intanto tutela da un’esecuzione immediata.
  2. Considerare le opzioni deflative prima del ricorso: Il nostro ordinamento offre alcune soluzioni per “deflazionare” il contenzioso, ovvero per chiudere la partita senza arrivare fino in fondo al giudizio, spesso con benefici sulle sanzioni. Le principali opzioni, da valutare entro i primi 60 giorni, sono:
  3. Acquiescenza all’accertamento: consiste nel non impugnare l’atto e pagare tutto quanto richiesto entro 60 giorni, beneficiando però di una significativa riduzione delle sanzioni amministrative. In particolare, l’art. 15 del D.Lgs. 218/1997 prevede che se il contribuente rinuncia al ricorso e versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica, le sanzioni irrogate nell’avviso sono ridotte ad 1/3 (un terzo) del minimo previsto . In sostanza, si paga l’imposta intera accertata, gli interessi maturati, ma solo un terzo della sanzione minima. Questo è conveniente se le sanzioni erano molto elevate (di solito vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa): pagando in acquiescenza diventano circa il 30-60% dell’imposta evasa. L’acquiescenza può essere totale o parziale? La norma consente la definizione agevolata per “le sole parte dell’accertamento non oggetto di contestazione” quindi, teoricamente, si potrebbe fare acquiescenza parziale su alcuni rilievi e ricorrere per altri; in pratica però l’Agenzia richiede spesso che l’atto sia accettato per intero per dare la riduzione (bisogna coordinarsi con l’Ufficio). – Quando conviene l’acquiescenza? Quando l’ufficio ha sostanzialmente ragione e un ricorso sarebbe solo dilatorio (perché ad es. la violazione c’è ed è provata), oppure se si vuole evitare i costi e i tempi del giudizio avendo ottenuto già una riduzione sanzioni. Attenzione: una volta pagato in acquiescenza, l’atto diviene definitivo e non più impugnabile (è una scelta irretrattabile). Se ci sono profili di illegittimità, meglio non optare per questa via.
  4. Accertamento con adesione (definizione concordata): disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, è uno strumento che consente un confronto diretto con l’ufficio per cercare un accordo sull’accertamento, rideterminando eventualmente il dovuto. In pratica, il contribuente presenta una istanza di adesione all’Agenzia (entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso; spesso nell’avviso stesso c’è un facsimile o indicazioni su dove inviarla). Con l’istanza chiede un incontro e indica (facoltativamente) anche le sue proposte o osservazioni. La presentazione dell’istanza ha un duplice effetto immediato: sospende il termine per fare ricorso per 90 giorni (dando più tempo per trattare) e sospende anche l’eventuale avvio della riscossione esecutiva. Durante l’incontro (o gli incontri) con i funzionari dell’Agenzia, si discutono i rilievi: il contribuente può portare nuovi documenti, chiarire situazioni e magari convincere l’ufficio a ridurre o annullare alcuni addebiti. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con l’indicazione dei nuovi importi di imposta concordati e delle sanzioni ridotte: in caso di adesione le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del minimo , esattamente come l’acquiescenza (quindi un vantaggio analogo) – ma con la differenza che la base imponibile può essere rivista e ridotta rispetto all’avviso iniziale. Il contribuente è tenuto a pagare le somme concordate (imposte + interessi + sanzioni ridotte) entro 20 giorni dalla firma dell’atto di adesione (o la prima rata, se chiede rateazione). Una volta perfezionato il pagamento, l’accertamento si definisce in via definitiva e consensuale. Se invece non si trova un accordo, o il contribuente non si presenta, non succede nulla di irreparabile: l’adesione semplicemente non si perfeziona e il contribuente potrà fare ricorso (il termine dei 60 giorni riprende a decorrere dopo la sospensione di 90 giorni, quindi in totale si hanno 150 giorni dalla notifica per presentare ricorso, in caso di adesione fallita). – Quando conviene l’adesione? Quando ci sono margini per negoziare. Ad esempio se l’ufficio ha qualche incertezza probatoria su taluni rilievi o il contribuente ha presentato nuovi documenti che fanno dubitare della pretesa piena, spesso l’ufficio è disponibile a “venirsi incontro”, magari eliminando alcune sanzioni oppure riconoscendo parzialmente certe deduzioni. L’adesione consente di evitare il contenzioso e concludere più rapidamente, pagando però una somma concordata. Per il contribuente è vantaggiosa se l’esito è di molto inferiore alle richieste originarie e se vuole chiudere subito la vicenda senza passare anni in tribunale. Anche sul piano psicologico, è un modo di trasformare un rapporto conflittuale in uno negoziale. Va detto che l’ufficio non è obbligato ad accogliere l’istanza di adesione: potrebbe rispondere negativamente o non rispondere affatto (silenzio). In tali casi non resta che il ricorso.
  5. Autotutela: non è propriamente uno strumento deflativo codificato con benefici su sanzioni, ma vale la pena menzionarlo. L’istanza di autotutela è una semplice richiesta che il contribuente può fare all’ufficio, anche informalmente, per segnalare errori palesi o chiedere la revisione dell’atto senza arrivare al giudice. Ad esempio, se dall’avviso risultasse chiaramente un errore di calcolo, oppure una svista documentale (magari l’ufficio non aveva visto un documento, che ora si allega), si può scrivere all’Agenzia chiedendo l’annullamento totale o parziale in autotutela. L’Amministrazione finanziaria ha il potere/dovere di correggere i propri atti quando rileva errori obiettivi. Tuttavia, l’autotutela è discrezionale: l’ufficio può anche ignorare o rigettare l’istanza. Inoltre la presentazione di autotutela non sospende i termini per il ricorso né l’esecutività dell’atto. Quindi, se si opta per questa strada, bisogna comunque tenere d’occhio i 60 giorni: se non arriva risposta positiva in tempo, occorre comunque fare ricorso per non perdere il diritto, eventualmente rinunciando al giudizio se poi l’ufficio annulla in autotutela. In definitiva, l’autotutela è utile nei casi limpidi di errore (es: scambio di persona, doppia imposizione evidente, ecc.) perché talvolta l’ufficio annulla rapidamente l’atto. Ma non bisogna farci eccessivo affidamento in casi complessi o opinabili, perché difficilmente il Fisco ammetterà di aver torto su questioni interpretative.
  6. Reclamo e mediazione (valido solo fino al 2023): segnaliamo per completezza che fino al 31 dicembre 2023 era previsto un istituto di mediazione obbligatoria per le controversie di valore fino a €50.000. Il contribuente doveva prima proporre un’istanza di reclamo-mediazione all’ufficio, e solo se falliva poteva instaurare il processo. Dal 1° gennaio 2024 questa procedura è stata abrogata . Pertanto per gli avvisi notificati dal 2024 in poi non è più necessario presentare reclamo: si può ricorrere direttamente in Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria). Questo semplifica e accorcia i tempi. Di fatto, la mediazione è stata sostituita dall’ampliamento della conciliazione in corso di causa (vedremo più avanti). Per le liti minori pendenti a cavallo, si applicano le norme transitorie (ma ormai siamo fine 2025, è presumibile che tutti gli atti 2024-25 non abbiano più reclamo).
  7. Organizzare la documentazione e le prove: se si prevede di contestare l’accertamento, è fondamentale sin da subito raccogliere tutta la documentazione utile:
  8. Recuperare le dichiarazioni dei redditi originali del periodo in contestazione, i bilanci, i registri IVA e ogni altro elemento già presentato, per confrontarli con i dati accertati.
  9. Raccogliere i documenti giustificativi per ogni rilievo: ad esempio copie di fatture per costi contestati, contratti, corrispondenza, estratti conto bancari (annotando sui movimenti bancari le causali di quelli contestati e cercando evidenze oggettive come assegni, bonifici in entrata/uscita corrispondenti ecc.).
  10. Se la contestazione è su valori “congruità economica” (studi di settore, margini, ecc.), procurarsi dati settoriali di confronto o consulenze tecniche che mostrino la normalità del proprio operato.
  11. Se non si possiede ancora un documento (es. una visura catastale, un contratto registrato, ecc.) attivarsi per reperirlo presso gli enti competenti.
  12. Eventualmente, contattare terzi che possano fornire dichiarazioni o testimonianze: ad esempio, se un versamento bancario era una donazione dallo zio, farsi preparare una dichiarazione firmata dallo zio che lo attesta (meglio se autenticata o con documenti di supporto).

Più il fascicolo difensivo sarà completo, maggiori chance di successo. Nota bene: con la riforma del processo tributario, ora è ammessa in casi particolari la prova testimoniale scritta (art. 7 c.4 D.Lgs. 546/92 novellato). In generale il processo tributario resta documentale, ma se il giudice lo ritiene necessario ai fini della decisione, può ammettere testimonianze per iscritto . Ci sono limiti: non si può contraddire quanto attestato da verbali ufficiali (es. non si può testimoniare che la Guardia di Finanza ha visto male se ha verbalizzato un fatto, a meno di querela di falso) . La testimonianza è ammessa solo su fatti diversi da quelli constatati da pubblici ufficiali e solo se il giudice reputa la prova determinante e non surrogabile da documenti. Ad esempio, si potrebbe chiedere la testimonianza scritta di un cliente per confermare che un pagamento ricevuto non era un ricavo ma la restituzione di un prestito. È comunque uno strumento nuovo e raro (pochissime decisioni lo hanno applicato finora ), ma tenerlo a mente può aiutare a individuare eventuali testimoni fin dall’inizio, preparandosi a utilizzarli nel processo se opportuno.

  1. Consultare un professionista qualificato: se non lo si è già fatto, è fortemente consigliato rivolgersi a un esperto in diritto tributario (un avvocato tributarista o un commercialista abilitato al contenzioso) appena ricevuto l’accertamento, specie se le somme in gioco sono importanti. Oltre a fornire consulenza sulla fondatezza o meno dell’atto, il professionista potrà aiutare a scegliere la strategia (adesione o ricorso) e, in caso di ricorso, curarne la redazione secondo i crismi di legge. Ricordiamo che per stare in giudizio tributario è necessaria (salvo cause di valore molto basso) l’assistenza tecnica di un difensore abilitato iscritto in appositi Albi (avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro per alcune materie, ecc.). In particolare, il D.Lgs. 546/92 prevedeva originariamente che per liti fino a €2.582,28 non vi fosse obbligo di difensore; questa soglia è stata poi portata a €3.000 e dal 2023 è stata equiparata alla soglia del giudice monocratico (che è €5.000): sotto tale valore il contribuente può stare in giudizio personalmente, oltre deve necessariamente incaricare un difensore. In ogni caso, data la complessità tecnico-giuridica della materia, anche per importi modesti è opportuno farsi assistere, se possibile, da un professionista.

Riassumendo le opzioni immediate a disposizione quando si riceve un avviso, possiamo schematizzarle nella tabella seguente:

Tabella 2 – Opzioni del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento

OpzioneDescrizioneEffettiBeneficiNote
Ricorso (contenzioso)Impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 gg.Sospende il termine di pagamento finché la causa è pendente (salvo riscossione provvisoria di una parte). Avvia il giudizio.Possibilità di annullamento totale/parziale dell’atto da parte di un giudice terzo.Necessaria assistenza legale (salvo liti minori). Tempi medio-lunghi. Può comportare costi di giudizio.
AcquiescenzaPagamento integrale di quanto richiesto, senza ricorrere, entro 60 gg.L’atto diventa definitivo.Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo . Evita spese legali.Conveniente solo se il contribuente riconosce sostanzialmente il debito e desidera chiudere subito.
Adesione (definizione concordata)Richiesta di confronto con l’ufficio (istanza entro 60 gg) per cercare un accordo.Sospende il termine per ricorrere per 90 gg. Se accordo: atto rideterminato consensualmente; se fallisce: si può ancora ricorrere.Sanzioni ridotte a 1/3 (come acquiescenza) in caso di accordo . Possibilità di ottenere significativa riduzione di imposta rispetto all’accertato iniziale.Necessita negoziazione con AE. Incontro di persona/telematico con funzionari. Pagamento entro 20 gg dall’accordo (rate fino a 8 o 16 trimestri se >50k). Se fallisce, tempo aggiuntivo per ricorso.
Autotutela (istanza di annullamento)Richiesta all’ufficio di correggere o annullare l’atto per errori palesi.Non sospende termini né obblighi. L’ufficio può decidere in qualsiasi momento (anche dopo 60 gg).Se accolta, annullamento senza dover pagare né ricorrere.Totalmente discrezionale. Da usare per errori evidenti. Sempre prudente comunque prepararsi al ricorso in parallelo.
Reclamo/Mediazione (non più vigente dal 2024)(Procedura preventiva per liti ≤50k: invio reclamo e proposta di mediazione all’AE.)Sospendeva termini per 90 gg; se accordo, definizione con sanzioni al 35%; se no, il reclamo valeva come ricorso.Sanzioni ridotte al 35% se conciliazione in mediazione.Abolita dal 2024. Ora si ricorre direttamente, con eventuale conciliazione agevolata in giudizio.

Come si evince, le vie per evitare o posticipare il giudizio ci sono. La scelta dipende dalla valutazione del caso: se il contribuente crede di avere ragione e l’ufficio appare inflessibile, il ricorso diventa l’unica strada; se invece riconosce un torto, l’acquiescenza gli risparmia sanzioni; se c’è margine di trattativa, l’adesione è un ottimo strumento.

Attenzione: qualora si decida di presentare ricorso, non è obbligatorio pagare prima le somme contestate (a parte il contributo unificato, che è una tassa di iscrizione al ricorso, ne parleremo). L’avviso di accertamento in sé, dopo 60 giorni, diventa esecutivo ma l’esecuzione forzata è sospesa ex lege per 180 giorni dall’affidamento all’Agente della riscossione . In pratica, se si ricorre, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – AER) non può avviare pignoramenti immediatamente: deve attendere almeno 6 mesi. Tuttavia, trascorsi circa sei mesi, senza una sospensiva accordata dal giudice, l’Agente può iniziare le procedure cautelari ed esecutive (es. fermo auto, ipoteca, pignoramenti) per riscuotere intanto una parte delle imposte. La legge (art. 68 D.Lgs. 546/92) prevede la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio: dopo la sentenza di primo grado, se sfavorevole al contribuente, l’AE può riscuotere fino a 2/3 delle imposte contestate ; dopo la sentenza di secondo grado può riscuotere il restante, mentre le sanzioni restano generalmente sospese fino a giudizio definitivo . Questo significa che presentare ricorso non blocca automaticamente la riscossione, a meno di intervenire con strumenti ad hoc, di cui diremo ora.

  1. Valutare la richiesta di sospensione dell’atto: se l’importo accertato è elevato e la sua riscossione immediata rischierebbe di causare danni gravi al contribuente (ad esempio mettere in crisi la liquidità aziendale o il patrimonio personale), è possibile presentare un’istanza al giudice tributario per sospendere provvisoriamente l’efficacia esecutiva dell’accertamento fino alla decisione di merito. Questa è la cosiddetta sospensiva (sospensione cautelare). Si può chiedere contestualmente al ricorso (indicandolo nel ricorso stesso) oppure con atto separato finché la causa è pendente (art. 47 D.Lgs. 546/92). Il contribuente deve però dimostrare due requisiti:
  2. il fumus boni iuris, ossia che il ricorso presenta elementi di fondatezza (in altre parole, che non è pretestuoso ma vi sono seri motivi per credere che l’accertamento sia illegittimo in tutto o in parte);
  3. il periculum in mora, ossia il rischio di subire un danno grave e irreparabile se nell’attesa del giudizio di merito dovesse pagare le somme (o subire esecuzioni). Ad esempio, prova di difficoltà finanziarie, rischi di fallimento, necessità di licenziare dipendenti, ecc., a causa della pretesa fiscale immediata.

Se il giudice accoglie la richiesta, l’efficacia esecutiva dell’avviso è sospesa fino alla sentenza di primo grado (o per un periodo definito). Ciò mette al riparo da azioni di recupero coattivo nel frattempo. Spesso si fissa una breve udienza per discutere la sospensiva entro qualche mese dal ricorso. – Nota: con la riforma, la sospensiva può essere concessa anche in grado di appello per sospendere la sentenza di primo grado (art. 52 c.2 D.Lgs. 546/92) e in Cassazione in casi rari. Ma la sospensione dell’atto amministrativo va chiesta in primo grado. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate stessa ha facoltà (raramente usata) di sospendere la riscossione in via amministrativa su istanza motivata del contribuente, se riconosce che il ricorso presenta buone probabilità di successo o che comunque c’è pericolo per il contribuente (sospensione in autotutela): questa però è discrezionale e non frequentemente concessa.

In sintesi, alla ricezione di un avviso, il contribuente deve agire tempestivamente, ponderare bene le scelte e non lasciar decorrere i termini. Anche chi intende provare la via dell’accordo bonario (adesione) deve comunque preparare il terreno per il ricorso come piano B, nel caso in cui l’accordo non si raggiunga.

Il ricorso tributario (primo grado)

Se si decide di contestare formalmente l’accertamento, occorre predisporre e presentare un ricorso tributario dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado competente. Vediamo come funziona questa fase, passo per passo, considerando le regole aggiornate dopo la riforma:

Giurisdizione e competenza

Le controversie contro gli avvisi di accertamento rientrano nella giurisdizione speciale tributaria, esercitata dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado (che fino al 2022 si chiamavano Commissioni Tributarie Provinciali) e, in appello, dalle CGT di secondo grado (già Commissioni Regionali). La competenza territoriale è determinata di solito dal domicilio fiscale del contribuente o dalla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto, a seconda delle norme (in genere coincide con la provincia di riferimento dell’ufficio accertatore). Sul ricorso introduttivo è importante indicare la Corte destinataria corretta (es: “Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano”).

Soggetti legittimati e difesa tecnica

Possono proporre ricorso i soggetti intestatari dell’atto (il contribuente persona fisica, la società o ente destinatario, rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza). Come accennato, sopra una certa soglia di valore è obbligatorio farsi assistere da un difensore tecnico abilitato (avvocato, dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro per tributi di competenza, o funzionari di CAF e amministrazioni se consentito). La soglia attuale per l’esonero è valore della lite fino a €3.000 (importo del tributo al netto di interessi e sanzioni); oltre tale importo, il ricorso deve essere sottoscritto anche dal difensore. È comunque prassi che anche per importi inferiori si utilizzi un difensore, data la complessità. Nel ricorso va indicato il nominativo e i riferimenti del difensore e va allegata la sua procura alle liti (su carta semplice, può essere in calce al ricorso o separata, ma firmata dal contribuente).

Contenuto del ricorso

Il ricorso tributario è un atto scritto che deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 18 D.Lgs. 546/92): – le generalità del ricorrente (nome, cognome/denominazione, codice fiscale, domicilio o sede) e dell’eventuale suo legale rappresentante; – l’ente convenuto (Agenzia delle Entrate – Direzione XX, ecc.) e il relativo indirizzo;
– l’atto impugnato (estremi dell’avviso: numero di protocollo, data, anno di imposta, importi) e la materia del contendere (es: impugnazione di avviso di accertamento IRPEF 2019); – i motivi del ricorso, ossia l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto per cui si chiede l’annullamento/riforma dell’atto. Qui si articolano i vizi dell’accertamento: ad esempio, “Violazione di legge – erronea applicazione dell’art. … – in quanto …”; “Eccesso di potere – difetto di motivazione su punto X”; “Erronea ricostruzione dei ricavi; travisamento dei fatti …”; e così via. È importante che siano esposti in maniera chiara e sintetica, numerandoli eventualmente come motivi distinti. – l’indicazione dei documenti che si allegano a supporto (es: si elenca “All.1 Copia avviso impugnato, All.2 Dichiarazione redditi 2019, All.3 Estratto conto …” ecc.); – l’eventuale istanza di sospensione dell’atto (se si richiede la sospensiva, va formulata nel ricorso con una parte dedicata, motivando il periculum e il fumus); – la conclusione con la richiesta al giudice (“P.Q.M., il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare/ dichiarare nullo/ riformare l’atto impugnato, con vittoria di spese.”). In caso di contestazione parziale, si può chiedere l’annullamento parziale o la rideterminazione dell’imponibile; il giudice tributario ha anche il potere di ridurre/ modificare l’atto (sentenza di accoglimento parziale).

Non serve indicare il valore della lite nel ricorso (lo calcolerà la segreteria, comunque è l’importo del tributo principale al netto delle sanzioni). È invece fondamentale allegare: – copia (integrale) dell’atto impugnato; – copia della relata di notifica o prova della data di notifica (non sempre obbligatorio, ma prudente inserirla); – la procura al difensore (se c’è); – la ricevuta di versamento del contributo unificato tributario (il pagamento va fatto prima del deposito).

Parliamo un momento del Contributo unificato (CU): è la “tassa” per l’iscrizione a ruolo della causa. Gli importi sono per scaglioni di valore della lite. Aggiornati al 2023 dopo ritocchi ISTAT, si possono riassumere così (valori indicativi): – lite fino a €2.582,28 -> CU €30 ; – da €2.582,29 a €5.000 -> CU €60 ; – da €5.000,01 a €25.000 -> circa €120; – da €25.000,01 a €75.000 -> circa €250; – da €75.000,01 a €200.000 -> circa €500; – oltre €200.000 -> circa €1.500.
(Le cifre esatte possono variare per adeguamenti, ma l’ordine di grandezza è questo.) Il contributo unificato si paga tramite F23/F24 o pagoPA indicando l’apposito codice tributo. La ricevuta va allegata al ricorso; la mancanza non blocca la causa ma la segreteria chiederà integrazione, con rischio di sanzioni se non si paga.

Presentazione (notifica e deposito) del ricorso

Una volta redatto e firmato (dal contribuente e dal difensore), il ricorso va notificato all’ente impositore (Agenzia delle Entrate) entro i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. La notifica oggi avviene prevalentemente in modalità telematica: – Se il ricorrente (o il suo difensore) è un soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale (ad esempio società, professionista, avvocato con PEC), deve notificare il ricorso tramite PEC alla casella PEC dell’ufficio legale dell’ente impositore. L’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate competente si trova spesso sull’atto stesso o comunque è reperibile (es: per le Direzioni Provinciali ci sono PEC dedicate ai contenziosi). – In mancanza, è ancora ammessa la notifica a mezzo posta (raccomandata A/R) o tramite ufficiale giudiziario (meno usata). Se via raccomandata, il ricorso va spedito in plico senza busta con avviso di ricevimento all’AE. La data di spedizione fa fede per il rispetto del termine.

La notifica deve includere tutti gli allegati (atto impugnato, procura ecc.). Se avviene via PEC, si invia un unico file PDF firmato digitalmente contenente ricorso e allegati oppure messaggi PEC distinti (il SIGIT consente l’invio di messaggi separati per dimensioni). Si avranno come prova le ricevute PEC di accettazione e consegna.

Dopo aver notificato il ricorso all’Agenzia, bisogna procedere all’iscrizione a ruolo della causa, ossia al deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita. Questo passaggio, per effetto della riforma 2022-2023, oggi è solo telematico: esiste il Portale della Giustizia Tributaria (SIGIT) attraverso cui avvocati e difensori depositano gli atti processuali. La scadenza per il deposito è stata uniformata a 30 giorni dalla data di notifica del ricorso (non più 30+90 per mediazione ecc., dato che non c’è più mediazione obbligatoria). Quindi, ad esempio, se il ricorso è stato notificato via PEC il 10 giugno, andrà depositato entro il 10 luglio. Il deposito consiste nell’invio, tramite il portale, di una “busta telematica” contenente il ricorso (in PDF firmato digitalmente) e tutti gli allegati (anch’essi in PDF, possibilmente firmati digitalmente se copia originale). Andranno allegati anche la prova della notifica all’AE (copia della ricevuta di consegna PEC o della cartolina postale) e la ricevuta del contributo unificato. Il SIGIT genererà una ricevuta di accettazione e fornirà un numero di RGR (registro generale ricorsi). È essenziale rispettare il termine di 30 giorni per il deposito: la norma prevede che l’inosservanza comporti l’“improcedibilità” del ricorso (cioè il ricorso, pur notificato in tempo, viene dichiarato inammissibile se dimentichiamo di depositarlo) . Questo termine per il deposito è un’aggiunta recente, quindi i professionisti tributari stanno prestando molta attenzione per non incorrere in decadenze.

(Nota: prima del 2024, nelle liti fino a 50k c’era da attendere 90 giorni per via del reclamo; ora quell’attesa non c’è, quindi la causa entra subito nel vivo. Il legislatore ha voluto evitare lungaggini: “secondo la normativa attuale, il termine unico per depositare il ricorso notificato è di 30 giorni dalla notifica, indipendentemente dal valore”.)

Costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate

Dopo che il contribuente ha depositato il ricorso (costituendosi così in giudizio), l’onere passa all’Agenzia delle Entrate. L’ufficio, tramite il proprio ufficio legale interno o l’Avvocatura dello Stato, dovrà a sua volta costituirsi in giudizio depositando entro i termini una memoria difensiva (detta “controdeduzioni” o “memoria di costituzione”) in cui replica ai motivi di ricorso e sostiene la legittimità dell’atto. L’AE deve depositare le controdeduzioni entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso (termine ordinatorio), allegando gli atti istruttori (es. il PVC, i documenti raccolti, eventuali memorie del contribuente in sede di contraddittorio, ecc.). Se l’Agenzia non si costituisce, il giudizio prosegue lo stesso: il contribuente potrà chiedere che il giudice dichiari la contumacia della parte resistente. L’assenza dell’ufficio non implica di per sé vittoria automatica del contribuente (non è un processo civile ordinario dove la contumacia del convenuto potrebbe portare a sentenza di default): il giudice valuta il merito comunque, ma spesso l’AE depositando tardi perde la chance di controbattere alle eccezioni e di proporre eventuali eccezioni a sua volta.

Fase istruttoria e decisionale

Una volta costituita anche la parte resistente, il processo entra nella fase istruttoria. Il processo tributario è tendenzialmente scritto: le parti possono depositare memorie aggiuntive a supporto delle proprie tesi: – Memorie illustrative del ricorrente (entro 30 giorni prima dell’udienza) per ribadire o chiarire i motivi. – Memorie di replica (entro 20 giorni prima dell’udienza) per rispondere a quanto sostenuto dall’altra parte. – Memorie di controreplica (entro 10 giorni prima) per eventuali ultime puntualizzazioni.

I termini di 30-20-10 giorni sono previsti dall’art. 32 D.Lgs. 546/92. Con la telematizzazione, i depositi avvengono tutti via SIGIT. Durante questa fase, se il contribuente vuole chiedere di essere sentito personalmente, può farne richiesta (non comune, ma possibile): il giudice può disporre l’audizione personale del contribuente per chiarimenti non acquisibili altrimenti. Come già detto, può anche ammettere testimonianze scritte se richiesto e ritenuto decisivo , ma questo resta l’eccezione.

Il giudice può fissare l’udienza di trattazione. Dopo la riforma, per le cause di valore fino a €5.000 il giudice monocratico decide in udienza pubblica semplificata (novità introdotta dall’art. 8 c.4 L.130/2022, soglia elevata da 3k a 5k con D.L. 13/2023 ). Per cause di maggior valore, la decisione spetta al Collegio (tre giudici). L’udienza può tenersi da remoto (in videoconferenza) o in presenza, secondo le prassi. In molti casi, specie se le questioni sono principalmente documentali, le parti possono rinunciare alla discussione orale e chiedere il trattamento in camera di consiglio (decisione sui documenti). Se invece c’è una richiesta di pubblica udienza (il contribuente può chiederla nel ricorso), allora vi sarà una discussione in pubblica udienza e la sentenza sarà pubblica.

All’udienza, se si tiene, il difensore del contribuente e il funzionario dell’AE (o avvocato dello Stato) discutono brevemente il caso, sottolineando i punti salienti delle proprie memorie. È un momento importante per convincere il collegio, anche se il tempo a disposizione è generalmente limitato (spesso 5-10 minuti a parte).

Conciliazione giudiziale

Durante la fase davanti al giudice di primo grado, esiste ancora la possibilità di chiudere la lite in modo concordato con l’ufficio, tramite la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92). Questa può avvenire prima dell’udienza (con atto di conciliazione sottoscritto dalle parti e ratificato dal presidente) o in udienza (il giudice stesso può facilitare l’accordo). I vantaggi della conciliazione in corso di causa sono simili all’adesione: si può definire l’importo dovuto in modo ridotto rispetto all’accertato e ottenere una riduzione delle sanzioni ulteriore: se la conciliazione avviene in primo grado, le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo (quindi si paga solo il 40% della sanzione base, equivalente a un abbattimento del 60%, ancora più conveniente dell’adesione che era 1/3 ≈ 33%). Se la conciliazione avviene in secondo grado, la sanzione è al 50% del minimo . Anche gli interessi legali dovuti si fermano a +metà del tasso (così dice la norma, ma vanno calcolati solo fino a certo punto). Per attivare la conciliazione, di solito il contribuente fa una proposta scritta (anche nella memoria 20 gg prima udienza) e l’AE risponde. Se c’è accordo, si redige un verbale/sentenza di conciliazione che chiude il giudizio. Conciliare è particolarmente indicato se in corso di causa emergono elementi nuovi o se l’orientamento del collegio appare incerto: spesso l’ufficio preferisce assicurarsi un incasso ridotto ma immediato piuttosto che rischiare di perdere in toto, e il contribuente risparmia su sanzioni e tempi.

Decisione di primo grado

Se non c’è stata conciliazione e la causa prosegue, al termine l a Corte emette la sentenza. La sentenza in primo grado può: – Accogliere il ricorso totalmente, annullando l’accertamento (o dichiarandolo nullo, inefficace etc.) – vittoria piena del contribuente. – Accogliere parzialmente, ad esempio riducendo la base imponibile e le imposte dovute, o eliminando alcune sanzioni. In tal caso l’atto viene riformato in parte; la sentenza può quantificare le somme dovute. – Rigettare il ricorso, confermando l’accertamento – vittoria dell’ufficio. – Dichiarare l’estinzione del giudizio se, ad esempio, vi è stata definizione della lite nelle more (es. condono, pagamento integrale, cessata materia) o improcedibilità/inammissibilità se vi sono vizi processuali (es: ricorso tardivo, difetto di notifica, ecc.).

La sentenza è depositata entro 30 giorni dalla deliberazione (di solito qualche settimana dopo l’udienza). Ne viene data comunicazione alle parti.

Esecutività e effetti della sentenza di primo grado

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva riguardo alle somme ivi stabilite. Ciò significa: – Se il contribuente ha vinto totalmente, l’accertamento è annullato: nulla è dovuto (salvo costi, che si vedano le spese legali). Se per caso aveva versato 1/3 in pendenza del giudizio o subito trattenute, ha diritto al rimborso entro 90 giorni dalla notifica della sentenza (che in caso di vittoria di privato, l’AE di solito esegue in tempi ragionevoli, anche se a volte attende la definitività se fa appello). – Se il contribuente ha perso totalmente, l’Agenzia ha facoltà di riscuotere in via provvisoria un importo pari a max 2/3 delle imposte accertate (al netto di quanto eventualmente già versato) . Le sanzioni non sono riscuotibili in questa fase (restano sospese fino al giudizio definitivo, ex art. 68 c.1 D.Lgs.546/92) . Quindi, per esempio: accertati €100k imposte e €50k sanzioni, se il contribuente perde il primo grado, l’ufficio può riscuotere €66k (+ interessi) subito, mentre i €50k di sanzioni attendono. In realtà, con l’avviso esecutivo, l’Agente della Riscossione aveva già la cartuccia pronta: trascorsi i 60 giorni iniziali più i 6 mesi, avrebbe comunque potuto procedere; la sentenza di primo grado sfavorevole rafforza la pretesa e consente di proseguire la riscossione. – Se il contribuente ha vinto parzialmente (ad esempio imposte ridotte a €40k da €100k): l’ufficio potrà riscuotere il 2/3 di €40k, tenendo conto di eventuali acconti già avuti, etc.

Le spese di giudizio: di regola la parte soccombente viene condannata a rifondere le spese legali della controparte (tariffa forfettaria più contributo unificato pagato). Il giudice tributario però spesso può compensare le spese (cioè decidere che ognuno paga le proprie), specialmente in caso di soccombenza reciproca o questioni dubbie. Se il contribuente vince totalmente, di solito ottiene la condanna dell’AE alle spese (che possono essere qualche migliaio di euro a seconda del valore causa). Se perde, potrebbe dover pagare le spese all’Agenzia (anche se, essendo difesa interna dell’AE, spesso chiedono compensazione).

A questo punto, terminato il primo grado, le parti valutano se accettare il verdetto o impugnarlo in appello.

L’appello (secondo grado)

La parte che risulta soccombente (in tutto o in parte) in primo grado può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (già Commissione Regionale) competente, per ottenere una nuova valutazione della causa. Ecco gli aspetti principali dell’appello tributario:

  • Termine per proporre appello: è di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado fatta da una delle parti . Se però la sentenza di primo grado non viene notificata dalla controparte, c’è un termine lungo di 6 mesi (che decorre dalla pubblicazione della sentenza) entro cui comunque si può impugnare . In pratica: la sentenza viene depositata e comunicata ma non notificata formalmente dall’ufficio; il contribuente (o l’ufficio) ha 6 mesi per decidere. Se l’altra parte invece gli notifica la sentenza il giorno dopo il deposito, allora scattano i 60 giorni brevi. (Questi termini scontano sempre il periodo di sospensione feriale di agosto, dal 1 al 31/8, se attraversato).
  • Atto di appello – contenuto: l’atto d’appello è simile a un ricorso, ma rivolto alla Corte di secondo grado. Deve indicare gli elementi identificativi delle parti, la sentenza impugnata (numero, data, giudice che l’ha emessa) e soprattutto i motivi specifici di appello. È fondamentale indicare in cosa la sentenza di primo grado sarebbe errata: errori di diritto, vizi di motivazione, errata valutazione delle prove, ecc. Non si può riproporre pedissequamente il ricorso di primo grado: occorre criticare puntualmente le parti della decisione di primo grado che si contestano (art. 53 D.Lgs. 546/92). La giurisprudenza richiede un grado di specificità nella censura: appelli generici possono essere dichiarati inammissibili. Naturalmente, se una parte del ricorso originario era stata rigettata o accolta per motivi diversi, si possono riproporre quei temi. Si possono anche portare nuovi documenti in appello, purché si giustifichi che non era stato possibile produrli prima (il processo tributario consente nuove prove fino all’appello incluso, in modo più flessibile del processo civile). L’appellante può essere sia il contribuente sia l’ufficio, a seconda di chi ha perso (o entrambi su parti diverse della sentenza).
  • Procedura di appello: la notifica e il deposito dell’appello seguono regole analoghe al primo grado. L’appellante notifica l’appello alla controparte (via PEC di solito) entro i termini, poi deposita telematicamente (entro 30 gg dalla notifica) alla CGT di secondo grado. La parte appellata potrà costituirsi con controdeduzioni in appello entro 60 giorni. In appello, non essendoci più il reclamo, non c’è mediazione, ma rimane possibile la conciliazione anche in secondo grado (con sanzioni ridotte al 50% come visto).
  • Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado: se la sentenza di primo grado ha condannato il contribuente a pagare (o ne ha disposto un pagamento parziale) e questi appella, può chiedere alla CGT di secondo grado la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata (art. 52 c.2 D.Lgs. 546/92). Deve provare anche qui grave e irreparabile danno e fondatezza dell’appello. Ad esempio, se il primo grado ha dato torto al contribuente e l’AE sta riscuotendo i 2/3, si può tentare di bloccare ulteriori riscossioni o recuperare quelle già fatte con un provvedimento cautelare d’urgenza in appello. La Corte deciderà con ordinanza in tempi brevi. Se nega la sospensione, la riscossione provvisoria prosegue.
  • Giudizio di secondo grado – merito: l’appello è un revisio prioris instantiae sul fatto e diritto (non è limitato come la Cassazione). La Corte di secondo grado riesamina la vicenda nei limiti dei motivi di appello proposti. Può confermare, riformare in parte o totalmente la sentenza di primo grado. Ad esempio, può accogliere le doglianze del contribuente e annullare l’atto dove il primo giudice aveva sbagliato, oppure dare ragione all’ufficio se il primo giudice aveva annullato illegittimamente. La decisione di appello sostituisce quella di primo grado.
  • Sentenza di appello – effetti: la sentenza della CGT di secondo grado è, salvo ricorso per Cassazione, definitiva sul merito della pretesa. L’esecutività: se in appello il contribuente perde definitivamente, l’AE potrà riscuotere anche il residuo 1/3 delle imposte e le sanzioni (ora non più sospese) . Se il contribuente vince in appello (dopo aver perso in primo), l’atto viene annullato e ha diritto a sgravio/rimborso di quanto eventualmente pagato provvisoriamente. Le spese di secondo grado vengono regolate dal giudice (possono cumularsi a quelle di primo).

In casi di soccombenza reciproca, entrambe le parti potrebbero appello; se solo una appella, l’altra può proporre appello incidentale nelle controdeduzioni se ha interesse.

Durata: mediamente il primo grado dura 1-2 anni, il secondo un altro paio di anni, ma dipende dal carico delle Corti (in alcune regioni può essere più rapido o lento). La riforma ha inserito obiettivi di smaltimento arretrati e potenziato organici, puntando a ridurre i tempi.

Il ricorso per Cassazione

Dopo la sentenza di secondo grado, per questioni di diritto è ancora possibile ricorrere alla Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile) – terzo e ultimo grado di giudizio, limitato però ai motivi di legittimità. Vediamo i tratti essenziali del ricorso per Cassazione nel contenzioso tributario:

  • Termine per impugnare in Cassazione: analogamente all’appello, il termine è di 60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado . Se nessuno notifica la sentenza, c’è il termine lungo di 6 mesi dal deposito (in realtà 6 mesi e 46 giorni considerando il periodo feriale e i 5 giorni di notifica). Trascorso questo termine lungo senza ricorso, la sentenza passa in giudicato.
  • Motivi ammessi: in Cassazione non si può ridiscutere il merito della vicenda (se un fatto è stato ritenuto vero dal giudice di merito, Cassazione non può rivalutarlo). I motivi devono rientrare tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., in particolare:
  • Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (erronea interpretazione della legge tributaria sostanziale o processuale).
  • Nullità della sentenza o del procedimento (vizi gravi di attività del giudice di merito).
  • Omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione (vizio di motivazione, nei limiti attualmente molto ristretti – solo se il giudice non ha considerato un fatto decisivo).

Ad esempio, tipici motivi sono: “violazione dell’art. 7 L.212/2000: la CTR ha ritenuto valido l’avviso sebbene privo di motivazione adeguata…”, oppure “omessa pronuncia su un motivo di appello (art. 112 c.p.c.)”, oppure “motivazione apparente della sentenza di secondo grado” ecc. La Cassazione richiede forma rigorosa: i motivi vanno enunciati chiaramente e analiticamente.

  • Difensore abilitato: per il ricorso per Cassazione è richiesta la firma di un avvocato iscritto nell’albo speciale per patrocinio in Cassazione (avvocato cassazionista). Non sono ammessi altri professionisti (i commercialisti possono arrivare solo fino alla CTR). Quindi serve un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori.
  • Procedura: il ricorso per Cassazione va notificato alle controparti (in genere all’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, o direttamente all’AE se non assistita) e poi depositato presso la Cancelleria della Cassazione entro 20 giorni dalla notifica. Anche qui telematicamente ormai è possibile il deposito (dal 2022 la Cassazione accetta depositi telematici per processi civili, incluso tributari). La parte contro cui si ricorre può resistere con controricorso entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. Eventualmente può proporre ricorso incidentale se ha motivi suoi.
  • Sospensione in Cassazione: la Cassazione rarissimamente concede la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado (art. 62 D.Lgs.546/92 prevede solo in caso gravissimo). In genere, dunque, se la CTR ha dato ragione al Fisco, il contribuente deve pagare e poi, in caso di vittoria in Cassazione, otterrà il rimborso.
  • Decisione in Cassazione: la Corte può decidere:
  • di rigettare il ricorso, se lo ritiene infondato o inammissibile, confermando quindi la sentenza di secondo grado (res judicata);
  • di accogliere il ricorso (in tutto o in parte) se riscontra effettivamente violazioni di legge. In tal caso, però, la Cassazione di regola non decide nel merito (non può calcolare lei le imposte): annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa ad un nuovo giudice di merito (spesso un’altra sezione della CGT di secondo grado, o se il motivo era un vizio di primo grado può rinviare ad altra CTR). Solo se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. (ad esempio annulla senza rinvio perché la causa si poteva definire così). Ma tipicamente, in campo tributario, se l’accertamento aveva vizi procedurali insanabili, Cassazione lo annulla definitivamente; se c’era mal giudizio sui numeri, rinvia per nuovo esame.

Con la riforma, la Cassazione può decidere con ordinanza “filtro” in camera di consiglio per i casi manifestamente infondati/fondati, e sta smaltendo l’arretrato. La durata di un giudizio in Cassazione può essere di 2-3 anni (si sta cercando di ridurre).

  • Sentenza definitiva e riassunzione: se la Cassazione rinvia, la causa prosegue avanti al giudice di rinvio, limitatamente ai punti indicati. Dopo la sentenza del giudice di rinvio, ci sarebbe teoricamente la possibilità di un secondo ricorso in Cassazione se emergono nuovi vizi di legittimità in quella fase, ma in pratica di rado si arriva a un terzo ciclo, se non in liti molto complesse o di principio.
  • Spese in Cassazione: anche qui la parte soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità (oltre a quelle dei gradi precedenti).

Chiusura della vicenda: se il contribuente risulta vincitore definitivo (perché il Fisco non appella o perde fino in Cassazione), l’accertamento è annullato e non deve nulla. Se invece il Fisco risulta vincitore definitivo, l’accertamento diviene definitivo: il contribuente dovrà pagare tutte le somme dovute (o avrà già pagato gran parte per via della riscossione provvisoria; rimarranno da pagare eventualmente le sanzioni e gli interessi residui). In tale caso, spesso le sanzioni che erano state ridotte in caso di definizione agevolata tornano a essere piene al 100%: è l’effetto della scelta di aver fatto ricorso (si è perso il beneficio della riduzione per adesione). Questo è un fattore di rischio: chi fa ricorso e perde, finisce per pagare anche le sanzioni intere. Tuttavia, a volte anche il giudice può ridurre la sanzione se la ritiene sproporzionata o se c’erano esimenti parziali (non è comune, comunque).

È utile segnalare che, periodicamente, il legislatore introduce sanatorie o definizioni agevolate delle liti pendenti in Cassazione (ad esempio la definizione delle liti fiscali pendenti prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per le cause in cui il contribuente aveva vinto in primo o secondo grado: pagando una certa percentuale si chiudeva la lite). Al 2025, non ci sono in atto definizioni di questo tipo (erano possibili nel 2023 per le cause pendenti al 15/2/2023). In futuro, se usciranno norme simili, potrebbero permettere di chiudere anticipatamente il contenzioso in Cassazione con un pagamento ridotto (un ragionamento da fare se si è incerti sull’esito).

Motivi di ricorso e strategie difensive (profili sostanziali)

Dopo aver trattato l’iter procedurale, è importante approfondire su quali basi un contribuente può contestare un accertamento. Le argomentazioni difensive si dividono in due macro-categorie: – Vizi formali/procedurali (errori nell’emissione dell’atto, violazione di regole procedimentali, difetti di motivazione, incompetenza, decadenza, ecc.); – Questioni di merito sostanziali (insussistenza della pretesa fiscale, errori di calcolo, errata applicazione delle norme sostanziali, valutazione errata dei fatti, ecc.).

Spesso un buon ricorso le comprende entrambe, per avere più frecce al proprio arco. Elenchiamo i motivi tipicamente sollevati nei ricorsi contro avvisi di accertamento:

  • Violazione di termini di decadenza: Se l’accertamento è stato notificato oltre il termine previsto dalla legge (ad es. oltre il 31/12 del 5º anno successivo), va eccepito e comporta nullità insanabile. Questo è uno dei motivi più immediati da verificare. Attenzione che notificato entro il 31/12 significa che anche se il contribuente lo riceve a gennaio, conta la data di spedizione/affidamento al messo a dicembre. Anche sospensioni e proroghe vanno considerate (es: proroga di 85 giorni per Covid nel 2020 su atti 2015, proroga per adesione se presentata, ecc.).
  • Difetto di motivazione / motivazione insufficiente o per relationem non valida: Ogni avviso deve contenere una motivazione “chiara e intellegibile”. Se è carente (ad esempio afferma il maggior reddito ma non spiega come è stato calcolato) oppure se fa rinvio ad altri atti non allegati né conosciuti, si può dedurre la nullità ex art. 7 L.212/2000. Tuttavia, come già notato, la motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato era già noto o consegnato al contribuente . Ad esempio, se l’accertamento si limita a dire “come da PVC redatto dalla GdF in data X” ma quel PVC non è mai stato notificato né consegnato, c’è violazione; se il PVC è stato consegnato, la motivazione è valida anche se non riscrive tutto . Un altro caso è la motivazione apparente della sentenza: ma questo riguarda più la sentenza che l’atto (lo si userebbe in Cassazione contro la sentenza, non contro l’atto). Per l’atto, conta che contenga gli elementi essenziali: soggetto, periodo, imposta, imponibile, aliquote, sanzioni e perché.
  • Incompetenza o irregolarità della firma: se l’atto non è firmato da chi di dovere (es: non è un dirigente legittimato o manca la firma del capo ufficio), si può eccepire nullità ex art. 42 DPR 600/73. Ci sono stati casi in passato sui “dirigenti decaduti” non legittimati (questioni poi parzialmente superate per legge). Oggi è raro, ma se l’atto risulta firmato da un funzionario semplice senza delega allegata, si può richiedere prova della delega e in mancanza contestare la legittimità.
  • Omissione del contraddittorio obbligatorio: come discusso, per atti dal 30/4/24 in poi, se l’ufficio non ha inviato l’invito a contraddittorio quando doveva, l’atto è annullabile . In giudizio il contribuente deve però evidenziare questo vizio. Anche prima del 2024, si poteva invocare la mancata instaurazione del contraddittorio in situazioni dove la norma lo prevedeva (es. redditometro, accertamenti da studi di settore, accertamenti fiscali con verifiche in loco: art. 12 c.7 L.212/2000 imponeva di attendere 60 gg dal PVC se non urgenza, etc.). Se l’ufficio ha violato quell’attesa di 60 giorni dal PVC, ad esempio, si poteva far valere la nullità (tranne nei casi di particolare urgenza motivata). Adesso col nuovo art. 6-bis, questo sarà uno dei motivi più frequenti se l’AE dovesse sgarrare la procedura.
  • Errori materiali di calcolo: banalmente, se l’ufficio ha sbagliato a sommare le voci, applicare l’aliquota, doppio-conteggiato qualcosa, tali errori vanno segnalati perché infirmano la correttezza dell’atto. Spesso se sono ovvi l’ufficio stesso può correggerli in autotutela, ma se non lo fa, il giudice potrà rideterminare l’importo giusto. Non porta all’annullamento totale ma a una rettifica.
  • Errata applicazione della legge tributaria: esempio: l’ufficio ha negato una deduzione ritenendola fuori termine, ma il contribuente dimostra che era nei termini di legge; oppure ha assoggettato a tassazione un provento che in base alla norma era esente; o ha recuperato IVA su un’operazione in realtà esente per legge. Tutto ciò rientra nei motivi di merito: “violazione di art. X TUIR: l’ufficio ha considerato imponibile un reddito in realtà esente perché…”. Si contesta l’interpretazione o qualificazione giuridica fatta dal Fisco.
  • Insussistenza della pretesa / erronea ricostruzione dei fatti: questo è il fulcro dei motivi di merito. Ad esempio:
  • L’ufficio contesta ricavi non dichiarati basandosi su un’analisi dei movimenti di magazzino; il contribuente dimostra che quell’analisi è sbagliata perché non ha tenuto conto di merce obsoleta o distrutta.
  • L’ufficio presume che certi prelevamenti bancari siano nero; il contribuente mostra che erano per spese personali e produce documenti (non fatture professionali mancate).
  • Contestazione di costi indeducibili: il contribuente porta prove dell’inerenza di quei costi all’attività.
  • L’ufficio applica studi di settore e chiede maggior reddito; il contribuente dimostra con documenti che le circostanze giustificano lo scostamento (es. malattia, crisi di mercato locale, ecc., e magari produce perizia economica).
  • Nel redditometro, contestare elemento per elemento: se indicano che hai un’auto di grossa cilindrata = tot reddito, tu provi che quell’auto era usata per lavoro o cointestata con un familiare che ne ha sostenuto i costi, ecc.

In generale, occorre smontare nel merito le presunzioni e i conteggi. Questo può richiedere anche di confutare le prove del Fisco (ad es. dimostrare che le fatture contestate come false erano invece reali, con prove di consegna dei beni, ecc.), o di invocare valutazioni alternative (es: l’ufficio nel valutare un immobile ai fini di plusvalenza ha usato un valore spropositato; si porta perizia giurata con un valore inferiore).

  • Difetto/insufficienza di prova a carico dell’ufficio: soprattutto quando l’accertamento è basato su presunzioni semplici, il contribuente può contestare che tali presunzioni non hanno i requisiti di legge (gravità, precisione, concordanza). Esempio: l’ufficio nota che hai consumi di energia elettrica alti e presume che hai ricavi maggiori. Tu contesti che da solo quel dato non prova nulla (potrebbe derivare da inefficienza energetica o altre ragioni). Se la presunzione è debole e isolata, il giudice potrebbe ritenerla inidonea. Questo argomento non vale per le presunzioni legali relative (come i movimenti bancari, dove la legge li ritiene di per sé prova, salvo contraria), ma vale per tutte le presunzioni semplici. Far emergere lacune nella prova dell’ufficio è fondamentale: ad es. in un accertamento induttivo, mostrare che l’ufficio non ha considerato dei costi necessari (a volte il Fisco ricostruisce i ricavi ma “dimentica” di dedurre costi correlati: bisogna farlo notare e chiedere che almeno su quell’aspetto la pretesa sia ridotta).
  • Vizi derivati da atti presupposti: se l’accertamento si basa interamente su un atto precedente invalido, può cadere anch’esso. Ad esempio, se l’AE emette un accertamento basato su un PVC nullo (poniamo che il PVC sia stato redatto violando il diritto di difesa in fase di verifica, escludendo il contribuente illegittimamente, ecc.), o su una perizia nulla, ecc., si può eccepire la nullità derivata. Però su questo la giurisprudenza è un po’ incerta: tende a considerare che la nullità del PVC non comporti automaticamente quella dell’avviso, se l’avviso ha comunque una sua istruttoria. Invece la nullità di un atto presupposto amministrativo (es: un provvedimento di diniego di agevolazione se fosse propedeutico) sì. Nel dubbio, se c’è un vizio nell’iter a monte (tipo l’avviso di inizio verifica non dato in certe ipotesi, o il superamento dei giorni di verifica in loco senza autorizzazione a sforare) lo si solleva.
  • Inosservanza di regolamenti o prassi vincolanti: raramente, ma se l’ufficio viola una propria circolare o un regolamento che abbia forza vincolante, il contribuente può farlo presente. Ad esempio, esiste un protocollo sul contraddittorio? O obblighi di comunicazione? Sono dettagli che rinforzano la sensazione di iniquità se violati.
  • Eccezioni procedurali varie: oltre a quelle già dette, si pensi a:
  • Litispendenza o giudicato: se la stessa questione è già decisa o pendente in altra causa (ad es. IRPEF e IRAP per lo stesso reddito, a volte si possono unire o eccepire).
  • Errori nella notifica dell’accertamento: se l’atto è stato notificato a persona sbagliata o vizi simili, si può far valere (di solito l’AE in giudizio rimedia rieseguendo notifica, ma se tardiva…).
  • Se l’avviso contiene più annualità messe insieme in modo improprio (non comune, perché fanno atti separati per anno in genere, ma se confusi si può eccepire la nullità per mancata autonomia).
  • Se l’atto è privo degli allegati citati (es: cita un prospetto ma non lo allega né lo hai mai avuto) oltre alla motivazione deficitaria c’è anche violazione art. 7 L.212 allegazione.
  • Se c’è una palese violazione del principio del “ne bis in idem tributario”: es. stessa imposta già accertata con altro avviso definitivo (doppia imposizione sullo stesso presupposto). Allora quell’avviso è illegittimo perché il tributo è già stato assolto (questo però spesso rientra nel merito – far valere che quell’imponibile era già tassato altrove).

In un ricorso ben strutturato, solitamente i motivi formali vengono esposti per primi (perché se accolti fanno cadere l’atto senza neanche discutere il merito), e poi quelli di merito. Ad es: 1. Violazione termini – decadenza. 2. Nullità per difetto di contraddittorio. 3. Nullità per difetto di motivazione. 4. (Merito) – Insussistenza di maggior reddito, ecc. 5. (Merito) – Erronea applicazione sanzioni, ecc.

Ricordiamo che in materia tributaria le sanzioni amministrative seguono un regime proprio (D.Lgs. 472/97): ad esempio, se il tributo viene annullato o ridotto, di riflesso anche la sanzione collegata va annullata o ridotta proporzionalmente. Ci sono però casi in cui si può discutere la sanzione indipendentemente: ad esempio, chiedere l’annullamento della sanzione per non rimproverabilità (art. 6 D.Lgs. 472/97) se l’errore era scusabile; oppure se il contribuente aveva diritto a un’attenuazione sanzione (cause di forza maggiore, consiglio di professionista che sbaglia, ecc.). Il giudice può anche ridurre la sanzione al minimo se la trova esagerata in rapporto alle circostanze (principio di proporzionalità, anche richiamando la giurisprudenza UE).

Esempi pratici di contestazione

Vediamo ora qualche simulazione pratica su come potrebbe svolgersi la difesa in casi tipici, dal punto di vista del contribuente:

  • Esempio 1: Accertamento “bancario” ad un professionista – Il dott. Bianchi, medico, riceve un accertamento per l’anno 2022 in cui l’Agenzia delle Entrate gli contesta €50.000 di compensi non dichiarati, basandosi su movimenti sul suo conto corrente personale. In particolare, l’ufficio ha riscontrato versamenti per €30.000 complessivi e prelevamenti per €20.000 che non trovano corrispondenza nelle scritture (il medico tiene regolarmente una contabilità semplificata). La motivazione dell’accertamento indica che, ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73, quei versamenti e prelevamenti sono considerati come compensi professionali non dichiarati. – Difesa: il dott. Bianchi, assistito dal suo avvocato, esamina ogni movimento. Scopre che i €30.000 di versamenti consistono in: €10.000 provenienti da un suo conto titoli (disinvestimento di titoli, quindi mera movimentazione patrimoniale interna), €5.000 da sua madre come regalo (c’è un bonifico con causale “regalo”), €8.000 dalla restituzione di un prestito che lui anni prima aveva fatto a un amico (in mancanza di documentazione formale, ottiene però una dichiarazione dall’amico e copia di un bonifico in uscita di pari importo di qualche anno prima), e €7.000 in contanti versati occasionalmente. Per i prelevamenti di €20.000, il medico può mostrare che €15.000 sono stati usati per pagare in contanti l’acquisto di un’auto usata per la famiglia (esibisce il passaggio di proprietà e una dichiarazione del venditore sul pagamento cash), e €5.000 li prelevò per spese domestiche generiche (questi ultimi senza prova specifica). – Nel ricorso, Bianchi impugna l’accertamento e sostiene: (1) Violazione di legge nell’applicazione dell’art. 32: la presunzione sui prelevamenti per i professionisti – argomenta – non può essere automatica oltre una certa ragionevolezza, anche alla luce di Corte Cost. 228/2014 e 10/2023, e comunque va esclusa per le somme chiaramente destinate a usi personali. (2) Motivazione insufficiente: l’ufficio non ha esplicitato il nesso tra i movimenti e l’attività, né ha considerato le spiegazioni fornite dal contribuente nell’invito al contraddittorio (in effetti Bianchi aveva risposto all’invito indicando già alcune cause, ma l’atto non ne parla -> difetto di motivazione perché non confuta tali giustificazioni). (3) Merito – prova contraria: illustra analiticamente la provenienza dei €30k: allega estratti conti evidenziando che €10k erano giroconto da conto titoli (quindi non nuovo reddito), €5k regalo di famiglia (allega dichiarazione madre e evidenzia che la madre aveva fatto quel bonifico dal proprio conto), €8k restituzione prestito (allega dichiarazione debitore e copia bonifico originario del 2019 verso l’amico), €7k contanti da risparmi (su questi €7k ammette di non avere prova diretta, ma dichiara trattarsi di risparmi accumulati, sottolineando che negli anni precedenti aveva prelevato più di quanto speso). Per i prelievi €15k per auto allega atto vendita e ricevuta venditore, sostenendo trattarsi di uso extra-professionale; i restanti €5k evidenzia come siano in linea con spese familiari normali. Chiede perciò l’annullamento totale dell’accertamento, o quantomeno l’esclusione di quelle somme giustificate. – Esito ipotetico: la Corte può ragionare così: i versamenti di cui il contribuente ha dato prova certa (giroconto, regalo, restituzione prestito) non sono reddito imponibile (per quelli dove la prova è robusta, il Fisco in controdeduzioni probabilmente avrà accettato di depennarli, riducendo già in sede di controdeduzioni la pretesa di €23k su 30k). Restano €7k di versamenti in contanti non dimostrati: per questi, secondo la presunzione, sarebbero imponibili (il giudice può dire: ok su €7k la presunzione regge, il contribuente non ha fornito prova puntuale). Sui prelevamenti €15k per l’auto familiare: data la documentazione, e rilevato che l’auto non è strumentale all’attività medica, il giudice potrebbe ritenere che quell’importo non configuri compensi in nero – soprattutto considerando l’interpretazione costituzionalmente orientata di Corte Cost. 10/2023 che esclude i prelievi destinati a spese personali dal novero imponibile. Sugli €5k restanti di prelievi, trattandosi di spese minute, potrebbe applicare la stessa logica (difficile obbligare a provare ogni spesa familiare). Quindi la Commissione potrebbe annullare quasi per intero l’accertamento, limitandolo (se proprio volesse essere formalista) ai soli €7k di versamenti non giustificati. In definitiva, Bianchi avrebbe ridotto drasticamente la pretesa da €50k a €7k. Le sanzioni correlate verrebbero ridotte di conseguenza. Inoltre, se l’ufficio aveva ignorato il contraddittorio, il giudice potrebbe già solo per quello annullare tutto l’atto; ma poniamo che l’ufficio abbia rispettato l’invito, solo non ne ha tenuto conto nella motivazione – ciò magari il giudice lo stigmatizza ma preferisce decidere nel merito.
  • Esempio 2: Accertamento induttivo puro ad un commerciante – La società Alfa Srl, negozio di abbigliamento, non ha presentato la dichiarazione IVA e Redditi per il 2021. A seguito di controlli, l’Agenzia emette un accertamento induttivo d’ufficio ai sensi degli artt. 41 DPR 600/73 e 55 DPR 633/72, determinando ricavi per €200.000 (contro zero dichiarato) e IVA evasa €22.000, basandosi su vari elementi: acquisti risultanti da spesometro per €80k, applicazione di un ricarico del 150% tipico del settore moda, risultanze dell’ISA (indice di affidabilità) che per gli anni precedenti indicava ricavi attesi simili. La srl nel 2021 però aveva avuto gravi problemi: un incendio a gennaio 2021 aveva distrutto buona parte del magazzino, e inoltre l’amministratore era inesperto, con costi di gestione alti che portarono l’azienda a perdita. – Difesa: in ricorso, Alfa Srl (ora in liquidazione) contesta: (1) che l’ufficio non ha tenuto conto del disastro occorso: produce verbale dei Vigili del Fuoco sull’incendio e stime dei danni, mostrando che metà delle scorte furono perdute, quindi applicare un ricarico pieno su tutti gli acquisti è errato (parte della merce non fu mai venduta perché bruciata). (2) Contesta la percentuale di ricarico: il 150% è un valore medio di settore, ma Alfa Srl era un discount che praticava margini più bassi per politica commerciale; allega documenti (listini, testimonianze clienti) e magari una CTU contabile per rifare i conti tenendo conto delle svendite post-incendio. (3) Sottolinea la cooperazione: benché non avesse presentato dichiarazione (per negligenza dell’amministratore, poi rimosso), ha però presentato nel 2022 una dichiarazione tardiva spontanea indicando ricavi per €120.000, e ne chiede la considerazione come indice di minor evasione. (4) In diritto, Alfa Srl richiama il principio che anche nell’induttivo puro gli accertamenti devono rispettare criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e che il Fisco non può ignorare del tutto situazioni eccezionali che abbiano inciso sull’attività (richiama magari giurisprudenza in casi analoghi). – Esito ipotetico: se le prove sull’incendio e sulle vendite sottocosto sono convincenti, la Corte potrebbe ridurre i ricavi accertati. Magari nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio per ricalcolare il reddito in base agli acquisti dichiarati e alle evidenze (nel processo tributario la CTU non è comune ma è ammessa per questioni tecniche). Ne risulta che su €80k di acquisti, €30k di merce è andata distrutta (documentato dall’assicurazione), i restanti €50k venduti con ricarico effettivo del 100%. Quindi i ricavi reali sarebbero circa €100k. La Corte allora potrebbe riformare l’atto riducendo i ricavi imponibili a €100k, e IVA a circa €10k. Inoltre, se l’incendio è accertato, potrebbe anche decidere di annullare le sanzioni per omessa dichiarazione per causa di forza maggiore (incendio e caos seguito). Oppure quantomeno ridurle al minimo.
  • Esempio 3: Accertamento sintetico redditometrico – Il sig. Rossi, contribuente persona fisica, percepisce ufficialmente un reddito da lavoro dipendente di €25.000 annui. Nel 2018 ha acquistato una barca da diporto dal valore di €80.000 e nel 2019 ha ristrutturato casa spendendo €50.000; inoltre possiede 2 auto di media cilindrata. Nel 2021 riceve un accertamento sintetico per gli anni d’imposta 2018 e 2019, in cui gli viene attribuito un reddito “presunto” di €90.000 annui (contro i 25.000 dichiarati), scaturito principalmente dall’indicatore di spesa per l’acquisto della barca (ammortizzato su più anni) e per la ristrutturazione. – Difesa: il sig. Rossi presenta ricorso spiegando che: la barca è stata pagata in gran parte con la somma ricavata dalla vendita di un immobile ereditato da uno zio (operazione avvenuta anch’essa nel 2018, per €100.000, regolarmente esente da IRPEF in quanto plusvalenza non tassata per decorso dei 5 anni); allega rogito di vendita e documentazione bancaria che collega quei proventi all’acquisto della barca. La ristrutturazione casa: in parte (€30.000) è stata finanziata con un mutuo bancario (di cui allega contratto), e i restanti €20.000 con aiuti economici ricevuti dai genitori (allega dichiarazioni dei genitori e bonifici di €10k+€10k fatti dai medesimi). Dimostra inoltre che nel 2018 aveva accumulato risparmi negli anni precedenti per €20.000 che ha impiegato nel comprare mobili (allega estratti conti degli anni prima che mostrano prelievi graduali di contante accumulato). – In diritto, Rossi sottolinea che l’art. 38 DPR 600 prevede che il contribuente può giustificare lo scostamento con redditi esenti o soggetti a ritenuta, e qui ha proprio tali situazioni (eredità/plusvalenza esente, donazioni familiari esenti). Cita Cassazione (ad es. Cass. n. 20166/2020) che conferma che va considerata la disponibilità nell’anno di entrate straordinarie anche se arrivate a fine anno . – Esito ipotetico: con queste prove, l’accertamento sintetico perde base: la Commissione potrà rilevare che l’ufficio non ha considerato i flussi finanziari non derivanti da reddito tassabile (la vendita dell’immobile e i donativi). Pertanto, la presunzione di €90k annui risulta priva di fondamento: per il 2018, €80k della barca provenivano non da reddito occulto ma da un cespite disinvestito; per il 2019, i €50k spesi in casa provenivano da mutuo (debito) e doni, non da reddito ulteriore. La sentenza potrebbe quindi annullare totalmente l’accertamento. Nel farlo, ammonirà l’Agenzia a tenere in debito conto, nei futuri redditometri, delle giustificazioni offerte. (Nota: se per caso Rossi non avesse risposto all’invito al contraddittorio prima dell’atto, avrebbe comunque potuto portare tutto ciò in giudizio, ma certo conviene sempre rispondere per tentare di evitare l’atto).

Questi esempi mostrano l’importanza di documentare ogni circostanza. Spesso la differenza tra vincere o perdere sta nel riuscire a tradurre in prove concrete quelle che altrimenti resterebbero mere affermazioni.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito, una serie di domande e risposte comuni che sintetizzano punti chiave sulla contestazione degli accertamenti:

D: Cos’è esattamente un avviso di accertamento fiscale?
R: È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente (o contesta l’omissione della dichiarazione) determinando un maggiore imponibile e maggiore imposta dovuta. In pratica, è una “cartella” del Fisco che dettaglia dove, secondo l’AE, si è pagato meno tributi del dovuto. L’avviso indica anche le sanzioni amministrative e gli interessi. Dal 2011 l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo: ciò significa che, trascorsi i termini per ricorrere, può essere inviato all’Agente della Riscossione per la riscossione coattiva delle somme (non serve una successiva cartella di pagamento). Da notare la differenza con la cartella esattoriale: quest’ultima è invece l’atto con cui la Riscossione riscuote crediti già accertati (può riguardare imposte da controllo automatico, ruoli, o lo stesso avviso non pagato dopo i termini). Un avviso di accertamento “diventa” esso stesso titolo per riscuotere trascorsi 60 giorni dalla notifica.

D: Quanti giorni ho per fare ricorso contro un accertamento?
R: 60 giorni dalla data di notifica dell’atto . Attenzione: sono giorni di calendario, non lavorativi, ma il periodo 1-31 agosto è sospeso (non conta nel computo). Quindi un atto notificato il 20 luglio avrà scadenza 19 settembre (perché agosto non si conta). Se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno feriale successivo. È essenziale rispettare il termine: un ricorso tardivo è inammissibile (salvo rarissimi casi di forza maggiore per cui chiedere rimessione in termini). Se si presenta istanza di adesione entro 60 giorni, il termine per ricorrere si allunga di ulteriori 90 giorni (quindi in totale 150 giorni dall’avviso). Se nelle more l’ufficio notifica una intimazione di pagamento (possibile dal 2022 dopo 6 mesi), e il ricorso non è ancora proposto, quell’intimazione non riduce i 60 giorni: restano quelli dall’avviso.

D: Devo farmi assistere da un avvocato per presentare il ricorso?
R: Dipende dal valore. Se il valore della lite (imposte contestate, senza interessi e sanzioni) supera €3.000 (ora soglia elevata a €5.000, che coincide con l’ambito del giudice monocratico ), sì, è obbligatorio farsi assistere da un difensore tecnico abilitato. Sotto tale soglia si può stare in giudizio da soli, ma è comunque consigliabile il supporto di un esperto, poiché la materia è complessa. I difensori abilitati sono: avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro (per i tributi di loro competenza), nonché funzionari di Caf o delle Agenzie fiscali (questi ultimi di rado per contribuenti privati). In Cassazione, serve necessariamente un avvocato iscritto all’albo speciale (cassazionista). Il difensore va munito di procura e la sua firma sul ricorso è richiesta (oltre a quella del contribuente se questi è persona fisica).

D: Impugnare un accertamento sospende il pagamento delle somme?
R: L’atto in sé non viene annullato automaticamente dal ricorso (non c’è effetto sospensivo “ex lege”), però la riscossione coattiva è graduata. In dettaglio: presentare ricorso entro 60 giorni evita che l’avviso diventi definitivo, ma l’Agenzia Entrate Riscossione può comunque, trascorsi 6 mesi dall’affidamento, iniziare a riscuotere provvisoriamente una parte delle imposte accertate . Tipicamente, dopo la sentenza di primo grado se sfavorevole al contribuente, è legittimo riscuotere i 2/3 delle imposte . Comunque, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto (o della sentenza) se il pagamento immediato gli creerebbe un danno grave e se il ricorso appare fondato . Se la sospensiva viene concessa, nessuna azione esecutiva può partire nel frattempo. In sintesi: presentare ricorso non comporta di per sé che non si dovrà pagare nulla fino a fine processo. Per cautelarsi, o si ottiene una sospensiva oppure, in mancanza, occorre essere pronti alla riscossione provvisoria (ad esempio chiedendo all’Agente della Riscossione una rateizzazione delle somme). Da ricordare: se in primo grado il contribuente perde, per andare in appello deve versare obbligatoriamente (o subire la riscossione) fino a 2/3 delle imposte dovute secondo la sentenza , altrimenti l’AE procederà comunque (ciò non impedisce l’appello ma rende dovuto intanto quel pagamento).

D: Posso richiedere un pagamento rateale degli importi in caso di accertamento?
R: Sì, ci sono varie situazioni: – Se si aderisce all’accertamento (adesione o conciliazione), la legge consente il pagamento rateale: fino a 8 rate trimestrali se l’importo da pagare è sotto €50.000, oppure 16 rate trimestrali se supera €50.000 . Quindi fino a 2 o 4 anni di tempo. Va versata però la prima rata entro 20 giorni dall’accordo . Il mancato pagamento di una rata fa decadere i benefici. – Se invece non si è definito nulla e l’importo diventa iscritto a ruolo, presso Agenzia Entrate Riscossione si può chiedere la rateizzazione come per tutte le cartelle esattoriali. Le regole attuali permettono fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a €120.000 automaticamente, e oltre con requisiti, e fino a 120 rate in casi di grave difficoltà. La domanda va fatta all’Agenzia Riscossione dopo che il debito è affidato a essa (ad esempio dopo i 60 giorni e i 180 giorni di sospensione). – Durante il processo, se uno vuole pagare spontaneamente per ridurre interessi, può chiedere a Riscossione di dilazionare anche prima della fine, ma conviene coordinarsi col difensore perché pagando tutto senza riserve si rischia l’acquiescenza implicita. In genere la rateazione di un debito contestato non preclude di proseguire il ricorso (c’è giurisprudenza che dice che la mera dilazione non è ammissione di debito), ma bisogna esprimere chiaramente che si paga “con riserva” di ripetizione se vittoriosi.

D: Ho ragione da vendere: l’Agenzia mi ha tassato qualcosa di assurdo. Posso rivalermi per danni?
R: In linea di massima, se vinci il ricorso l’ordinamento ti rimborsa ciò che hai pagato indebitamente e ti riconosce le spese legali (salvo compensazione). Ma ottenere un risarcimento danni ulteriore per un atto impositivo illegittimo è estremamente difficile: occorrerebbe provare dolo o colpa grave dell’Amministrazione (ad esempio un accanimento ingiustificato, o violazioni dei diritti fondamentali). Ci sono stati rari casi di risarcimenti per danno da accertamento illegittimo (es. fallimento causato da iscrizioni esattoriali poi annullate), ma richiedono un giudizio separato contro il Ministero delle Finanze, davanti al giudice ordinario, e sono esiti incerti. Quindi, realisticamente, la soddisfazione per chi vince è l’annullamento dell’atto e il non dover pagare, più la rifusione delle spese. Ove ci sia stata temerarietà da parte dell’Ufficio in giudizio, si potrebbe chiedere la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ma è quasi mai accolta in materia tributaria.

D: Se perdo la causa dovrò pagare di più?
R: Potenzialmente sì, in due sensi: 1. Sanzioni: rinunciando all’acquiescenza o all’adesione, il contribuente ha scommesso sul ricorso. Se lo perde definitivamente, non usufruirà più della riduzione delle sanzioni a 1/3. Quindi dovrà pagare le sanzioni intere (spesso il triplo rispetto a quelle ridotte). È il “rischio” del contenzioso: potresti dover pagare sanzioni piene invece che ridotte.
2. Interessi e accessori: il tempo del processo fa maturare interessi moratori sulle imposte. Inoltre, se l’Agenzia aveva spese legali, il giudice potrebbe condannare il contribuente a pagarle. Ciò aggiunge un aggravio (anche se contenuto rispetto al principale).

In pratica, se il contribuente aveva chance concrete di vincere, è giusto provarci; se invece la sua posizione era quasi indifendibile, rifiutare la definizione e perdere comporta che pagherà di più (ad es: per €10k di imposta con sanzione 100% = €10k di sanzione; definendo subito avrebbe pagato €10k + €3.333 sanzione; andando in causa e perdendo pagherà €10k + €10k sanzione + interessi, quasi tre volte la sanzione che poteva ottenere). Va sempre valutato questo rapporto rischio/beneficio con un consulente prima di decidere.

D: Il mio avviso riguarda anche IRAP, contributi INPS, ecc. Vale lo stesso iter?
R: Sì, gli avvisi per IRPEF, IRES, IVA, IRAP, addizionali, sono tutti impugnabili davanti al giudice tributario. Discorso diverso per eventuali avvisi di addebito INPS o atti di Agenzia Entrate Riscossione (cartelle): quelli seguono regole analoghe ma possono avere fori diversi (l’INPS va dal giudice del lavoro). Spesso però l’AE integra nell’avviso anche l’adeguamento dei contributi previdenziali su redditi in più: in quel caso, l’impugnazione dell’avviso fiscale sospende anche la parte contributiva e ne segue il destino (lo dice l’art. 12 L. 448/1998, i ricorsi vanno unificati davanti al giudice tributario). Quindi se c’è IRPEF e gestione separata INPS insieme, pensa a tutto il giudice tributario. Se invece arriva separato un avviso di addebito dall’INPS, quello va al giudice previdenziale.

D: Quali sono le “fonti autorevoli” da citare nel ricorso per rafforzarlo?
R: Nel processo tributario hanno valore le norme di legge (codici, TUIR, Statuto contribuente, ecc.) e le sentenze della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale come orientamento. Citare giurisprudenza di legittimità recente è utile, specie se favorevole alla tesi: ad esempio, come abbiamo fatto qui, menzionare Cassazione 2025 che conferma la nullità se manca contraddittorio , o Cassazione che chiarisce un certo onere probatorio . Anche le circolari dell’Agenzia delle Entrate o documenti di prassi possono essere citati se vanno a favore (non sono fonte di diritto in senso stretto, ma l’ufficio spesso ne deve tenere conto per prassi uniforme). Le Direttive UE e sentenze della Corte di Giustizia UE contano se la questione rientra in ambito armonizzato (tipicamente IVA, ma anche principi generali come il diritto al contraddittorio discendenti dalla normativa UE). In ogni caso, un buon ricorso cita sempre articoli di legge pertinenti e, dove possibile, sentenze di Cassazione rilevanti. Ad esempio Cass. n. 7278/2022 sull’allegazione dei documenti o Cass. n. 20166/2020 sul redditometro possono essere citate testualmente in nota. Questo conferisce autorevolezza all’argomentazione. Naturalmente, occorre anche sviluppare ragionamenti logici e chiari: il giudice apprezza la concisione e la chiarezza, non un’accozzaglia di citazioni.

D: Se vengo convocato in Guardia di Finanza o Agenzia Entrate per questionari o verifiche, come mi devo comportare per non pregiudicare la difesa?
R: In fase pre-accertamento, è consigliabile collaborare fornendo i documenti richiesti entro i termini (per evitare l’accertamento induttivo d’ufficio ex art. 39 co.2 lett. d-bis DPR 600/73 in caso di mancata risposta). Però bisogna farlo con cautela: meglio farsi assistere dal proprio consulente durante accessi e verifiche. Firmare sempre con riserva eventuali verbali se non si è d’accordo. Al termine della verifica, la GdF redige un PVC: è importantissimo presentare entro 60 giorni eventuali osservazioni e richieste (art.12 c.7 L.212/2000) perché l’ufficio dovrà valutarle. Nel questionario scritto, rispondere in modo preciso, senza contraddirsi, perché quelle risposte saranno usate come ammissioni. In generale, mostrarsi cooperativi ma attenti: ogni parola detta può finire nel processo verbale. A volte in sede di contraddittorio orale prima dell’accertamento, conviene mettere già agli atti i documenti giustificativi e farli protocollare. Così, se l’ufficio li ignora, potremo dire al giudice che l’ufficio ha agito in spregio del contraddittorio.

D: È vero che dal 2024 l’Agenzia deve sempre farmi vedere l’atto prima di emetterlo?
R: Sì, come già spiegato, per la generalità degli accertamenti (non automatizzati) dal 30 aprile 2024 vige l’obbligo di contraddittorio anticipato generalizzato . Ciò significa che prima di ricevere un avviso “finale”, riceverai un invito a presentare osservazioni (il cosiddetto schema di atto). Avrai 60 giorni per replicare. Solo poi eventualmente ti arriverà l’avviso definitivo. Questo è un grande passo avanti per i diritti del contribuente. Quindi, se dopo tale data ti dovesse arrivare direttamente un avviso senza che tu abbia avuto alcun preavviso (a parte le eccezioni per atti automatici), quello è un serio motivo di ricorso. Prima del 2024 invece l’invito c’era solo in certi casi, come detto.

D: Quanto dura in media il contenzioso?
R: Purtroppo i tempi non sono brevissimi, anche se in miglioramento. Indicativamente: 1-2 anni per il primo grado; altri 1-2 anni per il secondo grado; 2-3 anni per l’eventuale Cassazione. Quindi dall’avviso impugnato alla sentenza definitiva possono volerci dai 3 ai 6 anni circa. Ci sono cause che finiscono prima (specie se liti minori o se l’Agenzia a un certo punto desiste) e cause che durano di più se ci sono rinvii. La riforma ha cercato di velocizzare, ad esempio introducendo il giudice monocratico per cause piccole (così da smaltirle) e assumendo nuovi giudici tributari professionali. In ogni caso, il contribuente deve essere preparato a un percorso lungo. In alcuni casi, in corso d’opera, come accennato, arrivano sanatorie (condoni, definizioni) che permettono di chiudere la lite prima pagando qualcosa. Bisogna valutare di volta in volta.

D: Cosa succede se non impugno l’accertamento entro i termini?
R: L’accertamento diventa definitivo. Ciò significa che le somme contestate divengono un debito certo ed esigibile. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ne otterrà carico e inizierà la riscossione coattiva. In pratica, se non fai nulla entro 60 giorni: – perdi per sempre la possibilità di contestare il merito o i vizi; – l’atto è come una sentenza passata in giudicato; – dovrai pagare quanto dovuto (salvo poter rateizzare con AdER come detto). Se non paghi, AdER potrà procedere con cartella (per importi fino al 2011) o direttamente con intimazione e pignoramenti (per accertamenti esecutivi post-2011).

In alcuni casi, se ti sei semplicemente dimenticato di ricorrere o hai scoperto elementi nuovi dopo, potresti tentare l’ultima carta dell’autotutela tardiva (scrivi all’ufficio implorando di riaprire il caso), ma l’ufficio non è obbligato a farlo e raramente lo fa dopo la definitività. Oppure, in extremis, se ci fossero motivi eccezionali (tipo forza maggiore che ti impedì di ricorrere, errore scusabile), potresti tentare un’azione giudiziaria straordinaria (es: ricorso per revocazione se emergono falsità, o ricorso tardivo in caso di notifica inesistente), ma sono casi molto particolari. Quindi è vitale rispettare i termini di impugnazione.

D: E se l’accertamento riguarda un tributo locale (IMU, TARI, ecc.)?
R: Gli avvisi di accertamento dei Comuni (IMU, TASI, TARI, ICP etc.) seguono regole analoghe, ma con qualche differenza: spesso il termine di ricorso è 60 giorni e il giudice è sempre la Corte Giustizia Tributaria (tranne liti di sanzioni amministrative locali forse al giudice ordinario in casi specifici). Con la riforma fiscale, parrebbe che il contraddittorio preventivo generalizzato riguardi anche questi (il nuovo art. 6-bis L.212/2000 non esclude i tributi locali, se autonomamente impugnabili). Tuttavia, molti Comuni già prima avevano prassi di inviare avvisi bonari. In ogni caso, la difesa contro tributi locali spesso include motivi ulteriori (es: delibere comunali illegittime, errori catastali, ecc.). Ma la struttura del ricorso è la medesima e va presentato alla CGT.

Conclusioni

Contestare un accertamento fiscale è un percorso complesso che richiede conoscenza delle norme e dei propri diritti, tempestività e preparazione tecnica. Grazie alle garanzie introdotte dallo Statuto del Contribuente e alle recenti riforme, il contribuente ha oggi più strumenti per far valere le proprie ragioni – dal contraddittorio preventivo all’adesione, fino al processo tributario vero e proprio – in cui può ottenere giustizia contro pretese illegittime o errate .

Dal punto di vista del debitore (colui che riceve l’accertamento), è fondamentale: – mantenere la calma e analizzare dettagliatamente l’atto; – non lasciar scadere i termini, attivandosi subito (anche chiedendo consulenza professionale); – sfruttare le opportunità di dialogo con il Fisco per chiarire eventuali malintesi, ma senza rinunciare ai propri diritti; – predisporre un ricorso solido, ben documentato e fondato giuridicamente, se si ritiene di avere valide motivazioni.

In questa guida abbiamo illustrato passo dopo passo l’iter per contestare un accertamento, con un approccio avanzato ma orientato alla pratica e alla comprensione, corredando il tutto con riferimenti normativi, pronunce giurisprudenziali aggiornate e esempi concreti. L’auspicio è che un contribuente informato possa diventare un contribuente tutelato: conoscere le regole del gioco fiscale permette di farle valere e di evitare ingiustizie.

In sintesi: se ricevi un avviso dall’Agenzia delle Entrate, non pensare che sia la fine e che devi per forza pagare tutto e subito. Valuta con lucidità e, se hai ragione, metti in campo tutti gli strumenti che l’ordinamento ti concede per far valere le tue ragioni. Contestare un accertamento è possibile e, come dimostrano tante sentenze, spesso il contribuente ottiene l’annullamento o una forte riduzione dell’imposta pretesa . La chiave sta nel come contestarlo: per questo una guida come questa, con un taglio giuridico ma concreto, può fare la differenza tra subire passivamente un atto e reagire efficacemente nei modi di legge.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)

Di seguito elenchiamo le principali fonti normative citate e le sentenze più rilevanti menzionate nella guida:

Normativa primaria:
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (Articoli citati: art. 32 sulle indagini finanziarie; art. 38 sull’accertamento sintetico; art. 39 su accertamenti analitico-induttivi e induttivi; art. 41 e 41-bis su omessa dichiarazione e accertamento parziale; art. 42 sulla firma degli avvisi; art. 43 sui termini di decadenza.)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell’IVA. (Art. 54 e 55 sulle rettifiche e accertamento d’ufficio in materia IVA, paralleli agli artt. 39 e 41 DPR 600.)
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): in particolare art. 6 (diritto al contraddittorio, integrato dal nuovo art. 6-bis introdotto nel 2023) , art. 7 (obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati) , art. 12 (diritti del contribuente verificato, ad es. termine 60 giorni per memorie dopo PVC).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Disposizioni sul processo tributario. (Art. 18 requisiti del ricorso; art. 19 atti impugnabili; art. 22 e 16-bis notifica e deposito telematico; art. 32 termini depositi memorie; art. 46 definizione agevolata in caso di cessata materia; art. 47 sospensione; art. 48 conciliazione; art. 53 contenuto appello; art. 61-63 appello; art. 68 riscossione frazionata in pendenza di giudizio ; art. 7 comma 4 (come modificato da L.130/2022) sulla testimonianza scritta ; art. 62 Cassazione; art. 63 termini Cassazione; art. 69 revocazione.)
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: Definizione agevolata degli accertamenti. (Disciplina l’accertamento con adesione e l’acquiescenza: art. 5-6 adesione; art. 7 sanzioni 1/3; art. 15 acquiescenza sanzioni 1/3; art. 8 e 9 bis conciliazione giudiziale con sanzioni al 40-50% .)
Legge 9 agosto 2023, n. 111: Delega al Governo per la riforma fiscale. (Ha posto i principi tra cui la generalizzazione del contraddittorio anticipato.)
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: Attuazione della delega fiscale – disposizioni su contraddittorio. (Ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto, obbligo di contraddittorio preventivo a pena di nullità; definisce atti esclusi con successivo decreto MEF 24/4/2024.)
Decreto MEF 24 aprile 2024: Individuazione degli atti non soggetti a contraddittorio (14 categorie: ruoli, cartelle, atti automatizzati, liquidazioni 36-bis/bis, ecc.).
D.Lgs. 13/2024: Riforma strumenti deflativi (ha reintrodotto adesione ai PVC dal 30/4/24) .
D.Lgs. 74/2000: Reati tributari (non trattati in dettaglio qui, ma rilevanti per raddoppio termini etc.).
D.Lgs. 472/1997: Sanzioni amministrative tributarie (principio di colpevolezza, cause non punibilità).
Codice di procedura civile: applicabile per quanto non previsto (art. 132 cpc su motivazione sentenza; art. 295 sospensione in caso pregiudizialità; art. 324 e 327 termini impugnazione 6 mesi; art. 360 motivi cassazione; art. 91 spese; art. 96 lite temeraria; art. 395 revocazione).

Giurisprudenza – Corte di Cassazione (Sez. Trib. se non diversamente indicato):
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2015, n. 24823: principio generale sul contraddittorio: obbligatorio per tributi “armonizzati” (IVA) anche senza norma, per altri tributi interni solo se previsto o salvo prova di resistenza.
Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635: sull’utilizzo degli studi di settore come presunzioni semplici (necessario contraddittorio e congruità del cluster).
Cass. civ., Sez. Trib., 7 marzo 2022, n. 7278: motivazione per relationem – sufficiente se il PVC è notificato/consegnato; non occorre allegare al avviso i documenti già allegati al PVC, basta allegare i documenti cui il avviso fa riferimento . Conferma che l’avviso è motivato in modo adeguato quando mette il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, anche rinviando al PVC consegnato .
Cass. civ., Sez. Trib., 5 novembre 2025, n. 29190: (Ordinanza) legittimità della motivazione per relationem ad un PVC già notificato al contribuente (richiamata da FiscoOggi 3/12/2025).
Cass. civ., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12896: l’obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato si applica solo agli atti emessi dopo l’entrata in vigore della riforma (30/4/2024), non prima .
Cass. civ., Sez. Trib., 27 agosto 2025, n. 23938: (Ordinanza) sul tema motivazione per relationem – in linea con n. 29190/2025 (presumibilmente).
Cass. civ., Sez. Trib., 25 settembre 2020, n. 20166: accertamento sintetico – nell’ambito redditometro: per il raffronto dichiarato/accertato va considerata la disponibilità di beni nell’anno, senza rilevare se l’entrata finanziaria è giunta a fine anno . In caso di cessione di un bene (ramo d’azienda) a fine anno che fornisce risorse, queste contano per quell’anno nel valutare scostamento . (Conferma che l’ufficio non può introdurre criteri temporali non previsti dalla legge).
Cass. civ., Sez. Trib., 30 ottobre 2020, n. 24187: redditometro – il contribuente può far valere redditi esenti o di familiari per giustificare spese (in linea con la Consulta 2014 e statuto).
Cass. civ., Sez. Trib., 30 maggio 2022, n. 17413: onere del contribuente di prova analitica per ogni versamento bancario – ribadisce orientamento: Fisco deve individuare movimenti e inferenza reddituale; contribuente prova contraria analitica per ciascun movimento .
Cass. civ., Sez. Trib., 23 settembre 2021, n. 25813: presunzione bancaria applicabile anche a persone fisiche non imprenditori per versamenti (conferma impostazione, post modifica 2017).
Cass. civ., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 3340: (dopo sent. Consulta 10/2023) conferma validità presunzione prelevamenti per professionisti entro limiti interpretati dalla Consulta.
Cass. civ., Sez. Trib., 22 settembre 2022, n. 27708: motivazione per relationem – sufficiente se atto richiamato conoscibile; in caso di PVC su terzi allegato, l’avviso può basarsi su esiti purché li riporti nei tratti essenziali.
Cass. civ., Sez. Trib., 7 aprile 2022, n. 11500: nullità avviso se emesso senza attendere 60 giorni da PVC senza urgenza (rafforza art. 12 Statuto).
Cass. civ., Sez. Trib., 31 marzo 2021, n. 2192: contabilità inattendibile – onere Fisco provare gravità irregolarità; se non provato, illegittimo accertamento induttivo puro.
Cass. civ., Sez. Trib., 10 gennaio 2022, n. 474: presunzione legale movimenti bancari non necessita requisiti di grav/prec/conc – basta mancata giustificazione .
Cass. civ., Sez. Trib., 28 novembre 2018, n. 30775: riscossione frazionata: conferma che dopo sentenza 1° grado l’AE può riscuotere 2/3 del dovuto in base ad essa .
Cass. civ., Sez. Trib., 5 ottobre 2022, n. 28858: in accertamento bancario assolti oneri prova per Fisco con indicazione movimenti; contribuente deve provare analiticamente fonte lecita (concetto simile a 17413/2022) .
Cass. civ., Sez. Trib., 31 marzo 2023, n. 9586: contraddittorio anticipato – chiarisce che ante DLgs 219/23 non sussisteva obbligo generale, adeguandosi a SU 2015 e Consulta 2023.
(Molte delle pronunce sopra citate sono richiamate per massima all’interno della guida con riferimenti testuali.)

Giurisprudenza – Corte Costituzionale:
Corte Costituzionale, 21 febbraio 2019, n. 37: (non direttamente citata sopra, ma rilevante) ha dichiarato illegittime retroattivamente norme sul regime del reclamo/mediazione obbligatoria nel processo tributario per eccesso delega (riguardava definizione, sanato dal legislatore poi).
Corte Costituzionale, 23 luglio 2014, n. 228: sulla presunzione di cui all’art. 32 c.1 n.2 DPR 600 (prelevamenti dei professionisti): inizialmente ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti, per violazione di ragionevolezza e capacità contributiva. (In esito a ciò, il legislatore modificò l’art. 32 nel 2017 escludendo i prelevamenti per autonomi, salvo poi la Consulta 10/2023 rivedere la questione post modifica).
Corte Costituzionale, 31 gennaio 2023, n. 10: ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 32 c.1 n.2 DPR 600/73 (come modif. nel 2017) nella parte in cui presuppone come ricavi i prelevamenti non giustificati dei professionisti, fornendo un’interpretazione conforme: la presunzione vale ma limitatamente ai prelevamenti diretti a pagare costi inerenti non registrati, mentre non può riguardare spese personali . In pratica ha salvato la norma con l’intesa che i prelevamenti riferibili alla sfera privata non generano ricavi occulti (introducendo di fatto un temperamento).
Corte Costituzionale, 21 marzo 2018, n. 42: sul contraddittorio: dichiarò inammissibile/infondato tentativo di farne un principio generale costituzionale, rimettendo al legislatore (ciò ha portato poi alla riforma del 2023).
Corte Costituzionale, 7 aprile 2015, n. 37: ha sancito l’illegittimità costituzionale di norme sul raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato in assenza di denuncia penale tempestiva, rafforzando tutela contribuente su decadenze.
Corte Costituzionale, 16 luglio 2020, n. 158: sulla proroga termini accertamento a causa Covid e tutela dell’affidamento (dichiarata legittima).

Fonti secondarie e di prassi (istituzionali):
Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 2012: linee guida sul redditometro, contraddittorio e prova contraria.
Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 2018: nuovi ISA e effetti in accertamento.
Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 29 dicembre 2015: Riforma della riscossione – avvisi esecutivi e riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546 .
Relazioni illustrative D.Lgs. 130/2022 e 156/2015: spiegano ratio delle modifiche processuali (monocratico, testimonianza, mediazione abolita).

Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate e non sai se puoi contestarlo, come farlo e quali errori evitare? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate e non sai se puoi contestarlo, come farlo e quali errori evitare?

Ti chiedono imposte, sanzioni e interessi che ritieni ingiusti o sproporzionati, ma temi che fare ricorso peggiori la situazione o che pagare subito sia l’unica strada?

Hai paura di sbagliare tempi o strategia e rendere definitivo un accertamento che poteva essere annullato o ridotto?

Devi saperlo subito:

👉 un accertamento non è una sentenza,
👉 può essere contestato anche se “sembra fondato”,
👉 difendersi male costa più che difendersi bene.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è davvero un accertamento fiscale,
  • quando e come può essere contestato,
  • quali strumenti di difesa esistono,
  • perché l’assistenza di un avvocato è decisiva.

Cos’è un Accertamento dell’Agenzia delle Entrate (In Modo Chiaro)

L’accertamento è l’atto con cui il Fisco:

  • contesta maggiori imposte,
  • applica sanzioni e interessi,
  • ricostruisce redditi, ricavi o operazioni,
  • fonda la pretesa su presunzioni, controlli o verifiche.

👉 Non è un atto definitivo di per sé.
👉 È una pretesa che deve reggere alla prova del diritto.


Il Primo Errore: Pensare che l’Accertamento sia Inattaccabile

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • credono che “se arriva, è giusto”,
  • si spaventano per l’importo,
  • non leggono la motivazione,
  • pagano per paura.

👉 La maggior parte degli accertamenti presenta vizi contestabili.


Quando Puoi Contestare un Accertamento

Un accertamento può essere contestato se:

  • è basato su presunzioni deboli,
  • presenta errori di calcolo,
  • ignora prove fornite dal contribuente,
  • viola il contraddittorio,
  • applica sanzioni sproporzionate,
  • utilizza automatismi senza valutazione concreta.

👉 Non serve che sia “totalmente sbagliato” per essere contestabile.


Il Punto Chiave: Presunzione ≠ Prova

Un principio fondamentale è questo:

👉 l’Agenzia delle Entrate deve provare ciò che contesta.

Questo significa che:

  • le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti,
  • i dati devono essere contestualizzati,
  • il contribuente ha diritto alla prova contraria,
  • il giudice non accetta automatismi.

👉 Molti accertamenti crollano proprio su questo punto.


Cosa Succede se Non Contesti l’Accertamento

Se non fai nulla:

  • l’accertamento diventa definitivo,
  • perdi il diritto di difesa nel merito,
  • il debito passa alla riscossione,
  • partono cartelle, intimazioni, pignoramenti.

👉 Il silenzio è la scelta più costosa.


Come si Contesta un Accertamento (In Sintesi)

Le strade principali sono:

  • contraddittorio preventivo (se ancora possibile),
  • ricorso al giudice tributario,
  • richiesta di sospensione,
  • valutazione strategica tra difesa e definizione.

👉 La scelta dipende dal tipo di accertamento, non da una regola fissa.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti commettono questo errore:

👉 confondere “difendersi” con “opporsi a prescindere”.

Difendersi significa:

  • analizzare l’atto,
  • valutare probabilità di successo,
  • scegliere la strategia migliore,
  • evitare scelte irreversibili.

👉 Non tutti gli accertamenti vanno pagati.
👉 Non tutti vanno combattuti allo stesso modo.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Contestazione

La contestazione di un accertamento è giuridica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • analizza la legittimità dell’atto,
  • individua vizi formali e sostanziali,
  • imposta il ricorso corretto,
  • chiede la sospensione della riscossione,
  • tutela il patrimonio personale o aziendale.

👉 Il commercialista ricostruisce i numeri.
👉 L’avvocato difende i tuoi diritti davanti al giudice.


Quando Pagare Subito è un Errore

Pagare subito è sbagliato quando:

  • l’accertamento è contestabile,
  • le presunzioni sono fragili,
  • le sanzioni sono eccessive,
  • il pagamento equivale ad acquiescenza.

👉 Pagare senza analisi può rendere definitivo un errore del Fisco.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • capire se l’accertamento è annullabile o riducibile,
  • evitare pignoramenti e azioni esecutive,
  • ridurre imposte, sanzioni e interessi,
  • scegliere la strategia meno rischiosa,
  • difenderti senza improvvisare.

👉 Il tempo e la strategia fanno la differenza.


I Rischi di una Gestione Sbagliata

Una gestione errata può portare a:

  • perdita del diritto di difesa,
  • debiti ingiusti definitivi,
  • sanzioni massime,
  • interessi elevati,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Un accertamento mal gestito pesa per anni.


Perché È Cruciale Agire Subito

I termini per contestare sono brevi e perentori.

👉 Ritardare significa perdere diritti.
👉 Agire subito significa mantenere il controllo.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La contestazione degli accertamenti fiscali richiede esperienza, visione strategica e conoscenza profonda del contenzioso tributario.

L’Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento,
  • valutazione della sua legittimità,
  • scelta della strategia difensiva migliore,
  • impugnazione e sospensione dell’atto,
  • tutela del patrimonio personale o aziendale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

Un accertamento dell’Agenzia delle Entrate
👉 non è una condanna.

👉 È una pretesa,
👉 che può essere sbagliata,
👉 e che va gestita con strategia.

La regola è chiara:

👉 analizzare,
👉 decidere,
👉 difendersi con competenza.

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Contestare un accertamento nel modo giusto può fare la differenza tra pagare il giusto e subire un’ingiustizia fiscale che poteva essere evitata.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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