Ricevere un’intimazione di pagamento come socio per cartelle esattoriali mai notificate è una situazione più frequente di quanto si pensi e particolarmente grave, perché espone il patrimonio personale del socio a riscossione forzata senza che vi sia stata una reale possibilità di difesa.
In molti casi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione agisce dando per scontata la notifica delle cartelle alla società, estendendo automaticamente gli effetti al socio, anche quando la cartella non è mai stata ricevuta o non è mai stata validamente notificata.
Molti si chiedono:
“Come possono chiedermi il pagamento se non ho mai visto la cartella?”
“L’intimazione basta da sola?”
“Posso oppormi anche se l’atto è rivolto a me come socio?”
È fondamentale chiarirlo subito:
nessuna intimazione è valida se manca la prova della notifica della cartella presupposta.
E il socio ha pieno diritto di opporsi, anche se la cartella sarebbe stata “diretta” alla società.
Cartelle esattoriali e intimazione: il meccanismo contestato
La situazione tipica è questa:
• l’Agenzia sostiene che la cartella sia stata notificata alla società
• non viene fornita prova concreta della notifica
• dopo anni viene notificata un’intimazione
• l’intimazione è rivolta direttamente al socio
• si preannuncia l’esecuzione forzata
Ma l’intimazione non può sostituire la cartella mai notificata.
Perché la mancata notifica è decisiva
Un principio fondamentale è questo:
• la cartella è l’atto presupposto
• senza cartella validamente notificata
• il credito non è esigibile
• l’intimazione è giuridicamente viziata
• l’esecuzione è illegittima
Se la notifica manca o è irregolare, tutto ciò che segue è contestabile.
Il problema specifico del socio
Nel caso del socio, la situazione è ancora più delicata perché:
• il socio non è il destinatario originario della cartella
• l’obbligazione è “derivata” dalla società
• l’Agenzia deve dimostrare l’intera catena degli atti
• il socio ha diritto a una difesa autonoma
• non basta affermare che la società “era a conoscenza”
Il socio non può essere chiamato a rispondere al buio.
L’errore più grave: pagare per paura
Molti soci commettono errori gravi quando:
• pagano l’intimazione per evitare pignoramenti
• non chiedono prova della notifica
• non verificano gli atti presupposti
• rinunciano all’opposizione
• pensano che “ormai sia troppo tardi”
Pagare consolida una pretesa che poteva essere annullata.
Quando l’intimazione al socio è illegittima
L’opposizione è fondata quando:
• la cartella non è mai stata notificata
• la notifica è nulla o inesistente
• manca la relata o la prova di consegna
• la notifica è stata fatta a soggetto errato
• sono decorsi anni senza atti validi
• il socio riceve il primo atto solo con l’intimazione
In questi casi l’intimazione può essere annullata.
Cartella mai ricevuta e diritto di difesa
È essenziale sapere che:
• la notifica non si presume
• l’onere della prova è dell’Agente della Riscossione
• il contribuente non deve dimostrare di “non aver ricevuto”
• l’assenza di prova invalida l’atto
• il vizio può essere fatto valere dal socio
• l’opposizione è pienamente ammissibile
Il diritto di difesa non può essere aggirato.
Come si costruisce l’opposizione
Una difesa efficace richiede:
• richiesta di prova della notifica della cartella
• analisi della documentazione esattoriale
• verifica delle date e degli atti interruttivi
• contestazione dell’intimazione come primo atto
• opposizione nei termini di legge
• richiesta di sospensione dell’esecuzione
È una difesa procedurale e sostanziale, non formale.
I rischi se non si reagisce subito
Una gestione passiva può portare a:
• pignoramenti di conti personali
• iscrizioni ipotecarie
• fermi amministrativi
• esecuzione forzata
• perdita definitiva del diritto di opposizione
Il tempo è il fattore più pericoloso.
Cosa fare subito se ricevi un’intimazione come socio
Se sei socio e ricevi un’intimazione per cartelle mai viste:
• non pagare d’impulso
• non ignorare l’atto
• chiedi subito prova delle notifiche
• fai analizzare l’intera sequenza degli atti
• valuta l’opposizione immediata
• richiedi la sospensione
Ogni giorno perso aumenta il rischio esecutivo.
Il ruolo dell’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario e nella riscossione, assistendo soci e contribuenti nei casi di intimazioni fondate su cartelle mai notificate.
Può intervenire per:
• verificare la legittimità della notifica
• contestare l’intimazione al socio
• far valere la mancanza dell’atto presupposto
• bloccare l’esecuzione forzata
• tutelare il patrimonio personale
Agisci ora
Nessuno può essere chiamato a pagare ciò che non gli è mai stato notificato.
Se ricevi un’intimazione come socio senza aver mai visto la cartella esattoriale,
hai il diritto di opporti e di fermare la riscossione.
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e verifica subito se l’intimazione può essere annullata per mancata notifica, prima che l’esecuzione renda irreversibile una pretesa illegittima.
Introduzione
La disciplina italiana sulla notificazione degli atti di riscossione tributaria prevede norme precise e giurisprudenza costante circa la validità delle procedure di consegna delle cartelle e il ruolo dei soci in società. Secondo l’art. 26 del D.P.R. 602/1973 (ancora applicabile in attesa del nuovo Testo Unico 2025) «la cartella è notificata […] nelle forme previste dalla legge», e “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In tal caso la consegna in busta chiusa si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da un soggetto che lo rappresenta. Questa norma stabilisce i canali ordinari (postali o via ufficiali) per il perfezionamento della notifica della cartella: tuttavia, vi sono numerosi casi particolari (PEC, irreperibilità, domiciliazione digitale, notifiche a terzi ecc.) e importanti principi di giurisprudenza che tutelano il contribuente/debitore qualora la cartella sia “mai ricevuta” nel merito o formalmente irregolare.
La Corte di Cassazione ha infine di recente confermato che la notifica operata direttamente dall’agente della riscossione tramite invio postale “diretto” – senza passare per un ufficiale giudiziario, ma con busta-verde e servizio postale – è valida di per sé e non richiede l’invio di ulteriori avvisi informativi. Ciò significa che, anche in assenza di una formalità aggiuntiva (come ad esempio una seconda raccomandata informativa), la cartella è considerata regolarmente notificata se recapitata con ricevuta di ritorno (o consegnata in plico), a pena di decadenza per l’amministrazione.
D’altra parte, quando il contribuente dimostra di non aver mai ricevuto materialmente la cartella, trova applicazione il principio delle Sezioni Unite Cass. n. 19704/2015, secondo cui «è ammissibile l’impugnazione della cartella […] che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo» . In altri termini, se si provi che la notifica è viziata o assente, il debitore può contestare direttamente la cartella divenuta esecutiva (ad es. per iscrizione a ruolo), anche se formalmente c’è già stato un procedimento esecutivo o si è avuto conoscenza dell’atto tramite altro documento (estratto di ruolo o comunicazione dell’Agente). Questo valeva prima della riforma del 2021; oggi la possibilità di impugnare una cartella non ricevuta esiste ancora a determinate condizioni tassative, come richiede l’art. 12, comma 4‑bis del D.P.R. 602/73 (introdotto dal DL 146/2021), secondo cui l’estratto di ruolo in sé non è più impugnabile e la cartella irregolare è contestabile solo se il contribuente dimostra specifici pregiudizi (partecipazione a appalti, perdita di benefici, ecc.) . Tuttavia la Corte di Cassazione, in attesa delle Sezioni Unite sulla retroattività di tale norma, ha osservato che – in assenza di notifica – il contribuente può ancora far valere l’invalidità della cartella prima dell’iscrizione a ruolo, tutelando così il diritto di difesa e non subendo dilatazioni indebite della materia impugnabile .
Sintesi tabellare delle forme di notifica principali:
| Forma di notifica della cartella | Modalità e presunzioni | Efficacia e effetti principali |
|---|---|---|
| Raccomandata A/R tradizionale | In plico chiuso consegnato al destinatario o a persona incaricata (familiari, portiere, addetti, ecc.). La notifica si perfeziona alla data del ritorno dell’avviso firmato. | Validità piena. La cartella è considerata notificata nella data indicata sull’avviso. Presunzione a carico del destinatario (Cass. 14649/2024: l’agente della riscossione non deve inviare altra lettera “informativa” dopo l’invio diretto). |
| Notifica diretta via posta ordinaria (cd. “consegna buste verdi”) | L’agente di riscossione invia direttamente tramite posta ordinaria la cartella; la consegna è attestata dalla relazione del messo o dall’avviso di giacenza/postale. Può esserci consegna al portiere o consegna a mani proprie. | Valida come sopra. La Cassazione riconosce equivalenza alla notificazione formale (Conf. Cass. 14649/2024). Se il contribuente è irreperibile, si applica l’art. 140 c.p.c.: si attende giacenza (30 giorni) e si affigge l’avviso di deposito. |
| Notifica a mezzo PEC (per società o per chi sceglie domicilio digitale) | Consentita per i soggetti tenuti all’uso della PEC (persone giuridiche, imprese, professionisti) e ora per il domicilio digitale in ANPR. Inviare la cartella all’indirizzo PEC comunicato. | Equiparata alla raccomandata; si considera notificata quando il destinatario può accedere al contenuto (DLgs 82/2005 e art. 60-ter DPR 600/73). Attenzione: il contribuente deve controllare la casella. |
| Notifica al domicilio fiscale/eletto | Se il contribuente è persona fisica, domiciliazione nel luogo di residenza o domicilio elettivo. Se non reperito nell’indirizzo (es. domiciliato all’estero con AIRE), si usano regole D.P.R. 600/73 articoli 60, 140 c.p.c. (affissione eventuale). | Se errata (carta intestata a indirizzo sbagliato) la notifica è nulla: ad es., notificare a una società estinta o personale non più esistente equivale a atto inesistente (Cass. 37384/2021). Se inviata al portiere di un edificio, si ritiene valida per persona di famiglia/aspirante familiare. Il contribuente può contestare la notifica se l’avviso è nulla o difettosa. |
Notifica irregolare e impugnabilità della cartella
Quando un contribuente dimostra di non aver mai ricevuto la cartella, la normativa e la giurisprudenza proteggono il suo diritto di impugnazione. In generale l’estratto di ruolo (documento riepilogativo informatico rilasciato su richiesta) di per sé non è impugnabile . Tuttavia, le Sezioni Unite Cass. n. 19704/2015 avevano affermato che, qualora al contribuente venga in evidenza un’estratto contenente cartelle mai notificate, può egualmente fare valere l’invalidità di tali cartelle direttamente (vedi tabella seguente). In pratica, la conoscenza “mediata” tramite estratto di una cartella inesistente o difettosa non osta all’azione diretta di annullamento .
Con il DL 146/2021 è intervenuta una restrizione: l’art. 12, co.4-bis DPR 602/73 stabilisce oggi che l’estratto non è più impugnabile in quanto tale, e che il ruolo o cartella non notificati sono ricorribili solo in casi tassativi (pregiudizi per appalti, sanzioni da PA, ecc.). Questa norma è stata criticata per limitare le garanzie, ma resta in vigore. La Cassazione (ordinanza 6837/2022) ha comunque sottolineato che, fino a quando non sarà deciso in Sezioni Unite, il contribuente conserva il diritto costituzionale di agire anche prima (e non solo “dopo” la conoscenza tramite estratto) per invalidare una cartella mai notificata .
Tabella: termini di decadenza/impugnazione (rif. DPR 602/73, T.U. giustizia tributaria 2024, cod. proc. civ.):
| Atto o procedimento | Termine ordinario di impugnazione | Note |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento notificata (DPR 602/73, art.25; T.U. giustizia trib., art. 24) | 60 giorni dalla notifica (art. 25 DPR 602/73). | Termine decadenziale: scatta dal perfezionamento formale della notifica. Se notifiche multiple in solido, vedi Cass. 32904/2022 (una notifica valida ferma la decadenza generale) . |
| Cartella NON ricevuta (inesistente o nulla) | 60 giorni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza effettiva (es. tramite estratto o altro atto) . | In analogia all’astrazione normativa, la suprema Corte tollera che il termine decorra dalla scoperta dell’atto con pregiudizio concreto (Sez.U. 2015). Se oggettivamente mai notificata, il contribuente può impugnare l’esistenza del debito fino a 60 giorni dal giorno in cui l’estratto o altro documento gliela abbia resa nota . |
| Estratto di ruolo | – (non impugnabile in sé) | L’estratto non costituisce ipotesi autonoma di ricorso . Serve solo per conoscere ciò che è contenuto: l’eventuale azione riguarda le cartelle/ruoli in esso indicati, non l’estratto in sé. |
| Intimazione di pagamento (imposte locali o INPS) | 40/60 giorni dalla notifica (D. Lgs. 546/92/565/90, a seconda dei casi). | Non è propria “cartella esattoriale”, ma atto successivo nell’esecuzione forzata. L’opposizione va proposta secondo la normativa speciale (ad es. per fisco locale art. 5, L.742/89: 30 giorni; per INPS c.p.c. art. 615 e ss.: 40 gg). Se è l’unico atto notificato, va impugnata come cartella di pagamento (concentrando i motivi). |
In sintesi, la regola generale è che il tempo per agire si misura dalla conoscenza effettiva dell’atto motivato: se la cartella non è mai pervenuta, il contribuente può chiedere nullità o annullamento e far valere la decadenza “non maturata” . Fino al 2021 era scontato poterlo fare; oggi richiede che sussistano motivi giustificati (e spesso il c.t. alla fine respinge per mancanza di pregiudizio specifico).
Intimazione di pagamento e responsabilità del socio
Contesto societario (persone giuridiche e di persone): il socio di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) non è generalmente responsabile dei debiti della società, a meno di garanzie personali. Tuttavia, l’agente di riscossione può notificare la cartella anche al socio coobbligato in forza di disposizioni tributarie specifiche (ad es. soci accomandanti in S.a.s. o soci illimitatamente responsabili in S.n.c.), oppure in caso di trasformazioni societarie. In ambito tributario vale un principio speciale: quando un tributo grava su più soggetti, questi sono tenuti in solido (art. 33-34 DPR 602/73) .
Cartella a socio di S.r.l. o S.p.A.: tipicamente non c’è solidarietà fra la società di capitali e i soci; dopo la liquidazione, l’unico rimedio per il creditore è il successivo excursus ex art. 2495 c.c. (soci rispondono per i debiti non saldati solo entro i limiti delle somme ricevute in liquidazione) oppure un atto motivato di accertamento delle responsabilità (art. 36-bis DPR 602/73, ora art. 117 TL 2025) . La Corte di Cassazione ha, ad esempio, annullato cartelle notificate a un ex socio di S.r.l. per tributi di società cancellata dal Registro delle Imprese, perché tali atti erano affetti da nullità assoluta e quindi privi di efficacia verso il socio . In base alla giurisprudenza più recente (Cass. 37384/2021), non è soggetto di diritto tributario il socio di S.r.l. uscita, salvo il limite di art. 2495 c.c.
Socio di società di persone (S.n.c., S.a.s.): per questi soggetti vige invece la solidarietà contributiva. Ciò significa che i soci accomandatari (o accomandanti con obbligo specifico) e i soci illimitatamente responsabili rispondono in via solidale con la società per i debiti tributari . Cassazione 32904/2022 ha ribadito che in tale contesto «la notifica tempestiva della cartella ad uno dei coobbligati impedisce che si produca nei confronti degli altri la decadenza di cui all’art. 25 del DPR 602/73» . In pratica, se la cartella viene notificata in tempo (entro termini di legge) anche ad uno solo dei soggetti responsabili (ad es. alla società), questo basta a preservare il credito tributario rispetto ai termini decadenziali anche per gli altri coobbligati (ad es. un socio). Stessa conclusione nella sentenza Cass. 24582/2022: «la tempestiva notificazione alla società della cartella impedisce che si produca la decadenza […] a carico del socio coobbligato» . Quindi, il socio chiamato a rispondere di debiti sociali non può pretendere annullamenti per mero decorso termini se la società ovvero un altro coobbligato è stato validamente raggiunto dall’atto, a meno che non si dimostri il mancato tentativo di escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis).
Responsabilità soci e liquidatori (TL 2025): il nuovo Testo Unico Riscossione (D.Lgs. 33/2025) conferma che, in caso di liquidazione fallimentare o coatta, i soci che hanno prelevato denaro o beni sociali nei due esercizi precedenti rimangono responsabili, fino al valore dei beni stessi, del pagamento dei tributi della società (art. 117 TL 2025) . Per i soci di S.a.s. o S.n.c. si applicano gli art. 114-115 TL 2025 (solidarietà contributiva sui redditi). Di regola, comunque, il socio può difendersi contestando l’insussistenza del debito ovvero la scadenza dei termini (come si vedrà più avanti).
Come opporsi: strategie e ricorsi
1. Controllo della notificazione: il primo passo del debitore è verificare l’effettiva regolarità della notificazione. È cruciale chiedere all’Agente della riscossione (Equitalia/AER) copia della busta, della relata e degli avvisi, oltre all’estratto di ruolo (art. 25 DPR 602/73). Se il contribuente contesta l’avvenuta consegna (per indirizzo errato, irreperibilità, ecc.), può proporre ricorso tributario presso la competente Commissione (art. 19 DLgs 546/92).
2. Domanda giudiziale di nullità: se la notifica presenta vizi formali (es. indirizzo sbagliato, società estinta, inesistenza della relata), si può chiedere al giudice tributario l’annullamento dell’atto o dell’avviso di esecuzione. Si farà leva su giurisprudenza che considera nulla la notifica inesistente o effettuata oltre i termini di legge . Per esempio, notificare una cartella oltre 1 anno dalla cancellazione di una società la rende nulla ; notificare senza rispettare le regole di art. 60 c.p.c. (deposito presso comune) può comportare l’invalidazione.
3. Impugnazione diretta della cartella (o estratto): se la cartella è giunta in esecuzione (mediante notifica ad altri o tramite ruolo), l’opposizione tributaria deve essere fatta entro i termini previsti (60 gg dal perfezionamento). In pratica si impugna la cartella stessa (o il ruolo) con l’eccezione principale di mancata notificazione valida. In passato ciò era possibile anche se il ricorso perviene dopo anni, sulla base di Cass. 19704/2015 ; oggi la riforma limita l’ipotesi, ma un bravo difensore proverà l’interesse concreto (ad es. irreperibilità, lesione di situazioni patrimoniali) per superare i vincoli. Bisogna ricordare che, per il T.U. giustizia tributaria (DLgs 175/2024), l’impugnazione dell’atto di riscossione segue le regole del rito semplificato (art. 111 T.U.), ma si definisce con il principio del “tutto per tutto”: tutte le eccezioni relative al tributo si discutono insieme.
4. Opposizione all’intimazione: se non vi è cartella ma si è già ricevuta un’intimazione di pagamento (tipicamente per tributi locali o contributi previdenziali), si agisce con apposita opposizione, che è in realtà un giudizio di cognizione piena. Si impugna l’intimazione (ai sensi dell’art. 645 c.p.c. per le imposte locali, o art. 615 c.p.c. per INPS) denunciando l’assenza dei presupposti (es. insoluto mancato invio di bollettini) o altre nullità. Anche qui va valutata la regolarità della notifica originaria (se non c’è stata cartella, l’intimazione è il primo atto: vedere domanda Q&A sotto).
5. Escussione del socio (beneficium excussionis): in caso di intimazione diretta al socio, il debitore/socio può eccepire che l’agente avrebbe dovuto tentare prima di escutere il patrimonio della società (comma 3 art. 117 TL 2025). Se contestato, l’ufficio deve dimostrare di avere tentato l’escussione. La Corte ha ritenuto che tale regola è generale nel codice civile (art. 2315 c.c., ora art. 117 TL) ma è stata interpretata in modo favorevole: l’agente può rivolgersi direttamente al socio se è stato accertato che i beni sociali sono stati liquidati senza soddisfare le pretese tributarie .
6. Tempi per l’azione: generalmente, l’opposizione tributaria alla cartella/estratto va proposta entro 60 giorni dalla notifica (art. 19 DLgs 546/92). Se invece l’atto impugnato è l’estratto di ruolo, da solo non è impugnabile, quindi si impugna la cartella/ruolo di cui l’estratto è portatore di notizia. Se la notifica è nulla o inesistente, si calcola il termine dal momento in cui il debitore ha effettivamente potuto conoscere l’atto (ad esempio, da quando ha visto l’estratto) . La Corte riconosce che “il termine decorre, anche per il coobbligato, dal momento in cui la cartella è stata validamente notificata anche a un altro” ; in ogni caso, è una materia delicata da valutare.
Domande e risposte (FAQ)
- D. Non ho mai ricevuto la cartella, posso impugnarla lo stesso?
R. Sì, se provi che la cartella non ti è stata mai notificata (per indirizzo errato, irreperibilità o altro vizi formale), il giudice tributario può annullarla. In passato bastava far valere l’invalidità e impugnarla entro 60 giorni dalla conoscenza (anche tramite estratto) . Oggi l’art.12 co.4-bis DPR 602/73 pone limiti (servono prove di un pregiudizio concreto), ma resta il principio che l’atto impositivo non regolarmente notificato può comunque essere contestato. In pratica si presenta un ricorso tributario entro 60 giorni da quando si scopre (per esempio, da una comunicazione dell’Agenzia) l’iscrizione a ruolo. - D. L’estratto di ruolo è impugnabile se la cartella non è arrivata?
R. L’estratto di ruolo in sé no, perché non contiene un concreto obbligo tributario, ma è solo il riepilogo delle cartelle. Tuttavia, come spiegato dalla Cassazione, si può impugnare la cartella (o ruolo) di cui l’estratto dà notizia. Quindi l’estratto serve come documento di prova della conoscenza di un atto inesistente: colpisce il contenuto, non il veicolo. Dal 2021 l’estratto è formalmente inimpugnabile, ma va usato comunque per far valere le violazioni dell’atto di imposta sottostante . - D. Esempio pratico: mi sono trasferito, chi ha ricevuto la cartella?
R. Se ti sei trasferito senza aggiornare il domicilio fiscale, la cartella può essere stata recapitata nel vecchio indirizzo. In tal caso la notifica è nulla o inefficace se il nuovo domicilio non era comunicato. Puoi opporre ricorso dimostrando il trasferimento (censimento all’anagrafe, contratto affitto, ecc.) e contestare la notificazione. Se invece l’ufficio usò i dati errati, di solito la cartella viene ritenuta non notificata validamente: potrai impugnarla. - D. Ho saputo della cartella da un estratto ricevuto tardivamente. Come agisco?
R. Dal 2015 in poi, secondo Cassazione, se hai visto la cartella tramite estratto, hai diritto ad agire: puoi impugnare l’atto (cartella o ruolo) entro 60 giorni dalla consegna dell’estratto . Prima del 2021 era automatico; oggi devi verificare se rientri nei casi eccezionali di impugnabilità diretta. Il consiglio è comunque di presentare ricorso tributario entro i termini normali e chiedere l’annullamento con tutti i motivi (notifica nulla, prescrizione, ecc.). - D. Il portiere del condominio ha firmato al posto mio, è valida la notifica?
R. Sì, l’ufficiale giudiziario può depositare l’avviso di consegna nelle mani di un portiere o di un familiare. In tal caso la notifica si perfeziona nella data indicata sul suddetto avviso. Pertanto, se hai dimora lì, vale. Per opporla occorre invece dimostrare che né tu né familiari/ne il portiere eravate presenti e vi era irreperibilità assoluta (difficile). - D. Che succede se l’agente manda la cartella solo alla società e poi anche a me socio?
R. Se sei socio illimitatamente responsabile, l’agente può notificare anche a te. Tuttavia, come chiarito da Cass. 32904/2022 e 24582/2022, la notifica a uno dei coobbligati (es. alla società) ferma la decadenza per tutti . Ciò significa che non puoi eccepire la decadenza semplicemente perché tu non sei stato notificato per primo. Se invece l’ente ha omesso l’escussione del patrimonio sociale, puoi sollevare il beneficium excussionis (art. 117 TL 2025). Al contrario, se la società era ormai estinta (liquidazione terminata), la cartella notificata al socio non era dovuta (salvo limite art.2495 c.c. con il bilancio finale) . - D. Posso oppormi all’intimazione di pagamento notificata dopo anni?
R. L’intimazione è un atto diverso dalla cartella: per i tributi locali o INPS, l’opposizione segue regole proprie (quanto termine, art. 615 c.p.c. o art. 645 c.p.c.). In teoria non c’è decadenza fissa come per la cartella, ma occorre agire “pretestuosamente”: si fa opposizione entro i termini processuali di rito (60 gg) deducendo vizi di notifica (cartella non arrivata) o vizi di merito (debito inesistente o prescrizione). Se però è decorso troppo tempo e la legge locale prevede forme di cancellazione dei ruoli, può essere rischioso. In ogni caso, il contribuente deve dimostrare un danno concreto nel ritardato pagamento (ad es. perdita di finanziamenti, dissolvimento). - D. Quali fonti normative devo citare in un ricorso del genere?
R. Oltre agli articoli del DPR 602/73 (art. 25–26 su notifica e decadenza), conviene citare il c.p.c. (art. 140/143 c.p.c. per irreperibilità) e gli articoli in materia di versamenti (fino al 24/03/2025 il cod. Dlgs 600/73 sui residui; dal 27/03/2025 il D.Lgs. 33/2025, es. artt. 101-102 su cartella, art. 144 su procedura). Per la giurisdizione tributaria: art. 19 e segg. DLgs 546/92 (ora T.U. 175/2024). Importante menzionare art. 12 co.4-bis DPR 602/73 (DL 146/2021) se si tratta di estratto/ruolo, e, se coinvolge il socio, gli artt. 2495 c.c. e 2315 c.c. (ora TL 2025 art. 117).
Tabelle riepilogative e simulazioni
Tabella: termini di decadenza/impugnazione principali (esempi):
| Atto ricevuto/contestato | Termine di ricorso | Esito se superato o non notificato |
|---|---|---|
| Cartella validamente notificata (art.25 DPR 602/73) | 60 giorni dalla notifica | Se ignorato, il debito resta valido ed esecutivo; il ricorso tardivo è irricevibile. |
| Cartella non notificata/invalidamente notificata | 60 giorni dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell’iscrizione (es. tramite estratto) | L’intervento tardivo può essere giustificato; se accertato l’errore, la cartella può essere annullata (Salvi i nuovi limiti di legge). |
| Ruolo valido, cartelle non notificate | 60 giorni dalla notifica dell’estratto di ruolo (richiesto dall’agente) | In passato era ammissibile (Cass. 19704/2015), oggi molto limitato (art.12/602/73). |
| Intimazione di pagamento (Imposte locali o INPS) | 30–60 giorni dalla notifica (DLgs 546/92 / art.615 c.p.c.) | L’opposizione può sollevare errori di notifica (mancata cartella) o eccezioni sul debito. |
| Estratto di ruolo (solo estratto) | – | Non autonomamente impugnabile ; serve a far emergere l’atto sottostante contestabile. |
Simulazioni pratiche:
- Caso A (trasferimento): Luigi, contribuente IRPEF, si trasferisce inavvertitamente senza aggiornare il domicilio fiscale. Nel 2023 l’Agenzia gli notifica una cartella (via busta verde) al vecchio indirizzo. Luigi non viene a saperlo finché, nel 2025, chiede un estratto di ruolo per un altro debito e scopre l’iscrizione del 2023. In questo caso Luigi impugnerà la cartella ex art. 19 DLgs 546/92 eccependo notifica nulla: dovrà documentare lo spostamento (iscrizione AIRE o cambio residenza). La Corte ammette che il termine di ricorso inizi dal giorno in cui Luigi ha “conosciuto” il ruolo tramite estratto . Potrebbe ottenere l’annullamento della cartella per vizi di notifica.
- Caso B (società estinta): Una S.r.l. è stata liquidata e cancellata dal Registro nel 2020. Nel 2023 arriva (via Equitalia) una cartella per tributi 2018, notificata “al socio unico” nell’agosto 2023. Il socio può far valere che, dopo la cancellazione, la società non esiste più e l’atto notificato alla liquidazione è nullo. Cassazione 37384/2021 ha dato ragione al socio: l’atto era inesistente perché notificato oltre i termini consentiti dall’art. 2495 c.c. e viziato . Di conseguenza la cartella è annullata.
- Caso C (società di persone): Una S.n.c. non paga imposte IRPEF. Nel 2024 l’Agenzia iscrive il debito a ruolo e notifica cartella a Mario (socio). Fa opporre immediatamente: il legale contesta che in realtà l’Agenzia ha tentato di notificarla alla società e a Mario solo tardivamente. Secondo Cass. 32904/2022 e 24582/2022, però, poiché la cartella era stata notificata in tempo alla società o ad altro coobbligato, non si è instaurata la decadenza nemmeno per Mario . In questo caso Mario non può usare la scadenza dei termini per ottenere l’annullamento; potrà solo eccepire altri motivi (prescrizione decennale per soci, legittimazione a notificare, etc.), o il mancato escussione dei beni sociali (se applicabile).
Fonti normative e sentenze citate
- D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – art. 25-26 (notifica cartella di pagamento; decorrenza termini di decadenza).
- D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – art. 60 e 60-ter (disciplina domicilio fiscale e notificazioni digitali).
- D.Lgs. 24/03/2025, n. 33 (Testo unico Versamenti e Riscossione) – Parte II (riscossione), in particolare artt. 101-102 (cartella di pagamento) e art. 117 (responsabilità soci/liquidatori).
- Codice Civile – artt. 2495 (responsabilità soci estinti; limiti di solidarietà), 2315 (beneficium excussionis, ora TL art. 117).
- D.Lgs. 14/11/1992, n. 546 – artt. 19-24 (giurisdizione tributaria; termine di impugnazione) e artt. 440-476 (procedimenti di esecuzione, opposizione di terzo).
- Legge 11/03/2022, n. 20 – conversione DL 146/2021 (comma 3) che ha introdotto l’art. 12 comma 4‑bis DPR 602/73 sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo.
- Cassazione, Sez. Unite, Sent. 06/09/2015 n. 19704 – estratto di ruolo e impugnabilità della cartella non notificata .
- Cassazione, Ordin. 02/03/2022 n. 6837 – onere dell’istante di dimostrare pregiudizio nel contestare l’estratto; estensione del principio di impugnabilità antecedente .
- Cassazione, Ord. 08/11/2022 n. 32904 – notifica a uno dei coobbligati ferma la decadenza (soci di società di persone) .
- Cassazione, Ord. 10/08/2022 n. 24582 – ribadisce l’effetto conservativo della notifica a società in solido .
- Cassazione, Ord. 24/05/2024 n. 14649 – validità della notifica diretta dell’agente tramite posta ordinaria senza invio di una seconda comunicazione.
- Cassazione, Sez. Un., Sent. 18/03/2021 n. 8701 – (richiamata in Cass. 37384/2021) necessità di nuovo atto di accertamento per socio dopo estinzione società .
- Cassazione, Ord. 30/11/2021 n. 37384 – notifica cartella a socio di S.r.l. estinta; cartella notificata a ex socio di S.r.l. estinta è nulla .
- Corte Costituzionale, Sent. 07/11/2007 n. 366 e Sent. 22/11/2012 n. 258 (dichiarazioni di incostituzionalità su notifiche all’estero art.60-602).
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Questa guida ti spiega:
- cosa succede quando le cartelle non vengono notificate,
- perché l’intimazione arriva direttamente al socio,
- quando l’atto è illegittimo,
- come opporsi efficacemente con l’avvocato.
Cartelle Esattoriali Mai Ricevute: Cosa Significa Davvero
Se non hai mai ricevuto la cartella, significa che:
- potresti non aver mai avuto la possibilità di difenderti,
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- il debito potrebbe non essere mai divenuto valido nei tuoi confronti.
👉 La notifica non è una formalità: è una garanzia di difesa.
Perché l’Intimazione Arriva al Socio
L’intimazione al socio viene emessa quando:
- il debito è riferito a una società di persone (SNC, SAS),
- la società non ha pagato o non è più operativa,
- l’Agente della Riscossione tenta il recupero direttamente sul socio.
👉 Ma questo non elimina l’obbligo di notifica regolare delle cartelle.
Il Punto Chiave: Socio ≠ Debitore Automatico
Un errore molto diffuso è pensare che:
👉 “se sono socio, devo pagare comunque”.
In realtà:
- il socio ha diritto a ricevere gli atti presupposti,
- la responsabilità non nasce senza notifica valida,
- l’intimazione non può sostituire la cartella mai notificata.
👉 La riscossione deve rispettare una sequenza precisa di atti.
Quando l’Intimazione al Socio è Illegittima
L’intimazione è contestabile se:
- non puoi dimostrare la ricezione delle cartelle,
- la notifica è avvenuta a soggetto o indirizzo errato,
- l’Agente non prova la notifica regolare,
- sono trascorsi anni senza atti interruttivi,
- il debito è prescritto,
- l’intimazione è il primo atto che ricevi.
👉 Senza cartella valida, l’intimazione cade.
Notifica alla Società ≠ Notifica al Socio
Un principio fondamentale è questo:
👉 la notifica alla società non equivale automaticamente alla notifica al socio.
Questo significa che:
- il socio deve poter conoscere e contestare il debito,
- la responsabilità personale non scatta senza atti regolari,
- il Fisco deve dimostrare ogni passaggio notificatorio.
👉 La responsabilità segue la notifica, non il ruolo societario.
L’Errore Più Grave del Socio
Molti soci sbagliano perché:
- pagano subito per paura di pignoramenti,
- non verificano la storia delle notifiche,
- non chiedono copia degli atti presupposti,
- credono che “ormai sia tutto deciso”.
👉 Pagare senza verificare le notifiche è spesso un errore irreversibile.
Intimazione ≠ Debito Intoccabile
Un principio essenziale è questo:
👉 anche se l’intimazione è formalmente valida, può essere fondata su atti nulli.
Questo significa che puoi:
- opporre la mancata notifica delle cartelle,
- eccepire prescrizione e decadenza,
- contestare la legittimità della riscossione,
- ottenere l’annullamento dell’intimazione.
👉 Si contesta il “come” si riscuote, non solo il “quanto”.
Il Ruolo dell’Avvocato nell’Opposizione
Opporsi a un’intimazione fondata su cartelle mai ricevute è una difesa giuridica, non burocratica.
L’avvocato:
- ricostruisce la catena delle notifiche,
- verifica la regolarità degli atti,
- controlla termini di prescrizione,
- impugna l’intimazione davanti al giudice competente,
- chiede la sospensione dell’esecuzione.
👉 È una difesa tecnica che va impostata con precisione.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- ottenere copia di tutte le cartelle presunte,
- verificare se e come sono state notificate,
- opporsi all’intimazione per nullità o prescrizione,
- bloccare pignoramenti e azioni esecutive,
- tutelare il patrimonio personale.
👉 Molte intimazioni al socio vengono annullate proprio per questo motivo.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- pagamento di debiti non dovuti,
- pignoramenti evitabili,
- perdita del diritto di opposizione,
- danni patrimoniali gravi.
👉 Il silenzio consolida una riscossione illegittima.
Perché È Cruciale Agire Subito
I termini per opporsi all’intimazione sono brevi e perentori.
👉 Ritardare significa perdere la possibilità di far valere la mancata notifica.
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La difesa contro intimazioni di pagamento al socio fondate su cartelle mai notificate richiede competenze specifiche in diritto della riscossione e contenzioso tributario.
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Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’intimazione al socio,
- verifica della notifica delle cartelle esattoriali,
- eccezione di nullità o prescrizione,
- impugnazione dell’atto e sospensione dell’esecuzione,
- tutela del patrimonio personale.
Conclusione
Le cartelle esattoriali mai ricevute
👉 non possono fondare un’intimazione valida.
👉 La notifica è essenziale,
👉 la responsabilità non è automatica,
👉 il socio ha diritto di difendersi.
La regola è chiara:
👉 verificare sempre le notifiche,
👉 opporsi quando mancano,
👉 mai pagare senza aver controllato.
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Opporsi a un’intimazione fondata su cartelle mai ricevute può essere la chiave per annullare un debito che non avrebbe mai dovuto esserti richiesto.