Accertamento Per Gestione “uti Dominus”: Come Difendersi Con L’Avvocato

L’accertamento per gestione “uti dominus” è una delle contestazioni fiscali più insidiose, perché l’Agenzia delle Entrate non contesta singole operazioni, ma riqualifica il ruolo di un soggetto, sostenendo che abbia gestito di fatto un’attività o un patrimonio come se ne fosse il titolare, anche in assenza di un incarico formale.

Per imprenditori, amministratori di fatto, soci, familiari o soggetti collegati, il rischio è elevato: redditi, ricavi e imposte vengono imputati personalmente, con recuperi fiscali, sanzioni e interessi, anche quando la titolarità formale è di un altro soggetto.

Molti si chiedono:
“Possono tassarmi anche se non sono intestatario?”
“Basta intervenire nella gestione per essere considerato ‘uti dominus’?”
“Come si contesta questa riqualificazione?”

È fondamentale chiarirlo subito:
la gestione uti dominus non si presume.
Deve essere provata in modo rigoroso dall’Amministrazione e può essere efficacemente contestata con una difesa tecnica fondata sui fatti.


Cosa significa gestione “uti dominus”

La gestione uti dominus viene contestata quando l’Ufficio sostiene che un soggetto:

• abbia esercitato poteri decisionali autonomi
• abbia gestito l’attività come proprietario
• abbia disposto di beni o risorse
• abbia diretto l’organizzazione economica
• abbia beneficiato dei risultati
• abbia operato oltre un ruolo formale o di supporto

Non è sufficiente collaborare o aiutare: serve una gestione sostanziale e dominante.


Perché questo accertamento è così pericoloso

Il vero rischio è che:

• il soggetto venga tassato come titolare effettivo
• i redditi siano riattribuiti retroattivamente
• l’accertamento colpisca il patrimonio personale
• si estenda a più annualità
• l’onere della prova venga ribaltato
• l’atto diventi rapidamente esecutivo

Una gestione “di fatto” mal ricostruita può cambiare completamente la posizione fiscale.


L’errore più grave: difendersi solo sulla titolarità formale

Molti contribuenti sbagliano quando:

• si limitano a dire “non ero intestatario”
• non spiegano il ruolo effettivo svolto
• non distinguono supporto e gestione
• non documentano i limiti dell’intervento
• accettano la lettura dell’Ufficio
• rinunciano a una difesa nel merito

Con l’uti dominus conta ciò che si fa davvero, non solo ciò che risulta dai documenti.


Gestione uti dominus e onere della prova

È essenziale sapere che:

• l’onere della prova è dell’Agenzia delle Entrate
• non basta un singolo indizio
• servono elementi gravi, precisi e concordanti
• il controllo o l’influenza non equivalgono alla gestione
• il beneficio economico deve essere dimostrato
• il contraddittorio è fondamentale

Se la prova è debole o incompleta, l’accertamento è contestabile.


Quando la contestazione di uti dominus è debole

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il soggetto non aveva poteri decisionali autonomi
• agiva su delega o incarico limitato
• non disponeva dei conti o dei beni
• non beneficiava dei risultati economici
• la gestione era svolta da altri
• l’Ufficio si basa su presunzioni astratte

In questi casi la riqualificazione può essere annullata.


Uti dominus, interposizione e abuso: attenzione alle confusioni

Spesso l’Ufficio confonde:

• gestione uti dominus
• interposizione fittizia
• amministrazione di fatto
• abuso del diritto

Ma sono fattispecie diverse, con presupposti probatori differenti.
Una difesa corretta deve separare nettamente i piani.


Come si costruisce una difesa efficace

Una difesa corretta richiede:

• analisi dell’atto di accertamento
• ricostruzione puntuale dei fatti
• definizione del ruolo effettivo del soggetto
• prova dei limiti operativi
• dimostrazione dell’assenza di gestione autonoma
• contestazione delle presunzioni
• argomentazioni giuridiche mirate

È una difesa fattuale e sostanziale, non solo formale.


Accertamento e rischio esecutivo

Se l’accertamento non viene gestito:

• il recupero diventa definitivo
• l’atto può essere esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti personali
• il danno diventa irreversibile

Intervenire subito è decisivo.


I rischi se non si reagisce correttamente

Una gestione passiva può portare a:

• tassazione su redditi non propri
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• azioni esecutive personali
• gravi danni patrimoniali

Il danno è fiscale e personale.


Cosa fare subito se ricevi una contestazione per uti dominus

Se sei coinvolto in un accertamento per gestione uti dominus:

• non accettare la riqualificazione automaticamente
• non limitarti a negare la titolarità
• fai analizzare subito l’atto
• ricostruisci il tuo ruolo reale
• raccogli prove dei limiti operativi
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione

Il tempo è determinante.


Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, opera con competenza qualificata nel contenzioso tributario, occupandosi anche di accertamenti fondati sulla gestione uti dominus, con attenzione alla prova della gestione effettiva e alla tutela del patrimonio personale.

Può intervenire per:

• contestare la riqualificazione soggettiva
• smontare le presunzioni di gestione dominante
• dimostrare l’assenza di poteri decisionali
• impostare il ricorso corretto
• bloccare la riscossione


Agisci ora

Aiutare, collaborare o influenzare non significa gestire uti dominus.

Ma se i fatti non vengono chiariti e difesi, l’Agenzia può attribuirti redditi che non ti appartengono.

Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta una gestione “uti dominus”,
richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difendi ora la tua reale posizione prima che una presunzione diventi un debito personale irreversibile.

Introduzione

L’accertamento tributario per gestione “uti dominus” riguarda i casi in cui l’Agenzia delle Entrate contesta a un soggetto il possesso e la gestione delle risorse economiche di un’impresa – pur non essendone formalmente titolare – per attribuirgli reddito e imposte dovute. In pratica, si agisce come se il contribuente fosse il proprietario di fatto (“uti dominus” in latino) di una società o di un’attività interposta. Il presupposto giuridico è l’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973: tale norma consente di imputare al contribuente i redditi formalmente attribuiti ad altri quando emerge – anche attraverso «presunzioni gravi, precise e concordanti» – che egli è l’effettivo possessore del reddito per interposta persona . In questi casi l’Amministrazione finanziaria può trasferire il carico fiscale dal soggetto formale (ad es. la società “cartiera”) al gestore di fatto, pretendendo il pagamento di imposte, interessi e sanzioni direttamente da questi.

Il nostro scopo è fornire una guida pratica e aggiornata – a livello avanzato, rivolta a professionisti, privati imprenditori e avvocati – su come affrontare e difendersi da un accertamento per gestione “uti dominus”. Vedremo i concetti fondamentali, la normativa rilevante, le recenti pronunce della giurisprudenza, le fasi della procedura tributaria e le strategie difensive, inclusi esempi di modelli di atti. Il taglio è divulgativo-giuridico: spiegheremo i principi con chiarezza ma senza rinunciare alla precisione tecnica. Il punto di vista è quello del contribuente/debitore, ovvero di chi si trova notificato l’avviso di accertamento e teme di dover rispondere personalmente delle imposte altrui.

1. Cos’è la gestione “uti dominus”

La gestione “uti dominus” (letteralmente “come se fosse il padrone”) si verifica quando una persona – tipicamente un amministratore di fatto, un socio occulto o un soggetto collegato – controlla e utilizza indisturbato i beni e i ricavi di una società, ignorando i formali titolari di diritto. In sostanza, pur non essendo iscritto con questo ruolo negli organi formali, egli agisce come vero gestore o ideatore dell’attività imprenditoriale, dirigendo l’attività, scegliendo fornitori e clienti, disponendo delle finanze e dei ricavi come se fossero propri . Questo tipo di situazione è spesso rilevato in contesti di frode carosello e di società di comodo (“società cartiere”) create per evadere l’IVA o le imposte sui redditi .

Quando l’Amministrazione finanziaria individua la gestione “uti dominus”, può traslare l’imponibile – ossia il reddito e le imposte – dalla società formale al soggetto che materialmente ha gestito l’attività. Come afferma la Cassazione, non è importante distinguere se il soggetto sia formalmente amministratore o meno: ciò che conta è che egli si sia comportato «uti dominus», gestendo e dirigendo le risorse della società in modo autonomo e anche indipendente dagli interessi di questa . In tali casi, infatti, la normativa fiscale prevede che si consideri l’interposizione fittizia: è come se vi fosse un reddito conseguito “per interposta persona”, cioè attribuito formalmente alla società ma effettivamente conseguito dal terzo gestore . All’accertamento e alla tassazione si applica lo schema di cui all’art.37, comma 3, D.P.R. 600/73 .

In sintesi, i presupposti della gestione “uti dominus” sono:
Esercizio effettivo del controllo: il terzo dispone concretamente delle risorse e del patrimonio della società interposta come se fossero propri .
Distacco formale: il terzo non risulta formalmente titolare di poteri attraverso registrazioni societarie usuali (ad es. non è nominato amministratore nei registri, o formalmente socio di maggioranza).
Frode o elusione: spesso è un sistema mirato a evadere imposte (caroselli IVA, false fatturazioni) o a eludere responsabilità.

Esempio concreto: un imprenditore (o “socio di fatto”) dà vita a una società cartiera di capitali per trattare fatture false di acquisto e rivendita di merci. Formalmente la società ha amministratori fittizi, ma in realtà l’imprenditore dirige tutte le scelte commerciali e fiscali. L’Agenzia contesta che l’intero giro di affari è gestito uti dominus da lui, e trasferisce quindi a lui (privato) la tassazione dei ricavi e IVA evasi dalla società .

La gestione “uti dominus” si distingue dall’interposizione fittizia tradizionale solo nella forma: il risultato è lo stesso. Sia nell’interposizione “classica” (fittizia) sia nella gestione per interposizione “reale”, l’importante è dimostrare che il contribuente è stato l’effettivo possessore dei redditi dell’interposta . La giurisprudenza ha infatti chiarito che in sede di accertamento non si fa distinzione tra interposizione fittizia e gestione reale: in entrambi i casi la prova, anche tramite presunzioni gravi, può ricavarsi dalla circostanza che il contribuente gestiva «uti dominus» l’impresa e le sue risorse finanziarie .

2. Quadro normativo e giurisprudenziale

L’istituto della gestione “uti dominus” trova fondamento soprattutto nell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 (TUIR) , che enuncia il principio della imputazione per interposta persona:

In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona” .

Il comma 3 dell’art.37 non distingue tra interposizione fittizia (con accordo simulato tra le parti) ed interposizione reale (senza accordo), ma richiede sempre la prova – anche presuntiva – che il contribuente abbia controllato e fruito dei redditi di impresa di altri . Accanto a questo, rilevano le norme civili: ad es. l’art. 2497 c.c. (imputazione degli utili di società a ristretta base, presunzione di utili distribuiti ai soci), l’art. 2495 c.c. (responsabilità pregressa dei soci occulto in liquidazione di società) e l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, che regola la responsabilità solidale di liquidatori, amministratori e soci per debiti tributari in caso di cessazione anomala della società. In particolare l’art. 36 consente di recuperare i tributi non versati agendo (anche) sui soggetti che hanno esercitato il controllo di fatto .

Sul fronte IVA, si applica analogamente l’art. 37, comma 3 del D.P.R. 633/1972 (speculare al DPR 600/73) e la Direttiva UE (art.3, c.3, DPR 633/72), che considerano la prestazione di servizi come se fosse avvenuta tra il gestore in nome proprio e il soggetto per conto del quale agisce . Di conseguenza, anche l’IVA dovuta dalla società “cartiera” può essere imputata al gestore che ha agito come mandatario senza rappresentanza .

La giurisprudenza è molto ricca e ha codificato negli ultimi anni i principi principali (vedi tabella 1). Tra le pronunce più significative:

  • Cass. 25 luglio 2022, n. 23231 – conferma la legittimità dell’imputazione dell’IVA e delle imposte dirette al gestore “uti dominus” di una società di capitali. Nessun rilievo assume la qualifica formale (di fatto o di diritto); ciò che conta è che il terzo disponesse materialmente delle risorse societarie per commettere le condotte illecite. Il reddito e l’IVA della società “schermo” vanno quindi assunti come reddito personale del gestore .
  • Cass. 27 agosto 2025, n. 23987 – conferma i criteri. Sottolinea che «non è rilevante comprendere se si tratti di un amministratore formale o di fatto», ma «il soggetto terzo si comporti uti dominus» . Sostiene che in tali casi rileva solo il rapporto fiscale che fa capo direttamente all’interponente (gestore). Inoltre, conferma l’applicazione del “mandato senza rappresentanza” nell’ambito dell’IVA (gestore fattura in proprio per conto della società).
  • Cass. 17 febbraio 2022, n. 5276 e Cass. 16 giugno 2021, n. 29228 – affermano che l’onere di provare l’interposizione (inclusa la gestione uti dominus) spetta all’Amministrazione mediante presunzioni gravi, e che il contribuente poi deve fornire la prova contraria .
  • Cass. 12 giugno 2024, n. 16377 – ribadisce che l’art.37, co.3 del TUIR si applica anche in assenza di accordo fittizio, e che si può inferire l’effettivo possesso dei redditi anche da attività gestionale uti dominus . Inoltre evidenzia che, in caso di base sociale ristretta, si presume invece la distribuzione di utili eccedenti (red. extra-contabili) ai soci, lasciando a ciascun contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva non percezione .
  • Tribunali Amministrativi/Cassazione ordinanze recenti (2025) – trovano ulteriore conferma: ad es. Cass. Sez. Trib. 23987/2025 e Cass. 29337/2025 (ordinanze) ricordano la natura sostanziale della disciplina . Sentenze più datate (2018-2022) sono citate nelle massime sopra indicate.

Tabella 1 – Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali

RiferimentoTipoPrincipio chiave
DPR 600/1973, art.37(3)LeggePresunzione di effettivo possesso per interposta persona: si imputano al terzo i redditi di altri se prova il controllo «uti dominus».
DPR 633/1972, art.37(3)LeggeParallelamente, per IVA si applica la stessa imputazione per interposta persona.
DPR 602/1973, art.36LeggeResponsabilità solidale di liquidatori/amminist. per tributi non versati se società cessata in modo anomalo (sostanz. schermo).
Cass. 25/07/2022, n.23231CassazioneGestione uti dominus: rileva la sostanza, non l’aspetto formale. Evasione societaria imputata al gestore. Onere prova sull’Amministrazione.
Cass. 27/08/2025, n.23987CassazioneSoggetto terzo deve comportarsi uti dominus (gestire risorse autonomamente); instaurazione mandato senza rappresentanza per IVA.
Cass. 17/02/2022, n.5276CassazioneArt.37(3) si applica anche senza accordo simulato; onere Amministrazione provare con presunzioni. Contribuente può confutare con prove contrarie.
Cass. 12/06/2024, n.16377CassazioneConferma principi di Cass. 2022/23231 e 2022/5276; aggiunge presunzione soci base ristretta (art. 2497 c.c.) e regime presuntivo standard.
Cass. 20/10/2021, n.29228CassazioneOnere prove contrario al contribuente una volta dimostrato il possesso uti dominus (art.37 co.3).
Cass. 24/01/2019, n.1947CassazioneIn base a art.2497 c.c., conferma divieto “doppia presunzione” e onere del contribuente di provare utilizzo societario dei redditi accertati.

Nota: la tabella riporta i riferimenti essenziali; altre sentenze (es. Cass. 18/11/2014 n.24572; 22/11/2017 n.27778; 9/7/2018 n.18042) trattano la presunzione soci in presenza di utili extracontabili . In questa guida ci concentriamo su quelle direttamente pertinenti alla gestione uti dominus e al recupero delle imposte tramite presunzioni.

3. Chi può essere coinvolto

Nel contesto di gestione uti dominus, i soggetti coinvolti di solito sono:

  • Società di capitali con società interposta: la fattispecie classica è quella della “cartiera” (società fittizia, usata come schermo). Dietro i dirigenti formali possono esserci soggetti terzi (persone fisiche o altre società) che in realtà controllano tutto. In questo caso l’Agenzia può aggredire il patrimonio del gestore reale invece che (o oltre a) quello della società stessa .
  • Imprenditore individuale/società in nome collettivo: meno frequente, ma anche il titolare di un’impresa individuale o un socio di società di persone può essere accertato in regime di interposizione se un altro soggetto ha gestito uti dominus l’attività senza esserne formalmente registrato. Ad esempio un collaboratore di fatto, un “socio occulto” di fatto che detiene di fatto ricavi aziendali. In tali casi si studia se all’imputazione segue art. 5 TUIR o cessione di redditi, ma concettualmente si rimane nell’accertamento del possesso di fatto dei ricavi .
  • Amministratori di diritto o di fatto: se un amministratore formale (o liquidatore) ha usurpato i redditi della società (es. si è fatturato costi inesistenti, ha versato tasse non dovute su se stesso), può scattare la gestione uti dominus su di lui. Analogamente, l’“amministratore di fatto” – chi materialmente dirige senza nomina legale – è personaggio centrale di questa fattispecie. Tuttavia, come detto dalla Cassazione, anche se non formalmente nominato, ciò che conta è il comportamento uti dominus, non la carica .
  • Soci di fatto o “socio tiranno”: nei casi di impresa a base ristretta, il socio di maggioranza (specialmente se intestatario della maggior parte di utili non dichiarati) può essere assunto come gestore dei proventi societari. Sebbene le norme ordinarie (art. 2497 c.c.) permettano già di imputare utili extra-contabili ai soci, in pratica i casi di uti dominus incrociano questa area. Il socio tiranno è analogo a chi gestisce uti dominus i conti societari.
  • Altre situazioni aziendali: anche soggetti interni di fatto – come un dipendente con poteri amplificati o un prestanome – possono essere agenti di tali interposizioni.

In ogni caso, la persona colpita dall’avviso deve valutare se è coinvolta come un mero intermediario (es. creditore della società) oppure come gestore di fatto. Se l’Agenzia contesta l’uti dominus, significa che vuole trattare il soggetto come vero titolare dei redditi. In altre parole, in sede di accertamento fiscale egli assume una posizione simile a quella di chi “ha possesso effettivo dei proventi” della società . Bisogna prepararsi a dimostrare il contrario, ossia che lo scambio di fatture e risorse è stato frutto di rapporti riconoscibili legalmente e non illeciti.

4. Fasi dell’accertamento tributario e notifiche

Prima di tutto, è utile ricordare sinteticamente come si svolge un accertamento tributario, per sapere quando intervenire. Tipicamente l’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti in seguito a controlli, segnalazioni o incroci di dati. Nel caso della gestione uti dominus, spesso subentra la Guardia di Finanza che scopre fatturazioni false o operazioni sospette tra società collegate. Ma anche l’Amministrazione può procedere d’ufficio, per sospetti di frode carosello o societaria.

  1. Verifica e indagini – l’Ufficio (o GdF) acquisisce elementi e prove (estratti contabili, verbali di riscontro, testimonianze, controlli incrociati) che fanno emergere una gestione occultata.
  2. Tentativo di contraddittorio (eventuale) – In certi casi, prima di notificare, l’Amministrazione può invitare il contribuente a presentare giustificazioni scritte (ad es. interpello/calling for contraddittorio preventivo). Qui il contribuente, difeso dal proprio avvocato o consulente, può già produrre documenti e chiarimenti. Questo contraddittorio non è obbligatorio per legge, ma consigliabile se possibile (cfr. art. 7, legge 212/2000).
  3. Notifica avviso di accertamento – L’atto formale inizia con l’avviso di accertamento (o rettifica) notificato al soggetto ritenuto gestore “uti dominus”. Qui vengono contestati dettagliatamente i maggiori imponibili e IVA, calcolati come se i redditi societari fossero suoi . L’avviso deve motivare la ricostruzione, spesso rimandando al processo verbale di constatazione (PVC) redatto dagli ufficiali. Secondo Cassazione, è ammissibile rinviare alla motivazione del PVC purché contenga adeguata descrizione dei fatti .
  4. Risposta scritta del contribuente – A seguito della notifica, il contribuente (debitore) deve far pervenire per tempo eventuali memorie difensive alle Commissioni Tributarie (C.T.P.) o alle cancellerie. In fase amministrativa – se ci si è contraddetti prima – può anche inviare commenti o integrazioni.
  5. Contenzioso tributario – Se il contribuente non accetta l’accertamento, presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla ricezione. Lì si espongono motivi di nullità o di merito (es. mancanza di prove di interposizione, separazione patrimoniale), si depositano memorie, documenti, testimonianze. Se i giudici di primo grado rigettano, il contribuente può appellare in C.T. Regionale, e infine ricorrere alla Cassazione.
  6. Esito – Se anche in Cassazione non si vince, l’accertamento diventa definitivo e si procede al pagamento delle imposte, interessi e sanzioni. Viceversa, un accoglimento totale o parziale può ridurre o annullare la pretesa tributaria verso il contribuente-gestore.

Durante tutte le fasi l’avvocato tributarista gioca un ruolo chiave nel costruire la difesa tecnico-giuridica, presentare memorie complesse e, se necessario, orientare il cliente verso soluzioni alternative (istanza di autotutela, rateazioni, mediazione fiscale).

5. Prova della gestione “uti dominus” e onere della difesa

Come detto, l’Amministrazione deve fornire elementi che facciano sorgere gravi presunzioni sulla gestione di fatto. Tali elementi possono includere (non esaustivo):

  • Dati contabili e bancari: movimenti su conti correnti riconducibili al contribuente, riversamenti diretti di proventi aziendali su conti personali, finanziamenti intercorsi.
  • Struttura societaria debole: società cartiera priva di personale e organizzazione, con capitale sociale minimo, senza attività reale al di fuori dell’emissione di fatture.
  • Comunicazioni intercorse: e-mail, messaggi, contratti che mostrano il contributo decisionale del presunto gestore rispetto alla società (ad es. nomina ufficiosa di fornitori/clienti, indicazioni operative, firma occulta di documenti).
  • Ruoli e cariche legali: se l’indagato è socio di diritto, amministratore o legale rappresentante “di facciata”. L’assenza di cariche formali non esclude la prova di gestione di fatto, ma la presenza formale è un indizio aggiuntivo.
  • Anomalie fiscali: ricavi straordinari percepiti senza ragione, fatturato non compatibile con la reale consistenza (imprese “di carta” con fatturati alti).
  • Testimonianze: dichiarazioni di altri imprenditori, dipendenti o ex soci che confermano il ruolo decisivo del terzo nelle attività.
  • Circostanze frazionate: cambi di titolarità societaria poco prima degli accertamenti, operazioni trazioni tra conti, atti societari simulati.

La Giurisprudenza è chiara: una volta raccolti tali indizi, l’Amministrazione può avvalersi di una catena inferenziale di presunzioni . Ad es., nel caso de “I1 gestore di fatto di una frode carosello” l’Ufficio ha ricostruito un quadro probatorio basato sui poteri decisionali usurpati, il controllo delle risorse bancarie e l’esclusione degli amministratori di diritto, per presumere il possesso di redditi da parte del gestore . La Commissione Tributaria regionale, come riportato in , aveva addirittura ritenuto la società una “fictio” usata dal gestore per frodare l’erario.

Onere della prova – dopo che l’Amministrazione ha prodotto indizi gravi e concordanti di gestione “uti dominus”, spetta al contribuente ribaltare la presunzione. In pratica, una volta dimostrata la sussistenza di elementi presuntivi, il contribuente deve fornire la prova contraria: ossia dimostrare che non vi è stata alcuna interposizione, o che in tutto o in parte non ha tratto utili dal reddito societario . Ciò può avvenire documentando separatamente le finanze, spiegando transazioni dubbie, oppure mostrando che le presunzioni emerse non reggono a un esame critico. Ad esempio, si può provare che l’operatività bancaria sospetta aveva finalità lecite (pagamenti su mandato, prestiti infruttiferi, rimborsi documentati), o che il contribuente non ha mai percepito i supposti utili (ad es. mostrando interamente redistribuiti/diversi dall’interposto).

Dal punto di vista difensivo, la strategia è duplice: – Impugnare formalmente l’avviso di accertamento con argomenti di diritto (vizi di notifica, ecc) e di merito (assenza di prove dirette).
– Presentare prove fattuali e documentali a supporto: contabilità ordinaria, estratti conto, bilanci certificati, contratti, buste paga, ecc. Inoltre, far valere testimonianze chiave in fase di contenzioso.

Il contribuente può inoltre segnalare eventuali errori procedurali nel PVC (processo verbale di constatazione) o nell’avviso (ad es. mancato rispetto termini, retrodatazione, omissione di atti essenziali). È fondamentale controllare con attenzione ogni dato contestato. Se sussistono dubbi legali, è possibile anche istituire un contraddittorio in Commissione Tributaria, chiedendo di esaminarli sotto giuramento dei funzionari, oppure avanzare richieste istruttorie di esibizione documentale.

6. Strategie difensive e ruolo dell’Avvocato

Affrontare un accertamento per gestione “uti dominus” è complesso. Ecco alcuni punti salienti su come difendersi, con l’aiuto di un avvocato tributarista:

  • Tempi e scadenze: Appena notificato l’avviso, iscrivere subito memoria di opposizione (memoria al ricorso) entro il termine stabilito (60 giorni dalla notifica dell’atto, oppure 30 giorni per istanze ex art. 19 DLgs 546/92). Nell’atto di ricorso introduttivo si anticipano le linee difensive, ma si può anche chiedere copia dei documenti formali (del PVC, delle indagini, ecc.). Un buon avvocato curerà la forma giusta, evitando errori procedurali che renderebbero il ricorso inammissibile.
  • Contestare l’imputazione legale: Sotto il profilo normativo, si può argomentare che l’art. 37 comma 3 non troverebbe applicazione nei termini prospettati dall’Agenzia (es. se la società non è realmente priva di autonomia, se vi è stato un effettivo beneficio per la società). Si potrà sottolineare che la separazione dei patrimoni è rispettata e che non esiste un vero e proprio “dominio” delle risorse da parte del contribuente (o che non si è trattato di un “reddito di impresa” ma di natura diversa). Occorre però la prova di circostanze specifiche.
  • Dimostrare la struttura autonoma della società: Se possibile, fornire documenti e elementi che attestino l’operatività reale e indipendente dell’interposta (fatture, buste paga dipendenti, polizze, spese correnti, giro d’affari coerente con il settore, rapporti formali con terzi). Spesso l’Amministrazione contesta proprio l’assenza di una struttura economica autonoma. Va quindi dimostrato che la società non era solo una “fittizia simulazione”.
  • Evidenziare ruoli diversi: Specificare il ruolo effettivo del contribuente nella vicenda. Ad es. se è vero che aveva rapporti con quella società, chiarire se era un fornitore, socio di minoranza senza poteri, o consulente esterno. Se ha svolto almeno formalmente qualche incarico, renderne nota l’entità e la durata. L’idea è di spezzare il ragionamento accusatorio: se il contribuente non si identifica nell’amministratore di fatto, deve quantomeno ricondurre le posizioni a ruoli leciti.
  • Responsabilità commisurate: Quanto sostenuto dall’Agenzia (nell’accertamento) circa le sanzioni penali o tributarie deve essere adeguatamente controbattuto. In alcuni casi, si può far valere una limitazione delle sanzioni tributaria (ad es. applicazione dell’art. 7 DL 269/2003, ove possibile; cfr. infra).
  • Memorie difensive e ricorsi: Redigere memorie tecniche dettagliate, con rigore giuridico. Il ricorso tributario deve contenere:
  • Identificazione precisa dell’atto impugnato e delle parti (art. 19, DLgs. 546/92).
  • Premessa dei fatti di causa e della strategia difensiva.
  • Motivi di inammissibilità (se ve ne sono, es. forma dell’avviso) e di merito (mancanza di prove, difetto di motivazione, errata applicazione dell’art. 37).
  • Riferimenti normativi e giurisprudenziali precisi (Cass. n. 23987/2025 , Cass. n. 23231/2022 ecc.) se del caso citati per esteso.
  • Richiesta di interruzione delle sanzioni e definizione delle imposte, se possibile (ad es. domanda alternativa di rideterminazione).

Per rendere concreta la difesa, può essere utile inserire nel fascicolo anche perizie e consulenze tecniche (es. analisi contabili, perizia di revisione) che scorporino le operazioni reali da quelle contestate. Il consulente contabile potrà spiegare come certi crediti fiscali o costi dichiarati dalla società non siano effettivamente riconducibili al contribuente.

Tabelle riassuntive di strategia difensiva

È possibile utilizzare tabelle riepilogative sia per pianificare la difesa che per illustrare i concetti in udienza. Ad esempio:

Tabella 2 – Punti chiave della difesa nel ricorso tributario

Punto di difesaObiettivoDocumenti/Prove
Assenza di prove serieDimostrare che gli elementi addotti non sono sufficienti a provare l’uti dominus.Richiesta documenti, interrogatori
Separazione patrimonialeProvare che i conti e i beni della società non sono stati utilizzati come propri.Estratti conto, bilanci, conti
Attività societaria realeMostrare operatività autentica (dipendenti, automezzi, immobilizzazioni, fatture).Registri scritture contabili
Ruolo del contribuenteDefinire la sua posizione reale (es. socio minoritario, consulente).Statuto, deleghe, buste paga
Errore di calcolo o motivazioneEvidenziare difetti formali nell’avviso (calcoli errati, vizi formali).Confronto atti, consulenze
Prescrizione (se applicabile)Verificare decadenza o prescrizione di parte delle imposte contestate.Data invii, notifica avvisi
Richiesta rateazione / mediazione fiscaleAttenuare impatto economico o trovare accordo transattivo.Dichiarazione incapacità, doc. finanziari

Tali tabelle sono puramente indicativa e vanno adattate caso per caso. Importante che ogni voce di difesa sia supportata da evidenze concrete.

7. Modelli di atti difensivi

Sebbene i nostri strumenti formattino in Markdown, in questa sezione forniremo schemi e spunti su come strutturare materialmente gli atti (ricorso, memorie, istanze) che l’avvocato può personalizzare. Gli atti difensivi principali sono:

  • Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale: è l’atto introduttivo di impugnazione. Deve contenere:
  • Intestazione competente (Ufficio e CTP).
  • Indicazione delle parti (nome contribuente e suo difensore).
  • Avviso di accertamento impugnato (data, numero).
  • Sintesi dei fatti e considerazioni di principio.
  • Motivazioni di fatto e di diritto contro l’accertamento (ad es. mancanza di prova di gestione “uti dominus”, violazione di legge).
  • Documentazione allegata (conti, bilanci, accordi, perizie).
  • Conclusioni e richieste (es. annullamento totale/pars. in subordine).
  • Data e firma dell’avvocato.
  • Memoria di costituzione/ricorso in appello alla CTR: dopo la sentenza di primo grado, si possono depositare memorie integrative, istanze istruttorie, nuove prove. Qui si riprendono i punti del ricorso, controbattendo la decisione di primo grado.
  • Memoria per Cassazione: deve seguire le rigidissime cadenze formali (art. 369 c.p.c.). È un atto complesso in cui si evidenziano solo le questioni di diritto (vizi di motivazione, errata applicazione di principi giuridici). Non si ri-discute il merito fattuale, tranne limiti stretti. Per es., in Cassazione si potrebbe insistere sul fatto che il giudice di merito non ha valutato correttamente la prova di gestione uti dominus richiesta dagli orientamenti consolidati . Oppure si può censurare la violazione di norme procedurali (es. art. 190 c.p.c. viola del PVC).
  • Istanze amministrative (autotutela, ravvedimento): se conveniente, il contribuente può tentare una transazione con l’Amministrazione (accordo bonario) o chiedere un’autotutela per sanare difetti formali degli atti (pur rara). In ogni caso, spesso è prematuro prima del contenzioso.

Esempio di paragrafo di una memoria difensiva (schema):

«Con riguardo alla contestata gestione “uti dominus” operata da [Nome Contribuente] in capo alla società [X Srl], si osserva che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova concreta del disconoscimento della personalità giuridica della società. I documenti allegati all’atto di accertamento non contengono elementi di fatti negativi specifici, limitandosi ad affermazioni generiche. In particolare, non risulta dimostrata la percentuale di control­lante da parte del sottoscritto, né alcun accordo fraudolento con gli amministratori formali. Al contrario, le scritture contabili e bancarie già prodotte evidenziano bonifici intersocietari del tutto legittimi e l’assenza di prelievi indebiti. Inoltre, la società [X Srl] dispone di una struttura di personale e di mezzi idonei a svolgere l’attività dichiarata, come documentato in atti. Pertanto, non ricorrono i presupposti di fatto richiesti dall’art. 37, comma 3, del DPR 600/1973, e la tesi dell’Agenzia deve essere esclusa. Di conseguenza ogni maggior imposizione fiscale e sanzione derivante dal trasferimento di imposte in capo al ricorrente è da considerarsi illegittima.»

Questo è solo uno spezzone semplificato, ma evidenzia l’impostazione difensiva: contestare la mancanza di prove, mostrare documenti contrari, e applicare i criteri legali (art.37/73) con riferimenti giurisprudenziali (Cass. 23987/25 , Cass. 23231/22 , Cass. 16377/24 , ecc.) in modo da argomentare che non sussistono i presupposti di legge per l’accertamento.

8. Domande e risposte frequenti

Per chiarezza, rispondiamo in forma di Q&A ad alcune domande tipiche che emergono nelle vertenze “uti dominus”:

  • D: Quando si configura la gestione “uti dominus”?
    R: Quando un soggetto, pur non formalmente titolare, gestisce e utilizza le risorse di una società come se fossero sue, indipendentemente dall’organizzazione legale della società . L’accertamento “uti dominus” si presume quando il contribuente dispone concretamente dei flussi economici della società, ideando e realizzando le condotte (anche illecite) che generano il debito fiscale . Non è necessario un accordo formale simulato; è sufficiente un collegamento di fatto e l’effettivo controllo patrimoniale.
  • D: Quale prova deve esibire l’Agenzia?
    R: L’Agenzia deve dimostrare almeno con “presunzioni gravi, precise e concordanti” che sussiste la gestione “uti dominus” . Ciò significa mettere insieme indizi oggettivi (conti, attestazioni, organigrammi fantoccio, precedenti penali per frodi) tali da far ritenere plausibile l’effettivo possesso. Una volta che l’accertamento ha dimostrato il possesso e la titolarità di fatto dei redditi, il contribuente dovrà fornire la prova contraria (cioè confutare tali presunzioni) . In mancanza di prove solide dall’Amministrazione, o in presenza di ragionevoli dubbi, il contribuente può far valere il principio di diritto secondo cui “in dubio pro contribuente” le imposte non possono essere imputate sulla base di mere apparenze.
  • D: Qual è la differenza tra “interposizione fittizia” e “gestione uti dominus”?
    R: In realtà, dal punto di vista fiscale la differenza è sottile. Entrambe implicano che un terzo sia effettivamente titolare dei redditi al posto del formale intestatario . L’interposizione “fittizia” richiede un accordo di simulazione tra il soggetto formale e l’interposto; la gestione “uti dominus” può avvenire anche senza accordo formale, attraverso un controllo di fatto non riconosciuto ufficialmente . La Cassazione ha chiarito che ai fini dell’accertamento fiscale non ha importanza questa distinzione: ciò che conta è solo il controllo effettivo e l’utilizzo delle risorse come proprio .
  • D: Quali conseguenze fiscali ci sono se viene accertata la gestione “uti dominus”?
    R: Il principale effetto è la traslazione dell’imponibile dalla società formale al gestore “uti dominus”. Si arriverà quindi a un pagamento supplementare di imposte da parte del contribuente (IRPEF o IRES+IRPEF per le persone fisiche, IVA non versata dalla società, ecc.), oltre a sanzioni ed interessi relativi. La Cassazione ha precisato che le violazioni formali possono rimanere imputate alla società, ma il reddito e l’IVA vanno considerati conseguiti dal gestore . Le sanzioni amministrative, in linea di principio, sono a carico della società per persona giuridica (art.7 DL 269/2003) ; tuttavia, se la società è di fatto un mero schermo privo di autonomia, la giurisprudenza recupera la responsabilità sul gestore (deroga all’art.7/2003).
  • D: In caso di società cartiera, rischiano solo gli amministratori?
    R: In generale no. La responsabilità solidale degli amministratori (art.36 DPR 602/73) è principio ordinario, ma in presenza di frode e “schermo societario” la Cassazione ritenne che il gestore “uti dominus” subisca l’imposizione direttamente su di sé . Pertanto, anche persone esterne formalmente non nominate come amministratori possono essere chiamate a rispondere. Ogni caso è diverso: se l’amministratore di diritto ha comunque concorso volontariamente, potrebbe subire responsabilità solidale; in altri casi, l’Agenzia mira solo al gestore occulto.
  • D: Posso oppormi con un accordo bonario?
    R: Sì, l’opzione dell’accordo bonario (ex articolo 7-bis, D.Lgs. 218/97) è disponibile nel contenzioso tributario. Se le ragioni di fatto e diritto sono forti per il contribuente, l’Agenzia delle Entrate a volte apre un tavolo di conciliazione (riduzione delle sanzioni, dilazioni). Spesso questo avviene in appello o dopo la sentenza di primo grado. Un avvocato può valutare la convenienza di cercare un accordo, specie se i rischi di soccombenza sono elevati.
  • D: Cosa fare se l’Agenzia mi contesta l’uti dominus di più anni?
    R: Se gli avvisi coprono più annualità d’imposta, considerare sempre la prescrizione: le imposte su redditi si prescrivono in 5 anni dall’anno successivo, salvo interruzioni (ad es. accertamenti precedenti). Inizia verificare se alcuni avvisi siano già prescritti. Se sì, può costituire un valido motivo di opposizione (eventualmente imponendo anziché annullare).
  • D: Come cambia la responsabilità in caso di errore?
    R: Se la Commissione Tributaria accoglie la tesi del contribuente, l’accertamento viene annullato e tutte le imposte e sanzioni contestate decadono. Se viene semplificata la posizione (ad es. dimostrato possesso parziale o diverso rapporto), si ridetermina l’imponibile realisticamente dovuto e la tassazione. In ogni evenienza, se la sentenza è favorevole, non si dovranno pagare gli importi contestati, e si potrà chiedere la restituzione delle somme già versate in eccesso (entro limiti di legge).

9. Tabelle riepilogative

Inseriamo alcune tabelle di supporto che riassumono informazioni chiave, utili sia per il lettore sia come modello da adattare:

Tabella 3 – Differenze tra amministratore di fatto e gestione “uti dominus”

AspettoAmministratore di fattoGestione “uti dominus”
DefinizionePersona che dirige concretamente la società senza nomina formaleChi gestisce le risorse di una società come proprio patrimonio, anche senza copertura formale
Ruolo FormaleNon è formalmente nominato o è solo “di facciata”Non riveste cariche sociali ma esercita controllo di fatto
Focus sul contratto socialeAttinente a revoca fiduciario, abuse aut vinegla artiFocus sulla sostanza economica e finanziaria del controllo
Limiti della provaPossibili testimonianze, contratti di servizioPresunzioni su flussi finanziari e attività svolte (Cass. 23987/2025)
Ripercussioni fiscaliPuò comportare responsabilità solidale (art. 36 DPR 602/73)Determina traslazione degli imponibili e imposte secondo art.37 DPR 600/73
Normativa di riferimentoC.C. 2495 (società sciolta), C.C. 2475 (società personale)DPR 600/73 art.37(3), Cass. citate ( Cass. 23231/2022, Cass. 23987/2025)

(Le definizioni e i concetti vanno adattati alle specifiche fattispecie. La tabella serve come guida comparativa, non esaustiva.)

Tabella 4 – Strumenti giuridici di difesa

Strumento / AttoScopo / Contenuto principaleNote
Ricorso CTPContestazione formale dell’avviso; esposizione dettagliata dei motivi di diritto e di fattoDa depositare entro 60 giorni dall’avviso
Memoria integrativa CTRReplica all’appello avversario con nuovi elementi probatori o giuridiciTermini in base al calendario; spesso 45 gg prima udienza
Memoria CassazioneEspone le questioni di diritto (violazioni di legge, motivazioni errate); non fa nuovo esame dei fattiDavanti alla Cassazione; formalismi rigidi
Istanza di autotutelaSegnalare vizi di legittimità nell’atto e chiedere rettifica o annullamento d’ufficioStrumento eccezionale, da usare nei casi più gravi
Conciliazione/RavvedimentoProposta di accordo (riduzione sanzioni, dilazione, definizione agevolata)Si può fare con il contestato in pendenza di giudizio o dopo accoglimento
Perizia tecnica contabileAnalisi dei dati contabili per confutare i calcoli dell’UfficioUtile a dimostrare divergenze nei conteggi
Istanza di documentazioneRichiesta formale all’Amministrazione di esibire atti e documenti (es. PVC completo)Permette di avere elementi non allegati all’avviso

Le tabelle aiutano a riassumere dati complessi. È consigliabile tenerne una copia in “versione lavorazione” da aggiornare via via che cambia il quadro probatorio, così da presentare in udienza un quadro chiaro delle argomentazioni.

10. Simulazioni pratiche (casi esemplari)

Di seguito due esempi ipotetici, utili per illustrare come si articola la vicenda di accertamento e difesa.

10.1 Caso A – Impresa a schermo (società cartiera)

Fatti ipotetici: Mario gestisce un’attività di import-export abusiva tramite una S.r.l. (“ImportSud Srl”), costituita con modesto capitale e locale fittizio in un capannone polveroso. Formalmente Mario non compare negli organi sociali: l’amministratore è un parente prestanome. Tuttavia, dal 2018 la GdF scopre che Mario effettua tutti gli affari: ordina merci, emette fatture, paga costi bancari personali. Non ci sono dipendenti, sede operativa solo sulla carta. Inoltre, dalle perizie emerge che i conti bancari personali di Mario sono stati massicciamente rimpinguati dai proventi societari.

Accertamento: Nell’ottobre 2022 l’Agenzia notifica avviso di accertamento per gli anni 2018-2019, contestando IVA e IRES per euro 500.000 a lui imputati per gestione “uti dominus” della S.r.l., oltre sanzioni. Il PVC afferma che Mario “si è comportato in modo uti dominus e ha percepito gli utili della società, esautorando gli amministratori fittizi”. L’avviso rinvia all’art. 37 co.3 e cita Cass. 23231/2022.

Difesa proposta: Mario rivolge a un avvocato tributarista: – Valuta preliminarmente termini di notifica e data di nascita del diritto.
– Prepara il ricorso alla CTP entro 60 giorni. Nel ricorso si sostiene che l’amministratore prestanome ha svolto in concreto il ruolo di rappresentante fiscale, e che Mario era al massimo un socio di minoranza tecnico (pochi documenti interni). Si produce una perizia contabile con i bonifici, dimostrando che molti movimenti sul suo conto sono elargizioni di salari e prestiti documentati.
– Si evidenzia che Mario ha sempre dichiarato regolarmente ogni possibile entrata come reddito di lavoro autonomo, e che gli utili societari sono stati reinvestiti nella stessa società, come dimostra il bilancio. Viene prodotto il bilancio ufficiale chiuso con perdita, a conferma che non sono stati distribuiti utili a Mario.
– Si sottolinea la mancanza di un comportamento illecito: le operazioni di cessione intracomunitaria contestate in realtà rientravano nel suo normale ramo d’impresa (ad esempio import di bevande). Eventuali fatture irregolari non sono collegate alla condotta di Mario, ma a un suo dipendente, come dimostrato dall’estratto pagamento ricevuto dal dipendente stesso.
– Viene richiamato Cass. 16377/2024 secondo cui senza prova univoca di possesso non può scattare l’interposizione. Si contesta inoltre la mancanza dell’elemento psicologico di accordo fraudolento (non c’è simulazione): se la S.r.l. ha poche strutture, Mario lo ha detto chiaramente in un interrogatorio, e questo non è di per sé illegale.

Esito ipotetico: In primo grado, la CTP accoglie in parte il ricorso. Pur riconoscendo che Mario aveva contatti significativi, ammette che l’avviso non prova in modo convincente il possesso degli utili, e considera credibile la spiegazione di investimenti in capo alla società . Riduce l’accertamento al minimo e concede all’ufficio di valutare gli aspetti IVA. In appello (CTR), l’Agenzia afferma l’invalidità del PVC (non menziona atti specifici), ma la CTR conferma il ridotto accertamento. Mario ottiene così una modica tassazione. In Cassazione, l’Agenzia rinuncia a impugnare. Tutte le sanzioni sono annullate (principio di favorit tollendi) dato che il ricorso aveva ragione su un vizio procedurale di base.

10.2 Caso B – Socio occulto in imprese multiple

Fatti ipotetici: Lucia detiene il 100% di Alpha S.r.l., un’azienda di commercio, ma controlla segretamente anche Beta S.r.l., intestata a una conoscente. Tra 2017-2019, Alpha ha venduto merci a Beta a prezzi gonfiati: risulta un’evasione IVA su questi costi fittizi. L’Agenzia ritiene che Lucia, pur non registrata in Beta, abbia gestito uti dominus entrambe le società, creando ricavi non dichiarati in Alpha. Viene contestata l’omessa IVA di 200.000€ imputata a Lucia come soggetto “interponente”.

Accertamento: Arriva inizio 2024 una notifica: l’Ufficio addebita a Lucia l’IVA non versata per Beta (sostenendo che lei era “gestore di fatto” della Beta S.r.l.). Si fa riferimento a Cass. 23987/2025 . Viene compilato un PVC che riporta intercettazioni ambientali dove Lucia discute trattative per Beta. Vengono citati gli art. 37 DPR 600/73 e art. 3 DPR 633/72, e viene richiamato Cass. 5276/2022.

Difesa proposta:
– Lucia assume un difensore che controlla subito la notifica e il contenuto del PVC. Si chiede il confronto immediato con l’Ispettore, evidenziando le omissioni formali.
– Nel ricorso alla CTP, si dimostra che gli scambi Alpha-Beta erano transazioni reali e giustificabili (Beta è un cliente storico di Alpha, ricevuto solo merci su effettive commissioni). Si allegano contratti di fornitura, ordini firmati, bolle di consegna, tutti intestati a Beta come società.
– Si contesta il riferimento a Cass. 23987/2025 : quella decisione riguardava imputazione di imposte dirette su amministratore di fatto in un caso di frode carosello, ma non può essere estrapolata a Beta perché qui Lucia è formalmente estranea a Beta (non è nemmeno socio occulto formale, solo secondo l’Agenzia).
– Viene richiamata Cass. 16377/2024 : l’art. 37 c.3 richiede prova del possesso dei redditi. Qui, pur avendo Lucia ruoli in Alpha, non sussistono elementi precisi che dimostrino la percezione di utili di Beta.
– Si deposita testimonianza dell’amministratore legale di Beta (persona estranea alla vicenda principale) che attesta come Lucia non abbia mai espresso direttive, anzi la società Beta è amministrata da altra persona di fiducia.
– Inoltre, viene mostrato che Lucia è già stata tassata su utili analoghi in Alpha, e che non esiste una catena di responsabilità diretta: se Beta ha evaso l’IVA, deve rispondere la sua amministratrice, non un soggetto non iscritto (a meno di prove schiaccianti di mandato occulta).
– Sul piano processuale, si chiede ed ottiene l’istruttoria probatoria: esame dei funzionari dell’Ufficio (su interrogativi depositati) per accertare se le loro “presunzioni” siano ragionevoli o meno. Viene anche avanzata istanza di documenti (perizie bancarie, fatture incomplete) per confutare il montaggio accusatorio.

Esito ipotetico: La CTP accoglie il ricorso. Ritiene che non emergano prove certe di Lucia come «effettivo possessore» dei redditi di Beta. Cita la giurisprudenza secondo cui le semplici conversazioni intercettate, senza riscontri oggettivi sul patrimonio, non bastano a far nascere la responsabilità tributaria . Inoltre, osserva che l’onere probatorio dell’art.37 c.3 è stato disatteso dall’Amministrazione. L’accertamento viene annullato. In appello l’Ufficio non riesce ad acquisire nuovi elementi di prova e la sentenza viene confermata. Lucia così evita la tassazione aggiuntiva di 200.000€.

Fonti e sentenze consultate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – T.U.I.R.: art. 37, comma 3 (Normativa su imputazione per interposta persona) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: artt. 2 e 3, comma 3 (disciplina IVA sul mandato senza rappresentanza).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 37, comma 3 (norma parallela IVA).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 3, comma 3, e par.4 della VI Direttiva UE (recepito dal DPR 633/72) – Regole IVA sui servizi tra soggetto e terzi .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossioni tributarie: art. 36 (responsabilità solidale di amministratori/liquidatori).
  • Codice Civile: artt. 2495, 2497 (regime soci di fatto/assunzione utili a soci in società chiuse).
  • Cass. 25 luglio 2022, n. 23231 (Sez. Trib.) – Conferma accertamento “gestione uti dominus” (oggetto: frode carosello, riscontro gestore di fatto). Vedi commento .
  • Cass. 27 agosto 2025, n. 23987 (Ordinanza Sez. V, Pres. Perrino) – Individua i criteri per l’accertamento IVA e dirette in presenza di gestione uti dominus .
  • Cass. 17 febbraio 2022, n. 5276 (Sez. Trib.) – Conferma che per gestore uti dominus l’Amministrazione deve portare indizi gravi e il contribuente deve provarsi estraneo .
  • Cass. 12 giugno 2024, n. 16377 (Sez. V) – Affronta la gestione uti dominus e conferma i precedenti (Cass. 5276/22 e 23231/22) .
  • Cass. 20 ottobre 2021, n. 29228 (Sez. V) – Onere della prova contraria sul contribuente, in tema di interposizione .
  • Cass. 22 giugno 2022, n. 20181 (Sez. II Civile) – Sul “socio tiranno” e abuso della personalità giuridica (cfr. Cass. 23987/2025, ).
  • Cass. 24 gennaio 2019, n. 1947 (Sez. V) – Divieto “doppia presunzione” in accertamento (cfr. ).
  • Cass. 16 giugno 2017, n. 15003; 7 dicembre 2020, n. 27982; 1 agosto 2019, n. 20748 – Giurisprudenza su catena presuntiva (cfr. ).

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate sostiene che tu abbia gestito un’attività o un patrimonio “uti dominus”, cioè come se fossi il vero titolare, pur non risultando formalmente tale? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate sostiene che tu abbia gestito un’attività o un patrimonio “uti dominus”, cioè come se fossi il vero titolare, pur non risultando formalmente tale?

Ti imputano redditi non dichiarati, imposte, sanzioni e interessi, perché – secondo il Fisco – decidevi, incassavi o disponevi dei beni al posto del soggetto intestatario?

Temi che rapporti familiari, deleghe operative, collaborazione informale o ruoli gestionali di fatto vengano trasformati in imputazione personale dei redditi?

Devi saperlo subito:

👉 la gestione “uti dominus” non si presume,
👉 serve una prova rigorosa del controllo effettivo,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre l’accertamento.

Questa guida ti spiega:

  • cos’è l’accertamento per gestione “uti dominus”,
  • quando il Fisco lo utilizza,
  • quando la contestazione è illegittima,
  • come difendersi efficacemente con l’avvocato.

Cos’è la Gestione “uti dominus” (In Modo Chiaro)

Si parla di gestione “uti dominus” quando, secondo l’Amministrazione:

  • un soggetto non formalmente titolare
  • gestisce di fatto un’attività, un’azienda o beni
  • assumendo decisioni, incassando proventi o disponendo del patrimonio
  • come se fosse il proprietario.

👉 Il punto centrale è il controllo effettivo, non il ruolo formale.


Perché il Fisco Contesta la Gestione “uti dominus”

Le contestazioni nascono spesso in presenza di:

  • società o attività intestate a familiari o terzi,
  • soggetti che operano quotidianamente senza cariche formali,
  • deleghe operative ampie,
  • flussi finanziari “indiretti”,
  • sovrapposizione tra gestione e disponibilità dei redditi.

👉 Ma la presenza operativa non equivale a titolarità fiscale.


Il Punto Chiave: Operare ≠ Essere il Titolare

Un errore molto diffuso è pensare che:

👉 “se una persona lavora o decide, allora è il dominus”.

In realtà:

  • collaborare non significa possedere,
  • decidere operativamente non equivale a incassare i redditi,
  • la gestione “uti dominus” richiede prova del dominio economico,
  • il Fisco deve dimostrare chi gode effettivamente dei risultati.

👉 La titolarità fiscale non si deduce dal comportamento generico.


Quando l’Accertamento per “uti dominus” è Illegittimo

La contestazione è difendibile se:

  • il soggetto formale mantiene autonomia decisionale,
  • i redditi non sono nella disponibilità dell’accusato,
  • i flussi finanziari non confluiscono sul presunto dominus,
  • il ruolo è di supporto o collaborazione,
  • il Fisco usa presunzioni generiche,
  • manca una prova analitica del controllo totale.

👉 Il dominio va provato, non ipotizzato.


Le Situazioni Lecite Spesso Scambiate per Gestione “uti dominus”

Sono frequentemente fraintese:

  • collaborazioni familiari,
  • amministrazione di fatto limitata,
  • deleghe operative,
  • supporto gestionale o tecnico,
  • interventi occasionali nell’attività.

👉 Non tutto ciò che appare “gestione” è dominio.


L’Errore Più Grave del Contribuente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • accettano la qualificazione del Fisco,
  • non separano ruolo operativo e titolarità dei redditi,
  • non contestano la mancanza di prova,
  • pagano per paura.

👉 È l’impianto presuntivo che va smontato.


Gestione “uti dominus” ≠ Presunzione Automatica

Un principio fondamentale è questo:

👉 la gestione “uti dominus” deve essere provata in modo rigoroso dall’Amministrazione.

Questo significa che:

  • non basta la presenza fisica o decisionale,
  • serve la prova del beneficio economico diretto,
  • la prova deve essere specifica e coerente,
  • in caso di dubbio prevale la separazione soggettiva.

👉 Molti accertamenti cadono per carenza di prova.


Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa

La difesa contro accertamenti per gestione “uti dominus” è giuridica e strategica, non solo contabile.

L’avvocato:

  • ricostruisce chi decide e chi incassa davvero,
  • dimostra l’assenza di dominio economico,
  • contesta la presunzione di imputazione reddituale,
  • valorizza la distinzione tra gestione e proprietà,
  • impugna l’atto nei termini,
  • chiede la sospensione della riscossione.

👉 Il commercialista ricostruisce i flussi.
👉 L’avvocato difende la titolarità giuridica dei redditi.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con l’assistenza legale puoi:

  • analizzare l’accertamento per “uti dominus”,
  • verificare la prova del controllo effettivo,
  • dimostrare l’assenza di disponibilità dei redditi,
  • contestare l’imputazione personale,
  • impugnare l’atto e chiedere la sospensione,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • tutelare il patrimonio personale.

👉 La strategia iniziale è decisiva.


I Rischi Se Non Ti Difendi

Una gestione errata può portare a:

  • imputazione di redditi non propri,
  • sanzioni elevate,
  • interessi rilevanti,
  • estensione dell’accertamento ad altre annualità,
  • danni patrimoniali seri.

👉 Accettare la gestione “uti dominus” significa accettare una finzione fiscale.


Perché È Cruciale Difendersi Subito

Per chi subisce questo tipo di accertamento:

  • i termini di ricorso sono brevi,
  • le conseguenze personali sono pesanti,
  • il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.

👉 Il tempo è una variabile decisiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti per gestione “uti dominus” richiede competenze avanzate in diritto tributario e riqualificazione dei rapporti di fatto.

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  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
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Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento “uti dominus”,
  • verifica della prova del dominio economico,
  • difesa contro imputazioni reddituali illegittime,
  • impugnazione dell’atto e sospensione,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale,
  • assistenza fino alla definizione finale.

Conclusione

La gestione “uti dominus” non si presume.
👉 Si deve dimostrare.

👉 Collaborare non è possedere,
👉 gestire non è incassare,
👉 decidere non è essere il dominus.

La regola è chiara:

👉 separare ruolo e reddito,
👉 smontare le presunzioni,
👉 difendersi con strategia.

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Negli accertamenti per gestione “uti dominus”, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare imputazioni personali di redditi che non ti appartengono.

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