La ricostruzione induttiva dei ricavi senza riconoscimento dei costi è una delle forme di accertamento più aggressive e distorsive, perché porta a tassare ricavi lordi come se fossero reddito netto, ignorando del tutto la struttura economica dell’attività.
Per imprenditori e partite IVA, questo tipo di accertamento può generare debiti fiscali irreali, sanzioni sproporzionate e un’immediata esposizione alla riscossione, anche quando l’attività non avrebbe potuto operare senza sostenere costi.
Molti si chiedono:
“Possono tassarmi sui ricavi senza considerare i costi?”
“Se i ricavi sono presunti, i costi non contano più?”
“Come si contesta un accertamento che ignora la realtà economica?”
È fondamentale chiarirlo subito:
la ricostruzione induttiva non autorizza la tassazione sul lordo.
I costi devono essere considerati, anche in presenza di accertamento presuntivo.
Cos’è la ricostruzione induttiva dei ricavi
La ricostruzione induttiva è il metodo con cui l’Amministrazione:
• stima i ricavi sulla base di presunzioni
• utilizza indizi, parametri e dati esterni
• prescinde (in parte) dalla contabilità
• ricostruisce il volume d’affari in modo presuntivo
• avvia recuperi fiscali
Ma non è una licenza di tassare utili inesistenti.
Perché l’accertamento “senza costi” è così pericoloso
Il vero rischio è che:
• i ricavi presunti vengano tassati integralmente
• i costi vengano ignorati o azzerati
• il reddito risulti artificiosamente elevato
• la capacità contributiva venga violata
• l’imposta non rifletta la realtà economica
Nessuna attività produce ricavi senza sostenere costi.
L’errore più grave: accettare la tassazione sul lordo
Molti contribuenti sbagliano quando:
• pensano che “in induttivo i costi non valgano”
• non chiedono il riconoscimento dei costi
• non ricostruiscono la struttura economica
• si difendono solo sulla quantificazione dei ricavi
• accettano il metodo dell’Ufficio
• rinunciano a una difesa sostanziale
Questo errore moltiplica artificialmente il debito fiscale.
Ricavi presunti e costi: il punto giuridico centrale
È essenziale sapere che:
• il reddito è dato da ricavi meno costi
• anche in induttivo i costi vanno considerati
• la tassazione sul lordo è illegittima
• i costi possono essere stimati
• la prova può essere anche presuntiva
• il reddito deve essere ragionevole e coerente
Il cuore della difesa è riportare l’accertamento alla realtà economica.
Quando l’accertamento è facilmente contestabile
La difesa è particolarmente efficace quando:
• l’attività richiede costi strutturali evidenti
• i margini presunti sono irrealistici
• l’Ufficio non motiva il disconoscimento dei costi
• i costi sono coerenti con il settore
• esistono elementi contabili o extracontabili
• il reddito accertato viola la capacità contributiva
In questi casi l’accertamento può essere ridotto o annullato.
Come si difendono i costi in via induttiva
Una difesa efficace richiede:
• analisi del metodo di accertamento
• ricostruzione dell’attività reale
• individuazione dei costi inevitabili
• stima tecnica dei costi sostenuti
• dimostrazione dell’inerenza
• contestazione del reddito irragionevole
• argomentazioni giuridiche mirate
I costi non spariscono perché la contabilità è contestata.
Ricavi induttivi e accertamento esecutivo
Se l’accertamento non viene contestato:
• il recupero diventa definitivo
• l’atto può diventare esecutivo
• partono sanzioni e riscossione
• arrivano pignoramenti e blocchi
• la liquidità viene colpita
Intervenire subito è decisivo.
I rischi se non si reagisce correttamente
Una gestione passiva può portare a:
• tassazione su utili inesistenti
• sanzioni sproporzionate
• interessi cumulativi
• accertamenti esecutivi
• crisi finanziaria
• compromissione dell’attività
Il danno è fiscale e aziendale.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento senza costi
Se sei un imprenditore o una partita IVA:
• non accettare la tassazione sul lordo
• non difenderti solo sui ricavi
• fai analizzare il metodo di accertamento
• ricostruisci i costi reali
• prepara una difesa tecnica
• valuta ricorso e sospensione
Il tempo è determinante.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha competenza specifica nella difesa contro accertamenti induttivi con ricavi ricostruiti senza riconoscimento dei costi, con particolare attenzione alla tutela della reale capacità contributiva.
Può intervenire concretamente per:
• contestare la tassazione sul lordo
• ottenere il riconoscimento dei costi
• ridurre il reddito accertato
• annullare accertamenti irragionevoli
• prevenire la riscossione
Agisci ora
Ricavi senza costi non esistono.
Ma se non vengono difesi, possono diventare un debito fiscale reale.
Opporsi a un accertamento induttivo che ignora i costi è possibile solo se si agisce subito, con metodo e competenza.
Se hai ricevuto un accertamento fiscale con ricavi ricostruiti in via induttiva senza riconoscimento dei costi,
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Introduzione
Quando l’Amministrazione finanziaria ricostruisce induttivamente i ricavi di un’impresa senza riconoscere alcun costo, il contribuente si trova di fronte a un accertamento fiscale particolarmente gravoso. In pratica, il Fisco determina il reddito imponibile basandosi su indizi o presunzioni, ignorando la contabilità ufficiale e presumendo spesso che tutti i ricavi non dichiarati siano interamente profitto (cioè senza considerare i costi sostenuti per ottenerli). Ciò comporta la tassazione di un utile lordo anziché netto, in potenziale violazione del principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione . Dal punto di vista del contribuente (sia esso imprenditore, professionista o privato coinvolto), è fondamentale conoscere come opporsi efficacemente a tali accertamenti induttivi, facendo valere i propri diritti e gli strumenti di difesa a disposizione.
In questa guida avanzata esamineremo in dettaglio cosa sono gli accertamenti induttivi puri e “misti” (analitico-induttivi), le basi normativa e le più recenti evoluzioni giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025) che riguardano il riconoscimento forfettario dei costi. Approfondiremo come impostare un ricorso, quali argomentazioni utilizzare (comprese le ultime sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia) e come gestire le eventuali controdeduzioni dell’ufficio. Saranno incluse tabelle riepilogative per confrontare i diversi metodi di accertamento, esempi pratici di casi reali (come la ricostruzione dei ricavi tramite percentuali di ricarico o indagini finanziarie sui conti correnti) e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Il taglio è giuridico ma divulgativo: pensato per professionisti legali e fiscali, ma anche per imprenditori e cittadini che vogliono comprendere a fondo la materia ed esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa in ambito tributario.
Metodi di accertamento fiscale: analitico, analitico-induttivo e induttivo puro
L’ordinamento tributario italiano prevede diversi metodi attraverso cui l’amministrazione finanziaria può determinare il reddito imponibile di un contribuente. È fondamentale comprenderne le differenze, poiché da esse dipendono le regole probatorie applicabili e le opportunità di difesa, in particolare riguardo al riconoscimento dei costi. Di seguito un riepilogo dei principali metodi di accertamento nelle imposte sui redditi (le analoghe previsioni valgono per l’IVA):
- Accertamento analitico-contabile (ordinario): È il metodo “standard”, basato sulle scritture contabili regolarmente tenute. L’ufficio rettifica il reddito denunciato correggendo eventuali errori o violazioni puntuali (comportamenti contabili contrastanti con le norme tributarie) . In altre parole, vengono contestate singole voci (componenti positivi o negativi) perché non conformi alla legge (es. costi indeducibili, ricavi non dichiarati individuati con certezza, ecc.), ma senza mettere in dubbio la validità complessiva della contabilità. In questo tipo di accertamento l’onere della prova grava principalmente sul Fisco: ogni variazione deve essere motivata e supportata da riscontri concreti o da norme che giustificano l’esclusione di componenti dal bilancio.
- Accertamento analitico-induttivo (detto anche extracontabile “misto”): Si ha quando le scritture contabili, pur formalmente esistenti e in parte attendibili, presentano gravi incongruenze, omissioni o inesattezze tali da far dubitare della loro completezza . In questi casi l’ufficio non ignora del tutto la contabilità, ma la integra o rettifica concentrandosi su singole componenti del reddito. Tipicamente, l’Amministrazione finanziaria individua elementi presuntivi (indizi) di ricavi non dichiarati o di costi fittizi e procede a ricostruire alcune poste (spesso l’ammontare dei ricavi) sulla base di tali presunzioni . Dal punto di vista normativo, l’accertamento analitico-induttivo è disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972 per l’IVA . La legge consente all’ufficio di fondare l’accertamento su presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), tratte da “altri documenti o dati” anche extracontabili scoperti durante controlli . Esempi: rilevanti differenze tra ricavi dichiarati e acquisti (indici di antieconomicità), ritrovamento di appunti o files extracontabili con vendite non fatturate, incongruenze rispetto a medie di settore, ecc. In tali casi i libri non vengono totalmente disconosciuti, ma colmate le lacune con calcoli induttivi. Importante: Finché si resta nell’ambito dell’analitico-induttivo, formalmente vigeva (fino al 2023) il principio che i costi correlati ai maggiori ricavi presunti potessero essere dedotti solo se provati dal contribuente con elementi “certi e precisi” (art. 109, comma 4, lett. b, TUIR) . L’Ufficio, secondo la giurisprudenza tradizionale, non era tenuto a riconoscere costi forfettari in questa ipotesi . Come vedremo, questo approccio restrittivo è stato rivisto dalle più recenti sentenze.
- Accertamento induttivo “puro” (o extracontabile radicale): È il metodo più radicale, applicato quando la contabilità risulta totalmente inattendibile o inesistente. I casi tipici previsti dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 (per i redditi, e dall’art. 55, D.P.R. 633/1972 per l’IVA) includono, ad esempio: omessa dichiarazione annuale, mancata tenuta o distruzione delle scritture contabili obbligatorie, gravi irregolarità contabili che rendono i registri nel loro complesso inutilizzabili, oppure il rifiuto di esibire i documenti contabili durante accessi e ispezioni . In tali circostanze estreme, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a prescindere interamente dalle risultanze formali del bilancio e determinare il reddito d’impresa in base a qualsiasi dato o informazione disponibile . Non occorre che le presunzioni usate siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal codice civile : sono ammesse anche le cosiddette “presunzioni super-semplici”, ovvero semplici indizi o calcoli di carattere empirico, purché logicamente plausibili . Ad esempio, in caso di azienda con contabilità azzerata o libri spariti, il Fisco può stimare il volume d’affari sulla base di elementi come: consumi di materie prime, indagini finanziarie (movimenti bancari), indicatori medi di redditività del settore, ricarichi applicati da imprese simili, indici di consumo (utenze, acqua, energia) e così via . In sintesi, nell’induttivo puro l’Erario ha mano libera di ricostruire l’imponibile “ex novo”, con meno vincoli probatori, e l’onere della prova si sposta fortemente sul contribuente, il quale dovrà provare l’inesistenza dei redditi accertati o contestarne il calcolo .
Di seguito, una tabella comparativa evidenzia le differenze chiave tra accertamento induttivo puro e accertamento analitico-induttivo (misto), focus centrale di questa guida:
| Caratteristica | Accertamento induttivo “puro” | Accertamento analitico-induttivo (misto) |
|---|---|---|
| Normativa di riferimento | Art. 39, c.2, D.P.R. 600/1973 (redditi); Art. 55 D.P.R. 633/1972 (IVA) . | Art. 39, c.1, lett. d, D.P.R. 600/1973 (redditi); Art. 54, c.2, D.P.R. 633/1972 (IVA) . |
| Presupposti (quando si applica) | Contabilità assente o totalmente inattendibile (es. omessa dichiarazione, libri mastrini inesistenti o inattendibili in ogni parte) . | Contabilità parzialmente inattendibile: lacune o falsità circoscritte, anomalie gravi ma non tali da inficiare tutto (es. ricavi apparentemente troppo bassi rispetto ai costi) . |
| Base probatoria per l’accertamento | Presunzioni semplici non qualificate (“super-semplici”) ammesse: anche un solo indizio, pur non rigorosamente G.P.C., può bastare . L’ufficio può ignorare del tutto i dati contabili ufficiali . | Presunzioni semplici qualificate richieste: servono indizi gravi, precisi e concordanti (G.P.C.) a supporto delle rettifiche . L’ufficio considera la contabilità nel suo complesso attendibile, limitandosi a integrarla/correggerla su specifiche voci . |
| Esempi di metodi ricostruttivi | Qualsiasi elemento logico-economico: es. percentuali di ricarico medie di settore, consumi di materie prime (farina, carne, ecc.), numero di tovaglioli o asciugamani usati (per stimare clienti) , movimenti bancari non giustificati, ecc. Anche medie di redditività o calcoli empirici sono consentiti . | Indizi più mirati: es. gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e acquisti (indice di anti-economicità), documenti extracontabili specifici (come “liste nere” di vendite non fatturate trovate in azienda), differenze rispetto a studi di settore/ISA notevoli, omesse fatture scoperte. In pratica, elementi tali da rendere inattendibili singoli dati di bilancio. |
| Trattamento dei costi (“costi neri”) | Principio di deducibilità forfettaria: l’Erario deve tener conto dei costi di produzione anche se non documentati, per evitare di tassare ricavi lordi . Già la Corte Cost. n. 225/2005 impose di stimare induttivamente i costi mancanti in caso di accertamento extracontabile puro . Il reddito va ricostruito al netto, applicando margini ragionevoli anziché imponendo l’intero ricavo . | Approccio tradizionale (pre-2023): i costi relativi ai maggiori ricavi venivano riconosciuti solo se il contribuente li provava con certezza (art. 109 TUIR) . Nessun automatismo di deduzione forfettaria: se l’azienda aveva tenuto una contabilità, seppur lacunosa, doveva esibire prove analitiche di eventuali costi aggiuntivi. Evoluzione recente: dalla sentenza Corte Cost. n. 10/2023 e Cass. n. 19574/2025, anche nell’accertamento misto è ora ammessa la deduzione presuntiva di costi (vedi sez. successiva) . |
| Onere della prova in contenzioso | Inversione quasi totale: l’Ufficio deve solo indicare le ragioni che giustificano il metodo induttivo (es. contabilità inesistente) e gli indizi usati; poi spetta al contribuente dimostrare che il reddito in realtà è inferiore o che gli indizi sono erronei . | Riparto bilanciato (ma con sfumature): l’Ufficio deve provare l’esistenza degli indizi gravi su cui si basa la rettifica; una volta fornita una presunzione G.P.C., tocca al contribuente confutarla, ad esempio provando che i dati di fatto hanno spiegazioni lecite o che vi sono costi correlati da sottrarre. L’onere probatorio a carico del contribuente era storicamente più stringente, ma oggi può avvalersi di presunzioni difensive (costi forfettari) per riequilibrare la posizione . |
(Legenda: G.P.C. = gravi, precise e concordanti)
Come si nota, la differenza tra accertamento induttivo puro e analitico-induttivo sta soprattutto nel grado di (in)attendibilità della contabilità e, conseguentemente, nell’ampiezza dei poteri ricostruttivi del Fisco . Nel primo caso l’azienda è trattata alla stregua di un “evasore totale” e l’Erario può ignorare completamente i libri e usare anche un solo elemento presuntivo di forte valenza logica ; nel secondo, invece, c’è almeno una base contabile di partenza e l’amministrazione deve muoversi con presunzioni più qualificate e mirate. Storicamente questa distinzione aveva una conseguenza paradossale: al contribuente totalmente privo di documentazione veniva comunque riconosciuto un abbattimento forfettario per i costi, mentre a chi teneva una contabilità “abbastanza buona” ma con qualche omissione si negava qualsiasi costo non documentato, tassandolo in modo persino più severo. Tale disparità è stata oggetto di dibattito e, come vedremo, ha portato a un intervento della Corte Costituzionale per ristabilire maggiore equità.
Ricostruzione dei ricavi tramite indagini finanziarie: presunzioni su versamenti e prelevamenti bancari
Una delle tecniche più comuni di accertamento induttivo è l’analisi dei movimenti bancari del contribuente (sia conti correnti personali che aziendali). L’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di presumere che:
– tutti i versamenti (accrediti) sul conto, se il contribuente non li giustifica, sono ricavi tassabili non dichiarati;
– tutti i prelevamenti (addebiti) non giustificati, per i soggetti obbligati a tenuta di contabilità, rappresentano acquisti pagati in nero e quindi costi non registrati che si presumono destinati ad attività non dichiarate.
In sostanza, se un’azienda ha movimenti bancari “anomali” rispetto alle scritture: un versamento non spiegato viene trattato come un ricavo occulto; un prelievo non spiegato viene interpretato come spesa per acquisti “in nero” (materie prime, merci, ecc.) che genereranno a loro volta vendite non contabilizzate. Questa presunzione sui prelevamenti è stata a lungo controversa. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, l’ha infatti dichiarata illegittima in relazione ai professionisti (lavoratori autonomi senza obbligo di contabilità ordinaria), poiché per costoro un prelievo bancario può avere natura personale e non necessariamente essere impiegato per produrre ricavi. Per le imprese, invece, la presunzione è rimasta in vigore, ed è stata oggetto di recente verifica di costituzionalità per il caso dei piccoli imprenditori in contabilità semplificata: su istanza di una Commissione Tributaria, la Consulta è intervenuta di nuovo nel 2023.
Corte Costituzionale n. 10/2023: con questa importante sentenza depositata il 31 gennaio 2023, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sull’art. 32, comma 1, n. 2, nella parte in cui fa presumere ricavi dai prelevamenti bancari anche per gli imprenditori minori in contabilità semplificata . La Consulta ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione a condizione di interpretarla in modo garantista, ossia riconoscendo sempre al contribuente la possibilità di contestare tali presunzioni con elementi di segno contrario . In particolare, la Corte ha evidenziato due punti fondamentali :
1. Diritto alla prova contraria – Il contribuente può sempre fornire giustificazioni alternative per quei movimenti. Ad esempio, dimostrare che un versamento sul conto è in realtà un prestito familiare, una somma trasferita da altro conto, un apporto di capitale già tassato, ecc., oppure che un prelievo è servito per spese personali non inerenti all’attività. Se presenta elementi presuntivi di segno contrario di pari gravità (non serve prova documentale rigorosa), può neutralizzare la presunzione del Fisco .
2. Percentuale di costi deducibili – Anche in caso di accertamenti induttivi “misti”, dove cioè l’ufficio ricostruisce ricavi in base ai prelevamenti ingiustificati senza ignorare del tutto la contabilità, il contribuente ha il diritto di eccepire una percentuale di costi deducibili correlati a quei maggiori ricavi presunti . In altre parole, se il Fisco assume (in via presuntiva) che ogni euro prelevato dal conto è servito ad acquistare beni poi rivenduti con pari importo di ricavo, il contribuente può contestare questa ricostruzione affermando: “ok, ammettiamo che quei €X di prelievi siano stati usati per acquisti non registrati e che abbiano generato vendite non dichiarate per €X; tuttavia, nei €X di ricavi ci sono dei costi (gli stessi €X di acquisti, o una parte di essi) che vanno detratti, perché il mio guadagno non può essere pari al 100% del venduto”. Questo principio – strettamente legato al tema dei “ricavi senza costi” – è stato ora sancito come necessario per rispettare il principio di capacità contributiva .
Di conseguenza, dopo la sentenza n. 10/2023, nei procedimenti di accertamento basati su indagini finanziarie l’ufficio e i giudici devono consentire al contribuente di opporsi sia sul quantum dei ricavi ricostruiti sia sulla mancata considerazione dei costi. Già in questa pronuncia costituzionale, che riguarda in particolare i prelevamenti bancari, si intravede un cambiamento di prospettiva: anche chi è sottoposto ad accertamento analitico-induttivo deve poter godere di uno “sconto” sui ricavi presunti, analogo a quello riconosciuto a chi subisce un induttivo puro. Tale svolta è stata poi recepita espressamente dalla Corte di Cassazione nelle sue decisioni del 2025 (di cui diremo a breve), segnando una pietra miliare nell’evoluzione del contenzioso tributario su questo tema.
Presunzioni sui versamenti bancari – Va ricordato che per i versamenti (accrediti) la presunzione legale di cui all’art. 32 è ancora più rigida: ogni somma trovata in conto e non giustificata è considerata un ricavo tassabile. Anche qui, comunque, il contribuente ha diritto di provare il contrario indicando la provenienza non reddituale di quei fondi (ad es. restituzione di un finanziamento, donazione da familiare, entrata già soggetta a imposta). Se non offre alcuna prova, l’ufficio considererà l’intero importo come ricavo non dichiarato. Il problema dei “costi” si pone anche per i versamenti: se, ad esempio, su un conto aziendale compaiono €100.000 non fatturati, l’ufficio li tratterà come ricavi aggiuntivi dell’impresa. Ma ciò equivale a presumere che €100.000 in più di vendite siano stati effettuati senza alcun costo. In un accertamento induttivo puro (ad es. in caso di evasore totale), la prassi – sulla scorta di Corte Cost. 225/2005 – era di abbattere tale importo con un coefficiente di costi presunti (ad esempio considerando un margine di utile del 20-30%, e quindi tassando solo 70-80% del volume accertato) . In ambito analitico-induttivo, storicamente, l’ufficio non faceva questo “scomputo” automaticamente, sostenendo che spettava al contribuente dimostrare eventuali costi relativi a quei ricavi non contabilizzati. Ora però, grazie agli sviluppi giurisprudenziali, anche per i versamenti bancari non giustificati si potrà invocare un analogo ragionamento difensivo: non tassare l’intero importo come utile, ma solo il margine al netto dei costi, da stimare in via presuntiva se non vi sono fatture d’acquisto.
Novità sulla ricostruzione induttiva e IVA inclusa nei ricavi accertati – Un ulteriore aspetto critico, legato in particolare alle indagini finanziarie su soggetti che evadono completamente le dichiarazioni, riguarda l’IVA. Tradizionalmente, se il Fisco ricostruiva induttivamente ricavi non dichiarati, su tali importi pretendeva anche l’IVA aggiuntiva (calcolata applicando l’aliquota, p.es. 22%, sul maggior imponibile accertato). Ciò portava a somme esorbitanti: es. a fronte di €100.000 di ricavi non contabilizzati, venivano richiesti €100.000 di imposte dirette (considerando quei ricavi come reddito) più €22.000 di IVA, per un totale di €122.000. La Corte di Cassazione ha recentemente cambiato rotta su questo punto con l’Ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, stabilendo che nei casi di evasione totale l’importo dei ricavi presunti va considerato già comprensivo dell’IVA . In pratica, se l’ufficio accerta €122.000 in più di ricavi mediante verifica bancaria, quella cifra deve intendersi lordo IVA: contiene €22.000 di imposta e €100.000 di base imponibile effettiva . Non si applica più l’IVA sopra a tale importo, evitando una duplicazione. Questo adeguamento discende dal principio di neutralità dell’IVA sancito dal diritto UE (direttiva 2006/112/CE, art. 73 e 78) e già affermato dalla Corte di Giustizia UE nel 2021 . La Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, quando ricostruisce operazioni completamente occulte di un soggetto passivo IVA (il cosiddetto evasore totale), deve calcolare l’imponibile come prezzo lordo pagato dai clienti comprensivo dell’IVA che avrebbero dovuto corrispondergli . Dunque non può pretendere l’IVA a parte, perché equivarrebbe a tassare due volte la stessa transazione (una prima volta con le dirette sul ricavo e una seconda volta con l’IVA non scorporata).
Esempio pratico: se un contribuente non ha emesso fatture per vendite pari a €122.000 lordi incassati “in nero”, l’ufficio con metodo induttivo accerterà €122.000 di ricavi occulti. Prima di questa pronuncia, avrebbe chiesto €26.840 aggiuntivi di IVA (aliquota 22%) su tale importo, per un totale di €148.840. Dopo Cass. 31406/2025, invece, i €122.000 sono considerati già contenenti €22.000 di IVA non versata, e solo €100.000 costituiscono ricavi netti ai fini delle imposte dirette . Questo riduce significativamente la pretesa fiscale. Resta ferma l’applicazione di sanzioni per l’evasione, e la Cassazione precisa che il contribuente mantiene comunque il diritto di detrarre a monte l’IVA assolta sugli acquisti (ove riesca a provarli e sempreché non siano decaduti i termini), coerentemente con il sistema dell’IVA e a condizione di non premiare comportamenti fraudolenti . In pratica però, un evasore totale raramente avrà conservato fatture di acquisto da portare in detrazione; l’aspetto importante è che almeno non gli si calcola l’IVA due volte.
Questa novità va coordinata con quanto detto sui costi: per le imposte dirette (IRE/IRPEF, IRES, IRAP) ora è riconosciuto il principio di deducibilità forfettaria dei costi anche nell’induttivo misto; per l’IVA, invece, la detrazione dell’IVA sugli acquisti rimane soggetta alle regole ordinarie (serve una fattura di acquisto e l’annotazione nelle scritture, salvo eccezioni). Attenzione: la Cassazione, in un’altra recente pronuncia (ord. n. 5486/2025), ha chiarito che il riconoscimento forfettario di costi in sede di accertamento induttivo non comporta automaticamente il diritto alla detrazione dell’IVA relativa . In altri termini, se un giudice tributario riduce l’imponibile redditi stimando dei costi “neri”, ciò non significa che il contribuente possa detrarre l’IVA di quelle spese non documentate. Per detrarre l’IVA è ancora necessaria la prova analitica delle operazioni di acquisto (fatture, ecc.), trattandosi di un tributo basato su documentazione formale . Dunque la tutela per il contribuente, lato IVA, si realizza principalmente evitando di conteggiare l’IVA aggiuntiva sui ricavi accertati (come da ord. 31406/2025). Laddove invece il contribuente sia in possesso di alcune fatture di costo che non aveva contabilizzato, potrà tentarne l’utilizzo in difesa per ridurre sia il reddito imponibile sia l’IVA dovuta, ma dovrà dimostrarne l’attinenza e la reale inerenza a quei ricavi occulti (la Cassazione richiede un onere probatorio specifico in tal senso) .
Diritto al riconoscimento dei costi non documentati: evoluzione normativa e giurisprudenziale
Uno dei nodi centrali nella difesa dagli accertamenti induttivi è la questione dei “costi non contabilizzati” (i cosiddetti costi fittizi o “costi neri”) e della loro deducibilità. Come visto, la normativa fiscale (art. 109 TUIR) prevede che in generale non sono deducibili spese non registrate a Conto Economico, salvo che risultino da elementi certi e precisi . Ciò significa che, in un accertamento tradizionale, spetta al contribuente provare con documenti le spese sostenute per ottenere i maggiori ricavi contestati. Ma cosa accade se tali documenti non esistono perché quei ricavi sono frutto di vendite in nero? Fino a poco tempo fa, la risposta dipendeva dal metodo di accertamento utilizzato dall’Ufficio:
- In caso di accertamento induttivo puro, la giurisprudenza (su impulso della Corte Costituzionale) aveva già da tempo riconosciuto che non si può tassare il profitto lordo. Già la Corte Cost. n. 225/2005 affermò che, quando il Fisco ricostruisce il reddito con metodi induttivi a seguito di contabilità inesistente, deve tenere conto anche delle componenti negative emerse o, se nessuna emerge, stimarle in via induttiva . In pratica, l’ufficio deve applicare al volume dei ricavi presunti un coefficiente di costi ragionevole, ricavato da ciò che sa dell’azienda o almeno dalle medie di settore, per determinare un reddito netto. Questo principio è ormai pacifico e si rifletteva, ad esempio, nella prassi di molti accertamenti induttivi puri dove l’Agenzia delle Entrate inseriva una frase del tipo: “Considerato che in presenza di contabilità totalmente inattendibile è consentito prescindere dalle risultanze formali, si determina induttivamente il reddito applicando una percentuale di ricarico e quindi considerando impliciti i relativi costi…”. In altre situazioni, se proprio l’ufficio non applicava uno sconto, erano i giudici tributari a introdurlo in sede di contenzioso, rifacendosi al principio di capacità contributiva.
- In caso di accertamento analitico-induttivo (misto), invece, fino al 2023 la prassi era opposta: nessun riconoscimento automatico di costi, a meno che il contribuente li provasse uno per uno. L’orientamento dominante della Cassazione imponeva infatti che, quando la contabilità era solo parzialmente inattendibile, si applicasse rigorosamente l’art. 109 TUIR: costi deducibili solo se certi, precisi e documentati. L’Ufficio si limitava a trovare ricavi occulti e ad aggiungerli al reddito, e i giudici di merito spesso respingevano i tentativi del contribuente di ottenere deduzioni forfettarie, ribadendo che «in presenza di scritture contabili, ancorché incomplete, l’onere della prova dei costi incombe interamente sul contribuente» . Ad esempio, se da documentazione extracontabile emergono €50.000 di vendite non fatturate, l’Agenzia li sommava come maggior utile tassabile; al contribuente non veniva riconosciuto alcun costo se non portava fatture di acquisto relative a quelle vendite (cosa improbabile, trattandosi appunto di operazioni nascoste).
Questo trattamento diseguale appariva illogico e lesivo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), oltre che della capacità contributiva: un contribuente “più onesto” (che teneva una parziale contabilità) veniva punito più severamente di uno che occultava tutto . La svolta è arrivata con la già citata sentenza Corte Cost. n. 10/2023. Pur respingendo la questione sui prelevamenti, infatti, la Corte ha chiarito che l’ordinamento deve garantire un pari trattamento sostanziale tra contribuenti soggetti a tipi diversi di accertamento, evitando esiti paradossali . Ha sottolineato che non è ragionevole permettere la deduzione forfettaria dei costi a chi non ha alcuna contabilità (induttivo puro), ma negarla a chi invece una contabilità, sebbene imperfetta, l’ha tenuta . In pratica, la Consulta ha aperto la porta all’idea che anche nell’analitico-induttivo il contribuente debba poter dedurre costi in via presuntiva.
La Corte di Cassazione ha raccolto questa indicazione e l’ha tradotta subito in diritto vivente con l’Ordinanza n. 19574/2025 (Sez. Trib.). Questa pronuncia, definita “di svolta” dagli esperti , ha sancito un principio innovativo: nel metodo di accertamento analitico-induttivo il contribuente imprenditore può sempre opporre una prova presuntiva a suo favore, eccependo una percentuale forfettaria di costi di produzione da sottrarre ai ricavi presunti dall’Erario . In altri termini, se il Fisco ricostruisce maggiori ricavi basandosi su presunzioni (ad es. appunti extracontabili) ma ammette che la contabilità è solo parzialmente inattendibile, il contribuente ha comunque il diritto di veder riconosciuto un costo correlato, anche senza pezze giustificative puntuali, mediante criteri ragionevoli desunti dall’andamento aziendale o settoriale . La Cassazione in questa ordinanza ha richiamato espressamente la sentenza della Corte Costituzionale 10/2023 e ne ha fatto discendere la regola che il contribuente “può sempre esercitare il diritto alla prova presuntiva contraria” nel caso di accertamenti da presunzioni . Ciò si traduce, nella pratica, nella possibilità di dedurre in via difensiva un certo importo di costi calcolati percentualmente.
Vale la pena riportare, sintetizzato, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nel 2025: “a seguito della sentenza n. 10/2023 della Corte Cost., in tema di accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo, l’imprenditore verificato ha sempre facoltà di contrapporre presunzioni a proprio favore, deducendo in via forfettaria una quota di costi di produzione dai ricavi presunti” . La novità sistematica di questa pronuncia sta nel superare l’interpretazione formalistica dell’art. 109 TUIR: finora quel vincolo (“elementi certi e precisi”) veniva applicato rigidamente anche in contesti presuntivi, ora invece va letto alla luce dei principi costituzionali . Non si tratta – è bene chiarirlo – di consentire deduzioni di costi a caso, bensì di riequilibrare il processo: se l’Erario usa presunzioni per aumentare il reddito, il contribuente può usare contro-presunzioni per ridurlo parzialmente.
Esempio concreto di applicazione: nel caso deciso dalla Cassazione n. 19574/2025, una società era stata accertata per ricavi in nero emersi da documenti extracontabili (liste di vendite non fatturate) . L’ufficio aveva applicato il metodo analitico-induttivo aggiungendo tali ricavi, ma non aveva riconosciuto alcun costo correlato. La società ricorrente lamentava proprio “l’assenza di un congruo riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti” . Ebbene, la Cassazione ha dato ragione al contribuente su questo punto, cassando la decisione di merito che negava ogni costo. Ha quindi stabilito che il giudice di rinvio dovrà quantificare una percentuale ragionevole di costi da dedurre, anche in via forfettaria . Secondo la Suprema Corte, l’onere probatorio in questi casi diventa meno stringente per il contribuente: non serve produrre tutte le fatture degli acquisti, perché si ammette che possano non esserci, ma si può fare riferimento a criteri logici (es. ricarico medio di settore, incidenza tipica dei costi sul venduto, margini utilizzati in anni precedenti dall’azienda, ecc.) . L’amministrazione finanziaria dovrà adeguarsi: nelle sue circolari e nella prassi accertativa dovrà prevedere, anche in sede amministrativa, la possibilità di concedere uno “scomputo” percentuale sui ricavi accertati extracontabilmente .
Reazioni e ulteriori sviluppi: L’ordinanza 19574/2025 ha un impatto notevole sia in sede giudiziale che amministrativa . Da un lato, i giudici tributari di merito dovranno tenerne conto: in presenza di contestazioni sui ricavi, non potranno più respingere semplicisticamente la deduzione di costi per mancanza di documenti, ma dovranno valutare le eccezioni del contribuente e il merito delle percentuali proposte, garantendo un contraddittorio equilibrato su tali aspetti . Dall’altro lato, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a rivedere i propri criteri: dovrà motivare bene l’eventuale rifiuto di costi presuntivi richiesti dal contribuente e, idealmente, già in fase di accertamento dovrebbe tenere conto di un margine di costi se procede con metodo induttivo “misto” . Per i professionisti e consulenti tributari, questa evoluzione fornisce un nuovo strumento: è opportuno proporre sempre, in caso di accertamento induttivo, la deduzione presuntiva di costi, magari supportandola con dati ufficiali (es. statistiche di settore, bilanci comparabili, studi di settore/ISA degli anni in questione, ecc.) . Ciò conferisce maggiore forza alla difesa sia in sede di contraddittorio con l’ufficio sia in contenzioso.
In sintesi, adesso anche nell’accertamento induttivo “senza costi” si può e si deve far valere l’esistenza di costi, quantomeno in via presuntiva. Questo trasforma radicalmente l’approccio difensivo: dove prima ci si trovava spesso a contestare la legittimità formale dell’atto o la tenuità degli indizi sperando di far cadere tutto, ora c’è un ulteriore argomento sostanziale da sviluppare: il risultato dell’accertamento è comunque sproporzionato perché non tiene conto dei costi, quindi va ridimensionato. Tale argomento, sostenuto dai riferimenti giurisprudenziali adeguati (Corte Cost. 10/2023, Cass. 19574/2025, ecc.), aumenta le chance di ottenere una significativa riduzione dell’imponibile in sede di giudizio, o persino in fase pre-contenziosa se l’ufficio è disponibile al confronto.
Come opporsi all’accertamento induttivo: strategie difensive del contribuente
Dal punto di vista pratico, opporsi efficacemente a un accertamento fiscale induttivo significa muoversi su più fronti: sia nella fase pre-contenziosa (quando l’accertamento è ancora in gestazione o appena notificato) sia nella fase giudiziale vera e propria. In questa sezione analizziamo le strategie difensive a disposizione del contribuente (o del suo avvocato/consulente) per contestare un avviso di accertamento che ricostruisce ricavi induttivamente e non riconosce costi.
Fase pre-contenziosa: verifica, PVC e contraddittorio con l’ufficio
Spesso l’accertamento induttivo è l’esito di una verifica fiscale o di controlli bancari. Prima che l’avviso di accertamento venga emesso, il contribuente può trovarsi coinvolto in queste situazioni: – Accesso, ispezione o verifica della Guardia di Finanza o dell’Agenzia: i verificatori esaminano documenti, conti, registri, e magari trovano irregolarità (es. doppi appunti, movimenti bancari non quadranti). Al termine, redigono un Processo Verbale di Constatazione (PVC). Il contribuente deve leggere attentamente il PVC: da quel momento ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste (memoria difensiva) prima che l’ufficio emetta avviso di accertamento (salvo casi d’urgenza in cui possono emetterlo prima) – questa pausa è prevista dallo Statuto del Contribuente, art. 12 c.7 L.212/2000. È cruciale sfruttare tale finestra: presentare una memoria di controdeduzioni al PVC, contestando le presunzioni e portando elementi a proprio favore. Ad esempio, se nel PVC si sostiene che “i ricavi sono stati sottostimati rispetto ai costi rilevati”, si potrà replicare spiegando le ragioni economiche di quell’andamento (crisi di mercato, merci invendute, calo prezzi, ecc.) o evidenziando errori dei verificatori (costi considerati ma in realtà estranei, calcoli di ricarico sbagliati, ecc.). Se il PVC addebita movimenti bancari non giustificati, si dovranno fornire spiegazioni per ognuno (documentazione di prestiti, spiegazione che certi prelievi erano per spese private, ecc.). Lo scopo è provare a convincere l’ufficio a ridimensionare o archiviare la pretesa prima che diventi atto impositivo. Nella memoria ci si può avvalere anche delle novità giurisprudenziali: ad esempio, segnalare che tassare interamente i versamenti/prelevamenti senza costi sarebbe contrario ai principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione (citando i riferimenti) . Ciò potrebbe indurre l’ufficio a più miti pretese, temendo una soccombenza in giudizio.
- Invito al contraddittorio o questionario: talvolta, prima di emettere l’atto, l’Agenzia invia un invito al contraddittorio (soprattutto per accertamenti basati su studi di settore/ISA o gravi incongruenze) oppure un questionario (richiesta di informazioni e documenti). Non ignorare mai queste occasioni di confronto. Presentarsi al contraddittorio con un atteggiamento collaborativo ma fermo sui propri diritti. Ad esempio, se viene contestata un’antieconomicità (ricavi troppo bassi), portare documentazione che giustifichi la situazione (fatture di spese straordinarie che hanno azzerato l’utile, problemi di mercato, crediti non riscossi, ecc.). Se l’ufficio suggerisce un accertamento con adesione (una definizione concordata), valutare attentamente la proposta: potrebbe essere un modo per chiudere la vicenda con una riduzione di sanzioni, ma è fondamentale che l’importo sia realmente ridotto e sostenibile. Non accettare adesioni che continuino a ignorare completamente i costi: negoziare facendo valere il nuovo orientamento che qualche costo va dedotto anche dagli importi in nero. Una strategia è proporre direttamente all’ufficio un calcolo alternativo: ad esempio “avete accertato €100.000 di ricavi non dichiarati; secondo noi applicando un margine del 30% (coerente col nostro settore) il maggior reddito imponibile dovrebbe essere €30.000; vi proponiamo di conciliare su questa base”. L’ufficio potrebbe non accettare per intero, ma è un punto di partenza per trattare. Ricordarsi che durante l’adesione si possono ottenere sanzioni ridotte di 1/3 e nessun interesse di mora ulteriore (art. 2 D.Lgs. 218/1997), quindi c’è convenienza a chiudere se l’importo concordato è ragionevole.
Nota: A seguito della riforma 2022 (L. 130/2022), per gli atti emessi dal 2023 in poi è divenuto obbligatorio il contraddittorio preventivo in molti casi di accertamento (specie se fondato su presunzioni gravi o su elementi forniti da altre autorità). La giurisprudenza già prima tendeva ad annullare gli accertamenti induttivi puri emessi senza contraddittorio quando non c’era urgenza, in ossequio ai principi UE sul diritto di difesa. Dunque, se non si è stati convocati per un contraddittorio a fronte di un accertamento presuntivo, verificare se ciò possa costituire motivo di nullità dell’atto. La cassazione (sent. n. 701/2020, n. 2553/2021) ha affermato ad esempio che è nullo l’accertamento fondato su studi di settore senza previa attivazione del contraddittorio obbligatorio. Anche per gli accertamenti da indagini bancarie, la prassi attuale è di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’atto; se ciò non è avvenuto, si potrà eccepire la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (oggi previsto anche dall’art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 per molti accertamenti).
Impugnazione dell’avviso di accertamento: ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se l’accertamento viene comunque notificato (in tutto o in parte) e le pretese risultano ingiustificate o eccessive, l’unica via è il ricorso al giudice tributario. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado) , ma la sostanza non cambia: occorre presentare un ricorso scritto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (120 giorni se si è esperita la procedura di adesione che sospende i termini). Il ricorso tributario è un atto tecnico-legale che deve contenere, a pena di inammissibilità: i dati del ricorrente, dell’atto impugnato e dell’ente impositore, i motivi per cui si contesta l’atto, l’indicazione delle prove di cui ci si intende avvalere e la richiesta finale (conclusioni). Data la complessità, è altamente consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista o da un commercialista abilitato.
Vediamo i principali motivi di ricorso che, nel caso di un accertamento induttivo basato su ricavi ricostruiti senza costi, andrebbero sviluppati:
- Vizi formali e procedurali dell’atto: ad esempio, difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000). L’avviso di accertamento deve spiegare chiaramente l’iter logico presuntivo seguito dall’ufficio . Se si limita ad affermare “ricavi rettificati perché incongrui” senza dettagli, o “applicata percentuale di ricarico del xx%” senza spiegarne la fonte, si può eccepire la carenza di motivazione. La Cassazione ha ritenuto illegittimo un accertamento basato su presunzioni non esplicitate adeguatamente, perché impedisce la difesa (cfr. Cass. n. 26635/2009). Inoltre, verificare notifiche e firme: se l’atto non è stato notificato regolarmente (es. vizi nella relata) o non è firmato dal capo ufficio, sono vizi di nullità da far valere. Questi aspetti da soli raramente risolvono il merito, ma costituiscono utili argomenti aggiuntivi di pressione.
- Insussistenza dei presupposti per il metodo induttivo puro: se l’ufficio ha applicato l’art. 39 c.2 (induttivo puro) ma mancavano le condizioni estreme richieste, il ricorso deve evidenziarlo. Ad esempio: la contabilità non era così inattendibile, oppure le irregolarità contestate erano formali e non sostanziali. La Cassazione ha annullato accertamenti induttivi puri ritenendo che l’ufficio vi avesse fatto ricorso illegittimamente pur in presenza di una contabilità regolare (vedi Cass. ord. n. 13374/2019) . Dunque, se il contribuente può dimostrare che i libri, sebbene presentassero qualche problema, erano nel complesso veritieri, allora l’accertamento extracontabile integrale non era lo strumento corretto: ciò comporta violazione di legge (art. 39 DPR 600) e può portare all’annullamento. Ad esempio, se l’ufficio ha ignorato tutte le scritture solo perché mancava il registro inventari o perché c’era un errore nei saldi, è eccessivo: si doveva al più fare un analitico-induttivo limitato. Su questo motivo è utile richiamare giurisprudenza che definisce il confine tra i due metodi .
- Difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni (per accertamento misto): qualora l’atto sia formalmente basato sull’art. 39 c.1 lett. d (quindi analitico-induttivo), occorre esaminare se gli indizi utilizzati soddisfano i requisiti legali. Il ricorso dovrebbe contestare che le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti come richiesto. Ad esempio: “L’ufficio fonda l’accertamento su una presunta antieconomicità, ma tale indice non è grave poiché spiegabile con la crisi del settore; non è preciso, in quanto il ricarico medio utilizzato (250%) è arbitrario e non calato nella realtà aziendale; non è concordante con altri dati, essendo l’unico elemento addotto”. In molti casi, l’ufficio usa un solo elemento (es. una percentuale di ricarico media), e il contribuente può attaccarlo sia nel merito (vedi punto successivo) sia sotto il profilo giuridico: per anni si è dibattuto se un solo elemento possa costituire presunzione valida. Oggi la Cassazione ritiene di sì, purché quell’indizio abbia forza logica autonoma . Tuttavia, il contribuente può provare a dimostrare che quell’elemento non è affatto così forte o che era necessario corroborarlo con altri. Ad esempio: “l’ufficio ha basato tutto sul consumo di acqua minerale per stimare i coperti del ristorante, ma ciò ignora variabili come lo spreco d’acqua o l’uso non collegato ai clienti; quindi la presunzione non è ragionevolmente precisa”. Se si riesce a far riconoscere al giudice che le presunzioni non avevano i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c., l’accertamento va annullato integralmente.
- Travisamento dei fatti ed errori di calcolo nella ricostruzione dei ricavi: questo è un aspetto fattuale molto importante. Spesso negli accertamenti induttivi, soprattutto se basati su percentuali o coefficienti, possono esservi errori o assunzioni discutibili. Il ricorso deve smontare la credibilità dell’accertamento mettendone in luce gli sbagli. Esempi:
- Percentuali di ricarico arbitrarie: come da esempio sopra, l’ufficio potrebbe aver applicato un ricarico standard (es. 250%) senza considerare la specificità dell’azienda. Il ricorso deve evidenziare che tale percentuale “non meglio precisata” è stata presa forse da fonti non attendibili, oppure riferita ad anni diversi , e contraddice i dati reali dell’azienda . Magari l’azienda in quegli anni praticava sconti, o aveva furti di magazzino, o merci deperibili che riducono il ricarico effettivo. Supportare queste affermazioni con documenti se possibile (es. denuncia di furto, resi di magazzino, listini prezzi promozionali). Citare anche giurisprudenza: p.es. Cass. n. 14707/2018 ha affermato che la percentuale di ricarico applicata deve essere congrua e motivata, non un mero dato statistico astratto. Nel nostro esempio (pizzeria con ricarico 250% su materie prime) si potrebbe allegare una perizia di un commercialista che calcoli, in base agli acquisti e alle rese, un ricarico effettivo magari del 180%.
- Utilizzo di anni o dati non omogenei: se l’ufficio ha preso a riferimento anni lontani o aziende diverse, contestare la scarsa pertinenza. Ad esempio: “L’ufficio cita lo studio di settore del 2018 per accertare l’anno 2021, senza considerare il mutato contesto (pandemia Covid, ecc.)”.
- Mancata considerazione di eventi eccezionali: ad esempio, se un’annata è andata male per cause straordinarie (incendio, lavori stradali che hanno ridotto clientela, malattia del titolare), l’accertamento induttivo che pretenda ricavi “normali” è smentito dai fatti. Allegare documenti su tali eventi per rendere inverosimili gli assunti del Fisco.
- Errori aritmetici: controllare minuziosamente i numeri dell’atto. Può capitare che sbaglino somme, percentuali, doppio conteggio di alcuni movimenti. Questi errori, se documentati, minano la fiducia nell’intero calcolo. Anche un errore piccolo, messo in luce, dà al giudice l’impressione di un lavoro approssimativo dell’ufficio, a vantaggio della nostra tesi.
- Violazione del principio di capacità contributiva per mancato riconoscimento dei costi (motivo fondamentale): questo è il cuore nuovo della difesa. Bisogna sostenere che l’accertamento è illegittimo o comunque infondato nella misura in cui tassa ricavi lordi senza costi. Qui si integrano più profili: violazione di legge (art. 39 DPR 600/73 interpretato sistematicamente), eccesso di potere impositivo, violazione artt. 3 e 53 Cost. Il ricorso dovrebbe affermare che anche qualora i ricavi accertati fossero esistenti, l’ufficio ha errato a non dedurre alcun costo ad essi relativo. Si potrà citare:
- la Corte Costituzionale n. 225/2005 (se pertinente, in caso di induttivo puro) che impone di evitare tassazione di utili lordi ;
- soprattutto la Corte Costituzionale n. 10/2023 e il principio di parità di trattamento, evidenziando come la Consulta abbia sancito la necessità di considerare deducibili percentuali di costo anche in accertamenti da presunzioni ;
- la Cassazione n. 19574/2025 (se l’anno in causa è successivo, si può invocare l’overruling giurisprudenziale a favore del contribuente) che stabilisce il diritto del contribuente a una deduzione forfettaria di costi anche nell’analitico-induttivo .
- eventuali altre Cassazioni di supporto: es. Cass. Sez. V n. 18563/2023 e n. 5586/2023 che già preludevano a tale apertura (le cita l’ordinanza 19574) , oppure Cass. ord. n. 5486/2025 per dire che per l’IVA serve prova specifica ma implicitamente conferma che per i redditi si può forfettizzare .
In pratica, si chiede al giudice di rideterminare il reddito abbattendo i ricavi presunti di una certa percentuale per tenere conto dei costi. Qui è utile non lasciar vaghi i numeri: proporre una percentuale concreta. Si può calcolare in base a: – Margine lordo medio dell’azienda negli anni precedenti (es. se di solito il costo del venduto era il 60% dei ricavi, proporre di applicare quello). – Margine medio di settore (desumibile da studi di settore, banche dati economiche, bilanci di concorrenti). – Analisi specifica: se i ricavi presunti derivano da vendite di beni X, indicare il presumibile costo di quei beni. Ad esempio: se un panificio ha venduto clandestinamente 1.000 kg di pane a €3/kg = €3.000 ricavi, ma la farina e ingredienti costano €1,5/kg, più energia e manodopera €0,5/kg, il costo è €2/kg, quindi l’utile è €1/kg, ossia €1.000. Chiedere che l’imponibile sia €1.000 anziché €3.000. – Forfait minimi di legge: in alcune situazioni ci sono percentuali forfettarie riconosciute in normative analoghe. Ad esempio, per i lavoratori autonomi che aderivano ai vecchi “concordati”, l’erario riconosceva forfettariamente una percentuale di spese. Questi riferimenti, pur non applicabili direttamente, si possono menzionare per dare l’idea di cosa sia ragionevole (es. “nelle imprese di servizi di solito il 40% dei ricavi è costo, come da dati ***”).
Questo motivo di ricorso è sia di legittimità (violazione di norme e principi) sia di merito (quantificazione): in conclusione si potrà chiedere in subordine al giudice, se non ritiene di annullare l’atto, di ridurre l’imponibile accertato di un importo corrispondente ai costi presunti non considerati. Di fatto si sollecita il potere del giudice di rideterminare l’accertamento (cosa possibile perché il processo tributario non è solo annullatorio ma può portare a decisioni di merito sull’entità della pretesa).
- Altri motivi eventuali: a seconda del caso, potrebbero esservi ulteriori censure. Ad esempio, sproporzione delle sanzioni (se vengono applicate sanzioni pecuniarie elevatissime, chiedere la non applicazione o riduzione per obiettiva incertezza del diritto, soprattutto in questa fase di cambiamento giurisprudenziale), oppure l’intervenuta decadenza se l’accertamento è fuori termine (di norma per omessa dichiarazione c’è tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, prorogabile di un anno in caso di PVC, etc.).
Una volta redatto e depositato il ricorso (telematicamente, tramite il Processo Tributario Telematico, visto che dal 2021 il deposito cartaceo è sostituito da quello digitale), l’Agenzia delle Entrate si costituirà con controdeduzioni scritte. In esse l’ufficio replicherà ai punti sollevati. Ad esempio, potrebbe sostenere che la contabilità era inattendibile, che l’antieconomicità è prova sufficiente di evasione, e magari contesterà l’applicabilità delle nuove sentenze al caso specifico (spesso provano a dire che il contribuente non ha comunque fornito elementi, o che la percentuale di costi proposta è esagerata).
Difesa in giudizio e repliche alle controdeduzioni dell’ufficio
Dopo aver letto le controdeduzioni dell’Agenzia, il contribuente può depositare memorie aggiuntive (di solito fino a 10 giorni prima dell’udienza) per controbattere. In questa fase, è bene ribadire i punti chiave e smontare le argomentazioni dell’ufficio. Ad esempio, se l’ufficio sostiene che “il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale dei costi”, replicare sottolineando che per definizione i costi di operazioni non fatturate non possono avere documenti, e proprio per questo la Cassazione ha ammesso la prova presuntiva contraria . Se l’ufficio cita ancora vecchie sentenze che negano i costi (e potrebbe farlo, perché fino al 2022 molte Cassazioni dicevano ciò), evidenziare che l’orientamento è superato dall’evoluzione costituzionale e di legittimità del 2023-2025, e che continuare a negare ogni costo equivarrebbe a tassare ricavi lordi in violazione dell’art. 53 Cost. Inoltre, se l’ufficio nelle sue difese ha omesso di giustificare la scelta di quel metodo o quella percentuale, farlo notare al giudice (“l’ente resistente non ha fornito elementi ulteriori a sostegno della presunzione, il che conferma la sua debolezza”).
All’udienza (che può essere orale su richiesta, o altrimenti decidono in camera di consiglio su atti), insistere brevemente sui concetti chiave: ad es., far presente che il caso in esame rientra proprio tra quelli considerati dalle recenti pronunce e che una decisione favorevole al contribuente sarebbe conforme a tali precedenti, mentre diversamente si creerebbe un contrasto (i giudici tributari tendono a uniformarsi ai principi di Cassazione per evitare riforme in appello). Se vi sono prove concrete a proprio favore (es. documenti giustificativi di parte dei movimenti bancari), enfatizzarle come segno di buona fede e collaborazione.
Se il contribuente vince, l’atto viene annullato o ridotto. Se invece perde in primo grado, non bisogna scoraggiarsi: si può appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In appello si possono riproporre tutti i motivi (o correggerli), e nel frattempo magari saranno intervenute ulteriori sentenze utili. Ad esempio, nel 2026 la Cassazione potrebbe consolidare ancor di più questi principi, rendendo la posizione del contribuente ancora più forte in secondo grado. Anche la sospensione della riscossione può essere chiesta sia in primo grado sia in appello, per evitare di pagare subito le somme (tipicamente, in pendenza di giudizio l’iscrizione a ruolo è limitata a 1/3 del totale, ma in caso di grave e fondato pericolo si può chiedere la sospensiva totale).
Infine, dopo l’appello c’è eventualmente il ricorso in Cassazione (Sezioni Civili Tributarie) che però verte solo su questioni di diritto. È qui che si fissano i principi generali – come quelli innovativi citati – quindi è fondamentale che il difensore già dal primo grado abbia impostato bene i motivi in diritto, per poterli eventualmente far valere fino in Cassazione. Ad esempio, se non si è eccepita la violazione dell’art. 53 Cost. in primo grado, non la si può introdurre ex novo in Cassazione. Dunque, un consiglio pratico: sollevare sempre in ricorso tutti i possibili profili di diritto (anche costituzionale), sia per convincere subito il giudice di merito, sia per tenerli “vivi” in caso di ricorso per Cassazione.
Esempio di motivi di ricorso (schema sintetico)
Per chiarezza, ecco un possibile schema dei motivi di ricorso che un contribuente potrebbe utilizzare contro un accertamento induttivo basato su ricavi ricostruiti senza costi. Si tratta di un modello semplificato a fini didattici:
- Motivo 1 – Violazione di legge (art. 39 DPR 600/73) per indebita adozione del metodo induttivo puro: “La contabilità dell’azienda, sebbene presentasse irregolarità, non era complessivamente inattendibile al punto da legittimare un accertamento extracontabile totale ex art. 39 c.2 DPR 600/73. L’ufficio avrebbe dovuto al più procedere ai sensi dell’art. 39 c.1 lett.d). L’avviso è dunque viziato per violazione di legge e deve essere annullato, non ricorrendo i presupposti estremi richiesti per l’induttivo (Cass. 7290/2020; Cass. 13374/2019)”. (Se invece l’ufficio ha usato correttamente l’analitico-induttivo, questo motivo non si mette; si adatterà alla situazione specifica.)
- Motivo 2 – Carenza di motivazione e utilizzo di presunzioni prive dei requisiti: “L’atto impugnato risulta motivato in modo inadeguato, limitandosi ad affermare che i ricavi dichiarati erano incongrui e applicando una percentuale di ricarico del xx% senza spiegare come sia stata determinata. Inoltre, la presunzione utilizzata (antieconomicità basata su ricarico medio di settore) non possiede i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39 c.1 lett.d) DPR 600/73 e dall’art. 2729 c.c.: è un elemento unico, per giunta estrapolato da contesti non omogenei, e smentito dalla concreta situazione aziendale. Pertanto, l’accertamento è illegittimo (Cass. 26635/2009; Cass. 17408/2010 richiama la necessità che le presunzioni siano attendibili e logiche)”.
- Motivo 3 – Travisamento dei fatti ed errori di calcolo: “L’ufficio ha sovrastimato i ricavi occulti facendo errate assunzioni: ad esempio ha incluso tra i prelevamenti sospetti anche bonifici che in realtà erano pagamenti di fornitori già contabilizzati (doc. X); ha applicato un ricarico del 250% quando in realtà, considerando gli scarti e l’invenduto, il ricarico effettivo non supera il 150% (perizia Y); non ha considerato che nell’anno d’imposta il negozio è rimasto chiuso due mesi per lavori (doc. Z) e quindi le vendite potenziali erano minori. Tali errori inficiano radicalmente la quantificazione effettuata dall’ufficio, rendendola priva di fondamento”.
- Motivo 4 – Violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nonché dell’art. 39 DPR 600/73 in combinato disposto, per mancato riconoscimento di costi deducibili correlati ai ricavi presunti: “L’amministrazione ha violato il principio di capacità contributiva tassando come reddito imponibile l’intero ammontare dei ricavi presunti (€…), senza considerare alcun costo di produzione. Ciò contrasta con l’art. 53 Cost., come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 225/2005 e n. 10/2023), nonché con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 39 DPR 600/73. In base ai suddetti principi, anche in sede di accertamento da presunzioni spetta al contribuente il diritto di vedersi imputato un reddito netto e non lordo. La Cassazione (ord. n. 19574/2025) ha di recente affermato che il contribuente può opporre prova contraria presuntiva, eccependo costi forfettari. Nel caso in esame, in via subordinata e prudenziale, si chiede di quantificare in misura non inferiore al xx% dei ricavi accertati i costi da dedurre (percentuale desunta dall’analisi dei bilanci e dei margini usuali del settore – cfr. doc. …). Ne consegue che, detratta tale quota, l’eventuale maggior reddito imponibile non può eccedere €… . Ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva e trasformerebbe il Fisco in un tassatore di ricavi lordi, con trattamento deteriore per chi abbia tenuto scritture rispetto a chi non le ha tenute, risultato già stigmatizzato dal Giudice delle Leggi”.
(Segue petitum con richiesta di annullamento totale o riduzione dell’imponibile, ecc.)
Naturalmente, l’efficacia di ciascun motivo dipenderà dalle circostanze specifiche e dalle prove disponibili. Non tutti i casi consentono di utilizzare tutti questi motivi; vanno calibrati. Ma questo schema mostra come oggi la difesa possa essere molto più articolata, includendo la rivendicazione esplicita dei costi presuntivi deducibili – elemento innovativo e centrale nella strategia post-2023.
Controdeduzioni dell’ufficio e ruolo del giudice
Come anticipato, l’Agenzia nelle proprie controdeduzioni cercherà di sostenere la bontà dell’accertamento. Spesso insisterà su frasi di stile come: “il contribuente non ha dimostrato nulla, quindi giustamente l’ufficio non ha potuto riconoscere costi”, oppure “la percentuale di ricarico applicata è addirittura prudenziale”, o ancora “in base alla giurisprudenza consolidata (antecedente) i costi non documentati non si deducono”. Il contribuente deve replicare punto su punto: – Richiamare le nuove sentenze che superano la “giurisprudenza consolidata” citata dall’ufficio, spiegando che quella non è più attuale (ad es., se l’ufficio cita Cass. 26461/2017 o 21108/2019 che negavano costi, contrapporre Cass. 19574/2025 e Corte Cost. 10/2023). – Se l’ufficio afferma che il contribuente non ha fornito prove, sottolineare che ha fornito elementi presuntivi (per es. studi di settore, medie) e che la legge ora li ammette come prova contraria . – Se l’ufficio difende il suo singolo indizio (es. “percentuale media di settore”) come sufficiente, ribadire eventuali incoerenze fattuali di quell’indizio e ricordare che comunque la Cassazione pur ammettendo presunzioni semplici uniche, richiede che siano logicamente attendibili – se ne può discutere l’attendibilità. – Mettere in evidenza eventuali contraddizioni nelle difese dell’ufficio: a volte per giustificare la mancata deduzione di costi l’Agenzia potrebbe contraddirsi (es. sostenere che il contribuente non ha costi perché rivende beni rubati o avuti gratis – ipotesi fantasiose che talvolta si leggono; far notare al giudice l’assurdità di certe tesi).
Va ricordato al giudice che il processo tributario è a cognizione piena: egli può rideterminare l’imponibile se necessario. E soprattutto, che il diritto vivente adesso impone un certo trattamento dei costi: un giudice di primo grado che oggi emettesse una sentenza negando totalmente i costi in un accertamento per ricavi in nero rischierebbe altissime probabilità di riforma in appello o Cassazione, data la direzione presa dagli Ermellini. Far percepire ciò può essere decisivo.
Post sentenza di primo grado: il punto di vista del “debitore”
Se l’esito non è favorevole, come detto, si può appellare. Nel frattempo, l’importo accertato diventa esigibile solo in parte fino a sentenza definitiva. Il contribuente deve gestire anche l’aspetto finanziario: potrebbe ricevere una cartella per un terzo delle imposte contestate più interessi e una quota di sanzioni. È importante sapere che: – Pagare quella parte non significa accettare l’accertamento; è un effetto legale automatico. Si può pagare e proseguire la causa per il resto. – Se la situazione economica è grave, si può chiedere la sospensione di queste somme in appello, motivando che l’esazione immediata arrecherebbe danno grave e che il contribuente ha buone probabilità di vittoria (alla luce magari della nuova giurisprudenza). – Valutare anche soluzioni transattive: dal 2023 la riforma consente anche conciliazione giudiziale e altre forme deflattive in ogni stato e grado. Se in primo grado non si è trovato accordo, talvolta in appello, a fronte di nuove sentenze, l’Agenzia stessa potrebbe essere più propensa a chiudere. Ad esempio, se nel 2025 la Cassazione ha emanato l’ordinanza 31406/2025 sull’IVA, l’ufficio potrebbe decidere di adeguarsi e togliere l’IVA dall’accertato, proponendo in appello una conciliazione parziale su quel punto. Il contribuente può accettare quelle riduzioni e poi proseguire solo per il resto contestato.
In ogni caso, dal punto di vista del contribuente-“debitore” è fondamentale mantenere un atteggiamento proattivo: – Documentare tutto ciò che può giustificare o spiegare le anomalie contestate. – Aggiornarsi sulle ultime pronunce (come quelle citate) perché la materia è in evoluzione. – Affidarsi a professionisti esperti, dato il livello avanzato e tecnico delle questioni (un avvocato tributarista saprà come argomentare al meglio queste tematiche, un commercialista potrà fornire perizie sui costi/margini, ecc.). – Ricordare che ogni caso è a sé: le sentenze creano principi generali, ma poi vanno calati nei fatti concreti.
Esempi pratici di accertamenti induttivi e possibili difese
Passiamo ora ad alcuni casi simulati, ispirati da vicende reali, per vedere in pratica come le strategie descritte possono essere applicate.
Esempio 1: Ricarico eccessivo in una verifica a ristorante. La società “Alpha” gestisce una trattoria. Dalla verifica emerge che non è stato tenuto il registro degli inventari e mancano alcune distinte di carico/scarico di magazzino. I verificatori, ritenendo inattendibili le rimanenze dichiarate, procedono con accertamento induttivo puro ai sensi dell’art. 39 c.2 DPR 600/73 . Ricostruiscono i ricavi del 2022 applicando un ricarico medio del 250% sul costo delle materie prime acquistate (tecnica spesso usata): avendo trovato acquisti per €40.000, presumono vendite per €140.000 (40k + 250%). Poiché la società ne aveva dichiarati solo €80.000, accertano maggiori ricavi per €60.000. Inoltre calcolano IVA 22% su 60.000 (€13.200) e applicano sanzioni per omessa fatturazione. Difesa: In primo luogo, l’azienda contesta che ci fossero i presupposti per l’induttivo puro: la contabilità era carente sulle rimanenze ma il libro giornale e gli incassi erano regolari (caso dubbio, ma da sollevare). In secondo luogo, contesta la percentuale di ricarico: produce uno studio del proprio bilancio da cui risulta che, considerando anche gli sprechi alimentari e i pasti offerti ai dipendenti, il ricarico effettivo non supera il 180%. Inoltre allega dati della FIPE che indicano come il ricarico medio nei ristoranti tipici sia intorno al 150-200%. Evidenzia che un ricarico del 250% è arbitrario e non tiene conto della specifica situazione (es. molti prodotti invenduti a fine giornata). Cita Cass. n. 17408/2010 dove fu ritenuta legittima una ricostruzione su consumo d’acqua, ma in quel caso la pizzeria contestata non aveva portato alcuna spiegazione contraria ; qui invece spiegazioni ce ne sono. Elemento nuovo: la difesa invoca che comunque, dei €60.000 di ricavi occultati, una parte consistente sono costi (le stesse materie prime e altre spese generali). Suggerisce di applicare il margine netto storico dell’azienda, che è circa il 30%: quindi su €60.000 di vendite nascoste, l’utile imponibile sarebbe €18.000. Richiama Corte Cost. 225/2005 e Cass. 19574/2025. Esito possibile: il giudice potrebbe ritenere legittimo l’uso dell’induttivo (mancava inventario, grave irregolarità) ma accogliere parzialmente il ricorso sul quantum: ad esempio, riconoscendo che il 250% era sovrastimato, ridurlo al 180% (ricavi occulti ridotti a €32.000 circa) e poi dedurre forfettariamente un ulteriore 70% di costi, tassando in definitiva solo un utile netto attorno a €10.000. Così l’azienda verrebbe tassata su €10k invece che €60k. Non è vittoria totale, ma un enorme miglioramento, ottenuto combinando contestazione fattuale (ricarico) e principio dei costi.
Esempio 2: Evasore totale con versamenti bancari non giustificati. Il sig. B è un commerciante che nel 2024 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi né IVA (evasore totale). Attraverso indagini sui conti correnti, l’Agenzia scopre versamenti per €122.000 nell’anno, di cui il contribuente non sa dimostrare la provenienza (non risultano prestiti registrati, né redditi dichiarati, ecc.). L’ufficio procede con accertamento induttivo puro: considera €122.000 come ricavi non dichiarati. In più, fino a poco tempo fa avrebbe calcolato IVA 22% (€26.840) su questo imponibile, pretendendo così €148.840 di imponibile IVA incluso . Difesa: In questo caso, trattandosi di omessa dichiarazione, l’induttivo puro è legittimo. B ha poche vie di uscita: può cercare di dimostrare che una parte di quei versamenti non è un ricavo (es. erano risparmi prelevati da sotto il materasso e messi in banca? difficile). Supponiamo che non abbia prove. Grazie alla nuova giurisprudenza, però, B può sostenere che i €122.000 devono intendersi lordi IVA: quindi l’IVA non è aggiuntiva ma compresa . Ciò abbatterebbe già la pretesa del 22%. Inoltre, può invocare comunque il riconoscimento di costi forfettari: ad esempio, se il suo settore è il commercio di abbigliamento, il ricarico medio è del 50%, quindi quei €122.000 ricavi presuppongono €81.000 di costi merce e €41.000 di utile. B chiederà di tassare solo €41.000 (e l’IVA solo su €122.000 considerati lordo, quindi già nei €122k c’era ~€22k di IVA). Esito possibile: trattandosi di evasore totale, la simpatia dei giudici non sarà alta, ma se B cita la Cassazione 31406/2025 sullo scorporo IVA , è probabile che almeno su quello ottenga ragione: l’imponibile IVA sarà ridotto a €100.000. Quanto ai costi, essendo induttivo puro, la deduzione forfettaria è quasi certa (era pacifica anche prima): spesso l’Agenzia stessa nelle controdeduzioni dirà “abbiamo applicato un margine forfettario del x%”. Se non l’ha fatto, il giudice potrebbe farlo. In definitiva B potrebbe trovarsi tassato su un reddito attorno a €40-50.000 (più IVA €22k già dentro i 122k) invece che sul doppio.
Esempio 3: Prelevamenti bancari in un’impresa in contabilità semplificata. La ditta individuale “Gamma” (artigiano in regime semplificato) subisce un controllo sui conti: emergono prelievi non giustificati per €30.000 nell’anno 2023. L’ufficio li presume utilizzati per acquisti in nero e, poiché Gamma ha margini di guadagno tipici del 30%, stima che quei €30.000 di costi occulti abbiano generato €42.000 di ricavi non dichiarati. Emette accertamento analitico-induttivo per maggiori ricavi €42.000, basandosi sul combinato art. 32 e art. 39 c.1 lett.d. Difesa: Gamma impugna eccependo anzitutto che parte di quei prelievi erano in realtà serviti per pagare spese personali (esibisce ricevute di affitto abitazione per €5.000 pagate in contanti – dunque contesta €5k come non attinenti ai ricavi). Per i restanti €25.000, ammette che possano essere stati usati per acquisti extra-contabili, ma contesta la quantificazione dei ricavi correlati: se l’ufficio assume un margine del 30%, allora di €42k ricavi solo €12k sarebbero utile, e per coerenza i €30k sarebbero costi. Inoltre, Gamma richiama esplicitamente Corte Cost. 10/2023: essendo un piccolo imprenditore in semplificata, la sua situazione è proprio quella esaminata dalla Consulta . Quindi i giudici dovrebbero consentirgli di dedurre i costi collegati ai prelievi. Esito possibile: se Gamma riesce a provare almeno in parte l’uso personale di taluni prelievi, quei €5k verranno esclusi dall’imponibile. Sui restanti €25k, il giudice, coerentemente col principio costituzionale, potrebbe decidere di tassare solo l’utile: ad esempio, se reputa attendibile il margine 30%, su €25k costi e €35k ricavi (ipotetici), l’utile sarebbe €10k; ma siccome l’ufficio ne aveva accertati €42k di ricavi, forse il giudice ridurrà direttamente i ricavi presunti a ~€35k (deducendo €7k costi forfettari per arrivare a margine 30%). Il risultato: Gamma paga su base imponibile molto inferiore (risparmio d’imposta notevole) e vede riconosciuto in sentenza il principio dei costi deducibili presunti. Questo caso mostra come l’argomentazione nuova non elimini l’accertamento (Gamma comunque ha fatto nero), ma lo ridimensiona fortemente.
Esempio 4: Accertamento da elemento unico – consumo di utenze. La società “Delta” gestisce un piccolo hotel. La contabilità è regolare ma in base ai dati SIAE dei pernottamenti comunicati, l’Agenzia sospetta che Delta abbia dichiarato meno presenze. Prende un elemento: le bollette dell’acqua mostrano consumi elevati, non coerenti col numero di clienti dichiarati. Utilizza questo come presunzione semplice e ricostruisce i ricavi presunti: stima che l’acqua consumata equivarrebbe a 500 pernottamenti in più, quindi €50.000 di ricavi non dichiarati. Metodo: art. 39 c.1 lett.d (analitico-induttivo). Difesa: Delta contesta che un solo elemento (consumo d’acqua) possa da solo fondare l’accertamento. Richiama però che la Cassazione ha ammesso che anche un solo elemento, se preciso e grave, può bastare , quindi la sua linea è dimostrare che non è così preciso: adduce ad esempio che quell’hotel ha un ristorante interno che consuma molta acqua (lavaggi in cucina) e quell’anno c’è stata una grossa perdita alla rete idrica poi riparata (documenta chiamate all’idraulico). Quindi il consumo anomalo d’acqua non è direttamente proporzionale alle camere vendute. Porta anche un confronto: l’energia elettrica e il gas non mostrano aumenti analoghi, segno che l’acqua è stato un outlier per ragioni tecniche. Su questa base chiede l’annullamento totale della ripresa, per mancanza dei requisiti della presunzione. Inoltre, cautelativamente, afferma che se anche vi fossero stati ricavi extra, andrebbero abbattuti dei costi (acqua stessa, lavanderia ecc.) almeno del 50%. Esito possibile: se il giudice ritiene plausibile la spiegazione alternativa del consumo d’acqua, può annullare l’accertamento per insufficienza probatoria (presunzione non grave né univoca). In subordine, potrebbe ridurre l’importo riconoscendo che non tutti i 500 pernottamenti in più ci sono stati. Questo caso evidenzia che la difesa da accertamento induttivo si gioca molto sul piano tecnico-fattuale: serve conoscere bene il funzionamento dell’attività e portare elementi alternativi.
Ogni esempio evidenzia un aspetto: margini e ricarichi (es.1), movimenti bancari e IVA (es.2), prelievi e costi (es.3), presunzioni atipiche da consumi (es.4). In tutti emerge l’importanza di non arrendersi di fronte a un accertamento induttivo “monstre”: la legge e i giudici offrono strumenti di contrasto, e con il quadro aggiornato al 2025 il contribuente ha molte più frecce al suo arco rispetto al passato.
Domande e Risposte frequenti (FAQ)
D: Cosa significa “ricostruzione induttiva dei ricavi senza costi”?
R: Si riferisce a quando il Fisco determina i ricavi non dichiarati di un contribuente usando metodi induttivi (presunzioni, indizi) e, nel farlo, non riconosce alcun costo correlato. In pratica, viene presunto un certo ammontare di vendite in nero e quell’intero ammontare è considerato reddito tassabile, come se il contribuente non avesse sostenuto spese per realizzarlo. È una situazione frequente negli accertamenti induttivi puri (evasori totali, contabilità azzerata) ma si presentava anche in accertamenti misti, dove i costi venivano disconosciuti per mancanza di documenti . Ora però la giurisprudenza richiede di tenere conto dei costi anche in queste ricostruzioni , almeno in via forfettaria, per tassare il reddito netto e non il lordo .
D: Qual è la differenza tra accertamento analitico-induttivo (misto) e accertamento induttivo puro?
R: In breve, l’accertamento analitico-induttivo (detto anche extracontabile parziale o metodo “misto”) è utilizzato quando la contabilità è solo parzialmente inattendibile: l’ufficio rettifica singole voci (per es. i ricavi) basandosi su presunzioni qualificate (indizi gravi, precisi e concordanti) senza ignorare del tutto le scritture contabili . L’accertamento induttivo puro, invece, scatta quando la contabilità è totalmente inattendibile o mancante: l’ufficio può prescindere da tutti i dati contabili e ricostruire l’intero reddito con qualsiasi elemento, anche presunzioni semplici non rigorose . Un’altra differenza era nel trattamento dei costi: nell’analitico-induttivo fino a poco tempo fa i costi non venivano ammessi salvo prova documentale , mentre nell’induttivo puro si riconosceva un abbattimento forfettario . Oggi questa differenza è attenuata perché la Cassazione ha esteso la deduzione forfettaria dei costi anche al metodo misto . In sintesi, puro = contabilità azzerata, presunzioni libere; misto = contabilità parziale, presunzioni qualificate .
D: Quando l’Agenzia delle Entrate può usare l’accertamento induttivo puro?
R: Solo in casi espressamente previsti dalla legge (art. 39 comma 2 DPR 600/1973): ad esempio, omessa dichiarazione dei redditi, mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili obbligatorie, oppure quando le scritture ci sono ma presentano irregolarità talmente gravi da renderle globalmente inaffidabili (come registri tenuti in modo da non consentire il calcolo del reddito) . Anche il rifiuto di esibire documenti o libri durante una verifica può legittimare l’induttivo puro. In pratica, dev’esserci una situazione di estrema inattendibilità. Non basta una discrepanza o qualche errore: in quei casi l’ufficio deve restare nell’analitico-induttivo. Se usa il metodo puro fuori dalle condizioni, l’accertamento è illegittimo . Per l’IVA, analogamente, l’art. 55 DPR 633/72 consente l’accertamento induttivo se ad esempio non viene presentata la dichiarazione annuale o se mancano i registri IVA.
D: Che cos’è l’antieconomicità e può da sola giustificare un accertamento induttivo?
R: L’antieconomicità è la situazione in cui l’impresa dichiara risultati incoerenti con la normale logica economica, ad esempio costi molto superiori ai ricavi per più anni, margini di guadagno irrisori o negativi senza giustificazione, ecc. È un indizio classico usato dal Fisco: l’idea è che nessun imprenditore opererebbe in perdita sistematica, quindi se i conti non tornano probabilmente c’è del nero. La Cassazione la considera un valido elemento presuntivo per accertamenti analitico-induttivi . Tuttavia, l’antieconomicità di per sé non prova nulla con certezza: può essere dovuta a eventi straordinari o scelte imprenditoriali (sconti aggressivi per entrare sul mercato, investimenti, crisi economica). In giudizio, se l’ufficio basa tutto sull’antieconomicità, il contribuente può difendersi spiegando le ragioni delle perdite e magari mostrando che dopo l’anno in questione l’andamento è migliorato (o che ha chiuso l’attività, a riprova che effettivamente era in sofferenza). La giurisprudenza attuale dice che anche un solo elemento può bastare se grave e preciso , quindi un forte indice di antieconomicità potrebbe reggere da solo, ma solo se il contribuente non fornisce spiegazioni credibili. Dunque sì, l’antieconomicità può giustificare un accertamento, ma è contestabile se ci sono motivazioni concrete che la spiegano lecitamente.
D: Ho ricevuto un accertamento basato su movimenti in conto corrente: come posso difendermi?
R: Gli accertamenti bancari presuntivi sono molto comuni. Devi analizzare separatamente versamenti e prelevamenti: – Per i versamenti non giustificati (entrate sul conto): la legge presume che siano ricavi tassabili. Difesa: fornire prove che quei versamenti hanno cause non reddituali. Ad es., identificare bonifici o contanti che provengono da conti personali, risparmi, prestiti da familiari (meglio se con scrittura privata o bonifico originario), disinvestimenti (vendita di un’auto, riscatto di un’assicurazione). Se non hai prove, puoi solo contestare l’importo o invocare i costi: ad esempio sostenere che se davvero hai incassato quelle somme vendendo beni in nero, allora avrai avuto costi (vedi discorso costi forfettari). Grazie alle nuove sentenze, puoi chiedere di tassare solo il margine di profitto e non l’intero versamento . – Per i prelevamenti: se sei un imprenditore (contabilità ordinaria o semplificata), i prelievi inspiegati sono presunti acquisti in nero. Difesa: dimostrare che quei soldi prelevati sono usciti dal circuito economico dell’azienda per fini personali. Ad esempio prelievo di €1.000 al bancomat – mostra estratti che lo stesso giorno hai pagato l’affitto di casa in contanti. Oppure erano versati su un altro tuo conto (allora non sono spesa). Più prelievi giustifichi, meno rimangono come “acquisti neri”. Per la parte eventualmente non giustificabile, anche qui puoi sostenere che non tutto è reddito: se hai speso €X per acquisti non fatturati, avrai venduto generando un certo ricavo >€X ma con un margine. Non lasciar dire all’ufficio che €X di prelievi = €X di profitto. Argomenta magari: nel mio settore ricarico 20%, dunque €X di acquisti generano €1.2X di ricavi, con €0.2X di utile. Insomma, chiedi di scorporare i costi. Oggi c’è base legale per pretenderlo (Corte Cost. 10/2023) . Infine, verifica se l’ufficio ti ha invitato a fornire chiarimenti prima dell’accertamento. Se non l’ha fatto, potresti eccepire la violazione del contraddittorio (specie per accertamenti post 2018, da quando è obbligatorio in materia bancaria per molti casi). In pratica: difenditi documentando ogni movimento possibile e per il resto batti sul fatto che ricavi bancari non significano reddito netto.
D: L’Agenzia ha accertato ricavi extra e vuole anche l’IVA su di essi: rischio di pagare due volte?
R: Come spiegato, c’è una novità positiva: se l’accertamento è induttivo e riguarda operazioni completamente “in nero”, la Cassazione ha stabilito che l’importo accertato si considera IVA inclusa . Quindi non dovresti pagare l’IVA in aggiunta ai ricavi: quell’IVA andrà calcolata come compresa nell’importo. Ad esempio, se ti accertano €10.000 di vendite non fatturate, prima l’Agenzia avrebbe chiesto €10.000 di reddito + €2.200 di IVA, ora invece chiederà €8.197 di imponibile (su cui calcola le imposte dirette) e €1.803 di IVA, perché €10.000 = 8.197 + IVA22%. In sostanza il totale preteso sarà circa il 22% in meno rispetto a prima. Questa regola vale chiaramente nei casi di evasione totale o vendite completamente fuori dai registri. Se invece l’accertamento riguarda, ad esempio, ricavi sottofatturati (cioè hai emesso fatture per importi inferiori al reale), lì l’IVA era già stata applicata (anche se su base minore) e probabilmente l’ufficio la ricalcola sulla differenza. Il principio però è che non devi pagare due volte l’IVA sulla stessa base. Inoltre, occhio: poter detrarre l’IVA sugli acquisti “in nero” è praticamente impossibile (ti servirebbero le fatture di quegli acquisti). Quindi accontentati dello scorporo: è già un grande risultato poter dire “i ricavi che mi imputate includono l’IVA”. Questo argomento va esplicitamente richiesto nel ricorso se l’ufficio non lo ha fatto spontaneamente (non tutti gli uffici ancora applicano l’ordinanza della Cassazione, essendo recente).
D: Posso chiedere la prova testimoniale in Commissione Tributaria per dimostrare qualcosa (es. che ho avuto sprechi o furti)?
R: Purtroppo il processo tributario limita molto la prova testimoniale: per legge (art. 7 D.Lgs. 546/92) nel processo tributario non sono ammessi testimoni, salvo tramite dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza o in altri atti amministrativi. Quindi non puoi portare un dipendente a testimoniare che buttavate via tanta merce ogni sera; dovresti avere magari una sua dichiarazione scritta raccolta durante la verifica (difficile). La difesa si basa quasi tutta su documenti (contabili ed extracontabili) e presunzioni. Puoi però usare ogni documento, anche atipico: foto del magazzino vuoto, email di clienti che disdicono, perizie tecniche, ecc. Dal 2023 in teoria è stato introdotto il principio del “giudice tributario terzo” con poteri istruttori un po’ ampliati: potrebbe disporre consulenze tecniche o chiedere informazioni. Ma la testimonianza orale diretta in udienza continua a non essere ammessa. Quindi la strategia migliore è documentare per iscritto tutto il possibile durante la verifica e poi allegare quei documenti al ricorso. Se qualcosa è noto a terzi (es. il vicino di negozio può confermare che sei rimasto chiuso tot giorni), fagli fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: non ha lo stesso valore di una testimonianza, ma allegala – alcuni giudici le leggono come indizi.
D: Conviene fare un accertamento con adesione in caso di accertamento induttivo?
R: Dipende. L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97) è una procedura di dialogo con l’ufficio, su richiesta del contribuente (o avviata d’ufficio con invito), che consente di definire l’accertamento in via concordata, pagando le somme con sanzioni ridotte a 1/3. Conviene se pensi di non poter ottenere di meglio in giudizio e vuoi chiudere rapidamente. Nel caso di accertamento induttivo, c’è spesso margine di trattativa sull’entità dei ricavi e sull’applicazione dei costi. Se l’ufficio mostra apertura (ad esempio ammettendo che forse il ricarico è da rivedere), tentare l’adesione può portare a un buon compromesso. Ti permette anche di prendere tempo: presentando istanza di adesione entro 60 giorni dall’atto, i termini del ricorso si sospendono per massimo 90 giorni. Quindi può essere usata anche per prepararsi meglio al ricorso. Tuttavia, non accettare un’adesione al buio: se l’ufficio pretende quasi tutto senza cedere sui punti cruciali (es. continua a voler tassare 100% dei ricavi), probabilmente vale la pena fare ricorso dove un giudice terzo potrà valutare. L’adesione è proficua soprattutto se l’ufficio, consapevole magari delle nuove pronunce, concede già un taglio (es. riconosce un 30% di costi forfettari e riduce le sanzioni). In quel caso, chiudere potrebbe farti risparmiare tempo e denaro (ricorso lungo) e ottenere comunque un risultato accettabile. Valuta anche l’aspetto emotivo: reggere un contenzioso pluriennale può essere stressante; se puoi definire con uno sconto ragionevole, potresti preferirlo. In sintesi, prova sempre il dialogo: non hai nulla da perdere a vedere che proposta fa l’ufficio. Se è insoddisfacente, andrai in Commissione con magari ulteriori elementi (quanto meno hai capito dove l’ufficio è più rigido o più debole).
D: In caso di accertamento induttivo “puro”, posso evitare il penale pagando quanto dovuto?
R: L’accertamento induttivo puro spesso significa che c’era omessa dichiarazione o frode grave, situazioni che possono integrare reati tributari (D.Lgs. 74/2000). Ad esempio, omessa dichiarazione oltre €50.000 di imposta evasa è reato. La domanda suppongo verta sulla pace fiscale penale: pagando quanto dovuto scatta causa di non punibilità per alcuni reati (il cosiddetto “pentimento operoso”). In generale, sì, la legge prevede che se paghi integralmente i debiti tributari (imposta, sanzioni, interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale, per i reati di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele o omesso versamento l’estinzione del debito tributario estingue il reato. Quindi, se hai un accertamento induttivo puro grave e temi un procedimento penale, puoi valutare di definire e pagare subito per evitare guai penali. Tuttavia, questa è una scelta delicata: pagare tutto vuol dire rinunciare a contestare (a meno di patteggiare sull’imponibile con adesione). A volte nel penale conviene difendersi mostrando che l’accertamento era infondato o eccessivo (le sentenze tributarie non vincolano il penale, ma hanno un peso). Quindi è un discorso caso per caso, da affrontare con un avvocato penalista. Questa guida è focalizzata sul contenzioso tributario, ma è bene sapere che le due cose vanno coordinate: se c’è rischio penale, la strategia tributaria potrebbe tenerne conto (ad es. transigere per spegnere il penale). Comunque, per reati tributari più gravi (frode fiscale), il pagamento non estingue il reato ma può attenuare la pena.
D: Cosa si intende per “controdeduzioni” e qual è la differenza con il ricorso?
R: Nel contesto tributario, il termine controdeduzioni può riferirsi a due cose:
– Le controdeduzioni dell’ufficio: sono la risposta scritta dell’Agenzia delle Entrate al ricorso del contribuente. Una volta che presenti ricorso in Commissione (ora Corte di Giustizia Trib.), l’ente impositore si costituisce in giudizio con un atto difensivo detto proprio “memoria di controdeduzioni”, dove ribatte ai tuoi motivi e chiede la conferma dell’accertamento. Questo documento viene depositato prima dell’udienza e tu potrai leggerlo e replicare con una tua memoria.
– Le controdeduzioni del contribuente in fase pre-accertamento: spesso si parla di controdeduzioni anche riferendosi alle osservazioni che il contribuente presenta dopo un PVC o a seguito di un invito al contraddittorio. In questo senso, “inviare le controdeduzioni” significa mandare all’ufficio le proprie difese scritte prima che venga emesso l’avviso di accertamento, per cercare di convincerli.
In sintesi, la differenza col ricorso è che quest’ultimo è l’atto introduttivo formale di un giudizio tributario (si presenta al giudice, contro l’atto già emesso), mentre le controdeduzioni sono memorie difensive, o in sede amministrativa (prima dell’atto, rivolte all’ufficio) o in sede giudiziale (successive al ricorso, rivolte al giudice per rispondere alle difese della controparte). Entrambi sono strumenti importanti: le controdeduzioni pre-accertamento possono talvolta evitare l’accertamento o limitarlo; il ricorso e le eventuali repliche nel processo servono per ottenere l’annullamento o la riduzione di un atto già emesso.
D: Quali fonti normative e pronunce dovrei citare nel mio ricorso per essere convincente su questi temi?
R: Ecco un elenco delle fonti chiave relative agli accertamenti induttivi e al riconoscimento dei costi, aggiornate al 2025, che rafforzeranno qualsiasi difesa scritta: – Normativa primaria: – Art. 39 del D.P.R. 600/1973, commi 1 lett. d (accertamento analitico-induttivo) e 2 (accertamento induttivo puro) . – Art. 54 (spec. comma 2) e Art. 55 del D.P.R. 633/1972 (accertamento IVA analitico e induttivo) . – Art. 32, comma 1 n.2, D.P.R. 600/1973 (presunzioni su conti bancari, versamenti e prelevamenti) . – Art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR (D.P.R. 917/1986) – regola di deducibilità dei costi su ricavi non imputati a CE ma accertati, richiede elementi certi e precisi . – Art. 7 D.Lgs. 546/1992 (limitazioni prova testimoniale in processo tributario). – Statuto del Contribuente, L. 212/2000 art. 7 (obbligo motivazione atti) e art. 12 c.7 (diritto a controdedurre entro 60gg dopo PVC). – Principi costituzionali: art. 3 Cost. (eguaglianza, divieto disparità trattamento) , art. 53 Cost. (capacità contributiva) , art. 97 Cost. (buon andamento PA, ragionevolezza – evocato in tema proporzionalità accertamenti). – Giurisprudenza della Corte Costituzionale: – Sentenza n. 225/2005 – sul principio che in accertamento induttivo puro vanno considerati i costi, per non tassare ricavi lordi . – Sentenza n. 228/2014 – illegittimità presunzione su prelevamenti per lavoratori autonomi (se rilevante). – Sentenza n. 10/2023 – legittimità presunzione prelevamenti per imprese condizionata al diritto del contribuente di opporre presunzioni contrarie e percentuale di costi deducibili . – Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione): – Cass., Sez. Unite n. 26635/2009 – sulla motivazione per relationem negli accertamenti da studi settore (se attinente, per discorso motivazione presunzioni). – Cass., Sez. V, n. 20857/2007 – definisce analitico-induttivo vs induttivo . – Cass., Sez. V, n. 16361/2023 – ribadisce confine tra metodo analitico extracontabile (misto) e induttivo puro, in base a parziale/assoluta inattendibilità contabilità . – Cass., Sez. V, n. 28994/2022 – esempio di orientamento pre-2023 che negava deduzione forfettaria costi in accert. misto . – Cass., Sez. V, ord. n. 5486/2025 – chiarisce che i costi forfettari riconosciuti nell’induttivo ai fini delle imposte sui redditi non danno diritto automatico a detrarre l’IVA . – Cass., Sez. Trib., ord. n. 19574/2025 – principio di diritto: contribuente può dedurre costi forfettari in accertamento analitico-induttivo . – Cass., Sez. Trib., ord. n. 31406/2025 – ricavi presunti bancari considerati IVA inclusa . – Cass., Sez. V, n. 17408/2010 – legittimo accertamento su base consumo acqua (presunzione da elemento unico, se logico) . – Cass., Sez. V, n. 4017/2010 – ricostruzione ricavi hotel da lavaggio asciugamani ammessa come presunzione (altro esempio) . – Cass., Sez. V, n. 11162/2021 – presunzione anche da unico elemento, se motivata (citata in Cass 2025) . – Cass., Sez. V, n. 6861/2019 – ammette presunzioni semplicissime in induttivo puro . – Cass., Sez. V, n. 13374/2019 – (ordinanza) illegittimo accertamento induttivo puro se contabilità non totalmente inattendibile . – Cass., Sez. V, n. 4662/2023 – conferma che un solo indizio logico può fondare accertamento (segue linea 2010-2021) .
Ovviamente non serve citarle tutte insieme; si scelgono quelle pertinenti al caso. Ma far vedere al giudice che esiste una robusta base di pronunce a supporto dà credibilità. Nella sezione successiva, “Fonti e riferimenti”, troverai molte di queste fonti citate in dettaglio, che puoi utilizzare.
D: In conclusione, qual è il miglior consiglio per un contribuente di fronte a un accertamento induttivo sui ricavi?
R: Non farsi prendere dal panico e preparare una difesa su due livelli: fattuale e giuridico. A livello fattuale, smontare la pretesa dell’ufficio mostrando errori e alternative (ogni azienda conosce la propria realtà meglio di chiunque altro: spiega cosa hanno trascurato). A livello giuridico, aggiornarsi sulle ultime novità (come quelle del 2023-2025 discusse qui) e farle valere esplicitamente: molti accertatori contano sull’inerzia del contribuente o sul fatto che accetti supinamente. Dimostra invece di conoscere i tuoi diritti: cita la Corte Costituzionale, cita la Cassazione recente, fai capire che sei disposto ad arrivare fino in fondo. Spesso una buona strategia processuale porta anche l’ufficio a riconsiderare le proprie posizioni (ad es., in appello potrebbe proporti una transazione vantaggiosa vedendo che hai argomenti solidi). E, soprattutto, mai rinunciare a far valere i costi: anche se non hai documenti, ora sai che puoi chiedere che ti siano riconosciuti forfettariamente. Questo può fare la differenza tra un salasso insostenibile e una somma magari gestibile. In ultima analisi, cerca supporto da professionisti competenti e considera che il sistema tributario italiano – pur severo con gli evasori – riconosce comunque il diritto a una tassazione equa commisurata alla reale capacità contributiva .
Fonti e riferimenti
- Normativa:
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 (comma 1 lett. d e comma 2): Disciplina dell’accertamento analitico-induttivo e induttivo puro .
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55: Accertamento dell’IVA con metodo analitico e induttivo .
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, c.1 n.2: Presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie (versamenti e prelevamenti) .
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 4 lett. b): Principio di inerenza e requisiti di certezza/precisione per la deducibilità dei costi non risultanti dal conto economico .
– Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7 (obbligo di motivazione degli atti) e art. 12, c.7 (diritto del contribuente a presentare osservazioni dopo PVC).
– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7: Inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario.
– D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5 e 6: Disciplina dell’accertamento con adesione del contribuente.
– Legge 31 agosto 2022, n. 130: Riforma della giustizia tributaria (istituzione delle Corti di Giustizia Tributaria, professionalizzazione dei giudici tributari). - Giurisprudenza costituzionale:
– Corte Costituzionale, sent. n. 225/2005: ha affermato l’obbligo, negli accertamenti induttivi puri, di considerare le componenti negative (costi) onde tassare il reddito netto e non quello lordo, in ossequio all’art. 53 Cost. .
– Corte Costituzionale, sent. n. 228/2014: ha dichiarato l’illegittimità della presunzione legale sui prelevamenti bancari per i soli lavoratori autonomi, creando un diverso regime rispetto alle imprese (successivamente oggetto di bilanciamento in sent. 10/2023).
– Corte Costituzionale, sent. n. 10/2023: ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sull’art. 32 DPR 600/73 riguardo ai prelevamenti bancari per gli imprenditori in contabilità semplificata, ma ha enunciato il principio che il contribuente può sempre opporre presunzioni contrarie e dedurre in ogni caso una percentuale di costi rispetto ai prelievi ingiustificati, parificando sostanzialmente la posizione dei soggetti in accertamento misto a quella di chi subisce accertamento puro . Fondamentale per il riconoscimento del diritto alla deduzione forfettaria dei costi anche negli accertamenti analitico-induttivi. - Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) – Sez. Tributaria:
– Cass. Sez. V, 19 ottobre 2007, n. 20857: (tema reddito d’impresa) distingue chiaramente tra accertamento induttivo puro – basato su contabilità complessivamente inattendibile e volto a ricostruire il reddito nel suo insieme – e accertamento analitico-induttivo – che rettifica singole componenti (ad es. i ricavi), partendo da scritture nel complesso affidabili ma con lacune, utilizzando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti .
– Cass. Sez. V, 25 settembre 2009, n. 20528: (non citata sopra, ma rilevante) ha affermato che in materia di presunzioni tributarie il giudice può fondare la decisione anche su un unico elemento presuntivo, se dotato dei requisiti di gravità e precisione – principio ripreso poi da pronunce successive.
– Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635: (in tema di studi di settore) sancisce che l’obbligo di motivazione dell’accertamento basato su presunzioni include l’onere di esplicitare le ragioni per cui i dati standard vengono applicati al caso concreto. Importante come riferimento generale sulla motivazione degli atti presuntivi.
– Cass. Sez. V, 19 febbraio 2010, n. 4017: legittima un accertamento presuntivo sui ricavi di un motel basato sul numero di asciugamani lavati, considerato elemento assolutamente normale atto a presumere il numero di clienti .
– Cass. Sez. V, 23 luglio 2010, n. 17408: legittima l’accertamento di una pizzeria fondato sul consumo di acqua minerale (ingrediente indispensabile nelle consumazioni), riconoscendo tale indicatore come grave e preciso anche da solo .
– Cass. Sez. V, 8 luglio 2002, n. 9884: (precedente storico) accertamento per presunzioni basato sul numero di tovaglioli utilizzati in un ristorante, ritenuto valido purché si detragga ragionevolmente l’uso di tovaglioli per scopi non legati ai clienti (es. personale) .
– Cass. Sez. V, 30 novembre 2016, n. 24288: (non citata sopra, rappresentativa) ribadisce che l’antieconomicità e le gravi incongruenze tra ricavi e costi possono giustificare l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39 c.1 lett.d, ma il contribuente può sempre fornire una diversa spiegazione logica di tali incongruenze.
– Cass. Sez. V, 17 maggio 2019, n. 13374: giudica illegittimo il ricorso all’accertamento induttivo puro ex art. 39 c.2 se non sussistono le condizioni di inattendibilità assoluta: in quel caso l’ufficio avrebbe dovuto utilizzare il metodo analitico-induttivo .
– Cass. Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33604: (ordinanza) conferma che in presenza di contabilità inattendibile è ammissibile l’uso di presunzioni “supersemplici” (non G.P.C.) nell’accertamento induttivo puro .
– Cass. Sez. VI-5, 15 febbraio 2023, n. 4662: ribadisce che anche un unico elemento indiziario, se dotato di forza logica e non contraddittorio, può sorreggere un accertamento presuntivo .
– Cass. Sez. V, 6 giugno 2023, n. 16361: conferma che il discrimine tra accertamento analitico-extra contabile (misto) e induttivo puro risiede nella parziale vs assoluta inattendibilità delle scritture; nel primo caso l’ufficio integra le lacune con presunzioni G.P.C., nel secondo prescinde da tutto e può utilizzare anche indizi privi dei requisiti formali di cui all’art. 2729 c.c. .
– Cass. Sez. V, 30 settembre 2022, n. 28994: (antecedente critico) negava la deducibilità di costi non risultanti da contabilità in accertamento analitico-induttivo, salvo prova certa a carico del contribuente – espressione dell’orientamento superato dalle pronunce 2023-25.
– Cass. Sez. V, ord. 3 marzo 2023, n. 6585 (o 5586): (citata da Cass. 19574/25) – probabilmente una delle ordinanze del 2023 che iniziavano a recepire Corte Cost. 10/2023, affermando il principio della deducibilità forfettaria dei costi anche in accertamento misto (il num. esatto potrebbe essere 5586/2023, come da riferimenti Studiocerbone) .
– Cass. Sez. V, ord. 15 luglio 2025, n. 19574: pietra miliare che sancisce il diritto del contribuente, nell’accertamento analitico-induttivo, di opporre presunzioni a proprio favore e ottenere la deduzione forfettaria di una percentuale di costi dai maggiori ricavi presunti . Recependo Corte Cost. 10/2023, equipara sostanzialmente la posizione probatoria del contribuente “parzialmente evasore” a quella dell’evasore totale, per ragioni di equità e capacità contributiva .
– Cass. Sez. V, ord. 2 marzo 2025, n. 5486: chiarisce che il riconoscimento di costi in via forfettaria incide solo sulle imposte dirette (reddito), non genera automaticamente diritto a detrazione IVA se il contribuente non ha documentazione degli acquisti . In altre parole, evitare la tassazione di ricavi lordi non significa che si possa “inventare” il credito IVA: per quello servono fatture.
– Cass. Sez. V, ord. 2 dicembre 2025, n. 31406: svolta in materia IVA su indagini finanziarie – stabilisce che per gli evasori totali l’importo dei ricavi ricostruiti è già comprensivo dell’IVA; pertanto, in sede di accertamento, non va sommata ulteriormente l’IVA a carico del contribuente su tali ricavi presunti . Principio fondato sul diritto UE (neutralità IVA) e destinato a prevenire una duplicazione della pretesa fiscale (imposte dirette + IVA calcolata a parte).
Hai ricevuto un accertamento fiscale induttivo in cui il Fisco ha ricostruito i ricavi presunti ma ha escluso totalmente o quasi i costi, tassandoti come se l’attività avesse prodotto solo utili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale induttivo in cui il Fisco ha ricostruito i ricavi presunti ma ha escluso totalmente o quasi i costi, tassandoti come se l’attività avesse prodotto solo utili?
Ti contestano maggiori imposte perché “la contabilità è inattendibile”, “mancano prove dei costi” o “i ricavi sono stati stimati per presunzioni”, senza riconoscere spese, acquisti, personale, fornitori?
Temi che una ricostruzione astratta, scollegata dalla realtà economica, stia generando imposte, sanzioni e interessi insostenibili?
Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento induttivo non consente di ignorare i costi,
👉 tassare ricavi senza costi viola il principio di capacità contributiva,
👉 una difesa tecnica può annullare o ridurre drasticamente l’accertamento.
Questa guida ti spiega:
- cos’è la ricostruzione induttiva dei ricavi,
- perché il Fisco tende a escludere i costi,
- quando l’accertamento è illegittimo,
- come opporsi efficacemente.
Cos’è l’Accertamento Induttivo dei Ricavi (In Modo Chiaro)
L’accertamento induttivo è uno strumento con cui il Fisco:
- prescinde in tutto o in parte dalla contabilità,
- ricostruisce i ricavi tramite presunzioni, indici o dati esterni,
- stima un volume d’affari “presunto”.
👉 È uno strumento eccezionale, non una libertà assoluta.
Perché il Fisco Esclude i Costi
Nella pratica l’Agenzia delle Entrate spesso:
- considera la contabilità inattendibile,
- sostiene che i costi non siano provati documentalmente,
- ricostruisce solo i ricavi,
- applica l’imposta su un reddito fittizio.
👉 Questo è il punto più grave e contestabile dell’accertamento.
Il Punto Chiave: Ricavi Senza Costi = Reddito Irreale
Un principio fondamentale è questo:
👉 non esistono ricavi senza costi.
Ogni attività economica comporta:
- acquisti,
- spese di gestione,
- costi del personale,
- costi di struttura.
👉 Tassare ricavi “lordi” significa creare un reddito inesistente.
Cosa Dice il Diritto: I Costi Vanno Sempre Considerati
Anche in presenza di accertamento induttivo:
- il reddito deve essere verosimile,
- i costi inerenti e necessari devono essere riconosciuti,
- almeno in via presuntiva o forfettaria,
- il Fisco non può azzerarli arbitrariamente.
👉 L’induttivo non è uno strumento punitivo.
Quando l’Accertamento è Illegittimo
L’accertamento è contestabile se:
- ricostruisce ricavi senza alcun costo,
- ignora la struttura dell’attività,
- non stima nemmeno costi minimi,
- applica percentuali irrealistiche,
- viola il principio di capacità contributiva,
- manca una motivazione concreta sui costi esclusi.
👉 Questo tipo di accertamento è spesso ribaltabile.
L’Errore Più Grave del Contribuente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- si concentrano solo sui ricavi contestati,
- accettano l’azzeramento dei costi,
- non contestano il metodo usato,
- pagano per paura.
👉 È il metodo di calcolo del reddito che va attaccato.
Ricostruzione Induttiva ≠ Reddito Automatico
Un principio essenziale è questo:
👉 anche se i ricavi sono presunti, i costi non possono essere ignorati.
Questo significa che puoi:
- contestare l’esclusione totale dei costi,
- dimostrare l’esistenza di costi strutturali,
- chiedere una ricostruzione più realistica,
- ottenere una forte riduzione dell’imponibile.
👉 Il reddito deve essere credibile, non teorico.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Difesa
La difesa contro accertamenti induttivi senza costi è giuridica e strategica, non solo contabile.
L’avvocato:
- contesta il metodo di ricostruzione,
- dimostra l’irragionevolezza dell’azzeramento dei costi,
- valorizza la struttura reale dell’attività,
- impugna l’accertamento nei termini,
- chiede la sospensione della riscossione.
👉 Il commercialista ricostruisce i dati.
👉 L’avvocato difende il principio di capacità contributiva.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con l’assistenza legale puoi:
- analizzare l’accertamento induttivo ricevuto,
- contestare la mancata considerazione dei costi,
- dimostrare l’inerenza delle spese,
- ottenere il riconoscimento dei costi presunti,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- tutelare il patrimonio personale o aziendale.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
I Rischi Se Non Ti Difendi
Una gestione errata può portare a:
- tassazione su redditi fittizi,
- imposte sproporzionate,
- sanzioni elevate,
- crisi di liquidità,
- danni patrimoniali seri.
👉 Accettare ricavi senza costi significa accettare una finzione fiscale.
Perché È Cruciale Difendersi Subito
Per imprese e professionisti:
- l’induttivo produce importi elevati,
- i termini di ricorso sono brevi,
- il mancato ricorso rende definitiva la pretesa.
👉 Il tempo è una variabile decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti induttivi con esclusione dei costi richiede competenze avanzate in diritto tributario e contenzioso fiscale.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento induttivo,
- verifica del metodo di calcolo del reddito,
- contestazione dell’azzeramento dei costi,
- impugnazione dell’atto e sospensione,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- assistenza fino alla definizione finale.
Conclusione
I ricavi ricostruiti senza costi
👉 non rappresentano un reddito reale.
L’accertamento induttivo ha limiti precisi.
👉 I costi esistono sempre,
👉 il reddito va ricostruito con logica,
👉 le presunzioni si contestano.
La regola è chiara:
👉 attaccare il metodo,
👉 difendere la realtà economica,
👉 mai accettare un accertamento che tassa l’impossibile.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Negli accertamenti induttivi senza riconoscimento dei costi, una difesa giuridica tempestiva è spesso decisiva per evitare di pagare imposte su redditi che non sono mai esistiti.